ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
13 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/2135 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

1

 

*

Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

3

 

*

Decisione (UE) 2019/2137 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019 recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

7

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/2139 del Consiglio del 10 dicembre 2019 recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

9

 

*

Decisione della Commissione (UE) 2019/2140 del 21 ottobre 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) — Repubblica slovacca — Imposta slovacca sul fatturato del commercio al dettaglio [notificata con il numero C(2019) 7474]  ( 1 )

11

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento UNECE n. 14 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza [2019/2141]

14

 

*

Regolamento UNECE n. 145 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size [2019/2142]

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom ( GU L 013 del 17.1.2014 )

80

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( GU L 307 del 28.11.2019 )

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/1


DECISIONE (UE) 2019/2135 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)

In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)

Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e sulla modifica dell’allegato A della convenzione.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.

(5)

La proposta di decisione prevede il divieto, a partire dal 2022, della produzione, dell’importazione e dell’esportazione dell’amalgama dentale destinato alla cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. A partire dal 2025 prevede inoltre di estendere tale divieto alla produzione, all’importazione e all’esportazione dell’amalgama dentale per tutti gli altri usi, salvo nel caso in cui non siano disponibili alternative prive di mercurio. La proposta di decisione prevede la modifica dell’allegato A della convenzione quale strumento per recepire nella convenzione i suddetti divieti.

(6)

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sul mercurio vieta, a decorrere dal 1o luglio 2018, l’uso dell’amalgama dentale nell’UE per le cure dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore a 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, mentre l’articolo 19 di tale regolamento dispone che entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuti e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità di una graduale eliminazione nell’Unione dell’uso dell’amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030.

(7)

Inoltre, l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento (UE) 2017/852 dispone che l’amalgama dentale possa essere utilizzato nell’Unione solo in forma incapsulata pre-dosata, che gli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni siano dotati di separatori di amalgama e che i dentisti garantiscano che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

(8)

In sede di COP 3, l’Unione dovrebbe sostenere solo l’adozione di una decisione che sia coerente con l’acquis dell’Unione. Conseguentemente, la decisione proposta dovrebbe essere sostenuta solo nella misura in cui contiene disposizioni sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale per la cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale che sia coerente con l’acquis dell’Unione.

Articolo 2

Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

H. KOSONEN


(1)   GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/3


DECISIONE (UE) 2019/2136 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 92/580/CEE del Consiglio (1), l’Unione è diventata parte dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (2) (International Sugar Agreement — «ISA») e membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero (International Sugar Organization — «ISO»).

(2)

Dal 1995 l’Unione ha approvato la proroga dell’ISA per periodi di due anni. Il 19 luglio 2019, nel corso della 55a sessione del consiglio internazionale dello zucchero (International Sugar Council — «ISC»), la Commissione, su autorizzazione del Consiglio, ha espresso la propria posizione a favore di un’ulteriore proroga dell’ISA per un periodo massimo di due anni, con termine il 31 dicembre 2021.

(3)

Il 19 luglio 2019 l’ISC ha preso la decisione di prorogare l’ISA per due anni, fino al 31 dicembre 2021.

(4)

A norma dell’articolo 8 dell’ISA, l’ISC adempie o si adopera per l’adempimento di tutte le funzioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni previste dall’ISA. A norma dell’articolo 13 dell’ISA tutte le decisioni dell’ISC sono adottate, di norma, per consensus. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l’ISA non preveda un voto speciale.

(5)

A norma dell’articolo 25 dell’ISA i membri dell’ISO dispongono complessivamente di 2000 voti. Ciascun membro dell’ISO detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità dei criteri indicati nell’ISA.

(6)

È nell’interesse dell’Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l’importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l’economia del settore europeo dello zucchero.

(7)

Tuttavia, il quadro istituzionale dell’ISA, soprattutto la ripartizione dei voti fra i membri dell’ISO, che determina altresì il loro contributo finanziario all’ISO, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(8)

Nell’ambito delle norme dell’ISA sui contributi finanziari all’ISO, la quota del contributo finanziario dell’Unione è rimasta immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell’Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza, negli ultimi anni l’Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell’ISO.

(9)

Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio (3), la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio ad avviare negoziati con le altre parti dell’ISA, nell’ambito dell’ISC, al fine di modernizzare detto accordo, in particolare relativamente alle discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell’ISO, da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero, dall’altro. L’autorizzazione rimane valida fino al 31 dicembre 2019.

(10)

Sulla base dell’autorizzazione conferitale dalla decisione (UE) 2017/2242, la Commissione ha avviato negoziati con i paesi membri dell’ISO e ha presentato proposte per modificare l’articolo 25 dell’ISA. Il 19 luglio 2019 l’ISC ha preso la decisione di avviare i negoziati per una revisione parziale dell’ISA prima della riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). In seguito alle richieste di vari paesi membri dell’ISO, l’ISC ha deciso, oltre che di modificare l’articolo 25 dell’ISA, di rivedere altre parti dell’ISA, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi e il programma di lavoro dell’ISO. Conformemente alla decisione dell’ISC, i negoziati devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

(11)

È pertanto necessaria una nuova autorizzazione del Consiglio per coprire l’estensione degli ambiti e dell’orizzonte temporale oggetto dei negoziati.

(12)

Le modifiche convenute nel quadro dei negoziati dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 44 dell’ISA. A norma di tale articolo, l’ISC può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell’ISO un emendamento dell’ISA. In quanto membro dell’ISC a norma dell’articolo 7 dell’ISA, l’Unione dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare l’assetto istituzionale dell’ISA.

(13)

È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in sede di ISC per modificare l’ISA, che siano stabilite le direttive di negoziato e che durante i negoziati la Commissione continui a consultare il comitato speciale nominato con decisione (UE) 2017/2242,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

(2)  Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

(3)  Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).


13.12.2019   

IT

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L 324/5


DECISIONE (UE) 2019/2137 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 2017 e nel giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che rispettivamente nel 2016 e 2017 in Romania vi era stata una deviazione significativa rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine o rispetto al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. In entrambi i casi, alla luce della deviazione significativa rilevata, il Consiglio ha formulato le raccomandazioni del 16 giugno 2017 (2) e del 22 giugno 2018 (3), con cui ha invitato la Romania ad adottare gli interventi necessari per correggere tali deviazioni. Successivamente il Consiglio ha constatato che la Romania non aveva dato seguito effettivo a tali raccomandazioni e ha formulato, rispettivamente, le raccomandazioni rivedute del 5 dicembre 2017 (4) e del 4 dicembre 2018 (5). Il Consiglio ha successivamente constatato che la Romania non aveva dato seguito effettivo a tali raccomandazioni rivedute.

(2)

Il 14 giugno 2019 il Consiglio ha constatato che nel 2018 in Romania si era nuovamente verificata una deviazione significativa rispetto al percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine. Su tale base, il Consiglio ha rivolto una raccomandazione (6) alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (7) non superi il 4,5 % nel 2019 e il 5,1 % nel 2020, che corrispondono a un aggiustamento strutturale annuo dell’1,0 % del prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e dello 0,75 % del PIL nel 2020. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e che le misure di risanamento del bilancio dovrebbero assicurare un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2019 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 14 giugno 2019.

(3)

Il 25 settembre 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco, ai sensi dell’articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 20 novembre 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene prevedono di intraprendere l’aggiustamento strutturale solo a partire dal 2022 e che non intendono quindi dare seguito alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(4)

Il 15 ottobre 2019 le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019. Nella relazione non figurano le proiezioni complete per le singole categorie di bilancio né l’impatto sul bilancio di ciascuna misura riportata. Pertanto la relazione non soddisfa i requisiti di informazione raccomandati dal Consiglio. Nella relazione le autorità rumene hanno ribadito che l’obiettivo per il 2019 rimane un disavanzo nominale del 2,8 % del PIL, ossia lo stesso del programma di convergenza 2019. Anche se questo obiettivo di disavanzo nominale venisse conseguito, si tratterebbe di una riduzione solo marginale del disavanzo delle amministrazioni pubbliche rispetto al 2018, nonostante la Romania viva una fase di forte crescita economica. Per il 2020 le autorità rumene mirano a un disavanzo nominale pari al 2,9 % del PIL, quindi superiore all’obiettivo del 2,7 % del PIL fissato nel programma di convergenza 2019. L’impatto di bilancio complessivo delle misure in questione è quindi al di sotto del livello richiesto dalla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(5)

Nel 2019, sulla base delle previsioni d’autunno 2019 della Commissione, l’aumento della spesa pubblica primaria netta sarà del 12,8 %, ben al di sopra del tasso raccomandato del 4,5 % (pari a una deviazione del 2,5 % del PIL). Il saldo strutturale è dato in peggioramento dello 0,8 % del PIL a fronte del miglioramento raccomandato dell’1,0 % del PIL (pari a una deviazione dell’1,8 % del PIL). Entrambi i pilastri indicano quindi una deviazione dall’aggiustamento raccomandato. La valutazione complessiva conferma la deviazione dall’aggiustamento raccomandato nel 2019.

(6)

Nel 2020, sulla base delle previsioni d’autunno 2019 della Commissione, l’aumento della spesa pubblica primaria netta sarà dell’11,1 %, ben al di sopra del tasso raccomandato del 5,1 % (pari a una deviazione dell’1,8 % del PIL). Il saldo strutturale è dato in peggioramento dello 0,8 % del PIL a fronte del miglioramento raccomandato dello 0,75 % del PIL (pari a una deviazione dell’1,6 % del PIL). Entrambi i pilastri indicano quindi il rischio di una deviazione dal richiesto aggiustamento di entità analoga. La valutazione complessiva conferma la deviazione dall’aggiustamento raccomandato nel 2020.

(7)

Le previsioni d’autunno 2019 della Commissione prospettano inoltre un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 3,6 % nel 2019 e al 4,4 % nel 2020, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

(8)

Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 sono state insufficienti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)   GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

(3)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 439 del 20.12.2017, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 1).

(6)  Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 210 del 21.6.2019, pag. 1).

(7)  La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziata con fondi dell’Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate e gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.


13.12.2019   

IT

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L 324/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2138 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alle prestazioni di servizi a titolo oneroso.

(2)

La decisione 2007/441/CE del Consiglio (2) autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto di cui all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE di detrarre l’IVA nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Nel caso dei veicoli cui si applica tale limite del 40 %, l’Italia è tenuta a dispensare i soggetti passivi dall’assimilare l’uso privato a una prestazione di servizi a titolo oneroso in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. La decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese, scade il 31 dicembre 2019.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2019 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla decisione 2007/441/CE («misure di deroga») per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2022.

(4)

Con lettera del 13 maggio 2019 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 14 maggio 2019 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione della domanda.

(5)

Unitamente alla domanda, l’Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’Italia ritiene che la percentuale del 40 % continui a essere giustificata. L’Italia sostiene inoltre che la sospensione dell’obbligo di dichiarare l’IVA sull’uso privato di un veicolo a motore soggetto al limite del 40 % è ancora necessaria per garantire la completezza e la coerenza della misura. Secondo l’Italia, ciò eviterebbe la doppia imposizione. L’Italia sostiene altresì che tali misure di deroga sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.

(6)

Una proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022.

(7)

È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga, che l’Italia può ritenere necessarie, oltre il 2022. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, è opportuno chiedere all’Italia di corredare le eventuali domande di proroga di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.

(8)

Le misure di deroga avranno un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).


13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/9


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/2139 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2019

recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un comitato di personalità indipendenti ("comitato").

(2)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che esso sia costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato di tale comitato:

il signor Algis KRUPAVIČIUS,

il signor Christian WALDHOFF.

2.   La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell'assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)   GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto .................................... dichiara di aver preso atto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste.

Il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un beneficiario.

Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo, né membro del Consiglio o della Commissione. Di non essere titolare di un mandato elettorale. Di non essere funzionario né altro agente dell'Unione europea. Di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.

Fatto a …, il

[DATA + FIRMA

del membro designato

del comitato

di personalità indipendenti]


13.12.2019   

IT

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L 324/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2140

del 21 ottobre 2019

relativa all’aiuto di Stato SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) — Repubblica slovacca — Imposta slovacca sul fatturato del commercio al dettaglio

[notificata con il numero C(2019) 7474]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1)

Il 13 dicembre 2018 il parlamento slovacco ha adottato la legge sul prelievo speciale sulle catene di vendita al dettaglio («legge sull’imposta sul commercio al dettaglio») (1), che ha introdotto un’imposta sul fatturato dei dettaglianti che vendono prodotti alimentari al consumatore finale («imposta sul commercio al dettaglio»). La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è entrata in vigore il 1o gennaio 2019. Il primo periodo d’imposta andava da gennaio a marzo 2019 e il relativo versamento era dovuto entro la fine di aprile 2019.

2)

La Commissione è venuta a conoscenza dell’imposta sul commercio al dettaglio da informazioni di mercato ricevute a partire dall’ottobre 2018. Il 21 dicembre 2018 alla Commissione è pervenuta una denuncia secondo la quale le esenzioni previste dalla legge sull’imposta sul commercio al dettaglio costituivano un aiuto di Stato a favore di alcuni dettaglianti.

3)

L’11 gennaio 2019 i servizi della Commissione hanno inviato alla Repubblica slovacca una lettera in cui chiedevano ragguagli sull’imposta sul commercio al dettaglio e il 22 gennaio 2019 hanno inoltrato la denuncia alla Repubblica slovacca affinché potesse formulare eventuali osservazioni.

4)

Il 7 febbraio 2019 la Commissione ha ricevuto la risposta della Repubblica slovacca alla lettera dell’11 gennaio 2019, unitamente alle sue osservazioni sulla denuncia.

5)

Il 13 febbraio 2019 i servizi della Commissione hanno inviato alla Repubblica slovacca una lettera in cui esponevano il loro parere preliminare, informandola che la Commissione stava valutando la possibilità di emettere un’ingiunzione di sospensione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) e dando alla Repubblica slovacca l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.

6)

Il 5 marzo 2019 la Repubblica slovacca ha risposto alla lettera della Commissione del 13 febbraio 2019.

7)

Con lettera del 2 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione alla misura introdotta dalla legge sull’imposta sul commercio al dettaglio («decisione di avvio»). La Commissione ha inoltre chiesto la sospensione immediata della misura, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589.

8)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di aiuto.

9)

Con lettera del 13 maggio 2019 la Repubblica slovacca ha presentato le sue osservazioni circa la decisione di avvio e ha informato la Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio era stata abrogata.

10)

Alla luce di quanto comunicato dalla Repubblica slovacca il 13 maggio 2019, con lettera del 29 maggio 2019 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni circa lo status giuridico della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio; la Repubblica slovacca ha risposto in data 10 giugno 2019.

11)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessanti in merito alla decisione di avvio.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

12)

La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ha introdotto un’imposta che presenta le seguenti caratteristiche principali:

a)

ammonta al 2,5 % del fatturato netto dei dettaglianti che vendono prodotti alimentari (compreso il fatturato derivante dalla vendita di prodotti non alimentari);

b)

si applica se almeno il 25 % del fatturato è generato dalla vendita di prodotti alimentari al consumatore finale;

c)

si applica ai dettaglianti che operano in almeno il 15 % dei distretti amministrativi slovacchi;

d)

ai fini dell’applicazione dell’imposta sul commercio al dettaglio i membri/affiliati di reti in franchising e alleanze commerciali sono considerati contribuenti distinti;

e)

le seguenti categorie sono esentate dall’imposta:

1)

piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (4);

2)

servizi di ristorazione collettiva;

3)

dettaglianti che sono anche produttori alimentari (o affiliati ai produttori) il cui fatturato deriva almeno all’80 % dalla vendita al consumatore finale dei prodotti alimentari da essi prodotti;

4)

dettaglianti il cui fatturato deriva almeno all’80 % dalla vendita di una categoria di prodotti alimentari;

5)

dettaglianti per i quali l’imposta dovuta non supera 5 000 EUR al trimestre;

f)

la base imponibile non comprende il fatturato netto dei punti vendita al dettaglio situati:

1)

nei distretti meno sviluppati della Slovacchia, a condizione che il numero di dipendenti non sia superiore a 10;

2)

nei comuni in cui sono presenti al massimo tre stabilimenti commerciali che vendono prodotti alimentari al consumatore finale.

13)

La legge sull’imposta sul commercio al dettaglio prevede che il ministero dell’Agricoltura usi i proventi netti dell’imposta in questione per sostenere il settore agroalimentare. Per proventi netti s’intende la differenza tra a) il gettito dell’imposta sul commercio al dettaglio e b) l’ammontare della riduzione delle imposte sul reddito delle società derivante dalla deduzione dell’imposta sul commercio al dettaglio.

3.   ABROGAZIONE DELLA MISURA

14)

Con lettera del 13 maggio 2019 la Repubblica slovacca ha informato la Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio era stata abrogata dalla legge n. 88/2019 del 9 aprile 2019 («legge di abrogazione») (cfr. considerando 9) e che, di conseguenza, non riteneva più giustificata l’indagine formale della Commissione.

