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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2019
recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che i contratti derivati OTC standardizzati siano compensati mediante una controparte centrale (CCP), in linea con simili requisiti vigenti in altri paesi del G20. Tale regolamento ha inoltre introdotto requisiti rigorosi in materia prudenziale, organizzativa e di condotta professionale per le CCP ed ha previsto dispositivi per la loro vigilanza prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi per gli utenti delle CCP e di sostenere la stabilità finanziaria. |
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(2) |
Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 648/2012, il volume dell’attività delle CCP nell’Unione e a livello mondiale è cresciuto rapidamente in termini di dimensioni e di ambito. L’espansione delle attività delle CCP è destinata a proseguire nei prossimi anni con l’introduzione di ulteriori obblighi di compensazione e l’aumento della compensazione volontaria effettuata da controparti non soggette all’obbligo di compensazione. Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 in modo mirato, ne migliora l’efficacia e la proporzionalità, incentiva ulteriormente le CCP ad offrire alle controparti la compensazione centralizzata dei derivati e agevola l’accesso alla compensazione per le piccole controparti finanziarie e non finanziarie. Mercati dei capitali più spessi e integrati, come risultanti dall’Unione dei mercati dei capitali (CMU), aumenteranno ulteriormente la necessità di compensazione transfrontaliera nell’Unione, accrescendo così ulteriormente l’importanza e l’interconnessione delle CCP all’interno del sistema finanziario. |
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(3) |
Il numero di CCP attualmente stabilite nell’Unione e autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 rimane piuttosto limitato, attestandosi a 16 CCP nell’agosto 2019. 33 CCP di paesi terzi sono state riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) a norma di tale regolamento, e possono quindi offrire i loro servizi a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. I mercati della compensazione sono ben integrati in tutta l’Unione, ma altamente concentrati su determinate classi di attivi e strettamente interconnessi. La concentrazione del rischio fa sì che il fallimento di una CCP sia un evento con una bassa probabilità ma con un impatto potenzialmente molto elevato. In linea con il consenso del G20, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP nel novembre 2016 per garantire che le autorità competenti siano adeguatamente preparate ad affrontare il fallimento di una CCP, salvaguardando la stabilità finanziaria e limitando i costi per i contribuenti. |
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(4) |
Nonostante tale proposta legislativa e alla luce dell’incremento della compensazione in termini di entità, complessità e dimensione transfrontaliera sia nell’Unione che nel mondo, è opportuno riesaminare i meccanismi di vigilanza delle CCP dell’Unione e dei paesi terzi. Affrontare in una fase iniziale i problemi individuati e prevedere meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le CCP sia dell’Unione che dei paesi terzi dovrebbe rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario dell’Unione e ridurre ulteriormente il rischio potenziale di fallimento delle CCP. |
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(5) |
Alla luce di tali considerazioni, il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo della CMU», in cui si afferma che sono necessarie ulteriori modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 per migliorare il quadro attuale che garantisce la stabilità finanziaria e sostiene l’ulteriore sviluppo e approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali. |
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(6) |
Le disposizioni in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 si basano principalmente sull’autorità del paese d’origine. Le CCP stabilite nell’Unione sono attualmente autorizzate e vigilate dalle autorità competenti degli Stati membri in cooperazione con i collegi che comprendono le autorità di vigilanza nazionali, l’Aesfem, i pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e altre autorità pertinenti. I collegi si basano sul coordinamento e sulla condivisione delle informazioni da parte dell’autorità competente della CCP che ha la responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Prassi divergenti per la vigilanza delle CCP nell’Unione possono creare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria e conducendo a distorsioni della concorrenza. La Commissione ha richiamato l’attenzione su tali rischi emergenti e sulla necessità di una maggiore convergenza in materia di vigilanza nella comunicazione sulla CMU del 14 settembre 2016 e nella consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV). Nell’ambito del mandato generale già esistente dell’Aesfem, che consiste nell’assolvere un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, l’Aesfem dovrebbe dedicare particolare attenzione ai settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. L’Aesfem dovrebbe determinare i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero sulla base della sua competenza ed esperienza maturate nell’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(7) |
Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari e della necessità di affrontare le incoerenze nella vigilanza delle CCP dell’Unione e dei paesi terzi, dovrebbe essere rafforzata la capacità dell’Aesfem di promuovere la convergenza nella vigilanza delle CCP. A tal fine, dovrebbe essere creato un comitato interno permanente per le CCP («comitato di vigilanza delle CCP»), incaricato di assolvere compiti connessi alle CCP autorizzate nell’Unione e alle CCP di paesi terzi. La costituzione, le funzioni e la composizione del comitato di vigilanza delle CCP istituito in seno all’Aesfem dovrebbero rappresentare una soluzione unica per riunire competenze in materia di vigilanza delle CCP e non dovrebbero costituire un precedente per le AEV. |
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(8) |
Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere responsabile di compiti specifici ad esso affidati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità finanziaria dell’Unione e dei suoi Stati membri. |
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(9) |
Al fine di includere l’intera gamma di esperienze pratiche e competenze operative in materia di vigilanza delle CCP, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere composto da un presidente, da membri indipendenti e dalle autorità competenti degli Stati membri che dispongono di una CCP autorizzata. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP si riunisca in relazione a CCP autorizzate, le banche centrali di emissione delle valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da tali CCP dovrebbero poter partecipare, su base volontaria, al comitato di vigilanza delle CCP relativamente ai settori in cui vengono effettuate, a livello dell’Unione, valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, nonché in relazione ai pertinenti sviluppi dei mercati, al fine di facilitare l’accesso alle informazioni che potrebbero essere pertinenti per lo svolgimento dei loro compiti. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP si riunisca in relazione a CCP di paesi terzi, le banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla rispettiva CCP di un paese terzo dovrebbero poter partecipare, su base volontaria, al comitato di vigilanza delle CCP per la preparazione di decisioni relative alle CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2). Le banche centrali di emissione dovrebbero essere membri senza diritto di voto del comitato di vigilanza delle CCP. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe poter invitare i membri dei collegi come osservatori per garantire che il comitato di vigilanza delle CCP tenga conto delle opinioni delle altre autorità interessate. |
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(10) |
Per garantire un adeguato livello di competenze e di responsabilità, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero essere nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Aesfem («consiglio delle autorità di vigilanza») in base al merito, alle conoscenze di compensazione, di post-negoziazione, mazziteAesfem di vigilanza prudenziale e in materia finanziaria, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle Autorità di vigilanza, assistito dalla Commissione, che dovrebbe rispettare il principio dell’equilibrio di genere. Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla loro selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato le persone selezionate, dovrebbe approvare o respingere la loro designazione. Solo i candidati selezionati approvati dal Parlamento europeo possono essere nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza. |
