ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 dicembre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 1 )

45

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri ( 1 )

64

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 Della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione ( 1 )

73

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità

99

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ( 1 )

104

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio ( 1 )

111

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti ( 1 )

114

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione ( 1 )

122

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ( 1 )

128

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

139

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2018 del 5 dicembre 2018 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/2132]

168

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. No 79/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/2133]

170

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2019/2134]

176

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/1


DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

Considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) disciplina le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato interno per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento. La valutazione di queste disposizioni tuttavia ha mostrato che tali norme devono essere modificate. È inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dal momento che la direttiva (UE) 2017/1132 prevede soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale.

(2)

La libertà di stabilimento è uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione. In virtù dell’articolo 49, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società comporta, tra l’altro, la costituzione e la gestione di tali società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento. Nell’interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell’Unione europea, la disposizione comprende il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale altro Stato membro e, in particolare, il criterio posto da quest’ultimo Stato membro per collegare una società all’ordinamento giuridico nazionale.

(3)

In mancanza di armonizzazione del diritto dell’Unione, la definizione del criterio di collegamento che determina il diritto nazionale applicabile ad una società rientra, conformemente all’articolo 54 TFUE, nella competenza di ciascuno Stato membro. In virtù dell’articolo 54 TFUE, la sede sociale, l’amministrazione centrale e il centro di attività principale della società sono tutti criteri di collegamento che si trovano su un piano di parità. Ne consegue che, come precisato nella giurisprudenza, il fatto che soltanto la sede sociale sia trasferita – e non l’amministrazione centrale o il centro di attività principale – di per sé non esclude l’applicabilità della libertà di stabilimento in virtù dell’articolo 49 TFUE.

(4)

L’evoluzione giurisprudenziale ha aperto nuove possibilità di promozione della crescita economica, di una concorrenza effettiva e della produttività a beneficio delle società nel mercato interno. Nel contempo l’obiettivo di assicurare alle società un mercato interno senza frontiere interne deve coniugarsi con altri obiettivi dell’integrazione europea, quali la protezione sociale di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e articolo 9 TFUE, come pure la promozione del dialogo sociale di cui all’articolo 151 e 152 TFUE. È opportuno che i diritti delle società di trasformarsi, fondersi e scindersi a livello transfrontaliero vada di pari passo e sia opportunamente controbilanciato dalla tutela dei lavoratori, dei creditori e dei soci.

(5)

L’assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causa una frammentazione delle regole e un’incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento. Determina altresì una tutela non ottimale dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza nel mercato interno.

(6)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare norme armonizzate sulle trasformazioni e scissioni transfrontaliere. Una disciplina armonizzata apporterebbe un ulteriore contributo all’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, garantendo nel contempo una tutela adeguata a portatori di interessi quali i dipendenti, i creditori e i soci di minoranza.

(7)

La Commissione ha annunciato nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015«Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» che avrebbe esaminato la necessità di un aggiornamento delle norme esistenti in materia di fusioni transfrontaliere per rendere più facile per le PMI scegliere le strategie di business più idonee e adattarsi meglio ai cambiamenti delle condizioni di mercato, ma senza indebolire la tutela occupazionale preesistente. Nella sua comunicazione del 25 ottobre 2016«Programma di lavoro della Commissione per il 2017 — realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende» la Commissione ha annunciato un’iniziativa volta a facilitare le fusioni transfrontaliere.

(8)

Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regolamenta le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell’Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle società in liquidazione qualora sia già stata avviata la ripartizione dell’attivo. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la facoltà di decidere di escludere dall’applicazione della presente direttiva le società soggette ad altri procedimenti di liquidazione. Essi dovrebbero altresì poter scegliere di non applicare la presente direttiva a società soggette a procedimenti di insolvenza, quali definiti dal diritto nazionale, o a quadri di ristrutturazione preventiva, quali definiti dal diritto nazionale, a prescindere dal fatto che tali procedimenti rientrino in un quadro nazionale di insolvenza o siano disciplinati al di fuori di esso. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di non applicare la presente direttiva a società che sono oggetto di misure di prevenzione delle crisi come definite dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1023del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

Data la complessità delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (collettivamente «operazioni transfrontaliere») e la molteplicità degli interessi in gioco, è opportuno garantire un controllo della legittimità delle operazioni transfrontaliere prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto. È a tal fine opportuno garantire che le autorità competenti degli Stati membri possano decidere in modo equo, obiettivo e non discriminatorio sull’approvazione dell’operazione transfrontaliera, basandosi su tutti gli elementi pertinenti richiesti dal diritto dell’Unione e nazionale.

(11)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli stati membri di garantire una maggiore tutela dei lavoratori, conformemente all’acquis sociale esistente.

(12)

Affinché nella procedura applicabile all’operazione transfrontaliera sia possibile tenere conto degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi, la società dovrebbe elaborare e divulgare il progetto dell’operazione proposta che ne riporta le informazioni più rilevanti. L’organo di amministrazione o di direzione dovrebbe coinvolgere, se previsto dal diritto nazionale o conformemente alle prassi nazionali, o entrambi, i rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione nella decisione sul progetto dell’operazione transfrontaliera. In tali informazioni dovrebbero rientrare almeno il tipo prospettato della o delle società, l’atto costitutivo, se del caso, lo statuto, il calendario indicativo proposto per l’operazione e i dettagli di qualsiasi garanzia offerta ai soci e ai creditori. Nel registro delle imprese dovrebbe figurare un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di tali rappresentanti, i dipendenti stessi, della possibilità di presentare osservazioni sull’operazione proposta. Gli Stati membri potrebbero anche decidere che la relazione dell’esperto indipendente prevista dalla presente direttiva deve essere resa pubblica.

(13)

La società che effettua l’operazione transfrontaliera dovrebbe redigere una relazione per informare i soci e i dipendenti. La relazione dovrebbe illustrare e motivare gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione transfrontaliera proposta e le sue implicazioni per i dipendenti. In particolare, la relazione dovrebbe spiegare le implicazioni dell’operazione transfrontaliera in termini di attività futura della società, comprese le sue controllate. Per quanto riguarda i soci, la relazione dovrebbe indicare i mezzi di ricorso a loro disposizione, segnatamente le informazioni sul loro diritto di recedere dalla società. Per quanto riguarda i dipendenti, la relazione dovrebbe illustrare le implicazioni dell’operazione transfrontaliera proposta sulla situazione occupazionale. Dovrebbe illustrare, in particolare, l’eventualità di cambiamenti sostanziali delle condizioni d’impiego previste dalla legge, dei contratti collettivi e degli accordi aziendali transnazionali e dell’ubicazione dei luoghi di attività delle società, come l’ubicazione della sede amministrativa. Inoltre essa dovrebbe fornire informazioni sull’organo di amministrazione e, se del caso, sul personale, sulle attrezzature, sui locali e sui beni prima e dopo l’operazione transfrontaliera, come pure le probabili modifiche dell’organizzazione del lavoro, della retribuzione, dell’ubicazione di posti specifici e delle conseguenze previste per i dipendenti che li occupano, nonché sul dialogo sociale a livello di società, tra cui, se del caso, la rappresentanza dei dipendenti negli organi direttivi.

La relazione dovrebbe spiegare altresì il modo in cui tali modifiche inciderebbero sulle eventuali controllate della società. Non dovrebbe essere prescritta alcuna sezione destinata ai dipendenti qualora la società abbia come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione. A loro maggior tutela, è opportuno che i dipendenti stessi o i loro rappresentanti abbiano diritto di esprimersi sulla sezione della relazione in cui la società illustra le implicazioni che devono attendersi dall’operazione transfrontaliera. La disponibilità della relazione e gli eventuali pareri dovrebbero lasciare impregiudicate le applicabili procedure di informazione e consultazione previste a livello nazionale, tra cui quelle in recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) oppure della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La relazione o, qualora siano redatte separatamente, le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società che effettua l’operazione transfrontaliera o, in loro assenza, dei dipendenti stessi.

(14)

È auspicabile che il progetto di operazione transfrontaliera, l’offerta di liquidazione in denaro da parte della società ai soci che intendono recedere dalla società e, dove previsto, il rapporto di cambio delle azioni, compreso l’importo di un eventuale conguaglio in denaro incluso nel progetto, siano esaminati da un esperto indipendente dalla società. In relazione all’indipendenza dell’esperto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei requisiti di cui agli articoli 22 e 22 ter della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Le informazioni divulgate dalla società dovrebbero essere esaustive e consentire alle parti interessate di valutare le implicazioni della prevista operazione transfrontaliera. Tuttavia, le società non dovrebbero essere tenute a divulgare informazioni riservate la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la loro posizione commerciale conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Una mancata comunicazione di questo tipo non dovrebbe pregiudicare gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva.

(16)

Basandosi sul progetto stesso e sulle relazioni, l’assemblea generale dei soci della società o delle società dovrebbe decidere se approvare o meno il progetto e le necessarie modifiche agli atti costitutivi, tra cui lo statuto. È importante che la maggioranza richiesta per la votazione sia sufficientemente elevata affinché la decisione sia adottata su una maggioranza solida. Se nel corso dell’assemblea generale si sono riservati il diritto in tal senso, i soci dovrebbero poter votare anche sulle modalità di partecipazione dei lavoratori.

(17)

È stato ravvisato nella difformità delle garanzie per i soci un ostacolo alle operazioni transfrontaliere. Le società e i loro soci si trovano di fronte a un’ampia varietà di forme di protezione che comportano complessità e incertezza del diritto. È pertanto opportuno assicurare ai soci lo stesso grado minimo di protezione quale che sia lo Stato membro in cui si trova la società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter mantenere o introdurre norme supplementari di tutela per i soci, a meno che tali norme non confliggano con quelle previste dalla presente direttiva o con la libertà di stabilimento. Il diritto individuale dei soci all’informazione dovrebbe restare impregiudicato.

(18)

Come conseguenza di un’operazione transfrontaliera, i soci si trovano spesso in una situazione in cui la legge applicabile ai loro diritti muta in quanto divengono soci di una società soggetta al diritto di uno Stato membro diverso da quello il cui diritto è applicabile alla società prima dell’operazione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, quanto meno, prevedere che i soci che detengono azioni con diritto di voto e che hanno votato contro l’approvazione del progetto abbiano il diritto di recedere dalla società e di ricevere una liquidazione in denaro per le loro azioni, equivalente al valore di tali azioni. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di estendere tale diritto anche ad altri soci, ad esempio ai soci detentori di azioni senza diritto di voto o ai soci che, a seguito di una scissione transfrontaliera, acquisirebbero azioni della società proposta in proporzioni diverse rispetto a quelle detenute prima dell’operazione, oppure ai soci per i quali il diritto applicabile non sia cambiato ma siano invece cambiati alcuni diritti in ragione dell’operazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali in materia di validità dei contratti di vendita e di cessione di azioni nelle società né sui requisiti particolari in materia di tipo. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere un atto notarile o la conferma delle firme.

(19)

È opportuno che le società siano in grado di stimare, nella misura del possibile, i costi legati all’operazione transfrontaliera. I soci dovrebbero poter pertanto essere tenuti a dichiarare alla società se abbiano deciso di esercitare il diritto di alienazione delle loro azioni. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicati gli eventuali requisiti formali stabiliti dalla legislazione nazionale. I soci potrebbero inoltre essere tenuti a indicare, unitamente a tale dichiarazione o entro un determinato termine, se intendono contestare la liquidazione in denaro offerta e chiedere un conguaglio in denaro.

(20)

Il calcolo della liquidazione in denaro offerta dovrebbe basarsi su metodi di valutazione generalmente riconosciuti. È auspicabile che i soci abbiano il diritto di contestare il calcolo e mettere in discussione l’adeguatezza della liquidazione in denaro dinanzi alle competenti autorità amministrative o giudiziarie o organismi incaricati a norma del diritto nazionale, compresi i collegi arbitrali. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i soci che hanno dichiarato la loro decisione di esercitare il diritto di alienazione delle azioni abbiano il diritto di intervenire in tale procedimento e gli Stati membri dovrebbero poter fissare termini per tale intervento nel diritto nazionale.

(21)

Nel caso di fusioni o scissioni transfrontaliere, i soci che non avevano o che non hanno esercitato il diritto di recedere dalla società dovrebbero comunque avere il diritto di contestare il rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare l’adeguatezza del rapporto di cambio delle azioni, la competente autorità amministrativa o giudiziaria o un organismo incaricato a norma del diritto nazionale dovrebbe tenere conto altresì dell’importo di un eventuale conguaglio in denaro incluso nel progetto.

(22)

È possibile che, a seguito dell’operazione transfrontaliera, i creditori della o delle società che effettuano l’operazione constatino un’incidenza sui loro crediti, se la società debitrice viene ad essere disciplinata dalla legge di un diverso Stato membro. L’attuale difformità delle norme di tutela dei creditori fra i vari Stati membri rende molto più complessa l’operazione transfrontaliera e genera, sia nelle società interessate sia nei relativi creditori, incertezza quanto al recupero del credito o al soddisfacimento del proprio diritto.

(23)

Per tutelare adeguatamente i creditori che non sono soddisfatti della tutela offerta dalla società nel progetto e che non abbiano trovato una soluzione soddisfacente con la società, è opportuno permettere ai creditori che hanno previamente notificato la società di rivolgersi alla autorità appropriata per ottenere garanzie. Nel valutare tali garanzie, l’autorità competente dovrebbe considerare se la pretesa del creditore nei confronti della società o di terzi abbia un valore almeno equivalente e una qualità del credito commisurata alla qualità del credito anteriore all’operazione transfrontaliera e se la pretesa possa essere fatta valere nella stessa giurisdizione.

(24)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano un’adeguata tutela dei creditori il cui rapporto con la società risale a prima che la stessa abbia reso pubblica la propria intenzione di effettuare un’operazione transfrontaliera. Una volta reso pubblico il progetto di operazione transfrontaliera, i creditori dovrebbero poter tener conto del potenziale impatto del cambiamento di giurisdizione e del diritto applicabile a seguito della trasformazione transfrontaliera. I creditori da tutelare potrebbero anche comprendere dipendenti ed ex dipendenti titolari di diritti pensionistici aziendali o professionali acquisiti e persone che beneficiano di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali. Oltre alle norme generali stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), gli Stati membri dovrebbero prevedere che tali creditori abbiano il diritto di far valere una pretesa nello Stato membro di partenza per un periodo di due anni dall’efficacia della trasformazione transfrontaliera. Inoltre, il periodo di protezione biennale previsto dalla presente direttiva per quanto riguarda la giurisdizione, cui possono adire i creditori i cui crediti siano anteriori alla comunicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale che stabilisce il termine di prescrizione dei diritti.

(25)

Inoltre, per tutelare i creditori dal rischio di insolvenza della società a seguito dell’operazione transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero poter esigere una dichiarazione di solvibilità nella quale la o le società affermino che, a loro conoscenza, nulla indica che la o le società derivanti dall’operazione possono non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni. In tale situazione gli Stati membri dovrebbero poter considerare i membri dell’organo di direzione personalmente responsabili della veridicità della dichiarazione. Poiché gli Stati membri hanno tradizioni giuridiche diverse riguardo all’uso della dichiarazione di solvibilità e alle relative possibili conseguenze, è opportuno lasciare ciascuno di essi libero di stabilire le debite conseguenze della dichiarazione inesatta o fuorviante, che dovrebbero comprendere l’imposizione di sanzioni proporzionate ed effettive e l’accertamento delle responsabilità conformemente al diritto dell’Unione.

(26)

È importante garantire il pieno rispetto del diritto dei dipendenti a essere informati e consultati nel contesto delle operazioni transfrontaliere. L’informazione e la consultazione dei dipendenti nell’ambito di operazioni transfrontaliere dovrebbe avvenire nel rispetto del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE e, nel caso di società di dimensioni comunitarie o i gruppi di società di dimensioni comunitarie, a norma della direttiva 2009/38/CE, così come, qualora la fusione o la scissione transfrontaliera sia considerata un trasferimento societario ai sensi della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (10), della direttiva 2001/23/CE. La presente direttiva non incide sulla direttiva 98/59/CE del Consiglio (11), sulla direttiva 2001/23/CE, sulla direttiva 2002/14/CE né sulla direttiva 2009/38/CE. Tuttavia, poiché essa stabilisce una procedura armonizzata per le operazioni transfrontaliere, è opportuno precisare in particolare il termine entro il quale i dipendenti dovrebbero essere informati e consultati in merito all’operazione transfrontaliera.

(27)

I rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto nazionale o, se del caso, in conformità alle prassi nazionali, dovrebbero eventualmente includere anche gli organismi competenti istituiti a norma del diritto dell’Unione, come il comitato aziendale europeo istituito in conformità della direttiva 2009/38/CE e l’organo di rappresentanza istituito n conformità alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio (12).

(28)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell’esercizio delle loro funzioni, di una tutela e garanzie a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/14/CE sufficienti a permettere loro di espletare in modo adeguato i compiti loro affidati.

(29)

Per effettuare un’analisi della relazione destinata ai dipendenti, la società che effettua l’operazione transfrontaliera dovrebbe fornire ai rappresentanti dei lavoratori le risorse necessarie per consentire loro di esercitare in modo adeguato i diritti derivanti dalla presente direttiva.

(30)

Affinché l’operazione transfrontaliera non rechi indebito pregiudizio alla partecipazione dei lavoratori, è opportuno, se la società che effettua l’operazione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, imporre alla o alle società derivanti dall’operazione transfrontaliera di assumere un tipo che renda possibile l’esercizio di tali diritti di partecipazione, anche in termini di presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei pertinenti organi di direzione o di vigilanza della o delle società. Inoltre, in tale circostanza, qualora la società e i suoi dipendenti avviino un negoziato in buona fede, esso dovrebbe svolgersi in linea con la procedura prevista alla direttiva 2001/86/CE, per giungere ad una soluzione amichevole in grado di coniugare il diritto della società di effettuare un’operazione transfrontaliera con il diritto di partecipazione dei dipendenti. Il negoziato dovrebbe sfociare in una soluzione concordata specifica alla società o, in mancanza di accordo in tal senso, dovrebbero applicarsi mutatis mutandis le disposizioni di riferimento previste nell’allegato della direttiva 2001/86/CE. A salvaguardia della soluzione concordata o dell’applicazione di tali disposizioni di riferimento, dovrebbe essere impedito alla società di sopprimere i diritti di partecipazione con operazioni di trasformazione, fusione o scissione, tanto transfrontaliere che nazionali, effettuate nei quattro anni successivi.

(31)

Affinché l’operazione transfrontaliera non sia usata per eludere i diritti di partecipazione dei lavoratori, è opportuno impedire alla o alle società che effettuano tale operazione transfrontaliera e registrate in uno Stato membro che prevede tali diritti di effettuare la suddetta operazione senza prima avviare negoziati con i dipendenti o i loro rappresentanti, quando ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia fissata a livello nazionale per la partecipazione dei lavoratori.

(32)

Il coinvolgimento di tutte le parti interessate nelle operazioni transfrontaliere, in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, contribuisce all’assunzione di un approccio sostenibile e a lungo termine da parte delle società nell’intero mercato interno. Al riguardo, la salvaguardia e la promozione dei diritti di partecipazione dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle società svolgono un ruolo importante, in particolare in caso di trasferimento o ristrutturazione a livello transfrontaliero. Pertanto, è indispensabile garantire che i negoziati sui diritti di partecipazione nell’ambito delle operazioni transfrontaliere siano portati a compimento e incoraggiati.

(33)

Ai fini di un’adeguata ripartizione dei compiti tra gli Stati membri, e dell’efficacia e efficienza del controllo ex ante delle operazioni transfrontaliere, è opportuno conferire alle autorità competenti degli Stati membri della o delle società che effettuano l’operazione transfrontaliera il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione («certificato preliminare all’operazione»). L’autorità competente dello Stato membro della società o delle società risultanti dall’operazione transfrontaliera non dovrebbero poter concludere la procedura dell’operazione transfrontaliera in assenza di tale certificato.

(34)

Ai fini del rilascio del certificato preliminare all’operazione, è auspicabile che gli Stati membri della o delle società che effettuano l’operazione transfrontaliera designino, conformemente al diritto nazionale, una o più autorità competenti incaricate di controllare la legalità dell’operazione. L’autorità competente potrebbe includere: tribunali, notai o altre autorità, autorità fiscali o autorità dei servizi finanziari. Qualora vi sia più di un’autorità competente, la società dovrebbe poter chiedere il certificato preliminare all’operazione a un’unica autorità competente, quale designata dagli Stati membri, che dovrebbe poi coordinarsi con le altre autorità competenti. L’autorità competente dovrebbero valutare la conformità a tutte le condizioni pertinenti e il corretto espletamento di tutte le procedure e le formalità in tale Stato membro interessato, e decidere se rilasciare un certificato preliminare all’operazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte della società, a meno che l’autorità competente non nutra seri dubbi che l’operazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, e ritenga che per la valutazione occorra prendere in esame informazioni supplementari o svolgere ulteriori indagini.

(35)

In determinate circostanze, il diritto delle società di effettuare operazioni transfrontaliere potrebbe essere utilizzato per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio per eludere i diritti dei lavoratori, gli obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi criminali. In particolare, è importante contrastare le società «di comodo» o «di copertura» costituite al fine di evadere, eludere o violare il diritto dell’Unione o nazionale. Qualora, in sede di controllo della legalità di un’operazione transfrontaliera, l’autorità competente sia venuta a conoscenza, anche attraverso la consultazione delle autorità competenti, del fatto che l’operazione transfrontaliera è stata effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, detta autorità competente non dovrebbe rilasciare il certificato preliminare. Le pertinenti procedure, compresa un’eventuale valutazione, dovrebbero essere svolte a norma del diritto nazionale. In tal caso l’autorità competente dovrebbe avere la facoltà di prorogare il termine per la valutazione per un massimo di tre mesi.

(36)

Qualora l’autorità competente nutra seri dubbi che l’operazione transfrontaliera sia stata effettuata con scopi abusivi o fraudolenti, la valutazione dovrebbe esaminare tutti i fatti e le circostanze pertinenti e tenere conto quanto meno, se del caso, di fattori indicativi relativi alle caratteristiche dell’impresa nello Stato membro in cui la o le società devono essere iscritte dopo l’operazione transfrontaliera, tra cui le intenzioni sottostanti all’operazione, il settore, l’investimento, il fatturato netto e gli utili o le perdite, il numero di dipendenti, la composizione dello stato patrimoniale, la residenza fiscale, i beni e la loro ubicazione, le attrezzature, i titolari effettivi della società, i luoghi abituali di lavoro dei dipendenti e i gruppi specifici di dipendenti, il luogo in cui sono dovuti i contributi previdenziali, il numero di dipendenti distaccati nell’anno precedente all’operazione transfrontaliera ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché il numero di dipendenti che lavorano simultaneamente in più di uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e i rischi commerciali assunti dalla o dalle società prima e dopo l’operazione transfrontaliera.

La valutazione dovrebbe inoltre tenere conto dei pertinenti fatti e circostanze inerenti ai diritti di partecipazione dei lavoratori, segnatamente per quanto riguarda i negoziati su tali diritti, allorché tali negoziati siano avviati per effetto del raggiungimento dei quattro quinti della soglia nazionale applicabile. Nella valutazione complessiva tutti i predetti elementi dovrebbero essere soltanto considerati fattori indicativi e, pertanto, non dovrebbero essere esaminati separatamente. L’autorità competente può considerare come indizio dell’assenza di abuso o frode il fatto che l’operazione transfrontaliera comporti per la società lo stabilimento della sede effettiva o del luogo dell’attività economica nello Stato membro in cui la o le società dovranno essere iscritte dopo l’operazione transfrontaliera.

(37)

L’autorità competente dovrebbe altresì essere in grado di ottenere dalla società che effettua l’operazione transfrontaliera, o da altre autorità competenti, tra cui quelle dello Stato membro di destinazione, tutte le informazioni e i documenti pertinenti per esercitare il controllo della legalità dell’operazione transfrontaliera nel quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare le eventuali conseguenze sul rilascio del certificato preliminare all’operazione., delle procedure avviate dai soci e dai creditori a norma della presente direttiva

(38)

Nella valutazione della richiesta per ottenere un certificato preliminare all’operazione, l’autorità competente dovrebbe poter ricorrere a un esperto indipendente. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme volte a garantire che l’esperto, o la persona giuridica per conto della quale l’esperto agisce, sia indipendente dalla società che richiede il certificato preliminare all’operazione. L’esperto dovrebbe essere nominato dall’autorità competente, e non dovrebbe avere alcun legame passato o presente con la società interessata, suscettibile di incidere sulla sua indipendenza.

(39)

Onde garantire che la società che effettua l’operazione transfrontaliera non pregiudichi i propri creditori, l’autorità competente dovrebbe essere in grado di verificare, in particolare, se la società in questione ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti di creditori pubblici e se eventuali obblighi pendenti siano stati sufficientemente garantiti. In particolare, l’autorità competente dovrebbe essere in grado di verificare se la società è oggetto di un procedimento giudiziario in corso, ad esempio per violazione della normativa in materia sociale, lavorativa o ambientale, il cui esito possa comportare ulteriori obblighi a carico della società, anche nei confronti di cittadini e di persone giuridiche private.

(40)

È auspicabile che gli Stati membri prevedano garanzie procedurali in linea con i principi generali di accesso alla giustizia, compresa la possibilità di riesaminare le decisioni delle autorità competenti nei procedimenti relativi alle operazioni transfrontaliere, la possibilità di ritardare l’efficacia del certificato preliminare per consentire alle parti di intentare un’azione dinanzi al giudice competente e la possibilità di ottenere, misure provvisorie se opportuno.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo svolgimento di alcune fasi procedurali, vale a dire la pubblicazione del progetto, la richiesta del certificato preliminare, nonché la presentazione di tutte le informazioni e i documenti ai fini del controllo della legalità dell’operazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione, possa essere ultimato integralmente per via telematica, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un’autorità competente negli Stati membri. Le norme sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, comprese le pertinenti garanzie, dovrebbero applicarsi se del caso. È opportuno che l’autorità competente sia in grado di ricevere per via telematica la domanda di certificato preliminare alla trasformazione, compresa la presentazione di eventuali informazioni e documenti, a meno che, in via eccezionale, ciò non risulti tecnicamente possibile per l’autorità competente.

(42)

Al fine di ridurre i costi, la durata dei procedimenti e gli oneri amministrativi per le società, gli Stati membri dovrebbero applicare il principio «una tantum» nel settore del diritto societario, il quale implica che le società non sono obbligate a presentare più di una volta le stesse informazioni alle autorità pubbliche, ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale.

(43)

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e l’impiego degli strumenti e processi digitali, i certificati preliminari alle operazioni rilasciati dalle autorità competenti in diversi Stati membri dovrebbero essere condivisi attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese e messi a disposizione del pubblico. Conformemente al principio generale alla base della direttiva (UE) 2017/1132, tale scambio di informazioni dovrebbe sempre essere gratuito.

(44)

La trasformazione transfrontaliera implica per la società una modifica del tipo senza perdita della personalità giuridica. Tuttavia, né una trasformazione transfrontaliera, né una fusione o scissione transfrontaliera dovrebbe determinare l’elusione dei requisiti per la costituzione di società nello Stato membro di destinazione in cui la società deve essere iscritta dopo l’operazione transfrontaliera. La società dovrebbe soddisfare integralmente tali requisiti, compresi l’obbligo di avere la sede amministrativa nello Stato membro di destinazione e gli obblighi relativi all’interdizione degli amministratori. Nel caso di trasformazioni transfrontaliere, tuttavia, lo Stato membro di destinazione non può applicare tali condizioni in modo da pregiudicare la continuità della personalità giuridica della società trasformata.

(45)

Ricevuto il certificato preliminare, e verificato l’assolvimento degli obblighi giuridici previsti dallo Stato membro in cui la società deve essere iscritta a seguito dell’operazione transfrontaliera, inclusa la possibile verifica che quest’ultima non comporti l’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, l’autorità competente dovrebbe iscrivere la società nel registro delle imprese di tale Stato. Soltanto a seguito di detta iscrizione, l’autorità competente dello Stato membro di provenienza della o delle società che effettuano l’operazione transfrontaliera dovrebbe cancellare la società dal proprio registro. Le autorità competenti dello Stato membro in cui la società deve essere iscritta a seguito dell’operazione transfrontaliera non dovrebbero poter contestare la veridicità delle informazioni riportate nel certificato preliminare all’operazione.

