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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/1 |
ACCORDO INTERNAZIONALE
tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione « Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) »
La COMMISSIONE EUROPEA, in appresso «la Commissione», a nome dell’Unione europea,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso «Turchia»,
dall’altra, in appresso congiuntamente denominate «le parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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1) |
L’accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Turchia ai programmi comunitari è stato adottato il 26 febbraio 2002 ed è entrato in vigore il 5 settembre 2002 (in appresso «l’accordo quadro») (1), affidando alla Commissione e alle autorità competenti della Turchia il compito di stabilire, mediante un memorandum d’intesa (2), le modalità e le condizioni specifiche, compreso il contributo finanziario, per quanto riguarda tale partecipazione a ciascun programma. |
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2) |
Il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione «Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione» (2014-2020) (in appresso il «programma») è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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3) |
Orizzonte 2020 mira a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’Unione dell’innovazione. |
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4) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013, relativo all’associazione a Orizzonte 2020, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione, compreso il contributo finanziario che dovrebbe basarsi sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di un accordo internazionale fra l’Unione e il paese associato, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione - Il programma
1. La Turchia partecipa come paese associato al «programma», che si fonda sugli atti seguenti:
regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020;
regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, ivi compresi gli atti delegati e altre regole successive;
decisione 2013/743/UE del Consiglio (5) che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 e tutte le altre regole relative all’attuazione del programma Orizzonte 2020.
2. Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si applica anche alla partecipazione di soggetti turchi alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.
Articolo 2
Termini e condizioni di partecipazione al programma
1. La Turchia partecipa alle attività del programma in conformità degli obiettivi, dei criteri e delle procedure definiti nel programma e dei termini e delle condizioni specificati nel presente accordo e nei suoi allegati.
2. I soggetti giuridici stabiliti in Turchia partecipano alle azioni indirette del programma alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione europea, fatti salvi i termini e le condizioni stabiliti o menzionati nel presente accordo.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Turchia partecipano alle attività del Centro comune di ricerca alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici degli Stati membri nell’Unione europea.
4. I soggetti giuridici stabiliti in Turchia partecipano alle attività delle comunità della conoscenza e dell’innovazione.
5. Qualora l’Unione adotti disposizioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Turchia è autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità delle decisioni e dei regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. I soggetti giuridici stabiliti in Turchia partecipano alle azioni indirette sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE.
6. Per partecipare al programma, la Turchia versa ogni anno un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea, in conformità dell’articolo 3 e dell’allegato II del presente accordo.
7. I rappresentanti della Turchia sono autorizzati a partecipare, in qualità di osservatori, ai comitati incaricati di monitorare l’attuazione del programma, cui la Turchia contribuisce finanziariamente, in relazione ai punti all’ordine del giorno che interessano la Turchia.
Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti turchi durante le votazioni. La Turchia viene informata del risultato di dette votazioni.
La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.
8. I rappresentanti della Turchia partecipano al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in conformità del regolamento interno di tale consiglio di amministrazione. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell’Unione europea.
9. Per le procedure relative alle domande, alle convenzioni di sovvenzione e alle relazioni, nonché per altri aspetti giuridici e amministrativi del programma, sarà utilizzata una delle lingue ufficiali dell’Unione, che nel caso specifico è l’inglese.
10. Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti turchi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 2013/743/UE che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma Orizzonte 2020, o ad altre riunioni nel quadro dell’attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 3
Contributo finanziario
1. Per ogni anno di partecipazione al programma la Turchia versa un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea.
Il contributo finanziario della Turchia viene aggiunto all’importo globale degli stanziamenti d’impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell’Unione per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie forme di misure necessarie per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione del programma.
2. Qualora la Turchia lo richieda, parte del contributo finanziario della Turchia può essere finanziata nell’ambito degli strumenti di aiuto esterno pertinenti dell’Unione.
3. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Turchia figurano nell’allegato II del presente accordo.
Articolo 4
Relazioni e valutazione
1. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti dell’Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma, la partecipazione della Turchia al programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Turchia.
