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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/1 |
Nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (1) entra in vigore il 1o gennaio 2020, essendo stata espletata, in data 6 dicembre 2019, la procedura prevista all’articolo 21, paragrafo 4, dell’accordo.
REGOLAMENTI
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2178 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2019
che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di inserire l’Unione delle Comore nell’allegato I
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento. |
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(2) |
L’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (l’«APE interinale») (2) si applica in via provvisoria dal 14 maggio 2012 a quattro Stati (Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe) dei sei Stati dell’Africa orientale e australe che hanno firmato e ratificato l’accordo. |
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(3) |
Il 7 febbraio 2019 l’Unione delle Comore ha depositato lo strumento di ratifica dell’APE interinale. L’APE interinale è quindi applicabile in via provvisoria tra l’Unione e l’Unione delle Comore a partire da tale data. |
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(4) |
È pertanto opportuno inserire l’Unione delle Comore nell’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 dopo le parole «REPUBBLICA DEL CAMERUN» è inserito il testo seguente:
«UNIONE DELLE COMORE».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2179 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2019/2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 (2) della Commissione stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario autonomo per l’importazione di carni bovine di alta qualità aperto dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (3). |
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(2) |
L’Unione europea e gli Stati Uniti d’America hanno concluso un accordo relativo all’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (in seguito «l’accordo») il 5 dicembre 2019 (4). Tutti i principali fornitori del contingente tariffario hanno accettato l’assegnazione per paese prevista dall’accordo. |
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(3) |
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 stabilisce le norme per l’aggiunta dei saldi inutilizzati dei prelievi dai sottocontingenti tariffari ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali successivi. L’accordo prevede che i quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi precedenti, in tale anno contingentale, siano aggiunti il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell’accordo, proporzionalmente alle quote del volume totale del contingente tariffario, ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo del primo anno del periodo di attuazione. Di conseguenza è opportuno prevedere una deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per la distribuzione dei quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi che precedono il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell’accordo. |
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(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 alla luce dell’accordo. |
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(5) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 il contingente tariffario è gestito in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione (6) a decorrere dal 1o maggio 2016. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7). |
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(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012. |
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(7) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:
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(1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell’Unione per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio figurano all’allegato I del presente regolamento.»; |
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(2) |
all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli da 49 a 52 e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione. 2. Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale con un volume di 45 000 tonnellate metriche recante il numero d’ordine 09.2201 con:
I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203 che si riferiscono ai sottocontingenti tariffari. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" |
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(3) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per l’anno contingentale 2019/2020
In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, i saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019 sono aggiunti proporzionalmente ai sottocontingenti tariffari trimestrali che iniziano il 1o gennaio 2020 come segue:
|
a) |
al contingente 09.2202: 58,89 %; |
|
b) |
al contingente 09.2203: 41,11 %; |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla conclusione dell’accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
‘ALLEGATO I
Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate
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Codici NC |
Designazione delle merci |
Periodi e sottoperiodi contingentali |
Paese |
Dazio applicabile |
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|
Tutti i paesi |
Stati Uniti |
Altri paesi |
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Numero d’ordine |
||||||
|
09.2202 |
09.2203 |
09.2202 |
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Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto) |
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ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato II |
Dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 |
Zero’ |
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
11 250 |
- |
- |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
11 250 |
- |
- |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
4 625 |
6 625 |
|||
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
4 625 |
6 625 |
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Dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
4 625 |
6 625 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
4 625 |
6 625 |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
5 750 |
5 500 |
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
5 750 |
5 500 |
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Dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
5 750 |
5 500 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
5 750 |
5 500 |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
6 350 |
4 900 |
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
6 350 |
4 900 |
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Dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
6 350 |
4 900 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
6 350 |
4 900 |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
6 950 |
4 300 |
|||
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
6 950 |
4 300 |
|||
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Dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
6 950 |
4 300 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
6 950 |
4 300 |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
7 550 |
3 700 |
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
7 550 |
3 700 |
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Dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
7 550 |
3 700 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
7 550 |
3 700 |
|||
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
8 150 |
3 100 |
|||
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
8 150 |
3 100 |
|||
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Dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 |
||||||
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
8 150 |
3 100 |
|||
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
8 150 |
3 100 |
|||
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
8 750 |
2 500 |
|||
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
8 750 |
2 500 |
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Dal 1o luglio 2026 |
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Dal 1o luglio al 30 settembre |
- |
8 750 |
2 500 |
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Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
- |
8 750 |
2 500 |
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Dal 1o gennaio al 31 marzo |
- |
8 750 |
2 500 |
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Dal 1o aprile al 30 giugno |
- |
8 750 |
2 500 |
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2180 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, la Commissione dovrebbe specificare le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità, comprese le indicazioni del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione. |
|
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica dettagliatamente le modalità e il contenuto prescritto delle relazioni sulla qualità, compresa la descrizione del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione, in relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«intervista indiretta»: intervista con una persona diversa da quella da cui si vorrebbero ricevere le informazioni, nel rispetto di regole specifiche disposte da ogni indagine, che specificano in quali casi possono essere accettate le interviste indirette; |
|
2) |
«non risposta»: il caso in cui un'indagine non rilevi i dati per tutti gli elementi presenti nel questionario di indagine o da tutte le unità di popolazione designate per la rilevazione dei dati, o entrambi i casi, specificamente:
|
|
3) |
«errore di campionamento»: parte della differenza tra un valore relativo a una popolazione e la stima di tale valore ottenuta da un campione casuale, dovuta al fatto che solo un sottoinsieme della popolazione è stato rilevato; |
|
4) |
«errore non campionario»: errore nelle stime dell'indagine che non è imputabile a fluttuazioni del campione; |
|
5) |
«sostituzione»: in relazione ai rispondenti, la sostituzione di una unità originariamente inclusa nel campione con un'altra unità, tra cui i casi di sostituzione con un'altra famiglia o all'interno della stessa famiglia; |
|
6) |
«unità ammissibili»: l'insieme delle unità di popolazione selezionate dalla base di campionamento che fanno parte della popolazione di riferimento; |
|
7) |
«unità inammissibili»: le unità del campione che non fanno parte della popolazione di riferimento; |
|
8) |
«campione netto»: detto anche «campione ottenuto», l'insieme delle unità di popolazione (comprese le unità sostitutive) selezionate dalla base di campionamento, dalle quali sono state ottenute informazioni sufficienti per includere l'unità nelle stime dell'indagine; |
|
9) |
«campione lordo»: detto anche «campione iniziale», l'insieme delle unità di popolazione selezionate inizialmente dalla base di campionamento. Il campione lordo comprende sia le unità ammissibili (il campione netto e le unità di non risposta) che le unità inammissibili; |
|
10) |
«imputazione»: procedura che permette di iscrivere un valore per uno specifico elemento di dati per il quale non è disponibile una risposta. |
Articolo 3
Relazioni sulla qualità
Le relazioni sulla qualità contengono dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati nell'allegato. Tali relazioni segnalano inoltre tutti i casi in cui non sono stati rispettati i criteri di qualità adeguati o non sono stati applicati correttamente i concetti statistici, o entrambe le eventualità.
Articolo 4
Descrizione dei metodi di valutazione della conformità ai requisiti di precisione
La Commissione (Eurostat) valuta in quale misura i dati trasmessi dagli Stati membri a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700 sono conformi ai requisiti di precisione. Se rileva un caso di non conformità ai requisiti di precisione, la Commissione (Eurostat) lo valuta in base agli elementi e alle considerazioni seguenti:
|
— |
la sua entità e frequenza e l'impatto esercitato sulla qualità degli indicatori chiave, in particolare sulla loro comparabilità; |
|
— |
se sia possibile correggerlo sollecitamente e se gli Stati membri apportino le necessarie correzioni in modo efficace; |
|
— |
se sia possibile attenuare indirettamente il grado di non conformità, in particolare mediante tecniche di stima, e se gli Stati membri adottino le appropriate misure di mitigazione; |
|
— |
in quale misura gli Stati membri sono vigili in relazione a casi di non conformità che possono presentarsi per motivi esulanti dal loro controllo; |
|
— |
in quale misura la non conformità persiste in tornate successive di rilevazione dei dati; |
|
— |
se sia presente un piano di azione correttivo approvato dalla Commissione (Eurostat) e se sia attuato efficacemente; la valutazione di tale piano terrà conto del tempo necessario per correggere i casi di non conformità, in particolare nel caso delle rilevazioni di dati dei panel. |
Articolo 5
Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità
1. Per sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi, le relazioni sulla qualità sono trasmesse in conformità alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).
2. Al fine di consentire il recupero dei dati per via elettronica, le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di accesso.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Criteri di qualità e concetti statistici
Le relazioni sulla qualità dovrebbero contenere dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati di seguito.
Se non è pertinente a un'operazione statistica, uno specifico concetto statistico dovrebbe essere presente nella relazione sulla qualità con la menzione "non applicabile".
1. CONTATTI
Punti di contatto (individui o organizzazioni) per i dati o i metadati, compresi i recapiti.
2. PRESENTAZIONE STATISTICA
Descrizione dei dati diffusi, che possono essere presentati agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o mappe.
2.1. Descrizione dei dati
Descrizione delle caratteristiche principali del set di dati.
2.2. Sistemi di classificazione
Se applicabile, l'elenco delle classificazioni e delle disaggregazioni utilizzate nei dati e qualsiasi scostamento dalle norme statistiche europee o dalle norme internazionali.
2.3. Copertura settoriale
Descrizione delle tematiche principali del set di dati.
2.4. Concetti e definizioni statistici, compreso il periodo di riferimento
Elenco di tutte le variabili che si discostano dalla definizione standard, con la menzione dei concetti nazionali utilizzati e di tutte le differenze tra i concetti nazionali e le rispettive rilevazioni di dati.
2.5. Unità statistiche
Descrizione delle unità di osservazione.
2.6. Popolazione statistica
Descrizione della popolazione o delle popolazioni statistiche di riferimento per il set di dati, vale a dire della popolazione sulla quale saranno rilevate informazioni.
2.6.1. Popolazione/i non coperta/e
Informazioni su eventuali sottopopolazioni non raggiunte dalla rilevazione dei dati (ad es. senzatetto o persone che vivono in convivenze), corredate di descrizione della popolazione e della migliore stima quantitativa.
2.7. Area di riferimento
Descrizione dell'area geografica alla quale si riferisce il fenomeno statistico misurato: area geografica coperta ed elenco delle zone eventualmente escluse.
2.8. Copertura temporale
I periodi o punti di riferimento temporali interessati dall'osservazione.
3. TRATTAMENTO STATISTICO
Operazioni eseguite sui dati in conformità a un insieme determinato di regole per ricavare nuove informazioni.
3.1. Fonte dei dati
Descrizione della fonte dei dati statistici grezzi (ad es. interviste, dati amministrativi, qualsiasi altra fonte). Se sono utilizzati registri amministrativi, dovrebbero essere descritti chiaramente (fonte, finalità principale, possibili difetti, ecc.).
3.1.1. Base di campionamento
Descrizione dei metodi utilizzati per ottenere o creare la base di campionamento.
3.1.2. Disegno di campionamento
Descrizione dei seguenti aspetti.
|
— |
Tipo di disegno campionario (stratificato, a più stadi, a grappoli, a uno stadio, a due stadi) |
|
— |
Criteri di stratificazione e di sottostratificazione |
|
— |
Dimensione del campione |
3.2. Frequenza del rilevamento dei dati
Informazioni sulla frequenza con cui viene rilevato un set di dati.
3.3. Rilevazione dei dati
Descrizione dei metodi utilizzati per raccogliere dati (CAPI, CAWI, CATI, ecc.) Si dovrebbe allegare il questionario nazionale utilizzato per la rilevazione dei dati, corredato di una traduzione in inglese.
3.4. Convalida dei dati
Descrizione delle procedure utilizzate per controllare e convalidare i dati fonte e quelli prodotti, corredata di una spiegazione del modo in cui sono monitorati e utilizzati i risultati di tali convalide.
3.5. Compilazione dei dati
Descrizione del processo di compilazione dei dati (ad es. correzione, imputazione, ponderazione, adeguamento per non risposta, calibrazione, modello utilizzato, ecc.). Ogni fase della ponderazione dovrebbe essere descritta separatamente: calcolo dei pesi da disegno; adeguamento per non risposta (il modo in cui viene corretto il peso da disegno, tenendo conto delle differenze nei tassi di risposta); calibrazione (livello e variabili utilizzati per l'adeguamento, metodo applicato); calcolo dei pesi finali.
4. GESTIONE DELLA QUALITÀ
Sistemi e strutture a disposizione di un'organizzazione per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici.
4.1. Garanzia di qualità
Descrizione del quadro di riferimento per la garanzia della qualità e/o del sistema di gestione della qualità (ad es. EFQM, ISO 9000) utilizzato nell'organizzazione.
4.2. Valutazione della qualità
Descrizione della qualità complessiva dei risultati statistici, con sintesi dei principali punti di forza e di tutte le carenze qualitative dei criteri di qualità standard: pertinenza, accuratezza, affidabilità, tempestività, puntualità, comparabilità e coerenza. Possono essere indicati tutti gli eventuali casi in cui è stato necessario sacrificare aspetti qualitativi, come anche i miglioramenti qualitativi previsti.
5. PERTINENZA
5.1. Esigenze degli utenti
Informazioni (se disponibili) sulle (eventuali nuove) necessità degli utenti in relazione ai dati rilevati.
5.2. Soddisfazione degli utenti
Informazioni (se disponibili) sul livello di soddisfazione degli utenti dei dati in relazione ai dati rilevati e messi a disposizione.
5.3. Completezza
Descrizione di eventuali casi di non conformità in termini di variabili non trasmesse.
6. ACCURATEZZA E AFFIDABILITÀ
6.1. Accuratezza generale
Sintesi delle varie componenti della valutazione di accuratezza in relazione a un dato set di dati o dominio.
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— |
Descrizione delle fonti principali di errori casuali e sistematici nei risultati statistici, con valutazione sintetica di tutti gli errori, con particolare attenzione per l'impatto sulle stime chiave. |
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— |
Se pertinenti, aspetti relativi alla revisione dei dati. |
6.2. Errore di campionamento
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— |
Descrizione della metodologia di calcolo delle stime della precisione. |
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— |
Misure della precisione delle stime in conformità alle specifiche tecniche dei singoli set di dati. |
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— |
Gli errori standard a livello nazionale e, se richiesto, regionale (NUTS 2) per gli indicatori principali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700. |
6.3. Errore non campionario
6.3.1. Errore di copertura
Descrizione della divergenza tra la popolazione della base campionaria e la popolazione di riferimento.
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— |
Frequenza e tempistica degli aggiornamenti della base. |
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— |
Errori dovuti alle discrepanze tra la base di campionamento e la popolazione e le sottopopolazioni di riferimento (sovracopertura, sottocopertura, errori di classificazione). |
6.3.2. Errori di misura
Descrizione degli errori che si verificano durante la rilevazione dei dati e comportano divergenze tra i valori registrati delle variabili e i valori reali.
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— |
Descrizione degli sforzi compiuti in sede di disegno e verifica del questionario (anche in relazione agli errori dovuti alla rilevazione dei dati multimodale e/o da fonti multiple). |
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— |
Descrizione della formazione dell'intervistatore. |
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— |
Tassi delle interviste indirette. |
6.3.3. Errore di non risposta
Descrizione dei seguenti elementi.
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— |
Caratteristiche disponibili dei non rispondenti. |
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Tassi di non risposta totale e parziale. |
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— |
Tassi di sostituzione. |
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— |
Dimensione del campione lordo (dimensioni del campione iniziale), numero delle unità ammissibili e dimensione del campione netto, comprese le unità sostitutive (dimensione del campione ottenuto). |
6.3.4. Errore di trattamento
Descrizione di eventuali errori nel trattamento e del loro impatto sui risultati finali della rilevazione dei dati in seguito ad attuazione errata di metodi correttamente pianificati.
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— |
Descrizione dei controlli di qualità e del processo di correzione dei dati. |
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— |
Descrizione delle procedure di imputazione. |
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— |
Tassi di imputazione. |
6.3.5. Errore di assunzione del modello
Se pertinente: descrizione degli errori derivanti dai modelli specifici per dominio necessari per definire l'oggetto della stima.
6.4. Destagionalizzazione (se applicabile)
Descrizione delle tecniche statistiche utilizzate per scontare gli effetti stagionali che incidono su una serie di dati.
6.5. Revisione dei dati: impostazione
Descrizione dell'impostazione adottata per assicurare la trasparenza dei dati diffusi, con revisione dei dati preliminari dopo la compilazione.
6.6. Revisione dei dati: pratica
Informazioni sulle pratiche di revisione dei dati.
7. TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ
Informazioni sui seguenti elementi.
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— |
Data di diffusione dei risultati nazionali. |
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Numero di giorni intercorsi tra il termine della rilevazione sul campo e la prima trasmissione integralmente convalidata dei dati alla Commissione (Eurostat). |
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— |
Data della prima trasmissione completa dei dati alla Commissione (Eurostat). Se la trasmissione dei dati non rispetta il termine disposto dal regolamento (UE) 2019/1700, andrebbe indicato il motivo del ritardo. |
8. COERENZA E COMPARABILITÀ
Descrizione del modo in cui sono stati soddisfatti i requisiti stabiliti nello specifico dominio, tra cui, se rilevante, l'impatto di eventuali scostamenti dal questionario e dalle definizioni.
8.1. Comparabilità geografica
Descrizione di eventuali problemi di comparabilità tra diverse regioni del paese.
