ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
12 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione, dell’8 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/771 della Commissione, dell’11 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b) ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione, dell’11 giugno 2020, che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione ( 1 )

43

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/773 della Commissione, dell’11 giugno 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 4023]  ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/774 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, che autorizza la Repubblica di Finlandia a applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

77

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2020/775 della Commissione, del 5 giugno 2020, sugli elementi chiave dell’equa compensazione e su altri elementi chiave da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie fra gli Stati membri per l’applicazione del meccanismo di assistenza ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 3572]

79

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/770 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per il miclobutanil sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il napropamide sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il sintofen non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per il miclobutanil l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliege (dolci), pesche, prugne, uve da tavola e uve da vino. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, more di rovo, uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), banane, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, dolcetta/valerianella/gallinella, fagioli (con baccello), carciofi, luppolo, barbabietole da zucchero, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), equidi (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato), latte (bovino, ovino, caprino, equino) e uova di volatili, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per il napropamide l’Autorità ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle dolci, castagne e marroni, nocciole, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliege (dolci), pesche, prugne, patate, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, ravanelli, rutabaga, rape, pomodori, melanzane, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, fagioli (con baccello), semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di canapa e semi di ricino. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette/lime, mandarini, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina, bacche di sambuco, erbe fresche e fiori commestibili, infusioni di erbe (da fiori, foglie ed erbe, radici e altre parti di piante) e frutta, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Per il sintofen l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni sull’LMR per il frumento e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale sostanza non esistono altre autorizzazioni. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Detto LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) oppure dovrebbe applicarsi l’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(7)

Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11)

Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 gennaio 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il miclobutanil conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il napropamide conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il sintofen conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2018;16(8):5406.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II la colonna relativa al miclobutanil è sostituita e sono aggiunte le seguenti colonne relative al napropamide e al sintofen:

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti) (R)

Napropamide (somma degli isomeri)

Sintofen

1

2

3

4

5

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0,01(*)

0110000

Agrumi

0,01(*)

0,01(*)(+)

 

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01(*)

0,01(*)

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

0130000

Pomacee

0,6 (+)

0,01(*)

 

0130010

Mele

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

0140000

Drupacee

 

0,01(*)

 

0140010

Albicocche

3

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

3

 

 

0140030

Pesche

3

 

 

0140040

Prugne

2

 

 

0140990

Altri (2)

2

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

a)

Uve

1,5 (+)

0,01(*)

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

1,5 (+)

0,01(*) (+)

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01(*) (+)

 

0153010

More di rovo

0,8 (+)

 

 

0153020

More selvatiche

0,01(*)

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,01(*)

 

 

0153990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0154010

Mirtilli

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154020

Mirtilli giganti americani

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,9

0,02(*) (+)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,8 (+)

0,02(*) (+)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01(*)

0,01(*)

 

0154070

Azzeruoli

0,6 (+)

0,01(*)

 

0154080

Bacche di sambuco

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154990

Altri (2)

0,01(*)

0,01(*)

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01(*)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

0,01(*)

 

 

0161020

Fichi

0,01*

 

 

0161030

Olive da tavola

0,01(*)

 

 

0161040

Kumquat

0,01(*)

 

 

0161050

Carambole

0,01(*)

 

 

0161060

Cachi

0,6 (+)

 

 

0161070

Jambul/jambolan

0,01*

 

 

0161990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01(*)

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

0,01(*)

 

 

0163020

Banane

3 (+)

 

 

0163030

Manghi

0,01(*)

 

 

0163040

Papaie

0,01(*)

 

 

0163050

Melograni

0,01(*)

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01(*)

 

 

0163070

Guaiave/guave

0,01(*)

 

 

0163080

Ananas

0,01(*)

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

0,01(*)

 

 

0163100

Durian

0,01(*)

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01(*)

 

 

0163990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0211000

a)

Patate

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0220010

Aglio

 

 

 

0220020

Cipolle

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,01(*)

0,01(*)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

0231010

Pomodori

0,6 (+)

 

 

0231020

Peperoni

3

 

 

0231030

Melanzane

0,2 (+)

 

 

0231040

Gombi

0,01(*)

 

 

0231990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,2

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,3

 

 

0233010

Meloni

(+)

 

 

0233020

Zucche

(+)

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

 

 

0233990

Altri (2)

(+)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01(*)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01(*)

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,05

 

0,01(*)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,01(*)

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0,01(*)

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0,05(*)

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0,05(*)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

0,01(*)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

9 (+)

0,05

 

0251020

Lattughe

0,05

0,01(*)

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,05

0,01(*)

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,05

0,01(*)

 

0251050

Barbarea

0,05

0,01(*)

 

0251060

Rucola

0,05

0,05

 

0251070

Senape juncea

0,05

0,05

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,05

0,05

 

0251990

Altri (2)

0,05

0,01(*)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0252010

Spinaci

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,05

0,05 (+)

0,02(*)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

0260000

Legumi

 

0,01(*)

0,01(*)

0260010

Fagioli (con baccello)

0,8 (+)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01(*)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

0,01(*)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01(*)

 

 

0260050

Lenticchie

0,01(*)

 

 

0260990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0,01(*)

0,01(*)

0270010

Asparagi

0,01(*)

 

 

0270020

Cardi

0,01(*)

 

 

0270030

Sedani

0,01(*)

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,06

 

 

0270050

Carciofi

0,8 (+)

 

 

0270060

Porri

0,06

 

 

0270070

Rabarbaro

0,01(*)

 

 

0270080

Germogli di bambù

0,01(*)

 

 

0270090

Cuori di palma

0,01(*)

 

 

0270990

Altri (2)

0,01(*)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01(*)

 

0,01(*)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,02

 

0401020

Semi di arachide

 

0,01(*)

 

0401030

Semi di papavero

 

0,02

 

0401040

Semi di sesamo

 

0,02

 

0401050

Semi di girasole

 

0,02

 

0401060

Semi di colza

 

0,02

 

0401070

Semi di soia

 

0,02

 

0401080

Semi di senape

 

0,02

 

0401090

Semi di cotone

 

0,02

 

0401100

Semi di zucca

 

0,02

 

0401110

Semi di cartamo

 

0,02

 

0401120

Semi di borragine

 

0,02

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,02

 

0401140

Semi di canapa

 

0,02

 

0401150

Semi di ricino

 

0,02

 

0401990

Altri (2)

 

0,01(*)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01(*)

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0500010

Orzo

 

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

 

0500040

Miglio

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

0500060

Riso

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Frumento

 

 

(+)

0500990

Altri (2)

 

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0610000

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

(+)

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

 

0700000

LUPPOLO

6 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Semi

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Frutta

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

0840030

Curcuma

0,05(*)

0,05(*)

0,05*

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850000

Spezie da boccioli

0,05*

0,05*

0,05(*)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Barbabietole da zucchero

(+)

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1011000

a)

Suini

(+)

 

 

1011010

Muscolo

 

 

 

1011020

Grasso

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

1011040

Rene

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1011990

Altri (2)

 

 

 

1012000

b)

Bovini

(+)

 

 

1012010

Muscolo

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

1012040

Rene

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1012990

Altri (2)

 

 

 

1013000

c)

Ovini

(+)

 

 

1013010

Muscolo

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

1013040

Rene

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1013990

Altri (2)

 

 

 

1014000

d)

Caprini

(+)

 

 

1014010

Muscolo

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

1014040

Rene

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1014990

Altri (2)

 

 

 

1015000

e)

Equidi

(+)

 

 

1015010

Muscolo

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

1015040

Rene

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1015990

Altri (2)

 

 

 

1016000

f)

Pollame

(+)

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

(+)

 

 

1017010

Muscolo

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

1017040

Rene

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1017990

Altri (2)

 

 

 

1020000

Latte

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Anfibi e rettili

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

(*)

Limite di determinazione analitica

(a)

Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti) (R)

(R)

= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

 

miclobutanil - codice 1000000 eccetto 1040000: forme libere e coniugate di alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanenitrile (RH9090), espresso in miclobutanil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0130990 Altri (2)

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sugli studi sul campo relativi alle colture a rotazione e sui derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

0153010 More di rovo

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154070 Azzeruoli

0161060 Cachi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento successivo alla raccolta. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163020 Banane

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sugli studi sul campo relativi alle colture a rotazione e sui derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0233990 Altri (2)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sul metabolismo delle colture con ortaggi a foglia e sui derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con leguminose e semi oleosi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260010 Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con ortaggi a foglia. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0270050 Carciofi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture con ortaggi a foglia. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sugli studi sul campo relativi alle colture a rotazione e sui derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 Barbabietole da zucchero

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)

1016000 f) Pollame

1016010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990 Altri (2)

1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento

1017010 Muscolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017020 Grasso

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017030 Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017040 Rene

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990 Altri (2)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equidi

1020990 Altri (2)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1030000 Uova di volatili

1030010 Pollame

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

1050000 Anfibi e rettili

1060000 Animali invertebrati terrestri

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

Napropamide (somma degli isomeri)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0110990 Altri (2)

0152000 b) Fragole

0153000 c) Frutti di piante arbustive

0153010 More di rovo

0153020 More selvatiche

0153030 Lamponi (rossi e gialli)

0153990 Altri (2)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154010 Mirtilli

0154020 Mirtilli giganti americani

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)

0154080 Bacche di sambuco

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0630000 Infusioni di erbe da

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri (2)

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Altri (2)

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

0633990 Altri (2)

0639000 d) Altre parti della pianta

0820000 Frutta

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020 Pepe di Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamomo

0820050 Bacche di ginepro

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)

0820070 Vaniglia

0820080 Tamarindo

0820990 Altri (2)

Sintofen

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 12 giugno 2022, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella parte A è soppressa la colonna relativa al napropamide;

b)

nella parte B è soppressa la colonna relativa al miclobutanil.


12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/25


REGOLAMENTO (UE) 2020/771 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Gli elenchi dell’Unione degli additivi alimentari e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(5)

L’additivo annatto, bissina, norbissina (E 160b) è una sostanza autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(6)

L’additivo annatto, bissina, norbissina (E 160b) è estratto dai semi di annatto (Bixa orellana L.) e conferisce al cibo un colore dal giallo al rosso. I pigmenti principali contenuti negli estratti di annatto sono bissina e norbissina. Nonostante la loro somiglianza nella struttura, bissina e norbissina hanno proprietà fisico-chimiche significativamente differenti e pertanto applicazioni diverse a seconda delle caratteristiche della matrice alimentare.

(7)

L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell’Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (4) la nuova valutazione dei coloranti alimentari doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(8)

Il 4 aprile 2008 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso di cinque nuovi estratti di annatto classificati come a base di bissina o norbissina, intesi a sostituire gli estratti di annatto (E 160b) attualmente autorizzati. La domanda comprendeva nuovi usi e livelli d’uso proposti separatamente per bissina e norbissina, mentre gli attuali usi e livelli d’uso si riferiscono ad un unico additivo alimentare [annatto, bissina, norbissina (E 160b)]. Gli usi e i livelli d’uso proposti per bissina e norbissina riguardano le categorie di alimenti nelle quali annatto, bissina, norbissina (E 160b) è attualmente autorizzato, come pure alcune ulteriori categorie di alimenti nelle quali annatto, bissina, norbissina (E 160b) non è attualmente autorizzato, mentre lo sono altri coloranti alimentari.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e le specifiche di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la Commissione chiede il parere dell’Autorità, salvo nei casi in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana.

(10)

Il 19 maggio 2008 la Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare la sicurezza dei cinque nuovi estratti di annatto per gli usi e i livelli d’uso proposti. In seguito all’analisi della domanda, l’Autorità ha individuato notevoli lacune in materia di dati e ha sottolineato la necessità di effettuare nuovi studi tossicologici. Il 14 gennaio 2011 la Commissione ha pertanto deciso che la valutazione della sicurezza dei cinque nuovi estratti sarebbe stata effettuata nell’ambito della nuova valutazione di annatto, bissina, norbissina (E 160b), come previsto dal regolamento (UE) n. 257/2010.

(11)

Il 24 agosto 2016 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza degli estratti di annatto (E 160b) come additivo alimentare (5). Per quanto riguarda gli estratti di annatto attualmente autorizzati, l’Autorità ha concluso che la sicurezza del loro uso conformemente alle specifiche di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 («bissina e norbissina estratte con solvente», «estratto alcalino di annatto» e «all’annatto Estratto in olio») non ha potuto essere valutata a causa della mancanza di dati, sia in termini di identificazione sia di studi tossicologici. Per quanto riguarda i nuovi estratti di annatto, in particolare la bissina preparata in soluzione acquosa (all’annatto E), l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sua sicurezza a causa di risultati di genotossicità ambigui. Per quanto concerne i restanti quattro nuovi estratti («bissina estratta con solvente», «norbissina estratta con solvente», «norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida» e «norbissina alcalinizzata, ottenuta senza precipitazione acida»), l’Autorità ha indicato che essi dovrebbero essere conformi alle specifiche raccomandate nel parere scientifico. L’Autorità ha infine stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 6 mg di bissina/kg di peso corporeo al giorno e una DGA pari a 0,3 mg di norbissina/kg di peso corporeo al giorno. Le stime di esposizione relative agli usi e ai livelli d’uso proposti per la bissina erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi di popolazione e per i due scenari di esposizione particolareggiati (scenario in cui si tiene conto della fedeltà alle marche e scenario in cui non se ne tiene conto). Nel caso della norbissina, tuttavia, queste stime superavano la DGA al livello elevato (95o percentile) per i lattanti, i bambini piccoli e i bambini nello scenario di esposizione particolareggiato in cui si tiene conto della fedeltà alle marche.

(12)

A seguito della pubblicazione di questo parere scientifico, la Commissione ha chiesto al richiedente chiarimenti in merito agli usi e ai livelli d’uso massimi di bissina e norbissina richiesti. Su tale base, il 16 febbraio 2017 il richiedente ha presentato alla Commissione modifiche alla domanda originaria, quali l’eliminazione di alcuni dei nuovi usi richiesti e una modifica di alcuni dei livelli d’uso richiesti. Il 2 marzo 2017 la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire assistenza tecnica per stimare l’esposizione a bissina e norbissina sulla base degli usi e dei livelli d’uso rivisti proposti dal richiedente.