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(11) |
Al fine di garantire trasparenza e controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell’Unione, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero essere responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(12) |
Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero agire in maniera indipendente e obiettiva nell’interesse dell’Unione. Essi dovrebbero fare in modo che sia tenuto debito conto del corretto funzionamento del mercato interno e della stabilità finanziaria in ciascuno Stato membro, che dispongano o meno di CCP autorizzate, e nell’Unione. |
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(13) |
Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido in seno al comitato di vigilanza delle CCP, il presidente, i membri indipendenti e le autorità competenti degli Stati membri con una CCP autorizzata dovrebbero avere diritto di voto. I rappresentanti della banca centrale (o delle banche centrali) e gli osservatori non dovrebbero avere diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri; ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto e, in caso di parità, dovrebbe essere determinante il voto del presidente. Il potere decisionale finale dovrebbe spettare al consiglio delle autorità di vigilanza. |
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(14) |
Al fine di garantire un approccio di vigilanza coerente e uniforme all’interno dell’Unione, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere responsabile della preparazione di talune decisioni specifiche e dell’assolvimento di taluni compiti che sono affidati all’Aesfem. Tali responsabilità rafforzano il ruolo di coordinamento dell’Aesfem fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. A tale riguardo, le decisioni e attività di vigilanza pertinenti potrebbero comprendere, in particolare, i settori di vigilanza in cui divergenze nelle prassi di vigilanza possono originare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza o compromettere la stabilità finanziaria. L’Aesfem dovrebbe inoltre essere informata di tutti i pareri adottati dai collegi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, comprese la base decisionale oggetto del parere del collegio ed eventuali raccomandazioni formulate dal collegio in collegamento con tali pareri. |
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(15) |
Inoltre, è opportuno che in seno al comitato di vigilanza delle CCP abbiano luogo scambi e discussioni preliminari obbligatori in merito ai progetti di decisioni delle autorità competenti delle CCP concernenti taluni settori di vigilanza di particolare importanza. In aggiunta, su base volontaria e su iniziativa delle autorità competenti delle CCP, tutti i progetti di decisioni dovrebbero poter formare oggetto di scambi preliminari. L’Aesfem non dovrebbe fornire un parere se, in esito alla discussione in seno al comitato di vigilanza delle CCP, non sono state rilevate opinioni divergenti. Nell’ambito del potere dell’Aesfem di fornire pareri dovrebbe essere garantito che l’autorità competente della CCP riceva un’ulteriore reazione riguardo ai progetti di decisioni da parte di un gruppo composto da autorità di vigilanza specializzate ed esperte nella vigilanza di CCP. I pareri dell’Aesfem non dovrebbero incidere sul potere decisionale finale dell’autorità competente della CCP, il che significa che il contenuto finale della decisione interessata sarebbe lasciato alla piena discrezionalità dell’autorità competente della CCP. Se non concorda con il parere dell’Aesfem, l’autorità competente dovrebbe presentare osservazioni a quest’ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere. L’autorità competente dovrebbe poter presentare osservazioni prima, al momento stesso o dopo l’adozione di una decisione. Tuttavia, se l’autorità competente presenta osservazioni dopo l’adozione di una decisione, dovrebbe provvedervi senza indebito ritardo. Il parere fornito dall’Aesfem non dovrebbe interferire con il potere dei collegi di determinare discrezionalmente il contenuto del loro parere, ove applicabile. |
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(16) |
Qualora le attività di vigilanza in relazione alle CCP autorizzate rivelino una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012, anche sulla base della consultazione obbligatoria e volontaria dell’Aesfem da parte delle autorità competenti come pure sulla base delle discussioni in seno al comitato di vigilanza delle CCP, l’Aesfem dovrebbe favorire il grado necessario di convergenza e uniformità anche emanando orientamenti, raccomandazioni o pareri. Per facilitare tale processo, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe poter richiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in considerazione l’adozione di orientamenti, raccomandazioni e pareri da parte dell’Aesfem. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe altresì poter presentare al consiglio delle autorità di vigilanza pareri concernenti decisioni che devono essere adottate dall’Aesfem riguardo ai compiti e alle attività delle autorità competenti delle CCP. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe fornire, ad esempio, pareri su progetti di norme tecniche o progetti di orientamenti elaborati dall’Aesfem in tema di autorizzazione e vigilanza delle CCP. |
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(17) |
Per offrire una vigilanza effettiva in relazione alle CCP di paesi terzi, è opportuno che il comitato di vigilanza delle CCP prepari progetti di decisioni completi da sottoporre all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza e assolva i compiti affidati all’Aesfem con riferimento alle disposizioni relative al riconoscimento e alla vigilanza delle CCP di paesi terzi previste dal regolamento (UE) n. 648/2012. Poiché la cooperazione e l’informazione sono essenziali, quando si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe condividere con il collegio delle CCP di paesi terzi le informazioni pertinenti, compresi i progetti di decisioni completi da esso sottoposti al consiglio delle autorità di vigilanza, le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP e le domande di riconoscimento di CCP stabilite in un paese terzo. |
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(18) |
Al fine di garantire l’efficace svolgimento dei suoi compiti, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere coadiuvato da apposito personale dell’Aesfem per la preparazione delle sue riunioni e delle analisi necessarie all’assolvimento dei suoi compiti, nonché per fornire sostegno riguardo alla cooperazione internazionale. |
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(19) |
Le banche centrali di emissione dovrebbero essere coinvolte nella preparazione delle decisioni del comitato di vigilanza delle CCP relative alla classificazione delle CCP di paesi terzi secondo la rispettiva importanza sistemica e alla vigilanza delle CCP di classe 2, al fine di garantire il corretto esercizio dei loro compiti relativi alla politica monetaria e al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Poiché le decisioni dell’Aesfem relative alle CCP di classe 2 riguardanti i requisiti in materia di margini, il controllo del rischio di liquidità, le garanzie, il regolamento e l’approvazione di accordi di interoperabilità potrebbero rivestire particolare importanza per i compiti delle banche centrali, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe consultare le banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da CCP di paesi terzi sulla base di un meccanismo di «conformità o spiegazione». |
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(20) |
Il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare i progetti di decisioni presentati dal comitato di vigilanza delle CCP deliberando conformemente al processo decisionale previsto dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Al fine di garantire un processo decisionale efficace e rapido, è opportuno che talune decisioni che non riguardano il riconoscimento, la classificazione delle CCP di paesi terzi, i requisiti specifici imposti alle CCP di classe 2, il riesame o la revoca del riconoscimento, oppure gli elementi essenziali della vigilanza su base continuativa delle CCP di paesi terzi, e per le quali è richiesta la consultazione delle banche centrali di emissione, siano adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza entro tre giorni lavorativi. |
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(21) |
Per promuovere ulteriormente la convergenza in materia di decisioni di vigilanza, l’Aesfem dovrebbe ricevere nuovi mandati per elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti l’estensione delle attività e dei servizi e per precisare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri sono considerate significative. Inoltre, l’Aesfem dovrebbe emanare i necessari orientamenti per precisare ulteriormente le procedure comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale relativo alle CCP. |
