ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
28 febbraio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento (UE) 2020/271 del Consiglio del 20 febbraio 2020 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)

1

 

*

Decisione (UE) 2020/272 del Consiglio del 20 febbraio 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)

3

 

*

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/271 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2020

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e un nuovo protocollo di attuazione («protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo di partenariato e del protocollo il 22 ottobre 2019.

(3)

L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunià europea e la Repubblica delle Seychelles (1), entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.

(4)

Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (2) è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.

(5)

In conformità della decisione (UE) 2020/272 del Consiglio (3), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 24 febbraio 2020, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(6)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest’ultimo.

(7)

È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.

(8)

Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

22

unità

Francia:

16

unità

Italia:

2

unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

2

unità

Francia:

4

unità

Portogallo:

2

unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per il Consiglio

La presidente

B. DIVJAK


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2020/272 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e il suo protocollo di attuazione (2020-20206) (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).


28.2.2020   

IT

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L 60/3


DECISIONE (UE) 2020/272 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2020

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e un nuovo protocollo di attuazione («protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo di partenariato e del protocollo il 22 ottobre 2019.

(3)

L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunià europea e la Repubblica delle Seychelles (1), entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.

(4)

Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (2) è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.

(5)

L’obiettivo dell’accordo di partenariato e del protocollo è consentire all’Unione e alle Seychelles di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell’Oceano Indiano, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(6)

È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare l’interruzione di tali attività il più possibile.

(7)

Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo siano applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(8)

L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero pertanto essere firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020‐2026) («protocollo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione dei suddetti atti (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato e il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo di partenariato e il protocollo si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per il Consiglio

La presidente

B. DIVJAK


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3).

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data a decorrere dalla quale saranno applicati in via provvisoria l’accordo di partenariato e il protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


28.2.2020   

IT

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L 60/5


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «Seychelles»,

in appresso denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e le Seychelles, in particolare nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, modificato da ultimo (1) («accordo di Cotonou»), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e l’accordo per l’attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel 1995 e dell’accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per attuarli,

DETERMINATE ad applicare le risoluzioni e le raccomandazioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e di altre organizzazioni regionali pertinenti,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a proseguire il dialogo sulla politica settoriale della pesca delle Seychelles e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell’Unione nelle acque delle Seychelles e per il sostegno dell’Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile in tali acque,

DESIDEROSE di applicare il principio di non discriminazione a tutti i pescherecci stranieri operanti nella zona di pesca delle Seychelles che abbiano le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie contemplate dal presente accordo e dal relativo protocollo di attuazione,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta tra le parti nell’industria della pesca e nelle attività correlate che contribuiscono all’economia blu,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, finalizzata a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca delle Seychelles, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e favorire lo sviluppo del settore della pesca delle Seychelles;

le condizioni per l’accesso dei pescherecci dell’Unione alla zona di pesca delle Seychelles;

la cooperazione relativa alle misure di gestione, controllo e sorveglianza nella zona di pesca delle Seychelles al fine di garantire l’osservanza delle suddette norme e condizioni, l’efficacia delle misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e della gestione delle attività di pesca e la prevenzione della pesca INN;

le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«autorità delle Seychelles»: il ministero della Pesca;

b)

«autorità dell’Unione»: la Commissione europea;

c)

«accordo»: l’accordo, il relativo protocollo di attuazione, l’allegato e le appendici;

d)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti dell’Unione e delle Seychelles, le cui funzioni sono descritte all’articolo 12 del presente accordo;

e)

«zona di pesca delle Seychelles»: la parte delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Seychelles, conformemente alla legge sulle zone marittime e ad altre leggi applicabili delle Seychelles, in cui le Seychelles autorizzano le navi dell’Unione a esercitare attività di pesca;

f)

«pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi sanciti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

g)

«attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

h)

«nave dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione e immatricolato nell’Unione;

i)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di risorse biologiche marine;

j)

«nave d’appoggio»: qualsiasi nave dell’Unione che fornisca assistenza a pescherecci che non sono attrezzate per la cattura del pesce e non sono utilizzate per operazioni di trasbordo;

k)

«società mista»: una società commerciale costituita nelle Seychelles da armatori o da imprese nazionali stabilite nelle parti per l’esercizio della pesca o di attività correlate;

l)

«sbarco»: ha lo stesso significato che nel contesto della IOTC;

m)

«trasbordo»: ha lo stesso significato che nel contesto della IOTC.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca delle Seychelles, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tale zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di tale regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le autorità delle Seychelles si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere presenti nella zona di pesca delle Seychelles che abbiano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal suo protocollo di attuazione. Le condizioni in questione comprendono la conservazione e lo sfruttamento sostenibile, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pesca nonché le misure tecniche pertinenti. Le autorità delle Seychelles si impegnano a concedere alla flotta dell’Unione, se del caso, una quota appropriata del surplus di risorse biologiche marine.

3.   A fini di trasparenza, le Seychelles si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo inteso ad autorizzare l’accesso di navi straniere alla zona di pesca delle Seychelles e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e le catture dichiarate.

4.   Le parti convengono che l’attività di pesca delle navi dell’Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS, stabilito in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona.

5.   Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e in particolare dall’IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.

6.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo a norma dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l’elemento fondamentale relativo al buon governo.

7.   Le parti cooperano per contribuire all’attuazione della politica settoriale della pesca delle Seychelles mediante l’apposito sostegno previsto dall’articolo 8 del presente accordo e dalle pertinenti disposizioni di attuazione del protocollo e instaurano a tal fine un dialogo politico sulle misure necessarie.

8.   Le parti cooperano altresì per realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

9.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi di trasparenza e di buona governance economica e sociale.

10.   In particolare, l’ingaggio di marittimi delle Seychelles a bordo delle navi dell’Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica ai contratti pertinenti e alle condizioni generali di lavoro, nonché dalle pertinenti convenzioni dell’OIL e dalla legislazione delle Seychelles. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e le condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci dell’Unione.

11.   Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulle attività delle navi dell’Unione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4

Dati e cooperazione scientifica

1.   Le parti promuovono la cooperazione scientifica al fine di valutare regolarmente lo stato degli stock ittici nella zona di pesca delle Seychelles in collaborazione con organismi scientifici a livello regionale e subregionale.

2.   Nel periodo di applicazione del presente accordo l’Unione e le Seychelles cooperano per monitorare l’evoluzione delle risorse nella zona di pesca delle Seychelles e sostenere le attività di valutazione svolte dalla IOTC.

3.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

4.   Le parti si impegnano a collaborare all’acquisizione, alla convalida, all’analisi e alla trasmissione di dati scientifici in linea con i requisiti della IOTC.

5.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito della IOTC, per rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nell’Oceano Indiano e nella zona di pesca delle Seychelles, nonché a collaborare alla ricerca scientifica in materia.

Articolo 5

Clausola di esclusività

1.   Le Seychelles concedono alle navi dell’Unione possibilità di pesca per l’esercizio di attività di pesca nella loro zona di pesca in conformità al presente accordo e al relativo protocollo di attuazione.

2.   Le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles contemplata dal presente accordo soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca (designata con il termine «licenza» nella legislazione delle Seychelles) rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca non contemplate dal presente accordo.

3.   Le autorità delle Seychelles rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell’Unione esclusivamente nell’ambito del presente accordo.

Articolo 6

Autorizzazione di pesca

1.   La procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca per una nave dell’Unione, le catture di riferimento della nave, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo del presente accordo.

2.   Le parti assicurano la corretta applicazione di tali condizioni e disposizioni mediante un’adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Diritto applicabile

1.   Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nelle Seychelles, salvo altrimenti disposto dal presente accordo o dal relativo protocollo di attuazione, conformemente ai principi del diritto internazionale. Le autorità delle Seychelles notificano alle autorità dell’Unione le eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Fatte salve le responsabilità dello Stato di bandiera delle navi dell’Unione, le Seychelles sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca di cui al protocollo di attuazione del presente accordo. Le navi dell’Unione cooperano con le autorità delle Seychelles preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.

3.   L’Unione si impegna affinché siano adottate tutte le misure possibili e necessarie per assicurare che le proprie navi rispettino il presente accordo e le leggi delle Seychelles che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles.

4.   Le autorità dell’Unione notificano senza indugio alle autorità delle Seychelles qualsiasi modifica della legislazione dell’Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell’Unione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 8

Contropartita finanziaria

1.   L’Unione versa alle Seychelles una contropartita finanziaria secondo le modalità e le condizioni stabilite nel protocollo di attuazione del presente accordo. Detta contropartita si compone dei seguenti due elementi correlati:

a)

accesso alla zona di pesca e alle risorse alieutiche delle Seychelles, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori, e

b)

sostegno finanziario dell’Unione per la promozione di una politica della pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Seychelles.

