|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’iniziativa dell’Unione dei mercati dei capitali è intesa a ridurre la dipendenza dai prestiti bancari, a diversificare le fonti di finanziamento basate sul mercato per le piccole e medie imprese («PMI») e a promuovere l’emissione di obbligazioni e di azioni da parte delle PMI sui mercati aperti al pubblico. Le imprese stabilite nell’Unione che intendono raccogliere capitali nelle sedi di negoziazione si trovano a sostenere costi di informativa una tantum e continua e di conformità elevati che possono direttamente dissuaderle dal chiedere l’ammissione alla negoziazione nelle sedi di negoziazione dell’Unione. Inoltre, le azioni emesse dalle PMI nelle sedi di negoziazione dell’Unione tendono a presentare livelli di liquidità più bassi e una maggiore volatilità, il che aumenta il costo del capitale e rende troppo onerosa quella fonte di finanziamento. A tale riguardo è pertanto indispensabile disporre di una politica orizzontale dell’Unione per le PMI che sia inclusiva, coerente ed efficace e che tenga conto delle varie PMI e delle loro diverse necessità. |
|
(2) |
La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha creato un nuovo tipo di sedi di negoziazione, i mercati di crescita per le PMI, sottocategoria dei sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities — «MTF»), al fine di facilitare l’accesso delle PMI ai capitali e consentire loro di crescere, e inoltre agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati che soddisfino le esigenze degli emittenti che sono PMI e che hanno un potenziale di crescita. La direttiva 2014/65/UE precisa inoltre che «[è] opportuno prestare attenzione alle modalità con cui la regolamentazione futura dovrà favorire e promuovere ulteriormente l’utilizzo di tale mercato in modo da renderlo attraente agli occhi degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per l’accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI». Nel suo parere sulla proposta della Commissione del presente regolamento di modifica, il Comitato economico e sociale europeo ha ribadito che le carenze di comunicazione e l’approccio burocratico costituiscono barriere significative e occorre un maggiore impegno per superare questi ostacoli. Ha dichiarato inoltre che si dovrebbe mirare ai livelli più bassi della catena, alle stesse PMI, coinvolgendo tra l’altro le associazioni di PMI, le parti sociali e le camere di commercio. |
|
(3) |
È stato tuttavia constatato che gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI beneficiano di un numero relativamente ridotto di semplificazioni normative rispetto agli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in altri MTF o nei mercati regolamentati. La maggior parte degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica allo stesso modo a tutti gli emittenti, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla sede di negoziazione in cui i loro strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione. Questo basso livello di differenziazione tra gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI e quelli ammessi alla negoziazione in altri MTF dissuade gli MTF dal richiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI, come attestato dallo scarso interesse suscitato finora da tale status. È pertanto necessario introdurre ulteriori semplificazioni proporzionate per promuovere in modo adeguato l’uso dei mercati di crescita per le PMI. Il ricorso ai mercati di crescita per le PMI dovrebbe essere promosso attivamente. Molte PMI non sono ancora consapevoli dell’esistenza di mercati di crescita per le PMI in quanto nuova categoria di sedi di negoziazione. |
|
(4) |
L’attrattiva dei mercati di crescita per le PMI dovrebbe essere rafforzata riducendo ulteriormente i costi di conformità e gli oneri amministrativi che gravano sugli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in tali mercati. Per mantenere i massimi livelli di conformità sui mercati regolamentati, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate alle imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dal fatto che non tutte le PMI sono quotate sui mercati di crescita per le PMI e non tutte le imprese quotate sui mercati di crescita per le PMI sono PMI. A norma della direttiva 2014/65/UE, fino al 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI può non essere costituito da PMI per preservare la redditività del modello di business di tali mercati mediante, tra l’altro, la liquidità dei titoli delle imprese che non sono PMI. In considerazione dei rischi connessi all’applicazione di norme differenti agli emittenti quotati in sedi appartenenti alla stessa categoria, ossia i mercati di crescita per le PMI, le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere limitate esclusivamente agli emittenti che sono PMI. Al fine di garantire coerenza per gli emittenti e chiarezza per gli investitori, la riduzione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi dovrebbe applicarsi a tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI, a prescindere dalla loro capitalizzazione di mercato. |
|
(5) |
Il successo di un mercato di crescita per le PMI non dovrebbe essere misurato semplicemente in base al numero delle imprese ivi quotate, bensì in base al tasso di crescita conseguito dalle imprese. Occorre focalizzare maggiormente l’attenzione sui beneficiari ultimi del presente regolamento, ossia le PMI, e sulle loro necessità. Da questo punto di vista la semplificazione amministrativa è un passo fondamentale da compiere, ma non è il solo. Sono necessari sforzi per migliorare le informazioni direttamente accessibili alle PMI in merito alle loro opzioni di finanziamento, al fine di promuoverne lo sviluppo. La semplificazione normativa dovrebbe andare a beneficio delle imprese più piccole che hanno un potenziale di crescita. |
|
(6) |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e le comunica a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione, a condizione che siano rispettate determinate procedure stabilite dalla disciplina per i sondaggi di mercato. Per sondaggio di mercato si intende la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo. Durante la fase di negoziazione di un’offerta di titoli a investitori qualificati (o private placement), gli emittenti avviano discussioni con un numero limitato di potenziali investitori qualificati, come definiti nel regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), con i quali negoziano tutti i termini e le condizioni contrattuali dell’operazione. La finalità della comunicazione delle informazioni in tale fase di negoziazione di un private placement è quella di strutturare e completare l’operazione nel suo complesso e non di sondare l’interesse dei potenziali investitori in relazione a un’operazione predefinita. Il regime dei sondaggi di mercato per il private placement di obbligazioni può talvolta risultare oneroso e dissuadere sia gli emittenti che gli investitori dall’avviare discussioni per tali operazioni. Al fine di aumentare l’attrattiva del private placement di obbligazioni, la comunicazione di informazioni privilegiate a investitori qualificati ai fini di tali operazioni dovrebbe essere considerata fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ed esclusa dall’ambito di applicazione del regime dei sondaggi di mercato, purché sia in vigore un adeguato accordo di non divulgazione. |
|
(7) |
Una certa liquidità delle azioni degli emittenti può essere ottenuta attraverso meccanismi di liquidità, come i dispositivi di market-making o i contratti di liquidità. I dispositivi di market-making implicano la sottoscrizione di un contratto tra il gestore del mercato e un terzo che si impegna a preservare la liquidità di talune azioni ottenendo in cambio sconti sulle commissioni di negoziazione. Un contratto di liquidità è costituito da un contratto tra un emittente e un terzo che si impegna ad assicurare la liquidità delle azioni dell’emittente, e per suo conto. Per preservare pienamente l’integrità del mercato, i contratti di liquidità dovrebbero essere disponibili per tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI in tutta l’Unione, subordinatamente a una serie di condizioni. Non tutte le autorità competenti hanno stabilito prassi di mercato ammesse conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 in relazione ai contratti di liquidità, il che significa che non tutti gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI hanno attualmente accesso a regimi di liquidità in tutta l’Unione. Tale assenza di regimi di liquidità può ostacolare l’efficace sviluppo dei mercati di crescita per le PMI. È pertanto necessario creare un quadro dell’Unione che, in assenza di una prassi di mercato ammessa a livello nazionale, consenta agli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità con un fornitore di liquidità. Nell’ambito di tale quadro dell’Unione, una persona che stipuli un contratto di liquidità con un fornitore di liquidità non sarebbe considerata impegnata in una manipolazione del mercato. È tuttavia essenziale che il quadro dell’Unione proposto in materia di contratti di liquidità per i mercati di crescita per le PMI integri, anziché sostituire, le prassi di mercato nazionali ammesse esistenti o future. È altresì essenziale che le autorità competenti mantengano la possibilità di istituire prassi di mercato ammesse per i contratti di liquidità, onde adattarne le condizioni alle peculiarità locali o estendere tali contratti ai titoli illiquidi diversi dalle azioni ammesse alla negoziazione nelle sedi di negoziazione. |
|
(8) |
Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente del quadro dell’Unione per i contratti di liquidità proposto, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano il modello da utilizzare ai fini di tali contratti, sviluppate dall’Autorità di sorveglianza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (European Securities and Markets Authority — ESMA) istituita da tale regolamento. |
|
(9) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti possono decidere di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate se rischiano di essere pregiudicati i loro legittimi interessi, se non è probabile che tale ritardo fuorvii il pubblico e se gli emittenti sono in grado di garantire la confidenzialità dell’informazione. Gli emittenti sono tuttavia tenuti a comunicare la decisione all’autorità competente e a spiegarne per iscritto i motivi. Tale obbligo di notifica, qualora imposto agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI, può risultare oneroso. Un obbligo meno oneroso per tali emittenti, consistente nel dover spiegare i motivi del ritardo soltanto su richiesta dell’autorità competente, ridurrebbe l’onere amministrativo per gli emittenti e non avrebbe un impatto significativo sulla capacità dell’autorità competente di monitorare la comunicazione delle informazioni privilegiate, purché l’autorità competente sia in ogni caso informata della decisione di ritardare la comunicazione e abbia la possibilità di avviare un’indagine in caso di dubbi riguardo alla decisione. |
|
(10) |
La prescrizione meno severa che si applica attualmente agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di produrre, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate solo su richiesta dell’autorità competente ha un effetto pratico limitato, in quanto tali emittenti sono comunque soggetti all’obbligo di monitorare costantemente, nell’ambito dei progetti in corso, coloro che si configurano come persone aventi accesso a informazioni privilegiate. L’attuale obbligo dovrebbe pertanto essere sostituito dalla possibilità, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, di mantenere soltanto un elenco delle persone che, nel normale esercizio delle loro funzioni, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate, come direttori, membri di organi di direzione o consulenti interni. Sarebbe inoltre oneroso per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI aggiornare tempestivamente gli elenchi completi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione (7). Tuttavia, poiché alcuni Stati membri considerano gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate importanti per garantire un livello più elevato di integrità del mercato, si dovrebbe fornire agli Stati membri l’opzione di introdurre l’obbligo, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, di fornire elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate più ampi che includano tutte le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Tenuto conto dell’esigenza di garantire alle PMI un onere amministrativo proporzionato, tali elenchi più ampi dovrebbero comunque rappresentare un onere amministrativo ridotto rispetto agli elenchi completi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. |
|
(11) |
È essenziale chiarire che l’obbligo di compilare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate incombe sia agli emittenti che a chiunque agisca a loro nome o per loro conto. È opportuno chiarire le responsabilità di qualunque soggetto che agisca a nome o per conto di un emittente riguardo alla compilazione degli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate, al fine di evitare interpretazioni e pratiche divergenti a livello dell’Unione. Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
|
(12) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissione devono rendere pubbliche, entro tre giorni lavorativi dall’operazione, le informazioni sulle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle persone a loro strettamente legate. Lo stesso termine si applica alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e alle persone a loro strettamente legate per quanto riguarda l’obbligo di riferire le proprie operazioni all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissione. Se le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente legate comunicano in ritardo le loro operazioni agli emittenti o ai partecipanti al mercato delle quote di emissione, questi hanno difficoltà da un punto di vista tecnico a rispettare il termine dei tre giorni, il che potrebbe dar luogo a problemi di responsabilità. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissione dovrebbero pertanto essere autorizzati a comunicare le operazioni entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle stesse da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione oppure delle persone a loro strettamente legate. |
|
(13) |
A norma del regolamento (UE) 2017/1129, a determinate condizioni un emittente è esonerato dall’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di titoli offerti in connessione con un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio e in caso di titoli offerti, assegnati o da assegnare in connessione con una fusione o una scissione. Al contrario, deve essere reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni minime che descrivano l’operazione e il suo impatto sull’emittente. Nel diritto dell’Unione l’autorità nazionale competente non ha l’obbligo di riesaminare o approvare tale documento prima della pubblicazione e il suo contenuto è semplificato rispetto a un prospetto. Una conseguenza indesiderata di tale esenzione è che, in determinate circostanze, una società non quotata può effettuare un’iniziale ammissione delle sue azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato senza produrre un prospetto. Ciò priva gli investitori delle informazioni utili ivi contenute ed evitando al contempo qualsiasi riesame, da parte di un’autorità competente, delle informazioni fornite al mercato. È pertanto opportuno introdurre l’obbligo, per una società non quotata che chieda l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a seguito di offerta pubblica di scambio, fusione o scissione, di pubblicare un prospetto. |
|
(14) |
L’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 non consente attualmente l’uso di un prospetto semplificato per gli emittenti i cui titoli di capitale sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che desiderano emettere titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con titoli di capitale emessi precedentemente. L’articolo 14 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per consentire a tali emittenti di utilizzare il prospetto semplificato. |
|
(15) |
I mercati di crescita per le PMI non dovrebbero essere percepiti come l’ultima fase dello sviluppo degli emittenti e dovrebbero consentire alle imprese di successo di crescere e di passare un giorno ai mercati regolamentati per beneficiare di una maggiore liquidità e avere accesso a un maggior numero di investitori. Per agevolare la transizione da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, le imprese in crescita dovrebbero potersi avvalere del regime di informativa semplificato stabilito all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli fungibili con titoli emessi precedentemente, a condizione che abbiano offerto al pubblico titoli ammessi continuativamente alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI da almeno due anni e abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione per tutto il periodo. Un periodo di due anni dovrebbe consentire agli emittenti di disporre di un riscontro sufficiente e di fornire al mercato informazioni sul loro rendimento finanziario e sugli obblighi di segnalazione secondo la direttiva 2014/65/UE. |
|
(16) |
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non obbliga gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI a pubblicare il bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards. Tuttavia, per evitare di discostarsi dalle norme in vigore sui mercati regolamentati, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI che desiderino utilizzare il regime di informativa semplificato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 per l’ammissione dei loro titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato dovrebbero comunque preparare il bilancio più recente in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002, comprese le informazioni comparative per l’anno precedente, a condizione che siano tenuti a redigere un bilancio consolidato in conseguenza dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) a seguito dell’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ove l’applicazione di tale direttiva non obblighi gli emittenti a preparare tali bilanci, essi dovrebbero rispettare il diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stati costituiti. |
|
(17) |
L’obiettivo del presente regolamento è coerente con gli obiettivi del prospetto UE della crescita di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129. Il prospetto UE della crescita è breve e quindi economico da produrre, il che riduce i costi per le PMI. Le PMI dovrebbero avere la possibilità di scegliere di utilizzare il prospetto UE della crescita. Le definizioni attuali di PMI di cui al regolamento (UE) 2017/1129 possono esse troppo restrittive, in particolare per gli emittenti che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, che tendono a essere più grandi delle PMI tradizionali. Pertanto, per quanto riguarda le offerte pubbliche, seguite immediatamente da un’iniziale ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, gli emittenti più piccoli non sarebbero in grado di utilizzare il prospetto UE della crescita, anche se la loro capitalizzazione di mercato dopo l’iniziale ammissione alla negoziazione fosse inferiore a 200 000 000 EUR. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbe essere modificato per consentire agli emittenti che chiedono un’offerta pubblica iniziale con una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 200 000 000 EUR di redigere un prospetto UE della crescita. |
|
(18) |
Tenuto conto dell’importanza delle PMI per il funzionamento dell’economia dell’Unione, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione all’impatto del diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari sul finanziamento delle PMI. A tal fine, nell’intraprendere il riesame degli atti giuridici che incidono sul finanziamento delle PMI quotate e non quotate, la Commissione dovrebbe analizzare le barriere regolamentari e amministrative, anche relativamente alla ricerca, che limitano o ostacolano gli investimenti nelle PMI. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe valutare l’evoluzione dei flussi di capitale verso le PMI e impegnarsi per creare un ambiente regolamentare favorevole al fine di promuovere il finanziamento delle PMI. |
|
(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129. |
|
(20) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 31 dicembre 2019. È tuttavia opportuno che l’articolo 1 si applichi a decorrere dall’1 gennaio 2021, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Se l’offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un’emissione di obbligazioni da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. Tale comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Detto emittente o soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. (*1) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).»;" |
|
2) |
all’articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «12. Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai paragrafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liquidità. 13. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro l’1 settembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*2) Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).»;" |
|
3) |
all’articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al terzo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all’autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l’emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.»; |
|
4) |
l’articolo 18 è così modificato:
|
|
5) |
all’articolo 19, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.»; |
|
6) |
all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.». |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129
Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 1 sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 bis. Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 5, lettera e), si applicano solo ai titoli di capitale e solo nei casi seguenti:
6 ter. Le esenzioni di cui al paragrafo 4, lettera g), e al paragrafo 5, lettera f), si applicano solo ai titoli di capitale in relazione ai quali l’operazione non è considerata come acquisizione inversa nel senso del paragrafo B19 dell’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, e solo nei casi seguenti:
(*3) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1)." (*4) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).»;" |
|
2) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
|
3) |
all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, è inserita la lettera seguente:
|
|
4) |
nell’allegato V, il punto II è sostituito dal seguente:
|
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
All’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Entro l’1 luglio 2020, la Commissione istituisce un gruppo di esperti composto dalle parti interessate per monitorare il funzionamento e il successo dei mercati di crescita per le PMI. Entro l’1 luglio 2021, il gruppo di esperti composto dalle parti interessate pubblica una relazione sulle sue conclusioni.».
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2019. L’articolo 1 si applica tuttavia a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
La president
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 79.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 49).
(8) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(9) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2116 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6 sexies, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non dovrebbero applicare nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, se tali chiamate rientrano nei limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l’eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione (2) fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione da applicare nel 2019 sulla base dei dati al 1o luglio 2018. |
|
(4) |
L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri in merito al livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte, in conformità agli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili, nonché in merito al numero totale di abbonati negli Stati membri. |
|
(5) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e poi dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei dati al 1o luglio 2019. Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2019 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea. |
|
(6) |
Occorre pertanto aggiornare il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione fissata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979. |
|
(7) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979. |
|
(8) |
A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione fissata dal presente regolamento di esecuzione. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione è fissata a 0,0079 EUR al minuto.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 172 del 30.6.2012 , pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 10).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
|
11.12.2019 |
EN |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2117 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (1), and in particular Article 19(5) thereof,
Whereas:
|
(1) |
Regulation (EC) No 338/97 regulates trade in animal and plant species listed in the Annex to the Regulation. The species listed in the Annex include the species set out in the Appendices to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (‘the Convention’) as well as species whose conservation status requires that trade from, into and within the Union be regulated or monitored. |
|
(2) |
At the 18th meeting of the Conference of the Parties to the Convention, held in Geneva, Switzerland, from 17 to 28 August 2019 (CoP 18), certain amendments were made to the Appendices to the Convention. These amendments should be reflected in the Annexes to Regulation (EC) No 338/97. |
|
(3) |
The following taxa were included in Appendix I to the Convention and should be included in Annex A to Regulation (EC) No 338/97: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli and Parides burchellanus. |
|
(4) |
The following species were transferred from Appendix II to Appendix I to the Convention and should be removed from Annex B and included in Annex A to Regulation (EC) No 338/97: Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis and Geochelone elegans. Malacochersus tornieri was transferred from Appendix II to Appendix I; the species is already included in Annex A and only the reference to the relevant Appendix should be changed. |
|
(5) |
The following taxa were transferred from Appendix I to Appendix II to the Convention and should be removed from Annex A and included in Annex B to Regulation (EC) No 338/97: Vicugna vicugna (population of the Province of Salta, Argentina, with annotation), Leporillus conditor, Pseudomys fieldi praeconis (with nomenclature change to Pseudomys fieldi), Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris and Crocodylus acutus (population of Mexico, with annotation). |
|
(6) |
The following family, genera and species were included in Appendix II to the Convention and should be included in Annex B to Regulation (EC) No 338/97: Giraffa camelopardalis, Syrmaticus reevesii, Ceratophora aspera (with annotation), Ceratophora stoddartii (with annotation), Lyriocephalus scutatus (with annotation), Goniurosaurus spp., (with annotation), Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp. (four species of this genus were included in Appendix II previously and have now become part of the genus listing), Pseudocerastes urarachnoides, Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp. (one species of this genus was included in Appendix II previously and has now become part of the genus listing), Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp., Holothuria fuscogilva (with delayed implementation), Holothuria nobilis (with delayed implementation), Holothuria whitmaei (with delayed implementation), Poecilotheria spp., Widdringtonia whytei, Pterocarpus tinctorius (with annotation), Cedrela spp. (with annotation and with delayed implementation). |
|
(7) |
Syrmaticus reevesii, Ctenosaura quinquecarinata, Paramesotriton spp. and Tylototriton spp., which were so far listed in Annex D to Regulation (EC) No 338/97, should be removed from that Annex following their inclusion in Appendix II to the Convention at CoP 18. |
|
(8) |
The interpretation section of the Appendices was amended, and a number of annotations relating to several taxa included in the Appendices of the Convention were adopted or amended at CoP 18 and also need to be reflected in the Annexes to Regulation (EC) No 338/97.
|
|
(9) |
Definitions of the terms ‘Finished musical instruments’, ‘Finished musical instrument accessories’, ‘Finished musical instrument parts‘, ‘Shipment’ and ‘Transformed wood’ should be included in the ‘Notes on interpretation of Annexes A, B, C and D’, as those definitions were adopted at CoP 18. |
|
(10) |
The following species were recently included in Appendix III to the Convention: Sphaerodactylus armasi, Sphaerodactylus celicara, Sphaerodactylus dimorphicus, Sphaerodactylus intermedius, Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi, Sphaerodactylus nigropunctatus granti, Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus, Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal, Sphaerodactylus nigropunctatus strategus, Sphaerodactylus notatus atactus, Sphaerodactylus oliveri, Sphaerodactylus pimienta, Sphaerodactylus ruibali, Sphaerodactylus siboney, Sphaerodactylus torrei, Anolis agueroi, Anolis baracoae, Anolis barbatus, Anolis chamaeleonides, Anolis equestris, Anolis guamuhaya, Anolis luteogularis, Anolis pigmaequestris, Anolis porcus, all at the request of Cuba. These species should therefore be included in Annex C to Regulation (EC) No 338/97. |
|
(11) |
The following species were recently removed from Appendix III to the Convention: Galictis vittata, Bassaricyon gabbii, Bassariscus sumichrasti, Cabassous centralis, Choloepus hoffmanni, Sciurus deppei and Crax rubra (only the population of Costa Rica), all at the request of Costa Rica. The reference to Costa Rica in the listing of Crax rubra and these other species should therefore be removed from Annex C to Regulation (EC) No 338/97. |
|
(12) |
The Union has not entered a reservation in respect of any of those amendments. |
|
(13) |
At CoP 18, new nomenclatural references for animals and plants were adopted, which relate in particular to a number of species of the genus Ovis and several species belonging to the family Felidae. These changes need to be reflected in the Annexes to Regulation (EC) No 338/97, while maintaining the currently applicable stricter EU measures for imports of the species previously described as Ovis ammon, in line with Annex XIII to Commission Regulation (EC) No 865/2006 (2). |
|
(14) |
Certain species names (both English and Latin) should be corrected to reflect the current practice in their use. |
|
(15) |
Further corrections should be made in existing annotations, in particular the annotation ‘(possibly extinct)’ should be removed from the listing of four species, in line with amendments made at CoP 17. |
|
(16) |
In view of the extent of these amendments it is appropriate, for reasons of clarity, to replace the Annex to Regulation (EC) No 338/97 in its entirety. |
|
(17) |
Regulation (EC) No 338/97 should therefore be amended accordingly. |
|
(18) |
Article XV.1(c) of the Convention states that ‘amendments adopted at a meeting [of the Conference of the Parties] shall enter into force 90 days after that meeting for all Parties’. In order to meet that deadline and ensure the timely entry into force of the changes to the Annex to this Regulation, the entry into force of this Regulation should be on the third day following that of its publication. |
|
(19) |
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Trade in Wild Fauna and Flora established pursuant to Article 18(1) of Regulation (EC) No 338/97, |
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
The Annex to Regulation (EC) No 338/97 is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Article 2
This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 29 November 2019.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
(2) Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 (OJ L 166, 19.6.2006, p. 1).
