ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
12 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/635 della Commissione, del 12 maggio 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Podpiwek kujawski (IGP)

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz [notificata con il numero C(2020) 2831]  ( 1 )

3

 

*

Decisione (UE) 2020/637 della Banca centrale europea, del 27 aprile 2020, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro (BCE/2020/24), (rifusione)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/635 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Podpiwek kujawski» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Podpiwek kujawski» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Podpiwek kujawski» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Podpiwek kujawski» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 431 del 23.12.2019, pag. 37.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

12.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/636 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2020

che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz

[notificata con il numero C(2020) 2831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/477/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz («banda di frequenze 2,6 GHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, principalmente i servizi a banda larga senza fili per gli utilizzatori finali.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

(3)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (4) stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, che dovranno essere raggiunti attraverso il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. A tal fine, la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (5) individua la necessità di un’azione a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(4)

Nei due pareri (del 16 novembre 2016 (6) e del 30 gennaio 2019 (7)) sulla «strategic roadmap towards 5G for Europe» (tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa), l’RSPG ha individuato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e di regolamentazione per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G. La banda di frequenze 2,6 GHz è una di tali bande, attualmente in uso nell’Unione principalmente per la quarta generazione di sistemi a banda larga senza fili (ad esempio Long Term Evolution, LTE).

(5)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 12 luglio 2018 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, compresa la banda di frequenze terrestre 2,6 GHz, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(6)

Il 5 luglio 2019 la CEPT ha presentato una relazione (relazione 72 della CEPT) in cui riesamina, tra l’altro, le condizioni tecniche armonizzate a livello dell’UE nella banda di frequenze 2,6 GHz sulla base del concetto di «b lock edge mask» (BEM), nel contesto dell’introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in tale banda. In particolare, la relazione fissa le condizioni tecniche armonizzate per i sistemi di antenne non attive (non-active antenna system, non-AAS) e i sistemi di antenne attive (active antenna system, AAS), che sono utilizzati in sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB ECS) in funzionamento sincronizzato e non sincronizzato. Prevede inoltre la coesistenza all’interno della banda di WBB ECS AAS e non-AAS e di WBB ECS basati sulla modalità duplex a divisione di frequenza (frequency division duplex, FDD) e la modalità duplex a divisione di tempo (time division duplex, TDD). Affronta anche la coesistenza dei WBB ECS all’interno della banda e di altri servizi nelle bande di frequenza adiacenti.

(7)

La relazione 72 della CEPT nota un uso disabbinato (TDD o supplemental downlink, SDL) molto limitato al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz, e sottolinea che tale uso dovrebbe essere soggetto ad ulteriore armonizzazione e a tempi coordinati a livello dell’UE, a causa del rischio di interferenze ai confini nazionali. Al fine di eliminare tale rischio, dovrebbe essere evitata la flessibilità dell’uso disabbinato al di fuori di tale sottobanda, come previsto dall’accordo di ripartizione del canale armonizzata a livello dell’UE per la banda di frequenze 2,6 GHz. Gli Stati membri possono scegliere il funzionamento di rete TDD sincronizzato, semi-sincronizzato o non sincronizzato nella sottobanda 2 570-2 620 MHz e garantire un uso efficiente dello spettro, tenendo conto delle relazioni 296 (8) e 308 (9) dell’Electronic Communications Committee (comitato per le comunicazioni elettroniche, ECC) sulla sincronizzazione.

(8)

Tranne che in casi debitamente giustificati, le conclusioni della relazione 72 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l’Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente, così da promuovere la disponibilità e l’uso della banda di frequenze 2,6 GHz per la diffusione del 5G, rispettando allo stesso tempo i principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

(9)

La nozione di «designare e mettere a disposizione» la banda di frequenze 2,6 GHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, per quanto necessario; iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

(10)

Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri tra gli Stati membri e i paesi non-UE per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, evitando così interferenze dannose e migliorando l’efficienza e la non frammentazione nell’uso dello spettro.

(11)

La decisione 2008/477/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/477/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione.

2.   Gli Stati membri che attuano la modalità duplex a divisione di tempo (time division duplex) o l’uso solo downlink al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz alla data in cui la presente decisione prende effetto possono chiedere un periodo di transizione per l’attuazione della presente decisione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 30 aprile 2021.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» [COM(2016) 587 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» [COM(2016) 588 final].

(6)  Documento RSPG16-032 final del 9 novembre 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)» [tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa: opinione sugli aspetti relativi allo spettro per i sistemi senza fili di prossima generazione (5G) (1o parere sul 5G dell’RSPG)].

(7)  Documento RSPG19-007 final del 30 gennaio 2019, «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)» [tabella di marcia per lo spettro verso il 5G per l’Europa: parere sulle sfide legate all’attuazione del 5G (3o parere sul 5G dell’RSPG)].

(8)  Relazione 296 dell’ECC dell’8 marzo 2019, National synchronization regulatory framework options in 3 400-3 800 MHz: a toolbox for coexistence of MFCNs in synchronised, unsynchronised and semi-synchronised operation in 3 400-3 800 MHz (opzioni per il quadro di regolamentazione nazionale sulla sincronizzazione nella banda di frequenze 3 400-3 800 MHz: pacchetto di strumenti per la coesistenza delle MFCN in funzionamento sincronizzato, non sincronizzato o semi-sincronizzato in 3 400-3 800 MHz).

(9)  Relazione 308 dell’ECC del 6 marzo 2020, Analysis of the suitability and update of the regulatory technical conditions for 5G MFCN and AAS operation in the 2 500-2 690 MHz frequency band (analisi dell’adeguatezza e dell’aggiornamento delle condizioni tecniche regolamentari per le MFCN in 5G e del funzionamento AAS nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

A.   DEFINIZIONI

Sistemi di antenne attive (active antenna systems, AAS): una stazione di base e un sistema di antenne la cui ampiezza e/o fase tra gli elementi dell’antenna sono continuamente modificate, dando luogo ad un diagramma d’antenna che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nelle stazioni di base AAS il sistema di antenne è integrato come parte del sistema o del prodotto della stazione di base.

Sistemi di antenne non attive (non-active antenna systems, non-AAS): una stazione di base e un sistema di antenne che forniscono uno o più connettori di antenna collegati ad uno o più elementi dell’antenna passiva progettati separatamente per l’emissione delle onde radio. L’ampiezza e la fase dei segnali verso gli elementi dell’antenna non sono continuamente modificate in risposta a cambiamenti a breve termine dell’ambiente radio.

Funzionamento sincronizzato: funzionamento di due o più reti differenti duplex a divisione di tempo (time division duplex, TDD) in cui non si verificano trasmissioni simultanee in uplink (UL) e downlink (DL); ciò significa che ad un dato momento le reti trasmettono tutte in downlink oppure in uplink. Ciò richiede l’allineamento di tutte le trasmissioni in DL e in UL per tutte le reti TDD interessate, nonché la sincronizzazione dell’inizio del frame in tutte le reti.

Funzionamento non sincronizzato: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui ad un dato momento almeno una rete trasmette in DL e almeno una rete trasmette in UL. Ciò potrebbe verificarsi se le reti TDD non allineano tutte le trasmissioni in DL e in UL o se non si sincronizzano all’inizio del frame.

Funzionamento semisincronizzato: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui parte del frame è in linea con un funzionamento sincronizzato mentre la parte restante del frame è in linea con un funzionamento non sincronizzato. Ciò richiede l’adozione di una struttura di frame per tutte le reti TDD interessate, compresi gli slot in cui la direzione UL/DL non è specificata, nonché la sincronizzazione dell’inizio del frame in tutte le reti.

Potenza isotropica equivalente irradiata (equivalent isotropically radiated power, EIRP): il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico).

Potenza totale irradiata (total radiated power — TRP): misura della potenza irradiata da un’antenna composita. È pari alla potenza totale condotta in ingresso nella matrice di antenne, cui sono sottratte le eventuali perdite che si verificano nella matrice. La TRP è l’integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione, come indicato nella formula:

Image 1

dove P(θ,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ,φ), data dalla formula:

Image 2

dove PTx rappresenta la potenza condotta (misurata in watt) in ingresso nella matrice e g(θ,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).

B.   PARAMETRI GENERALI

1)

I blocchi assegnati sono multipli di 5,0 MHz.

2)

Nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz la spaziatura per il duplex in modalità FDD è di 120 MHz; la trasmissione della stazione terminale (uplink) è situata nella parte inferiore della banda che inizia a 2 500 MHz e termina a 2 570 MHz e la trasmissione della stazione di base (downlink) è situata nella parte superiore della banda che inizia a 2 620 MHz e termina a 2 690 MHz.

3)

La sottobanda di frequenze 2 570-2 620 MHz è utilizzata in modalità TDD o per la trasmissione della stazione di base («solo downlink»). L’eventuale banda di guardia, necessaria per garantire la compatibilità dell’uso della frequenza al confine di 2 570 MHz o di 2 620 MHz, è decisa a livello nazionale entro la sottobanda di frequenze 2 570-2 620 MHz.