15)

Facendo seguito a una richiesta di informazioni più dettagliate, con lettera del 10 giugno 2019 la Repubblica slovacca ha comunicato alla Commissione che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio non era stata abrogata con effetto retroattivo, in quanto la non retroattività della legislazione fiscale è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto nel paese. La legge di abrogazione è entrata in vigore il 9 aprile 2019 e la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è stata abrogata a decorrere da tale data.

16)

Su richiesta dei servizi della Commissione la Repubblica slovacca ha inoltre precisato che le entità alle quali si applicava, mentre era in vigore, la legge ora abrogata sull’imposta sul commercio al dettaglio non sono state obbligate a corrispondere alcun pagamento e che la Repubblica slovacca non era legalmente autorizzata a procedere all’esecuzione forzata. Infine, essa ha confermato che nessuna entità ha versato l’imposta sul commercio al dettaglio.

17)

Dalle informazioni presentate dalla Repubblica slovacca risulta quindi che la legge sull’imposta sul commercio al dettaglio è stata abrogata e che non ha dato luogo a pagamenti né ha determinato debiti d’imposta relativamente al periodo durante il quale è stata in vigore.

18)

In considerazione dell’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, il procedimento d’indagine formale inerente alla misura di aiuto ivi contemplata non ha più ragion d’essere.

4.   CONCLUSIONI

19)

Data l’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE non ha più ragion d’essere e dovrebbe essere chiusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Data l’abrogazione della legge sull’imposta sul commercio al dettaglio ad opera della Repubblica slovacca, il procedimento d’indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avviato il 2 aprile 2019 in relazione alla misura di aiuto contemplata in detta legge, non ha più ragion d’essere ed è chiuso.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2019

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Legge n. 385/2018 Racc. del 13 dicembre 2018 sul prelievo speciale sulle catene di vendita al dettaglio e sulle modifiche della legge n. 595/2003 Racc. relativa all’imposta sul reddito, e successive modifiche.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(3)   GU C 194 del 7.6.2019, pag. 11.

(4)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/14


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento UNECE n. 14 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza [2019/2141]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 09 — data di entrata in vigore: 29 dicembre 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.   Ambito di applicazione

2.   Definizioni

3.   Domanda di omologazione

4.   Omologazione

5.   Specifiche

6.   Prove

7.   Ispezione durante e dopo le prove statiche sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza

8.   Modifiche ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

9.   Conformità della produzione

10.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.   Istruzioni per l’uso

12.   Cessazione definitiva della produzione

13.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

14.   Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.   Notifica

2.   Esempi di marchi di omologazione

3.   Posizione degli ancoraggi effettivi delle cinture

4.   Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

5.   Dispositivo di trazione

6.   Numero minimo di punti di ancoraggio e posizione degli ancoraggi inferiori

7.   Prova dinamica in alternativa alla prova statica di resistenza degli ancoraggi delle cinture di sicurezza

8.   Specifiche dei manichini

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

ai veicoli appartenenti alle categorie M e N (1) per quanto riguarda gli ancoraggi per le cinture di sicurezza destinate a occupanti adulti di sedili rivolti in avanti, all’indietro o lateralmente.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

«omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo dotato di ancoraggi per determinati tipi di cinture di sicurezza;

2.2.

«tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro riguardo ad aspetti sostanziali come dimensioni, forme e materiali dei componenti delle strutture del veicolo o dei sedili cui sono fissati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e, se viene verificata la resistenza degli ancoraggi con una prova dinamica, le caratteristiche di ogni componente del sistema di ritenuta, in particolare la funzione di limitazione del carico, che influenza le forze che si applicano agli ancoraggi delle cinture di sicurezza;

2.3.

«ancoraggi delle cinture» indica le parti delle strutture del veicolo o del sedile o ogni altra parte del veicolo alle quali vanno fissati i complessi delle cinture di sicurezza;

2.4.

«ancoraggio effettivo della cintura» indica il punto usato convenzionalmente per determinare, come indicato al punto 5.4, l’angolo di ciascuna parte della cintura di sicurezza rispetto al suo utilizzatore, il punto - cioè - in cui andrebbe fissata una cinghia per ottenere la stessa posizione di quella prevista per la cintura se fosse indossata e che, a seconda di come è configurato il meccanismo della cintura di sicurezza e di come è fissato al relativo ancoraggio, può anche non corrispondere a quello al quale la cintura è effettivamente ancorata.

2.4.1.

Esempi: nel caso in cui

2.4.1.1.

le strutture del veicolo o del sedile fossero munite di un sistema di guida della cinghia, si considera ancoraggio effettivo della cintura il punto centrale della guida in cui la cinghia lascia la guida sul lato di chi indossa la cintura; e nel caso in cui

2.4.1.2.

la cintura passasse direttamente da chi la indossa a un riavvolgitore collegato alle strutture del veicolo o del sedile senza intervento di una guida della cinghia, si considera ancoraggio effettivo della cintura l’intersezione fra l’asse del cilindro intorno al quale si riavvolge la cinghia e il piano che attraversa la linea centrale della cinghia sul cilindro;

2.5.

«pavimento» indica la parte inferiore della scocca del veicolo che collega le fiancate laterali del veicolo. In questo contesto comprende nervature, modanature e altri eventuali rinforzi, anche situati al di sotto del pavimento, quali longheroni e traverse;

2.6.

«sedile» indica una struttura, completa di rivestimento, che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, atta a far sedere un adulto. Il termine può riferirsi sia a un sedile singolo sia alla parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto a sedere;

2.6.1.

«sedile anteriore lato passeggero» indica un sedile il cui «punto H più avanzato» si trova sul piano trasversale verticale che passa per il punto R del conducente, o davanti a tale piano;

2.6.2.

«sedile rivolto in avanti» indica un sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, rivolto verso la parte anteriore del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo inferiore a +10° o –10° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.6.3.

«sedile rivolto all’indietro» indica un sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, rivolto verso la parte posteriore del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo inferiore a +10° o –10° con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.6.4.

«sedile rivolto lateralmente» indica un sedile, utilizzabile a veicolo in movimento, rivolto verso un lato del veicolo in modo che il suo piano verticale di simmetria formi un angolo di 90° (± 10) con il piano verticale di simmetria del veicolo;

2.7.

«gruppo di sedili» indica un sedile del tipo a panchina, oppure sedili separati ma adiacenti ossia con gli ancoraggi più avanzati di un sedile sulla stessa linea degli ancoraggi più arretrati di un altro sedile (o davanti ad essi) e sulla stessa linea degli ancoraggi più avanzati di un altro sedile (o dietro di essi), che offrono uno o più posti a sedere per adulti;

2.8.

«sedile a panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più di un posto a sedere per adulti;

2.9.

«tipo di sedile» indica una categoria di sedili i quali non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

2.9.1.

forma, dimensioni e materiali della struttura del sedile;

2.9.2.

tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione e di tutti i sistemi di bloccaggio;

2.9.3.

tipo e dimensioni degli ancoraggi della cintura sul sedile, dell’ancoraggio del sedile e delle parti interessate della struttura del veicolo;

2.10.

«ancoraggio del sedile» indica il sistema mediante il quale il complesso del sedile e le parti interessate della struttura del veicolo vengono fissate alla struttura del veicolo;

2.11.

«sistema di regolazione» indica il sistema che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell’occupante che vi prende posto. In particolare, tale sistema deve consentire:

2.11.1.

lo spostamento in senso longitudinale;

2.11.2.

lo spostamento in altezza;

2.11.3.

lo spostamento angolare;

2.12.

«sistema di spostamento» indica un sistema che consente al sedile o a una delle sue parti di ruotare o di spostarsi, senza fissaggi intermedi, per facilitare l’accesso allo spazio situato dietro al sedile interessato;

2.13.

«sistema di bloccaggio» indica un dispositivo che mantiene il sedile e le sue parti nella posizione di utilizzo, comprendente meccanismi per il bloccaggio dello schienale rispetto alla seduta e della seduta rispetto al veicolo;

2.14.

«zona di riferimento» indica lo spazio tra due piani longitudinali verticali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione da verticale a orizzontale del dispositivo di simulazione della testa di cui al regolamento n. 21, allegato 1. Il dispositivo deve essere posizionato come descritto in tale allegato del regolamento n. 21 e regolato sulla lunghezza massima di 840 mm;

2.15.

«funzione di limitazione del carico sul torace» indica le parti della cintura di sicurezza e/o del sedile e/o del veicolo aventi la funzione di limitare il livello delle forze di ritenuta cui è sottoposto il torace dell’occupante in caso di collisione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:

3.2.1.

disegni in scala adeguata della struttura generale del veicolo, che indichino la posizione degli ancoraggi delle cinture e degli eventuali ancoraggi effettivi delle cinture, nonché disegni dettagliati degli ancoraggi delle cinture;

3.2.2.

descrizione particolareggiata dei materiali usati che potrebbero inficiare la resistenza degli ancoraggi delle cinture;

3.2.3.

descrizione tecnica degli ancoraggi delle cinture;

3.2.4.

nel caso degli ancoraggi delle cinture fissati alla struttura del sedile:

3.2.4.1.

descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la progettazione dei sedili, degli ancoraggi dei sedili e dei relativi sistemi di regolazione e di bloccaggio;

3.2.4.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliati, dei sedili, del relativo ancoraggio al veicolo e dei relativi sistemi di regolazione e bloccaggio;

3.2.5.

dimostrazione che la cintura di sicurezza o il sistema di ritenuta utilizzato nella prova di omologazione degli ancoraggi è conforme al regolamento UNECE n. 16, nel caso in cui il costruttore del veicolo opti per la prova di resistenza dinamica.

3.3.

A sua scelta, il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che tale servizio giudica fondamentali per la prova sugli ancoraggi delle cinture.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente regolamento, l’omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 08, corrispondenti alla serie di modifiche 08) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo quale definito al punto 2.2.

4.3.

La notifica del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento deve essere comunicata alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;

4.4.3.

la lettera «e» a destra del numero del presente regolamento in caso di omologazione rilasciata in base alla prova dinamica di cui all’allegato 7.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto; in tal caso, i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.

4.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di configurazione del marchio di omologazione.

5.   SPECIFICHE

5.1.

Definizioni (cfr. allegato 3)

5.1.1.

Il punto H è un punto di riferimento definito all’allegato 4, punto 2.3, del presente regolamento, che deve essere determinato con la procedura descritta in tale allegato.

5.1.1.1.

Il punto H' è un punto di riferimento corrispondente al punto H definito al punto 5.1.1, che deve essere determinato per ciascuna delle posizioni normali in cui è usato il sedile.

5.1.1.2.

Il punto R è il punto di riferimento del sedile definito all’allegato 4, punto 2.4, del presente regolamento.

5.1.2.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito all’allegato 4, appendice 2, del presente regolamento.

5.1.3.

I punti L1 e L2 sono gli ancoraggi effettivi inferiori delle cinture.

5.1.4.

Il punto C è un punto situato a 450 mm di distanza sulla verticale del punto R. Se tuttavia la distanza S definita al punto 5.1.6 non è inferiore a 280 mm e se il costruttore ha scelto la formula opzionale BR = 260 mm +0,8 S di cui al punto 5.4.3.3, la distanza verticale tra C e R deve essere di 500 mm.

5.1.5.

Gli angoli α1 e α2 sono rispettivamente gli angoli che si formano tra un piano orizzontale e i piani perpendicolari al piano longitudinale verticale mediano del sedile e che attraversano il punto R e i punti L1 e L2.

Se il sedile è regolabile, questa prescrizione deve essere soddisfatta anche per i punti H di tutti i normali posti di guida indicati dal costruttore del veicolo.

5.1.6.

S è la distanza in millimetri che separa gli ancoraggi effettivi superiori delle cinture da un piano di riferimento P, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, definito come segue:

5.1.6.1.

se il posto a sedere è chiaramente definito dalla forma del sedile, il piano P deve essere il piano mediano di tale sedile;

5.1.6.2.

se manca una chiara definizione del posto:

5.1.6.2.1.

il piano P relativo al sedile del conducente è un piano verticale parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che attraversa il centro del piano del volante che, se è di tipo regolabile, deve trovarsi nella sua posizione centrale;

5.1.6.2.2.

il piano P del posto del passeggero laterale anteriore deve essere simmetrico rispetto a quello del conducente;

5.1.6.2.3.

il piano P del posto a sedere laterale posteriore deve essere quello specificato dal costruttore purché per la distanza A tra il piano longitudinale mediano del veicolo e il piano P siano rispettati i seguenti limiti:

A

non sia inferiore a 200 mm se il sedile a panchina è progettato per ospitare solo due passeggeri,

A

non sia inferiore a 300 mm se il sedile a panchina è progettato per ospitare un numero di passeggeri superiore a due.

5.2.

Specifiche generali

5.2.1.

Gli ancoraggi per le cinture di sicurezza devono essere progettati, realizzati e montati in modo da:

5.2.1.1.

permettere l’installazione di una cintura di sicurezza adeguata. Gli ancoraggi delle cinture dei sedili laterali anteriori devono permettere il montaggio di cinture di sicurezza con riavvolgitore e rinvio, tenendo soprattutto conto delle caratteristiche di resistenza dei relativi ancoraggi, a meno che il costruttore non munisca il veicolo di altri tipi di cinture di sicurezza con riavvolgitore incorporato. Se gli ancoraggi sono adatti soltanto per determinati tipi di cinture di sicurezza, tali tipi vanno indicati nella scheda di cui al punto 4.3;

5.2.1.2.

ridurre al minimo il rischio di scivolamento della cintura quando questa è indossata correttamente;

5.2.1.3.

ridurre al minimo il rischio di danneggiamento della cinghia dovuti al contatto con parti rigide affilate delle strutture del veicolo o del sedile;

5.2.1.4.

consentire al veicolo, in condizioni di uso normale, di soddisfare le disposizioni del presente regolamento;

5.2.1.5.

nel caso degli ancoraggi che prevedono varie posizioni al fine di permettere l’accesso delle persone al veicolo e di trattenere gli occupanti, le specifiche del presente regolamento si applicano agli ancoraggi posti nella posizione di ritenuta effettiva.

5.3.

Numero minimo di ancoraggi delle cinture da prevedere

5.3.1.

Tutti i veicoli appartenenti alle categorie M ed N (eccetto quelli delle categorie M2 o M3 appartenenti alla classe I o A1) devono essere muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza che soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.

Se i veicoli delle categorie M2 o M3 appartenenti alla classe I o A1 sono muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza, tali ancoraggi devono soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

5.3.1.1.

Gli ancoraggi di un sistema di cinture a bretella omologate come cinture di tipo S (con o senza riavvolgitore/i) a norma del regolamento n. 16 devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento n. 14, ma lo/gli ancoraggio/i aggiuntivo/i necessario/i al complesso di una cintura inguinale è/sono escluso/i dalle prescrizioni di resistenza e posizione di cui al presente regolamento.

5.3.2.

Il numero minimo di ancoraggi delle cinture di sicurezza per ciascun posto a sedere rivolto in avanti, all’indietro o lateralmente deve essere quello specificato all’allegato 6.

5.3.3.

Tuttavia, per i posti a sedere laterali diversi da quelli anteriori dei veicoli appartenenti alla categoria N1, di cui all’allegato 6 e identificati con il simbolo Ø, sono ammessi due ancoraggi inferiori se tra un sedile e la fiancata più vicina del veicolo esiste un passaggio che consente l’accesso dei passeggeri ad altre parti del veicolo.

Uno spazio tra un sedile e la fiancata è considerato un passaggio se, a portiere chiuse, la distanza tra la fiancata e un piano longitudinale verticale che attraversa la linea mediana del sedile in questione, misurata a partire dal punto R e perpendicolarmente al piano longitudinale mediano del veicolo, è superiore a 500 mm.

5.3.4.

Per i posti a sedere anteriori centrali di cui all’allegato 6 e contrassegnati con il simbolo *, sono considerati sufficienti due ancoraggi inferiori se il parabrezza si trova al di fuori della zona di riferimento definita nel regolamento n. 21, allegato 1; se si trova all’interno della zona di riferimento, sono necessari tre ancoraggi.

Riguardo agli ancoraggi delle cinture, il parabrezza è considerato far parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova secondo il metodo descritto nel regolamento n. 21, allegato 1.

5.3.5.

Tutti i posti a sedere contrassegnati nell’allegato 6 con il simbolo
Image 1
devono essere muniti di tre ancoraggi. Possono essere sufficienti due ancoraggi se sussiste una delle seguenti condizioni:

5.3.5.1.

direttamente davanti al sedile considerato c’è un sedile o un’altra parte del veicolo conforme al regolamento n. 80, appendice 1, punto 3.5; oppure

5.3.5.2.

nessuna parte del veicolo è o può trovarsi nella zona di riferimento quando il veicolo è in movimento; oppure

5.3.5.3.

le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfano le prescrizioni sull’assorbimento dell’energia di cui al regolamento n. 80, appendice 6;

5.3.5.4.

i punti da 5.3.5.1 a 5.3.5.3 non si applicano al sedile del conducente.

