ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
26 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/693 della Commissione, del 15 maggio 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/694 della Commissione, del 18 maggio 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomme des Pyrénées (IGP)]

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/695 del comitato politico e di sicurezza, del 19 maggio 2020, relativa all’accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020)

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/693 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione

A nome della president

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

1)

2)

3)

Un nastro di acciaio legato (diverso dall’acciaio inossidabile), con una larghezza di circa 30 mm e uno spessore di circa 0,02 mm, presentato in rotoli. L’articolo presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, in forma di rettangolo. Non è trattato in superficie.

L’articolo è prodotto mediante una tecnica di colata continua detta «tempra su cilindro». È destinato ad essere utilizzato nell’industria elettrotecnica, ad esempio, per la produzione di nuclei di trasformatori, nuclei di sensori, nuclei di reattori saturabili, amplificatori magnetici, sfere e compressori di impulso.

7228 60 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 m) del capitolo 72 e dal testo dei codici NC 7228, 7228 60 e 7228 60 80 .

Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, l’articolo corrisponde alla definizione di «Altre barre di acciaio» della nota 1 m) del capitolo 72, poiché presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di rettangolo. Pertanto, l’articolo deve essere considerato come una barra, quale ivi definita.

L’articolo è prodotto con la tecnica detta «tempra su cilindro», una tecnica di fusione del metallo diversa dalla laminatura. Inoltre, il processo di produzione è una tecnica di colata continua, diversa dalla tecnica di pressofusione, e pertanto non rientra nell’ambito della nota 3 del capitolo 72. Pertanto è esclusa la classificazione nella voce 7226 come prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di una larghezza inferiore a 600 mm, o nella voce 7227 come barre laminate a caldo.

Di conseguenza, l’articolo va classificato nel codice NC 7228 60 80 come altre barre di altri acciai legati.


26.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/694 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Tomme des Pyrénées» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Tomme des Pyrénées», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Tomme des Pyrénées» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

a nome della president

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 431 del 23.12.2019, pag. 47.


DECISIONI

26.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 162/5


DECISIONE (PESC) 2020/695 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 maggio 2020

relativa all’accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/610, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi alla EUTM RCA.

(2)

A seguito delle raccomandazioni del comandante della missione dell’UE e del comitato militare dell’Unione europea relative a un contributo della Repubblica di Macedonia del Nord, tale contributo dovrebbe essere accettato e considerato significativo.

(3)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Repubblica di Macedonia del Nord alla missione di addestramento militare PSDC dell’Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA).

2.   La Repubblica di Macedonia del Nord è esentata dai contributi finanziari al bilancio dell’EUTM RCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21.