ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
16 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

1

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

2

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

3

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/34 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9 ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/35 della Commissione del 15 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/36 della Commissione del 15 gennaio 2010 che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

17

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze del 28 giugno 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EMCDDA

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 22 marzo 2007, è entrato in vigore il 3 aprile 2009, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 3 aprile 2009.


16.1.2020   

IT

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L 12/2


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo l'11 aprile 2006, è entrato in vigore il 25 febbraio 2008, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 25 febbraio 2008.


16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/3


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Ulan Bator il 3 aprile 2009, è entrato in vigore il 2 dicembre 2009, conformemente all'articolo 7 dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 2 dicembre 2009.


16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/4


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006, è entrato in vigore il 31 marzo 2010, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 31 marzo 2010.


REGOLAMENTI

16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/5


REGOLAMENTO (UE) 2020/34 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato la relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» contenente raccomandazioni volte a rafforzare gli indici di riferimento esistenti e altri potenziali tassi di riferimento basati sui mercati interbancari e a elaborare tassi di riferimento alternativi pressoché privi di rischio.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione.

(4)

Il 26 settembre 2019 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) al fine di tenere conto delle conseguenze della riforma stessa sull’informativa finanziaria nel periodo che precede la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente con un tasso di riferimento alternativo.

(5)

Le modifiche stabiliscono deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari in modo che le imprese possano continuare a rispettare le disposizioni presumendo che gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti non siano modificati a seguito della riforma dei tassi interbancari lettera.

(6)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative e all’IFRS 9 Strumenti finanziari soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;

b)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

c)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7

Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari

Sono aggiunti i paragrafi 6.8.1–6.8.12 e 7.1.8. Un nuovo titolo è aggiunto prima del paragrafo 6.8.1. Sono aggiunti nuovi sottotitoli prima dei paragrafi 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 e 6.8.9. Il paragrafo 7.2.26 è modificato.

Capitolo 6 La contabilizzazione delle operazioni di copertura

...

6.8   Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

6.8.1.

L’entità deve applicare i paragrafi 6.8.4–6.8.12 e i paragrafi 7.1.8 e 7.2.26, lettera d), a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a)

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b)

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

6.8.2.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.12, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (1).

6.8.3.

I paragrafi da 6.8.4 a 6.8.12 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

6.8.4.

Per determinare se un’operazione programmata (o una sua componente) sia altamente probabile in conformità al paragrafo 6.3.3, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari

6.8.5.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.5.12 al fine di determinare se si prevede che si verifichino i futuri flussi finanziari coperti, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione della relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura

6.8.6.

Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), punto i) e ai paragrafi B6.4.4–B6.4.6, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Designazione di una componente di un elemento come elemento coperto

6.8.7.

Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 6.8.8, per la copertura di una componente dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

6.8.8.

Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia gli elementi coperti che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

6.8.9.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.4 all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

6.8.10.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.5 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando l’intero importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

6.8.11.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6:

a)

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera a), o della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 6.8.6 a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

6.8.12.

Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.6 a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 6.8.9, 6.8.10 o 6.8.11, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1   Data di entrata in vigore

...

7.1.8.

LaRiforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto la sezione 6.8 e ha modificato il paragrafo 7.2.26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2   Disposizioni transitorie

...

Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)

...

7.2.26.

In deroga all’applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l’entità:

...

d)

deve applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla sezione 6.8. Questa applicazione retroattiva si applica solo alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni o che sono state designate successivamente, e all’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni.

Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Sono aggiunti i paragrafi 102 A–102N e il paragrafo 108G. È aggiunto un nuovo titolo prima del paragrafo 102 A. Sono aggiunti nuovi sottotitoli prima dei paragrafi 102D, 102E, 102F, 102H e 102 J.

Coperture

...

Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura

102A.

L’entità deve applicare i paragrafi 102D–102N e il paragrafo 108G a tutte le relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:

a)

l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o

b)

la tempistica o l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

102B.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 102D–102N, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014 «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (2).

102C.