(46)

Ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni transfrontaliere, è importante che i registri degli Stati membri interessati contengano le necessarie informazioni degli altri registri in merito alle società coinvolte in tali operazioni, in modo da poter seguire la storia di tali società. In particolare, il fascicolo nel registro della società in cui essa è stata iscritta prima dell’operazione transfrontaliera dovrebbe contenere il nuovo numero di iscrizione attribuito alla società in seguito all’operazione transfrontaliera. Analogamente, il fascicolo nel registro della società in cui essa è iscritta dopo l’operazione transfrontaliera dovrebbe contenere il numero di iscrizione iniziale della società attribuitole prima dell’operazione transfrontaliera.

(47)

A seguito della trasformazione transfrontaliera, la società risultante dalla trasformazione («società trasformata») dovrebbe conservare la personalità giuridica, il suo patrimonio attivo e passivo e tutti i suoi diritti e obblighi, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da contratti, atti od omissioni. In particolare, la società trasformata dovrebbe essere tenuta a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di impiego o dai rapporti di lavoro, compresi eventuali contratti collettivi.

(48)

In conseguenza della fusione transfrontaliera, il patrimonio attivo e passivo e tutti i diritti e gli obblighi, tra cui diritti e obblighi derivanti da contratti, atti od omissioni, dovrebbero essere trasferiti alla società incorporante o alla nuova società e i soci delle società che partecipano alla fusione, che non esercitano i loro diritti di recesso, dovrebbero diventare rispettivamente soci della società incorporante o della nuova società. In particolare, la società incorporante o la nuova società dovrebbe essere tenuta a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti d’impiego o dai rapporti di lavoro, compresi eventuali accordi collettivi.

(49)

A seguito della scissione transfrontaliera il patrimonio attivo e passivo e tutti i diritti e gli obblighi, tra cui diritti e obblighi derivanti da contratti, atti od omissioni, dovrebbero essere trasferiti alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione; i soci della società scissa che non esercitano i loro diritti di recesso dovrebbero divenire soci delle società beneficiarie, dovrebbero rimanere soci della società scissa o ancora divenire soci delle une e dell’altra. In particolare, le società beneficiarie dovrebbero rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti d’impiego o dai rapporti di lavoro, compresi eventuali accordi collettivi.

(50)

Onde garantire certezza del diritto, non dovrebbe essere possibile pronunciare la nullità di un’operazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia conformemente alla procedura stabilita nella presente direttiva. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i poteri degli Stati membri, tra l’altro, per quanto concerne il diritto penale, la prevenzione del, e la lotta al, finanziamento del terrorismo, del diritto sociale, la fiscalità e l’applicazione della legge in conformità alle leggi nazionali, in particolare nel caso in cui le autorità competenti o altre autorità del caso stabiliscano, segnatamente mediante nuove informazioni sostanziali, una volta che l’operazione transfrontaliera abbia acquistato efficacia, che l’operazione transfrontaliera è stata effettuata per scopi abusivi o fraudolenti comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali. In tale contesto, le autorità competenti potrebbero altresì valutare se la soglia nazionale applicabile per la partecipazione dei dipendenti dello Stato membro della società che effettua l’operazione transfrontaliera sia stata raggiunta o superata negli anni successivi all’operazione in oggetto.

(51)

Le operazioni transfrontaliere dovrebbero lasciare impregiudicata la responsabilità inerenti agli obblighi fiscali relativi all’attività di una società prima dell’operazione transfrontaliera.

(52)

A garanzia dei diritti dei lavoratori diversi dal diritto di partecipazione la presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 98/59/CE del Consiglio, la direttiva 2001/23/CE, la direttiva 2002/14/CE e la direttiva 2009/38/CE. Le normative nazionali dovrebbero inoltre applicarsi alle materie estranee all’ambito della presente direttiva, quali la fiscalità o la previdenza sociale.

(53)

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni giuridiche e amministrative del diritto tributario nazionale degli Stati membri ovvero di loro suddivisioni territoriali e amministrative, anche in termini di applicazione delle norme fiscali nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

(54)

La presente direttiva lascia impregiudicata le direttive 2009/133/CE (15), (UE) 2015/2376 (16), (UE) 2016/881 (17), (UE) 2016/1164 (18) e (UE) 2018/822 (19) del Consiglio.

(55)

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) volte a scongiurare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare gli obblighi ivi previsti riguardanti l’adeguata verifica della clientela, in funzione del rischio, e l’identificazione e la registrazione nello Stato membro di costituzione del titolare effettivo di qualsiasi soggetto neocostituito in società.

(56)

La presente direttiva lascia impregiudicati il diritto dell’Unione che riguarda la trasparenza e i diritti degli azionisti di società quotate o le norme nazionali emanate o introdotte in virtù di tale normativa dell’Unione.

(57)

La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa dell’Unione che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie o le disposizioni nazionali emanate in conformità a detta normativa dell’Unione.

(58)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare e disciplinare trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti della direttiva in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(60)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (21), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(61)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva, inclusa una valutazione dell’attuazione delle disposizioni relative all’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nell’ambito delle operazioni transfrontaliere. La valutazione dovrebbe, in particolare, essere finalizzata esaminare le operazioni transfrontaliere in cui i negoziati sulla partecipazione dei lavoratori sono scaturiti dal raggiungimento dei quattro quinti della soglia applicabile e verificare se tali società, dopo l’operazione transfrontaliera, abbiano raggiunto o superato la soglia applicabile per la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro della società che ha effettuato l’operazione transfrontaliera. Conformemente al paragrafo 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22) («accordo interistituzionale»), tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire di base per la valutazione d’impatto delle eventuali misure successive.

(62)

È opportuno raccogliere informazioni che permettano di valutare l’efficacia delle disposizioni della presente direttiva a fronte degli obiettivi che persegue e al fine di fornire una base per la valutazione della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità a tale paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale.

(63)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«–

trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,»;

2)

all’articolo 18, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;»;

3)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis e 34;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«e bis)

l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e a scopo di pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies»;

c)

al terzo comma è aggiunta la frase seguente:

«La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui alla lettera e bis) entro il 2 luglio 2020.»;

4)

l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

«TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI»;

5)

al titolo II, prima del capo I è inserito il capo seguente:

CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

2.   Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3.   Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:

a)

società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

b)

società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:

a)

sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;

b)

sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o

c)

sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 86 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

1)

“società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;

2)

“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

3)

“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

4)

“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;

5)

“società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 86 quinquies

Progetto di trasformazione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;

b)

il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;

c)

l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;

d)

il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;

e)

i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

f)

le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;

g)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;

h)

se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;

i)

i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;

j)

le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

k)

se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.

Articolo 86 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.   L’organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.   La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.   La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

c)

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.

4.   La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b)

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c)

in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.

6.   La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

7.   I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9.   Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10.   I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 86 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b)

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e

c)

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.   L’esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 86 octies

Pubblicità

1.   Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:

a)

il progetto di trasformazione transfrontaliera; e

b)

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri possono esonerare una società dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.   Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:

a)

il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d)

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6.   Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 86 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.   Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 86 octies, l’assemblea generale della società delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2.   L’assemblea generale della società può subordinare l’esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all’articolo 86 terdecies.

3.   Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.   Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell’atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 86 decies.

5.   Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:

a)

la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o

b)

le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 86 decies

Tutela dei soci

1.   Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.   Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3.   Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l’autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.

Articolo 86 undecies

Tutela dei creditori

1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.

2.   Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octies.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 86 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2.   Nonostante l’articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies.

3.   Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 86 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.

2.   Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

a)

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b)

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a)

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b)

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c)

articolo 5;

d)

articolo 6

e)

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f)

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g)

allegato, parte terza, lettera a).

4.   Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a)

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b)

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c)

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.   L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.   Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.   La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.   La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 86 quaterdecies

Certificato preliminare alla trasformazione

1.   Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.

2.   Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:

a)

del progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;

c)

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e

d)

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

3.   Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a)

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c)

informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.

6.   Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a)

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.   Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a)

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b)

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali.

9.   Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10.   Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11.   Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 86 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri

2.   L’accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 86 sexdecies

Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1.   Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale a norma dell’articolo 86 nonies.

3.   Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4.   L’autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5.   Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 86 septdecies

Iscrizione

1.   Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a)

nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

b)

nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;

c)

nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

d)

nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;

e)

nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.   Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 86 octodecies

Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.

Articolo 86 novodecies

Effetti della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;

b)

i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;

c)

i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.

Articolo 86 vicies

Esperti indipendenti

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 septies.

2.   Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:

a)

che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e

b)

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 86 unvicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

6)

all’articolo 119, il punto 2 è così modificato:

a)

alla fine della lettera c) è aggiunto: “o”;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

una o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un’unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società.»;

7)

l’articolo 120 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a)

la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

d)

la società è sottoposta agli strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a)

sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b)

sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c)

sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.»;

8)

l’articolo 121 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 133.»;

9)

l’articolo 122 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;»;

b)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i)

l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;»;

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«m)

dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;

n)

eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.»;

10)

gli articoli 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 123

Pubblicità

1.   Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:

a)

il progetto comune di fusione transfrontaliera; e

b)

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:

a)

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c)

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d)

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

6.   Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

7.   Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 124

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.   L’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.   La relazione prevista al paragrafo comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.   La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b)

il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire tale rapporto di cambio, se applicabile;

c)

le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;

d)

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 126 bis.

4.   La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a)

le implicazioni della fusione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b)

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c)

il modo in cui gli aspetti di cui alle lettere a) e b) incidono sulle società controllate.

6.   La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 126.

Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno sei settimane prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

7.   I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società che partecipa alla fusione riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società che partecipa alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9.   Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla presentazione della sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10.   I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.»;

11)

l’articolo 125 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare la liquidazione in denaro l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società che partecipano alla fusione prima dell’annuncio della proposta di fusione o il valore delle società, prescindendo dall’effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c)

precisare se il metodo o i metodi usati sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; qualora nelle diverse società che partecipano alla fusione siano usati metodi diversi, precisare altresì se l’uso di metodi diversi era giustificato; e

d)

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.»;

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.»;

12)

l’articolo 126 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123 l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri provvedono a che l’approvazione della fusione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale non possa essere contestata solo per uno o più dei motivi seguenti:

a)

il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 122, lettera b) è stato determinato in modo non adeguato;

b)

che la liquidazione in denaro prevista all’articolo 122, lettera m), è stata determinata in modo non adeguato; o

c)

che le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 126 bis

Tutela dei soci

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nelle società che partecipano alla fusione, quanto meno i soci che hanno votato contro l’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni per un’adeguata liquidazione in denaro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, a seguito della fusione, acquistino azioni della società risultante dalla fusione, che è disciplinata dal diritto di uno Stato membro diverso da quello della rispettiva società partecipante alla fusione.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci delle società che partecipano alla fusione.

Gli Stati membri possono richiedere che l’opposizione espressa al progetto comune di fusione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto comune di fusione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.   Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società che partecipa alla fusione la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione forniscano un indirizzo elettronico per ricevere tale dichiarazione per via elettronica.

3.   Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 129, la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4.   Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi socio che ha comunicato la sua decisione di esercitare il suo diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società partecipante alla fusione sia legittimato ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società partecipante alla fusione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società che partecipa alla fusione e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

6.   Gli Stati membri provvedono a che i soci delle società che partecipano alla fusione che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato, ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. La procedura è avviata dinanzi all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la pertinente società che partecipa alla fusione, entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della fusione transfrontaliera. La decisione è vincolante per la società risultante dalla fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono altresì disporre che il rapporto di cambio delle azioni stabilito in tale decisione si applichi a qualsiasi socio della società partecipante alla fusione che non aveva o che non ha esercitato il diritto di alienare le proprie azioni.

7.   Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società risultante dalla fusione transfrontaliera abbia la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

Articolo 126 ter

Tutela dei creditori

1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.   Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 126 quarter

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla fusione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico previsto dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE qualora la fusione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE nonché, se del caso per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dalla direttiva 2009/38/CE. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2.   Nonostante l’articolo 123, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto comune di fusione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 124, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 126.

3.   Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.»;

14)

l’articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Articolo 127

Certificato preliminare alla fusione

1.   Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle fusioni transfrontaliere per le parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società che partecipa alla fusione, e a rilasciare il certificato preliminare alla fusione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2.   Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla fusione presentata dalla società che partecipa alla fusione sia corredata:

a)

del progetto comune di fusione transfrontaliera;

b)

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 124, nonché della relazione prevista all’articolo 125, ove disponibili;

c)

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 123, paragrafo 1; e

d)

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 126.

3.   Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a)

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera;

b)

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c)

informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società che partecipa alla fusione.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 133, l’autorità competente dello Stato membro della società che partecipa alla fusione verifica se il progetto comune di fusione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.

6.   Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente esamina:

a)

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

se del caso, la segnalazione, da parte delle società che partecipano alla fusione, dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 133, paragrafi 3 e 4.

7.   Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società che partecipa alla fusione. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a)

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla fusione se viene stabilito che la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b)

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla fusione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la fusione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla fusione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una fusione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali.

9.   Se, durante il controllo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la fusione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10.   Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11.   Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla fusione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro della società risultante dalla fusione, e ottenere da tali autorità e dalla società che partecipa alla fusione le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della fusione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 127 bis

Trasmissione del certificato preliminare alla fusione

1.   Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla fusione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   L’accesso al certificato preliminare alla fusione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, e per i registri.»;

16)

l’articolo 128 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette all’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 126 oppure, nei casi in cui l’approvazione dell’assemblea non è necessaria a norma dell’articolo 132, paragrafo 3, il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato da ciascuna delle società che partecipano alla fusione a norma del diritto nazionale.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società che partecipano alla fusione possa presentare interamente per via telematica una domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità indicata al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4.   L’autorità indicata al paragrafo 1 approva la fusione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni.

5.   Il certificato preliminare alla fusione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in mancanza del quale la fusione transfrontaliera non può essere approvata.»;

17)

l’articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Articolo 130

Iscrizione

1.   Il diritto degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabiliscono le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta fusione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a)

nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, che l’iscrizione della società risultante dalla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

b)

nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, la data di iscrizione della società risultante dalla fusione;

c)

nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

d)

nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, la data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione;

e)

nei registri degli Stati membri di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e dello Stato membro della società risultante dalla fusione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo di ciascuna società che partecipa alla fusione e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società risultante dalla fusione.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.»;

18)

l’articolo 131 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;

b)

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c)

la società incorporata si estingue.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;

b)

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;»;

19)

l’articolo 132 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;

l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.»;

20)

l’articolo 133 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Tuttavia, le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, almeno una delle società che partecipano alla fusione ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro sotto la cui giurisdizione si trova la società che partecipa alla fusione impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera:»;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione, qualora almeno una di tali società sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui all’allegato, parte 3, lettera b), di tale direttiva, stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La società risultante dalla fusione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   La società comunica ai dipendenti, o ai loro rappresentanti, se opta per l’applicazione delle disposizioni di riferimento per la partecipazione richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se avvia negoziati con la delegazione speciale di negoziazione. Nella seconda ipotesi la società comunica immediatamente ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.»;

21)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 133 bis

Esperto indipendente

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 125.

2.   Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a)

l’esperto o la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla fusione; e

b)

il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.»;

22)

all’articolo 134 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il paragrafo 1 non incide sui poteri degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto penale, di prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi al diritto nazionale dopo la data alla quale la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;

23)

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

«CAPO IV

Scissioni transfrontaliere di società di capitali

Articolo 160 bis

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere della società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione, a condizione che almeno due delle società di capitali interessate dalla scissione siano disciplinate dal diritto di Stati membri diversi (“scissione transfrontaliera”).

2.   In deroga all’articolo 160 ter, punto 4, il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in denaro di cui all’articolo 160 ter, punto 4, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il 10 % della parità contabile dei titoli o quote che rappresentano il capitale delle società beneficiarie.

3.   Il presente capo non si applica alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a)

la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

b)

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a)

sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b)

sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c)

sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 160 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1)

“società”, una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II;

2)

“società scissa”: la società che ha avviato la procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a due o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo, in caso di scissione totale, ovvero parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo;

3)

“società beneficiaria”: nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera;

4)

“scissione”: l’operazione che produce uno degli effetti seguenti:

a)

all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società beneficiarie l’intero patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione totale”);

b)

la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione parziale”); oppure

c)

la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa (“scissione per scorporo”).

Articolo 160 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa, per quelle parti finalizzate all’ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto degli Stati membri di ciascuna società beneficiaria, per quelle parti successive al ricevimento di tale certificato.

Articolo 160 quinquies

Progetto di scissione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione o della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la nuova società o le nuove società risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione delle sedi sociali proposte;

b)

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c)

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa;

d)

il calendario indicativo proposto per la scissione transfrontaliera;

e)

le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull’occupazione;

f)

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

g)

la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;

h)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa;

i)

i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

j)

gli atti costitutivi delle società beneficiarie, se del caso, e i relativi statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, e, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, le modifiche dell’atto costitutivo della società scissa;

k)

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 160 terdecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie;

l)

una descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui tali attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o saranno conservate nella società scissa in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, e che comprenda l’indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera;

m)

informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera;

n)

la data dei conti della società scissa usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera;

o)

nel caso, l’assegnazione ai soci della società scissa di titoli e quote delle società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione;

p)

dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell’articolo 160 decies;

q)

eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

Articolo 160 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.   L’organo di amministrazione o di direzione della società scissa redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera ed espone le implicazioni della scissione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società.

2.   La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai lavoratori.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.   La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b)

il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;

c)

le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;

d)

i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell’articolo 160 decies.

4.   La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b)

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c)

il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate.

6.   La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di scissione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.

7.   I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8.   La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società scissa e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9.   Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10.   I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 160 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di scissione transfrontaliera ed elabori una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2.   La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell’annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall’effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c)

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e

d)

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.   L’esame del progetto di scissione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società scissa abbiano così deciso.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 160 octies

Pubblicità

1.   Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro della società scissa almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies:

a)

il progetto di scissione transfrontaliera; e

b)

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, i lavoratori stessi della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea, osservazioni sul progetto di scissione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri possono esonerare una società scissa dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea prevista all’articolo 160 nonies e finisce non prima della conclusione di detta assemblea, tale società mette i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel suo sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3.   Ove la società scissa renda disponibile il progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies, le informazioni seguenti:

a)

il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposte per la o le società di nuova costituzione risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione proposta delle loro sedi sociali;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d)

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso di cui al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro interessato, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di scissione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6.   Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 160 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.   Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 160 sexies e 160 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 160 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 160 octies, l’assemblea generale della società scissa delibera se approvare il progetto di scissione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2.   L’assemblea generale della società scissa può subordinare la realizzazione della scissione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte dell’assemblea stessa delle modalità previste all’articolo 160 terdecies.

3.   Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera e di qualsiasi modifica del progetto di scissione sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90 % dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.   Se una clausola del progetto di scissione transfrontaliera, o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società scissa, determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono esigere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o modifica dell’atto costitutivo della società scissa sia approvato dal socio interessato, a condizione che detto socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 160 decies.

5.   Gli stati membri provvedono a che l’approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall’assemblea non possa essere contestata solo per un motivo seguente:

a)

il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 160 quinquies, lettera b), è stato determinato in modo non adeguato;

b)

la liquidazione in denaro prevista all’articolo 160 quinquies, lettera p), è stata determinata in misura non adeguata;

c)

le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 160 decies

Tutela dei soci

1.   Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci di una società scissa che hanno votato contro l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, per un’adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, per effetto della scissione transfrontaliera, acquistino azioni delle società beneficiarie, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro della società scissa.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.   Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società scissa la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società scissa fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3.   Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di scissione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 160 octodecies, la scissione transfrontaliera ha efficacia.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società scissa siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti alle autorità competenti o agli organismi incaricati a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

6.   Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni fissato nel progetto di scissione transfrontaliera possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. Tale procedura è avviata dinanzi all’autorità competenti o all’organismo incaricato a norma del diritto dello Stato membro al quale la società scissa è soggetta entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della scissione transfrontaliera. La decisione è vincolante per le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche per la società scissa.

7.   Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società beneficiaria interessata e, in caso di scissione parziale, anche la società scissa abbiano la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

Articolo 160 undecies

Tutela dei creditori

1.   Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera prevista all’articolo 160 octies il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all’articolo 160 quinquies, lettera q), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che in conseguenza della scissione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octodecies.

2.   Se un creditore della società scissa non riceve il pagamento dalla società a cui il debito è assegnato, le altre società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale o tramite scorporo, sono responsabili di tale obbligo in solido con la società a cui il debito è assegnato. Ciascuna società interessata dalla scissione è tuttavia responsabile in solido nei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole alla data di efficacia della scissione.

3.   Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione, ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che una delle società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, possa, una volta che la scissione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere, alla scadenza, delle passività assegnatele in base al progetto di scissione transfrontaliera. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octies.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l’applicazione del diritto dello Stato membro della società scissa in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 160 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.   Gli stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla scissione transfrontaliera e siano esercitati in conformità al quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE, qualora la scissione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE, nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2.   Nonostante l’articolo 160 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 160 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di scissione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 160 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies.

3.   Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 160 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna società beneficiaria è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2.   Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie:

a)

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b)

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a)

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b)

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c)

articolo 5;

d)

articolo 6;

e)

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f)

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g)

allegato, parte terza, lettera a).

4.   Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a)

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;

b)

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le norme di riferimento per la partecipazione e nonostante tali norme, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c)

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori che si applicavano prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di norme di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.   L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori delle società beneficiarie impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta l’obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.   Se una delle società beneficiarie è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.   La società beneficiaria che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le norme stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.   La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 160 quaterdecies

Certificato preliminare alla scissione

1.   Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa e a rilasciare il certificato preliminare alla scissione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità in tale Stato membro (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2.   Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:

a)

del progetto della scissione transfrontaliera;

b)

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 160 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 160 septies, ove disponibili;

c)

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 160 octies, paragrafo 1; e

d)

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.

3.   Gli Stati membri possono esigere che la domanda di rilascio del certificato preliminare alla scissione da parte della società scissa sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a)

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di scissione transfrontaliera;

b)

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c)

informazioni riguardanti il soddisfacimento degli obblighi della società scissa nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società scissa.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.   Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 160 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro della società scissa verifica se il progetto di scissione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità e sulle relative alternative possibili.

6.   Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a)

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

nel caso, la segnalazione da parte della società scissa dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 160 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.   Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società scissa. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a)

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se viene stabilito che la scissione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b)

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla scissione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una scissione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero, per scopi criminali.

9.   Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la scissione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10.   Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di tre mesi.

11.   Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla scissione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro delle società beneficiarie, e ottenere da tali autorità e dalla società scissa le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della scissione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 160 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla scissione

1.   Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla scissione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   L’accesso al certificato preliminare alla scissione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 160 sexdecies

Controllo della legalità della scissione transfrontaliera

1.   Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della relativa procedura di realizzazione disciplinata dal diritto degli Stati membri delle società beneficiarie e ad approvare la scissione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che le società beneficiarie rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 160 terdecies.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società scissa trasmette a ciascuna delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di scissione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 160 nonies.

3.   Ciascuno Stato membro provvede a che la società scissa possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione dei documenti e delle informazioni, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente indicata paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4.   L’autorità di cui al paragrafo 1approva la scissione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5.   Il certificato preliminare alla scissione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili preliminari alla scissione nello Stato membro della società scissa, in mancanza del quale la scissione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 160 septdecies

Iscrizione

1.   Il diritto degli Stati membri della società scissa e delle società beneficiarie, per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabilisce le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta scissione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a)

nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, che l’iscrizione della società beneficiaria è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

b)

nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, le date di iscrizione delle società beneficiarie;

c)

nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, che la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

d)

nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, la data di cancellazione o di soppressione della società scissa dal registro;

e)

nei registri dello Stato membro della società scissa e degli Stati membri delle società beneficiarie, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società scissa e delle società beneficiarie.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.   Gli Stati membri provvedono a che il registro di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie trasmetta al registro dello Stato membro della società scissa, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle società beneficiarie. Gli Stati membri inoltre garantiscono che, in caso di scissione totale, la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è eseguita immediatamente al ricevimento di tutte le suddette comunicazioni.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro della società scissa trasmetta ai registri degli Stati membri delle società beneficiarie, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione del fatto che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

Articolo 160 octodecies

Data di efficacia della scissione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro della società scissa stabilisce la data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data deve essere posteriore al completamento del controllo previsto agli articoli 160 quaterdecies e 160 sexdecies e al ricevimento di tutte le comunicazioni previste all’articolo 160 septdecies, paragrafo 3.

Articolo 160 novodecies

Effetti della scissione transfrontaliera

1.   La scissione totale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b)

i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c)

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono trasferiti alle rispettive società beneficiarie;

d)

la società scissa si estingue.

2.   La scissione parziale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

una parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b)

almeno alcuni dei soci della società scissa divengono soci della o delle società beneficiarie e almeno alcuni restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell’altra, in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che tali soci non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c)

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie ai sensi del progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

3.   La scissione transfrontaliera tramite scorporo comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie, mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b)

le azioni della o delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa;

c)

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie in conformità al progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

4.   Fatto salvo l’articolo 160 undecies, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l’assegnazione di una data attività o passività della società scissa a norma dell’articolo 160 quinquies, lettera l), e se la sua assegnazione non è desumibile interpretando il progetto, l’attività, il suo corrispettivo o la passività sia assegnato a tutte le società beneficiarie, o, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, a tutte le società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera.

5.   Qualora, in caso di scissione transfrontaliera, la legislazione degli Stati membri prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalla società scissa, tali formalità sono adempiute, secondo i casi, dalla società scissa o dalle società beneficiarie.

6.   Gli Stati membri provvedono a vietare lo scambio di azioni di una società beneficiaria contro azioni della società scissa che siano detenute dalla società stessa o da una persona che, pur agendo in nome proprio, opera per conto della società.

Articolo 160 vicies

Formalità semplificate

Alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies.

Articolo 160 unvicies

Esperto indipendente

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 160 septies.

2.   Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a)

l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla scissione; e

b)

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 160 duovicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni conformemente al diritto nazionale dopo la data alla quale la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;

24)

Il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«Tipi di società di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 13, 29, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 67, paragrafo 1, 86 ter, punti 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, lettera a) e articolo 160 ter, punto 1)».

Articolo 2

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le misure e le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Relazioni e riesame

1.   Entro il 1o febbraio 2027 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva, che comprende una valutazione dell’attuazione delle disposizioni sull’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nel contesto delle operazioni transfrontaliere, inclusa una valutazione delle norme concernenti la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società risultante dall’operazione transfrontaliera, come pure dell’efficacia delle garanzie riguardanti i negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori tenendo conto della natura dinamica delle società che si sviluppano a livello transfrontaliero, e ne comunica l’esito in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo, in particolare per quanto concerne l’eventuale necessità di introdurre nel diritto dell’Unione un quadro armonizzato sulla rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di amministrazione, se opportuno corredata di una proposta legislativa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione, in particolare fornendo dati sul numero di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con indicazione della durata e dei costi, dati sui casi in cui il certificato preliminare all’operazione è stato rifiutato e dati statistici aggregati sul numero di negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere. Gli Stati membri devono altresì fornire alla Commissione dati sul funzionamento e gli effetti delle norme relative alla competenza applicabili alle operazioni transfrontaliere.

2.   Nella relazione sono valutate in particolare le procedure previste al titolo II, capi -I e IV, della direttiva (UE) 2017/1132 soprattutto in termini di durata e costi.

3.   La relazione comprende un’analisi di fattibilità relativa alla definizione di norme per le tipologie di scissioni transfrontaliere non contemplate dalla presente direttiva, in particolare le scissioni transfrontaliere mediante incorporazione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il president

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2019.

(3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa ai quadri preventivi di ristrutturazione, alla cancellazione del debito e alle misure volte ad aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e cancellazione del debito e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva in materia di ristrutturazione e insolvenza). (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

(6)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(7)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(8)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(9)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(11)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(12)  Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

(13)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(15)  Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).

