ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/354 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 767/2009. Conformemente all’articolo 9 di tale regolamento i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 del regolamento medesimo. |
(2) |
La direttiva 2008/38/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. |
(3) |
L’allegato I, parte A, della direttiva 2008/38/CE ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. In considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009, tali disposizioni generali devono essere riesaminate. |
(4) |
Gli articoli da 11 a 17 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno stabilito nuovi principi e norme per l’immissione sul mercato di mangimi, anche per quanto riguarda l’etichettatura. Diverse voci dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono di conseguenza diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Per tali voci le autorità di controllo hanno incontrato molte difficoltà a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare ad appurare se la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto. |
(5) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una serie di domande intese a modificare e cambiare le condizioni associate a diversi usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che erano divenute obsolete. Le voci obsolete per cui non è stata presentata alcuna domanda e quelle per cui la relativa domanda è stata revocata dovrebbero essere eliminate. |
(6) |
Per quanto riguarda gli altri usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali elencati nell’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, è necessario apportare modifiche alle disposizioni relative alle caratteristiche nutrizionali essenziali e alle dichiarazioni sull’etichetta al fine di adeguarle agli sviluppi scientifici e tecnologici e di migliorare l’applicabilità e la chiarezza delle disposizioni. |
(7) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha inoltre ricevuto domande intese ad aggiungere i fini nutrizionali specifici «Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi» e «Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato» all’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. |
(8) |
La Commissione ha messo tutte le domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri. |
(9) |
In seguito alla valutazione dei fascicoli compresi in tali domande, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («il comitato») ha riconosciuto che la composizione dei mangimi in questione soddisfa i rispettivi particolari fini nutrizionali previsti e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali. |
(10) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. |
(11) |
Data l’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove disposizioni generali e dell’elenco aggiornato degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere misure transitorie al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi a carico degli operatori. |
(12) |
A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare la direttiva 2008/38/CE e sostituirla con un regolamento che non contenga elementi che necessitano di essere recepiti dagli Stati membri negli ordinamenti nazionali. Le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l’immissione sul mercato e l’uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009. |
(13) |
Per consentire agli Stati membri di procedere agli adeguamenti necessari, è opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo prima che il presente regolamento diventi applicabile. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se:
— |
sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del presente regolamento; e |
— |
il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente. |
Articolo 2
In deroga all’articolo 1 i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.
Articolo 3
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
La direttiva 2008/38/CE è abrogata.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).
ALLEGATO
PARTE A
Disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
1. |
Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali essenziali per lo stesso particolare fine nutrizionale e tali gruppi siano separati dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o più gruppi di caratteristiche essenziali al fine ottenere il particolare fine nutrizionale definito nella colonna 1 della parte B. Per ciascuna opzione, le corrispondenti dichiarazioni nell’etichettatura sono riportate nella colonna 4 della parte B. |
2. |
Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicata in termini quantitativi una caratteristica nutrizionale essenziale, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 e le tolleranze ammesse stabilite nell’allegato IV del medesimo regolamento. Se tale allegato non stabilisce una tolleranza per l’indicazione di etichettatura in questione, è ammessa una deviazione tecnica pari a ± 15 %. |
3. |
Qualora nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B sia citato un additivo per mangimi, sono applicabili le disposizioni in materia di autorizzazione degli additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e l’uso di tali additivi è conforme alla caratteristica nutrizionale essenziale specificata. |
4. |
Qualora sia necessaria la dichiarazione, nella colonna 4 della parte B, di una sostanza che è anche autorizzata come additivo per mangimi e tale dichiarazione sia accompagnata dal termine «totale» o «totali», il tenore totale della sostanza è etichettato alla dicitura «Componenti analitici». |
5. |
Le dichiarazioni richieste conformemente alla colonna 4 della parte B sono espresse in termini quantitativi fatta salva la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
6. |
Il periodo di impiego raccomandato riportato nella colonna 5 della parte B indica un intervallo di tempo entro il quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi. |
7. |
Un mangime destinato a particolari fini nutrizionali che sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare è conforme a ciascuna voce corrispondente nella parte B. |
8. |
Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, le istruzioni per un uso corretto devono riportare orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera. |
9. |
Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia destinato, con un modo d’uso appropriato, alla somministrazione orale individuale mediante un bolo, tale prescrizione è stabilita nella colonna «Altre disposizioni» del mangime in questione. Salvo diversamente specificato nelle rispettive voci, tali mangimi, compreso l’eventuale rivestimento, contengono esclusivamente materie prime per mangimi e additivi per mangimi. Si raccomanda che i mangimi destinati alla somministrazione orale individuale vengano somministrati da un veterinario o da altra persona competente. |
10. |
Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo, consistente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare destinati alla somministrazione orale individuale a rilascio ritardato, ossia per oltre 24 ore, l’etichettatura di tale mangime indica, se applicabile, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ogni additivo per mangimi per il quale sia stato fissato un tenore massimo nel mangime completo. L’operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo dispone di elementi di prova atti a dimostrare che il livello di additivo per mangimi presente giornalmente nel tubo digerente non supererà, se applicabile, il tenore massimo dell’additivo stabilito per chilogrammo di mangime completo durante tutto il periodo di somministrazione (effetto a rilascio ritardato). Tali elementi di prova dovrebbero essere basati su una metodologia oggetto di valutazione inter pares o su un’analisi interna. |
11. |
Nel caso di usi previsti per i quali nella colonna 2 sia ammessa, per i mangimi complementari, una concentrazione di determinati additivi per mangimi superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, la concentrazione di tali additivi per mangimi non è superiore a 500 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, salvo nel caso dei boli di cui al punto 10. L’incorporazione di tali mangimi complementari nella dieta dell’animale è tale per cui l’assunzione dell’animale sia conforme al tenore massimo autorizzato per i mangimi completi. |
PARTE B
Elenco degli usi previsti
Voce numero |
Particolare fine nutrizionale |
Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1) |
Specie o categoria di animali |
Dichiarazioni nell’etichettatura (GP2) |
Periodo di impiego raccomandato |
Altre disposizioni |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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10 |
Supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (3). |
Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5) |
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Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato. |
Cani adulti. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5). |
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Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 6,5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 320 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5). |
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Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato. |
Gatti adulti. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5). |
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Elevata densità energetica con oltre 8,8 MJ/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Fonti di amido altamente digeribili ed altamente appetibili. Livello ridotto di proteine: ≤ 106 g di proteina grezza/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Livello di sodio: 2 g/100 kg di peso corporeo al giorno. Livello elevato della somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico: ≥ 0,2 g per kg di peso corporeo0,75 al giorno. |
Equini. |
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Inizialmente fino a sei mesi. A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
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11 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati. |
Basso livello di calcio, basso livello di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell’urina. |
Cani e gatti. |
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Fino a sei mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso». |
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12 |
Controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito). |
Zuccheri totali (mono- e disaccaridi) ≤ 62 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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13 |
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (6). |
Fonte(i) selezionata/e di proteine e in numero limitato. E/o Fonte(i) di proteine idrolizzate. E/o Fonte(i) selezionata/e di carboidrati. |
Cani e gatti. |
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Da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno. |
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14 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina. |
Proprietà alcalinizzanti dell’urina e proteina grezza ≤ 160 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). O Proteine selezionate per il tenore limitato di cistina e cisteina (ad esempio caseina, proteina dei piselli, proteina della soia) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
«Si raccomanda acqua a volontà».
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15 |
Ripresa nutrizionale, convalescenza (7). |
Ingredienti altamente digeribili con: densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 250 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
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Fino alla ripresa completa. |
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Ingredienti altamente digeribili con densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 270 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
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16 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati. |
Proteina grezza ≤ 130 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). O Proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e fonti selezionate di proteine. |
Cani. |
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Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell’acido urico. |
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Proteina grezza ≤ 317 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
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17 |
Dissoluzione di calcoli a base di struvite (8). |
Proprietà di sottosaturazione dell’urina (9) per la struvite. E/o Proprietà acidificanti dell’urina (10). E Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Da cinque a 12 settimane. |
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18 |
Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (8). |
Mangimi completi con proprietà di sottosaturazione (9) o di metastabilizzazione (11) dell’urina per la struvite. E/o Dieta con proprietà acidificanti dell’urina (10). E Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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19 |
Compensazione della cattiva digestione (12). |
Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di
O
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Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica |
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20 |
Riduzione dei disturbi dell’assorbimento intestinale |
Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di
O
E Sodio ≥ 1,8 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Potassio ≥ 5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Fino a 12 settimane. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
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21 |
Riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale. |
Livello più elevato di elettroliti:
E Carboidrati altamente digeribili:
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Cani e gatti. |
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Da 1 a 7 giorni. |
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22 |
Supporto al metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia. |
Grassi (13) ≤ 110 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (14). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a due mesi. |
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23 |
Supporto alla funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. |
Moderato livello di proteine: Proteina grezza ≤ 279 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i cani. Proteina grezza ≤ 370 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i gatti. E Fonti selezionate di proteine. E Digeribilità raccomandata delle proteine alimentari: ≥ 85 %. |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a quattro mesi. |
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Basso livello di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati altamente digeribili. |
Equini. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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24 |
Supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica. |
Livello ridotto di sodio: Sodio ≤ 2,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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25 |
Riduzione dell’eccesso di peso corporeo |
Energia metabolizzabile < 3 060 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15). O Energia metabolizzabile < 560 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15). |
Cani. |
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Fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato. |
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Energia metabolizzabile < 3 190 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15). O Energia metabolizzabile < 580 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15). |
Gatti. |
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26 |
Supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli. |
Acido linoleico ≥ 12,3 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 2,9 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a due mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
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Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,39 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
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Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,09 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
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27 |
Supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite. |
Acidi grassi omega-3 ≥ 29 g per kg e acido eicosapentaenoico ≥ 3,3 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Livelli adeguati di vitamina E. |
Cani. |
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Inizialmente fino a tre mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
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Acidi grassi omega-3 totali ≥ 10,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e acido docosaesaenoico ≥ 2,5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Livelli più elevati di metionina e manganese. Livelli adeguati di vitamina E. |
Gatti. |
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28 |
Riduzione del rame nel fegato. |
Livello ridotto di rame: rame ≤ 8,8 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
Rame (totale). |
Inizialmente fino a sei mesi. |
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29 |
Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo. |
Livello ridotto di iodio: iodio ≤ 0,26 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
Iodio (totale). |
Inizialmente fino a tre mesi. |
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30 |
Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato. |
Da 1 a 3 grammi di caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
Caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina. |
Inizialmente fino a due mesi. |
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50 |
Supporto alla preparazione dell’estro e alla riproduzione. |
O
Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi. |
Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti. |
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|
O
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Uccelli. |
Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti. |
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51 |
Supporto alla rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle. |
Livello elevato di zinco. Il mangime complementare può contenere zinco in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Equini, ruminanti e suini. |
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Fino a otto settimane. |
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52 |
Supporto in caso di squilibri nutrizionali nei periodi di transizione tra regimi alimentari. |
Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Ruminanti. Suini. Conigli. Pollame. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
