ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
25 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione, del 28 maggio 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/867 della Commissione, del 18 giugno 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aprutino Pescarese (DOP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione, del 18 giugno 2020, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/871 della Commissione, del 23 giugno 2020, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/866 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 6 e l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (2) stabiliscono che per quanto riguarda gli enti che calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valutaion adjustments — AVA) secondo il metodo di base stabilito nel regolamento medesimo, i singoli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello devono essere determinati in riferimento a un livello di certezza del 90 % sulla base delle condizioni di mercato applicabili al momento del calcolo. Il regolamento (UE) 2016/101 specifica inoltre un approccio di aggregazione per il calcolo degli AVA totali a livello di categoria basato sui singoli AVA, che tiene conto delle sovrapposizioni tra i singoli AVA che si verificano nell’aggregazione di tali categorie di AVA.

(2)

La diffusione della pandemia di Covid‐19 ha determinato livelli di estrema volatilità sui mercati finanziari a livello mondiale, con ripercussioni su diverse classi di attività. Ciò ha generato aumenti eccezionali della dispersione dei prezzi delle attività e degli scarti denaro/lettera. Si prevede pertanto che i singoli AVA computati a livello delle esposizioni oggetto di valutazione aumenteranno notevolmente rispetto ai livelli in tempi normali.

(3)

L’adeguamento dei singoli AVA alle nuove condizioni di mercato è un processo normale. È tuttavia prevedibile che, a causa della pandemia di Covid‐19 e delle decisioni delle autorità pubbliche di arrestare l’attività economica in molti settori, l’aggregazione di singoli AVA notevolmente aumentati avrà un impatto sproporzionato sugli importi aggregati degli AVA. È pertanto opportuno rivedere le norme per la valutazione prudente in modo che, oltre a stabilire un fattore di aggregazione da utilizzare in condizioni normali di mercato, esse prevedano anche che gli enti debbano applicare un fattore di aggregazione maggiore in questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa alla pandemia di Covid‐19.

(4)

È presumibile che l’estrema volatilità dei mercati a seguito della pandemia di Covid‐19 si attenuerà con la diminuzione della pandemia prevista per i prossimi mesi. Il fattore di aggregazione più elevato dovrebbe pertanto essere applicato soltanto per la durata prevista dell’estrema volatilità di mercato combinata con lo shock sistemico, che attualmente si suppone fino al 31 dicembre 2020.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/101.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. A causa dell’urgenza dovuta alla pandemia di Covid-19, l’Autorità bancaria europea ha ritenuto che lo svolgimento di una consultazione e di un’analisi costi-benefici sarebbe sproporzionato. L’Autorità bancaria europea ha tuttavia informato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Per reagire rapidamente alle conseguenze della pandemia di Covid‐19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Formule da utilizzare ai fini dell’aggregazione degli AVA a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7

Formula per il metodo 1

APVA

=

(FV – PV) – α · (FV – PV)

= (1 – α) · (FV – PV)

AVA

=

Σ APVA

Formula per il metodo 2

APVA

=

max {0, (FV – PV) – α · (EV – PV)}

= max {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV}

AVA

=

Σ APVA

dove:

FV

=

il valore equo a livello dell’esposizione oggetto di valutazione dopo gli aggiustamenti contabili applicati al valore equo dell’ente che risultano far fronte alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell’AVA pertinente,

PV

=

il valore prudente a livello dell’esposizione oggetto di valutazione determinato conformemente al presente regolamento,

EV

=

il valore atteso a livello di esposizione oggetto di valutazione tratto da un range di valori possibili,

α

=

il fattore di aggregazione,

APVA

=

l’AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione dopo l’aggiustamento per aggregazione,

AVA

=

l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

Gli enti fissano il fattore di aggregazione «α» al 66 % fino al 31 dicembre 2020 e successivamente lo fissano al 50 %.


25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/867 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aprutino Pescarese» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Aprutino Pescarese» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per la Commissione

a nome della president

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 20).

(3)   GU C 44 del 10.2.2020, pag. 37.


25.6.2020   

IT

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L 201/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2020

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 (2) la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni.

(2)

Nella sua sentenza nella causa C-182/19 (4), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo.

(3)

Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

(4)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

(6)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.


25.6.2020   

IT

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L 201/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/869 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (3) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive famoxadone e flumiossazina fino al 30 giugno 2020 e i periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2020.

(3)

Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).

(4)

Dato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(5)

È inoltre necessaria una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive boscalid, captan, dimetomorf, etefon, folpet, formetanato, milbemectin, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(6)

Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, è opportuno fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui è adottato un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, è opportuno stabilire, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7)

Tenuto conto del fatto che alcune approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 giugno 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 16).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 35 «Famoxadone», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2021»;

2)

alla riga 39 «Flumiossazina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2021»;

3)

alla riga 46 «Ciazofamid», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

4)

alla riga 84 «Benalaxyl», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

5)

alla riga 85 «Bromoxynil», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

6)

alla riga 88 «Phenmedipham», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

7)

alla riga 97 «S-metolachlor», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

8)

alla riga 99 «Etoxazole», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

9)

alla riga 109 «Bifenazato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

10)

alla riga 110 «Milbemectin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

11)

alla riga 141 «Fenamifos», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

12)

alla riga 142 «Etefon», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

13)

alla riga 145 «Captan», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

14)

alla riga 146 «Folpet», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

15)

alla riga 147 «Formetanato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

16)

alla riga 150 «Dimetomorf», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

17)

alla riga 152 «Metribuzin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

18)

alla riga 153 «Fosmet», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

19)

alla riga 154 «Propamocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

20)

alla riga 156 «Pirimifosmetile», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

21)

alla riga 158 «Beflubutamid», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

22)

alla riga 163 «Benthiavalicarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

23)

alla riga 164 «Boscalid», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

24)

alla riga 166 «Fluoxastrobin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

25)

alla riga 167 «Paecilomyces lilacinus» ceppo 251, nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021»;

26)

alla riga 168, «Prothioconazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2021».


25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/870 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2020

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 7 giugno 2019, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari dell’Egitto a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(2)

La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(3)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano il 71 % della produzione totale dell’Unione.

(4)

Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova delle pratiche di sovvenzione pertinenti che non erano state pienamente incluse nell’avviso di apertura. A norma dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto deciso di includere tali sovvenzioni nell’ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l’avviso di apertura.

(5)

Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). A tal riguardo è stata aggiunta una nota al fascicolo e il governo dell’Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni in merito a tali ulteriori sovvenzioni.

1.2.   Misure provvisorie

(6)

Il 7 marzo 2020 la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell’Unione di prodotti GFR originari dell’Egitto mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

(7)

Come affermato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(8)

Sulla base della pubblicazione di un avviso che modifica l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (cfr. considerando 4), la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo dell’Egitto, al produttore esportatore e al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»).

(9)

La richiesta di informazioni al governo dell’Egitto è stata inviata al fine di esaminare a fondo la cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC a vantaggio del produttore esportatore. In considerazione del coinvolgimento del governo della RPC e della stretta cooperazione con il governo dell’Egitto per quanto riguarda le sovvenzioni concesse ai prodotti GFR originari dell’Egitto («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), la Commissione ha identificato il governo della RPC quale parte interessata e ha trasmesso a quest’ultimo la richiesta di informazioni inviata al governo dell’Egitto invitandolo a collaborare all’inchiesta. Il governo della RPC non ha tuttavia mai risposto all’invito della Commissione e non si è registrato come parte interessata all’inchiesta.

(10)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso che modifica l’avviso di apertura e alla richiesta di informazioni ricevuta, il governo dell’Egitto ha osservato innanzitutto che non era possibile richiedere di fornire informazioni o di coordinare la risposta di entità, sia statali che private, che non rientrano nella sua giurisdizione.

(11)

In secondo luogo, il governo dell’Egitto ha osservato che le informazioni richieste dalla Commissione si trovavano al di fuori della sua giurisdizione. Secondo il governo dell’Egitto, la Commissione gli aveva imposto un onere eccessivo richiedendo di fornire informazioni non necessarie ai fini dell’inchiesta.

(12)

In terzo luogo, il governo dell’Egitto ha affermato che la Commissione stava di fatto includendo la Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») nell’ambito della presente inchiesta senza invitarla a partecipare a consultazioni prima dell’apertura.

(13)

In quarto luogo, il governo dell’Egitto ha osservato che a norma del regolamento antisovvenzioni di base vi è sovvenzione se «una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario». Il governo dell’Egitto ha osservato che l’avviso che modifica l’avviso di apertura riguardava presunte sovvenzioni concesse dal governo della RPC. Di conseguenza mediante l’avviso che modifica l’avviso di apertura la Commissione ha violato il regolamento antisovvenzioni di base includendo nell’inchiesta contributi finanziari che non possono essere considerati sovvenzioni ai sensi del diritto dell’UE.

(14)

Infine, il governo dell’Egitto ha argomentato che la richiesta di informazioni era in realtà il questionario iniziale che doveva essere inviato al governo della RPC. Pertanto, concedendo 15 giorni per rispondere anziché 30, la Commissione aveva violato l’articolo 12.1.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(15)

La Commissione non ha accolto il parere del governo dell’Egitto. Per quanto riguarda l’assenza di giurisdizione del governo dell’Egitto e l’inserimento di fatto del governo della RPC nell’inchiesta in quanto paese di esportazione, la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni oggetto dell’inchiesta siano concesse nel quadro di una cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC. Le sovvenzioni potevano essere pertanto attribuibili all’Egitto in virtù del fatto che l’Egitto aveva riconosciuto e adottato come proprie le misure attuate dal governo della RPC. Le risultanze in merito a tale questione sono ampiamente esposte nella sezione 3.2.2.

(16)

Inoltre, la Commissione ha osservato che aveva chiesto al governo dell’Egitto di fornire informazioni relative al quadro giuridico generale del settore bancario in Cina nonché in merito alle istituzioni finanziarie in Cina poiché è il governo dell’Egitto a essere interessato dalla presente inchiesta e tali sovvenzioni potevano essergli attribuite come esposto nella sezione 3.2.2. Le informazioni così richieste erano dunque necessarie affinché la Commissione potesse accertare l’esistenza di sovvenzioni.

(17)

La Commissione ha altresì offerto l’opportunità direttamente al governo della RPC di registrarsi come parte interessata e di fornire direttamente le informazioni richieste in merito. Infatti, come esposto ai considerando 96 e 97, il governo dell’Egitto e il governo della RPC hanno istituito un meccanismo di gestione a tre livelli amministrativi definito nell’articolo 8 dell’accordo del 2016 sulla zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez tra il ministero del Commercio della RPC e l’Autorità generale della zona economica del canale di Suez. Il meccanismo è istituito tra l’altro per gestire le problematiche che possono incidere sul funzionamento della zona di cooperazione (inclusi anche i dazi compensativi sulle esportazioni provenienti da tale zona).

(18)

Pertanto, anche se il governo dell’Egitto non fosse stato in possesso di alcune delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto che il suddetto governo disponesse di tutti gli strumenti necessari per ottenere le informazioni necessarie dal governo della RPC.

(19)

Inoltre, la Commissione ha espresso disaccordo con il governo dell’Egitto per quanto riguarda la qualifica della richiesta di informazioni. Tale richiesta è stata inviata mesi dopo l’invio del questionario iniziale destinato al governo dell’Egitto. La richiesta di informazioni rifletteva l’esigenza della Commissione di raccogliere dati aggiuntivi divenuti necessari a seguito degli ulteriori elementi di prova raccolti nel corso dell’inchiesta. In tale contesto, la Commissione ha osservato che il governo dell’Egitto aveva già ricevuto il questionario iniziale e aveva avuto 37 giorni di tempo per rispondere.

(20)

La Commissione ha osservato altresì che il contenuto effettivo della richiesta di informazioni era limitato ad altre sovvenzioni pertinenti rilevate nel corso dell’inchiesta e che il livello e il quantitativo di informazioni richieste non sono in alcun modo paragonabili a quelli di un questionario iniziale. La Commissione ha infine osservato che il governo dell’Egitto, a seguito di una richiesta di proroga, aveva avuto un totale di 22 giorni per rispondere all’ulteriore richiesta di informazioni nonostante la fase molto avanzata del procedimento.

(21)

Pertanto, confrontando il tempo concesso al governo dell’Egitto per rispondere alla ben più ampia richiesta di informazioni nel questionario iniziale con il periodo concesso per la richiesta di informazioni supplementari, la Commissione ha ritenuto che il governo dell’Egitto avesse avuto a disposizione un periodo di tempo adeguato.

(22)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le argomentazioni da parte del governo dell’Egitto sono state respinte.

(23)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti dazi compensativi provvisori («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il governo dell’Egitto e il produttore esportatore egiziano hanno presentato comunicazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie.

(24)

Il governo dell’Egitto e il produttore esportatore egiziano hanno avuto la possibilità di essere sentiti.

(25)

Il governo dell’Egitto ha anche avuto un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(26)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate come descritto nel presente regolamento.

(27)

In considerazione della minaccia posta dalla trasmissione del Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per far fronte all’epidemia (5), la Commissione non è stata in grado di verificare completamente i dati trasmessi dal produttore esportatore e dal governo dell’Egitto. Dato che tale situazione si è verificata in una fase molto avanzata del procedimento e che un’altra soluzione (come l’organizzazione di una sessione per la verifica incrociata a distanza delle informazioni presentate con altre fonti verificabili conformemente all’avviso pubblicato dalla Commissione relativamente al Covid-19) non era più fattibile, la Commissione ha utilizzato, in via eccezionale, le informazioni presentate da tali parti per calcolare l’importo delle sovvenzioni, che è stato verificato sulla base di tutte le informazioni disponibili.

1.4.   Divulgazione finale delle informazioni

(28)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di prodotti GFR originari dell’Egitto («divulgazione finale delle informazioni»).

(29)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto, Jushi Group, i denuncianti e un gruppo di utilizzatori e distributori europei di prodotti GFR hanno presentato comunicazioni scritte manifestando il proprio parere in merito alle risultanze definitive.

(30)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i servizi della Commissione hanno svolto audizioni con il governo dell’Egitto e Jushi Group.

(31)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e le ha trattate nel presente regolamento.

1.5.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(32)

In assenza di osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 27 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(33)

In assenza di osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 44 e 48 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta

(34)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura, nell’avviso che modifica l’avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione e alla richiesta di informazioni aggiuntive, è stata esaminata la presunta sovvenzione erogata dal governo dell’Egitto mediante i seguenti strumenti:

a)

prestiti settoriali agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, assicurazioni e garanzie;

b)

fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato:

fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;

fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;

c)

rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:

agevolazioni EIT per le imprese ubicate in una zona economica speciale;

d)

rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate;

esenzioni IVA ed esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati.

3.2.   Zona di cooperazione economica e commerciale di Suez («zona SETC»)

(35)

In Egitto la presunta sovvenzione riguarda una società sita nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km2, suddivisa in un’area iniziale di 1,34 km2 e un’area di espansione di 6 km2.

(36)

Tale zona economica speciale è stata istituita da Cina ed Egitto e la sua storia risale agli anni Novanta. All’epoca l’allora presidente egiziano, nel corso di una visita alle zone economiche speciali della Cina, espresse il desiderio di attingere da quell’esperienza cinese per seguire un’impostazione simile in Egitto. Nel 1997, quindi, i primi ministri della Cina e dell’Egitto hanno firmato un memorandum d’intesa secondo il quale i due paesi «convenivano di cooperare allo sviluppo di una libera zona economica a nord del Golfo di Suez, condividendo l’esperienza cinese nella creazione di zone economiche speciali, partecipando all’aggiornamento degli studi relativi alla zona e incoraggiando il settore commerciale cinese interessato a fornire contributi per progetti da realizzare all’interno della zona» (6).

(37)

A seguito di tale accordo, la Cina ha incaricato Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd. («Tianjin TEDA»), un’impresa statale sotto il controllo del governo municipale di Tianjin, di realizzare la parte cinese del progetto. Tianjin TEDA si è in seguito unita all’amministrazione del Canale di Suez, alla National Bank of Egypt e ad altre quattro società statali egiziane costituendo la Egypt China Joint Venture Company («ECJV»), al fine di sviluppare e costruire la zona economica. La parte cinese deteneva il 10 % delle azioni dell’ECJV e la parte egiziana il 90 %. Nel 1998 il terreno corrispondente, nella zona a nord-occidentale del Golfo di Suez, è stato trasferito dal Governatorato di Suez all’ECJV. Da allora però il progetto è avanzato lentamente per diversi anni. (7)

(38)

Nel 2002 una più vasta zona di 20 km2 in cui si situava la zona SETC, a nord ovest del Golfo di Suez, è stata ufficialmente classificata come zona economica speciale («zona SE») dal governo egiziano (8). Quest’ultimo ha reso così le disposizioni della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale («legge 83/2002») applicabili anche alla zona SETC.

(39)

Nel 2006 la Cina ha deciso di incoraggiare di più la politica «Go Global» affinché le società cinesi investissero maggiormente all’estero e in tal modo la zona ha ricevuto un nuovo impulso. Il ministero del Commercio della Cina, in quest’ottica, ha proposto la creazione delle cosiddette «zone di commercio e cooperazione d’oltremare», e la zona SETC è diventata una delle prime di 18 zone ufficialmente approvate (9). Al vertice di Pechino del Forum sulla cooperazione tra Cina ed Africa del 2006 il presidente cinese Hu Jintao ha annunciato l’intenzione di «istituire da tre a cinque zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare nei paesi africani nei successivi tre anni». (10)

(40)

Nel 2007 il ministero del Commercio ha organizzato un’asta per nominare i promotori del secondo lotto di zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare ufficialmente approvate. Tianjin TEDA ha vinto l’asta per la zona SETC. Nell’ottobre 2008 Tianjin TEDA ha stabilito una joint venture con il Fondo di sviluppo Cina-Africa per costituire la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), come principale entità di investimento cinese nella zona di cooperazione. Cina-Africa TEDA si è unita all’ECJV costituendo una nuova società, denominata Egypt TEDA Investment Co. («Egypt TEDA»), il cui scopo è dirigere lo sviluppo della zona SETC in Egitto. Questa volta, la parte cinese detiene l’80 % delle azioni, mentre la parte egiziana (rappresentata dall’ECJV) il 20 %. Dopo la costituzione formale della società nel 2008, i lavori nella zona sono progrediti rapidamente. Il 7 novembre 2009 i primi ministri dei due paesi hanno inaugurato l’area iniziale e repertoriato la zona SETC come un importante progetto di cooperazione economica e commerciale tra i due paesi (11). Alla fine del 2011 tutte le infrastrutture nell’area iniziale erano state completate (12).

(41)

Nel 2012, dopo i disordini civili in Egitto, il presidente Morsi, durante una visita di Stato in Cina, ha indicato la zona come un progetto essenziale nell’ambito della cooperazione bilaterale tra i due paesi e auspicato che un numero crescente di imprese cinesi investissero in Egitto grazie alla zona e ad altri progetti successivi partecipando così al programma di ripresa economica dell’Egitto. (13)

(42)

Nel 2013, Egypt TEDA e le autorità egiziane hanno firmato un contratto relativo al terreno della zona di espansione di 6 km2. A partire dal 2013 le zone di cooperazione commerciale ed economica d’oltremare, come la zona SETC, si sono ulteriormente sviluppate nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road». I parchi d’oltremare sono così diventati un elemento portante degli investimenti esteri delle società cinesi. Di conseguenza, soprattutto dal 2013, la zona SETC appare in quasi tutti i documenti importanti relativi alla cooperazione tra i due paesi (14).

(43)

Nel 2014 l’Egitto ha dato avvio al «piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez». Nell’ambito di questo piano, nel 2015 la Zona SE è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del Canale di Suez («zona SC»), che comprende tutta la zona di 461 km2 circostante il Canale di Suez. L’intera zona è ora considerata «zona economica a carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate (15).

(44)

Nel dicembre 2015 il presidente Sisi si è recato in visita in Cina, dove ha dichiarato di accettare l’offerta del presidente Xi Jinping di collaborare all’iniziativa «One Belt, One Road» e di sviluppare ulteriormente i progetti in Egitto. Il 21 gennaio 2016 i due presidenti hanno inaugurato ufficialmente il progetto di espansione di 6 km2 della zona SETC. Durante la visita di Stato di Xi Jinping in Egitto, i due governi hanno altresì firmato l’accordo tra il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e l’Autorità generale della zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto relativo alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez del 21 gennaio 2016 («l’accordo di cooperazione»). Tale accordo chiarisce ulteriormente il significato e lo status giuridico della zona SETC. (16)

(45)

Lo scopo principale dell’accordo di cooperazione era di stabilire per iscritto un quadro chiaro per tale cooperazione e formalizzarlo nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road», includendovi il sostegno elargito dal governo della RPC alle società estere. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito ai lavori preparatori dell’accordo di cooperazione, nonostante le esplicite richieste della Commissione.

(46)

In base all’accordo di cooperazione, i governi sviluppano congiuntamente la zona SETC. Lo sviluppo avviene conformemente alle rispettive strategie nazionali: l’iniziativa «One Belt, One Road» per la parte cinese e il piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez per la parte egiziana. A tal fine, il governo egiziano fornisce i terreni, la manodopera e determinate agevolazioni fiscali, mentre le società cinesi che operano nella zona gestiscono l’impianto di produzione fornendo beni e manager. Per compensare la mancanza di fondi egiziani, il governo della RPC offre il proprio sostegno anche erogando i necessari mezzi finanziari a Egypt TEDA e alle imprese cinesi che operano nella zona SETC.

(47)

Il fabbricante di prodotti GFR che opera nella zona SETC, Jushi Egypt, è costituito da una società madre cinese, Jushi Group, secondo il diritto egiziano. La società madre del fabbricante di prodotti GFR è di proprietà della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC»). Essa è approvata delle autorità governative cinesi (17) competenti per la costituzione di filiali in Egitto. La società figlia è finanziata con fondi provenienti dalla Cina, utilizza materiali e apparecchiature importati dalla Cina, è diretta da manager cinesi e utilizza il know-how cinese. Fabbrica i prodotti GFR in Egitto per poi esportarli dalla zona SETC nell’UE.

(48)

Al fine di garantire la corretta attuazione del suddetto accordo di cooperazione, i due governi hanno anche istituito un meccanismo di consultazione a tre livelli: in tale contesto, per le consultazioni intergovernative di primo livello l’autorità generale per la zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto e la commissione municipale per il commercio di Tianjin della Repubblica popolare cinese hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione sull’istituzione della commissione amministrativa per la cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez; per il secondo livello è stato istituito il comitato di gestione della cooperazione economica e commerciale di Suez che garantisce il confronto a livello tecnico tra i dipartimenti amministrativi competenti del governo del comune di Tianjin in Cina e i dipartimenti competenti dell’autorità della zona economica del Canale di Suez in Egitto. Dal 2017 le commissioni si riuniscono regolarmente; per il terzo livello, Egypt TEDA e le controparti egiziane competenti riferiscono i problemi e le difficoltà che emergono ai livelli governativi di cui sopra.

3.2.1.   Parziale omessa collaborazione e uso dei dati disponibili in relazione alla zona SETC

3.2.1.1.   Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo dell’Egitto

(49)

Nel questionario, nella richiesta di informazioni e durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di fornire alcune informazioni relative alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez in Egitto. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l’altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale e sull’esistenza di accordi intergovernativi tra Cina ed Egitto.

(50)

In particolare, in seguito alla modifica dell’avviso di apertura, la Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto informazioni circa il funzionamento della zona SETC e la base giuridica sottostante con particolare riferimento alla cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC nell’istituzione e impostazione della zona SETC come ambiente imprenditoriale in grado di attrarre gli investitori dalla Cina. Inoltre, la Commissione ha chiesto informazioni in merito al controllo e all’amministrazione della zona SETC da parte della società di investimento Egypt-TEDA, da parte di TEDA holding e del gruppo di lavoro congiunto sino-egiziano nonché in merito al ruolo del fondo di sviluppo Cina-Africa («CAD») nel contesto degli investimenti cinesi diretti all’estero. Infine, la Commissione ha anche chiesto al governo dell’Egitto informazioni sullo status della zona SETC in qualità di zona di cooperazione economica e commerciale d’oltremare approvata dal ministero del Commercio della Cina.

(51)

In risposta alla richiesta di informazioni, il governo dell’Egitto ha fornito solo alcune delle informazioni sollecitate lasciando una sostanziale parte della richiesta priva di risposta.

(52)

Il governo dell’Egitto ha fornito le informazioni relative al fondamento giuridico della zona SETC fornendo gli accordi internazionali stipulati dal governo dell’Egitto e dal governo della RPC che costituiscono la base giuridica della loro cooperazione a vantaggio delle società aventi sede nella zona SETC, come il produttore esportatore.

