ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 18

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
23 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 18/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2019/2145 (2), il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo»).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.

(3)

Conformemente all’accordo, l’Unione deve aumentare di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus, con codici NC corrispondenti al numero d’ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo.

(5)

L’accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l’anno contingentale 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell’accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall’accordo.

(6)

Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina in forza dell’accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo. A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina è gestito su base trimestrale.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d’importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell’accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d’importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(8)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d’importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti di importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19 200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2020 previsto dall’accordo è di 65 033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d’importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell’aumento dei quantitativi contingentali previsto dall’accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d’importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperto dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti di importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020

1.   In deroga all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d’importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

Articolo 3

Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020

Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d’importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, elativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo d'importazione

Quantitativo in tonnellate (peso netto)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex -020760 21  (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

anno 2020

dal 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate

 

20 000

0


(1)  Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.


DECISIONI

23.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 18/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.

(2)

L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2).

(3)

La Lettonia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (3) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lettonia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(4)

La Lituania ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (4) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lituania ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(5)

I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (5) situato nel loro territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(6)

La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi (6) situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.

(7)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a tre impianti di riciclaggio delle navi (7) situati in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 di tale regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.

(8)

Il Belgio e il Portogallo hanno informato la Commissione che le loro autorità competenti hanno prorogato il periodo di validità dell’autorizzazione concessa agli impianti di riciclaggio delle navi situati, rispettivamente, nel territorio belga e nel territorio portoghese e registrati nell’elenco europeo (8). È pertanto necessario modificare l’elenco europeo al fine di aggiornare la data di scadenza dell’inclusione di tali impianti nell’elenco europeo per tener conto della proroga concessa.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

(3)  «Galaksis N», Ltd.

(4)  UAB Demeksa

(5)  Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

(6)  ADRS Decom Gulen

(7)  ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.; Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti and EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

(8)  NV Galloo Recycling Ghent (BE) e Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais (PT)


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL’ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell’impianto

Metodo di riciclaggio

Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate

Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi

Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (1)

Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno  (2)

Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo  (3)

BELGIO

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgio

Telefono: +32(0)9/251 25 21

Indirizzo e-mail: peter.wyntin@galloo.com

Laterale (ormeggio in acqua), rampa

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 265 metri

larghezza: 37 metri

pescaggio: 12,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni

34 000  (4)

31 marzo 2025

DANIMARCA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Danimarca

www.fayard.dk

Telefono: +45 7592 0000

Indirizzo e-mail: fayard@fayard.dk

Bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 415 metri

larghezza: 90 metri

pescaggio: 7,8 metri

L’impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L’autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all’orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l’attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

0 (5)

7 novembre 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danimarca

www.fornaes.dk

Telefono: +45 86326393

Indirizzo e-mail: recycling@fornaes.dk

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 25 metri

pescaggio: 6 metri

stazza lorda: 10 000

Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

30 000  (6)

30 giugno 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danimarca

Sito web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Indirizzo e-mail: kim@mars-eu.dk

Scalo di alaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri

Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn

Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi.

L’impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.

0 (7)

23 agosto 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danimarca

www.smedegaarden.net

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 170 metri

larghezza: 40 metri

pescaggio: 7,5 metri

 

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni

20 000  (8)

15 settembre 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danimarca

Telefono: +45 20699190

Sito web:

https://www.stenarecycling.dk/

Indirizzo e-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri

Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg.

Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni

0 (9)

7 febbraio 2024

ESTONIA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Estonia

Telefono: +372 610 2933

Fax +372 610 2444

Indirizzo e-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 197 metri

larghezza: 32 metri

pescaggio: 9,6 metri

stazza lorda: 28 000

Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13

L’impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l’autorizzazione.

Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.

21 852  (10)

15 febbraio 2021

SPAGNA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Porto «El Musel»

Gijón

Spagna

Telefono: +34 630 14 44 16

Indirizzo e-mail: abarredo@ddr-vessels.es

Rampa di demolizione

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 169,9 metri

(Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell’esito di uno studio di fattibilità dettagliato)

Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita - L’autorità competente per la decisione di approvazione è la Capitaneria di porto.

0 (11)

28 luglio 2020

FRANCIA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait

Telefono: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

Indirizzo e-mail:

patrick@demonaval-recycling.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 140 metri

larghezza: 25 metri

profondità: 5 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

0 (12)

11 dicembre 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francia

Telefono: +33(0)2 35 95 16 34

Indirizzo e-mail: infos@gardet-bezenac.com

Galleggiante e scalo di alaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 18 metri

profondità: 7 metri

LDT: 7 000

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

16 000  (13)

30 dicembre 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Francia

Telefono: +33(0)5 56 90 58 00

Indirizzo e-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 240 metri

larghezza: 37 metri

profondità: 17 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

18 000  (14)

21 ottobre 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Francia

Telefono: +33(0)2 98 01 11 06

Indirizzo e-mail: navaleo@navaleo.fr

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 225 metri

larghezza: 34 metri

profondità: 27 metri

Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura.

Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente.

5 500  (15)

24 maggio 2021

ITALIA

San Giorgio del Porto SpA.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Italia

Telefono: +39 (0) 10 251561

Indirizzo e-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 350 metri

larghezza: 75 metri

profondità: 16 metri

stazza lorda: 130 000

Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita

38 564  (16)

6 giugno 2023

LETTONIA

A/S „Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Lettonia

Telefono: +371 63401919

Indirizzo e-mail:

shipyard@tosmare.lv

Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 165 metri

larghezza:22 metri

profondità: 7 metri

stazza lorda: 12 000

Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024.

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

0 (17)

11 giugno 2020

«Galaksis N», Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Lettonia

Telefono: +371 29410506

Indirizzo e-mail: galaksisn@inbox.lv

Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 165 metri

larghezza:22 metri

profondità: 7 metri

stazza lorda: 12 000

Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

0 (18)

17 luglio 2024

LITUANIA

UAB APK

Minijos 180 (berth 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Telefono: +370 (46) 365776

Fax +370 (46) 365776

Indirizzo e-mail: uab.apk@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 130 metri

larghezza: 35 metri

profondità: 10 metri

stazza lorda: 3 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

1 500  (19)

17 marzo 2020

UAB Armar

Minijos 180 (berths 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Telefono: +370 685 32607

Indirizzo e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A):

lunghezza: 80 metri

larghezza: 16 metri

profondità: 6 metri

stazza lorda: 1 500

Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A):

lunghezza: 80 metri

larghezza: 16 metri

profondità: 5 metri

stazza lorda: 1 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A)

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A)

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

3 910  (20)

17 marzo 2020

(ormeggio 127 A)

19 aprile 2022

(ormeggio 131 A)

UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Lituania

Telefono: +370 630 69903

Indirizzo e-mail: uabdemeksa@gmail.com

Laterale (ormeggio in acqua)

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 58 metri

larghezza: 16 metri

profondità: 5 metri

stazza lorda: 3 500

Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

0 (21)

22 maggio 2024

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (berths 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Telefono: +370 (46) 483940/483891

Fax +370 (46) 483891

Indirizzo e-mail: refonda@wsy.lt

Laterale (ormeggio in acqua)

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: 55 metri

profondità: 14 metri

stazza lorda: 70 000

Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi

20 140  (22)

21 maggio 2020

PAESI BASSI

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Paesi Bassi

Telefono: +31 18 123 43 53

Indirizzo e-mail: praveen.badloo@damen.com

Bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 405 metri

larghezza: 90 metri

profondità: 11,6 metri

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Approvazione esplicita

52 000  (23)

21 luglio 2021

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Paesi Bassi

Telefono: +31 113 351 710

Indirizzo e-mail: slf@sagro.nl

Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 120 metri

larghezza: 20 metri

profondità: 6 metri

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Approvazione esplicita

15 000  (24)

28 marzo 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Casella postale 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Paesi Bassi

Telefono: +31 78 673 60 55

Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl

Ormeggio in acqua e scalo di alaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 200 metri

larghezza: 33 metri

profondità: 6 metri

altezza: 45 metri (Botlekbridge)

Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente.

Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.

Approvazione esplicita

9 300  (25)

27 settembre 2021

NORVEGIA

ADRS Decom Gulen

Indirizzo dell’impianto:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norvegia

Sede:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norvegia

https://adrs.no/

Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 360 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2019.0501.T

Approvazione esplicita

0 (26)

1o ottobre 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norvegia

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Laterale

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 290 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T

Approvazione esplicita

31 000  (27)

28 gennaio 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norvegia

www.greenyard.no

Bacino di carenaggio (all’interno), scalo di alaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: 25 metri

profondità: 20 metri

Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T

Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi.

Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all’esterno all’aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all’impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.

Approvazione esplicita

0 (28)

28 gennaio 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norvegia

www.kvaerner.com

Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 230 metri

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T

Approvazione esplicita

43 000  (29)

28 gennaio 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norvegia

www.lutelandetoffshore.com

Laterale

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: nessun limite

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale

n. 2014.0646.T

Approvazione esplicita

14 000  (30)

28 gennaio 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norvegia

www.norscrap.no

Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 150 metri

larghezza: 34 metri

profondità: nessun limite

Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T

Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio

Approvazione esplicita

4 500  (31)

1o marzo 2024

PORTOGALLO

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portogallo

Telefono: +351 234 378 970, +351 232 767 700

Indirizzo e-mail: info@navalria.pt

Bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 104 metri

larghezza: 6,5 metri

pescaggio: 6,5 metri

Le condizioni applicate all’attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.