8.2. Comparabilità temporale
Informazioni sulla durata delle serie storiche comparabili, tra cui gli anni di eventuali interruzioni delle serie con i relativi motivi.
8.3. Coerenza tra domini
Confronto con fonti esterne di tutte le variabili pertinenti qualora gli Stati membri interessati ritengano tali dati esterni sufficientemente affidabili.
8.4. Coerenza: statistiche annuali e subannuali
Se applicabile.
8.5. Coerenza: conti nazionali
Se applicabile.
8.6. Coerenza interna
Informazioni sull'eventuale mancanza di coerenza nei risultati dei processi statistici.
9. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA
Informazioni sui seguenti elementi.
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— |
Formati di diffusione. |
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— |
Documentazione sulla metodologia e sulla qualità. |
10. COSTI E ONERI
Oneri per i rispondenti e, se disponibili, costi associati alla rilevazione e alla produzione del prodotto statistico. Dovrebbe essere indicata la durata media delle interviste delle famiglie. Se possibile e pertinente, la durata di tali interviste dovrebbe essere indicata disaggregata per modalità di rilevazione dei dati.
11. RISERVATEZZA
Informazioni sulla proprietà dei dati e indicazione della misura in cui la loro divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare o ledere gli interessi della fonte dei dati o di altre parti interessate.
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— |
Politica di riservatezza: descrizione di eventuali disposizioni, al di là della legislazione europea, rilevanti ai fini del segreto statistico applicato ai dati. |
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— |
Riservatezza nel trattamento dei dati: descrizione generale delle regole applicate al trattamento di microdati e macrodati (tra cui i dati tabulari) in relazione al segreto statistico. |
12. COMMENTO
Testo descrittivo supplementare che può essere incluso nella relazione sulla qualità.
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2181 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alcuni elementi statistici sono comuni a vari set di dati in tutti e sette i domini stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nell’interesse della comparabilità e per garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi in tutta l’Unione, è necessario specificare le caratteristiche tecniche elencate all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, che dovrebbero applicarsi a tutti i domini. |
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(2) |
Sono necessarie statistiche a livello sia nazionale che regionale. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione statistiche disaggregate per unità territoriali. Allo scopo di stabilire statistiche regionali comparabili, è pertanto opportuno fornire dati sulle unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS. |
|
(3) |
Le statistiche sull’istruzione, sull’occupazione e sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale; per tale motivo gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero utilizzare classificazioni statistiche compatibili con le classificazioni ISCED (2), ISCO (3) e NACE (4). |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati di cui al regolamento (UE) 2019/1700.
Articolo 2
Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«abitazione» o «unità abitativa»: un edificio, o parte di esso, altre strutture o locali destinati a fini abitativi, incluse le «abitazioni convenzionali» e le «altre unità abitative» quali definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (5); |
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2) |
«famiglia unipersonale»: una famiglia costituita da una persona che vive abitualmente da sola in un’unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un’unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell’unità abitativa una famiglia pluripersonale; |
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3) |
«famiglia pluripersonale»: una famiglia costituita da un gruppo di due o più persone che risiedono abitualmente insieme in un’unità abitativa o in parte di un’unità abitativa e condividono il reddito e le spese della famiglia con gli altri componenti della famiglia; |
|
4) |
«componente della famiglia»: persona dimorante abitualmente in una famiglia; |
|
5) |
«domicilio della famiglia»: un’unità abitativa occupata dai componenti di una famiglia pluripersonale, nonché da persone che, pur trascorrendo un certo tempo altrove, mantengono stretti legami con i componenti della famiglia pluripersonale, in particolare attraverso vincoli di parentela o soggiorni regolari; |
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6) |
«condivisione del reddito familiare»: il contributo al reddito familiare e/o il godimento del reddito familiare; |
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7) |
«spese della famiglia»: le spese sostenute dai componenti della famiglia affinché quest’ultima possa provvedere alle necessità della vita quotidiana. Comprendono le spese connesse all’abitazione (segnatamente canoni di locazione, spese condominiali o di manutenzione della casa e assicurazione sull’abitazione) e le altre spese connesse alla vita quotidiana, comprendenti necessità quali beni alimentari, abbigliamento, prodotti sanitari, mobili, attrezzature e utensili, spese legate al pendolarismo e ad altre forme di trasporto, assistenza medica e assicurazione, istruzione e formazione, attività ricreative e sportive e vacanze; |
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8) |
«convivenza»: enti o istituzioni, pubblici o privati, che forniscono a un gruppo di persone una dimora di lunga durata e i servizi, anche ricreativi, necessari alla vita quotidiana. La maggior parte delle convivenze rientra in una delle seguenti categorie:
|
Articolo 3
Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione
1. Le unità di osservazione sono costituite da famiglie o dalle persone che compongono famiglie.
2. Se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera luogo di dimora abituale l’abitazione in cui tale persona trascorre la maggior parte dell’anno, indipendentemente dal fatto che detta abitazione sia situata altrove nel paese o all’estero.
3. Nell’applicare il concetto statistico di dimora abituale, i casi particolari vengono trattati in conformità all’articolo 4.
4. Le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse, in linea di principio, dalla popolazione delle famiglie. Possono tuttavia essere considerate appartenenti a tale popolazione se questo è il modo in cui la loro situazione è definita nel loro paese di residenza, nel qual caso ciò viene descritto chiaramente nella relazione sulla qualità di cui al regolamento (UE) 2019/1700.
5. Dalle famiglie possono essere escluse le persone le cui necessità di alloggio e sostentamento sono soddisfatte da una convivenza e che, alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati), vi hanno trascorso o prevedono di trascorrervi un periodo di 12 mesi o più.
6. Le persone che prestano servizio militare obbligatorio (militari di leva) sono incluse nella popolazione delle famiglie se il loro servizio dura meno di 12 mesi o se trascorrono periodi di tempo significativi presso il domicilio della famiglia e dipendono economicamente dai genitori, dai tutori legali o da altri componenti della famiglia mentre prestano il servizio militare obbligatorio. In deroga a quanto precede, ai fini della rilevazione dei dati nel dominio delle forze di lavoro tutti i militari di leva sono esclusi dalla popolazione delle famiglie.
7. Tutte le persone che dimorano abitualmente in una famiglia, indipendentemente dall’esistenza di un legame con altri componenti della medesima, sono considerate componenti di una famiglia pluripersonale se condividono il reddito o le spese della famiglia con altri componenti della famiglia. I coinquilini che occupano, condividendola, un’unità abitativa e che condividono solo le spese connesse all’abitazione, ma non il reddito familiare, non sono considerati appartenenti a una famiglia pluripersonale che occupa detta unità abitativa, anche se ne condividono alcune altre spese secondarie.
8. Ove non sia possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri in base ai quali una famiglia si definisce unipersonale o pluripersonale, viene preso in considerazione il parere dell’intervistato circa la propria situazione in relazione alle altre persone dimoranti nell’abitazione.
9. Qualora vi siano più famiglie in un’unica abitazione, l’obiettivo degli Stati membri consiste nel registrare i dati per tutte le famiglie in una determinata abitazione.
10. Gli Stati membri si adoperano al massimo per evitare di registrare due volte la stessa persona.
Articolo 4
Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale
1. Per la persona che lavora lontano dal domicilio della famiglia durante la settimana e che è solita farvi ritorno nei week-end, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all’estero.
2. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che risiedono lontano dal domicilio della famiglia durante l’anno scolastico, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di studio sia situato altrove nel paese o all’estero.
3. Nel caso di un minore economicamente dipendente che viva alternativamente in due dimore, si considera come dimora abituale il luogo in cui il minore trascorre la maggior parte del tempo.
Qualora il tempo trascorso dal minore con entrambi i tutori legali o i genitori sia equamente diviso tra questi, il luogo di dimora abituale del minore è il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che percepisce le prestazioni per figli a carico oppure il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che contribuisce maggiormente alle spese legate al minore.
Qualora non si applichi nessuno dei criteri di cui sopra, si considera come dimora abituale il luogo in cui si trova il minore alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati).
Nel caso di raccolte di dati longitudinali, si considera che i minori che vivono alternativamente in due dimore occupino la stessa dimora in occasione di tornate diverse di rilevazioni di dati, a meno che non sia sopraggiunto un cambiamento nella loro situazione.
4. Per le rilevazioni di dati organizzate nei domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi», si applicano le seguenti norme specifiche aggiuntive:
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a) |
per le persone che, per motivi di lavoro, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui contribuiscano in modo significativo al reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia; |
|
b) |
per gli studenti del ciclo terziario che, durante gli studi, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui beneficino del reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia. |
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare le regole di cui al presente paragrafo. In tali casi gli Stati membri descrivono, nelle loro relazioni sulla qualità, i criteri applicati e garantiscono l’adeguata comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti intrafamiliari, compresi i pagamenti per conto dello studente.
Le regole di cui al presente paragrafo possono applicarsi anche agli altri domini, nel qual caso la loro applicazione viene descritta nelle relazioni sulla qualità.
Articolo 5
Descrizione delle variabili e delle classificazioni statistiche
L’allegato del presente regolamento definisce le descrizioni e le classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011,http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
(3) Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).
ALLEGATO
Descrizioni e classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700
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Nome della variabile |
Descrizione della variabile |
Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) |
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Sesso |
Il sesso è la combinazione delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che definiscono una persona di sesso maschile o femminile. Nei casi in cui il sesso biologico di una persona non sia noto, le informazioni possono essere sostituite da informazioni provenienti da dati amministrativi o da un’autodichiarazione (dati dell’indagine). |
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Età in anni compiuti |
L’età in anni compiuti è l’età della persona al suo ultimo compleanno prima della data di riferimento della rilevazione dei dati o dell’intervista, ossia l’intervallo di tempo tra la data di nascita e la data di riferimento, espresso in anni compiuti. Nell’ambito di questa variabile devono essere fornite le seguenti informazioni:
La data di riferimento è specifica per ogni rilevazione di dati (dominio), come precisato nelle corrispondenti disposizioni di attuazione. Tuttavia, per i paesi che si avvalgono di un sistema integrato di indagini sulle famiglie con settimana di riferimento fissa, la data di riferimento è l’ultimo giorno della settimana di riferimento. |
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Partner che vivono nella stessa famiglia |
I partner che vivono nella stessa famiglia sono persone che vivono con un’altra persona considerata partner in base alle effettive soluzioni abitative all’interno della famiglia, indipendentemente dal fatto che la relazione con il partner sia legalmente registrata (ad esempio matrimonio o unione civile) o un’unione di fatto. Un «partner» può essere definito conformemente al regime dell’unione, che può essere giuridico (coniuge o unito civilmente) o di fatto (partner o coabitante). |
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Tipo di famiglia |
Il tipo di famiglia è definito dalla composizione della famiglia, in cui:
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Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
La condizione lavorativa principale autodefinita è la percezione soggettiva che una persona ha della propria attività attualmente più importante e descrive con quale condizione l’interessato si identifica. Benché a una persona possano applicarsi più condizioni lavorative, viene presa in considerazione solo quella più importante secondo la percezione della persona e in riferimento alla situazione di quel dato momento. La categoria «servizio di leva o servizio civile obbligatorio» può non applicarsi ad alcuni paesi, nel qual caso viene soppressa. |
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Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) |
La variabile descrive il tempo abitualmente trascorso da una persona occupata nella sua occupazione principale in base alla percezione che la persona ha delle ore abitualmente lavorate nell’occupazione principale (variabile autodefinita). La variabile distingue tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale. Il termine lavoro è utilizzato in riferimento all’occupazione. Una persona che lavora a tempo parziale presta di norma un numero di ore inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. La distinzione si riferisce alle ore di lavoro che una persona effettua abitualmente nell’occupazione principale nel corso di un periodo di riferimento più lungo ed è autodefinita, nel senso che è l’interessato a decidere se la sua occupazione principale, nell’ambito della sua professione o impresa, è a tempo pieno o parziale. |
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Posizione nella professione, occupazione principale |
La variabile si basa sulla International Classification of Status in Employment (ICSE) e si riferisce all’occupazione principale di una persona occupata, stabilendo le seguenti categorie:
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Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale |
La variabile determina il settore economico o l’attività dell’unità locale (impresa) in cui si svolge l’occupazione principale di una persona occupata, secondo le categorie stabilite dalla classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2 (3)). |
Il livello di dettaglio necessario (livello di 1, 2 o 3 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:
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Professione nell’occupazione principale |
La variabile determina la professione nell’occupazione principale di una persona occupata, classificata secondo le categorie stabilite dalla classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008 (ISCO-08) (4). |
Il livello di dettaglio necessario (livello di 2 o 4 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:
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Livello di istruzione conseguito |
Il livello di istruzione conseguito da una persona è il livello ISCED (classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011 (5)) più elevato completato con successo. Il completamento di un programma di istruzione è convalidato da una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità nazionali in materia di istruzione o riconosciuta equivalente a un’altra qualifica conseguita al termine di un percorso di istruzione formale. Nei paesi i cui i programmi di istruzione, in particolare quelli appartenenti ai livelli ISCED 1 e 2, non si concludono con il rilascio di una qualifica, può essere utilizzato il criterio della piena partecipazione al programma, che solitamente consente di accedere a un livello di istruzione più elevato. Nel determinare il livello più elevato è opportuno tenere conto sia dell’istruzione generale che della formazione professionale. Il concetto di «completamento di un programma di istruzione» corrisponde di norma alla situazione in cui un allievo o uno studente frequenta corsi o lezioni e ottiene le credenziali finali associate a un programma di istruzione formale. Nel contesto in esame, il livello di istruzione conseguito corrisponde al livello più elevato della classificazione ISCED che sia stato completato con successo. Il livello di istruzione conseguito è definito conformemente alla classificazione ISCED. La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età). |
Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-A quando vi è una correlazione diretta tra le categorie e i codici. Sono specificate categorie supplementari per le situazioni in cui le informazioni sull’accesso all’istruzione terziaria o sull’indirizzo di studio sono incomplete: |
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Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1 |
0 |
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ISCED 1 – Istruzione primaria |
1 |
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ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
2 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
3 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale |
34 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
342 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
343 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria |
344 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale |
35 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
352 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
353 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria |
354 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria |
- |
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ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria |
4 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale |
44 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale |
45 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto |
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Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
5 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale |
54 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale |
55 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto |
- |
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ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente |
6 |
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ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente |
7 |
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ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente |
8 |
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Non dichiarato |
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Non applicabile |
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Paese di nascita |
Si definisce paese di nascita di una persona il paese di dimora abituale della madre dell’interessato al momento della nascita di quest’ultimo, secondo i confini nazionali attuali (e non secondo quelli esistenti al momento della nascita). Se non sono disponibili informazioni sul luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita dell’interessato, va comunicato il luogo in cui è avvenuta la nascita. L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6). |
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Paese della cittadinanza principale |
La variabile fornisce informazioni sul paese della cittadinanza principale della persona, definita come lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o altre modalità conformemente alla legislazione nazionale. Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla va assegnato un unico paese di cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di precedenza:
In altre situazioni (ad esempio i casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell’Unione ma nessuno è il paese dichiarante), la persona può scegliere il paese di cittadinanza da registrare o, se tale informazione non è disponibile, il paese dichiarante può determinare il paese di cittadinanza da assegnare. L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6). La categoria «apolide» corrisponde a una persona senza cittadinanza riconosciuta di uno Stato. |
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Paese di nascita del padre |
La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita del padre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) della nonna paterna della persona al momento della nascita del padre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) in cui è nato il padre della persona. Le informazioni sul paese di nascita del padre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita». Per «padre» si intende un genitore di sesso maschile di «un figlio/una figlia» naturale (biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner. Nel caso di una persona che non ha solo un padre naturale (biologico) ma anche, ad esempio, un padre adottivo o un patrigno, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di padre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio il tutore. Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso femminile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di una delle madri. L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6). |
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Paese di nascita della madre |
La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita della madre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) della nonna materna della persona al momento della nascita della madre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) in cui è nata la madre della persona. Le informazioni sul paese di nascita della madre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita». Per «madre» si intende un genitore di sesso femminile di «un figlio/una figlia» naturale (biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner. Nel caso di una persona che non ha solo una madre naturale (biologica) ma anche, ad esempio, una madre adottiva o una matrigna, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di madre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio la tutrice. Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso maschile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di uno dei padri. L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6). |
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Paese di residenza |
Il paese di residenza è il paese in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, secondo i confini nazionali attuali. L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6). |
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Regione di residenza |
La regione di residenza è la regione, all’interno del paese di residenza in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, definita per gli Stati membri in base alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003. |
Il livello di dettaglio (NUTS 1, 2 o 3) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati.
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Grado di urbanizzazione |
La variabile fornisce informazioni sul grado di urbanizzazione della zona in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, classificando le unità amministrative locali (local administrative units, LAU) in uno dei tre tipi di zone seguenti:
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Griglia della famiglia |
La griglia della famiglia fornisce dati sulla composizione delle famiglie e sulle relazioni intrafamiliari esistenti tra i componenti della famiglia. La griglia della famiglia è espressa sotto forma di una matrice contenente le relazioni tra tutti i componenti della famiglia, in cui ogni riga e colonna corrisponde a un componente della famiglia e la relazione tra i componenti è indicata dalle categorie standard nelle celle in cui si intersecano la riga e la colonna dei rispettivi componenti, nel modo illustrato di seguito.
