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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/760 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 185 e 186 e l’articolo 223, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari e il trattamento speciale delle importazioni da paesi terzi. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione ai fini della gestione ordinata dei contingenti tariffari. |
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(2) |
Ai fini della sana gestione dei contingenti tariffari è necessario fissare i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a rispettare per presentare una domanda di titolo nell’ambito di un contingente tariffario. |
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(3) |
Ai fini del rispetto dell’obbligo di importazione o di esportazione nel periodo di validità del titolo, è opportuno subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione. È necessario prevedere deroghe per i casi in cui il titolo di esportazione è destinato solo a dimostrare l’origine unionale dei prodotti esportati. Occorre stabilire disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita per poter partecipare ai contingenti tariffari. |
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(4) |
Ai fini della trasparenza e per consentire alle autorità competenti di rilevare le violazioni delle norme sulla gestione dei contingenti tariffari, in particolare dei requisiti di ammissibilità, è opportuno esigere, per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, che il nome e l’indirizzo del detentore del titolo siano pubblicati per un breve periodo di tempo sul sito Internet ufficiale della Commissione. |
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(5) |
Ai fini del rispetto delle norme di ammissibilità nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno definire norme specifiche relative alla trasferibilità di un titolo nell’ambito dei contingenti tariffari. Nell’ambito di un contingente tariffario i trasferimenti dovrebbero essere consentiti solo ai cessionari che rispettano gli stessi criteri di ammissibilità del richiedente il titolo. |
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(6) |
Al fine di ridurre al minimo le domande speculative, una delle condizioni per presentare domanda di titolo nell’ambito di taluni contingenti tariffari elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) dovrebbe essere l’esperienza acquisita e il coinvolgimento dell’operatore negli scambi commerciali in questione con i paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate in merito alla prova dell’esperienza minima in quel tipo di scambi commerciali con i paesi terzi. |
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(7) |
Determinati contingenti tariffari sono considerati sensibili, tra l’altro, perché sono sovrarichiesti in un periodo contingentale o in uno o più sottoperiodi, perché riguardano un prodotto o un paese di origine di particolare importanza per il corretto funzionamento del mercato dell’Unione o perché in passato le loro norme di gestione sono state eluse o non correttamente applicate. Ai fini di una gestione adeguata dei contingenti tariffari sensibili, in particolare per ridurre il rischio di elusione e consentire agli operatori nuovi e a quelli di piccole e medie dimensioni di beneficiare di tali contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi massimi da chiedere in forma di quantitativo di riferimento. Occorre inoltre stabilire norme per il calcolo e la prova di tale quantitativo di riferimento. |
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(8) |
Il quantitativo di riferimento dovrebbe coprire i quantitativi dei prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito del regime preferenziale del contingente tariffario in questione e i quantitativi dei medesimi prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito di altri regimi preferenziali applicabili nonché nell’ambito del regime NPF non preferenziale. Occorre inoltre tener presente la questione di una distribuzione ragionevole dei titoli tra diverse categorie di operatori, in particolare assicurando l’accesso ai nuovi importatori e agli operatori di piccole e medie dimensioni. È pertanto necessario introdurre un massimale del quantitativo totale di riferimento per operatore in percentuale del quantitativo totale disponibile nell’ambito di un contingente tariffario specifico, assicurando un equilibrio ragionevole tra i risultati d’importazione dei grandi importatori e gli interessi dei nuovi e piccoli importatori che desiderano beneficiare del contingente tariffario. Per assicurare la continuità con le norme applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e nel contempo per armonizzarle, pur mantenendo un certo grado di flessibilità, il massimale del quantitativo totale di riferimento è stato fissato al 15 %. |
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(9) |
Per gestire meglio i contingenti tariffari e scoraggiare la speculazione sui titoli e l’elusione delle norme di gestione dei contingenti suddetti, è opportuno esigere, per determinati contingenti sensibili, sovrarichiesti ovvero per i contingenti oggetto di elusione in passato, il cui elenco figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che gli operatori si registrino in un sistema elettronico apposito prima di presentare domanda di titolo di importazione. È opportuno stabilire norme relative alla conservazione dei dati in detto sistema elettronico. È inoltre opportuno disporre che possano presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito di tali contingenti solo gli operatori che non hanno legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario e gli operatori che, pur avendo legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali con terzi. A tal fine, quando presentano domanda di titolo di importazione, tali operatori dovrebbero trasmettere una dichiarazione di indipendenza. È opportuno definire il formato di tale dichiarazione. |
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(10) |
In circostanze eccezionali è opportuno disporre la sospensione dei requisiti del quantitativo di riferimento, della dichiarazione di indipendenza e della registrazione previa obbligatoria per non ostacolare l’utilizzo completo dei contingenti tariffari in questione. |
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(11) |
Per assicurare che siano riunite le condizioni specifiche necessarie ad un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, è opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli di esportazione. |
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(12) |
Per indurre i richiedenti a presentare documenti e informazioni esatti, aggiornati e veritieri, è opportuno prevedere un sistema di sanzioni proporzionate per il mancato rispetto di tale obbligo. |
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(13) |
Ai fini della gestione efficace dei contingenti tariffari è opportuno stabilire norme sulle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. |
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(14) |
L’adesione della Spagna e del Portogallo all’UE ha portato all’applicazione di barriere tariffarie comuni dell’UE alle importazioni spagnole e portoghesi e alla perdita di competitività per le importazioni da determinati paesi terzi. Nel quadro degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, l’Unione ha autorizzato l’importazione annua di 2 000 000 tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna e l’importazione annua di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo. Nel caso dei contingenti di importazione in Spagna, i quantitativi di determinati prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna dovrebbero essere detratti dai quantitativi totali importati. |
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(15) |
Ai fini della gestione sana di tali contingenti, è opportuno ricorrere a metodi analoghi per la contabilità delle importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e in Portogallo. Inoltre, non si dovrebbe tener conto dei quantitativi importati in forza di atti con i quali l’Unione ha accordato concessioni commerciali specifiche. |
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(16) |
Date le specificità dei contingenti tariffari esenti da dazi per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e in Portogallo, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti l’uso dei prodotti importati, la sorveglianza doganale e i controlli amministrativi, la presentazione di domande di titoli, le cauzioni da costituire per i titoli, lo svincolo e l’incameramento di tali titoli e le informazioni da mettere a disposizione degli operatori. |
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(17) |
Poiché il presente regolamento sostituisce le norme vigenti sulla gestione dei contingenti tariffari, è opportuno abrogare gli atti dell’Unione che le contengono. |
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(18) |
Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, durante i primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati. |
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(19) |
Ai fini di un’agevole transizione verso le norme del presente regolamento, per rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima di applicarle e per concedere agli operatori il tempo di adeguarsi all’obbligo di registrarsi in un apposito sistema elettronico e di presentare, tramite il sistema stesso, una dichiarazione di indipendenza per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni introduttive
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:
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a) |
le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare domanda nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 |
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b) |
le norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori; |
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c) |
la costituzione e lo svincolo delle cauzioni; |
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d) |
l’adozione, se necessario, di disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari; |
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e) |
i contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i regolamenti delegati (UE) n. 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) e (UE) 2016/1237 (7) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 (8) della Commissione.
CAPO II
Norme comuni
Articolo 3
Condizioni e requisiti di ammissibilità
1. Gli operatori che presentano domanda di titolo di importazione o di esportazione nell’ambito di un contingente tariffario sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA nell’Unione. Essi presentano la domanda di titolo all’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA (di seguito l’«autorità emittente»).
2. L’operatore che chiede un titolo nell’ambito di un contingente tariffario subordinato al requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 presenta, insieme alla prima domanda di titolo nell’ambito di ciascun periodo contingentale, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.
3. L’operatore che chiede un titolo di importazione nell’ambito di un contingente tariffario subordinato al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 presenta, insieme alla prima domanda di titolo, i documenti di cui all’articolo 10 necessari per stabilire il quantitativo di riferimento.
4. L’operatore che chiede un titolo di importazione nell’ambito di un contingente tariffario per il quale è richiesta la registrazione previa degli operatori in applicazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 deve registrarsi conformemente all’articolo 13 del presente regolamento prima di presentare la domanda.
5. Solo gli operatori che soddisfano il requisito di indipendenza di cui all’articolo 11 e che presentano una dichiarazione di indipendenza conformemente all’articolo 12 possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori.
In deroga al primo comma, non è richiesta la registrazione previa degli operatori se il requisito del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 3 è stato sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9.
Articolo 4
Costituzione di cauzioni
Il rilascio dei seguenti titoli è subordinato alla costituzione di cauzioni:
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a) |
titoli di importazione; |
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b) |
titoli di esportazione per il contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America di cui al capo 7, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761; |
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c) |
titoli di esportazione per il contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica Dominicana di cui al capo 7, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. |
Articolo 5
Svincolo e incameramento di cauzioni
1. Allo svincolo e all’incameramento delle cauzioni relative a un contingente tariffario si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.
2. In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, se l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione ha avuto luogo nel periodo di validità del titolo ma è stato superato il termine per la presentazione della prova dell’immissione o dell’esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine.
3. La cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Articolo 6
Pubblicazione dei nomi degli operatori detentori di titoli per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (9), al termine di ciascun periodo contingentale la Commissione pubblica sul proprio sito Internet ufficiale i nomi, i numeri di registrazione e identificazione degli operatori economici («EORI») e i recapiti degli operatori che nel periodo contingentale precedente hanno ottenuto, in quanto detentori o cessionari, titoli per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori in applicazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono cancellati dal sito Internet ufficiale della Commissione 12 mesi dopo la pubblicazione.
Articolo 7
Trasferimento di titoli
1. I titoli di importazione sono trasferibili, ad eccezione dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada.
2. I titoli di esportazione non sono trasferibili.
3. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il cessionario è stabilito e registrato ai fini dell’IVA nell’Unione.
4. Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, il cessionario fornisce tale prova conformemente all’articolo 8.
5. Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito del quantitativo di riferimento, il cessionario non è tenuto a fornirne la prova.
6. Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori, prima del trasferimento il cessionario deve soddisfare i requisiti seguenti:
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a) |
essere registrato nel sistema elettronico LORI di cui all’articolo 13; |
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b) |
aver presentato la dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12 per i contingenti tariffari interessati dal trasferimento di titoli, salvo se detti requisiti sono sospesi in correlazione alla sospensione del requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del presente regolamento. |
7. Il cessionario dimostra di soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e ai paragrafi 4 e 6 all’autorità emittente che ha rilasciato i titoli da trasferire.
La produzione degli elementi di prova può essere semplificata se il cessionario è titolare di un altro titolo di importazione valido, rilasciato a norma del presente regolamento per il numero d’ordine di contingente tariffario e per il periodo contingentale in questione. In tal caso il cessionario può chiedere all’autorità emittente di trasmettere una copia o un riferimento dell’equivalente elettronico del titolo all’autorità emittente del cedente. Detta copia, in formato cartaceo o elettronico, è prova sufficiente del rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.
8. Una volta effettuato il trasferimento del titolo, il quantitativo immesso in libera pratica nell’Unione in forza del titolo è attribuito al cessionario ai fini della determinazione della prova dello svolgimento di un’attività commerciale e del quantitativo di riferimento.
Articolo 8
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
1. Gli operatori, quando presentano domanda per un contingente tariffario specifico, dimostrano di aver esportato dall’Unione o immesso in libera pratica nell’Unione un quantitativo minimo di prodotti del settore interessato elencati all’articolo 1, paragrafo 2, punti da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il quantitativo minimo di prodotti da esportare dall’Unione o immettere in libera pratica nell’Unione in ciascuno dei due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale è fissato negli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Ai fini del primo comma si applicano le disposizioni seguenti:
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a) |
per i contingenti tariffari di aglio elencati nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
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b) |
per i contingenti tariffari di funghi elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto j), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
2. In deroga al paragrafo 1, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale riguarda:
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a) |
per i contingenti tariffari di bovini elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: il periodo di 12 mesi che termina due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il contingente tariffario; |
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b) |
per il contingente di importazione di carni suine canadesi aperto con il numero d’ordine 09.4282: oltre ai prodotti del settore delle carni suine definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91; |
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c) |
per il contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, di cui agli articoli da 55 a 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti del contingente tariffario in questione esportati nella Repubblica dominicana in uno dei tre anni civili precedenti la presentazione di una domanda di titolo; |
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d) |
per il contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America, di cui agli articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti il mese di settembre anteriore all’inizio del periodo contingentale; |
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e) |
per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4195: i prodotti importati con i numeri d’ordine del contingente tariffario 09.4195 e 09.4182 nei 24 mesi precedenti il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale; |
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f) |
per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4182: il periodo di 12 mesi precedente il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale. |
3. Gli operatori forniscono all’autorità emittente la prova dello svolgimento di un’attività commerciale secondo uno dei criteri seguenti:
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a) |
i dati doganali relativi all’immissione in libera pratica nell’Unione contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di detto allegato; |
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b) |
i dati doganali relativi allo svincolo per l’esportazione dall’Unione e contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto esportatore di cui all’articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; |
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c) |
un titolo utilizzato debitamente vistato dalle autorità doganali per indicare l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione dei prodotti e contenente un riferimento all’operatore in quanto detentore del titolo o, in caso di trasferimento del titolo, contenente un riferimento all’operatore in quanto cessionario. |
4. Se i dati doganali possono essere creati o presentati solo in formato cartaceo, la stampa delle dichiarazioni doganali è certificata conforme da timbro e firma delle autorità doganali dello Stato membro interessato.
5. Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente articolo.
6. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale non è necessaria per i contingenti soggetti all’obbligo del quantitativo di riferimento, salvo sospensione del suddetto obbligo a norma dell’articolo 9, paragrafo 9.
Articolo 9
Quantitativo di riferimento
1. Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale.
Il quantitativo di riferimento degli operatori che hanno proceduto a fusione è determinato sommando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione da ciascuno degli operatori coinvolti nella fusione.
Il quantitativo di riferimento di un operatore non supera il 15 % del quantitativo disponibile per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale pertinente.
2. Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano nello stesso numero d’ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine.
3. Il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli relative ad un singolo contingente tariffario presentato in un periodo contingentale non supera il quantitativo di riferimento del richiedente per tale contingente tariffario.
Se il periodo contingentale è diviso in sottoperiodi, il quantitativo di riferimento è ripartito tra i sottoperiodi. La quota del quantitativo totale di riferimento per un sottoperiodo contingentale è pari alla quota del quantitativo totale del contingente tariffario di importazione disponibile per tale sottoperiodo.
Le domande non conformi alle disposizioni del primo e del secondo comma sono dichiarate irricevibili dall’autorità emittente competente.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per l’aglio originario dell’Argentina con numero d’ordine 09.4104, il quantitativo di riferimento corrisponde alla media dei quantitativi di aglio fresco di cui al codice NC 0703 20 00 immessi in libera pratica nel corso dei tre anni civili che precedono il periodo contingentale.