(53)

Tuttavia, alla Commissione mancano ancora informazioni relative ad eventuali accordi e memorandum d’intesa o altri documenti firmati dal governo della RPC e dal governo dell’Egitto in relazione alla zona SETC. Ad esempio, la Commissione ha trovato riferimenti disponibili al pubblico agli orientamenti quinquennali di attuazione del 2016 per il rafforzamento del partenariato strategico globale tra la RPC e la repubblica araba d’Egitto.

(54)

Inoltre, nell’aprile 2017 è stato formalmente istituito un comitato di gestione congiunto per la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana TEDA di Suez. Nel luglio del 2017 è stato istituito il comitato di coordinamento intergovernativo, che ha tenuto la sua prima riunione congiunta. La Commissione non ha ricevuto la documentazione scritta relativa alle riunioni tenute nell’ambito di questi vari meccanismi di consultazione, ad eccezione di quella relativa a una riunione della commissione di amministrazione.

(55)

In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta.

(56)

La Commissione ha pertanto informato il governo dell’Egitto che avrebbe potuto ricorrere ai dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse alle società ubicate nella zona SETC. Il governo dell’Egitto si è opposto a tale eventualità e ha sottolineato di aver pienamente collaborato con la Commissione. La Commissione ha tuttavia ritenuto essenziali, ai fini della valutazione giuridica del caso, le informazioni relative all’esatta collaborazione tra i due governi nell’istituzione e nell’amministrazione della zona SETC, come spiegato nella sezione 3.2.2. Sfortunatamente, dopo la rispettiva verifica sono pervenuti alla Commissione solo alcuni documenti pertinenti e pertanto essa non è stata in grado di verificarne l’autenticità. Inoltre, non ha potuto avviare alcuna discussione di follow-up con il governo dell’Egitto in merito a dettagli significativi che avrebbero potuto gettare luce sull’entità e sul grado di cooperazione tra i due governi nella zona.

(57)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi punti.

3.2.2.   Valutazione giuridica

(58)

La gestione della zona SETC si svolge in stretta cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC, una cooperazione che trova espressione soprattutto in una joint venture tra Egitto e Cina all’interno del territorio del paese esportatore. I governi di Egitto e Cina hanno unito le loro risorse per fornire al fabbricante di prodotti GFR della zona SETC condizioni favorevoli che gli conferiscano dei vantaggi. L’unione delle risorse mediante una tale stretta cooperazione ha uno scopo comune e va a vantaggio del beneficiario comune Jushi Egypt.

3.2.3.   Contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico

(59)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, vi è sovvenzione se una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario. Analogamente, a norma dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si presume che vi sia una sovvenzione nel caso in cui «un governo o un organismo pubblico [] accordi un contributo finanziario».

(60)

Il governo dell’Egitto ha fornito terreni a Jushi Egypt e ha offerto diverse agevolazioni fiscali. Queste sovvenzioni sono quindi gestite e concesse direttamente dal governo dell’Egitto.

(61)

Tuttavia, fin dalla conclusione del protocollo d’intesa nel 1997, il governo dell’Egitto ha attivamente cercato di sostenere la zona non solo direttamente, fornendo terreni e agevolazioni fiscali, ma anche indirettamente, mediante l’assistenza concordata del governo cinese finalizzata allo sviluppo della zona SETC nel suo territorio. Di fatto, ai sensi del protocollo d’intesa il governo dell’Egitto ha espressamente «incoraggia[to] il pertinente settore commerciale in Cina a fornire contributi per i progetti da avviare nella zona». In seguito alla visita in Cina del presidente Morsi nell’agosto 2012, la zona SETC è stata oggetto di «un’attenzione e un sostegno senza precedenti da parte del governo egiziano» (18). In virtù dell’articolo 1 dell’accordo di cooperazione del 2016, entrambe le parti hanno convenuto di sviluppare la zona «in conformità [] delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei due paesi».

(62)

L’articolo 1 della legislazione di attuazione dell’accordo di cooperazione specifica inoltre che «[i]l comitato di gestione [responsabile del coordinamento e della gestione ordinaria della zona di cooperazione] è istituito conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali sottoscritti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica araba d’Egitto e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a cui i due paesi sono soggetti». A norma dell’articolo 4 dell’accordo di cooperazione, entrambe le parti si impegnano a «sostenere e facilitare la costruzione e ad agevolare le attività imprenditoriali e il funzionamento della zona di cooperazione». A tal fine, l’Egitto accetta che la Cina la designi come «zona di commercio e cooperazione d’oltremare».

(63)

La Cina ha confermato, nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione, che la zona in questione «ha diritto al sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese nell’ambito delle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». Inoltre, nell’articolo 5 dell’accordo di cooperazione, il governo della RPC si è espressamente impegnato a «sostenere» la zona, tra l’altro «incoraggiando gli istituti finanziari pertinenti a fornire agevolazioni finanziarie» alle società e agli investimenti della zona.

(64)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo IV, dell’accordo di cooperazione per l’istituzione di un comitato di gestione della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, è il comitato di gestione che «si adopera al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle legislazioni cinese ed egiziana» e in virtù dell’articolo 2, paragrafo V, «coordina e agevola le istituzioni finanziarie pertinenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono supporto creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assistono la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento». Infine, a norma dell’articolo 7 del medesimo accordo, sia il governo dell’Egitto sia quello della RPC si sono impegnati a garantire che qualunque legge esistente o futura che conceda un trattamento più favorevole rispetto all’accordo di cooperazione prevalga su quest’ultimo. I finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC a favore del fabbricante di prodotti GFR nella zona sono il risultato di tali impegni e andrebbero considerati in tale contesto.

(65)

L’unione delle forze tra i governi di Egitto e Cina serviva molteplici scopi.

(66)

Per la parte egiziana, come indicato al livello politico più elevato (19), l’obiettivo era attrarre investimenti, know-how e capitali cinesi per promuovere lo sviluppo economico della zona economica del Canale di Suez e creare posti di lavoro. Secondo la pianificazione egiziana a lungo termine, a orizzonte 2022, pubblicata dal dipartimento per la pianificazione dell’Egitto nel novembre 2013, la zona SETC svolgerà un ruolo molto importante nell’ammodernamento dell’industria egiziana, attirando valuta estera attraverso l’esportazione, producendo gettito fiscale e risolvendo il problema dell’occupazione (20).

(67)

Per la parte cinese, la motivazione è stata diversa. Dal punto di vista delle società stesse, l’Egitto presenta alcuni vantaggi in termini di minori costi del lavoro e tempi di consegna più brevi verso i principali mercati, come l’UE. Inoltre, come menzionato nel prospetto obbligazionario pubblicato da Jushi Group nel 2014: «[l]e barriere commerciali protettive hanno falsato l’aumento dei prezzi di mercato delle esportazioni cinesi di fibra di vetro, con un impatto negativo sulle esportazioni di Jushi Group. [... D]opo il varo di Jushi Egyptian Glass Fiber Co., Ltd. nel 2013, la domanda del prodotto delle tre regioni sopra menzionate (21) sarà soddisfatta da Jushi Egypt. Le tre regioni di cui sopra non imporranno dazi antidumping sui prodotti Jushi Egypt, e l’impatto delle politiche antidumping su Jushi Group sarà notevolmente ridotto. Il principio di tariffazione preliminare dei prodotti in fibra di vetro di Jushi Egypt per i clienti delle tre regioni sopra menzionate è condividere i risparmi tariffari con i clienti e trarre vantaggio dall’intero risparmio dell’emittente sui dazi antidumping e sulle spese di spedizione». Di fatto, dal 2011 (22) e dalla fine del 2014 (23) nell’UE le importazioni di prodotti GFR originari della Cina sono soggette a dazi antidumping e compensativi, e l’UE è una delle «tre regioni» cui si fa riferimento nel prospetto obbligazionario.

(68)

Dal punto di vista del governo della RPC, secondo il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero del ministero del Commercio, uno dei compiti principali di tale piano è rafforzare la cooperazione commerciale con i paesi nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» al fine di promuovere ed espandere le esportazioni anche di prodotti ad alta tecnologia, come i prodotti GFR. Il piano contiene la seguente affermazione: «[s]tabilizzare le esportazioni di prodotti vantaggiosi, come i prodotti ad alta intensità di manodopera verso i suddetti paesi, cogliere le opportunità di costruire infrastrutture per tali paesi e dare impulso alle esportazioni di insiemi completi di grandi dimensioni di apparecchiature, tecnologie, standard e servizi. Adattarsi alle tendenze di trasformazione e ammodernamento delle industrie di questi paesi e accelerare le esportazioni di prodotti elettromeccanici e ad alta tecnologia. [] Intensificare l’espansione dei mercati emergenti e, dopo aver considerato nel complesso la portata economica, la velocità di crescita, la dotazione di risorse, il grado di rischio e altri fattori, selezionare diversi mercati emergenti per l’espansione primaria. Espandere le esportazioni di apparecchiature tecniche avanzate e promuovere le esportazioni di industrie e prodotti di alta qualità, di alto livello e relativamente vantaggiosi». Le misure previste per eseguire questi compiti comprendono «l’istituzione di zone di sviluppo economico e tecnologico a livello statale e di vari parchi».

(69)

Come espresso in un articolo, «sotto la guida dei dipartimenti governativi nel quadro dell’iniziativa “One Belt, One Road” e in connessione con la strategia del paese ospitante ai più alti livelli, le zone di cooperazione d’oltremare sono diventate un veicolo per attuare l’iniziativa “One Belt, One Road” e la cooperazione internazionale in termini di capacità produttiva». (24)

(70)

Per la Cina le zone d’oltremare sono quindi funzionali a diversi obiettivi strategici. In primo luogo, possono contribuire ad aumentare la domanda di macchinari e apparecchiature di produzione cinese. In secondo luogo, producendo all’estero ed esportando in Europa o in Nord America, le società cinesi sarebbero in grado di evitare le controversie commerciali e le barriere alle esportazioni dalla Cina. In terzo luogo, tali zone possono contribuire a incoraggiare la ristrutturazione interna in Cina e a far progredire il paese lungo la catena del valore (25).

(71)

Da quanto sopra si evince che il governo egiziano contava quindi sui finanziamenti cinesi per la stretta cooperazione nella zona SETC e li ha accolti con favore per potenziare lo sviluppo di una delle sue regioni più povere. Il governo della RPC sperava che le società cinesi potessero operare al di fuori dei territori cinesi e accrescere le loro esportazioni nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» (forse per evitare che venissero colpite da misure di difesa commerciale).

(72)

In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che l’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base dovesse includere non solo le misure emanate direttamente dal governo dell’Egitto, bensì anche le misure adottate dal governo della RPC che possono essere attribuite al governo dell’Egitto in base agli elementi di prova disponibili.

(73)

Come sostenuto dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia USA-Gasoline (26), le norme dell’OMC non vanno interpretate prescindendo dal diritto internazionale generale. I principi del diritto internazionale generale non esulano pertanto dall’ordinamento giuridico dell’OMC, che non è un regime autonomo (27). Conformemente all’articolo 3.2 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e all’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nell’interpretare un trattato «verrà tenuto conto, oltre che del contesto [] di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti».

(74)

Tra tali «norme» si annoverano quelle del diritto internazionale consuetudinario (28), che per definizione sono vincolanti per tutti i membri dell’OMC, compresi Egitto, Cina e Unione europea. Un’importante branca del diritto internazionale consuetudinario è costituita dalle norme sulla responsabilità degli Stati, codificate dalla Commissione del diritto internazionale (progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti) (29) in conformità del suo mandato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della Carta delle Nazioni Unite.

(75)

Le norme di cui al progetto di articoli dell’ILC sono «pertinenti» anche ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto forniscono orientamenti per l’interpretazione del concetto di attribuzione, vale a dire quando determinati atti od omissioni possono essere attribuiti a uno Stato anche se tali atti od omissioni non provengono direttamente da tale Stato. A tale riguardo, il concetto di attribuzione diviene pertinente ai fini dell’interpretazione dell’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’intestazione dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e, più in particolare, per stabilire la corretta attribuzione di un comportamento, in una situazione di cooperazione tra due Stati, per quanto concerne le sovvenzioni, come nel presente caso (30).

(76)

Il progetto di articoli dell’ILC può quindi essere utilizzato per interpretare l’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in modo da attribuire il comportamento (concessione di una sovvenzione) al governo dell’Egitto anche nei casi in cui il contributo finanziario non è stato erogato direttamente da tale governo.

(77)

A tale proposito la Commissione ha constatato che l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC stabilisce in particolare che «[u]n comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti sarà ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale se e nella misura in cui quello Stato riconosce e adotta il comportamento in questione come proprio». Nelle osservazioni all’articolo 11, l’ILC spiega che «esempi di applicazione del principio [di attribuzione di un comportamento a uno Stato in base al riconoscimento e all’adozione del comportamento in questione] figurano sia in decisioni giudiziarie sia nella prassi degli Stati» (31). Come rammenta l’ILC nel considerando 6 delle medesime osservazioni, è necessario che uno Stato «identifichi il comportamento in questione e lo renda proprio».

(78)

Fin dall’inizio del progetto nel 1997 il governo egiziano ha incluso i finanziamenti cinesi a Jushi Egypt nella propria strategia a favore della zona. Il presidente Morsi ha pubblicamente accolto con favore gli investimenti e il capitale cinesi durante la visita in Cina dell’agosto 2012, e il dipartimento per la pianificazione dell’Egitto ha riconosciuto, nel novembre 2013, che la zona SETC, sostenuta dai finanziamenti cinesi, svolgerà un ruolo importante nel potenziamento dell’industria egiziana. Nel corso di un’altra visita in Cina, nel dicembre 2014, il presidente Sisi «ha dichiarato che la proposta del presidente Xi Jinping di istituire congiuntamente l’iniziativa “One Belt, One Road” rappresentava un’opportunità significativa per la ripresa dell’Egitto e che la parte egiziana era pronta a garantire partecipazione attiva e sostegno. La parte egiziana desiderava cooperare con la Cina allo sviluppo dei progetti del corridoio del Canale di Suez, della zona di cooperazione economica e commerciale di Suez ecc., nonché attrarre imprese cinesi affinché investissero in Egitto» (32).

(79)

Le caratteristiche dell’iniziativa cinese «One Belt, One Road» sono di dominio pubblico. Gli articoli da 30 a 36 dei pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, del 13 maggio 2015, elencano tutti i tipi di sostegno politico di cui possono usufruire le società «che svolgono attività all’estero». Tra questi figurano politiche di sostegno fiscale e tributario, prestiti agevolati, sostegno finanziario attraverso prestiti sindacati, crediti all’esportazione, finanziamento di progetti, investimenti azionari e, infine, assicurazione dei crediti all’esportazione. L’articolo 31 dei summenzionati pareri fa riferimento ai «prestiti agevolati», il cui fine è «sostenere le imprese affinché partecipino all’esportazione di insiemi completi di apparecchiature su larga scala, all’aggiudicazione di progetti e a progetti di investimento su larga scala». Nella pratica, tale politica si è tradotta nella concessione di numerosi finanziamenti agevolati da parte delle banche o nel «Silk Road Fund» specificatamente istituito, ai sensi dell’articolo 35 dei pareri orientativi, come recentemente riscontrato dalla Commissione in un altro caso (33).

(80)

Poiché non vi sono dubbi sul fatto che i presidenti dell’Egitto sapessero che l’iniziativa «One Belt, One Road» comportava la concessione di ingenti finanziamenti statali mediante finanziamenti agevolati e altri strumenti finanziari, l’istituzione della zona SETC con la Cina ha quindi rappresentato un chiaro atto di riconoscimento e adozione, al livello politico più elevato, dei finanziamenti cinesi in questione.

(81)

Il fatto che l’Egitto abbia riconosciuto e adottato i finanziamenti agevolati cinesi è ulteriormente corroborato dal testo dell’accordo di cooperazione del 2016. Come stabilito nell’articolo 1 dell’accordo di cooperazione, l’Egitto ha esplicitamente accettato che gli operatori cinesi o le operazioni della zona SETC fossero disciplinati dalla normativa cinese. A tal fine il governo egiziano ha accettato anche che, in virtù della sua legislazione, la Cina designasse la zona SETC come «zona di investimento d’oltremare». Poiché le «zone di investimento d’oltremare» rappresentano un veicolo dell’iniziativa «One Belt, One Road», di cui al considerando 66, e poiché tale iniziativa ricorre ai finanziamenti agevolati come strumento, tale designazione nell’ambito dell’articolo 4 dell’accordo di cooperazione, in cui la Cina ha altresì confermato che la zona in questione «ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare», ha reso Jushi Egypt ammissibile ai prestiti agevolati delle banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo e a condizioni assicurative agevolate per le esportazioni. Inoltre, l’Egitto ha anche approvato l’articolo 5, conformemente al quale il governo cinese sostiene la zona di cooperazione anche «incoraggiando gli istituti finanziari competenti a fornire strumenti di finanziamento per [] progetti di investimento all’interno della zona di cooperazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di prestito e i requisiti per il suo utilizzo». Come già appurato nel corso di un’inchiesta precedente, i finanziamenti agevolati cinesi non sono gestiti da programmi di finanziamento chiaramente prescritti con criteri di ammissibilità rigorosi, ma piuttosto da vertici politici che individuano una serie di settori incoraggiati (34). La designazione ufficiale della zona SETC in Egitto come zona di investimento d’oltremare per le società cinesi, avvenuta in seguito al raggiungimento di un accordo comune tra i due presidenti e all’«incoraggiamento» di cui all’articolo 5, si inserisce perfettamente nel consueto modello cinese di attivazione dei finanziamenti agevolati da parte delle banche demandate all’attuazione delle politiche del governo.

(82)

Le misure preferenziali cinesi destinate alle entità cinesi stabilite in Egitto sono quindi state «individuate» e «rese proprie» dall’Egitto.

(83)

Inoltre, al meccanismo di attuazione a tre livelli di cui al considerando 45 partecipavano costantemente funzionari egiziani. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo V, del meccanismo di attuazione, il compito di tale meccanismo è «coordinare e agevolare gli istituti finanziari competenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono sostegno creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assistere la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento». L’articolo 2, paragrafo 4, del medesimo documento affida ai funzionari il compito di «adoperarsi al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari cinesi ed egiziane». Ciò testimonia come Egitto e Cina fossero vicendevolmente consapevoli che la parte cinese non stava fornendo liquidità ai tassi di mercato che avrebbero potuto essere applicati a Jushi Egypt da investitori sul mercato internazionale, bensì che forniva proattivamente incentivi statali, vale a dire vantaggi o agevolazioni.

(84)

Attuando la disposizione in esame, l’Egitto ha inoltre manifestato il proprio pieno sostegno ai finanziamenti agevolati cinesi destinati al fabbricante di prodotti GFR presente nella zona. In considerazione della parziale omessa collaborazione del governo dell’Egitto in relazione a questo aspetto cruciale dell’inchiesta, la Commissione non ha potuto stabilire maggiori dettagli al riguardo; tuttavia, gli elementi di prova disponibili lasciano intendere che i due governi abbiano cooperato secondo le modalità sopra descritte a vantaggio del produttore esportatore di prodotti GFR sito nella zona.

(85)

Dagli elementi di prova si evince che i contributi finanziari erogati dagli enti pubblici cinesi a Jushi Egypt sotto forma di finanziamenti agevolati possono essere attribuiti al governo dell’Egitto in quanto governo del paese d’origine o di esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Gli elementi di prova hanno dimostrato che il governo dell’Egitto ha approvato il sostegno offerto dal governo della RPC al fabbricante di prodotti GFR della zona mediante finanziamenti agevolati, in linea con gli impegni concordati che mirano a sviluppare e sostenere le attività economiche all’interno della zona.

(86)

In tale contesto, la Commissione ha ulteriormente rilevato che la possibilità che i governi apportino un contributo finanziario in maniera indiretta, ricorrendo a enti privati, non è esogena né al regolamento di base, né all’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (35). Di fatto, nei casi in cui la pubblica amministrazione incarica gli enti privati o dà loro ordine di adottare un determinato comportamento, un aspetto fondamentale è che deve esistere un «nesso dimostrabile» tra l’intervento della pubblica amministrazione e il comportamento dell’ente privato (36). Analogamente, nel presente caso esiste un nesso chiaro ed esplicito tra le azioni positive messe in atto dalla Cina al fine di erogare il sostegno finanziario concordato al produttore esportatore dei prodotti GFR e il governo dell’Egitto.

(87)

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC al produttore esportatore di prodotti GFR della zona corrispondessero a contributi finanziari attribuiti dal governo dell’Egitto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto i), del regolamento di base (37).

3.2.4.   Vantaggio

(88)

La Commissione ha quindi valutato se tali contributi finanziari attribuibili al governo dell’Egitto avessero conferito un vantaggio a Jushi Egypt ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha rammentato che questa società opera in Egitto ed è costituita secondo il diritto egiziano. In linea di principio, quindi, era opportuno verificare se al beneficiario di tali finanziamenti fossero state applicate condizioni migliori di quelle che gli sarebbero state applicate sul mercato finanziario egiziano. La Commissione ha verificato questo dato e ha appurato che quanto sopra è effettivamente accaduto, peraltro con un margine elevato.

(89)

Tuttavia, la Commissione ha anche tenuto conto delle circostanze eccezionali del presente caso. Come osservato al considerando 44, il produttore esportatore è di proprietà della SASAC. Gli enti pubblici cinesi hanno concesso finanziamenti agevolati dopo aver negoziato e sottoscritto i pertinenti documenti in Cina e i beneficiari li hanno ricevuti direttamente o indirettamente per mezzo della loro società madre in Cina (prestiti intersocietari). Inoltre, come stabilito all’articolo 1 dell’accordo di cooperazione, il governo egiziano ha accettato che tali entità ricevessero un sostegno privilegiato, compresi quindi prestiti a basso costo conformemente alla legge cinese, ossia a condizioni cinesi. Gli enti pubblici cinesi hanno erogato tali finanziamenti in linea con l’articolo 5 dell’accordo di cooperazione, secondo le modalità previste dalle politiche in materia di finanziamenti agevolati attuate in Cina. Come esposto al considerando 42, le disposizioni dell’accordo di cooperazione di cui trattasi sono state codificate sulla base di una prassi consolidata.

(90)

La Commissione ha pertanto concluso che l’adozione dei contributi finanziari provenienti dagli enti pubblici cinesi a favore di Jushi Egypt, nonché il loro riconoscimento da parte del governo egiziano, comprendeva anche l’elemento del vantaggio. La Commissione ha quindi stabilito i tassi di mercato relativi ai finanziamenti agevolati e ha calcolato il vantaggio conformemente a tali tassi. La Commissione ha osservato che gli importi delle sovvenzioni ottenuti in conseguenza dell’adozione di tale approccio ragionevole sono inferiori a quelli derivanti dall’applicazione di un ipotetico parametro di riferimento egiziano.

3.2.5.   Specificità

(91)

Per quanto riguarda il terzo punto sulla specificità, la Commissione ha esaminato se tali sovvenzioni fossero specifiche come disposto dall’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base.

(92)

A titolo del riconoscimento e dell’adozione, il governo dell’Egitto è stato l’autorità concedente per quanto riguarda i finanziamenti agevolati. In particolare, il governo dell’Egitto ha riconosciuto e adottato la designazione da parte del governo della RPC della zona SETC come territorio di investimento d’oltremare di cui all’articolo 4 dell’accordo di cooperazione e ne ha approvato la piena attuazione, tra l’altro, mediante la concessione di finanziamenti agevolati da parte del governo della RPC.

(93)

Tali sovvenzioni sono unicamente a disposizione di Jushi Egypt poiché la società opera nella zona SC (cui appartiene la zona SETC). Di conseguenza, la Commissione ha concluso che si trattava di sovvenzioni regionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente a norma dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base.

3.2.6.   Conclusione

(94)

In conclusione, la Commissione ha stabilito che sia le sovvenzioni concesse direttamente dall’Egitto (concessione di terreni, agevolazioni fiscali), che le sovvenzioni concesse indirettamente mediante i finanziamenti agevolati erogati dal governo della RPC, alle società operanti nella zona SETC sono compensabili a norma degli articoli da 2 a 4 del regolamento di base. Queste ultime sovvenzioni sono attribuibili all’Egitto in virtù del riconoscimento e dell’adozione come proprie, da parte dell’Egitto, delle misure attuate dal governo della RPC, ad esempio nell’ambito dell’accordo di cooperazione, della stretta cooperazione e dei vari livelli dei meccanismi di cooperazione. Anche i contributi finanziari hanno conferito un vantaggio ed erano specifici. La Commissione ha esaminato tutte le sovvenzioni in questione in modo più dettagliato nel prosieguo del testo.