C.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASEBLOCK EDGE MASK

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti «block edge mask» (BEM), sono una componente essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza di reti vicine in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Possono essere utilizzati anche parametri tecnici meno rigorosi, se concordati tra tutti gli operatori di dette reti, a condizione che gli operatori continuino a rispettare le condizioni tecniche per la protezione di altri servizi, applicazioni o reti e gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

La BEM consiste di diversi elementi indicati nella tabella 1. Il limite di potenza in blocco si applica ad un blocco assegnato ad un operatore. Costituiscono elementi di potenza fuori blocco il limite di potenza della baseline, destinato a proteggere lo spettro di altri operatori entro la banda di frequenze 2,6 GHz, e il limite di potenza della regione di transizione, che consente il roll-off del filtro dal limite di potenza in blocco a quello della baseline.

I limiti di potenza sono forniti separatamente per i non-AAS e gli AAS. Per i non-AAS i limiti di potenza si applicano alla EIRP media. Per gli AAS, i limiti di potenza si applicano alla TRP (1) media. La EIRP media o la TRP media è calcolata effettuando la media su intervallo di tempo e su una data larghezza di banda di frequenza. Sul piano del tempo, la EIRP media o la TRP media è calcolata sulle porzioni attive di emissione del segnale e corrisponde ad una regolazione unica del comando di potenza. Sul piano della frequenza, la EIRP media o la TRP media è determinata sulla larghezza di banda di frequenza indicata nelle successive tabelle 2-8 (2). In generale e salvo disposizione contraria, i limiti di potenza della BEM corrispondono alla potenza aggregata irradiata dal dispositivo considerato comprese tutte le antenne di trasmissione, salvo nel caso dei requisiti per la baseline e la transizione per le stazioni di base non-AAS, che sono indicati per antenna.

Il limite della baseline supplementare per le stazioni di base FDD AAS è un limite di potenza fuori blocco che può essere applicato per ridurre la necessaria zona di coordinamento con le stazioni del servizio di radioastronomia (RAS) e proteggere il RAS nella banda di frequenze adiacente 2 690-2 700 MHz in determinate zone geografiche.

Le misure in vigore a livello nazionale, ad esempio i limiti di pfd, per proteggere i vari tipi di radar operanti al di sopra di 2 700 MHz rimarrebbero applicabili, tenendo conto che può essere più complesso per gli operatori rispettare il limite di pfd dato che gli AAS non possono essere dotati di filtri esterni supplementari.

Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti della EIRP o della TRP diversi da quelli indicati di seguito, purché applichino adeguate tecniche di attenuazione conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)e offrano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dai requisiti fondamentali previsti dalla stessa direttiva.

Image 3

Nota esplicativa per la figura

Il limite della BEM applicabile è sempre quello immediatamente superiore al rispettivo numero (da 1 a 5).

Tabella 1

Definizione degli elementi BEM

Elemento BEM

Definizione

In blocco

Si riferisce ad un blocco per il quale si deriva la BEM.

Baseline

Spettro nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz utilizzato per i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB ECS), escluso il blocco assegnato all’operatore e le corrispondenti regioni di transizione.

Regione di transizione

Spettro compreso tra 0 e 5,0 MHz al di sotto e tra 0 e 5,0 MHz al di sopra del blocco assegnato all’operatore. Le regioni di transizione non si applicano ai blocchi TDD assegnati ad altri operatori, a meno che le reti siano sincronizzate. Le regioni di transizione non si applicano al di sotto di 2 500 MHz o al di sopra di 2 690 MHz.

Baseline supplementare

Spettro compreso tra 2 690 e 2 700 MHz.

La coesistenza di reti geograficamente adiacenti che utilizzano blocchi di frequenze anch’essi adiacenti nella banda di frequenze 2,6 GHz può richiedere misure specifiche per attenuare le perturbazioni radioelettriche. Di norma, si dovrebbe applicare una separazione di frequenza di almeno 5 MHz in caso di due reti TDD adiacenti non sincronizzate o di una rete TDD adiacente ad una rete FDD. Tale separazione dovrebbe essere attuata lasciando inutilizzato un blocco di 5 MHz perché funga da blocco di guardia o utilizzando tale blocco di 5 MHz secondo i parametri della BEM più restrittivi (blocco di spettro con restrizioni). L’eventuale uso di un blocco di guardia di 5 MHz sarebbe soggetto ad un rischio maggiore di interferenza.

Per consentire la coesistenza di reti FDD e TDD adiacenti, il blocco di spettro con restrizioni 2 570-2 575 MHz (eccetto in funzionamento TDD solo uplink in detto blocco) dovrebbe essere introdotto per tutte le configurazioni adiacenti di i) FDD-AAS verso TDD-non-AAS e ii) FDD-non-AAS verso TDD-AAS. Inoltre, il blocco di frequenze 2615 -2620 MHz, immediatamente adiacente alla FDD downlink, può essere esposto ad un rischio accresciuto di interferenze dovute alle emissioni della FDD downlink.

La BEM per un blocco di spettro diverso dal blocco di spettro con restrizioni è costruita combinando le tabelle 2, 3 e 4 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai limiti di potenza della baseline e dai limiti di potenza in blocco.

La BEM per un blocco di spettro con restrizioni è costruita combinando le tabelle 3 e 5 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai limiti di potenza della baseline e dai limiti di potenza in blocco.

Inoltre, per le stazioni di base con restrizioni sul posizionamento dell’antenna, vale a dire nei casi in cui le antenne della stazione di base sono collocate all’interno di edifici o se l’altezza dell’antenna è inferiore ad un dato valore, su base nazionale lo Stato membro può utilizzare limiti di potenza della BEM alternativi. In questi casi, la BEM per un blocco di spettro con restrizioni per non-AAS può essere in linea con la tabella 6, purché ai confini geografici con altri Stati membri si applichi la tabella 3 e che a livello nazionale rimanga valida la tabella 5. Per AAS con restrizioni sul posizionamento dell’antenna, possono essere richieste, caso per caso, misure nazionali alternative rispetto alla tabella 3 o alla tabella 5.

Tabella 2

Limite di potenza in blocco per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Limite della EIRP per non-AAS

Limite della TRP per AAS

In blocco

Non obbligatorio

Qualora lo Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore compreso tra 61 dBm/5 MHz e 68 dBm/5 MHz per antenna.

Non obbligatorio

Qualora lo Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore compreso tra 53 dBm/5 MHz e 60 dBm/5 MHz per cella  (*1).


Tabella 3

Limite di potenza della baseline per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite massimo della EIRP media non-AAS per antenna

Limite massimo della TRP media per AAS per cella  (*2)

Baseline

FDD downlink;

Blocchi TDD sincronizzati con il blocco TDD in esame;

Blocchi TDD utilizzati per il solo downlink  (*3);

La gamma 2 615-2 620 MHz.

+ 4 dBm/MHz

+ 5 dBm/MHz  (*4)

Frequenze nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz non ricomprese nella definizione di cui alla precedente riga.

– 45 dBm/MHz

– 52 dBm/MHz

Nota esplicativa per la tabella 3

Sia i limiti della EIRP che i limiti della TRP sono integrati su una larghezza di banda di 1 MHz.

Tabella 4

Limite di potenza nella regione di transizione per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite massimo della EIRP media per non-AAS per antenna

Limite massimo della TRP media per AAS per cella  (*5)

Regione di transizione

Da –5,0 a 0 MHz offset dall’estremità inferiore del blocco, o da 0 a +5,0 MHz offset dall’estremità superiore del blocco.

+ 16 dBm/5 MHz  (*6)

+ 16 dBm/5 MHz  (*6)


Tabella 5

Limite di potenza in blocco per stazioni di base AAS e non-AAS per blocco con restrizioni

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite della EIRP per non-AAS per antenna

Limite della TRP per AAS per cella (*7)

In blocco

Blocco di spettro con restrizioni

+ 25 dBm/5 MHz

+ 22 dBm/5 MHz  (*8)


Tabella 6

Limiti di potenza per blocchi con restrizioni per stazioni di base non-AAS con restrizioni supplementari sul posizionamento dell’antenna

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Limite massimo della EIRP media

Baseline

Dall’estremità inferiore della banda di 2 500 MHz a –5,0 MHz offset dall’estremità inferiore del blocco, o da +5,0 MHz offset dall’estremità superiore del blocco all’estremità superiore della banda di 2 690 MHz

– 22 dBm/MHz

Regione di transizione

Da –5,0 a 0 MHz offset dall’estremità inferiore del blocco, o da 0 a +5,0 MHz offset dall’estremità superiore del blocco.

– 6 dBm/5 MHz


Tabella 7

Limite di potenza della baseline supplementare per stazioni di base FDD AAS per quanto riguarda il servizio di radioastronomia

Elemento BEM

Gamma di frequenze

Caso

Limite di potenza della TRP per cella

Baseline supplementare

2 690-2 700 MHz

A

+ 3 dBm/10 MHz

B

Non applicabile

Caso A:

questo limite determina una zona di coordinamento ridotta rispetto alle stazioni RAS.

