ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
6 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2020/496 della Banca centrale europea, del 19 marzo 2020, che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)

1

 

*

Indirizzo (UE) 2020/497 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2020, relativo alla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16)

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020 ( GU L 57 del 27.2.2020 )

12

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 ( GU L 104 del 3.4.2020 )

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ORIENTAMENTI

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/1


INDIRIZZO (UE) 2020/496 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 marzo 2020

che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (ECB/2019/19) (1) stabilisce che le banche centrali nazionali (BCN) che hanno uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro, eseguono il processo di determinazione dello euro short-term rate e le procedure di post-produzione in conformità alle procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3 di tale indirizzo, Ai fini di un’allocazione efficiente delle risorse, è tuttavia opportuno che la BCE svolga tali compiti per conto delle BCN che dispongono di un unico operatore segnalante residente nel proprio Stato membro e che non gestiscono una piattaforma di raccolta locale.

(2)

Al fine di migliorare la facilità d’uso della procedura di per i reclami di cui all’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (ECB/2019/19), dovrebbe essere introdotta la possibilità di presentazione elettronica dei reclami.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:

1.

all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Se una BCN ha un solo soggetto dichiarante residente nel proprio Stato membro e non gestisce una piattaforma di raccolta locale, la BCE può, previo accordo di tale BCN, svolgere per suo conto i compiti che la BCN è tenuta a svolgere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e che si riferiscono al processo di determinazione del tasso a breve termine dell’euro e alle procedure di post-produzione. Se svolge tali compiti per conto di una BCN, la BCE osserva le procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»;

2.

All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Chiunque può presentare alla BCE un reclamo scritto su qualsiasi aspetto del processo di determinazione dello euro short-term rate che ragionevolmente ritenga abbia influito in maniera significativa sui suoi interessi. Il reclamo può essere presentato per posta a European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germania, o in via elettronica all’indirizzo euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (€STR) (ECB/2019/19)(ECB/2019/19) GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).


6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/3


INDIRIZZO (UE) 2020/497 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2020

relativo alla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafi 1, 6 e 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e degli specifici compiti inerenti alla vigilanza prudenziale conferiti alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 svolti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla BCE e dalle ANC («compiti di vigilanza»). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni.

(2)

Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consentono di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture possono presentare una diversa composizione per fini contabili e di consolidamento prudenziale. Queste informazioni sono utilizzate per supportare una serie di processi e settori operativi, quali ad esempio la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.

(3)

L'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (2) stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD ai fini dei compiti del SEBC, e definisce il quadro di governance. L'obiettivo del presente indirizzo è di integrarlo, definendo le responsabilità di ciascuna BCN nel registrare, aggiornare e convalidare i dati di riferimento trasmessi alla BCE ai fini dei compiti di vigilanza, in linea con il dovere di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambiare informazioni stabiliti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e precisati all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3). Per una maggiore efficienza e per ridurre al minimo l'onere di segnalazione, la raccolta dei dati nell'ambito dell’MVU ai sensi di tali disposizioni si basa sul cosiddetto «approccio sequenziale», ossia gli enti creditizi significativi e meno significativi trasmettono i loro dati alle ANC, le quali poi li segnalano alla BCE.

(4)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), ciascuna banca centrale nazionale (BCN) deve creare un centro RIAD locale, che agisce come punto di contatto unico per le questioni inerenti ai dati di riferimento riguardanti il RIAD nel rispettivo Stato membro e coordina l'attività, tra l'altro, con le ANC a livello nazionale per assicurare l'accuratezza, la tempestività e la coerenza dei dati di riferimento e per assicurare l'uso coerente dei codici di identificazione per le entità. La raccomandazione BCE/2018/36 (4) invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ad applicare le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) di cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie. Di conseguenza, il presente indirizzo definisce la responsabilità di ciascuna ANC di operare in collegamento con la BCN nel rispettivo Stato membro partecipante.

