ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 038I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
11 febbraio 2020


Sommario

 

pagina

 

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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 della Commissione dell’11 febbraio 2020 recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

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IT

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I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


11.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 38/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/184 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2020

recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 4 febbraio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

«AMADOU KOUFA [alias certi: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa]. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Koufa, Mali. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: Colore degli occhi: marrone. Colore dei capelli: scuro. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.2.2020.»