ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/877 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265,
considerando quanto segue:
(1) |
L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell’evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all’introduzione dei sistemi informatici istituiti ai fini del codice. |
(2) |
Al fine di chiarire quale ufficio doganale deve garantire che l’analisi dei rischi precedente all’arrivo sia effettuata sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione sommaria di entrata, la definizione di «ufficio doganale di prima entrata» di cui all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificata per precisare che, laddove tale espressione è utilizzata, si riferisce all’ufficio responsabile del luogo in cui il mezzo di trasporto è destinato ad arrivare anche se, per qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto giunge effettivamente in un luogo diverso per il quale è competente un ufficio diverso. |
(3) |
Per delimitare chiaramente l’ambito di applicazione delle norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni per espresso e delle formalità applicabili all’importazione e all’esportazione di tali merci, è opportuno definire i termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso». |
(4) |
Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni doganali sulla base del valore intrinseco delle merci, è necessaria una definizione dei termini «valore intrinseco». |
(5) |
In linea con il piano d’azione sulla mobilità militare (3), è necessario razionalizzare e semplificare le formalità doganali per le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito stabilendo una definizione di tali merci e istituendo un formulario UE 302 quale documento doganale che gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a utilizzare, anche nell’ambito di attività militari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione. |
(6) |
Allo scopo di consentire che, in conformità alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) sia utilizzato a fini di identificazione, le persone diverse dagli operatori economici dovrebbero essere obbligate a registrarsi nel sistema EORI, qualora tale registrazione sia richiesta dalla normativa dell’Unione e non solo qualora sia richiesta dalla normativa di uno Stato membro. L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di prorogare il termine per l’adozione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale qualora le autorità doganali competenti stiano indagando su una violazione della stessa. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui le autorità doganali e fiscali competenti stiano indagando su una violazione della normativa fiscale, in quanto alcune autorizzazioni possono essere rilasciate solo in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede l’obbligo per le autorità doganali di sospendere una decisione fino a quando non sia stabilito se un operatore economico ha commesso un’infrazione grave o infrazioni reiterate. Tale obbligo dovrebbe riguardare anche i casi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, ma non dovrebbe estendersi alle infrazioni o ai reati commessi da persone responsabili delle questioni doganali dell’impresa che non sono dipendenti di tale impresa, in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446. |
(8) |
L’articolo 86, paragrafo 3, del codice stabilisce le norme specifiche per il calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale quando l’obbligazione sorge per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo. Su richiesta del dichiarante, tale obbligazione doganale è determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale relativa a tali merci. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali l’articolo 86, paragrafo 3, del codice deve applicarsi in assenza di una richiesta del dichiarante. Al fine di evitare l’elusione dei dazi antidumping e compensativi, delle misure di salvaguardia e dei dazi supplementari derivanti da una sospensione delle concessioni che sarebbero applicabili alle merci quando sono vincolate per la prima volta al regime di perfezionamento attivo, è opportuno che l’obbligo di applicare l’articolo 86, paragrafo 3, del codice in assenza di una richiesta del dichiarante riguardi anche i prodotti trasformati ottenuti da tali merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere un periodo transitorio di un anno per dare agli operatori economici il tempo di adeguarsi alle nuove norme. |
(9) |
L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede deroghe all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di non ritardare l’importazione di organi e altri tessuti umani o animali o di sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, le deroghe dovrebbero riguardare anche tali merci. Inoltre, al fine di facilitare la mobilità militare, tali deroghe dovrebbero essere estese alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione (5), la deroga non dovrebbe più applicarsi alle merci introdotte a partire da tali territori. L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(10) |
La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a proteggere l’ambiente marino dall’effetto negativo degli scarichi di rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nell’Unione, migliorando la disponibilità e l’uso di impianti portuali di raccolta adeguati e il conferimento dei rifiuti a tali impianti. Per non compromettere l’obiettivo della direttiva, le formalità doganali relative a tali rifiuti dovrebbero essere razionalizzate e semplificate introducendo un esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e considerando la presentazione in dogana come una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. È opportuno che tali semplificazioni si applichino unicamente se la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 è stata effettuata alle autorità competenti. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 104, 138, 141 e 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(11) |
L’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede un esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci di valore non superiore a 22 EUR fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tuttavia la Commissione ha deciso, con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (il programma di lavoro) (7), di istituire un nuovo sistema elettronico (ICS2) a supporto dell’analisi dei rischi doganali in materia di sicurezza precedente l’arrivo e dei relativi controlli. Il nuovo sistema deve essere attuato mediante tre versioni (versione 1, versione 2 e versione 3). Il riferimento generale al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere sostituito da riferimenti più specifici alle diverse versioni del nuovo sistema, al quale i vettori si collegheranno gradualmente. Conformemente al programma di lavoro, per quanto riguarda il trasporto aereo gli operatori postali e i corrieri espresso si collegheranno al nuovo sistema a partire dall’introduzione della versione 1, ma saranno tenuti a presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata unicamente per le merci contenute in spedizioni postali che hanno come destinazione finale l’Unione e per le merci contenute in spedizioni per espresso. Altri operatori economici o altre operazioni nel settore del trasporto aereo saranno coperti dal nuovo sistema a partire dall’introduzione della versione 2. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, stradale, per via marittima e per vie navigabili interne, gli operatori economici interessati devono collegarsi a partire dall’introduzione della versione 3. Di conseguenza, l’esonero per le merci contenute in spedizioni postali non dovrebbe applicarsi alle spedizioni per via aerea che hanno come destinazione finale uno Stato membro dopo l’introduzione della versione 1. Inoltre, non dovrebbe applicarsi alle spedizioni aeree che hanno come destinazione finale un paese terzo dopo l’introduzione della versione 2, né alle spedizioni postali trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia dopo l’introduzione della versione 3. Analogamente, l’esonero per le merci di valore non superiore a 22 EUR contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea non dovrebbe applicarsi dopo l’introduzione della versione 1. Non dovrebbe neppure applicarsi dopo l’introduzione della versione 2 alle merci di questo tipo contenute in spedizioni aeree che non sono né spedizioni postali né spedizioni per espresso. Per le merci contenute in spedizioni trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia non dovrebbe applicarsi dopo l’introduzione della versione 3. Gli Stati membri devono stabilire, in collaborazione con la Commissione, le date specifiche a decorrere dalle quali gli operatori economici sono tenuti a utilizzare le diverse versioni del nuovo sistema in conformità all’allegato del programma di lavoro. L’articolo 104 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(12) |
L’articolo 106 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo. Tali termini dovrebbero tenere conto anche della decisione di istituire il sistema elettronico (ICS2) in tre versioni. La disposizione dovrebbe operare una distinzione chiara tra la norma generale sui termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per la presentazione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per fornire altre indicazioni. Il motivo è che, come indicato all’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema persone diverse avranno gradualmente la possibilità di comunicare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). A partire dall’introduzione della versione 1 del nuovo sistema gli operatori postali e i corrieri espresso dovrebbero essere tenuti a presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate nell’aeromobile che le introdurrà nel territorio doganale dell’Unione. L’obbligo di presentare l’insieme minimo di dati dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei e a tutti gli operatori economici che partecipano ad attività di trasporto aereo a partire dall’introduzione della versione 2. A partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a integrare l’insieme minimo di dati con il resto delle indicazioni, in modo che la dichiarazione sommaria di entrata completa sia presentata entro i termini generali. Tuttavia, nel periodo intercorrente tra le date di introduzione della versione 1 e della versione 2, l’insieme minimo di dati presentato dagli operatori postali e dai corrieri espresso dovrebbe essere considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. In tale intervallo di tempo i vettori aerei non saranno infatti collegati al nuovo sistema e pertanto non saranno in grado di integrare l’insieme minimo di dati. La norma che stabilisce l’obbligo per i vettori aerei e gli operatori economici di presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile, e al più tardi prima che le merci siano caricate a bordo dell’aeromobile che le deve introdurre nel territorio doganale dell’Unione, garantisce che le autorità doganali siano in grado di effettuare un’analisi dei rischi e di adottare le misure necessarie nel contesto della sicurezza del trasporto aereo di merci. Si tratta di un’importante azione complementare al vigente quadro normativo dell’UE per la sicurezza dell’aviazione, ossia il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(13) |
Gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabiliscono gli obblighi per le persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per quanto riguarda, rispettivamente, il trasporto via mare o per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Entrambi gli articoli contengono norme transitorie che sospendono gli obblighi fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tali norme transitorie dovrebbero tenere conto del fatto che la fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse avverrà solo a partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema per il trasporto aereo e dall’introduzione della versione 3 per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Di conseguenza, è opportuno operare una distinzione fra queste due versioni con riguardo all’obbligo delle persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre la norma secondo la quale ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse dovrebbe essere soppressa dagli articoli 112 e 113 e diventare una nuova disposizione generale applicabile a qualsiasi modo di trasporto, e non solo al trasporto aereo e al trasporto via mare o per vie navigabili interne. Nella misura in cui l’esonero dalla dichiarazione sommaria di entrata per le spedizioni postali e per le merci di valore inferiore a 22 EUR scomparirà progressivamente, tale disposizione dovrebbe includere anche un nuovo obbligo per gli operatori postali e i corrieri espresso di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’ufficio doganale di prima entrata, qualora non abbiano comunicato tali indicazioni ai vettori che hanno l’obbligo di integrare l’insieme minimo di dati fornito dagli operatori postali o dai corrieri espresso. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e inserire un nuovo articolo 113 bis. |
(14) |
Al fine di agevolare la mobilità militare, il formulario UE 302 dovrebbe servire anche da prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
L’articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza. Tali condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi a condizione che l’autorizzazione possa essere concessa, a prescindere dall’utilizzazione del sistema di decisioni doganali del CDU. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento al sistema di decisioni doganali del CDU. L’articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(16) |
L’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca alcuni atti che vanno assimilati a una dichiarazione doganale per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento. È opportuno limitare il più possibile le formalità per dichiarare, sia per l’importazione che per l’esportazione, gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, al fine di non ritardarne lo svincolo con gravose formalità doganali alla frontiera e di garantirne un uso tempestivo. È pertanto opportuno autorizzare che tali organi, tessuti o sangue possano essere dichiarati mediante uno degli atti elencati all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138, 140 e 141 di tale regolamento. |
(17) |
Al fine di semplificare ulteriormente la circolazione delle merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari, la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 dovrebbe essere considerata come una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica con esonero dal dazio all’importazione di merci in reintroduzione, per l’ammissione temporanea, per l’esportazione o la riesportazione o per il transito. In assenza di un sistema elettronico per la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302, è altresì opportuno consentire la presentazione di tali formulari con mezzi diversi dai procedimenti informatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 138 a 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(18) |