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Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:
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Dimensione della famiglia |
La «dimensione della famiglia» è definita dal numero totale dei componenti di una famiglia. La variabile fornisce informazioni sul numero esatto di componenti della famiglia. |
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Titolo di godimento della famiglia |
La variabile riguarda le modalità con cui una famiglia occupa un’intera unità abitativa o una sua parte, come descritto di seguito. Le categorie «proprietà con mutuo ipotecario in essere» e «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» vanno utilizzate per le famiglie in cui almeno un componente della famiglia è il proprietario dell’unità abitativa in cui vive la famiglia, indipendentemente dal fatto che qualsiasi altro componente della famiglia sia affittuario dell’intera unità abitativa o di una sua parte. Una persona è proprietaria se possiede un titolo di proprietà, anche se la casa non è interamente pagata. Il titolare di un diritto di usufrutto dovrebbe essere considerato il proprietario. La categoria «proprietà con mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui il proprietario deve estinguere almeno un mutuo in essere e/o rimborsare qualsiasi interesse maturato sul mutuo da lui acceso per l’acquisto di tale unità abitativa. La categoria «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui non vi sono né mutui in essere né interessi da rimborsare sul mutuo. Non rientrano in questa categoria l’estinzione dei mutui e o dei prestiti per qualsiasi altra unità abitativa (ad esempio per una seconda abitazione) o per riparazioni, ristrutturazioni, manutenzione o qualsiasi altra finalità non abitativa. Le categorie «affitto, canone a prezzo di mercato» o «affitto, canone ridotto» devono essere utilizzate per le famiglie di cui almeno un componente è l’affittuario (unità abitativa presa in affitto dal proprietario) o il subaffittuario (unità abitativa subaffittata da qualcuno che è già affittuario) dell’unità abitativa in cui vive, e in cui nessun componente della famiglia è proprietario di tale unità abitativa. La categoria «affitto, canone a prezzo di mercato» si applica alle famiglie di cui almeno un componente è l’affittuario o il subaffittuario che paga il canone di affitto a prezzo corrente o di mercato. La categoria si applica anche ai casi in cui il canone di affitto viene pagato a prezzo di mercato per poi essere parzialmente o interamente compensato da prestazioni per l’abitazione o da altre fonti, compresi enti pubblici, benefici o privati. La categoria «affitto, canone ridotto» comprende le famiglie che vivono in unità abitative con canone a prezzo ridotto, ossia un prezzo inferiore al prezzo di mercato, ma non a titolo gratuito e include i casi in cui la riduzione del prezzo è concessa:
La categoria «affitto a titolo gratuito» comprende le famiglie che vivono in unità abitative a titolo gratuito, vale a dire senza il pagamento di un canone di locazione, e comprende i casi in cui la gratuità dell’affitto è concessa:
La categoria «non applicabile» comprende tutte le famiglie che non vivono nelle abitazioni convenzionali di cui al regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione. |
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Reddito mensile netto corrente delle famiglie |
La variabile fornisce informazioni sul reddito mensile netto corrente di una famiglia, ossia la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia percepiti individualmente o complessivamente, compresi i redditi da lavoro, le prestazioni sociali e altri redditi monetari, una volta detratti i trasferimenti di contante versati ad altre famiglie, al netto delle imposte e dei contributi di previdenza sociale. Scopo della variabile è fornire informazioni sul reddito familiare medio che rimane disponibile per essere speso o risparmiato ogni mese. Nel caso in cui il reddito familiare presenti notevoli variazioni da un mese all’altro, occorre fornire una stima del reddito netto mensile tipico o abituale che riflette la situazione reddituale corrente della famiglia. Qualora il reddito familiare mensile presenti notevoli variazioni nell’arco dell’anno, ad esempio nel caso di un’attività stagionale, va indicata la media mensile del reddito annuo. Il reddito mensile netto corrente deve essere comunicato sotto forma di reddito netto corrente totale della famiglia o come uno dei cinque gruppi di reddito equivalenti. Le soglie tra i cinque gruppi di reddito equivalenti sono determinate dai quintili della distribuzione della variabile e sono definite di seguito:
L’equivalenza consiste nell’applicare pesi ai componenti della famiglia per rispecchiare le differenze a livello di dimensioni e composizione delle famiglie, nel modo seguente: al primo componente della famiglia di età pari o superiore a 14 anni si applica un peso di 1,0, al secondo componente e a ciascun componente successivo di età pari o superiore a 14 anni un peso di 0,5 e a ciascun minore di età inferiore a 14 anni un peso di 0,3. |
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Stabilità dell’occupazione principale |
La variabile distingue tra l’occupazione principale avente una durata limitata (ossia quando il lavoro o il contratto cessa al termine di un periodo prestabilito) e l’occupazione principale fondata su un contratto a tempo indeterminato senza una scadenza fissa. La variabile riguarda l’occupazione principale di una persona occupata che svolge un’attività in qualità di dipendente. Il termine «lavoro» è utilizzato in riferimento all’occupazione. Il criterio che determina se una persona è occupata è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati. Un lavoro è un insieme di mansioni e compiti svolti per una singola unità economica. Le persone possono avere uno o più lavori. Per i lavoratori dipendenti ogni contratto può essere considerato un insieme distinto di mansioni e compiti e, di conseguenza, un lavoro separato. Nei casi che comprendono più lavori, l’occupazione principale è quella in cui si registra il maggior numero di ore lavorate abitualmente, secondo la definizione degli standard statistici internazionali sull’orario di lavoro. Un lavoro con contratto a tempo determinato cessa dopo un periodo di tempo prestabilito (entro una data nota) oppure al termine di un periodo non noto in anticipo ma comunque definito da criteri obiettivi, quali il completamento di un incarico o il periodo di assenza di un dipendente temporaneamente sostituito. Un lavoro il cui contratto non prevede tale scadenza prestabilita è considerato a tempo indeterminato. Per la definizione di «lavoro», l’elemento importante è l’accordo contrattuale o quello informale o verbale che stabilisce il rapporto di lavoro, non la prospettiva che il rispondente potrebbe avere di perdere il lavoro, la sua intenzione di lasciarlo, il suo desiderio di conservarlo o la probabilità di rimanere a tempo indeterminato. |
Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:
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Responsabilità di supervisione |
La variabile si riferisce all’occupazione principale attuale di una persona occupata in qualità di dipendente e distingue tra lavoratori dipendenti con e senza responsabilità di supervisione. Si ritiene che una persona eserciti responsabilità di supervisione quando soprintende ufficialmente al lavoro di almeno un’altra persona. Le responsabilità nei confronti di apprendisti e tirocinanti non sono considerate attività di supervisione, come non lo sono il controllo della qualità (che controlla il risultato della prestazione di servizi ma non il lavoro svolto da altre persone) né le consulenze. |
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Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo |
La variabile si riferisce all’occupazione principale attuale di una persona occupata e fornisce informazioni riguardanti l’anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell’attività in corso. |
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Dimensioni dell’unità locale per l’occupazione principale |
La variabile si riferisce all’occupazione principale di una persona occupata e fornisce informazioni in merito al numero di persone che lavorano per l’unità locale, compresi coloro che lavorano presso la sede dell’unità, nonché alle persone che lavorano al di fuori dell’unità e che, da un punto di vista organizzativo, ne fanno parte e sono da essa retribuite. La variabile comprende i proprietari che prestano lavoro nell’unità, gli associati che esercitano un’attività regolare nell’unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti, nonché i lavoratori a tempo parziale annoverati tra i dipendenti, come anche i lavoratori stagionali, gli apprendisti, i tirocinanti e i lavoratori a domicilio. L’unità locale è un’impresa o una parte di un’impresa situata in un luogo geograficamente identificato. |
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Esistenza di precedenti esperienze lavorative |
La variabile fornisce informazioni in merito al fatto che una persona - che non è occupata - sia stata precedentemente occupata (conformemente alla definizione di occupazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (7)) e che l’esperienza lavorativa precedente sia stata o meno limitata ad occupazioni puramente occasionali. La categoria «la persona non è mai stata occupata» comprende le persone che non hanno mai avuto un’esperienza lavorativa. La categoria «la persona ha esperienze lavorative limitate ad occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un’esperienza lavorativa, e tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali. Ai fini di questa variabile, le attività svolte dai militari di leva non vanno considerate esperienze lavorative. La categoria «la persona ha esperienze lavorative diverse da occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un’esperienza lavorativa ed esclude i casi in cui tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali. |
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Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (studente o apprendista) nel periodo di riferimento |
La variabile misura la partecipazione di una persona all’istruzione e alla formazione formale stabilendo se la persona è stata iscritta come studente o apprendista in un programma di istruzione formale durante il periodo di riferimento (da definire per ogni rilevazione di microdati). |
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Livello dell’istruzione formale o attività di formazione in corso o più recente |
La variabile misura il livello dell’istruzione formale o dell’attività di formazione più recente cui una persona ha partecipato nel corso di un determinato periodo di riferimento (da definire per ogni raccolta di microdati), secondo la classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011 (5) (ISCED-P 2011). |
Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-P quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice. |
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ISCED 0 – Istruzione prescolare |
0 |
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ISCED 1 – Istruzione primaria |
1 |
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ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
2 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
3 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale |
34 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale |
35 |
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ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto (8) |
- |
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ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria |
4 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale |
44 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale |
45 |
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ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto (8) |
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Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
5 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale |
54 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale |
55 |
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ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto (8) |
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ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente |
6 |
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ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente |
7 |
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ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente |
8 |
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Non dichiarato (1) |
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Non applicabile (2) |
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Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato |
Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato (espresso in quattro cifre). La variabile si riferisce all’anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato e riguarda le persone aventi conseguito un livello di istruzione primaria (ISCED 1) o superiore. La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno conseguito un livello di istruzione di livello inferiore a quello della scuola primaria (ISCED 1). La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata anche per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età). |
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Settore del livello di istruzione più elevato conseguito |
La variabile riguarda il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato dalle persone con un livello di istruzione pari o superiore all’ISCED 3. Il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato si basa su «ISCED Fields of Education and Training» (settori dell’istruzione e della formazione ISCED) (ISCED-F 2013) (8). Un settore è in senso lato il dominio, la branca o la disciplina dei contenuti di un programma di istruzione o di una qualifica. La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno un livello di istruzione di livello inferiore all’ISCED 3. |
Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-F quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice (9). |
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Programmi e qualifiche generali |
00 |
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Programmi e qualifiche di base |
001 |
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Competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche |
002 |
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Competenze e sviluppo personali |
003 |
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Programmi e qualifiche generali non ulteriormente definiti |
(009) |
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Istruzione |
01 |
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Istruzione |
011 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’istruzione |
018 |
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Discipline artistiche e scienze umanistiche |
02 |
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Discipline artistiche |
021 |
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Scienze umanistiche (eccetto le lingue) |
022 |
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Lingue |
023 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle discipline artistiche e alle scienze umanistiche |
028 |
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Discipline artistiche e scienze umanistiche non ulteriormente definite |
(029) |
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Scienze sociali, giornalismo e informazione |
03 |
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Scienze sociali e comportamentali |
031 |
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Giornalismo e informazione |
032 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze sociali, al giornalismo e all’informazione |
038 |
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Scienze sociali, giornalismo e informazione non ulteriormente definiti |
(039) |
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Economia, tecnica aziendale e diritto |
04 |
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Economia e tecnica aziendale |
041 |
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Diritto |
042 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’economia, alla tecnica aziendale e al diritto |
048 |
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Economia, tecnica aziendale e diritto non ulteriormente definiti |
(049) |
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Scienze naturali, matematiche e statistiche |
05 |
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Scienze biologiche e scienze collegate |
051 |
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Ambiente |
052 |
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Scienze fisiche |
053 |
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Matematica e statistica |
054 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze naturali, matematiche e statistiche |
058 |
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Scienze naturali, matematiche e statistiche non ulteriormente definite |
(059) |
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) |
06 |
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
061 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) |
068 |
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Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni |
07 |
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Ingegneria e professioni collegate |
071 |
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Attività manifatturiere e di trasformazione |
072 |
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Architettura e costruzioni |
073 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’ingegneria, alle attività manifatturiere e alle costruzioni |
078 |
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Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni non ulteriormente definite |
(079) |
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Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria |
08 |
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Agricoltura |
081 |
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Silvicoltura |
082 |
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Pesca |
083 |
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Veterinaria |
084 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e alla veterinaria |
088 |
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Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria non ulteriormente definite |
(089) |
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Salute e assistenza |
09 |
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Salute |
091 |
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Assistenza |
092 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alla salute e all’assistenza |
098 |
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Salute e assistenza non ulteriormente definite |
(099) |
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Servizi |
10 |
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Servizi per la persona |
101 |
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Servizi di igiene e medicina del lavoro |
102 |
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Servizi di sicurezza |
103 |
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Trasporti |
104 |
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Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti ai servizi |
108 |
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Servizi non ulteriormente definiti |
(109) |
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Non dichiarato |
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Non applicabile |
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Durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti |
La durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti descrive l’intervallo di tempo trascorso dal momento più recente in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale nel paese dichiarante, espressa in anni compiuti, come descritto di seguito.
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Percezione delle proprie condizioni generali di salute |
La percezione delle proprie condizioni generali di salute è una valutazione soggettiva della persona in merito alle proprie condizioni generali di salute (e non delle condizioni di salute attuali o di possibili problemi temporanei di salute) e comprende dimensioni diverse della salute, ossia il funzionamento fisico ed emotivo, la salute mentale (che ricopre il benessere psicologico e i disturbi mentali), nonché i segnali e i sintomi biomedici. |
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Problemi di salute di lunga durata |
La variabile «problemi di salute di lunga durata» è una valutazione soggettiva dell’individuo in merito ai propri problemi cronici di salute riguardanti diverse dimensioni fisiche, emotive, comportamentali e mentali della salute, le malattie e i disturbi, nonché il dolore, le condizioni precarie di salute causate da incidenti e lesioni o le affezioni congenite. Una patologia di lunga durata o cronica è caratterizzata dal suo carattere permanente e dalla probabilità che necessiti di un lungo periodo di controllo, osservazione o assistenza. Le malattie o i problemi di salute di lunga durata dovrebbero essersi protratti (o ripetuti) per 6 mesi o più, o si prevede che durino (o si ripetano) per lo stesso periodo. La categoria «sì» si riferisce al verificarsi di uno o più problemi di salute cronici o di lunga durata, mentre la categoria «no» si riferisce all’assenza di problemi di salute cronici o di lunga durata percepiti dal rispondente. |
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Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
La variabile misura il livello, frutto dell’autovalutazione dell’individuo, della limitazione o delle limitazioni di lunga durata (almeno 6 mesi) persistenti, causate da un problema o più problemi di salute (fisici, mentali o emotivi, comprese alterazioni o limitazioni dovute all’età avanzata) nella partecipazione ad attività che, in condizioni normali, la persona sarebbe solita effettuare o svolgere. Un’attività è definita come l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo. Le limitazioni nelle attività sono definite come le difficoltà risentite da un individuo nello svolgimento di un’attività, valutate rispetto a uno standard generalmente accettato per la popolazione, in relazione alle aspettative culturali e sociali riguardanti le attività che le persone di solito svolgono e che interessano l’intera gamma delle attività lavorative o scolastiche, domestiche e ricreative. Le persone la cui salute sia instabile o caratterizzata da problemi ricorrenti dovrebbero fare riferimento alla situazione che incide con maggiore frequenza sulle loro attività abituali.
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Modalità di intervista utilizzata |
La variabile fornisce dati sul metodo utilizzato per rilevare informazioni dal rispondente. Nel caso in cui si utilizzino varie modalità per rilevare dati da un rispondente, la variabile fornisce informazioni sulla modalità utilizzata in misura predominante. Con i metodi PAPI, CAPI e CATI è presente un intervistatore. Il CAWI è autogestito e il rispondente segue il questionario fornito sul sito web. La categoria «altra» si applica quando la modalità di intervista utilizzata non rientra nelle altre categorie, come nel caso di un’intervista autogestita con supporto cartaceo (PASI) o di un’intervista autogestita assistita da computer non basata sul web (CASI). La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio nel caso di persone al di sotto di una determinata età, nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista. |
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Natura della partecipazione all’indagine |
La variabile indica se le informazioni richieste sono state fornite dal rispondente designato o attraverso un’altra persona (rispondente indiretto). Il rispondente designato è la persona indicata nelle disposizioni relative ad ogni rilevazione di microdati, a cui viene richiesto di fornire le informazioni. La «partecipazione diretta» si riferisce a una situazione in cui il rispondente designato fornisce autonomamente le informazioni richieste. La partecipazione diretta comprende anche i casi in cui il rispondente designato ha fornito le informazioni richieste con l’assistenza di un’altra persona (ad esempio sotto forma di traduzione, assistenza fisica) e ha convalidato le risposte fornite. La «partecipazione indiretta» si riferisce a una situazione in cui le informazioni richieste al rispondente designato sono state fornite da un terzo (rispondente indiretto) senza essere convalidate dal rispondente designato. La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista. |
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Strato |
La variabile fornisce informazioni sullo strato primario corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento (o una sua parte) sia stratificata nella prima fase del disegno di campionamento, fornendo codici di identificazione per i diversi strati (identificativo dello strato). La stratificazione di una popolazione consiste nel dividerla in sottopopolazioni che non si sovrappongono, denominate strati. All’interno di ciascuno strato vengono quindi selezionati campioni indipendenti. Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell’unità statistica interessata (singola persona o famiglia). La categoria «identificativo dello strato» fornisce il codice di identificazione dello strato cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia). I codici di identificazione dello strato devono essere utilizzati se la popolazione di riferimento è stata stratificata o nel caso in cui siano state prese in esame unità primarie di campionamento (UPC) autorappresentative. La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata se la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento (ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o a grappoli) e non sono state prese in considerazione UPC autorappresentative. |
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Unità primaria di campionamento (UPC) |
La variabile fornisce informazioni sull’unità primaria di campionamento (UPC) corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento sia suddivisa in grappoli (cluster), fornendo codici di identificazione per i grappoli o le UPC. Una popolazione viene suddivisa in grappoli (ossia sottopopolazioni separate) nel caso in cui il campionamento diretto degli elementi sia impossibile (per mancanza di una base di campionamento) o la sua attuazione sia troppo costosa (la popolazione è distribuita su un’ampia zona geografica). Un campione di grappoli (UPC) viene quindi selezionato nella prima fase del processo di campionamento. Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell’unità interessata (individuo o famiglia). La categoria «identificativo dell’unità primaria di campionamento» fornisce il codice di identificazione dell’UPC (tra le UPC selezionate) cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia), nel caso in cui la popolazione di riferimento sia stata suddivisa in grappoli nella prima fase di campionamento. La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata quando la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento, ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o stratificato. |
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(1) La categoria «non dichiarato» deve essere utilizzata per i casi di non risposta, ad esempio se il rispondente non sa quale risposta fornire o rifiuta di rispondere.
