ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 68

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 marzo 2020


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 273/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/292]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/293]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/294]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 276/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/295]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 277/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/296]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 278/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/297]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 279/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/298]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 280/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/299]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 281/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/300]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 282/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/301]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 284/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/302]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 285/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/303]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 286/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/304]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/305]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 288/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/306]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 289/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/307]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 290/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/308]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 291/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/309]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 292/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/310]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 293/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/311]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 294/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/312]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 295/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/313]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/314]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 297/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/315]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 298/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/316]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/317]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/318]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/319]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 302/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE [2020/320]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 303/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE [2020/321]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 304/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/322]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 305/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/323]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 306/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/324]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 307/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/325]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 308/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/326]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 309/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/327]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 310/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/328]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato X (Servizi d’interesse generale) e l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2020/329]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 312/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/330]

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 313/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/331]

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 314/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/332]

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 315/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/333]

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 316/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/334]

71

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 317/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/335]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 318/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/336]

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 319/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/337]

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 320/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/338]

77

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/339]

79

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 322/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/340]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 323/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/341]

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 324/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/342]

82

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 325/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/343]

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 326/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/344]

84

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 328/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2020/346]

87

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 329/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2020/347]

88

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 283/2019

89

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 273/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/292]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1o agosto 2018, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea designato per l’afta epizootica (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 D 1099: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1o agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11).»

2.

Al punto 48 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 1099: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1o agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 197 del 3.8.2018, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 274/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/293]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1177: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell’11.7.2019, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 185 dell’11.7.2019, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 275/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/294]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1678: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 della Commissione, del 4 ottobre 2019 (GU L 257 dell’8.10.2019, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1678 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 257 dell’8.10.2019, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 276/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l’elenco dei generi e delle specie nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell’allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell’allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio) del capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 L 0990: Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 160 del 18.6.2019, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 277/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/296]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 231 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32019 R 0230: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 della Commissione, del 7 febbraio 2019 (GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 111).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/230 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 111.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 278/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 302 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«303.

32019 R 0894: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 279/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 11b (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31 q (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32019 R 0478: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32019 R 0478: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/478 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

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L 68/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 280/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/299]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, la decisione 2006/778/CE della Commissione (2) e la decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione (3), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11b [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11ba.

32019 R 0723: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 31 q [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qa.

32019 R 0723: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»

3.

Il testo del punto 14 (Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione) della parte 9.1 del capitolo I e il testo del punto 4 (Decisione 2006/778/CE della Commissione) della parte 9.2 del capitolo I sono soppressi a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

Dopo il punto 164 [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II è inserito il seguente punto:

«164a.

32019 R 0723: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1.

(2)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39.

(3)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 107.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

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L 68/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 281/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11ba [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i seguenti punti:

«11bb.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

11bc.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».

2.

Dopo il punto 31qa [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:

«31qb.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

31qc.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).».

Articolo 2

Dopo il punto 164a [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II sono inseriti i seguenti punti:

«164b.

32019 R 1602: Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

164c.

32019 R 1666: Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1602 e (UE) 2019/1666 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6.

(2)  GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

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L 68/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 282/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, le decisioni 92/486/CEE (2), 2004/292/CE (3) e 2005/123/CE (4) della Commissione, il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione (5) e le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1918 (6) e (UE) 2018/1553 (7) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme per il funzionamento dell’IMSOC, istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per garantire l’omogeneità e l’applicazione uniforme delle norme sui controlli ufficiali nel SEE, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA hanno accesso all’IMSOC.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11bc [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11bd.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

2.

Dopo il punto 31qc (Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione) del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qd.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

3.

Il testo dei punti 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, 12 (Decisione 92/486/CEE della Commissione) e 118 (Decisione 2004/292/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I, 54 [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I, 31ja [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 47a [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 164c [Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«164d.

32019 R 1715: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA hanno lo stesso accesso all’IMSOC delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE;

b)

l’Autorità di vigilanza EFTA ha accesso all’IMSOC.»

2.

Il testo dei punti 54zzzia [Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione] e 54zzzzzm [Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (9).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

(2)  GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(4)  GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 53.

