ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
27 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’allineamento delle norme sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/572 della Commissione, del 24 aprile 2020, relativo al formato da seguire nelle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/573 della Commissione, del 24 aprile 2020, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 aprile 2020

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/574 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 2732]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/570 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2020

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’allineamento delle norme sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) è stato modificato (3) al fine di definire requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri e aggiungere la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati da titolari di un certificato di operatore aereo. A seguito di tale modifica le misure da adottare al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile, le quali in precedenza erano definite nell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono ora definite nell’allegato I (parte M), nell’allegato V ter (parte ML), nell’allegato V quater (parte CAMO) e nell’allegato V quinquies (parte CAO) di tale regolamento, a seconda del tipo di aeromobile e di operazione effettuata.

(2)

Poiché le disposizioni relative ai certificati di aeronavigabilità, alle approvazioni di un progetto di riparazione e ai permessi di volo, definite nell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4), si riferiscono solamente all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, è opportuno modificare l’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova struttura degli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(3)

Nell’allegato I, punto 21.A.604, del regolamento (UE) n. 748/2012, la lettera b) potrebbe essere interpretata a significare che in caso di approvazione di modifiche di progetto di un’unità di potenza ausiliaria classificate come modifiche di minore entità, per i richiedenti che non sono titolari di un’autorizzazione ETSO si applica l’allegato I, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 anziché l’allegato I, capitolo D, del medesimo regolamento. Pertanto è opportuno rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per chiarire che in detti casi si applica l’allegato I, capitolo D, di detto regolamento.

(4)

I requisiti della norma relativa alla cessazione di produzione di emissioni di CO2 del velivolo, di cui all’allegato I, capitolo G, punto 21.A.165, del regolamento (UE) n. 748/2012 non sono indicati chiaramente né allineati agli stessi requisiti di cui all’allegato I, capitolo F, del medesimo regolamento. Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(5)

La disposizione di cui all’allegato I, punto 21.A.93, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012 si riferisce a «certificati di omologazione o certificati di omologazione ristretti», mentre dovrebbe invece riferirsi a «modifiche ai certificati di omologazione o ai certificati di omologazione ristretti». Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri 05/2016 (5) e 06/2016 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentati a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato e rettificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(5)  Opinion 05/2016: task force for the review of Part-M for General Aviation (PHASE II) [Parere n. 05/2016: task force per la revisione della parte M per l’aviazione generale (fase II)].

(6)  Opinion 06/2016: Embodiment of safety management system (SMS) requirements into Commission Regulation (EU) No 1321/2014 — SMS in Part-M [Parere n. 06/2016: Integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS) nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione - SMS nella parte M].


ALLEGATO

L’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

nell’indice, il riferimento all’appendice II è sostituito dal seguente:

«Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità»;

2)

al punto 21.A.93, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2.

chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell’approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»;

3)

al punto 21.A.165, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

i)

il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii)

che l’aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»;

4)

al punto 21.A.174, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

per gli aeromobili usati originari di:

i)

uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (*1);

ii)

un paese terzo:

una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro all’atto del trasferimento;

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l’ aeromobile;

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;

(*1)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;"

5)

al punto 21.A.179, lettera a), punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione;»;

6)

al punto 21.A.441, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma dell’allegato I (parte M), dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V ter (parte ML) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014, o da un’impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d);»;

7)

al punto 21.A.604, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di minore entità e i requisiti del capitolo E si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di maggiore entità. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e»;

8)

al punto 21.A.711, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Un’impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi dell’allegato V quater (Parte CAMO), punto CAMO.A.125, del regolamento (UE) n. 1321/2014, o dell’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato siano state approvate conformemente al punto 21.A.710 del presente allegato;»;

9)

al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a o 15c, cfr. l’appendice II).»;

10)

al punto 21.B.326, lettera b), punto 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi.»;

11)

al punto 21.B.327, lettera a), punto 2, punto i), la lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C)

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi.»;

12)

nell’elenco delle appendici «MODULI AESA», il riferimento all’appendice II - Modulo AESA 15a Certificato di revisione dell’aeronavigabilità» è sostituito dal seguente:

«Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità»;

13)

l’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell’Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)

Riferimento ARC: ........................

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente:

Costruttore dell’aeromobile: …

Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: …

Registrazione dell’aeromobile: …

Numero di serie dell’aeromobile: …

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): …

Firmato: …

Autorizzazione n.: …

1° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…

Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

2° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…

Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

Modulo AESA 15a — versione 5

(*)

Cancellare nel caso di paesi terzi.

