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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/776 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2020
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 16 maggio 2019, in virtù dell’articolo 10 del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics - «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC») e dell’Egitto (denominati collettivamente «i paesi interessati»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (2) il 16 maggio 2019. |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2019 da Tech-Fab Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
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(3) |
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (3) e il governo dell’Egitto (4) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandoli a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni con il governo della RPC e con il governo dell’Egitto si sono svolte il 13 maggio 2019. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. |
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(4) |
Il 21 febbraio 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC e dell’Egitto (5) («l’inchiesta antidumping distinta»). Il 7 aprile 2020 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e dell’Egitto (6) («il regolamento antidumping definitivo»). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione svolte nell’ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell’inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. |
1.1.1. Osservazioni del governo della RPC in merito all’apertura
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(5) |
Il governo della RPC ha sostenuto che l’inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. |
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(6) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la Repubblica popolare cinese e l’Egitto e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre prove sufficienti dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni. |
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(7) |
Più nello specifico, durante le consultazioni preliminari il governo della RPC ha affermato che i riferimenti del denunciante a qualsiasi piano, programma o raccomandazione cinese erano irrilevanti in quanto non vincolanti e che l’industria dei prodotti GFF non è menzionata né nel tredicesimo piano quinquennale della Cina né nel tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali da costruzione (2016-2020). In seguito all’apertura il governo della RPC ha affermato inoltre che i prodotti GFF non rientrano nell’ambito del documento «Made in China 2025». La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l’esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti o in cui riguardano l’industria dei prodotti GFF. La Commissione ha altresì rilevato che il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che in diversi documenti del governo sono menzionati «nuovi materiali», mentre nel tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali da costruzione (2016-2020) vengono menzionati «materiali a base di vetro». Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l’inapplicabilità di tali dichiarazioni al prodotto in esame. |
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(8) |
Il governo della RPC ha inoltre dichiarato che né la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»), né le banche commerciali statali sono enti pubblici e che il governo della RPC non ha investito banche private di ordini o incarichi. La Commissione ha osservato che tale argomentazione è connessa all’argomentazione già esposta sopra e che la denuncia citava, tra l’altro, il codice bancario cinese, la cui appartenenza alla normativa cinese non è messa in discussione dal governo della RPC. La Commissione ha sottolineato altresì che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE erano giunte a conclusioni diverse a tale riguardo (7). |
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(9) |
Inoltre, il governo della RPC ha affermato che i crediti all’esportazione per gli acquirenti sono offerti a imprese estere e pertanto non vanno ad avvantaggiare i produttori cinesi di GFF. La Commissione ha rilevato tuttavia che i benefici concessi a imprese estere di proprietà di produttori cinesi di GFF potrebbero andare a vantaggio di questi ultimi. |
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(10) |
Il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale relativo all’ammortamento accelerato delle apparecchiature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, nonché alcuni dei programmi di sussidi menzionati erano stati interrotti. La Commissione ha preso atto di tale osservazione, ma ha sottolineato che ciò non vale per tutti i programmi né per i vari livelli delle autorità governative (ovvero nazionale, regionale o locale) citati nella denuncia. Inoltre, il regime fiscale relativo all’ammortamento accelerato potrebbe continuare ancora a produrre vantaggi quali l’ammortamento durante il ciclo di vita delle apparecchiature pertinenti, eventualmente interessando il periodo dell’inchiesta. |
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(11) |
In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l’applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai prestiti e ai diritti di uso dei terreni. Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che le asserzioni contenute nella denuncia sono sostenute da inchieste antisovvenzioni recentemente condotte dall’UE, le quali concludono al riguardo che sono necessari parametri di riferimento esterni adeguati alle condizioni vigenti nella RPC (8). |
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(12) |
Il governo della RPC ha altresì dichiarato che la denuncia non presentava elementi di prova sufficienti in quanto si basava principalmente su precedenti regolamenti dell’UE che riguardano prodotti con definizioni differenti. La Commissione ha tuttavia osservato che le risultanze di precedenti e recenti inchieste antisovvenzioni riguardano gli stessi presunti programmi di sovvenzione descritti nella denuncia. In seguito all’apertura il governo della RPC ha sostenuto inoltre che negli anni dal 2016 al 2018 il settore finanziario era stato interessato da cambiamenti e riforme profondi e che, di conseguenza, la denuncia non poteva basarsi su alcuna situazione preesistente. La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione, i quali non sono stati sostanzialmente modificati. La Commissione ha rammentato inoltre che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova atti a confutare la prosecuzione di tali programmi. Pertanto, al momento dell’apertura, gli elementi di prova disponibili tendevano a indicare l’assenza di mutamenti di rilievo nei programmi di sovvenzione in esame. In ultima analisi, tale tendenza è stata confermata anche nell’ambito della presente inchiesta. |
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(13) |
Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito prove in merito al vantaggio e alla specificità. La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti del vantaggio e della specificità nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. In ogni caso, la Commissione ha esaminato gli elementi di prova presenti nella denuncia e ha reso disponibile la propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, inserita nel fascicolo pubblico al momento dell’apertura. In seguito all’apertura il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova ulteriore. |
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(14) |
Pertanto, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti nella denuncia erano sufficienti a dimostrare l’esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC. |
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(15) |
Infine, una particolarità del presente caso risiede nel fatto che le presunte sovvenzioni in Egitto riguardano due imprese all’interno della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»), una zona economica speciale istituita di concerto dalla RPC e dall’Egitto, che sono i due paesi interessati dalla denuncia. La Commissione ha espresso l’intenzione di esaminare tutte le sovvenzioni ricevute da tali imprese all’interno della zona SETC, indipendentemente dalla loro fonte. |
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(16) |
Durante le consultazioni preliminari, il governo della RPC ha affermato che il denunciante non disponeva di alcuna base giuridica per contestare il governo della RPC in virtù del prodotto in esame originario dell’Egitto o da esso esportato. La Commissione ha preso atto delle preoccupazioni del governo della RPC, tuttavia è rimasta del parere che vi fossero elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta relativa alle presunte sovvenzioni compensabili concesse alle imprese nella zona SETC, indipendentemente dalla loro fonte. |
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(17) |
In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato che nello stabilire il consumo dell’Unione l’adeguamento dei dati relativi alle importazioni dalla RPC è stato effettuato in modo iniquo rispetto all’adeguamento dei dati relativi alle importazioni da altri paesi terzi come la Russia. Inoltre, il governo della RPC ha argomentato che la Commissione non aveva sottoposto tali adeguamenti ad alcun controllo incrociato. Il governo della RPC ha anche affermato che le informazioni disponibili non precisano quali informazioni di mercato sono state utilizzate ai fini degli adeguamenti dei dati relativi alle importazioni. |
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(18) |
Come esposto anche nel considerando 937, in aggiunta all’analisi delle importazioni effettuata dal denunciante sulla base della NC, le importazioni sono state valutate anche sulla base delle statistiche delle importazioni a livello TARIC e, ove opportuno, sottoposte a controllo incrociato con altre fonti e adeguate. Per quanto riguarda la Russia, i dati relativi alle importazioni sono stati sottoposti a controllo incrociato e adeguati sulla base dei dati relativi alle importazioni forniti dai fabbricanti di prodotti GFF collegati ai produttori dell’Unione, i quali erano gli unici fabbricanti di prodotti GFF noti in Russia. Tale metodo è stato ritenuto ragionevole e ha permesso di ottenere una stima accurata delle importazioni del prodotto in esame dalla Russia. Allo stesso modo, durante l’inchiesta, come esposto nel considerando 937, la Commissione ha sottoposto a controllo incrociato i dati a livello TARIC di Eurostat con i dati trasmessi dai produttori noti della RPC che si sono manifestati durante l’esercizio di campionamento. Il volume delle esportazioni di prodotti GFF indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentava la totalità delle importazioni registrate in Eurostat con i codici TARIC pertinenti; di conseguenza, tutte le esportazioni sono state considerate esportazioni del prodotto in esame. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, la denuncia spiegava in che modo erano state utilizzate le informazioni di mercato per adeguare i dati relativi alle importazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(19) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che il mercato dei prodotti GFF è segmentato e che in ogni segmento si riscontrano fasce di prezzo molto diverse. Il governo della RPC ha affermato che i tre tipi di prodotto principali, ossia i tessuti roving («woven rovings»), i tessuti ingualcibili a maglia e i materiali complessi, presentano fasi/processi di composizione e produzione diversi e che di conseguenza anche i costi di produzione e i prezzi di vendita sono diversi. Inoltre, questi tre tipi di prodotto hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse che ne determinano gli usi finali. Il governo della RPC è del parere che le modalità con cui nella denuncia sono stati effettuati il confronto dei prezzi/la valutazione dell’undercutting e la valutazione della presunta incidenza pregiudizievole delle importazioni cinesi, ossia a un livello aggregato, siano fuorvianti e insufficienti in quanto non valutano di fatto la misura della presenza, vale a dire il volume e la quota di mercato, dei produttori cinesi e dei produttori dell’Unione in ciascuno dei segmenti del prodotto. |
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(20) |
La Commissione ha ritenuto che il governo della RPC non abbia fornito elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni. Al momento dell’apertura il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova in relazione ai costi e ai prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto che esistano diversi tipi di prodotto, con processi di produzione, costi e prezzi di vendita che possono variare l’uno dall’altro, non implica automaticamente una segmentazione del mercato. Si osserva che, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, il denunciante è tenuto a fornire tutte le informazioni di cui può ragionevolmente disporre. Poiché i costi e i prezzi dei tipi di prodotto fabbricati in Cina sono di natura riservata e non sono disponibili al denunciante, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse informazioni sufficienti, per quanto ragionevolmente possibile, per avviare l’inchiesta. |
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(21) |
Inoltre, dalle informazioni raccolte e ricevute dalla Commissione durante l’inchiesta è emerso che il mercato dell’Unione di prodotti GFF non è segmentato. L’argomentazione secondo cui i tre tipi di prodotto, ossia i tessuti roving, i tessuti ingualcibili a maglia e i materiali complessi, presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse che a loro volta ne determinano gli usi finali è di fatto errata. Come esposto nella denuncia e nei considerando da 129 a 138, e come non contestato dal governo della RPC, il prodotto in esame è utilizzato per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. Le sovrapposizioni nell’uso sono molteplici; il tipo di tessuto scelto dipende dall’aspetto della superficie, dal flusso della resina, dalla tensione a cui sarà sottoposto il prodotto finito e dalla tecnica di applicazione. Alcuni tipi di prodotto sono particolarmente adatti a tecniche di produzione a stampo chiuso o ad applicazioni di tipo manuale. |
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(22) |
I tre tipi di prodotto presentano gli impieghi principali e analoghi seguenti: i tessuti roving sono impiegati nelle applicazioni di tipo termoindurente, in particolare quelle manuali, per prodotti nautici (scafi e ponti), pannelli di carrozzeria (ad esempio autocarri e treni), pale eoliche, tubi e cisterne. I tessuti ingualcibili a maglia sono utilizzati nella fabbricazione di prodotti nautici (scafi e ponti), parti e pannelli di carrozzeria (ad esempio autocarri e treni), pale eoliche e gondole, sci e tavole nivometriche, tubi e cisterne. I materiali complessi sono impiegati nelle applicazioni a stampo chiuso per parti e pannelli di carrozzeria, prodotti nautici (scafi e ponti), gondole eoliche e veicoli da diporto. |
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(23) |
Infine, la Commissione osserva che non è insolito che un prodotto esame comprenda tipi di prodotto che presentano strutture dei costi e prezzi diversi. È proprio questo il motivo per cui la Commissione raccoglie i dati in base a una classificazione dettagliata dei tipi di prodotto. Tale classificazione, oltre che in base alle forme del tessuto, operava una distinzione in base a formati di vendita, tipi di vetro impiegato, grammatura e densità dei tessuti accoppiati in parallelo senza torsione (rovings). L’undercutting è stato calcolato mediante un confronto dei prodotti in base al tipo e tutte queste caratteristiche sono state pertanto prese in considerazione al momento di confrontare le importazioni dalla RPC con i prodotti GFF dei produttori dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(24) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che le notevoli differenze tra i prezzi all’importazione dei prodotti GFF da fonti diverse rendono altresì evidente che il mercato dell’Unione per i diversi tipi di prodotto è segmentato e che le importazioni da paesi diversi sono destinate a segmenti di mercato diversi. |
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(25) |
Come osservato sopra, le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell’inchiesta hanno confermato che il mercato dell’Unione di prodotti GFF non è segmentato. Dall’inchiesta è anche emerso che i produttori esportatori cinesi e i produttori esportatori egiziani non esportano forme di prodotti GFF completamente diverse tra loro. La corrispondenza tra i prodotti venduti dai produttori esportatori della RPC e dell’Egitto si aggirava intorno al 90 %. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(26) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che nella denuncia il confronto con il prezzo cinese all’importazione e il calcolo dell’undercutting si basavano su dati inconfrontabili e appositamente scelti i quali non sono stati adeguati in modo corretto. |
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(27) |
Come indicato sopra, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base definisce gli elementi di prova che il denunciante è tenuto a presentare nella denuncia. Pertanto, sebbene le informazioni debbano essere sufficienti, il denunciante deve anche poterne ragionevolmente disporre. Poiché le informazioni relative a costi e prezzi sono di natura riservata, al momento dell’apertura il denunciante non poteva disporre di dati precisi su costi e prezzi dei tipi di prodotto esportati dalle società di paesi terzi. Le informazioni fornite sono state tuttavia ritenute sufficienti per avviare l’inchiesta poiché erano basate sulle statistiche dei prezzi cinesi all’importazione di Eurostat. |
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(28) |
La Commissione ha osservato inoltre che, come precisato nel considerando 965, nel corso dell’inchiesta il calcolo dell’undercutting si è basato prevalentemente sudati reali e dettagliati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e dei produttori esportatori; tali dati hanno confermato le asserzioni di undercutting formulate nella denuncia sulla base delle statistiche di Eurostat. Tale argomentazione è stata pertanto considerata irrilevante anche in relazione ai dati utilizzati nell’inchiesta. |
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(29) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che le importazioni cinesi di prodotti GFF non hanno esercitato alcuna pressione sui prezzi. Questa affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. |
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(30) |
Per converso, la denuncia conteneva informazioni relative all’effetto che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno avuto sui prezzi del prodotto simile nel mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza delle importazioni sull’industria dell’Unione. Tali informazioni sono state considerate sufficienti per avviare l’inchiesta. Dagli elementi di prova contenuti nella denuncia è emerso che i prezzi delle importazioni, sia egiziane che cinesi, erano significativamente inferiori a quelli dell’Unione. |
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(31) |
Inoltre, tale affermazione è di fatto errata. Come rilevato dalla Commissione durante l’inchiesta ed esposto nel considerando 966, i prezzi praticati dagli esportatori cinesi inclusi nel campione nel corso del PI erano significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(32) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che, nel presente caso, il cumulo delle importazioni dalla Cina e dall’Egitto ai fini dell’analisi del pregiudizio non è giustificato. Questo perché le condizioni di concorrenza tra le importazioni da questi paesi, e tra le importazioni da questi paesi e il prodotto simile fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, sono molto diverse. Il governo della RPC ha argomentato che i prodotti GFF cinesi non sono in concorrenza con i prodotti GFF egiziani in quanto i) le importazioni di prodotti GFF dall’Egitto erano praticamente inesistenti fino al 2017; ii) le importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall’Egitto seguivano tendenze diametralmente opposte; iii) le importazioni dall’Egitto hanno prezzi diversi; e iv) in base ai calcoli del denunciante le importazioni dall’Egitto sono costituite unicamente da tessuti ingualcibili a maglia e, di conseguenza, non sono in concorrenza con le vendite di prodotti GFF cinesi e dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
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(33) |
In primo luogo la Commissione ha osservato che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti che tendevano a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame erano oggetto di sovvenzioni e che i volumi delle importazioni erano significativi e arrecavano un pregiudizio all’industria dell’Unione. La denuncia conteneva inoltre una serie di elementi, riguardanti la valutazione cumulativa delle importazioni dai due paesi interessati (in particolare che gli importi delle sovvenzioni stimati per ogni paese sono superiori alla soglia minima (9), che i volumi delle importazioni sono significativi per ogni paese (10) e che i paesi interessati sono in concorrenza l’uno con l’altro, con il prodotto simile e con paesi terzi, nonché che i prodotti esportati da questi paesi presentano le stesse caratteristiche e gli stessi usi finali del prodotto simile (11)), che al momento dell’apertura sono stati considerati sufficienti ad assolvere l’onere della prova. Questi elementi di prova sono stati ulteriormente esaminati durante l’inchiesta e la Commissione ha confermato, come descritto in dettaglio nei considerando da 947 a 950, che le condizioni per il cumulo erano soddisfatte. |
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(34) |
Il governo della RPC ha inoltre argomentato che il volume delle importazioni cinesi era diminuito nel periodo in esame e non poteva aver arrecato pregiudizio ai produttori dell’Unione. |
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(35) |
Come precedentemente illustrato, la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall’Egitto andrebbero valutate cumulativamente. In base agli elementi di prova contenuti nella denuncia, le importazioni di prodotti GFF da entrambi i paesi sono in concorrenza le une con le altre e con il prodotto simile, nonché con le importazioni provenienti da paesi terzi. I prodotti importati dalla RPC e dall’Egitto presentano le stesse caratteristiche e gli stessi usi e sono venduti a clienti di tutta l’Unione in regime di concorrenza diretta con i prodotti GFF fabbricati dall’industria dell’Unione e da paesi terzi. |
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(36) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che il denunciante non aveva fornito dati affidabili in relazione all’industria dell’Unione nel suo complesso in quanto i dati relativi ai non denuncianti erano inattendibili. Inoltre, il denunciante non aveva fornito informazioni circa diversi indicatori di pregiudizio. |
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(37) |
Il governo della RPC non ha spiegato il motivo per cui i dati erano inattendibili. Come già indicato, il denunciante non poteva disporre di informazioni riservate sulle vendite e sulla produzione in relazione ai produttori non denuncianti dell’Unione. Il denunciante ha fornito pertanto stime che sono state considerate ragionevoli e sufficientemente accurate, nonché conformi all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Per fornire elementi di prova sufficienti in merito al pregiudizio non è obbligatorio produrre dati su tutti gli indicatori di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, né è necessario che tutti gli indicatori di pregiudizio mostrino una tendenza al ribasso. |
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(38) |
La Commissione ha osservato che il non denunciante più grande faceva parte del campione di produttori dell’Unione selezionato durante l’inchiesta, il che ha permesso alla Commissione di eseguire un controllo incrociato dei macrodati indicati dal denunciante. Inoltre, nell’inchiesta la Commissione ha tenuto conto di tutti gli indicatori di pregiudizio pertinenti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(39) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che i produttori dell’Unione non hanno subito alcun pregiudizio, tanto meno a causa delle importazioni cinesi. Secondo il governo della RPC, tra il 2015 e il PI oggetto della denuncia l’industria dell’Unione ha ottenuto buoni risultati e, praticamente, tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento positivo o stabile. |
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(40) |
Dai dati contenuti nella denuncia si evince chiaramente che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni di prodotti GFF provenienti dai paesi interessati, che erano oggetto di sovvenzioni e i cui prezzi erano pesantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. La produzione, le vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato un forte calo. I denuncianti sono stati costretti a ridurre gli investimenti e l’occupazione. Le scorte dei produttori dell’Unione che sostengono la denuncia sono aumentate e la loro redditività è diminuita. |
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(41) |
La Commissione ha osservato che, durante l’inchiesta, gli indicatori di pregiudizio stabiliti in base ai dati reali verificati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione mostravano un pregiudizio notevole causato dalle importazioni provenienti dai paesi interessati. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha formulato osservazioni riguardo a tali indicatori (12). Queste osservazioni sono esaminate nella sezione 5.4 del presente regolamento. |
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(42) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a causa delle sue importazioni collegate provenienti da paesi terzi e della flessione della domanda sul mercato dell’Unione. |
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(43) |
La Commissione ha espresso disaccordo. La denuncia ha dimostrato che i volumi delle importazioni collegate provenienti da paesi terzi erano bassi e che tali importazioni non potevano quindi essere responsabili del pregiudizio notevole. Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio condotta dal denunciante è emerso inoltre che il pregiudizio non può essere spiegato con la flessione della domanda sul mercato dell’Unione, in quanto le perdite in termini di quota di mercato dimostrano che il calo delle vendite è stato chiaramente superiore alla riduzione del consumo. |
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(44) |
Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio. Inoltre, il denunciante ha analizzato altre possibili cause di pregiudizio, quali i risultati economici dei produttori dell’Unione, l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione e le importazioni da altri paesi terzi. |
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(45) |
Durante l’inchiesta le importazioni provenienti da paesi terzi e il calo della domanda sul mercato dell’Unione sono stati esaminati nella sezione 6.2. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni non sono state formulate nuove argomentazioni nelle osservazioni del governo della RPC sull’apertura. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(46) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che i produttori dell’Unione verticalmente integrati hanno subito un pregiudizio a causa dei costi legati a tale «integrazione ascendente» e una riduzione della capacità di vendita sul mercato aperto a causa dell’«integrazione discendente». |
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(47) |
Al momento dell’apertura non erano disponibili informazioni su un evidente svantaggio competitivo dell’industria dell’Unione. Per giunta, la maggior parte dei produttori dell’Unione non è verticalmente integrata. |
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(48) |
La Commissione ha anche osservato che dall’inchiesta non sono emersi costi sproporzionati dovuti all’integrazione verticale. Inoltre, le vendite di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano prevalentemente effettuate ad acquirenti indipendenti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(49) |
Nelle sue osservazioni sull’apertura il governo della RPC ha argomentato che le diverse tendenze di vendita registrate dai produttori denuncianti e non denunciati tra il 2015 e il PI oggetto della denuncia indicano che i due gruppi di produttori sono in concorrenza tra loro a livello di vendite e clienti. Pertanto, anche il calo delle vendite e la perdita di quota di mercato subiti dai produttori denuncianti a favore dei produttori non denuncianti sono tra i probabili motivi per cui i primi hanno registrato una contrazione dei volumi di vendita e non hanno potuto aumentare i prezzi nel PI oggetto della denuncia. |
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(50) |
La concorrenza tra produttori dell’Unione è una conseguenza del mercato libero ed è solitamente un presupposto (a meno che, ad esempio, non vi siano prove dell’esistenza di pratiche anticoncorrenziali, ma non è questo il caso) piuttosto che un fattore che spiega l’esistenza del pregiudizio. Pertanto, non solo i produttori dell’Unione denuncianti e non denuncianti sono in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione, ma i produttori dell’Unione sono a loro volta in concorrenza gli uni con gli altri. Non si può ritenere che tale circostanza attenui il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall’intera industria dell’Unione. Le risultanze relative al pregiudizio notevole, sulla base di un campione valido, si fondano su una valutazione dell’industria nel suo complesso e tengono conto dei dati dei denuncianti e dei non denuncianti (microdati e macrodati). |
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(51) |
Durante l’inchiesta, come precisato nella nota aggiunta al fascicolo consultabile dalla parte interessata relativa al campione definitivo di produttori dell’Unione, del 21 giugno 2019, il campione di produttori dell’Unione comprendeva produttori dell’Unione sia denuncianti che non denuncianti. Inoltre, la determinazione del pregiudizio non è stata limitata ai produttori dell’Unione denuncianti ma ha riguardato l’industria dell’Unione nel suo complesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(52) |
Infine, nelle sue osservazioni successive all’apertura il governo della RPC ha contestato l’eccessiva riservatezza con cui sono state trattate informazioni salienti quali i sostenitori della denuncia e i principali dati relativi al pregiudizio. Secondo il governo della RPC, ciò non gli avrebbe permesso di confutare adeguatamente le argomentazioni formulate dal denunciante in relazione al pregiudizio. |
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(53) |
La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati dei dati oggetto di trattamento riservato essenziali affinché le parti interessate esercitassero i loro diritti di difesa nel corso del procedimento. Si rammenta che l’articolo 29 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta. Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
1.1.2. Osservazioni del governo dell’Egitto in merito all’apertura
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(54) |
Il governo dell’Egitto ha sostenuto che l’inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo dell’Egitto non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. La Commissione ha respinto tale argomentazione per le medesime motivazioni di cui al considerando 6. |
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(55) |
Durante le consultazioni preliminari, il governo dell’Egitto ha affermato che il denunciante non aveva presentato elementi di prova della concessione di presunti prestiti agevolati da parte del governo egiziano. Tuttavia, in considerazione delle prove presentate nella denuncia, e in particolare degli accordi tra Cina ed Egitto, nonché degli obiettivi di tali accordi, la Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti, nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre, per dimostrare che la concessione di sovvenzioni mediante prestiti agevolati era un comportamento attribuibile al governo dell’Egitto. |
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(56) |
Il governo dell’Egitto ha altresì dichiarato che le presunte agevolazioni fiscali erano state rimosse dalla normativa nel 2015 e che il denunciante non aveva fornito elementi di prova del fatto che esse continuano ad applicarsi ai progetti esistenti. La Commissione ha tuttavia concluso che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dei diritti acquisiti in relazione a tali agevolazioni fiscali nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. |
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(57) |
Il governo dell’Egitto ha altresì affermato che la remissione dei dazi all’importazione sulle materie prime non costituisce una sovvenzione nella misura in cui tali prodotti importati sono riesportati in quanto tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle. La Commissione ha riconosciuto che solo la remissione in eccesso dei dazi all’importazione sulle materie prime costituisce una sovvenzione compensabile, e ha dedicato particolare attenzione a tale aspetto durante l’inchiesta. La Commissione ha inoltre fatto notare che l’osservazione del governo dell’Egitto non si applica alle apparecchiature di produzione. |
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(58) |
Il governo dell’Egitto ha dichiarato che il denunciante non aveva fornito elementi di prova in merito al vantaggio derivante dalla concessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato. La Commissione ha tuttavia concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti del vantaggio nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. |
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(59) |
Infine, il governo dell’Egitto ha affermato che il denunciante non aveva fornito elementi di prova della specificità relativa alla fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, in quanto non sussiste specificità quando l’accesso a una sovvenzione è subordinato a condizioni oggettive. La Commissione ha rilevato che il governo dell’Egitto non ha presentato alcun elemento di prova in relazione a tali condizioni oggettive durante le consultazioni preliminari. |
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(60) |
La Commissione ha pertanto concluso che nella denuncia erano stati forniti elementi di prova sufficienti ad avviare un’inchiesta in merito alle presunte sovvenzioni compensabili concesse direttamente o indirettamente dal governo dell’Egitto. |
1.1.3. Osservazioni relative all’inchiesta antidumping distinta
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(61) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la sostituzione dei fattori produttivi operata nell’inchiesta antidumping distinta è inadeguata e ha chiesto alla Commissione di calcolare il margine di dumping relativo ai produttori esportatori del gruppo senza ricorrere all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (il «regolamento antidumping di base») (13). Secondo il gruppo Yuntianhua, dall’inchiesta antisovvenzioni non sono emersi elementi che provino che i fattori produttivi dei prodotti GFF sono stati forniti a un prezzo inferiore al valore adeguato. Analogamente, il gruppo Yuntianhua ha affermato che l’inchiesta antisovvenzioni ha riconosciuto che i fattori produttivi dei prodotti GFF sono stati acquistati a valori di mercato esenti da distorsioni, dato che per il calcolo dei vantaggi derivanti dalle sovvenzioni è stato utilizzato il fatturato dei fornitori di fattori produttivi e materie prime. |
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(62) |
In primo luogo, la Commissione ha fatto notare che le osservazioni sul calcolo e sul metodo applicati nell’inchiesta antidumping distinta esulano dall’ambito di applicazione del presente procedimento. Pertanto, le osservazioni relative al metodo utilizzato per determinare il dumping dovrebbero essere presentate nel contesto di tale inchiesta. |
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(63) |
In secondo luogo, come esposto nella sezione 3, dall’inchiesta è emerso che i principali fornitori dei produttori esportatori hanno ampiamente beneficiato di sovvenzioni pubbliche. La Commissione ha rammentato che l’utilizzo del fatturato delle società collegate che forniscono fattori produttivi e materie prime non implica il riconoscimento del fatto che i valori di mercato di tali forniture sono esenti da distorsioni. Viceversa, il fatturato è il criterio di ripartizione che permette di ripartire correttamente le comprovate sovvenzioni di cui hanno beneficiato i produttori esportatori. |
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(64) |
Infine, la Commissione ha osservato che le risultanze formulate a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base fanno riferimento a distorsioni significative laddove i prezzi o i costi sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale. In tale contesto numerosi elementi sono esaminati da un punto di vista globale. Di conseguenza, il fatto che un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, si fondi su elementi di prova che riguardano la concessione di sovvenzioni a favore di materie prime o del prodotto in esame non osta a che la Commissione possa esaminare, in modo distinto e in conformità delle norme applicabili del regolamento di base, se siano state concesse sovvenzioni. Le argomentazioni del gruppo Yuntianhua sono state pertanto respinte. |
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(65) |
In seguito all’ulteriore divulgazione definitiva, il gruppo Yuntianhua ha affermato che la divulgazione conteneva nuove risultanze riguardanti: i) l’assenza di segmentazione del mercato dei prodotti GFF; ii) le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto; iii) la struttura dei costi e dei prezzi; iv) la doppia contabilizzazione risultante dall’imposizione di dazi antidumping e, al tempo stesso, antisovvenzioni, che aveva inciso sul livello dei dazi antidumping definitivi istituiti il 7 aprile 2020; e v) il fatto che il margine di dumping riscontrato nell’inchiesta antidumping per tale parte non era corretto e dovrebbe essere ridotto dell’intero importo della sovvenzione stabilita nella RPC, così da evitare la doppia contabilizzazione. Questi elementi non erano presenti nella divulgazione finale del procedimento antidumping parallelo, che pertanto non conterrebbe tali risultanze e considerazioni essenziali. Di conseguenza, secondo tale parte il regolamento antidumping definitivo (UE) 2020/492 sarebbe manifestamente privo di motivazioni e di legittimità e il margine di dumping del 64,7 % indicato nel regolamento antidumping (UE) 2020/492 sarebbe errato. |
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(66) |
La Commissione ha innanzitutto osservato che le spiegazioni contenute nell’ulteriore divulgazione definitiva del presente procedimento costituiscono una replica alle osservazioni ricevute dalle parti in relazione a tale comunicazione, e presentavano pertanto maggiori dettagli in merito alle risultanze tratte dalla Commissione. Non si tratta pertanto di risultanze nuove, ma di semplici repliche alle osservazioni delle parti interessate. |
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(67) |
Per quanto riguarda inoltre i punti da i) a iii) sollevati da tale parte, ossia l’assenza di segmentazione del mercato dei prodotti GFF, le caratteristiche del prodotto e la struttura dei costi e dei prezzi, la Commissione ha affermato che i commenti contenuti nell’ulteriore divulgazione in relazione a questi tre punti erano intesi a rispondere a nuove argomentazioni presentate dalle parti. Queste nuove argomentazioni sono state presentate solo nell’ambito del presente procedimento antisovvenzioni. L’unica argomentazione sollevata nel procedimento antidumping per quanto riguarda la segmentazione era che i produttori dell’Unione fabbricherebbero soltanto prodotti OEM specifici per cliente e che sul segmento OEM non dovrebbero essere istituite misure. Tali argomentazioni sono state pienamente trattate nel considerando 409 del regolamento antidumping (14). La Commissione non avrebbe pertanto potuto trattare queste nuove osservazioni già nel contesto della divulgazione delle informazioni del procedimento antidumping. Il regolamento antidumping definitivo conteneva tutte le risultanze e le considerazioni essenziali in base alle quali la Commissione ha preso la propria decisione in relazione a tale procedimento e trattava pienamente tutte le argomentazioni sollevate nell’ambito di tale procedimento. Le risultanze della procedura antisovvenzioni non modificano le motivazioni addotte per il regolamento antidumping definitivo. |
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(68) |
Da un punto di vista sostanziale, inoltre, tali punti non condizionano né modificano in alcun modo le conclusioni dell’inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Non vi sono pertanto ripercussioni di alcun tipo sulla situazione della parte che ha sollevato la presente argomentazione o di altre parti. Nonostante ciò, la Commissione ha deciso di dare alle parti un’ulteriore possibilità di presentare osservazioni su tali punti. Benché detti punti non abbiano di per sé introdotto alcuna modifica (e la Commissione non avesse quindi in linea di principio alcun obbligo di trattarli nell’ulteriore divulgazione ma nel regolamento definitivo), essi sono stati inclusi nell’ulteriore divulgazione definitiva. Per tutte queste ragioni tali argomentazioni sono pertanto state respinte. |
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(69) |
In ogni caso, non vi è alcuna contraddizione tra le risultanze delle due inchieste. L’unica differenza consiste nel fatto che nel presente procedimento le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in una fase successiva e hanno formulato osservazioni aggiuntive. La Commissione era tenuta a rispondere a tali osservazioni e lo ha fatto nel presente regolamento. |
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(70) |
Per quanto riguarda nello specifico le ultime due questioni ai punti iv) e v) del considerando 67, concernenti una possibile doppia contabilizzazione e il margine di dumping, la Commissione fa notare quanto segue. In primo luogo, come già spiegato in risposta alle osservazioni delle parti pervenute in seguito alla divulgazione definitiva del presente procedimento, in particolare al considerando 1137, la Commissione ha pienamente trattato la questione della doppia contabilizzazione e ha dato ampie possibilità a tutte le parti di presentare osservazioni nel corso del presente procedimento. Non avrebbe potuto farlo nel contesto del procedimento antidumping allora in corso. In secondo luogo, la Commissione fa notare che nel contesto di procedimenti antidumping e antisovvenzioni separati riguardanti lo stesso prodotto originario dello stesso paese, in cui l’istituzione di dazi compensativi è posteriore all’istituzione dei dazi antidumping, non vi è altra possibilità che modificare i dazi antidumping precedentemente istituiti. Questo si deve fare per tenere conto dei nuovi dazi compensativi e al tempo stesso evitare la doppia contabilizzazione e rispettare la regola del dazio inferiore, se applicabile e pertinente. A tal fine, in questi casi la tecnica legislativa consiste nell’istituire i dazi compensativi pertinenti e al tempo stesso modificare opportunamente, mediante lo stesso regolamento, i dazi antidumping applicabili. Contrariamente a quanto sostenuto da questa parte, pertanto, il regolamento antidumping (UE) 2020/492 non è manifestamente errato e privo di motivazioni. Le valutazioni e argomentazioni pertinenti sono state trattate pienamente nel presente regolamento, che costituisce anche la base per la modifica del regolamento antidumping definitivo. Poiché anche il pertinente dazio antidumping applicabile al gruppo Yuntianhua è stato opportunamente modificato a norma del presente regolamento, come spiegato in dettaglio nella sezione 8, è errata sia in fatto sia in diritto anche l’argomentazione di tale parte secondo cui il livello del dazio antidumping nel regolamento (UE) 2020/492 è scorretto. Per tutti questi motivi le argomentazioni presentate dal gruppo Yuntianhua sono respinte. |
1.2. Registrazione delle importazioni
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(71) |
Il 31 luglio 2019 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 21 novembre 2019 il denunciante ha presentato una nuova richiesta di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con cifre aggiornate riguardo alle importazioni. |
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(72) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora l’inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi definitivi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie. |
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(73) |
Nel rispondere alla richiesta di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nel regolamento relativo alla registrazione. La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti che giustificavano la necessità di registrare le importazioni. |
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(74) |
Il 21 gennaio 2020 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 («il regolamento relativo alla registrazione») (15) che dispone la registrazione delle importazioni dei prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto a decorrere dal 22 gennaio 2020. |
1.3. Delucidazioni sulla definizione del prodotto
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(75) |
Durante l’inchiesta è emerso che alcuni operatori economici potrebbero non essersi manifestati a causa di un’interpretazione inesatta della definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per tale motivo, il 18 settembre 2019 la Commissione ha fornito delucidazioni sulla formulazione della definizione del prodotto contenuta nell’avviso di apertura pubblicando un avviso («avviso recante delucidazioni») (16). L’avviso recante delucidazioni ha offerto alle parti la possibilità di manifestarsi e di richiedere un questionario entro un lasso di tempo prescritto. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito all’avviso recante delucidazioni, né ha richiesto un questionario. |
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(76) |
In seguito alla pubblicazione dell’avviso recante delucidazioni e nella successiva inchiesta, è stato confermato che non vi erano operatori economici che non si erano manifestati a causa di un possibile fraintendimento della definizione del prodotto in esame contenuta nell’avviso di apertura. |
1.4. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(77) |
L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
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(78) |
Il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antisovvenzioni che per l’inchiesta antidumping di cui al considerando 4. |
1.5. Parti interessate
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(79) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo dell’Egitto, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(80) |
Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il gruppo Yuntianhua ha richiesto l’intervento del consigliere auditore per esprimere le proprie preoccupazioni circa il termine stabilito per rispondere alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. La società ha affermato di non aver visto la lettera di richiesta di maggiori informazioni in quanto il server informatico aveva erroneamente classificato l’e-mail della Commissione come posta indesiderata, e ha richiesto una proroga di 18 giorni. Il consigliere auditore ha invitato la Commissione a concedere una proroga di 6 giorni. |
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(81) |
Come indicato nella sezione 1.3, la Commissione ha fornito delucidazioni sulla definizione del prodotto mentre l’inchiesta era già in corso e ha offerto alle parti interessate dalla delucidazione, o che potevano non essersi manifestate in quanto ritenevano di non essere interessate dal procedimento, l’opportunità di manifestarsi e di richiedere un questionario entro un termine stabilito. Non si sono manifestate ulteriori parti. |
1.6. Campionamento
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(82) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. |
1.6.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(83) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento. Ha aggiunto di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione in base al volume di produzione dichiarato del prodotto simile nell’Unione tra l’ottobre 2017 e il settembre 2018, tenendo anche in considerazione la distribuzione geografica. Il campione era composto da quattro produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 40 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione di prodotti GFF. Non è stata ricevuta alcuna osservazione da nessuna delle parti interessate, pertanto il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.6.2. Campionamento degli importatori
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(84) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(85) |
Solo un importatore indipendente (Euroresins UK Ltd.) ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Visto il numero esiguo di importatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(86) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(87) |
Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano oltre il 79 % delle esportazioni dichiarate di prodotti GFF dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(88) |
Il campione di produttori esportatori o di gruppi di produttori esportatori è il seguente:
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(89) |
In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. |
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(90) |
Sono pervenute osservazioni da due produttori esportatori inclusi nel campione, Jushi e Hengshi, appartenenti al gruppo CNBM. Sebbene Jushi e Hengshi non abbiano messo in discussione il fatto di essere società collegate, hanno dichiarato di non essere collegate a Taishan. Jushi ha affermato che la Commissione non poteva fare meccanicamente affidamento sull’articolo 127, paragrafo 1, lettera d) o f), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015 (17) («l’atto recante modalità di esecuzione del codice doganale dell’Unione»), per trattare Hengshi, Jushi e Taishan come un’entità unica. A sostegno di tale argomentazione, Jushi ha fatto riferimento al panel dell’OMC nella controversia Corea – «Certain Paper» (18) e agli orientamenti per le operazioni collegate delle società quotate nella borsa di Shangai. |
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(91) |
Le società hanno sottolineato che i) non detenevano alcuna partecipazione azionaria diretta comune, ii) non erano presenti sovrapposizioni tra i membri dei rispettivi consigli di amministrazione, iii) non erano intercorse operazioni collegate tra Hengshi/Jushi e Taishan, e che iv) erano concorrenti sul mercato. |
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(92) |
In seguito all’esercizio di campionamento, il 13 novembre 2019 si è svolta un’audizione con Taishan durante la quale sono state nuovamente sollevate le argomentazioni sopra riportate. |
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(93) |
Dall’inchiesta è emerso che China National Building Material («CNBM») è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente al 41,27 % dalla società madre CNBM, che è a sua volta interamente detenuta dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC»). CNBM è proprietaria al 26,97 % di China Jushi Co., Ltd. («China Jushi»), che è l’azionista unico di Jushi (19). |
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(94) |
Nel settembre 2017 CNBM ha sottoscritto un accordo di fusione (20) con Sinoma che è stato ultimato nel maggio 2018. Sinoma, tramite la sua filiale Sinoma Science & Technology Co., era proprietaria di Taishan. In seguito alla fusione è stata assorbita da CNBM. Di conseguenza, CNBM detiene China Jushi (azionista unico di Jushi) al 26,97 % e Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (azionista unico di Taishan) al 60,24 %. |
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(95) |
Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera d), dell’atto recante modalità di esecuzione del codice doganale, due soggetti sono considerati legati se: un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’uno e dell’altro. CNBM detiene China Jushi (azionista unico di Jushi) al 26,97 % e Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (azionista unico di Taishan) al 60,24 %. Ne consegue pertanto che le due società sono collegate. |
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(96) |
Inoltre, secondo una relazione aziendale della società di intermediazione cinese Guotai Junan Securities del 2019 (21), dal 2017 CNBM sta riorganizzando i suoi enti operativi al fine di migliorare il coordinamento regionale ed eliminare la concorrenza orizzontale tra le società controllate quotate. Inoltre, CNBM intende risolvere le problematiche relative alla concorrenza orizzontale entro il 2020. Secondo le informazioni disponibili al pubblico contenute nella relazione, CNBM intendeva avviare tale processo consolidando la propria attività commerciale relativa alla fibra di vetro mediante iniezioni di attività tra China Jushi e Sinoma Science & Technology (azionista unico di Taishan). Pertanto, gli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta non sostengono l’argomentazione delle società secondo cui la partecipazione azionaria comune non ha ripercussioni concrete e le società operano in maniera indipendente. Al contrario, tali elementi di prova lasciano intendere che oltre alla pura partecipazione azionaria (che di per sé potrebbe essere determinante al fine di stabilire che le società sono collegate), le tre società sono anche in grado di influenzare in maniera significativa le rispettive decisioni aziendali, e che la controllante (CNBM) punta almeno a coordinarne, se non addirittura integrarne, le operazioni («risolvere le problematiche relative alla concorrenza orizzontale»). Ciò significa che le sovvenzioni ricevute da una qualsiasi di queste società possono essere indistintamente utilizzate a vantaggio del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui la decisione di considerare le tre società collegate non teneva conto delle realtà fattuali ed economiche. |
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(97) |
Quanto all’argomentazione secondo cui la Commissione non poteva trattare Hengshi, Jushi e Taishan come un gruppo unico ai fini del calcolo dell’importo delle sovvenzioni conferite al prodotto in esame, la Commissione ha rammentato che allo scopo di garantire che le misure possano essere attuate efficacemente, in particolare per evitare che le esportazioni vengano effettuate attraverso una società collegata soggetta al dazio inferiore, è prassi della Commissione stabilire il rapporto tra produttori esportatori in base ai criteri di cui all’articolo 127 dell’atto recante modalità di esecuzione del codice doganale dell’Unione. Ciò è stato chiaramente comunicato a tutte le parti nell’avviso di apertura all’inizio del procedimento. Inoltre, il riferimento all’articolo 127 dell’atto recante modalità di esecuzione del codice doganale dell’Unione è contenuto esplicitamente nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (22) e la Commissione avrebbe dovuto riservare alle parti lo stesso trattamento sia nel procedimento antidumping che in quello antisovvenzioni (23). Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, inoltre, l’importo delle sovvenzioni è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso l’Unione. Calcolare l’importo delle sovvenzioni compensabili sulla base del prodotto in esame esportato verso l’Unione implica che, se le società sono collegate, in considerazione della fungibilità del denaro, esse possono indistintamente avvalersi di tali vantaggi relativi al prodotto in esame, indipendentemente quindi da quale sia, nello specifico, il produttore esportatore. Nel presente caso, poiché Hengshi, Jushi e Taishan producono ed esportano il prodotto in esame, l’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a tali società dovrebbe tener conto del fatto che, a causa del loro rapporto, esse sono in grado di convogliare tali vantaggi verso il prodotto in esame esportato verso l’Unione nel modo che ritengono più opportuno. Ne consegue che i vantaggi concessi a tali produttori esportatori in relazione al prodotto in esame dovrebbero tradursi in un unico importo applicabile al gruppo. |
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(98) |
Infine, la controversia su cui si è espressa l’OMC (24) menzionata da Jushi nel considerando 90 non corrobora l’argomentazione della società. Contrariamente a quanto Jushi tenta di inferire, il panel dell’OMC in tale controversia ha confermato che, ai fini dell’accertamento del dumping nelle inchieste antidumping, la norma di cui all’articolo 6.10 dell’accordo antidumping dell’OMC (secondo cui dovrebbe essere calcolato un margine di dumping per ogni produttore esportatore) non esclude necessariamente la possibilità di trattare entità giuridiche distinte come un unico esportatore o produttore. Il panel ha osservato che tale trattamento sarebbe consentito «qualora le relazioni strutturali e commerciali tra le società in questione fossero sufficientemente vicine da permettere di considerarle come [un] unico esportatore» (25). Nel formulare tale osservazione, il panel non ha stabilito quali siano i criteri che le autorità incaricate dell’inchiesta devono applicare per valutare se le società sono collegate. Il panel ha semplicemente esaminato gli elementi specifici (quali partecipazione azionaria, consiglio di amministrazione, canali di vendita) che erano a disposizione dell’autorità incaricata dell’inchiesta in tale controversia. L’organo di appello nella controversia CE – Elementi di fissaggio ha confermato la possibilità di trattare un certo numero di esportatori come entità unica, indicando anche una serie di elementi che possono essere pertinenti, ad esempio i) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori quali il controllo, la partecipazione azionaria e la gestione comuni; ii) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali il controllo, la partecipazione azionaria e la gestione comuni; e iii) il controllo o un’influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione (26). A tale riguardo, in base agli elementi giuridici e fattuali del presente caso l’esistenza di collegamenti aziendali tra Jushi, Hengshi e Taishan è inconfutabile. |
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(99) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che si trattava di società collegate ai fini dell’inchiesta e tutte le argomentazioni a tal proposito sono pertanto state respinte. |
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(100) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Taishan ha contestato l’applicazione di un dazio compensativo condiviso con Hengshi/Jushi. Tale parte interessata ha affermato che il controllo esercitato dall’azionista ultimo comune CNBM sulle decisioni aziendali e operative di Jushi o Hengshi era molto limitato. Ha ribadito che Taishan e Hengshi/Jushi erano concorrenti sul mercato e ha osservato di aver presentato in precedenza elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni. Taishan ha offerto un impegno scritto che reciderebbe efficacemente ogni legame commerciale tra Taishan e Hengshi/Jushi e, di conseguenza, non consentirebbe di far transitare attraverso Taishan le esportazioni di prodotti GFF nell’Unione provenienti da Hengshi/Jushi. |
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(101) |
Come descritto nel considerando 96, l’inchiesta ha fatto emergere che le tre società, tramite i loro azionisti comuni, sono in grado di influenzare in maniera significativa le rispettive decisioni aziendali. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo hanno dimostrato che le società stanno consolidando e coordinando le operazioni relative alla fibra di vetro. Non sono state fornite informazioni o elementi di prova nuovi che permettessero di invalidare tali risultanze. Di fatto, Taishan non ha contestato i progetti del suo principale azionista relativi al consolidamento delle sue attività nel settore della fibra di vetro. Tali progetti sono in netta contraddizione con qualsiasi impegno a recidere i legami commerciali tra Taishan e Hengshi/Jushi. Inoltre, e senza prendere posizione sulla possibilità che la Commissione accetti tale impegno, la società non è chiaramente in grado di assumersi alcun tipo di impegno senza l’approvazione di chi la controlla in ultima istanza. Pertanto, le argomentazioni di Taishan e la sua richiesta di impegno sono state respinte. |
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(102) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo CNBM ha argomentato che le sovvenzioni ricevute dall’operatore commerciale collegato Jushi Hong Kong Co. Ltd. non potevano costituire oggetto di misure compensative in quanto la società aveva sede a Hong Kong e non in Cina. Hong Kong è un membro indipendente dell’OMC e pertanto la sua giurisdizione, a norma del diritto dell’OMC e ai fini delle inchieste di difesa commerciale dell’Unione, è considerata indipendente. Poiché le inchieste antisovvenzioni in corso non sono state avviate nei confronti di Hong Kong, qualsiasi sovvenzione asseritamente ricevuta da Jushi Hong Kong non dovrebbe essere presa in considerazione. La Commissione ha osservato che il gruppo CNBM non ha contestato le risultanze della Commissione relative alle sovvenzioni ricevute da tale operatore commerciale collegato. Indipendentemente dallo status di Hong Kong nell’ambito della presente inchiesta, il vero centro di attività e controllo della società Jushi Hong Kong si trovava in realtà nella Cina continentale. La società stessa ha dichiarato che «di fatto, Jushi Hong Kong è una società cartiera, senza dipendenti propri, senza terreni, senza uffici fisici né vantaggi, regimi fiscali né sussidi». I documenti contabili erano conservati nei locali di Jushi Group Co. Ltd., dove lavorava anche il personale incaricato della relativa verifica, e le sovvenzioni ricevute a favore del prodotto in esame erano concesse da entità cinesi. Inoltre, come confermato dall’organo d’appello nel procedimento Stati Uniti - misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea, le sovvenzioni concesse al beneficiario in paesi diversi da quello che le eroga possono risultare pertinenti per calcolare l’importo delle sovvenzioni ad valorem (27). L’argomentazione della società è stata pertanto respinta. |
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(103) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha argomentato che il suo margine di sovvenzione era stato gonfiato mediante l’aggiunta di sovvenzioni concesse a società che non fornivano i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame e, di conseguenza, ha chiesto che le sovvenzioni di tali società non fossero prese in considerazione nel calcolo del dazio compensativo. |
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(104) |
L’articolo 1 del regolamento di base stabilisce che un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio. La Commissione è in possesso di elementi di prova che attestano che le società coinvolte nell’inchiesta, e i cui vantaggi derivanti dalle sovvenzioni hanno contribuito a determinare il dazio del gruppo, hanno partecipato in modo diretto o indiretto, fornendo fattori produttivi, servizi, materiali o beni, alla fabbricazione del prodotto in esame in conformità di quanto descritto nell’articolo 1 del regolamento di base. Le osservazioni formulate al riguardo dal gruppo Yuntianhua non sono state suffragate da alcun elemento di prova concreto. |
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(105) |
Nondimeno, la Commissione ha osservato che a una delle società collegate, le cui sovvenzioni costituivano oggetto di misure compensative, era stato inizialmente chiesto di partecipare all’indagine in quanto forniva macchinari in locazione a uno dei produttori esportatori. La Commissione tuttavia, alla luce delle osservazioni pervenute, ha riesaminato il criterio di ripartizione relativo alle attività di locazione della società connesse con il prodotto in esame. I vantaggi attribuiti mediante le attività di locazione sono stati considerati trascurabili e, di conseguenza, la Commissione ha deciso di non tenerne conto. |
1.7. Esame individuale
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(106) |
Cinque dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l’esame individuale a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Inoltre, la Commissione ha informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia, nessuna delle società ha risposto al questionario. Di conseguenza, non è stato possibile condurre esami individuali. |
1.8. Produttori esportatori dell’Egitto che hanno collaborato
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(107) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’Egitto a contattarla. Si sono manifestati due produttori esportatori collegati, che rappresentano il 100 % delle esportazioni nell’Unione e il 100 % della produzione di prodotti GFF in Egitto:
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1.9. Risposte al questionario e visite di verifica
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(108) |
I questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della RPC e dell’Egitto sono stati resi disponibili online (28) il giorno dell’apertura. |
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(109) |
Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario dai due gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, dai due produttori esportatori egiziani, dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, da cinque utilizzatori e da un importatore indipendente. Nessuno dei produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione ha risposto ai questionari. |
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(110) |
La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC e al governo dell’Egitto. Il questionario per il governo della RPC conteneva questionari specifici per la China Development Bank («CDB»), la Export Import Bank of China («EXIM») e Sinosure. Questi istituti finanziari erano stati menzionati espressamente nella denuncia quali enti pubblici o enti incaricati o con l’ordine di concedere sovvenzioni. Inoltre il governo della RPC è stato invitato a inoltrare il questionario specifico per gli istituti finanziari a qualsiasi altro istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione o agli acquirenti di tali società. Il governo della RPC è stato altresì invitato, per motivi di praticità amministrativa, a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e a inviarle direttamente alla Commissione. |
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(111) |
Il questionario per il governo dell’Egitto conteneva questionari specifici per la Banca nazionale dell’Egitto, Ahli Bank e Bank Misr. Questi istituti finanziari erano stati menzionati espressamente nella denuncia quali enti pubblici o enti incaricati o con l’ordine di concedere sovvenzioni. Inoltre il governo dell’Egitto è stato invitato, per motivi di praticità amministrativa, a inoltrare il questionario specifico per gli istituti finanziari a qualsiasi altro istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. Il questionario per il governo dell’Egitto conteneva anche questionari specifici per la società di investimento Egypt-TEDA («Egypt TEDA») e per l’impresa comune di investimento egiziano-cinese («ECCI») che nella denuncia erano state identificate come entità statali operanti nella zona SETC. Il governo dell’Egitto è stato altresì invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e da altre entità e a inviarle direttamente alla Commissione. |
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(112) |
Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario dal governo della RPC, che conteneva le risposte al questionario specifico da parte di EXIM e Sinosure, nonché dal governo dell’Egitto, che conteneva le risposte al questionario specifico della Banca nazionale dell’Egitto, di Bank Misr e di Egypt TEDA. |
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(113) |
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e rese tempestivamente disponibili dalle parti per la determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del ministero del Commercio cinese, a cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri competenti. Erano inoltre presenti alla visita di verifica i rappresentanti di EXIM, CDB e Sinosure. |
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(114) |
È stata effettuata una visita di verifica anche presso la sede di Egypt TEDA, come anche presso le sedi delle autorità governative egiziane seguenti:
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(115) |
A norma dell’articolo 26 del regolamento di base la Commissione ha inoltre effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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(116) |
In considerazione della minaccia posta dalla trasmissione del Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per far fronte all’epidemia (30), la Commissione non è stata in grado di verificare i dati trasmessi da una serie di società appartenenti al gruppo di uno dei produttori esportatori con sede nella RPC. Dato che tale situazione imprevista si è verificata in una fase molto avanzata del procedimento e che non vi erano altre soluzioni possibili, la Commissione ha utilizzato, in via eccezionale, le informazioni presentate da tali società per calcolare l’importo delle sovvenzioni, verificandolo sulla base dei dati disponibili. |
1.10. Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
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(117) |
Il 24 gennaio 2020, a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l’inchiesta. |
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(118) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. |
1.11. Divulgazione definitiva delle informazioni
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(119) |
Il 27 febbraio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione («divulgazione definitiva delle informazioni»). |
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(120) |
Alle parti è stato concesso un periodo di tempo di 15 giorni entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. Diverse parti interessate hanno chiesto una proroga del termine. La Commissione ha concesso a tali parti una proroga fino al 20 e al 23 marzo 2020 per trasmettere osservazioni. Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(121) |
Nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta, il 19 dicembre 2019 è stata effettuata la divulgazione finale alle parti delle informazioni sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione. Le parti interessate hanno inoltre ricevuto un’ulteriore divulgazione delle informazioni il 10 febbraio 2020. |
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(122) |
Nel presente regolamento la Commissione ha esaminato le osservazioni formulate nel corso del procedimento antisovvenzioni. Le osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti. |
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(123) |
Nessuna parte ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore a seguito della divulgazione definitiva delle informazioni. |
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(124) |
Inoltre, le parti interessate hanno ricevuto un’ulteriore divulgazione definitiva delle informazioni il 17 aprile 2020 ed è stato loro concesso di presentare osservazioni fino al 22 aprile 2020 («ulteriore divulgazione definitiva»). |
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(125) |
Inoltre, le parti interessate hanno ricevuto una seconda ulteriore divulgazione definitiva il 24 aprile 2020 e hanno avuto tempo fino al 27 aprile 2020 per presentare osservazioni («seconda ulteriore divulgazione definitiva»). |
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(126) |
La Commissione ha svolto audizioni con l’industria dell’Unione, con i produttori esportatori Jushi/Hengshi China e con i produttori esportatori egiziani Jushi/Hengshi Egypt, nonché con il governo dell’Egitto. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(127) |
Il prodotto in esame (31) è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 («prodotti GFF»), originari della RPC e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080) («il prodotto in esame»). |
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(128) |
I prodotti GFF sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, ad esempio per la produzione di pale per turbine eoliche, nella produzione di attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubazioni. |
2.2. Prodotto simile
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(129) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(130) |
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(131) |
Un produttore esportatore e il ministero del Commercio della Repubblica araba d’Egitto hanno dichiarato che i kit di prodotti GFF pretagliati non dovrebbero rientrare nell’ambito dell’inchiesta. Hanno asserito che i kit di prodotti GFF pretagliati rappresenterebbero un prodotto a valle che richiede ulteriori fasi di produzione e che presenta caratteristiche fisiche differenti essendo di dimensioni molto più ridotte. Tale prodotto giungerebbe in forme e imballaggi differenti, essendo composto da molteplici pezzi di tessuto di piccole dimensioni trapuntati insieme. È stato ulteriormente argomentato che l’esclusione dei kit non comporterebbe alcun rischio di elusione in quanto la procedura di taglio sarebbe irreversibile e il prodotto non è interscambiabile con i prodotti GFF non tagliati. |
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(132) |
Il denunciante ha dichiarato che i kit di prodotti GFF pretagliati e i prodotti GFF non tagliati presentano le medesime caratteristiche di base e gli stessi usi finali. Poiché i prodotti GFF sono materiali di rinforzo, la procedura di taglio è necessaria per adeguarli alla forma del prodotto da rinforzare, ma non ne pregiudica le caratteristiche di base in quanto tali. La procedura di taglio può essere eseguita dal produttore di GFF, da un tagliatore industriale indipendente oppure dal cliente stesso. Si tratta di un’operazione semplice e a basso costo. Il denunciante ha ulteriormente affermato che gli utilizzatori non percepiscono i prodotti GFF pretagliati in maniera diversa rispetto agli altri prodotti GFF, in quanto tali prodotti sono generalmente fabbricati in base alle specifiche dell’utilizzatore. Se modificasse le caratteristiche dei prodotti GFF, la procedura di taglio li renderebbe inutilizzabili per il cliente specifico. |
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(133) |
Dall’inchiesta è emerso che le procedure di pretaglio e allestimento in kit non modificano le caratteristiche fisiche, tecniche o chimiche di base dei prodotti GFF né i loro usi finali di base. I clienti di entrambe le tipologie di prodotto sono sostanzialmente gli stessi ed entrambe vengono vendute tramite i medesimi canali di distribuzione. |
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(134) |
L’inchiesta ha altresì confermato che, per la maggior parte delle applicazioni, i prodotti GFF sono fabbricati su ordinazione in base alle specifiche dei clienti. I kit di prodotti GFF pretagliati rappresentano una semplice specifica aggiuntiva all’interno dell’ordine del cliente. Anche il fatto che i kit di prodotti GFF pretagliati vengano imballati diversamente non ne modifica le caratteristiche. Dato che i prodotti GFF vengono ordinati in misura sempre maggiore sotto forma di kit di prodotti GFF pretagliati e che si ricorre sempre più di frequente ai servizi di realizzatori di kit esterni, insorgerebbe un elevato rischio di elusione qualora i prodotti GFF venissero esclusi dall’ambito dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno escludere i prodotti GFF pretagliati dall’ambito dell’inchiesta. |
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(135) |
Un altro produttore esportatore ha dichiarato che i filati in fibra di vetro dovrebbero essere considerati esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Questo produttore esportatore ha asserito che il filato in fibra di vetro non era stato citato esplicitamente nel questionario, nella denuncia o nell’avviso di apertura, il che indicherebbe che non rientra nella definizione del prodotto. Ha ulteriormente affermato che i prodotti GFF realizzati da filato non potrebbero essere classificati secondo le caratteristiche del numero di controllo del prodotto («NCP»), che i prodotti GFF da filato sarebbero importati sotto codici NC diversi rispetto a quelli indicati nella denuncia e che i filati in fibra di vetro non sarebbero coperti dalle misure contro i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro di cui ad altri procedimenti. |
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(136) |
Il denunciante e un altro produttore dell’Unione (che non sostiene la denuncia) hanno affermato che solo i prodotti GFF da filati in fibra di vetro non ritorti dovrebbero rientrare nell’inchiesta, mentre i filati ritorti potrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Il denunciante ha dichiarato che i filati in fibra di vetro non ritorti condividono le caratteristiche dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, in quanto consistono in un fascio di filamenti o di fili non torti, sono utilizzati per le medesime finalità dei filati accoppiati in parallelo senza torsione e di norma presentano un diametro di 13-24 micrometri e una densità di 300-4 800 tex. |
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(137) |
Per quanto riguarda l’inclusione dei prodotti GFF da filati in fibra di vetro, nell’avviso di apertura il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito come costituito da «tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, […]». (32) Dall’inchiesta è emerso che i filati in fibra di vetro non ritorti condividono le medesime caratteristiche di base dei filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro, ossia consistono in un fascio di filamenti o di fili non torti e sono anche utilizzati per le medesime finalità. Entrambi presentano di norma un diametro di 13-24 micrometri e una densità di 300-4 800 tex. Pertanto non sarebbe opportuno escludere questi tipi di prodotto dall’ambito dell’inchiesta. |
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(138) |
Per quanto riguarda i prodotti GFF realizzati principalmente da filati in fibra di vetro ritorti, la Commissione osserva che tale prodotto, che presenta caratteristiche di base differenti ed è altresì destinato a diversi usi finali, ad esempio schede di circuiti stampati, non ha mai fatto parte del prodotto in esame. La Commissione ha chiarito esplicitamente questo punto nell’avviso recante delucidazioni. |
3. SOVVENZIONAMENTO: REPUBBLICA POPOLARE CINESE
3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell’amministrazione pubblica
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(139) |
Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di regimi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l’industria dei prodotti GFF, per i motivi esposti in appresso. |
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(140) |
Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il dodicesimo piano quinquennale») sottolineava l’importanza dell’industria dei nuovi materiali, ivi compresi i prodotti GFF, in quanto industria emergente strategica e afferma che dovrebbe essere trasformata in un’industria leader tramite un sostegno e un orientamento politici completi (33). Inoltre, il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, è volto a sviluppare ulteriormente le industrie dei nuovi materiali rafforzando la ricerca e lo sviluppo e migliorando la capacità di innovazione dell’industria manifatturiera (34). |
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(141) |
Il tredicesimo piano quinquennale mette in risalto la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione dei settori chiave. Esso sottolinea ulteriormente il ruolo dell’innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l’importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il capitolo 22 approfondisce tale concetto descrivendo la strategia di modernizzazione dell’industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, le apparecchiature industriali, la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica». |
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(142) |
Il tredicesimo piano quinquennale cita i nuovi materiali in un paio di casi: «[c]i muoveremo più rapidamente per apportare innovazioni in tecnologie fondamentali in settori quali informazione e comunicazione di prossima generazione, nuova energia, nuovi materiali […]» (35). Il piano prevede inoltre lo svolgimento di progetti relativi a ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali chiave (36). |
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(143) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha ribadito la propria posizione di fondo sui piani quinquennali cinesi, affermando che non sono obbligatori né giuridicamente vincolanti e che sono semplici documenti di orientamento in quanto non contengono vere e proprie disposizioni legislative, sanzioni o norme in materia di applicabilità. Il governo della RPC ha argomentato inoltre che il dodicesimo piano quinquennale non è più applicabile e che, se anche il tredicesimo piano quinquennale fosse giuridicamente vincolante, quod non, questo non fa alcun riferimento ai prodotti GFF. Per giunta, sebbene faccia riferimento ai «nuovi materiali», il piano non definisce di che cosa si tratti. Infine, il tredicesimo piano quinquennale non è specifico per l’industria dei prodotti GFF o dei «nuovi materiali», bensì riguarda la quasi totalità dell’economia. |
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(144) |
La Commissione ha espresso disaccordo con questa posizione. Il capitolo 17 del tredicesimo piano quinquennale recita: «la strategia e il piano di sviluppo nazionali assumeranno, nella loro attuazione, un ruolo direttivo e vincolante». Così, lungi dal costituire semplici attestazioni di incoraggiamento di carattere generale, tale piano utilizza un linguaggio che evidenzia la sua natura vincolante. |
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(145) |
Sebbene non sia più applicabile, il dodicesimo piano quinquennale è il piano previgente nel quale era sottolineata l’importanza dell’industria dei nuovi materiali quale «industria emergente strategica», successivamente elaborata nel tredicesimo piano quinquennale. Come dimostrato nei considerando 148 e 149, l’industria dei nuovi materiali comprende quella dei prodotti GFF. Come indicato nel considerando 141, il tredicesimo piano quinquennale mette in risalto la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione dei settori chiave; esso privilegia quindi alcuni settori e alcune tecnologie, compresi i prodotti GFF. |
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(146) |
Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
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(147) |
L’industria dei nuovi materiali è un’industria incoraggiata anche nel contesto dell’iniziativa Made in Cina 2025 (37) e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. È stata creata una serie di fondi a sostegno dell’iniziativa Made in China 2025 e quindi indirettamente dell’industria dei prodotti GFF, come ad esempio il fondo nazionale per il circuito integrato, il fondo per la produzione avanzata e il fondo di investimento per le industrie emergenti (38). |
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(148) |
Inoltre, i prodotti GFF sono spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «nuovi materiali». La tabella di marcia di Made in China 2025 (39) elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa descrive nel settore 9 i «nuovi materiali» e le relative sottocategorie, ivi compresi materiali fondamentali avanzati (punto 9.1), materiali strategici chiave (punto 9.2), tra cui le fibre ad alta prestazione e i materiali compositi, i nuovi materiali energetici (40). I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato (41). |
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(149) |
Oltre alla tabella di marcia dell’iniziativa Made in China 2025, nel novembre 2016 l’elenco dei 10 settori strategici è stato inoltre perfezionato in un repertorio di quattro elementi essenziali pubblicato dal comitato consultivo per la strategia manifatturiera nazionale (NMSAC), un gruppo consultivo del gruppo ristretto di direzione nazionale sulla costruzione di una potenza manifatturiera nazionale. In questo repertorio, ognuno dei 10 settori strategici è suddiviso in quattro capitoli: i) pezzi di ricambio essenziali di base ii) materiali essenziali chiave, iii) processi/tecnologie essenziali avanzati/e e iv) piattaforme tecnologiche dell’industria. La fibra di vetro si trova nel settore 7: materiale elettrico, sezione II materiale essenziale chiave: punto 16 pannelli isolanti in fibra di vetro, e nel settore 9: nuovi materiali, sezione II materiali essenziali chiave, punto 10: fibra ad alta prestazione, monomero e materiali compositi e punto 24: materiali a base di vetro. |
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(150) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i prodotti GFF non sono menzionati nell’iniziativa Made in China 2025, che riguarda un’ampia parte dell’economia e che non è obbligatoria bensì rappresenta un semplice documento di orientamento. |
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(151) |
A tale riguardo la Commissione ribadisce che l’iniziativa Made in China 2025 è chiaramente orientata alle industrie dei nuovi materiali, di cui come già dimostrato fanno parte i prodotti GFF. Tale iniziativa prevede un sostegno e garanzie strategici attraverso, tra l’altro, un rafforzamento delle politiche di sostegno finanziario e un maggiore sostegno della politica fiscale e tributaria. Ad esempio, essa stabilisce chiaramente di «rafforzare il sostegno a favore della nuova generazione di tecnologie dell’informazione, apparecchiature di fascia alta, nuovi materiali ecc.». |
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(152) |
L’iniziativa Made in China 2025 si configura come «il programma delle azioni da intraprendere nei primi dieci anni di attuazione della strategia per la costruzione di una potenza manifatturiera» e stabilisce obiettivi e politiche strategici ben definiti. L’iniziativa Made in China 2025 stabilisce anche che «varie regioni elaborano programmi di attuazione specifici e perfezionano le misure strategiche volte a garantire l’esecuzione di vari compiti» e recita inoltre che «il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione rafforza l’analisi di monitoraggio, la vigilanza e l’orientamento in collaborazione con i dipartimenti competenti e segnala tempestivamente gli avvenimenti principali al Consiglio di Stato». Inoltre, l’iniziativa Made in China 2025 è sostenuta da misure di attuazione quali la tabella di marcia di Made in China 2025 e la comunicazione dell’Ufficio generale del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sulla pubblicazione della guida ai fondi per la trasformazione e il potenziamento industriali (Made in China 2025) del 2017 (42), che prevedevano fondi a vantaggio di alcuni produttori esportatori di prodotti GFF che hanno collaborato. In aggiunta, il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020) di cui al considerando 153 «è definito in base al quadro del tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e alla strategia Made in China 2025». In considerazione di quanto sopra, l’iniziativa Made in China 2025 non pare configurarsi come un semplice documento di orientamento; viceversa, pare assumere un carattere di fatto obbligatorio ed è ampiamente attuata. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
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(153) |
Inoltre, anche il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020) promuove l’industria dei prodotti GFF. Tale piano esorta a un’ottimizzazione della struttura industriale, espandendo, tra l’altro, le industrie emergenti quali i materiali a base di vetro, la ceramica a uso industriale, le lenti intraoculari, le fibre e i materiali compositi ad alta prestazione, il grafene e i materiali modificati. Tale risultato è da conseguire tramite finanziamenti pubblici, misure tributarie, politiche finanziarie e in materia di prezzi, energia e protezione ambientale, e sostegno al capitale per partecipare a fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni di imprese di materiali da costruzione mediante vari strumenti tra cui i prestiti (43). |
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(154) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione si applica a tutti i materiali da costruzione e riguarda pertanto un’ampia parte dell’economia. Tale piano, inoltre, contiene solo informazioni di carattere generale su politiche pubbliche. |
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(155) |
Il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione prevede misure specifiche riguardanti l’industria dei materiali da costruzione, di cui, come esposto nel considerando 166, fanno parte i prodotti GFF. Di conseguenza, la Commissione non concorda con l’affermazione del governo della RPC secondo cui esso riguarda un’ampia parte dell’economia. |
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(156) |
Sebbene il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione possa apparire solo come un documento di orientamento, come indicato nel considerando 152, si tratta dell’attuazione del tredicesimo piano quinquennale e della strategia Made in China 2025. Esso mira a «promuovere la trasformazione e il potenziamento dell’industria dei materiali da costruzione, facilitandone la transizione da industria ampia a industria solida, e conseguire uno sviluppo sostenibile durante il periodo del ‘tredicesimo piano quinquennale’ » e definisce chiaramente mansioni e progetti utili per raggiungere gli obiettivi stabiliti in un preciso lasso di tempo quinquennale (44). La sua natura di semplice documento di orientamento è pertanto opinabile, in particolare se lo si esamina in un contesto più ampio. |
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(157) |
L’industria dei prodotti GFF rientra altresì nel piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) pubblicato dal ministero cinese dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (il «MIIT») che definisce 10 mansioni chiave volte ad abbreviare il ciclo di sviluppo del prodotto, migliorare l’efficienza produttiva e la qualità del prodotto, ridurre i costi operativi e il consumo di risorse ed energie e accelerare lo sviluppo della fabbricazione intelligente. Nel 2018 il Consiglio di Stato ha annunciato i piani della Cina di ampliare il suo programma di fabbricazione intelligente aggiungendo circa 100 progetti pilota quello stesso anno e, secondo le informazioni disponibili al pubblico, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Taishan Fiberglass, Inc. nel 2015 è stato inserito dal MIIT tra gli «stabilimenti di fabbricazione intelligente» (45). |
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(158) |
Il governo della RPC è del parere che il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) non sia pertinente in quanto non è specifico per l’industria dei prodotti GFF ma riguarda l’intera industria manifatturiera. Inoltre, il governo della RPC ha argomentato che il piano non costituisce un documento obbligatorio, bensì un semplice documento di orientamento. |
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(159) |
Il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) è «definito in base al quadro del tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e alla strategia Made in China 2025» (46). Pertanto, tale piano attua la strategia messa a punto in questi documenti. Come già esposto in precedenza, il tredicesimo piano quinquennale e la strategia Made in China 2025 riguardano nello specifico alcune industrie, tra le quali figura l’industria dei prodotti GFF in quanto parte delle industrie dei nuovi materiali. In molti casi, inoltre, il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente fa riferimento ai dieci settori chiave della strategia Made in China 2025. In particolare, la «colonna speciale 6 - enfasi del settore chiave sulla trasformazione intelligente» prevede che «per la nuova generazione di tecnologie dell’informazione, […] i nuovi materiali, […] i materiali da costruzione […], si promuove la diffusa applicazione delle tecnologie intelligenti e digitali a settori quali la ricerca, lo sviluppo e la progettazione, la fabbricazione, la logistica e l’immagazzinamento, il funzionamento e la gestione, i servizi di assistenza e altri settori chiave delle imprese». Pertanto, il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) è specifico per le industrie chiave di cui alla strategia Made in China 2025 e riguarda, tra l’altro, i settori dei nuovi materiali e dei materiali da costruzione, di cui fa parte l’industria dei prodotti GFF. |
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(160) |
La Commissione osserva inoltre che il regime linguistico utilizzato nel piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020) lascia intendere che il documento abbia carattere obbligatorio. In particolare, la sezione II.III «Obiettivi di sviluppo» stabilisce che «prima del 2025 sarà attuata la strategia «due fasì al fine di promuovere lo sviluppo della fabbricazione intelligente. Fase uno: entro il 2020 saranno ampiamente promossi la creazione e l’accrescimento delle capacità di sviluppo della fabbricazione intelligente, la fabbricazione digitale sarà sostanzialmente messa in atto nel settore chiave dell’industria manifatturiera tradizionale e la trasformazione intelligente dell’industria chiave, con condizioni e basi solide, compirà ovvi progressi. Fase due: entro il 2025 il sistema di supporto della fabbricazione intelligente sarà sostanzialmente consolidato e la trasformazione intelligente sarà inizialmente messa in atto nell’industria chiave». Inoltre, la sezione V «Organizzazione e attuazione» stabilisce che «il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione e il ministero delle Finanze sono responsabili dell’organizzazione e dell’attuazione del piano, del rafforzamento della leadership, dell’attenta organizzazione, della tempestiva risoluzione dei problemi insorti durante il processo di attuazione del piano e della promozione della concretizzazione di varie mansioni e misure» e che «i dipartimenti competenti dell’industria e delle tecnologie dell’informazione nonché delle finanze di varie regioni elaborano rapidamente lo schema per l’attuazione del piano, attuano le pertinenti politiche di sostegno e portano a compimento il lavoro di feedback informativo in relazione all’attribuzione della responsabilità». Pertanto, la Commissione ha concluso che il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente prevede obiettivi chiaramente definiti che sono obbligatori per le società interessate. |
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(161) |
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni del governo della RPC sono state respinte. |
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(162) |
Inoltre, il repertorio di prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle dogane suddivide in 8 categorie 1900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione da parte del governo della RPC. Una delle categorie è quella dei «nuovi materiali», che comprende i prodotti GFF (47). In aggiunta, il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia e dal ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato fa riferimento a 11 settori, tra i quali figura la «categoria dei nuovi materiali». Inoltre, in virtù della normativa della RPC sul progresso scientifico e tecnologico, le imprese ad alta tecnologia site nelle zone ad alto sviluppo tecnologico possono beneficiare di una serie di politiche preferenziali, tra cui: i) un tasso di imposta sul reddito delle imprese del 15 %, anziché il tasso ordinario del 25 %; ii) se il valore di produzione dei prodotti di esportazione raggiunge il 70 % del valore totale per tale anno, il tasso di imposta sul reddito delle imprese viene ulteriormente ridotto al 10 %; iii) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall’imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni dall’inizio della produzione; iv) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall’imposta sulla costruzione; v) per lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie e strutture operative, il terreno destinato a R&S è esente da imposte; vi) le apparecchiature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per la produzione e lo sviluppo ad alta tecnologia sono soggette ad ammortamento accelerato; vii) i prodotti di esportazione fabbricati da imprese ad alta tecnologia sono esenti dalle tariffe di esportazione a eccezione di quelle limitate dallo Stato o relative a prodotti specifici ecc (48). |
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(163) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che il repertorio dei prodotti cinesi ad alta tecnologia, in combinato disposto con la normativa della RPC sul progresso scientifico e tecnologico, non è specifico per alcune industrie in quanto tali documenti stabiliscono criteri oggettivi in materia di ammissibilità la cui applicazione è automatica. |
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(164) |
A tale riguardo, come già indicato nel considerando 162, il repertorio dei prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia suddivide i prodotti ad alta tecnologia in otto categorie, tra cui quella dei «nuovi materiali». La Commissione osserva inoltre che il repertorio dei prodotti cinesi ad alta tecnologia fa riferimento a 11 settori, tra i quali «6. Nuovi materiali». Poiché entrambi i repertori sono limitati a un certo numero di settori, non si può concludere che essi si applichino a tutte le industrie. L’argomentazione del governo della RPC è pertanto respinta. |
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(165) |
Il capo III delle disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. 40/2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40») fa riferimento al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell’articolo XVII della decisione, se «il progetto di investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia di investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell’importo totale dell’investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all’importazione e dal pagamento dell’IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali». |
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(166) |
Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) (49) elenca, nella «Categoria I Incoraggiamento», quanto segue. «XII. Materiali da costruzione: […]
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(167) |
Il governo della RPC è del parere che la decisione n. 40 non sia specifica per un’impresa o industria, come disposto dall’articolo 2.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, bensì per alcuni progetti incoraggiati. Inoltre, la decisione n. 40 non è obbligatoria. Il governo della RPC ha affermato che il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale cui fa riferimento la Commissione non è pertinente in quanto la Commissione si riferisce alla versione del 2011 di tale repertorio, che è già giunta a scadenza. Il governo della RPC sostiene che la nuova versione di tale repertorio non menzioni i prodotti GFF. |
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(168) |
In primo luogo, la Commissione precisa di aver fatto riferimento al «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)»; il riferimento è pertanto fatto non alla versione del 2011 ma alla versione modificata del 2013. Secondo quanto noto alla Commissione, l’ultima modifica del repertorio è stata approvata mediante il decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29, del 27 agosto 2019, ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2020 (50). Questo nuovo «Repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale (versione del 2019)» ha sì abolito il «Repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale (versione del 2011) (modifica)». Tuttavia, esso è stato adottato ed è entrato in vigore dopo il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo dell’inchiesta era pertanto applicabile il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)». A ogni modo, contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, la versione del 2019 del «Repertorio di riferimento per l’adeguamento della struttura industriale» fa riferimento ai prodotti GFF nella «Sezione I - Industrie incoraggiate» nei termini seguenti: «XII. Materiali da costruzione […]
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(169) |
In secondo luogo, la Commissione non concorda con l’affermazione secondo cui la decisione n. 40 non avrebbe carattere obbligatorio. Di fatto, la decisione n. 40 stabilisce le disposizioni temporanee relative alla promozione della ristrutturazione industriale e fa riferimento al «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», che definisce tre tipi di contenuti: i progetti incoraggiati, i progetti limitati e i progetti eliminati. Tuttavia, l’articolo XVII della decisione n. 40 stabilisce modalità obbligatorie per il trattamento dei progetti di investimento afferenti ai contenuti incoraggiati, ad esempio «tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito» e «altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali». Inoltre, l’articolo XXI stabilisce che «le pertinenti politiche di agevolazione attuate in conformità dei contenuti relativi a industrie, prodotti e tecnologie attualmente oggetto di un particolare incoraggiamento da parte dello Stato (modificati nel 2000) sono adeguate per garantirne un’attuazione conforme ai contenuti relativi all’incoraggiamento di cui al Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale». Pertanto, il carattere della decisione n. 40 al riguardo è obbligatorio. La «Categoria I - Incoraggiamento» del Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale elenca una serie di progetti che rientrano in una serie di settori. Come esposto nel considerando 166, fanno parte di questo elenco l’industria dei materiali da costruzione e progetti specifici connessi con l’industria dei prodotti GFF. Di conseguenza la decisione n. 40, in combinato disposto con il Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incoraggiati. Pertanto, sebbene si riferiscano a progetti specifici, tali documenti stabiliscono anzitutto le industrie specifiche che sono oggetto di incoraggiamento e, successivamente, individuano alcuni progetti connessi con tali industrie che potrebbero beneficiare del trattamento agevolato di cui alla decisione n. 40. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
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(170) |
I prodotti GFF sono altresì trattati nel piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020) (51), che prevede, tra l’altro, la transizione dell’industria dei materiali da costruzione da industria ampia a industria solida. Esso stabilisce inoltre l’ottimizzazione delle strutture del settore edile, il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento dei materiali fondamentali, l’aumento del livello di concentrazione nell’industria, nonché il rafforzamento della competitività internazionale. Il piano prevede obiettivi di sviluppo quantitativi, controllo statale sulla capacità produttiva, obiettivi di produzione dettagliati, distribuzione geografica delle industrie tra le province della RPC, sicurezza dell’approvvigionamento, sviluppo di industrie specifiche, controllo e influenza del governo sulle imprese e misure di sostegno all’industria (52). Da ciò si evince la forte presenza e l’intervento dello Stato nell’industria della fibra di vetro. |
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(171) |
Il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra (53) è un piano rivolto nello specifico all’industria dei materiali in fibra. Esso indirizza chiaramente lo sviluppo del settore, ad esempio nella sezione III.3 definisce il seguente obiettivo: |
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(172) |
«Integrare e aggiornare attivamente le estremità a monte e a valle della filiera industriale per mantenere lo sviluppo sano e stabile dell’industria dei materiali compositi e in fibra: incoraggiare le grandi imprese produttrici di forni e vasche ad attuare costantemente una strategia di sviluppo di portata mondiale, adottando modelli di capacità produttiva globali. Su tali presupposti: - mantenere il controllo sul tasso di crescita del volume di produzione nazionale della fibra di vetro a un livello relativamente ridotto; - al contempo, ridurre la quota di esportazione dei prodotti e della fibra di vetro nazionali; - adeguare attivamente le strutture di produzione; […] - adeguare attivamente le strutture di produzione e orientare le imprese ad attuare uno sviluppo differenziato, sviluppare energicamente l’elevata lavorazione dei prodotti in fibra di vetro, ampliare la dimensione di mercato dei prodotti in materiali compositi e in fibra in settori di applicazione di fascia medio-alta e migliorare la qualità e il valore aggiunto dei prodotti. Garantire che il tasso di crescita annuo delle entrate delle principali imprese nell’industria dei materiali compositi e in fibra superi il tasso di crescita del PIL nazionale di circa 5-6 punti percentuali, ossia a partire dal 2020 le entrate totali delle imprese di dimensioni superiori a quella designata raggiungeranno i 500 miliardi di CNY, pari al doppio rispetto alla situazione dominante alla fine del dodicesimo piano quinquennale». (54) |
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(173) |
Inoltre, la sezione IV.3.4 di tale piano funge da base per l’orientamento fornito dal governo alle imprese e all’intera industria. |
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(174) |
«Indirizzare i vari tipi di imprese affinché siano coinvolte in operazioni differenziate tenendo conto dei loro vantaggi individuali e di specifici segmenti di mercato. In particolare, è necessario orientare le piccole e medie imprese affinché seguano il percorso di crescita che consiste nel colmare lacune specifiche, rendere le piccole imprese complementari a quelle di grandi dimensioni e considerare la specializzazione come strumento per il successo. Grazie alla differenziazione delle attività, si evitano la concorrenza di scala tra le grandi imprese e la concorrenza tra imprese analoghe, eliminando di conseguenza il mercato della concorrenza a basso costo. Al contempo, con la produzione specializzata, le piccole e medie imprese possono guadagnarsi il rispetto e l’attenzione delle grandi imprese, instaurare rapporti di stretta collaborazione con le imprese di grandi dimensioni e sostenere e promuovere efficacemente lo sviluppo delle grandi imprese». |
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(175) |
Le associazioni industriali sono strettamente interconnesse con lo Stato, principalmente per via della crescente presenza del PCC all’interno di tali associazioni (55). Le disposizioni della sezione IV.3.6 del medesimo piano suggeriscono un intervento statale nella produzione di fibra, compreso il settore dei prodotti GFF:
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(176) |
La RPC ha promosso attivamente l’industria dei prodotti GFF a diversi livelli di governo; è possibile trovare un esempio di iniziativa locale che riguarda una delle società incluse nel campione nel tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico della città di Jiujiang.