(5)  GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7.

(6)  GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31.

(7)  GU L 260 del 17.10.2018, pag. 22.

(8)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

IT

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L 68/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 284/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/302]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I e al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).»

Articolo 2

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019 (GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale


5.3.2020   

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L 68/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 285/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0552: Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019 (GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0552: Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019 (GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/552 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 96 del 5.4.2019, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 286/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato, teflubenzurone e tetraconazolo in o su determinati prodotti (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 0973: Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3),

32019 R 0977: Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1),

32019 R 1015: Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 0973: Regolamento (UE) 2019/973 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3),

32019 R 0977: Regolamento (UE) 2019/977 della Commissione, del 13 giugno 2019 (GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1),

32019 R 1015: Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/973, (UE) 2019/977 e (UE) 2019/1015 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 157 del 14.6.2019, pag. 3.

(2)  GU L 159 del 17.6.2019, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 287/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/305]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1176: Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell’11.7.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1176: Regolamento (UE) 2019/1176 della Commissione, del 10 luglio 2019 (GU L 185 dell’11.7.2019, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 185 dell’11.7.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 288/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/745 abroga, a decorrere dal 26 maggio 2020, le direttive 90/385/CEE (2) e 93/42/CEE (3) del Consiglio, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 26 maggio 2020,

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e al punto 41 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0745: Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9

Articolo 2

L’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzc (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII, al punto 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII e al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0745: Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9

2.

Dopo il punto 10 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione) del capitolo XXX è inserito quanto segue:

«11.

32017 R 0745: Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (“MDCG”) istituito a norma dell’articolo 103, ma non hanno diritto di voto.

b)

Gli Stati EFTA partecipano alla banca dati europea dei dispositivi medici (“Eudamed”) predisposta dalla Commissione a norma dell’articolo 33.»

3.

Il testo del punto 1 (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) e del punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) del capitolo XXX è soppresso a decorrere dal 26 maggio 2020.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/745, rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 9, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(2)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(3)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 289/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (1), rettificato dalla GU L 263 del 16.10.2019, pag. 41.

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo I, dell’accordo SEE, ai punti 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione], 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zzv [Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1832: Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018 (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 263 del 16.10.2019, pag. 41

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1832, rettificato dalla GU L 263 del 16.10.2019, pag. 41, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 290/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/308]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/978 della Commissione, del 14 giugno 2019, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE, al punto 54 j [Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0978: Regolamento (UE) 2019/978 della Commissione, del 14 giugno 2019 (GU L 159 del 17.6.2019, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/978 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 159 del 17.6.2019, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 291/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/309]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell’8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE, al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1338: Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell’8 agosto 2019 (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1338 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 209 del 9.8.2019, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 292/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all’acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE, al punto 77b (Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0828: Regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019 (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/828 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 137 del 23.5.2019, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 293/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/311]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1o agosto 2019, che autorizza l’immissione sul mercato della betaina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 1294: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1o agosto 2019 (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16),

32019 R 1314: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019 (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4).»

2.

Dopo il punto 166 (Regolamento (UE) 2019/760 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«167.

32019 R 1294: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1294 della Commissione, del 1o agosto 2019, che autorizza l’immissione sul mercato della betaina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16).

168.

32019 R 1314: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1294 e (UE) 2019/1314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 204 del 2.8.2019, pag. 16.

(2)  GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 294/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/312]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 1686: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell’8 ottobre 2019 (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13).»;

2.

dopo il punto 168 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«169.

32019 R 1686: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 295/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/313]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’accordo SEE, allegato II, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzza (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«12zzzzzzb.

32019 D 1331: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente olio di menta piperita e citronellale comunicati dal Regno Unito in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 7.8.2019, pag. 37)».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 207 del 7.8.2019, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/314]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell’11 giugno 2019, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo XV, dell’accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0957: Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell’11 giugno 2019 (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 37).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/957 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 154 del 12.6.2019, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 297/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/315]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d’estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II dell’accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 0291: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019 (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17),

32019 R 0324: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019 (GU L 57 del 26.2.2019, pag. 1),

32019 R 0337: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12),

32019 R 0344: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019 (GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 7),

32019 R 0481: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19).»

2.

Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0336: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 8).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzt [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzzu.

32019 R 0337: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12).

13zzzzzzzzzv.

32019 R 0344: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 7).

13zzzzzzzzzw.

32019 R 0481: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/291, (UE) 2019/324, (UE) 2019/336, (UE) 2019/337, (UE) 2019/344 e (UE) 2019/481 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17.

(2)  GU L 57 del 26.2.2019, pag. 1.

(3)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 8.

(4)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 12.

(5)  GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 7.

(6)  GU L 82 del 25.3.2019, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 298/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/316]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell’8 maggio 2019, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore (5).

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II dell’accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 0677: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15),

32019 R 0706: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 11),

32019 R 0707: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019 (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 16),

32019 R 0717: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell’8 maggio 2019 (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44).»

2.

Ai punti 13f [Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione] e 13zzze [Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0724: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019 (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzw [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzzx.

32019 R 0677: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).

13zzzzzzzzzy.

32019 R 0706: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione, del 7 maggio 2019, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 11).

13zzzzzzzzzz.

32019 R 0717: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell’8 maggio 2019, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/677, (UE) 2019/706, (UE) 2019/707, (UE) 2019/717 e (UE) 2019/724 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15.

(2)  GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 11.

(3)  GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 16.

(4)  GU L 122 del 10.5.2019, pag. 44.

(5)  GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/317]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’accordo SEE, allegato II, capitolo XXVII, al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1067: Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1),

32018 R 1098: Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7),

32019 R 0335: Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019 (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3),

32019 R 0674: Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1067, (UE) 2018/1098, (UE) 2019/335 e (UE) 2019/674 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.

(2)  GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.

(3)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.

(4)  GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/318]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)] (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)] (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1850: Regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018 (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1),

32018 R 1871: Regolamento (UE) 2018/1871 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1850 e (UE) 2018/1871 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 301/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/319]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (1), come rettificato nella GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/746 abroga la direttiva 98/79/CE (2) e la decisione 2010/227/UE della Commissione (3), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere soppresse dal medesimo con effetto a decorrere dalle date di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/746.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11 (Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«12.

32017 R 0746: Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), come rettificato nella GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11

2.

I testi di cui ai punti 2 (Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 8 (Decisione 2010/227/UE della Commissione) sono abrogati con effetto a decorrere dalle date di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/746, rettificato dalla GU L 117 del 3.5.2019, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 oppure il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1) oppure, se posteriore, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 288/2019 del 13 dicembre 2019 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(2)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

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L 68/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 302/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE [2020/320]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/716 della Commissione, dell’11 maggio 2016, recante abrogazione della decisione di esecuzione 2012/733/UE che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell’Unione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l’incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l’analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all’adozione e all’aggiornamento dell’elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell’incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all’adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell’incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (8).

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/716 abroga la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato V e il protocollo 31 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato V dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2 [Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»;

2.

dopo il punto 8 (Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«9.

32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le parole “articolo 45 TFUE” sono sostituite da “articolo 28 dell’accordo SEE”;

b)

le parole “cittadini dell’Unione” sono sostituite da “cittadini degli Stati membri dell’UE e degli Stati EFTA”;

c)

all’articolo 6:

i)

i riferimenti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 145 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano;

ii)

alla lettera d), le parole “conformemente al diritto dell’Unione” sono sostituite da “conformemente alla legislazione applicabile a norma dell’accordo SEE”;

d)

all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), le parole “alle norme e agli strumenti di cui l’Unione dispone” sono sostituite da “alle norme e agli strumenti applicabili a norma dell’accordo SEE”;

e)

all’articolo 34, le parole “del diritto dell’Unione” sono sostituite da “della legislazione applicabile a norma dell’accordo SEE”.

9a.

32017 D 1255: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).

9b.

32017 D 1256: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell’Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).

9c.

32017 D 1257: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell’11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l’incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).

9d.

32018 D 0170: Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l’analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).

9e.

32018 D 1020: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all’adozione e all’aggiornamento dell’elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell’incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).

9f.