(95)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni (38), il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno contestato tali risultanze formulando cinque osservazioni. In primo luogo, il diritto internazionale non consentiva di attribuire atti sovrani del governo della Cina al governo dell’Egitto. In secondo luogo, la Commissione aveva ignorato il suo stesso regolamento di base, secondo il quale l’autorità concedente deve essere un’entità situata all’interno, e non all’esterno, del paese di origine. In terzo luogo, l’attribuzione di atti cinesi al governo egiziano violava anche il diritto dell’OMC, che non poteva essere interpretato alla luce dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati. In quarto luogo, l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC non era nemmeno applicabile ai fatti in esame. In quinto luogo, i contributi finanziari a favore di Jushi non rispondevano alle condizioni di specificità di cui all’articolo 3 del regolamento di base.

(96)

Nella sua prima argomentazione, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno insistito sul principio della sovranità sancito dal diritto internazionale. Dal loro punto di vista, un atto può essere attribuito a uno Stato solo se è attribuibile a un’entità investita dell’autorità dello Stato in questione. Ne consegue che gli atti delle entità investite dell’autorità cinese sono attribuibili unicamente allo Stato cinese.

(97)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il principio dell’uguaglianza sovrana nel contesto del diritto internazionale, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, vieta a uno Stato di esercitare i propri poteri sul territorio di un altro Stato contro la volontà dello Stato territoriale. Tuttavia, uno Stato ha la facoltà di autorizzare l’intervento di un altro Stato all’interno del suo territorio. Un’azione dello Stato invitato compiuta nel territorio dello Stato ospitante potrebbe essere quindi attribuibile allo Stato ospitante. Ad esempio, tale principio discende direttamente dalla risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1974 sulla definizione di «aggressione», ampiamente considerata come la codifica del diritto internazionale consuetudinario. Ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di tale risoluzione, nella nozione di aggressione da parte di uno Stato contro un altro Stato non rientra soltanto un attacco diretto compiuto attraverso i propri organi statali, ma anche «l’azione mediante la quale uno Stato consente che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia da questo utilizzato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo». Evidentemente, se nel 1962 Cuba avesse consentito all’Unione Sovietica di attaccare gli Stati Uniti con missili russi lanciati dal territorio cubano, ciò avrebbe impegnato la responsabilità internazionale di Cuba per atti di aggressione nei confronti degli Stati Uniti. Pertanto, il diritto internazionale riconosce la possibilità di attribuire l’azione di uno Stato invitato allo Stato ospitante e prevede addirittura sanzioni a carico di quest’ultimo qualora l’azione dello Stato invitato danneggi uno Stato terzo.

(98)

In secondo luogo, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno argomentato che, in forza del regolamento di base dell’UE, non vi sono i presupposti per attribuire all’Egitto un comportamento del governo cinese. Nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, è stato inserito un riferimento esplicito al territorio dell’autorità concedente. In tale disposizione, l’espressione «entro il territorio» mirava a garantire la certezza del diritto e non poteva essere interpretata in modo attenuato alla luce del diritto dell’OMC o del diritto internazionale.

(99)

A questo proposito la Commissione ha osservato che l’articolo 2, lettera b), del regolamento di base così dispone: «per ‘pubblica amministrazione’ s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione». La Commissione ha convenuto che tale disposizione comprende le azioni della pubblica amministrazione dal cui territorio i prodotti sovvenzionati sono esportati nell’Unione europea. È questo il caso di specie. Il prodotto in esame è fabbricato in Egitto ed esportato da tale paese nell’Unione europea e il governo dell’Egitto, in quanto autorità concedente, ha la sua sede all’interno del territorio dell’Egitto.

(100)

Tuttavia, l’articolo 2, lettera b), del regolamento di base non risponde alla questione distinta in merito al tipo di azione che la pubblica amministrazione può autorizzare sul suo territorio e riconoscere come propria. Come nel caso della nozione di «ente pubblico», la nozione di «pubblica amministrazione» lascia spazio all’interpretazione in funzione del contesto, dell’oggetto e dello scopo. Pertanto, le azioni attribuibili al governo del paese di origine o di esportazione possono essere non solo le azioni provenienti direttamente da tale governo, ma anche quelle ad esso imputabili. Ciò trova conferma anche nei termini utilizzati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base in riferimento a una pubblica amministrazione che «attribuisce» un contributo finanziario. Per i medesimi motivi, le argomentazioni del governo dell’Egitto facenti leva su varie disposizioni dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative [ad esempio l’articolo 1.1, lettera a), punto 1, l’articolo 13, l’articolo 18.1, lettera a), e la nota 63] sono infruttuose. Pur essendo vero che le disposizioni del regolamento di base «devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle disposizioni corrispondenti dell’accordo SMC» (39), tali disposizioni non ostano alla tesi secondo cui un governo territoriale può riconoscere e adottare come proprio un contributo finanziario erogato da un altro Stato.

(101)

Di conseguenza, la seconda argomentazione, fondata sull’asserita nozione formale di territorialità ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base e dell’articolo 1.1, lettera a), punto 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, è stata respinta.

(102)

La terza obiezione verteva sulla rilevanza del progetto di articoli dell’ILC rispetto alla responsabilità degli Stati nel caso di specie. Secondo il governo dell’Egitto e il produttore esportatore, non vi è l’autorità per far valere l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati in quanto, nella controversia «Stati Uniti — dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina» (40), l’organo d’appello aveva fatto riferimento soltanto agli articoli 4, 5 e 8 di tale progetto.

(103)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nulla consente di affermare che ai fini dell’interpretazione delle norme dell’OMC siano pertinenti solo alcuni principi del diritto internazionale consuetudinario, contenuti negli articoli 4, 5 o 8 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati, e non altri. L’organo d’appello dell’OMC ha sempre applicato le nozioni del diritto generale consuetudinario pertinenti per la valutazione dei fatti in esame. Oltre alle norme sull’attribuzione, nell’ordinamento giuridico dell’OMC rientrano, tra gli altri, anche i principi della preclusione (estoppel) o della buona fede. Nel caso in esame, il governo dell’Egitto non ha contestato le circostanze oggettive di avere invitato, riconosciuto e facilitato l’erogazione di finanziamenti agevolati cinesi a favore di società operanti in Egitto. Gli orientamenti interpretativi per questo complesso di circostanze possono essere ricavati dall’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC, già richiamato anche nella giurisprudenza internazionale in materia di investimenti (41). L’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC costituisce pertanto una norma pertinente di diritto internazionale ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati per l’interpretazione della nozione di «dal governo» nell’accezione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(104)

Secondo la quarta obiezione, l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC non è applicabile ai fatti in esame. A norma di tale articolo, uno Stato può assumersi la responsabilità di un comportamento in qualità di Stato successore per effetto dell’acquisizione di terreni. Inoltre, un governo può riconoscere come proprio il comportamento privato dei suoi cittadini. Tuttavia, l’articolo non prevede l’adozione da parte di uno Stato di atti di uno Stato sovrano estero come propri.

(105)

La Commissione ha respinto anche questa obiezione. Il titolo dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC fa riferimento al «comportamento riconosciuto e adottato da uno Stato come proprio», senza precisare l’autore dell’atto originario. Tale principio discende direttamente dalla risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1974 sulla definizione di «aggressione», ampiamente considerata come la codifica del diritto internazionale consuetudinario. Ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di tale risoluzione, nella nozione di aggressione da parte di uno Stato contro un altro Stato non rientra soltanto un attacco diretto compiuto attraverso i propri organi statali, ma anche «l’azione mediante la quale uno Stato consente che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia da questo utilizzato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo».

(106)

Oltre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 (cfr. il considerando 97), anche la Corte internazionale di giustizia ha sancito la facoltà degli Stati di adottare atti esteri come propri (42). La prassi internazionale non conferma dunque la tesi dell’Egitto secondo cui l’attribuzione a norma dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC è limitata ai casi di successione territoriale o di riconoscimento e adozione, da parte di un governo, di atti illeciti privati commessi sul proprio territorio.

(107)

Nella sua quinta obiezione, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno sostenuto che i contributi finanziari del governo della RPC alle entità in Egitto non erano specifici. Hanno citato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, a norma del quale il beneficiario del contributo finanziario deve rientrare «nell’ambito della competenza dell’autorità concedente». A loro avviso, la formulazione «autorità concedente» non si riferisce a un’«autorità che riconosce e adotta». Inoltre, nelle precedenti inchieste, l’autorità concedente per le entità cinesi era sempre il governo cinese. Il governo dell’Egitto ha concluso che il contributo finanziario del governo della RPC non può considerarsi specifico «in quanto le imprese situate in Egitto non rientrano nella giurisdizione della Cina».

(108)

La Commissione ha ribadito che considera il governo dell’Egitto l’autorità concedente, in virtù del fatto che esso ha adottato e riconosciuto i prestiti agevolati erogati dalla Cina. Essendo operativa nella zona economica speciale, Jushi Egypt era anche soggetta alla giurisdizione del governo dell’Egitto. La concessione del sostegno finanziario in questione era inoltre espressamente circoscritta alle società operanti in tale zona ed era pertanto specifica.

(109)

Anche qualora fosse necessario dimostrare che il governo della RPC avesse esercitato la giurisdizione su tali società prima che il governo dell’Egitto potesse autonomamente adottare il comportamento della Cina, quod non, il risultato sarebbe immutato. Sottoscrivendo l’articolo 1 e l’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione, il governo dell’Egitto aveva convenuto che le società operanti nella zona avrebbero ricevuto «il pertinente sostegno politico e le agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare» e che lo sviluppo della zona sarebbe avvenuto in conformità alle leggi di «entrambi i paesi». Oltre a esercitare la propria giurisdizione territoriale, il governo dell’Egitto ha quindi consentito alla Cina di fornire aiuti specifici a società situate solo nelle «zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». L’argomentazione è quindi respinta.

(110)

In conclusione, la Commissione ha ribadito quanto da essa accertato, ossia che il governo dell’Egitto ha riconosciuto e adottato come propri il sostegno agli investimenti in capitale, i prestiti a favore di Jushi Egypt e la concessione di terreni da parte di TEDA Egypt e ha pertanto erogato sovvenzioni specifiche ai sensi degli articoli da 2 a 4 del regolamento di base.

3.3.   Finanziamenti agevolati

3.3.1.   Prestiti a Jushi Egypt da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo

3.3.1.1.   Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo dell’Egitto

(111)

Come indicato al considerando 8, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo dell’Egitto al fine di esaminare a fondo la cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC a vantaggio del produttore esportatore.

(112)

In particolare, parte della richiesta di informazioni riguardava il comportamento degli istituti finanziari statali cinesi e, nello specifico, il loro comportamento in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC, nel concedere prestiti al produttore esportatore nel quadro della cooperazione tra governo dell’Egitto e governo della RPC.

(113)

A tal fine la Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto informazioni relative al quadro generale del settore finanziario della Cina e al ruolo delle banche demandate all’attuazione delle politiche del governo quali CDB ed EXIM nel concedere prestiti o crediti all’esportazione a Jushi Group. La Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di trasmettere, direttamente oppure tramite il governo della RPC, l’appendice A della richiesta di informazioni alle banche summenzionate.

(114)

Il governo dell’Egitto non ha fornito nessuna delle informazioni richieste sostenendo di non essere in possesso di alcuna informazione relativa alle entità site in Cina e alle norme vigenti in Cina, e di non avere competenze giurisdizionali atte a richiedere tali informazioni. Il governo dell’Egitto è del parere che richiedendo tali informazioni al governo dell’Egitto, la Commissione abbia violato i diritti del medesimo alla difesa e il principio di sovranità degli Stati.

(115)

La Commissione non ha accolto questo parere. Come esposto in precedenza, il governo dell’Egitto e il governo della RPC hanno deciso di collaborare per istituire la zona SETC affinché le sovvenzioni del governo della RPC fossero attribuibili al governo dell’Egitto. La Commissione ha osservato altresì che il governo dell’Egitto e il governo della RPC hanno istituito un meccanismo di gestione a tre livelli amministrativi mediante l’articolo 8 dell’accordo del 2016 sulla zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez tra il ministero del Commercio della RPC e l’Autorità generale della zona economica del canale di Suez. Tale disposizione fa riferimento al dovere di collaborare in merito a tutte le problematiche che incidono sul funzionamento della zona (che possono includere situazioni in cui le esportazioni provenienti da tale zona potrebbero essere soggette a dazi compensativi da parte di altri paesi). Tale meccanismo conferiva al governo dell’Egitto la facoltà di ottenere le informazioni richieste dal governo della RPC. La Commissione ha ritenuto altresì che, conformemente al diritto internazionale (articolo 27 della convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati), il governo della RPC avrebbe dovuto onorare il suo impegno nei confronti del governo dell’Egitto in buona fede rispondendo alla richiesta di informazioni trasmessa dal medesimo.

(116)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il governo dell’Egitto fosse nella condizione di ottenere le informazioni richieste dal governo della RPC ma non lo ha fatto. Anche se alcune delle informazioni richieste potevano essere fornite solo dal governo della RPC, a causa dell’omessa collaborazione da parte del governo dell’Egitto e del governo della RPC a tal riguardo la Commissione ha ritenuto di poter basare le sue conclusioni relative a questo aspetto dell’inchiesta unicamente sulle informazioni disponibili. Né il governo dell’Egitto né alcuna parte interessata (compreso il governo della RPC) hanno contestato i fatti su cui la Commissione ha basato la sua valutazione (bensì solo la caratterizzazione giuridica di tali fatti).

(117)

In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta.

3.3.1.2.   Banche EXIM e CDB

(118)

In considerazione dell’omessa collaborazione del governo dell’Egitto e del governo della RPC come esposto nella sezione 3.2.1, la Commissione ha fatto ricorso alle disposizioni dell’articolo 28 del regolamento di base al fine di valutare la condotta di EXIM e CDB come enti pubblici.

(119)

In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un’impresa statale è un ente pubblico è la seguente (43): «[q]uello che conta è sapere se un soggetto è investito dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L’attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici».

(120)

La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare completamente sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo dell’Egitto e delle banche statali di fornire elementi di prova.

Proprietà e indicatori formali di controllo

(121)

Per quanto riguarda la proprietà e indizi formali di un controllo da parte del governo della RPC, in precedenti inchieste antisovvenzioni (44) la Commissione ha riscontrato che EXIM è stata costituita e opera in conformità all’«avviso di istituzione dell’Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto di EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza di EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» (decreto n. 282 del Consiglio di Stato) e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato.

(122)

Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito di EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario. Lo statuto afferma inoltre che EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell’iniziativa «One Belt One Road», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione dello Stato», quali il credito all’esportazione e all’importazione, prestiti contratti all’estero relativi a progetti di ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all’estero da parte del governo cinese e prestiti all’esportazione per gli acquirenti.

(123)

Inoltre, secondo quanto riportato sul sito web (45), EXIM è una banca statale demandata all’attuazione delle politiche del governo finanziata dallo Stato con status di entità giuridica indipendente. È una banca sotto la guida diretta del Consiglio di Stato finalizzata a sostenere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina.

(124)

Per quanto riguarda CDB, nelle precedenti inchieste antisovvenzioni la Commissione ha determinato che la banca è interamente di proprietà dello Stato (46). Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente in merito a CDB, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta.

Esercizio di un controllo significativo

(125)

La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all’industria dei prodotti GFR. A causa dell’omessa collaborazione da parte del governo dell’Egitto, la Commissione ha fatto ricorso ai migliori dati disponibili e in particolare alle informazioni disponibili al pubblico e alle risultanze delle precedenti inchieste antisovvenzioni (47).

(126)

A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:

l’articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);

l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People’s Bank of China, «PBoC»);

le disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. 40/2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40»);

le misure di attuazione della China Banking Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC];

le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri [ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC];

le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario [CBIRC (2013) n. 3].

(127)

Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell’adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito.

(128)

Per quanto concerne EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell’avviso di istituzione dell’Import Export Bank of China e nel suo statuto.

(129)

A titolo generale l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato». Benché l’articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica», dall’inchiesta è emerso che l’articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.

(130)

Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».

(131)

Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell’articolo XVII della decisione, se «il progetto di investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia di investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell’importo totale dell’investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all’importazione e dal pagamento dell’IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali».

(132)

Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) (48) elenca, nella «Categoria I Incoraggiamento», quanto segue. «XII. Materiali da costruzione: [] 6. Sviluppo tecnologico e produzione di forni a bacino per la trafilatura di fibre di vetro prive di alcali e fibre di vetro e prodotti ad alta prestazione con una resa annua di50 000tonnellate».

(133)

I progetti relativi alla fabbricazione di prodotti GFR appartengono dunque alla categoria dei progetti «incoraggiati».

(134)

La decisione n. 40 conferma la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la China Banking and Regulatory Commission («CBIRC») dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali (49):

l’approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali.

L’approvazione della CBIRC è richiesta per l’assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e

un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l’apertura di filiali, l’avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell’assetto organizzativo ecc.

(135)

Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all’industria dei prodotti GFR.

(136)

Oltre al quadro giuridico generale, ai prestiti concessi da EXIM e CDB a Jushi Egypt si applica il contesto giuridico seguente.

(137)

Il 6 novembre 2009 China-Africa TEDA ed EXIM hanno firmato un protocollo d’intesa per la cooperazione strategica, proponendo un piano d’azione con un importo totale di 6 miliardi di CNY per realizzare una cooperazione strategica globale nelle zone di cooperazione commerciale ed economica d’oltremare.

(138)

Il 7 novembre 2009 sei zone africane di cooperazione economica e commerciale, tra cui la zona SETC, hanno firmato un patto (Joint Meeting Pact) tra le zone cinesi di cooperazione economica e commerciale d’oltremare (africane) e il fondo cinese per lo sviluppo dell’Africa («CADF»), una filiale di CDB.

(139)

Inoltre, nel 2013 il ministero del Commercio ha pubblicato una comunicazione sugli aspetti relativi al sostegno della China Development Bank alla creazione e allo sviluppo di zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare. Secondo questa comunicazione, il ministero del Commercio e CDB «forniranno un sostegno politico agli investimenti e ai finanziamenti per le imprese che entrano a far parte delle zone di cooperazione ammissibili». CDB «chiarirà le condizioni di base per il finanziamento prioritario nella zona di cooperazione in conformità delle disposizioni del ministero del Commercio e del ministero delle Finanze», e CDB «sosterrà in modo selettivo i progetti in via di elaborazione e i progetti di cooperazione che il ministero del Commercio e i governi ospitanti della zona di cooperazione hanno trovato particolarmente interessanti».

(140)

L’articolo 4 dell’accordo di cooperazione tra Cina ed Egitto del 2016 afferma che «il governo cinese identifica la zona di cooperazione come la zona di cooperazione economica e commerciale d’oltremare della Cina. La zona di cooperazione [] ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». Inoltre, conformemente all’articolo 5, il governo cinese sostiene la zona di cooperazione «incoraggiando le istituzioni finanziarie competenti a fornire strumenti di finanziamento per [] progetti di investimento all’interno della zona di cooperazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di prestito e i requisiti per il suo utilizzo».

(141)

L’articolo 2, paragrafo IV, dell’accordo di cooperazione per l’istituzione di un comitato di gestione della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, che attua l’anzidetto accordo, specifica inoltre che il comitato di gestione istituito tra i dipartimenti funzionali competenti del governo popolare di Tianjin e l’Autorità generale per la zona economica del canale di Suez «si adopera al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari cinesi ed egiziane» e l’articolo 2, paragrafo V, aggiunge che il comitato «coordina e agevola gli istituti finanziari competenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono supporto creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assiste la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento».

(142)

La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali cinesi, compresi EXIM e CDB, hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti GFR. Essi erano pertanto enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC.

3.3.1.3.   Banche statali che agiscono in qualità di enti pubblici

(143)

La Commissione ha deciso, coerentemente con le conclusioni di cui ai precedenti considerando, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali banche statali possano essere considerate enti pubblici.

(144)

Nell’ambito di precedenti inchieste antisovvenzioni (50), la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che hanno erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nelle inchieste in oggetto erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank. Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. e Sinotruk Finance Co., Ltd. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha confermato la medesima conclusione nella presente inchiesta.

(145)

La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.3.1.2. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo di EXIM.

(146)

In relazione all’esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha constatato che il quadro normativo analizzato nella sezione 3.3.1.2 si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili l’assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro, per cui l’analisi dell’applicazione concreta del quadro normativo, di cui alla sezione 3.3.1.2, si applica loro in eguale misura.

(147)

Su questa base la Commissione ha concluso che le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

3.3.1.4.   Conclusione sugli istituti finanziari statali

(148)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti o leasing finanziario al produttore esportatore o al suo gruppo sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

(149)

Inoltre, anche qualora gli istituti finanziari statali non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha appurato che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico e dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando da 131 a 133. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC.

3.3.1.5.   Incarico od ordine dato a istituti finanziari privati

(150)

La Commissione si è poi occupata degli istituti finanziari restanti. I seguenti istituti finanziari sono stati considerati di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni (51) e integrate dalle informazioni disponibili al pubblico: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank, Ping An Bank. La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore dei prodotti GFR ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(151)

Secondo l’organo d’appello dell’OMC, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato (52). In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo» (53). Il punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» (54) o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» (55). L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» (56).

(152)

La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria di cui alla sezione 3.3.1.2 si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della CBIRC.

(153)

In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria dei prodotti GFR, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all’industria dei prodotti GFR prestiti a tasso agevolato.

(154)

Inoltre, il quadro normativo applicabile a tutte le banche della Cina è molto più ampio dei due soli regolamenti che disciplinano la CBIRC, come indicato nel considerando 106.

(155)

In relazione all’esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha constatato che il quadro normativo analizzato nella sezione 3.3.1.2 si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili l’assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato, per cui l’analisi dell’applicazione concreta del quadro normativo, di cui alla sezione 3.3.1.2, si applica loro in eguale misura.

(156)

Su questa base la Commissione ha concluso che le altre banche statali che forniscono prestiti a Jushi Egypt sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

3.3.1.6.   Rating del credito

(157)

In precedenti inchieste antisovvenzioni (57), la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionale assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale (58) che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell’inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l’FMI, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’UE o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente differenti (59).

(158)

Inoltre, agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero (60). Fitch, per esempio, indica chiaramente (ove applicabile) che tali garanzie costituiscono un fattore determinante alla base dei suoi rating di credito di società cinesi (61).

(159)

Sulla scorta delle informazioni disponibili al pubblico, la Commissione ha innanzitutto stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo due studi pubblicati nel 2016, sul mercato cinese operava una dozzina di agenzie di rating del credito, la maggioranza delle quali è statale. In totale, il 60 % di tutte le obbligazioni societarie valutate in Cina è stato valutato da un’agenzia di rating di proprietà dello Stato (62).

(160)

Nelle precedenti inchieste (63), il governo della RPC ha confermato che erano attive sul mercato obbligazionario cinese 12 agenzie di rating del credito, di cui 10 nazionali, tra cui Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co. Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Vi erano inoltre due agenzie di rating del credito che sono joint-venture sino-estere, ossia China Lianhe Credit Rating Co. Ltd e China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd. In mancanza di informazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che la situazione sia rimasta invariata.

(161)

In secondo luogo, non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People’s Bank of China («PBoC») prima di potere iniziare l’attività (64). A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate ad eseguire valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, non era stata ancora ammessa nessuna agenzia di rating del credito straniera (65). Nondimeno, nel frattempo, agenzie straniere hanno costituito joint venture con alcune agenzie locali di rating del credito che forniscono valutazioni del credito per emissioni obbligazionarie nazionali. Tuttavia, tali valutazioni seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato sopra.

(162)

Infine, un recente studio condotto dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che se il livello di investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli (66).

(163)

Alla luce della situazione descritta nei considerando da 137 a 142, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Su tale base, benché la società del produttore esportatore o il suo gruppo abbiano ricevuto un buon rating del credito da un’agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono affidabili. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l’industria dei prodotti GFR.

3.3.1.7.   Vantaggio e calcolo dell’importo della sovvenzione

(164)

Come indicato nel considerando 85, la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, per il beneficiario situato in Egitto, sarebbe stato opportuno verificare se ai beneficiari dei prestiti fossero state concesse condizioni migliori rispetto a quelle che sarebbero state loro applicate sul mercato finanziario egiziano. La Commissione ha verificato questo dato e ha confermato che l’importo della sovvenzione sarebbe superiore utilizzando tassi di interesse sui prestiti comparabili in Egitto (17,8 %) (67). Tuttavia, in considerazione delle circostanze eccezionali di cui al considerando 86, la Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile tenendo conto del fatto che i beneficiari hanno ricevuto i finanziamenti agevolati in Cina. Ai fini di tale calcolo la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.

(165)

La Commissione ha deciso di stabilire i tassi di mercato per i prestiti agevolati di EXIM e CDB in relazione a ipotetici parametri di riferimento per gli investitori del mercato cinese, conformemente all’articolo 6, lettera b), del regolamento di base. A causa dell’omessa collaborazione non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte di tali banche. Pertanto, la Commissione ha deciso di seguire il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per altri prestiti denominati in valuta estera ed erogati da istituti finanziari cinesi nella RPC, sommandovi il premio di rischio legato agli investimenti in Egitto secondo le modalità descritte di seguito.