5.3.6.

Gli ancoraggi delle cinture non sono necessari per nessuno dei sedili o degli strapuntini concepiti per essere usati unicamente a veicolo fermo e per nessuno dei sedili di veicoli cui non si applicano i punti da 5.3.1 a 5.3.4. Se tuttavia per tali sedili il veicolo è munito di ancoraggi, questi devono soddisfare le disposizioni del presente regolamento. Non è necessario che gli ancoraggi destinati a essere usati solo in combinazione con cinture per disabili, o altri sistemi di ritenuta a norma del regolamento n. 107, serie di modifiche 02, allegato 8, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

5.3.7.

Nel caso del piano superiore di veicoli a due piani, le prescrizioni relative al sedile anteriore centrale si applicano anche ai sedili anteriori laterali.

5.3.8.

Nel caso dei sedili che possono essere rivolti o orientati in altre posizioni per essere utilizzati quando il veicolo è fermo, le prescrizioni del punto 5.3.1 si applicano soltanto per gli orientamenti previsti per l’uso normale con il veicolo in movimento su strada, in conformità al presente regolamento. Un’apposita nota in tal senso deve figurare nella scheda informativa.

5.4.

Posizione degli ancoraggi delle cinture (cfr. allegato 3, figura 1)

5.4.1.

Disposizioni generali

5.4.1.1.

Gli ancoraggi di una stessa cintura possono essere posizionati tutti nella struttura del veicolo o in quella del sedile o in una qualsiasi altra parte del veicolo o essere distribuiti tra le suddette posizioni.

5.4.1.2.

A uno stesso ancoraggio possono essere fissate le estremità di due cinture di sicurezza adiacenti purché siano soddisfatte le prescrizioni di prova.

5.4.2.

Posizione degli ancoraggi effettivi inferiori delle cinture

5.4.2.1.

Sedili anteriori, veicoli appartenenti alla categoria M1

Per i veicoli a motore appartenenti alla categoria M1, l’angolo α1 (lato diverso da quello della fibbia) deve essere compreso tra 30° e 80° e l’angolo α2 (lato fibbia) tra 45° e 80°. Entrambi i requisiti di ampiezza degli angoli restano validi per tutte le normali posizioni dei sedili anteriori a veicolo in movimento. Se almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante (p.es., ancoraggio fissato al sedile) in tutte le normali posizioni d’uso, il suo valore deve essere di 60° ± 10°. Nel caso dei sedili regolabili dotati di sistema di regolazione con un angolo di inclinazione dello schienale inferiore a 20° (cfr. allegato 3, figura 1), l’angolo α1 può essere inferiore al valore minimo prescritto (30°) purché non sia inferiore a 20° in tutte le normali posizioni d’uso.

5.4.2.2.

Sedili posteriori, veicoli appartenenti alla categoria M1

Per i veicoli a motore appartenenti alla categoria M1, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 30° e 80° per tutti i sedili posteriori. Se i sedili posteriori sono regolabili, gli angoli suddetti restano validi per tutte le normali posizioni a veicolo in movimento.

5.4.2.3.

Sedili anteriori, veicoli di categorie diverse dalla M1

Per i veicoli a motore non appartenenti alla categoria M1, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 30° e 80° per tutte le normali posizioni dei sedili anteriori a veicolo in movimento. Nel caso dei sedili anteriori di veicoli con massa massima non superiore a 3,5 t, se almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante in tutte le normali posizioni d’uso, il relativo valore deve essere di 60° ± 10° (p.es., ancoraggio fissato al sedile).

5.4.2.4.

Sedili posteriori e sedili speciali anteriori o posteriori, categorie di veicoli diverse dalla M1

Per i veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1, in caso di:

a)

sedili a panchina;

b)

sedili regolabili (anteriori e posteriori) dotati di sistema di regolazione con un angolo di inclinazione dello schienale inferiore a 20° (cfr. allegato 3, figura 1); e

c)

altri sedili posteriori;

gli angoli α1 e α2 possono essere compresi tra 20° e 80° in tutte le normali posizioni d’uso. Nel caso dei sedili anteriori di veicoli con massa massima non superiore a 3,5 t, se almeno uno degli angoli α1 e α2 è costante in tutte le normali posizioni d’uso, il relativo valore deve essere di 60° ± 10° (p.es., ancoraggio fissato al sedile).

Nel caso dei sedili non anteriori di veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3, gli angoli α1 e α2 devono essere compresi tra 45° e 90° per tutte le normali posizioni d’uso.

5.4.2.5.

La distanza tra i due piani verticali paralleli al piano longitudinale verticale mediano del veicolo, ciascuno dei quali attraversante uno dei due diversi ancoraggi effettivi inferiori L1 e L2 della stessa cintura di sicurezza, non deve essere inferiore a 350 mm. Nel caso dei sedili rivolti lateralmente, la distanza tra i due piani verticali paralleli al piano longitudinale verticale mediano del sedile, ciascuno dei quali attraversante uno dei due diversi ancoraggi effettivi inferiori L1 e L2 della stessa cintura di sicurezza, non deve essere inferiore a 350 mm. In presenza di un solo posto a sedere centrale nella fila posteriore di sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, la distanza di cui sopra non deve essere inferiore a 240 mm per tale posto a sedere centrale, purché sia impossibile scambiare il sedile posteriore centrale con uno qualsiasi degli altri sedili del veicolo. Il piano longitudinale mediano del sedile deve passare tra i punti L1 e L2 e distare almeno 120 mm da essi.

5.4.3.

Posizione degli ancoraggi effettivi superiori delle cinture (cfr. allegato 3)

5.4.3.1.

Se si usa una guida della cinghia o un dispositivo simile che influisce sulla posizione dell’ancoraggio effettivo superiore della cintura, tale posizione deve essere determinata per convenzione supponendo che l’asse longitudinale mediano della cinghia passi per il punto J1 definito nell’ordine dai tre seguenti segmenti a partire dal punto R:

RZ

:

segmento della linea del tronco misurato verso l’alto a partire dal punto R e lungo 530 mm;

ZX

:

segmento perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, misurato dal punto Z in direzione dell’ancoraggio e lungo 120 mm;

XJ1

:

segmento perpendicolare al piano definito dai segmenti RZ e ZX, misurato a partire dal punto X in avanti e lungo 60 mm.

Il punto J2 è determinato per simmetria con il punto J1 rispetto al piano verticale longitudinale che attraversa la linea del tronco descritta al punto 5.1.2 del manichino posto sul sedile in questione.

Se si usa una configurazione a due porte per accedere ai sedili sia anteriori che posteriori e se l’ancoraggio superiore è fissato al montante «B», il sistema deve essere progettato in modo da non ostacolare l’accesso o l’uscita dal veicolo.

5.4.3.2.

L’ancoraggio effettivo superiore deve trovarsi al di sotto del piano FN, che è perpendicolare al piano longitudinale mediano del sedile e forma un angolo di 65° con la linea del tronco. Per i sedili posteriori, l’angolo può essere ridotto a 60°. Il piano FN deve essere situato in modo da intersecare la linea del tronco in un punto D tale che DR = 315 mm +1,8 S. Tuttavia, se S ≤ 200 mm, allora DR = 675 mm.

5.4.3.3.

L’ancoraggio effettivo superiore della cintura deve trovarsi in posizione arretrata rispetto a un piano FK perpendicolare al piano longitudinale mediano del sedile che interseca la linea del tronco con un angolo di 120° in un punto B tale che BR = 260 mm + S. Se S ≥ 280 mm, il costruttore può usare a sua discrezione BR = 260 mm +0,8 S.

5.4.3.4.

Il valore di S non deve essere inferiore a 140 mm.

5.4.3.5.

L’ancoraggio effettivo superiore della cintura deve essere situato in posizione arretrata rispetto a un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo passante per il punto R, come indicato nell’allegato 3.

5.4.3.6.

L’ancoraggio effettivo superiore della cintura deve essere situato al di sopra di un piano orizzontale passante per il punto C definito al punto 5.1.4.

5.4.3.6.1.

In deroga alle prescrizioni del punto 5.4.3.6, l’ancoraggio effettivo superiore della cintura dei sedili per passeggeri in veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 può essere regolabile al di sotto di tale specifica purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

la cintura di sicurezza o il sedile deve avere una marcatura permanente che segnali la posizione dell’ancoraggio effettivo superiore della cintura necessaria per ottenere l’altezza minima dell’ancoraggio superiore richiesta ai sensi del punto 5.4.3.6. Questa marcatura deve indicare chiaramente all’utente quando l’ancoraggio è nella posizione idonea all’uso da parte di un adulto di media statura;

b)

l’ancoraggio effettivo superiore deve essere progettato in modo da consentire la sua regolazione in altezza con un dispositivo di regolazione manuale facilmente accessibile a un utilizzatore seduto che indossi la cintura e da risultare pratico e di uso intuitivo;

c)

l’ancoraggio effettivo superiore deve essere progettato per impedire qualsiasi movimento involontario verso l’alto dell’ancoraggio che possa ridurre l’efficacia del dispositivo durante l’uso normale;

d)

il costruttore deve inserire nel manuale del veicolo istruzioni chiare sulla regolazione di tali sistemi, nonché consigli sulle possibilità e i limiti d’impiego da parte di occupanti di bassa statura.

Tuttavia, quando il dispositivo che consente di regolare l’altezza della cintura in base all’altezza della spalla non è direttamente collegato alla struttura del veicolo o del sedile, ma si serve di un dispositivo flessibile di regolazione della cintura in funzione dell’altezza della spalla:

e)

le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e d) devono essere ancora soddisfatte nel quadro dell’omologazione del regolamento n. 14 utilizzando il sistema di ritenuta che deve essere installato;

f)

è necessario dimostrare che la cintura di sicurezza e il relativo dispositivo flessibile di regolazione in funzione dell’altezza della spalla soddisfano le prescrizioni per i sistemi di ritenuta del regolamento n. 16; le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) devono essere soddisfatte conformemente all’omologazione a norma del regolamento n. 16, punto 8.3.

5.4.3.7.

Oltre all’ancoraggio superiore di cui al punto 5.4.3.1, possono essere predisposti altri ancoraggi effettivi superiori qualora sussista una delle seguenti condizioni:

5.4.3.7.1.

gli ancoraggi aggiuntivi sono conformi alle prescrizioni dei punti da 5.4.3.1 a 5.4.3.6;

5.4.3.7.2.

gli ancoraggi aggiuntivi possono essere usati senza l’aiuto di utensili, sono conformi alle prescrizioni dei punti 5.4.3.5 e 5.4.3.6 e si trovano in una delle zone determinate spostando di 80 mm verso l’alto o verso il basso in senso verticale la zona indicata nel presente regolamento, allegato 3, figura 1;

5.4.3.7.3.

lo/gli ancoraggio/i è/sono destinato/i a una cintura a bretella, è/sono conforme/i alle prescrizioni di cui al punto 5.4.3.6 se si trova/trovano in posizione arretrata rispetto al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento ed è/sono posizionato/i come segue:

5.4.3.7.3.1.

nel caso di un solo ancoraggio, nella parte comune ai due diedri definiti dalle verticali passanti per i punti J1 e J2 di cui al punto 5.4.3.1 e le cui sezioni orizzontali sono indicate nel presente regolamento, allegato 3, figura 2;

5.4.3.7.3.2.

nel caso di due ancoraggi, in quello più adatto dei due diedri di cui sopra, purché ciascun ancoraggio non disti più di 50 mm dalla posizione simmetrica e speculare dell’altro ancoraggio rispetto al piano P, quale definito al punto 5.1.6, del sedile in questione.

5.5.

Dimensioni dei fori filettati di ancoraggio

5.5.1.

Gli ancoraggi devono presentare ciascuno un foro filettato di 7/16 di pollice (20 UNF 2B).

5.5.2.

Se il costruttore dota il veicolo di cinture di sicurezza applicate su tutti gli ancoraggi prescritti per il sedile in questione, non è necessario che tali ancoraggi siano conformi alla prescrizione di cui al punto 5.5.1, purché rispettino le altre disposizioni del presente regolamento. Inoltre, la prescrizione di cui al punto 5.5.1 non si applica ad ancoraggi aggiuntivi che sono conformi alla prescrizione di cui al punto 5.4.3.7.3.

5.5.3.

Deve essere possibile rimuovere la cintura di sicurezza senza danneggiare l’ancoraggio.

6.   PROVE

6.1.

Prove generali sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza

6.1.1.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del punto 6.2 e su richiesta del costruttore:

6.1.1.1.

le prove possono essere effettuate su una struttura del veicolo o su un veicolo completamente finito;

6.1.1.2.

le prove possono essere limitate agli ancoraggi relativi a un solo sedile oppure a un gruppo di sedili a condizione che:

a)

gli ancoraggi in questione presentino le stesse caratteristiche strutturali degli ancoraggi relativi agli altri sedili o al gruppo di sedili; e

b)

qualora tali ancoraggi siano fissati totalmente o in parte al sedile o al gruppo di sedili, le caratteristiche strutturali di tale sedile o gruppo di sedili siano le stesse degli altri sedili o gruppi di sedili;

6.1.1.3.

finestrini e portiere possono essere montati o meno e possono essere chiusi o aperti;

6.1.1.4.

può essere montato qualsiasi elemento già di per sé previsto che possa contribuire a migliorare la rigidità della struttura del veicolo.

6.1.2.

I sedili devono essere montati e sistemati, a scelta del servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione, nella posizione di guida o di impiego che presenti le condizioni più sfavorevoli per provare la resistenza del sistema. La posizione dei sedili deve essere indicata nel verbale. Se è dotato di schienale a inclinazione regolabile, il sedile deve essere bloccato secondo le istruzioni del costruttore o, altrimenti, in una posizione corrispondente a un angolo effettivo dello schienale il più vicino possibile a 25° per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e a 15° per i veicoli appartenenti a tutte le altre categorie.

6.2.

Modalità di fissaggio del veicolo per le prove sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza

6.2.1.

Il metodo utilizzato per fissare il veicolo durante la prova deve essere tale da non rinforzare gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e le relative zone di ancoraggio né da attenuare la normale deformazione della struttura.

6.2.2.

Un dispositivo di fissaggio deve essere considerato soddisfacente se non produce alcun effetto su un’area larga quanto l’intera larghezza della struttura e se il veicolo (o la struttura) è bloccato o immobilizzato nella parte anteriore a una distanza non inferiore a 500 mm dall’ancoraggio da sottoporre a prova ed è trattenuto o fissato nella parte posteriore a una distanza non inferiore a 300 mm da tale ancoraggio.

6.2.3.

È importante che la struttura poggi su supporti allineati approssimativamente con gli assi delle ruote o, almeno, con i punti di fissaggio delle sospensioni.

6.2.4.

Se viene applicato un metodo di fissaggio diverso da quello prescritto ai punti da 6.2.1 a 6.2.3 del presente regolamento occorre dimostrarne l’equivalenza.

6.3.

Prescrizioni generali per le prove sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza

6.3.1.

Tutti gli ancoraggi delle cinture dello stesso gruppo di sedili devono essere sottoposti a prova simultaneamente. Se tuttavia esiste il rischio che una distribuzione non simmetrica del carico sui sedili e/o sugli ancoraggi possa determinare guasti, si può effettuare una prova ulteriore con una disposizione non simmetrica del carico.

6.3.2.

La forza di trazione deve essere applicata con un angolo di 10° ± 5° al di sopra dell’orizzontale su un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo.

Deve essere applicato un precarico del 10 % con una tolleranza di ±30 % del carico previsto; successivamente, aumentare il carico fino al 100 % del carico totale previsto.

6.3.3.

L’applicazione del carico totale deve essere completata il più rapidamente possibile ed entro 60 secondi al massimo.

Tuttavia, il costruttore può chiedere che il carico sia applicato entro 4 secondi.

Gli ancoraggi delle cinture devono resistere al carico specificato per almeno 0,2 secondi.

6.3.4.

I dispositivi di trazione da usare nelle prove di cui al punto 6.4 sono descritti all’allegato 5. I dispositivi descritti all’allegato 5, figura 1, vanno collocati sul cuscino del sedile e poi premuti, se possibile, contro lo schienale del sedile, cingendoli con la cintura ben tesa. Il dispositivo di cui all’allegato 5, figura 2, va messo in posizione, cingendolo con la cinghia della cintura, che deve essere ben tesa. Durante l’operazione non si deve esercitare sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza un precarico superiore al minimo necessario per il corretto posizionamento del dispositivo di prova.

Il dispositivo di trazione usato in ciascun posto a sedere può misurare 254 mm o 406 mm; la sua larghezza deve essere il più possibile simile alla distanza tra gli ancoraggi inferiori.

Il dispositivo di trazione deve essere posizionato in modo da evitare interferenze reciproche che possano influire negativamente, durante la prova di trazione, sul carico e sulla distribuzione dello stesso.

6.3.5.

Gli ancoraggi delle cinture per i sedili in cui sono previsti ancoraggi superiori delle cinture devono essere provati nelle seguenti condizioni.

