ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
27 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del comitato APE, del 14 gennaio 2020, che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2020/425]

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO APE,

del 14 gennaio 2020

che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2020/425]

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo, e in particolare l’articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») ai fini della loro ulteriore semplificazione.

(2)

Le parti hanno convenuto di rettificare l’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, relativo alla definizione delle espressioni «loro navi» e «loro navi officina».

(3)

Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 dal titolo «Contabilità separata», al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock.

(4)

Le parti hanno convenuto di sostituire la disposizione dal titolo «Trasporto diretto» con una nuova intitolata «Non modificazione» al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.

(5)

Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 del protocollo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti.

(6)

Le parti hanno convenuto di modificare l’articolo sulle prove dell’origine, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove dell’origine.

(7)

Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l’allegato II del protocollo.

(8)

In seguito all’adesione della Croazia all’Unione, è necessario apportare modifiche all’allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell’allegato IV.

(9)

Sono state inserite modifiche nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza.

(10)

Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2020.

Fatto a Viktoria (Seychelles), il 14 gennaio 2020

Per il comitato APE

Dillum HAYMANDOYAL

Copresidente ESA

Cécile BILLAUX

Copresidente UE


(1)   GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.


ALLEGATO

«PROTOCOLLO 1

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli

1.

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articoli

2.

Disposizioni generali

3.

Cumulo nella Comunità

4.

Cumulo negli Stati dell’ESA

5.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

6.

Prodotti interamente ottenuti

7.

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

8.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

9.

Unità di riferimento

10.

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

11.

Assortimenti

12.

Elementi neutri

13.

Contabilità separata

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articoli

14.

Principio di territorialità

15.

Non modificazione

16.

Esposizioni

17.

Spedizione di zucchero

TITOLO IV

PROVA DELL’ORIGINE

Articoli

18.

Disposizioni generali

19.

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

20.

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

21.

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

22.

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

23.

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

24.

Esportatore autorizzato

25.

Validità della prova dell’origine

26.

Procedura di transito

27.

Presentazione della prova dell’origine

28.

Importazioni con spedizioni scaglionate

29.

Esonero dalla prova dell’origine

30.

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

31.

Documenti giustificativi

32.

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

33.

Discordanze ed errori formali

34.

Importi espressi in euro

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

35.

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

36.

Notifica delle autorità doganali delle parti

37.

Assistenza reciproca

38.

Controllo della prova dell’origine

39.

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

40.

Risoluzione delle controversie

41.

Sanzioni

42.

Zone franche

43.

Comitato per la cooperazione doganale

44.

Deroghe

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articoli

45.

Condizioni speciali

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articoli

46.

Modifiche del protocollo

47.

Allegati

48.

Attuazione del protocollo

ALLEGATI

ALLEGATO I

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II bis

Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell’articolo 7, paragrafo 2

ALLEGATO III

Modulo del certificato di circolazione merci

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI

Scheda d’informazione

ALLEGATO VII

Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII

Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO IX

Paesi e territori d’oltremare

ALLEGATO X

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 5

ALLEGATO XI

Altri Stati ACP

ALLEGATO XII

Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all’articolo 4

ALLEGATO XIII

Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all’articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per “materiale” s’intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per “merci” s’intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e)

per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati dell’ESA nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati dell’ESA;

h)

per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati dellESA;

j)

per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

k)

il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

per “spedizione” s’intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

m)

il termine “territori” comprende anche le acque territoriali;

n)

per “PTOM” si intendono i Paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX;

o)

per “altri Stati ACP” si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati dell’ESA.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Ai fini dell’accordo di partenariato economico ESA-UE (di seguito denominato “l’accordo”) i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7.

2.   Ai fini dell’accordo si considerano prodotti originari di uno Stato dell’ESA:

a)

i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA a norma dell’articolo 6 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in uno Stato dell’ESA in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato dell’ESA, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.

5.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.

6.   Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a)

i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e

c)

la Comunità fornisca agli Stati dell’ESA, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7.   Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

Articolo 4

Cumulo negli Stati dell’ESA

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato dell’ESA i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati dell’ESA purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato dell’ESA ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato dell’ESA.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato dell’ESA conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato dell’ESA se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato dell’ESA. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato dell’ESA solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.

5.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.

