ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
7 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (Euratom) 2020/971 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/973 della Commissione, del 6 luglio 2020, che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento estratto proteico di rene di suino e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione, del 6 luglio 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pecorino del Monte Poro (DOP)

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione, del 6 luglio 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/976 del Consiglio, del 6 luglio 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020

17

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky 2, del 28 aprile 2020, che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune Clean Sky 2

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/1


DECISIONE (Euratom) 2020/971 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2017

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2015 il Consiglio autorizza la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia su un accordo quadro.

(2)

Tali negoziati sono stati conclusi con successo e l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato siglato il 21 marzo 2017.

(3)

L’accordo sarà firmato a nome dell’Unione e applicato in via provvisoria in conformità all’articolo 385 dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore in una data successiva.

(4)

L’accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell’energia atomica.

(5)

La firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura distinta per quanto riguarda le materie di competenza del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(6)

Occorre pertanto che l’accordo sia concluso anche a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le materie di competenza del trattato Euratom.

(7)

Ai sensi dell’articolo 102 del trattato Euratom, l’accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell’energia atomica soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione europea da parte degli Stati membri che l’accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni delle rispettive leggi interne.

(8)

È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione europea che agisce a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, compresa la sua applicazione provvisoria (1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

La presidente

M. REPS


(1)  Il testo dell’accordo sarà accluso alla decisione del Consiglio relativa alla sua firma.


REGOLAMENTI

7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/3


REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 2,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Una parte delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2020. In particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (2) e (UE) n. 651/2014 (3) della Commissione scadranno il 31 dicembre 2020.

(2)

Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione, contestualmente all’elaborazione di un eventuale futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, agisca in due fasi.

(3)

In un primo momento, è opportuno che la Commissione proroghi il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020. In un secondo tempo, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio (4), è opportuno che la Commissione valuti le norme in questione contestualmente alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell’adeguatezza». Nell’ambito del Green Deal europeo (5) e dell’agenda digitale europea, la Commissione ha già annunciato la propria intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021. Su tale base, la Commissione deciderà se prorogare ulteriormente o aggiornare tali norme.

(4)

Considerando l’ampia portata del controllo dell’adeguatezza e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima della fine del 2020, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo il 2020 in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle norme applicabili dopo il 2020. La proroga risulta pertanto necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato in modo corretto e garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

(5)

È pertanto opportuno prorogare di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

(7)

A seguito della proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare la validità delle misure di aiuto esenti a norma di detto regolamento e riguardo alle quali sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del medesimo. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate relative alla proroga di tali misure.

(8)

È opportuno che i regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, aventi una dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di EUR, che sono stati esentati per un periodo superiore a sei mesi a norma di una decisione della Commissione e che lo Stato membro desidera prorogare per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, continuino a essere esentati fino al 31 dicembre 2023, a condizione che gli Stati membri abbiano fornito alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate e abbiano presentato una relazione di valutazione finale in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

(9)

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di Covid-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19 dovrebbero rimanere ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo di tempo limitato. Analogamente, non si deve ritenere che le imprese che devono licenziare temporaneamente o definitivamente personale a causa della pandemia di Covid-19 abbiano violato gli impegni in materia di delocalizzazione assunti prima del 31 dicembre 2019 al momento in cui hanno ricevuto aiuti a finalità regionale. È opportuno che tali disposizioni eccezionali si applichino per un periodo limitato dal 1o°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.».

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

1.

l’articolo 1 è così modificato:

(1)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuti dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l’applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;»;

(2)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»;

2.

all’articolo 2, il punto (27) è sostituito dal seguente:

«(27)

“zone assistite”: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021;»;

3.

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri oppure, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, trasmettono alla Commissione:

a)

attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura di aiuto;

b)

una relazione annuale, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (*1), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004, relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

2.   Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972 (*2) della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l’aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.

(*1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3);"

4.

all’articolo 14, paragrafo 16, è aggiunta la frase seguente:

“Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento.”;

5.

all’articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.”».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Better Regulation Guidelines» (Orientamenti per legiferare meglio), SWD (2017) 350 del 7 luglio 2017.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).


