ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
22 giugno 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/853del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

44

 

*

Decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(2)

Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all’Unione in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale e dato che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre istituire un quadro che consenta una risposta rapida all’evoluzione delle esigenze in relazione alle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(3)

Al fine di sostenere l’Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche basate sui diritti umani, è necessario rilevare dati in materia di migrazione e di protezione internazionale con frequenza subannuale.

(4)

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, formulare e valutare un’ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all’arrivo di persone che cercano protezione in Europa, allo scopo di definire e applicare le migliori politiche.

(5)

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d’insieme dei flussi migratori all’interno dell’Unione e per consentire la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della legislazione dell’Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(6)

Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(7)

I dati forniti in materia di migrazione e protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti statistiche raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

(8)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede agli Stati membri il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, nonché dei criteri di qualità ivi precisati.

(9)

Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato uno standard del sistema statistico europeo (SSE) per la struttura delle relazioni sulla qualità conformemente alle disposizioni sulla qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Tale standard SSE dovrebbe contribuire all’armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal regolamento (CE) n. 862/2007.

(10)

Al fine di produrre statistiche in modo più efficiente, le autorità statistiche nazionali hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi, ciascuna nei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica, per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee conformemente alle disposizioni in materia di accesso, uso e integrazione di dati amministrativi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

(11)

In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.

(12)

Gli studi pilota dovrebbero tenere conto del valore aggiunto dell’Unione, stabilire le condizioni per introdurre nuove rilevazioni di dati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, valutare la fattibilità e la qualità delle statistiche, compresa la loro comparabilità tra paesi, nonché i costi delle relative rilevazioni di dati. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) dovrebbe riesaminare le pertinenti fonti amministrative a livello dell’Unione e verificare se le statistiche richieste possano essere basate su tali fonti. Dovrebbe essere data la priorità all’esame del numero delle domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta e di quello delle domande respinte. La Commissione (Eurostat) dovrebbe valutare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e renderne pubblici i risultati. Dovrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di introdurre nuove rilevazioni di dati negli Stati membri solo se la valutazione dei risultati degli studi pilota è positiva. La Commissione dovrebbe inoltre consultare il Garante europeo della protezione dei dati alle condizioni relative alla consultazione legislativa stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

È importante ottimizzare l’uso delle informazioni esistenti e dei dati già rilevati nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007. A tal fine dovrebbero essere esaminate le fonti di dati esistenti a livello dell’Unione e nazionale, nonché le modalità per beneficiare dei quadri per l’interoperabilità fissati dai regolamenti (UE) 2019/817 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di valutarne l’impiego per le statistiche ufficiali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche l’attuazione del concetto di interoperabilità a livello dell’Unione al fine di consentire a più organizzazioni di utilizzare gli stessi dati in base alle loro esigenze e alle autorizzazioni concesse.

(14)

Nel rispetto dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione (Eurostat) dovrebbe mirare a garantire il coordinamento delle rilevazioni di dati in uso presso le pertinenti agenzie dell’Unione e, a tal fine, dovrebbe concludere accordi di cooperazione con tali agenzie nell’ambito delle rispettive competenze.

(15)

Al fine di conseguire l’obiettivo del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno stanziare risorse finanziarie sufficienti per la rilevazione, l’analisi e la diffusione di statistiche europee e nazionali di elevata qualità in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(16)

Nel caso in cui l’attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda che il sistema statistico nazionale di uno Stato membro sviluppi e attui nuove metodologie e nuove rilevazioni di dati per le statistiche ai sensi di tale regolamento, compresi la partecipazione dello Stato membro a studi pilota e il miglioramento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, a tale Stato membro dovrebbe essere concesso un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Il presente regolamento rispetta il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione sanciti dalla Carta. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 862/2007.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità, definire i formati appropriati per la trasmissione di dati, specificare le disaggregazioni e determinare, sulla base della valutazione dei risultati degli studi pilota, nuove rilevazioni di dati e disaggregazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(19)

Qualora l’esecuzione del regolamento (CE) n. 862/2007 richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga allo Stato membro interessato. Tali adeguamenti significativi potrebbero derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione dei metodi di rilevazione dei dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti per la produzione di dati.

(20)

Per essere efficacemente controllata, l’applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi di tale regolamento, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno che la Commissione (Eurostat) organizzi una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella rilevazione di dati in materia di migrazione e di protezione internazionale e con i principali utilizzatori di tali statistiche.

(21)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l’integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 862/2007.

(23)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(24)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all’ingresso e al soggiorno illegali e ai rimpatri.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere da j) a m) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

“domanda di protezione internazionale”, una domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*1);

k)

“status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;

l)

“status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;

m)

“familiari”, i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*2);

(*1)   GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9."

(*2)   GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.»;"

ii)

le lettere da o) a q) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

“minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

p)

“frontiere esterne”, le frontiere esterne quali sono definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*3);

q)

“cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso”, i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano in nessuna delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

(*3)   GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1 »;"

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate in base al ritiro esplicito e implicito di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

(*4)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;"

ii)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta;

e)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE;

f)

persone che hanno reiterato la domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

g)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), alla fine del periodo di riferimento;

(*5)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).»;"

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alle lettere da a) a f) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2021.

Le statistiche di cui alla lettera g) riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

c)

persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

d)

persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e, fatta eccezione per la lettera a), per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla domanda di asilo.

Le statistiche di cui al primo comma riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

g)

le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

h)

le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f);

i)

il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera h).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione, per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio.»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, disaggregati come segue:

i)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

ii)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

iii)

permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

b)

soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso;

c)

cittadini di paesi terzi che hanno acquisito un permesso di soggiorno di lungo periodo nel corso dell’anno di riferimento, disaggregati per età e per sesso.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per sesso dell’interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»;

7)

l’articolo 8 è soppresso;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento.

1 ter.

Si applicano, ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;"

b)

i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat), sotto forma di relazioni sulla qualità, in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti, agli effetti delle fonti di dati selezionate sulla qualità delle statistiche, alle misure tecniche e organizzative attuate per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di stima utilizzati, e informano la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali cambiamenti.

3.

Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

4.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni o correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati, e le comunicano senza indugio le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

5.

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

relativi alle misure inerenti alla definizione di formati appropriati per la trasmissione di dati ai sensi del presente regolamento.

Gli atti di cui alla lettera a) non comportano un onere o un costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

9)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Studi pilota

1.   In conformità degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria, al fine di sottoporre a prova la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche e i costi e gli oneri che ne derivano. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi pilota.

2.   Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili nelle pertinenti fonti amministrative a livello di Unione al fine di armonizzare, ove possibile, i concetti utilizzati e di ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e migliorare l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell’onere derivante da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo.

3.   Gli studi pilota di cui al presente articolo riguardano:

a)

per le statistiche di cui all’articolo 4 nel suo insieme: disaggregazioni per mese di presentazione della domanda di protezione internazionale;

b)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

i)

il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari e che:

sono state esentate da una procedura accelerata o da una procedura di frontiera o la cui domanda di protezione internazionale è stata trattata mediante tale procedura di frontiera;

non sono registrate nell’Eurodac;

hanno presentato prove documentali che potrebbero contribuire all’accertamento della loro identità;

si trovavano in stato di trattenimento, disaggregate per durata del trattenimento e per motivo del trattenimento o erano oggetto di decisioni o atti amministrativi o giudiziari che ne ordinavano il trattenimento o un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e per il mese di emissione di tale decisione o atto;

hanno beneficiato dell’assistenza legale gratuita;

hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), disaggregate per età, per sesso, per cittadinanza e per minori non accompagnati, compresa la possibilità di mettere in relazione tali statistiche con periodi di riferimento di un mese;

erano minori non accompagnati a cui è stato nominato un rappresentante, minori non accompagnati a cui è stato consentito di accedere al sistema educativo o minori non accompagnati a cui è stato offerto un alloggio in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE;

sono state sottoposte ad accertamento dell’età, compresi i risultati di tali accertamenti;

ii)

numero medio di minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale per rappresentante;

c)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3:

i)

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), disaggregazioni per decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale:

in quanto inammissibili, in base ai motivi per l’inammissibilità;

in quanto infondate;

in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento ordinario, in base ai motivi del rigetto;

in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento accelerato, in base ai motivi del rigetto e del procedimento accelerato;

in quanto il richiedente può beneficiare di protezione all’interno del paese di origine;

ii)

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), disaggregazioni per decisioni in merito alla cessazione o all’esclusione, ulteriormente disaggregate per motivo di cessazione o esclusione;

iii)

il numero di persone interessate da decisioni adottate a seguito di un colloquio personale;

iv)

il numero di persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza;

d)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la durata dei ricorsi;

e)

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per età e per cittadinanza;

f)

per le statistiche di cui all’articolo 6, il numero di:

i)

domande, comprese quelle respinte, di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, per motivo della richiesta del permesso, per età e per sesso;

ii)

domande respinte di permesso di soggiorno in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno;

iii)

permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, disaggregati per motivo del rilascio del permesso e per status del richiedente il ricongiungimento del cittadino di paese terzo;

g)

per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

i)

i motivi delle decisioni o degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo;

ii)

il numero di persone di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo soggette a un divieto d’ingresso;

iii)

il numero di persone in procedure di rimpatrio soggette a decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne disponga il trattenimento, disaggregate ulteriormente per durata del trattenimento, o soggette a un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e mese di emissione di tale decisione;

iv)

il numero di persone rimpatriate, ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e per tipo di decisione o atto come segue:

in forza di un accordo formale di riammissione dell’Unione;

in forza di un accordo informale di riammissione dell’Unione;

in forza di un accordo di riammissione nazionale.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e li rende pubblici. La valutazione comprende una stima del valore aggiunto delle nuove rilevazioni di dati nell’ambito degli studi pilota a livello di Unione e un’analisi dell’efficacia in termini di costi, compresa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati degli studi pilota, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

6.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota di cui al presente articolo, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati conformemente all’articolo 9 ter agli Stati membri che effettuano tali studi pilota.

7.   Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica.

Articolo 9 ter

Finanziamento

1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i contributi finanziari sono forniti a titolo del bilancio generale dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)

lo sviluppo di nuove metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota di cui all’articolo 9 bis;

b)

lo sviluppo o l’attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compreso l’aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, per un periodo massimo di cinque anni.

2.   I contributi finanziari dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono forniti in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

(*7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

10)   l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli da 4 a 7. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni interessate ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un anno civile, e al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un periodo inferiore a un anno.»;

11)   l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

12)   è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Deroghe

1.   Ove l’applicazione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i tre anni. In tal caso, la Commissione garantisce la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e tiene conto dell’onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

2.   Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un ulteriore periodo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i due anni.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata, a seconda dei casi, entro il 13 ottobre 2020 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente.

4.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 3), lettere a) e b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.

L’articolo 1, punto 3), lettere c) e d), e punto 5), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 marzo 2020 (GU C 139 del 28.4.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(6)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/13


REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, («Agenda 2030»). L’Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: governance economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016«Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Nelle conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate. L’11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul «Green Deal europeo».

(3)

L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, trai diversi modi, rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. In tale contesto, il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici. Il presente regolamento rappresenta quindi un passo fondamentale verso l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050.

(4)

La sostenibilità e la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono fondamentali per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione, e il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ne riflettono la dimensione sociale e ambientale.

(5)

A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività possano essere considerate «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)

Nella comunicazione dell’8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano d’azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell’ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali permetterebbe di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

(7)

Data la natura sistemica delle sfide ambientali a livello mondiale, è necessario adottare un approccio sistemico e lungimirante all’ecosostenibilità che affronti le crescenti tendenze negative, quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello mondiale, la scarsità alimentare, la riduzione dello strato di ozono, l’acidificazione degli oceani, il deterioramento del sistema di acqua dolce e i cambiamenti di destinazione dei terreni, nonché l’emergere di nuove minacce, tra cui le sostanze chimiche pericolose e i relativi effetti combinati.

(8)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(9)

Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, è fondamentale rimuovere gli ostacoli all’efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ed evitare che sorgano nuovi ostacoli.

