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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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27.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO APE,
del 14 gennaio 2020
che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2020/425]
IL COMITATO APE,
visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13,
visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo, e in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 13 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») ai fini della loro ulteriore semplificazione. |
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(2) |
Le parti hanno convenuto di rettificare l’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, relativo alla definizione delle espressioni «loro navi» e «loro navi officina». |
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(3) |
Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 dal titolo «Contabilità separata», al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock. |
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(4) |
Le parti hanno convenuto di sostituire la disposizione dal titolo «Trasporto diretto» con una nuova intitolata «Non modificazione» al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo. |
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(5) |
Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 del protocollo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti. |
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(6) |
Le parti hanno convenuto di modificare l’articolo sulle prove dell’origine, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove dell’origine. |
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(7) |
Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l’allegato II del protocollo. |
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(8) |
In seguito all’adesione della Croazia all’Unione, è necessario apportare modifiche all’allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell’allegato IV. |
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(9) |
Sono state inserite modifiche nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza. |
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(10) |
Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2020.
Fatto a Viktoria (Seychelles), il 14 gennaio 2020
Per il comitato APE
Dillum HAYMANDOYAL
Copresidente ESA
Cécile BILLAUX
Copresidente UE
ALLEGATO
«PROTOCOLLO 1
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
SOMMARIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli
|
1. |
Definizioni |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
Articoli
|
2. |
Disposizioni generali |
|
3. |
Cumulo nella Comunità |
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4. |
Cumulo negli Stati dell’ESA |
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5. |
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini |
|
6. |
Prodotti interamente ottenuti |
|
7. |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
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8. |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
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9. |
Unità di riferimento |
|
10. |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
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11. |
Assortimenti |
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12. |
Elementi neutri |
|
13. |
Contabilità separata |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articoli
|
14. |
Principio di territorialità |
|
15. |
Non modificazione |
|
16. |
Esposizioni |
|
17. |
Spedizione di zucchero |
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articoli
|
18. |
Disposizioni generali |
|
19. |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
|
20. |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 |
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21. |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
|
22. |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
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23. |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
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24. |
Esportatore autorizzato |
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25. |
Validità della prova dell’origine |
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26. |
Procedura di transito |
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27. |
Presentazione della prova dell’origine |
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28. |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
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29. |
Esonero dalla prova dell’origine |
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30. |
Procedura d’informazione ai fini del cumulo |
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31. |
Documenti giustificativi |
|
32. |
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
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33. |
Discordanze ed errori formali |
|
34. |
Importi espressi in euro |
TITOLO V
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articoli
|
35. |
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo |
|
36. |
Notifica delle autorità doganali delle parti |
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37. |
Assistenza reciproca |
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38. |
Controllo della prova dell’origine |
|
39. |
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori |
|
40. |
Risoluzione delle controversie |
|
41. |
Sanzioni |
|
42. |
Zone franche |
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43. |
Comitato per la cooperazione doganale |
|
44. |
Deroghe |
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articoli
|
45. |
Condizioni speciali |
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articoli
|
46. |
Modifiche del protocollo |
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47. |
Allegati |
|
48. |
Attuazione del protocollo |
ALLEGATI
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ALLEGATO I |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
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ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario |
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ALLEGATO II bis |
Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 |
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ALLEGATO III |
Modulo del certificato di circolazione merci |
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ALLEGATO IV |
Dichiarazione su fattura |
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ALLEGATO V A |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale |
|
ALLEGATO V B |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale |
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ALLEGATO VI |
Scheda d’informazione |
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ALLEGATO VII |
Modulo per la richiesta di deroga |
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ALLEGATO VIII |
Paesi in via di sviluppo vicini |
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ALLEGATO IX |
Paesi e territori d’oltremare |
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ALLEGATO X |
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 |
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ALLEGATO XI |
Altri Stati ACP |
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ALLEGATO XII |
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all’articolo 4 |
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ALLEGATO XIII |
Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all’articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009 |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
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a) |
per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; |
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b) |
per “materiale” s’intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
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c) |
per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
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d) |
per “merci” s’intendono sia i materiali, sia i prodotti; |
|
e) |
per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); |
|
f) |
per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati dell’ESA nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; |
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g) |
per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati dell’ESA; |
|
h) |
per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); |
|
i) |
per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati dellESA; |
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j) |
per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”; |
|
k) |
il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
|
l) |
per “spedizione” s’intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; |
|
m) |
il termine “territori” comprende anche le acque territoriali; |
|
n) |
per “PTOM” si intendono i Paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX; |
|
o) |
per “altri Stati ACP” si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati dell’ESA. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Ai fini dell’accordo di partenariato economico ESA-UE (di seguito denominato “l’accordo”) i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:
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a) |
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo; |
|
b) |
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7. |
2. Ai fini dell’accordo si considerano prodotti originari di uno Stato dell’ESA:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; |
|
b) |
i prodotti ottenuti in uno Stato dell’ESA in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7. |
Articolo 3
Cumulo nella Comunità
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato dell’ESA, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
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a) |
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo; |
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b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e |
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c) |
la Comunità fornisca agli Stati dell’ESA, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie. |
7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.
Articolo 4
Cumulo negli Stati dell’ESA
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato dell’ESA i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati dell’ESA purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato dell’ESA ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato dell’ESA.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato dell’ESA conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato dell’ESA se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato dell’ESA. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato dell’ESA solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
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a) |
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo; |
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b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e |
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c) |
gli Stati dell’ESA forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie. |
7. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati nell’allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato dell’ESA o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell’allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell’allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.
Articolo 5
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
Su richiesta degli Stati dell’ESA e in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 41 i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un’entità geografica omogenea e compreso nell’elenco dell’allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
|
a) |
la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato dell’ESA consista in operazioni più complesse di quelle elencate all’articolo 8; |
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b) |
gli Stati dell’ESA, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato per la cooperazione doganale. |
Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all’allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 6
Prodotti interamente ottenuti
1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA o nella Comunità:
|
a) |
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; |
|
b) |
i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti; |
|
c) |
gli animali vivi, ivi nati ed allevati; |
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d) |
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; |
|
e) |
|
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f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato dell’ESA, con loro navi; |
|
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
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h) |
gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami; |
|
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
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j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
|
k) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
|
a) |
registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell’ESA; |
|
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA; |
|
c) |
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
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3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato dell’ESA, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato dell’ESA siano considerate “loro navi” ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l’accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato dell’ESA di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati dell’ESA. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato ai cui cittadini o alle cui società appartengono la nave o la nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 7
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell’articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati all’allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
|
a) |
il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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b) |
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. |
5. La disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.
Articolo 8
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
|
a) |
operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
|
b) |
la scomposizione e la composizione di confezioni; |
|
c) |
lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
|
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
|
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
f) |
la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
|
g) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; |
|
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi; |
|
i) |
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; |
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j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
|
k) |
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; |
|
l) |
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
|
m) |
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
|
n) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
|
o) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); |
|
p) |
la macellazione di animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati dell’ESA.
Articolo 9
Unità di riferimento
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue pertanto che:
|
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un’unica voce, secondo il sistema armonizzato, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento; |
|
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. |
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l’interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.
Articolo 10
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 11
Assortimenti
Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 12
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
|
a) |
energia e combustibile; |
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b) |
impianti e attrezzature; |
|
c) |
macchine e utensili; |
|
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
Articolo 13
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso della cosiddetta “contabilità separata” (nel seguito il “metodo”).
2. Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato dell’ESA o nella Comunità prima dell’esportazione verso la Comunità e, rispettivamente, gli Stati dell’ESA.
3. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno o più Stati dell’ESA o nella Comunità coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 14
Principio di territorialità
1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell’ESA o nella Comunità.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le merci originarie esportate da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
|
a) |
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
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b) |
esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
Articolo 15
Non modificazione
1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall’esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
4. In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 16
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti ai fini di un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato dell’ESA beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
|
a) |
un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; |
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b) |
detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell’ESA o nella Comunità; |
|
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e |
|
d) |
dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Articolo 17
Spedizione di zucchero
La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l’importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L’ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all’APE.
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 18
Disposizioni generali
1. I prodotti originari di uno Stato dell’ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell’ESA beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:
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a) |
di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o |
|
b) |
nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata “dichiarazione su fattura”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati dell’ESA sia alla Comunità.
Articolo 19
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell’allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev’essere tracciata una linea orizzontale sotto l’ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato dell’ESA se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato dell’ESA o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 20
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all’articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
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a) |
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o |
|
b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. |
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 21
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
“DUPLICATE”.
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella “Osservazioni” del certificato EUR.1 duplicato.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 22
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’ESA o nella Comunità, l’originale della prova dell’origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati dell’ESA o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 23
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
|
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, oppure |
|
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 24
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 25
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 26
Procedura di transito
Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d’origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:
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— |
la dicitura “transito”, |
|
— |
il nome del paese di transito, |
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— |
il timbro ufficiale, il cui facsimile è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell’articolo 36, |
|
— |
la data di apposizione di tali indicazioni. |
Articolo 27
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 28
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull’interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 29
Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 30
Procedura d’informazione ai fini del cumulo
1. Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato dell’ESA, dalla Comunità, da un altro Stato ACP, da un PTOM o da un altro paese con cui si applica il cumulo consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V A del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato dell’ESA, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V B del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.