2. Le regole relative al controllo finanziario, al recupero e ad altre misure antifrode sono stabilite nell’allegato III del presente accordo.
3. La Turchia trasmette inoltre alla Commissione le relazioni necessarie ai fini della valutazione della sua partecipazione al programma e delle discussioni in seno al comitato misto da istituire a norma del presente accordo.
Articolo 5
Comitato UE-Turchia per la ricerca e l’innovazione
1. Nell’ambito del presente accordo è istituito un comitato denominato «comitato UE - Turchia per la ricerca e l’innovazione» (in appresso «comitato misto»).
2. Il comitato misto deve, tra l’altro:
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garantire l’esame e la valutazione dell’attuazione del presente accordo; |
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— |
esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione. |
3. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Turchia.
Articolo 6
Entrata in vigore
Dopo la firma, il presente accordo entra in vigore alla data in cui la Turchia ha notificato alla Commissione, per via diplomatica, che tutte le condizioni interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo sono soddisfatte.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Il presente accordo si applica in via provvisoria a partire dalla firma. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per l’intera durata del programma.
2. Il presente accordo può essere denunciato da entrambe le parti in qualsiasi momento nel corso della durata del programma, mediante notifica scritta che informa dell’intenzione di porre fine alla partecipazione al programma.
Fatte salve le disposizioni elencate qui di seguito, l’accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve il preavviso scritto.
La scadenza e/o la denuncia del presente accordo non pregiudicano:
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a) |
i progetti o le attività in corso; |
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b) |
l’attuazione delle disposizioni contrattuali applicabili ai progetti e alle attività di cui alla precedente lettera a). |
Nel caso di denuncia del presente accordo, l’Unione rimborsa alla Turchia la parte del suo contributo al bilancio generale dell’Unione europea che non sarà spesa vista la denuncia dell’accordo.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
4. Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti.
5. Se la Turchia lo richiede, l’associazione della Turchia al successivo programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione sarà oggetto di un nuovo accordo da concordare tra le parti.
Fatto a Istanbul il 4 giugno duemila quattordici, in due originali, in inglese e in turco, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per la Repubblica turca
Ahmet YÜCEL
Sottosegretario f.f. del ministero degli Affari europei Commissione europea della Repubblica di Turchia,
Per la Commissione,
a nome dell’Unione europea
Robert-Jan SMITS
Direttore generale della Ricerca e dell’innovazione
Commissione europea
(1) GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.
(2) Il presente accordo internazionale costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d’intesa stabilito nell’ambito dell’accordo quadro sui termini e le condizioni di partecipazione ai programmi comunitari.
(3) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(4) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
(5) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(6) Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
ALLEGATO I
Termini e condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici della Turchia al programma
1.
Ai fini della partecipazione della Turchia al programma, per soggetto giuridico turco si intende qualsiasi persona fisica o persona giuridica stabilita in Turchia a norma del diritto nazionale, che è dotata di personalità giuridica e può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Per le persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale.
2.
La partecipazione al programma di soggetti giuridici della Turchia avviene alle stesse condizioni fissate per i soggetti giuridici stabiliti in un «paese associato», come specificato nelle regole di partecipazione.I soggetti giuridici stabiliti in Turchia possono avvalersi degli strumenti finanziari istituiti nell’ambito del programma Orizzonte 2020.
In virtù del presente accordo un soggetto giuridico stabilito in un altro paese associato al programma quadro è titolare degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici degli altri paesi associati gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.
3.
I soggetti giuridici della Turchia sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici dell’Unione, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni previsti nelle regole di partecipazione.
4.
Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.
ALLEGATO II
Regole relative al contributo finanziario della Turchia al programma (2014-2020)
I. Calcolo del contributo finanziario della Turchia
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1. |
Il contributo finanziario della Turchia al programma è stabilito su base annua in proporzione o in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione del programma. |
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2. |
Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo della Turchia si ottiene calcolando il rapporto fra il prodotto interno lordo della Turchia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell’Unione europea, a prezzi di mercato.
