ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
31 gennaio 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/130 della Commissione del 28 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/131 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/134 della Commissione del 30 gennaio 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 604]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) il massimale annuo delle spese nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4). A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere determinato, ove necessario, un tasso di adattamento della disciplina finanziaria al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti per il periodo 2014-2020. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 non stabilisce massimali per gli esercizi finanziari successivi al 2020. Al fine di garantire che il massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti sia rispettato anche negli esercizi finanziari successivi al 2020, è necessario che per tali esercizi finanziari gli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 rimandino agli importi fissati per il FEAGA nel regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per gli anni dal 2021 al 2027.

(2)

La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, il regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha esteso la flessibilità tra i pilastri all’anno civile 2020, corrispondente all’esercizio finanziario 2021. L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce attualmente il trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti sotto forma di percentuale dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Poiché la normativa pertinente dell’Unione non sarà ancora stata adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento, è opportuno prevedere che si possa continuare ad applicare tale flessibilità e stabilire l’importo massimo che può essere trasferito.

L’importo massimo assoluto per Stato membro è calcolato in base alle percentuali massime di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 da applicare agli importi destinati al sostegno per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale nell’ambito della proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri avevano la facoltà di rivedere, entro il 1o agosto 2019, la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che assegnano al sostegno accoppiato facoltativo nonché le rispettive decisioni dettagliate di sostegno a partire dall’anno civile 2020. Gli Stati membri comunicheranno la decisione relativa al trasferimento dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, se del caso, solo entro il 31 dicembre 2019 e quella relativa al trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, se del caso, poco dopo. Tuttavia, tali decisioni incideranno sul massimale nazionale per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020. Per far sì che le decisioni dettagliate di sostegno restino coerenti con il massimale di bilancio previsto per il sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire agli Stati membri di rivedere la percentuale destinata al sostegno accoppiato facoltativo e le decisioni dettagliate di sostegno nella misura necessaria per adattarle alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri. Di conseguenza, anche il termine di comunicazione corrispondente dovrebbe essere di poco successivo al 31 dicembre 2019. Poiché tale revisione si limita a quanto necessario agli Stati membri per adeguarsi alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri, nella comunicazione gli Stati membri dovrebbero illustrare il collegamento tra la revisione e tale decisione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013.

(5)

Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(6)

Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale massimale dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.»;

2)

all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all’articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti («tasso di adattamento») nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 14, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all’importo fissato all’allegato VI bis. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e stabilisce l’importo da trasferire.»;

2)

all’articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.

Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.

Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, di:

a)

lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b)

modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c)

porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative a una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.»;

3)

è inserito l’allegato VI bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  Parere dell’11 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 gennaio 2020.

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(6)  Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 14).


ALLEGATO

«ALLEGATO VI bis

IMPORTI MASSIMI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

(EUR)

Belgio

10 076 707 10 076 707

Bulgaria

70 427 849 70 427 849

Cechia

38 815 980 38 815 980

Danimarca

11 371 893 11 371 893

Germania

148 488 749 148 488 749

Estonia

21 968 972 21 968 972

Irlanda

39 700 643 39 700 643

Grecia

76 438 741 76 438 741

Spagna

250 300 720 250 300 720

Francia

181 388 880 181 388 880

Croazia

42 201 225 42 201 225

Italia

190 546 556 190 546 556

Cipro

2 398 093 2 398 093

Lettonia

29 326 817 29 326 817

Lituania

48 795 629 48 795 629

Lussemburgo

1 843 643 1 843 643

Ungheria

62 430 371 62 430 371

Malta

1 831 098 1 831 098

Paesi Bassi

10 972 679 10 972 679

Austria

72 070 055 72 070 055

Polonia

329 472 633 329 472 633

Portogallo

123 303 715 123 303 715

Romania

241 375 835 241 375 835

Slovenia

15 337 318 15 337 318

Slovacchia

56 920 680 56 920 680

Finlandia

73 005 307 73 005 307

Svezia

52 887 719 52 887 719

»

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/128 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari non dovrebbe più beneficiare dell’SPG.