Una volta che sarà entrata in vigore la nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (9), l’IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell’Unione, a prescindere dal loro valore. Al fine di garantire la riscossione dell’IVA su queste merci sarà necessaria una dichiarazione doganale elettronica. È pertanto necessario modificare l’attuale possibilità di dichiarare le spedizioni postali mediante uno degli atti di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo fino alla fine della finestra di utilizzazione della versione 1 di ICS2, in quanto entro tale termine tutti gli operatori postali dovrebbero disporre dei dati elettronici necessari per presentare la dichiarazione sommaria di entrata. Al fine di garantire un’adeguata riscossione dell’IVA, tale possibilità dovrebbe inoltre essere soggetta all’approvazione delle autorità doganali ed essere limitata ai casi in cui l’IVA all’importazione è riscossa all’entrata delle merci secondo la procedura normale. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138 e 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(19) |
A seguito della crescita del commercio elettronico, il numero di spedizioni di modesto valore esportate dall’Unione è in aumento. Gli operatori postali e i corrieri espresso svolgono un ruolo importante in tali esportazioni. Mentre le spedizioni postali possono essere dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione a norma dell’articolo 141, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, altre merci commerciali di valore non superiore a 1 000 EUR e di peso non superiore a 1 000 kg devono essere dichiarate per l’esportazione verbalmente a norma dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Poiché la dichiarazione verbale deve essere effettuata presso l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita, tale agevolazione non corrisponde al modello operativo dei corrieri espresso, basato su un’agevolazione correlata a un tipo di contratto di trasporto unico. Se è utilizzato un contratto di trasporto unico, tutte le formalità dell’uscita, compresa la chiusura formale del movimento di esportazione, possono essere espletate presso un ufficio doganale interno, così che l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita può chiedere di esaminare le merci unicamente in casi specifici. Le informazioni sull’uscita delle merci sono disponibili nei registri del corriere espresso e possono essere verificate dalle autorità doganali nel quadro dei controlli a posteriori. Al fine di consentire un agevole sdoganamento all’esportazione delle spedizioni di modesto valore da parte dei corrieri espresso, ed evitare quindi strozzature agli uffici doganali di frontiera, è opportuno che tali spedizioni possano essere dichiarate mediante uno degli atti di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 140 e 141 di tale regolamento. |
(20) |
L’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato anche per precisare che i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione totale dai dazi all’importazione possono essere dichiarati per l’ammissione temporanea per il solo fatto che le merci varcano la frontiera del territorio doganale dell’Unione in una delle situazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), di tale articolo. Lo stesso vale per i mezzi di trasporto destinati ad essere immessi in libera pratica come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice. Tale precisazione è necessaria ai fini della certezza del diritto. |
(21) |
L’articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca determinate merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all’articolo 141 di tale regolamento, come le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri. A decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, l’IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell’Unione, a prescindere dal loro valore. Di conseguenza, se tali merci sono reintrodotte, il dichiarante deve chiedere il rimborso dell’IVA addebitata all’immissione in libera pratica delle merci. In tali casi il dichiarante dovrà dimostrare che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione. Al fine di mantenere gli oneri amministrativi a un livello ragionevole per le spedizioni di modesto valore, è opportuno che la riesportazione di tali spedizioni sia consentita da qualsiasi altro atto conformemente all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche se è stata presentata una domanda di rimborso dell’IVA. L’articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(22) |
Al fine di precisare che la presentazione dei dati necessari per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore può essere effettuata in diversi formati elettronici, è opportuno modificare la formulazione dell’articolo 143 bis. È inoltre opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di spedizioni di modesto valore nei sistemi nazionali di importazione che non sono ancora stati aggiornati conformemente al codice. A norma dell’articolo 278, paragrafo 2, del codice e del programma di lavoro, gli Stati membri possono aggiornare i rispettivi sistemi nazionali di importazione fino alla fine del 2022. Le nuove misure in materia di IVA previste dalla direttiva (UE) 2017/2455 entreranno invece in vigore prima di tale data. È pertanto necessario prevedere un insieme alternativo di dati per la dichiarazione doganale elettronica di spedizioni di modesto valore nei sistemi elettronici non aggiornati che funzionano con i requisiti transitori in materia di dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a prevedere l’uso dell’insieme di dati della dichiarazione semplificata o della dichiarazione doganale normale di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (10), anziché della dichiarazione doganale per determinate spedizioni di modesto valore di cui all’articolo 143 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, fino all’aggiornamento dei sistemi di importazione nazionali. |
(23) |
L’articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme per la dichiarazione doganale di merci contenute in spedizioni postali. Tali norme dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate alla dichiarazione di tali merci a decorrere dall’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455. È opportuno sopprimere la norma che stabilisce chi debba essere considerato debitore e dichiarante nella dichiarazione di spedizioni postali mediante presentazione in quanto a decorrere dal 1o gennaio 2021 le merci contenute in spedizioni postali di valore non superiore a 150 EUR dovranno essere dichiarate mediante una dichiarazione doganale elettronica. In tale dichiarazione il debitore e il dichiarante devono essere chiaramente indicati. È opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di merci contenute in spedizioni postali di valore compreso tra 150 EUR e 1000 EUR negli Stati membri che non hanno ancora aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione in conformità al codice. È opportuno mantenere la possibilità di dichiarare tali merci per l’immissione in libera pratica mediante presentazione accompagnata dalla dichiarazione CN22 o CN23 fino alla fine del periodo concesso per aggiornare i sistemi nazionali di importazione, ossia fino alla fine del 2022, in quanto gli Stati membri non sono tenuti ad attuare i diversi insiemi di dati per le dichiarazioni elettroniche fino alla fine di tale periodo. L’articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(24) |
L’articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i termini per la presentazione della dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice. Tali norme dovrebbero stabilire un legame più chiaro tra i termini fissati dalle autorità doganali per la contabilizzazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del codice e i termini entro i quali i dichiaranti devono presentare i diversi tipi di dichiarazione complementare. È pertanto opportuno precisare che le dichiarazioni complementari relative a un’unica dichiarazione semplificata e che danno luogo ad un’unica contabilizzazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice sono dichiarazioni complementari di natura generale. Le dichiarazioni complementari di natura generale dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dallo svincolo delle merci. È inoltre opportuno precisare che le dichiarazioni complementari di natura periodica o riepilogativa riguardano una o più dichiarazioni semplificate presentate dallo stesso dichiarante in un periodo stabilito e danno luogo a un’unica contabilizzazione per un importo globale dei dazi all’importazione in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice. Tali dichiarazioni dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono. |
(25) |
Al fine di adeguare meglio le norme vigenti alle esigenze degli operatori economici, le autorità doganali dovrebbero essere autorizzate a concedere ai dichiaranti un termine più lungo per presentare la dichiarazione complementare e ottenere i documenti di accompagnamento pertinenti se la presentazione della dichiarazione doganale non può comportare l’insorgenza di un’obbligazione doganale. Tale termine dovrebbe essere esteso a 120 giorni dallo svincolo delle merci nel caso di dichiarazioni complementari di natura generale. Inoltre il termine può essere portato a un massimo di due anni in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, qualora i motivi che giustificano un termine più lungo siano connessi al valore in dogana delle merci. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’articolo 147 dello stesso regolamento, che stabilisce il termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari. |
(26) |
L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i casi in cui una dichiarazione doganale deve essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito. Tale disposizione dovrebbe includere anche la distruzione di spedizioni di valore pari o inferiore a 150 000 EUR al fine di agevolare le formalità doganali per gli operatori economici in tali casi. La distruzione delle spedizioni dovrebbe essere possibile senza ricorrere al sistema di decisioni doganali, in modo che le autorità doganali possano decidere in merito alla domanda nel momento in cui le merci da distruggere sono dichiarate per il regime doganale. Inoltre, le merci sensibili elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere escluse dall’agevolazione di cui sopra, a meno che esse non debbano essere distrutte e il valore della spedizione non superi 150 000 EUR. L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(27) |
L’articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che una dichiarazione doganale non può essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito se si applica l’articolo 167, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. Tale disposizione si riferisce al trattamento di merci sensibili, che sono già escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Al fine di evitare tale ripetizione, è opportuno sopprimere l’articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(28) |
L’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che la condizione per il rilascio di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice, ossia che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengano pregiudicati dal regime di perfezionamento (condizioni economiche), non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, salvo in alcuni casi, tra cui le domande relative a merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi. Tali domande dovrebbero tuttavia essere escluse dall’esame delle condizioni economiche, in quanto i suddetti dazi sono intesi a tutelare gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione. Inoltre l’esame delle condizioni economiche non sarà più necessario in tali casi in quanto l’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento, prevede un’applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo quando il regime è appurato. L’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(29) |
L’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguarda il calcolo dell’importo del dazio all’importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo. Tale disposizione è tuttavia superflua a seguito delle modifiche apportate agli articoli 76 e 166 di tale regolamento. In base a tali modifiche, il dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice nei casi di cui all’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, se le merci sono oggetto di misure di politica agricola o commerciale, le condizioni economiche devono essere esaminate a norma dell’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(30) |
L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme relative alla separazione contabile quando merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Per evitare qualsiasi possibile abuso di tali norme, il magazzinaggio di merci unionali e di merci non unionali in una stessa struttura di deposito a fini di deposito doganale (magazzinaggio comune) dovrebbe essere consentito solo se le merci hanno lo stesso codice NC, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche. Le merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi non dovrebbero essere ammesse al magazzinaggio comune, a meno che siano diventate merci unionali dopo essere state assoggettate ai dazi antidumping o compensativi corrispondenti. L’articolo 177 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(31) |
Al fine di semplificare il ricorso al regime di ammissione temporanea nell’ambito del traffico marittimo internazionale, nelle zone di frontiera e con riguardo a determinati materiali didattici, scientifici e tecnici, il richiedente e il titolare del regime di ammissione temporanea dovrebbero, in via eccezionale, essere autorizzati a essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione e non dovrebbero avere l’obbligo di essere stabiliti al di fuori di tale territorio, come previsto all’articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del codice. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 220, 224, 227, 229 e 230 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(32) |
Ove merci militari siano dichiarate per l’ammissione temporanea, esse dovrebbero beneficiare dell’esenzione totale dal dazio all’importazione e il termine per l’appuramento dovrebbe essere fissato a 24 mesi, con possibilità di proroga. È pertanto opportuno inserire un nuovo articolo 235 bis nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e modificare di conseguenza l’articolo 237 di tale regolamento. |
(33) |
L’articolo 245, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza per le merci che lasciano determinati territori dell’Unione situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Al fine di facilitare la mobilità militare, tale esonero dovrebbe essere esteso alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, tale esonero non dovrebbe più contemplare Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano. L’articolo 245, paragrafo 1, lettere i) e p), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(34) |
L’articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato per precisare che l’ufficio doganale di esportazione deve invalidare la dichiarazione di esportazione e la pertinente certificazione di uscita delle merci, se l’ufficio doganale di uscita ha comunicato che un’operazione di trasporto che avrebbe dovuto terminare al di fuori del territorio doganale dell’Unione terminerà al suo interno. |
(35) |
L’allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 fornisce un elenco delle manipolazioni usuali per le merci vincolate a un regime di perfezionamento a norma dell’articolo 220 del codice. Al fine di evitare l’uso improprio delle manipolazioni usuali per ottenere vantaggi ingiustificati a livello di dazi, è opportuno modificare di conseguenza tale allegato. |
(36) |
