ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2020/608 del Consiglio, del 24 aprile 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/609 del Consiglio, del 27 aprile 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi dell’accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale

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*

Decisione (PESC) 2020/610 del Consiglio, del 4 maggio 2020, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 142/1


DECISIONE (UE) 2020/608 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2020

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 12 novembre 2008.

(3)

Il 31 marzo 2009 il Consiglio ha successivamente adottato una decisione relativa alla firma dell’accordo («decisione del 2009»). Tuttavia, a causa della riluttanza della Repubblica di Corea l’accordo non è ancora stato firmato.

(4)

Nel 2018 la Repubblica di Corea ha espresso un nuovo interesse per la firma e la conclusione dell’accordo. Poiché dalla decisione del Consiglio del 2009 sono stati siglati o firmati vari nuovi accordi bilaterali sui servizi aerei tra Stati membri e la Repubblica di Corea, l’accordo è stato aggiornato. Occorre pertanto una nuova decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo.

(5)

L’obiettivo dell’accordo è allineare al diritto dell’Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 22 Stati membri e la Repubblica di Corea.

(6)

È pertanto opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


DECISIONI

5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 142/3


DECISIONE (UE) 2020/609 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi dell’accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2018/601 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2018.

(2)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo adotta il proprio regolamento interno.

(3)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto di cooperazione doganale, in quanto la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi dell’accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale è di sostenere il progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (UE) 2018/601 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 5).

(2)  Cfr documento ST 6932/20 su http://register.consilium.europa.eu.


5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 142/5


DECISIONE (PESC) 2020/610 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2020

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29 e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/882 (1) che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di tale posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 8).

(2)  Posizione comune del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).