(5)

I dati di riferimento registrati nel RIAD rimangono soggetti alle specifiche disposizioni giuridiche in materia di riservatezza applicabili a tali dati e alla loro raccolta presso le entità da parte delle ANC. L'uso da parte della BCE di informazioni riservate raccolte per scopi inerenti ai compiti del SEBC e ai compiti di vigilanza è soggetto all'applicazione del principio di separazione, in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e alla decisione BCE/2014/39 (5).

(6)

Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse. È pertanto necessario consolidare i requisiti relativi alla raccolta dei dati, alla gestione della qualità e alla diffusione ai sensi del presente indirizzo, rivolti alle ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza, per integrare quelli già consolidati nell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) per quanto riguarda i compiti del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.   Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle ANC riguardo alla registrazione, all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati di riferimento nel RIAD ai fini dei compiti di vigilanza.

2.   Il presente indirizzo stabilisce anche la responsabilità delle ANC di stabilire contatti con le BCN dei rispettivi Stati membri partecipanti per la registrazione dei dati di riferimento e delle entità nel RIAD.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «entità» si intende una qualunque delle seguenti:

a)

un’impresa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento prudenziale ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o un’impresa che sarebbe stata inclusa in tale ambito di applicazione se non avesse ottenuto una deroga in conformità a tale regolamento;

b)

un'impresa esclusa dal campo di applicazione del consolidamento prudenziale in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

una succursale come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante;

d)

una succursale come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

2)

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

3)

per «Stato membro non partecipante» si intende ogni Stato membro che non sia uno Stato membro partecipante;

4)

per «autorità nazionale competente» o «ANC» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

5)

per «dati di riferimento» si intende la serie di attributi di una singola entità e dei suoi rapporti con altre entità, elencati negli allegati I e II, o uno o più attributi o rapporti in tale serie;

6)

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

per «gruppo» si intende un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

8)

per «residente» si intende residente secondo la definizione di cui all’articolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 2533/98 del Consiglio (7);

9)

per «regola di combinazione» si intende la regola di combinazione secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 17, dell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);

10)

per «centro RIAD» si intende un centro RIAD secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, dell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);

11)

per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 20, dell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);

12)

per «controllo» si intende un controllo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;

13)

per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 (8);

Articolo 3

Registrazione dei dati di riferimento nel RIAD

1.   Ciascuna ANC registra nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato I per le entità che sono enti creditizi stabiliti nel suo Stato membro partecipante, a meno che tali dati di riferimento non siano già stati registrati nel RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

2.   Ciascuna ANC registra nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato II per le entità che non sono enti creditizi e che sono stabilite nel suo Stato membro partecipante, a meno che tali dati di riferimento non siano già stati registrati nel RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

3.   Una ANC nella cui giurisdizione è stabilita un'entità che è un ente creditizio al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti adotta tutte le misure possibili per registrare correttamente nel RIAD i dati di riferimento per le entità stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi e che facciano parte dello stesso gruppo di tale ente creditizio, a meno che i dati di riferimento pertinenti non siano già stati registrati nel RIAD conformemente all'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16). A tal fine, le ANC adottano tutte le misure possibili per registrare nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato I per le entità che sono enti creditizi e i dati di riferimento di cui all'allegato II per le entità che non sono enti creditizi.

4.   Il RIAD consente il trattamento dei dati di riferimento sulle entità forniti da una o più fonti. Qualora vi siano due o più fonti contraddittorie, la regola di combinazione classifica le fonti di dati rilevanti in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

5.   In caso di informazioni contrastanti sui rapporti tra entità in strutture di gruppi transfrontalieri, le ANC prendono contatto con la ANC nella cui giurisdizione è stabilito un ente creditizio al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.

6.   Le ANC non sono responsabili dell'uso improprio dei dati di riferimento registrati nel RIAD da parte di qualsiasi altra ANC, BCN o da parte della BCE.

7.   Allo scopo di soddisfare i requisiti stabiliti nel presente indirizzo, ciascuna ANC compie ogni ragionevole sforzo per cooperare attivamente con il centro RIAD locale stabilito presso la BCN nel rispettivo Stato membro partecipante.