(10)

Dati l’entità della sfida e i costi legati all’inerzia o a ritardi nell’intervento, il sistema finanziario dovrebbe essere adattato gradualmente per supportare un funzionamento sostenibile dell’economia. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell’impatto dei prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità.

(11)

La messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili, inclusi i requisiti posti dagli Stati membri e dall’Unione per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti di usare marchi nazionali, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori e a sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali di tali prodotti finanziari o obbligazioni societarie, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura verde» (greenwashing). Nell’ambito del presente regolamento, tale pratica consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono soddisfatti. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi esistenti sono basati su diversi sistemi di classificazione delle attività economiche ecosostenibili. Dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o impongano altri requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti dovranno soddisfare per poter promuovere prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. In tali casi, gli Stati membri farebbero ricorso ai propri sistemi di classificazione nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali sistemi di marchi o requisiti nazionali utilizzassero criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori sarebbero scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà nel confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili. L’assenza di criteri uniformi aumenterebbe quindi i costi e disincentiverebbe significativamente gli operatori economici dall’accedere ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini di investimenti sostenibili.

(12)

I criteri per stabilire se un’attività economica possa esser considerata ecosostenibile dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione, allo scopo di rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti. Grazie a tale armonizzazione sarebbe più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potrebbero essere confrontate sulla base di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Tale armonizzazione agevolerebbe quindi gli investimenti sostenibili transfrontalieri nell’Unione.

(13)

Se i partecipanti ai mercati finanziari non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali oppure se, per spiegare quel che costituisce un’attività economica «ecosostenibile», usano concetti differenti, per gli investitori è troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che tali pratiche scoraggiano gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari ecosostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali e le iniziative di mercato attuate per affrontare tale problema entro i confini nazionali portano alla frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari comunicassero come e in che misura i prodotti finanziari che sono messi a disposizione come ecosostenibili investono in attività che soddisfano i criteri per le attività economiche ai sensi del presente regolamento e se per comunicare tali informazioni usassero criteri comuni a livello di Unione, sarebbe più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento oltrefrontiera e le imprese che beneficiano degli investimenti sarebbero incentivate a rendere più ecosostenibili i loro modelli aziendali. Inoltre, gli investitori investirebbero con maggiore fiducia in prodotti finanziari ecosostenibili di tutta l’Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

(14)

Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all’atto di introdurre a livello nazionale e dell’Unione i requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili. Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori e degli investitori a causa di nozioni divergenti di «attività economica ecosostenibile», i requisiti nazionali che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare al fine di commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Tali partecipanti ai mercati finanziari ed emittenti comprendono i partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari ecosostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie ecosostenibili.

(15)

Fissare i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare gli operatori economici non soggetti al presente regolamento a pubblicare e divulgare volontariamente sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo permetteranno ai partecipanti ai mercati finanziari e agli altri attori interessati dei mercati finanziari di individuare facilmente gli operatori economici che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche tali operatori economici nella raccolta di fondi per le loro attività ecosostenibili.

(16)

Una classificazione delle attività economiche ecosostenibili a livello dell’Unione dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione a sostegno della finanza sostenibile, in particolare di norme a livello dell’Unione per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Potrebbe anche fungere da base per altre misure economiche e normative. Requisiti giuridici uniformi volti a stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, sono necessari come riferimento per il futuro diritto dell’Unione inteso ad agevolare lo spostamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

(17)

Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell’Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere gli investimenti privati verso gli investimenti sostenibili parallelamente alla spesa pubblica. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definisce un obiettivo del 40 % in investimenti climatici per i progetti infrastrutturali e di innovazione nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni per stabilire se le attività economiche possano essere considerate sostenibili, tra cui il loro impatto ambientale, potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l’Unione intraprenderà per mobilitare investimenti che mirino al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.

(18)

Per non danneggiare gli interessi degli investitori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che mettono a disposizione prodotti finanziari dovrebbero indicare come e in che misura utilizzano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche per determinare l’ecosostenibilità dei loro investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota degli investimenti sottostanti il prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti sottostanti tale prodotto finanziario, consentendo così agli investitori di comprendere il livello di ecosostenibilità dell’investimento. Se gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale, le informazioni da comunicare dovrebbero specificare l’obiettivo o gli obiettivi a cui contribuisce l’investimento sottostante il prodotto finanziario, nonché come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario finanziano attività economiche ecosostenibili, e dovrebbero comprendere i dettagli sulle rispettive quote di attività abilitanti e di transizione. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell’obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità del diritto nazionale applicabile. I partecipanti ai mercati finanziari che non tengono conto dei criteri per gli investimenti ecosostenibili dovrebbero fornire una dichiarazione al riguardo. Al fine di evitare l’elusione dell’obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche quando i prodotti finanziari sono commercializzati come prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, inclusi i prodotti finanziari il cui obiettivo è la protezione dell’ambiente in senso lato.

(19)

Gli obblighi di informativa di cui al presente regolamento integrano le norme in materia di divulgazione relative alla sostenibilità stabilite nel regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per migliorare la trasparenza e per far sì che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano agli investitori finali un punto di confronto oggettivo sulla quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili, il presente regolamento integra le norme in materia di trasparenza nell’informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche stabilite nel regolamento (UE) 2019/2088. La definizione di «investimento sostenibile» nel regolamento (UE) 2019/2088 include l’investimento in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, il che, tra gli altri, dovrebbe comprendere investimenti in «attività economiche ecosostenibili» ai sensi del presente regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/2088 considera un investimento sostenibile solo se non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali o sociali stabiliti in tale regolamento.