5. In deroga al paragrafo 1, per i contingenti tariffari di carni bovine di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo di riferimento è il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nei 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale.
6. In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti tre numeri d’ordine consecutivi di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:
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09.4211, 09.4212 e 09.4213; |
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09.4214, 09.4215 e 09.4216; |
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09.4410, 09.4411 e 09.4412. |
7. In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4213, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i tre contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4412.
8. La Commissione sospende il requisito del quantitativo di riferimento se, entro la fine del nono mese di un periodo contingentale, i quantitativi richiesti nell’ambito di un contingente tariffario sono inferiori al quantitativo disponibile di tale contingente per quel periodo contingentale.
9. La Commissione può sospendere il requisito del quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 laddove circostanze imprevedibili ed eccezionali rischino di comportare un sottoutilizzo del contingente in questione.
10. La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
11. La Commissione notifica la sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 10
Prova del quantitativo di riferimento
1. Il quantitativo di riferimento è stabilito in base a una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale completata per l’immissione in libera pratica. La dichiarazione doganale si riferisce ai prodotti menzionati nella fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (10) della Commissione e indica, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro, se il richiedente è il dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o l’importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di tale allegato.
2. L’operatore provvede a che la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Gli operatori presentano la fattura anche alle autorità emittenti per poter stabilire il relativo quantitativo di riferimento. La fattura comprende almeno:
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a) |
il nome dell’importatore o del dichiarante; |
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b) |
la descrizione del prodotto associata al codice NC di otto cifre; |
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c) |
il numero della fattura. |
3. Le autorità emittenti confrontano le informazioni sulle fatture, sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante, sulla descrizione del prodotto e sul numero della fattura. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.
4. L’autorità emittente può decidere che le fatture siano presentate in formato elettronico.
5. La stampa certificata della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla trasmissione elettronica dei dati doganali dall’autorità doganale all’autorità emittente, secondo le procedure e i metodi di cui all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente paragrafo.
6. Se l’operatore dimostra, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro, che il quantitativo dei prodotti che ha immesso in libera pratica in uno dei periodi di 12 mesi di cui all’articolo 9 è stato oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie disposte dal paese esportatore o dall’Unione, per stabilire il quantitativo di riferimento è possibile utilizzare il precedente periodo di 12 mesi intoccato da tali misure.
Articolo 11
Requisito di indipendenza degli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori
1. Gli operatori possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori solo se:
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a) |
non hanno legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; oppure |
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b) |
pur avendo legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali. |
2. L’operatore ha legami con altre persone fisiche o giuridiche nei casi seguenti:
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a) |
possiede o controlla un’altra persona giuridica; oppure |
|
b) |
ha legami familiari con un’altra persona fisica; oppure |
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c) |
ha rapporti commerciali rilevanti con un’altra persona fisica o giuridica. |
3. Ai fini del presente articolo s’intende per:
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a) |
«possiede un’altra persona giuridica»: possiede almeno il 25 % dei diritti di proprietà su un’altra persona giuridica; |
|
b) |
«controlla un’altra persona giuridica»:
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|
c) |
«ha legami familiari»:
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|
d) |
«ha rapporti commerciali rilevanti»:
|
|
e) |
«attività economiche sostanziali»: le azioni o attività svolte da una persona allo scopo di assicurare la produzione, la distribuzione o il consumo di beni e servizi. |
Ai fini della lettera e), le attività svolte al solo scopo di presentare domanda per contingenti tariffari non sono considerate attività economiche sostanziali.
4. L’operatore, se ha legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, all’atto della registrazione nel sistema elettronico LORI soddisfa gli obblighi seguenti:
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a) |
dimostra di praticare regolarmente attività economiche sostanziali presentando almeno uno dei documenti di cui alla sezione «Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico» dell’allegato II; |
|
b) |
comunica l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami compilando la sezione pertinente dell’allegato II. |
5. La Commissione può sospendere il requisito della dichiarazione di indipendenza se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
6. La Commissione notifica la sospensione del requisito della dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 12
Dichiarazione di indipendenza
1. Il richiedente di contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori presenta una dichiarazione di indipendenza tramite il sistema elettronico LORI, avvalendosi del modello di dichiarazione di cui all’allegato I.
2. Nella dichiarazione di indipendenza il richiedente, secondo la sua situazione, afferma:
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a) |
di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, oppure |
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b) |
di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario ma di praticare regolarmente attività economiche sostanziali. |
3. Il richiedente provvede affinché tutte le informazioni contenute nella dichiarazione di indipendenza siano sempre esatte e aggiornate.
4. Nel determinare se il richiedente pratica regolarmente attività economiche sostanziali, l’autorità emittente tiene conto del tipo di attività economica svolta, delle spese, delle vendite e del fatturato del richiedente nello Stato membro in cui ha registrato la partita IVA.
Su richiesta dell’autorità emittente, il richiedente mette a disposizione tutti i documenti e le prove necessari per verificare le informazioni inserite nella dichiarazione di indipendenza.
5. L’autorità emittente accetta la dichiarazione di indipendenza solo se ritiene che i documenti presentati nel sistema LORI siano corretti e aggiornati.
6. Il richiedente notifica all’autorità emittente le modifiche riguardanti la dichiarazione di indipendenza entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. L’autorità emittente registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo averle convalidate.
7. La dichiarazione di indipendenza resta valida fintantoché l’operatore soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 13
Registrazione previa obbligatoria degli operatori
1. La Commissione istituisce un sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI), conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (11) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.
2. Le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI sono presentate mediante il formulario elettronico che l’autorità emittente mette a disposizione degli operatori. Il formulario comprende le informazioni indicate nell’allegato II.
3. Solo gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e in possesso del numero EORI possono chiedere la registrazione nel sistema elettronico LORI. Essi presentano domanda all’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA.
4. La domanda di registrazione è presentata almeno due mesi prima del mese in cui l’operatore intende presentare domanda di titoli. L’operatore fornisce un indirizzo di posta elettronica valido per la corrispondenza e conserva un indirizzo di posta elettronica valido nel sistema elettronico LORI per comunicare con l’autorità emittente.
5. L’autorità emittente competente, se accerta che le informazioni presentate dall’operatore per registrarsi nel sistema elettronico LORI o per apportare una modifica al proprio fascicolo LORI sono corrette, aggiornate e conformi al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, convalida la registrazione o la modifica e ne dà comunicazione alla Commissione mediante il sistema elettronico LORI.
6. L’autorità emittente respinge la domanda di registrazione se il richiedente non riesce a dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità stessa che le informazioni trasmesse di cui all’allegato II sono corrette e aggiornate. L’autorità emittente registra la data del respingimento della domanda e notifica il respingimento e i relativi motivi al richiedente.
7. In base alla notifica dell’autorità emittente, la Commissione registra il richiedente nel sistema elettronico LORI e informa della registrazione l’autorità emittente. L’autorità emittente notifica la registrazione al richiedente.
8. Una volta che l’operatore sia stato registrato nel sistema elettronico LORI, la registrazione è valida fino alla revoca.
9. I dati relativi all’operatore registrato nel sistema elettronico LORI costituiscono il fascicolo LORI dell’operatore. I dati sono conservati per tutta la durata della registrazione dell’operatore e per i sette anni successivi alla revoca della registrazione dell’operatore dal sistema elettronico LORI.
10. L’autorità emittente revoca la registrazione nei casi seguenti:
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a) |
su richiesta dell’operatore registrato; |
|
b) |
se constata che l’operatore registrato non soddisfa più le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori. |
11. L’autorità emittente registra la data di revoca della registrazione e ne dà notifica al richiedente insieme ai motivi della revoca.
12. Il richiedente notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. La Commissione registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo la convalida dell’autorità emittente competente.
13. Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione può sospendere il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
14. La Commissione notifica la sospensione del requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema LORI a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 14
Denunce per registrazione indebita di un operatore
1. Gli operatori registrati nel sistema elettronico LORI, se sospettano che un altro operatore registrato non soddisfi le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione previa, possono presentare denuncia presso l’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA. Le denunce devono essere suffragate da elementi di prova. Ogni autorità emittente mette a disposizione degli operatori un sistema per la presentazione di denunce e ne informa gli operatori quando presentano domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.
2. L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, l’autorità emittente di tale Stato membro fornisce tempestivamente l’assistenza necessaria. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore interessato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandola nel suo fascicolo LORI.
Articolo 15
Sanzioni
1. L’autorità emittente competente, se accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha trasmesso un documento inesatto o dati inesatti o non aggiornati nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se il documento è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, adotta le seguenti misure:
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a) |
impedisce all’operatore di immettere in libera pratica nell’Unione o di esportare dall’Unione prodotti nel quadro del contingente tariffario di importazione o di esportazione in questione per l’intero periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento; |
|
b) |
esclude l’operatore dal sistema di domanda di titolo per il contingente tariffario in questione per un periodo contingentale successivo al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento. |
Se l’autorità emittente competente accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha deliberatamente presentato un documento inesatto o ha deliberatamente omesso di aggiornare i dati del suo fascicolo LORI nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se tale documento o dato è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, l’esclusione dell’operatore di cui al primo comma, lettera b), si applica per due periodi contingentali successivi al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento.
2. Se l’immissione in libera pratica nel quadro di un titolo di importazione è stata effettuata prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1, gli indebiti conseguenti sono recuperati.
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicate sia le sanzioni supplementari previste dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, sia le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Articolo 16
Trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
Se i prodotti esportati beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo a norma dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli esportatori sono autorizzati a chiedere un titolo di esportazione attestante il rispetto delle condizioni cui è subordinato il trattamento speciale all’importazione in un paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano detti titoli dopo avere accertato il rispetto delle condizioni nel modo che ritengono opportuno.
Articolo 17
Notifiche alla Commissione
Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185:
|
a) |
i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione; |
|
b) |
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione; |
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c) |
i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati; |
|
d) |
i quantitativi assegnati agli operatori nell’ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione; |
|
e) |
i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell’ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati; |
|
f) |
per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori:
|
|
g) |
per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità o certificato «IMA 1» (Inward Monitoring Arrangement), di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti. |
CAPO III
Contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 18
Apertura dei contingenti
1. Ogni anno dal 1o gennaio sono aperti due contingenti per l’importazione di un quantitativo massimo di 2 000 000 tonnellate di granturco del codice NC 1005 90 00 e di 300 000 tonnellate di sorgo del codice NC 1007 90 00 provenienti da paesi terzi ai fini dell’immissione in libera pratica in Spagna.
2. Ogni anno dal 1o gennaio sono aperti due contingenti per l’importazione di un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di granturco del codice NC 1005 90 00 provenienti da paesi terzi ai fini dell’immissione in libera pratica in Portogallo.
Articolo 19
Gestione dei contingenti
1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono ridotti in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe di agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell’anno in questione.
2. Per i contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, la Commissione contabilizza:
|
a) |
I quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 90 00 importati in Spagna e i quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 importati in Portogallo nel corso di ciascun anno civile; |
|
b) |
i quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco, degli avanzi della fabbricazione di birra e dei residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1, importati in Spagna nel corso di ciascun anno civile. |
3. Ai fini della contabilità dei quantitativi per i contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, non si tiene conto delle importazioni in Spagna e in Portogallo effettuate nell’ambito di atti con i quali l’Unione ha accordato concessioni commerciali specifiche.
Articolo 20
Uso dei prodotti importati e sorveglianza
1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna. I quantitativi di granturco di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Portogallo.
2. Il granturco e il sorgo immessi in libera pratica a dazio zero conformemente all’articolo 21 restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti fino a quando non siano utilizzati o trasformati.
3. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 2 venga eseguita. In particolare, dev’essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.
4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 3 immediatamente dopo averle adottate.
Articolo 21
Importazioni in esenzione da dazi doganali
1. Ogni anno civile, dal 1o aprile, alle importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e alle importazioni di granturco in Portogallo si applica un dazio zero entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1:
|
a) |
sono gestite secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
|
b) |
sono coperte da titoli rilasciati dalle competenti autorità emittenti spagnole e portoghesi. |
I titoli di cui alla lettera b) sono validi soltanto nello Stato membro in cui sono rilasciati.
3. Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica, al più tardi entro il sesto giorno di ogni mese, i quantitativi dei contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, disponibili il primo giorno di ogni mese.
Articolo 22
Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine
1. Prima della fine del periodo di presentazione delle domande il richiedente costituisce, presso l’autorità emittente, la cauzione di cui all’articolo 4, il cui tasso è fissato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
2. Oltre alla cauzione di cui al paragrafo 1, il rilascio del titolo è subordinato ad una cauzione a garanzia di buon fine resa disponibile entro la data dell’immissione in libera pratica.
3. Per il granturco e il sorgo il tasso della cauzione a garanzia di buon fine di cui al paragrafo 2 è pari al dazio all’importazione fissato conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (12) e applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.
Articolo 23
Norme specifiche relative al trasferimento di titoli
In deroga all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.
Articolo 24
Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine
1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, la cauzione a garanzia di buon fine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, è svincolata se l’importatore fornisce la prova che:
|
a) |
il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica; |
|
b) |
il prodotto non ha potuto essere importato, trasformato o utilizzato per causa di forza maggiore; |
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c) |
il prodotto importato è divenuto inutilizzabile. |
2. La prova di cui al paragrafo 1 è addotta entro 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d’immissione in libera pratica è stata accettata, pena l’incameramento della cauzione.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la trasformazione o l’utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 25
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 2307/98 (13), (CE) n. 2535/2001 (14), (CE) n. 1342/2003 (15), (CE) n. 2305/2003 (16), (CE) n. 969/2006 (17), (CE) n. 1301/2006 (18), (CE) n. 1918/2006 (19), (CE) n. 1964/2006 (20), (CE) n. 1979/2006 (21), (CE) n. 341/2007 (22), (CE) n. 533/2007 (23), (CE) n. 536/2007 (24), (CE) n. 539/2007 (25), (CE) n. 616/2007 (26), (CE) n. 964/2007 (27), (CE) n. 1384/2007 (28), (CE) n. 1385/2007 (29), (CE) n. 382/2008 (30), (CE) n. 412/2008 (31), (CE) n. 431/2008 (32), (CE) n. 748/2008 (33), (CE) n. 1067/2008 (34), (CE) n. 1296/2008 (35), (CE) n. 442/2009 (36), (CE) n. 610/2009 (37), (CE) n. 891/2009 (38), (CE) n. 1187/2009 (39) e (UE) n. 1255/2010 (40) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1273/2011 (41), (UE) n. 480/2012 (42), (UE) n. 1223/2012 (43), (UE) n. 82/2013 (44), (UE) n. 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) e (UE) 2017/1585 (51) della Commissione sono abrogati.
Tuttavia, i suddetti regolamenti e regolamenti di esecuzione continuano ad applicarsi ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati sulla loro base fino a scadenza dei titoli stessi.
Articolo 26
Disposizioni transitorie
Nei primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’articolo 25.