Il punto 7 dell’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso all’equivalenza nell’ambito del regime di perfezionamento attivo con riguardo ai prodotti lattiero-caseari. Le condizioni riguardano il peso delle diverse componenti di tali prodotti, ossia materia secca, materia grassa e proteine. Al fine di semplificare tali disposizioni, in modo che i prodotti lattiero-caseari siano soggetti alle norme generali sull’equivalenza di cui all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
(37) |
L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca i dati che devono essere messi a disposizione per lo scambio standardizzato di informazioni tra autorità doganali nel contesto dei regimi di perfezionamento. È opportuno precisare che alcuni dati possono essere espressi in unità di misura diverse dai chilogrammi e in valute diverse dall’euro in quanto, a differenza delle altre disposizioni sui dati che gli operatori economici sono tenuti a fornire, gli articoli 176 e 181 e l’allegato 71-05 non menzionano esplicitamente tale possibilità. Dovrebbe inoltre essere possibile considerare una dichiarazione doganale come una domanda di autorizzazione per il perfezionamento attivo o passivo, come previsto dall’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È infine opportuno aggiungere nella sezione B un nuovo dato relativo alla data in cui è sorta l’obbligazione doganale o in cui sono state applicate potenziali misure di politica commerciale, in quanto si tratta di un dato pertinente che le autorità doganali devono scambiare quando utilizzano il sistema INF. L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(38) |
È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2016/341 per tenere conto di talune modifiche apportate ad altre normative dell’Unione. In primo luogo, l’obbligo di comunicazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici imposto agli Stati membri dall’articolo 278 bis del codice è più rigoroso rispetto all’obbligo di informazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341; è pertanto opportuno sopprimere quest’ultimo. In secondo luogo, l’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali applicabili fino all’introduzione dei sistemi elettronici del codice, dovrebbe tenere conto della decisione della Commissione relativa alla versione aggiornata del programma di lavoro consistente nell’introduzione del sistema ICS2 in tre versioni. Tale allegato dovrebbe riferirsi esclusivamente agli allegati del suddetto regolamento delegato che stabiliscono i requisiti in materia di dati per il periodo di transizione, ma non dovrebbe fare riferimento all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in quanto esso non si applica durante il periodo di transizione. Infine, dopo aver integrato la definizione dei termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso» nell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno sopprimere la definizione di «spedizione per espresso» di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 al fine di evitare confusione. |
(39) |
È opportuno rettificare l’articolo 128 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per chiarire le istruzioni relative al timbro e alla firma di determinate prove della posizione doganale di merci unionali. In primo luogo, alcune istruzioni sono ripetute e pertanto una serie di tali istruzioni dovrebbe essere soppressa. In secondo luogo, è opportuno aggiungere il riferimento al timbro speciale descritto nell’allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In terzo luogo, gli emittenti autorizzati e gli speditori autorizzati sono titolari di due autorizzazioni distinte e la disposizione fa erroneamente riferimento agli speditori autorizzati nell’ambito di autorizzazioni all’emissione della prova. È opportuno che la disposizione faccia riferimento all’«emittente autorizzato» anziché allo «speditore autorizzato» in tutte le versioni linguistiche. |
(40) |
Il riferimento all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (11) contenuto nell’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non è corretto e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all’articolo 143, paragrafo 1, della stessa direttiva, in quanto è quest’ultimo articolo che prevede l’esenzione dall’IVA applicabile. |
(41) |
La possibilità di dichiarare mediante qualsiasi altro atto organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 15 marzo 2020 al fine di facilitare l’importazione di tali merci nell’ambito della crisi causata dal coronavirus, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
(1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.«; |
(4) |
all’articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:
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(5) |
l’articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice) 1. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante anche quando i prodotti trasformati sono stati ottenuti da merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che, al momento dell’accettazione della prima dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sarebbero state oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p), del presente regolamento. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo non sarebbero più oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni nel momento in cui sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati. 4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se tali merci sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata prima del 16 luglio 2020»; |
(6) |
l’articolo 104 è così modificato:
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(7) |
l’articolo 106 è sostituito dal seguente: «Articolo 106 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo (Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice) 1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1. 4. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. «; |
(8) |
l’articolo 112 è così modificato:
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(9) |
l’articolo 113 è così modificato:
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(10) |
al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 113 bis: «Articolo 113 bis Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone (Articolo 127, paragrafo 6, del codice) 1. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice. 2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l’operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l’operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso l’Unione, o l’operatore postale dello Stato membro di prima entrata, se le merci transitano attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice. 3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se il corriere espresso non comunica al vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, il corriere espresso fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»; |
(11) |
l’articolo 127 è sostituito dal seguente: «Articolo 127 Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302 (Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice) Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.»; |
(12) |
all’articolo 128 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. L’autorizzazione di cui all’articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:»; |
(13) |
l’articolo 138 è così modificato:
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(14) |
l’articolo 139 è così modificato:
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(15) |
all’articolo 140, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
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(16) |
l’articolo 141 è così modificato:
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(17) |
all’articolo 142, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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(18) |
l’articolo 143 bis è così modificato:
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(19) |
l’articolo 144 è sostituito dal seguente: «Articolo 144 Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali (Articolo 6, paragrafo 2, del codice) 1. Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l’immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali diverse da quelle di cui all’articolo 143 bis del presente regolamento si consideri presentata e accettata all’atto della presentazione in dogana delle merci, a condizione che queste ultime siano corredate di una dichiarazione CN22 o di una dichiarazione CN23.»; |
(20) |
gli articoli 146 e 147 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 146 Dichiarazione complementare (Articolo 167, paragrafo 1, del codice) 1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, il termine per presentare la dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice, se detta dichiarazione è di natura generale, è di 10 giorni dalla data di svincolo delle merci. 2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice oppure se non è sorta alcuna obbligazione doganale e la dichiarazione complementare è di natura periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario. 3. Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
4. Fino alle rispettive date di introduzione dell’AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione pertinenti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e fatto salvo l’articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo. Articolo 147 Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari (Articolo 167, paragrafo 1, del codice) I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.»; |
(21) |
l’articolo 163 è così modificato:
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(22) |
all’articolo 166, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(23) |
all’articolo 167, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
(*4) Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;" |
(24) |
l’articolo 168 è soppresso; |
(25) |
l’articolo 177 è sostituito dal seguente: «Articolo 177 Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito (Articolo 211, paragrafo 1, del codice) 1. Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce (magazzinaggio comune), l’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci. 2. Le merci unionali immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito di cui al paragrafo 1 presentano lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche. 3. Ai fini del paragrafo 2, le merci non unionali che sarebbero oggetto, al momento del loro magazzinaggio insieme a merci unionali, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, non sono considerate come aventi la stessa qualità commerciale delle merci unionali. 4. Il paragrafo 3 non si applica se le merci non unionali sono immagazzinate insieme a merci unionali precedentemente dichiarate merci non unionali per l’immissione in libera pratica e per le quali sono stati pagati i dazi di cui al paragrafo 3.»; |
(26) |
all’articolo 220, il secondo comma è sostituito dal seguente:
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(27) |
all’articolo 224 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).»; |
(28) |
all’articolo 227 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
(29) |
all’articolo 229 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
(30) |
all’articolo 230 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
(31) |
è inserito il seguente nuovo articolo 235 bis: «Articolo 235 bis Merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari (Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice) L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
(32) |
all’articolo 237 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per le merci di cui all’articolo 235 bis, primo comma, il termine per l’appuramento è di 24 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea, salvo accordi internazionali che stabiliscano un termine più lungo.»; |
(33) |
all’articolo 245, paragrafo 1, le lettere i) e p) sono sostituite dalle seguenti:
|
(34) |
all’articolo 248 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Se, in conformità all’articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell’articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»; |
(35) |
è inserito l’allegato 52-01, che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
(36) |
nell’allegato 71-03, dopo il primo paragrafo e prima dell’elenco delle manipolazioni, sono inseriti i due paragrafi seguenti: «Inoltre, nessuna delle seguenti manipolazioni può dare luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione. Ai fini del paragrafo precedente, si considera che una qualsiasi delle manipolazioni usuali di seguito elencate che comporta una modifica del codice NC o dell’origine di merci non unionali dia luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione se le merci, nel momento in cui hanno inizio le manipolazioni usuali, sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica.»; |
(37) |
nell’allegato 71-04, parte II «PERFEZIONAMENTO ATTIVO», il punto (7) «Prodotti lattiero-caseari» è soppresso; |
(38) |
l’allegato 71-05 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341
Il regolamento delegato (UE) 2016/341 è così modificato:
(1) |
all’articolo 56, il paragrafo 2 è soppresso; |
(2) |
l’allegato 1 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
(3) |
nell’allegato 9, appendice A, nelle Note introduttive alle tabelle, il punto 4.2 è soppresso. |
Articolo 3
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
(1) |
all’articolo 37, il punto 8 è sostituito dal seguente: (non riguarda la versione italiana) |
(2) |
all’articolo 128 bis, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
|
(3) |
all’articolo 150, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 13, lettera b), e l’articolo 1, punto 16, lettera b) i), si applicano a decorrere dal 15 marzo 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(3) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d’azione sulla mobilità militare, JOIN(2018) 5 final del 28.3.2018.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 38).
(6) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
(8) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(9) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(10) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
(11) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
Il seguente allegato 52-01 è inserito nel regolamento delegato (UE) 2015/2446:
«Allegato 52-01
Formulario UE 302
(1) |
Il formulario UE 302 deve essere conforme al modello riportato nel presente allegato. |
(2) |
Il formulario UE 302 deve essere compilato in inglese o in francese. |
(3) |
Se compilato a mano, le diciture devono essere chiaramente leggibili. |
(4) |
Ogni formulario UE 302 reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. |
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.
Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale
Copy n°: Exemplaire n°: |
Serial N° Numéro |
Mission/Exercise/Transport: Mission/Exercice/Transport: |
Mode of transport: Mode de transport: |
Temporary Admission (yes/no): Admission temporaire (oui/non): |
|
Name and address of transporter: Nom et adresse du transporteur: |
|
|
Name and address of consignor Nom et adresse de l’expéditeur |
Name and address of consignee Nom et adresse du destinataire |
|
Final destination/Destination finale: |
Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.
Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.
Remarks: See attached shipping documents Observations: Voir documents d’expédition en annexe |
Seal numbers Numéros des scellés |
(Stamp/Cachet)
I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.
Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.