I prodotti interni lordi saranno quelli più recentemente pubblicati per lo stesso anno dall’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili al momento dei negoziati del presente accordo (ossia il 2011). Il fattore di proporzionalità stabilito per il primo anno di partecipazione, pari a 4,184 %, rimane fisso per gli anni successivi. |
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3. |
Al fine di facilitare la sua partecipazione al programma, il contributo della Turchia sarà stabilito, per gli esercizi finanziari corrispondenti, applicando un fattore di correzione pari a 0,14 con le modalità seguenti:
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4. |
Nel quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di correzione che regola il contributo finanziario della Turchia, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti turchi alle azioni indirette e dirette nell’ambito del programma nel periodo 2014-2016. |
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5. |
La Commissione comunica alla Turchia, quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell’anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione di riferimento:
Dopo l’adozione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica alla Turchia, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione della Turchia, gli importi definitivi di cui al primo trattino. |
II. Versamento del contributo finanziario della Turchia
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1. |
Entro il 30 gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Turchia una richiesta di fondi corrispondente ai suoi contributi a norma del presente accordo. |
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2. |
Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
La prima richiesta di fondi per ciascun esercizio finanziario è calcolata sulla base dell’importo stabilito nello stato delle entrate del progetto di bilancio: la regolarizzazione dell’importo versato avverrà in coincidenza del pagamento corrispondente alla seconda richiesta di fondi per lo stesso esercizio finanziario. Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi con effetto retroattivo, entro 30 giorni dalla sua firma. Se viene presentata dopo il 15 giugno, la richiesta prevede il versamento, entro 60 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Turchia, calcolato in base all’importo indicato nello stato delle entrate del bilancio. |
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3. |
Nell’ultimo anno del programma, la Commissione presenta entro il 15 giugno una richiesta di fondi corrispondente all’intero importo del contributo finanziario della Turchia per l’esercizio 2020. L’intero importo del contributo turco è versato entro 60 giorni dalla richiesta di fondi del 2020. |
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4. |
Il contributo della Turchia è espresso e versato in euro. |
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5. |
I versamenti della Turchia sono accreditati ai programmi dell’Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti. |
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6. |
La Turchia versa il proprio contributo a norma del presente accordo, come precisato al punto II.2 dell’allegato II.
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo comporteranno per la Turchia il pagamento di interessi di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l’attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione della Turchia al programma, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall’invio alla Turchia di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che incombono all’Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all’esecuzione di determinate azioni indirette. |
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7. |
Entro il 30 giugno dell’anno che segue ciascun esercizio finanziario, viene preparato e trasmesso alla Turchia, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma per l’esercizio finanziario in questione, compilato secondo il modello del conto di gestione della Commissione. |
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8. |
Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione della Turchia.
Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, riporti, disimpegni, o bilanci suppletivi e rettificativi nel corso dell’esercizio finanziario. La regolarizzazione avviene al momento del secondo versamento per l’esercizio finanziario successivo, e in luglio 2021 per l’ultimo anno. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023. |
ALLEGATO III
Controllo finanziario dei partecipanti turchi al programma
I. Comunicazione diretta
La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Turchia e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.