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(177) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che sia il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra sia il tredicesimo piano quinquennale della città di Jiujiang contengono solo informazioni di carattere generale sulle politiche pubbliche, senza avere alcun legame diretto con alcuno dei presunti programmi di sovvenzione in esame, e pertanto non costituiscono «elementi di prova sufficienti» in relazione alla specificità. |
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(178) |
La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Come esposto nei considerando 171 e 172, il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra riguarda nello specifico l’industria dei materiali in fibra e orienta chiaramente lo sviluppo del settore. Sebbene possa non avere legami diretti con i presunti programmi di sovvenzione, come sostenuto dal governo della RPC, tale documento contiene misure specifiche a incoraggiamento dell’industria dei materiali compositi e in fibra. Inoltre, come indicato nel considerando 176, il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico della città di Jiujiang è destinato in particolare a Jushi Group, che è uno dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali documenti dimostrano pertanto che le autorità cinesi si rivolgono specificatamente a un determinato settore, che comprende l’industria dei prodotti GFF, e ad alcune società che operano in tale settore. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
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(179) |
Tenuto conto di quanto precede, l’industria dei prodotti GFF è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche. |
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(180) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la valutazione della Commissione secondo cui quella dei prodotti GFF è un’industria incoraggiata e ha argomentato che l’asserzione della Commissione secondo cui l’industria cinese dei prodotti GFF è incoraggiata non dimostra che le misure in esame siano specifiche ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
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(181) |
La Commissione ha espresso disaccordo con la dichiarazione del governo della RPC. Le risultanze esposte nei considerando da 140 a 178 dimostrano che l’industria dei prodotti GFF, in quanto parte delle industrie dei «materiali da costruzione» e dei «nuovi materiali», è particolarmente interessata e incoraggiata mediante vari strumenti politici e normativi, nonché compare nei repertori delle industrie incoraggiate. Il fatto che tali documenti stabiliscano misure specifiche in relazione a determinate industrie, tra cui quella dei prodotti GFF, è sufficiente per dimostrare la loro specificità ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati e all’assicurazione del credito all’esportazione
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(182) |
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici alle due banche statali specifiche citate nella denuncia e a Sinosure, nonché a qualsiasi altro istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. |
3.2.1.1.
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(183) |
Il governo della RPC ha di fatto inoltrato i questionari specifici alle banche. Quindici succursali bancarie hanno confermato i prestiti in essere nei confronti delle società incluse nel campione durante il PI, ma senza fornire una risposta al questionario in quanto tale. Solo la banca interna di uno dei produttori esportatori (CNBM Finance) e una banca statale (Export-Import Bank of China) hanno effettivamente risposto alle domande del questionario. Inoltre, CBD non ha risposto al questionario, ma è stata disponibile a rispondere a domande durante la visita di verifica. |
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(184) |
Il governo della RPC ha sostenuto di non disporre dell’autorità di esigere informazioni dalle banche statali che non hanno risposto al questionario, dato che queste operano in modo indipendente da tale governo. |
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(185) |
La Commissione non ha accolto questo parere. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Infatti, ai sensi della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (57), le agenzie di gestione e supervisione delle proprietà dello Stato, istituite dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato, e le amministrazioni locali esercitano le funzioni e le responsabilità dell’apportatore di capitale di un’impresa partecipata dallo Stato a nome del governo. Tali agenzie hanno pertanto il diritto di percepire rendimenti sulle attività, di partecipare a processi decisionali importanti e di selezionare il personale dirigente delle imprese partecipate dallo Stato. Inoltre a norma dell’articolo 17 della summenzionata legge sui beni di proprietà dello Stato, le imprese partecipate dallo Stato accettano la supervisione e la gestione dei governi, delle agenzie e dei dipartimenti statali, oltre ad accettare la supervisione pubblica e ad essere responsabili nei confronti degli apportatori di capitale. |
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(186) |
Inoltre il governo della RPC dispone dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell’autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC). Ad esempio, a norma degli articoli 33 e 36 della legge sulla vigilanza bancaria (58), la China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) ha il potere di imporre a tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC di presentare informazioni quali bilanci, relazioni statistiche e dati concernenti operazioni commerciali e di gestione. La CBIRC può anche incaricare gli istituti finanziari di rendere pubbliche le informazioni. |
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(187) |
Inoltre, pur avendo fornito alcune spiegazioni generali in merito al funzionamento dei suoi sistemi di approvazione dei prestiti e di gestione dei rischi, l’unica banca statale che ha collaborato non ha fornito informazioni specifiche sui prestiti concessi alle società incluse nel campione. Essa ha sostenuto di essere vincolata da prescrizioni statutarie e normative e da clausole contrattuali che prevedono la riservatezza delle informazioni concernenti tali società. |
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(188) |
La Commissione ha perciò chiesto ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione di poter consultare le informazioni societarie specifiche detenute da tutte le banche, statali e private, da cui hanno ricevuto prestiti. Benché le società incluse nel campione abbiano espresso il loro assenso circa l’accesso ai dati di loro appartenenza detenuti dalle banche, la banca che ha collaborato si è rifiutata di fornire le informazioni dettagliate richieste. |
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(189) |
In conclusione, la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria e l’assetto proprietario solo dalla banca statale che ha collaborato, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Nessun istituto finanziario ha inoltre fornito informazioni specifiche in merito alla valutazione del rischio dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione. |
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(190) |
Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche statali che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione né informazioni societarie specifiche sui prestiti erogati dalle banche che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell’inchiesta. |
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(191) |
La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. |
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(192) |
Nella risposta alla lettera della Commissione, il governo della RPC ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. In generale, esso ha argomentato che le informazioni specifiche richieste non erano necessarie ai fini del procedimento, in quanto questo era basato su una denuncia che non rispettava i sufficienti requisiti probatori di cui all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e al regolamento di base. La Commissione ha ritenuto di aver già trattato la sufficienza degli elementi di prova della denuncia nella sezione 1.1.1 e pertanto ha confermato la conclusione secondo cui nella denuncia erano forniti sufficienti elementi di prova che tendevano a dimostrare l’esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC. |
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(193) |
Il governo della RPC ha altresì contestato più nello specifico l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda i prestiti agevolati. Il suddetto governo ha ribadito di non disporre di alcuna autorità sulle banche. Ha inoltre ritenuto di avere cooperato al meglio delle proprie capacità, affermando che la Commissione gli aveva imposto un onere supplementare eccessivo e che le informazioni mancanti non erano «necessarie» ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, in quanto erano già disponibili nelle risposte ai questionari. Il governo della RPC ha ribadito tali argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
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(194) |
La Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il governo della RPC dispone dell’autorità di richiedere informazioni alle banche per i motivi illustrati nei considerando 185 e 186. Essa ha riconosciuto che il governo della RPC ha inoltrato alle banche i questionari pertinenti e ha dato atto di avere ricevuto una risposta significativa da una banca statale. La Commissione ha utilizzato le informazioni così trasmesse e le ha integrate con i dati disponibili solo per quanto riguarda le parti mancanti. |
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(195) |
Le informazioni mancanti riguardano principalmente due aspetti. In primo luogo, le informazioni sull’assetto proprietario e sulla struttura di governance delle banche che non hanno collaborato, che erano necessarie affinché la Commissione potesse determinare se tali banche sono o meno enti pubblici. In secondo luogo, le informazioni societarie specifiche da parte della banca che ha collaborato, quali la procedura interna di approvazione dei prestiti della banca e la valutazione sulla solvibilità della banca per i prestiti erogati alle società incluse nel campione, che erano necessarie ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base al fine di determinare se siano stati erogati prestiti a tassi agevolati alle suddette società. Inoltre tali documenti interni possono essere trasmessi solo dalle banche e non potevano dunque essere forniti attraverso le risposte al questionario delle società incluse nel campione. |
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(196) |
Il governo della RPC ha altresì dichiarato che per ragioni normative non era possibile ottenere informazioni societarie specifiche. Anche se la Commissione disponeva di un consenso generale scritto da parte delle società incluse nel campione con cui rinunciavano ai propri diritti di riservatezza, il governo della RPC ha ribadito che le banche o gli istituti finanziari pertinenti avrebbero dovuto richiedere alle parti il loro esplicito consenso in merito a ogni specifica operazione di prestito e che tali consensi avrebbero dovuto essere verificati dagli istituti finanziari pertinenti. |
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(197) |
Tuttavia, la Commissione ha osservato che il consenso era stato richiesto separatamente da ciascuna società per le operazioni di prestito di ogni banca specifica. La Commissione ha ritenuto che tale consenso specifico dovrebbe essere sufficiente di per sé per ottenere l’accesso alla documentazione relativa alle società inserite nel campione. Inoltre, alcune banche hanno effettivamente fornito una panoramica dei prestiti in essere con le società, dimostrando di non avere limitazioni nel fornire informazioni come quelle sulle operazioni specifiche. Tuttavia, nessuna di queste banche ha fornito informazioni relative alla propria valutazione interna delle operazioni su cui erano state divulgate informazioni. |
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(198) |
Infine, la Commissione non ha ritenuto di aver imposto un onere eccessivo al governo della RPC. Fin dall’inizio la Commissione ha limitato la propria inchiesta agli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre essa non ha gravato il governo della RPC dell’onere di individuare tali istituti finanziari, in quanto l’elenco con i nomi e gli indirizzi delle banche, oltre alla richiesta di trasmettere i questionari, era stato fornito al suddetto governo fin dall’inizio dell’inchiesta, nel giugno 2019. Era dunque disponibile un ampio intervallo di tempo per ottemperare alla richiesta della Commissione. Questa ha pertanto ritenuto di aver fatto tutto il possibile per facilitare i compiti richiesti al governo della RPC. |
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(199) |
La Commissione ha quindi ribadito di doversi basare in parte sui dati disponibili nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. |
3.2.1.2.
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(200) |
Sinosure ha risposto in parte al questionario specifico sull’assicurazione del credito all’esportazione trasmesso alle società inserite nel campione. In particolare, Sinosure non ha fornito informazioni specifiche sull’assicurazione del credito all’esportazione concessa all’industria dei prodotti GFF, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione del credito all’esportazione. |
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(201) |
In aggiunta, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, come ad esempio il suo statuto, sostenendo che tali informazioni erano riservate. |
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(202) |
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta. |
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(203) |
La Commissione ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Ciò vale anche per Sinosure, che è un’entità interamente di proprietà dello Stato. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l’assicurazione del credito all’esportazione. |
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(204) |
Nella risposta alla lettera della Commissione, il governo della RPC ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all’assicurazione del credito all’esportazione, adducendo il fatto che Sinosure aveva risposto al questionario e alle domande della Commissione durante la verifica in loco. |
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(205) |
Di fatto, Sinosure ha risposto al questionario e alcuni suoi rappresentanti hanno presenziato alla verifica presso le sedi del governo della RPC. Tuttavia, come esposto nei considerando 200 e 201, le informazioni fornite erano incomplete. Ad esempio, Sinosure ha fornito dati globali sulla sua redditività, ma non sulla redditività della sua attività di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine in quanto tale. Le informazioni trasmesse non hanno quindi permesso alla Commissione di trarre conclusioni su parti cruciali dell’inchiesta in merito all’assicurazione del credito all’esportazione, ossia di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero conformi al mercato. |
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(206) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative all’assicurazione del credito all’esportazione. |
3.2.2. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base al gruppo China National Building Materials
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(207) |
In base al questionario antisovvenzioni inviato ai produttori esportatori, le società di partecipazione sono tenute a rispondere alle sezioni A ed E del questionario stesso. Tuttavia, China National Building Materials Co. Ltd. («CNBM»), il proprietario finale dei produttori esportatori Jushi, Hengshi, e Taishan, non ha fornito tali risposte. |
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(208) |
CNBM ha ritenuto di non essere coinvolto nell’attività dei prodotti in fibra di vetro e che non fosse intercorsa alcuna operazione diretta con i produttori esportatori. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che CNBM aveva finanziato aumenti di capitale significativi in relazione a un produttore esportatore. Inoltre, la Commissione ha reperito prove del fatto che i sussidi erogati ad alcune entità del gruppo erano transitati attraverso i conti bancari di CNBM e che alcuni sussidi erano stati ripartiti tra le varie entità del gruppo tramite i conti di riserva di capitale. |
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(209) |
La Commissione ritiene che, in assenza di una risposta al questionario da parte della società madre CNBM, sia impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo CNBM. Viste le circostanze la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell’inchiesta. |
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(210) |
La Commissione ha pertanto informato il gruppo CNBM che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse a CNBM, la società madre del gruppo CNBM. |
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(211) |
Nella risposta alla lettera della Commissione, Jushi ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a CNBM. Jushi ha ribadito che CNBM svolge il ruolo di investitore azionario, anziché il ruolo di effettivo controllore di China Jushi, che non era coinvolto nell’attività relativa alla fibra di vetro e che non erano intercorse operazioni dirette con i produttori esportatori. Inoltre, nonostante CNBM sia il principale azionista di China Jushi, la sua partecipazione azionaria rappresenta solo il 26,97 %. |
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(212) |
Per quanto riguarda gli aumenti di capitale, Jushi ha dichiarato che la percentuale della partecipazione azionaria di CNBM in China Jushi è scesa dal 60,25 % del 1998 al 26,97 % alla fine del PI. Negli scorsi tre anni, il capitale sociale di China Jushi è aumentato solo tramite le proprie riserve di capitale, per cui la partecipazione azionaria di CNBM è rimasta stabile al 26,97 %. |
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(213) |
In primo luogo, la Commissione ha ritenuto in ogni caso che le società di partecipazione dovrebbero rispondere al questionario al fine di accertare se siano state concesse sovvenzioni a livello della società madre che potrebbero riguardare il produttore esportatore. Senza una risposta al questionario, è impossibile stabilire la reale entità delle sovvenzioni relative ai produttori esportatori. |
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(214) |
In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni relative all’effettivo controllo di CNBM su Jushi, la Commissione ha fatto riferimento al ragionamento esposto nei considerando da 93 a 96 in merito al rapporto tra Jushi e Taishan. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. |
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(215) |
In terzo luogo, in termini di aumenti di capitale, seppur sia vero che la partecipazione azionaria di CNBM è diminuita nel tempo in termini relativi, essa è di fatto aumentata in termini assoluti nel periodo dal 2010 al 2018. |
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(216) |
Infine, gli elementi indicati nel considerando 208 riguardano non solo Jushi e Hengshi, ma anche Taishan. Di conseguenza, anche se la Commissione dovesse accettare le osservazioni di Jushi, ciò non modificherebbe le risultanze della Commissione per il gruppo CNBM in quanto tale. |
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(217) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative a CNBM, la società madre del gruppo CNBM. |
3.2.3. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base a un produttore esportatore in relazione ai finanziamenti agevolati
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(218) |
Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd. non ha fornito in tempo informazioni complete sui fondi ricevuti per mezzo di altri strumenti rappresentativi di capitale da taluni azionisti della società. |
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(219) |
Nonostante le ripetute richieste della Commissione, sia durante che dopo la verifica in loco, la società non ha trasmesso le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto notificato alla società in questione la sua intenzione di avvalersi in parte, a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dei dati disponibili per elaborare le sue conclusioni (ossia limitatamente alle informazioni relative ad altri strumenti rappresentativi di capitale). Nella risposta alla Commissione la società ha indicato che, a causa dell’ufficiale cessazione delle attività in Cina durante l’ultima settimana di gennaio e la prima settimana di febbraio, non era nella posizione di rispondere alla richiesta di informazioni presentata dalla Commissione entro i termini stabiliti. |
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(220) |
In assenza di eventuali ulteriori elementi di prova in relazione ai fondi ricevuti per mezzo di altri strumenti rappresentativi di capitale di cui al considerando 218, in questa fase la Commissione ha continuato a basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative a tali fondi ricevuti per mezzo di altri strumenti rappresentativi di capitale da taluni azionisti della società, come illustrato in dettaglio nella sezione 3.4.3.4. |
3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta
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(221) |
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione è stata esaminata la sovvenzione presunta erogata dal governo della RPC mediante i seguenti strumenti:
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3.4. Finanziamenti agevolati
3.4.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
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(222) |
In base alle informazioni fornite dai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 36 istituti finanziari ubicati all’interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 36 istituti finanziari, 29 erano banche statali (59). Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata (quattro istituti) oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata (tre istituti). Tuttavia, solo una banca statale ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. |
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(223) |
EXIM concede prestiti condizionati all’andamento delle esportazioni a tassi agevolati alle società cinesi che producono prodotti a nuova e alta tecnologia, prodotti che godono di diritti intellettuali locali, marchi propri, prodotti ad alto valore aggiunto e prodotti software registrati presso le autorità responsabili per l’industria e il commercio (60). In base alle informazioni a disposizione della Commissione, i produttori cinesi di prodotti GFF ottengono prestiti orientati all’esportazione per prodotti a nuova e alta tecnologia e/o per marchi propri, dato che diversi produttori sono riconosciuti quali «imprese nazionali ad alta tecnologia» oppure è stato loro attribuito lo status di marchio rinomato, marchio d’eccellenza ecc. |
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(224) |
Inoltre, EXIM assiste altresì gli esportatori mediante crediti all’esportazione per gli acquirenti. I crediti all’esportazione per gli acquirenti sono concessi alle società estere per finanziare le loro importazioni di prodotti, tecnologie e servizi cinesi (61). |
3.4.1.1.
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(225) |
La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un’impresa statale è un ente pubblico è la seguente (62): «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L’attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici». |
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(226) |
La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati. |
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(227) |
Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni ricevute dalle banche statali che avevano compilato il questionario specifico e autorizzato una verifica. |
3.4.1.2.
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(228) |
Solo una banca statale, nello specifico EXIM, ha risposto al questionario, che è stato oggetto di verifica sul posto. |
a) Proprietà e indizi formali di un controllo del governo della RPC
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(229) |
Sulla base delle informazioni raccolte in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di tale istituto finanziario. |
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(230) |
Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulla banca statale che ha collaborato, la Commissione ha qualificato tale banca come «importante istituto finanziario statale». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» dispone nello specifico: «nel presente regolamento per «importanti istituti finanziari statalì si intendono le banche statali demandate all’attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione (in appresso «istituti finanziari statali») e altre a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti». |
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(231) |
Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» (decreto n. 282 del Consiglio di Stato). In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato. In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha constatato quanto di seguito descritto per quanto riguarda EXIM. |
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(232) |
L’EXIM è stata costituita e opera in conformità all’«avviso di istituzione dell’Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto di EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza di EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato. |
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(233) |
Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito di EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario. |
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(234) |
Lo statuto afferma inoltre che EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell’iniziativa «One Belt One Road», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione» dello Stato, quali il credito all’esportazione e all’importazione, prestiti contratti all’estero relativi a progetti di ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all’estero da parte del governo cinese e prestiti all’esportazione per gli acquirenti. |
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(235) |
La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche. |
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(236) |
In base a questi nuovi statuti:
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(237) |
Tali elementi di prova mostrano il controllo significativo del governo sulla condotta di tale istituto. |
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(238) |
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all’industria dei prodotti GFF. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
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(239) |
Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell’adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito. |
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(240) |
Per quanto concerne EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell’avviso di istituzione di EXIM e nel suo statuto. |
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(241) |
A titolo generale l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato». Benché l’articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica», dall’inchiesta è emerso che l’articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. |
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(242) |
Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». |
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(243) |
Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, e più nello specifico nel considerando 166, i progetti dell’industria dei prodotti GFF rientrano nella categoria dei progetti «incoraggiati». La decisione n. 40 conferma la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali (63):
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(244) |
Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L’obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella sezione 3.1. L’obbligatorietà dei testi normativi della CBIRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L’obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. |
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(245) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che nessuno dei documenti normativi su cui si era basata la Commissione era sufficiente per dimostrare che il governo della RPC aveva, di fatto, esercitato un controllo significativo su EXIM. Più nello specifico, il governo della RPC ha argomentato che l’articolo 34 del codice cinese in materia di banche commerciali non è nulla di più di una semplice dichiarazione generale senza alcuna implicazione pratica. Il governo della RPC ha aggiunto che l’articolo 34 non dovrebbe essere letto isolatamente, bensì in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario, asseritamente relativi all’autonomia della banca e all’assenza di interferenze da parte di entità, privati cittadini o autorità pubbliche. Il governo della RPC ha anche chiesto di ignorare l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, dato che tali norme non sono obbligatorie. Infine, il governo della RPC ha affermato che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato non era vincolante e ha fatto riferimento all’articolo 17 di tale decisione, secondo la quale tutti gli istituti finanziari sono tenuti ad adottare le decisioni concernenti la concessione di prestiti in base ai principi di mercato. |
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(246) |
In primo luogo la Commissione ha rammentato che, come già indicato nel considerando precedente, il codice bancario e la decisione n. 40 sono considerati obbligatori. Inoltre, le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso regime di sovvenzione (64)) non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici. Dall’inchiesta è anzi emerso che l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti è stato di fatto applicato nella pratica, mentre gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario sono stati applicati fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia: laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. Le risultanze della presente inchiesta non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell’adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che i finanziamenti agevolati permettono ai produttori esportatori di beneficiare di tassi di interesse analogamente bassi. |
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(247) |
La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». Sulla base di quanto precede, le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio all’industria dei prodotti GFF. Benché l’articolo 17 della medesima decisione inviti la banca a rispettare i principi di concessione del credito, durante l’inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che questo sia avvenuto in pratica. La decisione n. 40 ha confermato la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. |
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(248) |
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all’industria dei prodotti GFF. |
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(249) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti. Durante la visita di verifica, la banca statale che ha collaborato ha dichiarato di aver seguito la prassi dell’utilizzo di politiche e di modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito per la concessione dei prestiti in questione. Tuttavia, come già indicato nei considerando da 187 a 190, non sono stati forniti esempi concreti in relazione alle società incluse nel campione. La banca statale che ha collaborato si è rifiutata di fornire informazioni quali le specifiche valutazioni del rischio di credito relative alle società incluse nel campione, adducendo ragioni normative e contrattuali, benché la Commissione avesse un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza. |
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(250) |
In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto nei considerando da 238 a 245, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Tale condotta era in contrasto con la sua posizione ufficiale durante la visita di verifica, dato che in pratica non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato. |
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(251) |
Dalle visite di verifica è emerso che, con la sola eccezione di alcuni prestiti in valuta estera, i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi di interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC»), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Tali prestiti sono stati pertanto concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione. Le società incluse nel campione avevano inoltre ricevuto prestiti rotativi, grazie ai quali alla data di scadenza potevano sostituire immediatamente il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti. |
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(252) |
La Commissione ha inoltre constatato che i prestiti che le banche avrebbero dovuto segnalare come prestiti «anomali» non erano stati sempre indicati come tali nel registro centrale del credito nazionale dalla banca statale che ha collaborato. L’obbligo di segnalare tali «prestiti anomali» vige in particolare in caso di ristrutturazione dei prestiti, di inadempienza del debitore o di erogazione di prestiti rotativi. Tali casi sono stati riscontrati per i due produttori esportatori inclusi nel campione. Secondo gli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBIRC, tutti questi casi avrebbero dovuto essere iscritti nel registro centrale del credito. Questa mancanza di comunicazione da parte degli istituti finanziari determina un quadro distorto della situazione creditizia di una società nel registro centrale del credito, che non ne indica l’effettiva solvibilità. Di conseguenza, anche se un istituto finanziario applicasse una valutazione del rischio basata sul mercato, lo farebbe sulla base di informazioni inesatte. |
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(253) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all’industria dei prodotti GFF. |
3.4.1.3.
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(254) |
La Commissione ha appurato che l’istituto finanziario statale che ha collaborato ha applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti GFF. Stava pertanto agendo come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. |
3.4.1.4.
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(255) |
Come indicato nella sezione 3.2, nessuna delle altre banche statali che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. CDB non ha risposto al questionario, ma è stata disponibile a rispondere a domande durante la visita di verifica presso la sede del ministero del Commercio. Durante la visita, CDB ha affermato che le dichiarazioni rese durante una precedente inchiesta antisovvenzioni da parte dell’UE nel 2012 erano ancora valide e che da allora non si erano verificati cambiamenti di rilevo. CDB non ha fornito ulteriori informazioni dettagliate in merito alla struttura di governance e alla valutazione del rischio, né esempi relativi a prestiti specifici all’industria dei prodotti GFF. |
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(256) |
La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui ai considerando da 182 a 199, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali banche statali possano essere considerate enti pubblici. |
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(257) |
Nell’ambito di precedenti inchieste antisovvenzioni (65), la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che hanno erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nelle inchieste in oggetto erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. e Sinotruk Finance Co., Ltd. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta. |
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(258) |
Secondo le informazioni disponibili al pubblico, quali quelle contenute nel sito web delle banche, le relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha altresì rilevato che le seguenti banche che hanno erogato prestiti o leasing finanziario ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:
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(259) |
La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.2. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo della banca statale che ha collaborato. |
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(260) |
In relazione all’esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha constatato che le risultanze concernenti l’istituto finanziario che ha collaborato potrebbero essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato nella sezione 3.4.1.2 si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili l’assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato, per cui l’analisi dell’applicazione concreta del quadro normativo, di cui alla sezione 3.4.1.2, si applica loro in eguale misura. |
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(261) |
La Commissione ha inoltre osservato che la maggior parte dei contratti di prestito che le erano stati trasmessi dalle società incluse nel campione presentava condizioni analoghe, e che i tassi di prestito che erano stati concordati erano simili e in parte coincidevano con quelli concessi dalla banca statale che ha collaborato. |
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(262) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze riguardanti la banca statale che ha collaborato costituissero i dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base per valutare le altre banche statali, alla luce delle suddette similitudini nelle condizioni e nei tassi di prestito. |
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(263) |
Su questa base la Commissione ha concluso che le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. |
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(264) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha argomentato che la Commissione si era basata unicamente su inchieste precedenti e su indizi di un controllo formale per stabilire che le banche statali che non hanno collaborato agivano in qualità di enti pubblici. Non è stata condotta alcuna analisi distinta per ogni banca. Inoltre, poiché EXIM è una banca demandata all’attuazione delle politiche del governo, la sua situazione non poteva essere applicata alle banche commerciali. |
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(265) |
A tale riguardo la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle altre banche statali, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. La Commissione ha concluso che nel presente caso le informazioni derivanti da inchieste precedenti, unitamente agli indizi formali di un controllo e alle risultanze della presente inchiesta in relazione a EXIM e all’effettiva condotta delle banche nei confronti dei produttori esportatori, rappresentavano i migliori dati disponibili. A ogni modo, il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione secondo cui le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione. |
3.4.1.5.
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(266) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti o leasing finanziario ai due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. |
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(267) |
Inoltre anche qualora gli istituti finanziari statali non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha appurato che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando da 269 a 272. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC. |
3.4.1.6.
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(268) |
La Commissione si è poi occupata degli istituti finanziari restanti. I seguenti istituti finanziari sono stati considerati di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni (67) e integrate dalle informazioni disponibili al pubblico: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank, Ping An Bank. Per i seguenti istituti finanziari, in mancanza di cooperazione e in assenza di sufficienti informazioni accessibili al pubblico, la Commissione non ha potuto accertare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata: Chongqing Runyin Financial Leasing Co., Ltd., Wuxi International Platinum Co., Ltd., Liangjiang Financial Leasing Co., Ltd., Taian Bank e Taian Daiyue Rural Commercial Bank Co., Ltd. Seguendo un approccio conservativo, la Commissione ha analizzato questi ultimi istituti così come ha proceduto per gli istituti finanziari privati e, in appresso, essi sono denominati «istituti finanziari privati». La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore dei prodotti GFF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
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(269) |
Secondo l’organo d’appello dell’OMC, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato (68). In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo» (69). Il punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» (70) o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» (71). L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» (72). |
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(270) |
La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria summenzionata, richiamato nei considerando da 238 a 245, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della CBIRC. |
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(271) |
Dalle visite di verifica presso le società incluse nel campione è inoltre emerso che la maggior parte dei contratti di prestito che la Commissione aveva ottenuto dalle società incluse nel campione presentava condizioni analoghe, e che i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili e in parte coincidevano con quelli concessi dagli istituti finanziari statali. |
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(272) |
In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria dei prodotti GFF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all’industria dei prodotti GFF prestiti a tasso agevolato. |
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(273) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni una delle parti ha argomentato che il fatto che ogni gruppo di società incluso nel campione avesse beneficiato di vari tipi di prestiti o di leasing finanziario durante il periodo dell’inchiesta, con differenze ad esempio nelle scadenze, nelle garanzie, nelle garanzie reali e in altre condizioni applicate, come riportato nel considerando 281, indicava che tali gruppi non agiscono né su incarico né per ordine dello Stato. Tale parte ha argomentato inoltre che la corrispondenza tra le tariffe applicate da banche private e banche pubbliche dimostrava che i prestiti delle banche di proprietà pubblica erano erogati a condizioni di mercato, non il contrario. La Commissione aveva anche tentato di invertire l’onere della prova affermando che le sue conclusioni si applicavano «[i]n assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati». Tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto anzitutto dimostrare il fumus boni iuris. |
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(274) |
In risposta a tali argomentazioni la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle banche, essa ha dovuto basarsi sui dati disponibili per le banche private. Essa non ha pertanto invertito l’onere della prova. Inoltre, poiché vi è stata collaborazione solo da parte di una banca statale, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dalla parte che ha collaborato, considerata un ente pubblico, e le ha confrontate con le condizioni offerte dalle banche private, le quali non hanno collaborato. Il fatto che vi fosse una corrispondenza a livello di tariffe dimostra che anche le banche private erogavano prestiti a condizioni inferiori a quelle di mercato, non il contrario. Seguire il ragionamento della parte equivarrebbe a concludere che le informazioni basate sui dati disponibili sono più affidabili delle conclusioni basate su informazioni verificate. Il fatto che durante il periodo dell’inchiesta le società abbiano beneficiato di diversi tipi di prestito, ai quali erano applicate condizioni diverse, non modifica tale conclusione. In ogni caso la parte non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(275) |
Inoltre, il quadro normativo applicabile a tutte le banche della Cina è molto più ampio dei due soli regolamenti che disciplinano la CBIRC, come indicato nel considerando 238, e l’intero complesso dei documenti normativi è giuridicamente vincolante, come illustrato nel considerando 244, tanto da rappresentare qualcosa di più di semplici atti di incoraggiamento. In aggiunta, dalle visite di verifica presso le società incluse nel campione non sono emerse differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali. |
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(276) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la normativa invocata dalla Commissione è solo di carattere orientativo e che un semplice ruolo orientativo del governo non è sufficiente per la constatazione di un incarico o di un ordine. In tale contesto il governo della RPC ha sottolineato che l’articolo 34 del codice bancario non era nulla di più di una semplice dichiarazione generale senza implicazioni pratiche. |
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(277) |
Anche l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti non costituisce un obbligo vincolante, bensì permette semplicemente agli istituti finanziari di tenere conto delle politiche statali. La decisione n. 40 non è a sua volta un documento vincolante e impone espressamente agli istituti finanziari di erogare il sostegno finanziario «in conformità dei principi di concessione del credito». |
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(278) |
La Commissione non ha accolto questo parere poiché, come esposto nel considerando 244, in Cina il quadro normativo che si applica a tutte le banche è giuridicamente vincolante, il che significa che tali documenti rappresentano più di un semplice atto di incoraggiamento o di orientamento da parte del governo. Quanto alla decisione n. 40, nel considerando 247 la Commissione ha già stabilito che essa dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati, sebbene l’articolo 17 della medesima decisione chieda anche alla banca di rispettare i principi di concessione del credito. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione. |
3.4.1.7.
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(279) |
In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionale assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale (73) che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell’inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l’FMI, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’UE o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente differenti (74). |
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(280) |
Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero (75). Fitch, per esempio, indica chiaramente (ove applicabile) che tali garanzie costituiscono un fattore determinante alla base dei suoi rating di credito di società cinesi (76). |
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(281) |
La Commissione ha inoltre reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo, la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo due studi pubblicati nel 2016, sul mercato cinese operava una dozzina di agenzie di rating del credito, la maggioranza delle quali è statale. In totale, il 60 % di tutte le obbligazioni societarie valutate in Cina è stato valutato da un’agenzia di rating di proprietà dello Stato (77). |
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(282) |
Il governo della RPC ha confermato che, durante il periodo dell’inchiesta, erano attive sul mercato obbligazionario cinese 15 agenzie di rating del credito, di cui 12 agenzie di rating nazionali, tra cui Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, Golden Credit Rating International Co., Ltd, China Bond Rating Co., Ltd, CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd, Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Chengxin Securities Rating Co., Ltd, United Credit Ratings Co., Ltd, Shanghai Credit Information Services Co., Ltd, China Securities Index Co., Ltd, Beijing North Joint Credit Evaluation Co., Ltd e Sichuan Dapu Credit Rating Limited Company. La maggior parte delle agenzie di rating nazionali erano di proprietà statale. Vi erano inoltre 3 agenzie di rating del credito che erano joint-venture sino-estere, ossia China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, S&P Global China Rating, e China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. |
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(283) |
In secondo luogo, non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People’s Bank of China («PBoC») prima di potere iniziare l’attività (78). A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate ad eseguire valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, non era stata ancora ammessa nessuna agenzia di rating del credito straniera (79). Nondimeno, nel frattempo, agenzie straniere hanno costituito joint venture con alcune agenzie locali di rating del credito che forniscono valutazioni del credito per emissioni obbligazionarie nazionali. Tuttavia, tali valutazioni seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato sopra. |
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(284) |
Infine, un recente studio condotto dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che se il livello di investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli (80). |
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(285) |
Alla luce della situazione descritta nei considerando da 279 a 284, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Alla luce di queste considerazioni, benché alcune società incluse nel campione abbiano ricevuto un buon rating del credito da un’agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono affidabili. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l’industria dei prodotti GFF. |
3.4.2. Finanziamenti agevolati: prestiti
3.4.2.1.
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(286) |
In linea con le risultanze delle inchieste sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici (81), i prestiti rotativi sono prestiti che permettono a una società di sostituire, alla data di scadenza, il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti. I prestiti rotativi sono di norma un indice di problemi di liquidità a breve termine per il mutuatario e comportano una maggiore esposizione al rischio per le banche che li concedono. L’esistenza di prestiti rotativi in una determinata società è stata considerata dunque come un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato a problemi di liquidità a breve termine. |
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(287) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i prestiti rotativi non sono necessariamente indice di problemi di liquidità. Ciò emerge chiaramente dai siti web delle principali banche europee. Ad esempio, le linee di credito e i prestiti rotativi fanno parte delle consuete attività commerciali di banche quali ING (82) e BNP Paribas (83) e non sono associati a tassi di interesse più elevati. |
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(288) |
La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione del governo della RPC. Secondo le autorità cinesi stesse i prestiti rotativi costituiscono un fattore di rischio di credito aggiuntivo. Come indicato negli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, i prestiti rotativi dovrebbero essere segnalati quanto meno come prestiti «preoccupanti» (84). Un prestito rientrante in questa categoria implica che anche qualora un debitore possa in questo momento rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, vi sono dei fattori che possono influenzare negativamente tale rimborso. |
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(289) |
Gli strumenti di credito rotativi esistono certamente in Europa, ma le loro modalità e condizioni sono molto diverse da quelle dei prestiti rotativi cinesi. Gli strumenti di credito rotativi nell’Unione sono essenzialmente linee di credito con un importo massimo predeterminato che può essere ritirato e rimborsato in varie occasioni nel corso di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, tali linee di credito comportano un costo aggiuntivo, sia esso un margine contrattuale oltre i normali tassi di mercato a breve termine (85) o una commissione di gestione. Inoltre, l’esempio di BNP Paribas fornito dal governo della RPC prevedeva anche una commissione per il capitale inutilizzato per tutta la durata della linea di credito. |
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(290) |
I prestiti rotativi individuati durante le visite di verifica presso le società cinesi incluse nel campione non avevano invece condizioni diverse da quelle di altri prestiti a breve termine. Non erano classificati come linee di credito o strumenti di credito rotativo e non vi erano commissioni o margini supplementari ad essi collegati. A prima vista sembravano normali prestiti a breve termine. Tuttavia, la finalità del prestito alle volte faceva riferimento al «rimborso di prestiti». Inoltre, verificando il rimborso di tali prestiti nel corso della visita di verifica è emerso chiaramente che il capitale era di fatto rimborsato mediante nuovi prestiti ottenuti dalla stessa banca per lo stesso importo entro una settimana prima o dopo la data di scadenza del prestito iniziale. La Commissione ha poi esteso l’analisi agli altri prestiti nelle tabelle di prestito e rinvenuto nella maggior parte dei casi altri esempi con le stesse identiche caratteristiche. Per tutte queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione sui prestiti rotativi. |
3.4.2.2.
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(291) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato che alcune società incluse nel campione hanno emesso obbligazioni con l’obiettivo specifico di rimborsare debiti, ossia prestiti. La Commissione ha appurato che, rimborsando i loro debiti mediante tale strumento, per alcune società era possibile riorganizzare e differire le loro passività nonché ottenere fondi senza i quali non sarebbero state in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso, evidenziando di conseguenza le difficoltà nella raccolta di capitale. |
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(292) |
L’impiego di obbligazioni a tale scopo suscita preoccupazioni circa la capacità di una data società di ripagare i propri debiti, mettendone in dubbio non solo la liquidità a breve termine, ma anche la solvibilità a lungo termine. L’esistenza di obbligazioni emesse allo scopo di rimborsare i prestiti in una determinata società è stata considerata dunque come un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e lungo termine. |
3.4.2.3.
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(293) |
Come dimostrato nei considerando da 238 a 245, vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all’industria dei prodotti GFF. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. |
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(294) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha contestato le conclusioni sulla specificità dei prestiti agevolati. Il governo della RPC è del parere che gli articoli 4 e 34 del codice bancario si limitino a stabilire orientamenti generali in relazione alla condotta delle banche commerciali, senza fare riferimento alle società o alle industrie alle quali è opportuno concedere prestiti. Inoltre, l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti non limita espressamente e inequivocabilmente la disponibilità di questa sovvenzione specifica alle società del settore dei prodotti GFF. La decisione n. 40 è specifica per taluni progetti incoraggiati, che non equivale a dire che è specifica per un’impresa o un’industria particolare. Inoltre la decisione n. 40 non è obbligatoria e, alla luce dell’ampissima gamma di settori economici e industrie che interessa, non si può concludere che tale documento limita espressamente l’accesso alla presunta sovvenzione ad alcune imprese. |
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(295) |
A tale riguardo la Commissione ha constatato che, sebbene non menzionino esplicitamente i prodotti GFF, il codice bancario e le norme generali in materia di prestiti fanno riferimento alle politiche industriali dello Stato definite nei documenti di cui alla sezione 3.1. La Commissione ha pertanto rimandato ai documenti elencati e alle conclusioni formulate nella sezione 3.1. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che i riferimenti all’industria dei prodotti GFF siano sufficientemente chiari dal momento che tale industria è identificata dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene. Per giunta, il fatto che il governo della RPC sostenga un gruppo limitato di industrie incoraggiate, tra cui l’industria dei prodotti GFF, rende la sovvenzione specifica. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni. |
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(296) |
La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
3.4.2.4.
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(297) |
La Commissione ha quindi calcolato l’importo della sovvenzione compensabile. Ai fini di tale calcolo essa ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato. |
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(298) |
A tale proposito la Commissione ha rilevato una serie di specificità per il mercato cinese dei prodotti GFF. Come esposto nelle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.7, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. |
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(299) |
I gruppi di società inclusi nel campione presentano situazioni finanziarie generali diverse. Ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti o di leasing finanziario durante il periodo dell’inchiesta con differenze ad esempio nelle scadenze, nelle garanzie e nelle garanzie reali e in altre condizioni applicate. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso di interesse medio diverso basato sull’insieme dei prestiti ricevuti. |
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(300) |
La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i prestiti agevolati stabilito nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, come anche nell’inchiesta antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC (86) e spiegato nei considerando che seguono. La Commissione ha infine calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell’erogazione di prestiti agevolati e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame. |
a) Gruppo CNBM
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(301) |
Come indicato nei considerando da 250 a 252, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi al gruppo CNBM fossero a livello di mercato. |
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(302) |
I produttori esportatori del gruppo CNBM si presentavano in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la loro stessa contabilità finanziaria. Uno dei produttori esportatori non aveva alcun prestito in essere. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che esso aveva finanziato il 65 % dei suoi acquisti mediante una sorta di strumento finanziario agevolato a breve termine (cambiali di accettazione bancaria). Come spiegato alla sezione 3.4.3.2, le cambiali di accettazione bancaria rappresentano un tipo di strumento di debito; pertanto, un ampio ricorso a tali cambiali lascia intendere che vi siano problemi di liquidità a breve termine. Il secondo produttore esportatore ha realizzato profitti costanti nel periodo 2016-2018 con indicatori finanziari a prima vista positivi, quale un basso rapporto debito/patrimonio. Tuttavia, sembrava avere problemi di liquidità a breve termine per i motivi seguenti: l’indebitamento a breve termine della società rappresentava quasi il 100 % del suo fatturato; la società ha emesso un’obbligazione per rimborsare i prestiti bancari; la società ha fatto ampio ricorso a cambiali di accettazione bancaria per finanziare i suoi acquisti e ha anche utilizzato prestiti rotativi, il che indica che possa trovarsi in una situazione finanziaria più fragile di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista. Il terzo produttore esportatore mostrava un quadro analogo, caratterizzato da una condizione redditizia ma con un ampio ricorso a cambiali di accettazione bancaria e un’obbligazione emessa per rimborsare i prestiti bancari. |
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(303) |
La prima società controllante intermedia, China Jushi, era redditizia durante il periodo 2016-2017 e durante il periodo dell’inchiesta, ma ha fatto ampio ricorso a cambiali di accettazione bancaria per finanziare i suoi acquisti. Inoltre, la Commissione ha stabilito che alcuni prestiti erogati a livello di China Jushi erano prestiti rotativi e che China Jushi aveva emesso due obbligazioni per rimborsare i prestiti bancari. Prestiti rotativi sono stati riscontrati anche nella seconda società controllante intermedia, Sinoma Technology. |
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(304) |
Come esposto nei considerando da 207 a 217, la società madre CNBM non ha collaborato. Tuttavia, da un esame della sua relazione annuale per il 2018 disponibile al pubblico, si evince un quadro analogo: la leva finanziaria della società è elevata, con un rapporto di indebitamento netto pari al 130 % e un rapporto debito/patrimonio del 68 %. Durante il periodo dell’inchiesta la società ha concluso con banche statali un accordo per la capitalizzazione del debito al fine di migliorare la struttura del suo debito. Tale accordo prevedeva che la società potesse convertire parte del debito maturato nei confronti delle banche statali in azioni, con una conseguente riduzione delle passività nel suo stato patrimoniale. |
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(305) |
La Commissione ha osservato che le varie società del gruppo CNBM hanno ricevuto rating compresi tra AA- e AA+ da un’agenzia cinese di rating del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte nei considerando da 279 a 285, la Commissione ha concluso che questo rating non è affidabile. |
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(306) |
La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che secondo l’agenzia di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche. |
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(307) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo CNBM ha argomentato che la Commissione ha assegnato all’intero gruppo CNBM un rating del credito comune, basato principalmente sul rating del credito di CNBM, nonostante il livello di indebitamento di CNBM non potesse influire negativamente su China Jushi, di cui detiene soltanto il 27 % delle azioni. Inoltre, CNBM non poteva trasferire le passività del suo debito a China Jushi in quanto le società del gruppo sono entità giuridiche distinte a responsabilità limitata, il che significa che i debiti degli azionisti o delle società controllate non possono essere trasferiti. In aggiunta, poiché il gruppo CNBM ritiene che le cambiali di accettazione bancaria non equivalgano a un prestito a breve termine, anch’esse non dovrebbero essere considerate ai fini della valutazione del rating del credito della società. |
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(308) |
La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come esposto nei considerando da 301 a 304, la Commissione ha valutato individualmente ciascuna delle società appartenenti a tali gruppi. Nel caso specifico del gruppo CNBM, indipendentemente dalla situazione descritta a livello di CNBM, la maggior parte delle società oggetto del riesame presentava un quadro analogo, anche in termini di prestiti rotativi, ampio ricorso a cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni emesse per rimborsare i prestiti. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla società, il debito è stato di fatto trasferito tra varie società appartenenti al gruppo attraverso prestiti intersocietari. La Commissione ha deciso pertanto di assegnare al gruppo un unico rating del credito. Infine, come indicato nella sezione 3.4.3.2, la Commissione ha considerato le cambiali di accettazione bancaria un altro tipo di strumento finanziario equivalente a un prestito a breve termine, che può quindi essere utilizzato ai fini della determinazione dei rating del credito. Le argomentazioni della società sono state pertanto respinte. |
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(309) |
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di prestito standard della PBoC per stabilire il tasso di mercato. |
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(310) |
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC alla data di concessione del prestito (87) e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso alla società. |
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(311) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni varie parti hanno argomentato che l’utilizzo di un differenziale relativo era infondato. Tutte queste parti hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto impiegare un differenziale assoluto, anziché quello relativo tra le obbligazioni USA con rating AA e quelle USA con rating BB. Sono stati addotti i seguenti motivi:
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(312) |
Tali questioni erano già state sollevate nel corso di un’inchiesta precedente (88). Come si può evincere dai considerando da 175 a 187 nel caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, nonché dal considerando 256 nel caso sugli pneumatici, la Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono. |
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(313) |
In primo luogo, pur avendo riconosciuto che le banche commerciali di norma utilizzano una maggiorazione espressa in termini assoluti, la Commissione ha osservato che tale prassi sembra basata principalmente su considerazioni di ordine pratico, poiché il tasso di interesse è in definitiva un numero assoluto. Il numero assoluto traduce tuttavia una valutazione del rischio che si basa su una valutazione relativa. Il rischio di insolvenza di una società con rating BB è di X % maggiore rispetto all’insolvenza del governo o di una società priva di rischi. Si tratta di una valutazione relativa. |
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(314) |
In secondo luogo, i tassi di interesse riflettono non solo i profili di rischio delle società, ma anche il rischio del paese e i rischi specifici di cambio. Il differenziale relativo coglie dunque le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell’1 %) e l’1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l’entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base. |
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(315) |
In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse. |
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(316) |
Quanto al terzo motivo, nel caso sugli pneumatici erano già stati analizzati i dati storici che mostrano l’andamento del differenziale assoluto e relativo nel tempo. Dall’analisi della Commissione si evince che il differenziale assoluto non è così stabile come sostenuto, ma varia invece nel tempo dall’1 % al 4,5 %. Inoltre negli ultimi 23 anni il differenziale relativo ha seguito esattamente la stessa tendenza del differenziale assoluto, ossia quando il differenziale relativo aumenta, aumenta anche quello assoluto e viceversa. Per quanto riguarda la presunta volatilità del differenziale relativo, le entità delle variazioni erano simili – la differenza tra i valori più elevati e quelli più bassi era del 530 % per il differenziale relativo e del 450 % per il differenziale assoluto (89). |
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(317) |
Il governo della RPC ha anche contestato l’utilizzo stesso di un parametro di riferimento esterno al paese. A tale riguardo il governo della RPC ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto anzitutto cercare prestiti commerciali paragonabili che i produttori esportatori potessero effettivamente ottenere sul mercato. Diversamente, il parametro di riferimento dovrebbe essere fondato su elementi di prova concreti e su spiegazioni motivate del fatto che tutti i prestiti sul mercato interessato erano oggetto di distorsioni a causa di un intervento del governo tale da portare a concludere che, sul mercato interno, non esistevano prestiti paragonabili. |
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(318) |
A tale riguardo, come esposto nella sezione 3.4.1.7, la Commissione ha stabilito che i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi non erano in sé affidabili ed erano inoltre falsati a causa degli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l’industria dei prodotti GFF. Di conseguenza, i rating del credito cinesi non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti e la Commissione ha dovuto cercare un parametro di riferimento fondato su rating del credito esenti da distorsioni. In aggiunta, la Commissione ha osservato che il tasso di interesse derivante, pari al 9 % circa per le società con rating BB, non è irragionevole se si considera che il rendimento delle obbligazioni societarie con rating BB sul mercato interno cinese era pari al 21 % al termine del periodo dell’inchiesta (90). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(319) |
Il governo della RPC ha argomentato inoltre che l’utilizzo di un parametro di riferimento esterno al paese era inopportuno, in quanto il parametro di riferimento non aveva subito gli adeguamenti necessari per riflettere le condizioni vigenti sul mercato finanziario cinese, e che la Commissione non aveva tenuto conto delle differenze esistenti, tra l’altro, in relazione all’entità dei prestiti, ai termini e alle condizioni di rimborso e al fatto che i prestiti fossero o meno garantiti. |
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(320) |
La Commissione non ha accolto questo parere, poiché il tasso di riferimento della PBoC viene impiegato come punto di partenza per il calcolo. Inoltre utilizzando il differenziale relativo si colgono le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese, che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto, come spiegato nel considerando precedente. La Commissione ha osservato inoltre che non è possibile includere tutti i fattori della valutazione del rischio individuale di una banca all’interno di un calcolo sostitutivo. Tuttavia, il metodo di calcolo della Commissione tiene conto dei parametri dei prestiti individuali, quali la data di inizio e la durata del prestito, e della variabilità del tasso di interesse. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
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(321) |
Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell’inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. |
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(322) |
Inoltre, come esposto nella sezione 3.4.2.1, l’esistenza di prestiti rotativi in una determinata società è considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato a problemi di liquidità a breve termine. I prestiti rotativi sono in genere conclusi per brevi periodi. È altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e gli elementi di prova dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo hanno confermato. |
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(323) |
Pertanto, per tenere conto del maggiore rischio cui sono esposte le banche quando erogano finanziamenti a breve termine a società con prestiti rotativi, la Commissione ha declassato il rating del rischio al livello immediatamente inferiore e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo di tutti i finanziamenti a breve termine della società interessata. La Commissione ha quindi operato un confronto tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B (anziché BB) della stessa durata. Secondo le definizioni del rating del credito di Standard & Poor’s, un debitore valutato «B» è più vulnerabile rispetto ai debitori valutati «BB», ma il debitore ha attualmente ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Si ritiene dunque che questo parametro di riferimento rispecchi adeguatamente il rischio aggiuntivo derivato dall’uso di prestiti rotativi come fonti di finanziamento a breve termine. |
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(324) |
La Commissione ha pertanto utilizzato questo valore come parametro di riferimento pertinente per tutti i debiti a breve termine, compresi i prestiti, con una scadenza inferiore o uguale a due anni concessi a società che facevano uso di prestiti rotativi. |
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(325) |
Per i restanti prestiti con una scadenza di più di due anni e per le società che non avevano contratto prestiti rotativi, la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nel considerando 306. |
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(326) |
La Commissione ha riscontrato che alcune società appartenenti al gruppo hanno emesso obbligazioni al fine di ristrutturare il proprio debito. In questo caso, come esposto nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ha ritenuto che le società interessate si trovino in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi sia un rischio aggiuntivo legato al loro finanziamento a breve e lungo termine. Pertanto, per tenere conto della maggiore esposizione al rischio, la Commissione ha declassato il rating del rischio al livello immediatamente inferiore e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo anche di tutti i finanziamenti, compresi i prestiti a lungo termine, operando un confronto tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B. |
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(327) |
Infine, poiché la società madre CNBM non ha collaborato, il vantaggio derivante dai prestiti agevolati a livello di CNBM è stato calcolato seguendo il metodo descritto nella presente sezione e applicandolo alle informazioni disponibili al pubblico di cui alla relazione annuale 2018 di tale società, quali passività in essere, costo medio del capitale e durata media dei prestiti. |
b) Gruppo Yuntianhua
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(328) |
Come indicato nei considerando da 250 a 252, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi al gruppo Yuntianhua fossero a livello di mercato. |
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(329) |
I produttori esportatori del gruppo Yuntianhua si presentavano in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la loro stessa contabilità finanziaria. |
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(330) |
Tuttavia, dall’analisi della liquidità a breve termine emergono dubbi circa due esportatori, dato che nel PI i debiti a breve termine rappresentavano tra il 90 % e il 100 % del loro fatturato, con una tendenza al rialzo rispetto all’anno precedente. Il ricorso a debiti a breve termine è significativo in entrambe le società. Nonostante non avesse prestiti in essere durante il PI, uno dei produttori esportatori ha finanziato la maggior parte dei suoi acquisti, nonché parte dei costi diversi dalle spese di esercizio, mediante cambiali di accettazione bancaria, uno strumento con una scadenza solitamente inferiore a un anno. |
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(331) |
CPIC, il primo azionista diretto e principale fornitore dei produttori esportatori, si trovava in una condizione redditizia durante il PI. Tuttavia, il suo rendimento da capitale era diminuito rispetto all’anno precedente. Inoltre, la società presenta problemi legati alla liquidità, dato che i suoi debiti a breve termine rappresentano tra l’80 % e il 90 % del debito totale. Il confronto tra le attività correnti e le passività correnti della società fornisce un indice di disponibilità (91) il cui valore è basso, inferiore a 1, il che solleva dubbi circa la capacità di questa di rimborsare i prestiti a breve termine. Analogamente, la Commissione ha appurato che la società ha fatto ampio ricorso a cambiali di accettazione bancaria per finanziare i suoi acquisti. |
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(332) |
Durante il PI Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., la società madre del gruppo Yuntianhua, attiva nella catena di approvvigionamento del prodotto oggetto dell’inchiesta, risultava in perdita. Il confronto tra le attività correnti e le passività correnti della società, da cui risulta un indice di disponibilità inferiore a 1, solleva seri dubbi circa la liquidità della società e la sua capacità di rimborsare i prestiti a breve termine. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che la società ha emesso obbligazioni con il preciso obiettivo di rimborsare i debiti. Analogamente è stato appurato anche il ricorso a prestiti rotativi. |
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(333) |
La Commissione ha osservato che il gruppo Yuntianhua ha ricevuto un rating AA da un’agenzia cinese di rating del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nei considerando da 279 a 285, la Commissione ha concluso che questo rating non è affidabile. |
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(334) |
La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che secondo l’agenzia di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche. |
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(335) |
Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di prestito standard della PBoC per stabilire il tasso di mercato. |
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(336) |
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC alla data di concessione del prestito (92) e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito e ogni leasing finanziario concessi alla società. |
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(337) |
Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell’inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. |
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(338) |
Inoltre, come esposto nella sezione 3.4.2.1, l’esistenza di prestiti rotativi in una determinata società è considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato a problemi di liquidità a breve termine. I prestiti rotativi sono in genere conclusi per brevi periodi. È altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e gli elementi di prova dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo hanno confermato. |
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(339) |
Pertanto, per tenere conto del maggiore rischio cui sono esposte le banche quando erogano finanziamenti a breve termine a società con prestiti rotativi, la Commissione ha declassato il rating del rischio al livello immediatamente inferiore e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo di tutti i finanziamenti a breve termine della società interessata. La Commissione ha quindi operato un confronto tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B (anziché BB) della stessa durata. Secondo le definizioni del rating del credito di Standard & Poor’s, un debitore valutato «B» è più vulnerabile rispetto ai debitori valutati «BB», ma il debitore ha attualmente ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Si ritiene dunque che questo parametro di riferimento rispecchi adeguatamente il rischio aggiuntivo derivato dall’uso di prestiti rotativi come fonti di finanziamento a breve termine. |
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(340) |
La Commissione ha pertanto utilizzato questo valore come parametro di riferimento pertinente per tutti i debiti a breve termine, compresi i prestiti, con una scadenza inferiore o uguale a due anni concessi a società che facevano uso di prestiti rotativi. |
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(341) |
Per i restanti prestiti con una scadenza di più di due anni e per le società che non avevano contratto prestiti rotativi, la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nel considerando 306. |
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(342) |
La Commissione ha riscontrato che alcune società appartenenti al gruppo hanno emesso obbligazioni al fine di ristrutturare il proprio debito. In questo caso, come esposto nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ha ritenuto che le società interessate si trovino in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi sia un rischio aggiuntivo legato al loro finanziamento a breve e lungo termine. Pertanto, per tenere conto della maggiore esposizione al rischio, la Commissione ha declassato il rating del rischio al livello immediatamente inferiore e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo anche di tutti i finanziamenti, compresi i prestiti a lungo termine, operando un confronto tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B. |
3.4.2.5.
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(343) |
Dall’inchiesta è emerso che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto prestiti agevolati durante il periodo dell’inchiesta. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i prestiti agevolati come una sovvenzione compensabile. |
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(344) |
L’importo della sovvenzione determinato per quanto concerne i prestiti agevolati per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Finanziamenti agevolati: prestiti
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3.4.3. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.4.3.1.