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(22) |
Il funzionamento dei collegi istituiti per le CCP dell’Unione è fondamentale per una vigilanza effettiva delle stesse. Al fine di garantire, in tutta l’Unione, la coerenza delle procedure applicate in seno ai collegi, è opportuno che gli accordi scritti che stabiliscono le modalità pratiche di funzionamento dei collegi siano perfezionati e resi più standardizzati. Per promuovere ulteriormente il ruolo dei membri dei collegi, questi ultimi dovrebbero poter contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni dei collegi. Onde assicurare una maggiore trasparenza dei collegi, la loro composizione dovrebbe essere pubblica. Al fine di evitare conflitti di interesse, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7) prevede che i compiti di vigilanza della BCE e i compiti relativi alla politica monetaria, nonché qualsiasi altro suo compito, siano assolti in maniera nettamente separata. Tale specifica separazione delle responsabilità della BCE dovrebbe essere riconosciuta. Di conseguenza, nei casi in cui la BCE è membro di un collegio istituito per una CCP dell’Unione per via della sua funzione di autorità competente di un partecipante diretto nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico nonché della sua funzione di banca centrale di emissione che rappresenta l’Eurosistema, alla BCE dovrebbero essere attribuiti due voti in seno al collegio. |
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(23) |
Attualmente il numero di banche centrali di emissione e di autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti degli Stati membri rappresentate nei collegi istituiti per le CCP dell’Unione è limitato. Per facilitare l’accesso alle informazioni da parte di uno spettro più ampio di banche centrali di emissione e di autorità competenti di altri Stati membri la cui stabilità finanziaria potrebbe subire le conseguenze di difficoltà finanziarie della CCP, è opportuno che ulteriori banche centrali di emissione e autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare, su richiesta, ai collegi. Per promuovere una vigilanza uniforme delle CCP in tutta l’Unione, anche il presidente o un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero partecipare ai collegi. Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido, è opportuno che le banche centrali di emissione e le autorità competenti che partecipano su richiesta, così come il presidente o il membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP, non abbiano diritto di voto. |
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(24) |
Al fine di rafforzare il loro ruolo, i collegi dovrebbero poter fornire pareri su ulteriori settori di vigilanza aventi un impatto fondamentale sulle operazioni commerciali di una CCP, compresi pareri sulla valutazione di azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate delle CCP e sull’esternalizzazione di funzioni operative, servizi o attività. Inoltre, su richiesta di qualsiasi membro del collegio, il collegio dovrebbe poter includere nei suoi pareri raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, previa la decisione a maggioranza del collegio. La votazione del collegio sull’inclusione di tali raccomandazioni dovrebbe essere svolta separata dalla votazione del collegio sul parere. Al fine di rafforzare gli effetti dei pareri e delle raccomandazioni del collegio, le autorità competenti dovrebbero tenerne debitamente conto e fornire una motivazione in caso di deviazioni significative da tali pareri o raccomandazioni. |
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(25) |
Dovrebbero inoltre essere rivisti i meccanismi di vigilanza previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto concerne le CCP di paesi terzi che offrono servizi di compensazione nell’Unione. È necessario migliorare l’accesso alle informazioni, la capacità di effettuare ispezioni in loco e indagini, la possibilità di condivisione delle informazioni sulle CCP dei paesi terzi tra le autorità interessate dell’Unione e degli Stati membri, nonché la possibilità di eseguire le decisioni dell’Aesfem nei confronti delle CCP dei paesi terzi, per evitare importanti implicazioni per la stabilità finanziaria per i soggetti dell’Unione. Vi è inoltre il rischio che non sia possibile tenere conto dei cambiamenti delle regole di una CCP di un paese terzo o del quadro normativo di un paese terzo e che ciò si ripercuota negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza, determinando così condizioni di disparità tra le CCP dell’Unione e quelle dei paesi terzi. |
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(26) |
Una quantità significativa di strumenti finanziari denominati nelle valute dell’Unione è liquidata da CCP di paesi terzi. Questo comporta notevoli sfide per le autorità dell’Unione e degli Stati membri per quanto concerne la salvaguardia della stabilità finanziaria. |
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(27) |
Nel quadro del suo impegno per l’integrazione dei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe continuare a determinare, tramite decisioni di equivalenza, che il quadro giuridico e di vigilanza di paesi terzi soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Per migliorare l’attuazione dell’attuale regime di equivalenza in relazione alle CCP, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter specificare ulteriormente i criteri per valutare l’equivalenza dei regimi delle CCP di paesi terzi. È inoltre necessario che l’Aesfem sia incaricata del monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza dei regimi delle CCP dei paesi terzi che sono stati ritenuti equivalenti dalla Commissione. Ciò al fine di garantire che i criteri di equivalenza ed eventuali condizioni specifiche per il loro impiego continuino ad essere soddisfatti dai paesi terzi. È opportuno che l’Aesfem riferisca i propri risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al collegio delle CCP di paesi terzi in forma riservata. |
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(28) |
La Commissione attualmente può modificare, sospendere, rivedere o revocare una decisione di equivalenza in qualsiasi momento, in particolare nel caso in cui gli sviluppi che si verificano in un paese terzo incidano in modo sostanziale sugli elementi valutati in conformità con i requisiti di equivalenza a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Quando le autorità interessate di un paese terzo non collaborano più in buona fede con l’Aesfem o altre autorità di vigilanza dell’Unione o non riescono a soddisfano su base continuativa i requisiti di equivalenza applicabili, la Commissione può anche, tra l’altro, informare tali autorità o pubblicare una raccomandazione specifica. La Commissione, qualora decida, in qualsiasi momento, di revocare una decisione di equivalenza, può rinviare la data di applicazione di tale decisione per contrastare i rischi per la stabilità finanziaria o per evitare perturbazioni del mercato. In aggiunta a queste competenze, di cui dispone attualmente, la Commissione dovrebbe inoltre poter fissare condizioni specifiche per garantire il rispetto su base continuativa dei criteri di equivalenza da parte del paese terzo a cui si riferisce la decisione di equivalenza. La Commissione dovrebbe inoltre poter stabilire condizioni intese ad assicurare che l’Aesfem possa esercitare efficacemente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o in relazione al monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi che siano rilevanti per le decisioni di equivalenza adottate. |
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(29) |
In considerazione della crescente dimensione transfrontaliera delle CCP e delle interconnessioni del sistema finanziario dell’Unione, è necessario migliorare la capacità dell’Unione di individuare, monitorare e attenuare i rischi potenziali legati alle CCP di paesi terzi. Il ruolo dell’Aesfem dovrebbe quindi essere rafforzato per vigilare efficacemente sulle CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento per prestare servizi di compensazione nell’Unione. Dovrebbe inoltre essere migliorato il coinvolgimento delle banche centrali di emissione dell’Unione nel riconoscimento, nella vigilanza, nel riesame del riconoscimento e nella revoca del riconoscimento delle CCP di paesi terzi che operano nella valuta che esse emettono. Pertanto le banche centrali di emissione dell’Unione dovrebbero essere consultate in merito ad alcuni aspetti che incidono sulle loro responsabilità di politica monetaria in relazione a strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione che sono compensati o destinati ad essere compensati da CCP situate al di fuori dell’Unione. |
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(30) |
