ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
7 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione, del 18 febbraio 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione, del 29 aprile 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata, [Ratafia de Champagne]

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione e la decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2020

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione.

(2)

A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento.

(3)

Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.

(4)

Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.

(5)

A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125.

(6)

Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco.

(7)

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

(2)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.

(3)  Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(4)  Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.


ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:

(1)

All’allegato I, la lettera A è così modificata:

a)

la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

«Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIO

Tel. +32 22776713, +32 22776512

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

vincent.wuyts@economie.fgov.be»

b)

la voce relativa all’Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

IRLANDA

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie»

c)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCIA

Tél.: +33 1 79 84 34 19

Email: doublusage@finances.gouv.fr»

d)

la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROAZIA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr»

e)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it»

f)

la voce relativa all’Ungheria è sostituita dalla seguente:

«Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

UNGHERIA

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu»

g)

la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

PAESI BASSI

Tel. +31 703485954»

h)

la voce relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

«Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung “Außenwirtschaftskontrollen” III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at»

i)

la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLONIA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl»

j)

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț Exterior

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMANIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504

Fax +40 214010594

E-mail: dgre@dce.gov.ro»

k)

la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

«Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVACCHIA

Tel. +421 248 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk»

l)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Import of goods listed in Annex II:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

REGNO UNITO

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk»

(2)

All’allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:

«B.

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

SEAE 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu»

(3)

All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:

a)

la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è soppressa;

b)

dopo la voce «Gabon» è inserita la voce «Gambia»;

c)

dopo la voce «Liechtenstein» è inserita la voce «Macedonia del Nord»;

d)

prima della voce «Messico» è inserita la voce «Madagascar».


7.5.2020   

IT

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L 144/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/622 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2020

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2020

Per la Commissione

A nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

1)

2)

3)

Frontalino rettangolare di un’autoradio, denominato «pannello di controllo», contenente svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio. L’articolo è fatto di plastica. I pulsanti/interruttori recano iscrizioni eseguite mediante proiezione laser.

L’articolo è presentato senza componenti elettrici o elettronici.

(Cfr. immagini) (*1)

8529 90 92

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92 .

L’articolo ha un ruolo diretto nell’uso dell’autoradio. Si tratta di un componente essenziale per il funzionamento, in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni della radio. La sua struttura e le sue modalità di funzionamento precludono qualsiasi altro utilizzo diverso da componente di un’autoradio. (Cfr. sentenza della Corte del 15 febbraio 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Di conseguenza va considerato una parte della radio. L’articolo va quindi classificato nella voce 8529 come «altra parte di apparecchi della voce 8527».

Si esclude la classificazione nel codice 8529 90 49 , in quanto l’articolo non costituisce un «mobile o cofanetto» ai sensi della voce 8529, bensì solo il frontalino di un’autoradio (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci, 8529 90 41 e 8529 90 49 , terzo paragrafo).

Di conseguenza l’articolo va classificato nel codice NC 8529 90 92 come «altra parte di apparecchi della voce 8527».

Image 1

Image 2


(*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


7.5.2020   

IT

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L 144/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/623 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata

[Ratafia de Champagne]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 21, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Francia, del 5 luglio 2018, riguardante l'approvazione di una modifica della scheda tecnica relativa all'indicazione geografica «Ratafia de Champagne», protetta a norma del regolamento (CE) n. 110/2008. Detta domanda include una modifica della denominazione «Ratafia de Champagne» in «Ratafia champenois».

(2)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari.

(3)

Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4)

Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare deve essere approvata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del disciplinare riguardante la denominazione «Ratafia de Champagne».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

a nome della presidente

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  GU C 431 del 23.12.2019, pag. 31.


7.5.2020   

IT

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L 144/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/624 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cappero delle Isole Eolie» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha ricevuto dai comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina una notifica di opposizione comprensiva di dichiarazione di opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e l’ha dichiarata irricevibile. A norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione esclusivamente nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.

(3)

Il nome «Cappero delle Isole Eolie» deve pertanto essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Cappero delle Isole Eolie» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

A nome della president

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 402 del 28.11.2019, pag. 26.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


7.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/625 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione e la decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)

Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg. Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto.

