ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
20 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/673 della Commissione, del 14 maggio 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Tomate La Cañada (IGP)

2

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/674 della Commissione, del 15 maggio 2020, sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE [notificata con il numero C(2020) 3190]

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/675 della Commissione, del 15 maggio 2020, sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo Libertà di condividere [notificata con il numero C(2020) 3191]

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE 2020/676 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 3137]

7

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del comitato per il commercio UE-Singapore, del 17 aprile 2020, che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [2020/677]

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/1


Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

L'Unione europea e le Isole Salomone hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (1), in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, di tale accordo. Pertanto, l'accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 17 maggio 2020 tra l'Unione europea e le Isole Salomone.


(1)   GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.


REGOLAMENTI

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/673 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Tomate La Cañada» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Tomate La Cañada», registrata a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2012 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Tomate La Cañada» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

a nome della president

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomate La Cañada (IGP)] (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 66).

(3)   GU C 431 del 23.12.2019, pag. 20.


DECISIONI

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/674 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»

[notificata con il numero C(2020) 3190]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE», modificata dal gruppo di organizzatori in risposta alla lettera della Commissione del 19 febbraio 2020 (2), è di istituire redditi di base incondizionati in tutta l’UE che assicurino a ciascuno la sussistenza e la possibilità di partecipare alla società nel quadro della sua politica economica. L’iniziativa prevede che l’obiettivo sia raggiunto restando nell’ambito delle competenze conferite all’UE dai trattati. Gli organizzatori chiedono alla Commissione di presentare una proposta relativa a redditi di base incondizionati in tutta l’Unione che riducano le disparità regionali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione, sottolineando che ciò porterà a conseguire l’obiettivo della dichiarazione congiunta del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, formulata nel 2017, secondo cui «l’UE e i suoi Stati membri sosterranno inoltre regimi di previdenza sociale efficienti, sostenibili ed equi per garantire un reddito di base» al fine di combattere le disuguaglianze.

(2)

Un allegato incentrato sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta di iniziativa dei cittadini europei contiene i quattro criteri che definiscono il proposto «reddito di base incondizionato»: dovrebbe essere «universale», «individuale», «incondizionato» e «sufficiente».

(3)

Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione affermando, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l’Unione più accessibile.

(5)

Il gruppo di organizzatori fa riferimento a una serie di disposizioni dei trattati ritenute pertinenti, tra cui l’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione e, a tal fine, il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. La disposizione conferisce all’Unione la competenza per il coordinamento in ambito economico e sociale, ma non costituisce una base giuridica tale da consentire alla Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione.

(6)

Tuttavia ai fini dell’applicazione dei trattati potrebbe essere adottato un atto giuridico dell’Unione sui «redditi di base incondizionati in tutta l’UE» per tutti i cittadini, come richiesto dalla proposta di iniziativa, sulla base dell’articolo 121, paragrafo 2, del trattato. La disposizione consente alla Commissione di raccomandare al Consiglio di elaborare un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione, e di riferirne le risultanze al Consiglio europeo. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio può adottare una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima.

(7)

Per questi motivi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, nessuna parte della proposta d’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(8)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma di detto regolamento.

(9)

L’iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE» è registrata.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE», rappresentati da Klaus SAMBOR e Ronald BLASCHKE in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  C(2020) 909 final.


20.5.2020   

IT

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L 158/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/675 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere»

[notificata con il numero C(2020) 3191]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere» sono: «legalizzare la condivisione attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro, di file contenenti opere e altri materiali tutelati da diritto d'autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati, al fine di bilanciare questi diritti degli autori e degli altri titolari di diritti con il diritto alla scienza e alla cultura di chiunque

(2)

Un allegato fornisce ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta di iniziativa dei cittadini e chiede in particolare la modifica delle norme dell'UE sulle piattaforme digitali di condivisione di contenuti, con specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche auspicate consisterebbero nell'adozione di «un atto legislativo che preveda un permesso di diritto d'autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati per persone fisiche che condividono file attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro». L'obiettivo dell'iniziativa è che sia «permesso ai cittadini direttamente di condividere attraverso reti peer-to-peer perché possano accedere alla scienza e alla cultura senza essere controllati e profilati».

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

La proposta di iniziativa chiede la modifica delle norme dell'UE in materia di piattaforme digitali per la condivisione di contenuti, con specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(6)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, TFUE. In conformità all'articolo 62 TFUE, tale base giuridica si applica anche alle questioni relative alla libera prestazione di servizi di cui agli articoli da 56 a 61 TFUE.