2.   La componente della contropartita finanziaria per il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, lettera b), è indipendente dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è determinata e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti a norma del protocollo di attuazione del presente accordo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca delle Seychelles e del programma annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall’Unione è versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo di attuazione del presente accordo, fatte salve le disposizioni del presente accordo:

a)

l’importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere modificato dalla commissione mista nei casi seguenti:

i)

circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nella zona di pesca delle Seychelles;

ii)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

iii)

aumento, stabilito di comune accordo dalle parti, delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

b)

l’importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato a seguito di una revisione delle condizioni per la concessione della contropartita finanziaria destinata all’attuazione della politica delle Seychelles nel settore della pesca, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

c)

la contropartita di cui al paragrafo 1 può essere sospesa a seguito dell’applicazione dell’articolo 16 o 17 del presente accordo.

Articolo 9

Cooperazione regionale

Le parti si impegnano a consultarsi regolarmente nell’ambito della IOTC e di altre organizzazioni regionali di cui sono membri, per discutere e, ove possibile, coordinare le rispettive decisioni, anche per quanto riguarda la possibilità di presentare proposte congiunte a tali organizzazioni.

Articolo 10

Promozione della cooperazione

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a tale scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti cooperano al fine di promuovere lo sbarco delle catture da parte delle navi dell’Unione operanti nella zona di pesca delle Seychelles. Per quanto possibile, le navi dell’Unione europea si procurano nelle Seychelles le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni.

5.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune. La costituzione di società miste nelle Seychelles e il trasferimento di navi dell’Unione verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Seychelles e dell’Unione.

6.   Le parti incoraggiano il rafforzamento delle capacità umane e istituzionali nel settore della pesca per migliorare lo sviluppo delle competenze e potenziare le capacità di formazione al fine di promuovere attività di pesca sostenibili nelle Seychelles e lo sviluppo dell’economia blu.

Articolo 11

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e lotta alla pesca INN

1.   Le parti si impegnano a cooperare per contrastare le attività di pesca INN e favorire l’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile.

2.   Previa consultazione in sede di commissione mista, le parti possono decidere di realizzare congiuntamente, sulle navi dell’Unione, programmi di ispezione basati sul rischio per rafforzare l’attuazione delle disposizioni del protocollo di attuazione del presente accordo in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e delle relative misure correttive.

Articolo 12

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti dell’Unione e delle Seychelles, incaricata di sorvegliare l’attuazione del presente accordo.

2.   La commissione mista svolge le seguenti funzioni e, se del caso, adotta decisioni al fine di:

a)

controllare l’esecuzione del presente accordo e del suo protocollo di attuazione e assicurarne l’interpretazione e l’applicazione, compresa la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente accordo e la valutazione della sua attuazione;

b)

assicurare il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, compresa l’analisi statistica dei dati sulle catture;

c)

fungere da organo di conciliazione per le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo;

d)

svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

3.   La commissione mista può inoltre adottare modifiche del protocollo di attuazione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca, se necessario, e conseguentemente della relativa contropartita finanziaria;

b)

le procedure del sostegno settoriale;

c)

le condizioni e le modalità per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nell’Unione e nelle Seychelles, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

6.   In casi urgenti la commissione mista può adottare decisioni mediante scambio di lettere.

Articolo 13

Zona geografica di applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall’altra, al territorio delle Seychelles.

Articolo 14

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. È tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia di una delle parti notificata a norma dell’articolo 17.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 16

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti nei casi di:

a)

circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles;

b)

una controversia tra le parti grave e irrisolta in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo;

c)

una delle parti constati una violazione di principi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2.   La sospensione dell’applicazione del presente accordo è notificata per iscritto da una delle parti alla controparte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Al ricevimento di tale notifica le parti avviano consultazioni in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro un termine ragionevole.

3.   Se le parti raggiungono un’intesa, l’accordo riprende a essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 8 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, salvo diversamente specificato.

Articolo 17

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti nei casi seguenti:

a)

circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles;

b)

depauperamento o degrado degli stock interessati attestato dai migliori pareri scientifici indipendenti e affidabili di cui si dispone, approvati da entrambe le parti;

c)

riduzione significativa del livello di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione;

d)

grave violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta alla pesca IUU;

e)

qualsiasi altra circostanza che rappresenti una violazione del presente accordo a opera di una delle parti.

2.   La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto da una delle parti alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Successivamente a tale notifica di denuncia le parti avviano consultazioni tramite la commissione mista al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro un termine ragionevole.

3.   In caso di denuncia del presente accordo, il pagamento dell’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 8 per l’anno in cui la denuncia prende effetto è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 18

Abrogazione

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (2), entrato in vigore nel novembre 2007, è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 20

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Image 1

Image 2


(1)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU UE L 290 del 20.10.2006, pag. 2.


Protocollo di attuazione dell’Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)

Articolo 1

Obiettivo

Scopo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea («Unione»)e la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») («accordo»). Il presente protocollo comprende un allegato e le sue appendici.

Articolo 2

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di sei anni decorrente dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo sono stabilite come segue:

a)

40 tonniere con reti a circuizione;

b)

8 pescherecci con palangari di superficie.

Le navi d’appoggio sono autorizzate alle condizioni stabilite nell’allegato e in conformità alle pertinenti risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC).

2.   Le possibilità di pesca si applicano unicamente alle specie altamente migratorie di cui all’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), a esclusione di:

squali appartenenti alle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae;

squali delle specie Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis e Carcharhinus longimarus; e

qualsiasi altra specie protetta o vietata in base alla legislazione delle Seychelles, alle disposizioni della IOTC o ad altri accordi internazionali.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 7.

4.   In conformità dell’articolo 5 dell’accordo, le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 3

Contropartita finanziaria

1.   Per l’intera durata del presente protocollo, il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 58 200 000 EUR, pari a 9 700 000 EUR all’anno. Tale importo globale è ripartito come segue:

31 800 000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 8 dell’accordo;

26 400 000 EUR corrispondenti al valore stimato dei canoni versati dagli armatori, compresi gli anticipi, ai canoni per tonnellata di pesce catturata e a una contropartita specifica destinata alla gestione ambientale e all’osservazione degli ecosistemi marini nelle acque delle Seychelles.

2.   La contropartita finanziaria annua versata dall’Unione comprende:

a)

un importo annuo di 2 500 000 EUR per l’accesso alla zona di pesca delle Seychelles, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 50 000 tonnellate/anno; e

b)

un importo specifico annuo di 2 800 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e della pesca delle Seychelles.

3.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

4.   L’Unione versa ogni anno gli importi totali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

I pagamenti dell’importo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sono effettuati entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

I pagamenti dell’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono effettuati, per il primo anno, dopo l’approvazione del programma pluriennale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, da parte della commissione mista e a partire dal secondo anno, i pagamenti sono subordinati ai risultati conseguiti nell’ambito del programma dell’anno precedente, di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

5.   Le parti sorvegliano le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione in relazione al quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 2, lettera a).

a)

Se il quantitativo annuo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 2, lettera a), l’importo totale della contropartita finanziaria a carico dell’Unione è aumentato di 50 EUR per tonnellata supplementare catturata.

b)

L’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo di cui al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui il quantitativo catturato dalle navi dell’Unione superi il quantitativo corrispondente al doppio dell’importo complessivo del pagamento annuo dell’Unione, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.   L’uso della contropartita finanziaria di cui alla lettera a) del paragrafo 2 è di esclusiva competenza delle Seychelles.

7.   Gli importi della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono versati sui conti della Tesoreria dello Stato delle Seychelles aperti presso la Banca centrale delle Seychelles. Le autorità delle Seychelles comunicano e confermano ogni anno i numeri di conto.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.   Entro 90 giorni dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del protocollo, l’Unione e le Seychelles concordano, nell’ambito della commissione mista prevista dall’accordo («comitato misto»), un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione riguardanti, in particolare:

a)

i programmi annuali e pluriennali per l’uso dell’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per sviluppare una pesca responsabile e sostenibile, in base a settori di intervento prioritari che rispecchino le priorità della politica nazionale delle Seychelles in materia di pesca e di altre politiche correlate atte a incidere sui seguenti settori:

i)

misure di sostegno e di gestione della pesca, compresa la pesca su piccola scala e l’acquacoltura;

ii)

gestione igienico-sanitaria e gestione della qualità nel settore della pesca nonché sostegno alle capacità nazionali e di esportazione;

iii)

monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

iv)

promozione delle capacità scientifiche e della cooperazione nel settore della pesca, compresi la raccolta, il trattamento, l’analisi e la comunicazione dei dati relativi alle catture;

v)

sostegno ad azioni riguardanti le infrastrutture e ad altre azioni pertinenti per lo sviluppo del settore nazionale della pesca;

c)

il programma settoriale pluriennale comprende inoltre i seguenti elementi:

i)

meccanismi di pianificazione, gestione, attuazione e rendicontazione delle componenti e delle attività finanziarie;

ii)

criteri e procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti;

iii)

meccanismi e azioni per promuovere e dare visibilità alle misure attuate mediante il sostegno settoriale.