(3)

L’elenco dei paesi beneficiari nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell’allegato II di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione dovrebbe riesaminare l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno al fine di modificare lo status dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 al paese beneficiario dell’SPG e agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per cambiare correttamente lo status SPG del paese. Pertanto il regime SPG dovrebbe continuare per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(5)

Nauru, Samoa e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell’SPG a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere esclusi dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regime SPG per tali paesi dovrebbe continuare per un anno dopo l’entrata in vigore della decisione di escludere tali paesi dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Pertanto nell’interesse della semplicità e della certezza del diritto, Nauru, Samoa e Tonga dovrebbero essere esclusi dall’allegato II con applicazione dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

«NR

Nauru

WS

Samoa

TO

Tonga»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/129 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII.

(2)

Ai sensi dell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, per paese vulnerabile s’intende un paese le cui importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano meno del 6,5 % in valore di tutte le importazioni nell’Unione da paesi beneficiari dell’SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

(3)

Se l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità nel determinare se i paesi sono considerati vulnerabili, indipendentemente dalle modifiche apportate all’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG. Conformemente all’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, il peso della soglia di vulnerabilità è il valore delle importazioni totali nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG calcolato come media.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione (2) ha modificato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1o gennaio 2015 portandola dal 2 % al 6,5 %.

(5)

Tra l’ultima revisione della soglia di vulnerabilità nel 2015 e il 1o gennaio 2019 l’elenco dei beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale in quanto 21 paesi sono stati esclusi. Risulta pertanto necessario modificare la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

A seguito delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l’ultima modifica del criterio di vulnerabilità nel 2015 e 1o gennaio 2019, il totale delle importazioni nell’Unione dei prodotti di cui all’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG, considerato come media, diminuirebbe del 12,2 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 6,5 % al 7,4 % a decorrere dal 1o gennaio 2019 manterrebbe, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

(7)

Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell’impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «6,5 %» è sostituita da «7,4 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8).


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/130 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.

(2)

Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley devono essere aggiornati.

(3)

Nel settembre 2019 la Repubblica popolare cinese ha notificato ai partecipanti al processo di Kimberley che la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese attuerà formalmente il sistema di certificazione del processo di Kimberley a decorrere dal 1o ottobre 2019.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. Per consentire alla Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

Per la Commissione

Il vicepresidente

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, n.° 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5, Room 407

Yerevan, 0010

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4o andar

70065, 900 Brasília, DF

Brazil

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

CANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Duty Collection

General Administration of China Customs (GACC)

No. 6 Jianguomen Nie Rev.

Dongcheng District, Beijing 100730

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People’s Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Macao Economic Bureau

Government of the Macao Special Administrative Region

Rua Dr. Pedro José Lobo, no. 1-3, 25th Floor

Macao

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques,

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

COSTA D’AVORIO

Ministère des Mines et de la Géologie

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d’Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments

Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo

Japan

KAZAKISTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Astana

Republic of Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phon Xay road, Saisettha District

P.O. Box 4107

Vientiane

Lao PDR

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d’Expertise d’Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. Box 1909

Bamako

République du Mali

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MESSICO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo

Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

SUD AFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O. BOX 422

40744 Dodoma

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energies

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D’AMERICA

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade

54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

»

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/131 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per la Commissione

a nome della president

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

Direttrice generale facente funzione

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Descrizione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

132,6

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

236,1

183,8

259,0

213,7

19

38

12

26

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

256,6

9

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/132 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrale nel caso "Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB". La decisione arbitrale dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).

(2)

I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione.

(3)

L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione.

(4)

Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense.

(5)

La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione.

(6)

Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per gli operatori che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto "moltiplicatore" sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi.

(7)

Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario, a titolo di misura eccezionale, stabilire una deroga all'articolo 45, paragrafo 3, di tale regolamento e aumentare temporaneamente il contributo massimo dell'Unione alle azioni di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, portandolo dal 50 % al 60 % della spesa ammissibile.

