ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 giugno 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua ( 1 )

32

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2020/742 del Consiglio, del 29 maggio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

56

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/730 del Consiglio, del 3 giugno 2020, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ( GU L 172 I del 3.6.2020 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/740 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è determinata a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica climatica lungimirante. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2)

La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.

(3)

È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 per chiarire e aggiornare alcune delle sue disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico in materia di pneumatici.

(4)

Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si imputa il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e pertanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(5)

Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l’innovazione per quanto riguarda pneumatici di classe C1, pneumatici di classe C2 e pneumatici di classe C3 sicuri e atti a ridurre il consumo di carburante.

(6)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri parametri, per esempio l’aderenza sul bagnato, mentre migliorare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard attuali.

(7)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante che generano hanno più che compensato l’aumento del prezzo d’acquisto dovuto ai costi di produzione maggiori per tali pneumatici.

(8)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro della resistenza al rotolamento.

(9)

Il miglioramento dell’etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e il rumore, e di adottare, al momento dell’acquisto di pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell’ambiente.

(10)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa requisiti minimi per il rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre il rumore del traffico stradale è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro del rumore esterno di rotolamento.

(11)

Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento si favorisce anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuisce a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(12)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa anche requisiti minimi per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare l’aderenza sul bagnato significativamente al di là di detti requisiti minimi, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è opportuno pertanto aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una maggiore aderenza sul bagnato fornendo loro informazioni armonizzate sul parametro dell’aderenza sul bagnato.

(13)

Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (6), che stabilisce i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore esterno di rotolamento e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.

(14)

È opportuno che sull’etichetta dei pneumatici figurino informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per un uso in condizioni di neve e ghiaccio estreme. Le informazioni relative alle prestazioni di aderenza sulla neve dovrebbero essere basate sul regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) nella sua versione più aggiornata applicabile all’Unione (regolamento UNECE n. 117) e il pittogramma «Simbolo alpino» ivi contenuto dovrebbe figurare sull’etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al medesimo regolamento. Le informazioni relative alle prestazioni di aderenza sul ghiaccio dovrebbero essere basate sulla norma ISO 19447, una volta che questa sarà stata formalmente adottata, e il pittogramma di aderenza sul ghiaccio dovrebbe figurare sull’etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla medesima norma ISO. Fintantoché non sarà adottata la norma ISO 19447, le prestazioni di aderenza sul ghiaccio dovrebbero essere valutate sulla base di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto. L’etichetta di un pneumatico che rispetta le norme minime di prestazione di aderenza sul ghiaccio dovrebbe riportare il pittogramma di aderenza sul ghiaccio di cui all’allegato I.

(15)

L’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente e la salute umana. La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare» indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e attraverso requisiti minimi per i pneumatici. All’abrasione dei penumatici è connesso il concetto di chilometraggio, vale a dire il numero di chilometri dopo i quali un pneumatico deve essere sostituito a causa dell’usura del battistrada. Oltre al grado di abrasione e di usura del battistrada dei penumatici, la durata di vita di un pneumatico dipende da una serie di fattori quali la resistenza all’usura del pneumatico, mescola inclusa, il disegno e la struttura del battistrada, le condizioni stradali, la manutenzione, la pressione dei pneumatici e il comportamento di guida.

(16)

Tuttavia, al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione e il chilometraggio dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto commissionare lo sviluppo di un simile metodo di prova, tenendo pienamente conto dello stato dell’arte e delle norme e dei regolamenti sviluppati o proposti a livello internazionale, come pure del lavoro svolto dal settore.

(17)

I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende la durata di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, come la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Il presente regolamento dovrebbe prevedere la futura inclusione di un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti che non è attualmente disponibile.

(18)

L’etichetta energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85 % dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L’etichetta dei pneumatici dovrebbe utilizzare, per quanto possibile, la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.

(19)

La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard dei pneumatici può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi, durevoli e atti a ridurre maggiormente il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare i parametri dei pneumatici, gettando così le basi per un consumo e una produzione di pneumatici più sostenibili.

(20)

L’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati sui veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È opportuno pertanto richiedere che un’etichetta di un pneumatico sia fornita per tutti i pneumatici offerti o montati sui veicoli.

(21)

Attualmente le etichette dei pneumatici sono obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 o ai pneumatici di classe C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo. È opportuno pertanto includere i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che prevede il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, e con il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi.

(22)

Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza pertanto vedere l’etichetta dei pneumatici di cui sono corredati. In tutti questi casi è opportuno che gli utenti finali vedano l’etichetta dei pneumatici prima di decidere sul loro acquisto. La presenza di un’etichetta dei pneumatici sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.

(23)

Alcuni utenti finali decidono di acquistare pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su, tra l’altro, consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento, è opportuno che le etichette dei pneumatici compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale e nei messaggi pubblicitari visivi per tipi specifici di pneumatici, anche in quelli reperibili via internet. Qualora i messaggi pubblicitari visivi si riferiscano a una famiglia di pneumatici, e non soltanto a un tipo specifico di pneumatico, non è necessario esporre l’etichetta del pneumatico.

(24)

I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta del pneumatico e la sua importanza. Dette informazioni dovrebbero essere riportate in tutto il materiale tecnico-promozionale, per esempio nei siti web dei fornitori, ma non dovrebbero essere richieste nei messaggi pubblicitari visivi. Il materiale tecnico-promozionale non dovrebbe intendersi comprensivo dei messaggi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio o televisione.

(25)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato o l’obbligo dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica, nella banca dati dei prodotti, le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti presenti sull’etichetta stampata, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), dovrebbero agevolare l’accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.

(26)

La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora le informazioni tecniche siano troppo sensibili per inserirle nella categoria della documentazione tecnica, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso a tali informazioni ove necessario, conformemente all’obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.

(27)

La vendita di pneumatici tramite piattaforme di vendita online piuttosto che direttamente presso i fornitori, è in aumento. Pertanto, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero consentire l’esposizione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa del prodotto fornita dal fornitore vicino all’indicazione del prezzo. Essi dovrebbero informare il distributore dell’obbligo di esporre l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto, ma non dovrebbero essere tenuti responsabili della precisione o del contenuto di tale etichetta dei pneumatici né della scheda informativa del prodotto. Gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting a norma del presente regolamento dovrebbero limitarsi a quanto ragionevole e non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) richiede che i prestatori di servizi di hosting che intendano beneficiare della deroga alla responsabilità di cui alla medesima disposizione agiscano immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle informazioni memorizzate su richiesta dei destinatari dei loro servizi qualora tali informazioni non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, come quelli relativi a etichette dei pneumatici o schede informative del prodotto mancanti, incomplete o errate. Essi dovrebbero fare ciò non appena vengano effettivamente a conoscenza di tali informazioni, oppure, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di tali informazioni, per esempio attraverso informazioni specifiche fornite da un’autorità di vigilanza del mercato. I fornitori che vendono direttamente a utenti finali attraverso il loro sito internet sono soggetti agli stessi obblighi dei distributori in materia di vendita a distanza.

(28)

Resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, rispettando i vincoli derivanti dalla necessità di prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.

(29)

Qualora abbiano motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell’etichetta dei pneumatici e al fine di accrescere la fiducia dei consumatori, le autorità nazionali, quali definite all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero verificare che le categorie di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento riportate sull’etichetta dei pneumatici, come pure i pittogrammi relativi ad altri parametri, corrispondano alla documentazione trasmessa dal fornitore sulla base di risultati di prove e calcoli. Tali verifiche possono essere effettuate durante la procedura di omologazione dei pneumatici e non richiedono necessariamente le prove fisiche dei pneumatici.

(30)

Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori, grossisti, rivenditori e altri distributori è essenziale per garantire condizioni di parità nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare che ciò avvenga mediante regolari controlli ex post e la vigilanza del mercato, conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(31)

Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai distributori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detto regolamento.

(32)

Affinché gli utenti finali possano fidarsi dell’etichetta dei pneumatici, è opportuno evitare il ricorso ad altre etichette che imitino l’etichetta dei pneumatici prevista. Per lo stesso motivo non dovrebbero essere consentiti altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.

(33)

Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(34)

Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso di pneumatici sicuri ed efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli ingiustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.