(166)

La Commissione ha quindi stabilito in primo luogo il rating del credito di Jushi Egypt, che riflette la situazione finanziaria della società. La Commissione ha osservato che le varie società del gruppo CNBM hanno ricevuto rating compresi tra AA– e AA+ da un’agenzia cinese di rating del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte nei considerando da 137 a 143, la Commissione ha concluso che questo rating non è affidabile.

(167)

La Commissione ha quindi ritenuto che la situazione finanziaria generale di Jushi Group corrisponda a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «Investment grade». In considerazione dell’esistenza di prestiti rotativi, la Commissione ha concluso che per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato sarebbe stato più opportuno utilizzare le obbligazioni societarie USA con rating pari a B (invece di BB).

(168)

Come per altri prestiti denominati in valuta estera ed emessi da istituti finanziari cinesi nella RPC, per determinare un parametro di riferimento adeguato sono state quindi utilizzate obbligazioni societarie con rating B emesse in USD. Jushi Egypt si trova in un paese che all’epoca della concessione dei prestiti era teatro di disordini civili e politici e di vari attacchi terroristici e ha quindi un rischio di credito diverso da quello delle società cinesi collegate alle condizioni esterne prevalenti nel paese stesso. Di conseguenza, la Commissione ha aumentato il tasso di riferimento al fine di integrare il rischio paese nel tasso di mercato.

(169)

Il premio relativo al rischio paese è stato determinato sulla base della classificazione OCSE del rischio paese per i crediti all’esportazione e del corrispondente tasso di premio minimo stabilito dall’OCSE (68). Il rischio paese per i prestiti erogati dalla banca EXIM è stato stabilito a 2,37 %, mentre quello per i prestiti di CDB a 2,44 %.

(170)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare due offerte presentate alla società da una banca egiziana nel 2013 e nel 2016 come parametro di riferimento per il calcolo del vantaggio conferito dai prestiti. La Commissione ha esaminato tali offerte, ma ha deciso che esse non erano rappresentative di un prestito commerciale comparabile che l’impresa avrebbe potuto ottenere sul mercato.

(171)

La Commissione ha riscontrato che le offerte non forniscono alcuna descrizione dell’effettivo prodotto finanziario proposto alla società, ma si riferiscono a un tasso di interesse per la concessione di generiche «agevolazioni di credito». È pertanto impossibile per la Commissione stabilire se l’offerta riguardi effettivamente un prestito in senso stretto o altri prodotti finanziari, come ad esempio l’apertura di una linea di credito o finanziamenti al commercio (lettere di credito, cambiali, cessioni di credito pro soluto ecc.). Quand’anche si considerasse che l’offerta sia relativa un prestito, mancherebbero altre informazioni essenziali quali la durata del presunto prestito proposto dalla banca e l’entità delle agevolazioni di credito offerte (vale a dire l’importo massimo che la banca sarebbe disposta ad accordare alla società). A tale proposito, la Commissione ha constatato che i prestiti erogati da CDB ed EXIM erano prestiti a lungo termine del valore di svariate centinaia di milioni di USD, destinati a importanti progetti relativi a immobilizzazioni fisse. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di non poter utilizzare il riferimento sostitutivo fornito da Jushi Egypt.

(172)

Infine, la Commissione ha osservato che, anche qualora essa tenesse conto del parametro di riferimento fornito dalla Società, ciò non comporterebbe alcuna modifica sostanziale nel calcolo del vantaggio, in quanto il tasso proposto dalla banca egiziana era in linea con il tasso di base stabilito dalla Commissione per il parametro di riferimento, vale a dire un prestito in USD erogato da una banca cinese a un cliente del mercato interno (cinese) con rating BB. Pertanto, tali prestiti confermavano semmai che Jushi Egypt aveva effettivamente beneficiato di tassi di interesse inferiori rispetto ai parametri di riferimento di mercato. L’obiezione della società è stata pertanto respinta.

3.3.2.   Prestiti a Jushi Egypt da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo tramite la società madre Jushi in Cina

(173)

Nel periodo dal 2014 alla fine del periodo dell’inchiesta, Jushi (China) ha erogato una serie di prestiti intersocietari a Jushi Egypt per un importo complessivo di circa 281,5 milioni di USD.

(174)

Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che la stessa Jushi (China) aveva finanziato questi prestiti intersocietari mediante finanziamenti esterni erogati da istituti finanziari cinesi. In altre parole, anziché lasciare che Jushi Egypt ricevesse i prestiti direttamente dalle banche cinesi, tali istituti hanno erogato i finanziamenti agevolati a Jushi (China), che ne ha poi trasferito il vantaggio alle sue attività produttive in Egitto (Jushi Egypt). I prestiti erogati direttamente da EXIM e da CDB non sono di per sé sufficienti a fornire l’importo totale del finanziamento esterno necessario per sviluppare le attività produttive nella zona SETC. Erano pertanto necessari ulteriori finanziamenti indiretti, erogati mediante prestiti intersocietari. La Commissione non ha trovato un prestito bancario specifico direttamente collegato al progetto in Egitto. Nel 2014, tuttavia, Jushi (China) ha emesso un’obbligazione in sostituzione di vari prestiti bancari per migliorare la struttura del suo debito. Tale obbligazione, che fa più volte riferimento alle esigenze di capitale per il progetto in Egitto, conferma che Jushi (China) necessitava di un sostegno finanziario esterno a supporto delle sue attività produttive in Egitto. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i prestiti agevolati sottostanti, erogati per mezzo di Jushi (China), siano anch’essi attribuibili al governo egiziano tanto quanto i prestiti diretti concessi dagli istituti finanziari cinesi a Jushi Egypt.

(175)

Tali prestiti possono tutti essere sostanzialmente assimilati ai prestiti erogati dal governo della RPC a una società cinese, che poi ne trasferisce i vantaggi alle sue attività produttive ubicate altrove; perciò la Commissione ha deciso di trattarli come qualsiasi altro prestito nazionale cinese erogato a un produttore cinese di prodotti GFR. In tale contesto, come indicato nel considerando 128, la Commissione ha constatato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti a Jushi (China) e Jushi Egypt erano enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC.

(176)

La Commissione ha quindi calcolato l’importo della sovvenzione compensabile. A tale proposito la Commissione ha osservato che il tasso d’interesse nominale applicato da Jushi (China) a Jushi Egypt era pari al 7,5 %, ma nessuno dei finanziamenti erogati a Jushi (China) aveva un tasso di interesse così alto. Di fatto, il tasso di interesse medio applicato a Jushi (China) durante il periodo dell’inchiesta è stato pari al 4 %. La Commissione ha quindi confrontato il tasso di interesse medio che Jushi (China) ha pagato sull’importo residuo del prestito intersocietario durante il periodo dell’inchiesta con l’importo che la società avrebbe pagato per un prestito commerciale comparabile ottenibile sul mercato.

(177)

Per tenere conto dell’aumento dell’esposizione al rischio delle banche causato dall’esistenza di prestiti rotativi, la Commissione ha quindi deciso di declassare di un livello il rating del rischio e di utilizzare le obbligazioni societarie USA con rating pari a B (invece di BB) per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato.

(178)

Tutti i suesposti elementi riguardanti tale finanziamento trattati nella presente sezione dimostrano chiaramente che Jushi (China) ha trasferito a Jushi Egypt tutti i vantaggi derivanti dai finanziamenti agevolati ricevuti dagli istituti finanziari cinesi. Per tutti questi motivi a Jushi Egypt è stato attribuito un vantaggio calcolato in tal modo.

(179)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto declassare il rating creditizio di Jushi Egypt da AA a B a motivo del fatto che Jushi Egypt non ha rispettato il suo piano di rimborso nei confronti della società madre o che, in alcuni casi, la società madre di Jushi Egypt abbia rimborsato prestiti per conto di quest’ultima. Il fatto che il gruppo di imprese di Jushi Egypt abbia deciso che sarebbe stato più opportuno far sostenere gli interessi dei prestiti a un’altra entità del gruppo, in modo da preservare il flusso di cassa in un’altra entità, non implica che quest’ultima non avrebbe onorato i propri obblighi qualora fossero stati contratti con un istituto bancario.

(180)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che non aveva riscontrato alcun rating del credito assegnato da un soggetto esterno a Jushi Egypt e che Jushi Egypt non ha prodotto alcun elemento di prova in questo senso. Jushi Egypt non aveva quindi mai posseduto un rating del credito «AA» come punto di partenza. La Commissione ha pertanto dovuto determinare il rating del credito di Jushi Egypt basandosi sui dati disponibili. Alla luce del cospicuo importo dei prestiti intersocietari erogati dalla società madre e del fatto che Jushi Group aveva agito come garante dei prestiti concessi da CDB ed EXIM, la Commissione ha stabilito che il rating del credito di Jushi Egypt era strettamente legato a quello della sua società madre, fissato a «BB» come esposto al considerando 168. Tale rating del credito pari a BB ha costituito dunque il punto di partenza per la Commissione.

(181)

In secondo luogo, come illustrato al considerando 178, la Commissione ha deciso di declassare di un livello il rating del rischio della società, vale a dire da BB a B, in considerazione del mancato rimborso delle sue passività nel corso degli anni. Di fatto la Commissione ha osservato che, sebbene i prestiti contratti presso CDB ed EXIM siano stati rimborsati secondo il piano di rimborso, le passività totali della società sono in realtà aumentate nel corso degli anni. Jushi Egypt ha pertanto sostituito il debito esterno con il debito infragruppo, ma non ha in realtà onorato i suoi obblighi nei confronti degli istituti bancari. Contrariamente a quanto asserito da Jushi Egypt, vi sono elementi indicanti che la società non sarebbe stata in grado di rispettare i suoi obblighi qualora tutti i suoi beneficiari del credito fossero stati istituti bancari esterni al gruppo. Ad esempio, nonostante la società sia risultata in perdita nel 2015 e nel 2016 e abbia registrato un patrimonio netto negativo nel 2016, in tali anni essa ha comunque effettuato ingenti rimborsi di capitale a favore di CDB, per un totale di 54 milioni di USD (circa 546 milioni di EGP). Pertanto, la società non sarebbe stata in grado di onorare i suoi obblighi esterni senza il sostegno finanziario della società madre.

(182)

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto queste argomentazioni.

(183)

Tutte le sovvenzioni riscontrate sono state determinate per il fatturato totale della società. L’importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato del prodotto in esame venduto nell’Unione europea.

(184)

Le sovvenzioni riscontrate per i finanziamenti agevolati tramite prestiti dalle banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo, concessi direttamente oppure per il tramite della società madre Jushi (China) ammontavano al 6,46 % per Jushi Egypt.

3.3.3.   Sostegno agli investimenti in capitale

(185)

In aggiunta ai prestiti diretti e ai prestiti intersocietari, Jushi Egypt ha dovuto coprire il suo fabbisogno finanziario anche tramite aumenti di capitale.

(186)

Da inchieste precedenti era emerso che le società madri del gruppo cinese ricevevano consistenti sovvenzioni a sostegno di investimenti esteri nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road», sotto forma di sussidi, finanziamenti agevolati conferimenti di capitale. Questo è stato il caso in particolare dell’inchiesta antisovvenzioni sugli pneumatici («il caso sugli pneumatici») (69), conclusasi recentemente.

3.3.3.1.   Base giuridica

Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, emanato dal ministero del Commercio, 26 dicembre 2016;

i pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, emanati nel 2015 («pareri orientativi»);

il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020), ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, GXBG [2016] n. 315;

il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra;

Made in China 2025, Consiglio di Stato, 7 luglio 2015.

3.3.3.2.   Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a Jushi Group

(187)

Nella richiesta di informazioni di cui al considerando 8, la Commissione ha chiesto informazioni a Jushi Group, relative, tra l’altro, a eventuali modifiche della struttura patrimoniale, inclusi incrementi di capitale e modifiche ai diritti degli azionisti, a Jushi Egypt e a una serie di società madri dirette e indirette appartenenti a Jushi Group, che a sua volta faceva parte del China National Building Materials Group («gruppo CNBM»).

(188)

Dall’inchiesta è emerso che China National Building Material Co. Ltd. («CNBM») è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente al 41,27 % da China National Building Material Group Co., Ltd., che è a sua volta interamente detenuta dalla SASAC. CNBM è la principale azionista con il 26,97 % delle azioni di China Jushi Co., Ltd. («China Jushi»), che è l’azionista unico di Jushi Egypt (70).

(189)

Inizialmente Jushi Egypt ha fornito informazioni molto limitate in merito alle società madri dirette e indirette.

(190)

Di conseguenza, il 18 marzo 2020, la Commissione ha inviato a Jushi Egypt una lettera in cui rilevava le carenze e la informava dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del regolamento di base. Tra l’altro, Jushi Group non ha fornito le informazioni richieste riguardanti la motivazione delle modifiche alla struttura patrimoniale e le informazioni circa le modalità di finanziamento degli incrementi di capitale per Jushi Egypt, Jushi Group, China Jushi Co. Ltd. e CNBM.

(191)

In risposta alla suddetta lettera, Jushi Egypt ha presentato un contributo riguardante alcune delle lacune, in particolare le modalità in cui le modifiche alla struttura patrimoniale erano riportate nei bilanci delle varie società del gruppo. Tuttavia, le informazioni fornite in merito al coinvolgimento di entità governative e non governative (ad esempio banche commerciali statali) costituivano semplici dichiarazioni prive di elementi giustificativi e le informazioni riguardanti le motivazioni alla base delle modifiche e i dettagli finanziari erano estremamente limitate.

(192)

Tuttavia, come indicato in precedenza, la proprietà dello Stato all’interno di CNBM è significativa. Inoltre, secondo le informazioni disponibili al pubblico sul sito web di CNBM (71), l’intero team di gestione di CNBM ricopre incarichi all’interno del partito, quali segretario del comitato del partito, vicesegretario del comitato del partito o membro permanente del comitato del partito. Inoltre, Cao Jianglin, direttore esecutivo di CNBM e membro permanente del comitato del partito riveste anche il ruolo di presidente di China Jushi dal 2002 (72). Pertanto, la dichiarazione secondo cui tutte le decisioni relative agli incrementi di capitale delle società interessate sono state adottate indipendentemente, da parte del consiglio di amministrazione competente, senza alcuna partecipazione alla procedura da parte di entità governative e non governative non è credibile, considerando la proprietà dello Stato e il coinvolgimento della dirigenza all’interno del partito.

(193)

In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta.

(194)

La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative a Jushi Group, China Jushi Co. Ltd. e CNBM.

3.3.3.3.   Risultanze dell’inchiesta

(195)

Durante il periodo dell’inchiesta Jushi Egypt ha beneficiato di sussidi erogati da CNBM, un’entità controllata dallo Stato, per mezzo di conferimenti di capitale, e segnatamente di capitale versato.

(196)

Nel 2012 gli azionisti hanno elargito un cospicuo contributo degli azionisti, per un totale di 42,6 milioni di USD, ai fini del finanziamento di Jushi Egypt. Da allora e fino al periodo dell’inchiesta il capitale di Jushi Egypt è aumentato considerevolmente, fino a raggiungere i 162 milioni di USD. Alla fine del periodo dell’inchiesta il capitale di Jushi Egypt era all’incirca quattro volte superiore rispetto a quello del 2012.

(197)

Jushi Egypt è detenuta totalmente da Jushi Group, a sua volta controllata al 100 % da China Jushi. Il principale azionista di China Jushi è la società di partecipazione CNBM, che dal 2010 ne ha costantemente detenuto oltre il 25 % delle azioni.

(198)

Parallelamente all’aumento di capitale all’interno di Jushi Egypt, la partecipazione di CNBM alla struttura patrimoniale di China Jushi è aumentata in misura simile. Nello specifico, dal 2011 alla fine del 2018 CNBM ha sestuplicato il suo contributo di capitale nei confronti di China Jushi, che è passato dai 190 milioni di CNY (30,2 milioni di USD) del 2011 ai 944 milioni di CNY (140,9 milioni di USD) del 2018.

(199)

Queste somiglianze, in termini di tendenza e portata dell’incremento di capitale, rilevate sia in Jushi Egypt che in China Jushi indicano chiaramente che, fino al periodo dell’inchiesta, CNBM ha raccolto fondi per aumentare il capitale di Jushi Egypt attraverso China Jushi.

(200)

Oltre agli incrementi di capitale versato, CNBM ha trasferito cospicue quantità di fondi a China Jushi e Jushi Group mediante altri tipi di conti di capitale.

(201)

Per determinare la natura dei trasferimenti e le circostanze in cui si è evoluto il capitale di proprietà all’interno delle società interessate, la Commissione ha chiesto a CNBM di poter accedere alle pertinenti informazioni. Tuttavia, come esposto nella sezione 3.3.3.2, Jushi Egypt non ha collaborato pienamente all’inchiesta e non ha fornito le informazioni necessarie. In assenza di tali informazioni e a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni. In particolare, la Commissione è dovuta ricorrere ai dati disponibili per individuare la fonte di finanziamento del capitale erogato da CNBM a Jushi Egypt attraverso, tra l’altro, China Jushi.

(202)

Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha rilevato l’esistenza del chiaro impegno di CNBM a investire oltremare in settori incoraggiati. A tale riguardo, CNBM, nella sua relazione annuale, sul suo sito Internet e presso i suoi stabilimenti, si presenta al pubblico come un «attivo professionista dell’iniziativa “One Belt, One Road” ». Per esempio, «ha realizzato 312 progetti con utilizzo di cemento in 75 paesi e regioni a livello mondiale e oltre 60 progetti con utilizzo della fibra di vetro, ha attuato 33 progetti d’investimento, ha costruito 5 magazzini d’oltremare e ha gestito 14 catene di negozi della grande distribuzione di materiali da costruzione e oltre 30 stabilimenti di produzione in tutto il mondo» (73).

(203)

In particolare nell’ambito dei prodotti GFR, nel 2012 CNBM ha costituito Jushi Egypt, un fabbricante di prodotti GFR in Egitto e una società controllata del produttore esportatore cinese, Jushi. Negli anni successivi sono stati intrapresi vari e importanti progetti di investimento volti all’espansione della capacità produttiva di Jushi Egypt.

(204)

Inoltre, Jushi Group ha costituito una serie di società controllate incaricate della produzione e della commercializzazione oltremare in Sudafrica, Corea del Sud, Italia, Spagna, Francia, Canada, India, Singapore, Giappone, Stati Uniti e Hong Kong. Nel 2016 il gruppo CNBM ha raccolto oltre 5 miliardi di CNY (747,38 milioni di USD) a favore della sua strategia di globalizzazione di cui al tredicesimo piano quinquennale (2016-2020), nella quale rientrano i summenzionati progetti egiziani, e ha investito 300 milioni di USD in un impianto di produzione negli Stati Uniti operativo dal 2018 (74). In India il piano prevede la realizzazione di un impianto manifatturiero con una capacità pari a 100 000 tonnellate entro la metà del 2020.

(205)

Tutti questi progetti oltremare si inseriscono nel più ampio contesto della politica di «internazionalizzazione» della Cina. A tale riguardo, Song Zhiping, il presidente di CNBM, ha dichiarato ad esempio quanto segue: «[l]a sottoscrizione del progetto di Jushi negli Stati Uniti è una svolta decisiva nello sviluppo strategico della globalizzazione di China Jushi e al tempo stesso un importantissimo passo in avanti nel suo perseguimento di obiettivi più ambiziosi. Assume anche rilevanza, in termini di riferimento, per la globalizzazione di CNBM e persino dell’intero settore cinese dei materiali da costruzione».

(206)

Inoltre, l’industria dei prodotti GFR è un’industria incoraggiata anche nel contesto dell’iniziativa Made in Cina 2025 (75) e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. È stata creata una serie di fondi a sostegno dell’iniziativa Made in China 2025 e quindi indirettamente dell’industria dei prodotti GFR, come ad esempio il fondo nazionale per il circuito integrato, il fondo per la produzione avanzata e il fondo di investimento per le industrie emergenti (76).

(207)

I prodotti GFR sono spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «nuovi materiali». La tabella di marcia di Made in China 2025 (77) elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa descrive nel settore 9 i «nuovi materiali» e le relative sottocategorie, ivi compresi materiali fondamentali avanzati (punto 9.1), materiali strategici chiave (punto 9.2), tra cui le fibre ad alta prestazione e i materiali compositi, i nuovi materiali energetici (78). I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato (79).

(208)

Per queste industrie chiave il piano «Made in China 2025» prevede espressamente, nel capo 3.9, che la Cina:

« sosterrà le imprese affinché effettuino fusioni, investimenti in capitale e investimenti in capitale di rischio oltremare;

parteciperà attivamente alla cooperazione industriale internazionale e la promuoverà, nonché attuerà importanti piani strategici, come Silk Road Economic Belt (la fascia economica della via della seta) e 21st-Century Maritime Silk Road (la Via della seta marittima del XXI secolo), per accelerare la realizzazione di un’infrastruttura interconnessa con i paesi limitrofi e un’approfondita cooperazione industriale;

ricorrerà all’internazionalizzazione lungo le frontiere e realizzerà una serie di parchi manifatturieri di cooperazione d’oltremare nei paesi ammissibili;

incoraggerà il trasferimento oltremare di apparecchiature di fascia alta, tecnologie avanzate e industrie solide ».

(209)

In un’altra intervista Song Zhiping ha dichiarato che, dal punto di vista imprenditoriale, CNBM seguiva con attenzione le politiche nazionali relative all’iniziativa «One Belt, One Road», la quale «rappresenta un’opportunità veramente unica per il gruppo cinese attivo nel settore dei materiali da costruzione». Inoltre, ha sottolineato che l’«internazionalizzazione» è collegata alla cooperazione finanziaria e che funziona solo quando «si combinano l’aspetto finanziario, la cooperazione a livello di fondi sovrani, il credito agli acquirenti, il leasing finanziario e altri metodi per una reciproca collaborazione finalizzata all’internazionalizzazione». Nello stesso intervento Song Zhiping ha anche dichiarato che «la cooperazione a livello di capacità internazionale deve essere combinata con le politiche nazionali a favore dell’iniziativa “One Belt, One Road”, soprattutto quelle finanziarie. Prima ci limitavamo a effettuare investimenti semplici, prendendo denaro in prestito per poi darlo nuovamente in prestito, senza puntare troppo in alto. Vorrei adottare un modello simile a quello della cinese Guoxin Holdings, in cui le società contribuiscono al 10 % e le riserve statali in valuta estera raggiungono il 90 %. Dobbiamo abbandonare la nostra vecchia dipendenza dai prestiti e cercare nuovi modelli aziendali di finanziamento e nuovi modelli organizzativi. Credo che dovremmo sfruttare appieno i grandi vantaggi finanziari che vanta ora il paese, intensificare l’istituzione di fondi di investimento per i materiali da costruzione e mobilitare più capitale perché partecipi agli investimenti e sostenga l’internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dei materiali da costruzione».

(210)

Questa visione è sostenuta dal governo cinese, come si evince dal discorso pronunciato da Xiao Yaqing, direttore della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC), durante una conferenza organizzata da CNBM: «le imprese centrali sono la spina dorsale dell’economia nazionale e dovrebbero essere strettamente integrate nella strategia nazionale dell’iniziativa “One Belt, One Road”, sfruttando la vantaggiosa capacità produttiva, individuando i settori chiave e promuovendo la cooperazione internazionale a livello di capacità produttiva e apparecchiature. Le imprese centrali sono in prima linea nella creazione di un nuovo biglietto da visita per l’internazionalizzazione del paese []. Negli ultimi anni China Building Materials e China Materials Group hanno accelerato il ritmo dell’internazionalizzazione conseguendo risultati eccezionali, ed è molto importante ristrutturare il gruppo affinché guidi l’internazionalizzazione del settore cinese dei materiali da costruzione []. In seguito alla riorganizzazione, il valore dei primi progetti di investimento programmati dalla nuova società in paesi ubicati lungo l’iniziativa “One Belt, One Road” supererà i 90 miliardi di CNY» (80).

(211)

Dall’inchiesta è emerso che China National Building Material («CNBM») è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente al 41,27 % dalla società madre CNBM, che è a sua volta interamente detenuta dalla SASAC. CNBM è proprietaria al 26,97 % di China Jushi Co., Ltd. che è l’azionista unico di Jushi (81).

(212)

Pertanto, CNBM Building è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente dalla società madre CNBM, che è a sua volta interamente controllata dalla SASAC. La SASAC è il veicolo principale attraverso cui il governo cinese controlla in diversi modi le imprese statali e viene utilizzata dal governo come strumento per attuare i suoi piani e le sue politiche anziché seguire, nelle sue operazioni commerciali, una logica basata sul mercato (82). Fatta salva la conclusione sulla natura di CNBM come ente pubblico ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base, tenuto conto di tutti gli elementi di prova di cui sopra si può concludere che CNBM e Jushi Group in generale perseguono politiche industriali e pubbliche, anche in relazione all’iniziativa «One Belt, One Road», nonché politiche tese all’«internazionalizzazione» della produzione e dell’esportazione del prodotto in esame.

