ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2020

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente attuato a decorrere dal 1o gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l’obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.

(6)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Pertanto, è opportuno che le possibilità di pesca siano basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell’obbligo di sbarco siano dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.

(7)

Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato l’assenza di catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante (choke species)». Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. È opportuno che il livello di tali TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)

Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

(9)

Secondo il parere scientifico, la biomassa dello stock riproduttore della spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell’MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall’Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente inferiore all’FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l’MSY.

(10)

Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 di tale regolamento devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivo e incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e sono successivamente mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente all’articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l’MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (2 533 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(11)

È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e continuare ad applicare i limiti di cattura. Considerate l’insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Quando è consentita unicamente la pratica di cattura e rilascio, solo gli attrezzi che garantiscono elevati tassi di sopravvivenza dovrebbero essere autorizzati. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure relative alla spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell’impatto esercitato su detti stock.

(12)

Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell’anguilla europea nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l’Unione e quindi mantenere anche per le acque dell’Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell’anguilla europea in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) e ai modelli temporali di migrazione dell’anguilla europea, per le acque dell’Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021.

(13)

Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l’obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d’essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull’ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell’Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

(14)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(15)

Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell’articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all’approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all’altro, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno utilizzare l’intervallo superiore di FMSY per gli stock di nasello settentrionale e di nasello meridionale.

(16)

Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

(17)

Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, è opportuno che per tali stock siano adottate ulteriori misure correttive. È opportuno che tali misure contribuiscano alla ricostituzione degli stock considerati e sostituiscano l’ulteriore riduzione delle possibilità di pesca per le attività in cui tali stock sono catturati. Per quanto riguarda il merlano nel Mar Celtico, è opportuno che tali misure consistano in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano, che siano funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.

(18)

Nell’ambito delle possibilità di pesca per il 2019 sono state adottate misure correttive per il merluzzo bianco del Mar Celtico. In tale occasione, il TAC per questo stock è stato riservato esclusivamente alle catture accessorie. Tuttavia, poiché lo stock è inferiore al Blim, è opportuno adottare ulteriori misure correttive per portare lo stock al di sopra del livello in grado di produrre l’MSY, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del piano pluriennale per le acque occidentali. Tali misure migliorerebbero la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da evitare una chiusura prematura della pesca all’inizio del 2020. Inoltre, il TAC dovrebbe essere tale da evitare potenziali rigetti, il che potrebbe compromettere la raccolta dei dati e la valutazione scientifica dello stock. La fissazione del TAC a 805 tonnellate garantirebbe un aumento considerevole della biomassa riproduttiva dello stock nel 2020 di almeno il 100 %, al fine di garantire un rapido ritorno dello stock a livelli in grado di produrre l’MSY (Btrigger).

(19)

È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(20)

A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell’Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l’altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. È opportuno pertanto stabilire un TAC per consentire un volume limitato di catture nell’ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

(21)

Secondo il parere scientifico del CIEM, gli stock di aringa del Mar Celtico (Clupea harengus) (nelle divisioni CIEM 7a a sud di 52°30’N, 7g–h, e 7j–k) sono al di sotto del Blim. Il CIEM ha pertanto raccomandato che, nel 2020, le catture siano pari a zero tonnellate. Il CIEM ha suggerito di svolgere attività di pesca a fini di controllo onde massimizzare il contributo alla raccolta di dati scientifici, anche fornendo assistenza in relazione all’indagine acustica, nonché di fissare a 869 tonnellate il livello minimo di catture. Tale cifra potrebbe fornire il numero minimo di almeno 17 campioni necessari per un TAC di controllo. È pertanto opportuno fissare un TAC per una pesca ricognitiva dell’aringa del Mar Celtico, allo scopo di raccogliere ininterrottamente dati sulle catture dipendenti dalla pesca, senza interferire con la ricostituzione degli stock.

(22)

Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra tali due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2020 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

(23)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(24)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o l’articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Nel 2014 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(25)

È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.

(26)

Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è inferiore a Blim e nel 2020 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare, per questi stock nel 2020 l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 in modo che tali catture nel 2020 non superino i TAC fissati.

(27)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(28)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2020 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(29)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(30)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(31)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell’Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

(32)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(33)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2020, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(34)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (8) e le Isole Fær Øer (9), l’Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura prevista nell’accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia (10), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2020. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(35)

Il TAC dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell’Unione sull’appropriata quota dell’Unione in questa attività di pesca.

(36)

Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) non è stata in grado di adottare misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno fissare i pertinenti TAC per tali stock, in linea con le posizioni espresse dall’Unione in sede di NEAFC.

(37)

Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l’ICCAT possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell’ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all’Unione, delle informazioni ricevute da tre Stati membri: Grecia, Spagna e Portogallo. L’Unione ha quindi ottenuto ulteriori possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all’utilizzo da parte di flotte artigianali dell’Unione in talune regioni dell’Unione. Tale assegnazione di possibilità di pesca all’Unione è stata approvata dall’ICCAT nelle sue riunioni annuali del 2018 e del 2019. I parametri fissati dal Consiglio per stabilire un criterio di ripartizione per il 2019 tra Grecia, Spagna e Portogallo restano validi per il 2020.

(38)

È opportuno attuare nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2020. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell’ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell’ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall’ICCAT.

(39)

Nella riunione annuale del 2019 l’ICCAT ha concordato per la prima volta un TAC per la verdesca dell’Atlantico settentrionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT e sulla base del criterio di ripartizione. Le possibilità di pesca per tale stock dovrebbero quindi essere assegnate agli Stati membri. Inoltre, l’ICCAT ha concordato un TAC non assegnato per la verdesca dell’Atlantico meridionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT. Sono stati infine ripartiti, tra le parti contraenti, limiti annuali di sbarco per gli stock di marlin azzurro e marlin bianco/pesce lancia nell’Oceano Atlantico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(40)

Nella riunione annuale del 2019 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019.

(41)

Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell’Unione nell’ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d’appoggio. Sono state adottate misure relative alla conservazione delle Mobulidae. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(42)

La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 14 al 18 febbraio 2020. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(43)

Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell’Unione.

(44)

Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(45)

Nella riunione annuale del 2019 l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(46)

Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(47)

Nella 41a riunione annuale del 2019 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2020 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(48)

In occasione della 6a riunione delle parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall’accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(49)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2020. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(50)

Conformemente alla dichiarazione dell’Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela (11), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione.

(51)

Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all’inizio del 2021, fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

(52)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(53)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(54)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2020, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(55)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono adottate alla fine dell’anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2019, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(56)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non appartenenti all’Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2020, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II che si applicano dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)

le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all’articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell’Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)

«apertura di maglia»: l’apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34), del regolamento (CE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

h)

«registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30’ N 15° 00’ O,

53° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 13° 00’ O,

51° 00’ N 13° 00’ O,

51 ° 00’ N 15 ° 00’ O;

e)

«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00’ N 9° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 8° 00’ O,

43° 30’ N 8° 00’ O;

f)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00’ N 8° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

42 ° 00’ N 8 ° 00’ O;

g)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00’ N 8° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 9° 00’ O,

40° 00’ N 9° 00’ O,

40 ° 00’ N 8 ° 00’ O;

h)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

i)

«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 2° 00’ O,

43° 30’ N 2° 00’ O;

j)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

k)

«zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);

l)

«COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

m)

«zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17);

n)

«zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18);

o)

«zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19);

p)

«zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

q)

«zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21);

r)

«zona dell’accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22);

s)

«zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23);

t)

«zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

u)

«acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)

«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione o in determinate acque non appartenenti all’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

2.   I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18 e all’allegato V, parte A, del presente regolamento, nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell’allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY dal 2020 in poi; o

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente a disposizione dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’Unione non è ancora esaurito.

2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall’obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco

1.   Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1o gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell’appendice dell’allegato IA.

5.   Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell’Unione nell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

6.   Nei casi in cui il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per i periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all’allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7 e sono definiti nell’allegato II.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1o febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all’allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola

1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti a strascico (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

b)

con reti da circuizione (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (28), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave all’anno;

d)

con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all’anno.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga.

3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 2 533 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:

a)

dal 1o gennaio al 29 febbraio e dal 1o al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tali periodi è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

dal 1o marzo al 30 novembre 2020 non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non posso essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera le spigole.

6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca dell’anguilla europea nelle acque dell’Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla europea nelle acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1o agosto 2020 e il 28 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1o giugno 2020.

Articolo 12

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell’articolo 19 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13

Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

1.   Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30’ di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30’ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a)

alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

sacco T90 con maglie di 100 mm;

sacco con maglie di 120 mm;

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm fino al 31 maggio 2020;

b)

a decorrere dal 1o giugno 2020, oltre alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione utilizzano: i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo o ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP;

c)

ai pescherecci dell’Unione operanti con sciabiche le cui catture sono costituite per almeno il 20 % di eglefino è vietata la pesca nella zona di cui al paragrafo 1, a meno che utilizzino un attrezzo con maglie di una delle misure seguenti:

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

sacco T90 con maglie di 100 mm;

sacco con maglie di 120 mm.

2.   Ad eccezione delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (30), alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e, o alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico nella zona di cui al paragrafo 1, le cui catture sono costituite per meno del 20 % da eglefino, è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente apertura di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, valutato dallo CSTEP.

3.   A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

4.   Le navi dell’Unione possono utilizzare un attrezzo altamente selettivo alternativo a quelli elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1 %.

