ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
29 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione, del 25 maggio 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/713 della Commissione, del 27 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714 della Commissione, del 28 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’uso della documentazione elettronica per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e il periodo di applicazione delle misure temporanee ( 1 )

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/715 della Commissione, del 25 maggio 2020, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2019 [notificata con il numero C(2020) 3260]

8

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2019/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra ( GU L 85 del 20.3.2020 )

16

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio ( GU L 229 del 5.9.2019 )

17

 

*

Rettifica della decisione n. 2/2020 del Comitato per il commercio UE-Singapore, del 27 aprile 2020, sull’interpretazione, ai sensi dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore [2020/644] ( GU L 150 del 13.5.2020 )

18

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati ( GU L 131 del 17.5.2019 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/712 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso denominata «NC»), che figura nell’allegato I di detto regolamento.

(2)

La sottovoce 2403 99 10 della NC riguarda il «tabacco da masticare e tabacco da fiuto», che sono prodotti del tabacco senza combustione.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), che ha stabilito la tariffa doganale comune, il predecessore della NC, era stato adottato in sole quattro lingue: tedesco, francese, italiano e neerlandese. In tali versioni linguistiche i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «Kautabak und Schnupftabak» in tedesco, «tabac à mâcher et tabac à priser» in francese, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» in italiano e «pruimtabak en snuif» in neerlandese.

(4)

Nella versione inglese della tariffa doganale comune, del 1973 e successiva alle versioni linguistiche tedesca, francese, italiana e neerlandese, i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «tabacco da masticare e tabacco da fiuto».

(5)

In inglese, il termine «snuff» impiegato in riferimento ai prodotti del tabacco, indica una preparazione di tabacco polverizzato destinato a essere inalato per via nasale, masticato o collocato a contatto delle gengive. La versione linguistica inglese della NC e alcune altre versioni linguistiche hanno quindi generato confusione quanto al fatto se il termine «snuff» debba essere limitato ai prodotti destinati a essere inalati attraverso il naso o se includa anche preparazioni di tabacco polverizzato da collocare a contratto con le gengive.

(6)

Tutte le diverse versioni linguistiche degli atti dell’Unione sono autentiche, ma le versioni linguistiche successive non possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione di atti dell’Unione antecedenti tali versioni linguistiche successive.

(7)

Dalle versioni tedesca, francese, italiana e neerlandese emerge chiaramente che l’intenzione del legislatore era di restringere i prodotti di cui alla sottovoce 2403 99 10 della NC al tabacco da masticare e ai prodotti del tabacco destinati a essere inalati attraverso il naso. Al fine di garantire un’interpretazione uniforme della NC in tutta l’Unione e in tal modo la certezza del diritto, il testo della sottovoce 2403 99 10 dovrebbe pertanto essere modificato onde chiarire che il significato del termine «snuff» dovrebbe essere limitato al tabacco consumato per via nasale.

(8)

Si dovrebbe quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

 

Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la riga relativa al codice NC 2403 99 10 è sostituita dal testo seguente:

«2403 99 10

--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)

41,6

—»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1).


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/713 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2020

Per la Commissione

A nome della president

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

134,8

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

213,7

192,9

260,7

219,0

26

34

12

24

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

207,7

24

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/714 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’uso della documentazione elettronica per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e il periodo di applicazione delle misure temporanee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2)

Al fine di affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla malattia da coronavirus (Covid‐19), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (2) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Detto regolamento di esecuzione permette, a determinate condizioni, che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali siano eseguiti su una copia elettronica di tali certificati o attestati.

(3)

Al fine di garantire il buon funzionamento degli scambi commerciali è opportuno precisare che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere eseguiti su una copia dei certificati o degli attestati originali fornita mediante determinati mezzi elettronici. È inoltre opportuno precisare che l’obbligo di fornire l’originale di tali documenti non appena tecnicamente fattibile non si applica se i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono eseguiti sulla base di dati elettronici elaborati e presentati nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

(4)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri che le gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo nel contesto della crisi legata alla Covid‐19 e le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali continueranno oltre il 1o giugno 2020. Al fine di affrontare queste gravi disfunzioni e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi legata alla Covid‐19, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1o agosto 2020.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere eseguiti in via eccezionale:

a)

su una copia dell’originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale fornisca all’autorità competente una dichiarazione attestante che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure

b)

sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.

2.   Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori per quanto riguarda il risultato dei controlli ufficiali effettuati su di essi e il loro rispetto delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.»;

2)

all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

«Esso si applica fino al 1o agosto 2020 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (Covid‐19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).