6.   Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a)

i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e

c)

gli Stati dell’ESA forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7.   Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati nell’allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato dell’ESA o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

8.   Il presente articolo non si applica ai prodotti dell’allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell’allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

Su richiesta degli Stati dell’ESA e in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 41 i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un’entità geografica omogenea e compreso nell’elenco dell’allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

a)

la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato dell’ESA consista in operazioni più complesse di quelle elencate all’articolo 8;

b)

gli Stati dell’ESA, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato per la cooperazione doganale.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all’allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1.   Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA o nella Comunità:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

ii)

i prodotti dell’acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato dell’ESA, con loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell’ESA;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA;

c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA; o

ii)

appartengono a società

le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell’ESA e

sono per almeno il 50 % di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA.

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato dell’ESA, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato dell’ESA siano considerate “loro navi” ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l’accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato dell’ESA di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4.   Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati dell’ESA. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato ai cui cittadini o alle cui società appartengono la nave o la nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati all’allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.

3.   Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

a)

il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

5.   La disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c)

lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p)

la macellazione di animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati dell’ESA.

Articolo 9

Unità di riferimento

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un’unica voce, secondo il sistema armonizzato, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Qualora, in base alla norma generale 5 per l’interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso della cosiddetta “contabilità separata” (nel seguito il “metodo”).

2.   Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato dell’ESA o nella Comunità prima dell’esportazione verso la Comunità e, rispettivamente, gli Stati dell’ESA.

3.   Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno o più Stati dell’ESA o nella Comunità coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4.   Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

5.   Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

6.   Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

8.   Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1.   Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell’ESA o nella Comunità.

2.   Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le merci originarie esportate da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

Articolo 15

Non modificazione

1.   I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2.   Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

3.   Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall’esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

4.   In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 16

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti ai fini di un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato dell’ESA beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell’ESA o nella Comunità;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Articolo 17

Spedizione di zucchero

La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l’importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L’ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all’APE.

TITOLO IV

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   I prodotti originari di uno Stato dell’ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell’ESA beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o

b)

nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata “dichiarazione su fattura”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

3.   Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.

4.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati dell’ESA sia alla Comunità.

Articolo 19

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell’allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev’essere tracciata una linea orizzontale sotto l’ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato dell’ESA se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato dell’ESA o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 20

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 21

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

“DUPLICATE”.

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella “Osservazioni” del certificato EUR.1 duplicato.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 22

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’ESA o nella Comunità, l’originale della prova dell’origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati dell’ESA o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 23

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 24

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 25

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 26

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d’origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:

la dicitura “transito”,

il nome del paese di transito,

il timbro ufficiale, il cui facsimile è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell’articolo 36,

la data di apposizione di tali indicazioni.

Articolo 27

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Articolo 28

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull’interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 29

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 30

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

1.   Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato dell’ESA, dalla Comunità, da un altro Stato ACP, da un PTOM o da un altro paese con cui si applica il cumulo consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V A del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.

2.   Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato dell’ESA, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V B del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.

3.   Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

4.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

5.   Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.

6.   Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

7.   Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

8.   Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.

Articolo 31

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

c)

documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.

Articolo 32

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

3.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 30, paragrafo 7.

4.   Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

5.   Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 33

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nel documento presentato all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell’origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull’esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 34

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 29, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati dell’ESA, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 29, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati dell’ESA. Nel procedere a detta revisione il comitato per la cooperazione doganale tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 35

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

1.   I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati dell’ESA o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.

2.   Le parti contraenti si impegnano a predisporre:

a)

le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e all’applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all’applicazione degli articoli 3, 4 e 5;

b)

le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell’origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all’articolo 36.

Articolo 36

Notifica delle autorità doganali delle parti

1.   Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, rispettivamente tramite la Commissione delle Comunità europee e il segretariato Comesa, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato Comesa.

2.   Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 37

Assistenza reciproca

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati dell’ESA e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

2.   Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati dell’ESA, nella Comunità e negli altri paesi interessati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 38

Controllo della prova dell’origine

1.   Il controllo a posteriori della prova dell’origine è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d’importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d’importazione a partecipare a detti controlli.

Articolo 39

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.

2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l’hanno richiesto e indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

4.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.