Articolo 14

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

Articolo 15

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.   A decorrere dal 31 maggio 2020, le navi dell’Unione operanti con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

b)

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

c)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1,5 %, se è l’unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2.   Entro il 31 marzo 2020 gli Stati membri possono identificare i pescherecci dell’Unione che disporranno, nell’ambito di un progetto degli Stati membri interessati, entro il 31 dicembre 2020, di attrezzature installate per attività di pesca pienamente documentate. Tali pescherecci dell’Unione possono utilizzare gli strumenti conformemente al regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco di tali pescherecci.

Articolo 16

Specie vietate

1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

c)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

g)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

h)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

i)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

j)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

k)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

l)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

m)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

n)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 17

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 18

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo figura nell’allegato V, parte A.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 19

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell’ambito di un’organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest’ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell’ORGP. Quindi, la Commissione esprime senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell’ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell’ORGP o a essa trasferite nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all’accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all’Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 20

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell’Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato IV, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 5.

6.   La capacità totale di allevamento del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (31) è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 8.

Articolo 21

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell’ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell’allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 22

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 3

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 23

Notifiche di pesca esplorativa

Qualora, nel 2020, uno Stato membro intenda partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, esso ne informa il segretariato della CCAMLR a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1o giugno 2020.

Articolo 24

Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo

1.   La pesca di austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019/2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per quanto riguarda le specie, e nella tabella B di tale allegato, per quanto riguarda i limiti applicabili alle catture accessorie.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzo sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, laddove è consentito a norma del paragrafo 1, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 25

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020/2021

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020/2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2020 mediante il modulo che figura nell’allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell’attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 4

Zona di competenza della IOTC

Articolo 26

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono figurano nell’allegato VIII, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell’elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 27

Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio

1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 300 FAD derivanti in attività.

2.   Il numero di navi d’appoggio corrisponde a un massimo di due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

3.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera dello stesso Stato membro.

4.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 28

Squali

1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 5

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 29

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.

3.   Le possibilità di pesca che figurano nell’allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l’elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 30

Mobulidae

1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori). In deroga a quanto disposto nella prima frase, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

2.   Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

Articolo 31

Pesca di fondo

1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un’attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri che non hanno un’attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un’attività comprovata.

Articolo 32

Pesca esplorativa

1.   Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l’impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2.   La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3.   Il TAC è stabilito nell’allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 6

Zona della convenzione IATTC

Articolo 33

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci con reti da circuizione è vietata:

a)

dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto tutti i pescherecci con reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   I pescherecci con reti da circuizione adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b)

nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 34

FAD derivanti

1.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci con reti da circuizione.

2.   I pescherecci con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 35

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

Articolo 36

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi:

a)

registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)

comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 37

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono state catturate Mobulidae, i pescherecci dell’Unione le rilasciano immediatamente, per quanto possibile vive e indenni.

Sezione 7

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

c)

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

f)

razze (Rajidae),

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

h)

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 8

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 39

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.

Articolo 40

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)

nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

c)

in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuno dei loro pescherecci con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

5.   Tutti i pescherecci con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 41

Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.

Articolo 42

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 43

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 44

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all’articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all’articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 34, 35 e 36.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 45

Divieto di pesca nelle acque d’altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

Sezione 10

Zona dell’accordo SIOFA

Articolo 46

Misure provvisorie per la pesca di fondo

1.   Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all’interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d’impatto presentata al SIOFA.

2.   Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Articolo 47

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 48

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 49

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

Articolo 50

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all’articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 49.

Articolo 51

Periodi di divieto della pesca

Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2020.

Articolo 52

Specie vietate

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione;

f)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

g)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)

pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;

i)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

j)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 54

Disposizione transitoria

L’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 e 52 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2021 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020. Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e nell’allegato VII per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2020

Per il Consiglio

La presidente

M. VUČKOVIĆ


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(4)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(9)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall’altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(10)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

(11)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(15)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

(16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(17)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(18)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(19)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(22)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(23)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(24)  L’Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(26)  Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(27)  Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(28)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(29)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(30)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).

(31)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell’Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell’Unione della zona COPACE, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell’accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca di cui al presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni seguente:

Nome scientifico

Codice alfa3

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d’uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Razza dagli occhi piccoli

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini seguente è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune

Codice alfa3

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Argentina silus

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

ORY

Hoplostethus atlanticus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d’uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL’UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

 

0

 (2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

0

 (2)

Germania

 

0

 (2)

Svezia

 

0

 (2)

Unione

 

0

 

TAC

 

0

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all’allegato III:

Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

()  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

 

24

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

8

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

19

 

 

 

 

 

Regno Unito

39

 

 

 

 

 

Unione

 

90

 

 

 

 

 

TAC

 

90

 

 

 

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

 

1 093

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

11

 

 

 

 

 

Francia

 

8

 

 

 

 

 

Irlanda

 

8

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

 

 

 

Svezia

 

43

 

 

 

 

 

Regno Unito

20

 

 

 

 

 

Unione

 

1 234

 

 

 

 

 

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(ARU/567.)

Germania

 

284

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

6

 

 

 

 

 

Irlanda

 

263

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

2 968

 

 

 

 

 

Regno Unito

208

 

 

 

 

 

Unione

 

3 729

 

 

 

 

 

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

 

6

 (4)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

6

 (4)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Regno Unito

6

 (4)

 

 

 

 

Altri

 

3

 (4)

 

 

 

 

Unione

 

21

 (4)

 

 

 

 

TAC

 

21

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/03A.)

Danimarca

 

15

 

TAC precauzionale

 

 

Svezia

 

8

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

8

 

 

 

 

 

Unione

 

31

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque dell’Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

 

68

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

20

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

47

 

 

 

 

 

Svezia

 

7

 

 

 

 

 

Regno Unito

102

 

 

 

 

 

Altri

 

7

 (5)

 

 

 

 

Unione

 

251

 

 

 

 

 

TAC

 

251

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

 

17

 

TAC precauzionale

 

 

Spagna

 

60

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

705

 

 

 

 

 

Irlanda

 

68

 

 

 

 

 

Regno Unito

340

 

 

 

 

 

Altri

 

17

 (6)

 

 

 

 

Unione

 

1 207

 

 

 

 

 

Norvegia

 

2 923

 (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

 

 

TAC

 

4 130

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

165

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

 

1

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

 

0

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

 

 

Regno Unito

4

 

 

 

 

 

Unione

 

170

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

 

4 700

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

 

13 235

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 217

 

 

 

 

 

Unione

 

19 152

 

 

 

 

 

TAC

 

19 152

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa (11)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

10 309

 (12)

TAC analitico

 

 

Germania

 

165

 (12)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Svezia

 

10 783

 (12)

 

 

 

 

Unione

 

21 257

 (12)

 

 

 

 

Norvegia

 

3 271

 

 

 

 

 

TAC

 

24 528

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

59 468

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

39 404

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

20 670

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

51 717

 

 

 

 

 

Svezia

 

3 913

 

 

 

 

 

Regno Unito

55 583

 

 

 

 

 

Unione

 

230 755

 

 

 

 

 

Isole Fær Øer

250

 

 

 

 

 

Norvegia

 

111 652

 (14)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ()

Unione

50 000

()  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

 

948

 (16)

TAC analitico

 

 

Unione

 

948

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

 

385 008

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (17)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

 

5 692

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

51

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Svezia

 

916

 

 

 

 

 

Unione

 

6 659

 

 

 

 

 

TAC

 

6 659

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d e acque dell’Unione della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

 

44

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

8 573

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

44

 

 

 

 

 

Francia

 

44

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

44

 

 

 

 

 

Svezia

 

42

 

 

 

 

 

Regno Unito

163

 

 

 

 

 

Unione

 

8 954

 

 

 

 

 

TAC

 

8 954

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgio

 

8 632

 (21)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

800

 (21)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

530

 (21)

 

 

 

 

Francia

 

10 277

 (21)

 

 

 

 

Paesi Bassi

18 162

 (21)

 

 

 

 

Regno Unito

3 950

 (21)

 

 

 

 

Unione

 

42 351

 (21)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Germania

 

389

 (23)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

74

 (23)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

 

526

 (23)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

389

 (23)

 

 

 

 

Regno Unito

2 102

 (23)

 

 

 

 

Unione

 

3 480

 (23)

 

 

 

 

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

 

1 236

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

124

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

 

1 360

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

da fissare

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

 (26)

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

 

TAC

da fissare

 (26)

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Irlanda

 

2 099

 

TAC analitico

 

 

Regno Unito

5 965

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

8 064

 

 

 

 

 

TAC

 

8 064

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

465

 

 

 

 

 

Unione

 

930

 

 

 

 

 

TAC

 

930

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7g (28), 7h (28), 7j (28) e 7k (28)

(HER/7G-K.)