(8)

Si tratta di una misura necessaria perché gli operatori dovranno inevitabilmente sostenere costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di riorientare la promozione verso paesi diversi o per organizzare nuove azioni di promozione in altri paesi, tutto ciò in tempi rapidissimi per garantire la vendita delle scorte. L'aumento al 60 % del contributo dell'Unione per le azioni di promozione, e la conseguente riduzione del contributo dei beneficiari, consentirebbe a questi ultimi di intraprendere azioni più ambiziose e di mantenere sui mercati esteri posizioni che hanno faticato a conseguire. Tale aumento incentiverà inoltre i nuovi operatori a chiedere un sostegno per le operazioni di promozione in circostanze in cui altrimenti non lo avrebbero fatto, se il contributo dell'Unione fosse rimasto al 50 %, in particolare nel caso degli operatori che in precedenza non potevano permetterselo. La riduzione dell'onere finanziario al 40 % li aiuterà a contrastare l'impatto dei dazi all'importazione imposti dagli USA.

(9)

La flessibilità garantita dall'aumento del contributo dell'Unione rappresenta una forma di sostegno finanziario, che tuttavia non richiede finanziamenti aggiuntivi dell'Unione in quanto continueranno ad applicarsi i limiti di bilancio per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo fissati all'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare importi più elevati alla misura di promozione unicamente entro i limiti del bilancio annuale di cui all'allegato VI di tale regolamento. La misura mira quindi a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza prima dover mobilitare fondi supplementari. Inoltre, tale flessibilità non dovrebbe avere un impatto negativo sul bilancio destinato ad altre misure di sostegno previste dal regolamento in questione, dal momento che alcune di esse, quali la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono ormai meno importanti e meno onerose in termini di bilancio per gli Stati membri. Inoltre, le statistiche degli ultimi anni indicano una sottoutilizzazione del bilancio massimo disponibile per Stato membro.

(10)

I dazi all'importazione imposti dagli USA e le conseguenti difficoltà per il commercio di vini dell'Unione costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a turbative del mercato preesistenti, in quanto i dazi all'importazione imposti dagli USA incidono attualmente in modo pesante sulla reputazione del vino dell'Unione e potrebbero causare in futuro un rapido deterioramento delle condizioni del mercato del vino se non si affronta immediatamente la situazione. Inoltre tale problema specifico non è attualmente collegato a una minaccia sufficientemente specifica di turbative che potrebbero persistere nella forma attuale, in quanto i dazi all'importazione applicati dagli USA saranno probabilmente modificati nel corso del tempo e potrebbero pertanto avere ulteriori effetti imprevedibili sul mercato mondiale del vino. D'altro canto, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall'articolo 220 di tale regolamento.

(11)

Inoltre, la misura in questione, unitamente a una maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, rientra in una serie di misure intese ad aiutare a livello dell'Unione gli operatori colpiti dai dazi all'importazione imposti dagli USA sui vini dell'Unione. Tra queste, tuttavia, la misura di cui trattasi è l'unica che può fornire in qualche misura l'aiuto finanziario necessario per consentire agli operatori di far fronte alla situazione causata dai dazi all'importazione imposti dagli Stati Uniti che si traduce in una perdita di reddito e in un aumento delle spese dovute alla necessità di trovare nuovi mercati per i loro vini.

(12)

La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali circostanze eccezionali dei mercati di esportazione per quanto riguarda sia l'ambito sia il periodo di applicazione.

(13)

Il contributo dell'Unione può essere concesso unicamente dagli Stati membri sulla base di una domanda selezionata nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso dovrebbe essere disponibile per tutti gli operatori selezionati nell'ambito della misura, a prescindere dalla specifica categoria o origine del vino dell'Unione, dal momento che l'applicazione dei dazi sulle importazioni da parte degli USA danneggia tutte le esportazioni di vini dell'Unione. In questo contesto è necessario adottare misure volte a migliorare la competitività delle esportazioni di tutti i vini dell'Unione. A tal fine la presente misura di emergenza dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i beneficiari, indipendentemente dai mercati interessati dalle loro operazioni. Essa dovrebbe inoltre essere accessibile sì agli operatori che intendono operare sul mercato degli Stati Uniti ma anche a quelli che intendono indirizzare i loro sforzi verso un altro mercato di un paese terzo nelle attuali circostanze eccezionali che interessano il mercato mondiale del vino. Inoltre, sarebbe molto difficile distinguere, nell'ambito di un'unica operazione di promozione, le azioni riguardanti i vini fermi da quelle relative ad altri vini, in quanto le operazioni di promozione sono tipicamente destinate a promuovere una gamma completa di prodotti e non solo una categoria specifica. Molte campagne promozionali riguardano tutti i vini di una regione o una grande varietà di vini venduti da un determinato operatore. Separare le azioni relative ad altri vini da quelle riguardanti i vini fermi nell'ambito di una campagna promozionale rappresenterebbe un pesante onere amministrativo e pregiudicherebbe gli effetti positivi dell'operazione di promozione.