Dopo che la Commissione ha determinato l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto al quadro dell’Unione, la procedura per riconoscere le CCP di quel paese terzo dovrebbe tenere conto dei rischi posti da tali CCP per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. |
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(31) |
Nel valutare la domanda di riconoscimento di una CCP di un paese terzo, l’Aesfem dovrebbe valutare il livello di rischio sistemico che la CCP presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero contribuire alla valutazione complessiva; nessuno di essi, considerato singolarmente, dovrebbe essere ritenuto di per sé determinante. Nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l’Aesfem dovrebbe prendere in considerazione tutti i rischi, tra cui i rischi operativi, quali frodi, attività criminali, rischi informatici e cibernetici. Tali criteri dovrebbero essere ulteriormente specificati mediante un atto delegato della Commissione. Nella definizione dei criteri si dovrebbero prendere in considerazione la natura delle operazioni compensate dalla CCP, comprese la loro complessità, la volatilità dei prezzi e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e la misura in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell’Unione. A tale riguardo, le caratteristiche specifiche concernenti taluni contratti derivati del settore agricolo quotati ed eseguiti su mercati regolamentati di paesi terzi, che riguardano mercati che servono soprattutto controparti non finanziarie nazionali in tale paese terzo che gestiscono i loro rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione nell’Unione, in quanto presentano un basso livello di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario. Se in un paese terzo è in vigore un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP, l’Aesfem dovrebbe prendere in considerazione anche tale elemento nella sua analisi del livello di rischio sistemico che la CCP richiedente stabilita in tale paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. |
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(32) |
Le CCP che non sono di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 1. Le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 2. Se l’Aesfem determina che una CCP di un paese terzo non è di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, a tale CCP dovrebbero applicarsi le condizioni di riconoscimento esistenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Se l’Aesfem determina che una CCP di un paese terzo è di rilevanza sistemica, dovrebbero essere imposti requisiti specifici a tale CCP. L’Aesfem dovrebbe riconoscere una CCP soltanto se essa è conforme a tali requisiti. Tali requisiti dovrebbero comprendere taluni requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, che mirano ad aumentare la sicurezza e l’efficienza delle CCP. L’Aesfem dovrebbe essere direttamente responsabile di assicurare che una CCP di un paese terzo di rilevanza sistemica soddisfi tali requisiti. I relativi requisiti dovrebbero altresì consentire all’Aesfem di assicurare una vigilanza piena ed effettiva di tale CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(33) |
Per garantire il corretto coinvolgimento della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da CCP di paesi terzi nell’ambito del riconoscimento delle CCP di classe 2, l’Aesfem, nel riconoscere tali CCP, dovrebbe tenere conto della conformità di queste ultime ai requisiti specifici che tali banche centrali di emissione potrebbero aver imposto nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Tali requisiti dovrebbero essere relativi alla comunicazione di informazioni alla banca centrale (o le banche centrali) di emissione su richiesta motivata, alla cooperazione delle CCP con le banche centrali di emissione nel contesto della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuate dall’Aesfem, all’apertura di un conto di deposito overnight presso la banca centrale (o le banche centrali) di emissione e a requisiti applicabili in situazioni eccezionali, che la banca centrale (o le banche centrali) di emissione ritenga necessari. I requisiti e i criteri di accesso della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione per l’apertura di un conto di deposito overnight non dovrebbero comportare l’obbligo di trasferire, in tutto o in parte, i servizi di compensazione della CCP. |
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(34) |
Riguardo ai requisiti che le banche centrali di emissione potrebbero essere in grado di imporre in situazioni eccezionali, la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento potrebbero risentire degli sviluppi sui mercati compensati a livello centrale in situazioni in cui vi siano ad esempio tensioni sui mercati (in particolare i mercati monetari e dei contratti di vendita con patto di riacquisto) a cui la CCP si affida per ottenere liquidità, situazioni in cui le operazioni delle CCP contribuiscono al prosciugamento della liquidità sul mercato, o gravi malfunzionamenti degli accordi di pagamento o regolamento che impediscono alla CCP di poter rispettare i propri obblighi di pagamento o che aumentano il suo fabbisogno di liquidità. La determinazione dell’esistenza di tali situazioni eccezionali dipende unicamente da considerazioni di politica monetaria e non deve necessariamente coincidere con una situazione di emergenza relativa alla CCP. Il quadro prudenziale potrebbe pertanto non attenuare completamente i rischi derivanti da tali situazioni, il che potrebbe rendere necessaria un’azione diretta delle banche centrali di emissione volta a garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
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(35) |
In tali situazioni eccezionali, le banche centrali di emissione potrebbero aver bisogno di imporre, nella misura consentita dai rispettivi quadri istituzionali, requisiti temporanei relativi ai rischi di liquidità, agli accordi di regolamento, ai requisiti in materia di margini, alle garanzie o agli accordi di interoperabilità. Il mancato rispetto di tali requisiti temporanei potrebbe far scattare la revoca, da parte dell’Aesfem, del riconoscimento della CCP di classe 2. Tali requisiti potrebbero comprendere, in particolare, miglioramenti temporanei nella gestione del rischio di liquidità di una CCP di classe 2, ad esempio un aumento della riserva di liquidità, un aumento della frequenza della raccolta di margini infragiornalieri, limiti alle esposizioni tra due o più valute, o specifiche modalità per il deposito di contante e il regolamento dei pagamenti nella valuta della banca centrale. I requisiti non dovrebbero estendersi ad altri settori della vigilanza prudenziale né comportare automaticamente la revoca del riconoscimento. Inoltre, l’applicazione di tali requisiti dovrebbe costituire una condizione di riconoscimento solo per un periodo limitato di massimo sei mesi prorogabile una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi. Una volta scaduto tale periodo aggiuntivo, l’applicazione di tali requisiti dovrebbe cessare di costituire una condizione di riconoscimento di una CCP di classe 2. Tuttavia, nel contesto di una situazione eccezionale, nuova o diversa, non si dovrebbe impedire alle banche centrali di emissione di imporre requisiti temporanei, la cui applicazione sia una condizione di riconoscimento di una CCP di classe 2 a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(36) |
Prima dell’applicazione dei requisiti o prima di una loro eventuale proroga, una banca centrale di emissione dovrebbe fornire all’Aesfem, alle altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati ad essere compensati e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi una spiegazione degli effetti dei requisiti che intende imporre sull’efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP, nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all’obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, pur nel dovuto rispetto della necessità di proteggere informazioni riservate o sensibili. Al fine di evitare duplicazioni, la banca centrale di emissione dovrebbe cooperare e condividere informazioni su base continuativa con l’Aesfem e le altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati in relazione ai requisiti temporanei applicabili in situazioni eccezionali. |
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(37) |
La banca centrale (o le banche centrali) di emissione dovrebbe comunicare all’Aesfem se la CCP di classe 2 rispetta gli eventuali requisiti aggiuntivi quanto prima, e in ogni caso entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 o entro novanta giorni lavorativi dall’imposizione di requisiti aggiuntivi quando tali requisiti siano stati imposti dopo il riconoscimento di una CCP di classe 2. |
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(38) |