6.3.5.1.

Sedili laterali anteriori

Gli ancoraggi delle cinture devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 6.4.1, durante la quale i carichi vengono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti munita di riavvolgitore e di rinvio o guida della cinghia all’ancoraggio superiore. Inoltre, se il loro numero è superiore a quello prescritto al punto 5.3, gli ancoraggi devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 6.4.5, nel corso della quale i carichi devono essere loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria del tipo di cintura di sicurezza destinato a essere fissato ad essi.

6.3.5.1.1.

Se il riavvolgitore non è fissato al prescritto ancoraggio inferiore esterno della cintura oppure se è fissato all’ancoraggio superiore della cintura, anche gli ancoraggi inferiori della cintura devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 6.4.3.

6.3.5.1.2.

Nel caso di cui sopra, se il costruttore ne fa richiesta le prove prescritte di cui ai punti 6.4.1 e 6.4.3 possono essere effettuate su due strutture diverse.

6.3.5.2.

Sedili laterali posteriori e tutti i sedili centrali

Gli ancoraggi delle cinture devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 6.4.2, nella quale i carichi sono loro trasmessi mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza a tre punti senza riavvolgitore, e alla prova di cui al punto 6.4.3, nella quale i carichi sono trasmessi ai due ancoraggi inferiori della cintura mediante un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura di sicurezza addominale. Se il costruttore ne fa richiesta, le due prove possono essere effettuate su due strutture diverse.

6.3.5.3.

Il costruttore che fornisca un veicolo munito di cinture di sicurezza può chiedere che gli ancoraggi corrispondenti siano sottoposti a una sola prova nella quale i carichi siano trasmessi agli ancoraggi mediante un dispositivo che riproduce la geometria del tipo di cintura da fissare ad essi.

6.3.6.

Se i sedili laterali e centrali non sono muniti di ancoraggi superiori delle cinture, la prova di cui al punto 6.4.3, in cui i carichi vengono trasmessi agli ancoraggi da un dispositivo che riproduce la geometria di una cintura addominale, deve essere effettuata sugli ancoraggi inferiori delle cinture.

6.3.7.

Se il veicolo prevede per progetto il montaggio di altri dispositivi che consentono di fissare le cinghie direttamente agli ancoraggi per le cinture solo mediante rinvii ecc., o che richiedono ancoraggi per le cinture supplementari rispetto a quelli citati al punto 5.3, occorre collegare, mediante tale dispositivo, la cintura di sicurezza o un sistema di cavi, pulegge ecc. che riproduca il complesso della cintura di sicurezza, agli ancoraggi del veicolo, che, a seconda dei casi, devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 6.4.

6.3.8.

Si può usare un metodo di prova diverso da quello prescritto al punto 6.3, purché ne venga dimostrata l’equivalenza.

6.4.

Prescrizioni particolari per le prove sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza

6.4.1.

Prova di cinture di sicurezza nella configurazione a tre punti munite di riavvolgitore e di rinvio o guida della cinghia all’ancoraggio superiore

6.4.1.1.

Devono essere fissati all’ancoraggio superiore della cintura una guida o un rinvio speciale del cavo o della cinghia, idonea/o a trasmettere il carico proveniente dal dispositivo di trazione, oppure il rinvio o la guida della cinghia fornito/a dal costruttore.

6.4.1.2.

Deve essere applicato un carico di prova di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 2) collegato agli ancoraggi della stessa cintura mediante un dispositivo che riproduce la geometria della cinghia della cintura in questione per la parte superiore del tronco. Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 e N1, il carico di prova deve essere di 675 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 e N3, per i quali il carico di prova deve essere di 450 daN ±20 daN.

6.4.1.3.

Al tempo stesso deve essere applicata una forza di trazione di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori della cintura. Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 e N1, il carico di prova deve essere di 675 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 e N3, per i quali il carico di prova deve essere di 450 daN ±20 daN.

6.4.2.

Prova per le cinture di sicurezza nella configurazione a tre punti senza riavvolgitore o con il riavvolgitore fissato all’ancoraggio superiore

6.4.2.1.

Deve essere applicato un carico di prova di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 2) collegato all’ancoraggio superiore e all’opposto ancoraggio inferiore della stessa cintura, usando, se fornito dal costruttore, un riavvolgitore fissato all’ancoraggio superiore della cintura. Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 e N1, il carico di prova deve essere di 675 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3, per i quali il carico di prova deve essere di 450 daN ±20 daN.

6.4.2.2.

Al tempo stesso deve essere applicata una forza di trazione di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 1) collegato agli ancoraggi inferiori della cintura. Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 ed N1, il carico di prova deve essere di 675 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3, per i quali il carico di prova deve essere di 450 daN ±20 daN.

6.4.3.

Prova per le cinture di sicurezza nella configurazione addominale

Deve essere applicato un carico di prova di 2 225 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 1) collegato ai due ancoraggi inferiori della cintura. Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 e N1, il carico di prova deve essere di 1 110 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3, per i quali il carico di prova deve essere di 740 daN ±20 daN.

6.4.4.

Prova per gli ancoraggi delle cinture interamente alloggiati nella struttura del sedile o ripartiti tra le strutture del veicolo e del sedile

6.4.4.1.

Devono essere effettuate le prove descritte ai punti 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3 a seconda dei casi, aggiungendo al tempo stesso per ogni sedile e per ogni gruppo di sedili una forza nel modo di seguito indicato.

6.4.4.2.

Oltre ai carichi indicati ai punti 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3 deve essere applicata una forza pari a 20 volte la massa del sedile completo. Il carico inerziale deve essere applicato al sedile o alle pertinenti parti del sedile in modo da simulare l’effetto fisico della massa del sedile in questione sugli ancoraggi dello stesso. La determinazione del carico o dei carichi aggiuntivi applicati e la loro distribuzione devono essere definite dal costruttore e approvate dal servizio tecnico.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M2 e N2 tale forza deve essere pari a 10 volte la massa del sedile completo; per i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3 deve essere pari a 6,6 volte la massa del sedile completo.

6.4.5.

Prova per le cinture nella configurazione per tipi speciali

6.4.5.1.

Deve essere applicato un carico di prova di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 2) collegato agli ancoraggi per tale tipo di cinture di sicurezza mediante un dispositivo che riproduce la geometria della cinghia o delle cinghie per la parte superiore del tronco.

6.4.5.2.

Al tempo stesso deve essere applicata una forza di trazione di 1 350 daN ±20 daN a un dispositivo di trazione (cfr. allegato 5, figura 3) collegato ai due ancoraggi inferiori della cintura.

6.4.5.3.

Nel caso dei veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 e N1, il carico di prova deve essere di 675 daN ±20 daN; fanno eccezione i veicoli appartenenti alle categorie M3 e N3, per i quali il carico di prova deve essere di 450 daN ±20 daN.

6.4.6.

Prova per i sedili rivolti all’indietro

6.4.6.1.

La prova dei punti di ancoraggio consiste nell’applicare le forze di cui ai punti 6.4.1, 6.4.2 o 6.4.3, a seconda dei casi. Per ciascun caso il carico di prova deve corrispondere a quello prescritto per i veicoli appartenenti alla categoria M3 o N3.

6.4.6.2.

Il carico di prova deve essere applicato in avanti rispetto al posto a sedere in questione, secondo la procedura di cui al punto 6.3.

6.4.7.

Prova per i sedili rivolti lateralmente

6.4.7.1.

La prova dei punti di ancoraggio consiste nell’applicare le forze prescritte al punto 6.4.3 per i veicoli appartenenti alla categoria M3.

6.4.7.2.

Il carico di prova deve essere applicato in avanti rispetto al veicolo, secondo la procedura di cui al punto 6.3. Se i sedili rivolti lateralmente sono raggruppati su una struttura di base, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza di ciascun posto a sedere del gruppo devono essere sottoposti a prova separatamente. Inoltre la struttura di base deve essere sottoposta a prova nei modi descritti al punto 6.4.8.

6.4.7.3.

Un dispositivo di trazione adatto alla prova di sedili rivolti lateralmente è illustrato nell’allegato 5, figura 1b.

6.4.8.

Prova per la struttura di base di sedili rivolti lateralmente

6.4.8.1.

La struttura di base di un sedile rivolto lateralmente o di un gruppo di tali sedili deve essere sottoposta a prova applicando le forze prescritte al punto 6.4.3 per i veicoli appartenenti alla categoria M3.

6.4.8.2.

Il carico di prova deve essere applicato in avanti rispetto al veicolo, secondo la procedura di cui al punto 6.3. Se i sedili rivolti lateralmente sono raggruppati, la struttura di base deve essere sottoposta a prova per ciascun posto a sedere del gruppo contemporaneamente.

6.4.8.3.

Il punto di applicazione delle forze prescritto ai punti 6.4.3 e 6.4.4 deve trovarsi il più vicino possibile al punto H e sulla linea definita da un piano orizzontale e da un piano trasversale verticale che attraversa il pertinente punto H di ciascun posto a sedere.

6.5.

Nel caso dei gruppi di sedili rispondenti alla descrizione di cui all’allegato 7, punto 1, il costruttore può scegliere di effettuare, invece della prova statica di cui ai punti 6.3 e 6.4, la prova dinamica di cui all’allegato 7.

7.   ISPEZIONE DURANTE E DOPO LE PROVE STATICHE SUGLI ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

7.1.

Tutti gli ancoraggi devono essere in grado di superare la prova prescritta ai punti 6.3 e 6.4. Una deformazione permanente, anche con lacerazione o rottura parziale di un ancoraggio o della zona circostante, non determina il non superamento della prova purché la forza prescritta sia sopportata per il periodo di tempo prescritto. Durante la prova devono essere rispettate le distanze minime tra gli ancoraggi effettivi inferiori di cui al punto 5.4.2.5 e le prescrizioni di cui al punto 5.4.3.6 per gli ancoraggi effettivi superiori delle cinture.

7.1.1.

Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 con massa ammissibile totale non superiore a 2,5 t, se l’ancoraggio superiore della cintura di sicurezza è fissato alla struttura del sedile, l’ancoraggio effettivo superiore della cintura di sicurezza non deve oltrepassare durante la prova un piano trasversale che attraversa il punto R e il punto C del sedile in questione (cfr. allegato 3, figura 1, del presente regolamento).

Per veicoli diversi da quelli sopra indicati, l’ancoraggio effettivo superiore della cintura di sicurezza non deve avanzare durante la prova oltre un piano trasversale inclinato di 10° in direzione anteriore e attraversante il punto R del sedile.

Durante la prova deve essere misurato lo spostamento massimo del punto di ancoraggio effettivo superiore.

Se, spostandosi, il punto di ancoraggio effettivo superiore oltrepassa il limite sopraindicato, il costruttore deve dimostrare in maniera convincente al servizio tecnico che non vi è pericolo per l’occupante. Per dimostrare l’esistenza di uno spazio sufficiente di sopravvivenza è possibile ad esempio effettuare la prova di cui al regolamento n. 94 o una prova con slitta.

7.2.

Nei veicoli che ne sono muniti, i sistemi di spostamento e di bloccaggio che consentono l’uscita dal veicolo agli occupanti di tutti i sedili devono ancora poter essere azionati a mano una volta cessata la forza di trazione.

7.3.

Dopo le prove devono essere rilevati tutti i danni agli ancoraggi e alle strutture che hanno sopportato il carico durante le prove.

7.4.

Gli ancoraggi superiori fissati a uno o più sedili di veicoli appartenenti alle categorie M3 e M2 con massa massima superiore a 3,5 t che soddisfano le prescrizioni del regolamento n. 80 possono derogare alle prescrizioni di cui al punto 7.1 sulla conformità al punto 5.4.3.6.

8.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

8.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo. L’autorità di omologazione può quindi:

8.1.1.

ritenere che le modifiche che sono state effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che pertanto il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

8.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

8.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, deve essere notificata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

8.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1.

ogni veicolo che esponga un marchio di omologazione come prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conformato al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda gli aspetti che influiscono sulle caratteristiche degli ancoraggi delle cinture di sicurezza;

9.2.

per verificare la conformità di cui al punto 9.1 deve essere sottoposto a controlli casuali un numero sufficiente di veicoli prodotti in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento;

9.3.

in generale, tali controlli devono essere limitati a misurazioni. Tuttavia, qualora necessario, i veicoli devono essere sottoposti ad alcune delle prove descritte al punto 6 selezionate dal servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 9.1 non sono rispettate o se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza non superano i controlli prescritti al punto 9.

10.2.

Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   ISTRUZIONI PER L’USO

Le autorità nazionali possono chiedere ai costruttori dei veicoli immatricolati presso di esse di indicare chiaramente nelle istruzioni per l’uso del veicolo:

11.1.

la posizione degli ancoraggi, e

11.2.

a quali tipi di cinture sono destinati gli ancoraggi (cfr. allegato 1, punto 5).

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di ancoraggi delle cinture di sicurezza omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la notifica, tale l’autorità deve informare le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede di notifica attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

14.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 06, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni ECE a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 06.

14.2.

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 06 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni ECE solo se sono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 06.

14.3.

Trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 06 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di riconoscere omologazioni non rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del presente regolamento. Le omologazioni di categorie di veicoli non interessate dalla serie di modifiche 06 del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

14.4.

Per i veicoli cui non si applica il punto 7.1.1, le omologazioni rilasciate in conformità alla serie di modifiche 04 del presente regolamento restano valide.

14.5.

Per i veicoli cui non si applica il supplemento 4 della serie di modifiche 05 del presente regolamento, le omologazioni restano valide a condizione che siano state rilasciate in conformità alla serie di modifiche 05 fino al suo supplemento 3.

14.6.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 5 della serie di modifiche 05, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dal supplemento 5 della serie di modifiche 05.

14.7.

Per i veicoli cui non si applica il supplemento 5 della serie di modifiche 05 del presente regolamento, le omologazioni restano valide a condizione che siano state rilasciate in conformità alla serie di modifiche 05 fino al suo supplemento 3.

14.8.

A decorrere dal 20 febbraio 2005, per i veicoli appartenenti alla categoria M1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni solo se sono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 5 della serie di modifiche 05.

14.9.

A decorrere dal 20 febbraio 2007, per i veicoli appartenenti alla categoria M1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di riconoscere le omologazioni non rilasciate a norma del supplemento 5 della serie di modifiche 05 del presente regolamento.

14.10.

A decorrere dal 16 luglio 2006, per i veicoli appartenenti alla categoria N, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 5 della serie di modifiche 05.

14.11.

A decorrere dal 16 luglio 2008, per i veicoli appartenenti alla categoria N, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di riconoscere le omologazioni non rilasciate a norma del supplemento 5 della serie di modifiche 05 del presente regolamento.

14.12.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 07, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modiche 07.

14.13.

Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni solo se sono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 07.

14.14.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutarsi di riconoscere le omologazioni non rilasciate a norma della serie di modifiche 07 del presente regolamento.

14.15.

In deroga ai punti 14.13 e 14.14, le omologazioni di categorie di veicoli a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento non interessate dalla serie di modifiche 07 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

14.16.

Se le disposizioni nazionali in vigore al momento dell’adesione al presente regolamento non contengono prescrizioni relative al montaggio obbligatorio di ancoraggi delle cinture di sicurezza per gli strapuntini, le parti contraenti possono continuare a consentire che tali ancoraggi non siano montati ai fini dell’omologazione nazionale, nel qual caso tali categorie di autobus non possono essere omologate ai sensi del presente regolamento.

14.17.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 2 della serie di modifiche 07, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dal supplemento 2 della serie di modifiche 07.

14.18.

Trascorsi 12 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 2 della serie di modifiche 07, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni solo per i tipi di veicolo che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 2 della serie di modifiche 07.

14.19.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni, anche se non sono soddisfatte le prescrizioni del supplemento 2 della serie di modifiche 07.

14.20.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 08, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 08.

14.21.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni per tipi esistenti sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell’omologazione originaria.

14.22.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche 08 non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma di una delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

14.23.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 09, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni UNECE a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 09.

14.24.

A decorrere dal 1o settembre 2019, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni UNECE rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti pubblicate per la prima volta dopo il 1o settembre 2019.

14.25.

Fino al 1o settembre 2025, le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare omologazioni UNECE rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti pubblicate per la prima volta precedentemente al 1o settembre 2019.

14.26.

A decorrere dal 1o settembre 2025, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

14.27.

In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che iniziano ad applicare il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche più recente non sono tenute ad accettare omologazioni UNECE rilasciate a norma di una delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento/sono tenute ad accettare solamente omologazioni UNECE rilasciate a norma della serie di modifiche 09.

14.28.

In deroga al punto 14.26, le parti contraenti che applicano il regolamento UNECE devono continuare ad accettare omologazioni UNECE rilasciate a norma delle serie di modifiche precedenti del regolamento UNECE per i veicoli o i sistemi dei veicoli che non sono interessati dalle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 09.

14.29.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare o estendere omologazioni UNECE a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 — http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

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Image 3


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

Image 4

A = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento UNECE n. 14, con il numero 092439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell’omologazione il regolamento UNECE n. 14 includeva già la serie di modifiche 09.