(**)

Eccetto per dirigibili.

Modulo AESA 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

Riferimento ARC: ................................

In conformità del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

[NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

oppure

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA]

oppure

[NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)]

certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

Costruttore dell’aeromobile: …

Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: …

Registrazione dell’aeromobile: …

Numero di serie dell’aeromobile: …

e dichiara che l’aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): …

Firmato: …

Autorizzazione n. (se del caso): …

1° rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): …

Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

2° rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*):…

Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

(*)

Esclusi palloni liberi e dirigibili

Modulo AESA 15c — versione 3.


(*1)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;»


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/571 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. In seguito a un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione (3) («le misure in vigore»). Successivamente, in seguito a un’inchiesta antielusione, la Commissione ha deciso di sottoporre, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4), varie società precedentemente soggette a un’aliquota del dazio antidumping individuale del 17,9 % all’aliquota del dazio del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» e di revocare il loro codice aggiuntivo TARIC individuale.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, il codice aggiuntivo TARIC B632 attribuito alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. («Jiaxing») è stato sostituito dal codice aggiuntivo TARIC B999. La Commissione ha revocato il codice aggiuntivo TARIC individuale a causa di un collegamento con un’altra società, avente il codice aggiuntivo TARIC B610, che è risultata coinvolta in pratiche di elusione (5). Di conseguenza le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica prodotti da Jiaxing sono state assoggettate all’aliquota del dazio del 36,1 %, applicabile a «tutte le altre società», a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. In seguito alla pubblicazione di tale regolamento, la società Jiaxing ha sostenuto di non essere stata adeguatamente informata dell’intenzione della Commissione di modificare la sua aliquota del dazio individuale e di assoggettarla all’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. La società Jiaxing ha affermato che per questo motivo non era stata in grado di esercitare pienamente ed efficacemente il suo diritto di difesa. Essa ha inoltre presentato elementi di prova del fatto che non era più collegata alla società con il codice aggiuntivo TARIC B610.

(3)

A tale proposito la Commissione ha riconosciuto che la società Jiaxing non era stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e che non esisteva alcun collegamento con nessun’altra società coinvolta in pratiche di elusione. L’esito dell’inchiesta per quanto riguarda la Jiaxing sarebbe quindi stato diverso se essa avesse avuto la possibilità di esercitare pienamente i suoi diritti di difesa durante l’inchiesta antielusione.

(4)

Di conseguenza è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, e riassegnare il codice aggiuntivo TARIC B632 alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd., le cui importazioni avrebbero dovuto continuare a essere soggette a un’aliquota del dazio pari al 17,9 %.

B.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(5)

Le importazioni nell’Unione effettuate dalla società Jiaxing sono state soggette a un’aliquota del dazio del 36,1 % dal 13 dicembre 2019, data in cui è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione. Come spiegato nei considerando (3) e (4), tali importazioni sarebbero state soggette a un’aliquota del dazio del 17,9 % se la Jiaxing fosse stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti. Si considera quindi opportuno applicare alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. il codice aggiuntivo TARIC B632, soggetto a un’aliquota del dazio del 17,9 %, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

(6)

Ne consegue che l’importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, per le importazioni della società Jiaxing in eccesso rispetto all’aliquota del dazio del 17,9 % sarà oggetto di rimborso o sgravio.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è reinserita nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società

Codice aggiuntivo

TARIC

«Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

B632».

Articolo 2

L’importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 13 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

(3)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

(4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

(5)  Regolamento (UE) 2019/2131, considerando 20 e 21.

(6)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/572 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

relativo al formato da seguire nelle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/798 definisce un quadro atto a garantire che i risultati delle indagini su incidenti e inconvenienti siano diffusi dagli organismi investigativi nazionali responsabili delle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari in tutta l’Unione, conformemente all’articolo 22.

(2)

Le relazioni d’indagine e gli eventuali risultati e successive raccomandazioni forniscono informazioni essenziali per il miglioramento futuro della sicurezza ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico. In conformità all’articolo 26 della direttiva (UE) 2016/798, le raccomandazioni in materia di sicurezza devono essere tradotte in misure concrete dai destinatari e le azioni intraprese devono essere comunicate all’organismo investigativo.

