ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
6 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione

del 1o aprile 2020

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 21 febbraio 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC») e dell’Egitto (denominati collettivamente «i paesi interessati») ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata l’8 gennaio 2019 da Tech-Fab Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti GFF. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)

Il 16 maggio 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni distinta relativa alle importazioni nell’Unione di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto e ha avviato un’inchiesta separata. L’avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

1.2.   Registrazione delle importazioni

(4)

Il 31 luglio 2019 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha argomentato che le importazioni di prodotti GFF sono aumentate considerevolmente dopo il periodo dell’inchiesta e che nell’Unione è in corso un accumulo di scorte la cui entità minaccia di compromettere l’effetto riparatore delle potenziali misure antidumping.

(5)

Un produttore esportatore, un utilizzatore e la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato (China Chamber Of Commerce for Import & Export of Light Industrial Products & Arts-Crafts — «CCCLA») si sono opposti alla richiesta di registrazione. Tali parti hanno argomentato che la richiesta non conteneva elementi di prova sufficienti, come invece prescritto dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, hanno sostenuto che sarebbe opportuno analizzare separatamente i dati sulle importazioni della RPC e dell’Egitto e che, in ogni caso, le importazioni in questione non sarebbero suscettibili di compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo dato che il prezzo medio unitario all’importazione è aumentato dal 2018 al 2019.

(6)

Come esposto ai considerando 48 e 50, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie nel presente caso. La richiesta di registrazione è divenuta quindi superflua, rendendo di conseguenza inutili tanto la sua ulteriore analisi quanto l’esame delle osservazioni sintetizzate al considerando 5.

1.3.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi ed egiziane nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(9)

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd ha richiesto l’intervento del consigliere-auditore e l’audizione si è svolta il 28 ottobre 2019. All’ordine del giorno vi era la proposta di applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a tale società. La Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate e le ha trattate nella divulgazione finale delle informazioni. Il consigliere-auditore non ha raccomandato alcuna azione di follow-up specifica.

(10)

Come indicato al considerando 48, la Commissione ha fornito delucidazioni sulla definizione del prodotto mentre l’inchiesta era già in corso e ha offerto alle parti interessate dalla delucidazione, o che potevano non essersi manifestate in quanto ritenevano di non essere interessate dal procedimento, l’opportunità di manifestarsi e di richiedere un questionario entro un termine stabilito. Non si sono manifestate ulteriori parti.

1.4.   Campionamento

(11)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento. Ha aggiunto di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione in base al volume di produzione dichiarato del prodotto simile nell’Unione tra l’ottobre 2017 e il settembre 2018, tenendo anche in considerazione la distribuzione geografica. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 40 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione di prodotti GFF. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(13)

Solo un produttore dell’Unione ha presentato osservazioni, suggerendo di includere una quarta società all’interno del campione al fine di aumentare la rappresentatività geografica, il volume di produzione e i tipi di prodotto interessati.

(14)

La Commissione, nell’intento di includere nel campione il massimo volume rappresentativo della produzione, ha deciso di ampliare il campione a quattro società. I produttori dell’Unione inclusi nel campione finale rappresentavano oltre il 40 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione di prodotti GFF. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(16)

Solo un importatore indipendente (Euroresins UK Ltd.) ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Visto il numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(18)

Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 79 % delle esportazioni dichiarate di prodotti GFF dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(19)

Il campione di produttori esportatori o di gruppi di produttori esportatori è il seguente:

China National Building Materials Group («gruppo CNBM») che comprende:

Jushi Group Co. Ltd («Jushi»),

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd («Hengshi»),

Taishan Fiberglass Inc («Taishan»);

Yuntianhua Group («gruppo Yuntianhua») che comprende:

PGTEX China Co. Ltd («PGTEX»),

Chongqing Tenways Material Corp. («CTM»).

(20)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(21)

Sono pervenute osservazioni da un produttore esportatore non incluso nel campione, da un produttore esportatore incluso nel campione e dalla CCCLA.

(22)

Il produttore esportatore non incluso nel campione ha argomentato che entrambi i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione avevano un processo produttivo verticalmente integrato e diverso dal suo (che non è integrato) e, di conseguenza, ha ritenuto che i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non fossero rappresentativi della sua situazione. Analogamente, la CCCLA ha argomentato che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano verticalmente integrati e che il campione non era quindi rappresentativo dell’industria cinese dei prodotti in fibra di vetro, della quale facevano parte anche produttori non integrati.

(23)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione del campione dovrebbe basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 18, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 79 % delle esportazioni dichiarate dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e tale valore è stato considerato rappresentativo. In ogni caso, i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione comprendevano sia entità verticalmente integrate che entità non integrate, e l’analisi della Commissione ne tiene debitamente conto. Di fatto, la maggior parte delle esportazioni verso l’Unione è stata effettuata da entità non integrate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(24)

Inoltre, tutti i produttori esportatori non inclusi nel campione hanno avuto l’opportunità di chiedere di essere sottoposti a un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Come indicato al considerando 39, nessuno dei produttori esportatori ha richiesto tale esame individuale.

(25)

La CCCLA ha altresì argomentato che la selezione di soli due gruppi di produttori esportatori rischiava di incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, nel caso in cui uno dei gruppi selezionati avesse interrotto la propria collaborazione o deciso di recedere dall’inchiesta.

(26)

In tal caso, secondo la CCCLA, l’eventuale aliquota del dazio per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato sarebbe stata calcolata in base al dazio istituito per l’altro gruppo incluso nel campione, pregiudicando la rappresentatività del campione. La CCCLA ha pertanto chiesto alla Commissione di ampliare il campione includendo un altro produttore esportatore.

(27)

Come indicato al considerando 19, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione comprendevano cinque entità produttrici esportatrici. Inoltre, come esposto al considerando 18, il campione rappresentava il 79 % delle esportazioni dichiarate dalla RPC nell’Unione ed è stato considerato rappresentativo. La Commissione ha pertanto deciso di non ampliare il campione, in quanto ciò non le avrebbe permesso di esaminare tutte le entità entro i termini fissati per l’inchiesta. Tuttavia, come indicato al considerando 24, alle società non incluse nel campione che hanno collaborato è stata offerta l’opportunità di chiedere che fosse effettuato un esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ma nessuno dei produttori esportatori ha richiesto tale esame individuale.

(28)

Quanto al gruppo CNBM, sebbene Jushi e Hengshi non abbiano messo in discussione il fatto di essere società collegate, hanno dichiarato di non essere collegate a Taishan. Jushi ha affermato che la Commissione non poteva fare meccanicamente affidamento sull’articolo 127, paragrafo 1, lettera d) o f), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015 (4), («l’atto di esecuzione del codice doganale») per trattare Hengshi, Jushi e Taishan come un’entità unica. A sostegno di tale argomentazione, Jushi ha fatto riferimento al panel dell’OMC nella controversia Corea – «Certain Paper» (5) e agli orientamenti per le operazioni collegate delle società quotate nella borsa di Shangai.

(29)

Anche Taishan ha contestato il fatto di essere collegata a Jushi e Hengshi argomentando che i) le società non possedevano direttamente le azioni l’una dell’altra, ii) non detenevano alcuna partecipazione azionaria diretta in comune, iii) i processi decisionali e le istituzioni amministrative delle società erano diversi, iv) non erano presenti sovrapposizioni tra i membri dei rispettivi consigli di amministrazione, v) non erano intercorse operazioni collegate tra Hengshi/Jushi e Taishan, vi) erano concorrenti sul mercato, e vii) Taishan era ubicata in una zona geograficamente lontana da quella di Jushi e Hengshi. Infine, Taishan ha argomentato che, in una situazione analoga riguardante una precedente inchiesta antidumping relativa alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali originari della RPC (6), le società non erano state considerate collegate.

(30)

Dall’inchiesta è emerso che China National Building Material («CNBM») è un’impresa statale cinese detenuta direttamente e indirettamente al 41,27 % dalla società madre CNBM, che è a sua volta interamente detenuta dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC»). CNBM è proprietaria al 26,97 % di China Jushi Co., Ltd. («China Jushi»), che è l’azionista unico del gruppo Jushi (7).

(31)

Nel settembre 2017 CNBM ha sottoscritto un accordo di fusione (8) con Sinoma che è stato ultimato nel maggio 2018. Sinoma, tramite la sua filiale Sinoma Science & Technology Co., era proprietaria di Taishan. In seguito alla fusione è stata assorbita da CNBM. Di conseguenza, CNBM detiene China Jushi (azionista unico di Jushi) al 26,97 % e Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (azionista unico di Taishan) al 60,24 %.

(32)

Ai sensi dell’articolo 127, lettera d), dell’atto di esecuzione del codice doganale, due soggetti sono considerati legati se: un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra. CNBM detiene China Jushi (azionista unico di Jushi) al 26,97 % e Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (azionista unico di Taishan) al 60,24 %. Ne consegue pertanto che le due società sono collegate.

(33)

Inoltre, secondo una relazione aziendale della società di intermediazione cinese Guotai Junan Securities del 2019 (9), dal 2017 CNBM sta riorganizzando i suoi enti operativi al fine di migliorare il coordinamento regionale ed eliminare la concorrenza orizzontale tra le società controllate quotate. Inoltre, CNBM intende risolvere le problematiche relative alla concorrenza orizzontale entro il 2020. Secondo le informazioni disponibili al pubblico contenute nella relazione, CNBM intendeva avviare tale processo consolidando la propria attività commerciale relativa alla fibra di vetro mediante iniezioni di attività tra China Jushi e Sinoma Science & Technology (azionista unico di Taishan). Pertanto, gli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta non sostengono l’argomentazione delle società secondo cui la partecipazione azionaria comune non ha ripercussioni concrete e le società operano in maniera indipendente. Al contrario, tali elementi di prova lasciano intendere che oltre alla pura partecipazione azionaria (che è di per sé determinante al fine di stabilire che le società sono collegate), le tre società sono anche in grado di influenzare in maniera significativa le rispettive decisioni aziendali, e che la controllante (CNBM) punta almeno a coordinarne, se non addirittura integrarne, le operazioni («risolvere le problematiche relative alla concorrenza orizzontale»). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui la decisione di considerare le tre società collegate non teneva conto delle realtà fattuali ed economiche.

(34)

Quanto all’argomentazione secondo cui la Commissione non poteva trattare Hengshi, Jushi e Taishan come un gruppo unico, l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base permette alla Commissione di istituire un unico dazio antidumping individuale laddove esistano collegamenti societari fra i fornitori. In tal modo si garantisce che le autorità doganali possano applicare le misure in modo efficace, evitando che società collegate effettuino esportazioni attraverso la società con il dazio inferiore. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, che riguarda il valore normale, afferma che al momento di determinare se due parti sono collegate la Commissione può tenere conto dell’articolo 127 dell’atto di esecuzione del codice doganale. Non vi sono motivi per cui la Commissione dovrebbe applicare standard diversi ai produttori esportatori in relazione al valore normale e nello stabilire se questi siano collegati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Pertanto, la Commissione ricorre coerentemente ai criteri di cui all’articolo 127 dell’atto di esecuzione del codice doganale al momento di applicare l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale prassi consolidata è stata inoltre comunicata a tutte le parti nell’avviso di apertura all’inizio del procedimento. La controversia su cui si è espressa l’OMC (10), cui Jushi fa riferimento al considerando 28, non corrobora l’argomentazione della società. Contrariamente a quanto Jushi e Hengshi hanno tentato di inferire, il panel dell’OMC in tale controversia ha confermato che, ai fini dell’accertamento del dumping nelle inchieste antidumping, la norma di cui all’articolo 6.10 dell’accordo antidumping dell’OMC (secondo cui dovrebbe essere calcolato un margine di dumping per ogni produttore esportatore) non esclude necessariamente la possibilità di trattare entità giuridiche distinte come un unico esportatore o produttore. Il panel ha osservato che tale trattamento sarebbe consentito qualora le relazioni strutturali e commerciali tra le società in questione fossero sufficientemente vicine da permettere di considerarle come un unico esportatore (11). Nel formulare tale osservazione, il panel non ha stabilito quali siano i criteri che le autorità incaricate dell’inchiesta devono applicare per valutare se le società sono collegate. Il panel ha semplicemente esaminato gli elementi specifici (quali partecipazione azionaria, consiglio di amministrazione, canali di vendita) che erano a disposizione dell’autorità incaricata dell’inchiesta in tale controversia. L’organo di appello nella controversia CE – Elementi di fissaggio ha confermato la possibilità di trattare un certo numero di esportatori come entità unica, indicando anche una serie di elementi che possono essere pertinenti, ad esempio i) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori quali il controllo, la partecipazione azionaria e la gestione comuni; ii) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali il controllo, la partecipazione azionaria e la gestione comuni; e iii) il controllo o un’influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione (12). A tale riguardo, in base agli elementi giuridici e fattuali del presente caso l’esistenza di collegamenti aziendali tra Jushi, Hengshi e Taishan è inconfutabile. La Commissione può pertanto considerarle come un’entità unica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(35)

Per quanto concerne l’argomentazione di Taishan secondo cui, in una situazione analoga riguardante un’inchiesta antidumping precedente (13), talune società non erano state considerate collegate, la Commissione ha osservato che nell’inchiesta indicata da Taishan la questione riguardante il rapporto tra le società non era nemmeno stata sollevata. La Commissione non ha pertanto compreso come tale controversia possa corroborare l’argomentazione di Taishan relativa al rapporto di questa con Jushi e Hengshi. In ogni caso, la situazione attinente al presente caso è stata valutata nel merito, in considerazione del quadro giuridico applicabile.

(36)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che si trattava di società collegate ai fini dell’inchiesta e tutte le argomentazioni a tal proposito sono pertanto state respinte.

(37)

Dopo aver ricevuto il documento generale di divulgazione delle informazioni il 19 dicembre 2019 («la divulgazione finale delle informazioni»), Taishan ha sostenuto che CNBM esercitava solo un controllo molto limitato sulle decisioni di Jushi o Hengshi relative all’attività commerciale e operativa. Ha ribadito che Taishan e Hengshi/Jushi erano concorrenti sul mercato e ha osservato di aver presentato in precedenza elementi di prova a sostegno di tali argomentazioni, come indicato al considerando 29. Inoltre, Taishan ha affermato che, pur essendo collegata a Hengshi/Jushi per via della proprietà statale comune, aveva scarso interesse a coordinare le sue attività di esportazione con Hengshi/Jushi dopo l’istituzione di misure. Taishan ha offerto un impegno che reciderebbe efficacemente ogni legame commerciale tra Taishan e Hengshi/Jushi e, di conseguenza, non consentirebbe di far transitare attraverso Taishan le esportazioni di prodotti GFF nell’Unione provenienti da Hengshi/Jushi. Pertanto non sarebbe necessario istituire un unico dazio antidumping sull’intero gruppo.

(38)

Come descritto al considerando 33, l’inchiesta ha fatto emergere che le tre società, tramite i loro azionisti comuni, sono in grado di influenzare in maniera significativa le rispettive decisioni aziendali. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo hanno dimostrato che le società stanno consolidando e coordinando le operazioni relative alla fibra di vetro. Non sono state fornite informazioni o elementi di prova nuovi che permettessero di invalidare tali risultanze. Di fatto, Taishan non ha contestato i progetti del suo principale azionista relativi al consolidamento delle sue attività nel settore della fibra di vetro. Tali progetti sono in netta contraddizione con qualsiasi impegno a recidere i legami commerciali tra Taishan e Hengshi/Jushi. Inoltre, e senza prendere posizione sulla possibilità che la Commissione accetti tale impegno, la società non è chiaramente in grado di assumersi alcun tipo di impegno senza l’approvazione di chi la controlla in ultima istanza. Pertanto, le argomentazioni di Taishan e la sua richiesta di impegno sono state respinte.

1.5.   Esame individuale

(39)

Sette dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Inoltre, la Commissione ha informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia, nessuna delle società ha risposto al questionario.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(40)

La Commissione ha inviato un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). I questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della RPC e dell’Egitto sono stati resi disponibili online (14) il giorno dell’apertura.

(41)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, da cinque utilizzatori, da un importatore indipendente, da tutti i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e da due produttori esportatori egiziani facenti parte dello stesso gruppo (CNBM). Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(42)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti parti:

 

Produttori dell’Unione

European Owens Corning Fiberglas, Sprl, Belgio («OC»);

Chomarat Textiles Industries S.A.S., Francia («Chomarat»);

Saertex GmbH & Co. KG, Germania («Saertex»);

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, Finlandia («Ahlstrom»).

 

Produttori esportatori della RPC

China National Building Materials Group («gruppo CNBM»);

Jushi Group Co. Ltd, Tongxiang;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd, Tongxiang;

Taishan Fiberglass Inc., Taian;

Yuntianhua Group («gruppo Yuntianhua»):

PGTEX China Co. Ltd, Changzhou,

Chongqing Tenways Material Corp., Chongqing.

 

Produttori esportatori dell’Egitto

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E, Suez;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E., Suez.

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori cinesi ed egiziani con sede a Hong Kong

Huajin Capital Limited;

Jushi Group (HK) Sinosia Composite Materials Co., Ltd.

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori cinesi ed egiziani con sede nella RPC

Jushi Group Hong Kong Co. Limited, Tongxiang.

 

Operatori commerciali/importatori collegati ai produttori esportatori con sede nell’Unione

Jushi France SAS, St. Priest, Francia;

Jushi Italia SRL, Milano, Italia;

Jushi Spain, Madrid, SA, Spagna.

 

Utilizzatori

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH&Co KG, Danimarca («SGRE»);

Vestas Wind Systems A/S, Danimarca («Vestas»).

1.7.   Omessa collaborazione

(43)

Due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione (Jushi e Hengshi), facenti parte del gruppo CNBM, non hanno collaborato all’inchiesta. Per questo motivo, come esposto in dettaglio nella sezione 3.1, la Commissione ha deciso di basare le conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre accolto le informazioni fornite da una parte commerciale collegata del gruppo CNBM (CNBM International Corporation, «CNBM International»), la quale ha trasmesso parte delle informazioni richieste in una fase tardiva, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. i considerando da 85 a 87).

1.8.   Domanda di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base

(44)

I produttori esportatori Jushi e Hengshi hanno chiesto il trattamento riservato di uno dei loro contributi. Nonostante le varie richieste presentate al riguardo, le società non hanno potuto spiegare il motivo per cui tali informazioni specifiche dovessero essere considerate riservate. In particolare, occorre sottolineare che informazioni pressoché identiche erano già state fornite da un’altra parte interessata senza pretese di riservatezza ed erano accessibili ad altre parti interessate nel fascicolo pubblico. La domanda di trattamento riservato non ha pertanto potuto essere accolta. Poiché le società hanno comunque ribadito di non essere disposte a fornire tale contributo in assenza di riservatezza, la Commissione ha deciso di non rendere pubbliche tali osservazioni nel presente regolamento.

(45)

A ogni modo, dato che l’altra parte interessata aveva trasmesso osservazioni/informazioni pressoché identiche senza pretese di riservatezza, le argomentazioni addotte da Jushi e Hengshi sono pienamente trattate nel merito nel presente regolamento.

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(46)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

(47)

Il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antidumping che per l’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 3.

1.10.   Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

(48)

Durante l’inchiesta è emerso che alcuni operatori economici potrebbero non essersi manifestati a causa di un’interpretazione inesatta della definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per tale motivo, il 18 settembre 2019 la Commissione ha fornito delucidazioni sulla formulazione della definizione del prodotto contenuta nell’avviso di apertura pubblicando un avviso («avviso recante delucidazioni») (15). L’avviso recante delucidazioni ha offerto alle parti la possibilità di manifestarsi e di richiedere un questionario entro un lasso di tempo prescritto. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito all’avviso recante delucidazioni, né ha richiesto un questionario.

(49)

Alla luce della prospettiva che nuove parti si manifestassero e della conseguente necessità di salvaguardarne pienamente i diritti procedurali di difesa, la Commissione ha deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie.

(50)

Il 26 settembre 2019, a norma dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l’inchiesta.

(51)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso recante delucidazioni e nella successiva inchiesta, è stato confermato che non vi erano operatori economici che non si erano manifestati a causa di un possibile fraintendimento della definizione del prodotto in esame contenuta nell’avviso di apertura.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(52)

Il prodotto in esame (16) è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 («prodotti GFF»), originari della RPC e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080) («il prodotto in esame»).

(53)

I prodotti GFF sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, ad esempio per la produzione di pale per turbine eoliche, nella produzione di attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubazioni.

(54)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la CCCLA ha affermato che la definizione del prodotto non era chiara e che sarebbe stato opportuno precisare se i prodotti di cui ai codici NC 7019 59 00 e 7019 90 00 fossero inclusi nell’ambito dell’inchiesta.

(55)

La Commissione ricorda che, come indicato nell’avviso di apertura, il prodotto oggetto dell’inchiesta è precisato nella definizione del prodotto e non dai codici NC o TARIC (che sono forniti solo a titolo informativo). La Commissione ha definito chiaramente il prodotto in esame nell’avviso di apertura. Lo conferma il fatto che, dopo che la Commissione ha pubblicato l’avviso recante delucidazioni relativo alla definizione del prodotto di cui al considerando 48, nessuna delle parti interessate si è manifestata. L’argomentazione secondo cui la definizione del prodotto non sarebbe chiara è stata pertanto respinta.

2.2.   Prodotto simile

(56)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, utilizzato come paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(57)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(58)

Un produttore esportatore e il ministero del Commercio della Repubblica araba d’Egitto hanno dichiarato che i kit di prodotti GFF pretagliati non dovrebbero rientrare nell’ambito dell’inchiesta. Hanno asserito che i kit di prodotti GFF pretagliati rappresenterebbero un prodotto a valle che richiede ulteriori fasi di produzione e che presenta caratteristiche fisiche differenti essendo di dimensioni molto più ridotte. Tale prodotto giungerebbe in forme e imballaggi differenti, essendo composto da molteplici pezzi di tessuto di piccole dimensioni trapuntati insieme. È stato ulteriormente argomentato che l’esclusione dei kit non comporterebbe alcun rischio di elusione in quanto la procedura di taglio sarebbe irreversibile e il prodotto non è interscambiabile con i prodotti GFF non tagliati.

(59)

Il denunciante ha dichiarato che i kit di prodotti GFF pretagliati e i prodotti GFF non tagliati presentano le medesime caratteristiche di base e gli stessi usi finali. Poiché i prodotti GFF sono materiali di rinforzo, la procedura di taglio è necessaria per adeguarli alla forma del prodotto da rinforzare, ma non ne pregiudica le caratteristiche di base in quanto tali. La procedura di taglio può essere eseguita dal produttore di GFF, da un tagliatore industriale indipendente oppure dal cliente stesso. Si tratta di un’operazione semplice e a basso costo. Il denunciante ha ulteriormente affermato che gli utilizzatori non percepiscono i prodotti GFF pretagliati in maniera diversa rispetto agli altri prodotti GFF, in quanto tali prodotti sono generalmente fabbricati in base alle specifiche dell’utilizzatore. Se modificasse le caratteristiche dei prodotti GFF, la procedura di taglio li renderebbe inutilizzabili per il cliente specifico.

(60)

Dall’inchiesta è emerso che le procedure di pretaglio e allestimento in kit non modificano le caratteristiche fisiche, tecniche o chimiche di base dei prodotti GFF né i loro usi finali di base. I clienti di entrambe le tipologie di prodotto sono sostanzialmente gli stessi ed entrambe vengono vendute tramite i medesimi canali di distribuzione.

(61)

L’inchiesta ha altresì confermato che, per la maggior parte delle applicazioni, i prodotti GFF sono fabbricati su ordinazione in base alle specifiche dei clienti. I kit di prodotti GFF pretagliati rappresentano una semplice specifica aggiuntiva all’interno dell’ordine del cliente. Anche il fatto che i kit di prodotti GFF pretagliati vengano imballati diversamente non ne modifica le caratteristiche. Dato che i prodotti GFF vengono ordinati in misura sempre maggiore sotto forma di kit di prodotti GFF pretagliati e che si ricorre sempre più di frequente ai servizi di realizzatori di kit esterni, insorgerebbe un elevato rischio di elusione qualora i prodotti GFF venissero esclusi dall’ambito dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno escludere i prodotti GFF pretagliati dall’ambito dell’inchiesta.

(62)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la CCCLA e il governo egiziano («il governo dell’Egitto») hanno affermato che i kit di prodotti GFF pretagliati dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in quanto costituirebbero prodotti a valle che richiedono fasi di produzione supplementari e che presentano caratteristiche fisiche diverse che si ripercuotono sensibilmente sui costi e sui prezzi. Entrambe le parti hanno sostenuto che, se i kit di prodotti GFF pretagliati fossero esclusi dal campo di applicazione delle misure, non vi sarebbe inoltre alcun rischio di elusione, in particolare per via dei costi supplementari associati e del fatto che la procedura di taglio sarebbe irreversibile.

(63)

La Commissione non può accogliere tale argomentazione. Come spiegato al considerando 61, il taglio e l’allestimento in kit non creano un prodotto a valle, ma costituiscono una specifica aggiuntiva all’interno dell’ordine del cliente. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(64)

Un altro produttore esportatore ha dichiarato che i filati in fibra di vetro dovrebbero essere considerati esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Questo produttore esportatore ha asserito che il filato in fibra di vetro non era stato citato esplicitamente nel questionario, nella denuncia o nell’avviso di apertura, il che indicherebbe che non rientra nella definizione del prodotto. Ha ulteriormente affermato che i prodotti GFF realizzati da filato non potrebbero essere classificati secondo le caratteristiche del numero di controllo del prodotto («NCP»), che i prodotti GFF da filato sarebbero importati sotto codici NC diversi rispetto a quelli indicati nella denuncia e che i filati in fibra di vetro non sarebbero coperti dalle misure contro i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro di cui ad altri procedimenti.

(65)

Il denunciante e un altro produttore dell’Unione (che non sostiene la denuncia) hanno affermato che solo i prodotti GFF da filati in fibra di vetro non ritorti dovrebbero rientrare nell’inchiesta, mentre i filati ritorti potrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Il denunciante ha dichiarato che i filati in fibra di vetro non ritorti condividono le caratteristiche dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, in quanto consistono in un fascio di filamenti o di fili non torti, sono utilizzati per le medesime finalità dei filati accoppiati in parallelo senza torsione e di norma presentano un diametro di 13-24 micrometri e una densità di 300-4 800 tex.

(66)

Per quanto riguarda l’inclusione dei prodotti GFF da filati in fibra di vetro, nell’avviso di apertura il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito come costituito da «tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, […]» (17). Dall’inchiesta è emerso che i filati in fibra di vetro non ritorti condividono le medesime caratteristiche di base dei filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro, ossia consistono in un fascio di filamenti o di fili non torti e sono anche utilizzati per le medesime finalità. Entrambi presentano di norma un diametro di 13-24 micrometri e una densità di 300-4 800 tex. Pertanto non sarebbe opportuno escludere questi tipi di prodotto dall’ambito dell’inchiesta.

(67)

Per quanto riguarda i prodotti GFF realizzati principalmente da filati in fibra di vetro ritorti, la Commissione osserva che tale prodotto, che presenta caratteristiche di base differenti ed è altresì destinato a diversi usi finali, ad esempio schede di circuiti stampati, non ha mai fatto parte del prodotto in esame. La Commissione ha chiarito esplicitamente questo punto nella nota recante delucidazioni.

3.   DUMPING

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

3.1.   Osservazioni preliminari

(68)

Come indicato nel considerando 43, Jushi e Hengshi non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione ha accolto le informazioni fornite da una terza società collegata, la quale ha trasmesso le informazioni richieste in una fase tardiva. La situazione delle tre società e le rispettive osservazioni sono trattate nella presente sezione.

(69)

Jushi, un produttore esportatore verticalmente integrato, non ha fornito informazioni fondamentali riguardo al suo processo produttivo nella risposta al questionario né in seguito all’invio della successiva lettera di richiesta di maggiori informazioni. Le informazioni mancanti erano fondamentali per determinare il valore normale della società, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che dovrebbe tenere conto del processo produttivo di una società verticalmente integrata. La Commissione ha chiesto informazioni in merito ai costi di produzione per NCP. Queste comprendevano il volume e il valore per NCP di tutti i fattori produttivi utilizzati da Jushi per fabbricare prodotti GFF. Jushi si è tuttavia rifiutata di fornire le informazioni richieste per alcuni fattori produttivi, quali i dettagli per NCP relativi alla miscela di appretto utilizzata per produrre filati accoppiati in parallelo senza torsione («GFR») in fibra di vetro, le principali materie prime utilizzate nella fabbricazione di prodotti GFF. Nonostante la Commissione abbia presentato varie richieste al fine di ottenere tali informazioni, accompagnate dal motivo per cui esse erano sollecitate, Jushi si è rifiutata di trasmetterle. Di conseguenza, la Commissione ha informato Jushi della sua intenzione di utilizzare i dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai fini della determinazione del valore normale.

(70)

Alla società è stato inoltre comunicato che, alla luce dell’omessa collaborazione, durante la visita di verifica non sarebbero state accolte informazioni riguardo al valore normale. L’analisi di tali informazioni prima della visita di verifica era essenziale per garantire una visita di verifica in loco efficace e significativa per quanto riguarda la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre, in considerazione dei termini prescritti applicabili all’inchiesta, nonché dell’elevato numero di opportunità e dell’ampio margine di tempo concessi al produttore esportatore affinché fornisse le informazioni richieste, la Commissione non era più in grado di accogliere eventuali nuove informazioni riguardanti il valore normale.

(71)

Jushi ha argomentato che la Commissione avrebbe potuto giungere a una risultanza ragionevole anche trattandola come un produttore non verticalmente integrato, vale a dire stabilendone fattori e costi di produzione sulla base dei prodotti GFR, la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione di prodotti GFF. Ha asserito di aver trasmesso le informazioni pertinenti entro i termini prescritti e che esse erano verificabili. Il produttore esportatore ha dichiarato di aver agito con la massima diligenza trasmettendo alla Commissione tutte le informazioni che non considerava informazioni commerciali riservate. Il produttore esportatore ha dichiarato che non aveva potuto comunicare il suo costo di produzione dei prodotti GFR in particolare per quanto riguarda la miscela di appretto, dato che essa era composta da un insieme di varie sostanze chimiche esclusivo della società e, di conseguenza, rappresentava un’informazione commerciale riservata.

(72)

Le informazioni mancanti (i dettagli per NCP relativi alla miscela di appretto per i costi di produzione dei prodotti GFR) erano tuttavia necessarie ai fini della determinazione del valore normale, in caso di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che dovrebbe tenere conto del processo produttivo del produttore esportatore. Inoltre, il produttore esportatore non ha dimostrato in che modo la Commissione sarebbe potuta giungere a una risultanza ragionevole anche alla luce del suo rifiuto di trasmettere le informazioni necessarie relative al costo totale di produzione.

(73)

La Commissione ha inoltre chiarito che tutte le informazioni commerciali riservate fornite nell’ambito del procedimento antidumping sono trattate come strettamente riservate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e che nessuna delle altre parti interessate avrebbe avuto accesso a tali informazioni.

(74)

Pertanto, la Commissione ha respinto le argomentazioni addotte dal produttore esportatore e ha deciso di basare le conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(75)

Hengshi, un’altra società non integrata facente parte del gruppo CNBM, ha fornito informazioni false e fuorvianti durante la visita di verifica e ha inficiato gravemente il processo di verifica trattenendo informazioni rilevanti e ritardando inutilmente e ripetutamente tale processo. In particolare, le informazioni fornite in relazione all’NCP, ai criteri di ripartizione utilizzati per calcolare il volume di incidenza di energia elettrica, manodopera e spese generali sul costo di produzione per NCP, nonché alla sua situazione contabile generale per il 2018 e all’assetto azionario sono state considerate inaffidabili e non hanno potuto essere utilizzate per determinare il margine di dumping di tale produttore esportatore.

(76)

La Commissione ha pertanto informato la società interessata della sua intenzione di utilizzare i dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini del calcolo del valore normale nel caso in cui l’inchiesta avesse stabilito che era opportuna l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la parte interessata è stata informata circa i motivi per cui la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite e ha avuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni.