Da due a 15 giorni. |
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53 |
Supporto allo svezzamento. |
Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, iodio, manganese, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
Fino a quattro settimane intorno allo svezzamento. |
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54 |
Supporto alla rigenerazione di pelle e annessi |
E
Il mangime complementare può contenere zinco, rame, iodio, selenio e vitamina A in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi e pollame. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
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55 |
Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica. |
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Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri. |
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Da uno a sette giorni. |
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56 |
Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia). |
Livello elevato di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato livello di proteine e basso livello di potassio. |
Ruminanti. |
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Da tre a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell’erba. |
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57 |
Riduzione del rischio di acidosi. |
Basso livello di carboidrati facilmente fermentabili ed elevata capacità di tamponamento. |
Ruminanti. |
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Fino a due mesi (17). |
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58 |
Riduzione del rischio di calcoli urinari. |
Basso livello di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell’urina. |
Ruminanti. |
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Fino a sei settimane. |
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59 |
Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo. |
Livello elevato di
e/o
Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Ruminanti con un rumine funzionale. |
|
Fino a 12 mesi. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica. |
Bassa percentuale di anioni/cationi. Per la razione totale:
O |
Vacche da latte. |
|
Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno. |
|
Silicato di sodio e alluminio. |
Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno. O |
|
|
Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o «qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo». Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno. O |
|
|
Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pidolato di calcio: almeno 5,5 g per vacca al giorno. O |
|
|
Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farina di foglie di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 38-46 μg di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo al giorno. |
|
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Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Riduzione del rischio di chetosi (20). |
O
O
|
Vacche da latte, pecore e capre. |
|
Da tre settimane prima fino a sei settimane dopo il parto per le vacche da latte. Da sei settimane prima fino a tre settimane dopo il parto per pecore e capre. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Riduzioni delle reazioni da stress. |
E/o
|
Suini. |
|
Da uno a sette giorni. |
Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Riduzione del rischio di stitichezza. |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale. |
Scrofe. |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale. |
Da 10 a 14 giorni prima del parto e da 10 a 14 giorni dopo il parto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Compensazione per la carenza di ferro postnatale. |
Livello elevato di composti ferrosi autorizzati appartenenti al gruppo funzionale «composti di oligoelementì» della categoria «additivi nutrizionali» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il mangime complementare può contenere ferro in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Suinetti lattanti e vitelli. |
Ferro (totale). |
Dopo la nascita fino a tre settimane. |
Le istruzioni per l’uso del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di ferro previsto per legge per i mangimi completi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Compensazione del malassorbimento. |
Basso livello di acidi grassi saturi e livello elevato di vitamine liposolubili. |
Pollame, esclusi oche e colombi. |
|
Nelle prime due settimane dopo la schiusa. |
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66 |
Riduzione del rischio di steatosi epatica. |
Basso contenuto energetico ed elevata proporzione di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione. |
Galline ovaiole. |
|
Fino a 12 settimane. |
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67 |
Supporto alla preparazione all’attività sportiva e per il successivo recupero. |
Livello elevato di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %. Il mangime complementare può contenere composti di selenio in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Equidi. |
|
Fino a otto settimane prima dell’attività sportiva - Fino a quattro settimane dopo l’attività sportiva. |
Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di selenio previsto per legge per i mangimi completi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata. |
Deve contenere cloruro di sodio e dovrebbe contenere cloruro di potassio. Bassi livelli di magnesio, calcio e fosforo. L’aggiunta di altri sali elettroliti è facoltativa. |
Equini. |
|
Da uno a tre giorni dopo la sudorazione elevata. |
|
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69 |
Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi. |
Amido e zucchero in misura non superiore al 20 % dell’energia disponibile. Grassi grezzi in misura superiore al 20 % dell’energia disponibile. Minimo 350 UI/kg di vitamina E/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. |
Equini. |
|
Inizialmente per un minimo di tre mesi. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Compensazione di affezioni digestive croniche dell’intestino crasso. |
|
Equini. |
|
A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell’intestino tenue. |
|
Equini. |
|
A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Stabilizzazione della digestione fisiologica. |
Additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di ri-autorizzazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo «microrganismi». |
Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale o il micro-organismo è autorizzato. |
Nome e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale e del micro-organismo. |
Fino a quattro settimane. |
|
(1) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(GP1) Per il controllo delle indicazioni quantitative si applicano le tolleranze stabilite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009.
(GP2) Le presenti dichiarazioni nell’etichettatura si applicano in aggiunta alle prescrizioni generali in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.
(3) Ove opportuno, il produttore può raccomandare l’uso anche in caso di insufficienza renale temporanea.
(4) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg.
(5) Se il mangime è raccomandato per l’insufficienza renale temporanea, il periodo di impiego raccomandato è da due a quattro settimane.
(6) Nel caso di mangimi per una intolleranza specifica, quest’ultima può essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».
(7) Per i gatti è possibile aggiungere un riferimento a «Lipidosi epatica felina».
(8) Per i gatti è possibile aggiungere «Malattia dell’apparato urinario inferiore dei felini» o «Sindrome urologica felina, FUS».
(9) Proprietà di sottosaturazione: l’urina è associata a proprietà di dissoluzione di cristalli e calcoli e/o a proprietà di prevenzione della precipitazione e della crescita di cristalli.
(10) PH urinario ≤ 6,5.
(11) Proprietà di metastabilizzazione: l’urina è associata a proprietà di prevenzione della precipitazione di cristalli.
(12) È possibile aggiungere «Insufficienza pancreatica esocrina».
(13) Le raccomandazioni minime di cui agli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) per tutti gli acidi grassi essenziali sono soddisfatte nella razione giornaliera.
(14) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF
(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg.
(15) Energia metabolizzabile/kg calcolata utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs (2019).
(16) FEDIAF (2019), Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.
(17) Nel caso di mangimi per vacche da latte: «al massimo due mesi dall’inizio della lattazione».
(18) Indicare la categoria di ruminanti in questione.
(19) DCAD (mEq/kg di sostanza secca) = (Na + K) - (Cl + S).
(20) Il termine «chetosi» può essere sostituito da «acetonemia» e il responsabile dell’etichettatura può raccomandare l’uso anche per il ristabilimento dalla chetosi.
(21) Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference - differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol altri anioni forti/l].
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/28 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/355 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un additivo alimentare già autorizzato nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide» (ad un livello massimo di 4 000 mg/kg), ma solo per i grassi da spalmare quali definiti all’articolo 115 e all’allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(4) |
Il 27 maggio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un emulsionante di acqua in olio in grado di formare emulsioni di oli molto stabili con un elevato tenore d’acqua. In studi condotti dal richiedente, in cui si confrontava l’efficacia di vari emulsionanti ai fini della produzione di emulsioni liquide di oli vegetali aventi ridotto tenore di grassi, il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ha dato i risultati migliori in termini di proprietà sia fisiche sia organolettiche del prodotto ottenuto. L’emulsione può essere utilizzata allo stesso modo degli oli vegetali per la preparazione di pasti freddi e caldi. L’emulsione ha tuttavia un tenore di grassi ridotto (pari o inferiore al 70 %) e, di conseguenza, un valore calorico ridotto rispetto agli oli vegetali utilizzati per la sua produzione. La quantità di poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) necessaria per ottenere la funzione tecnologica desiderata era pari a 4 000 mg/kg. |
(6) |
Il 24 marzo 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) (5) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg di poliricinoleato di poliglicerolo/kg di peso corporeo al giorno. Considerato che le stime di esposizione non superavano la DGA, l’Autorità ha concluso che il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza, se utilizzato nelle quantità e modalità autorizzate o comunicate. |
(7) |
Nella domanda il richiedente ha stimato l’esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari (6) sviluppato dall’Autorità. Le stime fornite indicano che l’uso ulteriore del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) al livello massimo di 4 000 mg/kg nelle emulsioni liquide di oli vegetali aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 % non pone problemi di sicurezza in quanto non determinerebbe un’esposizione totale a tale sostanza superiore alla DGA stabilita. |
(8) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. |
(9) |
Non ponendo problemi di sicurezza, l’estensione dell’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) alla categoria alimentare 02.2.2 richiede un aggiornamento dell’elenco dell’Unione che non può avere un effetto sulla salute umana e non è quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità. |
(10) |
È opportuno quindi autorizzare l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide». |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(5) EFSA Journal 2017; 15(3):4743.
(6) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools.
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide», la voce relativa al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è sostituita dalla seguente:
|
«E 476 |
Poliricinoleato di poliglicerolo |
4 000 |
|
Solo grassi da spalmare, quali definiti all’articolo 75, paragrafo 1, lettera h), e all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), nonché nell’allegato VII, parte VII e appendice II, del regolamento (CE) n. 1308/2013 (*1), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %; emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %. |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/31 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/356 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65) (E 436) è attualmente autorizzato come additivo alimentare nel gruppo dei «polisorbati» (E 432-436) in un’ampia gamma di alimenti a livelli massimi compresi tra 500 e 10 000 mg/kg e quantum satis negli integratori alimentari. |
(4) |
Il 4 luglio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso del polisorbato 65 (E 436) come agente antischiumogeno in vari tipi di bevande. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Dalla domanda risulta che l’uso proposto del polisorbato 65 (E 436) è necessario al livello massimo di 10 mg/kg per contenere e inibire la schiuma nel corso della fabbricazione di bevande gassate, formando uno strato intorno alle bollicine e stabilizzando quelle di dimensioni maggiori, impedendo che si uniscano e si rompano. La domanda mostra che l’inibizione della schiuma è necessaria ai fini di un funzionamento efficiente delle apparecchiature di produzione, della riduzione degli scarti di prodotto nonché del mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e della pulizia e delle condizioni igieniche degli impianti. |
(6) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. |
(7) |
La sicurezza dei polisorbati (E 432-436) utilizzati come additivi alimentari è stata nuovamente valutata dall’Autorità nel 2015 (3). L’Autorità ha concluso che, per tutti i gruppi di età, le stime di esposizione non superavano la dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg/kg di peso corporeo/giorno in uno scenario particolareggiato in cui non si tiene conto della fedeltà alla marca, sia per il livello di esposizione medio sia per quello elevato; per i bambini piccoli le stime ai livelli più elevati erano tuttavia molto vicine alla DGA. L’Autorità ha osservato che erano necessari ulteriori dati per ridurre le incertezze nello scenario di esposizione particolareggiato impiegato per la valutazione, in quanto per tre categorie di alimenti non era stato ottenuto alcun uso comunicato, e che nel parere non era stato possibile prendere in considerazione altre fonti di esposizione alimentari. |
(8) |
Nella domanda il richiedente ha stimato l’esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari (4) sviluppato dall’Autorità. Le stime fornite indicano che l’esposizione ulteriore attribuibile all’estensione dell’uso richiesta è trascurabile (inferiore all’1 % della DGA). |
(9) |
L’estensione dell’uso del polisorbato 65 (E 436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e made wine» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 richiede un aggiornamento dell’elenco dell’Unione che non può avere un effetto sulla salute umana in quanto l’impatto sull’esposizione complessiva ai polisorbati (E 432-436) è trascurabile. Non è quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità. |
(10) |
Per motivi di coerenza è opportuno trattare la richiesta relativa all’uso del polisorbato 65 (E 436) autorizzando il gruppo dei polisorbati (E 432-436) nelle rispettive categorie alimentari. |
(11) |
È pertanto opportuno autorizzare l’uso dei polisorbati (E 432-436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e made wine» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %». |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2015;13(7):4152.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools
ALLEGATO
L’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella categoria alimentare 14.1.4 «Bevande aromatizzate», dopo la voce relativa all’emicellulosa di soia (E 426) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):
|
2) |
nella categoria alimentare 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», dopo la voce relativa all’alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):
|
3) |
nella categoria alimentare 14.2.4 «Vino di frutta e made wine», dopo la voce relativa all’acido metatartico (E 353) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):
|
4) |
nella categoria alimentare 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %», dopo la voce relativa all’alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):
|
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/357 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento. |
(2) |
Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità. |
(3) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale, stabilita dall’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3). Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 (4) ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l’utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea. |
(4) |
Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA. |
(5) |
Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri. |
(6) |
Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati. |
(7) |
È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (5) anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell’esperienza acquisita successivamente all’adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»; |
2) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" |
3) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:
|
5) |
dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: «Articolo 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica 1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*3) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento. 3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone (“BPL”) ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
Articolo 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota 1. Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze. 2. Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
3. Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. 4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Articolo 3 quarter Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento 1. In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:
2. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. 3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento. Articolo 3 quinquies Organizzazioni di addestramento 1. Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021. (*3) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" |
6) |
l’allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
7) |
l’allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
8) |
è aggiunto l’allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).