Germania

 

10

 (29)

TAC analitico

 

 

Francia

 

54

 (29)

 

 

 

 

Irlanda

 

750

 (29)

 

 

 

 

Paesi Bassi

54

 (29)

 

 

 

 

Regno Unito

1

 (29)

 

 

 

 

Unione

 

869

 (29)

 

 

 

 

TAC

 

869

 (29)

 

 

 

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

 

28 703

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

3 189

 

 

 

 

 

Unione

 

31 892

 

 

 

 

 

TAC

 

31 892

 

 

 

 

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

0

 (30)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

 

0

 (30)

 

 

 

 

Unione

 

0

 (30)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (30)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

 

5

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 683

 

 

 

 

 

Germania

 

42

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

11

 

 

 

 

 

Svezia

 

294

 

 

 

 

 

Unione

 

2 035

 

 

 

 

 

TAC

 

2 103

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

 

80

 (31)

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

2

 (31)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

 

48

 (31)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

 

130

 (31)

 

 

 

 

TAC

 

130

 (31)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

435

 (32)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

2 499

 

 

 

 

 

Germania

 

1 584

 

 

 

 

 

Francia

 

537

 (32)

 

 

 

 

Paesi Bassi

1 412

 (32)

 

 

 

 

Svezia

 

17

 

 

 

 

 

Regno Unito

5 732

 (32)

 

 

 

 

Unione

 

12 216

 

 

 

 

 

Norvegia

 

2 502

 (33)

 

 

 

 

TAC

 

14 718

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

10 618


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

 

382

 (34)

TAC analitico

 

 

Unione

 

382

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

1

 

 

 

 

 

Francia

 

12

 

 

 

 

 

Irlanda

 

16

 

 

 

 

 

Regno Unito

45

 

 

 

 

 

Unione

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgio

 

2

 (35)

TAC analitico

 

 

Germania

 

19

 (35)

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

 

Francia

 

203

 (35)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

 

284

 (35)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

771

 (35)

 

 

 

 

Unione

 

1 279

 (35)

 

 

 

 

TAC

 

1 279

 (35)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

 

3

 (36)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

9

 (36)

 

 

 

 

Irlanda

 

170

 (36)

 

 

 

 

Paesi Bassi

1

 (36)

 

 

 

 

Regno Unito

74

 (36)

 

 

 

 

Unione

 

257

 (36)

 

 

 

 

TAC

 

257

 (36)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

 

18

 (37)

TAC analitico

 

 

Francia

 

294

 (37)

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

 

Irlanda

 

461

 (37)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

0

 (37)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

32

 (37)

 

 

 

 

Unione

 

805

 (37)

 

 

 

 

TAC

 

805

 (37)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

 

37

 (38)

TAC analitico

 

 

Francia

 

721

 (38)

 

 

 

 

Paesi Bassi

21

 (38)

 

 

 

 

Regno Unito

79

 (38)

 

 

 

 

Unione

 

858

 (38)

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

 

9

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

8

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

8

 

 

 

 

 

Francia

 

48

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

38

 

 

 

 

 

Regno Unito

2 811

 

 

 

 

 

Unione

 

2 922

 

 

 

 

 

TAC

 

2 922

 

 

 

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

 

671

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

2 615

 (39)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

764

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 851

 (39)

 

 

 

 

Unione

 

5 901

 

 

 

 

 

TAC

 

5 901

 

 

 

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

 

506

 (40)

TAC analitico

 

 

Spagna

 

5 620

 (41)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

6 820

 (41)

 

 

 

 

Irlanda

 

3 101

 (41)

 

 

 

 

Regno Unito

2 685

 (41)

 

 

 

 

Unione

 

18 732

 

 

 

 

 

TAC

 

18 732

 

 

 

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

 

993

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

801

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

1 794

 

 

 

 

 

TAC

 

1 794

 

 

 

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

 

2 144

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

107

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Portogallo

 

71

 

 

 

 

 

Unione

 

2 322

 

 

 

 

 

TAC

 

2 322

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(ANF/2AC4-C)

Belgio

 

498

 (42)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

1 098

 (42)

 

 

 

 

Germania

 

536

 (42)

 

 

 

 

Francia

 

102

 (42)

 

 

 

 

Paesi Bassi

377

 (42)

 

 

 

 

Svezia

 

13

 (42)

 

 

 

 

Regno Unito

11 461

 (42)

 

 

 

 

Unione

 

14 085

 (42)

 

 

 

 

TAC

 

14 085

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

 

51

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

1 305

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

 

21

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

18

 

 

 

 

 

Regno Unito

305

 

 

 

 

 

Unione

 

1 700

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

 

286

 (43)

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

327

 (43)

 

 

 

 

Spagna

 

307

 

 

 

 

 

Francia

 

3 525

 (43)

 

 

 

 

Irlanda

 

797

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

276

 (43)

 

 

 

 

Regno Unito

2 453

 (43)

 

 

 

 

Unione

 

7 971

 

 

 

 

 

TAC

 

7 971

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

 

3 262

 (44)

TAC analitico

 

 

Germania

 

364

 (44)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Spagna

 

1 296

 (44)

 

 

 

 

Francia

 

20 932

 (44)

 

 

 

 

Irlanda

 

2 675

 (44)

 

 

 

 

Paesi Bassi

422

 (44)

 

 

 

 

Regno Unito

6 348

 (44)

 

 

 

 

Unione

 

35 299

 (44)

 

 

 

 

TAC

 

35 299

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

 

1 372

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

7 636

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

9 008

 

 

 

 

 

TAC

 

9 008

 

 

 

 

 


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

 

3 353

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

3

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Portogallo

 

667

 

 

 

 

 

Unione

 

4 023

 

 

 

 

 

TAC

 

4 023

 

 

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

 

10

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 768

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

112

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

 

 

Svezia

 

209

 

 

 

 

 

Unione

 

2 101

 

 

 

 

 

TAC

 

2 193

 

 

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

206

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 416

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

901

 

 

 

 

 

Francia

 

1 571

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

155

 

 

 

 

 

Svezia

 

143

 

 

 

 

 

Regno Unito

23 361

 

 

 

 

 

Unione

 

27 753

 

 

 

 

 

Norvegia

 

7 900

 

 

 

 

 

TAC

 

35 653

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

20 644


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

 

707

 (45)

TAC analitico

Unione

 

707

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

 

23

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

28

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

1 155

 

 

 

 

 

Irlanda

 

824

 

 

 

 

 

Regno Unito

8 442

 

 

 

 

 

Unione

 

10 472

 

 

 

 

 

TAC

 

10 472

 

 

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgio

 

4

 (46)

TAC analitico

 

 

Germania

 

5

 (46)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

219

 (46)

 

 

 

 

Irlanda

 

651

 (46)

 

 

 

 

Regno Unito

3 094

 (46)

 

 

 

 

Unione

 

3 973

 

 

 

 

 

TAC

 

3 973

 

 

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

 

121

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

7 239

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

2 413

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 086

 

 

 

 

 

Unione

 

10 859

 

 

 

 

 

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07 A.)

Belgio

 

50

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

228

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

1 366

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 512

 

 

 

 

 

Unione

 

3 156

 

 

 

 

 

TAC

 

3 156

 

 

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

 

1 166

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

4

 

 

 

 

 

Svezia

 

125

 

 

 

 

 

Unione

 

1 295

 

 

 

 

 

TAC

 

1 660

 

 

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

329

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 424

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

370

 

 

 

 

 

Francia

 

2 140

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

823

 

 

 

 

 

Svezia

 

3

 

 

 

 

 

Regno Unito

10 293

 

 

 

 

 

Unione

 

15 382

 

 

 

 

 

Norvegia

 

1 216

 (47)

 

 

 

 

TAC

 

17 158

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

10 801


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

 

3

 (48)

TAC analitico

 

 

Francia

 

57

 (48)

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

 

Irlanda

 

273

 (48)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

604

 (48)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

 

937

 (48)

 

 

 

 

TAC

 

937

 (48)

 

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

 

2

 (49)

TAC analitico

 

 

Francia

 

25

 (49)

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

 

Irlanda

 

415

 (49)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

0

 (48)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

279

 (49)

 

 

 

 

Unione

 

721

 (49)

 

 

 

 

TAC

 

721

 (49)

 

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

 

92

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

5 644

 

 

 

 

 

Irlanda

 

4 072

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

46

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 009

 

 

 

 

 

Unione

 

10 863

 

 

 

 

 

TAC

 

10 863

 

 

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Spagna

 

1 016

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 524

 

 

 

 

 

Unione

 

2 540

 

 

 

 

 

TAC

 

2 540

 

 

 

 

 


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e

Pollachius pollachius

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

 

190

 (50)

TAC precauzionale

 

 

 

Unione

 

190

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

 

3 136

 (51)

TAC analitico

 

 

Svezia

 

267

 (51)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

3 403

 

 

 

 

 

TAC

 

3 403

 

 

 

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

56

 (52)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

2 278

 (52)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

261

 (52)

 

 

 

 

Francia

 

504

 (52)

 

 

 

 

Paesi Bassi

131

 (52)

 

 

 

 

Regno Unito

710

 (52)

 

 

 

 

Unione

 

3 940

 (52)

 

 

 

 

TAC

 

3 940

 

 

 

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

 

582

 (53)

TAC analitico

 

 

Spagna

 

18 667

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

28 827

 (53)

 

 

 

 

Irlanda

 

3 493

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

376

 (53)

 

 

 

 

Regno Unito

11 380

 (53)

 

 

 

 

Unione

 

63 325

 

 

 

 

 

TAC

 

63 325

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

75

Spagna

3 012

Francia

3 012

Irlanda

376

Paesi Bassi

38

Regno Unito

1 694

Unione

8 206


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

19

 (54)

TAC analitico

 

 

Spagna

 

12 995

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

29 183

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

38

 (54)

 

 

 

 

Unione

 

42 235

 

 

 

 

 

TAC

 

42 235

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

6 e 7; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

4

Spagna

3 764

Francia

6 776

Paesi Bassi

11

Unione

10 555


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

 

5 600

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

538

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Portogallo

 

2 614

 

 

 

 

 

Unione

 

8 752

 

 

 

 

 

TAC

 

8 752

 

 

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

 

0

 

TAC analitico

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

 

Unione

 

0

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

 