I paragrafi 102D–102N stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Disposizione in materia di alta probabilità per le coperture di flussi finanziari

102D.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un’operazione programmata deve essere altamente probabile, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Riclassificazione dell’utile o della perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo

102E.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo101, lettera c), al fine di determinare se l’operazione programmata ci si attende non debba più accadere, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Valutazione dell’efficacia

102F.

Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 88, lettera b), e al paragrafo AG105, lettera a), l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

102G.

Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera e), l’entità non è tenuta a cessare una relazione di copertura perché i risultati effettivi della copertura non soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo AG105, lettera b). Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, l’entità deve applicare le altre condizioni di cui al paragrafo 88, compresa la valutazione prospettica di cui al paragrafo 88, lettera b), per valutare se la relazione di copertura debba essere cessata.

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti

102H.

Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 102I, per la copertura di una parte dell’indice di riferimento definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo all’inizio della relazione di copertura.

102I.

Quando un’entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l’elemento coperto cambiano spesso (ossia l’entità utilizza un processo dinamico in cui sia l’elemento coperto che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l’esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l’entità deve applicare la disposizione di cui ai paragrafi 81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo al momento della designazione iniziale dell’elemento coperto in tale relazione di copertura. L’elemento coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all’inizio della copertura o successivamente, non viene nuovamente valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.

Fine dell’applicazione

102J.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102D all’elemento coperto non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando cessa la relazione di copertura di cui l’elemento coperto fa parte.

102K.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102E non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei futuri flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

quando l’intero utile o perdita complessivo rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell’utile (perdita) d’esercizio.

102L.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo102F:

a)

all’elemento coperto, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e

b)

allo strumento di copertura, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello strumento di copertura.

Se la relazione di copertura di cui fanno parte l’elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della data di cui al paragrafo 102L, lettera a), o della data di cui al paragrafo 102L, lettera b), l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102F a tale relazione di copertura alla data della cessazione.

102M.

L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto o dello strumento di copertura; e

b)

in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.

102N.

Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 102D–102G a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 102 J, 102K, 102L o 102M, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

108G.

La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 102 A–102N. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche o che sono state designate successivamente, e all’utile o alla perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche.

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Sono aggiunti il paragrafo 24H e i paragrafi 44DE–44DF ed è aggiunto un sottotitolo prima del paragrafo 24H.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

...

Incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

24H.

Per le relazioni di copertura alle quali l’entità applica le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.4–6.8.12 dell’IFRS 9 o ai paragrafi 102D–102N dello IAS 39, l’entità deve indicare:

a)

gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi ai quali sono esposte le relazioni di copertura dell’entità;

b)

la misura dell’esposizione al rischio che l’entità gestisce che è direttamente interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse;

c)

il modo in cui l’entità gestisce il processo di transizione a tassi di riferimento alternativi;

d)

la descrizione delle valutazioni o delle ipotesi significative formulate dall’entità nell’applicare tali paragrafi (per esempio, le valutazioni o le ipotesi in merito al momento in cui non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse); ed

e)

l’importo nominale degli strumenti di copertura in tali relazioni di copertura.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

...

44DE.

La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 24H e 44DF. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9 o allo IAS 39.

44DF.

Nell’esercizio in cui applica per la prima volta la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicata nel settembre 2019, l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

(1)  La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  La relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» è disponibile all’indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/35 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento definitivo») (3). Le misure istituite dal regolamento definitivo consistono in un contingente tariffario relativo a 26 categorie di prodotti di acciaio, fissato a un livello sufficientemente elevato da preservare i flussi commerciali tradizionali. In particolare le soglie quantitative sono state determinate facendo riferimento alle importazioni nel periodo 2015-2017, aumentate del 5 % al fine di consentire un approvvigionamento sufficiente e di garantire la concorrenza sul mercato dell’UE. Un dazio doganale del 25 % si applicherebbe solo oltre le soglie quantitative per le singole categorie di prodotto.

(2)

A seguito di un’inchiesta di riesame la Commissione ha modificato tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (4) (il «regolamento modificativo») al fine di tener conto delle variazioni delle circostanze intervenute durante il periodo di imposizione delle misure e di rendere queste ultime più efficaci sulla base dell’interesse dell’Unione.

