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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/213 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
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(2) |
Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/215, che modifica il titolo della decisione 2011/101/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti di una persona. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe"; |
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2) |
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4
Persone
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
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3. |
Chiwenga, Constantine |
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4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
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5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
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6. |
Mugabe, Grace |
DECISIONI
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18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/3 |
DECISIONE (PESC) 2020/214 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
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(2) |
In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2021. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
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18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/4 |
DECISIONE (PESC) 2020/215 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
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(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe. |
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(3) |
È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2021. Il Consiglio dovrebbe riesaminare tali misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe. |
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(4) |
Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, è opportuno modificare il titolo della decisione 2011/101/PESC. |
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(5) |
La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per quattro persone e un’entità nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere sospese per una persona. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
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(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: "Decisione 2011/101/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe"; |
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2) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2021. 3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2021. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
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3) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
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4) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
La presidente
J. BORRELL FONTELLES.
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:
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1. |
Mugabe, Robert Gabriel. |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC una voce relativa alla persona seguente è aggiunta:
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«6. |
Mugabe, Grace». |
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18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/216 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
relativa alla nomina del vicepresidente e di altri due membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l’articolo 56, paragrafi 4 e 6,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 novembre 2019 la Commissione, dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico («Comitato») in sessione plenaria, ha adottato gli elenchi dei candidati selezionati per la nomina del vicepresidente e di altri due membri a tempo pieno del Comitato e li ha trasmessi al Parlamento europeo. |
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(2) |
Il Consiglio è stato informato di tali elenchi il 14 novembre 2019. |
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(3) |
A norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del vicepresidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato deve avere una durata di cinque anni. |
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(4) |
Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina del sig. Jan Reinder DE CARPENTIER in qualità di vicepresidente del Comitato e del sig. Jesús SAURINA e del sig. Pedro MACHADO in qualità di altri membri a tempo pieno del Comitato e l’ha sottoposta all’approvazione del Parlamento europeo. |
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(5) |
In data 30 gennaio 2020 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta. |
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(6) |
I candidati proposti soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri a tempo pieno del Comitato per un mandato di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2020 le persone seguenti:
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— |
sig. Jan Reinder DE CARPENTIER, vicepresidente, |
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— |
sig. Jesús SAURINA, direttore per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione, |
|
— |
sig. Pedro MACHADO, direttore per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Rettifiche
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18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/10 |
Rettifica alla decisione (UE) 2019/2196 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica la decisione 2013/755/UE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare»)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337 del 30 dicembre 2019 )
La decisione (UE) 2019/2196 va letta come segue:
DECISIONE (UE) 2019/2196 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2019
che modifica la decisione 2013/755/UE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare»)
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio (1) definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa tra l’Unione e i paesi e territori d’oltremare («PTOM»). Esso stabilisce le disposizioni relative all’istituzione, per i PTOM, del sistema degli esportatori registrati (REX) ai fini della certificazione dell’origine. |
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(2) |
L’articolo 58 dell’allegato VI della decisione 2013/755/UE prevede la costituzione di una banca dati degli esportatori registrati e l’articolo 63 di detto allegato consente una deroga al sistema REX. |
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(3) |
A norma dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’allegato VI della decisione 2013/755/UE, tutti i PTOM hanno chiesto una deroga di tre anni all’applicazione del sistema REX. Di conseguenza, con decisione di esecuzione (UE) 2016/2093 della Commissione (2), la Commissione ha rinviato al 1o gennaio 2020 la data di applicazione del sistema REX da parte dei PTOM. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3), che stabilisce tutte le modalità generali di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha integrato nel sistema di preferenze generalizzate (Generalised System of Preferences —«SPG») le disposizioni modificate del sistema REX di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione (5). |
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(5) |
Poiché la maggior parte delle modalità generali di applicazione del codice doganale dell’Unione riguarda il sistema REX, è necessario apportare le opportune modifiche all’allegato VI della decisione 2013/755/UE. È pertanto opportuno sostituire tale allegato per allinearne le disposizioni relative al sistema REX con quelle riguardanti tale sistema stabilite dal regolamento (UE) 2015/2447, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato VI della decisione 2013/755/UE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
K. MIKKONEN
ALLEGATO
«ALLEGATO VI
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
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TITOLO I: |
Disposizioni generali | 13 |
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TITOLO II: |
Definizione della nozione di prodotti originari | 14 |
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TITOLO III: |
Requisiti territoriali | 22 |
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TITOLO IV: |
Prove dell’origine | 23 |
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TITOLO V: |
Misure di cooperazione amministrativa | 30 |
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TITOLO VI: |
Ceuta e Melilla | 35 |
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TITOLO VII: |
Disposizioni finali | 35 |
| Appendici da I a VI | 36 |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
“paesi APE”: regioni o Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (APE) al momento dell’applicazione provvisoria dell’APE o, se precedente, della sua entrata in vigore; |
|
b) |
“fabbricazione”: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; |
|
c) |
“materiale”: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
|
d) |
“prodotto”: il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
|
e) |
“merci”: sia i materiali che i prodotti; |
|
f) |
“materiali fungibili”: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito; |
|
g) |
“valore in dogana”: il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); |
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h) |
“valore dei materiali” nell’elenco dell’appendice I: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel PTOM. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, anche per determinare il valore dei materiali originari utilizzati; |
|
i) |
“prezzo franco fabbrica”: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel PTOM, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Ai fini della presente definizione, se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui alla presente lettera può riferirsi all’impresa appaltante; |