5.   I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 40

Risoluzione delle controversie

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato per la cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 41

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 42

Zone franche

1.   Gli Stati dell’ESA e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell’origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell’ESA o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 43

Comitato per la cooperazione doganale

1.   È istituito un comitato per la cooperazione doganale (di seguito “il comitato”) incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale.

2.   Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell’applicazione delle norme di origine sugli Stati dell’ESA, in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al comitato APE i provvedimenti del caso.

3.   Il comitato prende decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all’articolo 5.

4.   Il comitato prende decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all’articolo 44.

5.   Il comitato si riunisce periodicamente con un ordine del giorno concordato in precedenza dagli Stati dell’ESA e dalla Comunità.

6.   Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità e da funzionari della Commissione responsabili di questioni doganali e, dall’altro, da esperti in rappresentanza degli Stati dell’ESA e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati dell’ESA responsabili di questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna parte.

Articolo 44

Deroghe

1.   Il comitato per la cooperazione doganale (di seguito denominato “il comitato” ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell’ESA. Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati dell’ESA interessati notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati dell’ESA debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un’industria comunitaria affermata.

2.   Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati dell’ESA richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

descrizione del prodotto finito;

natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;

natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati dell’ESA o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;

processi di produzione;

valore aggiunto;

numero di dipendenti dell’impresa interessata;

volume delle esportazioni previste nella Comunità;

altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;

giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;

altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.

3.   Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a)

del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati dell’ESA in questione;

b)

dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente in uno Stato dell’ESA, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;

c)

dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.

4.   In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.

5.   Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell’ESA meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

a)

dell’incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione;

b)

della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell’ESA interessato e delle sue difficoltà.

6.   Nell’esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell’ESA intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato dell’ESA interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

8.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e a 2 000 t. Tenendo conto dei suddetti contingenti tariffari, gli Stati dell’ESA presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

9.   Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato dell’ESA in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

10.

a)

La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b)

La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati dell’ESA interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell’applicazione della deroga.

c)

Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l’adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l’ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 45

Condizioni speciali

1.   Il termine “Comunità” utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L’espressione “prodotti originari della Comunità” non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato dell’ESA.

3.   Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato dell’ESA, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.

4.   Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato dell’ESA se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.

5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all’articolo 8 del presente protocollo.

6.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Modifiche del protocollo

Il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 47

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 48

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati dell’ESA prendono i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo.

«ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1:

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un “ex”: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3.

Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1.

Le disposizioni dell’articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato dell’ESA.

Esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d’origine impone che il valore dei materiali non-originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2.

La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.

3.

Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. L’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

4.

Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5.

Se una norma figurante nell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio

Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6.

Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non-originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1.

Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2.

L’espressione “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

3.

I termini “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano nell’elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.

4.

Nell’elenco, l’espressione “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 %del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

2.

Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana,

peli grossolani

peli fini di animali;

crine di cavallo,

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta,

lino;

canapa,

iuta e altre fibre tessili liberiane

sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non-originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 %del peso del tessuto.

Esempio

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza per tali filati è del 20 %.

4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2.

Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3.

Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio (1), se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’uso di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

la distillazione sotto vuoto;

b)

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

il cracking;

d)

il reforming;

e)

l’estrazione mediante solventi selettivi;

f)

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

la polimerizzazione;

h)

l’alchilazione;

i)

l’isomerizzazione.

2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

la distillazione sotto vuoto;

b)

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

il cracking;

d)

il reforming;

e)

l’estrazione mediante solventi selettivi;

f)

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

la polimerizzazione;

h)

l’alchilazione;

i)

l’isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’“hydrofinishing” o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 voltolizzazione -ad alta frequenza.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

«ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari finché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA n.

1)

Designazione delle merci

2)

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

3) o 4)

Capitolo 01

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 02

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:

Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0304

Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 05

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

Capitolo 06

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 08

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 09

Caffè, tè, mate e spezie esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708

 

exCapitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

 

 

ex 1211 90

Altre piante, parti di piante, semi e frutti, (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero, efedra e fave tonka)

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

ex Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

 

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

estratto di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

Contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”) cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nella voce 1806 ;

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti;

in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante esclusi:

Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate

 

 

Farina di senape e senape preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

 

2207 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208 ;

in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208 ,

in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.