(213)

È in questo contesto che il governo ha erogato un contributo finanziario a favore di CNBM affinché attuasse le suindicate politiche, compreso il finanziamento del progetto di quest’ultima in Egitto relativo alla fabbricazione del prodotto in esame. A causa del fatto che non vi è stata piena collaborazione da parte di Jushi Egypt a tale riguardo, la Commissione non ha potuto individuare l’effettiva fonte del finanziamento e verificare in dettaglio se tale contributo finanziario fosse stato erogato dalla SASAC o mediante il Silk Road Fund («SRF») come veicolo per l’attuazione della strategia «One Belt, One Road». Tuttavia, basandosi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che tanto la SASAC (83) quanto l’SRF (84) sono considerati enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base in relazione all’erogazione del contributo finanziario a favore di CNBM. In ogni caso, anche se non fossero enti pubblici, sia la SASAC che l’SRF sarebbero considerati investiti dal governo dell’incarico e dell’ordine di svolgere funzioni e attuare politiche pubbliche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base (85).

(214)

Sempre a causa dell’omessa collaborazione, in base a tutti gli elementi di prova di cui sopra in relazione ai finanziamenti erogati nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» destinati a progetti al di fuori della Cina, compreso l’Egitto, nonché in base a tutte le risultanze del caso sugli pneumatici, la Commissione ha concluso che CNBM ha ricevuto un contributo finanziario sotto forma di sussidi che sono poi stati utilizzati per finanziare successivi conferimenti di capitale volti ad accrescere il capitale a disposizione di Jushi Egypt per le sue attività in Egitto.

(215)

In assenza di ulteriori elementi di prova da parte di CNBM, e sulla base degli elementi di prova a disposizione del pubblico, la Commissione ha deciso di compensare i successivi incrementi di capitale di Jushi Egypt come conferimenti di capitale sostenuti dallo Stato e finalizzati alla realizzazione e all’espansione degli stabilimenti produttivi di CNBM in Egitto. Tale sostegno, attribuito all’Egitto per gli stessi motivi di cui al considerando 91, rientrerebbe a sua volta nelle clausole concordate da Cina ed Egitto nell’ambito dell’accordo di cooperazione inteso a istituire la zona SETC e può quindi essere assegnato ai prodotti esportati dall’Egitto.

3.3.3.4.   Vantaggio

(216)

La Commissione ha quindi esaminato se il contributo finanziario fornito dal governo della RPC mediante la SASAC e/o l’SRF abbia conferito un vantaggio a Jushi Egypt. Ancora una volta, a causa dell’omessa collaborazione di Jushi Egypt, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.

(217)

Dalle prove di cui alla precedente sottosezione è emerso che il mandato e obiettivo sia della SASAC che dell’SRF è attuare i piani e le politiche del governo, anche mediante l’erogazione di sostegno finanziario e finanziamenti a favore dei settori incoraggiati, tra cui quello dei prodotti GFR, allo scopo di attuare la strategia di internazionalizzazione. Nel fornire finanziamenti la SASAC e l’SRF non seguono i principi e il comportamento del mercato, bensì agiscono per attuare le rispettive politiche pubbliche. Un esempio lampante di come le loro operazioni siano svincolate da una prospettiva di mercato è emerso nel caso sugli pneumatici, in cui l’SRF aveva concesso un sussidio alla società capogruppo per l’acquisizione di una controllata nell’UE. Inoltre, nel caso sugli pneumatici la Commissione ha appurato che tali progetti seguivano un modello simile (86). È pertanto ragionevole presumere che CNBM, un’importante impresa statale centrale, segua lo stesso modello e benefici di analoghe sovvenzioni.

(218)

La Commissione ha altresì osservato che l’importo dei successivi incrementi di capitale paralleli di Jushi Egypt, ricevuti attraverso China Jushi, corrispondeva approssimativamente all’importo del deficit di finanziamento per il progetto di investimento in Egitto causato dopo aver concesso il finanziamento agevolato. Come esposto nei considerando da 171 a 174, l’entità e la portata successive degli incrementi di capitale da parte di CNBM a favore di Jushi Group e China Jushi rispecchiavano in modo sostanziale gli incrementi di capitale effettuati a favore di Jushi Egypt specificamente per colmare tale deficit di finanziamento. Tale operazione era pienamente in linea con lo scopo del funzionamento e del finanziamento della SASAC e dell’SRF.

(219)

Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e conformemente all’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il contributo finanziario fornito dalla SASAC e/o dall’SRF ha conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.3.3.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(220)

Come esposto nella sezione 3.3.3.2, Jushi Egypt non ha fornito una risposta completa alla richiesta di informazioni. Pertanto è stato impossibile verificare le sovvenzioni ricevute dalla società madre in connessione con gli investimenti esteri del gruppo relativi al prodotto in esame e determinare con precisione l’importo del vantaggio.

(221)

La Commissione è quindi ricorsa ai dati disponibili, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, per determinare l’importo della sovvenzione conferita dal contributo finanziario della SASAC o dell’SRF sotto forma di sussidi. Come spiegato sopra, nelle varie società del gruppo cinese la Commissione ha rilevato incrementi di capitale paralleli erogati in ultima analisi a Jushi Egypt nella stessa misura e nello stesso periodo. Poiché ha ricevuto dalla SASAC e/o dall’SRF questi fondi destinati all’investimento in Egitto nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» e della politica di internazionalizzazione, CNBM è stata utilizzata solo come canale attraverso il quale trasferire tali fondi a Jushi Egypt e non ha trattenuto per sé alcun vantaggio, in quanto tale operazione sarebbe stata incompatibile con la destinazione dei fondi. Ne è conferma il fatto che l’importo del deficit di finanziamento nell’investimento egiziano di Jushi Egypt era sostanzialmente identico a quello degli incrementi di capitale.

(222)

Per determinare l’importo dei fondi erogati a Jushi Egypt attraverso CNBM sotto forma di conferimenti di capitale, la Commissione ha analizzato e ricostruito i successivi incrementi di capitale nelle società interessate, vale a dire Jushi Egypt, Jushi Group e China Jushi, di cui CNBM è il principale azionista.

(223)

Nel ricostruire i trasferimenti dei fondi la Commissione non ha esaminato solo gli incrementi del capitale versato, ma anche quelli di altri strumenti rappresentativi di capitale. Nello specifico, sono stati scoperti cospicui quantitativi di fondi sotto forma di eccedenze di capitale nelle società intermedie China Jushi e Jushi Group. Per quanto concerne nello specifico tali società intermedie, la Commissione ha rilevato che in alcuni casi l’importo dei fondi a esse trasferiti a titolo di incremento di capitale era superiore a quanto successivamente registrato dalla società come capitale versato. La società avrebbe quindi avuto accesso a questi fondi senza la variazione prevista a livello di partecipazione azionaria della società. Tenuto conto dei conferimenti di capitale effettuati mediante capitale versato e degli importi individuati in altri tipi di conti di capitale, quali le eccedenze di capitale, la Commissione ha potuto appurare che oltre l’87 % del capitale di Jushi Egypt poteva essere imputabile a CNBM. L’importo totale del vantaggio conferito al beneficiario ricorrendo a questo approccio sarebbe quindi pari a (142,8 milioni di USD).

(224)

Tuttavia, a causa del limitato accesso a informazioni più dettagliate, la Commissione non ha potuto determinare l’origine esatta di tutti questi fondi e non ha quindi potuto stabilire con sufficiente certezza che tutti gli importi presenti negli altri conti di capitale di Jushi Egypt erano stati erogati e trasferiti da e attraverso CNBM.

(225)

La Commissione ha pertanto adottato un approccio più prudente, concentrandosi esclusivamente sulle variazioni negli importi del capitale versato che potevano essere fatte risalire con sufficiente certezza a CNBM. Più nello specifico, la Commissione ha semplicemente tenuto conto dell’incremento di capitale versato effettuato da CNBM a favore di China Jushi a partire dal 2011 e della variazione parallela degli incrementi di capitale di Jushi Egypt a partire dal 2012. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il 51 % del capitale di Jushi Egypt (ossia 81,8 milioni di USD) sia stato fornito da CNBM attraverso il contributo finanziario ricevuto dalla SASAC o dall’SRF.

(226)

Una volta stabilito l’importo totale dei sussidi, la Commissione ha provveduto a calcolare il vantaggio conferito a Jushi Egypt durante il periodo dell’inchiesta a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento di base. Il vantaggio derivante dai sussidi ricevuti mediante incrementi di capitale andrebbe ripartito nel PI tenendo conto del periodo di ammortamento del capitale azionario, che non essendo capitale fisso sarebbe di norma soggetto alle disposizioni di ripartizione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base.

(227)

A causa dell’omessa collaborazione di Jushi Egypt nel rispondere alla richiesta di informazioni, la Commissione non disponeva di ulteriori informazioni su accordi specifici riguardanti l’utilizzo dei sussidi connessi agli investimenti azionari con la SASAC o l’SRF. Nel caso sugli pneumatici la Commissione ha ammortizzato l’importo del sussidio lungo un periodo di sette anni, in quanto esso era in linea con la durata media dell’investimento dell’SRF e con quella di un altro prestito contratto in concomitanza per tale operazione (87). Nel presente caso, tuttavia, in assenza di collaborazione e di uno specifico accordo tra gli azionisti, la Commissione ha deciso di seguire un approccio conservativo e di utilizzare la vita utile media del patrimonio di Jushi Egypt ipotizzando che i finanziamenti siano stati utilizzati per colmare il deficit del progetto di investimento a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base, conformemente al quale, ove giustificato dalle circostanze, è possibile utilizzare un periodo di ammortamento diverso. Su tale base, la Commissione ha utilizzato un periodo di ammortamento di dodici anni.

(228)

Tutte le sovvenzioni riscontrate sono state determinate per il fatturato totale della società. L’importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato del prodotto in esame venduto nell’Unione europea.

(229)

L’importo della sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 2,01 %.

3.3.3.6.   Osservazioni sul sostegno agli investimenti in capitale

(230)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il capitale è attribuibile a CNBM e, più nello specifico, che esso non proveniva dai profitti di China Jushi o di Jushi Group. Nello stesso spirito, la società ha altresì argomentato che la Commissione non ha spiegato per quale motivo, a partire dal 2010, ogni anno siano stati concessi fondi da CNBM a China Jushi ma tali fondi siano stati trasferiti a Jushi Group e a Jushi Egypt solo in alcuni degli anni in questione. Analogamente, ha sostenuto che la Commissione non ha stabilito che il sostegno agli investimenti in capitale sia attribuibile a un qualsiasi ente pubblico; di conseguenza, tale sostegno non può costituire una sovvenzione. Infine, il produttore esportatore ha chiesto alla Commissione, qualora essa intenda confermare l’approccio da lei adottato, di comunicare le circostanze da cui essa evince che il sostegno al capitale fornito da CNBM a China Jushi e quello intercorso tra Jushi Group e Jushi Egypt appartengono a uno stesso modello.

(231)

In primo luogo, per quanto riguarda l’origine dei fondi, la Commissione ha osservato che la società non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua tesi. La Commissione ha tuttavia effettuato un ulteriore esame della contabilità delle società interessate per accertare se i fondi utilizzati per gli incrementi di capitale fossero stati prelevati dai loro profitti. La Commissione ha osservato che nessuno degli incrementi di capitale era stato effettuato tramite fondi prelevati dai conti dei profitti o degli utili riportati. La Commissione ha nondimeno rilevato che alcuni incrementi di capitale relativi a China Jushi, avvenuti negli anni 2012 e 2016, erano attribuibili a riserve di capitale. Tuttavia, la società non ha fornito informazioni riguardo all’origine dei fondi sui conti di riserva di capitale. La Commissione ha pertanto concluso che i profitti non distribuiti o gli utili riportati non erano la fonte cui sono attribuibili i fondi utilizzati per finanziare gli incrementi di capitale in Jushi Egypt a partire dal 2012.

(232)

In secondo luogo, per quanto riguarda il momento nel quale i fondi sono stati trasferiti a Jushi Group e a Jushi Egypt, la Commissione ha osservato che il produttore esportatore non ha fornito ulteriori elementi di prova utili a documentare o illustrare il piano di incrementi di capitale di CNBM. Analogamente, la Commissione ha constatato che, oltre agli intervalli temporali tra i trasferimenti di capitale da una società all’altra, gli incrementi di capitale hanno risposto anche ai diversi requisiti patrimoniali di Jushi Egypt, a seconda degli investimenti effettuati nel corso del periodo esaminato.

(233)

In terzo luogo, per quanto concerne la possibilità di attribuire l’origine dei fondi a sostegno degli incrementi di capitale a un ente pubblico, la Commissione ha osservato al considerando 215 che, anche se non costituissero enti pubblici, sia la SASAC che l’SRF sarebbero considerati come investiti dal governo dell’incarico e dell’ordine di svolgere funzioni e attuare politiche pubbliche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base.

(234)

Infine, per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sull’accertamento del fatto che il sostegno al capitale fornito da CNBM a China Jushi e quello fornito da Jushi Group a Jushi Egypt appartenevano a uno stesso modello, la Commissione ha osservato che tali informazioni sono state fornite. Ai considerando da 186 a 231 sono state illustrate in maniera dettagliata le risultanze e la metodologia utilizzata per calcolare l’importo della sovvenzione. Analogamente, nel documento specifico di divulgazione delle informazioni, al produttore esportatore sono state fornite informazioni complete sugli elementi di prova a disposizione della Commissione e sulla sua analisi relativa al sostegno al capitale erogato da CNBM a China Jushi e da Jushi Group a Jushi Egypt.

(235)

Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione ha respinto queste argomentazioni.

(236)

Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che la Commissione non è stata in grado di stabilire l’importo del vantaggio e che essa deve dimostrare il motivo per cui i singoli conferimenti di capitale azionario non sono compatibili con la normale prassi di investimento.

(237)

La Commissione ha rammentato che durante l’inchiesta il gruppo incaricato del caso ha chiesto a CNBM di poter accedere alle informazioni pertinenti. Tuttavia, come esposto nella sezione 3.3.3.2, né CNBM né Jushi Group hanno collaborato pienamente all’inchiesta e la Commissione ha dovuto basare le sue risultanze sui dati disponibili. Le modalità di accertamento del vantaggio sono state peraltro descritte ai considerando da 218 a 221. In sostanza, si spiega che nel fornire finanziamenti la SASAC e l’SRF non seguivano i principi del mercato, bensì agivano per attuare le rispettive politiche pubbliche. La Commissione ha quindi respinto l’obiezione.

(238)

Il produttore esportatore ha ulteriormente argomentato che non è possibile ritenere che tutti i fondi forniti da CNBM provenissero da enti pubblici in quanto CNBM è una società quotata in borsa in possesso di molti altri strumenti di raccolta fondi. Di conseguenza, la Commissione non può concludere che l’intero sostegno al capitale asseritamente fornito da CNBM a China Jushi costituisca una sovvenzione. Pertanto, la società ha sostenuto che il vantaggio non può essere superiore al tasso della sovvenzione rilevato per CNBM in Cina nell’inchiesta sul regolamento relativo ai prodotti in fibra di vetro (88), moltiplicato per l’importo del sostegno al capitale. Secondo il produttore esportatore, inoltre, la Commissione non è stata in grado di calcolare il vantaggio, in quanto non ha considerato che il sostegno agli investimenti in capitale da parte di CNBM è avvenuto a fronte di azioni e, quindi, di dividendi.

(239)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che la società non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua tesi. Analogamente, la Commissione ha ribadito che né CNBM né Jushi Group hanno collaborato pienamente all’inchiesta e la Commissione ha dovuto basare le sue risultanze sui dati disponibili. A tale riguardo, la Commissione ha rammentato che il tasso di sovvenzione rilevato per CNBM nelle sezioni 3.4 e 3.8 del regolamento relativo ai prodotti in fibra di vetro si basava su prestiti e sussidi figuranti nella relazione di revisione di CNBM, la quale è accessibile al pubblico, e che pertanto la Commissione ha limitato le sue risultanze, in modo alquanto prudente, a talune sovvenzioni rientranti in regimi di sovvenzione specifici, facilmente individuabili e non correlati al regime di sovvenzione in parola. Pertanto, la Commissione ha semmai peccato di eccessiva prudenza.

(240)

La Commissione ha infine osservato di non aver verificato se i trasferimenti di fondi da parte di CNBM siano stati effettuati a fronte di azioni. Di fatto, non sono stati presentati elementi di prova del fatto che CNBM abbia effettivamente ricevuto azioni in cambio. Al contrario, l’inchiesta ha accertato che CNBM ha ricevuto contributi finanziari dal governo al fine di attuarne le politiche e che tali contributi finanziari sono stati percepiti sotto forma di sussidi successivamente utilizzati nel quadro di conferimenti di capitale destinati a finanziare le operazioni di Jushi Egypt.

(241)

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, la Commissione ha respinto l’obiezione.

3.4.   Fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato

3.4.1.   Fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato

(242)

Non è stato riscontrato alcun vantaggio per la fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, poiché in Egitto le tariffe dell’elettricità sono fissate a livello nazionale e il produttore esportatore paga la tariffa normale applicata agli utenti industriali entro un certo in tervallo di tensione.

(243)

Non è stato riscontrato alcun vantaggio per la fornitura di gas a un prezzo inferiore al valore adeguato. Per alcuni settori industriali sono fissate particolari tariffe del gas, ma il produttore esportatore rientra nella categoria residuale degli utenti industriali, che non beneficia della tariffa minima. Non esiste quindi alcuna specificità né alcun vantaggio.

3.4.2.   Fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato

3.4.2.1.   Acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt

a)   Base giuridica

(244)

La base giuridica del programma comprende:

legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);

decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);

legge n. 8 del 1997 sulle garanzie e sugli incentivi agli investimenti («legge 8/1997»);

legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;

progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017.

b)   Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili in relazione a TEDA Investment Co. Ltd. — applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo dell’Egitto

(245)

La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo dell’Egitto destinata a Tianjin TEDA e ha richiesto le informazioni necessarie a valutare il coinvolgimento del governo dell’Egitto o del governo della RPC nel controllo della società. La Commissione ha ritenuto necessaria la richiesta di informazioni alla luce del ruolo svolto dalla società nello sviluppo e nella costruzione della zona SETC, come illustrato nel considerando 34.

(246)

Nella risposta alla richiesta di informazioni, TEDA ha fornito solo i dati relativi a Egypt TEDA Investment Co., Ltd. che erano già stati presentati nella risposta al questionario iniziale.

(247)

Tuttavia, la Commissione ha appurato che erano state fornite informazioni molto limitate in merito a Tianjin TEDA.

(248)

In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta.

(249)

La Commissione ha pertanto informato il governo dell’Egitto che avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base per esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse alle società ubicate nella zona SETC. Il governo dell’Egitto si è opposto a tale eventualità e ha sottolineato di aver pienamente collaborato con la Commissione e di non poter fornire informazioni relative a una società esterna alla propria giurisdizione.

(250)

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite in merito a Tianjin TEDA non fossero sufficienti e che il governo dell’Egitto, come esposto al considerando 16, fosse nella condizione di fornire tali informazioni.

(251)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questo punto.

c)   Risultanze dell’inchiesta

(252)

Secondo l’articolo 5 della legge 83/2002, modificata nel 2015, nella zona SC «la proprietà dei terreni è attribuita all’Autorità all’interno della zona». Dal 2015 non è più possibile acquistare la piena proprietà dei terreni dall’Autorità generale, la quale attualmente concede i diritti di usufrutto del terreno solo alla società Main Development Company («MDC»), un promotore egiziano. MDC mette poi l’usufrutto del terreno all’asta a cui partecipano sub-promotori come TEDA. Tali sub-promotori affittano successivamente il terreno alle società ubicate nella zona.

(253)

Quando Jushi Egypt ha iniziato a costruire il suo stabilimento nel 2011, tuttavia, era ancora possibile acquisire la piena proprietà dei terreni dalle autorità egiziane. All’epoca, Jushi Egypt ha acquistato un terreno da Egypt TEDA. TEDA a sua volta aveva acquistato il lotto nel 1998 tramite il suo predecessore, Egypt China Joint Venture Company, dal Governatorato di Suez, ad un prezzo estremamente basso (meno di 1 USD/m2) e senza alcuna procedura d’asta. Dopo l’acquisto iniziale nel 1998, TEDA ha investito in infrastrutture di base per rendere il terreno desertico non edificato utilizzabile a fini industriali.

(254)

A tale riguardo, la Commissione ha verificato se l’ECJV e TEDA fossero enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In considerazione dell’omessa collaborazione da parte del governo dell’Egitto, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili. La Commissione ha pertanto cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato come pure indizi formali di un controllo del governo su tali entità. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo.

(255)

In primo luogo, la Commissione ha riscontrato che l’ECJV e TEDA erano entità collegate e che erano entrambe interamente di proprietà dello Stato. Di fatto, come indicato nel considerando 33, Tianjin TEDA è un’impresa statale sotto il controllo del governo municipale di Tianjin che ha costituito una joint venture con l’amministrazione egiziana del Canale di Suez, la National Bank of Egypt e altre quattro imprese statali egiziane per creare l’ECJV, con l’obiettivo di sviluppare e costruire la zona economica. La parte cinese deteneva il 10 % delle azioni dell’ECJV e la parte egiziana il 90 % (89). Inoltre, come indicato nel considerando 36, nell’ottobre del 2008 Tianjin TEDA ha stabilito una joint venture con il Fondo di sviluppo Cina-Africa, una controllata della China Development Bank, per costituire la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), come principale entità di investimento cinese nella zona di cooperazione. Cina-Africa TEDA si è unita all’ECJV costituendo una nuova società, denominata TEDA, il cui scopo è dirigere lo sviluppo della zona SETC in Egitto. Questa volta, la parte cinese detiene l’80 % delle azioni, mentre la parte egiziana (rappresentata dall’ECJV) il 20 %.

(256)

La Commissione ha inoltre accertato l’esistenza di indizi formali di un controllo dello Stato su tali investitori. Poiché entrambe le entità sono interamente di proprietà dello Stato, formalmente i governi cinese ed egiziano ne hanno il pieno controllo. In particolare, in assenza di informazioni specifiche che portassero a concludere diversamente, la Commissione ha ritenuto opportuno presumere che gli amministratori e i revisori dei conti delle entità in questione siano nominati dallo Stato e a esso debbano rispondere, come avviene per le società di proprietà dello Stato in tali paesi.

(257)

Pertanto è certo che l’assegnazione iniziale dei terreni all’ECJV ad un prezzo di vendita inferiore a 1 USD/m2 conformemente al quadro giuridico vigente ha comportato un contributo finanziario da parte del governo dell’Egitto (90). Il successivo trasferimento di terreni tra l’ECJV e TEDA si configura, di fatto, come un’operazione tra società collegate, basata su un prezzo di trasferimento che coinvolge i medesimi attori su entrambi i fronti.

(258)

Infine, per quanto concerne la vendita dei terreni da Egypt TEDA a Jushi Egypt, la Commissione ha osservato che l’azionista di maggioranza di Egypt TEDA, che detiene il 75 % delle azioni, è la China Africa TEDA Investment Company, che detiene altresì la maggior parte dei seggi del consiglio di amministrazione di TEDA. Il controllore finale della China Africa TEDA Investment Company è la China Development Bank, che è già stata designata come ente pubblico. Inoltre, TEDA descrive la sua visione e la sua missione come segue: «Visione: divenire investitore e gestore di un parco industriale internazionale a sostegno della Cina, partendo dall’Egitto e volgendo lo sguardo all’Africa e persino al mondo intero. Missione: dare slancio alle imprese cinesi che si aprono al mondo, promuovendo quindi il processo di internazionalizzazione delle imprese cinesi» (91). Nelle sue pubblicazioni TEDA fa anche ampiamente riferimento all’attenzione, alla motivazione e al sostegno ricevuti dal ministero del Commercio e dal governo municipale di Tianjin nello svolgimento delle sue attività.

(259)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che le entità controllate dallo Stato che hanno fornito terreni a Jushi Egypt sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Infatti, le azioni intraprese da TEDA sotto il diretto controllo del governo della RPC e nel contesto della stretta cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC possono essere attribuite al governo dell’Egitto come esposto nella sezione 3.2.3 nell’ambito delle misure di sostegno agevolato a favore del fabbricante di prodotti GFR in Egitto.

(260)

Inoltre, anche se le entità controllate dallo Stato non fossero da considerare enti pubblici, sulla base degli elementi di prova di cui ai considerando da 219 a 224, nonché degli elementi di prova relativi alla stretta cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC, la Commissione ha appurato che esse sarebbero da considerare investite, da parte del governo della RPC e del governo dell’Egitto, dell’incarico e dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo dell’Egitto.