Articolo 4

Politica di aggiornamento e di revisione

1.   Le ANC compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che tutti i dati di riferimento registrati nel RIAD ai sensi del presente indirizzo siano conservati e aggiornati in modo continuativo.

2.   Le ANC garantiscono che i dati di riferimento registrati nel RIAD ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, siano completi, esatti e aggiornati al più tardi entro un giorno lavorativo precedente le date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (9).

Articolo 5

Registrazione di nuove entità

Per adempiere agli obblighi di cui al presente indirizzo, ciascuna ANC si mette in contatto con la BCN del rispettivo Stato membro partecipante se occorre registrare una nuova entità nel RIAD.

Articolo 6

Standard di trasmissione

1.   Il processo di registrazione dei dati di riferimento nel RIAD viene descritto nelle specifiche di scambio dati alle quali le ANC hanno accesso. Ciascuna ANC registra le informazioni o mediante il sistema standard del SEBC o mediante aggiornamenti online ovvero, a seconda delle disposizioni nazionali, attraverso il canale di trasmissione già utilizzato dalla BCN nel relativo Stato membro partecipante. In ogni caso, le ANC registrano nel RIAD i dati di riferimento richiesti per le entità residenti ai sensi del presente indirizzo mediante la fonte dedicata «SUP».

2.   Prima di registrare i dati di riferimento nel RIAD, le ANC effettuano controlli di convalida per garantire che i dati di riferimento pertinenti siano conformi alle specifiche di scambio dati. Le ANC dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati di riferimento registrati nel RIAD.

3.   Quando le ANC non sono in grado di accedere al RIAD a causa di un problema tecnico, utilizzano il servizio di emergenza previsto per tale eventualità o trasmettono i dati di riferimento per posta elettronica cifrata al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

4.   Nel registrare i dati di riferimento, le ANC possono utilizzare l'insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l'alfabeto latino. Le ANC utilizzano l'Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD.

5.   Una ANC può concludere accordi tecnici con la BCN del proprio Stato membro partecipante per la registrazione dei dati di riferimento nel RIAD ai sensi del presente indirizzo. Tuttavia, anche in questo caso, l'ANC rimane responsabile dell'accuratezza e della qualità dei dati di riferimento.

Articolo 7

Convalide di acquisizione e di errore

1.   Quando le ANC registrano nel RIAD nuovi dati di riferimento, dei controlli sono espletati automaticamente per verificare la qualità delle informazioni fornite sulla base di criteri e regole di convalida convenuti.

2.   Una volta che le ANC abbiano registrato i dati di riferimento, la BCE fornisce un flusso automatizzato comprendente:

a)

una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati trattati e validamente inseriti nel pertinente insieme di dati; ovvero

b)

una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di convalida non riusciti. Alla ricezione della convalida di errore, l'ANC adotta immediatamente le misure per rettificare i dati e registrarli nel RIAD.

Articolo 8

Riservatezza dei dati di riferimento

1.   I dati di riferimento registrati nel RIAD sono soggetti alle specifiche disposizioni giuridiche relative alla riservatezza che si applicano a tali dati e alla loro raccolta presso le entità da parte delle ANC. I dati di riferimento identificati come riservati ai sensi di tali disposizioni giuridiche non sono pubblicati. Non sono considerate riservate le informazioni provenienti da fonti che, secondo la normativa nazionale, sono accessibili al pubblico.

2.   Le ANC indicano il livello di riservatezza dei dati di riferimento in conformità all'articolo 10 dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

3.   I seguenti dati di riferimento sono sempre riservati, vale a dire sono indicati con il valore «C»:

a)

obblighi di segnalazione nell'ambito dell’MVU;

b)

codice del sottogruppo di liquidità; e

c)

capo sottogruppo di liquidità.

Articolo 9

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   Le ANC si conformano al presente indirizzo a partire dal 31 marzo 2020.

