ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
2 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/478 della Commissione, del 1o aprile 2020, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/479 della Commissione, del 1o aprile 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione, del 1o aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

6

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA, n. 94/19/COL, del 18 dicembre 2019, che modifica per la centocinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sopprimendo gli orientamenti sulle conversioni fra le valute nazionali e l’euro [2020/481]

14

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA, n. 7/20/COL, dell’11 febbraio 2020, recante modifica del regolamento interno [2020/482]

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/478 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2020

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (1) della Commissione, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 (4) della Commissione ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ha sostituito l'allegato al fine di includere una serie di nuovi alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.

(4)

Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, gli operatori del settore alimentare hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato un ulteriore errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria la rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(6)

L'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è stato autorizzato mediante la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) il valore dell'indice di acidità è erroneamente indicato con ≤ 0,5 mg KOH/g, mentre il valore corretto è ≤ 0,8 mg KOH/g. L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 riporta lo stesso valore erroneo.

(7)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce per l'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

Indice di acidità: ≤ 0,8 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio

Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %

Insaponificabili: ≤ 3,5 %

Acidi grassi trans: ≤ 2,0 %

Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 %

Tenore di DHA: ≥ 35 %»


2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/479 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti.

(2)

Al fine di garantire la conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la tracciabilità dei prodotti importati durante la distribuzione, compreso il trasporto da paesi terzi, il regolamento (CE) n. 1235/2008 (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (3), dispone che il certificato di ispezione debba essere rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. L'autorità o l'organismo di controllo deve firmare la dichiarazione della casella 18 del certificato dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, fra l'altro, i documenti di trasporto.

(3)

Sembra che in alcuni casi i documenti di trasporto completi non siano a disposizione dell'organismo di controllo in tempo utile per far sì che tutte le informazioni di trasporto siano incluse nel certificato di ispezione prima che la partita lasci il paese terzo. Per tale motivo è opportuno precisare che le informazioni contenute nei documenti di trasporto devono essere controllate e incluse nel certificato di ispezione dall’autorità o dall’organismo di controllo competente entro e non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e comunque prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità dello Stato membro.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Poiché tali modifiche sono necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 202025.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

al terzo comma del paragrafo 2, è aggiunta seguente frase:

«Se nell'esemplare a stampa firmato del certificato di ispezione non figurano le informazioni relative ai documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 né i pertinenti campi della casella 13, o se tali informazioni sono diverse da quelle disponibili in TRACES, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario, a fini di verifica e di vidimazione del certificato di ispezione, tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in TRACES»;

(2)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità o l’organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita. Le informazioni relative ai documenti di trasporto contenute nella casella 13, in particolare il numero di colli e il peso netto, nonché le informazioni contenute nelle caselle 16 e 17 del certificato di ispezione relative ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, sono incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).


DECISIONI

2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/480 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)

Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Sulla base del mandato M/396, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 18497:2018 sulla sicurezza delle macchine agricole altamente automatizzate, EN 14033-4:2019 sui requisiti tecnici di circolazione e di lavoro sulla rete ferroviaria urbana delle applicazioni ferroviarie, EN 16770:2018 sui sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni di macchine per la lavorazione del legno, EN 16712-4:2018 sui generatori di schiuma ad alta espansione, EN 62841-4-2:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le tagliasiepi, EN 62841-3-12:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le macchine filettatrici trasportabili, EN ISO 20607:2019 sulla preparazione delle parti relative alla sicurezza del manuale di istruzioni per il macchinario e EN 17067:2018 sui requisiti di sicurezza per i sistemi di controllo remoto utilizzati in determinate macchine forestali.

(4)

Sulla base del mandato M/396, il CEN e il Cenelec hanno inoltre rivisto e modificato le norme esistenti per adeguarle ai progressi tecnologici, comprese le norme EN ISO 10517:2019, EN ISO 11148-13:2018, EN 12012-1:2018, EN 12733:2018, EN 16985:2018, EN ISO 19296:2018, EN ISO 28927-4:2010 e EN ISO 28927-4:2010/A1:2018, EN 60204-1:2018, EN IEC 60204-11:2019, EN 707:2019, EN 1459-2:2015+A1:2018, EN ISO 3691-5:2015, EN ISO 4254-9:2018, EN 12312-8:2018 e EN ISO 19353:2019.

(5)

Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396.

