ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/890 della Commissione, del 23 giugno 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mele del Trentino (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/891 della Commissione, del 26 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA) alle misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione, del 29 giugno 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/895 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 giugno 2020, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2020/401 (Atalanta/2/2020)

63

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 19 giugno 2020, relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/890 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mele del Trentino» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Mele del Trentino» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Mele del Trentino» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Mele del Trentino» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 72 del 5.3.2020, pag. 14.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/891 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA) alle misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione (2), si applicano le disposizioni relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) stabilite nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 1299/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)

L’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) che della cooperazione territoriale europea ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche. Tali misure dovrebbero consentire ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’IPA II di contribuire a rispondere in modo flessibile ed efficace alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, promuovendo così la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi.

(3)

Le misure specifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 (5) e (UE) 2020/558 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro della cooperazione territoriale europea e ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’IPA II, nella misura in cui gli articoli da 33 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 fanno riferimento alle disposizioni modificate dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558. È tuttavia opportuno modificare anche alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 non oggetto di tali misure specifiche.

(4)

Al fine di alleviare l’onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla pandemia di Covid-19, è opportuno permettere in via eccezionale alle autorità di gestione di chiedere l’applicazione nel periodo contabile 2020-2021 di un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(5)

Al fine di affrontare in modo più flessibile la pandemia di Covid-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi di cooperazione transfrontaliera. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.

(6)

Data l’urgenza della situazione legata alla pandemia di Covid-19, è opportuno consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, che dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA II istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 è così modificato:

1.

All’articolo 28 è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, su richiesta dell’autorità di gestione, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di modifica dei programmi di cui all’articolo 31, paragrafo 5 bis, ed è corredata del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma di cooperazione prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il primo giorno del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 torna automaticamente ad applicarsi il tasso di cofinanziamento in vigore alla data della presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma.».

2.

All’articolo 31 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis:

«5 bis.   In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 27, lettera a), l’autorità di gestione può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all’8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti.

Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato congiunto di monitoraggio. Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano finanziario riveduto.

I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle modifiche dei programmi di cui al presente paragrafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(5)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/892 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2020

concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva beta-ciflutrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2020.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e l’8 marzo 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 9 agosto 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il beta-ciflutrin soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

L’Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione. In particolare, l’Autorità ha individuato un rischio inaccettabile per i lavoratori nelle operazioni di carico e semina delle sementi di barbabietole trattate con beta-ciflutrin. Inoltre, per quanto riguarda le applicazioni di beta-ciflutrin nei campi di grano e di patate, l’Autorità ha individuato un rischio elevato per i residenti, gli artropodi non bersaglio e gli organismi acquatici. Per l’impiego sui pomodori in serre (permanenti o non permanenti) l’Autorità ha inoltre individuato un rischio inaccettabile per gli operatori e i lavoratori e, nel caso di impiego sui pomodori in serre non permanenti, anche per gli artropodi non bersaglio. Non è stato inoltre possibile completare la valutazione dei rischi per i consumatori sulla base dei dati disponibili.

(10)

La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre i richiedenti a presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.

(12)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin.

(15)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del beta-ciflutrin fino al 31 ottobre 2020 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell’approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul mancato rinnovo dell’approvazione è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(17)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del beta-ciflutrin a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 48 relativa al beta-ciflutrin.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva beta-ciflutrin entro il 20 gennaio 2021.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 20 luglio 2021.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell’11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cyfluthrin (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva beta-ciflutrin come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(9):5405.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/893 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 e 268,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell’evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all’introduzione dei sistemi elettronici istituiti ai fini del codice.

(2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza della causa C-661/15 (3), ha dichiarato invalido l’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), che stabilisce un termine di prescrizione di un anno per tenere conto degli adeguamenti del prezzo di prodotti difettosi ai fini della determinazione del loro valore in dogana. Secondo la Corte, sulla base del codice doganale applicabile all’epoca (5), il debitore poteva ottenere il rimborso dei dazi all’importazione, proporzionalmente alla riduzione del valore in dogana risultante dall’applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, fino alla scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla notifica di tali dazi al debitore. Tuttavia l’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ha ridotto tale possibilità a un termine di 12 mesi, in quanto l’adeguamento al valore in dogana derivante dall’applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, di tale regolamento poteva essere preso in considerazione solo se l’adeguamento stesso era stato effettuato entro il termine di 12 mesi. L’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 era in contrasto con l’articolo 29 del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 78 e l’articolo 236, paragrafo 2, di tale codice. Esso non era pertanto valido. I regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93 non sono più in vigore, tuttavia anche l’articolo 132, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce un limite di un anno per l’adeguamento del valore in dogana di merci difettose. Dovrebbe pertanto essere soppresso affinché sia chiaro che il termine generale di tre anni previsto all’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice per chiedere il rimborso o lo sgravio di dazi eccessivi si applica anche a merci difettose. Ai fini della certezza del diritto, per chiarire che il termine di prescrizione di un anno non avrebbe mai dovuto essere applicato in questi casi, è opportuno sopprimere l’articolo 132, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.

(3)

L’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede l’utilizzo di un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice per la presentazione, il trattamento, la conservazione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e per i successivi scambi di informazioni pertinenti. Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 (6) la Commissione ha deciso di istituire un nuovo sistema elettronico (ICS2) a supporto dell’analisi dei rischi doganali in materia di sicurezza precedente l’arrivo e dei relativi controlli, in particolare il trattamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per l’analisi e il controllo dei rischi doganali e gli scambi di informazioni correlati. È pertanto opportuno modificare l’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di specificare le finalità per le quali il sistema ICS2 deve essere utilizzato e anche, allo scopo di garantire l’armonizzazione nel territorio doganale dell’Unione, di imporre agli operatori economici il ricorso a un’interfaccia armonizzata per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri, per presentare alle autorità doganali le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e per lo scambio di informazioni correlate.

(4)

L’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce le norme per la presentazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, compreso l’obbligo di presentazione da parte di persone diverse in casi specifici in conformità all’articolo 127, paragrafo 6, del codice (presentazioni multiple). L’utilizzazione dell’ICS2 in tre versioni (versione 1, versione 2 e versione 3) consentirà la graduale introduzione di presentazioni multiple delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata nei pertinenti settori di trasporto e modelli operativi. L’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per chiarire le norme applicabili fino a quando il sistema ICS2 sarà pienamente operativo. Il punto di partenza è la situazione nell’ambito dell’attuale sistema di controllo delle importazioni. I vettori di tutti i modi di trasporto (aereo, marittimo, acque interne, stradale e ferroviario), compresi i corrieri espresso, devono presentare simultaneamente mediante tale sistema tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci cui non è applicabile un esonero a norma dell’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (7). A partire dall’utilizzazione della versione 1 del nuovo sistema elettronico, nella modalità di trasporto aereo i corrieri espresso saranno inoltre tenuti a presentare l’insieme minimo di dati per tutte le spedizioni, a prescindere dal loro valore, e gli operatori postali saranno tenuti per la prima volta a presentare l’insieme minimo di dati, ma solo per le merci contenute in spedizioni postali che hanno l’Unione come destinazione finale. A norma dell’articolo 106 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, fino all’introduzione della versione 2 del nuovo sistema tale insieme minimo di dati sarà considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci contenute in spedizioni di valore non superiore a 22 EUR. A decorrere dal primo giorno della finestra di utilizzazione della versione 2 dell’ICS2 la presentazione multipla sarà possibile nel trasporto aereo. I vettori aerei devono cessare di utilizzare il sistema esistente di controllo delle importazioni e collegarsi progressivamente al nuovo sistema ICS2, mediante il quale devono presentare l’insieme di dati pertinente con le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. A decorrere dal primo giorno della finestra di utilizzazione della versione 3 del nuovo sistema la presentazione multipla sarà possibile negli altri modi di trasporto. I vettori in tali modalità di trasporto sono tenuti a collegarsi gradualmente al nuovo sistema. Gli Stati membri decidono la data a decorrere dalla quale gli operatori economici sono tenuti a utilizzare le diverse versioni del nuovo sistema conformemente alla parte I, punto 6, dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, nell’ambito delle finestre di utilizzazione ivi previste. È inoltre opportuno modificare l’articolo 183 per precisare le norme applicabili ai fini della determinazione dell’ufficio doganale di prima entrata qualora la persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata non sia a conoscenza del luogo di primo arrivo nell’Unione del mezzo di trasporto che trasporta le merci.

(5)

È opportuno che gli obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore si applichino a partire dal momento in cui le tre versioni del nuovo sistema sono utilizzate. Di conseguenza, il riferimento generale all’utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni di cui all’articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere sostituito da riferimenti più specifici alle tre versioni dell’ICS2. L’obbligo di informare sulle merci trasportate per via marittima dovrebbe applicarsi a decorrere dal momento in cui il vettore è tenuto a utilizzare la versione 3 del nuovo sistema. L’obbligo di informare sulle merci trasportate per via aerea o per posta dovrebbe applicarsi a decorrere dal momento in cui il vettore è tenuto a utilizzare la versione 2 del nuovo sistema.

(6)

Anche l’obbligo delle autorità doganali di registrare la presentazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e di informare in merito a tale registrazione dovrebbe tenere conto delle diverse versioni dell’ICS2. Di conseguenza, il riferimento generale all’utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni di cui all’articolo 185 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere sostituito da riferimenti più specifici alle tre versioni del nuovo sistema. Le autorità doganali dovrebbero registrare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e notificare tale registrazione a decorrere dal primo giorno della finestra di utilizzazione della versione 1 dell’ICS2. Dopo l’introduzione della versione 2 di tale nuovo sistema la presentazione multipla sarà disponibile in determinate situazioni e pertanto l’articolo 185 dovrebbe anche stabilire che, a decorrere da tale data, le autorità doganali dovrebbero essere tenute a informare immediatamente il vettore in merito alla registrazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altri operatori economici, se il vettore ha chiesto di essere informato.

(7)

È opportuno che l’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 precisi i termini per l’analisi dei rischi sulla base delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e le misure necessarie da adottare nell’ambito dell’analisi dei rischi. L’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe prevedere che, in linea di principio, l’ufficio doganale di prima entrata, dopo aver ricevuto la dichiarazione sommaria di entrata entro i termini, debba completare l’analisi dei rischi prima che le merci arrivino nel territorio doganale dell’Unione. Tuttavia, tale termine dovrebbe essere più breve per le merci trasportate per via aerea. L’ufficio doganale di prima entrata dovrebbe essere tenuto a completare l’analisi dei rischi su tali merci non appena possibile dopo aver ricevuto l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre, al fine di garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali, è opportuno modificare l’articolo 186 anche per definire le procedure che l’ufficio doganale di prima entrata deve seguire per completare l’analisi dei rischi sulla base delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. In particolare, in base agli articoli 46, 47 e 128 del codice, l’ufficio doganale di prima entrata deve scambiare informazioni con gli Stati membri menzionati in tali indicazioni e con gli Stati membri che hanno registrato nell’ICS2 le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, invitando tali altre autorità doganali a svolgere un’analisi dei rischi e a mettere a disposizione alcuni risultati di tale analisi dei rischi.

(8)

L’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe inoltre essere modificato per autorizzare l’ufficio doganale di prima entrata a raccomandare, in seguito al completamento dell’analisi dei rischi, il luogo e le misure più appropriati per effettuare i controlli sulle merci. L’ufficio doganale competente per il luogo che è stato raccomandato come il più appropriato per il controllo dovrebbe avere la possibilità di scegliere se seguire o no la raccomandazione, ma dovrebbe comunque essere tenuto a comunicare all’ufficio doganale di entrata se un controllo è stato svolto e, in caso affermativo, i risultati di tale controllo. È altresì opportuno stabilire una norma procedurale in base alla quale le autorità doganali sono tenute a utilizzare l’ICS2 per informare in merito alle valutazioni del rischio e ai risultati del controllo nei casi previsti all’articolo 46, paragrafo 5, del codice o per qualsiasi altro scambio dei risultati del controllo a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, del codice. L’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi al momento della presentazione delle merci dovrebbe inoltre essere esteso per coprire un maggior numero di casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(9)

È opportuno modificare il titolo dell’articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per tenere conto del fatto che le norme in esso contemplate sono transitorie in quanto si applicano solo fino all’introduzione dell’ICS2. Fino a quando non sarà disponibile il nuovo sistema, le autorità doganali dovrebbero essere tenute ad effettuare l’analisi dei rischi sulla base delle informazioni contenute nel sistema di controllo delle importazioni esistente. L’articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe precisare che il sistema di controllo delle importazioni esistente deve essere utilizzato fino alle varie date di introduzione del nuovo sistema. È opportuno anche aggiornare i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 contenuti nell’articolo 187, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le norme sull’impossibilità di svincolare le merci prima che sia effettuata l’analisi dei rischi e sulle modalità di esecuzione di detta analisi dopo la modifica della dichiarazione sommaria di entrata dovrebbero applicarsi anche durante il periodo transitorio e dovrebbero pertanto essere aggiunte all’articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(10)

Le norme procedurali per modificare o invalidare la dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 188 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero operare una distinzione tra il nuovo ICS2 e il sistema di controllo delle importazioni esistente. È opportuno utilizzare il nuovo sistema per presentare domande di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare la presentazione di domande in formato cartaceo per la modifica o l’invalidamento delle dichiarazioni presentate tramite il sistema di controllo delle importazioni esistente.

(11)

È opportuno modificare l’articolo 189 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per operare una distinzione tra le norme relative alla deviazione di aeromobili e navi applicabili nell’ambito del sistema di controllo delle importazioni esistente e quelle applicabili nell’ambito del nuovo sistema elettronico ICS2.

(12)

A seguito dell’introduzione del formulario UE 302 di cui all’articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare l’articolo 207 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di consentire l’uso del formulario UE 302 come prova della posizione doganale di merci unionali.

(13)

A seguito della modifica dell’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante gli atti assimilati a una dichiarazione in dogana, l’articolo 218 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza per precisare in quali casi si ritiene che alcune formalità doganali all’entrata o all’uscita siano state espletate dall’atto assimilato a una dichiarazione in dogana.

(14)

A seguito dell’introduzione, all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, di una norma transitoria relativa alla dichiarazione delle spedizioni postali mediante la loro presentazione in dogana fino all’introduzione della versione 1 dell’ICS2 a supporto dell’analisi dei rischi doganali in materia di sicurezza precedente l’arrivo e dei relativi controlli, l’articolo 220 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe precisare che anche le norme specifiche relative all’accettazione e allo svincolo delle spedizioni postali sono transitorie.

(15)

È opportuno istituire norme procedurali per l’utilizzo del formulario NATO 302 e del formulario UE 302 per i regimi doganali diversi dal transito. È pertanto opportuno inserire nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 i nuovi articoli 220 bis e 220 ter. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme procedurali, l’articolo 221 di tale regolamento dovrebbe imporre alle autorità doganali degli Stati membri di designare l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali relativi alle merci da trasportare o da utilizzare in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.

(16)

L’articolo 221 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe inoltre essere modificato per precisare che l’ufficio doganale situato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto delle merci è l’ufficio doganale competente per la dichiarazione all’importazione di determinati beni in esenzione da dazi, se tali beni sono dichiarati ai fini dell’IVA nell’ambito di un regime diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, il cosiddetto «sportello unico per le importazioni», di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (8). L’obiettivo è garantire che su tali beni sia applicata l’aliquota IVA dello Stato membro di destinazione o di consumo dei beni stessi.

(17)

L’articolo 271 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato per potenziare l’uso armonizzato del sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni (INF). Al fine di stabilire una procedura uniforme che consenta agli operatori economici di introdurre i dati richiesti in tale sistema, è opportuno che gli operatori economici interessati utilizzino un’interfaccia armonizzata per gli operatori.

(18)

A seguito dell’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di designare un ufficio doganale competente per tutte le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302 di cui all’articolo 221 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’articolo 285 di tale regolamento, che prevede lo stesso obbligo ma limitatamente al transito, diventa superfluo e dovrebbe essere soppresso. Inoltre le disposizioni relative alla fornitura di formulari NATO 302, nonché le norme procedurali applicabili all’uso di tali formulari, dovrebbero essere estese ai movimenti di transito in base al formulario UE 302. È pertanto opportuno modificare gli articoli 285, 286 e 287 del regolamento (UE) 2015/2447 e inserire nuove disposizioni.

(19)

È opportuno modificare l’articolo 321 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per precisare la conclusione del regime di transito unionale per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione mediante infrastrutture di trasporto fisse, nonché per chiarire la situazione giuridica di tali merci una volta concluso il regime di transito unionale.

(20)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato al fine di introdurre la possibilità di un appuramento speciale del regime di ammissione temporanea per le merci che sono state consumate o distrutte durante attività militari.

(21)

A norma dell’articolo 324, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici possono beneficiare dell’appuramento semplificato del regime di perfezionamento attivo IM/EX in quanto i prodotti trasformati sono considerati riesportati. Tuttavia, nei casi in cui merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto, tra l’altro, di una misura di politica commerciale se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica, tale appuramento semplificato non è consentito. Alcune misure di politica commerciale sono istituite ai fini della vigilanza unionale preventiva e si applicano solo in caso di immissione in libera pratica. Tali misure, che incidono sull’applicazione dell’articolo 324, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione (9) per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti siderurgici e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 della Commissione (10) per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti di alluminio. È opportuno consentire agli operatori economici di beneficiare della semplificazione di cui all’articolo 324, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con effetto retroattivo a tre anni prima dell’entrata in vigore della presente modifica, a condizione che forniscano i dati richiesti dalle pertinenti misure di vigilanza. L’articolo 324, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(22)

Al fine di garantire la completezza della procedura di esportazione delle merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, è opportuno che l’articolo 331 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 precisi quando si considera che tali merci siano state presentate in dogana.

