ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/703 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato nelle o sulle ciliegie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato e l’ometoato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione (2). |
(3) |
Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato sono state revocate in relazione agli utilizzi sulle ciliegie. È quindi opportuno sopprimere gli LMR per le ciliegie fissati per il dimetoato e l’ometoato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
(4) |
Nel contesto del mancato rinnovo dell’approvazione del dimetoato, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi dell’utilizzo di tale sostanza attiva come antiparassitario (3). In questo contesto l’Autorità non ha potuto escludere l’esistenza di un rischio per i consumatori dovuto all’esposizione a residui di dimetoato, del quale non è stato possibile escludere il potenziale genotossico, e al suo principale metabolita ometoato, che è stato considerato un agente mutageno in vivo. |
(5) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).
(3) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi dell’utilizzo della sostanza attiva dimetoato come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative al dimetoato e all’ometoato sono sostituite dalle seguenti:
|
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/704 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2020
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 ottobre 2016 la società Agrobiothers Laboratoire ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «INSECTICIDES FOR HOME USE», del tipo di prodotto 18 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-TW023858-93. |
(2) |
La famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» contiene come principi attivi la permetrina e l’S-metoprene, che sono iscritti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 10 dicembre 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»). |
(4) |
L’11 luglio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «INSECTICIDES FOR HOME USE» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Nel parere si conclude che «INSECTICIDES FOR HOME USE» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento. |
(6) |
In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 25 luglio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
(7) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE». |
(8) |
Nel suo parere l’Agenzia raccomanda che, quale condizione per l’autorizzazione, il suo titolare effettui un nuovo studio sulla durata di conservazione del prodotto INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY negli imballaggi in cui sarà messo a disposizione sul mercato. Lo studio dovrebbe determinare i tenori dei principi attivi, il rapporto cis/trans della permetrina e le caratteristiche tecniche del prodotto INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY prima e dopo lo stoccaggio. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detto studio debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell’avviso che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento è rispettata sulla base dei dati esistenti. |
(9) |
Secondo il parere dell’Agenzia, per quanto riguarda il principio non attivo nitrometano contenuto nella famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» nel periodo di valutazione della domanda non è stato possibile concludere se esso soddisfa i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (3). È quindi opportuno procedere a un ulteriore esame del nitrometano. Se si giungerà infine alla conclusione che il nitrometano è considerato come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione valuterà se l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» debba essere revocata o modificata in conformità all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Agrobiothers Laboratoire è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0021035-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all’allegato II.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 16 giugno 2020 al 31 maggio 2030.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) ECHA opinion of 26 June 2019 on the Union authorisation of«INSECTICIDES FOR HOME USE» (Parere dell’ECHA del 26 giugno 2019 sull’autorizzazione dell’Unione di «INSECTICIDES FOR HOME USE») (ECHA/BPC/228/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
Termini e condizioni (EU-0021035-0000)
Il titolare dell’autorizzazione deve effettuare uno studio sulla durata di conservazione del prodotto INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY negli imballaggi in cui sarà messo a disposizione sul mercato. Lo studio deve determinare il tenore del principio attivo, il rapporto cis/trans della permetrina, il tipo di polverizzazione, il funzionamento del dispositivo di erogazione, il tasso di erogazione e il diametro aerodinamico mediano di massa, prima e dopo lo stoccaggio.
Entro il 16 dicembre 2022 il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’Agenzia i risultati dello studio.
ALLEGATO II
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
INSECTICIDES FOR HOME USE
Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)
Numero di autorizzazione: EU-0021035-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0021035-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome della famiglia
Nome |
INSECTICIDES FOR HOME USE |
1.2. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi |
1.3. Titolare dell’autorizzazione
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Agrobiothers Laboratoire |
Indirizzo |
ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, Francia |
|
Numero di autorizzazione |
EU-0021035-0000 |
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0021035-0000 |
|
Data di rilascio dell’autorizzazione |
16 giugno 2020 |
|
Data di scadenza dell’autorizzazione |
31 maggio 2030 |
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
Nome del fabbricante |
Agrobiothers Laboratoire |
Indirizzo del fabbricante |
ZI Route des Platières, 71290 CUISERY Francia |
Ubicazione dei siti produttivi |
AF3 16 rue de l’Oberwald, 68360 Soultz Francia |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
Principio attivo |
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina) |
Nome del fabbricante |
Tagros Chemicals India Ltd. (Articolo 95 List: LIMARU NV) (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) |
Indirizzo del fabbricante |
Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal’s road Egmore, 600008 Chennai India |
Ubicazione dei siti produttivi |
A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu India |
Principio attivo |
S-metoprene |
Nome del fabbricante |
Babolna bio Ltd. |
Indirizzo del fabbricante |
Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungheria |
Ubicazione dei siti produttivi |
Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Ungheria |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Permetrina |
|
Principio attivo |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
0,177 |
S-metoprene |
|
Principio attivo |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
0,00225 |
Propan-2-olo |
Propan-2-olo |
Sostanza non attiva |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
3,33475 |
n-butano |
n-butano |
Sostanza non attiva |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
63,458 |
propano |
propano |
Sostanza non attiva |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
16,271 |
isobutano |
isobutano |
Sostanza non attiva |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
4,068 |
2.2. Tipo/i di formulazione
Formulazione/i |
AE - Generatore di Aerosol |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)
META SPC 1
1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 1 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 1: INSETTICIDA DOMESTICO IN AEROSOL |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi |
2. META SPC 1 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Permetrina |
|
Principio attivo |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
0,177 |
S-metoprene |
|
Principio attivo |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
0,00225 |
Propan-2-olo |
Propan-2-olo |
Sostanza non attiva |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
3,33475 |
n-butano |
n-butano |
Sostanza non attiva |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
63,458 |
propano |
propano |
Sostanza non attiva |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
16,271 |
isobutano |
isobutano |
Sostanza non attiva |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
4,068 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
Formulazione/i |
AE — Generatore di Aerosol |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1
Indicazioni di pericolo |
Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene Permetrina. Può provocare una reazione allergica. |
Consigli di prudenza |
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Lavare le mani accuratamente dopo l’uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare a temperature non superiori a 40 °C/104 °F. Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto in accordo con le normative locali. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1. Uso # 1 — Insetticida domestico in aerosol
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 18 — Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
— |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Pulci (larve|e insetti): es.:Ctenocephalides felis Zecche: Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone |
Metodi di applicazione |
Nebulizzazione Dopo aver aspirato la superficie da trattare, il prodotto va erogato a una distanza di 30 cm. |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Nebulizzazione di 1,3 secondi per circa 1 m2 (2,1 g/m2) — L’intervallo di tempo minimo tra due trattamenti è di sei mesi. |
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore non professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Bomboletta spray in banda stagnata con rivestimento interno in vernice protettiva epossifenolica (250 ml o 500 ml) Bomboletta spray in banda stagnata senza rivestimento interno (300 ml). |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO DEL META SPC 1 (1)
5.1. Istruzioni d’uso
— |
Il prodotto è destinato al trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone |
— |
Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite. |
— |
Rispettare le dosi di applicazione consigliate. |
— |
Efficacia residuale fino a sei mesi che può essere ridotta in caso di normale pulizia (per esempio aspirando i tappeti) o di uso intenso delle superfici (ad esempio camminare, fare frizione ecc.). |
— |
In caso di infestazione persistente, alternare con prodotti contenenti sostanze attive che abbiano una diversa modalità di azione al fine di evitare la resistenza. In tal modo si eliminano gli individui resistenti dalla popolazione. |
— |
Se l’infestazione persiste nonostante siano state osservate le istruzioni riportate sull’etichetta o sul foglio illustrativo, contattare un professionista del settore della disinfestazione. |
— |
Non usare su gatti o altri animali né su cestini per gatti. |
— |
Informare il titolare dell’autorizzazione se il trattamento risulta inefficace. |
5.2. Misure di mitigazione del rischio
— |
Non utilizzare su superfici e tessili bagnati e lavabili. |
— |
Non lavare i mobili con panni bagnati e non bagnare mai tappeti o stuoie puliti per evitare scarichi nelle fognature. |
— |
Togliere tutti i prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande prima del trattamento. |
— |
Non usare su superfici e strutture in prossimità o che possano entrare in contatto con prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande. |
— |
Evitare il contatto con gli occhi. |
— |
Dopo l’erogazione, non sostare nei locali e lasciare agire almeno un’ora prima di areare. |
— |
Togliere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima del trattamento. |
— |
Spegnere il filtro dell’aria dell’acquario durante l’erogazione del prodotto. |
— |
Tenere lontano i gatti dalle superfici trattate. In ragione della loro particolare sensibilità alla permetrina, il prodotto può causare gravi effetti indesiderati nei gatti. |
— |
Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante il trattamento. |
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
— |
In caso di inalazione: Portare il soggetto infortunato all’aria aperta e mantenerlo in posizione semi-seduta. Rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa dei sintomi e/o se grandi quantità di prodotto sono state inalate. |
— |
In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando ogni tanto le palpebre superiori e inferiori. Controllare e rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. Consultare il medico in caso di irritazione o problemi alla vista. |
— |
In caso di contatto con la pelle: Rimuovere indumenti e scarpe contaminati. Sciacquare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in caso di comparsa di sintomi. |
— |
In caso di contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente un Centro Antiveleni in caso di comparsa di sintomi e/o se la bocca è entrata a contatto con grandi quantità di prodotto. |
— |
Non somministrare liquidi o indurre il vomito in caso di alterazione della coscienza; mettere l’infortunato in posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico. |
— |
Tenere il contenitore o l’etichetta a disposizione. |
— |
La permetrina può essere pericolosa per i gatti. Se si osservano segni di avvelenamento, rivolgersi immediatamente a un veterinario mostrandogli la confezione. |
— |
I piretroidi possono causare parestesie (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se il sintomo persiste: Consultare un medico. |
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
— |
Non smaltire il prodotto inutilizzato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubature (lavandino, servizi igienici ecc.) né nelle fognature. |
— |
Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità alle normative locali. |
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
— |
Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi |
— |
Non conservare a una temperatura superiore a 40 °C |
— |
Non esporre alla luce solare diretta |
— |
Proteggere dal gelo |
6. ALTRE INFORMAZIONI
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L’HABITAT 300 ML FRISKIES INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VITALVETO SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VETOCANIS |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0021035-0001 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Permetrina |
|
Principio attivo |
52645-53-1 |
258-067-9 |
0,177 |
S-metoprene |
|
Principio attivo |
65733-16-6 |
|
0,00225 |
Propan-2-olo |
Propan-2-olo |
Sostanza non attiva |
67-63-0 |
200-661-7 |
3,33475 |
n-butano |
n-butano |
Sostanza non attiva |
106-97-8 |
203-448-7 |
63,458 |
propano |
propano |
Sostanza non attiva |
74-98-6 |
200-827-9 |
16,271 |
isobutano |
isobutano |
Sostanza non attiva |
75-28-5 |
200-857-2 |
4,068 |
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.