32018 D 1021: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all’adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell’incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).»;

3.

il testo del punto 2a (Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

All’articolo 15, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino (Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2016/589 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/1255, (UE) 2017/1256, (UE) 2017/1257, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 13.5.2016, pag. 24.

(3)  GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18.

(4)  GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24.

(5)  GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32.

(6)  GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104.

(7)  GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17.

(8)  GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20.

(9)  GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 303/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE [2020/321]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell’11 settembre 2017, che modifica l’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (2).

(3)

Gli Stati EFTA hanno notificato all’Autorità di vigilanza EFTA aggiornamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione nei settori contemplati dal capo III della direttiva 2005/36/CE (medico, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, farmacista e architetto). A norma dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), integrata nell’allegato VII dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA ha pubblicato delle comunicazioni in data 19 giugno 2014 (4), 13 maggio 2015 (5), 11 maggio 2017 (6) e 14 marzo 2019 (7), indicando le modifiche notificate. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno tener conto di tali aggiornamenti negli adattamenti pertinenti della direttiva 2005/36/CE contenuti nell’allegato VII dell’accordo SEE.

(4)

L’elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui al punto 5.1.3. dell’allegato V della direttiva 2005/36/CE fa riferimento alla formazione di base di medico in chirurgia maxillo-facciale e alla formazione di specialista in ematologia biologica, odontostomatologia e dermatologia. È quindi opportuno adattare tale elenco per tener conto delle denominazioni dei pertinenti corsi di formazione negli Stati EFTA.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VII dell’accordo SEE:

1.

sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 D 0790: Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),

32017 D 2113: Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell’11 settembre 2017 (GU L 317 dell’1.12.2017, pag. 119).»

2.

Nella tabella di cui al punto E, lettera a), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Vitnemål for fullført grad candidate/candidatus medicinae, forma abbreviata cand.med.

Universitet

Non applicabile

1o gennaio 1994»

3.

Nella tabella di cui al punto E, lettera a), punto ii), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Spesialistgodkjenning

Helsedirektoratet

1o gennaio 1994»

4.

Al punto E, lettera a), punto iii):

a)

nella tabella riguardante la «Biochimica», la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Medisinsk biokjemi»

b)

Sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Paese

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

Durata minima della formazione:

5 anni

Ematologia biologica

Durata minima della formazione:

4 anni

Denominazione

Denominazione

Ísland

 

 

Liechtenstein

 

 

Norge

Maxillofacial kirurgi

 


Paese

Odontostomatologia

Durata minima della formazione:

3 anni

Dermatologia

Durata minima della formazione:

4 anni

Denominazione

Denominazione

Ísland

 

Húðlækningar

Liechtenstein

 

 

Norge

 

»

c)

Nella tabella riguardante la «Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)», la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

»

5.

Nella tabella di cui al punto E, lettera b), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie

Universitet og Høgskole

Sykepleier

1o gennaio 1994»

6.

Nella tabella di cui al punto E, lettera c), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Vitnemål for fullført grad master i odontology

Universitet

 

Tannlege

1o gennaio 1994»

7.

Nella tabella di cui al punto E, lettera f), punto i), la riga che inizia con «Norge» è sostituita da quanto segue:

«Norge

Vitnemål for fullført grad master i farmasi

Universitet

 

1o gennaio 1994»

8.

Nella tabella di cui al punto E, lettera g), punto i), la riga che inizia con «Liechtenstein» è sostituita da quanto segue:

«Liechtenstein

Dipl.-Arch. FH

Für Architekturstudien-kurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen wurden, einschliesslich für Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen.

Universität Liechtenstein

 

1999/2000

Master of Science in Architecture (MScArch)

Universität Liechtenstein

 

2002/2003»

Articolo 2

I testi delle decisioni delegate (UE) 2016/790 e (UE) 2017/2113 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135.

(2)  GU L 317 dell’1.12.2017, pag. 119.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU C 187 del 19.6.2014, pag. 3.

(5)  GU C 158 del 13.5.2015, pag. 6.

(6)  GU C 146 dell’11.5.2017, pag. 8.

(7)  GU C 97 del 14.3.2019, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 304/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/322]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell’11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13e (Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

«13ea.