Modello B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

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a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti UNECE n. 14 e n. 24 (1). (Nel caso di quest’ultimo regolamento il coefficiente di assorbimento corretto è di 1,30 m-1). I numeri di omologazione indicano che alle date del rilascio delle omologazioni il regolamento UNECE n. 14 includeva la serie di modifiche 09 e il regolamento UNECE n. 24 la serie di modifiche 03.


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI EFFETTIVI DELLE CINTURE

(nell’esempio l’ancoraggio superiore è fissato al pannello laterale della carrozzeria del veicolo)

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1.

Minimo 240 mm per i posti posteriori centrali dei veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1.

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ALLEGATO 4

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore (1)

Appendice 1 - Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (1)

Appendice 2 - Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3 - Dati di riferimento dei posti a sedere (1)


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ALLEGATO 5

DISPOSITIVO DI TRAZIONE

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Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri (mm)

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Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

Per fissare la cinghia, si può modificare il dispositivo di trazione della cintura delle spalle aggiungendo due bordini e/o alcuni bulloni in modo che la cinghia non fuoriesca dalla sua sede durante la prova di trazione.

Image 12

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri


ALLEGATO 6

NUMERO MINIMO DI PUNTI DI ANCORAGGIO E POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI INFERIORI

Categoria del veicolo

Posti a sedere rivolti in avanti

Rivolti all’indietro

Rivolti lateralmente

Sedili laterali

Sedili centrali

 

 

 

Sedili anteriori

Di altro tipo

Sedili anteriori

Di altro tipo

 

 

M1

3

3

3

3

2

M2 ≤ 3,5 tonnellate

3

3

3

3

2

M2 > 3,5 tonnellate

3

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3 o 2

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3 o 2

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3 o 2

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2

M3

3

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3 o 2

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3 o 2

Image 19

3 o 2

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2

2

N1

3

3 o 2 Ø

3 o 2 *

2

2

N2 & N3

3

2

3 o 2 *

2

2

Legenda:

2

:

due ancoraggi inferiori: consentono l’installazione di una cintura di sicurezza di tipo B o di tipo Br, Br3, Br4 m o Br4Nm, se richiesto dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 13, appendice 1.

3

:

due ancoraggi inferiori e un ancoraggio superiore: consentono l’installazione di una cintura di sicurezza a tre punti di tipo A o di tipo Ar, Ar4 m o Ar4Nm, se richiesto dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 13, appendice 1.

Ø

:

si riferisce al punto 5.3.3 (due ancoraggi consentiti se il sedile è interno rispetto a un passaggio).

*

:

si riferisce al punto 5.3.4 (due ancoraggi consentiti se il parabrezza si trova al di fuori della zona di riferimento).

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:

si riferisce al punto 5.3.5 (due ancoraggi consentiti se la zona di riferimento è del tutto sgombra).

Image 22

:

si riferisce al punto 5.3.7 (disposizione speciale per il piano superiore di un veicolo).


APPENDICE

POSIZIONE DEGLI ANCORAGGI INFERIORI — SOLAMENTE PRESCRIZIONI PER GLI ANGOLI

Sedile

Categoria M1

Categoria diversa da M1

Sedili anteriori *

lato fibbia (α2)

45° - 80°

30° - 80°

lato diverso da quello della fibbia (α1)

30° - 80°

30° - 80°

angolo costante

50° - 70°

50° - 70°

sedile a panchina - lato fibbia (α2)

45° - 80°

20° - 80°

sedile a panchina - lato diverso da quello della fibbia (α1)

30° - 80°

20° - 80°

sedile regolabile; inclinazione dello schienale < 20°

45° - 80° (α2) *

20° - 80°(α1) *

20° - 80°

Sedili posteriori ≠

 

30° - 80°

20° - 80° Ψ

Strapuntini

Ancoraggi delle cinture non necessari.

Se montati: cfr. prescrizioni per gli angoli dei sedili anteriori e posteriori.

Legenda

:

sedili laterali e centrali.

*

:

se l’angolo non è costante cfr. punto 5.4.2.1.

Ψ

:

45° - 90° nel caso dei sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3.


ALLEGATO 7

PROVA DINAMICA IN ALTERNATIVA ALLA PROVA STATICA DI RESISTENZA DEGLI ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo allegato descrive una prova dinamica con slitta che può essere effettuata in alternativa alla prova statica di resistenza degli ancoraggi delle cinture di sicurezza, di cui ai punti 6.3. e 6.4. del presente regolamento.

Il costruttore del veicolo può chiedere di ricorrere a questa alternativa se i posti a sedere di un gruppo di sedili sono tutti equipaggiati con cinture di sicurezza a tre punti cui siano associate funzioni di limitazione del carico sul torace e se il gruppo di sedili comprende anche un posto a sedere per il quale l’ancoraggio superiore della cintura si trova nella struttura del sedile.

2.   PRESCRIZIONI

2.1.

Durante la prova dinamica di cui al punto 3 del presente allegato non deve verificarsi alcuna rottura di ancoraggi o della zona circostante. È tuttavia ammessa una rottura programmata se necessaria per il funzionamento del dispositivo di limitazione del carico.

Devono essere rispettate le distanze minime tra gli ancoraggi effettivi inferiori (cfr. punto 5.4.2.5 del presente regolamento) e le prescrizioni per gli ancoraggi effettivi superiori (cfr. punto 5.4.3.6 del presente regolamento), eventualmente completate da quanto prescritto al seguente punto 2.1.1.

2.1.1.

Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 con massa ammissibile totale non superiore a 2,5 t, l’ancoraggio superiore della cintura di sicurezza, se fissato alla struttura del sedile, non deve oltrepassare un piano trasversale che attraversa il punto R e il punto C del sedile in questione (cfr. allegato 3, figura 1, del presente regolamento).

Per i veicoli diversi da quelli sopra indicati, l’ancoraggio superiore della cintura di sicurezza non deve oltrepassare un piano trasversale inclinato di 10° in direzione anteriore e attraversante il punto R del sedile.

2.2.

Nei veicoli che ne sono muniti, i sistemi di spostamento e di bloccaggio che consentono l’uscita dal veicolo agli occupanti di tutti i sedili devono ancora poter essere azionati a mano dopo la prova.

2.3.

Nel manuale d’uso del veicolo deve essere specificato che ogni cintura di sicurezza deve essere sostituita solo da una cintura omologata per il posto a sedere in questione del veicolo e, in particolare, devono essere indicati i posti a sedere che possono essere muniti esclusivamente di cinture di sicurezza appropriate munite di limitatori di carico.

3.   CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DINAMICA

3.1.

Condizioni generali

Alla prova descritta nel presente allegato si applicano le condizioni generali di cui al punto 6.1 del presente regolamento.

3.2.

Installazione e preparazione

3.2.1.

Slitta

La slitta deve essere costruita in modo tale che dopo la prova non si registri alcuna deformazione permanente. Deve essere diretta in modo tale che durante la fase d’urto la deviazione non superi 5° sul piano verticale e 2° sul piano orizzontale.

3.2.2.

Fissaggio della struttura del veicolo

La parte della struttura ritenuta fondamentale per la rigidità del veicolo, rispetto agli ancoraggi dei sedili e a quelli delle cinture di sicurezza, deve essere fissata sulla slitta a norma delle disposizioni di cui al punto 6.2 del presente regolamento.

3.2.3.

Sistemi di ritenuta

3.2.3.1.

I sistemi di ritenuta (sedili completi, complesso delle cinture di sicurezza e dispositivi di limitazione del carico) devono essere montati sulla struttura del veicolo in conformità alle specifiche dei veicoli prodotti in serie.

Sulla slitta di prova può essere montata la parte del veicolo posta di fronte al sedile provato (plancia, sedile ecc., a seconda del sedile sottoposto a prova). L’airbag frontale eventualmente presente deve essere disattivato.

3.2.3.2.

Su richiesta del costruttore del veicolo e d’intesa con il servizio tecnico incaricato di eseguire le prove, alcuni componenti dei sistemi di ritenuta diversi dai sedili completi, dal complesso delle cinture di sicurezza e dai dispositivi di limitazione del carico possono non essere montati sulla slitta o essere sostituti con altri aventi rigidità equivalente o inferiore e dimensioni comprese in quelle degli accessori interni del veicolo, purché la configurazione sottoposta a prova, riguardo alle forze che si applicano agli ancoraggi dei sedili e delle cinture di sicurezza, sia almeno altrettanto sfavorevole di quella di serie.

3.2.3.3.

I sedili devono essere regolati come previsto al punto 6.1.2 del presente regolamento, nella posizione di impiego scelta dal servizio tecnico incaricato di eseguire le prove come quella che presenta le condizioni più sfavorevoli sotto il profilo della resistenza degli ancoraggi e compatibile con l’installazione dei manichini nel veicolo.

3.2.4.

Manichini

Su ogni sedile deve essere posizionato, e assicurato con la cintura di sicurezza di cui è munito il veicolo, un manichino delle dimensioni e della massa indicate nell’allegato 8.

I manichini non necessitano di strumentazione.

3.3.

Prova

3.3.1.

La slitta deve essere azionata in modo tale che, durante la prova, abbia una variazione di velocità di 50 km/h. La decelerazione della slitta deve avvenire all’interno del corridoio di cui al regolamento n. 16, allegato 8.

3.3.2.

I dispositivi di ritenuta aggiuntivi (dispositivi di precaricamento ecc., airbag esclusi) devono essere eventualmente azionati secondo le indicazioni del costruttore del veicolo.

3.3.3.

Si deve verificare che lo spostamento degli ancoraggi delle cinture di sicurezza non superi i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.1.1 del presente allegato.

ALLEGATO 8

SPECIFICHE DEI MANICHINI  (*1)

Massa

97,5 ±5 kg

Altezza del manichino seduto in posizione eretta

965 mm

Larghezza fianchi (manichino seduto)

415 mm

Circonferenza fianchi (manichino seduto)

1 200 mm

Circonferenza vita (manichino seduto)

1 080 mm

Profondità del torace

265 mm

Circonferenza del torace

1 130 mm

Altezza della spalla

680 mm

Tolleranza per tutte le dimensioni di lunghezza

±5 %

Osservazioni: le varie dimensioni sono spiegate nella figura che segue.

Image 23


(*1)  I dispositivi descritti nelle norme Australian Design Rule (ADR) 4/03 e Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 208 sono considerati equivalenti.


13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/47


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento UNECE n. 145 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size [2019/2142]

Data di entrata in vigore: 19 luglio 2018

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è: ECE/TRANS/WP.29/2017/133.

Indice

Regolamento

1.   

Ambito di applicazione

2.   

Definizioni

3.   

Domanda di omologazione

4.   

Omologazione

5.   

Specifiche

6.   

Prove

7.   

Modifiche ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

8.   

Conformità della produzione

9.   

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.   

Cessazione definitiva della produzione

11.   

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1.   

Notifica

2.   

Esempi di marchi di omologazione

3.   

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

 

Appendice 1 - Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H)

 

Appendice 2 - Sistema di riferimento tridimensionale

 

Appendice 3 - Dati di riferimento dei posti a sedere

4.   

Sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi ISOFIX top tether

5.   

Posti a sedere i-Size

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

a)

per i veicoli appartenenti alla categoria M1, ai sistemi di ancoraggio ISOFIX e ai relativi ancoraggi ISOFIX top tether destinati a sistemi di ritenuta per bambini. Anche i veicoli appartenenti ad altre categorie muniti di ancoraggi ISOFIX devono rispettare le disposizioni del presente regolamento;

b)

per i veicoli di qualsiasi categoria, ai relativi posti a sedere i-Size, se il costruttore del veicolo li definisce come tali.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

«omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size, se presenti;

2.2.

«tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro riguardo ad aspetti sostanziali come dimensioni, forme e materiali delle componenti delle strutture del veicolo o dei sedili cui sono fissati i sistemi di ancoraggi ISOFIX e gli ancoraggi ISOFIX top tether, se presenti, e, se viene verificata la resistenza degli ancoraggi con una prova dinamica nonché quella del pavimento con una prova statica, nel caso dei posti a sedere i-Size, le caratteristiche di ogni componente del sistema di ritenuta, in particolare della funzione di limitazione del carico, che influenza le forze che si applicano agli ancoraggi;

2.3.

«pavimento» indica la parte inferiore della scocca del veicolo che collega le fiancate del veicolo. In questo contesto comprende nervature, modanature e altri eventuali rinforzi, anche situati al di sotto del pavimento, quali longheroni e traverse;

2.4.

«sedile» indica una struttura, completa di rivestimento, che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, atta ad ospitare un adulto seduto. Il termine comprende sia un sedile singolo sia la parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto a sedere;

2.5.

«sedile anteriore del passeggero» indica un sedile il cui «punto H più avanzato» si trova sul piano trasversale verticale che passa per il punto R del conducente, o davanti a tale piano;

2.6.

«gruppo di sedili» indica un sedile del tipo a panchina, oppure sedili separati ma adiacenti (ossia con gli ancoraggi più avanzati di un sedile sulla stessa linea degli ancoraggi più arretrati di un altro sedile oppure davanti ad essi, e sulla stessa linea degli ancoraggi più avanzati di un altro sedile, oppure dietro di essi) che offrono uno o più posti a sedere per adulti;

2.7.

«sedile a panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più di un posto a sedere per adulti;

2.8.

«ISOFIX» indica un sistema che permette di vincolare ai veicoli i sistemi di ritenuta per bambini. Formato da due ancoraggi rigidi posti sul veicolo, cui corrispondono due attacchi rigidi situati sul sistema di ritenuta per bambini, limita la rotazione longitudinale del sistema di ritenuta;

2.9.

«posizione ISOFIX» indica una posizione che consente l’installazione:

a)

di un sistema di ritenuta ISOFIX universale rivolto in avanti, quale definito nel regolamento UNECE n. 44;

b)

oppure di un sistema di ritenuta ISOFIX semi-universale rivolto in avanti, quale definito nel regolamento UNECE n. 44;

c)

oppure di un sistema di ritenuta ISOFIX semi-universale rivolto all’indietro, quale definito nel regolamento UNECE n. 44;

d)

oppure di un sistema di ritenuta ISOFIX semi-universale rivolto lateralmente, quale definito nel regolamento UNECE n. 44;

e)

oppure di un sistema di ritenuta ISOFIX per la categoria veicoli speciali, quale definito nel regolamento UNECE n. 44;

f)

oppure di un sistema di ritenuta i-Size di classe integrale, quale definito nel regolamento UNECE n. 129;

g)

oppure di un sistema di ritenuta ISOFIX per la categoria veicoli speciali, quale definito nel regolamento UNECE n. 129;

2.10.

«ancoraggio inferiore ISOFIX» indica una barra orizzontale rigida, cilindrica, del diametro di 6 mm, applicata alla struttura del veicolo o del sedile per accogliere e fissare un sistema di ritenuta ISOFIX per bambini con attacchi ISOFIX;

2.11.

«sistema di ancoraggi ISOFIX» indica un sistema formato da due ancoraggi inferiori ISOFIX a cui può essere assicurato un sistema di ritenuta ISOFIX per bambini con un dispositivo antirotazione;

2.12.

«attacco ISOFIX» indica uno dei due punti di connessione della struttura del sistema di ritenuta ISOFIX per bambini rispondenti alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 44 o del regolamento UNECE n. 129 e compatibili con un ancoraggio inferiore ISOFIX;

2.13.

«sistema di ritenuta ISOFIX per bambini» indica un sistema di ritenuta per bambini, conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 44 o del regolamento UNECE n. 129, da fissare a un sistema di ancoraggi ISOFIX;

2.14.

«dispositivo per l’applicazione di forze statiche (DAFS)» indica un dispositivo di prova dei sistemi di ancoraggi ISOFIX usato per verificare la resistenza di tali sistemi e la capacità delle strutture del veicolo o del sedile di limitare la rotazione in una prova statica. Il dispositivo di prova per ancoraggi inferiori e top tether è descritto nell’allegato 4, figure 1 e 2, e come dispositivo DAFSGS (gamba di sostegno) per valutare i posti a sedere i-Size per quanto riguarda la resistenza del pavimento del veicolo. Un esempio di tale DAFSGS è riportato nell’allegato 5, figura 3;

2.15.

«dispositivo antirotazione»:

a)

un dispositivo antirotazione per sistemi di ritenuta per bambini di tipo ISOFIX universale consiste nell’ISOFIX top tether;

b)

un dispositivo antirotazione per sistemi di ritenuta per bambini di tipo ISOFIX semi-universale consiste in un top tether, nella plancia del veicolo o in una gamba di sostegno progettata per limitare la rotazione del sistema di ritenuta in caso di urto frontale;

c)

un dispositivo antirotazione per sistemi di ritenuta per bambini di tipo i-Size consiste in un top tether o in una gamba di sostegno in grado di limitare la rotazione del sistema di ritenuta in caso di urto frontale;

d)

per i sistemi di ritenuta per bambini di tipo ISOFIX, i-Size, universale e semi-universale, il sedile del veicolo di per sé non costituisce un dispositivo antirotazione;

2.16.