(35)

Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta dei penumatici, di introdurre requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all’abrasione dei penumatici, e di adeguare gli allegati al progresso tecnologico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)

Una volta che saranno disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare l’abrasione e il chilometraggio dei pneumatici, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di aggiungere informazioni concernenti l’abrasione e il chilometraggio sull’etichetta dei penumatici. Al momento di proporre un atto delegato per aggiungere l’abrasione e il chilometraggio sull’etichetta dei penumatici, la Commissione dovrebbe tener conto di tale valutazione e dovrebbe collaborare strettamente con il settore, con pertinenti enti di normazione, quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) o l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e con rappresentanti di altre parti interessate allo sviluppo di metodi di prova adeguati. Le informazioni sull’abrasione e sul chilometraggio dovrebbero essere univoche e non dovrebbero inficiare l’intelligibilità e l’efficacia dell’etichetta dei pneumatici nel suo insieme per gli utenti finali. Tali informazioni consentirebbero altresì agli utenti finali di operare una scelta consapevole per quanto riguarda i pneumatici, la loro durata di vita e il rilascio accidentale di microplastiche. Questo contribuirebbe alla protezione dell’ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe agli utenti finali di stimare i costi operativi di pneumatici su un periodo più lungo.

(37)

I pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere dotati di una nuova etichetta dei pneumatici.

(38)

La dimensione dell’etichetta dei pneumatici dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Sull’etichetta dei pneumatici dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l’aderenza sulla neve e l’aderenza sul ghiaccio e il codice QR.

(39)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata su criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto delle opzioni per ulteriori azioni.

(40)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi, durevoli e che consumano meno carburante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma, a motivo della necessità di disporre di un quadro normativo armonizzato e di condizioni di parità tra i fabbricanti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura pertanto un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stati membri riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 TUE.

(41)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici, al fine di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l’efficienza economica e ambientale dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, silenziosi, durevoli e atti a ridurre il consumo di carburante.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato.

I requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti si applicano dopo che un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici sarà disponibile in conformità dell’articolo 13.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici fuoristrada professionali;

b)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

c)

ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

d)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

e)

ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

f)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

g)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;

h)

ai pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«pneumatici di classe C1», «pneumatici di classe C2» e «pneumatici di classe C3»: pneumatici appartenenti alla rispettive classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009;

2)

«pneumatici ricostruiti»: pneumatici usati che sono ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;

3)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T»: un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

4)

«pneumatico fuoristrada professionale»: un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuoristrada;

5)

«etichetta dei pneumatici»: la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici in relazione ai parametri di cui all’allegato I;

6)

«punto di vendita»: un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, comprese le sale d’esposizione di autovetture dove i pneumatici non montati sui veicoli sono offerti in vendita agli utenti finali;

7)

«materiale tecnico-promozionale»: la documentazione cartacea o elettronica prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con le informazioni di cui all’allegato IV;

8)

«scheda informativa del prodotto»: il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato III, in forma cartacea o elettronica;

9)

«documentazione tecnica»: la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di valutare la precisione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa, comprese le informazioni di cui al punto 2 dell’allegato VII;

10)

«banca dati dei prodotti»: la banca dati dei prodotti istituita a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;

11)

«vendita a distanza»: l’offerta a fini di vendita, noleggio o noleggio con opzione d’acquisto per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o con qualsiasi altro metodo implicante che i potenziali utenti finali non possano prendere visione del pneumatico offerto;

12)

«fabbricante»: un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1020;

13)

«importatore»: un importatore quale definito all’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2019/1020;

14)

«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento;

15)

«fornitore»: il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;

16)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

17)

«messa a disposizione sul mercato»: messa a disposizione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

18)

«immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1020;

19)

«utente finale»: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;

20)

«parametro»: una caratteristica del pneumatico che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso del pneumatico, quali l’abrasione del pneumatico, il chilometraggio del pneumatico, la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e l’aderenza su neve o ghiaccio;

21)

«tipo di pneumatico»: una versione del pneumatico per la quale le caratteristiche tecniche che figurano sull’etichetta dei pneumatici, la scheda informativa del prodotto nonché l’identificativo del tipo di pneumatico sono identici per tutte le unità di quella versione;

22)

«tolleranza nella verifica»: la deviazione massima ammissibile tra i risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato e i valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio;

23)

«identificativo del tipo di pneumatico»: un codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi di pneumatico che hanno stessa denominazione commerciale o stesso marchio del fornitore;

24)

«tipo di pneumatico equivalente»: un tipo di pneumatico che è immesso sul mercato dal medesimo fornitore di un altro tipo di pneumatico con un diverso identificativo del tipo di pneumatico e che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici e la stessa scheda informativa del prodotto.

Articolo 4

Obblighi dei fornitori di pneumatici

1.   I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, i pneumatici di classe C2 e i pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati a titolo gratuito:

a)

per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta dei pneumatici, in forma di autoadesivo, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto; oppure

b)

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, in forma cartacea, di un’etichetta dei pneumatici, che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto.

2.   Per i pneumatici venduti od offerti in vendita mediante vendita a distanza, i fornitori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile, anche in forma cartacea su richiesta dell’utente finale. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.

Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.

3.   I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta del pneumatico. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari visivi su internet, i fornitori possono rendere l’etichetta dei pneumatici disponibile in una visualizzazione annidata.

4.   I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico esponga l’etichetta di tale tipo di pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.

5.   I fornitori forniscono a un’autorità nazionale competente quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, i valori usati per determinare le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni che il fornitore dichiara nell’etichetta dei pneumatici dei tipi di pneumatici, conformemente all’allegato I del presente regolamento, nonché l’etichetta dei pneumatici che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono presentate all’autorità nazionale competente sulla base dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, prima dell’immissione sul mercato dei tipi di pneumatici in questione, in modo che l’autorità possa verificare la precisione dell’etichetta dei pneumatici.

6.   I fornitori garantiscono la precisione delle etichette dei pneumatici e delle schede informative del prodotto da essi fornite.

7.   I fornitori possono mettere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità degli Stati membri diverse dalle autorità indicate al paragrafo 5 o dei pertinenti organismi nazionali accreditati su richiesta.

8.   I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza del presente regolamento di cui sono responsabili.

9.   I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi al presente regolamento e che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri di cui all’allegato I.

10.   I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta dei pneumatici prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

1.   A decorrere dal 1o maggio 2021, prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto dopo tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato VII.

2.   Per i pneumatici prodotti nel periodo tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021, il fornitore inserisce le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti entro il 30 novembre 2021.

3.   Per i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020, il fornitore può inserire le informazioni di cui all’allegato VII nella banca dati dei prodotti.

4.   Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di un’autorità di vigilanza del mercato.

5.   Qualora le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato abbiano bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all’allegato VII per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, il fornitore fornisce loro tali informazioni su richiesta.

6.   Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta dei pneumatici o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati dei prodotti quando ha smesso di immettere sul mercato le unità di un determinato tipo di pneumatico.

7.   Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità per un periodo di cinque anni.

Articolo 6

Obblighi dei distributori di pneumatici

1.   I distributori garantiscono che:

a)

nel punto di vendita i pneumatici espongano un’etichetta dei pneumatici, sotto forma di autoadesivo, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, messo a disposizione dal fornitore conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile, anche in forma cartacea su richiesta; oppure

b)

prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, un’etichetta dei pneumatici, in forma cartacea, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, sia mostrata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita vicino al pneumatico e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.

2.   I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta dei pneumatici. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.

Nei messaggi pubblicitari visivi su internet di un tipo specifico di pneumatico i distributori possono rendere disponibile l’etichetta dei pneumatici in una visualizzazione annidata.

3.   I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico riporti l’etichetta dei pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.

4.   Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili all’utente finale al momento della vendita, i distributori garantiscono di fornirgli una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.

5.   I distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito e possa richiedere una copia cartacea di tale scheda.

6.   I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano agli utenti finali le categorie di ciascuno dei parametri sull’etichetta dei pneumatici e informano gli utenti finali della possibilità di consultare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito e richiedendo una copia cartacea.

7.   Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.

I distributori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.

Articolo 7

Obblighi dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro prima della vendita le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo o già montati sul veicolo e il pertinente materiale tecnico-promozionale e garantiscono che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.

Articolo 8

Obblighi dei prestatori di servizi di hosting

Qualora un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE consenta la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito web, egli consente la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa del prodotto ottenuta dal fornitore vicino all’indicazione del prezzo e informa il distributore dell’obbligo di esporre l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto.

Articolo 9

Metodi di prova e di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta dei pneumatici sono ottenute conformemente ai metodi di prova di cui all’allegato I e alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato V.

Articolo 10

Procedura di verifica

Per ciascuno dei parametri di cui all’allegato I gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato VI quando valutano la conformità delle categorie dichiarate con il presente regolamento.

Articolo 11

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici all’interno del proprio territorio, ove tali pneumatici siano conformi al presente regolamento.