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(345) |
Dall’inchiesta è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a condizioni agevolate in abbinamento all’erogazione di finanziamenti a ciascuna delle società incluse nel campione. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, tratte documentarie, altre forme di finanziamento al commercio ecc., entro un certo massimale. |
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(346) |
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Dall’inchiesta è emerso che due produttori esportatori inclusi nel campione avevano stipulato con diverse banche accordi sulle linee di credito che contemplavano vari strumenti di finanziamento a breve termine allo scopo di finanziare le spese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito, comprese le cambiali di accettazione bancaria, che sono regolarmente emesse per finanziare le operazioni correnti. |
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(347) |
La Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso durante lo stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori in eccesso rispetto a tale massimale. |
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(348) |
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d’impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. |
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(349) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha affermato che l’argomentazione della Commissione secondo cui in condizioni normali di mercato le linee di credito sono soggette a una commissione d’impegno era infondata, alla luce delle considerazioni da essa formulate nei procedimenti relativi agli aeromobili. Il governo della RPC è del parere che le commissioni d’impegno si applichino solo nel caso in cui la linea di credito sia una linea di credito impegnata. Tuttavia, la Commissione non ha appurato che quelle in esame fossero linee di credito impegnate. Il governo della RPC ha rammentato che, nel procedimento «CE – aeromobili», l’UE stessa ha sostenuto che il fatto che la BEI non avesse applicato commissioni d’impegno era giustificato in quanto «[…] i) per i contratti ‘a tasso aperto’ (ossia i contratti in cui i tassi non sono stabiliti ex ante), non vi è alcuna certezza in merito ai tempi previsti per la disponibilità dei fondi e la BEI non si impegna a fissare un tasso di interesse preciso». |
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(350) |
In risposta a tale affermazione la Commissione ha osservato che il panel, nelle sue risultanze definitive, non ha accolto l’argomentazione addotta dall’UE nei procedimenti CE – aeromobili in relazione alle commissioni d’impegno. In particolare, il panel ha concluso che l’assenza di commissioni d’impegno applicate dalla BEI per compensare il suo impegno a rendere disponibili i fondi era più vantaggiosa rispetto a un prestito paragonabile concesso da un prestatore commerciale e conferiva un vantaggio (93). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(351) |
A norma dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l’importo pagato dalla società a titolo di commissione per l’apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che la società avrebbe pagato per una linea di credito analoga che la società avrebbe potuto ottenere sul mercato. |
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(352) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, varie parti hanno argomentato che la Commissione non aveva eseguito un’analisi sulla specificità delle linee di credito. Inoltre, il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni di cui alla sezione 3.1, secondo cui quella dei prodotti GFF non è un’industria incoraggiata, e che nessuno dei documenti citati al riguardo dalla Commissione dimostra che le linee di credito concesse all’industria dei prodotti GFF sono specifiche ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. |
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(353) |
La Commissione non ha condotto un’analisi distinta sulla specificità in quanto le linee di credito sono intrinsecamente connesse con altri tipi di finanziamento agevolato, quali i prestiti, e seguono pertanto la stessa analisi sulla specificità presentata nella sezione 3.4.2.3 in relazione ai prestiti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(354) |
Il parametro di riferimento appropriato per la commissione di accordo è stato stabilito all’1,5 %, facendo riferimento ai dati accessibili al pubblico (94) per l’apertura di linee di credito in condizioni simili (ma esenti da distorsioni). L’importo della commissione d’impegno è una somma forfettaria pagabile al momento dell’apertura della linea di credito. La Commissione ha pertanto applicato il parametro di riferimento all’importo delle linee di credito aperte durante il periodo dell’inchiesta. |
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(355) |
Per le linee di credito esistenti prima dell’inizio del PI e rinnovate durante detto periodo è stata utilizzata una commissione di rinnovo pari all’1,25 % come parametro di riferimento sulla base della medesima fonte. L’importo della commissione di rinnovo è una somma forfettaria pagabile annualmente al momento del rinnovo della linea di credito. La Commissione ha pertanto applicato il parametro di riferimento all’importo delle linee di credito rinnovate durante il periodo dell’inchiesta. |
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(356) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni una delle parti ha osservato che di norma le banche rinunciano ad applicare i costi relativi alle commissioni di accordo e di rinnovo al fine di procacciarsi grandi clienti commerciali. La società ha inoltre addotto l’esempio di una banca negli Stati Uniti che non applicava commissioni di accordo, ma solo una commissione di rinnovo annuale dello 0,25 %, per una linea di credito impegnata di importo compreso tra i 100 001 USD e i 3 milioni di USD (95). In aggiunta, poiché gli Stati Uniti sono un mercato di dimensioni molto superiori rispetto al Regno Unito e poiché la Commissione si è basata sui rating obbligazionari degli Stati Uniti per determinare la solvibilità, un simile parametro di riferimento era considerato molto più adatto rispetto al parametro di riferimento del Regno Unito per le piccole imprese impiegato dalla Commissione. |
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(357) |
La Commissione ha osservato che l’asserzione secondo cui di norma le banche rinunciano ad applicare i costi relativi alle commissioni di accordo e di rinnovo per procacciarsi grandi clienti commerciali non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, la Commissione ha esaminato il parametro di riferimento proposto dalla società e ha appurato che esso riguardava in particolare le linee di credito per piccole imprese con un importo massimo pari a 3 milioni di USD e, più nello specifico, era destinato a rispondere alle esigenze di queste in termini di capitale di esercizio a breve termine. Viceversa, il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione aveva una soglia minima di 25 000 GBP ma nessun massimale, non presentava limiti in termini di impiego del capitale erogato o di durata ed era distinto da un altro prodotto finanziario indicato nello stesso documento ma concepito appositamente per le imprese di piccole dimensioni. Il parametro di riferimento della Commissione era dunque più adatto ai clienti di grandi dimensioni. Inoltre, la banca statunitense erogatrice di linee di credito cui si fa riferimento nell’esempio addotto dal ricorrente è una banca che opera esclusivamente sul mercato statunitense, mentre HSBC (il parametro di riferimento impiegato dalla Commissione) è una banca con una presenza mondiale che opera anche sul mercato cinese. La Commissione non dispone di elementi di prova che indichino che HSBC rinuncia alle commissioni in funzione delle dimensioni del cliente. Anche da questo punto di vista, pertanto, il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione pareva più adeguato. Le argomentazioni della società sono state pertanto respinte. |
3.4.3.2.
a) Considerazioni generali
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(358) |
Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. È una forma di finanziamento a breve termine che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l’efficienza del capitale» del traente (96). |
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(359) |
Le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate solo ai fini del regolamento di operazioni commerciali effettive e il traente deve fornire elementi di prova sufficienti a tale riguardo, presentando ad esempio un contratto di acquisto/vendita, una fattura e un buono di consegna ecc. Le cambiali di accettazione bancaria possono essere utilizzate come strumenti di pagamento usuali in contratti di acquisto unitamente ad altri strumenti come la rimessa o l’ordine di pagamento. |
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(360) |
La cambiale di accettazione bancaria è tratta dal richiedente (il traente, che è anche l’acquirente nell’operazione commerciale sottostante) a fronte dell’accettazione da parte di una banca. Accettando la cambiale, la banca accetta di erogare un pagamento incondizionato di importo pari a quello specificato nella cambiale a favore del beneficiario/portatore alla data designata (la data di scadenza). |
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(361) |
In generale, i contratti delle accettazioni bancarie riportano l’elenco delle operazioni coperte dall’importo della cambiale e indicano il termine entro il quale va effettuato il pagamento al fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria. |
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(362) |
La Commissione ha appurato che in genere le cambiali di accettazione bancaria sono emesse nel contesto di un accordo di cambiale di accettazione bancaria che specifica l’identità della banca, dei fornitori e dell’acquirente e gli obblighi della banca e dell’acquirente e che precisa il valore per singolo fornitore, il termine di pagamento concordato con il fornitore e la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria. |
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(363) |
La Commissione ha altresì appurato che gli accordi sulle linee di credito prevedono la possibilità di utilizzare le cambiali di accettazione bancaria entro il massimale del finanziamento unitamente ad altri strumenti finanziari a breve termine, quali i prestiti per capitale di esercizio. |
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(364) |
Il traente, a seconda delle condizioni stabilite da ogni banca, può essere tenuto a versare un piccolo deposito in un apposito conto, assumersi un impegno e pagare una commissione di accettazione. In ogni caso, il traente è tenuto a trasferire l’intero importo della cambiale di accettazione bancaria all’apposito conto entro e non oltre la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria. |
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(365) |
Una volta accettata dalla banca, il traente appone la sua firma sulla cambiale di accettazione bancaria e la trasferisce al beneficiario, che è anche il fornitore nell’operazione commerciale soggiacente, a titolo di pagamento della fattura. Di conseguenza, l’obbligo di pagamento che l’acquirente (traente) ha nei confronti del fornitore (beneficiario) decade. L’acquirente viene assoggettato a un nuovo obbligo di pagamento, di pari importo, nei confronti della banca trattaria (prima della scadenza della cambiale di accettazione bancaria il traente è tenuto a versare alla banca la somma dovuta). Pertanto, l’emissione di una cambiale di accettazione bancaria ha l’effetto di sostituire l’obbligo che il traente ha nei confronti del suo fornitore con un obbligo nei confronti della banca. |
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(366) |
La scadenza delle cambiali di accettazione bancaria varia in funzione delle condizioni imposte da ogni banca e può arrivare fino a 1 anno. |
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(367) |
Il beneficiario (o portatore) della cambiale di accettazione bancaria ha tre opzioni prima che sopraggiunga la scadenza:
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(368) |
Di norma la data di emissione della cambiale di accettazione bancaria corrisponde al termine di pagamento concordato con il fornitore, ma può anche essere una data precedente o successiva a tale termine. Dall’inchiesta è emerso che, per quanto concerne le società incluse nel campione, la data di emissione solitamente corrispondeva o era precedente al termine di pagamento stabilito con il fornitore e, in alcuni casi, era addirittura successiva a tale termine. La Commissione ha accertato che nella maggior parte dei casi le cambiali di accettazione bancaria delle società incluse nel campione hanno una scadenza fissata a 6-12 mesi dal termine di pagamento della fattura. |
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(369) |
Quanto al trattamento contabile, le cambiali di accettazione bancaria sono riconosciute come passività verso la banca nei conti dei traenti, vale a dire dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
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(370) |
Il centro di riferimento del credito della People’s Bank of China («CRCP») riconosce le cambiali di accettazione bancaria come «credito insoluto» erogato dalle banche allo stesso livello di prestiti, lettere di credito o finanziamenti al commercio. Occorre altresì sottolineare che il CRCP è alimentato dagli istituti finanziari, che concedono vari tipi di prestiti, e che tali istituti finanziari hanno quindi riconosciuto le cambiali di accettazione bancaria come passività nei loro confronti. Inoltre, gli accordi di accettazione bancaria raccolti durante l’inchiesta prevedono che, qualora l’acquirente non effettui il pagamento completo alla data di scadenza delle cambiali di accettazione bancaria, la banca tratti l’importo non pagato come un prestito scaduto nei confronti della banca. |
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(371) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni un produttore esportatore appartenente al gruppo CNBM ha argomentato che, nelle relazioni sul credito, il CRCP non riconosce le cambiali di accettazione bancaria come passività nei confronti della banca. Tale parte interessata si riferiva alla nota alle passività di cui alla relazione sul credito del CRCP, nella quale si precisa che «il saldo del debito comprende anticipi non rimborsati, prestiti, prestiti di classi diverse, finanziamenti al commercio, cessioni di credito pro soluto, effetti scontati, garanzie e debiti compensati da terzi, nonché debiti amministrati dalla società di gestione patrimoniale al momento dell’elaborazione delle statistiche». La parte ha inoltre aggiunto che, in una delle società del gruppo, la «sintesi» di cui alla relazione sul credito faceva riferimento a un «saldo passivo corrente» nel quale non erano compresi gli importi delle cambiali di accettazione bancaria ma solo l’ammontare dei prestiti. |
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(372) |
A tale riguardo, la Commissione sottolinea che nelle relazioni sul credito le cambiali di accettazione bancaria sono elencate nella «sintesi del credito insoluto» allo stesso livello di prestiti, lettere di credito o finanziamenti al commercio. Il fatto che le cambiali di accettazione bancaria non fossero ascritte al «saldo del debito» o al «saldo passivo corrente» nel preciso momento in cui la relazione è stata pubblicata non ne pregiudica la classificazione come credito, che è chiaramente riconosciuta nelle relazioni sul credito del CRCP. |
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(373) |
Come già indicato nel considerando 358, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine. Inoltre, come si legge sul sito web della People’s Bank of China, «la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l’esecuzione del contratto tra l’acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l’intervento del credito della Bank of China » (97). Inoltre, sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti» (98). |
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(374) |
La Commissione ha riscontrato che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente. Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette al traente di posticipare di 6-12 mesi il termine di pagamento, dato che il pagamento in denaro per l’operazione avviene alla scadenza della cambiale di accettazione bancaria e non nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con la cambiale di accettazione bancaria, per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo. Per illustrare il ricorso alle cambiali di accettazione bancaria come alternativa ai prestiti a breve termine, la Commissione ha appurato che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non aveva prestiti in essere. Tuttavia, le cambiali di accettazione bancaria emesse da tale produttore esportatore nel corso del PI rappresentavano il 70 % dei suoi costi di esercizio. Analogamente, alla fine del PI le cambiali di accettazione bancaria rappresentavano oltre il 53 % delle sue passività totali. |
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(375) |
In condizioni normali di mercato, le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall’inchiesta è emerso che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria durante il periodo dell’inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, compresa tra lo 0,05 % e lo 0,1 % del valore nominale della cambiale. Tuttavia, posticipando il pagamento in denaro dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società incluse nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell’inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo. |
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(376) |
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto nei considerando da 395 a 399, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(377) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno osservato che le cambiali di accettazione bancaria non costituiscono né un prestito, né altre forme di assistenza finanziaria, e che la Commissione si è erroneamente basata sul presupposto che l’impiego di cambiali di accettazione bancaria produca lo stesso effetto di un prestito a breve termine. Essi hanno affermato che la proroga del termine di pagamento comportata dall’impiego di una cambiale di accettazione bancaria non equivale a un prestito a breve termine senza interessi erogato da una banca, ma piuttosto a un differimento del termine di pagamento che il venditore decide di concedere. Il gruppo Yuntianhua ha argomentato che, nel caso delle cambiali di accettazione bancaria, la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un contributo finanziario. Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno insistito sul fatto che le cambiali di accettazione bancaria non comportano finanziamenti, in quanto non vi è alcun trasferimento di denaro dalla banca verso un’altra parte. |
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(378) |
Una società del gruppo CNBM ha argomentato che l’accettazione della banca serve solo a facilitare le operazioni tra parti sconosciute, di modo che la banca aggiunge la propria garanzia che il pagamento sarà effettuato alla data di scadenza. Inoltre la cambiale di accettazione bancaria non modifica il termine di pagamento originariamente stabilito nel contratto di vendita e dunque una banca, accettando una cambiale, non eroga un prestito a breve termine. Essa ha argomentato inoltre che il modo in cui le cambiali di accettazione bancaria sono iscritte a bilancio nei libri contabili interni alla società non modifica la conclusione che le cambiali di accettazione bancaria non sono un tipo di finanziamento a breve termine. Tale parte ha anche argomentato che, poiché il contratto di vendita prevede che il venditore riceva il pagamento solo dopo 6 mesi o 1 anno, l’acquirente non deve ricorrere al proprio capitale di esercizio o contrarre un prestito a breve termine per pagare a vista, in quanto il venditore accetta già che il pagamento sarà differito. |
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(379) |
A tale riguardo la Commissione ha precisato che non ha concluso che le cambiali di accettazione bancaria costituiscono un prestito. La Commissione ha concluso che esse producono effetti economici analoghi ai finanziamenti a breve termine. |
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(380) |
Come indicato nel considerando 374, la Commissione ha riscontrato che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente. La Commissione ha appurato inoltre che, dal punto di vista della liquidità, lo strumento posticipa il pagamento in denaro alla scadenza della cambiale di accettazione bancaria. Di fatto, una volta sopraggiunto il termine di pagamento concordato nel contratto, il fornitore viene pagato con una cambiale di accettazione bancaria anziché con disponibilità liquide. Il pagamento in denaro alla scadenza è un pagamento effettuato dal traente sulla base del rapporto contrattuale instauratosi tra il traente e la banca in virtù della cambiale di accettazione bancaria. I fornitori possono anche apporre la propria firma alle cambiali di accettazione bancaria per pagare altri fornitori (anziché utilizzare disponibilità liquide). Pertanto, come precisato nel considerando 374, l’impiego di una cambiale di accettazione bancaria ha permesso ai traenti di utilizzare, per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno, i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo. La Commissione ha ribadito inoltre che la People’s Bank of China presenta le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l’efficenza del capitale» del traente « nonché promuovere la redditività del capitale mediante l’intervento del credito della Bank of China » (99) e che DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti» (100). Inoltre il governo della RPC non ha contestato la conclusione della Commissione che le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento. In aggiunta, la CBIRC ha recentemente pubblicato una nota nella quale afferma che, al fine di rafforzare il sostegno creditizio a favore delle imprese a valle nelle società fondamentali, gli istituti finanziari del settore bancario possono fornire un sostegno al credito per permettere alle imprese a valle di acquistare e pagare le merci mediante cambiali di accettazione bancaria, lettere di credito nazionali, finanziamenti anticipati ecc. (101) Si tratta di un ulteriore elemento di prova del fatto che il governo della RPC considera le cambiali di accettazione bancaria come un’altra forma di sostegno creditizio. |
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(381) |
Il fatto che al momento dell’emissione della cambiale di accettazione bancaria non vi sia alcun trasferimento di denaro dalla banca verso un’altra parte non modifica il ragionamento e le conclusioni di cui sopra. Come già esposto in precedenza, le cambiali di accettazione bancaria, così come utilizzate nella RPC, costituiscono uno strumento di pagamento delle operazioni commerciali che avvantaggia i traenti favorendone il fatturato di cassa e il capitale di esercizio. Dal punto di vista economico e finanziario il ricorso a questo strumento permette al traente di pagare le proprie passività senza attingere alle risorse finanziare della società e, di conseguenza, costituisce una forma di finanziamento delle sue attività economiche. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori che hanno collaborato, tale finanziamento non è concesso dal fornitore bensì dalla banca. Come esposto nel considerando 365, non appena la banca accetta la cambiale di accettazione bancaria e la trasferisce al beneficiario (vale a dire il fornitore) apponendovi la propria firma, l’obbligo di pagamento che l’acquirente (traente) ha nei confronti del fornitore (beneficiario) decade. Di fatto, il beneficiario (fornitore) riceve un pagamento sotto forma di cambiale di accettazione bancaria al momento concordato nel contratto di vendita (ossia il termine di pagamento). Quanto sopra esposto, ossia che una volta effettuato il pagamento a favore del fornitore mediante la cambiale di accettazione bancaria la società non ha più alcun obbligo in relazione al fornitore bensì alla banca, in quanto il soggetto che ha richiesto l’emissione della cambiale di accettazione bancaria dovrà pagare la banca in toto alla data di scadenza, è stato ulteriormente confermato dal governo della RPC durante la visita di verifica. Inoltre, in quanto strumento di pagamento, la cambiale di accettazione bancaria può essere utilizzata dal fornitore per pagare le passività da lui maturate nei confronti di terzi. Il fornitore non concede pertanto una proroga del termine di pagamento. Viceversa, la banca concede una proroga di 6 mesi o 1 anno dell’effettivo pagamento in denaro per l’operazione coperta dalla cambiale di accettazione bancaria e consente pertanto al traente di evitare qualsiasi costo di finanziamento. |
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(382) |
La Commissione ha espresso disaccordo con l’osservazione secondo cui, poiché il contratto di vendita prevede che il venditore riceva il pagamento solo dopo 6 mesi o 1 anno, l’acquirente non deve ricorrere al proprio capitale di esercizio o contrarre un prestito a breve termine per pagare a vista. La Commissione ha anche espresso disaccordo con l’argomentazione secondo cui il modo in cui i produttori esportatori inclusi nel campione iscrivono a bilancio le cambiali di accettazione bancaria nei loro libri contabili interni è irrilevante. Di fatto, come già esposto in precedenza, le cambiali di accettazione bancaria sono uno strumento di pagamento cui il traente ricorre per onorare i propri obblighi nei confronti del beneficiario. L’argomentazione secondo cui «il venditore riceve il pagamento solo dopo 6 mesi o 1 anno» è di fatto errata, in quanto il venditore riceve il pagamento sotto forma di cambiale di accettazione bancaria al sopraggiungere del termine di pagamento concordato nel contratto. Come già precisato nel considerando 374, nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria si configurano come uno strumento di pagamento alternativo al pagamento in denaro il cui utilizzo è concordato tra venditore e acquirente. Tuttavia, il pagamento in denaro dei beni e dei servizi è deferito alla data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria ed è la banca che concede tale proroga. Come già esposto nel considerando 365, quando il venditore riceve il pagamento sotto forma di cambiale di accettazione bancaria, il debito maturato dal traente nei confronti del venditore decade e si creano due nuove passività: una passività del traente nei confronti della banca trattaria e una passività della banca trattaria nei confronti del venditore (beneficiario) o del portatore della cambiale di accettazione bancaria. Contrariamente a quanto sostenuto, il modo in cui i produttori esportatori inclusi nel campione iscrivono a bilancio le cambiali di accettazione bancaria nei loro libri contabili interni è un elemento importante che dimostra che, da un lato, la passività nei confronti del venditore decade al momento del pagamento mediante cambiale di accettazione bancaria e, dall’altro, si crea una nuova passività del traente nei confronti della banca. Questo è un ulteriore elemento di prova del fatto che il ricorso alle cambiali di accettazione bancaria come strumento di pagamento, che è permesso dalla banca che ha accettato la cambiale, esenta il traente dall’obbligo di versare al fornitore (beneficiario) la somma dovutagli al sopraggiungere del termine di pagamento concordato nel contratto. Il traente è invece tenuto a versare tale cifra alla banca una volta sopraggiunta la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria, vale a dire dopo 6 mesi o 1 anno. Quanto sopra è stato ulteriormente confermato dal governo della RPC durante la visita di verifica, quando ha affermato che le cambiali di accettazione bancaria «sono utili per alleviare l’onere gravante sul flusso di cassa della società». |
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(383) |
La Commissione ha anche espresso disaccordo con l’osservazione secondo cui, accettando la cambiale di accettazione bancaria, la banca si limita ad aggiungere la propria garanzia che il pagamento sarà effettuato alla data di scadenza. In primo luogo, come già esposto in precedenza, la cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento attraverso il quale il traente adempie i suoi obblighi nei confronti del beneficiario (il fornitore). Il pagamento del traente a favore del fornitore avviene pertanto nel momento in cui viene apposta la firma sulla cambiale di accettazione bancaria, mentre alla data di scadenza il traente adempie il suo obbligo di pagamento nei confronti della banca. In secondo luogo, la cambiale di accettazione bancaria non può essere considerata una semplice ulteriore garanzia di un pagamento futuro, in quanto essa è uno strumento di pagamento, riconosciuto nei contratti di vendita, e il pagamento effettuato mediante cambiale di accettazione bancaria solleva il traente dal suo obbligo di pagamento nei confronti del fornitore. Il pagamento in denaro dovuto alla banca al sopraggiungere della scadenza non è una proroga del termine di pagamento concessa dal fornitore, bensì costituisce un obbligo nei confronti della banca. Quanto sopra è stato inoltre confermato dal governo della RPC durante la visita di verifica, in occasione della quale ha affermato che, dal punto di vista giuridico, la differenza tra la garanzia bancaria e la cambiale di accettazione bancaria risiede nel fatto che «con la garanzia l’obbligato principale del pagamento è la società A, mentre con le accettazioni bancarie tale ruolo è assunto dalla banca trattaria». |
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(384) |
In considerazione di quanto sopra la Commissione ha ribadito la propria conclusione che, alla luce degli effetti prodotti, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine in quanto consentono ai produttori esportatori di finanziare i propri acquisti. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori che hanno collaborato è rappresentato dai risparmi sui costi di finanziamento derivanti dalla mancata remunerazione del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria. |
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(385) |
Poiché le cambiali di accettazione bancaria hanno, di fatto, la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine, e alla luce dell’ampio uso che ne hanno fatto i produttori esportatori che hanno collaborato per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine, esse dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dal governo della RPC durante la visita di verifica quando ha affermato che, per quanto riguarda la scelta di una società tra una cambiale di accettazione bancaria e un prestito a breve termine, la decisione spetta alla società ma i due strumenti «sono per loro natura assimilabili». |
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(386) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni secondo cui le cambiali di accettazione bancaria non sono una forma di finanziamento a breve termine. |
b) Specificità
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(387) |
Quanto alla specificità, come indicato nel considerando 165, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati. |
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(388) |
La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria fossero un’altra forma di sostegno creditizio agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti GFF. Di fatto, come esposto nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti GFF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria agli stessi termini e condizioni agevolati. |
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(389) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo CNBM ha argomentato che nella RPC le cambiali di accettazione bancaria costituiscono una pratica commerciale diffusa a cui possono ricorrere tutte le industrie e che l’unico vincolo previsto per chi utilizza tali cambiali è quello sancito dall’articolo 6 della legge della Repubblica popolare cinese in materia di strumenti negoziabili, vale a dire «se un soggetto privo della capacità richiesta per gli atti civili o avente capacità limitata appone la propria firma su uno strumento negoziabile, tale firma è nulla e priva di valore». Esso ha inoltre argomentato che non è compito dei produttori esportatori confutare il presupposto di specificità di un presunto programma di sovvenzione e che spetta alla Commissione dimostrare la propria determinazione della specificità sulla base di elementi di prova concreti, in particolare paragonando le condizioni offerte alle società incluse nel campione con quelle offerte ad altre società cinesi. Infine, una società appartenente al gruppo CNBM ha chiesto alla Commissione di spiegare il motivo per cui un regime analogo messo a punto in Canada, cui la Commissione ha fatto riferimento nel caso sulle biciclette elettriche, non sia considerato un programma di sovvenzione specifico mentre il regime attuato nella RPC è considerato specifico. |
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(390) |
A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento al considerando 165, in cui ha presentato elementi di prova che dimostrano che, conformemente alla decisione n. 40, gli istituti finanziari sono tenuti a erogare un sostegno creditizio ai settori incoraggiati. Poiché sono una forma di finanziamento, le cambiali di accettazione bancaria fanno parte del regime di sostegno finanziario agevolato che gli istituti finanziari offrono ai settori incoraggiati, quale l’industria dei prodotti GFF. |
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(391) |
La Commissione ha precisato di aver basato la sua valutazione riguardante la specificità del regime di sovvenzione sui documenti pubblici disponibili, quali piani e normative, relativi alle industrie incoraggiate. A tale riguardo la Commissione ha constatato che il governo della RPC ha definito chiaramente quali sono le industrie incoraggiate, limitando solamente a queste i vantaggi specifici derivanti dai finanziamenti agevolati. Pertanto, sebbene una serie di altri settori specificamente designati come incoraggiati beneficino anch’essi di condizioni agevolate identiche o analoghe a quelle previste per l’industria dei prodotti GFF, ciò non significa che la possibilità di ricorrere a finanziamenti agevolati, e in particolare a cambiali di accettazione bancaria, sia concessa indistintamente a tutti i settori. |
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(392) |
Inoltre, anche se una forma di finanziamento potrebbe, in linea di principio, essere disponibile alle società di tutti i settori, le condizioni reali a cui tale finanziamento è offerto alle società di un certo settore, quali la remunerazione e il volume del finanziamento, possono renderlo specifico. Di fatto, come esposto in precedenza, nel caso dei produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha appurato che tutti loro hanno beneficiato di finanziamenti a breve termine, concessi mediante cambiali di accettazione bancaria, senza sostenere alcun costo e che, se confrontato con altre forme di finanziamento a breve termine quali i prestiti a breve termine, il volume di cambiali di accettazione bancaria di cui hanno usufruito alcuni di loro era considerevole. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da comprovare che i finanziamenti agevolati concessi alle società dell’industria dei prodotti GFF mediante cambiali di accettazione bancaria siano basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(393) |
Quanto all’osservazione relativa al regime di cambiali di accettazione bancaria in Canada, la Commissione ha precisato che a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base la valutazione relativa alla specificità di un programma di sovvenzioni è basata solo sulle sovvenzioni oggetto dell’inchiesta. Pertanto, la Commissione non è tenuta a dimostrare la specificità di regimi analoghi messi a punto in altri paesi. |
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(394) |
In considerazione di quanto sopra, le argomentazioni relative alla specificità delle cambiali di accettazione bancaria presentate dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state respinte. |
c) Calcolo del vantaggio
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(395) |
Per il calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. |
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(396) |
Come già indicato nei considerando 358 e 373, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine che migliora l’efficienza del capitale del traente favorendone il capitale di esercizio e rispondendo alle sue esigenze in termini di liquidità, in quanto sono ampiamente utilizzate nelle operazioni commerciali come strumenti di pagamento alternativi alle disponibilità liquide. La Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza corrispondere alcun corrispettivo. Inoltre, come indicato nel considerando 346, la Commissione ha ritenuto che tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, comprese le cambiali di accettazione bancaria, dovrebbero essere coperti da una linea di credito. Il vantaggio relativo alle linee di credito è stato appurato nella sezione 3.4.3.1. |
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(397) |
La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero corrispondere un corrispettivo per il periodo del finanziamento. Ai fini del calcolo la Commissione ha considerato come inizio del periodo di finanziamento il termine di pagamento concordato con il fornitore (nei casi in cui la cambiale di accettazione bancaria è stata emessa prima di tale termine), oppure la data di emissione della cambiale di accettazione bancaria (nei casi in cui questa è stata emessa a partire dal giorno in cui scadeva il termine di pagamento). Come fine del periodo di finanziamento si è considerata la data di scadenza della cambiale di accettazione bancaria. |
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(398) |
A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l’importo che dovrebbe pagare in virtù del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine. |
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(399) |
La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. A tale riguardo, come indicato nel considerando 358, le cambiali di accettazione bancaria sono una forma di finanziamento a breve termine. Di fatto, la loro finalità è identica a quella dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine. La Commissione ha pertanto ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un prestito a breve termine. Di conseguenza, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in CNY, di cui alla sezione 3.4.2.4. |
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(400) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni una società appartenente al gruppo CNBM ha osservato che, poiché la cambiale di accettazione bancaria è un credito concesso dal venditore all’acquirente, la Commissione dovrebbe calcolare il vantaggio nel contesto del programma di sovvenzioni «fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato» e dovrebbe anzitutto stabilire se i fornitori sono da considerarsi «enti pubblici» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(401) |
Come già esposto nei considerando da 379 a 383, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui le cambiali di accettazione bancaria sono un credito concesso dal venditore e ha concluso che tali cambiali sono una forma di finanziamento agevolato erogato dalla banca a favore del traente. L’argomentazione di cui sopra è stata pertanto respinta. |
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(402) |
Un’altra società appartenente al gruppo CNBM ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto scomputare dal presunto periodo del finanziamento bancario il termine di pagamento effettivamente stabilito. |
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(403) |
Come esposto nel considerando 397, ai fini del calcolo del periodo di finanziamento la Commissione ha tenuto conto del termine di pagamento concordato con il fornitore. Nel caso della società del gruppo CNBM che ha presentato l’osservazione, dall’inchiesta è emerso che nella pratica il termine di pagamento delle fatture soggiacenti era già decorso al momento dell’emissione della corrispondente cambiale di accettazione bancaria, oppure che non era possibile stabilire alcun nesso tra le fatture presentate e le cambiali di accettazione bancaria. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(404) |
Una società appartenente al gruppo CNBM ha argomentato che la Commissione dovrebbe detrarre dal presunto vantaggio le commissioni effettivamente pagate dai produttori inclusi nel campione. Inoltre, il gruppo Yuntianhua ha argomentato che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base la Commissione è tenuta a detrarre le tasse di domanda e le altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla. |
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(405) |
La Commissione ha già constatato nel considerando 375 che i produttori esportatori che hanno collaborato hanno pagato una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, compresa tra lo 0,05 % e lo 0,1 % del valore nominale della cambiale di accettazione bancaria. Di fatto tale commissione, pagata per il trattamento della cambiale di accettazione bancaria da parte della banca, è un elemento distinto dal finanziamento concesso dalla banca, per cui i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno sostenuto alcun costo. Tale tassa è dovuta a titolo di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla banca per il trattamento delle cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha proceduto a compensare solo la parte delle cambiali di accettazione bancaria relativa al finanziamento (ossia la quota equivalente al finanziamento a breve termine), senza esaminare se la tassa di accettazione comportasse a sua volta una sovvenzione compensabile. A ogni modo, l’incidenza della commissione sull’importo della sovvenzione varia tra lo 0,01 % e lo 0,04 % in funzione del produttore esportatore ed è pertanto irrilevante. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare nel merito tale argomentazione né valutare la compensabilità di tale vantaggio. |
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(406) |
Una società appartenente al gruppo CNBM ha sostenuto che la base per il calcolo del vantaggio dovrebbe essere ridotta deducendo l’importo dei depositi effettuati dalla stessa a garanzia delle cambiali di accettazione bancaria. |
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(407) |
A tale riguardo, come concluso dalla Commissione nell’ambito di inchieste precedenti (102), occorre anzitutto osservare che è prassi comune per le banche richiedere garanzie e garanzie reali ai propri clienti al momento della concessione di finanziamenti. Inoltre, è opportuno sottolineare che tali garanzie vengono impiegate per assicurare che il produttore esportatore si assuma la propria responsabilità finanziaria nei confronti della banca e non del fornitore. L’inchiesta ha altresì rivelato che tali garanzie non sono richieste sistematicamente dalle banche cinesi e non sono sempre connesse con cambiali di accettazione bancaria specifiche. A tale riguardo i presunti depositi non equivalgono a un pagamento anticipato da parte del traente a favore delle banche, bensì a una semplice ulteriore garanzia che è a volte richiesta dalle banche e che non influisce sulla decisione della banca di emettere le cambiali di accettazione bancaria senza applicare ulteriori interessi passivi a carico del traente. Essi possono inoltre assumere varie forme, tra cui depositi a termine e pegni. I depositi sono fruttiferi di interessi a favore del traente e, di conseguenza, non rappresentano un costo per il traente della cambiale di accettazione bancaria. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. |
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(408) |
Una società appartenente al gruppo CNBM ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere dai propri calcoli le cambiali di accettazione bancaria emesse a favore di parti collegate, dato che la proroga del termine di pagamento concessa a una parte collegata mediante una cambiale di accettazione bancaria non conferisce alcun vantaggio al beneficiario in termini di aumento di liquidità perché riduce la liquidità della controparte collegata in misura equivalente. |
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(409) |
A tale riguardo la Commissione rammenta che, come indicato in precedenza, una cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento e, di conseguenza, non comporta alcuna estensione del termine di pagamento concordato con il fornitore, bensì deferisce il pagamento in denaro. In quanto strumento di pagamento, la cambiale di accettazione bancaria può essere sottoscritta dal beneficiario (fornitore) per saldare le passività da lui maturate nei confronti di terzi. Pertanto le parti collegate destinatarie della cambiale di accettazione non subiscono alcuna riduzione equivalente in termini di liquidità. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(410) |
Il gruppo Yuntianhua ha argomentato che, nel calcolo relativo alle cambiali di accettazione bancaria di alcune società collegate, la Commissione non ha utilizzato i dati forniti nella risposta al questionario. |
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(411) |
La Commissione ha osservato che il calcolo è stato effettuato sulla base degli ultimi dati trasmessi dalle società e verificati durante la verifica in loco. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(412) |
Infine, una società appartenente al gruppo CNBM ha presentato un’argomentazione specifica riguardo alle cambiali di accettazione bancaria emesse da una società collegata per evitare conteggi ripetuti. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Tuttavia, poiché i dettagli di tale argomentazione sono riservati, la Commissione l’ha trattata in una divulgazione delle informazioni specifica per la società interessata. |
3.4.3.3.
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(413) |
Dall’inchiesta è emerso che gli istituti finanziari cinesi hanno scontato i crediti nei confronti di alcune società incluse nel campione in cambio di disponibilità liquide. |
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(414) |
Con questa operazione, gli intermediari finanziari hanno anticipato crediti alle società prima della relativa scadenza. Le società hanno ricevuto anticipatamente i fondi trasferendo a istituti finanziari i diritti dei crediti futuri al netto delle commissioni e dei tassi di attualizzazione applicabili. |
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(415) |
Nello specifico, il tasso di attualizzazione applicabile dovrebbe compensare il rischio di inadempienza, che è fortemente influenzato dal rating del credito dell’ultima entità responsabile di onorare l’obbligo di pagamento. |
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(416) |
I crediti scontati individuati durante l’inchiesta avevano forme diverse, quali tratte, obbligazioni, cessioni di credito pro soluto, accettazioni bancarie e accettazioni commerciali. Ognuna di esse risponde a condizioni particolari e, analogamente, comporta altresì diversi gradi di rischio sottostante. Nel caso delle cambiali di accettazione bancaria, l’ultima entità responsabile del pagamento è l’emittente dell’accettazione bancaria, vale a dire una banca. Tuttavia, in altri tipi di credito, quali le tratte e le lettere di credito, l’ultima entità responsabile del pagamento è solitamente una società commerciale. |
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(417) |
In condizioni normali di mercato, il tasso di attualizzazione applicabile dovrebbe compensare i costi e i rischi assunti dalla banca. Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che alcune società incluse nel campione potrebbero aver beneficiato di tassi agevolati, che conferirebbero un vantaggio compensabile. |
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(418) |
Il vantaggio così conferito ai beneficiari sarebbe rappresentato dalla differenza tra il tasso di attualizzazione applicato dagli istituti finanziari cinesi e il tasso di attualizzazione applicabile a un’operazione analoga condotta sul mercato, ad esempio un prestito a breve termine. |
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(419) |
Tuttavia, le informazioni contenute nel fascicolo non permettono di individuare i diversi tassi di attualizzazione applicabili. La Commissione ha inoltre stimato che, nella presente inchiesta, il vantaggio conferito da questa forma di sovvenzione era trascurabile. Pertanto, ha deciso di non compensarlo. |
3.4.3.4.
3.4.3.4.1.
a) Considerazioni generali
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(420) |
La Commissione ha appurato, sulla base di informazioni disponibili al pubblico, che durante il periodo dell’inchiesta CNBM ha permutato in azioni un debito pari a 4 miliardi di CNY dalla Agricultural Bank of China («ABC») e dalla Bank of Communications («COMM»). Come indicato nei considerando da 208 a 217, CNBM non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto dovuto ricorrere ai dati disponibili per condurre la sua valutazione su tale operazione. |
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(421) |
In base a quanto esposto nella sezione 3.4.1.4, sia ABC che COMM sono banche statali che sono considerate enti pubblici e/o che agiscono su incarico o per ordine dello Stato. Inoltre, ABC e COMM sono entrambe state considerate enti pubblici nell’ambito di precedenti inchieste antisovvenzioni o banche investite dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione (103). Nel fascicolo della presente inchiesta non vi sono elementi di prova che contraddicano le precedenti risultanze. |
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(422) |
La Commissione ha ritenuto che, in normali condizioni di mercato, una banca non convertirebbe il proprio debito in azioni senza ulteriori compensi. Di fatto, le azioni sono uno strumento ben più rischioso rispetto al debito, poiché non vi sono garanzie sul fatto che la banca riotterrà il suo investimento in capitale. Inoltre, contrariamente a quanto avviene per il tasso di interesse di un prestito, le azioni non garantiscono necessariamente un utile sul capitale investito. La maggiore entità del rischio assunto dalle banche in conseguenza di tale capitalizzazione del debito è corroborata da elementi di prova contenuti nella relazione annuale della società per l’esercizio finanziario 2018, che indicano una situazione finanziaria fragile: la società ha un rapporto di indebitamento netto molto elevato (compreso tra il 120 % e il 145 %), i prestiti a breve termine in scadenza entro un anno ammontano al doppio del suo profitto lordo annuo e il totale delle passività rappresenta i 2/3 del suo fatturato annuo. Infine, in un comunicato stampa pubblicato sul sito web di CNBM si faceva specifico riferimento a obiettivi industriali strategici e alla grande importanza della cooperazione strategica tra CNBM e le due banche come motivo all’origine della capitalizzazione. In particolare, in tale articolo si legge che la capitalizzazione del debito aiuterà CNBM a conseguire l’obiettivo industriale della riforma strutturale del versante dell’offerta. |
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(423) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta la capitalizzazione del debito ha conferito un vantaggio a CNBM, dato che tale capitalizzazione è stata concessa a condizioni agevolate da enti pubblici o entità altrimenti investite dallo Stato dell’incarico o dell’ordine di conseguire obiettivi industriali strategici. |
b) Specificità
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(424) |
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati concessi mediante la capitalizzazione del debito siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto gli investitori sono entità che operano sotto le direttive di politiche statali che individuano in quella dei prodotti GFF un’industria incoraggiata. In ogni caso, le informazioni disponibili lasciano supporre che si tratti di una sovvenzione ad hoc concessa a CNBM, il che rende la sovvenzione specifica per un’impresa. |
c) Calcolo del vantaggio
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(425) |
In assenza di ulteriori elementi di prova a causa dell’omessa collaborazione, la Commissione non ha potuto accedere agli accordi stipulati tra CNBM e le banche. Di conseguenza, essa non ha potuto verificare se i grandi rischi assunti dalle banche siano stati in qualche modo compensati. Tuttavia, tutti gli elementi di cui al considerando 422 lasciano intendere che CNBM si trovasse in una situazione finanziaria complicata e che l’operazione in questione fosse tesa al conseguimento di obiettivi industriali, corroborando la conclusione secondo cui essa non rispondeva a una logica di mercato che tenesse conto dei significativi rischi effettivamente previsti. La Commissione ha pertanto considerato l’operazione come equivalente a una remissione del debito, trattandola come una sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta. Poiché la sovvenzione è stata interamente ricevuta nel corso del periodo dell’inchiesta, essa è stata calcolata in base al fatturato totale dell’intero gruppo. L’importo della sovvenzione così ottenuto è risultato pari all’1,83 %. |
3.4.3.4.2.
a) Considerazioni generali
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(426) |
Durante il periodo dell’inchiesta una società inclusa nel campione (Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd) ha beneficiato di fondi erogati da entità controllate dallo Stato mediante forme speciali di conferimenti di capitale. |
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(427) |
Il trasferimento di tali fondi è avvenuto sotto forma di aumenti di capitale che, tuttavia, non hanno automaticamente riconosciuto agli investitori i pieni diritti degli azionisti. In questo senso, i fondi sono stati trasferiti in cambio di una futura partecipazione azionaria alla società destinataria, che sarebbe divenuta efficace solo dopo un periodo di tempo indefinito. |
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(428) |
L’inchiesta ha appurato che i fondi ricevuti dalla società venivano iscritti a bilancio come altri strumenti rappresentativi di capitale, senza la variazione prevista a livello di partecipazione azionaria della società. Gli investitori, pur avendo trasferito fondi, non avevano pieno accesso ai diritti di partecipazione azionaria né ricevevano in cambio alcun pagamento dell’interesse. Solo dopo un periodo di tempo indefinito, solitamente superiore a un anno, e a fronte dell’approvazione della SASAC, parte dei fondi veniva convertita in azioni. È solo in quel momento che agli investitori venivano riconosciuti pieni diritti di partecipazione azionaria. |
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(429) |
La Commissione ha altresì appurato che il periodo di tempo intercorrente tra il conferimento di capitale e il riconoscimento dei diritti degli azionisti poteva essere superiore a un anno. A tale proposito, durante l’intero periodo dell’inchiesta la Commissione ha individuato ingenti quantitativi di conferimenti di capitale che non hanno comportato il riconoscimento dei diritti degli azionisti. |
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(430) |
Di conseguenza, nella pratica, finché i diritti degli azionisti non sono riconosciuti, per un periodo superiore a un anno la società ha a disposizione fondi, ricevuti in cambio della futura concessione di una partecipazione azionaria, senza tuttavia sostenere alcun costo. |
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(431) |
In condizioni normali di mercato, per compensare l’impiego dei fondi, una società trasferirebbe parte della sua proprietà azionaria poco dopo l’arrivo dei fondi, oppure li contabilizzerebbe come debito. Tuttavia, date le particolari circostanze degli accordi in esame nel presente caso, tale forma ibrida di finanziamento è di fatto più simile a un classico prestito d’azionista senza interessi a lungo termine piuttosto che a uno strumento rappresentativo di capitale. |
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(432) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che durante il periodo dell’inchiesta la società Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., facente parte del gruppo Yuntianhua, abbia beneficiato per un lungo periodo di tempo dell’accesso a finanziamenti cospicui esenti da costi. Poiché queste forme speciali di conferimenti di capitale non hanno automaticamente comportato il riconoscimento dei diritti di partecipazione azionaria agli investitori, la Commissione ha ritenuto che esse abbiano avuto un effetto simile a quello di un prestito senza interessi. |
b) Società di investimento controllate dallo Stato che agiscono in qualità di enti pubblici
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(433) |
Per determinare se gli investitori potessero essere considerati enti pubblici o investiti di incarichi od ordini dal governo della RPC, la Commissione ha chiesto al gruppo Yuntianhua di fornire informazioni specifiche in merito agli azionisti che hanno stanziato fondi mediante altri strumenti rappresentativi di capitale. Gli investitori in questione erano i seguenti: Kunming Heze Investment Center; Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center; e Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership. |
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(434) |
Tra le informazioni richieste dalla Commissione figuravano informazioni aziendali quali i nomi dei principali azionisti e la composizione e le regole del consiglio di amministrazione di ogni investitore. La Commissione ha altresì chiesto informazioni sulle politiche di investimento dei suindicati investitori e ulteriori dettagli in merito agli specifici trasferimenti di fondi effettuati mediante altri strumenti rappresentativi di capitale. |
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(435) |
Inoltre, la Commissione ha contattato il governo della RPC per chiedere che fossero trasmesse le medesime informazioni di cui al considerando 434. Il governo della RPC ha risposto di non avere o conservare informazioni su società specifiche né riguardo a tutte le entità cinesi di cui detiene azioni. Pertanto, si è rifiutato di rispondere direttamente, rimettendosi alla risposta fornita dalla società inclusa nel campione di cui trattasi. |
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(436) |
In assenza di una risposta completa, conformemente ai considerando da 218 e 220, la Commissione ha deciso di utilizzare i dati disponibili per stabilire se tali investitori dovessero essere considerati enti pubblici. |
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(437) |
Avvalendosi delle informazioni disponibili al pubblico, quali relazioni annuali, dati contenuti negli annuari commerciali o nei siti web degli investitori oppure banche dati pubblicamente accessibili, la Commissione ha appurato che gli investitori che avevano erogato fondi al gruppo Yuntianhua mediante altri strumenti rappresentativi di capitale erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato. |
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(438) |
Quanto a Kunming Heze Investment Center, la Commissione ha rilevato che l’amministrazione locale e le imprese statali detenevano oltre il 98 % delle azioni (104). Nello specifico la Commissione ha riscontrato che, tra gli investitori, l’impresa statale Yunnan State Owned Capital Operations Ltd (Yunnan guoyou ziben yunying youxian gongsi) deteneva oltre il 24 % delle azioni. La Commissione ha altresì appurato che oltre il 74 % delle azioni di Kunming Heze Investment Center erano di proprietà di China Fortune International (Huaxin International Trust), una società finanziaria dell’impresa statale China Huadian Group Co., Ltd. Inoltre, Kunming Heze Investment Center è amministrata da un fondo di investimento specializzato negli investimenti in società provinciali pubbliche. Inoltre, sia all’interno dell’entità che tra i suoi azionisti la Commissione ha riscontrato la presenza di rappresentanti legali e membri del consiglio di amministrazione i quali avevano in precedenza svolto funzioni esecutive nella SASAC dello Yunnan nonché di membri del PCC (105). |
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(439) |
Quanto a Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center (106), la Commissione ha rilevato che l’amministrazione locale e le imprese statali detenevano almeno il 46 % delle azioni. In particolare la Commissione ha rilevato che nell’assetto proprietario degli azionisti erano presenti China Construction Bank Trust e Yunnan Province State-owned Capital Operations Jinrun Equity Investment Fund Management. |
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(440) |
Analogamente, la Commissione ha appurato la presenza di Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership, di proprietà dell’impresa statale Yunnan Energy Investment Group. |
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(441) |
La Commissione ha inoltre accertato l’esistenza di indizi formali di un controllo dello Stato su tali investitori. In particolare, in assenza di informazioni specifiche che portassero a concludere diversamente, la Commissione ha ritenuto opportuno presumere che gli amministratori e i revisori dei conti delle imprese statali proprietarie delle entità in questione siano nominati dallo Stato e a esso debbano rispondere, in base alle conclusioni di cui alle sezioni 3.4.1.5 e 3.4.1.6. |
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(442) |
Inoltre, come esposto nel considerando 431, la Commissione ha appurato che le loro operazioni non hanno seguito una logica puramente di mercato né hanno tenuto conto degli effettivi rischi di mercato legati alle operazioni sotto esame. Anzi, fornendo un sostegno finanziario al produttore esportatore in linea con le politiche pubbliche volte a incoraggiare industrie specifiche, come appurato nella sezione 3.1, tali investitori hanno agito in modo irrazionale. |
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(443) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che le entità controllate dallo Stato che hanno erogato fondi mediante altri strumenti rappresentativi di capitale al gruppo Yuntianhua sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. |
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(444) |
Inoltre, anche qualora le entità controllate dallo Stato non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha determinato che esse sarebbero da considerare investite, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui al considerando 269. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC. |
c) Specificità
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(445) |
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati concessi mediante conferimenti di capitale siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto gli investitori sono entità che operano sotto le direttive di politiche statali che individuano in quella dei prodotti GFF un’industria incoraggiata. In ogni caso, le informazioni disponibili lasciano supporre che si tratti di una sovvenzione ad hoc concessa a Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd, il che rende la sovvenzione specifica per un’impresa. |
d) Calcolo del vantaggio
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(446) |
Come esposto nel considerando 432, la Commissione ha ritenuto che Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd, abbia beneficiato di cospicui finanziamenti mediante conferimenti di capitale, che hanno avuto un effetto simile a quello di un prestito senza interessi. Come descritto nella sezione 3.4.2, la Commissione ha pertanto deciso di attenersi al metodo di calcolo utilizzato per i prestiti. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA applicabili con rating BB o B della stessa durata si applica ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC per stabilire un interesse basato sul mercato per i prestiti, che viene successivamente comparato con il tasso di interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio. L’importo della sovvenzione così ottenuto è risultato pari all’0,3 %. |
3.4.3.7.
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(447) |
Tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni. |
a) Istituti statali che agiscono in qualità di enti pubblici
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(448) |
In Cina gli operatori del mercato obbligazionario sono essenzialmente gli stessi soggetti attivi sul mercato dei prestiti. Le società che intendono emettere titoli obbligazionari devono ricorrere ai servizi di un istituto finanziario che agisce in qualità di sottoscrittore. I sottoscrittori organizzano l’emissione di obbligazioni e propongono i tassi di interesse a cui il titolo verrà presentato agli investitori. Tali sottoscrittori sono le stesse banche statali che erogano anche i prestiti agevolati trattati nella sezione 3.4.2. Inoltre anche gli investitori che acquistano le obbligazioni sono principalmente banche cinesi (statali), dal momento che più del 95 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari si svolge sul mercato interbancario (107). |
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(449) |
Come descritto nella sezione 3.4.1.1, questi istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. |
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(450) |
Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti, già descritto nella sezione 3.4.1, è applicabile anche alle obbligazioni. Si applicano inoltre nello specifico alle obbligazioni i seguenti testi normativi:
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(451) |
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di questi titoli. |
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(452) |
In aggiunta, ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, l’emissione pubblica di titoli obbligazionari dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «l’investimento dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato […]» e «i fondi raccolti […] devono essere utilizzati per la finalità risultante dalla verifica». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. |
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(453) |
In base alle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, possono essere proposti per l’emissione pubblica soltanto determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali ad esempio un rating del credito pari ad AAA. La maggior parte dei titoli obbligazionari sarà dunque emessa a titolo privato per i cosiddetti investitori qualificati, che sono stati approvati dalla CSRC e sono essenzialmente investitori istituzionali cinesi. |
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(454) |
Infine, i tassi di interesse sulle obbligazioni societarie non vengono determinati liberamente, in quanto l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie afferma che «il tasso di interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non deve superare il 40 % del tasso di interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza». |
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(455) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di titoli obbligazionari e ha quindi esaminato il quadro normativo generale quale descritto nei considerando da 450 a 454, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta. |
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(456) |
Dalle visite di verifica è emerso che di norma i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso titoli obbligazionari a tassi di interesse prossimi a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC»), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. |
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(457) |
In pratica, i tassi di interesse sulle obbligazioni sono influenzati dal rating del credito, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia, come descritto nei considerando da 279 a 285, il mercato locale di rating del credito è distorto e i rating del credito sono inattendibili. Ciò era testimoniato dal fatto che i prospetti delle obbligazioni e le relazioni sul rating del credito per i titoli obbligazionari emessi dalle società incluse nel campione non rispecchiavano la situazione reale delle società. |
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(458) |
In un caso, per esempio, il prospetto dettagliato delle obbligazioni avvertiva che i livelli di profitto della società erano in calo, che una parte significativa delle attività nette erano state impegnate a garanzia di finanziamenti interni, che esisteva una forte pressione causata dal rimborso dei debiti a breve termine e che la società aveva in programma alcuni grandi progetti ad alta intensità di capitale nonostante il suo rapporto debito/patrimonio fosse già elevato. Nondimeno, successivamente la relazione concludeva assegnando un rating del credito pari ad AA+ ai titoli obbligazionari offerti. |
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(459) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha constatato che gli istituti finanziari cinesi che hanno organizzato l’emissione di titoli obbligazionari per le società incluse nel campione sono enti pubblici o agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, come esposto nelle sezioni 3.4.1.5 e 3.4.1.6. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché le obbligazioni sono state emesse a tassi inferiori rispetto ai tassi di mercato corrispondenti al loro profilo di rischio effettivo. |
b) Specificità
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(460) |
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l’approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC afferma che l’emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già affermato nei considerando da 140 a 177, il settore dei prodotti GFF è considerato essenziale/strategico. |
c) Calcolo del vantaggio
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(461) |
Poiché le obbligazioni sono in sostanza solo un altro tipo di strumento di debito, analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto sopra nella sezione 3.4.2. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC per stabilire un tasso di interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso di interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio. |
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(462) |
Come esposto nel considerando 291, la Commissione ha riscontrato che talune società hanno emesso obbligazioni al fine di ristrutturare il proprio debito. In questi casi, come esposto nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ha ritenuto che le società interessate si trovassero in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasciasse intendere a prima vista e che vi fosse un rischio aggiuntivo legato al loro finanziamento a breve e lungo termine. Pertanto, per tenere conto della maggiore esposizione al rischio, la Commissione ha declassato il rating del rischio al livello immediatamente inferiore e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo anche di tutti i finanziamenti, comprese le obbligazioni, operando un confronto tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B. |
3.4.3.8.
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(463) |
Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni e che due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di conferimenti di capitale. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile. |
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(464) |
Quanto a CNBM, poiché tale società non ha collaborato, il vantaggio derivante da altri tipi di finanziamenti agevolati a livello di CNBM è stato calcolato seguendo il metodo descritto in ognuna delle sezioni precedenti e applicandolo alle informazioni disponibili al pubblico contenute nella relazione annuale 2018 di tale società, quali emissioni di obbligazioni e importi in essere di cambiali passive. |
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(465) |
L’importo della sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
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3.5. Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all’esportazione
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(466) |
Il denunciante ha asserito che Sinosure fornisce tra l’altro l’assicurazione del credito all’esportazione a breve, medio e lungo termine, l’assicurazione degli investimenti e garanzie cauzionali assicurative, a condizioni agevolate per incoraggiare l’industria. Secondo un recente studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene il settore dei prodotti GFF, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione del credito all’esportazione totale fornita da Sinosure (108). Inoltre, Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l’innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale (109). |
a) Base giuridica
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1) |
Comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione [Shang Ji Fa (2004) n. 368], elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure; |
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2) |
il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009; |
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3) |
comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull’accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti [Guo Fa (2010) n. 32 del 18 ottobre 2010], elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione [Guo Fa (2011) n. 310 del 21 ottobre 2011]; |
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4) |
comunicazione sull’elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l’esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi (2006) n. 16; |
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5) |
comunicazione sulla compilazione del repertorio di riferimento dei prodotti cinesi ad alta tecnologia del ministero della Scienza e della tecnologia, G.K.B.J. [2009] n. 61 del 9 ottobre 2009. |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(467) |
Durante il periodo dell’inchiesta i due gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure. |
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(468) |
Come indicato nel considerando 201, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. |
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(469) |
Inoltre Sinosure, come sottolineato nel considerando 200, non ha fornito ulteriori informazioni specifiche sull’assicurazione del credito all’esportazione concessa al settore dei prodotti GFF, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione del credito all’esportazione. |
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(470) |
La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili. |
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(471) |
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni (110), Sinosure è una compagnia assicurativa statale istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo. |
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(472) |
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione al settore dei prodotti GFF. In tale contesto, la Commissione ha osservato che il repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina elenca in modo specifico i prodotti in fibra di vetro come prodotti la cui esportazione è incoraggiata (111). |
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(473) |
Inoltre in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia. Dovrebbe trattare industrie come i «nuovi materiali» e altre industrie tecnologiche ad alta e nuova tecnologia elencate nel repertorio di prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina, in quanto la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Come indicato nei considerando da 148 a 162, l’industria dei prodotti GFF rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali». Inoltre, nella relazione annuale 2017 di Sinosure si legge che Sinosure ha attivamente assicurato le operazioni di industrie strategiche emergenti, come quella dei nuovi materiali (112). |
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(474) |
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. |
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(475) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante la visita di verifica, Sinosure ha sostenuto che, in pratica, i suoi premi erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio, tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda il settore dei prodotti GFF o le società incluse nel campione. |
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(476) |
In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all’assicurazione fornita alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che non operava secondo i principi di mercato. |
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(477) |
Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2017 di Sinosure (113) la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,26 % dell’importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati molto più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi. |
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(478) |
Inoltre la Commissione ha constatato che alcuni dei produttori esportatori hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale dei premi pagati a Sinosure per l’assicurazione dei crediti all’esportazione. |
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(479) |
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni governative, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore dei prodotti GFF. Sinosure agisce come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Inoltre, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l’assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi. |
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(480) |
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(481) |
Durante la visita di verifica, Sinosure ha affermato che sul mercato vi sono cinque operatori e che non aveva informazioni riguardanti le proprie quote di mercato. Tuttavia, secondo le informazioni fornite in una precedente inchiesta antisovvenzioni il cui periodo andava dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 (114), all’epoca Sinosure rappresentava circa il 90 % del mercato interno delle assicurazioni all’esportazione della RPC e deteneva una posizione predominante nel mercato. La Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank («Ex-Im Bank») degli Stati Uniti d’America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE. |
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(482) |
I rimborsi dei premi per l’assicurazione delle esportazioni attribuiti durante il periodo dell’inchiesta sono stati trattati come sussidi. In mancanza di prove di costi aggiuntivi sostenuti dalle società per cui sarebbe stato necessario un adeguamento, il vantaggio è stato calcolato come l’intero importo del rimborso ricevuto durante il periodo dell’inchiesta. |
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(483) |
L’importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione del credito all’esportazione
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3.6. Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.6.1. Materie prime a un prezzo inferiore al valore adeguato
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(484) |
Poiché i gruppi di società oggetto dell’inchiesta erano verticalmente integrati, la Commissione ha incluso nell’ambito dell’inchiesta i principali fornitori di materie prime, e le sovvenzioni ricevute al livello di tali fornitori collegati sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzione. |
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(485) |
La Commissione, d’altra parte, non ha trovato sufficienti elementi di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui fornitori indipendenti avrebbero fornito ai fabbricanti di prodotti GFF beni a un prezzo inferiore al valore adeguato. |
3.6.2. Diritti di uso dei terreni
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(486) |
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città. |
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(487) |
A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. |
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(488) |
Secondo il governo della RPC, l’articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, offerta di acquisto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico». Inoltre, il governo della RPC fa riferimento all’articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane. Tale articolo stabilisce che «qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all’interno o all’esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità delle disposizioni del presente regolamento». |
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(489) |
Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un’impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato. |
a) Base giuridica
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(490) |
In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(491) |
Secondo l’articolo 10 delle «Disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo. |
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(492) |
Durante la visita di verifica, il governo della RPC ha affermato che a maggio 2019 il ministero delle Finanze ha emanato orientamenti sull’uso dei terreni industriali per fornire agli operatori del mercato migliori informazioni sui diritti di uso dei terreni e garantire l’offerta secondo il fabbisogno del mercato. Secondo tali orientamenti sono state create condizioni di parità e tutti gli operatori del mercato hanno pari accesso ai terreni industriali. Tali orientamenti non erano tuttavia applicabili né durante il periodo dell’inchiesta né all’epoca dell’acquisizione dei diritti di uso dei terreni da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
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(493) |
Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell’offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato nel considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale. |
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(494) |
L’attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che solo alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione avevano partecipato a gare d’appalto o procedure analoghe di offerta pubblica per i diritti di uso dei rispettivi terreni, neppure per i diritti di uso dei terreni ottenuti in tempi recenti. Per la maggior parte delle società incluse nel campione i diritti di uso dei terreni sono stati assegnati dalle autorità locali a tariffe negoziate. |
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(495) |
La Commissione ha osservato che esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni, oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani. Nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese (115), la Commissione ha rilevato che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi venivano aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico venivano aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico. Durante l’inchiesta sui pannelli solari il governo della RPC aveva di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani ha permesso di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia 105 città) della RPC ed è stato concepito per valutare l’evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d’appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Tale situazione era ancora riscontrabile durante il PI. Inoltre, in questo caso la maggior parte dei gruppi di società inclusi nel campione ha ricevuto i lotti di terreno mediante assegnazione. |
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(496) |
Per i lotti di terreno concessi mediante gara d’appalto, la Commissione ha appurato che, in ogni caso, vi era un solo offerente per il terreno e il prezzo pagato corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara. In assenza di ulteriori informazioni dettagliate sul processo d’asta effettivo, non era chiaro se il prezzo iniziale fosse stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti di uso dei terreni. |
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(497) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che il sistema delle aste fa sì che il prezzo finale non rifletta solo il prezzo a cui il venditore è disposto a vendere o il prezzo della prima offerta, ma anche il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare. Il prezzo finale che si raggiunge tramite tale meccanismo riflette dunque sia la domanda che l’offerta. Se al termine della procedura il prezzo finale «corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara», ciò significa semplicemente che tale prezzo era quello che in quel momento rifletteva la domanda e l’offerta. La Commissione ha concordato con i principi fondamentali del sistema delle aste descritti dal governo della RPC ma ha osservato che un simile meccanismo può funzionare solo se vi sono più offerenti per un dato lotto di terreno. La Commissione non ha tuttavia trovato un solo caso, né nella presente inchiesta né in inchieste precedenti, in cui gli offerenti per il terreno fossero più di uno e in cui si potesse quindi osservare l’interazione tra domanda e offerta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(498) |
Inoltre, la Commissione ha altresì constatato che alcune società hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti di uso dei terreni. Alcuni dei diritti di uso dei terreni ottenuti dalle società del gruppo CNBM prevedevano inoltre un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l’utilizzo dei terreni. |
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(499) |
Le suddette prove contraddicono le asserzioni del governo della RPC secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell’offerta. |
c) Conclusione
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(500) |
Dalle risultanze della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo all’acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi. |
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(501) |
Di conseguenza, la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato nei considerando da 491 a 499, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l’uso di un parametro di riferimento (cfr. considerando da 506 a 515) dimostra che l’importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato. |
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(502) |
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato nel considerando 493. Nell’ambito di tale politica industriale, l’industria dei prodotti GFF è repertoriata come settore incoraggiato (116). Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore dei prodotti GFF, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti. |
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(503) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha ribadito le osservazioni presentate nella sezione 3.1 in relazione ai diritti di uso dei terreni, argomentando che nessuno dei documenti citati dalla Commissione ha un legame diretto con i prodotti GFF né limita ad alcune imprese la presunta concessione agevolata di tali diritti. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato non indica che le autorità pubbliche debbano provvedere a fornire terreni ai settori incoraggiati. |
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(504) |
In risposta a tali osservazioni la Commissione ha fatto riferimento alle argomentazioni già presentate nella sezione 3.1, sottolineando che quella dei prodotti GFF è di fatto un’industria incoraggiata. Inoltre l’articolo XII della decisione n. 40 del Consiglio di Stato esplicita che «il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale è un riferimento importante per orientare gli investimenti, la gestione dei progetti di investimento da parte dello Stato e la definizione e l’attuazione di politiche in materia di tributi, crediti, terreni (enfasi aggiunta) e importazioni ed esportazioni». Per giunta l’introduzione della decisione n. 40 recita che «tutti i dipartimenti interessati accelerano le procedure di definizione e modifica delle pertinenti politiche in materia di tributi, crediti, terreni (enfasi aggiunta), importazioni ed esportazioni ecc., nonché rafforzano il coordinamento con le politiche industriali al fine di perfezionare ulteriormente il sistema di politiche volte a promuovere la ristrutturazione industriale». Viceversa l’articolo XVIII della decisione n. 40 stabilisce che, per le industrie della categoria limitata, «i dipartimenti che regolamentano gli investimenti non esaminano, approvano né iscrivono a registro, nessun istituto finanziario può concedere prestiti, nessun altro dipartimento che regolamenta la gestione dei terreni , la pianificazione e lo sviluppo urbani, la protezione ambientale, i controlli sulla qualità, i mezzi di lotta antincendio, le dogane, l’industria e il commercio ecc. può seguire le procedure pertinenti» (enfasi aggiunta). Esiste una correlazione evidente tra le politiche industriali rivolte ai settori incoraggiati e la politica relativa alla concessione dei terreni. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
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(505) |
Di conseguenza, la Commissione ha considerato compensabile la sovvenzione in oggetto. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(506) |
Come in inchieste precedenti (117) e in conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese») (118). Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l’importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell’importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni all’importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al parametro di riferimento del Taipei cinese. |
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(507) |
La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
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(508) |
Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti (119), la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti di uso dei terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell’ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan (120). I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d’inflazione e dell’evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall’FMI per il 2015. |
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(509) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, diverse parti hanno affermato che il Taipei cinese non era un parametro di riferimento esterno adatto. Una parte ha raccomandato l’uso dell’India anziché del Taipei cinese per i motivi seguenti:
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(510) |
Tuttavia, l’argomentazione di tale parte ha ignorato un aspetto fondamentale nella sua analisi, ossia il livello di sviluppo economico di tali province. Secondo fonti pubbliche, il livello del PIL pro capite di queste province indiane è notevolmente inferiore a quello delle città/province nelle quali hanno sede i produttori esportatori. Di fatto, il PIL pro capite del Maharashtra (121), che è quello più elevato delle tre province citate, ammontava a soli 3 000 USD nel 2018-2019, mentre il livello del PIL rilevato per la provincia di Zhejiang (utilizzata dal ricorrente ai fini del confronto) ammontava a 14 907 USD nel 2018 (122). Alla luce di quanto sopra e dei fattori elencati al considerando 507, tale argomentazione ha dovuto essere respinta. |
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(511) |
Il governo della RPC ha argomentato inoltre che in questo caso dovrebbero essere utilizzati i prezzi interni al paese in quanto in Cina anche le società private effettuano sublocazioni o trasferimenti dei diritti di uso dei terreni, di modo che il governo della RPC non è l’unico operatore attivo su tale mercato. Per esaminare tale argomentazione la Commissione dovrebbe anzitutto determinare la natura e le dimensioni del mercato fondiario per gli operatori privati rispetto al mercato a conduzione statale, nonché tenere conto di qualunque possibile interferenza da parte delle autorità centrali e locali in questo presunto mercato fondiario a gestione privata. Inoltre dovrebbero essere disponibili dati esaustivi e aggiornati sui prezzi delle operazioni. Tuttavia il governo della RPC non ha fornito statistiche o dati che permettessero alla Commissione di esaminare la proposta, né la Commissione è riuscita a reperire alcuna informazione accessibile al pubblico al riguardo. Inoltre, anche qualora tali informazioni dovessero pervenire, esse riguarderebbero unicamente il mercato secondario dei trasferimenti perché, sul mercato primario, vi è un solo operatore (vale a dire che l’assegnazione iniziale dei diritti di uso dei terreni è sempre effettuata dal governo della RPC). L’assegnazione iniziale per un periodo di 50 anni che ha luogo sul mercato primario è di fatto diversa dalla locazione che avviene sul mercato secondario, che di norma dovrebbe riguardare un periodo molto più breve o prevedere quantomeno clausole diverse riguardo alla rivalutazione, alla rescissione ecc. Pertanto la Commissione ha continuato a basarsi sui dati disponibili per il mercato primario, che nella fattispecie è il mercato oggetto dell’inchiesta. |
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(512) |
Il governo della RPC ha argomentato inoltre che, qualora la Commissione dovesse scegliere di continuare a utilizzare un parametro di riferimento esterno, sarebbe opportuno effettuare un adeguamento che tenga conto del fattore della densità di popolazione, che a sua volta influenza la domanda e di conseguenza i prezzi. Di fatto, tra il 2015 e il 2018 la densità di popolazione del Taipei cinese era di 4,4 volte superiore a quella della Cina. In particolare, mentre tra il 2015 e il 2018 la densità di popolazione in Cina era di circa 147 persone per chilometro quadrato di terreno, nello stesso periodo la densità di popolazione del Taipei cinesi era di circa 650 persone per chilometro quadrato di terreno. La situazione fondiaria e i prezzi dei due paesi sono dunque incomparabili. |
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(513) |
A ogni modo la Commissione ha osservato che il governo della RPC ha confrontato le cifre relative alla densità di popolazione a livello dell’intero paese. Da un’analisi più approfondita della densità di popolazione dei luoghi in cui hanno effettivamente sede i produttori esportatori emerge che i dati sulla densità di popolazione sono in realtà abbastanza simili. Ad esempio, nel 2018 la densità di popolazione di Zhejiang era di 560 persone per chilometro quadrato mentre quella di Shandong era di 640 persone per chilometro quadrato (123). La Commissione ha ritenuto pertanto che nessun adeguamento fosse giustificato. |
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(514) |
Il governo della RPC ha anche richiesto alla Commissione di fornire informazioni supplementari sulle analogie tra il tipo di terreni e le operazioni utilizzati per la costruzione del pertinente parametro di riferimento, come indicato nel considerando 507. A tale riguardo la Commissione ha precisato che in entrambi i casi le operazioni riguardavano terreni industriali di determinate dimensioni ubicati in zone industriali. |
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(515) |
In conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato attribuito al periodo dell’inchiesta tenendo conto della normale durata dei diritti di uso dei terreni industriali, ossia 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito in base al fatturato totale rispettivo delle società durante il periodo dell’inchiesta, in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(516) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha contestato la presenza di un errore materiale nel valore utilizzato in uno specifico contratto per la concessione dei diritti di uso dei terreni. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto il valore di conseguenza. |
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(517) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il gruppo CNBM ha argomentato che un contratto per la concessione dei diritti di uso dei terreni dovrebbe essere rimosso in quanto ricevuto dopo il periodo dell’inchiesta. Inoltre il vantaggio derivante dai diritti di uso dei terreni acquistati nel 2018 dovrebbe essere calcolato proporzionalmente al periodo dell’inchiesta. Infine il gruppo CNBM ha affermato che, per un altro lotto di terreno che era stato acquistato nel 1998 da una società collegata e ceduto al produttore esportatore nel 2004, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi all’operazione del 2004 per calcolare il vantaggio. La Commissione ha respinto la prima argomentazione, in quanto il contratto di acquisto relativo ai diritti di uso dei terreni in oggetto era già stato sottoscritto nel 2018 e il terreno era dunque già di proprietà della società durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha accolto la seconda argomentazione, riguardante il calcolo proporzionale, e ha adeguato di conseguenza il calcolo del vantaggio relativo a tutte le società che hanno acquistato diritti di uso dei terreni nel 2018. L’ultima argomentazione è stata respinta in quanto l’operazione risalente al 2004 riguardava un trasferimento intersocietario e, di conseguenza, non rifletteva il valore reale al quale il gruppo aveva originariamente acquistato il terreno. |
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(518) |
In seguito all’ulteriore divulgazione definitiva, il gruppo CNBM ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare, come punto di partenza per il calcolo del vantaggio, la data in cui gli appezzamenti di terreno sono stati ottenuti. Tuttavia, come indicato al considerando precedente, la proprietà del terreno, con i diritti e gli obblighi corrispondenti, era già stata acquisita dalla società alla data del contratto di acquisto. Inoltre, anche il prezzo del terreno su cui si basa il calcolo della prestazione era determinato dal contratto di acquisto. Le affermazioni della società sono pertanto state respinte. |
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(519) |
L’importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Concessione di diritti di uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato
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3.7. Rinuncia della pubblica amministrazione a entrate dovute o mancata riscossione delle stesse
3.7.1. Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
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(520) |
Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato energia elettrica. |
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(521) |
Per quanto riguarda alcune delle società incluse nel campione, i prezzi di acquisto dell’energia elettrica seguivano i prezzi stabiliti ufficialmente a livello provinciale per i grandi clienti industriali. Come accertato in inchieste precedenti (124), questo livello non ha conferito un vantaggio specifico a tali grandi clienti industriali. Tuttavia, la Commissione ha constatato che le società oggetto dell’inchiesta appartenenti ai due gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di riduzioni o rimborsi di una parte del costo dell’energia elettrica da esse sostenuto, sotto forma di sovvenzioni. |
a) Base giuridica
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Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018; |
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diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico [Zhong Fa (2015) n. 9]; |
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comunicazione sull’impegno nella costruzione del mercato dell’energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, LJXDL [2017] n. 93; |
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comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale, LJNSC [2017] n. 36. |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(522) |
La Commissione ha constatato che alcuni tra i principali grandi utenti industriali di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità, anziché acquistarla dalla rete, sottoscrivendo contratti di acquisto diretto oppure essendo ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato». Durante il periodo dell’inchiesta, alcune delle società incluse nel campione avevano in essere accordi per l’acquisto diretto di energia elettrica di questo tipo oppure erano ammesse a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato». Per la maggior parte delle società oggetto dell’inchiesta, i prezzi praticati per mezzo di tali contratti/tale sistema di scambio erano più bassi di quelli fissi stabiliti a livello provinciale per i grandi clienti industriali. |
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(523) |
Attualmente non tutti i grandi utenti industriali hanno la possibilità di concludere tali contratti diretti o di essere ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato». A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, che «le imprese che non si conformano alla politica industriale nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette». (125) |
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(524) |
In pratica, lo scambio diretto di energia elettrica viene eseguito dalle province. Le società devono richiedere l’approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l’acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. |
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(525) |
Ad esempio, nella provincia di Shandong, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale stabilisce che «gli utenti che partecipano agli scambi diretti di energia elettrica sono confermati conformemente alle condizioni di accesso del 2017 approvate dal comitato dell’economia e a tecnologia dell’informazione di Shandong. Per partecipare agli scambi diretti di energia elettrica le imprese venditrici di energia elettrica presentano la propria domanda di registrazione al Centro per gli scambi di energia elettrica di Shandong e potrebbero partecipare agli scambi diretti di energia elettrica dopo essere state esaminate e pubblicizzate da tale centro». A tale riguardo, un elenco delle imprese ammissibili che soddisfano i requisiti necessari per prendere parte al sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato è stilato e pubblicato in una comunicazione del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong (126). |
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(526) |
Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di offerta o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell’ambito di contratti diretti non si basano sull’offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; sono previste restrizioni nei loro confronti sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall’amministrazione locale. |
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(527) |
In aggiunta, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Ad esempio, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale stabilisce che «l’operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong addebita gli oneri associati agli scambi diretti di energia elettrica» e che «l’operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong emette una fattura valida ai fini dell’IVA agli utenti e alle società produttrici di energia elettrica». |
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(528) |
Infine, tutti i contratti di acquisto diretti sottoscritti devono essere registrati presso l’amministrazione locale. |
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(529) |
Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio [Fa Gai Yun Xing (2018) n. 1027]. Tuttavia, la Commissione osserva che tale normativa è stata adottata durante il periodo dell’inchiesta e non è ancora stata pienamente attuata. Inoltre, nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia, come settori oggetto di sostegno e traenti beneficio dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In particolare, la circolare impone di «sostenere gli utenti con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 5 milioni di kWh nella conduzione di transazioni energetiche dirette con le imprese che producono energia elettrica. Nel 2018 saranno liberalizzati i piani riguardanti la produzione di energia elettrica per i settori del carbone, del ferro e dell’acciaio, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e di altre quattro industrie» La circolare precisa inoltre di «sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico». |
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(530) |
La normativa prevede quindi un’applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica ad alcuni settori, quali le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia. Tale applicazione selettiva si traduce in una riduzione delle tariffe dell’energia elettrica da parte dello Stato a favore delle società attive in tali settori. |
c) Conclusione
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(531) |
La Commissione ha ritenuto che la tariffa ridotta per l’energia elettrica in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul prezzo dell’energia elettrica, in quanto quest’ultima è stata erogata a tariffe inferiori a quella normale di rete corrisposta da altri grandi utenti industriali che non possono beneficiare della fornitura diretta. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili. |
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(532) |
Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto durante il periodo dell’inchiesta e che è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(533) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la Commissione non è stata in grado di dimostrare che le entità che forniscono energia elettrica a prezzi asseritamente ridotti, vale a dire i produttori di energia e gli operatori statali della rete elettrica, sono enti pubblici o agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione. |
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(534) |
A tale riguardo, come esposto nei considerando da 523 a 528, la Commissione ha constatato che il sistema di scambio diretto dell’energia elettrica e le condizioni alle quali alle società è consentito partecipare sono stabiliti dallo Stato e attuati dalle province. Di fatto, per poter partecipare al regime pilota per lo scambio diretto di energia elettrica le società devono ottenere l’approvazione delle autorità provinciali. In aggiunta, come precisato nel considerando 527, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Tenuto conto del fatto che il sistema di scambio diretto dell’energia elettrica è definito e controllato dallo Stato, che ne affida l’attuazione alle autorità provinciali, e che le fatture sono emesse dall’operatore statale della rete elettrica, la Commissione ha concluso che la riduzione negoziata delle tariffe è concessa da enti pubblici. L’argomentazione del governo della RPC è stata pertanto respinta. |
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(535) |
Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che la Commissione non abbia dimostrato in che modo la fornitura di energia elettrica a tariffe asseritamente ridotte è specifica ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il governo della RPC ha argomentato che, poiché non hanno carattere obbligatorio bensì solamente orientativo, i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico, cui la Commissione ha fatto riferimento, non limitano l’accesso a questa presunta sovvenzione solo ad alcune imprese. Inoltre il governo della RPC ha ritenuto che l’argomentazione addotta dalla Commissione in relazione alla specificità sia incoerente, in quanto da un lato la Commissione ha affermato che quella dei prodotti GFF è un’industria incoraggiata e, dall’altro, ha indicato che solo alcune società incluse nel campione erano ammissibili al sistema di scambio diretto dell’energia elettrica. |
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(536) |
A tale riguardo, come esposto nel considerando 523, non tutti i grandi utenti industriali hanno attualmente la possibilità di concludere contratti diretti o di essere ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato». Di fatto, le società devono richiedere l’approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l’acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri tra cui quello di «conformarsi alla politica industriale nazionale». Il fatto che i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico possano non avere, dal punto di vista giuridico, carattere obbligatorio è irrilevante, poiché dall’inchiesta è emerso che solo alcune società hanno ricevuto l’approvazione a partecipare al sistema di scambio diretto dell’energia elettrica e hanno dunque beneficiato di una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica. Inoltre, anche il fatto che le società debbano ricevere un’approvazione specifica per poter beneficiare della riduzione dei prezzi dell’energia è indicativo della specificità del regime in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(537) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni una delle società del gruppo CNBM ha contestato la conclusione della Commissione che il fatto che alcune società siano autorizzate a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato», acquistando energia elettrica direttamente dai produttori anziché dalla rete elettrica statale, rappresenti una «rinuncia alla riscossione di entrate» da parte del governo della RPC. Tale parte interessata ha sottolineato che l’articolo 3 del regolamento di base definisce come sovvenzione i casi in cui «la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuote» e che, dato che il governo della RPC si asteneva espressamente dal rivendere energia elettrica ai produttori esportatori attraverso la rete elettrica statale, l’utilizzo di tale rete non comportava alcuna entrata per il governo della RPC. |
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(538) |
La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Come già indicato nel considerando 527, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà sempre emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Pertanto, nel considerando 534 la Commissione ha concluso che poiché il sistema di scambio diretto dell’energia elettrica è definito e controllato dallo Stato, che ne affida l’attuazione alle autorità provinciali, e che le fatture sono emesse dall’operatore statale della rete elettrica, la riduzione negoziata delle tariffe dell’energia elettrica è concessa da enti pubblici. Applicando in modo selettivo una riduzione delle tariffe dell’energia elettrica ad alcuni utenti industriali, nonostante i prezzi ufficiali generalmente applicabili a tutti gli utenti industriali fossero più elevati, lo Stato, per il tramite dell’operatore statale della rete elettrica, ha pertanto rinunciato alla riscossione delle entrate derivanti dalla vendita di energia elettrica a livello dei prezzi ufficialmente stabiliti. Tale prassi rientra tra i casi in cui «la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuote» ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(539) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto in base alla tariffa normale di rete e il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto con la tariffa ridotta. |
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(540) |
L’importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
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3.7.2. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
3.7.2.1.