|
j) |
“contenuto massimo di materiali non originari”: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce; |
|
k) |
“peso netto”: il peso delle merci senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo; |
|
l) |
“capitoli”, “voci” e “sottovoci”: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato”), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; |
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m) |
“classificato”: categorizzato mediante classificazione in una determinata voce o sottovoce; |
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n) |
“spedizione”: i prodotti:
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o) |
“esportatore”: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l’Unione o verso un PTOM e sia in grado di provare l’origine delle merci, anche se non ne è il fabbricante o non espleta personalmente le formalità di esportazione; |
|
p) |
“esportatore registrato”: qualsiasi esportatore registrato presso le autorità competenti del PTOM interessato ai fini del rilascio delle attestazioni di origine richieste per l’esportazione nell’ambito della presente decisione; |
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q) |
“attestazione di origine”: l’attestazione redatta dall’esportatore nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del presente allegato, allo scopo di consentire alla persona che dichiari le merci per l’immissione in libera pratica nell’Unione di ottenere il beneficio del trattamento tariffario preferenziale o all’operatore economico stabilito in un PTOM che importa materiali per l’ulteriore trasformazione nell’ambito delle norme sul cumulo di provare il carattere originario di tali merci; |
|
r) |
“paese beneficiario dell’SPG”: un paese beneficiario dell’SPG quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6 13 21 25); |
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s) |
“sistema REX”: il sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7 14 22 26). |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI
Articolo 2
Requisiti generali
1. I prodotti seguenti sono considerati originari di un PTOM:
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a) |
i prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato; |
|
b) |
i prodotti ottenuti in un PTOM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente allegato. |
2. I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più PTOM si considerano prodotti originari del PTOM nel quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» in un PTOM:
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a) |
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; |
|
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; |
|
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
|
d) |
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; |
|
e) |
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati; |
|
f) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
|
g) |
i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; |
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h) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle acque territoriali; |
|
i) |
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); |
|
j) |
gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; |
|
k) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione ivi effettuate; |
|
l) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
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m) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). |
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
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a) |
registrate in un PTOM o in uno Stato membro; |
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b) |
battenti bandiera di un PTOM o di uno Stato membro; |
|
c) |
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
|
3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi PTOM. In tal caso i prodotti sono considerati originari del PTOM in cui è registrata la nave o la nave officina conformemente al paragrafo 2, lettera a).
Articolo 4
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato sono considerati originari di tale PTOM purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nell’elenco dell’appendice I per le merci interessate.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un PTOM a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un’ulteriore trasformazione in tale PTOM e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati in tutte le vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.
6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.
Articolo 5
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente allegato, le operazioni seguenti:
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a) |
operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
|
b) |
suddivisione e riunione di imballaggi; |
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c) |
lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
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d) |
stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili; |
|
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
f) |
sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso; |
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g) |
operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; |
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h) |
sbucciatura, snocciolatura e sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
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i) |
affilatura, semplice rettifica o semplice taglio; |
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j) |
vagliatura, cernita, selezione, classificazione, calibrazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
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k) |
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
|
l) |
apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
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m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; |
|
n) |
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; |
|
o) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
|
p) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); |
|
q) |
la macellazione di animali. |
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente fabbricate o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite in un PTOM su quel prodotto.
Articolo 6
Tolleranze
1. In deroga all’articolo 4 del presente allegato e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’appendice I, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
|
a) |
il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; |
|
b) |
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’appendice I. |
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari specificate nelle norme stabilite nell’elenco contenuto nell’appendice I.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un PTOM ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 5 e l’articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la tolleranza prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’appendice I relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
Articolo 7
Cumulo bilaterale
1. Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dell’Unione incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1 del presente allegato.
2. Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell’Unione si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.
3. Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, l’origine dei materiali è stabilita conformemente al presente allegato.
Articolo 8
Cumulo con i paesi APE
1. Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi APE incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.
2. Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nei paesi APE si considerano effettuate in un PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in tale PTOM.
3. Ai fini del paragrafo 1, l’origine dei materiali originari di un paese APE è determinata conformemente alle norme d’origine applicabili all’APE interessato e alle relative disposizioni sulle prove dell’origine e sulla cooperazione amministrativa.
Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell’APE tra l’Unione e la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (Southern African Development Community — SADC).
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
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a) |
il paese APE che fornisce i materiali e il PTOM che fabbrica il prodotto finale si siano impegnati:
|
|
b) |
gli impegni di cui alla lettera a) siano stati comunicati alla Commissione dal PTOM interessato. |
5. Laddove i paesi APE si siano conformati con quanto previsto al paragrafo 4 già prima del 1o gennaio 2014, non è richiesto un nuovo impegno.
Articolo 9
Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate
1. Fatto salvo l’articolo 2 del presente allegato, i materiali originari dei paesi e territori di cui al paragrafo 2 del presente articolo incorporati in un prodotto ottenuto in un PTOM si considerano materiali originari di tale PTOM, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i materiali devono essere originari di un paese o territorio:
|
a) |
che benefici del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati previsto dal sistema delle preferenze generalizzate, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012; o |
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b) |
che benefici di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti a livello di 6 cifre del sistema armonizzato nel quadro del regime generale dell’SPG, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012. |
3. L’origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme d’origine fissate, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 978/2012, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (8 15 23 27).