27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/705 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2020
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea («Corea» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. L’avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dall’associazione europea per la carta termica (European Thermal Paper Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante («carta termica pesante» o «il prodotto in esame»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
(3) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta di antidumping durante il periodo di divulgazione preventiva delle informazioni a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni di carta termica pesante dalla Corea hanno registrato un netto calo dell’81 % nei quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta rispetto allo stesso periodo durante il periodo dell’inchiesta. I dati successivi all’apertura erano basati sui codici TARIC creati per il prodotto in esame al momento dell’apertura dell’inchiesta. Tali dati sono stati confrontati con la media delle importazioni dall’unico esportatore coreano durante quattro mesi nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, le condizioni di registrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base non sono state soddisfatte. La Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, in quanto la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non risultava soddisfatta. |
1.2. Parti interessate
(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, i produttori noti dell’Unione, i produttori (esportatori) noti e le autorità della Repubblica di Corea, gli importatori e gli utilizzatori noti e le associazioni note notoriamente interessati, invitandoli a partecipare. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(6) |
Si sono svolte due audizioni con la Commissione. Durante l’audizione avvenuta il 5 dicembre 2019 su richiesta del produttore esportatore che ha collaborato, il gruppo Hansol, il suo importatore collegato dell’Unione, una serie di utilizzatori e alcuni rappresentanti del governo coreano hanno sollevato questioni relative al mercato della carta termica pesante dell’Unione, al pregiudizio, al nesso di causalità, a questioni legali e/o all’interesse dell’Unione. Durante l’audizione avvenuta il 7 gennaio 2020 su richiesta del denunciante, quest’ultimo e alcuni dei suoi membri hanno sollevato questioni relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. Le argomentazioni formulate durante tali audizioni sono inserite nel presente regolamento. |
1.3. Campionamento
(7) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.3.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(8) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base al volume della produzione e delle vendite dell’Unione dichiarato dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi preliminare della legittimazione ad agire. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione in due diversi Stati membri che rappresentavano il 58,2 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 57,5 % delle vendite totali dell’Unione in base alle informazioni disponibili. La Commissione ha messo a disposizione i dettagli di questo campione provvisorio nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. |
(9) |
Due parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione provvisorio. Il denunciante ha espresso pieno sostegno per il campione proposto. Il produttore esportatore Hansol Paper Co., Ltd. ha osservato che il campione proposto non era rappresentativo in quanto comprendeva due società collegate situate nello stesso paese. Hansol Paper Co., Ltd. ha ulteriormente argomentato che il campione provvisorio non garantiva un’adeguata distribuzione geografica e ha proposto di includere nel campione Ricoh, avente sede in Francia. |
(10) |
La Commissione ha ritenuto che i due produttori situati in Germania fossero i maggiori produttori del prodotto simile nell’Unione europea (rappresentando nel complesso circa il 47 % della produzione totale e il 44 % delle vendite totali del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta) e che la Germania presentasse la maggiore produzione e la più alta concentrazione di produttori del prodotto simile. Ricoh ha inoltre comunicato che, pur sostenendo la denuncia, non era in grado di collaborare all’inchiesta. |
(11) |
È stato pertanto confermato il campione provvisorio costituito da tre produttori dell’Unione. Il campione finale, composto da Kanzan Spezialpapiere GmbH e Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH in Germania e Jujo Thermal Ltd. in Finlandia, è stato dunque ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.3.2. Campionamento degli importatori
(12) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(13) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto di risposte ricevute, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. |
1.4. Risposte al questionario
(14) |
La Commissione ha invitato i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, i due importatori indipendenti che hanno risposto al modulo di campionamento e il produttore esportatore noto in Corea, il gruppo Hansol, a compilare i questionari pertinenti messi a disposizione online. |
(15) |
Il 20 ottobre 2019, il produttore esportatore ha chiesto che tre trasformatori collegati fossero esonerati dal rispondere all’allegato I del questionario principale. Alla luce delle informazioni fornite, il 24 ottobre 2019 la Commissione ha accolto provvisoriamente tale richiesta. |
(16) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente, Ritrama SpA, dal produttore esportatore Hansol Paper Co., Ltd («Hansol Paper») e dall’importatore collegato Hansol Europe B.V. («Hansol Europe»). Anche due utilizzatori hanno inviato una risposta. |
1.5. Visite di verifica
(17) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società/entità:
|
1.6. Presentazione dei dati
(18) |
Visto il numero limitato di parti che ha presentato dati, alcune cifre riportate di seguito sono presentate sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza (3). |
1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(19) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(20) |
Il prodotto in esame è costituito da determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un’immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020) («il prodotto in esame»). |
(21) |
La carta termica pesante è una carta speciale. Presenta un rivestimento termoattivo che reagisce formando un’immagine quando esposto a calore proveniente da stampanti dotate di testine di stampa termiche. La carta termica pesante è utilizzata principalmente per realizzare etichette autoadesive per imballaggi destinati all’e-commerce, biglietti e targhette. |
(22) |
La carta termica pesante può essere prodotta con diversi tipi di rivelatori: rivelatori che contengono sostanze (bis)fenoliche quali il bisfenolo A e il bisfenolo S [carta termica pesante contenente (bis)fenolo] o rivelatori che non contengono fenolo (carta termica pesante senza fenolo). Tutte le tipologie sono sottoposte alla presente inchiesta. La Commissione osserva tuttavia che la carta termica pesante con bisfenolo A è vietata nell’Unione dal 2 gennaio 2020 (4). |
2.2. Prodotto simile
(23) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e gli stessi impieghi di base:
|
(24) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
(25) |
Hansol Paper è risultato l’unico produttore esportatore del prodotto in esame nel paese interessato durante il periodo dell’inchiesta. |
(26) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di Hansol Paper fosse rappresentativo, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base le vendite totali di Hansol Paper del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative. |
(27) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno da Hansol Paper che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione con vendite rappresentative sul mercato interno. |
(28) |
La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di Hansol Paper per ogni tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che un tipo di prodotto (che rappresenta il 25-45 % del totale delle vendite sul mercato interno di Hansol Paper) era venduto a volumi inferiori al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione. Per questo tipo di prodotto il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando da 33 a 34. |
(29) |
La Commissione ha poi definito, per il tipo di prodotto in questione, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(30) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(31) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
(32) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
|
(33) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che dal 60 % all’80 % (5) di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione è stato redditizio e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
(34) |
Per i tipi di prodotto senza vendite del prodotto simile o con vendite insufficienti del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(35) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
3.2. Prezzo all’esportazione
(36) |
Hansol Paper ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure indirettamente tramite Hansol Europe, un importatore collegato nell’Unione. |
(37) |
Per le vendite del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(38) |
Per le vendite del prodotto in esame nell’Unione tramite Hansol Europe operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il prezzo di vendita applicato dalla parte collegata ad acquirenti indipendenti è stato adeguato retroattivamente per ottenere il prezzo franco fabbrica detraendo le SGAV della parte collegata, un congruo margine di profitto e le spese di trasporto. |
(39) |
Per quanto riguarda il margine di profitto, in linea con la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell’Unione (6), la Commissione non ha utilizzato il margine di profitto della società collegata, poiché è considerato inaffidabile. Solo una parte aveva compilato un questionario destinato agli importatori indipendenti nell’Unione e ha acconsentito a divulgare il margine di profitto conseguito sulle sue attività collegate al prodotto in esame. Il profitto di Hansol Europe è stato quindi provvisoriamente sostituito dal margine di profitto di tale parte. |