2.   Qualora gli Stati membri offrano incentivi a favore di pneumatici, tali incentivi sono destinati esclusivamente ai pneumatici di classe A o B in relazione alla resistenza al rotolamento o all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B, rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

3.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1020, qualora l’autorità nazionale competente quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858 abbia motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell’etichetta dei pneumatici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, essa verifica che le classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta dei pneumatici corrispondano ai valori e alla documentazione trasmessa dal fornitore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.

4.   In conformità del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti di vendita al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 1o maggio 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e comunicano senza indugio a quest’ultima le successive modifiche a esse apportate.

Articolo 12

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

1.   Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai pneumatici oggetto del presente regolamento e dei relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.

2.   La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei pneumatici tra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei pneumatici che entrano nel mercato dell’Unione e tra tali autorità e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di cooperazione amministrativa per l’etichettatura dei pneumatici.

3.   Le strategie nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri stabilite ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento.

4.   Le autorità di vigilanza del mercato possono rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti nei casi di mancato rispetto da parte del fornitore del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.

Articolo 13

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 14 per modificare:

a)

l’allegato II per quanto riguarda il contenuto e il formato dell’etichetta dei pneumatici;

b)

le parti D ed E dell’allegato I e gli allegati II, III, IV, V, VI e VII adeguando al progresso tecnologico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti ivi contenuti.

2.   Entro il 26 giugno 2022, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti d’informazione per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato.

3.   Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di includere parametri o requisiti d’informazione per l’abrasione e il chilometraggio, non appena siano disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare l’abrasione e il chilometraggio per uso da parte di enti di normazione europei o internazionali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto approfondita; e

b)

la Commissione ha proceduto a un’adeguata consultazione dei pertinenti portatori di interesse.

4.   Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a prova il contenuto e il formato delle etichette dei pneumatici presentandoli a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione per accertare che le etichette dei pneumatici siano comprese correttamente e pubblica i relativi risultati.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Valutazione e relazione

Entro il 1o giugno 2025 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla sensibilizzazione dei consumatori e sulle attività di vigilanza del mercato. La relazione valuta anche costi e benefici della verifica indipendente obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell’etichetta dei pneumatici, tenendo conto dell’esperienza acquisita con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Articolo 16

Modifica del regolamento (UE) 2017/1369

All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 17

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o maggio 2021.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 febbraio 2020 (GU C 105 del 31.3.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

(4)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(6)  Regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento [2016/1350] (GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(10)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

PROVA, CLASSIFICAZIONE E MISURAZIONE DEI PARAMETRI DEI PNEUMATICI

Parte A: categorie relative al consumo di carburante e coefficiente di resistenza al rotolamento

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull’etichetta dei pneumatici in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC in N/kN), secondo la scala da «A» a «E» indicata nella tabella di seguito, che viene misurato in conformità dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e allineato secondo la procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato V.

Se un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe di pneumatici (per esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta (ovvero C2 e non C1).

 

Pneumatici di classe C1

Pneumatici di classe C2

Pneumatici di classe C3

Categoria relativa al consumo di carburante

RRC in N/kN

RRC N/kN

RRC in N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

Parte B: categorie relative all’aderenza sul bagnato

1.

La categoria relativa all’aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull’etichetta dei pneumatici in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da «A» a «E» indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117.

2.

Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G)

G = G(T)–0,03

dove:

G(T) = indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova

 

Pneumatici di classe C1

Pneumatici di classe C2

Pneumatici di classe C3

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Parte C: categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento [N, in db(A)] è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

La categoria del rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull’etichetta dei pneumatici in base ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

N ≤ LV – 3

LV–3 < N ≤ LV

N > LV

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Parte D: aderenza sulla neve

Le prestazioni di aderenza sulla neve sono testate in conformità dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Un pneumatico che rispetta i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme e sull’etichetta dei pneumatici figura il seguente pittogramma.

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Parte E: aderenza sul ghiaccio

Le prestazioni di aderenza sul ghiaccio sono testate in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili, tra cui, se del caso, norme internazionali, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

L’etichetta di un pneumatico che rispetta i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio è inclusa nel seguente pittogramma.

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ALLEGATO II

CONTENUTO E FORMATO DELL’ETICHETTA DEI PNEUMATICI

1.   

Contenuto dell’etichetta dei pneumatici

1.1.   

Informazioni che devono figurare nella parte superiore dell’etichetta dei pneumatici:

Image 6

1.2.   

Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per tutti i pneumatici diversi da quelli che rispettano i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117, o i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio, o entrambi.

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1.3.   

Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117:

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1.4.   

Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio;

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1.5.   

Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 e i valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio:

Image 10

2.   

Formato dell’etichetta dei pneumatici

2.1.   

Formato della parte superiore dell’etichetta dei pneumatici:

Image 11

2.1.1.   

Formato della parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per tutti i pneumatici diversi da quelli che rispettano i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117, o i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio, o entrambi:

Image 12

2.1.2.   

Formato della parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117:

Image 13

2.1.3.   

Formato della parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio:

Image 14

2.1.4.   

Formato della parte inferiore dell’etichetta dei pneumatici per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 e i valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio:

Image 15

2.2.   

Ai fini del punto 2.1:

a)

Dimensioni minime dell’etichetta dei pneumatici: 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza. Se l’etichetta dei pneumatici è stampata in un formato superiore, il relativo contenuto deve nondimeno rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra;

b)

Sfondo dell’etichetta dei pneumatici: 100 % bianco;

c)

Caratteri tipografici: Verdana e Calibri;

d)

Dimensioni e specifiche degli elementi che compongono l’etichetta dei pneumatici: come specificato sopra;

e)

I codici a colori, utilizzando la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero —, devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

colori del logo UE come segue:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

colore del logo energia: 100,80,0,0;

codice QR: 100 % nero;

denominazione commerciale o marchio del fornitore: 100 % nero e in Verdana grassetto 7 pt;

identificativo del tipo di pneumatico: 100 % nero e in Verdana normale 7 pt;

designazione della misura del pneumatico, indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità: 100 % nero e in Verdana normale 10 pt;

classe del pneumatico: 100 % nero e in Verdana normale 7 pt, con allineamento a destra;

lettere della scala di consumo di carburante e di aderenza sul bagnato: 100 % bianco e in Calibri grassetto 19 pt; le lettere sono centrate su un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

codici cromatici CMYK delle frecce per la scala di consumo di carburante da A a E:

classe A: 100,0,100,0;

classe B: 45,0,100,0;

classe C: 0,0,100,0;

classe D: 0,30,100,0;

classe E: 0,100,100,0;

codici cromatici CMYK delle frecce per la scala di aderenza sul bagnato da A a E:

A: 100,60,0,0;

B: 90,40,0,0;

C: 65,20,0,0;

D: 50,10,0,0;

E: 30,0,0,0;

linee divisorie: spessore 0,5 pt, colore 100 %nero;

lettera della classe di consumo di carburante: 100 % bianco e in Calibri grassetto 33 pt. Le frecce per la classe di consumo di carburante e la classe di aderenza sul bagnato e le frecce corrispondenti della scala da A a E sono posizionate in modo tale che le loro punte siano allineate. La lettera nella freccia per la classe di consumo di carburante e nella freccia per la classe di aderenza sul bagnato è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia, che è di colore 100 % nero;

pittogramma consumo di carburante: larghezza 16 mm, altezza 14 mm, spessore 1 pt, colore: 100 % nero;

pittogramma aderenza sul bagnato: larghezza 20 mm, altezza 14 mm, spessore 1 pt, colore: 100 % nero;

pittogramma rumore esterno di rotolamento: larghezza 24 mm, altezza 18 mm, spessore 1 pt, colore: 100 % nero. Numero di decibel figurante nell’altoparlante in Verdana grassetto 12 pt, unità «dB» in Verdana normale 9 pt; gamma di classi di rumore esterno di rotolamento (da A a C) centrata sotto il pittogramma, con la lettera della classe di rumore esterno di rotolamento applicabile in Verdana grassetto 16 pt e le altre lettere delle classi di rumore esterno di rotolamento in Verdana normale 10 pt;

pittogramma aderenza sulla neve: larghezza 15 mm, altezza 13 mm, spessore 1 pt, colore: 100 % nero;

pittogramma aderenza sul ghiaccio: larghezza 15 mm, altezza 13 mm, spessore 1 pt, spessore delle linee oblique 0,5 pt, colore: 100 % nero;

numero del regolamento: colore 100 % nero in Verdana normale 6 pt.


(1)  Regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70).

(2)  Regolamento n. 54 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 41).