II. Controlli
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1. |
In osservanza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (in appresso il «regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (2), (in appresso «modalità di applicazione») nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Turchia possono contenere disposizioni per consentire ai funzionari della Commissione, o a qualsiasi altra persona incaricata all’uopo dalla Commissione, di eseguire in qualsiasi momento controlli di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altro tipo nelle sedi dei partecipanti o dei loro subcontraenti. |
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2. |
Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e altro personale incaricato dalla Commissione deve avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che in formato cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli, a condizione che tale diritto di accesso sia espressamente menzionato nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti turchi. |
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3. |
I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. I controlli effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo si svolgono conformemente ai termini stabiliti nel presente allegato. |
III. Controlli effettuati in loco dalla Commissione (OLAF)
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1. |
Nell’ambito del presente accordo, la Commissione, e più particolarmente l’Ufficio europeo antifrode (OLAF), è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti turchi, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (3). |
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2. |
I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con l’autorità competente turca designata dal governo della Turchia. L’autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità turche competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco. |
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3. |
Se le autorità turche interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. |
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4. |
Qualora i soggetti partecipanti al programma si oppongano a un controllo o a un’ispezione in loco, le autorità turche, operando in conformità delle norme e ai regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine il controllo o l’ispezione in loco. |
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5. |
La Commissione informa prima possibile le autorità competenti turche di eventuali casi o sospetti di irregolarità di cui sia venuta a conoscenza in relazione ai controlli o alle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare tali autorità circa i risultati dei controlli e delle ispezioni. |
IV. Informazione e consultazione
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1. |
Ai fini di un’adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti della Turchia e dell’Unione si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti. |
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2. |
Le autorità competenti turche informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo. |
V. Riservatezza
Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell’ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge turca e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri o della Turchia le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti (4).
VI. Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale turco, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in forza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).
VII. Riscossione e esecuzione
Le decisioni adottate dalla Commissione nell’ambito di applicazione del presente accordo, che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Turchia.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Turchia designerà a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.
Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all’autorità competente.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(4) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
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22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/10 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Turchia sulla modifica dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)»
A. lettera dell’Unione europea
Signor Ambasciatore,
Desidero ringraziarLa per la Sua lettera del 18 dicembre 2017 con la quale chiede di fissare a 0, per l’esercizio finanziario 2020, il fattore di correzione applicabile al contributo finanziario della Repubblica di Turchia nell’ambito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (in appresso «accordo di associazione Orizzonte 2020»).
La modifica del fattore di correzione richiede una modifica dell’accordo di associazione di Orizzonte 2020, in particolare la modifica dell’allegato II. L’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo di associazione stabilisce che l’accordo può essere modificato solo per iscritto mediante consenso comune delle parti.
Desidero pertanto proporre di modificare, come specificato nell’allegato della presente lettera, il fattore di correzione applicabile al contributo finanziario del Suo paese nell’ambito dell’accordo di associazione Orizzonte 2020.
Qualora Lei approvasse questa modifica, proporrei che la presente lettera, compreso il relativo allegato, e la Sua risposta costituiscano una modifica mediante accordo scritto dell’accordo di associazione Orizzonte 2020 tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di cui sopra. Questa modifica sarà applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data di ricevimento della Sua lettera di risposta, fatte salve le altre procedure interne da seguire nel Suo paese prima di esprimere il consenso definitivo a essere vincolato da tale modifica.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Jean-Eric PAQUET
B. lettera della Repubblica di Turchia
Egregio Signor Paquet,
Vorrei ringraziarla per la Sua lettera del 7 novembre 2019 relativa alla modifica dell’accordo tra l’Unione europea e la Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» firmato il 4 giugno 2014.
Con riferimento all’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo, che recita: «Il presente accordo può essere modificato unicamente per iscritto di comune accordo tra le parti», desidero confermarLe che la Turchia concorda con la modifica di cui all’allegato della Sua lettera.
Confermo di aver ricevuto la Sua lettera e affermo inoltre che questo scambio di lettere costituisce una modifica mediante accordo scritto.
Distinti saluti.
Ankara, il 20 dicembre 2019
Faruk KAYMAKCI
ALLEGATO
Modifica dell’allegato II dell’accordo tra l’Unione europea e la Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)»
Il punto I (3) dell’allegato II dell’accordo tra l’Unione europea e la Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell’Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» è sostituito dal punto seguente:
«Per facilitare la partecipazione al programma, il contributo della Repubblica di Turchia sarà stabilito per gli esercizi finanziari di cui in appresso applicando un fattore di correzione secondo le seguenti modalità:
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esercizio finanziario 2014: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2015: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2016: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2017: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2018: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2019: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0,14; |
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esercizio finanziario 2020: contributo calcolato conformemente al punto 1 e fattore di proporzionalità fissato conformemente al punto 2, moltiplicato per 0.» |