3.3. Confronto
(40) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. |
(41) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il valore normale è stato adeguato per tener conto delle spese di trasporto, di imballaggio e dei costi di credito. Il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tener conto di movimentazione, carico e costi accessori, trasporto, assicurazione, spese di imballaggio, costi di credito, spese bancarie, commissioni e sconti di fine anno quando sono risultati essere ragionevoli, accurati e corroborati da elementi di prova verificati. |
3.4. Margine di dumping
(42) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del rispettivo tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(43) |
Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 22,3 % per l’unico produttore esportatore che ha collaborato. |
(44) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della Repubblica di Corea, qualora ve ne fossero, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell’Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat. |
(45) |
Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni di Hansol Paper costituivano il 100 % delle esportazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello di quello del produttore esportatore che ha collaborato. |
(46) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione
(47) |
Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da sette produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(48) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a 214 227 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte al questionario fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte individuali al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato ai considerando 8 e 11, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 58,2 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell’Unione
(49) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base alle vendite effettuate nell’Unione dall’industria dell’Unione, alle stime del denunciante di importazioni di carta termica pesante da altri paesi e alle vendite nell’Unione dell’unico produttore esportatore coreano, quali indicate nella sua risposta al questionario. |
(50) |
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
|
(51) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è leggermente aumentato dell’1 %. È aumentato del 5 % nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 per poi diminuire del 4 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(52) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dall’unico produttore esportatore coreano. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. |
(53) |
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(54) |
Le importazioni coreane sono aumentate complessivamente dell’83 % nel periodo in esame. Dopo una diminuzione del 31 % nel 2017, le importazioni dalla Repubblica di Corea hanno registrato un significativo aumento del 165 % dal 2017 fino al periodo dell’inchiesta. Nel complesso la relativa quota di mercato è aumentata dell’80 % durante l’intero periodo e l’aumento più significativo è stato registrato tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta (+ 165 %). |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(55) |
La Commissione ha stabilito il prezzo delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore. |
(56) |
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
|
(57) |
Nel 2018 i prezzi all’importazione dal paese interessato hanno subito un improvviso aumento di 17 punti percentuali rispetto all’anno precedente, registrando un aumento complessivo del 34 % nel periodo in esame. |
(58) |
La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
|
(59) |
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato ipotetico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Esso indicava un margine di undercutting medio ponderato dell’11,1 % per le importazioni provenienti dal paese interessato. Il 99,4 % circa dei volumi delle importazioni è risultato oggetto di undercutting. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Considerazioni generali
(60) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(61) |
Come indicato al considerando 11, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
(62) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario fornita dal denunciante. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(63) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping. |
(64) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costi unitari, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(65) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(66) |
La produzione di carta termica pesante è un’attività con costi fissi elevati. Durante il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 2 % con un calo ancora più marcato di sei punti percentuali a partire dal 2017. La capacità produttiva è aumentata del 6 %. Il calo dell’8 % del tasso di utilizzo degli impianti nell’intero periodo è connesso alla concomitanza del calo del volume di produzione con l’aumento della capacità produttiva. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(67) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(68) |
Anche se il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 % dal 2016 al 2017, da allora esso ha registrato un calo costante che si è tradotto in un calo del 2 % nel periodo in esame, in linea con il calo del volume di produzione. |
(69) |
Durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di volume delle vendite ha seguito un andamento analogo. Ha subito un calo del 3 %. |
4.4.2.3. Crescita
(70) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un lieve aumento dell’1 %, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 2 %. L’industria dell’Unione ha perso quota di mercato, contrariamente alle importazioni dal paese interessato, la cui quota di mercato è aumentata notevolmente nel periodo in esame cogliendo i benefici della totalità dell’aumento del consumo. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
(71) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(72) |
Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è rimasto piuttosto stabile per tutto il periodo in esame, registrando un lieve aumento del 2 %. Tale tendenza trova una spiegazione nella natura continuativa del processo di produzione della carta termica pesante, che è altamente automatizzato, continuativo ed è stato razionalizzato in misura significativa. La produzione di carta termica comporta elevati costi fissi. Non è semplice arrestare i macchinari senza ripercussioni significative sul processo di produzione. Pertanto, anziché ridurre il numero di dipendenti impiegati su una determinata macchina, i produttori spostano la produzione verso un altro tipo di carta. I livelli di occupazione seguono pertanto la produzione di diversi tipi di carta e la ripartizione tra tali tipi. L’industria dell’Unione ha cercato di conservare posti di lavoro nonostante il calo di redditività. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping
(73) |
Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L’entità del margine di dumping effettivo ha avuto un’incidenza non trascurabile sull’industria dell’Unione, tenuto conto dell’aumento del volume delle importazioni dal paese interessato. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(74) |
Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione
|
(75) |
Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita è aumentato del 14 % e il costo unitario di produzione del 23 %. Tale aumento dei costi di produzione è riconducibile in particolare all’aumento dei costi del leucocolorante chimico («ODB2») da applicare sul rivestimento nel processo di produzione della carta termica pesante. Alla fine del 2017 e durante il 2018, la temporanea chiusura degli impianti di produzione dell’ODB2 nella Repubblica popolare cinese («RPC») ha causato una forte carenza a livello mondiale di tale sostanza chimica. Di conseguenza, i prezzi di produzione hanno registrato un’impennata a partire dal quarto trimestre del 2017 e per tutto il 2018, ripercuotendosi pertanto sul PI. |
(76) |
Dalla differenza tra il prezzo medio unitario di vendita e il costo unitario di produzione si evince che l’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare totalmente l’aumento dei costi di produzione, a causa della pressione sui prezzi derivante dalle importazioni coreane oggetto di dumping. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
(77) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(78) |
Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 4 % nel periodo in esame. Il costo del lavoro per dipendente è aumentato, in particolare nel 2017, quando sono aumentate la produzione e la produttività. |
4.4.3.3. Scorte
(79) |
Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(80) |
Durante il periodo in esame i livelli delle scorte finali dell’industria dell’Unione sono aumentati in maniera significativa, raggiungendo una crescita del 19 % durante il PI rispetto al 2016. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(81) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(82) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività ha subito un drastico calo di quasi il 70 % in quanto l’industria non è stata in grado di compensare l’aumento del costo di produzione con prezzi di vendita più alti. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata sull’industria dell’Unione dall’aumento delle importazioni dalla Corea, specialmente nel periodo compreso tra il 2017 e il PI, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare del leggero aumento del consumo dell’Unione. |
(83) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha seguito una forte tendenza al ribasso, dovuta soprattutto a un calo della redditività. |
(84) |