(23)

L’allegato 23-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 contiene codici NC specifici e designazioni di prodotti che non sono più in uso a causa di cambiamenti della tariffa doganale comune (11). È pertanto necessario aggiornare l’allegato 23-02, tenendo conto in particolare del fatto che si tratta del primo aggiornamento dal 1o maggio 2016, data alla quale sono entrati in applicazione il codice doganale dell’Unione, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(24)

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa per il transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali, è opportuno prorogare la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia in formato cartaceo di cui all’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

all’articolo 132, la lettera c) è soppressa;

(2)

gli articoli da 182 a 186 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 182

Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 16 del codice)

1.   Un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per:

a)

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all’analisi dei rischi doganali a fini di sicurezza, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;

b)

lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell’analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all’esecuzione dell’analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un’analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;

c)

lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza e delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del codice.

Le date per lo sviluppo e l’avvio dell’utilizzazione per fasi del sistema sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell’ambito del CDU che figura nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commisione (*1).

1 bis.   Gli operatori economici utilizzano un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri in accordo tra di loro, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di utilizzazione del sistema elettronico ivi indicato in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, il sistema elettronico per la presentazione e lo scambio delle informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 è utilizzato conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, all’articolo 187 e all’articolo 188, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 183

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafi 4, 5 e 6, del codice)

1.   Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasportate per via aerea sono fornite come segue:

a)

i vettori aerei presentano una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

i corrieri espresso presentano quanto segue:

se il valore intrinseco della spedizione supera 22 EUR, una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;

per tutte le spedizioni, l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;

c)

gli operatori postali presentano l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per le spedizioni aventi come destinazione finale uno Stato membro, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per la versione 1 di tale sistema;

d)

mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 di tale sistema.

1 bis.   Se non si applica nessuno degli esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite come segue:

a)

mediante la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata completa tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

mediante la presentazione di uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 di tale sistema.

2.   Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che presenta l’insieme di dati parziale o l’insieme di dati minimo espleta tale formalità presso l’ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l’ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione del mezzo di trasporto che trasporta le merci, l’ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite.

Articolo 184

Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le indicazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.

2.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo.

3.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, o abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci, e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

4.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.

5.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale o del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Articolo 185

Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicandogli l’MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.

2.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 1 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di almeno l’insieme minimo di dati di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o mediante l’invio di più insiemi di dati, le autorità doganali:

a)

registrano ciascuno di tali invii di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’atto della ricezione;

b)

informano immediatamente la persona che ha inviato l’insieme di dati in merito alla registrazione;

c)

comunicano a detta persona l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.

3.   Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso ai sistemi elettronici di cui all’articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:

a)

se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;

b)

se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l’obbligo di informare il vettore si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che il vettore abbia accesso a tale sistema.

Articolo 186

Analisi dei rischi e controlli relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 46, paragrafi 3 e 5, articolo 47, paragrafo 2, e articolo 128 del codice)

1.   L’analisi dei rischi è completata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare.

Fatto salvo il primo comma, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   L’ufficio doganale di prima entrata completa l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1:

a)

immediatamente dopo la registrazione, l’ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in esse menzionati e alle autorità doganali degli altri Stati membri che hanno inserito nel sistema le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata.

b)

Entro i termini di cui agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell’ufficio doganale di prima entrata.

c)

L’ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell’analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali degli Stati membri di cui alla lettera a) per completare l’analisi dei rischi.

d)

L’ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell’analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri che hanno contribuito all’analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci.

e)

L’ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell’analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1:

i)

il dichiarante o il suo rappresentante;

ii)

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

3.   Quando l’ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l’analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite.

A tal fine l’ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l’ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.

4.   Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso il territorio doganale dell’Unione, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità al punto 6.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (*2) e al punto 6.7.3 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015)8005 final della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:

a)

il dichiarante o il suo rappresentante;

b)

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all’ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.

5.   Se l’ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, costituirebbero una grave minaccia per la sicurezza tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente.

L’ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento:

a)

il dichiarante o il suo rappresentante;

b)

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Tale notifica è effettuata subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.

L’ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali di tutti gli Stati membri in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.

6.   Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci.

7.   Dopo aver completato l’analisi dei rischi, l’ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.

L’ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di prima entrata.

7 bis.   Nei casi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, e all’articolo 47, paragrafo 2, del codice, gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli a disposizione di altre autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento e si scambiano informazioni pertinenti sul rischio tramite il sistema di cui all’articolo 36 del presente regolamento.

8.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.

9.   Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.

10.   L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).»;"

(3)

l’articolo 187 è così modificato:

a)

il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 187

Norme transitorie per l’analisi dei rischi

(Articolo 128 del codice)

1.   In deroga all’articolo 186 del presente regolamento, fino alle date stabilite in conformità all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, l’analisi dei rischi si basa sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni sommarie di entrata presentate e scambiate nel sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata effettuata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.

7.   L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.»;

(4)

gli articoli 188 e 189 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 188

Modifica e invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)

1.   Il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato per la presentazione di una richiesta di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute.

Se persone diverse chiedono una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l’invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.

2.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la domanda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda.

Se le modifiche o l’invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare che le domande di modifica o di invalidamento delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, siano effettuate con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del codice.

Articolo 189

Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione

(Articolo 133 del codice)

1.   Se, dopo aver presentato la dichiarazione sommaria di entrata tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 2, una nave marittima o un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto a un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata e presenta la notifica di arrivo all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.

Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’articolo 141 del codice.

2.   L’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità al paragrafo 1, notifica la deviazione all’ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l’ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell’analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata.

3.   A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.

4.   A decorrere dalla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 come data di inizio della finestra di utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’ufficio doganale di prima entrata previsto.»;

(5)

l’articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Articolo 207

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Conformemente all’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del carnet TIR o ATA o del formulario NATO 302 o UE 302 le merci unionali sono identificate con il codice “T2L” o “T2LF”. Il titolare del regime può includere uno di tali codici, a seconda del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all’ufficio doganale di partenza per l’autenticazione. Il codice appropriato, “T2L” o “T2LF”, è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

Nel caso di un formulario elettronico NATO 302 o UE 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.

2.   Quando il carnet TIR, il carnet ATA, il formulario NATO 302 o il formulario UE 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice “T2L” o “T2LF”, a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.»;

(6)

all’articolo 218, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 218

Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 139, articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172, 194 e 267 del codice)

Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafi 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 e 8, di tale regolamento delegato:»;

(7)

l’articolo 220 è sostituito dal seguente:

«Articolo 220

Norme transitorie per le merci contenute in spedizioni postali

(Articolo 158, paragrafo 2, e articoli 172 e 194 del codice)

1.   Ai fini dell’articolo 138 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale per le merci di cui all’articolo 141, paragrafo 3, di tale regolamento delegato è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate al momento della loro consegna al destinatario.

2.   Se non è stato possibile consegnare le merci al destinatario, la dichiarazione doganale si considera non presentata.

Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’articolo 198 del codice.»;

(8)

sono inseriti gli articoli 220 bis e 220 ter seguenti:

«Articolo 220 bis

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302 per i regimi doganali diversi dal transito

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari NATO 302:

a)

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b)

numerati in una serie continua;

c)

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.

2.   Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a)

presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;

b)

completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

3.   Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Articolo 220 ter

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302 per i regimi doganali diversi dal transito

(Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1.   L’ufficio doganale designato dallo Stato membro in cui inizia l’attività militare nel territorio doganale dell’Unione fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari UE 302:

a)

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b)

numerati in una serie continua;

c)

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.

2.   Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:

a)

presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale designato;

b)

completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

3.   Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 2, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;

(9)

all’articolo 221 sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti:

«4.   L’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di un’esenzione dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (*3), in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*4), è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.

5.   L’autorità doganale di ciascuno Stato membro nel cui territorio sono di stanza forze NATO ammissibili a utilizzare il formulario NATO 302 designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari.

6.   L’autorità doganale di ciascuno Stato membro designa l’ufficio o gli uffici doganali incaricati di espletare le formalità e i controlli doganali riguardanti le merci da trasportare o da utilizzare nel contesto di attività militari in base al formulario UE 302.

(*3)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23)."

(*4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).»;"

(10)

l’articolo 271 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Gli operatori economici si avvalgono di un’interfaccia armonizzata dell’UE per gli operatori, elaborata dalla Commissione e dagli Stati membri di comune accordo, per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative ai regimi di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di utilizzazione dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.»;

(11)

al titolo VII, capo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 4 è sostituito dal seguente:

«Sottosezione 4

Circolazione di merci sotto scorta del formulario NATO 302 o UE 302»;

(12)

l’articolo 285 è soppresso;

(13)

l’articolo 286 è sostituito dal seguente:

«Articolo 286

Fornitura di formulari NATO 302 alle forze NATO

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)

L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nel suo territorio formulari 302:

a)

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b)

numerati in una serie continua;

c)

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari NATO 302.»;

(14)

è inserito l’articolo 286 bis seguente:

«Articolo 286 bis

Fornitura di formulari UE 302 alle forze militari degli Stati membri

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze militari di uno Stato membro di stanza nel suo territorio formulari 302:

a)

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b)

numerati in una serie continua;

c)

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari UE 302.»;

(15)

l’articolo 287 è sostituito dal seguente:

«Articolo 287

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario NATO 302

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice)

1.   Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a)

presentano i dati del formulario NATO 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;

b)

completano il formulario NATO 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2.   Nei casi in cui le forze NATO presentano i dati del formulario NATO 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.

3.   Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario NATO 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario NATO 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario NATO 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario NATO 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;

(16)

è inserito l’articolo 287 bis seguente:

«Articolo 287 bis

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario UE 302

(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)

1.   Al momento della spedizione delle merci, le forze militari dello Stato membro effettuano una delle azioni seguenti:

a)

presentano i dati del formulario UE 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;

b)

completano il formulario UE 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2.   Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro presentano i dati del formulario UE 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.

3.   Nei casi in cui le forze militari dello Stato membro procedono in conformità al paragrafo 1, lettera b), esse trasmettono senza indugio una copia del formulario UE 302 all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario UE 302 accompagnano la spedizione fino alle forze militari dello Stato membro di destinazione, le quali timbrano e firmano i formulari all’arrivo delle merci.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario UE 302 sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia del formulario UE 302 e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze militari dello Stato membro che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.»;

(17)

l’articolo 321 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando:

a)

è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o

b)

il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa ha certificato che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

i)

sono arrivate all’impianto del destinatario;

ii)

sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

iii)

hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   Le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento in cui il regime di transito unionale si è concluso conformemente al paragrafo 5, lettera a), o lettera b), punto i) o ii).»;

(18)

è inserito l’articolo 323 bis seguente:

«Articolo 323 bis

Appuramento speciale per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari

(Articolo 215 del codice)

Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea per le merci di cui all’articolo 235 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il consumo o la distruzione delle stesse è considerato una riesportazione a condizione che la quantità consumata o distrutta corrisponda alla natura dell’attività militare.»;

(19)

all’articolo 324, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia il paragrafo 1 si applica qualora merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero soggette a vigilanza unionale preventiva se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica, a condizione che il titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento attivo IM/EX fornisca i dati in conformità alla misura di vigilanza pertinente.»;

(20)

all’articolo 331 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Se le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa escono dal territorio doganale dell’Unione tramite la suddetta infrastruttura, si considerano presentate in dogana all’atto della collocazione nell’infrastruttura di trasporto fissa.»;

(21)

l’allegato 23-02 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;

(22)

l’allegato 72-04 è così modificato:

a)

alla parte I, capo III, il punto 19.3 è sostituito dal seguente:

«19.3.

La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a cinque anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Se durante il periodo di validità del certificato l’ufficio doganale di garanzia è informato che il certificato, a seguito di numerose modifiche, non è sufficientemente leggibile e può essere respinto dall’ufficio doganale di partenza, l’ufficio doganale di garanzia invalida il certificato e ne rilascia uno nuovo, se del caso.

I certificati con un periodo di validità di due anni restano validi. Il loro periodo di validità può essere prorogato dall’ufficio doganale di garanzia per una seconda volta per un periodo non superiore a cinque anni.»;

b)

alla parte II, capo II:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

« CAPO II

Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato/emittente autorizzato »;

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Speditore autorizzato/emittente autorizzato».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

L’articolo 1, punto 19, si applica a decorrere dal 12 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Sentenza della Corte del 12 ottobre 2017 nella causa C-661/15, X BV contro Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(8)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 37).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 della Commissione, del 25 aprile 2018, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi (GU L 106 del 26.4.2018, pag. 7).

(11)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

All’allegato 23-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la tabella è sostituita dalla seguente:

« ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6

La designazione delle merci nella presente tabella è puramente indicativa e non pregiudica le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Ai fini del presente allegato il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 142, paragrafo 6, è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1 - 30.6

0703 10 19

Cipolle (escluse quelle da semina)

1.1 - 31.12

0703 20 00

Agli

1.1 - 31.12

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1 - 31.12

0709200010

Asparagi, verdi

1.1 - 31.12

0709200090

Asparagi, altri

1.1 - 31.12

0709 60 10

Peperoni

1.1 - 31.12

0714 20 10

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

1.1 - 31.12

0804300090

Ananas, diversi da quelli essiccati

1.1 - 31.12

0804400010

Avocadi, freschi

1.1 - 31.12

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance dolci, fresche

1.6 - 30.11

0805211010

0805219011

0805219091

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi

1.3 - 31.10

0805220011

Monreal, freschi

1.3 - 31.10

0805220020

Clementine (diverse dai monreal), fresche

1.3 - 31.10

0805290011

0805290021

0805290091

Wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

1.3 - 31.10

0805400011

0805400031

Pompelmi e pomeli, freschi, bianchi

1.1 - 31.12

0805400019

0805400039

Pompelmi e pomeli, freschi, rosei

1.1 - 31.12

0805509010

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

1.1 - 31.12

0806 10 10

Uve da tavola

21.11 - 20.7

0807 11 00

Cocomeri

1.1 - 31.12

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1 - 31.12

0807190090

Altri meloni

1.1 - 31.12

0808309010

Pere Nashi (Pyrus pirifolia), Ya (Pyrus bretscheieri)

1.5 - 30.6

0808309090

Pere, altre

1.5 - 30.6

0809 10 00

Albicocche

1.1 - 31.5

1.8 - 31.12

0809 30 10

Pesche noci

1.1 - 10.6

1.10 - 31.12

0809 30 90

Pesche

1.1 - 10.6

1.10 - 31.12

0809 40 05

Prugne

1.10 - 10.6

0810 10 00

Fragole

1.1 - 31.12

0810 20 10

Lamponi

1.1 - 31.12

0810 50 00

Kiwi

1.1 - 31.12»


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/894 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (il «regolamento definitivo») (3) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia su determinate importazioni di acciaio (26 categorie di prodotti di acciaio). Le misure consistono in un sistema di contingenti tariffari per le singole categorie di prodotti, fissati a un livello tale da garantire che le perturbazioni delle importazioni fossero ridotte al minimo e da preservare i livelli di importazione tradizionali dai partner commerciali. Per le importazioni che superano i contingenti tariffari si applica una tariffa fuori contingente del 25 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (il «primo regolamento di riesame») (4) la Commissione ha riesaminato le misure per la prima volta e ha introdotto una serie di adeguamenti che tengono conto delle variazioni delle circostanze e dell’interesse dell’Unione al fine di rendere più efficace il funzionamento di dette misure.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 (il «regolamento sull’uso finale») (5) la Commissione ha revocato l’adeguamento precedentemente apportato alla gestione del contingente tariffario nella categoria di prodotti 4 in quanto si era rivelato impraticabile.

2.   SECONDA PROCEDURA DI RIESAME

(4)

A norma dell’articolo 8 del regolamento definitivo, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze durante il periodo di istituzione delle misure.

(5)

Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha avviato il secondo riesame delle misure di salvaguardia pubblicando un avviso di apertura (6) con cui invitava le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire elementi di prova in merito a cinque motivi di riesame (7).

(6)

Il rispetto delle procedure è stato garantito da una procedura scritta in due fasi. Nella prima fase la Commissione ha ricevuto circa 90 osservazioni. Nella seconda fase le parti interessate hanno potuto confutare le osservazioni iniziali delle altre parti. La Commissione ha ricevuto più di 30 osservazioni supplementari.

(7)

La fase scritta del procedimento si è conclusa il 18 marzo 2020, mentre l’Unione e altri paesi stavano imponendo rigide misure di blocco e di confinamento volte ad arrestare la diffusione della pandemia di Covid-19.

(8)

Al fine di tener conto, nell’ambito del riesame, degli effetti economici di questi sviluppi imprevisti che hanno determinato una drastica variazione delle circostanze nel funzionamento del mercato siderurgico dell’Unione e delle attuali misure di salvaguardia, il 30 aprile 2020 la Commissione ha aperto un periodo supplementare e straordinario per consentire alle parti interessate di comunicare le loro osservazioni sugli effetti economici della pandemia di Covid-19 sul mercato siderurgico.

3.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

(9)

A seguito di un’analisi approfondita di tutte le osservazioni ricevute, la Commissione è giunta alle conclusioni seguenti, organizzate in sei diverse sottosezioni. La prima riguarda gli effetti economici della pandemia di Covid-19 (sezione 3.1 di seguito), le cinque successive (sezioni da 3.2 a 3.6) corrispondono ai cinque motivi di riesame indicati nell’avviso di apertura del secondo riesame, segnatamente: A) il livello e l’assegnazione dei contingenti tariffari; B) l’esclusione dei flussi commerciali tradizionali; C) i potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali; D) l’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell’OMC esclusi dall’ambito di applicazione delle misure in base alle statistiche aggiornate sulle importazioni per il 2019; ed E) altre variazioni delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario.