ANNEX
Notes on interpretation of Annexes A, B, C and D
1.
Species included in Annexes A, B, C and D are referred to:|
(a) |
by the name of the species; or |
|
(b) |
as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof. |
2.
The abbreviation ‘spp.’ is used to denote all species of a higher taxon.
3.
Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
4.
Species printed in bold in Annex A are listed there in consistency with their protection as provided for by Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council (1) or Council Directive 92/43/EEC (2).
5.
The following abbreviations are used for plant taxa below the level of species:|
(a) |
‘ssp.’ is used to denote subspecies; |
|
(b) |
‘var(s).’ is used to denote variety (varieties); and |
|
(c) |
‘fa.’ is used to denote forma. |
6.
The symbols ‘(I)’, ‘(II)’ and ‘(III)’ placed against the name of a species or higher taxon refer to the Appendices to the Convention in which the species concerned are listed as indicated in notes 7, 8 and 9. Where none of these annotations appears, the species concerned are not listed in the Appendices to the Convention.
7.
(I) against the name of a species or higher taxon indicates that the species or higher taxon concerned is included in Appendix I to the Convention.
8.
(II) against the name of a species or higher taxon indicates that the species or higher taxon concerned is included in Appendix II to the Convention.
9.
(III) against the name of a species or higher taxon indicates that it is included in Appendix III to the Convention. In this case the country with respect to which the species or higher taxon is included in Appendix III is also indicated.
10.
‘Cultivar’ means, following the definition of the 8th edition of the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, an assemblage of plants that (a) has been selected for a particular character or combination of characters, (b) is distinct, uniform, and stable in these characters, and (c) when propagated by appropriate means, retains those characters. No new taxon of a cultivar can be regarded as such until its category name and circumscription has been formally published in the latest edition of the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11.
Hybrids may be specifically included in the Appendices but only if they form distinct and stable populations in the wild. Hybrid animals that have in their previous four generations of the lineage one or more specimens of species included in Annexes A or B shall be subject to this Regulation just as if they were full species, even if the hybrid concerned is not specifically included in the Annexes.
12.
When a species is included in Annex A, B or C, the whole animal or plant, whether alive or dead, and all parts and derivatives thereof are also included. Regarding animal species listed in Annex C and plant species listed in Annex B or C, all parts and derivatives of the species are also included in the same Annex unless the species is annotated to indicate that only specific parts and derivatives are included. In accordance with Article 2(t), the symbol ‘#’ followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Annex B or C designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of this Regulation as follows:|
#1 |
Designates all parts and derivatives, except:
|
|
#2 |
Designates all parts and derivatives, except:
|
|
#3 |
Designates whole and sliced roots and parts of roots, excluding manufactured parts or derivatives, such as powders, pills, extracts, tonics, teas and confectionery. |
|
#4 |
Designates all parts and derivatives, except:
|
|
#5 |
Designates logs, sawn wood and veneer sheets. |
|
#6 |
Designates logs, sawn wood, veneer sheets and plywood. |
|
#7 |
Designates logs, wood-chips, powder and extracts. |
|
#8 |
Designates underground parts (i.e. roots, rhizomes): whole, parts and powdered. |
|
#9 |
Designates all parts and derivatives, except those bearing a label ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]’. |
|
#10 |
Designates logs, sawn wood, veneer sheets, including unfinished wood articles used for the fabrication of bows for stringed musical instruments. |
|
#11 |
Designates logs, sawn wood, veneer sheets, plywood, powder and extracts. Finished products containing such extracts as ingredients, including fragrances, are not considered to be covered by this annotation. |
|
#12 |
Designates logs, sawn wood, veneer sheets, plywood and extracts. Finished products containing such extracts as ingredients, including fragrances, are not considered to be covered by this annotation. |
|
#13 |
Designates the kernel (also known as ‘endosperm’, ‘pulp’ or ‘copra’) and any derivative thereof. |
|
#14 |
Designates all parts and derivatives, except:
|
|
#15 |
Designates all parts and derivatives, except:
|
|
#16 |
Designates seeds, fruits, and oils; |
|
#17 |
Logs, sawn wood, veener sheets, plywood and transformed wood. |
13.
The terms and expressions below, used in annotations in these Annexes, are defined as follows:Extract
Any substance obtained directly from plant material by physical or chemical means regardless of the manufacturing process. An extract may be solid (e.g. crystals, resin, fine or coarse particles), semisolid (e.g. gums, waxes) or liquid (e.g. solutions, tinctures, oil and essential oils).
Finished musical instruments
A musical instrument (as referenced by the Harmonized System of the World Customs Organization, Chapter 92; musical instruments, parts and accessories of such articles) that is ready to play or needs only the installation of parts to make it playable. This term includes antique instruments (as defined by the Harmonized System codes 97.05 and 97.06; Works of art, collectors’ pieces and antiques).
Finished musical instrument accessories
A musical instrument accessory (as referenced by the Harmonized System of the World Customs Organization, Chapter 92; musical instruments, parts and accessories of such articles) that is separate from the musical instrument, and is specifically designed or shaped to be used explicitly in association with an instrument, and that requires no further modification to be used.
Finished musical instrument parts
A part (as referenced by the Harmonized System of the World Customs Organization, Chapter 92; musical instruments, parts and accessories of such articles) of a musical instrument that is ready to install and is specifically designed and shaped to be used explicitly in association with the instrument to make it playable.
Finished products packaged and ready for retail trade
Products, shipped singly or in bulk, requiring no further processing, packaged, labelled for final use or the retail trade in a state fit for being sold to or used by the general public.
Powder
A dry, solid substance in the form of fine or coarse particles
Shipment
Cargo transported under the terms of a single bill of lading or air waybill, irrespective of the quantity or number of containers or packages; or pieces worn, carried or included in personal baggage.
10 kg per shipment
For the term ‘10 kg per shipment’, the 10 kg limit should be interpreted as referring to the weight of the individual portions of each item in the shipment made of wood of the species concerned. In other words, the 10 kg limit is to be assessed against the weight of the individual portions of wood of Dalbergia/Guibourtia species contained in each item of the shipment, rather than against the total weight of the shipment.
Transformed wood
Defined by Harmonized System code 44.09. Wood (including strips, friezes for parquet flooring, not assembled), continuously shaped (tongued, grooved, v-jointed, beaded or the like) along any edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.
Woodchips
Wood that has been reduced to small pieces.
14.
As none of the species or higher taxa of FLORA included in Annex A is annotated to the effect that its hybrids shall be treated in accordance with Article 4(1), this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers of these hybrids are not subject to this Regulation.
15.
Urine, faeces and ambergris which are waste products and gained without the manipulation of the animal concerned are not subject to this Regulation.
16.
In respect of fauna species listed in Annex D, this Regulation shall apply only to live specimens and whole, or substantially whole, dead specimens except for taxa which are annotated as follows to show that other parts and derivatives are also covered:|
§ 1 |
Any whole, or substantially whole, skins, raw or tanned. |
17.
In respect of flora species listed in Annex D, this Regulation shall apply only to live specimens except for taxa which are annotated as follows to show that other parts and derivatives are also covered:|
§ 3 |
Dried and fresh plants, including, where appropriate; leaves, roots/rootstock, stems, seeds/spores, bark and fruits. |
|
§ 4 |
Logs, sawn wood and veneer sheets.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7).
(2) Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7).
(*1) This taxon is referred to as Ovis ammon in Annex XIII to Commission Regulation (EC) No 865/2006.
(3)For the exclusive purpose of allowing international trade in fibre from vicuñas (
Vicugna vicugna) and their derivative products, only if the fibre comes from the shearing of live vicuñas. Trade in products derived from the fibre may only take place in accordance with the following provisions:
|
(a) |
Any person or entity processing vicuña fibre to manufacture cloth and garments must request authorization from the relevant authorities of the country of origin [Countries of origin: The countries where the species occurs, that is, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador and Peru] to use the “vicuña country of origin” wording, mark or logo adopted by the range States of the species that are signatories to the Convention for the Conservation and Management of the Vicuña. |
|
(b) |
Marketed cloth or garments must be marked or identified in accordance with the following provisions:
|
|
(c) |
For international trade in handicraft products made from live-sheared vicuña fibre produced within the range States of the species, the VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] - ARTESANÍA wording, mark or logo must be used as detailed below:
|
|
(d) |
If live-sheared vicuña fibre from various countries of origin is used for the production of cloth and garments, the wording, mark or logo of each of the countries of origin of the fibre must be indicated, as detailed in paragraphs b) i) and ii). |
|
(e) |
All other specimens shall be deemed to be specimens of species listed in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly. |
(4) All species are listed in Appendix II to the Convention except Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (except population of West Greenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., which are listed in Appendix I. Specimens of the species listed in Appendix II to the Convention, including products and derivatives other than meat products for commercial purposes, taken by the people of Greenland under licence granted by the competent authority concerned, shall be treated as belonging to Annex B. A zero annual export quota is established for live specimens from the Black Sea population of Tursiops truncatus removed from the wild and traded for primarily commercial purposes.
(5) Populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe (listed in Annex B):
For the exclusive purpose of allowing: (a) trade in hunting trophies for non-commercial purposes; (b) trade in live animals to appropriate and acceptable destinations as defined in Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) for Botswana and Zimbabwe and for in situ conservation programmes for Namibia and South Africa; (c) trade in hides; (d) trade in hair; (e) trade in leather goods for commercial or non-commercial purposes for Botswana, Namibia and South Africa and for non-commercial purposes for Zimbabwe; (f) trade in individually marked and certified Ekipas incorporated in finished jewellery for non-commercial purposes for Namibia and ivory carvings for non-commercial purposes for Zimbabwe; (g) trade in registered raw ivory (for Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe whole tusks and pieces) subject to the following: (i) only registered government-owned stocks, originating in the State (excluding seized ivory and ivory of unknown origin); (ii) only to trading partners that have been verified by the Secretariat, in consultation with the Standing Committee, to have sufficient national legislation and domestic trade controls to ensure that the imported ivory will not be re-exported and will be managed in accordance with all requirements of Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) concerning domestic manufacturing and trade; (iii) not before the Secretariat has verified the prospective importing countries and the registered government-owned stocks; (iv) raw ivory pursuant to the conditional sale of registered government-owned ivory stocks agreed at CoP12 which are 20,000 kg (Botswana), 10,000 kg (Namibia) and 30,000 kg (South Africa); (v) in addition to the quantities agreed at CoP12, government-owned ivory from Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe registered by 31 January 2007 and verified by the Secretariat may be traded and despatched, with the ivory in paragraph (g)(iv) above in a single sale per destination under strict supervision of the Secretariat; (vi) the proceeds of the trade are used exclusively for elephant conservation and community conservation and development programmes within or adjacent to the elephant range; and (vii) the additional quantities specified in paragraph (g)(v) above shall be traded only after the Standing Committee has agreed that the above conditions have been met; (h) no further proposals to allow trade in elephant ivory from populations already in Annex B shall be submitted to the Conference of the Parties for the period from CoP14 and ending nine years from the date of the single sale of ivory that is to take place in accordance with provisions in paragraphs (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi), and (g)(vii). In addition, such further proposals shall be dealt with in accordance with Decisions 14.77 and 14.78 (Rev. CoP15). On a proposal from the Secretariat, the Standing Committee can decide to cause this trade to cease partially or completely in the event of non-compliance by exporting or importing countries, or in the case of proven detrimental impacts of the trade on other elephant populations. All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Annex A and the trade in them shall be regulated accordingly.
(6) The following are not subject to the provisions of this Regulation:
|
|
Fossils; |
|
|
Coral sand, that is to say, material consisting entirely or in part of finely crushed fragments of dead coral no larger than 2 mm in diameter, not identifiable to the level of genus, and which may also contain, amongst other things, the remains of Foraminifera, mollusc and crustacean shell, and coralline algae; |
|
|
Coral fragments (including gravel and rubble), that is to say, unconsolidated fragments of broken finger-like dead coral and other material between 2 and 30 mm measured in any direction, not identifiable to the level of genus. |
(7) Trade of specimens with source code A is allowed only if specimens traded possess cataphylls.
(8) Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the provisions of this Regulation:
|
|
Hatiora x graeseri |
|
|
Schlumbergera x buckleyi |
|
|
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata |
|
|
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata |
|
|
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata |
|
|
Schlumbergera truncata (cultivars) |
|
|
Cactaceae spp. colour mutants grafted on the following grafting stocks: Harrisia ‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus |
|
|
Opuntia microdasys (cultivars) |
(9) Artificially propagated hybrids of Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis and Vanda are not subject to the provisions of this Regulation, when specimens are readily recognizable as artificially propagated and do not show any signs of having been collected in the wild such as mechanical damage or strong dehydration resulting from collection, irregular growth and heterogeneous size and shape within a taxon and shipment, algae or other epiphyllous organisms adhering to leaves, or damage by insects or other pests; and
|
(a) |
when shipped in non flowering state, the specimens must be traded in shipments consisting of individual containers (such as cartons, boxes, crates or individual shelves of CC-containers) each containing 20 or more plants of the same hybrid; the plants within each container must exhibit a high degree of uniformity and healthiness; and the shipment must be accompanied by documentation, such as an invoice, which clearly states the number of plants of each hybrid; or |
|
(b) |
when shipped in flowering state, with at least one fully open flower per specimen, no minimum number of specimens per shipment is required but specimens must be professionally processed for commercial retail sale, e.g. labelled with printed labels or packaged with printed packages indicating the name of the hybrid and the country of final processing. This should be clearly visible and allow easy verification. |
Plants not clearly qualifying for the exemption must be accompanied by appropriate CITES documents.
(10) Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 166, 19.6.2006, p. 1).
(11) Artificially propagated specimens of cultivars of Cyclamen persicum are not subject to the provisions of this Regulation. However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers.
(12) Artificially propagated hybrids and cultivars of Taxus cuspidata, live, in pots or other small containers, each consignment being accompanied by a label or document stating the name of the taxon or taxa and the text ‘artificially propagated’, are not subject to the provisions of this Regulation.
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/115 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2118 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione (2), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, è stato pubblicato il 10 ottobre 2019. |
|
(2) |
Nell'allegato I del regolamento pubblicato mancano i codici TARIC aggiuntivi. È pertanto opportuno modificare l'allegato I per aggiungere i codici TARIC aggiuntivi mancanti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
"Nome |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Dongfeng Automobile Chassis System Co., Ltd. (anche denominata "Dongfeng Automotive Wheel Co., Ltd.") |
C511 |
|
Hangzhou Forlong Impex Co., Ltd. |
C512 |
|
Hangzhou Xingjie Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. |
C513 |
|
Jiaxing Henko Auto Spare Parts Co., Ltd. |
C514 |
|
Jining Junda Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
C515 |
|
Nantong Tuenz Corporate Co., Ltd. |
C516 |
|
Ningbo Luxiang Autoparts Manufacturing Co., Ltd. |
C517 |
|
Shandong Zhengshang Wheel Technology Co., Ltd. |
C518 |
|
Shandong Zhengyu Wheel Group Co., Ltd. |
C519 |
|
Xiamen Sunrise Group Co., Ltd. |
C520 |
|
Yantai Leeway Electromechanical Equipment Co., Ltd. |
C521 |
|
Yongkang Yuefei Wheel Co., Ltd. |
C522 |
|
Zhejiang Jingu Co., Ltd. |
C523 |
|
Zhejiang Fengchi Mechanical Co., Ltd. |
C524 |
|
Zhengxing Wheel Group Co., Ltd. |
C525 |
|
Zhenjiang R&D Auto Parts Co., Ltd. |
C526" |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
DECISIONI
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/117 |
DECISIONE (UE) 2019/2119 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. |
|
(2) |
In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. |
|
(3) |
Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sulle soglie per i rifiuti di mercurio, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l’ambito di applicazione dell’articolo 11 (rifiuti di mercurio) della convenzione. I rifiuti di mercurio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione devono essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi soglia fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, anche per i rifiuti contaminati da mercurio o da composti di mercurio, dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello tale da garantire che tutti i rifiuti di quel tipo che presentino rischi per la salute umana o per l’ambiente siano soggetti a una gestione ecologicamente corretta. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli. |
|
(5) |
L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione relative ai rifiuti e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-2/2 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua seconda riunione, che ha portato alla proposta di decisione. |
|
(6) |
L’acquis dell’Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro contenuto di mercurio. |
|
(7) |
È opportuno che l’Unione sostenga solo l’adozione di una decisione in sede di COP 3 che sia coerente con l’acquis dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti di mercurio che sia coerente con l’acquis dell’Unione.
Articolo 2
Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
H. KOSONEN
(1) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.