Articolo 31
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:
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a) |
una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
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b) |
documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale; |
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c) |
documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale; |
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d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo. |
Articolo 32
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 30, paragrafo 7.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 33
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nel documento presentato all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell’origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull’esattezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 34
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 29, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati dell’ESA, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 29, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati dell’ESA. Nel procedere a detta revisione il comitato per la cooperazione doganale tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO V
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 35
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo
1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati dell’ESA o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
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a) |
le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e all’applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all’applicazione degli articoli 3, 4 e 5; |
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b) |
le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell’origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. |
Le parti procedono alle notifiche di cui all’articolo 36.
Articolo 36
Notifica delle autorità doganali delle parti
1. Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, rispettivamente tramite la Commissione delle Comunità europee e il segretariato Comesa, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato Comesa.
2. Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.
Articolo 37
Assistenza reciproca
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati dell’ESA e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati dell’ESA, nella Comunità e negli altri paesi interessati di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 38
Controllo della prova dell’origine
1. Il controllo a posteriori della prova dell’origine è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d’importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d’importazione a partecipare a detti controlli.
Articolo 39
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l’hanno richiesto e indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.
Articolo 40
Risoluzione delle controversie
Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato per la cooperazione doganale.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 41
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Articolo 42
Zone franche
1. Gli Stati dell’ESA e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell’origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell’ESA o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 43
Comitato per la cooperazione doganale
1. È istituito un comitato per la cooperazione doganale (di seguito “il comitato”) incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale.
2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell’applicazione delle norme di origine sugli Stati dell’ESA, in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al comitato APE i provvedimenti del caso.
3. Il comitato prende decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all’articolo 5.
4. Il comitato prende decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all’articolo 44.
5. Il comitato si riunisce periodicamente con un ordine del giorno concordato in precedenza dagli Stati dell’ESA e dalla Comunità.
6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità e da funzionari della Commissione responsabili di questioni doganali e, dall’altro, da esperti in rappresentanza degli Stati dell’ESA e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati dell’ESA responsabili di questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna parte.
Articolo 44
Deroghe
1. Il comitato per la cooperazione doganale (di seguito denominato “il comitato” ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell’ESA. Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati dell’ESA interessati notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati dell’ESA debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un’industria comunitaria affermata.
2. Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati dell’ESA richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
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— |
descrizione del prodotto finito; |
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— |
natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi; |
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— |
natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati dell’ESA o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati; |
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— |
processi di produzione; |
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— |
valore aggiunto; |
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— |
numero di dipendenti dell’impresa interessata; |
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— |
volume delle esportazioni previste nella Comunità; |
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— |
altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime; |
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— |
giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento; |
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— |
altre osservazioni. |
Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.
3. Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:
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a) |
del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati dell’ESA in questione; |
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b) |
dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente in uno Stato dell’ESA, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività; |
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c) |
dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole. |
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell’ESA meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
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a) |
dell’incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione; |
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b) |
della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell’ESA interessato e delle sue difficoltà. |
6. Nell’esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell’ESA intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato dell’ESA interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e a 2 000 t. Tenendo conto dei suddetti contingenti tariffari, gli Stati dell’ESA presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.
9. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato dell’ESA in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
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10. |
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TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 45
Condizioni speciali
1. Il termine “Comunità” utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L’espressione “prodotti originari della Comunità” non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato dell’ESA.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato dell’ESA, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato dell’ESA se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all’articolo 8 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Modifiche del protocollo
Il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 47
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 48
Attuazione del protocollo
La Comunità e gli Stati dell’ESA prendono i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo.
«ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7 del protocollo.
Nota 2:
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1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un “ex”: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
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2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
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3. |
Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4. |
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4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3. |
Nota 3:
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1. |
Le disposizioni dell’articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato dell’ESA. Esempio Un motore della voce 8407, per il quale la norma d’origine impone che il valore dei materiali non-originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
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2. |
La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è. |
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3. |
Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. L’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
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4. |
Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Esempio La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
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5. |
Se una norma figurante nell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili). Esempio La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Esempio Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
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6. |
Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non-originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4:
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1. |
Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
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2. |
L’espressione “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
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3. |
I termini “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano nell’elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta. |
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4. |
Nell’elenco, l’espressione “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 5:
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1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 %del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
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2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non-originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Esempio Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 %del peso del tessuto. Esempio Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
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3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza per tali filati è del 20 %. |
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4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica” la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
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1. |
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati. Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori. |
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2. |
Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5. |
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3. |
Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3. Ad esempio (1), se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’uso di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili. |
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4. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori. |
Nota 7:
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1. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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2. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
«ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari finché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.
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Voce SA n. 1) |
Designazione delle merci 2) |
Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) |
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Capitolo 01 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 02 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi: |
Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0304 |
Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0308 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 04 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 05 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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Capitolo 06 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 07 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 08 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 09 |
Caffè, tè, mate e spezie esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708 |
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exCapitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati: |
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ex 1211 90 |
Altre piante, parti di piante, semi e frutti, (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero, efedra e fave tonka) |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506 |
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altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
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grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506 |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba altri |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi: |
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
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1604 e 1605 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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maltosio e fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
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ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione in cui:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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estratto di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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altri |
Fabbricazione in cui:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”) cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante esclusi: |
Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2004 ed ex 2005 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui:
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ex 2008 |
Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata |
Fabbricazione in cui:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione in cui:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: |
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Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate |
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Farina di senape e senape preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione in cui:
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2207 2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
Fabbricazione:
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ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario |
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ex Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei cascami di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (6) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (7) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2852 |
Composti del mercurio di eteri interni, acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (8) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (9) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2932 |
Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2934 |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Ex29 37 |
Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni: |
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Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
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altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
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Ex29 39 11 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
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2939 80 |
Alcaloidi di origine non vegetale Composti eterociclici con uno o più eteroatomi- di solo azoto Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
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Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri: |
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sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo- franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto |
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Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 ed 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): ottenuti a partire da amikacina della voce 2941 altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui:
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ex 3006 |
Dispositivi per stomia in plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: in materie plastiche: prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero altri in tessuto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10). Fabbricazione a partire da filati (11) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3006 70 |
Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3006 92 |
Rifiuti farmaceutici: Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: nitrato di sodio calciocianammide solfato di potassio solfato di potassio e di magnesio |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (12) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (13) diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (14) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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Eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3801 |
Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3806 |
“Gomme-esteri” |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali. |
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acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
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I seguenti prodotti di questa voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali Scambiatori di ioni Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche |
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Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Olio di flemma e olio di Dippel |
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Miscele di sali aventi differenti anioni Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo: |
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Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoguanti e muffole |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito: |
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prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (16) |
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Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito: |
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Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie altri: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (18). |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3916 e ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3920 |
Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (19) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3922 to 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4001 |
Lastre “crêpe” di gomma per suole |
Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma: |
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pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
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ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello |
Slanatura di pelli di pecora o di agnello |
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Da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 : |
Riconciatura di cuoio e pelli -preconciati |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4114 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107 , 4112 o 4113 , purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex Capitolo 44 |
Legno e articoli in legno; carbone di legna; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4409 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:
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Levigatura o incollatura con giunture a spina |
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Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 4418 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno |
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Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex Capitolo 45 |
Sughero e articoli di sughero; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione in cui:
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione in cui:
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex Capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione in cui:
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altri |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 |
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ex Capitolo 50 |
Seta; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 ad ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (20):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da filati (21) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (21):
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5111 to 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
Fabbricazione a partire da filati (22) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (23):
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Fabbricazione a partire da filati (23) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (24):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Fabbricazione a partire da filati (24) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (24):
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5407 ed 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Fabbricazione a partire da filati (25) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
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5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (25):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Fabbricazione a partire da filati (26) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da (27):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (27):
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altri |
Fabbricazione a partire da (27):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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altri |
Fabbricazione a partire da (27):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (28):
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Fabbricazione a partire da (29):
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Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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di feltro all’ago |
Fabbricazione a partire da (28):
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (30):
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altri |
Fabbricazione a partire da filati (31) Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Fabbricazione a partire da filati (31) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
Fabbricazione a partire da filati |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (31) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Tessile ……… |
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…………… |
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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Altri |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tecnici di materie tessili
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Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati (32): Fabbricazione a partire da filati (32) |
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Capitolo 60 |
Tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da filati (33) |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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altri |
Fabbricazione a partire da filati (32) |
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ex Capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (34) |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (34) |
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altri |
Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (34) |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (34) |
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equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (34) |
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (37) |
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tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (38)
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altri: |
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ricamati |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da filati (38) |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli simili e loro parti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (40) |
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ex Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7003 ex 7004 e ex 7005 |
Vetro con uno strato non riflettente |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
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lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (41) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102 , ex 7103 e ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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greggi |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110 |
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 7107 , ex 7109 e ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 72 |
Ferro e acciaio; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 . |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 7218 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218 . |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 7224 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7225 da 7228 |
Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 . |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ) composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; |
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rame raffinato |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7616 |
Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex Capitolo 78 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7801 |
Piombo greggio: |
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piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati |
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8002 e ex 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 82 |
Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 . Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione in cui:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione in cui:
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ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
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ex Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 e ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8419 |
Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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Road rollers |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8443 |
Stampanti, per macchine per ufficio (ad esempio: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
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macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore |
Fabbricazione:
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8456 , 8457 a 8465 e ex 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 , esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8456 e ex 8466 |
tagliatrici a idrogetto; parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8486 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altre macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e dispositivi di visualizzazione a schermo piatto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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microscopi stereoscopici e altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e sistemi a schermo piatto; loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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forme per gomma o materie plastiche, per formare a iniezione o per compressione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8517 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ; |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8518 |
Microfoni e loro supporti, altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
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Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37; |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Schede intelligenti (“smart card”) |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
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monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione non superiore a 1 000 Volt |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
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Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
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di materia plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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di ceramica |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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di rame |
Fabbricazione in cui:
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8541 |
Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati elettronici |
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Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”): |
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con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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non superiore a 50 cc |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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superiore a 50 cc |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Paracadute a motore (“rotochute”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
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parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 91 |
Orologeria; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9401 e ex 9403 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, delle voci 9401 o 9403 , purché: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione in cui:
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ex 9506 |
Bastoni per golf e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
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ex Capitolo 96 |
Lavori diversi; esclusi: |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9601 e ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione in cui:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione in cui:
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ex 9613 |
Accenditori ed accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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9619 |
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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||||||||
«ALLEGATO II bis
Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nell’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
DISPOSIZIONI COMUNI
|
1. |
Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II. |
|
2. |
Una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: “Derogation — Annex II(a) of Protocol … — Materials of HS heading No … originating from … used.” Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 18 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all’articolo 23 del protocollo. |
|
3. |
Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’applicazione del presente allegato. |
|
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario |
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ex Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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|
ex Capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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|
1101 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; diversi da frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da ex 1507 a ex 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti “opalwax” |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1901 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
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contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”) cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 , 2003 , 2008 e 2009 ; con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse: con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
«ALLEGATO III
MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE MERCI
|
1. |
Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l’accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. |
|
2. |
Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
|
3. |
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE
«ALLEGATO IV
DICHIARAZIONE SU FATTURA
«ALLEGATO V A
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura …(1) sono state prodotte in …(2) e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell’ESA e la Comunità europea.