(3)

Un formato comune della relazione d’indagine dovrebbe agevolare la condivisione delle relazioni. È stata a tal fine istituita, in conformità all’articolo 37, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), una banca dati pubblica della cui gestione è responsabile l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e a cui è possibile accedere tramite l’Agenzia.

(4)

Alcune parti della relazione devono essere redatte in due lingue europee affinché l’accesso alle informazioni utili e la loro applicazione risultino più agevoli per altri portatori di interessi europei.

(5)

Il formato dovrebbe proteggere gli organismi investigativi nazionali dalle interferenze esterne, a garanzia del fatto che l’indagine è stata condotta in modo indipendente in conformità all’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.

(6)

Le relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti che compromettono la sicurezza dovrebbero servire a permettere di trarre insegnamenti dagli incidenti e inconvenienti del passato. Dette relazioni dovrebbero agevolare l’individuazione dei pericoli per la sicurezza e l’eliminazione di simili rischi per la sicurezza in futuro e consentire agli attori del settore ferroviario di riesaminare la loro valutazione dei rischi in relazione alle operazioni da essi svolte e aggiornare, ove necessario, i loro sistemi di gestione della sicurezza, anche adottando, laddove applicabile, misure correttive a norma del punto 7.1.3 dell’allegato I e del punto 7.1.3 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (3). Le informazioni contenute in tali relazioni dovrebbero a tale scopo essere impostate seguendo un formato che le renda facilmente accessibili.

(7)

L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (l’«Agenzia»), che raccoglie le relazioni, dovrebbe gestire lo strumento informatico appropriato atto a consentire un recupero delle informazioni agevole e mirato alle esigenze specifiche dell’utente (ad esempio tramite parole chiave).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce un formato comune per le relazioni d’indagine sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«fattore causale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione o combinazione di tali elementi la cui correzione, eliminazione o prevenzione avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi dell’evento;

2)

«fattore concausale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione che incide su un evento aumentando la probabilità che si verifichi, accelerandone l’effetto nel tempo o aggravandone le conseguenze, la cui eliminazione non avrebbe tuttavia impedito il verificarsi dell’evento;

3)

«fattore sistemico»: qualsiasi fattore causale o concausale di natura organizzativa, gestionale, sociale o normativa che può incidere in futuro su eventi simili e correlati, comprese in particolare le condizioni del quadro normativo, la progettazione e l’applicazione del sistema di gestione della sicurezza, le competenze del personale, le procedure e la manutenzione.

Articolo 3

Formato della relazione

Fatti salvi l’articolo 20 e l’articolo 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/798, le relazioni d’indagine sono redatte seguendo il più strettamente possibile il formato stabilito all’allegato I.

Le parti 1, 5 e 6 dell’allegato I sono redatte in una seconda lingua ufficiale dell’UE. La loro traduzione dovrebbe essere disponibile entro tre mesi dalla presentazione della relazione.

Le relazioni sono messe a disposizione dell’Agenzia in un formato digitale che ne consente l’accesso, l’analisi e l’indicizzazione digitale.

Articolo 4

Transizione

Per quanto concerne gli incidenti e gli inconvenienti per cui la decisione di avviare un’indagine in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 è già stata adottata all’entrata in vigore del presente regolamento, l’organismo investigativo può decidere di seguire il formato stabilito all’allegato I o quello di cui all’allegato V della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(4)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).


ALLEGATO

Formato da seguire nelle relazioni

A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, le relazioni su incidenti e inconvenienti seguono il più fedelmente possibile il formato stabilito nel presente allegato, adattato in funzione della tipologia e della gravità dell’incidente o inconveniente. Occorre a tal fine, in linea di principio, inserire informazioni in tutte le sue parti da 1 a 6, comprese se del caso le relative sottoparti contraddistinte da una lettera. Qualora informazioni pertinenti non siano disponibili o non siano richieste a causa delle circostanze dell’evento, occorre inserire la dicitura «non pertinente» per le parti o sottoparti corrispondenti, indicandole come non pertinenti nel contesto dell’indagine di cui nella relazione. La dicitura può essere apposta in maniera aggregata all’inizio o alla fine della pertinente parte o sottoparte.

1.   Sintesi

La sintesi è parte integrante della relazione e non necessita di ulteriori spiegazioni o contesto per essere letta e compresa.

La sintesi indica gli elementi essenziali dell’evento: una breve descrizione dell’incidente o inconveniente, la data, il luogo e la dinamica, e le conclusioni sulle relative cause e conseguenze. La sintesi contiene un riferimento a tutti i fattori (causali, concausali e/o sistemici) individuati nel corso dell’indagine. La sintesi contiene, se del caso, un elenco delle raccomandazioni in materia di sicurezza e dei relativi destinatari.