Signature … |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
Date: |
|
Certificate of receipt/Certificat de réception |
|
I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described. Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes. |
|
Signature… |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
Date: |
|
This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration en douane. For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document. Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile. |
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
I undertake
1. |
to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods. |
2. |
not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused. |
3. |
to present my credentials to the customs authorities on demand. |
4. |
This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products). |
Je m’engage
1. |
à présenter aux autorités douanières compétentes, cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE. |
2. |
à ne céder ces marchandises à de tierces personnes, sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées. |
3. |
à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières. |
4. |
Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises). |
Signature, name and address of person presenting the goods to customs
Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane
__________________________________________________________________________________ |
Goods presented to customs authorities (on/at place)
Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)
FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RESERVEE A LA DOUANE
|
Country Pays |
Customs Office Bureau de douanes |
Date of crossing Date du passage |
Signature of customs officer and remarks Signature du douanier et obs |
Official customs stamp Cachet de la douane |
Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPEDITEUR
THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.
L’EXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.
DISTRIBUTION OF COPIES
Copy n° 1 |
Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy. |
Copy n° 2 |
Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt. |
Copy n° 3 |
Is intended for processing and retention by customs officials of origin. |
Copy n° 4 |
Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b ecc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned. |
Copy n° 5 |
Is intended for retention by the issuing organisation. |
DESTINATION DES EXEMPLAIRES
Exemplaire n°1 |
Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières |
Exemplaire n°2 |
Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception. |
Exemplaire n° 3 |
Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives. |
Exemplaire n° 4 |
Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b ecc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés. |
Exemplaire n°5 |
Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives. |
ALLEGATO II
L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
(1) |
nella sezione A, nella prima tabella, la prima colonna «Dati comuni» è modificata come segue:
|
(2) |
nella sezione A, nella prima tabella, la seconda colonna «Osservazioni» è modificata come segue:
|
(3) |
nella sezione A, nella seconda tabella, la prima colonna «Dati specifici PA» è modificata come segue:
|
(4) |
nella sezione A, nella terza tabella, la prima colonna «Dati obbligatori specifici PP» è modificata come segue:
|
(5) |
nella sezione B, nella prima tabella, nella prima colonna «Dati comuni» è aggiunta una nuova riga dopo l’ottava riga «MRN (O)»: «Data in cui è sorta l’obbligazione doganale o in cui si applicano misure di politica commerciale (M)». |
ALLEGATO III
Nell’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nella legenda della tabella, le righe da F1a a G1 sono sostituite dalle seguenti:
Allegato B matrice colonne |
Dichiarazioni/notifiche/prova attestante la posizione doganale di merci unionali |
Sistemi IT di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE |
Requisiti transitori delle indicazioni contenute nell’atto delegato transitorio |
F1a |
Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati completa |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |
F2a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie completa di dati |
ICS2 — Versione 2 |
Allegato 9 – Appendice A |
F3a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie completa di dati |
ICS2 — Versione 2 |
Allegato 9 – Appendice A |
F5 |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto stradale e ferroviario |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |
G1 |
Notifica della deviazione |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/28 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione. |
(2) |
A partire dal 1o gennaio 2020 si applicherà il regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione (2) che modifica gli allegati I, III e da VI a XII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il regolamento (UE) 2018/1881 introduce prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze. Poiché le informazioni relative a tali prescrizioni devono essere incluse nelle schede di dati di sicurezza, l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(3) |
Il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e norme sulle schede di dati di sicurezza. L’Unione ha confermato la propria intenzione di integrare i criteri GHS nel diritto dell’Unione. |
(4) |
Gli strumenti previsti dal GHS per comunicare i pericoli che comportano le sostanze e le miscele consistono in etichette e schede di dati di sicurezza. Le disposizioni del GHS in materia di schede di dati di sicurezza sono incluse nel regolamento (CE) n. 1907/2006. È pertanto opportuno adattare le prescrizioni concernenti le schede di dati di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle norme relative alle schede di dati di sicurezza della sesta e settima revisione del GHS. |
(5) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) consentirà, tra l’altro, la possibilità di indicare l’identificatore unico di formula soltanto nella scheda di dati di sicurezza per quanto concerne le miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali. Per determinate miscele non imballate, tale allegato imporrà inoltre di riportare l’identificatore unico di formula nella scheda di dati di sicurezza. Per motivi di coerenza, l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe rispecchiare tali modifiche e precisare in quale parte della scheda di dati di sicurezza dovrebbe figurare l’identificatore unico di formula. |
(6) |
Nella comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018«Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini» (4), la Commissione dichiara di essere impegnata nella valutazione delle possibilità di miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento degli interferenti endocrini nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel contesto delle attività relative alle schede dei dati di sicurezza. Per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino è stata individuata una serie di prescrizioni specifiche per le schede di dati di sicurezza ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II di tale regolamento. |
(7) |
Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele e dovrebbero pertanto essere indicati nelle schede di dati di sicurezza, se disponibili. |
(8) |
Imporre agli operatori economici che hanno già compilato schede di dati di sicurezza di aggiornarle immediatamente in conformità alle disposizioni del presente regolamento li obbligherebbe a sostenere un onere sproporzionato. Gli operatori dovrebbero invece poter continuare a fornire le schede di dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione (5), per un determinato periodo di tempo. Ciò non pregiudica l’obbligo di aggiornare le schede di dati di sicurezza conformemente all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, né i casi in cui l’identificatore unico di formula è aggiunto alle schede di dati di sicurezza come previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) COM(2018) 734 final.
(5) Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
PARTE A
0.1. Introduzione
0.1.1. |
Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all’articolo 31. |
0.1.2. |
Le informazioni sulle sostanze presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella registrazione e nella relazione sulla sicurezza chimica, laddove esse siano prescritte. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d’esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza. |
0.1.3. |
La scheda di dati di sicurezza menziona in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collega le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme. Come previsto nell’allegato VI, il termine «nanoforma» contenuto nel presente allegato si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili. |
0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
0.2.1. |
La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione. |
0.2.2. |
Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso. |
0.2.3. |
Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento. |
0.2.4. |
Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali «può essere pericolosa», «nessun effetto sulla salute», «sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo» o «innocua» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela. |
0.2.5. |
La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata come «Revisione: (data)», deve apparire sulla prima pagina, unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero di versione, il numero di revisione o la data di sostituzione. |
0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza
0.3.1. |
La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili. |
0.3.2. |
Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un’indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio «pagina 1 di 3») oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio «continua alla pagina successiva» oppure «fine della scheda di dati di sicurezza»). |
0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza
Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.
0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni
In taluni casi, in considerazione di un’ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.
Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7 raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO pertinenti. Inoltre le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all’allegato I della convenzione MARPOL (1), o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una «scheda di dati di sicurezza dei materiali» in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell’IMO dal titolo «Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» [Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all’allegato I della convenzione MARPOL] [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un’unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all’occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all’allegato I della convenzione MARPOL.
0.6. Unità
Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (2).
0.7. Casi particolari
Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.
1. SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza prescrive le modalità di identificazione della sostanza o della miscela e le modalità con cui devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza gli usi pertinenti identificati, il nome del fornitore della sostanza o della miscela e i dati di contatto del fornitore della sostanza o della miscela, compreso un contatto in caso di emergenza.
1.1. Identificatore del prodotto
L’identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele e come riportato sull’etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.
Per le sostanze soggette a registrazione, l’identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento. Si possono fornire identificatori supplementari anche se non sono stati utilizzati nella registrazione.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle indicati nell’articolo 39 del presente regolamento, un fornitore che sia anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell’ambito di una trasmissione congiunta a condizione che:
a) |
tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità alla lettera b); e |
b) |
tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all’autorità dello Stato membro responsabile dell’applicazione della normativa (l’«autorità responsabile dell’applicazione»), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall’autorità responsabile dell’applicazione o inoltrata dal suo destinatario; se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l’autorità responsabile dell’applicazione. |
È possibile fornire un’unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna di tali sostanze o miscele.
Laddove differenti forme di una sostanza siano coperte da una sola scheda di dati di sicurezza, occorre includere le informazioni pertinenti, indicando chiaramente a quale forma si riferiscono le differenti informazioni. In alternativa è possibile preparare una scheda di dati di sicurezza separata per ciascuna forma o per ciascun gruppo di forme.
Se la scheda di dati di sicurezza riguarda una o più nanoforme o sostanze che includono nanoforme, tale circostanza deve essere indicata utilizzando la parola «nanoforma».
Altri mezzi d’identificazione
È possibile fornire altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o la miscela è etichettata o comunemente nota.
Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) in conformità all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito in questa sottosezione.
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Occorre indicare almeno una breve descrizione degli usi identificati (ad esempio, pulizia di pavimenti o uso industriale nella produzione di polimeri oppure uso professionale in prodotti per la pulizia) pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela.
Devono essere elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l’elenco sia esaustivo.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi e gli scenari di esposizione identificati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Il fornitore della scheda di dati di sicurezza, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Vanno indicati l’indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l’indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, devono essere indicati l’indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.
Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o al responsabile della formulazione non comunitario.
Per i dichiaranti, le informazioni relative al fornitore della scheda di dati di sicurezza e, se fornite, quelle relative al fornitore della sostanza o della miscela devono essere coerenti con quelle relative all’identità del fabbricante, dell’importatore o del rappresentante esclusivo fornite per la registrazione.
1.4. Numero telefonico di emergenza
Devono essere indicati i riferimenti a servizi d’informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l’organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono. Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni.
2. SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall’applicazione dei criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. Laddove un fornitore abbia notificato informazioni circa la sostanza all’inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure abbia fornito tali informazioni nel contesto di una registrazione ai sensi del presente regolamento, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere identica a quella indicata nella notifica o registrazione.
Deve essere indicato chiaramente se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.
Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo integrale di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.
I principali effetti avversi fisici, per la salute umana e per l’ambiente devono essere elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.
2.2. Elementi dell’etichetta
In base alla classificazione, si devono indicare sull’etichetta, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come minimo le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica del solo simbolo.
Sull’etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all’articolo 25, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3. Altri pericoli
Devono essere fornite informazioni che indichino se la sostanza soddisfa i criteri per essere identificata come persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile conformemente all’allegato XIII, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino, nonché se la sostanza è una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (3) o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (4). Per una miscela occorre fornire informazioni per ciascuna delle sostanze presenti nella miscela in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.
Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l’indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all’allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L’indicazione «può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione» è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.
3. SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici.
3.1. Sostanze
L’identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l’identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.
L’identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:
a) |
identificatore del prodotto in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
b) |
se l’identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione. |
Se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all’allegato I di tale regolamento.
Se la sostanza è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che specificano la nanoforma, come descritto nell’allegato VI.
Se la sostanza non è registrata, ma la scheda di dati di sicurezza riguarda nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.
I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.
In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.
3.2. Miscele
Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l’identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa devono essere indicati nella sezione 2.
Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:
a) |
percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile; |
b) |
intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile. |
Se si indicano intervalli di percentuali e se gli effetti della miscela in quanto tale non sono disponibili, i pericoli per la salute e per l’ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.
Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, la classificazione determinata da tali informazioni deve essere inserita nella sezione 2.