(2) La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per i casi che non rientrano nel campo di una variabile specifica, vale a dire in seguito all’applicazione di un filtro a tale variabile, e anche per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio il caso delle persone al di sotto di una determinata età.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).
(5) http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
(6) http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC (disponibile in inglese, francese e tedesco).
(7) Coloro che non hanno mai avuto un’esperienza lavorativa in un’occupazione in cambio di retribuzione o profitto, con almeno un’ora di lavoro alla settimana.
(8) http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
(9) I codici (009), (029), (039), (049), (059), (079), (089), (099) e (109) non sono codici ISCED.
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20.12.2019 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2182 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 243 del 19.7.2019, pag. 3.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2183 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cordero Manchego» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna volta all’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Cordero Manchego», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare di produzione deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Cordero Manchego» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13).
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2184 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Riso del Delta del Po» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione (2). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (3). |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Riso del Delta del Po» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)] (GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 4).
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IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2185 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette « Bleu du Vercors-Sassenage » (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu du Vercors-Sassenage», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 387/2009 della Commissione (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (4). |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 509/2001 della Commissione, del 15 marzo 2001, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 387/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)] (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 67).
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2186 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della president
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 90 |
Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate |
147,8 |
0 |
AR |
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
231,2 204,0 324,0 206,5 |
21 29 0 28 |
AR BR CL TH |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
283,0 |
1 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2187 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2019
che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione (3) è stata avviata una procedura di gara per l'ammasso privato di olio di oliva. |
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(2) |
Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 17 dicembre 2019, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l'importo massimo dell'aiuto per l'ammasso di 17 629,18 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato. |
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(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte presentate nell'ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 17 dicembre 2019, l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva è fissato a:
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a) |
0,00 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine; |
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b) |
1,10 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine; |
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c) |
1,10 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione, dell'8 novembre 2019, recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 12).
DECISIONI
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/50 |
DECISIONE (PESC) 2019/2188 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell’11 dicembre 2019
sulla nomina del capomissione della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il sig. Markus RITTER è stato nominato capo della missione dell’EUAM Iraq. |
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(3) |
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1545 (2), che proroga il mandato dell’EUAM Iraq fino al 17 aprile 2020. |
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(4) |
L’11 novembre 2019 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Christoph BUIK quale capo della missione EUAM Iraq dal 1o gennaio 2020 al 17 aprile 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Christoph BUIK è nominato capomissione della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) dal 1o gennaio 2020 al 17 aprile 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2019
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidenza
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12.
(2) Decisione (PESC) 2018/1545 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 31).
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/51 |
DECISIONE (PESC) 2019/2189 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 17 dicembre 2019
relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa alla missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (1), in particolare l’articolo 8 paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 della decisione (PESC) 2019/2110, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione. |
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(2) |
Il 12 dicembre 2019 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Paulo SOARES quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 9 dicembre 2019 all’8 dicembre 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Paulo SOARES è nominato capo della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) dal 9 dicembre 2019 all’8 dicembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 9 dicembre 2019
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/52 |
DECISIONE (UE) 2019/2190 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 19 dicembre 2019
recante nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,
viste le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea (1),
visti i pareri del Parlamento europeo (2),
visti i pareri del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il sig. Benoît COEURÉ è stato nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2012. Il suo mandato scade il 31 dicembre 2019. |
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(2) |
La sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER è stata nominata membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 27 gennaio 2014. Con lettera datata 26 settembre 2019, il presidente della Banca centrale europea ha informato il presidente del Consiglio europeo della decisione della sig.ra Sabine LAUTENSCHLÄGER di dimettersi dalle sue funzioni nell’ambito del comitato esecutivo con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2019, prima della scadenza del suo mandato. |
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(3) |
È necessario pertanto nominare due nuovi membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea. |
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(4) |
Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Fabio PANETTA e la sig.ra Isabel SCHNABEL, i quali, a suo giudizio, soddisfano tutti i requisiti previsti all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2020:
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— |
sig. Fabio PANETTA, |
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— |
sig.ra Isabel SCHNABEL. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per il Consiglio europeo
Il presidente
C. MICHEL
(1) GU C 351 del 17.10.2019, pag. 1; GU C 385 del 13.11.2019, pag. 1.
(2) Pareri resi il 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 23 ottobre 2019 (GU C 373 del 5.11.2019, pag. 2); parere reso l’11 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/53 |
DECISIONE (PESC) 2019/2191 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2019
a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale (« iTrace IV»)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 («strategia globale dell’UE») mette in evidenza che l’Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva. Essa appoggia inoltre con determinazione la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, oltre a chiedere il «rintracciamento transfrontaliero delle armi», riconoscendo che la sicurezza europea si fonda su valutazioni migliori e condivise delle minacce e delle sfide interne ed esterne. |
|
(2) |
La strategia dell’UE del 19 novembre 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW») sottolinea che le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali («SALW») contribuiscono da tempo all’instabilità e alla violenza nell’Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. La strategia dell’UE sulle SALW stabilisce il quadro d’azione dell’Unione al fine di affrontare tali minacce e si impegna a sostenere attività di ricerca riguardanti l’origine delle SALW illegali nelle zone di conflitto, quali la Conflict Armament Research del progetto iTrace. |
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(3) |
La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio (2), riflette la determinazione degli Stati membri a far fronte, tra le altre cose, al rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature militari verso destinazioni non accettabili o al rischio di una loro diversione verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi. |
|
(4) |
La strategia antiterrorismo dell’UE del 2005 sottolinea la minaccia dell’acquisizione di armi da parte dei gruppi terroristici, comprese le SALW, e invita gli Stati membri a «sfruttare al meglio» le attività di ricerca a livello dell’Unione. |
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(5) |
La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi e munizioni convenzionali, così come la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata, alimentano l’insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee. |
|
(6) |
Nella strategia dell’Unione sulle SALW si legge che l’Unione sosterrà l’attività dei gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi e che esaminerà soluzioni per migliorare l’accesso alle loro conclusioni in materia di diversione e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi. |
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(7) |
Con il programma di azione dell’ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell’ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell’ONU si sono impegnati, all’atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale. |
|
(8) |
L’8 dicembre 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali. |
|
(9) |
Nella terza conferenza di revisione del 2018 del programma di azione dell’ONU, tutti gli Stati membri di quest’ultima hanno affermato il loro impegno a incoraggiare gli Stati, all’atto di rintracciare SALW, comprese quelle rinvenute in situazioni di conflitto o post-conflitto, a consultare i registri nello Stato in cui l’arma leggera o di piccolo calibro è stata rinvenuta e/o a consultare lo Stato in cui tale arma è stata prodotta. |
|
(10) |
Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi («ATT»). L’obiettivo del trattato è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L’Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell’ONU nell’esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l’ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all’attuazione del suo articolo 11. |
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(11) |
L’Unione ha già sostenuto iTrace mediante le decisioni del Consiglio 2013/698/PESC (3), (PESC) 2015/1908 (4), e (PESC) 2017/2283 (5) (iTrace I, II e III), e intende sostenere iTrace IV, la quarta fase di questo meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni, al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell’Europa, come richiesto nella strategia globale dell’UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista dell’attuazione della strategia globale dell’UE, della posizione comune 2008/944/PESC, della strategia dell’UE sulle SALW e del progresso della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
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— |
prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico (« iTrace ») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni; |
|
— |
formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l’identificazione e il rintracciamento di armi convenzionali illegali, incoraggiare un’assidua cooperazione con il progetto iTrace, individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, definire in modo più efficace i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto — in particolare le iniziative finanziate dall’Unione, quali il sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS) e le attività dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) — e rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell’Unione; |
|
— |
aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi convenzionali e relative munizioni che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell’Unione; |
|
— |
sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, il funzionamento di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all’esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri; |
|
— |
aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell’individuazione dei settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle armi convenzionali e relative munizioni; |
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— |
stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni e la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato oggetto di traffico; e |
|
— |
prosecuzione del rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni, con la cooperazione degli Stati membri e dei paesi terzi, quale metodo più efficace per determinare e verificare, nella misura più ampia possibile, i meccanismi alla base della diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso utilizzatori non autorizzati. Le attività di rintracciamento saranno accompagnate da indagini di follow-up volte a individuare le reti di individui, finanziarie e logistiche che si celano dietro ai trasferimenti di armi convenzionali illegali. |
2. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a 5 490 981,87 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 6 311 473,41 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. Tale accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
Articolo 4
1. L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione, l’impatto del progetto è valutato da un organismo esterno.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(2) Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).
(3) Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).
(4) Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (« iTrace II») (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 15).
(5) Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (« iTrace III») (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 20).
ALLEGATO
PROGETTO A SOSTEGNO DI UN MECCANISMO MONDIALE DI SEGNALAZIONE SULLE ARMI E LORO MUNIZIONI CONVENZIONALI ILLEGALI VOLTO A RIDURRE IL RISCHIO DI DIVERSIONE E TRASFERIMENTO ILLEGALE
(« iTrace IV»)
1. Contesto e motivazione del sostegno alla PESC
|
1.1. |
La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l’impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle armi convenzionali e relative munizioni in zone colpite da conflitti, in particolare le decisioni 2013/698/PESC, (PESC) 2015/1908, e (PESC) 2017/2283, che hanno istituito e potenziato il meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali e relative munizioni chiamato «iTrace».
La proliferazione illegale delle armi convenzionali e relative munizioni è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell’UE sulle SALW, armi da fuoco illegali e le SALW contribuiscono da tempo all’instabilità e alla violenza nell’Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. Le armi di piccolo calibro illegali alimentano il terrorismo e i conflitti in tutto il mondo ostacolando gli sforzi profusi dall’Unione in materia di sviluppo e gestione delle crisi, così come le sue iniziative umanitarie e di stabilizzazione in parti del vicinato dell’Unione e in Africa. Nell’Unione le armi da fuoco illegali hanno un chiaro impatto sulla sicurezza interna in quanto alimentano la criminalità organizzata e forniscono ai terroristi i mezzi per compiere attentati sul territorio europeo. Quanto afferma la strategia dell’Unione sulle SALW è confermato dai recenti risultati del progetto iTrace in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Ucraina e Yemen e in altri conflitti in prossimità delle frontiere esterne dell’Unione. Le attività svolte ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908 hanno confermato iTrace quale iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti. Il progetto iTrace ha operato in oltre 40 Stati colpiti da conflitti, compreso in Africa, in Medio Oriente, in Asia centrale e in Asia meridionale e orientale e ha creato il più grande registro pubblico al mondo di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione per sostenere gli Stati che si adoperano per individuare e contrastare la diversione, in linea con gli impegni assunti ai sensi del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dell’articolo 11 dell’ATT. Esso fornisce una rendicontazione precisa sulla diversione di armi e relative munizioni alle forze ribelli armate e ai gruppi terroristici che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell’Unione, fra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico e Daesh/Stato islamico, e provvede alla segnalazione rapida e in forma riservata alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni degli Stati membri circa i rischi di diversione successiva all’esportazione; trasmette, alle delegazioni dell’UE e alle missioni diplomatiche degli Stati membri nelle regioni colpite da conflitti, informazioni essenziali in tempo reale sul traffico di armi e sulle dinamiche dei conflitti. Esso effettua attività di sensibilizzazione sulle misure di controllo delle armi e di lotta alla diversione attraverso un coinvolgimento mediatico equilibrato e responsabile a livello mondiale. |
|
1.2. |
Il progetto iTrace registra tuttavia un numero sostenuto di richieste da parte degli Stati membri affinché siano organizzate riunioni informative dirette, faccia a faccia, con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (comprese frequenti visite nelle capitali) e sia offerta una gamma più ampia di risorse in via bilaterale ai responsabili, negli Stati membri, delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi.
La presente decisione mira pertanto a proseguire e a potenziare le attività del progetto ai sensi della decisione (PESC) 2017/2283, continuando a fornire ai responsabili delle politiche dell’Unione, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti raccolte sistematicamente, che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. Essa continuerà pertanto ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un’azione preventiva adeguata per far fronte all’offerta e alla domanda illegali e assicurare l’effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi. |
|
1.3. |
La presente decisione prevede la prosecuzione del funzionamento e l’ulteriore potenziamento del sistema mondiale di segnalazione sulle armi iTrace, accessibile al pubblico. I progetti elencati nella decisione (PESC) 2017/2283 saranno rafforzati mediante: 1) l’aumento della frequenza e della durata delle missioni per raccogliere dati sulle forniture di armi convenzionali illegali a destinazione di regioni colpite da conflitti; 2) programmi di sostegno su misura destinati agli Stati membri comprendenti consultazioni dirette, dati e relazioni ad hoc, un help desk 24 ore su 24 e compiti di verifica successivamente alla spedizione; e 3) la formazione e il tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti per rintracciare le armi convenzionali illegali rinvenute o sequestrate nella loro giurisdizione territoriale per sviluppare capacità di lotta alla diversione — comprese capacità di rintracciamento nell’ambito dello strumento internazionale per il rintracciamento (ITI), per potenziare la gestione delle armi —compresa la registrazione — e per rafforzare la raccolta di dati iTrace. |
2. Obiettivi generali
L’azione descritta nel punto 4 continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all’impatto destabilizzante della diversione e del traffico di armi convenzionali e relative munizioni. Continuerà a fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi, informazioni pertinenti che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare l’azione:
|
a) |
fornirà informazioni concrete sulla diversione e sul traffico di armi convenzionali e relative munizioni a sostegno dell’efficace attuazione della posizione comune 2008/944/PESC, dell’ATT, del programma di azione dell’ONU e dell’ITI; |
|
b) |
fornirà un sostegno su misura per assistere gli Stati membri nella valutazione e nella mitigazione dei rischi di diversione; |
|
c) |
rivelerà le rotte e le entità coinvolte nella diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso regioni colpite da conflitti o organizzazioni terroristiche internazionali e fornirà prove dell’implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali; |
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d) |
rafforzerà la cooperazione tra competenti organi e missioni dell’ONU e altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL «iARMS» ed Europol — quest’ultimo ha stipulato nel 2019 un memorandum d’intesa con CAR sulla condivisione di informazioni; |
|
e) |
fornirà informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell’assistenza internazionali al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte e/o alla gestione delle frontiere; e |
|
f) |
offrirà un meccanismo di sostegno al monitoraggio dell’attuazione dell’ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell’esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all’interno del paese destinatario o di riesportazione a condizioni non ammissibili. |
3. Sostenibilità e risultati dei progetti a lungo termine
L’azione offrirà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi. In particolare il progetto:
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a) |
alimenterà ulteriormente il sistema di gestione delle informazioni iTrace che assicurerà la raccolta e l’analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali; |
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b) |
fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione, per esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, controlli carenti alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti; |
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c) |
comporterà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni di rilevanza strategica, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze strategiche; |
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d) |
accrescerà sostanzialmente l’efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia; e |
|
e) |
svilupperà capacità nazionali sostenibili negli Stati colpiti da conflitti per identificare e rintracciare armi convenzionali illegali e partecipare in modo più efficace alle attività internazionali di controllo delle armi e di contrasto. |
4. Descrizione dell’azione
4.1. Progetto 1: Formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti ai fini dell’identificazione e del rintracciamento internazionale delle armi
4.1.1. Obiettivo del progetto
I programmi di formazione e tutoraggio iTrace offrono alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti i metodi e le competenze per individuare autonomamente e far fronte alla diversione delle armi convenzionali. La formazione mira a rafforzare la capacità — spesso inesistente — di individuare e rintracciare armi convenzionali illegali, mentre il tutoraggio consente al personale del progetto iTrace di individuare carenze critiche in termini di capacità in tempo reale e fornire immediatamente soluzioni su misura per porvi rimedio. Inoltre, i programmi di formazione e tutoraggio iTrace consolidano le relazioni tra il progetto iTrace e le autorità nazionali, offrendo alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio alle armi convenzionali sequestrate e recuperate e migliorando in tal modo l’intera gamma di mezzi di raccolta e analisi dei dati iTrace e di rendicontazione.