Articolo 10

Destinatari

Le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2020.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Raccomandazione BCE/2018/36, del 7 dicembre 2018 sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (GU C 21 del 17.1.2019, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(8)  Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Dati di riferimento da registrare per le entità che sono enti creditizi

Attributo o rapporto

Descrizione

Codice RIAD (RIAD code)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data di costituzione (Birth date)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data di chiusura (Closure date)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

LEI

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

Identificativo SUBA (SUBA ID)

Identificativo dell'ente non pubblico utilizzato per la segnalazione di entità prive di LEI

Codice del sottogruppo di liquidità (Liquidity sub-group code)

Codice del sottogruppo di liquidità al quale appartiene l'entità (se del caso)

Nome (Name)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Paese di residenza (Country of residence)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Indirizzo (Address)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Città (City)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Codice postale (Postal code)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Forma giuridica (Legal form)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Settore istituzionale (Institutional sector)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Contrassegno Quotazione (Flag Listed)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Valuta utilizzata per la segnalazione (Reporting currency);

Valuta in cui l'entità segnala all'ANC

Quadro contabile per la segnalazione su base individuale (Accounting Framework for Solo Reporting)

Quadro contabile utilizzato dall'entità in sede di segnalazione su base individuale

Quadro contabile per la segnalazione su base consolidata (Accounting Framework for Consolidated Reporting)

Quadro contabile utilizzato dall'entità in sede di segnalazione su base consolidata

Fine esercizio contabile (Accounting year end)

Mese e giorno alla fine del quale l'entità chiude i propri conti annuali

Evento societario (Corporate action)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data dell'evento societario (Date of corporate action)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Obblighi di segnalazione nell'ambito dell’MVU (SSM reporting requirements)

Obblighi di segnalazione nell'ambito dell’MVU ai quali l'entità è soggetta (sono possibili più valori per un'entità)

Capo sottogruppo di liquidità (Head of the liquidity sub-group)

Segnalazione che identifica l’entità a capo del sottogruppo di liquidità

Tipo di entità ai fini dell’MVU (SSM entity type)

Tipo di entità ai fini della vigilanza

Paese di vigilanza dell'MVU (SSM country of supervision)

Paese in cui l'entità è soggetta a vigilanza

Segnalazione all’ABE ai fini dell’MVU (SSM EBA reporting)

Istituzioni da segnalare all'Autorità bancaria europea (ABE) in base all'approccio sequenziale di cui alla decisione dell’ABE ABE/DC/2015/130

Elenco dell’ABE per il portafoglio di riferimento (EBA list for benchmarking portfolio)

Questo attributo indica le istituzioni incluse nell'elenco dell'ABE per il portafoglio di riferimento, ai sensi della decisione dell’ABE ABE/DC/2016/156

Legame con l'impresa madre direttamente controllante (Link to direct controlling parent)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Legame con l'impresa madre apicale controllante (Link to ultimate controlling parent)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Legame con il soggetto vigilato direttamente controllante (Link to direct supervised ancestor)

Impresa madre che è un soggetto vigilato e possiede o controlla direttamente o indirettamente l'entità

Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante nell’ambito del MVU (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)

Soggetto vigilato che è domiciliato in uno Stato membro partecipante e che è il soggetto vigilato al livello più elevato nell'ambito di un gruppo vigilato

Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante al di fuori dell’MVU (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)

L'impresa madre apicale del gruppo domiciliato in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. Un'impresa madre apicale al di fuori dell'area dell'MVU dovrebbe essere segnalata solo se tale entità madre è un ente soggetto alla vigilanza di un ente di vigilanza di un ente creditizio nel rispettivo paese.