Il livello di rischio posto da una CCP di rilevanza sistemica per il sistema finanziario e la stabilità dell’Unione è variabile. I requisiti per le CCP di rilevanza sistemica dovrebbero pertanto essere applicati in maniera proporzionata ai rischi che la CCP potrebbe porre per l’Unione. Qualora, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e in accordo con la banca centrale (o le banche centrali) di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da una CCP di un paese terzo, l’Aesfem concluda, sulla base di una valutazione circostanziata, inclusa una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici, che una CCP di un paese terzo o alcuni dei suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che il rispetto dei requisiti specifici stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012 non porrebbe sufficiente rimedio al rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, e nel caso in cui altre misure siano ritenute insufficienti per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria, l’Aesfem stessa dovrebbe raccomandare alla Commissione di non riconoscere tale CCP o alcuni suoi servizi di compensazione. Seguendo tale procedura, l’Aesfem potrebbe raccomandare alla Commissione di non riconoscere una CCP, indipendentemente dal fatto che la CCP o alcuni suoi servizi siano stati previamente classificati come di classe 2. |
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(39) |
Sulla base di tale raccomandazione, la Commissione dovrebbe poter adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione che precisi che alla CCP di paese terzo in questione non dovrebbe essere consentito di fornire alcuni o tutti i servizi di compensazione a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, a meno che tale CCP non sia autorizzata a farlo in uno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale atto di esecuzione dovrebbe anche fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi e dovrebbe indicare le condizioni alle quali tale CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento e le eventuali misure che dovrebbero essere adottate durante tale periodo al fine di limitare i possibili costi a carico dei partecipanti diretti e dei rispettivi clienti, in particolare quelli stabiliti nell’Unione. |
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(40) |
Per le banche centrali di emissione è importante essere consultate dall’Aesfem su base individuale ed esprimere il loro accordo in merito a qualsiasi raccomandazione di negare il riconoscimento di una CCP di un paese terzo, visto l’impatto che tale decisione potrebbe avere sulla rispettiva valuta di emissione e in merito alla relazione dell’Aesfem sull’applicazione di un potenziale atto di esecuzione della Commissione adottato a seguito di tale raccomandazione. Tuttavia, nel caso di una simile raccomandazione o relazione, l’accordo o i rilievi che una banca centrale di emissione potrebbe sollevare dovrebbero essere attinenti solo alla propria valuta di emissione e non alla raccomandazione o alla relazione nel loro complesso. |
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(41) |
L’Aesfem dovrebbe riesaminare periodicamente il riconoscimento delle CCP di paesi terzi così come la loro classificazione come CCP di classe 1 o di classe 2. A tale riguardo, l’Aesfem dovrebbe prendere in considerazione, tra l’altro, le modifiche relative alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle CCP di paesi terzi. Tale riesame dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta una CCP riconosciuta di un paese terzo abbia esteso o ridotto la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione. Se, a seguito di tale riesame, determina che una CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l’Aesfem dovrebbe fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro cui la CCP dovrebbe conformarsi ai requisiti applicabili alle CCP di classe 2. |
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(42) |
Su richiesta di una CCP di classe 2, l’Aesfem dovrebbe inoltre poter tenere conto della misura in cui la conformità di una tale CCP ai requisiti applicabili in tale paese terzo sia comparabile alla conformità di detta CCP ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Nel condurre tale valutazione, l’Aesfem dovrebbe considerare l’atto di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisce che le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita la CCP sono equivalenti a quelle del regolamento (UE) n. 648/2012 e le eventuali condizioni cui l’applicazione di tale atto di esecuzione potrebbe essere soggetta. Al fine di garantire la proporzionalità, nel condurre tale valutazione l’Aesfem dovrebbe altresì considerare in che misura gli strumenti finanziari compensati dalla CCP sono denominati in valute dell’Unione. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi le modalità e le condizioni per valutare tale conformità comparabile. |
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(43) |
Occorre che l’Aesfem disponga di tutti i poteri necessari a vigilare sulle CCP di paesi terzi riconosciute per garantirne la continua conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(44) |
Al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l’Aesfem, le autorità competenti degli Stati membri responsabili della vigilanza delle CCP, e le autorità competenti responsabili della vigilanza dei soggetti su cui le operazioni delle CCP di paesi terzi potrebbero avere un impatto, l’Aesfem dovrebbe istituire un collegio delle CCP di paesi terzi. I membri del collegio dovrebbero poter chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi alle CCP di paesi terzi. |
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(45) |
Al fine di consentire all’Aesfem di svolgere i propri compiti in relazione alle CCP di paesi terzi in modo efficace, le CCP dei paesi terzi dovrebbero versare commissioni per le attività di vigilanza per i compiti amministrativi e di vigilanza svolti dall’Aesfem. Le commissioni dovrebbero coprire i costi associati alle domande di riconoscimento delle CCP di paesi terzi e alla vigilanza su di esse. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. |
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(46) |
È opportuno che l’Aesfem possa svolgere indagini e ispezioni in loco presso le CCP di classe 2 e i terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. Se del caso, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione dovrebbero essere informate dei risultati di tali indagini e ispezioni in loco. Le banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP dovrebbero poter chiedere di partecipare a dette ispezioni in loco qualora ciò sia utile all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. |
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(47) |
L’Aesfem dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare le CCP dei paesi terzi a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’Aesfem o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco. |
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(48) |
L’Aesfem dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 1 e di classe 2 qualora verifichi che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato il regolamento (UE) n. 648/2012 fornendo all’Aesfem informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre l’Aesfem dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 2 qualora verifichi che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato i requisiti aggiuntivi ad esse applicabili in virtù di tale regolamento. Qualora l’Aesfem abbia valutato che una CCP di classe 2 che rispetta il quadro normativo applicabile del paese terzo è ritenuta conforme ai requisiti fissati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, la condotta di tale CCP non dovrebbe essere considerata una violazione di tale regolamento nella misura in cui sia conforme a tali requisiti comparabili. |
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(49) |
Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l’Aesfem dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all’occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L’importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo delle CCP di paesi terzi in questione, e dovrebbe essere quindi adeguato, aumentandolo o riducendolo tramite l’applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento. |
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(50) |
Il presente regolamento fissa coefficienti applicati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all’Aesfem gli strumenti necessari per imporre una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da una CCP di un paese terzo, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione. |
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(51) |
La decisione di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbe basarsi su un’indagine indipendente. |
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(52) |
Prima di decidere se imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’Aesfem dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa. |
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(53) |
L’Aesfem dovrebbe astenersi dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici, o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno. |
