ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
14 febbraio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell’autorizzazione BASF SE) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione del 13 febbraio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti

8

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza dell’11 febbraio 2020 relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

15

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2020/201 della Commissione del 12 febbraio 2020 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2020) 541]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/196 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

L’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (2), ad anatre e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (3) e a tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o la riproduzione e uccelli ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione (4).

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 27 febbraio 2019 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha dichiarato che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21).

(3)  Regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009, riguardante l’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, nonché l’autorizzazione a un nuovo impiego di tale preparato per le anatre (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1458/2005 (GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23).

(5)   EFSA Journal 2019; 17(3):5652.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Composizione dell’additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi

prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 con un’attività minima di:

forma solida: 5 600 TXU  (1)/g

Forma liquida: 5 600 TXU/ml

Tacchini da ingrasso

Tacchini allevati per la riproduzione

-

560 TXU

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

5.3.2030

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713

Polli da ingrasso

Uccelli ornamentali

Specie avicole minori, esclusi gli uccelli ovaioli

-

280 TXU

-

Metodo di analisi  (2)

Metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e 55 °C


(1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dall’arabinoxilano del frumento per minuto, a pH 3,5 e 55 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/197 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

relativo all’autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il rosso allura AC è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a cani e gatti appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a cani e gatti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 24 aprile 2012 (3), 15 maggio 2013 (4) e 20 ottobre 2015 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il rosso allura AC non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza dovrebbe essere considerata potenzialmente dannosa per l’utilizzatore dell’additivo in seguito a esposizione della cute o degli occhi o per inalazione. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. A norma del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (6), la fase I della valutazione del rischio ambientale ha stabilito che, in quanto additivo destinato ad animali non utilizzati per la produzione di alimenti, il rosso allura AC è dispensato dall’obbligo di un’ulteriore valutazione in quanto è improbabile che tale sostanza abbia un effetto significativo sull’ambiente, non essendo stato individuato dall’Autorità nei pareri suddetti alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo in questione svolge con efficacia la propria funzione di conferire colore ai mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del rosso allura AC dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 5 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2012; 10(5):2675.

(4)   EFSA Journal 2013; 11(6):3234.

(5)   EFSA Journal 2015; 13(11):4270.

(6)  Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi

2a129

Rosso allura AC

Composizione dell’additivo

Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale.

Forma solida (polvere o granuli)

Caratterizzazione della sostanza attiva quale sale sodico

Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori.

Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.

Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica

Formula chimica: C18H14N2Na2O8S2

Numero CAS: 25956-17-6

Criteri di purezza:

contenuto totale di sostanze coloranti calcolate come sali sodici non inferiore all’85 % (saggio)

Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 %

Coloranti accessori: ≤ 3 %

Composti organici

diversi dai coloranti:

acido 6-idrossi-2-naftalen solfonico, sale sodico: ≤ 0,3 %

acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzen solfonico: ≤ 0,2 %

6,6-ossibis (acido 2-naftalen solfonico) sale bisodico: ≤ 1 %

Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina)

Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore di rosso allura AC nell’additivo per mangimi:

spettrofotometria a 504 nm [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione che fa riferimento alle monografie FAO JECFA n. 1 (vol. 4)]

Per la quantificazione del tenore di rosso allura AC nei mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS)

Gatti

-

-

308

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

5.3.2030

Cani

-

-

370


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


14.2.2020   

IT

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L 42/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/198 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (2) stabilisce l'elenco delle denominazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che godono di protezione a norma di tale regolamento. Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 251/2014. Il capo III del regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tale capo conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, tra l'altro, atti di esecuzione per creare e tenere aggiornato un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protette ai sensi del regolamento. Tale registro dovrebbe essere conservato in un sito web della Commissione.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 251/2014, le denominazioni geografiche preesistenti di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 o presentate a uno Stato membro e approvate da quest'ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù di tale regolamento. Tuttavia, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, le denominazioni geografiche preesistenti per le quali lo Stato membro interessato non ha trasmesso alla Commissione entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione devono essere cancellate dal registro.

(3)

La Commissione ha ricevuto entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione delle denominazioni geografiche preesistenti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 «Nürnberger Glühwein» (il 17 marzo 2017),«Samoborski bermet» (il 23 marzo 2017),«Thüringer Glühwein» (il 17 marzo 2017) e «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» (il 24 marzo 2017).

(4)

Il 6 luglio 2011 la Spagna ha approvato la denominazione geografica «Vino Naranja del Condado de Huelva». La Commissione ha ricevuto la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione ad essa relativa in data 14 marzo 2017.