(2) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/119 |
DECISIONE (UE) 2019/2120 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2019
relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)]
[notificata con il numero C(2019) 4466]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con lettera del 19 aprile 2011 protocollata il 26 aprile 2011, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da Clear Channel Belgium (di seguito «CCB») nei confronti dello Stato belga in merito alla presunta concessione di aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno a favore della sua concorrente JC Decaux Street Furniture Belgium (di seguito «JCD»), già JC Decaux Belgium Publicité SA. |
|
(2) |
Il 29 maggio 2013 la Commissione ha ricevuto una seconda denuncia riguardante la presunta concessione di aiuti illegali e incompatibili a favore di JCD. Il denunciante (di seguito «il secondo denunciante») ha chiesto di rimanere anonimo. |
|
(3) |
Con lettera del 24 marzo 2015 la Commissione ha informato il Belgio della decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») in relazione alle suddette presunte misure di aiuto. |
|
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 giugno 2015 (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle presunte misure di aiuto in questione. |
|
(5) |
Il Belgio ha trasmesso le proprie osservazioni in data 21 luglio 2015. La Commissione ha ricevuto le osservazioni scritte di CCB il 16 luglio 2015, mentre le osservazioni del secondo denunciante che ha chiesto di rimanere anonimo e quelle di JCD sono pervenute il 17 luglio 2015. La Commissione ha trasmesso al Belgio le osservazioni delle parti interessate sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 24 luglio e del 13 agosto 2015. Le autorità belghe hanno fatto pervenire i loro commenti al riguardo con lettera del 2 ottobre 2015. |
|
(6) |
Ulteriori discussioni e scambi hanno avuto luogo anche con le autorità belghe e le società JCD e CCB. A tale proposito, il 15 aprile 2016 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle parti interessate e al Belgio. Le autorità belghe hanno risposto alla suddetta richiesta in data 20 giugno 2016 e hanno poi presentato altre osservazioni il 26 gennaio 2017, il 20 febbraio 2017, il 20 marzo 2017 e il 23 gennaio 2019. |
|
(7) |
CCB ha trasmesso ulteriori osservazioni il 1o dicembre 2015, il 23 maggio 2016, il 20 settembre 2016 e il 24 marzo 2017. Altre osservazioni sono pervenute da parte di JCD il 12 ottobre 2015, il 29 marzo 2016, il 15 luglio 2016 e il 16 maggio 2017. |
|
(8) |
Le osservazioni presentate da CCB il 16 luglio 2015 sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento contenevano un’ulteriore denuncia nei confronti di JCD. |
2. DESCRIZIONE DELLE DENUNCE
2.1. Il denunciante CCB e il presunto beneficiario degli aiuti JCD
|
(9) |
CCB e JCD sono due dei principali operatori del mercato della pubblicità esterna in Belgio. Entrambe le società appartengono a gruppi internazionali operanti nel settore della pubblicità esterna di grande e piccolo formato. |
|
(10) |
CCB è una controllata del gruppo internazionale CC MEDIA Holding che detiene Clear Channel Communication Inc., una multinazionale con sede negli Stati Uniti presente in 28 paesi d’Europa, Asia-Pacifico e America latina. In Belgio CCB commercializza migliaia di supporti pubblicitari di grande e piccolo formato, oltre a essere attiva nella fornitura e nella gestione di arredi urbani e di sistemi di bike sharing. |
|
(11) |
JCD è la controllata belga della società di diritto francese JC Decaux SA, operatore mondiale nel campo della pubblicità esterna e nella fornitura, installazione e manutenzione di arredi urbani, nonché nella messa a disposizione e gestione di sistemi di bike sharing. |
|
(12) |
La denuncia presentata da CCB oggetto della presente decisione (3) riguarda entrambe le parti di seguito descritte, mentre la denuncia presentata dal secondo denunciante verte soltanto sulla seconda parte. |
2.2. Parte relativa ai supporti pubblicitari del contratto del 1984
2.2.1. Contesto
|
(13) |
La città di Bruxelles (4) e JCD hanno stipulato due contratti relativi all’installazione di supporti pubblicitari in questa città, uno nel 1984 e l’altro nel 1999. Entrambi i contratti riguardano l’installazione di arredi urbani remunerata da supporti di circa 2 m2 destinati a ricevere pubblicità (su una o due facciate, o addirittura su sei facciate per i supporti dotati di un sistema scorrevole su ogni lato). La specificità dell’affissione pubblicitaria in piccolo formato in Belgio è data dal fatto che i pannelli di piccole dimensioni sono generalmente integrati nell’arredo urbano. |
|
(14) |
I due contratti oggetto della denuncia presentano caratteristiche diverse di seguito descritte. |
|
(15) |
In base al contratto del 16 luglio 1984 (di seguito il «contratto del 1984») di durata quindicennale, JCD avrebbe installato e potuto utilizzare pensiline pubblicitarie e arredi urbani denominati «MUPI» (costituiti da due facciate, di cui una riservata alla città di Bruxelles e l’altra utilizzabile da JCD per le affissioni pubblicitarie) alle seguenti condizioni:
|
|
(16) |
Il contratto del 14 ottobre 1999 (di seguito il «contratto del 1999») ha sostituito il contratto del 1984 a seguito di una gara d’appalto indetta dalla città di Bruxelles, vinta da JCD, per l’acquisto, l’installazione, la manutenzione e la gestione di arredi urbani informativi, di pensiline per passeggeri e di supporti di affissione, parte dei quali utilizzabili a fini pubblicitari. |
|
(17) |
Pur riferendosi ad arredi urbani simili a quelli del 1984, il contratto del 1999 (di durata quindicennale) prevedeva:
|
2.2.2. Oggetto della denuncia
|
(18) |
CCB ritiene che JCD abbia beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile, avendo continuato a utilizzare alcuni supporti del contratto del 1984 oltre la data di smantellamento prevista dal contratto del 1999 senza pagare alla città di Bruxelles alcun canone di locazione né tassa. |
2.3. Parte riguardante «Villo»
2.3.1. Contesto
|
(19) |
Per includere nel proprio territorio un’offerta di mobilità sostenibile, la Regione di Bruxelles-Capitale ha deciso di introdurre un sistema automatizzato di noleggio di biciclette condivise nelle aree demaniali. |
|
(20) |
A tal fine, il 15 marzo 2008 la Regione di Bruxelles-Capitale ha indetto una gara d’appalto, che il 13 novembre 2008 è stata vinta da JCD. Il 5 dicembre 2008 la Regione di Bruxelles-Capitale ha stipulato con JCD una convenzione di concessione di servizio pubblico per la gestione del sistema automatizzato di noleggio di biciclette «Villo» nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale (in prosieguo, la «convenzione Villo») della durata complessiva di 15 anni (prorogata nel 2011 di due anni a causa di ritardi nell’esecuzione della convenzione). Questa convenzione prevedeva:
|
|
(21) |
Il fatturato totale stimato della concessione per l’intera durata ammonta a circa [100-150] milioni di EUR. Circa il [30-40] % degli introiti proviene dagli utenti, il resto dalla pubblicità. |
|
(22) |
Inoltre, nell’ambito della negoziazione della convenzione Villo, la Regione ha concesso a JCD alcune misure finanziarie non menzionate nella gara d’appalto (6):
|
2.3.2. Oggetto della denuncia
|
(23) |
CCB e il secondo denunciante sono del parere che JCD abbia beneficiato di un aiuto di Stato attraverso il finanziamento della convenzione Villo. |
|
(24) |
I denuncianti sono dell’avviso che tutte le misure di finanziamento (utilizzo dei supporti pubblicitari e misure supplementari concesse a JCD) costituiscano aiuti di Stato. |
|
(25) |
Inoltre tali aiuti di Stato non potrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno in base alle norme dell’Unione europea in materia di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e in particolare secondo la decisione 2012/21/UE della Commissione (9) (di seguito la «decisione SIEG del 2012»), in quanto JCD sarebbe fortemente sovracompensata (soprattutto perché il numero di supporti pubblicitari concesso a JCD sarebbe troppo alto). |
3. ANALISI DELLA PARTE RELATIVA AI SUPPORTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO DEL 1984
3.1. Motivazioni per l’avvio del procedimento
|
(26) |
Per quanto riguarda l’utilizzo di alcuni supporti pubblicitari da parte di JCD nel territorio della città di Bruxelles in base al contratto del 1984 e mantenuti oltre le date di rimozione previste (come indicato nell’allegato 10 del contratto del 1999), la Commissione ha ritenuto che i criteri cumulativi relativi agli aiuti di Stato fossero soddisfatti e che questa misura costituisse quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(27) |
Poiché nessuna delle condizioni necessarie per dichiarare l’aiuto compatibile sembrava a priori soddisfatta, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. |
3.2. Osservazioni delle parti interessate sulla decisione di avvio del procedimento
|
(28) |
La Commissione ha ricevuto da parte di CCB e di JCD alcune osservazioni che di seguito vengono sintetizzate. |
3.2.1. Osservazioni presentate da CCB
|
(29) |
In risposta alla decisione di avvio del procedimento, CCB dichiara di condividere l’analisi della Commissione secondo cui l’utilizzo da parte di JCD di vari supporti pubblicitari installati a norma del contratto del 1984 sul territorio della città di Bruxelles e mantenuti oltre le date di rimozione previste, senza pagare canoni di locazione né tasse, costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sarebbe incompatibile con il mercato interno. |
|
(30) |
CCB aggiunge anche di condividere la posizione della Commissione secondo cui esisterebbero seri dubbi quanto alla realtà e alla pertinenza del meccanismo di compensazione invocato dalle autorità belghe per giustificare il mantenimento dei supporti controversi oltre le date di rimozione previste. Secondo CCB, le autorità belghe non forniscono alcun elemento che dimostri che tale meccanismo di compensazione sia stato formalmente introdotto prima del mantenimento illegale dei supporti controversi. |
|
(31) |
Secondo CCB, il vantaggio che JCD avrebbe tratto dall’utilizzo dei supporti del 1984 oltre le date di rimozione previste è superiore a 2 150 000 EUR senza interessi. CCB si basa in tal senso su due accertamenti effettuati su sua richiesta da un ufficiale giudiziario il 3 dicembre 2007 e il 21 dicembre 2009 che forniscono un inventario degli arredi installati nell’ambito del contratto del 1984 che a quelle date non erano stati ancora rimossi. CCB sottolinea inoltre che il fatto che le stesse autorità belghe si basino sugli accertamenti dell’ufficiale giudiziario effettuati su richiesta di CCB (cfr. sezione 3.3.2) dimostrerebbe che non è stato effettuato nessun controllo preciso dei supporti mantenuti oltre le date inizialmente previste e che, in assenza di prova contraria delle autorità belghe, il numero dei supporti da prendere in considerazione per il calcolo del vantaggio concesso a JCD è di 86, pari a 119 facciate pubblicitarie. |
|
(32) |
CCB sostiene infine l’analisi della Commissione secondo cui, a partire dal 2002, le tasse sui supporti pubblicitari avrebbero dovuto essere versate indipendentemente dal contratto d’origine. La rimozione anticipata di un supporto oggetto del contratto del 1984 non determinerebbe quindi nessuna perdita di risparmio fiscale per JCD, in quanto queste tasse sarebbero comunque dovute su questi supporti se fossero stati mantenuti, il che priverebbe di fondamento l’argomentazione relativa a una compensazione tra rimozioni anticipate e rimozioni tardive, sempre che queste tasse siano interessate. CCB ribadisce inoltre che queste esenzioni fiscali a favore di JCD causerebbero gravi distorsioni della concorrenza sul mercato belga della pubblicità esterna, oltre a determinare uno svantaggio competitivo, dal momento che i concorrenti di JCD, tra cui CCB, hanno dovuto pagare tasse pubblicitarie per i supporti da loro utilizzati sul territorio della città di Bruxelles. |
|
(33) |
CCB fa notare che in una sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d’appello di Bruxelles ha concluso che JCD non aveva rispettato le date di rimozione previste dall’allegato 10 del capitolato speciale del contratto del 1999 e che aveva sfruttato senza titolo né diritto, per diversi anni, numerosi supporti pubblicitari nelle aree demaniali della città di Bruxelles (10). CCB attira inoltre l’attenzione sul fatto che la Corte ha respinto la motivazione della compensazione tra rimozioni anticipate e rimozioni tardive addotta da JCD. |
|
(34) |
Secondo CCB, anche gli introiti pubblicitari derivanti dallo sfruttamento commerciale dei supporti pubblicitari mantenuti oltre la data di rimozione prevista nell’allegato 10 possono costituire risorse statali, in quanto lo Stato potrebbe utilizzare questi supporti direttamente. |
|
(35) |
Nelle osservazioni trasmesse il 16 luglio 2015 in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, CCB ha presentato un’ulteriore denuncia nei confronti di JCD riguardante le tasse non pagate da quest’ultima allo Stato belga sui supporti oggetto del contratto del 1999. |
3.2.2. Osservazioni presentate da JCD
|
(36) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento del 17 luglio 2015, JCD ricorda che l’autorità pubblica (nella fattispecie la città di Bruxelles) è tenuta a preservare l’equilibrio economico dei contratti di cui è parte. Orbene, secondo JCD, per compensare le perdite di introiti pubblicitari derivanti dalla rimozione prematura dei supporti interessati e garantire l’equilibrio economico del contratto del 1984, la città di Bruxelles ha logicamente consentito il mantenimento e l’utilizzo, oltre la data di rimozione prevista, di un numero equivalente di altri supporti oggetto del contratto del 1984. JCD afferma a tale proposito che la compensazione è incontestabile e che sarebbe dimostrata da diversi elementi di prova, tra cui numerose comunicazioni e osservazioni scritte della città di Bruxelles nell’ambito dell’indagine preliminare. |
|
(37) |
Secondo JCD, l’utilizzo dei supporti pubblicitari in questione non sarebbe mai stato disciplinato dal contratto del 1999 e il mantenimento di alcuni arredi urbani rientrerebbe nell’ambito d’esecuzione del contratto del 1984 senza il minimo trasferimento di risorse pubbliche. Il mantenimento degli arredi in questione è neutro sotto il profilo delle risorse statali, in quanto costituisce il corrispettivo della rimozione anticipata di altri arredi disciplinati dallo stesso contratto. |
|
(38) |
Secondo JCD, dal principio stesso della compensazione si evince che lo sfruttamento pubblicitario degli arredi mantenuti oltre il termine doveva essere assoggettato allo stesso regime applicabile ai supporti ritirati in anticipo, ovvero al contratto del 1984. |
|
(39) |
JCD contesta pertanto l’affermazione secondo cui essa avrebbe beneficiato di un vantaggio selettivo derivante da un trasferimento di risorse pubbliche nell’ambito di contratti regolarmente stipulati con la città di Bruxelles. JCD ritiene di non aver beneficiato di nessun risparmio per il mancato pagamento di canoni di locazione e tasse dovuti in virtù del contratto del 1999 e che questi servizi rientrano in un compito di servizio pubblico. |
|
(40) |
In particolare, per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dei canoni di locazione, JCD è del parere che tale esenzione si spieghi con il meccanismo di compensazione disciplinato dal contratto del 1984. |
|
(41) |
Per quanto riguarda l’esenzione fiscale, la posizione della città di Bruxelles di non iscrivere tasse solo per i contratti di arredo urbano — a differenza dei supporti pubblicitari — sarebbe perfettamente coerente con l’obiettivo di preservare l’equilibrio economico dei suddetti contratti, in quanto né i supporti del contratto del 1984 né quelli oggetto del contratto del 1999 erano assoggettati a una tassa, indipendentemente dall’adozione da parte della città di Bruxelles di un regolamento tributario nel 2002. |
|
(42) |
Infatti, secondo JCD, la città di Bruxelles ha adottato un primo regolamento tributario in materia di pubblicità temporanea nello e sullo spazio pubblico solo per l’esercizio 2002 (regolamento tributario del 17 ottobre 2001), mentre il contratto del 1984 è scaduto nel 1999. Di conseguenza, tale tassa non sarebbe applicabile allo sfruttamento pubblicitario dei supporti oggetto del contratto del 1984, nemmeno prorogato agli esercizi 2002 e seguenti. Secondo JCD, la mancata iscrizione di tali supporti non può costituire un vantaggio selettivo a favore della controparte, in quanto riflette un principio generale che non ha dato luogo a un trattamento più favorevole a beneficio di JCD rispetto a una qualsiasi impresa posta in una situazione analoga e non può quindi fondare la sussistenza di un aiuto di Stato. |
|
(43) |
Inoltre, nell’ipotesi teorica che una tassa fosse diventata applicabile a tale contratto, ci sarebbe dovuta essere una revisione delle condizioni del contratto del 1984, come previsto dal contratto stesso. |
|
(44) |
Per quanto riguarda i supporti oggetto del contratto del 1999, JCD ritiene che nemmeno il loro sfruttamento pubblicitario sia soggetto al pagamento di una tassa pubblicitaria. Infatti il regolamento tributario sulla pubblicità adottato dalla città di Bruxelles nel 2002 non sarebbe applicabile, in quanto JCD versa già un canone di locazione mensile per l’utilizzo dei supporti a fini pubblicitari, il che costituisce ai sensi del contratto del 1999 l’unico onere gravante sullo sfruttamento pubblicitario dei supporti. Tra l’altro, questo regolamento tributario esenta espressamente i supporti pubblicitari della città di Bruxelles e quindi i supporti oggetto del contratto del 1999. |
|
(45) |
A sostegno di tali argomentazioni, JCD sottopone alla Commissione due sentenze del 4 novembre 2016 con le quali il Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) ha dichiarato JCD non soggetta alla tassa comunale sulla pubblicità per i supporti pubblicitari installati nel territorio della città e appartenenti alla città di Bruxelles in forza del contratto aggiudicato a JCD il 14 ottobre 1999. Con queste sentenze è stato disposto il rimborso delle somme che sarebbero state versate per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2012. |
|
(46) |
JCD sostiene che se il meccanismo di compensazione di cui sopra avesse comportato un potenziale squilibrio a favore di JCD, tale ipotetico squilibrio non ha potuto rafforzare la posizione competitiva di JCD nei confronti dei suoi concorrenti sui mercati rilevanti, in quanto lo squilibrio sarebbe minimo. |
|
(47) |
Secondo JCD, quest’ipotetico squilibrio non avrebbe avuto in particolare l’effetto di complicare la penetrazione di questi mercati da parte di imprese di altri Stati membri. JCD ricorda inoltre che la Commissione aveva già ritenuto che alcune misure producessero effetti solo a livello locale e che non incidessero quindi sugli scambi tra Stati membri. |
3.3. Osservazioni presentate dal Belgio
3.3.1. Osservazioni del Belgio sulla decisione di avvio del procedimento
|
(48) |
Le autorità belghe riconoscono che JCD ha continuato a utilizzare alcuni pannelli del contratto del 1984 oltre la data di smantellamento prevista dal contratto del 1999, quale stabilita nell’allegato 10. Per questi supporti pubblicitari JCD non versava nessun canone di locazione né tassa alla città di Bruxelles, a differenza dei pannelli oggetto del contratto del 1999, per i quali veniva versato il canone di locazione sin dall’inizio del contratto e per i quali sono state iscritte tasse, ma solo a partire dal 2009 (11). Questa situazione si è protratta fino all’agosto 2011, quando sono stati smantellati gli ultimi supporti. |
|
(49) |
Le autorità belghe non contestano che le misure siano loro imputabili e che siano in particolare imputabili alla città di Bruxelles. In realtà esse spiegano addirittura di aver accettato il mantenimento di supporti del contratto del 1984 oltre la data prevista dall’allegato 10 al fine di preservare l’equilibrio del contratto con JCD, in quanto altri supporti erano stati ritirati in anticipo su richiesta della città di Bruxelles per introdurre altri tipi di supporti per motivi essenzialmente estetici, in particolare nuovi arredi urbani in stile art nouveau. |
|
(50) |
Secondo le autorità belghe, questa rimozione anticipata ha comportato una perdita per JCD, la quale avrebbe rinunciato a supporti su cui non erano dovuti canoni di locazione né tasse fino alla data di rimozione prevista dall’allegato 10 e che, in cambio di tale perdita, era accettabile che altri supporti fossero mantenuti per un periodo più lungo del previsto e che per questi ultimi non fossero dovuti canoni di locazione o tasse. |
|
(51) |
Le autorità belghe riconoscono che, nel complesso, JCD ha beneficiato di un vantaggio economico, ma solo per uno squilibrio tra il numero di supporti rimossi anticipatamente (prima della data di rimozione prevista) e il numero di supporti mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10. L’articolo 4, paragrafo 5, della convenzione del 1984 tra la città di Bruxelles e JCD prevedeva che i supporti di affissione e le pensiline fossero esenti dal pagamento di canoni di locazione, canoni e tasse di occupazione. Secondo le autorità belghe, tale esenzione deve essere analizzata alla luce del fatto che, al momento della stipula della convenzione, la città di Bruxelles non aveva adottato nessun regolamento sull’imposizione dei supporti pubblicitari. |
|
(52) |
Sempre secondo le autorità belghe, da un lato, JCD ha rinunciato a un risparmio per il mancato pagamento di canoni di locazione e tasse accettando il ritiro anticipato dei supporti; dall’altro, ha beneficiato di un risparmio sul pagamento di canoni di locazione e tasse attraverso il mantenimento di supporti oltre la data prevista per la loro rimozione. Calcolando la differenza tra i risparmi persi da JCD per le rimozioni anticipate e i risparmi aggiuntivi ottenuti mantenendo alcuni supporti più a lungo di quanto previsto dall’allegato 10, secondo le autorità belghe, JCD avrebbe beneficiato nel complesso solo di un vantaggio finanziario di massimo [100 000-150 000] euro tra dicembre 1999 e 2011. |
|
(53) |
A tale riguardo, le autorità belghe hanno sostenuto che la misura potrebbe rientrare facilmente nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (12) (di seguito il «regolamento de minimis del 2006»). Questo regolamento stabilisce infatti che alcuni aiuti di ridotta entità (meno di 200 000 EUR nell’arco di 3 esercizi fiscali) sono considerati tali da non incidere sugli scambi tra Stati membri e quindi tali da non soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(54) |
Le autorità belghe forniscono inoltre alcune precisazioni su determinate affermazioni di CCB che costituiscono oggetto della decisione di avvio del procedimento. In primo luogo, la stima di base apportata da CCB relativa alla presenza di 86 supporti sarebbe errata, in quanto gli accertamenti dell’ufficiale giudiziario effettuati su richiesta di CCB (cfr. considerando 31) indicano 80 supporti. Tra l’altro, CCB ha erroneamente descritto alcuni supporti come «pensiline» mentre in realtà si tratterebbe di pannelli informativi per la città. In secondo luogo, per quanto riguarda la stima dell’ammontare dei canoni di locazione, CCB ne effettuerebbe un’indicizzazione sbagliata in quanto, secondo la città di Bruxelles, questi ultimi dovevano essere indicizzati alla data anniversario del contratto (13). In terzo luogo, vi sarebbero errori nella stima dell’importo delle tasse dovute da JCD, quale presentata da CCB. |
3.3.2. Osservazioni del Belgio sui commenti delle parti interessate
|
(55) |
Nelle osservazioni scritte del 2 ottobre 2015, le autorità belghe precisano che la mancata riscossione da parte della città di Bruxelles delle tasse dovute da JCD per il contratto del 1999, mentre erano in corso procedimenti giudiziari, non è il risultato di un favore concesso dalla città di Bruxelles, ma il risultato dell’applicazione della legge belga e delle sentenze degli organi giurisdizionali belgi, secondo le quali l’amministrazione comunale era impossibilitata a procedere a un sequestro esecutivo o a riscuotere una tassa per la parte di tassa eccedente l’importo incontestabilmente dovuto. Quando un ricorso come quello presentato da JCD riguarda l’intera tassa, è impossibile procedere a un sequestro esecutivo o a una riscossione. Tale situazione non implica che il debitore che ha agito in giudizio sia esentato dalla tassa, come sostiene CCB. Tra l’altro, anche se contestate, sotto il profilo contabile le tasse devono essere considerate oneri di gestione. Di conseguenza, nessun aiuto di Stato può derivare dalla mancata riscossione da parte della città di Bruxelles delle tasse poste a carico di JCD e oggetto dei procedimenti giudiziari. |
|
(56) |
Nelle osservazioni scritte del 20 giugno 2016 in risposta ai quesiti posti dai servizi della Commissione con lettera del 15 aprile 2016, le autorità belghe hanno confermato che la città di Bruxelles avrebbe iniziato a tassare i supporti pubblicitari installati in esecuzione del contratto aggiudicato il 14 ottobre 1999 solo a partire dall’esercizio fiscale 2009. Tuttavia, già nel regolamento tributario del 17 ottobre 2001 in materia di pubblicità temporanea nello e sullo spazio pubblico, la città di Bruxelles aveva istituito una tassa sugli annunci pubblicitari a carattere temporaneo nello e sullo spazio pubblico e aveva previsto un’esenzione fiscale esclusivamente per i propri annunci (14). Le autorità belghe sottolineano che i regolamenti tributari applicabili ai supporti pubblicitari sono entrati in vigore per la prima volta solo il 1o gennaio 2002, e che quindi nessuna tassa era dovuta per il 2001, e affermano che tali regolamenti si applicano ai supporti oggetto del contratto del 1999. |
|
(57) |
Le suddette autorità specificano inoltre che la città di Bruxelles non ha riscosso gli importi corrispondenti a tali tasse per gli esercizi fiscali dal 2002 al 2008. Tale situazione deriva dal fatto che la città ha inizialmente considerato che i supporti di sua proprietà, gestiti da JCD e installati in esecuzione del contratto del 1999 non fossero tassabili in forza dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 5 del regolamento tributario del 17 ottobre 2001 riguardante esclusivamente i propri annunci della città di Bruxelles. Inoltre, nel regolamento tributario del 18 dicembre 2006 e in quelli successivi è stata introdotta un’esenzione riguardante specificamente i supporti pubblicitari della città di Bruxelles o di organi creati da o subordinati alla città di Bruxelles. |
|
(58) |
Le prime iscrizioni fiscali sono state effettuate il 29 luglio 2011 e riguardavano l’esercizio fiscale 2009. Ai sensi dell’articolo 6 della legge del 24 dicembre 1996, successivamente abrogata con ordinanza del 3 aprile 2014, non era possibile far retroagire la tassazione per un periodo superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio dell’esercizio fiscale. |
|
(59) |
Le autorità belghe affermano che la città di Bruxelles ha deciso di non applicare più l’esenzione, ritenendo che il fatto di esentare i supporti pubblicitari semplicemente perché di sua proprietà, mentre non era lei a gestirli, creasse un trattamento iniquo nei confronti dei gestori di altri supporti pubblicitari. Nell’ottica della città di Bruxelles, se poteva effettivamente trovare giustificazione il fatto di esentare i supporti pubblicitari utilizzati per le proprie finalità o per quelle di organismi dalla stessa create o che ne erano subordinati, l’esenzione non era giustificata nel caso di supporti gestiti da terzi, soprattutto da un’impresa commerciale operante nel settore della pubblicità esterna. |
|
(60) |
L’esenzione prevista dal regolamento tributario mirava infatti a evitare che la città si auto-assoggettasse alla tassa, situazione che non le avrebbe procurato introiti aggiuntivi e che avrebbe solo aggravato l’attività amministrativa dei suoi uffici tributari, sapendo che l’obiettivo perseguito da qualsiasi regolamento tributario è invece quello di consentire all’autorità fiscale di ottenere risorse finanziarie aggiuntive. Tuttavia, come indicato nelle osservazioni presentate dalle autorità belghe il 20 febbraio 2017 in risposta alle domande aggiuntive poste dalla Commissione il 14 febbraio 2017, la città di Bruxelles non ha mai gestito autonomamente i supporti pubblicitari. Questa gestione è stata sempre effettuata tramite terzi. Gli unici supporti pubblicitari appartenenti alla città di Bruxelles sono quelli oggetto dell’appalto aggiudicato a JCD il 14 ottobre 1999. Alla scadenza del contratto del 1999 è stata indetta una nuova gara d’appalto che è stata aggiudicata a CCB, che è l’attuale contraente. In virtù del contratto attualmente in vigore, CCB versa un canone di locazione per i supporti pubblicitari e paga le tasse ad essi applicabili. |
|
(61) |
Le autorità belghe affermano che gli operatori che utilizzano i loro propri supporti pagano soltanto le tasse dovute e che il canone di locazione per l’utilizzo dei supporti pubblicitari si aggiunge alle tasse in questione quando i supporti appartengono alla città di Bruxelles. Il canone di locazione non sostituisce in alcun caso le tasse dovute su tali supporti. Il canone di locazione costituisce infatti un corrispettivo per il diritto di sfruttare i supporti appartenenti alla città di Bruxelles. Senza il pagamento di un canone di locazione, gli operatori disporrebbero dello sfruttamento gratuito dei supporti della città di Bruxelles, mentre quest’ultima ha dovuto sostenere costi d’acquisto per i suddetti supporti. È quindi logico che tali operatori debbano versare un canone di locazione. D’altro canto, gli operatori che non utilizzano i supporti della città di Bruxelles devono sostenere l’intero investimento per la produzione o l’acquisto dei supporti pubblicitari. |
|
(62) |
Le autorità belghe spiegano che in due sentenze del 4 novembre 2016 il Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 9 dei regolamenti tributari per gli anni 2009-2012, JCD non era tenuta a pagare la tassa comunale sulla pubblicità per i supporti pubblicitari installati nel territorio della città di Bruxelles e di proprietà di quest’ultima, in forza del contratto aggiudicato a JCD il 14 ottobre 1999. Con queste sentenze è stato disposto il rimborso delle somme che sarebbero state versate per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2012. |
|
(63) |
Le autorità belghe confermano inoltre che la città di Bruxelles ha impugnato le due sentenze del 4 novembre 2016 relative, rispettivamente, agli esercizi fiscali 2009-2010 e agli esercizi fiscali 2011-2012. Nell’ambito del procedimento di impugnazione tuttora in corso, la città di Bruxelles ha sostenuto che l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 9 del regolamento tributario, come tale da permettere l’esenzione di JCD, sollevava la questione della sua compatibilità con gli articoli 106 e 107 del TFUE. |
|
(64) |
Per contro, la città di Bruxelles non ha effettuato nessuna iscrizione per le tasse dovute sui supporti pubblicitari disciplinati dal contratto del 1984 e mantenuti oltre la data di rimozione prevista. |
|
(65) |
Le autorità belghe affermano di non essere in grado di indicare l’importo dei canoni di locazione e delle tasse non pagati sui supporti mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 21 agosto 2010. |
3.4. Valutazione delle misure
3.4.1. Parte relativa ai supporti del contratto del 1984: oggetto della presente decisione
|
(66) |
L’analisi della Commissione riguarda esclusivamente il mantenimento dei supporti del 1984 oltre il loro periodo di sfruttamento e non il contratto del 1984 in sé. Ciò è giustificato in particolare dal fatto che, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (15), la Commissione non può ordinare il recupero di aiuti concessi oltre la scadenza del periodo limite di dieci anni. |
|
(67) |
I supporti installati nell’ambito del contratto del 1984 potevano essere installati fino alla fine del periodo di validità del contratto del 1984 (ovvero fino al 1999) e gestiti per un periodo di 15 anni (ovvero eventualmente fino al 2014). Ipotizzando che tutte le condizioni cumulative dell’articolo 107, paragrafo 1, siano soddisfatte, qualsiasi aiuto fornito dal contratto del 1984 attraverso questi supporti avrebbe quindi potuto essere concesso solo nel momento in cui JCD avesse ricevuto l’autorizzazione dalle autorità di Bruxelles a installare il supporto in questione e quindi prima del 1999, anno di scadenza del contratto. Pertanto, qualsiasi eventuale aiuto a favore di JCD sarebbe stato concesso più di 10 anni prima della trasmissione della prima richiesta di informazioni della Commissione alle autorità belghe, che risale al 15 settembre 2011. |
|
(68) |
Per contro, per quanto riguarda il mantenimento dei supporti oggetto del contratto del 1984 senza il pagamento di canoni di locazione né di tasse oltre la data prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999, la concessione di un eventuale aiuto a favore di JCD in tali circostanze sarebbe avvenuta al momento della (tacita) autorizzazione delle autorità di Bruxelles a non rispettare il calendario previsto in tale allegato. L’analisi della Commissione di seguito illustrata si riferisce solo alla misura per la quale il mantenimento dei supporti del contratto del 1984 oltre la data prevista dall’allegato 10 comporta un aiuto di Stato a favore di JCD ottenuto dopo il 15 settembre 2001 (vale a dire entro il termine di prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589). |
|
(69) |
Tale decisione non riguarda nemmeno un’analisi della qualificazione come aiuto di Stato dell’esenzione dalle tasse dovute da JCD allo Stato belga sui supporti oggetto del contratto del 1999 e che non rientrava nell’ambito di applicazione della decisione di avvio del procedimento. |
3.4.2. Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
|
(70) |
In base all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
|
(71) |
Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti cumulativi previsti da tale disposizione: (i) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; (ii) la misura conferisce un vantaggio economico selettivo al suo beneficiario; (iii) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza; (iv) la misura è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri (16). |
3.4.2.1.