4. Il cumulo previsto al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
|
a) |
ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi; |
|
b) |
ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 cui si applica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti; |
|
c) |
ai materiali disciplinati dall’articolo 8 e dagli articoli da 22 a 30 del regolamento (UE) n. 978/2012 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti. |
Le autorità competenti dei PTOM comunicano annualmente alla Commissione a quali materiali è stato eventualmente applicato il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
|
a) |
i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche; |
|
b) |
l’impegno di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato. |
6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato con i paesi o territori menzionati di cui al presente articolo che hanno osservato le prescrizioni necessarie.
Articolo 10
Cumulo ampliato
1. Su richiesta di un PTOM, la Commissione può concedere il cumulo dell’origine tra un PTOM e un paese vincolato all’Unione europea da un accordo di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore, a condizione che:
|
a) |
i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati:
|
|
b) |
l’impegno di cui alla lettera a) sia stato comunicato alla Commissione dal PTOM interessato. |
Tenuto conto del rischio di elusione delle norme commerciali e della sensibilità specifica dei materiali da utilizzare nel cumulo, la Commissione può fissare condizioni aggiuntive per concedere il cumulo richiesto.
2. La richiesta di cui al primo comma del paragrafo 1:
|
a) |
è rivolta alla Commissione per iscritto; |
|
b) |
indica il paese terzo o i paesi terzi interessati; |
|
c) |
contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo; |
|
d) |
è corredata della documentazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b). |
3. L’origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell’origine sono determinate conformemente alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L’origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l’Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nel presente allegato.
4. Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese terzo e utilizzati nel PTOM nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l’Unione siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel PTOM interessato trascendano le operazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del presente allegato.
5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale ha effetto il cumulo ampliato, i paesi vincolati all’Unione da un accordo di libero scambio che partecipano a detto cumulo, le condizioni applicabili e l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
6. La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente allegato.
Articolo 11
Unità da prendere in considerazione
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, le disposizioni del presente allegato si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.
3. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 12
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 13
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 14
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
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a) |
energia e combustibili; |
|
b) |
impianti e attrezzature; |
|
c) |
macchine e utensili; |
|
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. |
Articolo 15
Separazione contabile
1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nell’Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un PTOM nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano opportune.
L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al paragrafo 3 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell’Unione» è identico a quello risultante dall’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell’Unione.
3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 2 rilascia la documentazione comprovante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate originarie dell’Unione o ne chiede, fino all’entrata in funzione del sistema REX, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui è utilizzata l’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Esse possono ritirare l’autorizzazione nei casi seguenti:
|
a) |
il beneficiario fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione; o |
|
b) |
il beneficiario non soddisfa una qualsiasi delle altre condizioni stabilite nel presente allegato. |
Articolo 16
Deroghe
1. Su iniziativa della Commissione o in risposta a una richiesta di uno Stato membro o di un PTOM, ad un PTOM può essere concessa una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato in uno dei casi seguenti:
|
a) |
se fattori interni o esterni privano temporaneamente tale PTOM della capacità, di cui disponeva in precedenza, di conformarsi alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2 del presente allegato; |
|
b) |
se il PTOM necessita di un certo tempo per potersi conformare alle norme sull’acquisizione dell’origine di cui all’articolo 2 del presente allegato; |
|
c) |
se lo sviluppo di industrie esistenti o la creazione di nuove industrie lo giustificano. |
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è indirizzata per iscritto alla Commissione mediante il modulo contenuto nell’appendice II, indica i motivi che giustificano la richiesta ed è corredata di un’idonea documentazione giustificativa.
3. Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:
|
a) |
del livello di sviluppo o della situazione geografica del PTOM in questione, con particolare riguardo per l’incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere; |
|
b) |
dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un’industria esistente nel PTOM interessato di continuare le proprie attività di esportazione verso l’Unione, e particolarmente dei casi in cui l’applicazione delle norme suddette possa provocare la cessazione di tali attività; |
|
c) |
dei casi specifici in cui può essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi gradualmente a dette norme. |
4. La Commissione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un’industria dell’Unione già stabilita.
5. La Commissione adotta le misure necessarie per fare in modo che si giunga a una decisione il più presto possibile e si adopera per adottare una posizione entro 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta le è pervenuta.
6. La deroga temporanea è limitata alla durata dell’effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al PTOM per conformarsi alle norme o per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla deroga, tenendo conto della specifica situazione del PTOM interessato e delle sue difficoltà.
7. Ogni deroga concessa è subordinata al rispetto di tutti i requisiti stabiliti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione riguardo all’uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
8. La Commissione adotta un provvedimento che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente allegato.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 17
Principio di territorialità
1. Le condizioni relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al presente allegato devono essere rispettate senza interruzione nel PTOM, fatto salvo il disposto degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.
2. I prodotti originari reintrodotti nel PTOM dopo essere stati esportati in un altro paese sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali del PTOM la prova soddisfacente:
|
a) |
che i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati; e |
|
b) |
che essi non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
Articolo 18
Clausola di non manipolazione
1. I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal PTOM di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
2. Le autorità doganali considerano che il dichiarante ha rispettato il paragrafo 1 salvo che abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mutandis in caso di cumulo ai sensi degli articoli da 7 a 10 del presente allegato.