(13)

Come richiesto, il 10 agosto 2017 l’Autorità ha pubblicato una dichiarazione sulla valutazione dell’esposizione relativa a bissina e norbissina (6) sulla base di tali usi e livelli d’uso rivisti e ha concluso che l’esposizione alimentare nel caso della bissina non superava la DGA in nessuno scenario di esposizione. Ha concluso tuttavia che l’esposizione alimentare nel caso della norbissina superava la DGA al livello elevato (95o percentile) per i bambini piccoli e i bambini nei due scenari di esposizione particolareggiati (scenario in cui si tiene conto della fedeltà alle marche e scenario in cui non se ne tiene conto).

(14)

Il 30 agosto 2017 il richiedente ha presentato i dati di un nuovo studio di genotossicità relativo all’all’annatto E.

(15)

Alla luce dei risultati della valutazione dell’esposizione pubblicata dall’Autorità il 10 agosto 2017, il richiedente ha rivisto nuovamente gli usi e i livelli d’uso proposti per bissina e norbissina e il 20 luglio 2018 ha presentato alla Commissione tre scenari alternativi di uso e di livelli d’uso.

(16)

Il 1o agosto 2018 la Commissione ha chiesto all’Autorità di effettuare una valutazione dei nuovi dati sulla genotossicità relativi all’all’annatto E presentati dal richiedente e di indicare se era possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza di tale estratto di annatto. L’Autorità è stata inoltre invitata a effettuare una nuova valutazione dell’esposizione a bissina e norbissina, sulla base degli usi e dei livelli d’uso rivisti di bissina e norbissina presentati dal richiedente sotto forma di tre scenari alternativi.

(17)

Il 13 marzo 2019 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza dell’all’annatto E e sull’esposizione a bissina e norbissina (7). Per quanto riguarda la sicurezza dell’all’annatto E, l’Autorità ha concluso che tale colorante non desta preoccupazione per la genotossicità e ha dichiarato che le DGA stabilite nel 2016 per bissina e norbissina possono essere applicate anche all’all’annatto E. Per quanto riguarda l’esposizione agli usi e ai livelli d’uso rivisti presentati dal richiedente il 20 luglio 2018, per quanto riguarda la bissina l’Autorità ha affermato che nessuna delle stime di esposizione ha superato la DGA di 6 mg/kg di peso corporeo al giorno. Nel caso della norbissina, l’Autorità ha riscontrato che la DGA è stata raggiunta al livello elevato (95o percentile) per i bambini piccoli nei due scenari di valutazione dell’esposizione particolareggiati, ma solo in un paese. Considerando le incertezze e la molto probabile sovrastima dell’esposizione, l’Autorità ha tuttavia concluso che il livello di esposizione non desta preoccupazioni per la salute in nessuno dei tre scenari di uso e livelli di uso per bissina e norbissina.

(18)

In base alle considerazioni sopra esposte risulta opportuno modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008. In primo luogo, dal momento che la bissina di annatto [E 160b(i)] e la norbissina di annatto [E 160b(ii)] hanno proprietà tossicologiche diverse e, di conseguenza, diverse DGA, l’additivo alimentare «annatto, bissina, norbissina (E 160b)» dovrebbe essere soppresso dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati, di cui all’allegato II, parte B, del suddetto regolamento e dovrebbero essere aggiunti due additivi alimentari distinti, ossia la bissina di annatto [E 160b(i)] e la norbissina di annatto [E 160b(ii)]. Gli usi e le condizioni d’uso autorizzati dell’additivo alimentare «annatto, bissina, norbissina (E 160b)» dovrebbero pertanto essere soppressi dall’elenco delle condizioni d’uso autorizzate negli alimenti di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e ogni riferimento a questo additivo alimentare contenuto negli allegati del regolamento dovrebbe essere sostituito dai riferimenti ai due nuovi additivi alimentari. Per quanto riguarda questi due nuovi additivi, è opportuno stabilire gli usi e i livelli d’uso autorizzati. Sulla base delle valutazioni dell’Autorità di cui sopra, gli usi richiesti dal richiedente nell’ultima revisione della domanda dovrebbero essere autorizzati, ma solo ai livelli previsti nel terzo, e più conservativo, scenario di uso e dei livelli d’uso.

(19)

Anche il regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbe essere modificato. Da un lato i tre estratti di annatto ivi menzionati («bissina e norbissina estratte con solvente», «estratto alcalino di annatto» e «all’annatto estratto in olio») non dovrebbero più essere autorizzati dal momento che non è stato possibile valutarne la sicurezza; le loro specifiche dovrebbero essere pertanto soppresse. Dall’altro lato i due nuovi estratti di bissina di annatto («bissina estratta con solvente» e «bissina preparata in soluzione acquosa») e i tre nuovi estratti di norbissina di annatto («norbissina estratta con solvente», «norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida» e «norbissina alcalinizzata, ottenuta senza precipitazione acida») non pongono problemi per la sicurezza e le relative specifiche di ciascuno dei due nuovi additivi dovrebbero essere aggiunte nell’allegato del summenzionato regolamento. Tali specifiche dovrebbero essere quelle raccomandate dall’Autorità nel parere scientifico sulla sicurezza degli estratti di annatto (E 160b) come additivo alimentare, pubblicato il 24 agosto 2016.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(21)

Anche se gli estratti di annatto autorizzati fino al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non dovessero più essere autorizzati, dal momento che non è stato possibile valutarne la sicurezza, è molto improbabile che tali estratti abbiano proprietà tossicologiche diverse e pertanto destino preoccupazioni per la salute tali da richiedere, con effetto immediato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che essi non siano in alcun modo immessi sul mercato o non vi rimangano. Pertanto, al fine di consentire una transizione agevole tra questi tre estratti e quelli nuovi, è opportuno consentire che, durante un periodo transitorio, sia i vecchi sia i nuovi estratti possano essere legalmente immessi sul mercato e rimanervi.

(22)

Per gli stessi motivi è inoltre opportuno che gli alimenti contenenti gli estratti di annatto autorizzati fino alla data di applicazione del presente regolamento e legalmente immessi sul mercato prima o durante il periodo transitorio possano continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Fino al 2 gennaio 2021, l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b) può continuare ad essere immesso sul mercato in quanto tale in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020.

2.   Fino al 2 gennaio 2021, gli alimenti contenenti l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b), prodotti ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020, possono continuare ad essere immessi sul mercato. Dopo tale data, possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(5)  EFSA Journal (2016); 14(8):4544.

(6)  EFSA Journal (2017); 15(8):4966.

(7)  EFSA Journal (2019); 17(3):5626.


ALLEGATO I

1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte A, punto 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

I coloranti E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161g, E 173 e E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.»;

b)

nella parte B, punto 1: «Coloranti», la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalle due voci seguenti:

«E 160b(i)

Bissina di annatto

E 160b(ii)

Norbissina di annatto»

c)

la parte E è così modificata:

1)

la categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

4

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (74), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

2)

la categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) è così modificata:

i)

le voci relative all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

15

(94)

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro e formaggio al pesto rosso e verde

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

50

 

Solo formaggio red leicester

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

35

 

Solo formaggio mimolette»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (83), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

3)

la categoria 01.7.3 (Croste di formaggio commestibili) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (67), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

4)

la categoria 01.7.5 (Formaggio fuso) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:«

 

E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

8

(94)»;

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94): Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

5)

nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)], la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(ii)

Norbissina di annatto

8

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro»

6)

nella categoria 02.1 [Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)], la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

10

 

Solo grassi»

7)

nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide], la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

10

 

Tranne burro a ridotto tenore di grassi»

8)

nella categoria 03 (Gelati), la voce E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20»

 

 

9)

la categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 160a (Caroteni):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

Tranne crema di marroni

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Tranne crema di marroni»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

10)

la categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 142 (Verde S):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

Tranne crème de pruneaux

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Tranne crème de pruneaux»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

11)

la categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 160a (Caroteni):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

10

(94)

Solo fiocchi e granuli di patate secchi

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

(94)

Solo fiocchi e granuli di patate secchi»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (46), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

12)

la categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 124 (Ponceau 4R, rosso cocciniglia A):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

30

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

25

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (72), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

13)

la categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

80

(94)

Solo decorazioni e ricoperture

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Solo decorazioni e ricoperture»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (73), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

14)

nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

 

Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta»

15)

la categoria 06.5 (Noodles) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa al gruppo II (Coloranti quantum satis):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (81), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

16)

la categoria 06.6 (Pastelle) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

50

(94)

Solo pastelle di ricopertura

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

50

(94)

Solo pastelle di ricopertura»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (81), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

17)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10»

 

 

18)

la categoria 08.2 [Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004], è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 150a-d (Caramelli):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all’interno della

carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un’emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all’interno

della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un’emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

19)

la categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 160a (Caroteni):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

Solo chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Solo chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

20)

la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 160a (Caroteni):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

Solo salsicce, paté, terrine e luncheon meat

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)

Solo salsicce, paté, terrine e luncheon meat»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»

21)

la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

50

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

50

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (89), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

22)

la categoria 09.2. (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) riguardante «solo pesce affumicato» è sostituita dalle seguenti nuove voci relative agli additivi bissina di annatto e a norbissina di annatto, rispettivamente applicabili a «solo pesce affumicato» e «solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

10

(94)

Solo pesce affumicato

 

E 160b(i)

Bissina di annatto

30

(94)

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

(94)

Solo pesce affumicato

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

30

(94)

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (85), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

23)

la categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa al gruppo III (Coloranti con limite massimo combinato):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

24)

la categoria 12.6 (Salse) è così modificata:

i)

le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono inserite dopo la voce relativa all’additivo E 110 (Giallo tramonto FCF/giallo arancio S):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

30

(94)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomodoro

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

30

(94)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomodoro»

ii)

dopo la nota a piè di pagina (65), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

25)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la seguente nuova voce relativa all’additivo E 160b(i) (Bissina di annatto) è inserita dopo la voce relativa all’additivo E 124 (Ponceau 4R, rosso cocciniglia A):

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20»

 

 

26)

nella categoria 14.2.6 [Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008], la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«$E 160b(i)

Bissina di annatto

10

 

Solo liquori»

27)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

 

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %»

28)

la categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido) è così modificata:

i)

le due voci relative all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

20

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (71), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

29)

la categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

10

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (60), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

30)

la categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4) è così modificata:

i)

la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente:

 

«E 160b(i)

Bissina di annatto

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

7,5

(94)»

 

ii)

dopo la nota a piè di pagina (74), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94):

«(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.»;

(2)

nell’allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa all’additivo E 900 (Dimetilpolisilossano) è sostituita dalla seguente:

«E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b(i) bissina di annatto, E 160b(ii) norbissina di annatto, E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8’-carotenale)».


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, le rispettive voci relative all’additivo E 160b Annatto, bissina, norbissina: i) bissina e norbissina estratte con solvente, ii) estratto alcalino di annatto e iii) annatto estratto in olio sono sostituite dalle seguenti:

«E 160 b (i) BISSINA DI ANNATTO

I)

BISSINA ESTRATTA CON SOLVENTE

Sinonimi

Annatto B, Orlean, Terre orellana, L. arancione, CI arancione naturale 4

Definizione

La bissina estratta con solvente è ottenuta mediante estrazione del rivestimento esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L.) utilizzando uno o più dei seguenti solventi di qualità alimentare: acetone, metanolo, esano, etanolo, alcool isopropilico, acetato di etile, alcool alcalino o diossido di carbonio supercritico. Il preparato così ottenuto può essere acidificato, con successiva eliminazione del solvente, essiccazione e macinazione.

La bissina estratta con solvente contiene diversi componenti coloranti; il colorante principale è la cis-bissina, uno dei coloranti di minor importanza è la trans-bissina. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della bissina risultanti dal trattamento.

Colour Index n.

75120

EINECS

230-248-7

Denominazione chimica

cis-Bissina: Metil (9-cis)-idrogen-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Formula chimica

cis-Bissina: C25H30O4

Peso molecolare

394,5

Tenore

Non meno dell’85 % della sostanza colorante (espressa come bissina)

E1 % 1 cm 3090 in tetraidrofurano e acetone a circa 487 nm

Descrizione

Polvere dal colore marrone rossiccio scuro al rosso porpora

Identificazione

 

Solubilità

Insolubile in acqua, leggermente solubile in etanolo

Spettrometria

Il campione in acetone presenta un’assorbanza massima a circa 425, 457 e 487 nm

Purezza

 

Norbissina

Non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti

Solventi residui

Acetone: non più di 30 mg/kg

Metanolo: non più di 50 mg/kg

Esano: non più di 25 mg/kg

Etanolo:

Alcool isopropilico:

Acetato di etile:

Non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,5 mg/kg

(II)

BISSINA PREPARATA IN SOLUZIONE ACQUOSA

Sinonimi

Annatto E, Orlean, Terre orellana, L. arancione, CI arancione naturale 4

Definizione

La bissina preparata in soluzione acquosa è ottenuta mediante estrazione del rivestimento esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L.) per abrasione dei semi in presenza di acqua fredda moderatamente alcalina. Il preparato così ottenuto è acidificato per precipitare la bissina che è poi filtrata, essiccata e macinata.

La bissina preparata in soluzione acquosa contiene diversi componenti coloranti; il colorante principale è la cis-bissina, uno dei coloranti di minor importanza è la trans-bissina. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della bissina risultanti dal trattamento.

Colour Index n.