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
…(3) …(4) …(5)
NOTA:
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
|
(1) |
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: “… elencate nella fattura e contrassegnate… sono state prodotte …”.
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine “fattura”. |
|
(2) |
Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato dell’ESA, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l’ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale. |
|
(3) |
Luogo e data. |
|
(4) |
Nome e funzione nella società. |
|
(5) |
Firma. |
«ALLEGATO V B
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura…(1) sono state prodotte in…(2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell’ESA, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:
…(3) …(4) …(5) … … …(6)
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
…(7) …(8) …(9)
NOTA:
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
|
(1) |
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: “…elencate nella fattura e contrassegnate…sono state prodotte…”.
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine “fattura”. |
|
(2) |
Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP. |
|
(3) |
La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate. |
|
(4) |
Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto. |
|
(5) |
Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare “paese terzo”. |
|
(6) |
Aggiungere “e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato dell’ESA] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:… ”, con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta. |
|
(7) |
Luogo e data. |
|
(8) |
Nome e funzione nella società. |
|
(9) |
Firma. |
«ALLEGATO VI
SCHEDA DI INFORMAZIONE
|
1. |
Per la scheda di informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle. |
|
2. |
La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. |
|
3. |
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. |
«ALLEGATO VII
MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA
|
1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA) |
2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità) |
|
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA) |
4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi |
|
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi |
6. Valore dei prodotti finiti |
|
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi |
8. Motivi per cui la norma d’origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata |
|
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4 |
10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4 |
|
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4 |
12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi senza conseguire l’origine |
|
13. Durata della deroga richiesta: da… a… |
|
|
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati dell’ESA |
15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate |
|
16. Valore degli investimenti realizzati/previsti |
|
|
17. Personale impiegato/previsto |
|
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18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati dell’ESA: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altro: |
20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga |
|
19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali |
21. Osservazioni |
NOTE
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1. |
Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare “cfr. allegato”. |
|
2. |
Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati. |
|
3. |
Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.
|
«ALLEGATO VIII
PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:
l’espressione “paese in via di sviluppo vicino appartenente a un’entità geografica omogenea” si riferisce al seguente elenco di paesi:
Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;
Asia: Maldive
«ALLEGATO IX
PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Ai sensi del presente protocollo per “paesi e territori d’oltremare” si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’UE, elencati di seguito.
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)
|
1. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
|
|
2. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
|
|
3. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
|
|
4. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
|
«ALLEGATO X
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 5
|
Codice SA/NC |
Designazione |
|
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
|
1702 |
Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro) |
|
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta “cioccolato bianco”; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione) |
|
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
|
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 % |
|
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95 |
Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni contenenti 18 % o più, in peso, di burro di cacao o aventi tenore totale, in peso, uguale o superiore a 25 % di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte; preparazioni dette “Chocolate milk crumb”; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao) |
|
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 ; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905) |
|
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati) |
|
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o di mate (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati) |
|
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina) |
|
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l’esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola) |
|
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29 |
Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola) |
«ALLEGATO XI
ALTRI STATI ACP
Ai sensi del presente protocollo per “altri Stati ACP” si intendono gli Stati elencati di seguito:
|
— |
Angola |
|
— |
Antigua and Barbuda |
|
— |
Bahamas |
|
— |
Barbados |
|
— |
Belize |
|
— |
Benin |
|
— |
Botswana |
|
— |
Burkina Faso |
|
— |
Burundi |
|
— |
Camerun |
|
— |
Capo Verde |
|
— |
Repubblica centrafricana |
|
— |
Ciad |
|
— |
Isole Cook |
|
— |
Costa d’Avorio |
|
— |
Repubblica democratica del Congo |
|
— |
Gibuti |
|
— |
Dominica |
|
— |
Repubblica dominicana |
|
— |
Guinea equatoriale |
|
— |
Eritrea |
|
— |
Etiopia |
|
— |
Stati federati di Micronesia |
|
— |
Figi |
|
— |
Gabon |
|
— |
Gambia |
|
— |
Ghana |
|
— |
Grenada |
|
— |
Guinea |
|
— |
Guinea Bissau |
|
— |
Guyana |
|
— |
Haiti |
|
— |
Giamaica |
|
— |
Kenya |
|
— |
Kiribati |
|
— |
Lesotho |
|
— |
Liberia |
|
— |
Malawi |
|
— |
Mali |
|
— |
Isole Marshall |
|
— |
Mauritania |
|
— |
Mozambico |
|
— |
Namibia |
|
— |
Nauru |
|
— |
Niger |
|
— |
Niue |
|
— |
Nigeria |
|
— |
Palau |
|
— |
Papua Nuova Guinea |
|
— |
Repubblica del Congo |
|
— |
Ruanda |
|
— |
Saint Kitts e Nevis |
|
— |
Saint Lucia |
|
— |
Saint Vincent e Grenadine |
|
— |
Samoa |
|
— |
Sao Tomé e Principe |
|
— |
Senegal |