La decontaminazione e la demolizione avvengono su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave Il piano orizzontale ha una capacità nominale di 700 tonnellate. Il piano inclinato ha una capacità nominale di 900 tonnellate.

Approvazione esplicita

1 900  (32)

26 luglio 2020

FINLANDIA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finlandia

Telefono: +358 2 44 511

E-mail: try@turkurepairyard.com

Laterale, bacino di carenaggio

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 250 metri

larghezza: 40 metri

pescaggio: 7,9 metri

Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata.

Approvazione esplicita

20 000  (33)

1o ottobre 2023

REGNO UNITO

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Regno Unito

Telefono: +44(0)1642 806080

Indirizzo e-mail: info@ableuk.com

Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua

Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso.

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 337,5 metri

larghezza: 120 metri

pescaggio: 6,65 metri

L’impianto possiede un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013.

Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

66 340  (34)

6 ottobre 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edimburgo

EH6 7DR

Persona di contatto:

Telefono: +44(0)131 454 3380

Indirizzo e-mail:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua

Qualsiasi nave fino a un massimo di 7 000 tonnellate

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 165 metri

larghezza: 21 metri

pescaggio: 7,7 metri

L’impianto possiede un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un’autorizzazione (Rif: WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

7 275  (35)

2 novembre 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Regno Unito

Telefono: +44(0)2890 458456

Indirizzo e-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua

Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato.

Dimensioni massime della nave:

Il molo principale (il più largo) misura 556 m x 93 m x 1,2 m TPL e può accogliere unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL.

L’impianto possiede un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013.

Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e stabilisce condizioni per l’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

13 200  (36)

3 agosto 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Galles

SA1 1LY

Regno Unito

Telefono: +44(0)1792 654592

Indirizzo e-mail: info@swanseadrydocks.com

Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua

Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso.

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 200 metri

larghezza: 27 metri

pescaggio: 7 metri

Il sito possiede un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013.

Al sito è rilasciata un’autorizzazione (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto.

Approvazione esplicita

7 275  (37)

2 luglio 2020

PARTE B

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

Nome dell’impianto

Metodo di riciclaggio

Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate

Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi

Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (38)

Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (39)

Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo (40)

TURCHIA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 21 65

Indirizzo e-mail: info@isiksangemi.com

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 75 metri

pescaggio: 17 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

91 851  (41)

7 luglio 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 2162

Indirizzo e-mail: pamirtaner@egecelik.com

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 50 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

55 503  (42)

12 febbraio 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 2030

Indirizzo e-mail: info@leyal.com.tr

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 100 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

55 495  (43)

9 dicembre 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 2065

Indirizzo e-mail: demtas@leyal.com.tr

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 63 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

50 350  (44)

9 dicembre 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 2105

Indirizzo e-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 70 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

62 471  (45)

12 febbraio 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turchia

Telefono: +90 232 618 2092

Indirizzo e-mail: info@sokship.com

Sbarco

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: nessun limite

larghezza: 90 metri

pescaggio: 15 metri

Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto.

I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell’ambito dell’apposita autorizzazione emessa dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana.

Approvazione tacita

Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.

66 167  (46)

12 febbraio 2025

STATI UNITI D’AMERICA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Stati Uniti

Telefono: 956-831-2299

Indirizzo e-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Laterale (ormeggio in acqua), rampa

Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013

Dimensioni massime della nave:

lunghezza: 335 metri larghezza: 48 metri pescaggio: 9 metri

Il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto dall’Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l’importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione.

L’impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale.

Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all’approvazione di piani di riciclaggio delle navi.

120 000  (47)

9 dicembre 2023


(1)  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(2)  A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(3)  La data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell’autorizzazione concessa all’impianto nello Stato membro.

(4)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(5)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.

(6)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(7)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 200 000 LDT/anno.

(8)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(9)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 45 000 LDT/anno.

(10)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(11)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(12)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(13)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 18 000 LDT/anno.

(14)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 23 000 LDT/anno.

(15)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 10 000 LDT/anno.

(16)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(17)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(18)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 10 000 LDT/anno.

(19)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.

(20)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).

(21)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.

(22)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.

(23)  In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

(24)  In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

(25)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 45 000 LDT/anno.

(26)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.

(27)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.

(28)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.

(29)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.

(30)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.

(31)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.

(32)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 5 000 LDT/anno.

(33)  In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.

(34)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 LDT/anno.

(35)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.

(36)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.

(37)  In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 LDT/anno.

(38)  Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(39)  A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(40)  L’inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell’elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l’inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.

(41)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.

(42)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(43)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 80 000 LDT/anno.

(44)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(45)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 90 000 LDT/anno.

(46)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

(47)  La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.»