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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/785 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2020
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triazossido non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005; poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
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(2) |
Per il cromafenozide l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per il cromafenozide non è autorizzato alcun impiego della sostanza e non esistono tolleranze all’importazione nell’Unione. L’Autorità ha concluso che fissare l’LMR al limite di determinazione fornirebbe un livello di protezione soddisfacente per i consumatori dell’Unione. È opportuno pertanto fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. |
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(3) |
Per il fluometuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3) e ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per i semi di cotone. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
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(4) |
Per il pencicuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per tutti i prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. |
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(5) |
Per il sedaxane l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
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(6) |
Per il tau-fluvalinato l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per ciliege (dolci), fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, suini (carne, grasso, rene), rene (bovini, ovini, caprini, equini), latte (bovini, ovini, caprini, equini). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cetrioli, grasso e frattaglie di volatili commestibili (diverse da fegato e rene), alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
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(7) |
Per il triazossido l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione o a quello indicato dall’Autorità. |
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(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
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(10) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(13) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(14) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 gennaio 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cromafenozide conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5533.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluometuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5560.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pencicuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(12):5518.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sedaxane conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5544.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tau-fluvalinato conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(11):5475.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triazossido conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5525.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono soppresse. |
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16.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/786 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2020
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
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(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’India, l’autorità indiana competente ha sospeso il riconoscimento dell’«Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Di conseguenza tale organismo di controllo non dovrebbe più essere compreso nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
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(3) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 comprende la categoria di prodotti F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) per il Giappone. Tuttavia, poiché il Giappone non dispone di norme per la produzione biologica di materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, i riferimenti a tale categoria di prodotti dovrebbero essere soppressi nella voce relativa al Giappone in tale allegato. La loro soppressione consentirà agli organismi di controllo di essere riconosciuti in Giappone per tale categoria di prodotti ai fini dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone è stato informato di tali modifiche. |
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(4) |
Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, il nome dell’organismo di controllo «Konkuk University industrial cooperation corps» è cambiato in «KAFCC» e sono stati forniti nuovi indirizzi Internet per «Woorinong Certification» e «Neo environmentally-friendly Certification Center». È stato inoltre revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «Ecolivestock Association». Infine l’autorità coreana competente ha riconosciuto i seguenti sei organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Korea Crops Research Institute (co.ltd)», «Korea organic certification», «Jayeondeul agri-food certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen Nongouhwi» e «ONNURI ORGANIC Co., Ltd.». |
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(5) |
Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell’organismo di controllo «Primuslabs» è cambiato in «Primus Auditing Operations» ed è stato fornito un nuovo indirizzo Internet per tale organismo di controllo. I nomi di due organismi di controllo aggiunti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (3) sono stati indicati in modo errato e dovrebbero essere corretti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/25. |
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(6) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. |
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(7) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato una domanda da «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Kirghizistan per le categorie di prodotti A e D. |
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(8) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina. |
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(9) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Georgia alla categoria di prodotti A. |
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(10) |
«BioGro New Zealand Limited» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo. |
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(11) |
Sulla base del fascicolo presentato da «Bio.inspecta AG», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione (4) ha esteso l’ambito del suo riconoscimento alla Tunisia per le categorie di prodotti A e D. Tuttavia, poiché la Tunisia figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e D, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento ha impedito alla Commissione di includere Bio.inspecta AG nell’allegato IV per tali categorie di prodotti. Ai fini della certezza del diritto, gli adeguamenti necessari alla voce Bio.inspecta AG nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero essere considerati una modifica, anziché una rettifica con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39. |
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(12) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB SrL» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Tanzania e Mozambico per le categorie di prodotti C e D. |
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(13) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Cuba, Sudan e Kosovo (5) per le categorie di prodotti A, B e D e a Algeria, Bangladesh, Burundi, Repubblica del Congo, Ciad, Gambia, Guinea e Niger per le categorie di prodotti A e D ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alla categoria di prodotti B, per il Ghana alla categoria di prodotti D, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e F e per la Moldova alla categoria di prodotti F. |
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(14) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Dominica per la categoria di prodotti A ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti F. |
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(15) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» per la Serbia per le categorie di prodotti A e D. |
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(16) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alle categorie di prodotti D e F, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e D, per la Russia alla categoria di prodotti F e per il Tagikistan alle categorie di prodotti B e F. |
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(17) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Japan Organic and Natural Foods Association» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti C. |
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(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ORSER» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia alle categorie di prodotti B e E. |
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(19) |
«Servicio de Certificación CAAE S.L.U» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo. |
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(20) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Turkmenistan per la categoria di prodotti A. |
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(21) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «TÜV Nord Integra» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Algeria per le categorie di prodotti A e D. |
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(22) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008. |
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(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
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(1) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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(2) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 3 febbraio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 106).
(5) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO I
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
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(1) |
nel testo relativo all’India, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice IN-ORG-009 è soppressa; |
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(2) |
il testo relativo al Giappone è così modificato:
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(3) |
nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:
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(4) |
nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-048 è sostituita dalla seguente:
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ALLEGATO II
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
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(1) |
nel testo relativo a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd», al punto 3 la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:
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(2) |
dopo il testo relativo a «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» è inserito il testo seguente:
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(3) |
nel testo relativo a «Biocert International Pvt Ltd», al punto 3, la riga corrispondente alla Georgia è sostituita dalla seguente:
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(4) |
Nel testo relativo a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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(5) |
nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, la riga riguardante la Tunisia è soppressa; |
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(6) |
nel testo relativo a «CCPB Srl», al punto 3 le righe seguenti sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:
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(7) |
nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è così modificato:
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(8) |
nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:
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(9) |
dopo il testo relativo a «Ecoglobe» è inserito il testo seguente:
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(10) |
nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, le righe relative a Bielorussia, Kazakhstan, Russia e Tagikistan sono sostituite dalle seguenti:
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(11) |
nel testo relativo a «Japan Organic and Natural Foods Association», al punto 3, la riga corrispondente al Giappone è sostituita dalla seguente:
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(12) |
nel testo relativo a «ORSER», al punto 3 le righe corrispondenti a Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia sono sostituite dalle seguenti:
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(13) |
nel testo relativo a «Servicio de Certificación CAAE S.L.U», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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(14) |
nel testo relativo a «SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’», al punto 3, la riga seguente è inserita nell’ordine dei numeri di codice:
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(15) |
nel testo relativo a «TÜV Nord Integra», al punto 3, la riga seguente è inserita nell’ordine dei numeri di codice:
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(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO III
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 5 le righe corrispondenti ai numeri di codice US-ORG-063 e US-ORG-067 sono sostituite dalle seguenti:
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«US-ORG-063 |
Eco-Logica S.A |
http://www.eco-logica.com/ |
|
US-ORG-067 |
OnMark Certification Services |
http://onmarkcertification.com/» |