|
— |
Sierra Leone |
|
— |
Isole Salomone |
|
— |
Somalia |
|
— |
Sudan |
|
— |
Suriname |
|
— |
Swaziland |
|
— |
Tanzania |
|
— |
Togo |
|
— |
Tonga |
|
— |
Trinidad e Tobago |
|
— |
Tuvalu |
|
— |
Uganda |
|
— |
Vanuatu |
«ALLEGATO XII
PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
Yogurt
|
0403 10 51 |
|
0403 10 53 |
|
0403 10 59 |
|
0403 10 91 |
|
0403 10 93 |
|
0403 10 99 |
Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
|
0403 90 71 |
|
0403 90 73 |
|
0403 90 79 |
|
0403 90 91 |
|
0403 90 93 |
|
0403 90 99 |
Paste da spalmare lattiere
|
0405 20 10 |
|
0405 20 30 |
Ortaggi o legumi
|
0710 40 00 |
|
0711 90 30 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati
|
1302 20 10 |
|
1302 20 90 |
Altri tipi di margarina
|
1517 90 10 |
Fruttosio
|
1702 50 00 |
|
1702 90 10 |
Gomme da masticare (chewing gum)
|
1704 10 11 |
|
1704 10 19 |
|
1704 10 91 |
|
1704 10 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri
|
1704 90 10 |
|
1704 90 30 |
|
1704 90 51 |
|
1704 90 55 |
|
1704 90 61 |
|
1704 90 65 |
|
1704 90 71 |
|
1704 90 75 |
|
1704 90 81 |
|
1704 90 99 |
Cacao in polvere
|
1806 10 15 |
|
1806 10 20 |
|
1806 10 30 |
|
1806 10 90 |
Altre preparazioni a base di cacao
|
1806 20 10 |
|
1806 20 30 |
|
1806 20 50 |
|
1806 20 70 |
|
1806 20 80 |
|
1806 20 95 |
|
1806 31 00 |
|
1806 32 10 |
|
1806 32 90 |
|
1806 90 11 |
|
1806 90 19 |
|
1806 90 31 |
|
1806 90 39 |
|
1806 90 50 |
|
1806 90 60 |
|
1806 90 70 |
|
1806 90 90 |
Preparazioni alimentari per l’alimentazione dei bambini
|
1901 10 00 |
|
1901 20 00 |
|
1901 90 11 |
|
1901 90 19 |
|
1901 90 91 |
|
1901 90 99 |
Paste alimentari
|
1902 11 00 |
|
1902 19 10 |
|
1902 19 90 |
|
1902 20 91 |
|
1902 20 99 |
|
1902 30 10 |
|
1902 30 90 |
|
1902 40 10 |
|
1902 40 90 |
Tapioca
|
1903 00 00 |
Preparazioni alimentari
|
1904 10 10 |
|
1904 10 30 |
|
1904 10 90 |
|
1904 20 10 |
|
1904 20 91 |
|
1904 20 95 |
|
1904 20 99 |
|
1904 30 00 |
|
1904 90 10 |
|
1904 90 80 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
|
1905 10 00 |
|
1905 20 10 |
|
1905 20 30 |
|
1905 20 90 |
|
1905 31 11 |
|
1905 31 19 |
|
1905 31 30 |
|
1905 31 91 |
|
1905 31 99 |
|
1905 32 05 |
|
1905 32 11 |
|
1905 32 19 |
|
1905 32 91 |
|
1905 32 99 |
|
1905 40 10 |
|
1905 40 90 |
|
1905 90 10 |
|
1905 90 20 |
|
1905 90 30 |
|
1905 90 40 |
|
1905 90 45 |
|
1905 90 55 |
|
1905 90 60 |
|
1905 90 90 |
Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante
|
2001 90 30 |
|
2001 90 40 |
|
2004 10 91 |
|
2004 90 10 |
|
2005 20 10 |
|
2005 80 00 |
|
2008 99 85 |
|
2008 99 91 |
Preparazioni alimentari diverse
|
2101 11 11 |
|
2101 11 19 |
|
2101 12 92 |
|
2101 20 98 |
|
2101 30 11 |
|
2101 30 19 |
|
2101 30 91 |
|
2101 30 99 |
|
2102 10 10 |
|
2102 10 31 |
|
2102 10 39 |
|
2102 10 90 |
|
2102 20 11 |
|
2103 20 00 |
|
2105 00 10 |
|
2105 00 91 |
|
2105 00 99 |
|
2106 10 20 |
|
2106 10 80 |
|
2106 90 20 |
|
2106 90 98 |
Acque
|
2202 90 91 |
|
2202 90 95 |
|
2202 90 99 |
Vermut ed altri vini
|
2205 10 10 |
|
2205 10 90 |
|
2205 90 10 |
|
2205 90 90 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
|
2207 10 00 |
|
2207 20 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
|
2208 40 11 |
|
2208 40 39 |
|
2208 40 51 |
|
2208 40 99 |
|
2208 90 91 |
|
2208 90 99 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
|
2402 10 00 |
|
2402 20 10 |
|
2402 20 90 |
|
2402 90 00 |
Tabacco da fumo e altro
|
2403 10 10 |
|
2403 10 90 |
|
2403 91 00 |
|
2403 99 10 |
|
2403 99 90 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
|
2905 43 00 |
|
2905 44 11 |
|
2905 44 19 |
|
2905 44 91 |
|
2905 44 99 |
|
2905 45 00 |
Oli essenziali
|
3301 90 10 |
|
3301 90 21 |
|
3301 90 90 |
Miscugli di sostanze odorifere
|
3302 10 10 |
|
3302 10 21 |
|
3302 10 29 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
|
3501 10 50 |
|
3501 10 90 |
|
3501 90 90 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati
|
3505 10 10 |
|
3505 10 90 |
|
3505 20 10 |
|
3505 20 30 |
|
3505 20 50 |
|
3505 20 90 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni
|
3809 10 10 |
|
3809 10 30 |
|
3809 10 50 |
|
3809 10 90 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
|
3823 13 00 |
|
3823 19 10 |
|
3823 19 30 |
|
3823 19 90 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse
|
3824 60 11 |
|
3824 60 19 |
|
3824 60 91 |
|
3824 60 99 |
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Animali vivi della specie bovina
|
0102 90 05 |
|
0102 90 21 |
|
0102 90 29 |
|
0102 90 41 |
|
0102 90 49 |
|
0102 90 51 |
|
0102 90 59 |
|
0102 90 61 |
|
0102 90 69 |
|
0102 90 71 |
|
0102 90 79 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
|
0201 10 00 |
|
0201 20 20 |
|
0201 20 30 |
|
0201 20 50 |
|
0201 20 90 |
|
0201 30 00 |
Carni di animali della specie bovina, congelate
|
0202 10 00 |
|
0202 20 10 |
|
0202 20 30 |
|
0202 20 50 |
|
0202 20 90 |
|
0202 30 10 |
|
0202 30 50 |
|
0202 30 90 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
|
0206 10 95 |
|
0206 29 91 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
|
0210 20 10 |
|
0210 20 90 |
|
0210 99 51 |
|
0210 99 90 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
|
0402 10 11 |
|
0402 10 19 |
|
0402 10 91 |
|
0402 10 99 |
|
0402 21 11 |
|
0402 21 17 |
|
0402 21 19 |
|
0402 21 91 |
|
0402 21 99 |
|
0402 29 11 |
|
0402 29 15 |
|
0402 29 19 |
|
0402 29 91 |
|
0402 29 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
|
0403 90 11 |
|
0403 90 13 |
|
0403 90 19 |
|
0403 90 31 |
|
0403 90 33 |
|
0403 90 39 |
Siero di latte
|
0404 10 02 |
|
0404 10 04 |
|
0404 10 06 |
|
0404 10 12 |
|
0404 10 14 |
|
0404 10 16 |
|
0404 10 26 |
|
0404 10 28 |
|
0404 10 32 |
|
0404 10 34 |
|
0404 10 36 |
|
0404 10 38 |
|
0404 90 21 |
|
0404 90 23 |
|
0404 90 29 |
|
0404 90 81 |
|
0404 90 83 |
|
0404 90 89 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
|
0405 10 11 |
|
0405 10 19 |
|
0405 10 30 |
|
0405 10 50 |
|
0405 10 90 |
|
0405 20 90 |
|
0405 90 10 |
|
0405 90 90 |
Formaggi e latticini
|
0406 20 10 |
|
0406 40 10 |
|
0406 40 50 |
|
0406 90 01 |
|
0406 90 13 |
|
0406 90 15 |
|
0406 90 17 |
|
0406 90 18 |
|
0406 90 19 |
|
0406 90 23 |
|
0406 90 25 |
|
0406 90 27 |
|
0406 90 29 |
|
0406 90 32 |
|
0406 90 35 |
|
0406 90 37 |
|
0406 90 39 |
|
0406 90 61 |
|
0406 90 63 |
|
0406 90 73 |
|
0406 90 75 |
|
0406 90 76 |
|
0406 90 79 |
|
0406 90 81 |
|
0406 90 82 |
|
0406 90 84 |
|
0406 90 85 |
Fiori e boccioli di fiori recisi
|
0603 11 00 |
|
0603 12 00 |
|
0603 14 00 |
|
0603 90 00 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
|
0709 90 60 |
Banane
|
0803 00 19 |
Agrumi
|
0805 10 20 |
|
0805 40 00 |
|
0805 50 10 |
Mele, pere e mele cotogne
|
0808 10 10 |
|
0808 10 80 |
|
0808 20 10 |
|
0808 20 50 |
Granturco
|
1005 10 90 |
|
1005 90 00 |
Riso
|
1006 10 21 |
|
1006 10 23 |
|
1006 10 25 |
|
1006 10 27 |
|
1006 10 92 |
|
1006 10 94 |
|
1006 10 96 |
|
1006 10 98 |
|
1006 20 11 |
|
1006 20 13 |
|
1006 20 15 |
|
1006 20 17 |
|
1006 20 92 |
|
1006 20 94 |
|
1006 20 96 |
|
1006 20 98 |
|
1006 30 21 |
|
1006 30 23 |
|
1006 30 25 |
|
1006 30 27 |
|
1006 30 42 |
|
1006 30 44 |
|
1006 30 46 |
|
1006 30 48 |
|
1006 30 61 |
|
1006 30 63 |
|
1006 30 65 |
|
1006 30 67 |
|