Se in uno o in entrambi i periodi contingentali prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento non è stato utilizzato interamente un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento o a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, o sulla base degli ultimi due periodi di 12 mesi precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(6) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(11) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
(12) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
(13) Regolamento (CE) n. 2307/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, relativo al rilascio dei titoli d’esportazione di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera (GU L 288 del 27.10.1998, pag. 8).
(14) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
(15) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
(16) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
(17) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(18) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).
(19) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
(20) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 20).
(21) Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91).
(22) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).
(23) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).
(24) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).
(25) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).
(26) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(27) Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26).
(28) Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).
(29) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
(30) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).
(31) Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).
(32) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).
(33) Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).
(34) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
(35) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).
(36) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).
(37) Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5).
(38) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).
(39) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
(40) Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti « baby beef » originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).
(41) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6).
(42) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).
(43) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 39).
(44) Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 3).
(45) Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).
(46) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 51).
(47) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).
(48) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).
(49) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 71).
(50) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).
(51) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
Modello di dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12
Istruzioni per compilare la dichiarazione
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1) |
Nella parte A inserire le informazioni relative al contingente tariffario cui si applica la dichiarazione di indipendenza. |
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2) |
Nella parte B spuntare la casella corrispondente. |
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3) |
Nella parte C indicare il nome dell’operatore, il numero EORI, la data e il luogo della firma e inserire la firma del responsabile amministrativo competente (direttore esecutivo) dell’operatore. |
A. Contingenti tariffari interessati
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Numero d’ordine del contingente tariffario |
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Codice NC |
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Origine del prodotto/dei prodotti (1) |
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B. Indipendenza dell’operatore
Il richiedente del numero d’ordine del contingente tariffario di cui sopra dichiara:
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spuntare la casella se pertinente |
||
|
spuntare la casella se pertinente |
C. Estremi dell’operatore
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Nome |
|
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Numero EORI |
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Luogo e data |
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Firma |
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Posizione del firmatario nella società |
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(1) Compilare solo se l’origine delle merci è elemento obbligatorio nella domanda di titolo.
ALLEGATO II
Informazioni da trasmettere con riferimento alla registrazione previa obbligatoria di cui all’articolo 13
Numero EORI dell’operatore economic
Identità dell’operatore economic
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► |
Nome della società |
|
► |
Indirizzo della sede centrale: via |
|
► |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
|
► |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
|
► |
Indirizzo della sede centrale: città |
|
► |
Indirizzo della sede centrale: paese |
|
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: via |
|
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: numero civico |
|
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: codice postale |
|
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: città |
|
► |
Indirizzo dell’ufficio operativo: paese |
|
► |
Numero di telefono |
|
► |
Indirizzo di posta elettronica per comunicare con le autorità emittenti e le autorità doganali degli Stati membri |
|
► |
Statuto giuridico |
|
► |
Attività economica principale dell’operatore |
Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico
|
► |
Allegare estratto del registro delle imprese o documento equivalente secondo la legislazione nazionale applicabile |
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► |
Allegare (eventuali) ultimi conti annuali certificati |
|
► |
Allegare ultimo bilancio |
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► |
Allegare certificato IVA |
|
► |
Documenti supplementari di chiarimenti su richiesta dell’autorità emittente |
Dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/760
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■ |
Elenco dei numeri d’ordine del contingente tariffario e breve descrizione |
Selezionare «sì» se si presenta domanda per il contingente tariffario, «no» in caso contrario. |
Dichiarazione di indipendenza da allegare se nella colonna precedente si è selezionato «sì» |
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► |
… |
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Quantitativo di riferimento
Indicare il quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari seguenti:
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■ |
Numero d’ordine del contingente tariffario |
Quantitativo di riferimento (in kg) |
Periodo del contingente tariffario cui si applica il quantitativo di riferimento — inizio periodo |
Periodo del contingente tariffario cui si applica il quantitativo di riferimento — fine periodo |
|
► |
|
|
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|
Persone della società autorizzate a presentare domanda di titolo a nome dell’operatore
L’operatore deve fornire l’elenco delle persone della società autorizzate a presentare a suo nome domanda di titolo per i contingenti tariffari sopra elencati.
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■ |
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Documenti giustificativi dell’autorizzazione |
|
► |
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|
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|
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Assetto proprietario dell’operatore economico
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■ |
Tipo di assetto proprietario (l’operatore deve scegliere l’opzione corretta) |
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Se il proprietario o i proprietari sono una società:
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■ |
Numero EORI (eventuale) della società |
Ragione sociale |
Indirizzo della sede centrale: via |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
Indirizzo della sede centrale: città |
Indirizzo della sede centrale: paese |
Numero di telefono |
Indirizzo di posta elettronica |
Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...) |
Registro delle imprese |
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► |
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|
|
|
|
Se il proprietario o i proprietari sono persone fisiche:
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■ |
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...) |
|
► |
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|
|
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|
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|
L’operatore deve fornire informazioni sulle persone giuridiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
|
■ |
Numero EORI della società |
Ragione sociale |
Indirizzo della sede centrale: via |
Indirizzo della sede centrale: numero civico |
Indirizzo della sede centrale: codice postale |
Indirizzo della sede centrale: città |
Indirizzo della sede centrale: paese |
Numero di telefono |
Indirizzo di posta elettronica |
Statuto giuridico |
Legame |
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► |
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L’operatore deve fornire informazioni sulle persone fisiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
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■ |
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Legame |
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► |
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Struttura gestionale dell’operatore economic
Elencare le persone che esercitano le funzioni di membro del consiglio di amministrazione/amministratore delegato/direttore finanziario (se pertinente) o posizioni analoghe nella struttura gestionale dell’operatore. Assicurare la coerenza dei dati riportati nella tabella seguente con le informazioni fornite nei documenti presentati come prova dell’attività economica sostanziale. Se le informazioni inserite nella tabella seguente risultano inesatte o incomplete si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
|
■ |
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Documento d’identità |
Numero della carta d’identità/del passaporto |
Funzione nella società |
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► |
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Per poter procedere con la domanda di registrazione è obbligatorio confermare le dichiarazioni seguenti:
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1) |
Le informazioni fornite sono esatte, complete e aggiornate. Sono a conoscenza del fatto che, se le informazioni risultano inesatte, incomplete o non aggiornate, si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760. |
|
2) |
Acconsento alla divulgazione delle informazioni alla Commissione, alle autorità doganali e alle autorità emittenti degli Stati membri. |
|
3) |
Mi impegno a trasmettere informazioni aggiornate in caso di modifiche della struttura della persona giuridica, tempestivamente e conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760.
|
|
12.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 9, lettere da a) a d) e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, o all’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (4). |
|
(2) |
Negli accordi e negli atti internazionali adottati a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 207 del TFUE l’Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti. In alcuni casi le importazioni di prodotti nell’ambito di tali contingenti tariffari sono soggette all’obbligo di un titolo di importazione. I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. È opportuno mantenere tali norme nel presente regolamento. |
|
(3) |
È opportuno fissare un periodo contingentale annuale di 12 mesi consecutivi per tutti i contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli e ad altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi è opportuno prevedere sottoperiodi contingentali all’interno del periodo contingentale annuale, in particolare quando ciò è previsto da un accordo internazionale. |
|
(4) |
Al fine di garantire una sana gestione dei contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi minimi o massimi che possono essere richiesti nell’ambito dei contingenti tariffari. |
|
(5) |
Al fine di semplificare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire condizioni comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione. Tali contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti mediante l’assegnazione di titoli in proporzione ai quantitativi globali richiesti (nel prosieguo il «metodo dell’esame simultaneo»). È opportuno stabilire norme anche per quanto riguarda la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli, che dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (6). |
|
(6) |
Alcuni accordi internazionali prescrivono che i contingenti tariffari siano gestiti con un metodo basato su documenti rilasciati da paesi terzi. Tale metodo prevede che l’assegnazione di titoli corrisponda ai quantitativi indicati nei documenti rilasciati dai paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per tale metodo di gestione. I documenti dovrebbero essere rilasciati da un’autorità riconosciuta dal paese terzo e rispettare determinate condizioni. |
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(7) |
Per garantire la trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni pertinenti, su richiesta, a qualsiasi operatore interessato al commercio del prodotto in questione. Per consentire agli operatori di presentare domanda per i quantitativi disponibili nell’ambito di un contingente tariffario, la Commissione dovrebbe pubblicare il quantitativo globale del contingente tariffario disponibile, nonché le date di apertura e di chiusura del periodo di presentazione delle domande. Deroghe e modifiche alle norme sulle procedure di concessione dei titoli o agli elenchi di prodotti soggetti a titoli di importazione dovrebbero inoltre essere pubblicate in conformità ai principi dell’accordo in materia di licenze di importazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (7) e della decisione ministeriale di Bali (8). |
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(8) |
È necessario stabilire una cauzione di importo adeguato per i titoli da rilasciare nell’ambito dei contingenti tariffari, al fine di garantire che i prodotti siano immessi in libera pratica nell’Unione o esportati dall’Unione durante il periodo di validità del titolo. |
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(9) |
Al fine di agevolare la gestione di taluni contingenti tariffari sensibili e molto richiesti e di taluni contingenti tariffari che in passato sono stati oggetto di elusione, il regolamento delegato (UE) 2020/760 istituisce un sistema elettronico apposito. È opportuno stabilire norme relative alle procedure e ai termini per la presentazione di documenti e dichiarazioni mediante tale sistema elettronico. |
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(10) |
È opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli. In particolare, è opportuno stabilire l’applicazione di un coefficiente di attribuzione qualora i quantitativi oggetto delle domande di titoli superino i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di importazione cui trattasi. |
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(11) |
È necessario fissare i periodi di validità dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti tariffari per definire il momento in cui è assolto l’obbligo di importazione o di esportazione. |
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(12) |
Nell’interesse degli attuali importatori di aglio, che importano normalmente notevoli quantitativi di prodotto, e per garantire l’ingresso di nuovi importatori sul mercato, è opportuno operare, per l’aglio originario dell’Argentina, una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È opportuno definire queste due categorie di importatori e fissare criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione. Nell’ambito della semplificazione della gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di aglio, i numeri d’ordine dei contingenti tariffari di importazione per l’aglio originario della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina e dell’Argentina) sono stati sostituiti da nuovi numeri. La modifica dei numeri d’ordine non dovrebbe pregiudicare la continuità di tali contingenti tariffari per quanto riguarda, tra l’altro, il calcolo del quantitativo di riferimento, se del caso, in particolare ai fini delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/760 Lo stesso vale per i contingenti tariffari per l’importazione di funghi originari della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina) ai quali sono stati assegnati nuovi numeri d’ordine. |
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(13) |
I quantitativi da assegnare alle categorie di importatori di cui sopra dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati. Le domande di titoli di importazione per l’aglio originario dell’Argentina presentate da entrambe le categorie di importatori dovrebbero essere soggette a restrizioni, ad esempio un quantitativo di riferimento per gli importatori tradizionali. Tali restrizioni sono necessarie non solo per garantire che la concorrenza tra gli importatori sia salvaguardata ma anche per dare agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli l’opportunità di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un unico importatore sia in grado di controllare il mercato. |
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(14) |
Per migliorare i controlli e prevenire il rischio di anomalie negli scambi dovute a certificati di origine e ad altri documenti inesatti, è opportuno mantenere il sistema esistente di certificati di origine per l’aglio e il requisito che l’aglio sia trasportato direttamente dal paese terzo di origine nell’Unione. L’elenco dei paesi terzi dovrebbe essere ampliato alla luce delle informazioni supplementari disponibili. I certificati di origine dovrebbero essere rilasciati dalle autorità nazionali competenti conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9). |
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(15) |
Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per i contingenti tariffari, le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di «baby beef», di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di carne di bufalo congelata e di pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati dovrebbero essere soggette alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le merci provengono dal paese di rilascio e che corrispondono esattamente alla definizione contenuta nell’accordo internazionale. È opportuno stabilire un modello di certificato di autenticità e norme dettagliate per l’utilizzo dei certificati di autenticità rilasciati sulla base di tale modello. |
|
(16) |
L’Unione ha la possibilità di designare gli importatori che possono importare formaggi originari dell’Unione europea negli Stati Uniti d’America nell’ambito di un contingente specifico. Per consentire all’Unione di massimizzare il valore del contingente, è pertanto opportuno stabilire una procedura per la designazione degli importatori in base all’assegnazione di titoli di esportazione per i prodotti in questione. |
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(17) |
Date le peculiarità del periodo di importazione in esenzione da dazio applicabile in Spagna e in Portogallo per il granturco, nonché in Spagna per il sorgo, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti il periodo di presentazione delle domande di titoli, la presentazione delle domande di titoli e i titoli per il granturco e il sorgo per gli Stati membri interessati. |
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(18) |
Ai fini di un’agevole transizione verso le norme del presente regolamento, per rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima della loro applicazione e per concedere agli operatori un tempo sufficiente per adeguarsi all’obbligo di registrarsi in un apposito sistema elettronico e di presentare, attraverso tale sistema, una dichiarazione di indipendenza per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, è opportuno stabilire l’entrata in vigore differita del presente regolamento. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all’allegato I per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, in particolare per quanto riguarda:
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a) |
i periodi contingentali; |
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b) |
i quantitativi massimi per cui si può presentare domanda; |
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c) |
la presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione; |
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d) |
i dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande di titoli di importazione e di esportazione e dei titoli stessi; |
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e) |
l’irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione; |
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f) |
la cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione; |
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g) |
il coefficiente di attribuzione e la sospensione della presentazione di domande di titoli; |
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h) |
il rilascio di titoli di importazione e di esportazione; |
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i) |
il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione; |
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j) |
la prova di immissione in libera pratica; |
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k) |
la prova dell’origine; |
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l) |
la notifica dei quantitativi alla Commissione; |
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m) |
la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA) e ai certificati IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement»). |
Il presente regolamento apre inoltre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e stabilisce norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (11) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.
TITOLO II
NORME COMUNI
Articolo 3
Contingenti tariffari elencati nell’allegato I
1. Ciascun contingente tariffario è identificato mediante un numero d’ordine.
2. I contingenti tariffari di importazione e di esportazione sono riportati nell’allegato I, unitamente alle seguenti informazioni:
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a) |
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione e la descrizione dei contingenti tariffari di esportazione; |
|
b) |
il settore dei prodotti; |
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c) |
il tipo di contingente tariffario, di importazione o di esportazione; |
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d) |
il metodo di gestione; |
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e) |
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova del quantitativo di riferimento in conformità all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760; |
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f) |
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760; |
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g) |
se del caso, la data di scadenza del titolo; |
|
h) |
se del caso, l’obbligo per gli operatori di registrarsi nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI) di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prima di presentare domanda di titolo. |
Articolo 4
Periodo contingentale
1. I contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»). I periodi contingentali possono essere suddivisi in sottoperiodi.
2. I periodi contingentali, gli eventuali sottoperiodi e i quantitativi totali disponibili per il periodo contingentale, per ciascun contingente tariffario, sono stabiliti negli allegati da II a XIII
Articolo 5
Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda
1. Il quantitativo oggetto della domanda non può superare il quantitativo totale disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale interessato.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il quantitativo disponibile è il quantitativo totale non assegnato per il periodo o sottoperiodo contingentale rimanente.