75120

EINECS

230-248-7

Denominazione chimica

cis-Bissina: Metil (9-cis)-idrogen-6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Formula chimica

cis-Bissina: C25H30O4

Peso molecolare

394,5

Tenore

Non meno del 25 % della sostanza colorante (espressa come bissina)

E1 % 1 cm 3090 in tetraidrofurano e acetone a circa 487 nm

Descrizione

Polvere dal colore marrone rossiccio scuro al rosso porpora

Identificazione

 

Solubilità

Insolubile in acqua, leggermente solubile in etanolo

Spettrometria

Il campione in acetone presenta un’assorbanza massima a circa 425, 457 e 487 nm

Purezza

 

Norbissina

Non più del 7 % del totale delle sostanze coloranti

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,5 mg/kg

E 160 b (ii) NORBISSINA DI ANNATTO

I)

NORBISSINA ESTRATTA CON SOLVENTE

Sinonimi

Annatto C, Orlean, Terre orellana, L. arancione, CI arancione naturale 4

Definizione

La norbissina estratta con solvente è ottenuta dal rivestimento esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L.) mediante lavaggio con uno o più dei seguenti solventi di qualità alimentare: acetone, metanolo, esano, etanolo, alcool isopropilico, acetato di etile, alcool alcalino o diossido di carbonio supercritico con successiva eliminazione del solvente, cristallizzazione ed essiccazione. Alla polvere così ottenuta sono aggiunti alcali acquosi; tale polvere viene poi riscaldata per idrolizzare la sostanza colorante e raffreddata. La soluzione acquosa è filtrata e acidificata per precipitare la norbissina. Il precipitato è filtrato, lavato, essiccato e macinato per ottenere una polvere granulare.

La norbissina estratta con solvente contiene diversi componenti coloranti; il colorante principale è la cis-norbissina, uno dei coloranti di minor importanza è la trans-norbissina. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della norbissina risultanti dal trattamento.

Colour Index n.

75120

EINECS

208-810-8

Denominazione chimica

cis-Norbissina: acido 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioico

Sale dipotassico di cis-norbissina: dipotassio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Sale disodico di cis-norbissina: disodio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Formula chimica

cis-Norbissina: C24H28O4

Sale dipotassico di cis-norbissina: C24H26K2O4

Sale disodico di cis-norbissina: C24H26Na2O4

Peso molecolare

380,5 (acido), 456,7 (sale dipotassico), 424,5 (sale disodico)

Tenore

Non meno dell’85 % della sostanza colorante (espressa come norbissina)

E1 % 1 cm 2870 in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % a circa 482 nm

Descrizione

Polvere dal colore marrone rossiccio scuro al rosso porpora

Identificazione

 

Solubilità

Solubile in acqua alcalina, leggermente solubile in etanolo

Spettrometria

Il campione in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % presenta un’assorbanza massima a circa 453 nm e 482 nm

Purezza

 

Solventi residui

Acetone: non più di 30 mg/kg

Metanolo: non più di 50 mg/kg

Esano: non più di 25 mg/kg

Etanolo:

Alcool isopropilico:

Acetato di etile:

Non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,5 mg/kg

(II)

NORBISSINA ALCALINIZZATA OTTENUTA DA PRECIPITAZIONE ACIDA

Sinonimi

Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. arancione, CI arancione naturale 4

Definizione

La norbissina alcalinizzata (ottenuta da precipitazione acida) è preparata mediante estrazione del rivestimento esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L.) con alcali acquosi. La bissina è idrolizzata in norbissina in una soluzione alcalina calda ed è acidificata per precipitare la norbissina. Il precipitato è filtrato, essiccato e macinato per ottenere una polvere granulare.

La norbissina alcalinizzata contiene diversi componenti colorati il colorante principale è la cis-norbissina, uno dei coloranti di minor importanza è la trans-norbissina. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della norbissina risultanti dal trattamento.

Colour Index n.

75120

EINECS

208-810-8

Denominazione chimica

cis-Norbissina: acido 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioico

Sale dipotassico di cis-norbissina: dipotassio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Sale disodico di cis-norbissina: disodio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Formula chimica

cis-Norbissina: C24H28O4

Sale dipotassico di cis-norbissina: C24H26K2O4

Sale disodico di cis-norbissina: C24H26Na2O4

Peso molecolare

380,5 (acido), 456,7 (sale dipotassico), 424,5 (sale disodico)

Tenore

Non meno del 35 % della sostanza colorante (espressa come norbissina)

E1 % 1 cm 2870 in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % a circa 482 nm

Descrizione

Polvere dal colore marrone rossiccio scuro al rosso porpora

Identificazione

 

Solubilità

Solubile in acqua alcalina, leggermente solubile in etanolo

Spettrometria

Il campione in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % presenta un’assorbanza massima a circa 453 nm e 482 nm

Purezza

 

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,5 mg/kg

(III)

NORBISSINA ALCALINIZZATA NON OTTENUTA DA PRECIPITAZIONE ACIDA

Sinonimi

Annatto G, Orlean, Terre orellana, L. arancione, CI arancione naturale 4

Definizione

La norbissina alcalinizzata (non ottenuta da precipitazione acida) è preparata mediante estrazione del rivestimento esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L.) con alcali acquosi. La bissina è idrolizzata in norbissina in una soluzione alcalina calda. Il precipitato è filtrato, essiccato e macinato per ottenere una polvere granulare. Gli estratti contengono principalmente sale di sodio o di potassio di norbissina come sostanza colorante principale.

La norbissina alcalinizzata (non ottenuta da precipitazione acida) contiene diversi componenti coloranti; il colorante principale è la cis-norbissina, uno dei coloranti di minor importanza è la trans-norbissina. Possono anche essere presenti prodotti della degradazione termica della norbissina risultanti dal trattamento.

Colour Index n.

75120

EINECS

208-810-8

Denominazione chimica

cis-Norbissina: acido 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioico

Sale dipotassico di cis-norbissina: dipotassio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Sale disodico di cis-norbissina: disodio 6,6’-diapo-Ψ,Ψ-carotenedioato

Formula chimica

cis-Norbissina: C24H28O4

Sale dipotassico di cis-norbissina: C24H26K2O4

Sale disodico di cis-norbissina: C24H26Na2O4

Peso molecolare

380,5 (acido), 456,7 (sale dipotassico), 424,5 (sale disodico)

Tenore

Non meno del 15 % della sostanza colorante (espressa come norbissina)

E1 % 1 cm 2870 in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % a circa 482 nm

Descrizione

Polvere dal colore marrone rossiccio scuro al rosso porpora

Identificazione

 

Solubilità

Solubile in acqua alcalina, leggermente solubile in etanolo

Spettrometria

Il campione in una soluzione di idrossido di potassio allo 0,5 % presenta un’assorbanza massima a circa 453 nm e 482 nm

Purezza

 

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,5 mg/kg».


12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/43


REGOLAMENTO (UE) 2020/772 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2020

che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 23 bis, lettera m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali.

(2)

L’allegato VII, capitolo B, di tale regolamento stabilisce le misure da adottare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Se un caso di scrapie classica è confermato in un ovino o in un caprino, l’azienda deve essere soggetta alle condizioni stabilite in una delle tre opzioni indicate nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2.

(3)

L’opzione 2 prevede l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda, ad eccezione degli ovini aventi un genotipo della proteina prionica che è resistente alla scrapie classica.

(4)

Il 5 luglio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico (2) sulla resistenza genetica alle TSE nei caprini. Secondo il parere dell’EFSA, i dati raccolti sul campo e sperimentali sono abbastanza attendibili per concludere che gli alleli K222, D146 e S146 conferiscono una resistenza genetica ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Nel parere dell’EFSA si conclude che la gestione dei focolai di scrapie classica nelle greggi caprine potrebbe essere basata sulla selezione di animali geneticamente resistenti, in modo analogo a quanto previsto attualmente dal regolamento (CE) n. 999/2001 per gli ovini.

(5)

È pertanto opportuno modificare l’allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di introdurre la possibilità di limitare l’abbattimento e la distruzione di caprini unicamente agli animali suscettibili alla scrapie classica. Gli Stati membri dovrebbero determinare caso per caso gli animali dispensati dall’abbattimento e dalla distruzione in base alla loro resistenza genetica alla malattia.

(6)

Il parere dell’EFSA sottolinea che, sebbene la selezione genetica per la resistenza possa essere uno strumento efficace per il controllo della scrapie classica nei caprini, dato che la frequenza di questi alleli risulta bassa nella maggior parte delle razze, l’elevata pressione selettiva avrebbe probabilmente un effetto negativo sulla diversità genetica. Il parere raccomanda quindi che le misure volte ad accrescere la resistenza genetica in una popolazione caprina siano adottate a livello degli Stati membri, a seconda della razza in questione (3). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter elaborare una propria strategia di riproduzione in base alla frequenza degli alleli che conferiscono una resistenza genetica alla scrapie classica nelle loro popolazioni caprine.

(7)

Secondo la raccomandazione dell’EFSA, nel caso della comparsa di un focolaio di scrapie in un’azienda di allevamento di caprini, gli Stati membri dovrebbero decidere, in base alla strategia di riproduzione, le misure particolari da applicare al fine di accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina di tale azienda.

(8)

La direttiva 89/361/CEE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 1o novembre 2018. L’articolo 2, punto 24, di tale regolamento contiene una definizione di «razza a rischio di estinzione», con cui si intende una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sostituire, nell’allegato VII, capitolo B, e nell’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento, i riferimenti alla direttiva 89/361/CEE con riferimenti al regolamento (UE) 2016/1012 e l’espressione «razza autoctona minacciata di abbandono», figurante all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (6), con l’espressione «razza a rischio di estinzione», quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(10)

Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

(3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962, pag. 4.

(4)  Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il punto 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«1.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (*2), nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nel regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), nella direttiva 2006/88/CE del Consiglio (*5) e nel regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6):

(*1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)."

(*4)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1)."

(*5)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)."

(*6)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;"

b)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

regolamento (UE) 2016/1012: «razza a rischio di estinzione», articolo 2, punto 24.»;

2)

nell’allegato VII, il capitolo B è così modificato:

a)

al punto 2.2.2, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Se la BSE e la scrapie atipica vengono escluse conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2, l’azienda è soggetta alle condizioni stabilite alla lettera a). In forza della decisione dello Stato membro responsabile dell’azienda, essa è inoltre soggetta alle condizioni stabilite alla lettera b) (opzione 1) o alla lettera c) (opzione 2) o alla lettera d) (opzione 3). Nel caso di un’azienda con un allevamento misto di ovini e caprini, lo Stato membro responsabile dell’azienda può decidere di applicare le condizioni di una delle opzioni agli ovini dell’azienda e quelle di un’altra opzione ai caprini dell’azienda:»;

b)

al punto 2.2.2, lettera b), il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«Sono consentiti gli spostamenti degli animali menzionati ai punti i) e ii) dall’azienda verso il macello.»;

c)

al punto 2.2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Opzione 2 – Abbattimento e distruzione completa esclusivamente degli animali suscettibili

Genotipizzazione della proteina prionica di tutti gli ovini e i caprini presenti nell’azienda, ad eccezione degli agnelli e dei capretti di età inferiore a tre mesi purché siano macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età.

Abbattimento e distruzione completa, senza indugio, di tutti gli ovini e/o i caprini, gli embrioni e gli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, eccetto:

i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ e, nel caso in cui tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli successivamente partoriti, se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente comma,

gli ovini portatori di almeno un allele ARR destinati unicamente al consumo umano,

i caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

gli agnelli e i capretti di età inferiore a tre mesi, purché siano macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età, se lo Stato membro responsabile dell’azienda decide in tal senso.

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti ai fini della distruzione sono sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2, come stabilito nell’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5.

In deroga alle condizioni stabilite al primo e secondo comma dell’opzione 2, gli Stati membri possono decidere, in alternativa, di applicare le misure indicate ai punti i), ii) e iii):

i)

sostituire l’abbattimento e la distruzione completa degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 con la loro macellazione per il consumo umano, purché:

gli animali siano macellati per il consumo umano all’interno del territorio dello Stato membro responsabile dell’azienda,

tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2;

ii)

differire la genotipizzazione e il successivo abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 per un periodo non superiore a tre mesi. Questa deroga può essere applicata in situazioni in cui la conferma del caso indice avviene in una data prossima all’inizio della stagione delle nascite di agnelli e/o capretti, purché le pecore e/o le capre e i loro neonati siano tenuti isolati dagli ovini e/o dai caprini di altre aziende durante l’intero periodo;

iii)

differire l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 per un periodo massimo di tre anni dalla data di conferma del caso indice, nelle greggi di ovini o di caprini e nelle aziende in cui ovini e caprini sono detenuti insieme. L’applicazione della deroga prevista al presente punto è limitata ai casi in cui lo Stato membro responsabile dell’azienda ritenga che la situazione epidemiologica non possa essere gestita senza l’abbattimento degli animali interessati, ma ciò non possa essere fatto immediatamente a causa del basso livello di resistenza della popolazione ovina e caprina dell’azienda nonché di altri fattori, anche di ordine economico. I montoni da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR sono abbattuti o castrati senza indugio. Vanno adottate tutte le misure possibili per accrescere rapidamente la resistenza genetica nella popolazione ovina e/o caprina dell’azienda, anche mediante la riproduzione e l’abbattimento razionale di pecore per aumentare la frequenza dell’allele ARR ed eliminare l’allele VRQ e mediante la riproduzione di caproni portatori degli alleli K222, D146 o S146. Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché il numero di animali da abbattere alla fine del periodo di differimento non sia superiore a quello esistente immediatamente dopo la conferma del caso indice. In caso di applicazione della deroga prevista al presente punto, le misure stabilite al punto 4 devono essere applicate all’azienda fino alla distruzione completa o alla macellazione per il consumo umano degli animali indicati al secondo comma dell’opzione 2, dopodiché si applicano le restrizioni previste al punto 3.