«ancoraggio ISOFIX top tether» indica un dispositivo, quale ad esempio una barra, situato in una zona specifica, destinato a ricevere il connettore della cinghia ISOFIX top tether e a trasferire la sua forza di ritenuta alla struttura del veicolo;

2.17.

«connettore ISOFIX top tether» indica un dispositivo destinato ad essere fissato a un ancoraggio ISOFIX top tether;

2.18.

«gancio ISOFIX top tether» indica un connettore ISOFIX top tether normalmente usato per agganciare la cinghia ISOFIX top tether all’ancoraggio ISOFIX top tether come descritto nell’allegato 4, figura 3, del presente regolamento;

2.19.

«cinghia ISOFIX top tether», o anche «imbracatura superiore» o «cinghia di stabilizzazione superiore», indica una cinghia (o equivalente) che si estende dalla parte superiore di un sistema di ritenuta ISOFIX per bambini all’ancoraggio ISOFIX top tether, munita di dispositivo di regolazione, dispositivo di allentamento della tensione e di un connettore ISOFIX top tether;

2.20.

«dispositivo di guida» indica un dispositivo che ha la funzione di facilitare l’installazione del sistema di ritenuta ISOFIX per bambini guidando fisicamente gli attacchi ISOFIX del sistema di ritenuta ISOFIX in modo che si allineino correttamente agli ancoraggi inferiori ISOFIX per facilitarne l’aggancio;

2.21.

«struttura di ritenuta per bambini» indica una struttura corrispondente a una delle classi di taglia ISOFIX di cui al regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2, punto 4, le cui dimensioni sono indicate in modo specifico nelle figure da 1 a 7 del suddetto punto 4. Tali strutture di ritenuta per bambini sono usate nel regolamento UNECE n. 16 per verificare quali sono le classi di taglia dei sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini che possono essere montate sulle posizioni ISOFIX dei veicoli. Anche il presente regolamento prevede, per la verifica della posizione di montaggio e dell’accessibilità dei sistemi di ancoraggi ISOFIX, l’impiego di una struttura di ritenuta per bambini, la cosiddetta ISO/F2 o ISO/F2X, illustrata nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2;

2.22.

«spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno» indica il volume (cfr. allegato 5, figure 1 e 2, del presente regolamento) in cui insiste il piede della gamba di sostegno di un sistema di ritenuta per bambini di tipo i-Size definito nel regolamento UNECE n. 129 e in cui perciò deve intersecare il pavimento del veicolo;

2.23.

«superficie di contatto del pavimento del veicolo» indica l’area di intersezione della superficie superiore del pavimento del veicolo (comprendente finiture, moquette, schiuma ecc.) con lo spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno, destinata a resistere alle forze della gamba di sostegno di un sistema di ritenuta per bambini di tipo i-Size definito nel regolamento UNECE n. 129;

2.24.

«posto a sedere i-Size» indica un posto a sedere, eventualmente indicato dal costruttore del veicolo, destinato ad accogliere un sistema di ritenuta per bambini di tipo i-Size e che soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size, se presenti, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:

3.2.1.

disegni in scala adeguata della struttura generale del veicolo, indicanti la posizione dei sistemi di ancoraggio ISOFIX, degli ancoraggi ISOFIX top tether, se presenti, e, nel caso dei posti a sedere i-Size, della superficie di contatto del pavimento del veicolo, nonché disegni dettagliati degli eventuali sistemi di ancoraggi ISOFIX, degli eventuali ancoraggi ISOFIX top tether e dei punti cui sono fissati;

3.2.2.

descrizione particolareggiata dei materiali usati che potrebbero inficiare la resistenza dei sistemi di ancoraggi ISOFIX e degli ancoraggi ISOFIX top tether, se presenti, e, nel caso dei posti a sedere i-Size, la superficie di contatto del pavimento del veicolo;

3.2.3.

descrizione tecnica dei sistemi di ancoraggi ISOFIX e degli ancoraggi ISOFIX top tether, se presenti.

3.2.4.

Nel caso dei sistemi di ancoraggi ISOFIX e degli ancoraggi ISOFIX top tether eventualmente fissati alla struttura del sedile:

3.2.4.1.

descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la progettazione dei sedili, gli ancoraggi dei sedili e i relativi sistemi di regolazione e di bloccaggio;

3.2.4.2.

disegni, in scala adeguata e sufficientemente dettagliata, dei sedili, del relativo ancoraggio al veicolo e dei relativi sistemi di regolazione e bloccaggio.

3.3.

A sua scelta, il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato di effettuare le prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che tale servizio giudica fondamentali per la prova dei sistemi di ancoraggi ISOFIX e degli ancoraggi ISOFIX top tether, se presenti, e, nel caso dei posti a sedere i-Size, della superficie di contatto del pavimento del veicolo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente regolamento, l’omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo quale definito al punto 2.2.

4.3.

La notifica del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento, deve essere comunicata alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1);

4.4.2.

il numero del presente regolamento a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto; in tal caso, i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.

4.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di configurazione del marchio di omologazione.

5.   SPECIFICHE

5.1.

Definizioni

5.1.1.

Il punto H è un punto di riferimento definito nell’allegato 3 del presente regolamento e deve essere determinato con la procedura descritta in tale allegato.

5.1.1.1.

Il punto H’ è un punto di riferimento corrispondente al punto H definito al punto 5.1.1, che deve essere determinato per ciascuna delle posizioni normali in cui è usato il sedile.

5.1.1.2.

Il punto R è il punto di riferimento del sedile definito nell’allegato 3, appendice 3, del presente regolamento.

5.1.2.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito nell’allegato 3, appendice 2, del presente regolamento.

5.2.

Specifiche generali

5.2.1.

I sistemi di ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether, installati o destinati a essere installati per sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini, nonché la superficie di contatto del pavimento del veicolo dei posti a sedere i-Size devono essere progettati, realizzati e montati in modo da:

5.2.1.1.

far sì che i sistemi di ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether nonché la superficie di contatto del pavimento del veicolo dei posti a sedere i-Size consentano al veicolo, in condizioni di uso normale, di soddisfare le disposizioni del presente regolamento.

I sistemi di ancoraggi ISOFIX e gli ancoraggi ISOFIX top tether che possono essere aggiunti a un veicolo devono anch’essi soddisfare le disposizioni del presente regolamento. Tali ancoraggi devono pertanto essere descritti nei documenti allegati alla domanda di omologazione.

5.2.1.2.

La resistenza del sistema di ancoraggi ISOFIX e dell’ancoraggio ISOFIX top tether è concepita per tutti i sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini appartenenti ai gruppi di peso 0, 0+ e 1, definiti nel regolamento UNECE n. 44.

5.2.1.3.

Un sistema di ancoraggio ISOFIX, un ancoraggio ISOFIX top tether e la superficie di contatto del pavimento del veicolo dei posti a sedere i-Size devono essere progettati per il sistema di ritenuta per bambini di tipo i-Size di classe integrale, quale definito nel regolamento UNECE n. 129.

5.2.2.

Caratteristiche progettuali e posizione dei sistemi di ancoraggio ISOFIX

5.2.2.1.

I sistemi di ancoraggi ISOFIX devono essere costituiti da una o più barre rigide orizzontali trasversali del diametro di 6 mm ±0,1 mm che coprono due zone della lunghezza minima effettiva di 25 mm situate sullo stesso asse, come indicato nell’allegato 4, figura 4.

5.2.2.2.

I sistemi di ancoraggi ISOFIX installati su un posto a sedere del veicolo devono essere situati almeno 120 mm dietro il punto H teorico, determinato nell’allegato 4 del presente regolamento, misurati orizzontalmente dal centro della barra.

5.2.2.3.

Per ogni sistema di ancoraggi ISOFIX installato sul veicolo dev’essere possibile applicare le strutture di ritenuta ISOFIX per bambini «ISO/F2» o «ISO/F2X», quali definite dal costruttore del veicolo, illustrate nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2.

I posti i-Size devono accogliere le strutture di ritenuta ISOFIX per bambini «ISO/F2X» e «ISO/R2» insieme allo spazio per valutare l’ingombro della gamba di sostegno, quale definito nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2. I posti i-Size devono inoltre accogliere la struttura di ritenuta per bambini di classe ISO/B2, quale definita nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 5.

5.2.2.4.

La superficie inferiore della struttura di ritenuta ISOFIX per bambini quale definita dal costruttore del veicolo al punto 5.2.2.3 deve presentare angoli di assetto (misurati rispetto ai piani di riferimento del veicolo definiti nell’allegato 3, appendice 2, del presente regolamento) compresi nei limiti seguenti:

a)

beccheggio: 15° ± 10°;

b)

rollio: 0° ± 5°;

c)

imbardata: 0° ± 10°.

Per le posizioni i-Size, se non vengono superati i limiti di cui al punto 5.2.2.4, è accettabile avere, per la gamba di sostegno più corta, in base allo spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno, un angolo di beccheggio superiore di quanto altrimenti imposto dalle strutture del sedile o del veicolo. Deve essere possibile installare la struttura di ritenuta ISOFIX per bambini anche se aumenta l’angolo di beccheggio. Il presente punto non si applica alle strutture di ritenuta per bambini delle dimensioni ISO/B2.

5.2.2.5.

I sistemi di ancoraggio ISOFIX devono sempre essere in posizione o d’uso o di riposo (a scomparsa). Per gli ancoraggi a scomparsa, le prescrizioni relative al sistema di ancoraggi ISOFIX devono essere soddisfatte nella posizione d’uso.

5.2.2.6.

Tutte le barre di ancoraggio inferiori ISOFIX (in posizione d’uso) e tutti i dispositivi di guida permanenti devono essere visibili senza comprimere il cuscino o lo schienale del sedile quando barre e dispositivi di guida sono visti in un piano longitudinale verticale che attraversa il centro della barra o del dispositivo di guida lungo una linea che forma un angolo verso l’alto di 30° rispetto a un piano orizzontale.

In alternativa alla suddetta prescrizione, sul veicolo deve essere apposto accanto a ogni barra o dispositivo di guida un marchio permanente. A scelta del costruttore, il marchio deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:

5.2.2.6.1.

almeno il simbolo di cui all’allegato 4, figura 12, composto da un cerchio di diametro minimo di 13 mm contenente un pittogramma conforme alle seguenti condizioni:

a)

il pittogramma deve essere in contrasto rispetto allo sfondo del cerchio;

b)

il pittogramma deve essere posizionato accanto a ciascuna barra del sistema;

5.2.2.6.2.

la parola «ISOFIX» deve essere scritta in lettere maiuscole di altezza non inferiore a 6 mm.

5.2.2.7.

Le prescrizioni del punto 5.2.2.6 non si applicano ai posti a sedere i-Size. Su questi deve essere apposto un marchio in conformità al punto 5.2.4.1.

5.2.3.

Caratteristiche progettuali e posizione degli ancoraggi ISOFIX top tether

 

A richiesta del costruttore, si può usare il metodo descritto al punto 5.2.3.1 o, in alternativa, quello descritto al punto 5.2.3.2.

 

Il metodo di cui al punto 5.2.3.1 si può usare solo se la posizione ISOFIX si trova su un sedile del veicolo.

5.2.3.1.

Fatti salvi i punti 5.2.3.3 e 5.2.3.4, la parte di ciascun ancoraggio ISOFIX top tether destinata a ricevere un connettore ISOFIX top tether deve essere collocata a non più di 2 000 mm dal punto di riferimento della spalla e all’interno della zona ombreggiata, indicata nell’allegato 4, figure da 6 a 10, del posto a sedere per il quale va installata, facendo riferimento alla sagoma descritta nella norma SAE J 826 (luglio 1995) e raffigurata nell’allegato 4, figura 5, in conformità alle condizioni che seguono:

5.2.3.1.1.

il punto «H» della sagoma si trova in corrispondenza del punto teorico unico «H» della posizione più bassa e più arretrata del sedile, tranne il caso in cui la sagoma sia collocata lateralmente in posizione centrale tra i due ancoraggi inferiori ISOFIX;

5.2.3.1.2.

la linea del tronco della sagoma assume, rispetto al piano verticale trasversale, lo stesso angolo dello schienale del sedile nella posizione più verticale; e

5.2.3.1.3.

la sagoma è posizionata nel piano longitudinale verticale in cui giace il punto H della sagoma.

5.2.3.2.

La zona di ancoraggio ISOFIX top tether può essere collocata anche con l’ausilio della struttura «ISO/F2», quale definita nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2, figura 2, in una posizione ISOFIX munita di ancoraggi inferiori ISOFIX come indicato nell’allegato 4, figura 11.

La posizione di seduta deve essere la più arretrata e la più bassa possibile del sedile e con lo schienale nella posizione nominale o in quella raccomandata dal costruttore del veicolo.

Visto lateralmente, l’ancoraggio ISOFIX top tether deve trovarsi dietro il lato posteriore della struttura «ISO/F2».

L’intersezione tra il lato posteriore della struttura «ISO/F2» e la linea orizzontale (allegato 4, figura 11, riferimento 3) contenente l’ultimo punto rigido di durezza superiore a 50 Shore A alla sommità dello schienale, definisce il punto di riferimento 4 (allegato 4, figura 11) sulla linea centrale della struttura «ISO/F2». In tale punto di riferimento, un angolo massimo di 45° al di sopra della linea orizzontale individua il limite superiore della zona di ancoraggio top tether.

Visto dall’alto, nel punto di riferimento 4 (allegato 4, figura 11), un angolo massimo di 90° che si estende all’indietro e lateralmente e, visto dal retro, un angolo massimo di 40° definiscono due spazi che limitano la zona di ancoraggio ISOFIX top tether.

Il punto di origine della cinghia ISOFIX top tether (5) si trova all’intersezione della struttura «ISO/F2» (B) con un piano distante 550 mm al di sopra del lato orizzontale (1) della struttura stessa sull’asse centrale (6) della medesima.

Inoltre, l’ancoraggio ISOFIX top tether deve trovarsi a una distanza compresa tra 200 e 2 000 mm dal punto di origine della cinghia ISOFIX top tether sul lato posteriore della struttura «ISO/F2» (B), misurata lungo la cinghia quando questa viene tirata sopra lo schienale verso l’ancoraggio ISOFIX top tether.

5.2.3.3.

La parte dell’ancoraggio ISOFIX top tether destinata a ricevere il connettore ISOFIX top tether può trovarsi all’esterno delle zone ombreggiate di cui ai punti 5.2.3.1 o 5.2.3.2 se il posizionamento all’interno di tali zone non è appropriato e se il veicolo è munito di un dispositivo di rinvio che:

5.2.3.3.1.

permette alla cinghia ISOFIX top tether di funzionare come se la parte dell’ancoraggio destinata a collegarsi con l’ancoraggio ISOFIX top tether fosse situata nella zona ombreggiata; e

5.2.3.3.2.

si trova ad almeno 65 mm dietro alla linea del tronco, in caso di dispositivo di rinvio non rigido del tipo tessuto a nastro o di dispositivo di rinvio posizionabile, o ad almeno 100 mm dietro alla linea del tronco, in caso di dispositivo di rinvio rigido fisso; e

5.2.3.3.3.

se sottoposto a prova dopo essere stato installato nella posizione normale d’uso, il dispositivo ha una resistenza sufficiente per sopportare, con l’ancoraggio ISOFIX top tether, il carico indicato al punto 6.2 del presente regolamento.

5.2.3.4.

Un ancoraggio top tether può essere incassato nello schienale del sedile, purché non si trovi nell’area di inviluppo della cinghia nella parte superiore dello schienale del sedile.

5.2.3.5.

L’ancoraggio ISOFIX top tether deve avere dimensioni che permettano di agganciare un gancio ISOFIX top tether, come indicato nella figura 3.

Intorno a ciascun ancoraggio ISOFIX top tether deve esservi uno spazio libero per permettere l’aggancio e lo sgancio a scatto.

Tutti gli ancoraggi situati posteriormente a un sistema di ancoraggi ISOFIX e che potrebbero essere usati per fissare un gancio ISOFIX top tether o un connettore ISOFIX top tether devono essere progettati in modo da impedire abusi mediante una o più delle seguenti misure:

a)

progettando tutti gli ancoraggi della zona di ancoraggio ISOFIX top tether come ancoraggi ISOFIX top tether; o

b)

marcando solo gli ancoraggi ISOFIX top tether con uno dei simboli, o con l’immagine speculare, come indicato nell’allegato 4, figura 13; oppure

c)

evitando di marcare tali ancoraggi secondo quanto indicato alla lettera a) o b) ma indicando chiaramente che tali ancoraggi non devono essere usati in combinazione con i sistemi di ancoraggi ISOFIX.

Nel caso degli ancoraggi ISOFIX top tether dotati di copertura, la copertura deve essere segnalata ad esempio con uno dei simboli o con l’immagine speculare di uno dei simboli di cui all’allegato 13, figura 4; deve essere possibile asportare la copertura senza dover utilizzare attrezzi.

5.2.4.