1006 30 92 |
|
1006 30 94 |
|
1006 30 96 |
|
1006 30 98 |
|
1006 40 00 |
Sorgo da granella
|
1007 00 10 |
|
1007 00 90 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
|
1102 20 10 |
|
1102 20 90 |
|
1102 90 50 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
|
1103 13 10 |
|
1103 13 90 |
|
1103 19 50 |
|
1103 20 40 |
|
1103 20 50 |
Cereali altrimenti lavorati
|
1104 19 50 |
|
1104 19 91 |
|
1104 23 10 |
|
1104 23 30 |
|
1104 23 90 |
|
1104 23 99 |
|
1104 30 90 |
Amidi e fecole; inulina
|
1108 11 00 |
|
1108 12 00 |
|
1108 13 00 |
|
1108 14 00 |
|
1108 19 10 |
|
1108 19 90 |
|
1108 20 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
|
1109 00 00 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
|
1602 50 10 |
|
1602 90 61 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
|
1701 11 90 |
|
1701 12 90 |
|
1701 91 00 |
|
1701 99 10 |
|
1701 99 90 |
Altri zuccheri
|
1702 20 10 |
|
1702 20 90 |
|
1702 30 10 |
|
1702 30 51 |
|
1702 30 59 |
|
1702 30 91 |
|
1702 30 99 |
|
1702 40 10 |
|
1702 40 90 |
|
1702 60 10 |
|
1702 60 80 |
|
1702 60 95 |
|
1702 90 30 |
|
1702 90 75 |
|
1702 90 79 |
|
1702 90 80 |
|
1702 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
|
2002 10 10 |
|
2002 10 90 |
|
2002 90 11 |
|
2002 90 19 |
|
2002 90 31 |
|
2002 90 39 |
|
2002 90 91 |
|
2002 90 99 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
|
2005 60 00 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
|
2007 10 10 |
|
2007 91 10 |
|
2007 91 30 |
|
2007 99 10 |
|
2007 99 20 |
|
2007 99 31 |
|
2007 99 33 |
|
2007 99 35 |
|
2007 99 39 |
|
2007 99 55 |
|
2007 99 57 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante
|
2008 30 55 |
|
2008 30 71 |
|
2008 30 75 |
|
2008 40 51 |
|
2008 40 59 |
|
2008 40 71 |
|
2008 40 79 |
|
2008 40 90 |
|
2008 50 61 |
|
2008 50 69 |
|
2008 50 71 |
|
2008 50 79 |
|
2008 50 92 |
|
2008 50 94 |
|
2008 50 99 |
|
2008 70 61 |
|
2008 70 69 |
|
2008 70 71 |
|
2008 70 79 |
|
2008 70 92 |
|
2008 70 98 |
|
2008 92 51 |
|
2008 92 59 |
|
2008 92 72 |
|
2008 92 74 |
|
2008 92 76 |
|
2008 92 78 |
|
2008 92 92 |
|
2008 92 93 |
|
2008 92 94 |
|
2008 92 96 |
|
2008 92 97 |
|
2008 92 98 |
Succhi di frutta
|
2009 11 99 |
|
2009 41 10 |
|
2009 41 91 |
|
2009 49 30 |
|
2009 49 93 |
|
2009 61 10 |
|
2009 61 90 |
|
2009 69 11 |
|
2009 69 19 |
|
2009 69 51 |
|
2009 69 59 |
|
2009 69 71 |
|
2009 69 79 |
|
2009 69 90 |
|
2009 71 10 |
|
2009 71 91 |
|
2009 71 99 |
|
2009 79 11 |
|
2009 79 19 |
|
2009 79 30 |
|
2009 79 91 |
|
2009 79 93 |
|
2009 79 99 |
|
2009 80 71 |
|
2009 90 49 |
|
2009 90 71 |
Preparazioni alimentari
|
2106 90 30 |
|
2106 90 55 |
|
2106 90 59 |
Vini di uve fresche
|
2204 10 11 |
|
2204 10 91 |
|
2204 21 11 |
|
2204 21 12 |
|
2204 21 13 |
|
2204 21 17 |
|
2204 21 18 |
|
2204 21 19 |
|
2204 21 22 |
|
2204 21 24 |
|
2204 21 26 |
|
2204 21 27 |
|
2204 21 28 |
|
2204 21 32 |
|
2204 21 34 |
|
2204 21 36 |
|
2204 21 37 |
|
2204 21 38 |
|
2204 21 42 |
|
2204 21 43 |
|
2204 21 44 |
|
2204 21 46 |
|
2204 21 47 |
|
2204 21 48 |
|
2204 21 62 |
|
2204 21 66 |
|
2204 21 67 |
|
2204 21 68 |
|
2204 21 69 |
|
2204 21 71 |
|
2204 21 74 |
|
2204 21 76 |
|
2204 21 77 |
|
2204 21 78 |
|
2204 21 79 |
|
2204 21 80 |
|
2204 21 84 |
|
2204 21 87 |
|
2204 21 88 |
|
2204 21 89 |
|
2204 21 91 |
|
2204 21 92 |
|
2204 21 94 |
|
2204 21 95 |
|
2204 21 96 |
|
2204 29 11 |
|
2204 29 12 |
|
2204 29 13 |
|
2204 29 17 |
|
2204 29 18 |
|
2204 29 42 |
|
2204 29 43 |
|
2204 29 44 |
|
2204 29 46 |
|
2204 29 47 |
|
2204 29 48 |
|
2204 29 62 |
|
2204 29 64 |
|
2204 29 65 |
|
2204 29 71 |
|
2204 29 72 |
|
2204 29 82 |
|
2204 29 83 |
|
2204 29 84 |
|
2204 29 87 |
|
2204 29 88 |
|
2204 29 89 |
|
2204 29 91 |
|
2204 29 92 |
|
2204 29 94 |
|
2204 29 95 |
|
2204 29 96 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
|
2208 90 91 |
|
2208 90 99 |
Residui e cascami delle industrie alimentari
|
2302 10 10 |
|
2302 10 90 |
|
2303 10 11 |
PRODOTTI INDUSTRIALI
Alluminio greggio
|
7601 10 00 |
|
7601 20 10 |
|
7601 20 91 |
|
7601 20 99 |
Polveri e pagliette di alluminio
|
7603 10 00 |
|
7603 20 00 |
PRODOTTI DELLA PESCA
Pesci vivi
|
0301 10 90 |
|
0301 91 10 |
|
0301 91 90 |
|
0301 92 00 |
|
0301 93 00 |
|
0301 94 00 |
|
0301 95 00 |
|
0301 99 11 |
|
0301 99 19 |
|
0301 99 80 |
Pesci freschi o refrigerati
|
0302 11 10 |
|
0302 11 20 |
|
0302 11 80 |
|
0302 12 00 |
|
0302 19 00 |
|
0302 21 10 |
|
0302 21 30 |
|
0302 21 90 |
|
0302 22 00 |
|
0302 23 00 |
|
0302 29 10 |
|
0302 29 90 |
|
0302 31 10 |
|
0302 31 90 |
|
0302 32 10 |
|
0302 32 90 |
|
0302 33 10 |
|
0302 33 90 |
|
0302 34 10 |
|
0302 34 90 |
|
0302 35 10 |
|
0302 35 90 |
|
0302 36 10 |
|
0302 39 10 |
|
0302 40 00 |
|
0302 50 10 |
|
0302 50 90 |
|
0302 61 10 |
|
0302 61 30 |
|
0302 61 80 |
|
0302 62 00 |
|
0302 63 00 |
|
0302 64 00 |
|
0302 65 20 |
|
0302 65 50 |
|
0302 65 90 |
|
0302 66 00 |
|
0302 67 00 |
|
0302 68 00 |
|
0302 69 11 |
|
0302 69 19 |
|
0302 69 21 |
|
0302 69 25 |
|
0302 69 31 |
|
0302 69 33 |
|
0302 69 35 |
|
0302 69 41 |
|
0302 69 45 |
|
0302 69 51 |
|
0302 69 55 |
|
0302 69 61 |
|
0302 69 66 |
|
0302 69 67 |
|
0302 69 68 |
|
0302 69 69 |
|
0302 69 75 |
|
0302 69 81 |
|
0302 69 85 |
|
0302 69 86 |
|
0302 69 91 |
|
0302 69 92 |
|
0302 69 94 |
|
0302 69 95 |
|
0302 69 99 |
|
0302 70 00 |
Pesci congelati
|
0303 11 00 |
|
0303 19 00 |
|
0303 21 10 |
|
0303 21 20 |
|
0303 21 80 |
|
0303 22 00 |
|
0303 29 00 |
|
0303 31 10 |
|
0303 31 30 |
|
0303 31 90 |
|
0303 32 00 |
|
0303 33 00 |
|
0303 39 10 |
|
0303 39 30 |
|
0303 39 70 |
|
0303 41 11 |
|
0303 41 13 |
|
0303 41 19 |
|
0303 41 90 |
|
0303 42 12 |
|
0303 42 18 |
|
0303 42 32 |
|
0303 42 38 |
|
0303 42 52 |
|
0303 42 58 |
|
0303 42 90 |
|
0303 43 11 |
|
0303 43 13 |
|
0303 43 19 |
|
0303 43 90 |
|
0303 44 11 |
|
0303 44 13 |
|
0303 44 19 |
|
0303 44 90 |
|
0303 45 11 |
|
0303 45 13 |
|
0303 45 19 |
|
0303 45 90 |
|
0303 46 11 |
|
0303 46 19 |
|
0303 46 90 |
|
0303 49 31 |
|
0303 46 13 |
|
0303 49 33 |
|
0303 49 39 |
|
0303 49 80 |
|
0303 51 00 |
|
0303 52 10 |
|
0303 52 30 |
|
0303 52 90 |
|
0303 61 00 |
|
0303 62 00 |
|
0303 71 10 |
|
0303 71 30 |
|
0303 71 80 |
|
0303 72 00 |
|
0303 73 00 |
|
0303 74 30 |
|
0303 74 90 |
|
0303 75 20 |
|
0303 75 50 |
|
0303 75 90 |
|
0303 76 00 |
|
0303 77 00 |
|
0303 78 11 |
|
0303 78 12 |
|
0303 78 13 |
|
0303 78 19 |
|
0303 78 90 |
|
0303 79 11 |
|
0303 79 19 |
|
0303 79 21 |
|
0303 79 23 |
|
0303 79 29 |
|
0303 79 31 |
|
0303 79 35 |
|
0303 79 37 |
|
0303 79 41 |
|
0303 79 45 |
|
0303 79 51 |
|
0303 79 55 |
|
0303 79 58 |
|
0303 79 65 |
|
0303 79 71 |
|
0303 79 75 |
|
0303 79 81 |
|
0303 79 83 |
|
0303 79 85 |
|
0303 79 88 |
|
0303 79 91 |
|
0303 79 92 |
|
0303 79 93 |
|
0303 79 94 |
|
0303 79 98 |
|
0303 80 10 |
|
0303 80 90 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci
|
0304 11 10 |
|
0304 11 90 |
|
0304 19 13 |
|
0304 19 15 |
|
0304 19 17 |
|
0304 19 19 |
|
0304 19 31 |
|
0304 19 33 |
|
0304 19 35 |
|
0304 19 91 |
|
0304 19 97 |
|
0304 21 00 |
|
0304 29 13 |
|
0304 29 15 |
|
0304 29 17 |
|
0304 29 19 |
|
0304 29 21 |
|
0304 29 29 |
|
0304 29 31 |
|
0304 29 33 |
|
0304 29 35 |
|
0304 29 39 |
|
0304 29 41 |
|
0304 29 43 |
|
0304 29 45 |
|
0304 29 51 |
|