(77)

Hengshi ha presentato osservazioni sull’intenzione della Commissione di basare le conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base e ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, che si è svolta il 28 ottobre 2019. La società ha dichiarato di non aver intenzionalmente ritardato o interrotto lo svolgimento dell’inchiesta e di aver agito con la massima diligenza. In particolare, ha argomentato che le informazioni fornite non erano false o fuorvianti e che, durante la visita di verifica, aveva fornito una versione quasi interamente corretta della tabella NCP. Essa ha trasmesso una tabella NCP interamente corretta nell’inchiesta antisovvenzioni parallela in corso, la quale è stata verificata nell’ambito di tale inchiesta e dovrebbe essere utilizzata nel presente procedimento come dato disponibile. Inoltre, la società ha dichiarato che i criteri di ripartizione forniti in relazione al costo di produzione per NCP erano coefficienti storicamente impiegati a fini gestionali e di calcolo dei costi, nonché utilizzati quotidianamente dalla società. La società ha sottolineato che tali criteri di ripartizione rispecchiavano in modo oggettivo i costi di produzione reali. Quanto alla situazione contabile generale per il 2018, la società ha spiegato che, al momento di consegnare i documenti giustificativi durante la visita di verifica, non si era resa conto che tali adeguamenti non figuravano nei documenti in questione a causa di limitazioni tecniche del suo sistema. Ha spiegato che tale omissione era dovuta alla transizione a un nuovo sistema contabile effettuata il 1o gennaio 2019, un elemento che non era stato precedentemente comunicato alla Commissione. La società ha contestato l’argomentazione secondo cui l’omessa comunicazione dell’esistenza di questo nuovo sistema avrebbe ritardato inutilmente la verifica. Il produttore esportatore ha inoltre dichiarato che l’inesatta registrazione della quota detenuta da uno degli azionisti era imputabile a un errore tipografico che è stato corretto durante la visita di verifica in loco. Tale errore non andrebbe pertanto considerato come un’informazione «fuorviante» comportante l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Infine, il produttore esportatore ha contestato l’argomentazione secondo cui avrebbe inficiato il processo di verifica in varie occasioni, in particolare rifiutandosi di fornire i) spiegazioni in merito a un certo documento (riservato) presente nel suo questionario e ii) fogli di lavoro rivisti.

(78)

In primo luogo, l’NCP indicato da Hengshi nell’ambito della presente inchiesta era inesatto nonostante le numerose opportunità concesse al produttore esportatore per rivedere gli NCP nell’arco dei sei giorni della visita di verifica. La Commissione non è stata in grado di determinare prezzi medi di vendita affidabili per NCP basandosi sulle informazioni fornite, le quali hanno dovuto pertanto essere ignorate.

(79)

In secondo luogo, dall’inchiesta è emerso che il criterio di ripartizione applicato dal produttore esportatore non rifletteva correttamente il volume di energia elettrica, manodopera e spese generali per NCP. Ciò è dovuto al fatto che, al momento di stabilire i criteri di ripartizione, la società non ha tenuto conto del tempo fermo dei macchinari di produzione. Questo ha portato a un’assegnazione eccessiva del volume di energia elettrica e spese generali utilizzato nel processo produttivo di prodotti fabbricati in volumi ridotti e a un’assegnazione deficitaria delle stesse voci ai prodotti fabbricati in grande quantità. I criteri di ripartizione utilizzati dal produttore esportatore, inoltre, hanno determinato un’assegnazione errata del numero di ore di lavoro per NCP. Il produttore esportatore ha riconosciuto di aver commesso tale errore nella sua lettera ai servizi della Commissione del 22 luglio 2019. Inoltre, durante la visita di verifica, il gruppo di lavoro ha ripetutamente posto in evidenza l’incoerenza dei risultati ottenuti utilizzando i criteri di ripartizione forniti dalla società, che si è tuttavia rifiutata di approfondire la questione. Nonostante siano stati utilizzati in precedenza dal produttore esportatore, tali criteri di ripartizione non riflettono correttamente il volume di energia elettrica, manodopera e spese generali per NCP. Per questo motivo la Commissione ha appurato che i criteri di ripartizione utilizzati non permettevano di stabilire in modo affidabile i costi di produzione per NCP della società. Di conseguenza, anche questa informazione ha dovuto essere ignorata.

(80)

In terzo luogo, la Commissione non è d’accordo sul fatto che tale produttore esportatore non abbia inficiato il processo di verifica omettendo di comunicare l’esistenza del nuovo sistema contabile. La valutazione dell’incidenza del nuovo sistema sulle informazioni fornite dalla società ha richiesto più tempo del necessario. Sorprende anche che il direttore finanziario della società, presente durante la visita di verifica, non abbia immediatamente comunicato tale informazione al gruppo di lavoro. Se tale elemento non fosse stato taciuto al gruppo incaricato dell’inchiesta, non sarebbe stato necessario verificare se il nuovo sistema abbia inciso o meno sui dati relativi al 2018. Il tempo così risparmiato avrebbe potuto essere utilizzato per la verifica di elementi più essenziali del questionario. La Commissione osserva che, nonostante abbia prorogato di un giorno la visita di verifica, il gruppo di lavoro non è comunque stato in grado di concludere in modo soddisfacente la verifica dei dati forniti dalla società nel tempo (supplementare) disponibile.

(81)

In quarto luogo, l’errore nella registrazione della quota detenuta dall’azionista ha avuto un’incidenza significativa ed è stato decisivo al fine di determinare se il produttore esportatore in questione fosse collegato o meno a un altro produttore esportatore (e se facesse quindi parte dello stesso gruppo e dovesse essere soggetto al medesimo dazio antidumping). Di conseguenza, l’errore è stato ritenuto grave e fuorviante, indipendentemente dal fatto che l’informazione errata sia stata fornita intenzionalmente o meno.

(82)

Infine, la Commissione è dell’idea che la società abbia inficiato il processo di verifica in varie occasioni. In relazione alla mancanza di spiegazioni circa il documento riservato fornito unitamente alla risposta al questionario, la Commissione osserva che durante la verifica in loco sono state taciute al gruppo di lavoro informazioni fondamentali, che come indicato nella relazione sulla missione trasmessa alla società sono state fornite solo con forte ritardo (18). Inoltre, durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto che fossero trasmesse informazioni per verificare la correttezza della struttura NCP del prodotto in esame. Tuttavia, Hengshi ha fornito informazioni dettagliate sulla struttura NCP solo dopo che ne era stata appurata l’inesattezza. Inoltre, durante la visita di verifica, la società omesso di condividere un fascicolo rivisto riguardante l’NCP fino a quando il gruppo incaricato del caso non ha scoperto ulteriori errori nel fascicolo fornito. A quel punto, il gruppo aveva già dedicato molto tempo alla verifica degli NCP e aveva già concesso alla società l’opportunità di trasmettere documenti di lavoro e di ricominciare la verifica degli NCP. Tale condotta ha certamente inficiato l’inchiesta in quanto ha precluso ai funzionari della Commissione la possibilità di portare a termine la verifica dell’NCP fornito. Di conseguenza, la Commissione non può concordare sul fatto che la società non abbia gravemente inficiato il processo di verifica.

(83)

Alla luce delle significative carenze in termini di informazioni fornite da questo produttore esportatore, come descritto, la Commissione ha deciso di disattendere tali informazioni (tutti gli NCP e il costo di produzione per NCP) e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (19).

(84)

Poiché le osservazioni formulate dalla società, anche in sede di audizione con il consigliere-auditore, non hanno modificato i dati appurati né le conclusioni tratte, la Commissione ha confermato l’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione alla determinazione del prezzo all’esportazione e del valore normale di tale produttore esportatore.

(85)

Infine, CNBM International, un operatore commerciale collegato facente parte del gruppo CNBM, non ha presentato alcuna risposta all’allegato I del questionario, come invece richiesto. Tuttavia, dall’inchiesta è emerso che le informazioni necessarie circa le vendite di prodotti GFF erano mancanti e la Commissione ha chiesto a CNMB International di fornire i dati relativi a tali vendite e di chiarire perché non li avesse trasmessi prima.

(86)

CNBM International ha fornito le informazioni richieste in relazione alle vendite e ha argomentato di essere venuto a conoscenza di tali vendite solo mentre preparava la risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni parallela di cui al considerando 3.

(87)

Tuttavia, le informazioni fornite in una fase così avanzata hanno potuto essere verificate solo in parte. Dato l’esiguo volume la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di accogliere le informazioni relative a queste operazioni di vendita e di utilizzare i dati disponibili per alcune informazioni, quali le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dell’operatore commerciale collegato, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale per il produttore esportatore della RPC a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(88)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta concernente la RPC a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(89)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per la possibile applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti GFF. Nove produttori esportatori della RPC, che rappresentano la totalità delle esportazioni di prodotti GFF nell’Unione durante il PI, hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(90)

La Commissione, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in relazione alle presunte distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest’ultimo. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta.

(91)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nei confronti della Cina entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Hengshi, Jushi e la CCCLA hanno formulato un’osservazione in relazione all’esistenza di distorsioni significative in Cina, trattata ai considerando 106 e 107.

(92)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale per il produttore esportatore della RPC basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(93)

Il 27 marzo 2019 la Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate la prima nota al fascicolo (la «nota del marzo 2019»), invitandole a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia, la manodopera e i residui di produzione impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato una serie di possibili paesi rappresentativi: Brasile, Messico, Federazione russa e Turchia.

(94)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Taishan, Jushi, Hengshi e dal denunciante. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione.

(95)

Nella seconda nota al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale, del 4 settembre 2019 («la nota del settembre 2019»), la Commissione ha trattato le osservazioni ricevute in relazione alla nota del marzo 2019. La Commissione ha inoltre fornito l’elenco rivisto dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, la Turchia era considerata un paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha altresì determinato l’elenco dei codici utilizzati dalla Turchia e reso disponibili le pertinenti statistiche doganali turche nel fascicolo pubblico. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute alla Commissione osservazioni da due produttori esportatori cinesi facenti parte del gruppo CNBM. Tali osservazioni sono trattate nel presente regolamento ai considerando 106, 177 e da 207 a 211.

3.3.   Valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato

(96)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(97)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era applicabile.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.3.1.1.   Introduzione

(98)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(99)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve tenere conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi del paese esportatore del prodotto in esame. Di fatto, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non sono il risultato del libero gioco delle forze di mercato.

(100)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(101)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («la relazione») (20), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.

(102)

In particolare, la denuncia conteneva informazioni in merito al fatto che le industrie cinesi dei prodotti GFF e GFR sono fortemente promosse dal governo della RPC. Secondo il denunciante, il dodicesimo piano quinquennale della Cina sottolineava l’importanza dell’industria dei nuovi materiali, ivi compresi i prodotti GFF, in quanto industria emergente strategica e afferma che dovrebbe essere trasformata in un’industria leader tramite un sostegno e un orientamento politici completi. Inoltre, il tredicesimo piano quinquennale è volto a sviluppare ulteriormente le industrie dei nuovi materiali rafforzando la ricerca e lo sviluppo e migliorando la capacità di innovazione dell’industria manifatturiera (21).

(103)

La denuncia sostiene inoltre che l’industria dei nuovi materiali è anche un’industria incoraggiata nel contesto dell’iniziativa Made in China 2025 e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. La denuncia elenca una serie di fondi creati a sostegno dell’iniziativa Made in China 2025 e quindi indirettamente dell’industria dei prodotti GFF (22).

(104)

Infine, nella denuncia si osserva che il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali edili esorta a un’ottimizzazione della struttura industriale, espandendo, tra l’altro, le industrie emergenti quali i materiali a base di vetro, la ceramica ad uso industriale, le lenti intraoculari, le fibre e i materiali compositi ad alta prestazione, il grafene e i materiali modificati. Tale risultato è da conseguire tramite finanziamenti pubblici, misure tributarie, politiche finanziarie e in materia di prezzi, energia e protezione ambientale, e sostegno al capitale per partecipare a fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni di imprese di materiali edili mediante vari strumenti tra cui i prestiti (23).

(105)

Come indicato al considerando 41, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante relativi all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(106)

Hengshi, Jushi e la CCCLA hanno presentato osservazioni, per quanto riguarda le distorsioni, secondo cui la giurisprudenza dell’OMC imporrebbe all’Unione di stabilire costi per la costruzione del valore normale al fine di tenere conto delle condizioni esistenti nella RPC, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo antidumping, e hanno fatto riferimento alla relazione DS 473 UE — Biodiesel (Argentina) dell’organo di appello dell’OMC.

(107)

Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 161 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile. Inoltre, ritiene che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE — Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha infine rammentato che la controversia DS473 UE — Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che ai fini della presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente alla determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(108)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore interessato, compreso il prodotto in esame.

3.3.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC

(109)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia di Stato è considerata la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (24). Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Il diritto tollera altre forme di proprietà e permette il loro sviluppo accanto alla proprietà statale (25).

(110)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (26). Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(111)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero (27). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(112)

Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all’interno del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.1.1.5) (28).

(113)

In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) (29). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (30).

(114)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (31). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (32).

(115)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (33).

3.3.1.3.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(116)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(117)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese statali, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato (34). In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (35).

(118)

Nello specifico, nei settori dei prodotti GFF e GFR persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Lo Stato detiene quote significative in entrambi i gruppi di produttori inclusi nel campione, il gruppo CNBM e il gruppo Yuntianhua, che sono i maggiori produttori di prodotti GFF e GFR in Cina. Queste società rappresentano circa il 68 % della capacità produttiva totale in Cina dell’industria della fibra di vetro, che comprende sia i prodotti GFF che i prodotti GFR (36).

(119)

In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore dei prodotti GFF e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dei prodotti GFF sono altresì soggette agli orientamenti e alla supervisione strategici, come indicato nella sezione 3.3.1.5. Lo stesso vale per il settore dei prodotti GFR, che produce la materia prima principale per i prodotti GFF.

3.3.1.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(120)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da una parte il diritto di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di Stato da parte delle autorità statali pertinenti, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti (37), dall’altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale importante tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (38)) dev’essere istituita in ogni impresa, e quest’ultima deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale prescrizione non sia stata sempre seguita o rigorosamente applicata. Tuttavia, almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (39). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (40). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei fabbricanti di prodotti GFF e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(121)

Per quanto riguarda in particolare il settore dei prodotti GFF, come già evidenziato, molti dei fabbricanti di prodotti GFF sono di proprietà dello Stato. Il fascicolo riservato contiene altresì elementi di prova del fatto che vi è una presenza dello Stato presso i produttori esportatori inclusi nel campione tale da essere in grado di influenzare le decisioni aziendali e, in definitiva, interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Poiché nello statuto della società o in altri documenti di carattere riservato sono presenti elementi convalidanti specifici, essi sono stati comunicati separatamente alla parte interessata.

(122)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (41). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dei prodotti GFF e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.3.1.5.   Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(123)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse vengano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, piuttosto che essere ripartite conformemente alle forze di mercato (42).

(124)

L’industria dei prodotti GFF è considerata un’importante industria sostenuta dal governo della RPC. Ciò è confermato in una serie di piani di sviluppo industriale come il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della RPC oppure l’iniziativa Made in China 2025 (43).

(125)

Inoltre, i prodotti GFF sono spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «nuovi materiali». La tabella di marcia dell’iniziativa Made in China 2025 (44) descrive i «nuovi materiali» del settore 9 e le relative sottocategorie, ivi compresi materiali fondamentali avanzati (punto 9.1) e materiali strategici chiave (punto 9.2), tra cui le fibre ad alta prestazione e i materiali compositi, e i nuovi materiali energetici (45).

(126)

Oltre alla tabella di marcia dell’iniziativa Made in China 2025, nel novembre 2016 l’elenco dei 10 settori strategici è stato inoltre perfezionato in un repertorio di quattro elementi essenziali pubblicato dal comitato consultivo per la strategia manifatturiera nazionale (NMSAC), un gruppo consultivo del gruppo ristretto di direzione nazionale sulla costruzione di una potenza manifatturiera nazionale. In questo repertorio, ognuno dei 10 settori strategici è suddiviso in quattro capitoli: i) pezzi di ricambio essenziali di base ii) materiali essenziali chiave, iii) processi/tecnologie essenziali avanzati/e e iv) piattaforme tecnologiche dell’industria. La fibra di vetro si trova nel settore 7: materiale elettrico, sezione II materiale essenziale chiave: punto 16 pannelli isolanti in fibra di vetro, e nel settore 9: nuovi materiali, sezione II materiali essenziali chiave, punto 10: fibra ad alta prestazione, monomero e materiali compositi e punto 24: materiali a base di vetro.

(127)

Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della RPC cita i nuovi materiali in un paio di casi: «[c]i muoveremo più rapidamente per apportare innovazioni in tecnologie fondamentali in settori quali informazione e comunicazione di prossima generazione, nuova energia, nuovi materiali […]» (46). Il piano prevede inoltre lo svolgimento di progetti relativi a ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali chiave (47).

(128)

La tabella di marcia di Made in China 2025 elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essendo uno dei 10 settori strategici, i nuovi materiali beneficiano dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato (48).

(129)

I prodotti in fibra sono citati esplicitamente anche nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (NDRC), edizione 2011, un documento che elenca le industrie ammissibili ai finanziamenti agevolati per i materiali edili e tessili come segue:

«Materiali edili:

[…]

6.

Tecnologia di trafilatura di forni a bacino per il vetro privo di alcali e sviluppo tecnologico e produzione di fibre di vetro e prodotti ad alta prestazione fino a 50 000 tonnellate/anno.

Materiali tessili:

[…]

4.

Sviluppo e produzione di fibre e prodotti ad alta prestazione organici e inorganici ... e, tra l’altro, fibra di vetro ad alta resistenza (HT-AR).

[…]

6.

Utilizzo di tecnologie di filatura ad alta velocità e di nuovo tipo quali la filatura compatta, la filatura a coppia motrice ridotta, la filatura siro, la filatura integrata, per produrre filati misti di fibra multitipo; utilizzo di apparecchiature per l’automazione quali avvolgitori automatici, avvolgitori di precisione, levata integrata per produrre filati di qualità elevata.

[…]

9.

Produzione di materiali tessili per l’industria che soddisfino la domanda dell’economia nazionale in vari settori utilizzando compositi tessuti e non tessuti, compositi multistrato diretti, agenti multifunzionali di finitura di lunga durata e altre tecnologie ad alto livello.»

(130)

Inoltre il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2011 (decisione n. 9) cita esplicitamente quale settore incentivato: «forni di trafilatura di fibre di vetro del tipo E-glass […], sviluppo e produzione di fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti».

(131)

I prodotti GFF e GFR sono altresì trattati nel piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione per il periodo 2016-2020, che prevede, tra l’altro, la transizione dell’industria dei materiali da costruzione «da industria ampia a industria solida» e l’ottimizzazione delle strutture del settore edile, il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento dei materiali fondamentali, l’aumento del livello di concentrazione nell’industria, nonché il rafforzamento della competitività internazionale (49). Il piano prevede obiettivi di sviluppo quantitativi, il controllo statale sulla capacità produttiva, obiettivi di produzione dettagliati, distribuzione geografica delle industrie tra le province della RPC, sicurezza dell’approvvigionamento, sviluppo di industrie specifiche, controllo e influenza del governo sulle imprese e misure di sostegno all’industria (50). Da ciò si evince la forte presenza e l’intervento dello Stato nell’industria della fibra di vetro.

(132)

Il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra (51) è un piano rivolto nello specifico all’industria dei materiali in fibra. Esso indirizza chiaramente lo sviluppo del settore, ad esempio nella sezione III.3 definisce il seguente obiettivo:

«Integrare e aggiornare attivamente le estremità a monte e a valle della filiera industriale per mantenere lo sviluppo sano e stabile dell’industria dei materiali compositi e in fibra: incoraggiare le grandi imprese produttrici di forni a bacino ad attuare costantemente una strategia di sviluppo di portata mondiale, adottando modelli di capacità produttiva globali. Su tali presupposti: — mantenere un basso livello di controllo sul tasso di crescita del volume della produzione nazionale di fibra di vetro; — al contempo, ridurre la quota di esportazione dei prodotti e della fibra di vetro nazionali; — adeguare attivamente le strutture di produzione; […] — adeguare attivamente le strutture di produzione e orientare le imprese ad attuare uno sviluppo differenziato, sviluppare energicamente l’elevata lavorazione dei prodotti in fibra di vetro, ampliare la dimensione di mercato dei prodotti in materiali compositi e in fibra in settori di applicazione di fascia medio-alta e migliorare la qualità e il valore aggiunto dei prodotti. Garantire che il tasso di crescita annuo delle entrate delle principali imprese nell’industria dei materiali compositi e in fibra superi il tasso di crescita del PIL nazionale di circa 5-6 punti percentuali, ossia a partire dal 2020 le entrate totali delle imprese di dimensioni superiori a quella designata raggiungeranno i 500 miliardi di CNY, pari al doppio rispetto alla situazione dominante alla fine del dodicesimo piano quinquennale» (52).

(133)

Inoltre, la sezione IV.3.4 di tale piano funge da base per l’orientamento fornito dal governo alle imprese e all’intera industria.

«Indirizzare i vari tipi di imprese affinché siano coinvolte in operazioni differenziate tenendo conto dei loro vantaggi individuali e di specifici segmenti di mercato. In particolare, è necessario orientare le piccole e medie imprese affinché seguano il percorso di crescita che consiste nel colmare lacune specifiche, rendere le piccole imprese complementari a quelle di grandi dimensioni e considerare la specializzazione come strumento per il successo. Grazie alla differenziazione delle attività, si evitano la concorrenza di scala tra le grandi imprese e la concorrenza tra imprese analoghe, eliminando di conseguenza il mercato della concorrenza a basso costo. Al contempo, con la produzione specializzata, le piccole e medie imprese possono guadagnarsi il rispetto e l’attenzione delle grandi imprese, instaurare rapporti di stretta collaborazione con le imprese di grandi dimensioni e sostenere e promuovere efficacemente lo sviluppo delle grandi imprese».

(134)

Come esposto nella relazione, le associazioni industriali sono strettamente interconnesse con lo Stato, principalmente per via della crescente presenza del PCC all’interno di tali associazioni (53). Pertanto, anche le disposizioni della sezione IV.3.6 del medesimo piano suggeriscono un intervento statale nella produzione di fibra, compreso il settore dei prodotti GFF:

«[L’associazione provvede a]

assistere il governo nel progettare e attuare adeguatamente la politica industriale, per garantire il solido sviluppo del settore;

garantire l’efficace attuazione del sistema di gestione e scritture del settore della fibra di vetro e al contempo esaminare e attuare il sistema di gestione e scritture applicabile al settore dei materiali compositi;

definire e attuare sistemi di gestione e scritture del settore al fine di:

ridurre efficacemente le duplicazioni di basso livello,

rafforzare la sensibilizzazione delle imprese all’autodisciplina nonché le prospettive del settore,

promuovere l’eliminazione delle capacità di produzione obsolete e la trasformazione e il potenziamento del settore,

mantenere una concorrenza sana e ordinata e uno sviluppo ordinato del settore;

tenere conto delle esigenze di sviluppo del settore, adoperarsi per definire politiche e misure di incentivazione, orientare uno sviluppo solido del settore;

adoperarsi attivamente per ottenere il rimborso delle tasse all’esportazione sui prodotti in fibra di vetro sottoposti a lavorazione elevata e orientare un sano sviluppo dell’industria di lavorazione elevata della fibra di vetro;

adoperarsi attivamente per ottenere l’introduzione e il miglioramento delle aliquote delle tasse all’importazione ed esportazione per i materiali compositi e in fibra in modo da offrire incentivi alla crescita delle esportazioni di prodotti in materiali compositi ad elevato valore aggiunto».

(135)

La RPC ha promosso attivamente le industrie dei prodotti GFF e GFR a diversi livelli di governo; è possibile trovare un esempio di iniziativa locale che riguarda una delle società incluse nel campione nel tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico della città di Jiujiang:

«Sezione III 2.2 Attuare un piano di sviluppo efficace per le industrie strategiche ed emergenti

Nuovi materiali:

[…]

ampliare e sostenere la filiera industriale dei nuovi materiali, promuovere lo sviluppo di cluster industriali relativi ai nuovi materiali;

appoggiarsi alla zona di sviluppo economico di Jiujiang, al parco industriale del distretto di Jiujiang Chihu, al parco industriale di Yongxiu Xinghuo e alla base di produzione della fibra di Lushan, e concentrarsi sullo sviluppo di nuovi materiali in silicone organico, materiali compositi in fibra di vetro, nuovi materiali in bio-fibra, nuovi materiali metallici e nuovi materiali in grafene;

[…]

promuovere attivamente per il GRUPPO JUSHI, per Shengxiang Electronics, per Cabot Chemical Industry e per altre imprese leader lo sviluppo orientato all’innovazione, alla connessione attiva al mercato, all’analisi e allo sviluppo di nuovi campi di applicazione per i nuovi materiali compositi in modo da accelerare la trasformazione e il potenziamento dell’industria della fibra di vetro» (54).

(136)

Quanto alle materie prime, per il produttore non verticalmente integrato che ha collaborato la materia prima principale è rappresentata dai prodotti GFR, che assorbono più del 70 % del costo di produzione totale. Nell’ambito della precedente inchiesta antisovvenzioni relativa ai prodotti GFR era già stato appurato che questa industria è sovvenzionata in maniera significativa dal governo della RPC e quindi soggetta a distorsioni. Si era appurato che l’industria dei prodotti GFR beneficia di prestiti agevolati, sgravi fiscali nell’ambito del regime per imprese di nuova e alta tecnologia, programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni nonché della concessione di diritti di uso dei terreni (55).

(137)

I produttori verticalmente integrati si avvalgono di un elevato numero di fattori produttivi, che sono a loro volta soggetti a distorsioni. Ad esempio il gas, uno dei fattori produttivi più importanti, è prodotto prevalentemente da imprese statali [il 96 % del gas naturale è controllato da China National Petroleum Corporation («CNPC»), China Petroleum & Chemical Corporation («Sinopec») e China National Offshore Oil Corporation («CNOOC»)] e i relativi prezzi sono regolamentati dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») (56). Il quarzo, il caolino e la fluorite, che sono altre materie prime di interesse nella fabbricazione dei prodotti GFF, sono trattati nell’ambito del tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie e il quarzo e il caolino sono ulteriormente inclusi nel tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali da costruzione. I due piani suindicati stabiliscono il controllo statale sull’industria in generale, definiscono gli standard relativi al volume di minerali estratti applicabili nello specifico, tra l’altro, al quarzo, incoraggiano la riforma delle imprese statali e prevedono una serie di misure di sostegno e di interventi pubblici in iniziative private. L’ossido d’alluminio è risultato essere oggetto di interventi pubblici nella provincia di Hebei, dove figurava nell’elenco dei progetti chiave d’investimento e nel piano del 2016 per lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali di Hebei, che prevede il sostegno dello Stato per raggiungere una certa capacità produttiva (57). Il carbonato di sodio è trattato nell’ambito del tredicesimo piano quinquennale per il settore dell’industria chimica e petrolchimica, in cui si stabilisce che lo Stato dovrebbe mantenere il controllo sulla capacità produttiva: «controllare rigorosamente i nuovi aumenti di capacità in settori dove si registra una sovraccapacità, come […] il carbonato di sodio, […]» (58). La dolomite è un altro fattore produttivo che nella RPC è oggetto di sostegno da parte dello Stato: ad esempio è una delle industrie incoraggiate nella regione autonoma della Mongolia interna, secondo quanto si evince dal repertorio degli investimenti esteri nella Cina centrale e occidentale. Anche il polipropilene è oggetto di sostegno da parte dello Stato e figura nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale della NDRC: «la costruzione di nuove unità di produzione di polipropilene con una capacità annua inferiore a 70 000 tonnellate (tramite processi continui e discontinui)» (59) nonché nel tredicesimo piano quinquennale per il settore dell’industria petrolchimica della provincia di Hebei: «[o]ttimizzazione dell’industria: [e]ntro il 2020, [Hebei] […] garantisce la realizzazione di cluster dell’industria dei materiali sintetici specializzati in PVC, caprolattame (nylon), TDI, MDI (poliuretano), polipropilene, […]» (60).

(138)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figurano la produzione di prodotti GFR in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame per i produttori non verticalmente integrati come pure una serie di materie prime utilizzate dai produttori verticalmente integrati nella fabbricazione dei prodotti GFF. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

3.3.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(139)

Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre, il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura (61).

(140)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti di uso dei terreni nella RPC (62). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato (63). Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici (64).

(141)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i fabbricanti di prodotti GFF sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore dei prodotti GFF.

(142)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei prodotti GFF, anche in relazione al prodotto in esame.

3.3.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(143)

Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (65). Nel quadro del diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale (66). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico, che non permette ai residenti di una determinata area amministrativa di accedere alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (67). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.

(144)

La manodopera rappresenta un fattore produttivo importante nella fabbricazione dei prodotti GFF. Nel corso dell’inchiesta è stato appurato che essa rappresenta tra il 5 % e il 25 % del costo di produzione totale.

(145)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei prodotti GFF non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dei prodotti GFF subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.3.1.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(146)

L’accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(147)

Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (68) che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono in ultima analisi nominati dal PCC) (69) e, proprio come avviene per le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (70). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (71).

(148)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(149)

Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (72).

(150)

A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (73). Quanto illustrato si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese statali, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(151)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ne è conseguito un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(152)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Di fatto, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o a un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(153)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, i problemi di crediti inesigibili sono stati gestiti mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o affrontarne le cause di base.

(154)

In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(155)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei prodotti GFF non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Di fatto, dalle risultanze dell’inchiesta antisovvenzioni relativa ai prodotti GFR, che riguarda in larga misura anche i fabbricanti di prodotti GFF verticalmente integrati, è emerso che i fabbricanti di prodotti GFR della RPC hanno ottenuto prestiti agevolati sia da banche statali che da banche private (74). Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. I produttori esportatori inclusi nel campione contraggono prestiti di entità significativa presso le banche e, di conseguenza, potrebbero essere beneficiari di politiche preferenziali e della distorsione in oggetto.

3.3.1.9.   La natura sistemica delle distorsioni descritte

(156)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1 a 3.3.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte B della relazione.

(157)

La Commissione rammenta che, per fabbricare prodotti GFF, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, oltre il 96 % dei fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione proviene dalla RPC. Quando i fabbricanti di prodotti GFF acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Essi sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(158)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti GFF ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Di fatto, gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.

(159)

Un produttore esportatore incluso nel campione ha argomentato che, in Cina, gli acquisti di materiali ed energia effettuati ai fini della fabbricazione di prodotti GFF e di altri prodotti non erano oggetto di distorsioni in quanto i relativi prezzi erano determinati dalle forze di mercato. Lo stesso produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di utilizzare i costi di acquisto effettivi di materiali ed energia per la costruzione del valore normale o, in alternativa, di calcolare il valore normale in base agli effettivi prezzi di vendita praticati sul mercato interno dei prodotti GFF in Cina.

(160)

Il produttore esportatore non ha fornito alcun elemento a dimostrazione del fatto che i suoi acquisti di materiali ed energia finalizzati alla fabbricazione dei prodotti GFF non erano oggetto di distorsioni. Pertanto, alla luce delle risultanze dell’inchiesta di cui ai considerando da 98 a 162, tale argomentazione è stata respinta.

3.3.1.10.   Conclusione

(161)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.3.1.2. a 3.3.1.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore dei prodotti GFF è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(162)

Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.

(163)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Taishan ha osservato che non era stata accertata alcuna distorsione significativa del mercato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto la relazione non conteneva un capitolo distinto dedicato ai prodotti in fibra di vetro e ai settori della fibra di vetro. Tale parte ha inoltre argomentato che gli elementi di prova contenuti nella relazione risalivano al dicembre 2017 e che nel frattempo non vi erano stati aggiornamenti della relazione.