3. Il quantitativo disponibile comprende il quantitativo non utilizzato nel precedente sottoperiodo contingentale.
Articolo 6
Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l’inizio del periodo contingentale ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente.
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli articoli 71 e 72.
4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile e la cauzione costituita è incamerata.
5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L’autorità emittente le considera una domanda unica.
Articolo 7
Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le seguenti sezioni dei moduli delle domande di titoli di importazione e di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
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a) |
nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:
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b) |
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata; |
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c) |
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata. |
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 1 in tale sistema.
Articolo 8
Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli incomplete o non conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili.
2. Se l’autorità emittente dichiara la domanda di titolo irricevibile, notifica all’operatore per iscritto la decisione di irricevibilità della domanda, unitamente ai motivi della decisione. Tale notifica informa l’operatore circa il diritto di ricorso contro la decisione di irricevibilità, la procedura applicabile e i termini del ricorso.
3. Le domande di titoli non possono essere dichiarate irricevibili per errori materiali di modesta entità che non modificano gli elementi essenziali della domanda.
4. Gli agenti doganali o i rappresentanti doganali del richiedente non sono autorizzati a presentare domanda di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Essi non possono essere detentori di titoli rilasciati a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione
Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.
Articolo 10
Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli
1. Fatta eccezione per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, per ciascun contingente tariffario la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano il coefficiente ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo notificata alla Commissione. Il coefficiente di attribuzione è calcolato sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri e secondo il metodo di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.
3. Salvo disposizione contraria del titolo III, il coefficiente di attribuzione per i titoli non supera il 100 % ed è calcolato come segue: [(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %. Il coefficiente di attribuzione è arrotondato a sei cifre. La Commissione adegua il coefficiente di attribuzione per garantire che i quantitativi disponibili per il periodo o il sottoperiodo contingentale di importazione o di esportazione non siano superati.
4. Se il quantitativo contingentale per un sottoperiodo o nell’ambito del sistema delle domande mensili è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo o del sottoperiodo contingentale. La sospensione è revocata quando si rendono disponibili quantitativi entro lo stesso periodo contingentale a seguito della notifica di quantitativi non utilizzati. La Commissione notifica alle autorità emittenti degli Stati membri la sospensione, la revoca della sospensione e il quantitativo disponibile nell’ambito di un contingente tariffario mediante opportuna pubblicazione in internet.
5. I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati per i quantitativi calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione o di esportazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.
6. I quantitativi non assegnati o non utilizzati durante un sottoperiodo sono determinati in base alle informazioni notificate alla Commissione dagli Stati membri. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi disponibili per essere ridistribuiti nell’ambito dello stesso periodo contingentale di importazione o di esportazione.
7. Prima di calcolare il coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa obbligatoria degli operatori a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, la Commissione può chiedere all’autorità emittente competente di verificare il fascicolo LORI dei richiedenti. La richiesta è presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti. Tuttavia, per i quantitativi notificati entro il 6 dicembre, tale richiesta deve essere presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) dell’8 dicembre. Le autorità emittenti forniscono alla Commissione un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste.
8. Le autorità emittenti rispondono alle richieste della Commissione di cui al paragrafo 7 entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del ventunesimo giorno del mese successivo alla richiesta.
9. Per le richieste trasmesse entro l’8 dicembre, le autorità emittenti rispondono entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 gennaio.
10. Se l’autorità emittente non risponde alla Commissione entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9, tale autorità non accetta alcuna ulteriore domanda di titolo presentata dall’operatore in questione.
Articolo 11
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione
1. Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
2. I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione.
3. I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. I titoli validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1o gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.
Articolo 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
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a) |
nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario; |
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b) |
nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato; |
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c) |
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata; |
|
d) |
nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18» (12); |
|
e) |
quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura «L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica» (13). |
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati in tale sistema.
Articolo 13
Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione
1. L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (14) non si applica alla determinazione del periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione per i contingenti tariffari di importazione e di esportazione.
2. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell’allegato I, sono validi:
|
a) |
per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo; |
|
b) |
per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo; |
|
c) |
per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente fino alla fine del periodo contingentale. |
3. Salvo disposizione contraria del titolo III o dell’allegato I, se un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i titoli rilasciati per un sottoperiodo scadono l’ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine di tale sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale.
4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale.
5. I titoli per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio, ad eccezione dei titoli rilasciati dal 20 dicembre al 31 dicembre, che sono validi dal 1o gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6. Se il periodo di validità di un titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito dall’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.
Articolo 14
Prova di immissione in libera pratica e di esportazione
1. I quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la fine del periodo di validità dei titoli sono considerati quantitativi non utilizzati.
2. La prova dell’immissione in libera pratica e la prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è fornita conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Articolo 15
Prova dell’origine
1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell’Unione una prova dell’origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
2. In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell’origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione.
3. Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all’importatore di provare l’origine dei prodotti conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 16
Notifiche di quantitativi alla Commissione
1. Salvo disposizione contraria del titolo III, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario:
|
a) |
prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; |
|
b) |
prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario:
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a) |
prima dell’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; |
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b) |
prima del 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre; |
|
c) |
prima del decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. |
Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano a quest’ultima i quantitativi non utilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione e di esportazione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.
5. I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.
6. Se il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), per l’ultimo sottoperiodo.
7. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine.
8. Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell’allegato XV del presente regolamento.
9. L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.
Articolo 17
Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1
1. Dall’ottavo al sedicesimo giorno del mese successivo alla fine del periodo contingentale, gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e l’indirizzo dei detentori di titoli di importazione per i contingenti tariffari che richiedono l’iscrizione obbligatoria degli operatori e, se del caso, del cessionario.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le convalide, i respingimenti o le revoche di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.
3. Per notificare la convalida di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI, gli Stati membri presentano i dati richiesti figuranti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/760.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica apportata dagli operatori al proprio fascicolo LORI.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l’indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda:
|
d) |
prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; |
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e) |
prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. |
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.
7. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, quando nel presente articolo sono fissati periodi e termini, essi si concludono alla scadenza dell’ultima ora dell’ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ai sensi del suddetto regolamento.
TITOLO III
NORME SETTORIALI SPECIFICHE
CAPO 1
Cereali
Articolo 18
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio (17), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2006/333/CE (18), sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio (19), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 19
Norme di qualità
Le norme di qualità e le tolleranze applicabili al frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta di cui al codice NC 1001 99 00 sono quelle stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (20). Si applicano i metodi di analisi previsti nella parte II dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (21).
Articolo 20
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada
L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (22).
Articolo 21
Periodo di presentazione delle domande
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di granturco e di sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate alle autorità spagnole e portoghesi competenti tra il settimo e l’undicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso le seguenti informazioni:
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a) |
il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» in tale sezione è barrata; |
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b) |
una delle diciture elencate nell’allegato XIV è menzionata nella sezione 24. |
Articolo 23
Notifiche alla Commissione
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica:
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a) |
entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d’ordine; |
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b) |
prima della fine del mese, i quantitativi totali per codice NC per cui sono stati emessi titoli di importazione. |
Articolo 24
Coefficiente di attribuzione
La Commissione notifica il coefficiente di attribuzione alle autorità emittenti entro il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti a norma dell’articolo 23.
Articolo 25
Rilascio del titolo di importazione
Le autorità spagnole e portoghesi competenti rilasciano i titoli di importazione tra il ventitreesimo e l’ultimo giorno di ogni mese.
Articolo 26
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo è valido dal giorno del rilascio alla fine del secondo mese successivo a tale data.
CAPO 2
Riso
Articolo 27
Contingenti tariffari e assegnazione dei quantitativi
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE e regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio (23), e ai risultati delle consultazioni con la Thailandia, approvate con decisione 96/317/CE del Consiglio (24), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di riso, riso semigreggio e rotture di riso, alle condizioni previste dal presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato III del presente regolamento.
I quantitativi disponibili sono fissati per sottoperiodo, come specificato nell’allegato III del presente regolamento.
In deroga all’articolo 13, i titoli rilasciati nell’ultimo sottoperiodo per i contingenti tariffari d’importazione con numero d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
I quantitativi inutilizzati nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 e 09.4168 in un sottoperiodo sono riportati ai sottoperiodi successivi specificati nell’allegato III. Nessun quantitativo è riportato al periodo contingentale successivo.
I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4138 a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno.
Articolo 28
Documenti di esportazione
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell’allegato XIV.2. I certificati di esportazione sono rilasciati dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.
Articolo 29
Contenuto del titolo
Nei titoli di importazione per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168, il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» di tale sezione è barrata.
CAPO 3
Zucchero
Articolo 30
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (25), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d’Albania per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio (26), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (27), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio (28), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 31
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«peso tal quale»: il peso dello zucchero come tale; |
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2) |
«raffinazione»: l’operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all’allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa. |
Articolo 32
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo di importazione è valido fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio. Esso scade comunque al più tardi il 30 settembre.
Articolo 33
Notifiche
Entro il 1o maggio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo totale di zucchero effettivamente importato, suddiviso per numero d’ordine, paese di origine, codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale.
Articolo 34
Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC
1) Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:
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a) |
l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013; |
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b) |
in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (29), l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica; |
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c) |
la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione; |
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d) |
se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l’importo corrispondente del dazio all’importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato; |
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e) |
nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione». |
2) Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato XIV.3 del presente regolamento.
Articolo 35
Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:
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1) |
le domande di titolo di importazione sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all’allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione; |
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2) |
nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è indicata una delle diciture di cui alla parte B dell’allegato XIV.3. |
CAPO 4
Olio d’oliva
Articolo 36
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro, approvato con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (30), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di olio d’oliva vergine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato V del presente regolamento.
CAPO 5
Prodotti ortofrutticoli
Articolo 37
Contingenti tariffari
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio (31), all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (32), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio (33), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di aglio fresco o refrigerato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 38
Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina
1. Il presente articolo si applica unicamente ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 per l’aglio originario dell’Argentina.
2. Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova:
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a) |
di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l’aglio fresco, codice NC 0703 20 00, a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 (34) della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti; |
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b) |
di avere immesso in libera pratica nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall’Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda. |
3. Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti:
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a) |
di avere importato nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda; |
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b) |
di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda. |
4. Il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli presentate da un nuovo importatore in un qualsiasi sottoperiodo non può superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per gli importatori tradizionali e nuovi, conformemente all’allegato VI, per tale sottoperiodo e tale origine. Le domande non conformi a tale disposizione sono respinte dalle autorità competenti.
5. Nella casella 20 della domanda di titolo è indicato se la domanda è presentata, a seconda dei casi, da un «importatore tradizionale» o da un «nuovo importatore».
6. Il quantitativo disponibile per l’aglio originario dell’Argentina è ripartito come segue:
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a) |
il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali; |
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b) |
il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori. |
7. Se, sulla base delle notifiche ricevute a norma del presente regolamento, la Commissione conclude che le domande non coprono interamente i quantitativi per le categorie di cui al paragrafo 6, il quantitativo non richiesto viene aggiunto al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo per la stessa categoria.
Articolo 39
Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi
1. L’aglio originario dell’Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; |
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b) |
che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all’Unione. |
2. Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell’Unione un prodotto che:
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a) |
è trasportato da un paese terzo nell’Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo; |
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b) |
è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto:
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3. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende:
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a) |
un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l’attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure |
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b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include:
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c) |
se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio. |
Articolo 40
Notifiche
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
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a) |
l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domanda di titolo per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli; |
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b) |
se del caso, l’elenco degli operatori che compongono gruppi di operatori istituiti conformemente al diritto nazionale. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli. |
Articolo 41
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di conserve di funghi del genere Agaricus, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VII del presente regolamento.
CAPO 6
Carni bovine
Articolo 42
Contingenti tariffari e quantitativi
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (35), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio (36), all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio (37), all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (38), e all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (39), dall’altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio (40), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con decisione 2005/269/CE del Consiglio (41), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio (42), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (43), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio (44), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato VIII.
Articolo 43
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario 09.4002
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4002.
2. All’atto dell’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l’importatore presenta all’autorità doganale un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.
3. I certificati di autenticità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
4. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione o del paese esportatore.
5. I certificati di autenticità recano un numero d’ordine individuale assegnato dalle autorità emittenti.
6. I certificati di autenticità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente del paese terzo di origine di cui all’allegato per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere correttamente vistati, i certificati di autenticità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I quantitativi indicati in un titolo di importazione sono ripartiti per codice NC.
9. I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.
10. Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d’ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici NC o dei gruppi di codici NC elencati nell’allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici NC, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC sono indicati nella sezione 16 della domanda di titolo e del titolo stesso e le rispettive descrizioni sono indicate nella sezione 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
Articolo 44
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione 8, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella «Diciture specifiche da indicare sul titolo» dell’allegato VIII.
2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.
Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o se l’originale del certificato di autenticità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.
Articolo 45
Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Nei casi di cui all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il richiedente costituisce una cauzione aggiuntiva pari all’importo corrispondente, per i prodotti in questione, al dazio della nazione più favorita nell’ambito della tariffa doganale comune applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo di importazione.
Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.
2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.
3. L’importo della cauzione aggiuntiva non svincolato è incamerato e trattenuto a titolo di dazio doganale.
Articolo 46
Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada
1. L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni bovine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4280 e 09.4281 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3. Per calcolare la prova dello svolgimento di un’attività commerciale e, se del caso, il quantitativo di riferimento, il peso è corretto utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
4. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede l’inizio di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato VIII.
5. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
6. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
7. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Il titolo di importazione scade tuttavia al più tardi il 31 dicembre.
8. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
9. Quando una parte del quantitativo indicato in un titolo viene restituita conformemente al paragrafo 8, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
Articolo 47
Disposizioni comuni
1. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.
2. I quantitativi comunicati sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, convertiti in equivalente disossato di peso del prodotto.
3. Ai fini del presente capo si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, ha una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
CAPO 7
Latte e prodotti lattiero-caseari
Articolo 48
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (46), all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione 1999/753/CE (47), all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni prodotti agricoli, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (48) e all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM approvato con decisione 2008/805/CE (49), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (50), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
I contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IX.
Articolo 49
Contingente tariffario per i formaggi neozelandesi
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
Articolo 50
Contingente tariffario per il burro neozelandese
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. L’espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione dei contingenti tariffari di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data in cui è presentata alle autorità doganali una dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione.
4. In tutte le fasi della commercializzazione del burro originario della Nuova Zelanda importato nell’Unione, l’origine neozelandese è indicata sull’imballaggio e sulla relativa fattura. Quando il burro originario della Nuova Zelanda è mescolato con burro originario dell’Unione e il burro mescolato è destinato al consumo diretto e commercializzato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l’origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
5. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
6. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4195, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, più del 125 % dei quantitativi che il richiedente ha immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 nel periodo di 24 mesi anteriore al mese di novembre che precede il periodo contingentale.
7. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4182, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, meno di 20 tonnellate e più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo contingentale.
8. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 sono ripartiti per codice NC.
Articolo 51
Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda
1. Le norme per il controllo del peso e del tenore di materie grasse e le conseguenze di tale controllo figurano nell’allegato XIV.5, parte A.3. Il controllo delle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica nell’Unione comprende i controlli di cui all’allegato XIV. Se il burro non rispetta i requisiti in materia di composizione, l’intero quantitativo oggetto della pertinente dichiarazione doganale è escluso dalla preferenza tariffaria. Una volta constatata la non conformità e accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali riscuotono il dazio all’importazione fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (51). L’operatore può restituire il titolo per il quantitativo non conforme, nel qual caso l’autorità emittente notifica tale quantitativo come non utilizzato e la cauzione corrispondente è svincolata.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato XIV.5, parte A.3, per ogni trimestre entro il decimo giorno del primo mese del trimestre successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
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a) |
informazioni di carattere generale:
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b) |
controllo del peso: il peso del campione su base casuale (numero di cartoni); |
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c) |
dati relativi alla media:
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d) |
dati relativi alle deviazioni standard:
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e) |
controllo del tenore di materie grasse: |
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f) |
peso del campione su base casuale (numero di cartoni); |
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g) |
dati relativi alla media:
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Articolo 52
Contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. I contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono elencati nell’allegato I.
2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1.
Articolo 53
Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari
1. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV. Tuttavia la casella 3, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.
Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto.
2. Il certificato riguarda il quantitativo totale di prodotti destinati a lasciare il territorio del paese di rilascio.
3. I certificati IMA 1 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio. La validità non può estendersi oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio del titolo.
4. In deroga al paragrafo 3, certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1o gennaio possono essere rilasciati a decorrere dal 1o novembre dell’anno precedente. Tuttavia, le relative domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto a partire dal primo giorno del periodo contingentale.
5. I casi in cui i certificati IMA 1 possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati nell’allegato XIV.
6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione. Il certificato IMA 1 deve essere presentato mentre è in corso di validità, salvo casi di forza maggiore.
Articolo 54
Organismi emittenti degli IMA 1
1. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all’allegato XIV. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata.
2. Un organismo emittente figura nell’elenco di cui all’allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
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a) |
è riconosciuto come tale dal paese esportatore; |
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b) |
si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati; |
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c) |
si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8; |
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d) |
nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente:
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3. Se non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, l’organismo emittente è rimosso dall’elenco di cui all’allegato XIV.
Articolo 55
Contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
1. In conformità all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, è aperto un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell’Unione, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. È assegnato agli esportatori dell’Unione un contingente di esportazione di 22 400 tonnellate di tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.
3. Il periodo contingentale va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
4. Gli esportatori dell’Unione sono gli operatori il cui nome e numero EORI figurano sulla dichiarazione di esportazione corrispondente. Per ciascuna spedizione essi presentano alle autorità competenti della Repubblica dominicana una copia certificata del titolo di esportazione e una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione.
5. Le domande di titoli di esportazione possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 che sono stati interamente ottenuti nell’Unione a partire da latte interamente prodotto all’interno dell’Unione. I richiedenti dichiarano per iscritto che tali condizioni sono soddisfatte. Essi si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare le prove fornite mediante controlli in loco.
Articolo 56
Norme aggiuntive applicabili ai titoli di esportazione rilasciati per il latte in polvere nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana
1. I titoli rilasciati nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana danno luogo a un obbligo di esportazione verso la Repubblica dominicana.
2. La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
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a) |
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante la Repubblica dominicana come destinazione finale; oppure |
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b) |
una stampa delle informazioni elettroniche relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto, generata indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui può essere collegata alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichi la Repubblica dominicana come destinazione finale. |
3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
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a) |
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Repubblica dominicana»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata; |
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b) |
la sezione 20 indica: «Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Contingente tariffario dal 1o luglio 20… al 30 giugno 20… per il latte in polvere secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.» |
Articolo 57
Coefficiente di attribuzione applicato al contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
1. Se le domande di titoli sono presentate per quantitativi superiori a quelli disponibili, la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato al chilogrammo inferiore.
2. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il ricevimento di tale notifica.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità emittente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.
Articolo 58
Contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, sono aperti contingenti tariffari per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti lattiero-caseari originari dell’Unione del codice NC 0406, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 59
Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all’allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all’atto dell’esportazione verso gli Stati Uniti d’America nell’ambito:
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a) |
del contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio; |
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b) |
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round; |
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c) |
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round. |
2. In deroga all’articolo 6, le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre dell’anno che precede l’anno contingentale per il quale sono assegnati i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate contemporaneamente all’autorità emittente di uno Stato membro.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 16, il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406.
4. I richiedenti dei titoli di esportazione dimostrano che l’importatore designato è una loro filiale.
5. I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda:
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a) |
la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»; |
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b) |
la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»; |
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c) |
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d’America. |
6. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
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a) |
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d’America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata; |
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b) |
la sezione 20 indica:
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c) |
la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC». |
7. Per ciascun contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati nei commi seguenti.
A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati.
Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell’importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l’idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali).
9. Le informazioni sui contingenti aperti dagli Stati Uniti d’America sono fornite insieme alla domanda di titolo di esportazione e presentate secondo il modello riportato nell’allegato XIV.
10. In deroga all’articolo 11 del presente regolamento, i titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi per i quali i titoli sono stati assegnati.
Articolo 60
Svincolo delle cauzioni nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
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a) |
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante gli Stati Uniti d’America come destinazione finale; oppure |
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b) |
una stampa delle informazioni relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto in formato elettronico, generate indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui possono essere collegate alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichino gli Stati Uniti d’America come destinazione finale. |
Articolo 61
Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. Entro il 18 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America. È altresì notificato il fatto che non sono state presentate domande.
2. Per ogni contingente la notifica comprende:
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a) |
un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI; |
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b) |
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»; |
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c) |
il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente. |
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.
Articolo 62
Coefficiente di attribuzione applicato ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. In deroga all’articolo 10, se le domande di titoli di esportazione per un contingente superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione calcola e pubblica entro il 31 ottobre un coefficiente di attribuzione. Se necessario può essere applicato un coefficiente di attribuzione superiore al 100 %.
2. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi assegnati risultassero inferiori a 10 tonnellate per contingente e per richiedente, quest’ultimo ha facoltà di ritirare la domanda di titolo. In tal caso il richiedente ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione.
3. Entro dieci giorni civili dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità competente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.
4. Se le domande di titoli di esportazione non superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. In tal caso gli operatori comunicano all’autorità emittente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione da costituire è aumentata in conseguenza.
5. L’autorità competente notifica alla Commissione, entro due settimane dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi supplementari accettati dagli operatori, ripartiti per codice NC.
Articolo 63
Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America i nomi degli importatori designati e i quantitativi assegnati.
2. Se un titolo di importazione per i quantitativi interessati non è assegnato all’importatore designato, nei casi in cui non sussistano dubbi sulla buona fede dell’operatore che presenta una dichiarazione di ammissibilità conforme alle norme del Ministero dell’agricoltura statunitense (USDA) in materia di titoli di importazione dei contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali), l’autorità emittente può autorizzare l’operatore a designare un altro importatore figurante nell’elenco dell’USDA degli importatori riconosciuti e comunicato in conformità al paragrafo 1.
3. L’autorità emittente comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento di importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.
Articolo 64
Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada
1. In conformità all’accordo per la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e al relativo scambio di lettere, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (52), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso il Canada, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. Per le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito di tale contingente è richiesto un titolo di esportazione in conformità all’allegato XIII.
3. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell’Unione a partire da latte prodotto interamente nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco.
4. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
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a) |
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata; |
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b) |
la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati; |
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c) |
la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati; |
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d) |
le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16; |
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e) |
la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa; |
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f) |
la sezione 22 indica: «senza restituzione all’esportazione». |
5. All’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione, il detentore di un titolo di esportazione presenta l’originale o una copia certificata di detto titolo all’autorità canadese competente.
CAPO 8
Carni suine
Articolo 65
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni suine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato X del presente regolamento.
Articolo 66
Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada
1. L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni suine originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4282 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato X del presente regolamento.
4. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
5. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
6. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Tuttavia il titolo di importazione scade al più tardi il 31 dicembre.
7. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
8. Quando una parte del quantitativo di un titolo è restituita conformemente al paragrafo 7, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
CAPO 9
Uova
Articolo 67
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.
Articolo 68
Conversioni di peso
1. Ai fini del presente regolamento, il peso è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento. I tassi forfettari di rendimento si applicano unicamente ai prodotti importati di qualità sana, leale e mercantile che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione dell’Unione e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.
2. Il quantitativo di riferimento è corretto applicando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per le altre lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
4. Ai fini delle domande di titoli per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
5. I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:
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a) |
chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402; |
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b) |
chilogrammi di peso del prodotto per il numero d’ordine 09.4276. |
CAPO 10
Carni di pollame
Articolo 69
Contingenti tariffari
In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio (53), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio (54), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio (55), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio (56), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XII del presente regolamento.
CAPO 11
Alimenti per cani o gatti
Articolo 70
Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera
1. In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (57), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione verso la Svizzera di alimenti per cani o gatti originari dell’Unione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state interamente ottenute nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte e ad accettare, se del caso, eventuali controlli da parte di tali autorità in merito alla contabilità e alle condizioni in cui i prodotti in questione sono fabbricati. Se il richiedente non è il fabbricante dei prodotti, deve presentare una dichiarazione e un impegno analoghi da parte del fabbricante a sostegno della domanda.
3. In deroga all’articolo 71, paragrafo 1, il titolo di esportazione AGREX può essere sostituito da una fattura o da qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
CAPO 12
Norme comuni relative a taluni contingenti tariffari elencati ai capi 6, 7 e 11
Articolo 71
Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE
1. L’esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. Le domande di titoli per tali contingenti tariffari sono ricevibili unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 70, paragrafo 2.
3. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1239.
4. Il titolo è rilasciato non appena possibile dopo che è stata presentata una domanda ricevibile.
5. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.
7. L’articolo 16 non si applica ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
Articolo 72
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori
1. Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all’articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è:
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a) |
un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine; |
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b) |
un formulario IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement») per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
2. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1239.
3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.
4. L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1.
5. Un certificato di autenticità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.
6. L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.
7. La Commissione può chiedere a un paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
8. Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti. Lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante un sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Se richiesto da un paese terzo, lo scambio di documenti può continuare ad avvenire con mezzi convenzionali, nel qual caso il titolo di importazione è messo a disposizione del detentore soltanto dopo che è stato presentato l’originale del documento del paese esportatore.
9. La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(7) Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali (1986 - 1994) — Allegato 1 — Allegato 1A — Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione (OMC-GATT 1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 151).
(8) Decisione ministeriale di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari WT/MIN(13)/39 — WT/L/914 dell’11 dicembre 2013.
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(10) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
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In bulgaro: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18 |
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In spagnolo: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18 |
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In ceco: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 |
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In danese: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18 |
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In tedesco: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge |
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In estone: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär |
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In greco: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 |
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In inglese: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18 |
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In francese: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18 |
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In croato: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18 |
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In italiano: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18 |
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In lettone: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam |
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In lituano: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams |
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In ungherese: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel |
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In maltese: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18 |
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In neerlandese: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid |
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In polacco: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18 |
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In portoghese: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18 |
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In romeno: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18 |
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In slovacco: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18 |
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In sloveno: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18 |
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In finlandese: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli |
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In svedese: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18 |
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In bulgaro: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага |
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In spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71 |
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In ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije |
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In danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse |
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In tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung |
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In estone: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata |
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In greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται |
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In inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply |
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In francese: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas |
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In croato: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje |
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In italiano: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica |
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In lettone: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro |
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In lituano: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma |
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In ungherese: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni |
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In maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika |
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In neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing |
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In polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania |
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In portoghese: O artigo 3.o, n.o4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável |
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In romeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică |
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In slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje |
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In sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja |
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In finlandese: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta |
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In svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas. |
(14) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(15) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
(17) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(18) Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 124 del 11.5.2006, pag. 13).
(19) Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).
(20) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
(21) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).
(22) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
(23) Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1).
(24) Decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).
(25) Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).
(26) Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 1).
(27) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(28) Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(30) Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).
(31) Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7).
(32) Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (GU L 154 del 8.6.2006, pag. 22).
(33) Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).
(34) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12
(35) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
(36) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).
(37) Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).
(38) Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).
(39) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(40) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).
(41) Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).
(42) Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).
(43) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(44) Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(46) Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli — Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia — Protocollo 2 concernente il regime preferenziale applicabile all’importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo 3 relativo alle norme di origine — Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
(47) Decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1).
(48) Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1).
(49) Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1).
(50) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
(51) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(52) Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25).
(53) Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).
(54) Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65).
(55) Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).