(16)  Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell’8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

(18)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/45


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere b), c), d), e) ed f), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano alcune categorie di animali e di merci da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata. L’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme relative a compiti specifici di controllo ufficiale eseguiti dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

(2)

Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione. Tali norme perseguono spesso scopi comuni e fanno riferimento ad attività complementari di operatori e autorità competenti. È pertanto opportuno raggruppare tali norme in un unico regolamento delegato.

(3)

Quando si adottano norme che stabiliscono esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che non si incorra in rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante nel momento in cui tali animali e merci entrano nell’Unione.

(4)

Esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per i prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori, per i prodotti per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e per i prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati sono già presenti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire un’applicazione coerente di tali esenzioni dato che la direttiva 97/78/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno stabilire disposizioni relative a tali esenzioni nel presente regolamento. Tali esenzioni riguardano alcune categorie di animali e di merci che, pur entrando nell’Unione, non sono da immettere sul mercato.

(5)

Per garantire la coerenza della legislazione dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero continuare a eseguire i pertinenti controlli basati sul rischio allo scopo di prevenire l’introduzione nell’Unione di determinate specie esotiche invasive, conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Al fine di facilitare la promozione delle attività scientifiche è giustificata l’esenzione da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di alcune categorie di animali e di merci destinati a scopi scientifici.

(7)

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 destinati a scopi scientifici dovrebbero essere esentati da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, nel rispetto di determinate condizioni, dato che misure di protezione adeguate sono stabilite conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

Conformemente all’articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, dovrebbero essere esentati da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Per quanto riguarda le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero eseguire controlli basati sul rischio. Nelle misure che disciplinano l’introduzione di tali partite o prodotti è opportuno considerare il possibile rischio di introduzione di agenti patogeni o malattie nell’Unione mediante l’introduzione di prodotti di origine animale.

(9)

Per garantire che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo, gli Stati membri dovrebbero riesaminare almeno una volta all’anno le azioni e i meccanismi di controllo specifici per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e aggiornare tali azioni e meccanismi ogni anno dopo la principale stagione degli spostamenti.

(10)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6) stabiliscono norme relative a talune specie di animali da compagnia che accompagnano il proprietario o una persona autorizzata durante movimenti a carattere non commerciale nell’Unione da paesi terzi. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati a tali movimenti e allo stesso tempo garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale che ne derivano. Inoltre gli Stati membri dovrebbero autorizzare i movimenti nell’Unione di volatili da compagnia solo conformemente alla decisione 2007/25/CE della Commissione (7).

(11)

L’articolo 48, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che esentano da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri gli animali da compagnia tenuti a fini privati non commerciali. Le norme sull’esenzione nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’obbligo degli Stati membri di eseguire controlli ufficiali per garantire la conformità al regolamento (UE) n. 1143/2014 e al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (8).

(12)

Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare e accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di determinate specie di animali da compagnia nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere tali informazioni a disposizione del pubblico.

(13)

Il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali derivante dall’introduzione di malattie animali e agenti patogeni varia in base a diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale da cui sono stati ottenuti i prodotti e la probabilità della presenza di agenti patogeni. Per far fronte a tali rischi nel regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (9) sono presenti norme unionali dettagliate volte a evitare l’introduzione di malattie animali e agenti patogeni. Dato che il presente regolamento stabilisce norme contemplate dal regolamento (CE) n. 206/2009, è opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(14)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (10) dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l’esenzione di taluni campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici da controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri poiché l’oggetto rientra nell’ambito del presente regolamento.

(15)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»: campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici come definiti all’allegato I, punto 38, del regolamento (UE) n. 142/2011;

2)

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

3)

«prodotti della pesca freschi»: prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

4)

«prodotti della pesca preparati»: prodotti della pesca preparati come definiti all’allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

5)

«prodotti della pesca trasformati»: prodotti della pesca trasformati come definiti all’allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)

«animale da compagnia»: animale da compagnia come definito all’articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

7)

«movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale come definito all’articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429;

8)

«alimenti per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia come definiti all’allegato I, punto 19, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 3

Animali destinati a scopi scientifici

1.   Gli invertebrati destinati a scopi scientifici quali ricerca, attività educative o ricerca relativa ad attività di sviluppo del prodotto sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che:

a)

siano conformi alle prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;

c)

una volta eseguite le attività connesse agli scopi scientifici, essi e i prodotti da essi derivati, ad eccezione delle quantità utilizzate a scopi scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle api mellifere (Apis mellifera), ai bombi (Bombus spp.), ai molluschi appartenenti al phylum Mollusca e ai crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.

Articolo 4

Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici

1.   L’autorità competente può esentare i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia preventivamente rilasciato all’utilizzatore dei campioni un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;

b)

siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso fino a che raggiungono l’utilizzatore di cui alla lettera a) o, nel caso di cui alla lettera c), il posto di controllo frontaliero di entrata;

c)

nel caso di ingresso nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenti i campioni ad un posto di controllo frontaliero.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa mediante l’IMSOC l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dell’introduzione dei campioni.

Articolo 5

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici

1.   Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono esenti da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che siano destinati a fini scientifici conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita esegue controlli documentali sull’autorizzazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. In caso di non conformità identificata o sospetta, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo può eseguire controlli di identità e fisici sulla partita o chiedere che tali controlli siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente.

3.   Se l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita chiede che i controlli di identità e fisici siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita informa mediante l’IMSOC l’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento dei risultati dei controlli documentali e della successiva partenza della partita per la stazione di quarantena o la struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento informa mediante l’IMSOC l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita dell’arrivo della partita alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento svolge i controlli di identità e fisici.

Articolo 6

Prodotti di origine animale e prodotti compositi a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri

1.   I prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

siano destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e

b)

non vengano scaricati sul territorio dell’Unione.

2.   Il trasferimento diretto di merci di cui al paragrafo 1 scaricate in un porto da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali è esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:

a)

avvenga conformemente all’accordo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero; e

b)

avvenga in regime di sorveglianza doganale.

3.   L’operatore responsabile delle merci di cui al paragrafo 1 chiede l’accordo di cui al paragrafo 2, lettera a), prima del trasferimento di tali merci da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali.

Articolo 7

Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

I prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro impiego o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle seguenti categorie:

a)

merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

b)

prodotti della pesca freschi eviscerati o prodotti della pesca preparati o prodotti della pesca trasformati, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;

c)

merci diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diverse da quelle di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

d)

piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti;

e)

merci, diverse dalle piante da impianto, provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera;

f)

prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia;

g)

merci, diverse dalle piante da impianto e diverse dai prodotti della pesca, provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

Articolo 8

Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni per mezzo di uno dei manifesti di cui all’allegato II, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2.   L’autorità competente può integrare le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a)

le informazioni di cui all’allegato III;

b)

informazioni adeguate alle condizioni locali.

3.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi:

a)

richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite all’articolo 7 e al presente articolo, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati II e III;

b)

accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Articolo 9

Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri

1.   Per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata, organizzano controlli ufficiali specifici presso i punti di entrata nell’Unione. Tali controlli ufficiali specifici sono basati sul rischio ed efficaci.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

mirano in particolare a individuare la presenza di merci di cui all’articolo 7;

b)

mirano a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7; e

c)

sono eseguiti mediante mezzi appropriati, che possono comprendere l’uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci.

3.   Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili che eseguono i controlli ufficiali specifici:

a)

mirano a identificare le merci non conformi alle norme stabilite all’articolo 7;

b)

garantiscono che le merci non conformi identificate siano sequestrate e distrutte conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli articoli da 197 a 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

riesaminano, almeno una volta l’anno e prima del 1o ottobre, le azioni e i meccanismi applicati, stabiliscono il livello di conformità raggiunto e, in base al rischio, adeguano se necessario tali azioni e meccanismi per conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il riesame di cui al paragrafo 3, lettera c), garantisce che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo.

Il riesame tiene conto:

a)

dei dati raccolti sul numero approssimativo di partite che violano le norme stabilite all’articolo 7;

b)

del numero di controlli ufficiali specifici eseguiti;

c)

del quantitativo totale di partite sequestrate e distrutte rinvenute nei bagagli personali dei passeggeri e non conformi all’articolo 7; e

d)

di qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 10

Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio

1.   Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7.

2.   Gli Stati membri eseguono controlli ufficiali specifici su tali merci conformemente all’articolo 9.

3.   I servizi postali richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite al paragrafo 1, in particolare fornendo le informazioni di cui all’allegato III.

Articolo 11

Animali da compagnia

Gli animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e diversi dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, come segue:

a)

animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 che:

i)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 33 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o

ii)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o

iii)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento e ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento; o

iv)

rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento;

b)

uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 a condizione che:

i)

i loro movimenti siano stati autorizzati dagli Stati membri conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2007/25/CE; e

ii)

siano sottoposti a controlli veterinari conformemente all’articolo 2 della decisione 2007/25/CE;

c)

uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che vengono introdotti nell’Unione da Andorra, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano;

d)

animali di specie diverse dagli uccelli, elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.

Articolo 12

Informazioni sugli animali da compagnia

1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni nel manifesto di cui all’allegato IV, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

2.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari, accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui al paragrafo 1 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.

Articolo 13

Abrogazione del regolamento (CE) n. 206/2009

1.   Il regolamento (CE) n. 206/2009 è abrogato con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2.   I riferimenti all’atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 142/2011

All’articolo 27 del regolamento (CE) 142/2011, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(4)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(7)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(8)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(12)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE 1

Elenco delle merci di cui all’articolo 7, lettera a)

1.

Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i)

non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura;

ii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

2.

Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, purché tali prodotti:

i)

siano destinati all’animale da compagnia che accompagna il passeggero;

ii)

siano a lunga conservazione;

iii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iv)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

PARTE 2

Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)

Codice della nomenclatura combinata (1)

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

ex capitolo 2

(0201-0210)

Carni e frattaglie commestibili

Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 )

0401-0406

Latte e derivati del latte

Tutti

ex 0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

Tutti, esclusi gli involucri

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana

Solo gli alimenti per animali da compagnia

1501 00

Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

Tutti

1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

Tutti

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Tutti

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Tutti

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Tutte

1702 11 00

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio

Tutti

ex1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 (2)

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

Solo le preparazioni contenenti latte

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi

Note:

1.

Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).

2.

Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3.

Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.


(1)  Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)».


ALLEGATO II

Manifesti di cui all’articolo 8, paragrafo 1

I manifesti sono reperibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

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ALLEGATO III

Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

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Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall’Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive

Considerato l’elevato rischio d’introduzione di malattie nell’Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l’introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell’UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all’arrivo nell’UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un’ammenda o l’avvio di un procedimento giudiziario.

Le seguenti merci non devono essere introdotte nell’UE, a meno che la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 2, 3, e 5 non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona.

In caso di merci provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 1, 2, 3, e 5 non deve superare il limite di peso di 10 chilogrammi a persona.

1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute a condizione che:

esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona e che:

a)

i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,

b)

i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e

c)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

il pesce fresco sia eviscerato,

il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.

5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell’UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:

essi provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso cumulato non superi i 10 chilogrammi a persona,

essi provengano da altri paesi (diversi delle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e il loro peso cumulato non superi i due chilogrammi a persona.

Preghiamo di notare che potete portare o inviare nell’UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.

6. Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell’UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato ufficiale dell’UE,

la presentazione delle merci, con l’adeguata documentazione, a un posto di controllo frontaliero dell’UE all’arrivo nell’UE.

7. Prodotti esenti

I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6:

prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE della Commissione (1),

prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano, o entrambi condroitina e chitosano) diversi dai prodotti a base di carne,

olive ripiene di pesce,

paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,

brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE.


(1)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


ALLEGATO IV

Manifesto di cui all’articolo 12

Il manifesto è reperibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ALLEGATO V

Tavola di concordanza di cui all’articolo 13, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 206/2009

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I, parte 1

Allegato I, parte 2

Allegato II, parte 1

Allegato II, parte 2

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

__

Articolo 7, lettere e) e f), e articolo 10, paragrafo 1

__

__

__

Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera c), e articolo 10, paragrafo 1

__

Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

__

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2

__

__

__

__

__

__

__

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 1, punto 1

Allegato I, parte 1, punto 2

Allegato II

Allegato III

__

__

__


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/64


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2123 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettere a) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.

(2)

Al riguardo, per garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un adeguato controllo dei rischi, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possano consentire, a determinate condizioni, l’esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero.

(3)

Per gli stessi motivi ciò dovrebbe valere anche per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), di tale regolamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 (3) della Commissione stabiliscono, tra l’altro, norme relative all’esecuzione di controlli di identità e fisici sulle partite di animali e mangimi di origine non animale oggetto di tali regolamenti presso un punto di controllo diverso dal punto di entrata designato. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 stabilisce condizioni per l’autorizzazione del trasferimento della partita a un punto designato per l’importazione ai fini dell’esecuzione di controlli di identità e fisici, norme relative ai documenti che devono accompagnare la partita al punto designato per l’importazione, informazioni sugli obblighi che incombono alle autorità competenti presso i punti di entrata designati e agli operatori responsabili della partita e norme applicabili nel caso in cui l’operatore decida di cambiare il punto designato per l’importazione dopo che la partita ha lasciato il punto di entrata designato. Tali regolamenti sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019 e le summenzionate disposizioni dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento. Al fine di garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali e un’adeguata tracciabilità delle partite, è opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento consentano anche di avvalersi appieno delle possibilità di scambio delle informazioni sui controlli ufficiali e sulla tracciabilità delle partite offerte dal sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali ("’IMSOC») o dai sistemi nazionali esistenti.

(5)

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero autorizzare, a determinate condizioni, su richiesta dell’operatore, il trasferimento di una partita di merci a un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero designato per tale categoria di merci. In tal caso è opportuno che l’operatore fornisca alle autorità competenti il nome e il codice del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) del punto di controllo al quale la partita dovrebbe essere trasferita.

(6)

Nella misura necessaria per eseguire controlli di identità e fisici efficaci, è opportuno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possano chiedere all’operatore di trasferire le merci a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. In tali casi le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero ottenere il consenso dell’operatore prima di autorizzare il trasferimento al punto di controllo. Il consenso dell’operatore dovrebbe essere necessario in considerazione dei costi di trasporto sostenuti dall’operatore o per evitare situazioni in cui le partite contenenti merci deperibili siano trasferite al punto di controllo che non è situato a una distanza adeguata dal posto di controllo frontaliero.

(7)

Al fine di limitare i rischi per la sanità delle piante o la salute pubblica, il trasferimento delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale al punto di controllo dovrebbe essere autorizzato in base ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali presso il posto di controllo frontaliero.

(8)

Al fine di garantire la tracciabilità delle partite, è opportuno che le autorità competenti del punto di controllo informino le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita. In assenza di tali informazioni, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero verificare con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo e, qualora da tale verifica emerga che la partita non è arrivata, dovrebbero informare le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 ed avviare ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita.

(9)

Affinché le autorità competenti siano in grado di effettuare controlli di identità e fisici efficaci sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, tali partite dovrebbero essere trasferite dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo. Il trasferimento dovrebbe avvenire in modo tale da non causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Per tale motivo gli operatori dovrebbero assicurarsi che l’imballaggio o il mezzo di trasporto siano chiusi o sigillati durante il trasferimento al punto di controllo. In casi specifici, le autorità competenti dovrebbero poter consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di legno di conifere non sia chiuso o sigillato durante il loro trasporto dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo, se sono soddisfatte condizioni specifiche. In tali casi, il legno di conifere contenuto in tali partite dovrebbe essere stato coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro.

(10)

Al fine di organizzare controlli ufficiali efficaci, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali o le autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, possano eseguire controlli documentali a distanza dal posto di controllo frontaliero.

(11)

Nell’intento di garantire un’esecuzione efficace dei controlli ufficiali presso il punto di entrata nell’Unione diverso dal posto di controllo frontaliero, è opportuno che le autorità competenti, comprese le autorità doganali cui lo Stato membro ha conferito la responsabilità di eseguire controlli ufficiali, possano eseguire controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (4).

(12)

La decisione 2010/313/UE della Commissione (5) autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro. Analogamente, la decisione 2010/458/UE della Commissione (6) autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore degli alimenti e dei mangimi a Malta. Poiché il presente regolamento si applica ai settori disciplinati da tali decisioni, è opportuno abrogare le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

(13)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, per ragioni di coerenza e di certezza del diritto anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Tuttavia, in conformità all’articolo 165, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, le norme stabilite all’articolo 53, paragrafo 1, lettera e), possono diventare applicabili solo almeno 12 mesi dalla loro adozione. Per questo motivo le misure transitorie concernenti le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/29/CE (7) sarebbero necessarie fino al 13 dicembre 2020. Tale periodo di un anno è necessario per concedere agli operatori e alle autorità competenti più tempo per attuare prescrizioni specifiche.

(14)

Poiché il presente regolamento si applica ai settori disciplinati dalla direttiva 2004/103/CE della Commissione (8) per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno abrogare tale direttiva a decorrere dal 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire:

a)

controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle:

i)

partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di piante, prodotti vegetale e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   Le autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero, compreso presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e presso un punto di entrata nell’Unione, svolgono operazioni durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici in conformità al regolamento di esecuzione 2019/2130 della Commissione (10).

Capo I

Controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri

Articolo 2

Condizioni per l’esecuzione dei controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero se si verificano le seguenti condizioni:

a)

quando ha effettuato la notifica preventiva in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore o l’autorità competente del posto di controllo frontaliero ha indicato nel documento sanitario comune di entrata («DSCE») il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici;

b)

i risultati dei controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;

c)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;

d)

prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC»);

e)

l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;

f)

l’operatore si è assicurato che una copia del DSCE di cui alla lettera c), in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita al punto di controllo;

g)

l’operatore si è assicurato che:

i)

le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e le partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei certificati ufficiali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

ii)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate dalle autorità competenti del paese terzo, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

h)

l’operatore ha indicato il numero di riferimento del DSCE di cui alla lettera c) nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2.   La prescrizione che la copia autenticata di cui al paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii), accompagni la partita non si applica nel caso in cui i rispettivi certificati ufficiali o i risultati delle analisi di laboratorio siano stati inseriti nell’IMSOC dalle autorità competenti del paese terzo o caricati nell’IMSOC dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che essi corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle analisi di laboratorio.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro gestisce un sistema nazionale esistente che registra i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici, il paragrafo 1, lettere d) e h), non si applica alle partite che lasciano il posto di controllo frontaliero verso il punto di controllo all’interno dello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

le informazioni sull’ora prevista di arrivo della partita al punto di controllo e sul tipo di mezzo di trasporto sono disponibili nel sistema nazionale esistente;

b)

il sistema nazionale esistente rispetta le seguenti condizioni:

i)

garantisce l’informazione tempestiva delle autorità doganali e dell’operatore in merito all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita al punto di controllo;

ii)

scambia con l’IMSOC dati elettronici, comprese le informazioni sui respingimenti di partite e informazioni che consentono di identificare chiaramente ciascuna partita, ad esempio mediante un numero di riferimento unico;

iii)

garantisce che la finalizzazione del DSCE di cui al paragrafo 1, lettera c), possa aver luogo solo dopo lo scambio elettronico di dati e la conferma dell’IMSOC.

Articolo 3

Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero, se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita a tale punto di controllo;

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

2.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   I controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle partite di:

a)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita al punto di controllo;

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

3.   I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

Condizioni specifiche per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   Per le partite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo, purché l’operatore si sia assicurato che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che, durante il loro trasferimento al punto di controllo, esse non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di entrata possono consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non sia chiuso o sigillato, se si verificano le seguenti condizioni:

a)

la partita è costituita da legno di conifere coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro;

b)

le partite di legno di conifere sono trasportate a un punto di controllo situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di entrata;

c)

le partite di legno di conifere non comportano, durante il trasporto al punto di controllo, un rischio specifico di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi oggetto delle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d)

prima di lasciare il territorio di tale Stato membro, l’autorità competente si assicura che tale legno sia trasformato in modo tale che non rappresenti un rischio fitosanitario.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni di cui al paragrafo 2:

a)

informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla zona del paese terzo interessato e allo status fitosanitario di tale zona;

b)

presentano ogni anno una relazione indicante il volume e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sul legno di conifere in questione.

Articolo 6

Operazioni durante e dopo i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

1.   Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso il trasferimento della partita al punto di controllo indicato nel DSCE, l’operatore responsabile della partita non la presenta, per i controlli di identità e fisici, a un punto di controllo diverso da quello indicato nel DSCE, a meno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non autorizzino il trasferimento della partita a un altro punto di controllo in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2.   Le autorità competenti del punto di controllo confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero compilando nell’IMSOC il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

3.   Le autorità competenti del punto di controllo finalizzano il DSCE distinto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), o, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 3, il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), registrandovi i risultati dei controlli di identità e dei controlli fisici ed ogni decisione sulla partita adottata conformemente all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.

4.   L’operatore indica il numero di riferimento del DSCE finalizzato di cui al paragrafo 3 nella dichiarazione doganale presentata per la partita alle autorità doganali e conserva una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5.   Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non hanno ricevuto, entro 15 giorni dal giorno in cui è stato autorizzato il trasferimento di una partita al punto di controllo, la conferma dell’arrivo della partita dalle autorità competenti del punto di controllo, esse:

a)

verificano con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo;

b)

qualora dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che la partita non è arrivata al punto di controllo, informano le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 di non aver ricevuto la conferma dell’arrivo a destinazione della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Capo II

Controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

Articolo 7

Controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, che entrano nell’Unione, possono essere eseguiti dalle seguenti autorità:

a)

se le partite arrivano in un posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, purché siano situate nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

b)

se le partite sono soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e arrivano in un punto di entrata diverso dal posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti del punto di entrata nell’Unione.

Articolo 8

Condizioni per l’esecuzione di controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

1.   L’esecuzione dei controlli documentali di cui all’articolo 7 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti di cui all’articolo 7 eseguono controlli documentali:

i)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

ii)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dall’operatore, se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno verificato che corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle prove di laboratorio;

iii)

sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio presentati nell’IMSOC dalle autorità competenti di paesi terzi; o

iv)

certificati ufficiali originali, se le autorità competenti di cui all’articolo 7 fanno parte del posto di controllo frontaliero designato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1012 della Commissione (12);

b)

la partita non è trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo per i controlli di identità e fisici finché le autorità competenti di cui all’articolo 7 non abbiano informato le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali.

2.   Se la partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti deve essere trasportata dall’operatore a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 4 e 5.

3.   Una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli documentali, purché il punto di controllo si trovi in regime di sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 9

Abrogazioni

1.   La direttiva 2004/103/CE della Commissione è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2020.

2.   Le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE della Commissione sono abrogate con effetto dal 14 dicembre 2019.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2020.

L’articolo 2, paragrafo 3, si applica fino al 13 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell’11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

(5)  Decisione 2010/313/UE della Commissione, del 7 giugno 2010, che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 28).

(6)  Decisione 2010/458/UE della Commissione, del 18 agosto 2010, che autorizza controlli fisici a titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Malta (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 26).

(7)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(10)  Regolamento di esescuzione 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate per le operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri (cfr. pag. 128 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/73


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’articolo 77, paragrafo 1, lettere c) e j) e l’articolo 77, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontalieri designati.

(2)

L’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) accompagni le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 fino al luogo di destinazione, in transito attraverso l’Unione.

(3)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero poter autorizzare il successivo trasporto al loro luogo di destinazione finale di partite di alimenti e mangimi di origine non animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici.

(4)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell’Unione. Ai fini dei controlli efficaci delle partite trasbordate, è necessario stabilire i periodi temporali e le modalità in base a cui le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(5)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui può essere autorizzato il transito attraverso l’Unione di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Prevede inoltre che la Commissione stabilisca norme relative a determinati controlli ufficiali da effettuare ai posti di controllo frontalieri su tali partite, compresi i casi e le condizioni per il magazzinaggio temporaneo di merci in depositi doganali, depositi in zone franche, strutture di deposito per la custodia temporanea e depositi specializzati per l’approvvigionamento di basi militari NATO o USA.

(6)

Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio delle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), di tale regolamento. Gli alimenti e i mangimi che compongono tali partite possono figurare nell’elenco delle merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali al punto di entrata nell’Unione stabilito a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o possono essere oggetto di una misura urgente prevista in atti adottati conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o essere soggette a condizioni supplementari per l’entrata nell’Unione previste in atti adottati conformemente all’articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625 o a misure speciali relative al loro ingresso nell’Unione previste in atti adottati conformemente all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.

(7)

L’autorizzazione al successivo trasporto dovrebbe essere soggetta a condizioni al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi. In particolare, al fine di contenere i potenziali rischi per la salute dell’uomo o la sanità delle piante, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), dovrebbero essere trasportate e immagazzinate in strutture per il successivo trasporto nel luogo di destinazione finale designate dagli Stati membri prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio.

(8)

Le strutture per il successivo trasporto dovrebbero consistere in depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzati, designati o approvati in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e al fine di garantire l’igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali esse dovrebbero essere registrate presso le autorità competenti come previsto, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

I rischi per la salute degli animali associati alle partite di animali provenienti da paesi terzi che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio verso il paese terzo o un altro Stato membro, destinate ad essere immesse sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione, sono inferiori a quelli associati ad altre partite di animali, comprese le partite trasbordate in porti o aeroporti. Pertanto, a meno che non si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli di identità e fisici di tali animali dovrebbero essere effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione. Dovrebbero inoltre essere effettuati controlli documentali ai posti di controllo frontalieri, compreso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione in cui gli animali sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso il quale entrano nell’Unione per la successiva immissione sul mercato o per il transito attraverso il territorio dell’Unione.

(10)

Lunghi viaggi effettuati sullo stesso mezzo di trasporto possono avere ripercussioni negative sul benessere degli animali. Al fine di rispettare le prescrizioni in materia di benessere degli animali durante il trasporto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (6) dovrebbero applicarsi fino al momento in cui la partita di animali raggiunge il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione.

(11)

Al fine di evitare l’introduzione di malattie animali nell’Unione è necessario effettuare controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali nei porti o negli aeroporti al posto di controllo frontaliero in cui avviene il primo trasbordo.

(12)

Tenendo conto dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali associati alle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, e della necessità di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali su tali partite, è opportuno stabilire periodi temporali durante i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell’aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(13)

Al fine di garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali, e tenendo conto dei rischi per la sanità delle piante associati alle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire limiti temporali trascorsi i quali le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo possano effettuare i controlli documentali. Il calcolo del tempo per il periodo di trasbordo dovrebbe iniziare nel momento in cui la partita arriva nel porto o nell’aeroporto dello Stato membro. Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(14)

È opportuno prevedere che, salvo nel caso in cui tutti i controlli sulle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 destinate a essere immesse sul mercato nell’Unione siano stati effettuati al posto di controllo frontaliero di trasbordo in base al sospetto di non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.

(15)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli operatori responsabili delle partite trasbordate dovrebbero poter trasmettere alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informazioni sull’identificazione e l’ubicazione delle merci nel porto o nell’aeroporto, l’ora stimata di arrivo, l’ora stimata di partenza e la destinazione della loro partita. In tali casi gli Stati membri dovrebbero essere dotati di un sistema informatico che consenta loro di consultare le informazioni fornite dagli operatori e di verificare che i limiti temporali per l’esecuzione dei controlli documentali non siano stati superati.

(16)

I rischi per la salute pubblica e degli animali sono bassi nel caso degli alimenti e dei mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, che sono trasbordati da una nave o da un aeromobile in regime di sorveglianza doganale a un’altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto. È pertanto opportuno prevedere che in questo caso i controlli documentali, di identità e fisici debbano avere luogo non al posto di controllo frontaliero di trasbordo, ma in una fase successiva al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione. Di conseguenza, l’operatore responsabile della partita dovrebbe effettuare la notifica preventiva dell’arrivo delle partite compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione.

(17)

Al fine di proteggere la salute e il benessere degli animali, le partite di animali in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione in regime di sorveglianza doganale dovrebbero essere soggette a controlli documentali, di identità e fisici al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, e tale transito dovrebbe essere autorizzato solo a condizione che detti controlli abbiano risultati favorevoli.

(18)

Al fine di proteggere la salute dell’uomo e degli animali, le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero, al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi alla frontiera e durante il transito e, in ultima analisi, di assicurarsi che tali merci lascino il territorio dell’Unione.