|
(72) |
Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Nelle risorse statali rientrano tutte le risorse del settore pubblico (17), comprese le risorse delle entità infrastatali (decentrate, federali, regionali o di altro tipo) (18). |
|
(73) |
I vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’esistenza di una risorsa statale può assumere forma negativa quando si tratta di una perdita di introiti per le autorità pubbliche. Secondo una giurisprudenza costante, la rinuncia a risorse che in linea di principio avrebbero dovuto essere versate alle casse dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali. Analogamente, gli interventi che alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa possono costituire risorse statali (19). |
Imputabilità
|
(74) |
Le autorità belghe non contestano che la misura sia loro imputabile (e in particolare imputabile alla città di Bruxelles). Esse spiegano addirittura di aver accettato di mantenere i supporti oggetto del contratto del 1984 oltre la data prevista dall’allegato 10 al fine di preservare l’equilibrio del contratto con JCD, in quanto altri supporti erano stati ritirati in anticipo su richiesta della città di Bruxelles per installare altri tipi di supporti per motivi essenzialmente estetici (cfr. considerando 49). |
Risorse statali
|
(75) |
Le autorità belghe riconoscono altresì che il mantenimento dei supporti oltre le date previste dall’allegato 10 comporta una perdita di introiti per la città di Bruxelles in termini di canoni di locazione e tasse non riscossi su tali supporti che sarebbero stati sostituiti con i supporti rientranti nel contratto del 1999 che prevedeva il pagamento di canoni di locazione e tasse. |
|
(76) |
Non viene quindi contestato che il mantenimento da parte di JCD dei supporti del 1984 oltre le date previste dall’allegato 10 sia imputabile allo Stato belga e che ciò abbia comportato da parte sua la rinuncia a risorse statali. La quantificazione di tali risorse statali (ossia dell’ammontare dei canoni di locazione e delle tasse cui la città di Bruxelles ha rinunciato) è tuttavia oggetto di valutazioni divergenti da parte della Commissione e dello Stato belga (cfr. sezione 3.4.5). |
|
(77) |
La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione costituisca un trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(78) |
Come indicato al considerando 34, nelle sue osservazioni scritte CCB ritiene che anche gli introiti pubblicitari derivanti dallo sfruttamento commerciale dei supporti pubblicitari mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 potrebbero costituire risorse statali, in quanto lo Stato avrebbe potuto sfruttare tali supporti autonomamente. |
|
(79) |
La Commissione ritiene innanzitutto che gli introiti pubblicitari percepiti da JCD non costituiscano chiaramente risorse statali in quanto scaturiscono da contratti privati stipulati tra JCD e i suoi clienti in cui lo Stato non interviene in alcun modo. |
|
(80) |
Inoltre non è possibile ritenere che la città di Bruxelles rinunci a risorse statali per il semplice fatto che non esercita direttamente una particolare attività economica. Un simile approccio alle risorse statali sarebbe estremamente estensivo e vieterebbe allo Stato di autorizzare attività sul proprio territorio senza prima verificare di essere nella condizione di poterle svolgere autonomamente. |
|
(81) |
Inoltre, quand’anche fosse teoricamente possibile per un’autorità pubblica impegnarsi in una determinata attività economica, questa non è chiaramente la sua funzione primaria e in linea di principio essa non dispone né di conoscenze né di competenze e mezzi tecnici per esercitare tale attività. Si osservi ad esempio, nel caso di specie, che i contratti pubblicitari sono generalmente nazionali. La città di Bruxelles non avrebbe i mezzi per negoziare tali contratti in quanto avrebbe autorità solo sui pannelli che le appartengono nel territorio della città di Bruxelles. La sua eventuale capacità di generare introiti da questi pannelli non sarebbe pertanto paragonabile a quella di JC Decaux. |
3.4.2.2.
|
(82) |
Per «vantaggio» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE s’intende un vantaggio economico che un’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ovvero senza l’intervento dello Stato (20). Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell’intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull’impresa. (21) |
|
(83) |
Secondo la Corte di giustizia, esiste un vantaggio nel momento in cui la situazione finanziaria di un’impresa migliora per effetto dell’intervento dello Stato e quindi la nozione di vantaggio non comprende soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. (22) |
|
(84) |
Nel caso di specie, dal 1999 e man mano che scadevano le autorizzazioni fondate sul contratto del 1984, JCD ha continuato a gestire supporti pubblicitari nel territorio della città di Bruxelles senza pagare per il loro sfruttamento canoni di locazione né tasse, mentre secondo il contratto del 1999 tali supporti avrebbero dovuto essere rimossi, tanto più che, sempre in virtù del contratto del 1999, lo sfruttamento dei nuovi supporti pubblicitari di sostituzione implicava il pagamento di canoni di locazione e tasse. |
|
(85) |
Le autorità belghe riconoscono che JCD ha nel complesso beneficiato di un vantaggio economico, ma solo per effetto di uno squilibrio tra il numero di supporti ritirati in anticipo, prima della data di rimozione prevista, e il numero di supporti mantenuti oltre la data di rimozione stabilita dall’allegato 10. Anche se la Commissione condividesse questo punto di vista (quod non), l’esistenza di un vantaggio sarebbe comunque dimostrata. |
|
(86) |
La Commissione osserva innanzitutto che le autorità belghe accettano il principio dell’esistenza di un vantaggio, ma che semplicemente ne contestano la portata. |
|
(87) |
Le autorità belghe ritengono inoltre che la misura sia un indennizzo concesso a JCD per compensare lo svantaggio del ritiro anticipato di alcuni supporti. A tale proposito, la Commissione fa riferimento alla causa C-211/15 P Orange/Commissione (23) in cui la Corte di giustizia ha confermato la posizione del Tribunale (24) e dell’avvocato generale (25), secondo cui anche uno sgravio degli oneri concesso a un’impresa, eliminando aggravi supplementari derivanti da un regime di deroga ai quali sfuggono le imprese concorrenti, costituirebbe un aiuto di Stato (26). Le uniche compensazioni che comportano un trasferimento di risorse pubbliche non qualificabili come aiuti di Stato sono le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse conformemente alla giurisprudenza Altmark (27). |
|
(88) |
Orbene, sia il contratto del 1984 che quello del 1999 sono contratti puramente commerciali e le loro disposizioni non conferiscono a JCD alcun compito di servizio pubblico. Non può pertanto essere applicata la giurisprudenza Altmark relativa alle compensazioni concesse per prestazioni di servizio pubblico. |
|
(89) |
Sembra quindi che la compensazione evocata dalle autorità belghe, anche supponendo che essa miri effettivamente a compensare lo svantaggio connesso a un potenziale obbligo di ritiro anticipato di alcuni supporti, implichi necessariamente un vantaggio per JCD. Tale conclusione è tanto più valida nel caso di specie se si considera che è difficile ritenere che JCD abbia sofferto di uno svantaggio strutturale, in quanto JCD ha di propria iniziativa accettato di ritirare questi supporti e considerando tra l’altro che le stesse autorità belghe hanno riconosciuto che la compensazione in questione eccedeva quanto richiesto dal presunto svantaggio. |
|
(90) |
Tale argomentazione è altresì coerente con il punto 69 della comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» (28) (in appresso, la «comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato»), che sottolinea che «[s]i può in linea di principio ritenere che i costi derivanti dagli obblighi legali imposti dallo Stato (29) siano connessi ai costi inerenti all’attività economica, per cui qualsiasi compensazione per tali costi conferisce un vantaggio all’impresa» (30). Ciò significa che l’esistenza di un vantaggio non è in linea di principio esclusa dal fatto che il vantaggio si limiti alla compensazione del costo derivante dall’imposizione di un obbligo legale. Lo stesso vale per lo sgravio dai costi che l’impresa non sosterrebbe senza gli incentivi derivanti dalla misura di Stato, poiché in assenza di tali incentivi essa strutturerebbe le sue attività in modo diverso (31). Non si esclude inoltre l’esistenza di un vantaggio nel caso in cui una determinata misura compensi oneri che abbiano natura diversa che non sono connessi con tale misura (32)». |
|
(91) |
Anche nel caso di specie non è di fatto possibile assimilare la sostituzione anticipata dei supporti del 1984 a un obbligo legale, in quanto JCD ha accettato volontariamente di ritirare tali supporti; dal punto 69 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato risulta tuttavia che se la rimozione dei supporti fosse stata causata da un obbligo legale, la compensazione per tale sostituzione anticipata avrebbe comportato un vantaggio. |
|
(92) |
Si noti inoltre che il punto 71 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ricorda che «[s]i esclude l’esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di tasse indebitamente riscosse (33), del risarcimento che le autorità nazionali sono tenute a pagare a determinate imprese per il danno loro arrecato (34) oppure del pagamento di un indennizzo per un esproprio (35)». |
|
(93) |
Tuttavia nessuna di queste due circostanze è presente nel caso di specie. Non v’è motivo di ritenere che le autorità belghe abbiano causato un danno a JCD che esse sarebbero state tenute a indennizzare. JCD ha accettato di propria iniziativa di ritirare alcuni supporti del 1984 ed è legittimo supporre che JCD lo abbia fatto perché ne avrebbe tratto complessivamente un vantaggio. |
|
(94) |
La Commissione si interroga infine sulla possibilità di considerare tale compensazione come il normale comportamento di un operatore in economia di mercato tale da escludere eventualmente l’esistenza di un vantaggio. Non si può tuttavia ritenere, nella fattispecie, che la città di Bruxelles abbia agito da operatore in un’economia di mercato. È infatti accertato che l’asserito accordo di compensazione non è stato oggetto di alcuna formalizzazione né di alcun controllo (il che spiega perché, secondo le stesse autorità belghe, vi sarebbe stata una differenza temporale tra il numero di supporti rimossi e il numero di supporti sostituiti in anticipo). Nessun elemento fornito alla Commissione lascia intendere che ci sia stata una qualche negoziazione tra JCD e la città di Bruxelles su questo punto. Non v’è alcun elemento che indichi l’esistenza di un’analisi effettuata dalla città di Bruxelles circa l’effettiva perdita di introiti per JCD legata alle sostituzioni anticipate di alcuni supporti oggetto del contratto del 1984 rispetto al beneficio derivante dal mantenimento di altri supporti, tra l’altro completamente ammortizzati (il costo di questi pannelli è stato infatti completamente rimborsato — compreso il margine di JCD — dal loro gestore nel corso della durata legale del contratto del 1984) e oggetto dello stesso contratto. La totale assenza di analisi, di contratto e di controllo esclude che questo comportamento della città di Bruxelles sia conforme al principio dell’operatore privato in un’economia di mercato. |
|
(95) |
L’argomentazione della Commissione sull’esistenza di un vantaggio è stata peraltro confermata da una sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 29 aprile 2016 (36). Con tale sentenza la Corte d’appello respinge il ricorso di JCD e conferma la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2010 dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles. Più precisamente, la Corte conferma che JCD non ha rispettato le date di rimozione previste dall’allegato 10 del contratto del 1999 e che ha pertanto sfruttato numerosi supporti pubblicitari nelle aree demaniali della città di Bruxelles senza averne il titolo né il diritto. JCD ha quindi posto in essere atti oggettivamente illeciti in contrasto con le oneste pratiche di mercato, in quanto lo sfruttamento all’interno della sua rete di supporti pubblicitari, che non dovrebbero esserci o che non dovrebbero più trovarsi lì, conferisce a JCD un indebito vantaggio competitivo che ha il potenziale effetto di allontanare gli inserzionisti dal suo concorrente CCB. In tale contesto, la Corte ordina di porre fine a tali pratiche illecite e ritiene che lo smantellamento dei supporti pubblicitari sfruttati senza titolo né diritto costituisca un atto necessario ai fini della cessazione della pratica illecita. |
|
(96) |
Di conseguenza, la Commissione ritiene che il mantenimento e lo sfruttamento da parte di JCD, tra il 1999 e il 2011, di alcuni supporti pubblicitari oggetto del contratto del 1984 nel territorio della città di Bruxelles oltre la data di rimozione stabilita dall’allegato 10 del contratto del 1999, senza che siano stati pagati canoni di locazione né tasse, abbiano avuto l’effetto di ridurre oneri che JCD avrebbe normalmente dovuto sostenere nello svolgimento della propria attività e costituiscano pertanto un vantaggio economico. |
3.4.2.3.
|
(97) |
Per essere considerata «aiuto di Stato» una misura deve essere selettiva, ovvero favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (37). Ne consegue che solo le misure che favoriscono alcune imprese in modo selettivo rientrano nella nozione di aiuto di Stato. |
|
(98) |
In primo luogo, è possibile osservare che le autorità belghe non contestano la selettività della misura (il mantenimento dei supporti del 1984 senza il pagamento di canoni di locazione né tasse dopo la scadenza del periodo di sfruttamento previsto dall’allegato 10). |
|
(99) |
In realtà le autorità belghe hanno spiegato che la misura è un indennizzo concesso a JCD per compensare la rimozione anticipata di alcuni supporti e che tale misura è per sua stessa natura una misura individuale e, in tale contesto, l’individuazione di un vantaggio economico (cfr. sezione 3.4.2.2) consente di norma una presunzione di selettività. In mancanza di indicazioni contrarie, tale presunzione è applicabile al caso di specie ed è sufficiente a dichiarare la misura selettiva. |
|
(100) |
Si noti inoltre che non è possibile ritenere che la misura non sia selettiva per il semplice fatto che JCD si trova in una situazione di fatto e di diritto unica in quanto era l’unica a poter beneficiare della misura, essendo la sola a disporre dei supporti del contratto del 1994. |
|
(101) |
Nella citata sentenza «Orange», la Corte di giustizia ha infatti confermato la posizione del Tribunale (38) secondo cui «il criterio del confronto del beneficiario con altri operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura trova origine e giustificazione nel quadro della valutazione del carattere selettivo di misure d’applicazione potenzialmente generale. Un siffatto criterio è pertanto irrilevante quando si tratta di valutare il carattere selettivo di una misura ad hoc, che riguarda soltanto un’impresa […]». |
|
(102) |
Nel caso di specie è evidente che il mantenimento dei supporti costituisce una misura ad hoc senza applicazione generale; è pertanto chiaramente selettiva. |
3.4.2.4.