32017 R 1469: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell’11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 19).

13eb.

32017 R 2358: Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1), modificato da:

32018 R 0541: Regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59).

13ec.

32017 R 2359: Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8), modificato da:

32018 R 0541: Regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione, del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358, (UE) 2017/2359 e (UE) 2018/541 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 214/2018 del 26 ottobre 2018 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8.

(3)  GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59.

(4)  GU L 209 del 12.8.2017, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

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L 68/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 305/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/323]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32017 L 2399: Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2017/2399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 21/2018 del 9 febbraio 2018 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 323 del 12.12.2019, pag. 41.


5.3.2020   

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L 68/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 306/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/324]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco delle notifiche (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (5), rettificato dalla GU L 110 del 27.4.2017, pag. 9.

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell’8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l’esenzione della Banca d’Inghilterra e dell’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), rettificato dalla GU L 103 del 12.4.2019, pag. 61.

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (16).

(17)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29ac (soppresso) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«29ad.

32015 L 2392: Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

29ae.

32016 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 49).

29af.

32016 R 0378: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

29ag.

32016 R 0522: Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1), modificato da:

32019 R 0461: Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 10), rettificato dalla GU L 103 del 12.4.2019, pag. 61.

29ah.

32016 R 0523: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).

29ai.

32016 R 0908: Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).

29aj.

32016 R 0909: Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco delle notifiche (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 13).

29ak.

32016 R 0957: Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 1).

29al.

32016 R 0958: Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 15), rettificato dalla GU L 110 del 27.4.2017, pag. 9.

29am.

32016 R 0959: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 23).

29an.

32016 R 0960: Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 29).

29ao.

32016 R 1052: Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell’8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34).

29ap.

32016 R 1055: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 47).

29aq.

32017 R 1158: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 22).

29ar.

32018 R 0292: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2016/522, (UE) 2016/908, (UE) 2016/909, (UE) 2016/957, (UE) 2016/958, rettificato dalla GU L 110 del 27.4.2017, pag. 9, (UE) 2016/960, (UE) 2016/1052 e (UE) 2019/461, rettificato dalla GU L 103 del 12.4.2019, pag. 61, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/347, (UE) 2016/378, (UE) 2016/523, (UE) 2016/959, (UE) 2016/1055, (UE) 2017/1158 e (UE) 2018/292 e della direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 259/2019 del 25 ottobre 2019 (17).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1.

(2)  GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3.

(3)  GU L 153 del 10.6.2016, pag. 13.

(4)  GU L 160 del 17.6.2016, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 17.6.2016, pag. 15.

(6)  GU L 160 del 17.6.2016, pag. 29.

(7)  GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34.

(8)  GU L 80 del 22.3.2019, pag. 10.

(9)  GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 49.

(10)  GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1.

(11)  GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19.

(12)  GU L 160 del 17.6.2016, pag. 23.

(13)  GU L 173 del 30.6.2016, pag. 47.

(14)  GU L 167 del 30.6.2017, pag. 22.

(15)  GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34.

(16)  GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(17)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

IT

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L 68/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 307/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/325]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 30 g (Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1619: Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/1619 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 63/2018 del 23 marzo 2018 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 271 del 30.10.2018, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 26 del 30.1.2020, pag. 58.


5.3.2020   

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L 68/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 308/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/326]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bba (Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1618: Regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1618 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 271 del 30.10.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 309/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/327]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bfg (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«31bfh.

32018 R 1229: Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell’8 febbraio 2019 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.


5.3.2020   

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L 68/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 310/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/328]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1277 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (9).

(10)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione (10), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1277 abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione (11), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(12)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione (12), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(13)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 abroga la decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione (13), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(14)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 abroga la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione (14), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(15)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(16)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione (16), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(17)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 abroga la decisione 2010/578/UE della Commissione (17), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(18)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 abroga la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione (18), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 31eba (Decisione 2010/578/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32019 D 1283: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40).»

2.

Il testo del punto 31ebc (Decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32019 D 1279: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26).»

3.

Il testo del punto 31ebg (Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32019 D 1280: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 30).»