 

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario

 

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite) macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei cascami di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (6)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (7)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852

Composti del mercurio di eteri interni, acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (8)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (9)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2934

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Ex29 37

Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:

 

 

 

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

 

altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Ex29 39 11

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

 

2939 80

Alcaloidi di origine non vegetale

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi- di solo azoto

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri:

 

 

 

sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo- franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

 

Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 ed 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

ottenuti a partire da amikacina della voce 2941

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Dispositivi per stomia in plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

in materie plastiche:

prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

altri

in tessuto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10).

Fabbricazione a partire da filati (11)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3006 70

Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006 92

Rifiuti farmaceutici:

Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:

nitrato di sodio

calciocianammide

solfato di potassio

solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (12)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (13) diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (14)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823 ;

 

 

 

i materiali della voce 3404 .

Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

Eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 .

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.

 

 

 

acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti di questa voce:

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

 

 

 

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Olio di flemma e olio di Dippel

 

 

 

Miscele di sali aventi differenti anioni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

 

 

 

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoguanti e muffole

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito:

 

 

 

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (16)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

altri:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (17)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (18).

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 e ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (19)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3922 to 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma:

 

 

 

pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello

Slanatura di pelli di pecora o di agnello

 

Da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 :

Riconciatura di cuoio e pelli -preconciati

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107 , 4112 o 4113 , purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex Capitolo 44

Legno e articoli in legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4409

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

 

levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura con giunture a spina

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex Capitolo 45

Sughero e articoli di sughero; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

 

 

 

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex Capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

 

ex Capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 ad ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (20):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

Fabbricazione a partire da filati (21)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (21):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5111 to 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Fabbricazione a partire da filati (22)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (23):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

Fabbricazione a partire da filati (23)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (24):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Fabbricazione a partire da filati (24)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (24):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

 

 

 

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 ed 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Fabbricazione a partire da filati (25)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (25):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Fabbricazione a partire da filati (26)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi:

Fabbricazione a partire da (27):

filati di cocco,

fibre naturali,

materiali chimici, o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (27):

fibre naturali,

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (27):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco,

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (27):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (28):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (29):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro all’ago

Fabbricazione a partire da (28):

fibre naturali o

materiali chimici o paste tessili

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (30):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (31)

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (31)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

Fabbricazione a partire da filati

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (31)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Tessile ………

 

 

 

……………

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

 

Altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tecnici di materie tessili

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

Fabbricazione a partire da filati (32):

Fabbricazione a partire da filati (32)

 

 

 

tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

 

altri

 

 

Capitolo 60

Tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da filati (33)

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (32)

 

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (34)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (34)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (35)  (36)

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (34)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (34)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (34)

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (37)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (38)

fibre naturali o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (38)  (39)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (38)  (39)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da filati (38)

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli simili e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (40)

 

ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003 ex 7004 e ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

 

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (41)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

 

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102 , ex 7103 e ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex 7107 , ex 7109 e ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 72

Ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

 

da7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 .

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

 

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218 .

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

 

da 7225 da 7228

Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 .

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ) composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia;

 

 

 

rame raffinato

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex Capitolo 78

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati

 

8002 e ex 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 . Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni

 

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 .

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

 

 

 

Road rollers

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali;

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443

Stampanti, per macchine per ufficio (ad esempio: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

 

 

 

macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig—zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8456 , 8457 a 8465 e ex 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 , esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8456 e ex 8466

tagliatrici a idrogetto;

parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altre macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

microscopi stereoscopici e altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e sistemi a schermo piatto; loro parti e accessori

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

forme per gomma o materie plastiche, per formare a iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ;

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti, altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

 

 

 

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Schede intelligenti (“smart card”)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

 

 

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

 

 

 

destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione non superiore a 1 000 Volt

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

 

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

 

di materia plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

di ceramica

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

di rame

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati elettronici

 

 

 

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”):

 

 

 

con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

non superiore a 50 cc

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

superiore a 50 cc

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Paracadute a motore (“rotochute”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

 

parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 91

Orologeria; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 e ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, delle voci 9401 o 9403 , purché:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

 

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

 

ex Capitolo 96

Lavori diversi; esclusi:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 e ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell’assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

9619

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

«ALLEGATO II bis

Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell’articolo 7, paragrafo 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nell’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

DISPOSIZIONI COMUNI

1.

Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II.

2.

Una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

“Derogation — Annex II(a) of Protocol … — Materials of HS heading No … originating from … used.”