Nel periodo in esame il livello degli investimenti annui, destinati anche a prodotti diversi dalla carta termica pesante, è aumentato del 137 %. Tuttavia, i maggiori livelli di investimento non si sono tradotti in un corrispondente aumento della capacità per la carta termica pesante (cfr. la tabella 4). Gli investimenti per la carta termica pesante sono stati diretti unicamente al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari. L’industria della carta termica pesante richiede un’elevata quantità di beni di produzione. L’industria dell’Unione deve sostituire regolarmente i macchinari usurati o divenuti inutilizzabili. Solo un produttore dell’Unione ha investito in una nuova linea di produzione (cartiera e patinatrice), in capacità supplementare, che viene utilizzata principalmente per prodotti diversi dalla carta termica pesante. |
(85) |
Il livello totale di investimenti è stato irrilevante in rapporto al costo totale della realizzazione di una nuova linea di produzione. Nelle società incluse nel campione gli investimenti sono rimasti inferiori al tasso di ammortamento. Nella sua decisione relativa alla carta termica leggera (7) («LWTP», lightweight thermal paper), la Commissione ha dichiarato che «nonostante il raddoppiamento degli investimenti, il livello di questi ultimi è rimasto limitato in termini assoluti, in particolare se si considera che, ad esempio, il valore di una nuova linea di produzione di LWTP è stimato a 120 milioni di EUR». Considerando che la carta termica pesante viene prodotta con gli stessi macchinari della carta termica leggera e che i livelli complessivi degli investimenti per la carta termica pesante sono stati anche inferiori rispetto a quelli osservati durante l’inchiesta della Commissione sulla carta termica leggera (durante il PI, gli investimenti destinati alla carta termica pesante sono stati compresi tra i 6,5 e i 7 milioni di EUR rispetto ai 4,5-9 milioni di EUR di investimenti per la carta termica leggera nel 2015, ovvero durante il PI dell’inchiesta sulla carta termica leggera), è possibile concludere che il livello degli investimenti dell’industria dell’Unione si è attestato a un livello pregiudizievolmente basso. |
(86) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame esso ha registrato un andamento negativo che riflette le tendenze relative alla redditività e al flusso di cassa. Nel complesso i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto i loro investimenti al livello necessario a proseguire l’attività. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(87) |
Nel periodo in esame il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato notevole ed evidente in termini di indicatori di pregiudizio relativi ai prezzi quali la redditività o il flusso di cassa. |
(88) |
Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio relativi ai volumi, dal 2017 il volume delle vendite e la quota di mercato dei produttori dell’Unione sono diminuiti di 10 punti percentuali, raggiungendo un volume di vendite ancora più basso durante il PI rispetto al 2016. Viceversa, durante il periodo in esame, l’unico esportatore coreano è riuscito quasi a raddoppiare le sue esportazioni aumentando in maniera significativa la sua quota di mercato di quasi 5 punti percentuali. Nel periodo 2017-PI l’aumento registrato è stato decisamente notevole. L’esportatore coreano ha quasi triplicato le esportazioni e la quota di mercato. La posizione dell’industria dell’Unione è sostanzialmente peggiorata a causa dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping. |
(89) |
Le difficoltà di ottenere capitale hanno posto sotto pressione la capacità di investire in processi di produzione della carta termica pesante nuovi e innovativi. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha investito il minimo necessario per ammodernare e sostituire le attrezzature obsolete e implementare le migliorie tecniche richieste dalla normativa ambientale. Nonostante le azioni concrete volte a ottimizzare i processi interni intraprese dall’industria dell’Unione nel periodo in esame al fine di migliorare il suo andamento complessivo, la sua situazione si è deteriorata in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda la redditività e la perdita di quota di mercato. |
(90) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso pertanto, in questa fase, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(91) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei prezzi delle materie prime, la presunta incapacità dell’Unione di soddisfare la domanda di prodotti senza bisfenolo A («senza BPA») e la concorrenza sul mercato interno tra i produttori dell’Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(92) |
È emersa un’evidente correlazione tra l’aumento delle importazioni dalla Corea e il peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni dalla Corea sono aumentate dell’83 % durante tutto il periodo in esame. Il sostanziale aumento della quota di mercato delle importazioni dalla Corea è andato chiaramente a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato si è ridotta del 3 % durante il periodo in esame e del 10 % a partire dal 2017. |
(93) |
I prezzi coreani sono stati costantemente e significativamente inferiori ai prezzi dell’Unione. I prezzi delle importazioni coreane sono stati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione con un margine di undercutting dell’11,1 % durante il PI. L’industria dell’Unione non ha potuto tenere conto dell’aumento del costo di produzione nei suoi prezzi di vendita nell’Unione, il che dimostra la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in questione. Tale situazione ha inciso gravemente sulla redditività dell’industria dell’Unione, che ha subito un forte calo durante il PI. |
(94) |
Vista la chiara coincidenza temporale stabilita tra il costante aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, da un lato, e la stagnazione del volume delle vendite, la perdita di quota di mercato e il calo della redditività dell’industria dell’Unione, dall’altro, si conclude che le importazioni oggetto di dumping sono state la causa della situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da altri paesi terzi
(95) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da altri paesi terzi
|
(96) |
Per quanto riguarda gli anni precedenti al periodo dell’inchiesta, i volumi delle importazioni da paesi terzi sono stati calcolati in base ai dati presentati nella denuncia. Per il PI, il volume è stato calcolato moltiplicando i dati della denuncia del 2018 per la varianza tra il 2018 e il PI (–0,1 %) indicata dai dati Eurostat relativi ai codici NC 4809 90 00, 4811 59 00 e 4811 90 00. Il prezzo durante tutto il periodo in esame è stato basato sui dati Eurostat, dove come valore sostitutivo più vicino è stata utilizzata la differenziazione dei prezzi coreani tra il prodotto in esame e gli altri prodotti classificati con gli stessi codici NC. È stato pertanto effettuato un adeguamento in base al rapporto tra i prezzi di Eurostat per la Corea e gli effettivi prezzi di vendita del produttore esportatore coreano. |
(97) |
Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite del 31 % in termini di volume nel periodo in esame e la relativa quota di mercato nell’Unione del 32 %. Tali volumi di importazioni hanno registrato prezzi leggermente inferiori ai prezzi di vendita nell’industria dell’Unione, ma ben al di sopra del prezzo medio praticato dall’esportatore coreano. Anche le importazioni da altri paesi terzi hanno quindi risentito dell’aumento delle importazioni coreane. |
(98) |
Il produttore esportatore ha sostenuto che le importazioni dalla RPC avrebbero contribuito all’abbassamento dei prezzi e avrebbero esacerbato la pressione al ribasso sui prezzi già causata dalle aggressive politiche dei prezzi praticate da alcuni produttori dell’Unione. Nel 2018 le importazioni dalla RPC si sono attestate a livelli estremamente bassi, tra 1 500 e 2 500 tonnellate (8). Secondo le stime la quota di mercato di tali importazioni ammontava a circa l’1 % del consumo dell’Unione. Mentre le importazioni dalla Corea, secondo le verifiche, nello stesso anno erano comprese tra 15 500 e 17 500 tonnellate. Attestandosi a livelli così bassi, le importazioni cinesi non hanno avuto ripercussioni rilevanti sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Inoltre, i prezzi di tali importazioni nell’Unione secondo il metodo illustrato al considerando 96 erano notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni dalla Corea e a un livello analogo a quelli praticati dall’industria dell’Unione. |
(99) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che è improbabile che le importazioni da paesi terzi abbiano arrecato un pregiudizio ai produttori dell’Unione e che esse non attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(100) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni (vendite ad acquirenti indipendenti) dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
|
(101) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti dall’industria dell’Unione è diminuito del 14 %. I prezzi sono aumentati del 16 %. Nel periodo in esame la quota delle esportazioni dell’industria dell’Unione rispetto al volume totale delle vendite è diminuita del 10 % circa, raggiungendo il 17,7 % durante il PI. L’impatto dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato dunque limitato. |
(102) |
Si è concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha potuto avere un impatto significativo sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.3. Aumento dei prezzi delle materie prime
(103) |
La temporanea chiusura degli impianti di produzione nella RPC nel 2017 e 2018 ha determinato una carenza di ODB2, un fattore produttivo di natura chimica alla fine del 2017 e durante il 2018. I prezzi dell’ODB2 sono aumentati di circa il 500 % tra settembre 2017, quando sono stati chiusi i primi impianti cinesi, e l’inizio del 2018. A seconda della tipologia specifica del prodotto in esame (9), tale sostanza chimica rappresentava dal 7 al 15 % del costo totale di produzione della carta termica pesante nel periodo dell’inchiesta (10). Tale carenza ha avuto ripercussioni sulla struttura dei costi dell’industria mondiale della carta termica in quanto ha colpito allo stesso modo tutti i produttori di carta termica pesante del mondo, anche in Corea. |
(104) |
Il produttore esportatore ha argomentato che un aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto a causa della carenza di ODB2, insieme a contratti a lungo termine, ha ridotto la redditività e ha arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non avrebbe potuto trasferire l’aumento dei costi di produzione sui suoi prezzi di vendita per via della natura a lungo termine dei contratti di fornitura di carta termica pesante. Si sarebbe dunque concentrata sul segmento della carta termica leggera, il cui mercato dell’offerta è caratterizzato dalla flessibilità, in quanto i prezzi non vengono negoziati a lungo termine. |