ALLEGATO II

DATI DI RIFERIMENTO DA REGISTRARE PER LE ENTITÀ CHE NON SONO ENTI CREDITIZI

Attributo o relazione

Descrizione

Codice RIAD (RIAD code)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data di costituzione (Birth date)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data di chiusura (Closure date)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

LEI

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Codice del sottogruppo di liquidità

Codice del sottogruppo di liquidità al quale appartiene l'entità (se del caso)

Denominazione (Name)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Paese di residenza (Country of residence)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Indirizzo (Address)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Città (City)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Codice postale (Postal code)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Forma giuridica (Legal form)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Settore istituzionale (Institutional sector)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Contrassegno Quotazione (Flag Listed)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Evento societario (Corporate action)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Data dell'evento societario (Date of corporate action)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Capo sottogruppo di liquidità (Head of the liquidity sub-group)

Segnalazione che identifica l'entità che rappresenta il capo del sottogruppo di liquidità (se del caso)

Tipo di entità ai fini dell’MVU (SSM entity type)

Tipo di entità ai fini della vigilanza

Paese di vigilanza dell'MVU (SSM country of supervision)

Paese in cui l'entità è soggetta a vigilanza

Legame con l'impresa madre direttamente controllante (Link to direct controlling parent)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Legame con l'impresa madre apicale controllante (Link to ultimate controlling parent)

Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)

Legame con il soggetto vigilato direttamente controllante (Link to direct supervised ancestor)

Impresa madre che è un soggetto vigilato e possiede o controlla direttamente o indirettamente l'entità

Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante nell’ambito del MVU (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)

Soggetto vigilato che è domiciliato in uno Stato membro partecipante e che è il soggetto vigilato al livello più elevato nell'ambito di un gruppo vigilato

Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante al di fuori dell’MVU (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)

L'impresa madre apicale del gruppo domiciliato in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. Un'impresa madre apicale al di fuori dell'area dell'MVU dovrebbe essere segnalata solo se tale entità madre è un ente soggetto alla vigilanza di un ente di vigilanza di un ente creditizio nel rispettivo paese.


Rettifiche

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/12


Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 57 del 27 febbraio 2020 )

Pagina 18, A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale, Tabella 4:

La tabella 4 deve essere letta come segue:

«TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro

Riduzione lorda

Quota percentuale della base RNL

Chiave RNL applicata alla riduzione lorda

Finanziamento della riduzione

 

1)

2)

3)

(4) = (1) + (3)

Belgio

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Bulgaria

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Cechia

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Danimarca

– 146 333 564

1,91

21 737 317

– 124 596 247

Germania

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Estonia

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Irlanda

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Grecia

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Spagna

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Francia

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Croazia

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Italia

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Cipro

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Lettonia

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Lituania

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Lussemburgo

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Ungheria

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Malta

 

0,08

888 410

888 410

Paesi Bassi

– 782 321 749

4,89

55 561 753

– 726 759 996

Austria

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Polonia

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Portogallo

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Romania

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Slovenia

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Slovacchia

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Finlandia

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Svezia

– 208 243 919

2,88

32 713 177

– 175 530 742

Regno Unito

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Totale

–1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Deflatore PIL dell’UE, in EUR (previsioni economiche primavera 2019): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 102,9958 (c) 2013 EU-28 = 102,9874 / (d) 2020 EU-28 = 112,5551

Importo forfettario per i Paesi Bassi (a prezzi 2020): 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 782 321 749 EUR

Importo forfettario per la Svezia (a prezzi 2020): 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 208 243 919 EUR

Importo forfettario per la Danimarca (a prezzi 2020): 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 146 333 564 EUR»


6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/14


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 104 del 3 aprile 2020 )

Pagina 112, allegato III, punto 4, lettera a), punto ii), modifiche dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, punto ATS.OR.405,

anziché:

« ATS.OR.405 Uso e disponibilità del canale di emergenza VHF

a)

Come stabilito all’articolo 3 quinquies, il canale di emergenza VHF (121.500 MHz) deve essere usato per scopi relativi a emergenze effettive, tra cui:»,

leggasi:

« ATS.OR.405 Uso e disponibilità della frequenza di emergenza VHF

a)

Come stabilito all'articolo 3 quinquies, la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) deve essere usata per scopi relativi a emergenze effettive, tra cui:».