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(541) |
In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese («legge EIT») (127), le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %. |
a) Base giuridica
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(542) |
La base giuridica di questo regime comprende l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (128), nonché:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(543) |
Le società che possono beneficiare della riduzione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto e nuovo contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia. Tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFF, in quanto ambito prioritario. |
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(544) |
Inoltre, per essere ammissibili alla riduzione, le società devono soddisfare i criteri seguenti:
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(545) |
Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L’importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi. |
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(546) |
La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. |
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(547) |
Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, quali ad esempio alcune tecnologie chiave nell’ambito del settore dei prodotti GFF. |
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(548) |
A seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che le agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia non sono specifiche, in quanto la legislazione ai sensi della quale tale programma opera stabilisce chiaramente criteri oggettivi in materia di ammissibilità (129) i quali sono applicati in modo automatico, vale a dire che le autorità interessate non dispongono di alcun margine discrezionale per applicare o meno questa aliquota fiscale particolare laddove le condizioni di ammissibilità siano soddisfatte. Il governo della RPC fa riferimento alla nota 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, secondo la quale i criteri di ammissibilità sono considerati oggettivi se sono neutri, non favoriscono determinate imprese rispetto ad altre e sono di natura economica e di applicazione orizzontale. È questo il caso, secondo il governo della RPC, dei criteri di ammissibilità all’aliquota fiscale agevolata in oggetto, dato che l’accesso a tale aliquota ridotta è aperto a tutte le imprese, senza favorirne alcune rispetto ad altre, in quanto le società di tutti i settori che compongono l’economia hanno la possibilità di ottenere un certificato di alta e nuova tecnologia. Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-586/14, Xinyi PV/Commissione (130), in quanto spiegava che: «...detti vantaggi erano stati conferiti dalle autorità competenti non su base discrezionale, ma quando le condizioni oggettive per la loro concessione, cioè l’appartenenza dell’impresa in questione al settore delle alte tecnologie […] erano soddisfatte. In ogni caso, risulta dall’articolo 28 della Corporate income tax law of the Peoples’s Republic of China (legge della Repubblica popolare cinese, sull’imposizione sui redditi delle imprese) e dall’articolo 93 delle sue modalità d’applicazione che i vantaggi fiscali sono attribuiti alle imprese del settore delle alte tecnologie, come il richiedente, circostanza non contestata dalla Commissione, soltanto se certe condizioni oggettive sono soddisfatte, e, nello specifico, se le imprese in questione operano nel settore delle tecnologie nuove e avanzate, se sono titolari di diritti di proprietà intellettuale, se i loro prodotti o servizi rilevano dei settori di alta tecnologia specificamente sostenuti dallo Stato, se i costi della ricerca e dello sviluppo raggiungono una certa percentuale delle spese totali, se il reddito generato da tali prodotti o servizi raggiunge una certa percentuale della totalità del loro reddito e se il numero dei loro tecnici rappresenta una certa percentuale del numero totale dei dipendenti». |
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(549) |
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione del governo della RPC per i motivi che seguono. Il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV, stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». L’articolo 28 della legge, che fa parte dello stesso capo, stabilisce che «l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %». L’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: « “ le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato”, di cui all’articolo 28, clausola 2, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese si riferisce alle imprese che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
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(550) |
Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata alle «imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato» e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, quale quella di rientrare «nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». |
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(551) |
Come esposto nel considerando 543, gli ambiti ad alta tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato sono elencati negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia, i quali fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFF, in quanto ambito prioritario. |
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(552) |
Tenuto conto del fatto che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata solo alle imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato e rientrano nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato, la Commissione ha concluso che la misura in esame non viene applicata sulla base di condizioni o criteri oggettivi che non favoriscono determinate imprese rispetto ad altre. Tale conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che gli «ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia» sono una raccolta di ambiti dei settori ad alta tecnologia stilata conformemente alle priorità di un certo periodo storico e possono essere oggetto di modifiche nel corso del tempo. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal governo della RPC, la legislazione applicabile alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese non stabilisce criteri oggettivi in materia di ammissibilità. |
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(553) |
Quanto alle risultanze del Tribunale nella causa T-586/14, la Commissione ha osservato che la sentenza è stata annullata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-301/16 P (131). Inoltre l’argomentazione del Tribunale è stata formulata nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e, di conseguenza, in un ambito diverso. |
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(554) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato la specificità della misura e ha respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(555) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta. |
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(556) |
L’importo della sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari allo 0,88 % per il gruppo Yuntianhua e al 2,98 % per il gruppo CNBM. |
3.7.2.2.
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(557) |
Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. |
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(558) |
Più nello specifico, le spese relative a R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell’esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali. |
a) Base giuridica
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(559) |
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(560) |
Nel corso di inchieste precedenti (132) la Commissione ha stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia. |
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(561) |
La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore dei prodotti GFF. |
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(562) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che il programma di ulteriore detrazione delle spese relative a R&S non è specifico. Il governo della RPC ha fatto riferimento all’articolo 2.1, lettera b), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che prevede che non vi sia specificità ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano l’idoneità a ricevere una sovvenzione e l’ammontare della stessa purché i) l’idoneità sia automatica, ii) tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati e iii) siano esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica. Il governo della RPC è del parere che la legislazione ai sensi della quale il programma in oggetto opera stabilisca chiaramente criteri oggettivi in materia di ammissibilità, i quali sono applicati in modo automatico. In altre parole, le autorità interessate non dispongono di alcun margine discrezionale per applicare o meno questa aliquota fiscale particolare laddove le condizioni di ammissibilità siano soddisfatte. |
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(563) |
La Commissione ha fatto riferimento al capo IV della legge EIT, che contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione del capo IV, stabilisce che «[l]o Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». L’articolo 30, paragrafo 1, che fa parte dello stesso capo, stabilisce che «le spese relative a ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» possono essere oggetto di un’ulteriore detrazione al momento di calcolare il reddito imponibile. L’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che cosa si intende con «spese relative a R&S sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT. |
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(564) |
Le summenzionate disposizioni specificano chiaramente che l’ulteriore detrazione delle spese relative a R&S è riservata alle imprese coinvolte nello «sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» e «attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». |
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(565) |
Come esposto nel considerando 560 gli ambiti ad alta tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, sono elencati negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia. Come precisato nel considerando 543, tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFF, in quanto ambito prioritario. |
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(566) |
Tenuto conto del fatto che l’ulteriore detrazione delle spese relative a R&S è riservata unicamente alle imprese attive in settori che sono specificamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato, così come figurano negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia, la Commissione ha concluso che la misura in esame non viene applicata sulla base di condizioni o criteri oggettivi che non favoriscono determinate imprese rispetto ad altre (né a tutte le imprese ad alta e nuova tecnologia). Tale conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che gli «ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia» sono una raccolta di ambiti dei settori ad alta tecnologia stilata conformemente alle priorità di un certo periodo storico e possono essere oggetto di modifiche nel corso del tempo. Contrariamente a quanto argomentato dal governo della RPC, la legislazione applicabile all’ulteriore detrazione delle spese relative a R&S non stabilisce criteri o condizioni oggettivi in materia di ammissibilità. Pertanto la Commissione ha confermato la specificità della misura e ha respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(567) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S. |
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(568) |
L’importo della sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari allo 1,06 % per il gruppo Yuntianhua e al 0,17 % per il gruppo CNBM. |
3.7.2.3.
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(569) |
La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificatamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili. |
a) Base giuridica
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(570) |
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese. |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(571) |
La Commissione ha riscontrato che alcune società dei gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate. |
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(572) |
Nella risposta al questionario il governo della RPC ha argomentato che il regime in questione non costituisce una sovvenzione in quanto riguarda i profitti al netto delle imposte e l’esenzione è intesa a evitare la doppia imposizione, senza pertanto conferire alcun vantaggio. Il governo della RPC ha altresì asserito che il regime non è specifico in quanto si applica in modo generale e uniforme sulla base di criteri oggettivi, dato che tutte le società residenti nella RPC hanno la possibilità di investire in altre società residenti e di essere esentate dall’imposta. |
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(573) |
A tal proposito si fa riferimento all’articolo 25 dell’EIT, che fa parte del medesimo capo dell’articolo 26, paragrafo 2, ossia il «Capo IV Politiche fiscali agevolate», e funge da introduzione a tale capo. Tale articolo stabilisce che «[l]o Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». L’articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. |
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(574) |
Su tale base, in linea con le conclusioni tratte nell’ambito di precedenti inchieste antisovvenzioni (133), si considera che tale politica fiscale agevolata sia limitata ad alcuni settori e progetti, vale a dire ai settori che sono specificatamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato, come l’industria dei prodotti GFF, e sia pertanto specifica. Gli elementi di prova inclusi nel fascicolo hanno dimostrato altresì che le società che hanno beneficiato di tale regime disponevano di un certificato di impresa a nuova e alta tecnologia. Sulla base di quanto precede, le argomentazioni del governo della RPC sono state respinte. |
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(575) |
La Commissione ritiene che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(576) |
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione applicando l’aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile. |
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(577) |
L’importo della sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari allo 0,02 % per il gruppo Yuntianhua e al 2,10 % per il gruppo CNBM. |
3.7.2.4.
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(578) |
A norma dell’articolo 32 della legge EIT, «qualora sia veramente necessario un ammortamento accelerato delle attività immobilizzate di un’impresa a causa del progresso tecnologico o per altri motivi, è possibile ridurre il numero di anni dell’ammortamento oppure adottare un metodo di ammortamento accelerato». |
a) Base giuridica
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(579) |
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 32 della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(580) |
A norma della comunicazione sulle politiche in materia di detrazione delle apparecchiature e dei dispositivi ai fini dell’imposta sul reddito delle imprese [Cai Shui (2018) n. 54], «qualora il valore unitario di una nuova apparecchiatura o un di nuovo dispositivo acquistati da un’impresa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 non superi i cinque milioni di CNY, l’impresa è autorizzata ad aggiungere tale valore ai costi e alle spese del periodo corrente su base forfettaria, ai fini di una detrazione basata sul calcolo del suo reddito imponibile, e non è più tenuta a calcolare l’ammortamento su base annua». La normativa non si applica solo a settori specifici. |
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(581) |
Quanto ai beni con valore unitario superiore a 5 milioni di CNY, continuano a essere applicabili la comunicazione sull’affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all’ammortamento accelerato delle attività immobilizzate [Cai Shui (2014) n. 75] e la comunicazione sull’ulteriore affinamento delle politiche in materia di imposta sul reddito delle imprese applicabili all’ammortamento accelerato delle attività immobilizzate [Cai Shui (2015) n. 106]. Tali comunicazioni prevedono che le attività immobilizzate acquistate dalle società in 10 industrie chiave possano essere sottoposte al metodo di ammortamento accelerato. |
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(582) |
La Commissione ha appurato che, durante il periodo dell’inchiesta, le società incluse nel campione non hanno applicato l’ammortamento accelerato ai beni con valore unitario superiore a 5 milioni di CNY. Pertanto, poiché tali beni non rientravano nell’ambito di applicazione della comunicazione Cai Shui (2014) n. 75 né di quella Cai Shui (2015) n. 106, la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori non hanno beneficiato di sovvenzioni compensabili. |
c) Conclusione
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(583) |
La Commissione ha ritenuto che i produttori esportatori non abbiano beneficiato di sovvenzioni compensabili nel quadro del programma in oggetto. |
3.7.2.5.
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(584) |
Un’organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un’imposta sull’uso dei terreni. L’imposta sull’uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia, determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall’imposta sull’uso dei terreni. |
a) Base giuridica
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(585) |
La base giuridica di questo regime è costituita:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(586) |
Uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha beneficiato di rimborsi del pagamento delle imposte sull’uso di terreni da parte dell’ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra. |
c) Conclusione
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(587) |
La Commissione ritiene che l’esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell’imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l’imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per il beneficiario è pari all’importo rimborsato/al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto le società hanno beneficiato di una riduzione fiscale pur non rientrando in nessuno dei criteri oggettivi di cui al considerando 584. |
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(588) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la Commissione non è stata in grado di dimostrare la specificità dell’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni, in quanto le società hanno beneficiato di una riduzione fiscale anche se non soddisfacevano i criteri oggettivi di cui al considerando 584, vale a dire «i criteri previsti a norma di legge per beneficiare di tale esenzione». |
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(589) |
A tale riguardo, come esposto nel considerando 584, la Commissione ha osservato che la legge stabilisce che un’organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un’imposta sull’uso dei terreni. L’eccezione a questa norma è rappresentata dal fatto che alcune categorie di terreni (134) sono esenti dall’imposta sull’uso dei terreni. Dall’inchiesta è emerso che i terreni utilizzati dal produttore esportatore che ha collaborato, il quale ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni, non rientrano in alcuna delle categorie di terreni esentate per legge dall’imposta sull’uso dei terreni. Non si può pertanto concludere che i produttori esportatori in questione soddisfacevano alcuno dei criteri oggettivi previsti a norma delle disposizioni relative all’imposta sull’uso dei terreni. Di conseguenza, la misura che esenta tali produttori esportatori dall’imposta sull’uso dei terreni è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(590) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Si è considerato che tale vantaggio fosse l’importo rimborsato durante il periodo dell’inchiesta. |
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(591) |
L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo CNBM è stato pari allo 0,17 %. |
3.7.2.6.
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(592) |
L’importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte durante il periodo dell’inchiesta è stato pari a quanto segue: Esenzioni e riduzioni delle imposte
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3.8. Regimi di concessione di sussidi
3.8.1. Sussidi per l’aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie
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(593) |
Le società incluse nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi per quanto riguarda R&S e adeguamento tecnologico e innovazione, come ad esempio la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, la promozione di investimenti per l’adeguamento, il rilancio e il rinnovamento tecnologico dei settori chiave ecc. |
a) Base giuridica
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— |
Il tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica; |
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— |
i pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa (2012) n. 44; |
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— |
il piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico, elaborato dalla NDRC e dal MIIT, 2015; |
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— |
la comunicazione della NDRC sul piano del 2015 per l’assegnazione del fondo di R&S della tecnologia industriale alle industrie ad alta tecnologia; |
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— |
il programma sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020), emanato dal Consiglio di Stato nel 2006; |
|
— |
le misure amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia, nella versione riveduta del 2011; |
|
— |
le misure amministrative per il programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (programma 863), nella versione riveduta del 2011, |
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— |
le misure per l’amministrazione di fondi speciali ai fini del conseguimento di obiettivi legati alla trasformazione dell’innovazione indipendente nella provincia di Shandong; |
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— |
le misure provvisorie per la gestione della trasformazione e del potenziamento industriali [Cai Jian (2012) n. 567]; |
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— |
il fondo speciale della misura provvisoria per la gestione del potenziamento industriale e del miglioramento dell’efficienza [Lu Cai Qi (2014) n. 24]; |
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— |
le misure per la gestione della trasformazione e del potenziamento industriali dei fondi per Made in China 2025/fabbricazione intelligente; |
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— |
la comunicazione del Consiglio di Stato sulla pubblicazione del progetto pilota di dimostrazione della fabbricazione intelligente |
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— |
«Made in China (2025)» [n. 28 (2015)]; e |
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— |
a livello locale/provinciale: comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica e fondi speciali per lo sviluppo industriale. |
b) Conclusione
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(594) |
In base ai pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese (3.2), le amministrazioni centrali e locali sono invitate ad aumentare ulteriormente l’importo del sostegno finanziario nonché gli investimenti orientati alla trasformazione industriale e al potenziamento negli ambiti chiave e negli aspetti critici del rinnovamento tecnologico. Inoltre le autorità dovrebbero costantemente innovare e migliorare i metodi di gestione dei fondi, attuare in modo flessibile svariati tipi di sostegno e incrementare l’efficienza di utilizzo dei fondi provenienti dal gettito fiscale. |
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(595) |
Il piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico traduce in pratica i pareri orientativi summenzionati attraverso l’istituzione di fondi speciali per promuovere il progresso tecnologico e i progetti di trasformazione tecnologica. Tali fondi includono sussidi all’investimento e sconti sugli interessi dei prestiti; il loro utilizzo deve essere conforme alle politiche macroeconomiche nazionali, alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo regionale. |
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(596) |
I sussidi erogati nell’ambito di questo programma costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. |
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(597) |
La Commissione ha inoltre stabilito che tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne, e quello dei prodotti GFF è uno dei settori ammissibili. In ogni caso, i sussidi individuati sono specifici per la società. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(598) |
Il vantaggio è stato calcolato come l’importo ricevuto durante il periodo dell’inchiesta o attribuito a tale periodo se l’importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell’attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio. La Commissione ha valutato se applicare un tasso di interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione (135). Tuttavia, un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno attribuire gli importi al periodo dell’inchiesta in base ai tassi di ammortamento delle relative attività immobilizzate, in linea con il metodo di calcolo utilizzato in casi precedenti (136). |
3.8.2. Sussidi per la tutela dell’ambiente - sussidi per il risparmio, la conservazione e la riduzione delle emissioni di energia
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(599) |
I due gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi relativi alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni, quali ad esempio gli incentivi per la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse, la promozione dell’utilizzo sinergico delle risorse, i fondi di incentivazione per i progetti di conservazione dell’energia, la promozione dei centri di dimostrazione della gestione dell’energia, i sussidi relativi a progetti di miglioramento dell’inquinamento atmosferico e gli incentivi per i progetti di economia circolare. |
a) Base giuridica
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La legge della Repubblica popolare cinese sulla conservazione dell’energia, versione riveduta e adottata il 28 ottobre 2007 e versione modificata il 2 luglio 2016; |
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la legge della Repubblica popolare cinese per la promozione di una produzione più pulita (ordinanza n. 54 del presidente della Repubblica popolare cinese, modificata il 29 febbraio 2012); |
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— |
le misure in materia di ispezione per garantire una produzione pulita (decreto n. 38 della NDRC e del ministero per la Protezione ambientale, emanato il 1o luglio 2016); |
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la comunicazione n. 161 del ministero delle Finanze sulla stampa e sulla distribuzione delle misure provvisorie per la gestione della sovvenzione per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni (2015); |
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i punti chiave per la conservazione e l’utilizzazione globale dell’energia nell’industria nel 2015, pubblicati dal MIIT il 3 aprile 2015; |
b) Conclusione
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(600) |
Il programma di risparmio, conservazione e riduzione delle emissioni di energia concede sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. |
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(601) |
La Commissione ha inoltre constatato che questo regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo le società che operano nel settore delle tecnologie chiave o nella produzione di prodotti chiave di cui agli orientamenti e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. In particolare, il documento del MIIT del 2015 menziona specificamente l’industria dei materiali da costruzione, che comprende i prodotti GFF, come un settore al quale destinare specifici incentivi connessi alla conservazione dell’energia. |
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(602) |
Il vantaggio è stato calcolato secondo il metodo descritto nel considerando 598. |
3.8.3. Sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali
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(603) |
Nella sua denuncia, il denunciante ha fornito elementi di prova da cui è emerso che il settore dei prodotti GFF della RPC può beneficiare di diversi sussidi una tantum o ricorrenti concessi dalle autorità pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale. |
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(604) |
Dall’inchiesta è emerso che i due gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di ingenti sussidi una tantum o ricorrenti concessi da amministrazioni pubbliche a vari livelli, beneficiando quindi di vantaggi nel corso del periodo dell’inchiesta. Le società incluse nel campione avevano già indicato alcuni di questi sussidi nelle risposte ai questionari, mentre altri sono stati rilevati durante le visite di verifica. Il governo della RPC non ha fatto riferimento ad alcuno di essi nella sua risposta al questionario. |
a) Base giuridica
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(605) |
Tali sussidi sono stati versati alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi, se una base giuridica esisteva per tutti i vantaggi in questione, non sono stati comunicati da tutte le società incluse nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato da un’autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»). |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(606) |
In considerazione dell’elevato numero di sussidi contenuti nella denuncia e/o riscontrati nei libri contabili delle società incluse nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell’esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC e sono stati inizialmente forniti dalle due società incluse nel campione. Nella loro documentazione informativa specifica vengono fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi. |
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(607) |
Esempi di tali sussidi erano fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d’impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per l’incremento della qualità e il miglioramento dell’efficienza dell’industria, fondi municipali di sostegno al commercio, fondi per lo sviluppo dell’economia e del commercio esteri, premi per la sicurezza della produzione, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale o provinciale, sconti sugli interessi dei prestiti per l’importazione di apparecchiature. |
c) Conclusione
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(608) |
Tali sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai produttori del prodotto in esame ed è stato pertanto conferito un vantaggio. |
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(609) |
Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, come emerge dalla documentazione pertinente fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, sono limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore dei prodotti GFF. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a). Tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. |
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(610) |
Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all’importo del sussidio e all’ente che l’ha erogato. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova positiva di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio. |
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(611) |
La Commissione ha pertanto deciso che le risultanze verificate rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. Poiché tali sussidi presentano caratteristiche comuni, sono stati concessi da un’autorità pubblica e non rientravano in un programma di sovvenzioni separato, ma sono stati erogati individualmente a questo settore incoraggiato, la Commissione li ha valutati congiuntamente. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(612) |
Il vantaggio è stato calcolato secondo il metodo descritto nel considerando 598. |
3.8.4. Altri sussidi
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(613) |
Durante il periodo dell’inchiesta, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell’ambito dei restanti programmi di sussidi di cui alla precedente sezione 3.3, punto v). |
3.8.5. Osservazioni sui sussidi
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(614) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che i vari sussidi per l’aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie e la protezione ambientale nonché i sussidi ad hoc erogati da autorità municipali/regionali e asseritamente ricevuti dalle società inserite nel campione sono specifici. Secondo il governo della RPC, la Commissione non ha indicato una disposizione specifica che imponga espressamente la concessione di vantaggi all’industria dei prodotti GFF e non ha pertanto soddisfatto il requisito stabilito dal panel nella controversia «CC – aeromobili», secondo il quale la constatazione della specificità presuppone che sia stabilita una limitazione esplicita della presunta sovvenzione solo a «determinate imprese», tale per cui «disponibile in modo sufficientemente ampio nell’intera economia», e che la limitazione deve esprimere chiaramente tutto ciò che si intende dire, senza lasciare nulla di implicito o sottinteso. |
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(615) |
Il governo della RPC ha inoltre osservato che, per quanto riguarda i sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali, la Commissione non ha fornito argomentazioni o elementi di prova a sostegno della specificità di tali sussidi, ma si è limitata ad affermare che essi sono risultati «[…] specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore.». Secondo il governo della RPC, la mera parvenza di una specificità non può costituire un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’effettiva specificità di una misura. |
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(616) |
A tale proposito il governo della RPC ha rammentato che, come statuito dall’organo di appello nella controversia «US – DRAMs» (dazi compensativi), la Commissione è tenuta a fornire una spiegazione ragionata e adeguata a corredo delle sue conclusioni e a garantire che la logica alla base di tali conclusioni sia esplicitata nella determinazione dell’autorità responsabile dell’inchiesta. Il governo della RPC ha sottolineato che il riferimento della Commissione al fatto che la maggior parte delle società interessate avesse iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» non può essere considerato una spiegazione ragionevole e adeguata. |
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(617) |
Il governo della RPC ha inoltre osservato che il semplice fatto che una sovvenzione sia concessa da un’autorità regionale non rende tale sovvenzione specifica e ha rimandato a quanto statuito dall’organo di appello nella controversia «US – CVD (China)», ossia che una sovvenzione messa a disposizione di tutte le imprese di una regione non va considerata specifica se l’autorità erogatrice di tale regione è un’amministrazione regionale. |
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(618) |
La Commissione ha già dimostrato la specificità dei sussidi ai considerando 597, 601 e 609. Di fatto, solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi sono ammissibili a beneficiarne. Inoltre, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito documenti concernenti i sussidi, quali documenti giuridici e avvisi di concessione, che hanno dimostrato che i sussidi sono stati erogati a società appartenenti a taluni settori o industrie specifici e/o impegnate in determinati progetti industriali incoraggiati dallo Stato. La Commissione ha pertanto ribadito la sua conclusione secondo la quale tali sussidi sono disponibili solo a «determinate imprese» e non «in modo ampio nell’intera economia». Dall’inchiesta è altresì emerso che le condizioni di ammissibilità di tali sussidi non erano chiare e oggettive e non si applicavano automaticamente; di conseguenza, essi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(619) |
Per quanto riguarda i sussidi ad hoc, il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova ulteriore a sostegno della sua asserzione secondo cui gli stessi non sono specifici. Di conseguenza, la Commissione ha ribadito di avere concluso, sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, che tali sussidi non soddisfano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(620) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione del governo della RPC. |
3.8.6. Totale per tutti i sussidi
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(621) |
Poiché la società madre CNBM non ha collaborato, il vantaggio derivante dai sussidi concessi a livello di CNBM è stato calcolato seguendo il metodo descritto nelle sezioni da 3.8.1 a 3.8.3, basato sulle informazioni disponibili al pubblico di cui alla relazione annuale 2018 di tale società, quali gli importi registrati come sovvenzioni pubbliche, finanziamenti pubblici e altri redditi. |
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(622) |
L’importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell’inchiesta ammonta a: Sussidi
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3.9. Conclusione relativa alla sovvenzione
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(623) |
In base alle informazioni disponibili a tale punto dell’inchiesta, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per le società incluse nel campione in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ogni sovvenzione o programma di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l’importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Successivamente è stato calcolato l’importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo (cif) delle stesse esportazioni per tonnellata. |
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(624) |
Dopo la divulgazione definitiva delle informazioni e le ulteriori divulgazioni definitive il gruppo CNBM ha argomentato che, calcolando il vantaggio complessivo sotto forma di percentuale sulla base dell’insieme degli importi delle sovvenzioni concesse ai produttori esportatori e applicando tale vantaggio complessivo, espresso in percentuale, all’insieme del valore dei prodotti GFF esportati nell’UE da entrambi i produttori esportatori, la Commissione ha erroneamente ripartito le presunte sovvenzioni ricevute da uno dei produttori esportatori (Jushi Group) in base all’insieme del fatturato di entrambi i produttori esportatori (Jushi Group e Hengshi). Il tasso di sovvenzione del gruppo risulta così gonfiato. Secondo il gruppo CNBM, la Commissione avrebbe prima dovuto calcolare separatamente, per ciascuna società, l’importo della sovvenzione per unità esportata nell’UE. Soltanto in seguito gli importi delle sovvenzioni a favore di ciascuna società avrebbero dovuto essere cumulati nel calcolo di un tasso di sovvenzione congiunto. |
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(625) |
Come indicato al considerando 97, la Commissione ha rammentato che, allo scopo di garantire che le misure possano essere attuate efficacemente, in particolare per evitare che le esportazioni vengano effettuate attraverso una società collegata soggetta al dazio inferiore, è prassi della Commissione stabilire il rapporto tra produttori esportatori in base ai criteri di cui all’articolo 127 dell’atto recante modalità di esecuzione del codice doganale dell’Unione. Inoltre, calcolare l’importo delle sovvenzioni compensabili sulla base del prodotto in esame esportato verso l’Unione implica che, se le società sono collegate, in considerazione della fungibilità del denaro, esse possono indistintamente avvalersi di tali vantaggi relativi al prodotto in esame, indipendentemente quindi da quale sia, nello specifico, il produttore esportatore. Nel presente caso, poiché sia Hengshi che Jushi Group producono ed esportano il prodotto in esame e poiché Jushi Group produce anche la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto esportato da Hengshi, l’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a tali società dovrebbe tener conto del fatto che, a causa del loro rapporto, esse sono in grado di convogliare tali vantaggi verso il prodotto in esame esportato verso l’Unione nel modo che ritengono più opportuno. Ne consegue che i vantaggi concessi a tali produttori esportatori in relazione al prodotto in esame dovrebbero tradursi in un unico importo applicabile al gruppo. |
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(626) |
Il metodo proposto da CNBM non tiene conto di tale fatto e porterebbe a risultati errati. Si faccia ad esempio il caso di due fabbricanti di prodotti GFF tra loro collegati, la società A e la società B, in cui tutte le sovvenzioni sono concesse alla società A e nessuna alla società B. Si ipotizzi inoltre che la società A abbia venduto la totalità della sua produzione sul mercato interno alla società B e che quest’ultima abbia riesportato l’insieme dei prodotti della società A in aggiunta a tutti i prodotti propri. Secondo il metodo di calcolo proposto da CNBM, questo scenario darebbe luogo a un importo di sovvenzione dello 0 %, poiché l’importo della sovvenzione per unità esportata nell’UE sarebbe pari a 0 per la società A e i sussidi concessi alla società A non potrebbero essere attribuiti ai prodotti esportati dalla società B. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione del gruppo CNBM. |
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(627) |
Il gruppo CNB ha inoltre osservato che la Commissione è incorsa in vari errori nell’accertare il trasferimento di sovvenzioni tra società collegate. In primo luogo, la Commissione ha sommato erroneamente valori percentuali contenenti denominatori diversi, in quanto gli importi delle sovvenzioni ripartiti sul fatturato di Jushi Group sono stati aggiunti agli importi delle sovvenzioni ripartiti sul fatturato cumulato di Jushi e Hengshi. |
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(628) |
In secondo luogo, la Commissione ha stabilito che le sovvenzioni ricevute da China Jushi e Zhengshi Holding Group sono state trasferite ai produttori esportatori a titolo di «partecipazioni in società controllate». Tuttavia, non vi è alcuna base per asserire che l’esistenza di una partecipazione abbia di per sé trasferito un presunto vantaggio a Jushi Group. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto non solo degli investimenti azionari a lungo termine di China Jushi nelle sue controllate, ma anche di quelli nelle sue «società consociate e joint venture». In terzo luogo, se la Commissione intendeva effettuare un’analisi del trasferimento del vantaggio, avrebbe comunque dovuto ripartire le presunte sovvenzioni ricevute da China Jushi sul fatturato totale di China Jushi. In quarto luogo, se il presupposto è che una società madre trasferisce tutte le sovvenzioni ricevute alle sue controllate, ne consegue che Jushi Group ha trasferito tutte le sue sovvenzioni alle proprie controllate. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe calcolare un tasso di sovvenzione dello 0 % per Jushi Group. |
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(629) |
In terzo luogo, in seguito all’ulteriore divulgazione definitiva il gruppo CNBM ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato in che modo le sovvenzioni asseritamente ricevute da Zhengshi Holding abbiano conferito un vantaggio alle esportazioni di prodotti GFF nell’Unione. In assenza di un nesso tra le sovvenzioni asseritamente concesse dal governo e la produzione e l’esportazione del prodotto in esame, non si poteva pertanto dimostrare che il prodotto esportato avesse ricevuto un vantaggio da tali sovvenzioni. In tale contesto il gruppo CNBM ha osservato che, come spiegato da Zhengshi Holding nella sua risposta al questionario, la sua attività principale consiste nell’acquistare materie prime per una società collegata produttrice di acciaio inossidabile. Zhengshi Holding aveva inoltre un fatturato significativo che si sarebbe dovuto utilizzare come criterio di ripartizione. |
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(630) |
In quarto luogo, il vantaggio asseritamente trasferito a Jushi Group si basava sulla partecipazione di Jushi Group in Hubei Hongija, sebbene Hubei Hongjia sia un fornitore di fattori di produzione per i fabbricanti di prodotti GFF. |
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(631) |
In quinto luogo, il criterio di ripartizione applicato a Jushi Hong Kong si basava sul fatturato e presupponeva che tutte le vendite fossero state effettuate verso Jushi Group. |
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(632) |
In sesto luogo, la Commissione non ha fornito spiegazioni in merito a come i presunti vantaggi ricevuti da CNBM siano stati trasferiti a Jushi Group e a Hengshi. La Commissione avrebbe dovuto applicare il medesimo procedimento utilizzato nel caso delle società collegate di Jushi Group ed effettuare un’analisi del trasferimento del vantaggio basata sulle vendite. Se la Commissione insiste sul fatto che un’analisi del trasferimento del vantaggio tra entità collegate non sia necessaria (quod non), le sovvenzioni ricevute avrebbero dovuto essere ripartite sul fatturato totale di tutte le società del presunto gruppo di imprese. |
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(633) |
Per rispondere a tali osservazioni, la Commissione ha dapprima illustrato come sono state aggregate le sovvenzioni relative alle diverse società collegate del gruppo CNBM. Per ciascuna società collegata, la Commissione ha innanzitutto determinato l’importo delle sovvenzioni ricevute. La Commissione ha quindi utilizzato un criterio di ripartizione per stabilire quale parte di tali sovvenzioni fosse riferita ai produttori esportatori. Ad esempio, nel caso dei fornitori di materiali, fattori produttivi o beni utilizzati nel processo produttivo, il criterio di ripartizione si è basato sulla parte del fatturato di tali fornitori realizzata con i produttori esportatori. Il criterio di ripartizione è stato quindi applicato all’importo della sovvenzione ricevuto. L’importo della sovvenzione «ripartito» così ottenuto è stato cumulato con l’importo della sovvenzione dei produttori esportatori. Infine, l’importo totale della sovvenzione ricevuta dal produttore esportatore (comprensivo degli importi di sovvenzione ripartiti in ragione delle società collegate) è stato diviso per il fatturato del produttore esportatore per calcolare una percentuale di sovvenzionamento, cioè un tasso di sovvenzione. |
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(634) |
Di conseguenza, con riguardo alla prima argomentazione del gruppo CNBM, non sono stati di fatto cumulati valori percentuali contenenti denominatori diversi: è stata solo effettuata una ripartizione e una successiva somma degli importi di sovvenzione. In definitiva, è stato utilizzato un unico denominatore per calcolare la percentuale di sovvenzione. |
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(635) |
Per quanto riguarda le società di partecipazione finanziaria China Jushi e Zhengshi Holding Group citate nella seconda argomentazione, il criterio di ripartizione era effettivamente basato sulla quota del produttore esportatore negli investimenti effettuati dalla società di partecipazione finanziaria. Nel caso delle società di partecipazione finanziaria, i criteri di ripartizione basati sul fatturato sono spesso privi di significato, poiché l’attività fondamentale di tali società non è costituita dalla vendita di beni o dalla fornitura di fattori di produzione, bensì dagli investimenti. |
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(636) |
In questo senso China Jushi rappresenta un caso a sé stante, in quanto la società svolge molteplici attività. Da un lato, funge da ente acquirente per la maggior parte delle materie prime utilizzate dai produttori esportatori del gruppo; dall’altro, rivende i prodotti finiti dei produttori esportatori sul mercato interno. Inoltre, China Jushi svolge alcune funzioni di sede centrale in qualità di società madre, tra cui la funzione di finanziamento a livello centrale dei produttori esportatori o la messa a disposizione degli uffici amministrativi per le funzioni gestionali di Jushi Group. Pertanto, non è possibile utilizzare il fatturato come criterio di ripartizione, in quanto ciò darebbe luogo a un circolo vizioso. Una certa percentuale delle sovvenzioni dovrebbe infatti essere ripartita sui produttori esportatori in base alle vendite di materiali ai produttori, ma sarebbe poi necessario ripartire nuovamente su China Jushi anche una certa parte delle sovvenzioni relative ai produttori sulla base delle vendite di prodotti finiti effettuate a Cina Jushi. |
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(637) |
Poiché Cina Jushi era al contempo anche il principale investitore di Jushi Group e assolveva alcune funzioni tipiche di una società di partecipazione finanziaria o di una società madre, la Commissione ha ritenuto che una ripartizione basata sulle partecipazioni rappresentasse meglio la realtà dei legami esistenti tra Cina Jushi e il produttore esportatore. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto che le partecipazioni nelle società consociate e nelle joint venture avrebbero dovuto essere prese parimenti in considerazione e ha opportunamente rettificato il criterio di ripartizione. |
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(638) |
In seguito all’ulteriore divulgazione definitiva il gruppo CNBM ha aggiunto che la principale attività di China Jushi è quella di una società commerciale, come si evince dalle sue effettive attività commerciali, dai suoi conti sottoposti a revisione e dai suoi ingenti redditi da attività di commercializzazione. Le questioni circolari non dovrebbero costituire un problema, in quanto sorgono anche nel caso di operazioni intersocietarie tra il produttore esportatore e altre società collegate. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che China Jushi avesse attività di investimento significative o che vi fossero nello specifico attività di sede, attività di finanziamento o trasferimenti finanziari, elementi da cui si evincerebbe che China Jushi incanalava le proprie sovvenzioni verso le sue controllate. Al contrario, il produttore esportatore ha effettivamente versato dividendi a China Jushi nel periodo dell’inchiesta. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un nesso tra le sovvenzioni ricevute da China Jushi e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Infine, poiché China Jushi è anche la società madre delle altre società Jushi, che controlla mediante la sua proprietà al 100 % dello Jushi Group, si deve presumere che le sovvenzioni non siano state trasferite solo allo Jushi Group, ma anche alle sue numerose altre controllate. |
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(639) |
La Commissione non è d’accordo con l’analisi svolta dal gruppo CNBM. China Jushi aveva effettivamente un ampio fatturato derivante dalle attività di commercializzazione, come già descritto al considerando 636. China Jushi aveva tuttavia anche attività di investimento significative, come emergeva dai suoi conti relativi alle attività, al reddito e al flusso di cassa. Di fatto, il 94 % dei suoi utili di gestione derivava dai redditi da investimenti. Come già menzionato, inoltre, China Jushi esercitava anche determinate funzioni tipiche delle società di partecipazione/società madri, ad esempio un’attività di finanziamento centrale. A titolo di esempio, la Commissione ha osservato che lo scopo di una delle obbligazioni emesse da China Jushi era «rimborsare i prestiti bancari dell’emittente e della sua controllata Jushi Group». L’inchiesta ha inoltre rivelato che erano stati contratti prestiti «a nome di China Jushi e delle sue controllate», e in un caso il rimborso del capitale di un prestito concesso a China Jushi doveva essere effettuato dalla sua controllata Jushi Group. La Commissione ha di conseguenza mantenuto la sua posizione riguardo all’utilizzo degli investimenti come criterio di ripartizione. Allo stesso tempo, queste operazioni hanno anche dimostrato che vi è un chiaro nesso tra le sovvenzioni ricevute da China Jushi e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Infine, il fatto che anche lo Jushi Group abbia alcune controllate è di per sé irrilevante, dal momento che non sono stati utilizzati gli investimenti come criterio di ripartizione a livello del produttore esportatore. Le affermazioni della società sono pertanto state respinte. |
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(640) |
Per quanto riguarda Zhengshi Holding, la Commissione ha concordato che il suo fatturato deriva principalmente dalla rivendita delle materie prime acquistate al suo produttore di acciaio collegato, una società che non è in alcun modo connessa ai prodotti GFF o alla presente inchiesta. La Commissione ha altresì constatato tuttavia che Zhengshi Holding detiene i diritti di uso di un appezzamento di terreno utilizzato da un’altra società collegata che rientra nell’ambito della presente inchiesta. A tale riguardo vi è un chiaro nesso tra le sovvenzioni ricevute da Zhengshi Holding e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Poiché le vendite di Zhengshi Holding sono del tutto scollegate dal nesso esistente con la produzione di prodotti GFF, e poiché Zhengshi Holding è al tempo stesso anche una società di partecipazione con attività di investimento significative, come indicato nei suoi conti relativi alle attività, al reddito e al flusso di cassa, la Commissione ha ritenuto che una ripartizione basata sugli investimenti rappresenterebbe meglio la realtà dei legami tra Zhengshi Holding e il produttore di prodotti GFF. Nel riesaminare le sovvenzioni relative al finanziamento preferenziale ricevuto da Zhengshi Holding, la Commissione ha tuttavia constatato di avere commesso un errore nella propria valutazione, poiché tutto il finanziamento era stato chiaramente accantonato a favore della produzione di acciaio inossidabile. Il calcolo del vantaggio è stato pertanto modificato di conseguenza. |
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(641) |
Per quanto concerne Hubei Hongija, il criterio di ripartizione avrebbe dovuto effettivamente essere basato sulle vendite dei materiali prodotti da tale società. Pertanto, il criterio di ripartizione è stato modificato di conseguenza. Per quanto riguarda Jushi Hong Kong, la Commissione ha anche in questo caso accettato le osservazioni presentate dalla società e ha optato per un criterio di ripartizione più preciso, vale a dire la percentuale di merci vendute da Jushi Hong Kong e acquistate da Jushi Group. |
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(642) |
In seguito all’ulteriore divulgazione definitiva il gruppo CNBM ha asserito che se non vi erano vendite da parte di Jushi Hong Kong allo Jushi Group, Jushi Hong Kong avrebbe dovuto essere escluso. La Commissione ricorda che Jushi Hong Kong è l’operatore commerciale collegato del produttore esportatore Jushi Group e, in quanto tale, esporta i prodotti GFF prodotti dallo Jushi Group. Poiché esiste un nesso diretto tra le sovvenzioni ricevute da Jushi Hong Kong e l’esportazione del prodotto in esame, è logico utilizzare come criterio di ripartizione la quota delle esportazioni provenienti dallo Jushi Group (rispetto all’esportazione di prodotti provenienti da altre fonti). La Commissione non ha pertanto accolto questa argomentazione. |
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(643) |
Riguardo all’ultimo punto, relativo al trasferimento degli importi delle sovvenzioni erogati a CNBM, la Commissione ricorda che CNBM non ha collaborato all’inchiesta e la determinazione dell’importo delle sovvenzioni ha dovuto basarsi sui dati disponibili. In tali circostanze, la Commissione ha deciso che l’approccio più ragionevole sarebbe stato quello di calcolare le sovvenzioni ricevute da CNBM in percentuale rispetto al fatturato totale consolidato del gruppo di imprese. In questo modo la Commissione ha di fatto utilizzato il metodo di calcolo proposto dallo stesso gruppo CNBM. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(644) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensabili stabilite per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell’importo delle sovvenzioni stabilite per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti, la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’applicazione di tale approccio (137). |
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(645) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha fissato l’importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione. L’importo per «tutte le altre società» è stato applicato a quelle che non hanno collaborato all’inchiesta.
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4. SOVVENZIONAMENTO: EGITTO
4.1. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta
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(646) |
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione è stata esaminata la presunta sovvenzione erogata dal governo dell’Egitto mediante i seguenti strumenti:
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4.2. Zona di cooperazione economica e commerciale di Suez («zona SETC»)
4.2.1. Introduzione e contesto fattuale
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(647) |
In Egitto la presunta sovvenzione riguarda due società collegate, site nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km2, suddivisa in un’area iniziale di 1,34 km2 e un’area di espansione di 6 km2. |
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(648) |
Tale zona economica speciale è stata istituita da Cina ed Egitto e la sua storia risale agli anni Novanta. All’epoca l’allora presidente egiziano, nel corso di una visita alle zone economiche speciali della Cina, espresse il desiderio di attingere da quell’esperienza cinese per seguire un’impostazione simile in Egitto. Nel 1997, quindi, i primi ministri della Cina e dell’Egitto hanno firmato un memorandum d’intesa secondo il quale i due paesi «convenivano di cooperare allo sviluppo di una libera zona economica a nord del Golfo di Suez, condividendo l’esperienza cinese nella creazione di zone economiche speciali, partecipando all’aggiornamento degli studi relativi alla zona e incoraggiando il settore commerciale cinese interessato a fornire contributi per progetti da realizzare all’interno della zona» (138). |
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(649) |
A seguito di tale accordo, la Cina ha incaricato Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd. («Tianjin TEDA»), un’impresa statale sotto il controllo del governo municipale di Tianjin, di realizzare la parte cinese del progetto. Tianjin TEDA si è in seguito unita all’amministrazione del Canale di Suez, alla Banca nazionale dell’Egitto e ad altre quattro imprese statali egiziane costituendo la Egypt China Joint Venture Company («ECJV»), al fine di sviluppare e costruire la zona economica. La parte cinese deteneva il 10 % delle azioni dell’ECJV e la parte egiziana il 90 %. Nel 1998 il terreno corrispondente, nella zona a nord-occidentale del Golfo di Suez, è stato trasferito dal Governatorato di Suez all’ECJV. Da allora però il progetto è avanzato lentamente per diversi anni. (139) |
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(650) |
Nel 2002 una più vasta zona di 20 km2 in cui si situava la zona SETC, a nord ovest del Golfo di Suez, è stata ufficialmente classificata come zona economica speciale («zona SE») dal governo egiziano (140), che ha reso così le disposizioni della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale («legge 83/2002») applicabili anche alla zona SETC. |
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(651) |
Nel 2006 la Cina ha deciso di incoraggiare di più la politica «Go Global» affinché le società cinesi investissero maggiormente all’estero e in tal modo la zona ha ricevuto un nuovo impulso. Il ministero del Commercio, in quest’ottica, ha proposto la creazione delle cosiddette «zone di commercio e cooperazione d’oltremare», e la zona SETC è diventata una delle prime di 18 zone ufficialmente approvate (141). Al vertice di Pechino del Forum sulla cooperazione tra Cina ed Africa del 2006 il presidente cinese Hu Jintao ha annunciato l’intenzione di «istituire da tre a cinque zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare nei paesi africani nei successivi tre anni». (142) |
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(652) |
Nel 2007 il ministero del Commercio ha organizzato un’asta per nominare i promotori del secondo lotto di zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare ufficialmente approvate. Tianjin TEDA ha vinto l’asta per la zona SETC. Nell’ottobre 2008 Tianjin TEDA ha stabilito una joint venture con il Fondo di sviluppo Cina-Africa per costituire la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), come principale entità di investimento cinese nella zona di cooperazione. Cina-Africa TEDA si è unita all’ECJV costituendo una nuova società, denominata Egypt TEDA Investment Co. («Egypt TEDA»), il cui scopo è dirigere lo sviluppo della zona SETC in Egitto. Questa volta, la parte cinese detiene l’80 % delle azioni, mentre la parte egiziana (rappresentata dall’ECJV) il 20 %. Dopo la costituzione formale della società nel 2008, i lavori nella zona sono progrediti rapidamente. Il 7 novembre 2009 i primi ministri dei due paesi hanno inaugurato l’area iniziale e repertoriato la zona SETC come un importante progetto di cooperazione economica e commerciale tra i due paesi (143). Alla fine del 2011 tutte le infrastrutture nell’area iniziale erano state completate (144). |
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(653) |
Nel 2012, dopo i disordini civili in Egitto, il presidente Morsi, durante una visita di Stato in Cina, ha indicato la zona come un progetto essenziale nell’ambito della cooperazione bilaterale tra i due paesi e auspicato che un numero crescente di imprese cinesi investissero in Egitto grazie alla zona e ad altri progetti successivi partecipando così al programma di ripresa economica dell’Egitto. (145) |
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(654) |
Nel 2013, Egypt TEDA e le autorità egiziane hanno firmato un contratto relativo al terreno della zona di espansione di 6 km2. A partire dal 2013 le zone di cooperazione commerciale ed economica d’oltremare, come la zona SETC, si sono ulteriormente sviluppate nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road». I parchi d’oltremare sono così diventati un elemento portante degli investimenti esteri delle società cinesi. Di conseguenza, soprattutto dal 2013, la zona SETC appare in quasi tutti i documenti importanti relativi alla cooperazione tra i due paesi (146). |
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(655) |
Nel 2014 l’Egitto ha dato avvio al «piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez». Nell’ambito di questo piano, nel 2015 la Zona SE è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del Canale di Suez («zona SC»), che comprende tutta la zona di 461 km2 circostante il Canale di Suez. L’intera zona è ora considerata «zona economica a carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate (147). |
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(656) |
Nel dicembre 2015 il presidente Sisi si è recato in visita in Cina, dove ha dichiarato di accettare l’offerta del presidente Xi Jinping di collaborare all’iniziativa «One Belt, One Road» e di sviluppare ulteriormente i progetti in Egitto. Il 21 gennaio 2016 i due presidenti hanno inaugurato ufficialmente il progetto di espansione di 6 km2 della zona SETC. Durante la visita di Stato di Xi Jinping in Egitto, i due governi hanno altresì firmato l’accordo tra il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e l’Autorità generale della zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto relativo alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez del 21 gennaio 2016 («l’accordo di cooperazione»). Tale accordo chiarisce ulteriormente il significato e lo status giuridico della zona SETC. (148) |
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(657) |
Durante la visita di verifica presso il governo dell’Egitto, quest’ultimo ha confermato che tale accordo di cooperazione codificava una prassi consolidata nella zona fin dal 2006. Lo scopo principale dell’accordo di cooperazione era quindi stabilire per iscritto un quadro chiaro per tale cooperazione e formalizzarlo nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road», includendovi il sostegno elargito dal governo della RPC alle società estere. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito ai lavori preparatori dell’accordo di cooperazione, nonostante le esplicite richieste della Commissione. |
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(658) |
In base all’accordo di cooperazione, i governi sviluppano congiuntamente la zona SETC. Lo sviluppo avviene conformemente alle rispettive strategie nazionali: l’iniziativa «One Belt, One Road» per la parte cinese e il piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez per la parte egiziana. A tal fine, il governo egiziano fornisce i terreni, la manodopera e determinate agevolazioni fiscali, mentre le società cinesi che operano nella zona gestiscono l’impianto di produzione fornendo beni e manager. Per compensare la mancanza di fondi egiziani, il governo della RPC offre il proprio sostegno anche erogando i necessari mezzi finanziari a Egypt TEDA e alle imprese cinesi che operano nella zona SETC. |
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(659) |
I fabbricanti di prodotti GFF che operano nella zona SETC, Jushi Egypt e Hengshi Egypt, sono costituiti da società madri cinesi (Jushi China e Hengshi China) secondo il diritto egiziano. Le società madri dei fabbricanti di prodotti GFF sono collegate e la società capogruppo di queste due imprese è di proprietà della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC). Esse sono approvate delle autorità governative cinesi (149) competenti per la costituzione di filiali in Egitto. Le società figlie sono finanziate con fondi provenienti dalla Cina, utilizzano materiali e apparecchiature importati dalla Cina, sono dirette da manager cinesi e utilizzano il know-how cinese. Fabbricano i prodotti GFF in Egitto per poi esportarli dalla zona SETC nell’UE. |
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(660) |
Al fine di garantire la corretta attuazione del suddetto accordo di cooperazione, i due governi hanno anche istituito un meccanismo di consultazione a tre livelli: in tale contesto, per le consultazioni intergovernative di primo livello l’autorità generale per la zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto e la commissione municipale per il commercio di Tianjin della Repubblica popolare cinese hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione sull’istituzione della commissione amministrativa per la cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez; per il secondo livello è stato istituito il comitato di gestione della cooperazione economica e commerciale di Suez che garantisce il confronto a livello tecnico tra i dipartimenti amministrativi competenti del governo del comune di Tianjin in Cina e i dipartimenti competenti dell’autorità della zona economica del Canale di Suez in Egitto. Dal 2017 le commissioni si riuniscono regolarmente; per il terzo livello, Egypt TEDA e le controparti egiziane competenti riferiscono i problemi e le difficoltà che emergono ai livelli governativi di cui sopra. |
4.2.2. Parziale omessa collaborazione e uso dei dati disponibili in relazione alla zona SETC
4.2.2.1.
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(661) |
Nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di fornire alcune informazioni relative alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez in Egitto. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l’altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale e sull’esistenza di accordi intergovernativi tra Cina ed Egitto. |
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(662) |
Il governo dell’Egitto ha fornito, in tale contesto, l’accordo sulla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez, concluso nel 2016 tra il ministero del Commercio della RPC e l’Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto. Tuttavia, alla Commissione mancano ancora informazioni relative ad eventuali accordi e memorandum d’intesa precedenti o altri documenti firmati dal governo della RPC e dal governo dell’Egitto in relazione alla zona SETC. Ad esempio, la Commissione ha trovato riferimenti disponibili al pubblico a un memorandum d’intesa del 1997 tra il governo della Repubblica popolare cinese (il governo della RPC), rappresentato dal primo ministro Li Peng, e il governo dell’Egitto, rappresentato dal primo ministro Kamal alGanzouri, sulla creazione di una zona di libero scambio in Egitto. |
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(663) |
Alla Commissione manca anche la documentazione relativa all’attuazione dell’accordo del 2016 e ai meccanismi di consultazione istituiti dal governo egiziano e dal governo della RPC. A titolo di esempio, la Commissione ha trovato riferimenti disponibili al pubblico a un accordo di cooperazione sull’istituzione della commissione di amministrazione per la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, firmato dall’Autorità generale della zona economica del canale di Suez e dalla commissione per il commercio di Tianjin della RPC. Inoltre, nell’aprile 2017 è stato formalmente istituito un comitato di gestione congiunto per la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana TEDA di Suez. Nel luglio del 2017 è stato istituito il comitato di coordinamento intergovernativo, che ha tenuto la sua prima riunione congiunta. La Commissione non ha ricevuto la documentazione scritta relativa alle riunioni tenute nell’ambito di questi vari meccanismi di consultazione, ad eccezione di quella relativa a una riunione della commissione di amministrazione. |
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(664) |
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta. |
4.2.2.2.
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(665) |
Nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica la Commissione ha inoltre chiesto al governo della RPC di fornire informazioni relative agli investimenti all’estero in generale, alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare in generale e più specificamente alla zona SETC in Egitto. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l’altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale delle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare approvate dal ministero del Commercio cinese, sull’esistenza di accordi intergovernativi tra Cina ed Egitto, come pure sul ruolo e sul funzionamento di varie entità statali cinesi nella zona SETC. |
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(666) |
Il governo della RPC ha ribadito più volte di ritenere le richieste della Commissione incompatibili, tra le altre disposizioni, con gli articoli 1, 2, 4, 11.2 e 11.3 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e con gli articoli 2, 3, 4 e l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base») e non ha pertanto risposto a nessuna delle domande poste dalla Commissione. La Commissione ha espresso disaccordo. In considerazione del suo coinvolgimento nelle operazioni svolte all’interno della zona SETC e degli accordi stipulati con il governo dell’Egitto, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC avrebbe dovuto partecipare anche a questa parte dell’inchiesta al fine di fornire ulteriori chiarimenti. |
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(667) |
In assenza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell’inchiesta. |
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(668) |
La Commissione ha pertanto informato il governo dell’Egitto e il governo della RPC che avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse alle società ubicate nella zona SETC. Il governo dell’Egitto e il governo della RPC si sono opposti a tale eventualità e hanno sottolineato di aver pienamente collaborato con la Commissione. La Commissione ha tuttavia ritenuto essenziali, ai fini della valutazione giuridica del caso, le informazioni relative all’esatta collaborazione tra i due governi nell’istituzione e nell’amministrazione della zona SETC, come spiegato nella sezione 4.2.3. Sfortunatamente, dopo la rispettiva verifica sono pervenuti alla Commissione solo due documenti pertinenti e pertanto essa non è stata in grado di verificarne l’autenticità. Inoltre, non ha potuto avviare alcuna discussione di follow-up con il governo dell’Egitto in merito a dettagli significativi che avrebbero potuto gettare luce sull’entità e sul grado di cooperazione tra i due governi nella zona. |
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(669) |
Pertanto, la Commissione ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi punti. |
4.2.3. Valutazione giuridica
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(670) |
La gestione della zona SETC si svolge in stretta cooperazione tra i governi di Egitto e Cina all’interno del territorio del paese esportatore. I governi di Egitto e Cina hanno unito le loro risorse per fornire alle società produttrici della zona SETC condizioni favorevoli che conferiscano loro dei vantaggi. L’unione delle risorse mediante una tale stretta cooperazione ha uno scopo comune e va a vantaggio di un beneficiario comune (Jushi Egypt e Hengshi Egypt). |
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(671) |
Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2019 il governo della RPC ha dichiarato che la Commissione non può, da un punto di vista giuridico, condurre un’inchiesta sulla parte cinese di questa stretta cooperazione, ossia sui presunti contributi finanziari delle banche cinesi alle società operanti in Egitto. A norma dell’articolo 1.1, lettera a), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nel territorio di un membro dell’OMC una sovvenzione sussiste solo in presenza di un contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico. Pertanto, secondo il governo della RPC, qualsiasi presunto trasferimento diretto di fondi da un’istituzione finanziaria operante in Cina a produttori/esportatori di prodotti GFF in paesi terzi «non può essere attribuito alla Cina o considerato un contributo finanziario erogato dal governo della RPC» (150). Secondo il governo della RPC, la Commissione stessa aveva sostenuto un «limite territoriale di sovvenzione» nel caso dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, quando aveva dichiarato che, secondo il considerando 5 del regolamento di base (151), deve esserci «un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese». Inoltre, come nell’articolo XVI del GATT, nell’articolo 1.1, lettera a), comma 1), ai punti 2.1 e 2.2. sulla specificità, nell’articolo 14 sul calcolo delle prestazioni e nell’articolo 25.2 sugli obblighi di notifica dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si fa sempre riferimento al fatto che il beneficiario debba essere situato nel territorio dei membri dell’OMC che concedono la sovvenzione; nella stessa ottica, anche la sezione 10 del Protocollo di adesione della Cina impone al paese di notificare qualsiasi sovvenzione «concessa o sostenuta sul suo territorio» (152). Infine, la storia negoziale dell’accordo dimostra, secondo il governo della RPC, che i pagamenti effettuati da un governo al di fuori del suo territorio non sarebbero disciplinati dall’accordo. |
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(672) |
Secondo la Commissione il punto centrale delle osservazioni di cui sopra è stabilire se, secondo l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il governo della RPC sia responsabile della concessione delle sovvenzioni per la produzione all’estero di beni che sono poi esportati in paesi terzi membri dell’OMC. Le osservazioni non affrontano tuttavia la questione distinta se, in casi specifici, il governo del paese esportatore sia o meno responsabile, a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, di aver attivamente cercato, riconosciuto e adottato tali sovvenzioni a vantaggio dei prodotti ivi fabbricati. |
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(673) |
La Commissione era pertanto legittimata a verificare se le risorse fornite a Jushi e Hengshi Egypt potessero essere considerate sovvenzioni compensabili concesse dal governo dell’Egitto ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di base. |
4.2.3.1.