4.1.2. Benefici per le iniziative dell’UE sul controllo delle armi
I programmi di formazione e tutoraggio iTrace rispondono alle azioni che figurano nella strategia dell’UE sulle SALW — sostenere le capacità nazionali per «tracciare e rintracciare le origini delle SALW illegali e delle relative munizioni nelle zone di conflitto» — e rafforzano, direttamente e indirettamente, un’ampia serie di iniziative sul controllo delle armi caldeggiate dagli Stati membri. Le conseguenze dirette includono il sostegno alle autorità di contrasto nazionali nel rintracciare le SALW in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, il rafforzamento delle capacità nazionali di raccogliere dati sulle armi rintracciate — nell’ambito dell’indicatore 16.4.2. relativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) — così come il sostegno ai programmi di gestione delle armi e delle munizioni avviati dagli Stati membri. Le conseguenze indirette includono la ritrasmissione delle informazioni raccolte sul posto, per esempio avvertire gli Stati membri dei rischi di diversione riscontrati in paesi partner, rilevare una diversione dalle scorte nazionali e fornire dette informazioni ai programmi PSSM sostenuti dall’Unione.
4.1.3. Attività di progetto
Nel 2018 CAR ha istituito l’unità di supporto tecnico (TSU), vale a dire un’unità intesa a offrire attività di formazione e tutoraggio alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti in cui opera il progetto iTrace. Tali attività di formazione e tutoraggio sono volte a potenziare le iniziative nazionali di lotta alla diversione in tutti i settori attraverso istruzioni e sviluppo di capacità in materia di rintracciamento, marcatura e registrazione di armi convenzionali — rispettando le procedure stabilite dall’ITI — riguardo ad armi convenzionali illegali sequestrate e catturate, nonché attraverso valutazioni in materia di PSSM intese a individuare e far fronte ai rischi di diversione alla fonte. CAR offrirà, ai partner locali e, ove necessario, al personale di sostegno della pace, fra cui le missioni ONU e UE e i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell’ONU), formazioni specializzate e basate sulle necessità. A tale riguardo, il progetto iTrace continuerà a rispondere direttamente all’azione che figura nella strategia dell’UE sulle SALW, che richiede all’UE di sostenere i «gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi» e di esaminare «soluzioni per migliorare l’accesso alle loro conclusioni in materia di sviamento e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi». La formazione nell’ambito del progetto iTrace prenderà le mosse da una serie di servizi offerti da CAR dal 2014, che si sono rivelati essenziali nel sostenere i partner locali negli Stati colpiti da conflitti, nell’assistere i gruppi ONU e nell’assicurare alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio. Il progetto dispiegherà membri appartenenti alle proprie squadre investigative sul campo e alla TSU affinché impartiscano formazioni di livello progressivamente più tecnico riguardanti:
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a) |
un’introduzione alla raccolta di dati sulle armi convenzionali, facendo riferimento a casi specifici; |
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b) |
le tecniche elementari di identificazione delle armi convenzionali e di documentazione efficace; |
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c) |
le procedure operative standard di raccolta delle prove e relativa catena di custodia; |
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d) |
i requisiti relativi a indagini di ampia portata, regionali e internazionali; |
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e) |
l’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento; se del caso, le autorità nei paesi partner saranno formate e incoraggiate ad avviare richieste di rintracciamento; |
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f) |
il rintracciamento internazionale delle armi e i sistemi di rintracciamento delle armi (in particolare Interpol ed Europol); |
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g) |
l’uso dei «big data» e l’analisi delle tendenze; e |
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h) |
le possibilità concernenti l’assistenza tecnica (internazionale) e l’intervento delle autorità di contrasto. |
Tali attività saranno svolte parallelamente alle indagini sul campo iTrace, comprese indagini congiunte (tutoraggio) condotte con le autorità pubbliche nazionali.
4.1.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
incoraggiare le autorità nazionali a concedere alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio, rispondendo così ai reiterati inviti affinché le squadre iTrace forniscano assistenza tecnica e capacità investigative comuni e determinando un aumento della raccolta dei dati iTrace; |
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b) |
fornire un’assistenza concreta in termini di capacità ai governi nazionali che, pur subendo le conseguenze della diversione di armi convenzionali, non dispongono degli strumenti atti a individuare e segnalare le armi convenzionali oggetto di diversione; questa misura spesso apre la via a una più efficace gestione delle armi convenzionali a livello nazionale e, come tale, sostiene l’attuazione dell’ATT, dell’ITI, del programma di azione dell’ONU e dell’indicatore SDG 16.4.2., nonché la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte e i contatti con i servizi di contrasto internazionali, fra cui Interpol (iARMS) ed Europol; |
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c) |
sostenere il rafforzamento del dialogo, in particolare individuando gli interlocutori essenziali per altre iniziative sostenute dall’Unione, per esempio, le relazioni delle missioni dell’Unione con i governi ospitanti, e avviando iniziative, quali la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, per esempio, i progetti sostenuti dall’Unione in materia di gestione delle scorte. |
4.1.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Fino a 40 visite di formazione e tutoraggio sul campo, dando particolare risalto alla ripetizione delle visite per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo di capacità di rintracciamento.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.1.6. Beneficiari del progetto
Le attività di formazione e tutoraggio iTrace produrranno benefici diretti per le parti interessate negli Stati colpiti da conflitti, compresi i servizi di contrasto e i procuratori. Il programma fornirà sostegno indiretto ai dialoghi nazionali con iniziative finanziate dall’Unione e iniziative di altro tipo sul controllo delle armi, incoraggiando il ricorso a meccanismi di rintracciamento internazionali (compresi il sistema iARMS di Interpol ed Europol) e facilitando la partecipazione a progetti di gestione delle scorte sostenuti dall’Unione e ad altri progetti di controllo delle SALW.
4.2. Progetto 2: Aumento delle indagini sul campo necessarie ad alimentare ulteriormente il sistema iTrace con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti
4.2.1. Obiettivo del progetto
Il progetto aumenterà la frequenza e la durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. Il progetto accorderà la priorità a paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri, inclusi, tra gli altri, Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sud Sudan, Ucraina e Yemen. Tali indagini sul campo forniranno prove concrete di armi convenzionali oggetto di diversione in possesso di forze ribelli e gruppi terroristici, che altrimenti sfuggirebbero all’attenzione degli osservatori esterni (compresi gli Stati membri esportatori di armi). CAR chiederà l’approvazione preventiva del Gruppo «Esportazione di armi convenzionali» dell’UE prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo iTrace e di programmi di formazione e tutoraggio iTrace.
Grazie all’impiego di nuove tecnologie e di tecniche avanzate di polizia scientifica, CAR si avvarrà di una serie di attività sul campo, tra cui il potenziamento della documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate. CAR ha dimostrato che tali metodi rivelano informazioni tracciabili su armi, munizioni e materiale correlato in precedenza irreperibili, consentendo lo svolgimento di indagini su una gamma sempre più ampia di materiali illegali, i cui dati identificativi sono stati rimossi per dissimularne la provenienza.
I dati che ne risultano miglioreranno la comprensione collettiva da parte degli Stati membri delle diversioni e dei trasferimenti illeciti, come pure dei metodi utilizzati dai trafficanti per occultarli, e miglioreranno sostanzialmente le capacità di contrastare il commercio illegale.
4.2.2. Benefici per le iniziative dell’UE sul controllo delle armi
Le indagini sul campo iTrace forniscono uno scenario di riferimento dinamico riguardante le armi convenzionali oggetto di diversione negli Stati colpiti da conflitti. Tale scenario di riferimento fornisce un quadro costante dell’efficacia della posizione comune 2008/944/PESC e degli accordi sul controllo delle armi che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare, tra cui l’ATT, il programma d’azione dell’ONU e la strategia dell’UE in materia di SALW. La documentazione completa relativa alle armi utilizzate nei conflitti serve anche da base di partenza per rintracciare le armi convenzionali formali e per condurre indagini approfondite sul finanziamento dei conflitti e sulle reti di approvvigionamento di armi.
4.2.3. Attività di progetto
Nell’ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:
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a) |
invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a armi convenzionali illegali e relative munizioni recuperate da Stati colpiti da conflitti; |
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b) |
analisi, riesame e verifica di prove documentate su armi convenzionali illegali e relative munizioni e sui relativi utilizzatori, compresi, tra l’altro, la documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate delle armi, di loro componenti e di marcature interne ed esterne, imballaggi e documenti di spedizione associati, combinati con i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, fornitori e rotte dei trasferimenti); |
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c) |
inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni iTrace e, una volta verificate, nel portale di mappatura in linea iTrace; |
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d) |
individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire la prosecuzione della raccolta dati a sostegno di iTrace per tutta la durata dell’azione proposta e oltre; |
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e) |
prosecuzione dei contatti con i governi degli Stati membri volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d’azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini. |
Il progetto sarà attuato in modo graduale nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.2.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
documentare, in loco, le prove materiali di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti; |
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b) |
verificare e documentare i casi di traffico illegale sulla base delle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito ad armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni; |
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c) |
fornire prove visive e materiali concrete di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e documentazione e informazioni sugli utenti finali, ottenute tramite lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate; |
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d) |
generare resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori e le reti di finanziamento e di sostegno coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato); |
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e) |
inserire le suddette prove nel sistema di gestione delle informazioni iTrace e, una volta verificate, nel portale di mappatura in linea iTrace ai fini di una piena divulgazione al pubblico e agli Stati membri attraverso piattaforme desktop e mobili sicure. |
4.2.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Fino a 75 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell’intero periodo di tre anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.2.6. Beneficiari del progetto
iTrace continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, in primo luogo, ai responsabili nazionali dell’UE sul controllo delle armi e alle autorità del rilascio delle licenze di esportazione di armi, nonché alle istituzioni, agenzie e missioni dell’Unione. Tali beneficiari dell’Unione avranno anche accesso a informazioni riservate attraverso piattaforme desktop e mobili sicure fornite da iTrace.
Le informazioni pubbliche continueranno a essere accessibili anche a tutti i beneficiari dell’Unione, come pure a quelli non-Unione — quali i responsabili delle politiche sul controllo delle armi e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi — alle organizzazioni non governative di ricerca, alle organizzazioni impegnate nella causa e ai media internazionali.
4.3. Progetto 3: Sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri.
4.3.1. Obiettivo del progetto
Il progetto fornirà agli Stati membri un sostegno bilaterale coerente, tra cui visite periodiche faccia a faccia e relazioni ad hoc, che saranno adattate agli specifici ambiti di interesse nel settore del controllo delle armi e ai requisiti in materia di informazione di ciascuno Stato membro. Le informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi saranno trattate con il rispetto e la riservatezza del caso. CAR continuerà inoltre a essere in contatto con una serie di autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tali rapporti contribuiranno a diversi aspetti critici degli sforzi internazionali volti ad affrontare la diversione e il traffico di armi convenzionali e rafforzeranno le misure internazionali di lotta alla diversione, tra cui:
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a) |
la messa a disposizione delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di prove e dati precisi su casi di diversione documentati; e |
|
b) |
la messa a disposizione degli Stati membri della capacità di effettuare verifiche successive alla spedizione/consegna, o il sostegno a detta capacità, su richiesta ufficiale delle autorità nazionali dell’UE incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. |
4.3.2. Benefici per le iniziative dell’UE sul controllo delle armi
Le visite periodiche da parte della squadra del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri consentono discussioni bilaterali su argomenti sensibili (per esempio, la diversione post-esportazione), permettono agli Stati membri di contribuire direttamente alla progettazione di iTrace e ai relativi risultati (direzione e portata delle indagini e dei tipi di relazioni) e contribuiscono a sviluppare misure miranti a rafforzare la fiducia (per esempio, i processi iTrace «notifica preventiva» e «diritto di risposta»). Le attività di sensibilizzazione su iTrace presso gli Stati membri rivestono un’importanza cruciale in quanto forniscono un consesso dove avviare discussioni spesso sfumate sulle sfide e le opportunità a livello nazionale connesse agli impegni derivanti dal criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dall’articolo 11 dell’ATT. Nell’ambito dei progetti iTrace precedenti (I, II e III), le visite di sensibilizzazione sono state fondamentali per comprendere i requisiti in materia di informazione degli Stati membri, siano essi di natura generale («Qual è la valutazione della minaccia relativa alle armi che entrano in un particolare teatro di conflitto armato») o specifici al progetto iTrace («Occorre un dashboard che ci segnali immediatamente tutte le armi di produzione nazionale documentate dalle squadre iTrace sul campo»).
4.3.3. Attività di progetto
Nell’ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:
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a) |
l’invio di squadre iTrace che visitino ripetutamente le autorità competenti delle capitali negli Stati membri per ragguagliarle su questioni attinenti alla lotta alla diversione e riferire in merito alle rispettive indagini; |
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b) |
la continuazione di un helpdesk che fornisca, 24 ore su 24, consulenza immediata sulla lotta alla diversione o su accuse potenzialmente negative mosse dalla stampa sulla base di segnalazioni di terzi non verificate; |
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c) |
la manutenzione di dashboard online che trasmettano dati criptati derivanti dal sistema di gestione delle informazioni iTrace alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, segnalando le parti con precedenti di diversione di armi convenzionali, tracciando un profilo delle destinazioni ad alto rischio e fornendo informazioni in tempo reale sulla diversione di armi di fabbricazione nazionale; e |
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d) |
la messa a disposizione degli Stati membri di controlli (verifiche) sull’uso finale successivi alla consegna, o il sostegno a detti controlli, da parte delle squadre iTrace di indagine sul campo e su richiesta ufficiale delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. |
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.3.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
assistere, su loro richiesta, le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nell’individuazione dei casi di diversione successivi all’esportazione; |
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b) |
fornire informazioni a sostegno di un’analisi del rischio di diversione da parte delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC e l’ATT, prima del rilascio delle licenze di esportazione; |
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c) |
fornire, su loro richiesta, alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi una capacità di verifica successiva alla spedizione; |
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d) |
sostenere i responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri con informazioni in tempo reale sulle tendenze di diversione e traffico a supporto dell’impegno nazionale nei processi strategici internazionali; e |
|
e) |
assistere, se del caso e su loro richiesta, i servizi di contrasto nazionali degli Stati membri nelle indagini penali. |
4.3.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Il funzionamento di dashboard personalizzati per desktop e dispositivi mobili che trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri informazioni a partire da partizioni sicure del sistema iTrace. Un helpdesk gestito dal personale del progetto iTrace che fornisca pieno sostegno alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri. Su richiesta, fino a 45 visite nelle capitali degli Stati membri.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.3.6. Beneficiari del progetto
Tutti gli Stati membri interessati, con lo svolgimento, su richiesta, di visite nelle capitali e di missioni di verifica successive alla spedizione.
4.4. Progetto 4: Sensibilizzazione dei soggetti interessati e coordinamento internazionale
4.4.1. Obiettivo del progetto
Il progetto illustrerà i vantaggi di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace.
4.4.2. Benefici per le iniziative dell’Unione sul controllo delle armi
Il progetto illustrerà, nel contesto di numerosi eventi, conferenze e processi, il sostegno fornito dall’Unione al progetto iTrace e dimostrerà il ruolo del progetto nel fornire informazioni concrete a sostegno delle iniziative internazionali sul controllo delle armi. I progetti iTrace che si sono succeduti (I, II e III) hanno dimostrato che la sensibilizzazione a livello internazionale svolge un ruolo fondamentale nel: 1) definire l’agenda internazionale relativa ai processi internazionali di controllo delle armi; e 2) creare opportunità di cooperazione con Stati non appartenenti all’Unione al progetto iTrace e, più in generale, a iniziative sul controllo delle armi.
4.4.3. Attività di progetto
Prestando la dovuta attenzione per evitare sovrapposizioni con altri compiti, per esempio in materia di sensibilizzazione sull’ATT, nell’ambito del progetto saranno intraprese le seguenti attività:
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a) |
presentazioni a cura del personale del progetto iTrace in occasione di conferenze internazionali pertinenti dedicate al commercio illegale di armi convenzionali in tutti i suoi aspetti. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l’assistenza nel monitoraggio dell’attuazione dell’ATT, del programma di azione dell’ONU e di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell’individuare i settori prioritari per la cooperazione e l’assistenza internazionali; e 3) utilità in quanto meccanismo di definizione e valutazione dei rischi per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione; |
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b) |
presentazioni a cura del personale del progetto iTrace ai governi nazionali e alle operazioni di mantenimento della pace. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace ai dipartimenti preposti alle missioni, incoraggiare e sviluppare accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema iTrace, nonché assistere i responsabili delle politiche nell’individuazione dei settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione internazionali. |
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.4.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
dimostrare l’utilità di iTrace e del concetto di documentazione, compilazione e condivisione di dati sulla diversione ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell’attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (l’ATT, il programma di azione dell’ONU e altri strumenti internazionali pertinenti), e sostenerne l’attuazione; |
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b) |
fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell’individuazione dei settori prioritari per l’assistenza e la cooperazione internazionali e nell’elaborazione di efficaci strategie di lotta alla diversione; |
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c) |
fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, informazioni approfondite su iTrace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema; |
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d) |
agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace e di sorveglianza delle sanzioni, ivi inclusi il trattamento e l’analisi dei dati con l’ausilio del sistema iTrace; |
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e) |
facilitare il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in loco sulla diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni; |
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f) |
rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi convenzionali e delle relative munizioni quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell’attuazione dell’ATT, del programma di azione dell’ONU, dello strumento internazionale per il rintracciamento e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi. |
4.4.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Un massimo di 30 conferenze di sensibilizzazione con la presenza di personale iTrace. In tutte le conferenze sarà prevista la presentazione di iTrace. Le relazioni trimestrali descrittive conterranno gli ordini del giorno e brevi sintesi delle conferenze.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.4.6. Beneficiari del progetto
Per l’elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.