(5)

La Commissione ha valutato le denominazioni geografiche preesistenti, «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» e «Vino Naranja del Condado de Huelva» e ha concluso che sono conformi alla definizione di indicazione geografica di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 251/2014.

(6)

È pertanto opportuno inserire nel registro le denominazioni geografiche preesistenti «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» e «Vino Naranja del Condado de Huelva» in quanto indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

(7)

La Commissione non ha ricevuto la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione della denominazione geografica preesistente «Vermouth de Chambéry». La denominazione geografica preesistente «Vermouth de Chambéry» ha perso pertanto la protezione dal 29 marzo 2017. Poiché il registro non è ancora stato creato, la Commissione dovrebbe astenersi dall'iscrivere nel registro il nome «Vermouth de Chambéry».

(8)

A fini di chiarezza e su domanda dei richiedenti, il nome della denominazione geografica italiana preesistente indicata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 come «Vermouth di Torino» o «Vermut di Torino» a seconda delle versioni linguistiche del regolamento, dovrebbe essere registrato come «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Registro

1.   È creato, mediante un sistema digitale che la Commissione rende accessibile al pubblico, il registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati («il registro») di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014.

2.   Il registro elenca il nome (o i nomi) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti in quanto indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

Articolo 2

Denominazioni geografiche preesistenti

Le seguenti denominazioni geografiche preesistenti sono elencate nel registro in quanto indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014:

a)

«Nürnberger Glühwein»;

b)

«Samoborski bermet»;

c)

«Thüringer Glühwein»;

d)

«Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»;

e)

«Vino Naranja del Condado de Huelva».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).


14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/199 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5 bis,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto.

(2)

Ciò ha fatto seguito a una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dall’European Glass Fibre Producers Association «APFE» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione.

(3)

La presente inchiesta antisovvenzioni fa seguito all’apertura di un’inchiesta separata da parte della Commissione per esaminare l’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli in relazione allo stesso prodotto ma originario dell’Egitto e del Bahrein, che è stata aperta il 3 maggio 2019 (3).

(4)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.   Prodotto soggetto a registrazione

(5)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro originari dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039). Il prodotto in esame è noto con la denominazione «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».

2.   Motivi della registrazione

(6)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.

(7)

La Commissione ha pertanto analizzato i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base in merito all’opportunità di registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

(8)

A norma di tali articoli la Commissione è tenuta ad esaminare se:

esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e

si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni per evitare il ripetersi di tale pregiudizio.

2.1.   Prodotti che beneficiano di sovvenzioni compensabili

(9)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, in questa fase la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dall’Egitto sono sovvenzionate e che il produttore esportatore Jushi in Egitto ha beneficiato di tali sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta.

(10)

Le pratiche di sovvenzione indicate nella denuncia comprendono quanto segue:

il trasferimento diretto di fondi;

la rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o la mancata riscossione delle stesse; e

la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(11)

Come indicato nell’avviso di apertura, il denunciante ha asserito che tali misure siano sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo egiziano (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto in esame. Esse sono asseritamente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili.

(12)

Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.

(13)

Nella fase attuale la Commissione dispone pertanto di sufficienti elementi di prova che tendono ad indicare che le esportazioni di GFR dall’Egitto beneficiano di sovvenzioni compensabili.

2.2.   Importazioni massicce di GFR dall’Egitto in un periodo di tempo relativamente breve

(14)

I dati estratti dalla banca dati Surveillance 2, unitamente ai dati del 2015 presentati nella denuncia, indicano importazioni massicce di GFR egiziani dal 2015 al 2018. In tale periodo il volume delle importazioni è aumentato del 200 % e la loro quota di mercato è passata dal 4,6 % nel 2015 al 12,8 % nel 2018.

(15)

Tenendo conto di dati più recenti, il grafico che segue indica il quantitativo di GFR importato dall’Egitto per trimestre dal gennaio 2016 al settembre 2019. Riguarda il periodo in esame (dal 1o trimestre 2016 al 1o trimestre 2019) e due trimestri successivi al periodo dell’inchiesta («PI») (2° e 3° trimestre 2019).

(16)

Per il periodo in esame si registra un incremento significativo del 130 %, da poco più di 14 000 tonnellate nel 1o trimestre 2016 a 32 000 tonnellate nel 1o trimestre 2019, con un aumento della quota di mercato dal 5 % al 14 %.