2.   Indagine e relativo contesto

La presente parte della relazione illustra gli obiettivi e il contesto dell’indagine. Contiene riferimenti a tutti i fattori (ad esempio dei ritardi) che potrebbero avere ripercussioni negative sull’indagine o sulle relative conclusioni o che potrebbero influenzarle in altro modo.

1.

La decisione di avviare un’indagine.

 

2.

La motivazione della decisione di avviare un’indagine, ad esempio mediante un riferimento all’articolo 20, paragrafo 1, (incidente grave) o all’articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a d).

 

3.

La portata e i limiti dell’indagine, compresa la relativa giustificazione, nonché una spiegazione di qualsiasi ritardo che sia ritenuto un rischio o altri elementi che incidono sullo svolgimento dell’indagine o sulle relative conclusioni.

Ulteriori dettagli sulle informazioni relative alla portata e ai limiti possono essere inseriti nella parte 4.

4.

Una descrizione generale delle capacità tecniche e delle funzioni all’interno della squadra di investigatori, che comprenda le persone appartenenti ad altri organismi investigativi o a parti esterne coinvolte, nonché prove che ne dimostrino l’indipendenza dalle parti coinvolte nell’evento.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

5.

Una descrizione del processo di comunicazione e consultazione istituito nel corso dell’indagine con persone o enti coinvolti nell’evento e in relazione alle informazioni fornite.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

6.

Una descrizione del livello di cooperazione offerto dai soggetti coinvolti.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

7.

Una descrizione dei metodi e delle tecniche di indagine nonché dei metodi di analisi applicati per accertare i fatti e giungere ai risultati di cui nella relazione. I fatti accertati contengono quanto meno i seguenti elementi:

avvenimenti e condizioni che hanno determinato l’evento;

i precursori che hanno determinato detti avvenimenti e condizioni;

istruzioni, procedure obbligatorie, meccanismi di feedback e/o meccanismi di controllo che hanno determinato l’evento o che hanno in altro modo avuto un ruolo al riguardo.

Ad esempio interviste, accesso alla documentazione e registrazioni nel sistema operativo.

8.

Una descrizione delle difficoltà e delle problematiche specifiche riscontrate nel corso dell’indagine.

 

9.

Tutte le interazioni con le autorità giudiziarie, se del caso.

 

10.

Se del caso, ogni altra informazione rilevante nel contesto dell’indagine.

 

3.   Descrizione dell’evento

La presente parte della relazione contiene una descrizione approfondita della dinamica dell’evento, basata sulle informazioni raccolte nel corso dell’indagine.

a)   Informazioni sull’evento e sul contesto

1.

La descrizione della tipologia dell’evento.

 

2.

La data, l’ora esatta e il luogo in cui si è verificato l’evento.

 

3.

La descrizione del luogo in cui si è verificato l’evento, specificando le condizioni meteorologiche e geografiche al momento dell’evento e precisando se eventuali lavori erano in corso in tale luogo o nelle vicinanze.

 

4.

Decessi, lesioni e danni materiali riguardanti:

passeggeri, dipendenti o imprese appaltatrici, utilizzatori del passaggio a livello, persone che attraversano indebitamente la sede ferroviaria, altre persone sul marciapiede, altre persone che non si trovano sul marciapiede;

merci, bagagli e altri beni;

materiale rotabile, infrastruttura e ambiente.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

5.

La descrizione di altre conseguenze, compresa l’incidenza dell’evento sulle normali operazioni degli attori coinvolti.

 

6.

L’identificazione delle persone, delle loro funzioni e dei soggetti coinvolti, comprese eventuali interfacce con le imprese appaltatrici e/o con altre parti interessate.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

7.

La descrizione e il codice di identificazione del treno o dei treni e la loro composizione, compresi il materiale rotabile interessato e il relativo numero di immatricolazione.

 

8.

Una descrizione degli elementi pertinenti dell’infrastruttura e del sistema di segnalamento: tipo di binario, deviatoio, intersezione, segnale, sistemi di protezione del treno.

 

9.

Se del caso, ogni altra informazione rilevante ai fini della descrizione dell’evento e del contesto.

 

b)   Descrizione oggettiva degli avvenimenti

1.