Dopo l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali indicati al secondo comma dell’opzione 2 si applicano all’azienda le condizioni stabilite al punto 3.»;

d)

al punto 2.2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Opzione 3 — Nessun obbligo di abbattimento e di distruzione completa degli animali

Uno Stato membro può decidere di non procedere all’abbattimento e alla distruzione completa degli animali individuati con l’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, se sono soddisfatti i criteri stabiliti ad almeno uno dei quattro trattini seguenti:

è difficile ottenere ovini maschi di rimpiazzo del genotipo ARR/ARR e ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ oppure caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

la frequenza dell’allele ARR nella razza ovina o nell’azienda ovina oppure degli alleli K222, D146 o S146 nella razza caprina o nell’azienda caprina risulta bassa,

ciò è ritenuto necessario al fine di evitare la riproduzione in consanguineità,

ciò è ritenuto necessario dallo Stato membro in base a una considerazione ponderata tutti i fattori epidemiologici.

Il genotipo della proteina prionica di tutti gli ovini e i caprini, fino a un massimo di 50 di ciascuna specie, è determinato entro un termine di tre mesi dalla data di conferma del caso indice di scrapie classica.

Se si individuano casi supplementari di scrapie classica in un’azienda in cui si applica l’opzione 3, lo Stato membro valuta nuovamente la pertinenza dei motivi e dei criteri alla base della decisione di applicare l’opzione 3 a tale azienda. Se si conclude che l’applicazione dell’opzione 3 non garantisce un controllo adeguato del focolaio, lo Stato membro modifica la gestione dell’azienda in questione, passando dall’opzione 3 all’opzione 1 o all’opzione 2, quali descritte alle lettere b) e c).

Le condizioni stabilite al punto 4 si applicano immediatamente a qualsiasi azienda per la quale è stata decisa l’applicazione dell’opzione 3.

Gli Stati membri che consentono il ricorso all’opzione 3 nella gestione dei focolai di scrapie classica tengono traccia dei motivi e dei criteri alla base di ogni singola decisione di applicazione.»;

e)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Dopo l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano di tutti animali identificati in un’azienda in conformità al punto 2.2.1 e al punto 2.2.2, lettere b) o c), si applicano le seguenti restrizioni:

3.1.

l’azienda è oggetto di un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE comprendente i test per individuare la presenza di TSE in animali di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti nell’azienda ma non nel contesto di una campagna di eradicazione della malattia. Sono esentati gli ovini del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146. I test sono eseguiti conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2.

3.2.

Nell’azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:

gli ovini maschi del genotipo ARR/ARR,

gli ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ,

i caprini, purché dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e alla disinfezione di tutte le stalle dell’azienda.

3.3.

Nell’azienda possono essere utilizzati unicamente i seguenti montoni e caproni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino e caprino:

gli ovini maschi del genotipo ARR/ARR,

lo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR,

gli embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ,

i caproni da riproduzione e il materiale germinale caprino quale definito nelle misure decise dallo Stato membro per accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina dell’azienda.

3.4.

Gli spostamenti di animali dall’azienda sono consentiti ai fini della distruzione o sono soggetti alle seguenti condizioni:

a)

i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per qualsiasi fine, compresa la riproduzione:

gli ovini del genotipo ARR/ARR,

le pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché siano spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure previste al punto 2.2.2, lettera b) (opzione 1), lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3),

i caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

i caprini, purché siano spostati verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure previste al punto 2.2.2, lettera b) (opzione 1), lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3);

b)

i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per essere inviati direttamente alla macellazione per il consumo umano:

gli ovini portatori di almeno un allele ARR,

i caprini,

gli agnelli e i capretti che il giorno della macellazione hanno un’età inferiore a tre mesi, se lo Stato membro decide in tal senso,

tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso di applicare le deroghe previste al punto 2.2.2, lettera b), punto i), e lettera c), punto i);

c)

se lo Stato membro decide in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda situata nel suo territorio unicamente ai fini dell’ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione,

alla fine del periodo di ingrasso gli agnelli e i capretti provenienti da aziende sottoposte a misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

3.5.

Le restrizioni indicate ai punti da 3.1 a 3.4 continuano ad applicarsi all’azienda:

a)

fino alla data in cui tutti gli ovini dell’azienda saranno del genotipo ARR/ARR, a condizione che nell’azienda non venga detenuto alcun caprino; oppure

b)

fino alla data in cui tutti i caprini dell’azienda saranno portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, a condizione che nell’azienda non venga detenuto alcun ovino; oppure

c)

fino alla data in cui tutti gli ovini dell’azienda saranno del genotipo ARR/ARR e tutti i caprini dell’azienda saranno portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; oppure

d)

per un periodo di due anni a partire dalla data in cui è stata completata l’attuazione di tutte le misure stabilite al punto 2.2.1 e al punto 2.2.2, lettere b) o c), a condizione che in tale periodo non si registri alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Qualora nel corso di tale periodo biennale venga confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda sarà sottoposta anche alle misure previste al punto 2.2.3.»;

f)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Dopo che è stata presa la decisione di applicare l’opzione 3 descritta al punto 2.2.2, lettera d), o la deroga prevista al punto 2.2.2, lettera c), punto iii), all’azienda si applicano immediatamente le seguenti misure:

4.1.

l’azienda è oggetto di un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE comprendente i test per individuare la presenza di TSE in animali di età superiore ai 18 mesi che:

sono stati macellati per il consumo umano,

sono morti o sono stati abbattuti nell’azienda, ma non nel contesto di una campagna di eradicazione della malattia.

Sono esentati gli ovini del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146. I test sono eseguiti conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2.

4.2.

Si applicano le condizioni stabilite ai punti 3.2 e 3.3.

Tuttavia, in deroga ai punti 3.2 e 3.3, uno Stato membro può consentire l’introduzione e l’utilizzo nell’azienda di

ovini maschi, e relativo sperma, che sono portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ, anche ai fini della riproduzione,

ovini femmine portatrici di nessun allele VRQ,

embrioni portatori di nessun allele VRQ,

purché siano rispettate le seguenti condizioni:

l’animale detenuto nell’azienda appartiene a una razza a rischio di estinzione,

l’animale detenuto nell’azienda appartiene a una razza soggetta a un programma di riproduzione volto alla conservazione della razza, realizzato da un ente selezionatore, quale definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente in conformità all’articolo 38 di detto regolamento, e

la frequenza dell’allele ARR in tale razza risulta bassa.

4.3.

Gli spostamenti di animali dall’azienda sono consentiti ai fini della distruzione o per l’invio diretto alla macellazione per il consumo umano oppure sono soggetti alle seguenti condizioni:

a)

i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 possono essere spostati dall’azienda per qualsiasi fine, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte alle misure previste al punto 2.2.2, lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3);

b)

se lo Stato membro decide in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda situata nel suo territorio unicamente ai fini dell’ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione,

alla fine del periodo di ingrasso gli agnelli e i capretti sono trasportati direttamente a un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

4.4.

Lo Stato membro provvede affinché dall’azienda non siano spediti sperma, embrioni e ovuli.

4.5.

Il pascolo comune di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda con gli ovini e i caprini di altre aziende è vietato durante il periodo delle nascite di agnelli e/o capretti.

Al di fuori del periodo delle nascite di agnelli e/o capretti, il pascolo comune è soggetto alle restrizioni che lo Stato membro stabilisce in base a una considerazione ponderata di tutti i fattori epidemiologici.

4.6.

Le restrizioni stabilite ai punti da 4.1 a 4.5 si applicano per un periodo di due anni, a partire dall’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica, nelle aziende in cui è stata applicata l’opzione 3 prevista al punto 2.2.2, lettera d). Qualora nel corso di tale periodo biennale venga confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda sarà sottoposta anche alle misure previste al punto 2.2.3.»;

3)

nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, il punto 4.1 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e nel caso dei caprini sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni stabilite nell’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4.»;

b)

alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e nel caso dei caprini sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni stabilite nell’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4.»;

c)

alla lettera d), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

gli animali appartengono a una razza a rischio di estinzione;

ii)

gli animali sono iscritti in un libro genealogico creato per tale razza nello Stato membro di spedizione. Il libro genealogico è istituito e tenuto da un ente selezionatore, riconosciuto in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente di tale Stato membro in conformità all’articolo 38 di detto regolamento. Gli animali devono essere iscritti anche in un libro genealogico creato per tale razza nello Stato membro di destinazione. Tale libro genealogico è anch’esso istituito e tenuto da un ente selezionatore, riconosciuto in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente di tale Stato membro in conformità all’articolo 38 di detto regolamento;

iii)

nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di destinazione gli enti selezionatori o le autorità competenti di cui al punto ii) realizzano un programma di riproduzione volto alla conservazione di tale razza;»;

d)

alla lettera d), punto v), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«dopo l’entrata di animali che non soddisfano le prescrizioni stabilite alle lettere a) o b) nell’azienda di arrivo nello Stato membro di destinazione, gli spostamenti di tutti gli ovini e i caprini di tale azienda sono soggetti a restrizioni, in conformità all’allegato VII, capitolo B, punto 3.4, per un periodo di tre anni. Se lo Stato membro di destinazione presenta un rischio trascurabile di scrapie classica o svolge un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, tali restrizioni sono mantenute per un periodo di sette anni.

In deroga al primo comma del presente punto, dette restrizioni degli scambi all’interno dell’Unione o degli spostamenti di animali all’interno dello Stato membro non si applicano agli animali appartenenti a una razza a rischio di estinzione destinati a un’azienda in cui tale razza viene allevata. Gli animali saranno soggetti a un programma di riproduzione volto alla conservazione della razza e realizzato da un ente selezionatore, quale definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente in conformità all’articolo 38 di detto regolamento.».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(*2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(*3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(*4)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

(*5)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(*6)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;»


DECISIONI

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/773 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2020

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 4023]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/662 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Belgio, Lituania, Ungheria e Polonia.

(2)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici.

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/662 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici e selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Nel giugno 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Włodawa in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Nel maggio e nel giugno 2020 sono stati inoltre rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Zielona Góra, Elbląg e Radomsko in Polonia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte II colpite da questi casi recenti di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(6)

A seguito di questi recenti casi di peste suina africana rilevati in suini domestici e selvatici in Polonia, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Inoltre, tenendo conto dell’efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate per la peste suina africana nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (7) (il codice OIE), alcune zone nei distretti di Mińsk, Bielsk, Hajnówka e Siemiatycze in Polonia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero invece essere ora elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette e vista l’assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE.

(8)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare in Polonia nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti e inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell’apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.

(9)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/662 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 27).

(6)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(7)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat à Florenville,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Kretingos rajono savivaldybės: Imbarės, Kartenos ir Kūlupėnų seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Kulių, Nausodžio, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miestoseniūnijos.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

powiat skierniewicki,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminygminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

gmina Cybinka w powiecie słubickim,

część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy Chocianów, Przemków, część gminy Radwanice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

powiat nowotomyski,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan z miastem Kościan, Krzywiń i część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnacą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnacą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

8.   Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

Hosseuse,

La Roquignole,

Les Chanvières,

La Fosse du Loup,

Le Sart,

La N801 jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d’Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

powiat ciechanowskip,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Latowicz, Stanisławów i miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród i Tereszpol, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, Zwierzyniec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Nowe Miasteczko, Siedlisko oraz część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powieie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

powiat żagański,

gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a nastęnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat głogowski,

gmina Gaworzyce, Grębocice i część gminy Radwanice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba and Ždaňa,

the whole district of Trebišov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Judeţul Bistrița-Năsăud,

Județul Suceava.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Perlejewo i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gminy Cegłów, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy i Siennica w powiecie mińskim,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Wyryki, Urszulin, część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,

gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

powiat miejski Zielona Góra.

w województwie wielkopolskim:

gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell’Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/774 DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2020

che autorizza la Repubblica di Finlandia a applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE, la Finlandia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 ECU al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione in data 6 gennaio 2020, la Finlandia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE ("misura speciale") dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, al fine di incrementare la soglia di esenzione a 15 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 15 000 EUR da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.

(4)

Con lettera del 10 marzo 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dalla Finlandia. Con lettera dell'11 marzo 2020 la Commissione ha comunicato alla Finlandia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(5)

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2). Detta direttiva ha modificato il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE relativo al regime speciale per le piccole imprese. La direttiva (UE) 2020/285 mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese, limitare le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l'impatto negativo della transizione dall'esenzione all'imposizione (il cosiddetto "effetto soglia"). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali. La soglia richiesta di 15 000 EUR è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285.

(6)

La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(8)

La misura speciale non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Finlandia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

(9)

Considerato che la Finlandia prevede che l'incremento della soglia si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA, e quindi degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la misura speciale.

(10)

È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, la direttiva (UE) 2020/285 obbliga gli Stati membri ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE, la Finlandia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 15 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della sua notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


RACCOMANDAZIONI

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/79


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/775 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2020

sugli elementi chiave dell’equa compensazione e su altri elementi chiave da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie fra gli Stati membri per l’applicazione del meccanismo di assistenza ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 3572]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) recita che la politica energetica dell’UE è intesa a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, in uno spirito di solidarietà fra gli Stati membri.

(2)

Il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica è inteso a contribuire all’attuazione degli obiettivi dell’Unione dell’energia, di cui fanno parte integrante la sicurezza energetica, la solidarietà, la fiducia e un’ambiziosa politica in materia climatica.

(3)

Il regolamento introduce un meccanismo di assistenza fra Stati membri quale strumento per prevenire o gestire le crisi dell’energia elettrica all’interno dell’Unione.

(4)

In sede di adozione delle misure necessarie ad attuare il meccanismo di assistenza, gli Stati membri devono concordare a livello regionale o bilaterale varie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e descriverle nei rispettivi piani di preparazione ai rischi.

(5)

Per assistere gli Stati membri nell’attuazione, e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (ECG) e l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), la Commissione ha preparato gli allegati orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave di dette modalità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti non vincolanti che figurano nell’allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri a predisporre le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie volte ad applicare gli obblighi di assistenza di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/941 e a descriverle nei piani di preparazione ai rischi che gli Stati membri sono tenuti a elaborare a norma del regolamento.

2.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2020

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/941 («il regolamento») traduce nella pratica il concetto di assistenza e istituisce un meccanismo di assistenza fra gli Stati membri che s’innesca quando le condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti sono soddisfatte. L’assistenza è una misura di ultima istanza per prevenire o gestire le crisi dell’energia elettrica.