Image 1

(17)

Poiché l’inchiesta antidumping separata di cui al considerando (3) riguarda le importazioni dello stesso prodotto dall’Egitto, tra gli altri paesi, l’apertura di tale inchiesta potrebbe avere già influenzato i flussi commerciali per la valutazione in esame. La data di apertura di tale procedimento, ossia il 3 maggio 2019, sarà pertanto considerata la data di inizio del periodo successivo all’apertura dell’inchiesta ai fini della valutazione dell’andamento delle importazioni anche nella presente inchiesta.

(18)

Un’analisi delle importazioni dall’Egitto durante il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta non lascia supporre che le importazioni massicce siano cessate, ma piuttosto che siano rimaste allo stesso livello o siano aumentate:

Quantitativi importati dall’Egitto (tonnellate)

 

MEDIA mensile (PI)

Totale per il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (*1)

Totale per lo stesso periodo nel PI (*2)

MEDIA mensile (periodo successivo all’apertura dell’inchiesta)

Differenza

Stesso periodo nel PI – periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (totale)

Differenza

Totale nel PI – periodo successivo all’apertura dell’inchiesta (media mensile)

Egitto

12 014

91 319

92 286

13 045

-1 %

+9 %

Fonte: banca dati Surveillance 2.

(19)

In effetti, tenuto conto del periodo dell’inchiesta e posteriore, il volume medio delle importazioni mensili tra maggio e novembre 2019 è superiore del 9 % rispetto a quello registrato durante il periodo dell’inchiesta.

(20)

Il quantitativo totale di GFR originari dell’Egitto importati nell’Unione tra maggio e novembre 2019 è quasi equivalente al quantitativo totale importato nello stesso periodo nel 2018.

(21)

In base all’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che si sono verificate importazioni massicce dall’Egitto. Tali quantitativi, unitamente all’aumento della quota di mercato in tutto il periodo in esame, costituiscono importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22)

L’aumento delle importazioni ha infatti coinciso con l’apertura dell’inchiesta antidumping sullo stesso prodotto in esame, a seguito di una diminuzione e di una tendenza più stabile delle importazioni nei due trimestri precedenti. Ciò può essere dovuto alla possibilità che il prodotto in esame sia soggetto a misure di difesa commerciale.

2.3.   Circostanze gravi e pregiudizio difficilmente rimediabile

(23)

La denuncia contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole e difficilmente rimediabile causato dalle importazioni dall’Egitto e che queste costituiscono circostanze gravi.

(24)

Le importazioni di Jushi Egitto nell’UE sono notevolmente aumentate dal 2015, quando la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio (4).

(25)

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le sovvenzioni dei produttori esportatori causano all’industria dell’Unione un pregiudizio notevole difficilmente rimediabile. Tali elementi di prova consistono in dati particolareggiati, contenuti nella denuncia, relativi ai principali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

(26)

Essi dimostrano tra l’altro il rapido peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, caratterizzata da una diminuzione dei profitti da un picco del 13 % nel 2016 al 4,6 % nel 2018 nonché da una perdita di quota di mercato di 11 punti percentuali nello stesso periodo (2016-2018).

(27)

Tale peggioramento ha coinciso con l’aumento del volume delle importazioni dall’Egitto indicato nel grafico che precede e con una diminuzione del prezzo medio di tali importazioni come descritto di seguito.

(28)

La Commissione ha riscontrato che il prezzo unitario medio dei GFR dall’Egitto è sceso da 1 007 EUR/tonnellata nel 1o trimestre 2016 a 904 EUR/tonnellata nel PI. Dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping sullo stesso prodotto proveniente dall’Egitto, tra maggio e novembre 2019, il prezzo unitario ha continuato a diminuire, fino ad una media di 884 EUR/tonnellata.

(29)

Già nel 2018 i prezzi delle importazioni dall’Egitto erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione: del 16 % secondo la denuncia.

(30)

La Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito fosse difficilmente rimediabile. Considerando che alcuni utilizzatori dei GFR svolgono lunghe procedure per certificare i propri fornitori, una volta che essi siano passati ad un fornitore cinese o egiziano è improbabile che tornino a rifornirsi da un produttore dell’Unione in breve tempo o anche nel medio termine. Questa minaccia di perdita permanente della quota di mercato o di riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

(31)

La Commissione conclude pertanto che, in base agli elementi di prova disponibili, l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio difficilmente rimediabile e che le circostanze sono gravi.

2.4.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(32)

Infine, esaminato quanto indicato nella sezione 2.3, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione di misure retroattive disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell’industria dell’Unione sta peggiorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate a bassi prezzi.