Caso B:

per le situazioni in cui lo Stato membro interessato non ritiene necessaria una baseline supplementare (ad esempio quando non vi siano stazioni RAS nelle vicinanze o quando non sia necessaria una zona di coordinamento).

Nota esplicativa per la tabella 7

Tali limiti di potenza possono essere applicati per ridurre le dimensioni della zona di coordinamento con il RAS in determinate zone geografiche. A seconda delle dimensioni della zona di coordinamento necessaria per proteggere le stazioni RAS, può essere necessario anche un coordinamento transfrontaliero. Possono essere necessarie misure supplementari su base nazionale per proteggere le stazioni RAS.

D.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI TERMINALI

Tabella 8

Limiti di potenza in blocco per le stazioni terminali

Elemento BEM

Limite massimo della EIRP media [compreso l’intervallo di controllo automatico della potenza del trasmettitore (Automatic Transmitter Power Control)]

Limite massimo della TRP media [compreso l’intervallo di controllo automatico della potenza del trasmettitore (Automatic Transmitter Power Control)]

In blocco

+ 35 dBm/5 MHz

+ 31 dBm/5 MHz

Nota:

la EIRP dovrebbe essere usata per le stazioni terminali fisse o installate e la TRP per le stazioni terminali mobili o nomadiche.

»

(1)  La TRP misura la potenza effettivamente irradiata dall’antenna. Per le antenne isotropiche la EIRP e la TRP sono equivalenti.

(2)  La larghezza di banda effettiva degli apparecchi di misura utilizzati per i test di conformità può risultare inferiore alla larghezza di banda specificata nelle tabelle.

(3)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62)

(*1)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*2)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*3)  L’introduzione di AAS in FDD non influisce sulle condizioni di utilizzo in solo downlink per i non-AAS/AAS.

(*4)  Quando è applicato per la protezione dello spettro utilizzato per le trasmissioni in downlink, questo limite della baseline si basa sull’ipotesi che le emissioni provengano da una stazione di base macro. Va osservato che i punti di accesso senza fili di portata limitata (piccole celle) possono essere installati ad altezze inferiori e quindi più vicini alle stazioni terminali, il che può comportare livelli di interferenza più elevati se sono utilizzati i limiti di potenza di cui sopra.

(*5)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*6)  Tale limite si basa sull’ipotesi che le emissioni provengano da una stazione di base macro. Va osservato che i punti di accesso senza fili di portata limitata (piccole celle) possono essere installati ad altezze inferiori e quindi più vicini alle stazioni terminali, il che può comportare livelli di interferenza più elevati se viene utilizzato il limite di di potenza di cui sopra. Per tali casi, gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a livello nazionale.

(*7)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata si applica a ciascuno dei singoli settori.

(*8)  Va osservato che in alcuni scenari di diffusione questo limite non può garantire il funzionamento uplink libero da interferenze nei canali adiacenti, sebbene queste sarebbero normalmente attenuate dalle perdite di penetrazione degli edifici e/o dalla differenza di altezza dell’antenna. Altri metodi di attenuazione possono essere applicati anche a livello nazionale.


12.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 149/12


DECISIONE (UE) 2020/637 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 aprile 2020

sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro (BCE/2020/24)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2013/54 (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, ai fini di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione della decisione BCE/2013/54.

(2)

Sulla scorta dell'esperienza acquisita dalla Banca centrale europea (BCE) nell'applicazione della decisione BCE/2013/54, il sistema di accreditamento dovrebbe essere semplificato eliminando la fase di valutazione di accreditamento provvisorio e introducendo una procedura di valutazione in un’unica fase.

(3)

La BCE attribuisce la massima importanza alla condotta etica nell’attività d’impresa dei fabbricanti accreditati e dei loro soggetti controllanti, che devono tutti svolgere la loro attività secondo i più alti standard di etica professionale. Di conseguenza, la condotta etica nell’attività d’impresa dovrebbe far parte dei requisiti inerenti all’accreditamento, in aggiunta ai requisiti in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza.

(4)

Anche i requisiti in materia di sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all’accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, le ispezioni e i controlli specifici di sicurezza della banca centrale nazionale relativi ai requisiti di sicurezza dovrebbero essere integrati in una decisione distinta e non fare più parte della presente decisione.

(5)

Anche i requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all'accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, l'obbligo per le stamperie accreditate di svolgere analisi di sostanze ed elementi chimici delle banconote in euro finite e di riferirne i risultati alla BCE dovrebbe essere integrato in una decisione distinta e non dovrebbe più far parte della presente decisione.

(6)

Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione BCE/2013/54 e sostituirla con la presente decisione. Al fine di garantire un'agevole transizione dalle precedenti procedure di accreditamento a quelle previste dalla presente decisione, è opportuno stabilire un periodo transitorio di dodici mesi. Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di condotta etica nell’attività d’impresa, è opportuno fissare un periodo transitorio di trenta mesi. Ciò consentirà ai fabbricanti accreditati di predisporre tutte le misure necessarie per conformarsi ai pertinenti requisiti e obblighi inerenti all’accreditamento ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti;

2)

per «fabbricante» si intende un soggetto giuridico che può essere in grado di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti giuridici che sono coinvolti esclusivamente nel trasporto o nella distruzione di elementi di sicurezza dell’euro;

3)

per «attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività: originazione, produzione, trattamento, distruzione, stoccaggio, analisi, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto di elementi di sicurezza dell’euro;

4)

per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro;

5)

per «sito di fabbricazione» si intende un luogo utilizzato dal fabbricante, o che questi può utilizzare, per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;

6)

per «elemento di sicurezza dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro di sicurezza utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro; (g) un pigmento di sicurezza; (h) un sensore di sicurezza; (i) una banconota in euro in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in circolazione o ritirate dalla circolazione; (j) qualsiasi componente o informazione ad essa collegata indicata separatamente dalla BCE; e che necessita di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;

7)

per «elemento dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro;

8)

per «accreditamento» si intende il permesso, concesso a un fabbricante con una decisione della BCE, di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro in uno specifico sito di fabbricazione;

9)

«per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che ha ottenuto l’accreditamento ai sensi della presente decisione;

10)

per «banca centrale nazionale (BCN)» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

11)

per «banca centrale nazionale (BCN) responsabile» si intende una BCN che ha commissionato un ordine di produzione di banconote in euro;

12)

per «requisito inerente all’accreditamento» si intende uno dei requisiti relativi a, qualità, ambiente, salute e sicurezza, un requisito di ordine etico o inerente l’ubicazione o ogni altro obbligo, stabilito dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;

13)

per «informazioni riservate della BCE» si intendono tutti i requisiti inerenti all’accreditamento, qualsiasi registrazione correlata, a prescindere dal suo supporto di memorizzazione, o tutte le informazioni consistenti in informazioni oggetto di diritto di proprietà intellettuale, tecniche e/o commerciali, e classificate come «ECB-Confidential»;

14)

per «procedura di accreditamento» si intende una procedura nella quale viene valutata la conformità dei fabbricanti ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui alla presente decisione, che ha luogo in caso di richiesta di accreditamento da parte dei fabbricanti e nel periodo durante il quale questi ultimi vengono accreditati, e che può comportare sanzioni, anche pecuniarie, in caso di inosservanza di tali requisiti;

15)

per «requisito di ordine etico» si intende ogni obbligo di cui all'articolo 4 della presente decisione;

16)

per «requisito inerente l’ubicazione» si intende ogni obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione;

17)

per «certificazione» si intende un documento rilasciato da un organismo di certificazione indipendente accreditato da un'autorità nazionale di accreditamento, le cui certificazioni sono riconosciute nello Stato membro in cui il fabbricante è situato;

18)

per «sistema di gestione» si intende il quadro di politiche, processi e procedure istituito da un fabbricante al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento;

19)

per «misura» si intende un'azione svolta da un fabbricante per ottemperare ai requisiti inerenti all’accreditamento;

20)

per «extranet delle banconote della BCE» si intende un sistema informatico istituito e gestito dalla BCE per fornire informazioni relative ai requisiti inerenti all’accreditamento e accessibile ai fabbricanti accreditati;

21)

per «distruzione» si intende un'azione o un processo per rendere un elemento di sicurezza dell'euro praticamente inutilizzabile da parte dei falsari;

22)

per «soggetto controllante» si intende qualsiasi organismo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fabbricante o qualsiasi persona giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (4), che può rappresentare il fabbricante, prendere decisioni per suo conto o esercitare un controllo sul medesimo;

23)

per «organizzazione criminale» si intende un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI;

24)

«corruzione attiva e passiva» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (5);

25)

per «frode» si intende: (a) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per i quali erano stati originariamente concessi; (b) per quanto riguarda le entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illecita di risorse; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;

26)

«reato di terrorismo» ha il medesimo significato di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

27)

«riciclaggio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

28)