(261)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, tanto il governo dell’Egitto quanto i produttori esportatori hanno affermato che la Commissione non può ritenere che i comportamenti degli enti pubblici o enti privati che agiscono su incarico o per ordine del governo della RPC costituiscano sovvenzioni a norma del regolamento di base, giacché tali comportamenti non sono imputabili al governo del paese di origine o di esportazione.

(262)

Tuttavia, come già affermato nei considerando da 258 a 262, la Commissione ha ritenuto che TEDA non sia semplicemente un ente pubblico cinese, bensì un ente pubblico controllato congiuntamente dal governo della RPC e dal governo dell’Egitto e che le azioni da essa intraprese sotto il diretto controllo del governo della RPC siano attribuibili anche al governo dell’Egitto in considerazione della stretta cooperazione tra i due governi. A tale proposito, la Commissione ha constatato che tra gli azionisti di TEDA figurano anche enti pubblici statali egiziani, come ad esempio l’amministrazione egiziana del Canale di Suez e la National Bank of Egypt, i quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione di TEDA. Ciò dimostra che il governo dell’Egitto era nella condizione di riconoscere e adottare le azioni di TEDA. Infine, come indicato nel considerando 263, anche qualora non fosse da considerare un ente pubblico, la Commissione ha ritenuto che TEDA agisca su incarico o per ordine del governo della RPC e del governo dell’Egitto.

(263)

In aggiunta alla concessione di terreni del 2011, Jushi Egypt ha acquistato un lotto adiacente da una società di promozione egiziana nel 2016. Tale promotore egiziano aveva a sua volta acquistato il terreno dello stesso lotto assegnato a Egypt China Joint Venture Company nel 1998. La Commissione ha verificato se questo promotore egiziano avesse ricevuto dal governo egiziano l’incarico o l’ordine di fornire terreni a Jushi Egypt a condizioni agevolate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(264)

A tale proposito la Commissione ha constatato che nella transazione di vendita a Jushi Egypt vi era un chiaro coinvolgimento delle autorità della zona SC. Di fatto, il promotore egiziano aveva bisogno di vendere il suo lotto perché non aveva mezzi sufficienti per utilizzare il terreno secondo le clausole di sviluppo industriale del suo contratto iniziale di acquisto con il governo dell’Egitto. In questo contesto, l’articolo 3 del contratto di acquisto stabilisce che se il contratto «non è approvato dall’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez entro sei mesi, la parte B (Jushi Egypt) può ritenere che la parte A (il promotore) abbia violato il presente contratto il quale è automaticamente annullato». Inoltre, l’articolo 7 dispone che «[l]a parte B presenta una domanda scritta all’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez per la realizzazione di un progetto industriale a nome della parte A e ottiene le approvazioni []. L’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez accetta di effettuare la registrazione del terreno a nome della parte B, di esaminare e approvare il contratto di vendita finale del terreno e di richiedere il certificato di proprietà fondiaria presso l’ufficio notarile a nome della parte B».

(265)

Il governo dell’Egitto è quindi ricorso a un ente privato come veicolo per erogare un contributo finanziario che non lasciava altra scelta a tale ente privato se non quella di vendere il terreno a Jushi Egypt, al prezzo e ad altre condizioni imposti dal governo stesso. La Commissione ha pertanto concluso che il promotore egiziano era stato investito dallo Stato dell’incarico od ordine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire politiche pubbliche sancite anche nell’accordo di cooperazione e di fornire terreni a Jushi Egypt a un prezzo agevolato.

(266)

La Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di fornire le statistiche sui prezzi dei terreni applicabili nella zona SC e i documenti delle procedure di gara relative alle operazioni di acquisto da parte dei promotori. Il governo dell’Egitto però non è stato in grado di fornire né le statistiche né i documenti delle procedure di gara relativi al periodo o alle transazioni in esame. Il governo egiziano è stato in grado di fornire solo informazioni relative alle procedure di gara per l’aggiudicazione nel 2016 a TEDA dell’usufrutto di un altro terreno.

(267)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto e i produttori esportatori hanno argomentato che la Commissione si è basata su un’errata ricostruzione dei fatti al fine di concludere che Wadi Degla operava su incarico o per ordine del governo dell’Egitto. Più in particolare, essi hanno formulato le seguenti argomentazioni:

1)

Wadi Degla non è un promotore, bensì un produttore di tubi e raccordi di polietilene; e

2)

l’Autorità generale della zona economica del canale di Suez non ha partecipato alle negoziazioni tra Jushi Egypt e Wadi Degla, ma si è limitata ad approvare la vendita dei terreni e a convalidarla.

(268)

Per quanto riguarda il primo punto, sulla base delle informazioni apprese dalla Commissione sul sito web della società (92), Wadi Degla è un promotore immobiliare con progetti in varie località, tra cui Ain Sokhna, e non un produttore di tubi e raccordi.

(269)

Per quanto concerne il secondo punto, la Commissione ha preso atto che l’intenzione di Wadi Degla di cedere i propri terreni era motivata, tra l’altro, dal fatto di non averli edificati come previsto dai suoi obblighi giuridici. Tuttavia, la società avrebbe anche potuto vendere i suoi terreni sul libero mercato a un prezzo superiore. Dall’inchiesta non emerge soltanto il motivo per il quale Wadi Degla era intenzionata a vendere i propri terreni, ma si evince anche con chiarezza che l’Autorità generale della zona SC aveva partecipato alle negoziazioni svoltesi nell’ambito delle operazioni di vendita in quanto il contratto era stato approvato dal presidente della zona SC.

a)   Conclusione

(270)

Le risultanze della presente inchiesta indicano che i prezzi di concessione e di acquisizione di terreni nella zona SC sono stabiliti dalle autorità egiziane e che la determinazione dei prezzi in tale zona non è trasparente. I terreni sono stati concessi a condizioni agevolate da parte di enti pubblici o di enti privati che agivano sotto incarico od ordine dello Stato.

(271)

La concessione di terreni da parte del governo dell’Egitto a un prezzo inferiore al valore adeguato dovrebbe pertanto essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(272)

Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la concessione di terreni alle società operanti nella zona SETC a un prezzo inferiore al valore adeguato è riservata ad alcune società all’interno di una determinata area geografica.

b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(273)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l’importo effettivamente pagato per i terreni dal produttore esportatore all’importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base a un valore di riferimento basato sul mercato. Il vantaggio relativo all’acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt è stato calcolato nel modo seguente.

(274)

Il governo dell’Egitto non è stato in grado di fornire informazioni o statistiche sui prezzi di acquisto dei terreni. Il governo dell’Egitto ha fornito solo informazioni su operazioni di usufrutto fondiario. Di fatto, nel 2016 un comitato di esperti ha eseguito una valutazione dei beni immobili con l’obiettivo di elaborare una mappa dei prezzi per l’usufrutto fondiario praticati nella zona SC. Tale studio è stato utilizzato per determinare il valore medio annuo dell’usufrutto di terreni in tutta la zona economica di Suez. D’altro canto, nel 2016 TEDA ha firmato un contratto di usufrutto fondiario con MDC avente a oggetto l’ampliamento di 6 km2 della zona SETC esistente. La Commissione ha moltiplicato il valore medio annuo dell’usufrutto dei terreni nella zona SC per la durata del contratto di usufrutto del terreno firmato con TEDA relativo alla zona di ampliamento di 6 km2. La Commissione ha ritenuto che il valore così ottenuto rappresentasse il valore di acquisto totale di terreni non edificati per il promotore.

(275)

È stato poi calcolato il costo di investimento al m2 di TEDA sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, al fine di tenere conto del costo di edificazione dei terreni sostenuto dal promotore. Secondo tali informazioni (93), l’investimento previsto per la zona di ampliamento di 6 km2 ammontava a 230 milioni di USD. A tale cifra è stato aggiunto anche un utile per il promotore.

(276)

Il prezzo per m2 di terreno edificato così calcolato è stato applicato alla superficie acquistata da Jushi Egypt e confrontato con il prezzo di acquisto da essa effettivamente corrisposto. Per il lotto di terreno acquistato nel 2011, il prezzo di acquisto del 2016 è stato rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL. Tale andamento è stato calcolato sulla base dei tassi d’inflazione e dell’evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per l’Egitto, pubblicati dall’FMI per il 2016. Al lotto acquistato nel 2016 è stata applicata una maggiorazione per tenere conto della convenienza dell’ubicazione geografica del lotto per l’acquirente (adiacente agli impianti esistenti di Jushi Egypt).

(277)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base sulla ripartizione degli importi delle sovvenzioni per i capitali non ammortizzati, l’importo della sovvenzione è stato attribuito al periodo dell’inchiesta applicando a un prestito senza interessi un tasso di interesse sui prestiti adeguato praticato dall’Egitto durante il periodo dell’inchiesta, quale pubblicato dalla Banca mondiale (94).

(278)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha sostenuto che la Commissione ha commesso numerosi errori nella determinazione del valore di riferimento per la vendita dei terreni, vale a dire:

1)

il valore di un usufrutto su tutta la durata dello stesso non è paragonabile alla piena proprietà di un terreno, in quanto l’usufrutto è, per sua natura, diverso dalla piena proprietà;

2)

la valutazione ipotetica dei terreni commissionata dall’Autorità generale del canale di Suez non è un valore di riferimento comparabile, in quanto indica un prezzo ipotetico al quale l’Autorità generale del canale di Suez non è riuscita a vendere alcun lotto;

3)

il valore effettivo del diritto di usufrutto su un lotto di terreno non si ottiene moltiplicando il prezzo di usufrutto annuo per la durata totale dell’usufrutto, bensì dividendo il prezzo di usufrutto annuo per l’utile medio sul capitale investito. Ciò è dovuto al fatto che l’importo annuo iniziale dell’usufrutto si svaluterà di anno in anno per effetto dell’inflazione. Di conseguenza, la Commissione doveva dividere il prezzo annuo al metro quadro in USD per l’utile medio atteso da TEDA derivante dai terreni;

4)

il costo di investimento di 230 milioni di USD annunciato da TEDA Egypt è composto dal prezzo dell’usufrutto dei terreni e dagli investimenti effettuati per la costruzione di zone residenziali, aree di servizio e stabilimenti. I lotti di terreno acquistati da Jushi Egypt non contenevano alcuna di tali strutture, poiché Jushi Egypt ha acquistato terreni nudi;

5)

la Commissione doveva utilizzare il tasso di cambio applicabile al momento delle vendite per convertire in EGP il valore di riferimento espresso in USD.

(279)

Sul primo punto, la Commissione ha riconosciuto che la piena proprietà è diversa dall’usufrutto; tuttavia, poiché il governo dell’Egitto non è stato in grado di fornire informazioni o statistiche sui prezzi di acquisto dei terreni, la Commissione ha ritenuto che i dati relativi all’usufrutto fossero le migliori informazioni disponibili per determinare il valore di riferimento.

(280)

Sul secondo punto, la Commissione ha ricordato che la valutazione in questione consisteva in uno studio indipendente commissionato dal governo dell’Egitto da cui è risultato il valore intrinseco dei terreni, vale a dire il prezzo di vendita dei terreni in condizioni normali. Il fatto che i lotti non siano stati effettivamente venduti dal governo dell’Egitto a tale prezzo non influisce su tale valore intrinseco.

(281)

Sul terzo punto, la Commissione ha ritenuto che il valore di un usufrutto sia normalmente calcolato come percentuale del valore di mercato (ossia del valore della piena proprietà) dell’attività sottostante in funzione della durata dell’usufrutto, sicché quanto più lunga è la durata dell’usufrutto, tanto più il valore dell’usufrutto è prossimo a quello della piena proprietà. Poiché la durata della piena proprietà di un terreno è per definizione indeterminata, moltiplicando il canone di usufrutto annuo per 50 anni, il valore di riferimento calcolato dalla Commissione sarebbe pertanto sempre inferiore al valore effettivo della piena proprietà. Peraltro, la Commissione ha osservato che, nel caso specifico del contratto di usufrutto firmato da TEDA nel 2016, l’intero importo dell’usufrutto doveva essere corrisposto a titolo forfettario alla data di inizio del diritto di usufrutto. Nel concreto non esisteva quindi alcun canone di locazione annuo, il che priva l’argomentazione di qualsiasi effetto.

(282)

Sul quarto punto, la Commissione ha osservato che Jushi Egypt ha effettivamente acquistato terreni non edificati. Tali terreni erano tuttavia già collegati a tutti i servizi necessari, quali strade, impianti di depurazione delle acque reflue, illuminazione pubblica, sicurezza e altri impianti di servizio forniti da TEDA. Il prezzo di un terreno ubicato in una zona sviluppata e ben collegata non può essere paragonato a quello di un terreno desertico non valorizzato. Inoltre, i ricavi dei promotori immobiliari come TEDA derivano normalmente dalla vendita dei terreni e dall’affitto degli edifici e delle infrastrutture messi a disposizione nella zona. Se i costi di valorizzazione non venissero ricompresi nel prezzo di mercato dei terreni, i promotori non sarebbero motivati a effettuare alcun investimento.

(283)

Sull’ultimo punto, la Commissione ha osservato di aver adeguato il prezzo del 2016 sulla base dell’evoluzione del PIL egiziano in termini reali dal 2011. Di conseguenza, l’inflazione causata dalla svalutazione della sterlina egiziana rispetto al dollaro USA era già stata inclusa nell’adeguamento effettuato per tenere conto del PIL. Eventuali ulteriori adeguamenti finalizzati a tenere conto delle variazioni del tasso di cambio comporterebbero quindi una doppia contabilizzazione.

(284)

Sulla base di quanto sopra esposto, le argomentazioni della società sono state respinte.

(285)

Tutte le sovvenzioni riscontrate sono state determinate per il fatturato totale della società. L’importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato del prodotto in esame venduto nell’Unione europea.

(286)

L’importo della sovvenzione calcolato per la concessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato è ammontato al 2,02 %.

3.5.   Rinuncia alla riscossione di entrate

3.5.1.   Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

(287)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno osservato che la norma fiscale speciale del 2016 per gestire le perdite sui cambi come perdita fiscale non può costituire una sovvenzione in quanto non conferisce un vantaggio e non è specifica. Innanzitutto, dato che tale norma fiscale è stata adottata per compensare una perdita causata dal governo non è conferito alcun vantaggio. In secondo luogo, dato che tutte le entità parimenti colpite dalla perdita causata dal governo potevano ricorrere a tale trattamento fiscale, il regime non è da considerarsi specifico.

(288)

Nelle risultanze provvisorie la Commissione ha riconosciuto che tale normativa era generalmente applicabile a tutte le società in Egitto ed era intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana. La Commissione tuttavia ha altresì dichiarato che le società principalmente orientate all’esportazione e che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere, quali il dollaro USA oppure l’euro, hanno beneficiato in maniera sproporzionata di tale normativa. Infatti, tali società non hanno subito alcuna perdita effettiva a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in quanto le perdite dovute ai tassi di cambio subite sui propri acquisti/attività in dollari USA sono state compensate dai profitti sui tassi di cambio registrati sulle vendite in dollari USA. Di conseguenza, anziché compensare una perdita causata dal governo, la normativa ha in realtà generato un vantaggio fiscale che nello specifico si applicava a questa tipologia di società. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(289)

Sono quindi confermati i considerando da 93 a 102 del regolamento provvisorio.

3.5.2.   Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.5.2.1.   Esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate

a)   Risultanze dell’inchiesta

(290)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno sollevato varie questioni. Innanzitutto, il fatto che Jushi Egypt non abbia sempre ricevuto il rimborso totale dell’IVA in maniera puntuale in passato (quando non faceva parte della zona economica del canale di Suez) non implica oggi una rinuncia alle entrate per quanto riguarda il trattamento fiscale riservatogli nell’ambito della zona economica del canale di Suez.

(291)

In secondo luogo, la Commissione ha confrontato il trattamento fiscale contestato con un ipotetico trattamento fiscale estrapolato dalla situazione di Jushi Egypt prima del suo ingresso nella zona economica del canale di Suez, anziché confrontare il trattamento fiscale contestato con le norme egiziane in materia di IVA sulle importazioni di apparecchiature e materie prime.

(292)

In terzo luogo, la Commissione non ha sollevato alcuna questione o dibattito nei confronti del governo dell’Egitto in merito all’amministrazione dell’IVA in Egitto durante la visita di verifica.

(293)

In quarto luogo, il governo dell’Egitto ha rammentato che l’articolo 27 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative prevede un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo appartenenti all’OMC. Il fatto che il governo dell’Egitto non abbia sempre avuto risorse sufficienti a rimborsare in maniera puntuale i crediti IVA dovuti non dovrebbe dunque essere punito dalla Commissione.

(294)

In quinto luogo, il governo dell’Egitto ha rammentato che il parametro di riferimento per le sovvenzioni individuato dalla Commissione corrisponde alla situazione delle società prima dell’adesione alla zona economica del canale di Suez. Le società non appartenenti alla zona economica del canale di Suez ricevono infine dal governo dell’Egitto parte dell’IVA versata, anche se non in maniera puntuale e non per l’intero importo. Pertanto, l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta non può costituire un vantaggio in quanto Jushi Egypt dovrebbe ricevere parte di tale rimborso dell’IVA dal governo dell’Egitto. Inoltre, dato che il saldo dei crediti IVA di Jushi Egypt è attualmente in calo poiché Jushi Egypt riceve maggiore credito IVA, l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta sarebbe stato parzialmente compensato con tale credito IVA. Infine, all’inizio del 2020, gli importi dovuti da Jushi Egypt per l’IVA sulle importazioni per il periodo 2017-2018 sono stati regolati e compensati con il credito IVA di Jushi Egypt da parte del governo dell’Egitto. Di conseguenza non sussiste più alcun vantaggio.

(295)

Infine, poiché la Commissione ha giustamente ritenuto che non avrebbe dovuto essere versato alcun dazio all’importazione per quanto riguarda i fattori produttivi dei prodotti esportati, essa avrebbe dovuto applicare il medesimo ragionamento in merito all’IVA sui fattori produttivi per i prodotti esportati. Ne consegue che, al fine di calcolare il vantaggio, la Commissione deve assegnare l’importo dell’IVA dovuta durante il periodo dell’inchiesta alle quantità di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti unicamente sul mercato interno.

(296)

In risposta a tali argomentazioni, la Commissione intende chiarire che la finalità non è quella di punire il governo dell’Egitto per la mancanza di risorse oppure di criticare il sistema egiziano dell’IVA in quanto tale. Al contempo, la Commissione ha osservato che l’articolo 27 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non ha alcun rilievo nell’argomentazione del governo dell’Egitto in tale contesto. La disposizione più pertinente applicabile nella procedura in materia di dazi compensativi è il paragrafo 10 dell’articolo 27, che riguarda solo alcune soglie minime, mentre le altre disposizioni del medesimo articolo riguardano le sovvenzioni alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. In questo caso, il governo dell’Egitto si basa sull’articolo 27 per giustificare il mancato rimborso dei crediti IVA ai contribuenti, per cui tale disposizione non è pertinente.

(297)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla richiesta di informazioni sul sistema dell’IVA, la Commissione ha richiesto informazioni sul funzionamento del sistema dell’IVA in Egitto fin dall’inizio dell’inchiesta mediante il questionario. Inoltre, durante la visita di verifica sono state poste domande generali circa l’importo delle imposte riscosse dai produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ritenuto di aver ricevuto informazioni sufficienti durante l’inchiesta sul quadro dell’IVA in quanto tale.

(298)

Tuttavia, la Commissione ha osservato che il trattamento IVA è diverso per le società nella zona SC. Infatti, le società all’interno della zona SC non sono tenute a versare l’IVA in anticipo («scenario 1»). I contribuenti in situazioni paragonabili, nello specifico le società situate all’esterno della zona SC, devono invece versare l’IVA in anticipo («scenario 2»). Il fatto che tale IVA sia effettivamente dovuta o debba essere rimborsata in quel dato momento risulta irrilevante. Il fattore importante è che nello scenario 1 il governo dell’Egitto non riscuoterà inizialmente alcuna entrata, mentre nello scenario 2 il governo dell’Egitto riscuoterà inizialmente delle entrate in ogni caso.

(299)

Conformemente al quadro normativo pertinente in Egitto, alla data di regolamento, nello scenario 1 l’importo finale del regolamento dovrebbe essere versato dalle società, mentre nello scenario 2 parte delle entrate riscosse dal governo dell’Egitto sarebbe rimborsata alle società (nel caso di rimborso dell’IVA). Se tale procedura di regolamento è rapida e affidabile, allora il vantaggio di non dover versare anticipatamente l’IVA nel quadro dello scenario 1 sarà pari al vantaggio in termini di flusso di cassa per tutto il lasso di tempo trascorso per il rimborso. La Commissione ha osservato a tal riguardo che il termine prescritto per tale regolamento è di 6 mesi a decorrere dalla data di creazione del credito.

(300)

Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che nella pratica il regolamento e il rispettivo rimborso per le società operanti nell’ambito dello scenario 2 in Egitto avvenivano nella migliore delle ipotesi con notevole ritardo e che i criteri per ottenere tale rimborso non erano chiari. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che il governo dell’Egitto non ha contestato questo fatto in quanto tale. Il vantaggio in termini di flusso di cassa per le società all’interno della zona SC risiede nel fatto che il governo dell’Egitto non riscuote alcuna entrata IVA dalle società all’interno della zona SC fino al regolamento finale, la cui data non è certa (scenario 1), a differenza delle società all’esterno della zona SC in cui l’entrata viene riscossa immediatamente e rimborsata in una data incerta e molto avanti nel tempo (scenario 2). Di conseguenza, le società all’interno della zona SC beneficiano di un trattamento IVA preferenziale rispetto alle società all’esterno della zona SC. L’importo non riscosso dal governo dell’Egitto nei confronti delle società all’interno della zona SC corrisponde alla rinuncia a entrate dovute o alla mancata riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(301)

Per illustrare ulteriormente questo punto, oltre al pertinente quadro dell’IVA in Egitto, la Commissione ha esaminato la situazione dei produttori esportatori prima e dopo l’adesione alla zona SC. Infatti, prima di aderire alla zona SC la loro situazione era analoga a quella delle società all’esterno della zona SC durante il periodo dell’inchiesta come da scenario 2. A tal riguardo, il governo dell’Egitto non ha contestato il fatto che Jushi Egypt aveva accumulato un notevole credito IVA prima di aderire alla zona SC e che il governo dell’Egitto non era nelle condizioni di rimborsare tale credito. La situazione relativa al credito IVA di Jushi Egypt, credito creato prima dell’adesione alla zona SC, dimostra quindi che la situazione descritta al considerando precedente corrisponde alla realtà per le società all’esterno della zona SC durante il PI.

(302)

Per quanto riguarda il quinto punto sollevato dal governo dell’Egitto e dai produttori esportatori, la destinazione finale dei beni su cui è applicata l’IVA e il fatto che Jushi Egypt potrebbe compensare una parte dell’IVA dovuta con il suo credito IVA originario nel corso del tempo non modificano le risultanze della Commissione, in quanto non riguardano la differenza iniziale di trattamento tra le società all’interno e all’esterno della zona, e in ogni caso tali compensazioni non sono connesse a un rimborso proattivo da parte del governo dell’Egitto quanto piuttosto a un debito IVA che la società si è trovata a contrarre.

(303)

La Commissione ha preso atto del fatto che la nuova legge sull’IVA in Egitto era entrata in vigore poco prima del periodo dell’inchiesta e che la normativa di esecuzione non era ancora pienamente in atto durante il periodo dell’inchiesta. In considerazione di questa fase di transizione, la Commissione ha compreso l’argomentazione del governo dell’Egitto per cui il periodo di regolamento dei rimborsi IVA potrebbe subire notevoli ritardi, dato che il governo dell’Egitto è un paese in via di sviluppo con una quantità non ottimale di personale amministrativo incaricato di gestire il nuovo sistema e con possibili lacune di bilancio che rendono difficile il versamento dei rimborsi IVA entro i tempi prescritti. Pertanto, tenendo conto di queste circostanze eccezionali e auspicabilmente temporanee in Egitto, per calcolare il vantaggio derivante dalle esenzioni IVA la Commissione ha deciso di tener conto solo del vantaggio in termini di flusso di cassa per il produttore esportatore. Il metodo di calcolo del vantaggio, come descritto al considerando 258, è stato adattato di conseguenza.