Gli elementi che precedono fanno salvi gli orientamenti concernenti l’attuazione del sostegno settoriale alla politica delle Seychelles in materia di pesca, che saranno concordati dalle parti in occasione nella prima riunione della commissione mista.

2.   L’uso della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dipende dalla convalida del programma annuale e pluriennale da parte della commissione mista e dalla valutazione dei risultati ottenuti per ciascun programma annuale.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale annuale e pluriennale è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

4.   Se una delle parti desidera che venga organizzata una riunione straordinaria della commissione mista, ne fa richiesta per iscritto almeno 14 giorni prima della data della riunione proposta. Eventuali modifiche urgenti del programma settoriale annuale possono essere approvate dalla commissione mista mediante scambio di lettere.

5.   Ogni anno le Seychelles possono assegnare, se necessario, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione.

6.   Ogni anno le Seychelles presentano una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Prima della scadenza del presente protocollo le Seychelles riferiscono in merito all’attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo stesso.

7.   L’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate sulla base di una valutazione effettuata dalla commissione mista. Nel primo anno di applicazione del presente protocollo la rata è corrisposta sulla base della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi del presente protocollo, le rate sono versate sulla base dei risultati conseguiti conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e della relativa valutazione effettuata dalla commissione mista.

8.   L’Unione si riserva il diritto di rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), qualora una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che l’esecuzione non è conforme al programma, o in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria constatata dalla commissione mista.

9.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione tra le parti e accordo della commissione mista, quando i risultati dell’attuazione del programma concordato di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo giustificano. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

10.   Le parti si impegnano ad assicurare la promozione e la visibilità delle attività realizzate mediante il sostegno settoriale.

Articolo 5

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Seychelles, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione e le Seychelles si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles.

3.   Le parti si scambiano inoltre informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, ambientale e attinenti alla conservazione che possono essere necessarie per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine.

4.   Le parti si conformano alle risoluzioni e si adoperano per attuare le raccomandazioni della IOTC in materia di conservazione e gestione responsabile della pesca. Per agevolare la conformità, entrambe le parti devono dedicare la necessaria attenzione alla raccolta, al trattamento, all’analisi e alla comunicazione dei dati relativi alle catture.

5.   Sulla base delle risoluzioni e delle raccomandazioni della IOTC e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono consultarsi in sede di commissione mista per concordare ulteriori misure volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Seychelles.

Articolo 6

Adeguamento delle possibilità di pesca e revisione del presente protocollo

1.   Come previsto dall’accordo, la commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 del presente protocollo. Tali possibilità di pesca possono essere modificate di comune accordo in sede di commissione mista a condizione che le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dalla IOTC confermino che tale adeguamento garantirà la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente e pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

3.   Se necessario, la commissione mista può inoltre rivedere di comune accordo tra le parti le disposizioni che disciplinano l’esercizio delle attività di pesca, le procedure del sostegno settoriale e le modalità di applicazione del presente protocollo.

Articolo 7

Pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca

1.   Su richiesta di una delle parti, la commissione mista può considerare la possibilità di realizzare campagne di pesca esplorative nella zona di pesca delle Seychelles al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall’articolo 2 del presente protocollo. A tal fine, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le autorizzazioni per la pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile previo accordo delle parti.

2.   Se, tenuto conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne esplorative di pesca, l’Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista si riunisce per discutere e stabilire le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.

3.   Previa autorizzazione delle nuove attività di pesca da parte delle Seychelles di cui al paragrafo 2, la commissione mista apporta le modifiche corrispondenti al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

In deroga all’articolo 12 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), è sospesa o riveduta, previa consultazione tra le parti, a condizione che l’Unione abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a)

se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles;

b)

a seguito di cambiamenti significativi nella politica di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)

se l’Unione constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dell’altra parte, modificata da ultimo (1) («accordo di Cotonou») e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell’Unione sono sospese.

Articolo 9

Riservatezza

1.   Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati nominativi relativi ai pescherecci dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell’ambito dell’accordo e del presente protocollo, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati ai sensi del diritto applicabile delle parti.

2.   Le parti provvedono affinché siano resi disponibili al pubblico unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca delle Seychelles.

3.   I dati che, altrimenti, sono considerati riservati sono utilizzati esclusivamente per l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

4.   Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall’Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 10

Scambi elettronici

1.   Le Seychelles e l’Unione si impegnano a rendere operativi i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo e del presente protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti alla loro versione originale.

2.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo e del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con mezzi di comunicazione alternativi quali definiti nell’allegato del presente protocollo.

Articolo 11

Revisione intermedia

Le parti possono decidere di effettuare una revisione intermedia per valutare il funzionamento e l’efficacia del presente protocollo.

Articolo 12

Sospensione

Il presente protocollo può essere sospeso su iniziativa di una delle parti alle condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti dell’accordo.

Articolo 13

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti alle condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti dell’accordo.

Articolo 14

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente protocollo

1.   A seguito della scadenza del presente protocollo o della sua denuncia in conformità dell’articolo 13, gli armatori delle navi dell’Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell’accordo, del presente protocollo o della legislazione delle Seychelles avvenute anteriormente alla scadenza o denuncia del presente protocollo, nonché dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento di tale scadenza o denuncia.

2.   Se necessario, le parti continuano a monitorare l’attuazione del sostegno strutturale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 16

Durata

Il presente protocollo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, salvo denuncia a norma dell’articolo 13.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


(1)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DELLE SEYCHELLES

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

DESIGNAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

1.

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento a un’autorità competente designa:

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell’Unione europea competente per le Seychelles (delegazione dell’UE);

per le Seychelles: il ministero della Pesca.

Zona di pesca delle Seychelles

2.

La zona di pesca delle Seychelles designa e comprende la zona di pesca quale definita nell’accordo, a eccezione delle zone soggette a limitazioni o a divieti, segnatamente per evitare di nuocere alla pesca artigianale.

3.

La definizione delle zone soggette a limitazioni e delle zone protette e delle relative coordinate è quella che figura nella legge sulla pesca del 2014 e in tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili nelle Seychelles.

Autorizzazione di pesca

4.

Per «autorizzazione di pesca» si intende un diritto o una licenza validi, ai sensi della legislazione delle Seychelles, per l’esercizio di attività di pesca conformemente alle modalità di detta autorizzazione previste dal presente protocollo.

Pagamenti degli armatori

5.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le Seychelles comunicano all’Unione gli estremi dei conti bancari della Tesoreria di Stato delle Seychelles su cui dovranno essere versati i canoni a carico delle navi dell’Unione nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

Recapiti

6.

Prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l’attuazione del presente protocollo e li comunicano tra loro ove opportuno.

SEZIONE 2

PERIODO DI VALIDITÀ, DOMANDA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1.

L’autorizzazione di pesca è valida per un anno, detto «periodo annuale di validità». La data di inizio di tale periodo corrisponde alla data dell’applicazione provvisoria del presente protocollo. Tutte le autorizzazioni di pesca successive scadono alla ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione di pesca

2.

Solo le navi dell’Unione ammissibili, riconosciute in quanto tali dall’Unione, possono ottenere un’autorizzazione di pesca per operare nella zona di pesca delle Seychelles a norma del presente protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo.

3.

Per essere ammissibili, le navi dell’Unione devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

all’armatore, al comandante e alla nave stessa non deve essere stato vietato l’esercizio della pesca nelle Seychelles;

b)

l’armatore, il comandante e la nave stessa devono rispettare la normativa delle Seychelles e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Seychelles nell’ambito dell’accordo;

c)

le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave in questione sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’Unione e in conformità del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d)

la nave in questione è iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC e non figura negli elenchi INN della IOTC o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Domanda di autorizzazione di pesca

4.

Tutte le navi dell’Unione che chiedono un’autorizzazione di pesca sono rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.

5.

L’Unione presenta alle autorità competenti delle Seychelles una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave dell’Unione che intenda esercitare attività di pesca a norma dell’accordo; tale domanda è presentata almeno 21 giorni di calendario prima della data prevista per l’inizio delle attività.

6.

Gli armatori versano gli anticipi dovuti per l’intero periodo annuale di validità dell’autorizzazione di pesca.

7.