(164)

La Commissione ha osservato che l’esistenza delle distorsioni significative che hanno dato luogo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive diversi tipi di distorsioni presenti nella RPC che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e incidono sui prezzi e/o sulle materie prime e sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come spiegato nella sezione 3.3.1.5, l’industria della fibra di vetro è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (inserimento in piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni delle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono esplicitamente elencati e citati nel presente regolamento. Inoltre, ai considerando da 124 a 138 del presente regolamento sono anche descritte numerose distorsioni applicabili al settore della fibra di vetro e/o alle sue materie prime e ai suoi fattori produttivi, al di là delle distorsioni significative già contenute nella relazione. Le condizioni di mercato e le politiche e i piani soggiacenti che hanno causato le distorsioni significative sono tuttora applicabili al settore della fibra di vetro e ai suoi costi di produzione, nonostante che la relazione sia stata pubblicata nel dicembre 2017. Nessuna parte ha fornito prove del contrario. In aggiunta a ciò, gli elementi di prova supplementari delle distorsioni significative di cui ai considerando da 98 a 160 sono ancora applicabili e nessuna parte ha fornito prove del contrario. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(165)

Nel corso di un’audizione che ha avuto luogo dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Yuntianhua ha sostenuto che non vi erano prove di distorsioni significative nei suoi confronti. La società ha commentato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base imponeva alla Commissione di effettuare una valutazione separata dell’esistenza di distorsioni significative per ciascuna società. Ha inoltre sostenuto che, in quanto produttore integrato verticalmente, il suo processo di produzione non iniziava con i prodotti GFR, ma con le materie prime per la produzione dei prodotti GFR. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto tener conto di queste materie prime al momento di costruire il valore normale.

(166)

Il produttore esportatore non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che i suoi prezzi o costi relativi ai prodotti GFF, inclusi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, fossero esenti da distorsioni. Inoltre, la Commissione osserva che l’esistenza di distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Se l’esistenza di distorsioni significative è accertata, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano a tutti i produttori esportatori della RPC. La medesima disposizione del regolamento di base consente tuttavia ai produttori esportatori di dimostrare che i loro costi sul mercato interno non sono influenzati da distorsioni significative; in tal caso saranno utilizzati tali costi per il calcolo del valore normale. Pertanto, alla luce delle risultanze dell’inchiesta di cui ai considerando da 98 a 162 e in assenza di elementi di prova del fatto che tali risultanze non si applicherebbero ai costi sul mercato interno di questo produttore esportatore, l’argomentazione è stata respinta. In ogni caso, l’inchiesta ha stabilito l’esistenza di distorsioni trasversali significative che incidono sulla fabbricazione del prodotto in esame e/o dei suoi fattori produttivi, che sono di conseguenza comunque influenzati da tali distorsioni significative, indipendentemente dal fatto che i produttori inizino a produrre a partire dai prodotti GFR o abbiano una produzione pienamente integrata.

(167)

Pertanto le conclusioni tratte al considerando 162 sono state confermate.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(168)

Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (75);

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in quel paese (76);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;

nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(169)

Come spiegato ai considerando da 93 a 95, la Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate due note al fascicolo (77) sulle fonti per la determinazione del valore normale.

(170)

Nella sua comunicazione dell’8 aprile 2019 un produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe cominciare a cercare fonti alternative per determinare il valore normale dei produttori esportatori cinesi, in quanto non era ancora stata dimostrata l’esistenza di distorsioni significative dei costi e dei prezzi in relazione alla produzione e alla vendita di prodotti GFF nella RPC.

(171)

La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova che tendevano a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere a), b) ed e), del regolamento di base. Pertanto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione è tenuta a raccogliere le proprie fonti in relazione ai possibili paesi rappresentativi appropriati, nel caso in cui l’inchiesta confermi l’esistenza di distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(172)

Nella nota del marzo 2019 la Commissione ha individuato i quattro paesi seguenti: Brasile, Messico, Federazione russa e Turchia, che sono considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia sono tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo («RNL»).

(173)

Nella sua comunicazione dell’8 aprile 2019 un produttore esportatore incluso nel campione ha sottolineato che, secondo la banca dati della Banca mondiale relativa al reddito nazionale lordo, sia il Brasile che il Messico erano più vicini alla RPC in termini di RNL pro capite. Inoltre, ha osservato che il reddito nazionale lordo della Turchia era di gran lunga superiore a quello degli altri quattro paesi (compresa la RPC) e che la Federazione russa aveva un RNL pro capite superiore a quello della RPC ma inferiore rispetto alla Turchia. Pertanto, tale produttore esportatore incluso nel campione era dell’idea che il Brasile e il Messico rappresentassero una scelta migliore, ai fini del criterio in esame, rispetto alla Federazione russa e alla Turchia.

(174)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che la Commissione, ai fini della costruzione del valore normale nel caso di paesi che presentano distorsioni significative, può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. La Commissione può altresì ricorrere a prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o ad altre informazioni adeguate. Per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore la Commissione utilizza i paesi che la Banca mondiale classifica nella stessa categoria di reddito. Tale banca dati permette alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo per scegliere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(175)

Il regolamento di base non prevede che il paese rappresentativo debba essere quello con il reddito nazionale lordo effettivo più vicino a quello del paese esportatore. Di conseguenza, il fatto che un paese possa avere un reddito nazionale lordo pro capite più simile a quello della RPC rispetto a un altro non è un fattore decisivo ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato. La categoria della Banca mondiale pertinente al caso in esame era quella dei paesi a reddito medio-alto, nella quale è classificata la RPC. Sebbene sia vero che la Turchia ha il reddito nazionale lordo più elevato, tutti e quattro i paesi hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e sono stati considerati conformi al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(176)

La Commissione ha quindi ritenuto che tutti e quattro i possibili paesi rappresentativi individuati fossero parimenti comparabili, in termini di sviluppo economico, alla RPC, come indicato nella nota del settembre 2019.

(177)

Nella sua comunicazione del 16 settembre 2019 lo stesso produttore esportatore incluso nel campione ha ribadito le sue argomentazioni di cui al considerando 173 e ha inoltre fatto riferimento a due precedenti inchieste antidumping, relative alle importazioni di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della RPC e alle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della RPC (78), nelle quali la Commissione aveva espresso l’intenzione di scegliere paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC.

(178)

A livello metodologico non vi è alcuna differenza tra la presente inchiesta e le due inchieste precedenti menzionate dal produttore esportatore. In tutti i casi è stata applicata la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ossia che la Commissione può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Come indicato nel considerando 175, il regolamento di base non prevede che il paese rappresentativo debba avere un livello di RNL analogo a quello del paese esportatore, bensì piuttosto un livello di sviluppo economico analogo a tale paese. Di conseguenza, il fatto che un paese abbia un reddito nazionale lordo più simile rispetto a un altro non può essere considerato un fattore decisivo ai fini della scelta del paese rappresentativo appropriato, se entrambi sono classificati nella stessa categoria di paesi con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.2.3.   La produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(179)

Nella nota del marzo 2019 la Commissione ha indicato che, secondo quanto noto, la fabbricazione di prodotti GFF avveniva in Brasile, Messico, Federazione russa e Turchia. La Commissione ha condotto ulteriori indagini al fine di verificare quali dati finanziari fossero disponibili al pubblico in relazione a questi quattro paesi. Inoltre, la Commissione ha invitato le parti interessate a individuare altri produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(180)

Quanto al Brasile, in seguito alla nota del marzo 2019, in cui la Commissione aveva indicato di non aver reperito informazioni finanziarie disponibili al pubblico in relazione alle società brasiliane, il denunciante ha presentato la relazione annuale 2017, sottoposta a revisione contabile, di Owens Corning Fiberglas A.S. Ltda nonché il conto economico di Saertex Tecidos Brasil Ltda, asseritamente estratto dalla sua relazione annuale. Tali documenti sono stati resi disponibili all’interno del fascicolo non riservato dell’inchiesta. Su tale base, il denunciante ha chiesto alla Commissione di riconsiderare il Brasile come un paese rappresentativo appropriato.

(181)

La Commissione ha esaminato la portata delle informazioni fornite dal denunciante e ha svolto ulteriori ricerche per quanto riguarda il Brasile. Tuttavia, non sono state trovate informazioni finanziarie accessibili al pubblico nella banca dati Orbis né in Bloomberg o in altre fonti pubbliche per quanto riguarda i fabbricanti brasiliani di prodotti GFF o di prodotti a collegati ai prodotti GFF. Avendo identificato determinate questioni in relazione ai fattori produttivi, come esposto ai considerando da 196 a 198, e considerando la Turchia un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i fattori pertinenti, come indicato al considerando 211, la Commissione non ha ritenuto necessario adottare una posizione in relazione alla possibilità di utilizzare informazioni non disponibili al pubblico ma messe a disposizione di tutte le parti interessate all’interno del fascicolo non riservato.

(182)

Nella nota del marzo 2019 la Commissione ha inoltre indicato che non avrebbe considerato il Messico come potenziale paese rappresentativo a causa dell’insufficienza di informazioni finanziarie riguardanti le due società individuate (Oscar Alberto Torres Aguilar e Plásticos Reforzados de México, S.A).

(183)

Nondimeno, dalle ulteriori ricerche condotte a seguito della pubblicazione della nota è emerso che in Messico esistevano altri due fabbricanti di prodotti GFF e/o della relativa materia prima principale, i prodotti GFR, ossia Saint-Gobain Mexico S.A de C.V e Owens Corning Mexico S.A de C.V. La Commissione non è tuttavia riuscita a trovare informazioni disponibili al pubblico sui pertinenti indicatori finanziari per alcuno di questi produttori. La Commissione non è stata inoltre in grado di reperire informazioni finanziarie supplementari su Oscar Alberto Torres Aguilar e Plásticos Reforzados de México, SA.

(184)

Quanto alla Federazione russa, la Commissione ha indicato nella nota del marzo 2019 di aver individuato tre fabbricanti di prodotti GFF [P-D Tatneft-Alabuga Steklovolokno LLC («P-D Tatneft»), OCV Steklovolokno OJSC («OC Russia») e Steklonit JSC («Steklonit»)] per i quali nella banca dati Orbis erano disponibili dati relativi al 2017. Nel frattempo la banca dati Orbis ha reso disponibili i dati di Steklonit per il 2018, mentre i dati finanziari per lo stesso anno di P-D Tatneft e OC Russia non erano ancora disponibili (nella banca dati Orbis né in altre fonti accessibili al pubblico). Tuttavia, come spiegato nel considerando 199, la Commissione ha individuato alcune questioni relative ai fattori di produzione.

(185)

Infine, per quanto riguarda la Turchia, nella nota del marzo 2019 la Commissione ha indicato di aver individuato otto fabbricanti di prodotti GFF. Dalle ulteriori ricerche condotte dalla Commissione è emerso che, tra questi otto produttori, solo Metyx fabbricava prodotti GFF e che Cam Elyaf fabbricava prodotti GFR. Ricerche più approfondite hanno inoltre permesso di appurare che le informazioni finanziarie di Metyx menzionate nella nota del marzo 2019 si riferivano in realtà a una società collegata che non fabbricava prodotti GFF. Nella banca dati Orbis, in Bloomberg e in altre fonti accessibili al pubblico non erano disponibili dati finanziari di Metyx riguardanti alcun esercizio finanziario. Per quanto riguarda Cam Elyaf, sul sito Internet della società erano disponibili i dati finanziari relativi al 2018 presentati in forma consolidata per il gruppo Sisecam, di cui fa parte anche Cam Elyaf (79). I dati finanziari riguardano il segmento «attività chimiche» del gruppo, che comprende i prodotti GFR. Inoltre, secondo un prospetto finanziario (80) pubblicato dal gruppo Sisecam, Cam Elyaf ha venduto 28 985 tonnellate di prodotti GFR nel 2018. Nel 2018 i volumi delle vendite all’interno e al di fuori della Turchia hanno raggiunto, rispettivamente, 21 033 tonnellate e 7 952 tonnellate. Nel 2018 Cam Elyaf ha generato vendite per un totale di 190 milioni di TRY e un EBITDA pari a 39 milioni di TRY. Pertanto, nella nota del settembre 2019, la Commissione ha altresì comunicato alle parti interessate che, per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari del segmento «attività chimiche» del gruppo turco Sisecam, che comprende i prodotti GFR, relativi al 2018.

(186)

In seguito alla nota del settembre 2019 un produttore esportatore incluso nel campione ha argomentato che, poiché Cam Elyaf, il fabbricante di prodotti GFR facente parte del gruppo Sisecam, non produce né vende prodotti GFF, bensì prodotti GFR, le informazioni finanziarie di tale società non possono essere considerate affidabili ai fini dei prodotti GFF. Inoltre, nella loro comunicazione del 13 settembre 2019, la CCCLA e un altro produttore esportatore incluso nel campione hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare i dati finanziari del segmento «attività chimiche» del gruppo Sisecam, dato che la fabbricazione di prodotti GFR rappresenta solo una minima parte dell’attività di tale gruppo e che non era certo se i prodotti GFR fossero commercialmente redditizi. Si affermava inoltre che nel 2017 Cam Elyaf aveva depositato una denuncia antidumping presso le autorità turche lamentando il pregiudizio subito a causa delle importazioni oggetto di dumping di prodotti GFR originari dell’Egitto e che, di conseguenza, può essere meno redditizia dell’intero settore chimico del gruppo Sisecam. La CCCLA e il produttore esportatore hanno suggerito alla Commissione di utilizzare i dati finanziari di altri produttori turchi di prodotti GFF, quali Setex, Kivanc Group, Dost Kimya e Aytu Teknik. È stato inoltre argomentato che la Commissione non aveva spiegato, nella nota del settembre 2019, il motivo per cui aveva deciso di escludere Istanbul Teknik e Sonmez Holding come possibili fonti per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, visto che anche tali società fabbricano prodotti collegati a quelli in fibra di vetro.

(187)

Come esposto al considerando 205, in Turchia non era prontamente disponibile alcuna informazione finanziaria sui fabbricanti di prodotti GFF. Né la CCCLA né il produttore esportatore, inoltre, hanno fornito alcuna informazione finanziaria per i fabbricanti di prodotti GFF in Turchia, come richiesto nell’allegato I della nota del marzo 2019 al fine di individuare i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per di più, la Commissione non è stata in grado di reperire alcuna informazione finanziaria disponibile al pubblico, né nella banca dati Orbis, né in Bloomberg né in altre fonti pubbliche, riguardo ai produttori di prodotti GFF indicati dalla CCCLA e dal produttore esportatore nel considerando 186. Quanto a Istanbul Teknik (81) e Sonmez Holding (82), inoltre, secondo le informazioni riportate sui rispettivi siti Internet tali società non fabbricano prodotti collegati ai prodotti GFR o GFF, bensì prodotti in fibre di poliestere. Tutte le argomentazioni presentate a tale riguardo sono state pertanto respinte. In linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base la Commissione ha quindi ritenuto che i dati finanziari dei fabbricanti di prodotti GFR, che rappresentano oltre il 70 % del costo di produzione totale dei prodotti GFF, potessero essere considerati rappresentativi anche per i produttori di prodotti GFF.

(188)

Infine, la Commissione ha respinto anche l’argomentazione di Jushi/Hengshi secondo cui Cam Elyaf sarebbe meno redditizia dell’intero settore «attività chimiche» del gruppo Sisecam perché Cam Elyaf aveva presentato nel 2017 una denuncia antidumping nei confronti delle importazioni dall’Egitto affermando di aver subito un pregiudizio notevole. Gli elementi di prova presentati da Jushi/Hengshi erano in realtà in contraddizione con l’argomentazione secondo cui le importazioni egiziane avrebbero eroso gli utili di Cam Elyaf. In base a tali elementi di prova, le autorità turche hanno riscontrato che Cam Elyaf non aveva subito un pregiudizio notevole e hanno chiuso l’inchiesta. Pertanto la comunicazione trasmessa da Jushi/Hengshi è materialmente infondata e deve essere respinta.

(189)

La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e di altri dati pertinenti disponibili nel fascicolo, ha stabilito un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti concernenti i prodotti GFF che intendeva utilizzare per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In seguito alla trasmissione di informazioni ed elementi di prova da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, alcuni codici del sistema armonizzato («codici SA») pubblicati nella nota del marzo 2019 sono stati rivisti (in alcuni casi il codice SA originale è stato mantenuto e integrato con codici SA supplementari, mentre in altri casi esso è stato sostituito da un nuovo codice SA e sono anche stati individuati nuovi fattori produttivi). L’elenco aggiornato dei fattori produttivi e dei codici SA è stato pubblicato nella nota del settembre 2019.

(190)

Nella sua comunicazione dell’8 aprile 2019 un produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato ha osservato che, nella nota del marzo 2019, la Commissione aveva elencato ogni materia prima solo a livello di codice SA a sei cifre, includendo probabilmente una vasta gamma di prodotti diversi dalla materia prima specifica per la quale occorreva stabilire un valore. Di conseguenza, per garantire una migliore accuratezza dei dati, tale produttore esportatore ha suggerito alla Commissione di utilizzare invece codici merci a otto cifre. La Commissione ha osservato che i codici merci oltre le sei cifre possono essere determinati solo dopo aver scelto il paese rappresentativo, utilizzandone i codici paese specifici. Ciò è avvenuto con la nota del settembre 2019, nella quale sono stati forniti, ove disponibili, codici merci turchi fino a dodici cifre.

(191)

Nella sua comunicazione dell’8 aprile 2019 lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che i dati sulle importazioni dei fattori produttivi sarebbero stati inutili, in quanto i prezzi all’importazione praticati in un paese terzo non riflettevano né i prezzi reali sul mercato interno né i prezzi di acquisto in tale paese. Il produttore esportatore in questione ha argomentato che sul livello dei prezzi all’importazione incidono fattori quali il quantitativo di prodotto importato, il tipo di prodotto e la disponibilità di tale prodotto sia nel paese importatore che in quello esportatore. Di conseguenza, per alcuni prodotti il prezzo all’importazione dalla RPC era inferiore a quello delle importazioni dal resto del mondo, mentre per altri prodotti era vero il contrario. Quanto alla Federazione russa, i prezzi all’importazione dalla RPC erano sistematicamente superiori a quelli dal resto del mondo. Inoltre, lo stesso produttore esportatore ha argomentato che le sabbie silicee erano disponibili naturalmente nella maggior parte dei paesi e che, di conseguenza, i prezzi all’importazione dovrebbero essere simili per tutti i paesi. Ne conseguirebbe che qualsiasi differenza tra i prezzi dalla RPC e quelli dal resto del mondo sarebbe spiegata dalle differenze in termini di qualità e tipo del prodotto. Il produttore esportatore ha pertanto suggerito alla Commissione di utilizzare, per ogni fattore produttivo, il prezzo praticato sul mercato interno di ogni potenziale paese rappresentativo e di ignorare sempre, qualora non vi fossero informazioni sufficienti sui prezzi praticati sul mercato interno, qualsiasi prezzo all’importazione «sproporzionatamente elevato».

(192)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce il ricorso a dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non dispone di dati sui prezzi praticati sul mercato interno nei potenziali paesi rappresentativi, né tali dati sono prontamente disponibili. Per converso, i dati sui prezzi all’importazione sono prontamente disponibili e la Commissione utilizza il Global Trade Atlas («GTA») come fonte di tali dati. Nei casi in cui gli elementi di prova raccolti hanno confermato la base per l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione adegua i prezzi all’importazione (ad esempio sommandovi i pertinenti dazi doganali) per ottenere un’indicazione ragionevole del prezzo esente da distorsioni praticato sul mercato interno del paese rappresentativo scelto. La Commissione ha altresì verificato che vi fossero sufficienti quantitativi rappresentativi esenti da distorsioni di tali importazioni, così che il prezzo medio utilizzato riducesse l’incidenza di eventuali prezzi sproporzionati al limite inferiore e superiore della forcella di valori. I prezzi adeguati di un dato fattore produttivo riflettono pertanto un insieme di qualità diverse e la disponibilità di tale fattore sui mercati interessati. Infine, la Commissione ha anche escluso i dati relativi alle importazioni da paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio [«il regolamento (UE) 2015/755»] (83). Nella misura in cui i quantitativi di fattori produttivi importati sono sufficientemente rappresentativi e in assenza di altre circostanze specifiche che li rendano non rappresentativi o non idonei, non esiste alcun motivo oggettivo per escluderli dall’analisi. Inoltre, tale produttore esportatore non ha indicato alcuna fonte per i prezzi praticati sul mercato interno per alcuno dei potenziali paesi rappresentativi. Pertanto, in assenza di elementi di prova che dimostrino che i dati utilizzati non sarebbero rappresentativi, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(193)

Nella sua comunicazione del 4 aprile 2019 un altro produttore esportatore incluso nel campione ha argomentato che i prezzi dell’energia elettrica turca erano disponibili sul sito Internet dell’Istituto turco di statistica, mentre i prezzi dell’energia elettrica russa pubblicati dal Servizio federale russo di statistica nazionale non venivano aggiornati ormai da diversi anni.

(194)

La Commissione ha condotto ulteriori ricerche in relazione ai prezzi dell’energia elettrica nella Federazione russa. Tali ricerche hanno confermato che i dati pubblicamente accessibili sui prezzi dell’energia elettrica nella Federazione russa erano obsoleti. Di conseguenza, la disponibilità di dati pubblici riguardo ai prezzi dell’energia elettrica era migliore in Turchia che nella Federazione russa, in quanto i prezzi turchi sono più recenti.

(195)

Lo stesso produttore esportatore incluso nel campione e il denunciante hanno sottolineato che nella Federazione russa il prezzo del gas naturale, una fonte di energia utilizzata nella fabbricazione di prodotti GFR e GFF, era oggetto di distorsioni. A tale riguardo il denunciante, che sosteneva che la Russia non fosse un paese rappresentativo idoneo, ha fatto riferimento a una precedente inchiesta antidumping che verteva sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa (84) e a un’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di silicio originario della RPC (85). Il gas naturale è un’importante fonte di energia utilizzata nella fabbricazione di prodotti GFF e rappresenta tra il 6 % e il 10 % del costo di produzione del produttore esportatore verticalmente integrato incluso nel campione che ha collaborato. Su tale base, e in considerazione del fatto che nella Federazione russa i prezzi del gas naturale sembrano essere oggetto di distorsioni, i dati relativi ai prezzi del gas naturale nella Federazione russa non sarebbero pertanto adatti a stabilire alcun valore di riferimento.

(196)

Poiché non ha reperito alcuna informazione disponibile sui dati finanziari dei produttori messicani, come indicato nella nota del settembre 2019, la Commissione ha esaminato i dati relativi alle importazioni di tutti i fattori produttivi solo per quanto riguarda il Brasile, la Federazione russa e la Turchia. I dati sulle importazioni sono stati estrapolati al livello di codificazione del prodotto più dettagliato disponibile in ciascun paese. Sono stati esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo dalla RPC e da paesi non membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755.

(197)

Tale analisi ha permesso alla Commissione di appurare che, per quanto riguarda il Brasile, i prodotti GFR (la principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF) erano prevalentemente importati dalla RPC. Solo il 9,35 % del totale delle importazioni di prodotti GFR proveniva da altre fonti ed era esente da distorsioni. La rappresentatività di tale fattore produttivo e il suo valore soggiacente erano quindi significativamente compromessi. La Commissione osserva che, per i produttori non verticalmente integrati, i prodotti GFR rappresentano oltre il 70 % del costo di produzione dei prodotti GFF e che, di conseguenza, sono un fattore produttivo importante che incide significativamente sul valore normale. Inoltre anche il 50 % delle importazioni di filati in fibra di vetro, che per i produttori non verticalmente integrati rappresentano il 2 % circa del costo di produzione dei prodotti GFF, proviene dalla RPC; anche la rappresentatività e il valore soggiacente di questo fattore produttivo sono di conseguenza a loro volta compromessi.

(198)

Per tutti questi motivi, e come indicato nella nota del settembre 2019, la Commissione ha concluso che il Brasile non sembrava essere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(199)

Inoltre, per quanto riguarda la Federazione russa, la percentuale di importazioni esenti da distorsioni sul totale delle importazioni per i tutti i fattori produttivi è risultata essere la più bassa tra i tre paesi analizzati e, di conseguenza, i valori delle importazioni sono stati considerati significativamente influenzati dalle importazioni oggetto di distorsioni provenienti dalla RPC e dai paesi che figurano all’elenco dell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. In termini di volume, nel 2018 solo il 2,32 % della pirofillite (una materia prima principale utilizzata da produttori verticalmente integrati e che rappresenta oltre il 5 % del costo di produzione), l’11,23 % dei prodotti GFR (la materia prima principale utilizzata da produttori non verticalmente integrati e che rappresenta oltre il 70 % del costo di produzione) e il 39,78 % dei filati sintetici (che rappresentano il 2 % circa del costo di produzione) sono stati importati da paesi con mercati esenti da distorsioni. Inoltre, come esposto al considerando 194, non sono disponibili statistiche aggiornate sui prezzi dell’energia elettrica russa, e da recenti inchieste è emerso che nella Federazione russa i prezzi del gas potrebbero essere oggetto di distorsioni.

(200)

Quanto alla Turchia, la grande maggioranza delle importazioni di prodotti GFR e di pirofillite (che rappresentano rispettivamente il 75,07 % e l’81,96 % del totale delle importazioni) erano esenti da distorsioni. Nel complesso, la percentuale delle importazioni di fattori produttivi esenti da distorsioni era del 97,97 %. In Turchia, pertanto, la rappresentatività delle importazioni esenti da distorsioni era elevata.

(201)

Nella sua comunicazione del 10 aprile 2019 il denunciante ha argomentato che la svalutazione del rublo russo nei confronti dell’euro tra il 2014 e il 2018 aveva avuto un effetto distorsivo sul costo di produzione nella Federazione russa. L’andamento del rublo russo nei confronti dell’euro cui fa riferimento il denunciante non è specificatamente pertinente al periodo dell’inchiesta, né gli effetti di tale andamento sul costo di produzione nella Federazione russa sono stati suffragati da alcun tipo di prova. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(202)

Inoltre, nella sua comunicazione dell’8 aprile 2019, un produttore esportatore incluso nel campione ha messo in discussione l’affidabilità della conversione in euro dei dati riguardanti i prezzi all’importazione, il costo di produzione e i margini di profitto dei paesi con monete in forte svalutazione, in particolare la lira turca e il rublo russo, tra il 1o gennaio 2017 e il 1o gennaio 2019.

(203)

Quando si stabiliscono valori di riferimento basati sui prezzi all’importazione per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base, i valori delle importazioni nei paesi rappresentativi sono da ultimo convertiti nella valuta del paese esportatore. La Commissione osserva che il produttore esportatore non ha dimostrato se e come la svalutazione della valuta nella Federazione russa e/o in Turchia tra il 2017 e il 2019 abbia effettivamente inciso sui costi di produzione e sui margini di profitto relativi a tali paesi. La Commissione ha pertanto riscontrato che tale argomentazione era infondata e l’ha respinta.

(204)

Quanto alla Federazione russa, sulla base degli elementi di cui al considerando 199, la Commissione ha concluso che l’esigua quantità di importazioni esenti da distorsioni nella Federazione russa in generale e il fatto che per diverse materie prime principali, che rappresentano una percentuale significativa del costo di produzione, siano state appurate distorsioni (ossia il gas) o non sia stato possibile reperire informazioni aggiornate (ossia l’energia elettrica) rendevano tali importazioni non sufficientemente rappresentative ai fini del calcolo del valore normale. Pertanto, la Federazione russa non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(205)

Alla luce della disponibilità limitata di dati rappresentativi sulle importazioni in Brasile e nella Federazione russa rispetto all’elevata qualità dei dati riguardanti i fattori produttivi disponibili in Turchia, come esposto al considerando 200, la Commissione ha inoltre tenuto conto della disponibilità dei dati finanziari pubblici di società che, in Turchia, fabbricavano prodotti appartenenti alla medesima categoria e/o allo stesso settore generali del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come indicato al considerando 185, non erano disponibili dati accessibili al pubblico in relazione ai fabbricanti di prodotti GFF. Nello specifico, la Commissione si è concentrata sui fabbricanti di prodotti GFR, dato che, come dimostrato dall’inchiesta, tali prodotti rappresentano oltre il 70 % del costo di produzione totale dei prodotti GFF. In linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base si è quindi ritenuto che i dati finanziari dei fabbricanti di prodotti GFR potessero essere considerati rappresentativi anche per i produttori di prodotti GFF.

(206)

In considerazione di tutti i suindicati fattori, e come indicato nella nota del settembre 2019, la Commissione ha deciso di selezionare la Turchia, ai fini della presente inchiesta, come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(207)

Un produttore esportatore incluso nel campione ha ribadito le sue osservazioni già presentate al considerando 191, senza tuttavia fornire alcun elemento nuovo. Tali osservazioni sono state pertanto respinte per gli stessi motivi di cui al considerando 192.

(208)

Il medesimo produttore esportatore ha altresì ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 202. Ha aggiunto inoltre che la svalutazione di quasi il 35 % della lira turca durante il periodo dell’inchiesta avrebbe inciso fortemente sui costi e sul fatturato di una società in Turchia, in particolare perché molti dei prodotti importati erano pagati in USD o nella valuta del paese esportatore. Il produttore esportatore ha altresì argomentato che il tasso di cambio incide direttamente sul margine di profitto finale di una società e ha fatto riferimento a due inchieste antidumping precedenti, relative alle importazioni di prodotti GFR dalla RPC (86) e alle importazioni di tessuti a maglia aperta dalla RPC (87), nelle quali la Commissione aveva utilizzato, rispettivamente, un margine di profitto del 5 % e del 12 %.

(209)

A tale proposito l’argomentazione presentata dal produttore esportatore ha carattere meramente speculativo, dato che non è stata suffragata da alcun elemento giustificativo né per quanto riguarda la valuta di acquisto dei prodotti importati dalla società utilizzata per determinare il livello di SGAV e di profitti, né in relazione all’asserita incidenza sui costi, sul fatturato o sui profitti della società. Inoltre, tale produttore esportatore non ha indicato se la svalutazione abbia inciso sui costi, sul fatturato e sui profitti in modo positivo o negativo. Tale argomentazione è stata giudicata poco chiara e infondata ed è stata pertanto respinta.

(210)

Quanto al riferimento alle precedenti inchieste antidumping di cui al considerando 208, occorre sottolineare che il profitto di riferimento e il profitto nel paese rappresentativo non sono comparabili in quanto afferiscono a concetti diversi e a paesi differenti. In particolare, il profitto di riferimento menzionato dal produttore esportatore corrisponde al profitto generato dall’industria dell’Unione per le vendite effettuate sul mercato interno dell’Unione in condizioni di concorrenza normali, ed è utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio. Il profitto nel paese rappresentativo è utilizzato ai fini del calcolo del valore normale, con riferimento al paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base. Tale profitto deve riflettere quello generato da una società che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta o un prodotto simile in un paese rappresentativo. Poiché questi due profitti sono diversi e non possono essere comparati, e poiché l’argomentazione si basa sul profitto utilizzato in un contesto diverso da quello della costruzione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tale argomentazione è stata considerata irrilevante e quindi respinta.

(211)

La Commissione ha pertanto concluso che la Turchia era, ai fini della presente inchiesta, un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(212)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Taishan ha sostenuto che la Commissione non aveva analizzato l’accuratezza e la realtà commerciale dei dati relativi alle importazioni. Ad esempio, per quanto riguarda i dati sulle importazioni utilizzati per calcolare il valore di riferimento per la pirofillite, non era possibile individuare quale fosse la quota delle importazioni con il rispettivo codice merci turco pertinente per la pirofillite. Tale parte ha inoltre aggiunto che, per tale fattore di produzione, la Turchia importava merci con il rispettivo codice merci da 33 paesi diversi e che i prezzi unitari variavano da 0,13 EUR/tonnellata a 207 EUR/tonnellata. Inoltre, il valore di riferimento utilizzato dalla Commissione per la pirofillite era di 3,89 CNY/kg, un valore quasi 10 volte superiore all’effettivo prezzo unitario d’acquisto.