(304)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che secondo le risultanze della Commissione le società all’esterno della zona SC hanno ricevuto i rimborsi delle imposte e dell’IVA «nella migliore delle ipotesi con notevole ritardo» e secondo criteri poco chiari, cosa che il governo dell’Egitto non ha messo in discussione. Secondo la sua interpretazione, qualsiasi richiesta di rimborso alle autorità egiziane viene valutata da un comitato governativo istituito appositamente per esaminare le richieste di rimborso e che provvede a decidere in merito. In tali condizioni e considerando, come sottolineato dal governo dell’Egitto, che i suoi sistemi in quanto paese in via di sviluppo sono lungi dall’essere perfetti, è lecito concludere che la procedura di rimborso è estremamente burocratica e arbitraria e che solo le società dotate dei necessari legami politici riescono a ricevere un rimborso in tempi ragionevoli o perlomeno a riceverlo. Secondo il denunciante, nel fascicolo pubblico non vi sono elementi di prova del fatto che società «normali», ossia senza legami politici, riescano a ricevere i rimborsi delle imposte o dell’IVA (oppure che li ricevano entro tempi ragionevoli). Il fatto che nel 2020 Jushi Egypt abbia infine ricevuto un rimborso per i dazi all’importazione e l’IVA versati prima del suo ingresso nella zona SC non rappresenta un elemento di prova, bensì va a corroborare la conclusione per cui le società riescono a ricevere rimborsi solo mediante legami politici. In altre parole, la Commissione dovrebbe considerare sia l’esenzione della zona SC che il rimborso ricevuto da Jushi Egypt per il periodo antecedente il suo ingresso nella zona SC alla stregua di sovvenzioni sotto forma di rinuncia alla riscossione di entrate.

(305)

Su tale questione, la Commissione ha ribadito di aver deciso di tenere conto solo del vantaggio in termini di flusso di cassa per il produttore esportatore per calcolare il vantaggio derivante dall’esenzione dall’IVA in considerazione del fatto che la nuova legge sull’IVA in Egitto era entrata in vigore poco prima del periodo dell’inchiesta e che la normativa di esecuzione non era ancora pienamente in atto durante il periodo dell’inchiesta. In considerazione di questa fase di transizione, la Commissione ha compreso l’argomentazione del governo dell’Egitto per cui il periodo di regolamento dei rimborsi IVA potrebbe subire notevoli ritardi, dato che il governo dell’Egitto è un paese in via di sviluppo con una quantità non ottimale di personale amministrativo incaricato di gestire il nuovo sistema e con possibili lacune di bilancio che rendono difficile il versamento dei rimborsi IVA entro i tempi prescritti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(306)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 53 e 66 del regolamento provvisorio.

b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(307)

Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un’esenzione di fatto dall’IVA, il vantaggio è stato inizialmente calcolato considerando l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell’inchiesta sugli acquisti di apparecchiature importate (durante il PI). Tuttavia, come indicato al considerando 256, a seguito delle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, per calcolare il vantaggio derivante dalle esenzioni IVA la Commissione ha deciso di tener conto solo del vantaggio in termini di flusso di cassa per i produttori esportatori. Il metodo di calcolo del vantaggio è stato adattato di conseguenza. Pertanto, il vantaggio in termini di flusso di cassa sull’IVA trattenuta è stato ritenuto equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il PI (12,03 %), applicato agli importi IVA trattenuti per i beni acquistati a partire dal 2017.

(308)

L’importo modificato della sovvenzione determinato riguardo a questo tipo di sovvenzioni relative ai macchinari durante il periodo dell’inchiesta per i produttori esportatori era pari allo 0,02 % per le esenzioni IVA e allo 0,17 % per le esenzioni dai dazi doganali.

3.5.2.2.   Esenzioni IVA ed esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati

a)   Risultanze dell’inchiesta

(309)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno argomentato che Jushi Egypt aveva versato un deposito per i dazi doganali all’inizio del 2019. Hanno altresì fornito ulteriori elementi di prova del fatto che per gli anni 2017 e 2018 erano stati regolati e versati tutti i dazi doganali. Inoltre, hanno sostenuto che anche se gli importi dovuti per i dazi doganali non erano stati regolati nel 2020, la Commissione non poteva pretendere una perfetta gestione fiscale da un paese in via di sviluppo, quale l’Egitto. A tal riguardo, il governo dell’Egitto si è dimostrato particolarmente diligente nell’istituire il regime di restituzione del dazio per Jushi Egypt, in quanto le relazioni sui consumi erano già definite e monitorate dal governo dell’Egitto pochi mesi dopo l’ingresso di Jushi Egypt all’interno della zona economica del canale di Suez. Tre anni dopo, il governo dell’Egitto ha recuperato tutti i dazi doganali e l’IVA dovuti da Jushi Egypt. Di conseguenza, il governo dell’Egitto ha dichiarato di disporre di un sistema di rimborso adeguato per cui non si è verificata alcuna remissione in eccesso.

(310)

Inoltre, secondo il governo dell’Egitto, ai sensi dell’articolo 377 del codice civile egiziano e della sentenza della Corte economica n. 915/43, il governo dell’Egitto ha a disposizione 5 anni per recuperare i dazi all’importazione. Pertanto, non poteva sussistere alcuna rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell’Egitto finché tale termine non fosse scaduto, in quanto il governo dell’Egitto aveva ancora il diritto di recuperare i dazi doganali per tempo, come è avvenuto.

(311)

Infine, Jushi Egypt ha argomentato che le vendite a Hengshi Egypt, una società che acquistava prodotti GFR da Jushi Egypt e anch’essa situata nella zona SC, nell’ambito del diritto egiziano sono assimilate alle vendite all’esportazione per quanto riguarda i dazi all’importazione sulle materie prime, poiché Hengshi Egypt è sita nella zona economica del canale di Suez. Inoltre, Hengshi Egypt non effettuava alcuna vendita sul mercato interno in quanto esportava interamente la sua produzione. Di conseguenza, se Jushi Egypt non fosse stata esente da dazi all’importazione sulle materie prime, non sarebbe stata altrimenti soggetta a dazi all’importazione sulle materie prime per le vendite sul mercato interno a Hengshi Egypt.

(312)

La Commissione ha riesaminato gli elementi di prova forniti in merito al versamento dei dazi doganali e ha riscontrato che il governo dell’Egitto aveva avviato una verifica presso la sede del produttore esportatore alla fine del 2019, per via dell’inchiesta della Commissione. A seguito di tale verifica, il governo dell’Egitto ha rivendicato un determinato importo dei dazi doganali sui materiali importati dalla società, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Sulla base degli elementi di prova forniti e data l’impossibilità di verificare in loco questi nuovi elementi di prova a causa delle limitazioni agli spostamenti connesse alla pandemia di Covid-19, la Commissione ha accolto l’argomentazione e ha detratto l’importo dei dazi doganali versati sui materiali importati relativo al periodo dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

(313)

Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto che tali accomodamenti mettano in discussione le risultanze sul regime di sovvenzioni in quanto tale. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che il recupero dei dazi doganali è stato innescato dalle attività di inchiesta della Commissione piuttosto che dal quadro di monitoraggio e verifica del governo dell’Egitto per la riscossione dei dazi doganali. Il governo dell’Egitto non ha contestato il fatto che un simile quadro non fosse presente durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda la natura temporanea della mancanza di un sistema di monitoraggio e verifica, la Commissione ha osservato che sebbene Jushi Egypt abbia aderito alla zona SC solo nel 2017, l’ultima modifica legislativa al quadro per la riscossione dei dazi doganali era già avvenuta nel 2015, quando la responsabilità della riscossione dei dazi doganali è stata trasferita all’Autorità generale della zona SC. Inoltre, la relazione dettagliata dell’autorità doganale, fornita dal governo dell’Egitto come allegato I delle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, ha confermato che la legislazione generale per la riscossione dei dazi doganali era già in vigore dal 2006. Il governo dell’Egitto ha dunque avuto un ampio margine di tempo per attuare un sistema funzionante di riscossione dei dazi doganali.

(314)

Per quanto riguarda le vendite da Jushi Egypt a Hengshi Egypt, la Commissione ha osservato che le vendite di fattori produttivi tra le società ubicate all’interno della zona speciale non sono mai state soggette ad alcuna imposta, a dimostrazione del fatto che la zona SC era una zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone.

(315)

Pertanto, il fatto che Hengshi Egypt effettui solo vendite all’esportazione non è rilevante il tal senso e non modifica le conclusioni della Commissione. Le argomentazioni del governo dell’Egitto e del produttore esportatore circa la validità delle risultanze della Commissione in generale, e sulle vendite a Hengshi Egypt in particolare, sono state pertanto respinte.

(316)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che questo non è un caso in cui un governo pone fine a un determinato regime di sovvenzione a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni per cui il regime non risulta più disponibile. Secondo il denunciante, il governo dell’Egitto ha semplicemente raccolto fondi da Jushi Egypt al fine di fornire a quest’ultima un vantaggio nell’inchiesta dell’UE, ma senza istituire un vero e proprio quadro di riscossione. In assenza di un quadro giuridico, non è possibile garantire che in futuro il governo dell’Egitto riscuoterà di sua iniziativa dazi e IVA presso Jushi Egypt, o che il governo dell’Egitto non rimborsi a Jushi Egypt i fondi raccolti non appena l’inchiesta della Commissione sarà conclusa. In altre parole, nel contesto di un accordo di cooperazione tra Cina ed Egitto, le azioni del governo dell’Egitto semplicemente rispecchiano un modello definito e costante di vantaggi ad hoc concessi a Jushi Egypt e non giustificano in alcun modo una diversa valutazione del vantaggio ricevuto da quest’ultima.

(317)

Su tale punto, la Commissione ha ribadito di aver riesaminato gli elementi di prova forniti in merito al versamento dei dazi doganali e, sulla base degli elementi di prova forniti e data l’impossibilità di verificare in loco i nuovi elementi di prova a causa delle limitazioni agli spostamenti connesse alla pandemia di Covid-19, ha accolto l’argomentazione e ha detratto l’importo dei dazi doganali versati sui materiali importati relativo al periodo dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, da un punto di vista fattuale, non è corretta l’affermazione per cui non esiste un quadro giuridico come sostanziato dalla base giuridica illustrata al considerando 70 del regolamento provvisorio. La normativa viene altresì attuata come esposto ai considerando 78 e 82 del regolamento provvisorio. Infine, l’affermazione secondo cui il governo dell’Egitto rimborserà a Jushi Egypt i fondi riscossi non è sostanziata da alcun elemento di prova. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

(318)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha ripetuto le medesime osservazioni in merito al calcolo delle esenzioni dall’IVA e dai dazi all’importazione, ignorando le informazioni e spiegazioni oggettive fornite dalla Commissione. Dato che le osservazioni presentate erano già state trattate, non risultavano necessarie ulteriori spiegazioni.

(319)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 69 e 86 del regolamento provvisorio.

b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(320)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha adeguato il metodo di calcolo del vantaggio sull’esenzione di fatto dall’IVA, come esposto al considerando 256. Di conseguenza, il vantaggio in termini di flusso di cassa sull’IVA trattenuta è stato ritenuto equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il PI (12,03 %), applicato agli importi IVA trattenuti per i materiali acquistati a partire dal 2017 e calcolato proporzionalmente per gli importi IVA trattenuti durante il PI. Non essendo disponibili informazioni sulla quantità dei materiali acquistati prima del PI, la Commissione ha ritenuto che tale quantità fosse equivalente alle quantità rilevate durante il PI, adeguate in virtù della differenza di costo dei beni venduti tra i due periodi.

(321)

L’importo della sovvenzione determinato riguardo a questo tipo di sovvenzioni relative ai materiali durante il periodo dell’inchiesta per i produttori esportatori era pari all’1,08 % per le esenzioni IVA e allo 0,24 % per le esenzioni dai dazi doganali.

3.6.   Conclusione relativa alla sovvenzione

(322)

I tassi di sovvenzione definitivi in relazione all’insieme di misure di cui sopra, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Tassi di sovvenzione definitivi

Società

Tassi di sovvenzione definitivi

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

Tutte le altre società

13,1 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(323)

In assenza di osservazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 106 a 109 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(324)

In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 110 a 112 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dall’Egitto e undercutting dei prezzi

(325)

Alla Commissione sono pervenute osservazioni dal produttore esportatore egiziano Jushi Egypt in merito all’undercutting dei prezzi in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni.

(326)

Jushi Egypt ha osservato che nel calcolo dell’undercutting la Commissione aveva detratto i costi di vendita e un congruo margine di profitto dal prezzo di vendita praticato dalle società di vendita collegate all’acquirente indipendente nell’Unione.

(327)

Jushi Egypt ha dichiarato di non ritenere tale metodo conforme alla sentenza del Tribunale nella causa T-301/16, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia contro Commissione europea, punto 187 («Jindal Saw») (95).

(328)

La Commissione ha espresso disaccordo con il fatto che Jushi Egypt ritenesse pertinente per il presente caso la sentenza nella causa Jindal Saw. Nella causa Jindal Saw, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore decidendo di detrarre le spese di vendita sostenute dagli importatori collegati di Jindal nell’Unione dalle vendite al primo acquirente indipendente senza tuttavia detrarre le spese di vendita sostenute dai soggetti di vendita collegati all’industria dell’Unione dai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione al primo cliente indipendente.

(329)

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che i due prezzi non fossero stati confrontati simmetricamente allo stesso stadio commerciale in una situazione in cui i produttori esportatori vendevano perlopiù nell’Unione tramite soggetti di vendita collegati, rispetto alla situazione in cui il prodotto in esame era venduto dai produttori dell’Unione.

(330)

La Commissione ha osservato che un confronto tra il presente caso e la causa Jindal non è pertinente in quanto la rispettiva configurazione delle vendite all’esportazione era differente. Mentre le vendite di Jushi Group sono per lo più vendite dirette dall’Egitto al primo acquirente indipendente nell’Unione, nel caso Jindal la quasi totalità delle vendite all’esportazione di tale produttore esportatore è avvenuta mediante entità collegate con sede nell’UE.

(331)

Infatti, nel presente caso due dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione non dispongono di società di vendita collegate e il terzo ha un sistema di vendita e fatturazione centralizzato tramite cui i prodotti vengono spediti direttamente dagli stabilimenti di fabbricazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che nel presente caso non vi fosse alcuna asimmetria con i canali di vendita del produttore esportatore e, pertanto, il caso Jindal non risulta applicabile. Inoltre, l’utilizzo dei prezzi delle entità di vendita collegate a Jushi Group non avrebbe alcuna ripercussione significativa sull’analisi degli effetti sui prezzi (96).

(332)

Inoltre, la Commissione fa altresì riferimento al considerando 157 del regolamento provvisorio relativo alla conclusione per cui durante il periodo dell’inchiesta si era registrata una netta flessione dei prezzi. In ogni caso tale argomentazione non risulta pertinente in quanto la constatazione della flessione dei prezzi sarebbe già stata di per sé sufficiente a dimostrare gli effetti negativi sui prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base.

(333)

La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 122 e 123 del regolamento provvisorio secondo cui durante il periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni dall’Egitto erano notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e ha osservato che in ogni caso la risultanza relativa alla flessione dei prezzi di cui al considerando 157 del regolamento provvisorio rendeva questa argomentazione irrilevante.

(334)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha ripetuto le medesime osservazioni in merito al calcolo dell’undercutting, senza essere a conoscenza delle informazioni e spiegazioni oggettive fornite dalla Commissione. Dato che le osservazioni presentate erano già state trattate, non risultavano necessarie ulteriori spiegazioni.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(335)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(336)

In assenza di osservazioni in merito alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 131 e 132 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(337)

In assenza di osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(338)

In assenza di osservazioni relative all’occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 136 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

(339)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 138 e 139 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

(340)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha presentato osservazioni in merito al calcolo degli indicatori microeconomici definiti nel regolamento provvisorio e ha richiesto maggiori informazioni sulle modalità di calcolo impiegate.

(341)

La Commissione ha invitato Jushi Egypt a consultare il considerando 126 del regolamento provvisorio, in cui è spiegato chiaramente che gli indicatori microeconomici erano basati sui dati, verificati e poi aggregati, provenienti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(342)

L’aggregazione era volta a garantire che il campione fosse trattato come un’unica fonte di dati e non come tre fonti di dati distinte per cui è necessario spiegare le tendenze specifiche delle società. L’aggregazione ha consentito alla Commissione di considerare l’intero campione come rappresentativo dell’industria dell’Unione e di utilizzare i dati come orientamento sull’andamento di tutti i produttori.

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(343)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(344)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(345)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 146 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(346)

In assenza di osservazioni in materia di redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 149 a 153 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusione sul pregiudizio

(347)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui ai considerando da 154 a 161 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate originarie dell’Egitto

(348)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate originarie dell’Egitto arrecavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

(349)

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta, l’undercutting e la flessione dei prezzi dell’industria dell’Unione derivanti dalle importazioni oggetto di sovvenzioni avevano determinato la perdita di quota di mercato e di redditività dell’industria dell’Unione.

(350)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio.

5.2.   Altri fattori noti

5.2.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(351)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 167 a 171 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(352)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulle esportazioni dell’industria dell’Unione.

(353)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 174 del regolamento provvisorio.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(354)

La Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando 175 e 176 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(355)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 185 e 186 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(356)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 192 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(357)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 207 del regolamento provvisorio.

6.4.   Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e ripristino della concorrenza effettiva

(358)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 209 del regolamento provvisorio.

6.5.   Conclusione sull’interesse dell’Unione

(359)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 213 del regolamento provvisorio.

7.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEI DAZI COMPENSATIVI SULLE IMPORTAZIONI REGISTRATE

(360)

Come indicato al considerando 220 del regolamento provvisorio, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di prodotti GFR durante il periodo di comunicazione preventiva a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, pubblicando il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 («il regolamento relativo alla registrazione») (97).

(361)

Come indicato al considerando 222 del regolamento provvisorio, la Commissione deve decidere se le misure antisovvenzioni sono riscosse retroattivamente sulle importazioni durante il periodo di registrazione di tre settimane, dato che vi sono importazioni di prodotti GFR dall’Egitto che sono state sottoposte a registrazione.

(362)

I criteri in base ai quali è possibile riscuotere i dazi durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane sono definiti nell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. Detto articolo sancisce che è possibile riscuotere i dazi a condizione che:

a)

le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5;

b)

la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni;

c)

esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

d)

si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

(363)

La Commissione ritiene che il regolamento relativo alla registrazione soddisfi il criterio di cui alla lettera a), segnatamente che le importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(364)

La Commissione ritiene che agli importatori sia stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma del criterio di cui alla lettera b) con la pubblicazione del regolamento provvisorio e con la pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione.

(365)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni dagli utilizzatori e dai distributori europei di prodotti GFR, in cui affermavano che a loro parere tale possibilità di presentare osservazioni non era basata sulla decisione della Commissione in merito alla registrazione, bensì sulla proposta della Commissione di riscuotere dazi.

(366)

Sebbene la Commissione convenga che il criterio di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), debba essere interpretato come possibilità per le parti di presentare osservazioni circa la riscossione retroattiva di dazi sulle importazioni registrate durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione osserva di aver reso nota l’analisi completa in cui si giustifica la riscossione retroattiva con tutti i dati più recenti disponibili nella sezione 7 della divulgazione definitiva delle informazioni. In tal modo la Commissione ha pertanto offerto a tutte le parti, compresi gli utilizzatori e i distributori, la possibilità di presentare osservazioni come previsto dalla disposizione, come anche dimostrato dalle argomentazioni e confutazioni esposte in dettaglio ai considerando da 322 a 326. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(367)

Ai fini della verifica di cui al criterio esposto nell’articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha iniziato analizzando le statistiche sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto tratte dalla banca dati Surveillance 2. Ai fini di tale analisi occorreva verificare se nel periodo di registrazione erano state individuate «importazioni massicce» ai sensi del criterio di cui alla lettera c). Nella tabella 2 sono riportati i dati più recenti disponibili.

Tabella 2

Importazioni di prodotti GFR dall’Egitto

 

Tonnellate a settimana

Tonnellate al mese

Prezzo all’importazione in EUR/tonnellata

Periodo dell’inchiesta (da aprile 2018 a marzo 2019)

2 805

12 156

904

Periodo successivo all’inchiesta (da aprile 2019 a gennaio 2020)

2 598

11 358

882

Periodo di registrazione (dal 14 febbraio al 6 marzo 2020)

3 858

15 432

813

Fonte: banca dati Surveillance 2, dati estratti il 26 marzo 2020

(368)

Durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva sono state importate dall’Egitto 11 574 tonnellate di prodotti GFR. Dato che non si tratta di un periodo di tempo standard e non essendo confrontabile con altri periodi, il confronto è avvenuto in termini di settimane (ossia 21 giorni divisi per 3) e in termini di mesi (considerando in media un mese di 4 settimane). Occorre osservare che, sebbene il periodo di comunicazione preventiva sia di 21 giorni di calendario, la banca dati Surveillance 2 contiene solo 15 punti di rilevamento, rendendo difficoltosi i calcoli giornalieri.

(369)

Dalla tabella 2 si evince che in termini di quantità le importazioni del prodotto in esame sono state massicce. Il periodo di tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie è caratterizzato da una netta tendenza all’aumento, rispetto alle importazioni durante il periodo dell’inchiesta e anche durante il periodo compreso tra aprile 2019 e gennaio 2020, ossia in seguito al periodo dell’inchiesta fino alla registrazione.

(370)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane erano in media nettamente superiori rispetto a quelle del periodo dell’inchiesta. Tale risultato conferma la conclusione secondo cui le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane possono essere ritenute massicce ai sensi del criterio di cui alla lettera c).

(371)

Dalla tabella 2 si evince altresì che le importazioni al termine del periodo dell’inchiesta hanno continuato a essere massicce.

(372)

La Commissione ha anche tenuto conto dei dati sulle importazioni giornaliere tratti dalla banca dati Surveillance 2.

(373)

Tali dati indicano che durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane sono state importate oltre 3 000 tonnellate di prodotti GFR dall’Egitto in un giorno, ossia una quantità nettamente superiore alla media delle importazioni settimanali durante il periodo dell’inchiesta.

(374)

Tale dato dà ulteriore conferma della conclusione secondo cui le importazioni durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva possono essere ritenute massicce ai sensi del criterio di cui alla lettera c).

(375)

La fase successiva della verifica ai sensi del criterio di cui alla lettera c) è volta ad accertare se tali importazioni, ora ritenute massicce, possano aver provocato un «pregiudizio difficilmente rimediabile».

(376)

La Commissione ha innanzitutto osservato che le importazioni durante il periodo dell’inchiesta causavano l’undercutting o la flessione dei prezzi dell’industria dell’Unione. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto un’incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione. Ciò ha avuto una notevole incidenza negativa sull’andamento generale e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Pertanto si è riscontrato che sono state le importazioni del prodotto in esame la causa del pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(377)

Come illustrato nella tabella 2, il prezzo all’importazione dei prodotti GFR dall’Egitto ha continuato a scendere alla fine del periodo dell’inchiesta, in particolare durante le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva. La Commissione ha ritenuto pertanto che durante il periodo di comunicazione preventiva il volume delle importazioni sia stato superiore e i prezzi inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta, arrecando così un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione che sarà difficilmente rimediabile se non con la riscossione di tali dazi.

(378)

La Commissione ha rilevato altresì che in considerazione delle quantità di prodotti GFR importati dall’Egitto nell’Unione durante le tre settimane antecedenti l’istituzione dei dazi provvisori, sarebbe possibile ritenere che gli importatori stessero costituendo scorte di prodotti GFR egiziani, essendo venuti a conoscenza il 14 febbraio del fatto che il 6 marzo sarebbero state istituite misure provvisorie.

(379)

La Commissione ha ritenuto pertanto che le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione difficilmente rimediabile sia in termini di quantità che di prezzi.

(380)

La Commissione ha quindi concluso che il criterio di cui alla lettera c) era soddisfatto e che, al fine di impedire la reiterazione del pregiudizio, i dazi su tali importazioni avrebbero dovuto essere riscossi retroattivamente ai sensi del criterio di cui alla lettera d).

(381)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni da importatori e distributori di prodotti GFR che contestavano diversi aspetti della valutazione suesposta della Commissione.

(382)

Innanzitutto, tali importatori e distributori hanno contestato il fatto che le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane potessero essere ritenute massicce. Nell’osservazione si suggerisce che la Commissione dovrebbe ritenere il concetto di «importazioni massicce» equivalente al verificarsi di un aumento sia drastico che improvviso delle importazioni e dovrebbe confrontare vari dati con il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane, anche confrontando i picchi mensili delle importazioni con altri picchi delle importazioni. L’osservazione presentata lascia quindi intendere che un tale aumento non si sia verificato.

(383)

In secondo luogo, hanno anche asserito che la Commissione non aveva dato una definizione di «pregiudizio difficilmente rimediabile» e hanno suggerito una loro definizione come «danno permanente e irreparabile per l’industria dell’Unione».

(384)

In terzo luogo, gli importatori e distributori hanno osservato che l’aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane corrisponde allo 0,4 % del consumo annuale dell’Unione. Considerando la brevità del periodo di registrazione, si tratta di un fatto prevedibile che quindi non si inserisce nell’analisi relativa all’esistenza o meno di un pregiudizio.

(385)

In quarto luogo, hanno inoltre asserito che la ragione per cui i prezzi all’importazione sono diminuiti al termine del periodo dell’inchiesta è da ricondurre ai prezzi inferiori praticati dall’industria dell’Unione per conservare la quota di mercato.