La domanda di autorizzazione è presentata alle autorità competenti delle Seychelles su un formulario redatto conformemente all’appendice 1 ed è accompagnata dai seguenti documenti:

a)

la prova del pagamento dell’anticipo per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca;

b)

una fotografia digitale a colori recente della nave, di risoluzione adeguata, in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo;

c)

qualsiasi altro documento o certificato richiesto dalla legislazione delle Seychelles.

8.

Gli anticipi sono versati sul conto della Tesoreria di Stato delle Seychelles comunicato dalle autorità delle Seychelles. Essi comprendono tutte le spese non operative.

Rilascio di un’autorizzazione di pesca

9.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata dalle autorità competenti delle Seychelles all’agente della nave entro 15 giorni dal ricevimento di tutti i documenti di cui al paragrafo 7. Le navi dell’Unione autorizzate tengono a bordo l’autorizzazione di pesca originale. Tuttavia, la copia elettronica dell’autorizzazione di pesca è considerata equivalente all’originale per un periodo massimo di 60 giorni di calendario dalla data di rilascio dell’autorizzazione di pesca.

10.

Una copia dell’autorizzazione di pesca è trasmessa per via elettronica all’Unione e alla delegazione dell’UE.

Trasferimento di un’autorizzazione di pesca

11.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile, tranne in caso di forza maggiore.

12.

In caso di comprovata forza maggiore, su richiesta dell’Unione l’autorizzazione di pesca di una nave può essere trasferita, per il periodo di validità residuo, a un’altra nave ammissibile dell’Unione avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

13.

L’armatore della prima nave, o il raccomandatario dell’armatore di tale nave, restituisce l’autorizzazione di pesca annullata alle autorità competenti delle Seychelles. Le autorità delle Seychelles informano senza indugio la delegazione dell’UE in merito all’autorizzazione di pesca annullata.

14.

La data di inizio di validità della nuova autorizzazione è quella alla quale l’armatore, o il suo raccomandatario, consegna l’autorizzazione di pesca annullata alle autorità competenti delle Seychelles. Le autorità delle Seychelles informano senza indugio la delegazione dell’UE in merito alla nuova autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

NAVI D’APPOGGIO

1.

Le Seychelles autorizzano le navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio autorizzate. Le navi d’appoggio battono bandiera di uno Stato membro dell’Unione e non sono attrezzate per la cattura del pesce né possono essere utilizzate per i trasbordi.

2.

Il numero di navi d’appoggio autorizzate dell’Unione, in funzione del numero di navi dell’Unione con reti a circuizione, autorizzate e in attività, è conforme alle risoluzioni pertinenti della IOTC. Inoltre, gli obblighi di comunicazione sono conformi agli obblighi corrispondenti della IOTC e alle disposizioni legislative nazionali pertinenti.

3.

Le navi d’appoggio battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione sono soggette, per quanto di ragione, alle stesse procedure che regolano la trasmissione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni di pesca, descritte nella sezione 2.

SEZIONE 4

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE DI PESCA - CANONI E ANTICIPI

1.

L’autorizzazione di pesca ha validità di un anno, decorrente dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, ed è rinnovabile, fatto salvo il rispetto delle condizioni esposte nella sezione 2.

2.

I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

nel primo e nel secondo anno di applicazione del presente protocollo, 80 EUR per tonnellata;

dal terzo al sesto anno di applicazione del presente protocollo, 85 EUR per tonnellata.

3.

Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di pesca alle autorità delle Seychelles, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi di seguito indicati:

a)

Tonniere con reti a circuizione

Nel primo e nel secondo anno di applicazione del presente protocollo l’anticipo è fissato a 56 000 EUR, ovvero l’equivalente di 80 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nella zona di pesca delle Seychelles.

Dal terzo al sesto anno di applicazione del presente protocollo l’anticipo è fissato a 59 500 EUR, ovvero l’equivalente di 85 EUR per tonnellata per 700 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nella zona di pesca delle Seychelles.

b)

Pescherecci con palangari

Nel primo e nel secondo anno di applicazione del presente protocollo l’anticipo è fissato a 7 200 EUR, ovvero l’equivalente di 80 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nella zona di pesca delle Seychelles.

Dal terzo al sesto anno di applicazione del presente protocollo l’anticipo è fissato a 7 650 EUR, ovvero l’equivalente di 85 EUR per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nella zona di pesca delle Seychelles.

c)

Canone per le navi d’appoggio

Il canone annuo di autorizzazione applicabile alle navi d’appoggio è di 5 000 EUR per nave.

Computo annuo dei canoni

4.

Le autorità delle Seychelles elaborano il computo dei canoni dovuti per le catture effettuate nell’anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell’Unione. A tal fine i pescherecci dell’Unione trasmettono alle autorità delle Seychelles le note di vendita, il giornale di pesca e i registri relativi agli sbarchi e ai trasbordi relativi a tutte le bordate effettuate nel periodo autorizzato. I dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca delle Seychelles sono presentati per nave, per mese di cattura e per specie, con indicazione del quantitativo in tonnellate (3 decimali) di equivalente peso vivo, specificando gli eventuali fattori di conversione utilizzati.

5.

Il computo dei canoni è sottoposto a controllo incrociato con i dati contenuti nella banca dati della Commissione europea contenente i dati aggregati sulle catture (Aggregated Catch Data Reporting - ACDR) e con altre informazioni pertinenti quali i dati relativi alle vendite, alle ispezioni e i dati scientifici.

6.

Prima della fine di ogni trimestre, l’Unione trasmette alle autorità delle Seychelles i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell’anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati della Commissione europea. Tali dati sono considerati provvisori.

7.

Il computo dei canoni è inviato all’Unione anteriormente al 30 aprile dell’anno successivo. L’Unione lo trasmette senza indugio alle autorità nazionali dei suoi Stati membri interessati e gli armatori effettuano i conseguenti pagamenti entro un termine di 60 giorni.

8.

In caso di discrepanze tra i dati presentati dalle Seychelles e dall’Unione, quest’ultima dispone di due mesi per contestare i dati ricevuti e per presentare, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri dell’Unione, un’altra dichiarazione delle catture accompagnata da documenti giustificativi quali dati del giornale di pesca, rapporti di ispezione e dati scientifici.

9.

Le parti dirimono la questione entro il mese successivo allo scopo di definire il computo finale dei canoni. Gli armatori effettuano i conseguenti pagamenti entro un termine di 60 giorni.

CAPO II

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1.

Le misure tecniche di conservazione applicabili alle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca per la zona di pesca delle Seychelles sono descritte nella scheda tecnica di cui all’appendice 2.

2.

Le navi dell’Unione si conformano a tutte le risoluzioni adottate dalla IOTC e alle disposizioni della legislazione pertinente delle Seychelles, salvo altrimenti disposto dall’accordo e dal presente protocollo e conformemente ai principi del diritto internazionale.

3.

Le navi dell’Unione svolgono le attività di pesca autorizzate in modo da non interferire con le attività di pesca locali e tradizionali.

4.

In applicazione delle risoluzioni e delle raccomandazioni della IOTC, le parti convengono di cooperare per ridurre le catture accidentali di specie protette, in particolare di tutte le specie di tartarughe marine, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera. A tal fine le navi dell’Unione provvedono ad applicare misure tecniche intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e a ridurre le catture accidentali di specie non bersaglio.

5.

Per ridurre il rischio di impigliamento di squali, tartarughe marine o qualsiasi altra specie non bersaglio, le navi dell’Unione si avvalgono di modelli e materiali non impiglianti nella costruzione di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD). Inoltre, per ridurre l’impatto dei FAD sull’ecosistema e la quantità di rifiuti marini sintetici, le navi dell’Unione si avvalgono di materiali naturali o biodegradabili per i FAD e provvedono a estrarli dalle acque delle Seychelles quando cessano di funzionare secondo le modalità previste dalla legislazione delle Seychelles.

6.

Ai fini della gestione ambientale e dell’osservazione degli ecosistemi marini nelle acque delle Seychelles, le autorità delle Seychelles istituiscono un Fondo specifico al quale contribuiscono gli armatori di navi con reti a circuizione dell’Unione. L’importo complessivo di tale contributo è stimato, in base alla stazza delle navi, a 175 000 EUR all’anno. Il contributo a carico delle singole navi, pari a 2,25 EUR/GT, è versato unitamente all’anticipo del canone e sullo stesso conto. Le autorità delle Seychelles riferiscono regolarmente, tramite la commissione mista, in merito all’uso di tale contributo.

CAPO III

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE

1.