Articolo 19
Esposizioni
1. I prodotti originari inviati per un’esposizione da un PTOM in un paese diverso da un PTOM, un paese APE o uno Stato membro e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nell’Unione beneficiano, all’importazione, delle disposizioni della presente decisione, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
|
a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da un PTOM nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; |
|
b) |
detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione; |
|
c) |
i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati per l’esposizione; |
|
d) |
dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo IV del presente allegato, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
PROVE DELL’ORIGINE
SEZIONE 1
Requisiti generali
Articolo 20
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 29 e 30 del presente allegato, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia degli articoli 29 e 30 del presente allegato, in base alla moneta utilizzata nella fattura.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in detta moneta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ciascun anno. Gli importi sono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione comunica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Uno Stato membro può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Uno Stato membro può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri sono riveduti dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un PTOM. Nel procedere a detta revisione, la Commissione valuta l’opportunità di preservare gli effetti in termini reali dei valori limite in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
SEZIONE 2
Procedure per l’esportazione nel PTOM
Articolo 21
Requisiti di carattere generale
I benefici derivanti dalla presente decisione si applicano:
|
a) |
alle merci esportate da un esportatore registrato ai sensi dell’articolo 22 del presente allegato che soddisfano i requisiti del presente allegato; |
|
b) |
a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR. |
Articolo 22
Richiesta di registrazione
1. Ai fini della registrazione gli esportatori presentano domanda alle autorità competenti del PTOM indicate all’articolo 39, paragrafo 1, del presente allegato, utilizzando un modulo redatto sul modello contenuto nell’appendice V.
2. Le domande incomplete non sono prese in considerazione dalle autorità competenti del PTOM.
3. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti del PTOM ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.
4. Un esportatore stabilito in un PTOM e già registrato nel sistema REX ai fini dell’SPG della Norvegia o della Svizzera non è tenuto a presentare una domanda alle autorità competenti del PTOM per la registrazione ai fini della presente decisione.
Articolo 23
Registrazione
1. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’appendice III, le autorità competenti dei PTOM attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 del presente allegato.
Le autorità competenti dei PTOM comunicano all’esportatore il numero di esportatore registrato attribuitogli e la data di decorrenza della validità della registrazione.
Le autorità competenti dei PTOM tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1 del presente allegato.
2. La registrazione contiene le informazioni seguenti:
|
a) |
il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
b) |
l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio (codice paese ISO alpha 2); |
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c) |
i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 2 del modulo di cui all’appendice III; |
|
d) |
la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’appendice III; |
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e) |
il numero di identificazione operatore (TIN) dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
f) |
se l’esportatore è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all’appendice III; |
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g) |
la data di registrazione dell’esportatore registrato; |
|
h) |
la data da cui decorre la validità della registrazione; |
|
i) |
se del caso, la data della revoca della registrazione. |
Articolo 24
Revoca della registrazione
1. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci con il beneficio della presente decisione o che non intendono più esportare tali merci ne informano le autorità competenti del PTOM, che provvedono a radiarli immediatamente dall’elenco degli esportatori registrati tenuto in quel PTOM.
2. Fatto salvo il sistema di pene e sanzioni nei PTOM, le autorità competenti del PTOM interessato cancellano dall’elenco degli esportatori registrati di detto PTOM qualsiasi esportatore registrato che, per dolo o colpa, compili o faccia compilare un’attestazione di origine o un documento giustificativo contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere, in modo irregolare o fraudolento, il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
3. Fatte salve le eventuali ripercussioni delle irregolarità riscontrate sulle verifiche pendenti, la cancellazione dall’elenco degli esportatori registrati ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni rilasciate dopo la data della revoca.
4. Un esportatore cancellato dall’elenco degli esportatori registrati dalle autorità competenti di un PTOM a norma del paragrafo 2 può essere reiscritto nell’elenco solo dopo che abbia dimostrato alle autorità competenti di tale PTOM di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca.
5. La cancellazione di un esportatore dall’elenco degli esportatori registrati da parte delle autorità competenti del PTOM ai sensi della legislazione in materia di SPG della Norvegia o della Svizzera si applica anche ai fini della presente decisione.
Articolo 25
Documenti giustificativi
1. Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono gli obblighi seguenti:
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a) |
tenere una contabilità adeguata della produzione e fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale; |
|
b) |
tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; |
|
c) |
conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; |
|
d) |
conservare per almeno tre anni dalla fine dell’anno in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per più tempo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
|
2. I registri di cui al paragrafo 1, lettera d), che possono essere elettronici, devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori la dichiarazione di cui all’articolo 27 del presente allegato.
Articolo 26
Attestazione di origine e informazioni ai fini del cumulo
1. L’attestazione di origine è rilasciata dall’esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, sempre che le merci in questione possano essere considerate originarie del PTOM.
2. In deroga al paragrafo 1, un’attestazione di origine può eccezionalmente essere rilasciata dopo l’esportazione (“attestazione retroattiva”) a condizione che sia presentata nello Stato membro della dichiarazione di immissione in libera pratica entro due anni dall’esportazione.
3. L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al suo cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’appendice IV. L’attestazione di origine è redatta in inglese o in francese.
Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta di identificare l’esportatore interessato e le merci in questione.
4. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, o del cumulo bilaterale a norma dell’articolo 7 del presente allegato:
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a) |
la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un altro PTOM o dall’Unione consiste in una attestazione di origine compilata conformemente al presente allegato e fornita all’esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell’Unione da cui i materiali provengono; |
|
b) |
la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate in un altro PTOM o nell’Unione consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all’articolo 27 del presente allegato e fornita all’esportatore dal fornitore nel PTOM o nel paese dell’Unione da cui i materiali provengono. |
Nei casi in cui si applica il primo comma l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “OCT cumulation” o “cumul UE”, “cumul PTOM”.
5. Ai fini del cumulo con un paese APE a norma dell’articolo 8 del presente allegato:
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a) |
la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese APE consiste in una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni dell’APE tra l’Unione e il paese APE interessato, e fornita all’esportatore dal fornitore nel paese APE da cui i materiali provengono; |
|
b) |
la prova della lavorazione o della trasformazione effettuate nel paese APE consiste in una dichiarazione del fornitore, redatta conformemente all’articolo 27 del presente allegato e fornita all’esportatore dal fornitore nel paese EPA da cui i materiali provengono. |
Nei casi in cui si applica il primo comma l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “cumulation with EPA country [name of the country]“ o “cumul avec le pays APE [nom du pays]”.
6. Ai fini del cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del sistema di preferenze generalizzate a norma dell’articolo 9 del presente allegato, la prova del carattere originario è data dalle prove dell’origine previste dal regolamento (UE) 2015/2447, fornite all’esportatore dal fornitore nel paese beneficiario dell’SPG da cui i materiali provengono.
In tal caso l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “cumulation with GSP country [name of the country]” o “cumul avec le pays SPG [nom du pays]”.
7. Ai fini del cumulo ampliato di cui all’articolo 10 del presente allegato, la prova del carattere originario dei materiali provenienti da un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio è fornita da una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni di tale accordo di libero scambio, fornita all’esportatore dal fornitore nel paese da cui i materiali provengono.
Nei casi in cui si applica il primo comma l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore riporta la dicitura “extended cumulation with country [name of the country]” o “cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.
Articolo 27
Dichiarazione del fornitore
1. Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del presente allegato per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l’identificazione. Un modello della dichiarazione del fornitore figura all’appendice V.
2. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato cliente merci il cui carattere, sotto il profilo delle norme sull’origine preferenziale, resterà presumibilmente costante per lunghi periodi, può presentare un’unica dichiarazione riguardante invii successivi di dette merci (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) purché i fatti o le circostanze in base ai quali essa viene concessa restino immutati.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata per un periodo non superiore a un anno dal rilascio. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi a un periodo superiore a un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Il periodo di validità è indicato nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
L’autorità doganale può revocare una dichiarazione a lungo termine del fornitore qualora le circostanze cambino o siano state fornite informazioni inesatte o false.
Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.
3. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
4. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali del paese o territorio in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l’attuazione del presente paragrafo.
Articolo 28
Prova dell’origine
1. Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.
2. L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata dall’esportatore.
3. La medesima attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
|
a) |
si tratta di prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato; |
|
b) |
sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato; e |
|
c) |
sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate. |
SEZIONE 3
Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione
Articolo 29
Presentazione della prova dell’origine
1. La dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica fa riferimento all’attestazione di origine. L’attestazione di origine è tenuta a disposizione delle autorità doganali, che possono chiederne la presentazione a fini di verifica. Dette autorità possono anche chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
2. Se il dichiarante chiede l’applicazione dei benefici derivanti dalla presente decisione senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata una dichiarazione semplificata ai sensi dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9 16 24)e trattata di conseguenza.
3. Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante si accerta che le merci siano conformi al presente allegato, in particolare verificando:
|
a) |
sul sito web pubblico di cui all’articolo 40, paragrafi 3 e 4, del presente allegato, che l’esportatore sia registrato per il rilascio di attestazioni di origine, salvo che il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 10 000 EUR; e |
|
b) |
che l’attestazione di origine sia redatta conformemente all’appendice IV. |
Articolo 30
Esonero dalla prova dell’origine
1. I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo del rilascio e della presentazione di un’attestazione di origine:
|
a) |
i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR; |
|
b) |
i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR. |
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
a) |
si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; |
|
b) |
sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare della presente decisione; |
|
c) |
non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b). |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
|
a) |
le importazioni presentano carattere occasionale; |
|
b) |
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; |
|
c) |
risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale. |
Articolo 31
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti in questione.
2. L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da suscitare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.
Articolo 32
Validità delle attestazioni di origine
Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del presente allegato, possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono ammettere le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 33
Procedura per le importazioni con spedizioni scaglionate
1. La procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del presente allegato, si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non assemblati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.
Articolo 34
Verifica delle attestazioni di origine
1. In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nell’attestazione o il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato.
2. Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata della procedura di verifica di cui all’articolo 43 del presente allegato se:
|
a) |
le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 2, o all’articolo 18 del presente allegato; |
|
b) |
il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
3. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati della procedura di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
Articolo 35
Mancata concessione delle preferenze
1. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al PTOM, se:
|
a) |
le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine; |
|
b) |
il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta; |
|
c) |
fatto salvo l’articolo 21, lettera b), e l’articolo 30, paragrafo 1, del presente allegato, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel PTOM; |
|
d) |
l’attestazione di origine non è rilasciata in conformità all’appendice IV; o |
|
e) |
le condizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato non sono soddisfatte. |
2. Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione dei benefici derivanti dalla presente decisione se, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 43 del presente allegato rivolta alle autorità competenti dei PTOM, le autorità doganali dello Stato membro di importazione:
|
a) |
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine; |
|
b) |
hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari del PTOM interessato o che le condizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente allegato, non sono soddisfatte; o |
|
c) |
nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la richiesta di verifica; e
|
TITOLO V
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE 1
Obblighi generali
Articolo 36
Principi generali
1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle preferenze, i PTOM assumono l’impegno di:
|
a) |
porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nel presente allegato, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo; |
|
b) |
cooperare, mediante le loro autorità competenti, con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri. |
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo consiste:
|
a) |
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta attuazione del presente allegato nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri; |
|
b) |
fatti salvi gli articoli 34 e 35 del presente allegato, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nel presente allegato, anche mediante visite di verifica sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine; |
|
c) |
qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini. |
3. I PTOM presentano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2020, l’impegno formale di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.
Articolo 37
Obblighi in materia di pubblicazione e conformità
1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei PTOM e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni di cui all’articolo 39 del presente allegato. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo PTOM.
2. I prodotti originari di un PTOM fruiscono delle preferenze tariffarie all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.
3. Un PTOM è considerato adempiente alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del presente allegato dalla data in cui:
|
a) |
ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del presente allegato e |
|
b) |
ha presentato l’impegno di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del presente allegato. |
Articolo 38
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
SEZIONE 2
Metodi di cooperazione amministrativa applicabili al sistema REX
Articolo 39
Comunicazione di nomi e indirizzi delle autorità competenti dei PTOM
1. I PTOM comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità situate nel loro territorio che:
|
a) |
fanno parte delle loro autorità pubbliche e hanno facoltà di coadiuvare la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri mediante la cooperazione amministrativa prevista nel presente titolo; |
|
b) |
fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l’autorità del governo e sono competenti per registrare gli esportatori e radiarli dall’elenco degli esportatori registrati. |
2. I PTOM informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
3. La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.
Articolo 40
Diritti di accesso al sistema REX e pubblicazione dei relativi dati
1. La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.
2. Le autorità competenti dei PTOM hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.
La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei PTOM.
3. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati seguenti:
|
a) |
il numero dell’esportatore registrato; |
|
b) |
la data di registrazione dell’esportatore registrato; |
|
c) |
la data da cui decorre la validità della registrazione; |
|
d) |
se del caso, la data della revoca della registrazione. |
4. La Commissione mette i dati seguenti a disposizione del pubblico se l’esportatore vi ha acconsentito firmando la casella n. 6 del modulo di cui all’appendice III:
|
a) |
il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
b) |
l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
c) |
i recapiti specificati nelle caselle nn. 1 e 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
d) |
la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’appendice III; |
|
e) |
il numero di identificazione operatore (TIN) dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all’appendice III; |
|
f) |
se l’esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all’appendice III; |
Un rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l’esportatore.
Articolo 41
Protezione dei dati nel sistema REX
1. I dati registrati dalle autorità competenti dei PTOM nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini del presente allegato.
2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui agli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10 17) o agli articoli da 12 a 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11 18).
Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’appendice III del presente allegato.
3. Ciascuna autorità competente di un PTOM che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.
La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i propri diritti.
4. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei dati elencati nell’appendice III del presente allegato, che sono memorizzati nel sistema REX e trattati nei sistemi nazionali, sono esercitati conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
5. Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.
6. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
7. Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e trattata da quest’ultimo.
Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato.
Se non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l’esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
8. Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, qualora necessario:
|
a) |
collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione; |
|
b) |
si scambiano le informazioni pertinenti; |
|
c) |
si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni; |
|
d) |
esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente allegato; |
|
e) |
studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati; |
|
f) |
redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi; |
|
g) |
e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati. |
Articolo 42
Controllo dell’origine
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del PTOM svolgono:
|
a) |
verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri; |
|
b) |
controlli periodici degli esportatori di propria iniziativa. |
2. I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi che incombono agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei PTOM chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.
3. Le autorità competenti dei PTOM hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.
Articolo 43
Richiesta di verifica dell’attestazione di origine
1. Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
Le autorità doganali di uno Stato membro, qualora richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un PTOM per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.
A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nell’attestazione.
Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica.
2. Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti del PTOM interessato è inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a 6 mesi.
Articolo 44
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori di cui all’articolo 27 del presente allegato può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione nutrano fondati dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata di rilasciare una scheda di informazione il cui modello figura nell’appendice VI. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata.
Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3. I risultati del controllo sono trasmessi quanto prima alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa al carattere dei materiali sia o meno esatta.
4. Ai fini del controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.
5. Le autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo ritengano utile per accertare l’esattezza di tale dichiarazione.
6. Le attestazioni di origine compilate sulla base di una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerate non valide.