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(674) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, vi è sovvenzione se una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario. Analogamente, a norma dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si presume che vi sia una sovvenzione nel caso in cui «un governo o un organismo pubblico accordi un contributo finanziario». |
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(675) |
Il governo dell’Egitto ha fornito terreni alle due società e ha offerto diverse agevolazioni fiscali. Queste sovvenzioni sono quindi gestite e concesse direttamente dal governo dell’Egitto. |
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(676) |
Tuttavia, fin dalla conclusione del protocollo d’intesa nel 1997, il governo dell’Egitto ha attivamente cercato di sostenere la zona non solo direttamente, fornendo terreni e agevolazioni fiscali, ma anche indirettamente, mediante l’assistenza concordata del governo cinese finalizzata allo sviluppo della zona SETC nel suo territorio. Di fatto, ai sensi del protocollo d’intesa il governo dell’Egitto ha espressamente «incoraggia[to] il pertinente settore commerciale in Cina a fornire contributi per i progetti da avviare nella zona». In seguito alla visita in Cina del presidente Morsi nell’agosto 2012, la zona SETC è stata oggetto di «un’attenzione e un sostegno senza precedenti da parte del governo egiziano» (153). In virtù dell’articolo 1 dell’accordo di cooperazione del 2016, entrambe le parti hanno convenuto di sviluppare la zona «in conformità […] delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei due paesi». L’articolo 1 della legislazione di attuazione dell’accordo di cooperazione specifica inoltre che «[i]l comitato di gestione [responsabile del coordinamento e della gestione ordinaria della zona di cooperazione] è istituito conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali sottoscritti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica araba d’Egitto e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a cui i due paesi sono soggetti». A norma dell’articolo 4 dell’accordo di cooperazione, entrambe le parti si impegnano a «sostenere e facilitare la costruzione e ad agevolare le attività imprenditoriali e il funzionamento della zona di cooperazione». A tal fine, l’Egitto accetta che la Cina la designi come «zona di commercio e cooperazione d’oltremare». La Cina ha confermato, nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione, che la zona in questione «ha diritto al sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese nell’ambito delle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». Inoltre, nell’articolo 5 dell’accordo di cooperazione, il governo della RPC si è espressamente impegnato a «sostenere» la zona, tra l’altro «incoraggiando gli istituti finanziari pertinenti a fornire agevolazioni finanziarie» alle società e agli investimenti della zona. Infine, a norma dell’articolo 7 del medesimo accordo, sia il governo dell’Egitto sia quello della RPC si sono impegnati a garantire che qualunque legge esistente o futura che conceda un trattamento più favorevole rispetto all’accordo di cooperazione prevalga su quest’ultimo. I finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC a favore dei fabbricanti di prodotti GFF nella zona sono il risultato di tali impegni e andrebbero considerati in tale contesto. |
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(677) |
L’unione delle forze tra i governi di Egitto e Cina serviva molteplici scopi. |
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(678) |
Per la parte egiziana, come indicato al livello politico più elevato (154), l’obiettivo era attrarre investimenti, know-how e capitali cinesi per promuovere lo sviluppo economico dell’area del Canale di Suez e creare posti di lavoro. Secondo la pianificazione egiziana a lungo termine, a orizzonte 2022, pubblicata dal dipartimento per la pianificazione dell’Egitto nel novembre 2013, la zona SETC svolgerà un ruolo molto importante nell’ammodernamento dell’industria egiziana, attirando valuta estera attraverso l’esportazione, producendo gettito fiscale e risolvendo il problema dell’occupazione (155). |
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(679) |
Per la parte cinese, la motivazione è stata diversa. Dal punto di vista delle società stesse, l’Egitto presenta alcuni vantaggi in termini di minori costi del lavoro e tempi di consegna più brevi verso i principali mercati, come l’UE. Inoltre, come menzionato nel prospetto obbligazionario pubblicato da Jushi China nel 2014: «[l]e barriere commerciali protettive hanno falsato l’aumento dei prezzi di mercato delle esportazioni cinesi di fibra di vetro, con un impatto negativo sulle esportazioni di Jushi Group. [... D]opo il varo di Jushi Egyptian Glass Fiber Co., Ltd. nel 2013, la domanda del prodotto delle tre regioni sopra menzionate sarà soddisfatta da Jushi Egypt. Le tre regioni di cui sopra non imporranno dazi antidumping sui prodotti Jushi Egypt, e l’impatto delle politiche antidumping su Jushi Group sarà notevolmente ridotto. Il principio di tariffazione preliminare dei prodotti in fibra di vetro di Jushi Egypt per i clienti delle tre regioni sopra menzionate è condividere i risparmi tariffari con i clienti e trarre vantaggio dall’intero risparmio dell’emittente sui dazi antidumping e sulle spese di spedizione». Di fatto, dal 2011 (156) e dalla fine del 2014 (157) nell’UE le importazioni di prodotti GFR (il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF, che ne rappresenta il 70 % circa dei costi di produzione) originari della Cina sono soggette a dazi antidumping e compensativi, e l’UE è una delle «tre regioni» cui si fa riferimento nel prospetto obbligazionario. |
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(680) |
Dal punto di vista del governo della RPC, secondo il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, del ministero del Commercio, uno dei compiti principali di tale piano è rafforzare la cooperazione commerciale con i paesi nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» al fine di promuovere ed espandere le esportazioni anche di prodotti ad alta tecnologia, come i prodotti GFF. Il piano contiene la seguente affermazione: «[s]tabilizzare le esportazioni di prodotti vantaggiosi, come i prodotti ad alta intensità di manodopera verso i suddetti paesi, cogliere le opportunità di costruire infrastrutture per tali paesi e dare impulso alle esportazioni di insiemi completi di grandi dimensioni di apparecchiature, tecnologie, standard e servizi. Adattarsi alle tendenze di trasformazione e ammodernamento delle industrie di questi paesi e accelerare le esportazioni di prodotti elettromeccanici e ad alta tecnologia. […] Intensificare l’espansione dei mercati emergenti e, dopo aver considerato nel complesso la portata economica, la velocità di crescita, la dotazione di risorse, il grado di rischio e altri fattori, selezionare diversi mercati emergenti per l’espansione primaria. Espandere le esportazioni di apparecchiature tecniche avanzate e promuovere le esportazioni di industrie e prodotti di alta qualità, di alto livello e relativamente vantaggiosi». Le misure previste per eseguire questi compiti comprendono «l’istituzione di zone di sviluppo economico e tecnologico a livello statale e di vari parchi». |
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(681) |
Come espresso in un articolo, «[s]otto la guida dei dipartimenti governativi nel quadro dell’iniziativa ‘One Belt, One Road’ e in connessione con la strategia del paese ospitante ai più alti livelli, le zone di cooperazione d’oltremare sono diventate un veicolo per attuare l’iniziativa ‘One Belt, One Road’ e la cooperazione internazionale in termini di capacità produttiva» (158). |
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(682) |
Per la Cina le zone d’oltremare sono quindi funzionali a diversi obiettivi strategici. In primo luogo, possono contribuire ad aumentare la domanda di macchinari e apparecchiature di produzione cinese. In secondo luogo, producendo all’estero ed esportando in Europa o in Nord America, le società cinesi sarebbero in grado di evitare le controversie commerciali e le barriere alle esportazioni dalla Cina. In terzo luogo, tali zone possono contribuire a incoraggiare la ristrutturazione interna in Cina e a far progredire il paese lungo la catena del valore (159). |
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(683) |
Da quanto sopra si evince che il governo egiziano contava quindi sui finanziamenti cinesi per la stretta cooperazione nella zona SETC e li ha accolti con favore per potenziare lo sviluppo di una delle sue regioni più povere. Il governo della RPC sperava che le società cinesi potessero operare al di fuori dei territori cinesi e accrescere le loro esportazioni nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» (forse per evitare che venissero colpite da misure di difesa commerciale). |
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(684) |
In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che l’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base dovesse includere non solo le misure emanate direttamente dal governo dell’Egitto, bensì anche le misure adottate dal governo della RPC che possono essere attribuite al governo dell’Egitto in base agli elementi di prova disponibili. |
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(685) |
Come sostenuto dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia USA-Gasoline (160), le norme dell’OMC non vanno interpretate prescindendo dal diritto internazionale generale. I principi del diritto internazionale generale non esulano pertanto dall’ordinamento giuridico dell’OMC, che non è un regime autonomo (161). Conformemente all’articolo 3.2 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e all’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nell’interpretare un trattato «verrà tenuto conto, oltre che del contesto […] di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti». |
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(686) |
Tra tali «norme» si annoverano quelle del diritto internazionale consuetudinario (162), che per definizione sono vincolanti per tutti i membri dell’OMC, compresi Egitto, Cina e Unione europea. Un’importante branca del diritto internazionale consuetudinario è costituita dalle norme sulla responsabilità degli Stati, codificate dalla Commissione del diritto internazionale (progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti) (163) in conformità del suo mandato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della Carta delle Nazioni Unite. |
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(687) |
Le norme di cui al progetto di articoli dell’ILC sono «pertinenti» anche ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto forniscono orientamenti per l’interpretazione del concetto di attribuzione, vale a dire quando determinati atti od omissioni possono essere attribuiti a uno Stato anche se tali atti od omissioni non provengono direttamente da tale Stato. A tale riguardo, il concetto di attribuzione diviene pertinente ai fini dell’interpretazione dell’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’intestazione dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e, più in particolare, per stabilire la corretta attribuzione di un comportamento, in una situazione di cooperazione tra due Stati, per quanto concerne le sovvenzioni, come nel presente caso (164). |
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(688) |
Il progetto di articoli dell’ILC può quindi essere utilizzato per interpretare l’espressione «una pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in modo da attribuire il comportamento (concessione di una sovvenzione) al governo dell’Egitto anche nei casi in cui il contributo finanziario non è stato erogato direttamente da tale governo. |
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(689) |
A tale proposito la Commissione ha constatato che l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC stabilisce in particolare che «[u]n comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti sarà ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale se e nella misura in cui quello Stato riconosce e adotta il comportamento in questione come proprio». Nelle osservazioni all’articolo 11, l’ILC spiega che «esempi di applicazione del principio [di attribuzione di un comportamento a uno Stato in base al riconoscimento e all’adozione del comportamento in questione] figurano sia in decisioni giudiziarie sia nella prassi degli Stati» (165). Come rammenta l’ILC nel considerando 6 delle medesime osservazioni, è necessario che uno Stato «identifichi il comportamento in questione e lo renda proprio». |
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(690) |
Fin dall’inizio del progetto nel 1997 il governo egiziano ha incluso i finanziamenti cinesi a Jushi Egypt e Hengshi Egypt nella propria strategia a favore della zona. Il presidente Morsi ha pubblicamente accolto con favore gli investimenti e il capitale cinesi durante la visita in Cina dell’agosto 2012, e il dipartimento per la pianificazione dell’Egitto ha riconosciuto, nel novembre 2013, che la zona SETC, sostenuta dai finanziamenti cinesi, svolgerà un ruolo importante nel potenziamento dell’industria egiziana. Nel corso di un’altra visita in Cina, nel dicembre 2014, il presidente Sisi «ha dichiarato che la proposta del presidente Xi Jinping di istituire congiuntamente l’iniziativa ‘One Belt, One Road’ rappresentava un’opportunità significativa per la ripresa dell’Egitto e che la parte egiziana era pronta a garantire partecipazione attiva e sostegno. La parte egiziana desiderava cooperare con la Cina allo sviluppo dei progetti del corridoio del Canale di Suez, della zona di cooperazione economica e commerciale di Suez ecc., nonché attrarre imprese cinesi affinché investissero in Egitto» (166). |
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(691) |
Le caratteristiche dell’iniziativa cinese «One Belt, One Road» sono di dominio pubblico. Gli articoli da 30 a 36 dei pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, del 13 maggio 2015, elencano tutti i tipi di sostegno politico di cui possono usufruire le società «che svolgono attività all’estero». Tra questi figurano politiche di sostegno fiscale e tributario, prestiti agevolati, sostegno finanziario attraverso prestiti sindacati, crediti all’esportazione, finanziamento di progetti, investimenti azionari e, infine, assicurazione dei crediti all’esportazione. L’articolo 31 dei summenzionati pareri fa riferimento ai «prestiti agevolati», il cui fine è «sostenere le imprese affinché partecipino all’esportazione di insiemi completi di apparecchiature su larga scala, all’aggiudicazione di progetti e a progetti di investimento su larga scala». Nella pratica, tale politica si è tradotta nella concessione di numerosi finanziamenti agevolati da parte delle banche o nel «Silk Road Fund» specificatamente istituito, ai sensi dell’articolo 35 dei pareri orientativi, come recentemente riscontrato dalla Commissione in un altro caso (167). |
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(692) |
Poiché non vi sono dubbi sul fatto che i presidenti dell’Egitto sapessero che l’iniziativa «One Belt, One Road» comportava la concessione di ingenti finanziamenti statali mediante finanziamenti agevolati e altri strumenti finanziari, l’istituzione della zona SETC con la Cina ha quindi rappresentato un chiaro atto di riconoscimento e adozione, al livello politico più elevato, dei finanziamenti cinesi in questione. |
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(693) |
Il fatto che l’Egitto abbia riconosciuto e adottato i finanziamenti agevolati cinesi è ulteriormente corroborato dal testo dell’accordo di cooperazione del 2016. Come stabilito nell’articolo 1 dell’accordo di cooperazione, l’Egitto ha esplicitamente accettato che gli operatori cinesi o le operazioni della zona SETC fossero disciplinati dalla normativa cinese. A tal fine il governo egiziano ha accettato anche che, in virtù della sua legislazione, la Cina designasse la zona SETC come «zona di investimento d’oltremare». Poiché le «zone di investimento d’oltremare» rappresentano un veicolo dell’iniziativa «One Belt, One Road», come osservato nel considerando 681, e poiché tale iniziativa ricorre ai finanziamenti agevolati come strumento, come esposto nel considerando 691, tale designazione nell’ambito dell’articolo 4 dell’accordo di cooperazione, in cui la Cina ha altresì confermato che la zona in questione «ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare», ha reso Jushi Egypt e Hengshi Egypt ammissibili ai prestiti agevolati delle banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo e a condizioni assicurative agevolate per le esportazioni. Inoltre, l’Egitto ha anche approvato l’articolo 5, conformemente al quale il governo cinese sostiene la zona di cooperazione anche «incoraggiando gli istituti finanziari competenti a fornire strumenti di finanziamento per […] progetti di investimento all’interno della zona di cooperazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di prestito e i requisiti per il suo utilizzo». Come già appurato nel corso di un’inchiesta precedente, i finanziamenti agevolati cinesi non sono gestiti da programmi di finanziamento chiaramente prescritti con criteri di ammissibilità rigorosi, ma piuttosto da vertici politici che individuano una serie di settori incoraggiati (168). La designazione ufficiale della zona SETC in Egitto come zona di investimento d’oltremare per le società cinesi, avvenuta in seguito al raggiungimento di un accordo comune tra i due presidenti e all’«incoraggiamento» di cui all’articolo 5, si inserisce perfettamente nel consueto modello cinese di attivazione dei finanziamenti agevolati da parte delle banche demandate all’attuazione delle politiche del governo. |
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(694) |
Le misure preferenziali cinesi destinate alle entità cinesi stabilite in Egitto sono quindi state «individuate» e «rese proprie» dall’Egitto. |
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(695) |
Inoltre, al meccanismo di attuazione a tre livelli di cui al considerando 660 partecipavano costantemente funzionari egiziani. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo V, del meccanismo di attuazione, il compito di tale meccanismo è «coordinare e agevolare gli istituti finanziari competenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono sostegno creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assistere la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento». L’articolo 2, paragrafo 4, del medesimo documento affida ai funzionari il compito di «adoperarsi al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari cinesi ed egiziane». Ciò testimonia come Egitto e Cina fossero vicendevolmente consapevoli che la parte cinese non stava fornendo liquidità ai tassi di mercato che avrebbero potuto essere applicati a Jushi Egypt e Hengshi Egypt da investitori sul mercato internazionale, bensì che forniva proattivamente incentivi statali, vale a dire vantaggi o agevolazioni. |
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(696) |
Attuando la disposizione in esame, l’Egitto ha inoltre manifestato il proprio pieno sostegno ai finanziamenti agevolati cinesi destinati ai fabbricanti di prodotti GFF presenti nella zona. In considerazione della parziale omessa collaborazione di entrambi i governi (cfr. la sezione 4.2.2.) in relazione a questo aspetto cruciale dell’inchiesta, la Commissione non ha potuto stabilire maggiori dettagli al riguardo; tuttavia, gli elementi di prova disponibili lasciano intendere che i due governi abbiano cooperato secondo le modalità sopra descritte a vantaggio dei produttori esportatori di prodotti GFF situati nella zona. |
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(697) |
Dagli elementi di prova si evince che i contributi finanziari erogati dagli enti pubblici cinesi a Jushi Egypt e Hengshi Egypt sotto forma di finanziamenti agevolati possono essere attribuiti al governo dell’Egitto in quanto governo del paese d’origine o di esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Gli elementi di prova hanno dimostrato che il governo dell’Egitto ha approvato il sostegno offerto dal governo della RPC ai fabbricanti di prodotti GFF della zona mediante finanziamenti agevolati, in linea con gli impegni concordati che mirano a sviluppare e sostenere le attività economiche all’interno della zona. |
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(698) |
In tale contesto, la Commissione ha ulteriormente rilevato che la possibilità che i governi apportino un contributo finanziario in maniera indiretta, ricorrendo a enti privati, non è esogena né al regolamento di base, né all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (169). Di fatto, nei casi in cui la pubblica amministrazione ordina agli enti privati o li incarica di adottare un determinato comportamento, un aspetto fondamentale è che deve esistere un «nesso dimostrabile» tra l’intervento della pubblica amministrazione e il comportamento dell’ente privato (170). Analogamente, nel presente caso esiste un nesso chiaro ed esplicito tra le azioni positive messe in atto dalla Cina al fine di erogare il sostegno finanziario concordato ai produttori esportatori dei prodotti GFF e il governo dell’Egitto. |
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(699) |
Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC ai produttori esportatori di prodotti GFF della zona corrispondessero a contributi finanziari attribuiti dal governo dell’Egitto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto i), del regolamento di base (171). |
4.2.3.2.
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(700) |
La Commissione ha quindi valutato se tali contributi finanziari attribuibili al governo dell’Egitto avessero conferito un vantaggio a Jushi Egypt e Hengshi Egypt ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha rammentato che queste due società operavano in Egitto ed erano costituite secondo il diritto egiziano. In linea di principio, quindi, era opportuno verificare se ai beneficiari di tali finanziamenti fossero state applicate condizioni migliori di quelle che sarebbero state loro applicate sul mercato finanziario egiziano. La Commissione ha verificato questo dato e ha appurato che quanto sopra è effettivamente accaduto, peraltro con un margine elevato. |
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(701) |
Tuttavia, la Commissione ha anche tenuto conto delle circostanze eccezionali del presente caso. Come osservato al considerando 659, i produttori esportatori sono collegati a società controllanti cinesi la cui capogruppo è di proprietà della SASAC. Gli enti pubblici cinesi hanno concesso finanziamenti agevolati dopo aver negoziato e sottoscritto i pertinenti documenti in Cina e i beneficiari li hanno ricevuti direttamente o indirettamente per mezzo della loro società controllante in Cina (prestiti intersocietari). Inoltre, come stabilito all’articolo 1 dell’accordo di cooperazione, il governo egiziano ha accettato che tali entità ricevessero un sostegno privilegiato, compresi quindi prestiti a basso costo conformemente alla legge cinese, ossia a condizioni cinesi. Gli enti pubblici cinesi hanno erogato tali finanziamenti in linea con l’articolo 5 dell’accordo di cooperazione, secondo le modalità previste dalle politiche in materia di finanziamenti agevolati attuate in Cina di cui alla sezione 3.4. Come esposto al considerando 657, le disposizioni dell’accordo di cooperazione di cui trattasi sono state codificate sulla base di una prassi consolidata. |
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(702) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’adozione dei contributi finanziari provenienti dagli enti pubblici cinesi a favore di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, nonché il loro riconoscimento da parte del governo egiziano, comprendeva anche l’elemento del vantaggio. La Commissione ha quindi stabilito i tassi di mercato relativi ai finanziamenti agevolati e ha calcolato il vantaggio conformemente a tali tassi (cfr. la sezione 4.3). La Commissione ha osservato che gli importi delle sovvenzioni ottenuti in conseguenza dell’adozione di tale approccio ragionevole sono inferiori a quelli derivanti dall’applicazione di un ipotetico parametro di riferimento egiziano. |
4.2.3.3.
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(703) |
Per quanto riguarda il terzo punto sulla specificità, la Commissione ha esaminato se tali sovvenzioni fossero specifiche, come disposto dall’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base. |
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(704) |
A titolo del riconoscimento e dell’adozione, il governo dell’Egitto è stato l’autorità concedente per quanto riguarda i finanziamenti agevolati. In particolare, il governo dell’Egitto ha riconosciuto e adottato la designazione da parte del governo della RPC della zona SETC come territorio di investimento d’oltremare di cui all’articolo 4 dell’accordo di cooperazione e ne ha approvato la piena attuazione, tra l’altro mediante la concessione di finanziamenti agevolati da parte del governo della RPC. |
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(705) |
Tali sovvenzioni erano limitate alle società operanti nella zona del Canale di Suez (di cui fa parte la zona SETC). Di conseguenza, la Commissione ha concluso che si trattava di sovvenzioni regionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente a norma dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base. |
4.2.3.4.
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(706) |
In conclusione, la Commissione ha stabilito che sia le sovvenzioni concesse direttamente dall’Egitto (concessione di terreni, agevolazioni fiscali) sia le sovvenzioni concesse indirettamente mediante i finanziamenti agevolati erogati dal governo della RPC, alle società operanti nella zona SETC sono compensabili a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di base. Queste ultime sovvenzioni sono attribuibili all’Egitto in virtù del riconoscimento e dell’accettazione come proprie, da parte dell’Egitto, delle misure attuate dal governo della RPC, ad esempio nell’ambito dell’accordo di cooperazione, della stretta cooperazione e dei vari livelli dei meccanismi di cooperazione. Anche i contributi finanziari hanno conferito un vantaggio ed erano specifici. La Commissione ha esaminato tutte le sovvenzioni in questione in modo più dettagliato nel prosieguo del testo. |
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(707) |
Al momento della divulgazione delle informazioni, il governo dell’Egitto ha contestato tali risultanze formulando cinque osservazioni: in primo luogo, il diritto internazionale non consentiva di attribuire atti sovrani del governo della Cina al governo dell’Egitto. In secondo luogo, la Commissione aveva ignorato il suo stesso regolamento di base, secondo il quale l’autorità concedente deve avere sede all’interno del suo territorio di competenza. In terzo luogo, l’attribuzione di atti cinesi al governo egiziano violava anche il diritto dell’OMC, che non poteva essere interpretato alla luce dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati. In quarto luogo, l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC non era nemmeno applicabile ai fatti in esame. In quinto luogo, i contributi finanziari a favore di Jushi e Hengshi China non rispondevano alle condizioni di specificità di cui all’articolo 3 del regolamento di base. |
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(708) |
Il governo della RPC ha anch’esso contestato il fatto che la Commissione abbia trattato come sovvenzioni compensabili i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi alle società egiziane site nella zona SETC e i prestiti intrasocietari tra società site in Egitto e la loro società madre. Ha innanzitutto sostenuto che una sovvenzione non poteva essere stata «creata» per la Cina e successivamente «attribuita» all’Egitto, in quanto ciò neutralizzerebbe gli effetti di un legittimo investimento estero. Il governo della RPC ha quindi ritenuto che il testo, il contesto, l’oggetto e lo scopo dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non consentissero di estendere a un paese terzo l’ambito della nozione di «ente pubblico». In terzo luogo, il governo della RPC ha argomentato che l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati non poteva essere invocato come quadro di riferimento in quanto non attinente allo stesso oggetto dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Anche qualora l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC fosse pertinente, vi sarebbe una chiara incongruenza rispetto all’articolo 1.1, lettera a), comma 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In tale caso, deduce il governo della RPC come quarto argomento, quest’ultimo articolo prevarrebbe sul primo in quanto lex specialis. |
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(709) |
In via preliminare la Commissione ha osservato che né il governo della RPC né il governo dell’Egitto hanno presentato osservazioni in merito all’esattezza dei fatti riguardanti la cooperazione tra i due governi descritta alla sezione 4.2.1. |
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(710) |
La Commissione ha rilevato che le obiezioni sollevate dal governo dell’Egitto e dal governo della RPC erano in parte coincidenti e in parte basate su argomenti distinti. La Commissione ha esaminato congiuntamente gli argomenti analoghi e affrontato una ad una le restanti tesi proposte da ciascun governo. |
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(711) |
Nella sua argomentazione introduttiva, il governo della RPC sostiene che la Commissione non era stata in grado di accertare l’esistenza di un contributo finanziario cinese nel contesto delle società operanti in Egitto. Essa stava perciò «creando» una sovvenzione del governo della RPC da poter poi «attribuire» all’Egitto, tentando di «legittimare» tale tecnica mediante un’errata applicazione dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC a una situazione nella quale non era mai esistita alcuna sovvenzione compensabile della Cina. Tale inammissibile interpretazione avrebbe dato all’UE lo spunto per contrastare un «legittimo investimento estero». |
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(712) |
La Commissione ha osservato che tale argomentazione politica si basa su due premesse giuridiche discutibili: in primo luogo, che l’azione cinese debba rispondere a tutte le caratteristiche di una sovvenzione previste dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative affinché da essa possa scaturire una responsabilità. In secondo luogo, che, qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non consenta la compensazione da parte dell’UE di alcun sostegno ricevuto dalle società operanti in Egitto. Questa tesi mescola tuttavia una dimensione fattuale con una normativa. Come già rilevato in precedenza, il governo dell’Egitto si attendeva e auspicava la concessione (concreta) di prestiti agevolati da parte degli istituti finanziari cinesi alle società in Egitto e ha riconosciuto e adottato come propri tali prestiti agevolati. Il fatto che (dal punto di vista normativo) tali prestiti agevolati abbiano o meno impegnato anche la responsabilità internazionale della Cina per violazione dell’accordo è irrilevante. In altri termini, ciò che la Commissione ha attribuito al governo dell’Egitto è una «condotta» del governo cinese (ossia la concessione dei prestiti agevolati) e non «atti illeciti». Pertanto, la Commissione ha respinto la prima argomentazione del governo della RPC, secondo cui essa avrebbe innanzitutto dovuto dimostrare che il governo della RPC aveva erogato una sovvenzione ai sensi dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e, non essendoci riuscita, aveva erroneamente «creato» una sovvenzione del governo della RPC a beneficio dei produttori esportatori del prodotto in esame. |
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(713) |
Nella sua prima argomentazione, il governo dell’Egitto ha insistito sul principio della sovranità sancito dal diritto internazionale. Dal suo punto di vista, un atto può essere attribuito a uno Stato solo se è attribuibile a un’entità investita dell’autorità dello Stato in questione. Ne consegue che gli atti delle entità investite dell’autorità cinese sono attribuibili unicamente allo Stato cinese. Durante l’audizione del 18 marzo 2020 il governo dell’Egitto ha esposto la propria motivazione citando l’esempio delle forze militari di uno Stato di stanza nel territorio di un altro Stato con il consenso di quest’ultimo. A parere del governo dell’Egitto, qualsiasi azione compiuta dalle forze militari invitate sarebbe attribuibile unicamente allo Stato invitato, ma non impegnerebbe la responsabilità dello Stato ospitante. |
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(714) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il principio dell’uguaglianza sovrana nel contesto del diritto internazionale, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, vieta a uno Stato di esercitare i propri poteri sul territorio di un altro Stato contro la volontà dello Stato territoriale. Tuttavia, uno Stato ha la facoltà di autorizzare l’intervento di un altro Stato all’interno del suo territorio. In questo caso, un’azione dello Stato invitato compiuta nel territorio dello Stato ospitante potrebbe essere attribuibile allo Stato ospitante. Nell’esempio citato dal governo dell’Egitto durante l’audizione, tale principio discende direttamente dalla risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1974 sulla definizione di «aggressione», ampiamente considerata come la codifica del diritto internazionale consuetudinario. Ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di tale risoluzione, nella nozione di aggressione da parte di uno Stato contro un altro Stato non rientra soltanto un attacco diretto compiuto attraverso i propri organi statali, ma anche l’azione mediante la quale uno Stato consente che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia da questo utilizzato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo. Evidentemente, se nel 1962 Cuba avesse consentito all’Unione Sovietica di attaccare gli Stati Uniti con missili russi lanciati dal territorio cubano, ciò avrebbe impegnato la responsabilità internazionale di Cuba per atti di aggressione nei confronti degli Stati Uniti. Pertanto, il diritto internazionale riconosce la possibilità di attribuire l’azione di uno Stato invitato allo Stato ospitante e prevede addirittura sanzioni a carico di quest’ultimo qualora, in questo contesto, l’azione dello Stato invitato danneggi uno Stato terzo. |
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(715) |
In secondo luogo, il governo dell’Egitto e il governo della RPC hanno argomentato che, in forza del regolamento di base dell’UE, non vi sono i presupposti per attribuire all’Egitto un comportamento del governo cinese. Nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, è stato inserito un riferimento esplicito al territorio dell’autorità concedente. In tale disposizione, l’espressione «entro il territorio» mirava a garantire la certezza del diritto e non poteva essere interpretata in modo attenuato alla luce del diritto dell’OMC o del diritto internazionale. |
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(716) |
L’articolo 2, lettera b), del regolamento di base così dispone: «per ‘pubblica amministrazione’ s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;». La Commissione ha convenuto con il governo dell’Egitto che tale disposizione comprende le azioni della pubblica amministrazione dal cui territorio i prodotti sovvenzionati sono esportati nell’Unione europea. È questo il caso di specie: il prodotto in esame è fabbricato in Egitto ed esportato da tale paese nell’Unione europea e la sede del governo dell’Egitto è situata nel territorio dell’Egitto. Tuttavia, l’articolo 2, lettera b), del regolamento di base non risponde alla questione separata consistente nel determinare quale azione il governo possa autorizzare sul suo territorio e riconoscere come propria. Come nel caso della nozione di «ente pubblico», la nozione di «pubblica amministrazione» lascia spazio all’interpretazione in funzione del contesto, degli obiettivi e dello scopo nei quali si inserisce. Pertanto, le azioni attribuibili al governo del paese di origine o di esportazione possono essere non solo le azioni provenienti direttamente da tale governo, ma anche quelle ad esso imputabili. Ciò trova conferma anche nei termini utilizzati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base in riferimento a una pubblica amministrazione che «attribuisce» un contributo finanziario. Per i medesimi motivi, le argomentazioni del governo dell’Egitto facenti leva su varie disposizioni dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative [ad esempio l’articolo 1.1, lettera a), comma 1, l’articolo 13, l’articolo 18.1, lettera a), e la nota 63] sono infruttuose. Pur essendo vero che le disposizioni del regolamento di base «devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle disposizioni corrispondenti dell’accordo SMC» (172), tali disposizioni non ostano alla tesi secondo cui un governo territoriale può riconoscere e adottare come proprio un contributo finanziario erogato da un altro Stato. |
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(717) |
Di conseguenza, la seconda argomentazione del governo dell’Egitto e del governo della RPC, fondata sull’asserita nozione formale di territorialità ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base e dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, è stata respinta. |
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(718) |
La terza obiezione del governo dell’Egitto verteva sulla rilevanza del progetto di articoli dell’ILC rispetto alla responsabilità degli Stati nel caso di specie. A suo avviso, non vi è l’autorità per far valere l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati in quanto, nella controversia «Stati Uniti – Dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina» (173), l’organo d’appello aveva fatto riferimento soltanto agli articoli 4, 5 e 8 di tale progetto. Sullo stesso tono, il governo della RPC ha argomentato che l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC e l’articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non hanno il medesimo oggetto, come prescritto dall’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Anche ipotizzando che l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC fosse pertinente, l’articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative costituirebbe in ogni caso una lex specialis e prevarrebbe nella fattispecie. |
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(719) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nulla consente di affermare che ai fini dell’interpretazione delle norme dell’OMC siano pertinenti solo alcuni principi del diritto internazionale consuetudinario, contenuti negli articoli 4, 5 o 8 del progetto di articoli dell’ILC sulla responsabilità degli Stati, e non altri. L’organo d’appello dell’OMC ha sempre applicato le nozioni del diritto generale consuetudinario pertinenti per la valutazione dei fatti in esame. Oltre alle norme sull’attribuzione, nell’ordinamento giuridico dell’OMC rientrano, tra gli altri, anche i principi della preclusione (estoppel) o della buona fede. Nel caso in esame, il governo dell’Egitto non ha contestato le circostanze oggettive di avere invitato, riconosciuto e facilitato l’esecuzione di finanziamenti agevolati cinesi a favore di società operanti in Egitto. Gli orientamenti interpretativi su questo complesso di circostanze possono essere ricavati dall’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC, già richiamato anche nella giurisprudenza internazionale in materia di investimenti (174). L’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC costituisce pertanto una norma pertinente di diritto internazionale ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati per l’interpretazione della nozione di «pubblica amministrazione» nell’accezione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Ne consegue che non ricorrono parimenti i presupposti per l’applicazione della nozione di «lex specialis». Quest’ultima è una norma di conflitto, applicabile quando due norme del diritto internazionale contengono responsi normativi confliggenti che disciplinano la medesima fattispecie. Non è questa la situazione nel caso in esame, in quanto l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC non dichiara il contrario dell’articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ma aiuta a tracciare una linea di demarcazione chiara nell’attribuzione di un comportamento di un governo a un altro governo che riconosce e adotta come proprio tale comportamento. |
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(720) |
Secondo la quarta obiezione del governo dell’Egitto, l’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC non è applicabile ai fatti in esame. A norma di tale articolo, uno Stato può assumere la responsabilità di un comportamento in qualità di Stato successore per effetto dell’acquisto di terreni. Inoltre, un governo può riconoscere come proprio il comportamento privato dei suoi cittadini. Tuttavia, l’articolo non prevede l’adozione da parte di uno Stato di atti di uno Stato sovrano estero come propri. |
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(721) |
La Commissione ha respinto anche questa obiezione. Il titolo dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC fa riferimento al «comportamento riconosciuto e adottato come proprio da uno Stato», senza precisare l’autore dell’atto originario. Oltre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 (cfr. il considerando 714), anche la Corte internazionale di giustizia ha sancito la facoltà degli Stati di adottare atti esteri come propri (175). La prassi internazionale non conferma dunque la tesi dell’Egitto, secondo cui l’attribuzione a norma dell’articolo 11 del progetto di articoli dell’ILC è limitata ai casi di successione territoriale o di riconoscimento e adozione, da parte di un governo, di atti illeciti privati commessi sul proprio territorio. |
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(722) |
Nella sua quinta obiezione, il governo dell’Egitto ha sostenuto che i contributi finanziari del governo della RPC alle entità in Egitto non erano specifici. Si è riferito al regolamento di base, a norma del quale il beneficiario del contributo finanziario deve rientrare «nell’ambito della competenza dell’autorità concedente». A suo avviso, la formulazione «autorità concedente» non si riferisce a un’autorità che riconosce e adotta». Inoltre, nelle precedenti inchieste, l’autorità concedente per le entità cinesi era sempre il governo cinese. Il governo dell’Egitto ha concluso che il contributo finanziario del governo della RPC non può considerarsi specifico «in quanto le imprese situate in Egitto non rientrano nell’ambito di competenza della Cina». Analogamente, nell’ambito della sua seconda obiezione, il governo della RPC ha sostenuto che la giurisdizione ai sensi dell’articolo 2.2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dovrebbe essere valutata nel contesto della «giurisdizione territoriale» di uno Stato. |
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(723) |
La Commissione ha ribadito di considerare il governo dell’Egitto l’autorità concedente, in virtù del fatto che esso ha adottato e riconosciuto i prestiti agevolati erogati dalla Cina. Essendo operative nella zona economica speciale, Jushi Egypt e Hengshi Egypt erano anche soggette alla giurisdizione del governo dell’Egitto. La concessione del sostegno finanziario in questione era inoltre espressamente circoscritta alle società operanti in tale zona ed era pertanto specifica. |
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(724) |
Anche qualora fosse necessario dimostrare che il governo della RPC avesse esercitato la giurisdizione su tali società prima che il governo dell’Egitto potesse autonomamente adottare il comportamento della Cina, quod non, il risultato sarebbe immutato. Sottoscrivendo l’articolo 1 e l’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione, il governo dell’Egitto aveva convenuto che le società operanti nella zona avrebbero ricevuto il «pertinente sostegno politico e le agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare» e che lo sviluppo della zona sarebbe avvenuto in conformità alle leggi di «entrambi i paesi». Oltre a esercitare la propria giurisdizione territoriale, il governo dell’Egitto ha quindi consentito alla Cina di fornire aiuti specifici a imprese situate solo nelle «zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». L’argomentazione è quindi respinta. |
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(725) |
In conclusione, la Commissione ha ribadito quanto da essa accertato, ossia che il governo dell’Egitto ha riconosciuto e adottato come propri il sostegno agli investimenti in capitale, i prestiti a favore di Jushi Egypt e la concessione di terreni da parte di TEDA Egypt e ha pertanto erogato sovvenzioni specifiche ai sensi degli articoli da 2 a 4 del regolamento di base. |
4.3. Finanziamenti agevolati
4.3.1. Prestiti a Jushi Egypt da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo
4.3.1.1.
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(726) |
Nel 2012 e nel 2016, rispettivamente, CDB e EXIM hanno concesso due prestiti a Jushi Egypt per un importo complessivo di 200 milioni di USD. Il primo prestito è stato utilizzato per finanziare l’avvio dello stabilimento e il secondo prestito corrispondeva a un progetto di espansione di una linea di produzione supplementare. |
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(727) |
La Commissione ha accertato innanzitutto se tali banche fossero enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato come pure indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. La Commissione ha successivamente cercato di reperire informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta delle banche statali per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio. Come indicato nelle sezioni 3.4.1.1 e 3.4.1.4, sia EXIM che CDB sono banche statali cinesi ed esistono indizi formali del controllo del governo della RPC su di esse. Inoltre, nelle sezioni 3.4.1.3 e 3.4.1.5 la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si dovevano attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che dovevano rispondere a quest’ultimo. Il governo della RPC si avvaleva pertanto del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta delle banche statali ogniqualvolta venivano erogati prestiti all’industria dei prodotti GFF. |
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(728) |
Oltre al quadro giuridico generale di cui alla sezione 3.4.1.1, ai prestiti concessi da EXIM e CDB a Jushi Egypt si applica il contesto giuridico seguente. |
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(729) |
Il 6 novembre 2009 China-Africa TEDA ed EXIM hanno firmato un protocollo d’intesa per la cooperazione strategica, proponendo un piano d’azione con un importo totale di 6 miliardi di CNY per realizzare una cooperazione strategica globale nelle zone di cooperazione commerciale ed economica d’oltremare. |
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(730) |
Il 7 novembre 2009 sei zone africane di cooperazione economica e commerciale, tra cui la zona SETC, hanno firmato un patto (Joint Meeting Pact) tra le zone cinesi di cooperazione economica e commerciale d’oltremare (africane) e il fondo cinese per lo sviluppo dell’Africa («CADF»), una filiale di CDB. |
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(731) |
Inoltre, nel 2013 il ministero del Commercio ha pubblicato una comunicazione sugli aspetti relativi al sostegno della China Development Bank alla creazione e allo sviluppo di zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare. Secondo questa comunicazione, il ministero del Commercio e CDB «forniranno un sostegno politico agli investimenti e ai finanziamenti per le imprese e alle imprese che entrano a far parte delle zone di cooperazione ammissibili». CDB «chiarirà le condizioni di base per il finanziamento prioritario nella zona di cooperazione in conformità delle disposizioni del ministero del Commercio e del ministero delle Finanze», e la CDB «sosterrà in modo selettivo i progetti in via di elaborazione e i progetti di cooperazione che il ministero del Commercio e i governi ospitanti della zona di cooperazione hanno trovato particolarmente interessanti». |
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(732) |
L’articolo 4 dell’accordo di cooperazione tra Cina ed Egitto del 2016 afferma che «il governo cinese identifica la zona di cooperazione come la zona di cooperazione economica e commerciale d’oltremare della Cina. La zona di cooperazione […] ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». Inoltre, conformemente all’articolo 5, il governo cinese sostiene la zona di cooperazione «incoraggiando le istituzioni finanziarie competenti a fornire strumenti di finanziamento per […] progetti di investimento all’interno della zona di cooperazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di prestito e i requisiti per il suo utilizzo». |
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(733) |
L’articolo 2, paragrafo IV, dell’accordo di cooperazione per l’istituzione di un comitato di gestione della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, che attua l’anzidetto accordo, specifica inoltre che il comitato di gestione istituito tra i dipartimenti funzionali competenti del governo popolare di Tianjin e l’Autorità generale per la zona economica del canale di Suez «si adopera al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari cinesi ed egiziane» e l’articolo 2, paragrafo V, aggiunge che il comitato «coordina e agevola gli istituti finanziari competenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono supporto creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assiste la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento». |
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(734) |
La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali cinesi, compresi EXIM e CDB, hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti GFF. Essi erano pertanto enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. |
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(735) |
Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla sezione 3.4.1.6. |
4.3.1.2.
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(736) |
Come indicato nel considerando 700, la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, per i beneficiari situati in Egitto, sarebbe stato opportuno verificare se ai beneficiari dei prestiti fossero state concesse condizioni migliori rispetto a quelle che sarebbero state loro applicate sul mercato finanziario egiziano. La Commissione ha verificato questo dato e ha confermato che l’importo della sovvenzione sarebbe superiore utilizzando tassi di interesse sui prestiti comparabili in Egitto (18,3 %) (176). Tuttavia, in considerazione delle circostanze eccezionali di cui al considerando 701, la Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile tenendo conto del fatto che i beneficiari hanno ricevuto i finanziamenti agevolati in Cina. Ai fini di tale calcolo la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato. |
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(737) |
Come indicato nella sezione 3.4.2.4, la Commissione ha deciso di stabilire i tassi di mercato per i prestiti agevolati di EXIM e CDB in relazione a ipotetici parametri di riferimento per gli investitori del mercato cinese, conformemente all’articolo 6, lettera b), del regolamento di base. Nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC la Commissione ha riscontrato che il prezzo del finanziamento praticato da una delle banche che concedeva finanziamenti a Jushi Egypt teneva specificatamente conto del rischio paese legato agli investimenti in Egitto. A causa dell’omessa collaborazione non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte di tali banche. Pertanto, la Commissione ha deciso di seguire il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per altri prestiti denominati in valuta estera ed erogati da istituti finanziari cinesi nella RPC, sommandovi il premio di rischio legato agli investimenti in Egitto secondo le modalità descritte di seguito. |
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(738) |
Secondo il metodo di calcolo descritto nella sezione 3.4.2.4, la Commissione ha quindi stabilito in primo luogo il rating del credito di Jushi Egypt, che riflette la situazione finanziaria della società. Come indicato al considerando 306, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria generale di Jushi Group corrisponda a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «Investment grade». Tale analisi è stata ulteriormente affinata nei considerando 749 e 750. In considerazione dell’esistenza di prestiti rotativi e di remissione del debito, la Commissione ha concluso che per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato sarebbe stato più opportuno utilizzare le obbligazioni societarie USA con rating pari a B (invece di BB). |
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(739) |
Come per altri prestiti denominati in valuta estera ed emessi da istituti finanziari cinesi nella RPC, per determinare un parametro di riferimento adeguato sono state quindi utilizzate obbligazioni societarie con rating B emesse in USD durante il periodo dell’inchiesta. |
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(740) |
Di fatto, tutti gli altri prestiti erogati da istituti finanziari cinesi sono stati concessi a società cinesi situate sul mercato interno cinese. Jushi Egypt, invece, si trova in un paese che all’epoca della concessione dei prestiti era teatro di disordini civili e politici e di vari attacchi terroristici e ha quindi un rischio di credito diverso da quello delle imprese cinesi collegate alle condizioni esterne prevalenti nel paese stesso. Di conseguenza, la Commissione ha aumentato il tasso di riferimento stabilito per le società cinesi incluse nel campione, al fine di integrare il rischio paese nel tasso di mercato. |
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(741) |
Il premio relativo al rischio paese è stato determinato sulla base della classificazione OCSE del rischio paese per i crediti all’esportazione e del corrispondente tasso di premio minimo stabilito dall’OCSE (177). Il rischio paese per i prestiti erogati dalla banca EXIM è stato stabilito a 2,37 %, mentre quello per i prestiti di CDB a 2,44 %. |
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(742) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare due offerte presentate alla società da una banca egiziana nel 2013 e nel 2016 come parametro di riferimento per il calcolo del vantaggio conferito dai prestiti. La Commissione ha esaminato tali offerte, ma ha deciso che esse non erano rappresentative di un prestito commerciale comparabile che l’impresa avrebbe potuto ottenere sul mercato. |
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(743) |
La Commissione ha riscontrato che le offerte non forniscono alcuna descrizione dell’effettivo prodotto finanziario proposto alla società, ma si riferiscono a un tasso di interesse per la concessione di generiche «agevolazioni di credito». È pertanto impossibile per la Commissione stabilire se l’offerta riguardi effettivamente un prestito in senso stretto o altri prodotti finanziari, come ad esempio l’apertura di una linea di credito o finanziamenti al commercio (lettere di credito, cambiali, cessioni di credito pro soluto ecc.). Quand’anche si considerasse che l’offerta sia relativa un prestito, mancherebbero altre informazioni essenziali quali la durata del presunto prestito proposto dalla banca e l’entità delle agevolazioni di credito offerte (vale a dire l’importo massimo che la banca sarebbe disposta ad accordare alla società). A tale proposito, la Commissione ha constatato che i prestiti erogati da CDB ed EXIM erano prestiti a lungo termine del valore di svariate centinaia di milioni di USD, destinati a importanti progetti relativi a immobilizzazioni fisse. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di non poter utilizzare il riferimento sostitutivo fornito da Jushi Egypt. |
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(744) |
Infine, la Commissione ha osservato che, anche qualora essa tenesse conto del parametro di riferimento fornito dalla Società, ciò non comporterebbe alcuna modifica sostanziale nel calcolo del vantaggio, in quanto il tasso proposto dalla banca egiziana era in linea con il tasso di base stabilito dalla Commissione per il parametro di riferimento, vale a dire un prestito in USD erogato da una banca cinese a un cliente del mercato interno (cinese) con rating BB. Pertanto, tali prestiti confermavano semmai che Jushi Egypt aveva effettivamente beneficiato di tassi di interesse inferiori rispetto ai parametri di riferimento di mercato. L’obiezione della società è stata pertanto respinta. |
4.3.2. Prestiti a Jushi Egypt da parte di banche demandate all’attuazione delle politiche del governo tramite la società madre Jushi in Cina
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(745) |
Nel periodo 2014-2018, Jushi (China) ha erogato una serie di prestiti intersocietari a Jushi Egypt per un importo complessivo di 260 milioni di USD. |
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(746) |
Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che la stessa Jushi (China) aveva finanziato questi prestiti intersocietari mediante finanziamenti esterni erogati da istituti finanziari cinesi. In altre parole, anziché lasciare che Jushi Egypt ricevesse i prestiti direttamente dalle banche cinesi, tali istituti hanno erogato i finanziamenti agevolati a Jushi (China), che ne ha poi trasferito il vantaggio alle sue attività produttive in Egitto (Jushi Egypt). Nella dichiarazione dei redditi di Jushi China, infatti, gli interessi attivi del prestito di Jushi Egypt alla voce «reddito estero» sono compensati con gli interessi passivi pagati da Jushi (China) per il finanziamento esterno. Inoltre, i documenti ufficiali relativi ai progetti di avvio e di espansione in Egitto, ad esempio le approvazioni governative della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e del ministero del Commercio nonché i vari studi di fattibilità, indicano che i finanziamenti dei due terzi del progetto egiziano sono esterni (anziché provenire dal reddito proprio della società). I prestiti erogati direttamente da EXIM e da CDB di cui alla sezione 4.3.1.1 non sono di per sé sufficienti a fornire l’importo totale del finanziamento esterno necessario per sviluppare le attività produttive nella zona SETC. Erano pertanto necessari ulteriori finanziamenti indiretti, erogati mediante prestiti intersocietari. La Commissione non ha trovato un prestito bancario specifico direttamente collegato al progetto in Egitto. Nel 2014, tuttavia, Jushi (China) ha emesso un’obbligazione in sostituzione di vari prestiti bancari per migliorare la struttura del suo debito. Tale obbligazione, che fa più volte riferimento alle esigenze di capitale per il progetto in Egitto, conferma che Jushi (China) necessitava di un sostegno finanziario esterno a supporto delle sue attività produttive in Egitto. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i prestiti agevolati sottostanti, erogati per mezzo di Jushi (China), siano anch’essi attribuibili al governo egiziano tanto quanto i prestiti diretti concessi dagli istituti finanziari cinesi a Jushi Egypt. |
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(747) |
Tali prestiti possono tutti essere sostanzialmente assimilati ai prestiti erogati dal governo della RPC a una società cinese, che poi ne trasferisce i vantaggi alle sue attività produttive ubicate altrove; perciò la Commissione ha deciso di trattarli come qualsiasi altro prestito nazionale cinese erogato a un produttore cinese di prodotti GFF. In tale contesto, come indicato nel considerando 266, la Commissione ha constatato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti a Jushi (China) e Jushi Egypt erano enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. |
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(748) |
La Commissione ha quindi calcolato l’importo della sovvenzione compensabile. A tale proposito la Commissione ha osservato che il tasso d’interesse nominale applicato da Jushi (China) a Jushi Egypt era pari al 7,5 %, ma nessuno dei finanziamenti erogati a Jushi (China) aveva un tasso di interesse così alto. Di fatto, il tasso di interesse medio applicato a Jushi (China) durante il PI è stato pari al 4,4 %. Anche questo aspetto è confermato dalla dichiarazione dei redditi di Jushi (China), nella quale il costo del finanziamento dedotto dal reddito imponibile corrispondeva ad un tasso di interesse del 4,3 %. La Commissione ha quindi confrontato il tasso di interesse medio che Jushi (China) ha pagato sull’importo residuo del prestito intersocietario durante il PI con il tasso che la società avrebbe pagato per un prestito commerciale comparabile ottenibile sul mercato, secondo il metodo di calcolo elaborato nella sezione 3.4.2.4. |
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(749) |
La Commissione ha constatato inoltre che durante il periodo dell’inchiesta Jushi Egypt non ha rispettato il piano di rimborso del debito nei confronti della società madre. Di fatto, alla fine del periodo dell’inchiesta non erano ancora stati versati 91 milioni di USD che avrebbero dovuto essere rimborsati a Jushi (China) nel corso del 2018. La Commissione ha riscontrato anche diversi casi in cui i fondi ricevuti tramite Jushi (China) sono stati versati per rimborsare il capitale dovuto per i prestiti erogati da EXIM e CDB. |
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(750) |
Per tenere conto dell’aumento dell’esposizione al rischio delle banche causato dall’esistenza di prestiti rotativi e di remissione del debito, la Commissione ha quindi deciso di declassare di un livello il rating del rischio e di utilizzare le obbligazioni societarie USA con rating pari a B (invece di BB) per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato, come indicato nel considerando 339. |
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(751) |
Tutti i suesposti elementi riguardanti tale finanziamento trattati nella presente sezione dimostrano chiaramente che Jushi (China) ha trasferito a Jushi Egypt tutti i vantaggi derivanti dai finanziamenti agevolati ricevuti dagli istituti finanziari cinesi. Peraltro, non avendo Jushi Egypt rispettato il piano di rimborso del debito nei confronti di Jushi (China), quest’ultima non ha adeguato di conseguenza il tasso di interesse né ha adottato misure che riflettessero il rischio reale del prestito intersocietario, il cui importo ha continuato ad aumentare nel corso degli anni. Per tutti questi motivi a Jushi Egypt è stato attribuito un vantaggio calcolato in tal modo (178). |
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(752) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Jushi Egypt ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato nella nota del considerando precedente, la Commissione ha compensato i prestiti attribuiti a Jushi Egypt sia nel caso di Jushi (China) che nel caso di Jushi Egypt. Tale argomentazione è errata nel merito, poiché il vantaggio calcolato sul prestito intersocietario e attribuito alla società egiziana è stato detratto dal vantaggio conferito dai prestiti calcolato per Jushi (China), come si evince dall’allegato 2.3 del documento informativo specifico fornito alla società cinese. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(753) |
Jushi Egypt ha inoltre affermato che la Commissione non avrebbe dovuto declassare il rating creditizio di Jushi Egypt da AA a B a motivo del fatto che Jushi Egypt non ha rispettato il suo piano di rimborso nei confronti della società madre o che, in alcuni casi, la società madre di Jushi Egypt abbia rimborsato prestiti per conto di quest’ultima. Il fatto che il gruppo di imprese di Jushi Egypt abbia deciso che sarebbe stato più opportuno far sostenere gli interessi dei prestiti a un’altra entità del gruppo, in modo da preservare il flusso di cassa in un’altra entità, non implica che quest’ultima non avrebbe onorato i propri obblighi qualora fossero stati contratti con un istituto bancario. Inoltre, Jushi Egypt ha argomentato che la Commissione ha declassato il rating di Jushi Egypt di quattro livelli, ossia da AA a B, nonostante al considerando 750 avesse affermato che il rating del rischio della società sarebbe stato declassato di un solo livello. |
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(754) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che non aveva riscontrato alcun rating del credito assegnato da un soggetto esterno a Jushi Egypt e che Jushi Egypt non ha prodotto alcun elemento di prova in questo senso. Jushi Egypt non aveva quindi mai posseduto un rating del credito «AA» come punto di partenza. La Commissione ha pertanto dovuto determinare il rating del credito di Jushi Egypt basandosi sui dati disponibili. Alla luce del cospicuo importo dei prestiti intersocietari erogati dalla società madre e del fatto che Jushi Group aveva agito come garante dei prestiti concessi da CDB ed EXIM, la Commissione ha stabilito che il rating del credito di Jushi Egypt era strettamente legato a quello della sua società madre, fissato a «BB» come esposto al considerando 306. Tale rating del credito pari a BB ha costituito dunque il punto di partenza per la Commissione. |
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(755) |
In secondo luogo, come illustrato al considerando 750, la Commissione ha deciso di declassare di un livello il rating del rischio della società, vale a dire da BB a B, in considerazione del mancato rimborso delle sue passività nel corso degli anni. Di fatto la Commissione ha osservato che, sebbene i prestiti contratti presso CDB ed EXIM siano stati rimborsati secondo il piano di rimborso, le passività totali della società sono in realtà aumentate nel corso degli anni. Jushi Egypt ha pertanto sostituito il debito esterno con il debito infragruppo, ma non ha in realtà onorato i suoi obblighi nei confronti degli istituti bancari. Contrariamente a quanto asserito da Jushi Egypt, vi sono elementi indicanti che la società non sarebbe stata in grado di rispettare i suoi obblighi qualora tutti i suoi creditori fossero stati istituti bancari esterni al gruppo. Ad esempio, nonostante la società sia risultata in perdita nel 2015 e nel 2016 e abbia registrato un patrimonio netto negativo nel 2016, in tali anni essa ha comunque effettuato ingenti rimborsi di capitale a favore di CDB, per un totale di 54 milioni di USD (circa 546 milioni di EGP). Pertanto, la società non sarebbe stata in grado di onorare i suoi obblighi esterni senza il sostegno finanziario della società madre. |
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(756) |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto queste argomentazioni. |
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(757) |
Le sovvenzioni riscontrate per i finanziamenti agevolati tramite prestiti delle banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo, concessi direttamente oppure per il tramite della società madre Jushi (China), sono pertanto confermate e ammontavano al 4,87 % per Jushi Egypt. |
4.3.3. Sostegno agli investimenti in capitale
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(758) |
Oltre ai prestiti diretti e ai prestiti intersocietari, Jushi Egypt doveva coprire il suo fabbisogno finanziario anche aumentando il suo capitale. |
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(759) |
Da inchieste precedenti era emerso che le società madri del gruppo cinese ricevevano consistenti sovvenzioni a sostegno di investimenti esteri nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road», sotto forma di sussidi, finanziamenti agevolati conferimenti di capitale. Questo è stato il caso in particolare dell’inchiesta antisovvenzioni sugli pneumatici («il caso sugli pneumatici») (179), conclusasi recentemente. |
a) Base giuridica
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1) |
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, emanato dal ministero del Commercio, 26 dicembre 2016; |
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2) |
i pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, emanati nel 2015 («pareri orientativi»); |
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3) |
il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020), ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, GXBG [2016] n. 315; |
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4) |
il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra; |
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5) |
Made in China 2025, Consiglio di Stato, 7 luglio 2015. |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(760) |
Durante il periodo dell’inchiesta Jushi Egypt ha beneficiato di sussidi erogati da CNBM, un’entità controllata dallo Stato, per mezzo di conferimenti di capitale, e segnatamente di capitale versato. |
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(761) |
Nel 2012 gli azionisti hanno elargito un cospicuo contributo, per un totale di 42,6 milioni di USD, ai fini della costituzione di Jushi Egypt. Da allora e fino al periodo dell’inchiesta il capitale di Jushi Egypt è aumentato considerevolmente, fino a raggiungere i 162 milioni di USD. Alla fine del PI il capitale di Jushi Egypt era all’incirca quattro volte superiore rispetto a quello del 2012. |
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(762) |
Jushi Egypt è detenuta totalmente da Jushi Group, a sua volta controllata al 100 % da China Jushi. Il principale azionista di China Jushi è la società di partecipazione CNBM, che dal 2010 ne ha costantemente detenuto oltre il 25 % delle azioni. |
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(763) |
Parallelamente all’aumento di capitale all’interno di Jushi Egypt, la partecipazione di CNBM alla struttura patrimoniale di China Jushi è aumentata in misura simile. Nello specifico, dal 2010 alla fine del 2018 CNBM ha sestuplicato il suo contributo di capitale nei confronti di China Jushi, che durante il PI è passato dai 154 milioni di CNY (23,3 milioni di USD) del 2010 ai 944 milioni di CNY (142,8 milioni di USD) del 2018. |
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(764) |
Queste somiglianze, in termini di tendenza e portata dell’incremento di capitale, rilevate sia in Jushi Egypt che in China Jushi indicano chiaramente che, fino al periodo dell’inchiesta, CNBM ha raccolto fondi per aumentare il capitale di Jushi Egypt attraverso China Jushi. |
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(765) |
Oltre agli incrementi di capitale versato, CNBM ha trasferito cospicue quantità di fondi a China Jushi e Jushi Group mediante altri tipi di conti di capitale. |
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(766) |
Per determinare la natura dei trasferimenti e le circostanze in cui si è evoluto il capitale di proprietà all’interno delle società interessate, la Commissione ha chiesto a CNBM di poter accedere alle pertinenti informazioni. Tuttavia, come esposto nella sezione 3.2.2, CNBM non ha collaborato all’inchiesta. In assenza di risposte da CNBM, e a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative a CNBM. In particolare, la Commissione è dovuta ricorrere ai dati disponibili per individuare la fonte di finanziamento del capitale erogato da CNBM a Jushi Egypt attraverso, tra l’altro, China Jushi. |
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(767) |
Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha rilevato l’esistenza del chiaro impegno di CNBM a investire oltremare in settori incoraggiati. A tale riguardo, CNBM, nella sua relazione annuale, sul suo sito Internet e presso i suoi stabilimenti, si presenta al pubblico come un «attivo professionista dell’iniziativa ‘One Belt, One Road’ ». Per esempio, «ha realizzato 312 progetti con utilizzo di cemento in 75 paesi e regioni a livello mondiale e oltre 60 progetti con utilizzo della fibra di vetro, ha attuato 33 progetti d’investimento, ha costruito 5 magazzini d’oltremare e ha gestito 14 catene di negozi della grande distribuzione di materiali da costruzione e oltre 30 stabilimenti di produzione in tutto il mondo» (180). |
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(768) |
In particolare nell’ambito dei prodotti GFF, nel 2012 CNBM ha costituito Jushi Egypt, un produttore di prodotti GFF integrato verticalmente in Egitto e una società controllata del produttore esportatore cinese, Jushi. Negli anni successivi sono stati intrapresi vari e importanti progetti di investimento volti all’espansione della capacità produttiva di Jushi Egypt. Nel 2015, inoltre, CNBM ha costituito Hengshi Egypt, una società controllata del produttore esportatore cinese Hengshi. Tale produttore di prodotti GFF in Egitto, che non è verticalmente integrato, si approvvigiona di materie prime dalla società collegata, Jushi Egypt. Secondo le informazioni disponibili al pubblico, inoltre, sono stati sottoscritti contratti per costituire in Egitto, in un prossimo futuro, una nuova società collegata a Taishan (un altro produttore esportatore appartenente al gruppo CNBM). |
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(769) |
Inoltre, Jushi China ha costituito una serie di società controllate incaricate della produzione e della commercializzazione oltremare in Sudafrica, Corea del Sud, Italia, Spagna, Francia, Canada, India, Singapore, Giappone, Stati Uniti e Hong Kong. Nel 2016 il gruppo CNBM ha raccolto oltre 5 miliardi di CNY (747,38 milioni di USD) a favore della sua strategia di globalizzazione di cui al tredicesimo piano quinquennale (2016-2020), nella quale rientrano i summenzionati progetti egiziani, e ha investito 300 milioni di USD in un impianto produttivo negli Stati Uniti, operativo dal 2018 (181). In India il piano prevede la realizzazione di un impianto manifatturiero con una capacità pari a 100 000 tonnellate entro la metà del 2020. Durante il periodo dell’inchiesta erano inoltre in corso di avanzata attuazione ulteriori piani per la costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti GFF in Turchia. |
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(770) |
Tutti questi progetti oltremare si inseriscono nel più ampio contesto della politica di «internazionalizzazione» della Cina. A tale riguardo, Song Zhiping, il presidente di CNBM, ha dichiarato ad esempio quanto segue: «[l]a sottoscrizione del progetto di Jushi negli Stati Uniti è una svolta decisiva nello sviluppo strategico della globalizzazione di China Jushi e al tempo stesso un importantissimo passo in avanti nel suo perseguimento di obiettivi più ambiziosi. Assume anche rilevanza, in termini di riferimento, per la globalizzazione di CNBM e persino dell’intero settore cinese dei materiali da costruzione». |
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(771) |
Come indicato nel considerando 148, inoltre, la tabella di marcia di Made in China 2025 (182) individua 10 settori strategici, tra cui quello dei prodotti GFF. Per queste industrie chiave il piano «Made in China 2025» prevede espressamente, nel capo 3.9, che la Cina:
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(772) |
In un’altra intervista Song Zhiping ha dichiarato che, dal punto di vista imprenditoriale, CNBM seguiva con attenzione le politiche nazionali relative all’iniziativa «One Belt, One Road», la quale «rappresenta un’opportunità veramente unica per il gruppo cinese attivo nel settore dei materiali da costruzione». Inoltre, ha sottolineato che l’«internazionalizzazione» è collegata alla cooperazione finanziaria e che funziona solo quando «si combinano l’aspetto finanziario, la cooperazione a livello di fondi sovrani, il credito agli acquirenti, il leasing finanziario e altri metodi per una reciproca collaborazione finalizzata all’internazionalizzazione» Nello stesso intervento Song Zhiping ha anche dichiarato che «la cooperazione a livello di capacità internazionale deve essere combinata con le politiche nazionali a favore dell’iniziativa ‘One Belt, One Road’, soprattutto quelle finanziarie. Prima ci limitavamo a effettuare investimenti semplici, prendendo denaro in prestito per poi darlo nuovamente in prestito, senza puntare troppo in alto. Vorrei adottare un modello simile a quello della cinese Guoxin Holdings, in cui le società contribuiscono al 10 % e le riserve statali in valuta estera raggiungono il 90 %. Dobbiamo abbandonare la nostra vecchia dipendenza dai prestiti e cercare nuovi modelli aziendali di finanziamento e nuovi modelli organizzativi. Credo che dovremmo sfruttare appieno i grandi vantaggi finanziari che vanta ora il paese, intensificare l’istituzione di fondi di investimento per i materiali da costruzione e mobilitare più capitale perché partecipi agli investimenti e sostenga l’internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dei materiali da costruzione». |
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(773) |
Questa visione è sostenuta dal governo cinese, come si evince dal discorso pronunciato da Xiao Yaqing, direttore della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC), durante una conferenza organizzata da CNBM: «le imprese centrali sono la spina dorsale dell’economia nazionale e dovrebbero essere strettamente integrate nella strategia nazionale dell’iniziativa ‘One Belt, One Road’, sfruttando la vantaggiosa capacità produttiva, individuando i settori chiave e promuovendo la cooperazione internazionale a livello di capacità produttiva e apparecchiature. Le imprese centrali sono in prima linea nella creazione di un nuovo biglietto da visita per l’internazionalizzazione del paese […]. Negli ultimi anni China Building Materials e China Materials Group hanno accelerato il ritmo dell’internazionalizzazione conseguendo risultati eccezionali, ed è molto importante ristrutturare il gruppo affinché guidi l’internazionalizzazione del settore cinese dei materiali da costruzione […]. In seguito alla riorganizzazione, il valore dei primi progetti di investimento programmati dalla nuova società in paesi ubicati lungo l’iniziativa ‘One Belt, One Road’ supererà i 90 miliardi di CNY» (183). |
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(774) |
Come esposto nel considerando 93, dall’inchiesta è emerso che CNBM Building è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente dalla società madre CNBM, che è a sua volta interamente controllata dalla SASAC. La SASAC è il veicolo principale attraverso cui il governo cinese controlla in diversi modi le imprese statali e viene utilizzata dal governo come strumento per attuare i suoi piani e le sue politiche anziché seguire, nelle sue operazioni commerciali, una logica basata sul mercato (184). Fatta salva la conclusione sulla natura di CNBM come ente pubblico ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base, tenuto conto di tutti gli elementi di prova di cui sopra si può concludere che CNBM e Jushi Group in generale perseguono politiche industriali e pubbliche, anche in relazione all’iniziativa «One Belt, One Road», nonché politiche tese all’«internazionalizzazione» della produzione e dell’esportazione del prodotto in esame. |
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(775) |
È in questo contesto che il governo ha erogato un contributo finanziario a favore di CNBM affinché attuasse le suindicate politiche, compreso il finanziamento del progetto di quest’ultima in Egitto relativo alla fabbricazione del prodotto in esame. A causa della totale mancanza di collaborazione di CNBM e del governo della RPC a tale riguardo, la Commissione non ha potuto individuare l’effettiva fonte del finanziamento e verificare in dettaglio se tale contributo finanziario sia stato erogato dalla SASAC o mediante il Silk Road Fund («SRF») come veicolo per l’attuazione della strategia «One Belt, One Road». Tuttavia, basandosi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che tanto la SASAC (185) quanto l’SRF (186) sono considerati enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base in relazione all’erogazione del contributo finanziario a favore di CNBM. In ogni caso, anche se non fossero enti pubblici, sia la SASAC che l’SRF sarebbero considerati investiti dal governo dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni e attuare politiche pubbliche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base (187). |
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(776) |
Sempre a causa dell’omessa collaborazione, in base a tutti gli elementi di prova di cui sopra in relazione ai finanziamenti erogati nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» destinati a progetti al di fuori della Cina, compreso l’Egitto, nonché in base a tutte le risultanze del caso sugli pneumatici, la Commissione ha concluso che CNBM ha ricevuto un contributo finanziario sotto forma di sussidi che sono poi stati utilizzati per finanziare successivi conferimenti di capitale volti ad accrescere il capitale a disposizione di Jushi Egypt per le sue attività in Egitto. |
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(777) |
In assenza di ulteriori elementi di prova da parte di CNBM, e sulla base degli elementi di prova a disposizione del pubblico, la Commissione ha deciso di compensare i successivi incrementi di capitale di Jushi Egypt come conferimenti di capitale sostenuti dallo Stato e finalizzati alla realizzazione e all’espansione degli stabilimenti produttivi di CNBM in Egitto. Tale sostegno, attribuito all’Egitto per gli stessi motivi di cui al considerando 706, rientrerebbe a sua volta nelle clausole concordate da Cina ed Egitto nell’ambito dell’accordo di cooperazione inteso a istituire la zona SETC e può quindi essere assegnato ai prodotti esportati dall’Egitto. |
c) Vantaggio
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(778) |
La Commissione ha quindi esaminato se il contributo finanziario fornito dal governo della RPC mediante la SASAC e/o l’SRF abbia conferito un vantaggio a Jushi Egypt. Ancora una volta, a causa dell’omessa collaborazione di CNBM, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. |
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(779) |
Dalle prove di cui alla precedente sottosezione b) è emerso che il mandato e obiettivo sia della SASAC che dell’SRF è attuare i piani e le politiche del governo, anche mediante l’erogazione di sostegno finanziario e finanziamenti a favore dei settori incoraggiati, tra cui quello dei prodotti GFF, allo scopo di attuare la strategia di internazionalizzazione. Nel fornire finanziamenti la SASAC e l’SRF non seguono i principi e il comportamento del mercato, bensì agiscono per attuare le rispettive politiche pubbliche. Un esempio lampante di come le loro operazioni siano svincolate da una prospettiva di mercato è emerso nel caso sugli pneumatici, in cui l’SRF aveva concesso alla società capogruppo un sussidio per l’acquisizione di una controllata nell’UE. Inoltre, nel caso sugli pneumatici la Commissione ha appurato che tali progetti seguivano un modello simile (188). È pertanto ragionevole presumere che CNBM, un’importante impresa statale centrale, segua lo stesso modello e benefici di analoghe sovvenzioni. |
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(780) |
La Commissione ha altresì osservato che l’importo dei successivi incrementi di capitale paralleli di Jushi Egypt, ricevuti attraverso China Jushi, corrispondeva approssimativamente all’importo del deficit di finanziamento per il progetto di investimento in Egitto causato dopo aver concesso il finanziamento agevolato secondo le modalità descritte nella sezione 4.3. Come esposto nei considerando da 763 a 766, l’entità e la portata successive degli incrementi di capitale da parte di CNBM a favore di Jushi Group e di China Jushi rispecchiavano in modo sostanziale gli incrementi di capitale effettuati a favore di Jushi Egypt specificamente per colmare tale deficit di finanziamento. Tale operazione era pienamente in linea con lo scopo del funzionamento e del finanziamento della SASAC e dell’SRF, come anche espressamente affermato da rappresentanti di CNBM e da funzionari della SASAC e dell’SRF. |
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(781) |
Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e conformemente all’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il contributo finanziario fornito dalla SASAC e/o dall’SRF ha conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(782) |
Come esposto nei considerando da 207 a 217, da parte della società madre di CNBM non vi è stata alcuna reazione alla richiesta di fornire una risposta al questionario. Pertanto è stato impossibile verificare le sovvenzioni ricevute dalla società madre in connessione con gli investimenti esteri del gruppo relativi al prodotto in esame e determinare con precisione l’importo del vantaggio. |
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(783) |
La Commissione è quindi ricorsa ai dati disponibili, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, per determinare l’importo della sovvenzione conferita dal contributo finanziario della SASAC o dell’SRF sotto forma di sussidi. Come spiegato sopra, nelle varie società del gruppo cinese la Commissione ha rilevato incrementi di capitale paralleli erogati in ultima analisi a Jushi Egypt nella stessa misura e nello stesso periodo. Poiché ha ricevuto dalla SASAC e/o dall’SRF questi fondi destinati all’investimento in Egitto nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» e della politica di internazionalizzazione, CNBM è stata utilizzata solo come canale attraverso il quale trasferire tali fondi a Jushi Egypt e non ha trattenuto per sé alcun vantaggio, in quanto tale operazione sarebbe stata incompatibile con la destinazione dei fondi. Ne è conferma il fatto che l’importo del deficit di finanziamento nell’investimento egiziano di Jushi Egypt era sostanzialmente identico a quello degli incrementi di capitale. |
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(784) |
Per determinare l’importo dei fondi erogati a Jushi Egypt attraverso CNBM sotto forma di conferimenti di capitale, la Commissione ha analizzato e ricostruito i successivi incrementi di capitale nelle società interessate, vale a dire Jushi Egypt, Jushi Group e China Jushi, di cui CNBM è il principale azionista. |
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(785) |
Nel ricostruire i trasferimenti dei fondi la Commissione non ha esaminato solo gli incrementi del capitale versato, ma anche quelli di altri strumenti rappresentativi di capitale. Nello specifico, sono stati scoperti cospicui quantitativi di fondi sotto forma di eccedenze di capitale nelle società intermedie China Jushi e Jushi Group. Per quanto concerne nello specifico tali società intermedie, la Commissione ha rilevato che in alcuni casi l’importo dei fondi a esse trasferiti a titolo di incremento di capitale era superiore a quanto successivamente registrato dalla società come capitale versato. La società avrebbe quindi avuto accesso a questi fondi senza la variazione prevista a livello di partecipazione azionaria della società. Tenuto conto dei conferimenti di capitale effettuati mediante capitale versato e degli importi individuati in altri tipi di conti di capitale, quali le eccedenze di capitale, la Commissione ha potuto appurare che oltre l’87 % del capitale di Jushi Egypt poteva essere imputabile a CNBM. L’importo totale del vantaggio conferito al beneficiario ricorrendo a questo approccio sarebbe quindi pari a 142,8 milioni di USD. |
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(786) |
Tuttavia, a causa del limitato accesso a informazioni più dettagliate, la Commissione non ha potuto determinare l’origine esatta di tutti questi fondi e non ha quindi potuto stabilire con sufficiente certezza che tutti gli importi presenti negli altri conti di capitale di Jushi Egypt erano stati erogati e trasferiti da e attraverso CNBM. |
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(787) |
La Commissione ha pertanto adottato un approccio più prudente, concentrandosi esclusivamente sulle variazioni negli importi del capitale versato che potevano essere fatte risalire con sufficiente certezza a CNBM. Più nello specifico, la Commissione ha semplicemente tenuto conto dell’incremento di capitale versato effettuato da CNBM a favore di China Jushi a partire dal 2010 e della variazione parallela degli incrementi di capitale di Jushi Egypt a partire dal 2012. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il 51 % del capitale di Jushi Egypt (ovvero 82,7 milioni di USD) sia stato fornito da CNBM attraverso il contributo finanziario ricevuto dalla SASAC o dall’SRF. |
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(788) |
Una volta stabilito l’importo totale dei sussidi, la Commissione ha provveduto a calcolare il vantaggio conferito a Jushi Egypt durante il periodo dell’inchiesta a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento di base. Il vantaggio derivante dai sussidi ricevuti mediante incrementi di capitale andrebbe ripartito nel PI tenendo conto del periodo di ammortamento del capitale azionario, che non essendo capitale fisso sarebbe di norma soggetto alle disposizioni di ripartizione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(789) |
A causa dell’omessa collaborazione di CNBM, la Commissione non disponeva di ulteriori informazioni su accordi specifici riguardanti l’utilizzo dei sussidi connessi agli investimenti azionari con la SASAC o l’SRF. Nel caso sugli pneumatici la Commissione ha ammortizzato l’importo del sussidio lungo un periodo di sette anni, in quanto esso era in linea con la durata media dell’investimento dell’SRF e con quella di un altro prestito contratto in concomitanza per tale operazione (189). Nel presente caso, tuttavia, in assenza di collaborazione e di uno specifico accordo tra gli azionisti, la Commissione ha deciso di seguire un approccio conservativo e di utilizzare la vita utile media del patrimonio di Jushi Egypt ipotizzando che i finanziamenti siano stati utilizzati per colmare il deficit del progetto di investimento a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base, conformemente al quale, ove giustificato dalle circostanze, è possibile utilizzare un periodo di ammortamento diverso. Su tale base, la Commissione ha utilizzato un periodo di ammortamento di dodici anni. L’importo della sovvenzione così ottenuto è risultato pari all’1,65 %. |
e) Osservazioni sul sostegno agli investimenti in capitale
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(790) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, secondo quanto sostenuto dal gruppo CNBM la Commissione non ha dimostrato che il capitale è attribuibile a CNBM e, più nello specifico, che esso non proveniva dai profitti di Jushi China o di Jushi Group. Nello stesso spirito, la società ha altresì argomentato che la Commissione non ha spiegato per quale motivo, a partire dal 2010, ogni anno siano stati concessi fondi da CNMB a China Jushi ma tali fondi siano stati trasferiti a Jushi Group e a Jushi Egypt solo in alcuni degli anni in questione. Analogamente, ha sostenuto che la Commissione non ha stabilito che il sostegno agli investimenti in capitale sia attribuibile a un qualsiasi ente pubblico; di conseguenza, tale sostegno non può costituire una sovvenzione. Infine, il gruppo CNBM ha chiesto alla Commissione, qualora essa intenda confermare l’approccio da lei adottato, di comunicare le circostanze da cui essa evince che il sostegno al capitale fornito da CNBM a China Jushi e quello intercorso tra Jushi Group e Jushi Egypt appartengono a uno stesso modello. |
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(791) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’origine dei fondi, la Commissione ha osservato che la società non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua tesi. La Commissione ha tuttavia effettuato un ulteriore esame della contabilità delle società interessate per accertare se i fondi utilizzati per gli incrementi di capitale fossero stati prelevati dai loro profitti. La Commissione ha osservato che nessuno degli incrementi di capitale era stato effettuato tramite fondi prelevati dai conti dei profitti o degli utili riportati. La Commissione ha nondimeno rilevato che alcuni incrementi di capitale relativi a China Jushi, avvenuti negli anni 2012 e 2016, erano attribuibili a riserve di capitale. Tuttavia, la società non ha fornito informazioni riguardo all’origine dei fondi sui conti di riserva di capitale. Inoltre, dall’inchiesta è risultato che una delle società del gruppo CNBM aveva ricevuto sovvenzioni pubbliche imputate al conto di riserva di capitale. La Commissione ha pertanto concluso che i profitti non distribuiti o gli utili riportati non sono la fonte cui sono attribuibili i fondi utilizzati per finanziare gli incrementi di capitale in Jushi Egypt a partire dal 2012. |
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(792) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il momento nel quale i fondi sono stati trasferiti a Jushi Group e a Jushi Egypt, la Commissione ha osservato che il gruppo CNBM non ha fornito ulteriori elementi di prova utili a documentare o illustrare il suo piano di incrementi di capitale. Del pari, la Commissione ha constatato che, oltre che agli sfasamenti temporali tra i trasferimenti di capitale da una società all’altra, gli incrementi di capitale rispondono anche ai diversi requisiti patrimoniali di Jushi Egypt, variabili in funzione degli investimenti effettuati nel corso del periodo esaminato. |
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(793) |
In terzo luogo, per quanto concerne la possibilità di attribuire l’origine dei fondi a sostegno degli incrementi di capitale a un ente pubblico, secondo quanto osservato dalla Commissione al considerando 775, anche se non fossero enti pubblici, sia la SASAC che l’SRF sarebbero considerati investiti dal governo dell’incarico e dell’ordine di svolgere funzioni e attuare politiche pubbliche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base. |
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(794) |
Infine, per quanto riguarda la divulgazione delle conclusioni sull’accertamento del fatto che il sostegno al capitale fornito da CNBM a China Jushi e quello fornito da Jushi Group a Jushi Egypt appartenevano a uno stesso modello, la Commissione ha osservato che tali informazioni sono state fornite. I considerando da 758 a 789 spiegavano in maniera dettagliata le risultanze e il metodo utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione. Analogamente, nel documento informativo specifico sono state fornite alla società informazioni complete sugli elementi di prova a disposizione della Commissione e sulla sua analisi relativa al sostegno al capitale erogato da CNBM a China Jushi e da Jushi Group a Jushi Egypt. |
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(795) |
Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione ha respinto queste argomentazioni. |
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(796) |
Il gruppo CNBM ha inoltre argomentato che la Commissione non è stata in grado di stabilire l’importo del vantaggio e che essa deve dimostrare il motivo per cui i singoli conferimenti di capitale azionario non sono compatibili con la normale prassi di investimento. |
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(797) |
La Commissione ha rammentato che durante l’inchiesta il gruppo incaricato del caso ha chiesto a CNBM di poter accedere alle informazioni pertinenti. Tuttavia, come esposto nella sezione 3.2.2, CNBM non ha collaborato all’inchiesta e la Commissione ha dovuto basare le sue risultanze relative a CNBM sui dati disponibili. Le modalità di accertamento del vantaggio erano peraltro descritte ai considerando da 778 a 781. In sostanza, vi si spiegava che nel fornire finanziamenti la SASAC e l’SRF non seguivano i principi del mercato, bensì agivano per attuare le rispettive politiche pubbliche. La Commissione ha quindi respinto l’obiezione. |
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(798) |
Secondo l’argomentazione addotta dal gruppo CNBM inoltre non si può ritenere che tutti i fondi forniti da CNBM provenissero da enti pubblici. Di conseguenza, la Commissione non può concludere che l’intero sostegno al capitale asseritamente fornito da CNBM a China Jushi costituisca una sovvenzione. Pertanto, la società ha sostenuto che il vantaggio non possa essere superiore al tasso di sovvenzione rilevato per CNBM in Cina, moltiplicato per l’importo del sostegno al capitale. Secondo il gruppo CNBM, inoltre, la Commissione non è stata in grado di calcolare il vantaggio, in quanto non ha considerato che il sostegno agli investimenti in capitale da parte di CNBM è avvenuto a fronte di azioni e, quindi, di dividendi. |
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(799) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che la società non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua tesi. Analogamente, la Commissione ricorda che CNBM non ha collaborato all’inchiesta e la Commissione ha dovuto basare le sue risultanze relative a CNBM sui dati disponibili. A tale riguardo, la Commissione ha rammentato che il tasso di sovvenzione rilevato per CNBM nelle sezioni 3.4 e 3.8 si basava su prestiti e sussidi figuranti nella relazione di revisione di CNBM, la quale è accessibile al pubblico, e che pertanto la Commissione ha limitato le sue conclusioni, in modo alquanto prudente, a talune sovvenzioni rientranti in regimi di sovvenzione specifici, facilmente individuabili e non correlati al regime di sovvenzione in parola. Pertanto, la Commissione ha semmai peccato di eccessiva prudenza. |
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(800) |
La Commissione ha infine osservato che l’inchiesta non intende stabilire se i trasferimenti di fondi da parte di CNBM siano stati effettuati a fronte di azioni. Al contrario, l’inchiesta ha accertato che CNMB ha ricevuto contributi finanziari dal governo al fine di attuarne le politiche e che tali contributi finanziari sono stati percepiti sotto forma di sussidi successivamente utilizzati nel quadro di conferimenti di capitale destinati a finanziare le operazioni di Jushi Egypt. |
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(801) |
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, la Commissione ha respinto l’obiezione. |
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(802) |
Il gruppo CNBM ha inoltre asserito che la Commissione non ha tenuto conto del valore delle sterline egiziane al momento dell’erogazione del sostegno agli investimenti in capitale. A causa della sensibile svalutazione della sterlina egiziana a fine 2016, ciò ha a sua volta gonfiato artificiosamente il vantaggio di Jushi Egypt nell’ambito del regime in questione. La Commissione ha preso atto della sensibile svalutazione della sterlina egiziana nel 2016. Ha altresì preso atto che, durante il PI, gli incrementi di capitale successivi sono stati effettivamente registrati nei rendiconti finanziari di Jushi Egypt applicando i tassi di cambio storici. Basandosi sul metodo utilizzato nei rendiconti finanziari di Jushi Egypt, la Commissione ha pertanto adeguato di conseguenza il tasso di cambio applicato al conferimento di capitale. |
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(803) |
Infine, il gruppo CNBM ha argomentato che il vantaggio derivante dal sostegno agli investimenti in capitale non andrebbe ripartito nel tempo. Secondo la società, non vi sono elementi che colleghino gli investimenti di capitale ricevuti da Jushi all’acquisto immobilizzazioni fisse. |
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(804) |
La Commissione ha osservato che non sono state forniti ulteriori elementi di prova a sostegno di tale argomentazione. Inoltre, la Commissione ha ricordato che la creazione di un nuovo impianto di produzione comporta l’acquisto di immobilizzazioni fisse. Dall’inchiesta sono altresì emerse prove sostanziali indicanti che Jushi Egypt ha svolto attività di acquisto e costruzione di immobilizzazioni fisse sin dalla sua istituzione. La Commissione ha quindi respinto l’obiezione. |
4.4. Assicurazione del credito all’esportazione
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(805) |
Durante il periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt ha inoltre beneficiato di un’assicurazione dei crediti all’esportazione sottoscritta con Sinosure nel quadro di un accordo firmato da Jushi China e la cui copertura comprende anche esportazioni effettuate da Jushi Egypt. Il premio da pagare per le esportazioni dall’Egitto non era diverso da quello per le esportazioni dalla RPC. |
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(806) |
Come indicato nella sezione 3.5, Sinosure è detenuta e significativamente controllata dal governo cinese e costituisce pertanto un ente pubblico. In ogni caso, agisce su incarico o per ordine del governo della RPC. Inoltre, nella sezione 3.5 si è già stabilito che i premi versati dai produttori di prodotti GFF in Cina si basavano su condizioni agevolate. Il fatto che il premio richiesto per le esportazioni dall’Egitto sia uguale al premio per le esportazioni dalla Cina dimostra chiaramente che il rischio paese non è stato preso in considerazione da Sinosure nel determinare il suo prezzo per l’assicurazione del credito all’esportazione e che le risultanze applicabili alle esportazioni di Jushi China sono valide anche per Jushi Egypt. |
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(807) |
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure era un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC, ovvero che essa agiva su incarico o per ordine del governo della RPC. Inoltre Jushi Egypt ha beneficiato di un vantaggio, poiché l’assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi. |
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(808) |
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
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(809) |
Tuttavia, fatta salva la risultanza relativa alla compensabilità del programma in oggetto, dato che l’eventuale vantaggio compensabile che ne deriverebbe sarebbe irrisorio la Commissione ha deciso di non sottoporre a ulteriore valutazione tale programma. |
4.5. Fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato
4.5.1. Fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato
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(810) |
Non è stato riscontrato alcun vantaggio per la fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato, poiché in Egitto le tariffe dell’elettricità sono fissate a livello nazionale e i produttori esportatori pagano la tariffa normale applicata agli utenti industriali entro un certo intervallo di tensione. |
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(811) |
Non è stato riscontrato alcun vantaggio per la fornitura di gas a un prezzo inferiore al valore adeguato. Per alcuni settori industriali sono fissate particolari tariffe del gas, ma i produttori esportatori rientrano nella categoria residuale degli utenti industriali, che non beneficia della tariffa minima. Non esiste quindi alcuna specificità né alcun vantaggio. |
4.5.2. Fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato
4.5.2.1.