1.1.   Meccanismo di assistenza

Se uno Stato membro invoca l’assistenza, il meccanismo prevede l’obbligo per gli altri Stati membri, nell’ambito dell’accordo regionale o di un accordo bilaterale (1), di cooperare in uno spirito di solidarietà per prevenire e gestire le crisi dell’energia elettrica. I limiti al sostegno che uno Stato membro può fornire generalmente sono:

la massima capacità interzonale disponibile nelle condizioni di crisi specifiche;

la quantità di energia elettrica necessaria per tutelare la propria sicurezza pubblica e personale (2);

la sicurezza operativa della propria rete elettrica.

I diversi elementi delle modalità concordate a livello regionale o bilaterale riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e finanziari dell’assistenza sono già in parte contemplati all’articolo 15 del regolamento. Inoltre, nelle modalità regionali o bilaterali gli Stati membri devono concordare tutti gli elementi e i dettagli necessari a garantire certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del meccanismo di assistenza. Tali modalità devono essere illustrate nei rispettivi piani di preparazione ai rischi; in particolare deve essere incluso il meccanismo di compensazione economica. Il regolamento e i presenti orientamenti non armonizzano tutti gli aspetti dell’equa compensazione fra Stati membri.

La compensazione di cui all’articolo 15 del regolamento ha un’accezione ampia: comprende i versamenti per l’energia elettrica fornita nel territorio dello Stato membro che chiede assistenza e i costi supplementari, come i costi connessi di trasmissione e altri costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che fornisce assistenza.

Il corretto funzionamento dell’assistenza è subordinato a una serie di condizioni.

In primo luogo, si dovrebbe ricorrere il più a lungo possibile alle misure di mercato. Gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per portare a termine lo sviluppo di meccanismi o piattaforme coordinati che consentano di condividere la risposta volontaria sul versante della domanda e altre capacità flessibili. Ciò è nell’interesse sia dei potenziali Stati membri prestatori sia dei potenziali Stati membri richiedenti, per evitare di dover anticipare l’applicazione di misure non di mercato, tra cui la riduzione forzata dei clienti. È anche in linea con il principio generale del regolamento secondo cui il mercato deve avere la massima libertà di azione per risolvere i problemi legati all’approvvigionamento di energia elettrica.

In secondo luogo, occorre consentire la fluttuazione dei prezzi all’ingrosso conformemente alle regole del mercato, anche in caso di crisi dell’energia elettrica, a condizione che il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica non provochi un ulteriore deterioramento della crisi stessa. In effetti, le restrizioni delle offerte e i massimali impliciti o espliciti dei prezzi, che non seguono regole del mercato ben concepite (3), impediscono ai segnali di prezzo di riflettere l’esigenza di energia elettrica supplementare e, di conseguenza, impediscono che l’energia sia indirizzata laddove è necessaria. Ciò significa che nel periodo precedente a una crisi occorre lasciare che i prezzi di mercato si formino il più a lungo possibile in base alla domanda e all’offerta, e i prezzi di compensazione degli sbilanciamenti dopo la crisi dovrebbero riflettere il costo delle interruzioni dell’approvvigionamento per i consumatori. Ciò impedisce che i massimali impliciti dei prezzi nelle norme di bilanciamento fungano da disincentivo per gli investimenti nella capacità flessibile e affidabile che può contribuire a evitare le crisi di energia elettrica.

In terzo luogo va preservato, in ogni momento e fin quando possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), anche in caso di crisi dell’energia elettrica. In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, le modalità dovrebbero assicurare che la capacità interzonale e le offerte sul versante della domanda, se del caso, siano pienamente accessibili agli operatori del mercato transfrontalieri, in modo da ritardare la necessità di ridurre l’approvvigionamento ai clienti nello Stato membro che affronta difficoltà di approvvigionamento.

In quarto luogo, gli Stati membri sono invitati a cooperare nelle varie fasi di una crisi dell’energia elettrica: una cooperazione efficace durante le fasi iniziali potrebbe prevenire il verificarsi o l’aggravarsi di una crisi dell’energia elettrica e attenuarne gli effetti.

Lo Stato membro richiedente può attivare l’assistenza solo come ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le opzioni offerte dal mercato o quando è evidente che le misure basate sul mercato da sole non bastano a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell’approvvigionamento di energia elettrica, in particolare quando non è in grado di offrire l’energia elettrica necessaria per tutelare la sicurezza pubblica e personale. Lo Stato membro richiedente deve inoltre avere esaurito le misure nazionali contenute nel piano di preparazione ai rischi.

1.2.   Base giuridica

A norma dell’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento, la Commissione, previa consultazione dell’ECG e dell’ACER, fornisce orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell’equa compensazione di cui ai paragrafi da 3 a 6 e su altri elementi chiave delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui al paragrafo 3, nonché sui principi generali di mutua assistenza di cui al paragrafo 2.

1.3.   Portata degli orientamenti

Gli articoli da 12 a 15 del regolamento identificano diversi elementi e aspetti del meccanismo di assistenza che occorre includere nelle modalità concordate a livello regionale o bilaterale. Il regolamento lascia tuttavia agli Stati membri ampio potere discrezionale per concordare il contenuto di tali misure coordinate e, di conseguenza, il contenuto dell’assistenza offerta. Spetta agli Stati membri decidere e concordare tali misure coordinate, in particolare le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di attuazione.

Offrire orientamenti utili su questi e altri elementi che potrebbero essere compresi in tali modalità richiede dapprima una migliore comprensione della situazione in cui il meccanismo di assistenza potrebbe essere attivato e degli sforzi e dei principi di base che potrebbero impedire l’insorgere di una simile situazione. Gli orientamenti giuridicamente non vincolanti qui forniti non sono, né potrebbero, costituire un elenco esaustivo e prescrittivo per tutti gli Stati membri, poiché questi ultimi devono avere la libertà di scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle proprie capacità, normative vigenti, situazioni e priorità. Essi raccomandano invece l’uso di una serie di elementi necessari e facoltativi e descrivono possibili modalità di applicazione di alcune misure di assistenza.

L’approccio proposto prevede che gli Stati membri ancorino le misure coordinate ai quadri e alle procedure nazionali vigenti laddove possibile, e che le adattino nella misura necessaria ai fini dell’assistenza. Ciò potrebbe comprendere l’uso di piattaforme o meccanismi esistenti per le misure sul versante della domanda o di meccanismi esistenti di compensazione dei clienti.

2.   MODALITÀ GIURIDICHE, TECNICHE E FINANZIARIE

2.1.   Modalità giuridiche

L’obiettivo delle modalità giuridiche è fornire certezza giuridica a tutti i soggetti coinvolti nel fornire o nel ricevere energia elettrica in caso di crisi. Gli Stati membri coinvolti nell’applicazione del meccanismo di assistenza sono invitati a predisporre modalità giuridiche chiare, trasparenti ed efficaci, in modo che i portatori d’interessi conoscano le norme e le procedure per l’assistenza transfrontaliera.

L’ articolo 12 del regolamento stabilisce che i piani di preparazione ai rischi includano misure regionali e, ove applicabile, bilaterali volte ad assicurare un’adeguata prevenzione e gestione delle crisi dell’energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero. Nel definire le modalità giuridiche, gli Stati membri possono anche considerare la possibilità di formare sottogruppi all’interno di una regione (5), che includano Stati membri tecnicamente in grado di prestarsi assistenza reciproca. In effetti, non tutti i membri di una regione più ampia saranno necessariamente in grado di fornire energia elettrica ad un altro Stato membro in caso di crisi. Non è quindi necessario concludere accordi regionali su misure transfrontaliere concrete con tutti gli Stati membri di una regione, ma solo con quelle che hanno la capacità tecnica di prestare assistenza. Le misure bilaterali dovrebbero essere concordate tra gli Stati membri che sono direttamente connessi ma non fanno parte della stessa regione.

Vi possono essere situazioni particolari in cui uno Stato membro non è direttamente collegato ad alcun altro Stato membro. Questa situazione potrebbe cambiare, grazie ai progetti di infrastrutture per le interconnessioni attualmente in via di sviluppo. Se le interconnessioni saranno realizzate dopo l’adozione dei piani di preparazione ai rischi, gli Stati membri interessati dovranno predisporre le modalità giuridiche, finanziarie e tecniche stabilite all’articolo 15 del regolamento non appena possibile, aggiornando di conseguenza i suddetti piani.

2.1.1.   Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati dal meccanismo di assistenza sono:

lo Stato membro che ha chiesto l’assistenza; e

tutti gli Stati membri tecnicamente in grado di fornire assistenza nella stessa regione (con un accordo regionale) e gli Stati membri con accordi bilaterali (connessi con lo Stato membro richiedente ma non appartenenti alla stessa regione).

Lo Stato membro richiedente, se dispone di un accordo regionale e/o di un accordo bilaterale, dovrebbe comunicare la necessità di assistenza a tutti gli Stati membri in grado di fornirla.

2.1.2.   Richiesta di assistenza

Poiché le crisi dell’energia elettrica richiedono risposte rapide, la richiesta di assistenza dovrebbe essere breve, standardizzata e contenere una quantità minima di informazioni necessarie. Idealmente, gli Stati membri che definiscono modalità regionali o bilaterali potrebbero concordare un modello di richiesta da allegare alle modalità. Di seguito si indicano le informazioni minime necessarie che si ritiene debbano figurare in una richiesta di assistenza efficace:

denominazione dello Stato membro richiedente, compresi l’entità responsabile e il/i referente/i;

nome del gestore del sistema di trasporto (TSO), del gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) e del referente/i;

indicazione del deficit stimato in termini di energia e di potenza (espresso in un’unità di misura concordata) e stima della durata di tale deficit;

indicazione, da parte dello Stato membro richiedente, delle preferenze d’interconnessione o, se pertinente (ad esempio per i generatori mobili), dei punti di consegna;

per alcuni strumenti tecnici specifici concordati (richiesta di riattivare centrali fuori servizio, trasferimento di generatori mobili, attivazione di riserve strategiche ecc.), richiesta di indicare la tempistica della prima consegna possibile e le previsioni di durata delle forniture (con le previsioni del periodo durante il quale lo Stato membro che riceve la richiesta presterà assistenza);

un riferimento all’impegno dello Stato membro richiedente di versare una compensazione per l’assistenza.

2.1.3.   Utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento per motivi di sicurezza pubblica e personale

L’articolo 11 del regolamento descrive le misure nazionali di prevenzione, preparazione e attenuazione della crisi dell’energia elettrica da includere nei piani di preparazione ai rischi. Secondo quanto disposto al paragrafo 1, lettera h), gli Stati membri specificano, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, quali categorie di utenti di energia elettrica possono beneficiare, a norma del diritto nazionale, di una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento e motivano la necessità di tale protezione. «La sicurezza pubblica e personale» riguarda il benessere e la tutela della popolazione, così come la prevenzione e la protezione dai pericoli per gli utenti che hanno diritto ad una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento.

A tutela della sicurezza pubblica e personale è opportuno che gli Stati membri stabiliscano misure speciali per assicurare la continuità dell’approvvigionamento energetico alla luce delle considerazioni seguenti:

necessità impellenti sul piano nazionale, regionale o locale;

salute e sicurezza pubblica;

eventualità di danni catastrofici, alto rischio di gravi problemi di sicurezza (dovuti, ad esempio, a rischi ambientali);

eventuale esposizione a minacce alla sicurezza;

capacità tecniche d’interruzioni selettive.

In applicazione del regolamento, gli Stati membri possono definire, in base al diritto nazionale, quali categorie di utenti di energia elettrica hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento. Nel definire tali categorie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della durata e della portata della crisi, che possono incidere sull’elenco degli utenti di energia elettrica aventi diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento. La crisi, se si protrae oltre un certo tempo o supera un dato ambito, può mettere in pericolo la vita, la sicurezza o la salute di gran parte della popolazione. In ogni caso l’elenco degli utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento dovrebbe essere chiaramente definito nei piani di preparazione ai rischi, compresa la categoria degli utenti che può essere inclusa solo in caso di vasta crisi di lunga durata. L’elenco deve essere coerente con gli scenari di rischio nazionali e regionali, e relativa stima d’impatto, inclusi nei piani di preparazione ai rischi.

Esempi di utenti di energia elettrica che potrebbero avere diritto ad una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento:

settore energetico:

sottosettore dell’energia elettrica: obblighi fondamentali propri al sistema elettrico, in particolare quelli intesi a mantenere la capacità di generazione e la sicurezza nucleare, e i centri di dispacciamento;

sottosettore del gas: attrezzature essenziali del sistema del gas per mantenere la sicurezza degli impianti del gas e dei centri di dispacciamento;

raffinerie di petrolio e stazioni vitali di pompaggio del greggio per mantenere la sicurezza degli impianti;

settore dei trasporti:

trasporto aereo: aeroporti principali e relativi impianti di controllo;

trasporto ferroviario: operazioni ferroviarie di rilievo se dipendenti dall’approvvigionamento generale di energia elettrica;

trasporto stradale: sistemi di controllo della gestione del traffico e segnali stradali;

trasporto marittimo: porti principali e relativi impianti di controllo;

settore sanitario: strutture medico-sanitarie (compresi ospedali e cliniche private);

approvvigionamento idrico: impianti essenziali idrici e fognari.

servizi digitali e di telecomunicazione che richiedono un’attività continua a livello nazionale;

sicurezza:

servizi di emergenza di rilevanza nazionale/regionale;

strutture di protezione civile;

siti delle forze armate, in particolare quelli che forniscono sostegno di protezione civile;

servizi penitenziari pubblici o privati;

strutture amministrative che richiedono un’attività continua a livello nazionale;

servizi finanziari che richiedono un’attività continua a livello nazionale o unionale;

siti con processi industriali non sostenibili da una produzione di sostituzione, per cui l’interruzione dell’approvvigionamento potrebbe causare seri problemi di sicurezza.