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 18 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all’articolo 23 del protocollo.

3.

Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’applicazione del presente allegato.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario

ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

diversi da frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da ex 1507 a ex 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto

 

diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti “opalwax”

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

 

contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

 

contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”) cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806

in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante:

a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51;

a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 , 2003 , 2008 e 2009 ;

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse:

con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali:

con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

«ALLEGATO III

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE MERCI

1.

Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l’accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2.

Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

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DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

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DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

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«ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

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«ALLEGATO V A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura …(1) sono state prodotte in …(2) e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell’ESA e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

(3)(4)(5)

NOTA:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1)

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: “… elencate nella fattura e contrassegnate… sono state prodotte …”.

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine “fattura”.

(2)

Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato dell’ESA, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l’ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3)

Luogo e data.

(4)

Nome e funzione nella società.

(5)

Firma.

«ALLEGATO V B

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura…(1) sono state prodotte in…(2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell’ESA, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

(3) …(4) …(5) … … …(6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

(7) …(8) …(9)

NOTA:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1)

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: “…elencate nella fattura e contrassegnate…sono state prodotte…”.

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine “fattura”.

(2)

Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP.

(3)

La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)

Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

(5)

Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare “paese terzo”.

(6)

Aggiungere “e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato dell’ESA] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:… ”, con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7)

Luogo e data.

(8)

Nome e funzione nella società.

(9)

Firma.

«ALLEGATO VI

SCHEDA DI INFORMAZIONE

1.

Per la scheda di informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.

2.

La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.

3.

Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.

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«ALLEGATO VII

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1. Designazione commerciale del prodotto finito

1.1 Classificazione doganale (codice SA)

2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)

3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)

4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi

5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi

6. Valore dei prodotti finiti

7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi

8. Motivi per cui la norma d’origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata

9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4

10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4

11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4

12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi senza conseguire l’origine

13. Durata della deroga richiesta:

da… a…

14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati dell’ESA

15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate

16. Valore degli investimenti realizzati/previsti

17. Personale impiegato/previsto

18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati dell’ESA:

18.1 Manodopera:

18.2 Spese generali:

18.3 Altro:

20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali

21. Osservazioni

NOTE

1.

Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare “cfr. allegato”.

2.

Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.

3.

Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7

:

per “paese terzo” si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12

:

Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l’origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato dell’ESA che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13

:

Le date da indicare sono quelle dell’inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell’ambito della deroga.

Casella 18

:

Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l’importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19

:

Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20

:

Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

«ALLEGATO VIII

PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:

l’espressione “paese in via di sviluppo vicino appartenente a un’entità geografica omogenea” si riferisce al seguente elenco di paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Asia: Maldive

«ALLEGATO IX

PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo per “paesi e territori d’oltremare” si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’UE, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)

1.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Terre australi e antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna,

Saint Pierre e Miquelon,

Saint-Barthélemy.

3.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anguilla,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Georgia del sud e Sandwich australi,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha,

Territorio antartico britannico,

Territorio britannico dell’Oceano Indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche

Bermuda.

«ALLEGATO X

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 5

Codice SA/NC

Designazione

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702

Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)

ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta “cioccolato bianco”; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione)

ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 %

ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95

Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni contenenti 18 % o più, in peso, di burro di cacao o aventi tenore totale, in peso, uguale o superiore a 25 % di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte; preparazioni dette “Chocolate milk crumb”; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 ; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905)

ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98

Preparazioni a base di caffè (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)

ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98

Preparazioni a base di tè o di mate (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)

ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l’esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29

Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

«ALLEGATO XI

ALTRI STATI ACP

Ai sensi del presente protocollo per “altri Stati ACP” si intendono gli Stati elencati di seguito:

Angola

Antigua and Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Isole Cook

Costa d’Avorio

Repubblica democratica del Congo

Gibuti

Dominica

Repubblica dominicana

Guinea equatoriale

Eritrea

Etiopia

Stati federati di Micronesia

Figi

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Giamaica

Kenya

Kiribati

Lesotho

Liberia

Malawi

Mali

Isole Marshall

Mauritania

Mozambico

Namibia

Nauru

Niger

Niue

Nigeria

Palau

Papua Nuova Guinea

Repubblica del Congo

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa

Sao Tomé e Principe

Senegal

Sierra Leone

Isole Salomone

Somalia

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

«ALLEGATO XII

PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Paste da spalmare lattiere

0405 20 10

0405 20 30

Ortaggi o legumi

0710 40 00

0711 90 30

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1302 20 10

1302 20 90

Altri tipi di margarina

1517 90 10

Fruttosio

1702 50 00

1702 90 10

Gomme da masticare (chewing gum)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