(3)

Nel quadro di tale inchiesta di riesame alcune parti, tra cui l’Associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA»), hanno chiesto di escludere dall’ambito di applicazione delle misure la categoria di prodotti 4B (cui appartengono i fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico). ACEA ha sostenuto che l’uso di tale categoria di prodotti da parte dell’industria automobilistica dell’Unione era fondamentale per il proseguimento delle normali operazioni commerciali del settore. Nonostante avesse riconosciuto che era nell’interesse dell’Unione separare i flussi commerciali tradizionali dei tipi di prodotto utilizzati dall’industria automobilistica, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per una tale esclusione diretta dal sistema del contingente tariffario. In seguito alla consultazione di tutte le parti interessate la Commissione ha quindi deciso che anziché escludere la categoria 4B (che potrebbe includere anche prodotti destinati ad altri usi), fosse opportuno limitarne l’uso alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico. Mediante il regolamento modificativo le importazioni corrispondenti sono state pertanto vincolate al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In linea generale il settore automobilistico e i suoi fornitori di acciaio hanno accolto con favore questa soluzione in quanto avrebbe garantito l’uso esclusivo del contingente tariffario per la categoria di prodotti 4B da parte dell’industria automobilistica dell’Unione e protetto i flussi commerciali tradizionali. Dai risultati delle consultazioni con i membri dell’OMC non è emersa alcuna opposizione a tale modifica per quanto riguarda la categoria 4B.

(4)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo la Commissione è rimasta in stretto contatto con ACEA e con gli esportatori (in particolare coreani) dei prodotti di acciaio che rientrano nella categoria 4B. Dato che l’industria utilizzatrice non importava direttamente il prodotto soggetto al requisito dell’uso finale, l’attuazione di tale regime richiedeva una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di importazione, dagli ordini iniziali fino al momento in cui le importazioni raggiungevano l’utilizzatore finale del prodotto. La Commissione è stata informata del fatto che tale necessaria, stretta collaborazione tra i diversi operatori (che comporta la proroga delle autorizzazioni esistenti concesse all’industria automobilistica dell’Unione, la concessione di una nuova autorizzazione a favore degli importatori e/o il trasferimento di diritti e obblighi tra le varie parti coinvolte nella relativa catena di approvvigionamento) non ha funzionato come inizialmente previsto. Non è stato quindi possibile effettuare una quota importante delle importazioni nell’ambito della categoria di prodotti 4B dopo l’entrata in vigore delle misure modificate, nonostante la stretta collaborazione in atto tra la Commissione, gli esportatori, gli importatori di acciaio e le autorità doganali nazionali degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi per risolvere tali questioni. Non è stato inoltre possibile accelerare il processo amministrativo al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di uso finale.

(5)

È altresì emerso che qualsiasi soluzione volta ad attuare un regime di uso finale efficace richiederebbe ancora del tempo, senza garanzia di soluzioni adeguate e immediate. Nel frattempo una quota significativa dei prodotti della categoria 4B è trattenuta alla frontiera doganale dell’Unione in attesa di sdoganamento. Ciò colpisce gravemente e in maniera negativa, in alcuni casi fino a perturbare, le catene di approvvigionamento basate su un sistema «just-in-time», in particolare dato che l’industria automobilistica dell’Unione si avvale in larga misura di tipi di acciaio altamente specializzati. Date le potenziali ripercussioni economiche negative che ne derivano e il fatto che tali limitazioni sono in evidente contrasto con l’obiettivo della Commissione di garantire i flussi commerciali tradizionali nell’interesse dell’Unione, la Commissione, sentiti i pareri di tutte le parti interessate coinvolte nella questione, ritiene che sia opportuno revocare il regime di uso finale per questa categoria.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e i suoi allegati dovrebbero pertanto essere nuovamente modificati in modo da tenere conto adeguatamente della situazione vigente prima dell’introduzione del requisito dell’uso finale per le categorie 4A e 4B avvenuta mediante il regolamento di modifica.