2.5.   Conclusioni

(33)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono elementi di prova risolutivi attestanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva non sia opportuna in questo caso.

(34)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base la Commissione registrerà le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva.

3.   Pagamento di futuri dazi per le importazioni registrate

(35)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis del regolamento di base.

(36)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze definitive della presente inchiesta antisovvenzioni. Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo delle sovvenzioni in Egitto. La denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo delle sovvenzioni, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. Essa contiene solo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 22 % per il 2018.

(37)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale importo stimato dei dazi sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore e la Commissione conclude con chiarezza che non è nell’interesse dell’Unione istituire tale dazio superiore.

4.   Trattamento dei dati personali

(38)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto.

2.   La registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)   GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30.

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari del Bahrein e dell’Egitto (GU C 151 del 3.5.2019, pag. 4).

(*1)  da maggio a novembre 2019

(*2)  da maggio a novembre 2018

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

14.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 42/15


DECISIONE (PESC) 2020/200 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell’11 febbraio 2020

relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 10 della decisione 2010/452/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.

(2)

Il 3 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1884 (2) che proroga il mandato dell’EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2020.

(3)

Il 7 dicembre 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/2075 (3), che proroga il mandato del sig. Erik HØEG quale capo dell’EUMM Georgia dal 15 dicembre 2018 al 14 dicembre 2020.

(4)

Il 17 gennaio 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina di Marek SZCZYGIEL quale capo dell’EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2020.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2018/2075,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Marek SZCZYGIEL è nominato capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) per il periodo dal 15 marzo 2020 al 14 dicembre 2020.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/2075 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM EMMESBERGER


(1)   GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  Decisione (PESC) 2018/1884 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 41).

(3)  Decisione (PESC) 2018/2075 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2018, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018) (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 217).


14.2.2020   

IT

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L 42/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/201 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2020

recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2020) 541]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, greca, italiana, polacca, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell’Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 30 novembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Ares(2020)392485


ALLEGATO

Decisione: 62

Voce di bilancio: 0 5 0 2 0 8 1 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

PL

Ortofrutticoli - Gruppi di produttori prericonosciuti

2017

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Polonia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)2050 del 7 aprile 2016 e decisione della Commissione C(2017)2104 del 4 aprile 2017 - periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-3 007 191,14

3 007 191,14

 

Ortofrutticoli - Gruppi di produttori prericonosciuti

2016

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Polonia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)2050 del 7 aprile 2016 - periodo dal 1° marzo 2016 al 15 ottobre 2016

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-9 356 312,09

9 356 312,09

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

0,00

-12 363 503,23

12 363 503,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-12 363 503,23

12 363 503,23

Voce di bilancio: 0 5 0 3 0 1 0 7

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Francia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)4287 del 12 luglio 2016

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-10 499 112,70

10 499 112,70

Voce di bilancio: 0 5 0 3 0 1 1 0

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Francia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)4287 del 12 luglio 2016

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-101 753 593,01

101 753 593,01

Voce di bilancio: 0 5 0 3 0 1 1 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Francia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)4287 del 12 luglio 2016

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-61 833 996,81

61 833 996,81

Voce di bilancio: 0 5 0 3 0 1 1 3

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Revoca della sospensione dei pagamenti mensili versati alla Francia (FEAGA) - decisione della Commissione C(2016)4287 del 12 luglio 2016

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-1 316 652,56

1 316 652,56

Voce di bilancio: 6 7 0 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2018

Errori nella popolazione FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-411 336,74

0,00

-411 336,74

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

-411 336,74

0,00

-411 336,74

CZ

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

Rettifica una tantum per le OP indebitamente riconosciute EF 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-1 336 232,52

0,00

-1 336 232,52

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

Rettifica una tantum per le OP indebitamente riconosciute EF 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-1 566 325,02

0,00

-1 566 325,02

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2018

Rettifica una tantum per le OP indebitamente riconosciute EF 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-34 770,46

0,00

-34 770,46

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

-2 937 328,00

0,00

-2 937 328,00

DE

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2015

Carenze nel controllo del valore della produzione commercializzata PO 2014

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-100 404,77

0,00

-100 404,77

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

Carenze nel controllo del valore della produzione commercializzata PO 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-85 635,62

0,00

-85 635,62

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

Carenze nel controllo del valore della produzione commercializzata PO 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-76 662,25

0,00

-76 662,25

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

-262 702,64

0,00

-262 702,64

DK

Certificazione

2017

Importo nominale degli errori riscontrati nelle verifiche sostanziali relative al FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