DECISIONI

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/715 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2020

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2019

[notificata con il numero C(2020) 3260]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2019 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei suddetti mesi del 2019 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

(7)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2019 per inosservanza dei massimali finanziari o dei termini di pagamento oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Siffatta decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4) figurano nell'allegato II.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2019.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).


ALLEGATO I

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2019

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2019 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario 1)

Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro 2)

liquidati

stralciati

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

703 966 737,95

0,00

703 966 737,95

-560 013,80

0,00

703 406 724,15

703 403 903,13

2 821,02

BE

EUR

550 009 050,96

0,00

550 009 050,96

0,00

-16 750,13

549 992 300,83

550 202 650,44

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

0,00

-1 387,75

BG

EUR

799 089 404,74

0,00

799 089 404,74

-9 273,42

0,00

799 080 131,32

799 083 546,78

-3 415,46

CY

EUR

54 512 614,60

0,00

54 512 614,60

-1 098,70

-8 340,56

54 503 175,34

54 511 524,83

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

0,00

-2 362,25

CZ

EUR

874 001 034,77

0,00

874 001 034,77

0,00

0,00

874 001 034,77

874 001 035,10

-0,33

DE

EUR

4 898 542 173,55

0,00

4 898 542 173,55

-14 841,47

-38 163,59

4 898 489 168,49

4 898 379 171,81

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

0,00

-68 002,84

DK

EUR

832 217 756,71

0,00

832 217 756,71

0,00

0,00

832 217 756,71

832 146 704,57

71 052,14

EE

EUR

133 917 506,66

0,00

133 917 506,66

0,00

-1 405,60

133 916 101,06

133 912 353,58

3 747,48

ES

EUR

5 673 013 576,90

0,00

5 673 013 576,90

-8 340 572,36

-343 010,66

5 664 329 993,88

5 664 530 013,10

-200 019,22

FI

EUR

527 186 750,70

0,00

527 186 750,70

-12 201,75

-33 767,36

527 140 781,59

527 231 991,12

-91 209,53

FR

EUR

7 369 119 413,09

0,00

7 369 119 413,09

-19 469 385,70

-268 610,93

7 349 381 416,46

7 346 614 405,05

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

0,00

-12 468,97

UK

EUR

3 209 238 643,58

0,00

3 209 238 643,58

-15 416 788,73

0,00

3 193 821 854,85

3 194 823 812,34

-1 001 957,49

EL

EUR

1 911 346 204,25

0,00

1 911 346 204,25

-75 251,36

-844 817,29

1 910 426 135,60

1 911 270 952,89

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

0,00

-13 189,56

HR

EUR

286 512 040,98

0,00

286 512 040,98

-35 322,54

0,00

286 476 718,44

286 505 848,07

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

0,00

-27 162 925,00

HU

EUR

1 277 767 153,77

0,00

1 277 767 153,77

-2 120 600,36

0,00

1 275 646 553,41

1 275 742 003,22

-95 449,81

IE

EUR

1 194 327 007,55

0,00

1 194 327 007,55

-29 628,85

-24 034,05

1 194 273 344,65

1 193 276 729,51

996 615,14

IT

EUR

4 138 061 977,31

0,00

4 138 061 977,31

-33 531 548,73

-4 915 979,72

4 099 614 448,86

4 100 788 546,81

-1 174 097,95

LT

EUR

466 903 768,33

0,00

466 903 768,33

0,00

-2 426,15

466 901 342,18

466 903 768,33

-2 426,15

LU

EUR

33 252 999,03

0,00

33 252 999,03

0,00

0,00

33 252 999,03

33 183 121,26

69 877,77

LV

EUR

253 721 198,34

0,00

253 721 198,34

0,00

-1 576,85

253 719 621,49

253 721 198,34

-1 576,85

MT

EUR

5 679 142,30

0,00

5 679 142,30

-1 119,63

-315 100,13

5 362 922,54

5 702 837,75

-339 915,21

NL

EUR

701 147 752,79

0,00

701 147 752,79

-40 474,97

-2 647,67

701 104 630,15

701 365 582,90

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

0,00

-795 957,42

PL

EUR

3 363 316 204,66

0,00

3 363 316 204,66

0,00

0,00

3 363 316 204,66

3 363 353 062,60

-36 857,94

PT

EUR

763 736 847,84

0,00

763 736 847,84

-247 441,33

-306 398,99

763 183 007,52

762 343 600,52

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

0,00

-974 171,99

RO

EUR

1 847 891 384,57

0,00

1 847 891 384,57

-9 493 044,08

0,00

1 838 398 340,49

1 844 530 341,45

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

0,00

-9 866,16

SE

EUR

690 778 215,38

0,00

690 778 215,38

-274 029,79

0,00

690 504 185,59

690 557 292,64

-53 107,05

SI

EUR

141 618 537,51

0,00

141 618 537,51

0,00

0,00

141 618 537,51

141 615 579,48

2 958,03

SK

EUR

451 514 761,88

0,00

451 514 761,88

-188 214,37

-6 073,91

451 320 473,60

451 324 541,41

-4 067,81


SM

 