(213)

Come spiegato al considerando 192, la Commissione utilizza il GTA come fonte di dati sulle importazioni per costruire i valori di riferimento quando l’inchiesta dimostra l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In tali casi la Commissione verifica che vi siano sufficienti quantitativi rappresentativi esenti da distorsioni di tali importazioni, così che il prezzo medio utilizzato non sia materialmente influenzato da eventuali prezzi sproporzionati al limite inferiore e superiore della forcella di valori. Ciò assicura che il prezzo medio di un dato fattore produttivo rifletta il mix di qualità diverse e la disponibilità di tale fattore sui mercati interessati. Nella misura in cui i quantitativi di fattori produttivi importati sono sufficientemente rappresentativi, e in assenza di altre circostanze specifiche che li rendano non attendibili o non idonei, non esiste alcun motivo oggettivo per escluderli dall’analisi. Inoltre la Commissione estrapola i dati al livello più dettagliato di codificazione del prodotto disponibile in ciascun paese in questione al fine di ottenere la migliore corrispondenza possibile con i fattori di produzione utilizzati da ciascun produttore esportatore nel processo di fabbricazione. Ciò serve a garantire che i valori di riferimento esprimano adeguatamente il costo della materia prima o del fattore di produzione. Sulla base di quanto precede, e in assenza di elementi di prova del fatto che i dati e il metodo utilizzati non sarebbero rappresentativi del costo esente da distorsioni di ciascuno dei fattori produttivi, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(214)

Lo stesso produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha verificato né considerato la realtà commerciale del valore di riferimento per il profitto. A sostegno della sua argomentazione, il produttore esportatore ha confrontato il valore di riferimento per il profitto, pari al 39,26 %, con il profitto di riferimento del 6 % utilizzato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole per i produttori europei e con la redditività dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, compresa tra il 2,5 % e il -3,4 %. Inoltre il gruppo Yuntianhua ha chiesto alla Commissione di utilizzare per la costruzione del valore normale un margine di profitto del 6 % (profitto di riferimento dell’industria dell’Unione) invece del 39,26 % stabilito sulla base del paese rappresentativo. La società ha sostenuto che un margine di profitto del 39,26 % non sarebbe ragionevole, mentre l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), impone che l’importo del profitto sia ragionevole.

(215)

Come spiegato al considerando 210, il profitto di riferimento, il profitto dell’industria dell’Unione e il profitto nel paese rappresentativo sono concetti diversi e si riferiscono a paesi diversi e, pertanto, non sono comparabili. Il profitto di riferimento è il profitto ottenuto dall’industria dell’Unione per le vendite sul mercato interno dell’Unione in condizioni di concorrenza normali. È usato per calcolare il margine di pregiudizio. Il margine di profitto dell’industria dell’Unione è il profitto registrato dall’industria dell’Unione nel periodo in esame (ossia un profitto colpito dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’Egitto). È uno degli indicatori di pregiudizio ed è utilizzato nell’analisi della situazione dell’industria dell’Unione. Infine, il profitto nel paese rappresentativo è il profitto effettivo di una società che è risultato essere un valore appropriato per un margine di profitto esente da distorsioni per il prodotto in esame nel paese oggetto dell’inchiesta. Di conseguenza, e per garantire l’uso di un valore di riferimento adeguato, il paese rappresentativo deve essere allo stesso livello di sviluppo del paese oggetto dell’inchiesta, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Aspetto ancora più importante, il produttore esportatore non ha dimostrato come, e di conseguenza per quale motivo, il margine di profitto della società nel paese rappresentativo appropriato non sarebbe ragionevole. La Commissione ha ricordato che nel fascicolo non vi sono altri elementi a sostegno dell’argomentazione secondo cui il profitto di questa società non sarebbe ragionevole. Su questa base tali argomentazioni sono state considerate infondate e respinte.

(216)

Inoltre Taishan ha sostenuto che la Commissione dovrebbe controllare e verificare l’argomentazione relativa alla svalutazione della valuta di cui al considerando 202. La società ha contestato il respingimento dell’argomentazione, sulla base del fatto che il produttore esportatore non aveva dimostrato se e come la svalutazione della valuta in Turchia negli anni 2017-2019 avesse effettivamente inciso sui costi di produzione e sui margini di profitto per tali paesi.

(217)

Va osservato che una svalutazione della valuta può incidere sui costi e sui profitti di una società sia positivamente sia negativamente. Quando viene utilizzata la stessa valuta in tutte le transazioni, se i costi sono influenzati negativamente (ossia soggetti a un aumento) il costo dei beni venduti e delle SGAV aumenta e, di conseguenza, il profitto diminuisce nel bilancio. Se i costi sono influenzati positivamente, avviene l’inverso. In questo caso il produttore esportatore non ha dimostrato in che modo la svalutazione della valuta abbia effettivamente inciso sui costi e/o sulla componente di profitto nel suo bilancio, ma ha semplicemente presentato una dichiarazione generale non suffragata da elementi di prova. Non è pertanto corretto concludere in linea generale che qualsiasi fluttuazione avrebbe un effetto pertinente ed evidente nell’affidabilità di un insieme di dati. Per questo motivo la Commissione ha confermato la conclusione che, in assenza di un’argomentazione completa che dimostri come la svalutazione della valuta avrebbe inciso sulle SGAV e sui profitti rendendoli inadeguati alla costruzione del valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’argomentazione deve essere respinta.

3.3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(218)

Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.2.5.   Conclusione

(219)

Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

(220)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Jushi/Hengshi hanno affermato che la Commissione non avrebbe dovuto escludere il gruppo Kivanc, Dost Kimya, Istanbul Teknik e Sonmez Holding dalla sua valutazione come possibili fonti per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, come indicato nei considerando 186 e 187, poiché sarebbero produttori di prodotti GFF o di prodotti collegati e i dati finanziari sarebbero disponibili al pubblico. Si sosteneva che i bilanci del gruppo Kivanc per il periodo 2010-2018 e quelli di Dost Kimya per il periodo 2008-2015 erano disponibili nella banca dati Orbis. Inoltre è stato argomentato che Sonmez Holding fabbricava prodotti collegati ai prodotti in fibra di vetro e Instabul Teknik utilizzava prodotti in fibra di vetro per fabbricare altri prodotti, il che implicherebbe che la gamma di produzione delle due società dovrebbe essere considerata come «strettamente collegata» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(221)

Sebbene il produttore esportatore abbia sostenuto che i dati finanziari di tali produttori di prodotti GFF fossero disponibili nella banca dati Orbis, esso non ha trasmesso tali dati né con le osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni né in seguito alla nota del marzo 2019, in cui veniva chiesto alle parti di identificare i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in potenziali paesi rappresentativi. In seguito alle osservazioni presentate della società, la Commissione ha comunque nuovamente consultato la banca dati Orbis per confermare se i dati indicati da Jushi/Hengshi fossero disponibili nella banca dati Orbis e dovessero pertanto essere presi in considerazione. Tuttavia questo controllo supplementare (88) ha dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto da Jushi/Hengshi, nella banca dati Orbis non sono disponibili informazioni finanziarie per società produttrici di prodotti GFF o prodotti analoghi. Su questa base tale affermazione è stata respinta.

(222)

Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto, dopo la divulgazione finale delle informazioni, che era altamente probabile che le attività del gruppo Sisecam relative ai prodotti GFR fossero state esercitate in perdita nel 2018, dato che le vendite di soda rappresentavano l’86 % delle vendite totali e il 94 % degli utili di gestione (valore) del segmento «attività chimiche» di Sisecam. Il produttore esportatore non ha inoltre fornito elementi di prova a sostegno di tale affermazione.

(223)

Tenuto conto delle informazioni disponibili, non vi è motivo di concludere che il segmento commerciale dei prodotti GFR sia in perdita. Anche se le vendite del segmento dei prodotti GFR rappresentavano solo una parte esigua delle vendite del segmento «attività chimiche» e generavano anche una parte esigua degli utili di esercizio, tali vendite potevano comunque essere al tempo stesso notevolmente redditizie (di fatto, anche più remunerative delle vendite di soda). L’argomentazione è stata pertanto considerata speculativa e respinta.

(224)

Taishan ha sostenuto che le SGAV e i profitti del segmento «attività chimiche» del gruppo Sisecam non potevano essere utilizzati nella costruzione del valore normale poiché: i) solo una parte delle società controllate del gruppo Sisecam era in grado di fabbricare prodotti GFF; ii) il settore della fibra di vetro del gruppo Sisecam ha sostenuto un elevato costo di avviamento per un nuovo impianto e di conseguenza la Commissione dovrebbe rivalutare i costi, le SGAV e i profitti del prodotto oggetto dell’inchiesta e iii) il segmento «attività chimiche» e il settore della fibra di vetro sono oggetto di distorsioni a causa di sovvenzioni da parte del governo turco.

(225)

Per quanto riguarda la prima argomentazione del produttore esportatore, come già spiegato in dettaglio al considerando 185, in assenza di informazioni finanziarie disponibili al pubblico per i produttori di prodotti GFF in Turchia, la Commissione ha concluso che, ai fini della presente inchiesta, i dati finanziari del settore «attività chimiche» del gruppo Sisecam per il 2018 erano appropriati. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, infatti, la Commissione, in assenza di dati finanziari per il prodotto oggetto dell’inchiesta può prendere in considerazione, per la costruzione del valore normale, la produzione di un prodotto della stessa categoria e/o settore generale del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(226)

Per quanto riguarda gli adeguamenti per i costi di avviamento, benché tali costi possano influire sulle SGAV e sulla redditività dichiarate a seconda delle norme contabili applicate, il produttore esportatore non ha quantificato gli effetti asseriti né ha indicato come debba essere effettuato il presunto adeguamento. In ogni caso, gli eventuali costi di avviamento registrati nel 2018 diminuirebbero il reale margine di profitto. Pertanto, anche se vi fossero state ripercussioni nelle SGAV e nella redditività della società, l’approccio adottato dalla Commissione è stato prudente e a favore dei produttori esportatori. La Commissione ha così constatato che i costi erano rappresentativi ai fini della presente inchiesta. Allo stesso modo, non vi sono elementi di prova del fatto che le sovvenzioni asseritamente ricevute dalla società renderebbero le informazioni inattendibili ai fini della presente inchiesta. Il produttore esportatore non ha fornito informazioni sulle asserite sovvenzioni e sulla misura in cui avrebbero un effetto distorsivo. La Commissione ha pertanto deciso di respingere le argomentazioni del produttore esportatore in questione.

(227)

Inoltre il gruppo Yuntianhua ha sostenuto che il calcolo delle SGAV e dei profitti della società nel paese rappresentativo non dovrebbe essere basato esclusivamente sui ricavi di esercizio e sulle spese di esercizio, ma sui ricavi totali, sul costo delle merci vendute («CMV») e sulle spese. Il produttore esportatore ha sostenuto che le spese SGAV erano definite e quantificate nei rendiconti finanziari e non richiedono alcuna aggiunta o detrazione. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che i ricavi comprendevano le vendite a parti collegate («infragruppo»), mentre le SGAV e i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale dovrebbero riguardare soltanto le vendite ad acquirenti indipendenti. Infine, il produttore esportatore ha affermato che le SGAV e i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale dovrebbero riguardare soltanto le vendite sul mercato interno turco e non le vendite totali della società in questione.

(228)

Relativamente al primo punto, per stabilire le SGAV e i profitti appropriati la Commissione si è concentrata sui costi direttamente connessi alla produzione, vale a dire i ricavi e le spese di esercizio. Successivamente, e poiché i segmenti «attività chimiche» hanno registrato un risultato finanziario positivo, i profitti finanziari sono stati detratti dalle SGAV. Il calcolo ha permesso di ottenere un valore affidabile per le SGAV e i profitti per il segmento «attività chimiche» della società nella misura in cui erroneamente non tiene conto dei costi completamente indipendenti dalla produzione e dalle vendite. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, le spese generali erano disponibili nella relazione annuale a livello dell’intero gruppo e non a livello dei segmenti di attività. Sebbene sia corretto affermare che le vendite riportate comprendono vendite infragruppo, per garantire la trasparenza e il diritto di difesa delle parti interessate in relazione all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, il regolamento di base prevede l’utilizzo di dati prontamente disponibili, che non sempre si presentano in forma disaggregata. Nell’applicare tale disposizione, la Commissione garantisce sempre che le informazioni di cui si avvale per la costruzione del valore normale siano le migliori tra i dati accessibili al pubblico. Essa comunica alle parti interessate, in una fase precoce del procedimento, i dati che intende utilizzare e offre loro ampie possibilità di presentare osservazioni e trasmettere dati più dettagliati. Nella presente inchiesta, sebbene diverse parti abbiano criticato le informazioni di cui si è avvalsa la Commissione, nessuna di esse ha fornito dati o metodi alternativi migliori e più dettagliati. Ciò corrobora l’opinione che la Commissione abbia fatto ricorso alle migliori informazioni disponibili al pubblico in questo contesto. In questo caso particolare, infatti, la maggior parte delle vendite (85 %) era effettuata a parti indipendenti e, di conseguenza, riflette in larga misura il risultato delle vendite a tali parti. Analogamente, le SGAV e la redditività sono rappresentative anche delle vendite sul mercato interno nel paese rappresentativo, dal momento che sono state realizzate per il 61 % in Turchia. Su tale base, la Commissione continua a sostenere che i dati utilizzati per la costruzione del valore normale sono in linea con le prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e sono i più affidabili e rappresentativi in questo particolare caso. Di conseguenza, le argomentazioni che mettono in discussione la qualità di tali informazioni devono essere respinte.

3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(229)

Nella nota del marzo 2019 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, mentre la fonte utilizzata per stabilire costi non soggetti a distorsione per quanto riguarda manodopera, energia e scarti di produzione sarebbe dipesa dal paese rappresentativo scelto.

(230)

Inoltre, in base alla decisione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo di cui alla nota del settembre 2019, la Commissione ha comunicato alle parti interessate che avrebbe utilizzato il GTA per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi e l’Istituto turco di statistica per stabilire costi esenti da distorsioni per la manodopera e l’energia.

(231)

Il medesimo produttore esportatore ha altresì sostenuto che, qualora la Commissione avesse stabilito che il prezzo dell’acquisto di materiali ed energia nella RPC doveva essere sostituito da prezzi di riferimento, essa dovrebbe utilizzare i prezzi di acquisto reali di cinque materie prime importate durante il periodo dell’inchiesta, in quanto tali prezzi erano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. Il produttore esportatore, inoltre, ha chiesto alla Commissione di utilizzare tali prezzi all’importazione come prezzi di riferimento anche per i materiali da lui acquistati nella RPC.

(232)

Il produttore esportatore ha fornito elementi giustificativi (ossia fatture d’acquisto, documenti per l’importazione e contratti) per le cinque materie prime di cui al considerando 231. Gli acquisti sono stati effettuati in USD e da mercati in cui non vi erano elementi di prova dell’esistenza di distorsioni. Poiché dall’inchiesta non sono emerse distorsioni, nel corso del periodo dell’inchiesta, per quanto riguarda le importazioni di queste materie prime nella RPC da parte di questo particolare produttore esportatore, la Commissione ha accolto tale argomentazione. Tuttavia, la Commissione non ha potuto accogliere l’argomentazione presentata dalla società in relazione ai materiali acquistati nella RPC. Come esposto al considerando 219, nel caso in esame la Turchia è stata scelta come paese rappresentativo e, di conseguenza, i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi devono essere stabiliti sulla base dei corrispettivi prezzi all’importazione, esenti da distorsioni, in Turchia.

(233)

Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto che, qualora la Commissione avesse deciso di utilizzare i prezzi di riferimento, essa dovrebbe escludere in ogni caso tutti i prezzi «sproporzionati», quali i) i prezzi di una categoria di merci non utilizzata dal produttore esportatore, ii) i prezzi dei materiali che non avevano lo stesso grado, la stessa purezza o le stesse caratteristiche fisiche dei materiali utilizzati dal produttore esportatore o iii) i prezzi calcolati sulla base di volumi di importazione/vendita particolarmente bassi. Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che, per la maggior parte dei materiali di base, quali sabbie/polveri silicee e altri minerali, la Commissione non dovrebbe utilizzare i dati sulle importazioni del paese rappresentativo selezionato. Il produttore esportatore ha sostenuto che, di norma, tali materiali sarebbero importati solo per scopi ben specifici e a prezzi elevati. In questi casi i prezzi praticati sul mercato interno del paese di riferimento rifletterebbero con maggiore precisione il livello effettivo dei prezzi.

(234)

Nel fascicolo non riservato dell’inchiesta la Commissione ha indicato il volume e i valori delle importazioni, estrapolati dal GTA, per tutti i fattori produttivi della Turchia. La Commissione ha altresì verificato che vi fossero sufficienti quantitativi rappresentativi esenti da distorsioni di tali importazioni, così che il prezzo medio utilizzato riducesse l’incidenza di eventuali prezzi sproporzionati al limite inferiore e superiore della forcella di valori. I prezzi adeguati di un dato fattore produttivo riflettono pertanto un insieme di qualità diverse e la disponibilità di tale fattore sui mercati interessati. Inoltre, non sono stati forniti elementi a dimostrazione dell’inadeguatezza dei prezzi calcolati sulla base di volumi di importazione/vendita bassi e, di conseguenza, la Commissione non ha ragioni obiettive per escludere tali dati dalle analisi. In aggiunta, per quanto riguarda l’argomentazione che fa riferimento alle sabbie silicee e ai minerali, occorre sottolineare che tali materie prime non figurano nell’elenco dei fattori produttivi di cui al considerando 242. Pertanto l’argomentazione di cui al considerando 233 è respinta.

(235)

Come indicato al considerando 185, per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni la Commissione avrebbe utilizzato i dati finanziari del segmento «attività chimiche» del gruppo turco Sisecam, che comprende i prodotti GFR, relativi al 2018.

(236)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Taishan ha ribadito la propria argomentazione descritta al considerando 231 secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi all’importazione delle cinque materie prime importate da fonti esenti da distorsioni come prezzo di riferimento anche per gli stessi materiali acquistati nella RPC.

(237)

Il produttore esportatore non ha fornito elementi di prova al livello giuridicamente prescritto a sostegno di tale affermazione, ossia tali per cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Il produttore esportatore non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che il prezzo all’importazione (anche se considerato esente da distorsioni) potesse essere rappresentativo come valore di riferimento esente da distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.3.4.1.   Fattori produttivi

(238)

Come indicato al considerando 93, nella nota del marzo 2019 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti concernenti i prodotti GFF destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella fabbricazione di prodotti GFF da parte dei produttori esportatori.

(239)

Inoltre, come esposto al considerando 95, nella nota del settembre 2019 la Commissione ha presentato un elenco rivisto dei fattori produttivi e stabilito i codici merci turchi corrispondenti ai fattori produttivi impiegati nella fabbricazione di prodotti GFF in Turchia, il paese rappresentativo.

(240)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni circa l’elenco di fattori produttivi né a seguito della nota del marzo 2019 né di quella del settembre 2019.

(241)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione nemmeno riguardo ai codici merci turchi indicati nella nota del settembre 2019. Nondimeno, la Commissione ha condotto ulteriori ricerche al fine di garantire una migliore corrispondenza tra i codici merci turchi e i fattori produttivi impiegati dai produttori esportatori che hanno collaborato e ha rivisto, a tale proposito, i codici merci turchi relativi alla pirofillite e ai filamenti di poliestere. Inoltre, uno dei produttori esportatori utilizza gas naturale liquefatto nel suo processo produttivo. Tuttavia, nel periodo dell’inchiesta non sono state registrate importazioni di gas naturale liquefatto in Turchia. Pertanto, al fine di creare un valore di riferimento per il gas naturale liquefatto, in assenza di dati statistici sull’importazione di gas naturale liquefatto, la Commissione è ricorsa alle importazioni di propano liquefatto. Inoltre, il nome della materia prima indicato da uno dei produttori esportatori, vale a dire l’agente compatibilizzante in silano, è stato modificato in «prodotti in silicone» per garantire coerenza con la nomenclatura doganale.

(242)

Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici merci turchi, ove applicabili:

Tabella 1

Fattore produttivo

Codici merci turchi

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

281 820 000 000

5,92 CNY/kg

Borato di calcio (colemanite)

252 800 000 000

10,47 CNY/kg

Resina epossidica

390 730 000 000

21,07 CNY/kg

Filati accoppiati in parallelo senza torsione («GFR») in fibra di vetro

701 912 000 000

7,79 CNY/kg

Filati in fibra di vetro o filamenti di vetro fuso (filamenti fusi)

701 919 100 000

701 919 900 000

8,43 CNY/kg

Caolino

250 700 200 011

250 700 200 018

250 700 800 011

250 700 800 012

0,96 CNY/kg

Propano liquefatto

271 112 910 000

271 112 940 000

271 112 190 000

271 112 110 000

3,69 CNY/kg

Ossigeno liquido

280 440 000 000

0,05 CNY/kg

Lubrificante

340 212 000 000

340 290 100 011

340 290 100 012

340 290 900 015

340 290 900 016

340 391 000 000

340 311 000 000

13,98 CNY/kg

Platino, greggio o in polvere

Rodio, greggio o in polvere

711 011 000 000

711 031 000 000

193 936 CNY/kg

545 542 CNY/kg

Resina poliestere

390 791 100 000

390 690 900 000

390 950 100 000

390 950 900 000

13,92 CNY/kg

Filamenti di poliestere (filati ad alta tenacità di poliesteri, impregnati o spalmati)

560 490 101 100

560 490 101 200

560 490 102 200

106,20 CNY/kg

Poliisobutilene

390 230 000 011

390 230 000 019

390 210 000 011

390 210 000 019

9,52 CNY/kg

Fibra di polipropilene

550 340 000 000

13,54 CNY/kg

Poli(acetato di vinile) o PVAc

390 512 000 000

10,28 CNY/kg

Pirofillite

253 090 009 039

3,89 CNY/kg

Quarzo

250 610 000 014

250 610 000 018

250 610 000 011

1,69 CNY/kg

Calce viva

252 210 000 000

4,07 CNY/kg

Prodotti in silicone

391 000 000 011

391 000 000 019

391 000 000 012

33,65 CNY/kg

Carbonato di sodio

283 620 000 011

283 620 000 012

1,38 CNY/kg

Filati sintetici di poliesteri

540 233 001 000

29,81 CNY/kg

Polvere di silicato di zirconio (polvere di zirconio o zircone)

261 510 000 000

10,18 CNY/kg

Manodopera

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

[N.D.]

35,86 CNY/ora

Energia

 

Energia elettrica

[N.D.]

0,40 -0,45 CNY/kWh

Gas naturale

[N.D.]

1,46 CNY/m3

Residui/cascami

Residui di filati accoppiati in parallelo senza torsione («GFR») in fibra di vetro

701 912 000 000

1,17 CNY/kg

1)    Materie prime e cascami

(243)

Nel corso delle sue visite di verifica la Commissione ha verificato le materie prime utilizzate e i cascami generati dalla fabbricazione dei prodotti GFF.

(244)

Per tutte le materie prime, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione. È stato determinato un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi con un’economia non di mercato, come indicato nel considerando 196. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, come esposto nei considerando da 98 a 162, che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b) del regolamento di base. Poiché non vi sono elementi di prova che dimostrino che le distorsioni non incidono anche sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Sembra inoltre che i prezzi all’importazione delle principali materie prime esportate dalla RPC in Turchia siano inferiori a quelli di altre importazioni. In seguito all’esclusione delle importazioni in Turchia originarie della RPC e dei paesi con un’economia non di mercato, la Commissione ha riscontrato che le importazioni da altri paesi terzi erano comunque rappresentative (dal 43 % al 100 % del volume totale delle importazioni in Turchia).

(245)

La Commissione ha cercato di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti GFF, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Per farlo la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo a ciascun paese d’origine, sommando al prezzo all’importazione i costi di trasporto interno. Le stime dei costi di trasporto interno per tutte le materie prime sono state calcolate sulla base di dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono incluse nei valori di riferimento di cui alla tabella 1.

(246)

I principali residui/cascami segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentati dai cascami generati durante il processo produttivo dei prodotti GFR. Tali cascami venivano venduti dai produttori esportatori sul mercato interno a un prezzo pari al 15 % circa del costo di fabbricazione dei prodotti GFR. Pertanto, il prezzo esente da distorsioni dei cascami è stato valutato al 15 % del prezzo esente da distorsioni dei prodotti GFR.

2)    Manodopera

(247)

L’Istituto turco di statistica pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha fatto riferimento ai salari dichiarati nel settore manifatturiero turco per il 2016, per l’attività economica C.23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) (89) secondo la classificazione NACE Rev. 2 (90). Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (91) pubblicato dall’Istituto turco di statistica.

(248)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore e la CCCLA hanno sostenuto che il valore di riferimento per il costo del lavoro nella tabella 1 non era realistico. Nel corso di un’audizione tenutasi il 16 gennaio 2020, la Commissione ha precisato che il documento generale di divulgazione delle informazioni conteneva un palese errore per quanto riguarda l’unità di misura del lavoro, ossia «CNY/kg» anziché «CNY/ora». Nella nota del 19 dicembre 2019 con i calcoli di tutti i valori di riferimento di cui alla tabella 1, comprensiva della manodopera, l’unità di misura è stata indicata nella forma corretta («CNY/hour»).

3)    Energia elettrica e gas naturale

(249)

La Commissione, per stabilire un valore di riferimento per l’energia elettrica e il gas naturale, ha utilizzato le statistiche relative ai prezzi dell’energia elettrica e del gas pubblicate dall’Istituto turco di statistica (92) nei suoi comunicati stampa periodici. Da queste statistiche la Commissione ha estrapolato e utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica e del gas ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruș/kWh relativi al periodo dell’inchiesta.

(250)

I costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni riportati nella tabella 1 sono forniti sotto forma di intervallo poiché ai singoli consumatori si applicano tariffe diverse a seconda del loro consumo.

4)    Materiali di consumo/quantità trascurabili

(251)

A causa dell’elevato numero di fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, alcune materie prime il cui peso sul costo di produzione totale per il produttore esportatore nonché a livello di NCP era trascurabile sono state raggruppate come materiali di consumo.

(252)

La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

(253)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore e la CCCLA hanno chiesto alla Commissione di rendere pubblico il metodo di calcolo per i valori di riferimento della tabella 1.

(254)

Nel corso di un’audizione tenutasi il 16 gennaio 2020, la Commissione ha portato all’attenzione di tali parti che il giorno della divulgazione delle informazioni, il 19 dicembre 2019, nel fascicolo non riservato dell’inchiesta è stata aggiunta una nota che illustrava il metodo di calcolo dei valori di riferimento di cui alla tabella 1. Il giorno della divulgazione finale delle informazioni tutte le parti interessate sono state informate automaticamente del nuovo documento tramite TRON. Poiché le informazioni richieste erano già a disposizione delle parti, non è stato necessario procedere a un’ulteriore divulgazione.

3.3.4.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(255)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(256)

Quanto alle SGAV e ai profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del segmento «attività chimiche» del gruppo turco Sisecam relativi al 2018, come indicato nella nota del settembre 2019 e nel considerando 185.

(257)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la Commissione non ha riscontrato distorsioni significative per le sue SGAV e ha pertanto ignorato a torto i valori effettivi delle SGAV segnalati dalla società in base all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La società ha affermato che l’utilizzo delle SGAV effettive sarebbe coerente con il metodo utilizzato per la definizione del valore di riferimento per i residui/cascami, i materiali di consumo e le spese generali, per i quali la società ha argomentato che sarebbero stati utilizzati i valori effettivi espressi in rapporto ai suoi costi effettivi. La società ha inoltre affermato che tale metodo sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base riguardante l’utilizzo dei costi effettivi sul mercato interno, accertati ed esenti da distorsioni.

(258)

La Commissione osserva innanzitutto che, contrariamente all’interpretazione di questo produttore esportatore, i costi relativi ai residui/cascami, ai materiali di consumo e alle spese generali non sono stati considerati esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. Come spiegato nei considerando da 251 a 255 e nelle informazioni specifiche fornite ai produttori esportatori in questione, i rapporti calcolati per i materiali di consumo e le spese generali sulla base dei costi effettivi del produttore esportatore sono stati in seguito espressi in rapporto ai costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo. È stato applicato tale metodo perché i dati disponibili non contenevano informazioni sulle spese generali e in considerazione del fatto che i materiali di consumo avevano un impatto limitato sul costo complessivo. Quanto ai residui/cascami, essi sono stati raggruppati nella categoria dei materiali di consumo per le società in cui avevano un peso solo trascurabile nel costo totale di produzione, come spiegato al considerando 251. Negli altri casi la Commissione ha utilizzato il valore di riferimento indicato nella tabella 1 e al considerando 246.

(259)

La Commissione ha inoltre osservato che, una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il valore normale è costruito facendo riferimento a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La Commissione ha sottolineato che tale disposizione prevede anche specificamente che il valore normale costruito comprenda un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV in un paese rappresentativo appropriato. Una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative che incidono sul prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese esportatore, la Commissione non ha più potuto utilizzare le SGAV effettive dei singoli produttori esportatori, avendo constatato di conseguenza che erano oggetto di distorsione. Infine, il produttore esportatore non ha fornito elementi di prova al livello giuridicamente prescritto a sostegno di tale affermazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.4.3.   Calcolo del valore normale

(260)

Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(261)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni dei prodotti GFF. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ogni produttore esportatore che ha collaborato.

(262)

Successivamente, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni dei prodotti GFF le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta al considerando 255.

(263)

Infine, ai costi di produzione esenti da distorsioni stabiliti secondo quanto descritto al considerando 261 la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti del segmento «attività chimiche» del gruppo turco Sisecam relativi al 2018, come esposto al considerando 185.

(264)

Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 20,57 %.

(265)

I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 39,26 %.

(266)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.4.   Valore normale per le società incluse nel campione che non hanno collaborato

(267)

Come esposto nei considerando da 68 a 87, per i produttori esportatori Hengshi e Jushi, facenti parte del gruppo CNBM, la Commissione ha deciso di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda il calcolo del valore normale.

(268)

Per quanto riguarda Hengshi in particolare, come indicato nei considerando 275 e 276, la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di accettare l’NCP dell’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 3 come dato disponibile a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Non è stato tuttavia possibile stabilire il valore normale sulla base dei dati propri della società visto che, come esposto nei considerando da 75 a 83, questi sono stati giudicati inesatti. Di conseguenza, per determinare il valore normale di entrambi i produttori esportatori Jushi e Hengshi sono stati utilizzati il valore normale per NCP o NCP molto somiglianti relativi a produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato e che utilizzano processi produttivi analoghi (integrazione verticale o non verticale). In assenza di NCP corrispondenti per quanto riguarda il produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato e che utilizza un processo produttivo analogo, sono stati utilizzati i dati di un altro produttore esportatore che ha collaborato, il cui processo produttivo è diverso. In assenza di NCP corrispondenti per quanto riguarda i due produttori esportatori che hanno collaborato, è stato utilizzato l’NCP più somigliante dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato e che utilizzano un processo produttivo analogo. La Commissione non ha ricevuto da nessuna delle parti interessate osservazioni sull’approccio seguito.

3.5.   Prezzo all’esportazione per le società incluse nel campione che hanno collaborato

(269)

Il gruppo di produttori esportatori incluso nel campione ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come esportatori o importatori.

(270)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e tramite società commerciali collegate era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(271)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate tramite importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un profitto ragionevole.

(272)

Solo un operatore commerciale indipendente che durante il periodo dell’inchiesta ha importato quantità trascurabili di prodotti GFF ha collaborato all’inchiesta. Il suo margine di profitto non è stato quindi considerato rappresentativo. In assenza di altre informazioni, il margine di profitto di un operatore commerciale indipendente attivo nel settore dei prodotti GFF è stato stimato al 5 %.

3.6.   Prezzo all’esportazione per le società incluse nel campione che non hanno collaborato

(273)

Come indicato ai considerando da 75 a 84, uno dei produttori esportatori facenti parte del gruppo CNBM non ha collaborato all’inchiesta e la Commissione, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ha deciso di stabilire il prezzo all’esportazione sulla base dei dati disponibili.