(3)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

(4)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (4) evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5)

In particolare per le partite di arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le miscele di spezie provenienti dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire le voci relative a tali partite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(6)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 nel primo semestre del 2019, è opportuno aumentare la frequenza dei controlli fisici e di identità sui fagioli del Kenya e sulle uve secche e le melagrane della Turchia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)

I semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di Salmonella rispettivamente dal luglio 2017 e dal gennaio 2017. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un aumento del tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(8)

Al fine di tutelare la salute umana nell’Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda e inserirle nell’allegato II di tale regolamento.

(9)

Inoltre, i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan sono già soggetti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2018 per la verifica della presenza di residui di antiparassitari. Tale tasso di frequenza è già stato aumentato dal 10 % al 20 % nel gennaio 2019 a causa di un elevato grado di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e un aumento del tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan dopo l’incremento dei controlli ufficiali. Dopo l’istituzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali sono state trasmesse varie notifiche con il sistema RASFF riguardanti entrambi i prodotti. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi alimenti nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana.

(10)

Al fine di tutelare la salute umana nell’Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan. In particolare, tutte le partite di peperoni (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di residui di antiparassitari e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan e inserirle nell’allegato II di tale regolamento.

(11)

Per le foglie di curry provenienti dall’India è diminuita la frequenza dei casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la voce relativa alle foglie di curry dell’India e inserirla nell’allegato I di tale regolamento. È opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici che devono essere effettuati su questo prodotto, dato che le prescrizioni sulla certificazione ufficiale, sul campionamento e sulle analisi per i residui di antiparassitari nel paese terzo saranno sospese per questo prodotto.

(12)

Per i lamponi provenienti dalla Serbia, le albicocche secche e le albicocche altrimenti preparate o conservate provenienti dalla Turchia e i limoni della Turchia le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell’Unione e quindi un livello accresciuto di controlli ufficiali non è più giustificato per questi prodotti. È pertanto opportuno sopprimere le voci relative a detti prodotti dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(13)

Il codice della nomenclatura combinata indicato per i semi di sesamo negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 comprende i semi di sesamo crudi e trattati. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno che sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati siano compresi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dato che in particolare nel caso dei paesi di origine menzionati negli allegati I e II di detto regolamento i semi di sesamo crudi o trattati presentano gli stessi rischi. Tutte le descrizioni dei prodotti figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 riguardanti i semi di sesamo dovrebbero quindi essere modificate per comprendere sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati. Inoltre, al fine di una migliore armonizzazione con la descrizione del prodotto corrispondente a tale codice nella nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), questi prodotti dovrebbero essere indicati nella versione inglese degli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 semplicemente con il termine «Sesamum seeds» anziché «Sesame seeds (Sesamum seeds)».

(14)

Le farine e le polveri di arachidi presentano lo stesso rischio delle forme di tali alimenti e mangimi attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Tutte le voci degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi dovrebbero pertanto essere modificate per comprendere le farine e le polveri di arachidi.

(15)

Analogamente, i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide presentano lo stesso rischio delle forme di tale prodotto attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Alcune voci dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi non comprendono le arachidi nella forma sopra menzionata. È pertanto opportuno modificare tutte le voci relative alle arachidi figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per includere i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide.

(16)

I codici della nomenclatura combinata indicati per i peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci), provenienti rispettivamente dallo Sri Lanka e dall’India, e per le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall’Uzbekistan dovrebbero essere modificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di garantire la coerenza con la descrizione di tali prodotti figurante negli allegati I e II di detto regolamento.

(17)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente l’allegato I e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(18)

La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione (6) vieta l’importazione nell’Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originari o provenienti dal Bangladesh. Essa è stata adottata a seguito di numerose notifiche trasmesse con il sistema RASFF a causa della presenza di un’ampia varietà di ceppi di salmonella, tra cui la Salmonella Typhimurium, riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») del Bangladesh.

(19)

Il Bangladesh non ha presentato un piano d’azione soddisfacente. Per questo motivo non si può concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana individuati precedentemente. È pertanto opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.

(20)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione (7) sospende l’importazione nell’Unione di fagioli secchi dei codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00 originari dalla Nigeria a causa della continua presenza di diclorvos. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione (8) ha prorogato la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 fino al 30 giugno 2022, al fine di permettere alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.