(7)

In seguito alle consultazioni con la Corea, il paese esportatore maggiormente interessato dal meccanismo di uso finale, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno modificare anche l’assegnazione del volume del contingente tariffario tra le categorie di prodotti 4A e 4B per questo paese stabilita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Ciò è necessario al fine di tenere conto del volume dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico importati nell’ambito della categoria di prodotti 4A dall’entrata in vigore del regolamento modificativo, alla luce dell’impossibilità di importare tali prodotti nell’ambito della categoria 4B soggetta al meccanismo di uso finale.

(8)

La Commissione resta del parere che, nell’interesse dell’Unione, potrebbe rendersi necessario in una fase successiva un meccanismo specifico, o il regime di uso finale (una volta risolte le questioni relative all’attuazione) o qualsivoglia sistema alternativo, al fine di separare le importazioni dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico nell’ambito della categoria di prodotti 4B. Tali aspetti saranno riesaminati di conseguenza nel contesto di una futura inchiesta di riesame sulla base delle osservazioni e delle proposte presentate dalle parti interessate, nonché di altri sviluppi concernenti questa categoria di prodotti. A tale riguardo va inoltre osservato che la Commissione ha recentemente aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese che rientrano nella categoria di prodotti 4 (6).

(9)

Il presente regolamento dovrebbe avere effetto retroattivo e quindi revocare, a decorrere dal 1o ottobre 2019, il requisito dell’uso finale introdotto dal regolamento modificativo. Ciò consentirà inoltre la restituzione di eventuali dazi di salvaguardia versati sulla base del contingente tariffario istituito dal regolamento modificativo ma non più giustificati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è sostituito dal seguente testo:

«2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.»

2.   La sezione relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, allegato IV.1 — Volume dei contingenti tariffari, è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)   GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10.


ALLEGATO

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC/TARIC:

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Dal 2.2.2019 al 30.6.2019

Dall’1.7.2019 al 30.6.2020

Dall’1.7.2020 al 30.6.2021

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d’ordine

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

4.A  (1)

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC: 7210410020 , 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94

Corea (Repubblica di)

69 571,10

328 792,63

180 804,79

25 %

09.8816

India

83 060,42

209 574,26

215 861,48

25 %

09.8817

Altri paesi

761 518,93

1 921 429,81

1 979 072,71

25 %

 (2)

4.B  (3)

Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96

Cina

204 951,07

517 123,19

532 636,89

25 %

09.8821

Corea (Repubblica di)

249 533,26

476 356,93

648 499,26

25 %

09.8822

India

118 594,25

299 231,59

308 208,54

25 %

09.8823

Taiwan

49 248,78

124 262,26

127 990,13

25 %

09.8824

Altri paesi

125 598,05

316 903,26

326 410,36

25 %

 (4)


(1)  Prodotti soggetti a dazi antidumping.

(2)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall’1.7.2019 al 31.3.2020 e dall’1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8609.

Dall’1.4.2019 al 30.6.2019, dall’1.4.2020 al 30.6.2020 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610.

(3)  Prodotti non soggetti a dazi antidumping (compresa l’industria automobilistica).

(4)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall’1.7.2019 al 31.3.2020 e dall’1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8611.

Dall’1.4.2019 al 30.6.2019, dall’1.4.2020 al 30.6.2020 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612.


DECISIONI

16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/17


DECISIONE (UE) 2020/36 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2010

che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo monetario.

(2)

La Commissione deve modificare ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(3)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

L’allegato dell’accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

 

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

 

3

Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

31 marzo 2015 (1)

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

 

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

7

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

modificata da:

 

8

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

 

integrata da:

 

9

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

 

modificato da:

 

10

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

11

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

12

Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2)

31 dicembre 2020 (7)

13

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)

31 dicembre 2019 (7)

14

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

15

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

16

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

17

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

18

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

19

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

20

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

30 settembre 2013

21

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

22

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

23

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (2)

24

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

25

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

30 settembre 2014 (1)

26

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 marzo 2013

27

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 marzo 2013

28

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 marzo 2013

 

modificato da:

 

29

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

30 settembre 2014 (1)