Prescrizioni per i posti a sedere i-Size

Ogni posto a sedere i-Size, quale definito dal costruttore del veicolo, deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.4.3.

5.2.4.1.

Marcature

Ciascun posto a sedere i-Size deve contrassegnato con un marchio permanente accanto al sistema di ancoraggio inferiore ISOFIX (barra o dispositivo di guida) del rispettivo posto a sedere.

La marcatura minima deve comprendere il simbolo di cui all’allegato 5, figura 4, composto da un riquadro con lato minimo di 13 mm contenente un pittogramma e rispondente alle seguenti condizioni:

a)

il pittogramma deve essere in contrasto rispetto allo sfondo del riquadro;

b)

il pittogramma deve essere posizionato accanto a ciascuna barra del sistema.

5.2.4.2.

Prescrizioni geometriche per i posti a sedere i-Size collegati alle gambe di sostegno i-Size

Oltre alle prescrizioni di cui ai punti 5.2.2 e 5.2.3, si deve verificare che la superficie superiore del pavimento del veicolo (comprendente finiture, moquette, schiuma ecc.) incroci entrambe le superfici sugli assi delle x e delle y dello spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno, come indicato nell’allegato 5, figure 1 e 2, del presente regolamento.

Lo spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno è delimitato come segue (cfr. anche allegato 5, figure 1 e 2, del presente regolamento):

a)

in larghezza, da due piani paralleli al piano longitudinale mediano della struttura di ritenuta per bambini installata sul relativo posto a sedere e distanti 100 mm da esso; e

b)

in lunghezza, da due piani perpendicolari al piano formato dalla superficie inferiore della struttura di ritenuta per bambini e perpendicolari al piano longitudinale mediano di essa, distanti 585 mm e 695 mm dal piano che attraversa le linee mediane degli ancoraggi inferiori ISOFIX perpendicolari alla superficie inferiore della struttura di ritenuta per bambini; e

c)

in altezza, da due piani paralleli alla superficie inferiore della struttura di ritenuta per bambini, posti, inferiormente ad essa, a una distanza di 270 mm e 525 mm.

L’angolo di beccheggio usato per la valutazione geometrica di cui sopra deve essere misurato come indicato al punto 5.2.2.4.

Il rispetto di questa prescrizione può essere dimostrato mediante prove fisiche, simulazioni al computer o disegni rappresentativi.

5.2.4.3.

Prescrizioni di resistenza del pavimento del veicolo per posti a sedere i-Size

L’intera superficie di contatto del pavimento del veicolo (cfr. allegato 5, figure 1 e 2) deve essere sufficientemente robusta da resistere ai carichi imposti nelle prove da sostenere a norma del punto 6.2.4.5.

5.3.

Numero minimo di posizioni ISOFIX da prevedere

5.3.1.

Tutti i veicoli appartenenti alla categoria M1 devono essere muniti di almeno due posizioni ISOFIX che soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.

Almeno due delle posizioni ISOFIX devono essere munite sia di sistema di ancoraggi ISOFIX che di ancoraggio ISOFIX top tether.

Tipo e numero delle strutture ISOFIX, di cui al regolamento UNECE n. 16, installabili in ciascuna posizione ISOFIX, sono definiti nel regolamento UNECE n. 16.

5.3.2.

In deroga al punto 5.3.1, l’obbligo della posizione ISOFIX non sussiste per i veicoli muniti di una sola fila di sedili.

5.3.3.

In deroga al punto 5.3.1, almeno uno dei due sistemi di posizioni ISOFIX deve essere collocato nella seconda fila di sedili.

5.3.4.

In deroga al punto 5.3.1, i veicoli appartenenti alla categoria M1 devono avere un solo sistema di posizioni ISOFIX nei veicoli che:

a)

hanno al massimo due porte per i passeggeri; e

b)

hanno posti a sedere posteriori per i quali la presenza di componenti della trasmissione e/o delle sospensioni impedisce di installare ancoraggi ISOFIX conformi alle prescrizioni del punto 5.2.2; e

c)

hanno un indice del rapporto potenza/massa (power to mass ratio — PMR) superiore a 140 in base alle definizioni del regolamento UNECE n. 51 e con la seguente definizione di PMR:

PMR = (Pn/mt) * 1000 kg/kW

in cui:

Pn: potenza massima (nominale) del motore espressa in kW (2)

mro: massa del veicolo in ordine di marcia, espressa in kg

mt = mro (per i veicoli appartenenti alla categoria M1)

e

d)

hanno un motore che sviluppa una potenza massima (nominale) superiore a 200 kW2.

Tale veicolo deve disporre di un solo sistema di ancoraggi ISOFIX e di un ancoraggio ISOFIX top tether montati su un posto a sedere anteriore per passeggero combinati con un dispositivo di disattivazione dell’airbag (se tale posto a sedere è munito di airbag) e un’etichetta di avvertimento indicante che nella seconda fila di sedili manca un sistema di posizioni ISOFIX.

5.3.5.

Se un posto a sedere anteriore protetto da airbag frontale è munito di un sistema di ancoraggi ISOFIX, deve essere installato un sistema che consenta di disattivare tale airbag.

5.3.6.

In deroga al punto 5.3.1, in caso di presenza di uno o più sistemi «integrati» di ritenuta per bambini, occorre prevedere almeno due posizioni ISOFIX meno il numero di sistemi «integrati» di ritenuta per bambini appartenenti ai gruppi di peso 0 o 0+ o 1.

5.3.7.

I veicoli decapottabili di cui al punto 2.9.1.5 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) muniti di più di una fila di sedili devono essere dotati di almeno due ancoraggi inferiori ISOFIX. Se su tali veicoli è presente un ancoraggio ISOFIX top tether, esso deve soddisfare le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

5.3.8.

Se un veicolo è munito unicamente di un posto a sedere per fila, nella posizione del passeggero è necessaria solo una posizione ISOFIX. Se su tali veicoli è presente un ancoraggio ISOFIX top tether, esso deve soddisfare le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Se tuttavia sul posto a sedere del passeggero non è possibile installare neppure la più piccola struttura ISOFIX orientata in avanti (quale definita nel regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 2), l’obbligo della posizione ISOFIX non sussiste, purché per tale veicolo sia indicato un sistema di ritenuta per bambini.

5.3.9.

In deroga al punto 5.3.1, l’obbligo delle posizioni ISOFIX non sussiste per le ambulanze, i carri funebri o i veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico.

5.3.10.

In deroga alle disposizioni dei punti da 5.3.1 a 5.3.4, una o più delle posizioni ISOFIX obbligatorie possono essere sostituite da posti a sedere i-Size.

6   PROVE

6.1.

Modalità di fissaggio del veicolo per le prove sugli ancoraggi ISOFIX

6.1.1.

Il metodo utilizzato per fissare il veicolo durante la prova deve essere tale da non rinforzare gli ancoraggi ISOFIX e le relative zone di ancoraggio né da attenuare la normale deformazione della struttura.

6.1.2.

Un dispositivo di fissaggio deve essere considerato soddisfacente se non produce alcun effetto su un’area larga quanto l’intera larghezza della struttura e se il veicolo o la struttura sono bloccati o immobilizzati nella parte anteriore a una distanza non inferiore a 500 mm dall’ancoraggio da provare e sono trattenuti o fissati nella parte posteriore a una distanza non inferiore a 300 mm da tale ancoraggio.

6.1.3.

Si raccomanda che la struttura poggi su supporti allineati approssimativamente con gli assi delle ruote o, almeno, con i punti di ancoraggio della sospensione.

6.1.4.

Se viene applicato un metodo di fissaggio diverso da quello prescritto ai punti da 6.1.1 a 6.1.3 del presente regolamento occorre dimostrarne l’equivalenza.

6.2.

Prescrizioni per le prove statiche

6.2.1.

La resistenza dei sistemi di ancoraggio ISOFIX deve essere sottoposta a prova applicando al dispositivo per l’applicazione di forze statiche (DAFS) le forze prescritte al punto 6.2.4.3, con gli attacchi ISOFIX ben agganciati.

Per l’ancoraggio ISOFIX top tether deve essere effettuata una prova aggiuntiva come prescritto al punto 6.2.4.4.

Nel caso dei posti a sedere i-Size deve essere effettuata una prova aggiuntiva della gamba di sostegno come prescritto al punto 6.2.4.5.

Tutte le posizioni ISOFIX e tutti i posti a sedere i-Size di una stessa fila di sedili, utilizzabili simultaneamente, devono essere sottoposti a prova simultaneamente.

6.2.2.

La prova può essere effettuata su un veicolo completamente finito oppure su parti sufficienti dello stesso, che siano rappresentative della resistenza e della rigidità della struttura del veicolo.

Finestrini e portiere possono essere montati o meno e possono essere chiusi o aperti.

Può essere montato qualsiasi elemento già di per sé previsto e che possa influire sulla struttura del veicolo.

La prova può essere limitata alle posizioni ISOFIX o ai posti i-Size di un solo sedile o di un gruppo di sedili a condizione che:

a)

le posizioni ISOFIX o i posti i-Size in questione abbiano le stesse caratteristiche strutturali delle posizioni ISOFIX o dei posti i-Size degli altri sedili o gruppi di sedili; e

b)

qualora tali posizioni ISOFIX o posti i-Size siano montati interamente o in parte sul sedile o sul gruppo di sedili, le caratteristiche strutturali del sedile o del gruppo di sedili, o del pavimento nel caso dei posti a sedere i-Size, siano le stesse degli altri sedili o gruppi di sedili.

6.2.3.

Se i sedili e i poggiatesta sono regolabili, devono essere sottoposti a prova nella posizione definita dal servizio tecnico entro i limiti prescritti dal costruttore del veicolo come previsto dal regolamento UNECE n. 16, allegato 17, appendice 3.

6.2.4.

Forze, direzioni e limiti di escursione

6.2.4.1.

Deve essere applicata una forza di 135 N ± 15 N al centro della parte della traversa inferiore anteriore del DAFS per regolare la posizione in senso longitudinale del DAFS e rimuovere ogni gioco o tensione tra il DAFS e il suo supporto.

6.2.4.2.

Le forze devono essere applicate al DAFS in direzione anteriore e obliqua in conformità alla tabella 1.

Tabella 1

Direzione delle forze di prova

Direzione anteriore

0° ± 5°

8 kN ±0,25 kN

Direzione obliqua

75° ± 5° (verso entrambi i lati, se in direzione anteriore; su un solo lato, in ogni altra configurazione peggiore o se i due lati sono simmetrici)

5 kN ±0,25 kN

A richiesta del costruttore, ogni prova può essere effettuata su strutture diverse.

Le forze in direzione anteriore devono essere applicate con un angolo di applicazione della forza iniziale di 10° ± 5° al di sopra dell’orizzontale. Le forze oblique devono essere applicate orizzontalmente con un angolo di 0° ± 5°. Deve essere applicata una forza di precarico pari a 500 N ± 25 N al punto di carico prescritto X di cui all’allegato 4, figura 2. L’applicazione del carico totale deve essere completata il più rapidamente possibile ed entro 30 secondi al massimo. Tuttavia, il costruttore può chiedere che il carico sia applicato entro due secondi. La forza deve essere mantenuta per almeno 0,2 secondi.

Tutte le misurazioni devono essere effettuate in conformità alla norma ISO 6487 con CFC di 60 Hz o con un metodo equivalente.

6.2.4.3.

Prove limitate al sistema di ancoraggi ISOFIX

6.2.4.3.1.

Prova con la forza applicata in direzione anteriore

L’escursione orizzontale longitudinale (dopo precarico) del punto X del DAFS durante l’applicazione della forza di 8 kN ±0,25 kN deve essere limitata a 125 mm; la deformazione permanente, anche con lacerazione o rottura parziale, di un ancoraggio inferiore ISOFIX o della zona circostante non determina il non superamento della prova se la forza prescritta viene sopportata per il periodo di tempo specificato.

6.2.4.3.2.

Prova con la forza applicata in direzione obliqua

L’escursione, nella direzione della forza (dopo precarico), del punto X del DAFS durante l’applicazione della forza di 5 kN ±0,25 kN deve essere limitata a 125 mm; la deformazione permanente, anche con lacerazione o rottura parziale, di un ancoraggio inferiore ISOFIX o della zona circostante non determina il non superamento della prova se la forza prescritta viene sopportata per il periodo di tempo specificato.

6.2.4.4.

Prova per i sistemi di ancoraggi ISOFIX e l’ancoraggio ISOFIX top tether

Deve essere applicato un precarico di 50 N ± 5 N tra il DAFS e l’ancoraggio top tether. L’escursione orizzontale (dopo precarico) del punto X durante l’applicazione della forza di 8 kN ±0,25 kN deve essere limitata a 125 mm; la deformazione permanente, anche con lacerazione o rottura parziale, di un ancoraggio inferiore ISOFIX, dell’ancoraggio ISOFIX top tether o dell’area circostante non determina il non superamento della prova se la forza prescritta viene sopportata per il periodo di tempo specificato.

6.2.4.5.

Prova per i posti a sedere i-Size

Oltre alle prove di cui ai punti 6.2.4.3 e 6.2.4.4 deve essere effettuata una prova con una versione modificata del DAFS — costituito dal DAFS stesso e da un dispositivo di prova comprendente una gamba di sostegno quale definita nell’allegato 5, figura 3. Il dispositivo di prova della gamba di sostegno deve essere regolato in lunghezza e in larghezza per valutare la superficie di contatto del pavimento del veicolo, quale definita al punto 5.2.4.2 (cfr. anche l’allegato 5, figure 1 e 2, del presente regolamento). L’altezza del dispositivo di prova della gamba di sostegno deve essere regolata in modo che il piede del dispositivo di prova della gamba di sostegno sia a contatto con la superficie superiore del pavimento del veicolo. In caso di gradi di regolazione in altezza aggiuntivi, si deve scegliere il primo scatto in cui il piede poggi stabilmente sul pavimento; se non esistono gradi di regolazione aggiuntivi dell’altezza del dispositivo di prova della gamba di sostegno o, se la regolazione è continua, l’angolo di beccheggio del DAFS deve essere aumentato di 1,5 +/- 0,5 gradi in base alla regolazione in altezza del dispositivo di prova della gamba di sostegno.

L’escursione orizzontale (dopo precarico) del punto X del DAFS durante l’applicazione della forza di 8 kN ±0,25 kN deve essere limitata a 125 mm; la deformazione permanente, anche con lacerazione o rottura parziale, di un ancoraggio inferiore ISOFIX, della superficie di contatto del pavimento del veicolo o della zona circostante non determina il non superamento della prova se la forza prescritta viene sopportata per il periodo di tempo specificato.

Tabella 2

Limiti di escursione

Direzione della forza

Escursione massima del punto X del DAFS

Direzione anteriore

125 mm in senso longitudinale

Direzione obliqua

125 mm in direzione della forza

6.2.5.

Forze aggiuntive

6.2.5.1.

Forze di inerzia dei sedili

In caso di posizioni d’installazione in cui il carico si trasferisce al complesso del sedile e non direttamente alla struttura del veicolo, deve essere effettuata una prova per garantire che la resistenza degli ancoraggi del sedile alla struttura del veicolo sia sufficiente. In questa prova, deve essere applicata al sedile o alle pertinenti parti del complesso del sedile una forza in senso orizzontale e longitudinale in direzione anteriore pari a 20 volte la massa delle suddette parti del sedile in modo da simulare l’effetto fisico della massa del sedile in questione sui relativi ancoraggi. La determinazione del/dei carico/chi aggiuntivo/i applicato/i e la sua/loro distribuzione devono essere definite dal costruttore e approvate dal servizio tecnico.

A richiesta del costruttore, il carico aggiuntivo può essere applicato, durante le prove statiche descritte sopra, al punto X del DAFS.

Se l’ancoraggio top tether è integrato nel sedile del veicolo, questa prova deve essere effettuata con la cinghia ISOFIX top tether.

Non deve prodursi alcuna rottura e devono essere soddisfatte le prescrizioni di escursione della tabella 2.

Nota: questa prova non deve essere effettuata se un ancoraggio delle cinture di sicurezza del veicolo è integrato nella struttura del veicolo e se il sedile del veicolo è già stato provato e sia risultato conforme alle prove di carico sugli ancoraggi prescritte dal presente regolamento per la ritenuta di passeggeri adulti.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo. L’autorità di omologazione può quindi:

7.1.1.

ritenere che le modifiche che sono state effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che pertanto il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, deve essere notificata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1.

ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione come prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conformato al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda gli aspetti che influiscono sulle caratteristiche del sistema di ancoraggi ISOFIX e dell’ancoraggio ISOFIX top tether;

8.2.

per verificare la conformità di cui al punto 8.1 deve essere sottoposto a controlli casuali un numero sufficiente di veicoli prodotti in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento;

8.3.

in generale, tali controlli devono essere limitati a misurazioni. Tuttavia, qualora necessario, i veicoli devono essere sottoposti ad alcune delle prove descritte al punto 6 selezionate dal servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 8.1 non sono rispettate o se il sistema di ancoraggi ISOFIX e l’ancoraggio ISOFIX top tether non superano i controlli prescritti al punto 8.