0304 29 53 |
|
0304 29 55 |
|
0304 29 59 |
|
0304 29 61 |
|
0304 29 69 |
|
0304 29 71 |
|
0304 29 73 |
|
0304 29 83 |
|
0304 29 91 |
|
0304 29 79 |
|
0304 29 99 |
|
0304 90 31 |
|
0304 90 39 |
|
0304 90 41 |
|
0304 90 57 |
|
0304 90 59 |
|
0304 90 97 |
|
0304 91 00 |
|
0304 92 00 |
|
0304 99 21 |
|
0304 99 23 |
|
0304 99 31 |
|
0304 99 33 |
|
0304 99 51 |
|
0304 99 55 |
|
0304 99 61 |
|
0304 99 75 |
|
0304 99 99 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
|
0305 10 00 |
|
0305 20 00 |
|
0305 30 11 |
|
0305 30 19 |
|
0305 30 30 |
|
0305 30 50 |
|
0305 30 90 |
|
0305 41 00 |
|
0305 42 00 |
|
0305 49 10 |
|
0305 49 20 |
|
0305 49 30 |
|
0305 49 45 |
|
0305 49 50 |
|
0305 49 80 |
|
0305 51 10 |
|
0305 51 90 |
|
0305 59 11 |
|
0305 59 19 |
|
0305 59 30 |
|
0305 59 50 |
|
0305 59 70 |
|
0305 59 80 |
|
0305 61 00 |
|
0305 62 00 |
|
0305 63 00 |
|
0305 69 10 |
|
0305 69 30 |
|
0305 69 50 |
|
0305 69 80 |
Crostacei
|
0306 11 10 |
|
0306 11 90 |
|
0306 12 10 |
|
0306 12 90 |
|
0306 13 10 |
|
0306 13 30 |
|
0306 13 50 |
|
0306 13 80 |
|
0306 14 10 |
|
0306 14 30 |
|
0306 14 90 |
|
0306 19 10 |
|
0306 19 30 |
|
0306 19 90 |
|
0306 21 00 |
|
0306 22 10 |
|
0306 22 91 |
|
0306 22 99 |
|
0306 23 10 |
|
0306 23 31 |
|
0306 23 39 |
|
0306 23 90 |
|
0306 24 30 |
|
0306 24 80 |
|
0306 29 10 |
|
0306 29 30 |
|
0306 29 90 |
Molluschi ed altri invertebrati acquatici
|
0307 10 90 |
|
0307 21 00 |
|
0307 29 10 |
|
0307 29 90 |
|
0307 31 10 |
|
0307 31 90 |
|
0307 39 10 |
|
0307 39 90 |
|
0307 41 10 |
|
0307 41 91 |
|
0307 41 99 |
|
0307 49 01 |
|
0307 49 11 |
|
0307 49 18 |
|
0307 49 31 |
|
0307 49 33 |
|
0307 49 35 |
|
0307 49 38 |
|
0307 49 51 |
|
0307 49 59 |
|
0307 49 71 |
|
0307 49 91 |
|
0307 49 99 |
|
0307 51 00 |
|
0307 59 10 |
|
0307 59 90 |
|
0307 91 00 |
|
0307 99 11 |
|
0307 99 13 |
|
0307 99 15 |
|
0307 99 18 |
|
0307 99 90 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
|
1604 11 00 |
|
1604 12 10 |
|
1604 12 91 |
|
1604 12 99 |
|
1604 13 11 |
|
1604 13 19 |
|
1604 13 90 |
|
1604 14 11 |
|
1604 14 16 |
|
1604 14 18 |
|
1604 14 90 |
|
1604 15 11 |
|
1604 15 19 |
|
1604 15 90 |
|
1604 16 00 |
|
1604 19 10 |
|
1604 19 31 |
|
1604 19 39 |
|
1604 19 50 |
|
1604 19 91 |
|
1604 19 92 |
|
1604 19 93 |
|
1604 19 94 |
|
1604 19 95 |
|
1604 19 98 |
|
1604 20 05 |
|
1604 20 10 |
|
1604 20 30 |
|
1604 20 40 |
|
1604 20 50 |
|
1604 20 70 |
|
1604 20 90 |
|
1604 30 10 |
|
1604 30 90 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
|
1605 10 00 |
|
1605 20 10 |
|
1605 20 91 |
|
1605 20 99 |
|
1605 30 10 |
|
1605 30 90 |
|
1605 40 00 |
|
1605 90 11 |
|
1605 90 19 |
|
1605 90 30 |
|
1605 90 90 |
Paste alimentari ripiene
|
1902 20 10 |
«ALLEGATO XIII
PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA AI QUALI IL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 SI APPLICA A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2009
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
|
0101 10 90 |
|
0101 90 30 |
Animali vivi della specie suina
|
0103 91 10 |
|
0103 92 11 |
|
0103 92 19 |
Animali vivi delle specie ovina e caprina
|
0104 10 30 |
|
0104 10 80 |
|
0104 20 90 |
Volatili vivi
|
0105 11 11 |
|
0105 11 19 |
|
0105 11 91 |
|
0105 11 99 |
|
0105 12 00 |
|
0105 19 20 |
|
0105 19 90 |
|
0105 94 00 |
|
0105 99 10 |
|
0105 99 20 |
|
0105 99 30 |
|
0105 99 50 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
|
0203 11 10 |
|
0203 12 11 |
|
0203 12 19 |
|
0203 19 11 |
|
0203 19 13 |
|
0203 19 15 |
|
0203 19 55 |
|
0203 19 59 |
|
0203 21 10 |
|
0203 22 11 |
|
0203 22 19 |
|
0203 29 11 |
|
0203 29 13 |
|
0203 29 15 |
|
0203 29 55 |
|
0203 29 59 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
|
0204 10 00 |
|
0204 21 00 |
|
0204 22 10 |
|
0204 22 30 |
|
0204 22 50 |
|
0204 22 90 |
|
0204 23 00 |
|
0204 30 00 |
|
0204 41 00 |
|
0204 42 10 |
|
0204 42 30 |
|
0204 42 50 |
|
0204 42 90 |
|
0204 43 10 |
|
0204 43 90 |
|
0204 50 11 |
|
0204 50 13 |
|
0204 50 15 |
|
0204 50 19 |
|
0204 50 31 |
|
0204 50 39 |
|
0204 50 51 |
|
0204 50 53 |
|
0204 50 55 |
|
0204 50 59 |
|
0204 50 71 |
|
0204 50 79 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili
|
0207 11 10 |
|
0207 11 30 |
|
0207 11 90 |
|
0207 12 10 |
|
0207 12 90 |
|
0207 13 10 |
|
0207 13 20 |
|
0207 13 30 |
|
0207 13 40 |
|
0207 13 50 |
|
0207 13 60 |
|
0207 13 70 |
|
0207 13 99 |
|
0207 14 10 |
|
0207 14 20 |
|
0207 14 30 |
|
0207 14 40 |
|
0207 14 50 |
|
0207 14 60 |
|
0207 14 70 |
|
0207 14 99 |
|
0207 24 10 |
|
0207 24 90 |
|
0207 25 10 |
|
0207 25 90 |
|
0207 26 10 |
|
0207 26 20 |
|
0207 26 30 |
|
0207 26 40 |
|
0207 26 50 |
|
0207 26 60 |
|
0207 26 70 |
|
0207 26 80 |
|
0207 26 99 |
|
0207 27 10 |
|
0207 27 20 |
|
0207 27 30 |
|
0207 27 40 |
|
0207 27 50 |
|
0207 27 60 |
|
0207 27 70 |
|
0207 27 80 |
|
0207 27 99 |
|
0207 32 11 |
|
0207 32 15 |
|
0207 32 19 |
|
0207 32 51 |
|
0207 32 59 |
|
0207 32 90 |
|
0207 33 11 |
|
0207 33 19 |
|
0207 33 51 |
|
0207 33 59 |
|
0207 33 90 |
|
0207 35 11 |
|
0207 35 15 |
|
0207 35 21 |
|
0207 35 23 |
|
0207 35 25 |
|
0207 35 31 |
|
0207 35 41 |
|
0207 35 51 |
|
0207 35 53 |
|
0207 35 61 |
|
0207 35 63 |
|
0207 35 71 |
|
0207 35 79 |
|
0207 35 99 |
|
0207 36 11 |
|
0207 36 15 |
|
0207 36 21 |
|
0207 36 23 |
|
0207 36 25 |
|
0207 36 31 |
|
0207 36 41 |
|
0207 36 51 |
|
0207 36 53 |
|
0207 36 61 |
|
0207 36 63 |
|
0207 36 71 |
|
0207 36 79 |
|
0207 36 90 |
Grassi
|
0209 00 11 |
|
0209 00 19 |
|
0209 00 30 |
|
0209 00 90 |
Carni e frattaglie commestibili
|
0210 11 11 |
|
0210 11 19 |
|
0210 11 31 |
|
0210 11 39 |
|
0210 11 90 |
|
0210 12 11 |
|
0210 12 19 |
|
0210 12 90 |
|
0210 19 10 |
|
0210 19 20 |
|
0210 19 30 |
|
0210 19 40 |
|
0210 19 50 |
|
0210 19 60 |
|
0210 19 70 |
|
0210 19 81 |
|
0210 19 89 |
|
0210 19 90 |
|
0210 91 00 |
|
0210 92 00 |
|
0210 93 00 |
|
0210 99 21 |
|
0210 99 29 |
|
0210 99 31 |
|
0210 99 39 |
|
0210 99 41 |
|
0210 99 49 |
Latte e crema di latte, non concentrati
|
0401 10 10 |
|
0401 10 90 |
|
0401 20 11 |
|
0401 20 19 |
|
0401 20 91 |
|
0401 20 99 |
|
0401 30 11 |
|
0401 30 19 |
|
0401 30 31 |
|
0401 30 39 |
|
0401 30 91 |
|
0401 30 99 |
Latte e crema di latte, concentrati
|
0402 91 11 |
|
0402 91 19 |
|
0402 91 31 |
|
0402 91 39 |
|
0402 91 51 |
|
0402 91 59 |
|
0402 91 91 |
|
0402 91 99 |
|
0402 99 11 |
|
0402 99 19 |
|
0402 99 31 |
|
0402 99 39 |
|
0402 99 91 |
|
0402 99 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
|
0403 10 11 |
|
0403 10 13 |
|
0403 10 19 |
|
0403 10 31 |
|
0403 10 33 |
|
0403 10 39 |
|
0403 90 51 |
|
0403 90 53 |
|
0403 90 59 |
|
0403 90 61 |
|
0403 90 63 |
|
0403 90 69 |
Siero di latte
|
0404 10 52 |
|
0404 10 54 |
|
0404 10 56 |
|
0404 10 58 |
|
0404 10 62 |
|
0404 10 72 |
|
0404 10 74 |
|
0404 10 76 |
|
0404 10 78 |
|
0404 10 82 |
|
0404 10 84 |
Formaggi e latticini
|
0406 10 20 |
|
0406 10 80 |
|
0406 20 90 |
|
0406 30 10 |
|
0406 30 31 |
|
0406 30 39 |
|
0406 30 90 |
|
0406 40 90 |
|
0406 90 21 |
|
0406 90 50 |
|
0406 90 69 |
|
0406 90 78 |
|
0406 90 86 |
|
0406 90 87 |
|
0406 90 88 |
|
0406 90 93 |
|
0406 90 99 |
Uova di volatili
|
0407 00 11 |
|
0407 00 19 |
|
0407 00 30 |
|
0408 11 80 |
|
0408 19 81 |
|
0408 19 89 |
|
0408 91 80 |
|
0408 99 80 |