Articolo 45
Altre disposizioni
1. La presente sezione e la sezione 2 del titolo IV si applicano mutatis mutandis:
|
a) |
alle esportazioni dall’Unione a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale di cui all’articolo 7 del presente allegato; |
|
b) |
alle esportazioni da un PTOM a un altro ai fini del cumulo PTOM di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato; |
|
c) |
alle esportazioni dall’Unione a un PTOM quando tale PTOM concede unilateralmente un trattamento tariffario preferenziale per un prodotto originario dell’Unione, a norma del presente allegato. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo gli esportatori sono registrati nell’Unione conformemente all’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 46
Ceuta e Melilla
1. Le disposizioni del presente allegato relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti esportati da un PTOM a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla a un PTOM ai fini del cumulo bilaterale.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 47
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
Appendice I
NOTE INTRODUTTIVE ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO
NOTE INTRODUTTIVE
Nota 1 – Introduzione generale
La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, a norma dell’articolo 4 del presente allegato, i prodotti sono considerati originari del PTOM interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
|
a) |
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari; |
|
b) |
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati; |
|
c) |
deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione; |
|
d) |
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti. |
Nota 2 – Struttura dell’elenco
|
2.1. |
Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica, a seconda dei casi, il numero del capitolo, il numero della voce a quattro cifre o il numero della sottovoce a sei cifre utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2. |
|
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1. |
|
2.3. |
Quando nell’elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente norma della colonna 3. |
|
2.4 |
Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o» , l’esportatore può scegliere quale applicare. |
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
|
3.1. |
Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente allegato, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del PTOM o dell’Unione. |
|
3.2. |
In conformità all’articolo 5, del presente allegato, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni di cui al detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte. Fatto salvo l’articolo 5, la norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
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3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le specifiche limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
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3.4. |
Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. |
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3.5. |
Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l’impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione. |
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
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4.1. |
I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un PTOM sono considerati originari del territorio di quel PTOM, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese. |
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4.2. |
Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale. |
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
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5.1. |
Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
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5.2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
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5.3. |
Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
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5.4. |
Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste
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6.1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4). |
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6.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Esempio: Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
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6.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %. |
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6.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
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7.1. |
Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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7.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio: Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
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7.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27
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8.1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
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8.2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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8.3. |
Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario
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Voce del sistema armonizzato |
Designazione del prodotto |
Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere di prodotto originario) |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
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ex Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi: |
Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (6 13 21 25) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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da 1501 a 1504 |
Grassi di maiale, di volatili, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1505, 1506 e 1520 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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1509 e 1510 |
Olio d’oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 e 1517 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (6 13 21 25) utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui:
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ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2302 ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
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2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non supera il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzati |
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ex Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (7 14 22 26) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (8 15 23 27) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (8 15 23 27) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (8 15 23 27) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (7 14 22 26) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce si possono utilizzare a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3404 |
Cere artificiali e cere preparate:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9 16 24) o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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Rigenerazione di pneumatici usati |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 a 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91 o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107, 4112, 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex Capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (10 17) |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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ex Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (10 17) |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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ex Capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (10 17) |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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ex Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (10 17) |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (5) |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (5) . |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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ex Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (10 17) |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (10 17) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o Unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali (10 17) |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (10 17) |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (5) |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o Filatura accompagnata da floccaggio o Floccaggio accompagnato da tintura (10 17) |
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Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (10 17) Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Tintura di filati accompagnata da tessitura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (10 17) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (10 17) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate:
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Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (10 17) o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
Tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (10 17) (19) |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (10 17) |
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ex Capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) (19) |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (19) |
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ex 6210 ed ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (19) |
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ex 6212 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia |
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Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (10 17) (19) |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (10 17) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (19) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) (19) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (10 17) (19) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (19) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (19) |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (19) |
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ex Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio) (10 17) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) (19) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (19) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio). |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (10 17) |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (10 17) (19) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7106, 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Minuterie di bigiotteria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7206 o 7207 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224. |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304, 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 |
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato |
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ex Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, non possono essere utilizzati i cascami e gli avanzi della voce 7802 |
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Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8401 |
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501, 8502 |
Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex Capitolo 96 |
Lavori diversi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce del prodotto |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Appendice II
RICHIESTA DI DEROGA
1. DESIGNAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO FINITO
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1.1 Classificazione doganale (codice SA)
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2. DESIGNAZIONE COMMERCIALE DEI MATERIALI NON ORIGINARI
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2.1 Classificazione doganale (codice SA)
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3. VOLUME ANNUO PREVISTO DELLE ESPORTAZIONI NELL’UNIONE (IN PESO, NUMERO DI ARTICOLI, METRI O ALTRA UNITÀ)
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4. VALORE DEI PRODOTTI FINITI
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5. VALORE DEI MATERIALI NON ORIGINARI
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6. ORIGINE DEI MATERIALI NON ORIGINARI
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7. MOTIVI PER CUI LA NORMA D’ORIGINE RELATIVA AL PRODOTTO FINITO NON PUÒ ESSERE RISPETTATA
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8. DURATA DELLA DEROGA RICHIESTA
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Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
9. SOLUZIONI PREVISTE PER EVITARE IN FUTURO LA NECESSITÀ DI UNA DEROGA
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10. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
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Struttura del capitale sociale dell’impresa interessata/Entità degli investimenti realizzati o previsti/Personale impiegato o previsto |
Appendice III
DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori dei PTOM nell’ambito dell’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea
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Il sottoscritto/La sottoscritta:
___________________________________________________ Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (6 13 21 25) |
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Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione. ____________________________________________________ Luogo, data e firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (6 13 21 25) |
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Il richiedente è registrato con il seguente numero: Numero di registrazione: … Data di registrazione … Data di decorrenza della validità della registrazione … Firma e timbro (6 13 21 25) … |
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Informazioni concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema
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Appendice IV
ATTESTAZIONE DI ORIGINE
La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione delle merci e la data del rilascio.