Nei paesi in cui gli utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento sono stabiliti per legge, l’elenco dovrebbe essere tenuto aggiornato, con una stima del consumo di ciascun elemento.

Si raccomanda di assicurare che gli utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento dispongano anche di solidi meccanismi di continuità operativa per mantenere una fornitura di servizi adeguata in caso di crisi dell’energia elettrica, anziché affidarsi solo alle modalità previste dai piani di preparazione ai rischi.

In caso di crisi dell’energia elettrica tutti gli utenti che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento dovrebbero inoltre ridurre il più possibile il carico. In caso di deterioramento della situazione e di rischio imminente di approvvigionamento insufficiente per i suddetti utenti, occorre prima di tutto proteggere le vite umane e ridurre al minimo il rischio di catastrofi che possano comportare la perdita di vite umane o gravi danni.

2.1.4   Inizio e fine della fornitura di assistenza

L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento prevede che gli Stati membri debbano concordare la soglia di attivazione e di sospensione dell’assistenza, conformemente alle necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.

Nel regolamento (articolo 2, punto 9) è definita «crisi dell’energia elettrica» una situazione esistente o imminente di significativa carenza di energia elettrica quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi, o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti. Dopoché l’autorità competente dello Stato membro interessato ha dichiarato lo stato di crisi dell’energia elettrica, tutte le misure concordate dovrebbero essere messe in atto quanto più estesamente possibile.

Occorre definire la soglia di richiesta dell’assistenza in relazione a situazioni esistenti o imminenti, quando si prevede la necessità di misure non di mercato per evitare o ridurre al minimo l’impatto della crisi dell’energia elettrica.

In particolare, se le categorie di utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento sono definite per legge, la soglia di richiesta dell’assistenza dovrebbe essere definita in relazione a una situazione esistente o imminente in cui lo Stato membro, in caso d’interruzione dell’approvvigionamento, non può assicurare la protezione delle categorie di utenti dell’energia elettrica specificate per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, nonostante tutte le misure nazionali di mercato e non di mercato. Negli Stati membri in cui le categorie di utenti di energia elettrica che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento sono definite per legge, la soglia di richiesta dell’assistenza dovrebbe essere definita in relazione a una situazione esistente o imminente in cui lo Stato membro non può fornire la quantità di energia elettrica necessaria per tutelare la sicurezza pubblica e personale.

Per ogni scenario di rischio individuato nel piano di preparazione ai rischi, gli Stati membri dovrebbero specificare l’evento scatenante, che può essere operativo o non operativo. Gli eventi operativi possono essere la perdita di controllabilità, la mancanza di equilibrio tra generazione e domanda, la mancanza di riserve o l’incapacità di fornire energia elettrica a causa di danni materiali di parti dei sistemi. Gli eventi non operativi possono essere, ad esempio, minacce alla sicurezza esterna.

Il rischio di cattivo uso del meccanismo di assistenza in una richiesta ingiustificata è molto limitato a causa delle rigorose condizioni che occorre soddisfare prima dell’attivazione del meccanismo di assistenza.

Fatto salvo quanto concordato dagli Stati membri nei rispettivi accordi regionali o bilaterali, l’obbligo di prestare assistenza dovrebbe cessare di applicarsi quando:

lo Stato membro che ha chiesto assistenza comunica allo Stato membro o agli Stati membri che forniscono assistenza di essere nuovamente in grado di assicurare l’approvvigionamento elettrico degli utenti che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione, o di assicurare l’approvvigionamento elettrico necessario per tutelare la sicurezza pubblica e personale;

lo Stato membro che fornisce assistenza non può più approvvigionare i propri utenti di energia elettrica, in particolare quelli che hanno diritto a una protezione speciale contro l’interruzione o non può più assicurare l’approvvigionamento elettrico necessario per tutelare la sicurezza pubblica e personale a causa di un deterioramento del proprio sistema.

È anche possibile che, nonostante la grave crisi dell’energia elettrica in corso, lo Stato membro che aveva inizialmente chiesto assistenza decida di chiederne la sospensione, ad esempio perché non è in grado di pagare.

2.1.5.   Ruoli e responsabilità

Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità finale per l’applicazione del meccanismo di assistenza, compresa in particolare la decisione di chiedere assistenza e il monitoraggio globale del modo in cui le entità responsabili di determinati compiti gestiscono il meccanismo. Il regolamento non prevede la creazione di nuove entità specifiche. Gli Stati membri sono invitati ad assegnare le responsabilità alle entità esistenti o, in circostanze speciali, a nuove entità, tenendo conto della loro struttura organizzativa ed esperienza nella gestione delle crisi e nella risposta alle emergenze. Al fine di ridurre i costi, e in particolare per evitare costi fissi, gli Stati membri dovrebbero servirsi dei meccanismi esistenti, laddove possibile. I principi guida a questo proposito dovrebbero essere l’efficacia e l’efficienza.

Spetta alle autorità competenti a norma del regolamento attuare il quadro di riferimento, e i compiti e le responsabilità dovrebbero essere chiaramente assegnati ai rispettivi soggetti, quali ad esempio il coordinatore nazionale delle crisi, il coordinatore o una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell’energia elettrica, i TSO, l’autorità nazionale di regolamentazione e le imprese del settore dell’energia elettrica. Le autorità competenti sono anche nella posizione migliore per elaborare le modalità regionali e bilaterali insieme alle autorità competenti di altri Stati membri. Tali modalità potrebbero costituire la base giuridica dell’assistenza, compresi il versamento di compensazioni e la liquidazione finanziaria in seguito alla prestazione di assistenza. Gli Stati membri e le autorità competenti si trovano anche nella posizione migliore per assumere la responsabilità d’inviare o ricevere richieste di assistenza, coordinare misure e notificare la sospensione della richiesta di assistenza. Gli Stati membri dovrebbero assumere anche la responsabilità finanziaria della compensazione, in modo da offrire garanzie sufficienti di pagamento tempestivo dell’equa compensazione.

Nel rispetto dei vincoli tecnici e giuridici presenti nello Stato membro, le autorità nazionali di regolamentazione sono nella posizione migliore per condurre il processo di calcolo dei costi di compensazione. È preferibile attribuire ai TSO il compito di inviare, in maniera efficiente in termini di costi, i quantitativi di energia elettrica necessari.

I gestori dei sistemi di trasmissione, con il sostegno dei centri regionali di coordinamento e, in attesa dell’istituzione di detti centri, dei coordinatori regionali della sicurezza, sono nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e di attuare tutte le misure operative necessarie quando viene applicata l’assistenza. L’entità nello Stato membro incaricata dell’assistenza potrebbe anche farsi carico di raccogliere le domande di compensazione dell’energia elettrica e dei costi supplementari, verificarle e trasmetterle all’entità responsabile nello Stato membro che ha beneficiato dell’assistenza. In tale contesto sarebbe utile istituire uno sportello unico. Gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare un’entità preposta alla raccolta e alla trasmissione delle domande di compensazione per la riduzione.

Prevedere un Mediatore nelle modalità stipulate dagli Stati a livello regionale e bilaterale potrebbe rassicurare tutte le parti in merito al versamento e al calcolo dei costi di compensazione. Il Mediatore contribuirebbe a comporre i disaccordi riguardo all’ammontare dovuto della compensazione.

2.1.6.   Forma giuridica delle modalità regionali e bilaterali

Non esiste alcun requisito esplicito riguardo alla forma giuridica delle modalità regionali e bilaterali. Gli Stati membri sono liberi di trovare una forma giuridica che crei diritti e obblighi fra loro nel caso venga applicato il meccanismo di assistenza. Il diritto di chiedere assistenza e l’obbligo di prestarla sono stabiliti agli articoli 14 e 15 del regolamento. Le modalità regionali e bilaterali definiranno il modo in cui tali diritti e obblighi, stabiliti nel diritto dell’Unione, devono essere esercitati. Le modalità dovrebbero essere di natura operativa, non politica. A seconda delle esigenze del diritto nazionale di ciascuno Stato membro, ai fini dell’attuazione potrebbe essere sufficiente un accordo amministrativo vincolante stipulato tra le autorità competenti: esso potrebbe comprendere disposizioni di trattati regionali o bilaterali esistenti, disposizioni contrattuali fra TSO o condizioni specifiche di autorizzazione per le entità del settore dell’energia elettrica, purché sotto la vigilanza delle autorità competenti. D’altra parte, uno strumento giuridico non vincolante quale un memorandum d’intesa non sarebbe sufficiente, poiché non crea obblighi giuridici fra i partecipanti. Gli accordi sotto forma di memorandum non risponderebbero dunque ai requisiti dell’articolo 15, che prevede la creazione di un sistema di assistenza giuridicamente vincolante, e potrebbero essere interpretati come un’applicazione insufficiente dell’articolo 15 (6).

2.1.7.   Assistenza prima della conclusione di accordi regionali e bilaterali

Conformemente all’articolo 15 del regolamento, gli Stati membri, nell’eventualità di una crisi dell’energia elettrica nell’ambito della quale non abbiano ancora concordato misure regionali o bilaterali e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, dovrebbero concordare misure e modalità ad hoc, anche per quanto riguarda l’equa compensazione. Lo Stato membro che richieda assistenza prima che siano stati concordati tali accordi ad hoc si impegna, prima di ricevere assistenza, a versare un’equa compensazione.

2.1.8.   Trattamento delle informazioni riservate

Gli Stati membri o le rispettive autorità competenti attuano le procedure di cui al presente regolamento conformemente alle norme applicabili, comprese le norme nazionali relative al trattamento di informazioni e procedure riservate. Se nell’applicare tali norme si trova dinanzi a informazioni che non possono essere divulgate, anche nell’ambito dei piani di preparazione ai rischi, lo Stato membro o l’autorità in questione può fornire una sintesi non riservata delle stesse o lo deve fare su richiesta.

La Commissione, l’ACER, l’ECG, l’ENTSO per l’energia elettrica, gli Stati membri, le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi, entità o persone pertinenti che ricevono informazioni riservate a norma del regolamento dovrebbero assicurare il mantenimento della riservatezza delle informazioni sensibili.

2.2.   Modalità tecniche

Le modalità tecniche sono intese a descrivere tutte le disposizioni e le condizioni tecniche necessarie al funzionamento del meccanismo di assistenza a livello pratico. Ciò richiede una condivisione obbligatoria previa delle informazioni riguardanti la capacità e i vincoli tecnici delle infrastrutture dell’energia elettrica pertinenti e la quantità teorica massima di energia elettrica che si potrebbe svincolare, nonché la valutazione dei vincoli tecnici che complicherebbero l’assistenza. Se esistono vincoli tecnici o di altra natura, gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare soluzioni reciprocamente accettabili che garantiscano la capacità interzonale necessaria quando si attiva il meccanismo di assistenza.

In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, i TSO, sostenuti dal centro di coordinamento regionale, sono nella posizione migliore, nelle emergenze (7), per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le misure operative necessarie sulla base della propria conoscenza dei sistemi elettrici e dei regimi di cooperazione transfrontalieri già esistenti. Tali strutture di cooperazione, accordi ed esperienze già esistenti dovrebbero fungere da base per l’assistenza. In ogni caso occorre identificare (se già in atto) o stabilire un quadro generale chiaro, che includa le condizioni tecniche, in modo che la cooperazione necessaria possa essere intrapresa con certezza giuridica. I dati tecnici possono essere all’occorrenza aggiornati nei piani di preparazione ai rischi.

2.2.1.   Soluzioni tecniche e coordinamento (articolo 15, paragrafo 2)

È possibile predisporre soluzioni e modalità tecniche per le varie parti dell’infrastruttura dello Stato membro. Ciò fornirà un quadro chiaro dell’assistenza disponibile e dei vincoli tecnici, nonché una migliore stima dei costi di attuazione per ciascuna misura (se del caso). Poiché le potenziali situazioni di crisi possono essere molto diverse, è importante che gli Stati membri dispongano di un’ampia gamma di opzioni e strumenti a cui attingere. Nelle modalità tecniche è possibile includere un elenco indicativo e non esaustivo di soluzioni tecniche, cosicché le parti siano consapevoli delle misure che potrebbero essere adottate a fini di assistenza prima e durante un’emergenza. Potrebbe essere utile condurre simulazioni delle misure di assistenza per prepararsi a simili situazioni.

Gli orientamenti di gestione del sistema (8) e il codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (9) costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero agire e cooperare per garantire la sicurezza del sistema; armonizzano inoltre le norme tecniche e i protocolli di emergenza dei TSO all’interno di ciascuna area sincrona. Tali norme tecniche intendono assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Per far fronte a situazioni di crisi dell’energia elettrica a rischio di maggior impatto e più ampia scala, laddove le regole di mercato e di gestione del sistema non sono più sufficienti, gli Stati membri dovrebbero concordare misure specifiche che vadano oltre la competenza dei TSO nella prevenzione, preparazione e gestione di tali situazioni. Anche durante queste situazioni di crisi dovrebbero essere osservate le norme che disciplinano il mercato interno e le norme contenute negli orientamenti di gestione del sistema e nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (che disciplinano la decurtazione delle transazioni, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l’allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmazioni).

Il codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica stabilisce gli obblighi di gestione dei TSO negli stati di emergenza, di blackout e di ripristino e il coordinamento della gestione del sistema in tutta l’Unione nei suddetti stati, compresa la procedura di sospensione delle attività di mercato, il piano di difesa e il piano di ripristino. Il piano di difesa del sistema è l’insieme delle misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire la propagazione o l’aggravarsi di un disturbo nel sistema di trasmissione al fine di evitare un disturbo su vasta area e lo stato di blackout.

Le soluzioni e modalità tecniche dovrebbero sfruttare appieno le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. Le modalità dovrebbero pertanto includere le misure tecniche concordate necessarie per prevenire la crisi nonché, in situazione di crisi, le misure tecniche concordate necessarie per attenuarne gli effetti ed evitarne l’aggravarsi.