-10 129,49

0,00

-10 129,49

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

-10 129,49

0,00

-10 129,49

ES

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-169 794,89

-13 977,99

-155 816,90

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-957,97

0,00

-957,97

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-250,07

0,00

-250,07

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-269 132,59

-18 054,67

-251 077,92

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-95,10

0,00

-95,10

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-299 854,12

0,00

-299 854,12

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-740 084,74

-32 032,66

-708 052,08

FR

Certificazione

2017

Errori riconducibili a recuperi - EF 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-63 689,58

0,00

-63 689,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nei controlli in loco - con riguardo all'inverdimento. In relazione alla sospensione dei pagamenti mensili (decisione della Commissione C(2016) 4287 del 12 luglio 2016)

UNA TANTUM

 

EUR

-729 462,41

-693,01

-728 769,40

 

Sostegno accoppiato facoltativo - basato sulla superficie

2016

Carenze nei controlli in loco - sostegno accoppiato facoltativo - basato sulla superficie

UNA TANTUM

 

EUR

-237 100,13

-225,25

-236 874,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenza nel SIPA-RPG. In relazione alla sospensione dei pagamenti mensili (decisione della Commissione C(2016) 4287 del 12 luglio 2016)

UNA TANTUM

 

EUR

-39 267 880,66

-35 071,94

-39 232 808,72

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

-40 298 132,78

-35 990,20

-40 262 142,58

PL

Ortofrutticoli - Gruppi di produttori prericonosciuti

2016

EF 2016 Carenze nel sistema di controllo degli aiuti ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo. In relazione alla sospensione dei pagamenti mensili (decisione della Commissione C(2016) 2050 del 7 aprile 2016)

RETTIFICA FORFETTARIA

15,00%

EUR

-9 176 945,14

0,00

-9 176 945,14

 

Ortofrutticoli - Gruppi di produttori prericonosciuti

2017

EF 2017 Carenze nel sistema di controllo degli aiuti ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo. In relazione alla sospensione dei pagamenti mensili (decisioni della Commissione C(2016) 2050 del 7 aprile 2016 e C(2017) 2104 del 4 aprile 2017)

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-1 202 876,46

-67 115,12

-1 135 761,34

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2016

Riduzione dei pagamenti - termini di pagamento - reg. 1306/13, art. 40; reg. 907/14, art. 5 - 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-361 842,05

0,00

-361 842,05

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

-10 741 663,65

-67 115,12

-10 674 548,53

PT

Diritti

2016

2.1 Disposizione relativa all'agricoltore in attività_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-10 209,04

-195,19

-10 013,85

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

2.1 Disposizione relativa all'agricoltore in attività_impatto sull'inverdimento_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-6 274,86

-65,71

-6 209,15

 

Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

2.2 Esecuzione dei controlli in loco nel numero richiesto_AD2014

RETTIFICA FORFETTARIA

3,00%

EUR

-147 181,68

-936,58

-146 245,10

 

Altri aiuti diretti - Bovini

2015

2.3 Mancata applicazione di sanzioni in caso di comunicazione tardiva_AD2014

UNA TANTUM

 

EUR

-69 563,00

-347,82

-69 215,18

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

2.3 Mancata applicazione di sanzioni in caso di comunicazione tardiva_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-466 412,00

-2 332,06

-464 079,94

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

2.3 Mancata applicazione di sanzioni in caso di comunicazione tardiva_AD2016 (M1)

UNA TANTUM

 

EUR

-487 776,00

0,00

-487 776,00

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

2.3 Mancata applicazione di sanzioni in caso di comunicazione tardiva_AD2016 (M3)

UNA TANTUM

 

EUR

-102 997,00

0,00

-102 997,00

 

Diritti

2016

2.4.1 Corretta assegnazione ai giovani agricoltori o agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-463 133,49

-8 854,97

-454 278,52

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

2.4.1 Corretta assegnazione ai giovani agricoltori o agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola_impatto sull'inverdimento_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-285 323,92

-2 987,92

-282 336,00

 

Diritti

2016

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_regime di pagamento di base_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-84 178,23

-1 609,46

-82 568,77

 

Diritti

2017

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_regime di pagamento di base_AD2016

UNA TANTUM

 

EUR

-91 716,92

0,00

-91 716,92

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_inverdimento_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-53 777,14

-563,16

-53 213,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_inverdimento_AD2016

UNA TANTUM

 