|
(103) |
Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo qualora «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solo «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». |
Distorsione della concorrenza
|
(104) |
Si ritiene che una misura concessa da uno Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza qualora possa rafforzare la posizione competitiva del suo destinatario nei confronti di altre imprese concorrenti (39). |
|
(105) |
È sufficiente che, al momento dell’attuazione di una misura di aiuto, sussista una situazione di concorrenza effettiva sul mercato interessato affinché un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali sia idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza (40). Si riscontra quindi una distorsione della concorrenza in tutti i casi in cui lo Stato accorda a un’impresa un vantaggio finanziario nell’ambito di un settore di produzione liberalizzato nel quale esiste o potrebbe esistere concorrenza. |
|
(106) |
Considerato che JCD opera in un mercato caratterizzato dalla concorrenza tra diverse imprese del settore (il mercato delle affissioni pubblicitarie di piccolo formato), la concessione o il beneficio di un aiuto a favore di uno degli operatori presenti avrebbe effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza. |
Effetti sugli scambi tra Stati membri
|
(107) |
Secondo la giurisprudenza dei tribunali dell’Unione, qualsiasi aiuto concesso ad un’impresa che eserciti le sue attività sul mercato interno può incidere sugli scambi fra Stati membri (41). |
|
(108) |
Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta a condurre un’analisi economica della situazione effettiva presente sui mercati interessati, della quota di mercato delle imprese beneficiarie dell’aiuto, della posizione di imprese concorrenti o degli scambi commerciali tra Stati membri (42). Nel caso di aiuti illegalmente concessi, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. |
|
(109) |
La misura in questione (mantenimento di supporti pubblicitari senza il pagamento di canoni di locazione né di tasse oltre le date previste dall’allegato 10) a favore di JCD rafforza la posizione di quest’ultima sul mercato dei supporti pubblicitari nella Regione di Bruxelles-Capitale e rende più difficile la penetrazione di tale mercato da parte delle imprese di altri Stati membri (43). Nella fattispecie la Commissione osserva inoltre che sia JCD che CCB sono attive in altri Stati membri dell’Unione europea (44). È altresì importante sottolineare che gli inserzionisti sono spesso gruppi internazionali operanti in molti paesi e che in alcuni casi le stesse campagne pubblicitarie hanno portata internazionale. |
|
(110) |
La misura è quindi tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. |
|
(111) |
Va tuttavia osservato che le autorità belghe, pur riconoscendo l’esistenza di un vantaggio a favore di JCD, ritengono possibile invocare il regolamento de minimis del 2006. |
|
(112) |
Il loro ragionamento si basa su un calcolo dell’importo di tale vantaggio che tiene conto di una logica di compensazione tra i supporti rimossi in ritardo e quelli rimossi in anticipo. |
|
(113) |
Le autorità belghe ritengono infatti (cfr. considerando 51-52) che nel complesso JCD abbia beneficiato di un vantaggio economico, ma solo per effetto di uno squilibrio tra il numero dei supporti rimossi in anticipo, prima della data di rimozione prevista, e il numero dei supporti mantenuti oltre la data di rimozione di cui all’allegato 10. Dal loro punto di vista, in base a un meccanismo di compensazione concordato tra le parti, da un lato, JCD ha rinunciato a un risparmio su canoni di locazione e tasse accettando di ritirare anticipatamente alcuni supporti; dall’altro, ha beneficiato di un risparmio su canoni di locazione e tasse attraverso il mantenimento di supporti oltre la data di rimozione prevista. |
|
(114) |
Calcolando la differenza tra i risparmi persi da JCD per le rimozioni anticipate e i risparmi aggiuntivi ottenuti mantenendo alcuni supporti più a lungo di quanto previsto dall’allegato 10, JCD avrebbe beneficiato complessivamente, secondo le autorità belghe, di un vantaggio finanziario limitato, pari a un massimo di [100 000-150 000] euro tra dicembre 1999 e 2011. |
|
(115) |
Poiché le autorità belghe hanno ritenuto che il vantaggio concesso a JCD non superasse i [100 000-150 000] euro, a loro parere la misura potrebbe facilmente rientrare nel campo di applicazione del regolamento de minimis del 2006. |
|
(116) |
A tale proposito è importante notare che in questa fase i regolamenti de minimis rilevanti per il periodo in esame sono in realtà due:
|
|
(117) |
Innanzitutto, come spiegato nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ritiene che il vantaggio sia superiore a quello considerato dalle autorità belghe, in quanto il calcolo di tale vantaggio deve tenere conto di tutti i canoni di locazione e delle tasse non pagati da JCD sui supporti pubblicitari rimossi tardivamente. Occorre inoltre osservare che la Commissione non dispone di una valutazione precisa del totale del vantaggio concesso a JC Decaux a causa del rifiuto delle autorità belghe di fornire tali informazioni, ma che l’importo dell’aiuto concesso a JCD è in ogni caso superiore a 200 000 EUR. I regolamenti de minimis non sono quindi applicabili e la Commissione non può accettare l’argomentazione fornita dalle autorità belghe. |
|
(118) |
Anche nell’ipotesi in cui uno dei regolamenti de minimis fosse applicabile (quod non), la Commissione osserva inoltre che le condizioni di controllo stabilite dall’articolo 3 del regolamento de minimis del 2001 e dall’articolo 3 del regolamento de minimis del 2006 non sono comunque soddisfatte. Inizialmente le autorità belghe non hanno infatti considerato il regime come un vero aiuto de minimis e non hanno pertanto effettuato nessuna delle procedure previste da tali regolamenti. |
|
(119) |
La misura non rispetta nemmeno le condizioni di trasparenza di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento de minimis del 2006, secondo cui «[il] presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”)». Nel caso di specie, le autorità belghe non hanno fornito nessun documento che indichi l’esistenza di un calcolo preliminare alla concessione della misura di aiuto, né l’esistenza di un particolare controllo dell’equilibrio tra rimozioni anticipate e rimozioni tardive, che costituisce la base del calcolo effettuato dalle autorità belghe per giungere all’importo d’aiuto di [100 000-150 000] euro. |
|
(120) |
L’aiuto in questione non può pertanto rientrare nel campo d’applicazione del regolamento de minimis. |
|
(121) |
In conclusione, la Commissione ritiene che la misura sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. |
3.4.2.5.
|
(122) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il mantenimento dei supporti del contratto del 1984 oltre la data di rimozione prevista abbia comportato la concessione, a favore di JCD, di aiuti di Stato caratterizzati da due componenti (quella dei canoni di locazione e quella delle tasse). |
3.4.3. Legalità dell’aiuto
|
(123) |
La Commissione constata che la misura oggetto di questa parte della denuncia - che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE - non è stata notificata conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
|
(124) |
Dal momento che le autorità belghe non hanno invocato nessuna giustificazione per beneficiare di un’esenzione dalla notifica, la misura risulta illegale. |
3.4.4. Compatibilità con il mercato interno
|
(125) |
Nella misura in cui lo sfruttamento da parte di JCD di alcuni supporti pubblicitari installati in virtù del contratto del 1984 sul territorio della città di Bruxelles oltre la data di rimozione prevista (indicata nell’allegato 10 del contratto del 1999) implica l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre stabilire se tali misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno. |
|
(126) |
Le misure di aiuto di Stato possono essere considerate compatibili con il mercato interno in base alle deroghe di cui all’articolo 106, paragrafo 2 e in base all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. Le autorità belghe non hanno tuttavia addotto nessuna motivazione per dimostrare che una di tali deroghe si applicherebbe al caso di specie. |
|
(127) |
La Commissione ricorda innanzitutto che spetta allo Stato membro dimostrare che un aiuto è compatibile con il mercato interno, ma le autorità belghe non hanno invocato nessuna motivazione di compatibilità per le misure in questione. Le deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a d), del TFUE non trovano applicazione nel caso di specie, in quanto la misura in questione non è giustificata dagli obiettivi previsti da tali disposizioni. |
|
(128) |
Infine, i contratti del 1984 e del 1999 sono puri contratti commerciali e le loro clausole non conferiscono a JCD nessun compito di servizio pubblico. Non trova pertanto applicazione la deroga di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE relativa alle compensazioni concesse per prestazioni di servizio pubblico. |
|
(129) |
La Commissione ritiene pertanto che il mantenimento di supporti oggetto del contratto del 1984 oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999, senza il pagamento di canoni di locazione né di tasse, abbia avuto l’effetto di alleviare oneri che JCD avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’esercizio della propria attività e deve pertanto essere considerato un aiuto al funzionamento non compatibile con il mercato interno. |
|
(130) |
Alla luce delle considerazioni che precedono la Commissione ritiene che, attraverso il mantenimento di supporti oggetto del contratto del 1984 oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999 senza il pagamento di canoni di locazione né di tasse, JCD abbia beneficiato di un aiuto di Stato illegale incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale aiuto deve essere recuperato, a condizione che il suo recupero non sia prescritto ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589. |
3.4.5. Importo dell’aiuto incompatibile
|
(131) |
Il principio generale applicato per il calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile è quello che prevede di stimare l’importo di canoni di locazione e tasse che la città avrebbe dovuto percepire in assenza della misura. |
|
(132) |
La Commissione ritiene che il calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile debba essere effettuato per ogni supporto oggetto del contratto del 1984 mantenuto dopo il 15 settembre 2001 (45), prendendo a riferimento i canoni di locazione dovuti secondo il contratto del 1999 e le tasse generalmente applicabili ai supporti pubblicitari (46) tra la data iniziale prevista per la rimozione (47) (se successiva al 15 settembre 2001) o il 15 settembre 2001 (se la data iniziale prevista per la rimozione era anteriore al 15 settembre 2001) e la data in cui la rimozione è stata effettivamente effettuata. |
|
(133) |
Come indicato ai considerando da 111 a 114, le autorità belghe sono giunte alla conclusione che l’importo dell’eventuale aiuto concesso a JCD ammonterebbe a [100 000-150 000] euro in base a una logica di compensazione tra i supporti del contratto del 1984 rimossi tardivamente e quelli rimossi in anticipo. Il calcolo effettuato dalle autorità belghe si basa sugli accertamenti effettuati dall’ufficiale giudiziario il 3 dicembre 2007 e il 21 dicembre 2009 su richiesta di CCB. Secondo le autorità belghe, gli accertamenti dall’ufficiale giudiziario dimostrano che nel 2007 il numero di facciate pubblicitarie corrispondenti ai supporti smantellati prima della data di rimozione prevista all’allegato 10 era superiore al numero di facciate pubblicitarie corrispondenti ai supporti mantenuti oltre la data di rimozione di cui all’allegato 10. Solo l’accertamento dell’ufficiale giudiziario effettuato il 21 dicembre 2009 su richiesta di CCB mostrerebbe una situazione a favore di JCD. Le autorità belghe sono quindi del parere che, anche in presenza di un eventuale vantaggio a favore di JCD nell’esecuzione del contratto, la quantificazione di tale vantaggio possa essere limitata agli esercizi finanziari dal 2007 al 2011 senza che ciò favorisca JCD. |
|
(134) |
Come illustrato nella sezione 3.4.2.2, la Commissione ritiene infondata la motivazione delle autorità belghe fondata su un meccanismo di compensazione; ritiene inoltre che il vantaggio concesso a JC Decaux corrisponda all’insieme dei risparmi realizzati dall’impresa per aver continuato a sfruttare i supporti del contratto del 1984 anziché sostituirli con supporti conformi al contratto del 1999. |
|
(135) |
L’argomentazione della Commissione su questo punto trova peraltro conferma in una sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 29 aprile 2016 (48). In questa sentenza la Corte d’appello conferma che JCD non ha rispettato le date di rimozione previste dall’allegato 10 del contratto del 1999 e che quindi ha sfruttato senza titolo né diritto numerosi supporti pubblicitari nelle aree demaniali della città di Bruxelles. |
|
(136) |
In particolare, la Corte d’appello respinge l’idea di un meccanismo di compensazione quale invocato dalle autorità belghe per i vecchi arredi che sarebbero stati mantenuti oltre la data di rimozione prevista in cambio della sostituzione prematura di vecchi arredi, in quanto tale meccanismo non era previsto né autorizzato dal contratto del 1984. La Corte d’appello conferma che nessun documento indica che dopo la conclusione del contratto del 1999 JCD abbia ottenuto l’esplicita autorizzazione della città di Bruxelles a procedere a un’«interversione» dei supporti pubblicitari. La Corte respinge l’impugnazione e conferma la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles il 13 dicembre 2010. Essa conferma che JCD, sfruttando supporti pubblicitari senza titolo né diritto nelle aree demaniali della città di Bruxelles, ha posto in essere atti oggettivamente illeciti in contrasto con le oneste pratiche di mercato, in quanto lo sfruttamento all’interno della sua rete di supporti pubblicitari che non dovrebbero esserci o che non dovrebbero più trovarsi lì conferisce a JCD un indebito vantaggio competitivo che ha il potenziale effetto di allontanare gli inserzionisti dal suo concorrente CCB. |
|
(137) |
La Commissione ritiene pertanto che il calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile debba essere effettuato basandosi esclusivamente sui canoni di locazione e sulle tasse non riscossi sui supporti rimossi tardivamente senza applicare logiche di compensazione. A tal fine, le autorità belghe devono prendere in considerazione, per ogni supporto interessato e per ogni periodo rilevante, i canoni di locazione esistenti e le tasse risultanti dai regolamenti tributari del 2001 e seguenti, applicabili a un supporto di pari superficie. |
|
(138) |
A tale proposito il regolamento tributario del 17 ottobre 2001 ha introdotto, per gli esercizi dal 2002 al 2006, una tassa sugli annunci pubblicitari a carattere temporaneo nello e sullo spazio pubblico. La città di Bruxelles ha inoltre adottato il regolamento tributario del 18 dicembre 2006 che prevedeva la stessa tassa per l’esercizio fiscale 2007. A partire dall’esercizio fiscale 2008 la città di Bruxelles ha introdotto una tassa specifica sui supporti pubblicitari (49). |
|
(139) |
La Commissione ritiene che i regolamenti tributari relativi ai supporti pubblicitari avrebbero dovuto applicarsi automaticamente ai supporti del contratto del 1984 rimossi tardivamente e che l’esenzione fiscale prevista da tali regolamenti per i supporti del 1984 rimossi tardivamente costituisca una deroga al sistema di riferimento. |
|
(140) |
Va osservato che, in applicazione di un’esenzione fiscale per gli inserzionisti della città di Bruxelles (50) prevista dal regolamento tributario del 17 ottobre 2001, la città di Bruxelles ha inizialmente ritenuto che i supporti di sua proprietà installati in virtù del contratto del 1999 non fossero tassabili, il che potrebbe sembrare contraddittorio rispetto alla posizione espressa dalla Commissione al considerando 139. Una disposizione di esenzione specificamente rivolta ai supporti pubblicitari della città di Bruxelles è stata poi introdotta all’articolo 9 del regolamento tributario del 17 dicembre 2007 e successivamente nei regolamenti tributari del 15 dicembre 2008, del 9 novembre 2009, del 20 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011 (51). |
|
(141) |
Tuttavia, le autorità belghe hanno anche affermato che la città di Bruxelles ha successivamente concluso che il fatto di esentare i supporti pubblicitari semplicemente perché di sua proprietà, mentre non era lei a gestirli, creasse un trattamento iniquo nei confronti dei gestori di altri supporti pubblicitari. La città di Bruxelles ha quindi deciso di applicare le tasse sui supporti oggetto del contratto del 1999 e le prime iscrizioni sono state effettuate il 29 luglio 2011 relativamente all’esercizio fiscale 2009. Le autorità belghe hanno spiegato che, ai sensi dell’articolo 6 della legge del 24 dicembre 1996, poi abrogata con ordinanza del 3 aprile 2014, non era possibile far retroagire la tassazione per un periodo superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio dell’esercizio fiscale. |
|
(142) |
In base al ragionamento presentato dalle autorità belghe, la Commissione ritiene che le tasse sui supporti pubblicitari si applichino normalmente ai supporti del contratto del 1999 e che non vi sia pertanto alcuna contraddizione con la sua posizione secondo cui dovrebbero essere tassati anche i supporti del 1984 rimossi tardivamente. |
|
(143) |
La Commissione osserva a tale proposito che le due sentenze del Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles del 4 novembre 2016, che stabiliscono che JCD non è tenuta a versare la tassa comunale sulla pubblicità per quanto riguarda i supporti pubblicitari appartenenti alla città in esecuzione del contratto aggiudicato a JCD il 14 ottobre 1999, non tengono conto della questione della conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. |
|
(144) |
Il calcolo dell’ammontare dei canoni di locazione e delle tasse risparmiati da JCD non presenta difficoltà particolari e le autorità belghe lo hanno in parte effettuato nell’ambito della loro argomentazione sul regolamento de minimis (cfr. considerando 52-53). Nonostante le ripetute richieste della Commissione, le autorità belghe non hanno tuttavia fornito nessuna stima dell’importo totale dell’aiuto. Dal canto suo, CCB ha fornito una stima dell’importo dell’aiuto da recuperare, pari a circa 2 milioni di EUR. |
4. ANALISI DELLA PARTE RELATIVA ALLA CONVENZIONE «VILLO»
4.1. Motivazioni per l’avvio del procedimento
|
(145) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che, per quanto concerne le misure supplementari (esenzione da determinati canoni o neutralizzazione di determinate tasse a livello comunale e regionale, cfr. considerando 22) legate alla gestione della concessione di servizio pubblico Villo sul territorio della Regione di Bruxelles-Capitale da parte di JCD, i criteri cumulativi relativi agli aiuti di Stato fossero soddisfatti e che queste misure costituissero pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(146) |
In particolare, l’argomentazione delle autorità belghe secondo cui queste misure potrebbero non essere considerate aiuto di Stato in base alla giurisprudenza Altmark, in quanto JCD era stata selezionata mediante una gara d’appalto trasparente, non sembrava applicabile nel caso di specie per il semplice motivo che queste misure supplementari non rientravano nella gara d’appalto: queste misure erano state concesse successivamente alla gara d’appalto, nell’ambito della negoziazione della convenzione Villo. Secondo le autorità belghe, queste misure supplementari ammontano a un massimo di circa [400 000-500 000] euro/anno (cfr. considerando 22). |
|
(147) |
La Commissione ha inoltre espresso seri dubbi in merito alla compatibilità delle misure supplementari con la decisione 2005/842/CE della Commissione (52) (di seguito, la «decisione SIEG del 2005») e con la decisione SIEG del 2012 invocate dalle autorità belghe. In particolare, la Commissione dubitava che i controlli della concessione predisposti dalle autorità belghe (che monitoravano i costi dell’incarico ma non analizzano dettagliatamente gli introiti) fossero sufficienti a evitare sovracompensazioni. I dubbi della Commissione riguardano anche le modalità esatte di allocazione degli introiti pubblicitari derivanti dai contratti negoziati da JCD a livello nazionale alla convenzione Villo, quali applicate nella contabilità analitica di JCD. |
|
(148) |
Per tutti i motivi suesposti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura in questione e ha invitato le autorità belghe e le parti interessate a trasmetterle eventuali informazioni utili e osservazioni su tale misura. |
4.2. Osservazioni delle parti interessate sulla decisione di avvio del procedimento
|
(149) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni di diverse parti interessate (CCB, JCD, nonché da un terzo interessato che ha voluto mantenere l’anonimato) che vengono di seguito sintetizzate. |
4.2.1. Osservazioni presentate da CCB
|
(150) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da CCB con lettera del 16 luglio 2015. |
|
(151) |
CCB ritiene che JCD abbia ricevuto aiuti di Stato nell’ambito della gestione della convenzione Villo e adduce in particolare motivazioni sui criteri relativi alle risorse statali e al vantaggio. |
4.2.1.1.
|
(152) |
Concedendo a JCD il diritto di occupare e di sfruttare il demanio pubblico a fini pubblicitari (cfr. considerando da 19 a 22) senza chiedere il pagamento di un corrispettivo, le autorità belghe avrebbero rinunciato a introiti pubblici e concesso a JCD un vantaggio economico costitutivo di un aiuto (53) di Stato. |
4.2.1.2.
|
(153) |
CCB ritiene che la compensazione concessa a JCD non soddisfi nessuno dei criteri stabiliti dalla sentenza Altmark. |
Primo criterio della sentenza Altmark
|
(154) |
CCB ritiene che lo sfruttamento del servizio Villo non costituisca un compito di servizio pubblico tale da comportare la prestazione di un servizio che un’impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni (54), facendo riferimento alle molte altre città europee in cui servizi automatizzati di noleggio di biciclette sarebbero già forniti in modo soddisfacente a condizioni commerciali (55). |
Secondo criterio della sentenza Altmark
|
(155) |
Dal capitolato d’oneri emergerebbe che elementi essenziali come la durata della concessione, le modalità di finanziamento del servizio e la partecipazione dell’autorità concedente al finanziamento del servizio erano definiti in modo molto vago (56) e che quindi il capitolato d’oneri non stabiliva in modo chiaro e trasparente i parametri principali del sistema di finanziamento del servizio. |
Terzo criterio della sentenza Altmark
|
(156) |
CCB ritiene che non vi sia stato alcun controllo, né ex ante né ex post, dell’entità dei vantaggi concessi a JCD nell’ambito della convenzione Villo e che resti sconosciuta l’esatta incidenza finanziaria delle esenzioni fiscali concesse a JCD. Non si può quindi escludere con certezza l’assenza di sovracompensazione. |
Quarto criterio della sentenza Altmark
|
(157) |
CCB osserva che la convenzione Villo è stata aggiudicata a JCD a seguito di una procedura negoziata con pubblicità, la quale può essere considerata sufficiente per soddisfare il quarto criterio della sentenza Altmark solo in casi eccezionali. CCB ritiene che, dal momento che misure supplementari relative ad elementi essenziali della concessione (come la concessione di esenzioni dalle tasse comunali) sono state decise dopo la gara d’appalto, non si possa concludere che tale gara consenta di selezionare l’operatore in grado di fornire il servizio di interesse economico generale al costo più basso. |
4.2.1.3.
|
(158) |
CCB contesta la conclusione della Commissione nella decisione di avvio del procedimento secondo cui la compatibilità delle misure dovrebbe essere analizzata alla luce della decisione SIEG del 2012. |
Applicabilità della decisione SIEG del 2012
|
(159) |
CCB sostiene che le compensazioni concesse a JCD nell’ambito della gestione della convenzione Villo siano dell’ordine di diverse decine di milioni di EUR all’anno e, pertanto, superiori alla soglia annuale di 15 milioni di EUR che determina l’applicabilità della decisione SIEG del 2012 (57). CCB ritiene in particolare che, oltre agli introiti pubblicitari, alle tariffe pagate dagli utenti e alle esenzioni da tasse e canoni, debbano essere presi in considerazione anche i vantaggi concessi a JCD per l’esenzione dal pagamento di una remunerazione per l’occupazione e lo sfruttamento del demanio pubblico a fini pubblicitari. |
Rispetto dei requisiti della decisione SIEG del 2012
|
(160) |
CCB sostiene inoltre che non siano soddisfatte, nel caso di specie, diverse condizioni previste dalla decisione SIEG del 2012. |
|
(161) |
Incarico: CCB contesta che siano rispettate le condizioni dell’incarico quali definite all’articolo 4 della decisione SIEG del 2012. Da un lato, l’ordinanza del 25 novembre 2010 che disciplina la gestione del servizio pubblico Villo è stata emanata circa due anni dopo l’aggiudicazione della convenzione Villo (58). Dall’altro, la convenzione Villo è stata estesa a 17 anni e 4 mesi, sebbene nella convenzione la sua durata fosse stabilita a 15 anni. CCB contesta che tale durata sia giustificata dall’entità degli investimenti necessari, come indicato al considerando 99 della decisione di avvio del procedimento. CCB osserva che dal bilancio annuale di JCD emerge che i costi relativi alle biciclette messe a disposizione nell’ambito del sistema Villo sono ammortizzati a un tasso annuo del 20 %, il che significa che le biciclette sono completamente ammortizzate dopo 5 anni dalla loro installazione. |
|
(162) |
Compensazione: il meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione non sarebbero descritti a sufficienza. Per quanto riguarda l’allocazione degli introiti pubblicitari, CCB ritiene fondamentale che le autorità belghe tengano conto del Gross Rating Point (GRP, indice di pressione dei mezzi di comunicazione) (59) delle facciate pubblicitarie di Villo e non degli introiti medi generati dall’insieme delle facciate gestite da JCD nell’ambito delle sue reti. Quanto ai costi da considerare nel calcolo della compensazione, CCB sottolinea che, ai sensi dell’articolo 5 della decisione SIEG del 2012, si tratta soltanto dei «costi sostenuti nella gestione del servizio di interesse economico generale», una definizione che escluderebbe gli eventuali costi legati all’installazione e all’utilizzo dei supporti pubblicitari. |
|
(163) |
Controllo dell’assenza di sovracompensazione: Come precedentemente indicato (cfr. considerando 156), CCB ritiene che non vi sia alcun controllo dell’assenza di sovracompensazione di JCD nell’ambito della gestione della convenzione Villo. Inoltre, secondo i calcoli di CCB, JCD sarebbe stata notevolmente sovracompensata. |
4.2.1.4.