(5) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2018/1428 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
(6) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti per il rilascio delle licenze per palloni e alianti) (parere n. 01/2019, parti A e B, 19.2.2019), disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
L’allegato I «Definizioni» (parte-DEF) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e all’allegato I (parte-FCL), norma FCL.010, del medesimo regolamento:»; |
2) |
i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
è inserito il seguente punto 11 bis:
|
4) |
sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:
|
5) |
il punto 22 è sostituito dal seguente:
|
6) |
sono inseriti i seguenti punti da 23 a 26:
|
ALLEGATO II
L’allegato II «Operazioni di volo con pallone» (parte-BOP) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:
1) |
nella norma BOP.BAS.010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la norma BOP.BAS.020 è sostituita dalla seguente: «BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza L’operatore attua:
|
3) |
la norma BOP.BAS.025 è sostituita dalla seguente: «BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando L’operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.»; |
4) |
nella norma BOP.BAS.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
nella norma BOP.ADD.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
nella norma BOP.ADD.015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la norma BOP.ADD.035 è sostituita dalla seguente: «BOP.ADD.035 Attività appaltate Nell’appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’operatore ha la responsabilità di garantire che l’organizzazione appaltatrice svolga l’attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L’operatore garantisce inoltre che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l’operatore rispetti tali requisiti.»; |
8) |
nella norma BOP.ADD.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
la norma BOP.ADD.045 è sostituita dalla seguente: «BOP.ADD.045 Requisiti della struttura L’operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»; |
10) |
nella norma BOP.ADD.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
nella norma BOP.ADD.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
nella norma BOP.ADD.115, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
nella norma BOP.ADD.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
nella norma BOP.ADD.300, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
nella norma BOP.ADD.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
la norma BOP.ADD.310 è sostituita dalla seguente: «BOP.ADD.310 Addestramento e controlli L’addestramento e i controlli dei membri dell’equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:
|
17) |
l’appendice è sostituita dalla seguente: «Appendice
|
(1) Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato. L’allegato deve essere datato e firmato.
(2) “Tipo/tipi di operazioni” si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone.
(3) Le informazioni relative all’organizzazione responsabile della gestione dell’aeronavigabilità continua devono includere il nome dell’organizzazione, l’indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI PALLONI
[PARTE-BFCL]
SOTTOPARTE GEN
REQUISITI GENERALI
BFCL.001 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di pallone (balloon pilot licence, «BPL») e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.
BFCL.005 Autorità competente
Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una BPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.
BFCL.010 Classi e gruppi di palloni
Ai fini del presente allegato, i palloni sono classificati nelle classi e nei gruppi seguenti:
a) |
classe dei «palloni ad aria calda»:
|
b) |
classe dei «palloni a gas»; |
c) |
classe dei «palloni misti»; |
d) |
classe dei «dirigibili ad aria calda». |
BFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino delle BPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati
a) |
Le richieste concernenti i punti elencati di seguito devono essere presentate all’autorità competente nella forma e nelle modalità da essa stabilite:
|
b) |
Le richieste di cui alla lettera a) devono essere corredate della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
c) |
Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente. |
d) |
Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più BPL rilasciate in conformità al presente allegato. |
e) |
Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è stata rilasciata una qualsiasi delle sue licenze conformemente al presente allegato (parte-FCL) o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi. |
f) |
Il titolare di una BPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare. |
g) |
I richiedenti devono chiedere il rilascio di una BPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza. |
BFCL.030 Test pratico di abilitazione
Ad eccezione del test per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, il richiedente un test di abilitazione deve essere raccomandato, per tale test, dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento seguito dai richiedenti, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.
BFCL.035 Accreditamento del tempo di volo
I richiedenti una BPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associati ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come piloti in comando (pilot-in-command, PIC) su palloni ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.
BFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti
a) |
I titolari di una BPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:
|
b) |
Gli allievi piloti devono portare con sé, su tutti i voli come solisti:
|
c) |
I titolari di una BPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alle lettere a) o b) affinché siano ispezionati. |
BFCL.050 Registrazione del tempo di volo
I titolari di una BPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.
BFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di BPL di età pari o superiore a 70 anni nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone
I titolari di una BPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti su palloni impiegati in operazioni commerciali di trasporto passeggeri con pallone.
BFCL.070 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati
a) |
Le BPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati a norma del presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se il titolare di una BPL non rispetta i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti del presente allegato e dell’allegato II (parte-BOP) del presente regolamento o dell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
b) |
In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una BPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente. |
SOTTOPARTE BPL
LICENZA DI PILOTA DI PALLONE («BPL»)
BFCL.115 BPL — Privilegi e condizioni
a) |
I privilegi del titolare di una BPL consistono nell’operare come PIC su palloni:
|
b) |
In deroga alla lettera a), punto 1, il titolare di una BPL che possiede privilegi di istruttore o di esaminatore può essere retribuito per:
|
c) |
I titolari di una BPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, adeguato ai privilegi esercitati, è in corso di validità. |
BFCL.120 BPL — Età minima
I richiedenti una BPL devono avere almeno 16 anni.
BFCL.125 BPL — Allievi piloti
a) |
Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non siano autorizzati in tal senso e supervisionati da un istruttore di volo su pallone [FI(B)]. |
b) |
Gli allievi piloti devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti. |
BFCL.130 BPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza
I richiedenti una BPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:
a) |
le conoscenze teoriche di cui alla norma BFCL.135, lettera a); |
b) |
almeno 16 ore di istruzione di volo su palloni ad aria calda che rappresentano il gruppo A della stessa classe o su palloni a gas, comprendenti almeno:
|
BFCL.135 BPL — Esame delle conoscenze teoriche
a) |
Conoscenze teoriche I richiedenti una BPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:
|
b) |
Responsabilità del richiedente
|
c) |
Punteggio minimo
|
d) |
Periodo di validità L’esame delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche conformemente alla lettera c), punto 2. |
BFCL.140 BPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche
Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una BPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma BFCL.135, lettera a), punto 1, se:
a) |
sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; o |
b) |
hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato dalla norma BFCL.135, lettera d). |
BFCL.145 BPL — Test pratico di abilitazione
a) |
I richiedenti una BPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su un pallone, le procedure e le manovre pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi che intendono ottenere. |
b) |
I richiedenti devono completare il test di abilitazione nella stessa classe di palloni in cui è stato completato il corso di addestramento in conformità alla norma BFCL.130 e, nel caso dei palloni ad aria calda, su un pallone che rappresenta il gruppo A di tale classe. |
c) |
Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una BPL, il richiedente deve prima superare l’esame delle conoscenze teoriche richiesto. |
d) |
Punteggio minimo
|
e) |
Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico. |
BFCL.150 BPL — Estensione dei privilegi a un’altra classe o a un altro gruppo di palloni
a) |
I privilegi della BPL devono essere limitati alla classe di palloni su cui è stato sostenuto il test di abilitazione di cui alla norma BFCL.145 e, nel caso dei palloni ad aria calda, al gruppo A di tale classe. |
b) |
Nel caso dei palloni ad aria calda, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un altro gruppo della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato almeno:
|
c) |
Ad eccezione della classe dei palloni misti, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni o, se i privilegi che si intende ottenere riguardano la classe di palloni ad aria calda, al gruppo A della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato nella classe e nel gruppo pertinenti di palloni:
|
d) |
Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera c), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato:
|
e) |
Il titolare di una BPL esercita i suoi privilegi nella classe dei palloni misti solo se è in possesso dei privilegi sia per la classe dei palloni ad aria calda che per la classe dei palloni a gas. |
BFCL.160 BPL — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza solo se ha completato, nella classe di palloni pertinente:
|
b) |
In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), nel caso in cui sia qualificato per volare con più classi di palloni, al fine di esercitare i propri privilegi nell’altra classe o nelle altre classi di palloni il pilota deve aver completato negli ultimi 24 mesi, per ogni classe supplementare di palloni almeno tre ore di tempo di volo come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B). |
c) |
Il titolare di una BPL che non rispetta i requisiti di cui alla lettera a), punto 1 e, se del caso, alla lettera b), prima di riprendere l’esercizio dei suoi privilegi deve superare un controllo di professionalità con un FE(B) su un pallone che rappresenta la classe pertinente. |
d) |
Dopo aver soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, il titolare di una BPL che dispone dei privilegi per pilotare palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo su palloni ad aria calda che rappresentano:
|
e) |
Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e del volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), nonché il superamento del controllo di professionalità di cui alla lettera c) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal FI(B) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), e dal FE(B) responsabile nel caso di cui alla lettera c). |
f) |
Si ritiene che il titolare di una BPL in possesso anche dei privilegi relativi alle operazioni commerciali di cui alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato rispetti i requisiti stabiliti:
Nel caso della classe dei palloni ad aria calda, devono applicarsi le limitazioni di cui alla lettera d) concernenti i privilegi per pilotare classi diverse di palloni, a seconda della classe di palloni utilizzata per soddisfare i requisiti di cui alla lettera f), punti 1 o 2. |
SOTTOPARTE ADD
ABILITAZIONI AGGIUNTIVE
BFCL.200 Abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda
a) |
Il titolare di una BPL effettua voli frenati con palloni ad aria calda solo se è in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda conformemente alla presente norma. |
b) |
Per presentare domanda di abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, il richiedente deve:
|
c) |
Il completamento dell’addestramento su palloni ad aria calda frenati deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento. |
d) |
Un pilota in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo se ha completato almeno un volo frenato con un pallone ad aria calda durante i 48 mesi precedenti il volo pianificato oppure, qualora non abbia effettuato tale volo, esercita i suoi privilegi se ha completato un volo frenato con un pallone ad aria calda volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un FI(B). Il completamento di tale volo a doppio comando o come solista sotto supervisione deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B). |
BFCL.210 Abilitazione al volo notturno
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza in condizioni VFR notturne solo se è in possesso di un’abilitazione al volo notturno conformemente alla presente norma. |
b) |
Il richiedente un’abilitazione al volo notturno deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un’ora ciascuno. |
c) |
Il completamento dell’addestramento al volo notturno deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento. |
BFCL.215 Abilitazione alle operazioni commerciali
a) |
Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza durante le operazioni commerciali con palloni solo se è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali conformemente alla presente norma. |
b) |
Il richiedente un’abilitazione alle operazioni commerciali deve:
|
c) |
I privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali sono limitati alla classe di palloni su cui è stato completato il test di abilitazione conformemente alla lettera b), punto 3. I privilegi sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni se il richiedente rispetta, per quest’altra classe, le disposizioni di cui alla lettera b), punti 3 e 4. |
d) |
Il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali esercita i privilegi di tale abilitazione nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone solo se ha completato:
|
e) |
Al fine di mantenere i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali per tutte le classi di palloni, il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali con privilegi estesi a più classi di palloni deve rispettare i requisiti di cui alla lettera d), punto 2 in almeno una classe di palloni. |
f) |
Il pilota che rispetta le disposizioni di cui alla lettera d) e che è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali per la classe dei palloni ad aria calda esercita i privilegi di tale abilitazione nella classe dei palloni ad aria calda solo su palloni che rappresentano:
