ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
23 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici ( 1 )

1

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2020/428 della Banca centrale europea, del 5 marzo 2020, che abroga l’indirizzo BCE/2012/16 relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (BCE/2020/12)

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ( GU L 187 del 24.7.2018 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione.

(2)

Dal momento che per la produzione di semi germogliati le plantule utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare e sono consumate direttamente come prodotto alimentare, i semi utilizzati per la produzione di semi germogliati dovrebbero essere biologici.

(3)

Per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api, quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse, la possibilità di utilizzare il polline da apicoltura biologica potrebbe evitare la grave denutrizione delle larve. Al fine di aumentare le possibilità di sopravvivenza della colonia, è opportuno consentire l’alimentazione delle colonie di api anche con polline biologico.

(4)

Per quanto concerne i requisiti relativi all’origine degli animali di acquacoltura, in particolare relativamente alla produzione di novellame, l’allevamento larvale è caratterizzato da tre fasi: la fase di incubazione delle uova e autotrofa in cui le larve consumano le riserve del sacco vitellino, la fase eterotrofa in cui le larve sono alimentate con il plancton e lo svezzamento finale con passaggio a nuovi regimi alimentari. Poiché tale ultima fase di sviluppo larvale dà origine al novellame, è opportuno prevedere nuove condizioni per la produzione di novellame che incorporino le conoscenze più recenti nel settore, in linea con i principi della produzione biologica.

(5)

Le norme vigenti sull’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori comprendono una restrizione quantitativa generale riguardante i mangimi di origine vegetale. Poiché l’alimentazione che ne risulta non soddisfa le esigenze nutrizionali di tutte le specie e di tutte le fasi di sviluppo, è opportuno abolire tale restrizione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

(7)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1)

nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di semi germogliati, a condizione che i semi siano biologici, e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.»;

(2)

nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.»;

(3)

la parte III è così modificata:

a)

al punto 3.1.2, è aggiunto il punto seguente:

«3.1.2.3.

Produzione di novellame

Nell’allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il «mesocosmo» o «allevamento in grandi volumi»). Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;

b)

la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m3; e

c)

le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.»;

b)

al punto 3.1.3.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.»


ORIENTAMENTI

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/4


INDIRIZZO (UE) 2020/428 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 marzo 2020

che abroga l’indirizzo BCE/2012/16 relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (BCE/2020/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafi 1 e 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (DECS) è un’interfaccia istituita con l’indirizzo BCE/2012/16 (1) per aumentare al massimo l’efficienza e armonizzare ulteriormente le operazioni in contanti tra banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) e i loro clienti nell’area dell’euro. Dato che i servizi di contante offerti attualmente dalle BCN variano notevolmente tra loro, DECS assicura l’intercambiabilità dei dati per le operazioni in contanti transfrontaliere e i trasferimenti di banconote in euro tra BCN che usano diversi sistemi di gestione del contante.

(2)

DECS è stato introdotto dalla maggior parte delle BCN tra il 2012 e il 2015.

(3)

Dalla sua introduzione, il DECS non è stato utilizzato in relazione a operazioni in contanti tra le BCN e i loro clienti nell’area dell’euro, tuttavia tale funzione richiede una manutenzione periodica da parte delle BCN, che deve essere pagata con fondi pubblici. Pertanto DECS non dovrebbe più essere utilizzato per comunicare dati relativi a operazioni in contanti tra le BCN e i loro clienti nell’area dell’euro.

(4)

I messaggi concernenti i trasferimenti dovrebbero continuare ad essere scambiati tra le BCN e a tale scopo dovrebbero essere adottate disposizioni interne.

(5)

È pertanto opportuno che l’indirizzo BCE/2012/16 sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Abrogazione dell’indirizzo BCE/2012/16

L’indirizzo BCE/2012/16 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2020.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 marzo 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo BCE/2012/16, del 20 luglio 2012, relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (GU L 245 dell’11.9.2012, pag. 3).


Rettifiche

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/6


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 24 luglio 2018 )

Alla pagina 9, allegato, tabella 1, terza colonna, «Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura», per la voce «Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba»:

anziché:

«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)” »,

leggasi:

«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)” ».

Alla pagina 10, allegato, tabella 1, terza colonna, «Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura», per la voce «Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba»:

anziché:

«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba)” »,

Leggasi:

«La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)” ».