Alcune soluzioni tecniche sono preventive, ossia applicate con largo anticipo per ridurre al minimo il rischio di crisi future (ad esempio, sviluppo di prodotti di ridispacciamento invernali per eventi estremi o modifica della durata di un’interruzione programmata). Altre sono usate appena prima dell’evento, ossia quando dati oggettivi suffragano la probabilità della crisi (nella fase di preparazione). Altre infine sono impiegate durante l’interruzione per limitare gli effetti della crisi o ridurne la durata.

Per ciascuna soluzione tecnica si raccomanda che i piani di preparazione ai rischi contengano informazioni concernenti la capacità (GWh/settimana), l’eventuale verifica già effettuata nella pratica, il tempo intercorso dalla decisione all’effetto, la durata potenziale, l’entità responsabile di ciascuna misurazione, la dipendenza da altre misure, gli effetti indesiderati e altre eventuali osservazioni. Per le soluzioni non di mercato, in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), è opportuno indicare in che modo si conformano ai requisiti di cui all’articolo 16.

Quando la crisi è dichiarata esistente o imminente, occorre un coordinamento tra TSO, NEMO, gestori dei sistemi di distribuzione (DSO), coordinatori di emergenza nazionali, autorità competenti, entità coinvolte nella fornitura dell’energia elettrica: dovrebbero essere tutti coinvolti in tempo utile nelle discussioni sulle disposizioni di assistenza nell’intento di collaborare all’esecuzione agli accordi di assistenza.

In casi eccezionali in cui la capacità interzonale è stata offerta al mercato ma è rimasta inutilizzata, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero avere il diritto di servirsene.

2.2.2.   Informazioni tecniche nel quadro preallarme e della dichiarazione dello stato di crisi (articolo 14) e metodologia della stima in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3 (da riesaminare in base alla fattibilità tecnica dell’esecuzione una volta che l’assistenza si renda necessaria durante la crisi)

Per motivi di trasparenza e come base per le discussioni sull’assistenza necessaria, gli Stati membri dovrebbero informare gli altri Stati membri, nel quadro dell’accordo regionale e di eventuali altri accordi bilaterali (ossia i potenziali fornitori di assistenza), in merito ai quantitativi massimi teorici di energia elettrica che potrebbero chiedere, allo stato e al limite della capacità di interconnessione, al periodo in cui si renderà necessaria l’assistenza e alla soglia di attivazione. Ciononostante, gli esatti quantitativi massimi teorici di energia elettrica necessari, chiesti e disponibili saranno noti soltanto quando il meccanismo di assistenza sarà stato attivato. Per il calcolo di detti quantitativi dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

indicazione del deficit atteso in termini di energia e potenza, della durata stimata di tale deficit dovuto all’indisponibilità di generazione e/o di capacità interzonale;

indicazione dell’incertezza del deficit atteso, che è una funzione della limitata prevedibilità della generazione variabile da fonti rinnovabili, della limitata prevedibilità della domanda effettiva e dell’eventualità di indisponibilità impreviste dei mezzi di generazione;

caratteristiche specifiche del sistema degli Stati membri: lo stato degli interconnettori, se pertinente (in caso di indisponibilità), il livello e la stima evolutiva dei serbatoi idrici, la capacità di stoccaggio, le possibilità di gestione sul versante della domanda, la possibilità di penurie di combustibile ecc.;

altre caratteristiche operative di rilievo che possano subire i contraccolpi della crisi (ad esempio, la penuria di gas potrebbe ripercuotersi sulle capacità di controllo della frequenza di un dato settore o ridurre i quantitativi disponibili di riserve per il contenimento della frequenza e di riserve per il ripristino della frequenza automatica).

Per esaminare i potenziali quantitativi di energia elettrica si potrebbe iniziare dalle ultime valutazioni stagionali e a breve termine dell’adeguatezza. Le informazioni precedenti dovrebbero essere aggiornate quando ne sono disponibili di nuove e quando la crisi si verifica effettivamente, per riesaminare i requisiti e lo stato del sistema.

2.2.3.   Sicurezza operativa delle reti

Gli scenari di rischio possono prendere in considerazione eventi più estremi, altri imprevisti eccezionali e contingenze anomale non inclusi nella lista delle contingenze (10), o violazioni dei limiti di sicurezza operativa di cui occorre tener conto. È opportuno svolgere una valutazione specifica per determinare le potenziali situazioni di non sicurezza e le potenziali linee d’azione per affrontarle.

Le modalità potrebbero fornire la descrizione delle possibilità e dei vincoli tecnici delle singole reti dell’energia elettrica che è necessario preservare per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema elettrico. Si tratta di un’informazione importante sia per gli Stati membri che prestano assistenza sia per gli Stati membri che la ricevono.

2.2.4.   Osservanza della normativa sul mercato

In applicazione dell’articolo 16 del regolamento, le misure adottate di prevenzione o attenuazione delle situazioni di crisi dell’energia elettrica devono conformarsi alle norme che disciplinano il mercato interno dell’energia elettrica e la gestione del sistema. In particolare, i mercati dovrebbero rimanere attivi e le misure di mercato dovrebbero essere mantenute nella massima misura possibile, ossia in condizioni normali i prezzi dovrebbero seguire la domanda e l’offerta e l’accesso agli interconnettori transfrontalieri dovrebbe rimanere aperto. Nel funzionamento dei mercati dell’energia, i prezzi alti durante le ore di scarsità dovrebbero essere considerati normali, in quanto costituiscono uno strumento fondamentale per attivare l’immissione in rete di energia elettrica supplementare e soddisfare la domanda sia a breve che a lungo termine.

Analogamente, nello stato normale e in quello di allerta del sistema occorre seguire gli orientamenti sulla gestione del sistema, mentre nello stato di emergenza, di blackout e di ripristino occorre seguire il codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica.

2.2.5.   Attivazione di misure non di mercato

A norma dell’articolo 16 del regolamento, le misure non basate sul mercato possono essere attivate in una crisi dell’energia elettrica solo:

come ultima istanza, se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite; o

quando è evidente che le sole misure basate sul mercato non bastano a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell’approvvigionamento di energia elettrica.

Le misure non basate sul mercato non devono falsare indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica; devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee; quelle che costituiscono una restrizione dei flussi di energia elettrica tra gli Stati membri non possono andare al di là delle misure elencate al punto 2.2.5.1 e possono essere avviate soltanto in conformità alle norme di cui al detto punto.

Le misure non basate sul mercato dovrebbero essere attivate il più tardi possibile, tenendo conto delle informazioni più aggiornate sulla situazione del sistema energetico (stato del sistema e previsioni). Occorre inoltre prevedere il tempo necessario per informare gli Stati membri, i gestori dei sistemi di trasmissione, i portatori d’interessi pertinenti e i NEMOS nella regione e per prendere le disposizioni del caso. Le misure non basate sul mercato dovrebbero durare il più breve tempo possibile fissando in anticipo le ore di applicazione.

2.2.5.1.   Misure non basate sul mercato che costituiscono una restrizione dei flussi di energia elettrica tra Stati membri

La decurtazione delle operazioni può essere effettuata nei casi seguenti:

a)

decurtazione della capacità interzonale già allocata [articolo 51 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (11) e articolo 72 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (12)];

b)

limitazione della fornitura di capacità interzonale per l’allocazione della capacità [articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (13)]; o

c)

limitazione della fornitura di programmi dopo l’esito dei mercati del giorno prima o dei mercati infragiornalieri [articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2017/1485 della Commissione (14)].

Le sottosezioni di seguito descrivono le norme vigenti applicabili a ciascun caso.

a)

Decurtazione della capacità interzonale già allocata [regolamento (UE) 2016/1719 e regolamento (UE) 2015/1222]

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/1719, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, tutti i TSO devono elaborare regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine. Le regole di decurtazione della capacità interzonale a lungo termine sono stabilite nel titolo 9 delle regole di allocazione armonizzate (15).

L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, dispone che la riduzione della capacità interzonale allocata sia possibile solo in caso di forza maggiore o in una situazione di emergenza in cui il TSO è tenuto ad agire rapidamente e il ridispacciamento o gli scambi in controflusso non sono possibili. In tutti i casi la riduzione è effettuata in modo coordinato, previo contatto con tutti i TSO direttamente interessati. L’articolo 72, paragrafo 3, stabilisce in che modo compensare la riduzione.

b)

Limitazione della fornitura di capacità interzonale per l’allocazione della capacità [regolamento (UE) 2019/943 e regolamento (UE) 2017/2196]

La limitazione della fornitura di capacità interzonale per l’allocazione della capacità è possibile solo quando si prevede che il sistema di trasmissione non sia ripristinato nello stato normale o di allerta.

c)

Limitazione della fornitura di programmi [regolamento (UE) 2017/1485]

La limitazione dei programmi per problemi locali nella rete fisica o nei sistemi TIC (strumenti e mezzi di comunicazione) dovrebbe essere comunicata quanto prima. In caso di problemi nelle TIC, occorre predisporre canali alternativi di comunicazione o procedure di backup per limitare l’impatto del problema. In caso di problema alla rete fisica con conseguente limitazione dei programmi, i piani di preparazione ai rischi a livello nazionale dovrebbero definire la procedura di gestione e di compensazione.

2.2.5.2.   Sospensione del mercato

L’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2196 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica definisce i casi in cui le attività di mercato possono essere sospese.

L’articolo 35, paragrafo 2, elenca le attività di mercato che il TSO può sospendere temporaneamente. I TSO di una regione devono concordare, motivandola, la decisione concernente la sospensione di ciascuna attività.

Tutte le misure di crisi concordate a livello regionale o bilaterale e le misure nazionali non basate sul mercato che comportano la sospensione delle operazioni di mercato devono essere giustificate in base alle motivazioni elencate all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2196 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica.

2.3.   Modalità finanziarie

Le modalità finanziarie dovrebbero assicurare che l’energia elettrica fornita nel quadro del meccanismo di assistenza sia pagata a un prezzo adeguato. Tali modalità potrebbero contemplare il calcolo dei costi, la compensazione per l’assistenza (compresa la compensazione per la riduzione) e le procedure di versamento da individuare e concordare fra le entità interessate.

Le modalità finanziarie non dovrebbero introdurre incentivi perversi che potrebbero a loro volta far scattare la necessità di assistenza. La compensazione dell’assistenza deve coprire i costi effettivamente sostenuti, senza diventare una fonte di profitto per l’entità prestatrice. Lo Stato membro che riceve assistenza dovrebbe tempestivamente pagare allo Stato membro che la presta un prezzo equo per l’energia elettrica ricevuta. Lo Stato membro prestatore determinerà poi il modo in cui gestire tali entrate e accordarle alle norme vigenti per la compensazione degli sbilanciamenti.

Qualsiasi compensazione versata ai clienti che subiscono una riduzione in una situazione di emergenza (che essa derivi dall’obbligo di prestare assistenza transfrontaliera o da un’emergenza nazionale) dovrebbe essere uguale a quella prevista dal diritto interno.

In considerazione di quanto sopra, gli Stati membri potrebbero mantenere il meccanismo nazionale esistente (relativamente alla compensazione legata alla riduzione forzata) per le emergenze puramente nazionali (ossia, laddove non viene richiesta assistenza), restando liberi di decidere se desiderano o no versare una compensazione ai clienti che hanno subito una riduzione forzata. Quando tuttavia un’emergenza nazionale si trasforma in una situazione che fa scattare l’assistenza transfrontaliera, lo Stato membro prestatore potrebbe scegliere di distribuire la compensazione per l’assistenza versata dallo Stato membro richiedente fra tutti i gruppi di consumatori che hanno subito una riduzione forzata, a prescindere dal fatto che questa sia avvenuta prima o dopo l’attivazione dell’assistenza. Tale opzione dovrebbe iscriversi in un regime progettato nello Stato membro che presta assistenza, basandosi però preferibilmente su un approccio di tipo «valore del carico perso». In alternativa, gli Stati membri potrebbero anche decidere di versare la compensazione ricevuta per l’assistenza in un «fondo di assistenza» gestito a livello centrale. In tal modo, i meccanismi di compensazione nazionali esistenti per la riduzione rimangono di competenza degli Stati membri e, seppure improntati ad approcci diversi, non riserveranno trattamenti diversi ai gruppi di consumatori interessati dalla riduzione all’interno di un paese quando viene fornita assistenza transfrontaliera, laddove la compensazione per l’assistenza è obbligatoria.

Gli elementi principali della compensazione per l’assistenza sono i) il prezzo dell’energia elettrica e ii) i costi supplementari sostenuti dallo Stato membro prestatore derivanti dalle attività volte ad assicurare che l’energia elettrica arrivi oltre il confine, sulla base dei costi effettivamente sostenuti che il quadro giuridico nazionale nello Stato membro prestatore permette di pagare.

Nelle modalità è possibile seguire e concordare diversi approcci per determinare il prezzo dell’energia elettrica. È tuttavia importante che le modalità descrivano chiaramente l’approccio concordato e le circostanze in cui si applica, e che identifichino tutti i parametri noti che saranno usati (ad esempio il premio, se si sceglie di determinare il prezzo in base all’ultima negoziazione nota più un premio).

2.3.1.   Prezzo dell’energia elettrica

Le modalità finanziarie dovrebbero fare riferimento al prezzo dell’energia elettrica fornita e/o alla metodologia per la fissazione del prezzo, tenendo conto dell’impatto sulle operazioni di mercato. Quest’ultima condizione può essere intesa come mirante a evitare prezzi o metodologie che distorcano il mercato e producano incentivi perversi. Il prezzo dell’energia elettrica che funge da base per la compensazione dell’assistenza è determinato (dal mercato o con altri mezzi) nello Stato membro che presta assistenza.

a)   Prezzo di mercato

In linea di principio, il prezzo dell’energia elettrica fornita nel quadro del meccanismo di assistenza non dovrebbe essere inferiore al prezzo di mercato, poiché ciò produrrebbe incentivi perversi. Il prezzo, se è mantenuto sbloccato e può seguire dinamicamente la domanda e l’offerta di energia elettrica, può fornire un segnale anche durante una crisi.