La catena diretta di avvenimenti che hanno determinato l’evento, compresi:

le azioni delle persone coinvolte;

il funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici;

il funzionamento del sistema operativo.

Ad esempio, il punto iniziale della tratta percorsa, l’inizio del turno di un membro del personale coinvolto.

Ad esempio, le misure adottate dal personale ai fini del controllo e del segnalamento del traffico, lo scambio di messaggi verbali e ordini scritti connessi all’evento.

Ad esempio il sistema di segnalamento e di controllo-comando, l’infrastruttura, le apparecchiature di comunicazione, il materiale rotabile, la manutenzione ecc.

2.

La catena di avvenimenti a partire dal verificarsi dell’evento fino alla conclusione dell’intervento dei servizi di soccorso, comprese:

le misure adottate a protezione e salvaguardia del luogo in cui si è verificato l’evento;

le attività dei servizi di soccorso e di emergenza.

Ad esempio, l’attivazione del piano d’emergenza ferroviaria, l’attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso, della polizia e dei servizi medici e la relativa catena di avvenimenti.

4.   Analisi dell’evento, se necessario in relazione ai singoli fattori concausali

La presente parte della relazione analizza i fatti accertati e gli elementi (ad esempio le prestazioni degli operatori, del materiale rotabile e/o degli impianti tecnici) che hanno determinato l’evento. L’analisi deve consentire l’individuazione dei fattori critici per la sicurezza che hanno causato o in altro modo contribuito al verificarsi dell’evento, compresi gli elementi identificati come precursori. Un incidente o inconveniente può essere dovuto a fattori causali, concausali o sistemici che hanno pari importanza e dovrebbero essere presi in considerazione nel corso di un’indagine.

L’analisi può essere ampliata alle condizioni, ai meccanismi di feedback e/o ai meccanismi di controllo in tutto il sistema ferroviario di cui è stata riconosciuta l’influenza attiva sullo svolgimento di eventi simili, tra i quali possono figurare il funzionamento dei sistemi di gestione della sicurezza delle parti coinvolte e le attività normative in materia di certificazione e supervisione.

Occorre esaminare gli elementi di seguito indicati per ciascuno degli avvenimenti o dei fattori (causali e concausali) che sembrano essere critici per la sicurezza, in linea con la flessibilità offerta dal formato (si veda sopra).

a)   Ruoli e mansioni

Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, la presente parte della relazione deve portare all’individuazione e all’analisi dei ruoli e delle mansioni delle singole persone e dei singoli soggetti, compresi ove necessario il personale pertinente e i compiti e le funzioni per esso definiti, che hanno svolto un ruolo critico dal punto di vista della sicurezza in relazione all’evento, o in qualsiasi attività che ha determinato tale evento.

1.

Impresa ferroviaria o imprese ferroviarie e/o gestore o gestori dell’infrastruttura.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

2.

Il soggetto o i soggetti responsabili della manutenzione, le officine di manutenzione e/o qualsiasi altro fornitore di servizi di manutenzione.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

3.

Fabbricanti di materiale rotabile o altro fornitore di prodotti ferroviari.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

4.

Autorità nazionali preposte alla sicurezza e/o Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

5.

Organismi notificati, organismi designati e/o organismi di valutazione del rischio.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

6.

Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al punto 2.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

7.

Ogni altra persona o soggetto interessato dall’evento, sia esso o no documentato in uno dei sistemi di gestione della sicurezza pertinenti o citato in un registro o in un quadro normativo pertinente.

Specificare se a persone o soggetti è garantito l’anonimato.

Ad esempio detentori di veicoli, caricatori, riempitori o fornitori delle stazioni terminali.

b)   Materiale rotabile e impianti tecnici

I fattori causali o le conseguenze di un evento riconosciuti come relativi alla condizione del materiale rotabile o degli impianti tecnici, compresi eventuali fattori concausali relativi ad attività e decisioni, ad esempio delle tipologie elencate di seguito.

1.

Imputabili alla progettazione del materiale rotabile, dell’infrastruttura ferroviaria o degli impianti tecnici.

 

2.

Imputabili all’installazione e alla messa in servizio del materiale rotabile, dell’infrastruttura ferroviaria o degli impianti tecnici.

 

3.

Riconducibili a fabbricanti o altri fornitori di prodotti ferroviari.

 

4.

Imputabili alla manutenzione e/o alla modifica del materiale rotabile o degli impianti tecnici.

 

5.

Riconducibili al soggetto responsabile della manutenzione, alle officine di manutenzione e ad altri fornitori di servizi di manutenzione.