«tratta di esseri umani» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

29)

per «produzione d'inchiostro» si intende la preparazione di inchiostro pronto all’uso nella stampa di banconote in euro mediante miscelazione e macinazione delle materie prime e/o dell'inchiostro di base. Tale preparazione non comprende l'aggiunta di componenti specifici a un inchiostro da parte di stamperie o di fabbricanti di carta per banconote in euro, quando rappresenta meno del 12 % in peso dell'inchiostro originale e il solo scopo della loro aggiunta è quello di consentire l'indurimento dell'inchiostro secondo una formulazione predefinita, di adattarne la reologia o l'ombreggiatura o di migliorarne l'essiccazione;

30)

per «identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI)» si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme alla norma ISO 17442 assegnato a una entità giuridica;

31)

per «revisore indipendente» si intende il pertinente dipartimento interno di una BCN o di un ente riconosciuto competente a valutare e dichiarare che un programma di conformità aziendale di un fabbricante è conforme ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica dell’attività d’impresa, in entrambi i casi indipendente rispetto al fabbricante accreditato;

32)

per «ispezione» si intende una procedura di valutazione dell’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento, che può consistere in un’ispezione in loco o in un’ispezione a distanza e che si conclude con una relazione concernente l’esito di tale valutazione;

33)

per «ispezione in loco» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE presso un sito di fabbricazione;

34)

per «ispezione a distanza» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE mediante la valutazione della documentazione richiesta a un fabbricante condotta al di fuori del sito di fabbricazione;

35)

per «giorno lavorativo» si intende ogni giorno eccetto il sabato e la domenica ed eventuali vacanze pubbliche della BCE, come pubblicate sul sito Internet della BCE;

36)

per «caso grave di inosservanza» si intende:

a)

un caso di inosservanza che ha o ha avuto, effettivamente o potenzialmente, un impatto immediato, grave e negativo, sul rispetto da parte del fabbricante accreditato dei requisiti inerenti all’accreditamento per un’attività inerente agli elementi dell’euro o un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro;

b)

una molteplicità di casi di inosservanza che singolarmente non sarebbero considerati come rilevanti, ma verificandosi simultaneamente o ripetutamente nel corso di un determinato procedimento, hanno o hanno avuto un impatto immediato, grave e negativo.

Articolo 2

Principi in materia di accreditamento

1.   Un fabbricante è tenuto a svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro esclusivamente presso un sito di fabbricazione in relazione al quale la BCE abbia concesso un accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

2.   Un fabbricante accreditato può produrre o fornire elementi di sicurezza dell'euro o elementi dell’euro esclusivamente se è autorizzato dalla BCE o al fine di eseguire un ordine commissionato da uno dei seguenti soggetti:

a)

un altro fabbricante accreditato che necessita di elementi di sicurezza dell’euro o elementi dell’euro nell’ambito della propria attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;

b)

una BCN responsabile;

c)

su decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema;

d)

la BCE.

3.   Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro presso un altro sito di fabbricazione a condizione che sussista la valutazione preliminare della BCE della conformità del fabbricante accreditato rispetto a tutti i requisiti inerenti all’accreditamento nell'altro sito di fabbricazione nonché l'accreditamento del fabbricante da parte della BCE per la richiesta attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso l'altro sito di fabbricazione.

4.   Nel valutare le richieste di accreditamento dei fabbricanti o nel valutare la conformità di un fabbricante accreditato con i requisiti inerenti all’accreditamento, la BCE rispetta i principi di parità di trattamento e trasparenza. In particolare, la valutazione della BCE non deve comportare un trattamento preferenziale né attribuire un vantaggio competitivo per alcun fabbricante.

5.   La BCE informa i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE in merito a qualsiasi aggiornamento dei requisiti inerenti all’accreditamento riguardanti l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro in riferimento alle quali essi hanno ottenuto un accreditamento.

6.   I fabbricanti accreditati gestiscono le informazioni riservate della BCE conformemente al regime di riservatezza della BCE, disponibile sull’extranet delle banconote della BCE.

7.   La BCE può condividere con le BCN tutte le informazioni pertinenti ricevute dai fabbricanti accreditati.

8.   Solo i fabbricanti accreditati sono ammessi a partecipare alle gare d'appalto per gli elementi di sicurezza dell'euro o per gli elementi dell'euro.

9.   I fabbricanti accreditati non trasferiscono o cedono il proprio accreditamento a una società controllata, una società consociata o un terzo, senza previo consenso scritto della BCE.

10.   Tutte le procedure di accreditamento sono condotte in inglese, a meno che non sussistano circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto del contratto che richiedono l'uso di una lingua diversa.

11.   I fabbricanti sopportano tutte le spese sostenute e le relative perdite subite in conseguenza dell’applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Requisiti inerenti all’accreditamento

1.   Un fabbricante accreditato rispetta tutti i seguenti requisiti inerenti all’accreditamento:

a)

i requisiti relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza, stabiliti dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;

b)

i requisiti di ordine etico di cui all'articolo 4;

c)

i seguenti requisiti inerenti all’ubicazione:

i)

salvo che il fabbricante sia una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA); o

ii)

se il fabbricante è una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea;

d)

il possesso di un certificato attestante che, presso il pertinente sito di fabbricazione per la relativa attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro, il proprio sistema di gestione rispetta tutte le norme seguenti:

i)

la norma ISO 9001;

ii)

la norma ISO 14001;

iii)

la norma ISO 45001 o la norma sulla salute e la sicurezza nel lavoro (Occupational Health- and Safety Assessment Series, OHSAS) 18001 fino all'11 marzo 2021, e successivamente solo la norma ISO 45001.

2.   I fabbricanti possono adottare e attuare requisiti più stringenti rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Se un fabbricante rispetta i requisiti relativi all'ubicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ma la sua attività è controllata da un soggetto giuridico stabilito al di fuori di uno Stato membro dell'Unione o dell’EFTA, la BCE, nel considerare se respingere la richiesta di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 o concedere il proprio previo consenso scritto ai sensi dell’articolo 9, punto 7), lettera b), per tutelare l'integrità delle banconote in euro, tiene debitamente conto di quanto segue:

a)

una decisione o un regolamento del Consiglio dell'Unione europea su sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune che già si applicano o che il Consiglio intende adottare;

b)

un obbligo per gli Stati membri ed eventuali disposizioni, misure o obblighi derivanti da tale obbligo, previsti da atti giuridici dell'Unione direttamente applicabili per l'attuazione di sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune;

c)

un accordo internazionale ed eventuali disposizioni o misure o obblighi conseguenti o derivanti da tale accordo, approvati dagli organi legislativi dell'Unione o da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4.   La BCE può, ove ciò sia giustificato dalle circostanze, concedere una deroga relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 4

Requisiti di ordine etico

1.   Un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve essere stato condannato con sentenza definitiva nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento per:

a)

partecipazione a un’organizzazione criminale;

b)

corruzione attiva e passiva;

c)

frode;

d)

reati di terrorismo;

e)

riciclaggio;

f)

tratta di esseri umani;

g)

qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN.

2.   Ai fini dell'accreditamento, un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve:

a)

non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dove si svolge l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro;

b)

essere in stato di fallimento, oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, in stato di amministrazione controllata, aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, aver cessato le sue attività o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

c)

essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d)

concludere accordi con altri fabbricanti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

e)

trovarsi in una situazione di conflitto di interesse che non può essere risolto con altre misure meno intrusive; o

f)

intraprendere attività che possono nuocere all'integrità o alla reputazione delle banconote in euro quale mezzo di pagamento.

3.   Un fabbricante accreditato deve disporre di un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo, che preveda norme complete e adeguate da seguire per evitare che il fabbricante o il suo soggetto controllante sia coinvolto in una delle situazioni o partecipi alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2. Il programma di conformità aziendale deve rispettare, come minimo, i principi, le norme e le procedure pertinenti descritti in uno qualsiasi dei seguenti:

a)

l’articolo 10 delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione (9);

b)

l’iniziativa etica per le banconote (10);

c)

la norma ISO 37001;

d)

qualsiasi altro programma equivalente.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Articolo 5

Richiesta di accreditamento

1.   Un fabbricante che intende ottenere l’accreditamento per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso uno specifico sito di fabbricazione trasmette per iscritto alla BCE una richiesta di avvio della procedura di accreditamento. Ciò si applica anche ai fabbricanti coinvolti nella produzione di inchiostro ai sensi all'articolo 1, paragrafo 29.