49 845

 (55)

TAC analitico

 

 

Germania

 

19 380

 (55)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Spagna

 

42 258

 (55)  (56)

 

 

 

 

Francia

 

34 688

 (55)

 

 

 

 

Irlanda

 

38 599

 (55)

 

 

 

 

Paesi Bassi

60 780

 (55)

 

 

 

 

Portogallo

 

3 926

 (55)  (56)

 

 

 

 

Svezia

 

12 330

 (55)

 

 

 

 

Regno Unito

64 678

 (55)

 

 

 

 

Unione

 

326 484

 (55)  (57)

 

 

 

 

Norvegia

 

99 900

 

 

 

 

 

Isole Fær Øer

10 000

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

 

35 806

 

TAC analitico

 

 

Portogallo

 

8 951

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

44 757

 (58)

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

 

190 809

 (59)  (60)

TAC analitico

 

 

Isole Fær Øer

37 500

 (61)  (62)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(L/W/2AC4-C)

Belgio

 

368

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

1 012

 

 

 

 

 

Germania

 

130

 

 

 

 

 

Francia

 

277

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

842

 

 

 

 

 

Svezia

 

11

 

 

 

 

 

Regno Unito

4 145

 

 

 

 

 

Unione

 

6 785

 

 

 

 

 

TAC

 

6 785

 

 

 

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(BLI/5B67-)

Germania

 

113

 

TAC analitico

 

 

Estonia

 

17

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Spagna

 

356

 

 

 

 

 

Francia

 

8 126

 

 

 

 

 

Irlanda

 

31

 

 

 

 

 

Lituania

 

7

 

 

 

 

 

Polonia

 

3

 

 

 

 

 

Regno Unito

2 066

 

 

 

 

 

Altri

 

31

 (63)

 

 

 

 

Unione

 

10 750

 

 

 

 

 

Norvegia

 

250

 (64)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

150

 (65)

 

 

 

 

TAC

 

11 150

 

 

 

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

 (66)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

 

132

 (66)

 

 

 

 

Francia

 

3

 (66)

 

 

 

 

Lituania

 

1

 (66)

 

 

 

 

Regno Unito

1

 (66)

 

 

 

 

Altri

 

0

 (66)

 

 

 

 

Unione

 

137

 (66)

 

 

 

 

TAC

 

137

 (66)

 

 

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

2

 

 

 

 

 

Irlanda

 

2

 

 

 

 

 

Francia

 

15

 

 

 

 

 

Regno Unito

9

 

 

 

 

 

Altri

 

2

 (67)

 

 

 

 

Unione

 

32

 

 

 

 

 

TAC

 

32

 

 

 

 

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

 

2

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

1

 

 

 

 

 

Svezia

 

2

 

 

 

 

 

Unione

 

5

 

 

 

 

 

TAC

 

5

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

26

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

 

26

 

 

 

 

 

Francia

 

26

 

 

 

 

 

Regno Unito

26

 

 

 

 

 

Altri

 

13

 (68)

 

 

 

 

Unione

 

117

 

 

 

 

 

TAC

 

117

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell’Unione della zona 3 a

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

13

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

101

 

 

 

 

 

Germania

 

13

 

 

 

 

 

Svezia

 

39

 

 

 

 

 

Regno Unito

13

 

 

 

 

 

Unione

 

179

 

 

 

 

 

TAC

 

179

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell’Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

 

27

 (69)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

424

 (69)

 

 

 

 

Germania

 

262

 (69)

 

 

 

 

Francia

 

236

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

9

 

 

 

 

 

Svezia

 

18

 (69)

 

 

 

 

Regno Unito

3 261

 (69)

 

 

 

 

Unione

 

4 237

 

 

 

 

 

TAC

 

4 237

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

 

9

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

6

 

 

 

 

 

Germania

 

6

 

 

 

 

 

Francia

 

6

 

 

 

 

 

Regno Unito

6

 

 

 

 

 

Unione

 

33

 

 

 

 

 

TAC

 

33

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

 

46

 (70)

TAC precauzionale

Danimarca

 

8

 (70)

 

 

 

 

Germania

 

166

 (70)

 

 

 

 

Irlanda

 

898

 

 

 

 

 

Spagna

 

3 361

 

 

 

 

 

Francia

 

3 583

 (70)

 

 

 

 

Portogallo

 

8

 

 

 

 

 

Regno Unito

4 126

 (70)

 

 

 

 

Unione

 

12 196

 

 

 

 

 

Norvegia

 

8 000

 (71)  (72)  (73)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

200

 (74)  (75)

 

 

 

 

TAC

 

20 396

 

 

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

 

9

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

1 187

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

 

33

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

 

13

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

 

 

Regno Unito

106

 

 

 

 

 

Unione

 

1 350

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

 

10 093

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

29

 

 

 

 

 

Svezia

 

3 611

 

 

 

 

 

Unione

 

13 733

 

 

 

 

 

TAC

 

13 733

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NEP/2AC4-C)

Belgio

 

1 203

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

1 203

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

18

 

 

 

 

 

Francia

 

35

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

619

 

 

 

 

 

Regno Unito

19 924

 

 

 

 

 

Unione

 

23 002

 

 

 

 

 

TAC

 

23 002

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

 

568

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

0

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

32

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

 

600

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

 

32

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

129

 

 

 

 

 

Irlanda

 

215

 

 

 

 

 

Regno Unito

15 523

 

 

 

 

 

Unione

 

15 899

 

 

 

 

 

TAC

 

15 899

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

 

1 009

 (76)

TAC analitico

 

 

Francia

 

4 089

 (76)

 

 

 

 

Irlanda

 

6 201

 (76)

 

 

 

 

Regno Unito

5 516

 (76)

 

 

 

 

Unione

 

16 815

 (76)

 

 

 

 

TAC

 

16 815

 (76)

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

 

233

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

3 653

 

 

 

 

 

Unione

 

3 886

 

 

 

 

 

TAC

 

3 886

 

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spagna

 

2,7

 (77)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

0,0

 (77)

 

 

 

 

Unione

 

2,7

 (77)

 

 

 

 

TAC

 

2,7

 (77)

 

 

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

 

97

 (78)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

 

289

 (78)

 

 

 

 

Unione

 

386

 (78)  (79)

 

 

 

 

TAC

 

386

 (78)  (79)

 

 

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

1 537

 

TAC analitico

 

 

Svezia

 

828

 

 

 

 

 

Unione

 

2 365

 

 

 

 

 

TAC

 

4 430

 

 

 

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

 

892

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

8

 

 

 

 

 

Svezia

 

36

 

 

 

 

 

Regno Unito

264

 

 

 

 

 

Unione

 

1 200

 

 

 

 

 

TAC

 

1 200

 

 

 

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

 

200

 

TAC analitico

 

 

Svezia

 

123

 (80)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

 

323

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

da fissare

 (81)

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

 (81)  (82)

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

 

TAC

da fissare

 (81)  (82)

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

 

102

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

13 231

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

68

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

2 545

 

 

 

 

 

Svezia

 

709

 

 

 

 

 

Unione

 

16 655

 

 

 

 

 

TAC

 

19 647

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

 

1 016

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

11

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Svezia

 

114

 

 

 

 

 

Unione

 

1 141

 

 

 

 

 

TAC

 

1 141

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

5 522

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

17 946

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

5 177

 

 

 

 

 

Francia

 

1 035

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

34 510

 

 

 

 

 

Regno Unito

25 538

 

 

 

 

 

Unione

 

89 728

 

 

 

 

 

Norvegia

 

10 280

 (83)

 

 

 

 

TAC

 

146 852

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

56 041


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

 

9

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

 

261

 

 

 

 

 

Regno Unito

388

 

 

 

 

 

Unione

 

658

 

 

 

 

 

TAC

 

658

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

 

115

 

TAC analitico

Francia

 

50

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

1 442

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

35

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 148

 

 

 

 

 

Unione

 

2 790

 

 

 

 

 

TAC

 

2 790

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Francia

 

11

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

 

63

 

 

 

 

 

Unione

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

 

1 498

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

4 993

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Regno Unito

2 663

 

 

 

 

 

Unione

 

9 154

 

 

 

 

 

TAC

 

9 154

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

 

466

 

TAC precauzionale

 

Francia

 

842

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

255

 

 

 

 

 

Regno Unito

440

 

 

 

 

 

Unione

 

2 003

 

 

 

 

 

TAC

 

2 003

 

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

 

4

 (84)

TAC precauzionale

Francia

 

8

 (84)

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento.