9.2.

Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di sistema di ancoraggi ISOFIX e ancoraggio ISOFIX top tether omologati a norma del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la notifica, tale l’autorità deve informare le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede di notifica attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.


(1)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.

www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  La «Potenza (nominale) del motore» è la potenza del motore espressa in kW (ECE) e misurata con il metodo ECE in conformità al regolamento UNECE n. 85.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

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a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, per quanto riguarda i sistemi di ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size, in Francia (E 2) a norma del regolamento UNECE n. 145, con il numero 001424. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento UNECE n. 145.

Modello B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

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a = almeno 8 mm.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti UNECE n. 145 e n. 11 (1). I numeri di omologazione indicano che alle date del rilascio di tali omologazioni il regolamento UNECE n. 145 era nella sua versione originale e il regolamento UNECE n. 11 includeva la serie di modifiche


(1)  Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE NEI VEICOLI A MOTORE  (1)

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H) (1)

Appendice 2

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3

Dati di riferimento dei posti a sedere (1)


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 e relative appendici 1, 2 e 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ALLEGATO 4

SISTEMI DI ANCORAGGI ISOFIX E ANCORAGGI ISOFIX TOP TETHER

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Dimensioni in millimetri

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Legenda

1.

Punto di fissaggio top tether.

2.

Perno di fissaggio per la prova di rigidità come descritta di seguito.

Rigidità del DAFS: fissato il DAFS alla/e barra/e rigida/e di ancoraggio con la sua traversa anteriore sostenuta da una barra rigida tenuta al centro da un perno longitudinale 25 mm sotto la base del dispositivo (per consentirne la flessione e la torsione), il movimento del punto X in tutte le direzioni non deve superare i 2 mm quando le forze sono applicate in conformità a quanto indicato nella tabella 1 del punto 6.2.4.2 del presente regolamento. Ogni deformazione del sistema di ancoraggi ISOFIX deve essere esclusa dalle misurazioni.

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Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri.

Dimensioni in millimetri

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Legenda

1.

Angolo dello schienale.

2.

Intersezione del piano di riferimento della linea del tronco e del pavimento.

3.

Piano di riferimento della linea del tronco.

4.

Punto H.

5.

Punto «V».

6.

Punto «R».

7.

Punto «W».

8.

Piano longitudinale verticale.

9.

Lunghezza di inviluppo della cinghia a partire dal punto «V»: 250 mm.

10.

Lunghezza di inviluppo della cinghia a partire dal punto «W»: 200 mm.

11.

Sezione trasversale del piano «M».

12.

Sezione trasversale del piano «R».

13.

Linea che rappresenta la superficie del pavimento specifico del veicolo entro la zona prescritta.

Note

1.

La parte dell’ancoraggio top tether destinata a collegarsi con il gancio top tether va collocata entro la zona ombreggiata.

2.

Punto «R»: punto di riferimento della spalla.

3.

Punto «V»: punto di riferimento V, posto in senso verticale 350 mm sopra al punto H e in senso orizzontale 175 mm dietro il punto H.

4.

Punto «W»: punto di riferimento W, posto in senso verticale 50 mm sotto il punto «R» e orizzontalmente 50 mm dietro il punto «R».

5.

Piano «M»: piano di riferimento M, posto in senso orizzontale 1 000 mm dietro il punto «R».

6.

Le superfici più avanzate della zona sono generate facendo scorrere le due linee di arrotolamento per tutta la loro estensione nella parte anteriore della zona. Le linee di arrotolamento rappresentano la lunghezza minima regolata di normali cinghie top tether che si estendono dall’alto del sistema di ritenuta per bambini (punto «W») oppure più in basso sullo schienale del sistema di ritenuta per bambini (punto «V»).

Dimensioni in millimetri

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Legenda

1.

Punto «V».

2.

Punto «R».

3.

Punto «W».

4.

Lunghezza di inviluppo della cinghia a partire dal punto «V»: 250 mm.

5.

Piano longitudinale verticale.

6.

Lunghezza di inviluppo della cinghia a partire dal punto «W»: 200 mm.

7.

Archi generati dalle lunghezze di inviluppo.

8.

Punto H.

Note

1.

La parte dell’ancoraggio top tether destinata a collegarsi con il gancio top tether va collocata entro la zona ombreggiata.

2.

Punto «R»: punto di riferimento della spalla.

3.

Punto «V»: punto di riferimento V, posto in senso verticale 350 mm sopra al punto H e in senso orizzontale 175 mm dietro il punto H.

4.

Punto «W»: punto di riferimento W, posto in senso verticale 50 mm sotto il punto «R» e orizzontalmente 50 mm dietro il punto «R».

5.

Piano «M»: piano di riferimento M, posto in senso orizzontale 1 000 mm dietro il punto «R».

6.

Le superfici più avanzate della zona sono generate facendo scorrere le due linee di arrotolamento per tutta la loro estensione nella parte anteriore della zona. Le linee di arrotolamento rappresentano la lunghezza minima regolata di normali cinghie top tether che si estendono dall’alto del sistema di ritenuta per bambini (punto «W») oppure più in basso sullo schienale del sistema di ritenuta per bambini (punto «V»).

(sezione trasversale del piano R)

Dimensioni in millimetri

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Legenda

1.

Piano mediano.

2.

Punto «V».

3.

Punto «R».

4.

Punto «W».

5.

Piano longitudinale verticale.

Note

1.

La parte dell’ancoraggio top tether destinata a collegarsi con il gancio top tether va collocata entro la zona ombreggiata.

2.

Punto «R»: punto di riferimento della spalla.

3.

Punto «V»: punto di riferimento V, posto in senso verticale 350 mm sopra al punto H e in senso orizzontale 175 mm dietro il punto H.

4.

Punto «W»: punto di riferimento W, posto in senso verticale 50 mm sotto il punto «R» e orizzontalmente 50 mm dietro il punto «R».

Image 37

Legenda

1.

Punto «V».

2.

Punto «W».

3.

Punto «R».

4.

Piano mediano.

5.

Vista in pianta lungo il piano di riferimento del tronco.

Note

1.

La parte dell’ancoraggio top tether destinata a collegarsi con il gancio top tether va collocata entro la zona ombreggiata.

2.

Punto «R»: punto di riferimento della spalla.

3.

Punto «V»: punto di riferimento V, posto in senso verticale 350 mm sopra al punto H e in senso orizzontale 175 mm dietro il punto H.

4.

Punto «W»: punto di riferimento W, posto in senso verticale 50 mm sotto il punto «R» e orizzontalmente 50 mm dietro il punto «R».

Image 38

Legenda

1.

Punto «H».

2.

Punto «V».

3.

Punto «W».

4.

Punto «R».

5.

Piano a 45°.

6.

Sezione del piano «R».

7.

Superficie del pavimento.

8.

Limite anteriore della zona.

Note

1.

La parte dell’ancoraggio top tether destinata a collegarsi con il gancio top tether va collocata entro la zona ombreggiata.

2.

Punto «R»: punto di riferimento della spalla.

Dimensioni in millimetri

Image 39

1.

Lato orizzontale della struttura «ISO/F2» (B).

2.

Lato posteriore della struttura «ISO/F2» (B).

3.

Linea orizzontale tangente alla sommità dello schienale del sedile (ultimo punto rigido di durezza superiore a 50 Shore A).

4.

Intersezione tra 2 e 3.

5.

Punto di riferimento top tether.

6.

Asse centrale della struttura «ISO/F2» (B).

7.

Cinghia top tether.

8.

Limiti della zona di ancoraggio.

Image 40

Note

1.

Disegno non in scala.

2.

Il simbolo può essere indicato in maniera speculare.

3.

Il colore del simbolo è a scelta del costruttore.

Image 41

Note

1.

Dimensioni in mm.

2.

Disegno non in scala.

3.

Il simbolo deve essere chiaramente visibile grazie a un contrasto di colori o a una struttura a bassorilievo.

ALLEGATO 5

POSTI A SEDERE I-SIZE

Dimensioni in millimetri

Image 42

Legenda

1.

Struttura di ritenuta per bambini.

2.

Barra degli ancoraggi inferiori ISOFIX.

3.

Piano longitudinale mediano della struttura di ritenuta per bambini.

4.

Spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno.

5.

Superficie di contatto del pavimento del veicolo.

Nota: disegno non in scala.

Dimensioni in millimetri

Image 43

Legenda

1.

Struttura di ritenuta per bambini.

2.

Barra degli ancoraggi inferiori ISOFIX.

3.

Piano formato dalla superficie inferiore della struttura di ritenuta per bambini, una volta installata sul posto a sedere previsto.

4.

Piano che attraversa la barra di ancoraggio inferiore, orientato perpendicolarmente rispetto al piano longitudinale mediano della struttura di ritenuta per bambini e perpendicolarmente rispetto al piano formato dalla superficie inferiore della struttura di ritenuta per bambini, una volta installata sul posto a sedere previsto.

5.

Spazio di valutazione del piede della gamba di sostegno entro il quale deve trovarsi il pavimento del veicolo. Questo volume rappresenta la gamma di regolazione in lunghezza e in altezza della gamba di sostegno di un sistema di ritenuta i-Size per bambini.

6.

Pavimento del veicolo.

Nota: disegno non in scala.

Dimensioni in millimetri

Image 44

Legenda

1.

Dispositivo di prova della gamba di sostegno.

2.

Piede della gamba di sostegno.

3.

DAFS (quale definito nell’allegato 4 del presente regolamento).

Note

1.

Disegno non in scala.

2.

Il dispositivo di prova della gamba di sostegno deve:

a)

far sì che le prove avvengano all’interno dell’intera superficie di contatto del pavimento del veicolo definita per ciascun posto a sedere i-Size;

b)

essere saldamente fissato al DAFS in modo che le forze applicate al DAFS inducano direttamente le forze di prova verso il pavimento del veicolo, senza ridurre la reazione delle forze di prova a causa di smorzamenti nel dispositivo di prova della gamba di sostegno o di deformazioni dello stesso.

3.

Il piede della gamba di sostegno deve essere costituito da un cilindro avente 80 mm di larghezza, 30 mm di diametro e bordi arrotondati su entrambi i lati del raggio di 2,5 mm.

4.

In caso di gradi di regolazione in altezza aggiuntivi, la distanza tra gli scatti di regolazione non deve essere superiore a 20 mm.

Image 45

Note

1.

Disegno non in scala.

2.

Il colore del simbolo è a scelta del costruttore.

Rettifiche

13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/80


Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2014)

Pagina 40, allegato II, tabella A, colonna «Tipo di radiazione», ultima voce

anziché:

«Neutroni, En < 50 MeV»;

leggasi:

«Neutroni, En > 50 MeV».


13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/81


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307 del 28 novembre 2019)

Pagina 19, gli allegati I e II sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

1)   

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

“1612

Fosmet (ISO); S-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)metile] O,O-dimetil fosforoditioato;

O,O-dimetil-S-ftalimmidometil fosforoditioato

732-11-6

211-987-4

1613

Permanganato di potassio

7722-64-7

231-760-3

1614

2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-P-tefurile (ISO);

(+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-

ilossi)fenilossi]propionato

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-osso-1,2,4,5-tetraidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoato

243973-20-8

635-361-9

1618

Tetrametrina (ISO);

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropancarbossilato di (1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-esaidro-2H-isoindol-2-il)metile

7696-12-0

231-711-6

1619

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-diclorofenil)-2-osso1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato

148477-71-8

604-636-5

1621

Massa di reazione di 1-[2-(2-aminobutossi)etossi]but-2-ilamina e 1-({[2-(2-aminobutossi)etossi]metil}propossi)but-2-ilamina

897393-42-9

447-920-2

1622

1-vinilimidazolo

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-1-sulfonammide

348635-87-0

672-776-4”;

2)   

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

la voce 98 è sostituita dalla seguente:

“98

Acido 2-idrossi-benzoico (*1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

a)

3,0 %

Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (*2)

b)

Altri prodotti, ad eccezione di lozioni per il corpo, ombretto, mascara, eyeliner, rossetti e deodoranti roll-on

b)

2,0 %

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

 

Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.

3)   

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“3

Acido salicilico (*3) e suoi sali

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

 

0,5 % (acido)

Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (*4)

Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Calcium salicylate, Magnesium salicylate, MEA- salicylate, Sodium salicylate, Potassium salicylate, TEA- salicylate

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (acido)

Da non utilizzare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, esclusi gli shampoo

Da non usare per i bambini al di sotto di 3 anni (*5)

«ALLEGATO II

1)   

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così rettificato:

a)

la voce 395 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

“395

Idrossi-8-chinolina e il suo solfato, solfato di bis(8-idrossichinolinio) ad eccezione degli impieghi del solfato di cui alla voce 51 dell’allegato III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1”;

b)

la voce 1396 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

B

c

d

“1396

Borati, tetraborati, ottaborati ed esteri e sali dell’acido borico, compresi:

 

 

Ottaborato di disodio anidro [1]

12008-41-2 [1]

234-541-0 [1]

Ottaborato di disodio tetraidrato [2]

12280-03-4 [2]

234-541-0 [2]

2-amminoetanolo, monoestere con acido borico [3]

10377-81-8 [3]

233-829-3 [3]

Diidrogeno ortoborato di (2-idrossipropil)ammonio [4]

68003-13-4 [4]

268-109-8 [4]

Borato di potassio, sale potassico dell’acido borico [5]

12712-38-8 [5]

603-184-6 [5]

Triottildodecil borato [6]

— [6]

— [6]

Borato di zinco [7]

1332-07-6 [7]

215-566-6 [7]

Borato di sodio, tetraborato di disodio anidro; acido borico, sale sodico [8]

1330-43-4 [8]

215-540-4 [8]

Eptaossido di tetraboro e disodio, idrato [9]

12267-73-1 [9]

235-541-3 [9]

Acido ortoborico, sale sodico [10]

13840-56-7 [10]

237-560-2 [10]

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato [11]

1303-96-4 [11]

215-540-4 [11]

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato [12]

12179-04-3 [12]

215-540-4 [12]”;

c)

la voce 1507 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

“1507

Diamminotoluene, metilfenilendiammina, prodotto tecnico-massa di reazione di [4-metil-m-fenilendiammina e 2-metil-m-fenilendiammina]

_

_”

d)

sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

B

c

d

“1624

Pirimicarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilcarbammato

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-dicloropropano; dicloruro di propilene

78-87-5

201-152-2

1626

Fenolo, dodecil-, ramificato [1]

121158-58-5 [1]

310-154-3 [1]

Fenolo, 2-dodecil-, ramificato [2]

1801269-80-6 [2]

— [2]

Fenolo, 3-dodecil-, ramificato [3]

1801269-77-1 [3]

— [3]

Fenolo, 4-dodecil-, ramificato [4]

210555-94-5 [4]

640-104-9 [4]

Fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]

74499-35-7 [5]

616-100-8 [5]

1627

Coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

5836-29-3

227-424-0

1628

Difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)4-idrossicoumarina

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina

90035-08-8

421-960-0

1631

Acetocloro (ISO); 2-cloro-N-(etossimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetammide

34256-82-1

251-899-3

1632

Microfibre di vetro «E» in composizioni rappresentative

-

-

1633

Microfibre di vetro in composizioni rappresentative

-

-

1634

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one

28772-56-7

249-205-9

1635

Difetialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one

104653-34-1

600-594-7

1636

Acido perfluorononan-1-oico [1]

375-95-1 [1]

206-801-3 [1]

e i suoi sali di sodio [2]

21049-39-8 [2]

— [2]

e ammonio [3]

4149-60-4 [3]

— [3]

1637

Dicicloesilftalato

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimato (ISO); 5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsolfamato

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizolo (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina

68694-11-1

604-708-8

1641

Tert-butil idroperossido

75-91-2

200-915-7”;

2)   

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così rettificato:

a)

la voce 9 è sostituita dalla seguente:

Numero di

riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

 

a

b

C

d

e

f

g

h

i

“9

Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali (1) ad eccezione della sostanza di cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente allegato e delle sostanze di cui ai numeri d’ordine 364, 413, 1144, 1310, 1313 e 1507 dell’allegato II

 

 

 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

 

a)

Uso generale

a)

Da stampare sull’etichetta:

rapporto di miscelazione.

Image 46
I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.”

b)

Uso professionale

b)

Da stampare sull’etichetta:

Per a) e b):

Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 5 % calcolato in base libera

rapporto di miscelazione.

“Solo per uso professionale. I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Non tingere i capelli:

in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

se si sono se in passato

si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.

Indossare guanti adeguati avute reazioni dopo aver tinto i capelli,

Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).””

b)

è aggiunta la seguente voce:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“51

Solfato di bis(8-idrossichinolinio)

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

(0,3 % in base)

 

 

Stabilizzante dell’acqua ossigenata nei prodotti per capelli/barba e baffi, da non sciacquare

(0,03 % in base)”.

»

(*1)  Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.

(*2)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.”

(*3)  Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 98.

(*4)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.

(*5)  Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.”;