7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/973 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2020

che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «estratto proteico di rene di suino» e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 29 febbraio 2012 la società Sciotec Diagnostic Technologies GmbH ha informato la Commissione, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in merito all’intenzione di immettere sul mercato l’«estratto proteico di rene di suino» come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L’estratto proteico di rene di suino è stato pertanto inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(4)

Il 14 maggio 2019 la società Dr Health Care España S.L. ha presentato alla Commissione una domanda di estensione delle condizioni d’uso dell’estratto proteico di rene di suino ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Nella domanda si chiedeva di inserire le compresse con rivestimento enterico come forma consentita dell’estratto proteico di rene di suino da utilizzare negli alimenti a fini medici speciali e negli integratori alimentari, in aggiunta alle capsule di pellet a rivestimento enterico attualmente autorizzate.

(5)

La Commissione non ha chiesto un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «estratto proteico di rene di suino» mediante inserimento delle compresse con rivestimento enterico come forma consentita dell’estratto proteico di rene di suino da utilizzare negli alimenti a fini medici speciali e negli integratori alimentari non è tale da modificare gli effetti sulla salute umana di questo nuovo alimento autorizzato.

(6)

Il livello massimo di estratto proteico di rene di suino quale nuovo alimento attualmente autorizzato all’uso in capsule di pellet a rivestimento enterico negli alimenti a fini medici speciali e negli integratori alimentari è pari a 3 capsule/giorno, corrispondenti a 12,6 mg di estratto di rene di suino al giorno. L’uso proposto nella forma in compresse con rivestimento enterico non modificherà il livello massimo attualmente autorizzato del nuovo alimento. È pertanto opportuno modificare la sezione dell’elenco dell’Unione relativa alle condizioni d’uso dell’estratto proteico di rene di suino per autorizzarne l’uso anche nella forma in compresse con rivestimento enterico allo stesso livello massimo autorizzato delle forme d’uso di tale nuovo alimento già autorizzate.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 relativa all’«estratto proteico di rene di suino» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(5)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa a «Estratto proteico di rene di suino» è sostituita dalla seguente:

«

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Estratto proteico di rene di suino

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

3 capsule o 3 compresse/giorno, pari a 12,6 mg di estratto di rene di suino a giorno Tenore di diaminossidasi (DAO): 0,9 mg/giorno (3 capsule o 3 compresse con un tenore di DAO pari a 0,3 mg/capsula o 0,3 mg/compressa)»

Alimento a fini medici speciali, quale definito nel regolamento (UE) n. 609/2013

»;

2)

nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa a «Estratto proteico di rene di suino» è sostituita dalla seguente:

«

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Estratto proteico di rene di suino

Descrizione/definizione

L’estratto proteico è ottenuto da rene di suino omogeneizzato mediante una combinazione di precipitazione di sali e centrifugazione ad alta velocità. Il precipitato ottenuto contiene essenzialmente proteine con il 7 % dell’enzima diaminossidasi (nomenclatura degli enzimi E.C. 1.4.3.22) ed è risospeso in un sistema tampone fisiologico. L’estratto di rene di suino è formulato in capsule di pellet a rivestimento enterico o in compresse con rivestimento enterico per raggiungere i siti attivi nella digestione.

Prodotto di base

Specifica: estratto proteico di rene di suino con un tenore naturale di diaminossidasi (DAO)

Condizioni fisiche: liquido

Colore: brunastro

Aspetto: soluzione leggermente torbida

pH: 6,4-6,8

Attività enzimatica: > 2 677 kHDU DAO/ml [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)]

Criteri microbiologici:

Brachyspira spp.: negativo (PCR in tempo reale)

Listeria monocytogenes: negativo (PCR in tempo reale)

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Influenza A: negativo (PCR retro-trascrizionale in tempo reale)

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Conteggio della carica microbiologica aerobica totale: < 105 CFU/g

Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 105 CFU/g

Salmonella: assenza/10 g

Enterobatteriacee resistenti ai sali biliari: < 104 CFU/g

Prodotto finito

Specifica dell’estratto proteico di rene di suino con un tenore naturale di DAO (E.C. 1.4.3.22) in una formulazione con rivestimento enterico:

Condizioni fisiche: solido

Colore: giallo-grigio

Aspetto: micropellet o compresse

Attività enzimatica: 110-220 kHDU DAO/g di pellet o g di compressa [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)]

Stabilità nell’acido 15 min 0,1M HCl seguito da 60 min borato pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g di pellet o g di compressa [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)]

Umidità: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Conteggio della carica microbiologica aerobica totale: < 104 CFU/g

Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: < 103 CFU/g

Salmonella: assenza/10 g

Enterobatteriacee resistenti ai sali biliari: < 102 CFU/g»

».


7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/974 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1 e l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino del Monte Poro» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino del Monte Poro» deve essere registrata.