(6)

Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) sono state sostituite, riviste o modificate. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(8)

I riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19085-3:2017 sulle macchine per la lavorazione del legno e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 sulle macchine utensili portatili figurano negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (5). Le versioni precedenti di tali norme, EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009, sono tuttavia pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) e non sono state ritirate. Dato che le norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009 non rispecchiano più la situazione effettiva, è opportuno ritirare i relativi riferimenti dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle norme EN ISO 19085-3:2017 e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 è necessario rinviare il ritiro delle norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009.

(9)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Dato che devono essere pubblicati diversi riferimenti delle norme armonizzate e che non occorre aggiungere limitazioni all’atto della pubblicazione di tali norme, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È inoltre necessario sostituire il riferimento alla norma EN 62841-2-1:2018 in tale allegato per includere il riferimento all’ultima modifica di tale norma.

(10)

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate a supporto della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Dato che devono essere ritirati diversi riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(12)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 2 ottobre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(3)  Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

(4)   GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

(6)   GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificato:

1)

la riga 35 è sostituita dalla seguente:

«35.

EN 62841-2-1:2018

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017, modificata)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

2)

sono aggiunte le righe seguenti:

«43.

EN ISO 18497:2018

Trattrici e macchine agricole - Sicurezza delle macchine altamente automatizzate - Principi per la progettazione (ISO 18497:2018)

B

44.

EN ISO 19353:2019

Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO 19353:2019)

B

45.

EN 707:2018

Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza

C

46.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante

C

47.

EN ISO 3691-5:2015

Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)

C

48.

EN ISO 4254-9:2018

Macchine agricole - Sicurezza - parte 9: Seminatrici (ISO 4254-9:2018)

C

49.

EN ISO 10517:2019

Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2019)

C

50.

EN ISO 11148-13:2018

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio (ISO 11148-13:2017)

C

51.

EN 12012-1:2018

Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori

C

52.

EN 12312-8:2018

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 8: Scale e piattaforme di manutenzione o servizio

C

53.

EN 12733:2018

Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza

C

54.

EN 14033-4:2019

Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - parte 4: Requisiti tecnici di circolazione, di viaggio e di lavoro sulla rete ferroviaria

C

55.

EN 16712-4:2018

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - parte 4: Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione

C

56.

EN 16770:2018

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni - Requisiti di sicurezza

C

57.

EN 16985:2018

Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di sicurezza

C

58.

EN 17067:2018

Macchine forestali - Requisiti di sicurezza dei controlli radio remoti

C

59.

EN ISO 19296:2018

Estrazione mineraria - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza delle macchine (ISO 19296:2018)

C

60.

EN ISO 28927-4:2010

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

C

61.

EN 60204-1:2018

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2016, modificata)

B

62.

EN IEC 60204-11:2019

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: Prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV (IEC 60204-11:2018)

B

63.

EN 62841-4-2:2019

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-2: Prescrizioni particolari per tagliasiepi (IEC 62841-4-2:2017, modificata)

C

64.

EN 62841-3-12:2019

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-12: Prescrizioni particolari per macchine filettatrici trasportabili (IEC 62841-3-12:2017)

C

65.

EN 62841-2-21:2019

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-21: Prescrizioni particolari per apparecchi portatili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-2-21:2017, modificata)

C

66.

EN ISO 20607:2019

Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019)

B

67.

EN ISO 19085-7:2019

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore (ISO 19085-7:2019)

C

68.

EN 1114-3:2019

Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - parte 3: Requisiti di sicurezza per traini

C

69.

EN 1127-1:2019

Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia


ALLEGATO II

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono aggiunte le righe seguenti:

«39.

EN ISO 28927-4:2010

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010)

2 aprile 2020

C

40.

EN ISO 19353:2016

Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO 19353:2015)

2 ottobre 2021

B

41.

EN 707:1999+A1:2009

Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza

2 ottobre 2021

C

42.

EN 792-13:2000+A1:2008

Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio

2 ottobre 2021

C

43.

EN 1889-1:2011

Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza - parte 1: Veicoli con pneumatici

2 ottobre 2021

C

44.

EN ISO 3691-5:2014

Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Carrelli con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

2 ottobre 2021

C

45.

EN ISO 10517:2009

Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2009)

EN ISO 10517:2009/A1:2013

2 ottobre 2021

C

46.

EN 12012-1:2007+A1:2008

Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame

2 ottobre 2021

C

47.

EN 12012-3:2001+A1:2008

Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 3: Requisiti di sicurezza per trituratori

2 ottobre 2021

C

48.

EN 12312-8:2005+A1:2009

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 8: Scale e piattaforme di manutenzione

2 ottobre 2021

C

49.

EN 12733:2001+A1:2009

Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza

2 ottobre 2021

C

50.

EN 12981:2005+A1:2009

Impianti di verniciatura - Cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza

2 ottobre 2021

C

51.