Altri prodotti a base di zuccheri

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cacao in polvere

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

Altre preparazioni a base di cacao

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Preparazioni alimentari per l’alimentazione dei bambini

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Paste alimentari

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioca

1903 00 00

Preparazioni alimentari

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 30 00

1904 90 10

1904 90 80

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 05

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante

2001 90 30

2001 90 40

2004 10 91

2004 90 10

2005 20 10

2005 80 00

2008 99 85

2008 99 91

Preparazioni alimentari diverse

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

2103 20 00

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 20

2106 90 98

Acque

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Vermut ed altri vini

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207 10 00

2207 20 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2208 40 11

2208 40 39

2208 40 51

2208 40 99

2208 90 91

2208 90 99

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Tabacco da fumo e altro

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Oli essenziali

3301 90 10

3301 90 21

3301 90 90

Miscugli di sostanze odorifere

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3501 10 50

3501 10 90

3501 90 90

Destrina e altri amidi e fecole modificati

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

3823 13 00

3823 19 10

3823 19 30

3823 19 90

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Carni di animali della specie bovina, congelate

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206 10 95

0206 29 91

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 90

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Siero di latte

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Formaggi e latticini

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 01

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 32

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

Fiori e boccioli di fiori recisi

0603 11 00

0603 12 00

0603 14 00

0603 90 00

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 90 60

Banane

0803 00 19

Agrumi

0805 10 20

0805 40 00

0805 50 10

Mele, pere e mele cotogne

0808 10 10

0808 10 80

0808 20 10

0808 20 50

Granturco

1005 10 90

1005 90 00

Riso

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Sorgo da granella

1007 00 10

1007 00 90

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102 20 10

1102 20 90

1102 90 50

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1103 13 10

1103 13 90

1103 19 50

1103 20 40

1103 20 50

Cereali altrimenti lavorati

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Amidi e fecole; inulina

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109 00 00

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 50 10

1602 90 61

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1701 11 90

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Altri zuccheri

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 80

1702 60 95

1702 90 30

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2005 60 00

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 30 55

2008 30 71

2008 30 75

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 94

2008 50 99

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

2008 92 98

Succhi di frutta

2009 11 99

2009 41 10

2009 41 91

2009 49 30

2009 49 93

2009 61 10

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 19

2009 69 51

2009 69 59

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

2009 71 10

2009 71 91

2009 71 99

2009 79 11

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 91

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Preparazioni alimentari

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Vini di uve fresche

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 84

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2208 90 91

2208 90 99

Residui e cascami delle industrie alimentari

2302 10 10

2302 10 90

2303 10 11

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Polveri e pagliette di alluminio