EUR

-58 591,73

0,00

-58 591,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_regime dei piccoli agricoltori_AD2015

UNA TANTUM

 

EUR

-127 201,18

0,00

-127 201,18

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

2.4.2 Corretta assegnazione agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate_regime dei piccoli agricoltori_AD2016

UNA TANTUM

 

EUR

-98 325,00

0,00

-98 325,00

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

-2 552 661,19

-17 892,87

-2 534 768,32

SE

Condizionalità

2016

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-6 612 878,79

0,00

-6 612 878,79

 

Condizionalità

2017

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-27 446,29

0,00

-27 446,29

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-5 821,85

0,00

-5 821,85

 

Condizionalità

2017

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-6 751 087,48

0,00

-6 751 087,48

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-104 438,34

0,00

-104 438,34

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-6 668 962,54

0,00

-6 668 962,54

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenza nell'analisi dei rischi - telerilevamento 2011

UNA TANTUM

 

EUR

-992 723,60

-1 330,29

-991 393,31

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenza nell'analisi dei rischi - telerilevamento 2012

UNA TANTUM

 

EUR

-2 189 695,95

0,00

-2 189 695,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenza nell'analisi dei rischi - telerilevamento 2013

UNA TANTUM

 

EUR

-1 705 908,80

0,00

-1 705 908,80

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

-25 058 963,64

-1 330,29

-25 057 633,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-83 013 002,87

-154 361,14

-82 858 641,73

Voce di bilancio: 6 7 1 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2018

Errori nella popolazione FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-128,52

0,00

-128,52

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

-128,52

0,00

-128,52

DE

Sviluppo rurale FEASR, gestione dei rischi

2016

Carenza in un controllo essenziale - ammissibilità di spesa

UNA TANTUM

 

EUR

-600 000,00

0,00

-600 000,00

 

Sviluppo rurale FEASR, gestione dei rischi

2017

Carenza in un controllo essenziale - ammissibilità di spesa

UNA TANTUM

 

EUR

-500 000,00

0,00

-500 000,00

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2018

Errori casuali nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

-81 017,97

0,00

-81 017,97

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

-1 181 017,97

0,00

-1 181 017,97

DK

Certificazione

2017

Differenza tra l'EPP calcolato dalle autorità danesi nella relazione del 15.2. e l'EPP calcolato dalla DG AGRI

UNA TANTUM

 

EUR

-19 987,77

0,00

-19 987,77

 

Certificazione

2017

Errore estrapolato dalle verifiche supplementari relative alla ragionevolezza dei costi

UNA TANTUM

 

EUR

-116 031,99

0,00

-116 031,99

 

Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione

2016

RD1/2018/802/DK: controlli adeguati sulle domande di pagamento dal 14.6.2016 al 15.10.2016

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-54 991,30

0,00

-54 991,30

 

Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione

2017

RD1/2018/802/DK: controlli adeguati sulle domande di pagamento EF 2017-EF 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-396 460,44

0,00

-396 460,44

 

Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione

2018

RD1/2018/802/DK: controlli adeguati sulle domande di pagamento EF 2017-EF 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-35 194,32

0,00

-35 194,32

 

Certificazione

2017

Pagamenti incompleti

UNA TANTUM

 

EUR

-21 504,51

0,00

-21 504,51

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

-644 170,33

0,00

-644 170,33

ES

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Assenza di adeguati controlli sul doppio finanziamento (misura 8) - anni di domanda 2015, 2016 e 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-126 309,76

-1,98

-126 307,78

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Assenza di adeguati controlli sul doppio finanziamento (misura 8) - anni di domanda 2015, 2016 e 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-129 306,83

0,00

-129 306,83

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2018

Assenza di adeguati controlli sul doppio finanziamento (misura 8) - anni di domanda 2015, 2016 e 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-108 473,76

0,00

-108 473,76

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES01 (Andalusia) - rettifica forfettaria

UNA TANTUM

 

EUR

-11 325,94

0,00

-11 325,94

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES01 (Andalusia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-2 213 124,99

0,00

-2 213 124,99

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES01 (Andalusia) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-8 836 252,87

0,00

-8 836 252,87

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES01 (Andalusia) - beneficiari pubblici

UNA TANTUM

 

EUR

-1 392 363,55

0,00

-1 392 363,55

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES02 (Aragona) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-4 817,72

0,00

-4 817,72

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES02 (Aragona) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-3 840,31

0,00

-3 840,31

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES02 (Aragona) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-10 149,21

0,00

-10 149,21

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES02 (Aragona) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-16 101,35