Spese 3)

Entrate con dest. specifica 3)

Articolo 54, par. 2 (= e)

Totale (=h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

l = i+j+k

AT

EUR

2 821,02

0,00

0,00

2 821,02

BE

EUR

0,00

-193 599,48

-16 750,13

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

BG

EUR

0,00

-3 415,46

0,00

-3 415,46

CY

EUR

0,00

-8,93

-8 340,56

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

CZ

EUR

0,00

-0,33

0,00

-0,33

DE

EUR

148 160,27

0,00

-38 163,59

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

DK

EUR

71 052,14

0,00

0,00

71 052,14

EE

EUR

5 153,08

0,00

-1 405,60

3 747,48

ES

EUR

330 952,38

-187 960,94

-343 010,66

-200 019,22

FI

EUR

0,00

-57 442,17

-33 767,36

-91 209,53

FR

EUR

3 340 929,12

-305 306,78

-268 610,93

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

UK

EUR

0,00

-1 001 957,49

0,00

-1 001 957,49

EL

EUR

0,00

0,00

-844 817,29

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

HR

EUR

0,00

-29 129,63

0,00

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

HU

EUR

0,00

-95 449,81

0,00

-95 449,81

IE

EUR

1 020 649,19

0,00

-24 034,05

996 615,14

IT

EUR

3 741 881,77

0,00

-4 915 979,72

-1 174 097,95

LT

EUR

0,00

0,00

-2 426,15

-2 426,15

LU

EUR

69 877,77

0,00

0,00

69 877,77

LV

EUR

0,00

0,00

-1 576,85

-1 576,85

MT

EUR

0,00

-24 815,08

-315 100,13

-339 915,21

NL

EUR

0,00

-258 305,08

-2 647,67

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

PL

EUR

0,00

-36 857,94

0,00

-36 857,94

PT

EUR

1 223 391,41

-77 585,42

-306 398,99

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

RO

EUR

0,00

-6 132 000,96

0,00

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

SE

EUR

0,00

-53 107,05

0,00

-53 107,05

SI

EUR

2 958,03

0,00

0,00

2 958,03

SK

EUR

2 006,10

0,00

-6 073,91

-4 067,81


 

(1)

Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(3)

La LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n.1306/2013

NB: Nomenclatura 2020: 05 07 01 06, 6701, 6702


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019—FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013  (*1)

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

 

 

BE

EUR

 

 

BG

BGN

 

 

CY

EUR

CZ

CZK

435 235,36

DE

EUR

 

 

DK

DKK

 

 

EE

EUR

ES

EUR

 

 

FI

EUR

 

 

FR

EUR

 

 

UK

GBP

 

 

EL

EUR

 

 

HR

HRK

 

 

HU

HUF

1 228 549,00

IE

EUR

 

 

IT

EUR

 

 

LT

EUR

35 266,50

LU

EUR

 

 

LV

EUR

6 909,00

MT

EUR

NL

EUR

 

 

PL

PLN

6 158 601,16

PT

EUR

 

 

RO

RON

 

 

SE

SEK

 

 

SI

EUR

SK

EUR

80 222,21


(*1)  Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.


Rettifiche

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/16


Rettifica della decisione (UE) 2019/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 85 del 20 marzo 2020 )

Copertina, nel sommario, e pagina 1, nel titolo:

anziché:

«2019/409»;

leggasi:

«2020/409».


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 229 del 5 settembre 2019 )

Pagina 3, l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Data di entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I seguenti punti dell’allegato si applicano a decorrere dal 25 settembre 2019:

punto 4), lettera a);

punto 6), lettera b);

punto 8), lettera b).

Le seguenti lettere del punto 4) dell’allegato si applicano a decorrere dal 5 novembre 2020:

lettera c);

lettera d);

lettera e);

lettera f);

lettera g);

lettera n);

lettera q).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2019 »


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/18


Rettifica della decisione n. 2/2020 del Comitato per il commercio UE-Singapore, del 27 aprile 2020, sull’interpretazione, ai sensi dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore [2020/644]

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 13 maggio 2020 )

In copertina a alla pagina 140, nel titolo

anziché:

«del 27 aprile 2020 »,

leggasi:

«del 17 aprile 2020 ».


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/19


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 17 maggio 2019 )

Alla pagina 188, allegato III, parte XV, modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell’immissione in commercio, nelle note, parte I, primo trattino,

anziché:

«Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90.»,

leggasi:

«Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90.».