(20)

Al fine di garantire l’affidabilità, la coerenza e la comparabilità delle informative sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, le informazioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero utilizzare nella misura del possibile gli indicatori di sostenibilità esistenti, come proposto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (7). In tale contesto, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero basarsi, nella misura del possibile, sugli indicatori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

(21)

Per quanto riguarda le attività economiche svolte da imprese che non sono tenute a comunicare informazioni a norma del presente regolamento, in casi eccezionali potrebbe accadere che i partecipanti ai mercati finanziari non possano ragionevolmente ottenere le pertinenti informazioni per determinare in modo attendibile l’allineamento ai criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento. In tali casi eccezionali, e soltanto per le attività economiche per le quali non è stato possibile ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive, ai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe essere consentito di effettuare valutazioni e stime complementari sulla base di informazioni provenienti da altre fonti. Tali valutazioni e stime dovrebbero compensare unicamente parti limitate e specifiche dei dati desiderati e fornire un risultato prudente. Al fine di assicurare informazioni chiare e non fuorvianti per gli investitori, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare chiaramente la base delle loro conclusioni e i motivi per cui sono tenuti a effettuare tali valutazioni e stime complementari ai fini dell’informativa destinata agli investitori finali.

(22)

Nella comunicazione del 20 giugno 2019, «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario — Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima», la Commissione raccomanda che talune grandi società riferiscano in merito a determinati indicatori fondamentali di prestazione legati al clima sulla base del quadro istituito dal presente regolamento. In particolare, le informazioni relative alla quota del fatturato, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di tali grandi società non finanziarie associate ad attività economiche ecosostenibili, nonché gli indicatori fondamentali di prestazione adattati alle grandi società finanziarie sono utili agli investitori che sono interessati a società i cui prodotti e servizi contribuiscano in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno imporre a tali grandi società la pubblicazione annuale di tali indicatori fondamentali di prestazione e definire ulteriormente tale requisito mediante atti delegati, in particolare per quanto riguarda le grandi società finanziarie. Sarebbe invece eccessivamente oneroso estendere tale obbligo alle società più piccole, che però possono decidere di pubblicare tali informazioni su base volontaria.

(23)

Ai fini della determinazione dell’ecosostenibilità di una data attività economica è opportuno stilare un elenco esauriente degli obiettivi ambientali. I sei obiettivi ambientali che il presente regolamento dovrebbe contemplare sono: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

(24)

Un’attività economica che persegua l’obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l’assorbimento dei gas a effetto serra. L’attività economica dovrebbe essere coerente con l’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell’Unione, compresa la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(25)

Un’attività economica che persegua l’obiettivo ambientale dell’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o previsto oppure il rischio di tali effetti negativi sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell’Unione e con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

(26)

L’obiettivo ambientale relativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e le direttive 2000/60/CE (10), 2006/7/CE (11), 2006/118/CE (12), 2008/56/CE (13) e 2008/105/CE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 91/271/CEE (15), 91/676/CEE (16) e 98/83/CE (17) del Consiglio e la decisione (UE) 2017/848 della Commissione (18), nonché le comunicazioni della Commissione del 18 luglio 2007«Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea», del 14 novembre 2012«Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» e dell’11 marzo 2019«Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci».

(27)

L’obiettivo ambientale della transizione verso un’economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell’Unione in materia di economia circolare, rifiuti e sostanze chimiche, compresi i regolamenti (CE) n. 1013/2006 (19), (CE) n. 1907/2006 (20) e (UE) 2019/1021 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 94/62/CE (22), 2000/53/CE (23), 2006/66/CE (24), 2008/98/CE (25), 2010/75/UE (26), 2011/65/UE (27), 2012/19/UE (28), (UE) 2019/883 (29) e (UE) 2019/904 (30) del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (31), il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione (32) e le decisioni 2000/532/CE (33) e 2014/955/UE (34) della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 2015«L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» e del 16 gennaio 2018«Strategia europea per la plastica nell’economia circolare».

(28)

Un’attività economica può contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale della transizione verso un’economia circolare in vari modi. Può, ad esempio, aumentare la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riutilizzabilità dei prodotti o ridurre l’uso delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, agevolando il cambio di destinazione, lo smontaggio e lo smantellamento nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, in particolare per ridurre l’uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. Può altresì contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale della transizione verso un’economia circolare sviluppando modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l’utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile. Qualsiasi riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, anche sostituendo tali sostanze con alternative più sicure, dovrebbe essere come minimo conforme al diritto dell’Unione. Un’attività economica può contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale della transizione verso un’economia circolare anche riducendo i rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

(29)

Gli obiettivi ambientali relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dovrebbero essere interpretati in conformità del pertinente diritto dell’Unione, comprese le direttive 2000/60/CE, 2004/35/CE (35), 2004/107/CE (36), 2006/118/CE, 2008/50/CE (37), 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802 (38) e (UE) 2016/2284 (39) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)

Gli obiettivi ambientali relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero essere interpretati in conformità del pertinente diritto dell’Unione, compresi i regolamenti (UE) n. 995/2010 (40), (UE) n. 511/2014 (41) e (UE) n. 1143/2014 (42) del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (44), le direttive 91/676/CEE e 92/43/CEE (45) del Consiglio, nonché delle comunicazioni della Commissione del 21 maggio 2003«L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)», del 3 maggio 2011«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020», del 6 maggio 2013«Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», del 26 febbraio 2016«Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» e del 23 luglio 2019«Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta».

(31)

Un’attività economica può contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale relativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi in vari modi, ad esempio mediante la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, migliorando così i servizi ecosistemici. Tali servizi sono raggruppati in quattro categorie, ossia i servizi di messa a disposizione, come la messa a disposizione di cibo e acqua, i servizi di regolamentazione, come il controllo climatico e la lotta alle malattie, i servizi di sostegno, come i cicli dei nutrienti e la produzione di ossigeno, e i servizi culturali, come quelli che arrecano benefici spirituali e ricreativi.

(32)

Ai fini del presente regolamento, l’espressione «gestione sostenibile delle foreste» dovrebbe essere intesa tenendo conto delle pratiche e degli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat, tenendo conto della responsabilità di gestione (stewardship) e dell’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi, come illustrato nella risoluzione H1 della seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi il 16-17 giugno 1993 a Helsinki, sugli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, nonché tenendo conto dei regolamenti (UE) n. 995/2010 e (UE) 2018/841 (46) del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2018/2001 (47) del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione del 20 settembre 2013«Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale».

(33)

Ai fini del presente regolamento, i termini «efficienza energetica» sono utilizzati in senso lato e dovrebbero essere intesi tenendo conto del pertinente diritto dell’Unione, compresi il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), la direttiva 2012/27/UE (49) e la direttiva (UE) 2018/844 (50) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (51).