(274)

Nelle sue osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base il produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di utilizzare, in relazione al prezzo all’esportazione, le informazioni (ossia l’NCP) fornite nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni parallela di cui al considerando 3.

(275)

Tuttavia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento di base, le informazioni ricevute possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. L’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (93) prevede la medesima restrizione. Di conseguenza, i dati raccolti nell’ambito di un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni non possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello per il quale essi sono stati richiesti.

(276)

In questo caso particolare sono state condotte in parallelo due inchieste relative al prodotto in esame, una delle quali è stata avviata circa tre mesi prima dell’altra. Hengshi ha specificatamente chiesto che le informazioni corrette raccolte nel corso dell’inchiesta antisovvenzioni fossero utilizzate come le migliori informazioni disponibili nella presente inchiesta. Hengshi ha espressamente rinunciato alla garanzia di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento di base e all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, secondo la quale le informazioni presentate nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Nel presente caso, inoltre, la Commissione non ha istituito misure antidumping provvisorie, come indicato ai considerando da 54 a 56, e la tempistica delle due inchieste ha pertanto reso possibile che le informazioni sui prezzi all’esportazione fornite nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni fossero raccolte e verificate prima dell’istituzione di dazi antidumping definitivi. Di conseguenza la Commissione ha avuto, in via eccezionale, tempo sufficiente per tenere conto di tali informazioni anche nell’ambito della presente inchiesta, senza che ciò pregiudicasse i diritti delle altre parti interessate e senza mettere a rischio il suo processo decisionale interno. La Commissione ha pertanto deciso, in via eccezionale, di utilizzare i dati relativi agli NCP raccolti nel corso dell’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 3 come dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, essa ha calcolato un prezzo all’esportazione per NCP basandosi sui dati propri del produttore esportatore e seguendo il metodo descritto nei considerando da 269 a 272.

(277)

Per gli altri due produttori esportatori facenti parte del gruppo CNBM il prezzo all’esportazione è stato calcolato come indicato nei considerando da 269 a 272.

3.7.   Confronto

(278)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

(279)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Gli adeguamenti, basati sui dati effettivi della società che ha collaborato, sono stati effettuati in funzione delle spese di movimentazione, del trasporto, dei costi di imballaggio e credito, delle spese bancarie, dei dazi doganali, delle commissioni e delle imposte indirette. È stato inoltre effettuato un adeguamento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tener conto delle vendite realizzate tramite società commerciali collegate. È stato appurato che a Hong Kong le funzioni degli operatori commerciali erano analoghe a quelle di un agente. Tali operatori commerciali erano attivi nella ricerca di clienti, con i quali stabilivano contatti. Si assumevano la responsabilità del processo di vendita ricevendo un rialzo in virtù del servizio prestato. L’adeguamento è consistito nelle SGAV delle società commerciali e in un profitto del 5 %. In assenza di altre informazioni, tale margine di profitto è stato considerato ragionevole.

(280)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Yuntianhua ha sostenuto che il confronto tra il suo prezzo all’esportazione e il valore normale costruito sarebbe iniquo. Il gruppo ha sostenuto che, mentre la Commissione ha apportato adeguamenti al prezzo all’esportazione per tutte le spese di vendita dirette, quali i costi di trasporto e le spese bancarie, le SGAV del gruppo turco Sisecam, utilizzate per costruire il valore normale, includevano presumibilmente alcune spese di vendita dirette sostenute nel mercato interno turco, e ciò introduceva un’asimmetria nel confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

(281)

Questo produttore esportatore non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che alcune spese di vendita dirette sarebbero incluse nelle SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale o che i dati utilizzati non sarebbero rappresentativi.

(282)

Va ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede l’utilizzo di dati prontamente disponibili. La Commissione si sforza di garantire che le informazioni a cui ricorre per la costruzione del valore normale siano le migliori tra i dati disponibili al pubblico e dà alle parti la possibilità di presentare osservazioni e fornire dati alternativi che ritengano più rappresentativi. In questo caso particolare, la Commissione ha indicato quali SGAV intendeva utilizzare nella nota del settembre 2019, ma non ha ricevuto alcuna osservazione o dati alternativi più dettagliati. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(283)

Lo stesso produttore esportatore ha affermato che, sebbene si fosse applicato un adeguamento al valore normale per l’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’esportazione non rimborsabile, la Commissione non ha dimostrato che i produttori turchi sostengano un’IVA che può essere interamente rimborsata all’atto delle vendite sul mercato interno. Tale adeguamento sarebbe pertanto illecito.

(284)

La Commissione ha effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all’esportazione dalla RPC verso l’Unione e il valore normale nel caso in cui siano state escluse imposte indirette quali l’IVA. La Commissione non ha bisogno di dimostrare che i produttori turchi sostengono effettivamente un’IVA che può essere interamente rimborsata all’atto delle vendite sul mercato interno, come suggerisce il produttore esportatore, in quanto è irrilevante. Il valore normale costruito come indicato nei considerando da 260 a 266 non comprendeva l’IVA, in quanto i valori esenti da distorsioni nel paese rappresentativo sono utilizzati per il calcolo del valore normale nel paese esportatore al netto del loro trattamento IVA. L’effettiva situazione del regime IVA applicato alle vendite sul mercato interno e all’esportazione riguarda unicamente la RPC. L’inchiesta ha concluso che nella RPC i produttori esportatori hanno l’obbligo di versare un’IVA del 17 % o del 16 % all’esportazione, mentre viene rimborsato il 5 % o il 10 %.

(285)

Pertanto, in linea con l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto della differenza nelle imposte indirette — in questo caso l’IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all’esportazione — la Commissione ha debitamente adeguato il valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.8.   Margine di dumping

(286)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(287)

Su tale base, il margine di dumping medio ponderato definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo CNBM

99,7  %

Gruppo Yuntianhua

64,7  %

(288)

Come esposto al considerando 43, uno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, ossia il gruppo CNBM, non ha collaborato. Non è stato dunque possibile stabilire il margine di dumping medio ponderato per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Pertanto, per tutti gli altri produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato il margine di dumping è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping dell’unico gruppo di produttori esportatori incluso nel campione che ha collaborato (il gruppo Yuntianhua).

(289)

Per tutti gli altri possibili produttori esportatori della RPC, la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Alla luce dell’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori, che copre la totalità delle esportazioni di prodotti GFF dalla RPC nell’Unione sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni, la Commissione ha ritenuto che il margine di dumping più elevato tra quelli dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, vale a dire quello del gruppo CNBM, fosse rappresentativo al fine di stabilire il livello del margine di dumping residuo.

(290)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo CNBM

99,7  %

Gruppo Yuntianhua

64,7  %

Altre società che hanno collaborato

64,7  %

Tutte le altre società

99,7  %

EGITTO

3.9.   Produttori esportatori

(291)

Dall’inchiesta è emerso che in Egitto esisteva un gruppo di produttori esportatori che rappresentavano il 100 % delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta. Esso era composto da due produttori esportatori collegati: Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E («Jushi Egypt») e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. («Hengshi Egypt»). Entrambe le società fanno parte del gruppo CNBM e hanno collaborato all’inchiesta.

3.10.   Valore normale

(292)

Il denunciante ha sostenuto che per l’Egitto il valore normale dovrebbe essere costruito sulla base di costi di produzione e vendite che riflettano i prezzi esenti da distorsioni o i valori di riferimento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Ha argomentato che esistevano distorsioni significative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento, per i motivi seguenti: i produttori esportatori erano ubicati in una zona economica speciale istituita nell’ambito di un accordo formale tra i governi cinese ed egiziano, amministrata e controllata da un’agenzia governativa cinese (China-Africa TEDA Investment Co. Ltd). Inoltre, secondo il denunciante, entrambi i produttori esportatori dell’Egitto hanno ricevuto ingenti sovvenzioni pubbliche in virtù della loro ubicazione in tale zona economica speciale.

(293)

In risposta a questa argomentazione entrambi i produttori esportatori hanno dichiarato che le asserzioni relative all’esistenza di distorsioni di mercato in Egitto non erano state formulate conformemente alle prescrizioni del regolamento di base e che, se accettate, avrebbero costituito una violazione dei diritti della difesa dei produttori esportatori. Più in particolare i produttori esportatori hanno argomentato che la denuncia non conteneva alcuna asserzione né adduceva alcun elemento di prova che indicasse che l’economia egiziana era interessata da distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. I produttori esportatori hanno anche osservato che, in ogni caso, le asserzioni non erano sufficienti per rispettare il livello di prova necessario per stabilire l’esistenza di distorsioni significative, di cui al regolamento di base.

(294)

Dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere d) ed e), del regolamento di base si evince che il denunciante dovrebbe addurre qualsiasi elemento di prova relativo all’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore nel presentare la denuncia. La Commissione può quindi valutare se gli elementi di prova presentati siano di fatto sufficienti per giustificare la valutazione dell’asserzione relativa a distorsioni significative e per formulare le opportune conclusioni durante l’inchiesta.

(295)

L’argomentazione relativa all’esistenza di distorsioni significative in Egitto, tuttavia, è stata presentata solo diversi mesi dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, quando il termine entro il quale le parti interessate avrebbero dovuto rispondere ai questionari era già scaduto e la raccolta di dati si trovava in una fase avanzata.

(296)

In conclusione, la richiesta di applicare il metodo di costruzione del valore normale previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stata respinta.

3.10.1.   Calcolo del valore normale

(297)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono considerate rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(298)

Su tale base, la Commissione ha stabilito che le vendite totali di Jushi Egypt del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative. L’altro produttore esportatore, Hengshi Egypt, non aveva effettuato vendite sul mercato interno.

(299)

La Commissione ha poi individuato, per il produttore esportatore con vendite sul mercato interno nel complesso rappresentative (Jushi Egypt), i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o molto somiglianti a quelli venduti per l’esportazione nell’Unione.

(300)

La Commissione ha poi esaminato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite effettuate da tale produttore esportatore sul proprio mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(301)

La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative di Jushi Egypt ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(302)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, quando:

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione.

(303)

Il valore normale era il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, quando:

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto ha rappresentato una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione.

(304)

Per quei tipi di prodotto per i quali non c’è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(305)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di fabbricazione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

la media ponderata delle SGAV sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato in relazione a tutte le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e

la media ponderata del profitto realizzato dai produttori esportatori che hanno collaborato in relazione a tutte le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta.

(306)

La Commissione aveva originariamente stabilito che per Jushi Egypt, nel caso di cinque tipi di prodotto su otto, i tipi di prodotto esportati erano identici o molto somiglianti ai tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.

(307)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi Egypt ha contestato il modo in cui la Commissione aveva valutato diversi tipi di clienti nel confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Dopo un’ulteriore analisi, la Commissione ha confermato che nel mercato interno egiziano non vi erano differenze coerenti e distinte nelle funzioni del venditore per i diversi stadi commerciali tali da giustificare una distinzione tra tipi di cliente. Di conseguenza, ha accettato la richiesta della società e ha ricalcolato i suoi margini senza distinguere tra tipi di clienti. La Commissione ha quindi anche rivisto il valore normale costruito di Hengshi Egypt.

(308)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno di Jushi Egypt per tipo di prodotto (con vendite rappresentative) è anche emerso che oltre l’80 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, il valore normale di questi tipi di prodotto è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta. Per i restanti tipi di prodotto, per i quali non c’era stata alcuna vendita sul mercato interno, il valore normale è stato costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come esposto al considerando 305.

(309)

Il secondo produttore esportatore, Hengshi Egypt, si è limitato a vendere i suoi prodotti GFF all’esportazione, senza quindi effettuare alcuna vendita sul mercato interno. Pertanto, dal momento che non c’è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(310)

Durante il periodo dell’inchiesta Hengshi Egypt ha acquistato la principale materia prima (prodotti GFR) utilizzata nella fabbricazione dei prodotti GFF da Jushi Egypt e da un altro fornitore collegato.

(311)

In tale contesto i produttori esportatori hanno sostenuto che, alla luce dei profitti generati da Jushi Egypt in relazione alle sue vendite di prodotti GFR a Hengshi Egypt, le operazioni andrebbero considerate come effettuate a prezzi di mercato. I produttori hanno inoltre fatto riferimento alla giurisprudenza esistente (94), in base alla quale l’utilizzo dei dati contenuti nei documenti contabili della società oggetto dell’inchiesta rappresenta la regola, mentre l’adattamento o la sostituzione di tali dati rappresenta l’eccezione. Essi hanno inoltre fatto riferimento all’assenza di misure governative di carattere distorsivo, nonché al fatto che i costi di produzione erano correttamente riportati nei documenti contabili di Hengshi Egypt e che per stabilire il costo di produzione e il successivo valore normale costruito di Hengshi Egypt si dovrebbero utilizzare tali documenti contabili.

(312)

Contrariamente a quanto argomentato dai produttori esportatori, i prezzi ai quali Hengshi Egypt ha acquistato prodotti GFR da Jushi Egypt non sono risultati in linea con le condizioni di mercato, in quanto erano costantemente e sostanzialmente inferiori ai prezzi praticati da Jushi Egypt ad acquirenti indipendenti sul mercato interno egiziano per lo stesso prodotto. La Commissione, alla luce della differenza significativa tra questi prezzi, ha concluso che i prezzi pagati da Hengshi Egypt a Jushi Egypt non potevano essere considerati in linea con le condizioni di mercato. Nonostante fossero redditizi, tali prezzi non riflettevano i prezzi di mercato in Egitto e, in assenza di affiliazione tra le due società, Hengshi Egypt avrebbe pagato un prezzo molto più elevato per i prodotti GFR. Inoltre, il riferimento all’assenza di misure governative di carattere distorsivo in relazione alla fissazione dei prezzi delle materie prime è risultata irrilevante in quanto, nel caso in esame, è l’analisi della conformità alle condizioni di mercato a essere determinante.

(313)

Nella loro risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi/Hengshi Egypt hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui i prezzi dei prodotti GFR praticati da Jushi Egypt a Hengshi Egypt erano in linea con le condizioni di mercato, sostenendo che le vendite tra le parti collegate hanno prodotto margini di profitto comparabili al profitto di riferimento indicato dal denunciante nella denuncia come sufficiente per operare in modo sostenibile sul mercato a lungo termine. La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento è il profitto che l’industria dell’Unione può ragionevolmente realizzare sul mercato dell’Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping e pertanto non è un valore di riferimento adeguato per valutare se il prezzo concordato tra parti correlate sia in linea con le condizioni di mercato. Il criterio pertinente ai fini di tale valutazione è il livello dei prezzi che potrebbe essere raggiunto in Egitto in assenza della relazione. Dall’inchiesta è emerso che i livelli dei prezzi (e dei profitti) nel mercato egiziano erano effettivamente superiori a quelli applicati tra queste società collegate.

(314)

Alla luce di quanto precede e per i motivi esposti nel considerando 312, l’affermazione secondo cui i prezzi erano in linea con le condizioni di mercato sulla base del livello di profitto ottenuto è stata respinta.

(315)

Jushi/Hengshi Egypt hanno inoltre sostenuto che il metodo della Commissione descritto ai considerando da 309 a 311 viola l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, facendo riferimento anche alla giurisprudenza dell’UE e dell’OMC. Secondo Jushi/Hengshi Egypt, il prezzo di acquisto dei prodotti GFR tra Hengshi Egypt e Jushi Egypt non può essere ignorato per il solo fatto che non sarebbe in linea con le condizioni di mercato. Jushi/Hengshi Egypt hanno affermato che la Commissione doveva inoltre dimostrare in che misura i documenti contabili di Hengshi Egypt non esprimevano adeguatamente i costi di produzione e di vendita dei prodotti GFF.

(316)

La Commissione non concorda con questa interpretazione e ritiene che nessuno dei casi citati da Jushi/Hengshi Egypt invalidi le risultanze della Commissione nel presente caso. In effetti, gli organi dell’OMC (95) hanno costantemente stabilito che i documenti contabili dei produttori esportatori possono rivelarsi tali da non dare una visione corretta dei costi di produzione e di vendita del prodotto in esame qualora, ad esempio, il produttore faccia parte di un gruppo di società (ossia il caso di Jushi e Hengshi Egypt) e qualora le operazioni che riguardano fattori produttivi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame non siano in linea con le condizioni di mercato. Di conseguenza questa argomentazione ha dovuto essere respinta.

(317)

Jushi/Hengshi Egypt hanno inoltre sostenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza (96), che il metodo seguito dalla Commissione per valutare se il prezzo di acquisto dei prodotti GFR fosse in linea con le condizioni di mercato non era corretto. Jushi/Hengshi Egypt hanno sostenuto che la Commissione non ha confrontato prezzi comparabili e che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi alle vendite in questione, e più precisamente: i) le condizioni di consegna: ii) i dazi doganali all’importazione di materie prime; iii) i quantitativi non comparabili; iv) la politica di fissazione dei prezzi di Jushi Egypt per operazioni correlate.

(318)

Dopo aver esaminato gli elementi del fascicolo, la Commissione ha accettato la richiesta di adeguamento per tenere conto delle differenze nelle condizioni di consegna e ha detratto i costi di trasporto dal prezzo di vendita dei prodotti GFR ove opportuno. I costi di trasporto sono stati stimati sulla base dei costi effettivi di trasporto per i prodotti GFF come verificati dalla Commissione.

(319)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale Jushi/Hengshi Egypt hanno affermato che, oltre ai costi di trasporto, doveva essere detratto anche il costo del credito. Per quanto riguarda l’adeguamento richiesto per il costo del credito, tale costo sostenuto dal venditore è di fatto un elemento intrinseco delle operazioni effettuate in un mercato aperto sulla base di condizioni di mercato. Tale richiesta deve pertanto essere respinta dalla Commissione.

(320)

Per quanto riguarda i dazi all’importazione, senza prendere posizione sulla possibilità che un adeguamento sia giustificato in tale situazione, nel fascicolo non vi sono elementi di prova del fatto che i dazi siano stati pagati da Jushi Egypt o riscossi dalle autorità egiziane. Nella sua comunicazione la società non ha presentato alcun elemento di prova del fatto di aver pagato tali dazi e, di fatto, ha dichiarato che il dazio doganale sarebbe normalmente applicabile e che Jushi Egypt dovrebbe pagarlo. Per quanto riguarda i quantitativi, le società non sono state in grado di fornire alcun elemento di prova di una politica di sconti applicata generalmente che corroborasse la loro affermazione secondo la quale la differenza dei prezzi riscontrata tra le parti collegate e quelle indipendenti era dovuta a sconti per quantitativi. Di fatto, l’unico documento fornito dalla società spiega che il prezzo praticato da Jushi Egypt a Hengshi Egypt si basa sul prezzo medio praticato da Jushi Egypt ad acquirenti indipendenti nell’anno precedente, aumentato di una determinata percentuale in funzione del tipo di filati accoppiati in parallelo senza torsione. La realtà del mercato e le notevoli differenze di prezzo tra Hengshi Egypt e gli acquirenti indipendenti dimostrano tuttavia che Jushi Egypt non ha applicato tale politica di fissazione dei prezzi. Di conseguenza, la politica di fissazione dei prezzi di Jushi Egypt non rifletteva il prezzo effettivo pagato dalla parte correlata (Hengshi Egypt). Pertanto le sue richieste di adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti GFR in base a tali elementi sono state respinte.

(321)

Nella stessa ottica, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Egitto ha commentato che, nel valutare se i documenti contabili degli esportatori siano in linea con le condizioni di mercato, il prezzo è solo una delle condizioni di un’operazione, mentre la divulgazione finale non conteneva alcun elemento di prova che la Commissione avesse tenuto conto delle altre condizioni delle operazioni in questione. Il governo dell’Egitto ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva agito incompatibilmente con l’articolo 2.2.1.1, prima frase, dell’accordo antidumping dell’OMC, in quanto aveva scartato dati sui costi che soddisfacevano le due prescrizioni previste da tale articolo, ossia essere «conformi ai principi contabili generalmente accettati» e dare «una visione corretta dei costi».

(322)

Come indicato nei considerando 318 e 319, la Commissione ha apportato un adeguamento per i costi di trasporto. Tuttavia, sulla base delle circostanze del presente caso, ha stabilito che nessun adeguamento era giustificato in relazione ad altri elementi e che era pertanto irrilevante, ai fini della valutazione, che i prezzi fossero in linea con le condizioni di mercato. Inoltre, come indicato al considerando 312, la Commissione ha constatato che i prezzi ai quali Hengshi Egypt acquistava i prodotti GFR da Jushi Egypt erano costantemente e sostanzialmente inferiori ai prezzi che Jushi Egypt praticava ad acquirenti indipendenti sul mercato interno egiziano per lo stesso prodotto, anche dopo gli adeguamenti giustificati. La Commissione, alla luce della differenza significativa tra questi prezzi, ha concluso che non potevano essere considerati in linea con le condizioni di mercato. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che essi non esprimono adeguatamente i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che ha una formulazione analoga al punto 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Entrambe le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(323)

Inoltre Jushi/Hengshi Egypt hanno affermato che, tenendo conto dei codici prodotto interni della società per i prodotti GFR, il risultato del confronto tra i quantitativi venduti ad acquirenti collegati e indipendenti sul mercato interno non sarebbe rappresentativo. Jushi/Hengshi Egypt hanno invece proposto un confronto basato sulla struttura dell’NCP (numero di controllo del prodotto), che la Commissione aveva stabilito in un’altra inchiesta antidumping riguardante i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto (97). Le società hanno affermato che questo approccio porterebbe a un risultato più rappresentativo. Tale parte ha inoltre sostenuto che, poiché gli NCP sono stati considerati adeguati per il confronto dei prezzi ai fini del calcolo del margine di dumping e di pregiudizio, essi dovrebbero essere considerati adeguati anche ai fini del confronto dei prezzi dei prodotti GFR praticati da Jushi Egypt a Hengshi Egypt, da un lato, e ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, dall’altro.

(324)

L’approccio adottato dalla Commissione ha consentito di confrontare le vendite a Hengshi Egypt e alle parti indipendenti in base all’esatta corrispondenza dei codici prodotto interni, che ha permesso di effettuare un confronto preciso dei tipi di prodotto pertinenti venduti a entrambi i tipi di clienti. Jushi/Hengshi Egypt non hanno dimostrato come un confronto tra NCP creato per una finalità diversa produrrebbe un confronto più adeguato rispetto a quello risultante dal confronto tra i prezzi dello stesso identico prodotto. La Commissione ha pertanto concluso che l’approccio alternativo suggerito da Jushi/Hengshi Egypt porterebbe a un risultato meno preciso e ha respinto la richiesta.

(325)

Di conseguenza, la Commissione ha confermato la risultanza secondo cui i costi dei prodotti GFR, così come registrati nei conti della società, non esprimevano adeguatamente i costi di Hengshi Egypt associati alla produzione dei prodotti GFF. Pertanto, nel calcolo del valore normale è stato necessario adeguare tali costi al livello dei prezzi praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(326)

Come indicato nel considerando 548, il 10 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un’ulteriore divulgazione finale e ha invitato le società a presentare osservazioni sul contenuto di tali ulteriori informazioni. Il 13 febbraio 2020 Jushi/Hengshi Egypt hanno presentato osservazioni, che tuttavia non riguardavano il contenuto dell’ulteriore divulgazione finale. Le società hanno invece ribadito di non condividere il metodo seguito dalla Commissione per costruire il valore normale di Hengshi, in particolare le argomentazioni che non erano state accolte dalla Commissione.

(327)

La Commissione sottolinea che tali osservazioni, che fanno riferimento a informazioni fornite alla società nel documento generale di divulgazione delle informazioni, sono pervenute oltre il termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale (fissato al 9 gennaio 2020). La Commissione ha deciso comunque di trattarle nel presente regolamento.

(328)

In primo luogo, Jushi/Hengshi hanno affermato di costituire un’entità economica unica, poiché i prodotti che fabbricano non si sovrappongono e sono situate nella stessa zona. In secondo luogo, hanno sostenuto che la Commissione viola l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base perché tale disposizione non consente alla Commissione di condurre una prova di conformità alle condizioni di mercato. Hanno fatto riferimento a diverse relazioni del panel e dell’organo di appello che sosterrebbero tale affermazione. Nel corso di un’audizione, i rappresentanti delle società hanno dichiarato che i profitti non potevano essere considerati un costo. Infine, hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la Commissione, utilizzando il prezzo di mercato dei prodotti GFR in Egitto (sulla base delle vendite di Jushi ad acquirenti indipendenti nel mercato egiziano), ha conteggiato due volte le SGAV e i profitti dei prodotti GFR.

(329)

Per quanto riguarda la prima affermazione, la Commissione può considerare le società come un’entità economica unica solo quando le informazioni contenute nel fascicolo indicano che operano insieme sotto tutti gli aspetti. In assenza di altri elementi, l’ubicazione e i tipi di produzione non sono indicativi del fatto che le società operino come un’entità economica unica. Pertanto la Commissione sostiene che, benché Jushi e Hengshi facciano parte dello stesso gruppo, gli elementi di prova presenti nel fascicolo dimostrano che le due entità giuridiche operano in modo autonomo e non possono quindi essere considerate un’entità economica unica.

(330)

Per quanto riguarda la seconda obiezione, l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che quando i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta non sono adeguatamente espressi nei documenti contabili della parte interessata, essi devono essere adeguati. Secondo la Commissione si può ritenere che un prezzo di trasferimento non esprima i costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta quando non è in linea con le condizioni di mercato. Tale interpretazione è stata confermata da una relazione dell’organo di appello dell’OMC (98). La giurisprudenza dell’OMC, che è stata decontestualizzata da Jushi/Hengshi (99), supporta di fatto l’interpretazione della Commissione nel presente caso. In questo contesto, infatti, l’organo di appello ha confermato che i documenti contabili conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti possono rivelarsi tali da non dare una visione corretta dei costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto qualora, ad esempio, l’esportatore o il produttore oggetto dell’inchiesta faccia parte di un gruppo di società in cui i costi di alcuni fattori produttivi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame sono ripartiti tra i documenti contabili di diverse società o qualora le operazioni che riguardano tali fattori produttivi non siano in linea con le condizioni di mercato. Questo è precisamente quanto avviene nel presente caso.

(331)

Questi produttori esportatori sembrano fraintendere anche il concetto di costo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si fa infatti riferimento al costo sostenuto dal produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta (e non per il produttore del fattore produttivo). Dal punto di vista di un acquirente, il profitto del venditore è un costo, incorporato nel prezzo pagato per un fattore produttivo. La Commissione ha valutato correttamente se i documenti contabili di Hengshi esprimessero adeguatamente i costi di produzione dei prodotti GFF e ha riscontrato che i prezzi di trasferimento per gli acquisti di prodotti GFR erano considerevolmente deflazionati rispetto al prezzo di mercato per gli stessi tipi di prodotto in Egitto, ossia non erano in linea con le condizioni di mercato. Di conseguenza, ha adeguato il costo dei prodotti GFR sulla base dei prezzi praticati da Jushi a società indipendenti sul mercato egiziano.

(332)

Infine, l’argomentazione relativa al doppia contabilizzazione è trattata approfonditamente nei considerando da 337 a 345 del presente regolamento.

(333)

Quanto agli acquisti di prodotti GFR dall’altro fornitore collegato, tale fornitore non vendeva i prodotti GFR ad acquirenti indipendenti in Egitto. Di conseguenza, la Commissione ha confrontato i prezzi degli acquisti di prodotti GFR da tale fornitore con quelli praticati da Jushi Egypt ad acquirenti indipendenti sul mercato interno. Dal confronto è emerso che i prezzi pagati da Hengshi Egypt per acquistare prodotti GFR dall’altro fornitore collegato erano in linea con i prezzi in vigore sul mercato interno aperto dell’Egitto e, quindi, che tali acquisti di prodotti GFR risultavano in linea con le condizioni di mercato.

(334)

Quanto agli importi delle SGAV e dei profitti, poiché Hengshi Egypt non aveva effettuato vendite sul mercato interno, tali importi sono stati calcolati in base alle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno da Jushi Egypt, l’altro produttore esportatore dell’Egitto, nel corso di normali operazioni commerciali e originariamente allo stesso stadio commerciale (ossia solo per gli utilizzatori finali) durante il periodo dell’inchiesta.

(335)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jushi/Hengshi Egypt hanno affermato che l’approccio della Commissione, che consisteva nell’applicare le SGAV e i profitti di Jushi Egypt relativi alle vendite solo agli utilizzatori finali per costruire il valore normale di Hengshi Egypt non è conforme all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e non è supportato da alcun elemento di fatto. Come indicato al considerando 306, nel mercato interno egiziano non vi erano di fatto differenze coerenti e distinte nelle funzioni del venditore per i diversi stadi commerciali tali da giustificare una distinzione tra tipi di cliente. Di conseguenza, le vendite interne di Jushi Egypt a tutti i canali di vendita nel corso di normali operazioni commerciali costituiscono la base per le SGAV e i profitti da utilizzare per costruire il valore normale per Hengshi Egypt.

(336)

Hengshi Egypt ha sostenuto che, ai fini della costruzione del suo valore normale, dovrebbero essere detratti i profitti generati da Jushi Egypt in relazione alle sue vendite di prodotti GFR. L’argomentazione di Hengshi Egypt si basava sul fatto che i) le società costituivano un’entità economica unica e ii) includere nei calcoli relativi alla costruzione del valore normale e ai costi di produzione i profitti generati da Jushi Egypt avrebbe comportato una situazione di doppia contabilizzazione.

(337)

La Commissione ritiene che i due produttori esportatori egiziani non costituiscano un’entità economica unica (nonostante facciano parte dello stesso gruppo di imprese, il gruppo CNBM), in quanto si tratta di entità separate con personalità giuridiche distinte e strutture produttive e commerciali indipendenti.

(338)

Inoltre, nel costruire il valore normale, i costi di produzione di Hengshi Egypt sono stati adeguati, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, per tenere conto di prezzi di mercato in vigore che siano in linea con le condizioni di mercato (ignorando, di fatto, le vendite di prodotti GFR intercorse tra società collegate). In aggiunta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del suindicato regolamento, il margine di profitto utilizzato nella costruzione del valore normale è basato sulle vendite interne del prodotto simile (vale a dire i prodotti GFF, non i prodotti GFR) ad acquirenti indipendenti realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Tale margine di profitto riflette altresì il livello di profitto che un produttore può di norma ottenere dalle vendite di prodotti GFF sul mercato egiziano. L’argomentazione esposta nel considerando precedente è stata pertanto respinta.

(339)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi Egypt hanno ribadito l’argomentazione secondo cui il valore normale costruito di Hengshi Egypt era stato artificialmente gonfiato in conseguenza della doppia contabilizzazione delle SGAV e dei profitti sulle vendite dei prodotti GFR di Jushi Egypt. Le società hanno fatto riferimento a due precedenti inchieste antidumping in cui la Commissione aveva detratto le SGAV, in un caso dalle vendite di prodotti semilavorati e, nell’altro caso, dalle vendite effettuate da un fornitore di materie prime (100), sostenendo che in tali due casi le circostanze fossero paragonabili a quelle della presente inchiesta. Le società hanno pertanto argomentato che la Commissione, in linea con tali precedenti casi, dovrebbe detrarre le SGAV e i profitti di Jushi Egypt relativi alle vendite dei prodotti GFR dalle SGAV e dai profitti utilizzati per costruire il valore normale dei prodotti GFF di Hengshi Egypt.