2.   La richiesta scritta di accreditamento comprende:

a)

una descrizione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi di sicurezza dell’euro oppure dell’attività inerente agli elementi dell’euro e degli elementi dell’euro;

b)

il nome del fabbricante e, se del caso, il soggetto giuridico che richiede l'accreditamento a nome del fabbricante e il suo LEI, se disponibile;

c)

l'ubicazione e l'indirizzo esatti del sito di fabbricazione in cui il fabbricante intenda svolgere l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro;

d)

una dichiarazione scritta firmata dai rappresentanti legali del fabbricante che confermi che il fabbricante manterrà riservati i requisiti inerenti all'accreditamento;

e)

una descrizione delle attività del fabbricante che elenca i soggetti controllanti e la loro ubicazione;

f)

una dichiarazione scritta firmata dai rappresentanti legali del fabbricante che confermi che il fabbricante rispetta tutti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della presente decisione e che non viola le disposizioni di cui ai presenti articoli;

g)

una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente che confermi il rispetto da parte del fabbricante dei requisiti di ordine etico di cui all'articolo 4;

h)

le copie delle certificazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);

i)

una descrizione delle società controllate o consociate del fabbricante che questi intende coinvolgere nell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;

j)

una descrizione dei terzi, comprese le società controllate o consociate del fabbricante, alle quali il costruttore intende subappaltare o che il fabbricante intende impiegare per l'esecuzione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;

k)

una sintesi del motivo per cui il fabbricante richiede l'accreditamento e i potenziali vantaggi per l'Eurosistema in caso di concessione dell’accreditamento.

3.   Un fabbricante accreditato che chiede l'accreditamento per qualsiasi altra attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o inerente agli elementi dell’euro presenta una richiesta scritta alla BCE. La BCE informa il fabbricante accreditato della documentazione specifica di cui al paragrafo 2 che deve essere presentata per ciascun caso specifico.

Articolo 6

Valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento

1.   La BCE può rigettare una richiesta di accreditamento prima di valutare l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi del presente articolo se la BCE stabilisce che l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro per la quale è stato richiesto l'accreditamento avrebbe un impatto negativo sull'integrità e sulla catena di produzione delle banconote in euro.

2.   La BCE valuta l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d), e all’articolo 3, paragrafo 3, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione.

3.   In casi eccezionali, la BCE può concedere una deroga all'obbligo di conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, se ritiene che la non conformità di un fabbricante non abbia un impatto significativo sull’osservanza da parte del fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento o sull'integrità delle banconote in euro o sulla reputazione della BCE.

4.   Se un fabbricante soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 4, o, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, beneficia di un’esenzione dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la BCE fornisce al fabbricante la documentazione contenente i requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). La BCE fornisce inoltre al fabbricante dei questionari che il fabbricante compila indicando in che modo soddisfa i requisiti inerenti all’accreditamento. Il fabbricante compila e restituisce i questionari compilati alla BCE entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE. Il fabbricante indica in che modo le proprie misure soddisfano i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e comunica espressamente eventuali limitazioni che potrebbero impedire al fabbricante di conformarsi ai requisiti inerenti all’accreditamento, in particolare eventuali disposizioni normative nazionali relative all'utilizzo di impianti di distruzione specializzati ove non sia possibile rendere tali impianti disponibili presso il sito di fabbricazione.

5.   La BCE, nell'ambito della valutazione dell’osservanza da parte del fabbricante dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), verifica innanzitutto che il fabbricante rispetti tutti i requisiti di sicurezza, indicati in una distinta decisione. Una volta verificata l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di sicurezza, la BCE verifica l’osservanza degli altri requisiti inerenti all’accreditamento definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Tutte le valutazioni possono consistere in ispezioni in loco o ispezioni a distanza in conformità all'articolo 11.

6.   Se necessario, la BCE può chiedere al fabbricante di presentare, chiarire o completare entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE:

a)

la documentazione da presentare ai sensi dell'articolo 5;

b)

la documentazione da compilare ai sensi del paragrafo 4;

c)

le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 5.

7.   La BCE rigetta una richiesta di accreditamento incompleta o errata o non completata entro il termine, a seguito della richiesta da parte della BCE di informazioni aggiuntive, chiarimenti o completamento ai sensi del paragrafo 6. La BCE rigetta altresì una richiesta di accreditamento se la richiesta e la documentazione da fornire sono complete, ma indicano che il fabbricante non rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Concessione dell'accreditamento

1.   La BCE può concedere a un fabbricante l'accreditamento per l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso un sito di fabbricazione, se tale fabbricante ha efficacemente dimostrato l’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4 o se la BCE concede una deroga conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.

2.   La BCE concede un accreditamento sotto forma di decisione in cui specifica il soggetto giuridico, il sito di fabbricazione e l’attività inerente agli elementi di sicurezza o l'attività inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso l'accreditamento.

3.   In seguito alla notifica dell'accreditamento, il fabbricante accreditato informa la BCE, in modo tempestivo, prima della data di avvio della rispettiva attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro, affinché la BCE proceda alle pertinenti ispezioni nel corso dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro.

Articolo 8

Registro degli accreditamenti della BCE

1.   La BCE tiene un registro degli accreditamenti, che è reso disponibile alle BCN e alle future BCN dell’Eurosistema e ai fabbricanti accreditati attraverso la extranet delle banconote della BCE. Il registro degli accreditamenti contiene:

a)

un elenco di tutti i fabbricanti a cui è stato concesso un accreditamento;

b)

in relazione a ogni fabbricante accreditato:

i)

l’indicazione dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento;

ii)

il sito di fabbricazione per l’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento;

iii)

informazioni relative agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro prodotti in ciascun sito di fabbricazione.

2.   La BCE aggiorna periodicamente il registro degli accreditamenti con lo status di accreditamento dei fabbricanti accreditati, nonché con le informazioni fornite dai fabbricanti accreditati ai sensi della presente decisione. Al fine di procedere all’aggiornamento periodico del registro degli accreditamenti, la BCE può raccogliere dai fabbricanti accreditati, dalle BCN e dalle future BCN dell’Eurosistema ogni altra informazione rilevante che essa reputi necessaria per mantenere l’accuratezza e la correttezza delle informazioni contenute nel registro.

3.   Qualora adotti una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17, la BCE registra senza indugio, dopo avere notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, tutte le seguenti informazioni nel registro degli accreditamenti:

a)

la portata e la durata della sospensione;

b)

tutte le modifiche che incidono sullo status di accreditamento del fabbricante accreditato concernenti:

i)

il nome;

ii)

il sito di fabbricazione pertinente;

iii)

l’elemento di sicurezza dell’euro o l’elemento dell’euro e l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro interessato/a dalla sospensione, in conformità alle conclusioni della decisione di sospensione.

4.   Qualora adotti una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, la BCE rimuove senza indugio, dopo aver notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, le seguenti informazioni dal registro degli accreditamenti in conformità alle conclusioni della decisione di revoca:

a)

il nome del fabbricante accreditato;

b)

il sito di fabbricazione;

c)

l’elemento di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro;

d)

l’elemento dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro.

5.   Un fabbricante accreditato informa la BCE se le informazioni sul fabbricante accreditato contenute nel registro degli accreditamenti sono incomplete o errate. Se accerta che tali informazioni sono incomplete o errate, la BCE modifica il registro degli accreditamenti.

Articolo 9

Obblighi dei fabbricanti accreditati al fine di conservare l’accreditamento

Un fabbricante accreditato adempie ai seguenti obblighi al fine di conservare il proprio accreditamento per il sito di fabbricazione interessato:

1)

mantenere riservati i requisiti di accreditamento e rispettare la classificazione di riservatezza della BCE di tutti i documenti come indicata nell’extranet delle banconote della BCE;

2)

informare per iscritto la BCE di ogni rinnovo o modifica delle certificazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), fornendo ogni volta una copia del certificato nuovo o modificato, entro tre mesi dalla data del rinnovo o della modifica;

3)

informare immediatamente per iscritto la BCE in caso di revoca dei certificati relativi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 3;

4)

fornire su base annua, entro due mesi dalla fine dell’anno civile, una dichiarazione di un revisore indipendente che certifichi:

a)

l'attuazione e l’operatività di un programma di conformità aziendale di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

b)

che il fabbricante accreditato non è coinvolto in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

5)

informare immediatamente per iscritto la BCE in merito al decorso di un periodo ininterrotto di 36 mesi durante il quale il fabbricante accreditato non ha svolto alcuna attività inerente agli elementi dell’euro, ad eccezione della distruzione, dello stoccaggio, dell'analisi o dello spostamento all'interno di un sito di fabbricazione di elementi di sicurezza dell'euro, o non ha condotto alcuna attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro;

6)

riferire per iscritto alla BCE, quando svolge un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro, conformemente ai requisiti di sicurezza, in merito a qualsiasi discrepanza nei quantitativi di elementi di sicurezza dell'euro individuati nel corso dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro presso il proprio sito di fabbricazione accreditato;

7)

informare immediatamente la BCE e chiederne il previo consenso scritto qualora intenda svolgere una delle seguenti attività:

a)

la modifica di qualsiasi misura adottata presso il sito di fabbricazione interessato che incida o sia suscettibile di incidere, in qualsiasi modo, sull'osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all'accreditamento;

b)

la modifica dell’assetto proprietario;

c)

l’avvio di una procedura di liquidazione del fabbricante accreditato o di qualunque procedura analoga;

d)

la riorganizzazione della propria impresa o della propria struttura con modalità suscettibili di incidere sull'attività per la quale l'accreditamento è stato concesso;

e)

il subappalto o il coinvolgimento di parti terze, comprese le società controllate o consociate del fabbricante accreditato, in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi dell'euro per i quali il fabbricante ha ricevuto l'accreditamento, a prescindere dal fatto che il subappalto o il coinvolgimento di parti terze in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi di dell'euro sia destinato a svolgersi presso il pertinente sito di fabbricazione o altrove;

8)

informare immediatamente per iscritto le BCN responsabili nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al punto 7), lettera e);

9)

informare immediatamente per iscritto la BCE qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

a)

il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è stato condannato con sentenza definitiva per una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)

il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è coinvolto in una delle situazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

10)

informare immediatamente per iscritto la BCE quando intende avviare un processo di qualificazione, come stabilito separatamente dalla BCE nei pertinenti requisiti di qualità, per qualsiasi elemento di sicurezza dell'euro o elemento dell'euro. La notifica comprende informazioni sulle previste date di avvio e di conclusione del processo di qualificazione;

11)

istituire le procedure necessarie per garantire che le versioni più recenti di tutti i documenti pertinenti disponibili per i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE siano state adeguatamente distribuite presso il sito di fabbricazione accreditato.