(34)

Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un’attività economica fornisca un contributo sostanziale all’obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell’evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nei casi in cui le attività economiche che ne beneficiano danneggiano l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Tali criteri dovrebbero tenere conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti dall’attività economica oltre all’impatto ambientale dell’attività economica stessa, anche tenendo conto degli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, in particolare prendendone in considerazione produzione, uso e fine vita.

(35)

Ricordando l’impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a perseguire i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l’importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dovrebbe essere una condizione per considerare un’attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell’ILO e la Carta internazionale dei diritti dell’uomo. Le convenzioni fondamentali dell’ILO definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese dovrebbero rispettare. Diverse di tali norme internazionali sono sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione. Nell’adeguarsi a tali garanzie minime di salvaguardia, le imprese dovrebbero rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento (UE) 2019/2088 e tenere conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma di tale regolamento che specificano ulteriormente tale principio.

(36)

Al fine di garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2019/2088, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (UE) 2019/2088 al fine di conferire alle autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010 (52), (UE) n. 1094/2010 (53) e (UE) n. 1095/2010 (54) del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente, le «AEV») il mandato di elaborare congiuntamente norme tecniche di regolamentazione specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni in relazione al principio «non arrecare un danno significativo». Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere coerenti con il contenuto, le metodologie e la presentazione degli indicatori di sostenibilità relativi agli effetti negativi di cui al regolamento (UE) 2019/2088. Dovrebbero inoltre essere coerenti con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell’ILO e la Carta internazionale dei diritti dell’uomo.

(37)

Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe essere ulteriormente modificato al fine di conferire alle AEV il mandato di elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare ulteriormente le norme in materia di trasparenza della promozione di caratteristiche ambientali e di investimenti ecosostenibili nell’informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche.

(38)

Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l’impatto ambientale di un’attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per rispecchiare tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe fissare, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

(39)

Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull’ambiente la riduzione di tale impatto negativo può apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali. Per queste attività economiche è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l’altro, alla media del settore, ma che nel contempo evitino che l’attività economica finanziata, nel corso della sua vita economica, subisca effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l’ambiente e, in particolare, resti fortemente vincolata al carbonio. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell’impatto a lungo termine di ciascuna attività economica.

(40)

Un’attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all’ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi, anche basandosi su qualsiasi requisito minimo stabilito in conformità del diritto dell’Unione. La Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili, siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione in conformità dell’articolo 191 TFUE.

(41)

All’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessaria transizione in corso verso un’economia climaticamente neutra e incentivarla, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento. Oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Si dovrebbe considerare che tali attività economiche di transizione contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di gas a effetto serra sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell’industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi. I criteri di vaglio tecnico di tali attività economiche di transizione dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari.

(42)

Si dovrebbe considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi. Tali attività abilitanti non dovrebbero comportare una dipendenza da attivi che compromettano gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi, e dovrebbe avere un significativo impatto positivo per l’ambiente sulla base delle considerazioni relative al ciclo di vita.

(43)

La Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, compresi i regolamenti (CE) n. 1221/2009 (55) e (CE) n. 66/2010 (56) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (57) e la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2018 sugli «Appalti pubblici per un ambiente migliore». Per evitare inutili incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività per la protezione dell’ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (58). La Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto degli indicatori ambientali e dei quadri di rendicontazione esistenti, elaborati, tra gli altri, dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente, e delle norme internazionali esistenti, come quelle elaborate, tra gli altri, dall’OCSE.

(44)

La Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell’ambito di un’analisi costi/benefici. A tale riguardo la Commissione dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, tra cui le direttive 2001/42/CE (59), 2011/92/UE (60), 2014/23/UE (61), 2014/24/UE (62) e 2014/25/UE (63) del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme e dell’attuale metodologia dell’Unione, nonché del lavoro di organizzazioni internazionali quali l’OCSE. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite.

(45)

I criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che le attività economiche interessate di un determinato settore possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero rispecchiare l’eventuale differenza, da un settore all’altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All’interno dei singoli settori i criteri non dovrebbero però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.

(46)

All’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico delle attività ecosostenibili, la Commissione dovrebbe valutare se la loro fissazione possa dare luogo ad attivi non recuperabili o comportare incentivi incoerenti, o se possa avere un impatto negativo sui mercati finanziari.

(47)

Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe fissare criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili e di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità, evitando inutili oneri amministrativi. I criteri di vaglio tecnico potrebbero richiedere lo svolgimento di una valutazione del ciclo di vita, se sufficientemente praticabile e se necessario.

(48)

Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.

(49)

È opportuno fissare per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico. Tali criteri dovrebbero tener conto del fatto che il settore dei trasporti, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26 % alle emissioni di gas a effetto serra totali dell’Unione. Come indicato nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell’Unione, per esempio al fine dell’espansione dell’elettrificazione o del sostegno alla transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e di una migliore gestione del traffico.

(50)

È di particolare importanza che la Commissione, all’atto di elaborare i criteri di vaglio tecnico, svolga opportune consultazioni in linea con il programma «Legiferare meglio». Il processo di fissazione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile (la «piattaforma»). La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato. Tra gli esperti del settore pubblico dovrebbero rientrare i rappresentanti dell’Agenzia europea dell’ambiente, delle AEV, della Banca europea per gli investimenti e dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero rientrare i rappresentanti dei partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e dei settori economici, in rappresentanza delle industrie interessate, nonché soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione. La piattaforma dovrebbe inoltre includere esperti che rappresentino la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un’attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato fissato alcun criterio debba essere considerata ecosostenibile, in modo da aiutare la Commissione a valutare l’opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

(51)

La piattaforma dovrebbe essere costituita in conformità delle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, anche per quanto riguarda il processo di selezione. Il processo di selezione dovrebbe mirare a garantire un elevato livello di competenze, un equilibrio geografico e di genere, nonché una rappresentanza equilibrata delle pertinenti conoscenze tecniche, tenendo conto dei compiti specifici della piattaforma. Durante il processo di selezione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione in conformità delle norme orizzontali per determinare se esistano potenziali conflitti di interesse e adottare le misure adeguate per risolvere i conflitti.