 

6.

Qualsiasi altro fattore o conseguenza ritenuti rilevanti ai fini dell’indagine.

 

c)   Fattori umani

Nei casi in cui i fattori causali o concausali o le conseguenze di un evento sono correlati ad azioni umane, occorre prestare attenzione alle circostanze specifiche e al modo in cui le attività di routine sono eseguite dal personale durante l’esercizio normale e ai fattori umani e organizzativi che possono influenzare le azioni e/o le decisioni, tra cui quelli elencati di seguito.

1.

Caratteristiche umane e individuali:

a)

formazione ed evoluzione, comprese competenze ed esperienza;

b)

circostanze personali e mediche che influenzano l’evento, compreso lo stress fisico o psicologico;

c)

stanchezza;

d)

motivazione e atteggiamento.

 

2.

Fattori legati al lavoro:

a)

designazione dei compiti;

b)

architettura degli impianti aventi un’incidenza sull’interfaccia uomo-macchina;

c)

mezzi di comunicazione;

d)

prassi e processi;

e)

norme d’esercizio, istruzioni locali, requisiti per il personale, prescrizioni in materia di manutenzione e standard applicabili;

f)

orario di lavoro del personale coinvolto;

g)

prassi di trattamento dei rischi;

h)

contesto, macchinari, attrezzature e istruzioni che definiscono le prassi lavorative.

 

3.

Fattori e incarichi organizzativi:

a)

pianificazione relativa alla forza lavoro e carico di lavoro;

b)

comunicazioni, informazioni e lavoro di gruppo;

c)

reclutamento e selezione, risorse;

d)

gestione e supervisione delle prestazioni;

e)

remunerazione (retribuzione) ;

f)

leadership, problemi di competenza;

g)

cultura organizzativa;

h)

questioni giuridiche (compresi norme e regolamenti pertinenti a livello di UE e nazionale);

i)

condizioni del quadro normativo e applicazione del sistema di gestione della sicurezza.

 

4.

Fattori ambientali:

a)

condizioni di lavoro (rumore, illuminazione, vibrazioni ecc.) ;

b)

condizioni meteorologiche e geografiche;

c)

lavori svolti nel luogo in cui si è verificato l’evento o nelle sue vicinanze.

 

5.

Tutti gli altri fattori rilevanti ai fini dell’indagine nei precedenti punti da 1 a 4.

 

d)   Meccanismi di feedback e di controllo, tra cui gestione dei rischi e della sicurezza e processi di monitoraggio

1.

Le pertinenti condizioni del quadro normativo.

 

2.

I processi, i metodi, il contenuto e i risultati delle attività di valutazione del rischio e monitoraggio svolte da tutti gli attori coinvolti: imprese ferroviarie, gestori di infrastrutture, soggetti responsabili della manutenzione, officine di manutenzione, altri fornitori di servizi di manutenzione, fabbricanti e tutti gli altri operatori, e i rapporti di valutazione indipendenti di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 (1).

 

3.

Il sistema di gestione della sicurezza dell’impresa o delle imprese ferroviarie e del gestore o dei gestori dell’infrastruttura coinvolti, compresi gli elementi essenziali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 e negli atti di esecuzione dell’UE.

 

4.

Il sistema di gestione del soggetto/dei soggetti responsabili della manutenzione e le officine di manutenzione, comprese le funzioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e all’allegato III della direttiva (UE) 2016/798 e nei successivi atti di esecuzione.

 

5.

I risultati delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza in conformità all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/798.

 

6.

Le autorizzazioni, i certificati e i rapporti di valutazione emessi dall’Agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza o da altri organismi di valutazione della conformità:

le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza del gestore o dei gestori dell’infrastruttura dell’impresa o delle imprese ferroviarie coinvolti;

le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi e le autorizzazioni d’immissione di veicoli sul mercato;

il soggetto responsabile della manutenzione e le officine di manutenzione (compresa la certificazione).

 

7.

Altri fattori sistemici.