(105) |
Di fronte a tale situazione, e contrariamente alle affermazioni del produttore esportatore, l’industria dell’Unione poteva aumentare i suoi prezzi pressoché immediatamente in quanto non aveva contratti fissi a lungo termine con i propri acquirenti, bensì accordi informali alquanto flessibili. La maggior parte degli acquirenti, compresi i laminatori di grandi dimensioni, hanno accettato un immediato aumento dei prezzi in seguito alla crisi dell’ODB2. |
(106) |
Tuttavia, dato che l’aumento dei costi di produzione è coinciso con l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, i produttori europei non hanno potuto trasferire l’intero aumento dei propri costi di produzione sugli acquirenti. Hanno potuto aumentare solo parzialmente i prezzi di vendita al fine di compensare l’aumento dei prezzi delle materie prime (11). Le importazioni oggetto di dumping li hanno costretti ad assorbire una cospicua parte degli aumenti dei costi. Il produttore esportatore coreano è stato in grado di trasferire l’aumento dei costi sui suoi acquirenti incrementando i prezzi di vendita del 34 % nel periodo in esame. I prezzi coreani notevolmente inferiori ai prezzi dell’Unione e oggetto di dumping hanno impedito all’industria dell’Unione di trasferire totalmente l’aumento dei costi. Considerando l’aggressiva politica di fissazione dei prezzi del produttore esportatore coreano, l’industria dell’Unione ha potuto trasferire solo al 50 % l’aumento dei costi di produzione sui suoi prezzi di vendita nell’Unione. |
(107) |
A ulteriore prova del nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, è stato effettuato un confronto con l’andamento relativo alla carta termica leggera. Infatti la produzione di carta termica pesante e di carta termica leggera richiede le medesime tecnologie e macchinari; entrambi i settori utilizzavano i medesimi fattori produttivi e si sono confrontati con caratteristiche di mercato analoghe. La produzione di carta termica leggera è stata interessata dall’aumento dei costi delle materie prime nella stessa misura del prodotto in esame. Durante il PI le importazioni di carta termica leggera dalla Corea erano soggette a dazi antidumping. |
(108) |
Due dei tre produttori inclusi nel campione hanno anche prodotto e venduto quantità significative di carta termica leggera durante il periodo in esame. Durante il PI, il margine di redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione relativo alla carta termica pesante era compreso tra il 2 % e il 5 %. Tale dato è nettamente inferiore rispetto al margine di redditività verificato per altri prodotti fabbricati, di cui la carta termica leggera rappresenta un’ampia quota, realizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2018 e durante il PI, nonostante il picco registrato dai prezzi dell’ODB2. I produttori dell’Unione sono stati in grado di sostenere l’aumento dei costi dei fattori produttivi in un mercato privo di distorsioni causate da importazioni a prezzi sleali (12). Si evince quindi che è la pressione sui prezzi derivante dalle importazioni oggetto di dumping a causare la riduzione della redditività dell’industria dell’Unione nel settore della carta termica pesante. |
(109) |
Il produttore esportatore ha altresì asserito che, a causa della carenza di ODB2, l’industria dell’Unione non ha potuto soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione e ha aggiunto che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è stata ridotta nel 2018 e durante il PI a causa della carenza di ODB2. Tuttavia, l’industria dell’Unione disponeva di una capacità inutilizzata più che sufficiente a soddisfare la domanda (cfr. considerando 65) e dall’inchiesta della Commissione è emerso che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mai rifiutato un ordine di acquisto a causa della carenza di ODB2. |
(110) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’aumento dei prezzi dell’ODB2 non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.4. Presunta incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda di prodotti senza BPA
(111) |
Il produttore esportatore ha asserito che la lenta transizione dell’industria dell’Unione verso prodotti senza BPA è stata la causa della presunta debole crescita delle vendite. |
(112) |
Innanzitutto, l’inchiesta ha stabilito che la maggior parte dei produttori dell’Unione produce prodotti privi di BPA da oltre 20 anni (13). |
(113) |
Inoltre, l’industria dell’Unione ha sostenuto e dimostrato con le sue vendite durante il PI di aver continuato a vendere carta contenente BPA in quanto era presente una domanda costante di tale carta per via dei prezzi più economici dei prodotti contenenti BPA (14). Gli utilizzatori di carta termica pesante, quali i laminatori e i trasformatori, hanno continuato a ordinare carta termica pesante contenente BPA pur essendo liberamente disponibili alternative prive di BPA. Ciò va a corroborare l’argomentazione dell’industria dell’Unione per cui gli acquirenti hanno scelto di posticipare il passaggio il più a lungo possibile (in pratica alla metà del 2019) a causa dei prezzi più elevati delle alternative prive di BPA. |
(114) |
Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione a un determinato momento siano stati a corto di BPA o di bisfenolo S («BPS») (il rivelatore che più frequentemente sostituisce il BPA a partire dal 2020, già ampiamente utilizzato almeno a partire dal 2018). Durante il PI, sia l’esportatore coreano che i produttori dell’Unione vendevano ingenti quantità di carta termica pesante contenente sia BPA che BPS. |
(115) |
L’industria dell’Unione era pertanto in grado di fornire prodotti senza BPA durante il periodo in esame. Le sue vendite di prodotti senza BPA non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.5. Concorrenza sul mercato interno tra i produttori dell’Unione
(116) |
Il produttore esportatore ha sostenuto che la concorrenza sul mercato interno ha fatto ulteriormente scendere i prezzi dell’Unione: alcuni produttori dell’Unione avrebbero interamente trasferito l’aumento dei costi di produzione sui loro prezzi per la carta termica pesante, mentre altri produttori dell’Unione avrebbero deciso di mantenere i prezzi bassi per guadagnare quote di mercato. Tali strategie differenti avrebbero esacerbato la bassa redditività dell’industria dell’Unione. |
(117) |
Il produttore esportatore non ha supportato tale argomentazione con alcun elemento di prova delle pratiche anticoncorrenziali. Nulla dimostra che la concorrenza tra i produttori dell’Unione sia stata sleale. Inoltre, la concorrenza tra i produttori dell’Unione non significa che i prezzi all’importazione oggetto di dumping non abbiano costretto quei produttori ad abbassare i prezzi ancor più di quanto avrebbero fatto in una situazione di concorrenza equa e quindi a vendere a prezzi insostenibili. |
(118) |
Tra i produttori europei le società che hanno apportato aumenti dei prezzi relativamente ridotti in una fase relativamente tardivo non hanno assistito a un aumento delle loro quote di mercato. Infatti, come per gli altri produttori dell’Unione, le loro quote di mercato hanno continuato a ridursi per tutto il periodo in esame (15). |
(119) |
Di conseguenza la concorrenza interna sul mercato europeo non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(120) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Corea hanno avuto un forte impatto sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Si è ritenuto che altri fattori, considerati singolarmente o nel loro insieme, quali le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei prezzi delle materie prime, la presunta incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda di prodotti senza BPA e la presunta concorrenza sul mercato interno tra i produttori europei, abbiano solo esacerbato il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, ma si è stabilito in via provvisoria che non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
(121) |
Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere chiaramente che l’adozione di tali misure non era nell’interesse dell’Unione nel caso in esame per quanto riguarda le importazioni dal paese interessato, nonostante la determinazione di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
(122) |
La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate note. Tuttavia, ha ricevuto risposte solo da due importatori e cinque utilizzatori; di questi, solo un importatore e due utilizzatori hanno presentato il questionario. |
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione
(123) |
Tutti i membri dell’ETPA hanno sostenuto la denuncia. Di tutti i membri non appartenenti all’ETPA, Ricoh Industrie France S.A.S. (Ricoh) era il più importante in termini di volume delle vendite (stimato dal denunciante pari a circa il 20 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione). Ricoh si è espresso a sostegno della denuncia. |
(124) |
La Confederazione delle industrie europee della carta («CEPI») ha presentato osservazioni sull’inchiesta sostenendola pienamente in ragione del fatto che le misure antidumping nei confronti delle importazioni coreane contribuirebbero a ripristinare condizioni di parità per la carta termica pesante e manderebbero un potente messaggio agli esportatori in base al quale l’Unione europea si impegna per un commercio mondiale equo in condizioni concorrenziali eque. |
(125) |
I produttori dell’UE hanno affermato che l’istituzione delle misure potrebbe salvaguardare l’occupazione, promuovere maggiori investimenti e contribuire a invertire la tendenza al calo della redditività osservata da quando l’esportatore coreano è entrato nel mercato dell’UE. L’istituzione delle misure ripristinerebbe condizioni di parità e un equo livello di prezzi sul mercato dell’Unione e migliorerebbe la redditività dell’industria dell’Unione fino a raggiungere livelli considerati normali per quest’industria ad alta intensità di capitale. |
(126) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria in questa fase che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
(127) |