(52)

La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l’analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso il potenziale impatto sulla valutazione degli attivi che sono considerati ecosostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull’idoneità dei criteri di vaglio tecnico all’utilizzo nelle iniziative politiche che l’Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili nonché sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostegno all’applicazione dei criteri di vaglio tecnico. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati, tenendo conto dell’obiettivo di evitare indebiti oneri amministrativi, sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali, nonché sul funzionamento delle garanzie minime di salvaguardia e l’eventuale necessità di integrarle.

(53)

La Commissione dovrebbe portare avanti l’attività del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile conferendogli uno status formale. I compiti di tale gruppo di esperti consisteranno, tra l’altro, nel fornire consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull’approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l’elaborazione dei criteri. A tal fine, la Commissione dovrebbe tenere gli Stati membri informati mediante riunioni periodiche del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile.

(54)

Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per fissare e aggiornare per le diverse attività economiche i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati che consentono di determinare ciò che costituisce un «contributo sostanziale» e un «danno significativo» agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle informazioni da fornire per rispettare gli obblighi di informativa ai sensi del presente regolamento e riguardo ai criteri di vaglio tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ad esempio mediante la piattaforma e il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (64). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(55)

Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nel regolamento (UE) 2019/2088. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti designate in conformità del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire l’osservanza del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme relative alle misure e alle sanzioni, le quali dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le autorità nazionali competenti e le AEV dovrebbero esercitare i poteri di intervento sui prodotti previsti nei regolamenti (UE) n. 600/2014 (65), (UE) n. 1286/2014 (66) e (UE) 2019/1238 (67) del Parlamento europeo e del Consiglio anche per quanto riguarda pratiche di vendita impropria o la divulgazione fuorviante di informazioni connesse alla sostenibilità, comprese le informazioni richieste a norma del presente regolamento.

(56)

Per garantire un’organizzazione efficiente e sostenibile delle prassi lavorative e di riunione sia della piattaforma che del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile nonché per consentire un’ampia partecipazione e un’interazione efficace all’interno dei gruppi, dei loro sottogruppi, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno prendere in considerazione, se del caso, l’uso di modalità digitali rafforzate, anche virtuali.

(57)

Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri per considerare ecosostenibili le attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, dodici mesi dopo la fissazione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(58)

La disposizione del presente regolamento relativa ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell’entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in materia di disposizioni fiscali, come sancito dai trattati.

(59)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare, tra l’altro: i progressi per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili, l’eventuale necessità di rivedere e integrare tali criteri per determinare se un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile, l’efficacia del sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili nell’incanalare gli investimenti privati verso tali attività, in particolare per quanto riguarda il flusso di capitali verso imprese private e altri soggetti giuridici, e l’ulteriore sviluppo di tale sistema di classificazione, anche mediante l’estensione del suo ambito di applicazione al di là delle attività economiche ecosostenibili, al fine di includere attività che arrecano un danno significativo all’ambiente, nonché ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali.

(60)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, data la necessità di introdurre a livello dell’Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;

b)

ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;

c)

alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (68).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;

2)

«partecipante ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/2088, compreso il produttore di un prodotto pensionistico al quale uno Stato membro abbia deciso di applicare tale regolamento conformemente all’articolo 16 dello stesso;

3)

«prodotto finanziario»: un prodotto finanziario quale definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088;

4)

«emittente»: un emittente quale definito all’articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (69);

5)

«mitigazione dei cambiamenti climatici»: il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi;

6)

«adattamento ai cambiamenti climatici»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti;

7)

«gas a effetto serra»: uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (70);

8)

«gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

9)

«economia circolare»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l’impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti;

10)

«inquinante»: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

11)

«suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

12)

«inquinamento»:

a)

l’introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel terreno in conseguenza di un’attività umana;

b)

nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE;

c)

nel contesto dell’ambiente acquatico, inquinamento quale definito all’articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE;

13)

«ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale;

14)

«servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;

15)

«biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi;

16)

«buona condizione»: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse;

17)

«efficienza energetica»: l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;

18)

«acque marine»: acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE;

19)

«acque superficiali»: acque superficiali quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2000/60/CE;

20)

«acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/60/CE;

21)

«buono stato ecologico»: il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;

22)

«buono stato»:

a)

per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all’articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all’articolo 2, punto 24), della stessa;

b)

per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all’articolo 2, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all’articolo 2, punto 28), della stessa;

23)

«buon potenziale ecologico»: il buon potenziale ecologico quale definito all’articolo 2, punto 23), della direttiva 2000/60/CE.

CAPO II

ATTIVITÀ ECONOMICHE ECOSOSTENIBILI

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se:

a)

contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;

b)

non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;

c)

è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e

d)

è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 4

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi

Gli Stati membri e l’Unione applicano i criteri stabiliti all’articolo 3 per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.

Articolo 5

Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2088 investe in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17), di tale regolamento, le informazioni da comunicare in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento includono quanto segue:

a)

informazioni sull’obiettivo o gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento a cui contribuisce l’investimento sottostante il prodotto finanziario; e

b)

una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.

La descrizione di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione di cui rispettivamente all’articolo 16 e all’articolo 10, paragrafo 2, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario.

Articolo 6

Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 promuove caratteristiche ambientali, si applica mutatis mutandis l’articolo 5 del presente regolamento.

Le informazioni da comunicare in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

«Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.».

Articolo 7

Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario non è soggetto all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2088, le informazioni da comunicare in conformità della normativa settoriale di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

«Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.».

Articolo 8

Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario

1.   Qualsiasi impresa soggetta all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2.   In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:

a)

la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e

b)

la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

3.   Se un’impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all’articolo 19 bis, paragrafo 4, o all’articolo 29 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.

4.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o giugno 2021.

Articolo 9

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

a)

la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

l’adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

d)

la transizione verso un’economia circolare;

e)

la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;

f)

la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Articolo 10

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:

a)

la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;

b)

il miglioramento dell’efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

c)

l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d)

il passaggio all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;

e)

l’aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l’ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;

f)

il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l’imboschimento e l’agricoltura rigenerativa;

g)

la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h)

la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o

i)

il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell’articolo 16.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:

a)

presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria;

b)

non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e

c)

non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.

Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.

3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se che un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

6.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.

Articolo 11

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se:

a)

comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o

b)

fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

2.   Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:

a)

gli effetti negativi, sull’attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure

b)

i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull’ambiente in cui si svolge l’attività economica.

3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

6.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.

Articolo 12

Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:

a)

la protezione dell’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;

b)

la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l’accesso delle persone ad acqua potabile pulita;

c)

il miglioramento della gestione e dell’efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l’uso sostenibile dell’acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell’acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;

d)

la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l’ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell’ambiente marino; o

e)

il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

Articolo 13

Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

a)

utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:

i)

la riduzione dell’uso di materie prime primarie o aumentando l’uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o

ii)

misure di efficienza energetica e delle risorse;

b)

aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

c)

aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

d)

riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell’Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;

e)

prolunga l’uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;

f)

aumenta l’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g)

previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall’estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;

h)

aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;

i)

potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;

j)

riduce al minimo l’incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;

k)

evita e riduce la dispersione di rifiuti; o

l)

sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

Articolo 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento mediante:

a)

la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;

b)

il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l’ambiente o il relativo rischio;

c)

la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;

d)

il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o

e)

il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

Articolo 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante:

a)

la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici;

b)

l’uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l’adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;

c)

pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;

d)

la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; o

e)

il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; e

b)

integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

Articolo 16

Attività abilitanti

Si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

a)

non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e

b)

abbia un significativo impatto positivo per l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

Articolo 17

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1.   Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

a)

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)

all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c)

all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:

i)

al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

ii)

al buono stato ecologico delle acque marine;

d)

all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:

i)

l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

ii)

l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

iii)

lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

e)

alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

f)

alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:

i)

nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

ii)

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

2.   Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Articolo 18

Garanzie minime di salvaguardia

1.   Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo.

2.   Nell’attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.

Articolo 19

Requisiti dei criteri di vaglio tecnico

1.   I criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2:

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;

c)

sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;

d)

fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell’Unione in vigore;

e)

ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;

f)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE;

g)

tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;

h)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica, in particolare:

i)

se si tratta di un’attività abilitante di cui all’articolo 16; o

ii)

se si tratta di un’attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

i)

tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un’economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;

j)

contemplano tutte le attività economiche pertinenti all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e

k)

sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.

Se l’attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto.

2.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.

4.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie allo spostamento modale, a misure di efficienza e ai carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

5.   La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l’attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l’incanalamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

Per assicurare che le attività economiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un’economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l’atto delegato di cui all’articolo 10, paragrafo 3, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Articolo 20

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1.   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile (la «piattaforma»), composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi:

a)

rappresentanti:

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

ii)

delle AEV;

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti; e

iv)

dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;

b)

esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate e soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione;

c)

esperti che rappresentano la società civile, compresi soggetti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

d)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;

e)

esperti che rappresentano il mondo accademico, compresi le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, compresi soggetti con competenze globali.

2.   La piattaforma:

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 19 e sull’eventuale necessità di aggiornarli;

b)

analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c)

assiste la Commissione nell’analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;

d)

fornisce consulenza alla Commissione, ove opportuno, sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostenere l’applicazione dei criteri di vaglio tecnico;

e)

monitora le tendenze, a livello dell’Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

f)

fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;

g)

fornisce consulenza alla Commissione sull’utilizzabilità dei criteri di vaglio tecnico, tenendo conto della necessità di evitare indebiti oneri amministrativi;

h)

fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento;

i)

fornisce consulenza alla Commissione sulla valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche riguardo a questioni di coerenza delle politiche;

j)

fornisce consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;

k)

fornisce consulenza alla Commissione sull’applicazione dell’articolo 18 e sull’eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.

3.   La piattaforma tiene conto dei pareri di un’ampia gamma di portatori di interessi.

4.   La piattaforma è presieduta dalla Commissione e costituita conformemente alle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In tale contesto la Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.

5.   La piattaforma svolge i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni della piattaforma e altri documenti pertinenti.

6.   I partecipanti ai mercati finanziari che ritengano opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica che non soddisfi i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento o per la quale i criteri non siano ancora stati fissati possono informarne la piattaforma.

Articolo 21

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 controllino il rispetto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti dispongano di tutti i necessari poteri di vigilanza e di indagine per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 22

Misure e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 5, 6 e 7. Le misure e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 luglio 2020.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione e durante l’elaborazione di atti delegati, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all’articolo 24. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione agisce conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile

1.   Un gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (il «gruppo di esperti degli Stati membri») fornisce consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull’approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l’elaborazione dei criteri in conformità dell’articolo 19.

2.   La Commissione informa gli Stati membri mediante riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri al fine di facilitare un tempestivo scambio di opinioni tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i principali risultati prodotti dalla piattaforma, ad esempio nuovi criteri di vaglio tecnico, aggiornamenti sostanziali dei criteri o progetti di relazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

Il regolamento (UE) 2019/2088 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Principio di non causare danni significativi

1.   Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente “AEV”) elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.

2.   Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 dicembre 2020.

3.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

2)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852.

(*1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, se necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento i partecipanti ai mercati finanziari includono le informazioni richieste a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, ove necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«c)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo;

d)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo.»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi nonché delle loro differenze e, ove necessario, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2021; e

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1o giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

5)

all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019;

b)

l’articolo 2 bis, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020;

c)

l’articolo 8, paragrafo 2 bis, e l’articolo 9, paragrafo 4 bis, si applicano:

i)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1o gennaio 2022; e

ii)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1o gennaio 2023;

d)

l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.»;

Articolo 26

Riesame

1.   Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

b)

l’eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati all’articolo 3 per considerare ecosostenibile un’attività economica;

c)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, incluse le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;

d)

l’efficacia dell’applicazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento nell’incanalare gli investimenti privati verso attività economiche ecosostenibili, in particolare per quanto riguarda i flussi di capitali, compreso il capitale proprio, verso imprese private e altri soggetti giuridici, sia attraverso prodotti finanziari rientranti nell’ambito del presente regolamento sia mediante altri prodotti finanziari;

e)

l’accesso dei partecipanti ai mercati finanziari rientranti nell’ambito del presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese private e ad altri soggetti giuridici, comprese le imprese che beneficiano degli investimenti rientranti o meno nell’ambito di applicazione del presente regolamento e, in entrambi i casi, per quanto riguarda sia il capitale proprio che il capitale di debito, tenendo conto dell’onere amministrativo associato, nonché le procedure di verifica dei dati necessari per determinare il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico e per assicurare la conformità a tali procedure;

f)

l’applicazione degli articoli 21 e 22.