4.5. Progetto 5: Relazioni strategiche di iTrace
4.5.1. Obiettivo del progetto
Il progetto fornirà relazioni su questioni strategiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace. Le relazioni saranno concepite in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui importanti modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni, la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di traffico e i settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.
4.5.2. Benefici per le iniziative dell’Unione sul controllo delle armi
Le relazioni strategiche di iTrace focalizzano l’attenzione internazionale sulla natura globale delle iniziative dell’Unione sul controllo delle armi e sugli impegni assunti dagli Stati membri per contrastare la diversione delle armi convenzionali e delle relative munizioni. Dal 2013 tali relazioni sono state riprese in modo significativo da numerosi organi di informazione di importanza mondiale, ispirando azioni a livello nazionale da parte di governi, parlamentari e della società civile. Poiché non esitano a individuare armi convenzionali illegali provenienti dall’Unione, le relazioni di iTrace mettono in evidenza l’atteggiamento avanzato degli Stati membri nei confronti del controllo delle armi. Verosimilmente, ciò incoraggia la trasparenza e l’aumento delle adesioni, e l’universalizzazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, come invocato nella strategia globale dell’UE, vale a dire il principio del «dare l’esempio».
4.5.3. Attività di progetto
Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, la compilazione e la pubblicazione, compresa la stampa e la distribuzione, di un massimo di 20 relazioni strategiche di iTrace.
4.5.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
produrre un massimo di 20 relazioni, ognuna delle quali delineerà un diverso aspetto di interesse internazionale; |
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b) |
assicurare la distribuzione delle relazioni strategiche di iTrace a tutti gli Stati membri; |
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c) |
delineare una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale; |
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d) |
sostenere la visibilità dell’azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l’altro informazioni sulle armi convenzionali illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando alle relazioni un taglio che susciti il massimo interesse dei media internazionali. |
4.5.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Un massimo di 20 relazioni strategiche di iTrace disponibili pubblicamente in linea per l’intera durata dell’azione proposta.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.5.6. Beneficiari del progetto
Per l’elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.
4.6. Progetto 6: Rintracciamento di armi convenzionali illegali e relative munizioni e indagini rafforzate
4.6.1. Obiettivo del progetto
Il progetto continuerà a inviare richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali, in relazione alle armi convenzionali illegali e relative munizioni, le cui risposte forniscono informazioni complete sulle catene di approvvigionamento e individuano il luogo e le circostanze in cui sono state oggetto di diversione verso utilizzatori non autorizzati. Tali attività mirano a determinare i meccanismi di diversione di armi convenzionali e relative munizioni, caso per caso e con il sostegno degli Stati esportatori, in particolare le autorità degli Stati membri incaricate del controllo delle esportazioni di armi. I rintracciamenti forniscono informazioni dettagliate sulle reti di approvvigionamento di armi convenzionali illegali, individuano casi di ritrasferimenti non autorizzati in violazione delle norme d’uso, segnalano le violazioni agli embargo sulle armi imposti dall’ONU e dall’Unione e segnalano gli Stati casi di diversione successiva all’esportazione. Soprattutto, dato che i governi nazionali stessi forniscono informazioni di rintracciamento, il processo di rintracciamento fornisce una base per il processo decisionale relativo al controllo delle armi.
4.6.2. Benefici per le iniziative dell’Unione sul controllo delle armi
Le richieste di rintracciamento hanno consentito al progetto iTrace di fornire un contributo a sostegno di interventi di contrasto a opera di vari Stati membri e Stati terzi, compresi il perseguimento e la condanna di persone coinvolte nel traffico di armi convenzionali, delle relative munizioni e di materiale correlato.
Le richieste di rintracciamento segnalano altresì agli Stati membri casi di diversione successiva all’esportazione, fornendo informazioni essenziali per sostenere un’efficace valutazione dei rischi in relazione al rilascio delle licenze di esportazione. In quanto tale, iTrace fornisce direttamente informazioni per assistere gli Stati membri nell’attuazione del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC e dell’articolo 11 dell’ATT. Le informazioni ottenute grazie al processo di rintracciamento individuano altresì utilizzatori finali non autorizzati, soggetti coinvolti nella diversione di armi convenzionali, parti illegali della catena di approvvigionamento e finanziatori illeciti, fornendo agli Stati membri dati fondamentali per la definizione del rischio in merito alle esportazioni.
4.6.3. Attività di progetto
Un flusso costante di richieste di rintracciamento, di comunicazioni associate e indagini di follow-up per tutta la durata del progetto.
4.6.4. Risultati del progetto
Il progetto mirerà a:
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a) |
rintracciare a un ritmo senza precedenti le armi convenzionali illegali e le relative munizioni rinvenute in zone colpite da conflitti. I miglioramenti apportati alle procedure operative standard di CAR durante iTrace III, in seguito ad approfondite consultazioni con gli Stati membri, assicurerà che le informazioni raccolte dall’unità di rintracciamento CAR siano riesaminate dai governi nazionali prima della pubblicazione e contribuiscano al più grande registro pubblico al mondo di rintracciamenti di armi utilizzate nei conflitti; |
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b) |
l’unità di indagine rafforzata, di recente istituzione, riunirà le informazioni raccolte dai rintracciamenti di armi convenzionali illegali e relative munizioni al fine di determinare, a un livello più ampio, il «chi, perché, cosa, come e quando» della diversione procedendo a una mappatura delle catene di approvvigionamento centrata su tre pilastri di indagine: reti degli individui coinvolti, finanziamenti di armi illegali, logistica degli approvvigionamenti. Detta unità potrà essere dispiegata in tutto il mondo e si adopererà per ottenere testimonianze, informazioni finanziarie e documenti non disponibili pubblicamente, all’interno e al di fuori delle zone colpite da conflitti; e |
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c) |
infine, l’unità di indagine rafforzata fornirà ai responsabili delle politiche una nuova gamma di possibilità per affrontare i trasferimenti illegali di armi convenzionali e delle relative munizioni e le reti finanziarie e logistiche sottostanti, integrando misure quali l’embargo sulle armi e i controlli diretti delle esportazioni proponendo soluzioni di «perturbazione» delle reti che vanno dalla dovuta diligenza bancaria a ispezioni mirate di container e alla segnalazione di intermediari commerciali. |
4.6.5. Indicatori di esecuzione del progetto
Il volume e il successo delle richieste di rintracciamento saranno registrati e valutati su base continuativa per tutta la durata dell’azione.
Il progetto sarà attuato nell’intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.
4.6.6. Beneficiari del progetto
Per l’elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.
5. Sedi
Per i progetti 1, 2 e 6 sarà richiesto il dispiegamento sul campo di un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. I dispiegamenti saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell’accesso e della disponibilità di informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà realizzato nelle capitali degli Stati membri (con ulteriori spostamenti interni ai paesi in funzione delle esigenze degli Stati membri). Il progetto 4 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Le relazioni del progetto 5 saranno compilate in Belgio, Italia, Francia e Regno Unito.
6. Durata
La durata totale stimata dei progetti combinati è di 36 mesi.
7. Entità di esecuzione e visibilità dell’Unione
CAR comprende piccole squadre investigative sul campo unite a forze di difesa e sicurezza locali o personale di mantenimento/sostegno della pace e altri attori dotati di mandati nel settore della sicurezza. Ogniqualvolta tali forze/missioni mettano in sicurezza armi illegali o siti di raccolta di prove, le squadre CAR recuperano tutte le prove disponibili su di esse e sui gruppi di loro utilizzatori. Successivamente, CAR procede a rintracciare tutti gli oggetti identificabili in modo univoco ed effettua indagini ad ampio spettro sui trasferimenti illegali di armi, le catene di approvvigionamento e il sostegno a parti che minacciano la pace e la stabilità.
In collaborazione con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, CAR ricostruisce le catene di approvvigionamento responsabili della fornitura di armi nei conflitti armati, individuando attività illecite e diversioni di armi da mercati legali a mercati illegali. CAR registra le informazioni raccolte nel proprio sistema iTrace di monitoraggio delle armi a livello mondiale, il quale, con oltre 500 000 armi, munizioni e materiale correlato utilizzati nei conflitti, costituisce il più vasto registro al mondo di dati sulle armi utilizzate nei conflitti.
CAR utilizza queste informazioni per: a) avvertire gli Stati membri della diversione di armi convenzionali e relative munizioni; e b) favorire iniziative mirate di lotta alla diversione, tra cui la modifica delle misure di controllo delle esportazioni e azioni diplomatiche internazionali.
Tale metodologia si è dimostrata efficace nell’individuare quasi immediatamente casi di diversione grazie alle squadre CAR sul campo che hanno avvisato gli Stati membri della diversione di armi, mentre erano ancora dispiegate in zone colpite da conflitti, per esempio in loco a Mosul, Iraq. In alcuni casi, le squadre CAR hanno scoperto ritrasferimenti non autorizzati di armi nei due mesi successivi alla loro uscita dalla fabbrica di produzione.
La decisione (PESC) 2017/2283 fornisce un sostegno a CAR per il proseguimento e il potenziamento del progetto iTrace creato dalla decisione 2013/698/PESC e prorogato dalla decisione (PESC) 2015/1908. I progetti, noti rispettivamente come iTrace I, II e III, hanno affermato iTrace quale importante iniziativa per il monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti a livello mondiale e ha fornito un sostegno diretto alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi dell’UE.
Inoltre, il 2 dicembre 2015 il piano d’azione dell’UE contro il traffico e l’uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi ha chiesto di «ampliare l’uso di iTrace » e ha raccomandato che le autorità di contrasto nazionali che individuano casi di diversione di armi e munizioni controllino i risultati avvalendosi delle voci contenute in iTrace. Nel 2019 CAR ha concluso con Europol un memorandum d’intesa per fornire assistenza in tali attività. CAR ha inoltre fornito dati iTrace al sistema iARMS di Interpol e assistito Interpol nell’individuazione delle armi caricate in iARMS dagli Stati membri.
CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l’azione è stata finanziata dall’Unione. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.
CAR garantirà così la visibilità del contributo dell’Unione con un’opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell’Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché al sostegno dell’Unione alla presente decisione e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell’Unione, conformemente agli orientamenti dell’Unione per l’uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.
8. Metodologia e misure di salvaguardia per i partner pubblici nazionali
L’azione iTrace manterrà una segnalazione politicamente equilibrata. In linea con i principi fondamentali di CAR, l’azione segnalerà le armi convenzionali illegali e le relative munizioni, che le squadre investigative sul campo di CAR documentano negli Stati colpiti da conflitti, fatto salvo il loro tipo o provenienza e a prescindere dall’affiliazione della parte che detiene tali armi. CAR riconosce che gli Stati membri che divulgano informazioni a fini di trasparenza possono esporre le loro esportazioni di armi a un maggiore controllo pubblico. CAR, pertanto, nella massima misura possibile:
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a) |
riconoscerà, nelle sue segnalazioni pubbliche, gli Stati membri che hanno fornito informazioni all’azione iTrace ai fini della trasparenza pubblica; e |
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b) |
garantirà che la segnalazione pubblica di iTrace differenzi nettamente gli Stati membri di cui alla lettera a) dagli Stati che sistematicamente non divulgano informazioni a sostegno delle indagini iTrace. |
8.1. Chiarezza operativa
CAR chiederà l’approvazione preventiva del COARM prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo iTrace e di programmi di formazione e tutoraggio iTrace. Qualsiasi richiesta di questo tipo presenterà l’ampia attenzione in materia di indagini e metodologia di CAR previsto per il paese. Al momento dell’adozione della presente decisione, i programmi iTrace erano stati attuati in precedenza nei seguenti paesi: Afghanistan; Bahrein; Benin; Burkina Faso; Repubblica centrafricana; Ciad; Repubblica democratica del Congo; Costa d’Avorio; Egitto; Etiopia; Gambia; Ghana; India; Iraq; Israele; Giordania; Kenya; Libano; Libia; Mali; Mauritania; Marocco; Myanmar/Birmania; Nepal; Niger; Nigeria; Filippine; Arabia Saudita; Senegal; Somalia; Sud Sudan; Sudan; Siria; Tunisia; Turchia; Uganda; Ucraina; Emirati arabi uniti; e Yemen.
8.2. Mitigazione delle distorsioni
CAR riconosce che il livello di dettaglio fornito dai governi nazionali in risposta alle richieste di rintracciamento, che va dalla mancata risposta, alla divulgazione integrale e alla trasmissione dei documenti di trasferimento, può avere come risultato un diverso grado di esposizione pubblica degli Stati membri. CAR si impegna ad attenuare ogni distorsione implicita, che tale disparità nelle risposte di rintracciamento potrebbe introdurre nella segnalazione di iTrace:
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a) |
indicando esplicitamente, nel testo, tutti i casi segnalati dall’azione iTrace in cui gli Stati membri hanno risposto in modo trasparente a richieste di rintracciamento in modo tale che, se del caso, si affermi inequivocabilmente la legalità dei trasferimenti soggetti a tali richieste di rintracciamento; |
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b) |
indicando esplicitamente nel testo, a titolo introduttivo, tutti i casi segnalati dall’azione iTrace in cui gli Stati non hanno risposto alle richieste di rintracciamento, affermando che «data l’assenza di una risposta di rintracciamento, CAR non può pronunciarsi sulla legalità del trasferimento in questione» (ciò non si applicherà ai casi in cui gli Stati membri, in risposta a specifiche richieste di rintracciamento, hanno fornito i motivi che impediscono loro di rispondere immediatamente o per intero); e |
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c) |
fornendo regolarmente relazioni al servizio europeo per l’azione esterna su tutti i casi in cui CAR non ha ricevuto dagli Stati un avviso di ricevimento di una richiesta di rintracciamento entro 28 giorni dal ricevimento. CAR registrerà tutti gli avvisi di ricevimento che riceve sotto forma di lettere, fax, e-mail o telefonate. |
8.3. Processo di rintracciamento
Gli Stati membri rispondono alle richieste di rintracciamento formulate da CAR nell’ambito del progetto iTrace a loro completa discrezione, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale in materia di controlli delle esportazioni e riservatezza dei dati.
CAR inizialmente invia le richieste di rintracciamento per via elettronica alla missione permanente di un governo presso le Nazioni Unite a New York, sebbene incoraggi i governi nazionali, per motivi amministrativi ad assegnare un punto di contatto nella capitale per le future comunicazioni con l’azione iTrace.