(3)

Con lettera pervenuta il 20 gennaio 2020, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, stabilita sul loro territorio, aveva legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Pecorino Monteporo», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.

(4)

Poiché l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola soddisfa le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, essa dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pecorino del Monte Poro» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

La società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 333 del 4.10.2019, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/975 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2020

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 222,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è il maggior produttore mondiale di vino. Nelle campagne di commercializzazione dal 2014/2015 al 2018/2019 la produzione media annua di vino dell’Unione è stata di 167,6 milioni di ettolitri. La campagna vitivinicola va dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno successivo. L’Unione rappresenta il 45 % delle zone viticole mondiali, il 65 % della produzione mondiale, il 60 % del consumo mondiale e il 70 % delle esportazioni verso paesi terzi. I cinque più importanti paesi produttori di vino dell’Unione sono, in ordine decrescente per quanto riguarda i volumi di produzione, l’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e il Portogallo.

(2)

A seguito della pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, i coltivatori di uve da vino e i produttori di vino si trovano a dover fronteggiare una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(3)

La propagazione della malattia e le misure in atto hanno limitato la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, trasformazione e trasporto delle uve da vino e del vino.

(4)

La chiusura obbligatoria di ristoranti, alberghi e bar e l’annullamento di celebrazioni e feste quali matrimoni, compleanni ed eventi commerciali nell’Unione e nei paesi terzi hanno causato l’arresto delle attività del settore alberghiero e della ristorazione per diversi mesi. A partire da marzo 2020, nella maggior parte degli Stati membri sono state inoltre interrotte le attività turistiche ed enoturistiche, in particolare le degustazioni, le fiere e gli acquisti e il consumo alla fonte.

(5)

Di conseguenza, vi sono stati cambiamenti significativi nelle dinamiche della domanda di vino. La domanda dei consumatori si è orientata verso il consumo domestico. L’aumento del consumo domestico di determinati prodotti vitivinicoli non ha tuttavia compensato il calo della domanda registrato nel settore alberghiero e della ristorazione.

(6)

La chiusura dei ristoranti e di altre strutture ricettive ha causato una flessione del volume d’affari per i produttori di vino. In Germania, nel primo trimestre del 2020 i produttori di vino hanno perso il 50 % del loro fatturato a causa delle mancate vendite nei ristoranti. Si è registrata anche una riduzione del 23 % delle vendite alle enoteche, che spesso commercializzano vini di qualità superiore. Secondo le stime del settore relative all’intera Unione, la chiusura di ristoranti, bar e alberghi, nel periodo di chiusura dei ristoranti da metà marzo a fine maggio 2020, ha comportato una riduzione del 30 % del volume di vino venduto e un calo del 50 % in termini di valore rispetto alle vendite effettuate prima della chiusura.

(7)

Nonostante di recente siano state mitigate determinate misure e allentate alcune restrizioni al movimento, tra l’altro con la riapertura dei ristoranti e delle strutture ricettive, il ritorno alla normalità non è previsto per i prossimi sei mesi. I ristoranti e le altre strutture ricettive dovranno rispettare le condizioni di distanziamento sociale che limitano il numero di clienti. In molti Stati membri permangono inoltre restrizioni per quanto riguarda il numero dei partecipanti ai raduni sociali, tra cui eventi privati come i matrimoni, in cui il vino è tradizionalmente consumato.

(8)

Nei prossimi sei mesi non si prevede nemmeno una ripresa del turismo mondiale, che dovrebbe subire un calo del 70 % del fatturato nel secondo trimestre del 2020, tale da compensare l’assenza di consumo nei ristoranti durante il periodo in cui erano in vigore forti restrizioni agli spostamenti.

(9)

Nel complesso, si stima che il consumo di vino nell’Unione per la campagna di commercializzazione 2019/2020 scenderà a 108 milioni di ettolitri. Si tratta di una riduzione complessiva del consumo superiore all’8 % nella campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto alla media delle ultime cinque campagne.