Per quanto riguarda i prezzi di mercato in termini generali, un fattore determinante è il livello di integrazione del mercato considerato come scenario di base. Se si presume la piena attuazione del mercato interno dell’energia elettrica, mercati del bilanciamento compresi, il prezzo di riferimento potrebbe essere fornito direttamente da una delle piattaforme future create per lo scambio di energia di bilanciamento conformemente al regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (16) sul bilanciamento del sistema elettrico. Un metodo per calcolare un «prezzo di riferimento» sarebbe necessario solo quando non vi siano più offerte disponibili sul mercato del bilanciamento (il che potrebbe indicare una crisi simultanea) o quando le specificità del mercato (ossia l’esistenza di prodotti di bilanciamento puramente nazionali) non ne consentono l’attivazione da parte dello Stato membro richiedente. Infine, se non vi sono più offerte nel mercato del bilanciamento (ossia non vi sono più risorse disponibili sul mercato), l’ultimo strumento disponibile è la riduzione del carico. In questo caso, il prezzo dell’energia dovrebbe riflettere il costo dell’attuazione della suddetta riduzione del carico [cfr. lettera b)].

b)   Fissazione del prezzo per via amministrativa/riduzione forzata

In mancanza di prezzo di mercato, possono essere necessari altri metodi per fissare il prezzo dell’energia elettrica, come l’ultimo prezzo noto del mercato di bilanciamento o del mercato infragiornaliero, scegliendo il più alto dei due. In alternativa, anche il prezzo dell’ultima negoziazione o misura nota con o senza premio potrebbe costituire un punto di riferimento. Si potrebbe considerare l’opportunità di colmare con un premio l’eventuale divario fra il prezzo più recente noto e il valore del carico perso dei clienti che hanno subito una riduzione (17).

Il calcolo del valore del carico perso può essere usato per determinare il prezzo dei clienti che hanno subito una riduzione forzata nello Stato membro che fornisce assistenza. Tale valore rispecchia i vantaggi che un determinato gruppo di consumatori ha perso in seguito alla riduzione. Il valore del carico perso dovrebbe essere ottenuto con la metodologia di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

Di solito i valori adottati si riflettono anche nell’ordine di riduzione dei piani di preparazione ai rischi.

Infine, potrebbe essere utile identificare una metodologia per la fissazione del prezzo da parte dell’autorità di regolamentazione nazionale o dell’autorità competente, o prevedere l’utilizzo di un proxy, come il prezzo delle opzioni d’acquisto (18).

c)   Disponibilità a sostenere i costi

Potrebbe essere opportuno determinare l’ammontare massimo che ogni Stato membro è disposto a pagare per l’energia elettrica in una situazione di crisi. Il valore massimo sarà verosimilmente il valore del carico perso per le categorie di utenti di energia elettrica che hanno diritto ad una protezione speciale contro l’interruzione dell’approvvigionamento in un dato Stato membro. Se il prezzo dell’energia elettrica dovesse superare tale valore, può non essere nell’interesse dello Stato membro chiedere energia elettrica nel quadro del meccanismo di assistenza. Tale informazione tuttavia non deve necessariamente essere inclusa nelle modalità o essere presa in considerazione nei piani.

2.3.2.   Altre categorie di costi

Le modalità finanziarie dovrebbero contemplare qualsiasi altra categoria di costi, compresi i costi pertinenti e ragionevoli delle misure stabiliti in precedenza (articolo 15, paragrafo 4, del regolamento), che dovranno essere oggetto di un’equa e tempestiva compensazione. I costi supplementari dovrebbero essere mantenuti al minimo e si dovrebbe fare attenzione a evitare doppie contabilizzazioni, poiché molti elementi relativi ai costi supplementari potrebbero già essere rispecchiati nel prezzo dell’energia elettrica.

a)   Costi di trasmissione associati

La compensazione dovrebbe coprire i costi di trasmissione associati alla capacità necessaria ai quantitativi di assistenza.

b)   Danni per i clienti che hanno subito una riduzione forzata (compensazione per la riduzione)

Tra gli altri costi potrebbero figurare quelli derivanti dall’obbligo di versare una compensazione nello Stato membro che presta assistenza, anche per danni ai clienti che hanno subito una riduzione forzata. Tali costi possono essere inclusi nei costi di compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l’obbligo di pagare, oltre al prezzo dell’energia elettrica, una compensazione ai clienti che hanno subito una riduzione forzata, anche per danni economici. La metodologia pertinente per il calcolo deve essere inclusa nelle modalità. Si potrebbe concordare di trasferire l’importo della compensazione effettivamente sostenuto sulle entità che usano l’energia elettrica nel quadro dell’assistenza nello Stato membro beneficiario.

Tuttavia, il costo dei danni per i clienti che hanno subito una riduzione forzata può essere coperto da una compensazione solo se non è compreso nel prezzo dell’energia elettrica che lo Stato membro richiedente deve pagare. Lo Stato membro che ha chiesto assistenza non deve versare due volte la compensazione per gli stessi costi.

c)   Costo dei procedimenti giudiziari nello Stato membro che presta l’assistenza

Altri costi potrebbero inoltre essere generati dal rimborso di eventuali costi derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta assistenza nei confronti delle entità coinvolte in tale prestazione di assistenza (articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento). Tale compensazione dovrebbe tuttavia essere versata solo dietro presentazione di prove dei costi sostenuti.

Nel caso di una controversia che coinvolge uno Stato membro e l’entità che presta assistenza in merito a una compensazione (insufficiente) da parte dello Stato membro che riceve assistenza, dovrebbe essere prevista una salvaguardia per proteggere quest’ultimo Stato membro. Potrebbero verificarsi circostanze in cui l’entità interessata e lo Stato membro in cui è stabilita adiscono le vie legali l’una contro l’altro per ottenere un prezzo dell’energia elettrica più alto o una maggiore compensazione per l’entità, a danno dello Stato membro richiedente assistenza il quale non è parte nel procedimento giudiziario. Tali circostanze dovrebbero essere evitate.

La situazione sopra descritta è diversa dalla situazione in cui un’impresa nello Stato membro che presta assistenza avvia un procedimento giudiziario contro un’entità nello Stato membro ricevente in merito al prezzo dell’energia elettrica o alla compensazione per la riduzione. In una simile situazione, l’impresa o l’entità soccombente è tenuta a sostenere i costi connessi.

2.3.3.   Indicazione del metodo di calcolo dell’equa compensazione

I seguenti metodi possono essere presi in considerazione per calcolare l’equa compensazione:

semplice somma di tutti gli elementi descritti nella sezione precedente;

valore temporale del denaro: il pagamento dovrebbe essere tempestivo. Gli Stati membri potrebbero tuttavia concordare un tasso di interesse da applicare alla compensazione trascorso un periodo di tempo realistico dalla prestazione di assistenza e dopo che l’esatto importo della compensazione è stato calcolato e concordato;

accordo fra Stati membri che utilizzano valute diverse in merito alla valuta nella quale la compensazione dovrebbe essere calcolata e versata, compreso il tasso di cambio pertinente.

2.3.4.   Calcolo della compensazione di tutti i costi pertinenti e ragionevoli e impegno a versare tale compensazione

È probabile che il calcolo del pagamento esatto da versare allo Stato membro che ha prestato assistenza e alle entità in quello Stato membro possa realisticamente essere effettuato solo qualche tempo dopo l’erogazione dell’energia elettrica chiesta nel quadro del meccanismo di assistenza. Nelle modalità regionali o bilaterali gli Stati membri possono concordare l’approccio per calcolare il prezzo dell’energia elettrica e i costi supplementari, nonché un termine realistico per il versamento.

Le informazioni riguardo ai quantitativi di energia elettrica effettivamente erogati e qualsiasi altra informazione pertinente per il calcolo della compensazione devono essere inviate al o ai referenti competenti negli Stati membri coinvolti nella prestazione di assistenza, cosicché entrambi gli Stati possano eseguire un calcolo finale della compensazione. Le informazioni possono essere messe a disposizione dal TSO, dal DSO, dal gestore della riserva strategica, dal fornitore o dal gestore del mercato elettrico designato, a seconda della misura applicata. Il calcolo della compensazione può essere delegato a un’altra entità predefinita.

2.3.5.   Modalità di pagamento

In linea di principio le procedure nazionali esistenti per i versamenti e la compensazione (o le transazioni di bilanciamento) in uno Stato membro e i ruoli e le responsabilità esistenti in tal senso dovrebbero essere mantenuti e applicati ove possibile anche ai versamenti della compensazione per l’assistenza fra Stati membri. Le modalità stipulate fra gli Stati membri dovrebbero vertere su come collegare, anche mediante un’interfaccia, i quadri nazionali esistenti. La natura dell’assistenza potrebbe esigere che l’interfaccia con responsabilità finanziaria finale sia lo Stato membro o l’autorità competente.

2.3.6.   Ruoli e responsabilità: chi paga chi e chi organizza i versamenti

Quando sono ancora possibili misure volontarie sul versante della domanda nello Stato membro prestatore, l’accesso alla piattaforma pertinente e alla capacità interzonale deve essere preservato. Dovrebbe essere possibile per un acquirente transfrontaliero effettuare pagamenti per l’energia elettrica allo stesso modo di un acquirente locale, secondo quanto definito negli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico.

Quando lo Stato membro che presta assistenza applica delle riduzioni, potrebbe utilizzare o adattare secondo necessità per i versamenti della compensazione da un paese confinante qualsiasi quadro giuridico, processo di pagamento o autorità responsabile di gestire i versamenti di cui sia dotato.

I beneficiari finali dell’assistenza sono i consumatori destinatari. Nel caso di una riduzione, il fornitore di energia elettrica dei clienti non protetti interessati da riduzione dovrebbe poter contare sulla continuità dei pagamenti, tenendo conto dei volumi di assistenza. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in base al regime di compensazione nello Stato membro. I ruoli e le responsabilità potenziali possono essere assegnati come descritto al punto 1.5.

2.3.7.   Descrizione e tappe del processo di pagamento

In base ai quadri di riferimento esistenti e al modo in cui l’interfaccia fra di essi è concordata dagli Stati membri, le procedure approvate devono essere incluse nelle modalità.

Presumendo un coinvolgimento da Stato membro a Stato membro negli aspetti finanziari (e in particolare in merito a monitoraggio, verifica e presentazione delle domande di pagamento dopo l’erogazione dell’energia elettrica nel quadro della assistenza), l’entità pertinente nello Stato membro che presta assistenza calcola l’importo della compensazione sulla base del quantitativo di energia elettrica erogata, degli elementi dei costi concordati e del metodo di calcolo concordato e invia la richiesta di versamento all’entità pertinente nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente conferma il servizio ricevuto, verifica il calcolo e, se non ha obiezioni, effettua il versamento entro il termine concordato. I processi finanziari all’interno degli Stati membri, quali la distribuzione delle compensazioni o l’addebito delle compensazioni per l’assistenza, seguono le norme nazionali (ad esempio possono essere applicati direttamente all’entità offerente/interessata da riduzione, oppure socializzati, ossia distribuiti tra tutti i clienti).

I termini per il calcolo della compensazione per l’assistenza, la verifica e il versamento dovrebbero essere inclusi nelle modalità. Lo stesso vale per le leggi e le opzioni di risoluzione nel caso di una controversia derivante dall’uso del meccanismo di assistenza.

3.   CONCLUSIONI

Grazie al regolamento sulla preparazione ai rischi, la volontà politica di assistenza fra gli Stati membri è diventata una realtà. Inoltre, il regolamento eleva l’assistenza dallo status di concetto applicato a livello nazionale a quello, applicato a livello unionale, di tutela della sicurezza pubblica e personale. Al fine di tutelare la sicurezza pubblica e personale, il regolamento introduce diritti e obblighi ad ampio raggio che offrono la certezza e la sicurezza della continuità dell’approvvigionamento elettrico agli utenti di energia elettrica aventi diritto ad una protezione speciale contro le interruzioni. Gli orientamenti forniti nel presente documento offrono un’ampia gamma di opzioni per il corretto funzionamento del meccanismo di assistenza, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere le soluzioni più adatte a loro.


(1)  Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, le «misure regionali» devono essere concordate all’interno della regione interessata tra gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza conformemente all’articolo 15. A tal fine, gli Stati membri possono anche formare sottogruppi all’interno di una regione e concordare misure regionali a livello bilaterale o multilaterale. Le «misure bilaterali» sono concordate tra gli Stati membri che sono direttamente connessi ma non fanno parte della stessa regione.

(2)  Scopo del meccanismo di assistenza è la tutela della sicurezza pubblica e personale (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento).

(3)  Le norme relative ai massimali tariffari e ai limiti tecnici di offerta figurano all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(4)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(5)  Nel regolamento è definita «regione» un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all’articolo 36 del regolamento sull’energia elettrica.

(6)  Gli accordi sotto forma di memorandum d’intesa dovrebbero essere integrati da misure nazionali vincolanti che assicurino l’applicazione delle disposizioni del memorandum stesso.

(7)  Ad esempio: servizio di assistenza reciproca d’urgenza. Contratti TSO-TSO.

(8)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

(10)  Le liste delle contingenze sono stabilite in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/1485 (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1 ).

(11)  (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(12)  (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(13)  (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

(14)  (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(15)  Decisione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia n. 03/2017, del 2 ottobre 2017, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica concernente le regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine.

(16)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(17)  Vi sono casi in cui il premio copre il «valore assicurabile» dell’energia elettrica svincolata.

(18)  Le opzioni d’acquisto conferiscono all’acquirente dell’opzione il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare in futuro una quantità specifica di energia elettrica a un prezzo fisso. L’acquirente dell’opzione paga un premio per il diritto di esercitare l’opzione. Le opzioni sono costituite da un prezzo di esercizio, un periodo di determinazione dei prezzi, una metodologia di regolamento e un premio. Le opzioni sono negoziate in borsa oppure possono essere operazioni private fuori borsa (OTC).