|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici ( 1 ) |
|
|
|
|
ORIENTAMENTI |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione. |
|
(2) |
Dal momento che per la produzione di semi germogliati le plantule utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare e sono consumate direttamente come prodotto alimentare, i semi utilizzati per la produzione di semi germogliati dovrebbero essere biologici. |
|
(3) |
Per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api, quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse, la possibilità di utilizzare il polline da apicoltura biologica potrebbe evitare la grave denutrizione delle larve. Al fine di aumentare le possibilità di sopravvivenza della colonia, è opportuno consentire l’alimentazione delle colonie di api anche con polline biologico. |
|
(4) |
Per quanto concerne i requisiti relativi all’origine degli animali di acquacoltura, in particolare relativamente alla produzione di novellame, l’allevamento larvale è caratterizzato da tre fasi: la fase di incubazione delle uova e autotrofa in cui le larve consumano le riserve del sacco vitellino, la fase eterotrofa in cui le larve sono alimentate con il plancton e lo svezzamento finale con passaggio a nuovi regimi alimentari. Poiché tale ultima fase di sviluppo larvale dà origine al novellame, è opportuno prevedere nuove condizioni per la produzione di novellame che incorporino le conoscenze più recenti nel settore, in linea con i principi della produzione biologica. |
|
(5) |
Le norme vigenti sull’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori comprendono una restrizione quantitativa generale riguardante i mangimi di origine vegetale. Poiché l’alimentazione che ne risulta non soddisfa le esigenze nutrizionali di tutte le specie e di tutte le fasi di sviluppo, è opportuno abolire tale restrizione. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. |
|
(7) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
|
(1) |
nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
|
|
(2) |
nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
(3) |
la parte III è così modificata:
|
ORIENTAMENTI
|
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/4 |
INDIRIZZO (UE) 2020/428 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 marzo 2020
che abroga l’indirizzo BCE/2012/16 relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (BCE/2020/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafi 1 e 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il sistema di scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (DECS) è un’interfaccia istituita con l’indirizzo BCE/2012/16 (1) per aumentare al massimo l’efficienza e armonizzare ulteriormente le operazioni in contanti tra banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) e i loro clienti nell’area dell’euro. Dato che i servizi di contante offerti attualmente dalle BCN variano notevolmente tra loro, DECS assicura l’intercambiabilità dei dati per le operazioni in contanti transfrontaliere e i trasferimenti di banconote in euro tra BCN che usano diversi sistemi di gestione del contante. |
|
(2) |
DECS è stato introdotto dalla maggior parte delle BCN tra il 2012 e il 2015. |
|
(3) |
Dalla sua introduzione, il DECS non è stato utilizzato in relazione a operazioni in contanti tra le BCN e i loro clienti nell’area dell’euro, tuttavia tale funzione richiede una manutenzione periodica da parte delle BCN, che deve essere pagata con fondi pubblici. Pertanto DECS non dovrebbe più essere utilizzato per comunicare dati relativi a operazioni in contanti tra le BCN e i loro clienti nell’area dell’euro. |
|
(4) |
I messaggi concernenti i trasferimenti dovrebbero continuare ad essere scambiati tra le BCN e a tale scopo dovrebbero essere adottate disposizioni interne. |
|
(5) |
È pertanto opportuno che l’indirizzo BCE/2012/16 sia abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Abrogazione dell’indirizzo BCE/2012/16
L’indirizzo BCE/2012/16 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2020.
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 marzo 2020.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo BCE/2012/16, del 20 luglio 2012, relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (GU L 245 dell’11.9.2012, pag. 3).
Rettifiche
|
23.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/6 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 24 luglio 2018 )
Alla pagina 9, allegato, tabella 1, terza colonna, «Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura», per la voce «Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba»:
anziché:
«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)” »,
leggasi:
«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)” ».
Alla pagina 10, allegato, tabella 1, terza colonna, «Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura», per la voce «Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba»:
anziché:
«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)” »,
Leggasi:
«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)” ».