(10)

Le esportazioni verso i paesi terzi sono particolarmente importanti per il settore vitivinicolo dell’Unione. Nel 2019 esse sono state pari a 12,1 miliardi di EUR. Durante la pandemia di COVID-19, le esportazioni hanno risentito di problemi logistici e di una riduzione del consumo a causa delle restrizioni di movimento imposte anche nei paesi terzi. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 in Cina ha portato a una forte congestione nei porti del paese e altrove, nonché all’aumento del numero delle cancellazioni di spedizioni marittime con conseguenti difficoltà a reperire container, un aumento considerevole delle tariffe e rinvii delle spedizioni per gli esportatori. Inoltre, le esportazioni di vino dell’Unione avevano già risentito dell’aumento dei dazi all’importazione imposto dagli Stati Uniti su determinate importazioni di vino dall’Unione. Da ottobre 2019, gli Stati Uniti, che per l’Unione costituiscono il principale mercato per le esportazioni di vino, hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sull’importazione di vini dell’Unione.

(11)

Nel complesso, si prevede che le esportazioni di vino dall’Unione verso paesi terzi diminuiscano del 14 % nella campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto alla campagna precedente e rispetto alla media delle ultime cinque campagne. A maggio 2020 le esportazioni di vini francesi, italiani e spagnoli verso i paesi terzi sono diminuite in modo significativo rispetto a maggio 2019: le esportazioni di vino francese verso i paesi terzi sono diminuite del 33 % in volume e del 55 % in valore; le esportazioni di vino italiano verso i paesi terzi sono diminuite del 22 % in volume e del 26 % in valore; le esportazioni di vino spagnolo verso i paesi terzi sono diminuite del 63 % in volume e del 43 % in valore. Dati particolarmente negativi sono stati registrati nello stesso periodo di riferimento per le esportazioni di vini spumante. Secondo le stime dell’industria vinicola, nel maggio 2020 le esportazioni di Champagne verso gli Stati Uniti e la Cina sono diminuite del 64 % in volume e del 55 % in valore, le esportazioni di Prosecco verso i paesi terzi sono diminuite del 27 % in volume e del 32 % in valore, mentre le esportazioni di Cava verso paesi terzi sono diminuite del 40 % in volume e valore.

(12)

Inoltre, a seguito di un raccolto eccezionale di 174,4 milioni di ettolitri nella campagna di commercializzazione 2018/2019, vi sono ingenti quantitativi di vino in giacenza che hanno aumentato del 14 % le giacenze iniziali della campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto a quelle della campagna di commercializzazione 2018/2019. I vini invenduti dovranno essere immagazzinati.

(13)

Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.

(14)

Al fine di aiutare i viticoltori e i produttori di vino a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare su base temporanea per un periodo di sei mesi gli accordi e le decisioni riguardanti la produzione di uve da vino e di vino adottati da agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le misure previste comprendono: i) trasformazione e trattamento; ii) stoccaggio; iii) promozione comune; iv) requisiti di qualità e v) pianificazione temporanea della produzione.

(15)

Tali accordi e decisioni potrebbero ad esempio comprendere: i) trattare i vini per scopi quali la distillazione di vino in alcol; ii) creare e trovare capacità di stoccaggio per il maggiore volume di vino in giacenza; iii) promuovere il consumo di vino; iv) concordare requisiti di qualità che limitino la commercializzazione dei vini ai vini che li soddisfano; e v) pianificare misure volte a ridurre i volumi per il raccolto futuro.

(16)

È opportuno che gli accordi o le decisioni siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Il prossimo raccolto per la campagna di commercializzazione 2020/2021, che avrà inizio in agosto 2020, e il periodo che precede le feste di fine anno, in cui sono consumati ed esportati soprattutto i vini di fascia alta e i vini spumante, sono i periodi in cui è prevedibile che le suddette misure producano l’impatto maggiore.

(17)

A norma dell’articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(18)

È opportuno che l’autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l’Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l’intero territorio di quest’ultima.

(19)

Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni riguardanti la produzione di uve da vino e di vino non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore vitivinicolo, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale stimata di volume della produzione di uve da vino e di vino disciplinata da tali accordi o decisioni siano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate, in merito ai volumi di produzione di uve da vino e di vino e al periodo di tempo interessati.

(20)

Tenuto conto del grave squilibrio del mercato, della necessità di tener conto delle giacenze di vino esistenti, del calo del consumo e della perdita dei mercati di esportazione, nonché per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo nel periodo in cui sono allentate le restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, comprese le feste di fine anno e oltre, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi relativi alla produzione di uve da vino e di vino e ad adottare decisioni comuni relative alla produzione di uve da vino e di vino per quanto riguarda la trasformazione e il trattamento, lo stoccaggio, la promozione comune, i requisiti di qualità e la pianificazione temporanea della produzione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore vitivinicolo.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1.   Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale di volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a)

il volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato;

b)

il periodo di attuazione previsto.