2.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione pubblica una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento al di là delle attività economiche ecosostenibili e descrive le disposizioni che sarebbero necessarie per includere:

a)

le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull’ecosostenibilità e le attività economiche che arrecano un danno significativo all’ecosostenibilità, nonché un riesame dell’adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle attività abilitanti e di transizione; e

b)

altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali.

3.   Entro il 13 luglio 2022 la Commissione valuta l’efficacia delle procedure consultive per l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli 4, 5, 6 e 7 e l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), a decorrere dal 1o gennaio 2022; e

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3.   L’articolo 4 non si applica ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che stabiliscono i requisiti applicabili ai prodotti finanziari destinati a finanziare progetti sostenibili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)   GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 aprile 2020 (GU C 184 del 3.6.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(4)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(5)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(7)   GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.

(8)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(9)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(10)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(11)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(12)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(13)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(14)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(15)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(16)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(17)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(18)  Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

(19)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(22)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(23)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(24)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(25)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(26)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(27)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).

(28)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(29)  Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

(30)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

(31)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

(33)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(34)  Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

(35)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(36)  Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

(37)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(38)  Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

(39)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(41)  Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

(42)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(43)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(44)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(45)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(46)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(48)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(49)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(50)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(51)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(52)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(53)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(54)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(55)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(56)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(57)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(58)  Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

(59)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(60)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(61)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(62)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(63)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(64)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(65)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(66)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(67)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(68)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(69)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(70)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


DECISIONI

22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/44


DECISIONE (UE) 2020/853DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (3) («accordo UE-Svizzera»), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE-Svizzera, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. L’accordo bilaterale sul trasporto su strada tra la Svizzera e la Germania del 17 dicembre 1953 (4) («accordo Svizzera-Germania») non autorizza operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera e che figurano nell’elenco di cui al suo allegato 8.

(3)

Gli impegni internazionali che consentono ai vettori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all’interno dell’Unione possono incidere sull’articolo 20 dell’accordo UE-Svizzera, dal momento che tale articolo non autorizza tali operazioni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) consente che le operazioni di cabotaggio nell’Unione siano effettuate esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria, sussistendo determinate condizioni. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

(5)

Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare, o concludere, tali impegni solo se autorizzati dall’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(6)

Le operazioni di cabotaggio effettuate nell’ambito dell’Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto nel regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È necessario pertanto che il legislatore dell’Unione rilasci un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(7)

Con lettera dell’11 maggio 2017 la Germania ha chiesto di essere autorizzata dall’Unione a modificare l’accordo Svizzera-Germania al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere della Germania e della Svizzera.

(8)

Le operazioni di cabotaggio consentono che sia aumentato il fattore di carico dei veicoli e l’efficienza economica dei servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus. È opportuno pertanto autorizzare tali operazioni nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra la Germania e la Svizzera nelle regioni frontaliere dei due paesi. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9)

Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009 l’autorizzazione per le operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata all’assenza di discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione e di distorsione della concorrenza.

(10)

Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania soltanto nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra la Germania e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere della Germania per le finalità della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo che sia aumentata l’efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 17 dicembre 1953 (accordo Svizzera-Germania) al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere della Germania e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti governativi di Friburgo e Tubinga nel Baden‐Württemberg e il distretto governativo della Svevia in Baviera sono considerati regioni frontaliere della Germania ai sensi del primo comma.

Articolo 2

La Germania informa la Commissione della modifica dell’accordo Svizzera-Germania a norma dell’articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo di tale modifica.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)   GU C 14 del 15.1.2020, pag.118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2020.

(3)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(4)  Raccolta sistematica del diritto federale svizzero n. 0.741.619.136.

(5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/47


DECISIONE (UE) 2020/854 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (3) («accordo UE-Svizzera»), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE-Svizzera, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. L’Italia non dispone di un accordo bilaterale con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera e che figurano nell’elenco di cui al suo allegato 8.

(3)

Gli impegni internazionali che consentono ai vettori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all’interno dell’Unione possono incidere sull’articolo 20 dell’accordo UE-Svizzera, dal momento che tale articolo non autorizza tali operazioni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consente che le operazioni di cabotaggio nell’Unione siano effettuate esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria, sussistendo determinate condizioni. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

(5)

Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(6)

Le operazioni di cabotaggio effettuate nell’ambito dell’Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto nel regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È necessario pertanto che il legislatore dell’Unione rilasci un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(7)

Con lettera del 7 febbraio 2018 l’Italia ha chiesto di essere autorizzata dall’Unione a concludere l’accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere di Italia e Svizzera.

(8)

Le operazioni di cabotaggio consentono che sia aumentato il fattore di carico dei veicoli e l’efficienza economica dei servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus. È opportuno pertanto autorizzare tali operazioni nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra l’Italia e la Svizzera nelle regioni frontaliere dei due paesi. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9)

Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorizzazione per le operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata all’assenza di discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione e di distorsione della concorrenza.

(10)

Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Italia soltanto nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra l’Italia e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell’Italia per le finalità della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo che sia aumentata l’efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Italia e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

Le regioni del Piemonte e della Lombardia e le regioni autonome della Valle d’Aosta e del Trentino‐Alto Adige sono considerate regioni frontaliere dell’Italia ai sensi del primo comma.

Articolo 2

L’Italia informa la Commissione della conclusione dell’accordo a norma dell’articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo di tale accordo.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)   GU C 14 del 15.1.2020, pag. 118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2020.

(3)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).