(19)

Al fine di proteggere la sanità delle piante, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 in transito da un paese terzo a un altro paese terzo e attraverso il territorio dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli documentali e fisici in base al rischio al posto di controllo frontaliero. Tale transito dovrebbe essere autorizzato a determinate condizioni, tra cui i risultati favorevoli dei controlli al posto di controllo frontaliero.

(20)

In alcuni casi le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi in transito da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione possono essere immagazzinate temporaneamente in depositi. Al fine di garantire la tracciabilità delle summenzionate partite, tale magazzinaggio temporaneo dovrebbe avvenire solo in depositi riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri e dovrebbe essere conforme ai requisiti in materia di igiene stabiliti e richiamati al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (7).

(21)

Nell’interesse della trasparenza, gli Stati membri dovrebbero mantenere e tenere aggiornato nell’IMSOC un elenco di tutti i depositi riconosciuti, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo, della categoria di prodotti per cui sono riconosciuti e del numero di riconoscimento. I depositi riconosciuti dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali regolari effettuati dalle autorità competenti al fine di garantire che siano mantenute le condizioni del loro riconoscimento.

(22)

Al fine di garantire che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano effettivamente consegnate a bordo delle navi, comprese le navi militari, in uscita dall’Unione, al completamento della consegna l’autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave dovrebbe confermare la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito in cui tali merci sono state temporaneamente immagazzinate. Tale conferma dovrebbe essere data controfirmando il certificato ufficiale o per via elettronica. Se le partite non sono consegnate alla nave perché non hanno raggiunto in tempo la nave nel porto o a causa di problemi logistici, l’autorità competente del deposito o del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbe poter autorizzare il ritorno della partita al luogo di spedizione.

(23)

In alcuni Stati membri, per via della situazione geografica, il transito di animali e merci avviene a condizioni specifiche stabilite dalle norme per l’entrata nell’Unione di determinati animali, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale. Sono pertanto necessarie procedure e condizioni di controllo specifiche a sostegno del rispetto di tali prescrizioni.

(24)

È necessario stabilire condizioni alle quali le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per cui il transito attraverso il territorio dell’Unione era stato autorizzato, ma che sono state respinte dal paese terzo di destinazione, dovrebbero poter rientrare direttamente al posto di controllo frontaliero che ne ha autorizzato il transito attraverso l’Unione o ai depositi in cui tali merci sono state immagazzinate sul territorio dell’Unione prima di essere respinte dal paese terzo.

(25)

Considerati i rischi per la salute dell’uomo e degli animali e il benessere degli animali, le partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo dovrebbero essere soggette a controlli documentali e di identità, prima di essere reintrodotte nell’Unione, da parte delle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti adeguatamente imballati e trasportati di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non dovrebbero essere soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero di reintroduzione, visto il basso rischio di introduzione di organismi nocivi.

(26)

Al fine di garantire l’adeguata comunicazione e la ripartizione delle responsabilità tra le diverse autorità e i diversi operatori, ciascuno dovrebbe compilare la parte di propria pertinenza del DSCE. La parte I dovrebbe essere compilata dal responsabile della partita e trasmessa alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero prima dell’arrivo della partita. La parte II dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti non appena i controlli di cui al presente regolamento sono stati effettuati ed è adottata e registrata in tale parte una decisione sulla spedizione. La parte III dovrebbe essere compilata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di uscita o di destinazione finale o dall’autorità competente locale non appena sono stati effettuati i controlli di cui al presente regolamento.

(27)

Al fine di assicurarsi che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») siano intatte prima dell’ingresso nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, l’autorità competente dovrebbe effettuare controlli sui sigilli dei veicoli o dei contenitori di trasporto e registrare la data e l’ora di partenza e di arrivo dei veicoli che trasportano le merci.

(28)

Se le partite di determinate merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono destinate a essere immesse sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione, in alcuni casi la legislazione dell’Unione prevede che ne siano monitorati il trasporto dal posto di controllo frontaliero di arrivo allo stabilimento nel luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita e l’arrivo al luogo di destinazione. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione dovrebbero controllare che le partite arrivino alla destinazione entro 15 giorni.

(29)

Uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/625 è disporre di norme stabilite in un atto unico piuttosto che disperse in diversi atti, in modo che siano più semplici da comprendere e da applicare. Il presente regolamento segue lo stesso approccio ed evita la necessità di ricorrere a più riferimenti incrociati tra atti diversi, aumentando così la trasparenza. Varie norme integrative stabilite nel presente progetto di atto sono interconnesse e sono destinate ad essere applicate in parallelo. Ciò vale in particolare per le norme sul transito, e queste norme si applicheranno a decorrere dalla stessa data. Il fatto che le norme di integrazione siano contenute in un unico atto evita inoltre il rischio di duplicazione delle norme.

(30)

La decisione 2000/208/CE della Commissione (9) la decisione di esecuzione 2000/571/CE della Commissione (10) e la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione (11) stabiliscono norme relative ai settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare una duplicazione delle norme è pertanto opportuno abrogare tali atti.

(31)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (12), il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (13), il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (14), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (15), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (16), il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (17), il regolamento (UE) n. 142/2011, il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (18) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (19) dovrebbero essere modificati al fine di garantire che le norme stabilite in tali atti siano coerenti con quelle stabilite nel presente regolamento.

(32)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il successivo trasporto di partite delle seguenti categorie di merci al luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate nell’ambito dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:

i)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;

iii)

alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici degli animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell’Unione;

c)

norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di partite trasbordate di animali e delle seguenti categorie di merci:

i)

prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del regolamento (UE) 2016/2031 di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2017/625;

iv)

alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

d)

norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali e delle seguenti categorie di merci:

i)

prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;

ii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iii)

piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   Il presente regolamento si applica agli animali vertebrati e invertebrati, ad esclusione:

a)

degli animali da compagnia come definiti all’articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); e

b)

degli animali invertebrati destinati a scopi scientifici di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (21).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«documento sanitario comune di entrata» o «DSCE»: il documento sanitario comune di entrata utilizzato per la notifica preventiva dell’arrivo delle partite al posto di controllo frontaliero e per registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in relazione alla partita accompagnata da tale documento;

2)

«partite trasbordate»: le partite di animali o merci che entrano nell’Unione per via aerea o marittima da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano stati scaricati da una nave o da un aeromobile e trasportati in regime di sorveglianza doganale a un’altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto in preparazione del proseguimento del viaggio;

3)

«deposito»:

a)

un deposito doganale, un deposito in una zona franca, una struttura di deposito per la custodia temporanea approvato, autorizzato o designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; o

b)

un deposito specializzato per la fornitura di merci a basi militari NATO o USA;

4)

«successivo trasporto»: lo spostamento di partite di merci da un posto di controllo frontaliero al loro luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio;

5)

«struttura per il successivo trasporto»: la struttura nel luogo di destinazione finale nell’Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell’immissione in libera pratica di tali partite;

6)

«sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» o «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

7)

«posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione»: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione;

8)

«organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione»: un organismo nocivo che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031;

9)

«deposito riconosciuto»: un deposito riconosciuto dalle autorità competenti come previsto all’articolo 23 del presente regolamento;

10)

«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (22), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.

Capo II

Successivo trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Sezione 1

Condizioni per il successivo trasporto

Articolo 3

Obblighi degli operatori prima dell’autorizzazione al successivo trasporto

1.   Le domande di autorizzazione al successivo trasporto sono presentate dall’operatore responsabile delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione prima dell’arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tale domanda è presentata effettuando la notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 compilando la parte I del DSCE.

2.   Per le partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), selezionate per il campionamento e le analisi di laboratorio al posto di controllo frontaliero, l’operatore responsabile delle partite può presentare una domanda di autorizzazione al successivo trasporto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione compilando la parte I del DSCE.

Articolo 4

Autorizzazione al successivo trasporto

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono autorizzare il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi e dalle prove di laboratorio svolte nell’ambito di tali controlli fisici, effettuati al posto di controllo frontaliero, siano soddisfacenti;

b)

l’operatore responsabile della partita abbia presentato domanda per il successivo trasporto come previsto all’articolo 3.

Articolo 5

Obblighi degli operatori dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

Quando le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’operatore responsabile della partita:

a)

compila per la stessa partita la parte I di un DSCE distinto, collegato nell’IMSOC al DSCE di cui all’articolo 3 dichiarandovi il mezzo di trasporto e la data di arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto selezionata;

b)

presenta il DSCE di cui alla lettera a) nell’IMSOC affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che hanno autorizzato il successivo trasporto.

Articolo 6

Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette a successivo trasporto

1.   L’operatore responsabile della partita autorizzata al trasporto successivo a norma dell’articolo 4 si assicura che:

a)

durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura la partita non venga manomessa in alcun modo;

b)

la partita non sia soggetta ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;

c)

la partita non lasci la struttura per il successivo trasporto prima che sia stata presa una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.

2.   L’operatore responsabile della partita trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto, senza scarico delle merci durante il trasporto, e la immagazzina nella struttura per il successivo trasporto.

3.   L’operatore responsabile della partita si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:

a)

non causino un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione;

b)

non subiscano l’infestazione o l’infezione di organismi nocivi non da quarantena.

4.   L’operatore responsabile della partita si assicura che una copia in formato cartaceo o elettronico del DSCE di cui all’articolo 3 accompagni la partita dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto.

5.   L’operatore responsabile della partita notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto.

6.   Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione hanno autorizzato il successivo trasporto della partita alla struttura per il successivo trasporto, l’operatore responsabile della partita non trasporta la partita a una struttura per il successivo trasporto diversa da quella indicata nel DSCE, salvo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non autorizzino la modifica in conformità all’articolo 4 e purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Articolo 7

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

1.   Quando autorizzano il successivo trasporto di una partita in conformità all’articolo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione notificano alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale il trasporto della partita inserendo nell’IMSOC il DSCE di cui all’articolo 3.

2.   Dopo aver finalizzato il DSCE di cui all’articolo 5 del presente regolamento in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione ne danno immediatamente notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale mediante l’IMSOC.

3.   Se la partita non è conforme alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione adottano le misure di cui all’articolo 66, paragrafi da 3 a 6, di tale regolamento.

4.   Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non hanno ricevuto la conferma da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione dell’arrivo di una partita entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui la partita ha ricevuto l’autorizzazione al successivo trasporto verso la struttura per il successivo trasporto, esse:

a)

verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno alla struttura per il successivo trasporto;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 8

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale

1.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale confermano l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto compilando nell’IMSOC la parte III del DSCE di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale dispongono il blocco ufficiale delle partite non conformi alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle misure imposte dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero a norma dell’articolo 66, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.

Sezione 2

Strutture per il successivo trasporto

Articolo 9

Condizioni per la designazione delle strutture per il successivo trasporto

1.   Gli Stati membri possono designare strutture per il successivo trasporto per le partite di una o più categorie di merci come indicate all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tali strutture soddisfino le seguenti prescrizioni:

a)

sono depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea di cui, rispettivamente, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

se la designazione riguarda:

i)

gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004;

ii)

i mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005;

c)

dispongono della tecnologia necessaria e delle attrezzature per il funzionamento efficace dell’IMSOC.

2.   Qualora le strutture per il successivo trasporto cessino di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:

a)

sospende temporaneamente la designazione in attesa dell’attuazione di azioni correttive o ritira definitivamente la designazione per tutte le categorie di merci per le quali è stata effettuata la designazione o per alcune di esse;

b)

si assicura che le informazioni sulle strutture per il successivo trasporto di cui all’articolo 10 siano aggiornate di conseguenza.

Articolo 10

Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco delle strutture per il successivo trasporto designate in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e forniscono le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo della struttura per il successivo trasporto designata;

b)

la categoria di merci per cui tale struttura è designata.

Capo III

Proseguimento del viaggio di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto e partite trasbordate di animali e merci

Articolo 11

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali degli originali o delle copie dei certificati o dei documenti ufficiali che devono accompagnare le partite di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, qualora tali animali siano destinati ad essere immessi sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

I controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali che devono accompagnare la partita di animali come previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 12

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di animali

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite trasbordate di animali.

Articolo 13

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali sugli originali o sulle copie dei certificati o documenti ufficiali che devono accompagnare le partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi nei seguenti casi:

a)

per le merci soggette alle prescrizioni in materia di salute degli animali e alle norme per la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, se il periodo di trasbordo:

i)

nell’aeroporto supera i 3 giorni;

ii)

nel porto supera i 30 giorni;

b)

per le merci diverse da quelle di cui alla lettera a), se il periodo di trasbordo supera i 90 giorni.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo sospettino la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, esse effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

Tali controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali nei casi in cui tali certificati o documenti devono accompagnare la partita come previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Se una partita destinata alla spedizione verso paesi terzi supera il periodo temporale di cui al paragrafo 1 e se non è conforme alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero ordinano all’operatore di distruggere la partita o di assicurarsi che essa lasci senza indugio il territorio dell’Unione.

5.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, di identità e fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 delle merci destinate all’immissione sul mercato dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

6.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli di cui all’articolo 19 delle merci destinate a transitare attraverso il territorio dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 14

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Gli operatori si assicurano che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:

i)

nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o

ii)

in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (23).

Articolo 15

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali in base al rischio delle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), se il periodo di trasbordo supera i 3 giorni nell’aeroporto o i 30 giorni nel porto.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché i certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto.

3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita.

4.   I controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.

Articolo 16

Notifica di informazione prima dello scadere del periodo di trasbordo

1.   Per le partite destinate al trasbordo entro i periodi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, l’operatore responsabile delle partite trasmette una notifica, prima dell’arrivo delle partite, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo mediante l’IMSOC o un altro sistema informatico designato dalle autorità competenti a tal fine, indicando:

a)

le informazioni necessarie per l’identificazione e l’ubicazione della partita nell’aeroporto o nel porto;

b)

l’identificazione del mezzo di trasporto;

c)

l’ora stimata di arrivo e di partenza della partita;

d)

la destinazione della partita.

2.   Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente designa un sistema informatico che consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo di:

a)

consultare le informazioni fornite dagli operatori;

b)

verificare per ciascuna spedizione che i periodi di trasbordo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, non siano stati superati.

3.   In aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore responsabile della partita dà notifica alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nell’IMSOC come indicato all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 anche nei seguenti casi:

a)

il periodo di trasbordo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 1, è scaduto; o

b)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informano l’operatore responsabile della partita in merito alla loro decisione di effettuare i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sulla base di un sospetto di non conformità come indicato all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 17

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulle partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   L’operatore responsabile della partita effettua la notifica preventiva dell’arrivo della partita di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come previsto all’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione.

Capo IV

Transito di animali e merci da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione

Sezione 1

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione

Articolo 18

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di animali da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione solo se i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono stati favorevoli.

Articolo 19

Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le merci sono conformi alle prescrizioni applicabili stabilite nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

la partita è stata sottoposta a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero con risultati favorevoli;

c)

la partita è stata sottoposta a controlli fisici al posto di controllo frontaliero nel caso in cui si sospettasse l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

d)

la partita è accompagnata dal DSCE e lascia il posto di controllo frontaliero in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dall’autorità presso il posto di controllo frontaliero;

e)

la partita deve essere trasportata direttamente in regime di sorveglianza doganale, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni, dal posto di controllo frontaliero a una delle destinazioni seguenti:

i)

un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione;

ii)

un deposito riconosciuto;

iii)

una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;

iv)

una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui la partita sia destinata all’approvvigionamento della nave.

Articolo 20

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito presso il posto di controllo frontaliero, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’articolo 19, lettera e), punti da i) a iv):

a)

verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno al luogo di destinazione;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 21

Trasporto di partite verso una nave in uscita dal territorio dell’Unione

1.   Se una partita di merci di cui all’articolo 19 è destinata a una nave in uscita dal territorio dell’Unione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione rilasciano, oltre al DSCE, un certificato ufficiale conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (24) che accompagna la partita alla nave.

2.   Nel caso in cui più partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano consegnate simultaneamente alla stessa nave, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono rilasciare un unico certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 che accompagna tali partite alla nave, a condizione che vi sia indicato il riferimento del DSCE per ogni partita.

Articolo 22

Controlli documentali e controlli fisici di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in transito

1.   Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), sono presentate per il transito presso un posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti di tale posto di controllo frontaliero possono autorizzare il transito di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a condizione che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 eseguono i seguenti controlli in base al rischio:

a)

controlli documentali della dichiarazione firmata di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

controlli fisici delle partite per assicurarsi che siano adeguatamente imballate e trasportate secondo quanto disposto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   Quando sono effettuati controlli ufficiali, le autorità competenti autorizzano il transito delle merci di cui al paragrafo 1 a condizione che le partite:

a)

siano conformi all’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

siano trasportate al punto di uscita dall’Unione in regime di sorveglianza doganale.

4.   L’operatore responsabile delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che durante il loro trasporto verso i depositi e durante il magazzinaggio in tali depositi:

a)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui, rispettivamente, all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti in elenchi stabiliti a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

b)

le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano subire l’infestazione o l’infezione degli organismi nocivi di cui alla lettera a).

Sezione 2

Condizioni per il magazzinaggio di partite in transito in depositi riconosciuti

Articolo 23

Condizioni per il riconoscimento dei depositi

1.   Le autorità competenti procedono al riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito a norma dell’articolo 19.

2.   Le autorità competenti procedono al riconoscimento solo dei depositi di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

i depositi in cui sono immagazzinati prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono conformarsi:

i)

ai requisiti in materia di igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004; o

ii)

alle prescrizioni di cui all’articolo 19, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 142/2011;

b)

devono essere stati autorizzati, approvati o designati dalle autorità doganali in conformità all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

i depositi devono consistere in uno spazio chiuso con le entrate e le uscite soggette al controllo permanente degli operatori;

d)

i depositi devono disporre di locali di magazzinaggio o di refrigerazione che consentano di immagazzinare separatamente le merci di cui al paragrafo 1;

e)

i depositi devono disporre di modalità di registrazione giornaliera di tutte le partite in entrata o in uscita dalle strutture, con indicazione della natura e della quantità delle merci, del nome e dell’indirizzo dei destinatari e con copie dei DSCE e dei certificati che accompagnano le partite; i depositi devono conservare tali dati per un periodo di almeno tre anni;

f)

tutte le merci di cui al paragrafo 1 devono essere identificate mediante etichettatura o per via elettronica con il numero di riferimento del DSCE che accompagna la partita; tali merci non devono essere soggette ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;

g)

i depositi devono disporre della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficace dell’IMSOC;

h)

gli operatori dei depositi forniscono i locali e i mezzi di comunicazione necessari per svolgere efficacemente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell’autorità competente.

3.   Quando i depositi non soddisfano più le prescrizioni stabilite al paragrafo 2, l’autorità competente revoca o sospende temporaneamente il riconoscimento del deposito.

Articolo 24

Trasporto di merci dai depositi

L’operatore responsabile della partita trasporta le partite di merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle seguenti destinazioni:

a)

un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione per dirigersi verso:

i)

una base militare NATO o USA; o

ii)

qualsiasi altra destinazione;

b)

un altro deposito riconosciuto;

c)

una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;

d)

una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui le partite siano destinate all’approvvigionamento della nave;

e)

un luogo in cui le partite sono da smaltire conformemente al titolo I, capo II, del regolamento (CE) n. 1069/2009 (25).

Articolo 25

Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti

Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo di ciascun deposito;

b)

le categorie di merci per cui è riconosciuto.

Articolo 26

Controlli ufficiali nei depositi

1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici nei depositi riconosciuti per verificare la conformità alle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 23.

2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei depositi riconosciuti verificano l’efficacia dei sistemi posti in essere per garantire la tracciabilità delle partite, anche confrontando i quantitativi di merci in entrata e in uscita dai depositi.

3.   Le autorità competenti verificano che le partite spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Quando le partite arrivano al deposito riconosciuto, le autorità competenti:

a)

effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde alle informazioni pertinenti riportate nel DSCE di accompagnamento;

b)

verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), o all’articolo 28, lettera d), siano ancora intatti;

c)

registrano i risultati dei controlli di identità nella parte III del DSCE e comunicano tali informazioni mediante l’IMSOC.

Articolo 27

Obblighi degli operatori ai depositi

1.   L’operatore responsabile della partita informa le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito riconosciuto.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare l’operatore responsabile del deposito riconosciuto dall’obbligo di informare le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito, a condizione che l’operatore sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare le partite dai controlli di identità, a condizione che l’operatore responsabile della partita sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   L’operatore responsabile della partita si assicura che le merci di cui al paragrafo 1 spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 28

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento

L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dal deposito riconosciuto a una delle destinazioni di cui all’articolo 24, lettera a), punto ii), e lettere b) ed e), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

l’operatore responsabile della partita presenta il DSCE mediante l’IMSOC per l’intera partita e vi dichiara il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione; se la partita iniziale è frazionata al deposito, l’operatore responsabile della partita deve presentare il DSCE mediante l’IMSOC per ciascuna parte della partita frazionata e dichiararvi la quantità, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione per la parte pertinente della partita frazionata;

b)

le autorità competenti devono autorizzare lo spostamento e completare il DSCE per:

i)

l’intera partita, o

ii)

singole parti della partita frazionata, a condizione che la somma totale dei quantitativi dichiarati nei DSCE emessi per le singole parti non superi la quantità totale indicata nel DSCE per l’intera partita;

c)

l’operatore responsabile della partita deve garantire che, oltre al DSCE che accompagna la partita, una copia autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 27, paragrafo 4, che ha accompagnato la partita al deposito, prosegua il viaggio con la partita, a meno che una copia elettronica del certificato ufficiale non sia stata caricata nell’IMSOC e verificata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione; se la partita iniziale è frazionata e la copia del certificato ufficiale non è stata caricata nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti rilasciano all’operatore responsabile della partita copie autenticate del certificato ufficiale affinché accompagnino le parti della partita frazionata verso le rispettive destinazioni;

d)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci, in regime di sorveglianza doganale, dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dalle autorità competenti;

e)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci direttamente dal deposito al luogo di destinazione, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data dell’autorizzazione al trasporto.

Articolo 29

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a basi militari NATO o USA e a navi in uscita dall’Unione

L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle destinazioni di cui all’articolo 24, lettera a), punto i), e all’articolo 24, lettere c) e d), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

l’operatore responsabile del deposito dichiara lo spostamento delle merci alle autorità competenti compilando la parte I del certificato ufficiale di cui alla lettera c);

b)

l’autorità competente autorizza lo spostamento delle merci e rilascia all’operatore responsabile della partita un certificato ufficiale finalizzato di cui alla lettera c), che può essere utilizzato per la consegna della partita contenente merci provenienti da più di una partita di origine o categoria di prodotti;

c)

l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione;

d)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci in regime di sorveglianza doganale;

e)

l’operatore responsabile della partita trasporta le merci dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto che sono stati sigillati sotto la supervisione delle autorità competenti.

Articolo 30

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti di un deposito che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito dal deposito, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’articolo 24:

a)

verificano con le autorità competenti nei luoghi di destinazione se la partita sia arrivata o meno;

b)

informano le autorità doganali del mancato arrivo delle partite;

c)

avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 31

Monitoraggio della consegna di merci a una nave in uscita dal territorio dell’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito notificano mediante l’IMSOC la spedizione delle partite di merci di cui all’articolo 19 e all’articolo 23, paragrafo 1, e il loro luogo di destinazione all’autorità competente del porto di destinazione.

2.   L’operatore può scaricare le partite di merci di cui all’articolo 19 e all’articolo 23, paragrafo 1, nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.

3.   Una volta completata la consegna a bordo della nave delle partite di merci di cui al paragrafo 1, l’autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave conferma la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito:

a)

controfirmando il certificato ufficiale di cui all’articolo 29, lettera c), o

b)

utilizzando mezzi elettronici, compreso mediante l’IMSOC o i sistemi nazionali esistenti.

4.   Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna della partita alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce, entro un periodo di 15 giorni dalla data di consegna della partita, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito.

5.   L’autorità competente del porto di destinazione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o l’autorità competente del deposito verificano che la conferma della consegna di cui al paragrafo 3 sia registrata nell’IMSOC o che i documenti controfirmati di cui al paragrafo 3, lettera a), siano restituiti alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o all’autorità competente del deposito.

Sezione 3

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione

Articolo 32

Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione

1.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti del posto di controllo frontaliero.

2.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

Articolo 33

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di cui all’articolo 29, lettera c), che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 registrano i risultati di tali controlli nell’IMSOC.

Sezione 4

Deroghe per le partite in transito

Articolo 34

Transito di determinati animali e determinate merci

1.   In deroga agli articoli 18 e 19, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione possono autorizzare il transito delle partite seguenti attraverso il territorio dell’Unione, purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2:

a)

transito su strada attraverso la Lituania di partite di bovini destinati all’allevamento e alla produzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e spedite a una destinazione al di fuori dell’Unione, in entrata e in uscita dai posti di controllo frontalieri designati della Lituania;

b)

transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di animali di acquacoltura, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;

c)

transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo;

d)

transito su strada o ferrovia di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame tra posti di controllo frontalieri in Lituania, provenienti dalla Bielorussia e destinate alla regione russa di Kaliningrad;

e)

transito su strada attraverso la Croazia di partite di animali di acquacoltura, prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, che entrano al posto di controllo frontaliero stradale di Nova Sela ed escono dal posto di controllo frontaliero portuale di Ploče.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione:

i)

effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici per le partite di animali come indicato all’articolo 18;

ii)

effettuano controlli documentali e controlli di identità per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi come indicato all’articolo 19;

iii)

appongono sui certificati ufficiali che accompagnano le partite destinate al paese terzo di destinazione la dicitura «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE»;

iv)

conservano le copie o gli equivalenti in formato elettronico dei certificati di cui al punto iii) presso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione;

v)

sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto che trasportano le partite;

b)

l’operatore responsabile della partita si assicura che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale, senza essere scaricate, direttamente al posto di controllo frontaliero in cui le partite devono lasciare il territorio dell’Unione;

c)

le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione:

i)

effettuano un controllo di identità per confermare che la partita oggetto del DSCE di accompagnamento lasci effettivamente il territorio dell’Unione. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;

ii)

registrano nell’IMSOC i risultati dei controlli ufficiali di cui al punto i);

d)

le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli in base al rischio per assicurarsi che il numero delle partite e le quantità di animali e merci in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano al numero e alle quantità in entrata nel territorio dell’Unione.

Articolo 35

Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione

1.   I prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi destinati a una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione sono presentati dall’operatore responsabile della partita per i controlli ufficiali alla base militare NATO o USA indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

2.   L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettua un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, essa verifica che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’articolo 19, lettera d), e all’articolo 29, lettera e), siano ancora intatti. L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA registra nell’IMSOC i risultati di tali controlli.

Articolo 36

Transito di merci di cui sia rifiutata l’entrata in un paese terzo dopo il transito attraverso l’Unione

1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione possono autorizzare l’ulteriore transito attraverso il territorio dell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

un paese terzo abbia rifiutato l’entrata della partita di merci immediatamente dopo il suo transito attraverso l’Unione o i sigilli apposti dalle autorità competenti di cui all’articolo 19, lettera d), all’articolo 28, lettera d), o all’articolo 29, lettera e), sul veicolo o sul contenitore di trasporto siano ancora intatti;

b)

la partita sia conforme alle norme stabilite all’articolo 19, lettere a), b) e c).

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione risigillano la partita dopo i controlli di cui all’articolo 19, lettere b) e c).

3.   Gli operatori trasportano la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni:

a)

il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o

b)

il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.

Capo V

Transito di animali e merci da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione e attraverso il territorio di un paese terzo

Articolo 37

Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si assicurano che le partite di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo, siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.

2.   Gli operatori responsabili delle partite di cui al paragrafo 1, che sono transitate attraverso il territorio di un paese terzo, presentano le partite, quando queste sono reintrodotte nel territorio dell’Unione:

a)

alle autorità competenti di un posto di controllo frontaliero designato per qualsiasi categoria di animali e merci di cui al paragrafo 1; o

b)

in un luogo indicato dalle autorità competenti di cui alla lettera a), che si trova in prossimità del posto di controllo frontaliero.