(21)

Le norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 sono sostanzialmente collegate, poiché riguardano tutte l’istituzione di misure supplementari che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che si applicano a seconda della gravità del rischio. È quindi opportuno facilitare l’applicazione corretta e completa delle norme pertinenti riunendo in un unico atto le disposizioni concernenti l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le rispettive misure di emergenza. La decisione di esecuzione 2014/88/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 dovrebbero pertanto essere abrogati e le loro disposizioni dovrebbero essere trasferite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(22)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri possano autorizzare l’ingresso nell’Unione delle partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda e di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan che non sono accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi qualora abbiano hanno lasciato il paese d’origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis)

la sospensione dell’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il loro peso netto non sia superiore a 30 kg:

a)

le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato;

b)

le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all’uso personale;

c)

le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all’immissione sul mercato;

d)

le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.»;

2)

il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL’UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL’INGRESSO NELL’UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI»;

3)

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Sospensione dell’ingresso nell’Unione

1.   Gli Stati membri vietano l’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis.

2.   Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e agli alimenti e mangimi destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;

4)

gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato al presente regolamento;

5)

è inserito un allegato II bis in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazioni

1.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 e la decisione di esecuzione 2014/88/UE sono abrogati.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Articolo 3

Misure transitorie

Le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda e di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan che hanno lasciato il paese di origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell’Unione senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 34).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 3).


ALLEGATO

1.   

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono così modificati:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti temporaneamente a un livello accresciuto di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

(Alimenti e mangimi)

2305 00 00

 

 

 

 

Pepe nero (Piper)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Brasile (BR)

Salmonella  (2)

20

Bacche di Goji/wolfberry (Lycium barbarum L.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

ex 0813 40 95 ;

10

Cina (CN)

Residui diantiparassitari (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Cina (CN)

Salmonella  (6)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (3)  (7)

20

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (3)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (3)  (8)

50

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (3)  (9)

20

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

50

Nocciole sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate i nocciole

(Alimenti)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari (3)  (11)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (3)

10

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (3)  (13)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Libano (LB)

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Libano (LB)

Rodammina B

50

Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

(Alimenti e mangimi)

2305 00 00

 

 

 

 

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Residui di antiparassitari (3)

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Nigeria (GN)

Salmonella  (2)

50

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatossine

50

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

(Alimenti e mangimi)

2305 00 00

 

 

 

 

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Siria (SY)

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Siria (SY)

Rodammina B

50

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

(Alimenti)

0806 20

 

Turchia (TR)

Ocratossina A

10

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)

5

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)

10

Melagrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)  (16)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)  (17)

10

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (18)  (19)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Turchia (TR)

Cianuro

50

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari (3)

20

ex 0710 80 59

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

(Alimenti e mangimi)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacchi tostati

(Alimenti)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (20)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

2008 50

 

 

 

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (3)  (21)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

»

2)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (22)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatossine

5

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Cina (CN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Egitto (EG)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Etiopia (ET)

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella  (23)

10

Peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatossine

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaclorofenolo e diossine  (24)

5

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residui di antiparassitari  (25)  (26)

10

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (27)

20

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

Peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari  (25)

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (27)

20

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

Aflatossine

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Farine, semolini o polveri di fichi secchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

5

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (25)  (28)

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (25)  (29)

10

2.   Alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Alimenti composti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati

Codice NC  (30)

Descrizione  (31)

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

»

2.   

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è inserito il seguente allegato II bis:

«ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (32)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (“Piper betle”)

(Alimenti)

1404 90 00  (33)

 

Bangladesh (BD)  (34)

Salmonella

Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

(Alimenti)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Residui di antiparassitari

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di amitraz.

(5)  Residui di nicotina.

(6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

(7)  Residui di tolfenpyrad.

(8)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p ’e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p,p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan II (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)  Residui di acefato.

(12)  Residui di diafentiuron.

(13)  Residui di fentoato.

(14)  Residui di clorbufam.

(15)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(16)  Residui di procloraz.

(17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(18)  “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(19)  “Immissione sul mercato” e “consumatore finale” quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(20)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(22)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(23)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

(24)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b)

l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

c)

il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(25)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(26)  Residui di carbofuran.

(27)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento.

(28)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(29)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(30)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(31)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna “Designazione delle merci” della NC dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni sulla portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

(32)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(33)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (“Piper betle”), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(34)  Paese di origine e/o paese di spedizione.