|
(164) |
CCB contesta gli importi che risultano dall’esenzione dalle tasse comunali quali indicati nella decisione di avvio del procedimento. Secondo CCB, tali esenzioni sono notevolmente aumentate a partire dalla gestione a pieno regime della convenzione Villo nel 2014, pari ad almeno 650 000 EUR all’anno, quindi ben oltre l’importo massimo di [250 000-350 000] euro/anno (cfr. considerando 22). |
|
(165) |
CCB ritiene inoltre che il libero utilizzo dei supporti pubblicitari costituisca di per sé un aiuto di Stato. CCB ritiene necessario quantificare il valore di ciascuna facciata pubblicitaria e, facendo riferimento a un contratto tra la stessa e la città di Anversa, conclude che l’esenzione da qualsiasi pagamento di cui JCD ha beneficiato equivale a un aiuto di quasi 8 milioni di EUR all’anno. |
4.2.2. Osservazioni del secondo denunciante
|
(166) |
Con lettera del 17 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un terzo anonimo, il quale fa a sua volta notare che la convenzione Villo conferisce a JCD un aiuto di Stato. |
|
(167) |
In particolare, il terzo anonimo contesta che le condizioni della sentenza Altmark siano soddisfatte nel caso di specie, in quanto i parametri della compensazione non sarebbero stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. Inoltre non sarebbe stato predisposto nessun sistema di controllo per evitare una sovracompensazione, il che impedirebbe una possibile compatibilità in base alla decisione SIEG del 2012. |
|
(168) |
Infine il terzo anonimo contesta «fortemente» la posizione delle autorità belghe secondo cui per attribuire gli introiti pubblicitari alle facciate Villo esisterebbe una chiave di allocazione tanto fondamentale quanto il GRP (cfr. il considerando 196). |
4.2.3. Osservazioni presentate da JCD
|
(169) |
Il 17 luglio 2015 JCD ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. |
4.2.3.1.
|
(170) |
JCD sostiene che la convenzione Villo è finanziata esclusivamente da risorse private e che essa non ne trae nessun vantaggio economico. La convenzione Villo non comporterebbe quindi nessun aiuto di Stato. Le uniche risorse pubbliche del caso di specie scaturirebbero dall’esenzione dalle tasse regionali e dalle clausole di revisione dei prezzi contenute nelle convenzioni stipulate con i comuni. JCD ritiene che tali misure debbano essere considerate compensazioni degli obblighi di servizio pubblico contemplate dalla giurisprudenza Altmark. JCD presenta in particolare le seguenti argomentazioni: |
Primo criterio della sentenza Altmark
|
(171) |
Secondo l’ordinanza che disciplina la gestione del servizio concesso dalla convenzione Villo, il servizio riguarda l’organizzazione di un sistema automatizzato di noleggio di biciclette per il trasporto di persone nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale. JCD ritiene che gli obblighi di tale servizio consistano essenzialmente nella creazione di una rete di noleggio di biciclette accessibile all’intera popolazione su base continuativa a fronte del pagamento di una tariffa conveniente e prevedeva obblighi in materia di manutenzione della rete, ad esempio in termini di presenza sul territorio e di sostituzione delle biciclette difettose. Pertanto, secondo JCD, il rispetto del criterio d’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico non presenta nella fattispecie alcuna difficoltà. |
Secondo criterio della sentenza Altmark
|
(172) |
JCD sottolinea che l’obbligo di definire in anticipo i parametri della compensazione non significa che quest’ultima debba essere calcolata utilizzando una formula specifica. Nel caso di specie, i principali parametri del sistema di finanziamento sarebbero stati elencati in modo obiettivo e trasparente nel capitolato d’oneri che prevederebbe tra l’altro:
|
|
(173) |
JCD ritiene inoltre che il metodo di funzionamento dell’esenzione dai canoni regionali consenta di calcolare con precisione il suo importo in anticipo, moltiplicando l’importo fisso del canone per il numero dei supporti installati. |
|
(174) |
Quanto alle clausole di revisione dei prezzi, la loro incidenza finanziaria sarebbe nota in anticipo, in quanto esse mirano a compensare l’aumento della tassazione comunale, indipendentemente dal fatto che era naturalmente impossibile prevedere l’evoluzione di tale tassazione. |
Terzo criterio della sentenza Altmark
|
(175) |
Secondo JCD non può esservi sovracompensazione in quanto:
|
Quarto criterio della sentenza Altmark
|
(176) |
Secondo JCD la procedura di gara che ha portato alla stipula della convenzione Villo era effettivamente aperta, trasparente e non discriminatoria e non v’è dubbio che la Regione abbia scelto il candidato in grado di fornire il servizio pubblico al costo minore per la collettività, visto che anche con le misure supplementari adottate dopo la procedura di gara l’offerta di JCD resterebbe la più vantaggiosa. |
4.2.3.2.
|
(177) |
Se la Commissione concludesse che l’esenzione dai canoni regionali e le clausole di revisione dei prezzi costituiscono un aiuto di Stato, secondo JCD esse sono compatibili con il mercato interno in base alla decisione SIEG del 2012. |
Applicabilità della decisione SIEG del 2012
|
(178) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG del 2012 limita il suo campo d’applicazione agli aiuti che non superano un importo annuo di 15 milioni di EUR. JCD osserva che per «compensazione degli obblighi di servizio pubblico» s’intende qualsiasi vantaggio concesso con fondi pubblici; di conseguenza gli introiti pubblicitari e i pagamenti effettuati dagli utenti non possono essere presi in considerazione per l’applicazione di tale disposizione. JCD ritiene quindi che l’importo annuo dell’aiuto asserito nella fattispecie è ben al di sotto di tale soglia e ricade pertanto nel campo di applicazione della decisione. |
Rispetto dei requisiti della decisione SIEG del 2012
|
(179) |
JCD ritiene che la convenzione Villo rispetti le disposizioni della decisione SIEG del 2012 e adduce le seguenti motivazioni. |
|
(180) |
Incarico: JCD fa riferimento al considerando 73 della decisione di avvio del procedimento, secondo cui gli obblighi di servizio pubblico in capo al gestore della concessione sono definiti nella convenzione Villo e nell’ordinanza del 25 novembre 2010 adottata dal parlamento della Regione. |
|
(181) |
Per quanto riguarda la durata dell’incarico, JCD ritiene giustificata la durata di 15 anni in considerazione dell’entità degli investimenti necessari. L’installazione delle postazioni e la fornitura delle biciclette comportano grandi investimenti, mentre la convenzione Villo limita il numero dei supporti pubblicitari che possono essere installati, così come l’indicizzazione delle tariffe pagate dagli utenti. JCD osserva inoltre che la decisione SIEG del 2005, applicabile al momento della sottoscrizione della convenzione Villo, non prevedeva nessuna disposizione in merito alla durata della concessione in questione. |
|
(182) |
Secondo JCD, non era necessario nel caso di specie che l’incarico stabilisse le modalità di recupero di eventuali sovracompensazioni, dal momento che qualsiasi rischio di sovracompensazione era stato scartato sin dalla conclusione della convenzione Villo, anche perché l’appalto era stato aggiudicato in base a una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria. |
|
(183) |
Compensazione: JCD osserva che non è possibile che sia stata sovracompensata, dal momento che la gestione della concessione è finora risultata in perdita. Non è quindi necessario calcolare il margine operativo di JCD per verificare se questo possa essere considerato ragionevole e non è quindi necessario accertarsi che il valore di riferimento utilizzato per controllare l’assenza di sovracompensazione non sia sovrastimato. |
|
(184) |
Per quanto riguarda l’allocazione degli introiti pubblicitari legati alla convenzione Villo, JCD fa notare che essa valuta i supporti installati in termini di copertura della popolazione, in termini di audience e di numero di facciate pubblicitarie indipendentemente dall’origine contrattuale di tali facciate e tenendo conto del contesto concorrenziale e della loro ubicazione in una città strategicamente importante. Essa ritiene che stimare il valore reale esclusivamente in base al GRP, come sostenuto da CCB (cfr. considerando 162), non sia rilevante, in quanto una facciata venduta singolarmente (anche con un GRP molto elevato) non interessa gli inserzionisti che cercano una copertura nazionale. |
|
(185) |
Controllo della compensazione: JCD ritiene che i controlli operativi previsti dalla convenzione Villo [cfr. considerando 175 iv)] siano tali da escludere qualsiasi sovracompensazione. |
4.2.3.3.
|
(186) |
Per quanto riguarda l’esenzione dal canone per l’occupazione di demanio pubblico regionale, JCD chiarisce che, nell’ambito dei negoziati che hanno preceduto la conclusione della convenzione Villo, JCD ha accettato di ridurre il numero dei supporti pubblicitari che possono essere installati nell’ambito della concessione di servizio pubblico rispetto a quanto previsto nella sua offerta. |
|
(187) |
È stato ridotto di 25 unità sia il numero dei supporti indipendenti da 2 m2 che il numero dei supporti da 8 m2. In cambio, la Regione ha concesso a JCD un’esenzione dal canone per l’occupazione di demanio pubblico regionale per i supporti da 8 m2 installati nell’ambito della convenzione Villo. |
|
(188) |
Tale esenzione ammonta a un massimo di [50 000-150 000] euro/anno (cfr. considerando 22). |
|
(189) |
Quanto alla neutralizzazione delle modifiche delle tasse comunali, JCD chiarisce che l’incidenza finanziaria è in pratica molto limitata e dipende sia dall’iscrizione delle tasse in questione, sia dalla fatturazione da parte di JCD. I canoni rifatturati da JCD in applicazione delle clausole di revisione dei prezzi sarebbero in pratica inferiori a [0-50 000] euro/anno fino al 2017. |
4.3. Osservazioni presentate dal Belgio
4.3.1. Osservazioni del Belgio sulla decisione di avvio del procedimento
|
(190) |
Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 21 maggio 2015. |
4.3.1.1.
|
(191) |
Le autorità belghe hanno confermato la loro posizione iniziale secondo cui le misure previste nella convenzione Villo stipulata con JCD soddisfano tutti i criteri della sentenza Altmark e che tali misure non costituiscono quindi aiuti di Stato. |
|
(192) |
Esse hanno addotto in particolare le seguenti motivazioni: |
Primo criterio della sentenza Altmark
|
(193) |
Promuovendo un mezzo di trasporto ecologico che risponde ai problemi di mobilità esistenti a Bruxelles, le autorità belghe ritengono che il fatto di mettere a disposizione del pubblico un sistema automatizzato di noleggio di biciclette persegua incontestabilmente un obiettivo di interesse generale. |
Secondo criterio della sentenza Altmark
|
(194) |
Le autorità belghe sostengono che nel capitolato d’oneri in base al quale JCD e CCB hanno presentato la loro offerta dettagliata fossero contenuti i principali parametri del sistema di finanziamento:
|
Terzo criterio della sentenza Altmark
|
(195) |
Le autorità belghe ritengono, in primo luogo, che l’aggiudicazione della concessione sia stata effettuata in base a una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria che lascia presumere l’assenza di sovracompensazione. Dato che la Regione aveva espressamente escluso il pagamento di una sovvenzione diretta in cambio della concessione, tale carattere aperto, trasparente e non discriminatorio ha necessariamente consentito di escludere qualsiasi rischio di sovracompensazione. |
|
(196) |
In secondo luogo, le misure finanziarie previste dalla concessione non avrebbero creato nessuna sovracompensazione in capo a JCD. Secondo le autorità belghe:
|
Quarto criterio della sentenza Altmark
|
(197) |
Le autorità belghe ritengono che la convenzione Villo sia stata affidata a JCD a seguito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. Per quanto riguarda le misure finanziarie aggiunte dopo la gara d’appalto (cfr. il punto 22), queste avrebbero avuto come unico scopo quello di compensare la diminuzione degli introiti pubblicitari attesi e di mantenere l’equilibrio del contratto in futuro. |
4.3.1.2.
|
(198) |
Supponendo che le misure previste dalla convenzione Villo costituiscano aiuti di Stato, le autorità belghe ritengono che esse possano essere compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, considerando che:
|
4.3.2. Osservazioni del Belgio sui commenti delle parti interessate
|
(199) |
Con lettera del 2 ottobre 2015 le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni sui commenti delle parti interessate. |
|
(200) |
Le autorità belghe respingono le motivazioni addotte dai denuncianti e fanno osservare che le misure previste dalla convenzione Villo soddisfano tutti i criteri della sentenza Altmark e non costituiscono quindi aiuti di Stato. In subordine, le autorità belghe ritengono che le misure siano compatibili con il mercato interno in base:
|
4.3.2.1.
|
(201) |
Se da un lato CCB sostiene che la Regione di Bruxelles-Capitale ha concesso a JCD il diritto di occupare e di gestire il demanio pubblico a fini pubblicitari senza chiedere il pagamento di un corrispettivo, dall’altro le autorità belghe respingono tale premessa e osservano che il corrispettivo per l’utilizzo dei supporti pubblicitari è costituito dalla fornitura del servizio pubblico di noleggio di biciclette, come previsto dalla gara d’appalto. |
|
(202) |
Le autorità belghe confermano inoltre la posizione espressa nella loro lettera del 21 maggio 2015 secondo la quale i criteri della sentenza Altmark sono soddisfatti nel caso di specie (cfr. considerando 191 - 197). Esse presentano inoltre nuove argomentazioni in merito ai primi due criteri della sentenza Altmark (cfr. considerando 203-204). |
Primo criterio della sentenza Altmark
|
(203) |
Secondo le autorità belghe, l’affermazione di CCB secondo cui un servizio di noleggio di biciclette simile al sistema Villo è già presente in altre città europee, senza essere stato espressamente qualificato come servizio di interesse economico generale, non è pertinente nel caso di specie. Esse osservano che la nozione di servizio di interesse economico generale è una nozione relativa che dipende dalle circostanze. Nel caso di specie, la Regione di Bruxelles-Capitale deve affrontare una pressione automobilistica particolarmente forte, che richiede l’adozione di misure ambiziose ed efficaci. Nell’esempio fornito relativo alla città di Anversa, le autorità belghe rilevano che l’operatore in questione (CCB) beneficia di una sovvenzione diretta. |
Secondo criterio della sentenza Altmark
|
(204) |
Le autorità belghe ritengono che, se un metodo di finanziamento di un servizio pubblico fosse elaborato con precisione sin dal momento della pubblicazione del bando di gara, sarebbe inutile procedere alla gara, dato che i candidati non avrebbero alcun margine di manovra. Le autorità belghe confermano la loro posizione secondo cui il capitolato d’oneri prevedeva in modo obiettivo e trasparente i parametri per il finanziamento del servizio (cfr. considerando 194). |
4.3.2.2.
Applicabilità della decisione SIEG del 2012
|
(205) |
Sebbene le autorità belghe non concordino sulla valutazione di un qualsiasi aiuto, esse ritengono che l’importo totale dell’aiuto asserito sia in ogni caso ben inferiore ai 15 milioni di EUR, dato che gli introiti puramente privati (come quelli pubblicitari) non rientrano nel calcolo dell’aiuto. Di conseguenza, le autorità belghe ritengono che l’importo annuo del presunto aiuto rientri appieno nell’ambito di applicazione della decisione SIEG del 2012. |
Rispetto delle condizioni della decisione SIEG del 2012
|
(206) |
Per quanto riguarda il prolungamento della durata della concessione (cfr. considerando 161), secondo le autorità belghe si tratta di un allineamento della durata della prima fase rispetto a quella della seconda fase (cfr. considerando 20). Tale allineamento sarebbe giustificato da diversi motivi: la durata delle diverse procedure necessarie più lunga del previsto, il desiderio di allineare le due fasi in un’ottica di corretta gestione, la necessità di compensare la riduzione del numero dei supporti pubblicitari e il desiderio di offrire ai cittadini un servizio pubblico per un periodo di tempo sufficiente. |
|
(207) |
Le autorità belghe ritengono che la convenzione Villo sia stata concessa a JCD attraverso un incarico chiaro ed esplicito che determina i parametri della compensazione e permette di evitare qualsiasi sovracompensazione (cfr. considerando da 193 a 197). |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
|
(208) |
Le autorità belghe confermano la posizione della loro lettera del 21 maggio 2015 (cfr. considerando 198), secondo cui le misure previste nella convenzione Villo potrebbero essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dal momento che:
|
4.4. Osservazioni complementari presentate dalle parti interessate
4.4.1. Osservazioni complementari presentate da CCB
|
(209) |
Secondo CCB, i costi sostenuti da JCD per l’esecuzione della convenzione Villo sono nettamente inferiori a quelli dichiarati inizialmente e, quindi, inferiori ai costi invocati dalle autorità belghe per dimostrare l’assenza di sovracompensazione:
|
|
(210) |
CCC ha calcolato gli introiti pubblicitari che JCD ha ricavato dall’esecuzione della convenzione Villo individuando i supporti pubblicitari in base alla loro data di installazione e ubicazione, calcolando poi il numero di facciate pubblicitarie gestite da JCD e applicando infine le tariffe ufficiali di JCD per la sua rete a Bruxelles e gli sconti generalmente in uso nel settore della pubblicità esterna per questo tipo di supporti. Secondo questi calcoli, JCD ha notevolmente sottostimato gli introiti pubblicitari pertinenti. |
|
(211) |
CCB è giunta alla conclusione che tra maggio 2009 e febbraio 2017 JCD ha beneficiato di una sovracompensazione di 27,3 milioni di EUR. |
|
(212) |
Senza un controllo dell’assenza di sovracompensazione (cfr. considerando 163), CCB ritiene che debba essere predisposto un sistema per verificare su base annuale se vi sia sovracompensazione del concessionario e per correggere, se del caso, la sovracompensazione individuata. Tale controllo dovrebbe essere effettuato da un soggetto terzo indipendente. |
|
(213) |
Inoltre, secondo CCB, il controllo dell’assenza di sovracompensazione dovrebbe essere basato su un margine di utile ragionevole calcolato in relazione ai costi del servizio di interesse economico generale e non in relazione agli introiti generati. |
4.4.2. Osservazioni complementari presentate da JCD
|
(214) |
Per quanto riguarda il ricorso del GRP per determinare gli introiti pubblicitari generati dalla convenzione Villo (cfr. considerando 162 e 184), JCD ha chiarito che si trattava di uno dei criteri utilizzati per determinare il valore delle reti pubblicitarie. JCD ritiene tuttavia che l’indice GRP teorico di supporti pubblicitari non sia sufficiente per valutare i supporti di un contratto. JCD valuta i supporti installati nell’ambito di ciascun contratto facendo riferimento a un introito medio per facciata calcolato su base nazionale, cui viene applicato un coefficiente correttore fondato su diversi fattori, tra cui in particolare il GRP delle facciate, l’ubicazione dei supporti in una città strategicamente importante per gli inserzionisti, il grado di pressione pubblicitaria variabile da una città all’altra e il contesto concorrenziale. |
|
(215) |
Pur sottolineando la scarsa rilevanza del GRP, JCD osserva che da un confronto tra il GRP e il prezzo per facciata tra la sua rete nazionale più ampia e la sua rete brussellese più ampia emergono sovraccosti, rispettivamente del [10-20] % e del [20-30] %, simili al coefficiente correttore delle facciate gestite nell’ambito della convenzione Villo, che è pari al [20-30] %. |
|
(216) |
Per quanto riguarda i costi sostenuti per la gestione della convenzione Villo, JCD ritiene che gli importi ottenuti da CCB non corrispondano alla realtà, il che troverebbe spiegazione nei seguenti fattori:
|
|
(217) |
JCD non riconosce gli importi sostenuti da CCB per quanto riguarda la neutralizzazione delle tasse comunali (cfr. considerando 164). Secondo JCD, la differenza tra gli importi stimati da CCB e gli importi effettivi si spiega con:
|
|
(218) |
Per quanto riguarda l’importo degli introiti pubblicitari, CCB sottovaluterebbe lo sconto applicato da JCD: il tasso di sconto è prossimo al [60-70] %. e non al 40 %. Applicando il tasso di sconto adeguato, gli introiti pubblicitari sarebbero ben inferiori - di quasi la metà - alle stime fornite da CCB. |
|
(219) |
JCD contesta inoltre l’importo indicato da CCB per quanto riguarda lo sfruttamento gratuito dei supporti pubblicitari (cfr. considerando 165). Secondo JCD, CCB non tiene conto del fatto che l’utilizzo dei supporti pubblicitari previsto dalla convenzione Villo costituisce un tutt’uno con la prestazione del servizio pubblico di locazione di biciclette. Gli introiti pubblicitari sono infatti destinati al finanziamento del servizio pubblico. |
|
(220) |
JCD ritiene che l’utilizzo dei supporti pubblicitari sia contemplato nell’ambito del finanziamento della convenzione Villo, in quanto gestisce i supporti Villo in cambio dei costi significativi generati dalla fornitura del servizio pubblico di noleggio di biciclette. |
4.5. Osservazioni supplementari presentate dal Belgio
|
(221) |
Per quanto riguarda la durata della convenzione Villo (cfr. considerando 161), le autorità belghe osservano inoltre che la decisione SIEG del 2005 applicabile al momento della conclusione della convenzione Villo non conteneva alcuna disposizione sulla durata della prestazione di servizio pubblico (cfr. considerando 181). Inoltre, secondo le autorità belghe, la proroga della durata della convenzione Villo attraverso la clausola aggiuntiva era giustificata da tre motivi:
|
4.6. Seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo
|
(222) |
Una clausola aggiuntiva alla convenzione Villo è stata stipulata dal governo della Regione di Bruxelles-Capitale e da JCD il 29 marzo 2018. Questa clausola è stata introdotta per consentire un controllo più preciso e regolare dell’assenza di sovracompensazione. |
|
(223) |
Secondo questa clausola aggiuntiva, i risultati della contabilità analitica separata di JCD devono essere trasmessi alla Regione. I risultati indicano gli introiti della convenzione Villo distinguendo tra gli introiti provenienti dai pagamenti degli utenti, gli introiti pubblicitari, l’esenzione dal canone regionale e la neutralizzazione dell’aumento delle tasse comunali, nonché i costi della concessione, distinguendo tra costi di esercizio, costi di gestione e ammortamento degli investimenti legati al servizio Villo. |
|
(224) |
La clausola aggiuntiva stabilisce che ogni anno il sindaco chiamato a controllare la contabilità di JCD («il sindaco») verifichi che i principi di separazione contabile attuati da JCD siano conformi alla decisione SIEG del 2012. Ogni anno, dopo la verifica del sindaco, i risultati della contabilità separata vengono trasmessi al revisore. |
|
(225) |
Ogni anno il revisore verifica che il rapporto tra il risultato operativo (EBIT) cumulato annuo, diviso per i costi cumulati annui (dal 2009) relativi alla gestione della convenzione Villo non superi la soglia del [10-20] %. (61). In caso di superamento e nei limiti del superamento della soglia, l’importo del canone regionale da cui JCD è esentata viene versato retroattivamente in tutto o in parte per l’anno precedente, maggiorato dell’importo risultante dall’incidenza delle misure relative alle tasse comunali. |
|
(226) |
La clausola aggiuntiva prevede inoltre che il sindaco verifichi in base a tale metodo l’assenza di sovracompensazione per il periodo 2009-2017 e che stili una relazione di compilazione destinata al comitato di gestione. La relazione doveva essere redatta quanto prima dopo la stipula della clausola aggiuntiva. |
4.7. Valutazione delle misure prima della seconda clausola aggiuntiva
|
(227) |
Nella sua valutazione, la Commissione distingue il periodo antecedente la clausola aggiuntiva (cfr. considerando 222) dal periodo successivo alla clausola aggiuntiva. |
4.7.1. Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
|
(228) |
I criteri per stabilire la presenza di aiuti di Stato sono descritti nei considerando 70-71. Nei considerando da 229 a 249 si verificherà se tali criteri sono soddisfatti per ciascuna misura: l’esenzione dai canoni regionali per l’occupazione del demanio pubblico, la neutralizzazione dell’aumento delle tasse comunali e la clausola di hardship relativa alle tasse regionali (cfr. considerando 22). |
4.7.1.1.