(56) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(57) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
ALLEGATO I
|
Elenco dei contingenti tariffari aperti e dei requisiti da soddisfare |
|||||||
|
Numero/descrizione del contingente tariffario |
Settore |
Tipo di contingente |
Metodo di gestione |
Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Data di scadenza del titolo |
Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
|
09.4123 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4124 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4125 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4131 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4133 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4306 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4307 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4308 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4120 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento |
No |
|
09.4121 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento. |
No |
|
09.4122 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento |
No |
|
09.4112 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4116 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4117 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4118 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4119 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4127 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4128 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4129 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4130 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4138 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4148 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4149 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4150 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4153 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4154 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4166 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4168 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4317 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4318 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4319 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4320 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4321 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4324 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4325 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4326 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4327 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4329 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4330 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4032 |
Olio di oliva |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4099 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4104 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
|
No |
|
09.4285 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4287 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4284 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4286 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4001 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4202 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4003 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4004 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4181 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4198 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4199 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4200 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4002 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4270 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4280 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4281 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4450 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4451 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4452 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4453 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4454 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4455 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4504 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4505 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4155 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4179 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4182 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4195 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4225 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4226 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4227 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4228 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4229 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4514 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4515 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4521 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4522 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
|
09.4595 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4600 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4601 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4602 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
Contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
Contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
Contingente per i formaggi aperto dal Canada |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
Paese terzo |
No |
No |
31 dicembre |
No |
|
09.4038 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4170 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4271 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4272 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4282 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4275 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4276 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4401 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4402 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4067 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4068 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4069 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4070 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4092 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4169 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4211 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4212 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4213 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4214 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4215 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4216 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4217 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4218 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4251 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4252 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4253 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4254 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4255 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4256 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4257 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4258 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4259 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4260 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4263 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4264 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4265 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4266 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4267 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
|
09.4268 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4269 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4273 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4274 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
|
09.4283 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
|
09.4410 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4411 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4412 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4420 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
09.4422 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
|
Alimenti per cani o gatti verso la Svizzera |
Alimenti per cani o gatti |
Esportazione |
Paese terzo |
No |
No |
31 dicembre |
No |
ALLEGATO II
Contingenti tariffari nel settore dei cereali
|
Numero d’ordine |
09.4123 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
572 000 000 kg |
|
Codici NC |
Ex10019900 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4124 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, applicato in via provvisoria nell’UE sulla base della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre Contingente tariffario aperto dal 2017 al 2023 |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
|
Origine |
Canada |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Dal 2017 al 2023: 100 000 000 kg |
|
Codici NC |
Ex10019900 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4125 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
||||
|
Origine |
Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d’America e dal Canada |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 371 600 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
Ex10019900 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4131 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Granturco |
||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
277 988 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1005 10 90 e 1005 90 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4133 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
129 577 000 kg |
|
Codici NC |
Ex10019900 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4306 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall’orzo, dall’avena e dal riso Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 980 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 990 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 1 000 000 000 kg |
|
Codici NC |
1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni speciali |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4307 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Orzo non destinato alla semina Farina di orzo Agglomerati in forma di pellets, di orzo |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 310 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 330 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 350 000 000 kg |
|
Codici NC |
1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4308 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 550 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 600 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 650 000 000 kg |
|
Codici NC |
1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4120 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Granturco importato in Spagna |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 000 000 000 kg |
|
Codici NC |
1005 90 00 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata; la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4121 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Granturco importato in Portogallo |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
500 000 000 kg |
|
Codici NC |
1005 90 00 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4122 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Sorgo importato in Spagna |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
300 000 000 kg |
|
Codici NC |
1007 90 00 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO III
Contingenti tariffari nel settore del riso
|
Numero d’ordine |
09.4112 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
5 513 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4116 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 388 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4117 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
India |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 769 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4118 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
Pakistan |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 595 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4119 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
Altre origini (ad esclusione dell’India, del Pakistan, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America) |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
3 435 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4127 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||||
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
38 721 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4128 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
21 455 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4129 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||||
|
Origine |
Australia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 019 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità di un titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4130 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||||
|
Origine |
Altre origini (ad esclusione dell’Australia, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America) |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 805 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4138 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Quantitativo residuo dai numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non assegnato nei sottoperiodi precedenti |
|
Codici NC |
1006 30 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4148 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso semigreggio |
||||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 634 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 20 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio ad valorem del 15 % |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4149 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
||||
|
Origine |
Thailandia |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
52 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1006 40 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4150 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||||
|
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
|||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
||||
|
Origine |
Australia |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
16 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1006 40 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4153 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
||||
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
9 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1006 40 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4154 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
||||
|
Origine |
Altre origini (ad esclusione dell’Australia, della Guyana, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America) |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
12 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1006 40 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4166 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
||||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
25 516 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
1006 30 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4168 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
31 788 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
1006 40 00 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO IV
Contingenti tariffari nel settore dello zucchero
|
Numero d’ordine |
09.4317 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Australia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
9 925 000 kg |
|
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4318 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodi contingentali fino al 2023/2024: 334 054 000 kg Periodi contingentali dal 2024/2025: 412 054 000 kg |
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Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4319 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2008/870/CE del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Cuba |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
68 969 000 kg |
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Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4320 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2009/718/CE del Consiglio, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Qualsiasi paese terzo |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
289 977 000 kg |
|
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità del titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4321 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 75/456/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
|
Origine |
India |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
10 000 000 kg |
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Codici NC |
1701 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4324 — ZUCCHERO BALCANI |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
Origine |
Albania |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 000 000 kg |
|
Codici NC |
1701 e 1702 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4325 — ZUCCHERO BALCANI |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea Articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
Origine |
Bosnia-Erzegovina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
13 210 000 kg |
|
Codici NC |
1701 e 1702 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4326 — ZUCCHERO BALCANI |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2013/490/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra Articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
Origine |
Serbia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
181 000 000 kg |
|
Codici NC |
1701 e 1702 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
|
Durata di validità del titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4327 — ZUCCHERO BALCANI |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
Origine |
Repubblica di Macedonia del Nord |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
7 000 000 kg |
|
Codici NC |
1701 e 1702 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4329 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodi contingentali fino al 2021/2022: 78 000 000 kg Periodo contingentale 2022/2023: 58 500 000 kg |
|
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
11 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4330 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
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Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale 2022/2023: 19 500 000 kg Periodo contingentale 2023/2024: 58 500 000 kg |
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Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
54 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate. |
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Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
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Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
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Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
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Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
ALLEGATO V
Contingenti tariffari nel settore dell’olio d’oliva
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Numero d’ordine |
09.4032 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Olio d’oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 , 1509 10 20 e 1509 10 80 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese |
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Origine |
Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR 1 |
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Quantitativo in chilogrammi |
56 700 000 kg |
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Codici NC |
1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80 |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
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Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg netti |
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Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Le sezioni 7 e 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso recano l’indicazione del paese esportatore e del paese di origine; la casella «sì» delle suddette sezioni deve essere barrata |
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Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VI
Contingenti tariffari nel settore dell’aglio
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Numero d’ordine |
09.4099 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
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Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
|
Origine |
Argentina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
5 744 000 kg, suddivisi come segue: 4 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio 1 634 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio |
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Codici NC |
0703 20 00 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «nuovo importatore» |
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Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
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Numero d’ordine |
09.4104 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
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|
Origine |
Argentina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
13 403 000 kg, suddivisi come segue:
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||||
|
Codici NC |
0703 20 00 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «importatore tradizionale» |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4285 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
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|
Origine |
Cina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
48 225 000 kg, suddivisi come segue:
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|
Codici NC |
0703 20 00 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
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|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
Sì |
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|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4287 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
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|
Origine |
Altri paesi terzi (ad esclusione di Cina e Argentina) |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di origine per l’Iran, il Libano, la Malaysia, Taiwan, gli Emirati arabi uniti e il Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
6 023 000 kg, suddivisi come segue:
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Codici NC |
0703 20 00 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VII
Contingenti tariffari nel settore dei funghi
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Numero d’ordine |
09.4286 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Conserve di funghi del genere Agaricus |
|
Origine |
Altri paesi terzi (ad eccezione della Cina) |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
5 030 000 kg (peso netto sgocciolato) |
|
Codici NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato) |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4284 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Conserve di funghi del genere Agaricus |
|
Origine |
Cina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
30 400 000 kg (peso netto sgocciolato) |
|
Codici NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato) |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VIII
Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine
|
Numero d’ordine |
09.4002 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
12 sottoperiodi di un mese ciascuno |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un’alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” e “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” e “A4”, secondo la tabella di classificazione dell’Agence Canadienne d’inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione» |
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|
Origine |
Stati Uniti d’America e Canada |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Sul retro del modulo va riportata la descrizione del prodotto applicabile alle carni originarie del paese esportatore. Autorità emittenti:
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Quantitativo in chilogrammi |
11 500 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue:
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Codici NC |
Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem. Per i prodotti originari del Canada il dazio è invece di 0 EUR. |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
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Numero d’ordine |
09.4280 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate |
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Origine |
Canada |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
Il quantitativo è espresso in kg (equivalente peso carcassa) Periodo contingentale (anno civile) 2019: 19 580 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 24 720 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2021: 29 860 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 35 000 000 kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:
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Codici NC |
Ex02011000 Ex02012020 Ex02012030 Ex02012050 Ex02012090 Ex02013000 Ex02061095 |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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Cauzione per i titoli di importazione |
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) |
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Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. |
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Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Trasferibilità del titolo |
No |
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Quantitativo di riferimento |
No |
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Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
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Numero d’ordine |
09.4281 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate |
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Origine |
Canada |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 7 500 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 10 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2021: 12 500 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 15 000 000 kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:
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Codici NC |
Ex02021000 Ex02022010 Ex02022030 Ex02022050 Ex02022090 Ex02023010 Ex02023050 Ex02023090 Ex02062991 Ex02102010 Ex02102090 Ex02109951 Ex02109959 |
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Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
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Trasferibilità del titolo |
No |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
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Numero d’ordine |
09.4003 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
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Origine |
Erga omnes |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
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Quantitativo in chilogrammi |
54 875 000 kg, peso equivalente di carne disossata |
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Codici NC |
0202 e 0206 29 91 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
6 EUR per 100 kg di peso equivalente di carne disossata |
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Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
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Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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Trasferibilità del titolo |
Sì |
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Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata. |
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Numero d’ordine |
09.4270 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
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Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
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Origine |
Ucraina |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
12 000 000 kg, suddivisi come segue:
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Codici NC |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
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Numero d’ordine |
09.4001 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
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Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carne di bufalo disossata, congelata |
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Origine |
Australia |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
2 250 000 kg espressi in peso di carne disossata |
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Codici NC |
Ex02023090 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4004 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate |
|
Origine |
Argentina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Producción y Trabajo — Argentina |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
200 000 kg |
|
Codici NC |
Ex02013000 , ex 0202 30 90 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
|
Numero d’ordine |
09.4181 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
|
Origine |
Cile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 650 000 kg (peso netto di prodotto) Incremento annuo a partire dal 1o luglio 2010: 100 000 kg |
|
Codici NC |
0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 , 0202 30 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
|
Numero d’ordine |
09.4198 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia |
|
Origine |
Serbia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Serbia: Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacaskog 13, Belgrado, Serbia (Riferimento: allegato II dell’accordo interinale con la Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio) |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
8 700 000 kg espressi in peso carcassa |
|
Codici NC |
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
|
Numero d’ordine |
09.4199 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro |
|
Origine |
Montenegro |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Montenegro: Veterinary Directorate (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro (Riferimento: allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione) |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
800 000 kg espressi in peso carcassa |
|
Codici NC |
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
|
Numero d’ordine |
09.4200 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
|
Origine |
Territorio doganale del Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo] |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo] |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
475 000 kg espressi in peso carcassa |
|
Codici NC |
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
|
Numero d’ordine |
09.4202 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata. |
|
Origine |
Svizzera |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 200 000 kg |
|
Codici NC |
Ex02102090 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4450 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
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Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos —SAGPyA).» |
|
Origine |
Argentina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Producción y Trabajo — Argentina |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
29 500 000 kg, carni bovine disossate |
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Codici NC |
Ex02013000 , ex 0206 10 95 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4451 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.» |
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Origine |
Australia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
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Quantitativo in chilogrammi |
7 150 000 kg di peso del prodotto |
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Codici NC |
Ex02012090 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4452 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall’Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes— INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione.» |
|
Origine |
Uruguay |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Instituto Nacional de Carnes (INAC) per le carni originarie dell’Uruguay conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4452 |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
6 376 000 kg, carni bovine disossate |
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Codici NC |
Ex02013000 , ex 0206 10 95 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4453 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).» |
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Origine |
Brasile |
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Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) per le carni originarie del Brasile conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4453 |
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Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
10 000 000 kg, carni bovine disossate |
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Codici NC |
Ex02013000 , ex 0202 30 90 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4454 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board.» |
|
Origine |
Nuova Zelanda |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: New Zealand Meat Board |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
1 300 000 kg di peso del prodotto |
|
Codici NC |
Ex02012090 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4455 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.» |
|
Origine |
Paraguay |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 000 000 kg di carni disossate |
|
Codici NC |
Ex02013000 , ex 0202 30 90 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
|
Numero d’ordine |
09.4504 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
|
Origine |
Bosnia-Erzegovina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Rilasciato da: Bosnia-Erzegovina |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 500 000 kg espressi in peso carcassa |
|
Codici NC |
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
|
Numero d’ordine |
09.4505 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
|
Origine |
Repubblica di Macedonia del Nord |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Repubblica di Macedonia del Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje (Riferimento: allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione) |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 650 000 kg di «baby beef», espressi in peso carcassa |
|
Codici NC |
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
ALLEGATO IX
Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
|
Numero d’ordine |
09.4155 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002 |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 % Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 0403 10 : yogurt |
||||
|
Origine |
Svizzera |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione CH.1 conformemente al protocollo n. 3, allegato V, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
Ex04 01 40 , ex 0401 50 , 0403 10 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4179 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto (*1) |
Formaggi e latticini |
||||
|
Origine |
Norvegia |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
7 200 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
0406 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4228 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto (*2) |
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
||||
|
Origine |
Norvegia |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 250 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
0404 10 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4229 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto (*3) |
Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % |
||||
|
Origine |
Norvegia |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
3 150 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
0404 10 02 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4182 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Ex04051011 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Ex04051030 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») |
||||
|
Origine |
Nuova Zelanda |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
33 612 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
Ex04051011 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
70 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 100 tonnellate. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4195 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||
|
Quantitativo annuale |
41 081 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Ex04051011 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Ex04051030 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») |
||||
|
Origine |
Nuova Zelanda |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
||||
|
Codici NC |
Ex04051011 , ex 0405 10 19 , ex 0405 1030 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
70 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4225 |
||||||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Descrizione del prodotto (*4) |
Burro naturale |
||||||||||||
|
Origine |
Islanda |
||||||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 439 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 463 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 500 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||||||
|
Codici NC |
0405 10 11 , 0405 10 19 |
||||||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||||||
|
Cauzione relativa alla domanda di titolo |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4226 |
||||||||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
||||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||||||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||||
|
Designazione del prodotto (*5) |
«Skyr» |
||||||||||||||
|
Origine |
Islanda |
||||||||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||||||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 492 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 3 095 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021:
|
||||||||||||||
|
Codici NC |
Ex04061050 (*6) |
||||||||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4227 |
||||||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Designazione del prodotto (*7) |
Formaggi, escluso lo «Skyr» della sottovoce NC 0406 10 50 (*8) |
||||||||||||
|
Origine |
Islanda |
||||||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 31 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 38 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 50 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||||||
|
Codici NC |
Ex 0406 escluso lo «Skyr» del codice NC ex 0406 10 50 (*8) |
||||||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4514 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
|
Origine |
Nuova Zelanda |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
|
Quantitativo in chilogrammi |
7 000 000 kg |
|
Codici NC |
Ex04069021 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4515 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Formaggi destinati alla trasformazione (*9) |
|
Origine |
Nuova Zelanda |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
|
Quantitativo in chilogrammi |
4 000 000 kg |
|
Codici NC |
0406 90 01 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Diciture specifiche da indicare sul titolo |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni speciali |
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4595 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Cheddar |
||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
15 005 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||
|
Codici NC |
0406 90 21 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
21 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4600 |
||||||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Descrizione del prodotto (*10) |
Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide |
||||||||||||
|
Origine |
Ucraina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
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|
Quantitativo annuale in kg |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 9 200 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 9 600 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 10 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||||||
|
Codici NC |
0401, 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69 |
||||||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09. 4601 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Descrizione del prodotto (*11) |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove |
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|
Origine |
Ucraina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
||||||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 3 600 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 4 300 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 5 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
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|
Codici NC |
0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89 |
||||||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4602 |
||||||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
||||||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
||||||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Descrizione del prodotto (*12) |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
||||||||||||
|
Origine |
Ucraina |
||||||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg, suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||||||
|
Codici NC |
0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
||||||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4521 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
|
Origine |
Australia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Prova dell’origine a destinazione per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
|
Quantitativo in chilogrammi |
3 711 000 kg |
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Codici NC |
Ex04069021 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio. La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4522 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Formaggi destinati alla trasformazione (*13) |
|
Origine |
Australia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
|
Quantitativo in chilogrammi |
500 000 kg |
|
Codici NC |
0406 90 01 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg di peso netto |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio. La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento |
(*1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*2) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*3) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*4) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*5) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*6) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.