3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione:

a)

effettuano un controllo documentale per verificare l’origine degli animali e delle merci incluse nella partita;

b)

se previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, verificano la situazione zoosanitaria dei paesi terzi attraverso i quali le partite sono transitate e i pertinenti certificati e documenti ufficiali che accompagnano la partita;

c)

se previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, effettuano un controllo di identità per verificare che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti.

4.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione effettuano inoltre controlli di identità e controlli fisici, oltre a quelli previsti al paragrafo 3.

5.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le partite di animali che si spostano da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione e attraversano il territorio di un paese terzo, al punto di uscita dal territorio dell’Unione.

6.   L’autorità competente al punto di uscita dall’Unione:

a)

effettua i controlli ove previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.

b)

appone sul certificato ufficiale che accompagna la partita la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA PARTI DIVERSE DELL’UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO [nome del paese terzo]».

Articolo 38

Corridoio di Neum

1.   Quando le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provengono dal territorio della Croazia per il transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina lungo il corridoio di Neum, e prima che tali partite lascino il territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:

a)

sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto prima che la partita transiti nel corridoio di Neum;

b)

registrano la data e l’ora di partenza dei veicoli che trasportano le partite.

2.   Quando le partite di cui al paragrafo 1 rientrano nel territorio della Croazia ai punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:

a)

verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;

b)

registrano la data e l’ora di arrivo dei veicoli che trasportano le partite.

3.   Le autorità competenti della Croazia adottano misure opportune in conformità all’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 se:

a)

il sigillo di cui al paragrafo 1 è stato infranto durante il transito attraverso il corridoio di Neum; o

b)

il tempo di transito supera il tempo necessario per viaggiare tra i punti di entrata di Klek e Zaton Doli.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 39

Abrogazioni

Le decisioni 2000/208/CE e 2000/571/CE e la decisione di esecuzione 2011/215/UE sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 40

Modifiche della decisione 2007/777/CE

La decisione 2007/777/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 6 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 41

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

al paragrafo 2, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

3)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 43

Modifiche del regolamento (CE) n. 119/2009

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 44

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 12 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono soppresse;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

3)

l’articolo 17 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 45

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

all’articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 46

Modifiche del regolamento (UE) n. 142/2011

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 29 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 47

Modifiche del regolamento (UE) n. 28/2012

Il regolamento (UE) n. 28/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

2)

l’articolo 5 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 48

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

2)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 49

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(9)  Decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d’applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 20).

(10)  Decisione 2000/571/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14).

(11)  Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).

(12)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(13)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(15)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

(20)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(21)  Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 (Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  http://www.edqm.eu (ultima edizione).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme relative al rilascio dei certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento della nave o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, o a una base militare NATO o USA (Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/99


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2125 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l’altro, il quadro per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell’Unione da paesi terzi per verificare la conformità alla normativa dell’Unione al fine di proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali e, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche l’ambiente.

(2)

Il materiale da imballaggio in legno, che può accompagnare oggetti di qualsiasi tipo, è noto come fonte di introduzione e diffusione di organismi nocivi per le piante. Le forme di materiale da imballaggio in legno che possono fungere da via d’accesso di organismi nocivi determinando un rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante nell’Unione comprendono, tra l’altro, casse, cassette, gabbie, tamburi e bobine/rocchetti per cavi, palette di carico, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo. I volumi di materiale da imballaggio in legno che entrano nel territorio dell’Unione con mezzi di trasporto sono ingenti.

(3)

Gli articoli 43 e 96 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono specifiche condizioni d’importazione per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno. L’articolo 77, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici intesi a verificare la conformità del materiale da imballaggio in legno a tali prescrizioni, nei luoghi indicati all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e sulle misure da adottare nei casi di non conformità.

(4)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli sul materiale da imballaggio in legno che entra nel territorio dell’Unione e di evitare qualsiasi rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi per le piante, è opportuno adottare norme volte a integrare quelle presenti nel regolamento (UE) 2017/625, relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, e misure da adottare nei casi di non conformità.

(5)

Le specifiche condizioni d’importazione per il materiale da imballaggio in legno di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applicano al materiale oggetto delle esenzioni previste dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)». Tale materiale dovrebbe pertanto essere escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)

Al fine di individuare le partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno del tipo che potrebbe presentare il rischio fitosanitario più elevato per il territorio dell’Unione e che di conseguenza dovrebbe essere soggetto a controlli ufficiali specifici, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri stabiliscano un piano di monitoraggio che preveda un approccio basato sul rischio.

(7)

In base a tale piano di monitoraggio le autorità competenti dovrebbero selezionare le partite di materiale da imballaggio in legno per l’esecuzione dei controlli ufficiali specifici. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alle autorità doganali, ove necessario, ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali specifici da parte delle autorità competenti, di trattenere le partite selezionate in cui è presente materiale da imballaggio in legno fino al completamento dei controlli ufficiali specifici.

(8)

Il materiale da imballaggio in legno non è compreso negli elenchi di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

(9)

L’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di specificare i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci non soggette a controlli ai posti di controllo frontalieri.

(10)

Affinché possano pianificare ed eseguire in modo efficace controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno, è opportuno che le autorità competenti possano chiedere agli operatori di informarle con un ragionevole anticipo dell’arrivo di partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

(11)

Unitamente alle norme relative ai controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno stabilite nel presente regolamento, dovrebbe pertanto essere prevista la possibilità per le autorità competenti di chiedere agli operatori di notificare loro in anticipo l’arrivo di dette partite. Per tali notifiche può essere utilizzato il sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), istituito e gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificarne l’arrivo attraverso l’IMSOC, attraverso i sistemi informatici nazionali esistenti o in un altro modo convenuto dall’autorità competente, con un ragionevole anticipo specificato dalle autorità competenti.

(12)

Per registrare nell’IMSOC i risultati dei controlli ufficiali specifici dovrebbe essere usato il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625. I risultati registrati dei controlli ufficiali forniranno una panoramica della situazione relativa ai controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno effettuati negli Stati membri, che servirà da base per ulteriori azioni volte a proteggere il territorio dell’Unione dalla diffusione di organismi nocivi per le piante.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatte salve le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(14)

Qualora l’autorità competente decida di rinviare il materiale da imballaggio in legno non conforme a una destinazione al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, per evitare qualsiasi rischio di introduzione o di diffusione nell’Unione di organismi nocivi il materiale da imballaggio in legno non conforme dovrebbe rimanere in regime di sorveglianza doganale ufficiale finché non lascia il territorio dell’Unione.

(15)

Qualora, nel corso dei controlli fisici presso il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione, venga rilevato materiale da imballaggio in legno non conforme, tale materiale dovrebbe essere immediatamente distrutto, dato il rischio più elevato di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che non può essere evitato con mezzi meno efficaci.

(16)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno o di prodotti in legno (esclusi i prodotti in carta) destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di un prodotto che entra nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo («materiale da imballaggio in legno») e le misure da adottare in caso di non conformità.

2.   Il presente regolamento stabilisce anche i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di alcune partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

3.   Il presente regolamento non si applica al materiale da imballaggio in legno di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le esenzioni previste in base alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)».

Articolo 2

Piano di monitoraggio

Le autorità competenti elaborano un piano di monitoraggio del materiale da imballaggio in legno in base a un’analisi del rischio tenendo conto almeno di quanto segue:

a)

il numero e i risultati dei controlli ufficiali specifici condotti negli anni precedenti sul materiale da imballaggio in legno dalle autorità competenti in base alle informazioni provenienti dal sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC);

b)

i precedenti di conformità del paese terzo, dell’esportatore o dell’operatore responsabile delle partite al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento;

c)

se disponibili, le informazioni provenienti dalle autorità doganali e da altre fonti circa il numero partite che entrano nell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno e il paese di origine della partita.

Articolo 3

Notifica delle partite

Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificare, attraverso l’IMSOC, attraverso i sistemi informatici nazionali esistenti o in un altro modo convenuto dall’autorità competente, con un ragionevole anticipo specificato dalle autorità competenti, l’arrivo delle partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

Articolo 4

Controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno

1.   Le autorità competenti selezionano per i controlli fisici le partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno in base:

a)

al piano di monitoraggio di cui all’articolo 2;

b)

ove applicabile, alle informazioni fornite nelle notifiche di cui all’articolo 3; e

c)

alle altre informazioni pertinenti a loro disposizione.

2.   Le autorità competenti effettuano i controlli fisici delle partite che sono state selezionate in conformità al paragrafo 1 al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni d’importazione stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   Se ritenuto necessario ai fini dei controlli fisici conformemente al paragrafo 2 e per la durata di tali controlli, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di trattenere le partite selezionate in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

4.   Durante lo svolgimento dei controlli ufficiali specifici, le autorità competenti hanno accesso all’intera partita, in modo tale che i controlli fisici di cui al paragrafo 2 possano essere eseguiti sulla totalità del materiale da imballaggio in legno presente nella partita.

5.   Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, l’autorità competente presenta alle autorità doganali i risultati dei controlli sulla partita sottoposta al blocco.

6.   Se i controlli fisici non possono essere completati entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi al fine di completare i controlli.

In tal caso, se tecnicamente possibile, l’autorità doganale può svincolare la partita se l’operatore responsabile della partita separa il materiale da imballaggio in legno dalla partita stessa.

7.   Una partita che è stata trattenuta dalle autorità doganali a norma del paragrafo 3 è svincolata se, entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco, le autorità competenti non hanno presentato i risultati dei controlli in conformità al paragrafo 5 o non hanno chiesto alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi in conformità al paragrafo 6.

Articolo 5

Comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali specifici

1.   Dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici conformemente all’articolo 4, le autorità competenti:

a)

compilano il documento sanitario comune di entrata (DSCE) indicando i risultati dei controlli ufficiali specifici conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

trasmettono i risultati dei controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno direttamente all’IMSOC o attraverso i sistemi nazionali esistenti; e

c)

notificano l’operatore responsabile delle partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno e le autorità doganali in merito ai risultati dei controlli ufficiali specifici.

2.   Qualora l’operatore responsabile della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno riceva dalle autorità competenti la notifica dei risultati dei controlli ufficiali specifici mediante un DSCE, l’operatore fornisce il numero di riferimento del DSCE quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013, di qualsiasi dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali per tale partita.

Articolo 6

Misure da adottare nei casi di non conformità

1.   Le autorità doganali ordinano, in conformità all’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, la distruzione, il rinvio o il trattamento speciale del materiale da imballaggio in legno non conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031.

Qualora tuttavia tale materiale da imballaggio in legno non conforme sia stato rilevato nel corso dei controlli fisici in conformità all’articolo 4 al punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione della partita, come indicati all’articolo 44, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti ordinano all’operatore interessato di distruggere il materiale da imballaggio in legno senza indugio. Prima e durante la distruzione, il materiale da imballaggio in legno è manipolato in modo tale da prevenire la diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione come definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   Qualora le autorità competenti decidano di ordinare all’operatore responsabile della partita di rinviare il materiale da imballaggio in legno non conforme al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno rimane in regime di sorveglianza doganale ufficiale, conformemente al regime doganale appropriato, finché il materiale da imballaggio in legno non conforme non lascia il territorio dell’Unione.

Articolo 7

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/104


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettera h) e l’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci che entrano nell’Unione e misure in caso di non conformità.

(2)

Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci delle partite di selvaggina di pelo con la pelle introdotte nell’Unione, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di controlli in base alle quali i controlli fisici sono completati nello stabilimento di destinazione, in quanto ai posti di controllo frontalieri non è possibile eseguire controlli fisici e campionamento completi.

(3)

Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci dei prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente nei porti dell’Unione, è opportuno consentire che i controlli ufficiali siano eseguiti nei porti designati dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2).

(4)

L’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per gli animali e le merci cui all’articolo 48, lettera h), di tale regolamento, che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata.

(5)

Qualora i controlli ufficiali non siano eseguiti ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che l’ingresso nell’Unione di tali animali e merci non comporti rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante.

(6)

Nel caso del tonno congelato che comporta un basso rischio o che non comporta alcun rischio specifico in conformità all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali possono essere eseguiti nello stabilimento di trasformazione di destinazione, che deve essere riconosciuto dalle autorità doganali per la custodia temporanea di merci non unionali in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Nel caso dei prodotti della pesca che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico in conformità all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell’Unione dopo essere stati scaricati in paesi terzi, come indicato all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4), è opportuno adottare misure in caso di sospetta non conformità.

(8)

Gli animali e le merci che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi comportano un basso rischio, in quanto tali animali e merci non sono immessi in commercio al di fuori di dette isole o detti territori. È opportuno stabilire adeguate prescrizioni in materia di controllo ufficiale e misure per garantire che tali animali e merci non siano immessi in commercio al di fuori di dette isole o detti territori.

(9)

Al fine di razionalizzare e semplificare l’applicazione del quadro legislativo, le norme in merito ai controlli ufficiali di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), e all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere adottate unitamente alle norme in merito ai controlli ufficiali su altre categorie di merci elencate all’articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento.

(10)

Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(11)

Dato che il presente regolamento stabilisce norme oggetto della decisione 94/641/CE della Commissione (5) e della decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione (6), è opportuno abrogare tali atti giuridici.

(12)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci e le misure da adottare in caso di non conformità. Esso disciplina i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e merci sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui tale esenzione è giustificata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

2)

«prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

3)

«tonno congelato»: il tonno mantenuto conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, capitolo VII, sezione VIII, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Selvaggina di pelo con la pelle

1.   L’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione può consentire la spedizione delle partite di selvaggina di pelo con la pelle allo stabilimento nel luogo di destinazione, senza completare i controlli fisici, se le partite sono spedite in veicoli o contenitori in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato [20190628-026] della Commissione (8).

2.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa l’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione circa la necessità di completare i controlli fisici, in particolare i controlli sanitari e le prove di laboratorio.

3.   L’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione informa l’autorità competente di cui al paragrafo 1 circa i risultati dei controlli fisici indicati al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti della pesca freschi sbarcati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri

I prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché siano eseguiti dalle autorità competenti nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 5

Tonno congelato sbarcato da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri

Gli Stati membri possono eseguire, nello stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, i controlli ufficiali del tonno congelato che non è ancora stato decapitato né eviscerato e che è stato sbarcato da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, alle seguenti condizioni:

a)

i controlli ufficiali siano eseguiti dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero più vicino;

b)

lo stabilimento di trasformazione di destinazione sia riconosciuto dalle autorità doganali per la custodia temporanea di merci non unionali conformemente all’articolo 147, paragrafo 1, e all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

il tonno congelato sia spedito dalla nave allo stabilimento di trasformazione di destinazione in veicoli o contenitori di trasporto sigillati, sotto la vigilanza dell’autorità competente che esegue i controlli ufficiali e nell’ambito del pertinente regime doganale conformemente agli articoli 134, 135, 140, 141 e all’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;

d)

prima dell’arrivo della partita nei porti dell’Unione designati, l’operatore responsabile della partita abbia notificato all’autorità competente di cui alla lettera a) del presente articolo l’arrivo della partita trasmettendo nell’IMSOC un documento sanitario comune di entrata (DSCE) compilato, come indicato all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 6

Prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi

1.   Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di entrare nell’Unione con un mezzo di trasporto diverso, come indicato all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, sono sottoposti a controlli documentali dall’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione.

2.   Le partite di cui al paragrafo 1 possono essere esentate dai controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, a condizione che siano conformi alle condizioni stabilite all’articolo 72 del regolamento (UE) 2019/627.

3.   In caso di non conformità, riscontrata o sospetta, alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione esegue, oltre ai controlli documentali, controlli di identità e fisici sulle partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

1.   I prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati delle isole greche di Rodi, Mitilene e Iraklion (Creta), per l’uso locale nell’isola greca del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

2.   Gli animali, i prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, per l’uso locale nei dipartimenti francesi d’oltremare del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Articolo 8

Controlli ufficiali specifici sulle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

1.   Le partite di cui all’articolo 7 sono soggette, per ciascun punto di entrata autorizzato, ai controlli in conformità all’allegato I.

2.   Ciascun punto di entrata autorizzato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente, che dispone:

a)

di veterinari ufficiali responsabili dell’adozione di decisioni sulle partite conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e,

b)

se ritenuto necessario dall’autorità competente, del personale di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, formato a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione (9).

3.   L’autorità competente dei punti di entrata autorizzati nelle isole greche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, si assicura che, per ciascun punto di entrata autorizzato, siano disponibili il personale e le risorse per eseguire i controlli ufficiali sulle partite di merci di cui all’articolo 7, paragrafo 1, per le quali il punto di entrata è autorizzato.

4.   Ciascun punto di entrata autorizzato nei dipartimenti francesi d’oltremare di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono dotati di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessari ad eseguire i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per le quali il punto di entrata è autorizzato.

Articolo 9

Responsabilità degli operatori riguardo alle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

L’operatore responsabile delle partite di cui all’articolo 7:

a)

notifica all’autorità competente del punto di entrata autorizzato l’arrivo della partita presentando un DSCE compilato nell’IMSOC prima dell’arrivo della partita al punto di entrata autorizzato;

b)

tiene un registro approvato dall’autorità competente del punto di entrata autorizzato indicante, ove applicabile, le quantità di animali, prodotti di origine animale e prodotti compositi da immettere in commercio nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;

c)

informa gli acquirenti che:

i)

i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;

ii)

in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera c), punto i);

d)

nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, informa gli acquirenti che:

i)

gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all’allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;

ii)

in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera d), punto i).

Articolo 10

Abrogazioni

1.   La decisione 94/641/CE e la decisione di esecuzione 2012/44/UE sono abrogate con effetto dal 14 dicembre 2019.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(5)  Decisione 94/641/CE della Commissione, dell’8 settembre 1994, che stabilisce le norme relative ai controlli veterinari dei prodotti provenienti da paesi terzi ed introdotti in talune isole greche (GU L 248 del 23.9.1994, pag. 26).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 14).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4 ottobre 2019, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, del venerdì 8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO I

Controlli ufficiali specifici sulle merci che entrano nell’Unione attraverso i punti di entrata autorizzati di talune isole greche e di determinati territori francesi

1.   

L’autorità competente si assicura che tutti i dati relativi ai prodotti di origine animale e ai prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche tutti i dati relativi agli animali, presentati per l’immissione in commercio, siano inseriti nell’IMSOC.

2.   

L’autorità competente controlla:

a)

i certificati e i documenti di accompagnamento;

b)

l’identità dei prodotti di origine animale e dei prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche l’identità degli animali;

c)

l’imballaggio e le indicazioni su di esso apposte;

d)

la qualità e lo stato di conservazione delle merci;

e)

le condizioni di trasporto e, qualora si tratti di trasporto frigorifero, la temperatura del mezzo di trasporto e la temperatura interna delle merci;

f)

l’eventuale presenza di alterazioni nelle merci.

3.   

L’autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.

4.   

Nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l’autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all’allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.

5.   

L’autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all’accoglienza/al deposito delle partite da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute pubblica e che tali partite non siano rispedite in altre parti del territorio dell’Unione.

6.   

Nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l’autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all’accoglienza degli animali da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute animale e che tali animali e i prodotti da essi derivati non siano rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.


ALLEGATO II

Tavole di concordanza di cui all’articolo 10, paragrafo 2

1.   Decisione 94/641/CE

Decisione 94/641/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3, primo trattino

Articolo 3, secondo trattino

Articolo 3, terzo trattino

Articolo 3, quarto trattino

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Allegato I

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 2

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, lettera a)

Articolo 9, lettera b)

Articolo 9, lettera c)

Articolo 9, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 1

__

__

__

Articolo 7

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 5

2.   Decisione di esecuzione 2012/44/UE

Decisione di esecuzione 2012/44/UE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Allegato

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, lettera a)

__

Articolo 9, lettera b)

Articolo 9, lettere c) e d)

Articolo 9, lettere e) ed f)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punti 3 e 4

Allegato I, punti 5 e 6

__

__

__

__

Articolo 7


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/111


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2127 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 149, paragrafo 2, e l’articolo 165, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 abroga le direttive 91/496/CEE (2) e 97/78/CE (3) del Consiglio con effetto dal 14 dicembre 2019. Esso modifica inoltre il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per abrogare la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (5).

(3)

Al fine di evitare lacune legislative in attesa dell’adozione di atti di esecuzione e delegati che riguardano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da determinare a cura della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2000/29/CE, tale data anteriore deve essere successiva alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto delegato che disciplina i controlli ufficiali presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2020. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2020.

(5)

A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto di esecuzione che disciplina la frequenza dei controlli di identità e fisici all’entrata nell’Unione di animali e merci. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2022. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2022.

(6)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato inoltre adottato un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di animali e merci da sottoporre a controlli ufficiali sistematici al loro ingresso nell’Unione. Con il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (6), i prodotti compositi sono stati aggiunti alle categorie che devono figurare in tale elenco. Tuttavia le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Le prescrizioni vigenti per i prodotti compositi continueranno ad applicarsi fino al 20 aprile 2021. Sono pertanto necessarie misure transitorie riguardo alle disposizioni della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 in relazione ai prodotti compositi.

(7)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti di esecuzione che disciplinano, rispettivamente, la fissazione di un elenco di merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata nell’Unione e il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE). Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(8)

A norma dell’articolo 48 e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti delegati che disciplinano le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e la fissazione di norme specifiche sul transito e il trasbordo. Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.

(10)

Poiché le norme fissate nel presente atto sono interconnesse e si applicheranno insieme, è opportuno che siano stabilite in un unico atto anziché in atti diversi con numerosi riferimenti incrociati e il rischio di duplicazione.

(11)

Dal momento che il regolamento (UE) 2017/625 e i regolamenti delegati e di esecuzione di cui sopra si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1.

all’articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 48, all’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 13 dicembre 2019.

 

Le disposizioni pertinenti della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, riguardanti i prodotti compositi, continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti, fino al 20 aprile 2021.»;

2.

all’articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. In relazione alle questioni disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, l’articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l’articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2019, invece delle disposizioni pertinenti di tale direttiva, che cessa di essere applicabile a decorrere dalla stessa data.

 

Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2020.

 

Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’articolo 54, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2022.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(4)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(5)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/114


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2128 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 77, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 90, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme cui le autorità competenti degli Stati membri devono attenersi nell’esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificarne la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce le norme per i controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono immagazzinate in depositi ubicati nel territorio dell’Unione e devono essere consegnate a una base militare della NATO o degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione o in un paese terzo oppure a una nave in uscita dall’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce in particolare che tali partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti devono essere accompagnate da un certificato ufficiale quando escono dal deposito.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 prevede inoltre che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che sono destinate a una nave in uscita dall’Unione debbano essere accompagnate da un certificato ufficiale quando vengono trasportate dal posto di controllo frontaliero alla nave.

(5)

Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno stabilire un modello unico di certificato ufficiale per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che devono essere consegnate a navi in uscita dall’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo.

(6)

Il contenuto delle partite viene spesso formato nei depositi. Tali partite possono essere costituite da merci provenienti da varie partite di diverse origini o categorie di prodotti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi è opportuno utilizzare un unico certificato ufficiale per le merci delle partite nuovamente costituite. La tracciabilità delle merci dovrebbe essere garantita indicando nel certificato ufficiale il numero del documento sanitario comune di entrata (DSCE) che accompagna le partite da cui provengono originariamente le merci.

(7)

Il certificato ufficiale può essere rilasciato dalle autorità competenti in formato cartaceo o elettronico. È quindi opportuno stabilire prescrizioni relative al rilascio del certificato ufficiale in entrambi i casi.

(8)

Per coerenza, le norme che si applicano al rilascio di certificati elettronici e all’uso di una firma elettronica per i certificati ufficiali stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (3) dovrebbero applicarsi anche al modello di certificato ufficiale riportato nel presente regolamento.

(9)

I modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, che è stato istituito dalle decisioni 2003/623/CE (4) e 2004/292/CE (5) della Commissione per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell’Unione e nei depositi doganali e consentire la comunicazione elettronica tra le parti coinvolte. Il formato del modello di certificato riportato nel presente regolamento e le note sulla sua compilazione dovrebbero di conseguenza essere adeguati al sistema TRACES.

(10)

A norma dell’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Il modello di certificato ufficiale figurante nel presente regolamento dovrebbe pertanto essere adeguato all’IMSOC.

(11)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione di «deposito» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.

Articolo 2

Modello di certificato ufficiale

1.   Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 29, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, il modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte I, del presente regolamento è utilizzato per la certificazione ufficiale delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti, che sono consegnate:

a)

a navi in uscita dal territorio dell’Unione e sono destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, oppure

b)

da un deposito ubicato nel territorio dell’Unione a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell’Unione o in un paese terzo.

Il certificato ufficiale può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico utilizzando il sistema IMSOC.

2.   Se il contenuto della partita viene formato in un deposito ed è costituito da prodotti di diverse origini o categorie di prodotti, per tale partita può essere rilasciato un unico certificato ufficiale di accompagnamento.

Articolo 3

Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC

I certificati ufficiali che non sono presentati con il sistema IMSOC rispettano le seguenti prescrizioni:

1.

oltre alla firma del certificatore, il certificato ufficiale reca un timbro ufficiale. La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo stampato;

2.

se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni non pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure sono soppresse completamente dal certificato;

3.

il certificato ufficiale è costituito da:

a)

un unico foglio, o

b)

diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario, o

c)

una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza;

4.

se il certificato ufficiale è costituito da una sequenza di pagine, ogni pagina deve indicare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

5.

il certificato ufficiale è rilasciato prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.

Articolo 4

Prescrizioni relative ai certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC e all’uso della firma elettronica

1.   I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale riportato nell’allegato, parte 1, del presente regolamento.

2.   Il certificato ufficiale è presentato con il sistema IMSOC prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.

3.   I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC rispettano le prescrizioni relative al rilascio dei certificati ufficiali elettronici e all’uso della firma elettronica stabilite all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Articolo 5

Note sulla compilazione dei certificati ufficiali

Il certificato ufficiale è compilato facendo riferimento alle note contenute nell’allegato, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e trasporto successivo, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011 e (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce le norme di funzionamento del sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e i suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(4)  Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

(5)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


ALLEGATO

PARTE 1

Modello di certificato ufficiale che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono consegnate a navi in uscita dall’Unione oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti

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Image 8

PARTE 2

Note sulla compilazione del modello di certificato ufficiale

Aspetti generali

Per selezionare un’opzione, apporre un segno di spunta o una crocetta (X) nella casella pertinente.

Il «codice ISO» si riferisce al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).

Se in una casella è possibile scegliere una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato ufficiale compariranno solo tali opzioni.

Parte I: Informazioni dettagliate sulla partita spedita

Casella I.1.

Posto di controllo frontaliero/Autorità competente: indicare, a seconda dei casi, il nome del posto di controllo frontaliero (PCF) o dell’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale e il relativo numero di riferimento TRACES.

Casella I.2.

Numero di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale conformemente alla classificazione del proprio paese. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.

Casella I.2.a.

Numero di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non va compilata se il certificato non è presentato con il sistema IMSOC.

Casella I.3.

Speditore: in caso di spedizione da un deposito, indicare il nome e l’indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, numero di registrazione/riconoscimento, se del caso) del deposito da cui la partita è spedita. Questa casella non va compilata se la partita è spedita direttamente da un posto di controllo frontaliero.

Casella I.4.

Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, numero di registrazione/riconoscimento, se del caso) della persona fisica o giuridica che è responsabile nell’Unione della consegna della partita nel luogo di destinazione.

Casella I.5.

Luogo di destinazione (nave): indicare il nome della nave cui la partita è destinata, il numero IMO, il nome del porto, il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione delle merci. Questa casella non va compilata se il certificato ufficiale è rilasciato per la consegna della partita a una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione o in un paese terzo.

Casella I.6.

Luogo di destinazione (base militare della NATO/degli Stati Uniti): indicare il nome della base militare della NATO/degli Stati Uniti di destinazione situata nel territorio dell’Unione e il nome e il codice ISO dello Stato membro in cui è situata la base militare della NATO/degli Stati Uniti di destinazione.

Se la destinazione è una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata in un paese terzo, in questa casella deve essere indicato solo il posto di controllo frontaliero di uscita dall’Unione.

