ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 038I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
11.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 38/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/184 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2020
recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 4 febbraio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«AMADOU KOUFA [alias certi: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa]. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Koufa, Mali. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: Colore degli occhi: marrone. Colore dei capelli: scuro. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.2.2020.»