30

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificata da:

 

31

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

30 settembre 2014 (1)

32

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2013

33

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

31 marzo 2015 (1)

34

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

30 settembre 2014 (1)

35

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

30 settembre 2014 (1)

 

modificata da:

 

36

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

37

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

 

Legislazione in materia bancaria e finanziaria

 

39

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

40

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 

41

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

 

42

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

 

43

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

31 marzo 2018

44

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

31 marzo 2018

45

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

46

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

47

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

48

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019

49

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 marzo 2018, tranne l’articolo 3, paragrafo 1: 1o febbraio 2023 e 1o febbraio 2025 (3)

50

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

51

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

52

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

53

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

54

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

55

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1)e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

56

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

 

57

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

 

58

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

59

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

 

60

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

61

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

31 marzo 2018

 

modificato da:

 

62

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

 

63

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

64

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

65

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

66

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

67

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

 

68

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

 

69

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

70

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

 

71

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

72

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

73

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

 

74

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

 

75

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

 

76

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (1)

 

modificato da:

 

77

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

 

78

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

79

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

80

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

 

81

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

82

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificato da:

 

83

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

84

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

85

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

86

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

87

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

88

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

89

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

90

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

91

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

31 marzo 2016 (2)

92

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

93

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018 (2)

 

modificata da:

 

94

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

31 ottobre 2019 (6)

95

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

96

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

97

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

98

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificato da:

 

99

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (5)

100

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

 

modificato da:

 

101

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

102

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

103

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

104

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici  (*)

 

105

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

106

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

107

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

108

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).

 

109

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

110

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

111

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

112

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

 

113

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)

114

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

115

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che modifica l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).

1o ottobre 2019 (6)

»

(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(7)  Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(*)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

16.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

del 28 giugno 2019

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EMCDDA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’EMCDDA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2)e in particolare gli articoli 6 e 9 di detto regolamento,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») del 29 maggio 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,

considerando che:

(1)

L’EMCDDA svolge le proprie attività conformemente al suddetto regolamento (CE) n. 1920/2006 del Consiglio.

(2)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’EMCDDA, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(3)

Queste norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’EMCDDA valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

(5)

Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, l’EMCDDA può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT).

(6)

L’EMCDDA tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(7)

L’EMCDDA, rappresentato dal suo direttore, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo al proprio interno per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(8)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’EMCDDA.

(9)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’EMCDDA quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

(10)

Queste norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del seguito fino ai loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’EMCDDA alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(11)

Nei casi in cui si applichino tali norme interne, l’EMCDDA deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(12)

In questo quadro, l’EMCDDA è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(13)

Tuttavia, l’EMCDDA può essere costretto a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(14)

L’EMCDDA può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.

(15)

L’EMCDDA dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuano ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessino di sussistere.

(16)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’EMCDDA, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’EMCDDA, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’EMCDDA ai fini di: condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari e attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dall’RPD conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’EMCDDA valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Indicazione precisa del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in una applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’EMCDDA e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID dell’utente e alla password. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’EMCDDA, rappresentato dal suo direttore, che può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati riguardo ai titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito web e/o sull’Intranet dell’EMCDDA.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’EMCDDA consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’EMCDDA, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’EMCDDA esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

c)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;

d)

la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

e)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

f)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

g)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’EMCDDA può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’EMCDDA con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’EMCDDA consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’EMCDDA non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’EMCDDA informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati («il RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta il coinvolgimento del RPD nelle diverse procedure.

2.   Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito web e/o sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’EMCDDA include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’EMCDDA informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l’EMCDDA limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, esso registra le ragioni della limitazione e il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’EMCDDA fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo, l’EMCDDA informa l’interessato in merito alla possibilità di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’EMCDDA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’EMCDDA limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l’EMCDDA procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione nonché della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’EMCDDA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2.   Qualora limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l’EMCDDA adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   Laddove limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, l’EMCDDA annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lisbona, il 28 giugno 2019

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente

Laura D’ARRIGO


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, p. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, p. 89).