|
g) |
Il completamento del volo sotto supervisione di cui alla lettera d), punto 1, sottopunto ii), il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) e il corso di aggiornamento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, oppure dal FI(B) o dal FE(B) responsabile del corso di addestramento, della supervisione o del controllo di professionalità, a seconda dei casi. |
h) |
Si ritiene che il pilota che abbia completato un controllo di professionalità dell’operatore in conformità all’allegato II (parte-BOP), norma BOP.ADD.315, del presente regolamento rispetti le disposizioni di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i). |
SOTTOPARTE FI
ISTRUTTORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
BFCL.300 Certificati di istruttore di volo
a) Generalità
Un istruttore fornisce istruzione di volo su pallone solo se:
1) |
è titolare di:
|
2) |
è autorizzato a operare come PIC sul pallone durante l’istruzione di volo. |
b) Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri
1) |
In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui l’istruzione di volo sia fornita durante un corso di addestramento approvato conformemente al presente allegato (parte-BFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:
|
2) |
Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo approvata:
|
Sezione 2
Certificato di istruttore di volo su pallone — FI(B)
BFCL.315 Certificato FI(B) — Privilegi e condizioni
a) |
Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma BFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FI(B) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
b) |
I privilegi di cui alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
BFCL.320 FI(B) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FI(B) devono:
a) |
avere almeno 18 anni; |
b) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.300; |
c) |
aver completato 75 ore di tempo di volo con pallone come PIC; |
d) |
aver completato un corso di addestramento di istruttore conformemente alla norma BFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e |
e) |
aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.345. |
BFCL.325 FI(B) — Competenze e valutazione
I richiedenti un certificato FI(B) devono seguire un addestramento per acquisire le seguenti competenze:
a) |
preparare le risorse; |
b) |
creare un clima che favorisca l’apprendimento; |
c) |
esporre le conoscenze; |
d) |
integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio (CRM); |
e) |
gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento; |
f) |
favorire l’apprendimento; |
g) |
valutare le prestazioni dell’allievo; |
h) |
monitorare e analizzare i progressi; |
i) |
valutare le sessioni di addestramento; e |
j) |
comunicare i risultati. |
BFCL.330 FI(B) — Corso di addestramento
a) |
I richiedenti un certificato FI(B) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso. |
b) |
Il corso di addestramento FI(B) deve comprendere almeno:
|
c) |
I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2. |
BFCL.345 FI(B) — Valutazione della competenza
a) |
I richiedenti il rilascio di un certificato FI(B) devono superare una valutazione della competenza su un pallone per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla norma BFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una BPL. |
b) |
La valutazione deve comprendere:
|
BFCL.360 Certificato FI(B) — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Il titolare di un certificato FI(B) esercita i privilegi del suo certificato solo se ha completato:
|
b) |
Le ore di volo effettuate come FE(B) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza sono integralmente accreditate ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii). |
c) |
Il titolare di un certificato FI(B) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(B) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B), non può esercitare i privilegi del certificato FI(B) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma BFCL.345. |
d) |
Per riprendere ad esercitare i privilegi del certificato FI(B), il titolare di un certificato FI(B) che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare il requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma BFCL.345. |
SOTTOPARTE FE
ESAMINATORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
BFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su pallone
a) Generalità
Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza conformemente al presente allegato solo se:
1) |
è titolare di:
|
2) |
è autorizzato a operare come PIC su un pallone durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza. |
b) Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri
1) |
In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui i test di abilitazione e i controlli di professionalità siano svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di esaminatore al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:
|
2) |
Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità:
|
BFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte
Un esaminatore su pallone non deve eseguire:
a) |
un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o |
b) |
un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa. |
BFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza
a) |
Nell’eseguire i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore su pallone deve:
|
b) |
Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su pallone deve:
|
c) |
L’esaminatore su pallone deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati. |
d) |
Su richiesta dell’autorità competente responsabile del certificato di esaminatore su pallone o dell’autorità competente responsabile della licenza del richiedente, l’esaminatore su pallone deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza. |
Sezione 2
Certificato di esaminatore di volo su pallone — FE(B)
BFCL.415 Certificato FE(B) — Privilegi e condizioni
Fatto salvo il rispetto, da parte del richiedente, della norma BFCL.420 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FE(B) su richiesta con i privilegi per eseguire:
a) |
test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL nonché test di abilitazione per l’estensione dei privilegi a un’altra classe di palloni, a condizione che il richiedente abbia completato 250 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 50 ore di istruzione di volo che coprano l’intero programma di un corso di addestramento per il conseguimento di una BPL; |
b) |
test di abilitazione e controlli di professionalità per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti relativi all’esperienza di cui alla lettera a) e abbia ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430; |
c) |
valutazioni della competenza per il rilascio di un certificato FI(B), a condizione che il richiedente abbia:
|
BFCL.420 Certificato FE(B) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FE(B) devono:
a) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.400; |
b) |
aver completato il corso di standardizzazione FE(B) conformemente alla norma BFCL.430; |
c) |
aver completato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.445; |
d) |
dimostrare di possedere la pertinente preparazione relativa ai privilegi del certificato FE(B); e |
e) |
dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni. |
BFCL.430 Certificato FE(B) — Corso di standardizzazione
a) |
I richiedenti un certificato FE(B) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente. |
b) |
Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su pallone che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica, comprendente quanto meno:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(B) non deve eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente. |
BFCL.445 Certificato FE(B) — Valutazione della competenza
Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(B), il richiedente deve dimostrare le proprie competenze in qualità di FE(B) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B). Durante la valutazione della competenza, il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.
BFCL.460 Certificato FE(B) — Validità, rinnovo e ripristino
a) |
Un certificato FE(B) è valido per un periodo di cinque anni. |
b) |
Un certificato FE(B) viene rinnovato se il suo titolare:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(B) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili conformemente all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare. |
d) |
Qualora un certificato FE(B) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma BFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(B). |
e) |
Un certificato FE(B) è rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma BFCL.410 e ai requisiti di cui alla norma BFCL.420, lettere d) ed e). |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/358 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di aliante in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento. |
(2) |
Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi dovrebbero tuttavia essere ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di alianti abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e ottemperare ai loro obblighi. È inoltre opportuno effettuare un corrispondente aggiornamento redazionale delle regole relative alle operazioni con aliante, al fine di tenere conto del passaggio delle regole per il rilascio delle licenze dal regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (3). |
(3) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, continuando ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in base alle quali agli allievi pilota è consentito esercitare senza supervisione privilegi limitati e ottenere gradualmente i privilegi di base, si contribuisce a promuovere le attività aeree sportive e ricreative poiché agevolano e rendono più abbordabile l’accesso al volo. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale dell’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (4). Per tali motivi è opportuno concedere agli Stati membri la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze in conformità ai principi introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (5) al fine di rilasciare licenze di pilota di aliante («SPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogniqualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorarne l’uso per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea. |
(4) |
Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di alianti in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di aliante rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate in conformità al presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA. |
(5) |
Gli addestramenti dei piloti di aliante che hanno avuto inizio in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente, in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. Un addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri. |
(6) |
Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, ove necessario, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»; |
2) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati per alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.»; |
3) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
4) |
dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: «Articolo 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica 1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*1) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici e rispettano le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma SFCL.115, lettera a), punto 3, dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento. 3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono corsi di addestramento per il conseguimento della licenza di pilota di aliante (“SPL”) a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una SPL in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
Articolo 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota 1. Le licenze conformi alla parte FCL per gli alianti e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze. 2. Al momento della riemissione di licenze e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al paragrafo 1, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
3. Ai titolari di licenze nazionali per alianti rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento è consentito continuare ad esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte SFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. 4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento restano validi fino alla data del loro rinnovo successivo o fino all’8 aprile 2021, se precedente. Il rinnovo di tali certificati medici è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Articolo 3 quater Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento 1. Per quanto riguarda il rilascio di licenze conformi alla parte SFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. 2. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, è accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte SFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’AESA. 3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti sono tenuti a soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza conforme alla parte SFCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento, nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato. Articolo 3 quinquies Organizzazioni di addestramento 1. Le organizzazioni di addestramento per il conseguimento delle licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento, adeguano i loro programmi di addestramento, ove necessario, entro l’8 aprile 2021. (*1) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" |
5) |
l’allegato I (parte DEF) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
6) |
l’allegato II (parte SAO) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento; |
7) |
è aggiunto l’allegato III (parte SFCL), come indicato nell’allegato III del presente regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).
(4) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).
(6) Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti) [parere n. 01/2019, parti A) e B), del 19.2.2019], disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
L’allegato I «Definizioni» (parte DEF) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:
1. |
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alla norma FCL.010 dell’allegato I (parte FCL) di tale regolamento:»; |
2. |
il punto 13 è sostituito dal seguente:
|
3. |
sono aggiunti i seguenti punti da 14 a 19:
|
ALLEGATO II
L’allegato II (parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:
1) |
la norma SAO.GEN.125 «Nomina del pilota in comando» è sostituita dalla seguente: «Norma SAO.GEN.125 Nomina del pilota in comando L’operatore deve nominare pilota in comando un pilota che sia qualificato a esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento.». |
ALLEGATO III
Dopo l’allegato II, è aggiunto il seguente allegato III del regolamento (UE) 2018/1976:
«ALLEGATO III
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI ALIANTI
[PARTE SFCL]
SOTTOPARTE GEN
REQUISITI GENERALI
SFCL.001 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio di licenze di pilota di aliante (“SPL”) e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.
SFCL.005 Autorità competente
Ai fini del presente allegato l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una SPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.
SFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di una SPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati
a) |
All’autorità competente deve essere presentato quanto segue nella forma e nelle modalità stabilite dalla suddetta autorità:
|
b) |
Una richiesta di cui alla lettera a) deve essere corredata della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
c) |
Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente, tranne che per ottenere i privilegi specificati alla lettera a), punto 1, sottopunto ii). |
d) |
Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più SPL rilasciate in conformità al presente allegato. |
e) |
Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui una qualsiasi delle sue licenze è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte SFCL), o all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395, a seconda dei casi. |
f) |
Il titolare di una SPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare. |
g) |
I richiedenti devono chiedere il rilascio di una SPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza. |
SFCL.030 Test pratico di abilitazione
I richiedenti un test di abilitazione devono essere raccomandati per tale test dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento da essi seguito, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.
SFCL.035 Accreditamento del tempo di volo
I richiedenti una SPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associato ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come PIC su alianti ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.
SFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti
a) |
I titolari di una SPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:
|
b) |
Gli allievi piloti devono portare con sé, in tutti i voli di navigazione effettuati come solisti:
|
c) |
I titolari di una SPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alla lettera a) affinché siano ispezionati. |
d) |
In deroga alle lettere a) e b), i documenti ivi specificati possono essere conservati presso l’aeroporto o il sito operativo per i voli che rimangono:
|
SFCL.050 Registrazione del tempo di volo
I titolari di una SPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.
SFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di SPL di età pari o superiore a 70 anni nelle operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante
I titolari di una SPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti di alianti in operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante.
SFCL.070 Limitazione, sospensione e revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati
a) |
Una SPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati in conformità al presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se un titolare di SPL non soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti di cui al presente allegato nonché all’allegato II (parte SAO) del presente regolamento o all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
b) |
In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una SPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente. |
SOTTOPARTE SPL
LICENZA DI PILOTA DI ALIANTE (“SPL”)
SFCL.115 SPL — Privilegi e condizioni
a) |
Fatto salvo il rispetto della norma SFCL.150, i privilegi dei titolari di una SPL consistono nell’esercitare la funzione di PIC su alianti:
|
b) |
In deroga alla lettera a), i titolari di una SPL che possiedono privilegi di istruttore o di esaminatore possono essere retribuiti per:
|
c) |
I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, corrispondente ai privilegi esercitati, è in corso di validità. |
d) |
Il completamento del volo di addestramento specificato alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera A), deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dall’istruttore responsabile del volo di addestramento. |
SFCL.120 SPL — Età minima
I richiedenti una SPL devono avere almeno 16 anni.
SFCL.125 SPL — Allievi piloti
a) |
Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non vengano autorizzati in tal senso e supervisionati da un FI(S). |
b) |
Gli allievi pilota devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti. |
SFCL.130 SPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza
a) |
I richiedenti una SPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:
|
b) |
I richiedenti che siano titolari di una licenza di pilota per un’altra categoria di aeromobili, fatta eccezione per i palloni, ricevono crediti corrispondenti al 10 % del tempo di volo totale come PIC su tale aeromobile e fino a un massimo di sette ore. In ogni caso l’ammontare del credito concesso:
|
SFCL.135 SPL — Esame delle conoscenze teoriche
a) |
Conoscenze teoriche I richiedenti una SPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:
|
b) |
Responsabilità del richiedente
|
c) |
Punteggio minimo
|
d) |
Periodo di validità Il superamento degli esami delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche in conformità alla lettera c), punto 2. |
SFCL.140 SPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche
Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una SPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma SFCL.135, lettera a), punto 1, se:
a) |
sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395; o |
b) |
hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche previsti per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato alla norma SFCL.135, lettera d). |
SFCL.145 SPL — Test pratico di abilitazione
a) |
I richiedenti una SPL devono dimostrare, mediante il superamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su alianti, le procedure e manovre pertinenti con la competenza corrispondente ai privilegi che intendono ottenere. |
b) |
I richiedenti devono completare il test di abilitazione su un aliante, esclusi i TMG, o su un TMG, in base ai privilegi che intendono ottenere e purché il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 comprenda gli elementi di addestramento necessari per l’aeromobile in questione. Un richiedente che abbia completato un corso di addestramento, compresi gli elementi di addestramento necessari per alianti e per TMG, può sostenere 2 test di abilitazione, 1 su un aliante, esclusi i TMG, e 1 su un TMG, al fine di ottenere privilegi per entrambi gli aeromobili. |
c) |
Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una SPL, il richiedente deve prima superare gli esami delle conoscenze teoriche richiesti. |
d) |
Punteggio minimo
|
e) |
Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico. |
SFCL.150 SPL — Privilegi per aliante e TMG
a) |
Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato superato su un aliante, esclusi i TMG, i privilegi di una SPL sono limitati agli alianti, esclusi i TMG. |
b) |
Nel caso di cui alla lettera a), i privilegi di una SPL sono estesi, su richiesta, ai TMG se un pilota ha:
|
c) |
I titolari di una licenza rilasciata in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), purché:
|
d) |
Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato completato su un TMG, i privilegi della SPL sono limitati ai TMG. |
e) |
Nel caso di cui alla lettera d), i privilegi della SPL sono estesi, su richiesta, agli alianti se un pilota ha:
|
f) |
Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera e), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento. |
SFCL.155 SPL — Metodi di lancio
a) |
I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi solo utilizzando i metodi di lancio per i quali hanno completato un addestramento specifico durante il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 o alla norma SFCL.150, lettera e), punto 1, o durante un ulteriore addestramento impartito da un istruttore successivamente al rilascio della SPL. Tale addestramento specifico consiste nei seguenti elementi:
|
b) |
Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera a) deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO o dall’istruttore responsabile dell’addestramento, a seconda dei casi. |
c) |
Al fine di mantenere i privilegi per ciascun metodo di lancio e in conformità ai requisiti di cui alle lettere a) e b), i titolari di una SPL devono completare un minimo di cinque lanci nel corso dei due anni precedenti, ad eccezione del lancio con elastico, nel qual caso devono completare solo due lanci. In caso di lancio autonomo, i lanci possono essere effettuati in lancio autonomo o mediante decolli su TMG o con una combinazione di entrambi. |
d) |
Per rinnovare i loro privilegi, i titolari di una SPL che non soddisfano il requisito di cui alla lettera c) devono effettuare i lanci supplementari volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un istruttore. |
SFCL.160 LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Alianti, esclusi i TMG I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza, esclusi i TMG, solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:
|
b) |
TMG I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi TMG solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:
|
c) |
I titolari di una SPL con privilegi per volare su TMG, che sono anche titolari di una licenza comprendente i privilegi per volare su TMG in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, sono esentati dall’osservanza di quanto disposto alla lettera b). |
d) |
Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e dei voli di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, nonché il superamento dei controlli di professionalità di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2, devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dall’FI(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, e dal FE(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2. |
e) |
Trasporto passeggeri I titolari di una SPL possono trasportare passeggeri solo se nei 90 giorni precedenti hanno effettuato come PIC almeno:
|
SOTTOPARTE ADD
ABILITAZIONI E PRIVILEGI AGGIUNTIVI
SFCL.200 Privilegi per il volo acrobatico
a) |
I titolari di una SPL possono effettuare voli acrobatici su alianti a motore spento oppure, nei casi di cui alle lettere d) ed e), a motore acceso solo se sono in possesso dei corrispondenti privilegi per il volo acrobatico in conformità alla presente norma. |
b) |
I privilegi di base per il volo acrobatico:
|
c) |
I privilegi avanzati per il volo acrobatico:
|
d) |
I privilegi di base o avanzati per il volo acrobatico devono includere voli acrobatici su alianti a motore se un pilota ha ricevuto un addestramento al volo acrobatico su alianti a motore durante un corso di addestramento in conformità alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), o alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), a seconda dei casi. |
e) |
I privilegi di una SPL comprendono i privilegi avanzati per il volo acrobatico su TMG che sfruttano la potenza del motore se un pilota è o è stato in possesso di un’abilitazione al volo acrobatico in conformità alla norma FCL.800 di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, compresi i privilegi per il volo acrobatico su TMG. |
f) |
Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), e alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), e, ove applicabile, l’inclusione dell’addestramento di cui alla lettera d), devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento. |
SFCL.205 Abilitazione al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari
a) |
I titolari di una SPL in possesso di privilegi per volare su TMG trainano alianti o striscioni pubblicitari soltanto se possiedono una corrispondente abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma. |
b) |
I richiedenti un’abilitazione al traino di alianti devono aver completato:
|
c) |
I richiedenti un’abilitazione al traino di striscioni pubblicitari devono aver completato:
|
d) |
I richiedenti un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma che sono già in possesso di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.805, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione, a seconda dei casi:
|
e) |
Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, alla lettera c), punto 2, e alla lettera d), punto 2, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO o dall’istruttore responsabile dell’addestramento, a seconda dei casi. |
f) |
Per esercitare i privilegi dell’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, il titolare dell’abilitazione deve aver completato un minimo di cinque traini durante gli ultimi due anni. |
g) |
Il titolare dell’abilitazione al traino di alianti che non rispetta il requisito di cui alla lettera f) deve completare i traini mancanti con un istruttore o sotto la sua supervisione prima di poter riprendere ad esercitare i suoi privilegi. |
SFCL.210 Abilitazione al volo notturno su TMG
a) |
I titolari di una SPL con privilegi per operare TMG esercitano i loro privilegi TMG in condizioni VFR notturne solo se sono in possesso di un’abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma. |
b) |
I richiedenti un’abilitazione al volo notturno su TMG devono dapprima completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve comprendere:
|
c) |
Per completare l’addestramento notturno, il titolare di una SPL deve dapprima ultimare l’addestramento di volo strumentale di base necessario per il rilascio di una licenza di pilota privato (PPL) in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
d) |
I richiedenti un’abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) e c) se sono in possesso di un’abilitazione al volo notturno in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.810, del regolamento (UE) n. 1178/2011 o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione. |
SFCL.215 Privilegi per il cloud flying con alianti
a) |
I titolari di una SPL possono operare un aliante tra le nuvole solo se:
|
b) |
I privilegi di una SPL comprendono i privilegi per il cloud flying con alianti se un pilota ha completato almeno:
|
c) |
Al fine di ottenere i privilegi per il cloud flying con alianti, il titolare di una SPL in possesso anche di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) o di un’IR(A) in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che ha soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di una di tali abilitazioni:
|
d) |
Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, o alla lettera c), punto 2, a seconda dei casi, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento. |
e) |
