ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 26

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 gennaio 2020


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/52]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 36/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/53]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 37/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/54]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/55]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 39/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/56]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 40/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/58]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/59]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 43/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/60]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 44/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/61]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/62]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 46/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/63]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 47/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/64]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/65]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 49/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/66]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/67]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/68]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/69]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/70]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/71]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/72]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/73]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/74]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/75]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/76]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/77]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/78]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/79]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/80]

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n.o64/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/81]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/82]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/83]

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/84]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/85]

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/86]

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/87]

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/88]

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/89]

71

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/90]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/91]

73

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/92]

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2018, del 23 marzo 2018, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/93]

75

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.1.2020   

IT

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L 26/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/52]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1979: Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 6).»

2.

Al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 1978: Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 3),

32017 R 1981: Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1978, (UE) 2017/1979 e (UE) 2017/1981 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 285 dell’1.11.2017, p. 3.

(2)  GU L 285 dell’1.11.2017, p. 6.

(3)  GU L 285 dell’1.11.2017, p. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/53]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO» (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione (2) che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 6 (decisione 92/176/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 78.

(2)  GU L 80 del 25.3.1992, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/54]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 36 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione) della parte 2.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«37.

32017 R 1940: Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/1940 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/55]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (1), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202.

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

L’allegato I dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 2330: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202

2.

Dopo il punto 230 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«231.

32017 R 2330: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330, rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/56]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’Unione (1).

(2)

È inoltre opportuno aggiungere, nel capitolo II dell’allegato I e nel capitolo XII dell’allegato II, il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008 (2), che è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (3), quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3)

Nel capitolo II dell’allegato I e nel capitolo XII dell’allegato II, è opportuno aggiungere anche il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 (4), che è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (5), quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 2460: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

2.

Al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),

32008 R 0737: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),

32017 R 2460: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),

32008 R 0737: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),

32017 R 2460: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/2460 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34.

(2)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

(4)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(5)  GU L 143 del 10.6.2010, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

IT

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L 26/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/57]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1777: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/1777 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/58]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l’omologazione UE dei veicoli (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2a (Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1576: Regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/1576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/59]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1221: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/60]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzl (Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione) e 45zzv [Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione] del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1347: Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017 (GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1347 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/61]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54bb (Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1473: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017 (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/62]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54bb (Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1862: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017 (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 266 del 17.10.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/63]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018, recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0074: Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 21).»

2.

Al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0075: Regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 24).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/74 e (UE) 2018/75 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 13 del 18.1.2018, pag. 21.

(2)  GU L 13 del 18.1.2018, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/64]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0079: Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 31).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/79 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 14 del 19.1.2018, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/65]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15qd (Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«15qe.

32017 L 1572: Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

 

Le ispezioni in Liechtenstein sono effettuate dal servizio ispettivo svizzero per conto del Liechtenstein in virtù dell’accordo tra Swissmedic e Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/1572 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/66]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (1), rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2015, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2).

(3)

Il regolamento (UE) 2015/1011 abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere soppresso dal medesimo.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«15xa.

32015 R 1011: Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12), rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2015, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

 

Il regolamento si applica agli Stati EFTA-SEE solo in relazione al regolamento (CE) n. 273/2004.

15xb.

32015 R 1013: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

 

Il regolamento si applica agli Stati EFTA-SEE solo in relazione al regolamento (CE) n. 273/2004.»

2.

Il testo del punto 15ze (Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/1011, rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2011, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12.

(2)  GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33.

(3)  GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

IT

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L 26/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/67]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1443: Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016 (GU L 235 del 1.9.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1443 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 235 dell’1.9.2016, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/68]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 L 2102: Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/2102 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/69]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0035: Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018 (GU L 6 dell’11.1.2018, pag. 45).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/35 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 6 dell’11.1.2018, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/70]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l’imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzze (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzf.

32017 R 2326: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l’imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 22).

12zzzzzg.

32017 R 2327: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 25).

12zzzzzh.

32017 D 2334: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2326 e (UE) 2017/2327 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 22.

(2)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 25.

(3)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/71]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32017 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017 (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28),

32017 R 1496: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7),

32017 R 1511: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115),

32017 R 1527: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017 (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3),

32017 R 1529: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1),

32017 R 1530: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 4),

32017 R 1531: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzz.

32017 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28).

13zzzzzzzza.

32017 R 1496: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 218 del 24.8.2016, pag. 7).

13zzzzzzzzb.

32017 R 1526: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1).

13zzzzzzzzc.

32017 R 1529: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1).

13zzzzzzzzd.

32017 R 1531: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1455, (UE) 2017/1496, (UE) 2017/1511, (UE) 2017/1526, (UE) 2017/1527, (UE) 2017/1529, (UE) 2017/1530 e (UE) 2017/1531 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 28.

(2)  GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7.

(3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115.

(4)  GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1.

(5)  GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3.

(6)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 1.