Una parte ha risposto al questionario per gli importatori. Tale parte non si è espressa in merito al fatto di essere d’accordo o meno circa l’istituzione di misure. Di tutti gli acquisti di carta termica pesante effettuati da tale società nel PI, solo una percentuale relativamente ridotta (tra il 10 % e il 20 %) proveniva dalla Corea; la società si affidava principalmente ai produttori dell’Unione per le proprie forniture. I margini di profitto indicati, nel complesso e sulle rivendite di carta termica pesante importata, rappresentavano più del 20 % del fatturato. Visto il solido margine di profitto e la quota relativamente modesta degli acquisti dalla Corea, i dazi non dovrebbero avere un effetto sproporzionato sulla situazione dell’importatore. |
(128) |
Pertanto, nella fase provvisoria, la Commissione ha ritenuto che l’interesse di questo importatore indipendente non sarebbe danneggiato dai dazi antidumping sulla carta termica pesante. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(129) |
Cinque utilizzatori si sono manifestati alla Commissione e solo due di loro hanno fornito informazioni dettagliate. Il primo dei due ha restituito un questionario vuoto, appellandosi a questioni di riservatezza. Per la Commissione non è stato pertanto possibile quantificare gli eventuali effetti di dazi antidumping sulla sua situazione. |
(130) |
Il secondo utilizzatore ha affermato che durante la crisi dell’ODB2 i produttori dell’Unione avevano aumentato i prezzi e non erano stati in grado di fornirne quantità sufficienti e, per tale motivo, si era rivolto all’esportatore coreano. Tuttavia, tale utilizzatore non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che l’industria dell’Unione non avesse potuto fornire le quantità richieste e risulta che tale utilizzatore non abbia accettato gli aumenti dei prezzi dovuti alla carenza di ODB2 e si sia rivolto all’esportatore coreano per usufruire di prezzi più vantaggiosi. La Commissione ha anche osservato che gli eventi eccezionali di natura temporanea verificatisi in passato, come la crisi relativa all’ODB2, e per i quali non vi sono prove che si possano ripetere in futuro durante il periodo di applicazione delle misure, non potevano prevalere sulla necessità di eliminare gli effetti distorsivi sugli scambi del dumping pregiudizievole. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(131) |
Nessuno dei due utilizzatori ha fornito informazioni verificabili sufficienti affinché la Commissione potesse elaborare un’analisi obiettiva dell’impatto delle misure sulla loro situazione. In particolare, entrambi hanno respinto la richiesta della Commissione di comunicare i loro margini di profitto affinché la Commissione potesse quantificare i possibili effetti dei dazi antidumping sulle loro prestazioni. |
(132) |
Tre utilizzatori hanno affermato che, diversamente dai produttori europei, l’esportatore coreano era stato in grado di fornire carta termica senza BPA a prezzi accessibili. Dall’inchiesta della Commissione è emerso che tale argomentazione è infondata come illustrato ai considerando da 111 a 115. Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione non disponevano di prodotti senza BPA e che non erano stati in grado di fornirli. Dall’inchiesta della Commissione è stato accertato che la maggior parte dei produttori dell’Unione produce prodotti senza BPA da oltre 20 anni. |
(133) |
Tre utilizzatori si sono opposti alla potenziale istituzione di misure in ragione del fatto che il produttore esportatore assicurava una fornitura costante ed era un fornitore di rilievo nel mercato dell’Unione. Nessuna delle tre società ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 6 % nel corso del periodo in esame e l’industria dell’Unione dispone di una notevole capacità inutilizzata. Inoltre, come esposto ai considerando da 111 a 115, nel periodo in esame l’industria dell’Unione, nonostante le difficili condizioni del mercato, è sempre stata in grado di fornire carta termica sia contenente BPA che senza BPA. |
(134) |
Nella fase provvisoria la Commissione ha quindi concluso che gli effetti di un’eventuale istituzione di dazi sugli utilizzatori non sembrano prevalere sugli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. Infatti nessun utilizzatore ha fornito informazioni affidabili affinché la Commissione potesse valutare se l’istituzione di dazi avrebbe o meno un impatto significativo su di loro. |
6.4. Interesse di altre parti interessate
(135) |
L’esportatore coreano e il governo della Corea hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping impedirebbe agli acquirenti dell’Unione di accedere alla carta termica pesante senza BPA a prezzi accessibili. Dall’inchiesta della Commissione è emerso che tale argomentazione è infondata. |
(136) |
Innanzitutto, l’industria dell’Unione ha dimostrato di disporre di capacità sufficiente a seguire la domanda di prodotti senza BPA e a trasformare completamente la sua produzione di carta termica pesante contenente BPA in carta termica pesante senza BPA. In secondo luogo, nel periodo in esame i livelli delle scorte dell’industria dell’Unione sono aumentati in maniera significativa indicando la disponibilità di un’ampia scorta per iniziare ad approvvigionare immediatamente l’industria dell’Unione. In terzo luogo, i dazi antidumping non impediscono agli acquirenti di acquisire la propria fornitura di carta termica pesante dall’esterno dell’Unione. Sono disponibili altre fonti di approvvigionamento come illustrato in tabella 11 (importazioni da altri paesi terzi). Gli acquirenti sarebbero quindi nelle condizioni di reperire fonti di approvvigionamento alternative a prezzi equi e concorrenziali. |
(137) |
L’esportatore coreano e il governo della Corea hanno sostenuto che, qualora si verificasse un altro episodio di carenza di materie prime, i dazi antidumping sulle importazioni dalla Corea comprometterebbero gravemente gli utilizzatori europei di carta termica pesante. La Commissione ha ricordato che l’effetto delle misure antidumping è quello di ripristinare una concorrenza leale ed effettiva tra tutti gli attori, che l’industria dell’Unione dispone di capacità sufficiente come esposto ai considerando 65 e 66 e che nessuno degli utilizzatori che si sono manifestati ha presentato informazioni che consentissero alla Commissione di esaminare tale argomentazione. |
(138) |
L’esportatore coreano e il governo della Corea hanno ricordato l’accordo di libero scambio Corea-UE entrato in vigore nel 2015 sostenendo che l’istituzione di dazi antidumping comprometterebbe i rapporti commerciali tra l’Unione e la Corea. La Commissione ha osservato che non è possibile affrontare tale considerazione nell’ambito dell’analisi dell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 21 del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ha rammentato che nel quadro dell’accordo di libero scambio Corea-UE, entrambe le parti hanno convenuto che gli strumenti di difesa commerciale restano pienamente applicabili e che l’origine del presente procedimento è da ricondurre al comportamento dei produttori esportatori coreani. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
6.5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(139) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni di carta termica pesante originaria del paese interessato. |
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(140) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(141) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(142) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere un equo profitto («profitto di riferimento»). |
(143) |
L’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce il profitto di riferimento minimo al 6 %. Conformemente al suddetto articolo, per determinare il profitto di riferimento la Commissione deve prendere in considerazione fattori quali il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla Corea, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, i costi per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. |
(144) |
Dall’inchiesta è emerso che la redditività effettiva dell’industria dell’Unione nel 2016, ovvero prima dell’aumento delle importazioni coreane, era compresa tra l’8 e l’11 %. |
(145) |
Due dei produttori inclusi nel campione hanno dichiarato di aver rinunciato a investimenti. La Commissione ha esaminato tale affermazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Tuttavia, le società interessate non sono state in grado di fornire prove documentali a supporto di tale affermazione, che è stata pertanto respinta in via provvisoria. |
(146) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso di utilizzare come profitto di riferimento il margine di profitto conseguito dall’industria nel 2016. Tale profitto di riferimento è stato aggiunto all’effettivo costo di produzione dell’industria dell’Unione per determinare il prezzo non pregiudizievole. |
(147) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. In base agli elementi di prova disponibili la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 6 EUR e 10 EUR per tonnellata, che è stato sommato al prezzo non pregiudizievole. |
(148) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all’importazione. Il margine di vendita sottocosto è risultato in via provvisoria pari al 22,5 %. |
(149) |
Per le motivazioni di cui al considerando 45, il medesimo margine di vendita sottocosto è applicabile a tutti gli altri eventuali produttori esportatori. |
7.2. Misure provvisorie
(150) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
(151) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto il margine di pregiudizio e il margine di dumping. L’importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, vale a dire al livello del margine di dumping. |
(152) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(153) |
Come illustrato al considerando 45, nel presente caso il livello di collaborazione è elevato, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano il totale delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto il dazio antidumping residuo è basato su quello della società che ha collaborato. |
(154) |
Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Corea e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(155) |