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(54) |
Le decisioni dell’Aesfem relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa. |
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(55) |
In caso di violazione commessa da una CCP di classe 2, è opportuno che l’Aesfem abbia la facoltà di applicare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta alla CCP di classe 2 di porre fine alla violazione e, in ultima istanza, la revoca del riconoscimento in caso di violazioni gravi o ripetute del regolamento (UE) n. 648/2012. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall’Aesfem tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l’Aesfem dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa. Qualora decida di revocare il riconoscimento, l’Aesfem dovrebbe limitare le potenziali perturbazioni del mercato fissando un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni. |
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(56) |
In relazione alla convalida da parte delle autorità competenti e dell’Aesfem di modifiche significative dei modelli e dei parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi di una CCP, occorre chiarire gli aspetti procedurali e l’interazione di tale convalida con la decisione del collegio. L’adozione preliminare di una modifica significativa di tali modelli o parametri dovrebbe essere possibile, se necessario, in particolare qualora la modifica in tempi rapidi sia necessaria per garantire la solidità della gestione dei rischi della CCP. |
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(57) |
Una vigilanza effettiva delle CCP si basa sullo sviluppo di abilità, competenze e capacità, nonché sullo sviluppo di relazioni cooperative e sugli scambi tra istituzioni. Dal momento che questi sono tutti processi che si realizzano nel tempo e seguono una loro dinamica, la concezione di un sistema di vigilanza funzionale, efficace ed efficiente delle CCP dovrebbe tenere conto della sua potenziale evoluzione nel lungo termine. Pertanto, è probabile che la ripartizione delle competenze stabilita nel presente regolamento si evolva con lo sviluppo nel tempo del ruolo e delle capacità dell’Aesfem, coadiuvata dal comitato di vigilanza delle CCP. Al fine di mettere a punto un approccio di vigilanza delle CCP efficiente e resiliente, la Commissione dovrebbe riesaminare l’efficacia dei compiti dell’Aesfem, in particolare quelli del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell’applicazione nell’Unione del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché della ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni e gli organi dell’Unione e degli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre illustrare in una relazione l’impatto del presente regolamento sulle condizioni di parità di trattamento tra CCP e valutare il quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi. La Commissione dovrebbe presentare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, congiuntamente ad eventuali opportune proposte. |
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(58) |
Al fine di garantire l’effettiva applicazione delle norme fissate dal presente regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la precisazione ulteriore del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento; l’ulteriore precisazione dei criteri per determinare se una CCP di un paese terzo è di rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; l’ulteriore specificazione dei criteri da usare nelle valutazioni di equivalenza dei paesi terzi; la precisazione del modo in cui determinati requisiti devono essere rispettati dalle CCP di paesi terzi e a quali condizioni; ulteriori norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sul diritto di difesa, i termini, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; e interventi di modifica dell’allegato IV per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(59) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e l’equivalenza dei quadri giuridici dei paesi terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(60) |
Al fine di garantire un’armonizzazione coerente delle norme e delle prasi di vigilanza sull’estensione delle attività e dei servizi, collegi ed esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’Aesfem rispetto alle condizioni alle quali i servizi o le attività supplementari cui una CCP desidera estendere la propria attività non sono coperti dall’autorizzazione iniziale; le condizioni alle quali le valute dell’Unione devono essere considerate le più pertinenti ai fini della partecipazione delle banche centrali di emissione ai collegi e le modalità pratiche di funzionamento dei collegi; e che specifichino le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri delle CCP sono significative. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
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(61) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare la sicurezza e l’efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(62) |
L’esercizio da parte dell’Aesfem del potere di riconoscere le CCP di paesi terzi come CCP di classe 1 o di classe 2 dovrebbe essere rinviato fino all’ulteriore precisazione dei criteri che permettano di valutare quanto segue: a) se una CCP di un paese terzo sia di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per il sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e b) la conformità comparabile. |
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(63) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
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1) |
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
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3) |
all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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4) |
l’articolo 18 è così modificato:
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5) |
l’articolo 19 è così modificato:
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6) |
l’articolo 21 è così modificato:
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7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 bis Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate 1. L’Aesfem assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. 2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8, 14, 15, da 29 a 33, 35, 36 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all’Aesfem. Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all’Aesfem prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1. 3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di un progetto di decisione presentato conformemente al paragrafo 2 in relazione a un articolo specifico, l’Aesfem fornisce all’autorità competente un parere riguardo a detto progetto di decisione qualora ciò sia necessario per promuovere un’applicazione uniforme e coerente di tale articolo. Se il progetto di decisione sottoposto all’Aesfem in conformità del paragrafo 2 rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. Qualora l’Aesfem adotti un parere conformemente al paragrafo 3, l’autorità competente lo tiene in debita considerazione e informa l’Aesfem di ogni successiva azione o inazione. Se non concorda con il parere dell’Aesfem, l’autorità competente presenta osservazioni a quest’ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere.»; |
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8) |
l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Situazioni di emergenza L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l’Aesfem, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.»; |
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9) |
è inserito il capo seguente: « CAPO 3 bis Comitato di vigilanza delle CCP Articolo 24 bis Comitato di vigilanza delle CCP 1. L’Aesfem istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini della preparazione dei progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nonché dell’assolvimento dei compiti di cui ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente articolo (“comitato di vigilanza delle CCP”). 2. Il comitato di vigilanza delle CCP è composto:
La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un’unica domanda indirizzata per iscritto al presidente. 3. Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato e necessario, membri dei collegi di cui all’articolo 18. 4. Le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP sono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri con diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce almeno cinque volte l’anno. 5. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione, di vigilanza prudenziale e di materie finanziarie, nonché all’esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, tramite una procedura di selezione aperta. Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell’equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà. Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall’incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall’incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione. Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta. 6. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell’Unione o internazionale. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti. Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l’incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi. 7. In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 14 del presente regolamento, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all’Aesfem dall’articolo 23 bis, paragrafo 3, del presente regolamento e dalle lettere seguenti:
Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all’Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo. 8. Se le attività o lo scambio di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), rivelano una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o i pareri in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b), rivela carenze nella resilienza di una o più CCP, l’Aesfem formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9. Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può:
10. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP prepara progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza e assolve i compiti affidati all’Aesfem negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies e 85, paragrafo 6. 11. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza. 12. Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell’Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di:
13. Ai fini del presente regolamento, l’Aesfem provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 24 ter Consultazione delle banche centrali di emissione 1. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione. 2. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione. 3. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 25, paragrafo 2 quater, e 85, paragrafo 6, il comitato di vigilanza delle CCP chiede l’accordo delle banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L’accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, una banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza solamente il progetto di decisione modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni riguardo a questioni relative alla relativa valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP non include tali questioni nel progetto di decisione che presenta al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione. Articolo 24 quater Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante. Articolo 24 quinquies Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell’articolo 25 septdecies, dell’articolo 85, paragrafo 6, e dell’articolo 89, paragrafo 3 ter del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi. Articolo 24 sexies Responsabilità 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP a rendere una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP rendono tale dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia fatta richiesta. 2. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle principali attività del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta e almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1. 3. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP comunicano per iscritto tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale e in forma riservata. Tale relazione non contiene informazioni riservate relative alle singole CCP.»; |
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l’articolo 25 è così modificato:
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sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 25 bis Conformità comparabile 1. Una CCP di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, può presentare una richiesta motivata affinché l’Aesfem valuti se, con il rispetto da parte della CCP del quadro applicabile del paese terzo, tenendo conto delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. L’Aesfem trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. 3. La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell’Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue:
La Commissione adotta l’atto delegato di cui al primo comma in conformità dell’articolo 82 entro il 2 gennaio 2021. Articolo 25 ter Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento 1. L’Aesfem è responsabile dell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 1. L’Aesfem chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti. Se una banca centrale di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all’Aesfem. 2. Qualora una CCP di classe 2 non fornisca all’Aesfem la conferma di cui al paragrafo 1, secondo comma, o qualora l’Aesfem riceva una notifica ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, si considera che la CCP non rispetta più le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, e si applica pertanto la procedura di cui all’articolo 25 septdecies, paragrafi 2, 3 e 4. 3. L’Aesfem, in cooperazione con il CERS, effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP di classe 2 riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in coordinamento con le valutazioni di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Nell’effettuare tali valutazioni, l’Aesfem include almeno i rischi finanziari e operativi, e garantisce l’uniformità con le valutazioni della resilienza delle CCP dell’Unione effettuate a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento. Articolo 25 quater Collegio delle CCP di paesi terzi 1. L’Aesfem istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni. 2. Il collegio è composto da:
3. I membri del collegio possono chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata per la richiesta. Il comitato di vigilanza delle CCP valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata. 4. L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio. Articolo 25 quinquies Commissioni 1. L’Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all’atto delegato adottato a norma del paragrafo 3:
2. Le commissioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al fatturato della CCP interessata e coprono tutti i costi sostenuti dall’Aesfem per il riconoscimento della CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del presente regolamento. 3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue:
Articolo 25 sexies Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies I poteri conferiti all’Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale. Articolo 25 septies Richiesta di informazioni 1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’Aesfem può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie all’Aesfem per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento. 2. Nell’inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:
3. Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 5. L’Aesfem trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della propria decisione alla pertinente autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni. Articolo 25 octies Indagini generali 1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem sono abilitati a:
Su richiesta motivata all’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti. 2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti. 3. Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. 4. Prima di notificare un’indagine a una CCP di classe 2, l’Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell’Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo. Articolo 25 nonies Ispezioni in loco 1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento l’Aesfem ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, gli immobili e le proprietà delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. Se utile all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all’Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco. Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti. 2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o proprietà delle persone giuridiche soggette all’ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall’Aesfem e possono esercitare tutti i poteri conformemente all’articolo 25 octies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. 3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’Aesfem avvisa dell’ispezione la pertinente autorità competente del paese terzo in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente del paese terzo, l’Aesfem può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni condotte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, qualora le persone interessate non si sottopongano all’ispezione. 4. Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, ne individua la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. 5. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell’Aesfem, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati dall’Aesfem. I funzionari della pertinente autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco. 6. L’Aesfem può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per suo conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 25 octies, paragrafo 1. 7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’Aesfem constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’Aesfem può richiedere all’autorità competente del paese terzo in questione di prestare l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. Articolo 25 decies Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie 1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’allegato III, l’Aesfem nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini per indagare. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all’Aesfem. 2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’Aesfem un fascicolo completo sui risultati ottenuti. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 25 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 octies e 25 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 25 sexies. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’Aesfem nelle sue attività. 3. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’Aesfem, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell’indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. 4. Quando trasmette all’Aesfem il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem. 5. In base al fascicolo contenente i risultati delle indagini del funzionario incaricato delle indagini, e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 25 terdecies, l’Aesfem decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni elencate all’allegato III, e in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 25 octodecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 25 undecies. 6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’Aesfem, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa. 7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. 8. L’Aesfem si rivolge alle autorità competenti per le indagini e per l’eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del quadro giuridico applicabile del paese terzo. Inoltre l’Aesfem si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno. Articolo 25 undecies Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Qualora, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l’Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione. 2. L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio precedente. 3. Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato IV. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base. I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base. 4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo della CCP interessata nell’esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio. Se un’azione o un’omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all’allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni. Articolo 25 duodecies Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1. L’Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
2. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo. 3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. L’importo è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 4. Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’Aesfem. Al termine di tale periodo, l’Aesfem rivede la misura. Articolo 25 terdecies Audizione delle persone interessate 1. Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies, l’Aesfem dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’Aesfem basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite. 2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’Aesfem, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem. Articolo 25 quaterdecies Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1. L’Aesfem comunica al pubblico ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell’inadempimento imposta ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del presente regolamento, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies sono di natura amministrativa. 3. Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’Aesfem ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le pertinenti autorità competenti del paese terzo, indicando le ragioni della sua decisione. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies costituiscono titolo esecutivo. L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo. 5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea. Articolo 25 quindecies Controllo della Corte di giustizia La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata. Articolo 25 sexdecies Modifiche dell’allegato IV Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV. Articolo 25 septdecies Revoca del riconoscimento 1. Lasciando impregiudicato l’articolo 25 octodecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all’articolo 25 se:
L’Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare. Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l’Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni. 2. Prima di revocare il riconoscimento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, l’Aesfem tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento. 3. L’Aesfem notifica senza indebito ritardo alla pertinente autorità competente del paese terzo una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta. 4. Se una delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all’Aesfem di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta o del suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare. Qualora decida di non revocare il riconoscimento della CCP interessata, l’Aesfem motiva in modo esauriente tale decisione all’autorità richiedente. Articolo 25 octodecies Misure di vigilanza dell’Aesfem 1. Qualora constati, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti:
2. L’Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
3. Senza indebito ritardo l’Aesfem notifica alla CCP interessata qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e la comunica alle pertinenti autorità competenti del paese terzo e alla Commissione. Essa pubblica altresì tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sono state adottate. Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’Aesfem può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; |
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12) |
all’articolo 32, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La valutazione dell’autorità competente relativa alla notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.»; |
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13) |
all’articolo 35, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente. La decisione dell’autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.»; |
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14) |
l’articolo 49 è così modificato:
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15) |
l’articolo 82 è così modificato:
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16) |
all’articolo 85 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
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17) |
all’articolo 89 sono inseriti i paragrafi seguenti:
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18) |
l’articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Personale e risorse dell’Aesfem Entro il 2 gennaio 2022, l’Aesfem valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»; |
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19) |
sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti in allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3.
(2) GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2019.
(4) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(7) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO
I testi seguenti sono aggiunti come allegati III e IV al regolamento (UE) n. 648/2012.
«ALLEGATO III
Elenco delle violazioni di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 1
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I. |
Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:
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II. |
Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:
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III. |
Violazioni connesse ai requisiti operativi:
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IV. |
Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:
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V. |
Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:
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ALLEGATO IV
Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 25 undecies, paragrafo 3
I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 2:
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I. |
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:
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II. |
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:
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