4.

Il testo del punto 31ebi (Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32019 D 1284: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 43).»

5.

Il testo dei punti 31ebb (Decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione), 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione), 31ebe (Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione), 31ebf (Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione) e 31ebh (Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1276, (UE) 2019/1277, (UE) 2019/1278, (UE) 2019/1279, (UE) 2019/1280, (UE) 2019/1281, (UE) 2019/1282, (UE) 2019/1283 e (UE) 2019/1284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 17.

(2)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 20.

(3)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 23.

(4)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26.

(5)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 30.

(6)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 34.

(7)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 37.

(8)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40.

(9)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 43.

(10)  GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30.

(11)  GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17.

(12)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

(13)  GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32.

(14)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

(15)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

(16)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

(17)  GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46.

(18)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 311/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato X (Servizi d’interesse generale) e l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2020/329]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (1), rettificato dalla GU L 66 dell’8.3.2018, pag. 1.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X e XIX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3a (Decisione di esecuzione 2014/89/UE della Commissione) dell’allegato X dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«4.

32018 R 0302: Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell’8.3.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’articolo 1, paragrafo 6, non si applica;

b)

all’articolo 2, punto 17, anziché “all’articolo 57 TFUE” leggasi “all’articolo 37 dell’accordo SEE”;

c)

all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 4, paragrafo 5, anziché “diritto dell’Unione” leggasi “accordo SEE” con le opportune modifiche grammaticali;

d)

all’articolo 4, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alle disposizioni del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE” leggasi “alle norme nazionali specifiche per le piccole imprese”;

e)

all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, anziché “articolo 101 TFUE” leggasi “articolo 53 dell’accordo SEE”;

f)

all’articolo 11, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché “del 2 marzo 2018” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019 del 13 dicembre 2019”;

ii)

anziché “dal 23 marzo 2020” leggasi “da due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 311/2019 del 13 dicembre 2019”».

Articolo 2

Ai punti 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32018 R 0302: Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell’8.3.2018, pag. 1).»

Articolo 3

A decorrere dal 17 gennaio 2020, al punto 7f (Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0302: Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018 (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1), rettificato dalla GU L 66 dell’8.3.2018, pag. 1).»

Articolo 4

Il testo del regolamento (UE) 2018/302, rettificato dalla GU L 66 dell’8.3.2018, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 312/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/330]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5cz (Decisione 2006/771/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32019 D 1345: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione del 2 agosto 2019 (GU L 212 del 13.8.2019, pag. 53).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 212 del 13.8.2019, pag. 53.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 313/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/331]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«15b.

32019 R 1213: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 314/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/332]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 47b (Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32019 R 1668: Regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/1668 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 315/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/333]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32018 R 1119: Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione del 31 luglio 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1119 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 316/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/334]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66xh (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«66xi.

32019 D 0903: Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/903 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 317/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/335]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 66xi (decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il punto seguente:

«66xj.

32019 R 0123: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “gestore della rete” si riferisce al gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA;

c)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “organo di valutazione delle prestazioni” si riferisce all’organo di valutazione delle prestazioni designato dal comitato permanente degli Stati EFTA;

d)

all’articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004” leggasi “decisione del comitato permanente degli Stati EFTA”;

e)

all’articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;

f)

all’articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA” con le opportune modifiche grammaticali;

g)

all’articolo 7, paragrafo 3, lettera k), dopo il termine “Commissione” sono inseriti i termini “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA, ”;

h)

all’articolo 7, paragrafo 4, dopo il termine “Commissione” sono inseriti i termini “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, ”;

i)

all’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), dopo il termine “Commissione” sono inseriti i termini “e un rappresentante dell’Autorità di vigilanza EFTA”;

j)

all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente:

“j)

dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA. ”;

k)

all’articolo 22, paragrafo 3, prima frase, dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA,”;

l)

all’articolo 23, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “la Commissione” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” con le opportune modifiche grammaticali.»

2.

Il testo del punto 66wn (regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1.

(2)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 318/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/336]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 abroga, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 (2) e (UE) n. 391/2013 (3) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e sono pertanto soppressi ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 66xj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«66xk.