Versione francese
L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10 000 (6 13 21 25)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (7 14 22 26) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … … (8 15 23 27)
Versione inglese
The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (6 13 21 25)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (7 14 22 26) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (8 15 23 27)
Appendice V
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le merci elencate in questa fattura … (1)
sono state prodotte in … (2)
e contengono i seguenti elementi o materiali che non hanno carattere originario di un paese EPA, di un PTOM o dell’Unione europea ai fini degli scambi preferenziali:
… (3) … (4) … (5)
…
…
… (6)
Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
… (7) … (8)
… (9)
Nota
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note, tuttavia, non vanno riprodotte.
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(1) |
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(2) |
Unione europea, Stato membro, paese EPA o PTOM. |
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(3) |
La descrizione deve essere fornita in tutti i casi e deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate. |
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(4) |
Il valore in dogana deve essere indicato solo se richiesto. |
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(5) |
Il paese d’origine deve essere indicato solo se richiesto. L’origine da indicare deve essere un’origine preferenziale, mentre in tutti gli altri casi l’origine è indicata come «paese terzo». |
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(6) |
Aggiungere: «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell’Unione europea] [nello Stato membro] [nel paese APE] [nel PTOM] …» con una descrizione delle operazioni effettuate, se tale informazione è richiesta. |
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(7) |
Luogo e data. Nel caso di una dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui all’articolo 27, paragrafo 2 del presente allegato, è aggiunta la frase seguente: «La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di dette merci dal … al …». |
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(8) |
Nome e funzione nella società. |
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(9) |
Firma. |
Appendice VI
SCHEDA DI INFORMAZIONE
1.
Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione che figura nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più delle lingue ufficiali in cui è redatta la presente decisione e in conformità del diritto interno del paese o territorio di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2.
La scheda di informazione ha un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m2.
3.
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.|
1. Fornitore (1) |
SCHEDA DI INFORMAZIONE da utilizzare per gli scambi preferenziali tra UNIONE EUROPEA e PTOM |
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2. Destinatario (1) |
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3. Trasformatore (1) |
4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni |
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6. Ufficio doganale di importazione (1) |
5. Riservato all’amministrazione |
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7. Documento di importazione (2) |
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Modulo … N. … |
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Serie … |
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Data … |
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MERCI |
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8. Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio |
9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA) |
10. Quantità (1) |
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11. Valore (4) |
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MATERIALI IMPORTATI UTILIZZATI |
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12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; numero della voce/sottovoce (codice SA) |
13. Paese d’origine |
14. Quantità (3) |
15. Valore (2)(5) |
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16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate |
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17. Osservazioni |
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18. VISTO DELLA DOGANA |
19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE |
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Dichiarazione certificata conforme: |
Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate in questa scheda di informazione sono esatte. |
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Documento … |
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Modulo … N. … |
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Ufficio doganale … |
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Data … |
… |
… |
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(Luogo) |
(Data) |
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Timbro ufficiale |
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… |
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(Firma) |
(Firma) |
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RICHIESTA DI CONTROLLO |
RISULTATO DEL CONTROLLO |
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Il sottoscritto funzionario/La sottoscritta funzionaria doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza di questa scheda di informazione. |
Il controllo effettuato ha permesso di constatare che la presente scheda di informazione |
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… |
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(Luogo e data) |
(Luogo e data) |
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Timbro ufficiale |
Timbro ufficiale |
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… |
… |
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(Firma del funzionario) |
(Firma del funzionario) |
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(*) Cancellare la dicitura inutile. |
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NOTE
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(1) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2093 della Commissione, del 29 novembre 2016, relativa ad una deroga alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati per quanto riguarda le esportazioni provenienti da paesi e territori d’oltremare (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione, del 10 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d’origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(8) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(13) Cfr. nota introduttiva 4.2.
(14) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», si vedano le note introduttive 8.1 e 8.3.
(15) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. nota introduttiva 8.2.
(16) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(17) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 6.
(18) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(19) Cfr. nota introduttiva 7.
(20) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(21) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei PTOM membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un’autenticazione elettronica.
(22) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(23) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(24) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(25) Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione, il successivo detentore delle merci che redige l’attestazione riporta il proprio nome e indirizzo completo, seguiti dalla dicitura «acting on the basis of the statement on origin made out by [nome e indirizzo completo dell’esportatore del PTOM], registered under the following number [Numero di esportatore registrato dell’esportatore del PTOM]».
(26) Indicazione del paese di origine dei prodotti. Se l’attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 46 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicare chiaramente tali prodotti nel documento su cui è redatta l’attestazione mediante la sigla «CM».
(27)Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») del prodotto esportato (ad esempio «W» 9618); se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:
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a) |
in caso di cumulo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, o di cumulo bilaterale a norma dell’articolo 7 del presente allegato: «EU cumulation» o «cumul UE»; «OCT cumulation» o «cumul PTOM»; |
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b) |
in caso di cumulo con un paese APE a norma dell’articolo 8 del presente allegato: «cumulation with EPA country [name of the country]» o «cumul avec le pays APE [nom du pays]»; |
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c) |
in caso di cumulo con un paese beneficiario dell’SPG a norma dell’articolo 9 del presente allegato: «cumulation with GSP country [name of the country]» o «cumul avec le pays SPG [nom du pays]»; |
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d) |
in caso di cumulo con un paese vincolato all’Unione europea da un accordo di libero scambio a norma dell’articolo 10 del presente allegato: «extended cumulation with country [name of the country]» o «cumul étendu avec le pays [nom du pays]». |