7603 10 00

7603 20 00

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi

0301 10 90

0301 91 10

0301 91 90

0301 92 00

0301 93 00

0301 94 00

0301 95 00

0301 99 11

0301 99 19

0301 99 80

Pesci freschi o refrigerati

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0302 12 00

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 21 90

0302 22 00

0302 23 00

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 10

0302 31 90

0302 32 10

0302 32 90

0302 33 10

0302 33 90

0302 34 10

0302 34 90

0302 35 10

0302 35 90

0302 36 10

0302 39 10

0302 40 00

0302 50 10

0302 50 90

0302 61 10

0302 61 30

0302 61 80

0302 62 00

0302 63 00

0302 64 00

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 66 00

0302 67 00

0302 68 00

0302 69 11

0302 69 19

0302 69 21

0302 69 25

0302 69 31

0302 69 33

0302 69 35

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 51

0302 69 55

0302 69 61

0302 69 66

0302 69 67

0302 69 68

0302 69 69

0302 69 75

0302 69 81

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 91

0302 69 92

0302 69 94

0302 69 95

0302 69 99

0302 70 00

Pesci congelati

0303 11 00

0303 19 00

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0303 22 00

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 31 90

0303 32 00

0303 33 00

0303 39 10

0303 39 30

0303 39 70

0303 41 11

0303 41 13

0303 41 19

0303 41 90

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 32

0303 42 38

0303 42 52

0303 42 58

0303 42 90

0303 43 11

0303 43 13

0303 43 19

0303 43 90

0303 44 11

0303 44 13

0303 44 19

0303 44 90

0303 45 11

0303 45 13

0303 45 19

0303 45 90

0303 46 11

0303 46 19

0303 46 90

0303 49 31

0303 46 13

0303 49 33

0303 49 39

0303 49 80

0303 51 00

0303 52 10

0303 52 30

0303 52 90

0303 61 00

0303 62 00

0303 71 10

0303 71 30

0303 71 80

0303 72 00

0303 73 00

0303 74 30

0303 74 90

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 76 00

0303 77 00

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

0303 78 90

0303 79 11

0303 79 19

0303 79 21

0303 79 23

0303 79 29

0303 79 31

0303 79 35

0303 79 37

0303 79 41

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 55

0303 79 58

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 81

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 88

0303 79 91

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 98

0303 80 10

0303 80 90

Filetti di pesci ed altra carne di pesci

0304 11 10

0304 11 90

0304 19 13

0304 19 15

0304 19 17

0304 19 19

0304 19 31

0304 19 33

0304 19 35

0304 19 91

0304 19 97

0304 21 00

0304 29 13

0304 29 15

0304 29 17

0304 29 19

0304 29 21

0304 29 29

0304 29 31

0304 29 33

0304 29 35

0304 29 39

0304 29 41

0304 29 43

0304 29 45

0304 29 51

0304 29 53

0304 29 55

0304 29 59

0304 29 61

0304 29 69

0304 29 71

0304 29 73

0304 29 83

0304 29 91

0304 29 79

0304 29 99

0304 90 31

0304 90 39

0304 90 41

0304 90 57

0304 90 59

0304 90 97

0304 91 00

0304 92 00

0304 99 21

0304 99 23

0304 99 31

0304 99 33

0304 99 51

0304 99 55

0304 99 61

0304 99 75

0304 99 99

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

0305 30 90

0305 41 00

0305 42 00

0305 49 10

0305 49 20

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

0305 51 10

0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

0305 59 30

0305 59 50

0305 59 70

0305 59 80

0305 61 00

0305 62 00

0305 63 00

0305 69 10

0305 69 30

0305 69 50

0305 69 80

Crostacei

0306 11 10

0306 11 90

0306 12 10

0306 12 90

0306 13 10

0306 13 30

0306 13 50

0306 13 80

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19 10

0306 19 30

0306 19 90

0306 21 00

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 23 10

0306 23 31

0306 23 39

0306 23 90

0306 24 30

0306 24 80

0306 29 10

0306 29 30

0306 29 90

Molluschi ed altri invertebrati acquatici

0307 10 90

0307 21 00

0307 29 10

0307 29 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 39 10

0307 39 90

0307 41 10

0307 41 91

0307 41 99

0307 49 01

0307 49 11

0307 49 18

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59

0307 49 71

0307 49 91

0307 49 99

0307 51 00

0307 59 10

0307 59 90

0307 91 00

0307 99 11

0307 99 13

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

1604 11 00

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

1604 14 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 16 00

1604 19 10

1604 19 31

1604 19 39

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 98

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 70

1604 20 90

1604 30 10

1604 30 90

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1605 10 00

1605 20 10

1605 20 91

1605 20 99

1605 30 10

1605 30 90

1605 40 00

1605 90 11

1605 90 19

1605 90 30

1605 90 90

Paste alimentari ripiene

1902 20 10

«ALLEGATO XIII

PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA AI QUALI IL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 SI APPLICA A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2009

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101 10 90

0101 90 30

Animali vivi della specie suina

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Animali vivi delle specie ovina e caprina

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Volatili vivi

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 94 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Carni e frattaglie commestibili di volatili

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Grassi

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Carni e frattaglie commestibili

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 50

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 41

0210 99 49

Latte e crema di latte, non concentrati

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Latte e crema di latte, concentrati