Le navi dell’Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca delle Seychelles a norma dell’accordo notificano giornalmente le rispettive catture alle autorità competenti delle Seychelles secondo le modalità in appresso specificate, fino a quando entrambe le parti non abbiano reso operativo il sistema elettronico di comunicazione (Electronic Recording and Reporting System - ERS):

a)

le navi dell’Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca delle Seychelles compilano giornalmente, per ogni cala di ciascuna bordata effettuata nella zona di pesca delle Seychelles, una dichiarazione delle catture conforme alle risoluzioni della IOTC. Il relativo modulo è compilato anche in assenza di catture. Il modulo è compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave;

b)

il modulo da utilizzare per la dichiarazione delle catture è concordato dalle parti prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo. Qualsiasi suo aggiornamento è approvato dalla commissione mista. Il formato da utilizzare per la dichiarazione delle catture è conforme al formato di comunicazione riportato nell’appendice 3. Le navi d’appoggio sono tenute a comunicare le loro attività quotidiane. Le modalità pratiche e la forma di tale comunicazione sono concordate dalle parti;

c)

per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione delle catture di cui alle lettere a) e b), le navi dell’Unione:

nel caso in cui facciano scalo nel porto di Victoria, presentano il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro 24 ore dall’arrivo;

in tutti gli altri casi, inviano il modulo compilato alle autorità delle Seychelles entro 24 ore dall’uscita dalle acque delle Seychelles;

d)

copia delle dichiarazioni di cattura di cui alle lettere a) e b) è inviata contemporaneamente agli istituti scientifici competenti: IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.

In caso di problemi tecnici o di malfunzionamento del sistema ERS, le dichiarazioni di cattura sono effettuate conformemente al punto 1.

SEZIONE 2

TRANSIZIONE VERSO UN ERS

1.

Le parti effettuano la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture quanto prima possibile dopo l’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, a una data stabilita dalla commissione mista. Una volta compiuta la transizione, la dichiarazione delle catture è effettuata in base alle seguenti modalità:

a)

i comandanti delle navi dell’Unione che esercitano attività di pesca nel quadro dell’accordo tengono un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS);

b)

le navi dell’Unione non dotate di ERS non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

2.

Il comandante della nave è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca elettronico è conforme alle pertinenti risoluzioni e raccomandazioni della IOTC.

3.

Per ogni operazione di pesca, il comandante della nave registra quotidianamente, per ciascuna operazione di pesca, il peso vivo stimato di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare.

4.

Se una nave dell’Unione si trova nella zona di pesca delle Seychelles ma non vi esercita attività di pesca, la sua posizione è registrata a mezzogiorno.

5.

Il comandante della nave provvede affinché i dati del giornale di pesca elettronico siano trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera dell’Unione. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a)

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

c)

la zona geografica (latitudine e longitudine) in cui sono state prelevate le catture;

d)

la data e, se del caso, l’ora della cattura;

e)

la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata;

f)

il tipo di attrezzo e, se del caso, le specifiche tecniche e le dimensioni;

g)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

h)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

6.

Lo Stato membro di bandiera dell’Unione provvede alla ricezione e alla registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

7.

Le autorità dello Stato membro di bandiera dell’Unione e delle Seychelles si accertano di disporre dell’hardware e del software necessari per lo scambio automatico dei dati ERS. Lo scambio dei dati ERS è effettuato con i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.

8.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca delle Seychelles, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP delle Seychelles tramite ERS.

9.

Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 4.

10.

Le autorità delle Seychelles trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi dell’Unione in modo riservato e sicuro.

SEZIONE 3

COMUNICAZIONE DELLE CATTURE: ENTRATA E USCITA DALLA ZONA DI PESCA DELLE SEYCHELLES

1.

La bordata di una nave dell’Unione è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Seychelles e l’uscita dalla stessa,

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Seychelles e un trasbordo, o

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca delle Seychelles e uno sbarco nelle Seychelles.

2.

Le navi dell’Unione notificano alle autorità delle Seychelles, con almeno sei ore di anticipo, la loro intenzione di entrare nella zona di pesca delle Seychelles o di uscirne; inoltre, fino all’entrata in funzione del sistema ERS, le navi dell’Unione notificano alle autorità delle Seychelles, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca delle Seychelles, le catture da esse effettuate nel corso di tale periodo.

3.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, le navi dell’Unione comunicano inoltre la loro posizione (latitudine e longitudine) al momento della comunicazione, indicando il quantitativo e le specie delle catture detenute a bordo. Dette comunicazioni sono effettuate per posta elettronica o tramite ERS ai recapiti indicati dalle competenti autorità delle Seychelles.

4.

Un peschereccio dell’Unione sorpreso a esercitare attività di pesca senza previa notifica alle autorità competenti delle Seychelles è considerato in infrazione. In tal caso esso è passibile delle sanzioni di cui al capo VI, punto 1.

SEZIONE 4

SBARCO

1.

Il termine «catture accessorie» ha lo stesso significato che nel contesto della IOTC.

2.

Il porto designato per le attività di sbarco nelle Seychelles è Victoria, a Mahé.

3.

I pescherecci dell’Unione che intendono sbarcare catture nel porto designato delle Seychelles comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS) della nave che effettua lo sbarco;

b)

la data e l’ora dello sbarco;

c)

il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

d)

la forma di presentazione dei prodotti.

4.

Lo sbarco è considerato un’uscita dalla zona di pesca delle Seychelles quale definita nella sezione 3, punto 1. I pescherecci dell’Unione devono pertanto trasmettere le loro dichiarazioni di sbarco alle competenti autorità delle Seychelles entro 24 ore dal completamento dello sbarco, o comunque prima che la nave lasci il porto.

5.

Le parti incoraggiano la cooperazione economica nei settori della pesca e della trasformazione al fine di promuovere gli investimenti, la valorizzazione delle risorse, la creazione di posti di lavoro e un giusto equilibrio tra domanda e offerta. In particolare, gli operatori offrono all’industria locale di trasformazione ragionevoli possibilità di ricevere un adeguato approvvigionamento di tonno, comprese le catture accessorie di tonno provenienti da pescherecci dell’Unione. Le autorità competenti trattano i documenti amministrativi necessari per il commercio internazionale di pesce sbarcato nelle Seychelles da pescherecci dell’Unione entro un ragionevole lasso di tempo, assicurando controlli e verifiche adeguati conformemente alle norme applicabili.

SEZIONE 5

TRASBORDO

1.

I pescherecci dell’Unione che intendono trasbordare catture nelle Seychelles effettuano tale operazione unicamente nel porto di Victoria. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate e chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente nelle Seychelles.

2.

Gli armatori o i loro raccomandatari comunicano alle competenti autorità delle Seychelles, con almeno 48 ore di anticipo ed eventualmente tramite ERS, le seguenti informazioni:

a)

la zona di trasbordo in cui sarà effettuata l’operazione;

b)

il nome e l’IRCS della nave cedente;

c)

se del caso, il nome e l’IRCS della nave ricevente o della nave frigorifera;

d)

se del caso, gli impianti di stoccaggio;

e)

la data e l’ora del trasbordo;

f)

ove possibile, il luogo di destinazione successivo;

g)

il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

h)

la forma di presentazione dei prodotti.

3.

Il trasbordo è considerato un’uscita dalla zona di pesca delle Seychelles quale definita nella sezione 3, punto 1. I pescherecci dell’Unione trasmettono le dichiarazioni di cattura alle autorità competenti delle Seychelles entro 24 ore dal completamento del trasbordo o comunque prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 24 ore.

SEZIONE 6

CONTROLLO E ISPEZIONE

Ispezione in mare e in porto

1.

Le ispezioni in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca delle Seychelles, di pescherecci dell’Unione autorizzati titolari di un’autorizzazione di pesca sono effettuate da ispettori delle Seychelles chiaramente identificati in quanto abilitati a effettuare ispezioni di pesca.

2.

Prima di salire a bordo, i funzionari autorizzati delle Seychelles comunicano alla nave dell’Unione la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da un numero ragionevole di funzionari autorizzati che, prima di procedere all’ispezione, devono fornire prova della loro identità e qualifica di funzionari autorizzati.

3.

I funzionari autorizzati delle Seychelles restano a bordo della nave dell’Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

4.

Le immagini (foto o video) riprese durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non potranno essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale.

5.

Il comandante della nave dell’Unione facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori delle Seychelles.

6.

Al termine dell’ispezione, il funzionario autorizzato delle Seychelles redige un rapporto di ispezione Il comandante della nave dell’Unione ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dal funzionario autorizzato che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione.

7.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore dell’Unione nel corso di un’eventuale procedura di infrazione. Il comandante della nave dell’Unione presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante della nave dell’Unione ne precisa le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell’Unione, il funzionario autorizzato delle Seychelles consegna al comandante copia del rapporto di ispezione. Le autorità delle Seychelles informano le autorità dell’Unione, entro 24 ore dal completamento dell’ispezione, in merito alle ispezioni effettuate e alle eventuali infrazioni constatate; esse trasmettono al più presto il rapporto di ispezione. Se del caso, la notifica dell’infrazione è trasmessa in copia all’Unione entro un massimo di sette giorni dal rientro in porto del funzionario autorizzato.

