ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
15 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/649 del Consiglio, del 7 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

1

 

*

Decisione (UE) 2020/650 del Consiglio, del 8 maggio 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia

3

 

*

Decisione (PESC) 2020/651 del Consiglio, del 14 maggio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

4

 

*

Decisione (PESC) 2020/652 del Consiglio, del 14 maggio 2020, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

15.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/1


DECISIONE (UE) 2020/649 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).

(2)

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF.

(3)

L’articolo 6 della COTIF stabilisce che il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF.

(4)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi sulla base del RID.

(5)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può modificare l’allegato del RID.

(6)

Nella 56a sessione del 27 maggio 2020 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.

(7)

Le modifiche previste riguardano norme tecniche e mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

(8)

Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.

(9)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di esperti RID, in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nell’ambito della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nella tabella delle modifiche di cui al documento ST 7049/20 (3).

I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui alla suddetta tabella delle modifiche senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(3)  Il documento ST 7049/20 è disponibile all’indirizzp http://register.consilium.europa.eu.


15.5.2020   

IT

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L 153/3


DECISIONE (UE) 2020/650 DEL CONSIGLIO

del 8 maggio 2020

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2019, il 20 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) e (UE) 2020/511 (4), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Siim SUURSILD (Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:

sig. Siim SUURSILD, Member of a Local Assembly: Pärnu City Council (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 8 maggio 2020.

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78.).

(2)  Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2.).

(3)  Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16.).

(4)  Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 18.).


15.5.2020   

IT

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L 153/4


DECISIONE (PESC) 2020/651 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2020

che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797 (1) concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri.

(2)

La decisione (PESC) 2019/797 si applica fino al 18 maggio 2020. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 18 maggio 2021.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2021 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129I del 17.5.2019, pag. 13).


15.5.2020   

IT

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L 153/5


DECISIONE (PESC) 2020/652 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2020

che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Il 25 giugno 2018, nelle sue conclusioni sul Sahel/Mali, il Consiglio ha evidenziato l'importanza della regionalizzazione della PSDC nel Sahel allo scopo di rafforzare, se del caso, il sostegno civile e militare alla cooperazione transfrontaliera, le strutture di cooperazione regionale, in particolare quelle del G5 Sahel, e la capacità e la titolarità dei paesi G5 Sahel nel far fronte alle sfide in materia di sicurezza nella regione.

(3)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha approvato un concetto operativo congiunto civile-militare sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.

(4)

Il 21 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/312 (2), che proroga la EUCAP Sahel Mali e stabilisce il relativo importo di riferimento finanziario fino al 14 gennaio 2021.

(5)

Il 17 marzo 2020 il comitato politico e di sicurezza ha modificato il piano operativo per l'EUCAP Sahel Mali e ha convenuto che sarebbe opportuno aumentare le relative risorse fornite per la regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC.

(7)

L'EUCAP Sahel Mali sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2014/219/PESC, il sesto e il settimo comma sono sostituiti dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1o marzo 2019 e il 14 gennaio 2021 è pari a 69 650 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2020.

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

(2)  Decisione (PESC) 2019/312 del Consiglio, del 21 febbraio 2019, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 29).