Articolo 10

Previo consenso scritto della BCE

1.   La BCE concede il proprio previo consenso scritto entro un termine ragionevole per le attività elencate all’articolo 9, punto 7), nei casi in cui il fabbricante accreditato richiedente soddisfi tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e tutti i pertinenti obblighi.

2.   La BCE può concedere il proprio previo consenso scritto a condizione che il fabbricante accreditato richiedente ottemperi a tutte le restrizioni o obbligazioni che la BCE può imporre allo stesso.

3.   La BCE può negare il proprio previo consenso scritto qualora pervenga alla conclusione che la capacità del fabbricante accreditato di ottemperare ai requisiti o agli obblighi inerenti all’accreditamento sarà compromessa nel caso in cui il fabbricante accreditato svolga una delle attività di cui all’articolo 9, punto 7).

Articolo 11

Ispezioni

1.   La BCE valuta se un fabbricante accreditato rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento mediante ispezioni in loco o ispezioni a distanza

2.   La BCE effettua le ispezioni a distanza in riferimento a qualunque documento richiesto dalla BCE che sia rilevante al fine di valutare l’osservanza da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. Le richieste di documentazione che la BCE rivolge a un fabbricante accreditato non costituiscono un'ispezione a distanza del sito, a meno che la richiesta non faccia esplicito riferimento a un'ispezione a distanza.

3.   La BCE può effettuare ispezioni in loco, con o senza preavviso.

4.   Nel corso di un'ispezione in loco la BCE valuta il rispetto da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.

5.   La BCE avvia le ispezioni in loco con preavviso alla data previamente concordata con il fabbricante accreditato. Il fabbricante accreditato garantisce che nel corso dell'ispezione la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro sia svolta presso il sito di fabbricazione.

6.   La BCE decide in merito alla durata dell'ispezione in loco, con o senza preavviso, al fine di garantire che siano ottenute informazioni sufficienti per valutare il rispetto da parte del fabbricante accreditato di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento. La BCE può sospendere un'ispezione in loco in corso al fine di consentire al fabbricante accreditato di dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

7.   Il fabbricante accreditato accorda alla BCE l'accesso a tutte le aree del sito di fabbricazione e a tutti i documenti che essa ritiene pertinenti per l'ispezione.

8.   Il fabbricante accreditato restituisce alla BCE tutta la documentazione richiesta per l'ispezione, come il questionario di ispezione compilato, disponibile nell'extranet delle banconote della BCE, o ogni altra documentazione che la BCE fornisca al fabbricante accreditato prima dell'ispezione, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'ispezione in loco o come altrimenti specificato dalla BCE.

Articolo 12

Casi di inosservanza

1.   Ognuna delle seguenti condotte di un fabbricante accreditato costituisce un caso di inosservanza:

a)

l’inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento elencati all’articolo 3, paragrafo 1;

b)

per quanto riguarda i casi di inosservanza individuati in precedenza, la mancata attuazione delle migliorie entro i termini come concordato con la BCE;

c)

l’inosservanza degli obblighi elencati all’articolo 9;

d)

il rifiuto di consentire alla BCE l'accesso immediato al sito di fabbricazione o a tutti i documenti che la BCE ritiene necessari per l'ispezione;

e)

una discrepanza nei registri degli elementi di sicurezza dell'euro connessa a una violazione dei requisiti di sicurezza da parte del fabbricante accreditato;

f)

la trasmissione alla BCE e, ove applicabile, a una BCN, di dichiarazioni dimostratesi false o ingannevoli o di documenti dimostratisi falsificati, nell’ambito di qualsiasi procedura prevista dalla presente decisione;

g)

la violazione dell’obbligo di rispettare la classificazione di riservatezza di tutti i documenti relativi alla presente decisione.

2.   La BCE notifica al fabbricante accreditato qualsiasi caso di inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli articoli 3 e 4 o degli obblighi di cui all'articolo 9 entro un termine ragionevole dopo che la BCE è venuta a conoscenza del caso di inosservanza.

3.   Un fabbricante accreditato pone rimedio a qualsiasi caso di inosservanza entro un termine concordato con la BCE conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 13

Esito dell’ispezione

1.   La BCE invia al fabbricante accreditato una relazione di ispezione preliminare, in cui specifica eventuali casi di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento individuati nel corso di un'ispezione, nei termini seguenti:

a)

entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui la relativa ispezione in loco è terminata;

b)

entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della BCE, di qualsiasi documento pertinente nell’ambito di un’ispezione a distanza, con particolare riferimento agli obblighi di cui all’articolo 9.

2.   Nella relazione di ispezione preliminare la BCE può prevedere raccomandazioni al fabbricante accreditato. Tali raccomandazioni costituiscono suggerimenti per il miglioramento di una misura comunque conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento.

3.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione di ispezione preliminare, il fabbricante accreditato trasmette alla BCE, per iscritto, le proprie osservazioni in relazione ai casi di inosservanza individuati nel corso dell’ispezione e alle raccomandazioni formulate ai sensi del paragrafo 2. Il fabbricante accreditato fornisce i dettagli relativi a eventuali misure che intende attuare in riferimento ai casi di inosservanza, compresi i termini proposti per l'attuazione di tali misure. La BCE valuta le proposte e impone termini, proporzionati alla gravità del caso di inosservanza.

4.   La BCE trasmette la relazione di ispezione al fabbricante accreditato entro 40 giorni lavorativi:

a)

dal ricevimento, da parte della BCE, dei commenti scritti del fabbricante accreditato in riferimento alla relazione di ispezione preliminare e di ogni altra informazione pertinente richiesta dalla BCE per completare la sua valutazione;

b)

dalla scadenza del termine per la trasmissione di commenti scritti in riferimento alla relazione di ispezione preliminare, nel caso in cui tali commenti non siano stati ricevuti.

5.   La BCE include nella relazione di ispezione le constatazioni rilevate nel corso dell’ispezione, la relativa documentazione di ispezione, i commenti ricevuti dal fabbricante accreditato, una valutazione di azioni, misure o migliorie che il fabbricante accreditato intende attuare e i relativi termini di attuazione. Sulla base dei risultati dell'ispezione, la relazione di ispezione trae conclusioni in merito al fatto che il fabbricante accreditato sia conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento, o possa diventarlo entro i termini proposti, e che la BCE debba adottare una delle decisioni di cui agli articoli di 16 a 18.

6.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione di ispezione di cui al paragrafo 4, il fabbricante accreditato può presentare alla BCE commenti scritti in merito al contenuto di tale relazione.

7.   La BCE prende in esame i commenti ricevuti dal fabbricante accreditato e porta a termine l'ispezione attuando le conclusioni della relazione di ispezione e informando il fabbricante accreditato e, se del caso, tutti gli altri fabbricanti accreditati.

8.   Possono essere effettuate ispezioni di controllo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, in loco o a distanza, per verificare che le misure indicate nella relazione di ispezione siano effettivamente attuate e soddisfino i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

9.   In casi rilevanti di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento che richiedono una decisione urgente della BCE e che possono, ragionevolmente, essere reputati tali da giustificare una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17 o una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, la BCE può decidere di abbreviare il procedimento indicato ai paragrafi da 1 a 3, accordando al fabbricante un termine massimo di cinque giorni lavorativi per trasmettere i propri commenti in ordine ai relativi casi rilevanti di inosservanza. La BCE enuncia i motivi di tale urgenza.

10.   La BCE può decidere di prolungare i termini di cui al presente articolo.

Articolo 14

Decisione su un'interruzione immediata dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro

1.   Quando la BCE riscontra un caso grave di inosservanza che potrebbe determinare la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni relative a elementi di sicurezza dell'euro che potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, salvo che siano immediatamente adottate azioni correttive, la BCE può richiedere al fabbricante accreditato di interrompere con effetto immediato la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, fino a quando non sia posto rimedio al caso grave di inosservanza. In tal caso, il fabbricante accreditato non può riprendere l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro senza il previo consenso scritto della BCE.