Una società può chiedere l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping individuale in caso di successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (16). La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota di dazio applicabile. Se la modifica del nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa della modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(156) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
8. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(157) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(158) |
Sono pervenute osservazioni dal gruppo Hansol e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha tenuto conto dei commenti che riguardavano errori materiali e ha rettificato i margini di conseguenza. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
(159) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro cinque giorni. |
(160) |
Le risultanze dell’inchiesta relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un’immagine quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020).
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 22,3 %.
3. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 8).
(3) I dati delle società dell’Unione incluse nel campione nel presente regolamento sono presentati in sotto forma di intervalli di valori a causa del rischio che una società inclusa nel campione possa risalire ai dati dei suoi concorrenti, specialmente considerando che due delle società incluse nel campione sono collegate dal 29 marzo 2019 e che hanno iniziato a operare come società appartenenti allo stesso gruppo dal 6 agosto 2019. I dati dell’unico produttore esportatore che ha collaborato sono presentati in sotto forma di intervalli di valori in quanto si tratta dell’unica società che ha collaborato.
(4) Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3).
(5) La cifra esatta non è fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.
(6) Cfr. ad esempio il punto 68 della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 marzo 2015 nella causa T-466/12, RFA International, LP contro Commissione europea.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3), considerando 91.
(8) Stime fornite dal denunciante.
(9) L’ODB2 è utilizzato in proporzioni variabili a seconda della composizione del rivestimento applicato.
(10) Fonte: inchiesta della Commissione.
(11) Mentre i prezzi sono aumentati del 14 %, i costi di produzione sono aumentati del 23 % (tabella 7).
(12) Sono attualmente applicabili misure antidumping alle importazioni di carta termica leggera dalla Corea, che hanno ripristinato condizioni di parità.
(13) Fonte: denunciante e risultati dell’inchiesta della Commissione.
(14) La produzione di carta contenente BPA è più economica e pertanto tale carta risulta solitamente più economica rispetto alle carte contenenti altri rivelatori.
(15) Fonte: denunciante e inchiesta della Commissione.
(16) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.
27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/706 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2020
recante trecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
Il 21 maggio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (nome nella grafia originale: أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى) [alias certi a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu ‘Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) ‘Abdul Amir Muhammad Sa’id Salbi, i) Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; alias incerti a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Luogo di nascita: a) Tall’Afar, Iraq, b) Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.»
DECISIONI
27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/51 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/707 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2020
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2019
[notificata con il numero C(2020) 3267]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. |
(2) |
A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2019 si dovrebbe tenere conto, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. |
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
(5) |
Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. |
(6) |
Conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i termini per i pagamenti intermedi, come quello di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari in base a informazioni ricevute che tali pagamenti siano connessi a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell’adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi. |
(7) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro. |
(8) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Siffatta decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro interessato ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. |
(9) |
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. |
(10) |
La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti intermedi per l’esercizio finanziario 2019, per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi in virtù dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. |
(11) |
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2019 relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Gli importi che nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
ALLEGATO I
Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2019, per programma di sviluppo rurale
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
(in EUR) |
||||||||
SM |
CCI |
Spese 2019 |
Rettifiche |
Totale |
Importi non riutilizzabili |
Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2019 |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii - iv |
vi |
vii = v - vi |
AT |
2014AT06RDNP001 |
530 792 506,55 |
-1 750 000,00 |
529 042 506,55 |
0,00 |
529 042 506,55 |
529 042 468,84 |
37,71 |
BE |
2014BE06RDRP001 |
40 746 272,70 |
0,00 |
40 746 272,70 |
0,00 |
40 746 272,70 |
40 746 257,34 |
15,36 |
BE |
2014BE06RDRP002 |
38 145 525,08 |
0,00 |
38 145 525,08 |
0,00 |
38 145 525,08 |
38 150 952,57 |
-5 427,49 |
BG |
2014BG06RDNP001 |
309 155 718,57 |
0,00 |
309 155 718,57 |
0,00 |
309 155 718,57 |
309 390 025,15 |
-234 306,58 |
CY |
2014CY06RDNP001 |
20 952 617,16 |
0,00 |
20 952 617,16 |
0,00 |
20 952 617,16 |
20 952 823,78 |
-206,62 |
CZ |
2014CZ06RDNP001 |
394 916 055,66 |
-30 606,96 |
394 885 448,70 |
0,00 |
394 885 448,70 |
394 887 013,68 |
-1 564,98 |
DE |
2014DE06RDRN001 |
635 763,53 |
0,00 |
635 763,53 |
0,00 |
635 763,53 |
635 763,52 |
0,01 |
DE |
2014DE06RDRP003 |
92 445 964,03 |
0,00 |
92 445 964,03 |
0,00 |
92 445 964,03 |
92 445 964,03 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP004 |
203 932 538,55 |
0,00 |
203 932 538,55 |
0,00 |
203 932 538,55 |
203 932 538,55 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP007 |
125 628 955,07 |
0,00 |
125 628 955,07 |
0,00 |
125 628 955,07 |
125 629 013,11 |
-58,04 |
DE |
2014DE06RDRP010 |
45 991 706,72 |
0,00 |
45 991 706,72 |
0,00 |
45 991 706,72 |
45 991 706,72 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP011 |
121 234 745,10 |
0,00 |
121 234 745,10 |
0,00 |
121 234 745,10 |
121 234 745,10 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP012 |
167 830 523,60 |
0,00 |
167 830 523,60 |
0,00 |
167 830 523,60 |
167 830 523,60 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP015 |
96 267 544,04 |
0,00 |
96 267 544,04 |
0,00 |
96 267 544,04 |
96 272 860,63 |
-5 316,59 |
DE |
2014DE06RDRP017 |
33 430 513,48 |
0,00 |
33 430 513,48 |
0,00 |
33 430 513,48 |
33 412 863,44 |
17 650,04 |
DE |
2014DE06RDRP018 |
5 791 469,50 |
0,00 |
5 791 469,50 |
0,00 |
5 791 469,50 |
5 791 493,78 |
-24,28 |
DE |
2014DE06RDRP019 |
122 306 493,20 |
0,00 |
122 306 493,20 |
0,00 |
122 306 493,20 |
122 128 048,05 |
178 445,15 |
DE |
2014DE06RDRP020 |
103 115 968,77 |
0,00 |
103 115 968,77 |
0,00 |
103 115 968,77 |
103 115 968,77 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP021 |
57 657 958,77 |
0,00 |
57 657 958,77 |
0,00 |
57 657 958,77 |
57 657 963,58 |
-4,81 |
DE |
2014DE06RDRP023 |
97 975 590,76 |
0,00 |
97 975 590,76 |
0,00 |
97 975 590,76 |
97 975 991,68 |
-400,92 |
DK |
2014DK06RDNP001 |
102 515 908,97 |
0,00 |
102 515 908,97 |
0,00 |
102 515 908,97 |
103 179 982,71 |
-664 073,74 |
EE |
2014EE06RDNP001 |
124 908 706,88 |
0,00 |
124 908 706,88 |
0,00 |
124 908 706,88 |
124 908 873,33 |
-166,45 |
ES |
2014ES06RDNP001 |
29 449 836,80 |
0,00 |
29 449 836,80 |
0,00 |
29 449 836,80 |
29 655 521,64 |
-205 684,84 |
ES |
2014ES06RDRP001 |
228 811 824,21 |
0,00 |
228 811 824,21 |
0,00 |
228 811 824,21 |
228 811 743,85 |
80,36 |
ES |
2014ES06RDRP002 |
71 111 392,83 |
0,00 |
71 111 392,83 |
0,00 |
71 111 392,83 |
71 114 011,38 |
-2 618,55 |
ES |
2014ES06RDRP003 |
39 056 304,85 |
0,00 |
39 056 304,85 |
0,00 |
39 056 304,85 |
39 078 684,82 |
-22 379,97 |
ES |
2014ES06RDRP004 |
10 313 552,62 |
0,00 |
10 313 552,62 |
0,00 |
10 313 552,62 |
10 313 552,57 |
0,05 |
ES |
2014ES06RDRP005 |
17 178 960,97 |
0,00 |
17 178 960,97 |
0,00 |
17 178 960,97 |
17 176 788,80 |
2 172,17 |
ES |
2014ES06RDRP006 |
16 854 477,89 |
0,00 |
16 854 477,89 |
0,00 |
16 854 477,89 |
16 861 128,20 |
-6 650,31 |
ES |
2014ES06RDRP007 |
201 930 621,93 |
0,00 |
201 930 621,93 |
0,00 |
201 930 621,93 |
201 925 849,08 |
4 772,85 |
ES |
2014ES06RDRP008 |
110 685 061,08 |
0,00 |
110 685 061,08 |
0,00 |
110 685 061,08 |
110 681 479,84 |
3 581,24 |
ES |
2014ES06RDRP009 |
52 412 273,99 |
0,00 |
52 412 273,99 |
0,00 |
52 412 273,99 |
52 412 272,41 |
1,58 |
ES |
2014ES06RDRP010 |
106 110 727,35 |
0,00 |
106 110 727,35 |
0,00 |
106 110 727,35 |
106 110 692,67 |
34,68 |
ES |
2014ES06RDRP011 |
158 306 738,83 |
0,00 |
158 306 738,83 |
0,00 |
158 306 738,83 |
158 306 715,16 |
23,67 |
ES |
2014ES06RDRP012 |
15 570 984,88 |
0,00 |
15 570 984,88 |
0,00 |
15 570 984,88 |
15 582 265,80 |
-11 280,92 |
ES |
2014ES06RDRP013 |
37 493 230,66 |
0,00 |
37 493 230,66 |
0,00 |
37 493 230,66 |
37 493 228,18 |
2,48 |
ES |
2014ES06RDRP014 |
14 512 960,71 |
0,00 |
14 512 960,71 |
0,00 |
14 512 960,71 |
14 512 961,16 |
-0,45 |
ES |
2014ES06RDRP015 |
11 885 175,23 |
0,00 |
11 885 175,23 |
0,00 |
11 885 175,23 |
11 885 175,62 |
-0,39 |
ES |
2014ES06RDRP016 |
9 176 482,97 |
0,00 |
9 176 482,97 |
0,00 |
9 176 482,97 |
9 176 481,49 |
1,48 |
ES |
2014ES06RDRP017 |
34 529 635,62 |
0,00 |
34 529 635,62 |
0,00 |
34 529 635,62 |
34 529 634,05 |
1,57 |
FI |
2014FI06RDRP001 |
348 845 468,91 |
0,00 |
348 845 468,91 |
0,00 |
348 845 468,91 |
348 845 692,60 |