Il processo di rintracciamento segue la procedura operativa standard interna di CAR 02.02 e comprende le seguenti fasi:
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a) |
una volta ottenuti i dati, le squadre investigative sul campo che hanno l’obbligo di rintracciare le armi convenzionali e le relative munizioni, le marcano per il rintracciamento nel sistema mondiale di segnalazione sulle armi iTrace; |
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b) |
l’unità di rintracciamento di CAR esamina tutti gli altri dati raccolti in loco e, in collaborazione con l’unità analitica di CAR, avvia ogni ulteriore richiesta di rintracciamento che ritiene pertinente; |
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c) |
per gli elementi selezionati per il rintracciamento, il sistema automaticamente: i) attribuisce un numero di richiesta di rintracciamento a ciascun elemento; ii) compila richieste di rintracciamento per uno o più elementi, provenienti da un solo paese, in una unica comunicazione di rintracciamento; e iii) attribuisce un numero di corrispondenza a ciascuna comunicazione di rintracciamento; |
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d) |
l’invio di una richiesta di rintracciamento dà l’avvio a un periodo di attesa di 28 giorni, tenendo conto delle procedure nazionali, per esempio negli Stati membri. Durante il periodo di attesa, l’elemento non può essere pubblicato o menzionato in nessuno dei risultati di CAR; |
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e) |
se, al termine del periodo di 28 giorni, non ha ricevuto una risposta di rintracciamento, l’unità di rintracciamento può trasmettere un sollecito (per e-mail o per telefono, con registrazione di tutte le comunicazioni intrattenute). Il sollecito non dà l’avvio a un altro periodo di 28 giorni; |
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f) |
quando l’unità di rintracciamento riceve una risposta a una richiesta di rintracciamento, ne informa tutto il personale interessato, che discute in merito alla risposta con l’unità di rintracciamento e decide una linea d’azione (vale a dire, la parte rispondente ha risposto alle domande di CAR? CAR deve dare seguito o chiedere chiarimenti? CAR può emettere un diritto di risposta?); |
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g) |
una volta ricevuti tutti i chiarimenti, l’unità di rintracciamento compila una notifica di diritto di risposta. Si tratta di una breve sintesi delle informazioni fornite in risposta alla richiesta di CAR e comprende le riserve in reazione a informazioni mancanti o non conclusive. Il testo è concepito per essere riprodotto letteralmente in iTrace e in altri risultati di CAR e deve rendere conto nel modo più completo delle informazioni fornite dal rispondente alla richiesta di rintracciamento. L’unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché lo esamini. Dopo l’accettazione del testo, la squadra informa per iscritto l’unità di rintracciamento e quest’ultima invia il diritto di risposta; |
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h) |
l’invio di un diritto di risposta avvia un ulteriore periodo di attesa di 28 giorni durante il quale CAR invita la parte rispondente a suggerire aggiunte o modifiche al testo del diritto di risposta; |
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i) |
se la parte rispondente propone modifiche al testo del diritto di risposta, CAR modifica il testo e emette un nuovo diritto di risposta. Ogni volta che l’unità di rintracciamento emette di nuovo un diritto di risposta, inizia un altro periodo di attesa di 28 giorni. Il processo può essere ripetuto fino a quando CAR non ritenga che si sia giunti a uno scambio costruttivo. CAR non è obbligato, indefinitamente, ad accettare modifiche del diritto di risposta; |
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j) |
il processo relativo al diritto di risposta si conclude quando il governo interessato notifica a CAR che il testo è accettabile o quando CAR ritiene che ulteriori modifiche suggerite dal governo in questione non siano valide o siano superflue. Se il governo comunica il suo disaccordo con CAR, e CAR ritiene che i punti sollevati non siano validi o siano superflui, CAR deve far riferimento alle obiezioni contenute nel testo del diritto di risposta; |
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k) |
nei casi in cui il processo relativo al diritto di risposta è in corso e la pubblicazione è imminente, due settimane prima del «blocco del testo» CAR comunica alla parte rispondente che non saranno più introdotte ulteriori modifiche nella pubblicazione pertinente dopo la data di blocco del testo; |
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l) |
quando ha integrato tutte le modifiche e le aggiunte nel testo del diritto di risposta, l’unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché la esamini. Dopo l’accettazione del testo, la squadra di CAR informa per iscritto l’unità di rintracciamento. A seguito dell’approvazione, il testo del diritto di risposta è «bloccato» e non possono esservi apportate ulteriori modifiche. Da questo momento detto testo deve essere riprodotto letteralmente in tutti i risultati pubblici o non pubblici che facciano riferimento al caso. È pertanto indispensabile che l’unità di rintracciamento e le squadre pertinenti concordino la totalità del testo prima di emettere diritti di risposta; e |
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m) |
se un governo, nella sua risposta alle richieste di rintracciamento di CAR, identifica il punto successivo nella catena di approvvigionamento, CAR formula una nuova richiesta di rintracciamento diretta a tale parte, e il processo di rintracciamento riprende dalla lettera a). |
8.4. Notifica preventiva
CAR invia una notifica preventiva a tutte le parti cui si fa riferimento sostanziale nelle pubblicazioni iTrace. Tale notifica assume la forma di una comunicazione formale, preparata dall’autore della pubblicazione imminente e inviata dall’unità di rintracciamento. La notifica preventiva descrive il modo in cui la segnalazione farà riferimento al rapporto tra il governo o altre entità citate e il caso in questione ed è mirata a garantire che:
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a) |
CAR abbia proceduto all’adeguata verifica di qualsiasi accusa o riferimento fatto a entità nei suoi risultati; e |
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b) |
le informazioni presentate nelle segnalazioni di CAR siano accurate ed eque. |
Una volta inviata, una notifica preventiva dà l’avvio a un periodo di attesa di 28 giorni durante il quale CAR invita i destinatari a verificare l’accuratezza delle informazioni fornite e a presentare eventuali obiezioni. Durante detto periodo di 28 giorni l’elemento non può essere pubblicato o menzionato in alcun risultato di CAR.
9. Relazioni
CAR redigerà relazioni descrittive trimestrali che comprenderanno, tra l’altro, informazioni dettagliate sulle attività svolte durante tutto il periodo oggetto della relazione, progetto per progetto, comprese le date e le istituzioni nazionali. Le relazioni riguarderanno anche il numero di consultazioni realizzate da iTRACE con Stati membri.
La portata geografica delle attività di ricerca, la quantità e la categoria dei risultati, come pure la loro origine saranno disponibili online in tempo reale sul dashboard di iTRACE.
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/71 |
DECISIONE (PESC) 2019/2192 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2019
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
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(2) |
Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l’attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015. |
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(3) |
Il 27 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1108 (2), che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2020, al fine di consentire di valutare ulteriormente l’attuazione degli accordi di Minsk. |
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(4) |
Dopo aver valutato l’attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l’attuazione. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
K. MIKKONEN
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2019/1108 del Consiglio, del 27 giugno 2019, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 38).
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/72 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE2019/2193
del 17 dicembre 2019
che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
[notificata con il numero C(2019) 8995]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE stabilisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi per i RAEE stabiliti all’allegato V di detta direttiva. |
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(2) |
Al fine di garantire l’armonizzazione del calcolo, della verifica e della comunicazione, è necessario stabilire norme ulteriori su una serie di parametri relativi al calcolo. Detti parametri riguardano, in particolare, il calcolo del peso dei RAEE preparati per il riutilizzo, introdotti in un impianto di riciclaggio, recuperati e trattati nello Stato membro in cui sono stati raccolti, in un altro Stato membro o in un paese terzo. |
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(3) |
Ai fini del raggiungimento di un obiettivo di recupero minimo combinato. è in particolare opportuno prendere in conto la preparazione per il riutilizzo unitamente al riciclaggio. |
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(4) |
Al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle norme sui metodi di calcolo da parte di tutti gli Stati membri è inoltre necessario stabilire, per i più comuni materiali costituenti i RAEE e per talune operazioni di riciclaggio, quali materiali di rifiuto dovrebbero essere inclusi nel calcolo e il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio. |
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(5) |
Allo scopo di garantire la comparabilità dei dati da comunicare sul riciclaggio dei RAEE, il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio dovrebbe applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un trattamento preliminare. |
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(6) |
È altresì necessario chiarire il metodo di calcolo per la quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati per quanto riguarda i materiali rimossi durante il trattamento preliminare. |
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(7) |
Poiché il trattamento dei RAEE può comportare fasi diverse ai fini delle quali i RAEE possono essere inviati in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione per essere sottoposti a trattamento, sia come dispositivi completi sia come parti, è necessario chiarire cosa può essere incluso nel peso dei RAEE trattati negli Stati membri coinvolti in tale operazione. |
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(8) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, il trattamento dei RAEE può anche essere effettuato, a determinate condizioni, al di fuori dello Stato membro che li ha raccolti o dell’Unione. In tali casi, solo lo Stato membro che ha raccolto i RAEE dovrebbe poterli prendere in considerazione ai fini dei propri obiettivi di recupero minimi. |
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(9) |
L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di raccogliere determinati tipi di informazioni riguardo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE. |
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(10) |
L’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4 dell’articolo stesso, secondo il formato stabilito dalla Commissione. Tale formato dovrebbe essere tale da garantire che i dati comunicati forniscano una base solida per la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi minimi per la raccolta e il recupero dei RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE. |
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(11) |
L’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione di controllo della qualità che accompagni i dati comunicati a norma dell’articolo 16, paragrafo 6. È importante che tali relazioni di controllo della qualità siano comparabili per consentire, tra l’altro, alla Commissione di riesaminare i dati comunicati valutando elementi quali l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE, la descrizione di eventuali stime circonstanziate, come pure la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. È a tal fine necessario stabilire un formato per la relazione di controllo della qualità. |
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(12) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, a partire dal 2019 il tasso minimo di raccolta che ogni Stato membro deve conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione (3) definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero indicare la metodologia che scelgono di applicare per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE nel formato per la comunicazione e nella relazione di controllo della qualità. |
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(13) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 15 agosto 2018 tutte le AEE sono classificate nelle sei categorie di cui all’allegato III della direttiva e non nelle dieci categorie che erano applicabili nel corso del periodo transitorio precedente tale data. Il formato per la comunicazione dovrebbe tener conto di tale transizione, garantendo in tal modo che le informazioni comunicate rendano possibili la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero dei RAEE per categoria indicati all’articolo 11, paragrafo 1, e all’allegato V, parte 3, della direttiva 2012/19/UE. |
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(14) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE
1. Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.
Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.
Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell’apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell’apparecchio.
Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.
2. Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un’operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.
Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.
I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell’operazione di riciclaggio sono specificati nell’allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell’allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.
Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
3. Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.
4. Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione a fini di trattamento.
5. Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall’Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.
6. Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
7. Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.
Articolo 2
Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità
1. Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 1.
I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».
2. Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 2.
I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».
3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione.
4. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.
5. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.
6. Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell’anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti.
Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.
Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.
7. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all’allegato III della presente decisione.
Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(2) Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).
(4) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
PUNTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, IN CUI I MATERIALI DI RIFIUTO DERIVANTI DAI RAEE SONO IMMESSI NELL’OPERAZIONE DI RICICLAGGIO
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Materiale |
Immissione nell’operazione di riciclaggio |
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Vetro |
Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione. |
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Metalli |
Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli. |
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Plastica |
Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale. |
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Legno |
Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un’operazione di compostaggio. |
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Tessili |
Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli. |
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Componenti di RAEE composti di molteplici materiali |
Metalli, plastica, vetro, legno, prodotti tessili e altri materiali derivanti dal trattamento dei componenti di RAEE (ad esempio materiali provenienti dal trattamento di circuiti stampati) soggetti a riciclaggio. |
ALLEGATO II
FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE
Tabella 1
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti e raccolti e tasso di raccolta dei RAEE
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1 |
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3 |
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6 |
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Categoria di prodotto |
AEE immesse sul mercato |
RAEE prodotti |
RAEE raccolti presso i nuclei domestici |
RAEE raccolti presso utilizzatori diversi dai nuclei domestici |
Totale RAEE raccolti |
Tasso di raccolta dei RAEE (%) |
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Metodologia |
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Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
A. Sulla base delle AEE immesse sul mercato (%) |
B. Sulla base dei RAEE prodotti (%) |
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Totale |
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Note:
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Tabella 2
Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE, trattamento dei RAEE in ciascun Stato membro e RAEE esportati e tassi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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Categoria di prodotto |
Preparazione per il riutilizzo |
Riciclaggio |
Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio |
Tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio |
Recupero |
Tasso di recupero |
RAEE trattati nello Stato membro |
RAEE trattati in un altro Stato membro |
RAEE trattati al di fuori dell’Unione |
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|
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
% |
Peso totale (tonnellate) |
% |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
Peso totale (tonnellate) |
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Totale |
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- |
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Note: Gli Stati membri devono operare una distinzione tra i valori effettivamente pari a zero (0 tonnellate) e i valori non disponibili e/o sconosciuti. Occorre inserire «0» per comunicare zero tonnellate e «M» se i dati non sono disponibili. |
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(1) Ai fini della comunicazione, la categoria 4 relativa alle apparecchiature di grandi dimensioni è divisa in sottocategoria «4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e sottocategoria «4b. Pannelli fotovoltaici». Gli Stati membri devono comunicare i dati nelle righe delle sottocategorie 4a. e 4b. e lasciare vuota la riga relativa alla categoria 4. Se uno Stato membro non è in grado di distinguere i dati tra le sottocategorie 4a. e 4b., deve compilare unicamente le caselle nelle colonne della riga relativa alla categoria 4.
(2) Ai fini della comunicazione, la categoria 4 relativa alle apparecchiature di grandi dimensioni è divisa in sottocategoria «4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e sottocategoria «4b. Pannelli fotovoltaici». Gli Stati membri devono comunicare i dati nelle righe delle sottocategorie 4a. e 4b. e lasciare vuota la riga relativa alla categoria 4. Se uno Stato membro non è in grado di distinguere i dati tra le sottocategorie 4a. e 4b., deve compilare unicamente le caselle nelle colonne della riga relativa alla categoria 4.
ALLEGATO III
FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ CHE ACCOMPAGNA I DATI DI CUI ALL’ALLEGATO II
PARTE 1
INFORMAZIONI GENERALI
Stato membro
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... |
Titolo
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Relazione di controllo della qualità per i dati presentati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38). |
Organismo che fornisce i dati e la relazione di controllo della qualità
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... |
Referente/informazioni di contatto
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... |
Anno di riferimento
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... |
Data di consegna/versione della relazione di controllo della qualità
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... |
Richiesta di riservatezza
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La presente relazione di controllo della qualità è disponibile
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PARTE 2
FONTE DEI DATI, PROCESSO DI CONVALIDA DEI DATI E COPERTURA
A. Metodologie applicate e fonti dei dati
A.1: Metodologia per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato
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Indicare la metodologia utilizzata per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17). ... |
A.2: Metodologia per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE
Indicare la metodologia applicata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE.
Se la metodologia applicata è basata sul peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, fornire i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti l’anno di riferimento:
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Peso totale (in tonnellate) delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro |
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Anno (un anno prima dell’anno di riferimento) |
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Anno (due anni prima dell’anno di riferimento) |
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Anno (tre anni prima dell’anno di riferimento) |
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Peso medio nei tre anni = (somma delle righe 1 + 2+3, divisa per 3) |
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A.3: Fonte dei dati
Descrivere la fonte dei dati per le diverse voci elencate di seguito (ad esempio censimento/statistiche nazionali/obblighi di comunicazione per le imprese o le unità operative certificate/agenzie/associazioni/indagini sulla composizione dei rifiuti/valutazioni dell’impatto specifico eventuale del diritto nazionale e regolamenti pertinenti).
a) AEE immesse sul mercato (tabella 1: colonna 1)
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Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sulle AEE immesse sul mercato. ... |
b) RAEE prodotti (tabella 1: colonna 2)
|
Comunicare i dati relativi al peso dei RAEE prodotti calcolato mediante lo strumento di calcolo dei RAEE e specificare gli eventuali aggiornamenti dello strumento di calcolo dei RAEE. Per gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base dei RAEE prodotti questo dato è obbligatorio. Gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti possono fornire questo dato su base volontaria. ... |
c) RAEE raccolti (tabella 1: colonne 3, 4, 5 e 6)
|
Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE raccolti attraverso tutti i canali. Tenere presente che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, la quantità di RAEE raccolti è la quantità di RAEE: a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento; b) ricevuti presso i distributori; c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. Indicare distintamente se sono stati istituiti sistemi per consentire ai detentori e ai distributori di rendere almeno gratuitamente i RAEE in conformità dell’articolo 5 della direttiva 2012/19/UE e fornire informazioni sui dati ricevuti tramite tali sistemi. ... |
d) Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE (tabella 2: colonne 1, 2 e 5)
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Tenere in considerazione il fatto che, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, si utilizzano i dati sul peso dei RAEE, dei loro componenti e materiali o sostanze in entrata (input) nell’impianto di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio o recupero, dopo trattamento adeguato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE. Specificare le fonti utilizzate per i dati su preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE. Indicare la distinzione tra l’immissione (input) in un impianto di preparazione per il riutilizzo, in un impianto di riciclaggio, per l’incenerimento (o il processo di fusione) o in un impianto di recupero (di energia). ... |
e) RAEE trattati (tabella 2: colonne 7, 8 e 9)
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Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE trattati nello Stato membro e sui RAEE trattati in un altro Stato o al di fuori dell’Unione. Fornire altresì una descrizione generale dei sistemi di trattamento disponibili nello Stato membro e specificare se i requisiti o le norme di qualità minime previsti per il trattamento dei RAEE raccolti nello Stato membro siano diversi da quelli di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE o vadano oltre quanto ivi previsto. In tal caso, fornire una descrizione di tali requisiti o norme. ... |
B. Qualità delle fonti di dati/Procedura di convalida dei dati
B.1: Qualità delle fonti di dati
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Descrivere la qualità delle diverse fonti utilizzate (comprese le problematiche relative alla qualità dei dati e le modalità che si prevede di utilizzare in futuro per migliorarla). ... |
B.2: Qualità delle stime delle AEE immesse sul mercato nelle diverse categorie
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Nel caso in cui i dati, prima di essere raccolti dagli Stati membri, siano raccolti dagli operatori in base a categorie di AEE diverse da quelle indicate nella direttiva 2012/19/UE, o in base a sottocategorie, spiegare quali categorie o sottocategorie di AEE sono applicate e quali modalità sono utilizzate per tradurre i dati raccolti in base a dette categorie nei dati relativi alle categorie di AEE di cui alla direttiva 2012/19/UE. |
B.3: Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
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Fornire una descrizione delle misure nazionali volte a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio e recupero. Fornire inoltre informazioni sulle misure adottate per informare gli utilizzatori delle AEE e incoraggiarne la partecipazione alla gestione dei RAEE in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2012/19/UE. In caso di comunicazione di quantità di RAEE «trattati in altri Stati membri» o «trattati al di fuori dell’UE», specificare:
Qualora sia richiesta, ai fini dell’approvazione dell’esportazione da parte delle autorità competenti, la presentazione di una prova documentale in aggiunta alla dimostrazione richiesta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, descrivere la prova documentale richiesta. ... |
B.4: Conformità e coerenza dei dati
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Descrivere le azioni intraprese per evitare il doppio conteggio dei RAEE importati, di cui non si dovrebbe tener conto ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle comunicazioni relative a trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dello Stato membro d’importazione. Descrivere eventuali rettifiche necessarie per tener conto di importazioni ed esportazioni, ad esempio per prendere in considerazione importazioni ed esportazioni private o dichiarazioni fuorvianti (AEE usate anziché RAEE). ... |
B.5: Procedura di convalida dei dati
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Descrivere la procedura seguita per determinare la validità dei dati. Fornire inoltre informazioni dettagliate sui sistemi di ispezione e monitoraggio applicati nello Stato membro per verificare l’attuazione della direttiva 2012/19/UE. ... |
C. Completezza/Copertura
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C.1: Le fonti di dati di cui sopra coprono l’intero settore? ☐ Sì/☐ No |
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C.2: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alle AEE immesse sul mercato a norma del regolamento di esecuzione 2017/699? ☐ Sì/☐ No |
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C.3: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo ai RAEE raccolti e trattati che sono tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi? ☐ Sì/☐ No In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa. ... |
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C.4: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dei componenti di RAEE tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi? ☐ Sì/☐ No In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa. ... |
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C.5: Quale percentuale dei RAEE raccolti e trattati è coperta o si ritiene sia coperta dal sistema di comunicazione? ... |
D. Altro
D.1: Dati mancanti
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In caso non siano comunicati alcuni dei dati obbligatori, descrivere le ragioni alla base di tali lacune e fornire informazioni sulle misure adottate per risolvere la situazione. ... |
D.2: Controllo di plausibilità
Indicare se si è verificata una delle seguenti situazioni:
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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☐ Sì/☐ No |
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In caso di risposta affermativa a una o più domande, fornire ulteriori informazioni sulla situazione verificatasi e sulle relative ragioni. ... |
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E. Differenze rispetto ai dati comunicati negli anni precedenti
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Descrivere e spiegare eventuali cambiamenti metodologici significativi nell’approccio alla raccolta o alla convalida dei dati o nelle metodologie applicate per il calcolo dei tassi di raccolta e recupero dei RAEE per l’anno di riferimento in corso rispetto agli approcci e alle metodologie applicati negli anni di riferimento precedenti. ... |
F. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
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Fornire qualsiasi altra fonte pertinente di informazioni, comprese le comunicazioni riguardanti gli aspetti della qualità dei dati, la copertura e altri aspetti relativi all’applicazione come le comunicazioni delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore sui risultati ottenuti per quanto concerne la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, le comunicazioni sulle migliori prassi in materia di raccolta e trattamento dei RAEE, le comunicazioni sulle importazioni e sulle esportazioni dei RAEE e qualsiasi altra fonte di dati e informazioni relativi ai RAEE. ... |
|
20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/86 |
DECISIONE (UE) 2019/2194 DELLA BANCA CENTRALE EURPEA
del 29 novembre 2019
sul conferimento di poteri di firma (BCE/2019/33)
LA PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 38,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 38 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del Comitato esecutivo, ovvero dalle firme di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE. Per facilitare processi operativi efficienti all’interno della BCE, i membri del personale dovrebbero essere autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi in virtù della propria funzione all’interno della BCE. |
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(2) |
La presente decisione attribuisce al Responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer), che agisce per conto del presidente, il potere di autorizzare membri del personale a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in casi eccezionali e qualora la natura delle circostanze lo giustifichi. |
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(3) |
Talvolta per una persona che non è un membro del personale della BCE si rivela necessario agire in veste di agente della BCE ed esercitare diritti per conto della BCE, ovvero vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, ad esempio accettando lavori da parte di un prestatore di servizi della BCE oppure nell’ambito di appalti congiunti con altre istituzioni dell’Unione. Pertanto, il Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, dovrebbe essere in grado di autorizzare in via eccezionale una tale persona a vincolare giuridicamente la BCE, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE. |
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(4) |
La presente decisione fa salva qualsiasi specifica autorizzazione a vincolare giuridicamente la BCE, presente o futura, concessa dal presidente, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto del SEBC. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Poteri di firma funzionali
1. In virtù della propria funzione, i membri del personale sono autorizzati, a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi nei rispettivi settori di competenza, come ulteriormente specificato negli allegati I e II alla presente decisione.