Qualora sia autorizzato l’uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale denominazione può essere impiegata.
3.2.1. |
Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze (cfr. anche la tabella 1.1) e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:
|
3.2.2. |
Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole pari o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
|
3.2.3. |
Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2:
|
3.2.4. |
Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all’articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, a condizione che:
Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili. Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi. |
4. SEZIONE 4: misure di primo soccorso
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in maniera tale che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un’ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
4.1.1. |
Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d’esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi e per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire. |
4.1.2. |
Devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:
|
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all’esposizione.
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.
Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.
5. SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei.
Mezzi di estinzione non idonei:
occorre precisare se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o alla miscela (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva).
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, ad esempio «può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione» oppure «produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione».
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l’estinzione degli incendi, ad esempio «raffreddare i contenitori con getti d’acqua» e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all’estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.
6. SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l’ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Devono essere fornite raccomandazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:
a) |
indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali; |
b) |
rimuovere le fonti di accensione, predisporre un’adeguata ventilazione e controllare le polveri; e |
c) |
mettere in atto procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l’area di pericolo o di consultare un esperto. |
6.1.2. Per chi interviene direttamente
Vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali (ad esempio «adeguato: butilene»; «non adeguato: PVC»).
6.2. Precauzioni ambientali
Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da prendere in relazione a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o miscela, ad esempio tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1. |
Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come contenere una fuoriuscita. Le tecniche di contenimento adeguate possono comprendere:
|
6.3.2. |
Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come bonificare una fuoriuscita. Le procedure di bonifica adeguate possono comprendere:
|
6.3.3. |
Devono essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese avvertenze su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali «non usare mai…». |
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13.
7. SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.
Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l’ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all’articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all’articolo 5 della direttiva 2004/37/CE.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.
Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
7.1.1. |
Devono essere fornite raccomandazioni che:
|
7.1.2. |
Devono essere fornite raccomandazioni generali sull’igiene del lavoro quali:
|
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
a) |
come gestire i rischi connessi a:
|
b) |
come contenere gli effetti di:
|
c) |
come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:
|
d) |
altre raccomandazioni, quali:
|
7.3. Usi finali particolari
Per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e operative. Se è allegato uno scenario di esposizione vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell’industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).
8. SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. |
Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela devono essere elencati, se disponibili, i valori limite nazionali indicati di seguito, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, deve essere utilizzata l’identità chimica indicata nella sezione 3: |
8.1.1.1. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale dell’Unione in conformità alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE della Commissione (5); |
8.1.1.2. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite dell’Unione in conformità alla direttiva 2004/37/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE della Commissione; |
8.1.1.3. |
altri eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale; |
8.1.1.4. |
i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici dell’Unione di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE; |
8.1.1.5. |
altri eventuali valori limite biologici nazionali. |
8.1.2. |
Almeno per le sostanze più pertinenti devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate. |
8.1.3. |
Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l’uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, devono essere elencati anche i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici applicabili per la sostanza o la miscela. |
8.1.4. |
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4 dell’allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di cui alla sezione 3.3 dell’allegato I, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica che figurano nell’allegato della scheda di dati di sicurezza. |
8.1.5. |
Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a usi specifici, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere forniti dettagli sufficienti a consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo devono essere chiari. |
8.2. Controlli dell’esposizione
Le informazioni richieste in questa sottosezione devono essere fornite a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.
Il fornitore che ha esercitato la facoltà di omettere un test in applicazione della sezione 3 dell’allegato XI deve indicare le condizioni d’uso specifiche su cui si è basato per giustificare questa decisione.
Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18.
8.2.1. Controlli tecnici idonei
La descrizione delle idonee misure di controllo dell’esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o della miscela di cui alla sottosezione 1.2. Queste informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro, ove opportuno, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza della sostanza o della miscela, in conformità agli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE e agli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/CE.
Tali informazioni devono completare quelle già indicate nella sezione 7.
8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
8.2.2.1. |
Le informazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l’isolamento. Ove opportuno si deve rinviare alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche e antincendio. |
8.2.2.2. |
Tenendo conto del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:
|
8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale
Devono essere specificate le informazioni di cui deve disporre il datore di lavoro per assolvere i propri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l’esposizione dell’ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione che figurano nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.
9. SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Per consentire l’adozione di misure di controllo adeguate devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sulla miscela. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
Nel caso di una miscela, qualora le informazioni non si applichino alla miscela in quanto tale le voci devono indicare chiaramente a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati.
Le proprietà devono essere chiaramente identificate e riportate nelle unità di misura appropriate. Occorre indicare il metodo di determinazione, comprese le condizioni di misurazione e di riferimento, laddove pertinente per l’interpretazione del valore numerico. Salvo diversa indicazione, le condizioni standard di temperatura e pressione sono pari rispettivamente a 20 °C e a 101,3 kPa.
Le proprietà elencate nelle sottosezioni 9.1 e 9.2 possono essere presentate sotto forma di elenco. All’interno delle sottosezioni, l’ordine in cui sono elencate le proprietà può essere diverso, se ritenuto appropriato.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Ciascuna scheda di dati di sicurezza deve includere le proprietà di seguito menzionate. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, tale circostanza deve essere segnalata chiaramente, indicandone se possibile i motivi:
a) |
stato fisico: di norma va indicato lo stato fisico (gas, liquido o solido) alle condizioni standard di temperatura e pressione. Si applicano le definizioni dei termini «gas», «liquido» e «solido» di cui all’allegato I, sezione 1.0, del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
b) |
colore: va indicato il colore della sostanza o della miscela così come fornita. Nei casi in cui viene utilizzata una scheda di dati di sicurezza per coprire varianti di una miscela che possono avere colori diversi, è possibile utilizzare il termine «vari» per descrivere il colore; |
c) |
odore: deve essere riportata una descrizione qualitativa dell’odore, laddove sia ben noto o descritto in letteratura. Se disponibile, va indicata la soglia olfattiva (qualitativamente o quantitativamente); |
d) |
punto di fusione/punto di congelamento: non si applica ai gas. Il punto di fusione e il punto di congelamento devono essere indicati alla pressione standard. Nel caso in cui il punto di fusione sia superiore all’intervallo di misurazione del metodo, occorre indicare fino a quale temperatura non è stato osservato alcun punto di fusione. Qualora si verifichino decomposizione o sublimazione prima o durante la fusione, occorre indicare tale circostanza. Per quanto concerne le cere e le paste, è possibile indicare il punto/l’intervallo di rammollimento anziché il punto di fusione e il punto di congelamento. Per quanto concerne le miscele, laddove non sia tecnicamente possibile determinare il punto di fusione/punto di congelamento occorre indicare tale circostanza; |
e) |
punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: queste proprietà devono essere indicate alla pressione standard. È possibile tuttavia indicare un punto di ebollizione a una pressione inferiore nel caso in cui il punto di ebollizione sia molto elevato o la decomposizione si verifichi prima dell’ebollizione a pressione standard. Se il punto di ebollizione è superiore all’intervallo di misurazione del metodo, va indicata la temperatura fino alla quale non è stato osservato alcun punto di ebollizione. Qualora si verifichi una decomposizione prima o durante l’ebollizione, occorre indicare tale circostanza. Per quanto concerne le miscele, laddove non sia tecnicamente possibile determinare il punto o l’intervallo di ebollizione occorre indicare tale circostanza; in tal caso, deve essere indicato anche il punto di ebollizione dell’ingrediente che ha il punto di ebollizione più basso; |
f) |
infiammabilità: si applica a gas, liquidi e solidi. Occorre indicare se la sostanza o la miscela è infiammabile, ossia in grado di prendere fuoco o essere incendiata, anche se non è classificata in relazione all’infiammabilità. Laddove disponibili e appropriate, è possibile indicare ulteriori informazioni, quale la possibilità che l’effetto dell’accensione sia diverso da quello di una normale combustione (ad esempio un’esplosione) e l’infiammabilità in condizioni non standard. Informazioni più specifiche sull’infiammabilità possono essere indicate in base alla rispettiva classificazione dei pericoli. Le informazioni fornite nella sottosezione 9.2.1 non devono essere fornite in questo punto; |
g) |
limite inferiore e superiore di esplosività (7): non si applica ai solidi. Per quanto concerne i liquidi infiammabili, deve essere indicato quanto meno il limite inferiore di esplosività. Se il punto di infiammabilità è approssimativamente –25 °C o superiore, potrebbe non essere possibile determinare il limite superiore di esplosività a temperatura standard; in tal caso, si raccomanda di indicare il limite superiore di esplosività a una temperatura più elevata. Se il punto di infiammabilità è superiore a 20 °C, potrebbe non essere possibile determinare il limite inferiore o superiore di esplosività a temperatura standard; in tal caso, si raccomanda di indicare tanto il limite inferiore quanto il limite superiore di esplosività a una temperatura più elevata; |
h) |
punto di infiammabilità: non si applica a gas, aerosol e solidi. Per le miscele, va indicato un valore per la miscela, se disponibile. In caso contrario devono essere indicati i punti di infiammabilità della sostanza o delle sostanze che hanno il punto/i punti di infiammabilità più basso/i; |
i) |
temperatura di autoaccensione: si applica soltanto a gas e liquidi. Per quanto concerne le miscele, occorre indicare la temperatura di autoaccensione per la miscela, se disponibile. Qualora il valore per la miscela non sia disponibile, si devono indicare le temperature di autoaccensione degli ingredienti che hanno le temperature di autoaccensione più basse; |
j) |
temperatura di decomposizione: si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi. Devono essere indicati la temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) e il volume ai quali si applica tale valore, oppure la temperatura iniziale di decomposizione. Occorre indicare se la temperatura indicata è la TDAA oppure la temperatura iniziale di decomposizione. Se non è stata osservata alcuna decomposizione, va indicato fino a quale temperatura non è stata osservata alcuna decomposizione, specificando ad esempio «nessuna decomposizione osservata fino a x °C»; |
k) |
pH: non si applica ai gas. Occorre indicare il pH della sostanza o della miscela così come fornita oppure, nel caso in cui il prodotto sia solido, il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa a una determinata concentrazione. Va indicata la concentrazione della sostanza o della miscela di prova nell’acqua; |
l) |
viscosità cinematica: si applica soltanto ai liquidi. L’unità di misura deve essere mm2/s. Per i liquidi non newtoniani si deve indicare il comportamento tixotropico o reopessico; |
m) |
solubilità: di norma la solubilità deve essere indicata a temperatura standard. Va indicata la solubilità in acqua. È possibile includere anche la solubilità in altri solventi polari e non polari. Per quanto concerne le miscele, va specificato se la miscela è completamente o solo parzialmente solubile o miscibile con acqua o altro solvente. Per quanto concerne le nanoforme, in aggiunta all’idrosolubilità occorre indicare il tasso di dissoluzione in acqua o in altre matrici biologiche o ambientali pertinenti; |
n) |
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): non si applica ai liquidi inorganici e ionici e, di norma, non si applica alle miscele. Occorre specificare se il valore riportato si basa su prove o calcoli. Per quanto concerne le nanoforme di una sostanza per le quali non si applica il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, va indicata la stabilità della dispersione nei diversi mezzi di prova; |
o) |
tensione di vapore: di norma la tensione di vapore deve essere indicata a temperatura standard. Per quanto concerne i fluidi volatili, occorre indicare anche la tensione di vapore a 50 °C. Nei casi in cui una scheda di dati di sicurezza viene utilizzata per contemplare varianti di una miscela liquida o di una miscela di gas liquefatti, occorre indicare un intervallo per la tensione di vapore. Per quanto concerne le miscele liquide o le miscele di gas liquefatti, si deve indicare un intervallo per la tensione di vapore o quanto meno la tensione di vapore dell’ingrediente/degli ingredienti più volatile/i, nel caso in cui la tensione di vapore della miscela sia determinata principalmente da tale/i ingrediente/i. Si può indicare anche la concentrazione di vapore saturo; |
p) |
densità e/o densità relativa: si applica soltanto a liquidi e solidi. Di norma la densità e la densità relativa devono essere indicate a condizioni standard di temperatura e pressione. Va indicata la densità assoluta e/o la densità relativa basata sull’acqua a 4 °C come riferimento (definita anche come gravità specifica). Nei casi in cui sono possibili variazioni di densità, ad esempio in ragione della fabbricazione in lotti, oppure laddove una scheda di dati di sicurezza sia utilizzata per coprire diverse varianti di una sostanza o miscela, è possibile indicare un intervallo di valori. La scheda di dati di sicurezza deve precisare se il valore indicato è la densità assoluta (unità, ad esempio g/cm3 o kg/m3 ) e/o la densità relativa (adimensionale); |
q) |
densità di vapore relativa: si applica soltanto a gas e liquidi. Per quanto concerne i gas, si deve indicare la densità relativa del gas basata sull’aria a 20 °C. Per quanto concerne i liquidi, va indicata la densità di vapore relativa basata sull’aria a 20 °C. Per i liquidi si può indicare anche la densità relativa D m della miscela vapore/aria a 20 °C; |
r) |
caratteristiche delle particelle: si applica soltanto ai solidi. Occorre indicare la dimensione delle particelle [diametro equivalente mediano, metodo di calcolo del diametro (basato su numero, superficie o volume) e l’intervallo di valori entro il quale tale valore mediano varia]. Si possono indicare anche altre proprietà, come la distribuzione dimensionale (ad esempio sotto forma di intervallo di valori), la forma e il rapporto d’aspetto, lo stato di aggregazione e agglomerazione, la superficie specifica e la polverosità. Se la sostanza è in nanoforma o se la miscela fornita contiene una nanoforma, tali caratteristiche devono essere indicate in questa sottosezione oppure, se sono già specificate altrove nella scheda di dati di sicurezza, va inserito in questa sottosezione un riferimento a tali caratteristiche. |
9.2. Altre informazioni
Oltre alle proprietà menzionate nella sottosezione 9.1, devono essere indicati altri parametri fisici e chimici, quali le proprietà elencate nelle sottosezioni 9.2.1 e 9.2.2, se la loro indicazione è pertinente per l’uso sicuro della sostanza o della miscela.