 

e)   Eventi precedenti di carattere analogo, se del caso

5.   Conclusioni

Le conclusioni contengono gli elementi di seguito indicati.

a)

Una sintesi dell’analisi e le conclusioni in merito alle cause dell’evento

Le conclusioni riassumono l’individuazione dei fattori causali e concausali che hanno determinato l’evento, includendo sia i fattori sistemici immediati sia quelli profondi, come pure le misure di sicurezza mancanti o inadeguate in merito alle quali è raccomandata l’adozione di misure compensative. Le conclusioni fanno inoltre riferimento alla capacità delle organizzazioni coinvolte di far fronte alla situazione tramite i loro sistemi di gestione della sicurezza al fine di prevenire incidenti e inconvenienti futuri.

b)

Le misure adottate dopo l’evento

c)

Osservazioni aggiuntive

I problemi legati alla sicurezza individuati nel corso dell’indagine che non sono tuttavia rilevanti ai fini delle conclusioni sulle cause e sulle conseguenze di un evento.

6.   Raccomandazioni in materia di sicurezza

Nella presente parte della relazione sono elaborate, ove opportuno, raccomandazioni in materia di sicurezza al solo scopo di prevenire il verificarsi di eventi simili in futuro.

L’assenza di raccomandazioni deve essere motivata.

Le raccomandazioni in materia di sicurezza sono basate su fatti accertati e su osservazioni aggiuntive in merito, nonché sulla relativa analisi che determina le conclusioni quanto alle cause e alle conseguenze di un evento rilevanti ai fini della sicurezza.

Le raccomandazioni in materia di sicurezza possono essere altresì emesse in relazione ad osservazioni aggiuntive non aventi un nesso causale o concausale con l’evento.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/573 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 aprile 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(5)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 27 aprile 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(6)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 aprile 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 27 aprile 2020

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all’importazione  (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro da seme

0,00

1001 19 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

di qualità media, diverso da quello da seme

0,00

di qualità bassa, diverso da quello da seme

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

SEGALA da seme

5,27

1002 90 00

SEGALA non destinata alla semina

5,27

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

5,27

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme  (3)

5,27

1007 10 90

SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina

5,27

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina

5,27


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(3)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.   

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero  (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

187,231

116,272

Premio sul Golfo

23,784

Premio sui Grandi Laghi

40,454

2.   

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

11,705

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

38,841


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/574 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 2732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione (5), a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/549 l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.

(5)

Alcuni dei nuovi focolai rilevati in Ungheria sono situati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47; di conseguenza, le nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti ungheresi conformemente alla direttiva 2005/94/CE intorno a questi nuovi focolai, si estendono oltre i confini delle zone attualmente elencate in tale allegato.

(6)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l’Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per l’Ungheria.

(8)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall’Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(9)

Inoltre, dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità in atto è ulteriormente evoluta e la sua diffusione geografica si è estesa, principalmente a causa degli spostamenti stagionali degli uccelli migratori selvatici e, in particolare, degli uccelli migratori selvatici acquatici che, come è noto, sono ospiti naturali dei virus dell’influenza aviaria. Tali spostamenti stagionali costituiscono una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di una possibile successiva diffusione dei virus da un’azienda infetta ad altre aziende.

(10)

Questa evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità ha comportato la necessità di modificare l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 ripetute volte al fine di tener conto degli ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati in Bulgaria, Cechia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

(11)

Dato che la situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità è in evoluzione, e tenuto conto anche della stagionalità della circolazione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, il rischio di comparsa di ulteriori focolai di tale malattia nell’Unione nei prossimi mesi è molto elevato, in particolare durante la prossima stagione migratoria degli uccelli selvatici. L’attuazione rigorosa delle misure di sorveglianza e di controllo dell’Unione resta pertanto molto importante.

(12)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 si applica attualmente fino al 31 maggio 2020. Il periodo di applicazione di tale decisione di esecuzione dovrebbe tuttavia essere prorogato in ragione del persistere della presenza del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione, della situazione epidemiologica in costante evoluzione nell’Unione per quanto riguarda tale malattia, dei rischi connessi alla salute animale e degli sforzi necessari per combattere tale malattia, pur senza imporre, allo stesso tempo, inutili restrizioni agli scambi commerciali.

(13)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo di una serie di malattie elencate nell’Unione, tra cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità, e prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Alla luce dell’attuale epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, è importante che le misure contro tale malattia a livello dell’Unione abbiano carattere di continuità. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 fino al 20 aprile 2021 al fine di comprendere la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nell’Unione.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è così modificata:

1)

all’articolo 5, la data «31 maggio 2020» è sostituita dalla data «20 aprile 2021»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 123 del 21.4.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

23.4.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

23.4.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csólyospálos, Hajós, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kistelek, Kömpöc, Öttömös, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pusztaszer és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.4963 és 19.9106, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.51654 és 19.76043, valamint a 46.5951638 és 19.8779228 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei

18.5.2020

Csongrád megye:

Balástya, Bordány, Kistelek, Ruzsa, Tömörkény és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.3455 és 19.9427, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, valamint a 46.5498 és 20.00926 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Forráskút, Öttömös, Pusztaszer és Üllés települések teljes közigazgatási területe.