I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi per il cloud flying con alianti solo se, negli ultimi due anni precedenti il cloud flight (volo tra le nuvole) pianificato, hanno completato almeno un’ora di tempo di volo, o cinque voli, come PIC esercitando i privilegi per il cloud flying con alianti. |
f) |
I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying con alianti che non rispettano i requisiti di cui alla lettera e) e che intendono riprendere a esercitare i loro privilegi per il cloud flying con alianti devono:
|
g) |
I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying in possesso anche di una BIR o di una IR(A) in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera e). |
SOTTOPARTE FI
ISTRUTTORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
SFCL.300 Certificato di istruttore di volo
a) |
Generalità Un istruttore fornisce istruzione di volo su un aliante solo se:
|
b) |
Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri
|
Sezione 2
Certificato di istruttore di volo per alianti — FI(S)
SFCL.315 Certificato FI(S) — Privilegi e condizioni
a) |
Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilascia un certificato FI(S) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
b) |
I privilegi elencati alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:
|
SFCL.320 Certificato FI(S) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FI(S) devono:
a) |
avere almeno 18 anni, |
b) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e al punto 2 della norma SFCL.300; |
c) |
aver completato 100 ore di tempo di volo e 200 lanci come PIC su alianti; |
d) |
aver completato un corso di addestramento di istruttore in conformità alla norma SFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e |
e) |
aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345. |
SFCL.325 Competenze e valutazione del FI(S)
I richiedenti un certificato FI(S) devono seguire una formazione per acquisire le seguenti competenze:
a) |
preparare le risorse; |
b) |
creare un clima che favorisca l’apprendimento; |
c) |
esporre le conoscenze; |
d) |
integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio; |
e) |
gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento; |
f) |
favorire l’apprendimento; |
g) |
valutare le prestazioni dell’allievo; |
h) |
monitorare e analizzare i progressi; |
i) |
valutare le sessioni di addestramento; e |
j) |
comunicare i risultati. |
SFCL.330 FI(S) — Corso di addestramento
a) |
I richiedenti un certificato FI(S) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO che deve aver luogo nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso. |
b) |
Il corso di addestramento FI(S) deve comprendere:
|
c) |
I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore in conformità all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto ii). |
d) |
Quando richiede un certificato FI(S), un pilota che sia o sia stato titolare di un FI(A), (H) o (As) riceve 18 ore di crediti ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto iii). |
SFCL.345 FI(S) — Valutazione della competenza
a) |
I richiedenti il rilascio di un certificato FI(S) devono superare una valutazione della competenza per dimostrare a un esaminatore qualificato in conformità alla norma SFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una SPL. |
b) |
La valutazione deve comprendere:
|
c) |
La valutazione della competenza per il rilascio iniziale di un certificato FI(S) deve essere effettuata su alianti, esclusi i TMG. |
SFCL.350 FI(S) — Privilegi ristretti
a) |
I privilegi di un FI(S) sono limitati all’esecuzione dell’istruzione di volo sotto la supervisione di un FI(S) non soggetto a restrizioni, designato a tale scopo dall’ATO o dalla DTO, nei casi che seguono:
|
b) |
Nell’effettuare un addestramento sotto supervisione, in conformità alla lettera a), il FI(S) non dispone del privilegio di autorizzare un allievo pilota a effettuare il suo primo volo come solista o il primo volo di navigazione “cross-country” come solista. |
c) |
Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rimosse dal certificato FI(S) dopo che il FI(S) ha completato almeno 15 ore o 50 lanci di istruzione di volo riguardanti tutte le fasi di un volo su aliante. Nel caso di un FI(S) soggetto a restrizioni che rispetta la norma SFCL.330, lettera b), punto 2, 5 delle suddette 15 ore possono essere completate su TMG e 15 dei suddetti 50 lanci possono essere sostituiti da decolli e atterraggi su TMG. |
SFCL.360 Certificato FI(S) — Requisiti di attività di volo recente
a) |
Il titolare di un certificato FI(S) esercita i privilegi del proprio certificato solo se prima dell’esercizio pianificato di tali privilegi:
|
b) |
Le ore di volo effettuate come FE(S) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii). |
c) |
Il titolare di un certificato FI(S) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(S) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(S), non può esercitare i privilegi del certificato FI(S) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345. |
d) |
Per riprendere a esercitare i privilegi del certificato FI(S), un titolare di tale certificato che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma SFCL.345. |
SOTTOPARTE FE
ESAMINATORI DI VOLO
Sezione 1
Requisiti generali
SFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su aliante
a) |
Generalità Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza in conformità al presente allegato solo se:
|
b) |
Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri
|
SFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte
Un esaminatore su aliante non deve effettuare:
a) |
un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o |
b) |
un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa. |
SFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza
a) |
Nell’effettuare i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore di volo su aliante deve:
|
b) |
Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su aliante deve:
|
c) |
L’esaminatore su aliante deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati. |
d) |
Su richiesta dell’autorità competente responsabile per il certificato di esaminatore su aliante o dell’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente, l’esaminatore su aliante deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza. |
Sezione 2
Certificato di esaminatore di volo per alianti — FE(S)
SFCL.415 Certificato FE(S) — Privilegi e condizioni
Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.420 e delle condizioni che seguono, si rilascia un certificato FE(S), su richiesta, con i privilegi per condurre:
a) |
test di abilitazione e controlli di professionalità per la SPL, purché il richiedente abbia completato, su alianti, esclusi i TMG, 300 ore di tempo di volo come pilota, comprendenti 150 ore di istruzione di volo o 300 lanci; |
b) |
test di abilitazione per l’estensione dei privilegi di una SPL ai TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera e), purché il richiedente abbia completato 300 ore di tempo di volo su alianti, comprendenti 50 ore di istruzione di volo su TMG; |
c) |
valutazioni della competenza per il rilascio di certificati FI(S) su alianti, purché il richiedente abbia:
|
SFCL.420 Certificato FE(S) — Prerequisiti e requisiti
I richiedenti un certificato FE(S) devono:
a) |
rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma SFCL.400; |
b) |
aver completato il corso di standardizzazione FE(S) in conformità alla norma SFCL.430; |
c) |
aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.445; |
d) |
dimostrare di possedere la preparazione pertinente relativa ai privilegi del certificato FE(S); e |
e) |
dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento 2018/395, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati o di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni. |
SFCL.430 Certificato FE(S) — Corso di standardizzazione
a) |
I richiedenti un certificato FE(S) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente. |
b) |
Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su aliante che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica comprendente, almeno:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(S) non può condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente. |
SFCL.445 Certificato FE(S) — Valutazione della competenza
Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(S), il richiedente deve dimostrare la propria competenza in qualità di FE(S) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile per il certificato FE(S). Durante la valutazione della competenza il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.
SFCL.460 Certificato FE(S) — Validità, rinnovo e ripristino
a) |
Un certificato FE(S) è valido per un periodo di cinque anni. |
b) |
Un certificato FE(S) viene rinnovato se il suo titolare:
|
c) |
Il titolare di un certificato FE(S) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare. |
d) |
Qualora un certificato FE(S) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma SFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(S). |
e) |
Un certificato FE(S) può essere rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma SFCL.410 e i requisiti di cui alla norma SFCL.420, lettere d) ed e). |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/359 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 27,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. |
(2) |
Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e alianti, appositi requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere stabiliti in regolamenti separati, segnatamente nel regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (4). |
(3) |
Nel contempo i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di palloni e alianti di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero essere soppressi e alcuni requisiti dell’allegato I (parte FCL) che riguardano questioni trasversali, quali le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti tra le licenze di pilota di palloni o alianti e le licenze per altre categorie di aeromobili, dovrebbero essere rivisti alla luce dei nuovi requisiti per il rilascio delle licenze per i piloti di palloni e alianti. |
(4) |
I requisiti dell’allegato IV (parte medica), dell’allegato VI (parte ARA), dell’allegato VII (parte ORA) e dell’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero continuare ad applicarsi al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta di palloni e alianti. |
(5) |
Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza aerea, i piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative dovrebbero essere incoraggiati a ottenere privilegi di volo conformemente alle regole del volo strumentale (instrument flight rules — «IFR»). Le norme esistenti in materia di privilegi IFR dovrebbero pertanto essere adeguate con l’introduzione dell’abilitazione al volo strumentale di base (basic instrument rating — «BIR») nell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La BIR dovrebbe essere specificamente adattata alle esigenze dei piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative per quanto riguarda il contenuto del loro addestramento e la portata dei loro privilegi. |
(6) |
Con l’introduzione della BIR l’abilitazione al volo strumentale in rotta (en route instrument rating — «EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, del regolamento (UE) n. 1178/2011 diventa superflua e dovrebbe pertanto essere soppressa. I titolari di EIR esistenti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a continuare a esercitare i loro privilegi e dovrebbero ricevere crediti derivanti dalla loro EIR quando cercano di ottenere una BIR. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare un addestramento EIR in corso che ha avuto inizio prima dell’applicazione del presente regolamento e completarlo come un addestramento per una BIR. |
(7) |
L’aggiornamento tecnico del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe essere effettuato sulla base degli insegnamenti tratti in particolare nei settori della navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation — PBN), dell’addestramento alla prevenzione della perdita di controllo e al recupero dell’assetto (Upset Prevention and Recovery Training — UPRT) e delle qualifiche di istruttore e esaminatore. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 01/2019 (5) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:
2. Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.»; |
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10)." (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;" |
3) |
all’articolo 4, paragrafo 8, «8 aprile 2021» è sostituito da «8 settembre 2021»; |
4) |
è inserito il seguente articolo 4 quater: «Articolo 4 quarter Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta 1. Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:
2. A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR. 3. I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR. (*3) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" |
5) |
l’articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quarter Misure transitorie Gli Stati membri:
(*4) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" |
6) |
all’articolo 12, il paragrafo 2 bis è soppresso; |
7) |
all’articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2020» è sostituita dalla data «20 giugno 2021»; |
8) |
l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
9) |
l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
10) |
l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
11) |
l’allegato VII (parte ORA) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; |
12) |
l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dall’8 aprile 2020.
3. In deroga al paragrafo 2 le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’8 settembre 2021:
a) |
allegato I, punto 1, lettera e), punto 4, lettera b), punti da 5 a 7, punti 32 e 34, punto 36, lettera d), punto 40, lettera a), punti 41, 42 e 44, punti da 46 a 48, punto 52, lettera f), punto 53, lettere da a) a c), punto 53, lettere e) ed f), punti 54 e 55, punto 56, lettere da a) a c), e punto 57; |
b) |
allegato II, lettera b); |
c) |
allegato III, punto 10, lettera d), sottopunto ii). |
4. In deroga al paragrafo 2, l’articolo 1, punto 7, e l’allegato I, punto 49, punto 53, lettera d), e punto 58, lettere b), d) ed e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).