|
(229) |
I criteri per stabilire l’imputabilità e la presenza di risorse statali sono descritti nei considerando 72 e 73. |
Imputabilità
|
(230) |
Non viene contestato il fatto che la convenzione Villo è stata concessa dalla Regione di Bruxelles-Capitale e che quest’ultima ha accordato le misure supplementari successivamente a tale concessione (cfr. considerando 19-22). Le misure contestate sono quindi imputabili allo Stato. |
Risorse statali
|
(231) |
La perdita di introiti per la Regione di Bruxelles-Capitale e per i diversi comuni facenti parte del suo territorio e legati alle misure contestate costituisce una perdita di introiti per le pubbliche autorità e sono pertanto altrettante risorse statali trasferite a JCD. |
|
(232) |
Le risorse statali in questione sono: (i) la perdita di introiti derivante dall’esenzione dal canone per l’occupazione di demanio pubblico della Regione di Bruxelles-Capitale sui supporti pubblicitari da 8 m2, per un massimo di [50 000-150 000] euro all’anno; (ii) la perdita di introiti legata alla neutralizzazione di un eventuale aumento delle tasse regionali, pari all’importo interessato da tale aumento; e (iii) la perdita di introiti legata alla neutralizzazione di un eventuale aumento delle tasse comunali, pari all’importo interessato da tale aumento e per un massimo di [250 000-350 000] euro/anno (cfr. considerando 22). |
|
(233) |
Il sistema di noleggio di biciclette Villo è inoltre finanziato dalla gestione e dall’utilizzo dei supporti pubblicitari, in aggiunta ai pagamenti dei clienti. Gli introiti pubblicitari e i pagamenti degli utenti della concessione sono risorse puramente private e non possono essere considerati risorse statali. |
|
(234) |
La Commissione ritiene che gli introiti pubblicitari percepiti da JCD non costituiscano chiaramente risorse statali, in quanto tali introiti provengono da contratti privati conclusi tra JCD e i suoi clienti in cui lo Stato non interviene in alcun modo. |
|
(235) |
Non è inoltre possibile ritenere che la Regione di Bruxelles-Capitale rinunci a risorse statali semplicemente perché non esercita direttamente una particolare attività economica. Un simile approccio alle risorse statali sarebbe estremamente estensivo e vieterebbe allo Stato di autorizzare attività sul proprio territorio senza prima verificare di poterle svolgere autonomamente. |
4.7.1.2.
|
(236) |
I criteri che consentono di stabilire la presenza di un vantaggio economico selettivo sono descritti nei considerando 82 e 83. |
|
(237) |
Nella fattispecie, l’esenzione dai canoni regionali e la neutralizzazione dell’aumento dei canoni comunali consentono a JCD di non sostenere costi che avrebbero normalmente dovuto gravare sulle sue risorse finanziarie e sono quindi tali da conferirle un vantaggio. |
|
(238) |
Le autorità belghe sono tuttavia del parere che le misure supplementari debbano essere considerate compensazioni di obblighi di servizio pubblico contemplate dalla giurisprudenza della sentenza Altmark. |
|
(239) |
Nella sentenza Altmark, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che la compensazione concessa mediante risorse statali per i costi legati alla fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituisce un vantaggio, a condizione che siano soddisfatte quattro condizioni cumulative (62):
|
|
(240) |
Per quanto riguarda il secondo criterio Altmark, la Commissione osserva che l’incidenza finanziaria per la Regione di Bruxelles-Capitale delle misure supplementari che sono state previste nella convenzione solo dopo la gara d’appalto, e in particolare di una misura come la neutralizzazione dell’aumento dei canoni comunali, non era nota al momento della concessione di tale misura, essendo totalmente dipendente dallo sviluppo futuro delle tasse comunali. In assenza di una limitazione dell’incidenza finanziaria massima di tale misura, la Commissione non la ritiene totalmente trasparente. |
|
(241) |
Per quanto riguarda il terzo criterio Altmark, non è stato verificato ex ante, al momento della concessione delle misure supplementari, che la compensazione percepita da JCD durante la gestione della concessione non superasse quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi corrispondenti, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento degli stessi. |
|
(242) |
Infine, per quanto riguarda il quarto criterio Altmark, la Commissione ritiene che, con l’aggiunta di alcune misure dopo la gara d’appalto, non è chiaro se l’obiettivo di questa gara d’appalto nell’ottica della sentenza Altmark, che consiste nel selezionare l’operatore in grado di fornire il servizio al minor costo per la collettività, possa essere considerato raggiunto. Infatti, poiché non tutte le misure di compensazione sono incluse nella gara d’appalto in questione, è difficile concludere che essa consente di selezionare l’operatore in grado di fornire il servizio di interesse economico generale al costo più basso, anche se la procedura di gara è di per sé trasparente. |
|
(243) |
Per le ragioni esposte ai considerando da 240 a 242, la Commissione ritiene che le condizioni della giurisprudenza Altmark non siano nella fattispecie soddisfatte e che quindi i trasferimenti di risorse statali supplementari decisi dopo la gara d’appalto conferiscano a JCD un vantaggio economico. |
|
(244) |
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo di tale vantaggio, le autorità belghe hanno ritenuto che la neutralizzazione delle tasse comunali avrebbe un’incidenza massima di circa [50 000-100 000] euro all’anno. Tale calcolo teneva tuttavia conto del fatto che i comuni applicano in generale una tariffa ridotta per i servizi pubblici rispetto agli operatori commerciali che devono corrispondere una tariffa standard più elevata. Secondo le autorità belghe, costituisce un vantaggio solo la differenza tra il livello di tassa più favorevole concesso ai servizi pubblici in generale e il livello di tassa effettivamente applicato a JCD nell’ambito della convenzione Villo. Da parte sua, la Commissione ritiene che il vantaggio effettivamente concesso a JCD corrisponda alla differenza tra la tariffa standard e quella applicata a JCD. Secondo i calcoli iniziali delle autorità belghe (63), tale vantaggio potrebbe ammontare a un massimo di [250 000-350 000] euro/anno. |
|
(245) |
Nel complesso, JCD beneficerebbe di un vantaggio massimo di [400 000-500 000] euro/anno ([50 000-150 000] euro per l’esenzione dal canone per l’occupazione di demanio pubblico della Regione di Bruxelles-Capitale e [250 000-350 000] euro per l’applicazione della clausola di revisione dei prezzi relativa alle tasse comunali, cfr. considerando 22). |
4.7.1.3.
|
(246) |
I criteri per valutare la selettività di una misura sono descritti al considerando 97. |
|
(247) |
Poiché le misure contestate costituiscono misure di aiuto individuali, l’individuazione di un vantaggio economico (cfr. considerando 236 - 245) consente di presumere la loro selettività (64). In assenza di indicazioni contrarie, tale presunzione si applica al caso di specie ed è sufficiente per dichiarare le misure selettive. |
4.7.1.4.
|
(248) |
Per gli stessi motivi esposti ai considerando da 103 a 121, le misure supplementari accordate a JCD per la convenzione Villo hanno effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza e tali da incidere sugli scambi tra Stati membri. |
4.7.1.5.
|
(249) |
In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le misure supplementari relative alla gestione da parte di JCD della concessione di servizio pubblico Villo nella Regione di Bruxelles-Capitale, i criteri cumulativi relativi agli aiuti di Stato siano soddisfatti e che tali misure costituiscano pertanto aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.7.2. Legalità dell’aiuto
|
(250) |
La Commissione osserva che le misure supplementari oggetto di questa parte della denuncia, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, non sono state notificate conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
|
(251) |
Le autorità belghe ritengono tuttavia che se queste misure costituiscono aiuti di Stato, si tratta di compensazioni di servizio pubblico compatibili con il mercato interno in base alla decisione SIEG applicabile all’epoca dei fatti (al momento della concessione di tali misure il testo applicabile era la decisione SIEG del 2005, poi sostituita dalla decisione SIEG del 2012). Entrambi i testi prevedono un’esenzione dall’obbligo di notifica per le misure che ne soddisfano le condizioni di compatibilità (65). |
|
(252) |
Affinché le misure siano considerate compatibili, è sufficiente che soddisfino le condizioni previste dalla decisione SIEG del 2005 applicabile nel momento in cui sono state concesse. Viene di seguito analizzata la compatibilità con la decisione SIEG del 2005. |
4.7.3. Compatibilità dell’aiuto in base alla decisione SIEG del 2005
4.7.3.1.
|
(253) |
La decisione SIEG del 2005 si applica soltanto ai servizi che possono essere classificati come servizi di interesse economico generale. Dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di normativa settoriale che disciplini tale questione a livello dell’Unione, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione dei servizi che possono essere qualificati come servizi di interesse economico generale, mentre la Commissione ha il compito di garantire l’assenza di errori manifesti. |
|
(254) |
Secondo la Commissione non vi sono nel caso di specie errori manifesti dal momento che il servizio risponde a un bisogno della cittadinanza che non sarebbe soddisfatto alle stesse condizioni senza l’intervento dello Stato (ad esempio, l’importo pagato dagli utenti è insufficiente a coprire i costi del servizio). È altresì interessante notare che la Corte costituzionale belga, investita della questione, ha confermato che il sistema automatizzato di noleggio di biciclette Villo presenta carattere di servizio pubblico (66). |
|
(255) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG del 2005, quest’ultima si applica agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle tasse, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale. |
|
(256) |
Secondo le stime delle autorità belghe, l’importo totale degli aiuti concessi a JCD sotto forma di esenzione da canone per l’occupazione di demanio pubblico e di neutralizzazione dell’aumento delle tasse comunali, è di gran lunga inferiore alla soglia di 30 milioni di EUR all’anno, non essendo superiore a un importo massimo di [400 000-500 000] euro/anno (cfr. considerando 245). Inoltre negli anni 2006-2007 il fatturato annuo era notevolmente inferiore a 100 milioni di EUR. La decisione SIEG del 2005 sarebbe quindi applicabile su tali basi. |
4.7.3.2.
|
(257) |
L’articolo 4 della decisione SIEG del 2005 prevede che questa decisione «si applica qualora la responsabilità della gestione del servizio d’interesse economico generale sia conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare: […] le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso». |
|
(258) |
Una descrizione chiara ed esplicita delle modalità di recupero delle eventuali sovracompensazioni e delle modalità per evitarle è stata inserita nell’atto di incarico di JCD solo a partire dal 29 marzo 2018, con l’adozione della seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo (cfr. considerando da 222 a 226). La Commissione ritiene pertanto che questo requisito della decisione SIEG del 2005 non sia soddisfatto e che gli aiuti interessati non siano compatibili con il mercato interno in base alla decisione SIEG del 2005. |
4.7.4. Compatibilità dell’aiuto in base alla decisione SIEG del 2012
4.7.4.1.
|
(259) |
La decisione SIEG del 2012 stabilisce all’articolo 10, lettera b), che «qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione, è compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica preventiva». Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene pertanto che l’aiuto debba essere analizzato in base alla decisione SIEG del 2012. |
|
(260) |
Come illustrato nei considerando 253 e 254, la Commissione ritiene che non vi siano errori manifesti nella definizione di servizio di interesse economico generale. Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG del 2012, quest’ultima si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico inferiori a 15 milioni di EUR all’anno. Secondo le stime delle autorità belghe, l’importo totale degli aiuti concessi a JCD è di gran lunga inferiore a questa soglia (cfr. considerando 245). La decisione SIEG del 2012 sarebbe quindi applicabile su tali basi. |
4.7.4.2.
|
(261) |
Secondo l’articolo 4 della decisione SIEG del 2012 (come quello della decisione SIEG del 2005), «la gestione del servizio di interesse economico generale è affidata all’impresa mediante uno o più atti, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare: […] le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni». |
|
(262) |
Come spiegato al considerando 258, la Commissione ritiene che questo requisito della decisione SIEG non sia soddisfatto e che gli aiuti interessati non siano compatibili con il mercato interno in virtù della decisione SIEG del 2012. |
4.7.5. Compatibilità dell’aiuto in base alla disciplina SIEG del 2012
4.7.5.1.
|
(263) |
Conformemente al punto 7 della comunicazione della Commissione - Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (67) (di seguito la «disciplina SIEG del 2012»), «[i] principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui queste costituiscono aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione» [SIEG del 2012]. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene pertanto che l’aiuto debba essere analizzato alla luce della disciplina SIEG del 2012. |
|
(264) |
Ai sensi del punto 69 della disciplina SIEG del 2012, «[l]a Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data». La disciplina SIEG del 2012 si applica quindi sin dall’inizio della convenzione Villo. |
4.7.5.2.
|
(265) |
La Commissione verificherà la compatibilità dell’aiuto con le condizioni di cui alla sezione 2 della disciplina SIEG del 2012 tenendo conto del fatto che, conformemente al punto 61 della disciplina, «[i] principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39, da 51 a 59 e 60, lettera a), non si applicano agli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione»[SIEG del 2012]. Come dimostrato in precedenza (cfr. considerando 260), l’aiuto in questione soddisfa tali condizioni. |
Effettivo servizio di interesse economico generale
|
(266) |
Secondo il punto 12 della disciplina SIEG del 2012,«[g]li aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato». Secondo la Commissione, la gestione della convenzione Villo corrisponde a un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. considerando 253-254). |
Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione
|
(267) |
Secondo il punto 15 della decisione SIEG del 2012, «[l]a responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro». Ai sensi del punto 16, tale atto deve indicare in particolare l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; l’impresa e, se del caso, il territorio interessati; la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa; la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero. |
|
(268) |
La convenzione Villo è stata definita come concessione di servizio pubblico da parte delle autorità belghe nella convenzione Villo. Inoltre, il 25 novembre 2010 il parlamento della Regione ha adottato un’ordinanza sulla gestione del servizio pubblico Villo. |
|
(269) |
La convenzione Villo definisce il servizio pubblico come la fornitura di un sistema automatizzato di noleggio di biciclette per l’intero territorio della Regione di Bruxelles-Capitale, a spese e a rischio del concessionario, sotto l’autorità del governo e alle condizioni minime da esso stabilite. La convenzione definisce gli obblighi di servizio pubblico spettanti al gestore della concessione. L’atto in questione descrive la natura, la portata geografica e il funzionamento del servizio e illustra il sistema di tariffazione applicabile ai suoi utenti. |
|
(270) |
Durata dell’atto di incarico: la durata della concessione è stata stabilita in 15 anni e successivamente prorogata di due anni e quattro mesi (cfr. considerando 161) attraverso la clausola aggiuntiva alla concessione del 9 giugno 2011. Tale durata è giustificata dall’entità degli investimenti necessari. Ciò è dimostrato in particolare dal fatto che JCD ha subito notevoli perdite economiche e che ha ottenuto profitti solo a partire dal 2016 (cfr. tabella 1, infra). |
|
(271) |
Parametri di compensazione: i parametri della compensazione relativi alle misure di aiuto in questione (misure supplementari) sono chiaramente definiti nella convenzione Villo. |
|
(272) |
Controllo dell’assenza di sovracompensazione: l’introduzione di un controllo dell’assenza di sovracompensazione costituisce una condizione di compatibilità sia per la decisione SIEG del 2012 [cfr. il suo articolo 4, lettera e)] sia per la disciplina SIEG del 2012 [cfr. il suo punto 16, lettera e)]. Nel considerando 262 la Commissione ha concluso che il requisito di cui all’articolo 4, lettera e), della decisione SIEG del 2012 non era nella fattispecie soddisfatto. Dalle verifiche del sindaco (ovvero la società di revisione KPMG) risulta che non vi è stata alcuna sovracompensazione effettiva nel periodo 2009-2017 (cfr. tabella 1, supra).