(340)

Le circostanze dei casi cui Jushi/Hengshi Egypt si riferiscono sono tuttavia diverse da quelle della presente inchiesta. In un caso la questione non si era posta nel costruire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, bensì nel determinare se le vendite sul mercato interno fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali in base al costo pieno sostenuto dalla società in questione. In quel caso, a differenza di quanto avviene nella presente inchiesta, le società collegate interessate vendevano entrambe il prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato interno e pertanto le SGAV delle due società si riferivano alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(341)

Nella presente inchiesta, per determinare il costo di fabbricazione dei prodotti GFF di Hengshi Egypt è stato utilizzato il prezzo dei prodotti GFR praticato sul libero mercato. Tale prezzo comprendeva le SGAV e i profitti (delle vendite dei prodotti GFR) e ha determinato il costo pieno di fabbricazione dei prodotti GFF per Hengshi Egypt. Detto prezzo non comprendeva tuttavia le SGAV e i profitti relativi alle vendite sul mercato interno dei prodotti GFF di Hengshi Egypt, in quanto la società non aveva realizzato vendite di prodotti GFF sul mercato interno. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per determinare il valore normale è stato aggiunto al costo di fabbricazione un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Tale congruo importo rifletteva le SGAV sostenute e i profitti generati in relazione alle vendite dei prodotti GFF sul mercato interno egiziano.

(342)

Per quanto riguarda la seconda inchiesta cui Jushi/Hengshi Egypt hanno fatto riferimento, l’argomentazione addotta dai produttori esportatori interessati, vale a dire la detrazione delle SGAV dei fornitori di materie prime dal costo di produzione del produttore esportatore, è stata respinta con la motivazione che «se per ogni acquisto di materia prima il prezzo corrisposto comprende effettivamente talune spese SGAV, si tratta però di costi del fornitore e non di SGAV sostenute dall’esportatore in questione». Lo stesso è avvenuto nel presente caso.

(343)

Alla luce di quanto sopra, tali precedenti non possono essere considerati a sostegno dell’argomentazione dei produttori esportatori secondo la quale il presente caso non è in linea con le precedenti inchieste.

(344)

Jushi/Hengshi Egypt hanno inoltre sostenuto che Jushi Egypt è un produttore integrato che fabbrica prodotti GFR ai fini dell’ulteriore trasformazione in prodotti GFF e che le sue vendite di prodotti GFF comprendono pertanto anche le SGAV e i profitti relativi alla fabbricazione di prodotti GFR. Jushi/Hengshi Egypt hanno pertanto argomentato che le SGAV e i profitti asseritamente relativi ai prodotti GFR dovrebbero essere detratti dalle SGAV e dai profitti di Jushi Egypt per le vendite di prodotti GFF da aggiungere al costo di fabbricazione dei prodotti GFF di Hengshi Egypt nel costruire il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Dopo la divulgazione finale delle informazioni un’argomentazione analoga è stata addotta anche dal governo dell’Egitto.

(345)

La Commissione ha osservato che l’eventuale attribuzione ai prodotti GFR delle SGAV e dei profitti relativi alle vendite dei prodotti GFF sarebbe puramente speculativa, in quanto le SGAV e i profitti sono connessi alle vendite del prodotto cui sono riferiti e non possono essere collegati a fattori produttivi utilizzati a monte per la fabbricazione di tale prodotto. Le SGAV e i profitti attribuiti dalla società alle vendite di prodotti GFF non dovrebbero pertanto comprendere costi relativi a un altro prodotto. Nei suoi documenti contabili inoltre la stessa società Jushi Egypt opera una chiara distinzione tra le entrate percepite e le spese sostenute per ciascun segmento operativo nell’ambito della società, ad esempio i prodotti GFF e altri prodotti. Se l’argomentazione addotta dalle società fosse corretta, verrebbe di fatto messa in discussione l’affidabilità del metodo utilizzato da Jushi Egypt per l’attribuzione di costi al prodotto in esame ai fini della presente inchiesta.

(346)

L’argomentazione secondo cui le SGAV e i profitti di Jushi Egypt relativi ai prodotti GFF comprendevano anche le SGAV e i profitti relativi alle sue vendite di prodotti GFR e che di conseguenza le SGAV e i profitti per i prodotti GFR erano stati contabilizzati due volte nel costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, è stata pertanto considerata di fatto errata e di conseguenza respinta.

(347)

Il governo dell’Egitto ha inoltre ritenuto che la modalità di costruzione del valore normale per Hengshi Egypt abbia gonfiato il margine di dumping calcolato per il gruppo. Secondo il governo dell’Egitto la Commissione ha ritenuto che i due produttori non costituissero un’entità economica unica e, al contempo, non ha tenuto conto dei prezzi di vendita dei prodotti GFR tra le due entità in base al fatto che erano collegate. A tale proposito esso ha fatto riferimento alla pratica precedentemente in uso, secondo cui i profitti tra le società che formano un’entità economica unica venivano detratti.

(348)

Il fatto che Jushi Egypt ed Hengshi Egypt appartenessero allo stesso gruppo societario e fossero collegate tra loro non le qualificava tuttavia come entità economica unica. Come illustrato al considerando 329, entrambe le società erano entità separate con personalità giuridiche distinte e strutture produttive e commerciali indipendenti. Tali fatti non sono mai stati contestati dalle società in questione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

3.11.   Prezzo all’esportazione

(349)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti tramite operatori commerciali collegati con sede al di fuori dell’Unione oppure tramite operatori commerciali collegati stabiliti all’interno dell’Unione.

(350)

Nel caso in cui i produttori esportatori abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite una società collegata operante come operatore commerciale, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(351)

Nel caso in cui i produttori esportatori abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV degli importatori collegati aventi sede nell’Unione, nonché di un profitto ragionevole.

(352)

Solo un operatore commerciale indipendente ha collaborato all’inchiesta. Poiché le quantità di prodotti GFF da esso importati durante il periodo dell’inchiesta erano trascurabili, il suo margine di profitto non è stato considerato rappresentativo. In assenza di altre informazioni, il margine di profitto di un operatore commerciale indipendente attivo nel settore dei prodotti GFF è stato stimato al 5 %.

3.12.   Confronto

(353)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

(354)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Nel caso in esame sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori e di credito nonché delle spese bancarie.

(355)

Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta, entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato prodotti GFF nell’Unione tramite operatori commerciali collegati aventi sede al di fuori dell’Unione, a Hong Kong. Gli operatori commerciali stabiliti a Hong Kong erano attivi nella ricerca di clienti, con i quali stabilivano contatti. Si assumevano altresì la responsabilità del processo di vendita ricevendo un rialzo in virtù del servizio prestato. La Commissione ha quindi appurato che a Hong Kong le funzioni degli operatori commerciali erano analoghe a quelle di un agente. Di conseguenza, è stato effettuato un adeguamento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tener conto delle vendite realizzate tramite società commerciali collegate. L’adeguamento è consistito nella detrazione delle SGAV di tali società commerciali e in un profitto del 5 %. In assenza di altre informazioni, tale margine di profitto è stato considerato ragionevole.

3.13.   Margini di dumping

(356)

Per stabilire il margine di dumping relativo ai due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, a livello franco fabbrica, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(357)

Poiché i due produttori che hanno collaborato erano collegati, è stato stabilito un unico margine di dumping sulla base della media ponderata dei loro margini di dumping individuali.

(358)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Egitto ha contestato la modalità secondo cui la Commissione ha calcolato il margine di dumping per il gruppo CNBM. Tale governo ha sostenuto che, conformemente all’articolo 6.10 dell’accordo antidumping dell’OMC, in un’inchiesta i margini individuali dovrebbero essere calcolati per ogni singolo produttore esportatore che ha collaborato. A tale proposito gli effettivi prezzi di vendita praticati da Jushi Egypt sul mercato interno avrebbero dovuto essere utilizzati quale base del valore normale per l’intero gruppo CNBM e per la media ponderata del prezzo all’esportazione di Hengshi Egypt e di Jushi Egypt.

(359)

Come indicato al considerando 34, l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base permette alla Commissione di istituire un unico dazio antidumping individuale laddove esistano collegamenti societari tra i produttori esportatori. Il fatto che Jushi Egypt ed Hengshi Egypt siano società collegate è stato accertato nel corso della presente inchiesta e non è stato contestato. La Commissione ha pertanto calcolato per il gruppo CNBM un unico margine di dumping individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I margini di dumping individuali delle società interessate costituiscono la base per il calcolo di un margine unico per il gruppo. In tale contesto il valore normale e il prezzo all’esportazione devono essere stabiliti per ogni società individualmente, in conformità degli articoli 2 e 3 del regolamento di base. L’articolo 2 del regolamento di base descrive il metodo utilizzato per stabilire il valore normale nel caso in cui i prezzi di vendita praticati sul mercato interno non siano rappresentativi; tale metodo non prevede che il valore normale sia basato semplicemente sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno da un’altra società. Analogamente, anche l’articolo 3 del regolamento di base non permette di calcolare il margine di dumping in base alla media ponderata dei prezzi all’esportazione di due o più società. L’argomentazione addotta a tale proposito è stata pertanto respinta.

(360)

Dopo l’ulteriore divulgazione finale il governo dell’Egitto ha osservato che la Commissione non aveva risposto alla maggior parte delle osservazioni e delle argomentazioni presentate da Hengshi/Jushi Egypt dopo la divulgazione finale delle informazioni, affermando che è opportuno prenderle in considerazione. La Commissione ha rilevato che tutte le osservazioni formulate da Hengshi/Jushi Egypt dopo la divulgazione finale delle informazioni e l’ulteriore divulgazione finale sono pienamente trattate nei precedenti considerando del presente regolamento. Come indicato anche al considerando 548, l’ulteriore divulgazione finale era limitata alle considerazioni e ai fatti in base ai quali sono state effettuate le determinazioni finali che sono mutate rispetto alla divulgazione finale delle informazioni.

(361)

Nel caso in esame il livello di collaborazione è elevato in quanto, secondo le statistiche sulle importazioni registrate in Eurostat, i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, in sostanza, rappresentavano la totalità delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale stabilito per le società che hanno collaborato.

(362)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo CNBM

20,0  %

Tutte le altre società

20,0  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(363)

Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 16 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(364)

Nell’Unione la produzione totale di GFF durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata pari a circa 115 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base delle risposte verificate del denunciante al questionario, ha effettuato controlli incrociati e, se del caso, l’ha aggiornata con le risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Come indicato al considerando 12, il campione era composto da quattro produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(365)

Per stabilire il consumo dell’Unione e i volumi delle importazioni, la Commissione si è basata su dati Eurostat adeguati, seguendo il metodo non contestato proposto dal denunciante. Sulla base dei dati TARIC, una piccola parte di fattori produttivi è stata esclusa dalle statistiche di importazione utilizzate. La Commissione ha verificato e confermato le stime del denunciante relative alla percentuale del prodotto in esame sui volumi importati con i codici NC (101) di cui all’avviso di apertura (102) sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori della RPC e dell’Egitto che hanno collaborato.

(366)

I volumi e il valore delle importazioni da altri paesi terzi sono stati stabiliti durante l’inchiesta sulla base della conoscenza diretta delle società che fabbricano prodotti GFF in altri paesi terzi e li importano nell’Unione. Per tutti i paesi terzi, oltre ai dati citati nella denuncia, il denunciante ha fornito informazioni aggiornate sull’andamento del mercato per il periodo dell’inchiesta.

(367)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione a partire dal volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, con l’aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi registrate nella banca dati Comext di Eurostat, adeguate come descritto ai considerando 365 e 366.

(368)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (t)

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

153 287

175 827

181 464

168 270

Indice

100

115

118

110

Fonte:

Comext e la denuncia.

(369)

Nel periodo in esame, il consumo dell’Unione è aumentato da circa 153 000 tonnellate nel 2015 a circa 168 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, vale a dire del 9,8 %.

(370)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi China e la CCCLA hanno chiesto un’ulteriore divulgazione per chiarire i corrispondenti dati relativi alle importazioni e ai consumi e il metodo dettagliato utilizzato per stabilirli. Esse hanno sostenuto che ciò era necessario, in quanto i dati indicati nella denuncia sono diversi da quelli comunicati.

(371)

L’argomentazione secondo cui i dati pertinenti non sono stati resi noti è errata. I dati utilizzati per stabilire il consumo di prodotti GFF nell’Unione sono stati comunicati a tutte le parti interessate il 19 dicembre 2019 con la divulgazione finale delle informazioni. Le differenze rispetto ai dati che compaiono nella denuncia non derivano da una modifica del metodo bensì, da un lato, dal fatto che la denuncia e l’inchiesta si sono svolte in periodi diversi, come precedentemente illustrato, e dall’altro lato dalla disponibilità di dati maggiormente dettagliati raccolti nel corso dell’inchiesta. Mentre il denunciante ha dovuto avvalersi delle informazioni di mercato per eliminare le importazioni relative ai pertinenti codici NC che non erano costituite da prodotti GFF, la Commissione ha accesso ai dati sulle importazioni a livello TARIC. Come indicato al considerando 365, la Commissione ha utilizzato tali dati per eliminare i prodotti importati con i codici TARIC corrispondenti ad altri prodotti. Oltre alla differenza tra i periodi, la Commissione ha avuto accesso ai dati effettivi dei produttori europei inclusi nel campione e in alcuni casi la verifica di tali dati ha condotto a revisioni dei dati riferiti.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(372)

La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(373)

Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese debbano essere valutate cumulativamente solo se è accertato che:

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile nell’Unione.

(374)

I margini di dumping stabiliti per le importazioni dalla RPC e dall’Egitto erano superiori alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Di fatto, le quote di mercato nel periodo dell’inchiesta erano pari al 22,3 % (37 558 tonnellate) per le importazioni dalla RPC e al 9,1 % (15 334 tonnellate) per le importazioni dall’Egitto.

(375)

Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall’Egitto e tra queste ultime e il prodotto simile nell’Unione erano simili. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i prodotti GFF fabbricati nell’Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, la tabella 4 indica che, sebbene i livelli complessivi dei prezzi fossero diversi per ciascun paese interessato, l’andamento era sostanzialmente identico, caratterizzato da una generale diminuzione nel periodo in esame e da una stabilizzazione nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, in entrambi i casi con un undercutting (applicazione di prezzi inferiori) significativo rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(376)

Tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dalla RPC e dall’Egitto sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(377)

Come spiegato nei considerando 365 e 366, la Commissione ha stabilito il volume e i prezzi delle importazioni sulla base di dati Eurostat adeguati. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.

(378)

Le importazioni nell’Unione dalla RPC e dall’Egitto hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Importazioni dalla RPC (t)

34 470

42 507

44 278

37 558

Indice

100

123

129

109

Importazioni dall’Egitto (t)

108

417

6 092

15 334

Indice

100

386

5 641

14 198

Importazioni dai paesi interessati (t)

34 578

42 924

50 370

52 892

Indice

100

124

145

153

Quota di mercato RPC (%)

22,5

24,2

24,4

22,3

Indice

100

108

109

99

Quota di mercato Egitto (%)

0,1

0,2

3,4

9,1

Indice

100

337

4 765

12 934

Quota di mercato Paesi interessati (%)

22,6

24,4

27,8

31,4

Indice

100

108

123

139

Fonte:

Comext, risposte al modulo di campionamento fornite dai produttori esportatori dei paesi interessati.

(379)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 53 %, passando da quasi 35 000 tonnellate nel 2015 a circa 53 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. La quota di mercato detenuta dai paesi interessati è così aumentata dal 22,6 % nel 2015 al 31,4 % nel periodo dell’inchiesta, vale a dire di quasi 9 punti percentuali. L’aumento è stato costante per tutto il periodo in esame, in termini sia assoluti che relativi.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(380)

Come esposto al considerando 365, la Commissione ha stabilito l’andamento dei prezzi delle importazioni sulla base di dati Eurostat.

(381)

Su tale base, il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/kg)

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Prezzo all’importazione RPC

1,78

1,75

1,69

1,63

Indice

100

99

95

91

Prezzo all’importazione Egitto

1,36

1,40

1,32

1,32

Indice

100

103

98

97

Prezzo all’importazione Paesi interessati

1,78

1,75

1,64

1,54

Indice

100

99

92

86

Fonte:

Comext.

(382)

I prezzi all’importazione dei paesi interessati sono sempre stati inferiori alla media dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, come indicato nella tabella 8. La media dei prezzi all’importazione dai paesi interessati è scesa da 1,78 E UR/kg a 1,54 EUR/kg nel periodo in esame, ossia di circa il 14 %.

(383)

La Commissione ha inoltre determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi ed egiziani inclusi nel campione che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione (103), stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi nel caso della sola RPC e dei costi successivi all’importazione nel caso di entrambi i paesi; e

la media ponderata dei prezzi di vendita corrispondenti, per tipo di prodotto, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica.

(384)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico durante il periodo dell’inchiesta. Questo è ottenuto moltiplicando i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, per tipo di prodotto, per i quantitativi di tipo di prodotto comparabile esportati nell’Unione. Ne sono emersi margini di undercutting significativi, che oscillano tra il 15,4 % e il 55,8 % per la RPC e tra il 30,5 % e il 54,9 % per l’Egitto, con un margine medio ponderato del 15,4 % per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato e del 31,5 % per i produttori esportatori dell’Egitto che hanno collaborato.

(385)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi China e la CCCLA hanno fatto notare che il margine di undercutting divulgato (41,1 %) dei produttori che hanno collaborato era probabilmente errato.

(386)

La Commissione ha preso atto di tale osservazione e ha chiarito che ciò è dovuto a un errore materiale. Di fatto, il margine di undercutting dei produttori che hanno collaborato non era pari al 41,1 % bensì al 15,4 %.

(387)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi China hanno rilevato la differenza tra i loro margini di undercutting e di underselling (vendita sottocosto) (rispettivamente pari al 42,4 % e al 116,9 %) e l’hanno confrontata con la differenza tra tali margini stabiliti per Jushi/Hengshi Egypt (rispettivamente pari al 30,5 % e al 61,4 %). Il produttore esportatore ha inoltre osservato che vi è una differenza sostanziale nel risultato di detto confronto, sia in termini di percentuali assolute per entrambi i tipi di margine sia in termini di entità dell’incremento del margine di underselling rispetto al margine di undercutting. Il produttore esportatore ha osservato che ciò è sorprendente, in particolare alla luce del fatto che la media ponderata dei prezzi cif unitari di Jushi/Hengshi China e quella di Jushi/Hengshi Egypt sono simili.

(388)

La Commissione ha osservato che tali differenze non sono insolite se le società in questione vendono sul mercato dell’Unione mix di prodotti diversi. Se il mix di prodotti è diverso, come nel caso di specie, la somiglianza nella media dei prezzi cif unitari non consente un confronto significativo né tra il margine di undercutting e quello di underselling delle due entità né delle differenze tra tali margini. Questa osservazione è stata pertanto respinta.

(389)

Jushi/Hengshi China e Jushi/Hengshi Egypt hanno osservato che il valore cif relativo alle vendite effettuate dai produttori esportatori tramite gli importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita. Il produttore esportatore ha argomentato che l’utilizzo di tale valore cif costruito nei calcoli dei margini di undercutting e di underselling viola l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, in quando l’articolo 3 del regolamento di base non dispone che la Commissione sia tenuta a utilizzare un prezzo all’esportazione cif costruito per calcolare il margine di pregiudizio.

(390)

I produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che il calcolo dei margini di undercutting, basato su un valore cif costruito, è viziato da errore. Secondo tali produttori esportatori, omettendo di valutare gli effetti delle importazioni asseritamente oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti dall’industria dell’Unione ed effettuando invece un confronto tra le vendite dell’industria dell’Unione e il prezzo di vendita finale dei produttori esportatori al primo acquirente indipendente, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e di conseguenza l’articolo 3, paragrafi 5, 6, 7 e 8, del regolamento di base.

(391)

In primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base fa riferimento agli effetti delle importazioni oggetto di dumping che possono arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione e non al prezzo di rivendita praticato da una società (importatore collegato) all’interno dell’Unione a un altro cliente.

(392)

In secondo luogo, per quanto riguarda i margini di undercutting, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tale concetto. La Commissione gode pertanto di un ampio potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale discrezionalità è limitata dalla necessità di basare le conclusioni su prove certe e di condurre un esame obiettivo, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(393)

Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dei margini di undercutting (in particolare il prezzo all’esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di approvvigionarsi dall’industria dell’Unione o da clienti esteri. Per contro, i prezzi di rivendita degli importatori indipendenti non riflettono il punto in cui avviene una reale concorrenza. Questo è invece solo il punto in cui la struttura di vendita consolidata dell’esportatore tenta di trovare clienti, che è tuttavia già successivo a quello in cui viene presa la decisione di effettuare importazioni. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell’Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all’estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera dell’Unione e non una fase successiva nella catena di distribuzione, ad esempio il momento della vendita all’utilizzatore finale della merce.

(394)

Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano.

(395)

In questo caso il prezzo all’importazione non può essere considerato al suo valore nominale perché il produttore esportatore e l’importatore sono collegati. Al fine di stabilire un prezzo all’importazione attendibile alle condizioni di mercato, tale prezzo deve pertanto essere ricostruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita dell’importatore collegato. Ai fini di tale ricostruzione sono pertinenti le norme relative alla costruzione del prezzo all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che si applicano anche alla determinazione del prezzo all’esportazione ai fini dell’analisi del dumping. L’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo cif (franco frontiera dell’Unione) utilizzato nell’esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti.

(396)

La Commissione osserva inoltre che in questo caso particolare la maggior parte delle vendite, sia sul versante dell’industria dell’Unione sia su quello dei produttori esportatori, viene effettuata direttamente (vale a dire senza l’intervento di operatori commerciali o importatori). Tali vendite dirette rappresentano oltre il 95 % delle vendite dell’industria dell’Unione e oltre il 95 % delle vendite dei produttori esportatori.

(397)

Sebbene la Commissione ribadisca il ragionamento precedentemente illustrato, per completezza sono stati effettuati ulteriori calcoli dei margini di undercutting.

(398)

Nell’ambito del primo calcolo, in cui si è preso in considerazione il cliente finale, i tipi di prodotto sono stati confrontati in base al tipo di cliente finale aggiungendo quest’ultimo come caratteristica del numero di controllo del prodotto. In base a tale calcolo i prezzi praticati dal gruppo CNBM in Cina, dal gruppo CNBM in Egitto e dal gruppo Yuntianhua sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione rispettivamente del 42,7 %, del 32,1 % e del 17,2 %.

(399)

Nel successivo calcolo dei margini di undercutting la Commissione ha preso in considerazione solo le vendite dirette effettuate dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori che, come indicato in precedenza, rappresentano la grande maggioranza delle vendite su entrambi i versanti. In base a tale calcolo i prezzi praticati dal gruppo CNBM in Cina, dal gruppo CNBM in Egitto e dal gruppo Yuntianhua sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione rispettivamente del 45,4 %, del 30,8 % e del 14,7 %.

(400)

In conclusione, i margini di undercutting non differiscono in modo significativo, a prescindere dalla modalità di calcolo. Ciò non sorprende, in considerazione del fatto che l’industria dell’Unione e i produttori esportatori vendono tipi di prodotto simili per lo più direttamente a tipi di clienti simili. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(401)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha chiesto un’ulteriore divulgazione dei calcoli dettagliati dei margini di undercutting e underselling per tipo di prodotto in relazione alla propria società. Ha chiesto di conoscere i numeri di controllo dei prodotti («NCP») venduti dall’industria dell’Unione, i quantitativi medi venduti per NCP e i prezzi medi di vendita. Durante l’audizione del 17 gennaio 2020 il gruppo Yuntianhua ha aggiunto, tra l’altro, che dalle informazioni divulgate non risultava chiaramente se la Commissione avesse applicato l’azzeramento. Il gruppo Yuntianhua ha inoltre chiesto un’ulteriore divulgazione in merito ai canali di vendita e distribuzione dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione.

(402)

La Commissione ha confermato che nella presente inchiesta l’azzeramento non è stato applicato. In linea con la prassi generale in materia di protezione dei segreti aziendali, la Commissione non poteva tuttavia rivelare tutti i dati richiesti per tipo di prodotto. Una divulgazione di informazioni così dettagliate consentirebbe, direttamente o con l’aggiunta di informazioni di mercato, di ricostruire dati riservati di vendita o produzione di singoli produttori dell’Unione. Conformemente alla sua prassi finalizzata alla protezione delle informazioni commerciali riservate, la Commissione ha deciso di accettare parzialmente l’argomentazione della società e di divulgare le informazioni relative ai tipi di prodotto venduti da tre o più produttori dell’Unione inclusi nel campione. Dette informazioni sono state comunicate individualmente a tutti i produttori esportatori interessati con l’ulteriore divulgazione finale.

(403)

A seguito della richiesta del gruppo Yuntianhua riguardante l’ulteriore divulgazione in merito ai canali di vendita e distribuzione dell’industria dell’Unione, e su richiesta della Commissione, tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno fornito ulteriori informazioni relative ai loro canali di vendita. Tali informazioni sono state rese disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate poco dopo la richiesta e le parti interessate sono state informate di conseguenza. I produttori dell’Unione hanno anche chiesto il trattamento riservato di informazioni più dettagliate relative ai loro canali di vendita. La Commissione ha valutato tali richieste e ha concluso che erano debitamente motivate, concedendo il trattamento riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

(404)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Yuntianhua ha argomentato che, per garantire un confronto con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione allo stesso stadio commerciale, la Commissione dovrebbe adeguare al rialzo il valore cif del gruppo Yuntianhua per tener conto delle SGAV e di un margine di profitto fittizio delle società commerciali collegate incluse nel campione dei produttori dell’UE dato che, a differenza del gruppo Yuntianhua, tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione vendevano il prodotto in esame tramite operatori commerciali collegati nell’Unione.

(405)

Come indicato al considerando 396, oltre il 95 % delle vendite dell’industria dell’Unione erano vendite dirette. Come inoltre osservato ai considerando da 397 a 400, tutti i calcoli dei margini di undercutting effettuati in base alle vendite agli utilizzatori finali e riguardanti unicamente le vendite dirette evidenziano margini di undercutting per tutti i produttori esportatori, compreso il gruppo Yuntianhua. Questa osservazione è stata pertanto respinta.

(406)

Nelle osservazioni successive all’ulteriore divulgazione finale il gruppo Yuntianhua ha ribadito la propria argomentazione, vale a dire che le informazioni relative al calcolo del margine di pregiudizio erano insufficienti. La società ha sostenuto di dover ricevere comunicazione dei prezzi e dei quantitativi di vendita di tutti i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, indipendentemente dal numero di produttori dell’Unione inclusi nel campione che vendevano un NCP specifico. Ha respinto il punto di vista della Commissione secondo cui, se i dati di vendita riguardanti un determinato NCP erano riferiti solo a uno o due produttori dell’Unione, un terzo sarebbe stato in grado di risalire tramite tali dati al singolo produttore dell’industria dell’Unione. Poiché non disporrebbe della pertinente conoscenza del mercato necessaria a tale scopo, il gruppo Yuntianhua ha inoltre sostenuto che non sussista alcun motivo per mantenere riservati tali dati. In alternativa, il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la Commissione dovrebbe fornire almeno un riassunto non riservato significativo sul calcolo del margine di pregiudizio presentando, mediante intervalli, i dati di vendita relativi agli NCP prodotti da uno o due produttori dell’Unione.

(407)

La Commissione ribadisce che i dati relativi solo a uno o due produttori dell’Unione non possono essere divulgati per motivi di riservatezza. Lo stesso trattamento è concesso ai produttori esportatori, le cui informazioni individuali non vengono rese disponibili, nemmeno in forma anonima. Dall’inchiesta è emerso che il mercato dei prodotti GFF è un mercato relativamente trasparente, caratterizzato da utilizzatori di grandi quantitativi che si approvvigionano da un numero limitato di produttori certificati nell’Unione e in Cina. È quindi ragionevole presumere che i produttori di prodotti GFF nell’Unione e nei paesi interessati spesso sappiano chi fornisce un particolare tipo di prodotto. Comunicando i dati compresi in un intervallo si correrebbe pertanto un rischio elevato di divulgare dati commerciali riservati che la Commissione intende proteggere. In ogni caso la Commissione ha divulgato calcoli dettagliati per tutti i tipi di prodotto fabbricati da tre o più produttori dell’Unione che rappresentavano circa il 70 % del volume venduto dal gruppo Yuntianhua nell’Unione e oltre il 70 % del volume dei corrispondenti tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione. Il gruppo Yuntianhua non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda tali calcoli. La società non ha neppure chiesto l’assistenza del consigliere-auditore, che si era offerto di effettuare per conto della società i necessari controlli dei dati non divulgati. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(408)

Nelle osservazioni successive all’ulteriore divulgazione finale, basate su un’audizione con il consigliere-auditore, il gruppo Yuntianhua ha sostenuto che ciascun produttore dell’Unione incluso nel campione è specializzato nella produzione di uno o più tipi del prodotto in esame fabbricati specificamente per un determinato utilizzatore. Il gruppo Yuntianhua ha poi sostenuto che si trattava di prodotti OEM specifici per cliente per i quali non sono stati stabiliti margini né di undercutting dei prezzi né di underselling. Secondo il gruppo Yuntianhua dovrebbe pertanto essere effettuata un’analisi del dumping e del pregiudizio specifica per segmento e di fatto nessuna misura dovrebbe essere istituita sul segmento OEM.

(409)

L’ipotesi del produttore esportatore è di fatto errata. Dall’inchiesta è emerso che i prodotti GFF non erano fabbricati su base OEM. Come indicato al considerando 61, la Commissione ha riscontrato che per la maggior parte delle applicazioni i prodotti GFF sono fabbricati su ordinazione in base alle specifiche dei clienti e che, di conseguenza, la grande maggioranza delle vendite (sia dei produttori dell’Unione sia dei produttori esportatori) è effettuata direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite in base alle specifiche dei clienti costituiscono pertanto una caratteristica del mercato dei prodotti GFF e non suggeriscono in alcun modo l’esistenza di un segmento OEM distinto. Ciò emerge anche dai dati divulgati al gruppo Yuntianhua. Circa il 70 % degli NCP esportati dal gruppo Yuntianhua nell’Unione sono stati fabbricati da tre o quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva inoltre che durante il periodo dell’inchiesta la corrispondenza tra le vendite dell’industria dell’Unione e del gruppo Yuntianhua è stata pari al 92 %. Ciò contraddice anche l’esistenza di una specializzazione particolare nel mercato e l’idea che i produttori dell’UE producano uno o vari tipi di prodotto per un determinato utilizzatore. L’affermazione secondo cui i prezzi di vendita degli NCP fabbricati solo da uno o due produttori dell’Unione non determinassero una situazione di undercutting o underselling rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non è corretta. La Commissione ha riscontrato un undercutting per quattro dei sette NCP per i quali un calcolo dettagliato non ha potuto essere divulgato per questioni di riservatezza. Questo significa che, in relazione ai 18 NCP corrispondenti, solo per quattro (che rappresentano una percentuale modesta dei volumi delle esportazioni del gruppo Yuntianhua) non sono stati praticati prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Inutile dire che la determinazione dell’undercutting dei prezzi a livello dell’NCP costituisce solo una fase intermedia e preparatoria del confronto tra i prezzi previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire la determinazione dell’undercutting dei prezzi in relazione al prodotto in esame nel suo insieme. In base a quanto precede, l’argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi separata in relazione a segmenti diversi è stata respinta.

(410)

Nelle osservazioni successive all’ulteriore divulgazione finale il gruppo Yuntianhua ha argomentato che la Commissione aveva incluso nelle risultanze in merito al pregiudizio prodotti che non corrispondono al prodotto in esame, sostenendo che uno dei loro NCP era esportato con un codice NC che non fa parte dell’inchiesta.

(411)

Come dichiarato dalla Commissione nell’avviso di apertura del presente procedimento «[q]uesti codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo». Essi non costituiscono la descrizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In effetti, per quanto riguarda il caso di specie era già stato osservato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione (104) che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano state dichiarate in larga misura in modo errato anche dopo l’apertura del procedimento. Durante l’inchiesta i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati inoltre invitati a riferire le loro esportazioni nell’Unione del prodotto corrispondente alla descrizione fornita nell’avviso di apertura del procedimento. In tale contesto il gruppo Yuntianhua ha indicato l’NCP specifico in questione quale prodotto in esame. In ogni caso è stato verificato e confermato durante la verifica in loco che tutti gli NCP indicati nel questionario rientravano nell’ambito di applicazione dell’inchiesta. Anche l’utilizzo di tale NCP nei calcoli relativi al dumping e al pregiudizio è stato comunicato il 19 dicembre 2019 al gruppo Yuntianhua. Questo non ha opposto alcuna contestazione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(412)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria nel periodo in esame.