(5) «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti), [parere n. 01/2019, parti (A) e (B), 19.2.2019)] disponibile all’indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO I
L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma FCL.010 è così modificata:
|
2) |
la norma FCL.015 è così modificata:
|
3) |
alla norma FCL.020, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la norma FCL.025, lettera c), punto 1, è così modificata:
|
5) |
alla norma FCL.030 è aggiunta la seguente lettera c):
|
6) |
alla norma FCL.035, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la norma FCL.055 è così modificata:
|
8) |
la norma FCL.060 è così modificata:
|
9) |
la norma FCL.065 è così modificata:
|
10) |
la norma FCL.100 è sostituita dalla seguente: «FCL.100 LAPL — Età minima I richiedenti della LAPL per velivoli o elicotteri devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»; |
11) |
la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente: «FCL.120 LAPL — Esame delle conoscenze teoriche I richiedenti di una LAPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle materie seguenti:
|
12) |
alla norma FCL.110.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
alla norma FCL.135.A è aggiunta la seguente lettera c):
|
14) |
alla sottoparte B, le sezioni 4 e 5 sono soppresse; |
15) |
il titolo della sottoparte C è sostituito dal seguente: « LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL)»; |
16) |
la norma FCL.200 è sostituita dalla seguente: «FCL.200 Età minima I richiedenti di una PPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»; |
17) |
alla norma FCL.210, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
18) |
la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente: «FCL.215 Esame delle conoscenze teoriche I richiedenti di una PPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:
|
19) |
la norma FCL.235 è così modificata:
|
20) |
alla norma FCL.210.A, la lettera c) è così modificata:
|
21) |
alla norma FCL.210.As, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
22) |
alla sottoparte C, le sezioni 5 e 6 sono soppresse; |
23) |
la norma FCL.600 è sostituita dalla seguente: «FCL.600 IR — Generalità Salvo quanto previsto alla norma FCL.835, le operazioni in IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano devono essere condotte solo dai titolari di una PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o, se non è disponibile una IR adeguata alla categoria di aeromobili, solo durante un test di abilitazione o un’istruzione a doppio comando.»; |
24) |
alla norma FCL.620 è aggiunta la seguente lettera c):
|
25) |
alla norma FCL.700, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
alla norma FCL.725 è aggiunta la seguente lettera f):
|
27) |
la norma FCL.740.A è così modificata:
|
28) |
la norma FCL.800 è così modificata:
|
29) |
la norma FCL.805 è così modificata:
|
30) |
la norma FCL.810 è così modificata:
|
31) |
alla norma FCL.815, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
32) |
la norma FCL.825 è soppressa; |
33) |
la norma FCL.830 è soppressa; |
34) |
è inserita la seguente norma FCL.835: «FCL.835 Abilitazione al volo strumentale di base (BIR)
|
35) |
alla norma FCL.915, la lettera c), punto 1, è sostituita dalla seguente:
|
36) |
la norma FCL.905.FI è così modificata:
|
37) |
la norma FCL.910.FI è così modificata:
|
38) |
alla norma FCL.915.FI, le lettere e) ed f) sono soppresse; |
39) |
alla norma FCL.930.FI, la lettera b) è così modificata:
|
40) |
alla norma FCL.940.FI, la lettera a) è così modificata:
|
41) |
alla norma FCL.905.TRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
42) |
alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
43) |
la norma FCL.915.IRI è sostituita dalla seguente: «FCL.915.IRI I richiedenti di un certificato IRI devono:
|
44) |
alla norma FCL.905.STI, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
45) |
alla norma FCL.1005.FE, le lettere d) ed e) sono soppresse; |
46) |
alla norma FCL.1005.TRE, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
47) |
alla norma FCL.1005.CRE, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
48) |
la norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente: «FCL.1005.IRE IRE — Privilegi I privilegi dei titolari di un certificato di esaminatore per l’abilitazione al volo strumentale (IRE) consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di BIR e IR.»; |
49) |
alla norma FCL.1010.SFE, la lettera a), punti 1 e 2, è così modificata:
|
50) |
alla norma FCL.1005.FIE, la lettera c) è così modificata:
|
51) |
alla norma FCL.1010.FIE, le lettere d) ed e) sono soppresse; |
52) |
l’appendice 1 è così modificata:
|
53) |
l’appendice 3 è così modificata:
|
54) |
all’appendice 6, il capitolo A è così modificato:
|
55) |
all’appendice 6, il capitolo A bis è così modificato:
|
56) |
l’appendice 7 è così modificata:
|
57) |
il titolo dell’appendice 9 è sostituito da «Addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità per MPL, ATPL, abilitazioni per tipo e per classe e controlli di professionalità per BIR e IR»; |
58) |
l’appendice 9 è così modificata:
|
ALLEGATO II
All’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, la norma MED.A.030 è così modificata:
a) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
alla norma ARA.GEN.220, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la norma ARA.GEN.350 è così modificata:
|
3) |
alla norma ARA.GEN.360, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
alla norma ARA.FCL.200 è aggiunta la seguente lettera e):
|
5) |
alla norma ARA.FCL.250, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
6) |
alla norma ARA.FCL.300, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la seguente norma ARA.ATO.110 è inserita dopo la norma ARA.ATO.105: «ARA.ATO.110 Approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi Quando l’autorità competente riceve una richiesta di approvazione di una lista degli equipaggiamenti minimi di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.MLR.105, e all’allegato VI (parte NCC), norma NCC.GEN.101, del regolamento (UE) n. 965/2012, essa deve agire conformemente all’allegato II (parte ARO), norma ARO.OPS.205, di tale regolamento.»; |
8) |
alla norma ARA.DTO.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
alla norma ARA.DTO.110, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
l’appendice I è così modificata:
|
11) |
l’appendice III è sostituita dalla seguente: «CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO) Unione europea (*) Autorità competente CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA [NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO] Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione [e del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione/del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (ADATTARE A SECONDA DEI CASI)] e alle condizioni specificate di seguito, l’[Autorità competente] certifica che [NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] [INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] è un’organizzazione di addestramento certificata ai sensi della parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la parte FCL, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata/corsi di addestramento secondo la parte BFCL/corsi di addestramento secondo la parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI]. CONDIZIONI: Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata. Il presente certificato è valido fintanto che l’organizzazione autorizzata è conforme alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili. Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato. Data di rilascio: Firma: [Autorità competente]
MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 1/2 CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA APPROVAZIONE DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO Allegato al certificato ATO numero: [NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO] [NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO] ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] e di utilizzare i seguenti FSTD:
La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:
Data di rilascio: Firma: [Autorità competente] Per lo Stato membro/AESA MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 2/2»;
«Approvazione del programma di addestramento di un’organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) Unione europea (*) Autorità competente
MODULO XXX AESA Edizione 2 — pagina 1/1». |
(1) Come indicato sul certificato di qualificazione.
ALLEGATO IV
L’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma ORA.ATO.110 è così modificata:
|
2) |
alla norma ORA.ATO.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO V
L’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
la norma DTO.GEN.110 è così modificata:
|
2) |
alla norma DTO.GEN.115, lettera a), il punto 8 è sostituito dal seguente:
|
3) |
la norma DTO.GEN.210 è così modificata:
|
4) |
la norma DTO.GEN.230 è così modificata:
|
5) |
all’appendice 1, la sezione 9 della dichiarazione è sostituita dalla seguente:
|
DIRETTIVE
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/109 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/360 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva. |
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
(4) |
Con direttiva delegata 2014/73/UE (2), la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività in presenza di determinate condizioni (in appresso «l’esenzione»), includendo le applicazioni interessate nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
(6) |
La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. |
(7) |
Gli elettrodi di platino platinato contenenti piombo sono utilizzati in strumenti specializzati di misurazione che richiedono determinate qualità di misurazione, quali un ampio intervallo di funzionamento, un’alta precisione o un’elevata affidabilità per la concentrazione elevata di acido e alcali. |
(8) |
La sostituzione o l’eliminazione del piombo nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per taluni strumenti di misurazione, a causa della mancanza di alternative affidabili. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
(9) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione. |
(10) |
È opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di 7 anni fino al 31 dicembre 2025, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 37 è sostituita dalla seguente:
«37. |
Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
|
||||||||||||
|
Scade il 31 dicembre 2025.» |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/112 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/361 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
(3) |
Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
(4) |
Un’esenzione dalla restrizione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino a 0,75 %, in peso, nella soluzione refrigerante ("esenzione") è inclusa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione doveva giungere a termine il 21 luglio 2016 conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione ("domanda di rinnovo") il 20 gennaio 2015, ossia entro i termini di cui all’’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
(6) |
La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione, tenendo conto delle decisioni della Commissione relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), ha portato alla conclusione che l’attuale esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 deve essere suddivisa in due sotto-voci che rispecchino chiaramente il progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda la sostituzione del cromo esavalente, che varia a seconda del tipo di applicazione. |
(7) |
Il cromo esavalente [Cr(VI)] agisce come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. È utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva. |
(8) |
Per le applicazioni con potenza assorbita ≥ 75 W e per i sistemi che funzionano completamente con riscaldatori non elettrici (corrispondenti ad applicazioni con generatore ad alta temperatura) che rientrano nell’attuale esenzione, una sostituzione o un’eliminazione del cromo esavalente è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. Un’esenzione per tali applicazioni è in linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
(9) |
È pertanto opportuno concedere il richiesto rinnovo dell’esenzione per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature fino al 21 luglio 2021, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
(10) |
Per le applicazioni con potenza assorbita < 75 W (corrispondenti ad applicazioni con generatore a bassa temperatura) attualmente soggette ad esenzione, le condizioni per il rinnovo stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte e, pertanto, la domanda di rinnovo dovrebbe essere respinta. L’esenzione per tali applicazioni dovrebbe giungere a termine 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva. |
(11) |
Per le categorie 8, 9 e 11, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU C 48 del 15.2.2017, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 9 è sostituita dalla seguente:
«9 |
Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:
|
||||||
9 a)-I |
Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. |
||||||
9 a)-II |
Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):
|
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.» |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/116 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È necessario modificare l’esenzione 14 relativa all’uso del cromo esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella di esenzioni simili per l’uso del cromo esavalente previste dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
Dalla valutazione dell’esenzione 14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate all’uso del cromo esavalente. L’esenzione vigente dovrebbe pertanto essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di scadenza per due delle sottovoci dell’esenzione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, la voce 14 è sostituita dalla seguente:
«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:
|
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X» |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/119 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Conformemente all’allegato II, le esenzioni 8. e), 8. f) b) e 8. g) sono sottoposte a riesame nel 2019. È inoltre necessaria un’ulteriore valutazione dell’esenzione 8. j) alla luce delle ultime informazioni sul progresso tecnico e scientifico. |
(3) |
Da una valutazione delle esenzioni 8. e) e 8. g) condotta alla luce di tali informazioni è emerso che non sono attualmente disponibili alternative adeguate all’uso di piombo per i materiali e i componenti cui si applicano tali esenzioni. È pertanto opportuno fissare una data per un nuovo esame di tali esenzioni. L’esenzione 8. g) dovrebbe tuttavia essere resa più specifica, con un ambito di applicazione più ristretto. Al fine di consentire all’industria automobilistica di adattarsi a tali cambiamenti, l’ambito di applicazione attuale dell’esenzione 8. g) dovrebbe essere mantenuto per i veicoli di un tipo omologato prima del 1o ottobre 2022, mentre l’ambito di applicazione più ristretto di tale esenzione dovrebbe interessare i veicoli di un tipo omologato a decorrere da tale data. |
(4) |
Dalla valutazione dell’esenzione 8. f) b) è emerso che l’uso di piombo nelle applicazioni interessate da tale esenzione non dovrebbe essere prorogato in quanto sono disponibili alternative all’uso di piombo in tali applicazioni. |
(5) |
Dalla valutazione dell’esenzione 8. j), che prevede un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate, è emerso che sono disponibili, per talune applicazioni, alternative all’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate. Non è tuttavia certo che esistano, a oggi, alternative adeguate all’uso di piombo per taluni vetri e applicazioni. È pertanto opportuno elaborare una nuova e più limitata esenzione 8. k) per tali vetri e applicazioni. |
(6) |
L’esenzione 8. j) si applica unicamente in relazione ai veicoli di un tipo omologato prima del 1o gennaio 2020. È necessario che la nuova esenzione 8. k) sia applicabile il prima possibile al fine di garantire che sia mantenuta l’esenzione per l’uso di piombo per tali vetri e applicazioni per i quali non è certa la disponibilità di alternative adeguate all’uso di piombo. La presente direttiva dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è così modificato:
1) |
la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
è aggiunta la seguente voce 8. k):
|
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/122 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/364 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva. |
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
(3) |
Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
(4) |
Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’elenco di cui all’allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda l’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni («domanda di esenzione»). |
(5) |
La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. |
(6) |
Il cadmio presente nei tubi da ripresa è necessario per ottenere una tolleranza alle radiazioni e una prestazione ottica soddisfacenti delle telecamere che operano in ambienti con elevata esposizione alle radiazioni, come le centrali nucleari e gli impianti di ritrattamento dei rifiuti nucleari. |
(7) |
Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di cadmio che forniscano la necessaria combinazione di prestazione ottica e un livello sufficiente di resistenza alle radiazioni. |
(8) |
La sostituzione o l’eliminazione del cadmio in alcuni tubi da ripresa è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
(9) |
È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9. |
(10) |
L’esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
All’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la seguente voce 44:
«44. |
Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. |
|
Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027.» |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/125 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/365 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
(2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
(4) |
Con direttiva delegata (UE) 2014/72 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) (in appresso «l’esenzione»), includendo tali applicazioni nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018 per le categorie da 1 a 7 e 10, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le categorie 6 e 11 (in appresso «domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, entro i termini stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
(6) |
La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. |
(7) |
Il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione. Sono stati testati con successo materiali alternativi per sostituire la sostanza soggetta a restrizione. Occorre tuttavia più tempo per confermare l’affidabilità dei prodotti senza piombo. |
(8) |
Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni oggetto dell’esenzione. |
(9) |
La sostituzione o l’eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. È pertanto opportuno rinnovare l’esenzione. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. |
(10) |
L’esenzione richiesta per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dovrebbe essere concessa fino al 31 marzo 2022, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
(11) |
Per le categorie 8 e 9, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78).