18.5.2020

Bács-kiskun megye:

Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Cászártöltés, Csávoly, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Petőfiszállás, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa, Városföld és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.45851 és 19.68701, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.50235 és 19.65373, a 46.525321 és 19.617174, a 46.48606 és 19.67546, a 46.44627 és 19.74492, a 46.46953 és 19.76922, a 46.57385 és 19.74038, a 46.51957 és 19.63121, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.49749 és 19.63524, a 46.4134 és 19.45376, a 46.51492 és 19.72355, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.544906 és 19.702231, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.56694 és 19.62731, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.526255 és 19.6288633, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.52717 és 19.63718, a 46.51687 és 19.6405, a 46.52605 és 19.62677, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, valamint a 46.546655 és 19.669115 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

18.5.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo

25.4.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde

Verbandsgemeinde Flechtingen

Gemeinde: 39345 Bülstringen

Ortsteil: Wieglitz/Ellersell

Dal 24.4.2020 al 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39345 Uthmöden

Dal 24.4.2020 al 2.5.2020

Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben

Ortsteil: 39343 Bodendorf

Ortsteil: 39345 Gut Detzel

Ortsteil: 39340 Hütten

Ortsteil: 39340 Lübberitz

Ortsteil: 39345 Satuelle

Ortsteil: 39343 Süplingen

39340 Stadt Haldensleben

2.5.2020

Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen

Ortsteil: 39359 Keindorf

2.5.2020

Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Gemeinde Westheide

Ortsteil: 39345 Born

2.5.2020

BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel

Gemeinde Gardelegen

Ortsteil: 39638 Jeseritz

Ortsteil: 39638 Parleib

Ortsteil: 39638 Potzehne

Ortsteil: 39638 Roxförde

2.5.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Bács-Kiskun és Csongrád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csólyospálos, Hajós, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kistelek, Kömpöc, Öttömös, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pusztaszer és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a 46.4963 és 19.9106, a 46.2541 és 46.2541, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.51654 és 19.76043, valamint a 46.5951638 és 19.8779228 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Dal 19.5.2020 al 27.5.2020

Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Mátételke, Felsőszentiván, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák nyugati közigazgatási határai, majd Ágasegyháza, Ballószög, és Kecskemét északi közigazgatási határa, majd a 46.86495 és 19.848759 és a 46.800833 és 19.857222 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körök, majd Kiskunfélegyháza közigazgatási határa, majd Gátér keleti és Felgyő északi és keleti közigazgatási határa, majd a Tisza, Baks és Ópusztaszer déli közigazgatási határa, majd Balástya és Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55 út, majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

27.5.2020

Csongrád megye:

Balástya, Bordány, Kistelek, Ruzsa, Tömörkény és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a 46.3455 és 19.9427, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, valamint a 46.5498 és 20.00926 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Forráskút, Öttömös, Pusztaszer és Üllés települések teljes közigazgatási területe.

Dal 19.5.2020 al 27.5.2020

Bács-Kiskun megye:

Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás Mélykút, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Petőfiszállás, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa, Városföld és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864; a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.45851 és 19.68701, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.50235 és 19.65373, a 46.525321 és 19.617174, a 46.48606 és 19.67546, a 46.44627 és 19.74492, a 46.46953 és 19.76922, a 46.57385 és 19.74038, a 46.51957 és 19.63121, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.49749 és 19.63524, a 46.4134 és 19.45376, a 46.51492 és 19.72355, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.544906 és 19.702231, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.56694 és 19.62731, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.526255 és 19.6288633, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.52717 és 19.63718, a 46.51687 és 19.6405, a 46.52605 és 19.62677, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, valamint a 46.546655 és 19.669115 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

Dal 19.5.2020 al 27.5.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i słubickim:

w powiecie sulęcińskim:

1.

w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżązna, Malta, Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszów, Przemysław, Rudna,

2.

w gminie Sulęcin miejscowości: Trzebów, Drogomin,

3.

w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne

w powiecie słubickim:

 

w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań.

4.5.2020

W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:

w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.

Dal 26.4.2020 al 4.5.2020

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