(14)

La misura di emergenza dovrebbe essere limitata a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si tratta del periodo necessario per consentire l'organizzazione di campagne di promozione. L'iter prevede diverse fasi amministrative, quali la modifica dei programmi nazionali di sostegno, la preparazione e l'avvio degli inviti a presentare proposte, la selezione delle candidature e la conclusione di contratti, e di norma dura più di sei mesi. Pertanto, al fine di attuare la deroga in modo efficace, la durata della stessa dovrebbe essere di 12 mesi. Le candidature selezionate dopo il periodo di 12 mesi non dovrebbero beneficiare del contributo dell'Unione maggiorato.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di prodotti interessate

Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Contributo dell'Unione alle misure di promozione

In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione alle misure di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera il 60 % della spesa ammissibile.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/133 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrale nel caso «Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB». La decisione arbitrale dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).

(2)

I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione.

(3)

L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione.

(4)

Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense.

(5)

La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione.

(6)

Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per gli operatori che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto «moltiplicatore» sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi.

(7)

Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo una deroga a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (2).

(8)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili, di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi di sostegno nazionali e garantire la certezza del diritto per l'attuazione di tali modifiche, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente a queste circostanze eccezionali e presentare modifiche della misura di promozione non appena si ritenga necessario. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di inviti a presentare proposte e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che non hanno inserito la misura di promozione nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie alla maggiore flessibilità della misura di promozione gli operatori, inclusi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno alla promozione. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria per trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali diversi da quello statunitense.

(9)

È pertanto necessario derogare all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di prodotti interessate

Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Modifiche dei programmi di sostegno

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).


DECISIONI

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/134 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione (5), a seguito di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(4)

Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/114 la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nei distretti Szamotulski, Ostrowski e Iławski.

(5)

La Slovacchia ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nel distretto di Čadca.

(6)

I nuovi focolai in Polonia e Slovacchia sono al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di tali Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a questi nuovi focolai.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Polonia e dalla Slovacchia in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Polonia e la Slovacchia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Polonia e la Slovacchia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(9)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Polonia e dalla Slovacchia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(11)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione, del 24 gennaio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione di Vysočina:

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

10.2.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

17.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2020

Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione di Nitra:

Comuni: Zbehy, Čajakovce

30.1.2020

Regione di Trnava:

Comune: Cífer

10.2.2020

Regione di Pezinok:

Comune: Jablonec

10.2.2020

Regione di Čadca:

Comuni: Stará Bystrica, Radôstka

18.2.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów

29.1.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

29.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wsie Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

26.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

13.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin,

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

5.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

15.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

8.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

9.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

20.2.2020

Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

13.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

13.2.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Cechia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione di Vysočina:

Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravecké Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988)

17.2.2020

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Regione della Moravia meridionale:

Bedřichov (601373), Běleč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvír (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křeptov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečínská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112)

17.2.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

26.2.2020

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Dal 18.2.2020 al 26.2.2020

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

26.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospércs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei

17.2.2020

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione di Nitra:

Comuni della regione di Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Alekšince, Lukáčovce, Rišňovce

Parti della città di Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek

8.2.2020

Comuni della regione di Nitra:

Città di Komarno, parte di Nová Stráž, parte del comune di Žitná na Ostrove

26.2.2020

Comuni: Zbehy, Čajakovce

Dal 31.1.2020 all’8.2.2020

Regione di Topoľčany:

Comune: Koniarovce

8.2.2020

Regione di Trnava:

Comune: Cífer

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Comuni: Città di Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice

17.2.2020

Regione di Senec:

Comuni: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj

17.2.2020

Regione di Pezinok:

Comune: Jablonec

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Comuni: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice

17.2.2020

Regione di Galanta:

Comune: Veľký Grob

19.2.2020

Regione di Čadca:

Comuni: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka

Dal 19.2.2020 al 27.2.2020

Comuni: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov

27.2.2020

Regione di Žilina:

Comuni: Lutiše, Horná Tižiná

27.2.2020

Regione di Kysucké Nové Mesto:

Comune: Lodno, parte dei comuni: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov

27.2.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim:

 

1.

W powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

2.

Wpowiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska;

3.

Wpowiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie;

4.

W powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Bohutyn, Lipniak, Pasieka, Zbójno;

5.

W powiecie parczewskim w gminie Dębowa Kłoda miejscowości: Białka, Makoszka, Uhnin;

6.

W powiecie parczewskim w gminie Parczew: miejscowości: Babianka, Tyśmienica;

7.

W powiecie włodawskim w gminie Urszulin: miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów

Dal 30.1.2020 al 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim

1.

W powiecie krasnostawskim miasto Krasnystaw;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie, Widniówka;

3.

W powiecie krasnostawskim gmina Izbica (bez obszaru zapowietrzonego);

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;

5.

W powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;

6.

W powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości: Rudka, Siennica Królewska Duża;

7.

W powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;

8.

W powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitanecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

Dal 30.1.2020 al 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim

1.

W powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś, Władysławin;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby;

3.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czysta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów;

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie;

5.

W powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga;

6.

W powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość: Antoniówka;

7.

W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmuntów.

7.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego,

2.

Pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego,

3.

gmina Raszków,

4.

gmina Odolanów.

4.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sobótka, Borowiec, Gutów, Górzenko, Górzno, Biniew, Szczury, Kwiatków, Lewkowiec, Stary Staw, Karski, Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry

2.

W gminie Raszków miejscowości: Grudzielec, Nowy Grudzielec, Korytnica, Szczurawice

3.

W gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Pawłówek, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski, Droszew, Gałązki Małe, Trkusów, Miedzianów, Boczków, Kurów, Kościuszków, Gniazdów, Fabian, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki, Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołoboczne, Bilczew

4.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Latowice-Kęszyce, Parczew, Bibianki

5.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Osiedle, Strugi, Trzcieliny, Szkudlarka, Dębnica, Olendry, Smardów, Bogufałów, Chynowa, Chynowa Lipie, Klady, Opłotki

6.

W gminie Odolanów miejscowości: Chujary, Pustkowie, Gorzyce Male, Egipt, Madera I, Parcele, Harych, Zieluchowiec, Chałupki, Huta, Żuraw, Szmata, Nadstawki, Grochowiska, Papiernia

7.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Parczew, Westrza, Zmyślona

8.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice, Wtórek, Trąba, Kąkolewo, Bagatela, Czekanów, Baby, Michałków, Gręblów, Madera II, Biedrusko

17.2.2020

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

Dal 26.1.2020 al 4.2.2020

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

Dal 14.2.2020 al 23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim:

W powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Raszków, Pogrzybów, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Biniew, Bieganin, Szczurawice, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zaleśny, Sulisław, pozostała cześć miejscowości Przybysławice poza obszarem zapowietrzonym, południowa część miejscowości Korytnica do ulicy Jarocińskiej 6

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Łąkociny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, Słaborowice, Franklinów, Lewków, Szczury, Wysocko Wielkie, Cegły, Kołątajew, Karski, Stary Staw, Mazury- część wschodnia do numeru 8, Czekanów- zachodnia część od ulicy Kaliskiej 12, Kwiatków- zachodnia część od numeru 7A

3.

Pozostała część miasta Ostrów Wielkopolski poza obszarem zapowietrzonym

4.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Wielka, Topola Osiedle, Janków Przygodzki, Wysocko Małe

5.

W gminie Odolanów miejscowości: Nabyszyce, Wierzbno, Tarchały Wielkie, Tarchały Małe, Gorzyce Małe

W powiecie krotoszyńskim:

W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków

23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin;

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

Dal 6.2.2020 al 14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Koło miejscowość: Przybyłów, Skobielice;

2.

W gminie Olszówka miejscowości: Zawadka, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Grabina, Dębowiczki, Mniewo, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota;

3.

W gminie Kłodawa miejscowości: Górki, Podgajew;

4.