(*7) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*8) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.
(*9) L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(*10) Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*11) Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*12) Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(*13) L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
ALLEGATO X
Contingenti tariffari nel settore delle carni suine
|
Numero d’ordine |
09.4038 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
|
||||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
35 265 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
||||||
|
Codici NC |
Ex02031955 , ex 0203 29 55 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
250 EUR per 1 000 Kg |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4170 |
||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 |
||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||
|
Descrizione del prodotto |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
|
||||
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 |
||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
4 922 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
||||
|
Codici NC |
Ex02031955 , ex 0203 29 55 |
||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
250 EUR per 1 000 Kg |
||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4271 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
|
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
|
Codici NC |
0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4272 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
|
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
|
Codici NC |
0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
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Numero d’ordine |
09.4282 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016 |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
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Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi |
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Origine |
Canada |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
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Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 43 049 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale Periodo contingentale (anno civile) 2020: 55 549 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale Periodo contingentale (anno civile) 2021: 68 049 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 80 549 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale |
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Codici NC |
0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
6,5 EUR per100 kg in equivalente peso carcassa |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nei riquadri 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa |
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Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
ALLEGATO XI
Contingenti tariffari nel settore delle uova
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Numero d’ordine |
09.4275 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all’alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all’alimentazione umana |
||||||
|
Origine |
Ucraina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingentali, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale:
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||||||
|
Codici NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99 ) conformemente all’allegato XVI del presente regolamento |
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Numero d’ordine |
09.4276 |
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Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |
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|
Origine |
Ucraina |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
3 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue:
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Codici NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4401 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Prodotti a base di uova |
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|
Origine |
Erga omnes |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
7 000 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0408 11 80 : 711 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 81 : 310 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 89 : 331 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 91 80 : 687 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 99 80 : 176 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto |
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Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate (equivalente uova in guscio) |
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Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
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|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
09.4402 |
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|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
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|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
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|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
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|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
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|
Descrizione del prodotto |
Ovoalbumine |
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|
Origine |
Erga omnes |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
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|
Quantitativo in chilogrammi |
15 500 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:
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||||||||
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Codici NC |
3502 11 90 , 3502 19 90 |
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|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 3502 11 90 : 617 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 3502 19 90 : 83 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto |
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|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
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|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
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|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
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|
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
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|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
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|
Quantitativo di riferimento |
No |
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|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
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|
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
ALLEGATO XII
Contingenti tariffari nel settore del pollame
|
Numero d’ordine |
09.4067 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
6 249 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4068 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
8 570 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4069 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 705 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 14 10 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
795 EUR per 1 000 Kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4070 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
1 781 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4092 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame Pezzi di tacchino disossati, congelati Pezzi di tacchino non disossati, congelati |
|
Origine |
Israele |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo, del 1o giugno 2000, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra |
|
Quantitativo in chilogrammi |
4 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4169 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
|
Origine |
Stati Uniti d’America |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
21 345 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 10 : 795 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 50 : 0 % Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 70 : 0 % Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 10 : 0 % Per il codice NC 0207 27 20 : 0 % Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 80 : 0 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4211 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
||||||||
|
Origine |
Brasile |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
170 807 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
Ex02109939 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4212 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
92 610 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
Ex02109939 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4213 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
|
Origine |
Erga omnes (ad esclusione del Brasile e della Thailandia) |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
828 000 kg |
|
Codici NC |
Ex02109939 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4214 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Brasile |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
79 477 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 19 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4215 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
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|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
160 033 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 19 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4216 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia) |
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|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
11 443 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 19 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia» |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4217 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di tacchino |
||||||||
|
Origine |
Brasile |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
92 300 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 31 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8,5 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4218 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di tacchino |
||||||||
|
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile) |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
11 596 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 31 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8,5 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile» |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4251 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Brasile |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
15 800 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 11 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
630 EUR per 1 000 Kg |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4252 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Brasile |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
62 905 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4253 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
295 000 kg |
|
Codici NC |
1602 32 90 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4254 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
14 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4255 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 100 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 90 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4256 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Thailandia |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
13 500 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 39 29 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4257 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
10 000 kg |
|
Codici NC |
1602 39 21 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
630 EUR per 1 000 Kg |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4258 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
600 000 kg |
|
Codici NC |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4259 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
|
Quantitativo in chilogrammi |
600 000 kg |
|
Codici NC |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4260 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia) |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 800 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 30 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia» |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4263 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
220 000 kg |
|
Codici NC |
1602 39 29 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4264 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
148 000 kg |
|
Codici NC |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4265 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
125 000 kg |
|
Codici NC |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili) |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4273 |
||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||
|
Descrizione del prodotto |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus |
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|
Origine |
Ucraina |
||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 18 400 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 19 200 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
|
||||||
|
Codici NC |
0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 99 , 0207 24 , 0207 25 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , ex 0207 60 21 , 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , ex 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 , 1602 39 21 |
||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4274 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati |
|
Origine |
Ucraina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
|
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 12 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4410 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Polli |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
16 698 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4411 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Polli |
|
Origine |
Thailandia |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
5 100 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4412 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Polli |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia) |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
3 300 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4420 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Tacchino |
|
Origine |
Brasile |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
4 910 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4422 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Tacchino |
|
Origine |
Erga omnes |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
2 485 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
|
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
Sì |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4266 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
60 000 kg |
|
Codici NC |
1602 39 29 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
|
|
|
Numero d’ordine |
09.4267 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
|
Quantitativo in chilogrammi |
60 000 kg |
|
Codici NC |
1602 39 85 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina» |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4268 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Erga omnes |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
5 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 32 19 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4269 |
||||||||
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
||||||||
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
||||||||
|
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
||||||||
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
||||||||
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
||||||||
|
Origine |
Cina |
||||||||
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
||||||||
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti. |
||||||||
|
Quantitativo in chilogrammi |
6 000 000 kg, suddivisi come segue:
|
||||||||
|
Codici NC |
1602 39 29 |
||||||||
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
||||||||
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
||||||||
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
||||||||
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
||||||||
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
||||||||
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
||||||||
|
Quantitativo di riferimento |
No |
||||||||
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
||||||||
|
Condizioni specifiche |
No |
|
Numero d’ordine |
09.4283 |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
|
Origine |
Cina |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti. |
|
Quantitativo in chilogrammi |
600 000 kg |
|
Codici NC |
1602 39 85 |
|
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
|
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
Sì |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO XIII
Parte A — Settore: alimenti per cani e gatti
|
Numero d’ordine |
Non applicabile |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 71 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Alimenti per cani e gatti (esportati in Svizzera) |
|
Destinazione |
Svizzera |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione AGREX oppure una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione |
|
Quantitativo in chilogrammi |
6 000 000 kg |
|
Codici NC |
2309 10 90 |
|
|
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per il titolo di esportazione |
No |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 7 della domanda e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di destinazione; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 70 e 71 del presente regolamento |
Parte B — Settore: latte
|
Numero d’ordine |
Non applicabile |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Latte in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri |
|
Destinazione |
Repubblica dominicana |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì, conformemente all’articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento |
|
Quantitativo in chilogrammi |
22 400 000 kg |
|
Codici NC |
0402 10 , 0402 21 e 0402 29 |
|
|
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
|
Cauzione per il titolo di esportazione |
3 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
Non applicabile |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Contingente supplementare nel quadro dell’accordo OMC sull’agricoltura Contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round Contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 59 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
|
Destinazione |
Stati Uniti d’America |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione |
|
Quantitativo in chilogrammi |
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
|
Codici NC |
0406, conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
|
|
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 10 tonnellate |
|
Cauzione per il titolo di esportazione |
3 EUR per 100 kg |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 59 del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento |
|
Numero d’ordine |
Non applicabile |
|
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate |
|
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
Sottoperiodi contingentali |
No |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8, 64 e 71 del presente regolamento |
|
Descrizione del prodotto |
Formaggi |
|
Destinazione |
Canada |
|
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
|
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione |
|
Quantitativo in chilogrammi |
14 271 831 kg |
|
Codici NC |
0406 10 ; 0406 20 ; 0406 30 ; 0406 40 ; 0406 90 |
|
|
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
|
Cauzione per il titolo di esportazione |
No |
|
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 64 del presente regolamento |
|
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 71 del presente regolamento |
|
Trasferibilità del titolo |
No |
|
Quantitativo di riferimento |
No |
|
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
|
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 64 e 71 del presente regolamento |
ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI SETTORIALI SPECIFICHE E MODELLI
XIV.1 CEREALI
PARTE A. Diciture di cui all’allegato II per i contingenti tariffari 09.4120 e 09.4122
|
— |
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Испания/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 на Комисията |
|
— |
in spagnolo: certificado válido únicamente en España/Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de la Comisión |
|
— |
in ceco: licence platná pouze ve Španělsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 |
|
— |
in danese: licensen er kun gyldig i Spanien/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760 |
|
— |
in tedesco: Lizenz nur in Spanien gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission |
|
— |
in estone: litsents kehtib ainult Hispaanias/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760 |
|
— |
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 της Επιτροπής |
|
— |
in inglese: licence valid only in Spain/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760 |
|
— |
in francese: certificat valable uniquement en Espagne/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission |
|
— |
in croato: dozvola važeća samo u Španjolskoj/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760 |
|
— |
in italiano: titolo valido unicamente in Spagna/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione |
|
— |
in lettone: licence ir derīga tikai Spānijā/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760 |
|
— |
in lituano: licencija galioja tik Ispanijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760 |
|
— |
in ungherese: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági Rendelet |
|
— |
in maltese: liċenzja valida biss fi Spanja/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760 |
|
— |
in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Spanje/Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van de Commissie |
|
— |
in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760 |
|
— |
in portoghese: certificado válido apenas em Espanha/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão |
|
— |
in rumeno: licență valabilă doar în Spania/Regulamentul Delegat (UE) 2020/760 al Comisiei |
|
— |
in slovacco: licencia platná iba v Španielsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760 |
|
— |
in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Španiji/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760 |
|
— |
in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760 . |
|
— |
in svedese: intyg endast gällande i Spanien/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760 |
PARTE B. Diciture di cui all’allegato II per il contingente tariffario 09.4121
|
— |
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Португалия/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 . на Комисията |
|
— |
in spagnolo: certificado válido únicamente en Portugal/Reglamento Delegado (UE) /[2020/760 de la Comisión |
|
— |
in ceco: licence platná pouze v Portugalsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 . |
|
— |
in danese: licensen er kun gyldig i Portugal/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760 |
|
— |
in tedesco: Lizenz nur in Portugal gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission |
|
— |
in estone: litsents kehtib ainult Portugalis/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760 |
|
— |
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 . της Επιτροπής |
|
— |
in inglese: licence valid only in Portugal/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760 |
|
— |
in francese: certificat valable uniquement au Portugal/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission |
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— |
in croato: dozvola važeća samo u Portugalu/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760 |
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— |
in italiano: titolo valido unicamente in Portogallo/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione |
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in lettone: licence ir derīga tikai Portugālē/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760 |
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in lituano: licencija galioja tik Portugalijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760 |
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in ungherese: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet |
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in maltese: liċenzja valida biss fil-Portugall/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760 |
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in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Portugal/Verordening Gedelegeerde (EU) 2020/760 van de Commissie |
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in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760 |
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in portoghese: certificado válido apenas em Portugal/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 . da Comissão |
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in rumeno: licență valabilă doar în Portugalia/Regulamentul Delegat (UE) ) 2020/760 al Comisiei. |
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in slovacco: licencia platná iba v Portugalsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760 |
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in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Portugalski/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760 |
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in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760 |
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in svedese: intyg endast gällande i Portugal/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760 |
XIV.2 RISO
Modello dei certificati di esportazione di cui all’allegato III
PARTE A. Origine Thailandia
PARTE B. Origine Australia
PARTE C: Origine Stati Uniti d’America
XIV.3 ZUCCHERO
PARTE A. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330
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in bulgaro: Захар от квоти от списъка на отстъпките в рамките на СТО, внасяна в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ]. Пореден номер… |
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in spagnolo: Azúcar concesiones OMC, importado de conformidad con el título III, capítulo 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 . [TRQ]. N.o de orden … |
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in ceco: Koncesní cukr WTO dovezený v souladu s hlavou III kapitolou 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ]. Pořadové číslo… |
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in danese: WTO-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent]. Løbenummer ... |
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in tedesco: Im Rahmen von WTO-Zugeständnissen gemäß Titel III Kapitel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 . eingeführter Zucker [periodo contingentale]. Laufende Nummer … |
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in estone: WTO kontsessioonidega hõlmatud suhkur, mis on imporditud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 . III jaotise 3. peatükiga [tariifikvoot]. Seerianr… |
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in greco: Ζάχαρη παραχωρήσεων ΠΟΕ, εισαγόμενη σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ]. Αύξων αριθμός ... |
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in inglese: WTO concessions sugar imported in accordance with Chapter 3 of Title III of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ]. Order No… |
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in francese: «Sucre concessions OMC» importé conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 , titre III, chapitre 3. [contingent tarifaire]. No d’ordre ... |
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in croato: : šećer u okviru koncesija WTO-a uvezen u skladu s glavom III. poglavljem 3. Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Redni broj … |
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in italiano: Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ]. Numero d’ordine … |
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in lettone: PTO koncesiju cukurs, ko importē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] III sadaļas 3. nodaļu. Kārtas Nr. |
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in lituano: PPO nuolaidos cukrui, importuotam pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 III antraštinės dalies 3 skyrių [Tarifinės kvotos]. Eilės Nr. ... |
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in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO engedményes cukor [vámkontingens]. Rendelésszám: ... |
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in maltese: Il-konċessjonijiet tad-WTO taz-zokkor importat skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 . [TRQ]. Numru tal-ordni... |
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in neerlandese: Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer … |
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in polacco: Cukier w ramach koncesji WTO przywożony zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy]. Numer porządkowy... |
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in portoghese: Concessões de açúcar no âmbito da OMC importado nos termos do título III, capítulo 3, do Regulamento de Execução (UE) 2020/761 |
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in rumeno: : Zahăr concesii OMC importat în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ]. Nr. de ordine… |
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in slovacco: Koncesný cukor WTO dovezený v súlade s kapitolou 3 hlavy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 . [TRQ]. Poradové číslo ... |
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in sloveno: Sladkor iz koncesij STO, uvožen v skladu s poglavjem 3 naslova III Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Zaporedna št. ... |
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in finlandese: WTO-myönnytysten puitteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 . III osaston 3 luvun mukaisesti tuotu sokeri [periodo contingentale]. Järjestysnumero... |
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in svedese: Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot]. Löpnr… |
PARTE B. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
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in bulgaro: Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ], захар от Балканите. Пореден номер… |
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in spagnolo: Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ], azúcar Balcanes. N.o de orden … |
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in ceco: Použití prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ], cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo… |
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in danese: Anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent], Balkansukker. Løbenummer ... |
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in tedesco: Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 [TRQ], Balkan-Zucker. Laufende Nummer … |
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in estone: Rakendusmääruse (EL) 2020/761 kohaldamine [tariifikvoot], Balkani suhkur. Seerianr … |
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in greco: Εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ], ζάχαρη Βαλκανίων. |
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in inglese: Application of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ], Balkans sugar. Order No… |
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in francese: Application du règlement (UE) 2020/761 [contingent tarifaire], «sucre Balkans». No d’ordre... |
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in croato: : Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], šećer s Balkana. Redni broj … |
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in italiano: Applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ], zucchero Balcani. Numero d’ordine … |
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in lettone: Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr. |
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in lituano: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 [Tarifinės kvotos] taikymas, cukrus iš Balkanu šalių. Eilės Nr.. … |
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in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása [vámkontingens], balkáni cukor. Rendelésszám: ... |
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in maltese: L-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ], zokkor tal-Balkani. Numru tal-ordni... |
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in neerlandese: Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Balkansuiker. Volgnummer … |
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in polacco: Stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy], cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy... |
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in portoghese: Aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, Açúcar dos Balcãs |
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in rumeno: Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ], zahăr din Balcani. Nr. de ordine… |
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in slovacco: Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ], cukor z Balkánu. Poradové číslo ... |
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in sloveno: Uporaba Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], balkanski sladkor. Zaporedna št. ... |
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in finlandese: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 soveltaminen [TRQ], Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero... |
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in svedese: Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot], balkansocker. Löpnr… |
PARTE C. Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 35
XIV.4 CARNI BOVINE
PARTE A. Modello di certificato di autenticità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 e 09.4455
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ORIGINALE |
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5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761 |
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Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.