a) Base giuridica
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(812) |
La base giuridica del programma comprende:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(813) |
Secondo l’articolo 5 della legge 83/2002, modificata nel 2015, nella zona SC «la proprietà dei terreni è attribuita all’Autorità all’interno della zona». Dal 2015 non è più possibile acquistare la piena proprietà dei terreni dall’Autorità generale, la quale attualmente concede i diritti di usufrutto del terreno solo alla società Main Development Company («MDC»), un promotore egiziano. MDC mette poi l’usufrutto del terreno all’asta a cui partecipano sub-promotori come TEDA. Tali sub-promotori affittano successivamente il terreno alle società ubicate nella zona. |
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(814) |
Quando Jushi Egypt ha iniziato a costruire il suo stabilimento nel 2011, tuttavia, era ancora possibile acquisire la piena proprietà dei terreni dalle autorità egiziane. All’epoca, Jushi Egypt ha acquistato un terreno da TEDA. TEDA a sua volta aveva acquistato il lotto nel 1998 tramite il suo predecessore, Egypt China Joint Venture Company, dal Governatorato di Suez, ad un prezzo estremamente basso (meno di 1 USD/m2) e senza alcuna procedura d’asta. Dopo l’acquisto iniziale nel 1998, TEDA ha investito in infrastrutture di base per rendere il terreno desertico non edificato utilizzabile a fini industriali. |
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(815) |
A tale riguardo, la Commissione ha verificato se l’ECJV e TEDA fossero enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato come pure indizi formali di un controllo del governo su tali entità. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. |
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(816) |
In primo luogo, la Commissione ha riscontrato che l’ECJV e TEDA erano entità collegate e che erano entrambe interamente di proprietà dello Stato. Di fatto, come indicato nel considerando 649, Tianjin TEDA è un’impresa statale sotto il controllo del governo municipale di Tianjin che ha costituito una joint venture con l’amministrazione egiziana del Canale di Suez, la Banca nazionale dell’Egitto e altre quattro imprese statali egiziane per creare l’ECJV, con l’obiettivo di sviluppare e costruire la zona economica. La parte cinese deteneva il 10 % delle azioni dell’ECJV e la parte egiziana il 90 % (190). Inoltre, come indicato nel considerando 651, nell’ottobre del 2008 Tianjin TEDA ha stabilito una joint venture con il Fondo di sviluppo Cina-Africa, una controllata di CDB, per costituire la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), come principale entità di investimento cinese nella zona di cooperazione. Cina-Africa TEDA si è unita all’ECJV costituendo una nuova società, denominata TEDA, il cui scopo è dirigere lo sviluppo della zona SETC in Egitto. Questa volta, la parte cinese detiene l’80 % delle azioni, mentre la parte egiziana (rappresentata dall’ECJV) il 20 %. |
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(817) |
La Commissione ha inoltre accertato l’esistenza di indizi formali di un controllo dello Stato su tali investitori. Poiché entrambe le entità sono interamente di proprietà dello Stato, formalmente i governi cinese ed egiziano ne hanno il pieno controllo. In particolare, in assenza di informazioni specifiche che portassero a concludere diversamente, la Commissione ha ritenuto opportuno presumere che gli amministratori e i revisori dei conti delle entità in questione siano nominati dallo Stato e a esso debbano rispondere, come avviene per le società di proprietà dello Stato in tali paesi. |
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(818) |
Pertanto è certo che l’assegnazione iniziale dei terreni all’ECJV ad un prezzo di vendita inferiore a 1 USD/m2 conformemente al quadro giuridico vigente ha comportato un contributo finanziario da parte del governo dell’Egitto (191). Il successivo trasferimento di terreni tra l’ECJV e TEDA si configura, di fatto, come un’operazione tra società collegate, basata su un prezzo di trasferimento che coinvolge i medesimi attori su entrambi i fronti. |
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(819) |
Infine, per quanto concerne la vendita dei terreni da TEDA a Jushi Egypt, la Commissione ha osservato che l’azionista di maggioranza di TEDA, che detiene il 75 % delle azioni, è la China Africa TEDA Investment Company, che detiene altresì la maggior parte dei seggi del consiglio di amministrazione di TEDA. Il controllore finale della China Africa TEDA Investment Company è CDB, che è già stata designata come ente pubblico nel considerando 257. Inoltre, secondo le informazioni fornite da TEDA nella risposta al questionario, l’attività commerciale della China Africa TEDA Investment Company si compone di «investimenti in vari progetti all’interno e all’esterno del paese (vale a dire la Cina)[…] Tali progetti sono soggetti ad approvazione a norma del diritto e possono essere soggetti ad attività commerciali in seguito all’approvazione dei dipartimenti competenti». Questa formulazione si riferisce alle approvazioni richieste, da parte del ministero del Commercio e della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, per qualsiasi investimento cinese diretto all’estero e dimostra che la China Africa TEDA Investment Company attua le politiche industriali del governo della RPC investendo in progetti industriali approvati e incoraggiati dal governo stesso. TEDA descrive la sua visione e la sua missione come segue: «Visione: divenire investitore e gestore di un parco industriale internazionale a sostegno della Cina, partendo dall’Egitto e volgendo lo sguardo all’Africa e persino al mondo intero. Missione: dare slancio alle imprese cinesi che si aprono al mondo, promuovendo quindi il processo di internalizzazione delle imprese cinesi» (192). Nelle sue pubblicazioni TEDA fa anche ampiamente riferimento all’attenzione, alla motivazione e al sostegno ricevuti dal ministero del Commercio e dal governo municipale di Tianjin nello svolgimento delle sue attività. |
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(820) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che le entità controllate dallo Stato che hanno fornito terreni a Jushi Egypt sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. Infatti, le azioni intraprese da TEDA sotto il diretto controllo del governo della RPC e nel contesto della stretta cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC possono essere attribuite al governo dell’Egitto, come esposto nella sezione 4.2.3.1 nell’ambito delle misure di sostegno agevolato a favore dei fabbricanti di prodotti GFF in Egitto. |
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(821) |
Inoltre, anche se le non fossero da considerare enti pubblici, sulla base degli elementi di prova di cui ai considerando da 815 a 820 nonché degli elementi di prova relativi alla stretta cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della RPC, la Commissione ha stabilito che le entità controllate dallo Stato sarebbero da considerare investite, da parte del governo della RPC e del governo dell’Egitto, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo dell’Egitto. |
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(822) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, tanto il governo dell’Egitto quanto i produttori esportatori hanno affermato che la Commissione non possa ritenere che i comportamenti degli enti pubblici o privati che agiscono su incarico o per ordine del governo della RPC costituiscano sovvenzioni a norma del regolamento di base, giacché tali comportamenti non sono imputabili al governo del paese di origine o di esportazione. |
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(823) |
Tuttavia, come già affermato nei considerando da 816 a 820, la Commissione ha ritenuto che TEDA non sia semplicemente un ente pubblico cinese, bensì un ente pubblico controllato congiuntamente dal governo della RPC e dal governo dell’Egitto e che le azioni da esso intraprese sotto il diretto controllo del governo della RPC siano attribuibili anche al governo dell’Egitto in considerazione della stretta cooperazione tra i due governi. A tale proposito, la Commissione ha constatato che tra gli azionisti di TEDA figurano anche enti pubblici statali egiziani, come ad esempio l’amministrazione egiziana del Canale di Suez e la Banca nazionale dell’Egitto, i quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione di TEDA. Ciò dimostra che il governo dell’Egitto era nella condizione di riconoscere e adottare le azioni di TEDA. Infine, come indicato nel considerando 821, anche qualora non fosse da considerare un ente pubblico, la Commissione ha ritenuto che TEDA agisca su incarico o per ordine del governo della RPC e del governo dell’Egitto. |
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(824) |
In aggiunta alla concessione di terreni del 2011, Jushi Egypt ha acquistato un lotto adiacente da una società di promozione egiziana nel 2016. Tale promotore egiziano aveva a sua volta acquistato il terreno dello stesso lotto assegnato a Egypt China Joint Venture Company nel 1998. La Commissione ha verificato se questo promotore egiziano avesse ricevuto dal governo egiziano l’incarico o l’ordine di fornire terreni a Jushi Egypt a condizioni agevolate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
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(825) |
A tale proposito la Commissione ha constatato che nella transazione di vendita a Jushi Egypt vi era un chiaro coinvolgimento delle autorità della zona SC. Di fatto, il promotore egiziano aveva bisogno di vendere il suo lotto perché non aveva mezzi sufficienti per utilizzare il terreno secondo le clausole di sviluppo industriale del suo contratto iniziale di acquisto con il governo dell’Egitto. Dalla corrispondenza interna di Jushi Egypt emerge che la vendita del lotto è stata negoziata e approvata dall’Autorità generale della zona SC. La direzione di Jushi Egypt ha anche rilevato, in questa corrispondenza, che il promotore egiziano avrebbe probabilmente ottenuto un prezzo migliore per i suoi terreni se gli fosse stato permesso di offrirli liberamente sul mercato. Quanto precede è particolarmente rilevante dato che il lotto di proprietà del promotore egiziano era adiacente a quello già in possesso di Jushi Egypt e avrebbe quindi permesso a Jushi Egypt di espandere le sue attività produttive in un unico luogo. In questo contesto, l’articolo 3 del contratto di acquisto stabilisce che se il contratto «non è approvato dall’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez entro sei mesi, la parte B (Jushi Egypt) può ritenere che la parte A abbia violato il presente contratto, il quale è automaticamente annullato». Inoltre, l’articolo 7 dispone che «[l]a parte B presenta una domanda scritta all’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez per la realizzazione di un progetto industriale a nome della parte A e ottiene le approvazioni […]. L’Autorità generale della zona economica speciale del Canale di Suez accetta di effettuare la registrazione del terreno a nome della parte B, di esaminare e approvare il contratto di vendita finale del terreno e di richiedere il certificato di proprietà fondiaria presso l’ufficio notarile a nome della parte B». |
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(826) |
Inoltre, la società Jushi Egypt si è offerta di pagare le eventuali penali dovute dal promotore egiziano all’Autorità generale della zona SC. L’Autorità generale della zona SC, tuttavia, ha successivamente rimborsato Jushi Egypt. |
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(827) |
Il governo dell’Egitto è quindi ricorso a un ente privato come veicolo per erogare un contributo finanziario che non lasciava altra scelta a tale ente privato se non quella di vendere il terreno a Jushi Egypt, al prezzo e ad altre condizioni imposti dal governo stesso. La Commissione ha pertanto concluso che il promotore egiziano era stato investito dallo Stato dell’incarico od ordine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire politiche pubbliche sancite anche nell’accordo di cooperazione e di fornire terreni a Jushi Egypt a un prezzo agevolato. |
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(828) |
La Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di fornire le statistiche sui prezzi dei terreni applicabili nella zona SC e i documenti delle procedure di gara relative alle operazioni di acquisto da parte dei promotori. Il governo dell’Egitto però non è stato in grado di fornire né le statistiche né i documenti delle procedure di gara relativi al periodo o alle transazioni considerati. Il governo egiziano è stato in grado di fornire solo informazioni relative alle procedure di gara per l’aggiudicazione nel 2016 a TEDA dell’usufrutto di un altro terreno. |
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(829) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto e i produttori esportatori hanno argomentato che la Commissione si è basata su un’errata ricostruzione dei fatti al fine di concludere che Wadi Degla operava su incarico o per ordine del governo dell’Egitto. Più in particolare, essi hanno formulato le seguenti argomentazioni:
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(830) |
Per quanto riguarda il primo punto, sulla base delle informazioni apprese dalla Commissione sul sito web della società (193), Wadi Degla è un promotore immobiliare con progetti in varie località, tra cui Ain Sokhna, e non un produttore di tubi e raccordi. |
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(831) |
Riguardo al secondo punto, la Commissione non mette in discussione il fatto che Wadi Degla abbia acquistato i terreni in questione da ECJV. Tuttavia, quella in esame è un’operazione diversa, ossia la vendita dei terreni da parte di Wadi Degla a Jushi Egypt. Inoltre, se si deve prendere in considerazione l’intera cronologia delle operazioni, occorre aggiungere che ECJV ha inizialmente acquistato i terreni dal governo dell’Egitto. |
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(832) |
Per quanto concerne il terzo e il quarto punto, la Commissione ha preso atto che l’intenzione di Wadi Degla di cedere i propri terreni era motivata, tra l’altro, dal fatto di non averli edificati come previsto dai suoi obblighi giuridici. Tuttavia, come esposto nel considerando 825, la società avrebbe anche potuto vendere i suoi terreni sul libero mercato a un prezzo superiore. Dalla corrispondenza interna degli amministratori di Jushi non emerge soltanto il motivo per il quale Wadi Degla era intenzionata a vendere i propri terreni, ma si evince anche con chiarezza che l’Autorità generale della zona SC ha partecipato alle negoziazioni svoltesi nell’ambito delle operazioni di vendita. Più in particolare, nelle e-mail in questione si afferma tra l’altro che Jushi Egypt aveva «raggiunto un consenso» con Wadi Degla e con il capo del consiglio legale della zona SC, che il contratto era «già stato approvato dal presidente della zona SC» e che la zona SC avrebbe «presentato un’apposita domanda all’ufficio del Primo ministro» volta a ottenere il rimborso dell’ammenda. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
4.5.2.2.
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(833) |
La Commissione ha altresì appurato che Hengshi Egypt affitta edifici presso TEDA. Come accennato in precedenza, TEDA acquistava inizialmente i terreni per tali edifici presso una società collegata, che a sua volta li acquistava a un prezzo agevolato dalle autorità egiziane. Dall’inchiesta è emerso che, sebbene TEDA realizzi profitti dai suoi contratti di affitto, i prezzi di affitto praticati da TEDA ammontano tuttora a meno della metà del prezzo medio praticato dai concorrenti della zona economica di Suez. Di conseguenza, come concluso ai considerando 820 e 821, la Commissione ha ritenuto che la concessione in affitto di edifici da parte di TEDA a Hengshi Egypt a un prezzo inferiore al valore adeguato sia attribuibile al governo dell’Egitto. |
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(834) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Henghsi Egypt ha affermato che la Commissione ha compensato gli importi degli affitti di edifici da parte di Nile Group Plastic Industry a Hengshi Egypt (NS4 e 6 dell’Allegato 2.3, foglio «Hengshi Egypt») senza avere accertato se Nile Group Plastic Industry fosse un ente pubblico o un ente privato operante su incarico o per ordine del paese esportatore. Inoltre, il prezzo richiesto da Nile Group Plastic Industry era costantemente inferiore ai prezzi praticati da TEDA. |
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(835) |
In realtà, le operazioni richiamate dalla società riguardano edifici di proprietà di TEDA dati in affitto da TEDA a Nile Group Plastic Industry. Detti edifici sono stati subaffittati per un breve periodo transitorio di 2 mesi da Nile Group Plastic Industry a Hengshi Egypt sulla base di un accordo amichevole tra le due società. Hengshi Egypt è di fatto subentrata nella presa in affitto da TEDA degli edifici inizialmente occupati da Nile Group Plastic Industry, ma vi ha traslocato appena prima della conclusione del contratto di affitto in essere tra Nile Group Plastic Industry e TEDA. Dopo tale breve periodo transitorio, Hengshi Egypt ha continuato a prendere in affitto i medesimi locali direttamente da TEDA. Inoltre, il prezzo di affitto stabilito tra Nile Group Plastic Industry e Hensghi Egypt era in linea con i prezzi di listino praticati da TEDA per edifici simili nel 2017. Poiché l’operazione riguardava un accordo temporaneo in base al quale TEDA rimaneva proprietaria degli edifici dati in affitto e poiché i prezzi di affitto rientravano nella fascia dei prezzi di affitto fissata da TEDA, la Commissione non ha accettato l’argomentazione della società su questo punto. |
4.5.2.3.
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(836) |
Le risultanze della presente inchiesta indicano che i prezzi di concessione e di acquisizione di terreni nella zona SC sono stabiliti dalle autorità egiziane e che la determinazione dei prezzi in tale zona non è trasparente. I terreni sono stati concessi o affittati a condizioni agevolate da parte di enti pubblici o di enti privati che agivano sotto incarico od ordine dello Stato. |
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(837) |
La concessione di terreni da parte del governo dell’Egitto a un prezzo inferiore al valore adeguato dovrebbe pertanto essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. |
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(838) |
Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la concessione di terreni alle società operanti nella zona SETC a un prezzo inferiore al valore adeguato è riservata ad alcune società all’interno di una determinata area geografica. |
4.5.2.4.
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(839) |
L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l’importo effettivamente pagato per i terreni dal produttore esportatore all’importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base a un valore di riferimento basato sul mercato. Il vantaggio relativo all’acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt è stato calcolato nel modo seguente. |
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(840) |
Come indicato nel considerando 828, il governo dell’Egitto non è stato in grado di fornire informazioni o statistiche sui prezzi di acquisto dei terreni. Il governo dell’Egitto ha fornito solo informazioni su operazioni di usufrutto fondiario. Di fatto, nel 2016 un comitato di esperti ha eseguito una valutazione dei beni immobili con l’obiettivo di elaborare una mappa dei prezzi per l’usufrutto fondiario praticati nella zona SC. Tale studio è stato utilizzato per determinare il valore medio annuo dell’usufrutto di terreni in tutta la zona economica di Suez. D’altro canto, nel 2016 TEDA ha firmato un contratto di usufrutto fondiario con MDC avente a oggetto l’ampliamento di 6 km2 della zona SETC esistente. La Commissione ha moltiplicato il valore medio annuo dell’usufrutto dei terreni nella zona SC per la durata del contratto di usufrutto del terreno firmato con TEDA relativo alla zona di ampliamento di 6 km2. La Commissione ha ritenuto che il valore così ottenuto rappresentasse il valore di acquisto totale di terreni non edificati per il promotore. |
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(841) |
È stato poi calcolato il costo di investimento al m2 di TEDA sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, al fine di tenere conto del costo di edificazione dei terreni sostenuto dal promotore. Secondo tali informazioni (194), l’investimento previsto per la zona di ampliamento di 6 km2 ammontava a 230 milioni di USD. A tale cifra è stato aggiunto anche un utile per il promotore. |
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(842) |
Il prezzo per m2 di terreno edificato così calcolato è stato applicato alla superficie acquistata da Jushi Egypt e confrontato con il prezzo di acquisto da essa effettivamente corrisposto. Per il lotto di terreno acquistato nel 2011, il prezzo di acquisto del 2016 è stato rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL. Tale andamento è stato calcolato sulla base dei tassi d’inflazione e dell’evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per l’Egitto, pubblicati dall’FMI per il 2016. Al lotto acquistato nel 2016 è stata applicata una maggiorazione per tenere conto della convenienza dell’ubicazione geografica del lotto per l’acquirente (adiacente agli impianti esistenti di Jushi Egypt). |
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(843) |
In conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base sulla ripartizione degli importi delle sovvenzioni per i capitali non ammortizzati, l’importo della sovvenzione è stato attribuito al periodo dell’inchiesta applicando a un prestito senza interessi un tasso di interesse sui prestiti adeguato e disponibile al pubblico, praticato dall’Egitto durante il periodo dell’inchiesta, quale pubblicato dalla Banca mondiale (195). |
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(844) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni e all’ulteriore divulgazione definitiva, Jushi Egypt ha sostenuto che la Commissione abbia commesso numerosi errori nella determinazione del valore di riferimento per la vendita dei terreni, vale a dire:
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(845) |
In merito al primo punto, la Commissione non ha potuto utilizzare il prezzo proposto dal gruppo CNBM, in quanto esso riguardava una valutazione interna soggettiva del produttore esportatore in questione, non corroborata da alcun elemento di prova basato sui parametri di mercato, e pertanto tale prezzo non poteva essere considerato un indicatore attendibile del valore dell’appezzamento di terreno. |
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(846) |
Per quanto concerne il secondo punto, la Commissione riconosce che la piena proprietà è diversa dall’usufrutto; tuttavia, poiché il governo dell’Egitto non è stato in grado di fornire informazioni o statistiche sui prezzi di acquisto dei terreni, la Commissione ha ritenuto che i dati relativi all’usufrutto fossero le migliori informazioni disponibili per determinare il valore di riferimento. |
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(847) |
In merito al terzo punto, la Commissione ha ricordato che la valutazione in questione consisteva in uno studio indipendente commissionato dal governo dell’Egitto da cui è risultato il valore intrinseco dei terreni, vale a dire il prezzo di vendita dei terreni in condizioni normali. Il fatto che i lotti non siano stati effettivamente venduti dal governo dell’Egitto a tale prezzo non influisce su tale valore intrinseco. |
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(848) |
Per quanto riguarda il quarto punto, la Commissione ha ritenuto che il valore di un usufrutto sia normalmente calcolato come percentuale del valore di mercato (ossia del valore della piena proprietà) dell’attività sottostante in funzione della durata dell’usufrutto, sicché quanto più lunga è la durata dell’usufrutto, tanto più il valore dell’usufrutto è prossimo a quello della piena proprietà. Poiché la durata della piena proprietà di un terreno è per definizione indeterminata, moltiplicando il canone di usufrutto annuo per 50 anni il valore di riferimento calcolato dalla Commissione sarebbe pertanto sempre inferiore al valore effettivo della piena proprietà. Peraltro, la Commissione ha osservato che, nel caso specifico del contratto di usufrutto firmato da TEDA nel 2016, l’intero importo dell’usufrutto doveva essere corrisposto a titolo forfettario alla data di inizio del diritto di usufrutto. Nel concreto non esisteva quindi alcun canone di locazione annuo, il che priva l’argomentazione di qualsiasi effetto. |
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(849) |
Relativamente al quinto punto la Commissione ha osservato che Jushi Egypt ha effettivamente acquistato terreni non edificati. Tali terreni erano tuttavia già collegati a tutti i servizi necessari, quali strade, impianti di depurazione delle acque reflue, illuminazione pubblica, sicurezza e altri impianti di servizio forniti da TEDA. Il prezzo di un terreno ubicato in una zona sviluppata e ben collegata non può essere paragonato a quello di un terreno desertico non valorizzato. Inoltre, i ricavi dei promotori immobiliari come TEDA derivano normalmente dalla vendita dei terreni e dall’affitto degli edifici e delle infrastrutture messi a disposizione nella zona. Se i costi di valorizzazione non venissero ricompresi nel prezzo di mercato dei terreni, i promotori non sarebbero motivati a effettuare alcun investimento. |
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(850) |
Sull’ultimo punto, la Commissione ha osservato di aver adeguato il prezzo del 2016 sulla base dell’evoluzione del PIL egiziano in termini reali dal 2011. Di conseguenza, l’inflazione causata dalla svalutazione della sterlina egiziana rispetto al dollaro USA era già stata inclusa nell’adeguamento effettuato per tenere conto del PIL. Eventuali ulteriori adeguamenti finalizzati a tenere conto delle variazioni del tasso di cambio comporterebbero quindi una doppia contabilizzazione. |
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(851) |
Sulla base di quanto sopra esposto, le argomentazioni della società sono state respinte. Tuttavia, nel riesaminare le argomentazioni della società, la Commissione ha riscontrato di avere commesso un errore materiale nella determinazione del tasso di interesse utilizzato per il calcolo del vantaggio. Tale errore è stato rettificato di conseguenza. |
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(852) |
Il vantaggio ricavato da Hengshi Egypt nell’affitto dei terreni è stato calcolato mediante il confronto tra il prezzo d’affitto medio praticato dai concorrenti operanti nella zona economica di Suez, basato su uno studio di mercato commissionato da TEDA nel 2018, e il prezzo d’affitto effettivamente corrisposto da Hengshi Egypt nel 2018. |
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(853) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni e all’ulteriore divulgazione definitiva, secondo quanto sostenuto dal governo dell’Egitto e da Hengshi Egypt, la Commissione non ha accertato che la locazione di edifici a Hengshi Egypt abbia conferito un vantaggio, poiché i) la Commissione non ha confrontato i prezzi di affitto praticati da TEDA a Hengshi Egypt con quelli di un concorrente della zona economica del canale di Suez, avendo invece utilizzato i prezzi del gruppo di sviluppo industriale («IDG») «6th of October», il quale non è sito nella zona economica del canale di Suez, bensì in una zona franca di Cairo ovest, ii) la Commissione si è basata su uno studio interno di carattere indicativo; e iii) la Commissione non ha stabilito che i prezzi praticati da TEDA Egypt siano più vantaggiosi dei prezzi di mercato nella stessa zona geografica, poiché altre società insediate nelle vicinanze, ma al di fuori della zona gestita da TEDA, non hanno deciso di prendere in affitto immobili da TEDA nonostante i bassi prezzi praticati. |
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(854) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione osserva che la società ha erroneamente ritenuto che la Commissione abbia basato il prezzo di affitto di riferimento sul prezzo praticato da IDG «6th October». Come indicato nel considerando 845, la Commissione ha in realtà utilizzato il prezzo di affitto medio (88 EGP/m2) praticato da numerosi concorrenti operanti nella zona economica di Suez nel 2019, quale risultante da uno studio di mercato commissionata da TEDA. Tale prezzo è stato quindi adeguato applicando l’incremento annuo del prezzo del 10 % indicato nel medesimo studio per aggiornarlo al periodo dell’inchiesta. Il prezzo di riferimento di 80 EGP/m2 così ottenuto risulta equivalente al prezzo praticato da IDG «6th of October», ma non è stato di per sé calcolato sulla base di quest’ultimo. |
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(855) |
Per quanto concerne la comparabilità dei concorrenti considerati nello studio dal punto di vista della loro ubicazione, la Commissione ha osservato che, secondo quanto riportato sul proprio sito web, IDG è impegnato in numerosi progetti in varie zone, uno dei quali è appunto in corso nella zona di Cairo ovest. Tuttavia, è anche impegnato in un progetto a Port Said, nella zona economica del canale di Suez. D’altro canto, un altro concorrente citato nello studio (SIDC) è sito interamente nella zona economica del canale di Suez (196). In conclusione, la Commissione ha ritenuto che tutti i prezzi relativi a tutte le località prese in considerazione nello studio fossero tra loro comparabili, giacché la stessa TEDA ha deciso di comparare le sue condizioni di locazione con quelle delle società o dei progetti sopra citati. In questo senso, la Commissione ha respinto il secondo punto sollevato da Hengshi Egypt, ossia che uno studio interno utilizzato per stabilire l’incremento annuo dei prezzi di affitto non avrebbe dovuto essere utilizzato per fissare un prezzo di riferimento. La Commissione ha osservato che il capitolo nel quale è stato effettuato il confronto dei prezzi si intitola «studio di mercato». TEDA riteneva pertanto di svolgere uno studio sul suo mercato di riferimento. Inoltre, TEDA ha inserito nella tabella i propri dati di locazione, utilizzati dalla Commissione, dimostrando così di confrontare se stessa con altri promotori. Nelle conclusioni, infine, TEDA ha affermato che uno degli aspetti positivi dell’avere aumentato i suoi prezzi per l’anno 2019 è stato quello di «adeguarli ai prezzi di mercato». Sulla base di questi elementi di prova, la Commissione ha concluso che la ricerca interna costituiva una rappresentazione affidabile dei prezzi comparabili sul mercato dal punto di vista di TEDA e che pertanto l’obiezione va respinta. |
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(856) |
Per quanto riguarda il terzo punto sollevato dal governo dell’Egitto e da Hengshi Egypt, secondo la Commissione il fatto che altre società operanti nelle vicinanze non abbiano deciso di prendere in locazione immobili da TEDA non costituisce un indicatore affidabile della scarsa concorrenzialità dei prezzi di affitto praticati da quest’ultima. Di fatto, non sono stati forniti ulteriori elementi di prova in merito alla proprietà (acquisto, usufrutto, affitto) dei terreni utilizzati da queste società o ai motivi alla base della loro decisione di insediarsi al di fuori della zona gestita da TEDA. Ad esempio, Saint Gobain è una società le cui strutture si estendono su un’area molto vasta, con un’attività produttiva che avrebbe probabilmente richiesto superfici più ampie e caratteristiche specifiche che non potevano essere soddisfatte dai normali stabilimenti concessi in affitto da TEDA. A tale proposito, la Commissione desidera inoltre sottolineare che tutte le entità produttive site nella zona gestita da TEDA sono interamente o parzialmente di proprietà di persone fisiche o giuridiche cinesi e che il compito di TEDA è quello di dare slancio alle imprese cinesi che si aprono al mondo, come indicato nel considerando 819. Per quanto consta alla Commissione, nessuna delle società menzionate da Hengshi Egypt aventi sede nelle vicinanze è di proprietà cinese. |
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(857) |
Infine, Hengshi Egypt ha contestato il fatto che la Commissione abbia utilizzato lo stesso prezzo di affitto per gli stabilimenti e i depositi nonché per i contratti avviati prima del periodo dell’inchiesta. La Commissione rammenta che lo studio di mercato condotto da TEDA indicava un unico prezzo per l’insieme di «stabilimenti e depositi». Pertanto, neanche la Commissione è stata in grado di distinguere i prezzi praticati per gli stabilimenti da quelli praticati per i depositi. Inoltre, la Commissione ha fatto presente di avere utilizzato i prezzi effettivamente praticati da TEDA nel 2018. Il fatto che nel 2018 TEDA non avesse adeguato i suoi prezzi di affitto per alcuni contratti è in questo senso irrilevante. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(858) |
Di conseguenza, l’importo della sovvenzione finale calcolato per la concessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato è ammontato all’1,93 %. |
4.6. Rinuncia alla riscossione di entrate
4.6.1. Agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese
a) Base giuridica:
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— |
la legge relativa all’imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e |
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— |
il decreto del ministero degli Investimenti n. 16 del 2017, che inserisce un addendum (a) dal titolo «Gli effetti delle modifiche dei tassi di cambio delle valute» al principio contabile egiziano n. 13. |
b) Risultanze dell’inchiesta
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(859) |
Jushi Egypt e Hengshi Egypt sono soggette alla normale imposta sul reddito egiziana del 22,5 %. |
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(860) |
Nel 2016 il governo egiziano ha deciso di modificare il tasso di cambio fisso della sterlina egiziana (EGP) in un tasso di cambio flessibile sulla base di una raccomandazione del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, nel giro di un mese la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore rispetto ad altre principali valute quali il dollaro USA e l’euro. Al fine di affrontare questa improvvisa fluttuazione della valuta, il governo dell’Egitto ha emesso un principio contabile speciale nonché una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio. Di conseguenza, alle società è stato consentito detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa. |
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(861) |
Sebbene tale normativa fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, essa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale solo per un ridotto numero di società in Egitto, ossia le società orientate all’esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l’euro. Questa particolare categoria di società non ha subito alcuna perdita effettiva in seguito alla svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell’Egitto a fini fiscali. Di conseguenza, le società che conducono la propria attività in valuta estera sembrano operare in perdita in termini fiscali nonostante la loro situazione finanziaria possa registrare cospicui profitti. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell’Egitto ha emesso una norma fiscale speciale. |
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(862) |
Jushi Egypt e Hengshi Egypt hanno beneficiato di tale misura, poiché dall’inchiesta è emerso che esse gestiscono le loro attività quasi esclusivamente in dollari USA o in euro e che quasi nessuna delle loro operazioni si svolge in sterline egiziane. Di fatto, esse sono quasi esclusivamente orientate verso l’esportazione, importano la quasi totalità delle loro attrezzature e i loro prestiti nonché una parte sostanziale dei loro acquisti di materiale sono denominati in valuta estera. Di conseguenza, le perdite registrate da Jushi Egypt e Hengshi Egypt a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in particolare a causa dei cospicui prestiti in valuta estera, non sono effettive e sono solo utilizzate a fini fiscali per ridurre il reddito imponibile. |
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(863) |
La detrazione fiscale era inoltre intesa come misura temporanea, applicabile unicamente alle operazioni interessate al momento della svalutazione. Ciononostante, durante il periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt e Hengshi Egypt hanno dedotto ingenti somme dal proprio reddito imponibile nell’ambito di differenze di cambio realizzate e non realizzate. Di conseguenza, secondo le dichiarazioni dei redditi le società erano meno redditizie o risultavano persino in perdita, nonostante che dai rendiconti finanziari emergessero cospicui e costanti profitti. |
c) Conclusione
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(864) |
Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha concluso che tali benefici fiscali rappresentano una rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell’Egitto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e hanno conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
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(865) |
Inoltre, essi sono di fatto specifici per i produttori esportatori Jushi Egypt e Hengshi Egypt, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto ne beneficia principalmente un ristretto gruppo di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera. |
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(866) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto e il produttore esportatore hanno osservato che la norma fiscale speciale del 2016 per gestire le perdite sui cambi quale perdita fiscale non può costituire una sovvenzione, in quanto non conferisce un vantaggio e non è specifica. Innanzitutto, dato che tale norma fiscale è stata adottata per compensare una perdita causata dal governo, non è conferito alcun vantaggio. In secondo luogo, dato che tutte le entità parimenti colpite dalla perdita causata dal governo potevano ricorrere a tale trattamento fiscale, il regime non è da considerarsi specifico. |
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(867) |
Nel considerando 861 la Commissione ha riconosciuto che tale normativa era generalmente applicabile a tutte le società in Egitto ed era intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana. La Commissione tuttavia ha altresì dichiarato che le società principalmente orientate all’esportazione e che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere, quali il dollaro USA oppure l’euro, hanno beneficiato in maniera sproporzionata di tale normativa. Infatti, tali società non hanno subito alcuna perdita effettiva a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in quanto le perdite dovute ai tassi di cambio subite sui propri acquisti/attività in dollari USA sono state compensate dai profitti sui tassi di cambio registrati sulle vendite in dollari USA. Di conseguenza, anziché compensare una perdita causata dal governo, la normativa ha in realtà generato un vantaggio fiscale che nello specifico si applicava a questa tipologia di società. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(868) |
Il vantaggio per i produttori esportatori è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2018. Innanzitutto, è stato determinato l’importo dedotto dal reddito imponibile in virtù della summenzionata disposizione. In secondo luogo, a tale somma detraibile è stata applicata l’aliquota fiscale generalmente applicabile del 22,5 %. Infine, l’importo è stato espresso in termini di percentuale del fatturato totale dei produttori esportatori durante il periodo dell’inchiesta. |
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(869) |
L’importo della sovvenzione stabilito per tale regime fiscale è pari all’1,43 %. |
4.6.2. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate
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(870) |
Questo regime prevede un’esenzione dall’IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società con sede nella zona SC. |
a) Base giuridica
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(871) |
La base giuridica del programma comprende:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(872) |
A norma dell’articolo 22 della legge 83/2002, modificata dalla legge 27/2015, la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in virtù di un decreto emanato dal ministro delle Finanze. Tale spazio doganale separato è posto sotto il controllo di un comitato doganale superiore, istituito dal presidente dell’autorità di zona. |
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(873) |
Inoltre, a norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o gli apparecchi importati sono esenti da imposte e dazi purché destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Dato che la zona SC non è una zona di sola esportazione, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi. |
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(874) |
Infine, ai sensi della pertinente normativa, le società aventi sede al di fuori della zona SC versano in anticipo l’IVA all’importazione e la compensano con l’IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato nazionale o, eventualmente, ne ottengono il rimborso al momento dell’esportazione dei prodotti finiti. Per le società con sede nella zona SC, l’IVA viene trattenuta e non è pertanto inizialmente addebitata, in linea con la lettera di intenti siglata su questo punto dal ministero delle Finanze e dall’autorità generale della zona SC. |
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(875) |
La Commissione ha riscontrato che, dal 2017 e per l’intero periodo dell’inchiesta, l’IVA e i dazi all’importazione sulle apparecchiature importate dalle società incluse nel campione erano stati di fatto trattenuti. Prima del 2017 le società pagavano effettivamente i dazi all’importazione e l’IVA/imposta generale sulle vendite per le apparecchiature importate, non avendo ancora aderito al regime applicato alla zona SC. Tuttavia, in seguito all’adesione della società nel 2017 al regime fiscale e amministrativo della zona SC, i produttori esportatori hanno beneficiato del trattamento fiscale preferenziale interno alla zona, ivi comprese le esenzioni dall’IVA e dai dazi doganali. |
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(876) |
Di norma in Egitto le società che acquistano macchinari soggetti a un’aliquota IVA del 5 % dovrebbero utilizzare gli importi come credito a fronte dei pagamenti successivi (197). Tuttavia, laddove il saldo attivo sia trattenuto per più di sei periodi d’imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l’IVA a monte come credito a fronte dei successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta, indicando l’importo del saldo attivo. L’autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l’esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. |
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(877) |
Dall’inchiesta è emerso tuttavia che nella pratica il governo dell’Egitto non rimborsa l’IVA versata in anticipo, rendendo l’imposta un costo effettivo per tali società. A conferma di ciò, da un’analisi dei crediti relativi a IVA/imposta generale sulle vendite di Jushi Egypt riportati nelle relazioni annuali 2016-2018, è emerso che gli importi dovuti dal governo dell’Egitto a Jushi Egypt risultavano ancora insoluti dopo diversi anni (198) e la società ha confermato di non aspettarsi di ricevere alcun rimborso (199). Nel caso di Hengshi Egypt, la società ha presentato domanda per un rimborso dell’IVA/imposta generale sulle vendite per apparecchiature e materiali. Il rimborso è infine stato corrisposto per le apparecchiature acquistate fino a 3 anni prima, ma gli importi rimborsati non corrispondevano a quelli richiesti e non sono stati forniti elementi di prova sui motivi per cui alcuni beni sono stati rimborsati e altri no. Da ciò si evince che il rimborso dell’IVA da parte del governo egiziano è corrisposto, nel migliore dei casi, con un forte ritardo e, in ogni caso, su base arbitraria e non trasparente. |
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(878) |
Occorre altresì considerare che, poiché le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta, saranno con ogni probabilità utilizzate per l’intera vita utile all’interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute internamente, non vi è motivo per concedere un’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA sul relativo acquisto, tranne che per conferire un vantaggio alle società site nella zona SC. Ciò rappresenta pertanto una rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di dazi doganali e IVA non dovuti senza alcuna giustificazione, in quanto tali apparecchiature sono utilizzate per la fabbricazione locale del prodotto oggetto dell’inchiesta, su cui i produttori aventi sede all’esterno della zona SC pagano normalmente dazi doganali e IVA. |
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(879) |
Dato che i produttori esportatori hanno iniziato a usufruire del trattamento preferenziale nel quadro del regime giuridico della zona SC nel 2017, essi hanno pertanto beneficiato di un’esenzione di fatto dall’IVA sulle importazioni dei macchinari. Tale esenzione rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate poiché, come indicato nei punti precedenti, sebbene l’IVA debba essere infine rimborsata, in pratica non sussistono elementi di prova del fatto che il governo dell’Egitto abbia rimborsato a Jushi Egypt l’IVA versata in precedenza sui macchinari. Dagli elementi di prova disponibili emerge infatti che Jushi Egypt non otteneva tali rimborsi quando si trovava al di fuori della zona speciale. |
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(880) |
Le società aventi sede nella zona SC, che non sono tenute a versare l’IVA in anticipo, ottengono un’esenzione di fatto dall’IVA che consente loro di non sostenere un costo effettivo, oltre a risparmiare loro l’onere amministrativo di dover richiedere il rimborso dell’IVA oppure di compensare i crediti IVA. La stessa conclusione è ancor più valida per quanto riguarda l’esenzione dal versamento di dazi all’importazione sulle apparecchiature importate. |
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(881) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto e i produttori esportatori hanno sollevato varie questioni. Innanzitutto, la rinuncia alle entrate per quanto riguarda il trattamento fiscale applicato a Jushi Egypt e a Hengshi Egypt nell’ambito della zona economica del canale di Suez non è dovuto al fatto che tali società non sempre abbiano ricevuto puntualmente rimborsi totali dell’IVA dal governo dell’Egitto in passato (quando non facevano parte della zona economica del canale di Suez). |
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(882) |
In secondo luogo, la Commissione ha confrontato il trattamento fiscale contestato con un ipotetico trattamento fiscale estrapolato dalla situazione di Jushi Egypt e di Hengshi Egypt prima del loro ingresso nella zona economica del canale di Suez, anziché confrontare il trattamento fiscale contestato con le norme egiziane in materia di IVA sulle importazioni di apparecchiature e materie prime. |
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(883) |
In terzo luogo, la Commissione non ha sollevato alcuna questione o dibattito nei confronti del governo dell’Egitto in merito all’amministrazione dell’IVA in Egitto durante la visita di verifica. |
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(884) |
In quarto luogo, il governo dell’Egitto ha rammentato che l’articolo 27 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative prevede un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo appartenenti all’OMC. Il fatto che il governo dell’Egitto non abbia sempre avuto risorse sufficienti a rimborsare in maniera puntuale i crediti IVA dovuti non dovrebbe dunque essere punito dalla Commissione. |
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(885) |
In quinto luogo, la Commissione stessa ha riconosciuto che Jushi Egypt e Hengshi Egypt hanno successivamente ricevuto dal governo dell’Egitto il rimborso di parte dell’IVA versata prima dell’adesione alla zona economica del canale di Suez. Pertanto, l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta non poteva costituire un vantaggio. Inoltre, dato che il saldo dei crediti IVA di Jushi Egypt è attualmente in calo poiché Jushi Egypt riceve maggiore credito IVA, l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta sarebbe stato parzialmente compensato con tale credito IVA. Infine, all’inizio del 2020, gli importi dovuti da Jushi Egypt per l’IVA sulle importazioni per il periodo 2017-2018 sono stati regolati e compensati con il credito IVA di Jushi Egypt da parte del governo dell’Egitto. Di conseguenza non sussiste più alcun vantaggio. |
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(886) |
In sesto luogo, il credito IVA maturato dai produttori esportatori riguardava l’IVA sui macchinari e non sulle materie prime. Per via dei cospicui investimenti iniziali in immobilizzazioni fisse effettuati da tali produttori, il governo dell’Egitto non è stato in grado di rimborsare loro puntualmente l’intero ammontare dell’IVA corrisposta sui macchinari. Tuttavia, così non è stato per le materie prime, cosicché le esenzioni IVA su queste ultime non costituiscono una sovvenzione. |
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(887) |
Infine, poiché la Commissione ha giustamente ritenuto che non avrebbe dovuto essere versato alcun dazio all’importazione per quanto riguarda i fattori produttivi dei prodotti esportati, essa avrebbe dovuto applicare il medesimo ragionamento in merito all’IVA sui fattori produttivi per i prodotti esportati. Ne consegue che, al fine di calcolare il vantaggio, la Commissione deve assegnare l’importo dell’IVA dovuta durante il periodo dell’inchiesta alle quantità di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti unicamente sul mercato interno. |
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(888) |
In risposta a tali argomentazioni, la Commissione intende chiarire che la finalità non è quella di punire il governo dell’Egitto per la mancanza di risorse oppure di criticare il sistema egiziano dell’IVA in quanto tale. Al contempo, la Commissione ha osservato che l’articolo 27 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non ha alcun rilievo nell’argomentazione del governo dell’Egitto in tale contesto. La disposizione più pertinente applicabile nella procedura in materia di dazi compensativi è il paragrafo 10 dell’articolo 27, che riguarda solo alcune soglie minime, mentre le altre disposizioni del medesimo articolo riguardano le sovvenzioni alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. In questo caso, il governo dell’Egitto si basa sull’articolo 27 per giustificare il mancato rimborso dei crediti IVA ai contribuenti, per cui tale disposizione non è pertinente. |
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(889) |
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla richiesta di informazioni sul sistema dell’IVA, la Commissione ha richiesto informazioni sul funzionamento del sistema dell’IVA in Egitto fin dall’inizio dell’inchiesta, mediante il questionario, così come nel corso del processo di richiesta di informazioni mancanti. Inoltre, durante la visita di verifica sono state poste domande generali circa l’importo delle imposte riscosse dai produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ritenuto di aver ricevuto informazioni sufficienti durante l’inchiesta sul quadro dell’IVA in quanto tale. |
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(890) |
Tuttavia, la Commissione ha osservato che il trattamento IVA è diverso per le società nella zona SC. Infatti, le società all’interno della zona SC non sono tenute a versare l’IVA in anticipo («scenario 1»). I contribuenti in situazioni paragonabili, nello specifico le società situate all’esterno della zona SC, devono invece versare l’IVA in anticipo («scenario 2»). Il fatto che tale IVA sia effettivamente dovuta o debba essere rimborsata in quel dato momento risulta irrilevante. Il fattore importante è che nello scenario 1 il governo dell’Egitto non riscuoterà inizialmente alcuna entrata, mentre nello scenario 2 il governo dell’Egitto riscuoterà inizialmente delle entrate in ogni caso. |
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(891) |
Conformemente al quadro normativo pertinente in Egitto, alla data di regolamento, nello scenario 1 l’importo finale del regolamento dovrebbe essere versato dalle società, mentre nello scenario 2 parte delle entrate riscosse dal governo dell’Egitto sarebbe rimborsata alle società (nel caso di rimborso dell’IVA). Se tale procedura di regolamento è rapida e affidabile, allora il vantaggio di non dover versare anticipatamente l’IVA nel quadro dello scenario 1 sarebbe pari al vantaggio in termini di flusso di cassa per tutto il lasso di tempo trascorso per il rimborso. La Commissione ha osservato a tal riguardo che, come già indicato nel considerando 876, il termine prescritto per tale regolamento è di 6 mesi a decorrere dalla data di creazione del credito. |
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(892) |
Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che nella pratica il regolamento e il rispettivo rimborso per le società operanti nell’ambito dello scenario 2 in Egitto avvenivano nella migliore delle ipotesi con notevole ritardo e che i criteri per ottenere tale rimborso non erano chiari. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che il governo dell’Egitto non ha contestato questo fatto in quanto tale. Il vantaggio in termini di flusso di cassa per le società all’interno della zona SC risiede nel fatto che il governo dell’Egitto non riscuote alcuna entrata IVA dalle società all’interno della zona SC fino al regolamento finale, la cui data non è certa (scenario 1), a differenza delle società all’esterno della zona SC in cui l’entrata viene riscossa immediatamente e rimborsata in una data incerta e molto avanti nel tempo (scenario 2). Di conseguenza, le società all’interno della zona SC beneficiano di un trattamento IVA preferenziale rispetto alle società all’esterno della zona SC. L’importo non riscosso dal governo dell’Egitto nei confronti delle società all’interno della zona SC corrisponde alla rinuncia a entrate dovute o alla mancata riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
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(893) |
Per illustrare ulteriormente questo punto, oltre al pertinente quadro dell’IVA in Egitto, la Commissione ha esaminato la situazione dei produttori esportatori prima e dopo l’adesione alla zona SC. Infatti, prima di aderire alla zona SC la loro situazione era analoga a quella delle società all’esterno della zona SC durante il periodo dell’inchiesta come da scenario 2. A tal riguardo, il governo dell’Egitto non ha contestato il fatto che Jushi Egypt aveva accumulato un notevole credito IVA prima di aderire alla zona SC e che il governo dell’Egitto non era nelle condizioni di rimborsare tale credito. La situazione relativa al credito IVA di Jushi Egypt, credito creato prima dell’adesione alla zona SC, dimostra quindi che la situazione descritta al considerando precedente corrisponde alla realtà per le società all’esterno della zona SC durante il PI. |
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(894) |
Per quanto riguarda il quinto punto sollevato dal governo dell’Egitto e dai produttori esportatori, la destinazione finale dei beni su cui è applicata l’IVA e il fatto che Jushi Egypt potrebbe compensare una parte dell’IVA dovuta con il suo credito IVA originario nel corso del tempo non modificano le risultanze della Commissione, in quanto non riguardano la differenza iniziale di trattamento tra le società all’interno e all’esterno della zona, e in ogni caso tali compensazioni non sono connesse a un rimborso proattivo da parte del governo dell’Egitto quanto piuttosto a un debito IVA che risulta essere stato contratto dalle società. |
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(895) |
Al tempo stesso, la Commissione ha anche riconosciuto che, in un’occasione, uno dei due produttori esportatori ha effettivamente ricevuto un rimborso dell’imposta in relazione all’acquisto di alcune apparecchiature, benché al di fuori del PI e con un ritardo di diversi anni. Inoltre, la Commissione ha preso atto del fatto che la nuova legge sull’IVA in Egitto era entrata in vigore poco prima del periodo dell’inchiesta e che la normativa di esecuzione non era ancora pienamente in atto durante il periodo dell’inchiesta. In considerazione di questa fase di transizione, la Commissione ha compreso l’argomentazione del governo dell’Egitto per cui il periodo di regolamento dei rimborsi IVA potrebbe subire notevoli ritardi, dato che il governo dell’Egitto è un paese in via di sviluppo con una quantità non ottimale di personale amministrativo incaricato di gestire il nuovo sistema e con possibili lacune di bilancio che rendono difficile il versamento dei rimborsi IVA entro i tempi prescritti. Pertanto, tenendo conto di queste circostanze eccezionali e auspicabilmente temporanee in Egitto, per calcolare il vantaggio derivante dalle esenzioni IVA la Commissione ha deciso di tener conto solo del vantaggio in termini di flusso di cassa per i produttori esportatori. Il metodo di calcolo del vantaggio, come descritto al considerando 899, è stato adattato di conseguenza. |
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(896) |
Quanto al sesto punto, la Commissione ha osservato che, sebbene Hengshi Egypt abbia in un’occasione ricevuto il rimborso dell’IVA versata in anticipo sui macchinari, la società non ha mai ottenuto il rimborso dell’IVA versata sui materiali, pur avendone fatto richiesta. Pertanto, le risultanze riguardanti l’IVA sui macchinari valgono a fortiori anche per l’IVA sui materiali. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
c) Conclusione
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(897) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell’Egitto rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), in quanto le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Tale regime conferisce inoltre un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto esse si collocano in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbero a trovare in sua assenza. Di fatto, in assenza del suddetto regime, le imprese avrebbero dovuto versare l’IVA e i dazi all’importazione al momento dell’importazione delle apparecchiature. |
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(898) |
Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica unicamente alle società aventi sede in zone economiche di natura speciale, come la zona SC. La legislazione secondo la quale opera l’autorità concedente ne limita l’accesso alle sole imprese situate nella zona SC. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(899) |
L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è stato calcolato come:
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(900) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Jushi Egypt ha affermato che la Commissione ha applicato un dazio doganale del 5 % alle importazioni di boccole effettuate nel 2018, sebbene in tale anno queste fossero soggette a un’aliquota doganale del 2 %. La società ha altresì asserito che la Commissione avrebbe dovuto ripartire l’IVA sulle importazioni di macchinari sulla base dell’ammortamento durante il periodo dell’inchiesta, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha accolto tali argomentazioni e rettificato di conseguenza il calcolo dell’importo della sovvenzione. |
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(901) |
L’importo della sovvenzione determinato riguardo a questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta per i produttori esportatori è stato pari allo 0,13 %. |
4.6.3. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di materiali importati
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(902) |
A norma della legge 83/2002, i soggetti che operano in una zona economica speciale sono autorizzati a importare materie prime in esenzione da dazi doganali, imposte sulle vendite o imposte o dazi di diversa natura altrimenti dovuti, nella misura in cui tali prodotti importati sono riesportati come tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle che viene poi esportato. |
a) Base giuridica
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(903) |
La base giuridica del programma comprende:
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b) Risultanze dell’inchiesta
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(904) |
Come indicato nel considerando 872, la zona SC fa parte di uno spazio doganale separato. A norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall’estero sono esenti da imposte e dazi purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi. |
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(905) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che, coerentemente con le disposizioni del citato articolo della legge 83/2002, entrambi i produttori esportatori avevano beneficiato di esenzioni dall’IVA e dai dazi sulle importazioni in relazione alle importazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti finiti esportati (e in particolare del prodotto in esame). |
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(906) |
Per quanto riguarda l’esenzione dai dazi sulle importazioni, tale situazione corrisponde a un regime di restituzione del dazio, come descritto nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi dell’allegato I, lettera i), i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. |
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(907) |
Al fine di determinare se esistesse tale remissione in eccesso, a norma dell’allegato III, punto II, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive al governo dell’Egitto sul regime di restituzione del dazio in generale e, più specificamente, sull’esistenza e sull’applicazione efficace delle relative procedure di monitoraggio e di verifica. |
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(908) |
In base alle informazioni inizialmente ricevute, sembrava che il governo dell’Egitto avesse attuato un quadro legislativo per monitorare il sistema di restituzione del dazio, incluso ove possibile il rimborso dei dazi all’importazione versati. Tuttavia, durante le visite di verifica presso i produttori esportatori si è riscontrato che nella pratica tale quadro non è stato applicato efficacemente. Nel periodo dell’inchiesta nessuno dei produttori esportatori ha versato dazi all’importazione o pagato l’IVA sui propri acquisti di materiali, indipendentemente dal fatto che essi fossero utilizzati per prodotti destinati alla vendita interna o all’esportazione. Di norma è necessario effettuare un deposito su un conto bloccato delle autorità doganali, dal quale i dazi possono essere pagati periodicamente. Tuttavia, durante il periodo dell’inchiesta, non è stato effettuato alcun deposito e le autorità non hanno riscosso alcun importo. |
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(909) |
In seguito al periodo dell’inchiesta, Jushi Egypt ha effettuato un modesto deposito alle autorità egiziane, asseritamente destinato a coprire la remissione in eccesso per le vendite sul mercato interno. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che il versamento fosse stato effettivamente effettuato per la remissione in eccesso delle vendite sul mercato interno, oppure che fosse collegato alle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta. Vi erano tuttavia anche elementi di prova del fatto che a Jushi Egypt erano stati rimborsati i dazi all’importazione versati in precedenza, prima di ottenere l’esenzione da tali dazi. |
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(910) |
Dopo ulteriori consultazioni con il governo dell’Egitto, la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari dalle quali è emerso che il quadro di monitoraggio e verifica per la riscossione dei dazi doganali nella zona SC era in realtà ancora in fase di elaborazione durante il periodo dell’inchiesta. Ad esempio, il comitato per l’adeguamento dei saldi relativi ai dazi all’importazione è stato istituito soltanto nel 2019 in conformità del decreto n. 158 del responsabile dell’autorità doganale; la costituzione di un comitato di ispezione doganale era ancora in corso nel 2019 e le procedure di esecuzione non erano ancora state pubblicate. La Commissione ha pertanto concluso che non esisteva un sistema di restituzione del dazio efficace e adeguato. |
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(911) |
Inoltre, come indicato nel considerando 876, nella zona SC l’IVA sulle merci importate viene trattenuta anziché essere versata in anticipo, e le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente. |
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(912) |
Dall’inchiesta è emerso altresì che per determinati fattori produttivi utilizzati da Jushi Egypt nel processo produttivo, provenienti da fornitori con sede in Egitto, è stata addebitata una regolare aliquota IVA a prescindere dal fatto che la società fosse sita nella zona speciale in cui l’IVA non era normalmente dovuta. Tali operazioni hanno generato un credito IVA per Jushi Egypt. Alle vendite di fattori produttivi tra società site all’interno della zona speciale non è stata invece applicata l’IVA nazionale, a prescindere dal fatto che i prodotti fabbricati con tali fattori produttivi fossero esportati o venduti sul mercato interno. |
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(913) |
Tutti questi elementi dimostrano che questa zona speciale non è una classica zona di trasformazione per l’esportazione e che si distingue da altre zone franche speciali presenti all’interno dell’Egitto, trattandosi infatti di una tipologia ibrida e unica di zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti non sembrano essere concretamente applicate all’interno della zona, pertanto la Commissione ha basato le proprie risultanze su quanto appreso circa le modalità di svolgimento pratico delle operazioni nella zona. |
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(914) |
È inoltre importante osservare che l’assenza di autorità amministrative incaricate di gestire, monitorare e attuare il sistema fiscale e gli obblighi fiscali relativi al sistema fiscale speciale applicabile nella zona la rendono un luogo unico, in cui le società site al suo interno sono assolutamente libere di rispettare o disattendere le norme fiscali senza alcuna conseguenza di sorta. Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari di tale zona, e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso di considerare le esenzioni dall’IVA sui fattori produttivi importati come un’esenzione di fatto dal versamento dell’IVA, a prescindere dal fatto che tali fattori produttivi siano successivamente incorporati all’interno di prodotti finiti esportati oppure venduti sul mercato nazionale. |
c) Conclusione
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(915) |
La Commissione ha quindi concluso che il sistema di monitoraggio del regime di restituzione del dazio del governo dell’Egitto non è stato applicato efficacemente e che non poteva essere qualificato come tale per tutte le motivazioni esposte nella sezione soprastante e sintetizzate nel considerando 913. Di fatto, come esposto nei considerando da 908 a 914, dall’inchiesta è emerso che il governo dell’Egitto non ha neppure istituito un’autorità incaricata della gestione e dell’applicazione di eventuali obblighi fiscali per le entità site nella zona, ivi compresi i dazi doganali e l’IVA dovuti sui materiali importati. |
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(916) |
La Commissione ha altresì stabilito che il presunto regime di restituzione del dazio per i fattori utilizzati nei prodotti finiti esportati ha determinato una rinuncia a entrate che costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto comporta la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. Il governo dell’Egitto non ha provveduto a un ulteriore esame delle operazioni in oggetto. |
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(917) |
Le remissioni in eccesso sono altresì specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano unicamente alle società aventi sede nella zona SC. |
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(918) |
L’esenzione di fatto dall’IVA sui materiali importati rappresenta inoltre un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell’Egitto rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l’esenzione dall’IVA solo alle imprese aventi sede nella zona SC. |
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(919) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il governo dell’Egitto e i produttori esportatori hanno argomentato che Jushi Egypt aveva versato un deposito per i dazi doganali all’inizio del 2019. Hanno altresì fornito ulteriori elementi di prova del fatto che per gli anni 2017 e 2018 erano stati regolati e versati tutti i dazi doganali. Inoltre, hanno sostenuto che anche se gli importi dovuti per i dazi doganali non erano stati regolati nel 2020, la Commissione non poteva pretendere una perfetta gestione fiscale da un paese in via di sviluppo, quale l’Egitto. A tal riguardo, il governo dell’Egitto si è dimostrato particolarmente diligente nell’istituire il regime di restituzione del dazio per Jushi Egypt, in quanto le relazioni sui consumi erano già definite e monitorate dal governo dell’Egitto pochi mesi dopo l’ingresso di Jushi Egypt all’interno della zona economica del canale di Suez. Tre anni dopo, il governo dell’Egitto ha recuperato tutti i dazi doganali e l’IVA dovuti da Jushi Egypt e Hengshi Egypt. Di conseguenza, il governo dell’Egitto ha dichiarato di disporre di un sistema di rimborso adeguato per cui non si è verificata alcuna remissione in eccesso. |
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(920) |
Inoltre, secondo il governo dell’Egitto, ai sensi dell’articolo 377 del codice civile egiziano e della sentenza della Corte economica n. 915/43, il governo dell’Egitto ha a disposizione 5 anni per recuperare i dazi all’importazione. Pertanto, non poteva sussistere alcuna rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell’Egitto finché tale termine non fosse scaduto, in quanto il governo dell’Egitto aveva ancora il diritto di recuperare i dazi doganali per tempo, come è avvenuto. |
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(921) |
Infine, Jushi Egypt ha argomentato che le vendite a Hengshi Egypt nell’ambito del diritto egiziano sono assimilate alle vendite all’esportazione per quanto riguarda i dazi all’importazione sulle materie prime, poiché Hengshi Egypt è sita nella zona economica del canale di Suez. Inoltre, Hengshi Egypt non effettuava alcuna vendita sul mercato interno in quanto esportava interamente la sua produzione. Di conseguenza, se Jushi Egyot non fosse stata esente da dazi all’importazione sulle materie prime, non sarebbe stata altrimenti soggetta a dazi all’importazione sulle materie prime per le vendite sul mercato interno a Hengshi Egypt. Jushi Egypt ha ribadito tale argomentazione in seguito all’ulteriore divulgazione definitiva. |
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(922) |
La Commissione ha riesaminato gli elementi di prova forniti in merito al versamento dei dazi doganali e ha riscontrato che il governo dell’Egitto aveva avviato una verifica presso la sede del produttore esportatore alla fine del 2019, per via dell’inchiesta della Commissione. A seguito di tale verifica, il governo dell’Egitto ha rivendicato un determinato importo di dazi doganali sui materiali importati dalla società, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Sulla base degli elementi di prova forniti e data l’impossibilità di verificare in loco questi nuovi elementi di prova a causa delle limitazioni agli spostamenti connesse alla pandemia di COVID-19, la Commissione ha accolto l’argomentazione e ha detratto l’importo dei dazi doganali versati sui materiali importati, relativo al periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(923) |
Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto che tali regolamentazioni mettano in discussione le risultanze sul regime di sovvenzioni in quanto tale. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che il recupero dei dazi doganali è stato innescato dalle attività di inchiesta della Commissione piuttosto che dal quadro di monitoraggio e verifica del governo dell’Egitto per la riscossione dei dazi doganali. Il governo dell’Egitto non ha contestato il fatto che un simile quadro non fosse presente durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda la natura temporanea della mancanza di un sistema di monitoraggio e verifica, la Commissione ha osservato che, sebbene Jushi Egypt abbia aderito alla zona SC solo nel 2017, l’ultima modifica legislativa al quadro per la riscossione dei dazi doganali era già avvenuta nel 2015, quando la responsabilità della riscossione dei dazi doganali è stata trasferita all’Autorità generale della zona SC. Inoltre, la relazione dettagliata dell’autorità doganale, fornita dal governo dell’Egitto come allegato I delle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, ha confermato che la legislazione generale per la riscossione dei dazi doganali era già in vigore dal 2006. Il governo dell’Egitto ha dunque avuto un ampio margine di tempo per attuare un sistema funzionante di riscossione dei dazi doganali. |
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(924) |
Per quanto riguarda le vendite da Jushi Egypt a Hengshi Egypt, la Commissione ha già osservato nei considerando 912 e 913 che le vendite di fattori produttivi tra le società ubicate all’interno della zona speciale non sono mai state soggette ad alcuna imposta, a dimostrazione del fatto che la zona SC era una zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone. Il fatto che Hengshi Egypt effettui solo vendite all’esportazione non è rilevante il tal senso e non modifica le conclusioni della Commissione. Le argomentazioni del governo dell’Egitto e dei produttori esportatori circa la validità delle risultanze della Commissione in generale, e sulle vendite a Hengshi Egypt in particolare, sono state pertanto respinte. |
d) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(925) |
Per quanto riguarda i dazi all’importazione, il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come la differenza tra l’importo dei dazi all’importazione dovuti durante il periodo dell’inchiesta e l’importo effettivo dei dazi all’importazione versati durante tale periodo. |
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(926) |
Al fine di determinare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, la Commissione ha ritenuto che il coefficiente medio di consumo per tutti i tipi di prodotti finiti fosse lo stesso, poiché appartenevano tutti alla stessa categoria generale di prodotti. La Commissione ha definito il coefficiente di consumo sulla base della documentazione contabile dei produttori esportatori. Quindi ha determinato in primo luogo il quantitativo di materiali importati durante il periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, ha calcolato il rapporto tra le vendite sul mercato nazionale e le vendite totali dei produttori esportatori. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo dei materiali importati e ha determinato il quantitativo di materiali importati per il quale sarebbero stati esigibili i dazi all’importazione. |
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(927) |
Infine, per stabilire l’importo del vantaggio, la Commissione ha calcolato l’importo dei dazi all’importazione dovuti per i quantitativi di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti sul mercato interno. |
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(928) |
Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un’esenzione di fatto dall’IVA, il vantaggio è stato inizialmente calcolato considerando l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell’inchiesta sugli acquisti di fattori produttivi importati. |
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(929) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha adeguato il metodo di calcolo del vantaggio sull’esenzione di fatto dall’IVA, come esposto al considerando 895. Di conseguenza, il vantaggio in termini di flusso di cassa sull’IVA trattenuta è stato ritenuto equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il PI (12,32 %), applicato agli importi IVA trattenuti per i materiali acquistati a partire dal 2017 e calcolato proporzionalmente per gli importi IVA trattenuti durante il PI. Non essendo disponibili informazioni sulla quantità dei materiali acquistati prima del PI, la Commissione ha ritenuto che tale quantità fosse equivalente alle quantità rilevate durante il PI, adeguate in virtù della differenza di costo dei beni venduti tra i due periodi. |
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(930) |
L’importo della sovvenzione determinato riguardo a questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta per i produttori esportatori era pari allo 0,95 %. |
4.7. Conclusione relativa alla sovvenzione
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(931) |
In base alle informazioni disponibili a tale punto dell’inchiesta, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in conformità delle disposizioni del regolamento di base per i produttori esportatori esaminando ogni sovvenzione o regime di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l’importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Successivamente è stato calcolato l’importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo (cif) delle stesse esportazioni per tonnellata. |
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(932) |
Poiché Jushi Egypt e Hengshi Egypt sono società collegate, per questi produttori esportatori è stato determinato un solo importo della sovvenzione. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni e all’ulteriore divulgazione definitiva, il gruppo CNBM ha presentato le medesime argomentazioni addotte per le entità cinesi del gruppo nei considerando da 624 a 626 e relative al metodo di calcolo per la determinazione dei singoli importi delle sovvenzioni nel caso di società collegate. Tale argomentazione è stata respinta in linea con le ragioni esposte per quanto riguarda la parte cinese del gruppo. |
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(933) |
Il gruppo CNBM ha inoltre chiesto specificamente alla Commissione di evidenziare nel calcolo le celle da cui emergeva che era stata calcolata una media ponderata degli importi individuali di sovvenzione dei due produttori esportatori collegati. A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alle informazioni fornite nella divulgazione definitiva delle informazioni e nell’ulteriore divulgazione definitiva. La Commissione non ha potuto accogliere tale argomentazione, poiché riteneva che i fogli Excel forniti contenessero tutte le informazioni necessarie, comprese le formule utilizzate per i calcoli delle singole celle e che pertanto consentissero alla società di risalire al metodo di calcolo utilizzato. |
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(934) |
Inoltre, dato che i produttori esportatori egiziani che hanno collaborato sono gli unici fabbricanti di prodotti GFF in Egitto, la Commissione ha fissato l’importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato.