2.   Un fabbricante accreditato cui è stato richiesto di interrompere con effetto immediato un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro deve fornire alla BCE informazioni relative a qualsiasi altro fabbricante accreditato che, in qualità di cliente o fornitore, potrebbe indirettamente subire ripercussioni per effetto dell’interruzione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro. La BCE può altresì richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 5, al fine di garantire che questi non rimanga in possesso di specifici elementi di sicurezza dell’euro nel corso del periodo di interruzione dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro.

3.   La BCE informa tutti i fabbricanti accreditati, menzionati al paragrafo 2, che potrebbero subire delle ripercussioni se un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro è interrotta ai sensi del paragrafo 1. In tal caso, la BCE informa tali fabbricanti accreditati se vi è una modifica dello status del fabbricante accreditato la cui attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro è stata interrotta a norma del paragrafo 1.

4.   Fatta salva ogni altra decisione adottata ai sensi degli articoli da 16 a 18, la BCE revoca prontamente l’interruzione di un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, se un’ispezione ai sensi dell’articolo 11 ha dimostrato che è stato posto rimedio a tutti i casi rilevanti di inosservanza di cui al paragrafo 1.

SEZIONE III

CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA

Articolo 15

Decisioni della BCE su casi di inosservanza

1.   In caso di inosservanza da parte di un fabbricante accreditato, la BCE può adottare una delle decisioni di cui agli articoli da 16 a 19. Tali decisioni specificano:

a)

il caso di inosservanza e tutti commenti formulati dal fabbricante accreditato, ove applicabile;

b)

il sito di fabbricazione, l'elemento di sicurezza dell'euro e/o l'elemento dell'euro e l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro e/o inerente agli elementi dell'euro ai quali la decisione si riferisce;

c)

la data in cui la decisione avrà effetto e, se del caso, una o entrambe le seguenti informazioni:

i)

la data in cui la decisione cesserà di produrre effetti;

ii)

le circostanze in cui la decisione cesserà di produrre effetti;

d)

il termine entro il quale porre rimedio all’inosservanza, ove applicabile;

e)

i motivi della decisione.

2.   La decisione è proporzionata alla gravità del caso di inosservanza e tiene conto di tutti i seguenti elementi:

a)

i precedenti del fabbricante accreditato per quanto concerne altri casi di inosservanza e la loro correzione;

b)

tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante accreditato in relazione al pertinente caso di inosservanza;

c)

una descrizione del modo in cui il fabbricante accreditato ha rimediato, o ha intenzione di rimediare, al pertinente caso di inosservanza.

3.   Nel fissare i termini, la BCE assicura che siano proporzionati alla gravità del pertinente caso di inosservanza.

4.   La BCE informa per iscritto il fabbricante accreditato interessato della decisione presa.

5.   La BCE può informare le BCN e gli altri fabbricanti accreditati di ogni decisione adottata ai sensi degli articoli da 16 a 19, ad esempio mediante il registro degli accreditamenti o per iscritto. Le informazioni fornite dalla BCE possono comprendere l'identità del fabbricante accreditato, il tipo e la natura dell’inosservanza e la validità della decisione, se del caso.

Articolo 16

Decisione di avvertimento

1.   La BCE può adottare una decisione di avvertimento nei confronti di un fabbricante accreditato in una delle seguenti ipotesi:

a)

un caso grave di inosservanza;

b)

reiterazione di casi di inosservanza;

c)

omessa correzione di un caso di inosservanza in modo tempestivo ed efficace.

2.   Una decisione di avvertimento stabilisce che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 17 o l’articolo 18.

3.   Se la BCE ritiene che una mera decisione di avvertimento non rappresenti un deterrente sufficiente data la gravità del caso di inosservanza riscontrato, può adottare una decisione ai sensi degli articoli 17 o 18.

Articolo 17

Decisione di sospensione relativa ai nuovi ordini

1.   Se un fabbricante accreditato non si conforma a una decisione di interruzione immediata di un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro ai sensi dell'articolo 14, la BCE può adottare una decisione di sospensione nei confronti di tale fabbricante accreditato. Al fabbricante accreditato è vietato accettare nuovi ordini fino alla revoca della decisione di sospensione.

2.   Se un fabbricante accreditato non pone rimedio a un caso di inosservanza precisato in una decisione di avvertimento ai sensi dell'articolo 16 entro il termine specificato, la BCE può adottare una decisione di sospensione nei confronti di tale fabbricante accreditato. Il fabbricante accreditato può completare gli ordini di produzione pendenti, ma non può accettarne di nuovi fino alla revoca della decisione di sospensione.

3.   Una decisione di sospensione stabilisce che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 18.

4.   Se la BCE ritiene che una mera decisione di sospensione non rappresenti un deterrente sufficiente data la gravità del caso di inosservanza riscontrato, può adottare una decisione ai sensi dell’articolo 18.

5.   Una decisione di sospensione è revocata soltanto se a seguito di un’ispezione ai sensi dell’articolo 11 si reputa che sia stato posto rimedio a tutti i pertinenti casi di inosservanza.

Articolo 18

Decisione di revoca dell’accreditamento

1.   La BCE può adottare una decisione di revoca in caso di mancato rispetto, da parte di un fabbricante accreditato, di una decisione di sospensione ai sensi dell'articolo 17.

2.   La BCE adotta una decisione di revoca nei seguenti casi:

a)

un fabbricante accreditato richiede di trasferire la propria attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro presso un nuovo sito di fabbricazione. In tal caso, la portata della revoca include il sito di fabbricazione dal quale è trasferita l’attività pertinente;

b)

modifiche all’assetto proprietario del fabbricante accreditato, ove tali modifiche, direttamente o indirettamente, possano consentire a un soggetto coinvolto nelle programmate modifiche all'assetto proprietario di avere accesso a informazioni riservate della BCE relative alla presente decisione, ad atti giuridici della BCE applicabili o ad accordi contrattuali nei confronti della BCE, di una o più BCN o di uno o più fabbricanti accreditati;

c)

la richiesta da parte di un fabbricante accreditato di ritirare il proprio accreditamento.

3.   La BCE può adottare una decisione di revoca quando reputa che la revoca sia necessaria, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

la gravità dello specifico caso di inosservanza;

b)

le dimensioni della perdita o del furto, effettivi o potenziali, di qualsiasi elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro;

c)

la presenza di danni finanziari e di immagine conseguenti a causa della divulgazione non autorizzata di informazioni relative a elementi di sicurezza dell'euro;

d)

l’adeguatezza della risposta del fabbricante accreditato, della sua capacità e possibilità di mitigare il caso di inosservanza;

e)

il fatto che circostanze specifiche nel sito di fabbricazione potrebbero danneggiare l'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento.

4.   La BCE può adottare una decisione di revoca nei confronti di un fabbricante accreditato che non ha prodotto elementi di sicurezza dell'euro o elementi dell'euro per un periodo ininterrotto di 36 mesi. Nell'adottare una decisione di revoca su tale base, la BCE prende in considerazione le circostanze specifiche del fabbricante accreditato.

5.   Nei casi in cui il possesso di elementi di sicurezza dell’euro da parte del fabbricante può costituire un rischio per l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento una volta che la decisione di revoca avrà effetto, la BCE può richiedere al fabbricante di adottare misure quali la distruzione di specifici elementi di sicurezza dell’euro o la loro consegna alla BCE o a una BCN, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva. La BCE può effettuare controlli in loco per verificare l'effettiva attuazione di tali misure.

6.   La decisione di revoca fissa la data a partire dalla quale un fabbricante può richiedere nuovamente un accreditamento. Tale data è determinata sulla base delle circostanze che hanno condotto alla revoca e non può essere inferiore a un anno a partire dalla data in cui la decisione di revoca è divenuta efficace.

Articolo 19

Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote

1.   Se una discrepanza nel quantitativo di banconote in euro parzialmente stampate o finite o nel quantitativo di carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita è portata all’attenzione della BCE ai sensi dell’articolo 9, punto 6), ovvero si verifica nel corso di un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro presso un sito di fabbricazione del fabbricante accreditato, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante accreditato una sanzione pecuniaria, in aggiunta a qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 16, 17 e 18, in uno dei seguenti casi accertati:

a)

il fabbricante accreditato non ha individuato tale discrepanza;

b)

il fabbricante accreditato non ha comunicato la discrepanza conformemente all’articolo 9, punto 6);

c)

il fabbricante accreditato ha segnalato la discrepanza conformemente all’articolo 9, punto 6), ma in seguito non ha individuato e comunicato alla BCE la causa della discrepanza entro il termine stabilito dalla decisione separata sui requisiti di sicurezza.

2.   Prima di prendere una decisione in merito a una sanzione pecuniaria, la BCE verifica se la discrepanza nel quantitativo di banconote in euro parzialmente stampate o finite o nel quantitativo di carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita sia dovuta a un caso di inosservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti in una decisione separata.