8.

Le autorità delle Seychelles possono autorizzare le autorità dell’Unione a partecipare all’ispezione in qualità di osservatori.

9.

Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle navi dell’Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, per garantire la conformità alla legislazione dell’Unione e delle Seychelles. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla legislazione dell’Unione e delle Seychelles. Le parti, nel quadro delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di follow-up in conformità alla loro legislazione in materia. Inoltre, su richiesta dell’Unione, le autorità delle Seychelles possono autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell’Unione a effettuare ispezioni sulle navi dell’Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale.

10.

In caso di violazione delle disposizioni del presente capo, le autorità delle Seychelles si riservano il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave contravventrice dell’Unione sino a espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla legislazione delle Seychelles. Lo Stato membro di bandiera dell’Unione e l’Unione sono informati di tali circostanze.

Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

11.

Al fine di rafforzare la lotta alla pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell’Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca delle Seychelles, di qualsiasi nave impegnata in attività sospette che potrebbero costituire attività di pesca INN, fornendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio alle autorità delle Seychelles e all’autorità competente dello Stato membro di bandiera dell’Unione della nave che ha effettuato l’osservazione, che li trasmette all’Unione o all’organismo da essa designato.

12.

Le Seychelles trasmettono all’Unione gli eventuali rapporti di osservazione in loro possesso relativi a pescherecci dell’Unione impegnati in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nella zona di pesca delle Seychelles.

SEZIONE 7

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

1.

Le navi dell’Unione autorizzate a norma del presente protocollo sono dotate di un dispositivo di localizzazione dei pescherecci via satellite o di un dispositivo di controllo dei pescherecci conforme alla legislazione delle Seychelles.

2.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare, interferire con, o disattivare il dispositivo di localizzazione permanente operante via satellite e/o il dispositivo di controllo installato a bordo dei pescherecci dell’Unione per la trasmissione dei dati, o alterare volontariamente, deviare o falsificare i dati trasmessi o registrati da tale sistema.

3.

Le navi dell’Unione comunicano la loro posizione in modo automatico e continuo, almeno ogni ora, al CCP del proprio Stato di bandiera. Su richiesta delle autorità delle Seychelles, tale frequenza può essere aumentata a 30 minuti nel quadro di misure di indagine sulle attività di un peschereccio.

4.

Il CCP dello Stato di bandiera provvede affinché le posizioni VMS siano messe automaticamente a disposizione del CCP delle Seychelles, in tempo quasi reale, per il periodo di presenza della nave dell’Unione nelle acque delle Seychelles.

Ciascun messaggio di posizione comprende i seguenti elementi:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

la velocità e la rotta della nave.

5.

Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi dell’Unione tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 5.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.

Durante la bordata nella zona di pesca delle Seychelles, ogni nave dell’Unione con reti a circuizione imbarca almeno due marittimi qualificati delle Seychelles, designati dal raccomandatario della nave, d’intesa con l’armatore, sulla base di un elenco di nomi tenuto e presentato dalle competenti autorità delle Seychelles e stabilito sulla base degli orientamenti per l’ingaggio di marittimi delle Seychelles sulle navi dell’Unione riportati nell’appendice 6.

2.

Le autorità competenti delle Seychelles trasmettono mensilmente agli armatori o ai loro raccomandatari l’elenco dei marittimi qualificati da esse designati. Se l’armatore, tramite le competenti autorità delle Seychelles, non trova nell’elenco alcun marittimo qualificato idoneo, conformemente agli orientamenti stabiliti, è esonerato da questo obbligo e dagli obblighi a esso connessi a norma del presente capo, compreso il pagamento del compenso forfettario di cui al punto 10.

3.

Ove possibile, gli armatori imbarcano tirocinanti in sostituzione dell’obbligo suddetto relativo all’imbarco di marittimi delle Seychelles. I tirocinanti qualificati possono essere designati dal raccomandatario della nave dell’Unione, d’intesa con l’armatore, sulla base di un elenco di nomi presentato dalle autorità competenti delle Seychelles.

4.

L’armatore, o il suo raccomandatario, comunica alle autorità competenti delle Seychelles i nominativi e i dati personali dei marittimi delle Seychelles che possono essere imbarcati sulla nave dell’Unione, specificandone per ogni bordata il ruolo nell’equipaggio.

5.

La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e altre convenzioni ILO in materia si applicano di diritto ai marittimi delle Seychelles imbarcati su navi dell’Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione e le condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci dell’Unione.

6.

In caso di imbarco di marittimi delle Seychelles, i contratti di lavoro sono conclusi tra il raccomandatario dell’armatore e i marittimi o i loro sindacati o rappresentanti, di concerto con le autorità competenti delle Seychelles. Detti contratti garantiscono ai marittimi delle Seychelles l’iscrizione al regime di previdenza sociale a essi applicabile, ivi compresi assicurazione malattia e infortuni, prestazioni pensionistiche, ferie retribuite e indennità di fine contratto, nonché la retribuzione di base da versare secondo il disposto del presente capo. Copia del contratto è consegnata ai firmatari e alle competenti autorità delle Seychelles.

7.

In caso di imbarco di marittimi delle Seychelles, la relativa retribuzione è versata dagli armatori. La retribuzione di base, ovvero la retribuzione minima al netto dei bonus, garantita ai marittimi delle Seychelles è fissata sulla base della legislazione delle Seychelles o sulla base degli standard minimi fissati dall’OIL, se superiore. Le altre prestazioni non possono essere inferiori a quelle applicate ai marittimi di altri paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che svolgono mansioni analoghe.

8.

Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione della legislazione sul lavoro delle Seychelles, il raccomandatario dell’armatore è considerato il rappresentante locale dell’armatore. Il contratto stipulato tra il raccomandatario e i marittimi delle Seychelles include anche le condizioni di rimpatrio, le prestazioni pensionistiche e tutte le altre prestazioni cui essi hanno diritto.

9.

I marittimi delle Seychelles ingaggiati dalle navi dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo delle Seychelles non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

10.

Se il numero di marittimi qualificati delle Seychelles a bordo delle navi dell’Unione non raggiunge il livello minimo di cui al punto 1 per ragioni diverse da quelle di cui al punto 9, l’armatore versa un importo forfettario di 35 EUR per ciascun marittimo non imbarcato per giorno di pesca nella zona di pesca delle Seychelles. L’importo forfettario è versato alle autorità delle Seychelles entro 90 giorni dal termine del periodo di validità dell’autorizzazione di pesca.

CAPO V

OSSERVATORI

Osservazione delle attività di pesca

1.

Le parti riconoscono l’importanza di rispettare gli obblighi previsti dalle pertinenti risoluzioni della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici e le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari delle Seychelles, compresi i programmi di osservazione elettronica. Tuttavia, le modalità di attuazione dei programmi di osservazione elettronica tengono conto delle implicazioni pratiche per le flotte e del tempo necessario per la transizione verso tali programmi.

Navi e osservatori designati

2.

Su richiesta delle autorità delle Seychelles, le navi dell’Unione con reti a circuizione autorizzate a pescare nella zona di pesca delle Seychelles nell’ambito dell’accordo imbarcano un osservatore nel quadro di un programma nazionale o regionale di osservazione secondo le modalità indicate nel presente capo. L’imbarco di osservatori supplementari è preso in considerazione previo accordo caso per caso.

3.

Le autorità delle Seychelles compilano un elenco delle navi dell’Unione con reti a circuizione tenute a imbarcare un osservatore e un elenco degli osservatori designati, tenendo conto delle caratteristiche delle navi e delle eventuali limitazioni di spazio per motivi di sicurezza. L’elenco è aggiornato e trasmesso alle autorità dell’Unione non appena compilato e in occasione di ogni aggiornamento.

4.

Le autorità delle Seychelles comunicano all’agente della nave dell’Unione il nome dell’osservatore designato almeno 15 giorni prima della data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

Condizioni di imbarco

5.

La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dalle autorità delle Seychelles e, in linea di massima, non supera il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Nell’ambito di un programma di osservazione regionale, l’osservatore può rimanere a bordo per un periodo più lungo stabilito di comune accordo. Le autorità delle Seychelles ne informano il raccomandatario della nave dell’Unione quando notificano il nome dell’osservatore designato.

6.

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono concordate tra gli armatori e le autorità delle Seychelles dopo la notifica degli osservatori designati.

7.

Se l’osservatore deve essere imbarcato nelle Seychelles, l’armatore interessato comunica, entro due settimane e con un preavviso di 10 giorni, il porto o il luogo nonché le date previste per l’imbarco.

8.

In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Seychelles lascia le acque delle Seychelles, si adottano i provvedimenti atti a garantire il rientro sicuro dell’osservatore nelle Seychelles nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

9.