EN 13355:2004+A1:2009

Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza

2 ottobre 2021

C

52.

EN 14018:2005+A1:2009

Macchine agricole e forestali - Seminatrici - Sicurezza

2 ottobre 2021

C

53.

EN 60204-1:2006

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2005, modificata)

EN 60204-1:2006/AC:2010

EN 60204-1:2006/A1:2009

2 ottobre 2021

B

54.

EN 60204-11:2000

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: Prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V AC o 1 500 V DC, ma non superiori a 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60204-11:2000/AC:2010

2 ottobre 2021

B

55.

EN 848-3:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico

2 ottobre 2021

C

56.

EN ISO 28927-2:2009

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009)

2 ottobre 2021

C

57.

EN 60745-2-21:2009

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-21: Prescrizioni particolari per macchine per spurgo (IEC 60745-2-21:2002, modificata)

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

2 ottobre 2021

C

58.

EN 859:2007+A2:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a filo con avanzamento manuale

2 ottobre 2021

C

59.

EN 860:2007+A2:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a spessore su una sola faccia

2 ottobre 2021

C

60.

EN 861:2007+A2:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici combinate a filo e a spessore

2 ottobre 2021

C

61.

EN 1114-3:2001+A1:2008

Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - parte 3: Requisiti di sicurezza per traini

2 ottobre 2021

C

62.

EN 1127-1:2011

Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

2 ottobre 2021

B

63.

EN 1459-2:2015

Carrelli fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante

2 ottobre 2021


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/14


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 94/19/COL

del 18 dicembre 2019

che modifica per la centocinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sopprimendo gli orientamenti sulle conversioni fra le valute nazionali e l’euro [2020/481]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito, l’«Autorità»),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, l’«accordo SEE»), e in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l’«accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), e in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

(3)

Il 19 gennaio 1994 l’Autorità ha adottato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato che comprendevano un capitolo contenente orientamenti sulla conversione tra le valute nazionali e l’ECU (1).

(4)

Detti orientamenti sono stati modificati il 5 novembre 2003 in seguito all’introduzione dell’euro (2).

(5)

Secondo tali orientamenti tutti gli importi espressi in euro saranno convertiti nelle valute degli Stati EFTA-SEE nel corso di tutto l’anno solare ai tassi di cambio correnti del primo giorno dell’anno nel quale sono disponibili i valori di cambio dell’euro in tutte le valute del SEE.

(6)

Detti orientamenti non corrispondono più agli orientamenti e alle pratiche della Commissione europea, che applica generalmente tassi di conversione delle valute mensili/giornalieri.

(7)

L’Autorità ha consultato gli Stati SEE-EFTA e la Commissione europea e in futuro allineerà il proprio sistema di conversione delle valute a quello della Commissione europea.

(8)

L’Autorità ha pertanto deciso di sopprimere i propri orientamenti sulla conversione fra le valute nazionali e l’euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate sopprimendo il capitolo 33 sulle conversioni fra le valute nazionali e l’euro.

Articolo 2

Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2019

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di direttore Affari giuridici e amministrativi


(1)  Decisione n. 4/94/COL (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 68).

(2)  Decisione n. 197/03/COL (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 33).


2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/16


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 7/20/COL

dell’11 febbraio 2020

recante modifica del regolamento interno [2020/482]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 13,

considerando che è auspicabile chiarire alcuni aspetti del regolamento interno onde garantire una più netta distinzione tra le discussioni del Collegio, che hanno carattere riservato a norma dell’articolo 10, e gli argomenti che figurano nel verbale delle riunioni del Collegio,

DECIDE:

1.

L’articolo 9 del regolamento interno è modificato aggiungendo:

a)

l’espressione «per la prima riunione di ogni mese successivo» alla fine dell’ultima frase del primo comma;

b)

la frase «Il progetto di ordine del giorno è e continuerà a essere riservato.» dopo la prima frase del secondo comma e

c)

l’espressione «di eliminare un argomento dal progetto di ordine del giorno o» dopo la seconda virgola del quarto comma.

2.

L’articolo 11 del regolamento interno è modificato aggiungendo dopo il primo comma il testo seguente come nuovo comma:

«Il verbale si basa sull’ordine del giorno approvato all’inizio della riunione e riporta le decisioni sostanziali riguardanti gli argomenti iscritti nell’ordine del giorno ossia, di norma, se una proposta è stata adottata, respinta o rinviata, nonché tutti gli argomenti di cui si è preso atto.»

Gli effetti della presente decisione decorrono dal momento dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in veste di direttore dell’ufficio per le questioni giuridiche e direttive