(386)

In quinto luogo, tali importatori e distributori hanno espresso disaccordo con la risultanza della Commissione per cui, in considerazione delle quantità di prodotti GFR importati dall’Egitto nell’Unione durante le tre settimane antecedenti l’istituzione dei dazi provvisori, sembrava che gli importatori stessero costituendo scorte di prodotti GFR egiziani, essendo stati informati il 14 febbraio del fatto che il 6 marzo sarebbero state istituite misure provvisorie.

(387)

Hanno dichiarato che non era questo il motivo, dato che le importazioni a dicembre e gennaio erano state nettamente inferiori: le importazioni immediatamente antecedenti l’istituzione dei dazi provvisori servivano a compensare le precedenti importazioni ridotte.

(388)

In virtù delle suesposte argomentazioni, la Commissione dovrebbe valutare la necessità o meno di riscuotere dazi sulle importazioni registrate, come disposto all’articolo 16, paragrafo 4, lettera d).

(389)

Essendo la registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva di fatto obbligatoria, hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di non rendere anche la riscossione dei dazi su tali importazioni registrate di fatto obbligatoria, altrimenti il vantaggio derivante dal periodo di comunicazione preventiva per gli importatori e i distributori andrebbe perso.

(390)

Tali osservazioni sono analizzate di seguito.

(391)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione è in disaccordo con l’interpretazione delle parti relativa all’espressione «importazioni massicce», che non ha alcun fondamento giuridico. Il regolamento di base non fa riferimento a un aumento delle importazioni, né tanto meno fissa alcuna condizione sul fatto che le «importazioni massicce» debbano essere «drastiche e improvvise». Come indicato nella tabella 2, la Commissione ha confrontato in maniera già estremamente granulare la media delle importazioni provenienti dall’Egitto mensilmente e settimanalmente al fine di stabilire se le importazioni fossero massicce o meno.

(392)

Tutti i dati confermano che tali importazioni erano massicce e con una tendenza al rialzo, come illustrato chiaramente nei considerando da 315 a 317. La Commissione non vede alcuna ragione per cui fondare la sua metodologia sul confronto dei picchi con altri picchi. In ogni caso, il fatto che si possano essere verificati alcuni picchi e flessioni come selettivamente evidenziati dalle parti non cambia in alcun modo la conclusione per cui il livello richiesto per definire le «importazioni massicce» era stato raggiunto in tali circostanze.

(393)

Inoltre, la questione per cui le importazioni massicce durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane fossero destinate a «compensare» le ridotte importazioni di dicembre 2019 e gennaio 2020, come affermato dalle parti, è irrilevante in quanto il regolamento di base non fa distinzioni circa il motivo delle importazioni massicce.

(394)

La Commissione ha quindi confermato la conclusione per cui le importazioni avvenute durante il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane sono state massicce ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base. Tale risultanza è ulteriormente confermata dalle ragioni esposte ai considerando 402 e 405.

(395)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, ancora una volta le parti hanno suggerito una definizione che non corrisponde a quanto enunciato nel regolamento di base. Hanno quindi basato le proprie argomentazioni su una norma erronea. Nello specifico, un pregiudizio difficilmente rimediabile quale definito nel regolamento di base non può essere arbitrariamente interpretato come «pregiudizio permanente e irreparabile». Tale argomentazione non dispone pertanto di una base giuridica. In ogni caso, la Commissione ha spiegato al considerando 376, insieme all’analisi dei vari elementi nella valutazione del pregiudizio, in base a quale criterio in questo caso il requisito si riteneva soddisfatto.

(396)

Inoltre, la terza argomentazione, relativa alla quota di mercato delle importazioni e che ne mette in discussione il potenziale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione in un periodo così breve, è fuorviante.

(397)

Innanzitutto, il dato dello 0,4 % riportato dalle parti quale quota di mercato delle importazioni per il periodo di registrazione è assolutamente speculativo, in quanto nel fascicolo non sono disponibili informazioni relative al consumo dell’Unione al termine del periodo dell’inchiesta. A titolo puramente teorico, anche considerando che il consumo dell’UE non fosse cambiato al termine del periodo dell’inchiesta come presunto, ancora in maniera speculativa, dalle parti, le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva rappresenterebbero l’1,12 % del consumo dell’UE solo durante il periodo di tre settimane. Un tale livello di quota di mercato è solitamente ritenuto non trascurabile e in grado di arrecare pregiudizio nel corso di un intero anno. In ogni caso, già il livello assoluto delle importazioni di per sé, quale indicato nella tabella 2, rappresenta un dato, verificato, sicuramente non trascurabile.

(398)

Pertanto, l’affermazione che i volumi delle importazioni corrispondenti all’1,12 % della quota di mercato in un periodo di sole tre settimane non potrebbero essere considerati massicci e non sarebbero sufficienti ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione è in chiara contraddizione con il regolamento di base e con la prassi consolidata della Commissione per quanto riguarda le importazioni trascurabili.

(399)

In secondo luogo, la Commissione ribadisce le risultanze di cui al considerando 376 e fa riferimento a tutti gli elementi di prova del modo in cui tali importazioni massicce dall’Egitto abbiano arrecato un pregiudizio difficilmente rimediabile. Tale analisi è olistica e fondata su una valutazione di tutti gli elementi di prova pertinenti.

(400)

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che le quantità importate, in particolare considerando i volumi significativi importati in un periodo così breve di tempo, erano in termini sia assoluti che relativi abbastanza significative da essere ritenute massicce ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base e dunque suscettibili di arrecare un pregiudizio difficilmente rimediabile.

(401)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione relativa ai prezzi inferiori praticati dall’industria dell’Unione per conservare la quota di mercato, la Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione aveva sofferto un pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dall’Egitto che le aveva sottratto quote di mercato costringendola a praticare prezzi inferiori a fini concorrenziali anche se a spese della redditività. Pertanto, la Commissione non può accettare la giustificazione secondo cui i prezzi all’importazione sono diminuiti in risposta al calo dei prezzi praticati dai produttori dell’Unione, quando ha di fatto rilevato che erano le importazioni oggetto di sovvenzioni ad aver causato la flessione dei prezzi nel mercato dell’Unione. In base a tali considerazioni l’argomentazione ha dovuto essere respinta.

(402)

Infine, per quanto riguarda il quinto punto, alla Commissione non occorre inserire le importazioni massicce avvenute durante il periodo di comunicazione preventiva all’interno di un contesto e, pertanto, il fatto che i volumi delle importazioni appena prima dell’istituzione dei dazi provvisori fossero destinati a compensare i ridotti volumi di importazione di dicembre e gennaio risulta irrilevante.

(403)

La Commissione è altresì in disaccordo con l’assunto delle parti che la registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva è di fatto obbligatoria e che la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate non dovrebbe essere anch’essa di fatto obbligatoria, e con la conseguente conclusione che quindi il vantaggio derivante dal periodo di comunicazione preventiva per gli importatori e i distributori andrebbe perso. Innanzitutto, la registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva non è «di fatto» obbligatoria, bensì è soggetta alle rigide condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 4, sulla base di tutti i dati ed elementi di prova disponibili al momento della comunicazione preventiva. Ciò è stato confermato nella pratica quando nel periodo di comunicazione preventiva la registrazione non è avvenuta in quanto tali condizioni non erano state soddisfatte (98).

(404)

In secondo luogo, la Commissione è consapevole del fatto che anche la riscossione retroattiva dei dazi registrati nel periodo di comunicazione preventiva non è obbligatoria bensì è rigorosamente subordinata al soddisfacimento di tutte le condizioni pertinenti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base sulla base dei dati più recenti disponibili nella fase definitiva. Anche questo fattore può essere confermato nella pratica (99).

(405)

In terzo luogo, la Commissione fa riferimento al considerando 4 del regolamento di modernizzazione (100) che modifica da ultimo il regolamento di base, che espone le motivazioni sia del periodo di comunicazione preventiva sia della registrazione. Nel considerando viene direttamente dichiarato che «al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile» tenendo conto della necessità di «un’analisi prospettica dei rischi associati e della probabilità che tali rischi compromettano gli effetti riparatori delle misure».

(406)

Anche laddove la registrazione nel periodo di comunicazione preventiva non fosse possibile, ad esempio perché non sono soddisfatte le pertinenti condizioni giuridiche, la Commissione dovrebbe in seguito tener conto del pregiudizio aggiuntivo arrecato all’industria dell’Unione da un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni in tale periodo a norma del medesimo considerando e dell’articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento di base.

(407)

Pertanto, la riscossione retroattiva dei dazi in tali situazioni, lungi dall’essere automatica, è subordinata al verificarsi di importazioni massicce durante il periodo di comunicazione preventiva oppure al pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento in assenza di registrazione e anche alle altre condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

(408)

Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, le motivazioni e il vantaggio alla base della comunicazione preventiva per importatori e distributori introdotta dal regolamento di modernizzazione risiedevano nel «migliorare la trasparenza e la prevedibilità» per le parti coinvolte nelle inchieste, «in particolare gli importatori» (101). Le motivazioni alla base della comunicazione preventiva non erano sicuramente quelle di fornire loro uno strumento per aumentare in maniera massiccia le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva al fine di trarre vantaggio dall’ultimo lasso di tempo precedente l’istituzione dei dazi, come suggerito. Di conseguenza, anche questa argomentazione è stata respinta.

(409)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ravvisa elementi di prova atti a modificare la conclusione per cui dovrebbero essere riscossi dazi sulle importazioni registrate.

(410)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di base, il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, poiché il dazio compensativo definitivo istituito dal presente regolamento è superiore al dazio provvisorio.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(411)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi per eliminare il pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’Egitto.

8.1.   Livello delle misure compensative

(412)

L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato.

(413)

L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «[S]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione».

(414)

Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.

(415)

Dato che nel caso di specie le misure definitive si baseranno sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il margine di pregiudizio non è stato definito.

8.2.   Misure definitive

(416)

È opportuno istituire misure compensative definitive sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base che stabilisce che il dazio definitivo deve corrispondere all’importo totale delle sovvenzioni compensabili accertato.

(417)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

Tutte le altre società

13,1 %

(418)

Le aliquote individuali del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società e specificate nel presente regolamento sono state istituite in base alle risultanze della presente inchiesta. Riflettono pertanto la situazione riscontrata durante tale inchiesta relativamente a tali società. Tali aliquote del dazio (a differenza dell’aliquota del dazio valida per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’Egitto e fabbricato dalle società in questione. I prodotti in esame importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(419)

Una società può chiedere che continui ad applicarsi un’aliquota individuale del dazio anche qualora essa cambi successivamente nome o cambi il nome di una delle persone giuridiche ad essa correlate. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota individuale del dazio. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(420)

Qualora gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta modifichino in modo permanente la situazione, si potranno adottare le azioni opportune a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

(421)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (102), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

8.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(422)

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che spetta alla Commissione decidere in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

(423)

Viste le risultanze del presente caso, gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi in via definitiva.

(424)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (103),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è la seguente:

Società

Aliquota del dazio compensativo definitivo

Codice aggiuntivo TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

C540

Tutte le altre società

13,1 %

C999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   È riscosso un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio definitivo applicabile alle importazioni registrate

Codice aggiuntivo TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7 %

C540

Tutte le altre società

8,7 %

C999

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)   GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30.

(3)   GU C 48 del 12.2.2020, pag. 18.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione, del 5 marzo 2020, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU L 69 del 6.3.2020, pag. 14).

(5)  Cfr. la nota al fascicolo relativa alle conseguenze dell’epidemia di coronavirus sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, riferimento t20.001226 e l’avviso della Commissione sulle conseguenze dell’epidemia di Covid-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(6)  Protocollo d’intesa tra la Repubblica araba d’Egitto e la Repubblica popolare cinese, 18 aprile 1997.

(7)  Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, « The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone », 6 agosto 2019 (relazione del Consiglio di Stato).

(8)  Decreto presidenziale n. 35 della Repubblica araba d’Egitto, 15 febbraio 2003.

(9)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 4.

(10)  Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, « The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone », 6 agosto 2019 (relazione del Consiglio di Stato).

(11)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 11.

(12)  Relazione del Consiglio di Stato.

(13)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 53.

(14)  Relazione del Consiglio di Stato.

(15)  Decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto n. 330/2015, relativo all’istituzione della zona economica del Canale di Suez, 19 agosto 2015.

(16)  Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, « The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone », 6 agosto 2019.

(17)  Dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e dal ministero del Commercio.

(18)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA, pag. 41.

(19)  Osservazioni del presidente Morsi durante la visita in Cina dell’agosto 2012, relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA, pagg. 47 e 53; osservazioni del presidente Sisi durante la visita in Cina del dicembre 2016, relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 94.

(20)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 59.

(21)  Le tre regioni cui si fa riferimento nel testo solo l’UE, l’India e la Turchia.

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).

(24)  Relazione annuale sullo sviluppo in Africa, n. 19 (2016-2017, Yellow Books of Africa, pag. 13).

(25)  D. Brautigam e Xiaoyang Tang; « Going Global in Groups: Structural transformation and Chinàs Special Economic Zones overseas », World Development, vol. 63, 2014, pagg. 78-91.

(26)  WT/DS2/AB/R — « USReformulated Gasoline », relazione dell’organo d’appello del 20 maggio 1996, pag. 17.

(27)  Cfr. per informazioni dettagliate J. Pauwelyn, « The Role of Public International Law in the WTOHow far can we go?» , American Journal of International Law (2001), pagg. 535 e seguenti; Graham Cook, Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles (CUP 2015).

(28)  Stati Uniti — dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina, (DS379), relazione dell’organo di appello WT/DS379/AB/R, dell’11 marzo 2011, paragrafo 308. M.E. Villiger, « Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties » (Martinus Nijhoff, 2009), pag. 433.

(29)  Commissione del diritto internazionale, «Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti», novembre 2001, supplemento n. 10 (A/56/10), capitolo IV.E.1.

(30)  WT/DS379/AB/R, paragrafi 304 - 322.

(31)  Commissione del diritto internazionale, «Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti», novembre 2001, supplemento n. 10 (A/56/10), pag. 52, dal considerando 3 all’articolo 11.

(32)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 94.

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1), considerando da 409 a 412.

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando 377.

(35)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e l’articolo 1.1, lettera a), comma 1), punto iv), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(36)  Relazione dell’organo di appello, «US – DRAMS», WT/DS296/A/R, paragrafo 112.

(37)  Tra l’altro, i fatti in esame possono essere considerati anche dal punto di vista dell’articolo 16 del progetto di articoli dell’ILC. La stretta cooperazione tra i governi di Egitto e Cina non si è tradotta unicamente nel riconoscimento e nell’adozione di atti cinesi da parte del governo egiziano, bensì è servita a permettere una possibile elusione dei dazi, tanto effettivi quanto potenziali, istituiti dall’UE sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame originarie dell’Egitto.

(38)   «Divulgazione definitiva delle informazioni» equivale alla «divulgazione finale delle informazioni» di cui alla sezione 1.4.

(39)  Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019 nella causa T-300/16 Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, ECLI:EU:T:2019:235, punto 101; cfr. anche la sentenza dell’11 luglio 2017 nella causa T-67/14 Viraj Profiles/Consiglio, non pubblicata, EU:T:2017:481, punto 88.

(40)  WT/DS379/AB/R, relazione dell’organo d’appello, US – AD e CVD (Cina), punto 309.

(41)  Mondev International Ltd. contro Stati Uniti d’America [causa n. ARB(AF)/99/2 sul meccanismo supplementare ICSID], lodo dell’11 ottobre 2002, punto 115 e nota 47.

(42)  CIG, Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Bosnia-Erzegovina/Serbia e Montenegro, sentenza del 27 febbraio 2007, punto 414. In tale causa, la Corte internazionale di giustizia muoveva dal presupposto che fosse giuridicamente possibile che lo Stato federale di Serbia e Montenegro avesse riconosciuto e adottato gli atti di genocidio commessi dalle forze militari organizzate della «Republika Srpska», lo Stato serbo di fatto, sul territorio della Bosnia-Erzegovina durante la guerra civile in corso in tale paese dal 1991 al 1995. Ha riscontrato, tuttavia, che nella realtà il riconoscimento e l’adozione non erano avvenuti.

(43)  WT/DS379/AB/R (US — Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US — Carbon Steel (India)], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

(44)  Cfr. considerando da 183 a 185 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («biciclette elettriche originarie della Cina»); considerando 91 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina»); e considerando da 175 a 177 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 («pneumatici originari della Cina»).

(45)  http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/, consultato il 14 aprile 2020.

(46)  Cfr. il caso su prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina, considerando 132, e il caso su pneumatici originari della Cina, considerando 210.

(47)  Cfr. il caso sulle biciclette elettriche originarie della Cina, considerando da 195 a 202, il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina, considerando 100 e 101 e il caso sugli pneumatici originari della Cina, considerando da 188 a 192.

(48)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) [emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme il 16 febbraio 2013].

(49)  In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC], alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri [ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC] e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario [CBIRC (2013) n. 3].

(50)  Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici, rispettivamente trattati nei considerando 132 e 211.

(51)  Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina e sugli pneumatici.

(52)  WT/DS/296 [DS296 United States — Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea], relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116.

(53)  Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116.

(54)  Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.

(55)  Relazione dell’organo di appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.

(56)  Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.

(57)  Caso sulle biciclette elettriche, considerando da 238 a 244, caso sugli pneumatici, considerando da 237 a 242.

(58)  Documento di lavoro dell’FMI « Resolving Chinàs Corporate Debt Problem », di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(59)  Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017), « Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry », in Journal of Banking & Finance, pag. 24.

(60)  Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017), « Chinàs broken promises: why it is not a market-economy », Wiley Rein LLP, pag. 68.

(61)  Per un esempio concreto, cfr. Reuters. (2016). « Fitch Rates Shougang’s USD Senior Notes Final ‘A-’ » https://www.reuters.com/article/idUSFit982112 (pagina consultata il 21 ottobre 2017).

(62)  Lin, L.W. and Milhaupt, C.J. (2016). « Bonded to the State: A Network Perspective on Chinàs Corporate Debt Market ». Columbia Law and Economics Working Paper No.543, pag. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). « Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry », in Journal of Banking & Finance, pag. 9.

(63)  Caso sulle biciclette elettriche, considerando 241, caso sugli pneumatici, considerando 240.

(64)  Cfr. i progetti di misure per l’amministrazione dell’attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission (2007), 24 agosto 2007; l’avviso della People’s Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell’attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa (1997) n. 547, 16 dicembre 1997, e l’annuncio n. 14 (2018) della People’s Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l’attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.

(65)  Cfr. « Announcement of PBOC on Issues concerning the Credit Rating Business Carried out by Credit Rating Agencies on the Interbank Bond Market », in vigore dal 1o luglio 2017.

(66)  PBOC Working Paper (Documento di lavoro della PBoC) n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.

(67)  Dati statistici della Banca centrale d’Egitto: tassi di interesse medi sui prestiti in sterlina egiziana per il periodo dell’inchiesta, calcolati in base alla media ponderata dei tassi di interesse applicati da un campione di banche i cui depositi rappresentano l’80 % circa dei depositi totali del sistema bancario e su base mensile; cfr. https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/MonthlyInterestRatesHistorical.aspx.

(68)  Per maggiori dettagli consultare l’Accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gennaio 2019, TAD/PG (2019)1 e le classificazioni del rischio paese dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

(69)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, sezione 3.7.

(70)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (ultima consultazione: 20 novembre 2019).

(71)  http://www.cnbm.com.cn/EN/0000001600070008002/, consultato il 24 aprile 2020.

(72)  Relazione annuale 2019, CNBM.

(73)  Cartello informativo posto all’ingresso dello stabilimento di Jushi Egypt.

(74)  Centro notizie online di China Jushi e articolo « Jushi plans to establish a factory in India », JEC Composites News, 4 agosto 2016, http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/jushi-plans-establish-factory-india (ultima consultazione: 3 febbraio 2020).

(75)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

(76)  Cfr. « US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan» , pag. 12.

(77)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf.

(78)  Cfr. la tabella di marcia di Made in China 2025, pagg. 142 e 152.

(79)  Cfr. Made in China 2025, capitolo 4: sostegno strategico e approvvigionamento.

(80)   « Xiao Yaqing: to build a ‘going out’ national new business card after the reorganization of the enterprise », fonte: Sina Finance, autore: Sina Finance, data di pubblicazione: 29.08.2016.

(81)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (ultima consultazione: 20 novembre 2019).

(82)  Cfr. tra l’altro il documento di lavoro dei servizi della Commissione « Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations » (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, consultabile all’indirizzo seguente: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(83)  Gli elementi di prova attestanti la conclusione sulla natura della SASAC come ente pubblico sono reperibili, tra l’altro, nella sezione 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483, cfr. la nota precedente.

(84)  Gli elementi di prova attestanti la conclusione sulla natura dell’SRF come ente pubblico sono reperibili, tra l’altro, nel caso sugli pneumatici, regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, e segnatamente nella sezione 3.7, considerando da 341 a 360, di tale regolamento.

(85)  Cfr. anche il considerando 358 del regolamento sugli pneumatici.

(86)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

(87)  Cfr. il caso sugli pneumatici, considerando 418.

(88)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

(89)  Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, « The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone », 6 agosto 2019 (relazione del Consiglio di Stato).

(90)  Articolo 38 bis, lettera a), della legge 83/2002, modificata nel 2015; articolo 20 bis e articolo 28 della legge 8/1997.

(91)  Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 4.

(92)  http://www.wadidegla.com/Wadi-Degla-Holding/en/spage/page/223 (ultimo accesso: 15/05/2020).

(93)  Servizio pubblico Go-Global del dipartimento per il Commercio della provincia di Guangdong, http://go.gdcom.gov.cn/article.php?typeid=31&contentId=13961 (ultima consultazione: 2 gennaio 2020) nonché « China-Egypt TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone », presentazione disponibile all’indirizzo http://www.bern-cci.ch/export/fr1/marche.html (ultima consultazione: 2 gennaio 2020).

(94)   World Bank Report of Doing Business 2020, Repubblica araba d’Egitto.

(95)  Causa T-301/16, Jindal Saw e Jindal Saw Italia contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2019:234, punto 187.

(96)  Dal confronto tra i prezzi praticati dall’industria dell’Unione e dal produttore esportatore per la vendita, sia diretta che tramite le entità collegate, agli acquirenti indipendenti nell’Unione, emerge che i prezzi di quest’ultimo sono notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione (14,89 %). Pertanto, a prescindere delle modalità di confronto, i prezzi all’importazione oggetto di sovvenzioni continuano a essere notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, a dimostrazione del fatto che l’argomentazione addotta da tale parte non ha alcuna incidenza concreta in questo caso oltre a non avere alcuna pertinenza giuridica.

(97)  Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione, del 13 febbraio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 10).

(98)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15) considerando 4.

(99)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21) considerando da 285 a 288.

(100)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(101)  Regolamento (UE) 2018/825, considerando 4.

(102)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(103)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


DECISIONI

25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/871 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2020

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l’autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)

La decisione 2008/364/CE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania.

(3)

Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione.

(4)

La Lituania ha chiesto alla Commissione di rimuovere l’autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP7)» e «IM-03» dall’elenco dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, poiché essi non sono più in uso nel paese.

(5)

La Lituania ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo («Fat-O-Meat’er II»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per due metodi («Fat-O-Meat’er S70» e «metodo manuale (ZP)») già autorizzati dalla decisione 2008/364/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.

(6)

Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per le altre due. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e tali formule in Lituania.

(7)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2008/364/CE.

(8)

Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici connessi all’introduzione dei nuovi dispositivi e delle nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 2008/364/CE continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2021.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l’impiego dei seguenti metodi:

a)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell’allegato;

c)

il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell’allegato.

2.   Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli:

a)

in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500;

b)

o, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2008/364/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o maggio 2021.

Articolo 4

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

(3)  Decisione 2008/364/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 32).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LITUANIA

PARTE I

Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo di un computer.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

LMPFOMS70= 57,2500 – 0,2516 × F1 – 0,3926 × F2 + 0,1620 × M2

in cui

LMPFOMS70

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terza e la quarta vertebra a 8 cm dalla linea mediana;

F2

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

M2

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

PARTE II

Fat-O-Meat’er II (FOM II)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II)».

2.

Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

LMPFOMII= 61,4200 – 0,6891 × F2 + 0,0977 × M2

in cui

LMPFOMII

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F2

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

M2

=

spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

PARTE III

Metodo manuale (ZP)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.

2.

Per l’applicazione di questo metodo è possibile servirsi di un calibro che permetta di effettuare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

LMPZP= 54,89 – 0,4751 × F +0,1204 × M

in cui

LMPZP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato nella parte più sottile di copertura del muscolo gluteus medius della carcassa, sulla fenditura della mezzena;

M

=

spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteus medius e il lato superiore (dorsale) della rachide della carcassa, sulla fenditura della mezzena.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.