ALLEGATO III

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici figurano nell’opuscolo del pneumatico o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:

a)

la denominazione commerciale o il marchio del fornitore o del fabbricante se diverso da quello del fornitore;

b)

l’identificativo del tipo di pneumatico;

c)

la designazione della misura del pneumatico, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità, come indicato nel regolamento UNECE n. 30 o nel regolamento UNECE n. 54 per i pneumatici di classe C1, i pneumatici di classe C2 e i pneumatici di classe C3, a seconda dei casi;

d)

la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico conformemente all’allegato I;

e)

la categoria relativa all’aderenza sul bagnato conformemente all’allegato I;

f)

la categoria del rumore esterno di rotolamento e il valore in decibel conformemente all’allegato I;

g)

un’indicazione se si tratta di un pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme;

h)

un’indicazione se si tratta di aderenza di un pneumatico da ghiaccio;

i)

la data di inizio della produzione del tipo di pneumatico (due cifre per la settimana e due cifre per l’anno);

j)

la data di fine produzione del tipo di pneumatico, una volta nota (due cifre per la settimana e due cifre per l’anno).


ALLEGATO IV

INFORMAZIONI FORNITE NEL MATERIALE TECNICO-PROMOZIONALE

1.   

Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell’ordine seguente:

a)

categoria relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «E»);

b)

categoria relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «E»);

c)

categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato in dB;

d)

un’indicazione se si tratta di un pneumatico per utilizzo in severe condizioni di neve;

e)

un’indicazione se si tratta di aderenza di un pneumatico da ghiaccio.

2.   

Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:

a)

deve essere di facile lettura;

b)

deve essere di facile comprensione;

c)

se all’interno di una famiglia di pneumatici i tipi di pneumatici sono classificati in modo diverso a seconda delle dimensioni o di altre caratteristiche, si deve indicare lo scarto tra i tipi di pneumatici con le prestazioni peggiori e quelle migliori.

3.   

I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:

a)

un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;

b)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta dei pneumatici;

c)

una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare quanto segue:

una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare il risparmio di carburante e l’aderenza sul bagnato;

le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate.

4.   

I fornitori e i distributori mettono inoltre, se del caso, a disposizione sul loro sito internet una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che i pneumatici con aderenza su ghiaccio sono specificamente concepiti per le superfici stradali coperte da ghiaccio e da neve compatta e dovrebbero essere utilizzati solo in condizioni climatiche molto estreme (per esempio, temperature rigide) e che l’uso di pneumatici con aderenza sul ghiaccio in condizioni climatiche meno estreme (per esempio, condizioni umide o temperature più miti) potrebbe portare a prestazioni non ottimali, in particolare per quanto riguarda l’aderenza sul bagnato, la manovrabilità e l’usura.


ALLEGATO V

PROCEDURA DI ALLINEAMENTO IN LABORATORIO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA AL ROTOLAMENTO

1.   Definizioni

Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al rotolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«laboratorio di riferimento»: un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di allineamento in laboratorio e che sia in grado di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;

2)

«laboratorio candidato»: un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento in laboratorio, ma che non è un laboratorio di riferimento;

3)

«pneumatico di allineamento»: un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento in laboratorio;

4)

«treno di pneumatici di allineamento»: un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l’allineamento di un’unica macchina di prova;

5)

«valore assegnato»: il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento in laboratorio;

6)

«macchina di prova»: ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione; per esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.

2.   Disposizioni generali

2.1.   Principio

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto in un laboratorio di riferimento (l), (RRCm,l ), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), (RRCm,c), è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.

2.2.   Requisiti di selezione dei pneumatici

Treni di pneumatici di allineamento sono selezionati per la procedura di allineamento in laboratorio in conformità dei seguenti criteri. Viene selezionato un treno di pneumatici di allineamento per i pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2 e un treno per i pneumatici della classe C3:

a)

il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi RRCs dei pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2 o dei pneumatici della classe C3; in ogni caso, la differenza tra l’RRCm superiore e l’RRCm inferiore del treno di pneumatici di allineamento, prima e dopo l’allineamento, è almeno uguale a:

i)

3 N/kN per i pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2; e

ii)

2 N/kN per i pneumatici di classe C3;

b)

l’RRCm nel laboratorio candidato o di riferimento (RRCm,c o RRCm,l ) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici di allineamento è distribuito uniformemente;

c)

i valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all’intera serie di pneumatici da testare, al pari dei valori della resistenza al rotolamento.

Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell’uso e sostituito nel caso in cui:

a)

il pneumatico di allineamento sia in condizioni che non lo rendono adatto a prove ulteriori; o

b)

le deviazioni del valore RRCm,c o RRCm,l siano superiori all’1,5 % rispetto alle misurazioni precedenti dopo l’eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.

2.3.   Metodo di misurazione

Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità del punto 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e alle condizioni di cui al punto 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117.

Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 del presente allegato) e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità del punto 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e applicando le condizioni di cui al punto 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117.

Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina di prova il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall’inizio l’intera procedura di prova di cui al punto 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117.

Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:

a)

il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all’allegato 6, punti 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 (vale a dire corretto per una temperatura di 25 °C e con un diametro del tamburo di 2 m);

b)

il valore medio degli ultimi tre valori misurati di ogni pneumatico di allineamento (nel caso dei laboratori di riferimento) o il valore medio degli ultimi n valori misurati di ogni pneumatico di allineamento (nel caso dei laboratori candidati); e

c)

la deviazione standard (σm ) applicando la formula seguente:

Image 16 Image 17

dove:

i

è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;

j

è il contatore da 2 a n + 1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico;

n + 1

è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n + 1= 4 per i laboratori di riferimento e n + 1 ≥ 4 per i laboratori candidati);

p

è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).

2.4.   Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati

I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.

I calcoli sono effettuati pertanto con tutte le cifre: non ci sono ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.

Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.

Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.

Tutti i coefficienti di allineamento (A1 l , B1 l , A2 c e B2 c ) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.

3.   Requisiti applicabili ai laboratori di riferimento e determinazione dei valori assegnati

I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.

Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e deve avere una deviazione standard (σm ) come segue:

a)

non superiore a 0,05 N/kN per i pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2; e

b)

non superiore a 0,05 N/kN per i pneumatici di classe C3.

I treni di pneumatici di allineamento che sono selezionati conformemente alla sezione 2.2, sono misurati in conformità della sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.

Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.

4.   Procedura di allineamento di un laboratorio di riferimento ai valori assegnati

Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano a ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine di prova o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina di prova.

L’allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A1 l e B1 l , sono calcolati come segue:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

dove:

RRC

l

è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;

RRCm,

l

è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento «l» (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo).

5.   Requisiti applicabili ai laboratori candidati

I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascuna macchina di prova e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti della macchina di prova o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina di prova.

Un treno comune di cinque pneumatici diversi che sono selezionati conformemente alla sezione 2.2, viene misurato in conformità della sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.

Il laboratorio candidato fornisce il treno di pneumatici di allineamento al laboratorio di riferimento selezionato.

Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e deve avere preferibilmente deviazioni standard (σm ) come segue:

a)

non superiori a 0,075 N/kN per i pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2; e

b)

non superiori a 0,06 N/kN per i pneumatici della classe C3.

Se la deviazione standard (σm ) del laboratorio candidato è superiore ai valori sopra indicati ndopo quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero n + 1 di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l’intero lotto:

 

n + 1 = 1 + (σm /γ)2, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino

dove:

 

γ = 0,043 N/kN per i pneumatici di classe C1 e i pneumatici di classe C2;

 

γ = 0,035 N/kN per i pneumatici di classe C3.

6.   Procedura per l’allineamento di un laboratorio candidato

Un laboratorio di riferimento (l) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, A2 c e B2 c , sono calcolati come segue:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

dove:

RRCm,l

è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (l) (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo);

RRCm,c

è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo)

Se il coefficiente di determinazione R2 è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.

L’RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA

La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento nonché dei valori dichiarati e delle informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell’etichetta dei pneumatici viene valutata per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore secondo una delle seguenti procedure:

1.

Dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici. Se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro le tolleranze nella verifica di cui alla tabella 1, l’etichetta dei pneumatici si considera conforme al presente regolamento.

Se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro le tolleranze nella verifica di cui alla tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici; il valore medio di misurazione ricavato da gli altri tre pneumatici o treni di pneumatici testati dev’essere utilizzato per verificare le informazioni dichiarate, tenendo conto delle tolleranze nella verifica di cui alla tabella 1.

2.

Se le categorie o i valori riportati sull’etichetta dei pneumatici derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione che sono state effettuate sui pneumatici secondo la procedura di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858.

La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto delle tolleranze nella verifica di cui alla tabella seguente.

