ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
24 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/434 del Consiglio, del 23 marzo 2020, che modifica la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

1

 

*

Decisione (PESC) 2020/435 del Consiglio, del 23 marzo 2020, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ( GU L 045 del 18.2.2020 )

5

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ( GU L 045 del 18.2.2020 )

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

24.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/1


DECISIONE (PESC) 2020/434 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2020

che modifica la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC (1) relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).

(2)

Il 14 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/716 (2) con la quale ha adattato e prorogato il mandato dell’EUTM Mali, e ha fissato un importo di riferimento finanziario dal 19 maggio 2018 fino al 18 maggio 2020.

(3)

Nelle sue risoluzioni 2391 (2017) e 2480 (2019) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato il suo forte impegno a favore della sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dei paesi del G5 Sahel (G5 Sahel), ossia Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, ha elogiato il contributo dei partner bilaterali e multilaterali al rafforzamento delle capacità di sicurezza nella regione del Sahel, soprattutto il ruolo delle missioni dell’Unione europea (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger) nel fornire formazione e consulenza strategica alle forze di sicurezza nazionali nella regione del Sahel, ha accolto con favore le iniziative delle forze francesi a sostegno delle operazioni della forza congiunta del G5 Sahel e chiesto che tra la Minusma, le forze armate maliane, la forza congiunta del G5 Sahel, le forze francesi e le missioni dell’Unione europea in Mali si instaurino coordinamento, scambio di informazioni e, ove applicabile, sostegno adeguati.

(4)

Alla luce della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell’EUTM Mali e di prorogarlo fino al 18 maggio 2024 e di svolgere una revisione strategica preliminare dopo massimo due anni.

(5)

Occorre inoltre fissare l’importo di riferimento finanziario necessario per coprire le spese relative all’EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2020 al 18 maggio 2024.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/34/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/34/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione in Mali (EUTM Mali), al fine di contribuire al ripristino della capacità militare delle forze armate maliane (FAM) per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l’integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici, nonché di fornire consulenza militare alla forza congiunta del G5 Sahel e alle forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel. L’EUTM Mali non partecipa a operazioni di combattimento.

2.   Gli obiettivi strategici dell’EUTM Mali sono:

a)

contribuire a migliorare la capacità operativa delle FAM sotto il controllo delle legittime autorità civili del Mali;

b)

sostenere il G5 Sahel rendendo operative la forza congiunta del G5 Sahel e le forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel.

3.   Ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera a), l’EUTM Mali fornisce alle FAM consulenza, formazione, ivi compresa la formazione pre-schieramento, istruzione e tutoraggio militari, attraverso l’accompagnamento non esecutivo fino al livello tattico, affinché l’EUTM Mali sia in grado di dare seguito alle attività delle FAM e di monitorarne i risultati e il comportamento, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

4.   Ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l’EUTM Mali fornisce alla forza congiunta del G5 Sahel e alle forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel consulenza, formazione e tutoraggio militari, attraverso l’accompagnamento non esecutivo fino al livello tattico.

5.   L’EUTM Mali segue un approccio graduale e modulare per le attività al di fuori del Mali a sostegno del G5 Sahel.

6.   Le attività dell’EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell’Unione, in linea con l’approccio integrato dell’UE, e con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare le Nazioni Unite (ONU), l’operazione Barkhane e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) al fine di rafforzare la coerenza delle azioni, assicurare la prevenzione della conflittualità e ottimizzare in modo adeguato le risorse, nel debito rispetto del quadro istituzionale dell’Unione. Tali attività riceveranno il sostegno della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) dell’EUCAP Sahel Mali.».

2)

all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2020 al 18 maggio 2024 è di 133 711 059 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 15 % in impegni e a 0 % in pagamenti.».

3)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il mandato dell’EUTM Mali scade il 18 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19).

(2)  Decisione (PESC) 2018/716 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 120 del 16.5.2018, pag. 8).


24.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/4


DECISIONE (PESC) 2020/435 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2020

che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2021.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).


Rettifiche

24.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/5


Rettifica del regolamento (UE) 2020/213 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 45 del 18 febbraio 2020 )

Pagina 1, articolo 1, punto 1

anziché:

«1)

il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe;”»

leggasi:

«1)

il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe”;».


24.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/6


Rettifica della decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 45 del 18 febbraio 2020 )

Pagina 4, articolo 1, punto 1

anziché:

«1)

il titolo è sostituito dal seguente:

“Decisione 2011/101/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe”;»

leggasi:

«1)

il titolo è sostituito dal seguente:

“Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe”;».