2. Allo scopo di determinare una categoria ai sensi del paragrafo 1, nei casi in cui non sia possibile determinare in modo chiaro il valore netto dell’impegno assunto, è necessario procedere ad una stima ragionevole e prudente. Tale stima deve tenere conto dei potenziali rischi per la BCE, in particolare dei rischi finanziari e del rischio reputazionale.
Articolo 2
Poteri di firma previa autorizzazione speciale
1. Nei casi non ricompresi nell’articolo 1 e ove giustificato, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso in via eccezionale il potere di autorizzare altri membri del personale della BCE (membri del personale oppure membri del personale con contratto a breve termine) a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi.
2. Il Responsabile generale dei servizi è tenuto a presentare al presidente una relazione annuale sulle decisioni assunte sulla base dei poteri concessi ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 3
Autorizzazione di terzi alla firma
1. Per questioni che rientrano nelle aree di sua competenza, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso il potere di autorizzare in via eccezionale una persona che non sia un membro del personale della BCE a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE per dare attuazione agli accordi contrattuali che la BCE ha stipulato con tale persona o con l’ente a cui tale persona è affiliata.
2. In quest’ambito non è previsto il diritto a ulteriori autorizzazioni secondarie.
Articolo 4
Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE
I membri del personale della BCE autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi sono elencati nel Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/2 (1).
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2019
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
ALLEGATO I
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Categoria |
Potere di firma funzionale |
Valore netto |
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B |
Membri del Comitato esecutivo diversi da Presidente; Presidente del Consiglio di vigilanza; Responsabile generale dei servizi |
Nessun limite, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore |
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C |
Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K o L |
Sopra 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria B |
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Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore |
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D |
Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali I o J, il Portavoce del Comitato del personale |
Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore |
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Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore |
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E |
Gestori di progetti designati dal presidente del Gruppo di direzione del progetto (Project Steering Group, PSG) |
Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore |
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Fino a 1 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore |
ALLEGATO II
Per quanto riguarda alcune categorie di impegno finanziario, si applicano le seguenti deroghe all’allegato I alla presente decisione.
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Categorie di impegno finanziario |
Potere di firma |
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Impiego |
Firmatari autorizzati nella DG/HR |
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Lettera di nomina che avvia il rapporto di lavoro ovvero determina una promozione |
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Successive modifiche alla lettera di nomina ed altri documenti che modificano la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ad esempio proroghe di contratto, trasferimenti e altre forme di mobilità) |
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Appalti |
Potere di firma |
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Documentazione che incide sulla situazione giuridica dei fornitori nelle procedure di appalto, in particolare avvisi di aggiudicazione e di rigetto (ad esclusione della firma del contratto) |
Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui non è stabilito un Comitato degli appalti (Procurement Committee, PRC): Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E provenienti dall’unità con la responsabilità di bilancio per la procedure di appalto. |
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Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui è stabilito un PRC: Il presidente del PRC o, in sua assenza, un altro firmatario appartenente alla categoria D proveniente dall’unità con la responsabilità di bilancio per la procedura di appalto e un firmatario autorizzato dall’Ufficio centrale degli appalti. |
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Gestione dei contratti |
Potere di firma nell’unità con responsabilità di bilancio |
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Modifiche contrattuali |
Di norma, i firmatari per il valore delle modifiche contrattuali di cui all’allegato I Eccezioni:
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Risoluzione del contratto |
Le firme dei firmatari nella stessa categoria necessaria per la firma iniziale del contratto. |
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Altre misure di gestione del contratto, ad esempio certificato di collaudo, compensazioni, estensioni contrattuali previste dal contratto stesso. |
Sono richieste le firme di almeno un firmatario nella categoria D e di un firmatario nella categoria E, a meno che il valore o la significatività del contratto non implichino una categoria più elevata. |
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/91 |
DECISIONE (UE) 2019/2195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 dicembre 2019
che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. La decisione BCE/2010/14 (1) stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione e nell’interpretazione della decisione BCE/2010/14 è necessario apportare una serie di modifiche tecniche e fornire qualche ulteriore chiarimento e miglioramento riguardo a determinate norme, procedure e definizioni. In particolare, sono necessarie istruzioni e definizioni più chiare per quanto riguarda i dati da segnalare sul numero delle banconote in euro trattate, smistate come non idonee e rimesse in circolo. |
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(2) |
Attualmente le banconote di cui alla categoria 3 devono essere consegnate alle banche centrali nazionali immediatamente oppure entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Poiché le banconote di cui alla categoria 3 sono talvolta miste alle banconote di cui alle categorie 4a e 4b, ciò comporta che un numero più elevato di banconote autentiche viene sottoposto inutilmente a un’ulteriore analisi. È pertanto necessario prevedere il ritrattamento delle banconote di cui alla categoria 3 per consentire la loro separazione dalle banconote di cui alle categorie 4a e 4b. |
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(3) |
L’allegato IV alla decisione BCE/2010/14 fissa i dettagli relativi ai dati che devono essere raccolti dai soggetti che operano con il contante. Per motivi di chiarezza, i dettagli dei dati da segnalare devono essere ulteriormente specificati per garantire che tali dati siano il più possibile esaurienti ed accurati. |
|
(4) |
La decisione BCE/2013/10 (2) ha introdotto nuove norme per le future serie di banconote in euro e per chiarire e migliorare talune procedure riguardanti la riproduzione, lo scambio e il ritiro delle banconote in euro. Di conseguenza, sono altresì necessarie talune modifiche alle disposizioni della decisione BCE/2010/14. |
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(5) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:
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1. |
L’articolo 2, paragrafo 13, è sostituito dal seguente: «13. Per “banconote in euro” si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2013/10 (*1) o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo. (*1) Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).»;" |
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2. |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione; |
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3. |
l’allegato IIa è sostituito dall’allegato II alla presente decisione. |
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4. |
l’allegato IV è sostituito dall’allegato III alla presente decisione. |
Articolo 2
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. I soggetti che operano con il contante, appartenenti a uno Stato membro che adotta l’euro dopo l’adozione della presente decisione, applicano la presente decisione dalla data in cui lo Stato membro in cui hanno la loro sede adotta l’euro.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).
(2) Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE
1. Requisiti tecnici generali
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1.1. |
Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un’apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l’intervento dell’operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l’affidabile separazione delle banconote in euro trattate. |
|
1.2. |
Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell’identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi. |
2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote
Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:
Tabella 1
Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
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1. |
Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM) |
I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali |
||
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2. |
Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) |
I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. |
||
|
3. |
Dispositivi di cash in combinati (CCM) |
I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all’interno di essi. |
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4. |
Dispositivi di cash out (COM) |
I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici). |
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5. |
Distributori automatici di monete (CDM) |
I distributori automatici di monete (CDM) consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete. Prima di distribuire le monete, le banconote in euro sono autenticate dal distributore automatico di monete (CDM). Tali banconote in euro non sono rimesse in circolo. |
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Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE (*1) per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)
Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).
Tabella 2
Dispositivi riservati al personale
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1. |
Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) |
Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. |
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2. |
Apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) |
Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) controllano l’autenticità delle banconote in euro. |
|
3. |
Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) |
I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti. |
|
4. |
Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) |
I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti. |
I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.
Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell’elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante.
3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote
L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione delle banconote in euro originali; b) l’individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.
(*1) www.ecb.europa.eu.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IIa
CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA
Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.
Tabella 1
Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente
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Categoria |
Proprietà |
Trattamento |
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1. |
Oggetti non riconosciuti come banconote in euro |
Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:
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Restituzione al cliente da parte dell’apparecchiatura |
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2. |
Banconote in euro di cui si sospetta la falsità |
Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza |
Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l’autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura. L’accredito non deve essere effettuato. |
||||||||||||
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3. |
Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche |
Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee |
Ritiro dalla circolazione Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura. Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell’apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro. L’accredito potrà essere eventualmente effettuato. |
||||||||||||
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4a. |
Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione |
Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo |
Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L’accredito è effettuato |
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4b. |
Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione |
Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo |
Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L’accredito è effettuato |
||||||||||||
Regole specifiche in relazione alla tabella 1:
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1. |
Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dall’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote se tale apparecchiatura è abilitata alla cancellazione di un’operazione di deposito. Quando un’operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un’area di custodia temporanea nel dispositivo. |
|
2. |
Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a o 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, trovano applicazione sia il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, sia i requisiti riguardanti la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3. |
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3. |
Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche quando miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, per cui la riconducibilità al titolare originale del conto delle banconote originali di cui alla categoria 3 deve essere mantenuta nel caso in cui tali banconote siano respinte dalla seconda apparecchiatura in quanto banconote in euro non identificate con certezza come autentiche. Tabella 2 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi di cash out (COM)
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Regole specifiche in relazione alla tabella 2:
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1. |
Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate utilizzando un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2. |
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2. |
Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle di cui alle categorie 4a e 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, continua a trovare applicazione il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b come specificato per la categoria 3. |
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3. |
Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche se miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Tabella 3 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di distributori automatici di monete (CDM)
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ALLEGATO III
ALLEGATO IV
RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE
1. Obiettivi
Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle banche centrali nazionali (BCN) e alla Banca centrale europea (BCE) di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.
2. Principi generali
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2.1. |
I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono essere segnalati quando tali apparecchiature sono utilizzate in conformità alla presente decisione. I distributori automatici di monete (CDM) sono esenti dagli obblighi di segnalazione. |
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2.2. |
I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:
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|
2.3. |
Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:
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3. Tipo di dati e obblighi di segnalazione
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3.1. |
A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi. |
Dati principali
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3.2. |
I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote. |
|
3.3. |
I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi. I dati specificati nel modello fissato nell’appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato. |
|
3.4. |
Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale. |
|
3.5. |
La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) utilizzati, rispettivamente, come dispositivi di cash in combinati (CCM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM). |
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3.6. |
I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato. |
Dati operativi
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3.7. |
Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante. |
|
3.8. |
Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (1), dall’obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa. |
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3.9. |
I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell’appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali. |
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3.10. |
I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2. |
|
3.11. |
I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente. |
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3.12. |
Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale. |
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3.13. |
Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all’esternalizzazione. |
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3.14. |
I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti. |
4. Riservatezza e pubblicazione dei dati
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4.1. |
I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati. |
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4.2. |
Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti. |
Appendice 1
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE
Dati principali
Le presenti informazioni devono essere fornite a:
[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]
1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante
Denominazione del soggetto che opera con il contante:
Indirizzo della sede:
Codice di avviamento postale:
Città:
Via:
Tipo di società:
|
— |
Ente creditizio |
|
— |
Cambiavalute |
|
— |
Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento |
|
— |
Commerciante (dettagliante) |
|
— |
Casa da gioco |
|
— |
Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare) |
Soggetti referenti:
Nomi:
Numeri di telefono:
Numeri di telefax:
Indirizzi di posta elettronica:
Partner di esternalizzazione (se del caso)
Nome:
Indirizzo:
Codice di avviamento postale:
Città:
2. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
|
Categoria |
Numero identificativo (2) |
Azienda produttrice (2) |
Denominazione (2) |
Identificativo (2) (sistema di rilevazione/versioni del software) |
Numero totale in funzione |
|
CIM |
|
|
|
|
|
|
CRM |
|
|
|
|
|
|
CCM |
|
|
|
|
|
|
COM |
|
|
|
|
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3. Dispositivi riservati al personale
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Categoria |
Numero identificativo (3) |
Azienda produttrice (3) |
Denominazione (3) |
Identificativo (3) (sistema di rilevazione/versioni del software) |
Numero totale in funzione |
|
BPM |
|
|
|
|
|
|
BAM |
|
|
|
|
|
|
TARM |
|
|
|
|
|
|
TAM |
|
|
|
|
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4. Casse prelievo contanti non incluse nella precedente tabella relativa ai dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
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|
Numero totale in funzione |
|
ATM |
|
|
SCoTs |
|
|
Altro |
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Appendice 2
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE
Dati operativi
1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante
|
Nome del soggetto che opera con il contante |
|
|
Periodo di segnalazione |
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2. Dati
Le seguenti voci di dati devono essere aggregate a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).
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|
Numero totale di banconote trattate |
Banconote in euro smistate come non idonee |
Banconote in euro rimesse in circolo |
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EUR 5 |
|
|
|
|
EUR 10 |
|
|
|
|
EUR 20 |
|
|
|
|
EUR 50 |
|
|
|
|
EUR 100 |
|
|
|
|
EUR 200 |
|
|
|
|
EUR 500 |
|
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Nella precedente tabella la colonna recante il titolo «Numero totale di banconote trattate» deve contenere il numero totale di banconote la cui autenticità e idoneità sono state sottoposte a controllo da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ossia dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), dispositivi di cash out (COM), dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché dispositivi di cash in e di cash out combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale. Non sono incluse nei presenti dati le seguenti banconote: a) banconote il cui controllo di autenticità e idoneità viene effettuato manualmente, ad esempio operazioni fuori borsa o operazioni di back-office; b) banconote sottoposte a controllo di autenticità ma non di idoneità da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ad esempio banconote identificate come autentiche da dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), dispositivi di cash in combinati (CCM) (senza controllo di idoneità opzionale), dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) e apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM).
La colonna recante il titolo «Banconote in euro smistate come non idonee» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e non idonee alla circolazione (ossia la categoria 4b) dai dispositivi. La presente voce di dati si riferisce ai dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), ai dispositivi di cash out (COM), ai dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e alle apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché ai dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale.
La colonna recante il titolo «Banconote in euro rimesse in circolo» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e:
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a) |
per i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), i dispositivi di cash out (COM) e i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM), deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi ed erogate alla clientela come indicato dalle statistiche sui dispositivi; |
|
b) |
per le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale, deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi e non riconsegnate alla BCN, ma mantenute con l’intento di rimettere in circolo le banconote nel ciclo del contante.
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Qualora una BCN applichi l’eccezione prevista all’articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.
Appendice 3
FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE
Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.
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Nome dell’ente creditizio |
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Periodo di segnalazione |
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Nome della filiale ubicata in località remota |
Indirizzo |
Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti |
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(1) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(2) Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
(3) (*) Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
Rettifiche
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/104 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 dell’11 dicembre 2019)
Pagina 103, la nota a piè di pagina (1) è sostituita con il seguente testo:
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«(1) |
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/105 |
Rettifica della decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 17 dicembre 2019)
Pagina 104, articolo 11:
anziché:
« La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»,
leggasi:
« La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2020.».
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20.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/106 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 17 dicembre 2019)
Pagina 74, articolo 2:
anziché:
« Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»,
leggasi:
«Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020.».