32019 R 0317: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “gestore della rete” si riferisce al gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA;

c)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “organo di valutazione delle prestazioni” si riferisce all’organo di valutazione delle prestazioni designato dal comitato permanente degli Stati EFTA;

d)

all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall’Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

e)

all’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la valutazione e l’esame riguardano piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall’Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

f)

all’articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la richiesta motivata riguarda obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall’Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche in tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

g)

all’articolo 19, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Quando il piano di prestazioni della rete riguarda sia il gestore della rete nominato dalla Commissione che il gestore della rete nominato dal comitato permanente degli Stati EFTA, la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

h)

all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA” con le opportune modifiche grammaticali.»

2.

Il testo dei punti 66xf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione) e 66wm (Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 317/2019 del 13 dicembre 2019 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(3)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.


5.3.2020   

IT

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L 68/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 319/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/337]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1o luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 2d [Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32019 D 1134: Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1o luglio 2019 (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).»

2.

Al punto 2 j (Decisione 2009/300/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 D 1134: Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1o luglio 2019 (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2019/1134 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 320/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/338]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il regolamento (UE) n. 601/2012 (3) della Commissione, che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 600/2012 (4) della Commissione, che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 21apg [Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 2066: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 21api (Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«21apj.

32018 R 2066: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

21apk.

32018 R 2067: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).»

3.

Il testo del punto 21apf [Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione] è soppresso.

4.

Il testo del punto 21apg [Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.

(3)  GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30.

(4)  GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/79


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 321/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/339]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (1), rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17.

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 L 0412: Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1), rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17

2.

Al testo di adattamento di cui al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«e)

All’articolo 26 quater, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015” sono sostituiti da “Fino a sei mesi dopo l’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019 del 13 dicembre 2019” e i termini “anteriormente al 2 aprile 2015” sono sostituiti da “prima dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 321/2019 del 13 dicembre 2019.”»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/412, rettificata dalla GU L 82 del 26.3.2018, pag. 17, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 322/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/340]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 25d (Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 L 0350: Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018 (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/350 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


5.3.2020   

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L 68/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 323/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/341]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 2018, che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 abroga la decisione 2002/623/CE (2) della Commissione, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XX dell’accordo SEE il testo del punto 25e (decisione 2002/623/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 293 del 20.11.2018, pag. 32.

(2)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 324/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/342]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione, del 29 maggio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO2 di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (2).

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 21ay [Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0986: Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 3).»

2.

Al punto 21aya [Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0987: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione, del 29 maggio 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2019/986 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 160 del 18.6.2019, pag. 3.

(2)  GU L 160 del 18.6.2019, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 325/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/343]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XX dell’accordo SEE, dopo il punto 21ayd [decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«21aye.

32018 D 1876: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 53).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 306 del 30.11.2018, pag. 53.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 326/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/344]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 18yc [regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0881: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).»

2.

Dopo il punto 18ye [Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18yf.

32017 R 0881: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

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L 68/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 327/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2018/1091 abroga il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo SEE, il testo del punto 23 [Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32018 R 1091: Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

gli Stati EFTA non sono vincolati alla disaggregazione dei dati per regioni ai sensi del presente regolamento.

b)

Gli Stati EFTA non sono tenuti a rilevare e a fornire dati sull’attuazione delle misure associate al modulo «Sviluppo rurale» di cui all’articolo 7, lettera b), al modulo «Frutteto» di cui all’articolo 7, lettera g), e al modulo «Vigneto» di cui all’articolo 7, lettera h), figuranti nell’allegato IV del regolamento, compresi eventuali dati ad hoc che integrino i tre moduli summenzionati in virtù dell’articolo 9.

c)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1091 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

(2)  GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 328/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2020/346]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 28 (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell’allegato XXII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0237: Regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell’8 febbraio 2019 (GU L 39 dell’11.2.2019, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/237 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 39 dell’11.2.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/88


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 329/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2020/347]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19 (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell’allegato XXII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0402: Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019 (GU L 72 del 14.3.2019, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/402 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)  GU L 72 del 14.3.2019, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


5.3.2020   

IT

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L 68/89


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 283/2019


è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.