(413)

Come indicato al considerando 12, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.

(414)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e della risposta del denunciante a un questionario specifico. Tali dati si riferivano a tutti i produttori dell’Unione e sono stati aggiornati, ove necessario, in seguito alle verifiche presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(415)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità dei margini di dumping.

(416)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, il costo medio del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(417)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (kg)

124 892 518

134 134 913

130 312 563

114 509 129

Indice

100

107

104

92

Capacità produttiva (kg)

196 926 458

200 135 505

199 124 465

193 699 831

Indice

100

102

101

98

Utilizzo degli impianti (%)

63

67

65

59

Indice

100

106

103

93

Fonte:

denuncia e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(418)

La produzione totale dell’industria dell’Unione ha fluttuato ma è diminuita dell’8 % nel corso del periodo in esame. Poiché la capacità produttiva è stata mantenuta quasi allo stesso livello durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è sceso dal 63 % al 59 %.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(419)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (t)

112 925

125 056

123 108

106 723

Indice

100

111

109

95

Quota di mercato (%)

73,7

71,1

67,8

63,4

Indice

100

97

92

86

Fonte:

denuncia e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(420)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 5 % nel corso del periodo in esame, mentre le importazioni cumulative dalla RPC e dall’Egitto sono aumentate del 53 %. Considerando l’aumento dei consumi, ciò ha significato una diminuzione della quota di mercato dal 73,7 % nel 2015 al 63,4 % durante il periodo dell’inchiesta, ossia una riduzione di oltre 10 punti percentuali per l’industria dell’Unione, mentre la RPC e l’Egitto hanno registrato un aumento della loro quota di mercato dal 22,6 % nel 2015 al 31,4 % durante il periodo dell’inchiesta, pari a circa 9 punti percentuali.

4.4.2.3.   Crescita

(421)

I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere in un mercato in crescita, né in termini assoluti né in relazione al consumo.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(422)

Nel corso del periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti

1 184

1 221

1 207

1 197

Indice

100

103

102

101

Produttività (kg/dipendente)

105 504

109 839

108 001

95 665

Indice

100

104

102

91

Fonte:

denuncia e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(423)

Durante il periodo in esame l’occupazione nell’Unione è rimasta relativamente stabile, registrando soltanto un aumento minimo dell’1 %. Di fatto, la crescita dei consumi non ha potuto essere accompagnata da una crescita analoga dell’occupazione, per via della contrazione delle vendite e dei volumi di produzione. Poiché la produzione ha subito un calo dell’8 %, la produttività dell’industria dell’Unione si è ridotta del 9 % durante il periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(424)

Tutti i margini di dumping erano significativamente superiori al livello minimo. L’impatto dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(425)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi nell’Unione (EUR/kg)

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio di vendita franco fabbrica per kg praticato nell’Unione ad acquirenti indipendenti

2,20

2,11

2,10

2,05

Indice

100

96

96

93

Costi di produzione per kg

2,18

2,15

2,15

2,25

Indice

100

99

99

103

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(426)

Mentre il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, soprattutto per via della perdita di contratti per volumi elevati nel settore delle turbine eoliche, il prezzo di vendita medio unitario dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è sceso del 7 % durante il periodo dell’inchiesta. Ciò dimostra la forte contrazione dei prezzi causata dall’aumento significativo del volume delle importazioni del prodotto in esame. Come spiegato nei considerando 431 e 439, ciò ha avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, che ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(427)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente

50 005

51 591

52 483

53 092

Indice

100

103

105

106

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(428)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 6 %.

4.4.3.3.   Scorte

(429)

Durante il periodo in esame i livelli di scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (kg)

5 426 656

6 841 685

6 941 733

6 822 739

Indice

100

126

128

126

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

4,3

5,1

5,3

6,0

Indice

100

117

122

137

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(430)

Sebbene in condizioni normali di mercato i prodotti GFF siano realizzati principalmente su ordinazione e non per costituire scorte, nel periodo in esame si è registrato un marcato incremento delle scorte del 26 %. All’origine di tale fenomeno vi è il fatto che l’industria dell’Unione è stata costretta a compensare la perdita di ordini per un volume consistente a favore dei suoi concorrenti dei paesi interessati. Nel tentativo di mantenere il costo unitario medio a livelli inferiori, l’industria dell’Unione ha ridotto al minimo i tempi di inattività delle macchine e ha realizzato prodotti GFF che non potevano essere venduti immediatamente ai clienti.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(431)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

2,5

2,2

2,0

–3,4

Indice

100

88

80

– 139

Flusso di cassa (EUR)

8 928 397

5 507 539

8 100 306

1 257 171

Indice

100

62

91

14

Investimenti (EUR)

4 572 837

5 164 214

3 963 173

5 050 438

Indice

100

113

87

110

Utile sul capitale investito (%)

15

14

13

–17

Indice

100

93

89

– 118

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(432)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame attestandosi su un valore negativo nel corso del periodo dell’inchiesta.

(433)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’evoluzione del flusso di cassa netto è stata negativa nel corso del periodo in esame. Mostra un costante deterioramento in particolare alla fine del periodo dell’inchiesta.

(434)

Gli investimenti sono lievemente aumentati del 10 % nel periodo in esame, ma mostrano andamenti mutevoli nel periodo in esame. La maggior parte degli investimenti riguardava la manutenzione della linea di produzione. In conseguenza della riduzione della quota di mercato, non sono stati effettuati investimenti nell’ampliamento della capacità di produzione di prodotti GFF.

(435)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’andamento è stato negativo nel periodo in esame e si è tradotto in un valore negativo nel periodo dell’inchiesta.

(436)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi China hanno chiesto alla Commissione di spiegare la discrepanza tra la redditività e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nella denuncia e nella divulgazione finale.

(437)

Le risultanze della Commissione, comunicate alle parti, si basano su dati microeconomici precisi dei produttori inclusi nel campione, verificati in loco dalla Commissione. D’altro canto, come rilevato dai produttori esportatori nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, di fatto la denuncia non riguarda il PI né è soggetta allo stesso livello probatorio e ad obblighi di dichiarazione. Altri elementi che potrebbero determinare la differenza sono le revisioni dei dati di vendita a seguito delle visite di verifica e l’inclusione nel campione dei produttori dell’Unione di una società che non ha partecipato alla preparazione della denuncia.

4.5.   Conclusione sul pregiudizio

(438)

Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione e il volume delle vendite sono diminuiti rispettivamente dell’8 % circa e del 5 % circa. Considerando l’aumento dei consumi, la perdita di volume delle vendite si è tradotta in una riduzione della quota di mercato dal 73,7 % nel 2015 al 63,4 % durante il periodo dell’inchiesta, con una diminuzione di oltre 10 punti percentuali.

(439)

Allo stesso modo, anche i principali indicatori finanziari hanno mostrato un andamento negativo, coerente con la significativa contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione sintetizzata nella tabella 8. Pertanto, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti del 7 %, mentre allo stesso tempo il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 %. L’aumento del costo unitario medio è dovuto alla diminuzione del volume di produzione, causata dalla perdita di volumi di acquisto particolarmente elevati nel settore delle turbine eoliche a favore dei produttori cinesi ed egiziani. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è passata da un utile del 2,5 % nel 2015 a una perdita pari a -3,4 % nel periodo dell’inchiesta. Effetti negativi analoghi si riscontrano nel flusso di cassa e nell’utile sul capitale investito.

(440)

Su tale base, la Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha chiaramente subito un pregiudizio notevole.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(441)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’Egitto abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’Egitto. Tali fattori erano le importazioni da altri paesi terzi, la diminuzione della domanda di prodotti GFF nel periodo 2017-2018, l’andamento dei costi delle materie prime, un pregiudizio autoinflitto dovuto alla mancanza di flessibilità dell’approvvigionamento e la diminuzione del numero di turbine eoliche installate tra il 2017 e il 2018.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(442)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto e la loro quota di mercato cumulativa sono aumentati rispettivamente del 53 % e del 39 %. Tale aumento è sostanzialmente superiore all’aumento dei consumi nel corso dello stesso periodo, risultato pari a circa il 9 %. Al contempo, l’industria dell’Unione ha perso oltre il 5 % del proprio volume di vendita e oltre 10 punti percentuali di quota di mercato. Inoltre i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto sono diminuiti in media del 14 % circa durante il periodo in esame, con un’applicazione di prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione variabile tra il 15,4 % e il 55,8 % nel periodo dell’inchiesta e pari in media al 32,3 %. Questi bassi prezzi delle importazioni, unitamente all’aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi durante il periodo dell’inchiesta, fattore che non ha consentito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi oltre il costo medio di produzione. Al contrario, nel corso del periodo in esame i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti complessivamente quasi del 7 %. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è stata in costante diminuzione e ha registrato perdite pari a -3,4 % durante il periodo dell’inchiesta.

(443)

L’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 363 a 440 evidenzia un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, coinciso con un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall’Egitto, i cui prezzi sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(444)

Un utilizzatore ha affermato che non vi è stata concomitanza tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni dai paesi interessati. Secondo tale utilizzatore, il volume delle importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato erano in realtà diminuiti quando la situazione dell’industria dell’Unione registrava un peggioramento tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta.

(445)

Tuttavia, come indicato nella tabella 3 del considerando 378, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono aumentate da 50 370 tonnellate a 52 892 tonnellate e la loro quota di mercato è cresciuta dal 27,8 % al 31,4 % dal 2017 al periodo dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(446)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni dai paesi terzi

Paese

 

2015

2016

2017

Periodo dell’inchiesta

India

Volume delle importazioni (t)

1 057

2 495

3 290

3 095

Indice

100

236

311

293

Quota di mercato (%)

0,7

1,4

1,8

1,8

Indice

100

206

263

267

Prezzo all’importazione (EUR/kg)

1,45

1,46

1,42

1,34

Indice

100

101

98

93

Russia

Volume delle importazioni (t)

2 071

2 013

2 047

2 352

Indice

100

97

99

114

Quota di mercato (%)

1,4

1,1

1,1

1,4

Indice

100

85

84

103

Prezzo all’importazione (EUR/kg)

1,47

1,41

1,39

1,31

Indice

100

96

94

89

Altri paesi terzi (esclusi India e Russia)

Volume delle importazioni (t)

2 657

3 339

2 649

3 208

Indice

100

126

100

121

Quota di mercato (%)

1,7

1,9

1,5

1,9

Indice

100

110

84

110

Prezzo all’importazione (EUR/kg)

2,39

2,20

2,16

2,12

Indice

100

92

90

89

Fonte:

Comext, risposte al questionario dei produttori dell’Unione e informazioni di mercato fornite dal denunciante.

(447)

Le importazioni da altri paesi terzi sono state effettuate principalmente da due paesi, vale a dire l’India e la Russia. La quota di mercato detenuta singolarmente da tali due paesi era superiore all’1 % durante il periodo dell’inchiesta, mentre le importazioni dai restanti paesi terzi rappresentavano ciascuna una quota di mercato inferiore all’1 % e, congiuntamente, una quota dell’1,9 %.

(448)

Gli esportatori indiani sono collegati all’industria dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata in maniera progressiva in tutto il periodo in esame, passando dallo 0,7 % all’1,8 %; tuttavia, tali vendite intrasocietarie non hanno esercitato alcuna pressione sui prezzi dell’Unione, poiché sono state effettuate a livello dei prezzi di trasferimento. Le importazioni in questione riguardano prodotti semilavorati utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale sulla base di una tecnologia di uno specifico produttore europeo e non venduti sul mercato aperto. Pertanto, la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(449)

La quota di mercato delle importazioni russe è rimasta stabile durante il periodo in esame ed è persino diminuita tra il 2015 e il 2017, prima di attestarsi, nel periodo dell’inchiesta, su livelli analoghi a quelli del 2015. Sebbene i prezzi delle importazioni dalla Russia fossero sensibilmente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione, considerando la quota di mercato complessiva e l’andamento è improbabile che abbiano avuto un impatto sul pregiudizio. Piuttosto, essi sono stati una reazione alla pressione sui prezzi esercitata dalla RPC e dall’Egitto. Pertanto, le importazioni russe non hanno contribuito alla perdita della quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione nell’arco del periodo in esame. Dall’inchiesta è inoltre emerso che gli esportatori russi sono società collegate all’industria dell’Unione e che, di conseguenza, tali importazioni non hanno esercitato alcuna pressione sui prezzi dell’Unione, essendo costituite da vendite intrasocietarie effettuate a prezzi di trasferimento.

(450)

Le importazioni da altri paesi terzi non sono quindi state la causa del pregiudizio di cui ai considerando da 412 a 440.

5.2.2.   Diminuzione della domanda di prodotti GFF nell’Unione tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta

(451)

Un utilizzatore ha affermato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla diminuzione dei consumi tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta, mentre secondo un altro utilizzatore tale pregiudizio è stato determinato dalla diminuzione del numero di turbine eoliche installate durante lo stesso periodo. La diminuzione dei consumi tra il 2017 e il 2018, pari al -7,3 %, non spiega la perdita del volume delle vendite dei produttori dell’Unione (-13,3 %) registrata nello stesso periodo, soprattutto se si considera che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 5 % da 50 370 tonnellate a 52 892 tonnellate e la loro quota di mercato è passata dal 27,8 % al 31,4 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta.

(452)

Che la causa del pregiudizio non risieda nella diminuzione dei consumi registrata nel 2018 appare ancora più evidente se, anziché raffrontare soltanto gli ultimi due anni, si considera l’intero periodo in esame. Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente nello stesso periodo e le quote di mercato detenute dai paesi interessati hanno registrato una crescita continua. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare del generale aumento dei consumi per via delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, effettuate a prezzi costantemente e sostanzialmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione. Sebbene l’industria dell’Unione sia risultata in perdita soltanto nel periodo dell’inchiesta, la flessione costante dei profitti era già emersa negli altri anni, vale a dire dal 2015 al 2017, come indicato nel considerando 431.

(453)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.3.   Aumento del costo delle materie prime

(454)

Secondo entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato, la causa del pregiudizio risiedeva nell’aumento del costo della principale materia prima (prodotti GFR) importata dalla RPC derivante dall’istituzione di dazi compensativi definitivi su tali prodotti e nell’aumento dei costi energetici. Il costo unitario medio nell’industria dell’Unione ha registrato soltanto un lieve incremento del 3 % nel periodo in esame, mentre i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono scesi di circa il 14 %, risultando del 32,3 % inferiori ai prezzi dell’Unione. Pertanto, il pregiudizio subito non può essere attribuito all’aumento dei costi, bensì alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, che hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi a fronte dell’aumento dei costi.

(455)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.4.   Mancanza di flessibilità dell’industria dell’Unione

(456)

Gli utilizzatori hanno argomentato che l’industria dell’Unione è caratterizzata da scarsa flessibilità e che fornirebbe grandi quantità solo a fronte di impegni a lunga scadenza, che comportano tuttavia rischi finanziari significativi per gli utilizzatori (industria eolica) che hanno preferito rivolgersi ad altri fornitori. Dall’inchiesta è invece emerso che l’industria eolica persegue una politica di diversificazione dell’approvvigionamento e integra sempre i produttori di prodotti GFF dell’Unione nella sua catena di approvvigionamento. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che un produttore di energia eolica può adottare una strategia di approvvigionamento presso più fonti (multi-sourcing) anche rivolgendosi unicamente a fabbricanti di prodotti GFF dell’Unione. Ciò significa che nell’Unione esistono produttori di prodotti GFF che forniscono all’industria eolica una qualità dei prodotti a condizioni conformi ai requisiti del settore, come ulteriormente precisato nel considerando 471.

(457)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(458)

Vi è stata una netta concomitanza tra l’aumento consistente delle importazioni dai paesi interessati e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

(459)

La Commissione ha inoltre esaminato altri fattori di pregiudizio e non ha riscontrato ulteriori fattori che abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Di fatto, nessuno degli altri fattori esaminati, individualmente o collettivamente, mette in discussione l’esistenza di un nesso reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall’Egitto e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(460)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Egitto e la CCCLA hanno dichiarato, in linea generale, che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni da altri paesi terzi, dalla diminuzione dei consumi tra il 2017 e il PI, dall’andamento dei costi delle materie prime, dalla mancanza di flessibilità dell’industria dell’Unione riguardo all’approvvigionamento e dalla diminuzione del numero di turbine eoliche installate tra il 2017 e il 2018, senza tuttavia fornire alcuna motivazione, informazione o prova a sostegno di tale argomentazione. Non hanno inoltre contestato nessuna delle risultanze specifiche illustrate in dettaglio ai considerando da 442 a 458. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(461)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori, dei fornitori e del resto dell’indotto, vale a dire le società di servizi di taglio e allestimento in kit.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(462)

L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, caratterizzate da prezzi inferiori a quelli dell’Unione, che esercitano una pressione sui prezzi e una perdita significativa della quota di mercato e hanno causato perdite nel corso del periodo dell’inchiesta, come elaborato nei considerando da 412 a 458.

(463)

L’industria dell’Unione beneficerà di eventuali misure, che con ogni probabilità ostacolerebbero un ulteriore aumento delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto a prezzi molto bassi. In assenza di tali misure, i produttori cinesi ed egiziani continueranno a esportare prodotti GFF sul mercato dell’Unione a livelli di dumping e a esercitare un’ulteriore pressione sui prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di vendere i prodotti GFF con un utile adeguato e causando così alla stessa un ulteriore pregiudizio notevole.

6.2.   Interesse degli utilizzatori

(464)

I produttori di turbine eoliche sono i maggiori utilizzatori di prodotti GFF e rappresentano circa il 60-70 % della domanda di tali prodotti nell’Unione. Tra gli altri utilizzatori figurano i produttori di imbarcazioni (circa l’11 %), autocarri (circa l’8 %) e attrezzature sportive (circa il 2 %) nonché i fornitori di sistemi di risanamento di canalizzazioni (circa l’8 %).

(465)

All’apertura dell’inchiesta sono stati contattati e invitati a collaborare 25 utilizzatori noti dell’Unione. Due produttori di turbine eoliche si sono manifestati opponendosi a eventuali misure relative ai prodotti GFF. Tre produttori di turbine eoliche si sono manifestati ma non hanno espresso il loro punto di vista, nonostante siano stati invitati a farlo nell’avviso di apertura e nel questionario per gli utilizzatori a cui hanno risposto. I due produttori di turbine eoliche che si oppongono alle misure erano sostenuti da un’associazione che rappresenta l’industria dell’energia eolica in Europa. Uno dei suoi membri, un’associazione francese per l’energia eolica, ha comunque espressamente dichiarato di rimanere neutrale circa la possibile istituzione di dazi.

(466)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, l’associazione che rappresentava l’industria europea dell’energia eolica si è espressamente dichiarata contraria all’istituzione delle misure. Ha inoltre precisato che rappresentava i due produttori di turbine eoliche che hanno collaborato. I due produttori di turbine eoliche hanno fornito risposte al questionario. Un terzo produttore di turbine eoliche ha dichiarato di acquistare i prodotti GFF esclusivamente presso vari produttori dell’Unione. Diversi produttori di attrezzature da sci e svariate società di allestimento in kit si sono dichiarati favorevoli a eventuali misure.

6.2.1.   Produttori di turbine eoliche

(467)

Le due principali tipologie di turbine eoliche sono i) le turbine eoliche in mare, generalmente di dimensioni più grandi e destinate a funzionare al largo delle coste, e ii) le turbine eoliche a terra, destinate a operare sulla terraferma.

(468)

I progetti di parchi eolici nell’Unione sono tradizionalmente realizzati da promotori costituiti da imprese energetiche o investitori anziché dagli stessi produttori di turbine eoliche. Se in origine gli Stati membri garantivano un prezzo di immissione in rete per l’energia prodotta dai parchi eolici, a partire dal 2014 il sostegno è stato trasferito ai progetti basati su gare d’appalto, nelle quali vari promotori di progetti competono tra loro e, ultimamente, sono valutati sulla base della loro neutralità energetica (ossia l’energia eolica può competere con l’energia solare).

(469)

I due utilizzatori che hanno collaborato sono tra i maggiori produttori di turbine eoliche dell’Unione e il loro consumo complessivo rappresenta oltre il 20 % della domanda di prodotti GFF dell’Unione. Le loro importazioni rappresentano insieme più del 30 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Entrambe le società hanno formulato diverse argomentazioni, vale a dire i) la perdita di stabilità dell’approvvigionamento; ii) la perdita di competitività del settore dell’energia eolica; iii) il rischio di delocalizzazione di parte della loro produzione; e iv) la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile, in caso di istituzione delle misure.

i)    Stabilità dell’approvvigionamento

(470)

I produttori di turbine eoliche hanno asserito che i prodotti GFF utilizzati nelle pale per turbine sono sottoposti a un sofisticato processo di certificazione, che prevede fasi di test impegnative e prolungate. Gli utilizzatori hanno inoltre argomentato che, grazie alla loro integrazione verticale, i produttori cinesi di prodotti GFF sono i soli in grado di fornire elevati volumi di qualità omogenea con breve preavviso. Hanno quindi affermato che il volume di produzione dei produttori dell’Unione è insufficiente, poiché inferiore al consumo totale dell’Unione. Secondo gli utilizzatori, questi motivi impediscono all’industria delle turbine eoliche di cambiare rapidamente la fonte di approvvigionamento e, anche qualora ciò fosse possibile, la fabbricazione di prodotti GFF nell’Unione sarebbe inferiore al loro fabbisogno.

(471)

Sebbene nella maggior parte dei casi i produttori dell’Unione non siano imprese verticalmente integrate, l’inchiesta ha dimostrato che, per evitare difficoltà di approvvigionamento, i produttori di turbine eoliche adottano di norma una strategia di multi-sourcing, che consiste nell’acquistare regolarmente lo stesso tipo di prodotti GFF presso un produttore dell’Unione e presso un produttore cinese o egiziano. La Commissione però ha anche ricevuto dati forniti da un terzo produttore di turbine eoliche, che pratica il multi-sourcing esclusivamente presso produttori dell’Unione. Il fatto che il multi-sourcing di un determinato prodotto GFF preveda regolarmente il ricorso a produttori dell’Unione, sia verticalmente integrati che non integrati, dimostra che i produttori non integrati sono anch’essi in grado di fornire i prodotti GFF necessari alla produzione di turbine eoliche.

(472)

Per quanto riguarda la capacità produttiva dell’Unione, la tabella 5 indica che, sebbene la produzione attuale dell’Unione sia inferiore al consumo (come indicato nella tabella 2), la capacità produttiva totale dell’Unione è superiore ad esso. Dall’inchiesta è emerso che esiste attualmente un’elevata capacità inutilizzata, pari ad oltre il 40 %, per effetto dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo dalla RPC e dall’Egitto, che hanno conquistato quote di mercato a discapito dell’industria dell’Unione. Tale capacità inutilizzata è ripartita tra 16 produttori dell’Unione, un dato che rende l’Unione un mercato competitivo, caratterizzato da una varietà di fonti di approvvigionamento interne. Peraltro, l’ampliamento della capacità è un obiettivo facilmente perseguibile, in quanto richiederebbe solo investimenti di modesta entità. L’industria dell’Unione rifornisce già il settore delle turbine eoliche: essa è pertanto già un fornitore certificato ed è quindi in grado di ampliare agevolmente la propria offerta a condizioni di mercato eque.

(473)

Inoltre, nel medio-lungo termine, i produttori di turbine eoliche potrebbero certificare ulteriori produttori di prodotti GFF stabiliti nell’Unione o in altri luoghi esenti da pratiche di dumping. Come esposto al considerando 465, uno dei produttori di turbine eoliche ha messo a punto una strategia di multi-sourcing basata sul ricorso a vari produttori dell’Unione. Per di più, la capacità inutilizzata presente nell’Unione consentirebbe di applicare tale strategia in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno dei grandi produttori di turbine eoliche.

(474)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, uno dei produttori di turbine eoliche ha sostenuto che la Commissione non ha tratto alcuna conseguenza dal processo di certificazione e che ha concluso erroneamente che sia possibile passare facilmente da un fornitore di prodotti GFF a un altro. Lo stesso produttore di turbine eoliche ha sottolineato che la capacità inutilizzata dei produttori dell’Unione è ripartita tra 16 produttori dell’Unione e che certificare tutti i 16 produttori dell’Unione non sarebbe fattibile. La stessa parte ha argomentato che, essendo il processo di certificazione lungo e costoso e poiché l’industria dell’Unione non è in grado di fornire grandi quantitativi di prodotto con una qualità omogenea, passare da un fornitore all’altro o approvvigionarsi solo da produttori dell’Unione non sarebbe sostenibile dal punto di vista commerciale. Questo produttore di turbine eoliche ha inoltre sostenuto che gli utilizzatori non potevano contare sul fatto che l’ampliamento della capacità fosse un obiettivo che può essere conseguito facilmente dai produttori dell’Unione.

(475)

In primo luogo, come illustrato ai considerando 472 e 473 e in contrasto con quanto sostenuto, nella sua inchiesta la Commissione ha tenuto conto del fatto che i produttori di prodotti GFF devono essere sottoposti a un processo di certificazione per essere in grado di rifornire l’industria delle turbine eoliche. La Commissione ha fatto riferimento alla possibilità di certificare ulteriori produttori di prodotti GFF nel medio e lungo termine e non ha concluso che passare da un fornitore all’altro fosse necessariamente «facile». Al contrario, la Commissione ha tenuto in debita considerazione la durata del processo di certificazione e il fatto che non sia fattibile certificare tutti i produttori dell’Unione per tutti i tipi di prodotti GFF. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che, come già indicato al considerando 472, se un produttore di turbine eoliche desidera acquistare volumi elevati da un produttore certificato dell’Unione è possibile che venga espansa la capacità produttiva di un produttore specifico. Dopo la divulgazione finale delle informazioni la parte interessata in questione non ha presentato ulteriori informazioni tali da inficiare queste risultanze.

(476)

In secondo luogo, come ulteriormente precisato ai considerando 472 e 473, dall’inchiesta è emerso che nel medio e lungo termine il rischio che si verifichino difficoltà di approvvigionamento è piuttosto basso. Analogamente, la parte interessata non ha presentato ulteriori informazioni che potessero confutare queste risultanze.

(477)

Va infine osservato che le misure antidumping mirano a ristabilire una concorrenza leale e la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato dell’Unione, ma non sono finalizzate a impedire le importazioni dai paesi interessati. Nel caso di specie l’inchiesta ha stabilito che i dazi antidumping non impediranno ai produttori di turbine eoliche di continuare ad approvvigionarsi ad un prezzo equo dai loro attuali fornitori certificati dei paesi interessati. Ciò è confermato, in particolare, dalle risultanze illustrate ai considerando da 481 a 484, vale a dire che i dazi avrebbero solo un impatto minimo sui costi e sulla redditività dei produttori di turbine eoliche.

(478)

Le argomentazioni relative alla stabilità dell’approvvigionamento sono state pertanto respinte.

ii)    Competitività del settore dell’energia eolica

(479)

I produttori di turbine eoliche che hanno collaborato hanno affermato che qualsiasi aumento dei prezzi dei prodotti GFF comprometterebbe gravemente la loro competitività. Hanno argomentato che la percentuale dei costi associati ai prodotti GFF deve essere valutata a livello della produzione delle singole pale e non a livello di un intero parco eolico. Hanno altresì argomentato che l’aumento dei costi conseguente agli eventuali dazi non potrebbe essere trasferito ai costruttori di parchi eolici per via del lungo lasso di tempo che intercorre tra la presentazione di un’offerta nell’ambito di un progetto per la realizzazione di un parco eolico e la sua effettiva attuazione. Secondo i produttori di turbine eoliche, l’aumento dei costi causato dai dazi influirà sulla sopravvivenza tecnologica a lungo termine dell’intero settore eolico dell’Unione, poiché per rimanere all’avanguardia nell’offerta della tecnologia più efficiente è essenziale effettuare cospicui investimenti in ricerca e sviluppo.

(480)

L’inchiesta ha dimostrato che le pale eoliche non sono vendute separatamente, bensì come parte di una turbina eolica. Oltre a ciò, i promotori di progetti per la realizzazione di parchi eolici acquistano regolarmente infrastrutture supplementari per parchi eolici presso i produttori di turbine eoliche. Pertanto, per quanto concerne la competitività dei produttori di turbine eoliche, il costo dei prodotti GFF dovrebbe essere fissato in rapporto all’intera turbina eolica o, in alternativa, all’intera tecnologia relativa al parco eolico venduta dai produttori di turbine eoliche, e non solamente in relazione alla fabbricazione delle pale come argomentato, in quanto ciò non rispecchierebbe la realtà del mercato.

(481)

I prodotti GFF e la resina epossidica sono i due principali componenti utilizzati nella produzione di pale per turbine eoliche. I prodotti GFF rappresentano pertanto il [10 % - 35 %] dei costi delle materie prime di una pala, in funzione, da un lato, della quota di prodotti GFF impiegata e, dall’altro, degli altri materiali utilizzati. Tuttavia, l’inchiesta ha anche dimostrato che la produzione di pale è ad alta intensità di manodopera e l’incidenza dei prodotti GFF sui costi di produzione totali di una pala è pertanto significativamente inferiore e rappresenta soltanto il [4 % - 14 %]. Tale percentuale scende ulteriormente a un valore compreso tra [lo 0,1 % e il 2 %] nei casi del costo totale di una turbina eolica e dei costi totali di costruzione di un intero parco eolico.

(482)

Considerata l’incidenza solo marginale dei prodotti GFF sul costo di un parco eolico [dallo 0,1 % al 2 %], l’impatto dei dazi definitivi sui prodotti GFF sul costo totale di un parco eolico è considerato trascurabile, soprattutto dal momento che gran parte di tali prodotti proviene dall’Unione. Dall’inchiesta è altresì emerso che i produttori di turbine eoliche dell’Unione dispongono collettivamente di un notevole potere di contrattazione per trasferire i costi supplementari ai costruttori di parchi eolici, poiché collettivamente costituiscono i principali fornitori di turbine eoliche del mercato dell’Unione. Data la scarsa incidenza dei prodotti GFF sul costo di un parco eolico, la redditività dovrebbe mantenersi a un livello tale da garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo, essenziali per rimanere all’avanguardia nell’offerta della tecnologia più efficiente.

(483)

Benché non sia possibile escludere che la natura concorrenziale della partecipazione indiretta a una gara d’appalto possa ostacolare tale trasferimento, occorre considerare che, a differenza dei produttori di prodotti GFF, i produttori di turbine eoliche che hanno collaborato sono società finanziariamente sane con margini di profitto in grado di assorbire facilmente l’impatto modesto dei dazi. Inoltre, entrambi i produttori di turbine eoliche che hanno collaborato non si limitano a vendere turbine eoliche, ma forniscono ai costruttori di parchi eolici anche i servizi di manutenzione post-vendita associati. I contratti in questione sono alquanto redditizi. L’attrattiva della parte dell’attività relativa all’assistenza è testimoniata anche dalla recente acquisizione del servizio di assistenza di un concorrente insolvente (105) da parte di uno degli utilizzatori che hanno collaborato.

(484)

Pertanto, l’eventuale aumento dei costi dovuto a dazi antidumping che non possa essere trasferito ai costruttori di parchi eolici potrebbe essere facilmente assorbito dai produttori di turbine eoliche. Inoltre, come esposto al considerando 473, i produttori di turbine eoliche dovrebbero anche essere in grado di sostituire i loro fornitori con una fonte di approvvigionamento di prodotti GFF esente da dumping, tanto nell’Unione europea quanto al di fuori di essa.

(485)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni due produttori di turbine eoliche hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui l’effetto dei dazi sulla competitività dell’industria delle turbine eoliche non dovrebbe essere valutata in relazione a un parco eolico o a una turbina eolica, bensì solo in relazione alle pale eoliche. Uno dei produttori ha sostenuto che le pale non siano prodotte insieme alle altre componenti delle turbine eoliche e che la valutazione dell’effetto dei dazi in base all’intero parco eolico non tenga conto della realtà commerciale.

(486)

L’altro fabbricante di turbine eoliche ha contestato l’asserzione secondo cui, in generale, le condizioni finanziarie dell’industria delle turbine eoliche siano sane. Esso ha argomentato che l’attività legata ai servizi per le turbine eoliche non dovrebbe essere inclusa nella valutazione, in quanto viene svolta da un’unità operativa diversa all’interno della società.

(487)

La stessa parte ha ribadito che, per quanto attiene ai progetti, l’industria eolica è in competizione diretta con i produttori di altre fonti energetiche, in particolare l’energia solare. I pannelli solari sono tuttavia prodotti per la maggior parte al di fuori dell’Unione europea, con costi del lavoro più bassi. Tale parte ha sostenuto che la Commissione dovrebbe tenerne conto nella sua analisi.

(488)

La stessa parte ha inoltre argomentato che, a causa della pressione sui prezzi, non dispone di alcun potere di trasferimento dei costi.

(489)

Un produttore di turbine eoliche ha inoltre affermato che l’attività legata ai servizi sarebbe svolta da un’unità operativa diversa e che la competitività dovrebbe essere analizzata in base alle unità operative. L’associazione che rappresenta l’industria eolica ha inoltre sostenuto che, in generale, le condizioni finanziarie di tale industria non sono così sane da poter assorbire gli aumenti dei prezzi delle materie prime, in quanto alcuni produttori di turbine eoliche registrano perdite e nel corso degli ultimi anni i margini di profitto complessivi sono diminuiti.

(490)

La Commissione ricorda che, secondo quanto emerso dall’inchiesta, le pale non sono vendute separatamente bensì insieme alle turbine eoliche o anche quale parte di un intero parco eolico. Gli effetti dei dazi in relazione alle pale eoliche devono pertanto essere analizzati per quanto riguarda il rischio di delocalizzazione della produzione di pale e non per analizzare la competitività dei produttori di turbine eoliche. La Commissione ha analizzato la situazione finanziaria dei produttori di turbine eoliche inclusi nel campione, che si è rivelata sana. A prescindere dall’organizzazione interna in unità operative diverse, la manutenzione è strettamente connessa alla vendita di turbine eoliche. La divisione interna in unità operative non ha pertanto alcun effetto sull’analisi della competitività, che deve tenere conto del modello aziendale nel suo complesso.

(491)

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che l’energia eolica compete con altre fonti energetiche, come l’energia solare, anche nelle procedure di appalto basate sulla neutralità energetica e che i pannelli solari sono ora prodotti perlopiù al di fuori dell’Unione. L’energia eolica è in concorrenza con altre fonti energetiche per via dei costi connessi alla tecnologia riferita all’intero parco eolico e l’inchiesta ha dimostrato che i dazi sui prodotti GFF avrebbero un impatto modesto sui costi connessi alla tecnologia di un intero parco eolico. Nel corso degli ultimi dieci anni inoltre la capacità di energia eolica di recente installazione è diventata molto più efficiente sotto il profilo dei costi. I dazi non dovrebbero pertanto incidere sulla competitività dell’energia eolica nei confronti di altre fonti energetiche.

(492)

La Commissione ha inoltre tenuto conto della pressione sui prezzi creata dal regime di gara per i produttori di turbine eoliche. La forte posizione di mercato dei produttori di turbine eoliche dell’Unione garantisce tuttavia un certo potere contrattuale.

(493)

Il fatto che alcuni produttori di turbine eoliche registrino perdite e che i margini di profitto complessivi siano diminuiti nel corso degli ultimi anni non è in contrasto con il quadro generale secondo cui la condizione finanziaria di tale industria è sana. La diminuzione dei margini di profitto negli ultimi anni non è legata a un incremento dei prezzi delle materie prime, bensì soprattutto a un cambiamento del sistema di aggiudicazione dei parchi eolici. Tale cambiamento ha determinato una fase di consolidamento del mercato in cui alcuni produttori di turbine eoliche operano in perdita. Il fatto che durante una fase di consolidamento del mercato alcuni operatori operino in perdita non è tuttavia inusuale.

(494)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCLA ha argomentato che, se la Commissione istituisce dazi antidumping elevati sui prodotti GFF importati dalla Cina e dall’Egitto, l’industria dell’Unione dei prodotti GFF può conseguire profitti più elevati, ma il costo dei prodotti GFF per i fabbricanti europei di turbine eoliche aumenterà di conseguenza. La CCCLA ha inoltre sostenuto che i materiali compositi, compresi i prodotti GFF, rappresentano oltre il 90 % dei costi di fabbricazione di una pala per turbina eolica. La CCCLA ha affermato che non ha senso che la Commissione confronti il costo dei prodotti GFF con il costo totale di un parco eolico. La CCCLA sottolinea che i fabbricanti europei di turbine eoliche devono essere competitivi in termini di costi. A tale proposito, secondo quanto affermato dalla CCCLA, occorre tenere presente che l’industria eolica compete anche con altri tipi di fonti di energia rinnovabile (compresi ad esempio i pannelli solari fotovoltaici fabbricati al di fuori dell’Unione europea).

(495)

La Commissione osserva che, come indicato al considerando 481, i prodotti GFF rappresentano il [4 % - 14 %]% del costo di fabbricazione di una pala. Ciò non è stato contestato dai fabbricanti di turbine eoliche che hanno fornito tali dati. La CCCLA non chiarisce inoltre per quale motivo «non ha senso che […] confronti il costo dei prodotti GFF con il costo totale di un parco eolico» per valutare la competitività delle entità che vendono le tecnologie relative all’intero parco eolico. Questa affermazione non è stata suffragata da ulteriori elementi di prova. A tale proposito, come illustrato al considerando 480, dall’inchiesta è emerso che le pale per turbine non sono vendute separatamente, bensì come parte di una turbina eolica. Le osservazioni della CCCLA al riguardo sono state pertanto respinte.

(496)

Alla luce di quanto precede, tutte le argomentazioni relative alla competitività dei produttori di turbine eoliche sono state respinte.

iii)    Delocalizzazione della produzione di pale

(497)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno inoltre argomentato che l’eventuale aumento dei costi di produzione delle pale comporterebbe la delocalizzazione di questa fase della produzione al di fuori dell’Unione, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro al suo interno.

(498)

Per quanto riguarda la produzione di pale per turbine eoliche a terra, dall’inchiesta è emerso che il trasferimento di questa attività è già in atto senza l’applicazione di misure sui prodotti GFF. Il motivo risiede nella crescita del mercato dei progetti di parchi eolici al di fuori dell’Unione, unita al rallentamento nello sviluppo di nuovi progetti di parchi eolici nell’Unione, giunto, ad esempio, in paesi come la Germania ai livelli minimi degli ultimi 20 anni. Un’altra causa è il costo elevato della manodopera necessaria alla produzione di pale. L’inchiesta ha anche dimostrato che la produzione di pale è ad alta intensità di manodopera e che il costo del lavoro supera quello dei prodotti GFF del [300 % - 700 %]. Il costo del lavoro più basso nei paesi terzi rappresenta quindi un forte incentivo alla delocalizzazione della produzione di pale. L’istituzione di dazi antidumping sui prodotti GFF avrebbe un’incidenza secondaria, se non nulla.

(499)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che, nel caso delle pale per turbine eoliche in mare, i costi di trasporto svolgono un ruolo più importante dei costi delle materie prime delle pale, tra cui i prodotti GFF. Le pale per turbine eoliche in mare presentano una lunghezza e un peso maggiori di quelle per le turbine a terra, il che ne rende il trasporto più complesso e costoso. Pertanto, è improbabile che la delocalizzazione della produzione delle pale per turbine eoliche in mare sia causata dall’istituzione di dazi antidumping sul prodotto in esame.

(500)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni un produttore di turbine eoliche ha ribadito che l’istituzione di misure determinerà la delocalizzazione della produzione di pale e che l’analisi della Commissione si baserebbe su ipotesi errate.

(501)

Come descritto nella valutazione di cui ai considerando 498 e 499, l’inchiesta ha tuttavia individuato vari altri fattori particolarmente importanti ai fini della decisione su dove ubicare la produzione di pale ed è improbabile che un aumento del costo connesso ai prodotti GFF costituisca il fattore decisivo per la delocalizzazione. Il fatto che la delocalizzazione della produzione a causa dei fattori indicati ai considerando 498 e 499 sia già avvenuta sottolinea questa valutazione. Anche il fatto che, nonostante il minor costo del lavoro e un’importante capacità produttiva, la produzione sia stata mantenuta nell’Unione sottolinea la rilevanza dei costi di trasporto; proprio in virtù di tali costi si evita una delocalizzazione basata solo su un unico vantaggio in termini di costo di fabbricazione.

(502)

Di conseguenza, le argomentazioni concernenti la delocalizzazione della produzione di pale in altri paesi terzi sono state respinte.

iv)    Politica in materia di energia da fonti rinnovabili

(503)

Un utilizzatore ha affermato che l’istituzione di misure sarebbe in contrasto con gli obiettivi stabiliti dall’Unione nella sua politica in materia di energia da fonti rinnovabili, poiché provocherebbe un aumento significativo dei costi di produzione delle turbine eoliche. A sostegno di tale argomentazione ha fatto riferimento all’iniziativa industriale europea della Commissione in materia di energia eolica, che ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre i costi di produzione delle turbine eoliche e dei loro componenti del 20 % entro il 2020.

(504)

Come indicato ai considerando da 480 a 484, tale argomentazione non è confermata dall’inchiesta, dalla quale emerge che eventuali misure antidumping avrebbero solo un effetto trascurabile sui costi sostenuti dai produttori di turbine eoliche. L’utilizzatore non è peraltro stato in grado di dimostrare come le misure antidumping applicate ai prodotti GFF, che rappresentano solo una minima parte dei costi della tecnologia relativa ai parchi eolici, ostacolerebbero la crescita costante dell’energia eolica in Europa o impedirebbero il raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2020. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(505)

Un produttore di turbine eoliche ha ribadito che i dazi sarebbero in contrasto con gli obiettivi fissati dall’UE nella sua politica in materia di energia da fonti rinnovabili e ha sostenuto che la Commissione non aveva fornito elementi di prova o argomentazioni per confutare tale tesi.

(506)

Come affermato al considerando 504, la Commissione ha basato le sue risultanze sull’analisi dell’incidenza dei costi sulla tecnologia relativa ai parchi eolici, ritenuti non sostanziali e non suscettibili di esercitare un forte impatto negativo sull’industria eolica nel suo complesso. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che i produttori dell’Unione di prodotti GFF svolgono un ruolo importante nel garantire una strategia di approvvigionamento a lungo termine nell’ambito della politica dell’Unione in materia di energia da fonti rinnovabili senza creare una dipendenza dall’approvvigionamento solo da paesi terzi. I produttori europei di prodotti GFF sono necessari affinché i produttori di turbine eoliche dispongano, nell’ambito della politica in materia di energia da fonti rinnovabili, di un partner affidabile per sviluppare nuove materie prime e dominare la concorrenza dei produttori dei paesi terzi. Si ritiene infine che la politica volta a garantire la parità delle condizioni di concorrenza nell’Unione non sia in contrasto con gli obiettivi della politica in materia di energia da fonti rinnovabili.

(507)

Le argomentazioni delle parti interessate presentate a tale proposito sono state pertanto respinte.

6.2.2.   Produttori di sci e altri utilizzatori

(508)

Numerosi utilizzatori dell’industria sciistica hanno sostenuto che l’esistenza di produttori di prodotti GFF nell’Unione fosse determinante per la stabilità del loro approvvigionamento, data la loro necessità di una stretta cooperazione con partner locali e di volumi minori di prodotti GFF personalizzati, attualmente non prodotti al di fuori dell’Unione. Hanno inoltre sottolineato il ruolo dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione come partner essenziale nel miglioramento dei loro prodotti e nello sviluppo di nuove soluzioni. Negli ultimi anni, la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo con i produttori di prodotti GFF ha condotto a numerosi incrementi di efficienza, a migliori prestazioni dei prodotti e allo sviluppo di prodotti nuovi e più ecologici. Tali utilizzatori hanno argomentato che i produttori di sci dell’Unione non possono stabilire il medesimo livello di cooperazione con i fornitori cinesi o egiziani di prodotti GFF, poiché ciò li priverebbe della loro capacità di restare all’avanguardia delle innovazioni (verdi e sostenibili) rendendoli più esposti agli effetti di prodotti concorrenti importati in modo sleale.

(509)

La Commissione ha ritenuto valide tali argomentazioni, in particolare per quanto concerne le attività di ricerca e sviluppo in un settore in cui tali attività svolgono un ruolo fondamentale. I produttori esportatori non hanno presentato controdeduzioni ai punti sollevati. Tuttavia, la Commissione ha anche osservato che i produttori di sci utilizzano volumi minori di prodotti GFF rispetto ai produttori di turbine eoliche.

(510)

Nessun altro utilizzatore dell’Unione si è manifestato nell’ambito dell’inchiesta.

(511)

La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori non hanno fornito validi motivi per non istituire misure antidumping, ma che al contrario la sopravvivenza dell’industria di prodotti GFF dell’Unione è importante per diversi gruppi di utilizzatori.

6.3.   Fornitori

(512)

Due produttori dell’Unione di prodotti GFR, il principale fattore produttivo dei prodotti GFF, e un’associazione di rappresentanza dei fabbricanti di prodotti GFR dell’Unione si sono manifestati per sostenere l’istituzione di misure antidumping. Hanno argomentato che la perdita dei clienti principali sarebbe dannosa per i produttori di prodotti GFR dell’Unione, in quanto minaccerebbe la loro stessa sopravvivenza nell’Unione.

(513)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse dei fabbricanti di prodotti GFR dell’Unione in quanto fornitori dei produttori di prodotti GFF.

6.4.   Importatori

(514)

Come indicato al considerando 16, si è manifestato soltanto un importatore indipendente, il quale tuttavia importava dalla RPC solo volumi trascurabili di prodotti GFF, inferiori a 25 tonnellate. Poiché la maggior parte degli utilizzatori di volumi elevati necessita di prodotti GFF specifici realizzati su ordinazione, questi prodotti non costituiscono prodotti regolarmente importati in volumi elevati da operatori commerciali indipendenti.

(515)

Pertanto, la Commissione ha concluso che gli importatori indipendenti non hanno fornito validi motivi a sfavore dell’istituzione di misure, in quanto importano solo volumi trascurabili di prodotti GFF.

6.5.   Società di servizi di taglio e allestimento in kit

(516)

Un numero crescente di utilizzatori, soprattutto l’industria delle turbine eoliche, richiede prodotti GFF sotto forma di kit (cfr. considerando da 58 a 66), tagliati in forma e allestiti utilizzando più strati di prodotti GFF in modo da consentire una produzione più rapida da parte dell’industria a valle. Negli ultimi anni ciò ha creato nell’Unione un mercato per le società fornitrici di tali servizi. Una società fornitrice di servizi di taglio si è manifestata e ha presentato argomentazioni a favore dell’istituzione di misure antidumping. Poiché, a differenza dell’industria dell’Unione, i produttori esportatori cinesi ed egiziani integrano sempre più frequentemente nella loro offerta questi servizi aggiuntivi, i fornitori di servizi perderebbero una parte rilevante delle loro attività qualora i produttori dell’Unione scomparissero dal mercato. Secondo le stime delle società di servizi di taglio, l’industria dei servizi di taglio dell’Unione impiega oltre 2 000 persone.

(517)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit dell’Unione che operano per i fabbricanti di prodotti GFF.

6.6.   Conclusione sull’interesse dell’Unione

(518)

L’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione, la cui sopravvivenza è minacciata dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame. La sopravvivenza dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione è importante per la stabilità dell’approvvigionamento dei suoi acquirenti nell’Unione, in particolare per gli utilizzatori che dipendono da una stretta cooperazione a livello locale e necessitano di volumi inferiori di prodotti GFF specifici, che non possono essere acquistati dalla RPC o dall’Egitto. Per alcuni utilizzatori è anche essenziale mantenere lo sviluppo di nuovi prodotti GFF nell’Unione, in modo da non determinare una situazione per loro svantaggiosa al momento di competere con prodotti importati dall’esterno dell’Unione. Inoltre, la sopravvivenza dell’industria dei prodotti GFF dell’Unione è determinante anche per quella dei fornitori di prodotti GFR dell’Unione e delle sue società di servizi di taglio e allestimento in kit.

(519)

Tuttavia, come indicato ai considerando da 467 a 504, l’istituzione di misure non provocherebbe effetti negativi significativi sui produttori di turbine eoliche.

(520)

Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(521)

Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(522)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(523)

In questo caso, il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).

(524)

L’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce il profitto di riferimento minimo al 6 %. Conformemente a tale articolo, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei fattori seguenti: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, i costi per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(525)

Come mostrato nella tabella 3, le importazioni cumulative provenienti dalla RPC e dall’Egitto sono aumentate costantemente per tutto il periodo in esame. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha dichiarato di aver rinunciato a investimenti o a costi di R&S e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione.

(526)

In assenza di argomentazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.

(527)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del produttore esportatore della RPC incluso nel campione che ha collaborato con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all’importazione. Il margine di underselling è risultato pari al 79,5 %.

(528)

Per le «altre società che hanno collaborato» con sede nella RPC elencate nell’allegato del presente regolamento il livello di eliminazione del pregiudizio è stato fissato allo stesso livello del livello di eliminazione del pregiudizio dell’unico gruppo di produttori esportatori incluso nel campione che ha collaborato (gruppo Yuntianhua), come esposto nel considerando 288, ossia al 37,6 %.

(529)

Per «tutte le altre società» della RPC il livello di eliminazione del pregiudizio è fissato, in linea con il metodo utilizzato per stabilire il margine di dumping residuo di cui al considerando 289, al livello del margine di underselling individuale più elevato che è stato individuato, vale a dire al 109,3 %. La Commissione ha stabilito il margine di pregiudizio in base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Alla luce dell’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori, che copre la totalità delle esportazioni di prodotti GFF dalla RPC nell’Unione sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni, la Commissione ha ritenuto che il margine di pregiudizio più elevato individuato tra quelli dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, vale a dire quello del gruppo CNBM, fosse rappresentativo al fine di stabilire il margine di pregiudizio residuo.

(530)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del produttore esportatore dell’Egitto incluso nel campione che ha collaborato con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all’importazione. Il margine di underselling è risultato pari al 63,9 %.

(531)

Per «tutte le altre società» dell’Egitto il livello di eliminazione del pregiudizio è fissato, in linea con il metodo utilizzato per stabilire il margine di dumping residuo di cui al considerando 361, al livello del margine di underselling individuale stabilito per le società che hanno collaborato, vale a dire al 63,9 %.

(532)

Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Jushi/Hengshi China hanno sostenuto che le loro vendite di kit dovrebbero essere escluse dal calcolo del margine di pregiudizio per garantire un confronto equo ai fini del calcolo del margine di undercutting e del margine di underselling. Secondo il produttore esportatore, tali kit contengono una varietà di tessuti di qualità, forma, grammatura e densità diverse, raggruppati insieme conformemente alle specifiche uniche. Perciò non erano paragonabili ai kit venduti dai produttori dell’Unione.

(533)

La Commissione ha tenuto conto dell’argomentazione addotta dai produttori esportatori e ha convenuto che, data la combinazione unica dei kit, con ogni probabilità nell’ambito di un confronto sarebbero stati raffrontati kit fra loro diversi. La Commissione ha rilevato che sia i produttori esportatori sia i produttori dell’industria dell’Unione hanno espresso preoccupazione in merito al fatto che i kit fossero classificati con una precisione sufficiente ai fini della presente inchiesta. Pur non sussistendo dubbi sul fatto che i kit siano parte del prodotto in esame e che abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto ragionevole non includerli nella quantificazione dei margini di undercutting e di underselling, come richiesto dai produttori esportatori. La Commissione ha pertanto ricalcolato di conseguenza i margini di underselling e di undercutting. Tale ricalcolo ha inciso solo lievemente sui calcoli dei margini di undercutting di cui al considerando 384, in quanto le vendite/importazioni dei kit non erano significative. L’undercutting stabilito per l’unico produttore esportatore interessato da tale ricalcolo è passata dal 42,4 % al 42,1 %.

7.2.   Misure definitive

(534)

È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(535)

Pertanto le aliquote definitive del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese interessato

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Repubblica popolare cinese

Gruppo CNBM

99,7

108,9

99,7

Repubblica popolare cinese

Gruppo Yuntianhua

64,7

37,6

37,6

Repubblica popolare cinese

Altre società che hanno collaborato

64,7

37,6

37,6

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

99,7

108,9

99,7

Egitto

Gruppo CNBM

20,0

63,9

20,0

Egitto

Tutte le altre società

20,0

63,9

20,0

(536)

Le aliquote individuali del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e dell’Egitto e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(537)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (106). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(538)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(539)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (107), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(540)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Egitto ha fatto riferimento all’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC affermando che, in quanto paese in via di sviluppo, a norma del summenzionato articolo la Commissione deve avere particolare riguardo per la situazione in Egitto nel valutare l’applicazione di misure antidumping. La Commissione rileva di aver espressamente invitato i produttori esportatori dell’Egitto a presentare un’offerta di impegno in conformità dell’articolo 8 del regolamento di base, ma che nessuno dei produttori esportatori ha presentato una proposta su tale base. La Commissione ritiene pertanto di aver agito perfettamente in linea con l’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC al fine di esaminare le «possibilità di soluzioni costruttive».

7.3.   Clausola di monitoraggio specifica

(541)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(542)

Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.

(543)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, fra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

8.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(544)

Il 19 dicembre 2019 le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto.

(545)

Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. L’associazione dei produttori dell’Unione, i due utilizzatori che hanno collaborato che producono turbine eoliche, l’associazione europea dell’energia eolica, tre produttori esportatori dei paesi interessati (Jushi/Hengshi, Taishan e il gruppo Yuntianhua), la CCCLA e il governo dell’Egitto hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(546)

Su richiesta, si sono tenute audizioni con Jushi/Hengshi China, Jushi/Hengshi Egypt e il gruppo Yuntianhua. L’intervento del consigliere-auditore è stato richiesto dal gruppo Yuntianhua. L’audizione si è svolta il 17 gennaio 2020.

(547)

Il governo dell’Egitto ha sostenuto che, in qualità di parte interessata, non era stato informato dei fatti essenziali in esame che hanno costituito la base per la decisione di applicare misure definitive. La Commissione rileva che, il 19 dicembre 2019, presentando un documento generale di divulgazione delle informazioni conformemente all’articolo 20 del regolamento di base, ha fornito al governo dell’Egitto tutte le considerazioni e i fatti essenziali che costituiscono la base per le conclusioni della Commissione. Come indicato al considerando 545, in seguito a tale divulgazione delle informazioni il governo dell’Egitto ha presentato osservazioni.

(548)

Il 10 febbraio 2020 la Commissione, tenendo conto di alcune argomentazioni pervenutele dopo la divulgazione finale delle informazioni che avevano inciso sull’esito dell’inchiesta, ha divulgato i fatti e le considerazioni che hanno indotto la Commissione a modificare le risultanze finali precedentemente divulgate. Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente a tale ulteriore divulgazione. Jushi/Hengshi Egypt, il governo dell’Egitto e il gruppo Yuntianhua hanno presentato osservazioni. Su richiesta, si è tenuta un’audizione con Jushi/Hengshi Egypt. L’intervento del consigliere-auditore è stato richiesto da Jushi/Hengshi Egypt. L’audizione si è svolta il 25 febbraio 2020.

(549)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente tenute presenti e ove opportuno i risultati sono stati modificati di conseguenza.

(550)

Il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso pareri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice aggiuntivo TARIC

Repubblica popolare cinese

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

99,7  %

C531

Repubblica popolare cinese

PGTEX China Co. Ltd;

Chongqing Tenways Material Corp.

37,6  %

C532

Repubblica popolare cinese

Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato

37,6  %

 

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

99,7  %

C999

Egitto

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

20,0  %

C533

Egitto

Tutte le altre società

20,0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 37,6 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018);

b)

non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  WT/DS312/R del 28 ottobre 2005.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(7)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (ultima consultazione: 20 novembre 2019).

(8)  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0908/ltn20170908865.pdf (ultima consultazione: 20 novembre 2019).

(9)  https://img3.gelonghui.com/pdf/3a1a2-2862061c-769f-43a8-823e-ebbf7ac6de94.pdf (pagina 4, ultima consultazione: 20 novembre 2019).

(10)  WT/DS312/R del 28 ottobre 2005.

(11)  WT/DS312/R del 28 ottobre 2005, punto 7.162.

(12)  WT/DS397AB/R del 15 luglio 2011, punto 376. La stessa formulazione è ora ripresa all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(14)  Consultabili al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2385.

(15)  Avviso che reca delucidazioni sugli avvisi di apertura di procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 314 del 18.9.2019, pag. 6).

(16)  Come chiarito nell’avviso recante delucidazioni.

(17)  Avviso di apertura come chiarito dall’avviso recante delucidazioni.

(18)  Versione a diffusione limitata della relazione sulla missione trasmessa alla società il 4 ottobre 2019.

(19)  Cfr. sezione 3.1.

(20)  «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(21)  Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pagine 23 e 24.

(22)  Cfr. «US – China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pagina 12.

(23)  Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali da costruzione.

(24)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(25)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(26)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(27)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(28)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41 e 73-74.

(29)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(30)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(31)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(32)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.

(33)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

(34)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(35)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9.

(36)  Documento del 25 aprile 2019 redatto da Essence Securities. Il documento non è più disponibile su Internet. Una copia del documento è tuttavia disponibile nel fascicolo non riservato dell’inchiesta (cfr. grafico 23, pag. 16).

(37)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1.

(38)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(39)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-2.

(40)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(41)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(42)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.

(43)  https://urldefense.com/v3/__http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm__;!!DOxrgLBm!Qx1Y6Etr7MfxDwEJQzueGBrq8htyy6lrbQbZQQR0llcNIGCyZoVG9l2erto3XU0UWMag-g$ e http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

(44)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf.

(45)  Cfr. la tabella di marcia di Made in China 2025, pagg. 142 e 152.

(46)  Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, parte II, capitolo 6, sezione 1.

(47)  Ibidem. parte II, capitolo 6, sezione 4.

(48)  Cfr. Made in China 2025, capitolo 4: sostegno strategico e salvaguardie.

(49)  Tredicesimo piano quinquennale per i materiali da costruzione, sezioni III-1 e III-3.

(50)  Relazione, capitolo 12.3.1.4, pagg. 283-286.

(51)  Tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra, pubblicato dall’associazione dell’industria cinese della fibra di vetro e dall’associazione cinese dei materiali compositi il 2 giugno 2015.

(52)  Ibidem, sezione III.3.

(53)  Cfr. relazione, pagg. 33-34.

(54)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico della città di Jiujiang.

(55)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese.

(56)  Cfr. relazione, pag. 219, nota 757, e pag. 221.

(57)  Cfr. relazione, pagg. 64 e 294.

(58)  Tredicesimo piano quinquennale per il settore dell’industria chimica e petrolchimica, sezione III.2.

(59)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (modificato nel 2013), ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, categoria II Progetti di limitazione, sezione IV.

(60)  Tredicesimo piano quinquennale per il settore dell’industria petrolchimica della provincia di Hebei, sezione II-3.

(61)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(62)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(63)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(64)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(65)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(66)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(67)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(68)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(69)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(70)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(71)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

(72)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan Yu and Longmei Zhang, ottobre 2016, WP/16/203.

(73)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

(74)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22), considerando 138.

(75)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, consultabili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(76)  In assenza di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(77)  Nota del marzo 2019 e nota del settembre 2019.

(78)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1146 della Commissione, del 4 luglio 2019, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 181 del 5.7.2019, pag. 89) e regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5).

(79)  http://www.sisecam.com.tr/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/annual-reports.

(80)  https://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Standalone_c5b7db48-30e0-4939-8773-1d0e744aa7cc.pdf.

(81)  https://www.istanbulteknik.com/en/.

(82)  https://www.sonmezholding.com.tr/en/.

(83)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(84)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 15.11.2018, pag. 3).

(85)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, del 1o luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1).

(86)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1).

(87)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(88)  Una ricerca nella banca dati Orbis con i termini chiave «Kivanc», «Dost Kimya», «Istanbul Teknik» e «Sonmez» ha dato come risultato 91 entità in Turchia. Queste società operano in diversi settori principali quali la produzione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, i servizi di alloggio e di ristorazione, il trasporto e lo stoccaggio, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca, l’edilizia, le attività immobiliari ecc. Di queste 91 società, 25 sono attive nel settore manifatturiero, ma per prodotti diversi quali la fabbricazione di prodotti tessili e abbigliamento, le macchine industriali, elettriche ed elettroniche, i prodotti chimici, petroliferi, in gomma e materie plastiche ecc. Otto imprese operano nel settore chimico, petrolifero, della gomma e della plastica, nel settore delle varie industrie manifatturiere e degli articoli in cuoio, pietra, vetro e laterizi. Di queste otto società, tre presentano in Orbis dati finanziari per il 2018. Queste tre società fabbricano però prodotti in plastica e cementi, che non sono collegati ai prodotti GFF.

(89)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090 (ultima consultazione: 2 dicembre 2019).

(90)  Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 (ultima consultazione: 2 dicembre 2019).

(91)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultima consultazione: 2 dicembre 2019).

(92)  http://www.turkstat.gov.tr => Press Releases => selezionare Electricity and Natural Gas prices.

(93)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(94)  Causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio, ECLI:EU:T:2016:500, punti 47-49.

(95)  Cfr. la relazione dell’organo di appello, UE-Biodiesel (Argentina), WT/DS473/AB/R, punto 6.33; relazione del panel, UE-Biodiesel (Argentina), WT/DS473/R, nota 400; relazione dell’organo di appello, Ucraina-Nitrato di ammonio (Russia), WT/DS493/AB/R, punti 6.94 e 6.96. Cfr. anche T-607/15, Yieh United Steel Corp, ECLI:EU:T:2019:831, punti da 62 a 67 e 83.

(96)  Causa C-393/13 P, Consiglio dell’Unione europea/Alumina d.o.o., EU:C:2014:2245, punto 30.

(97)  Procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto, aperto con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3.5.2019 (GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4).

(98)  Organo di appello, UE-Biodiesel (Argentina).

(99)  Organo di appello, UE-Biodiesel (Argentina), relazione del panel, UE-Biodiesel (Indonesia), relazione del panel, UE-Biodiesel (Argentina).

(100)  Segnatamente il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1o agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 22) considerando 32 e 33 e il regolamento (CE) n. 695/2006 del Consiglio, del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14) considerando 44.

(101)  Codici della nomenclatura combinata.

(102)  Codici NC 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 e 7019 90 00.

(103)  I prodotti GFF sono fabbricati prevalentemente su richiesta secondo le specifiche del cliente; pertanto, la grande maggioranza delle vendite era costituita da vendite effettuate direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite ai grossisti rappresentavano solo [dall’1 al 5 %] delle vendite complessive dei paesi interessati (mentre la parte rimanente era destinata a utilizzatori finali). [Dal 95 al 99 %] delle vendite dei produttori esportatori cinesi e dei produttori esportatori egiziani è stato effettuato direttamente nell’Unione (la parte restante è stata effettuata tramite importatori collegati). I produttori dell’Unione inclusi nel campione vendono anch’essi per lo più direttamente allo stesso tipo di clienti finali, che rappresentano [dal 90 al 95 %] delle loro vendite, mentre soltanto [dal 5 al 10 %] delle loro vendite è destinato a grossisti.

(104)  GU L 16 del 21.1.2020, pag. 1.

(105)  Acquisizione di attività selezionate di Senvion da parte di Siemens Gamesa nell’ottobre 2019.

(106)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(107)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome della società

Codice aggiuntivo TARIC

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd

C534

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;

C535

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

C536

Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd

C537

NMG Composites Co., Ltd

C538

Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd

C539