La casella non va compilata se il certificato ufficiale è rilasciato per la consegna a navi in uscita dall’Unione.

Casella I.7.

Mezzo di trasporto

Numero/i di identificazione: per il trasporto aereo, indicare il numero di volo; per il trasporto marittimo, il nome della nave; per il trasporto ferroviario, il numero del treno e del vagone; per il trasporto stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio. Per le partite containerizzate la targa del rimorchio non è obbligatoria se è stato indicato il numero del container.

In caso di trasporto in traghetto, indicare l’identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio nonché il nome della nave traghetto prevista.

Numero del container:

indicare i numeri corrispondenti, se del caso. Il numero del container deve essere indicato se le merci sono trasportate in container chiusi.

Numero del sigillo:

indicare unicamente il numero del sigillo ufficiale. Un sigillo è ufficiale se è apposto su un container, autocarro o vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

Casella I.8.

Descrizione delle merci

Descrizione delle merci e del tipo di prodotto: indicare il codice pertinente della nomenclatura combinata (NC) e il titolo di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2).

Paese di origine: indicare il paese di origine delle merci.

Riferimento del DSCE di origine: indicare il riferimento del DSCE per la partita da cui proviene il numero pertinente di casse del prodotto.

Le informazioni di questa casella possono essere fornite anche in un documento giustificativo allegato al certificato ufficiale. In tal caso deve essere compilata la casella «Documento giustificativo», indicando il numero di riferimento del documento giustificativo.

Casella I.9.

Numero totale di colli: indicare il numero di casse o colli di merci. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

Casella I.10.

Peso netto totale in kg: è pari alla massa delle merci senza i contenitori immediati o l’imballaggio.

Casella I.11.

Data e ora di partenza: indicare la data e l’ora della partenza prevista dei mezzi di trasporto dal posto di controllo frontaliero o dal deposito.

Parte II: Dichiarazione

Questa parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o da un ispettore ufficiale dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o nel deposito.

Parte III: Conferma dell’arrivo della partita

Questa parte deve essere compilata:

nel caso in cui la destinazione sia una nave in uscita dall’Unione: dall’autorità competente del porto di destinazione o dal rappresentante ufficiale del comandante della nave;

nel caso in cui la destinazione sia una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata nel territorio dell’Unione: dall’autorità competente responsabile dei controlli presso la base militare della NATO/degli Stati Uniti;

nel caso in cui la destinazione sia una base militare della NATO/degli Stati Uniti situata in un paese terzo: dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di uscita.


(1)  L’elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all’indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/122


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2129 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

(2)

L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento. Le frequenze relative ai controlli di identità e ai controlli fisici dovrebbero pertanto essere stabilite in funzione del rischio che ciascun animale, merce o categoria di animali o merci costituisce per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, per il benessere degli animali o, relativamente agli organismi geneticamente modificati, anche per l’ambiente.

(3)

Al fine di garantire che le frequenze dei controlli fisici previste a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite per i controlli fisici, nel presente regolamento siano stabilite disposizioni finalizzate ad utilizzare il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Le frequenze stabilite in conformità al presente regolamento dovrebbero essere applicabili agli animali e alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinati all’immissione in commercio. La frequenza dei controlli fisici eseguiti ai posti di controllo frontalieri per accertare la conformità al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe tuttavia essere determinata in conformità all’articolo 45, paragrafo 5, di tale regolamento.

(5)

La direttiva 91/496/CEE del Consiglio (3) fissa le norme relative all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione. L’articolo 4 di tale direttiva dispone che ciascuna partita di animali dovrebbe essere sottoposta a controlli di identità e a controlli fisici.

(6)

La direttiva 91/496/CEE è abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019. Tenendo conto del rischio che alcune categorie di animali costituiscono per la salute dell’uomo o degli animali e per il benessere degli animali, è opportuno che continuino ad applicarsi agli animali che entrano nell’Unione in provenienza da paesi terzi le stesse frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui alla direttiva 91/496/CEE o stabilite in base alla stessa.

(7)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, i controlli di identità e i controlli fisici dovrebbero essere eseguiti in modo tale che l’operatore responsabile della partita non possa prevedere se una determinata partita sarà sottoposta a controlli fisici.

(8)

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate sui controlli di identità per le merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, in base al fatto che la partita sia soggetta o meno a controlli fisici.

(9)

I criteri di base volti a determinare le frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia e sui prodotti compositi dovrebbero essere stabiliti tenendo conto delle informazioni relative ai rischi associati alle categorie di animali o merci e delle valutazioni scientifiche disponibili.

(10)

Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, dei risultati dei controlli eseguiti dagli esperti della Commissione nei paesi terzi in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l’IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici derivanti dai criteri di base.

(11)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli ufficiali, le frequenze determinate in conformità al presente regolamento dovrebbero essere messe a disposizione mediante l’IMSOC.

(12)

Per alcuni paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso accordi veterinari sull’equivalenza, è opportuno ridurre la frequenza dei controlli fisici su alcuni prodotti tenendo conto, tra l’altro, dell’applicazione del principio di regionalizzazione nel caso di una malattia animale e di altri principi in materia veterinaria. Le frequenze per i controlli fisici specificate in tali accordi veterinari dovrebbero pertanto applicarsi ai fini del presente regolamento.

(13)

La decisione 94/360/CE della Commissione (5) stabilisce la riduzione delle frequenze dei controlli materiali per alcune categorie di merci soggette a controlli veterinari. Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dalla decisione 94/360/CE, la suddetta decisione dovrebbe essere abrogata con effetto dalla data specificata nel presente regolamento.

(14)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all’applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, destinate all’immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«frequenza»: la percentuale minima di partite di animali e merci di cui all’articolo 1, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero totale delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero durante un periodo identificato, per le quali le autorità competenti devono eseguire i controlli di identità e i controlli fisici;

2.

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Selezione delle partite per i controlli fisici

1.   Le autorità competenti selezionano le partite per i controlli fisici in conformità alla seguente procedura:

a)

una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC;

b)

le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.

2.   Per ciascuna partita selezionata per i controlli fisici in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti eseguono i controlli di identità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130.

Articolo 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

1.   Le autorità competenti eseguono controlli di identità e controlli fisici sulle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi secondo le frequenze stabilite in conformità all’articolo 5.

2.   Per i paesi terzi elencati nell’allegato II con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza, i controlli fisici sono eseguiti conformemente alle frequenze stabilite da tali accordi.

Articolo 5

Determinazione e modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

1.   Le frequenze di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento in base alle valutazioni scientifiche e alle informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625.

2.   La frequenza per i controlli fisici su merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico può essere aumentata nel caso in cui siano identificate gravi carenze sulla base:

a)

delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; o

b)

dei risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

In questo caso la frequenza determinata in conformità al paragrafo 1 è aumentata alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %.

3.   La frequenza dei controlli fisici è aumentata dalla frequenza di base determinata in conformità al paragrafo 1 alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %, se i dati e le informazioni raccolti mediante l’IMSOC indicano, per merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico, un livello di non conformità, in relazione ai controlli fisici dei 12 mesi precedenti per la stessa categoria di merci, superiore del 30 % rispetto alla percentuale media di non conformità per la stessa categoria di merci in provenienza da tutti i paesi terzi.

4.   Qualora non siano più soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, la frequenza è ridotta alla rispettiva frequenza di base stabilita nell’allegato I.

5.   La Commissione mette a disposizione delle autorità competenti e degli operatori mediante l’IMSOC, le frequenze determinate in conformità al presente articolo.

Articolo 6

Abrogazioni

La decisione 94/360/CE è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2019.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(4)  Regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (cfr. pag. 128 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).


ALLEGATO I

Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici delle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

Criteri di base per la determinazione delle frequenze di base per i controlli di identità e i controlli fisici

Frequenze di base che si applicano ai

Categoria di rischio

Categoria di animali o merci  (*1)

controlli di identità

controlli fisici

I

Animali

100 %

100 %

II

Carni macinate, carni separate meccanicamente e preparazioni di carni destinate al consumo umano

Carni di pollame destinate al consumo umano

Carni di coniglio, carni di selvaggina e loro prodotti a base di carne destinati al consumo umano

Uova destinate al consumo umano

Ovoprodotti destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

Latte destinato al consumo umano

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, conservati a temperature di congelamento o di refrigerazione

Prodotti della pesca da acquacoltura e molluschi bivalvi destinati al consumo umano, non conservati in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, destinati all’alimentazione di animali d’allevamento

100 %

30 %

III

Carni diverse da quelle di cui alla categoria II e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni destinati al consumo umano

Grassi fusi di origine animale e ciccioli destinati al consumo umano

Prodotti a base di carni di pollame destinati al consumo umano

Ovoprodotti destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria II

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, diversi da quelli di cui alla categoria II

Prodotti della pesca diversi da quelli di cui alla categoria II

- Miele e altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano

Prodotti compositi

Uova da cova

Fertilizzanti organici e ammendanti, derivati da sottoprodotti di origine animale

Cosce di rana e gasteropodi destinati al consumo umano

Insetti destinati al consumo umano

100 %

15 %

IV

Gelatina e collagene destinati al consumo umano

Budella

Sperma ed embrioni

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, diversi da quelli di cui alle categorie II e III

100 %

5 %

V

Prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano

Fieno e paglia

Merci diverse da quelle di cui alle categorie II, III e IV

100 %

1 %


(*1)  Le frequenze per i controlli fisici delle partite di campioni commerciali devono essere conformi alla descrizione delle categorie di merci di cui al presente allegato.


ALLEGATO II

Elenco di alcuni paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e frequenze dei controlli fisici

1.   Nuova Zelanda

Nel caso della Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste nell’accordo approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio (1) in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

2.   Canada

Nel caso del Canada, le frequenze sono quelle previste nell’allegato VIII dell’accordo approvato con decisione 1999/201/CE del Consiglio (2).

3.   Cile

Nel caso del Cile, le frequenze sono quelle previste nell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altre merci nonché sul benessere degli animali di cui all’allegato IV dell’accordo di associazione approvato con decisione 2002/979/CE del Consiglio (3).


(1)  Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

(2)  Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

(3)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/128


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2130 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rispettare quando eseguono controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a meno che non siano esenti da tali controlli in base all’articolo 48 di tale regolamento. Detti controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Al fine di garantire l’attuazione uniforme degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 e l’esecuzione efficace dei controlli ufficiali sulle summenzionate categorie di animali e merci, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme dettagliate relative all’esecuzione di controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici ai posti di controllo frontalieri.

(3)

Le norme sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri di arrivo o ai punti di controllo dovrebbero applicarsi anche ad alcune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Le operazioni svolte durante i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici prima della data di applicazione del presente regolamento si sono dimostrate efficaci e garantiscono un elevato livello di esecuzione dei controlli. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto basarsi sugli stessi principi delle prescrizioni per l’esecuzione dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici previsti nelle direttive 91/496/CEE (2), 97/78/CE (3) e 2000/29/CE (4) del Consiglio, nei regolamenti (CE) n. 136/2004 (5) e (CE) n. 282/2004 (6) della Commissione e nella decisione 97/794/CE della Commissione (7).

(5)

È opportuno controllare tutti i documenti pertinenti che devono accompagnare le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurarsi che siano basati sul modello di documento pertinente, che soddisfino le prescrizioni di certificazione generali e che forniscano le garanzie previste dalla normativa dell’Unione o dalle norme nazionali applicabili.

(6)

Quando le partite di alcune categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 entrano nell’Unione, la normativa unionale prevede che debbano essere effettuate analisi, prove o diagnosi di laboratorio o che il mezzo di trasporto debba essere sigillato per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante. In tali casi i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio o i numeri di sigillo dovrebbero essere registrati nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

(7)

Per garantire la tracciabilità degli animali e delle merci che entrano nell’Unione l’originale e, ove applicabile, la copia dei certificati o dei documenti ufficiali dovrebbero essere conservati per un determinato periodo al posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.

(8)

Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dai regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 e dalla decisione 97/794/CE, è opportuno che tali atti siano abrogati con efficacia a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui agli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Norme dettagliate per i controlli documentali

1.   Per ciascuna partita di animali e merci di cui all’articolo 1, l’autorità competente accerta l’uso cui gli animali e le merci sono destinati a norma dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti che accompagnano la partita come pure la destinazione della partita indicata in tali certificati, attestati e documenti.

2.   L’autorità competente esamina tutti i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli altri documenti di cui all’articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625 o i loro equivalenti elettronici presentati nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento o mediante i sistemi nazionali esistenti, al fine di accertare che:

a)

siano rilasciati dall’autorità competente del paese terzo, ove applicabile;

b)

soddisfino le prescrizioni stabilite all’articolo 89, paragrafo 1, e all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti di esecuzione di cui all’articolo 90 di tale regolamento;

c)

corrispondano al modello stabilito dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

d)

le informazioni contenute nei certificati o nei documenti siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   L’autorità competente controlla che l’operatore responsabile della partita abbia compilato la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) in modo completo e corretto, come richiesto all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano la partita.

Articolo 3

Norme dettagliate per i controlli di identità

1.   Durante i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano le partite:

a)

il numero di animali, la loro specie, la razza, il sesso, l’età e la categoria, ove applicabile;

b)

il contenuto delle partite;

c)

il quantitativo delle partite;

d)

gli appropriati timbri e marchi o codici di identificazione, ove applicabile;

e)

l’identificazione del mezzo di trasporto, ove applicabile;

f)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile.

2.   Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, i controlli di identità possono essere limitati alle lettere e) ed f) del paragrafo 1 nei casi in cui:

a)

le partite non siano selezionate per i controlli fisici;

b)

le partite siano state caricate in unità di trasporto chiuse e bloccate con un sigillo;

c)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano intatti e non manomessi;

d)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano stati fissati dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale o sotto la sua supervisione; e

e)

le informazioni disponibili sui sigilli corrispondano a quelle fornite nel certificato ufficiale di accompagnamento previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi la selezione degli articoli o imballaggi per i controlli di identità riguarda l’1 % degli articoli o imballaggi in una partita, con un minimo di due e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Qualora, in base agli articoli o agli imballaggi selezionati, l’autorità competente non sia in grado di completare il controllo di identità, il numero di articoli o imballaggi controllati può essere aumentato per eseguire controlli più approfonditi e può raggiungere il numero totale degli articoli o degli imballaggi nella partita in esame.

4.   Per le partite di animali, i controlli di identità si basano sulle seguenti norme:

a)

per gli animali per cui la normativa dell’Unione prescrive l’identificazione individuale, viene selezionato almeno il 10 % degli animali della partita, con un minimo di 10 animali, in modo da costituire un campione rappresentativo. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli di identità sono eseguiti su ciascun animale nella partita;

b)

per gli animali per cui la normativa dell’Unione non prescrive l’identificazione individuale, viene controllata la marcatura di un numero rappresentativo di imballaggi o contenitori;

c)

se i controlli di identità di cui alle lettere a) e b) non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

5.   Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere pieno accesso all’intera partita ai fini dei controlli di identità.

Articolo 4

Norme dettagliate per i controlli fisici

1.   Durante i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che le partite siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 applicabile a tali animali o merci in particolare, e alle prescrizioni specifiche definite nei pertinenti certificati ufficiali, attestati ufficiali e negli altri documenti.

2.   Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere accesso all’intera partita ai fini dei controlli fisici.

3.   I controlli fisici sugli animali sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

4.   I controlli fisici sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia, sui prodotti compositi e sugli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato II del presente regolamento.

5.   Le prove di laboratorio intese a rilevare i pericoli connessi ai prodotti di origine animale, al materiale germinale, ai sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati, al fieno e alla paglia e ai prodotti compositi sono effettuate in conformità al piano di monitoraggio di cui all’allegato II, punto 5.

6.   I controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e, ove applicabile, che sono oggetto delle misure di emergenza previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

7.   Le seguenti partite di animali possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio effettuate durante i controlli fisici:

a)

le partite di ungulati il cui campionamento è in linea con le prescrizioni in materia di campionamento di cui all’allegato I, parte III, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali ungulati; e

b)

le partite di altri animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali animali.

8.   Le partite di merci sottoposte a prove in virtù del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

9.   Qualora le partite di piante, prodotti vegetali e altri prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 siano sottoposte a campionamento per le analisi di laboratorio durante i controlli fisici e non si sospetti un pericolo immediato per la sanità delle piante, tali partite possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

Articolo 5

Operazioni da svolgere dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici

1.   Dopo il completamento dei controlli previsti all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente:

a)

chiude e identifica con un marchio ufficiale gli imballaggi che ha aperto ai fini dei controlli di identità o dei controlli fisici;

b)

nei casi previsti dalla normativa dell’Unione, sigilla il mezzo di trasporto ed inserisce nel DSCE il numero del sigillo.

2.   Le autorità competenti registrano nel DSCE, non appena disponibili, tutti i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio delle partite sottoposte a prove e immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

3.   I certificati o documenti ufficiali originali, o gli equivalenti elettronici, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono conservati dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione.

Il certificato o i documenti originali per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 possono tuttavia essere conservati mediante mezzi di archiviazione elettronica delle informazioni, purché tali informazioni siano generate dall’autorità competente in base al certificato o ai documenti originali. In tali casi il certificato o il documento originale è invalidato o distrutto dall’autorità competente.

4.   Qualora la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 non preveda che i certificati o i documenti originali siano presentati all’autorità competente, e da essa conservati, una copia, in formato cartaceo o elettronico, del certificato o dei documenti ufficiali originali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è conservata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione o a proseguire il viaggio.

Articolo 6

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 282/2004 e la decisione 97/794/CE sono abrogati con efficacia a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2.   Il regolamento (CE) n. 136/2004 è abrogato con efficacia a decorrere dal 14 dicembre 2019.

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 continua tuttavia ad applicarsi fino al 20 aprile 2021 per quanto riguarda l’elenco dei paesi autorizzati ed elencati nell’allegato V di tale regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(4)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(7)  Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi recante (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).


ALLEGATO I

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sugli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 3

I.   Esame relativo all’idoneità degli animali a proseguire il viaggio

1.

Una valutazione generale di tutti gli animali è effettuata mediante esame visivo per valutarne l’idoneità a proseguire il viaggio, tenendo conto della durata del viaggio già compiuto, comprese le modalità di alimentazione, abbeveraggio e riposo che sono state seguite. Viene tenuta in considerazione la durata del viaggio che resta da compiere, comprese le modalità di alimentazione, abbeveraggio e riposo proposte per tale parte del viaggio.

2.

Il mezzo di trasporto degli animali e il giornale di viaggio sono controllati per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1).

II.   Esame clinico

1.

L’esame clinico degli animali consiste in un esame visivo di tutti gli animali e comprende almeno quanto segue:

a)

un esame visivo degli animali, compresa una valutazione generale del loro stato sanitario, della loro capacità di muoversi liberamente, delle condizioni della pelle e delle mucose e dell’eventuale presenza di secrezioni anomale;

b)

il monitoraggio del sistema respiratorio e di quello digestivo;

c)

il monitoraggio estemporaneo della temperatura corporea, nei casi in cui siano state individuate anomalie in conformità alle lettere a) o b);

d)

la palpazione, nei casi in cui siano state individuate anomalie in conformità alle lettere a), b) o c).

2.

Le partite di animali destinati all’allevamento o alla produzione sono sottoposte ad esame clinico riguardante almeno il 10 % degli animali, con un minimo di 10 animali, selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli sono eseguiti su ciascun animale nella partita.

3.

Le partite di animali destinati al macello sono sottoposte ad esame clinico riguardante almeno il 5 % degli animali, con un minimo di cinque animali, selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita. Se la partita contiene meno di cinque animali, i controlli sono eseguiti su ciascun animale nella partita.

4.

Se i controlli fisici eseguiti non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati in conformità ai punti 2 e 3 è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

5.

Gli animali di seguito elencati non sono soggetti ad esame clinico individuale:

pollame;

uccelli;

animali di acquacoltura e tutti i pesci vivi;

roditori;

lagomorfi;

api e altri insetti;

rettili e anfibi;

altri invertebrati;

alcuni animali da giardino zoologico e da circo, compresi gli ungulati, considerati pericolosi;

animali da pelliccia.

6.

Per gli animali elencati al punto 5, l’esame clinico consiste nell’osservazione dello stato sanitario e del comportamento dell’intero gruppo o di un numero rappresentativo di animali. Se il summenzionato esame clinico rivela un’anomalia, viene eseguito un esame clinico più approfondito, compreso un campionamento, se del caso.

7.

Nel caso di pesci, crostacei e molluschi vivi e di animali destinati a centri di ricerca scientifica e aventi uno stato sanitario specifico certificato, che sono trasportati in contenitori sigillati in condizioni ambientali controllate, un esame clinico e il campionamento sono eseguiti solo se si ritiene che possa sussistere un rischio specifico connesso alle specie in questione o alla loro origine, oppure in presenza di altre irregolarità.

III.   Procedura di campionamento degli ungulati

1.

Per quanto riguarda le partite di ungulati, il campionamento inteso a verificare la conformità alle prescrizioni sanitarie di cui ai certificati o ai documenti ufficiali di accompagnamento, o agli equivalenti elettronici, è effettuato come segue:

a)

almeno il 3 % delle partite che sono arrivate in ciascun mese al posto di controllo frontaliero è sottoposto a campionamento sierologico, ad eccezione dei cavalli registrati come definiti all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (2), ed è accompagnato da un certificato sanitario individuale attestante la conformità alle norme zoosanitarie stabilite in tale regolamento di esecuzione. Almeno il 10 % degli animali in ciascuna partita è sottoposto a campionamento, con un minimo di quattro animali. Qualora l’autorità competente abbia motivo di sospettare che tale campionamento non sia conclusivo, detta percentuale è aumentata e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

b)

A seguito di una valutazione del rischio effettuata dal veterinario ufficiale o se previsto nella normativa dell’Unione, i campioni necessari possono essere prelevati da qualsiasi animale in una partita presentata per i controlli ufficiali.

c)

Si effettuano senza indugio le necessarie prove di laboratorio, intese a verificare la conformità alle norme zoosanitarie o, se del caso, l’esistenza di residui e di contaminanti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO II

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle merci di cui all’articolo 4, paragrafo 4

1.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici per verificare:

a)

che le condizioni di trasporto abbiano garantito l’adeguata conservazione delle merci tenendo conto dello scopo previsto;

b)

che durante il trasporto l’intervallo di temperatura previsto dalla normativa dell’Unione sia stato mantenuto e non vi siano state carenze o interruzioni nella catena del freddo, mediante l’esame delle registrazioni dell’intervallo di temperatura durante il trasporto;

c)

l’integrità del materiale d’imballaggio.

2.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici per verificare che l’etichettatura relativa alla data di scadenza sia conforme al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

L’autorità competente può eseguire i controlli fisici per verificare che l’etichettatura sia conforme alle altre prescrizioni stabilite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   

L’autorità competente verifica che le merci siano idonee ad essere utilizzate per lo scopo previsto e che durante il trasporto le loro proprietà non siano variate, eseguendo:

a)

un esame sensoriale dell’odore, del colore, della consistenza o del gusto delle merci; o

b)

semplici prove fisiche o chimiche mediante taglio, scongelamento o cottura delle merci; o

c)

prove di laboratorio.

4.   

In relazione alle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, l’autorità competente svolge le operazioni di cui al punto 3 come segue:

a)

prima di svolgere le operazioni di cui al punto 3, è raccolta una selezione di articoli o imballaggi, o di campioni nel caso dei prodotti sfusi;

b)

la selezione dei campioni per l’esame indicato al punto 3, lettere a) e b), riguarda l’1 % degli articoli o degli imballaggi in una partita, con un minimo di due articoli o imballaggi e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Se necessario, l’autorità competente può aumentare il numero di articoli o imballaggi controllati per eseguire controlli più approfonditi;

c)

le prove di cui al punto 3, lettere b) e c), sono effettuate su una gamma di campioni selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita.

5.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 5, l’autorità competente elabora un piano di monitoraggio con l’obiettivo di monitorare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, di individuare i pericoli indicando le merci da esaminare e le prove da effettuare ed effettua le prove di laboratorio di cui al punto 3, lettera c), in conformità a tale piano.

Il summenzionato piano di monitoraggio si basa sul rischio, tenendo conto di tutti i parametri pertinenti, come la natura delle merci, il rischio che comportano, la frequenza e il numero di partite in arrivo e i risultati del monitoraggio precedente.

6.   

In relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente esegue i controlli fisici in conformità alle norme seguenti:

a)

i controlli fisici comprendono le prove di laboratorio in conformità agli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

i controlli fisici sono eseguiti in modo tale per cui gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti non possono prevedere se una determinata partita sarà sottoposta a tali controlli;

c)

i risultati dei controlli fisici sono disponibili non appena tecnicamente possibile;

d)

per le partite sottoposte a prove deve essere disposto il blocco ufficiale in attesa dei risultati delle prove di laboratorio, salvo che l’autorità competente al posto di controllo frontaliero non ne autorizzi il successivo trasporto al luogo di destinazione finale in conformità all’articolo 4 del regolamento delegato 2019/2124 della Commissione (2).


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO III

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 6

1.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici sulla totalità delle partite e dei loro lotti o su campioni rappresentativi. I lotti omogenei nella partita sono identificati in base alle informazioni fornite nel certificato fitosanitario ufficiale e tenendo conto degli elementi di cui al punto 2.

2.   

L’omogeneità di un lotto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è identificata in base agli elementi che seguono, come presentati nel certificato fitosanitario ufficiale:

l’origine;

il coltivatore;

l’impianto di confezionamento;

il tipo di imballaggio;

il genere, la specie, la varietà o il grado di maturità;

l’esportatore;

la zona di produzione;

gli organismi nocivi regolamentati e le loro caratteristiche;

il trattamento all’origine;

il tipo di trasformazione.

3.   

Il campionamento dei lotti in una partita comprende l’identificazione dell’unità indipendente appropriata per il campionamento. Nel caso di alcune piante o prodotti vegetali, l’unità è identificata come segue:

frutti, in senso botanico: 1 frutto;

fiori recisi: 1 fusto;

fogliame, ortaggi a foglia: 1 foglia;

tuberi, bulbi, rizomi: 1 tubero o bulbo o rizoma;

piante da impianto: 1 pianta;

rami: 1 ramo;

legno e corteccia: da determinare caso per caso, con il pezzo più piccolo di peso comunque non inferiore a 1 kg;

sementi: 1 seme.

Se l’unità non è definibile a motivo delle dimensioni, della forma o delle modalità di imballaggio, è definita come unità di campionamento l’unità di imballaggio più piccola.

4.   

Il campionamento per i controlli fisici eseguiti mediante esame visivo è effettuato nell’ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda delle merci e come indicato nella pertinente tabella della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

a)

piante da impianto non dormienti con radici:

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore;

b)

piante da impianto dormienti, compresi tuberi, bulbi e rizomi:

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 2 % o superiore;

c)

sementi o prodotti vegetali conformi alle condizioni specifiche elencate agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (2):

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità dell’80 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;

d)

talee, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza radici, non rientranti nelle lettere a), b) e c):

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;

e)

lotti di sementi e ortaggi a foglia inferiori o uguali a 500 unità:

uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore.

5.   

Qualsiasi misura adottata in risposta a una non conformità è riferita al lotto come identificato prima dei controlli fisici.

6.   

Un quantitativo minimo di campioni per le prove di laboratorio è prelevato per il rilevamento di un’infezione latente riguardante le piante da impianto, in base a un’analisi del rischio, conformemente ai seguenti criteri:

a)

lo storico del livello di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione intercettati e notificati dagli Stati membri, a norma dell’articolo 11, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031, compresi gli organismi nocivi prioritari, come definiti all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un paese terzo di origine;

b)

la presenza di un organismo nocivo prioritario nel paese terzo di origine, in base alle informazioni scientifiche disponibili;

c)

le informazioni disponibili mediante l’IMSOC.


(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell’11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/139


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2131 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) («il regolamento iniziale»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore erano compresi tra il 13,1 % e il 23,4 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 17,9 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori erano soggetti al dazio residuo del 36,1 %. Tali misure sono denominate in appresso «le misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione (4) a quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione (5) ad altri quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione quest’ultima ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (6). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata in appresso «l’ultima inchiesta».