Irlanda

 

30

 (84)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

17

 (84)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

8

 (84)

 

 

 

 

Unione

 

67

 (84)

 

 

 

 

TAC

 

67

 (84)

 

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

 

59

 

TAC precauzionale

 

Francia

 

237

 

 

 

 

 

Portogallo

 

59

 

 

 

 

 

Unione

 

355

 

 

 

 

 

TAC

 

355

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

 

3

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

114

 

 

 

 

 

Irlanda

 

34

 

 

 

 

 

Regno Unito

87

 

 

 

 

 

Unione

 

238

 

 

 

 

 

TAC

 

238

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

 

378

 (85)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

 

23

 (85)

 

 

 

 

Francia

 

8 712

 (85)

 

 

 

 

Irlanda

 

929

 (85)

 

 

 

 

Regno Unito

2 121

 (85)

 

 

 

 

Unione

 

12 163

 (85)

 

 

 

 

TAC

 

12 163

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

 

252

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 230

 

 

 

 

 

Unione

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Spagna

 

187

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

21

 

 

 

 

 

Unione

 

208

 

 

 

 

 

TAC

 

208

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

 

246

 (86)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

 

8

 (86)  (87)

 

 

 

 

Unione

 

254

 (86)

 

 

 

 

TAC

 

254

 (86)

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

 

28

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

3 292

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

8 314

 

 

 

 

 

Francia

 

19 567

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

83

 

 

 

 

 

Svezia

 

452

 

 

 

 

 

Regno Unito

6 374

 

 

 

 

 

Unione

 

38 110

 

 

 

 

 

Norvegia

 

41 703

 (88)

 

 

 

 

TAC

 

79 813

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

 

350

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

3 479

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

401

 

 

 

 

 

Regno Unito

3 110

 

 

 

 

 

Unione

 

7 340

 

 

 

 

 

Norvegia

 

940

 (89)

 

 

 

 

TAC

 

8 280

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

 

880

 (90)

TAC analitico

 

 

Unione

 

880

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

 

6

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 245

 

 

 

 

 

Irlanda

 

1 491

 

 

 

 

 

Regno Unito

434

 

 

 

 

 

Unione

 

3 176

 

 

 

 

 

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e

Scophthalmus rhombus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(T/B/2AC4-C)

Belgio

 

477

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

1 018

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

260

 

 

 

 

 

Francia

 

123

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

3 609

 

 

 

 

 

Svezia

 

7

 

 

 

 

 

Regno Unito

1 004

 

 

 

 

 

Unione

 

6 498

 

 

 

 

 

TAC

 

6 498

 

 

 

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SRX/2AC4-C)

Belgio

 

292

 (91)  (92)  (93)  (94)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

11

 (91)  (92)  (93)

 

 

 

 

Germania

 

14

 (91)  (92)  (93)

 

 

 

 

Francia

 

46

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Paesi Bassi

249

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Regno Unito

1 125

 (91)  (92)  (93)  (94)

 

 

 

 

Unione

 

1 737

 (91)  (93)

 

 

 

 

TAC

 

1 737

 (93)

 

 

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell’Unione della zona 3 a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

 

37

 (95)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

 

10

 (95)

 

 

 

 

Unione

 

47

 (95)

 

 

 

 

TAC

 

47

 

 

 

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

 

920

 (96)  (97)  (98)  (99)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

 

5

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Francia

 

4 127

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Germania

 

12

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Irlanda

 

1 329

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Lituania

 

21

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Paesi Bassi

4

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Portogallo

 

23

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Spagna

 

1 111

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Regno Unito

2 632

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

Unione

 

10 184

 (96)  (97)  (98)  (99)

 

 

 

 

TAC

 

10 184

 (98)  (99)

 

 

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell’Unione della zona 7d

(SRX/07D.)

Belgio

 

133

 (100)  (101)  (102)  (103)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 112

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Paesi Bassi

7

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Regno Unito

222

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

Unione

 

1 474

 (100)  (101)  (102)  (103)

 

 

 

 

TAC

 

1 474

 (103)

 

 

 

 


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

acque dell’Unione delle zone 7d e 7e

(RJU/7DE.)

Belgio

 

21

 (104)

TAC precauzionale

Estonia

 

0

 (104)

 

 

 

 

Francia

 

105

 (104)

 

 

 

 

Germania

 

0

 (104)

 

 

 

 

Irlanda

 

27

 (104)

 

 

 

 

Lituania

 

0

 (104)

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

0

 (104)

 

 

 

 

Portogallo

 

0

 (104)

 

 

 

 

Spagna

 

23

 (104)

 

 

 

 

Regno Unito

 

58

 (104)

 

 

 

 

Unione

 

234

 (104)

 

 

 

 

TAC

 

234

 (104)

 

 

 

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

acque dell’Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

 

10

 (105)  (106)

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 805

 (105)  (106)

 

 

 

 

Portogallo

 

1 463

 (105)  (106)

 

 

 

 

Spagna

 

1 471

 (105)  (106)

 

 

 

 

Regno Unito

10

 (105)  (106)

 

 

 

 

Unione

 

4 759

 (105)  (106)

 

 

 

 

TAC

 

4 759

 (106)

 

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

(GHL/2A-C46)

Danimarca

 

14

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

25

 

 

 

 

 

Estonia

 

14

 

 

 

 

 

Spagna

 

14

 

 

 

 

 

Francia

 

231

 

 

 

 

 

Irlanda

 

14

 

 

 

 

 

Lituania

 

14

 

 

 

 

 

Polonia

 

14

 

 

 

 

 

Regno Unito

910

 

 

 

 

 

Unione

 

1 250

 

 

 

 

 

Norvegia

 

1 250

 (107)

 

 

 

 

TAC

 

2 500

 

 

 

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

 

581

 (108)  (109)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

19 998

 (108)  (109)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

606

 (108)  (109)

 

 

 

 

Francia

 

1 830

 (108)  (109)

 

 

 

 

Paesi Bassi

1 842

 (108)  (109)

 

 

 

 

Svezia

 

5 459

 (108)  (109)  (110)

 

 

 

 

Regno Unito

1 706

 (108)  (109)

 

 

 

 

Unione

 

32 022

 (108)  (109)

 

 

 

 

Norvegia

 

191 059

 (111)

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

11 999

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

3 113

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

 

23 416

 (112)

TAC analitico

 

 

Spagna

 

25

 (112)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

 

195

 (112)

 

 

 

 

Francia

 

15 612

 (112)

 

 

 

 

Irlanda

 

78 052

 (112)

 

 

 

 

Lettonia

 

144

 (112)

 

 

 

 

Lituania

 

144

 (112)

 

 

 

 

Paesi Bassi

34 147

 (112)

 

 

 

 

Polonia

 

1 649

 (112)

 

 

 

 

Regno Unito

214 647

 (112)

 

 

 

 

Unione

 

368 031

 (112)

 

 

 

 

Norvegia

 

16 492

 (113)  (114)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

34 856

 (115)

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone e nei periodi seguenti:

 

acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

acque norvegesi della zona 2a

acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

14 132

1 904

1 948

Francia

9 422

1 268

1 299

Irlanda

47 107

6 349

6 494

Paesi Bassi

20 609

2 776

2 841

Regno Unito

129 549

17 463

17 860

Unione

220 819

29 760

30 442


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

 

34 708

 (116)

TAC analitico

 

 

Francia

 

230

 (116)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

7 174

 (116)

 

 

 

 

Unione

 

42 112

 

 

 

 

 

TAC

 

922 064

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

8b (MAC/*08B.)

Spagna

2 915

Francia

19

Portogallo

602


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

14 453

 

TAC analitico

 

 

Unione

 

14 453

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

 

447

 

TAC analitico

 

 

Germania

 

26

 (117)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Paesi Bassi

43

 (117)

 

 

 

 

Svezia

 

17

 

 

 

 

 

Unione

 

533

 

 

 

 

 

TAC

 

533

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SOL/24-C.)

Belgio

 

1 461

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

668

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Germania

 

1 169

 

 

 

 

 

Francia

 

292

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

13 194

 

 

 

 

 

Regno Unito

751

 

 

 

 

 

Unione

 

17 535

 

 

 

 

 

Norvegia

 

10

 (118)

 

 

 

 

TAC

 

17 545

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

 

46

 

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

11

 

 

 

 

 

Unione

 

57

 

 

 

 

 

TAC

 

57

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

 

213

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

3

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

 

77

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

68

 

 

 

 

 

Regno Unito

96

 

 

 

 

 

Unione

 

457

 

 

 

 

 

TAC

 

457

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Francia

 

6

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

 

36

 

 

 

 

 

Unione

 

42

 

 

 

 

 

TAC

 

42

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

 

753

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

1 506

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Regno Unito

538

 

 

 

 

 

Unione

 

2 797

 

 

 

 

 

TAC

 

2 797

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

 

52

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

556

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Regno Unito

870

 

 

 

 

 

Unione

 

1 478

 

 

 

 

 

TAC

 

1 478

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

 

1 032

 

TAC analitico

 

 

Francia

 

103

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

52

 

 

 

 

 

Regno Unito

465

 

 

 

 

 

Unione

 

1 652

 

 

 

 

 

TAC

 

1 652

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

 

27

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

55

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Irlanda

 

148

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

44

 

 

 

 

 

Regno Unito

55

 

 

 

 

 

Unione

 

329

 

 

 

 

 

TAC

 

329

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

 

45

 

TAC analitico

 

 

Spagna

 

8

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Francia

 

3 361

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

252

 

 

 

 

 

Unione

 

3 666

 

 

 

 

 

TAC

 

3 666

 

 

 

 

 


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

 

323

 

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

 

535

 

 

 

 

 

Unione

 

858

 

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

 

8 920

 (119)  (120)

TAC analitico

 

 

Germania

 

19

 (119)  (120)

 

 

 

 

Svezia

 

3 375

 (119)  (120)

 

 

 

 

Unione

 

12 314

 (119)  (120)

 

 

 

 

TAC

 

13 312

 (120)

 

 

 

 


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

0

 (121)  (122)

TAC analitico

 

 

Danimarca

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Germania

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Francia

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Svezia

 

0

 (121)  (122)  (123)

 

 

 

 

Regno Unito

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Unione

 

0

 (121)  (122)

 

 

 

 

Norvegia

 

0

 (121)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

0

 (121)  (124)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (121)

 

 

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

 

8

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

489

 

 

 

 

 

Germania

 

8

 

 

 

 

 

Francia

 

105

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

105

 

 

 

 

 

Regno Unito

791

 

 

 