Se un osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle sei ore che seguono, l’armatore è esonerato dall’obbligo di imbarcarlo.

10.

Le spese di vitto e alloggio dell’osservatore sono a carico degli armatori, alle stesse condizioni previste per gli ufficiali a bordo della nave.

11.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

12.

La retribuzione dell’osservatore e le relative imposte sono a carico delle autorità competenti delle Seychelles.

Compiti dell’osservatore

13.

L’osservatore osserva e registra a fini scientifici le attività di pesca delle navi, e in particolare:

le specie, il quantitativo, la taglia e le condizioni dei pesci catturati;

il metodo, le zone e la profondità di cattura dei pesci;

la posizione delle navi dell’Unione impegnate in operazioni di pesca e gli attrezzi da pesca utilizzati;

i dati di cattura registrati nel giornale di pesca per la zona di pesca delle Seychelles, compresa la percentuale di catture accessorie e una stima dei rigetti;

se del caso, la trasformazione, il trasbordo, lo stoccaggio o lo smaltimento del pesce.

14.

L’osservatore mantiene una comunicazione regolare con le autorità delle Seychelles, avvalendosi dei mezzi di comunicazione disponibili a bordo della nave dell’Unione.

15.

L’osservatore può inoltre svolgere altre mansioni, per esempio:

prelevare campioni biologici nell’ambito di un programma scientifico;

monitorare l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ambiente.

16.

I comandanti delle navi dell’Unione fanno quanto ragionevolmente possibile per garantire l’incolumità e il benessere dell’osservatore durante la sua permanenza a bordo.

17.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante della nave dell’Unione mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, e segnatamente il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

Obblighi dell’osservatore

18.

Durante la permanenza a bordo l’osservatore:

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave dell’Unione non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

presta la necessaria attenzione ai materiali e alle attrezzature presenti a bordo;

assicura la riservatezza di tutti i dati e i documenti riguardanti la nave dell’Unione e le sue attività, nonché delle informazioni raccolte.

19.

Al termine dell’imbarco e prima di lasciare la nave dell’Unione, l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso entro 15 giorni alle competenti autorità delle Seychelles, con copia alle autorità dell’Unione. Il rapporto è firmato dall’osservatore. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave dell’Unione al momento dello sbarco dell’osservatore.

CAPO VI

ESECUZIONE

Sanzioni

1.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente protocollo o delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari delle Seychelles in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine nelle acque delle Seychelles costituisce reato ed è passibile di sanzione in conformità alle leggi delle Seychelles.

2.

Lo Stato membro di bandiera dell’Unione e l’Unione sono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

3.

Se una sanzione consiste nella sospensione o nella revoca di un’autorizzazione di pesca, per il periodo di validità residuo dell’autorizzazione di pesca che è stata sospesa o revocata l’Unione può chiedere un’altra autorizzazione di pesca che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave di un altro armatore.

Fermo e sequestro di pescherecci dell’Unione

4.

Le autorità delle Seychelles informano immediatamente la delegazione dell’UE e lo Stato membro di bandiera dell’Unione del fermo o del sequestro di qualsiasi peschereccio dell’Unione operante nell’ambito dell’accordo e trasmettono, entro un termine di 48 ore, una copia del rapporto di ispezione con la descrizione particolareggiata delle circostanze e dei motivi del fermo o del sequestro.

Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo o sequestro

5.

Nel rispetto dei termini e delle modalità dei procedimenti giuridici previsti dalla legislazione delle Seychelles in materia di fermo o sequestro, al ricevimento delle informazioni di cui al punto 4, è organizzata una riunione di consultazione tra le autorità dell’Unione e le autorità competenti delle Seychelles, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro dell’Unione interessato.

6.

Nel corso della riunione di consultazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo raccomandatario è informato dell’esito della riunione e delle eventuali misure adottate a seguito del fermo o del sequestro.

Risoluzione del fermo o del sequestro

7.

In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Tale procedura è conclusa entro tre giorni lavorativi dal fermo o dal sequestro, in conformità della legislazione delle Seychelles.

8.

In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda è determinato in conformità alla legislazione delle Seychelles. Se non è possibile giungere a una conciliazione, il procedimento giudiziario segue il suo corso.

9.

Il fermo della nave dell’Unione è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione e concluso il procedimento legale.

10.

L’Unione, tramite la delegazione dell’UE, è tenuta al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni irrogate.

(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


Appendici

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca nelle Seychelles per le navi da pesca e di approvvigionamento dell’Unione

Appendice 2

Scheda tecnica per le navi dell’Unione che praticano attività di pesca nelle Seychelles

Appendice 3

Formato delle comunicazioni

Appendice 4

Attuazione del sistema elettronico per la registrazione e la comunicazione delle attività di pesca (ERS)

Appendice 5

Orientamenti quadro relativi al sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS)

Appendice 6

Orientamenti per l’ingaggio di marittimi delle Seychelles su navi dell’Unione con reti a circuizione


APPENDICE 1

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA NELLE SEYCHELLES PER I PESCHERECCI E LE NAVI D’APPOGGIO DELL’UNIONE

I.   RICHIEDENTE

1.

Nome dell’armatore: …

2.

Nome dell’organizzazione di produttori (OP) o del rappresentante dell’armatore: …

3.

Indirizzo dell’OP o del rappresentante dell’armatore: …

4.

Tel: … Fax: … Indirizzo e-mail: …

5.

Nome del comandante: … Nazionalità: …

Indirizzo e-mail: …

6.

Armatore o noleggiatore (se diverso dalla persona sopra indicata): …

II.   ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.

Nome della nave: …

2.

Stato di bandiera: … Porto di immatricolazione: …

3.

Marcatura esterna: … MMSI: …

N. IMO: … N. ORGP: …

4.

Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): …../.…./…………

Bandiera precedente (se del caso): …

5.

Luogo di costruzione: …

Data (GG/MM/AAAA): ………./……/……………. IRCS: …

6.

Frequenza di chiamata radio: HF: … VHF: …

N. di telefono satellitare della nave: …

III.   CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

1.

Lunghezza fuori tutto (m): … Larghezza fuori tutto (m): …

GT: … Stazza netta: …

2.

Materiale dello scafo:Acciaio ☐ Legno ☐ Poliestere ☐ Altro ☐

3.

Tipo di motore: … Potenza del motore (in HP): …

Costruttore del motore: …

4.

Numero massimo di membri dell’equipaggio: … Numero di marittimi imbarcati nel quadro dell’accordo di partenariato: …

5.

Sistema di conservazione a bordo: Ghiaccio ☐ Refrigerazione ☐ Misto ☐ Congelazione ☐

6.

Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate: …Numero di stive per il pesce: … Capacità totale delle stive (m3): …

7.

Tipo di nave: ☐ Peschereccio con reti a circuizione ☐ Peschereccio con palangari ☐ Nave d’appoggio (*)

8.

VMS. Specifiche del dispositivo automatico di localizzazione: Fabbricante: …

Modello: ….N. di serie: …

Versione del software: …. Operatore satellitare (MCSP): …

IV.   ATTIVITÀ DI PESCA

1.

Attrezzo da pesca autorizzato: …

2.

Zone di pesca autorizzate: …

Specie bersaglio: …

3.

Periodo richiesto di validità della licenza: dal (GG/MM/AAAA):…………./……./………

al: ……../……./……

4.

Porto designato per lo sbarco / il trasbordo: …

Il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere, corrette e fornite in buona fede.

Data: …, … … 20… …

Firma del richiedente: …

(*)

Si alleghi al presente modulo l’elenco dei pescherecci che si avvalgono di questa nave d’appoggio, in cui figurino il nome e il numero IOTC.

APPENDICE 2

SCHEDA TECNICA PER LE NAVI DELL’UNIONE CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA NELLE SEYCHELLES

Zona di pesca:

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla pesca.

Categorie autorizzate:

Tonniere con reti a circuizione

Pescherecci con palangari di superficie

Navi d’appoggio

Canoni e quantitativi:

Prezzo per tonnellata

1.

80 EUR/t per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo

2.

85 EUR/t dal terzo al sesto anno di applicazione del protocollo

Canone annuo anticipato (comprese tutte le tasse nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi) e quantitativo corrispondente:

3.

Tonniere con reti a circuizione: 56 000 EUR all’anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, corrispondenti a 700 t

4.

Tonniere con reti a circuizione: 59 500 EUR all’anno dal terzo al sesto anno di applicazione del protocollo, corrispondenti a 700 t

5.

Pescherecci con palangari di superficie: 7 200 EUR all’anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, corrispondenti a 90 t

6.

Pescherecci con palangari di superficie: 7 650 EUR all’anno dal terzo al sesto anno di applicazione del protocollo, corrispondenti a 90 t

Canone per tonnellata supplementare catturata

Tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

7.

80 EUR/t per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo

8.

85 EUR/t dal terzo al sesto anno di applicazione del protocollo

Numero di navi autorizzate a pescare

40 tonniere con reti a circuizione

8 pescherecci con palangari di superficie

Canone di autorizzazione per le navi d’appoggio

5 000 EUR per nave all’anno

Contributo per la gestione ambientale e l’osservazione degli ecosistemi marini

2,25 EUR/GT (unicamente pescherecci con reti a circuizione) all’anno.


APPENDICE 3

FORMATO DELLE COMUNICAZIONI

Rapporto di entrata (COE) (1)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell’azione

COE

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA – HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Rapporto di uscita (COX) (2)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell’azione

COX

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di uscita

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA – HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Formato della dichiarazione delle catture (CAT) una volta all’interno delle zone di pesca della zona economica esclusiva (ZEE) delle Seychelles (3).

Contenuto

Trasmissione

Destinazione

SFA

Codice dell’azione

CAT

Nome della nave

 

IRCS

 

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA – HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall’ultimo rapporto

(Numero)

Tutti i rapporti sono trasmessi alle autorità competenti delle Seychelles ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: fmcsc@sfa.sc

Indirizzo postale: Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles


(1)  Trasmesso sei (6) ore prima dell’entrata nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles.

(2)  Trasmesso sei (6) ore dopo l’uscita dalle zone di pesca della ZEE delle Seychelles.

(3)  Ogni tre (3) giorni dopo l’entrata e la permanenza nelle zone di pesca della ZEE delle Seychelles.


APPENDICE 4

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

Disposizioni generali

1.

Tutti i pescherecci dell’Unione devono essere dotati di un sistema elettronico, « ERS», in grado di registrare e trasmettere dati relativi all’attività di pesca della nave, «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca delle Seychelles.

2.

Se un peschereccio dell’Unione non dotato di ERS, o il cui ERS installato a bordo di tale peschereccio non funziona, il peschereccio non è autorizzato a entrare nella zona di pesca delle Seychelles per svolgervi attività di pesca.

3.

I dati ERS sono trasmessi conformemente ai presenti orientamenti al CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione, che ne assicura la trasmissione automatica al CCP delle Seychelles.

Comunicazioni ERS

4.

Lo Stato membro di bandiera dell’Unione e le Seychelles designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da referente per le questioni relative all’attuazione delle disposizioni della presente appendice. Lo Stato membro di bandiera dell’Unione e le Seychelles si comunicano i recapiti dei rispettivi corrispondenti ERS e, se del caso, aggiornano senza indugio tali informazioni.

5.

I dati ERS sono trasmessi dal peschereccio dell’Unione al proprio Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica alle Seychelles.

6.

I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

7.

Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

8.

Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione trasmette automaticamente e senza indugio al CCP delle Seychelles i messaggi istantanei provenienti dal peschereccio dell’Unione (COE, COX, PNO).

9.

Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT oppure, prima di tale data, sono messi senza indugio a disposizione del CCP delle Seychelles, su richiesta, nonché del CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione tramite il nodo centrale della Commissione europea.

10.

A decorrere dall’introduzione effettiva del nuovo formato, quest’altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

11.

Il CCP delle Seychelles, mediante un messaggio di avvenuta ricezione, riceve i dati ERS di tipo istantaneo e conferma la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che le Seychelles ricevono in risposta a una loro richiesta. Le Seychelles trattano tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo del peschereccio dell’Unione o del sistema di comunicazione

12.

Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e il CCP delle Seychelles si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di uno o più pescherecci dell’Unione.

13.

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da un peschereccio dell’Unione, il CCP delle Seychelles ne informa senza indugio il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione. Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP delle Seychelles dell’esito delle sue ricerche.

14.

In caso di un guasto nella trasmissione tra il peschereccio dell’Unione e il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione, quest’ultimo ne informa senza indugio il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione. Ricevuta la notifica, il comandante del peschereccio dell’Unione trasmette i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera dell’Unione con qualsiasi mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro le ore 00.00.

15.

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo del peschereccio dell’Unione, il comandante, o l’operatore della nave, provvede affinché l’ERS sia riparato o sostituito entro dieci (10) giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Dopo la scadenza di tale termine, il peschereccio dell’Unione non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca delle Seychelles e deve uscirne o fare scalo in un porto delle Seychelles entro ventiquattro (24) ore. Il peschereccio dell’Unione è autorizzato a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca delle Seychelles solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che l’ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

16.

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte delle autorità delle Seychelles è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall’Unione o dalle Seychelles, la parte interessata adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

17.

Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione invia ogni 24 ore al CCP delle Seychelles, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti a decorrere dall’ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del CCP delle Seychelles nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a ventiquattro (24) ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall’Unione. In tal caso i pescherecci dell’Unione non sono considerati inadempienti quanto all’obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione si accerta dell’introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al capo III, sezione 2, punto 6, dell’allegato del presente protocollo.

Mezzi di comunicazione alternativi

18.

L’indirizzo di posta elettronica del CCP delle Seychelles da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo.

19.

Tale indirizzo è utilizzato per:

le notifiche di entrata e uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;

le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;

le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.


APPENDICE 5

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

Messaggi di posizione delle navi

1.

La prima posizione del peschereccio dell’Unione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca delle Seychelles è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca delle Seychelles, che è identificata con il codice «EXI».

2.

Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione assicura il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione dei pescherecci dell’Unione. I messaggi di posizione dei pescherecci dell’Unione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni dal CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione.

Trasmissione da parte del peschereccio dell’Unione in caso di guasto del dispositivo di localizzazione della nave

3.

Il comandante di un peschereccio dell’Unione assicura in ogni momento la piena operatività del dispositivo di localizzazione della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione.

4.

In caso di guasto, il dispositivo di localizzazione del peschereccio dell’Unione è riparato o sostituito entro 30 giorni. Se il dispositivo di localizzazione non è riparato o sostituito entro 30 giorni, il peschereccio dell’Unione non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca delle Seychelles.

5.

I pescherecci dell’Unione operanti nella zona di pesca delle Seychelles con un dispositivo di localizzazione difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alle Seychelles

6.

Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione trasmette automaticamente al CCP delle Seychelles i messaggi di posizione dei pescherecci interessati dell’Unione. Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e il CCP delle Seychelles si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali indirizzi.

7.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e il CCP delle Seychelles avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

8.

In caso di interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di un peschereccio dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca, che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca delle Seychelles, il CCP delle Seychelles informa il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e l’Unione.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

9.

Il CCP delle Seychelles verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e informa senza indugio l’Unione in merito a ogni malfunzionamento nella trasmissione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

10.

Il comandante di un peschereccio dell’Unione è responsabile di ogni manipolazione accertata del dispositivo di localizzazione della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione delle Seychelles.

Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

11.

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il CCP delle Seychelles può chiedere al CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione, con copia all’Unione, di ridurre a 30 minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di un peschereccio dell’Unione per un periodo di indagine determinato. Il CCP delle Seychelles trasmette tali elementi di prova al CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e all’Unione. Il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione trasmette senza indugio i messaggi di posizione al CCP delle Seychelles secondo la nuova frequenza.

12.

Al termine del periodo di indagine, il CCP delle Seychelles informa il CCP dello Stato membro di bandiera dell’Unione e l’Unione in merito alle misure eventualmente necessarie.

Invio di messaggi VMS alle Seychelles

13.

Il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

Dati

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave - Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

14.

In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:

a)

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1. Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio del messaggio;

b)

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//);

c)

una barra (/) separa il codice dal dato.

15.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le Seychelles notificano se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL in formato UN/CEFACT.

APPENDICE 6

ORIENTAMENTI PER L’INGAGGIO DI MARITTIMI DELLE SEYCHELLES SU NAVI DELL’UNIONE CON RETI A CIRCUIZIONE

Le autorità delle Seychelles provvedono affinché i marittimi delle Seychelles ingaggiati per prestare servizio su pescherecci con reti a circuizione dell’Unione soddisfino i seguenti requisiti:

a)

avere un’età minima di 18 anni;

b)

essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni da svolgere in mare;

c)

essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie, tuttora valide, a scopo di profilassi nella regione;

d)

essere qualificati conformemente alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW) e disporre di una certificazione attestante una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:

tecniche di sopravvivenza e sicurezza personale;

lotta e prevenzione antincendio;

pronto soccorso di base, ecc.;

e)

possedere le competenze e l’esperienza necessarie, certificate dall’autorità competente delle Seychelles, per lavorare su pescherecci con reti a circuizione, e in particolare essere consci dei pericoli connessi alle operazioni di pesca e saper utilizzare le attrezzature da pesca.