|
|
(273) |
CCB ha presentato diverse osservazioni sul controllo dell’assenza di sovracompensazione. |
|
(274) |
Da un lato, CCB ritiene che i costi legati all’installazione e all’utilizzo dei supporti pubblicitari non possano essere presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione concessa a JCD (cfr. considerando 162). Dall’altro, CCB è del parere che l’utilizzo gratuito del demanio pubblico a fini pubblicitari (esenzione dal canone per l’occupazione del demanio pubblico comunale) debba essere quantificato in relazione al valore dei supporti pubblicitari (cfr. il considerando165). |
|
(275) |
La Commissione ritiene infatti che i supporti pubblicitari debbano essere presi in considerazione per il controllo della sovracompensazione e lo fa tenendo conto degli introiti e dei costi effettivamente generati da tali supporti. Non occorre a tale proposito fare riferimento a una valutazione delle facciate che dipenderebbe a sua volta dagli introiti e dai costi che tali supporti potrebbero generare (cfr. tabella 1, supra). Se i supporti pubblicitari hanno un valore di gestione superiore a quanto necessario per sopportare i costi generati dalla gestione della convenzione Villo, tale squilibrio deve condurre con questo calcolo all’accertamento di una sovracompensazione. |
|
(276) |
CCB contesta l’importo d’aiuto concesso per effetto dell’esenzione dalle tasse comunali (cfr. il considerando 164). JCD ha individuato diversi errori nei calcoli di CCB (cfr. il considerando 217). La Commissione osserva tuttavia che, anche considerando l’importo d’aiuto di 650 000 EUR/anno quale accertato da CCB, la funzione pubblica rimarrebbe complessivamente deficitaria nel periodo 2009-2017. |
|
(277) |
Per quanto riguarda l’argomentazione di CCB, secondo cui i costi sostenuti da JCD nella gestione della convenzione Villo sarebbero notevolmente inferiori a quelli inizialmente dichiarati (cfr. il considerando 209), è sufficiente rilevare che il controllo dell’assenza di sovracompensazione si basa sui costi effettivamente sostenuti da JCD e non su proiezioni o stime. |
|
(278) |
La Commissione ne conclude che JCD non ha ricevuto nessuna sovracompensazione per la prestazione del servizio di interesse economico generale Villo tra il 2009 e il 2017. |
|
(279) |
La Commissione ritiene che l’esistenza di un meccanismo di controllo dell’assenza di sovracompensazione sia veramente necessaria solo per dichiarare un aiuto compatibile in base alla decisione SIEG del 2012, dato che lo Stato è responsabile del controllo dell’assenza di sovracompensazione, e per dichiarare un aiuto compatibile ai sensi della disciplina SIEG del 2012, per quanto riguarda le misure notificate, dal momento che tale meccanismo di controllo è la base su cui la Commissione si fonda per escludere la possibilità di una sovracompensazione futura e dato che la Commissione non effettua alcuna verifica ex post. Quando la Commissione verifica ex post l’assenza di una sovracompensazione, questo criterio formale perde il suo scopo, che è quello di prevenire potenziali sovracompensazioni. Nel caso di una verifica ex post da parte della Commissione, qualsiasi sovracompensazione riscontrata deve essere recuperata indipendentemente dall’esistenza di un controllo; per contro, l’assenza di sovracompensazione è sufficiente a soddisfare i requisiti di compatibilità della disciplina SIEG del 2012 in materia. |
|
(280) |
In tal caso, la Commissione ritiene di scarsa rilevanza il fatto che in passato lo Stato membro abbia effettuato un controllo incompleto in assenza di sovracompensazione, dal momento che l’obiettivo di tale condizione (l’assenza di sovracompensazione) era soddisfatto. Va osservato che nei casi in cui la Commissione ha adottato decisioni negative e ordinato il recupero di compensazioni di servizio pubblico (in assenza di errore manifesto nella definizione del servizio pubblico), tali recuperi hanno riguardato solo la sovracompensazione quale calcolata dalla Commissione, indipendentemente dalla qualità del controllo predisposto dallo Stato membro (68). In tutti questi casi, il controllo della sovracompensazione da parte dello Stato membro era assente o difettoso (da cui l’esistenza di una sovracompensazione). L’alternativa sarebbe stata, in tale situazione, esigere il recupero di tutte le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse all’operatore di servizio pubblico, pur avendo questi fornito il servizio pubblico, basandosi esclusivamente sull’assenza di un meccanismo di controllo soddisfacente, indipendentemente dall’importo effettivo della sovracompensazione. |
|
(281) |
Un tale approccio potrebbe persino condurre, in assoluto, al recupero di tutte le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a un operatore in assenza di qualsiasi sovracompensazione. La Commissione ritiene che tale alternativa sarebbe contraria ai principi del TFUE relativi ai ruoli essenziali dei servizi di interesse economico generale nell’Unione europea, in particolare all’articolo 14 del TFUE che prevede che l’Unione debba garantire che i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti. |
|
(282) |
Di conseguenza, secondo la Commissione, la condizione di controllo dell’assenza di sovracompensazione può nella fattispecie essere considerata soddisfatta. |
Rispetto della direttiva 2006/111/CE della Commissione (69)
|
(283) |
Ai sensi del punto 18 della disciplina SIEG del 2012, «[u]n aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l’impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE». |
|
(284) |
Per quanto riguarda la separazione contabile, esistevano incertezze circa la contabilità analitica di JCD legate in particolare al modo in cui gli introiti generati da contratti negoziati su base nazionale sono attribuiti ai supporti facenti parte della convenzione Villo (cfr. considerando 184) A seguito dell’adozione della seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo (cfr. sezione 4.6), il revisore verificherà i principi di separazione contabile applicati ogni anno da JCD. Tale controllo è stato effettuato anche per l’intero periodo precedente (2009-2017) e, a seguito delle spiegazioni fornite dalle autorità belghe e da JCD (cfr. considerando 196, 214 e 215), la Commissione ritiene che il sistema di contabilità analitica rispetti i requisiti della direttiva 2006/111/CE e che il controllo dell’assenza di sovracompensazione (cfr. tabella 1, supra) si basi su un’adeguata separazione contabile. |
Assenza di sovracompensazione
|
(285) |
Secondo il punto 49 della disciplina SIEG del 2012, «[g]li Stati membri devono garantire che […] le imprese non ricevano una compensazione che eccede l’importo determinato conformemente al requisito di cui nella presente sezione». |
|
(286) |
Come spiegato al considerando 272, JCD non ha beneficiato di nessuna sovracompensazione per il periodo passato. |
Conclusione
|
(287) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le misure di aiuto concesse a JCD nell’ambito della convenzione Villo sono compatibili con il mercato interno in base alla disciplina SIEG del 2012 per il periodo della convenzione Villo antecedente all’adozione della seconda clausola aggiuntiva, ovvero dal 5 dicembre 2008 al 29 marzo 2018. |
4.8. Valutazione delle misure dopo la seconda clausola aggiuntiva
4.8.1. Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
|
(288) |
Dato che la seconda clausola aggiuntiva non modifica le misure concesse a JCD nell’ambito della convenzione Villo, la valutazione della Commissione circa l’esistenza di aiuti di Stato (cfr. considerando da 229 a 249) rimane invariata. |
4.8.2. Compatibilità dell’aiuto in base alla decisione SIEG del 2012
|
(289) |
La seconda clausola aggiuntiva corregge i difetti riscontrati nell’atto di incarico precedente (cfr. considerando 262) introducendo una chiara ed esplicita descrizione delle modalità di recupero delle eventuali sovracompensazioni e delle modalità per evitarle. |
|
(290) |
L’articolo 6 della decisione SIEG 2012 prevede che «gli Stati membri provvedono affinché […] le imprese non ricevano una compensazione eccedente l’importo determinato conformemente all’articolo 5» [importo della compensazione non superiore a quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole]. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri effettuano o provvedono affinché siano effettuate verifiche periodiche almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine di tale periodo. |
|
(291) |
L’articolo 6 prescrive inoltre che «[q]ualora un’impresa abbia ricevuto una compensazione che ecceda l’importo determinato a norma dell’articolo 5, lo Stato membro richiede all’impresa interessata di restituire le sovracompensazioni ricevute». |
|
(292) |
La seconda clausola aggiuntiva stabilisce che un revisore debba controllare ogni anno che l’importo della compensazione non ecceda quanto necessario per la prestazione del servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole. In caso di superamento e nei limiti del superamento della soglia, l’importo del superamento viene versato da JCD retroattivamente (cfr. considerando 225). |
|
(293) |
Per i motivi esposti ai considerando da 289 a 292, la Commissione conclude che le misure di aiuto concesse a JCD nell’ambito della convenzione di Villo sono compatibili con il mercato interno in base alla decisione SIEG del 2012 a partire dall’adozione della seconda clausola aggiuntiva. |
|
(294) |
Va notato che detto controllo si basa sul confronto di un profitto sui costi con un margine di riferimento del [10-20] % che corrisponde a un margine standard sugli introiti del [10-20] %, considerato ragionevole in base agli scambi con CCB e JCD (70). Si è optato per un margine sui costi rispetto a un margine sugli introiti per tenere conto dell’osservazione di CCB (cfr. considerando 213). |
5. RECUPERO DEGLI AIUTI INCOMPATIBILI LEGATI ALLA PARTE SUI SUPPORTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO DEL 1984
|
(295) |
Conformemente al TFUE, la Commissione è competente per decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l’aiuto qualora riscontri che quest’ultimo è incompatibile con il mercato interno (71). Analogamente, i giudici dell’Unione europea hanno confermato in più occasioni che l’obbligo imposto a uno Stato membro di abolire un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira a ripristinare lo status quo ante (72). |
|
(296) |
In tale contesto, secondo i giudici dell’Unione, quest’obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuto illegale. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (73). |
|
(297) |
Sulla scia di questa giurisprudenza, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 prevede che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario». |
|
(298) |
Pertanto, dal momento che le misure in questione sono state attuate in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che sono considerate aiuti illegali e incompatibili, esse devono essere recuperate per ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve coprire il periodo da quando l’aiuto è stato concesso ai beneficiari, ovvero da quando l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari, fino alla data dell’effettivo recupero, secondo il metodo di cui ai considerando 131–141. Le somme da recuperare devono pertanto maturare interessi fino al momento del loro effettivo recupero. |
6. SINTESI DELLE CONCLUSIONI
6.1. Parte relativa ai supporti pubblicitari del contratto del 1984
|
(299) |
Per quanto riguarda l’utilizzo da parte di JCD di alcuni supporti pubblicitari installati in esecuzione del contratto del 1984 sul territorio della città di Bruxelles e mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999, senza il pagamento di canoni di locazione né tasse, la Commissione ritiene che i criteri cumulativi relativi agli aiuti di Stato siano soddisfatti e che tale misura costituisca pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(300) |
Per quanto riguarda la legalità della misura di aiuto, la Commissione osserva che la misura oggetto di questa parte della denuncia, che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, non è stata notificata conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che è stata attuata. Essa costituisce pertanto un aiuto illegale. |
|
(301) |
La Commissione ritiene inoltre che tale aiuto sia incompatibile con il mercato interno e che debba pertanto essere recuperato, inclusi capitale e interessi, conformemente alla giurisprudenza «CELF» della Corte di giustizia (74). |
6.2. Parte riguardante «Villo»
|
(302) |
La Commissione ritiene che le misure previste nella convenzione Villo costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
|
(303) |
Le misure previste in tale convenzione sono tuttavia aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
|
(304) |
Per quanto riguarda il periodo compreso tra l’inizio della concessione del 5 dicembre 2008 e la firma della seconda clausola aggiuntiva (cfr. sezione 4.6) del 29 marzo 2018, la Commissione ritiene che le misure previste nella convenzione Villo siano conformi ai requisiti della disciplina SIEG del 2012 (cfr. sezione 4.7). Non devono pertanto dare luogo a recupero, pur essendo aiuti illegali in quanto non sono state notificate a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
|
(305) |
Per quanto riguarda il periodo compreso tra la data della firma della seconda clausola aggiuntiva e la fine della concessione il 16 settembre 2026, la Commissione ritiene che le condizioni della decisione SIEG del 2012 siano soddisfatte fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni stabilite in questa clausola (cfr. sezione 4.8), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato a favore di JCD, il cui importo corrisponde ai canoni di locazione e alle tasse non pagati sui supporti pubblicitari installati in esecuzione del contratto del 1984 sul territorio della città di Bruxelles e mantenuti oltre la data di rimozione prevista dall’allegato 10 del contratto del 1999, illegalmente concesso dal Belgio tra il 15 settembre 2001 e il 21 agosto 2010 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1) Il Belgio è tenuto a far rimborsare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.
2) Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3) Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (75).
Articolo 3
1) Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2) Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 4
1) Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
|
a) |
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario; |
|
b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione; |
|
c) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2) Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Esso trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
1) Le misure previste nella convenzione Villo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2) Per quanto riguarda il periodo che va dal 5 dicembre 2008, data di sottoscrizione della convenzione Villo, al 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo, le misure previste da tale convenzione soddisfano i requisiti della disciplina SIEG del 2012 (76) e sono compatibili con il mercato interno. Questi aiuti sono illegali in quanto non sono stati notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
3) Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva, e il 26 settembre 2026, data di fine concessione, le misure previste nella convenzione Villo soddisfano le condizioni della decisione SIEG del 2012 (77) e sono compatibili con il mercato interno, fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni previste nella seconda clausola aggiuntiva a tale convenzione.
Articolo 6
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2019
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 203 del 19.6.2015, pag. 12.
(2) Ibidem.
(3) La presente decisione non riguarda l’ulteriore denuncia di CCB di cui al considerando 8 relativa ai supporti del contratto del 1999 e che non faceva parte del procedimento di indagine formale (cfr. anche considerando 69).
(4) Ville de Bruxelles (città di Bruxelles) è il nome ufficiale del comune al centro della Regione di Bruxelles-Capitale. La città di Bruxelles è circondata da 18 comuni strettamente integrati tra loro, che insieme formano un’unica grande entità amministrativa costituita dalla Regione di Bruxelles-Capitale. La Regione di Bruxelles-Capitale è dotata di un governo e di un parlamento. Si tratta di un complesso urbano di circa 1 200 000 abitanti, le cui parti costituiscono una circoscrizione unica, comunemente nota come «Bruxelles».
(5) Dietro il pagamento di un prezzo forfettario netto per prodotto fornito, completamente attrezzato, installato e pienamente operativo.
(6) Questi elementi sono stati inclusi in una clausola aggiuntiva alla convenzione Villo sottoscritta il 9 giugno 2011.
(7) Il canone ammonta a […] euro per supporto per anno. L’importo massimo del canone che JCD avrebbe dovuto pagare in assenza di esenzione è pari a […] supporti da 8 m2 * […] euro/supporto, ossia [50 000-150 000] euro.
(8) Cfr. il considerando 82 della decisione di avvio del procedimento.
(9) Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).
(10) Sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 29 aprile 2016 (9a sezione) nella causa 2011/AR/140. La Corte d’appello di Bruxelles ha respinto la motivazione dell’interversione degli arredi e ha precisato che l’interversione non era stata prevista né autorizzata dai contratti del 1984 e del 1999, né era stata approvata dalla città dopo la conclusione del contratto del 1999.
(11) La città di Bruxelles ha adottato il suo primo regolamento in materia di occupazione esclusiva del demanio pubblico a fini commerciali nell’ottobre 2001 e il regolamento è poi entrato in vigore nel gennaio 2002 (regolamento tributario del 17 ottobre 2001, tassa sulla pubblicità temporanea nello e sullo spazio pubblico), ma le autorità belghe avrebbero iniziato a percepire le tasse sui supporti del 1999 solo a partire dall’esercizio fiscale 2009.
(12) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), applicabile nel momento in cui l’aiuto è stato concesso.
(13) Il contratto del 1999 prevede all’articolo 12 la formula di variazione dei canoni di locazione e specifica che l’amministrazione aggiudicatrice accetta la formula di variazione (indicizzazione alla data anniversario). Nello stesso articolo sono inoltre indicati i dati di base per il calcolo dell’affitto mensile.
(14) Più precisamente, l’articolo 5 del regolamento tributario del 17 ottobre 2001 prevedeva un’esenzione fiscale in particolare per gli annunci effettuati dalla città o da organi istituiti, subordinati o finanziati dalla città.
(15) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza citata; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, causa C-524/14 P, Commissione/Hansestadt Lübeck, ECLI:EU:C:2016:971, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P Commissione/World Duty Free Group SA e.a., ECLI:EU:C:2016:981, punto 53; sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, causa C-300/16 P, Commissione/Frucona Kosice, ECLI:EU:C:2017:706, punto 19.
(17) Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Compagnie nationale Air France/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:T:1996:194, punto 56.
(18) Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa C 248/84, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1987:437, punto 17, e cause riunite del 6 marzo 2002, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, T-92/00 e T-103/00, ECLI:EU:T:2002:61, causa T-103/00) Ramondín, SA e Ramondín Cápsulas SA/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:T:2002:61, punto 57.
(19) Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punti da 48 a 51. Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, Eventech, ECLI:EU:C:2015:9, punto 33.
(20) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C-39/94, ECLI:EU:C.1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Repubblica italiana/Commissione, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.
(22) Sentenza della Corte di giustizia dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598; cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, Repubblica francese/Commissione, C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, punto 41.
(23) Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798.
(24) Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione, T-385/12, ECLI:EU:T:2015:117.
(25) Conclusioni dell’avvocato generale Wahl del 4 febbraio 2016, Orange/Commissione, ECLI:EU:C:2016:78.
(26) Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798, punti da 41 a 44.
(27) Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798, punto 44.
(28) Comunicazione della Commissione, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(29) Per quanto riguarda il settore agricolo, si possono annoverare come esempi dell’imposizione di un obbligo legale i controlli e le prove veterinarie e di sicurezza alimentare imposti ai produttori agricoli. Al contrario, i controlli e le prove svolti e finanziati da organismi pubblici e non previsti per legge, che devono essere effettuati o finanziati dai produttori agricoli, non sono considerati obblighi legali imposti alle imprese. Cfr. la decisione della Commissione del 18 settembre 2015 sugli aiuti di Stato SA.35484 per le verifiche della qualità del latte nell’ambito della legge sul latte e sulle materie grasse e la decisione della Commissione del 4 aprile 2016 sugli aiuti di Stato SA.35484 relativi alle attività generali di controllo sanitario ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse.
(30) Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punti da 74 a 78.
(31) Ad esempio, se una società riceve una sovvenzione per effettuare un investimento in una regione assistita, non si può sostenere che ciò non allevi i costi normalmente iscritti al bilancio dell’impresa, perché senza la sovvenzione la società non avrebbe realizzato l’investimento.
(32) Sentenza della Corte di giustizia dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C-81/10 P, ECLI:EU:C:2011:811, punti da 43 a 50. Ciò vale logicamente per lo sgravio dai costi sostenuti da un’impresa per sostituire lo status di pubblici dipendenti con uno status paragonabile a quello dei dipendenti dei suoi concorrenti, che conferisce un vantaggio all’impresa in questione (sulla questione regnava in passato una certa incertezza a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76, punto 57). A proposito dei costi non recuperabili, cfr. anche la sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 2009, Iride SpA e Iride Energia SpA/Commissione, T-25/07, ECLI:EU:T:2009:33, punti da 46 a 56.
(33) Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato, C-61/79, ECLI:EU:C:1980:100, punti da 29 a 32.
(34) Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, Asteris AE e.a./Grecia, cause riunite da C-106/87 a C-120/87, ECLI:EU:C:1988:457, punti 23 e 24.
(35) Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione, T-64/08, ECLI:EU:T:2010:270, punti da 59 a 63, 140 e 141, in cui si precisa che se il pagamento di un indennizzo in caso di esproprio non conferisce un vantaggio, una proroga a posteriori di tale indennizzo può costituire un aiuto di Stato.
(36) Sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 29 aprile 2016 (9a sezione) nella causa 2011/AR/140.
(37) Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 94.
(38) Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2016, Orange/Commissione, T-385/12, ECLI:EU:T:2015:117.
(39) Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11 e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, Alzetta Mauro e.a./Commissione delle Comunità europee, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a 607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.
(40) Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, ECLI:EU:C:2019:51, punto 40.
(41) Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, T-288/97, ECLI:EU:T:1999:125, punto 41.
(42) Sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, causa C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 131.
(43) Si veda a tale proposito la sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2013, Eric Libert e.a./governo fiammingo; All Projects & Developments NV e.a./Vlaamse Regering, cause riunite C-197/11 e C- 203/11, ECLI:EU:C:2013:288.
(44) Ad esempio, la gara d’appalto indetta dalla Regione di Bruxelles-Capitale il 15 marzo 2008 nell’ambito della convenzione Villo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(45) Il termine di prescrizione di 10 anni vieta qualsiasi recupero prima del 15 settembre 2001.
(46) L’importo dell’aiuto incompatibile relativo alla tassa deve essere calcolato in base agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del 17 ottobre 2001, in base agli articoli da 4 a 7 del regolamento del 18 dicembre 2006 e in base agli articoli 4, 5 e 6 dei regolamenti tributari del 17 dicembre 2007, del 15 dicembre 2008, del 9 novembre 2009, del 20 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011.
(47) Queste date figurano nell’allegato 10.
(48) Sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 29 aprile 2016 (9a sezione) nella causa 2011/AR/140.
(49) Regolamenti tributari del 17 dicembre 2007, del 15 dicembre 2008, del 9 novembre 2009, del 20 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011. All’articolo 2 dei suddetti regolamenti tributari si legge che i supporti oggetto del presente regolamento sono i supporti pubblicitari, i supporti di pubblicità temporanea, i veicoli pubblicitari e gli stand pubblicitari. Il calcolo della tassa era illustrato agli articoli da 4 a 6. In particolare, conformemente all’articolo 4 «Tassa sui supporti pubblicitari»:
|
a) |
«l’ammontare della tassa sui supporti pubblicitari è di 150 EUR per esercizio per m2. |
|
b) |
§1. L’ammontare della tassa sui supporti pubblicitari destinati esclusivamente a scopi culturali, sociali, sportivi e alla pubblicità ad essi assimilabile, compresa quella per film, creazioni artistiche e per la comunicazione di fiere, congressi, saloni o circhi ammonta a 50 EUR per esercizio per m2. §2. Tuttavia, quando più di 1/7 della superficie pubblicitaria visibile è utilizzato per diciture, nomi o loghi di natura commerciale, i supporti pubblicitari destinati esclusivamente a scopi culturali, sociali, sportivi e alla pubblicità ad essi assimilabile, compresa quella per film, creazioni artistiche e per la comunicazione di fiere, congressi, saloni o circhi sono tassati in base all’ammontare di cui alla lettera a) di detto articolo. |
|
c) |
La tassa è dovuta per l’intero esercizio, indipendentemente dalla data d’installazione o di smantellamento del supporto pubblicitario considerato. Ai sensi dell’articolo 5, Tassa sui supporti di pubblicità temporanea: […]» |
Secondo l’articolo 6 - Disposizioni comuni agli articoli 4 e 5:
|
a) |
la tassa è dovuta per supporto pubblicitario. |
|
b) |
§1. Per il calcolo della tassa, ogni frazione di m2 viene conteggiata come m2 intero. §2. In deroga al paragrafo 1, per i supporti pubblicitari inferiori a 4 m2, la tassa si applica per fascia o per frazione di 0,25 m2 alla tariffa stabilita divisa per 4. |
|
c) |
Per i supporti pubblicitari che prevedono più facciate, l’importo della tassa viene moltiplicato per il numero di facciate pubblicitarie.
|
|
d) |
Quando la superficie del supporto pubblicitario differisce dalla superficie pubblicitaria visibile, la tassa viene calcolata in base alla superficie pubblicitaria visibile. |
(50) L’articolo 5 prevedeva che fossero esenti dalla tassa stabilita da detto regolamento, tra gli altri, gli annunci effettuati dalla città o da organi istituiti, subordinati o finanziati dalla città. Come indicato nelle osservazioni presentate il 20 febbraio 2017 dalle autorità belghe alle domande aggiuntive sollevate dalla Commissione il 14 febbraio 2017, la città di Bruxelles non ha mai sfruttato direttamente supporti pubblicitari. Questa gestione è sempre stata operata tramite terzi. Gli unici supporti pubblicitari appartenenti alla città di Bruxelles sono quelli oggetto dell’appalto aggiudicato il 14 ottobre 1999 e che è stato rinnovato a scadenza. L’attuale contraente (CCB) paga l’affitto sui supporti pubblicitari e versa le tasse corrispondenti.
(51) L’articolo 9 del regolamento tributario del 17 dicembre 2007 esenta espressamente i supporti pubblicitari della città di Bruxelles o di organi creati da o subordinati alla città di Bruxelles.
(52) Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).
(53) Cfr. punto 33 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11 gennaio 2012, pagg. 4-14).
(54) Idem, punto 47.
(55) Barcellona e Anversa sono citate a mo’ di esempio.
(56) Ad esempio, per quanto riguarda il finanziamento, il capitolato d’oneri indicherebbe che il concedente è aperto a diversi approcci di finanziamento.
(57) Cfr. articolo 2, lettera a), della decisione SIEG del 2012.
(58) Ordinanza del 25 novembre 2010 relativa alla gestione di un servizio pubblico per il noleggio automatizzato di biciclette, pubblicata nel Moniteur belge il 7 dicembre 2010, articolo 2.
(59) Il GRP è un indice che determina il valore commerciale di una facciata pubblicitaria in base alla sua capacità di raggiungere il maggior numero possibile di consumatori e in base alla frequenza dei contatti visivi tra tale facciata e il consumatore interessato.
(60) Il comitato di gestione è istituito ai sensi dell’articolo 6 della convenzione Villo ed è composto su base paritetica da almeno due membri designati dal ministro della Mobilità in seno a «Bruxelles Mobilité» e da almeno due membri nominati da JCD.
(61) Corrispondente a un rapporto standard del [10-20] % sugli introiti.
(62) Sentenza della Corte di giustizia, C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415, punti 87-95.
(63) Cfr. il considerando 82 della decisione di avvio del procedimento.
(64) Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2005, Commissione/MOL, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, punto 60. Sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2006, Regno del Belgio/Commissione, C-270/15 P, ECLI:EU:C:2016:489, punto 49. Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017, Repubblica ellenica/Commissione, T-314/15, ECLI:EU:T:2017:903, punto 79.
(65) Cfr. l’articolo 3 della decisione SIEG del 2005 e della decisione SIEG del 2012.
(66) Cfr. la sentenza della Corte costituzionale belga 68/2012 del 31 maggio 2012.
(67) GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4.
(68) Cfr. a tale proposito in particolare la decisione del 25 gennaio 2012 nel caso SA.14588 e la decisione del 10 luglio 2018 nel caso SA. 37977.
(69) Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
(70) Cfr. anche il considerando 109 della decisione di avvio del procedimento.
(71) Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.
(72) Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66.
(73) Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.
(74) Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication («CELF I»), C-199/06, ECLI:EU:C:2009:79.
(75) Regolamento (CE) n . 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(76) Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).
(77) Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).
Rettifiche
|
11.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/159 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 15 luglio 2019)
Alla pagina 52, articolo 2, lettera a),
anziché:
«nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta iniziale") non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1,»,
leggasi:
«nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 ("periodo dell'inchiesta iniziale") non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,».