Miele naturale
|
0409 00 00 |
Fiori e boccioli di fiori recisi
|
0603 13 00 |
|
0603 19 10 |
|
0603 19 90 |
Patate
|
0701 90 50 |
|
0702 00 00 |
|
0703 10 11 |
|
0703 10 19 |
|
0703 10 90 |
|
0703 90 00 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
|
0704 10 00 |
|
0704 20 00 |
|
0704 90 10 |
|
0704 90 90 |
Lattughe e cicorie
|
0705 11 00 |
|
0705 19 00 |
|
0705 21 00 |
|
0705 29 00 |
Radici commestibili
|
0706 10 00 |
|
0706 90 10 |
|
0706 90 30 |
|
0706 90 90 |
Cetrioli e cetriolini
|
0707 00 05 |
|
0707 00 90 |
Legumi da granella
|
0708 10 00 |
|
0708 20 00 |
|
0708 90 00 |
Altri ortaggi
|
0709 20 00 |
|
0709 30 00 |
|
0709 40 00 |
|
0709 51 00 |
|
0709 59 30 |
|
0709 59 90 |
|
0709 60 10 |
|
0709 70 00 |
|
0709 90 10 |
|
0709 90 20 |
|
0709 90 39 |
|
0709 90 40 |
|
0709 90 50 |
|
0709 90 70 |
|
0709 90 80 |
|
0709 90 90 |
Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati
|
0710 10 00 |
|
0710 21 00 |
|
0710 22 00 |
|
0710 29 00 |
|
0710 30 00 |
|
0710 80 10 |
|
0710 80 51 |
|
0710 80 61 |
|
0710 80 69 |
|
0710 80 70 |
|
0710 80 80 |
|
0710 80 85 |
|
0710 80 95 |
|
0710 90 00 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
|
0711 20 90 |
|
0711 40 00 |
|
0711 51 00 |
|
0711 59 00 |
|
0711 90 50 |
|
0711 90 70 |
|
0711 90 80 |
|
0711 90 90 |
Ortaggi o legumi secchi
|
0712 20 00 |
|
0712 31 00 |
|
0712 32 00 |
|
0712 33 00 |
|
0712 39 00 |
|
0712 90 19 |
|
0712 90 30 |
|
0712 90 50 |
|
0712 90 90 |
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi
|
0714 10 10 |
|
0714 10 91 |
|
0714 10 99 |
|
0714 20 90 |
|
0714 90 11 |
|
0714 90 19 |
Frutta a guscio, fresche o secche
|
0802 11 90 |
|
0802 40 00 |
Banane
|
0803 00 11 |
|
0803 00 90 |
Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
|
0804 20 10 |
|
0804 20 90 |
|
0804 30 00 |
Agrumi, freschi o secchi
|
0805 10 80 |
|
0805 20 10 |
|
0805 20 30 |
|
0805 20 50 |
|
0805 20 70 |
|
0805 20 90 |
|
0805 50 90 |
|
0805 90 00 |
Uve, fresche o secche
|
0806 10 10 |
|
0806 10 90 |
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
|
0807 11 00 |
|
0807 19 00 |
Cotogne
|
0808 20 90 |
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
|
0809 10 00 |
|
0809 20 05 |
|
0809 20 95 |
|
0809 30 10 |
|
0809 30 90 |
|
0809 40 05 |
Altra frutta fresca
|
0810 10 00 |
|
0810 20 90 |
|
0810 40 90 |
|
0810 50 00 |
|
0810 60 00 |
|
0810 90 50 |
|
0810 90 60 |
|
0810 90 70 |
|
0810 90 95 |
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
|
0811 10 11 |
|
0811 10 19 |
|
0811 20 11 |
|
0811 20 31 |
|
0811 20 39 |
|
0811 20 59 |
|
0811 90 11 |
|
0811 90 19 |
|
0811 90 39 |
|
0811 90 75 |
|
0811 90 80 |
|
0811 90 95 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
|
0812 10 00 |
|
0812 90 10 |
|
0812 90 20 |
|
0812 90 70 |
|
0812 90 98 |
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta a guscio o di frutta secche
|
0813 20 00 |
|
0813 40 10 |
|
0813 50 19 |
|
0813 50 91 |
|
0813 50 99 |
Pepe
|
0904 20 10 |
Frumento (grano) e frumento segalato
|
1001 10 00 |
|
1001 90 10 |
|
1001 90 91 |
|
1001 90 99 |
Segale
|
1002 00 00 |
Orzo
|
1003 00 10 |
|
1003 00 90 |
Avena
|
1004 00 00 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
|
1008 10 00 |
|
1008 20 00 |
|
1008 90 10 |
|
1008 90 90 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
|
1101 00 11 |
|
1101 00 15 |
|
1101 00 90 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
|
1102 10 00 |
|
1102 90 10 |
|
1102 90 30 |
|
1102 90 90 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
|
1103 11 10 |
|
1103 11 90 |
|
1103 19 10 |
|
1103 19 30 |
|
1103 19 40 |
|
1103 19 90 |
|
1103 20 10 |
|
1103 20 20 |
|
1103 20 30 |
|
1103 20 60 |
|
1103 20 90 |
Cereali altrimenti lavorati
|
1104 12 10 |
|
1104 12 90 |
|
1104 19 10 |
|
1104 19 30 |
|
1104 19 61 |
|
1104 19 69 |
|
1104 19 99 |
|
1104 22 20 |
|
1104 22 30 |
|
1104 22 50 |
|
1104 22 90 |
|
1104 22 98 |
|
1104 29 01 |
|
1104 29 03 |
|
1104 29 05 |
|
1104 29 07 |
|
1104 29 09 |
|
1104 29 11 |
|
1104 29 18 |
|
1104 29 30 |
|
1104 29 51 |
|
1104 29 55 |
|
1104 29 59 |
|
1104 29 81 |
|
1104 29 85 |
|
1104 29 89 |
|
1104 30 10 |
Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
|
1105 10 00 |
|
1105 20 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
|
1106 10 00 |
|
1106 20 10 |
|
1106 20 90 |
|
1106 30 10 |
|
1106 30 90 |
Malto, anche torrefatto
|
1107 10 11 |
|
1107 10 19 |
|
1107 10 91 |
|
1107 10 99 |
|
1107 20 00 |
Altri prodotti vegetali
|
1212 91 20 |
|
1212 91 80 |
Grasso di maiale
|
1501 00 19 |
|
1504 30 10 |
Soia
|
1507 10 90 |
|
1507 90 90 |
Olio d’oliva e sue frazioni
|
1509 10 10 |
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1509 10 90 |
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1509 90 00 |
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1510 00 10 |
Altri oli e loro frazioni
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1510 00 90 |
Girasole
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1512 11 91 |
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1512 11 99 |
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1512 19 90 |
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1512 21 90 |
|
1512 29 90 |
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni
|
1514 11 90 |
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1514 19 90 |
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1514 91 90 |
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1514 99 90 |
Degras, residui
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1522 00 31 |
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1522 00 39 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue
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1601 00 91 |
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1601 00 99 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
|
1602 10 00 |
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1602 20 11 |
|
1602 20 19 |
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1602 20 90 |
|
1602 31 11 |
|
1602 31 19 |
|
1602 31 30 |
|
1602 31 90 |
|
1602 32 11 |
|
1602 32 19 |
|
1602 32 30 |
|
1602 32 90 |
|
1602 39 21 |
|
1602 39 29 |
|
1602 39 40 |
|
1602 39 80 |
|
1602 41 10 |
|
1602 41 90 |
|
1602 42 10 |
|
1602 42 90 |
|
1602 49 11 |
|
1602 49 13 |
|
1602 49 15 |
|
1602 49 19 |
|
1602 49 30 |
|
1602 49 50 |
|
1602 49 90 |
|
1602 50 31 |
|
1602 50 39 |
|
1602 50 80 |
|
1602 90 10 |
|
1602 90 31 |
|
1602 90 41 |
|
1602 90 51 |
|
1602 90 69 |
|
1602 90 72 |
|
1602 90 74 |
|
1602 90 76 |
|
1602 90 78 |
|
1602 90 98 |
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
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1702 11 00 |
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1702 19 00 |
Paste alimentari
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1902 20 30 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante
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2001 10 00 |
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2001 90 50 |
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2001 90 65 |
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2001 90 93 |
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2001 90 99 |
Funghi e tartufi
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2003 10 20 |
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2003 10 30 |
|
2003 20 00 |
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2003 90 00 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati
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2004 10 10 |
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2004 10 99 |
|
2004 90 50 |
|
2004 90 91 |
|
2004 90 98 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati
|
2005 10 00 |
|
2005 20 20 |
|
2005 20 80 |
|
2005 40 00 |
|
2005 51 00 |
|
2005 59 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite
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2006 00 31 |
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2006 00 35 |
|
2006 00 38 |
|
2006 00 99 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
|
2007 10 91 |
|
2007 10 99 |
|
2007 91 90 |
|
2007 99 91 |
|
2007 99 93 |
|
2007 99 98 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante
|
2008 11 94 |
|
2008 11 98 |
|
2008 19 19 |
|
2008 19 95 |
|
2008 19 99 |
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2008 20 11 |
|
2008 20 31 |
|
2008 20 51 |
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2008 20 59 |
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2008 20 71 |
|
2008 20 79 |
|
2008 20 90 |
|
2008 30 11 |
|
2008 30 19 |
|
2008 30 31 |
|
2008 30 39 |
|
2008 30 51 |
|
2008 30 59 |
|
2008 30 79 |
|
2008 30 90 |
|
2008 40 11 |
|
2008 40 19 |
|
2008 40 21 |
|
2008 40 29 |
|
2008 40 31 |
|
2008 40 39 |
|
2008 50 11 |
|
2008 50 19 |
|
2008 50 31 |
|
2008 50 39 |
|
2008 50 51 |
|
2008 50 59 |
|
2008 60 11 |
|
2008 60 19 |
|
2008 60 31 |
|
2008 60 39 |
|
2008 60 50 |
|
2008 60 60 |
|
2008 60 70 |
|
2008 60 90 |
|
2008 70 11 |
|
2008 70 19 |
|
2008 70 31 |
|
2008 70 39 |
|
2008 70 51 |
|
2008 70 59 |
|
2008 80 11 |
|
2008 80 19 |
|
2008 80 31 |
|
2008 80 39 |
|
2008 80 50 |
|
2008 80 70 |
|
2008 80 90 |
|
2008 92 16 |
|
2008 92 18 |
|
2008 99 21 |
|
2008 99 23 |
|
2008 99 24 |
|
2008 99 28 |
|
2008 99 31 |
|
2008 99 34 |
|
2008 99 36 |
|
2008 99 37 |
|
2008 99 43 |
|
2008 99 45 |
|
2008 99 46 |
|
2008 99 49 |
|
2008 99 61 |
|
2008 99 62 |
|
2008 99 67 |
|
2008 99 72 |
|
2008 99 78 |
|
2008 99 99 |
Succhi di frutta
|
2009 11 11 |
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2009 11 19 |
|
2009 11 91 |
|
2009 19 11 |
|
2009 19 19 |
|
2009 19 91 |
|
2009 19 98 |
|
2009 21 00 |
|
2009 29 11 |
|
2009 29 19 |
|
2009 29 91 |
|
2009 29 99 |
|
2009 31 11 |
|
2009 31 19 |
|
2009 31 51 |
|
2009 31 59 |
|
2009 31 91 |
|
2009 31 99 |
|
2009 39 11 |
|
2009 39 19 |
|
2009 39 31 |
|
2009 39 39 |
|
2009 39 51 |
|
2009 39 55 |
|
2009 39 59 |
|
2009 39 91 |
|
2009 39 95 |
|
2009 39 99 |
|
2009 41 99 |
|
2009 49 11 |
|
2009 49 19 |
|
2009 49 91 |
|
2009 49 99 |
|
2009 50 10 |
|
2009 50 90 |
|
2009 80 11 |
|
2009 80 19 |
|
2009 80 34 |
|
2009 80 35 |
|
2009 80 50 |
|
2009 80 61 |
|
2009 80 63 |
|
2009 80 73 |
|
2009 80 79 |
|
2009 80 85 |
|
2009 80 86 |
|
2009 80 97 |
|
2009 80 99 |
|
2009 90 11 |
|
2009 90 19 |
|
2009 90 21 |
|
2009 90 29 |
|
2009 90 31 |
|
2009 90 39 |
|
2009 90 41 |
|
2009 90 51 |
|
2009 90 59 |
|
2009 90 73 |
|
2009 90 79 |
|
2009 90 92 |
|
2009 90 94 |
|
2009 90 95 |
|
2009 90 96 |
|
2009 90 97 |
|
2009 90 98 |
Altre preparazioni alimentari
|
2106 90 51 |
Vini di uve fresche
|
2204 10 19 |
|
2204 10 99 |
|
2204 21 10 |
|
2204 21 82 |
|
2204 21 83 |
|
2204 21 98 |
|
2204 21 99 |
|
2204 29 10 |
|
2204 29 58 |
|
2204 29 75 |
|
2204 29 98 |
|
2204 29 99 |
|
2204 30 10 |
|
2204 30 92 |
|
2204 30 94 |
|
2204 30 96 |
|
2204 30 98 |
Altre bevande fermentate
|
2206 00 10 |
Crusche, stacciature ed altri residui dell’industria alimentare
|
2302 30 10 |
|
2302 30 90 |
|
2302 40 10 |
|
2302 40 90 |
Panelli e altri residui solidi
|
2306 90 19 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali
|
2309 10 13 |
|
2309 10 15 |
|
2309 10 19 |
|
2309 10 33 |
|
2309 10 39 |
|
2309 10 51 |
|
2309 10 53 |
|
2309 10 59 |
|
2309 10 70 |
|
2309 90 33 |
|
2309 90 35 |
|
2309 90 39 |
|
2309 90 43 |
|
2309 90 49 |
|
2309 90 51 |
|
2309 90 53 |
|
2309 90 59 |
|
2309 90 70 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
|
2401 10 10 |
|
2401 10 20 |
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2401 10 41 |
|
2401 10 49 |
|
2401 10 60 |
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2401 20 10 |
|
2401 20 20 |
|
2401 20 41 |
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2401 20 60 |
|
2401 20 70 |
RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
concerning the Principality of Andorra
1
Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2.
Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1.
Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2.
Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
(1) Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.
(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(3) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(4) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(5) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(6) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(7) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(8) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(9) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(10) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(11) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(12) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(13) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(14) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(15) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(16) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(17) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(18) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(19) Sono considerati ad alta trasparenza: i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 per cento.
(20) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(21) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(22) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(23) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(24) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(25) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(26) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(27) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(28) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(29) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(30) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(31) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(32) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(33) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(34) Cfr. la nota introduttiva 6.
(35) Cfr. la nota introduttiva 6.
(36) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(37) Cfr. la nota introduttiva 6.
(38) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(39) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(40) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(41) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.