(7)

Sulla base dell'articolo 114 TFUE e ai fini dell'attuazione dei trattati possono essere adottati atti giuridici dell'Unione per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

(8)

Considerati l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 TFUE e in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, nessuna parte della proposta di iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(9)

La costituzione del gruppo di organizzatori e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2019/788 ed è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione dell'iniziativa conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo.

(10)

La proposta di iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere» è registrata.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere», rappresentati da Marco CIURCINA e Roberto GALTIERI in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.).


20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE 2020/676 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2020) 3137]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (4),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping a seguito dell’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC dal regolamento (CE) n. 71/97.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono delineate nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione.

(4)

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso varie imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)

Come previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)

La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 22 aprile 2020.

(7)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)

Il 19 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalla società neerlandese VanMoof B.V. («VanMoof») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

(9)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da VanMoof è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.

(10)

Alla società VanMoof è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C202 al fine di identificare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

(11)

Successivamente VanMoof ha informato la Commissione del fatto che, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97, il suo sistema di registrazione è stato adeguato e migliorato e quindi ha chiesto che la data della domanda di esenzione sia modificata sostituendo il 19 dicembre 2016 con il 1o gennaio 2018.

(12)

Di conseguenza la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata per il periodo anteriore al 1o gennaio 2018. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da VanMoof, cioè dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, vale a dire dal 19 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2017. In attesa di una decisione sul merito della domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto è stata conseguentemente sostituita con il 1o gennaio 2018.

(13)

La Commissione ha concluso l’esame del merito della domanda di esenzione di VanMoof.

(14)

Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da VanMoof. Lo stesso vale per la maggior parte delle biciclette assemblate da VanMoof.

(15)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio di VanMoof non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Per questo motivo e in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 la società VanMoof soddisfa le condizioni per l’esenzione dal pagamento del dazio esteso.

(16)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni dovrebbero prendere effetto dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione del dazio esteso, cioè dal 1o gennaio 2018. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico del soggetto che ha chiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

(17)

La Commissione ha comunicato alla società VanMoof le proprie conclusioni sul merito della domanda di esenzione e le ha offerto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(18)

Dato che l’esenzione si applica solo al soggetto specificamente indicato nella tabella seguente, il soggetto esentato dovrebbe notificare alla Commissione (7) senza indugio qualsiasi modifica di tale elemento (ad esempio una modifica del nome, della forma giuridica, dell’indirizzo o dei processi di produzione oppure la creazione di una nuova entità di assemblaggio). In tali casi VanMoof dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a qualsiasi modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

C202

VanMoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il soggetto indicato nella tabella figurante nel presente articolo è esentato dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data indicata nella colonna intitolata «Data di decorrenza» della tabella.

L’esenzione si applica solo al soggetto specificamente menzionato nella tabella riportata nel presente articolo.

Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica apportata al suo nome e indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare su qualsiasi modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetto esentato

Codice aggiuntivo TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C202

VanMoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

1.1.2018.

Articolo 2

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella dell’articolo 1.

Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dal 19 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)   GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1.

(5)   GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, p 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138, 30.4.2020, pag. 8.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione, del 22 aprile 2020, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8).

(7)  Il soggetto è invitato a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/10


DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE

del 17 aprile 2020

che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [2020/677]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che le parti, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna parte per tutte le denominazioni figuranti nell’allegato 10-A dell’accordo, si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l’inserimento nell’allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna parte, contenute nell’allegato 10-A, che sono state e restano protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle parti di cui all’articolo 10.17, paragrafo 2.

(3)

La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di 138 denominazioni che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(4)

Sebbene le procedure di protezione nel territorio di Singapore non siano ancora state avviate e concluse per tutte le denominazioni figuranti nell’allegato 10-A dell’accordo, le parti accettano che il comitato per il commercio adotti la presente decisione relativa all’inserimento delle 138 denominazioni nell’allegato 10-B dell’accordo.

(5)

Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati elencando le 138 denominazioni quali indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e rimuovendo tali denominazioni dall’allegato 10-A.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


ALLEGATO

«ALLEGATO 10-A

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto  (1)

1.

Repubblica ceca

Budějovické pivo

Birra

2.

Repubblica ceca

Budějovický měšt’anský var

Birra

3.

Germania

Mittelrhein

Vino

4.

Germania

Rheinhessen

Vino

5.

Germania

Rheingau

Vino

6.

Germania

Mosel

Vino

7.

Germania

Franken

Vino

8.

Germania

Bayerisches Bier

Birra

9.

Germania

Hopfen aus der Hallertau

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

10.

Germania

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

11.

Germania

Bremer Klaben

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Grecia

Ρετσίνα Αττικής/Retsina of Attiki

Vino

13.

Grecia

Σάμος (Samos)

Vino

14.