 

 

Unione

 

1 506

 

 

 

 

 

TAC

 

1 506

 

 

 

 

 


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

acque dell’Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

 

20

 (125)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

 

4

 (125)

Spagna

 

10

 (125)

Francia

 

83

 (125)

Irlanda

 

53

 (125)

Paesi Bassi

 

0

 (125)

Portogallo

 

0

 (125)

Regno Unito

 

100

 (125)

Unione

 

270

 (125)

TAC

 

270

 (125)


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

 

12

 (126)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

5 311

 (126)

 

 

 

 

Germania

 

469

 (126)  (127)

 

 

 

 

Spagna

 

99

 (126)

 

 

 

 

Francia

 

441

 (126)  (127)

 

 

 

 

Irlanda

 

334

 (126)

 

 

 

 

Paesi Bassi

3 197

 (126)  (127)

 

 

 

 

Portogallo

 

11

 (126)

 

 

 

 

Svezia

 

75

 (126)

 

 

 

 

Regno Unito

1 264

 (126)  (127)

 

 

 

 

Unione

 

11 213

 

 

 

 

 

Norvegia

 

2 550

 (128)

 

 

 

 

TAC

 

13 763

 

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

 

6 821

 (129)  (131)

TAC analitico

 

 

Germania

 

5 322

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Spagna

 

7 260

 (131)  (133)

 

 

 

 

Francia

 

2 739

 (129)  (130)  (131)  (133)

 

 

 

 

Irlanda

 

17 726

 (129)  (131)

 

 

 

 

Paesi Bassi

21 356

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Portogallo

 

699

 (131)  (133)

 

 

 

 

Svezia

 

675

 (129)  (131)

 

 

 

 

Regno Unito

6 419

 (129)  (130)  (131)

 

 

 

 

Unione

 

69 017

 (131)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

1 600

 (132)

 

 

 

 

TAC

 

70 617

 

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

 

10 015

 (134)

TAC analitico

 

 

Francia

 

174

 

 

 

 

 

Portogallo

 

990

 (134)

 

 

 

 

Unione

 

11 179

 

 

 

 

 

TAC

 

11 179

 

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

 

30 237

 (135)

TAC analitico

 

 

Portogallo

 

86 634

 (135)

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Unione

 

116 871

 

 

 

 

 

TAC

 

116 871

 

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; acque dell’Unione della zona Copace (136)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

da fissare

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

 (137)

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

 

TAC

da fissare

 (137)

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell’Unione della zona Copace (138)

(JAX/341PRT)

Portogallo

da fissare

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

 (139)

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

 

TAC

da fissare

 (139)

 

 

 

 


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell’Unione della zona Copace (140)

(JAX/341SPN)

Spagna

da fissare

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

 (141)

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

 

TAC

da fissare

 (141)

 

 

 

 


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2019

 

2020

 

 

 

 

Danimarca

54 949

 (142)  (144)

64 940

 (142)  (147)

TAC analitico

 

Germania

11

 (142)  (143)  (144)

12

 (142)  (143)  (147)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

40

 (142)  (143)  (144)

48

 (142)  (143)  (147)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

55 000

 (142)  (144)

65 000

 (142)  (147)

 

 

 

Norvegia

14 500

 (145)

14 500

 (145)

 

 

 

Isole Fær Øer

5 000

 (146)

5 000

 (146)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Pesce industriale

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

 

800

 (148)  (149)

TAC precauzionale

 

 

Unione

 

800

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell’Unione delle zone 5b, 6 e 7

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

 

 

Norvegia

 

280

 (150)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

 

60

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

 

5 500

 

 

 

 

 

Germania

 

620

 

 

 

 

 

Francia

 

255

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

440

 

 

 

 

 

Svezia

Non pertinente

 (151)

 

 

 

 

Regno Unito

4 125

 

 

 

 

 

Unione

 

11 000

 (152)

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

 

 

Norvegia

 

6 750

 (153)  (154)

 

 

 

 

Isole Fær Øer

150

 (155)

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l’attività di pesca.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(8)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

3 000

(9)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(10)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

2 000

(11)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(12)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(13)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito.

50 000

(15)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(17)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(18)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(19)  Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

(22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

(24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

Mull of Kintyre (55° 17.9′ N, 05° 47.8′ O);

un punto con le coordinate 55° 04′ N, 05° 23′ O; e

Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).

(26)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

(27)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

a ovest dalla costa dell’Irlanda;

a est dalla costa del Regno Unito.

(28)  La zona è aumentata dell’area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

a ovest dalla costa dell’Irlanda;

a est dalla costa del Regno Unito.

(29)  Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

(30)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Il TAC e i contingenti degli Stati membri saranno modificati dopo la formulazione del parere scientifico per questo stock. Il TAC e il contingente per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono stati fissati nel regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 1).

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(33)  Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(34)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(35)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

(36)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(37)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

(38)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4; nelle acque dell’Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

(39)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

(40)  Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(41)  Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

(42)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6; nelle acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

(43)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

(44)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

(45)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(46)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell’Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

(47)  Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(48)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

(49)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

(50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(51)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(52)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(53)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2 a 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(55)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %.

(56)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(57)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

190 809

(58)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

190 809

(59)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(60)  Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

40 000

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

18 %

(61)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(62)  Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

9 375

(63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(64)  Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(65)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.

(66)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(67)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(68)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(69)  Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

(70)  Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(71)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

3 000

(72)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(73)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

2 000

(74)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(75)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

75

(76)  Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

795

Francia

498

Irlanda

957

Regno Unito

387

Unione

2 637

(77)  Esclusivamente per le catture prelevate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

2 tonnellate nell’unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);

0,7 tonnellate nell’unità funzionale 31 nell’arco di 7 giorni in luglio.

(78)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(79)  Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito nell’unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30):

77

(80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(81)  La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(82)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

(83)  di cui non più di 300 tonnellate possono essere prelevate nel Skagerrak (PLE/*03AN.).

(84)  Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

(85)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

(86)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(87)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

(88)  Può essere prelevato unicamente nelle acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(89)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

(90)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(91)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(92)  Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(93)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell’Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(94)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(95)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

(96)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(97)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(98)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito nelle acque dell’Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

acque dell’Unione delle zone 7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

 

17

 

TAC precauzionale

 

 

Estonia

 

0

 

 

 

 

 

Francia

 

79

 

 

 

 

 

Germania

 

0

 

 

 

 

 

Irlanda

 

25

 

 

 

 

 

Lituania

 

0

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

 

 

Portogallo

 

0

 

 

 

 

 

Spagna

 

21

 

 

 

 

 

Regno Unito

50

 

 

 

 

 

Unione

 

192

 

 

 

 

 

TAC

 

192

 

 

 

 

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate.

(99)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(100)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(101)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(102)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(103)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(104)  Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52per le zone ivi specificate.

(105)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(106)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 16 e 52 per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

 

0

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

13

 

 

 

 

Portogallo

 

10

 

 

 

 

Spagna

 

10

 

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

Unione

 

33

 

 

 

 

TAC

 

33

 

 

 

 


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

 

0

TAC precauzionale

 

 

Francia

 

20

 

 

 

 

Portogallo

 

15

 

 

 

 

Spagna

 

15

 

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

 

Unione

 

50

 

 

 

 

TAC

 

50

 

 

 

 

(107)  Da prelevare nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(108)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle due zone seguenti:

 

acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

78

80

Danimarca

2 695

2 756

Germania

82

84

Francia

247

252

Paesi Bassi

248

254

Svezia

736

753

Regno Unito

230

235

Unione

4 316

4 414

(109)  Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(110)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

271

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(111)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

55 397

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

3 000

(112)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(113)  Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(114)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

38 212

(115)  Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell’Unione) (MAC/*24N59).

(116)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(117)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell’Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

(118)  Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

(119)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(120)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(121)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(122)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(123)  Inclusi i cicerelli.

(124)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

(125)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell’ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all’obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 16 e 52. In deroga all’articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l’attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l’elenco delle navi partecipanti.

(126)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(127)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

(128)  Può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

(129)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

(130)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(131)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(132)  Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

(133)  Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

(134)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

(135)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

(136)  Acque circostanti le Azzorre.

(137)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(138)  Acque circostanti Madera.

(139)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(140)  Acque circostanti le Isole Canarie.

(141)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

(142)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(143)  Contingente da pescare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(144)  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

(145)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(146)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(147)  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

(148)  Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(149)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

400

(150)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(151)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(152)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(153)  Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(154)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(155)  Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).

Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k. Razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

12

 (1)

TAC analitico

Danimarca

11 724

 (1)

 

 

Germania

2 053

 (1)

 

 

Spagna

39

 (1)

 

 

Francia

506

 (1)

 

 

Irlanda

3 035

 (1)

 

 

Paesi Bassi

4 195

 (1)

 

 

Polonia

593

 (1)

 

 

Portogallo

39

 (1)

 

 

Finlandia

181

 (1)

 

 

Svezia

4 344

 (1)

 

 

Regno Unito

7 495

 (1)

 

 

Unione

34 216

 (1)

 

 

Isole Fær Øer

7 000

 (2)  (3)

 

 

Norvegia

30 794

 (2)  (4)

 

 

TAC

525 594

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

30 794

 

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

2

Danimarca

2 400

Germania

420

Spagna

8

Francia

103

Irlanda

621

Paesi Bassi

858

Polonia

121

Portogallo

8

Finlandia

37

Svezia

889

Regno Unito

1 533


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

2 600

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

322

 

Spagna

2 900

 

Irlanda

322

 

Francia

2 387

 

Portogallo

2 900

 

Regno Unito

10 087

 

Unione

21 518

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 595

 (5)

TAC analitico

Regno Unito

355

 (5)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

1 950

 (5)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

5 038

 (8)

TAC analitico

Spagna

11 688

 (8)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 255

 (8)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

2 244

 (8)

 

 

Portogallo

2 418

 (8)

 

 

Regno Unito

3 286

 (8)

 

 

Altri Stati membri

366

 (6)  (8)

 

 

Unione

27 295

 (7)  (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

18

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

106

 

Regno Unito

761

 

Unione

885

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

75

 (9)

TAC analitico

 

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 (10)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

60

 (11)

TAC analitico

 

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 (12)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

0

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Germania

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

0

 

 

 

Tutti gli Stati membri

0

 (13)

 

 

Unione

0

 (14)

 

 

Norvegia

0

 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

236

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

142

 

Regno Unito

722

 

Unione

1 100

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

1 100

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

75

 

Francia

120

 

Paesi Bassi

105

 

Regno Unito

1 100

 

Unione

2 500

 (15)

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

552

 

TAC analitico

Francia

1 225

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

108

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

1 885

 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

1 000

 

Unione

2 000

 

Norvegia

1 200

 

Isole Fær Øer

1 200

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 400

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

1 400

 

Unione

2 800

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

328

 

Regno Unito

182

 

Unione

2 550

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

52

 

TAC analitico

Germania

322

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

1 571

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

52

 

 

 

Regno Unito

603

 

 

 

Unione

2 600

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

25

 (17)

TAC analitico

Regno Unito

25

 (17)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

50

 (17)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

1 800

 (18)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925

 (19)

TAC analitico

Unione

1 925

 (19)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

575

 (19)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 289

 

TAC analitico

Regno Unito

226

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

4 515

 (20)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

575

 

 

 

Isole Fær Øer

110

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214S)

Estonia

0

 

TAC analitico

Germania

0

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

0

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Lettonia

0

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

Polonia

0

 

 

 

Portogallo

0

 

 

 

Regno Unito

0

 

 

 

Unione

0

 

 

 

TAC

0

 

 

 


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214D)

Estonia

26

 (21)  (22)

TAC analitico

Germania

519

 (21)  (22)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

91

 (21)  (22)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

48

 (21)  (22)

 

 

Irlanda

0

 (21)  (22)

 

 

Lettonia

9

 (21)  (22)

 

 

Paesi Bassi

0

 (21)  (22)

 

 

Polonia

47

 (21)  (22)

 

 

Portogallo

109

 (21)  (22)

 

 

Regno Unito

1

 (21)  (22)

 

 

Unione

850

 (21)  (22)

 

 

TAC

5 500

 (21)  (22)

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes mentella

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

766

 

TAC analitico

Spagna

95

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

84

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

405

 

 

 

Regno Unito

150

 

 

 

Unione

1 500

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

da fissare

 (23)  (24)

TAC analitico

 

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

13 686

 (25)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

655

 (26)  (27)  (28)

TAC analitico

Francia

3

 (26)  (27)  (28)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

5

 (26)  (27)  (28)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

663

 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvegia

561

 (26)  (27)

 

 

Isole Fær Øer

0

 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

1 976

 (30)

TAC analitico

Francia

10

 (30)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

14

 (30)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

2 000

 (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

1

 

TAC analitico

Germania

92

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

6

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

1

 

 

 

Unione

100

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

117

 (31)

TAC analitico

Francia

47

 (31)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

186

 (31)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

350

 (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Altre specie (32)

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

281

 

TAC analitico

Francia

253

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

166

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

700

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Pesce piatto

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

9

 

TAC analitico

Francia

7

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

34

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

50

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Catture accessorie (33)

Zona:

acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

800

 

TAC precauzionale

 

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

(5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio;

2.

i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

(11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40

(13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2019 e il 30 aprile 2020.

(15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

(16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

665

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(19)  Da pescare a sud di 68° N.

(20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

(21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(23)  La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

(26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

(30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42° 00' O

5

62° 00' N

40° 30' O

6

62° 00' N

40° 00' O

7

62° 40' N

40° 15' O

8

63° 09' N

39° 40' O

9

63° 30' N

37° 15' O

10

64° 20' N

35° 00' O

11

65° 15' N

32° 30' O

12

65° 15' N

29° 50' O

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(33)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

 (1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (1)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

 (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (2)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

95

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

397

 

Lettonia

95

 

Lituania

95

 

Polonia

324

 

Spagna

1 221

 

Francia

170

 

Portogallo

1 673

 

Regno Unito

795

 

Unione

4 865

 

TAC

8 531

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

 (3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (3)


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

52

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

52

 

Lituania

52

 

Unione

156

 

TAC

1 175

 


Specie:

Passera canadese

Argentina silus

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

 (4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (4)


Specie:

Passera canadese

Argentina silus

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

 (5)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (5)


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

 (6)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

128

 (6)

Lituania

128

 (6)

Polonia

227

 (6)

Unione

Non pertinente

 (6)  (7)

TAC

34 000

 


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

 (8)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

17 000

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

 (9)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

 (9)


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonia

0

 (12)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

0

 (12)

Lituania

0

 (12)

Polonia

0

 (12)

Spagna

0

 (12)

Portogallo

0

 (12)

Unione

0

 (12)

TAC

0

 (12)


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

 (14)

TAC analitico


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

340

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

347

 

Lettonia

48

 

Lituania

24

 

Spagna

4 650

 

Portogallo

1 944

 

Unione

7 353

 

TAC

12 542

 


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

62

 

Spagna

3 403

 

Portogallo

660

 

Unione

4 408

 

TAC

7 000

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

615

 

Lettonia

895

 

Lituania

895

 

Unione

3 300

 

TAC

18 100

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

 (15)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

513

 (15)

Lettonia

1 571

 (15)

Lituania

1 571

 (15)

Spagna

233

 (15)

Portogallo

2 354

 (15)

Unione

7 813

 (15)

TAC

8 590

 (15)


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

5 229

 

Unione

7 000

 

TAC

20 000

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

 (16)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

0

 (16)

Unione

0

 (16)

TAC

0

 (16)


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

333

 

Unione

588

 (17)

TAC

1 000

 


(1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2020.

(7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

29 467

(8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(10)  Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

 

Danimarca

33

 

Estonia

391

 (*1)

Spagna

64

 

Lettonia

123

 

Lituania

145

 

Polonia

25

 

Portogallo

17

 

(*1)  La commissione della NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2019 che l'Unione europea (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda St Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2020. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

(15)  Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 295

(16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

169,35

 (4)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

314,77

 (7)

Spagna

6 107,60

 (2)  (4)  (7)

Francia

6 026,60

 (2)  (3)  (4)

Croazia

952,53

 (6)

Italia

4 756,49

 (4)  (5)

Malta

390,24

 (4)

Portogallo

574,31

 (7)

Altri Stati membri

68,11

 (1)

Unione

19 360

 (2)  (3)  (4)  (5)

Assegnazione supplementare speciale

100

 (7)

TAC

36 000

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 509,07

 (9)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

1 047,82

 (9)  (10)

Altri Stati membri

128,81

 (8)  (9)

Unione

7 685,70

 (11)

TAC

13 200

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 712,18

 (12)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

299,03

 (12)

Unione

5 011,21

 

TAC

14 000

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

14,64

 (13)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Cipro

53,99

 (13)

Spagna

1 667,58

 (13)

Francia

123,77

 (13)

Grecia

1 103,91

 (13)

Italia

3 418,68

 (13)

Malta

405,58

 (13)

Unione

6 780,60

 (13)

TAC

9 583,07

 


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 891,01

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

16 312,85

 

Francia

5 203,15

 

Regno Unito

188,45

 

Portogallo

2 273,97

 

Unione

26 869,43

 (14)

TAC

33 600

 


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

905,86

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

297,70

 

Portogallo

633,94

 

Unione

1 837,50

 

TAC

24 000

 


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

8 055,73

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

4 428,60

 

Portogallo

3 058,33

 

Unione

15 542,66

 

TAC

62 500

 


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

22,88

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

380,48

 

Portogallo

46,44

 

Unione

449,80

 (15)

TAC

1 670

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

0

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

0

 

Unione

0

 

TAC

355

 


Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

1 271

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

1

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

27 062

 

Francia

152

 

Portogallo

5 363

 (16)

Unione

32 578

 

TAC

39 102

 


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

28 923

 (17)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

925,33

Francia

429,87

Unione

1 355,20

(3)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100

Unione

100

(4)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

122,15

Francia

120,53

Italia

95,13

Cipro

3,39

Malta

7,80

Unione

349,01

(5)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

95,13

Unione

95,13

(6)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

857,28

Unione

857,28

(7)  Come concordato durante la riunione annuale dell’ICCAT, nel 2020 l’Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un’assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

4,5

Spagna

87,3

Portogallo

8,2

Unione

100

(8)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(10)  36,34 tonnellate sono state assegnate al Portogallo per compensare una doppia deduzione del 2018.

(11)  Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

(12)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

(13)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

(14)  Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell’Unione che pescano l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

1 253.

(15)  Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05)

(16)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

(17)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

pm

 (1)

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

pm

 (2)

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

pm

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

pm

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

pm

 

TAC precauzionale


Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

pm

 (3)

TAC precauzionale


Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

pm

 

TAC precauzionale


Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

pm

 

TAC precauzionale


(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

a sud dal parallelo di latitudine 28° S;

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

ALLEGATO IF

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)

Unione

11

 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

17 647

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta..