3.1.   Effetti della pandemia di Covid-19 sul mercato siderurgico dell’Unione e funzionamento delle attuali misure di salvaguardia

Osservazioni delle parti interessate

(10)

La Commissione ha ricevuto circa 200 osservazioni sugli effetti economici della pandemia di Covid-19 e sul suo impatto sul funzionamento delle attuali misure di salvaguardia. La grande maggioranza di esse proveniva da esportatori, importatori, utilizzatori e operatori commerciali. Hanno presentato osservazioni anche diversi paesi esportatori, associazioni del settore dei produttori di acciaio dell’Unione (l’«industria dell’Unione») ed utilizzatori a valle del settore dell’acciaio.

(11)

La grande maggioranza delle osservazioni era fortemente contraria alla richiesta dell’industria dell’Unione di ridurre drasticamente il volume dei contingenti tariffari. Tali osservazioni indicavano che la riduzione dei contingenti tariffari non solo avrebbe costituito, di fatto, un divieto di importazione, in violazione delle norme dell’OMC, ma sarebbe stata anche contraria all’interesse dell’Unione in quanto non avrebbe tenuto conto dell’interesse dei mercati a valle, le cui attività di produzione dell’acciaio avrebbero subito ripercussioni particolarmente negative. Varie parti hanno inoltre sottolineato che ulteriori modifiche nella gestione dei contingenti tariffari sarebbero state del tutto ingiustificate e hanno ritenuto che l’eliminazione del meccanismo di riporto dei contingenti inutilizzati da un trimestre all’altro avrebbe reso le misure più restrittive, in violazione delle norme dell’OMC. Molte parti hanno evidenziato che l’impatto della pandemia di Covid-19 è ancora incerto e difficilmente prevedibile, e che avrà effetti diversi a seconda del segmento dell’acciaio. Alcune parti hanno pertanto suggerito di rinviare eventuali adeguamenti fino a quando non vi sarà chiarezza circa tale impatto e hanno segnalato che una riduzione del livello dei contingenti tariffari avrebbe compromesso i contratti di fornitura già conclusi.

Posizione della Commissione

(12)

Quando la Commissione ha adottato il primo pacchetto di adeguamenti delle misure di salvaguardia dell’industria siderurgica dell’Unione, nell’ottobre 2019, le previsioni per l’industria siderurgica indicavano un calo della domanda, in concomitanza con il graduale rallentamento dell’economia mondiale. Oltre ad adeguare il ritmo di liberalizzazione al previsto rallentamento della crescita, la Commissione ha introdotto diversi altri adeguamenti volti a preservare i flussi commerciali tradizionali e a impedire che, in un contesto economico in graduale deterioramento, determinati paesi di origine delle esportazioni ne escludano altri per quanto riguarda l’uso dei contingenti tariffari disponibili a titolo delle misure.

(13)

All’epoca non era prevedibile che qualche mese più tardi la pandemia di Covid-19 avrebbe fatto precipitare l’economia mondiale nella recessione più grave dalla crisi finanziaria mondiale del 2008. I rigorosi controlli decretati dalle autorità in tutto il mondo per attenuare o sopprimere la malattia fin dallo scoppio della pandemia, nel primo trimestre del 2020, stavano avendo gravi ripercussioni negative. Gli effetti economici delle misure di blocco e di confinamento sono stati pesanti e immediati. L’entità e la gravità dello shock economico sono state molto significative in termini di produzione, investimenti fissi, licenziamenti e domanda.

(14)

Secondo Oxford Economics, si prevede che il PIL mondiale subirà una contrazione di quasi il 7 % nel primo semestre dell’anno, percentuale pari a quasi il doppio del calo registrato durante la crisi finanziaria mondiale, il che rispecchia le revisioni di ampio respiro effettuate nelle principali economie (8). Questa contrazione interessa attualmente tutti i principali settori industriali e gli ordinativi sono in stallo totale. Nel marzo 2020 l’indice composito mondiale della produzione (Global Composite Output) di J.P.Morgan è sceso a 39,4 (minimo su 133 mesi) e la diminuzione del livello dell’indice sul mese precedente (6,7 punti) è stata la seconda più importante nella storia della serie (9). La gravità dell’impatto è stata sottolineata dai cali registrati sul mese precedente, che hanno segnato un record nella serie dei livelli degli indici che misurano la produzione (meno 10,1 punti), i nuovi ordinativi (meno 9,4 punti), le attività inevase (calo di 7,3 punti), i nuovi ordinativi dall’estero (meno 10,4 punti) e le attività future (calo di 13,1 punti) (10). L’indice PMI settoriale mondiale di IHS Markit (IHS Markit Global sector PMI) pubblicato in maggio conferma tale impatto e registra cali record della produzione in tutti i settori monitorati, ad eccezione dei servizi sanitari (11).

(15)

I produttori di acciaio dell’Unione prevedono uno stallo della domanda con cali superiori al 60 % nell’Europa meridionale e attorno al 50 % nell’Europa settentrionale nel secondo semestre del 2020, principalmente a causa del crollo di circa l’80 % della domanda nel segmento automobilistico a seguito della repentina diminuzione delle vendite e della produzione di veicoli. Ciò è in linea con quanto emerso dalla recente relazione di Morgan Stanley sul settore dell’acciaio (12), in cui si osserva che i mercati finali dell’acciaio stanno affrontando gravi perturbazioni della domanda automobilistica (18 % della domanda di acciaio dell’Unione), che in marzo ha registrato un crollo compreso tra il 40 % e l’85 % su base annua; l’andamento sfavorevole interessa anche i segmenti delle costruzioni, del petrolio e del gas e quello aerospaziale. Il perdurare del suddetto crollo della domanda di acciaio appare plausibile e corroborato dall’andamento dei dati destagionalizzati dell’indice PMI degli utilizzatori mondiali di acciaio (Global Steel Users Purchasing Managers Index), un indicatore composito concepito per fornire una panoramica precisa delle condizioni di esercizio presso i fabbricanti riconosciuti come grandi utilizzatori di acciaio. In aprile questo indicatore è sceso a 43,7 (minimo su 133 mesi) rispetto a 49,3 in marzo a causa dello stallo della domanda sia sui mercati interni che su quelli di esportazione, con un tasso di diminuzione del secondo valore che è risultato il più rapido registrato dalla fine del 2008 (13).

(16)

Il conseguente grave danno economico si ripercuoterà sulle imprese e sui paesi durante il primo semestre del 2020. Ci si può attendere un cambio di tendenza solo verso la fine del secondo trimestre, con eventuali aumenti dell’attività in pochissimi paesi, ammesso che ve ne siano. Le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea prevedono una recessione profonda e disomogenea e una ripresa incerta, con un aumento del tasso di disoccupazione nell’UE, che passerà dal 6,7 % del 2019 al 9 % nel 2020, per poi scendere a circa l’8% nel 2021 (14).

(17)

Le previsioni economiche per il restante periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, che termina il 30 giugno 2021, sono desolanti. Secondo le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea, l’economia dell’Unione subirà una contrazione del 7,5 % nel 2020 e registrerà una crescita del 6 % circa nel 2021. Non si prevede pertanto che l’economia dell’UE recuperi interamente le perdite causate dalla crisi prima della fine del 2021. Gli investimenti resteranno contenuti e il mercato del lavoro non si sarà ripreso completamente (15). Le proiezioni di crescita della Commissione per l’Unione e la zona euro sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d’autunno 2019.

(18)

Rimane tuttavia difficile prevedere, in questa fase, l’entità delle gravi ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19. Come rileva Oxford Economics, l’incertezza fondamentale attualmente non è legata alla dimensione del crollo nella seconda metà del 2020, ma alla velocità e ai tempi della successiva ripresa (16). Nella sua recente analisi dell’incertezza, IHS Markit osserva che questa ha toccato i livelli di una crisi finanziaria generale e afferma che ora le imprese temono più che mai una recessione e gran parte di esse si aspetta che la recessione perduri per tutto il prossimo anno (17).

(19)

Sebbene da metà maggio 2020 i paesi abbiano iniziato ad attuare strategie di uscita dalle misure più rigorose di controllo della pandemia, vi sono ancora molte incertezze riguardo alla ripresa. In primo luogo, in questa fase è difficile determinare chiaramente l’entità dei danni causati alle industrie nazionali e alle catene di approvvigionamento interne e internazionali. In secondo luogo, non è da escludere che, con il graduale allentamento dei controlli, nel corso dell’anno si ripresentino nuove ondate di contagi, il che potrebbe portare alla reintroduzione di ulteriori misure di blocco e di confinamento, anche in forma intermittente, che potrebbero stroncare la ripresa sul nascere e causare danni più duraturi.

(20)

Alla luce dell’analisi che precede, la Commissione ritiene che lo shock economico prodotto dalla pandemia di Covid-19 rappresenti una variazione fondamentale ed eccezionale delle circostanze che si ripercuote drasticamente sul funzionamento del mercato siderurgico all’interno dell’Unione e a livello mondiale. Per questo motivo la Commissione ritiene necessario prendere attentamente in considerazione gli effetti economici della pandemia di Covid-19 nel definire gli adeguamenti nell’ambito del secondo riesame delle misure di salvaguardia.

(21)

Come illustrato in precedenza, nel primo riesame delle misure di salvaguardia, a seguito di una recessione già constatata nel mercato siderurgico e non prevista al momento dell’adozione delle misure definitive, la Commissione aveva introdotto adeguamenti per ovviare ai limitati effetti di esclusione osservati nel corso del primo anno di applicazione delle misure. Tuttavia, qualora non fossero apportati adeguamenti, nell’attuale contesto economico tali effetti si aggraveranno ulteriormente.

(22)

Mentre lo shock economico della pandemia è stato relativamente simmetrico poiché essa ha colpito tutti i paesi del mondo con diminuzioni repentine e più che significative della produzione e della domanda, l’ampiezza del rimbalzo nel 2021 sarà probabilmente asimmetrica. Ciò dipenderà non solo dall’evoluzione della pandemia in ogni paese, ma anche dalla struttura delle economie nazionali e dalla loro capacità di rispondere con politiche di ripresa.

(23)

Nella situazione attuale, caratterizzata dal crollo della domanda e da una conseguente drastica riduzione delle vendite che interessa praticamente tutte le categorie di prodotti di acciaio, accompagnata da un orizzonte di grande incertezza e di probabili forti asimmetrie geografiche in termini di velocità e tempi di ripresa, è plausibile attendersi (18) che alcuni esportatori di acciaio verso l’Unione, una volta riprese le attività dopo la pandemia, adottino un comportamento commerciale ancora più aggressivo al fine di «svuotare il mercato», a scapito degli altri operatori del mercato.

(24)

In particolare, è ragionevole attendersi (19) che alcuni esportatori, in particolare nelle zone geografiche in cui le attività stanno riprendendo relativamente prima rispetto ad altri, anticipino le vendite sul mercato dell’Unione con maggior vigore che in passato, in modo da esaurire quanto prima i contingenti specifici per paese ed essere pronti ad attingere immediatamente dai contingenti residui, quando questi saranno disponibili.

(25)

Con tale comportamento opportunistico gli esportatori di determinate origini rischiano più che mai di soppiantare altri operatori del mercato e di occupare indebitamente quote di mercato che, in circostanze normali, corrisponderebbero ad altre aree di flussi commerciali tradizionali o alla produzione interna. Si tratta di un rischio reale in quanto gli esportatori cercheranno disperatamente di ottenere quote più ampie di un mercato di dimensioni più ridotte per compensare le perdite di fatturato in termini assoluti generate da un calo della domanda.

(26)

Oltre a mettere in pericolo la preservazione dei flussi commerciali tradizionali in termini di origini, il comportamento opportunistico di cui sopra, soppiantando indebitamente i flussi commerciali tradizionali e la produzione interna, rischia anche di provocare squilibri estremamente gravi nel mercato siderurgico dell’Unione, il che potrebbe in ultima analisi compromettere gli effetti riparatori delle misure di salvaguardia originarie in termini di protezione contro un nuovo, improvviso aumento delle importazioni.

(27)

In tali circostanze, al fine di garantire un ritorno ordinato sul mercato di tutti i fornitori, sia dell’industria nazionale che degli esportatori, e di ridurre al minimo indebite condotte opportunistiche, la Commissione ritiene necessario apportare due adeguamenti generali alla gestione dei contingenti tariffari. Il primo consiste nel passare a una gestione trimestrale, anziché annuale, di tutti i contingenti specifici per paese; tale adeguamento, pur mantenendo i volumi totali per categoria di prodotti, garantirà un flusso di importazioni più stabile e ridurrà al minimo il rischio di un’indebita impennata delle importazioni durante il restante periodo di applicazione delle misure. Un secondo adeguamento complementare consiste nell’introduzione di un regime perfezionato per l’accesso al contingente residuo da parte dei paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese. Tale adeguamento provvederà a separare, se del caso, l’uso del contingente residuo a favore dei paesi esportatori più piccoli che già ne avevano diritto e che rientrano in questa sezione globale dei contingenti tariffari, e ridurrà al minimo il rischio che essi vengano esclusi dagli esportatori che beneficiano di contingenti specifici per paese. Questi due adeguamenti saranno esaminati in maggiore dettaglio rispettivamente nelle sezioni 3.2 e 3.3.

3.2.   Livello e assegnazione dei contingenti tariffari

(28)

In questa sezione la Commissione ha valutato se il livello e l’assegnazione attuali dei contingenti tariffari, compresa la loro gestione, siano appropriati. Come indicato nell’avviso di apertura, oltre alle osservazioni e agli elementi di prova presentati dalle parti interessate, nella sua valutazione la Commissione ha prestato particolare attenzione all’evoluzione dell’uso dei contingenti tariffari nel corso del secondo anno di applicazione delle misure (20), che è stato oggetto di un monitoraggio quotidiano per tutte le 26 categorie di prodotti.

Osservazioni delle parti interessate

(29)

La maggior parte delle parti interessate ha presentato osservazioni su questo aspetto del presente riesame. Molte di loro, in particolare produttori esportatori, governi di paesi terzi, utilizzatori e importatori, hanno chiesto un aumento del livello dei contingenti tariffari o un diverso sistema di assegnazione per le categorie di prodotti di loro interesse. Tali richieste comprendevano la modifica del periodo di riferimento ai fini del calcolo dei livelli dei contingenti tariffari per poter beneficiare di un contingente più elevato. Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di modificare la base per l’assegnazione di un contingente specifico per paese, aumentando o diminuendo l’attuale soglia del 5 %.

(30)

Dall’altro lato, l’industria dell’Unione ha sostenuto la necessità di introdurre una serie di adeguamenti che vanno nella direzione opposta. In particolare, ha chiesto che i contingenti tariffari siano gestiti trimestralmente e che i volumi inutilizzati in un trimestre non siano trasferiti al trimestre successivo. Nel quadro della riapertura eccezionale della fase per il ricevimento delle osservazioni scritte sugli effetti economici della pandemia di Covid-19, l’industria dell’Unione ha chiesto una riduzione del livello dei contingenti tariffari fino al 75 % per tener conto dei devastanti effetti economici della pandemia. Molte parti interessate si sono dette fermamente contrarie a tale richiesta, sostenendo che sarebbe incompatibile con le norme dell’OMC e si ripercuoterebbe indebitamente sull’industria a valle nell’Unione.

Posizione della Commissione

(31)

La Commissione osserva che anche nell’ultimo trimestre del secondo anno di applicazione delle misure (dati analizzati fino al 15 maggio 2020) il livello complessivo dei contingenti tariffari è rimasto sostanzialmente inutilizzato (21), con contingenti disponibili per ciascuna categoria di prodotti. Alla luce del ritmo e dell’andamento osservati riguardo all’uso dei contingenti tariffari una volta trascorsi più di tre trimestri del periodo, e nel contesto economico prevalente caratterizzato da uno stallo della crescita, come descritto nella sezione 3.1, la Commissione ritiene molto improbabile che, nella parte restante dell’ultimo trimestre, si possa verificare un’accelerazione nell’uso del contingente tariffario. Al contrario, le tendenze più recenti osservate per le importazioni e le prospettive della domanda indicano che fino alla fine del periodo, ossia fino al 30 giugno 2020, il ritmo delle importazioni potrebbe ridursi ulteriormente. Inoltre, come indicato al considerando 15 del primo regolamento di riesame, nel corso del primo anno di applicazione delle misure, quando la situazione del mercato era più stabile e la domanda era sostenibile rispetto alla situazione attuale, sono rimasti inutilizzati circa 3,2 milioni di tonnellate di contingenti tariffari in franchigia doganale (22).

(32)

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che i livelli dei contingenti tariffari in vigore non abbiano limitato indebitamente i flussi commerciali durante il secondo anno di applicazione delle misure, ma abbiano invece permesso che il livello delle importazioni fosse proporzionato alle esigenze del mercato dell’Unione.

(33)

In risposta alle richieste di aumento dei livelli dei contingenti tariffari, la Commissione ritiene che le osservazioni trasmesse dalle parti interessate non abbiano dimostrato che la domanda nel mercato siderurgico dell’Unione aumenterebbe in misura tale da far sì che i contingenti tariffari effettivi determinino difficoltà di approvvigionamento sul mercato. Come descritto in dettaglio nella sezione 3.1, la tendenza lascia piuttosto presagire il contrario. Infine la Commissione osserva anche che il periodo di riferimento utilizzato per calcolare i contingenti tariffari costituisce uno dei pilastri della concezione delle misure istituite ab initio dal regolamento definitivo e che la modifica sostanziale della struttura di base delle misure non rientra nell’ambito di applicazione del riesame. L’obiettivo del riesame consiste piuttosto nel valutare l’eventuale necessità di apportare adeguamenti specifici alla gestione dei contingenti tariffari. La Commissione respinge pertanto tali richieste.