0,00

-16 101,35

 

Sviluppo rurale FEASR, gestione dei rischi

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES02 (Aragona) - gestione dei rischi

UNA TANTUM

 

EUR

-61 836,72

0,00

-61 836,72

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES03 (Asturie) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-13 764,12

0,00

-13 764,12

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES03 (Asturie) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-31 023,61

0,00

-31 023,61

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES03 (Asturie) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-1 394,87

0,00

-1 394,87

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES03 (Asturie) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-240,90

0,00

-240,90

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES05 (Canarie) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-111 840,20

0,00

-111 840,20

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES05 (Canarie) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-102 836,23

0,00

-102 836,23

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES05 (Canarie) - beneficiari pubblici

UNA TANTUM

 

EUR

-68 847,23

0,00

-68 847,23

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES05 (Canarie) - beneficiari pubblici

UNA TANTUM

 

EUR

-5 062,14

0,00

-5 062,14

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES06 (Cantabria) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-11 758,61

0,00

-11 758,61

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES06 (Cantabria) - beneficiari pubblici

UNA TANTUM

 

EUR

-210,72

0,00

-210,72

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES07 (Castiglia-La Mancia) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-10 211,08

0,00

-10 211,08

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES07 (Castiglia-La Mancia) - beneficiari pubblici

UNA TANTUM

 

EUR

-965 059,79

0,00

-965 059,79

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES08 (Castiglia e Léon)

UNA TANTUM

 

EUR

-9 893,19

0,00

-9 893,19

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES08 (Castiglia e Léon) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-323 577,68

-38,46

-323 539,22

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES14 (Navarra)

UNA TANTUM

 

EUR

-80,60

0,00

-80,60

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES14 (Navarra) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-9 354,11

0,00

-9 354,11

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES14 (Navarra) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-34 956,17

0,00

-34 956,17

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES16 (Rioja)

UNA TANTUM

 

EUR

-495,23

0,00

-495,23

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES16 (Rioja) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-1 866,91

0,00

-1 866,91

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi in ES17 (Valencia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-9 038,24

0,00

-9 038,24

 

Sviluppo rurale FEASR, conoscenza e innovazione

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES01 (Andalusia) - conoscenza e innovazione

UNA TANTUM

 

EUR

-7 356,71

0,00

-7 356,71

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES07 (Castiglia-La Mancia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-1 360 319,51

0,00

-1 360 319,51

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES07 (Castiglia-La Mancia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-914 156,35

0,00

-914 156,35

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES10 (Estremadura) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-125 720,27

0,00

-125 720,27

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES10 (Estremadura) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-533 410,31

0,00

-533 410,31

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES10 (Estremadura) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-21 359,46

0,00

-21 359,46

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES11 (Galizia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-50 628,33

0,00

-50 628,33

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES11 (Galizia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-20 607,65

0,00

-20 607,65

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES11 (Galizia) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-63 782,15

0,00

-63 782,15

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES11 (Galizia) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-373 034,97

0,00

-373 034,97

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES13 (Murcia) - settore forestale

UNA TANTUM

 

EUR

-76 520,85

0,00

-76 520,85

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica calcolata: assenza di controlli essenziali: verifica della ragionevolezza dei costi e carenza nei controlli essenziali: verifica degli appalti pubblici in ES13 (Murcia) - beneficiari privati

UNA TANTUM

 

EUR

-209 311,13

0,00

-209 311,13

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-5 227,07

0,00

-5 227,07

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Valutazione inadeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte (misura 227) - EF 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-8 006,64

-975,50

-7 031,14

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

Controlli in loco non eseguiti nei tempi giusti (misure 10.1.4 e 10.1.6) - anno di domanda 2015 / EF 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00%

EUR

-2 486,63

0,00

-2 486,63

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Controlli in loco non eseguiti nei tempi giusti (misure 10.1.4 e 10.1.6) - anno di domanda 2015 / EF 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00%

EUR

-2 561,40

0,00

-2 561,40

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

Controlli in loco non eseguiti nei tempi giusti (misure 10.1.4 e 10.1.6) - anno di domanda 2015 / EF 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00%

EUR

-2 484,34

0,00

-2 484,34

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Assenza di conteggio o valutazione dei capi durante i controlli in loco (misura 13) - AD 2016 / EF 2017

STIMA PERCENTUALE

1,46%

EUR

-97 169,24

0,00

-97 169,24

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

Assenza di conteggio o valutazione dei capi durante i controlli in loco (misure 211, 212 e 13) - AD 2015 / EF 2016