Spagna

Utiel–requena

Vino

15.

Spagna

Pacharán Navarro

Bevanda spiritosa

16.

Spagna

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

17.

Spagna

Aceite del Baix Ebre–Montsía/Oli del Baix Ebre–Montsía

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

18.

Spagna

Aceite del Bajo Aragón

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

19.

Spagna

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

20.

Spagna

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

21.

Spagna

Sierra de Cadiz

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

22.

Spagna

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

23.

Spagna

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

24.

Spagna

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

25.

Spagna

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

26.

Spagna

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

27.

Spagna

Guijuelo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

28.

Spagna

Jamón de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

29.

Spagna

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

30.

Spagna

Mahón-Menorca

Formaggi

31.

Spagna

Cítricos Valencianos/Cîtrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi

32.

Spagna

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Torrone

33.

Spagna

Turrón de Alicante

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

34.

Spagna

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Zafferano

35.

Francia

Moselle

Vino

36.

Francia

Alsazia

Vino

37.

Italia

Pecorino Sardo

Formaggi

38.

Italia

Cappero di Pantelleria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

39.

Italia

Kiwi Latina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

40.

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

41.

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

42.

Italia

Pomodoro di Pachino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

43.

Italia

Bardolino Superiore

Vino

44.

Italia

Dolcetto d’Alba

Vino

45.

Italia

Campania

Vino

46.

Italia

Veneto

Vino

47.

Austria

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

48.

Austria

Steirischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

49.

Polonia

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Bevanda spiritosa

50.

Polonia

Polish Cherry

Bevanda spiritosa

51.

Portogallo

Bairrada

Vino

52.

Portogallo

Alentejo

Vino

53.

Romania

Cotnari

Vino

54.

Romania

Coteşti

Vino

55.

Romania

Panciu

Vino

56.

Romania

Recaş

Vino

57.

Romania

Odobeşti

Vino

58.

Slovacchia

Vinohradnícka oblas’ Tokaj

Vino

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

«ALLEGATO 10-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dell’Unione

 

Stato membro

Indicazione geografica

Descrizione o classe del prodotto (2)

1.

Cipro

Κουμανδαρία

Vino

2.

Cipro

Ζιβανία/Τζιβανία/

Ζιβάνα/Zivania

Bevanda spiritosa

3.

Repubblica ceca

České pivo

Birra

4.

Repubblica ceca

Českobudějovické pivo

Birra

5.

Repubblica ceca

Žatecký chmel

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo

6.

Germania

Korn/Kornbrand (3)

Bevanda spiritosa

7.

Germania

Münchener Bier

Birra

8.

Germania

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce

9.

Germania

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

10.

Germania

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

11.

Germania

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

12.

Danimarca

Danablu

Formaggi

13.

Irlanda

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Bevanda spiritosa

14.

Irlanda

Irish cream

Bevanda spiritosa

15.

Grecia

Ούζο/Ouzo (4)

Bevanda spiritosa

16.

Grecia

Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola

17.

Grecia

Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou

Gomme e resine naturali – Gomma da masticare

18.

Grecia

Φέτα/Feta

Formaggi

19.

Spagna

Málaga

Vino

20.

Spagna

Rioja

Vino

21.

Spagna

Jerez – Xérès – Sherry/Jerez/Xérès/Sherry

Vino

22.

Spagna

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla

Vino

23.

Spagna

La Mancha

Vino

24.

Spagna

Cava

Vino

25.

Spagna

Navarra

Vino

26.

Spagna

Valencia

Vino

27.

Spagna

Somontano

Vino

28.

Spagna

Ribera del Duero

Vino

29.

Spagna

Penedès

Vino

30.

Spagna

Bierzo

Vino

31.

Spagna

Empordà

Vino

32.

Spagna

Priorat

Vino

33.

Spagna

Rueda

Vino

34.

Spagna

Rías Baixas

Vino

35.

Spagna

Jumilla

Vino

36.

Spagna

Toro

Vino

37.

Spagna

Valdepeñas

Vino

38.

Spagna

Cataluña/Catalunya

Vino

39.

Spagna

Alicante

Vino

40.

Spagna

Brandy de Jerez

Bevanda spiritosa

41.

Spagna

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

42.

Spagna

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

43.

Spagna

Jabugo

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

44.

Spagna

Queso Manchego

Formaggi

45.

Francia

Beaujolais

Vino

46.

Francia

Bordeaux

Vino

47.

Francia

Bourgogne

Vino

48.

Francia

Chablis

Vino

49.

Francia

Champagne

Vino

50.

Francia

Graves

Vino

51.

Francia

Médoc

Vino

52.

Francia

Saint-Emilion

Vino

53.