2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di uve da vino e di vino effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

3.   A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b)

entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


DECISIONI

7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/17


DECISIONE (UE) 2020/976 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2020

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2) («regolamento finanziario per l’11° FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2020 una proposta che precisi: a) l’importo della seconda quota del contributo per il 2020, b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

(2)

Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, l’8 aprile 2020 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (10°FES) per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES) per la Commissione.

(4)

L’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1877 stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10°FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE («accordo interno»), o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

(5)

Con decisione (UE) 2019/1800 (3), il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2020 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9).


ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO

Ripartizione 10° FES %

Ripartizione 11° FES %

Seconda quota 2020 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

10° FES

BELGIO

3,53

3,24927

51 988 320,00

3 530 000,00

55 518 320,00

BULGARIA

0,14

0,21853

3 496 480,00

140 000,00

3 636 480,00

CECHIA

0,51

0,79745

12 759 200,00

510 000,00

13 269 200,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

31 687 200,00

2 000 000,00

33 687 200,00

GERMANIA

20,50

20,57980

329 276 800,00

20 500 000,00

349 776 800,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 381 600,00

50 000,00

1 431 600,00

IRLANDA

0,91

0,94006

15 040 960,00

910 000,00

15 950 960,00

GRECIA

1,47

1,50735

24 117 600,00

1 470 000,00

25 587 600,00

SPAGNA

7,85

7,93248

126 919 680,00

7 850 000,00

134 769 680,00

FRANCIA

19,55

17,81269

285 003 040,00

19 550 000,00

304 553 040,00

CROAZIA

0,00

0,22518

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITALIA

12,86

12,53009

200 481 440,00

12 860 000,00

213 341 440,00

CIPRO

0,09

0,11162

1 785 920,00

90 000,00

1 875 920,00

LETTONIA

0,07

0,11612

1 857 920,00

70 000,00

1 927 920,00

LITUANIA

0,12

0,18077

2 892 320,00

120 000,00

3 012 320,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

4 081 440,00

270 000,00

4 351 440,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

9 832 960,00

550 000,00

10 382 960,00

MALTA

0,03

0,03801

608 160,00

30 000,00

638 160,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

76 428 480,00

4 850 000,00

81 278 480,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

38 361 120,00

2 410 000,00

40 771 120,00

POLONIA

1,30

2,00734

32 117 440,00

1 300 000,00

33 417 440,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

19 148 640,00

1 150 000,00

20 298 640,00

ROMANIA

0,37

0,71815

11 490 400,00

370 000,00

11 860 400,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

3 592 320,00

180 000,00

3 772 320,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

6 018 560,00

210 000,00

6 228 560,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

24 145 440,00

1 470 000,00

25 615 440,00

SVEZIA

2,74

2,93911

47 025 760,00

2 740 000,00

49 765 760,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

234 857 920,00

14 820 000,00

249 677 920,00

TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

100,00

100,00

1 600 000 000,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

7.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 215/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2

del 28 aprile 2020

che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune Clean Sky 2

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CLEAN SKY 2,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2 (2), (in appresso «la CS2JU»),

visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sull’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne che limitano i diritti dell’interessato (3),

previa consultazione del GEPD, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,

considerando quanto segue:

1)

La CS2JU svolge le sue attività in conformità del regolamento (UE) n. 558/2014.

2)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dalla CS2JU, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

3)

Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

4)

Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, la CS2JU può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT).

5)

La CS2JU tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività) (4).

6)

La CS2JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno della CS2JU necessarie per assolvere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, assicurando le garanzie necessarie per impedire l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non ne hanno alcun diritto legittimo. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri della CS2JU.

8)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati effettuati dalla CS2JU quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

9)

Le norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Esse dovrebbero essere anche applicabili a qualsiasi assistenza e cooperazione fornite dalla CS2JU alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

10)

Nei casi in cui si applicano tali norme interne, la CS2JU deve fornire giustificazioni sul motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

11)

In questo quadro, la CS2JU è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile e nel pieno rispetto della legislazione e degli orientamenti pertinenti, i diritti fondamentali degli interessati durante le citate procedure, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

12)

Tuttavia la CS2JU può essere costretta a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone connesse alle sue indagini o ad altre procedure.

13)

La CS2JU può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.

14)

La CS2JU dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessano di sussistere.

15)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali la CS2JU, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo della CS2JU, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’ufficio di programma ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto della procedura o dell’attività).