(34)

Fatto salvo quanto precede, la Commissione ritiene necessario apportare una serie di adeguamenti e perfezionamenti alla gestione dei contingenti tariffari al fine di adeguarla all’andamento del mercato e garantire in modo più efficace il funzionamento delle misure di salvaguardia. Tali adeguamenti sono di natura orizzontale e specifici per talune categorie di prodotti.

3.2.1.   Adeguamento orizzontale: gestione trimestrale di tutti i contingenti specifici per paese

(35)

L’inchiesta di riesame ha dimostrato che diversi paesi esportatori hanno continuato ad avere un comportamento molto aggressivo nel settore delle esportazioni per quanto riguarda numerose categorie di prodotti nel corso del secondo anno di applicazione delle misure. Questi paesi hanno esaurito con insolita rapidità diversi (o gran parte) dei loro contingenti annuali specifici per paese (in alcuni casi soltanto qualche mese dopo l’inizio del periodo). Un contingente annuale specifico per paese è stato esaurito persino il primissimo giorno del secondo anno di applicazione delle misure.

(36)

Tale comportamento ha creato, nell’ambito di tali categorie di prodotti, una situazione in cui un afflusso sproporzionato di importazioni si è concentrato in una fase poco più che iniziale del periodo annuale. Tale afflusso ha successivamente rallentato fino all’inizio dell’ultimo trimestre del periodo, quando è stato nuovamente registrato un altro picco delle importazioni, in coincidenza con il momento in cui ai paesi beneficiari di un contingente specifico per paese era stato concesso di attingere in franchigia doganale dal contingente tariffario residuo disponibile. La Commissione ritiene che questo comportamento stia causando squilibri importanti e impedisca il corretto funzionamento del mercato.

(37)

Nella situazione di estrema incertezza, di calo della domanda e di conseguente drastica riduzione delle vendite che ha interessato praticamente tutte le categorie di prodotti di acciaio, come descritto in dettaglio nella sezione 3.1, la Commissione ritiene molto probabile che il suddetto comportamento escludente nel settore delle esportazioni si aggravi ulteriormente. In queste circostanze eccezionali, al fine di recuperare le mancate vendite gli esportatori adotteranno un comportamento molto aggressivo e opportunistico nei confronti degli altri concorrenti. Nell’ambito di questo comportamento opportunistico, è ragionevole attendersi che gli operatori dei paesi esportatori più forti cerchino di anticipare le vendite per «svuotare il mercato». Tale comportamento commerciale opportunistico costituisce il rischio maggiore per il funzionamento adeguato delle misure di salvaguardia, in quanto provocherebbe gravissime turbative del mercato e, qualora non fossero adottate azioni correttive, rischia di soppiantare indebitamente i flussi commerciali tradizionali e la produzione interna, azzerando il tal modo l’effetto utile delle misure di salvaguardia in vigore.

(38)

Dall’istituzione delle misure definitive, i contingenti specifici per paese sono stati gestiti annualmente, vale a dire che la totalità dei volumi corrispondenti è stata messa a disposizione degli esportatori all’inizio di ciascun periodo annuale senza limiti di tempo per il loro utilizzo entro un determinato periodo, a differenza dei contingenti residui, che sono stati gestiti trimestralmente. All’epoca l’introduzione di limitazioni temporali sembrava un onere amministrativo inutile e gravoso che avrebbe interferito con il normale funzionamento del mercato.

(39)

Tuttavia, a seguito dell’inchiesta di riesame, la Commissione ritiene che l’attuale gestione annuale delle quote specifiche per paese non sarebbe efficace nel prevenire le turbative del mercato siderurgico dell’Unione di cui sopra, che sarebbero aggravate dal previsto comportamento opportunistico di alcuni esportatori. Tali turbative non solo sarebbero contrarie all’interesse della maggioranza dei paesi esportatori, ma inciderebbero anche in modo estremamente negativo sulla situazione economica dell’industria siderurgica dell’Unione, compromettendo in tal modo l’efficacia delle misure.

(40)

La Commissione ha pertanto deciso di gestire trimestralmente anche i contingenti specifici per paese. Tale adeguamento garantirà un flusso di importazioni più stabile e ridurrà al minimo l’attuale rischio molto elevato che la condotta opportunistica degli esportatori confligga con il legittimo interesse di altri operatori del mercato per tutto il prossimo periodo di applicazione delle misure, ossia dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(41)

Tale adeguamento avrà un effetto stabilizzante positivo sul mercato, in quanto eviterà un accumulo massiccio di scorte all’inizio di un periodo, come è stato già osservato in passato per quanto riguarda diverse categorie di prodotti. L’adeguamento consentirà ai produttori, sia nell’Unione che nei paesi terzi, che durante la pandemia di Covid-19 hanno assistito a una limitazione significativa della loro capacità di operare e ai quali, dopo i blocchi, è stato consentito di riprendere le operazioni relativamente più tardi rispetto ad altri, di competere in condizioni più eque quando si registrerà una ripresa della domanda.

(42)

È infine opportuno ricordare che la Commissione non ritiene vi siano motivi per porre fine al riporto dei volumi inutilizzati dei contingenti gestiti trimestralmente da un trimestre all’altro entro lo stesso periodo. Il mantenimento del meccanismo di riporto garantisce che l’uso del contingente tariffario possa adeguarsi all’andamento della domanda nel corso dell’anno, senza creare indebite turbative del mercato.

3.2.2.   Adeguamenti specifici destinati alle singole categorie di prodotti

a)   Categoria 1 (Prodotti piatti laminati a caldo)

(43)

Come illustrato nel considerando 149 del regolamento definitivo e nei considerando da 17 a 19 del primo regolamento di riesame, questa categoria di prodotti era soggetta unicamente a un contingente tariffario globale. Si trattava di un’eccezione rispetto al sistema preferito negli altri casi e applicato a quasi tutte le altre categorie di prodotti, basato su una combinazione di contingenti specifici per paese per i maggiori fornitori storici e di contingenti residui per gli altri.

Osservazioni delle parti interessate

(44)

Per quanto riguarda questa categoria di prodotti, diverse parti interessate hanno chiesto di ridurre il massimale del 30 % per paese di origine al 20 %, mentre altre hanno chiesto l’eliminazione del massimale e il ripristino della situazione precedente il primo riesame.

Posizione della Commissione

(45)

L’inchiesta di riesame ha evidenziato diversi sviluppi sulla cui base la Commissione ritiene necessario un adeguamento della gestione del contingente tariffario per la categoria di prodotti in esame. In primo luogo, l’inchiesta conferma che l’uso del contingente tariffario in questa categoria ha subito un netto calo durante tutto il periodo (cfr. il grafico 1 di seguito), toccando il valore medio del 54 % nel secondo e terzo trimestre del secondo anno di applicazione delle misure (23).

Image 1

(46)

Alla fine del terzo trimestre, il contingente cumulativo inutilizzato dall’inizio del secondo anno di applicazione delle misure ha raggiunto un volume superiore a 1,5 milioni di tonnellate (cfr. il grafico 2 di seguito). I dati disponibili fino a metà maggio 2020 mostrano inoltre una riduzione molto più drastica dei livelli di importazione in questa categoria di prodotti, nel cui ambito è stato utilizzato solo il 16 % del contingente tariffario. Questa percentuale è pari a oltre 3 milioni di tonnellate di contingente tariffario inutilizzato soltanto sei settimane prima della fine del trimestre. L’andamento delle importazioni per quanto riguarda questa categoria di prodotti, che rappresenta circa un terzo dei volumi storici delle importazioni delle 26 categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia, rappresenta quindi un indicatore pertinente dell’attuale forte tendenza al ribasso della domanda nel mercato siderurgico dell’UE.

Image 2

(47)

La Commissione osserva inoltre che questa riduzione sostanziale dell’uso del contingente tariffario è stata registrata in un periodo non ancora colpito dall’urto della pandemia di Covid-19. Ciò indica chiaramente che è pertanto molto improbabile che qualsiasi futura ripresa della domanda nell’Unione nel corso del terzo anno di applicazione delle misure possa essere tale da riuscire infine ad utilizzare tutti i contingenti tariffari in questa categoria di prodotti, o gran parte di essi.

(48)

In tale contesto la Commissione ritiene che, nelle attuali circostanze, non sussista più alcun rischio di potenziali problemi di approvvigionamento, che essa ha cercato di evitare con la globalizzazione del contingente tariffario nel quadro delle misure definitive. La Commissione ha quindi deciso di porre fine alla gestione globale straordinaria dei contingenti tariffari per questa categoria di prodotti e di applicare il sistema standard che prevede una combinazione di contingenti specifici per paese e di contingenti residui, che viene applicato a quasi tutte le altre categorie di prodotti.

(49)

Pertanto, a decorrere dal 1o luglio 2020 il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sarà costituito da contingenti specifici per paese per i paesi il cui livello di importazioni in questa categoria ha raggiunto almeno il 5 % nel pertinente periodo di riferimento 2015-2017 (24), e di un contingente residuo globale per gli altri. Questo contingente tariffario sarà gestito trimestralmente, come illustrato nella sezione 3.2.1. Il massimale del 30 % per tutti i paesi esportatori continuerà tuttavia ad applicarsi all’uso del contingente residuo nel quarto trimestre, al fine di evitare effetti di esclusione (25).

(50)

La Commissione continua a ritenere che il sistema standard del contingente tariffario, che combina contingenti specifici per paese e contingenti residui, sia il sistema più adeguato per mantenere stabili i flussi commerciali storici, in termini di volumi e di origini (26). È pertanto nell’interesse generale dell’Unione applicarlo a questa categoria di prodotti non appena ne ricorrano le condizioni.

b)   Categoria 8 (Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili)

(51)

Dalla precedente inchiesta di riesame la Commissione ha osservato che questa categoria è stata interessata da diverse variazioni importanti. In primo luogo, l’8 aprile 2020 la Commissione ha istituito misure antidumping provvisorie sulle importazioni di questa categoria di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia e di Taiwan (27). In secondo luogo, la Commissione ha confermato che gli Stati Uniti hanno fatto un uso costantemente molto basso del contingente tariffario specifico per paese (28). Di conseguenza quattro dei cinque principali paesi esportatori nell’ambito di questa categoria sono attualmente soggetti a misure commerciali diverse. Si prevede pertanto che tali paesi non continueranno ad esportare nell’Unione ai loro livelli storici.

Osservazioni delle parti interessate

(52)

Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di introdurre un massimale per il contingente residuo nell’ambito di questa categoria. Altre parti interessate hanno chiesto alla Commissione di trasferire al contingente residuo i volumi dei contingenti specifici per paese che presentano un livello d’uso molto basso.

Posizione della Commissione

(53)

Sulla base della variazione delle circostanze di cui al considerando (51)), che rischia di causare difficoltà di approvvigionamento sul mercato dell’Unione per questa categoria di prodotti, e in linea con l’approccio seguito per altre categorie di prodotti dall’adozione delle misure definitive, la Commissione ritiene che sia nell’interesse dell’Unione trasferire al contingente tariffario residuo i volumi dei contingenti specifici per paese di tutti i paesi soggetti a tipi diversi di misure di difesa commerciale (29). Tale adeguamento garantirà che i volumi commerciali tradizionali non siano influenzati dalle attuali misure e che gli utilizzatori dell’Unione dispongano della flessibilità sufficiente per modificare l’origine dell’approvvigionamento, qualora ciò fosse necessario.

(54)

A decorrere dal 1o luglio 2020 il contingente tariffario per la categoria di prodotti 8 diventerà pertanto un contingente tariffario globale gestito trimestralmente.

c)   Categoria 25 – Grandi tubi saldati

(55)

La Commissione ricorda la logica alla base della globalizzazione di questo contingente tariffario e rimanda alle spiegazioni fornite nei considerando da 54 a 59 del primo regolamento di riesame.

Osservazioni delle parti interessate

(56)

Alcune parti interessate hanno chiesto modifiche per quanto riguarda questa categoria. In particolare, le parti hanno chiesto di ripristinare un sistema che prevede una combinazione di contingenti specifici per paese e di contingenti residui. Inoltre alcune parti hanno chiesto anche di scindere questo contingente tariffario in due sottocategorie per meglio rispondere alle specificità dei prodotti raggruppati in questa categoria.

Posizione della Commissione

(57)

Nella sua analisi condotta nell’ambito del presente secondo riesame, la Commissione ha osservato (sulla base di un insieme di dati non disponibili al momento della prima inchiesta di riesame) un andamento alquanto anomalo dei flussi di importazione (30) nell’ambito di questa singola categoria, che differisce in maniera significativa dai tradizionali flussi commerciali in termini di volumi e di origini e che rischia di creare squilibri sul mercato dell’Unione.

(58)

La Commissione osserva che oltre il 70 % del volume totale del contingente tariffario di questa categoria corrisponde a flussi commerciali storici derivanti da diversi tipi di prodotti utilizzati principalmente in grandi progetti di ingegneria. Per contro, l’uso effettivo del contingente tariffario in questa categoria di prodotti dimostra che taluni paesi stanno utilizzando sempre più tale contingente per esportare tipi di prodotti non utilizzati in grandi progetti di ingegneria, in misura ben maggiore rispetto ai loro tradizionali volumi di scambi (in alcuni casi con valori decuplicati) a scapito di altri operatori del mercato, operatori nazionali e paesi esportatori. Di conseguenza la Commissione ritiene che l’attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari abbia determinato un’indebita situazione di esclusione.

(59)

Qualora non fosse apportato alcun adeguamento, gli eventuali grandi progetti di ingegneria previsti nel corso del terzo anno di applicazione delle misure, per la cui realizzazione dovessero essere necessari tubi specifici, rischiano di non riuscire ad acquisire tutti i volumi di contingenti tariffari corrispondenti a tali tubi speciali, in quanto tali volumi sarebbero esclusi da altre importazioni.

(60)

La Commissione ritiene quindi necessario apportare un adeguamento all’attuale concezione del contingente al fine di evitare il suddetto squilibrio indesiderato. Il modo più appropriato per affrontare efficacemente la situazione di cui sopra consiste nel suddividere questa categoria in due sottocategorie: un primo sottocontingente tariffario (categoria 25A) dovrebbe quindi includere i codici NC normalmente utilizzati nei grandi progetti di ingegneria (31) e un secondo sottocontingente tariffario (categoria 25B) riguarderebbe i rimanenti codici NC non utilizzati in tali progetti (32). La suddivisione è di semplice realizzazione e non sembra determinare un onere sproporzionato per le autorità doganali.

(61)

Per quanto riguarda la gestione di tali sottocategorie, la categoria di prodotti 25A consisterà in un contingente tariffario globale unico per garantire pari opportunità a tutti i potenziali offerenti nell’ambito di progetti su larga scala, come descritto nel primo regolamento di riesame (33). La categoria di prodotti 25B consisterà in contingenti specifici per paese per i paesi che hanno raggiunto una quota media delle importazioni di almeno il 5 % nel periodo di riferimento 2015-2017, e in un contingente residuo per gli altri.

(62)

La Commissione ritiene che la suddivisione del contingente tariffario per questa categoria di prodotti rifletta più accuratamente i flussi storici delle importazioni corrispondenti alle due sottocategorie di tubi, garantendo in tal modo un più equo funzionamento del contingente. Tale suddivisione assicurerà la disponibilità dei volumi necessari per qualsiasi progetto di ingegneria su larga scala nell’Unione eventualmente realizzato entro la fine del periodo di applicazione delle misure, volumi che, in assenza di un siffatto adeguamento, sarebbero stati esclusi da altri tipi di prodotti. Tale squilibrio è contrario all’interesse dell’Unione e all’obiettivo di preservare il più possibile, nell’ambito delle misure di salvaguardia, i flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e di origini.

d)   Categoria 4B (Fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico)

(63)

Nel considerando 8 del regolamento sull’uso finale la Commissione ha osservato che «[essa] resta del parere che, nell’interesse dell’Unione, potrebbe rendersi necessario in una fase successiva un meccanismo specifico, o il regime di uso finale (una volta risolte le questioni relative all’attuazione) o qualsivoglia sistema alternativo, al fine di separare le importazioni dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico nell’ambito della categoria di prodotti 4B. Tali aspetti saranno riesaminati di conseguenza nel contesto di una futura inchiesta di riesame sulla base delle osservazioni e delle proposte presentate dalle parti interessate, nonché di altri sviluppi concernenti questa categoria di prodotti».

(64)

La Commissione ha pertanto analizzato attentamente le osservazioni ricevute in merito ad eventuali proposte di un meccanismo specifico per questa categoria di prodotto.

Osservazioni delle parti interessate

(65)

Le parti interessate che hanno presentato osservazioni su questa categoria hanno generalmente convenuto sull’importanza di preservare i necessari volumi delle importazioni di acciaio destinato ad essere utilizzato nel settore automobilistico. A tal fine hanno presentato diverse richieste. Alcune parti interessate hanno chiesto di identificare i prodotti importati destinati ad essere utilizzati nel settore automobilistico mediante una «autocertificazione» o di consentire l’immissione in libera pratica soltanto dietro presentazione di un «documento di entrata» rilasciato dall’autorità competente designata dagli Stati membri e basato su una domanda presentata da un importatore dell’Unione. Le parti interessate hanno inoltre chiesto di riassegnare i volumi dei contingenti tariffari inutilizzati dalla categoria 4A alla categoria 4B e di introdurre un massimale del 30 % nell’ultimo trimestre di un periodo, per evitare che i tipi di acciaio non destinati al settore automobilistico continuino a utilizzare parte del contingente tariffario, soppiantando così i tipi destinati al settore automobilistico. Alcune parti interessate hanno infine chiesto alla Commissione di definire un sistema alternativo all’uso finale, mantenendo però lo stesso obiettivo, e persino di ripristinare il meccanismo di uso finale, mentre altre si sono dichiarate fermamente contrarie a tale possibilità.