Parametro misurato

Tolleranze nella verifica

RRC (consumo di carburante)

Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3 N/kN.

Rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di N di oltre 1 dB(A).

Aderenza sul bagnato

Il valore misurato G(T) non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.

Aderenza sulla neve

Il valore misurato non deve essere inferiore all’indice minimo di aderenza sulla neve.

Aderenza sul ghiaccio

Il valore misurato non deve essere inferiore all’indice minimo di aderenza sul ghiaccio.


ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE INSERITE DAL FORNITORE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI

1.   

Informazioni da inserire nella parte pubblica della banca dati dei prodotti:

a)

denominazione commerciale o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;

b)

identificativo del tipo di pneumatico;

c)

etichetta dei pneumatici in formato elettronico;

d)

classe o classi e altri parametri che figurano sull’etichetta dei pneumatici; e

e)

parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

2.   

Informazioni da inserire nella parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità:

a)

identificativo del tipo di pneumatico di tutti i tipi di pneumatici equivalenti che sono già immessi sul mercato;

b)

descrizione generale del tipo di pneumatico, comprese le dimensioni, l’indice di carico e la categoria di velocità, con informazioni sufficienti per poterlo individuare facilmente e in modo univoco;

c)

protocolli di prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici di cui all’allegato I;

d)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione del tipo di pneumatico, o quando viene sottoposto a prove;

e)

parametri tecnici misurati del tipo di pneumatico, se del caso; e

f)

calcoli eseguiti con i parametri tecnici misurati.


ALLEGATO VIII

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1222/2009

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, punto 1

Articolo 3, punto 1

Articolo 3, punto 2

Articolo 3, punto 2

Articolo 3, punto 3

Articolo 3, punto 4

Articolo 3, punto 5

Articolo 3, punto 3

Articolo 3, punto 6

Articolo 3, punto 4

Articolo 3, punto 7

Articolo 3, punto 8

Articolo 3, punto 5

Articolo 3, punto 9

Articolo 3, punto 10

Articolo 3, punto 11

Articolo 3, punto 6

Articolo 3, punto 12

Articolo 3, punto 7

Articolo 3, punto 13

Articolo 3, punto 8

Articolo 3, punto 14

Articolo 3, punto 9

Articolo 3, punto 15

Articolo 3, punto 10

Articolo 3, punto 16

Articolo 3, punto 11

Articolo 3, punto 17

Articolo 3, punto 18

Articolo 3, punto 12

Articolo 3, punto 19

Articolo 3, punto 13

Articolo 3, punto 20

Articolo 3, punto 21

Articolo 3, punto 22

Articolo 3, punto 23

Articolo 3, punto 24

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 4, paragrafo 10

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato VI

Allegato IV bis

Allegato V

Allegato V

Allegato VII

Allegato VIII


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/32


REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell’Unione determinano scarsità d’acqua e deterioramento della qualità delle acque. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità stanno contribuendo in misura significativa all’esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all’agricoltura e allo sviluppo urbano.

(2)

L’Unione potrebbe migliorare la sua capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l’estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo l’impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) menziona il riutilizzo dell’acqua, insieme alla promozione dell’uso nell’industria di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire gli obiettivi di tale direttiva, vale a dire un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio (5) dispone che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento debbano essere riutilizzate ogniqualvolta ciò risulti appropriato.

(3)

Nella comunicazione intitolata «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» del 14 novembre 2012, la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, allo scopo di rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di fornitura dell’acqua, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di erogazione.

(4)

La comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007 intitolata «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea» stabilisce la gerarchia delle misure che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d’acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, al fine di ridurre l’impatto di siccità gravi si potrebbe considerare, in alcune circostanze e tenendo conto della dimensione costi-benefici, di utilizzare come approccio alternativo infrastrutture aggiuntive di erogazione idrica.

(5)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea (6), ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; tuttavia ritiene che l’Unione debba adottare un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure di gestione della domanda, misure per l’ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell’acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

(6)

Nella sua comunicazione del 2 dicembre 2015 intitolata «L’anello mancante — Piano d’azione per l’economia circolare», la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il suo piano d’azione e mantenere le risorse idriche tra i settori prioritari d’intervento.

(7)

Lo scopo del presente regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione di tale riutilizzo laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell’acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità. Il riutilizzo dell’acqua è un’alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo un piccolo numero di essi pratica il riutilizzo dell’acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo. Il presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire la prosecuzione della pratica del riutilizzo dell’acqua agli utilizzatori finali di acque trattate, permettendo nel contempo che sia possibile per altri Stati membri di applicare tali norme allorché decidono di introdurre questa pratica in un secondo momento. Qualsiasi decisione di non praticare il riutilizzo dell’acqua dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e riesaminata periodicamente.

(8)

La direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri che dispongono della necessaria flessibilità includano misure supplementari nei programmi di misure che essi adottano per sostenere gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di qualità dell’acqua stabiliti da tale direttiva. L’elenco non limitativo delle misure supplementari di cui all’allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/CE contiene, tra le altre cose, misure tese a favorire il riutilizzo dell’acqua. In questo contesto, e in linea con una gerarchia dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella gestione della carenza idrica e della siccità e che promuovono misure di risparmio idrico e che danno minore priorità alla politica tariffaria e a soluzioni alternative, e tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, è opportuno applicare le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, stabilite dal presente regolamento, ogni volta che vengono riutilizzate acque reflue urbane trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conformemente alla direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura.

(9)

Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di erogazione idrica, quali i trasferimenti d’acqua o la desalinizzazione. Tuttavia tale riutilizzo, che potrebbe ridurre gli sprechi d’acqua realizzando un risparmio idrico, rimane limitato nell’Unione. Ciò sembra dovuto parzialmente all’elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e alla mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni dell’Unione per il riutilizzo dell’acqua, nonché, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, dovuto ai potenziali rischi per la salute e l’ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque affinate.

(10)

Si potranno conseguire norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque affinate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque affinate destinate a fini irrigui in agricoltura non presentano differenze significative tra uno Stato membro e l’altro. L’armonizzazione delle prescrizioni contribuirebbe anche all’efficiente funzionamento del mercato interno per quanto riguarda tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque affinate che sono basati sulle relazioni tecniche del Centro comune di ricerca della Commissione e dovrebbero rispecchiare le norme internazionali in materia di riutilizzo dell’acqua e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari che le autorità competenti imporranno, ove necessario, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione pertinenti.

(11)

Il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura può altresì contribuire a promuovere l’economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il riutilizzo dell’acqua potrebbe in tal modo ridurre potenzialmente la necessità di applicazioni integrative di concime minerale. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere informati del tenore di nutrienti delle acque affinate utilizzate.

(12)

Il riutilizzo dell’acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue urbane trattate, e l’utilizzo delle acque affinate a fini di irrigazione nell’agricoltura e nella silvicoltura potrebbe essere un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali.

(13)

Fra i motivi individuati per spiegare la scarsa diffusione del riutilizzo dell’acqua nell’Unione rientrano gli ingenti investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e la mancanza di incentivi finanziari per applicare il riutilizzo dell’acqua al settore dell’agricoltura. Dette questioni potrebbero essere affrontate promuovendo regimi innovativi e incentivi economici per tenere conto adeguatamente dei costi e dei benefici socioeconomici e ambientali del riutilizzo dell’acqua.

(14)

Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell’Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 6 inteso a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché un significativo aumento del riciclaggio dell’acqua e del riutilizzo dell’acqua in condizioni sicure a livello mondiale, al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12 relativo a modelli sostenibili di produzione e consumo. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l’applicazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativo alla tutela dell’ambiente.

(15)

In alcuni casi i gestori degli impianti di affinamento trasportano e conservano le acque affinate anche dopo l’uscita dall’impianto di affinamento, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque affinate, il gestore dello stoccaggio delle acque affinate o l’utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore degli impianti di affinamento e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena.

(16)

La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell’individuazione e gestione dei rischi in modo proattivo e dovrebbe integrare il concetto di produzione di acque affinate della particolare qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali elementi della gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell’acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale. A tal fine, i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua dovrebbero assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi per la salute umana e animale o per l’ambiente. Al fine di elaborare tali piani di gestione dei rischi si potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali vigenti, ad esempio gli orientamenti per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute riguardo al riutilizzo di acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti per l’utilizzo delle acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o gli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(17)

Le prescrizioni in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio (7). Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le attività di riutilizzo dell’acqua non causino un deterioramento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Per tale ragione, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano e delle relative zone di salvaguardia.