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici
Questa sottosezione elenca le proprietà, le caratteristiche di sicurezza e i risultati delle prove che può essere utile includere nella scheda di dati di sicurezza quando una sostanza o miscela è classificata nella classe di pericolo fisico corrispondente. Può altresì essere opportuno indicare anche i dati ritenuti pertinenti in relazione a un pericolo fisico specifico ma che non comportano una classificazione (ad esempio risultati negativi delle prove prossimi a quanto previsto dal criterio corrispondente).
Si può indicare il nome della classe di pericolo alla quale si riferiscono i dati.
a) |
questo punto si applica anche alle sostanze e alle miscele di cui alla nota 2 dell’allegato I, sezione 2.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e ad altre sostanze e miscele che mostrano un effetto positivo al riscaldamento in ambiente confinato. Si possono fornire le seguenti informazioni:
|
b) |
per quanto concerne i gas infiammabili puri, si possono fornire le seguenti informazioni oltre ai dati sui limiti di esplosività di cui alla lettera g) della sottosezione 9.1:
Per quanto concerne le miscele di gas infiammabili, si possono fornire le seguenti informazioni oltre ai dati sui limiti di esplosività di cui alla lettera g) della sottosezione 9.1:
|
c) |
è possibile indicare la seguente percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili, a meno che l’aerosol non sia classificato come aerosol di categoria 1 perché contiene più dell’1 % (in massa) di componenti infiammabili, oppure presenti un calore di combustione pari ad almeno 20 kJ/g e non sia soggetto a procedure di classificazione dell’infiammabilità (cfr. la nota di cui al punto 2.3.2.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008); |
d) |
per quanto concerne i gas puri, si può indicare il C i (coefficiente di equivalenza dell’ossigeno) conformemente alla norma ISO 10156 «Gas e miscele di gas - Determinazione del potenziale di infiammabilità e della capacità ossidante per la scelta delle connessioni di uscita delle valvole per bombole» oppure secondo un metodo equivalente. Per quanto concerne le miscele di gas, è possibile indicare la dicitura «gas comburente di categoria 1 [sottoposto a prove conformemente alla norma ISO 10156 (o secondo un metodo equivalente)]» per quanto riguarda le miscele sottoposte a prove oppure si può indicare il potere comburente calcolato conformemente alla norma ISO 10156 o secondo un metodo equivalente; |
e) |
per quanto concerne i gas puri, si può indicare una temperatura critica. Per quanto concerne le miscele di gas, si può indicare una temperatura pseudo-critica; |
f) |
quando la sostanza o la miscela è classificata come liquido infiammabile, non è necessario fornire in questa sede i dati sul punto di ebollizione e sul punto di infiammabilità poiché essi devono essere indicati conformemente alla sottosezione 9.1. Si possono riportare informazioni sul mantenimento della combustione; |
g) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
h) |
oltre all’indicazione della TDAA come specificato alla lettera j) della sottosezione 9.1, si possono fornire le seguenti informazioni:
|
i) |
possono essere fornite informazioni in merito al fatto che si possa verificare o meno un’accensione spontanea o una carbonizzazione della carta da filtro; |
j) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
k) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
l) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
m) |
si possono fornire informazioni in merito al fatto che un’accensione spontanea si possa verificare o meno all’atto della miscelazione con cellulosa; |
n) |
si possono fornire informazioni in merito al fatto che un’accensione spontanea si possa verificare o meno all’atto della miscelazione con cellulosa; |
o) |
oltre all’indicazione della TDAA come specificato alla lettera j) della sottosezione 9.1, si possono fornire le seguenti informazioni:
|
p) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
q) |
si possono fornire le seguenti informazioni:
|
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza
Le proprietà, le caratteristiche di sicurezza e i risultati delle prove elencati in appresso possono essere utili per indicare i seguenti aspetti in relazione a una sostanza o una miscela:
a) |
sensibilità meccanica; |
b) |
temperatura di polimerizzazione autoaccelerata; |
c) |
formazione di miscele polvere/aria esplosive; |
d) |
riserva acida/alcalina; |
e) |
velocità di evaporazione; |
f) |
miscibilità; |
g) |
conduttività; |
h) |
corrosività; |
i) |
gruppo di gas; |
j) |
potenziale di ossido-riduzione; |
k) |
potenziale di formazione di radicali; |
l) |
proprietà fotocatalitiche. |
Occorre indicare altri parametri fisici e chimici se la loro indicazione è pertinente per l’uso sicuro della sostanza o della miscela.
10. SEZIONE 10: stabilità e reattività
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d’uso nonché in caso di rilascio nell’ambiente anche facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.
10.1. Reattività
10.1.1. |
Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, devono essere forniti dati su prove specifiche per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono tuttavia basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se tali dati rappresentano in modo adeguato il pericolo previsto della sostanza o della miscela. |
10.1.2. |
Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per determinare l’incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l’uso. |
10.2. Stabilità chimica
Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione. Devono essere descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Deve essere inoltre segnalata la rilevanza per la sicurezza di eventuali cambiamenti dell’aspetto fisico della sostanza o della miscela. Per quanto concerne gli esplosivi desensibilizzati, si devono fornire informazioni sulla durata di conservazione, nonché istruzioni su come verificare la desensibilizzazione; si deve inoltre precisare che l’eliminazione dell’agente desensibilizzante trasformerà il prodotto in un esplosivo.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Se pertinente, deve indicarsi se la sostanza o la miscela può reagire o polimerizzare, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.
10.4. Condizioni da evitare
Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate («condizioni da evitare») e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli. Per quanto concerne gli esplosivi desensibilizzati, occorre fornire informazioni sulle misure da adottare per evitare l’eliminazione involontaria dell’agente desensibilizzante; si devono inoltre elencare le condizioni da evitare se la sostanza o la miscela non è sufficientemente desensibilizzata.
10.5. Materiali incompatibili
Devono essere elencate le famiglie di sostanze o di miscele o le sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o miscela potrebbe reagire producendo una situazione di pericolo (ad esempio un’esplosione, il rilascio di materiale tossico o infiammabile o la liberazione di calore eccessivo) e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili risultanti dall’uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi devono essere indicati nella sezione 5 della scheda di dati di sicurezza.
11. SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono essere fornite informazioni, sono:
a) |
tossicità acuta; |
b) |
corrosione cutanea/irritazione cutanea; |
c) |
gravi danni oculari/irritazione oculare; |
d) |
sensibilizzazione respiratoria o cutanea; |
e) |
mutagenicità sulle cellule germinali; |
f) |
cancerogenicità; |
g) |
tossicità per la riproduzione; |
h) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; |
i) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; |
j) |
pericolo in caso di aspirazione. |
Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.
Per le sostanze soggette a registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall’applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni devono comprendere anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze CMR, categorie 1 A e 1B, a norma dell’allegato I, punto 1.3.1, del presente regolamento.
11.1.1. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all’impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest’ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato «sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti».
11.1.2. I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o alla miscela all’atto dell’immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.
11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione.
11.1.5. Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
11.1.6. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all’esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela, che si manifestano in seguito all’esposizione. Deve essere descritta l’intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio «possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più elevate possono indurre coma e provocare la morte».
11.1.7. Effetti immediati e ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all’esposizione a breve o a lungo termine. Devono essere inoltre riportate informazioni sugli effetti acuti e cronici per la salute, connessi all’esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sulle persone, deve essere presentata una sintesi delle informazioni sui dati sperimentali, fornendo particolari relativi ai dati sugli animali e sulle specie chiaramente identificate o sui test in vitro e sui tipi di cellule chiaramente identificati. Deve essere precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi alle persone o agli animali o su test in vitro.
11.1.8. Effetti interattivi
Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni.
11.1.9. Assenza di dati specifici
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele analoghe, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici.
11.1.10. Miscele
Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata sottoposta a prova in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3.
