ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/2197 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2197 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) ha sospeso i dazi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

La produzione dell'Unione di alcuni prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi della TDC per questi prodotti.

(3)

Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e conformemente alla comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, è opportuno concedere soltanto una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alle batterie attualmente oggetto di sospensioni integrali. É opportuno fissare al 31 dicembre 2020 la data prevista per il riesame obbligatorio di tali sospensioni al fine di consentire il rapido riesame delle stesse in funzione dell'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.

(4)

Occorre modificare la designazione per alcune sospensioni dei dazi della TDC che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.

(5)

È stato effettuato un riesame per 334 sospensioni dei dazi della TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno fissare nuove date per il prossimo riesame obbligatorio.

(6)

Per alcune sospensioni dei dazi della TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 la classificazione dei prodotti nella nomenclatura combinata (NC) è cambiata. È pertanto opportuno modificare l'indicazione dei codici NC e delle sottovoci TARIC applicabili nelle sospensioni di tali prodotti.

(7)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È pertanto opportuno sopprimere le sospensioni per tali prodotti. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, per motivi di ordine pratico le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari non possono essere prese in considerazione quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all'anno. A seguito del riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore è emerso che le importazioni relative a 70 prodotti figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 non raggiungono tale soglia. È pertanto opportuno sopprimere dette sospensioni. È inoltre opportuno sopprimere altre tre sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (2), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.

(8)

È opportuno istituire un numero di serie unico per ogni sospensione dei dazi della TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per consentire una migliore identificazione di tali sospensioni.

(9)

Per motivi di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(11)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni dei dazi per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. MIKKONEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(2)  GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4.