(18)

La cooperazione e l’interazione tra le diverse parti coinvolte nel processo di depurazione dell’acqua dovrebbero essere una condizione preliminare all’istituzione di procedure per il trattamento di depurazione, conformemente alle prescrizioni per gli usi specifici, e per poter programmare l’erogazione di acque affinate in relazione alla domanda degli utilizzatori finali.

(19)

Al fine di proteggere efficacemente l’ambiente e la salute umana e animale, occorre che i gestori degli impianti di affinamento siano responsabili in via primaria della qualità delle acque affinate al punto di conformità. Per conformarsi alle prescrizioni minime di cui al presente regolamento e alle eventuali altre condizioni stabilite dall’autorità competente, i gestori degli impianti di affinamento dovrebbero monitorare la qualità delle acque affinate. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività ordinarie di monitoraggio e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate nella direttiva 91/271/CEE.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe contemplare le acque affinate ottenute da acque reflue che sono state raccolte in reti fognarie, che sono state trattate in impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità della direttiva 91/271/CEE e che seguono ulteriori trattamenti nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, o in un impianto di affinamento, per soddisfare i parametri di cui all’allegato I del presente regolamento. A norma della direttiva 91/271/CEE, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a 2 000 non vige l’obbligo di essere provvisti di reti fognarie. Ciononostante, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 che confluiscono in reti fognarie dovrebbero essere soggette a un trattamento appropriato prima dello scarico di tali acque reflue in acque dolci o in estuari, a norma della direttiva 91/271/CEE. In tale contesto, le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe riguardare le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all’allegato III della direttiva 91/271/CEE, a meno che le acque reflue provenienti da tali impianti confluiscano in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

(21)

Il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura costituisce un intervento orientato al mercato, basato sulle richieste e sulle esigenze del settore agricolo, in particolare in taluni Stati membri che devono far fronte a penurie di risorse idriche. I gestori degli impianti di affinamento e gli utilizzatori finali dovrebbero collaborare per far sì che l’acqua affinata prodotta conformemente alle prescrizioni minime di qualità stabilite dal presente regolamento soddisfi le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda le categorie di colture. Nei casi in cui le classi di qualità delle acque prodotte dai gestori degli impianti di affinamento non siano compatibili con la categoria di coltura e con la tecnica di irrigazione già presenti nell’area servita, ad esempio in un sistema collettivo di fornitura, è possibile giungere a prescrizioni in materia di qualità dell’acqua utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dall’affinamento delle acque trattate, in linea con l’approccio multibarriera.

(22)

Al fine di garantire un riutilizzo ottimale delle risorse idriche reflue urbane, gli utilizzatori finali dovrebbero ricevere la formazione per garantire che utilizzino acqua della pertinente classe di acque affinate. Se la destinazione di uno specifico tipo di coltura è sconosciuto o quando ve ne siano molteplici, è opportuno utilizzare acqua affinata della classe più elevata, a meno che non vengano applicate opportune barriere che consentano di raggiungere la qualità richiesta.

(23)

È necessario garantire che l’utilizzo delle acque affinate sia sicuro, in modo da incoraggiare il riutilizzo dell’acqua a livello dell’Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. La produzione e l’erogazione di acque affinate a fini irrigui in agricoltura dovrebbero pertanto essere consentite solo sulla base di un permesso concesso dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell’Unione, nonché la tracciabilità delle acque affinate e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tali permessi dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione dei permessi, come ad esempio la designazione delle autorità competenti e i termini, dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le procedure vigenti per la concessione dei permessi, che dovrebbero essere adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. Nel designare le parti responsabili dell’elaborazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua e l’autorità competente per la concessione del permesso per la produzione e l’erogazione delle acque affinate, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che non vi siano conflitti di interessi.

(24)

Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque affinate e un gestore dello stoccaggio delle acque affinate, tali gestori dovrebbero poter essere soggetti all’obbligo di permesso. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio del permesso, l’autorità competente nello Stato membro dovrebbe rilasciare un permesso contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

(25)

Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di depurazione delle acque reflue urbane possano avvenire all’interno di uno stesso luogo fisico, mediante la stessa struttura o attraverso più strutture separate. Inoltre, il gestore dell’impianto di trattamento e il gestore dell’impianto di affinamento dovrebbero poter coincidere.

(26)

Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque affinate alle condizioni indicate nel pertinente permesso. In caso di mancata conformità, tali autorità dovrebbero imporre alle parti responsabili di adottare le misure necessarie per garantire che le acque affinate siano conformi. È opportuno sospendere l’erogazione delle acque affinate ogniqualvolta la mancata conformità comporti un significativo rischio per l’ambiente o per la salute umana o animale.

(27)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l’ambiente.Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per l’ambiente e la salute umana e animale, i gestori degli impianti di affinamento e le autorità competenti dovrebbero tener conto delle prescrizioni stabilite in altre pertinenti normative dell’Unione, e segnatamente: le direttive 86/278/CEE (8) e 91/676/CEE (9) del Consiglio, le direttive 91/271/CEE, 98/83/CE e 2000/60/CE, i regolamenti (CE) n. 178/2002 (10), (CE) n. 852/2004 (11), (CE) n. 183/2005 (12), (CE) n. 396/2005 (13) e (CE) n. 1069/2009 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2006/7/CE (15), 2006/118/CE (16), 2008/105/CE (17) e 2011/92/UE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio, e i regolamenti (CE) n. 2073/2005 (19), (CE) n. 1881/2006 (20) e (UE) n. 142/2011 (21) della Commissione.

(28)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Tale regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all’operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche supportato di orientamenti dettagliati. A questo proposito è di particolare rilevanza la Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene. Le prescrizioni minime per le acque affinate stabilite nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi al regolamento (CE) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento.

(29)

Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate hanno un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque, l’indicazione di utilizzi specifici all’interno del presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l’utilizzo delle acque trattate per altri scopi, incluso a fini industriali, civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.

(30)

Le autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti autorità, attraverso lo scambio di informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell’Unione.

(31)

Al fine di accrescere la fiducia nel riutilizzo dell’acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico garantirebbe una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare utilità anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo idrico per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell’acqua e al fine di rendere i soggetti interessati consapevoli dei benefici di tale pratica, promuovendone così l’accettazione, gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione adeguate alla portata del riutilizzo dell’acqua.

(32)

L’istruzione e la formazione degli utilizzatori finali rivestono primaria importanza in quanto componenti dell’attuazione e del mantenimento di misure preventive. Nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive specifiche in relazione all’esposizione umana, quali l’uso di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l’igiene personale.

(33)

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) mira a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (23) (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/CE dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) tratta la condivisione delle informazioni territoriali, comprese serie di dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(34)

I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare il presente regolamento riguardo gli obiettivi perseguiti.

(35)

A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (25), la Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure supplementari. La valutazione dovrebbe tenere conto dei progressi scientifici, in particolare per quanto riguarda l’impatto potenziale delle sostanze che destano crescente preoccupazione.

(36)

Le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane affinate rispecchiano le conoscenze scientifiche disponibili così come le norme e le pratiche sul riutilizzo dell’acqua riconosciute a livello internazionale e garantiscono che tali acque possano essere utilizzate in maniera sicura a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale. Alla luce dei risultati della valutazione del presente regolamento o qualora i nuovi sviluppi scientifici e il progresso tecnico lo rendano necessario, la Commissione dovrebbe poter valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2, e, ove opportuno, dovrebbe presentare proposte legislative per la modifica del presente regolamento.

(37)

Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare i principali elementi della gestione dei rischi fissati nel presente regolamento. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, la Commissione dovrebbe poter adottare anche atti delegati a integrazione dei principali elementi della gestione dei rischi fissati nel presente regolamento definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(38)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell’attuazione del presente regolamento, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(39)

Lo scopo del presente regolamento è, tra l’altro, quello di proteggere l’ambiente e la salute umana e animale. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell’articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, escludere, in linea di principio, la possibilità per gli interessati di far valere l’obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale anche per un regolamento che mira a garantire che le acque affinate siano sicure a fini irrigui in agricoltura.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(41)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all’applicazione delle nuove norme.

(43)

Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, e onde migliorare in misura significativa l’affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo è opportuno che l’Unione sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa.

(44)

Il presente regolamento mira a incoraggiare l’utilizzo sostenibile dell’acqua. A tale scopo, la Commissione europea dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell’Unione, fra cui il programma LIFE, per sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

2.   Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.

2.   Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:

a)

le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;

b)

le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;

c)

le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;

d)

i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.

Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.

3.   In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti:

a)

il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

b)

il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.

Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni.

Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.