STIMA PERCENTUALE

1,46%

EUR

-100 060,20

0,00

-100 060,20

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-18 599 617,85

-1 015,94

-18 598 601,91

FR

Certificazione

2017

Errori legati alle spese - EF 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-22 802,68

0,00

-22 802,68

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Errore finanziario noto - popolazione SIGC - EF 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-1 517,58

0,00

-1 517,58

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Errore più probabile - popolazione SIGC - EF 2017

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-272 351,78

0,00

-272 351,78

 

Certificazione

2017

Errore più probabile - popolazione non SIGC - EF 2017

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-254 050,04

0,00

-254 050,04

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

-550 722,08

0,00

-550 722,08

GR

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2014

"Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-11 576,75

-11 576,75

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

"Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-18 169,56

-18 169,56

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

"Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-12 381,57

-12 381,57

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione, quale il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-1 086 763,06

0,00

-1 086 763,06

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione, quale il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-554 918,10

0,00

-554 918,10

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-123 337,10

0,00

-123 337,10

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-993 611,51

0,00

-993 611,51

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-672 537,33

0,00

-672 537,33

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-13 840,39

-6 920,19

-6 920,20

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-18 158,25

-18 158,25

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-679 818,83

0,00

-679 818,83

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-2 287 432,29

0,00

-2 287 432,29

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-521 536,28

0,00

-521 536,28

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-2 409 223,60

0,00

-2 409 223,60

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-95 746,91

0,00

-95 746,91

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale "Adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande" e controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in base a un idoneo sistema di valutazione"

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-158 557,32

0,00

-158 557,32

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

-9 657 608,85

-67 206,32

-9 590 402,53

HU

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2015

Assenza di adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande Leader M 411, 412 e 413 e disposizioni transitorie M 19

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-76 289,54

0,00

-76 289,54

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2016

Assenza di adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande Leader M 411, 412 e 413 e disposizioni transitorie M 19

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-378 156,47

0,00

-378 156,47

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2017

Assenza di adeguate procedure per la selezione e la valutazione di progetti o domande Leader M 411, 412 e 413 e disposizioni transitorie M 19

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-529,03

0,00

-529,03

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Adeguati controlli volti a garantire che il richiedente soddisfi tutti i criteri di ammissibilità inerenti al regime di aiuto

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-19 458,44

0,00

-19 458,44

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Adeguati controlli volti a garantire che il richiedente soddisfi tutti i criteri di ammissibilità inerenti al regime di aiuto

RETTIFICA FORFETTARIA

5,00%

EUR

-12 518,38

0,00

-12 518,38

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Adeguati controlli volti a garantire che il richiedente soddisfi tutti i criteri di ammissibilità inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno "gruppi di produttori"

UNA TANTUM

 

EUR

-1 372 285,85

0,00

-1 372 285,85

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

-1 859 237,71

0,00

-1 859 237,71

IT

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

EF 2017-2018 - Misura 4.1 - Tasso forfettario 3 % - Ragionevolezza dei costi

RETTIFICA FORFETTARIA

3,00%

EUR

-9 387,12

0,00

-9 387,12

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

EF 2017-2018 - Misura 4.1 - Tasso forfettario 3 % - Ragionevolezza dei costi

RETTIFICA FORFETTARIA

3,00%

EUR

-57 352,08

0,00

-57 352,08

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

EF 2019 - Misura 4.1 - Tasso forfettario 3 % - Ragionevolezza dei costi

RETTIFICA FORFETTARIA

3,00%

EUR

-38 152,27

0,00

-38 152,27

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

-104 891,47

0,00

-104 891,47

SE

Condizionalità

2016

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-1 104 587,88

0,00

-1 104 587,88

 

Condizionalità

2017

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-82 455,77

0,00

-82 455,77

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2015

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-46 827,61

0,00

-46 827,61

 

Condizionalità

2016

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-655 745,46

0,00

-655 745,46

 

Condizionalità

2017

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-499 167,69

0,00

-499 167,69

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2016

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-92 001,66

0,00

-92 001,66

 

Condizionalità

2018

Numero insufficiente di controlli in loco - Carenze nel campo di applicazione e nella qualità dei controlli in loco - Mancata applicazione di sanzioni - AD 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

10,00%

EUR

-1 179 493,71

0,00

-1 179 493,71

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

-3 660 279,78

0,00

-3 660 279,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-36 257 674,56

-68 222,26

-36 189 452,30