1.2.   Apertura d’ufficio

(5)

All’inizio del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili in relazione alle strutture e ai canali di vendita degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dopo l’istituzione delle misure iniziali. Dal confronto dei dati sulle esportazioni tra il 2014 e il 2018 è emerso un netto aumento o calo delle esportazioni di alcuni produttori esportatori, che era un indicatore della riorganizzazione dei canali di vendita. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione dichiarata. È inoltre emersa la questione dell’uso improprio di codici aggiuntivi TARIC specifici delle società.

(6)

Da tali indicatori è risultato che alcuni produttori esportatori attualmente soggetti al dazio residuo del 36,1 % e taluni produttori esportatori soggetti a un dazio individuale vendevano i loro oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica tramite altri produttori esportatori soggetti a un dazio inferiore.

(7)

La modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, verificatasi dopo l’istituzione delle misure iniziali senza che vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, risulterebbe derivare dalle suddette pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione hanno inoltre indicato che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultavano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Tra il 2014 e il 2018 i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, quale definito al considerando 15, sono infatti aumentati in modo significativo per alcuni produttori esportatori. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione da essi dichiarata. Vi erano anche elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(8)

La Commissione disponeva infine di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

(9)

Dopo avere informato gli Stati membri, la Commissione ha pertanto stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 (7) (il «regolamento di apertura»), avviando di propria iniziativa un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura. Tali codici aggiuntivi TARIC erano stati attribuiti a 50 produttori esportatori che erano gruppi di società o singole società della RPC («società»).

(10)

La Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura.

1.3.   Inchiesta

(11)

La Commissione ha informato le autorità della RPC, i 50 produttori esportatori elencati nell’allegato del regolamento di apertura e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Ha inoltre trasmesso questionari ai 50 produttori esportatori elencati in tale allegato, chiedendo informazioni anche riguardo a eventuali società collegate ubicate nella Repubblica popolare cinese. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(12)

I 50 produttori esportatori sopra indicati, figuranti nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di apertura, erano soggetti ai seguenti dazi antidumping:

quarantotto di essi appartenevano al gruppo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 %;

i due produttori esportatori rimanenti erano soggetti ad aliquote individuali del dazio pari al 22,9 % e al 23,4 %.

1.4.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(13)

Il periodo dell’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 («il PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche, i processi o le lavorazioni che ne sono alla base. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(14)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda i singoli produttori esportatori della RPC, se tale cambiamento derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’imposizione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova riguardanti il persistere del dumping.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(15)

Il prodotto in esame è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,

i macinini per caffè in ceramica,

gli affilacoltelli in ceramica,

le affilatrici in ceramica,

gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e

le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane.

(16)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è uguale al «prodotto in esame» descritto al considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC e TARIC del prodotto in esame e importato con i codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

2.3.   Risultanze dettagliate dell’inchiesta in relazione ai 50 produttori esportatori

2.3.1.   Le 13 società che non hanno trasmesso le risposte al questionario

(17)

Tredici dei 50 produttori esportatori non hanno trasmesso risposte al questionario.

(18)

La Commissione ha qualificato questi 13 produttori esportatori come non cooperanti a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha pertanto basato le proprie conclusioni in merito a tali società sui dati disponibili, come spiegato al considerando successivo.

(19)

Tutti i 13 produttori esportatori, che erano soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 %, avevano nettamente aumentato le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018, oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità quale dichiarata nel quadro dell’attività di campionamento svolta nel corso dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. In assenza di qualunque giustificazione economica diversa dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che tali produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. È pertanto opportuno revocare i codici aggiuntivi TARIC specifici di tali società e applicare a tali produttori esportatori l’aliquota residua del dazio del 36,1 %.

(20)

Tre dei 13 produttori esportatori erano inoltre collegati ad altri tre produttori esportatori che, grazie al loro codice aggiuntivo TARIC individuale, erano soggetti all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(21)

Di conseguenza, al fine di scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite tali società collegate, prima della divulgazione delle informazioni la Commissione ha concluso in via preliminare che era opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di dette società. L’aliquota residua del dazio del 36,1 % dovrebbe essere applicata anche ai tre produttori esportatori collegati.

(22)

A seguito della divulgazione delle informazioni una delle tre società si è manifestata dichiarando di non essere collegata ad una delle società che non hanno risposto al questionario. Nel corso di un’audizione svoltasi il 10 ottobre 2019 e in una successiva lettera del 21 ottobre 2019, tale società ha spiegato di aver erroneamente indicato, nella sua risposta al questionario di campionamento nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, che le due società erano collegate, sebbene in realtà fossero soltanto partner commerciali. Su richiesta della Commissione la società ha fornito i documenti relativi alla sua struttura aziendale e ai suoi azionisti, con cui è stata effettivamente dimostrata l’assenza di qualsiasi collegamento di questo tipo. Data l’assenza di collegamento e considerando che la società ha dimostrato che l’aumento delle sue esportazioni era in linea con un aumento della sua capacità produttiva nel 2016, la Commissione ha concluso che non era necessario revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di tale società.

(23)

Pertanto, in seguito alla divulgazione delle informazioni, la Commissione è giunta infine alla conclusione che l’aliquota residua del dazio del 36,1 % dovrebbe essere applicata:

ai 13 produttori esportatori (su un totale di 50) che non hanno fornito alcuna risposta al questionario (cfr. il considerando 19), e

ai due produttori esportatori che erano collegati a due di questi 13 produttori esportatori e avevano i propri codici aggiuntivi TARIC specifici.

2.3.2.   I 18 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte assai carenti al questionario

(24)

Nell’esaminare le risposte al questionario dei 37 produttori esportatori che le hanno fornite, la Commissione ha rilevato che 18 di essi hanno trasmesso risposte assai carenti, come spiegato nei considerando successivi.

(25)

Un primo produttore esportatore ha trasmesso informazioni parziali e il 28 aprile 2019 ha dichiarato di avere cessato la produzione del prodotto in esame ad agosto del 2018. Il 3 giugno 2019 la Commissione ha comunicato alla società che soltanto i produttori esportatori hanno diritto ad un codice aggiuntivo TARIC individuale. La Commissione intendeva pertanto sopprimere il codice aggiuntivo TARIC di detta società e riservarle in futuro lo stesso trattamento previsto per qualunque altra società con codice aggiuntivo TARIC «B999». La società non ha trasmesso ulteriori osservazioni.

(26)

Un secondo produttore esportatore, anch’esso soggetto a un dazio antidumping del 17,9 %, ha fornito una risposta al questionario articolata in varie comunicazioni nei mesi di aprile e maggio 2019. Da tale risposta è emerso che il produttore esportatore aveva soltanto una società collegata. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra questa risposta e altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili. Ha stabilito che all’interno di questo gruppo esistevano altre società collegate che non erano state rese note dalla società nella sua risposta al questionario. Il produttore esportatore è stato informato in merito a tale risultanza in una lettera del 24 giugno 2019 con cui venivano richieste maggiori informazioni. Il 28 giugno 2019 il produttore esportatore ha poi ammesso di essere collegato anche ad un’altra società. Tuttavia il gruppo del produttore esportatore non ha compilato il questionario richiesto in relazione a quest’ultima società entro i termini previsti. L’8 luglio 2019 la Commissione ha pertanto comunicato al produttore esportatore che avrebbe elaborato le sue conclusioni in base ai dati disponibili (8) e che la società aveva il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il produttore esportatore non ha trasmesso ulteriori osservazioni.

(27)

Il 5 luglio 2019 un terzo produttore esportatore ha informato la Commissione di non essere riuscito a rispondere alla lettera con cui la Commissione aveva richiesto maggiori informazioni e di essere perfettamente consapevole delle conseguenze negative della mancata risposta. Il 9 luglio 2019 la Commissione ha pertanto informato il produttore esportatore che avrebbe elaborato le proprie conclusioni in base ai dati disponibili (9) e che la società aveva il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il produttore esportatore non ha trasmesso ulteriori osservazioni.

(28)

Tra il 27 maggio e il 18 luglio 2019 ognuno dei 15 produttori esportatori rimanenti che avevano trasmesso risposte assai carenti ha ricevuto una lettera con cui la Commissione illustrava i motivi per i quali aveva concluso in via preliminare che le risposte fornite erano assai carenti. I problemi ricorrenti che hanno indotto la Commissione a ritenere in via preliminare che queste 15 risposte fossero assai carenti sono esposti di seguito:

mancata comunicazione delle informazioni finanziarie richieste, quali rendiconti finanziari, bilanci di verifica, disaggregazione dei quantitativi e dei valori di vendita;

trasmissione di informazioni finanziarie incomplete, contraddittorie o soltanto parziali per quanto riguarda il processo produttivo, il volume e/o la capacità di produzione, l’approvvigionamento di materie prime;

mancata risposta a domande specifiche contenute nel questionario;

mancata trasmissione dei documenti ufficiali richiesti, quali la licenza commerciale, la prova della registrazione, le dichiarazioni dei redditi;

mancata divulgazione delle informazioni su tutte le società collegate del gruppo, malgrado una specifica richiesta in tal senso nel questionario, e dunque mancata comunicazione delle necessarie risposte al questionario in relazione a tali società collegate.

(29)

Con la medesima lettera ognuno di questi 15 produttori esportatori è stato inoltre informato che:

aveva il diritto di dare ulteriori spiegazioni in risposta alla valutazione preliminare della Commissione entro una settimana dall’invio della lettera, a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base;

la Commissione intendeva stabilire le sue conclusioni definitive in base ai dati disponibili come previsto ai considerando da 21 a 23 del regolamento di apertura.

(30)

In seguito tre di questi 15 produttori esportatori

non hanno contestato la valutazione preliminare della Commissione mentre

sei di essi hanno risposto alla valutazione preliminare della Commissione. In tutti i casi le risposte sono state insoddisfacenti, false e/o fuorvianti;

un produttore esportatore ha ammesso di avere interrotto la produzione dopo maggio del 2018 e di essere diventato un operatore commerciale del prodotto in esame.

(31)

Altri due di questi 15 produttori esportatori hanno successivamente fornito alcuni documenti supplementari, sebbene le loro risposte non potessero comunque essere ritenute del tutto complete. La Commissione ha deciso tuttavia di effettuare visite di verifica presso le sedi di questi due produttori esportatori. Nel corso di tali visite di verifica la Commissione ha individuato problemi riguardanti entrambi i produttori esportatori ed aventi ad oggetto rispettivamente la mancata divulgazione delle informazioni sulle società collegate e l’inesattezza delle dichiarazioni sulla trasformazione di alcuni tipi del prodotto in esame. Il 7 agosto 2019 la Commissione ha pertanto comunicato ad entrambi i produttori esportatori che ribadiva la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Secondo quanto sottolineato dalla Commissione, i produttori esportatori non hanno potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le loro esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori esportatori cinesi. Nella medesima lettera la Commissione ha inoltre comunicato a entrambi i produttori esportatori che avevano il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 16 agosto 2019. Nessuna delle due società ha chiesto un’audizione entro il termine fissato.

(32)

Il 1o agosto 2019 un altro produttore esportatore ha trasmesso informazioni aggiuntive a seguito della valutazione preliminare con cui la Commissione aveva dichiarato insufficiente la risposta da questi fornita al questionario. La Commissione ha esaminato tali informazioni aggiuntive. Alcune questioni rimanevano tuttavia senza risposta, come la mancata comunicazione di informazioni complete riguardo a tutte le sue società collegate. Il 13 agosto 2019 la Commissione ha pertanto informato il produttore esportatore che ribadiva la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo la Commissione ha rilevato che il produttore esportatore non aveva fornito alcun elemento di prova in relazione alle sue esportazioni durante il 2018, che erano superiori al quadruplo dei quantitativi effettivamente fabbricati da tale produttore esportatore nel corso del medesimo periodo. Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre informato il produttore esportatore circa il suo diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 23 agosto 2019. Il produttore esportatore non ha risposto entro il termine fissato.

(33)

Con lettere del 18 maggio e del 26 giugno 2019 la Commissione ha informato un altro produttore esportatore delle carenze riscontrate nelle sue risposte per quanto riguarda la documentazione richiesta e gli ha comunicato la propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Il 2 luglio 2019 il produttore esportatore ha dichiarato di avere fornito tutte le informazioni richieste e ha nuovamente trasmesso i propri rendiconti finanziari relativi al periodo tra il 2015 e il 2018, ma non ha compilato il questionario in relazione alla sua società collegata. Il 12 e il 22 agosto 2019 il produttore esportatore ha sottoposto la questione al consigliere auditore. Con lettera del 27 agosto 2019 la Commissione ha comunicato al produttore esportatore i motivi per i quali le informazioni aggiuntive da questi trasmesse il 2 luglio erano ancora assai incomplete e ha dunque confermato la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, tale produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori esportatori cinesi. Nella stessa lettera la Commissione ha informato il produttore esportatore in merito alla possibilità di dare seguito alla sua richiesta di audizione entro il 2 settembre 2019. Il produttore esportatore non ha risposto entro il termine fissato. Il 10 settembre 2019 ha inviato alla Commissione una e-mail con un allegato relativo alla cancellazione della sua società collegata. Con lettera del 13 settembre 2019 la Commissione ha ribadito la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in quanto l’ultima comunicazione non forniva nuove informazioni e la risposta restava assai incompleta. Si è pertanto concluso che questo produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita.

(34)

Infine un produttore esportatore ha chiesto un’audizione con i servizi della Commissione, che si è svolta il 18 luglio 2019. Nel corso dell’audizione il produttore esportatore ha presentato la risposta al questionario del suo operatore commerciale di Hong Kong e ha fornito documenti e chiarimenti aggiuntivi. Al termine dell’audizione detto produttore esportatore ha fornito, su richiesta specifica della Commissione, tutti i documenti richiesti, da cui è emerso che non era coinvolto in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita atte a convogliare il prodotto in esame di altri produttori esportatori non collegati vendendolo con il proprio codice aggiuntivo TARIC. Di conseguenza la Commissione non ha confermato la propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione a questo produttore esportatore.

(35)

In sintesi 17 dei 18 produttori esportatori sono stati debitamente informati in merito alle conseguenze della loro parziale o mancata collaborazione di cui ai considerando da 21 a 23 del regolamento di apertura. In relazione a queste 17 società la Commissione ha pertanto basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, compresi i dati relativi all’andamento delle esportazioni nell’Unione (per maggiori dettagli cfr. il considerando 36), e sulla sua valutazione del livello di carenza delle risposte al questionario a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(36)

Quindici di questi 17 produttori esportatori

erano soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 % e avevano aumentato nettamente le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018 oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità;

i due produttori esportatori rimanenti, che erano soggetti ad aliquote individuali del dazio del 22,9 % e del 23,4 % (quindi più elevate rispetto all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione), avevano ridotto le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018.

In assenza di una giustificazione economica diversa dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che tali produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita.

(37)

È pertanto opportuno applicare il dazio residuo del 36,1 % a questi 17 produttori esportatori, inizialmente soggetti a un dazio più basso come spiegato al considerando 12, e revocare i codici aggiuntivi TARIC specifici di tali società. Un solo produttore esportatore non è stato ritenuto coinvolto in pratiche di elusione, come spiegato al considerando 34, e dovrebbe pertanto mantenere il proprio codice aggiuntivo TARIC individuale e la propria aliquota del dazio del 17,9 %.

(38)

A seguito della divulgazione delle informazioni, tre di queste 17 società hanno trasmesso osservazioni che la Commissione ha respinto per i motivi esposti ai considerando da 39 a 41.

(39)

Una società ha affermato che la risposta al questionario non era stata compilata correttamente a causa di una parziale comprensione del questionario e della mancata comprensione dell’attività del reparto di produzione della società. Essa ha dunque chiesto di poter trasmettere nuovamente la risposta al questionario. A tale proposito occorre sottolineare che la società ha avuto ampiamente modo di manifestarsi nel corso dell’inchiesta. Il 3 giugno 2019 la Commissione aveva comunicato alla società la propria intenzione di revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società a causa delle carenze individuate. La Commissione aveva informato la società in merito al suo diritto di fornire ulteriori spiegazioni. In mancanza di una risposta, il 26 giugno 2019 la Commissione ha comunicato che la società non aveva fornito nella risposta al questionario le informazioni necessarie entro i termini previsti in relazione, tra l’altro, ai dati finanziari e sulla produzione. A seguito della divulgazione delle informazioni la società ha avuto altre tre settimane di tempo per trasmettere i dati richiesti e le proprie osservazioni. Non sono pervenute informazioni aggiuntive entro i suddetti termini. È pertanto opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 3 e il 26 giugno 2019.

(40)

A seguito della divulgazione delle informazioni la seconda società ha affermato, in una e-mail dell’11 ottobre 2019, di avere pienamente collaborato e ha fatto riferimento, a tale riguardo, alle sue precedenti comunicazioni del 28 aprile e del 6 giugno 2019. In tale e-mail ha inoltre confermato di essere una società commerciale, come attestato dalla sua licenza commerciale, e di non avere attuato alcuna pratica di riorganizzazione dei canali di vendita. A tale proposito è opportuno sottolineare che soltanto i produttori esportatori possono ricevere un codice aggiuntivo TARIC specifico per ciascuna società. Poiché la società stessa aveva riconosciuto di essere un operatore commerciale, è opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 3 e il 26 giugno 2019.

(41)

La terza società ha infine sostenuto di avere pienamente collaborato e di non essere coinvolta in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. A tale proposito occorre ricordare che il 28 maggio e il 26 giugno 2019 la Commissione aveva già informato la società in merito alle carenze riscontrate nella sua risposta al questionario. Inoltre il 27 agosto 2019 la Commissione aveva nuovamente spiegato alla società che molte altre questioni erano rimaste senza risposta, secondo quanto già comunicato nella prima lettera del 28 maggio. Una volta trascorso il termine ultimo, il 13 settembre 2019 la Commissione ha informato la società che quest’ultima non aveva fornito i documenti richiesti. La società non ha pertanto fornito sufficienti elementi di prova a sostegno di una giustificazione economica per l’aumento delle sue esportazioni nell’Unione nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori cinesi di oggetti per il servizio da tavola. È dunque opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 28 maggio 2019, il 26 giugno 2019 e il 13 agosto 2019.

(42)

Prima della divulgazione delle informazioni la Commissione aveva inoltre rilevato che tre dei 17 produttori esportatori erano collegati ad altre quattro società, ciascuna delle quali aveva un proprio codice aggiuntivo TARIC individuale ed era dunque soggetta al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(43)

Di conseguenza, al fine di scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite tali società collegate, in tale fase la Commissione aveva concluso che era opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di dette società. Il dazio residuo del 36,1 % dovrebbe essere applicato anche alle quattro società collegate che inizialmente erano tutte soggette all’aliquota inferiore del dazio, pari al 17,9 %, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(44)

A seguito della divulgazione delle informazioni, tutte e quattro le società collegate hanno trasmesso osservazioni sulla valutazione preliminare della Commissione secondo la quale erano collegate a società che avevano presentato una risposta assai carente al questionario, come illustrato nei considerando 45 e 46.

(45)

Tre di queste quattro società hanno fornito elementi di prova attestanti che non erano collegate alle società che avevano fornito una risposta assai carente. La Commissione ha esaminato la documentazione e ha concluso che effettivamente le tre società non sono collegate. È pertanto opportuno non revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di queste tre società.

(46)

Anche la quarta società (società A) si è manifestata. Nel corso di un’audizione svoltasi il 10 ottobre 2019 e in una successiva lettera del 18 ottobre 2019 ha dichiarato che la revoca del suo codice aggiuntivo TARIC specifico non era giustificata né giuridicamente né da un punto di vista fattuale. Ha inoltre osservato che non esisteva alcun rischio di pratiche infragruppo di riorganizzazione dei canali di vendita tra la società stessa e le sue società collegate (tra cui le società B e C (10)). Ha inoltre chiesto informazioni riguardo a ulteriori garanzie e impegni che avrebbero permesso alla Commissione di monitorare gli oggetti per il servizio da tavola in ceramica prodotti dalla società e importati con il suo codice aggiuntivo TARIC specifico.

(47)

La Commissione ha respinto l’argomentazione. Sulla base della definizione di società collegate di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (11), la quarta società (società A) è collegata alla società che ha fornito una risposta assai carente al questionario (società B). Al momento dell’apertura esisteva un forte legame finanziario; in seguito alla cessione della partecipazione azionaria, avvenuta poco tempo dopo, i rapporti sono proseguiti sulla base di legami familiari. Nella sua lettera del 18 ottobre 2019 la società A ha inoltre precisato che esisteva ancora un legame familiare (ossia un vincolo coniugale) tra uno degli azionisti attuali di detta società e uno degli azionisti attuali delle altre società, confermando pertanto che le società sono collegate tra loro. Ne consegue che l’omessa comunicazione, da parte della società B, delle informazioni su tutte le società collegate nella risposta al questionario è imputabile anche alla società A. Insieme le società hanno perso l’occasione di comunicare alla Commissione dati pertinenti, sebbene con la lettera del 28 maggio 2019 la società B fosse stata invitata a procedere in tal senso. Inoltre la condotta pregressa della società A indica che esiste un rischio elevato di pratiche infragruppo di riorganizzazione dei canali di vendita tra le società collegate. Tale società ha aumentato le proprie esportazioni da 1 657 tonnellate nel 2014 a 3 929 tonnellate nel 2018, senza che vi fosse alcuna giustificazione economica per tale aumento. Infine la Commissione ha rilevato che la possibilità di offrire un impegno a norma dell’articolo 8 del regolamento di base non è prevista nei casi antielusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base. È pertanto opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società A.

(48)

Inoltre a seguito della divulgazione delle informazioni si è manifestata anche la società C, una delle due società (società B e C) che avevano trasmesso risposte assai carenti e che erano collegate alla quarta società rimanente (società A) di cui al considerando 46. La società ha invitato la Commissione a riconsiderare la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo ha asserito che l’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base aveva quale principale fondamento giuridico il fatto che la Commissione avesse individuato un’altra società collegata. La società ha inoltre sostenuto che esisteva soltanto un remoto collegamento tra le due società.

(49)

Per gli stessi motivi enunciati al considerando 47, anche la società C ha perso l’occasione di comunicare alla Commissione dati pertinenti, sebbene con una lettera del 28 maggio 2019 fosse stata invitata a procedere in tal senso. Inoltre non è esatto sostenere, nel quadro dell’articolo 18 del regolamento di base, che la specifica lettera informativa del 27 settembre 2019 si riferisse principalmente al collegamento tra le società A e C. La specifica lettera informativa precisa che i principali motivi per l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base sono stati esposti nelle lettere inviate alla società il 28 maggio 2019 e l’11 giugno 2019, nelle quali figura un elenco di tutti i casi di mancata dimostrazione dell’assenza di elusione.

(50)

Pertanto, a seguito della divulgazione delle informazioni, per scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite società collegate la Commissione ha infine concluso che è opportuno revocare anche il codice aggiuntivo TARIC specifico della società di cui al considerando 46. Il dazio residuo del 36,1 % dovrebbe essere applicato anche alla rimanente società collegata che inizialmente era soggetta all’aliquota inferiore del dazio, pari al 17,9 %, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

2.3.3.   I 19 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte complete al questionario

(51)

I rimanenti 19 produttori esportatori hanno trasmesso risposte complete al questionario; successivamente sono state effettuate visite di verifica presso le loro sedi nel corso del periodo compreso tra luglio e settembre del 2019.

(52)

Diciassette di questi 19 produttori esportatori non sono stati ritenuti coinvolti in pratiche di elusione. La grande maggioranza di tali società era già costituita prima dell’istituzione delle misure nei confronti della RPC. Le risposte al questionario e le verifiche in loco riguardanti, tra l’altro, i dati relativi alla produzione e alla capacità, gli impianti produttivi, i costi di produzione, gli acquisti di materie prime, i prodotti semifiniti e finiti e le vendite all’esportazione nell’Unione hanno confermato che tutti i 17 produttori esportatori esportavano soltanto merci di loro produzione.

(53)

Per quanto riguarda i due produttori esportatori rimanenti, la Commissione ha ritenuto che non fossero coinvolti in pratiche di elusione ma ha individuato le questioni descritte di seguito ai considerando 54 e 55.

(54)

La Commissione ha rilevato che il primo gruppo comprendeva una società commerciale, che è la società madre, e due produttori esportatori; tutte e tre le società condividono la stessa sede in Cina. Ha inoltre rilevato che il codice aggiuntivo TARIC individuale (con un’aliquota del dazio del 17,9 %) era stato attribuito soltanto alla società madre. Poiché i codici aggiuntivi TARIC devono essere attribuiti ai produttori esportatori, è opportuno che ora la Commissione trasferisca il codice aggiuntivo TARIC dalla società commerciale madre ai due produttori esportatori del gruppo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(55)

Nel secondo gruppo, che comprendeva anch’esso un’altra società collegata con un proprio codice aggiuntivo TARIC individuale (con un’aliquota del dazio del 17,9 %), la Commissione ha rilevato, nel corso della verifica da essa effettuata presso il magazzino, che la dichiarazione di origine era sistematicamente falsa. I dipendenti confezionavano il prodotto in esame in imballaggi interni ed esterni su cui erano stampate informazioni fuorvianti riguardo al paese di origine e al produttore. Il paese di origine menzionato era Singapore e il produttore era una società ubicata nello stesso paese. L’ordine di acquisto era pervenuto da un operatore economico stabilito a Hong Kong. La spedizione stessa era destinata a un paese terzo al di fuori dell’UE, nel quale sono parimenti in vigore misure antidumping sugli oggetti per il servizio da tavola originari della Cina. La Commissione ha controllato, presso la sede delle società, tutti i documenti giustificativi riguardanti alcune operazioni selezionate di vendita all’esportazione nell’Unione e ha inoltre esaminato i dati relativi alle esportazioni da Singapore nell’Unione. La Commissione non ha potuto accertare se detta condotta illecita sia stata posta in atto nel caso delle vendite all’esportazione destinate all’UE. Pertanto, in assenza di elementi comprovanti la frode in relazione al mercato dell’UE, la Commissione ha concluso che le merci prodotte da entrambi i produttori esportatori e destinate all’UE sono correttamente dichiarate come originarie della Cina e pertanto non hanno eluso i dazi antidumping dell’UE applicabili.

(56)

Di conseguenza è opportuno mantenere il dazio del 17,9 % per 18 dei 19 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte complete al questionario e presso la cui sede sono state effettuate visite. Inoltre, come indicato al considerando 54, per uno di questi 19 produttori esportatori è opportuno che la Commissione trasferisca il codice aggiuntivo TARIC dalla società commerciale madre ai due produttori esportatori del gruppo in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.4.1.   Grado di cooperazione e determinazione del volume degli scambi in Cina

(57)

Nel recente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha esaminato l’evoluzione dei volumi delle importazioni dalla RPC nell’Unione con riferimento ai dati Eurostat, che forniscono cifre a livello di ciascun paese. Nell’ambito della presente inchiesta antielusione è stato necessario valutare dati specifici per ciascuna società. Tali dati sono disponibili nella banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Detta banca dati raccoglie i dati comunicati mensilmente dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle importazioni dei prodotti soggetti alle inchieste per ciascun codice aggiuntivo TARIC e alle misure, compresa la registrazione. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati provenienti dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, per individuare la modificazione della configurazione degli scambi operando un confronto tra i produttori esportatori soggetti a dazi più elevati e quelli soggetti a dazi inferiori ai fini della presente inchiesta.

(58)

I produttori esportatori soggetti alla presente inchiesta rappresentavano il 26 % dei volumi totali delle esportazioni cinesi nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PR, come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. A 48 di essi era stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(59)

Come spiegato al considerando 51, soltanto 19 produttori esportatori hanno collaborato trasmettendo risposte complete al questionario. Inoltre, come illustrato al considerando 34, un altro produttore esportatore che inizialmente aveva fornito una risposta assai carente al questionario ha infine mantenuto il dazio individuale del 17,9 %. Questi 20 produttori esportatori, tutti soggetti al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, rappresentavano il 10 % delle importazioni cinesi complessive durante il PR.

2.4.2.   Modificazione della configurazione degli scambi in Cina

(60)

La tabella 1 riporta il volume aggregato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo di riferimento.

Tabella 1

Volume totale delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) nell’Unione

 

2015

2016

2017

2018

Volume delle importazioni

348 003

376 286

403 071

383 460

Indice

100

108

116

111

Fonte: statistiche sulle importazioni dell’UE basate sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(61)

Il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato su base aggregata dell’11 % nel corso del PI, passando da 348 003 tonnellate nel 2015 a 383 460 tonnellate durante il PR.