4.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità competente»: un’autorità o un organismo designato da uno Stato membro per adempiere ai propri obblighi risultanti dall’applicazione del presente regolamento relativi alla concessione di permessi per la produzione o l’erogazione di acque affinate, relativi alle esenzioni per progetti di ricerca o progetti pilota e relativi alle verifiche della conformità;

2)

«utilizzatore finale»: una persona fisica o giuridica, sia un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque affinate a fini irrigui in agricoltura;

3)

«acque reflue urbane»: le acque reflue urbane quali definite all’articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE;

4)

«acque affinate»: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento;

5)

«un impianto di affinamento»: un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento;

6)

«gestore della un impianto di affinamento»: una persona fisica o giuridica, che rappresenta un soggetto privato o un’autorità pubblica, che gestisce o controlla un impianto di affinamento;

7)

«pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all’ambiente in generale;

8)

«rischio»: la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;

9)

«gestione dei rischi»: una gestione sistematica che assicura costantemente l’acqua riutilizzata in un contesto specifico è sicura;

10)

«misura preventiva»: un’azione o attività adeguata che può prevenire o eliminare un rischio per la salute o l’ambiente e, o che può ridurre tale rischio a un livello accettabile;

11)

«punto di conformità»: il punto in cui un gestore dell’impianto di affinamento consegna l’acqua affinata al soggetto successivo della catena;

12)

«barriera»: qualsiasi mezzo, comprese le misure fisiche o procedurali o le condizioni d’uso, che riduca o eviti un rischio di infezione umana impedendo che le acque affinate entrino in contatto con i prodotti da ingerire e con le persone direttamente esposte, o un altro mezzo che, per esempio, riduca la concentrazione di microorganismi nelle acque trattate o ne impedisca la sopravvivenza nei prodotti da ingerire;

13)

«permesso»: un’autorizzazione scritta rilasciata da un’autorità competente per la produzione o l’erogazione di acque affinate a fini irrigui in agricoltura ai sensi del presente regolamento;

14)

«parte responsabile»: una parte che svolge un ruolo o un’attività nel sistema di riutilizzo dell’acqua, compresi il gestore dell’impianto di affinamento, l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane se diverso dal gestore dell’impianto di affinamento, l’autorità pertinente diversa dall’autorità competente designata, il gestore della distribuzione delle acque affinate o il gestore dello stoccaggio delle acque affinate;

15)

«sistema di riutilizzo dell’acqua»: l’infrastruttura e gli altri elementi tecnici necessari alla produzione, all’erogazione e all’utilizzo delle acque affinate; esso comprende tutti gli elementi dal punto di entrata nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane fino al punto cui le acque affinate sono impiegate a fini irrigui in agricoltura, comprese le infrastrutture di distribuzione e stoccaggio, ove applicabile.

Articolo 4

Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate

1.   Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura, come precisato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi:

a)

alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell’acqua.

Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell’acqua.

2.   Al fine di garantire la conformità in conformità del paragrafo 1, il gestore dell’impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:

a)

dell’allegato I, sezione 2;

b)

di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.

Articolo 5

Gestione dei rischi

1.   Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua.

2.   Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.

3.   Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.

4.   Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a:

a)

stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;

b)

individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);

c)

individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.

Articolo 6

Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate

1.   La produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura di cui all’allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di un permesso.

2.   Le parti responsabili del sistema di riutilizzo dell’acqua, compreso, se del caso, l’utilizzatore finale in conformità della legislazione nazionale, presentano una domanda volta al rilascio del permesso, o alla modifica di un permesso esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di affinamento è in funzione o si prevede che entri in funzione.

3.   Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore dell’impianto di affinamento e, se dal caso, di qualsiasi altra parte responsabile. Il permesso si basa sul piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua e specifica, tra l’altro, quanto segue:

a)

la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché la destinazione d’uso delle colture per il quale, in conformità dell’allegato I, le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

c)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore dell’impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

d)

ogni altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per l’ambiente e per la salute umana e animale così da portare qualsiasi rischio a un livello accettabile;

e)

il periodo di validità del permesso;

f)

il punto di conformità.

4.   Ai fini della valutazione di una domanda, l’autorità competente consulta altre autorità pertinenti e scambia informazioni con esse, in particolare le autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diverse dall’autorità competente, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dall’autorità competente.

5.   L’autorità competente decide senza indugio se concedere un permesso. Qualora, a causa della complessità della domanda, l’autorità competente necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento della domanda completa per decidere se rilasciare un permesso comunica al richiedente la data prevista per la decisione.

6.   I permessi sono riesaminati periodicamente, e aggiornati ove necessario, almeno nei casi seguenti:

a)

a una modifica sostanziale della capacità;

b)

a un miglioramento dell’apparecchiatura;

c)

all’aggiunta di nuovi processi o apparecchiature; o

d)

a cambiamenti delle condizioni climatiche o di altro tipo che incidono in modo significativo sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

7.   Gli Stati membri possono esigere che lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzo delle acque affinate siano soggetti a un permesso specifico al fine di applicare le prescrizioni e le barriere supplementari individuate nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7

Verifica della conformità

1.   L’autorità competente svolge la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso. Le verifiche della conformità sono svolte secondo le modalità seguenti:

a)

controlli in loco;

b)

dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del presente regolamento;

c)

qualsiasi altro mezzo adeguato.

2.   Nel caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati.

3.   Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana o animale, il gestore dell’impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile sospende immediatamente l’erogazione di acque affinate, fino a quando l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, conformemente all’allegato I, sezione 2, lettera a).

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni stabilite nel permesso, il gestore dell’impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente l’autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate, e comunicano all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

5.   L’autorità competente verifica periodicamente che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

Articolo 8

Cooperazione tra Stati membri

1.   Qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri designano un punto di contatto ai fini della cooperazione con i punti di contatto e le autorità competenti degli altri Stati membri, se del caso, o ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali.

Il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti consiste:

a)

nel ricevere e trasmettere richieste di assistenza;

b)

nell’offrire assistenza, su richiesta; e

c)

nel coordinare la comunicazione tra autorità competenti.

Prima di concedere il permesso, le autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate a essere utilizzate le acque affinate.

2.   Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9

Informazione e sensibilizzazione

Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione negli Stati membri in cui le acque affinate sono utilizzate a fini irrigui in agricoltura. Tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell’acqua.

Tali Stati membri possono anche istituire campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire l’uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.

Gli Stati membri possono adattare tali campagne di informazione e sensibilizzazione alla portata del riutilizzo delle acque.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano quanto segue:

a)

la quantità e la qualità delle acque affinate erogate conformemente al presente regolamento;

b)

la percentuale di acque affinate nello Stato membro erogate in conformità del presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate, ove tali dati siano disponibili;

c)

i permessi concessi o modificati in conformità del presente regolamento, comprese le condizioni stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

d)

i risultati dei controlli di conformità svolti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate ogni due anni.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione adottata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, sia resa pubblica online o con altri mezzi.

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvedono a:

a)

elaborare e pubblicare entro il 26 giugno 2026, e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e le altre informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico, online o con altri mezzi, in conformità dell’articolo 10 del presente regolamento;

b)

elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso che sono state raccolte conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.   Sulla base delle serie di dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, in consultazione con gli Stati membri, redige, pubblica e aggiorna, periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione. Tale quadro generale comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14.

5.   Entro il 26 giugno 2022, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce orientamenti a sostegno dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Valutazione e riesame

1.   La Commissione, entro il 26 giugno 2028, effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:

a)

l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;

b)

le serie di dati raccolte dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3;

c)

i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)

le conoscenze tecniche e scientifiche;

e)

le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili, oppure altri orientamenti internazionali o norme ISO.

2.   Nello svolgere la valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:

a)

le prescrizioni minime di cui all’allegato I;

b)

i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II;

c)

le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d);

d)

le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana e animale, comprese le conseguenze delle sostanze che destano crescente preoccupazione.

3.   Nel contesto della valutazione, la Commissione valuta la fattibilità di:

a)

estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento alle acque trattate destinate a ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;

b)

estendere le prescrizioni del presente regolamento all’utilizzo indiretto di acque reflue trattate.

4.   Sulla base dei risultati della valutazione o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2.

5.   La Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative per modificare il presente regolamento.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 94.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 7 aprile 2020 (GU C 147 del 4.5.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(6)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.

(7)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(8)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(9)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(15)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(16)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(17)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(18)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(21)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(22)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(23)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(24)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(26)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1

Utilizzi delle acque affinate

Uso irriguo in agricoltura

Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatte salve altre pertinenti normative dell’Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali:

il riutilizzo a fini industriali; e

fini civili e ambientali.