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Siero di latte

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Formaggi e latticini

0406 10 20

0406 10 80

0406 20 90

0406 30 10

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40 90

0406 90 21

0406 90 50

0406 90 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

Uova di volatili

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Miele naturale

0409 00 00

Fiori e boccioli di fiori recisi

0603 13 00

0603 19 10

0603 19 90

Patate

0701 90 50

0702 00 00

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704 10 00

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Lattughe e cicorie

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Radici commestibili

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

Cetrioli e cetriolini

0707 00 05

0707 00 90

Legumi da granella

0708 10 00

0708 20 00

0708 90 00

Altri ortaggi

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 59 30

0709 59 90

0709 60 10

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 39

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 70

0709 90 80

0709 90 90

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

0711 20 90

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 50

0711 90 70

0711 90 80

0711 90 90

Ortaggi o legumi secchi

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 19

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

0714 90 11

0714 90 19

Frutta a guscio, fresche o secche

0802 11 90

0802 40 00

Banane

0803 00 11

0803 00 90

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 20 10

0804 20 90

0804 30 00

Agrumi, freschi o secchi

0805 10 80

0805 20 10

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

0805 50 90

0805 90 00

Uve, fresche o secche

0806 10 10

0806 10 90

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807 11 00

0807 19 00

Cotogne

0808 20 90

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 10 00

0809 20 05

0809 20 95

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

Altra frutta fresca

0810 10 00

0810 20 90

0810 40 90

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

0810 90 95

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 10 11

0811 10 19

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

0812 10 00

0812 90 10

0812 90 20

0812 90 70

0812 90 98

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta a guscio o di frutta secche

0813 20 00

0813 40 10

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

Pepe

0904 20 10

Frumento (grano) e frumento segalato

1001 10 00

1001 90 10

1001 90 91

1001 90 99

Segale

1002 00 00

Orzo

1003 00 10

1003 00 90

Avena

1004 00 00

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 10

1008 90 90

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1103 11 10

1103 11 90

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 40

1103 19 90

1103 20 10

1103 20 20

1103 20 30

1103 20 60

1103 20 90

Cereali altrimenti lavorati

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 61

1104 19 69

1104 19 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 98

1104 29 01

1104 29 03

1104 29 05

1104 29 07

1104 29 09

1104 29 11

1104 29 18

1104 29 30

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate

1105 10 00

1105 20 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

1106 10 00

1106 20 10

1106 20 90

1106 30 10

1106 30 90

Malto, anche torrefatto

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Altri prodotti vegetali

1212 91 20

1212 91 80

Grasso di maiale

1501 00 19

1504 30 10

Soia

1507 10 90

1507 90 90

Olio d’oliva e sue frazioni

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510 00 10

Altri oli e loro frazioni

1510 00 90

Girasole

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 90

1512 21 90

1512 29 90

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni

1514 11 90

1514 19 90

1514 91 90

1514 99 90

Degras, residui

1522 00 31

1522 00 39

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

1601 00 91

1601 00 99

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602 10 00

1602 20 11

1602 20 19

1602 20 90

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 21

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 10

1602 41 90

1602 42 10

1602 42 90

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

1702 11 00

1702 19 00

Paste alimentari

1902 20 30

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante

2001 10 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 93

2001 90 99

Funghi e tartufi

2003 10 20

2003 10 30

2003 20 00

2003 90 00

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

2007 10 91

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 93

2007 99 98

Frutta ed altre parti commestibili di piante

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 11

2008 20 31

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

Succhi di frutta

2009 11 11

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 98

2009 21 00

2009 29 11

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

2009 31 11

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 11

2009 39 19

2009 39 31

2009 39 39

2009 39 51

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 91

2009 39 95

2009 39 99

2009 41 99

2009 49 11

2009 49 19

2009 49 91

2009 49 99

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Altre preparazioni alimentari

2106 90 51

Vini di uve fresche

2204 10 19

2204 10 99

2204 21 10

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altre bevande fermentate

2206 00 10

Crusche, stacciature ed altri residui dell’industria alimentare

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Panelli e altri residui solidi

2306 90 19

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

concerning the Principality of Andorra

1   

Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.   

Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1.   

Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.   

Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

»

(1)  Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

(2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(3)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(4)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

(5)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

(6)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(7)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(8)  Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(9)  Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(10)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(11)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(12)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(13)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(14)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(15)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(16)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(17)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(18)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(19)  Sono considerati ad alta trasparenza: i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 per cento.

(20)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(21)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(22)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(23)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(24)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(25)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(26)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(27)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(28)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(29)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(30)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(31)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(32)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(33)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(34)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(35)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(36)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(37)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(38)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(39)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(40)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(41)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.