Luogo: Data: |
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… Firma e timbro (o emblema stampato) |
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Compilare a macchina oppure a mano in stampatello |
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PARTE B. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4181
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ORIGINALE |
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5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 |
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Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile. Luogo: … Data: … Firma e timbro (o emblema stampato) Da compilare a macchina o a mano in stampatello |
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PARTE C. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4198
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Serbia |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
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PARTE D. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4199
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Montenegro |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
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PARTE E. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4200
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Kosovo (*1) |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
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PARTE F. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4202
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE PAESE ESPORTATORE: |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di carni bovine disossate ed essiccate [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) (firma) |
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PARTE G. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4504
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Bosnia-Erzegovina |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
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PARTE H. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4505
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CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Repubblica di Macedonia del Nord |
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CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
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NOTE
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Luogo: |
Data: |
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(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
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XIV.5 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
PARTE A. Contingenti di importazione con certificati ima 1
A.1 — Modello di certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522
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ORIGINALE |
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CERTIFICATO per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata |
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OSSERVAZIONI IMPORTANTI
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Luogo |
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Anno |
Mese |
Giorno |
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(Firma e timbro dell’organismo emittente) |
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A2 — Modello di certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 E 09.4182
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ORIGINALE |
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CERTIFICATO per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 e 09.4182 |
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OSSERVAZIONI IMPORTANTI
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μ s |
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Anno |
Mese |
Giorno |
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Luogo: |
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Anno |
Mese |
Giorno |
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Valido fino al: |
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Anno |
Mese |
Giorno |
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(Firma e timbro dell’organismo emittente) |
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A3 — Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda dichiarato per l’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 E 09.4195
Definizioni
Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:
|
a) |
«produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione nell’Unione europea nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195; |
|
b) |
«lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall’acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione; |
|
c) |
«partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195; |
|
d) |
«autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati; |
|
e) |
«elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l’impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L’elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di scatole per ciascun lotto, il numero totale di scatole, il peso nominale delle scatole, il numero d’ordine dell’esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda all’Unione europea ed il numero della spedizione. |
Compilazione e verifica del certificato IMA 1
Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.
Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:
|
a) |
nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore; |
|
b) |
nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1); |
|
c) |
nella casella 4, il numero e la data della fattura; |
|
d) |
nella casella 5, «Nuova Zelanda»; |
|
e) |
nella casella 7:
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|
f) |
nella casella 8, il peso lordo in kg; |
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g) |
nella casella 9:
|
|
h) |
nella casella 10: a base di latte o crema di latte; |
|
i) |
nella casella 13, percentuale di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %; |
|
j) |
nella casella 16: «contingente applicabile al burro neozelandese per... [anno] a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761»; |
|
k) |
nella casella 17:
|
|
l) |
nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente. |
Controllo del peso
Controlli dell’Unione europea
Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.
Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:
n = 3√(N)
dove n è la dimensione del campione e
N è il numero di scatole della partita.
La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 10.
L’autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei pesi netti del campione.
Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nell’Unione europea o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.
Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard
La deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.
Si confronta il rapporto s/σ con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1.
Se il rapporto s/σ è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell’interpretazione dei risultati del controllo in conformità della sezione successiva si utilizza s anziché σ.
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Rapporto minimo (5) s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n) |
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n |
s/σ |
n |
s/σ |
n |
s/σ |
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10 (6) |
0,608 |
21 |
0,737 |
32 |
0,789 |
|
11 |
0,628 |
22 |
0,743 |
33 |
0,792 |
|
12 |
0,645 |
23 |
0,749 |
34 |
0,795 |
|
13 |
0,660 |
24 |
0,754 |
35 |
0,798 |
|
14 |
0,673 |
25 |
0,760 |
36 |
0,801 |
|
15 |
0,685 |
26 |
0,764 |
37 |
0,804 |
|
16 |
0,696 |
27 |
0,769 |
38 |
0,807 |
|
17 |
0,705 |
28 |
0,773 |
39 |
0,809 |
|
18 |
0,714 |
29 |
0,778 |
40 |
0,812 |
|
19 |
0,722 |
30 |
0,781 |
41 |
0,814 |
|
20 |
0,730 |
31 |
0,785 |
42 |
0,816 |
|
|
|
|
|
43 |
0,819 |
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
L’autorità competente confronta i risultati ottenuti sul campione con i dati riportati nel certificato IMA 1 utilizzando la seguente formula:
w ≤ W + ((2,326σ)/√n)
in cui:
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— |
w è la media aritmetica del peso netto delle scatole da cui proviene il campione, |
|
— |
W è il peso netto medio per scatola indicato nel certificato IMA 1, |
|
— |
σ è la deviazione standard del peso netto per scatola indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti nella sezione precedente sull’interpretazione dei risultati del controllo si utilizzerà tuttavia, anziché il valore σ, la deviazione standard del peso netto per scatola relativa al campione, e |
|
— |
n è la dimensione del campione. |
Se w soddisfa la formula suddetta, il peso netto medio indicato nel certificato IMA 1 (W) è utilizzato ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione.
Se w non soddisfa la formula suddetta, ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione si utilizza il valore w.
Il peso dichiarato viene iscritto nella parte 2 della colonna 29 del titolo di importazione; il quantitativo eccedente il peso dichiarato è immesso in libera pratica all’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (erga omnes).
Controllo del tenore di materie grasse
Controlli dell’Unione europea
Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà delle scatole che compongono il campione di cui alla sezione precedente. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.
Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale (FIL).
Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è l’ISO 17189 oppure quello definito nell’ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso.
Le autorità competenti prelevano campioni in doppio, uno dei quali è conservato in luogo sicuro in caso di controversia.
Il laboratorio incaricato di effettuare i test deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui alla parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
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a) |
Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica del campione non supera l’84,4 %. |
Le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione tutti i casi di inottemperanza.
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b) |
Nel caso in cui i requisiti di cui alla lettera a) non sono soddisfatti, la partita coperta dalla relativa dichiarazione di importazione e dal certificato IMA 1 è importata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, fatta eccezione per il caso in cui i risultati dell’analisi dei campioni in doppio di cui alla sezione successiva soddisfano i requisiti. |
Risultati controversi
Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro dieci giorni di calendario dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all’analisi dei campioni in doppio. In tal caso l’autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Il secondo laboratorio deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo descritto nella parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Il secondo laboratorio comunica senza indugio all’autorità competente i risultati delle analisi effettuate.
Le conclusioni del secondo laboratorio sono inappellabili.
A4 — Circostanze nell’ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere, in tutto o in parte, revocato, modificato, sostituito o corretto
Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno
Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita
L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3]
Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Modifica dello Stato membro di destinazione
Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Errore tecnico o di trascrizione
Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile
Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.
Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.
Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.
Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.
A5 — Regole per la compilazione dei certificati IMA 1
Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:
|
a) |
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC ex 0406 90 21 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514 e 09.4521:
|
|
b) |
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui al codice NC ex 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
|
|
c) |
Per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
|
A6 — Organismi emittenti dei certificati IMA 1
|
Paese terzo |
Codice NC e designazione dei prodotti |
Organismo emittente |
||
|
|
|
|
Nome |
Sede |
|
Australia |
0406 90 01 0406 90 21 |
Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar |
Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry |
P.O. Box 60 World Trade Centre Melbourne VIC 3005 Australia Tel.: (61 3) 92 46 67 10 Fax: (61 3) 92 46 68 00 |
|
Nuova Zelanda |
ex 0405 10 11 |
Burro |
Ministry for Primary Industries |
Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140 Tel. + 64 4 894 0100 Fax + 64 4 894 0720 www.mpi.govt.nz |
|
ex 0405 10 19 |
Burro |
|||
|
ex 0405 10 30 |
Burro |
|||
|
ex 0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione |
|||
|
ex 0406 90 21 |
Cheddar |
|||
PARTE B. Contingenti di esportazione
B1 — Identificazione dei contingenti aperti dagli Stati Uniti
|
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States» |
Identificazione del contingente |
Quantitativo annuo disponibile |
|
|
Numero del gruppo |
Descrizione del gruppo |
|
kg |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16 - Tokyo |
908 877 . |
|
16 - Uruguay |
3 446 000 |
||
|
17 |
Blue Mould |
17 - Uruguay |
350 000 |
|
18 |
Cheddar |
18 - Uruguay |
1 050 000 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20 - Uruguay |
1 100 000 |
|
21 |
Italian type |
21 - Uruguay |
2 025 000 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22 - Tokyo |
393 006 |
|
22 - Uruguay |
380 000 |
||
|
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25 - Tokyo |
4 003 172 |
|
25 - Uruguay |
2 420 000 |
||
B2 — Presentazione delle informazioni da includere nella domanda di titolo di importazione e nel titolo, ai sensi dell’articolo 59 del presente regolamento (contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti)
Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 della parte B1: …
Nome del gruppo di cui alla colonna 2 della parte B1: …
Origine del contingente:
|
Uruguay Round: |
☐ |
Tokyo Round: |
☐ |
|
Nome/indirizzo del richiedente |
Codice del prodotto della nomenclatura combinata |
Quantitativo richiesto in kg |
Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA |
Nome/indirizzo dell’importatore designato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
TOTALE: |
|
|
|
(1) Cancellare la dicitura non pertinente
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) Cancellare la dicitura non pertinente
(3) Questa dicitura è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti per l’alimentazione dei lattanti.
(4) Cancellare la dicitura non pertinente
(5) I rapporti minimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 5 %; n-1 gradi di libertà).
(6) La dimensione minima del campione, n, è fissata a 10.
ALLEGATO XV
Parte A
Elenco di cui all’articolo 44, paragrafo 2
|
— |
0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg, |
|
— |
0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg, |
|
— |
0102 29 41 e 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, |
|
— |
da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg, |
|
— |
0201 10 00, 0201 20 20, |
|
— |
0201 20 30, |
|
— |
0201 20 50, |
|
— |
0201 20 90, |
|
— |
0201 30 00, 0206 10 95, |
|
— |
0202 10 00, 0202 20 10, |
|
— |
0202 20 30, |
|
— |
0202 20 50, |
|
— |
0202 20 90, |
|
— |
0202 30 10, |
|
— |
0202 30 50, |
|
— |
0202 30 90, |
|
— |
0206 29 91, |
|
— |
0210 20 10, |
|
— |
0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90, |
|
— |
1602 50 10, 1602 90 61, |
|
— |
1602 50 31, |
|
— |
1602 50 95, |
|
— |
1602 90 69. |
Parte B
Categorie di prodotti di cui all’articolo 16
|
Categoria di prodotto |
Codice NC |
|
110 |
0102 29 10 , ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg |
|
120 |
0102 29 21 e 0102 29 29 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg |
|
130 |
0102 29 41 e 0102 29 49 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg |
|
140 |
Da 0102 29 51 a 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg |
|
210 |
0201 10 00 e 0201 20 20 |
|
220 |
0201 20 30 |
|
230 |
0201 20 50 |
|
240 |
0201 20 90 |
|
250 |
0201 30 e 0206 10 95 |
|
310 |
0202 10 e 0202 20 10 |
|
320 |
0202 20 30 |
|
330 |
0202 20 50 |
|
340 |
0202 20 90 |
|
350 |
0202 30 10 |
|
360 |
0202 30 50 |
|
370 |
0202 30 90 |
|
380 |
0206 29 91 |
|
410 |
0210 20 10 |
|
420 |
0210 20 90 , 0210 99 51 e 0210 99 90 |
|
510 |
1602 50 10 e 1602 90 61 |
|
520 |
1602 50 31 |
|
530 |
1602 50 95 |
|
550 |
1602 90 69 |
ALLEGATO XVI
Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 66 e 68
Parte A
Fattori di conversione e prodotti compensatori per il settore delle uova
|
Merci d’importazione |
Ordine numerico |
Prodotti compensatori |
Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d’importazione (kg) (1) |
||||
|
Codice NC |
Descrizione |
Codice (2) |
Descrizione |
||||
|
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Uova in guscio |
1 |
ex 0408 99 80 |
|
86,00 |
||
|
ex 0511 99 85 |
|
12,00 |
|||||
|
2 |
0408 19 81 |
|
33,00 |
||||
|
ex 0408 19 89 |
|
|
|||||
|
ex 3502 19 90 |
|
53,00 |
|||||
|
ex 0511 99 85 |
|
12,00 |
|||||
|
3 |
0408 91 80 |
|
22,10 |
||||
|
ex 0511 99 85 |
|
12,00 |
|||||
|
4 |
0408 11 80 |
|
15,40 |
||||
|
ex 3502 11 90 |
|
7,40 |
|||||
|
ex 0511 99 85 |
|
12,00 |
|||||
|
5 |
0408 11 80 |
|
15,40 |
||||
|
ex 3502 11 90 |
|
6,50 |
|||||
|
ex 0511 99 85 |
|
12,00 |
|||||
|
ex 0408 99 80 |
Uova, sgusciate, liquide o congelate |
6 |
0408 91 80 |
Uova, sgusciate, essiccate |
25,70 |
||
|
0408 19 81 ed ex 0408 19 89 |
Tuorli, liquidi o congelati |
7 |
0408 11 80 |
Tuorli, essiccati |
46,60 |
||
Parte B
Fattori di conversione per i contingenti di carni bovine e suine aperti nel quadro del CETA (3)
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4280, 09.4281, 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.
|
Codici NC |
Fattore di conversione |
|
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0206 10 95 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 |
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 130 % 130 % 100 % 100 % 135 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 120 % 120 % |
(1) Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.
(2) Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata.
(3) Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).