-223,69 |
FI |
2014FI06RDRP002 |
2 329 802,72 |
0,00 |
2 329 802,72 |
0,00 |
2 329 802,72 |
2 329 802,72 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDNP001 |
134 030 995,75 |
0,00 |
134 030 995,75 |
0,00 |
134 030 995,75 |
134 030 995,75 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRN001 |
1 987 774,19 |
0,00 |
1 987 774,19 |
0,00 |
1 987 774,19 |
1 987 774,19 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP001 |
16 284 029,39 |
0,00 |
16 284 029,39 |
0,00 |
16 284 029,39 |
16 284 029,38 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP002 |
15 534 431,99 |
0,00 |
15 534 431,99 |
0,00 |
15 534 431,99 |
15 534 431,99 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP003 |
14 076 246,64 |
0,00 |
14 076 246,64 |
0,00 |
14 076 246,64 |
14 076 246,66 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP004 |
47 430 878,10 |
0,00 |
47 430 878,10 |
0,00 |
47 430 878,10 |
47 430 878,11 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP006 |
8 082 394,98 |
0,00 |
8 082 394,98 |
0,00 |
8 082 394,98 |
8 082 394,98 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP011 |
10 765 010,94 |
0,00 |
10 765 010,94 |
0,00 |
10 765 010,94 |
10 765 010,94 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP021 |
34 446 704,78 |
0,00 |
34 446 704,78 |
0,00 |
34 446 704,78 |
34 446 704,76 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP022 |
20 848 487,69 |
0,00 |
20 848 487,69 |
0,00 |
20 848 487,69 |
20 848 487,71 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP023 |
19 565 763,42 |
0,00 |
19 565 763,42 |
0,00 |
19 565 763,42 |
19 565 763,42 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP024 |
63 071 142,27 |
0,00 |
63 071 142,27 |
0,00 |
63 071 142,27 |
63 071 142,27 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP025 |
67 198 978,18 |
0,00 |
67 198 978,18 |
0,00 |
67 198 978,18 |
67 198 978,16 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP026 |
98 729 352,49 |
0,00 |
98 729 352,49 |
0,00 |
98 729 352,49 |
98 729 352,50 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP031 |
14 847 305,69 |
0,00 |
14 847 305,69 |
0,00 |
14 847 305,69 |
14 847 305,69 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP041 |
60 104 185,78 |
0,00 |
60 104 185,78 |
0,00 |
60 104 185,78 |
60 104 185,78 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP042 |
21 336 395,63 |
0,00 |
21 336 395,63 |
0,00 |
21 336 395,63 |
21 336 395,66 |
-0,03 |
FR |
2014FR06RDRP043 |
71 282 388,55 |
0,00 |
71 282 388,55 |
0,00 |
71 282 388,55 |
71 282 388,54 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP052 |
96 072 089,58 |
0,00 |
96 072 089,58 |
0,00 |
96 072 089,58 |
96 072 089,59 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP053 |
80 968 640,16 |
0,00 |
80 968 640,16 |
0,00 |
80 968 640,16 |
80 968 640,16 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP054 |
89 636 130,45 |
0,00 |
89 636 130,45 |
0,00 |
89 636 130,45 |
89 636 130,43 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP072 |
105 488 799,09 |
0,00 |
105 488 799,09 |
0,00 |
105 488 799,09 |
105 493 314,64 |
-4 515,55 |
FR |
2014FR06RDRP073 |
250 890 968,38 |
0,00 |
250 890 968,38 |
0,00 |
250 890 968,38 |
250 890 968,40 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP074 |
99 985 617,49 |
0,00 |
99 985 617,49 |
0,00 |
99 985 617,49 |
99 985 617,49 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP082 |
200 618 567,07 |
0,00 |
200 618 567,07 |
0,00 |
200 618 567,07 |
200 618 567,08 |
-0,01 |
FR |
2014FR06RDRP083 |
199 936 626,10 |
0,00 |
199 936 626,10 |
0,00 |
199 936 626,10 |
199 936 626,12 |
-0,02 |
FR |
2014FR06RDRP091 |
101 631 768,73 |
0,00 |
101 631 768,73 |
0,00 |
101 631 768,73 |
101 631 768,72 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP093 |
97 294 348,97 |
0,00 |
97 294 348,97 |
0,00 |
97 294 348,97 |
97 294 348,96 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP094 |
18 669 034,43 |
0,00 |
18 669 034,43 |
0,00 |
18 669 034,43 |
18 669 043,82 |
-9,39 |
UK |
2014UK06RDRP001 |
501 228 862,63 |
0,00 |
501 228 862,63 |
0,00 |
501 228 862,63 |
501 770 201,89 |
-541 339,26 |
UK |
2014UK06RDRP002 |
22 164 493,79 |
0,00 |
22 164 493,79 |
0,00 |
22 164 493,79 |
22 164 474,28 |
19,51 |
UK |
2014UK06RDRP003 |
158 970 631,55 |
0,00 |
158 970 631,55 |
0,00 |
158 970 631,55 |
159 458 333,74 |
-487 702,19 |
UK |
2014UK06RDRP004 |
92 557 109,51 |
0,00 |
92 557 109,51 |
0,00 |
92 557 109,51 |
92 557 110,53 |
-1,02 |
EL |
2014GR06RDNP001 |
411 413 602,16 |
0,00 |
411 413 602,16 |
0,00 |
411 413 602,16 |
411 413 601,44 |
0,72 |
HR |
2014HR06RDNP001 |
299 671 237,41 |
0,00 |
299 671 237,41 |
0,00 |
299 671 237,41 |
299 685 519,51 |
-14 282,10 |
HU |
2014HU06RDNP001 |
511 369 560,77 |
0,00 |
511 369 560,77 |
0,00 |
511 369 560,77 |
511 369 578,23 |
-17,46 |
IE |
2014IE06RDNP001 |
324 050 714,30 |
0,00 |
324 050 714,30 |
0,00 |
324 050 714,30 |
324 050 714,30 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDNP001 |
193 548 961,44 |
0,00 |
193 548 961,44 |
0,00 |
193 548 961,44 |
193 555 347,19 |
-6 385,75 |
IT |
2014IT06RDRN001 |
13 648 458,43 |
0,00 |
13 648 458,43 |
0,00 |
13 648 458,43 |
13 648 458,43 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDRP001 |
29 975 815,54 |
0,00 |
29 975 815,54 |
0,00 |
29 975 815,54 |
29 975 335,13 |
480,41 |
IT |
2014IT06RDRP002 |
18 327 612,70 |
0,00 |
18 327 612,70 |
0,00 |
18 327 612,70 |
18 327 612,62 |
0,08 |
IT |
2014IT06RDRP003 |
92 926 497,41 |
0,00 |
92 926 497,41 |
0,00 |
92 926 497,41 |
92 926 499,55 |
-2,14 |
IT |
2014IT06RDRP004 |
27 070 038,88 |
0,00 |
27 070 038,88 |
0,00 |
27 070 038,88 |
27 070 039,14 |
-0,26 |
IT |
2014IT06RDRP005 |
52 348 695,41 |
0,00 |
52 348 695,41 |
0,00 |
52 348 695,41 |
52 349 943,22 |
-1 247,81 |
IT |
2014IT06RDRP006 |
21 573 069,55 |
0,00 |
21 573 069,55 |
0,00 |
21 573 069,55 |
21 573 069,53 |
0,02 |
IT |
2014IT06RDRP007 |
73 972 599,26 |
0,00 |
73 972 599,26 |
0,00 |
73 972 599,26 |
73 972 033,95 |
565,31 |
IT |
2014IT06RDRP008 |
32 850 280,82 |
0,00 |
32 850 280,82 |
0,00 |
32 850 280,82 |
32 850 280,64 |
0,18 |
IT |
2014IT06RDRP009 |
97 615 781,35 |
0,00 |
97 615 781,35 |
0,00 |
97 615 781,35 |
97 615 780,70 |
0,65 |
IT |
2014IT06RDRP010 |
57 267 283,32 |
0,00 |
57 267 283,32 |
0,00 |
57 267 283,32 |
57 267 282,12 |
1,20 |
IT |
2014IT06RDRP011 |
19 783 912,66 |
0,00 |
19 783 912,66 |
0,00 |
19 783 912,66 |
19 783 912,76 |
-0,10 |
IT |
2014IT06RDRP012 |
51 539 682,95 |
0,00 |
51 539 682,95 |
0,00 |
51 539 682,95 |
51 539 700,05 |
-17,10 |
IT |
2014IT06RDRP013 |
9 172 806,59 |
0,00 |
9 172 806,59 |
0,00 |
9 172 806,59 |
9 172 806,29 |
0,30 |
IT |
2014IT06RDRP014 |
70 456 765,03 |
0,00 |
70 456 765,03 |
0,00 |
70 456 765,03 |
70 456 763,63 |
1,40 |
IT |
2014IT06RDRP015 |
21 485 143,22 |
0,00 |
21 485 143,22 |
0,00 |
21 485 143,22 |
21 485 143,10 |
0,12 |
IT |
2014IT06RDRP016 |
86 806 537,56 |
0,00 |
86 806 537,56 |
0,00 |
86 806 537,56 |
86 801 624,87 |
4 912,69 |
IT |
2014IT06RDRP017 |
42 424 028,34 |
0,00 |
42 424 028,34 |
0,00 |
42 424 028,34 |
42 424 027,00 |
1,34 |
IT |
2014IT06RDRP018 |
102 145 788,69 |
0,00 |
102 145 788,69 |
0,00 |
102 145 788,69 |
102 169 711,01 |
-23 922,32 |
IT |
2014IT06RDRP019 |
158 788 358,36 |
0,00 |
158 788 358,36 |
0,00 |
158 788 358,36 |
158 784 946,22 |
3 412,14 |
IT |
2014IT06RDRP020 |
70 009 609,58 |
0,00 |
70 009 609,58 |
0,00 |
70 009 609,58 |
70 016 377,42 |
-6 767,84 |
IT |
2014IT06RDRP021 |
105 317 165,48 |
0,00 |
105 317 165,48 |
0,00 |
105 317 165,48 |
105 336 976,13 |
-19 810,65 |
LT |
2014LT06RDNP001 |
181 392 756,61 |
-48 911,41 |
181 343 845,20 |
0,00 |
181 343 845,20 |
181 345 149,19 |
-1 303,99 |
LU |
2014LU06RDNP001 |
14 534 680,31 |
0,00 |
14 534 680,31 |
0,00 |
14 534 680,31 |
14 484 491,14 |
50 189,17 |
LV |
2014LV06RDNP001 |
206 454 657,71 |
0,00 |
206 454 657,71 |
0,00 |
206 454 657,71 |
206 475 667,04 |
-21 009,33 |
MT |
2014MT06RDNP001 |
19 429 832,31 |
0,00 |
19 429 832,31 |
0,00 |
19 429 832,31 |
19 429 922,12 |
-89,81 |
NL |
2014NL06RDNP001 |
90 801 416,57 |
0,00 |
90 801 416,57 |
0,00 |
90 801 416,57 |
90 815 520,63 |
-14 104,06 |
PL |
2014PL06RDNP001 |
1 092 290 840,09 |
0,00 |
1 092 290 840,09 |
0,00 |
1 092 290 840,09 |
1 092 290 030,37 |
809,72 |
PT |
2014PT06RDRP001 |
39 437 443,20 |
0,00 |
39 437 443,20 |
0,00 |
39 437 443,20 |
39 437 437,81 |
5,39 |
PT |
2014PT06RDRP002 |
452 107 823,65 |
0,00 |
452 107 823,65 |
0,00 |
452 107 823,65 |
452 047 544,92 |
60 278,73 |
PT |
2014PT06RDRP003 |
31 558 368,34 |
0,00 |
31 558 368,34 |
0,00 |
31 558 368,34 |
31 558 362,99 |
5,35 |
RO |
2014RO06RDNP001 |
968 522 495,89 |
-1 348 671,14 |
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0,00 |
967 173 824,75 |
967 195 086,21 |
-21 261,46 |
SE |
2014SE06RDNP001 |
226 275 603,92 |
0,00 |
226 275 603,92 |
0,00 |
226 275 603,92 |
226 319 797,01 |
-44 193,09 |
SI |
2014SI06RDNP001 |
120 004 332,06 |
0,00 |
120 004 332,06 |
0,00 |
120 004 332,06 |
119 962 009,29 |
42 322,77 |
SK |
2014SK06RDNP001 |
209 359 906,44 |
0,00 |
209 359 906,44 |
0,00 |
209 359 906,44 |
209 359 977,67 |
-71,23 |
ALLEGATO II
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2019 – FEASR
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
|
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 |
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 |
|||
Stato membro |
Valuta |
in valuta nazionale |
in euro |
in valuta nazionale |
in euro |
AT |
EUR |
— |
— |
— |
— |
BE |
EUR |
— |
— |
— |
163,63 |
BG |
BGN |
— |
— |
1 811 463,11 |
— |
CY |
EUR |
— |
— |
— |
— |
CZ |
CZK |
— |
— |
1 449 992,55 |
— |
DE |
EUR |
— |
225,19 |
— |
304 625,59 |
DK |
DKK |
— |
— |
958 077,48 |
— |
EE |
EUR |
— |
589,99 |
— |
293 834,35 |
ES |
EUR |
— |
— |
— |
233 018,22 |
FI |
EUR |
— |
7 891,54 |
— |
24 085,04 |
FR |
EUR |
— |
3 370,85 |
— |
119 838,03 |
UK |
GBP |
1 344,21 |
— |
264 556,48 |
— |
EL |
EUR |
— |
— |
— |
903 687,85 |
HR |
HRK |
— |
— |
— |
— |
HU |
HUF |
— |
— |
351 338 867,00 |
— |
IE |
EUR |
— |
14 159,77 |
— |
69 568,41 |
IT |
EUR |
— |
— |
— |
869 742,86 |
LT |
EUR |
— |
— |
— |
34 243,02 |
LU |
EUR |
— |
— |
— |
— |
LV |
EUR |
— |
— |
— |
62 324,86 |
MT |
EUR |
— |
— |
— |
8 724,71 |
NL |
EUR |
— |
— |
— |
1 448,25 |
PL |
PLN |
— |
— |
3 461 599,55 |
— |
PT |
EUR |
— |
100 951,54 |
— |
813 504,70 |
RO |
RON |
— |
— |
1 018 809,34 |
— |
SE |
SEK |
12 641,23 |
— |
472 649,18 |
— |
SI |
EUR |
— |
— |
— |
25 639,94 |
SK |
EUR |
— |
— |
— |
123 568,95 |