Sezione 2

Prescrizioni minime

Prescrizioni minime applicabili alle acque affinate destinate a fini irrigui in agricoltura

Le classi di qualità delle acque affinate nonché gli utilizzi e le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a), tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque affinate sono stabiliti alla lettera b), tabella 3 (attività ordinarie di monitoraggio) e tabella 4 (monitoraggio a fini di validazione).

Le colture appartenenti a una certa categoria sono irrigate con acque affinate appartenenti alla corrispettiva classe minima di qualità di cui alla tabella 1, a meno che non siano utilizzate le opportune ulteriori barriere di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), che consentono di soddisfare le prescrizioni di qualità di cui alla lettera a), tabella 2. Tali ulteriori barriere possono basarsi sull’elenco indicativo delle misure preventive di cui all’allegato II, punto 7, o in qualsiasi altra norma nazionale o internazionale equivalente, ad esempio la norma ISO 16075-2.

Tabella 1 — Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti

Classe minima di qualità delle acque affinate

Categoria di coltura  (*1)

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Irrigazione a goccia  (*2) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte le tecniche di irrigazione  (*3)

a)   Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 — Prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate

Obiettivo tecnologico indicativo

Prescrizioni di qualità

E. coli

(numero/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Torbidità

(NTU)

Altro

A

Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 5

Legionella spp.: < 1 000 ufc/l se vi è rischio di diffusione per via aerea

Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤ 1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio

B

Trattamento secondario e disinfezione

≤ 100

In conformità della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, tabella 1)

In conformità della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, tabella 1)

C

Trattamento secondario e disinfezione

≤ 1 000

D

Trattamento secondario e disinfezione

≤ 10 000

Le acque affinate sono considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni per le acque affinate soddisfano tutti i criteri seguenti:

i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

i valori indicati per BOD5, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato.

b)   Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di affinamento effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera a). Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell’acqua.

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Tabella 3 — Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

 

Frequenze minime di monitoraggio

Classe di qualità delle acque affinate

E. coli

BOD5

TSS

Torbidità

Legionella spp.

(ove applicabile)

Nematodi intestinali

(ove applicabile)

A

Una volta alla settimana

Una volta alla settimana

Una volta alla settimana

Continuativo

Due volte al mese

Due volte al mese o come determinato dal gestore dell’impianto di affinamento secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell’impianto di affinamento

B

Una volta alla settimana

In conformità della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

In conformità della direttiva 91/271/CEE

(allegato I, sezione D)

C

Due volte al mese

D

Due volte al mese

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che un nuovo impianto di affinamento sia messo in funzione.

Gli impianti di affinamento già in funzione che al 25 giugno 2020 rispettano le prescrizioni di qualità delle acque affinate di cui alla lettera a), tabella 2, sono esentati da tale obbligo in materia di controllo di validazione.

Tuttavia, il controllo di validazione deve essere sempre effettuato in caso di miglioramento dell’apparecchiatura, o di aggiunta di nuovi processi o apparecchiature.

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque affinate, cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati con ciascun gruppo di agenti patogeni, vale a dire batteri, virus e protozoi. I microrganismi indicatori selezionati sono l’E. coli per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di Clostridium perfringens o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati (di cui alla tabella 4) sono soddisfatti al punto di conformità, considerando le concentrazioni di acque reflue crude che entrano nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di validazione raggiunge o supera gli obiettivi prestazionali.

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue non trattate per ottenere la riduzione di log10, l’assenza di tale indicatore biologico nelle acque affinate significa che i requisiti della validazione sono rispettati. La conformità con l’obiettivo prestazionale può essere stabilita mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati quali dati pubblicati di rapporti di prova o studi di casi, o essere oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate per i trattamenti innovativi.

Tabella 4 — Monitoraggio a fini di validazione delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate

Microrganismi indicatori  (*4)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi  (*5)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni  (*6)

≥ 4,0 (in caso di spore di Clostridium perfringens)

≥ 5,0 (in caso di solfobatteri sporigeni)

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.


(*1)  Se lo stesso tipo di coltura irrigata rientra in più categorie della tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.

(*2)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(*3)  Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.

(*4)  Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 devono quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*5)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l’analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(*6)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non rende possibile convalidare l’eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.


ALLEGATO II

A)

Principali elementi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi comprende l’individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l’ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base degli elementi seguenti:

1.

Descrizione dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua, dall’ingresso delle acque reflue nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie utilizzate presso l’impianto di affinamento, l’infrastruttura di erogazione, distribuzione e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare.

2.

Individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e una chiara descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

3.

Individuazione di potenziali pericoli, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e di possibili eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento o fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua.

4.

Individuazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio nonché delle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici, quali l’idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l’ecologia locali, e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e di irrigazione impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, sul piano ambientale e sanitario, delle attività di depurazione delle acque, sulla base di prove scientifiche.

5.

Valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, della durata degli utilizzi previsti, degli ambienti e delle popolazioni individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, tenendo in considerazione il principio di precauzione, nonché di tutte le pertinenti normative dell’Unione e nazionali, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. La valutazione del rischio potrebbe basarsi su un esame degli studi e dei dati scientifici disponibili.

La valutazione del rischio consiste negli elementi seguenti:

a)

una valutazione dei rischi per l’ambiente, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

i)

la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;

ii)

la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii)

la caratterizzazione dei rischi;

b)

una valutazione dei rischi per la salute umana e animale, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

i)

la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;

ii)

la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii)

la caratterizzazione del rischio.

La valutazione del rischio può essere condotta per mezzo di una valutazione del rischio qualitativa o semiquantitativa. Si procederà invece a una valutazione del rischio quantitativa quando vi sono dati di supporto sufficienti o in progetti con un potenziale rischio elevato per l’ambiente o la salute pubblica.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

a)

la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

b)

l’obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE;

c)

la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

d)

la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;

e)

la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;

f)

la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;

g)

la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;

h)

le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;

i)

le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

j)

le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;

k)

la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;

l)

la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;

m)

le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;

n)

le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

B)

Condizioni relative alle prescrizioni supplementari

6.

Presa in considerazione di prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell’acqua che si aggiungono a quelle indicate nell’allegato I, sezione 2, o entrambe, o sono più rigorose rispetto ad esse, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.

In base all’esito della valutazione del rischio di cui al punto 5, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

a)

i metalli pesanti;

b)

gli antiparassitari;

c)

i sottoprodotti di disinfezione;

d)

i medicinali;

e)

altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;

f)

la resistenza agli agenti antimicrobici.

C)

Misure preventive

7.

Individuazione delle misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Si deve prestare particolare attenzione ai corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano e alle relative zone di salvaguardia.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

a)

il controllo dell’accesso;

b)

misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

c)

tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);

d)

prescrizioni specifiche per l’irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l’impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);

e)

prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);

f)

il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

g)

la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l’acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);

h)

pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l’utilizzo di acqua affinata e non potabile.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1 — Misure specifiche di prevenzione

Classe di qualità delle acque affinate

Misure specifiche di prevenzione

A

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

B

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest’ultimo non è asciutto.

Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

C

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l’ultima irrigazione.

Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio.

I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.

D

Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

8.

Sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque affinate sulla base di parametri pertinenti, e programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

Si raccomanda al gestore dell’impianto di affinamento di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente alla norma ISO 9001 o equivalente.

9.

Sistemi di monitoraggio ambientale per garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

10.

Un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e aggiornamenti periodici del piano di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali esistenti, quali gli orientamenti in materia di valutazione e gestione del rischio per la salute del riutilizzo dell’acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti in materia di utilizzo di acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale, oppure orientamenti dell’OMS quali strumenti per l’individuazione sistematica dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi, sulla base di un approccio basato su priorità applicato all’intera catena (dal trattamento delle acque reflue urbane per il riutilizzo, alla distribuzione e all’utilizzo a fini irrigui in agricoltura nonché al controllo degli effetti) e per specifiche valutazioni dei rischi in loco.

11.

Istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l’utilizzo dell’acqua affinata in condizioni di sicurezza.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/56


DECISIONE (UE) 2020/742 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2020

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio (2), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica islamica della Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 («accordo in forma di scambio di lettere»), è stato firmato il 13 novembre 2019.

(2)

Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile, uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(3)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019, è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 6 dell’accordo in forma di scambio di lettere (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approvazione del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


Rettifiche

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/58


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/730 del Consiglio, del 3 giugno 2020, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172I del 3 giugno 2020 )

1.Copertina e pagina 1:

anziché:

«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/730 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2020 che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea»,

leggasi:

«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/730 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 2020 che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea»;

2.pagina 1:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020»,

leggasi:

«Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2020».