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5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione
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(935) |
Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 16 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(936) |
Nell’Unione la produzione totale di prodotti GFF durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a quasi 115 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base delle risposte verificate del denunciante al questionario, ha effettuato controlli incrociati e, se del caso, l’ha aggiornata con le risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Come indicato al considerando 83, il campione era composto da quattro produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(937) |
Per stabilire il consumo dell’Unione e i volumi delle importazioni, la Commissione si è basata su dati Eurostat adeguati, seguendo il metodo proposto dal denunciante. Sulla base dei dati a 10 cifre (TARIC), una piccola parte di fattori produttivi è stata esclusa dalle statistiche di importazione utilizzate. La Commissione ha verificato e confermato le stime del denunciante relative alla percentuale del prodotto in esame sui volumi importati con i codici NC (200) di cui all’avviso di apertura (201) sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori della RPC e dell’Egitto che hanno collaborato. |
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(938) |
I volumi e il valore delle importazioni da altri paesi terzi sono stati stabiliti durante l’inchiesta sulla base della conoscenza diretta delle società che fabbricano prodotti GFF in altri paesi terzi e li importano nell’Unione. Per tutti i paesi terzi, oltre ai dati citati nella denuncia, il denunciante ha fornito informazioni aggiornate sull’andamento del mercato per il periodo dell’inchiesta. |
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(939) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione a partire dal volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi registrate nella banca dati Comext di Eurostat, adeguate come descritto ai considerando 937 e 938. |
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(940) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (t)
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(941) |
Nel periodo in esame, il consumo dell’Unione è aumentato da circa 153 000 tonnellate nel 2015 a circa 168 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, vale a dire del 9,8 %. |
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(942) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, uno dei produttori esportatori del gruppo CNBM (China) ha chiesto un’ulteriore divulgazione per chiarire i corrispondenti dati relativi alle importazioni e ai consumi e il metodo dettagliato utilizzato per stabilirli. Essi hanno sostenuto che ciò era necessario, in quanto i dati indicati nella denuncia sono diversi da quelli comunicati. |
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(943) |
L’argomentazione secondo cui i dati pertinenti non sono stati resi noti è errata. I dati utilizzati per stabilire il consumo di prodotti GFF nell’Unione sono stati comunicati a tutte le parti interessate il 27 febbraio 2020 con la divulgazione finale delle informazioni. Le differenze rispetto ai dati che compaiono nella denuncia non derivano da una modifica del metodo bensì, da un lato, dal fatto che la denuncia e l’inchiesta si sono svolte in periodi diversi, come precedentemente illustrato, e dall’altro lato dalla disponibilità di dati maggiormente dettagliati raccolti nel corso dell’inchiesta. Mentre il denunciante ha dovuto avvalersi delle informazioni di mercato per eliminare le importazioni relative ai pertinenti codici NC che non erano costituite da prodotti GFF, la Commissione ha accesso ai dati sulle importazioni a livello TARIC. Come indicato al considerando 937, la Commissione ha utilizzato tali dati per eliminare i prodotti importati con i codici TARIC corrispondenti ad altri prodotti. Oltre alla differenza tra i periodi, la Commissione ha avuto accesso ai dati effettivi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e in alcuni casi la verifica di tali dati ha condotto a revisioni dei dati riferiti. |
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(944) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Egitto ha ribadito che gli adeguamenti dei dati relativi alle importazioni effettuati dai denuncianti hanno probabilmente determinato una sottostima significativa dei volumi delle importazioni dalla Russia, mentre il metodo applicato alla RPC era diverso e sfavorevole a quest’ultima. |
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(945) |
Come indicato al considerando 18, i dati relativi alle importazioni dalla Russia si basavano sui dati Eurostat, sottoposti a controllo incrociato con i dati delle importazioni dai due fabbricanti di prodotti GFF noti in Russia. Il volume delle esportazioni di prodotti GFF indicato nel periodo dell’inchiesta dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentava la totalità delle importazioni registrate in Eurostat con i codici TARIC pertinenti; di conseguenza, tutte le esportazioni sono state considerate esportazioni del prodotto in esame. |
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(946) |
L’argomentazione secondo cui le metodologie applicate per la determinazione dei volumi delle importazioni ha portato a risultati distorti è stata pertanto respinta. |
5.3. Importazioni dai paesi interessati
5.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
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(947) |
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(948) |
Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese debbano essere valutate cumulativamente solo se è accertato che:
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(949) |
Gli importi delle sovvenzioni compensabili stabiliti per le importazioni dalla RPC e dall’Egitto risultavano superiori alla soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il volume delle importazioni non era trascurabile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base. Infatti, le quote di mercato nel periodo dell’inchiesta erano pari al 22,3 % (37 558 tonnellate) per le importazioni dalla RPC e al 9,1 % (15 334 tonnellate) per le importazioni dall’Egitto. |
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(950) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e dall’Egitto e tra queste ultime e le vendite del prodotto simile nell’Unione erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i prodotti GFF fabbricati nell’Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, la tabella 4 indica che, sebbene i livelli complessivi dei prezzi fossero diversi per ciascun paese interessato, l’andamento era sostanzialmente identico, caratterizzato da una generale diminuzione nel periodo in esame e da una stabilizzazione nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, in entrambi i casi con un undercutting (applicazione di prezzi inferiori) significativo rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
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(951) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha ribadito che i requisiti per la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati non sono stati soddisfatti, poiché sarebbe contrario alla prassi della Commissione esigere che tra le importazioni dai paesi interessati vi sia una similarità in termini di volume complessivo, quota di mercato e prezzo che, secondo il governo della RPC, non sussisterebbe nella fattispecie tra le importazioni dalla RPC e dall’Egitto. A sostegno di questa tesi il governo della RPC ha fatto riferimento a precedenti inchieste antidumping (202) e al panel dell’OMC nel caso relativo agli accessori per tubi (203). Il governo della RPC ha inoltre argomentato che le importazioni cinesi non hanno di per sé arrecato alcun pregiudizio, in quanto hanno registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione. |
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(952) |
Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha inoltre argomentato che, ai fini della presente inchiesta, le importazioni egiziane verso l’Unione non esistevano prima del 2017 e non sono state pertanto in concorrenza con le importazioni cinesi per la maggior parte del periodo dell’inchiesta. Inoltre, il governo della RPC ha sostenuto che tra il 2015 e il 2018 i volumi delle importazioni e le quote di mercato egiziani e cinesi seguivano andamenti opposti. Infine, il governo della RPC ha argomentato che i prezzi all’importazione egiziani erano costantemente inferiori a quelli cinesi. Pertanto, il governo della RPC ha concluso che non esistevano condizioni di concorrenza simili tra le importazioni dalla Cina da un lato e quelle dall’Egitto dall’altro e che di conseguenza tali importazioni non avrebbero dovuto essere cumulate. |
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(953) |
La Commissione rammenta che i fatti utili a stabilire se sono soddisfatte le condizioni per condurre una valutazione cumulativa in un caso specifico sono analizzati caso per caso, tenendo conto delle specificità e delle circostanze concrete. |
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(954) |
Contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base non prevede il requisito della similarità tra le importazioni in termini di volume, quota di mercato e prezzo, ma stabilisce che la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell’Unione. Tale analisi può comprendere elementi quali volume delle importazioni, quota di mercato e prezzo all’importazione, ma ciò non implica che detti elementi debbano essere tra loro simili in termini assoluti. |
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(955) |
Nel caso in esame e come già esposto al considerando 33, tra il 2015 e il 2017 si è assistito a un andamento crescente delle importazioni tanto dalla Cina quanto dall’Egitto, con una prevalenza di queste ultime in particolare tra il 2016 e il 2017. Tuttavia, ciò non inficia la conclusione secondo cui le importazioni da entrambi i paesi erano in concorrenza sia tra loro sia con le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Il fatto che le importazioni cinesi siano state in parte superate da quelle egiziane dimostrava inoltre l’esistenza di condizioni di concorrenza simili. Inoltre, nonostante la diminuzione del volume delle importazioni dalla Cina durante il PI, i livelli complessivi delle importazioni sono rimasti elevati durante tutto il periodo in esame e hanno mostrato una generale tendenza all’aumento durante tale periodo. |
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(956) |
Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, come già esposto nel considerando 950 e contrariamente a quanto argomentato dal governo della RPC, nonostante i prezzi mediamente inferiori delle importazioni dall’Egitto le tendenze dei prezzi all’importazione cinesi ed egiziani erano nel complesso simili, ossia mostravano un andamento decrescente lungo l’intero periodo in esame, e tali prezzi erano costantemente inferiori ai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. |
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(957) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni formulate dal governo della RPC contro la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e dall’Egitto. Di conseguenza, l’argomentazione presentata dal governo della RPC, secondo cui le importazioni cinesi non avrebbero da sole arrecato un pregiudizio, è irrilevante. |
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(958) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che i criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla RPC e dall’Egitto sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
5.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(959) |
Come spiegato nei considerando 937 e 938, la Commissione ha stabilito il volume e i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat adeguati. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e come indicato nel considerando 944, il governo della RPC ha sostenuto che il metodo utilizzato per determinare i volumi delle importazioni dalla Cina non sia stato imparziale. Per le ragioni di cui al considerando 945, le argomentazioni formulate al riguardo sono state respinte. |
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(960) |
Le importazioni nell’Unione dalla RPC e dall’Egitto hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(961) |
Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 53 %, passando da quasi 35 000 tonnellate nel 2015 a circa 53 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. La quota di mercato detenuta dai paesi interessati è così aumentata dal 22,6 % nel 2015 al 31,4 % nel periodo dell’inchiesta, vale a dire di quasi 9 punti percentuali. L’aumento è stato costante per tutto il periodo in esame, in termini sia assoluti che relativi. |
5.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
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(962) |
Come esposto al considerando 937, la Commissione ha stabilito l’andamento dei prezzi delle importazioni sulla base di dati Eurostat. |
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(963) |
Su tale base, il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/kg)
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(964) |
I prezzi all’importazione dei paesi interessati sono sempre stati inferiori alla media dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, come indicato nella tabella 8. La media dei prezzi all’importazione dai paesi interessati è scesa da 1,78 EUR/kg a 1,54 EUR/kg nel periodo in esame, ossia di circa il 14 %. |
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(965) |
La Commissione ha inoltre determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(966) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. La Commissione ha ritenuto ragionevole non includere i kit nei calcoli per la quantificazione dell’undercutting. Data la combinazione unica dei kit, con ogni probabilità nell’ambito di un confronto sarebbero stati raffrontati kit fra loro diversi. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico durante il periodo dell’inchiesta. Questo è ottenuto moltiplicando i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, per tipo di prodotto, per i quantitativi di tipo di prodotto comparabile esportati nell’Unione. Ne è emerso un undercutting significativo, che oscilla tra il 15,4 % e il 55,8 % per la RPC e tra il 30,5 % e il 54,9 % per l’Egitto, con un margine medio ponderato del 32,3 % per i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato e del 31,5 % per i produttori esportatori in Egitto che hanno collaborato. |
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(967) |
Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni uno dei produttori esportatori del gruppo CNBM (China) ha accennato alle sue osservazioni relative al calcolo dei margine di undercutting e di underselling presentate a seguito della divulgazione finale delle informazioni nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta. Tale produttore esportatore ha ribadito le medesime osservazioni nella presente inchiesta antisovvenzioni. Dette osservazioni erano state tuttavia concepite per rispondere agli aspetti specifici di un’inchiesta antidumping e facevano riferimento a determinati articoli del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (205); il gruppo CNBM (China) non ha precisato ulteriormente quali di esse sarebbero applicabili alla presente inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha affrontato tutte le osservazioni formulate al riguardo nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (206) [«regolamento (UE) 2020/492»]. In tale regolamento sono pertanto trattate soltanto le osservazioni specificatamente collegate al calcolo dei margini di undercutting. |
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(968) |
Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell’undercutting (in particolare il prezzo all’esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall’industria dell’Unione o da clienti esteri. Per contro, i prezzi di rivendita degli importatori collegati non riflettono il punto in cui avviene una reale concorrenza. Questo è invece solo il punto in cui la struttura di vendita consolidata dell’esportatore tenta di trovare clienti, che è tuttavia già successivo a quello in cui viene presa la decisione di effettuare importazioni. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell’Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all’estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell’Unione, e non una fase successiva nella catena di distribuzione, per esempio il momento della vendita all’utilizzatore finale della merce. |
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(969) |
Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano. |
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(970) |
In questo caso il prezzo all’importazione non può essere considerato al suo valore nominale perché il produttore esportatore e l’importatore sono collegati. Al fine di stabilire un prezzo all’importazione attendibile alle condizioni di mercato, tale prezzo deve pertanto essere ricostruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita dell’importatore collegato. |
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(971) |
La Commissione osserva inoltre che, in questo caso particolare, la maggior parte delle vendite, sia sul versante dell’industria dell’Unione sia su quello dei produttori esportatori, viene effettuata direttamente (vale a dire senza l’intervento di operatori commerciali o importatori). Tali vendite dirette rappresentano [oltre il 95 %] delle vendite dell’industria dell’Unione e [oltre il 95 %] delle vendite dei produttori esportatori. |
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(972) |
Sebbene la Commissione ribadisca il ragionamento precedentemente illustrato, per completezza sono stati effettuati ulteriori calcoli dell’undercutting. |
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(973) |
La Commissione ha preso in considerazione solo le vendite dirette effettuate dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori che, come indicato in precedenza, rappresentano la grande maggioranza delle vendite su entrambi i versanti. In base a tale calcolo i prezzi praticati dal gruppo CNBM (China), dal gruppo CNBM (Egitto) e dal gruppo Yuntianhua sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione rispettivamente del 45,4 %, del 30,8 % e del 14,7 %. |
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(974) |
In conclusione, i margini di undercutting non differiscono in modo significativo, a prescindere dalla modalità di calcolo. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
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(975) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha chiesto un’ulteriore divulgazione relativa al calcolo dettagliato dell’undercutting per tipo di prodotto, rimandando alle sue osservazioni formulate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta in risposta all’ulteriore divulgazione finale relativa a quest’ultima inchiesta e citata al considerando 121. In tali osservazioni il gruppo Yuntianhua ha chiesto di ricevere comunicazione dei quantitativi e dei prezzi di vendita di tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, indipendentemente dal numero di produttori dell’Unione inclusi nel campione che vendevano un tipo di prodotto specifico. Ha respinto il punto di vista della Commissione secondo cui, se i dati di vendita riguardanti un determinato tipo di prodotto erano riferiti solo a uno o due produttori dell’Unione, un terzo sarebbe stato in grado di risalire tramite tali dati al singolo produttore dell’Unione. Poiché non disporrebbe della pertinente conoscenza del mercato necessaria a tale scopo, il gruppo Yuntianhua ha inoltre sostenuto che non sussista alcun motivo per mantenere riservati tali dati. In alternativa, il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la Commissione dovrebbe fornire almeno un riassunto non riservato significativo sui calcoli presentando, mediante intervalli, i dati di vendita relativi ai tipi di prodotto fabbricati da uno o due produttori dell’Unione. |
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(976) |
I dati relativi solo a uno o due produttori dell’Unione non possono essere divulgati per motivi di riservatezza. Lo stesso trattamento è concesso ai produttori esportatori, le cui informazioni individuali non vengono rese disponibili, nemmeno in forma anonima. Dall’inchiesta è emerso che il mercato dei prodotti GFF è un mercato relativamente trasparente, caratterizzato da utilizzatori di grandi quantitativi che si approvvigionano da un numero limitato di produttori certificati nell’Unione e in Cina. È quindi ragionevole presumere che i produttori di prodotti GFF nell’Unione e nei paesi interessati spesso sappiano chi fornisce un particolare tipo di prodotto. Comunicando i dati compresi in un intervallo si correrebbe pertanto un rischio elevato di divulgare dati commerciali riservati che la Commissione intende proteggere. In ogni caso la Commissione ha divulgato calcoli dettagliati per tutti i tipi di prodotto fabbricati da tre o più produttori dell’Unione che rappresentavano circa il 70 % del volume venduto dal gruppo Yuntianhua nell’Unione e oltre il 70 % del volume dei corrispondenti tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione. Il gruppo Yuntianhua non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda tali calcoli. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(977) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha argomentato che i calcoli dell’undercutting non si sarebbero basati su un confronto tra i prezzi allo stesso stadio commerciale e ha rinviato in termini generici alle sue argomentazioni presentate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all’ulteriore divulgazione finale relative a tale inchiesta, senza tuttavia precisare ulteriormente le argomentazioni specifiche richiamate. Un’argomentazione analoga è stata formulata anche dal governo della RPC in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
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(978) |
Come indicato al considerando 971, [oltre il 95 % del]le vendite dell’industria dell’Unione erano vendite dirette. Come inoltre osservato al considerando 973, tutti i calcoli dei margini di undercutting effettuati in base alle vendite agli utilizzatori finali e riguardanti unicamente le vendite dirette evidenziano margini di undercutting per tutti i produttori esportatori, compreso il gruppo Yuntianhua. Questa osservazione è stata pertanto respinta. |
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(979) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha altresì ribadito la sua argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi del pregiudizio specifica per segmento. A sostegno di tale affermazione il gruppo Yuntianhua si è limitato, come nel caso precedente, a rimandare in termini molto generici alle osservazioni da esso presentate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all’ulteriore divulgazione finale relative a tale inchiesta, senza tuttavia precisare ulteriormente le tesi o le argomentazioni specifiche richiamate. Il gruppo Yuntianhua ha sostenuto, in particolare, che i produttori dell’Unione inseriti nel campione si stavano specializzando nella fabbricazione di tipi di prodotti GFF specificamente destinati a un determinato utilizzatore. Ha sostenuto che si trattava di prodotti OEM specifici per cliente per i quali non è stato calcolato l’undercutting dei prezzi. Su tali prodotti non dovrebbero essere imposte misure compensative. |
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(980) |
L’ipotesi del produttore esportatore è di fatto errata. Dall’inchiesta è emerso che i prodotti GFF non erano fabbricati su base OEM. La Commissione ha riscontrato che per la maggior parte delle applicazioni i prodotti GFF sono fabbricati su ordinazione in base alle specifiche dei clienti e che, di conseguenza, la grande maggioranza delle vendite (sia dei produttori dell’Unione sia dei produttori esportatori) è effettuata direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite in base alle specifiche dei clienti costituiscono pertanto una caratteristica del mercato dei prodotti GFF e non suggeriscono in alcun modo l’esistenza di un segmento OEM distinto. Ciò emerge anche dai dati divulgati al gruppo Yuntianhua. Circa il 70 % dei tipi di prodotto esportati dal gruppo Yuntianhua nell’Unione è stato fabbricato da 3 o 4 produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva inoltre che durante il periodo dell’inchiesta la corrispondenza tra le vendite dell’industria dell’Unione e del gruppo Yuntianhua è stata pari al 92 %. Ciò contraddice anche l’esistenza di una specializzazione particolare nel mercato e l’idea che i produttori dell’Unione producano uno o vari tipi di prodotto per un determinato utilizzatore. Inoltre, l’affermazione secondo cui i prezzi di vendita di tali tipi di prodotto fabbricati solo da uno o due produttori dell’Unione non determinassero una situazione di undercutting dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non è corretta. La Commissione ha riscontrato un undercutting per quattro dei sette tipi di prodotto per i quali un calcolo dettagliato non ha potuto essere divulgato per questioni di riservatezza. Questo significa che, in relazione ai 18 tipi di prodotto corrispondenti, solo per quattro (che rappresentano una percentuale modesta dei volumi delle esportazioni del gruppo Yuntianhua) non sono stati praticati prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Inutile dire che la determinazione dell’undercutting dei prezzi a livello di tipi di prodotto costituisce solo una fase intermedia e preparatoria del confronto tra i prezzi previsto all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire la determinazione dell’undercutting dei prezzi in relazione al prodotto in esame nel suo insieme. In base a quanto precede, l’argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi separata in relazione a segmenti diversi è stata respinta. |
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(981) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la Commissione aveva incluso nelle risultanze in merito al pregiudizio prodotti che non corrispondono al prodotto in esame, sostenendo che uno dei loro tipi di prodotto era importato con un codice NC che non fa parte dell’inchiesta. |
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(982) |
Come dichiarato dalla Commissione nell’avviso di apertura del presente procedimento «[q]uesti codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo». Essi non costituiscono la descrizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In effetti, per quanto riguarda il caso di specie era già stato osservato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (207), che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano state dichiarate in larga misura in modo errato anche dopo l’apertura del procedimento. |
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(983) |
Durante l’inchiesta i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati inoltre invitati a riferire le loro esportazioni nell’Unione del prodotto corrispondente alla descrizione fornita nell’avviso di apertura del procedimento. In tale contesto il gruppo Yuntianhua ha indicato il tipo di prodotto specifico in questione quale prodotto in esame. In ogni caso è stato verificato e confermato durante la verifica in loco che tutti i tipi di prodotto indicati nel questionario rientravano nell’ambito di applicazione dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.4.1. Osservazioni generali
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(984) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(985) |
Come indicato al considerando 83, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
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(986) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni. |
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(987) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo medio del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.4.2. Indicatori macroeconomici
5.4.2.1.
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(988) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(989) |
La produzione totale dell’industria dell’Unione ha fluttuato ma è diminuita dell’8 % nel corso del periodo in esame. Poiché la capacità produttiva è stata mantenuta quasi allo stesso livello durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 63 % al 59 %. |
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(990) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la contrazione della produzione e della capacità produttiva si era verificata solo nell’ultimo anno del periodo in esame e non può essere considerata una tendenza generale. Un andamento negativo sarebbe pertanto osservabile soltanto lungo l’intero periodo dell’inchiesta e di conseguenza non è possibile concludere che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole. L’analisi della Commissione vanificherebbe lo scopo della scelta di un periodo di tre anni per l’analisi delle tendenze relative al pregiudizio. |
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(991) |
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, dal 2016 fino al periodo dell’inchiesta, vale a dire per tre anni consecutivi, la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti sono diminuiti costantemente e pertanto il calo non è stato osservato soltanto nell’ultimo anno del periodo in esame. La Commissione ha ritenuto che l’incremento del volume di produzione e della capacità produttiva registrato tra il 2015 e il 2016 non metta in discussione tale tendenza generale al ribasso. Ad ogni modo, i periodi anteriori al periodo dell’inchiesta fungono da parametri di riferimento ai quali il periodo dell’inchiesta è raffrontato per valutare se, allo stato attuale, l’industria dell’Unione subisca o meno un pregiudizio notevole. Non occorre che vi sia una costante tendenza al ribasso lungo l’intero periodo in esame. È anzi normale che la gravità e la concentrazione dei fattori negativi e, di conseguenza, l’indicazione dell’esistenza di un pregiudizio notevole, risultino più marcate nel periodo dell’inchiesta. |
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(992) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.4.2.2.
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(993) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(994) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 5 % nel corso del periodo in esame, mentre le importazioni cumulative dalla RPC e dall’Egitto sono aumentate del 53 %. Considerando l’aumento dei consumi, ciò ha significato una diminuzione della quota di mercato dal 73,7 % nel 2015 al 63,4 % durante il periodo dell’inchiesta, ossia una riduzione di oltre 10 punti percentuali per l’industria dell’Unione, mentre la RPC e l’Egitto hanno registrato un aumento della loro quota di mercato dal 22,6 % nel 2015 al 31,4 % durante il periodo dell’inchiesta, pari a circa 9 punti percentuali. |
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(995) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione non denotavano una chiara tendenza al ribasso, essendo aumentati del 9 % tra il 2015 e il 2017 e diminuiti solo nel periodo tra il 2017 e il 2018. Inoltre, il governo della RPC ha sostenuto che, nel complesso, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione erano calati solo del 5 % tra il 2015 e il 2018 e tale calo, essendosi verificato perlopiù nel 2018, non indicava una tendenza al ribasso evidente nell’arco del periodo in esame. |
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(996) |
Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti costantemente tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta, vale a dire per tre anni consecutivi. La tendenza al ribasso è pertanto evidente malgrado l’iniziale incremento tra il 2015 e il 2016. Tale tendenza andrebbe inoltre valutata nel contesto dell’aumento generale dei consumi durante il periodo in esame, richiamato nel considerando 940, che si è tradotto in una perdita ancora più rilevante della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante tale periodo. |
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(997) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(998) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che le importazioni da parte dell’industria dell’Unione di prodotti GFF provenienti dalle sue società collegate in India e in Russia dovrebbero rientrare nel calcolo delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, in quanto tali importazioni rispecchierebbero la decisione consapevole dell’industria dell’Unione di trasferire la produzione al di fuori dell’Unione stessa. |
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(999) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione tiene conto soltanto dei prodotti risultanti dalla produzione dei produttori dell’Unione destinati alla vendita sul mercato dell’Unione. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si basa sulle vendite del prodotto simile di produzione propria effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Pertanto, le importazioni da parte dell’industria dell’Unione, anche se provenienti da società collegate ai produttori dell’Unione, non dovrebbero essere incluse nelle vendite effettuate dall’industria dell’Unione, bensì considerate come importazioni da altri paesi terzi. Le importazioni da altri paesi terzi sono esaminate nell’analisi del nesso di casualità e in particolare nei considerando da 1044 a 1050. |
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(1000) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.4.2.3.
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(1001) |
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere in un mercato in crescita, né in termini assoluti né in relazione al consumo. |
5.4.2.4.
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(1002) |
Nel corso del periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(1003) |
Durante il periodo in esame l’occupazione nell’Unione è rimasta relativamente stabile, registrando soltanto un aumento minimo dell’1 %. Di fatto, la crescita dei consumi non ha potuto essere accompagnata da una crescita analoga dell’occupazione, per via della contrazione delle vendite e dei volumi di produzione. Poiché la produzione ha subito un calo dell’8 %, la produttività dell’industria dell’Unione si è ridotta del 9 % durante il periodo in esame. |
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(1004) |
Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la stabilità dei livelli di occupazione denotava la certezza da parte dell’industria dell’Unione che il calo dei volumi di produzione e di vendita registrato dal 2018 fino al periodo dell’inchiesta fosse un fenomeno solo temporaneo e non richiedesse pertanto una riduzione della manodopera. Secondo quanto concluso dal governo della RPC, ciò dimostrerebbe che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio notevole. |
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(1005) |
La dichiarazione del governo della RPC non è stata suffragata da elementi giustificativi. La presunta strategia dell’industria dell’Unione sulla sua situazione occupazionale è stata pertanto ritenuta una mera congettura. Inoltre, gli elementi dell’inchiesta non hanno accreditato tale ipotesi in quanto, come ampiamente spiegato nella presente sezione, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.4.2.5.
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(1006) |
Gli importi delle sovvenzioni rilevati sono stati significativamente superiori al livello minimo. L’impatto dell’entità degli importi delle sovvenzioni effettivi sull’industria dell’Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto. |
5.4.3. Indicatori microeconomici
5.4.3.1.
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(1007) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita medi nell’Unione (EUR/kg)
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(1008) |
Mentre il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, soprattutto per via della perdita di contratti per volumi elevati nel settore delle turbine eoliche, il prezzo di vendita medio unitario dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è sceso del 7 % durante il periodo dell’inchiesta. Ciò dimostra la forte contrazione dei prezzi causata dall’aumento significativo del volume delle importazioni del prodotto in esame. Come spiegato nei considerando 1016 e 1030, ciò ha avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, che ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell’inchiesta. |
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(1009) |
Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che le importazioni dai paesi interessati e l’aumento dei costi di produzione non erano tra loro correlati, in quanto quest’ultimo sarebbe stato solamente una conseguenza dell’aumento dei costi del lavoro. |
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(1010) |
Se da un lato l’aumento dei costi del lavoro ha contribuito all’aumento dei costi di produzione, dall’altro l’aumento dei costi di produzione è stato in larga misura dovuto alla perdita dei volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione a seguito delle importazioni a bassa prezzo oggetto di sovvenzioni. La riduzione del volume di produzione ha portato a un aumento del costo unitario di produzione per via della distribuzione dei costi fissi su un volume di produzione inferiore. Inoltre, gli ordinativi più piccoli presentano un’intensità di lavoro più elevata in termini di regolazione dei macchinari e richiedono un maggior numero di ore lavorative, fattore che ha influito sul costo del lavoro per unità di prodotto. |
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(1011) |
Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.4.3.2.
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(1012) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)
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(1013) |
Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 6 %. |
5.4.3.3.
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(1014) |
Durante il periodo in esame i livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(1015) |
Sebbene in condizioni normali di mercato i prodotti GFF siano realizzati principalmente su ordinazione e non per costituire scorte, nel periodo in esame si è registrato un marcato incremento delle scorte del 26 %. All’origine di tale fenomeno vi è il fatto che l’industria dell’Unione è stata costretta a compensare la perdita di ordini per un volume consistente a favore dei suoi concorrenti dei paesi interessati. Nel tentativo di mantenere il costo unitario medio a livelli inferiori, l’industria dell’Unione ha ridotto al minimo i tempi di inattività delle macchine e ha realizzato prodotti GFF che non potevano essere venduti immediatamente ai clienti. |
5.4.3.4.
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(1016) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(1017) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame attestandosi su un valore negativo nel corso del periodo dell’inchiesta. |
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(1018) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’evoluzione del flusso di cassa netto è stata negativa nel corso del periodo in esame. Mostra un costante deterioramento in particolare alla fine del periodo dell’inchiesta. |
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(1019) |
Gli investimenti sono lievemente aumentati del 10 % nel periodo in esame, ma mostrano andamenti mutevoli nel periodo in esame. La maggior parte degli investimenti riguardava la manutenzione della linea di produzione. In conseguenza della riduzione della quota di mercato, non sono stati effettuati investimenti nell’ampliamento della capacità di produzione di prodotti GFF. |
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(1020) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’andamento è stato negativo nel periodo in esame e si è tradotto in un valore negativo nel periodo dell’inchiesta. |
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(1021) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo CNBM (China) ha chiesto alla Commissione di spiegare la discrepanza tra la redditività e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nella denuncia e nella divulgazione finale delle informazioni. |
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(1022) |
Le risultanze della Commissione, comunicate alle parti, si basano su dati microeconomici precisi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, verificati in loco dalla Commissione. D’altro canto, come rilevato dal produttore esportatore nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, di fatto la denuncia non riguarda il [periodo dell’inchiesta] né è soggetta allo stesso livello probatorio e ad obblighi di dichiarazione. Altri elementi che potrebbero determinare la differenza sono le revisioni dei dati di vendita a seguito delle visite di verifica e l’inclusione nel campione dei produttori dell’Unione di una società che non ha partecipato alla preparazione della denuncia. |
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(1023) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha rilevato che, sebbene la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito siano diminuiti tra il 2015 e il 2018, tale diminuzione è frutto principalmente del calo registrato nel 2018. |
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(1024) |
Come spiegato nel considerando 1017, la redditività ha mostrato una chiara tendenza alla diminuzione durante l’intero periodo in esame. Questa tendenza è stata particolarmente marcata dal 2018 fino al periodo dell’inchiesta. L’osservazione del governo della RPC non ha messo in discussione questa analisi né quella relativa all’utile sul capitale investito. L’osservazione del governo della RPC non ha messo in discussione l’analisi della Commissione contenuta nel considerando 1020. |
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(1025) |
Per quanto riguarda il flusso di cassa, l’analisi del governo della RPC è invece di fatto errata. Il flusso di cassa mostrava già un calo significativo tra il 2015 e il 2016 e non solo tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta. L’affermazione è stata pertanto respinta. |
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(1026) |
Infine, il governo della RPC ha argomentato che gli investimenti sono cresciuti tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta a fronte di una concomitante diminuzione della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Secondo il governo della RPC, i livelli di occupazione stabili nell’arco dello stesso periodo indicherebbero che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole, ma è invece fiduciosa nel futuro. |
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(1027) |
Come nel caso dei considerando 1004 e 1005, questa affermazione non è stata corroborata da alcun elemento di prova ed è pertanto stata ritenuta meramente ipotetica. Come indicato al considerando 1019, la maggior parte degli investimenti riguardava la manutenzione della linea di produzione e, in conseguenza della riduzione della quota di mercato, non sono stati effettuati investimenti nell’ampliamento della capacità di produzione di prodotti GFF. |
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(1028) |
Sulla base di quanto precede, tutte le argomentazioni relative a redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito sono state pertanto respinte. |
5.5. Conclusione sul pregiudizio
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(1029) |
Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione e il volume delle vendite sono diminuiti rispettivamente dell’8 % circa e del 5 % circa. Considerando l’aumento dei consumi, la perdita di volume delle vendite si è tradotta in una riduzione della quota di mercato dal 73,7 % nel 2015 al 63,4 % durante il periodo dell’inchiesta, con una diminuzione di oltre 10 punti percentuali. |
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(1030) |
Allo stesso modo, anche i principali indicatori finanziari hanno mostrato un andamento negativo, coerente con la significativa contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione sintetizzata nella tabella 8. Pertanto, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti del 7 %, mentre allo stesso tempo il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 %. L’aumento del costo unitario medio è dovuto alla diminuzione del volume di produzione, causata dalla perdita di volumi di acquisto particolarmente elevati nel settore delle turbine eoliche a favore dei produttori cinesi ed egiziani. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è passata da un utile del 2,5 % nel 2015 a una perdita pari a -3,4 % nel periodo dell’inchiesta. Effetti negativi analoghi si riscontrano nel flusso di cassa e nell’utile sul capitale investito. |
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(1031) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che l’acquisizione dell’attività relativa alla fibra di vetro (ossia la fabbricazione dei prodotti GFF) di uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, vale a dire Ahlstrom-Munksjö, da parte del gruppo Vitrulan nel novembre del 2019 richiederebbe una rivalutazione delle osservazioni presentate da tale produttore dell’Unione durante l’inchiesta. Il governo della RPC ha sostenuto che il nuovo proprietario sembrerebbe intenzionato a destinare la fabbricazione dei prodotti GFF solo all’uso vincolato e che pertanto tali prodotti cesseranno di essere in concorrenza con la produzione dei restanti produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Secondo quando inoltre affermato dal governo della RPC, il nuovo proprietario ha dichiarato di attendersi una crescita significativa del suo gruppo a seguito dell’acquisizione, il che sarebbe in contraddizione con la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. |
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(1032) |
L’acquisizione dell’attività di fabbricazione dei prodotti GFF di tale produttore dell’Unione incluso nel campione è avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta e non ha pertanto inciso sui dati forniti da tale produttore dell’Unione (e verificati dalla Commissione), che si riferivano al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame. Poiché l’ambito dell’inchiesta è circoscritto all’analisi dello sviluppo della situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, qualsiasi sviluppo successivo al periodo dell’inchiesta non può essere preso in considerazione e l’argomentazione è stata respinta. |
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(1033) |
La dichiarazione pubblica nella quale l’acquirente ha manifestato di attendersi una crescita significativa per la sua società a seguito dell’acquisizione, non ulteriormente suffragata da alcun elemento di prova, non può mettere in discussione l’analisi dettagliata effettuata dalla Commissione di tutti gli indicatori di pregiudizio per l’intera industria dell’Unione durante il periodo in esame. Da tale analisi è emerso chiaramente che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e questa conclusione non può essere messa in discussione da una simile osservazione infondata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(1034) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la Commissione ha principalmente basato le proprie risultanze sul pregiudizio subito nell’ultimo anno del periodo in esame (ossia sulle tendenze dal 2018 fino al periodo dell’inchiesta) ignorando gli anni precedenti dello stesso periodo, che evidenziavano tendenze stabili o positive e in alcuni casi tendenze negative meno marcate. Il governo della RPC ha affermato che, su tale base, la Commissione è incorsa in errore nel concludere che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. |
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(1035) |
Queste osservazioni sono state trattate nei considerando 991, 996 e da 1023 a 1028. Come indicato in tali considerando, l’argomentazione era infondata ed è stata pertanto respinta. |
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(1036) |
Infine, nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha affermato che è improbabile che l’industria dell’Unione subisca un pregiudizio notevole in futuro. |
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(1037) |
Durante il periodo esaminato nella presente inchiesta sono state determinate le tendenze degli indicatori di pregiudizio citati all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono state effettuate la raccolta e la verifica dei dati dell’industria dell’Unione relativi a tale periodo e sulla loro base sono state accertate evidenti tendenze al ribasso indicative dell’esistenza di un pregiudizio notevole. Non vi è alcuna necessità di estendere l’inchiesta oltre tale periodo determinato. Di fatto, l’articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento di base dispone che le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta non debbano di norma essere prese in considerazione. Il governo della RPC non ha fornito informazioni o altri elementi di prova in grado di mettere in discussione le risultanze della Commissione o di giustificare una deroga alla regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 1. L’affermazione è stata quindi considerata ipotetica ed è stata respinta. |
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(1038) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha chiaramente subito un pregiudizio notevole. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
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(1039) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC e dall’Egitto abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di sovvenzioni eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC e dall’Egitto. Tali fattori erano le importazioni da altri paesi terzi, la diminuzione della domanda di prodotti GFF nel periodo 2017-2018, l’andamento dei costi delle materie prime, un pregiudizio autoinflitto dovuto alla mancanza di flessibilità dell’approvvigionamento e la diminuzione del numero di turbine eoliche installate tra il 2017 e il 2018. |
6.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
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(1040) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto e la loro quota di mercato cumulativa sono aumentati rispettivamente del 53 % e del 39 %. Tale aumento è sostanzialmente superiore all’aumento dei consumi nel corso dello stesso periodo, risultato pari a circa il 9 %. Al contempo, l’industria dell’Unione ha perso oltre il 5 % del proprio volume di vendita e oltre 10 punti percentuali di quota di mercato. Inoltre i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto sono diminuiti in media del 14 % circa durante il periodo in esame, con un’applicazione di prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione variabile tra il 15,4 % e il 55,8 % nel periodo dell’inchiesta e pari in media al 32,3 %. Questi bassi prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi durante il periodo dell’inchiesta, fattore che non ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi oltre il costo medio di produzione. Al contrario, nel corso del periodo in esame i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti complessivamente quasi del 7 %. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è stata in costante diminuzione e ha registrato perdite pari a -3,4 % durante il periodo dell’inchiesta. |
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(1041) |
L’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 935 a 1038 evidenzia un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, coinciso con un aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e dall’Egitto, i cui prezzi sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(1042) |
Un utilizzatore ha affermato che non vi è stata concomitanza tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni dai paesi interessati. Secondo tale utilizzatore, il volume delle importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato erano in realtà diminuiti quando la situazione dell’industria dell’Unione registrava un peggioramento tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta. |
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(1043) |
Tuttavia, come indicato nella tabella 3 del considerando 960, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono aumentate da 50 370 tonnellate a 52 892 tonnellate e la loro quota di mercato è cresciuta dal 27,8 % al 31,4 % dal 2017 al periodo dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
6.2. Effetti di altri fattori
6.2.1. Importazioni da altri paesi terzi
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(1044) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni dai paesi terzi
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(1045) |
Le importazioni da altri paesi terzi sono state effettuate principalmente da due paesi, vale a dire l’India e la Russia. La quota di mercato detenuta singolarmente da tali due paesi era superiore all’1 % durante il periodo dell’inchiesta, mentre le importazioni dai restanti paesi terzi rappresentavano ciascuna una quota di mercato inferiore all’1 % e, congiuntamente, una quota dell’1,9 %. |
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(1046) |
Gli esportatori indiani sono collegati all’industria dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata in maniera progressiva in tutto il periodo in esame, passando dallo 0,7 % all’1,8 %; tuttavia, tali vendite intrasocietarie non hanno esercitato alcuna pressione sui prezzi dell’Unione, poiché sono state effettuate a livello dei prezzi di trasferimento. Le importazioni in questione riguardano prodotti semilavorati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale sulla base di una tecnologia di uno specifico produttore europeo e non venduti sul mercato aperto. Pertanto, la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(1047) |
La quota di mercato delle importazioni russe è rimasta stabile durante il periodo in esame ed è persino diminuita tra il 2015 e il 2017, prima di attestarsi, nel periodo dell’inchiesta, su livelli analoghi a quelli del 2015. Sebbene i prezzi delle importazioni dalla Russia fossero in media sensibilmente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione, considerando la quota di mercato complessiva e l’andamento è improbabile che abbiano avuto un impatto sul pregiudizio. Piuttosto, essi sono stati una reazione alla pressione sui prezzi esercitata dalla RPC e dall’Egitto. Pertanto, le importazioni russe non hanno contribuito alla perdita della quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione nell’arco del periodo in esame. Dall’inchiesta è inoltre emerso che gli esportatori russi sono società collegate all’industria dell’Unione e che, di conseguenza, tali importazioni non hanno esercitato alcuna pressione sui prezzi dell’Unione, essendo costituite da vendite intrasocietarie effettuate a prezzi di trasferimento. |
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(1048) |
La Commissione ha quindi concluso che le importazioni da altri paesi terzi non sono state la causa del pregiudizio di cui ai considerando da 984 a 1038. |
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(1049) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che, esternalizzando la produzione in Russia e in India, l’industria dell’Unione si sarebbe autoinflitta il pregiudizio. Tuttavia, il governo della RPC non ha tenuto conto dell’analisi della Commissione di cui ai considerando 1046 e 1047 del presente regolamento, dalla quale emerge con chiarezza che le importazioni dall’India e dalla Russia non hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(1050) |
La Commissione ha riscontrato che le importazioni dall’India riguardavano in realtà un prodotto semilavorato, utilizzato nella produzione del prodotto simile da un produttore dell’Unione. Analogamente, le importazioni di prodotti dalla Russia, sebbene mediamente meno costosi rispetto ai prodotti dell’industria dell’Unione, sono rimaste stabili durante il periodo in esame e non si sono rivelate causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione. Di conseguenza, le importazioni dai due paesi in questione non possono essere considerate un pregiudizio autoinflitto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
6.2.2. Diminuzione della domanda di prodotti GFF nell’Unione tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta
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(1051) |
Un utilizzatore ha affermato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla diminuzione dei consumi tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta, mentre secondo un altro utilizzatore tale pregiudizio è stato determinato dalla diminuzione del numero di turbine eoliche installate durante lo stesso periodo. La diminuzione dei consumi tra il 2017 e il 2018, pari al -7,3 %, non spiega la perdita del volume delle vendite dei produttori dell’Unione (-13,3 %) registrata nello stesso periodo, soprattutto se si considera che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 5 % da 50 370 tonnellate a 52 892 tonnellate e la loro quota di mercato è passata dal 27,8 % al 31,4 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta. |
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(1052) |
Che la causa del pregiudizio non risieda nella diminuzione dei consumi registrata nel 2018 appare ancora più evidente se, anziché raffrontare soltanto gli ultimi due anni, si considera l’intero periodo in esame. Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente nello stesso periodo e le quote di mercato detenute dai paesi interessati hanno registrato una crescita continua. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare del generale aumento dei consumi per via delle importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati, effettuate a prezzi costantemente e sostanzialmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione. Sebbene l’industria dell’Unione sia risultata in perdita soltanto nel periodo dell’inchiesta, la flessione costante dei profitti era già emersa negli altri anni, vale a dire dal 2015 al 2017, come indicato nel considerando 1016. |
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(1053) |
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(1054) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la situazione dell’industria dell’Unione dipendeva dall’andamento del consumo nell’Unione piuttosto che dalle importazioni provenienti da paesi terzi. Il governo della RPC ha sostenuto che ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, nel periodo di aumento del consumo tra il 2015 e il 2016, l’industria dell’Unione ha tratto il massimo beneficio, aumentando il proprio volume delle vendite di circa 12 000 MT. Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che, nel concludere che il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione era superiore alla diminuzione del consumo dell’Unione tra il 2017 e il 2018, la Commissione ha trascurato la correlazione tra il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione e la flessione della domanda nell’Unione. |
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(1055) |
Premesso che una diminuzione dei consumi dovrebbe ripercuotersi in modo uniforme sull’industria dell’Unione e sulle importazioni dai paesi interessati, l’inchiesta ha dimostrato che, nonostante il calo dei consumi registrato tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono riuscite a crescere dell’8 % in termini di volume e di 3,6 punti percentuali in termini di quota di mercato, passando dal 27,8 % al 31,4 %, mentre l’industria dell’Unione ha registrato perdite sia in termini di volume delle vendite e che di quota di mercato. Si ricorda che dall’inchiesta è emerso che le importazioni di prodotti provenienti dai paesi interessati hanno beneficiato di sovvenzioni e sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Analogamente, tra il 2015 e il 2016, ossia nel periodo di aumento del consumo, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono aumentate del 24 % e la loro quota di mercato è cresciuta di 1,8 punti percentuali, mentre al loro confronto il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato solo dell’11 % e la corrispondente quota di mercato è persino diminuita di 2,6 punti percentuali. L’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione ha tratto il massimo beneficio da tale aumento del consumo è pertanto inesatta. |
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(1056) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha inoltre argomentato che vi è stato un aumento significativo del numero di turbine eoliche installate nel 2019 e che tale aumento è destinato a continuare in futuro. Poiché l’industria eolica è il principale fattore trainante del consumo di prodotti GFF, ciò dovrebbe avere un impatto positivo sull’industria dell’Unione. A sostegno della sua argomentazione, il governo della RPC ha fatto riferimento a un articolo di Wind Europe contenente statistiche sull’andamento del numero di turbine eoliche installate fino al 2019 e alcune previsioni sull’evoluzione futura di tali installazioni. |
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(1057) |
Come già osservato, l’andamento positivo del consumo di prodotti GFF nell’Unione non ha necessariamente effetti positivi sulla situazione dell’industria dell’Unione. Come indicato nel considerando 1055, l’aumento del consumo tra il 2015 e il 2016 ha determinato un aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati e della corrispondente quota di mercato, mentre l’industria dell’Unione non ha potuto trarre pienamente vantaggio da tale aumento e ha addirittura perso quote di mercato nel periodo in questione. Sebbene le statistiche pubblicate da Wind Europa indicassero effettivamente un andamento positivo del numero di turbine eoliche installate nel 2019, esse evidenziavano anche che nel 2019 tale numero rimaneva inferiore a quello relativo al 2017. Nel 2017 il consumo ha registrato già una tendenza al ribasso e la situazione dell’industria dell’Unione è peggiorata. In conclusione, il fatto che il numero di installazioni di turbine eoliche sia aumentato nel 2019 non consente di per sé di trarre conclusioni sull’andamento del volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati e sulla situazione dell’industria dell’Unione durante tale anno. |
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(1058) |
Tutte le argomentazioni di cui sopra sono quindi state respinte. |
6.2.3. Aumento del costo delle materie prime
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(1059) |
Secondo entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato, la causa del pregiudizio risiedeva nell’aumento del costo della principale materia prima (prodotti GFR) importata dalla RPC derivante dall’istituzione di dazi compensativi definitivi su tali prodotti e nell’aumento dei costi energetici. Il costo unitario medio nell’industria dell’Unione ha registrato soltanto un lieve incremento del 3 % nel periodo in esame, mentre i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono scesi di circa il 14 %, risultando del 32,3 % inferiori ai prezzi dell’Unione. Pertanto, il pregiudizio subito non può essere attribuito all’aumento dei costi, bensì alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, che hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi a fronte dell’aumento dei costi. |
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(1060) |
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
6.2.4. Mancanza di flessibilità dell’industria dell’Unione
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(1061) |
Gli utilizzatori hanno argomentato che l’industria dell’Unione è caratterizzata da scarsa flessibilità e che fornirebbe grandi quantità solo a fronte di impegni a lunga scadenza, che comportano tuttavia rischi finanziari significativi per gli utilizzatori (industria eolica) che hanno preferito rivolgersi ad altri fornitori. Dall’inchiesta è invece emerso che l’industria eolica persegue una politica di diversificazione dell’approvvigionamento e integra sempre i produttori di prodotti GFF dell’Unione nella sua catena di approvvigionamento. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che un produttore di energia eolica può adottare una strategia di approvvigionamento presso più fonti (multi-sourcing) anche rivolgendosi unicamente a produttori di prodotti GFF dell’Unione. Ciò significa che nell’Unione esistono produttori di prodotti GFF che forniscono all’industria eolica una qualità dei prodotti a condizioni conformi ai requisiti del settore, come ulteriormente precisato nel considerando 1081. |
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(1062) |
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(1063) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che i produttori cinesi godono di un vantaggio concorrenziale legittimo derivante dalla fornitura del servizio integrato di allestimento in kit, mentre l’industria dell’Unione non ha saputo modificare in maniera adeguata la propria strategia imprenditoriale per soddisfare la domanda di tale servizio. |
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(1064) |
Come dimostrato al considerando 1107, l’industria dell’Unione conta diverse società di allestimento in kit specializzate che forniscono questo tipo di servizio. Gli utilizzatori possono quindi procurarsi lo stesso tipo di kit sia da una fonte di approvvigionamento dell’Unione che dai produttori cinesi. Anche se i produttori cinesi potrebbero avere il vantaggio logistico derivante dall’assenza di operazioni di trasporto tra la fase di fabbricazione dei prodotti GFF e quella dell’allestimento in kit, il governo della RPC non ha dimostrato come ciò possa avere effetti rilevanti in un mercato trainato dalla competitività dei prezzi e dalla qualità dei prodotti. |
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(1065) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(1066) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che l’industria dell’Unione non ha saputo modificare in maniera adeguata la propria strategia imprenditoriale riducendo i livelli di occupazione a fronte del calo del fatturato e ha anzi incrementato gli investimenti. |
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(1067) |
La Commissione ha osservato che il licenziamento dei dipendenti avrebbe potuto comportare costi maggiori a breve termine e costringere l’industria dell’Unione a concentrarsi su ordinazioni più piccole, che presentano un’intensità di lavoro più elevata per via della maggiore frequenza di regolazione dei macchinari. Per quanto riguarda gli investimenti, come indicato al considerando 1019 le verifiche condotte hanno dimostrato che questi erano principalmente legati a interventi di manutenzione e sostituzione indispensabili e non a un amento della capacità di produzione. |
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(1068) |
L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
6.3. Conclusione sul nesso di causalità
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(1069) |
La Commissione ha concluso che vi è stata una netta concomitanza tra l’aumento consistente delle importazioni dai paesi interessati e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. |
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(1070) |
La Commissione ha inoltre esaminato altri fattori di pregiudizio e non ha riscontrato, in questa fase del procedimento, ulteriori fattori che abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Di fatto, nessuno degli altri fattori, esaminati individualmente o collettivamente, mette in discussione l’esistenza di un nesso reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e dall’Egitto e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
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(1071) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il pregiudizio notevole è stato determinato anche da altri fattori, tra cui la diminuzione dei consumi. In questo contesto, il governo della RPC ha fatto riferimento alla decisione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia «US – Hot Rolled Steel» asserendo che la Commissione avrebbe dovuto separare e distinguere il pregiudizio causato da altri fattori da quello derivante dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. Per le ragioni di cui ai considerando da 1044 a 1068 e alla luce delle conclusioni raggiunte nel considerando 1070, da cui risulta che nessuno degli altri fattori ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tale argomentazione è stata respinta. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(1072) |
In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nella fattispecie l’adozione di misure compensative corrispondenti all’importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell’interesse dell’Unione, nonostante l’accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori, dei fornitori e del resto dell’indotto, vale a dire le società di servizi di taglio e allestimento in kit. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(1073) |
L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole a causa degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni, caratterizzate da prezzi inferiori a quelli dell’Unione, che esercitano una pressione sui prezzi e una perdita significativa della quota di mercato e hanno causato perdite nel corso del periodo dell’inchiesta, come elaborato nei considerando da 984 a 1069. |
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(1074) |
L’industria dell’Unione beneficerà di eventuali misure, che con ogni probabilità ostacolerebbero un ulteriore aumento delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto a prezzi molto bassi. In assenza di tali misure, i produttori cinesi ed egiziani continueranno a esportare prodotti GFF sul mercato dell’Unione a livelli distorti da sovvenzioni e a esercitare un’ulteriore pressione sui prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di vendere i prodotti GFF con un utile adeguato e causando così alla stessa un ulteriore pregiudizio notevole. |
7.2. Interesse degli utilizzatori
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(1075) |
I produttori di turbine eoliche sono i maggiori utilizzatori di prodotti GFF e rappresentano circa il 60-70 % della domanda di tali prodotti nell’Unione. Tra gli altri utilizzatori figurano i produttori di imbarcazioni (circa l’11 %), autocarri (circa l’8 %) e attrezzature sportive (circa il 2 %) nonché i fornitori di sistemi di risanamento di canalizzazioni (circa l’8 %). |
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(1076) |
All’apertura dell’inchiesta sono stati contattati e invitati a collaborare 25 utilizzatori noti dell’Unione. Due produttori di turbine eoliche si sono manifestati opponendosi a eventuali misure relative ai prodotti GFF. Tre produttori di turbine eoliche si sono manifestati senza tuttavia esprimere il loro punto di vista, nonostante siano stati invitati a farlo nell’avviso relativo all’inchiesta e nei questionari destinati agli utilizzatori a cui hanno risposto. I due produttori di turbine eoliche contrari all’istituzione delle misure sono stati sostenuti da un’associazione che rappresenta il settore europeo dell’energia eolica, mentre uno dei suoi membri, un’associazione dell’energia eolica francese, si è esplicitamente dichiarata neutrale in merito agli eventuali dazi. Cinque produttori di turbine eoliche, tra cui Vestas e SGRE, hanno fornito risposte al questionario. Un produttore di turbine eoliche ha dichiarato di acquistare i prodotti GFF esclusivamente presso vari produttori dell’Unione. Diversi produttori di attrezzature da sci e svariate società di allestimento in kit si sono dichiarati favorevoli a eventuali misure. |
7.2.1. Produttori di turbine eoliche
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(1077) |
Le due principali tipologie di turbine eoliche sono i) le turbine eoliche in mare, generalmente di dimensioni più grandi e destinate a funzionare al largo delle coste, e ii) le turbine eoliche a terra, destinate a operare sulla terraferma. |
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(1078) |
I progetti di parchi eolici nell’Unione sono tradizionalmente realizzati da promotori costituiti da imprese energetiche o investitori anziché dagli stessi produttori di turbine eoliche. Se in origine gli Stati membri garantivano un prezzo di immissione in rete per l’energia prodotta dai parchi eolici, a partire dal 2014 il sostegno è stato trasferito ai progetti basati su gare d’appalto, nelle quali vari promotori di progetti competono tra loro e, ultimamente, sono valutati sulla base della loro neutralità energetica (ossia l’energia eolica può competere con l’energia solare). |
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(1079) |
Vestas e SGRE sono tra i maggiori produttori di turbine eoliche dell’Unione e il loro consumo complessivo rappresenta oltre il 20 % della domanda di prodotti GFF nell’Unione. Le loro importazioni rappresentano insieme più del 30 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Entrambe le società hanno formulato diverse argomentazioni, vale a dire i) la perdita di stabilità dell’approvvigionamento; ii) la perdita di competitività del settore dell’energia eolica; iii) il rischio di delocalizzazione di parte della loro produzione; e iv) la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile, in caso di istituzione delle misure. |
i) Stabilità dell’approvvigionamento
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(1080) |
Vestas e SGRE hanno sostenuto che i prodotti GFF utilizzati nelle pale per turbine sono sottoposti a un sofisticato processo di certificazione, che prevede fasi di test impegnative e prolungate. Essi hanno inoltre argomentato che, grazie alla loro integrazione verticale, i produttori cinesi di prodotti GFF sono i soli in grado di fornire elevati volumi di qualità omogenea con breve preavviso. Hanno quindi affermato che il volume di produzione dei produttori dell’Unione è insufficiente, poiché inferiore al consumo totale dell’Unione. Secondo gli utilizzatori, questi motivi impediscono all’industria delle turbine eoliche di cambiare rapidamente la fonte di approvvigionamento e, anche qualora ciò fosse possibile, la fabbricazione di prodotti GFF nell’Unione sarebbe inferiore al loro fabbisogno. |
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(1081) |
Sebbene nella maggior parte dei casi i produttori dell’Unione non siano imprese verticalmente integrate, l’inchiesta ha dimostrato che, per evitare difficoltà di approvvigionamento, i produttori di turbine eoliche adottano di norma una strategia di multi-sourcing, che consiste nell’acquistare regolarmente lo stesso tipo di prodotti GFF presso un produttore dell’Unione e presso un produttore cinese o egiziano. La Commissione però ha anche ricevuto dati forniti da un terzo produttore di turbine eoliche, che pratica il multi-sourcing esclusivamente presso produttori dell’Unione. Il fatto che il multi-sourcing di un determinato prodotto GFF preveda regolarmente il ricorso a produttori dell’Unione, sia verticalmente integrati che non integrati, dimostra che i produttori non integrati sono anch’essi in grado di fornire i prodotti GFF necessari alla produzione di turbine eoliche. |
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(1082) |
Per quanto riguarda la capacità produttiva dell’Unione, la tabella 5 indica che, sebbene la produzione attuale dell’Unione sia inferiore al consumo (come indicato nella tabella 2), la capacità produttiva totale dell’Unione è superiore ad esso. Dall’inchiesta è emerso che esiste attualmente un’elevata capacità inutilizzata, pari ad oltre il 40 %, per effetto dell’aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni e a basso prezzo dalla RPC e dall’Egitto, che hanno conquistato quote di mercato a discapito dell’industria dell’Unione. Tale capacità inutilizzata è ripartita tra 16 produttori dell’Unione, un dato che rende l’Unione un mercato competitivo, caratterizzato da una varietà di fonti di approvvigionamento interne. Peraltro, l’ampliamento della capacità è un obiettivo facilmente perseguibile, in quanto richiederebbe solo investimenti di modesta entità. L’industria dell’Unione rifornisce già il settore delle turbine eoliche ed è pertanto già un fornitore certificato; essa è quindi in grado di ampliare agevolmente la propria offerta a condizioni di mercato eque. |
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(1083) |
Inoltre, nel medio-lungo termine, i produttori di turbine eoliche potrebbero certificare ulteriori produttori di prodotti GFF stabiliti nell’Unione o fonti di approvvigionamento che non beneficiano di sovvenzioni. Come esposto al considerando 1076, uno dei produttori di turbine eoliche ha messo a punto una strategia di multi-sourcing basata sul ricorso a vari produttori dell’Unione. Per di più, la capacità inutilizzata presente nell’Unione consentirebbe di applicare tale strategia in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno dei grandi produttori di turbine eoliche. |
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(1084) |
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
ii) Competitività del settore dell’energia eolica
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(1085) |
I produttori di turbine eoliche che hanno collaborato hanno affermato che qualsiasi aumento dei prezzi dei prodotti GFF comprometterebbe gravemente la loro competitività. Hanno argomentato che la percentuale dei costi associati ai prodotti GFF deve essere valutata a livello della produzione delle singole pale e non a livello di un intero parco eolico. Hanno altresì argomentato che l’aumento dei costi conseguente agli eventuali dazi non potrebbe essere trasferito ai costruttori di parchi eolici per via del lungo lasso di tempo che intercorre tra la presentazione di un’offerta nell’ambito di un progetto per la realizzazione di un parco eolico e la sua effettiva attuazione. Secondo i produttori di turbine eoliche, l’aumento dei costi causato dai dazi influirà sulla sopravvivenza tecnologica a lungo termine dell’intero settore eolico dell’Unione, poiché per rimanere all’avanguardia nell’offerta della tecnologia più efficiente è essenziale effettuare cospicui investimenti in ricerca e sviluppo. |
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(1086) |
L’inchiesta ha dimostrato che le pale eoliche non sono vendute separatamente, bensì come parte di una turbina eolica. Oltre a ciò, i promotori di progetti per la realizzazione di parchi eolici acquistano regolarmente infrastrutture supplementari per parchi eolici presso i produttori di turbine eoliche. Pertanto, per quanto concerne la competitività dei produttori di turbine eoliche, il costo dei prodotti GFF dovrebbe essere fissato in rapporto all’intera turbina eolica o, in alternativa, all’intera tecnologia relativa al parco eolico venduta dai produttori di turbine eoliche, e non solamente in relazione alla fabbricazione delle pale come argomentato, in quanto ciò non rispecchierebbe la realtà del mercato. |
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(1087) |
I prodotti GFF e la resina epossidica sono i due principali componenti utilizzati nella produzione di pale per turbine eoliche. I prodotti GFF rappresentano pertanto il [10 % - 35 %] dei costi delle materie prime di una pala, in funzione, da un lato, della quota di prodotti GFF impiegata e, dall’altro, degli altri materiali utilizzati. Tuttavia, l’inchiesta ha anche dimostrato che la produzione di pale è ad alta intensità di manodopera e l’incidenza dei prodotti GFF sui costi di produzione totali di una pala è pertanto significativamente inferiore e rappresenta soltanto il [4 % - 14 %]. Tale quota scende ulteriormente a un valore compreso tra [lo 0,1 % e il 2 %] del costo totale di una turbina eolica e dei costi totali di costruzione di un intero parco eolico. |
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(1088) |
Considerata l’incidenza solo marginale dei prodotti GFF sul costo di un parco eolico [dallo 0,1 % al 2 %], l’impatto dei dazi definitivi sui prodotti GFF sul costo totale di un parco eolico è considerato trascurabile, soprattutto dal momento che gran parte di tali prodotti proviene dall’Unione. Dall’inchiesta è altresì emerso che i produttori di turbine eoliche dell’Unione dispongono collettivamente di un notevole potere di contrattazione per trasferire i costi supplementari ai costruttori di parchi eolici, poiché collettivamente costituiscono i principali fornitori di turbine eoliche del mercato dell’Unione. Data la scarsa incidenza dei prodotti GFF sul costo di un parco eolico, la redditività dovrebbe mantenersi a un livello tale da garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo, essenziali per rimanere all’avanguardia nell’offerta della tecnologia più efficiente. |
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(1089) |
Benché non sia possibile escludere che la natura concorrenziale della partecipazione indiretta a una gara d’appalto possa ostacolare tale trasferimento, occorre considerare che, a differenza dei produttori di prodotti GFF, i produttori di turbine eoliche che hanno collaborato sono società finanziariamente sane con margini di profitto in grado di assorbire facilmente l’impatto modesto dei dazi. Inoltre, entrambi i produttori di turbine eoliche che hanno collaborato non si limitano a vendere turbine eoliche, ma forniscono ai costruttori di parchi eolici anche i servizi di manutenzione post-vendita associati. I contratti in questione sono alquanto redditizi. L’attrattiva della parte dell’attività relativa all’assistenza è testimoniata anche dalla recente acquisizione del servizio di assistenza di un concorrente insolvente (208) da parte di uno degli utilizzatori che hanno collaborato. |
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(1090) |
Pertanto, la Commissione ha stabilito che l’eventuale aumento dei costi dovuto a dazi compensativi che non possa essere trasferito ai costruttori di parchi eolici potrebbe essere facilmente assorbito dai produttori di turbine eoliche. Inoltre, come esposto nel considerando 1083, i produttori di turbine eoliche dovrebbero anche essere in grado di sostituire i loro fornitori con una fonte di approvvigionamento di prodotti GFF non interessata da sovvenzioni, tanto nell’Unione europea quanto al di fuori di essa. |
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(1091) |
Alla luce di quanto precede, tutte le argomentazioni relative alla competitività dei produttori di turbine eoliche sono state respinte. |
iii) Delocalizzazione della produzione di pale
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(1092) |
Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno inoltre argomentato che l’eventuale aumento dei costi di produzione delle pale comporterebbe la delocalizzazione di questa fase della produzione al di fuori dell’Unione, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro al suo interno. |
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(1093) |
Per quanto riguarda la produzione di pale per turbine eoliche a terra, dall’inchiesta è emerso che il trasferimento di questa attività è già in atto senza l’applicazione di misure sui prodotti GFF. Il motivo risiede nella crescita del mercato dei progetti di parchi eolici al di fuori dell’Unione, unita al rallentamento nello sviluppo di nuovi progetti di parchi eolici nell’Unione, giunto, ad esempio, in paesi come la Germania ai livelli minimi degli ultimi 20 anni. Un’altra causa è il costo elevato della manodopera necessaria alla produzione di pale. L’inchiesta ha anche dimostrato che la produzione di pale è ad alta intensità di manodopera e che il costo del lavoro supera quello dei prodotti GFF del [300 % - 700 %]. Il costo del lavoro più basso nei paesi terzi rappresenta quindi un forte incentivo alla delocalizzazione della produzione di pale. L’istituzione di dazi sui prodotti GFF avrebbe un’incidenza secondaria, se non nulla. |
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(1094) |
Dall’inchiesta è inoltre emerso che, nel caso delle pale per turbine eoliche in mare, i costi di trasporto svolgono un ruolo più importante dei costi delle materie prime delle pale, tra cui i prodotti GFF. Le pale per turbine eoliche in mare presentano una lunghezza e un peso maggiori di quelle per le turbine a terra, il che ne rende il trasporto più complesso e costoso. Pertanto, è improbabile che la delocalizzazione della produzione delle pale per turbine eoliche in mare sia causata dall’istituzione di dazi compensativi sul prodotto in esame. |
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(1095) |
Di conseguenza, le argomentazioni concernenti la delocalizzazione della produzione di pale in altri paesi terzi sono state respinte. |
iv) Politica in materia di energia da fonti rinnovabili
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(1096) |
Un utilizzatore ha affermato che l’istituzione di misure sarebbe in contrasto con gli obiettivi stabiliti dall’Unione nella sua politica in materia di energia da fonti rinnovabili, poiché provocherebbe un aumento significativo dei costi di produzione delle turbine eoliche. A sostegno di tale argomentazione ha fatto riferimento all’iniziativa industriale europea della Commissione in materia di energia eolica, che ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre i costi di produzione delle turbine eoliche e dei loro componenti del 20 % entro il 2020. |
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(1097) |
Come indicato nei considerando da 1085 a 1090, tale argomentazione non è confermata dall’inchiesta, dalla quale emerge che eventuali misure compensative avrebbero solo un effetto trascurabile sui costi sostenuti dai produttori di turbine eoliche. L’utilizzatore non è peraltro stato in grado di dimostrare come le misure compensative applicate ai prodotti GFF, che rappresentano solo una minima parte dei costi della tecnologia relativa ai parchi eolici, ostacolerebbero la crescita costante dell’energia eolica in Europa e impedirebbero il raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2020. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
7.2.2. Produttori di sci e altri utilizzatori
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(1098) |
Numerosi utilizzatori dell’industria sciistica hanno sostenuto che l’esistenza di produttori di prodotti GFF nell’Unione fosse determinante per la stabilità del loro approvvigionamento, data la loro necessità di una stretta cooperazione con partner locali e di volumi minori di prodotti GFF personalizzati, attualmente non prodotti al di fuori dell’Unione. Hanno inoltre sottolineato il ruolo dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione come partner essenziale nel miglioramento dei loro prodotti e nello sviluppo di nuove soluzioni. Negli ultimi anni, la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo con i produttori di prodotti GFF ha condotto a numerosi incrementi di efficienza, a migliori prestazioni dei prodotti e allo sviluppo di prodotti nuovi e più ecologici. Tali utilizzatori hanno argomentato che i produttori di sci dell’Unione non possono stabilire il medesimo livello di cooperazione con i fornitori cinesi o egiziani di prodotti GFF, poiché ciò li priverebbe della loro capacità di restare all’avanguardia delle innovazioni (verdi e sostenibili) rendendoli più esposti agli effetti di prodotti concorrenti importati in modo sleale. |
