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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 219 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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8.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 219/1 |
DECISIONE (PESC) 2020/965 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2020
relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana relativa allo status della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2110 (1) che istituisce una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA). |
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(2) |
La decisione (PESC) 2019/2110 prevede che lo status dell’EUAM RCA e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUAM RCA, debba essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
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(3) |
Il 6 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica centrafricana in vista della conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo allo status dell’EUAM RCA. |
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(4) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all’articolo 37 TUE, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana relativo allo status della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) («accordo»). |
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(5) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) è approvato a nome dell’Unione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa a una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 141).
(2) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
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8.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 219/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)
A. Lettera dell’Unione europea
Bruxelles, 27 maggio 2020
S.E. Professor Faustin-Archange TOUADERA
Presidente della Repubblica centrafricana
Signor presidente,
Con lettera del 18 dicembre 2019, Lei ha dato il Suo consenso allo schieramento della missione consultiva dell’Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) creata dal Consiglio dell’Unione europea con la decisione (PESC) 2019/2110 del 9 dicembre 2019. Occorrerebbe ora fissare lo status dell’EUAM RCA e dei membri del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l’Unione europea.
Con la stessa lettera, Lei ha altresì accettato di concedere unilateralmente all’EUAM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell’Unione europea e al suo personale dall’accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.
Come da Lei auspicato e come convenuto per l’EUFOR RCA, per l’EUMAM RCA e per l’EUTM RCA, Le propongo che l’insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all’EUAM RCA, fermo restando che:
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nei suddetti articoli, ciascun riferimento all’EUFOR sarà considerato un riferimento all’EUAM RCA; |
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ciascun riferimento al comandante della forza dell’Unione europea sarà considerato un riferimento al capomissione dell’EUAM RCA; |
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i mezzi di trasporto citati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 3, saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l’EUAM RCA, ma anche quelli posseduti o noleggiati dall’EUAM RCA; |
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il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 17 e 18 dicembre 2019 nonché alla decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che istituisce l’EUAM RCA. |
Inoltre, se Lei è d’accordo, si applicheranno le seguenti disposizioni:
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la Repubblica centrafricana garantirà, nei limiti dei suoi mezzi, la sicurezza dell’EUAM RCA e del relativo personale; |
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a tal fine, la Repubblica centrafricana adotterà le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUAM RCA e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, saranno convenute con il capomissione prima di essere attuate. La Repubblica centrafricana consentirà e sosterrà gratuitamente le attività connesse all’evacuazione per ragioni mediche del personale dell’EUAM RCA. Se necessario, saranno conclusi accordi supplementari in materia; |
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il personale dell’EUAM RCA è autorizzato a portare armi leggere e munizioni, fatta salva l’autorizzazione del capomissione; |
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in tale contesto, l’EUAM RCA è autorizzata ad adottare, nel territorio della Repubblica centrafricana, le misure necessarie, compreso l’impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i beni dell’EUAM RCA da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei suoi membri del personale o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici; |
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l’elenco dei membri del personale dell’EUAM RCA autorizzati dal capomissione a portare e trasportare armi e munizioni sarà comunicato alle autorità competenti della Repubblica centrafricana. Tale comunicazione è puramente dichiarativa. Le autorità competenti della Repubblica centrafricana rilasceranno un permesso per il trasporto e il porto di armi a tali membri del personale dell’EUAM RCA. |
Le sarei grato qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l’Unione europea relativo allo status dell’EUAM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.
Voglia accettare, Signor presidente, l’espressione della mia profonda stima.
Per l’Unione europea
B. Lettera della Repubblica centrafricana
Bangui, 25 giugno 2020
Signor Josep BORRELL FONTELLES
Alto rappresentante dell’Unione europea
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza
Signor Alto rappresentante,
La ringrazio per la Sua lettera del 27 maggio 2020 relativa all’EUAM RCA, che recita:
«Con lettera del 18 dicembre 2019, Lei ha dato il Suo consenso allo schieramento della missione consultiva dell’Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) creata dal Consiglio dell’Unione europea con la decisione (PESC) 2019/2110 del 9 dicembre 2019. Occorre ora fissare lo status dell’EUAM RCA e dei membri del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l’Unione europea.
Con la stessa lettera, Lei ha altresì accettato di concedere unilateralmente all’EUAM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell’Unione europea e al suo personale dall’accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.
Come da Lei auspicato e come convenuto per l’EUFOR RCA, per l’EUMAM RCA e per l’EUTM RCA, Le propongo che l’insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all’EUAM RCA, fermo restando che:
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nei suddetti articoli, ciascun riferimento all’EUFOR sarà considerato un riferimento all’EUAM RCA; |
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ciascun riferimento al comandante della forza dell’Unione europea sarà considerato un riferimento al capomissione dell’EUAM RCA; |
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i mezzi di trasporto citati all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 3, saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l’EUAM RCA, ma anche quelli posseduti o noleggiati dall’EUAM RCA; |
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il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 17 e 18 dicembre 2019 nonché alla decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che istituisce l’EUAM RCA. |
Inoltre, se Lei è d’accordo, si applicheranno le seguenti disposizioni:
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la Repubblica centrafricana garantirà, nei limiti dei suoi mezzi, la sicurezza dell’EUAM RCA e del relativo personale; |
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a tal fine, la Repubblica centrafricana adotterà le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’EUAM RCA e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, saranno convenute con il capomissione prima di essere attuate. La Repubblica centrafricana consentirà e sosterrà gratuitamente le attività connesse all’evacuazione per ragioni mediche del personale dell’EUAM RCA. Se necessario, saranno conclusi accordi supplementari in materia; |
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il personale dell’EUAM RCA è autorizzato a portare armi leggere e munizioni, fatta salva l’autorizzazione del capomissione; |
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in tale contesto, l’EUAM RCA è autorizzata ad adottare, nel territorio della Repubblica centrafricana, le misure necessarie, compreso l’impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i beni dell’EUAM RCA da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei suoi membri del personale o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici; |
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l’elenco dei membri del personale dell’EUAM RCA autorizzati dal capomissione a portare e trasportare armi e munizioni sarà comunicato alle autorità competenti della Repubblica centrafricana. Tale comunicazione è puramente dichiarativa. Le autorità competenti della Repubblica centrafricana rilasceranno un permesso per il trasporto e il porto di armi a tali membri del personale dell’EUAM RCA. |
Le sarei grato qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l’Unione europea relativo allo status dell’EUAM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.»
Mi pregio comunicarLe che i termini della Sua lettera incontrano il mio consenso.
Voglia gradire, Signor Alto rappresentante, l’espressione della mia profonda stima.
Per la Repubblica centrafricana