4.   Qualora eserciti le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la CS2JU valuta se sia applicabile una delle deroghe previste all’articolo 25, paragrafi 3 e 4, in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni possono essere applicate ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Specifica del titolare del trattamento

Il titolare delle operazioni di trattamento è la CS2JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’intranet della CS2JU.

Articolo 3

Specifica delle garanzie

1.   La CS2JU mette in atto le seguenti garanzie volte a prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali (5):

a)

i documenti cartacei sono conservati in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza della CS2JU e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono concessi appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID e alla password dell’utente. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 6.

3.   Qualora la CS2JU consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure della CS2JU, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 4

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dalla CS2JU esclusivamente per salvaguardare:

a)

la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;

b)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione;

c)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

d)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;

e)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

f)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

g)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

h)

l’esecuzione delle azioni civili.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la CS2JU può applicare limitazioni nei seguenti casi:

a)

in relazione ai dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione:

qualora tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione abbia il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti istitutivi di altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione;

qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della CS2JU per i medesimi dati personali.

b)

in relazione ai dati personali scambiati con le autorità competenti degli Stati membri:

qualora tali autorità competenti degli Stati membri abbiano il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù dei motivi previsti all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale autorità competente venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della CS2JU per i medesimi dati personali.

c)

in relazione ai dati personali scambiati con paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora vi siano prove chiare che l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della CS2JU con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo paragrafo, lettere a) e b), la CS2JU consulta il servizio della Commissione, l’istituzione, l’organo, l’agenzia o l’ufficio dell’Unione pertinente o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla CS2JU risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

Articolo 5

Limitazioni ai diritti degli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti diritti possono essere limitati dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei trattamenti elencati al successivo paragrafo 2:

a)

il diritto all’informazione;

b)

il diritto d’accesso;

c)

il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento;

d)

il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato;

e)

il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche;

2.   A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, in casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, il responsabile del trattamento può applicare limitazioni nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

lo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing);

d)

procedure (formali e informali) per casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

le indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU);

i)

nell’ambito della procedura di gestione delle sovvenzioni o di aggiudicazione degli appalti, alla scadenza del termine per la presentazione degli inviti a presentare proposte o per la presentazione delle offerte; (7)

La limitazione continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

3.   Nel contesto della procedura per i casi di molestia, i diritti di cui al paragrafo 1 possono essere limitati alle stesse condizioni, ad eccezione del diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato di cui al paragrafo 1, lettera d).

4.   Qualora limiti, in tutto o in parte, l’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 1, la CS2JU adotta le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione.

5.   Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, la CS2JU limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

Articolo 6

Necessità e proporzionalità delle limitazioni

1.   Le eventuali limitazioni di cui all’articolo 5 sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

2.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, va effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. La verifica va effettuata anche nell’ambito del riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili. Il risultato di tale valutazione è documentato mediante una nota di valutazione interna al fine di rendere conto, caso per caso, del proprio operato.

3.   Le limitazioni sono temporanee e revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. Ciò vale in particolare laddove si ritenga che l’effetto della limitazione imposta non sia più annullato o che i diritti e le libertà di altri interessati non siano più lesi dall’esercizio del diritto limitato.

La CS2JU riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

4.   Qualora la CS2JU applichi, integralmente o in parte, le restrizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione, essa registra i motivi della limitazione, il motivo giuridico conformemente al precedente paragrafo 1, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Obbligo di informazione

1.   Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito web e/o sull’intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, la CS2JU include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi e la durata potenziale della limitazione.

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, se ciò è proporzionato, la CS2JU informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

2.   Qualora la CS2JU limiti, in tutto o in parte, i diritti di cui all’articolo 5, essa informa l’interessato in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui al precedente paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   La CS2JU informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui lo ha informato.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può richiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il responsabile della protezione dei dati è coinvolto nel corso dell’intera procedura. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Bruxelles, 28 aprile 2020

A nome del consiglio di direzione, mediante procedura scritta n. 2020–02

Axel KREIN

Direttore esecutivo


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77.

(3)  Disponibili all’indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20‐03‐09_guidance_on_article_25_of_the_new_regulation_and_internal_rules_en.pdf

(4)  Nei casi di contitolarità del trattamento i dati sono trattati in linea con le finalità e i mezzi stabiliti nell’accordo pertinente tra i contitolari del trattamento di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725.

(5)  Questo elenco non è esaustivo.

(6)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(7)  Il trattamento in questione si applica esclusivamente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).