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(1099) |
La Commissione ha ritenuto valide tali argomentazioni, in particolare per quanto concerne le attività di ricerca e sviluppo in un settore in cui tali attività svolgono un ruolo fondamentale. I produttori esportatori non hanno presentato controdeduzioni ai punti sollevati. Tuttavia, la Commissione ha anche osservato che i produttori di sci utilizzano volumi minori di prodotti GFF rispetto ai produttori di turbine eoliche. |
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(1100) |
Nessun altro utilizzatore dell’Unione si è manifestato nell’ambito dell’inchiesta. |
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(1101) |
La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori non hanno fornito validi motivi per non istituire misure compensative, ma che al contrario la sopravvivenza dell’industria di prodotti GFF dell’Unione è importante per diversi gruppi di utilizzatori. |
7.3. Fornitori
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(1102) |
Due produttori dell’Unione di prodotti GFR, il principale fattore di produzione dei prodotti GFF, e un’associazione di rappresentanza dei fabbricanti di prodotti GFR dell’Unione si sono manifestati per sostenere l’istituzione di misure compensative. Hanno argomentato che la perdita dei clienti principali sarebbe dannosa per i produttori di prodotti GFR dell’Unione, in quanto minaccerebbe la loro stessa sopravvivenza nell’Unione. |
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(1103) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse dei fabbricanti di prodotti GFR dell’Unione in quanto fornitori dei produttori di prodotti GFF. |
7.4. Importatori
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(1104) |
Come indicato al considerando 85, si è manifestato soltanto un importatore indipendente, il quale tuttavia importava dalla RPC solo volumi trascurabili di prodotti GFF, inferiori a 25 tonnellate. Poiché la maggior parte degli utilizzatori di volumi elevati necessita di prodotti GFF specifici realizzati su ordinazione, questi prodotti non costituiscono prodotti regolarmente importati in volumi elevati da operatori commerciali indipendenti. |
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(1105) |
Pertanto, la Commissione ha concluso che gli importatori indipendenti non hanno fornito validi motivi a sfavore dell’istituzione di misure, in quanto importano solo volumi trascurabili di prodotti GFF. |
7.5. Società di servizi di taglio e allestimento in kit
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(1106) |
Un numero crescente di utilizzatori, soprattutto l’industria delle turbine eoliche, richiede prodotti GFF sotto forma di kit, tagliati in forma e allestiti utilizzando più strati di prodotti GFF in modo da consentire una produzione più rapida da parte dell’industria a valle. Negli ultimi anni ciò ha creato nell’Unione un mercato per le società fornitrici di tali servizi. Una società fornitrice di servizi di taglio si è manifestata e ha presentato argomentazioni a favore dell’istituzione di misure compensative. Poiché, a differenza dell’industria dell’Unione, i produttori esportatori cinesi ed egiziani integrano sempre più frequentemente nella loro offerta questi servizi aggiuntivi, i fornitori di servizi perderebbero una parte rilevante delle loro attività qualora i produttori dell’Unione scomparissero dal mercato. Secondo le stime delle società di servizi di taglio, l’industria dei servizi di taglio dell’Unione impiega oltre 2 000 persone. |
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(1107) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit dell’Unione che operano per i fabbricanti di prodotti GFF. |
7.6. Altre argomentazioni
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(1108) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Egitto ha ricordato che l’Unione europea ha aiutato l’Egitto a promuovere lo sviluppo nell’ambito dell’accordo di associazione e della politica di vicinato e che le misure sarebbero contrarie a tale politica. La Commissione ha osservato che non è possibile affrontare tale considerazione nell’ambito dell’analisi dell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 31 del regolamento di base. In ogni caso, l’inchiesta non ha messo in discussione gli sforzi dell’Egitto volti a sviluppare, modernizzare e sostenere la crescita del reddito e i livelli di occupazione. |
7.7. Conclusione sull’interesse dell’Unione
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(1109) |
La Commissione ha stabilito che l’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione, la cui sopravvivenza è minacciata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame. La sopravvivenza dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione è importante per la stabilità dell’approvvigionamento dei suoi acquirenti nell’Unione, in particolare per gli utilizzatori che dipendono da una stretta cooperazione a livello locale e necessitano di volumi inferiori di prodotti GFF specifici, che non possono essere acquistati dalla RPC o dall’Egitto. Per alcuni utilizzatori è anche essenziale mantenere lo sviluppo di nuovi prodotti GFF nell’Unione, in modo da non determinare una situazione per loro svantaggiosa al momento di competere con prodotti importati dall’esterno dell’Unione. Inoltre, la sopravvivenza dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione è determinante anche per quella dei fornitori di prodotti GFR dell’Unione e delle sue società di servizi di taglio e allestimento in kit. |
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(1110) |
Tuttavia, come indicato nei considerando da 1077 a 1097, l’istituzione di misure non provocherebbe effetti negativi significativi sui produttori di turbine eoliche. |
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(1111) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure compensative sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto. |
8. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
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(1112) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e in conformità dell’articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo. |
8.1. Livello delle misure compensative definitive
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(1113) |
L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato. |
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(1114) |
L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione». |
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(1115) |
Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma. |
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(1116) |
In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(1117) |
L’inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo ad un’inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC e dell’Egitto, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping limitate al livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha garantito che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base nonché alla giurisprudenza applicabile in materia. |
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(1118) |
Nel caso della RPC, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (209) facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l’importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(1119) |
Nel caso dell’Egitto, la Commissione ha valutato se alcuni dei regimi di sovvenzione siano o meno costituiti da sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni, che riducono di fatto i prezzi all’esportazione e incrementano di conseguenza i margini di dumping, al fine di decidere se, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, fosse necessario detrarre dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni riscontrati in relazione alle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni. Di conseguenza, non avendo compensato alcun regime di sovvenzione condizionato all’andamento delle esportazioni, la Commissione ha istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione, in aggiunta al dazio antidumping previsto dal regolamento (UE) 2020/492. |
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(1120) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi ed egiziani, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta. |
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(1121) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato sulla base della media ponderata degli importi totali delle sovvenzioni compensabili stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e degli importi di sovvenzioni stabiliti per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’applicazione di tale approccio. |
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(1122) |
Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:
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(1123) |
Conformemente al metodo descritto nella presente sezione, nel caso del gruppo CNBM e di tutte le altre società che non hanno collaborato, il margine di dumping pertinente ridotto dell’importo definitivo della sovvenzione è risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio accertato nell’inchiesta antidumping. Pertanto, il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione ed è stato istituito un dazio antidumping definitivo al livello del pertinente margine di dumping ridotto dell’importo del dazio compensativo. Nel caso del gruppo Yuntianhua, il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione ed è stato istituito un dazio antidumping definitivo al livello di eliminazione del pregiudizio, in quanto inferiore al pertinente margine di dumping ridotto dell’importo del dazio compensativo. Per quanto riguarda l’Egitto, come chiarito al considerando 1119, non poteva porsi alcun problema di doppia contabilizzazione. |
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(1124) |
L’aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
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(1125) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(1126) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il denunciante ha dichiarato di essere complessivamente d’accordo con le risultanze. Al contempo, ha osservato che la divulgazione non ha valutato l’interazione tra i dazi compensativi e i dazi antidumping oggetto del procedimento parallelo. Il denunciante ha sottolineato che non vi sono né una base giuridica né una giustificazione economica per limitare semplicemente il livello complessivo delle misure antidumping e antisovvenzioni cumulate e che, se vi è una logica nella mancata applicazione della regola del dazio inferiore nel procedimento antisovvenzioni, l’intera aliquota del dazio compensativo deve essere imposta a prescindere dall’applicazione della regola del dazio inferiore nel procedimento antidumping. Per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi, il denunciante ha sostenuto che, fatta eccezione per i casi delle sovvenzioni all’esportazione, è possibile cumulare i dazi antisovvenzioni e i dazi antidumping anche qualora il valore normale sia stabilito in un paese rappresentativo, come indicato al considerando 1118. A tale riguardo, ha argomentato che non vi è necessariamente un legame tra il margine di dumping e l’importo di eventuali sovvenzioni e altre misure pubbliche di sostegno e che il sovvenzionamento produce effetti significativi che vanno al di là dell’impatto sui costi di produzione. Il calcolo del valore normale basato su un paese rappresentativo non può rendere pienamente conto dell’incidenza delle sovvenzioni e delle distorsioni dell’economia cinese nel suo complesso e mette semplicemente i produttori esportatori cinesi sullo stesso piano di quelli di altri paesi ai quali questo metodo non si applica e per i quali è consentito il cumulo. |
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(1127) |
Il denunciante ha aggiunto che non vi è una base giuridica per presumere che nel paese rappresentativo tutti i costi e i prezzi siano privi di sovvenzioni specifiche di una data società e che pertanto in questi casi non abbia senso condurre inchieste antisovvenzioni e antidumping. In questo contesto, ha fatto riferimento alla pertinente giurisprudenza dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), in particolare alla controversia WT/DS 379 «United States – Definitive Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China» (210) («DS 379»), nella quale l’organo d’appello dell’OMC ha affermato che la doppia compensazione della medesima sovvenzione mediante l’istituzione concomitante di dazi antidumping calcolati sulla base di un paese terzo rappresentativo e di dazi compensativi era incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 3, dell’accordo dell’OMC in materia di sovvenzioni e misure compensative. Il denunciante ha sottolineato che, secondo quanto altresì rilevato dall’organo d’appello dell’OMC, la doppia contabilizzazione non si verifica inevitabilmente in ogni singolo caso di applicazione di dazi concomitanti, ma dipende piuttosto dalla questione se, e in quale misura, sia stato accertato che le sovvenzioni interne hanno ridotto il prezzo di esportazione di un prodotto in un caso particolare (211). |
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(1128) |
Inoltre, il denunciante ha fatto riferimento alla situazione relativa alla RPC, nella quale il dazio antidumping applicabile si basa sul margine di pregiudizio in quanto inferiore al margine di dumping, come nel caso del gruppo Yuntianhua. In aggiunta alle argomentazioni illustrate ai considerando precedenti, ha sostenuto che in tale caso non sussiste praticamente nessuna possibilità di una doppia contabilizzazione, in quanto un dazio antidumping basato sul margine di pregiudizio è fissato in maniera del tutto avulsa dal valore normale stabilito sulla base di un paese terzo rappresentativo. Di conseguenza, il problema della doppia contabilizzazione non si pone a priori e parimenti non è applicabile la giurisprudenza dell’OMC nella controversia DS 379. Il denunciante ha concluso che, in seguito all’abrogazione della regola del dazio inferiore nel procedimento antisovvenzioni, l’imposizione congiunta di dazi antidumping e dazi compensativi non poteva più essere limitata dal margine di pregiudizio. |
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(1129) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Yuntianhua ha sostenuto che la Commissione non ha svolto un’analisi di accertamento della doppia contabilizzazione volta a determinare se o in quale misura le stesse sovvenzioni siano state compensate due volte mediante l’istituzione di misure antidumping e di dazi compensativi. Tale omessa analisi violerebbe i diritti di difesa della società. |
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(1130) |
Per quanto riguarda l’eventualità di una doppia contabilizzazione, anche il gruppo Yuntianhua, analogamente al denunciante, ha fatto riferimento alla controversia DS 379 su cui si è espressa l’OMC. Ha sottolineato che, secondo la decisione in parola, tra i fattori da considerare per stabilire l’importo adeguato di un dazio antisovvenzioni l’autorità investigativa deve valutare se e in che misura gli effetti delle stesse sovvenzioni siano compensati due volte mediante l’istituzione concomitante di dazi antidumping e di dazi antisovvenzioni. Tale parte ha fatto riferimento al riconoscimento del problema della doppia contabilizzazione da parte della Commissione nel considerando 747 del documento generale di divulgazione delle informazioni per dedurre che i fatti di cui alla controversia DS 379 non sono diversi da quelli oggetto del presente procedimento. Su tale base, ha concluso che l’onere di dimostrare l’assenza di una doppia contabilizzazione grava sulla Commissione e che finora questa non ha pubblicato alcuna analisi al riguardo, rendendo pertanto carente e incompleta la divulgazione delle informazioni. |
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(1131) |
Secondo il gruppo Yuntianhua, l’applicazione della regola del dazio inferiore nel procedimento antidumping parallelo lascia impregiudicato l’obbligo di effettuare un’analisi di accertamento della doppia contabilizzazione nella misura in cui il margine di dumping si sovrapponga del tutto al margine di sovvenzione. Al riguardo, tale parte ha sostenuto che esiste un solo livello di eliminazione del pregiudizio per entrambi i procedimenti, nel senso che dovrebbe applicarsi il consueto approccio combinato, che prevede l’istituzione del dazio compensativo e, successivamente, del dazio antidumping ridotto del margine di pregiudizio. Pertanto, se la Commissione istituisse l’intero dazio compensativo e riducesse il dazio antidumping solo del margine relativo al livello di eliminazione del pregiudizio, ciò sarebbe contrario al regolamento antidumping di base e alle risultanze della Commissione nel procedimento antidumping parallelo, da cui è emerso che un dazio pari al livello di eliminazione del pregiudizio è sufficiente a eliminare il pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione. |
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(1132) |
Il governo della RPC ha anch’esso presentato osservazioni sull’eventualità della doppia contabilizzazione al fine di confutare le argomentazioni del denunciante di cui ai considerando da 1126 a 1128. Il governo della RPC si è inoltre richiamato alla decisione dell’OMC nella controversia DS 379 (212) per concludere che l’istituzione di doppie misure correttive è in contrasto con le pertinenti norme dell’OMC e con le corrispondenti disposizioni del regolamento di base di cui al considerando 1127. Per quanto riguarda il presente procedimento, il governo della RPC ha argomentato che, qualora la Commissione non limitasse l’importo totale del dazio compensativo e del dazio antidumping al livello di eliminazione del pregiudizio, ciò darebbe luogo a una doppia contabilizzazione, in quanto la medesima sovvenzione verrebbe compensata prima attraverso il margine di dumping e poi nuovamente attraverso il margine di sovvenzione. Il governo della RPC ha sottolineato che, per quanto riguarda il gruppo CNBM, la costruzione del valore normale nel procedimento antidumping si basa su numeri non falsati da macro e microsovvenzioni e quindi rispecchia già la sovvenzione concessa nella RPC. Per quanto concerne il gruppo Yuntianhua, poiché nel suo caso il dazio antidumping si basa sul livello di eliminazione del pregiudizio, l’applicazione di un dazio compensativo che rispecchi l’intero importo della sovvenzione porterebbe ancora una volta a una doppia contabilizzazione, in quanto entrambe le inchieste riguardano le medesime esportazioni e lo stesso presunto pregiudizio notevole, e la logica alla base delle sovvenzioni interne è quella di incidere in egual misura sulle vendite sul mercato interno e su quelle all’esportazione. Riguardo a quest’ultimo punto, il governo della RPC ha sostenuto che il prezzo all’esportazione utilizzato come base per il calcolo del margine di pregiudizio diminuisce in funzione dell’importo della sovvenzione constatato per le sovvenzioni interne. Pertanto, nell’istituire il dazio antidumping il presunto importo della sovvenzione verrebbe conteggiato due volte, ossia anche indirettamente attraverso il margine di pregiudizio. Il governo della RPC ha infine osservato che i margini di pregiudizio così stabiliti potrebbero essere gonfiati, in quanto la Commissione non ha tenuto conto della differenza dello stadio commerciale tra le vendite dei produttori esportatori cinesi e l’industria dell’UE. Per quanto riguarda quest’ultima affermazione, la Commissione ha osservato che è stata affrontata ai considerando 977 e 978. |
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(1133) |
Per quanto riguarda le argomentazioni formulate dal denunciante, dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC in merito alla violazione del loro diritto di difesa dovuta alla mancata divulgazione di un’analisi dell’interazione tra dazi antidumping e dazi compensativi e all’eventuale doppia contabilizzazione, la Commissione ha precisato innanzitutto di non avere effettuato tale analisi in quanto, al momento della divulgazione delle informazioni nell’ambito del presente procedimento, il procedimento antidumping era ancora in corso e non era formalmente in vigore alcuna misura antidumping. Tale analisi avrebbe pertanto pregiudicato l’esito del procedimento antidumping e si sarebbe comunque dovuta basare su livelli ipotetici di misure ancora oggetto di osservazioni e verifiche. La Commissione non sarebbe stata materialmente in grado di svolgere l’analisi richiesta dalle parti in tempo utile per la divulgazione delle informazioni nell’ambito del presente procedimento, ma ha comunque richiamato la loro attenzione sulla questione e si è impegnata ad approfondirla, come indicato nel considerando 747 del documento generale di divulgazione delle informazioni. In ogni caso, la Commissione ha osservato che la presente sezione affronta esaustivamente tali questioni e tutte le osservazioni finora formulate dalle parti e che essa è stata divulgata alle parti a garanzia del pieno esercizio del loro diritto di difesa. Le argomentazioni di tutte le parti a questo riguardo sono state quindi respinte. |
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(1134) |
Per quanto riguarda la questione dell’eventuale doppia contabilizzazione e il riferimento alle parti e al contesto pertinenti della decisione dell’OMC nella controversia DS 379 proposti dal denunciante, dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC, la Commissione ha ricordato che l’articolo 19, paragrafo 3, dell’accordo dell’OMC in materia di sovvenzioni e misure compensative trova riscontro nella disposizione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. Ha pertanto concluso che la giurisprudenza dell’OMC su tale articolo dell’accordo e, in particolare, la sua decisione nella controversia DS 379 costituiscono l’interpretazione pertinente per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base ai fini del presente procedimento. La Commissione ha inoltre ricordato che le attuali inchieste costituiscono le prime inchieste antidumping e compensative parallele dopo le modifiche legislative che hanno introdotto un nuovo metodo di calcolo nei casi di antidumping ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base (213) e le nuove disposizioni in materia di applicazione della regola del dazio inferiore nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni nell’ambito della modernizzazione delle inchieste di difesa commerciale (214). La Commissione ha altresì osservato che, in ogni caso, tale questione non si era posta concretamente neanche nei precedenti procedimenti riuniti relativi a misure antisovvenzioni e antidumping avviati prima delle citate modifiche legislative (215). |
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(1135) |
Per quanto riguarda la decisione nella controversia DS 379, la Commissione ha preso atto di tutti i riferimenti presentati dalle parti. In primo luogo ha osservato che l’organo d’appello dell’OMC ha chiarito che la doppia contabilizzazione (o «doppia misura correttiva») si riferisce alle situazioni in cui la contemporanea applicazione di dazi compensativi e dazi antidumping sugli stessi prodotti importati comporta, per lo meno in certa misura, la doppia compensazione degli effetti della stessa sovvenzione e che ciò accade probabilmente quando il margine di dumping è calcolato facendo riferimento a un metodo che si basa, tra l’altro, su costi o prezzi per l’esportazione da un paese terzo (216). In questi casi, il dazio antidumping può correggere oppure compensare una sovvenzione interna, in quanto tale sovvenzione ha contribuito ad abbassare il prezzo all’esportazione (217). Una doppia misura correttiva può verificarsi anche quando, nel contesto di sovvenzioni interne concesse in condizioni di economia di mercato, sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping sullo stesso prodotto e nelle inchieste antidumping si utilizza un valore normale non sovvenzionato, costruito ovvero fissato sulla base di un paese terzo (218). Un dazio compensativo istituito nelle situazioni di doppia contabilizzazione non sarebbe «di importo appropriato» a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. La Commissione ha inoltre rilevato che l’organo di appello dell’OMC ha espressamente respinto la tesi secondo cui la doppia contabilizzazione si verifica necessariamente in ogni singolo caso di imposizione di dazi concomitanti in cui il valore normale è stabilito sulla base di costi e prezzi di paesi terzi. Al contrario, esso ha stabilito che ciò dipende dalla questione se, e in quale misura, le sovvenzioni interne abbiano ridotto il prezzo di esportazione di un prodotto e se l’autorità investigativa abbia adottato le misure correttive necessarie ad adeguare il sua metodo per tenere conto della situazione di fatto (219). L’organo di appello ha concluso che l’obbligo di valutare se un dazio compensativo rispecchi un «importo appropriato» comprende l’obbligo da parte dell’autorità investigativa di condurre un’azione sufficientemente diligente di accertamento e raccolta dei fatti pertinenti e di basare le sue determinazioni sulle prove positive di cui al fascicolo (220). |
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(1136) |
Applicando tali principi all’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base nell’ambito della presente inchiesta, la Commissione ha osservato che l’approccio da essa seguito nella costruzione del valore nominale, consistente nella detrazione dell’intero importo della sovvenzione dal margine di dumping in conseguenza dell’applicazione del metodo basato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, era pienamente in linea con detti principi. La Commissione ha ritenuto fondata l’argomentazione del denunciante secondo cui, in linea di principio, sarebbe possibile cumulare i dazi compensativi e i dazi antidumping anche in questa situazione. Tuttavia, ha osservato che nel fascicolo non vi erano prove positive che indicassero se, e in quale misura, le sovvenzioni interne concesse nella RPC avessero inciso sul prezzo all’esportazione. Non vi erano altresì elementi di prova agli atti indicanti che i valori esenti da distorsioni del paese rappresentativo utilizzati per costruire il valore normale nell’ambito del procedimento antidumping avessero beneficiato di sovvenzioni interne, fatto che, ai fini dell’analisi, poteva essere altrettanto rilevante. Su questa base la Commissione ha respinto le argomentazioni del denunciante e ha accolto quelle formulate su questo aspetto dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC. |
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(1137) |
Per quanto concerne le argomentazioni del denunciante, del gruppo Yuntianhua e del governo della RPC riguardo alla situazione in cui il dazio antidumping applicabile si basa sul livello di eliminazione del pregiudizio poiché questo è inferiore al margine di dumping, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha osservato quanto segue. In primo luogo, ha chiarito che le situazioni di eventuale doppia contabilizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base devono essere tenute separate dalla regola di applicazione del dazio inferiore, che presenta un oggetto e uno scopo diversi. Ha poi sottolineato che la decisione nella controversia DS 379 assume rilievo solo nell’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, e non incide sull’applicazione della regola del dazio inferiore in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(1138) |
Per quanto riguarda il presente procedimento, la Commissione ha innanzitutto valutato l’esistenza o meno di un problema doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, seguendo l’approccio già descritto nella presente sezione e consistente nella detrazione dell’intero importo della sovvenzione dal margine di dumping. La Commissione ha quindi valutato se la regola del dazio inferiore fosse applicabile a ciascun procedimento in seguito alle modifiche legislative di cui al considerando 1134. Nel procedimento antisovvenzioni in oggetto la regola del dazio inferiore non era applicabile conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e non vi era dunque la necessità di analizzare né tantomeno stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha pertanto applicato l’intero importo della sovvenzione constatato. Per converso, nel procedimento antidumping parallelo la regola del dazio inferiore era applicabile conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. Di conseguenza, la Commissione ha calcolato il livello di eliminazione del pregiudizio e, dopo aver detratto l’intero importo della sovvenzione dal margine di dumping, ha limitato il dazio antidumping applicabile al livello di eliminazione del pregiudizio, il che è avvenuto nel caso del gruppo Yuntianhua. |
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(1139) |
Per quanto riguarda le argomentazioni del gruppo Yuntianhua e del governo della RPC secondo cui esiste soltanto un unico e medesimo livello di eliminazione del pregiudizio per entrambi i procedimenti poiché essi riguardano le medesime importazioni e, di conseguenza, l’istituzione di un dazio combinato eccedente tale livello di eliminazione del pregiudizio comporterebbe una doppia contabilizzazione, la Commissione ha rilevato che tali argomentazioni mescolano due passaggi tra loro distinti, il primo consistente nell’evitare la doppia contabilizzazione dei rispettivi importi delle sovvenzioni e dei margini di dumping rilevati e il secondo nell’analizzare se e come la regola del dazio inferiore sia pertinente nell’ambito del presente procedimento. Come illustrato al considerando precedente, in seguito alle modifiche legislative introdotte nel 2018 la Commissione ha concluso che l’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base non fosse applicabile alla presente inchiesta antisovvenzioni, mentre la regola del dazio inferiore si applicava nell’inchiesta antidumping distinta vertente sullo stesso prodotto. La ratio della norma di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni è esposta in particolare nel considerando 10 del regolamento (UE) 2018/825, che stabilisce che «le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno […] un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi» e che, pertanto, «non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore». Pertanto, la tesi formulata da tali parti, secondo cui i dazi aggregati compensativi e antidumping dovrebbero essere limitati al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito ai fini del procedimento antidumping, sarebbe contraria all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base in combinato disposto con il considerando 10 del regolamento (UE) 2018/825. Per quanto riguarda l’argomentazione del governo della RPC relativa alla doppia contabilizzazione «indiretta», dovuta al fatto che il prezzo all’esportazione utilizzato come base per il calcolo del margine di pregiudizio diminuisce in funzione dell’importo della sovvenzione interna rilevato, la Commissione ha ancora una volta riscontrato il tentativo di mescolare il problema della doppia contabilizzazione dei rispettivi importi delle sovvenzioni e margini di dumping rilevati con il passaggio distinto relativo al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio ai fini della regola del dazio inferiore. La regola del dazio inferiore è pertinente solo nell’inchiesta antidumping distinta e il prezzo all’esportazione utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è il prezzo effettivo costruito a livello cif con i necessari adeguamenti illustrati nei considerando da 270 a 272 del regolamento (UE) 2020/492, in linea con la prassi di tutti i procedimenti antidumping (e antisovvenzioni) nei quali si applica la regola del dazio inferiore e senza che siano stati apportati adeguamenti per tenere conto delle sovvenzioni interne. Pertanto, la Commissione ha respinto le argomentazioni presentate dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC su questo punto. |
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(1140) |
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato i dazi applicabili ai vari produttori esportatori indicati nella tabella di cui al considerando 1122 e negli articoli 1 e 2 del presente regolamento. |
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(1141) |
Dopo l’ulteriore divulgazione definitiva, i produttori esportatori egiziani collegati che hanno collaborato hanno rilevato che gli importi relativi ai vantaggi trasferiti da Jushi Egypt a Hengshi Egypt erano già stati esaminati dalla Commissione nel procedimento antidumping parallelo. Essi hanno dichiarato che, nell’ambito di tale procedimento, nel costruire il valore normale la Commissione non aveva tenuto conto del prezzo registrato da Hengshi Egypt per l’acquisto di rovings da Jushi Egypt e lo aveva sostituito con il prezzo di vendita dei rovings praticato da Jushi Egypt ad acquirenti indipendenti sul mercato interno a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Secondo tali parti, ciò costituisce una violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, che impedisce la doppia contabilizzazione nei casi in cui le sovvenzioni all’esportazione siano oggetto di procedimenti paralleli, dato che la Commissione si era già occupata nel procedimento antidumping dell’importo della sovvenzione trasferito da Jushi Egypt a Hengshi Egypt mediante le vendite di rovings. |
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(1142) |
Innanzitutto la Commissione ha osservato, come illustrato al considerando 1119, di non aver compensato alcuna sovvenzione condizionata all’andamento delle esportazioni in Egitto; in tale situazione l’articolo 24, paragrafo 1, non è pertanto applicabile. Questa argomentazione poteva quindi essere respinta già su tale base. In ogni caso la Commissione ha osservato che l’adeguamento applicato nel procedimento antidumping riguardava il fatto che il prezzo di vendita dei rovings tra tali entità collegate non rifletteva il prezzo a condizioni di mercato. Il prezzo tra le entità collegate è stato pertanto adeguato in linea con il prezzo prevalente sul mercato interno relativo alle operazioni non collegate sul mercato egiziano, in quanto non rifletteva le condizioni di mercato, come illustrato in dettaglio ai considerando da 310 a 332 del regolamento antidumping definitivo. L’inchiesta antisovvenzioni in Egitto non si occupa affatto della fornitura sovvenzionata di fattori produttivi, segnatamente i rovings, a un prezzo inferiore al valore adeguato, né tantomeno di una sovvenzione all’esportazione per tali prodotti. La base giuridica per l’adeguamento, vale a dire l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come pure il contesto e le circostanze cui si riferisce, non hanno pertanto nulla a che vedere con la situazione riguardante l’eventuale doppia contabilizzazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L’argomentazione di tale parte è quindi completamente priva di fondamento, non solo da un punto di vista fattuale e giuridico ma anche da un punto di vista meramente teorico. Su tale base la Commissione ha respinto questa argomentazione. |
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(1143) |
In seguito all’ulteriore divulgazione definitiva, il denunciante ha espresso disaccordo in merito al metodo seguito dalla Commissione riguardo alla combinazione dei dazi. Tale parte ha argomentato che nella divulgazione definitiva delle informazioni non era stato esaminato il punto sollevato dal denunciante secondo cui, qualora un dazio antidumping si basi sul margine di pregiudizio, non sussiste comunque alcun rischio di doppia contabilizzazione, visto che la spiegazione di cui al considerando 1136 era stata ritenuta insufficiente. Secondo il denunciante, di fatto non vi è alcun rischio di doppia contabilizzazione nei casi in cui il dazio antidumping sia limitato al margine di pregiudizio; per i produttori esportatori il cui dazio antidumping si basa sul margine di pregiudizio il livello del dazio combinato giuridicamente prescritto corrisponde pertanto al totale del dazio compensativo più il dazio antidumping basato sul margine di pregiudizio, senza detrazioni o adeguamenti. Il denunciante ha sostenuto che tale metodo abbia avuto come conseguenza un risultato arbitrario, nel senso che i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni sono stati effettivamente premiati con un’aliquota inferiore del dazio combinato, essendo soggetti a un dazio antidumping del 33,6 % (margine di dumping meno margine di compensazione), che risulta inferiore rispetto al livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 37,6 %. Il denunciante ha suggerito che il loro dazio combinato dovrebbe invece corrispondere complessivamente al 68,7 %; tale percentuale risulta dalla somma del dazio compensativo (31,1 %) e del margine di pregiudizio (37,6 %), per un totale quindi del 68,7 %. In tal modo si premierebbe una (parziale) omessa collaborazione. |
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(1144) |
Il denunciante ha inoltre sostenuto che, accettando le argomentazioni di cui al considerando 1136 addotte dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC, la Commissione ha sostanzialmente premiato una (parziale) omessa collaborazione e ha accettato argomentazioni infondate. Secondo tale parte l’assenza di elementi di prova pertinenti, come illustrato nello stesso considerando, non può di per sé giustificare, in particolare nei casi di (parziale) omessa collaborazione, l’applicazione del metodo maggiormente conservativo; tale metodo aumenta il rischio che i dazi non producano il necessario effetto riparatore, soprattutto in considerazione del carattere predatorio delle attività svolte dai produttori esportatori cinesi, come emerge dal loro aggressivo accumulo di scorte. Il denunciante ha basato la sua argomentazione sull’assenza di dati specifici per società che dimostrino l’incidenza effettiva della doppia contabilizzazione a livello di società dichiarata dal gruppo Yuntianhua e dal governo della RPC, nonché sul fatto che le osservazioni formulate da queste due parti sono astratte, non specifiche e prive di elementi di prova fattuali pertinenti. Pur riconoscendo quanto stabilito dall’OMC nella decisione DS 379, vale a dire che spetta alla Commissione, nella sua veste di autorità incaricata dell’inchiesta, condurre un’inchiesta corretta per evitare il rischio della doppia contabilizzazione, il denunciante ha sostenuto che l’onere di fornire le prove del fatto che la doppia contabilizzazione deriverebbe dalla combinazione dei loro dazi specifici sulla base delle circostanze fattuali specifiche che li riguardano incombe chiaramente ai produttori esportatori, che hanno omesso di fornirle. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento al caso del gruppo CNBM, che non ha presentato alcuna argomentazione concernente la doppia contabilizzazione e che pertanto verrebbe ora sostanzialmente premiato per una (parziale) omessa collaborazione senza alcuna giustificazione giuridica o fattuale. |
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(1145) |
In base alle argomentazioni suesposte, il denunciante ha chiesto quanto segue: i) per le società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping, la Commissione dovrebbe istituire dazi combinati pari al totale del dazio compensativo e del margine di pregiudizio; ii) per il gruppo CNBM e per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione dovrebbe istituire l’intero dazio compensativo e il dazio antidumping in base al margine di dumping, dato che la società non ha presentato alcuna argomentazione motivata, specifica per la società, avvalorata da elementi di prova, riguardante la doppia contabilizzazione; iii) per il gruppo Yuntianhua e per i produttori esportatori che hanno collaborato ad entrambe le inchieste, i livelli del dazio combinato sono adeguati, ma la Commissione dovrebbe rivedere e chiarire il metodo seguito. |
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(1146) |
La Commissione non ha accolto le argomentazioni addotte dal denunciante. Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui nella divulgazione definitiva delle informazioni non è stata esaminata l’argomentazione sollevata dal denunciante, la Commissione ha ribadito che tale argomentazione è trattata in modo approfondito nelle spiegazioni fornite in tutta la presente sezione, in particolare ai considerando da 1135 a 1138 e specificamente al considerando 1136. La Commissione ha inoltre osservato che il margine di pregiudizio è calcolato parallelamente al margine di dumping, in modo che sia possibile effettuare un confronto al fine di applicare la regola del dazio inferiore. Quando un dazio si basa sul margine di pregiudizio non significa che non vi sia stato dumping o che il margine di dumping fosse del tutto trascurabile, dato che una delle condizioni necessarie per applicare i dazi antidumping è la presenza di un dumping superiore al livello minimo. Pertanto nelle situazioni in cui, per stabilire il dazio effettivo, si ricorra al margine di pregiudizio poiché è inferiore al margine di dumping in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e/o all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base a seconda dei casi, esso non elimina l’effettiva esistenza del dumping (o della sovvenzione) ad un livello superiore al livello di eliminazione del pregiudizio. Anche in tali situazioni l’eventualità della doppia contabilizzazione è quindi ugualmente presente, laddove la pertinente situazione di fatto e la giurisprudenza applicabile lo dimostrino. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(1147) |
Per quanto riguarda l’argomentazione concernente i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato al procedimento antidumping ma non a quello antisovvenzioni, il denunciante suggerisce sostanzialmente di aggiungere all’intero margine di sovvenzione il margine di pregiudizio, più elevato, piuttosto che il margine di dumping. Tale parte non ha specificato né la base giuridica o fattuale né il motivo di tale proposta. La Commissione ha osservato che il metodo suggerito sarebbe contrario al disposto dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento antidumping di base, come applicato nel procedimento antidumping in base alle sezioni 7.1 e 7.2 del regolamento antidumping definitivo, senza che il denunciante abbia addotto alcuna giustificazione giuridica o fattuale diversa dall’esigenza di non premiare l’omessa collaborazione. A tale proposito, la Commissione ha ricordato che l’omessa collaborazione, parziale o totale, è giuridicamente irrilevante per l’applicazione della regola del dazio inferiore a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e che in ogni caso tali parti avevano collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha pertanto confermato la validità del metodo seguito, come illustrato ai considerando 1117-1118 e 1136-1137, per tali produttori esportatori che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping e ha respinto l’argomentazione del denunciante. |
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(1148) |
Per quanto riguarda le argomentazioni del denunciante relative al trattamento del gruppo Yuntianhua e del gruppo CNBM, che hanno omesso di presentare elementi di prova specifici per società che dimostrassero l’incidenza effettiva della doppia contabilizzazione a livello di società e sono state effettivamente premiate nonostante la loro parziale omessa collaborazione, la Commissione ha osservato quanto segue. Come ammesso dallo stesso denunciante e come risulta chiaramente dalla decisione DS 379 dell’OMC, illustrata in dettaglio ai considerando 1135-1136, la Commissione non disponeva nel fascicolo di prove attestanti che il cumulo del dazio antidumping e del dazio compensativo non avrebbe determinato un’eventuale doppia contabilizzazione. Tra gli elementi pertinenti al riguardo, alcuni dei quali sono elencati al considerando 1136, il comportamento predatorio dei produttori esportatori cinesi evidenziato dall’aggressivo accumulo di scorte che poteva determinare un effetto riparatore insufficiente dei dazi, come sostenuto dal denunciante, non costituisce un elemento pertinente in questo senso. In assenza nel fascicolo di altri elementi di prova pertinenti a tale scopo, la Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. |
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(1149) |
Riguardo all’ultima richiesta generica del denunciante che la Commissione rivedesse e chiarisse il metodo seguito nei confronti del gruppo Yuntianhua e dei produttori esportatori che hanno collaborato ad entrambe le inchieste, la Commissione ha osservato che il denunciante non ha fornito ulteriori dettagli e non ha spiegato in che modo tale metodo debba essere rivisto e chiarito. La Commissione ha inoltre evidenziato l’incongruenza di tale richiesta generica con il fatto che il denunciante concordi in linea di massima sull’adeguatezza del dazio combinato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(1150) |
Il denunciante ha infine chiesto alla Commissione di dichiarare nel regolamento definitivo che le richieste di adeguamenti relativi alla doppia contabilizzazione potevano essere accettate nel determinare il livello combinato di dazi antidumping e compensativi solo se suffragate da fattuali elementi di prova specifici per società, attestanti che da tale combinazione deriverebbe una doppia contabilizzazione, e che in assenza di detti elementi di prova l’argomentazione della doppia contabilizzazione addotta da un produttore esportatore debba essere respinta in quanto infondata. A questo proposito la Commissione ha dapprima affermato che, in linea di principio, i regolamenti che istituiscono misure provvisorie e/o definitive riguardano lo specifico prodotto oggetto dell’inchiesta e le risultanze dell’inchiesta e pertanto non possono essere utilizzati per formulare dichiarazioni politiche generali o affermazioni di principio da applicare nelle inchieste future su richiesta delle parti. Nel contempo la Commissione ha ribadito che le norme pertinenti e la giurisprudenza nella decisione DS 379 dell’OMC, come illustrato in dettaglio ai considerando 1135-1136 e 1148 per quanto attiene alla presente inchiesta, richiedono la determinazione dell’effettiva esistenza di una doppia contabilizzazione in casi paralleli in cui si applica un metodo simile a quello indicato all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base sulla scorta di prove certe nella documentazione contabile. Il fatto che, nel caso di specie, tali prove non esistano, dato che nessuna delle parti ha invitato i produttori esportatori a presentare gli elementi di prova pertinenti, non significa che tali prove non possano essere richieste in casi futuri e non costituiscano un elemento pertinente della documentazione contabile affinché la Commissione possa determinare l’eventuale esistenza di una doppia contabilizzazione in analoghi procedimenti paralleli. |
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(1151) |
Dopo l’ulteriore divulgazione definitiva, anche il gruppo Yuntianhua ha chiesto alla Commissione di comunicare l’esatto margine di dumping esente da doppia contabilizzazione relativo al gruppo e di chiarire la detrazione delle sovvenzioni stabilite nella RPC. |
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(1152) |
Il gruppo Yuntianhua ha inoltre fatto riferimento al considerando 85 dell’ulteriore divulgazione e al fatto che la doppia contabilizzazione dovrebbe essere esaminata alla luce dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base. Questa parte ha argomentato che i dazi antidumping e antisovvenzioni riguardano la medesima situazione e che pertanto non vi è una base giuridica che disponga di istituire entrambi i dazi in parallelo. |
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(1153) |
Il gruppo Yuntianhua ha altresì contestato l’affermazione di cui al considerando 745 della divulgazione definitiva, secondo cui alla Commissione non sono state inviate informazioni che giustificassero l’applicazione del margine di pregiudizio nel caso di specie. Secondo quanto affermato da questa parte, la Commissione ha stabilito a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento antidumping di base che non è nell’interesse dell’Unione non applicare il margine di pregiudizio e, sebbene l’affermazione riguardo all’interesse dell’Unione sia identica nella divulgazione definitiva del procedimento antisovvenzioni, la Commissione è giunta alla diversa conclusione di non applicare il margine di pregiudizio. Questa parte ha inoltre rinviato al regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio nel caso degli acciai inossidabili laminati a caldo (221), in cui la Commissione ha ritenuto che, ai fini dell’interesse dell’Unione, per giustificare l’applicazione del margine di pregiudizio sia sufficiente un impatto sulle catene di approvvigionamento. Dato che dal procedimento antisovvenzioni emerge anche un impatto negativo dei dazi antisovvenzioni sugli utilizzatori nell’UE, sebbene esso sia insufficiente per giustificare la mancata imposizione dei dazi compensativi, tale parte conclude che nel presente procedimento antisovvenzioni la Commissione dovrebbe applicare al gruppo Yuntianhua almeno il margine di pregiudizio, in analogia con la decisione adottata nel caso degli acciai inossidabili laminati a caldo. |
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(1154) |
Per quanto riguarda la richiesta del gruppo Yuntianhua di divulgare «l’esatto margine di dumping», la Commissione ha osservato che i margini di dumping non sono stati modificati, come affermato nel regolamento che istituisce le misure antidumping. In aggiunta a quanto illustrato al considerando 70, il margine di dumping del gruppo Yuntianhua resta quello stabilito durante l’inchiesta antidumping e comunicato al gruppo nel contesto di tale procedimento. Per alcune parti tuttavia, compreso il gruppo Yuntianhua, come spiegato sopra l’istituzione concomitante di misure antidumping e compensative poteva dare adito a una doppia contabilizzazione e/o i risultati dell’applicazione della regola del dazio inferiore devono essere presi in considerazione dalla data di istituzione delle misure compensative. In tali casi la Commissione deve quindi modificare di conseguenza l’aliquota del dazio antidumping. Seguendo la stessa logica, la Commissione osserva altresì che, qualora in futuro le misure compensative dovessero essere revocate, l’aliquota applicabile del dazio antidumping andrebbe modificata in proporzione, in linea con i margini istituiti dal regolamento antidumping, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. |
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(1155) |
Per quanto concerne il calcolo del dazio antidumping per tale parte, come illustrato ai considerando 1117-1118, nei casi in cui il valore normale è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha evitato pienamente la doppia contabilizzazione. A tal fine la Commissione ha dapprima istituito l’intero dazio compensativo nell’inchiesta antisovvenzioni e in seguito ha modificato il dazio antidumping definitivo. Per calcolare il dazio antidumping modificato, la Commissione ha detratto dal margine di dumping stabilito il margine di sovvenzione fissato nel presente procedimento. Nel caso specifico del gruppo Yuntianhua, la Commissione ha inizialmente istituito il dazio compensativo a un livello pari al 17,0 %. In seguito, al fine di evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha detratto l’intero dazio compensativo del 17,0 % dal margine di dumping del 64,7 %, come stabilito nel procedimento antidumping. Il dazio antidumping che ne risulta è pari al 47,7 %. In conformità alla regola del dazio inferiore, come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, l’importo definitivo del dazio istituito nell’inchiesta antidumping per il gruppo Yuntianhua è stato tuttavia limitato dal livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 37,6 %. |
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(1156) |
Per quanto riguarda la seconda argomentazione del gruppo Yuntianhua, fondata sull’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha rammentato, come illustrato ai considerando 1117-1118, di aver detratto dall’aliquota del dazio antidumping stabilita l’intero importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Ne consegue che non vi è stata una doppia contabilizzazione né ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, come argomentato da tale parte, né ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(1157) |
Per quanto concerne l’ultima argomentazione del gruppo Yuntianhua in relazione al margine di pregiudizio, la Commissione si è riferita alle proprie affermazioni di cui ai considerando 1114 e 1139, in cui si spiega che il margine di pregiudizio non è pertinente nella presente inchiesta antisovvenzioni, dato che in linea di principio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, la regola del dazio inferiore non è applicabile a meno che non si possa concludere chiaramente che il dazio compensativo debba essere fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, se inferiore, «alla luce di tutte le informazioni presentate». Poiché nessuna parte ha presentato informazioni al riguardo a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione non ha dovuto effettuare valutazioni a tale proposito, visto che il dazio compensativo deve basarsi sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite. L’applicazione richiesta del margine di pregiudizio nel presente procedimento antisovvenzioni sarebbe pertanto priva di fondamento giuridico e semplicemente illegittima. Questa argomentazione ha potuto pertanto essere respinta già su tale base. In ogni caso la Commissione ha rilevato che il riferimento al precedente caso degli acciai inossidabili laminati a caldo è irrilevante sia a livello giuridico che fattuale. Da un punto di vista giuridico, si trattava di un procedimento antidumping e la pertinente analisi citata dalla parte si basava sull’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento antidumping di base. Il quadro legislativo per l’applicazione della regola del dazio inferiore è mutato a seguito delle modifiche legislative del 2018 e le condizioni di applicazione a norma dell’articolo 7, dal paragrafo 2 al paragrafo 2 ter, del regolamento antidumping di base sono ora diverse rispetto a quelle indicate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Questa parte sta inoltre confondendo la verifica dell’interesse particolare dell’Unione, effettuata nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento antidumping di base, con la verifica dell’interesse normale dell’Unione in conformità all’articolo 21 del regolamento antidumping di base e alla corrispondente disposizione di cui all’articolo 31 del regolamento antisovvenzioni di base, che presentano differenze a motivo del loro contesto e della loro finalità. La parte si è basata su tale ultima disposizione per presentare la propria argomentazione. Per tutti questi motivi, la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
8.2. Clausola di monitoraggio specifica
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(1158) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non corredate da detta fattura dovrebbero essere soggette ai dazi compensativi applicabili a «tutte le altre società». |
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(1159) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità alla normativa doganale. |
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(1160) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(1161) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l’aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
9. REGISTRAZIONE
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(1162) |
Come indicato nella sezione 1.2., la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF provenienti dai paesi interessati. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(1163) |
Poiché non sono stati istituiti dazi provvisori, non è stato possibile procedere a un’applicazione retroattiva. Di conseguenza, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(1164) |
Le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. Alle parti interessate è stata concessa l’opportunità di presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
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(1165) |
In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (222), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(1166) |
Come illustrato nei considerando da 1117 a 1119, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell’importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un’abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
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(1167) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (223), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080).
2) Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:
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Paese interessato |
Società |
Dazio compensativo definitivo |
Codice aggiuntivo TARIC |
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RPC |
Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. |
30,7 % |
C531 |
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PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. |
17,0 % |
C532 |
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Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’ allegato I |
24,8 % |
Cfr. allegato I |
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Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II |
30,7 % |
Cfr. allegato II |
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Tutte le altre società |
30,7 % |
C999 |
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Egitto |
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. |
10,9 % |
C533 |
|
Tutte le altre società |
10,9 % |
C999 |
3) L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4) Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
5) Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 è così modificato:
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1. |
all’articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società;» |
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2. |
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 5: «5. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (*2), i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).» " |
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3. |
è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 6: «6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.» |
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4. |
L’allegato è sostituito dagli allegati I e II. |
Articolo 3
1) Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/44.
2) Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate.
3) I dati raccolti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, non saranno più conservati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).
(3) Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(4) Nel presente regolamento l’espressione «governo dell’Egitto» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(5) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici») e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («caso sulle biciclette elettriche»).
(8) Idem.
(9) Allegati della sezione 6 della versione consolidata della denuncia.
(10) Allegati dei considerando da 349 a 352 della versione consolidata della denuncia.
(11) Allegati della sezione 4 della versione consolidata della denuncia.
(12) Ai fini del presente documento, «divulgazione definitiva delle informazioni» equivale alla «divulgazione finale delle informazioni».
(13) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(14) GU L 108 del 6.4.2020, pag. 67.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 1).
(16) Avviso che reca delucidazioni sugli avvisi di apertura di procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 314 del 18.9.2019, pag. 6).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(18) WT/DS312/R del 28 ottobre 2005.
(19) http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (ultima consultazione: 20 novembre 2019).
(20) https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0908/ltn20170908865.pdf (ultima consultazione: 20 novembre 2019).
(21) https://img3.gelonghui.com/pdf/3a1a2-2862061c-769f-43a8-823e-ebbf7ac6de94.pdf (pagina 4, ultima consultazione: 20 novembre 2019).
(22) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(23) Ciò a norma della dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Cfr. anche DS 427 WT/DS427/RW Misura compensativa/antidumping nei confronti della Cina sui polli da carne (il paragrafo 7.1 cita tale dichiarazione). La Commissione ritiene di dover garantire risultati quanto più coerenti possibile nelle inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni [cfr. anche la relazione dell’organo d’appello, Messico – misure antidumping definitive sull’importazione di carne di manzo e riso (WT/DS295/AB/R), punto 295].
(24) WT/DS312/R del 28 ottobre 2005.
(25) WT/DS312/R del 28 ottobre 2005, punto 7,162.
(26) WT/DS397AB/R del 15 luglio 2011, punto 376. La stessa formulazione è ora ripresa all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base.
(27) Relazione dell’organo di appello, Stati Uniti - misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea (WT/DS464/AB/R), 7 settembre 2016, punto 5.298.
(28) Disponibili all’indirizzo seguente: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.
(29) Nell’elenco figurano produttori esportatori e altre entità collegate appartenenti allo stesso gruppo, indipendentemente dal fatto che fabbrichino o meno il prodotto in esame.
(30) Cfr. la nota al fascicolo relativa alle conseguenze dell’epidemia di coronavirus sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, riferimento t20.001353.
(31) Come chiarito nell’avviso recante delucidazioni.
(32) Avviso di apertura come chiarito dall’avviso recante delucidazioni.
(33) Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pagina 9.
(34) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pagine 23 e 24.
(35) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, parte II, capitolo 6, sezione 1.
(36) Ibidem, parte II, capitolo 6, sezione 4.
(37) http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.
(38) Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pagina 12.
(39) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf.
(40) Cfr. la tabella di marcia di Made in China 2025, pagg. 142 e 152.
(41) Cfr. Made in China 2025, capitolo 4: sostegno strategico e approvvigionamento.
(42) http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5657745/content.html.
(43) Cfr. il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020).
(44) Cfr. il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020).
(45) Sito web di Taishan Fiberglass Inc.
(46) Cfr. il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020).
(47) «Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pagine da 12 a 14.
(48) «Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pagina 1.
(49) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013) [emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme il 16 febbraio 2013].
(50) http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf.
(51) Piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020), ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione, GXBG [2016] n. 315.
(52) Relazione, capitolo 12.3.1.4, pagg. 283-286.
(53) Tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra, pubblicato dall’associazione dell’industria cinese della fibra di vetro e dall’associazione cinese dei materiali compositi il 2 giugno 2015.
(54) Ibidem, sezione III.3.
(55) Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, pag. 33-34.
(56) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico della città di Jiujiang.
(57) Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, decreto n. 5 del presidente della Repubblica popolare cinese, 28 ottobre 2008, articoli 11 e 12.
(58) Legge della Repubblica popolare cinese sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario, decreto n. 58 del presidente della Repubblica popolare cinese, 31 ottobre 2006.
(59) Cfr. la sezione 3.4.1.2 per le banche statali che hanno collaborato e la sezione 3.4.1.4 per i nomi e i dati relativi alle banche statali che non hanno collaborato.
(60) Relazione annuale 2017 della Export-Import Bank of China, pag. 5.
(61) Export-Import Bank of China, pagina 33.
(62) WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US – Carbon Steel (India)], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(63) In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina [ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC], alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri [ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC] e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario [CBIRC (2013) n. 3].
(64) Cfr. ad esempio i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, sugli pneumatici e sulle biciclette elettriche, di cui alla nota 7, menzionati rispettivamente nella sezione 3.4.1.1.b, nella sezione 3.4.1.1.b e nella sezione 3.5.1.1.
(65) Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici di cui alla nota 7, rispettivamente trattati nei considerando 132 e 211.
(66) Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici, di cui alla nota 7, considerando 132.
(67) Cfr. casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici, di cui alla nota 7.
(68) WT/DS/296 [DS296 United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea], relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116.
(69) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116.
(70) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(71) Relazione dell’organo di appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.
(72) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(73) Documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(74) Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017), « Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry », in Journal of Banking & Finance, pag. 24.
(75) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017), « Chinàs broken promises: why it is not a market-economy », Wiley Rein LLP, pag. 68.
(76) Per un esempio concreto, cfr. Reuters. (2016). « Fitch Rates Shougang’s USD Senior Notes Final ‘A-’ » https://www.reuters.com/article/idUSFit982112 (pagina consultata il 21 ottobre 2017).
(77) Lin, L.W. and Milhaupt, C.J. (2016). « Bonded to the State: A Network Perspective on Chinàs Corporate Debt Market ». Columbia Law and Economics Working Paper No.543, pag. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). « Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry », in Journal of Banking & Finance, pag. 9.
(78) Cfr. i progetti di misure per l’amministrazione dell’attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission (2007), 24 agosto 2007; l’avviso della People’s Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell’attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa (1997) n. 547, 16 dicembre 1997, e l’annuncio n. 14 (2018) della People’s Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l’attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.
(79) Cfr. «Announcement of PBOC on Issues concerning the Credit Rating Business Carried out by Credit Rating Agencies on the Interbank Bond Market», in vigore dal 1o luglio 2017.
(80) PBOC Working Paper (Documento di lavoro della PBoC) n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.
(81) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 7 (considerando da 152 a 242) e il caso sugli pneumatici di cui alla stessa nota (considerando da 243 a 294).
(82) https://www.ing.com.tr/en/for-your-business/loans/other-cash-loans/revolving-loan.
(83) https://companies.bnpparibasfortis.be/en/solution?n=revolving-credit.
(84) Articolo X, punto II degli orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio della CBRC.
(85) Lo dimostra anche l’esempio di BNP Paribas fornito dal governo della RPC.
(86) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 7 (considerando da 152 a 244), e il caso sugli pneumatici, di cui alla stessa nota 7 (considerando 236).
(87) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente nel PI.
(88) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici»).
(89) Caso sugli pneumatici citato nella nota precedente, considerando 256.
(90) Rapporto giornaliero di China Onshore RMB Bond Market, 20 luglio 2018, Bond Information Department, China Central Depository & Clearing Co. Ltd., pag. 4.
(91) L’indice di disponibilità è un coefficiente di liquidità che misura la capacità di una società di pagare le obbligazioni a breve termine in scadenza entro un anno. L’indice di disponibilità è espresso sotto forma di confronto tra le attività correnti e le passività correnti di una società.
(92) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente nel PI.
(93) WT/DS316/R - Comunità europee e determinati Stati membri - Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni - Relazione del panel, 30 giugno 2010, punti 7.739 e 7.801.
(94) Commissioni addebitate da HSBC UK: https://www.business.hsbc.co.uk/…/pdfs/en/bus_bnkg_price_list.pdf.
(95) https://www.pnc.com/en/small-business/borrowing/business-lines-of-credit/secured-businessline-of-credit.html.
(96) Cfr. il sito web della People’s Bank of China:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html.
(97) Cfr. la nota 71.
(98) Cfr. il sito web di DBS Bank: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance.
(99) Cfr. la nota 73.
(100) Cfr. la nota 75.
(101) http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=895429&itemId=928.
(102) Cfr. il caso sulle biciclette elettriche, citato alla nota 7, considerando 316.
(103) Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici di cui alla nota 7, rispettivamente trattati nei considerando da 96 a 140 e da 178 a 218.
(104) Cfr.: www.cfitc.com/; www.qixin.com/; http://hdcw.chd.com.cn/; www.chd.com.cn; www.gsxt.gov.cn/index.html.
(105) www.qixin.com/; www.yngyzb.com/ynzb/index.do?url=display&id=935.
(106) www.xin.baidu.com/; www.qichacha.com/.
(107) Goldman Sachs Asset Management, Global Liquidity Management. (2015). FAQ: mercato obbligazionario cinese, primo semestre 2015. Cfr. anche http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinas-onshore-bond-market-open-for-business-20151216#ref-id-here (pagina consultata il 16 novembre 2016).
(108) Studio OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, paragrafo 32.
(109) Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China».
(110) Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 7, considerando 429.
(111) Repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia, nn. da 531 a 545.
(112) Relazione annuale 2017 di Sinosure, pag. 6.
(113) Relazione annuale 2017 di Sinosure, pag. 20.
(114) Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 7, considerando 427.
(115) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), considerando 421 e 425.
(116) Cfr. la sezione 3.1.
(117) Cfr., tra gli altri, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (carta fine patinata), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 (prodotti d’acciaio a rivestimento organico), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 (fibra di vetro a filamento) e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 65 (fibre di poliesteri in fiocco).
(118) Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, sentenza dell’11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.
(119) Cfr. il considerando 499.
(120) http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action.
(121) https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Maharashtra.
(122) https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang.
(123) https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang.
(124) Considerando 182 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).
(125) Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico [Zhong Fa (2015) n. 9].
(126) Ad esempio, comunicazione sulla pubblicazione dell’elenco di utilizzatori pilota ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2015 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2015] n. 9, e comunicazione sulla pubblicazione dell’elenco di utilizzatori campione ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2017] n. 117.
(127) Decreto n. 23 del presidente della Repubblica popolare cinese.
(128) Regolamento di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese (emesso con l’ordinanza n. 512 del Consiglio di Stato il 6 dicembre 2007; modificato conformemente alla decisione del Consiglio di Stato di modificare alcuni regolamenti amministrativi mediante l’ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato il 23 aprile 2019).
(129) Misure amministrative per la determinazione delle imprese ad alta e nuova tecnologia.
(130) Sentenza del Tribunale (Quarta sezione) nella causa T-586/14, del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commissione europea, punti 70 e 71.
(131) C-301/16 P Commissione europea/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018.
(132) Cfr. i casi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sugli pneumatici di cui alla nota 7, rispettivamente trattati nei considerando 330 e 521.
(133) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
(134) Quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani.
(135) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.
(136) Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (carta fine patinata), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 dell’11.3.2013, pag. 16 (prodotti d’acciaio a rivestimento organico), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22. (fibra di vetro a filamento) e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918, GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65 (fibre di poliesteri in fiocco).
(137) Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, US–Zeroing (articolo 21, paragrafo 5, DSU), relazione dell’organo di appello del 14 maggio 2009, punto 453.
(138) Protocollo d’intesa tra la Repubblica araba d’Egitto e la Repubblica popolare cinese, 18 aprile 1997.
(139) Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 agosto 2019 (relazione del Consiglio di Stato).
(140) Cfr. decreto presidenziale n. 35 della Repubblica araba d’Egitto, 15 febbraio 2003.
(141) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 4.
(142) Relazione del Consiglio di Stato, cfr. anche la nota 104.
(143) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 11.
(144) Relazione del Consiglio di Stato, cfr. anche la nota 104.
(145) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 53.
(146) Relazione del Consiglio di Stato, cfr. anche la nota 104.
(147) Decreto del presidente della Repubblica araba d’Egitto n. 330/2015, relativo all’istituzione della zona economica del Canale di Suez, 19 agosto 2015.
(148) Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 agosto 2019.
(149) Dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e dal ministero del Commercio («MOFCOM»).
(150) Governo della RPC, Osservazioni del 7 agosto 2019, paragrafo 72.
(151) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 7, considerando 396.
(152) Governo della RPC, Osservazioni del 7 agosto 2019, paragrafi da 74 a 84.
(153) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA, pag. 41.
(154) Osservazioni del presidente Morsi durante la visita in Cina dell’agosto 2012, relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA, pagg. 47 e 53; osservazioni del presidente Sisi durante la visita in Cina del dicembre 2016, relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 94.
(155) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 59.
(156) Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1).
(157) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).
(158) Relazione annuale sullo sviluppo in Africa, n. 19 (2016-2017, Yellow Books of Africa, pag. 13).
(159) D. Brautigam e Xiaoyang Tang; « Going Global in Groups: Structural transformation and Chinàs Special Economic Zones overseas », World Development, vol. 63, 2014, pagg. 78-91.
(160) WT/DS2/AB/R – « US – Reformulated Gasoline », relazione dell’organo d’appello del 20 maggio 1996, pag. 17.
(161) Cfr. per informazioni dettagliate J. Pauwelyn, «The Role of Public International Law in the WTO – How far can we go?»,
American Journal of International Law (2001), pagg. 535 e seguenti; Graham Cook, « Digest of WTO
Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles » (CUP 2015).
(162) WT/DS379, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, relazione dell’organo d’appello adottata l’11 marzo 2011, paragrafo 308; M.E. Villiger, «Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties» (Martinus Nijhoff, 2009), pag. 433.
(163) Commissione del diritto internazionale, «Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti», novembre 2001, supplemento n. 10 (A/56/10), capo IV.E.1.
(164) WT/DS379/AB/R, paragrafi 304 – 322.
(165) Commissione del diritto internazionale, «Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti», versione corredata di commenti, novembre 2001, supplemento n. 10 (A/56/10), pag. 52, considerando 3 sull’articolo 11.
(166) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 94.
(167) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1), considerando da 409 a 412.
(168) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1), considerando 377.
(169) Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e l’articolo 1.1, lettera a), comma 1), punto iv), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(170) Relazione dell’organo di appello, « US – DRAMS », WT/DS296/A/R, punto 112.
(171) Tra l’altro, i fatti in esame possono essere considerati anche dal punto di vista dell’articolo 16 del progetto di articoli dell’ILC. La stretta cooperazione tra i governi di Egitto e Cina non si è tradotta unicamente nel riconoscimento e nell’adozione di atti cinesi da parte del governo egiziano, bensì è servita a permettere una possibile elusione dei dazi, tanto effettivi quanto potenziali, istituiti dall’UE sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame originarie dell’Egitto.
(172) Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019, nella causa T-300/16
Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro Commissione europea ECLI:EU:T:2019:235, punto 101; cfr. anche la sentenza dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles contro Consiglio dell’Unione europea, T 67/14, EU:T:2017:481, punto 88.
(173) WT/DS379/AB/R, relazione dell’organo d’appello, US – AD and CVD (China), punto 309.
(174) Mondev International Ltd. c. Stati Uniti d’America [causa n. ARB(AF)/99/2 sul meccanismo supplementare ICSID], lodo dell’11 ottobre 2002, punto 115 e nota 47.
(175) CIG, Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Bosnia-Erzegovina/Serbia e Montenegro, sentenza del 27 febbraio 2007, punto 414. In tale causa, la Corte internazionale di giustizia muoveva dal presupposto secondo cui fosse giuridicamente possibile che lo Stato federale di Serbia e Montenegro avesse riconosciuto e adottato gli atti di genocidio commessi dalle forze militari organizzate della «Republika Srpska», lo Stato serbo di fatto, sul territorio della Bosnia-Erzegovina durante la guerra civile in corso in tale paese dal 1991 al 1995. Ha riscontrato, tuttavia, che nella realtà tale riconoscimento e adozione non erano avvenuti.
(176) Dati statistici della Banca centrale d’Egitto: tassi di interesse medi sui prestiti in sterlina egiziana per l’anno 2018, calcolati in base alla media ponderata dei tassi di interesse applicati da un campione di banche i cui depositi rappresentano l’80 % circa dei depositi totali del sistema bancario e su base mensile; cfr. https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/MonthlyInterestRatesHistorical.aspx.
(177) Per maggiori dettagli consultare l’Accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gennaio 2019, TAD/PG (2019)1 e le classificazioni del rischio paese dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
(178) Per maggiore chiarezza, la Commissione ha confermato che i prestiti ricevuti da Jushi (China), i cui vantaggi sono stati in ultima istanza trasferiti a Jushi (Egypt), non figuravano nel calcolo dell’importo della sovvenzione stabilito per Jushi (China).
(179) Cfr. il caso sugli pneumatici citato alla nota 7, sezione 3.7.
(180) Cartello informativo posto all’ingresso dello stabilimento di Jushi Egypt.
(181) Centro notizie online di China Jushi e articolo «Jushi plans to establish a factory in India», JEC Composites News, 4 agosto 2016, http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/jushi-plans-establish-factory-india (ultima consultazione: 3 febbraio 2020).
(182) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf.
(183) «Xiao Yaqing: to build a ‘going out’ national new business card after the reorganization of the enterprise», fonte: Sina Finance, autore: Sina Finance, data di pubblicazione: 29/08/2016.
(184) Cfr. tra l’altro il documento di lavoro dei servizi della Commissione « Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations » (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, consultabile all’indirizzo seguente: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(185) Gli elementi di prova suffraganti la conclusione sulla natura della SASAC come ente pubblico sono reperibili, tra l’altro, nella sezione 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483, cfr. la nota precedente.
(186) Gli elementi di prova suffraganti la conclusione sulla natura dell’SRF come ente pubblico sono reperibili, tra l’altro, nel caso sugli pneumatici, di cui alla nota 7, e segnatamente nella sezione 3.7, considerando da 341 a 360, di tale regolamento.
(187) Cfr. anche il considerando 358 del regolamento sugli pneumatici.
(188) Cfr. il caso sugli pneumatici, citato alla nota 7.
(189) Considerando 418 del regolamento sugli pneumatici.
(190) Relazione del centro per lo sviluppo e la ricerca del Consiglio di Stato, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 agosto 2019 (relazione del Consiglio di Stato).
(191) Articolo 38, lettera a) bis, della legge 83/2002, modificata nel 2015; articolo 20 bis e articolo 28 della legge 8/1997.
(192) Relazione di sintesi sui 10 anni di TEDA (2008-2018), pag. 4.
(193) http://www.wadidegla.com/Wadi-Degla-Holding/en/spage/page/223 (ultima consultazione: 2.4.2020).
(194) Servizio pubblico Go-Global del dipartimento per il Commercio della provincia di Guangdong, http://go.gdcom.gov.cn/article.php?typeid=31&contentId=13961 (ultima consultazione: 2 gennaio 2020) nonché «China-Egypt TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone», presentazione disponibile all’indirizzo http://www.bern-cci.ch/export/fr1/marche.html (ultima consultazione: 2 gennaio 2020).
(195) World Bank Report of Doing Business 2020, Repubblica araba d’Egitto. cfr. anche https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=EG.
(196) Per maggiori dettagli consultare: https://www.idg-egypt.com/ per IDG e https://sidc.com.eg/ per SIDC (ultima consultazione: 1.4.2020).
(197) Articolo 22, legge 67 del 2016.
(198) Di fatto la maggior parte dei crediti relativi all’IVA o ad altra imposta indiretta comunicati nelle relazioni annuali 2016-2018 fanno riferimento ad acquisiti esteri rientranti nel regime di imposta generale sulle vendite al 10 %, che è stato in vigore fino al luglio 2016.
(199) Secondo la relazione della Banca mondiale «Doing Business in Egypt 2020», l’Egitto si trova al 156o posto in una classifica di 190 paesi in materia fiscale.
(200) Codici della nomenclatura combinata.
(201) Codici NC 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 e 7019 90 00.
(202) Inchiesta riguardante le importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24, ai considerando da 234 a 240; relazione del panel dell’OMC «EC – Tube or Pipe Fittings», punti da 7 245 a 7 267.
(203) Relazione del panel dell’OMC, «Mexico — Steel Pipes and Tubes», punto 7.56.
(204) I prodotti GFF sono fabbricati prevalentemente su richiesta secondo le specifiche del cliente; pertanto, la grande maggioranza delle vendite era costituita da vendite effettuate direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite ai grossisti rappresentavano solo [dall’1 al 5 %] delle vendite complessive dei paesi interessati (mentre la parte rimanente era destinata a utilizzatori finali). [Dal 95 al 99] % delle vendite dei produttori esportatori cinesi e dei produttori esportatori egiziani è stato effettuato direttamente nell’Unione (la parte restante è stata effettuata tramite importatori collegati). I produttori dell’Unione inclusi nel campione vendono anch’essi per lo più direttamente allo stesso tipo di clienti finali, che rappresentano [dal 90 al 95 %] delle loro vendite, mentre soltanto [dal 5 al 10 %] delle loro vendite è destinato a grossisti.
(205) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) («il regolamento antidumping di base»).
(206) GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1. considerando da 387 a 400.
(207) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 1.
(208) Acquisizione di attività selezionate di Senvion da parte di Siemens Gamesa nell’ottobre 2019.
(209) Tale metodo è stato introdotto dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).
(*1) Stabilito nell’inchiesta antidumping.
(210) WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011.
(211) Cfr. WT/DS379/AB/R, punti 583 e 599.
(212) In particolare, il governo della RPC ha richiamato i punti da 143 a 158, 541 e 543 della relazione finale.
(213) Ibidem, nota 182.
(214) Le modifiche in questione sono state introdotte dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(215) Cfr., ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18, considerando da 269 a 274).
(216) DS 379, punti da 541 a 542.
(217) DS 379, punto 543.
(218) DS 379, punto 543.
(219) DS 379, punto 599.
(220) DS 379, punto 602.
(221) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).
(222) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(223) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping
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Nome della società |
Codice aggiuntivo TARIC |
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Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |
B995 |
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Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd |
C534 |
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Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; |
C535 |
|
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd |
C537 |
|
NMG Composites Co., Ltd |
C538 |
|
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd |
C539 |
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni
|
Nome della società |
Codice aggiuntivo TARIC |
|
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd |
C536 |