W gminie Dąbie miejscowości: Rośle, Lisice, Krzewo, Karszew, Kupinin, Wiesiołów, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Krzykosy, Bród, Lutomirów, Gaj, Rzuchów, Majdany, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Dąbie;

5.

W gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Ponętów Dolny, Grodna, Tarnówka

14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

Dal 16.2.2020 al 25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

1.

W gminie Kaźmierz miejscowości: Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Wierzchaczewo;

2.

W gminie Ostroróg miejscowosci: Bobulczyn, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Szczepankowo, Karolewo, Rudki, Piaskowo, Forestowo, Bielejewo, Binino, Dobrojewo;

3.

W gminie Obrzycko miejscowości: Gaj Mały, Karolin, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Dobrogostowo, Lizbona;

4.

W gminie Pniewy miejscowości: Przystanki, Dębina, Buszewko, Buszewo, Dęborzyce, Mielno, Szymanowo, Zajączkowo, Psarski, Nojewo, Psarki, Nosalewo;

5.

W gminie Wronki miejscowości: Samołęż, Nowa Wieś, Huby Oporowo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo;

6.

W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły

25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim

W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie

25.2.2020

W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim:

1.

W powiecie łęczyckim w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce;

2.

W powiecie łęczyckim w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta;

3.

W powiecie poddębickim w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia nóżka, Lekaszyn, Osina, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec

14.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim:

1.

W powiecie myśliborskim w gminie Myślibórz miejscowości: Wierzbnica, Myślibórz, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Klicko, Dąbrowa, Zgoda, Sobienice, Listomie, Kruszwin, Golenice, Jezierzyce, Pacynowo, Straszym, Golenicki Młyn, Pniów, Chłopowo, Dalsze, Golczew, Podłążek, Wierzbówek, Pluty, Płośno, Turzyniec, Mirawno, Zarzece, Jarużyn, Nawojczyn, Czerników, Sarbinowo, Mączlino, Utonie, Chłopówko;

2.

W powiecie myśliborskim w gminie Dębno miejscowości: Dolsk, Borne, Turze, Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Warnice, Krężelin, Borówno, Przylaszczka, Grzybno, Piołunek, Radzicz, Sulisław;

3.

W powiecie gryfińskim w gminie Trzcińsko-Zdrój: Piaseczno, Stołeczna, Tchórzno, Dobropole, Wesoła, Babin

17.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim:

W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo

17.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów

Dal 10.2.2020 al 18.2.2020

1.

W powiecie legnickim miasto Chojnów,

2.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,

3.

W powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,

4.

W powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,

5.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,

6.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko.

18.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

Dal 21.2.2020 al 29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim:

Powiat iławski:

W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko

Powiat ostródzki:

1.

W gminie Małdyty miejsowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Plękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie;

2.

W gminie Miłomłyn miejscowości: Skarpa, Ligi

29.2.2020

W województwie pomorskim w powiecie sztumskim:

W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

29.2.2020

Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

Dal 14.2.2020 al 22.2.2020

Comuna Cicârlău - Localitatea Cicârlău

Comuna Cicârlău - Localitatea Bârgău

Comuna Cicârlău - Localitatea Handalu Ilbei

Comuna Cicârlău - Localitatea Ilba

Oraș Seini - Localitatea Viile Apei

Comuna Ardusat - Localitatea Ardusat

22.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

Dal 14.2.2020 al 22.2.2020

Comuna Orașu Nou - Localitatea Orașu Nou Vii

Comuna Orașu Nou - Localitatea Racșa Vii

Comuna Pomi - Localitatea Aciua

Comuna Pomi - Localitatea Bicău

Comuna Pomi - Localitatea Borlești

Comuna Apa - Localitatea Apa

Comuna Apa - Localitatea Someșeni

Comuna Crucișor - Localitatea Crucișor

Comuna Crucișor - Localitatea Iegheriște

Comuna Valea Vinului - Localitatea Valea Vinului

Comuna Valea Vinului - Localitatea Roșiori

Comuna Medieșu Aurit - Localitatea Medieș Râturi

Comuna Medieșu Aurit - Localitatea Medieș Vii

Comuna Orașu Nou - Racșa

22.2.2020

Județul Bihor

Comuna Diosig - Localitatea Diosig

17.2.2020

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