(7)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 4.

(8)  GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

IT

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L 26/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/72]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 25 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«26.

32017 R 2100: Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/2100 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/73]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 2017/2014 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1), rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2014, pag. 55.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 2228: Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017 (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 2), rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2017, pag. 55

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/2228, rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2017, pag. 55, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 319 del 5.12.2017, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/74]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6aw (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2164 della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«6ax.

32017 D 2317: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario “Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 79).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 79.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/75]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all’armonizzazione dell’ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all’armonizzazione dell’ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella rubrica «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE, dopo il punto 15 (Raccomandazione 2011/24/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«16.

32016 H 2123: Raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all’armonizzazione dell’ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101).

17.

32016 H 2124: Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all’armonizzazione dell’ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105).»

Articolo 2

I testi delle raccomandazioni (UE) 2016/2123 e (UE) 2016/2124 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.

(2)  GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/76]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2v (Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione) del capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2w.

32017 R 2293: Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/2293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/77]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (1), rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2004, pag. 8.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/424 abroga, a decorrere dal 21 aprile 2018, la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve quindi essere soppressa dal medesimo a decorrere dal 21 aprile 2018.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 1d (Decisione 2012/32/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1e.

32016 R 0424: Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2004, pag. 8

2.

Il testo del punto 1b (Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 21 aprile 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/424, rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/78]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all’omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1e (Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«1f.

32017 R 0654: Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).

1g.

32017 R 0655: Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).

1h.

32017 R 0656: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all’omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/654, (UE) 2017/655 e (UE) 2017/656 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1.

(2)  GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334.

(3)  GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/79]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell’autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di parametri specifici dell’impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell’approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l’applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all’autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l’analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’indice azionario per l’aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all’euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(21)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (21).

(22)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (22).

(23)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell’8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (23).

(24)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(25)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(26)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(27)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (27).

(28)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all’articolo 172, paragrafo 2, all’articolo 227, paragrafo 4, e all’articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

(29)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (29), rettificata dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126.

(30)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (30).

(31)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(32)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1a (soppresso) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«1aa.

32015 D 1602: Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all’articolo 172, paragrafo 2, all’articolo 227, paragrafo 4, e all’articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95).

1ab.

32015 D 2290: Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22), rettificata dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126, modificata da:

32016 D 0309: Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

1ac.

32016 D 0309: Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

1ad.

32016 D 0310: Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55).

1b.

32015 R 0035: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1), rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31, modificato da:

32016 R 0467: Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015 (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 6),

32016 R 2283: Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 11),

32017 R 0669: Regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 85, per quanto riguarda gli Stati EFTA, è aggiunto il seguente comma:

“L’autorità di vigilanza può disporre che altre amministrazioni regionali e autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta siano trattate come esposizioni con una classe di merito di credito superiore di una classe alla classe di merito di credito assegnata dal rating dell’amministrazione centrale del paese in cui hanno sede.”;

b)

all’articolo 192, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, è aggiunto il seguente comma:

“L’autorità di vigilanza può fissare un valore superiore a zero come soglia minima per la perdita per inadempimento al fine di garantire un requisito patrimoniale complessivo per l’esposizione su prestiti ipotecari in linea con il requisito patrimoniale per tali esposizioni detenute dagli enti creditizi in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.”;

c)

all’articolo 288 è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso degli Stati EFTA, quando vengono valutati i fattori e i criteri di cui al presente articolo l’Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indugio all’EIOPA tutte le informazioni di cui ha bisogno per preparare un progetto destinato all’Autorità di vigilanza EFTA.”.

1c.

32015 R 0460: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13).

1d.

32015 R 0461: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19).

1e.

32015 R 0462: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell’autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23).

1f.

32015 R 0498: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di parametri specifici dell’impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).

1g.

32015 R 0499: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell’approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12).

1h.

32015 R 0500: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l’applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18).

1i.

32015 R 2011: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).

1j.

32015 R 2012: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5).

1k.

32015 R 2013: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9).

1l.

32015 R 2014: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all’autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11).

1m.

32015 R 2015: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l’analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16).

1n.

32015 R 2016: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’indice azionario per l’aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18).

1o.

32015 R 2017: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all’euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21).

1p.

32015 R 2450: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1), modificato da:

32016 R 1868: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35).

1q.

32015 R 2451: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all’articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

la lettera a) non si applica,

ii)

alla lettera b), i termini “legislative dell’Unione” sono sostituiti dai termini “dell’accordo SEE”.

1r.

32015 R 2452: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

1s.

32016 R 0165: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31).

1t.

32016 R 0869: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1).

1u.

32016 R 1376: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell’8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1).

1v.

32016 R 1630: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1).

1w.

32016 R 1800: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

1x.