(3) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). La direttiva 97/68/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE la voce 41 è sostituita dalla seguente:
«41 |
Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)) |
Applicabile a tutte le categorie, scade il:
|
(*1) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/129 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva. |
2) |
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. |
3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. |
4) |
Con la direttiva delegata (UE) 2015/573 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (in appresso «l’esenzione»), inserendo tale applicazione nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. In base all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva, l’esenzione giunge a termine il 31 dicembre 2018. |
5) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione (in appresso «domanda di rinnovo») il 25 maggio 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione in vigore resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. |
6) |
La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. |
7) |
Il piombo contenuto nella scheda sensori in PVC dei dispositivi medici in vitro (analizzatori di sangue) migliora le prestazioni dei sensori; ciò è necessario per ottenere prestazioni ottimali dei dispositivi in termini di affidabilità analitica dichiarata nelle pubblicazioni di prodotto e, conseguentemente, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
8) |
Se sul mercato sono disponibili tecnologie senza piombo per alcuni analizzatori di altri fabbricanti, è necessario disporre di tempo supplementare per testare l’affidabilità dei prodotti di sostituzione per l’applicazione specifica oggetto dell’attuale domanda di rinnovo. |
9) |
Si stima che l’esenzione eviterà di immettere sul mercato dell’Unione un totale di 157 kg di piombo. Allo stesso tempo, tuttavia, essa comporterà la necessità di sostituire l’intero dispositivo diagnostico e, di conseguenza, presumibilmente ciò genererebbe anticipatamente un volume di rifiuti di AEE pari a 112 000 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, i fornitori di servizi sanitari che utilizzano i dispositivi in questione andrebbero incontro a significative conseguenze socioeconomiche. |
10) |
L’esenzione non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Alla luce della procedura di restrizione sul piombo nel PVC di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, l’esenzione dovrebbe essere concessa per un breve periodo di validità di 2 anni, al fine di garantire il pieno allineamento al suddetto regolamento una volta completata la pertinente procedura di restrizione. |
11) |
È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione. |
12) |
L’esenzione riguarda la categoria 8 di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE e dovrebbe essere rinnovata per la durata di 2 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. |
13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 4).
(3) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 41 è sostituita dalla seguente:
«41. |
Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. |
|
Scade il 31 marzo 2022.» |
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/132 |
DIRETTIVA (UE) 2020/367 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III della direttiva 2002/49/CE fa riferimento a relazioni dose-effetto introdotte mediante adeguamenti di detto allegato al progresso tecnico-scientifico. |
(2) |
Al momento dell’adozione della presente direttiva le informazioni di alta qualità e statisticamente significative utilizzabili erano quelle reperibili negli orientamenti sul rumore ambientale per la regione europea pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (2), che presentano relazioni dose-effetto per gli effetti nocivi causati dall’esposizione al rumore ambientale. È pertanto opportuno che le relazioni dose-effetto introdotte nell’allegato III della direttiva 2002/49/CE siano basate su tali orientamenti. Per quanto concerne nello specifico la significatività statistica, gli studi dell’OMS sono basati su popolazioni rappresentative e, di conseguenza, i risultati dei presenti metodi di determinazione sono ritenuti pertinenti se applicati alle popolazioni rappresentative. |
(3) |
Al di là delle relazioni dose-effetto elaborate nel contesto dell’OMS, altri studi potrebbero evidenziare effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura, segnatamente in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili in circostanze locali in determinati paesi. Le relazioni dose-effetto alternative ivi definite possono essere utilizzate a condizione che siano basate su studi di alta qualità e statisticamente significativi. |
(4) |
Le conoscenze attualmente disponibili circa gli effetti nocivi del rumore industriale sono limitate e non è quindi possibile proporre un metodo comune per determinarne gli effetti. Inoltre, le specificità nazionali non sono state oggetto di valutazione nell’ambito di studi e, pertanto, non è stato pertanto possibile includerle nel presente allegato. Analogamente, al momento non vi sono elementi sufficienti per definire un metodo comune per la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, sebbene siano stati individuati nessi tra quest’ultimo e i seguenti effetti nocivi: ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita. Infine, nonostante sia ormai assodato il nesso tra rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, da un lato, e cardiopatia ischemica, dall’altro, è troppo presto per quantificare l’aumento del rischio di tale patologia riconducibile alle due sorgenti in questione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/49/CE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13 della direttiva 2002/49/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2002/49/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2021. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(2) Environmental Noise Guidelines for the European Region, Organizzazione mondiale della sanità, 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI
di cui all’articolo 6, paragrafo 3
1. Insieme degli effetti nocivi
Ai fini della determinazione degli effetti nocivi sono presi in considerazione:
— |
la cardiopatia ischemica (ischaemic heart disease, IHD), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell’Organizzazione mondiale della sanità; |
— |
il fastidio forte (high annoyance, HA); |
— |
i disturbi gravi del sonno (high sleep disturbance, HSD). |
2. Calcolo degli effetti nocivi
Gli effetti nocivi sono calcolati mediante una delle seguenti formule:
— |
rischio relativo (relative risk, RR) dell’effetto nocivo, definito come segue:
|
— |
rischio assoluto (absolute risk, AR) dell’effetto nocivo, definito come segue:
|
2.1 Cardiopatia ischemica
Nel calcolare il rischio relativo per quanto riguarda l’effetto nocivo di cardiopatia ischemica, e con riferimento al tasso di incidenza (i), si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:
per il rumore del traffico veicolare.
2.2 Fastidio forte
Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di fastidio forte si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:
per il rumore del traffico veicolare; |
per il rumore del traffico ferroviario; |
per il rumore del traffico degli aeromobili. |
2.3 Disturbi gravi del sonno
Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di disturbi gravi del sonno si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:
per il rumore del traffico veicolare; |
per il rumore del traffico ferroviario; |
per il rumore del traffico degli aeromobili. |
3. Determinazione degli effetti nocivi
3.1 L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.
3.2 Determinazione per la cardiopatia ischemica
3.2.1. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, si stima che la popolazione esposta a livelli Lden superiori a quelli adeguati sia esposta a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica; non è tuttavia possibile calcolare il numero preciso N di casi.
3.2.2. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare, la proporzione dei casi – nella popolazione esposta a un rischio relativo – in cui lo specifico effetto nocivo è dovuto al rumore ambientale si calcola come segue, per la sorgente di rumore x (traffico veicolare), l’effetto nocivo y (cardiopatia ischemica) e l’incidenza i:
dove:
— |
PAFx,y è la frazione attribuibile nella popolazione; |
— |
la serie di bande di rumorosità j è costituita di bande individuali, la cui ampiezza massima è di 5 dB (ad esempio 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB ecc. oppure 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB ecc.); |
— |
pj è la proporzione di popolazione totale P della zona presa in considerazione esposta alla j-esima banda di esposizione, alla quale è associato un dato rischio relativo di uno specifico effetto nocivo RRj,x,y . Il valore di RRj,x,y è calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB). |
3.2.3. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare, il numero totale N di casi (individui interessati dall’effetto nocivo y; numero di casi attribuibili) dovuti alla sorgente x è dunque:
Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11)
per il traffico veicolare
dove:
— |
PAFx,y,i è calcolato per l’incidenza i; |
— |
Iy è il tasso di incidenza della cardiopatia ischemica nella zona presa in considerazione, che può essere ottenuto da statistiche sanitarie relative alla regione o al paese in cui si trova la zona presa in considerazione; |
— |
P è la popolazione totale della zona presa in considerazione (somma della popolazione nelle diverse bande di rumorosità). |
3.3. Per quanto riguarda il fastidio forte e i disturbi gravi del sonno nel caso del rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, il numero totale N di individui interessati dall’effetto nocivo y (numero di casi attribuibili) dovuto alla sorgente di rumore x per ogni combinazione di sorgenti x (traffico veicolare, ferroviario o degli aeromobili) e per ogni effetto nocivo y (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) è dunque:
dove:
— |
ARx,y è il rischio assoluto dell’effetto nocivo pertinente (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB); |
— |
nj è il numero di individui esposti alla j-esima banda di esposizione. |
4. Revisioni future
Le relazioni dose-effetto introdotte dalle future revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:
— |
la relazione tra fastidio e Lden per il rumore dell’attività industriale; |
— |
la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore dell’attività industriale. |
Se necessario, potrebbero essere presentate specifiche relazioni dose-effetto per:
— |
le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell’allegato VI; |
— |
le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell’allegato VI; |
— |
climi/culture diversi; |
— |
gruppi vulnerabili della popolazione; |
— |
rumore tonale dell’attività industriale; |
— |
rumore impulsivo dell’attività industriale e altri casi speciali. |
DECISIONI
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/137 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/368 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2020
che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Slovacchia
[notificata con il numero C(2020) 1157]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato. |
(3) |
Nel 2019 la Slovacchia ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE. |
(4) |
Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il 27 novembre 2019 la Slovacchia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana (il programma di eradicazione). |
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Slovacchia, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese. |
(6) |
Il programma di eradicazione presentato dalla Slovacchia è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il programma di eradicazione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma presentato dalla Slovacchia il 27 novembre 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.
Articolo 2
La Slovacchia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(2) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 9).
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/139 |
DECISIONE (UE) 2020/369 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. |
(2) |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento. |
(3) |
I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (2). |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:
(a) |
Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45; |
(b) |
Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85; |
(c) |
Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN