ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 077I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
15 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 77/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/402 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2020

che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'insorgenza della crisi epidemiologica causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la malattia ad esso associata, COVID-19, si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, giungendo anche nel territorio dell'Unione. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il rischio associato alle infezioni da COVID-19 per le persone nell'Unione è attualmente considerato da moderato a elevato, sulla base della probabilità di trasmissione e dell'impatto della malattia. Il virus si diffonde rapidamente all'interno dell'Unione e potrebbe avere un enorme impatto in termini di salute pubblica con esiti fatali consistenti nei gruppi ad alto rischio e significative perturbazioni economiche e sociali.

(2)

In questo contesto la necessità dei dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I è già aumentata in modo significativo. Data la natura di tale necessità e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.

(3)

In linea con le conclusioni del Consiglio dei ministri della Salute del 13 febbraio 2020 è stata avviata una procedura di appalto per i dispositivi di protezione individuale nel quadro dell'accordo di aggiudicazione congiunta per le contromisure mediche. Secondo un calendario indicativo e in funzione della situazione del mercato, esso potrebbe essere finalizzato all'inizio di aprile.

(4)

La domanda di dispositivi medici di protezione si è acuita negli ultimi giorni e si prevede che continuerà ad aumentare in modo significativo nel prossimo futuro, con conseguenti penurie in molti Stati membri. In tutto il mercato unico dell'UE è arduo soddisfare la domanda di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine per la protezione della bocca. In questo momento si sta lavorando per aumentare le capacità di fabbricazione. Ciò potrebbe portare a un riesame della misura in funzione delle esigenze e dell'evoluzione della situazione.

(5)

Nell'Unione la produzione di dispositivi di protezione individuale come le mascherine per la protezione della bocca è attualmente concentrata in un numero limitato di Stati membri, ossia Repubblica ceca, Francia, Germania e Polonia. Nonostante sia stato incoraggiato l'aumento della produzione, l'attuale livello di produzione dell'Unione e le scorte esistenti non saranno sufficienti a soddisfare la domanda all'interno dell'Unione. Ciò è particolarmente vero in ragione del fatto che la domanda aumenta a causa della situazione epidemica e i dispositivi di protezione individuale possono essere esportati senza restrizioni in altre parti del mondo.

(6)

Alcuni paesi terzi hanno già deciso ufficialmente di limitare le esportazioni di dispositivi di protezione, altri sembrano aver intrapreso azioni simili a livello più informale. Alcuni di questi paesi sono anche fornitori tradizionali del mercato dell'Unione e ciò esercita un'ulteriore pressione su quest'ultimo.

(7)

Al fine di porre rimedio a una situazione critica e prevenirla, è nell'interesse dell'Unione che la Commissione adotti una misura immediata di durata limitata per assicurare che le esportazioni di dispositivi di protezione individuale siano subordinate ad autorizzazione, al fine di garantire che le forniture nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale.

(8)

L'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire l'assistenza fornita a paesi terzi, e in funzione delle esigenze degli Stati membri. Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata delle presenti misure temporanee.

(9)

All'interno dell'Unione vi è la vitale necessità di disporre di dispositivi di protezione per ospedali, pazienti, operatori del settore, autorità di protezione civile. Questa vitale necessità è costantemente monitorata attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

(10)

Tale misura si applica attualmente ai dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I, ma potrebbe essere necessario un riesame dell'ambito di applicazione dell'allegato e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

(11)

A causa dell'urgenza della situazione, giustificata dalla rapida diffusione dell'infezione da COVID-19, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479.

(12)

Al fine di prevenire un depauperamento delle scorte dovuto a speculazione, è opportuno che il presente regolamento di esecuzione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, tali misure dovrebbero avere una durata di sei settimane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione di esportazione

1.   L'esportazione fuori dall'Unione di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.

2.   Senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata.

Articolo 2

Aspetti procedurali

1.   Se il dispositivo di protezione si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

2.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione entro un termine che è determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non supera i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.

3.   Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, se del caso, se l'esportazione serve, tra l'altro:

ad adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute (2) a carattere transfrontaliero;

a sostenere interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione europea o da altre istituzioni dell'Unione;

a rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e trattate da quest'ultimo;

a sostenere le attività statutarie di società di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra e nella misura in cui esse non pregiudichino la capacità di operare come società di soccorso nazionale;

a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;

ad approvvigionare delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero.

4.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

Articolo 3

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei settimane. Esso cessa automaticamente di applicarsi al termine di tale periodo di sei settimane.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(2)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 (1).

Categoria

Descrizione

Codici NC

Occhiali e visiere o schermi protettivi

Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti,

Che coprono gli occhi e le zone circostanti,

Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali,

Lenti trasparenti,

Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Visiere o schermi facciali

Dispositivi per la protezione della zona del volto e delle relative mucose (ad esempio, occhi, naso, bocca) contro i materiali potenzialmente infettanti,

Comprendono una visiera o schermo di materiale trasparente,

Comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (ad esempio, bande elastiche, stanghette o bardature)

Possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, come descritto successivamente,

Riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Dispositivi per la protezione di bocca e naso

Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente contro i materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore,

Possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto sopra,

Anche munite di un filtro sostituibile

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Indumenti protettivi

Indumenti (ad esempio, camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Guanti

Guanti per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).


ALLEGATO II

Modello di modulo di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 1

Quando rilasciano le autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si assicurano che il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale (regolamento (UE) 2020/402)

1.

Esportatore

(numero EORI, se del caso)

2.

Numero dell'autorizzazione

3.

Data di scadenza

4.

Autorità che rilascia l'autorizzazione

5.

Paese di destinazione

6.

Destinatario finale

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

12.

Firma, luogo e data, timbro

Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione.

È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione del contrario.

Le caselle da 7 a 11 sono ripetute 4 volte per consentire la richiesta dell'autorizzazione per 4 prodotti diversi.

Casella 1

Esportatore

Nome e indirizzo completi dell'esportatore per il quale è rilasciata l'autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 2

Numero dell'autorizzazione

Il numero dell'autorizzazione è completato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a 2 lettere (1) dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, yyyy sono le 4 cifre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, 999999 è un numero a 6 cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall'autorità di rilascio.

Casella 3

Data di scadenza

L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell'autorizzazione. La data di scadenza non può essere posteriore a 6 settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l'autorizzazione scade al più tardi 6 settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Casella 4

Autorità che rilascia l'autorizzazione

Nome e indirizzo completi dell'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione.

Casella 5

Paese di destinazione

Codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l'autorizzazione.

Casella 6

Destinatario finale

Nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell'autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 7

Codice della merce

Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (2) utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Casella 8

Quantità

La quantità di merci misurata nell'unità di cui alla casella 9.

Casella 9

Unità

L'unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 8. Le unità da utilizzare sono "P/ST" per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine) e "PA" per i prodotti contati a paio (ad esempio, i guanti).

Casella 10

Descrizione delle merci

Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione delle merci.

Casella 11

Luogo

Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.

Casella 12

Firma, timbro, luogo e data

La firma e il timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell'autorizzazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).