(62)

Come spiegato nelle sezioni 2.3.1. e 2.3.2., la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori avevano registrato un netto aumento delle esportazioni tra il 2014 e il 2018, oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità quale dichiarata nel quadro dell’attività di campionamento svolta nel corso dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. In assenza di qualsiasi giustificazione economica diversa dall’attuazione di pratiche di elusione, per questi 30 produttori esportatori la Commissione ha basato le sue conclusioni sui dati disponibili, tra cui i dati riguardanti l’andamento delle loro esportazioni nell’Unione e il livello di carenza delle loro risposte al questionario, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha concluso che tali produttori esportatori erano tutti coinvolti in pratiche di elusione. Questi 30 produttori esportatori rappresentavano il 16 % del totale delle importazioni cinesi nel corso del PR.

(63)

I 30 produttori esportatori coinvolti in pratiche di elusione hanno aumentato i propri volumi di vendita nell’Unione da 52 497 tonnellate nel 2015 a 63 227 tonnellate nel 2018. Tale aumento di oltre il 20 % è in netto contrasto con l’incremento di tutte le importazioni cinesi nell’Unione, che è stato dell’11 % circa, come indicato nella tabella di cui al considerando 60 del presente regolamento.

(64)

Inoltre quando è stata operata una distinzione tra questi 30 produttori esportatori sulla base della aliquota del dazio ad essi applicabile, in relazione al periodo 2015 – 2018 è stata rilevata una modificazione della configurazione degli scambi, indicata di seguito:

i 28 produttori esportatori che erano soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (17,9 %) e che sono stati coinvolti in pratiche di elusione hanno aumentato il volume delle loro vendite nell’Unione di circa 12 600 tonnellate a livello aggregato (corrispondenti a un aumento medio del volume delle vendite nell’Unione pari a 450 tonnellate per produttore esportatore), mentre i rimanenti produttori esportatori soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (circa 370 produttori esportatori in tutto) (12) hanno aumentato il volume delle loro vendite nell’Unione di appena 20 000 tonnellate circa nel corso dello stesso periodo (corrispondenti a un aumento medio del volume delle vendite nell’Unione pari a 54 tonnellate per produttore esportatore);

i due produttori esportatori soggetti ad aliquote del dazio individuali del 22,9 % e del 23,4 % applicabili alle società che hanno collaborato (più elevate rispetto al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione) hanno registrato un calo del proprio volume di vendita nell’Unione pari a circa 1 900 tonnellate, mentre gli altri tre produttori esportatori soggetti ad aliquote del dazio individuali (che non sono oggetto della presente inchiesta) hanno aumentato il proprio volume di vendita di 1 450 tonnellate. Nell’inchiesta iniziale a questi ultimi produttori esportatori era stato applicato un dazio individuale relativamente inferiore, pari rispettivamente al 13,1 %, al 17,6 % e al 18,3 %.

(65)

Queste variazioni nei flussi commerciali verso l’Unione rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra singoli produttori esportatori del paese oggetto delle misure e l’Unione; tale modificazione deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali dall’inchiesta non sono emerse motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC.

2.4.3.   Forma di elusione in Cina

(66)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni comprendono anche la riorganizzazione, da parte di esportatori o produttori, delle proprie strutture e dei propri canali di vendita nel paese oggetto delle misure con l’obiettivo di ottenere che i propri prodotti siano esportati nell’Unione tramite produttori che beneficiano di un’aliquota individuale del dazio inferiore a quella applicabile ai prodotti dei fabbricanti.

(67)

Come spiegato nelle sezioni 2.3.1. e 2.3.2., la Commissione ha concluso che 30 dei 50 produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. Essi rappresentavano il 16 % dei volumi totali delle importazioni nell’Unione durante il periodo di riferimento, come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(68)

Nel 2018 la Commissione ha inoltre ricevuto dalle autorità doganali slovene elementi di prova che dimostrano che il prodotto in esame era importato nell’Unione da un produttore esportatore (soggetto a un dazio inferiore) diverso dal fabbricante effettivo del prodotto (che era soggetto a un dazio più elevato). Inoltre, nel corso dell’analisi svolta nell’ambito di un riesame relativo ai nuovi esportatori, la Commissione ha anche raccolto elementi di prova relativi ad una pratica simile di riorganizzazione dei canali di vendita per mezzo della quale, in base all’etichettatura dell’imballaggio, il prodotto in esame era importato nell’Unione da un produttore esportatore (soggetto a un dazio inferiore) diverso dal fabbricante effettivo del prodotto (che era soggetto a un dazio più elevato). Ciò conferma le risultanze dell’inchiesta.

(69)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha accertato l’esistenza di pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta attuate su vasta scala.

2.5.   Assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(70)

Dall’inchiesta non è emersa alcuna motivazione o giustificazione economica per le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC.

2.6.   Elementi di prova del dumping

(71)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto simile.

(72)

Il dumping è stato accertato sia nel regolamento iniziale sia nell’ultimo e più recente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha deciso di utilizzare i dati provenienti dal più recente riesame in previsione della scadenza per determinare il valore normale.

(73)

In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra il valore normale medio determinato nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione durante il PR dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di elusione delle misure, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(74)

Poiché tali prezzi all’esportazione erano inferiori al valore normale, è stata confermata l’esistenza del dumping.

2.7.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping

(75)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha infine esaminato se i prodotti importati dei 30 produttori esportatori risultati coinvolti in pratiche di elusione avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore.

(76)

Al considerando 205 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza indicato al considerando 4 la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2018), il consumo dell’Unione è ammontato a 634 255 tonnellate; si tratta del dato più recente di cui la Commissione dispone in merito al consumo dell’Unione, nonché di un indicatore utile del consumo dell’Unione relativo al 2018. Utilizzando tale dato, la quota di mercato delle importazioni dei 30 produttori esportatori coinvolti in pratiche di elusione, che in base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 ammontavano a 63 227 tonnellate nel 2018, è circa il 10 % del mercato totale dell’Unione e rappresenta quindi una percentuale rilevante.

(77)

Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio non pregiudizievole non è stato determinato nel riesame in previsione della scadenza. È stato pertanto effettuato il confronto tra il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, quale determinato nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, e la media ponderata dei prezzi cif dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di elusione delle misure durante il PR della presente inchiesta, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(78)

Poiché i prezzi cif erano inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, le importazioni che eludevano le misure indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi.

(79)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita sopra descritte hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini sia di quantitativi sia di prezzi.

3.   MISURE

(80)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC è stato eluso attraverso pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita tramite alcuni produttori esportatori cinesi soggetti a un dazio inferiore.

(81)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base il dazio antidumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbe pertanto essere esteso alle importazioni dello stesso prodotto dichiarato di fabbricazione di alcune società soggette a un dazio inferiore, in quanto tali prodotti sono in realtà fabbricati da società soggette a un dazio individuale più elevato o al dazio residuo del 36,1 %.

(82)

È dunque opportuno estendere la misura di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione (13) prevista per «tutte le altre società», che consiste in un dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(83)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in forza dei quali le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbero essere riscossi dazi sulle importazioni registrate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC e importati nell’Unione con i codici aggiuntivi TARIC dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere pari alla differenza tra il dazio residuo del 36,1 % e l’importo versato da dette società.

4.   RAFFORZAMENTO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

(84)

La Commissione ha confrontato i dati relativi alle esportazioni forniti nelle risposte al questionario con i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Ha rilevato che per alcuni produttori esportatori cinesi i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 erano più elevati rispetto a quelli comunicati nelle risposte al questionario.

(85)

Nel corso delle verifiche in loco la Commissione ha confrontato questi ultimi dati anche con altre fonti, ad esempio dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA. In molti casi ha individuato differenze tra i dati sulle esportazioni comunicati nelle risposte al questionario e successivamente verificati e i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(86)

Al considerando 5 la Commissione ha fatto riferimento all’uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC, che sono specifici delle singole società. Detto uso improprio potrebbe spiegare le suddette differenze riguardanti i dati sulle esportazioni di cui ai considerando 71 e 72.

(87)

La Commissione ha pertanto sollevato la questione del possibile uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC specifici delle società con i rappresentanti di quei produttori esportatori che, a parere della Commissione e in base alle verifiche da essa effettuate, non erano direttamente coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita ma i cui codici aggiuntivi TARIC erano utilizzati in modo improprio da altre società.

(88)

Il 4 luglio 2019 la questione del possibile uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC è stata discussa anche con le autorità cinesi e con la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato) (in appresso «la Camera di commercio»).

(89)

Sulla base di tali discussioni, la Commissione ha ritenuto che fossero necessarie misure speciali per ridurre il rischio di uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC specifici delle società, in particolare attraverso il rafforzamento delle prescrizioni in materia di importazione e del sistema di monitoraggio delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina cinesi nell’UE. Poiché molti produttori cinesi esportano nell’UE soltanto attraverso operatori commerciali non collegati, è opportuno rafforzare il sistema attuale nel modo seguente.

(90)

L’importatore dovrebbe avere l’obbligo di fornire alle autorità doganali degli Stati membri i seguenti documenti:

se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, come specificato nell’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»);

se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell’allegato 3 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall’operatore commerciale all’importatore.

(91)

Tali documenti, la cui presentazione è necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare le aliquote individuali del dazio antidumping alle importazioni, non sono però l’unico elemento di cui le autorità doganali devono tenere conto. In effetti, anche qualora ricevano tali documenti e ne constatino la conformità a tutte le prescrizioni, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(92)

Inoltre, a seguito delle discussioni di cui al considerando 88, il 9 agosto 2019 la Commissione ha inviato alle autorità cinesi e alla Camera di commercio una lettera in cui proponeva loro di collaborare al rafforzamento delle prescrizioni e del sistema di monitoraggio in materia di importazioni. Il 1o settembre 2019 le autorità cinesi e la Camera di commercio hanno accettato di partecipare ad un nuovo sistema di applicazione della normativa in base al quale a ciascun produttore esportatore soggetto a un dazio diverso dal 36,1 % viene chiesto di inviare una copia della sua fattura commerciale alla Camera di commercio, la quale a sua volta trasmette alla Commissione una relazione annuale relativa ai dati sulle esportazioni nell’UE di questi produttori esportatori.

(93)

A seguito della divulgazione delle informazioni, la European Ceramic Industry Association (associazione europea delle industrie ceramiche) ha comunicato che accoglieva con favore le risultanze dettagliate contenute nel documento generale di divulgazione delle informazioni e che appoggiava gli interventi proposti, quali il monitoraggio delle importazioni e la presentazione obbligatoria di una serie di documenti che gli Stati membri raccoglieranno presso gli uffici doganali.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(94)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e ha invitato le parti a trasmettere osservazioni. Sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive.

(95)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 23 marzo 2019, alle importazioni dichiarate dalle società elencate nella tabella riportata di seguito. I loro codici aggiuntivi TARIC figuranti all’articolo 1, paragrafo 2, e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 ed elencati nella tabella riportata di seguito sono revocati e sostituiti dal codice aggiuntivo TARIC B999.

Società

Codice aggiuntivo

TARIC (revocato e sostituito)

CHL Porcelain Industries Ltd.

B351

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.

B353

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

B360

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

B362

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

B446

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

B484

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B492

Evershine Fine China Co., Ltd.

B514

Far East (Boluo) Ceramics Factory, Co. Ltd

B517

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

B543

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

B548

Profit Cultural & Creative Group Corporation

B556

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

B579

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd

B583

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

B602

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

B610

Joyye Arts & Crafts Co. Ltd

B619

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

B639

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

B656

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

B678

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

B687

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

B692

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

B693

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

B712

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

B724

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

B742

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd

B751

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B752

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

B759

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd.

B956

2.   Dato il loro collegamento con le società elencate nella tabella di cui sopra, il dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 23 marzo 2019, anche alle importazioni dichiarate dalle società elencate nella tabella riportata di seguito. I loro codici aggiuntivi TARIC figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 ed elencati nella tabella riportata di seguito sono revocati e sostituiti dal codice aggiuntivo TARIC B999.

Società

Codice aggiuntivo

TARIC (revocato e sostituito)

Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd

B573

Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd

B588

Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

B632

3.   La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione è sostituita dalla tabella seguente:

Società

Dazio

(%)

Codice aggiuntivo

TARIC

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;

Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.

18,3

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

13,1

B350

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;

Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;

Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;

Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;

Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;

Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;

Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;

Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

17,6

B352

Società elencate nell’allegato 1

17,9

 

Tutte le altre società

36,1

B999

4.   L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è sostituito dall’allegato 1 del presente regolamento.

5.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464, nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 per tutte le società elencate nella tabella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è pari alla differenza tra il dazio residuo del 36,1 % e l’importo effettivamente versato.

6.   L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è sostituito dagli allegati 2 e 3 del presente regolamento. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping per le società di cui al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri:

a)

se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, come specificato nell’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»);

b)

se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell’allegato 3 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall’operatore commerciale all’importatore.

7.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 33).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 314 del 30.11.2014, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 18).

(8)  Questo produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare il prodotto in esame fabbricato da altri produttori esportatori cinesi.

(9)  La società non ha comunicato nella risposta al questionario le informazioni necessarie entro i termini previsti per quanto concerne, tra l’altro, i dati finanziari e quelli sulle vendite e sulla produzione. Questo produttore esportatore non ha pertanto potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita.

(10)  Si osservi che la lettera del 18 ottobre 2019 della società A si riferisce principalmente ai suoi rapporti con la società B e in minor misura ai suoi rapporti con la società C.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(12)  Come indicato nella nota 4, più di 400 produttori esportatori sono soggetti all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8).


ALLEGATO 1

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Società

Codice aggiuntivo TARIC

Amaida Ceramic Product Co., Ltd.

B357

Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.

B358

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

B359

Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.

B361

Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.

B363

Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.

B364

Beiliu Windview Industries Ltd.

B365

Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.

B366

Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.

B367

Chao An Huadayu Craftwork Factory

B368

Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty

B369

Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.

B370

Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.

B371

Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd

B372

Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory

B373

Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.

B374

Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd.

B375

Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,

B376

Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.

B377

Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.

B378

Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.

B379

Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.

B380

Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.

B381

Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.

B382

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

B383

Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.

B384

Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.

B385

Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.

B386

Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.

B387

Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd

B388

Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.

B389

Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.

B390

Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.

B391

Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.

B392

Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.

B393

Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.

B394

Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B395

Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.

B396

Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.

B397

Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2

B398

Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.

B399

Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.

B400

Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory

B401

Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.

B402

Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory

B403

Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory

B404

Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.

B405

Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B406

Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.

B407

Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.

B408

Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B409

Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.

B410

Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.

B411

Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.

B412

Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.

B413

Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.

B414

Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.

B415

Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B416

Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

B417

Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.

B418

Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B419

Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.

B420

Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.

B421

Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B422

Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.

B423

Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.

B424

Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.

B425

Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B426

Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.

B427

Chaozhou Jencymic Co., Ltd.

B428

Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.

B429

Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.

B430

Chaozhou JiaHui Ceramic Factory

B431

Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.

B432

Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.

B433

Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.

B434

Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.

B435

Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.

B436

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd

B438

Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B439

Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.

B440

Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.

B441

Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd.

B442

Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.

B443

Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.

B444

Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.

B445

Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.

B447

ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.

B448

Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.

B449

Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.

B450

Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.

B451

Chaozhou MBB Porcelain Factory

B452

Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company

B453

Chaozhou New Power Co., Ltd.

B454

Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.

B455

Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.

B456

Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B457

Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.

B458

Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.

B459

Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.

B460

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.

B462

Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.

B463

Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B464

Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.

B465

Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.

B466

Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.

B467

Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.

B468

Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.

B469

Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.

B470

Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.

B471

Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.

B472

Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd

B473

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.

B475

Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.

B476

Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.

B477

Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.

B478

Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.

B479

Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.

B480

Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B481

Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.

B482

Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.

B483

Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.

B485

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.

B487

Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.

B488

Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.

B489

Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B490

Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.

B491

Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.

B493

Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B494

Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B495

Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.

B496

Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.

B497

Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory

B498

Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.

B499

Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.

B500

Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.

B501

Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.

B502

Dapu Taoyuan Porcelain Factory

B503

Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua

B504

De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.

B505

Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.

B506

Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.

B507

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

B508

Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.

B509

Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.

B510

Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

B511

Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.

B512

Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.

B513

Excellent Porcelain Co., Ltd.

B515

Fair-Link Limited (Xiamen)

B516

Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.

B518

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)

B519

Foshan Metart Company Limited

B520

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

B521

Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.

B522

Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B523

Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.

B524

Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.

B525

Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.

B526

Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.

B527

Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.

B528

Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.

B529

Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.

B530

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

B531

Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.

B532

Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.

B533

Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.

B534

Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.

B535

Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.

B536

Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.

B537

Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.

B538

Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.

B539

Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.

B540

Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.

B541

Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.

B542

Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.

B544

Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.

B545

Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory

B546

Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.

B547

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

B549

Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.

B550

Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.

B551

Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.

B552

Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.

B553

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

B554

Fujian Jiamei Group Corporation

B555

Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.

B557

Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation

B558

Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.

B559

Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., and

Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd.

B560

Fung Lin Wah Group

B561

Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.

B562

Global Housewares Factory

B563

Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.

B564

Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.

B565

Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.

B566

Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.

B567

Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.

B568

Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.

B569

Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd

B570

Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.

B571

Guangdong Sitong Group Co., Ltd.

B572

GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd

B574

Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.

B575

Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd

B576

Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd

B577

Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.

B578

Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.

B580

Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.

B581

Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.

B582

Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.

B584

Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.

B585

Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd

B586

Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.

B587

Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.

B589

Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.

B590

Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian

B591

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

B592

Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.

B593

Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd

B594

Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China

B595

Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China

B596

Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.

B597

Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.

B598

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

B599

Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B600

Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd

B601

Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd

B603

Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.

B604

Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.

B605

Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.

B606

Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd

B607

Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.

B608

Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd

B609

Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd

B611

Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.

B612

Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.

B613

Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.

B614

Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.

B615

Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.

B616

Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.

B617

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

Junior Star Ent’s Co., Ltd.

B620

K&T Ceramics International Co., Ltd.

B621

Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.

B622

Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China

B623

Kilncraft Ceramics Ltd.

B624

Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.

B625

Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd

B626

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B627

Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B628

Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B629

Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd

B630

Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd

B631

Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.

B633

Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B634

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

B635

Liling Minghui Ceramics Factory

B636

Liling Pengxing Ceramic Factory

B637

Liling Quanhu Industries General Company

B638

Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.

B640

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B641

Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.

B642

Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd

B643

Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.

B644

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

B645

Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.

B646

Liling Yonghe Porcelain Factory

B647

Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.

B648

Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd

B649

Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.

B650

Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.

B651

Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.

B652

Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.

B653

Liveon Industrial Co., Ltd.

B654

Long Da Bone China Co., Ltd.

B655

Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.

B657

Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.

B658

Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.

B659

Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.

B660

Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.

B661

Photo USA Electronic Graphic Inc.

B662

Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.

B663

Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.

B664

Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.

B665

Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.

B666

Quanzhou Hongsheng Group Corporation

B667

Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.

B668

Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.

B669

Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.

B670

Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF»)

B671

Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory

B672

Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.

B673

Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory

B674

Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY

B675

Red Star Ceramics Limited

B676

Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.

B677

Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.

B679

Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.

B680

Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.

B681

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

B682

Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.

B683

Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.

B684

Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.

B685

Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF»)

B686

Shenzhen Ehome Enterprise Ltd

B688

Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.

B689

Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.

B690

Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd

B691

Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.

B694

Shenzhen Hiker Housewares Ltd.

B695

Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd

B696

Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.

B697

Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.

B698

Shenzhen SMF Investment Co., Ltd

B699

Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.

B700

Shenzhen Topchoice Industries Limited

B701

Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.

B702

Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.

B703

Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.

B704

Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.

B705

Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian

B706

Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.

B707

Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China

B708

Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.

B709

Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.

B710

Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd

B711

Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.

B713

Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.

B714

Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.

B715

Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.

B716

Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.

B717

Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.

B718

Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.

B719

Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.

B720

Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.

B721

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.

B722

Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.

B723

Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.

B725

Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.

B726

Tangshan Yida Industrial Corp.

B727

Tao Yuan Porcelain Factory

B728

Teammann Co., Ltd.

B729

The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.

B730

The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong

B731

Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan»)

B732

Topking Industry (China) Ltd.

B733

Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.

B734

Weiye Ceramics Co., Ltd.

B735

Winpat Industrial Co., Ltd.

B736

Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.

B737

Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.

B738

Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan

B739

Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.

B740

Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.

B741

Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.

B743

Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.

B744

Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.

B745

Yiyang Red Star Ceramics Ltd.

B746

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.

B748

Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.

B749

Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.

B750

Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China

B753

Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici»)

B754

Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.

B755

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

B756

Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.

B757

Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.

B758

Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.

B760

Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.

B761

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

B762

Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited

B763

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd

C303

Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd

C304

Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd

C305

Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd

C306

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485


ALLEGATO 2

Dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione

Una dichiarazione firmata da un responsabile del fabbricante, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera a):

1)

nome e funzione del responsabile del fabbricante;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


ALLEGATO 3

Dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione

Una dichiarazione del fabbricante cinese, firmata da un responsabile del fabbricante che rilascia la fattura per questa transazione all’operatore commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera b), rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale:

1)

nome e funzione del responsabile del fabbricante;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’operatore commerciale (nome dell’operatore commerciale) (paese dell’operatore commerciale) e oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/168


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 256/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/2132]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 31bcai (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«31bcaj.

32016 D 1073: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all’equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d’America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24).

31bcak.

32016 D 2270: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42).

31bcal.

32016 D 2271: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45).

31bcam.

32016 D 2272: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48).

31bcan.

32016 D 2273: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all’equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51).»

2.

Al punto 31bch (Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32017 R 1800: Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017 (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1800 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1073, (UE) 2016/2270, (UE) 2016/2271, (UE) 2016/2272 e (UE) 2016/2273 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14.

(2)  GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24.

(3)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42.

(4)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45.

(5)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48.

(6)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/170


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

(4)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre nell’UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE» che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra parte contraente del SEE.

(5)

La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE (4) e 2006/49/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall’uso di modelli interni sono state limitate, fra l’altro, dalla legislazione nazionale che attua l’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito alla fine del 2017 dall’articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni [si vedano ad esempio l’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE].

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti alle “banche centrali del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

all’articolo 2, paragrafo 5, è inserito il seguente punto:

“11a)

in Islanda alla ‘Byggðastofnun’, all’‘Íbúðalánasjóður’ e alle ‘Lánasjóður sveitarfélaga ohf;’”;

f)

all’articolo 6, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

“le autorità competenti degli Stati EFTA cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF e con l’Autorità di vigilanza EFTA. Le autorità competenti degli Stati membri dell’UE cooperano allo stesso modo con le autorità competenti degli Stati EFTA;”;

g)

l’articolo 47, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA. Uno Stato EFTA può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento sul territorio di tale Stato EFTA.

Le Parti contraenti si informano e si consultano prima di concludere accordi con paesi terzi basandosi, a seconda dei casi, sull’articolo 47, paragrafo 3, o sul primo paragrafo del presente punto.

Ogniqualvolta negozia con uno o più paesi terzi per concludere, in base all’articolo 47, paragrafo 3, un accordo volto a ottenere, nei paesi terzi interessati, il trattamento nazionale o l’accesso effettivo al mercato per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato membro dell’Unione europea, l’Unione europea si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato EFTA;

h)

l’articolo 48 non si applica. Ogniqualvolta uno Stato EFTA conclude con uno o più paesi terzi un accordo in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata di enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo e di enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale in tale Stato EFTA, l’accordo è volto a garantire che l’ABE sia in grado di ottenere dall’autorità competente dello Stato EFTA in questione le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

i)

all’articolo 53, paragrafo 2, le parole “o, a seconda dei casi, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite prima delle parole “conformemente alla presente direttiva”;

j)

all’articolo 58, paragrafo 1, lettera d), le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo l’acronimo “AESFEM”;

k)

all’articolo 89, paragrafo 5, le parole “futuri atti legislativi dell’Unione dispongano obblighi di informativa” sono sostituite dalle parole “futuri atti legislativi applicabili a norma dell’accordo SEE dispongano obblighi di informativa”;

l)

all’articolo 114, paragrafo 1, per quanto riguarda il Liechtenstein, le parole “una banca centrale del SEBC” sono sostituite dalle parole “l’autorità competente”;

m)

all’articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono aggiunte dopo le parole “l’ABE”;

n)

all’articolo 133, paragrafi 14 e 15, le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il comitato permanente degli Stati EFTA,”, opportunamente accordate, sono inserite dopo la parola “Commissione”;

o)

all’articolo 151, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “una decisione del Comitato misto SEE contenente” sono inserite dopo le parole “conformemente ad”.»

2.

Dopo il punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«14a.

32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, modificato da:

32017 R 2395: Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti alle “banche centrali del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), le parole “Norvegia e in” sono inserite prima della parola “Svezia”;

f)

all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla Commissione” leggasi “dall’Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

all’articolo 80, paragrafi 1 e 2, le parole “o, qualora ciò riguardi uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA/dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione/della Commissione”;

h)

agli articoli 329, paragrafo 4, 344, paragrafo 2, 352, paragrafo 6, 358, paragrafo 4, e 416, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “dell’entrata in vigore delle”;

i)

all’articolo 395:

i)

ai paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “al Consiglio” non si applicano;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 8 va letto come segue:

“Il potere di adottare una decisione intesa ad accettare o respingere la misura nazionale proposta di cui al paragrafo 7 è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA.”;

iii)

al paragrafo 8, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

“Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l’ABE trasmette il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato oppure, se il parere riguarda misure nazionali proposte da uno Stato EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;

j)

all’articolo 458:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

“Se l’autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale di un determinato Stato EFTA e che, secondo tale autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il fatto al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA, al CERS e all’ABE e presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:”;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 4 va letto come segue:

“Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA, che delibera su proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

iii)

al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto quanto segue:

“Se il loro parere riguarda il progetto di misure nazionali di uno Stato EFTA, il CERS e l’ABE trasmettono il proprio parere al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i commi dal terzo all’ottavo del paragrafo 4 vanno letti come segue:

“Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, l’Autorità di vigilanza EFTA può, entro un mese, proporre al comitato permanente degli Stati EFTA di respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA entro tale termine di un mese, lo Stato EFTA interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il comitato permanente degli Stati EFTA si pronuncia sulla proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il comitato permanente degli Stati EFTA respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle seguenti condizioni:

a)

le variazioni d’intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b)

il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

c)

i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull’intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altre Parti contraenti o nel SEE nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

d)

la questione riguarda un solo Stato EFTA e

e)

i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE.

La valutazione del comitato permanente degli Stati EFTA tiene conto del parere del CERS e dell’ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall’autorità individuata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del comitato permanente degli Stati EFTA che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA, lo Stato EFTA può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.”;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

“Qualora uno Stato EFTA riconosca le misure fissate conformemente al presente articolo lo notifica al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA, all’ABE, al CERS e alla Parte contraente dell’accordo SEE autorizzata ad applicare le misure.”;

k)

all’articolo 467, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “a che la Commissione non ha adottato un regolamento” leggasi “all’entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente un regolamento adottato”;

l)

all’articolo 497, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 1 e 2, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “l’entrata in vigore dell’ultima delle”;

ii)

al paragrafo 1, anziché “dell’adozione” leggasi “dell’applicazione nel SEE”.»

3.

Al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio]:

a)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.»;

b)

all’adattamento zh) è aggiunto quanto segue:

«v)

al paragrafo 5a, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “l’entrata in vigore dell’ultima delle”».

4.

Al punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1

5.

Il testo del punto 31 (Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 575/2013, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, del regolamento (UE) 2017/2395 e della direttiva 2013/36/UE, rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle Parti contraenti

in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2013/36/UE nell’accordo SEE [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

Le Parti contraenti convengono che l’integrazione nell’accordo SEE della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/176


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 125/2019

dell’8 maggio 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2019/2134]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11

2.

Dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31j.

32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)”;

c)

all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il/del 20 marzo 2014” leggasi “la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”;

d)

all’articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “al 21 marzo 2019” leggasi “per i cinque anni successivi”;

e)

all’articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

“Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall’articolo 26, paragrafo 2”;

f)

all’articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini “l’ABE può agire” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA, può agire”;

g)

all’articolo 37, i termini “l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE” sono sostituiti dai termini “l’ABE o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE o, a seconda dei casi, dall’Autorità di vigilanza EFTA”;

h)

all’articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 21 marzo 2016” e “del 20 marzo 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”, anziché “fino al 21 marzo 2017” leggasi “fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019” e anziché “entro il 21 marzo 2017” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell’8 maggio 2019”.»

Articolo 2

Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0017: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11

Articolo 3

Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

(2)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.