32016 R 1976: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/35, rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31, (UE) 2016/467, (UE) 2016/2283 e (UE) 2017/669, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/460, (UE) 2015/461, (UE) 2015/462, (UE) 2015/498, (UE) 2015/499, (UE) 2015/500, (UE) 2015/2011, (UE) 2015/2012, (UE) 2015/2013, (UE) 2015/2014, (UE) 2015/2015 (UE) 2015/2016, (UE) 2015/2017, (UE) 2015/2450, (UE) 2015/2451, (UE) 2015/2452, (UE) 2016/165, (UE) 2016/869, (UE) 2016/1376, (UE) 2016/1360, (UE) 2016/1800, (UE) 2016/1868 e (UE) 2016/1976 e delle decisioni delegate (UE) 2015/1602, (UE) 2015/2290, rettificato dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126, (UE) 2016/309 e (UE) 2016/310 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

(2)  GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 6.

(3)  GU L 346 del 20.12.2016, pag. 111.

(4)  GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 3.

(5)  GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13.

(6)  GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19.

(7)  GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23.

(8)  GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8.

(9)  GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12.

(10)  GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18.

(11)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3.

(12)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5.

(13)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9.

(14)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11.

(15)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16.

(16)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18.

(17)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21.

(18)  GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1.

(19)  GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224.

(20)  GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285.

(21)  GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31.

(22)  GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1.

(23)  GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1.

(24)  GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1.

(25)  GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19.

(26)  GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35.

(27)  GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1.

(28)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95.

(29)  GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22.

(30)  GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50.

(31)  GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

IT

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L 26/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/80]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l’invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportunopertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 30f (Direttiva 2010/44/UE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«30g.

32016 R 0438: Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag.11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendonoadattate come segue:

 

all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “che si applicanonel SEE” sonoinseriti dopo i termini “degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

30h.

32016 R 1212: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l’invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag.6).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2016/438e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fannofede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che sianostate effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giornoin cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra le direttive 2013/14/UE e 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 78 del 24.3.2016, pag.11.

(2)  GU L 199 del 26.7.2016, pag.6.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.o64/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/81]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (4).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bcai [Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bd.

32013 R 0345: Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

agli articoli 22 e 23, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “l’AESFEM”;

c)

all’articolo 23, paragrafo 2, i termini “del diritto dell’Unione” sono sostituiti dai termini “dell’accordo SEE”;

d)

all’articolo 24, i termini “all’AESFEM, che” sono sostituiti dai termini “all’AESFEM. L’AESFEM o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”.

31bda.

32014 R 0593: Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41).

31be.

32013 R 0346: Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

agli articoli 23 e 24, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “l’AESFEM”;

c)

all’articolo 24, paragrafo 2, i termini “del diritto dell’Unione” sono sostituiti dai termini “dell’accordo SEE”;

d)

all’articolo 25, i termini “all’AESFEM, che” sono sostituiti dai termini “all’AESFEM. L’AESFEM o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”.

31bea.

32014 R 0594: Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 593/2014 e (UE) n. 594/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.

(2)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

(3)  GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41.

(4)  GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/82]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell’8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 abroga, a decorrere dal 30 gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 30 gennaio 2019.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 19ac [Regolamento (UE) n. 2016/403 della Commissione] è inserito quanto segue:

«19ad.

32016 R 0480: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n.o1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4), modificato da:

32017 R 1440: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell’8 agosto 2017 (GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3).»

2.

Il testo del punto 19ab [Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/480 e (UE) 2017/1440 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4.

(2)  GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

(3)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/83]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66q [Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0334: Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017 (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/334 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/84]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell’ICAO (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wi [Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 2159: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/85]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eaj (Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eak.

32017 D 2285: Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 38).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2017/2285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 328 del 12.12.2017, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/86]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eak [Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eal.

32017 D 2286: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 87).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 328 del 12.12.2017, pag. 87.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/87]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fq[Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fr.

32017 D 2117: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all’approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l’impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 21aew [Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«21aex.

32017 R 0785: Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all’approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l’impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 20).

21aey.

32017 R 1152: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

21aez.

32017 R 1153: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»

2.

Al punto 21aya [Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1152: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).»

3.

Al punto 21aec [Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1153: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2017/785 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entrano in vigore le decisioni del Comitato misto SEE n. 109/217 (4) e n. 111/2017 (5) del 16 giugno 2017.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 118 del 6.5.2017, pag. 20.

(2)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644.

(3)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 142 del 7.6.2018, pag. 41.

(5)  GU L 142 del 7.6.2018, pag. 45.


30.1.2020   

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L 26/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/89]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all’approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aez [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21aeza.

32017 D 1402: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all’approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/90]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aez [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1231: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017 (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2018 del 23 marzo 2018 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale


30.1.2020   

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L 26/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/91]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21awb [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21awc.

32016 R 1928: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/92]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 L 2096: Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017 (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/2096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.1.2020   

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L 26/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2018

del 23 marzo 2018

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/93]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti per includere la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 H 0615: Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.