3.   Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare in relazione a una discrepanza accertata, la BCE tiene conto del valore nominale di uno dei seguenti elementi:

a)

le banconote in euro parzialmente stampate o finite;

b)

le potenziali banconote in euro che avrebbero potuto essere stampate utilizzando la carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita.

4.   La BCE può applicare una sanzione pecuniaria diversa dal valore nominale o dal valore nominale equivalente determinato a norma del paragrafo 3, tenendo conto della gravità dell'inosservanza dei requisiti di sicurezza in ogni caso specifico.

5.   In nessun caso la BCE può irrogare una sanzione pecuniaria superiore a 5 00. 000 euro.

6.   Quando adotta una decisione sulle sanzioni pecuniarie, la BCE si conforma alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (ECB/1999/4) (11).

Articolo 20

Delega e subdelega

1.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di adottare tutte le decisioni riguardanti l'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, dell'articolo 7, dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e degli articoli da 16 a 19.

2.   Il Comitato esecutivo può subdelegare a uno dei propri membri il potere di adottare tutte le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 7, e dell'articolo 7.

3.   Il Comitato esecutivo può subdelegare al livello operativo il potere di:

a)

concedere il previo consenso scritto della BCE a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, nei casi in cui un fabbricante accreditato abbia rispettato tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi degli articoli 3 e 4 e tutti gli obblighi pertinenti ai sensi dell'articolo 9;

b)

adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro ai sensi dell’articolo 14.

4.   Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di qualsiasi decisione adottata su delega o subdelega ai sensi del presente articolo.

Articolo 21

Procedimento di riesame

1.   La BCE valuta tutte le richieste e le informazioni fornite da un fabbricante in relazione alla presente decisione e informa per iscritto il fabbricante della decisione di accettare o rigettare la richiesta o la validità delle informazioni ricevute entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento:

a)

della richiesta di accreditamento;

b)

delle informazioni aggiuntive o dei chiarimenti forniti dal fabbricanti su richiesta dalla BCE.

2.   Un fabbricante può presentare al Consiglio direttivo un’istanza di riesame della decisione della BCE:

a)

adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 7, e dell'articolo 7;

b)

adottata ai sensi dell’articolo 14 e degli articoli da 16 a 18.

Il fabbricante presenta l’istanza di riesame entro 30 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1. Il fabbricante ne indica i motivi e include tutte le informazioni a sostegno di dell’istanza.

3.   Il riesame non ha effetto sospensivo. In via eccezionale, se un fabbricante fa esplicita richiesta che il riesame abbia effetto sospensivo e motiva tale richiesta, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione oggetto di riesame.

4.   Il Consiglio direttivo riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce dell’istanza di riesame del fabbricante. Se il Consiglio direttivo ritiene che la decisione di cui al paragrafo 1 violi la presente decisione, ordina la ripetizione della procedura o adotta una decisione definitiva. Se il Consiglio direttivo non ritiene che la decisione di cui al paragrafo 1 violi la presente decisione, rigetta l’istanza di riesame del fabbricante. Al fabbricante è notificato l’esito del riesame per iscritto entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame. La decisione del Consiglio direttivo enuncia i motivi sui quali è fondata.

5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le controversie fra la BCE e un fabbricante relative alla presente decisione. Se è disponibile una procedura di riesame ai sensi del paragrafo 2, il fabbricante deve attendere la decisione del Consiglio direttivo sul riesame prima di adire la Corte di giustizia. Tutti i termini previsti dal trattato iniziano a decorrere dal ricevimento della decisione di riesame.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, la procedura di riesame delle decisioni che irrogano sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 19 si svolge in conformità al Regolamento (CE) n. 2532/98 e al Regolamento della Banca centrale europea (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

7.   Se deciso di comune accordo, la BCE e il fabbricante possono risolvere eventuali controversie sull'applicazione della presente decisione mediante arbitrato. Tutte le controversie tra la BCE e un fabbricante accreditato sono risolte in via definitiva a norma del regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri designati in conformità a tale regolamento. La lingua dell'arbitrato è l'inglese.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Abrogazione

1.   La decisione BCE/2013/54 è abrogata a decorrere dal 18 maggio 2021.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

1.   La decisione BCE/2013/54 continua ad applicarsi per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

2.   I fabbricanti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio ai sensi della decisione BCE/2013/54 si considerano accreditati ai sensi della presente decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

3.   Tutte le procedure avviate o pendenti in relazione agli accreditamenti concessi a norma della decisione BCE/2013/54 sono completate in conformità alla presente decisione, in particolare tutte le procedure avviate o pendenti in relazione a:

a)

ispezioni di sicurezza o di qualità, iniziali o di controllo, ai sensi dell'articolo 11;

b)

valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell'articolo 6;

c)

concessione di accreditamenti ai sensi dell'articolo 7;

d)

adozione di una decisione ai sensi degli articoli da 16 a 19;

e)

riesame di azioni o decisioni di cui alle lettere da a) a d).

Tutte le procedure avviate o pendenti sono completate entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Efficacia

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

2.   Si applica a decorrere dal 18 maggio 2021.

3.   L’articolo 4 e l’articolo 9, punto 4), si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.

Articolo 25

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti e i fabbricanti accreditati di elementi di sicurezza dell’euro e di elementi dell'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 aprile 2020.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).

(3)  Cfr. l'allegato I.

(4)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(5)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(6)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(7)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

(8)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(9)  Disponibile sul sito internet della Camera di commercio internazionale all'indirizzo www.iccwbo.org.

(10)  Disponibile sul sito internet dell'Iniziativa etica per le banconote all'indirizzo www.bnei.com.

(11)  Regolamento della Banca centrale europea (CE) n. 2157/1999, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).


ALLEGATO I

Decisione abrogata con l'elenco delle successive modifiche

(di cui all'articolo 22)

Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).

Decisione (UE) 2016/955 della Banca centrale europea, del 6 maggio 2016, che modifica la Decisione BCE/2013/54 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2016/12) (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 19).

Decisione (UE) 2016/1734 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2016, che modifica la Decisione BCE/2013/54 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2016/25) (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 30).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione BCE/2013/54

Presente decisione

SEZIONE I — DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafi 3, 4, 7 e 11

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafo 3

-

Articolo 4

SEZIONE II — PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

SEZIONE II — PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2, lettera h) e articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 5, paragrafo 2, lettere b), e), g), i), j) e k)

-

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 5, paragrafo 3, primo periodo

Articolo 6, paragrafi 2 e 6

Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 5, paragrafo 3, secondo periodo

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo

Articolo 5, paragrafo 2

articolo 6, paragrafo 4, quarto periodo

-

Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

-

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7

-

Articolo 8

-

-

Articolo 9, punti 8), 9), 10) e 11)

SEZIONE III - ISPEZIONI E CONTROLLI SPECIFICI DI SICUREZZA DELLA BCN

SEZIONE III - CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, primo periodo

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo

-

Articolo 9, paragrafo 4, primo e terzo periodo

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4, secondo periodo

Articolo 11, paragrafo 5, primo periodo

-

Articolo 11, paragrafo 5, secondo periodo

-

Articolo 11, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 6

-

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere b) e c)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

-

Articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo periodo

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 4, secondo periodo

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 5, primo periodo

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 5, secondo periodo

-

-

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 11

-

SEZIONE IV — OBBLIGHI CONTINUATIVI

SEZIONE IV —DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 2, primo periodo

Articolo 9, punto 2)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo periodo

Articolo 9, punto 3)

-

Articolo 9, punto 4)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, lettere f) e g), e articolo 12, paragrafo 4, primo periodo

Articolo 9, paragrafo 7, lettera e) e Articolo 9 punto 8)

Articolo 12, paragrafo 4, secondo e terzo periodo

-

Articolo 12, paragrafo 5, primo periodo

Articolo 9, punto 7)

Articolo 12, paragrafo 5, parte introduttiva del secondo periodo

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punti i), ii) e iii)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

-

 

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 6, frase introduttiva

Articolo 9, punto 7), frase introduttiva

Articolo 12, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 6, lettera c)

-

Articolo 12, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 9, punto 5)

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 3)

Articolo 12, paragrafo 8

-

Articolo 12, paragrafo 9

-

Articolo 13

Articolo 2, paragrafo 5

SEZIONE V - CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA

-

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)-

Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) )

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 14, paragrafo 2, primo periodo

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, secondo periodo

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2, terzo periodo

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 1, punto 36)

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a)

Articoli 16, paragrafo 2, 17, paragrafo 2, 18 paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafi 3 e 4

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 3, lettera d)

-

Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

-

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 3

-

Articolo 18, paragrafi 4 e 5

Articolo 18, paragrafi 5 e 6

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 9, punto 6) e articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 3, primo, secondo e terzo periodo

Articolo 19, paragrafi 2 e 3 e articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3, quarto periodo

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 4, primo periodo

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4, secondo periodo

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 4, terzo periodo

-

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 8

SEZIONE VI - MODIFICA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25