ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/126 della Commissione del 29 gennaio 2020 che stabilisce l’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/125 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (2) sono stati rivalutati alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2018. Alla luce di tale rivalutazione è necessario aggiornare l’elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati.

(2)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(3)

Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche significative della metodologia di valutazione applicata. L’Autorità bancaria europea non ha effettuato una consultazione pubblica né un’analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Indici azionari che soddisfano i requisiti dell’articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

Indice

Paese/Area

1. STOXX Asia/Pacific 600

Asia/Pacifico

2. ASX100

Australia

3. ASX200

Australia

4. S&P All Ords

Australia

5. ATX

Austria

6. ATX Prime

Austria

7. BEL20

Belgio

8. SaoPaulo - Bovespa

Brasile

9. TSX60

Canada

10. CETOP20 Index

Europa centrale

11. CSI 100 Index

Cina

12. CSI 300 Index

Cina

13. FTSE China A50 Index

Cina

14. Hang Seng Mainland 100 China

Cina

15. PX Global Prague

Repubblica ceca

16. OMX Copenhagen 20 CAP

Danimarca

17. OMX Copenhagen 25

Danimarca

18. OMX Copenhagen Benchmark

Danimarca

19. FTSE RAFI Developed 1000

Mercati sviluppati

20. CECE Composite Index EUR

Europa orientale

21. FTSE RAFI Emerging Markets

Mercati emergenti

22. MSCI Emerging Markets 50

Mercati emergenti

23. Bloomberg European 500

Europa

24. DJ Euro STOXX 50

Europa

25. FTSE Euro 100

Europa

26. FTSE Eurofirst 100

Europa

27. FTSE Eurofirst 300

Europa

28. FTSE Eurofirst 80

Europa

29. FTSE EuroMid

Europa

30. FTSE Eurotop 100

Europa

31. MSCI Euro

Europa

32. MSCI Europe

Europa

33. MSCI Pan-Euro

Europa

34. NTX New Europe Blue Chip

Europa

35. S&P Euro

Europa

36. S&P Europe 350

Europa

37. STOXX All Europe 100

Europa

38. STOXX All Europe 800

Europa

39. STOXX Europe 50

Europa

40. STOXX Europe 600

Europa

41. STOXX Europe 600 Equal Weight

Europa

42. STOXX Europe Enlarged TMI

Europa

43. STOXX Europe Lrg 200

Europa

44. STOXX Europe Mid 200

Europa

45. STOXX Europe Small 200

Europa

46. STOXX Select Dividend 30

Europa

47. OMXH25

Finlandia

48. CAC40

Francia

49. SBF 120

Francia

50. DAX

Germania

51. HDAX

Germania

52. MDAX

Germania

53. SDAX

Germania

54. FTSE RAFI All World

Mondiale

55. MSCI World Index

Mondiale

56. Athens General

Grecia

57. FT ASE Large Cap

Grecia

58. Hang Seng

Hong Kong

59. Hang Seng China Enterprises

Hong Kong

60. NIFTY 50

India

61. ISEQ 20

Irlanda

62. FTSE MIB

Italia

63. Nikkei225

Giappone

64. Nikkei300

Giappone

65. TOPIX 400

Giappone

66. TOPIX Core 30

Giappone

67. S&P Latin America 40

America latina

68. FTSE Bursa Malaysia KLCI

Malaysia

69. FTSE Bursa Malaysia Top100

Malaysia

70. MSE Share Index

Malta

71. INMEX Index

Messico

72. IPC Index

Messico

73. AMX

Paesi Bassi

74. AEX

Paesi Bassi

75. NZSE50

Nuova Zelanda

76. OBX

Norvegia

77. OBXP

Norvegia

78. mWIG40

Polonia

79. WIG20

Polonia

80. MOEX

Russia

81. MSCI Russia Index

Russia

82. MSCI Singapore Free Index

Singapore

83. Straits Times Index

Singapore

84. FTSE JSE Top 40

Sud Africa

85. IBEX35

Spagna

86. OMX Stockholm 30

Svezia

87. SMI

Svizzera

88. SMI MID

Svizzera

89. FTSE NASDAQ Dubai 20

Emirati arabi uniti

90. FTSE 100

Regno Unito

91. FTSE AIM 100

Regno Unito

92. FTSE AIM UK 50

Regno Unito

93. FTSE Fledgling

Regno Unito

94. FTSE mid-250

Regno Unito

95. FTSE Small Cap

Regno Unito

96. Dow Jones Ind. Av.

Stati Uniti d’America

97. NASDAQ 100

Stati Uniti d’America

98. S&P 500

Stati Uniti d’America

»

30.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/126 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2020

che stabilisce l’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione (3) è stata avviata una procedura di gara per l’ammasso privato di olio di oliva.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 27 gennaio 2020, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l’importo massimo dell’aiuto per l’ammasso di 150 521,66 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato.

(3)

Al fine di garantire l’efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)

Il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte presentate nell’ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 27 gennaio 2020, l’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva è fissato a:

a)

0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine;

b)

0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine;

c)

0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

Direttrice generale f.f.

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 (GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 12).