Analisi della Commissione

(66)

In primo luogo la Commissione resta del parere che sarebbe auspicabile valutare alternative per separare ulteriormente, se possibile, le importazioni di acciaio destinato al settore automobilistico nell’ambito della categoria 4B. In questo spirito la Commissione ha valutato attentamente le proposte pervenute ed è giunta alle seguenti conclusioni.

(67)

L’attuazione del meccanismo di uso finale non ha funzionato come previsto, come descritto nel dettaglio nel regolamento sull’uso finale. La Commissione non ha rilevato alcun elemento di prova che indichi che le circostanze che hanno portato alla sua revoca siano mutate e che la reintroduzione di tale meccanismo costituirebbe una soluzione efficace. Di conseguenza la Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse opportuno reintrodurre il meccanismo di uso finale.

(68)

La Commissione osserva inoltre che, nonostante la possibilità di presentare commenti sulle osservazioni delle altre parti, non è stata formulata alcuna proposta che abbia riscosso un livello minimo di consenso tra le parti interessate in tutti gli Stati membri. Basandosi sull’esperienza del meccanismo di uso finale la Commissione ricorda che, al fine di attuare un meccanismo alternativo efficace nell’ambito di questa categoria di prodotti, è fondamentale che tutti i partecipanti alla complessa catena di approvvigionamento del settore automobilistico si impegnino in maniera inequivocabile a collaborare in tutti gli Stati membri per renderlo economicamente sostenibile. La Commissione ritiene pertanto che nessuno dei meccanismi alternativi di separazione proposti sembri mobilitare una maggioranza di partecipanti tale da avere possibilità di successo.

(69)

La Commissione ha quindi deciso di non applicare alcun nuovo meccanismo specifico per questa categoria di prodotti e di evitare gli effetti estremamente negativi che la mancanza di un sostegno sufficiente potrebbe nuovamente determinare.

(70)

La Commissione desidera sottolineare con soddisfazione che, se esiste una cooperazione efficace tra tutte le parti interessate, ottenere l’autorizzazione di uso finale è possibile. La Commissione fa riferimento alla situazione specifica di una parte interessata che, alla fine di aprile 2020, ha ottenuto l’autorizzazione di uso finale da parte delle autorità di uno Stato membro dell’UE. Purtroppo la Commissione non può attuare in modo efficace una gestione specifica del contingente tariffario che sarebbe applicabile a una sola impresa.

(71)

In secondo luogo, nell’esaminare l’uso del contingente tariffario per la categoria 4B, la Commissione ha osservato un afflusso massiccio di importazioni sul mercato dell’Unione al momento dell’apertura della quota residua nel quarto trimestre, il 1o aprile 2020, che ha rapidamente esaurito il contingente residuo inizialmente disponibile. Tale situazione è simile a quella del 1o luglio 2019, quando sono stati aperti i nuovi contingenti per il secondo anno di applicazione delle misure e un contingente annuale specifico per paese è stato esaurito in un solo giorno. A tale proposito, diverse parti interessate hanno continuato a segnalare alla Commissione che la maggior parte di tali volumi non sarebbe stata destinata all’industria automobilistica dell’Unione. Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione osserva che nessun’altra parte interessata ha contestato le osservazioni presentate al riguardo. La Commissione ricorda inoltre che sta effettuando un’inchiesta antielusione sulle importazioni di questa categoria di prodotti provenienti dalla RPC, sulla base di elementi di prova sufficienti a sostegno della veridicità delle argomentazioni secondo cui le importazioni effettuate nell’ambito della categoria 4B potrebbero in realtà non corrispondere a tale categoria di prodotti.

(72)

La Commissione ritiene quindi necessario apportare un adeguamento per evitare che volumi insolitamente importanti di tipi di prodotti di categoria 4 non destinati al settore automobilistico continuino a soppiantare indebitamente i flussi di approvvigionamento tradizionali dell’industria automobilistica dell’UE. Tale adeguamento è illustrato nella sezione 3.2.3 di seguito.

3.2.3.   Esclusione dei flussi commerciali tradizionali

(73)

Nel considerando 150 del regolamento definitivo la Commissione ha stabilito che i paesi che hanno esaurito il proprio contingente specifico per paese dovrebbero poter accedere al contingente residuo nell’ultimo trimestre di un periodo. L’obiettivo di tale meccanismo era evitare che volumi dei contingenti residui restassero potenzialmente inutilizzati. Nei considerando da 85 a 98 del primo regolamento di riesame la Commissione ha valutato il funzionamento di questo meccanismo e, avendo individuato alcuni effetti di esclusione, ne ha adeguato il funzionamento per due categorie di prodotti (34).

Osservazioni delle parti interessate

(74)

Nel quadro del presente riesame, molte parti interessate hanno presentato osservazioni e proposte per rispondere ai presunti effetti di esclusione che starebbero interessando numerose categorie di prodotti. Alcune parti hanno chiesto l’istituzione di massimali per talune categorie di prodotti per quanto riguarda i paesi che hanno avuto accesso alle quote residue nell’ultimo trimestre. Alcune parti hanno anche chiesto di ridurre i massimali esistenti per due categorie di prodotti e di eliminare del tutto la possibilità per i paesi di accedere al contingente residuo nell’ultimo trimestre di un periodo. Nella stessa ottica, altre parti hanno proposto di istituire un massimale per l’uso di contingenti (specifici per paese o residui) da parte di un determinato paese e di consentire l’accesso al contingente residuo solo in relazione ai volumi inutilizzati riportati dal trimestre precedente.

(75)

Sul fronte opposto, altre parti hanno chiesto di eliminare i massimali e di consentire un accesso senza restrizioni nell’ultimo trimestre, o quantomeno di mantenere lo status quo. Alcune parti hanno inoltre chiesto che i paesi beneficiari di un contingente specifico per paese possano accedere immediatamente alle quote residue, non appena il primo sia esaurito, senza aspettare l’ultimo trimestre di un periodo.

Posizione della Commissione

(76)

A differenza della prima inchiesta di riesame, per effettuare la sua analisi la Commissione può valutare, nell’ambito del secondo riesame, un periodo notevolmente più lungo di applicazione delle misure definitive, in quanto sono disponibili i dati di cinque trimestri (35). Ora la Commissione è stata pertanto in grado di valutare in modo più preciso e affidabile, categoria per categoria, quali siano state le reali tendenze delle importazioni, in termini di volumi e di origini, nell’ambito dei contingenti residui.

(77)

In primo luogo, la Commissione è stata in grado di valutare quale sia il tipico uso del contingente residuo per trimestre da parte dei paesi che sono i gli attuali beneficiari di questa sezione del contingente tariffario. A tale riguardo la Commissione ha calcolato, da un lato, l’uso medio del contingente residuo (globalmente e per origine) in ciascuno dei quattro trimestri in cui i paesi beneficiari di un contingente specifico per paese non potevano ancora accedere alla sezione residua. Dall’altro la Commissione ha confrontato questo uso tipico con l’uso reale (globalmente e per paese) nel quarto trimestre, quando i paesi esportatori più grandi potevano effettivamente attingere dalla sezione residua del contingente tariffario (36).

(78)

Sulla base del suddetto confronto la Commissione è giunta alla conclusione che l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre di un periodo non può continuare a essere il regime standard in quanto causa indebiti effetti di esclusione di varia portata nell’ambito di diverse categorie di prodotti. L’accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre di un periodo dovrebbe invece essere consentito, o meno, in funzione dell’effettivo uso tipico del contingente residuo da parte degli attuali beneficiari, come spiegato nel considerando precedente.

(79)

Nell’intento di definire in modo efficace e proporzionato il regime di accesso al contingente residuo nel quarto trimestre di un periodo, la Commissione ritiene opportuno applicare gli adeguamenti solo alle categorie di prodotti per le quali sono stati individuati effetti di esclusione negativi. In questo spirito la Commissione ha elaborato tre regimi differenti, corrispondenti a tre diversi regimi di accesso al contingente residuo per tutte le categorie di prodotti. Questi tre regimi dipendono dal livello degli effetti di esclusione osservati, ad eccezione delle categorie 1, 4B, 8 e 25A, che dispongono di un adeguato regime di gestione dei contingenti tariffari [cfr., rispettivamente, le sezioni 3.2.2, lettera a), e 3.2.3, lettera d), 3.2.2, lettera d), e 3.2.3, lettera c), nonché 3.2.3, lettera d)].

Regime 1: nessun ulteriore accesso

(80)

Per quanto riguarda diverse categorie, nel corso dei trimestri oggetto di valutazione i paesi fornitori più piccoli hanno costantemente dimostrato di essere autosufficienti nell’utilizzare tutti i volumi disponibili nell’ambito del contingente residuo, o gran parte di essi. Inoltre il comportamento dei maggiori paesi esportatori osservato nell’ambito di queste categorie durante il quarto trimestre ha chiaramente determinato una situazione in cui la totalità o parte dei volumi storici dei paesi fornitori più piccoli sono stati indebitamente soppiantati. In questo caso, al fine di preservare in modo efficace i flussi commerciali tradizionali in termini di origini, la Commissione ritiene necessario vietare ai paesi beneficiari di contingenti specifici per paese di accedere ulteriormente al contingente residuo nel quarto trimestre durante il terzo anno di applicazione delle misure. Non è previsto alcun ulteriore accesso per le categorie 5, 16, 20, e 27 (37). La casistica precedente relativa all’uso medio per trimestre del contingente residuo indica chiaramente che in queste categorie il rischio che una parte di tale contingente rimanga inutilizzato è molto basso.

Regime 2: accesso limitato

(81)

In relazione a diverse altre categorie, l’uso medio del contingente dimostra che i paesi fornitori già aventi diritto al contingente residuo, per quanto ne facciano un uso ragionevole, non sono in grado, da soli, di utilizzare tutti i volumi disponibili, né gran parte di essi. Pertanto l’accesso dei maggiori paesi esportatori nel quarto trimestre continua a essere giustificato. L’analisi dettagliata dell’uso del contingente residuo in questi casi dimostra tuttavia che, con un accesso senza restrizioni, l’equilibrio finale in termini di origini non è equo. In particolare, è stato spesso osservato che, nel quarto trimestre, la quota delle importazioni dei paesi fornitori più piccoli già aventi diritto al contingente residuo è stata sempre notoriamente al di sotto della loro media dei trimestri precedenti. Tale squilibrio è stato una conseguenza diretta della presenza escludente dei maggiori paesi esportatori che avevano esaurito i propri contingenti specifici per paese, il che ha determinato indebiti effetti di esclusione contrari all’interesse dell’Unione di preservare il più possibile i flussi commerciali in termini di origini (38).

(82)

Pertanto, al fine di garantire che il necessario accesso in questi casi non determini una situazione in cui i flussi commerciali tradizionali provenienti dai paesi fornitori più piccoli già aventi diritto al contingente residuo siano indebitamente soppiantati, la Commissione ritiene opportuno limitare l’accesso ai contingenti residui da parte dei paesi che hanno esaurito i propri contingenti specifici per paese. Tale accesso sarà limitato unicamente ai volumi che superano il contingente medio utilizzato dai paesi fornitori più piccoli durante i quattro trimestri (39). Questo adeguamento si applicherà alle categorie di prodotti 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 28 (40).

Regime 3: mantenimento dello status quo

(83)

Per le restanti categorie la Commissione ritiene che, sulla base delle tendenze osservate, le quali non evidenziano alcuna situazione in cui le origini siano state indebitamente soppiantate, è nell’interesse dell’Unione mantenere lo status quo, vale a dire concedere ai beneficiari di contingenti specifici per paese esauriti un accesso senza limitazioni nel quarto trimestre. Al fine di mantenere i flussi commerciali degli attuali beneficiari del contingente residuo, verranno riservati loro i contingenti inutilizzati riportati al periodo successivo. Tale accesso illimitato si applicherà quindi alle categorie 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B e 26 (41).

Casi particolari: categorie di prodotti 1, 4B, 8 e 25A

(84)

L’approccio sopra descritto non può essere applicato, per ragioni diverse, alle categorie di prodotti 1, 4B, 8 e 25A.

(85)

Dall’istituzione delle misure definitive e fino all’applicazione del nuovo adeguamento nell’ambito del presente riesame, la categoria di prodotti 1 è stata soggetta a un sistema di contingenti tariffari globali, il che impedisce di effettuare un’analisi sull’esclusione analoga a quella effettuata per le categorie di prodotti di cui alle lettere da a) a c).

(86)

Tuttavia, nell’ambito del primo regolamento di riesame, la Commissione aveva stabilito che un massimale del 30 % per trimestre permetteva di preservare, per quanto possibile, i volumi degli scambi tradizionali in termini sia di volume sia di origine. Per gli stessi motivi la Commissione ritiene che il mantenimento del massimale del 30 % del contingente residuo inizialmente disponibile al principio del quarto trimestre continui ad essere il mezzo più appropriato per evitare che i paesi che beneficeranno di un contingente specifico per paese in questa categoria dopo l’adeguamento individuale disposto nel quadro del presente riesame escludano i beneficiari del nuovo contingente residuo.

(87)

Per quanto riguarda la categoria di prodotti 4B, il meccanismo di uso finale è stato in vigore per due trimestri, da ottobre a dicembre 2019 e, parzialmente, da gennaio a marzo 2020. Dall’istituzione di tale meccanismo i paesi esportatori hanno incontrato seri ostacoli all’esportazione nell’Unione e il livello delle importazioni è stato quindi anormalmente basso. La Commissione non dispone pertanto di serie di dati relativi a periodi più lunghi, analoghi a quelli disponibili per le categorie di prodotti di cui alle lettere da a) a c), al fine di effettuare la valutazione dell’esclusione.

(88)

I dati disponibili relativi al quarto trimestre del 2019 e al 2020 indicano tuttavia in modo inequivocabile che si stanno verificando taluni effetti di esclusione. All’inizio dei due trimestri, praticamente la totalità del contingente residuo è stata infatti utilizzata da un solo paese esportatore beneficiario di un contingente specifico per paese. Per evitare pertanto indebiti effetti di esclusione e preservare i flussi commerciali storici in termini di origini, la Commissione ritiene opportuno introdurre un massimale del 30 % in questa categoria con riferimento al quantitativo inizialmente disponibile al principio del quarto trimestre per quanto riguarda l’accesso dei paesi che hanno esaurito i propri contingenti specifici per paese.

(89)

Infine, tale sistema non si applica alle categorie 8 e 25A poiché dal 1o luglio 2020 tali categorie saranno costituite unicamente da un contingente tariffario globale.

3.2.4.   Potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con i partner commerciali preferenziali

(90)

Nel regolamento definitivo la Commissione si è impegnata a valutare se il funzionamento delle misure di salvaguardia dell’acciaio metta seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico di taluni partner commerciali preferenziali, tanto da incidere negativamente sugli obiettivi di integrazione dei loro accordi con l’Unione. Nel primo regolamento di riesame la Commissione ha concluso che le misure di salvaguardia non hanno avuto effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione. Lo stesso regolamento, al considerando 106, afferma che «la capacità dei paesi di esportare verso l’UE non è stata indebitamente limitata dalle misure».

Osservazioni delle parti interessate

(91)

Varie parti interessate, in particolare i governi dei paesi terzi, hanno presentato osservazioni nell’ambito di questa sezione dell’avviso di apertura. Alcuni paesi hanno chiesto di essere esentati dalle misure o di ricevere un trattamento preferenziale. A tale riguardo sono state presentate richieste di esenzione dei Balcani occidentali dalle misure di salvaguardia, in quanto queste potrebbero incidere sullo sviluppo della loro industria siderurgica e, di conseguenza, esercitare un notevole impatto negativo sulle loro economie nazionali, potenzialmente compromettendo gli obiettivi fissati negli accordi di stabilizzazione e di associazione («ASA») firmati con l’Unione. Tali parti interessate hanno inoltre sostenuto che le misure di salvaguardia avrebbero causato una riduzione delle loro esportazioni nell’Unione rispetto al periodo precedente l’istituzione delle misure. Gli esportatori starebbero quindi prendendo in considerazione chiusure temporanee di determinati impianti e congedi non retribuiti per un gran numero di dipendenti. Alcuni paesi hanno ricordato che la loro effettiva osservanza delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato nell’industria siderurgica dovrebbe consentire loro di accedere senza restrizioni al mercato dell’Unione in franchigia doganale. Altre richieste di esenzione o di trattamento preferenziale, che interessano vari paesi terzi, si basavano su diverse disposizioni dei pertinenti accordi bilaterali con l’Unione.

Posizione della Commissione

(92)

In primo luogo, la Commissione richiama l’argomentazione esposta nel primo regolamento di riesame secondo cui tutti gli accordi bilaterali cui hanno fatto riferimento le parti interessate nell’ambito della presente sezione consentono l’istituzione di misure di salvaguardia come le attuali. La Commissione non ha pertanto alcun obbligo giuridico di esentarli dalle misure. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, queste si applicano al prodotto oggetto dell’inchiesta importato, indipendentemente dalla provenienza. Come già osservato nel primo regolamento di riesame, «le uniche eccezioni a tali norme riguardano la situazione specifica di alcuni paesi in via di sviluppo membri o, a seconda dei casi, gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali». La Commissione ribadisce pertanto la propria posizione secondo cui non vi sono basi giuridiche per escludere tali paesi dalle misure di salvaguardia.

(93)

Come indicato al considerando 99 del primo regolamento di riesame, l’impegno a riesaminare le misure relative agli aspetti specifici di cui al considerando (90) riguardava in particolare i paesi con i quali la Commissione aveva concluso un ASA.

(94)

Per quanto riguarda questi paesi, la Commissione ha innanzitutto effettuato una valutazione retrospettiva dell’andamento delle loro esportazioni durante il secondo anno di applicazione delle misure, ossia dal 1o luglio 2019. Dall’analisi emerge che, rispetto alle categorie di prodotti per cui beneficiano di un contingente specifico per paese, in genere tali paesi disponevano ancora di volumi inutilizzati nell’ambito del loro contingente specifico nell’ultimo trimestre del periodo. Inoltre, per le categorie di prodotti in cui tali paesi avrebbero potuto successivamente esaurire il proprio contingente specifico per paese, nella maggior parte dei casi, comprese le categorie identificate da alcuni di questi paesi come critiche per la loro industria, erano ancora disponibili volumi significativi nell’ambito del contingente residuo. Ciò significa che in generale questi paesi hanno avuto la possibilità di continuare ad esportare al di là dei loro livelli storici nelle rispettive categorie di prodotti più rilevanti. Per le categorie di prodotti in cui tali paesi erano invece soggetti al contingente residuo, l’analisi dei dati non ha dimostrato che il sistema dei contingenti tariffari stesse nel complesso limitando la loro capacità di esportare. In effetti in alcuni casi i paesi non hanno di fatto incontrato, nell’ambito delle misure, alcuna limitazione che impedisse loro di superare il loro livello storico di esportazioni.

(95)

La Commissione ha pertanto concluso che il livello dei contingenti tariffari era adeguato e proporzionato per preservare i flussi commerciali tradizionali, e che non vi erano prove di un sostanziale aumento della domanda dell’Unione o di una variazione delle circostanze di qualsiasi altro tipo che giustificasse una modifica di tale livello senza compromettere l’efficacia delle attuali misure.

(96)

La Commissione ha inoltre svolto un’analisi previsionale e ha esaminato il modo in cui gli adeguamenti di cui al presente regolamento possano eventualmente incidere sulla stabilizzazione o sullo sviluppo economico dei paesi dei Balcani occidentali. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dell’attuale situazione del mercato e delle prospettive per il prossimo futuro, come descritto nella sezione 3.1.

(97)

A tale riguardo la Commissione ricorda in primo luogo che, contrariamente alle richieste dell’industria dell’Unione, in questo secondo riesame non ha ridotto il livello dei contingenti tariffari, così come non lo aveva fatto nel primo; in secondo luogo, tali contingenti tariffari saranno ulteriormente liberalizzati per la seconda volta con un nuovo aumento del 3 % in occasione dell’entrata in vigore degli adeguamenti a titolo del presente secondo riesame (42). Ciò significa che i paesi dei Balcani occidentali beneficeranno di contingenti specifici per paese più ampi e continueranno, in generale, ad accedere ai maggiori contingenti residui nell’ultimo trimestre, il che offrirà loro la possibilità di continuare ad esportare al di là dei loro livelli storici, come è avvenuto fin dall’istituzione delle misure definitive. La Commissione rileva inoltre che i nuovi adeguamenti di natura orizzontale relativi all’esclusione, di cui alla sezione 3.2.3, e alle esclusioni dei paesi in via di sviluppo, di cui alla sezione 3.2.5, determineranno ulteriori effetti positivi generali in talune delle categorie di prodotti di interesse per i Balcani occidentali.

(98)

In tale contesto, la Commissione ritiene che le misure di salvaguardia non abbiano messo seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico dei paesi dei Balcani occidentali, né possano farlo dopo il loro adeguamento.

(99)

La Commissione osserva infine che le argomentazioni formulate da tali parti interessate nelle loro osservazioni non hanno presentato alcun elemento che dimostri la presenza di tale rischio o fornisca indicazioni in tal senso.

(100)

Di conseguenza, sulla base della valutazione di cui sopra e in mancanza di qualsiasi altro elemento di prova che attesti il contrario, la Commissione non può che respingere le argomentazioni formulate nel quadro della presente sezione.

3.2.5.   Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell’OMC esclusi dall’ambito di applicazione delle misure in base a statistiche aggiornate sulle importazioni

(101)

In seguito all’adozione delle misure di salvaguardia definitive con il regolamento (UE) 2019/159, la Commissione si è impegnata a riesaminare periodicamente l’elenco dei paesi in via di sviluppo potenzialmente esclusi dall’ambito di applicazione delle misure in base a statistiche aggiornate sulle importazioni.

Osservazioni delle parti interessate

(102)

Nelle osservazioni ricevute alcune parti interessate hanno chiesto di essere escluse dalle misure, in quanto un determinato paese non avrebbe più superato la soglia del 3 % in una data categoria di prodotti. Altre parti hanno chiesto di assoggettare un determinato paese alle misure in quanto tale paese avrebbe superato la soglia del 3 % in una data categoria di prodotti. Alcune parti interessate hanno chiesto di essere escluse in una data categoria di prodotti poiché, individualmente, un paese sarebbe stato al di sotto del 3 %, anche se la ponderazione complessiva dei paesi in tale situazione avrebbe superato una quota delle importazioni del 9 %. Infine altre parti hanno ritenuto più opportuno effettuare il calcolo in base alle 26 categorie di prodotti nel loro complesso.

Posizione della Commissione

(103)

In conformità all’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell’Unione, segnatamente l’articolo 9.1 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, queste non dovrebbero applicarsi «nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni unionali del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti assieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell’Unione». È inoltre nell’interesse dell’Unione adeguare l’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall’ambito di applicazione delle misure per evitare che alcuni di tali paesi in via di sviluppo beneficino indebitamente dell’esclusione originaria.

(104)

La Commissione ha pertanto ricalcolato, sulla base dei dati relativi all’intero anno 2019 (43), la quota delle importazioni di ciascun paese esportatore per categoria di prodotti (44).

(105)

In base ai dati relativi all’intero anno 2019, le importazioni dai paesi indicati di seguito, che erano esclusi dall’ambito di applicazione delle misure, hanno superato la soglia del 3 % in talune categorie di prodotti. Pertanto, a seguito del presente riesame, tali paesi dovrebbero essere ora soggetti alle misure:

il Brasile rientra nella categoria di prodotti 3A, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 23 % nel 2019,

la Macedonia del Nord rientra nella categoria di prodotti 12, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 3,54 % nel 2019,

la Tunisia rientra nella categoria di prodotti 4A, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 4,88 % nel 2019,

la Turchia rientra nella categoria di prodotti 6, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 9,77 % nel 2019,

gli Emirati arabi uniti rientrano nella categoria di prodotti 21, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 3,28 % nel 2019,

il Vietnam rientra nella categoria di prodotti 5, per la quale la relativa quota delle importazioni ha raggiunto il 4,87 % nel 2019.

(106)

La Commissione ha quindi valutato se, per le suddette categorie, i paesi in via di sviluppo interessati rispondessero ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese. A tal fine la Commissione ha valutato se nel periodo 2015-2017 le importazioni di tali categorie da parte dei paesi interessati rappresentassero almeno il 5 % delle importazioni totali in quel periodo in qualsiasi categoria. Dalla valutazione è emerso che nessuno di questi paesi rispondeva ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese. Tutti questi paesi rientreranno quindi nell’ambito del contingente residuo nelle rispettive categorie di prodotti.

(107)

Per quanto riguarda le esclusioni dall’ambito di applicazione delle misure di salvaguardia, l’esito del presente riesame è il seguente:

il Brasile è escluso dalle categorie di prodotti 1, 6 e 7, per le quali le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state rispettivamente dell’1,53 %, dell’1,55 % e del 2,25 %,

l’Egitto è escluso dalla categoria di prodotti 1, per la quale le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state dell’1,75 %,

il Vietnam è escluso dalla categoria di prodotti 4A, per la quale le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state dell’1,23 %.

(108)

I contingenti specifici per paese che sarebbero stati applicabili ai paesi in via di sviluppo membri dell’OMC che saranno esclusi dalle misure in seguito al riesame (il Brasile nella categoria 6 e la Cina nella categoria 3A) saranno integrati nei contingenti residui pertinenti per ciascuna categoria di prodotti interessata dall’inizio del primo trimestre del terzo anno di applicazione delle misure, ossia dal 1o luglio 2020 (45).

(109)

In seguito a questo esercizio di ricalcolo la Commissione ha aggiornato l’elenco delle esclusioni sulla base delle cifre aggiornate relative alle importazioni per ciascuna delle 26 categorie di prodotti oggetto delle misure (l’elenco completo aggiornato figura nell’allegato I).

3.2.6.   Altre variazioni delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario

Osservazioni delle parti interessate in merito alla liberalizzazione

(110)

Nell’ambito di questo motivo di riesame la Commissione ha ricevuto molteplici tipi di richieste, il cui tema principale era il livello di liberalizzazione. In considerazione del calo della domanda l’industria dell’Unione ha chiesto una riduzione dell’attuale 3 %, se non la sua completa eliminazione. Altre parti interessate hanno invece sostenuto che il livello di liberalizzazione definito dal primo regolamento di riesame dovesse essere mantenuto, o addirittura aumentato, che si trattasse di tutte le categorie di prodotti o di talune specifiche categorie di prodotti e/o origini specifiche.

Posizione della Commissione

(111)

L’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia prevede che «al fine di favorire l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il membro che la applica provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione».

(112)

A tale riguardo, nel primo regolamento di riesame la Commissione ha introdotto un livello di liberalizzazione pari al 3 %, in vigore nel secondo anno di applicazione delle misure. Il regolamento stabilisce altresì che il livello di liberalizzazione sia il medesimo nel terzo anno di applicazione delle misure, vale a dire a decorrere dal 1o luglio 2020. La Commissione ha esaminato se fosse giustificata un’eventuale variazione verso l’alto del livello attuale.

(113)

Come illustrato in dettaglio nella sezione 3.1, praticamente tutte le fonti indicano un netto calo dell’attività economica nel periodo 2020-21 rispetto agli anni precedenti. A tale riguardo la Commissione osserva che la domanda di acciaio segue in larga misura le tendenze macroeconomiche di un paese o di una regione economica, ad esempio la crescita del PIL. La Commissione ricorda inoltre che durante il primo anno di applicazione delle misure quantitativi consistenti di contingenti tariffari non sono stati utilizzati e che volumi ancora più ingenti molto probabilmente rimarranno ancora una volta inutilizzati alla fine del secondo anno. Di conseguenza, alla luce delle attuali prospettive economiche per il periodo 2020-21, il quantitativo costantemente significativo dei contingenti tariffari disponibili in tutte le categorie di prodotti e l’assenza di solidi elementi di prova documentali che dimostrino la necessità di aumentare i contingenti tariffari, la Commissione non può che respingere tutte le argomentazioni a favore di un aumento del ritmo di liberalizzazione.

(114)

D’altro canto, la Commissione ha successivamente esaminato le richieste di riduzione o di eliminazione dell’attuale livello di liberalizzazione. La Commissione ritiene che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia vincoli chiaramente un’autorità competente incaricata dell’inchiesta quanto meno a mantenere un livello di liberalizzazione, una volta che questo sia stato effettivamente attuato nel secondo anno di applicazione delle misure. Per il terzo anno di applicazione delle misure, che decorre dal 1o luglio 2020, la Commissione ritiene che la liberalizzazione non possa essere portata a un livello inferiore a quello effettivamente in vigore alla fine del secondo anno, vale a dire il 3 %. La Commissione respinge pertanto le richieste di riduzione del livello di liberalizzazione.

(115)

In considerazione di quanto precede, il livello di liberalizzazione è mantenuto al 3 % per ciascuna delle categorie di prodotti.

Altre osservazioni

(116)

Diverse parti interessate hanno informato la Commissione di presunte pratiche volte a evitare il pagamento del dazio fuori contingente del 25 %. Tali presunte pratiche di elusione o di false dichiarazioni assumerebbero diverse forme e riguarderebbero diverse categorie di prodotti.

(117)

La Commissione prende atto di tali argomentazioni e si impegna ad analizzarle ulteriormente al fine di adottare le necessarie azioni correttive qualora le presunte pratiche siano confermate. La Commissione ricorda comunque che la normativa doganale continua ad essere pienamente applicabile riguardo a tali affermazioni.

(118)

Alcune parti interessate hanno chiesto una suddivisione di talune categorie. A sostegno di tali argomentazioni alcune parti hanno sostenuto che, in alcuni casi, tipi di prodotti standard erano in concorrenza con tipi di prodotti di fascia alta nell’ambio dello stesso contingente tariffario e che la Commissione avrebbe dovuto provvedere a preservare il giusto equilibrio tra i due tipi di prodotto, evitando effetti di esclusione.

(119)

A tale proposito la Commissione sottolinea di aver effettuato, in seguito alle suddette richieste, un’analisi molto approfondita dei potenziali effetti di esclusione nell’ambito di questo secondo riesame e di avere introdotto, per porvi rimedio, gli adeguamenti perfezionati di cui alla sezione 3.2.3. La Commissione osserva che questi adeguamenti consentiranno di rispondere a molte di queste richieste in quanto garantiranno che i paesi che forniscono piccole quantità di tipi di prodotti di fascia alta, che di solito rientrano nel contingente residuo, possano avere un accesso più sicuro ai volumi disponibili. La Commissione ricorda inoltre che la concezione delle misure deve trovare un difficile equilibrio tra la necessità di garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e di origini, e quella di mantenere un insieme di misure che le autorità doganali nazionali degli Stati membri dell’Unione possano attuare efficacemente. La Commissione ritiene che, se si delineasse una proliferazione di sottocategorie di prodotti, l’attuazione delle misure rischierebbe di diventare eccessivamente onerosa e di compromettere la gestione efficace dei contingenti tariffari.

(120)

Alcune richieste di suddivisione riguardavano specificamente il fatto che taluni tipi di prodotto sono stati utilizzati dal settore automobilistico e, di conseguenza, dovrebbero ricevere un trattamento analogo a quello riservato ai prodotti rientranti nella categoria 4B. La Commissione osserva tuttavia al riguardo che, nella fase scritta, tali richieste sono state ampiamente ignorate dall’industria automobilistica stessa, il che ha sollevato ragionevoli dubbi sull’interesse dell’Unione ad adottare tale adeguamento.

(121)

La Commissione conclude pertanto che le osservazioni ricevute a questo proposito, ad eccezione di quelle relative alla categoria di prodotti 25 di cui ai considerando da 55 a 62, non hanno fornito elementi di prova sufficienti a sostegno delle argomentazioni, né hanno dimostrato la fattibilità dell’attuazione, da parte delle autorità doganali, di quanto richiesto in tali osservazioni senza che ciò risulti indebitamente gravoso, né hanno dimostrato in che modo tale adeguamento sarebbe nell’interesse generale dell’Unione.

(122)

Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di includere talune categorie di prodotti nell’ambito di applicazione delle misure, mentre altre hanno sostenuto la necessità di escludere alcune categorie.

(123)

La Commissione rinvia alle sue risultanze di cui al considerando 163 del primo regolamento di riesame, in cui ha stabilito che l’ambito di applicazione del riesame non contempla una modifica della definizione del prodotto. Tali richieste sono pertanto respinte.

(124)

Alcune parti hanno anche insistito sul fatto che le misure in vigore non erano conformi alle norme dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia e che avrebbero pertanto dovuto essere revocate.

(125)

La Commissione rinvia al considerando 165 del primo regolamento di riesame e ai riferimenti ivi contenuti, e respinge pertanto tali argomentazioni.

(126)

Altre parti interessate hanno proposto che i contingenti tariffari fossero gestiti mediante un sistema di licenze.

(127)

La Commissione ribadisce al riguardo che qualsiasi sistema di gestione dei contingenti tariffari deve garantire che la sua attuazione non sia eccessivamente onerosa per le autorità doganali tanto da rischiare di comprometterne l’applicazione efficace. La Commissione resta del parere che il sistema di gestione dei contingenti tariffari istituito dal regolamento definitivo sia il più appropriato per trovare un giusto equilibrio.

(128)

Diverse parti hanno infine chiesto informazioni circa l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione («Brexit») e gli eventuali adeguamenti ad esso collegati.

(129)

La Commissione osserva che, al momento dell’adozione degli adeguamenti, il periodo di transizione del recesso del Regno Unito dall’Unione è ancora in vigore poiché il futuro accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito è in fase di negoziazione. Se del caso, la Commissione procederà a un immediato riesame della situazione alla luce degli eventuali sviluppi in materia.

(130)

La Commissione osserva infine che il presente riesame che modifica le misure di salvaguardia attualmente in vigore rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con alcuni paesi terzi.

Clausola di riesame

(131)

Infine, sulla base dell’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene probabile dover adeguare il livello o l’assegnazione del contingente tariffario di cui all’allegato II per il periodo che decorre dal 1o luglio 2020 qualora si verifichino variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure. Tali variazioni delle circostanze potrebbero verificarsi, ad esempio, nel caso di un aumento o di una riduzione generali della domanda dell’Unione per talune categorie di prodotti che richieda una rivalutazione del livello del contingente tariffario, dell’istituzione di misure antidumping o antisovvenzioni che potrebbe influenzare in maniera significativa i futuri sviluppi delle importazioni o persino di qualsiasi sviluppo riguardante la Sezione 232 degli Stati Uniti che possa avere ripercussioni dirette sulle conclusioni della presente inchiesta, in particolare in termini di diversione degli scambi. La Commissione può inoltre riesaminare se il funzionamento delle misure possa avere effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali, ad esempio mettendone a seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico.

(132)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 8 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.

3.   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 8 e 25 sono assegnati ’per ordine di arrivo’, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per talune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 16, 20 e 27 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 28 sarà consentito solo l’accesso a un volume specifico nell’ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25b e 26 l’accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti.»;

2)

gli allegati sono così modificati:

a)

l’allegato III.2 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

b)

l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Durante il periodo di cui all’allegato II, per il periodo che decorre dal 1o luglio 2020, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 12 del 16.1.2020, pag. 13).

(6)   GU C 51 del 14.2.2020, pag. 21.

(7)  Cfr. il considerando 9.

(8)  Nota informativa (Global), del 14 aprile 2020.

(9)  Indice composito mondiale PMI (Global Composite PMI) di J.P. Morgan, del 3 aprile 2020.

(10)  Ibidem.

(11)  Indice PMI settoriale mondiale di IHS Markit (IHS Markit Global Sector PMI), dell'8 maggio 2020.

(12)  Relazione " Bracing for impact ", del 7 aprile 2020.

(13)  Indice PMI degli utilizzatori mondiali di acciaio di IHS Markit (IHS Markit Global Steel Users PMI), dell'8 maggio 2020.

(14)  Previsioni economiche di primavera 2020: "Una recessione profonda e disomogenea, una ripresa incerta", del 6 maggio 2020.

(15)  Indice PMI degli utilizzatori mondiali di acciaio di IHS Markit, dell'8 maggio 2020.

(16)  Nota informativa (Global), del 14 aprile 2020.

(17)  Indice PMI Research & Analysis di IHS Markit, del 14 maggio 2020.

(18)  Cfr. i considerando 36 e 37, in cui viene ulteriormente esaminato quanto osservato nel comportamento di alcuni paesi esportatori nell'ambito delle misure.

(19)   Ibid.

(20)  Dati analizzati fino al 15 maggio 2020.

(21)  Nove milioni di tonnellate – 29 % del contingente tariffario totale disponibile nel secondo anno di applicazione delle misure.

(22)  Pari a circa il 12 % del contingente tariffario totale inutilizzato.

(23)  Fonte: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

(24)  Pur avendo registrato almeno il 5 % di importazioni nel periodo di riferimento, l'Iran non dispone di un contingente specifico per paese. Ciò è dovuto al fatto che, a causa delle misure antidumping in vigore, tale paese ha praticamente cessato di esportare nell'Unione (la quota delle importazioni è scesa allo 0,05 % nel 2019) ed è quindi molto probabile che, qualora gli fosse concesso un contingente tariffario specifico per paese, tale contingente rimarrebbe ampiamente inutilizzato. La Russia mantiene invece un contingente tariffario specifico per paese dato che, nonostante le misure antidumping in vigore, ha continuato ad esportare regolarmente volumi significativi.

(25)  Cfr. la sezione 3.2.3, lettera d).

(26)  Cfr. il considerando 146 del regolamento definitivo e il considerando 17 del primo regolamento di riesame.

(27)   GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3.

(28)  La Commissione osserva che, per quanto riguarda questa categoria di prodotti, gli Stati Uniti sono soggetti a un dazio del 25 % risultante dalle misure di riequilibrio dell'Unione: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf.

(29)  L'Indonesia è soggetta a misure antidumping provvisorie; non dispone tuttavia di un contingente tariffario specifico per paese. I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese trasferiti concernono i contingenti tariffari specifici per paese che sarebbero stati altrimenti assegnati a Cina, Taiwan e Stati Uniti.

(30)  Un esempio è il codice NC 73051900, che ha registrato un aumento di quasi il 300 % nel 2019 rispetto alle importazioni medie nel periodo 2015-2017.

(31)  Codici NC: 7305 11 00 e 7305 12 00.

(32)  Codici NC: 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00 e 7305 90 00.

(33)  Cfr. i considerando da 54 a 59 del primo regolamento di riesame.

(34)  L'adeguamento applicabile alle categorie di prodotti 13 e 16 consisteva in un massimale del 30 % del volume iniziale nel quarto trimestre per i paesi altrimenti soggetti a un contingente tariffario specifico per paese. Per ulteriori dettagli cfr. i considerando da 88 a 96 del primo regolamento di riesame.

(35)  Febbraio-marzo 2019, aprile-giugno 2019, luglio-settembre 2019, ottobre-dicembre 2019, gennaio-marzo 2020.

(36)  Ai fini della presente analisi la Commissione si è basata principalmente sui dati per l'intero trimestre aprile-giugno 2019 e, laddove consentito dai dati disponibili al momento della stesura del presente regolamento, ha anche tratto conclusioni dall'uso del contingente tariffario nel trimestre aprile-giugno 2020.

(37)  L'uso medio del contingente tariffario da parte dei paesi già aventi diritto ha oscillato tra il 96 % e il 100 %.

(38)  Cfr. l'allegato III per i volumi specifici consentiti nelle pertinenti categorie di prodotti.

(39)  Se l'uso medio del contingente tariffario da parte dei paesi già aventi diritto al contingente tariffario residuo in una determinata categoria è stato, ad esempio, del 70 % nei quattro trimestri esaminati, ciò significa che i paesi che accedono al contingente tariffario residuo nel quarto trimestre potrebbero complessivamente esportare, al massimo, solo il 30 % dei volumi del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nel quarto trimestre.

(40)  L'uso medio del contingente tariffario residuo per queste categorie nei trimestri interessati è stato il seguente: 70 % (cat.10), 40 % (cat.12), 73 % (categoria 13), 44 % (cat.14), 25 % (cat.15), 79 % (cat.21), 19 % (cat.22), 29 % (categoria 28).

(41)  Cfr. l'allegato III per i volumi specifici consentiti nelle pertinenti categorie di prodotti.

(42)  Cfr. la sezione 3.2.6 del presente regolamento.

(43)  Fonte: Eurostat.

(44)  Ai fini del calcolo non sono state prese in considerazione le importazioni provenienti da paesi esclusi a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione.

(45)  I volumi di cui all'allegato II tengono già conto di tale trasferimento.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III.2

III.2 - Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

Brasile

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Cina

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

India

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Macedonia del Nord

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

Thailandia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tunisia

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Turchia

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

Ucraina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

»

ALLEGATO II

"ALLEGATO IV

IV.1 - Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto

Categoria di prodotti

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Dal 2.2.2019 al 30.6.2019

Dall'1.7.2019 al 30.6.2020

Dall'1.7.2020 al 30.9.2020

Dall'1.10.2020 al 31.12.2020

Dall'1.1.2021 al 31.3.2021

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d'ordine

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 ,

7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Paesi terzi

3 359 532,08

8 476 618,01

 

25 %

 

Russia

421 690,19

421 690,19

412 523,02

417 106,60

25 %

09.8966

Turchia

344 890,78

344 890,78

337 393,15

341 141,97

25 %

09.8967

India

168 367,79

168 367,79

164 707,62

166 537,71

25 %

09.8968

Corea (Repubblica di)

135 958,47

135 958,47

133 002,85

134 480,66

25 %

09.8969

Serbia

116 149,87

116 149,87

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Altri paesi

1 013 612,28

1 013 612,28

991 577,22

1 002 594,76

25 %

 (1)

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

234 714,39

592 220,64

153 750,21

153 750,21

150 407,82

152 079,02

25 %

09.8801

Corea (Repubblica di)

144 402,99

364 351,04

94 591,52

94 591,52

92 535,18

93 563,35

25 %

09.8802

Ucraina

102 325,83

258 183,86

67 028,78

67 028,78

65 571,63

66 300,20

25 %

09.8803

Brasile

65 398,61

165 010,80

42 839,52

42 839,52

41 908,22

42 373,87

25 %

09.8804

Serbia

56 480,21

142 508,28

36 997,49

36 997,49

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Altri paesi

430 048,96

1 085 079,91

281 704,58

281 704,58

275 580,57

278 642,58

25 %

 (2)

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Corea (Repubblica di)

1 923,96

4 854,46

1 260,30

1 260,30

1 232,90

1 246,60

25 %

09.8806

Cina

822,98

2 076,52

 

 

 

 

25 %

09.8807

Russia

519,69

1 311,25

340,42

340,42

333,02

336,72

25 %

09.8808

Iran (Repubblica islamica dell')

227,52

574,06

149,04

149,04

145,80

147,42

25 %

09.8809

Altri paesi

306,34

772,95

739,77

739,77

723,69

731,73

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Russia

51 426,29

129 756,46

33 686,91

33 686,91

32 954,59

33 320,75

25 %

09.8811

Corea (Repubblica di)

31 380,40

79 177,59

20 555,80

20 555,80

20 108,94

20 332,37

25 %

09.8812

Cina

24 187,01

61 027,57

15 843,76

15 843,76

15 499,33

15 671,54

25 %

09.8813

Taiwan

18 144,97

45 782,56

11 885,91

11 885,91

11 627,52

11 756,71

25 %

09.8814

Altri paesi

8 395,39

21 182,87

5 499,42

5 499,42

5 379,87

5 439,65

25 %

 (4)

4.A (5)

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC:

7210 41 00 20, 7210 49 00 20,

7210 61 00 20, 7210 69 00 20,

7212 30 00 20, 7212 50 61 20,

7212 50 69 20, 7225 92 00 20,

7225 99 00 11, 7225 99 00 22,

7225 99 00 45, 7225 99 00 91,

7225 99 00 92, 7226 99 30 10,

7226 99 70 11, 7226 99 70 91,

7226 99 70 94,

Corea (Repubblica di)

69 571,10

328 792,63

45 572,71

45 572,71

44 582,00

45 077,36

25 %

 

09.8816

India

83 060,42

209 574,26

54 408,92

54 408,92

53 226,12

53 817,52

25 %

09.8817

Altri paesi

761 518,93

1 921 429,81

498 834,77

498 834,77

487 990,53

493 412,65

25 %

 (6)

4.B (7)

Codici NC:

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codici TARIC:

7210 41 00 30, 7210 41 00 80, 7210 49 00 30, 7210 49 00 80, 7210 61 00 30,

7210 61 00 80, 7210 69 00 30, 7210 69 00 80,

7212 30 00 80, 7212 50 61 30, 7212 50 61 80, 7212 50 69 30,

7212 50 69 80, 7225 92 00 80,

7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7225 99 00 95,

7226 99 30 90, 7226 99 70 19,

7226 99 70 96, 7225 99 00 41.

Cina

204 951,07

517 123,19

134 253,68

134 253,68

131 335,12

132 794,40

25 %

09.8821

Corea (Repubblica di)

249 533,26

476 356,93

163 457,35

163 457,35

159 903,93

161 680,64

25 %

09.8822

India

118 594,25

299 231,59

77 685,44

77 685,44

75 996,63

76 841,03

25 %

09.8823

Taiwan

49 248,78

124 262,26

32 260,53

32 260,53

31 559,21

31 909,87

25 %

09.8824

Altri paesi

125 598,05

316 903,26

82 273,30

82 273,30

80 484,75

81 379,02

25 %

 (8)

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

India

108 042,36

272 607,54

70 773,40

70 773,40

69 234,85

70 004,12

25 %

09.8826

Corea (Repubblica di)

103 354,11

260 778,38

67 702,35

67 702,35

66 230,56

66 966,46

25 %

09.8827

Taiwan

31 975,79

80 679,86

20 945,82

20 945,82

20 490,48

20 718,15

25 %

09.8828

Turchia

21 834,45

55 091,68

14 302,71

14 302,71

13 991,78

14 147,24

25 %

09.8829

Macedonia del Nord

16 331,15

41 206,02

10 697,76

10 697,76

10 465,20

10 581,48

25 %

09.8830

Altri paesi

43 114,71

108 785,06

28 242,39

28 242,39

27 628,42

27 935,41

25 %

 (9)

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Cina

158 139,17

399 009,55

103 589,44

103 589,44

101 337,49

102 463,47

25 %

09.8831

Serbia

30 545,88

77 071,98

20 009,15

20 009,15

19 574,17

19 791,66

25 %

09.8832

Corea (Repubblica di)

23 885,70

60 267,31

15 646,38

15 646,38

15 306,25

15 476,31

25 %

09.8833

Taiwan

21 167,00

53 407,61

13 865,49

13 865,49

13 564,07

13 714,78

25 %

09.8834

Brasile

19 730,03

49 781,91

 

 

 

 

25 %

09.8835

Altri paesi

33 167,30

83 686,22

34 650,52

34 650,52

33 897,25

34 273,88

25 %

 (10)

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 ,

Ucraina

339 678,24

857 060,63

222 507,03

222 507,03

217 669,92

220 088,47

25 %

09.8836

Corea (Repubblica di)

140 011,38

353 270,32

91 714,78

91 714,78

89 720,98

90 717,88

25 %

09.8837

Russia

115 485,12

291 386,78

75 648,80

75 648,80

74 004,26

74 826,53

25 %

09.8838

India

74 811,09

188 759,93

49 005,18

49 005,18

47 939,85

48 472,51

25 %

09.8839

Altri paesi

466 980,80

1 178 264,65

305 896,87

305 896,87

299 246,94

302 571,91

25 %

 (11)

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Paesi terzi

 

 

91 870,53

91 870,53

89 873,34

90 871,93

25 %

 

Cina

87 328,82

220 344,09

 

25 %

Corea (Repubblica di)

18 082,33

45 624,52

25 %

 

Taiwan

12 831,07

32 374,77

25 %

 

Stati Uniti d'America

11 810,30

29 799,22

25 %

 

Altri paesi

10 196,61

25 727,62

25 %

 (12)

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

70 813,18

178 672,60

46 386,34

46 386,34

45 377,94

45 882,14

25 %

09.8846

Taiwan

65 579,14

165 466,29

42 957,77

42 957,77

42 023,90

42 490,84

25 %

09.8847

India

42 720,54

107 790,51

27 984,19

27 984,19

27 375,84

27 680,01

25 %

09.8848

Stati Uniti d'America

35 609,52

89 848,32

23 326,10

23 326,10

22 819,01

23 072,56

25 %

09.8849

Turchia

29 310,69

73 955,39

19 200,03

19 200,03

18 782,64

18 991,34

25 %

09.8850

Malaysia

19 799,24

49 956,54

12 969,54

12 969,54

12 687,59

12 828,57

25 %

09.8851

Vietnam

16 832,28

42 470,43

11 026,02

11 026,02

10 786,33

10 906,17

25 %

09.8852

Altri paesi

50 746,86

128 042,17

33 241,85

33 241,85

32 519,20

32 880,53

25 %

 (13)

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

Cina

6 765,50

17 070,40

4 431,76

4 431,76

4 335,41

4 383,58

25 %

09.8856

India

2 860,33

7 217,07

1 873,67

1 873,67

1 832,94

1 853,30

25 %

09.8857

Taiwan

1 119,34

2 824,27

733,23

733,23

717,29

725,26

25 %

09.8858

Altri paesi

1 440,07

3 633,52

943,32

943,32

922,81

933,07

25 %

 (14)

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Cina

166 217,87

419 393,33

108 881,40

108 881,40

106 514,42

107 697,91

25 %

09.8861

Turchia

114 807,87

289 677,97

75 205,16

75 205,16

73 570,27

74 387,72

25 %

09.8862

Russia

94 792,44

239 175,96

62 094,01

62 094,01

60 744,14

61 419,08

25 %

09.8863

Svizzera

73 380,52

185 150,38

48 068,08

48 068,08

47 023,13

47 545,60

25 %

09.8864

Bielorussia

57 907,73

146 110,15

37 932,60

37 932,60

37 107,97

37 520,28

25 %

09.8865

Altri paesi

76 245,19

192 378,37

49 944,59

49 944,59

48 858,84

49 401,71

25 %

 (15)

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

117 231,80

295 793,93

76 792,97

76 792,97

75 123,55

75 958,26

25 %

09.8866

Russia

94 084,20

237 388,96

61 630,08

61 630,08

60 290,29

60 960,18

25 %

09.8867

Ucraina

62 534,65

157 784,58

40 963,47

40 963,47

40 072,96

40 518,21

25 %

09.8868

Bosnia-Erzegovina

39 356,10

99 301,53

25 780,31

25 780,31

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Moldova

28 284,59

71 366,38

18 527,89

18 527,89

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Altri paesi

217 775,50

549 481,20

142 654,35

142 654,35

139 553,17

141 103,76

 

 (16)

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

India

44 433,00

112 111,32

29 105,94

29 105,94

28 473,20

28 789,57

25 %

09.8871

Svizzera

6 502,75

16 407,44

4 259,64

4 259,64

4 167,04

4 213,34

25 %

09.8872

Ucraina

5 733,50

14 466,50

3 755,74

3 755,74

3 674,10

3 714,92

25 %

09.8873

Altri paesi

8 533,24

21 530,68

5 589,72

5 589,72

5 468,20

5 528,96

25 %

 (17)

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

India

10 135,23

25 572,75

6 639,11

6 639,11

6 494,78

6 566,94

25 %

09.8876

Taiwan

6 619,68

16 702,47

4 336,24

4 336,24

4 241,97

4 289,10

25 %

09.8877

Corea (Repubblica di)

3 300,07

8 326,58

2 161,72

2 161,72

2 114,72

2 138,22

25 %

09.8878

Cina

2 216,86

5 593,48

1 452,16

1 452,16

1 420,59

1 436,38

25 %

09.8879

Giappone

2 190,40

5 526,72

1 434,83

1 434,83

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Altri paesi

1 144,43

2 887,57

749,66

749,66

733,36

741,51

25 %

 (18)

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ucraina

149 009,10

375 972,95

97 608,76

97 608,76

95 486,83

96 547,79

25 %

09.8881

Svizzera

141 995,22

358 275,86

93 014,30

93 014,30

90 992,25

92 003,28

25 %

09.8882

Russia

122 883,63

310 054,37

80 495,21

80 495,21

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turchia

121 331,08

306 137,03

79 478,21

79 478,21

77 750,42

78 614,31

25 %

09.8884

Bielorussia

97 436,46

245 847,23

63 825,98

63 825,98

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Moldova

73 031,65

184 270,12

47 839,55

47 839,55

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Altri paesi

122 013,20

307 858,13

79 925,03

79 925,03

78 187,53

79 056,28

25 %

 (19)

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

42 915,19

108 281,65

28 111,70

28 111,70

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Turchia

38 465,03

97 053,20

25 196,61

25 196,61

24 648,85

24 922,73

25 %

09.8892

Corea (Repubblica di)

10 366,76

26 156,94

6 790,77

6 790,77

6 643,15

6 716,96

25 %

09.8893

Russia

9 424,08

23 778,40

6 173,26

6 173,26

6 039,06

6 106,16

25 %

09.8894

Brasile

8 577,95

 

 

 

 

 

25 %

09.8895

Svizzera

6 648,01

16 773,96

4 354,79

4 354,79

4 260,13

4 307,46

25 %

09.8896

Altri paesi

14 759,92

58 885,04

15 287,53

15 287,53

14 955,19

15 121,36

25 %

 (20)

18

Palancole

7301 10 00

Cina

12 198,24

30 778,05

7 990,49

7 990,49

7 816,78

7 903,63

25 %

09.8901

Emirati arabi uniti

6 650,41

16 780,01

4 356,37

4 356,37

4 261,66

4 309,02

25 %

09.8902

Altri paesi

480,04

1 211,21

314,45

314,45

307,61

311,03

25 %

 (21)

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Russia

2 147,19

5 417,70

1 433,84

1 433,84

1 402,67

1 418,25

25 %

09.8906

Cina

2 145,07

5 412,33

1 432,42

1 432,42

1 401,28

1 416,85

25 %

09.8907

Turchia

1 744,68

4 402,10

1 165,05

1 165,05

1 139,72

1 152,39

25 %

09.8908

Ucraina

657,6

1 659,24

 

 

 

 

25 %

09.8909

Altri paesi

1 010,85

2 550,54

1 092,93

1 092,93

1 069,17

1 081,05

25 %

 (22)

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 E 7306 30 77

Turchia

88 914,68

224 345,46

58 243,77

58 243,77

56 977,60

57 610,68

25 %

09.8911

India

32 317,40

81 541,78

21 169,59

21 169,59

20 709,38

20 939,48

25 %

09.8912

Macedonia del Nord

9 637,48

24 316,84

6 313,05

6 313,05

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Altri paesi

22 028,87

55 582,25

14 430,07

14 430,07

14 116,37

14 273,22

25 %

 (23)

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turchia

154 436,15

389 666,25

101 163,76

101 163,76

98 964,55

100 064,16

25 %

09.8916

Russia

35 406,28

89 335,51

23 192,97

23 192,97

22 688,77

22 940,87

25 %

09.8917

Macedonia del Nord

34 028,95

85 860,29

22 290,74

22 290,74

21 806,16

22 048,45

25 %

09.8918

Ucraina

25 240,74

63 686,29

16 534,01

16 534,01

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Svizzera

25 265,29

56 276,65

14 610,34

14 610,34

14 292,73

14 451,53

25 %

09.8920

Bielorussia

20 898,79

52 730,88

13 689,80

13 689,80

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Altri paesi

25 265,29

63 748,22

16 550,09

16 550,09

16 190,30

16 370,19

25 %

 (24)

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

India

8 315,90

20 982,29

5 447,35

5 447,35

5 328,93

5 388,14

25 %

09.8926

Ucraina

5 224,94

13 183,34

3 422,61

3 422,61

3 348,21

3 385,41

25 %

09.8927

Corea (Repubblica di)

1 649,31

4 161,47

1 080,39

1 080,39

1 056,90

1 068,64

25 %

09.8928

Giappone

1 590,45

4 012,94

1 041,83

1 041,83

1 019,18

1 030,50

25 %

09.8929

Stati Uniti d'America

1 393,26

3 515,42

912,66

912,66

892,82

902,74

25 %

09.8930

Cina

1 299,98

3 280,05

 

 

 

 

25 %

09.8931

Altri paesi

2 838,17

7 161,15

2 710,71

2 710,71

2 651,78

2 681,24

25 %

 (25)

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Cina

49 483,75

124 855,14

32 414,45

32 414,45

31 709,78

32 062,12

25 %

09.8936

Ucraina

36 779,89

92 801,35

24 092,76

24 092,76

23 569,00

23 830,88

25 %

09.8937

Bielorussia

19 655,31

49 593,37

12 875,25

12 875,25

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Giappone

13 766,04

34 733,85

9 017,48

9 017,48

8 821,45

8 919,46

25 %

09.8939

Stati Uniti d'America

12 109,53

30 554,21

7 932,38

7 932,38

7 759,93

7 846,15

25 %

09.8940

Altri paesi

55 345,57

139 645,41

36 254,24

36 254,24

35 466,11

35 860,18

25 %

 (26)

25

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Russia

140 602,32

354 761,34

 

25 %

 

Turchia

17 543,40

44 264,71

25 %

 

Cina

14 213,63

35 863,19

25 %

 

Altri paesi

34 011,86

85 817,17

25 %

 

25.A

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00

Paesi terzi

 

 

97 268,30

97 268,30

95 153,77

96 211,03

25 %

 (27)

25.B

Grandi tubi saldati

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turchia

11 245,20

11 245,20

11 000,73

11 122,97

25 %

09.8971

Cina

6 775,70

6 775,70

6 628,41

6 702,06

25 %

09.8972

Federazione russa

6 680,59

6 680,59

6 535,36

6 607,97

25 %

09.8973

Corea( Repubblica di)

4 877,57

4 877,57

4 771,54

4 824,55

25 %

09.8974

Giappone

2 588,59

2 588,59

2 532,31

2 560,45

25 %

09.8975

Altri paesi

5 748,00

5 748,00

5 623,04

5 685,52

25 %

 (28)

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Svizzera

64 797,98

163 495,29

42 446,07

42 446,07

41 523,33

41 984,70

25 %

09.8946

Turchia

60 693,64

153 139,43

39 757,51

39 757,51

38 893,22

39 325,37

25 %

09.8947

Emirati arabi uniti

18 676,40

47 123,44

12 234,02

12 234,02

11 968,06

12 101,04

25 %

09.8948

Cina

18 010,22

45 442,58

11 797,64

11 797,64

11 541,17

11 669,40

25 %

09.8949

Taiwan

14 374,20

36 268,32

9 415,85

9 415,85

9 211,16

9 313,51

25 %

09.8950

India

11 358,87

28 660,18

7 440,65

7 440,65

7 278,90

7 359,78

25 %

09.8951

Altri paesi

36 898,57

93 100,78

24 170,49

24 170,49

23 645,05

23 907,77

25 %

 (29)

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Russia

117 519,41

296 519,61

76 981,37

76 981,37

75 307,86

76 144,61

25 %

09.8956

Svizzera

27 173,22

68 562,23

17 799,88

17 799,88

17 412,93

17 606,41

25 %

09.8957

Cina

20 273,26

51 152,57

13 280,05

13 280,05

12 991,35

13 135,70

25 %

09.8958

Ucraina

15 969,02

40 292,29

10 460,54

10 460,54

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Altri paesi

17 540,47

44 257,32

11 489,93

11 489,93

11 240,15

11 365,04

25 %

 (30)

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

88 294,51

222 780,67

57 837,52

57 837,52

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

Cina

66 719,82

168 344,42

43 704,98

43 704,98

42 754,87

43 229,92

25 %

09.8962

Russia

41 609,21

104 986,47

27 256,21

27 256,21

26 663,69

26 959,95

25 %

09.8963

Turchia

40 302,46

101 689,34

26 400,22

26 400,22

25 826,31

26 113,26

25 %

09.8964

Ucraina

26 755,09

67 507,23

17 525,99

17 525,99

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Altri paesi

39 770,29

100 346,58

26 051,62

26 051,62

25 485,28

25 768,45

25 %

 (31)

IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

 

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

Numero di prodotto

 

Dal 2.2.2019 al 31.3.2019

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019

Dall'1.7.2019 al 30.9.2019

Dall'1.10.2019 al 31.12.2019

Dall'1.1.2020 al 31.3.2020

Dall'1.4.2020 al 30.6.2020

Dall'1.7.2020 al 30.9.2020

Dall'1.10.2020 al 31.12.2020

Dall'1.1.2021 al 31.3.2021

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021

1

Altri paesi

1 307 737,32

2 051 794,76

2 172 108,07

2 116 842,75

2 093 833,59

2 093 833,59

1 013 612,28

1 013 612,28

991 577,22

1 002 594,76

2

Altri paesi

167 401,61

262 647,35

278 048,49

270 974,05

268 028,68

268 028,68

281 704,58

281 704,58

275 580,57

278 642,58

3.A

Altri paesi

119,25

187,09

198,07

193,03

190,93

190,93

739,77

739,77

723,69

731,73

3.B

Altri paesi

3 268,01

5 127,39

5 428,05

5 289,94

5 232,44

5 232,44

5 499,42

5 499,42

5 379,87

5 439,65

4.A

Altri paesi

296 430,19

465 088,74

492 360,66

479 833,44

474 617,86

474 617,86

498 834,77

498 834,77

487 990,53

493 412,65

4.B

Altri paesi

48 890,51

76 707,53

81 205,51

79 139,39

78 279,18

78 279,18

82 273,30

82 273,30

80 484,75

81 379,02

5

Altri paesi

16 782,91

26 331,80

27 875,85

27 166,60

26 871,31

26 871,31

28 242,39

28 242,39

27 628,42

27 935,41

6

Altri paesi

12 910,76

20 256,54

21 444,34

20 898,73

20 671,57

20 671,57

34 650,52

34 650,52

33 897,25

34 273,88

7

Altri paesi

181 777,76

285 203,04

301 926,80

294 244,83

291 046,51

291 046,51

305 896,87

305 896,87

299 246,94

302 571,91

8

Altri paesi

3 969,15

6 227,46

6 592,63

6 424,89

6 355,05

6 355,05

91 870,53

91 870,53

89 873,34

90 871,93

9

Altri paesi

19 753,81

30 993,05

32 810,42

31 975,62

31 628,06

31 628,06

33 241,85

33 241,85

32 519,20

32 880,53

10

Altri paesi

560,56

879,51

931,08

907,39

897,53

897,53

943,32

943,32

922,81

933,07

12

Altri paesi

29 679,33

46 565,85

49 296,38

48 042,13

47 519,93

47 519,93

49 944,59

49 944,59

48 858,84

49 401,71

13

Altri paesi

84 771,67

133 003,83

140 802,92

137 220,44

135 728,92

135 728,92

142 654,35

142 654,35

139 553,17

141 103,76

14

Altri paesi

3 321,66

5 211,58

5 517,17

5 376,80

5 318,36

5 318,36

5 589,72

5 589,72

5 468,20

5 528,96

15

Altri paesi

445,48

698,95

739,93

721,11

713,27

713,27

749,66

749,66

733,36

741,51

16

Altri paesi

47 495,07

74 518,13

78 887,73

76 880,57

76 044,91

76 044,91

79 925,03

79 925,03

78 187,53

79 056,28

17

Altri paesi

5 745,47

9 014,45

9 543,04

16 567,39

16 387,31

16 387,31

15 287,52

15 287,52

14 955,19

15 121,36

18

Altri paesi

186,86

293,18

310,37

302,47

299,18

299,18

314,45

314,45

307,61

311,03

19

Altri paesi

393,49

617,37

653,57

636,94 (32)

630,02

630,02

1 092,93

1 092,93

1 069,17

1 081,05

20

Altri paesi

8 575,00

13 453,88

14 242,79

13 880,40

13 729,53

13 729,53

14 430,07

14 430,07

14 116,37

14 273,22

21

Altri paesi

9 834,81

15 430,48

16 335,29

15 919,67

15 746,63

15 746,63

16 550,09

16 550,09

16 190,30

16 370,19

22

Altri paesi

1 104,79

1 733,38

1 835,02

1 788,34  (33)

1 768,90

1 768,90

2 710,71

2 710,71

2 651,78

2 681,24

24

Altri paesi

21 543,91

33 801,65

35 783,72

34 873,27

34 494,21

34 494,21

36 254,24

36 254,24

35 466,11

35 860,18

25

Altri paesi

13 239,52

20 772,34

21 990,39

21 430,89  (34)

21 197,95

21 197,95

 

 

 

 

25.A

Altri paesi

 

 

 

 

 

 

97 268,30

97 268,30

95 153,77

96 211,03

25.B

Altri paesi

 

 

 

 

 

 

5 748,00

5 748,00

5 623,04

5 685,52

26

Altri paesi

14 363,20

22 535,37

23 856,80

23 249,80

22 997,09

22 997,09

24 170,49

24 170,49

23 645,05

23 907,77

27

Altri paesi

6 827,84

10 712,64

11 340,81

11 052,26

10 932,13

10 932,13

11 489,93

11 489,93

11 240,15

11 365,04

28

Altri paesi

15 481,05

24 289,24

25 713,51

25 059,28

24 786,90

24 786,90

26 051,62

26 051,62

25 485,28

25 768,45

"

(1)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8601

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(2)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8603.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile* e la Serbia*: 09.8567.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(3)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8605.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia* e l'Iran (Repubblica islamica dell')*: 09.8568.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(4)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8607.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(5)  Prodotti soggetti a dazi antidumping.

(6)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8609.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India* e la Corea (Repubblica di)*: 09.8570.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(7)  Prodotti non soggetti a dazi antidumping (compresa l'industria automobilistica).

(8)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8611 Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per Taiwan*: 09.8584.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(9)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8613.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614.

(10)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8615.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan* e la Serbia*: 09.8576.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(11)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8617.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia* e l'India*: 09.8577.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(12)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8619.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620

(13)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8621.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l'India*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia*, la Malaysia* e il Vietnam*: 09.8578.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(14)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8623.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l'India* e Taiwan*: 09.8591.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(15)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8625.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera* e la Bielorussia*: 09.8592.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(16)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8627.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019 09.8628.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(17)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8629.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, la Svizzera* e l'Ucraina*: 09.8594.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(18)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8631.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e il Giappone*: 09.8595.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(19)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8633.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019 09.8634.

Dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634. * In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(20)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8635.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'Ucraina*, la Turchia*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia* e la Svizzera*: 09.8579.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(21)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8637.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina* e gli Emirati arabi uniti*: 09.8580.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(22)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8639.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina* e la Turchia*: 09.8585.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(23)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8641.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642.

(24)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8643.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera* e la Bielorussia*: 09.8596.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(25)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8645.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone* e gli Stati Uniti d'America*: 09.8597.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(26)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8647.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l'Ucraina*, la Bielorussia*, il Giappone* e gli Stati Uniti d'America*: 09.8586.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(27)  Dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8657.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658.

(28)  Dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8659.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Federazione russa*, la Corea (Repubblica di)* e il Giappone*: 09.8587.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(29)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8651.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, gli Emirati arabi uniti, la Cina*, Taiwan* e l'India*: 09.8588.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(30)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8653.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654.

(31)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8655.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656.

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l'Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598.

* In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(32)  Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi inutilizzati del contingente specifico per paese con numero d'ordine 09.8909 a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

(33)  Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi inutilizzati del contingente specifico per paese con numero d'ordine 09.8931 a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

(34)  Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi non utilizzati dei contingenti specifici per paese con i numeri d'ordine 09.8941, 09.8942 e 09.8943, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento.


ALLEGATO III

Volume massimo del contingente residuo accessibile dall'1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti

Nuovo contingente assegnato dall'1.4.2021 al 30.6.2021 in tonnellate

1

Regime speciale

2

278 642,58

3.A

731,73

3.B

5 439,65

4.A

493 412,65

4.B

Regime speciale

5

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

6

34 273,88

7

302 571,91

8

Non pertinente

9

32 880,53

10

276,19

12

29 542,22

13

37 251,39

14

3 068,57

15

552,42

16

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

17

15 121,36

18

311,03

19

1 081,05

20

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

21

3 421,37

22

2 174,49

24

35 860,18

25.A

Non pertinente

25.B

5 685,52

26

23 907,77

27

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

28

18 295,60


DECISIONI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/63


DECISIONE (PESC) 2020/895 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 giugno 2020

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2020/401 (Atalanta/2/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ("comandante della forza dell’UE").

(2)

Il 12 marzo 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/401 (2), con la quale il contrammiraglio Ignacio VILLANUEVA SERRANO è stato nominato comandante della forza dell’UE.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Riccardo MARCHIÒ nuovo comandante della forza dell’UE a decorrere dal 26 agosto 2020.

(4)

Il 20 maggio 2020 il comitato militare dell’UE ha sostenuto tale raccomandazione.

(5)

È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2020/401.

(6)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Riccardo MARCHIO’ è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 26 agosto 2020.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2020/401 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 agosto 2020.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2020/401 del comitato politico e di sicurezza, del 12 marzo 2020, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1988 (ATALANTA/1/2020) (GU L 79 del 16.3.2020, pag. 2).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/65


DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 19 giugno 2020

relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]

IL COMITATO,

visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

La decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019  (2), è finalizzata alla salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea, conformemente ai requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2016/797 (3) e direttiva (UE) 2016/798 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. A causa delle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rinviato le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante adozione della direttiva (UE) 2020/700 (5). È opportuno allineare la decisione n. 2/2019 del Comitato misto con le date di recepimento quali modificate da tale direttiva,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 7 della decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, è inserito il nuovo paragrafo 2 bis seguente:

»2 bis.

L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che ne hanno dato notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797 o dell’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Berna, il 19 giugno 2020

Per la Confederazione Svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Elisabeth WERNER


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)   GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43.

(3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(5)  Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.)