Francia

Sauternes

Vino

54.

Francia

Haut-Médoc

Vino

55.

Francia

Côtes-du-Rhône

Vino

56.

Francia

Languedoc/Coteaux du Languedoc

Vino

57.

Francia

Côtes du Roussillon

Vino

58.

Francia

Châteauneuf-du-Pape

Vino

59.

Francia

Côtes de Provence

Vino

60.

Francia

Margaux

Vino

61.

Francia

Touraine

Vino

62.

Francia

Anjou

Vino

63.

Francia

Pays d’Oc

Vino

64.

Francia

Val de Loire

Vino

65.

Francia

Cognac

Bevanda spiritosa

66.

Francia

Armagnac

Bevanda spiritosa

67.

Francia

Calvados

Bevanda spiritosa

68.

Francia

Comté

Formaggi

69.

Francia

Reblochon/Reblochon de Savoie

Formaggi

70.

Francia

Roquefort

Formaggi

71.

Francia

Camembert de Normandie

Formaggi

72.

Francia

Brie de Meaux

Formaggi

73.

Francia

Emmental de Savoie

Formaggi

74.

Francia

Pruneaux d’Agen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte

75.

Francia

Huîtres Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati – Ostriche

76.

Francia

Canard à foie gras du Sud–Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Anatre

77.

Francia

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

78.

Francia

Huile d’olive de Haute-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d’oliva

79.

Francia

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence

Olio essenziale – Lavanda

80.

Italia

Aceto Balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

81.

Italia

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse

82.

Italia

Cotechino di Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

83.

Italia

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

84.

Italia

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

85.

Italia

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

86.

Italia

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

87.

Italia

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

88.

Italia

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

89.

Italia

Provolone Valpadana

Formaggi

90.

Italia

Taleggio

Formaggi

91.

Italia

Asiago

Formaggi

92.

Italia

Fontina

Formaggi

93.

Italia

Gorgonzola

Formaggi

94.

Italia

Grana Padano

Formaggi

95.

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

96.

Italia

Parmigiano Reggiano

Formaggi

97.

Italia

Pecorino Romano

Formaggi

98.

Italia

Pecorino Toscano

Formaggi

99.

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

100.

Italia

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

101.

Italia

Grappa

Bevanda spiritosa

102.

Italia

Chianti

Vino

103.

Italia

Marsala

Vino

104.

Italia

Asti

Vino

105.

Italia

Barbaresco

Vino

106.

Italia

Barolo

Vino

107.

Italia

Acqui/Brachetto d’Acqui

Vino

108.

Italia

Brunello di Montalcino

Vino

109.

Italia

Vino Nobile di Montepulciano

Vino

110.

Italia

Bolgheri Sassicaia

Vino

111.

Italia

Franciacorta

Vino

112.

Italia

Lambrusco di Sorbara

Vino

113.

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino

114.

Italia

Montepulciano d’Abruzzo

Vino

115.

Italia

Soave

Vino

116.

Italia

Sicilia

Vino

117.

Italia

Toscano/Toscana

Vino

118.

Italia

Conegliano – Prosecco/Conegliano Valdobbiadene – Prosecco/Valdobbiadene – Prosecco

Vino

119.

Ungheria

Tokaj/Tokaji

Vino

120.

Ungheria

Törkölypálinka

Bevanda spiritosa

121.

Ungheria

Pálinka

Bevanda spiritosa

122.

Ungheria

Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

123.

Austria

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Bevanda spiritosa

124.

Austria

Inländerrum

Bevanda spiritosa

125.

Polonia

Polska Wódka/Polish Vodka

Bevanda spiritosa

126.

Portogallo

Queijo S. Jorge

Formaggi

127.

Portogallo

Madera/Vinho da Madera/Madère/Vin de Madère/Madera Wine/Madera Wein/Madera/Vino di Madera/Madera Wijn

Vino

128.

Portogallo

Oporto/Port/Port wine/Porto/Portvin/Portwein/Portwijn/vin de Porto/vinho do Porto

Vino

129.

Portogallo

Douro

Vino

130.

Portogallo

Dão

Vino

131.

Portogallo

Vinho Verde

Vino

132.

Romania

Dealu Mare

Vino

133.

Romania

Murfatlar

Vino

134.

Romania

Târnave

Vino

135.

Finlandia

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka finlandés

Bevanda spiritosa

136.

Finlandia

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Bevanda spiritosa

137.

Svezia

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Bevanda spiritosa

138.

Regno Unito

Scotch Whisky

Bevanda spiritosa

SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore

»

(1)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1), come indicato all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

(2)  Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, come indicato all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

(3)  Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).

(4)  Prodotto della Grecia o di Cipro.