11.1.11. Informazioni sulle miscele o sulle sostanze
11.1.11.1. |
Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell’organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. L’azione tossica può risultarne alterata e la tossicità globale della miscela può pertanto essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza. |
11.1.11.2. |
È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici devono essere presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:
|
11.2 Informazioni su altri pericoli
11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3. Tali informazioni devono consistere in brevi sintesi delle informazioni desunte dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(CE) n. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana.
11.2.2. Altre informazioni
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.
12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l’impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell’ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.7 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati che derivino da test sperimentali pertinenti con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni utilizzate nel test stesso. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati non conclusivi o dell’impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.
Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l’ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.
Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
Laddove siano disponibili dati sperimentali affidabili e pertinenti, occorre fornire tali dati che sono prioritari rispetto alle informazioni ottenute da modelli.
12.1. Tossicità
Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Inoltre, se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull’attività dei microrganismi, deve essere indicato l’eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.
Laddove non siano disponibili dati sperimentali, il fornitore deve valutare se sia possibile fornire informazioni affidabili e pertinenti ottenute da modelli.
Per le sostanze soggette a registrazione, devono essere fornite sintesi delle informazioni derivate dall’applicazione degli allegati da VII a XI del presente regolamento.
12.2. Persistenza e degradabilità
La degradabilità indica il potenziale della sostanza o delle sostanze contenute in una miscela di degradarsi nell’ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l’ossidazione o l’idrolisi. La persistenza è l’assenza di dimostrazione della degradazione nelle situazioni di cui alle sezioni 1.1.1 e 1.2.1 dell’allegato XIII. Se disponibili, devono essere indicati i risultati dei test sperimentali che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione, deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Deve essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.
Laddove non siano disponibili dati sperimentali, il fornitore deve valutare se sia possibile fornire informazioni affidabili e pertinenti ottenute da modelli.
Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di venir trasferita attraverso la catena alimentare. Devono essere indicati i risultati dei test sperimentali pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF) oppure ad altri parametri pertinenti relativi al bioaccumulo.
Laddove non siano disponibili dati sperimentali, si deve valutare se sia possibile fornire previsioni tratte da modelli.
Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.4. Mobilità nel suolo
La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di una miscela, se rilasciati nell’ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull’adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori del coefficiente di adsorbimento nel suolo (Koc), ad esempio, possono essere stimati dal coefficiente Kow. La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.
Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3. Tali informazioni devono consistere in brevi sintesi delle informazioni che derivano dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(CE) n. 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente.
12.7. Altri effetti avversi
Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull’ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell’ozono o il potenziale di riscaldamento globale.
13. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l’ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un’analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione, citati nella relazione, stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:
a) |
specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica); |
b) |
specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti; |
c) |
scoraggiarne l’eliminazione attraverso la rete fognaria; |
d) |
individuare, ove necessario, precauzioni particolari a seconda dell’opzione di trattamento dei rifiuti raccomandata. |
Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell’Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.
14. SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni di base sulla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti.
Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei seguenti accordi internazionali che recepiscono i regolamenti tipo dell’ONU per modalità di trasporto specifiche: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) (10) per il trasporto di merci imballate, i codici IMO pertinenti per il trasporto di carichi alla rinfusa per via marittima (11) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO TI) (12).
14.1. Numero ONU o numero ID
Deve essere indicato il numero ONU o il numero ID (ossia il numero di identificazione della sostanza, della miscela o dell’articolo, composto di quattro cifre e preceduto dalle lettere «ONU» o «ID») di cui ai regolamenti tipo dell’ONU, all’IMDG, all’ADR, al RID, all’ADN o all’ICAO TI.
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Deve essere indicata la designazione ufficiale di trasporto specificata nella colonna 2 «Nome e descrizione» di cui alla tabella A del capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose dei regolamenti tipo dell’ONU, nell’ADR, nel RID e nel capitolo 3.2, tabelle A e C, dell’ADN, completata, se del caso, dal nome tecnico tra parentesi come richiesto, a meno che essa non sia stata utilizzata come identificatore del prodotto nella sottosezione 1.1. Se il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto rimangono invariati qualunque sia la modalità di trasporto, non è necessario ripetere tale informazione. Per quanto concerne il trasporto marittimo, oltre alla designazione ufficiale di trasporto deve essere indicato, se del caso, il nome tecnico delle merci da trasportare che rientrano nell’ambito di applicazione del codice IMDG.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale che esse presentano in conformità ai regolamenti tipo dell’ONU. Per quanto concerne il trasporto interno, deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità all’ADR, al RID e all’ADN.
14.4. Gruppo d’imballaggio
Ove applicabile, occorre fornire il numero del gruppo d’imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell’ONU, come richiesto dai regolamenti tipo dell’ONU, dall’ADR, dal RID e dall’ADN. Il numero del gruppo d’imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.
14.5. Pericoli per l’ambiente
Va specificato se la sostanza o miscela è pericolosa per l’ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell’ONU (ripresi nell’ADR, nel RID e nell’ADN) e se è un inquinante marino secondo il codice IMDG e le procedure di risposta alle emergenze per le navi che trasportano merci pericolose (Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods). Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l’ambiente in navi cisterna solo secondo l’ADN.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l’utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all’interno o all’esterno dell’azienda, per tutti i modi di trasporto pertinenti.
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di merci alla rinfusa conformemente agli atti dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO): il capitolo VI o VII della convenzione SOLAS (13), l’allegato II o V della convenzione MARPOL, il codice IBC (14), il codice IMSBC (15) e il codice IGC (16) o le sue versioni precedenti, ossia il codice EGC (17) o il codice GC (18).
Per quanto concerne il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi, deve essere indicato il nome del prodotto (se diverso da quello indicato nella sottosezione 1.1) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità al nome impiegato nelle liste dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all’ultima edizione della circolare del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC.2) dell’IMO (19). Devono essere indicati il tipo di nave richiesto e la categoria di inquinamento, nonché la classe di pericolo dell’IMO, conformemente all’allegato I, punto 3, lettera B), lettera a), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
Per quanto concerne il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, si deve indicare il nome della spedizione del carico alla rinfusa. Occorre precisare se il carico è considerato o meno dannoso per l’ambiente marino (HME) conformemente all’allegato V della convenzione MARPOL, se si tratta di un materiale pericoloso soltanto alla rinfusa (MHB) (21) ai sensi del codice IMSBC e nell’ambito di quale gruppo di carico dovrebbe essere considerato ai sensi dell’IMSBC.
Per quanto concerne i carichi di gas liquefatti trasportati alla rinfusa, devono essere forniti il nome del prodotto e il tipo di nave richiesta in base al codice IGC o alle sue versioni precedenti, ossia il codice EGC o il codice GC.
15. SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela, che non siano già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (22), al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (23) oppure al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (24)].
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (25)] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario dovrebbe intraprendere in base a tali disposizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette disposizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.
Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell’ambiente a livello dell’Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate. Se un’autorizzazione concessa a norma del titolo VII impone condizioni o disposizioni di monitoraggio a un utilizzatore a valle della sostanza o della miscela, occorre indicare tali condizioni o disposizioni.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.
16. SEZIONE 16: altre informazioni
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve contenere altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:
a) |
se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione dei punti in cui sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve essere in grado di fornire una spiegazione delle modifiche su richiesta; |
b) |
una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza; |
c) |
i riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali; |
d) |
per le miscele, un’indicazione di quale metodo di valutazione delle informazioni, tra quelli di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008, è stato impiegato ai fini della classificazione; |
e) |
un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15; |
f) |
indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente. |
PARTE B
La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all’articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui deve essere inclusa solo la sottosezione 3.1 o la sottosezione 3.2, a seconda del caso.
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. |
Identificatore del prodotto |
1.2. |
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati |
1.3. |
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
1.4. |
Numero telefonico di emergenza |
SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. |
Classificazione della sostanza o della miscela |
2.2. |
Elementi dell’etichetta |
2.3. |
Altri pericoli |
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. |
Sostanze |
3.2. |
Miscele |
SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. |
Descrizione delle misure di primo soccorso |
4.2. |
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati |
4.3. |
Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali |
SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
5.1. |
Mezzi di estinzione |
5.2. |
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela |
5.3. |
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi |
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. |
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza |
6.2. |
Precauzioni ambientali |
6.3. |
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica |
6.4. |
Riferimento ad altre sezioni |
SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. |
Precauzioni per la manipolazione sicura |
7.2. |
Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità |
7.3. |
Usi finali particolari |
SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
8.1. |
Parametri di controllo |
8.2. |
Controlli dell’esposizione |
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. |
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali |
9.2. |
Altre informazioni |
SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. |
Reattività |
10.2. |
Stabilità chimica |
10.3. |
Possibilità di reazioni pericolose |
10.4. |
Condizioni da evitare |
10.5. |
Materiali incompatibili |
10.6. |
Prodotti di decomposizione pericolosi |
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. |
Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 |
11.2. |
Informazioni su altri pericoli |
SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. |
Tossicità |
12.2. |
Persistenza e degradabilità |
12.3. |
Potenziale di bioaccumulo |
12.4. |
Mobilità nel suolo |
12.5. |
Risultati della valutazione PBT e vPvB |
12.6. |
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino |
12.7. |
Altri effetti avversi |
SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. |
Metodi di trattamento dei rifiuti |
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1. |
Numero ONU o numero ID |
14.2. |
Designazione ufficiale ONU di trasporto |
14.3. |
Classi di pericolo connesso al trasporto |
14.4. |
Gruppo d’imballaggio |
14.5. |
Pericoli per l’ambiente |
14.6. |
Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
14.7. |
Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO |
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. |
Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
15.2. |
Valutazione della sicurezza chimica |
SEZIONE 16: altre informazioni
(1) MARPOL — Edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.
(2) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(5) GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18.
(6) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(7) Nota: il termine «limite di esplosività» è sinonimo di «limite di infiammabilità», utilizzato al di fuori dell’Unione.
(8) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(9) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(10) Il rispetto del codice IMDG è obbligatorio per il trasporto via mare di merci pericolose imballate, come disposto dal capitolo VII/Reg. 3 delle convenzioni SOLAS e MARPOL, allegato III « Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form » (Prevenzione dell’inquinamento causato da sostanze nocive trasportate per mare in colli).
(11) L’IMO ha sviluppato vari strumenti giuridici relativi alle merci pericolose e inquinanti, operando distinzioni in base alle modalità di trasporto delle merci (in colli e alla rinfusa) e al tipo di carico (solidi, liquidi e gas liquefatti). Le norme sul trasporto di carichi pericolosi e sulle navi che trasportano tali carichi sono contenute nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, 1974), come modificata, e nella convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), come modificata. Tali convenzioni sono integrate dai seguenti codici: IMDG, IMSBC, IBC e IGC.
(12) IATA, edizione 2007-2008.
(13) L’abbreviazione SOLAS indica la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974, come modificata.
(14) Il codice IBC è il codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, come modificato.
(15) Il codice IMSBC è il codice internazionale per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, come modificato.