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Unione

2 000

 (1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 (1)

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 


(1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

da fissare

 

Lituania

da fissare

 

Polonia

da fissare

 

Unione

da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-AE)

TAC

da fissare

 (1)

TAC precauzionale


(1)  TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:

Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E,

Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,

Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,

Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,

Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

29 501

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Italia

2 515

 

Spagna

45 682

 

 

 

 

Unione

77 698

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Unione

18,33

 (2)

TAC precauzionale

TAC

55

 (2)


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (3)

(TOT/F574WR)

Unione

da fissare

 (4)

TAC precauzionale

TAC

140

 (4)


(1)  Acque internazionali della sottozona 51.7 della FAO compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti ad est e a ovest.

(2)  Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. I palangari non devono avere più di 3 000 ami per trave e devono essere calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

(3)  Zona della sottozona 57.4 della FAO delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(4)  Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

500

 (1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 


(1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2018 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2020.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona»: la divisione CIEM 7e;

d)

«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

3.   LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   NAVI AUTORIZZATE

4.1

Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

«Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Regno Unito

222

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191

Regno Unito

176»

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

7.5.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

8.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui esso dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e la potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per l’attrezzo trainato e fisso, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l’utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica all’attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato II in funzione della scelta dell’attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell’appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione del cicerello

Image 1

ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone seguenti nella tabella sottostante sono chiuse alla pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60° 10' N - 01° 45' E

60° 10' N - 02° 00' E

60° 25' N - 01° 45' E

60° 25' N - 02° 00' E

dal 1° gennaio al 30 aprile

 

2

Long Hole

59° 07,35' N - 0° 31,04' O

59° 03,60' N - 0° 22,25' O

58° 59,35' N - 0° 17,85' O

58° 56,00' N - 0° 11,01' O

59° 56,60' N - 0° 08,85' O

58° 59,86' N - 0° 15,65' O

59° 03,50' N - 0° 20,00' O

59° 08,15' N - 0° 29,07' O

dal 1° gennaio al 31 marzo

 

3

Coral edge

58° 51,70' N - 03° 26,70' E

58° 40,66' N - 03° 34,60' E

58° 24, 00' N - 03° 12,40' E

58° 24, 00' N - 02° 55,00' E

58° 35, 65' N - 02° 56,30' E

dal 1° gennaio al 29 febbraio

 

4

Papa Bank

59° 56' N - 03° 08' O

59° 56' N - 02° 45' O

59° 35' N - 03° 15' O

59° 35' N - 03° 35' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

 

5

Foula Deeps

60° 17,50' N - 01° 45' O

60° 11,00' N - 01° 45' O

60° 11,00' N - 02° 10' O

60° 20,00' N - 02° 00' O

60° 20,00' N - 01° 50' O

dal 1° novembre al 31 dicembre

 

6

Egersund Bank

58° 07,40' N - 04° 33,00' E

57° 53,00' N - 05° 12,00' E

57° 40,00' N - 05° 10,90' E

57° 57,90' N - 04° 31,90' E

dal 1° gennaio al 31 marzo

(10 x 25 miglia marine)

7

A est dell’Isola di Fair

59° 40' N - 01° 23' O

59° 40' N - 01° 13' O

59° 30' N - 01° 20' O

59° 10' N - 01° 20' O

59° 30' N - 01° 28' O

59° 10' N - 01° 28' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

 

8

West Bank

57° 15' N - 05° 01' E

56° 56' N - 05° 00' E

56° 56' N - 06° 20' E

57° 15' N - 06° 20' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(18 x 4 miglia marine)

9

Revet

57° 28,43' N - 08° 05,66' E

57° 27,44' N - 08° 07,20' E

57° 51,77' N - 09° 26,33' E

57° 52,88' N - 09° 25,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(1,5 x 49 miglia marine)

10

Rabarberen

57° 47,00' N - 11° 04,00' E

57° 43,00' N - 11° 04,00' E

57° 43,00' N - 11° 09,00' E

57° 47,00' N – 11° 09,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 x 4 miglia marine)


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

 

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

 

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

 

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

 

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

 

Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

 

Pesca con palangari

10

UK

10

6

 

Sgombro

20

DK

2

12

BE

1

DE

2

FR

2

IE

3

NL

2

SE

2

UK

6

 

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

1, 2b (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTE B

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

Da fissare

Da fissare

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Suri/Sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

20

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

Da fissare

Aringa, 3a

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (6)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer».

(5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(6)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   

Numero massimo di navi dell’Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

37

Unione

97

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

364

Francia

130

Italia

30

Cipro

20 (2)

Malta

54 (2)

Unione

598

3.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

Croazia

16

Italia

12

Unione

28

4.   

Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A  (3)

 

Numero di pescherecci (4)

 

Cipro (5)

Grecia (6)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (7)

Portogallo

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

16

19

22

6

1

0

Pescherecci con palangari

23 (8)

0

0

35

8

49

61

0

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

69

0

76 (9)

Lenze a mano

0

0

12

0

33 (10)

1

0

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

0

Pescherecci di stazza ridotta

0

13

0

0

130

599

52

0

Altri pescherecci artigianali (11)

0

42

0

0

0

0

0

0

5.   

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro (12)

Stato membro

Numero di tonnare (13)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

3

6.   

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

10

11 852

Italia

13

12 600

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

6

12 300


Tabella B  (14)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (15)

Spagna

6 300

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 786

Portogallo

350

7.   

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

8.   

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

Portogallo

79

Unione

34

269


(1)  I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

(3)  I numeri riportati nella tabella A dovrebbero essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(9)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera

(10)  Pescherecci per lenze che operano nell’Atlantico.

(11)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(12)  I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT il 6 marzo 2020.

(13)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

(14)  La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a 350 tonnellate di capacità di allevamento) è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.

(15)  I numeri riportati nella tabella B del punto 6 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2020.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2019/2020 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro

Zona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

1

Spagna

88.1

1

Tabella B

TAC e limiti applicabili alle catture accessorie

ITAC sottostanti, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

Limite di cattura del Dissostichus mawsoni(t)/SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

Limite di cattura del Dissostichus mawsoni (t)/Tutta la sottozona

Limite applicabile alle catture accessorie (t)/SSRU (48.6) o capitoli di ricerca (88.1)

Razze

Macrourus spp. (1)

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020

48.6_2

140

670

7

22

22

48.6_3

38

2

6

6

48.6_4

163

8

26

26

48.6_5

329

16

53

23

88.1.

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2019 al 31 agosto 2020

A, B, C, G (2)

597

3 140  (3)

30

96

30

G, H, I, J, K (4)

2 072

104

317

104

Zona di ricerca speciale dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross

426

23

72

23


(1)  Nella zona 88.1 solo quando le catture di Macrourus spp. effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall’undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all’ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano del 16 % le catture di Dissostichus spp. effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(2)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(3)  La specie bersaglio è il Dissostichus mawsoni. Ogni Dissostichus eleginoides catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo del Dissostichus mawsoni.

(4)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

Appendice

PARTE A

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_2

 

54°00’S 01°00' E

 

55°00’S 01°00' E

 

55°00’S 02°00' E

 

55°30’S 02°00' E

 

55°30’S 04°00' E

 

56°30’S 04°00' E

 

56°30’S 07°00' E

 

56°00’S 07°00’E

 

56°00’S 08°00’E

 

54°00’S 08°00' E

 

54°00’S 09°00' E

 

53°00’S 09°00' E

 

53°00’S 03°00' E

 

53°30’S 03°00' E

 

53°30’S 02°00' E

 

54°00’S 02°00' E

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_3

 

64°30’S 01°00' E

 

66°00’S 01°00' E

 

66°00’S 04°00' E

 

65°00’S 04°00' E

 

65°00’S 07°00' E

 

64°30’S 07°00' E

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_4

 

68°20’S 10°00' E

 

68°20’S 13°00' E

 

69°30’S 13°00' E

 

69°30’S 10°00' E

 

69°45’S 10°00' E

 

69°45’S 06°00' E

 

69°00’S 06°00' E

 

69°00’S 10°00' E

Coordinate dei capitoli di ricerca 48.6_5

 

71°00’S 15°00' O

 

71°00’S 13°00' O

 

70°30’S 13°00' O

 

70°30’S 11°00' O

 

70°30’S 10°00' O

 

69°30’S 10°00' O

 

69°30’S 09°00' O

 

70°00’S 09°00' O

 

70°00’S 08°00' O

 

69°30’S 08°00' O

 

69°30’S 07°00' O

 

70°30’S 07°00' O

 

70°30’S 10°00' O

 

71°00’S 10°00' O

 

71°00’S 11°00' O

 

71°30’S 11°00' O

 

71°30’S 15°00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

 

G

Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

 

H

Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

Parte B

NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL’EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome della nave: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2

Tecnica di pesca

:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

□ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto (precisare)

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell’apertura della rete (2) (m)

 

 

 

Area dell’apertura (m2)

 

 

 

Dimensione media delle maglie nella rete (4) (mm)

Esterna (3)

Interna (3)

Esterna (3)

Interna (3)

Esterna (3)

Interna (3)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema o schemi delle reti: …

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.

lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso d’acqua);

2.

l’apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

4.

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (5)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (5)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (5)

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (6)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (5)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (5)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (6)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (7)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (8)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (8)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (7)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (8)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (8)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (7)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Volume del sacco

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)


(1)  Se il metodo non è elencato all’allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

(2)  Prevista in condizioni operative.

(3)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(4)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

(5)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(6)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(7)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(8)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.   

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4.   

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

4

Unione

4