(16) Il codice IGC è il codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, comprese le modifiche applicabili conformemente alle quali la nave è stata certificata.
(17) Il codice EGC è il codice per le navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come modificato.
(18) Il codice GC è il codice per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice delle navi cisterna per gas), come modificato.
(19) Circolare MEPC.2, Provisional categorization of liquid substances (Classificazione provvisoria delle sostanze liquide), versione 19, in vigore dal 17 dicembre 2013.
(20) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).
(21) Per «materiali pericolosi soltanto alla rinfusa» (MHB) si intendono materiali che possono presentare rischi chimici se trasportati alla rinfusa, diversi dai materiali classificati come merci pericolose nel codice IMDG.
(22) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(23) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/879 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid‐19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento europeo di vicinato che dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE), in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (3), ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Occorre far fronte a tale situazione eccezionale mediante misure specifiche che consentano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato di contribuire in modo flessibile ed efficace alle misure in risposta alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, come pure di promuovere la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi. |
(2) |
Ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato dovrebbero applicarsi misure analoghe a quelle introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 (4) e (UE) 2020/558 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applicano attualmente ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE («Cooperazione territoriale europea»). |
(3) |
Al fine di alleggerire gli oneri di bilancio che gravano sui paesi partecipanti o sui beneficiari dell'assistenza dell'UE nel contesto della pandemia di Covid-19, non si applica la regola del cofinanziamento al contributo dell'Unione alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021. |
(4) |
A causa dei ritardi accumulati all'inizio del periodo di programmazione e dell'ulteriore rallentamento nell'attuazione dei progetti provocato dalla pandemia di Covid-19, il termine del 31 dicembre 2021 previsto per la firma di tutti i contratti, ad eccezione dei contratti già conclusi riguardanti grandi progetti di infrastrutture, dovrebbe essere prorogato di un altro anno fino al 31 dicembre 2022. Per le stesse ragioni non ci si può aspettare che le attività dei progetti finanziati dai programmi siano concluse entro il 31 dicembre 2022. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2023. |
(5) |
A causa delle diverse misure di contenimento attuate nei paesi partecipanti, per un certo periodo di tempo potrebbe risultare difficile, se non impossibile, per le autorità di audit effettuare audit in loco e applicare un metodo di campionamento statistico. Per quanto riguarda il periodo contabile che va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, le autorità di audit dovrebbero pertanto essere autorizzate a impiegare un metodo di campionamento non statistico. |
(6) |
In casi eccezionali e debitamente giustificati nel contesto della pandemia di Covid-19, la selezione dei progetti può avvenire tramite aggiudicazione senza invito a presentare proposte. Le fasi della procedura cui deve attenersi la Commissione dovrebbero essere abbreviate, abolendo l'obbligo di presentazione della proposta completa di progetto alla Commissione ai fini della valutazione del progetto stesso. |
(7) |
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 il termine «relazioni finali» è utilizzato in due diversi contesti. Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto distinguere chiaramente tra le relazioni finali che riguardano il programma, da un lato, e le relazioni finali che riguardano l'attuazione di un progetto specifico, dall'altro. |
(8) |
In via eccezionale, l'ammissibilità delle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 dovrebbe essere autorizzata a decorrere dal 1o febbraio 2020. |
(9) |
A differenza dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che fissa la data del 31 dicembre 2023 quale data finale per l'ammissibilità delle spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dell'obiettivo CTE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non fissa una data finale per le spese relative ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro delle strumento europeo di vicinato, bensì stabilisce alcuni termini temporali legati al ciclo e alle attività del progetto. Al fine di garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, l'attuazione di entrambi i tipi di programma di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere allineata per quanto possibile. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno non abbreviare il periodo durante il quale è possibile realizzare le attività collegate alla chiusura del programma e dei progetti, che va dal 1o gennaio 2024 al 30 settembre 2024. È pertanto opportuno che tali attività e le relative spese continuino ad essere ammissibili tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024. Per quanto riguarda tali periodi, è opportuno prorogare di un anno il periodo di esecuzione dei programmi, ossia fino al 31 dicembre 2025. |
(10) |
Al fine di garantire la certezza del diritto per i paesi partecipanti, è opportuno allineare le disposizioni e le procedure specifiche relative all'esercizio contabile finale e alla chiusura del programma con le disposizioni applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE. Dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare in toto il contributo dell'Unione attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato al fine di beneficiare della maggiore flessibilità prevista per il calcolo del pagamento del saldo finale alla fine del periodo di programmazione. |
(11) |
Data l'urgenza della situazione legata alla pandemia di Covid-19, è opportuno prevedere la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, che dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.»; |
2) |
all'articolo 15, la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»; |
3) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Solo le attività collegate alla chiusura dei progetti ad opera dei beneficiari, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o collegate alla chiusura dei programmi nel quadro dell'assistenza tecnica possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»; |
5) |
all'articolo 28 è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis. Ai fini del paragrafo 1 la pandemia di Covid-19 costituisce un caso debitamente giustificato che l'autorità di audit può, sulla base del suo giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile cha va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.»; |
6) |
l'articolo 41 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 48 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Pagamento del saldo finale 1. L'autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale corredata dei documenti di cui all'articolo 68 e all'articolo 77, paragrafo 5. 2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. 3. Il pagamento del saldo finale del programma nell'esercizio contabile finale può superare, al massimo del 10 %, il contributo dell'Unione per ciascun obiettivo tematico, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma. Il contributo dell'Unione erogato tramite pagamento del saldo finale nell'esercizio contabile finale non supera il totale del contributo dell'Unione a ciascun programma, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma.»; |
9) |
l'articolo 77 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.
(2) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).
(5) Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/880 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020
Per la Commissione
a nome della president
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate |
136,1 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
251,1 189,6 249,6 240,9 |
15 35 15 18 |
AR BR CL TH |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
199,7 |
26 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/881 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2020
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2) («il regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
(3) |
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4). |
(4) |
Nell’inchiesta iniziale è stato applicato un campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. |
(5) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha fissato aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata stabilita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre fissata un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. |
(6) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I di detto regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(7) |
Il gruppo di società collegate Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. («Huatai & Kerun» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che comporta la concessione dell’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione. Il richiedente ha sostenuto di aver soddisfatto tutte e tre le condizioni fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale. |
(8) |
Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha anzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendogli elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. |
(9) |
Dopo aver analizzato le risposte del questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova giustificativi, che sono stati forniti dal richiedente. |
(10) |
La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di determinare se il richiedente avesse soddisfatto le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online, fra cui Orbis (5) e Qichacha (6), ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
(11) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera a) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, cioè tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), la Commissione ha stabilito che effettivamente il richiedente non ha effettuato esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La Huatai è stata fondata nel settembre 2010 come società di vendita di prodotti di ceramica sul mercato nazionale. Dal suo statuto societario risulta che non disponeva di una licenza per l’esportazione fino al marzo 2012 e che non era in grado di produrre il prodotto in esame fino al dicembre 2012, vale a dire dopo il periodo dell’inchiesta. La società Kerun è stata fondata nell’ottobre 2004. Ha ottenuto una licenza per la produzione del prodotto in esame solo nel luglio 2018 e una licenza per l’esportazione nel maggio 2019 ed entrambe le date sono posteriori al periodo dell’inchiesta. Il richiedente soddisfa pertanto detta condizione. |
(12) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera b) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha stabilito che il richiedente era collegato a uno dei suoi principali acquirenti, la società commerciale malese Fluxline Trading SDN BHD. Tale società non è tuttavia situata nella RPC e non era soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Non è stata riscontrata nessun’altra relazione, quale definita nel regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione (7). Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
(13) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera c) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2019 da una società in Austria. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
(14) |
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento iniziale, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
D. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(15) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. («Huatai & Kerun») l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
(16) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(17) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è aggiunta la seguente società:
Società |
Codice addizionale TARIC |
«Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. |
C551» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).
(5) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(6) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) L’articolo 127 dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/68 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/882 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2020
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«il regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2)(«il regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
(3) |
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4). |
(4) |
Nell’inchiesta iniziale è stato applicato un campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
(5) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha fissato aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata stabilita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2131. È stata inoltre fissata un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. |
(6) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento iniziale la Commissione può modificare l’allegato I di tale regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(7) |
La società Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. («Huazhi» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che comporta la concessione dell’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione. Il richiedente ha sostenuto di aver soddisfatto tutte e tre le condizioni fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale. |
(8) |
Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha anzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendogli elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. |
(9) |
Dopo aver analizzato le risposte del questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova giustificativi, che sono stati forniti dal richiedente. |
(10) |
La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di determinare se il richiedente avesse soddisfatto le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online, fra cui Orbis (5) e Qichacha (6), ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
(11) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera a) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, cioè tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), la Commissione ha constatato che il richiedente non esisteva come società nel periodo in questione. Lo statuto societario di Huazhi risale all’ottobre 2013 e la sua licenza commerciale al novembre 2013. Il richiedente non ha quindi potuto esportare il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e soddisfa pertanto detta condizione. |
(12) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera b) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha constatato che i due azionisti di Huazhi non detenevano altre partecipazioni azionarie. Anche se uno dei principali acquirenti di Huazhi era un produttore cinese del prodotto in esame soggetto a misure antidumping, tra le due società non è stata riscontrata alcuna relazione, quale definita dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7). Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
(13) |
Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera c) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, vale a dire dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2019 da una società in Francia. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. |
(14) |
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento iniziale, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
D. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(15) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. («Huazhi») l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
(16) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(17) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è aggiunta la seguente società:
Società |
Codice addizionale TARIC |
«Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. |
C550» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).
(5) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(6) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) L’articolo 127 dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.
DECISIONI
26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/883 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 4375]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/860 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia e in Polonia. |
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/860 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in un suino selvatico in Lituania e in suini domestici in Polonia. |
(3) |
Nel giugno 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella contea di Telšiai in Lituania, in una zona elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lituania attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(4) |
Nel giugno 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Polkowice in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
A seguito di tali recenti casi di peste suina africana in suini selvatici e domestici in Lituania e in Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania e la Polonia ed inserirle debitamente negli elenchi di cui all’allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato. |
(7) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/860 della Commissione, del 18 giugno 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 94).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II, |
— |
in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce and Margecany, |
— |
in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica, |
— |
in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňava, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec and Vidová, |
— |
in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa and Žiar, |
— |
in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Figa, Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka, Abovce, Štrkovec, Chanava, Kešovce, Rumince, Barca, Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov, Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číž, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice, Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské, Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Studená, Večelkov, Tachty and Stránska, |
— |
in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada. |
8. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
dans la province de Luxembourg:
— |
la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Ādažu novads, |
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Aizputes novads, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alsungas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
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Kuldīgas novads, |
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Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
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Saldus novads, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novads, |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Vaiņodes novads, |
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Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá IDA, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Trebišov, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Suceava. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Vratza, |
— |
in Burgas region:
|
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Judeţului Maramureş. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell’Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |