ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
10 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio del 9 dicembre 2019 che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2102 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni utilizzate nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2103 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) 2019/2104 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 ( 1 )

74

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2105 della Commissione del 9 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione ( 1 )

79

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/2106 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo

96

 

*

Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

117

 

*

Decisione (PESC) 2019/2108 del Consiglio del 9 dicembre 2019 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

123

 

*

Decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio del 9 dicembre 2019 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

134

 

*

Decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)

141

 

*

Decisione (PESC) 2019/2111 del Consiglio del 9 dicembre 2019 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale intese a ridurre la minaccia delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni

147

 

*

Decisione (PESC) 2019/2112 del Consiglio del 9 dicembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

159

 

*

Decisione (PESC) 2019/2113 del Consiglio del 9 dicembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/2356 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

161

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione del 6 dicembre 2019 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numeroC(2019) 8891]  ( 1 )

163

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 077 del 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2101 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1) in particolare l’articolo 9,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, è opportuno modificare le motivazioni relative alle persone inserite nell’elenco di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 e cancellare due persone dall’elenco di cui a tale allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ter

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di designazione

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-86-22311-29.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dato il suo ruolo ininterrotto di capo della GR, è responsabile della repressione e delle violazioni dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell’opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.

Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four».

Data di nascita: 28.5.1964.

Luogo di nascita: Malela (RDC).

Numero della carta d’identità militare:

1-64-87-77512-30.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDCGenere: maschile

Ex comandante della prima zona di difesa dell’esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dal luglio 2018 Gabriel Amisi Kumba è vicecapo di stato maggiore delle Forze armate congolesi (FARDC), responsabile delle operazioni e dell’intelligence. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Passaporto n.: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 2, avenue des orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante dell’unità antisommossa Légion Nationale d’Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dal luglio 2017 Ferdinand Ilunga Luyoyo è comandante dell’unità della PNC responsabile della tutela delle istituzioni e dei funzionari di alto livello. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della polizia nazionale. Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Un esempio è rappresentato dalle intimidazioni e dalle privazioni della libertà imposte ai giornalisti da parte dei funzionari di polizia nell’ottobre 2018, dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l’appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia e il ruolo svolto dal generale Kanyama al riguardo.

Célestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data di nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 John Numbi è ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC) dal luglio 2018. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.

John Numbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

6.

Delphin Kaimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data di nascita: 15.1.1969 (in alternativa: il 15.7.1969).

Luogo di nascita: Kiniezire/Goma (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).

Indirizzo: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 Delphin Kaimbi è sottocapo di stato maggiore presso lo stato maggiore delle FARDC, incaricato dell’intelligence. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Delphin Kahimbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al il 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione, nonché dell’uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all’uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.

Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente in qualità di senatore del Kasai dal marzo 2019.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al il 20.3.2021).

Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all’ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall’agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato allo sfruttamento e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all’ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza attraverso il Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Alto Katanga, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore dell’Alto Katanga fino all’aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla PNC nell’Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell’uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda è il leader del partito CONAKAT, che fa parte della coalizione dell’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-69-09-51400-64.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze delle FARDC, segnatamente nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Éric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione nonché dell’uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa nel gennaio-febbraio 2017 e l’uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Dal febbraio 2018 Ramazani Shadari è segretario permanente del Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale partito della coalizione guidata dall’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto: DB0004470 (rilasciato l’8.6.2012, con scadenza il 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell’arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell’opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.

Kalev Mutondo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila e rimane il suo stretto collaboratore per le questioni di sicurezza.

29.5.2017

B.   Entità

[…]

».

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2102 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni utilizzate nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (2) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) per introdurre ulteriori principi sulle imposte differite al fine di assicurare parità di condizioni nell’Unione. È opportuno adeguare taluni modelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (4) tenendo conto di tali modifiche.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.

(3)

Le disposizioni di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che impongono la pubblicazione delle informazioni utilizzate nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite devono essere applicate dal 1o gennaio 2020. Le modifiche di cui al presente regolamento sono introdotte per incorporare tali obblighi nei pertinenti modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dalla stessa data.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(5)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell’8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:

1)

nel modello S.25.01.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard, sono aggiunte le tabelle seguenti:

 

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

 

Calcolo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

LAC DT

R0640

 

LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

R0670

 

LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

R0680

 

LAC DT massima

R0690

 

2)

nel modello S.25.02.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale, sono aggiunte le tabelle seguenti:

 

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

 

Calcolo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

R0670

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

R0680

 

Importo/stima della LAC DT massima

R0690

 

3)

nel modello S.25.03.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano un modello interno completo, sono aggiunte le tabelle seguenti:

 

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

 

Calcolo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT)

 

 

LAC DT

 

 

C0130»

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

R0670

 

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

R0680

 

Importo/stima della LAC DT massima

R0690

 


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:

1)

nella sezione S.25.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Scegliere una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — Sì

2 — No

3—Non applicabile in quanto non è stata utilizzata la LAC DT (in questo caso le righe da R0640 a R0690 non sono applicabili).

Cfr. orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177) (*1).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT)

R0640/C0130

LAC DT

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite secondo la definizione di cui all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della capacità di assorbimento di perdite che figura in questa cella dovrebbe corrispondere al valore contenuto nella cella R0150/C0100 della sezione S.25.01.

R0650/C0130

LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

R0660/C0130

LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0670/C0130

LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

LAC DT massima

Importo massimo della LAC DT che potrebbe essere disponibile, prima di valutare la possibilità di utilizzare l’incremento delle attività fiscali differite nette ai fini dell’aggiustamento, come previsto dall’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

2)

nel modello S.25.02 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Scegliere una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — Sì

2 — No

3 —Non applicabile in quanto non è stata utilizzata la LAC DT (in questo caso le righe da R0640 a R0690 non sono applicabili).

Cfr. orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT)

R0640/C0130

Importo/stima della LAC DT

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della capacità di assorbimento di perdite che figura in questa cella dovrebbe corrispondere al valore contenuto nella cella R0310/C0100 della sezione S.25.02.

R0650/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

Importo/stima della LAC DT calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dal riversamento di passività fiscali differite.

R0660/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo/stima della LAC DT calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro.

R0670/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

Importo/stima della LAC DT massima

Importo massimo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che potrebbe essere disponibile, prima di valutare se l’incremento delle attività fiscali differite nette può essere utilizzato ai fini dell’aggiustamento, come previsto dall’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.»

3)

nella sezione S.25.03 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano un modello interno completo, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:

«R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Scegliere una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — Sì

2 — No

3—Non applicabile in quanto non è stata utilizzata la LAC DT (in questo caso le righe da R0640 a R0690 non sono applicabili).

Cfr. orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

R0640/C0130

Importo/stima della LAC DT

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite secondo la definizione di cui all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della capacità di assorbimento di perdite che figura in questa cella dovrebbe corrispondere al valore contenuto nella cella R0310/C0100 della sezione S.25.02.

R0650/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riversamento di passività fiscali differite

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dal riversamento di passività fiscali differite.

R0660/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro.

R0670/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizio in corso

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata dal riporto all’esercizio precedente, esercizi futuri

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata in conformità dell’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata dagli utili degli esercizi passati. Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

Importo/stima della LAC DT massima

Importo massimo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che potrebbe essere disponibile, prima di valutare se l’incremento delle attività fiscali differite nette può essere utilizzato ai fini dell’aggiustamento, come previsto dall’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.»


(*1)  Orientamenti EIOPA-BoS-14/177, del 2 febbraio 2015, sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/IT_EIOPA_GLs_LAC_rev.pdf).»;


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2103 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2019

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l’articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi devono utilizzare per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni necessarie a fini di vigilanza.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2015/35 (4) al fine di adattare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione a seguito dell’introduzione delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Per garantire che le autorità di vigilanza ricevano le informazioni necessarie su dette cartolarizzazioni e su altre, i pertinenti modelli di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere adeguati per tenere conto di dette modifiche.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (5) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/35 al fine di introdurre una serie di semplificazioni nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Le semplificazioni riguardano, tra l’altro, il metodo look-through degli organismi di investimento collettivo. La vigilanza sull’uso delle semplificazioni richiede informazioni specifiche nei diversi modelli di segnalazione. I pertinenti modelli di segnalazione e le relative istruzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero pertanto essere adeguati per tener conto delle modifiche.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/981 ha introdotto, tra l’altro, nuovi requisiti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza nella segnalazione a fini di vigilanza e nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria per quanto concerne il riconoscimento della capacità delle imposte differite di assorbire le perdite presenti. Per garantire una vigilanza adeguata da parte delle autorità di vigilanza, dette informazioni dovrebbero essere completate da informazioni quantitative, strutturate e comparabili nei modelli di segnalazione. I pertinenti modelli di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero pertanto essere adattati per tener conto delle modifiche.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.

(6)

Le istruzioni contenute nel modello «S.25.02 — Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale», di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, presentano un errore che può indurre a fornire informazioni incoerenti o fuorvianti. Per garantire che le istruzioni relative alle informazioni da segnalare in relazione a gruppi e a singole imprese di assicurazione e di riassicurazione siano allineate, dette istruzioni dovrebbero essere rettificate.

(7)

Le modifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2019/981 richiedono la presentazione di informazioni relative al calcolo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite. Dette modifiche saranno applicabili dal 1o gennaio 2020. Le modifiche dei modelli di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, introdotte per rispecchiare i predetti obblighi di informazione, non dovrebbero pertanto essere vincolanti prima del 1o gennaio 2020. Tuttavia, è importante che a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento le informazioni relative al calcolo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite possano essere presentate, su base volontaria.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(9)

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1o giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 227 del 10.9.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell’8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

(1)

nel modello S.06.02.01 tra le colonne C0290 e C0300 è inserita la seguente colonna:

«Metodo di calcolo dell’SCR dell’OIC

C0292»;

(2)

nel modello S.25.01.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

LAC DT massima

R0690

 

 

 

(3)

nel modello SR.25.01.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

LAC DT massima

R0690

 

 

 

(4)

nel modello S.25.02.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

Importo/stima della LAC DT massima

R0690

 

 

 

(5)

nel modello SR.25.02.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

Importo/stima della LAC DT massima

R0690

 

 

 

(6)

nel modello S.25.03.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

Importo/stima della LAC DT massima

R0690

 

 

 

(7)

nel modello SR.25.03.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

 

 

Sì/No

 

 

C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

R0590

 

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

 

 

Prima dello shock

Dopo lo shock

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA portate a nuovo

R0610

 

 

 

DTA dovute a differenze temporanee deducibili

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

»;

Importo/stima della LAC DT

R0640

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0650

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0660

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

R0670

 

 

 

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

R0680

 

 

 

LAC DT massima

R0690

 

 

 

(8)

il modello S.26.01.01 è così modificato:

a)

la riga R0010 è soppressa;

b)

le seguenti righe sono inserite prima della riga R0020:

«Semplificazioni - Rischio di spread - Obbligazioni e prestiti

R0012

 

Semplificazioni - Concentrazione del rischio di mercato - Semplificazioni utilizzate

R0014»;

 

c)

la riga R0220 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli a lungo termine

R0221

 

 

 

 

»;

d)

dopo la riga R0230 è inserita la seguente riga R0231:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la riga R0260 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli a lungo termine

R0261

 

 

 

 

»;

f)

dopo la riga R0270 è inserita la seguente riga R0271:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 2)

R0271

 

 

 

 

»;

g)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0291 e R0292:

«strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, diversi da quelli strategici e a lungo termine

R0293

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0294

 

 

 

 

 

investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0292 e R0300:

«strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, diversi da quelli in società, strategici e a lungo termine

R0296

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0297

 

 

 

 

 

investimenti azionari a lungo termine (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

le righe R0460 e R0470 sono soppresse;

j)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0450 e R0480:

«cartolarizzazioni STS senior

R0461

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS non senior

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0480 e R0500:

«altre cartolarizzazioni

R0481

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1 transitorie

R0482

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS garantite

R0483»;

 

 

 

 

 

(9)

il modello S.26.01.04 è così modificato:

a)

la riga R0010 è soppressa;

b)

le seguenti righe sono inserite prima della riga R0020:

«Semplificazioni - Rischio di spread - Obbligazioni e prestiti

R0012

 

Semplificazioni - Concentrazione del rischio di mercato - Semplificazioni utilizzate

R0014»;

 

c)

la riga R0220 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli a lungo termine

R0221

 

 

 

 

»;

d)

dopo la riga R0230 è inserita la seguente riga R0231:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la riga R0260 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli a lungo termine

R0261

 

 

 

 

»;

f)

dopo la riga R0270 è inserita la seguente riga R0271:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 2)

R0271

 

 

 

 

 

»;

g)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0291 e R0292:

«strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, diversi da quelli strategici e a lungo termine

R0293

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0294

 

 

 

 

 

investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0292 e R0300:

«strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, diversi da quelli in società, strategici e a lungo termine

R0296

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0297

 

 

 

 

 

investimenti azionari a lungo termine (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

le righe R0460 e R0470 sono soppresse;

j)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0450 e R0480:

«cartolarizzazioni STS senior

R0461

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS non senior

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0480 e R0500:

«altre cartolarizzazioni

R0481

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1 transitorie

R0482

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS garantite

R0483; »

 

 

 

 

 

l)

è aggiunta la seguente tabella:

«Valuta utilizzata come riferimento per il calcolo del rischio valutario

 

 

C0090

Valuta utilizzata come riferimento per il calcolo del rischio valutario

R0810»;

 

(10)

il modello SR.26.01.01 è così modificato:

a)

la riga R0010 è soppressa;

b)

le seguenti righe sono inserite prima della riga R0020:

«Semplificazioni - Rischio di spread - Obbligazioni e prestiti

R0012

 

Semplificazioni - Concentrazione del rischio di mercato - Semplificazioni utilizzate

R0014»;

 

c)

la riga R0220 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli a lungo termine

R0221

 

 

 

 

»;

d)

dopo la riga R0230 è inserita la seguente riga R0231:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 1)

R0231

 

 

 

 

»;

e)

la riga R0260 è sostituita dalla seguente:

«strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli a lungo termine

R0261

 

 

 

 

»;

f)

dopo la riga R0270 è inserita la seguente riga R0271:

«investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale di tipo 2)

R0271

 

 

 

 

»;

g)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0291 e R0292:

«strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, diversi da quelli strategici e a lungo termine

R0293

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0294

 

 

 

 

 

investimenti in strumenti di capitale a lungo termine (strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili)

R0295

 

 

 

 

»;

h)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0292 e R0300:

«strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, diversi da quelli in società, strategici e a lungo termine

R0296

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0297

 

 

 

 

 

investimenti azionari a lungo termine (strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società)

R0298

 

 

 

 

»;

i)

le righe R0460 e R0470 sono soppresse;

j)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0450 e R0480:

«cartolarizzazioni STS senior

R0461

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS non senior

R0462»;

 

 

 

 

 

k)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0480 e R0500:

«altre cartolarizzazioni

R0481

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1 transitorie

R0482

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni STS garantite

R0483»;

 

 

 

 

 

(11)

nel modello S.26.04.01, dopo la riga R0050 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione malattia NSLT

R0051»;

 

(12)

nel modello S.26.04.04, dopo la riga R0050 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione malattia NSLT

R0051»;

 

(13)

nel modello SR.26.04.01, dopo la riga R0050 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione malattia NSLT

R0051»;

 

(14)

nel modello S.26.05.01, dopo la riga R0010 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione non vita

R0011»;

 

(15)

nel modello S.26.05.04, dopo la riga R0010 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione non vita

R0011»;

 

(16)

nel modello SR.26.05.01, dopo la riga R0010 è inserita la seguente riga:

«Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione non vita

R0011»;

 

(17)

nel modello S.26.07.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Rischio di mercato - Concentrazione del rischio di mercato

 

 

C0300

Quota del portafoglio debiti

R0300

 

Semplificazioni per catastrofe naturale

 

 

Fattore di ponderazione del rischio prescelto

Somma delle esposizioni

 

 

C0320

C0330»;

Tempesta

R0400

 

 

Grandine

R0410

 

 

Terremoto

R0420

 

 

Inondazioni

R0430

 

 

Cedimento del terreno

R0440

 

 

(18)

nel modello S.26.07.04 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Rischio di mercato - Concentrazione del rischio di mercato

 

 

C0300

Quota del portafoglio debiti

R0300

 

Semplificazioni per catastrofe naturale

 

 

Fattore di ponderazione del rischio prescelto

Somma delle esposizioni

 

 

C0320

C0330»;

Tempesta

R0400

 

 

Grandine

R0410

 

 

Terremoto

R0420

 

 

Inondazioni

R0430

 

 

Cedimento del terreno

R0440

 

 

(19)

nel modello SR.26.07.01 sono aggiunte le seguenti tabelle:

«Rischio di mercato - Concentrazione del rischio di mercato

 

 

C0300

Quota del portafoglio debiti

R0300

 

Semplificazioni per catastrofe naturale

 

 

Fattore di ponderazione del rischio prescelto

Somma delle esposizioni

 

 

C0320

C0330»;

Tempesta

R0400

 

 

Grandine

R0410

 

 

Terremoto

R0420

 

 

Inondazioni

R0430

 

 

Cedimento del terreno

R0440

 

 

(20)

il modello S.27.01.01 è così modificato:

a)

dopo il titolo del modello è inserita la seguente tabella:

«Semplificazioni utilizzate

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

 

C0001»;

Semplificazioni utilizzate - Rischio di incendio

R0001

 

Semplificazioni utilizzate - Rischio di catastrofe naturale

R0002

 

b)

la seguente riga è inserita tra le righe R0440 e R0450:

«Repubblica di Slovenia

R0441

»

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la seguente riga è inserita tra le righe R0460 e R0470:

«Ungheria

R0461

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la seguente riga è inserita tra le righe R0520 e R0530:

«Repubblica di Finlandia

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la seguente riga è inserita tra le righe R1640 e R1650:

«Repubblica ceca

R1641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la seguente riga è inserita tra le righe R1700 e R1710:

«Repubblica di Slovenia

R1701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

dopo la riga R2420 è inserita la seguente tabella:

«Numero di imbarcazioni

 

 

Numero

 

 

C0781»;

Numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR

R2421

 

h)

le colonne C1210, C1220 e C1340 («Invalidità 10 anni») sono soppresse;

(21)

il modello S.27.01.04 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita prima della riga R0010:

«Semplificazioni utilizzate

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

 

C0001»;

Semplificazioni utilizzate - Rischio di incendio

R0001

 

Semplificazioni utilizzate - Rischio di catastrofe naturale

R0002

 

b)

la seguente riga è inserita tra le righe R0440 e R0450:

«;Repubblica di Slovenia

R0441

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la seguente riga è inserita tra le righe R0460 e R0470:

«;Ungheria

R0461

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la seguente riga è inserita tra le righe R0520 e R0530:

«;Repubblica di Finlandia

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la seguente riga è inserita tra le righe R1640 e R1650:

«;Repubblica ceca

R01641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la seguente riga è inserita tra le righe R1700 e R1710:

«;Repubblica di Slovenia

R01701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

la seguente tabella è inserita dopo la riga R2420:

«Numero di imbarcazioni

 

 

Numero

 

 

C0781»;

Numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR

R2421

 

h)

le colonne C1210, C1220 e C1340 («Invalidità 10 anni») sono soppresse;

(22)

il modello SR.27.01.01 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita prima della riga R0010:

«Semplificazioni utilizzate

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

 

C0001»;

Semplificazioni utilizzate - Rischio di incendio

R0001

 

Semplificazioni utilizzate - Rischio di catastrofe naturale

R0002

 

b)

la seguente riga R0441 è inserita tra le righe R0440 e R0450:

«;Repubblica di Slovenia

R0441

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

la seguente riga R0461 è inserita tra le righe R0460 e R0470:

«;Ungheria

R0461

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

la seguente riga R0521 è inserita tra le righe R0520 e R0530:

«;Repubblica di Finlandia

R0521

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

la seguente riga è inserita tra le righe R1640 e R1650:

«;Repubblica ceca

R01641

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

la seguente riga è inserita tra le righe R1700 e R1710:

«;Repubblica di Slovenia

R01701

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

dopo la riga R2420 è inserita la seguente tabella:

«Numero di imbarcazioni

 

 

Numero

 

 

C0781»;

Numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR

R2421

 

h)

le colonne C1210, C1220 e C1340 («Invalidità 10 anni») sono soppresse.


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

(1)

nella sezione S.06.02 - Elenco delle attività, la tabella è così modificata:

a)

la seguente riga è inserita tra le righe C0290 e C0300:

«C0292

Metodo di calcolo dell’SCR dell’OIC

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1-

OIC per i quali è stato applicato il look-through completo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/35;

2-

OIC per i quali è stato applicato il look-through «semplificato» sulla base dell’allocazione target delle attività sottostanti o dell’ultima allocazione segnalata e per i quali sono utilizzati raggruppamenti di dati conformemente all’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35;

3-

OIC per i quali è stato applicato il look-through «semplificato» sulla base dell’allocazione target delle attività sottostanti o dell’ultima allocazione segnalata e per i quali non sono utilizzati raggruppamenti di dati conformemente all’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35;

4-

OIC per i quali è stato applicato il «rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2» conformemente all’articolo 168, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/35;

9-

non pertinente

Le opzioni di look-through di questo elemento rispecchiano l’impostazione adottata per il calcolo dell’SCR. Ai fini della segnalazione delle informazioni sul look-through a norma del modello S.06.03, sono richieste informazioni sul look-through tenuto conto delle soglie definite nella sezione «Osservazioni generali» del modello stesso.

Questo elemento si applica unicamente alla categoria CIC 4.»

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0310, l’elenco chiuso è sostituito dal seguente:

«1 –

non si tratta di una partecipazione

2 –

è una partecipazione in cui è applicato il metodo di look through conformemente all’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/35

3 –

è una partecipazione in cui non è applicato il metodo di look through conformemente all’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/35»;

c)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0330, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta

Non è stata prescelta un’ECAI e per il calcolo dell’SCR viene utilizzata una semplificazione»

ii)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0330, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Questo elemento deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Rating esterno» (C0320). Se «Non è stata prescelta un’ECAI e per il calcolo dell’SCR viene utilizzata una semplificazione », l’elemento «Rating esterno» (C0320) deve essere lasciato in bianco e per l’elemento «Classe di merito di credito» (C0340) deve essere utilizzata una delle seguenti opzioni: 2a; 3a o 3b»;

d)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0340, l’elenco chiuso delle opzioni di classi di merito di credito è sostituito dal seguente:

«0 –

classe di merito di credito 0

1 –

classe di merito di credito 1

2 –

classe di merito di credito 2

2a –

classe di merito di credito 2 in applicazione dell’articolo 176 bis del regolamento delegato 2015/35 per le obbligazioni e i prestiti privi di rating

3 –

classe di merito di credito 3

3a –

classe di merito di credito 3 in applicazione del calcolo semplificato a norma dell’articolo 105 bis del regolamento delegato 2015/35

3b –

classe di merito di credito 3 in applicazione dell’articolo 176 bis del regolamento delegato (UE) 2015/35 per le obbligazioni e i prestiti privi di rating

4 –

classe di merito di credito 4

5 –

classe di merito di credito 5

6 –

classe di merito di credito 6

9 –

rating non disponibile»

(2)

nella sezione S.08.01 - Derivati aperti, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0270, la prima frase è soppressa;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280, la prima frase è soppressa;

c)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0300, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta»

(3)

nella sezione S.08.02 - Operazioni su derivati, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0250, la prima frase è soppressa;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0260, la prima frase è soppressa;

(4)

nella sezione S.25.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard, nella tabella sono aggiunte le seguenti righe:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 –

2 –

no

3 –

non applicabile dato che non viene utilizzato aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (in questo caso le righe da R0600 a R0690 non si applicano).

Cfr. gli orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177*).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

R0600/C0110

DTA - Prima dello shock

Importo totale delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTA in questa cella è coerente con il valore nella cella R0040/C0010 in S.02.01.

R0600/C0120

DTA - Dopo lo shock

Importo totale delle attività fiscali differite (DTA) se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0610/C0110

DTA portate a nuovo - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute al riporto di perdite precedenti o di deduzioni fiscali prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA portate a nuovo - Dopo lo shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) dovute al riporto di perdite precedenti o deduzioni fiscali se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0620/C0110

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Dopo lo shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0630/C0110

DTL - Prima dello shock

Importo delle passività fiscali differite (DTL) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTL in questa cella è coerente con il valore nella cella R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL dopo lo shock

Importo delle passività fiscali differite (DTL) se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

Questa cella è lasciata vuota in caso di metodo basato sull’aliquota fiscale media e se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0640/C0130

LAC DT

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della LAC in questa cella è pari al valore indicato nella cella R0150/C0100 in S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da riversamento di passività fiscali differite

R0660/C0130

LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

R0670/C0130

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

Importo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti. Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

LAC DT massima

Importo massimo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che potrebbe essere disponibile, prima della valutazione se l’aumento delle attività fiscali differite nette possa essere utilizzato ai fini dell’aggiustamento a norma dell’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.»

(5)

nella sezione S.25.02 - Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale, nella tabella sono aggiunte le seguenti righe:

«Metodo riguardante l’aliquota fiscale

R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 –

2 –

no

3 –

non applicabile dato che non viene utilizzato aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (in questo caso le righe da R0600 a R0690 non si applicano).

Cfr. gli orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177 (*1)).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

R0600/C0110

DTA - Prima dello shock

Importo totale delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTA in questa cella è coerente con il valore nella cella R0040/C0010 in S.02.01.

R0600/C0120

DTA - Dopo lo shock

Importo totale/stima delle attività fiscali differite (DTA) se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0610/C0110

DTA portate a nuovo - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute al riporto di perdite precedenti o di deduzioni fiscali prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA portate a nuovo - Dopo lo shock

Importo (stima delle attività fiscali differite (DTA) dovute al riporto di perdite precedenti o deduzioni fiscali se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0620/C0110

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Dopo lo shock

Importo/stima delle attività fiscali differite (DTA) dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0630/C0110

DTL - Prima dello shock

Importo delle passività fiscali differite (DTL) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTL in questa cella è coerente con il valore nella cella R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL dopo lo shock

Importo/stima delle passività fiscali differite (DTL) se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

Questa cella è lasciata vuota in caso di metodo basato sull’aliquota fiscale media e se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0640/C0130

Importo/stima della LAC DT

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della LAC in questa cella è pari al valore indicato nella cella R0310/C0100 in S.25.02.01.

R0650/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da riversamento di passività fiscali differite.

R0660/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro.

R0670/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti - Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

Importo/stima della LAC DT massima

Importo massimo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che potrebbe essere disponibile, prima della valutazione se l’aumento delle attività fiscali differite nette possa essere utilizzato ai fini dell’aggiustamento a norma dell’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

(6)

nella sezione S.25.03 - Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano un modello interno completo, nella tabella sono aggiunte le seguenti righe:

«R0590/C0109

Metodo basato sull’aliquota fiscale media

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 –

2 –

no

3 –

non applicabile dato che non viene utilizzato aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (LAC DT) (in questo caso le righe da R0600 a R0690 non si applicano).

Cfr. gli orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (EIOPA-BoS-14/177).

Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (informazioni facoltative fino al 31 dicembre 2019, obbligatorie a decorrere dal 1o gennaio 2020)

R0600/C0110

DTA - Prima dello shock

Importo totale delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTA in questa cella è coerente con il valore nella cella R0040/C0010 in S.02.01.

R0600/C0120

DTA - Dopo lo shock

Importo totale delle attività fiscali differite (DTA) se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0610/C0110

DTA portate a nuovo - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute al riporto di perdite precedenti o di deduzioni fiscali prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0610/C0120

DTA portate a nuovo - Dopo lo shock

Importo (stima delle attività fiscali differite (DTA) dovute al riporto di perdite precedenti o deduzioni fiscali se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0620/C0110

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Prima dello shock

Importo delle attività fiscali differite (DTA) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

R0620/C0120

DTA dovute a differenze temporanee deducibili - Dopo lo shock

Importo/stima delle attività fiscali differite dovute a differenze tra la valutazione ai fini di solvibilità II di un’attività o passività e la relativa base imponibile se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa cella è lasciata vuota se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0630/C0110

DTL - Prima dello shock

Importo delle passività fiscali differite (DTL) in bilancio utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II prima della perdita istantanea descritta all’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo delle DTL in questa cella è coerente con il valore nella cella R0780/C0010 in S.02.01.

R0630/C0120

DTL dopo lo shock

Importo/stima delle passività fiscali differite se il bilancio è stato redatto utilizzando la valutazione ai fini di solvibilità II dopo la perdita istantanea a norma dell’articolo 207, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35.

Questa cella è lasciata vuota in caso di metodo basato sull’aliquota fiscale media e se in R0590/C0109 è stato indicato «1 - sì».

R0640/C0130

Importo/stima della LAC DT

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite secondo la definizione di cui all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L’importo della LAC in questa cella è pari al valore indicato nella cella R0310/C0100 in S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riversamento di passività fiscali differite

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da riversamento di passività fiscali differite.

R0660/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata con riferimento al probabile utile economico tassabile futuro.

R0670/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizio in corso

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite calcolata conformemente all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti. Importo delle perdite assegnate all’esercizio successivo.

R0680/C0130

Importo/stima della LAC DT giustificata da riporto a esercizi precedenti, esercizi futuri

Importo/stima della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite secondo la definizione di cui all’articolo 207 del regolamento delegato (UE) 2015/35, giustificata da utili di esercizi precedenti. Importo delle perdite assegnate agli esercizi successivi al prossimo esercizio.

R0690/C0130

Importo/stima della LAC DT massima

Importo massimo della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite che potrebbe essere disponibile, prima della valutazione se l’aumento delle attività fiscali differite nette possa essere utilizzato ai fini dell’aggiustamento a norma dell’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.»

(7)

nella sezione S.26.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di mercato, la tabella è così modificata:

a)

la riga R0010/C0010 è soppressa;

b)

la seguente riga è inserita tra le righe Z0030 e R0020/C0010:

«R0012/C0010

Semplificazioni - Rischio di spread - Obbligazioni e prestiti

Utilizzare le opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 104

2 –

semplificazione ai fini dell’articolo 105 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0012/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0410. »

c)

la seguente riga è inserita prima della riga R0020/C0010:

«R0014/C0010

Semplificazioni - Concentrazione del rischio di mercato - Semplificazioni utilizzate

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 105 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni»

d)

il codice della riga R0220-R0240/C0020 è sostituito dal codice «R0221-R0240/C0020»;

e)

il codice della riga R0220-R0240/C0040 è sostituito dal codice «R0221-R0240/C0040»;

f)

il codice per la riga R0260-R0280/C0020 è sostituito dal codice «R0261-R0280/C0020»;

g)

il codice per la riga R0260-R0280/C0040 è sostituito dal codice «R0261-R0280/C0040»;

h)

le righe tra R0261-R0280/C0040 e R0292/C0020 sono soppresse;

i)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0260-R0280/C0040 e R0292/C0020:

«R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. »

j)

le righe tra R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 e R0300/C0020 sono soppresse;

k)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 e R0300/C0020:

«R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. »

l)

le righe tra R0450/C0080 e R0480/C0020 sono soppresse;

m)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0450/C0080 e R0480/C0020:

«R0461/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0461/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0461/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0461/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0462/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0462/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0462/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0462/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450. »

n)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga R0480/C0080:

«R0481/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0481/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0481/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0481/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0482/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0482/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0482/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0482/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0483/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0483/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0483/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0483/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo dell’SCR per il rischio di spread. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450. »

(8)

nella sezione S.26.02 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di inadempimento della controparte, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0010/C0010 il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di inadempimento della controparte. Utilizzare le opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

3 –

semplificazione per gli accordi di pooling, articolo 109

4 –

semplificazione per il raggruppamento delle esposizioni single-name, articolo 110

5 –

semplificazione della LGD sugli accordi di riassicurazione, articolo 112 bis

6 –

semplificazione per le esposizioni di tipo 1, articolo 112 ter

7 –

semplificazione per l’effetto di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione, articolo 111

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 3 e 7 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0010/C0010 = 4 o 6, per le esposizioni di tipo 1, in R0100 è segnalato solo R0100/C0080.»

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0010/C0080 il testo è sostituito dal seguente:

«Si tratta del fabbisogno di capitale lordo (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) per il rischio di inadempimento della controparte da tutte le esposizioni di tipo 1.

Se R0010/C0010 = 4 o 6, questo elemento rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo utilizzando semplificazioni.»;

(9)

Nella sezione S.26.03 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0040/C0010 il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 95

2 –

semplificazione ai fini dell’articolo 95 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0040/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0400-R0420.»;

(10)

nella sezione S.26.04 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione dell’assicurazione malattia, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0050/C0010 il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 102

2 –

semplificazione ai fini dell’articolo 102 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0050/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0400-R0420.»;

b)

la seguente riga è inserita dopo la riga R0050/C0010:

«R0051/C0010

Semplificazioni - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione malattia NSLT

Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 96 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni »

(11)

nella sezione S.26.05 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita, dopo la riga R0010/C0010 della tabella è inserita la seguente riga:

«R0011/C0010

Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione non vita

Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni»

(12)

nella sezione S.26.07 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Semplificazioni, la tabella è così modificata:

a)

è aggiunta la seguente tabella:

«Rischio di mercato - Concentrazione del rischio di mercato

R0300/C0300

Quota del portafoglio debiti

La quota del portafoglio debiti per cui è stato effettuato un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità.

Questo elemento deve essere segnalato solo in caso di esenzione dalla segnalazione di S.06.02. »

b)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga R0300/C0300:

«Semplificazioni per catastrofe naturale

R0400/C0320

Tempesta - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio utilizzato nelle semplificazioni per tempesta

R0400/C0330

Tempesta - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per tempesta

R0410/C0320

Grandine - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per grandine

R0410/C0330

Grandine - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per grandine

R0420/C0320

Terremoto - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per terremoto

R0420/C0330

Terremoto - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per terremoto

R0430/C0320

Inondazioni - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per alluvione

R0430/C0330

Inondazioni - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per alluvione

R0440/C0320

Cedimento del terreno - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per cedimento del terreno

R0440/C0330

Cedimento del terreno - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per cedimento del terreno»

(13)

nella sezione S.27.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, la tabella è così modificata:

a)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga Z0030:

«R0001/C001

Semplificazioni utilizzate - Rischio di incendio

Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di incendio. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 quater

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Se R0001/C0001 = 1, completare solo C0880 per R2600.

R0002/C001

Semplificazioni utilizzate - Rischio di catastrofe naturale

Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di catastrofe naturale. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, tempesta

2 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, terremoto

3 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, alluvione

4 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, grandine

5 –

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, cedimento del terreno

9 –

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 5 possono essere utilizzate simultaneamente».

b)

la seguente tabella è inserita prima della riga C0760/R2400:

«Numero di imbarcazioni

C0781/R2421

Numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR

Si tratta del numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR»

c)

nella prima colonna della riga C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600, «C1210/R3300–R3600» è soppresso;

d)

nella prima colonna della riga C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600, «C1220/R3300–R3600» è soppresso;

e)

nella prima colonna della riga C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010, «C1340/R3700–R4010» è soppresso;

(14)

nella sezione S.30.02 - Coperture facoltative per l’attività di assicurazione non vita e per l’attività di assicurazione vita, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0340 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta»

(15)

nella sezione S.30.04 - Piano di riassicurazione passiva - Dati sulle quote, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0240 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta»

(16)

nella sezione S.31.01 - Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo), nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0220 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta»

(17)

nella sezione S.31.02 - Società veicolo, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta».


(*1)  Orientamenti dell’EIOPA sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, del 2 febbraio 2015, EIOPA-BoS-14/177 (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).»;


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

(1)

nella sezione S.06.02 - Elenco delle attività, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0330, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta

Non è stata nominata un’ECAI e per il calcolo dell’SCR viene utilizzata una semplificazione

Più ECAI”;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0330, l’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

»Questo elemento deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Rating esterno» (C0320). Se «Non è stata prescelta un’ECAI e per il calcolo dell’SCR viene utilizzata una semplificazione », l’elemento «Rating esterno» (C0320) deve essere lasciato in bianco e per l’elemento «Classe di merito di credito» (C0340) deve essere utilizzata una delle seguenti opzioni: 2a; 3a o 3b»;

c)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0340, l’elenco chiuso delle opzioni di classi di merito di credito è sostituito dal seguente:

“0 -

classe di merito di credito 0

1 -

classe di merito di credito 1

2 -

classe di merito di credito 2

2a -

classe di merito di credito 2 in applicazione dell’articolo 176 bis del regolamento delegato 2015/35 per le obbligazioni e i prestiti privi di rating

3 -

classe di merito di credito 3

3a -

classe di merito di credito 3 a seguito dell’applicazione del calcolo semplificato a norma dell’articolo 105 bis del regolamento delegato 2015/35

3b -

classe di merito di credito 3 in applicazione dell’articolo 176 bis del regolamento delegato (UE) 2015/35 per le obbligazioni e i prestiti privi di rating

4 -

classe di merito di credito 4

5 -

classe di merito di credito 5

6 -

classe di merito di credito 6

9 -

rating non disponibile;”

(2)

nella sezione S.08.01 - Derivati aperti, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0270, la prima frase è soppressa;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280, la prima frase è soppressa;

c)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0300, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta

Più ECAI”;

(3)

nella sezione S.08.02 - Operazioni su derivati, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0250, la prima frase è soppressa;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0260, la prima frase è soppressa;

(4)

nella sezione S.23.01 - fondi propri, tutte le occorrenze del termine «D&A» nella terza colonna («Istruzioni») della tabella sono sostituite da «deduzione e aggregazione»;

(5)

nella sezione S.26.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di mercato, la tabella è così modificata:

a)

la riga R0010/C0010 è soppressa;

b)

la seguente riga è inserita tra le righe Z0030 e R0020/C0010:

«R0012/C0010

Semplificazioni - Rischio di spread - Obbligazioni e prestiti

Utilizzare le opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 104

2 -

semplificazione ai fini dell’articolo 105 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0012/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0410»;

c)

la seguente riga è inserita tra le righe R0012/C0010 e R0020/C0010:

«R0014/C0010

Semplificazioni - Concentrazione del rischio di mercato - Semplificazioni utilizzate

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 105 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni»;

d)

nella riga R0220-R0240/C0020, i codici nella prima colonna sono sostituiti da «R0221-R0240/C0020»;

e)

nella riga R0220-R0240/C0040, i codici della prima colonna sono sostituiti da «R0221-R0240/C0040»;

f)

nella riga R0260-R0280/C0020, i codici della prima colonna sono sostituiti da «R0261-R0280/C0020»;

g)

nella riga R0260–R0280/C0040, i codici nella prima colonna sono sostituiti da «R0261–R0280/C0040»;

h)

le righe tra R0261-R0280/C0040 e R0292/C0020 sono soppresse;

i)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0261-R0280/C0040 e R0292/C0020:

«R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio azionario - Strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. »;

j)

le righe tra R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 e R0300/C0020 sono soppresse;

k)

le seguenti righe sono inserite tra le righe R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 e R0300/C0020:

«R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società), dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio azionario - Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per ogni tipo di strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli in società, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. »;

l)

le righe tra R0450/C0080 e R0480/C0020 sono soppresse;

m)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga R0450/C0080:

«R0461/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0461/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0461/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0461/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0461/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS senior

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS senior, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0462/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0462/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0462/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0462/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0462/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS non senior

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS non senior, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo.

Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450. »;

n)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga R0480/C0080:

«R0481/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0481/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0481/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0481/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0481/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Altre cartolarizzazioni

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso altre cartolarizzazioni, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0482/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0482/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0482/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0482/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, dopo lo shock ma prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0482/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione di tipo 1 transitoria

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione di tipo 1 transitoria, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0483/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0483/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock - Passività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0040

Valori assoluti dopo lo shock - Attività - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0483/C0050

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock e dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0060

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità netto - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo l’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

R0483/C0070

Valori assoluti dopo lo shock - Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS garantita, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450.

L’importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0483/C0080

Valori assoluti dopo lo shock - Requisito patrimoniale di solvibilità lordo - Rischio di spread - Posizioni verso la cartolarizzazione - Cartolarizzazione STS garantita

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS, ossia prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0461 e R0483 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0450. »;

o)

alla fine della sezione S.26.01. è aggiunto il testo seguente:

«Valuta utilizzata come riferimento per il calcolo del rischio valutario

R0810/C0090

Valuta utilizzata come riferimento per il calcolo del rischio valutario

Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta utilizzata come riferimento per il calcolo del rischio valutario»;

(6)

nella sezione S.26.02 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di inadempimento della controparte, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0010/C0010 il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare se l’impresa ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di inadempimento della controparte. Utilizzare le opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

3 -

semplificazione per accordi di pooling ai fini dell’articolo 109

4 -

semplificazione per il raggruppamento delle esposizioni single-name ai fini dell’articolo 110

5 -

semplificazione della LGD sugli accordi di riassicurazione ai fini dell’articolo 112 bis

6 -

semplificazione per le esposizioni di tipo 1 ai fini dell’articolo 112 ter

7 -

semplificazione per l’effetto di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione ai fini dell’articolo 111

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 3 e 7 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0010/C0010 = 4 o 6, per le esposizioni di tipo 1, in R0100 è segnalato solo R0100/C0080.»;

b)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0100/C0080 il testo è sostituito dal seguente:

«Si tratta del fabbisogno di capitale lordo (prima dell’applicazione dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) per il rischio di inadempimento della controparte da tutte le esposizioni di tipo 1.

Se R0010/C0010 = 4 o 6, questo elemento rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo utilizzando semplificazioni.»;

(7)

Nella sezione S.26.03 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, la riga R0040/C0010 è sostituita dalla seguente:

«R0040/C0010

Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione vita

Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito del gruppo per il calcolo dell’SCR ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 95

2 -

semplificazione ai fini dell’articolo 95 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0040/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0400-R0420. »;

(8)

nella sezione S.26.04 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione dell’assicurazione malattia, la tabella è così modificata:

a)

nella terza colonna («Istruzioni») della riga R0050/C0010 il testo è sostituito dal seguente:

«Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito della vigilanza del gruppo ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 102

2 -

semplificazione ai fini dell’articolo 102 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 2 possono essere utilizzate simultaneamente.

Se R0050/C0010 = 1, completare solo C0060 e C0080 per R0400-R0420.»;

b)

la seguente riga è inserita dopo la riga R0050/C0010:

«R0051/C0010

Semplificazioni - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione malattia NSLT

Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito del gruppo per il calcolo dell’SCR ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di estinzione anticipata. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 96 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni »;

(9)

nella sezione S.26.05 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita, dopo la riga R0010/C0010 della tabella è inserita la seguente riga:

"R0011/C0010

Semplificazioni utilizzate - Rischio di estinzione anticipata per l’assicurazione non vita

Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito del gruppo per il calcolo dell’SCR ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni";

(10)

nella sezione S.26.07 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Semplificazioni, nella tabella sono aggiunte le seguenti righe:

"Rischio di mercato - Concentrazione del rischio di mercato

R0300/C0300

Quota del portafoglio debiti

La quota del portafoglio debiti per cui è stato effettuato un calcolo semplificato del requisito patrimoniale di solvibilità.

Da segnalare solo se l’impresa è esentata dal modello di segnalazione S.06.02


Semplificazioni per catastrofe naturale

R0400/C0320

Tempesta - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio utilizzato nelle semplificazioni per tempesta

R0400/C0330

Tempesta - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per tempesta

R0410/C0320

Grandine - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per grandine

R0410/C0330

Grandine - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per grandine

R0420/C0320

Terremoto - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per terremoto

R0420/C0330

Terremoto - somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per terremoto

R0430/C0320

Inondazioni - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per alluvione

R0430/C0330

Inondazioni - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per alluvione

R0440/C0320

Cedimento del terreno - Fattore di ponderazione del rischio scelto nelle semplificazioni per catastrofe naturale

Include il fattore di ponderazione del rischio scelto per le semplificazioni per cedimento del terreno

R0440/C0330

Cedimento del terreno - Somma delle esposizioni soggette alle semplificazioni per catastrofe naturale

Comprende la somma delle esposizioni soggette a semplificazioni per cedimento del terreno";

(11)

nella sezione S.27.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità - Rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, la tabella è così modificata:

a)

le seguenti righe sono inserite dopo la riga Z0030:

«R0001/C001

Semplificazioni utilizzate - Rischio di incendio

Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito del gruppo per il calcolo dell’SCR ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di incendio. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazioni ai fini dell’articolo 90 quater

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Se R0001/C0001 = 1, completare solo C0880 per R2600.

R0002/C001

Semplificazioni utilizzate - Rischio di catastrofe naturale

Indicare se un’impresa inclusa nell’ambito del gruppo per il calcolo dell’SCR ha utilizzato semplificazioni per il calcolo del rischio di catastrofe naturale. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

1 -

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, tempesta

2 -

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, terremoto

3 -

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, alluvione

4 -

semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, grandine

5 -

Semplificazione ai fini dell’articolo 90 bis, cedimento del terreno

9 -

non sono state utilizzate semplificazioni

Le opzioni 1 e 5 possono essere utilizzate simultaneamente. »;

b)

la seguente riga è inserita prima della riga C0760/R2400:

"Numero di imbarcazioni

C0781/R2421

Numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR

Si tratta del numero di imbarcazioni al di sotto della soglia di 250 000 EUR";

c)

nella prima colonna della riga C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600, «C1210/R3300–R3600» è soppresso;

d)

nella prima colonna della riga C1180/R3300–R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600, «C1220/R3300–R3600» è soppresso;

e)

nella prima colonna della riga C1320/R3700-R4010, C1330/R3700-R4010, C1340/R3700-R4010, C1350/R3700-R4010, C1360/R3700-R4010, «C1340/R3700-R4010» è soppresso;

(12)

nella sezione S.31.01 - Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo), nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0220 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta

Più ECAI»;

(13)

nella sezione S.31.02 - Società veicolo, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta

Più ECAI»;

(14)

nella sezione S.37.01 - Concentrazione del rischio, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0090 della tabella, l’elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:

«—

Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, SA (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (codice LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (codice LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (codice LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (codice LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency SpA (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (codice LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (codice LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (codice LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (codice LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Altra ECAI prescelta».


ALLEGATO IV

Nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, nella sezione S.25.02, riga R0300/C0100, terza colonna, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L’importo deve essere negativo.»


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/74


REGOLAMENTO (UE) 2019/2104 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Nel quadro del progetto «B etter Communication in Financial Reporting» (migliore comunicazione nella rendicontazione finanziaria), che mira a migliorare il modo in cui le informazioni finanziarie sono comunicate agli utilizzatori dei bilanci, il 31 ottobre 2018 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (definizione di rilevante (modifiche dello IAS 1 e dello IAS 8)] che chiarisce la definizione di «rilevante» al fine di rendere più facile per le imprese formulare giudizi sulla rilevanza e per migliorare la rilevanza delle informazioni nelle note al bilancio.

(3)

Dopo la consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group la Commissione conclude che le modifiche all’International Accounting Standard (IAS) 1 Presentazione del bilancio e allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori soddisfano i criteri di adozione stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 implicano di conseguenza modifiche allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, allo IAS 34 Bilanci intermedi e lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

b)

lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

c)

lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

d)

lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

e)

lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Definizione di rilevante

Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

Il paragrafo 7 è modificato per le entità che hanno adottato le Modifiche ai riferimenti al quadro concettuale negli IFRS del 2018; è aggiunto il paragrafo 139T.

DEFINIZIONI

7.

...

Rilevante:

Un’informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

La rilevanza dipende dalla natura o dall’entità dell’informazione, o da entrambe. L’entità valuta se l’informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme.

L’informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell’omissione o dell’errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all’occultamento di informazioni rilevanti:

a)

un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro;

b)

un’informazione riguardante una voce, un’operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria;

c)

voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato;

d)

voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e

e)

la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l’utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti.

Per valutare se sia ragionevole presumere che un’informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l’entità prenda in considerazione le caratteristiche di questi utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell’entità stessa.

Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell’aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

139T

Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

Il paragrafo 5 è modificato per le entità che hanno adottato le Modifiche ai riferimenti al quadro concettuale negli IFRS del 2018. Il paragrafo 6 è soppresso ed è aggiunto il paragrafo 54H.

DEFINIZIONI

5.

...

Rilevante è definito nel paragrafo 7 dello IAS 1 ed è utilizzato nel presente Principio con lo stesso significato.

...

6.

[soppresso]

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

54H

Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7 dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha soppresso il paragrafo 6 dello IAS 8. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche ad altri IFRS e pubblicazioni

Modifiche allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 23C.

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica

21.

Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue:

a)

la natura del fatto; e

b)

una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

23C

Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 21. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 24 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 58.

Rilevanza

...

24.

Lo IAS 1 definisce le informazioni rilevanti e richiede una informativa separata sulle voci rilevanti, comprese (per esempio) le attività operative cessate, e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede una informativa sui cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

58.

Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 24. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.

Modifica allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Il paragrafo 75 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 104.

Ristrutturazione

...

75.

La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di chiusura dell’esercizio non dà luogo, alla data di chiusura dell’esercizio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data:

a)

abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o

b)

abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione.

Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, se la ristrutturazione è rilevante ed è ragionevole presumere che la mancata comunicazione potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

104.

Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato a ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 75. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2020. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e i paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2105 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell’aggiornamento di tale elenco. Dette informazioni sono state comunicate anche da paesi terzi e da organizzazioni internazionali. L’elenco dovrebbe essere aggiornato sulla base di tali informazioni.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, in merito ai fatti salienti e alle considerazioni che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante negli elenchi di cui all’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti nel corso di un’audizione dalla Commissione e dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Consiglio («il comitato per la sicurezza aerea»).

(5)

La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2111/2005 e (CE) n. 473/2006 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Bielorussia, Repubblica dominicana, Guinea equatoriale, Gabon, Indonesia, Moldova, e Russia. Ha informato inoltre il comitato per la sicurezza aerea riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Angola, Repubblica del Congo, Iraq, Repubblica del Kirghizistan, Malaysia, Nepal, Turkmenistan e Venezuela.

(6)

L’AESA ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

(7)

L’AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

(8)

L’AESA ha altresì informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L’AESA ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile nei paesi terzi, nell’intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l’AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l’utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell’attuazione della sicurezza aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), riguardo all’assistenza tecnica prestata dall’Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

(9)

Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme del programma SAFA e dei TCO e ha fornito le ultime statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell’Unione

(10)

In seguito all’analisi, a cura dell’AESA, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell’Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall’AESA, nonché dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità dell’aviazione nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Bulgaria ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai provvedimenti adottati nei confronti dei vettori aerei certificati in tale paese.

(11)

Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità nel caso in cui informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell’Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell’Armenia

(12)

Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei dell’Armenia.

(13)

Nel quadro della procedura di autorizzazione TCO, l’AESA ha effettuato nel luglio 2019 una visita in loco presso il comitato per l’aviazione civile («CAC») dell’Armenia e due vettori aerei, ossia Taron Avia LLC e Atlantis European Airways.

(14)

A seguito di tale visita, l’AESA ha concluso che, nell’aggiornare le specifiche operative di tali vettori aerei, il CAC non ha seguito sistematicamente il processo di certificazione stabilito. Il CAC non ha inoltre potuto garantire di valutare sistematicamente i sistemi di gestione della sicurezza, i sistemi di aeronavigabilità continua e le organizzazioni di manutenzione dei vettori aerei da esso certificati. Non aveva inoltre la capacità di individuare casi significativi di non conformità alle norme internazionali di sicurezza da parte dei vettori aerei.

(15)

In seguito ai rilievi formulati dall’AESA durante la procedura di autorizzazione TCO, la Commissione, con lettera dell’11 ottobre 2019, ha informato il CAC circa vari problemi di sicurezza connessi ai vettori aerei registrati in Armenia e ha invitato il CAC e il vettore aereo Taron Avia LLC a un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(16)

Il 7 novembre 2019 la Commissione, l’AESA e il CAC hanno partecipato a una riunione tecnica a Bruxelles. Nel corso di tale riunione il CAC ha fornito informazioni in merito alle proprie attività di sorveglianza, compresi i piani riguardanti la propria riorganizzazione, l’assunzione e la formazione del personale tecnico e il rafforzamento delle capacità di sorveglianza. Il CAC ha informato la Commissione di avere deciso, il 7 novembre 2019, di revocare il certificato di operatore aereo («COA») di Taron Avia LLC a seguito dei rilievi dell’AESA del luglio 2019 in merito all’autorizzazione TCO rilasciata a detto vettore. Poiché Taron Avia LLC ha conseguentemente cessato le sue attività, non è stato più necessario invitare il vettore aereo a un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea.

(17)

In base alle informazioni attualmente disponibili, basate sui risultati della valutazione dell’AESA come TCO, sulle ispezioni di rampa condotte dagli Stati membri nell’ambito del programma SAFA e sulle informazioni fornite dal CAC, la Commissione ritiene che il CAC dovrebbe sviluppare ulteriormente le sue capacità di ispezione dei vettori aerei per i quali esercita responsabilità di certificazione e di sorveglianza.

(18)

Nel corso di un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea svoltasi il 20 novembre 2019, il CAC ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, compresi dati particolareggiati sul numero degli effettivi assegnati al dipartimento aeronavigabilità e al dipartimento operazioni di volo. Il CAC ha fornito informazioni dettagliate sulle azioni intraprese relativamente a una serie di vettori aerei registrati in Armenia, sulla formazione degli ispettori e sui suoi sviluppi futuri, compresi i progetti di assunzione di nuovi ispettori. La Commissione ha sottolineato la sua aspettativa che, come avviene per tutte le autorità dell’aviazione civile, il CAC rilasci COA e registri aeromobili unicamente se e quando ha la piena capacità di sorvegliarli.

(19)

Il CAC ha inoltre messo in rilievo la prevista convergenza con il quadro normativo dell’Unione a seguito della conclusione e dell’attuazione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e l’Armenia.

(20)

Nel corso dell’audizione, il CAC si è impegnato a tenere costantemente informata la Commissione in merito alle attività di sorveglianza e alle azioni intraprese per migliorare ulteriormente la sicurezza dell’aviazione civile in Armenia, in particolare lo sviluppo e l’attuazione ulteriori del programma nazionale di sicurezza dell’Armenia.

(21)

La Commissione intende procedere, con l’assistenza dell’AESA e il sostegno degli Stati membri, a una visita di valutazione in loco dell’Unione in Armenia, al fine di verificare se la certificazione e la sorveglianza dei vettori aerei da parte del CAC siano realizzate conformemente alle pertinenti norme internazionali di sicurezza. La visita di valutazione in loco sarà incentrata sul CAC e su determinati vettori aerei dell’Armenia.

(22)

Benché diverse debbano essere eliminate, le carenze riscontrate non sono di natura tale da giustificare l’inclusione di tutti i vettori aerei dell’Armenia nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(23)

Sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone, conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Armenia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(24)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Armenia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(25)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Bielorussia

(26)

Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Bielorussia.

(27)

Il 17 settembre 2018, a seguito dell’individuazione da parte dell’AESA di carenze in materia di sicurezza nel quadro della procedura di autorizzazione TCO, la Commissione ha avviato consultazioni con il Dipartimento dell’Aviazione della Bielorussia («AD-BLR») a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(28)

A seguito dell’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea del 3 aprile 2019, il comitato per la sicurezza aerea ha riconosciuto i progressi compiuti dall’AD-BLR nell’attuazione delle norme internazionali di sicurezza, ma nel contempo ha stabilito che l’AD-BLR dovrebbe impegnarsi in ulteriori miglioramenti della sua capacità di sorveglianza della sicurezza.

(29)

Il 5 novembre 2019 la Commissione, l’AESA e i rappresentanti dell’AD-BLR hanno partecipato a una riunione tecnica. L’obiettivo di tale riunione era rivedere il piano d’azione correttivo attuato dall’AD-BLR e le azioni ad esso collegate intraprese per garantire l’effettiva conformità del sistema di sorveglianza della sicurezza alle norme internazionali di sicurezza. Dalla riunione è emersa la necessità che l’AD-BLR fornisca alla Commissione ulteriori chiarimenti in merito ad alcune azioni intraprese. Il 14 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto tali informazioni ulteriori.

(30)

La Commissione ha inoltre chiesto all’AD-BLR di rivedere il piano d’azione correttivo sviluppando ulteriormente l’analisi delle cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate durante la visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2019, con l’obiettivo di discuterne nel primo trimestre 2020 in una successiva riunione tecnica a Bruxelles.

(31)

Il 20 novembre 2019 la Commissione ha riferito al comitato per la sicurezza aerea in merito alle informazioni fornite dall’AD-BLR, segnatamente i progressi compiuti nell’istituzione dell’ispettorato specifico per il settore dell’aviazione, la creazione del dipartimento per la qualità, lo stato del programma di ricertificazione dei vettori aerei certificati dall’AD-BLR e le misure adottate per migliorare il programma di sorveglianza. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea che la situazione dell’aviazione civile in Bielorussia è rimasta sotto stretto controllo.

(32)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Bielorussia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(33)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Bielorussia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Bielorussia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(34)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Repubblica dominicana

(35)

Nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Repubblica dominicana.

(36)

Il 15 aprile 2019, a seguito dell’individuazione da parte dell’AESA di carenze in materia di sicurezza nel quadro della procedura di autorizzazione TCO e in base all’analisi delle ispezioni di rampa effettuate nell’ambito del programma SAFA, la Commissione ha avviato consultazioni con l’Instituto Dominicano de Aviación Civil («IDAC») a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(37)

Il 10 ottobre 2019 la Commissione, l’AESA, il rappresentante di uno Stato membro e i rappresentanti dell’IDAC hanno partecipato a una riunione tecnica. Nel corso di tale riunione, l’IDAC ha fornito alla Commissione informazioni generali sul settore dell’aviazione nella Repubblica dominicana, sul personale disponibile per le attività di sorveglianza e sulle modalità di svolgimento di tali attività. Si è discusso delle difficoltà incontrate da alcuni vettori aerei durante la procedura di autorizzazione TCO, dovute principalmente a carenze in materia di sicurezza, e dei rilievi formulati nel corso delle ispezioni di rampa del programma SAFA. L’IDAC ha informato la Commissione che erano in corso misure correttive per affrontare le cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate dall’AESA. In particolare, ha informato in merito alle azioni in corso relative alla formazione del personale.

(38)

Nel corso di tale riunione l’IDAC ha anche fornito informazioni in merito al livello di attuazione del programma nazionale di sicurezza della Repubblica dominicana. Nella convinzione che le sue attività siano svolte nel pieno rispetto delle norme internazionali di sicurezza, l’IDAC ha invitato l’Unione a effettuare una visita di valutazione in loco. La Commissione ritiene che sia effettivamente necessario che l’Unione effettui una visita di valutazione in loco prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

(39)

Anche se la Commissione e l’AESA hanno individuato diverse carenze analizzando le informazioni ricevute mediante i documenti e la riunione tecnica, dette carenze non sono di natura tale da giustificare l’inclusione di vettori aerei della Repubblica dominicana nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(40)

Sulla base delle informazioni di cui attualmente dispone, conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Repubblica dominicana, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(41)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica dominicana, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati nella Repubblica dominicana alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(42)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Guinea equatoriale

(43)

Nel 2006 tutti i vettori certificati in Guinea equatoriale sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(44)

Nell’ottobre 2017 è stata effettuata una visita di valutazione in loco dell’Unione in Guinea equatoriale, durante la quale è stata valutata l’attività dell’autorità dell’aviazione, vale a dire l’Autoridad Aeronautáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE). Sono stati visitati anche due vettori aerei attivi certificati in Guinea equatoriale, vale a dire CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines. Dalla visita di valutazione in loco dell’Unione è emersa la necessità di ulteriori miglioramenti per mantenere aggiornato il sistema di sorveglianza della sicurezza con le recenti modifiche alle norme internazionali di sicurezza. A tal fine, l’AAGE ha elaborato un piano d’azione correttivo.

(45)

Nel dicembre 2018 l’AAGE ha espresso alla Commissione il suo interesse a riaprire un dialogo concernente la modifica dell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda tutti i vettori certificati in Guinea equatoriale. Il 12 febbraio 2019 la Commissione ha inviato una lettera all’AAGE per chiedere una relazione dettagliata sull’attuazione del piano d’azione correttivo e su ogni altra informazione pertinente che indichi i progressi compiuti dall’AAGE nell’affrontare le carenze in materia di sicurezza. Tra l’11 luglio e il 20 agosto 2019 l’AAGE ha fornito informazioni incomplete; il 10 settembre 2019 la Commissione ha pertanto informato l’AAGE dell’incompletezza delle informazioni fornite. Il 17 settembre 2019 e il 28 ottobre 2019 l’AAGE ha inviato maggiori informazioni riguardanti, rispettivamente, CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines e informazioni sull’organizzazione, il personale e le attività di sorveglianza dell’AAGE.

(46)

Il 6 novembre 2019 l’AESA ha concluso che tutta la documentazione richiesta era stata fornita e che tali informazioni mostravano miglioramenti delle attività di sorveglianza nell’ambito del sistema di sorveglianza della sicurezza dell’AAGE, comprese attività di sorveglianza rafforzate dei due vettori aerei commerciali CEIBA Intercontinental e Cronos Airlines. L’AESA tuttavia ha concluso anche che permangono preoccupazioni circa la capacità dell’AAGE di porre rimedio alle carenze in modo sostenibile.

(47)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Guinea equatoriale, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(48)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Guinea equatoriale, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Guinea equatoriale alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

Vettori aerei del Gabon

(49)

Nel 2008 (6) tutti i vettori certificati in Gabon sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di Gabon Airlines e Afrijet, che sono stati inclusi nell’allegato B di detto regolamento.

(50)

Le consultazioni tra la Commissione e l’autorità competente del Gabon, l’Agence nationale de l’Aviation Civile («ANAC Gabon»), sono proseguite con l’obiettivo di monitorare i progressi compiuti dall’ANAC Gabon per garantire la conformità del suo sistema di sorveglianza della sicurezza aerea alle norme internazionali di sicurezza.

(51)

Dall’audit dell’ICAO del gennaio 2019 è emerso che l’ANAC Gabon ha raggiunto un tasso di attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza del 72,6 %, il che rappresenta un aumento rispetto al 26,1 % raggiunto nel 2016.

(52)

Dal 14 al 18 ottobre 2019 si è svolta in Gabon una visita di valutazione in loco dell’Unione presso gli uffici dell’ANAC Gabon e nei locali dei due vettori aerei attualmente certificati, vale a dire Afrijet Business Service e Solenta Aviation Gabon.

(53)

Durante la visita, l’ANAC Gabon ha dimostrato di aver compiuto progressi significativi negli ultimi anni, in particolare di essere in grado di mantenere e applicare un solido sistema di regolamentazione. I regolamenti nazionali sembrano essere regolarmente aggiornati quando vengono adottate nuove modifiche alle norme e alle pratiche raccomandate dell’ICAO. L’ANAC Gabon ha fornito elementi di prova che indicavano l’attuazione di un solido processo di assunzione e formazione del personale. Il personale è ben qualificato e motivato, anche se l’acquisizione di esperienza continua a costituire una sfida. L’ANAC Gabon dovrebbe garantire di disporre di una gestione efficace delle competenze necessarie per le sue attività. L’ANAC Gabon ha fornito prove del fatto che la certificazione dei vettori aerei è avvenuta in conformità del processo ICAO e che tutte le attività sono state ben documentate. I dati indicavano inoltre che l’ANAC Gabon aveva la capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo in Gabon e di ovviare alle carenze individuate in materia di sicurezza.

(54)

Dalle visite ai due vettori aerei attualmente certificati in Gabon è risultato che tali vettori esercitavano il controllo dell’aeronavigabilità continua ed operavano in conformità delle vigenti norme internazionali di sicurezza. Il campionamento di altre attività ha tuttavia rivelato alcune carenze minori, nessuna delle quali aveva un impatto immediato sulla sicurezza aerea.

(55)

Il 20 novembre 2019 la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno sentito l’ANAC Gabon e i vettori aerei Afrijet Business Service e Solenta Aviation Gabon.

(56)

Nel corso di tale audizione l’ANAC Gabon ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea il sistema istituito per garantire la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Gabon. Ha spiegato che i progressi compiuti nell’effettiva attuazione delle norme internazionali di sicurezza, come dimostrato dall’audit dell’ICAO del 2019, sono il risultato di una serie di azioni intraprese dal 2012. Sottolineando l’impegno a favore di un miglioramento continuo, l’ANAC Gabon ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito all’attuazione del piano d’azione correttivo elaborato in risposta ai risultati della visita di valutazione in loco dell’Unione dell’ottobre 2019. Ciò comprende gli obiettivi strategici definiti per il futuro, quali l’istituzione di un programma nazionale di sicurezza, la certificazione di un sistema di qualità e l’ulteriore miglioramento dell’effettiva attuazione delle norme internazionali di sicurezza. Tutti questi sviluppi sono di natura positiva. La prevista crescita dell’attività dell’aviazione civile in Gabon richiederà tuttavia l’adozione di misure di mitigazione specifiche da parte dell’ANAC Gabon, in particolare in termini di organico dell’organizzazione e di livello delle competenze necessarie.

(57)

Durante l’audizione Afrijet Business Service ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, dell’attuale flotta, dei piani di sviluppo delle rotte e dei principali elementi del sistema di gestione della sicurezza del vettore aereo, compresi l’identificazione dei pericoli e la procedura di mitigazione del rischio.

(58)

Solenta Aviation Gabon ha presentato una panoramica della sua organizzazione e della sua struttura, dell’attuale flotta, dei piani di sviluppo delle rotte e dei principali elementi del sistema di gestione della sicurezza del vettore aereo, compresi l’identificazione dei pericoli e la procedura di mitigazione del rischio. Ha sottolineato il suo impegno a migliorare costantemente le sue prestazioni in materia di sicurezza, evidenziato da una spiegazione della complessità delle operazioni e della gestione degli equipaggi del vettore aereo, compresi i processi di gestione della sicurezza utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni. Ha aggiunto che tali operazioni sono sottoposte ad un attento controllo da parte dell’ANAC Gabon.

(59)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di depennare tutti i vettori certificati in Gabon dall’allegato A e dall’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(60)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Gabon, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Gabon alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(61)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell’Indonesia

(62)

Nel giugno 2018 tutti i vettori dell’Indonesia sono stati depennati dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione (7). Al fine di continuare a monitorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Indonesia, la Commissione e la direzione generale dell’aviazione civile dell’Indonesia («DGCA Indonesia») hanno proseguito le consultazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale contesto, con lettera datata 27 settembre 2019, la DGCA Indonesia ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra marzo 2019 e settembre 2019. Oltre all’aggiornamento del piano d’azione correttivo in seguito alla visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2018, le informazioni fornite dalla DGCA Indonesia comprendevano anche aggiornamenti sull’elenco dei titolari di COA, sugli aeromobili immatricolati, su incidenti, inconvenienti gravi ed eventi nel settore dell’aviazione e sui provvedimenti attuativi adottati dalla DGCA Indonesia.

(63)

La DGCA Indonesia ha inoltre informato la Commissione in merito allo stato delle azioni correttive adottate in seguito alla missione coordinata di convalida dell’ICAO («ICVM»), avvenuta nel 2017, che evidenzia un continuo miglioramento, in particolare nel settore dell’aeronavigabilità.

(64)

Esaminate le informazioni e la documentazione ricevute, la Commissione ritiene adeguata la maggior parte delle spiegazioni fornite in merito al piano d’azione correttivo, agli inconvenienti gravi e ai provvedimenti attuativi. Di conseguenza alcuni rilievi del piano d’azione correttivo sono stati chiusi e le nuove date proposte per la chiusura sono state accettate.

(65)

Il 29 ottobre 2019 è stata pubblicata la relazione finale sull’incidente che ha riguardato il volo Lion Air JT610. Nell’ambito delle continue attività di monitoraggio dell’Indonesia, la Commissione chiederà alla DGCA Indonesia di continuare a fornire informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nella relazione.

(66)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei dell’Indonesia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(67)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Indonesia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(68)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Moldova

(69)

Nell’aprile 2019 (8) tutti i vettori aerei certificati in Moldova, ad eccezione dei tre vettori aerei Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, sono stati sottoposti a un divieto operativo totale, principalmente a causa dell’incapacità dell’autorità dell’aviazione civile della Moldova («CAAM») di attuare e far rispettare le norme internazionali di sicurezza applicabili.

(70)

Il basso livello di attuazione delle norme internazionali di sicurezza è stato individuato nel corso di una visita di valutazione in loco dell’Unione effettuata nel febbraio 2019, in cui sono state sollevate osservazioni in merito ai regolamenti, alle procedure e alle pratiche della CAAM.

(71)

Il 24 ottobre 2019 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell’AESA, di uno Stato membro e della CAAM. Nel corso della riunione la CAAM ha fornito informazioni sulle azioni intraprese al fine di elaborare un quadro legislativo nazionale conforme alle norme internazionali di sicurezza e mirato a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Moldova, comprese le misure adottate in relazione all’attuazione di una funzione di gestione della qualità più forte all’interno dell’autorità.

(72)

La CAAM ha fornito altresì informazioni sul nuovo manuale di gestione dell’autorità, sulla lista di controllo per l’analisi delle lacune del programma nazionale di sicurezza, sulla politica nazionale di sicurezza e sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza per i vettori aerei moldavi. Inoltre la CAAM ha informato la Commissione che, a seguito degli audit e delle ispezioni effettuati sui vettori aerei registrati in Moldova, sono stati sospesi quattro COA, dei quali due sono stati ripristinati e due sono stati definitivamente revocati, vale a dire CA Î.M «TANDEM AERO» SRL e CA «OSCAR JET» SRL.

(73)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione debba essere modificato al fine di depennare i vettori aerei CA Î.M «TANDEM AERO» SRL e CA «OSCAR JET» SRL dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(74)

Attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tutti i vettori aerei certificati in Moldova, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012, gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(75)

Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Russia

(76)

La Commissione, l’AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell’Unione, anche assegnando priorità nelle ispezioni di rampa effettuate su alcuni vettori aerei russi in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012.

(77)

Il 25 ottobre 2019 i rappresentanti della Commissione, dell’AESA e di uno Stato membro hanno incontrato i rappresentanti dell’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») per esaminare le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa condotte nel periodo compreso tra il 19 marzo 2019 e il 4 ottobre 2019 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza da parte della FATA dovrebbero essere rafforzate.

(78)

Dall’esame delle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia eseguite dalla SAFA non è emersa alcuna carenza significativa o ricorrente in materia di sicurezza. Durante la riunione la FATA ha informato la Commissione in merito alle misure adottate per garantire la conformità dei vettori aerei certificati in Russia ai requisiti di competenza linguistica in inglese quali stabiliti dall’ICAO.

(79)

In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione, la Commissione ritiene che a questo stadio la FATA possieda le capacità e la volontà necessarie ad ovviare alle carenze in materia di sicurezza. Per questi motivi la Commissione non ha ritenuto necessaria un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea né delle autorità dell’aviazione russe né di alcuno dei vettori aerei certificati in Russia.

(80)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno dell’Unione per includervi i vettori aerei della Russia.

(81)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei russi alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(82)

Qualora tali ispezioni dovessero rilevare l’esistenza di un rischio imminente per la sicurezza dovuto alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrà imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati della Russia in questione e includerli nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(83)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(84)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1)

l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 36).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 152 del 15.6.2018, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL’UNIONE, CON ECCEZIONI  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell’operatore

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Repubblica islamica dell’Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica islamica di Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Repubblica islamica di Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Repubblica islamica di Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica d’Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Repubblica d’Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Repubblica d’Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Sconosciuto

Repubblica d’Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Repubblica d’Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Repubblica del Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Repubblica del Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06-014

Sconosciuto

Repubblica del Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Sconosciuto

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinea equatoriale

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)

15

EAA

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Repubblica del Kirghizistan

HELI SKY

47

HAC

Repubblica del Kirghizistan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP INTERNATIONAL

(ex S GROUP AVIATION)

45

IND

Repubblica del Kirghizistan

SKY BISHKEK

43

BIS

Repubblica del Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme.

 

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Moldova responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Moldova

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Repubblica di Moldova

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Repubblica di Moldova

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Repubblica di Moldova

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Repubblica di Moldova

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Repubblica di Moldova

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Repubblica di Moldova

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Repubblica di Moldova

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Repubblica del Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

GOMA AIR

064/2010

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Repubblica del Nepal

MAKALU AIR

057 A/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Repubblica del Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Repubblica del Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Repubblica del Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Repubblica del Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Repubblica del Nepal

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sao Tomé e Principe

AFRICÀS CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Repubblica del Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Repubblica del Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Repubblica del Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Repubblica del Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Sconosciuto

Repubblica del Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Repubblica del Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Repubblica del Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Repubblica del Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Repubblica del Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Repubblica del Sudan

SUN AIR

51

SNR

Repubblica del Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Repubblica del Sudan

»

(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO II

L’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL’UNIONE  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell’operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell’aeromobile soggetto a restrizioni

Stato di immatricolazione

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP.

L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).

Comore

IRAN AIR

FS100

IRA

Repubblica islamica dell’Iran

Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

Repubblica islamica dell’Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Repubblica popolare democratica di Corea

L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204.

L’intera flotta, tranne: P-632, P-633.

Repubblica popolare democratica di Corea

»

(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


DECISIONI

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/96


DECISIONE (UE) 2019/2106 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (1) («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio (2).

(2)

L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio (3). L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce che lo strumento di approvazione dell’Unione deve essere notificato soltanto una volta che la Confederazione svizzera abbia messo in vigore la normativa necessaria che estende il proprio ETS al trasporto aereo e la sezione B dell’allegato I dell’accordo sia stata modificata di conseguenza.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(4)

Nel corso della riunione del 5 dicembre 2019 il comitato misto sarà chiamato ad adottare la decisione relativa alla modifica degli allegati I e II dell’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l’Unione.

(6)

Una volta che il comitato misto avrà modificato gli allegati I e II dell’accordo per tenere conto dei pertinenti sviluppi della legislazione, in particolare della normativa svizzera che estende l’ETS della Svizzera al trasporto aereo, saranno ritenute soddisfatte le condizioni di collegamento previste dall’accordo e sarà pertanto opportuno che l’Unione notifichi il suo strumento di approvazione alla Confederazione svizzera.

(7)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo è quella di sostenere l’adozione, da parte del comitato misto, delle modifiche di tali allegati figuranti nell’appendice del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche tecniche marginali di tali allegati senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

H. KOSONEN


(1)   GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).


Progetto di

DECISIONE N. 2/2019 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA

del …

recante modifica degli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 11 a 13 dell’accordo sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma il 23 novembre 2017.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(3)

L’appendice della presente decisione contiene modifiche degli allegati I e II dell’accordo che aggiornano alcuni aspetti degli allegati I e II originali approvati nel 2015 e prevede inoltre una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera.

(4)

Conformemente all’allegato I, parte B, dell’accordo, è opportuno che, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Unione escluda i voli in arrivo da aerodromi situati in territorio svizzero dall’ambito di applicazione dell’ETS dell’UE. Ciò non pregiudica la copertura degli operatori aerei da parte dell’ETS dell’UE, sulla base dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che la categoria di attività cui si applica la direttiva 2003/87/CE comprende tutti i voli in arrivo a o in partenza da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

(5)

È opportuno sottoporre a revisione l’allegato I dell’accordo conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030. Dovrebbe essere garantito che la revisione dell’allegato I dell’accordo preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne dell’Unione e della Svizzera nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Occorre evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II dell’appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a …, il …

Per il comitato misto

La segretaria per l’Unione europea

Il presidente

La segretaria per la Svizzera


(1)  GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU UE L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU UE L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


APPENDICE

«

ALLEGATO I

CRITERI ESSENZIALI

A.   Criteri essenziali per gli impianti fissi

La presente sezione è sottoposta a revisione conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del presente accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera durante il periodo di scambio 2021-2030, come proposto dal governo svizzero. Il comitato misto garantisce che la revisione della presente sezione preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne delle parti nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Sono evitate la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati.

 

Criteri essenziali

Nell’ETS dell’UE

Nell’ETS della Svizzera

1

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

2

L’ETS deve disciplinare almeno le attività di cui a:

l’allegato I della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 40, paragrafo 1, e l’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3

L’ETS deve disciplinare almeno i GES di cui a:

l’allegato II della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 1, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

4

Per l’ETS è fissato un tetto massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:

gli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410, secondo quanto stabilito alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge sul CO2,

l’articolo 45, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore di riduzione lineare è pari a 1,74 % all’anno fino al 2020.

5

Meccanismo stabilizzatore del mercato

Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410.

l’articolo 19, paragrafo 5, della legge sul CO2,

l’articolo 48 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La legislazione svizzera prevede la possibilità di ridurre i volumi d’asta in caso di aumento significativo delle quote sul mercato per motivi economici.

Le parti cooperano al fine di apportare un contributo adeguato alla stabilità del mercato.

6

Il livello di vigilanza del mercato dell’ETS è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del 22 giugno 2007

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, del 19 giugno 2015

 

 

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

Legge federale sui servizi finanziari, del 15 giugno 2018

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.

 

 

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio),

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.

7

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato

Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.

8

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

l’articolo 4, l’articolo 4a, paragrafo 1, e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9

I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

l’articolo 16, paragrafo 2, della legge sul CO2,

l’articolo 55b dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di crediti internazionali soltanto fino al 2020.

10

L’assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Per i nuovi entranti è accantonato un massimo pari al 5 % del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta o annullate. A tal fine, l’ETS è conforme quanto meno a:

Articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE

Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafi da 2 a 6, della legge sul CO2,

l’articolo 45, paragrafo 2, gli articoli 46, 46a, 46b, 46c e 48, e l’allegato 9 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate agli impianti nell’ambito del sistema ETS dell’UE.

 

 

Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nel periodo 2013-2020)

 

 

 

Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015-2020)

 

 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030

Qualsiasi fattore di correzione intersettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nei periodi 2021-2025 o 2026-2030,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

11

L’ETS prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelli previsti da:

l’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 21 della legge sul CO2,

l’articolo 56 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

12

Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 20 della legge sul CO2,

gli articoli da 50 a 53 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

13

La verifica e l’accreditamento nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli da 51 a 54 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

B.   Criteri essenziali per il trasporto aereo

 

Criteri essenziali

Per l’Unione europea

Per la Svizzera:

1

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

2

Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio del volo di partenza conformemente a:

Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare temporaneamente all’applicazione per i voli da e verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE

Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

1. Ambito di applicazione

Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio del SEE.

Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione dell’ETS, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione all’ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell’ETS dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.

 

 

A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono coperti dal sistema ETS dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio del SEE, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE.

2. Limiti dell’ambito di applicazione

L’applicazione generale di cui al punto 1 non include:

1.

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un’adeguata indicazione del loro statuto nel piano di volo;

2.

i voli militari e i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia;

3.

i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;

4.

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione internazionale per l’aviazione civile del 7 dicembre 1944;

 

 

 

5.

i voli che terminano nell’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

6.

i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un’abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

7.

i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;

8.

i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

9.

i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

 

 

 

10.

i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all’anno su voli che rientrano nell’ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell’ambito di applicazione dell’ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE;

11.

i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell’ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità della deroga corrispondente applicata nell’ambito dell’ETS dell’UE, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE.

Questi limiti di copertura sono stabiliti da:

l’articolo 16a della legge sul CO2,

l’articolo 46d, l’articolo 55, paragrafo 2, e l’allegato 13 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3

Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo

Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nell’ETS della Svizzera che nell’ETS dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dall’ETS della Svizzera e da quello dell’UE.

4

Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)

L’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo

Inizialmente l’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:

il 15 % era messo all’asta,

il 3 % era accantonato in una riserva speciale,

l’82 % era assegnato a titolo gratuito.

Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell’ETS dell’UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:

il 15 % è messo all’asta,

il 3 % è accantonato in una riserva speciale,

l’82 % è assegnato a titolo gratuito.

La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.

 

 

 

Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti l’ambito di applicazione dell’ETS richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare.

A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente all’ETS dell’UE.

Ciò è stabilito da:

l’articolo 18della legge sul CO2,

l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5

Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all’asta

Articolo 3 quinquies e articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere.

Ciò è stabilito da:

l’articolo 19a, paragrafi 2 e 4, della legge sul CO2,

l’articolo 48 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6

Riserva speciale per determinati operatori aerei

Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.

La riserva speciale è stabilita da:

l’articolo 18, paragrafo 3, della legge sul CO2,

l’articolo 46e, paragrafo 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

7

Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento è stabilito da:

l’articolo 46f, paragrafi 1 e 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

8

Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito dell’ETS dell’UE, dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.

Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parametro applicabile.

L’assegnazione gratuita è stabilita da:

l’articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2,

l’articolo 46f, paragrafi 1 e 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE,

regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

l’articolo 4, l’articolo 4a, paragrafo 1, e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

10

Limiti quantitativi per l’uso dei crediti internazionali

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 55d dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

11

Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l’anno di riferimento

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2,

l’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

12

Monitoraggio e comunicazione

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 20 della legge sul CO2,

gli articoli da 50 a 52 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/1603, del 18 luglio 2019, della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

13

Verifica e accreditamento

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 52, paragrafi 4 e 5, e

l’allegato 18 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

14

Amministrazione

Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (del SEE).

Conformemente all’ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori aerei:

con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o

cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo ritenute le più elevate in Svizzera nell’ambito degli ETS collegati.

 

 

Ai sensi dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri del SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all’ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione)

La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all’ETS dell’UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione).

Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

 

 

In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito.

Nel caso di un accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.

In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 39, paragrafo 1 bis, della legge sul CO2,

l’articolo 46d e l’allegato 14 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

15

Restituzione

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS dell’UE.

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS della Svizzera.

16

Applicazione della legge

Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell’ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (del SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.

17

Attribuzione amministrativa degli operatori aerei

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.

Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1o agosto dell’anno di attribuzione.

Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.

L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall’ETS dell’UE e amministrato dall’autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito dell’ETS dell’UE che ha nell’ETS della Svizzera, e viceversa).

18

Modalità di attuazione

Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo.

19

Assistenza di Eurocontrol

Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all’ETS dell’UE.

C.   Criteri essenziali per i registri

L’ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti:

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.

Criteri essenziali

Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori.

Per l’avvio e l’approvazione delle operazioni è necessario un meccanismo di firma dell’operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio esame):

tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento

tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza.

Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e dotazioni.

Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.

L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (per esempio PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013-2020.

Criteri essenziali relativi all’apertura e alla gestione dei conti

Criteri essenziali

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti nt

Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente - UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto dall’ETS e un pertinente codice identificativo dell’impianto.

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo

Ogni operatore aereo che rientra nell’ETS della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell’ETS della Svizzera e/o nell’ETS dell’UE.

Apertura di un conto personale/conto di deposito personale

La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:

per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti,

per una persona giuridica:

copia del registro delle imprese, oppure

gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione,

casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori.

Rappresentanti autorizzati/del conto

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

nome e recapiti

documento d’identità

casellario giudiziario.

Controllo dei documenti

Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto:

Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi

il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale

motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione.

Riesame periodico delle informazioni sui conti

I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

Sospensione dell’accesso ai conti

Nel caso in cui una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del presente regolamento sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possibile violazione l’accesso ai conti può essere sospeso.

Riservatezza e divulgazione delle informazioni

Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL, nell’SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto.

Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell’ETS dell’Unione e dell’ETS della Svizzera).

D.   Criteri essenziali per le piattaforme d’asta e le attività d’asta

Gli enti che conducono le aste di quote nell’ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

 

Criteri essenziali

1

L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra varie piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti.

2

L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.

3

L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste.

4

La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che conduce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta.

5

La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sull’ETS di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utilizzato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe essere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglianza del mercato.

6

Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno.

7

La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

8

L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote è oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su:

l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta

l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti

i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato

le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:

1.

La soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo.

2.

Si applicano i criteri essenziali da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile.

Il criterio essenziale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.

La Svizzera può incaricare enti ubicati nel SEE di condurre le aste.

ALLEGATO II

NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO

Per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera, una soluzione provvisoria sarà predisposta entro il maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data. Le parti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provvisoria con un registro permanente.

Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:

l’architettura della collegamento di comunicazione

la sicurezza del trasferimento dei dati

l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.)

la definizione dei servizi web

le disposizioni relative alla registrazione dei dati

le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza)

il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova

la procedura di prova della sicurezza.

Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che l’SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dell’SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo.

Le NTC precisano che le comunicazioni tra l’SSTL e l’EUTL consistono in scambi sicuri di messaggi dei servizi web basati sulle tecnologie seguenti (1):

servizi web che utilizzano il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) o servizi web equivalenti

VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware

XML- linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language)

firma digitale e

protocolli temporali di rete (network time protocols).

Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, l’SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che:

se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell’SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l’SSTL e l’EUTL

in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive).

La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’istituzione del collegamento di comunicazione tra l’SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell’SSTL o dell’EUTL.

Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.

Le parti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei dodici mesi precedenti, in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.


(1)  Queste tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle operazioni, nonché tra il registro della Svizzera e il catalogo internazionale delle operazioni.»


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/117


DECISIONE (UE) 2019/2107 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in determinati organi dell’ICAO, tra cui l’Assemblea e altri organi tecnici.

(3)

Ai sensi dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARPs»).

(4)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), con risoluzione 2396 (2017) del 21 dicembre 2017 [«UNSCR 2396 (2017)»], ha deciso che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARPs dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi.

(5)

L’UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati membri dell’ONU per stabilire uno standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.

(6)

I SARPs sui dati PNR figurano nell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, parti A e D, della convenzione di Chicago. Tali SARPs sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.

(7)

Nel marzo 2019 il Comitato del trasporto aereo dell’ICAO ha istituito una task force, composta da esperti di tali Stati membri che partecipano al gruppo Facilitazioni dell’ICAO, per prendere in esame proposte di nuovi SARPs sulla raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR in linea con l’UNSCR 2396 (2017) («task force»). Nella task force sono rappresentati vari Stati membri dell’Unione. La Commissione partecipa alla task force in qualità di osservatore.

(8)

La 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO si è svolta dal 24 settembre al 4 ottobre 2019. I risultati dell’assemblea dell’ICAO definiranno gli orientamenti politici dell’ICAO per gli anni a venire, eventualmente anche per quanto riguarda l’adozione di nuovi SARPs sui dati PNR.

(9)

Il 16 settembre 2019 il Consiglio ha approvato un documento informativo sulle norme e i principi in materia di raccolta, uso, trattamento e protezione dei dati PNR da presentare alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO («documento informativo»). Il documento informativo è stato presentato all’assemblea dell’ICAO, dalla Finlandia a nome dell’Unione, dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile.

(10)

Il documento informativo illustra la posizione dell’Unione in merito all’osservanza dei principi fondamentali, che contribuirebbe a garantire il rispetto dei requisiti costituzionali e normativi in materia di diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati nel trattamento dei dati PNR a fini di lotta al terrorismo e ai reati gravi. L’ICAO è stata invitata a includere tali principi in ogni standard futuro sui dati PNR e negli orientamenti riveduti dell’ICAO sui dati PNR (doc. 9944).

(11)

L’Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR sotto forma di direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con il settore interessato dai previsti nuovi SARPs. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto dei trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(12)

Attualmente sono in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra l’Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia (2) e Stati Uniti (3)). Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito un parere sull’accordo previsto tra l’Unione e il Canada firmato il 25 giugno 2014 (4) («parere 1/15»).

(13)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché qualsiasi SARP futura nel settore dei dati PNR, in particolare qualsiasi emendamento dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione di Chicago, inciderà in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/681 e sui vigenti accordi internazionali sui dati PNR. In forza del dovere di leale cooperazione, gli Stati membri dell’Unione devono difendere questa posizione nell’ambito di tutti i lavori dell’ICAO per l’elaborazione dei SARPs.

(14)

La posizione dell’Unione, che figura nell’allegato, è stabilita conformemente al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati e di dati PNR, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva (UE) 2016/681, nonché al trattato e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nel parere 1/15.

(15)

La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

(16)

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipano pertanto all’adozione della presente decisione.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione sull’aviazione civile internazionale in merito a standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA


(1)  Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

(2)   GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.

(3)   GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5.

(4)  Parere 1/15 della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE EUROPEA IN SEDE DI CONSIGLIO DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DELL’ALLEGATO 9 (FACILITAZIONI),CAPO 9, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE IN MERITO AGLI STANDARD EALLE PRATICHE RACCOMANDATE SUI DATIDEL CODICE DI PRENOTAZIONE

Principi generali

Nell’ambito delle attività dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito alla revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale per quanto riguarda lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate (SARPs) sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR»), gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione:

a)

agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della politica in materia di PNR, in particolare per garantire la sicurezza, proteggere la vita e l’incolumità delle persone e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

b)

sensibilizzano tutti gli Stati membri dell’ICAO alle norme e ai principi dell’Unione relativi al trasferimento dei dati PNR, derivanti dal pertinente diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

c)

promuovono lo sviluppo di soluzioni multilaterali conformi ai diritti fondamentali per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR da parte delle compagnie aeree alle autorità di contrasto, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e di razionalizzare gli obblighi imposti ai vettori aerei;

d)

promuovono lo scambio dei dati PNR e dei risultati del trattamento di tali dati tra gli Stati membri dell’ICAO, ove ciò sia ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

e)

continuano a sostenere lo sviluppo da parte dell’ICAO di standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR, in linea con l’UNSCR 2396 (2017);

f)

continuano a sostenere lo sviluppo, in tutti gli Stati membri dell’ICAO, della capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con li SARPs dell’ICAO, i dati PNR e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’ICAO, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi, come richiesto dall’UNSCR 2396 (2017);

g)

utilizzano come informazioni di base il documento informativo su norme e principi in materia di raccolta, utilizzo, trattamento e protezione dei dati PNR (doc. A40-WP/530), presentato dalla Finlandia, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile, alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO;

h)

promuovono lo sviluppo di un ambiente nel quale i trasporti aerei internazionali possano svilupparsi in un mercato aperto, liberalizzato e mondiale e continuare a crescere senza pregiudicare la sicurezza, assicurando al contempo l’introduzione delle pertinenti forme di salvaguardia.

Orientamenti

Gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, sostengono l’inclusione dei seguenti standard e principi in qualsiasi futuro SARP dell’ICAO sui dati PNR:

1.

Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati PNR:

a)

metodo di trasmissione: al fine di proteggere i dati personali contenuti nei sistemi dei vettori aerei e garantire che rimangano sotto il controllo di tali sistemi, i dati dovrebbero essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema «push»;

b)

protocolli di trasmissione: è opportuno incoraggiare l’uso di protocolli standard adeguati, sicuri e aperti, nell’ambito di protocolli standard accettati a livello internazionale per la trasmissione dei dati PNR, con l’obiettivo di aumentarne gradualmente l’utilizzo e, da ultimo, di sostituire le norme proprietarie;

c)

frequenza di trasmissione: la frequenza e i tempi di trasmissione dei dati PNR non dovrebbero creare un onere eccessivo per i vettori aerei e dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario a fini di contrasto e sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;

d)

nessun obbligo per i vettori aerei di raccogliere dati supplementari: i vettori aerei non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati PNR supplementari rispetto a quelli che raccolgono già o a raccogliere determinati tipi di dati, ma solo a trasmettere i dati che raccolgono già nell’ambito della loro attività.

2.

Riguardo alle modalità di trattamento dei dati PNR:

a)

tempi di trasmissione e di trattamento: fatte salve le opportune garanzie a tutela della vita privata degli interessati, i dati PNR possono essere resi disponibili con largo anticipo rispetto all’arrivo o alla partenza di un volo, il che offre più tempo alle autorità per trattare e analizzare i dati e, potenzialmente, prendere provvedimenti;

b)

confronto con criteri prestabiliti e banche dati: le autorità dovrebbero trattare i dati PNR utilizzando criteri basati su prove e banche dati pertinenti per la lotta al terrorismo e ai reati gravi.

3.

Riguardo alla protezione dei dati personali:

a)

liceità, correttezza e trasparenza del trattamento: deve sussistere una base lecita per il trattamento dei dati personali, affinché gli interessati siano consapevoli dei rischi, delle garanzie e dei diritti connessi al trattamento dei loro dati personali e delle modalità di esercizio dei loro diritti connessi al trattamento;

b)

limitazione delle finalità: le finalità per le quali le autorità possono usare i dati PNR dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero andare oltre quanto necessario in considerazione degli obiettivi da raggiungere, in particolare per quanto riguarda le finalità di contrasto e di sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;

c)

ampiezza dei dati PNR: gli elementi dei dati PNR che devono essere trasmessi dalle compagnie aeree dovrebbero essere chiaramente identificati ed elencati in modo esaustivo. L’elenco dovrebbe essere standardizzato per garantire che tali dati siano ridotti al minimo, impedendo nel contempo il trattamento dei dati sensibili, tra cui i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale dell’interessato;

d)

uso dei dati PNR: l’ulteriore trattamento dei dati PNR dovrebbe essere limitato alle finalità del trasferimento originario, basato su criteri oggettivi e soggetto a condizioni sostanziali e procedurali in linea con i requisiti applicabili ai trasferimenti di dati personali;

e)

trattamento automatizzato dei dati PNR: il trattamento automatizzato dovrebbe essere basato su criteri prestabiliti oggettivi, non discriminatori e affidabili, e non dovrebbe essere usato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l’interessato, o lo danneggiano in modo significativo;

f)

conservazione dei dati:il periodo di conservazione dei dati PNR dovrebbe essere limitato e non essere superiore a quanto necessario per l’obiettivo originario perseguito. Dovrebbe essere garantita la cancellazione dei dati conformemente alle prescrizioni giuridiche del paese di origine. Al termine del periodo di conservazione i dati PNR dovrebbero essere cancellati o resi anonimi;

g)

divulgazione dei dati PNR alle autorità autorizzate: l’ulteriore divulgazione, caso per caso, dei dati PNR ad altre autorità pubbliche all’interno dello stesso Stato o ad altri Stati membri dell’ICAO può avvenire solo se l’autorità destinataria esercita funzioni riguardanti la lotta al terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale e garantisce le stesse tutele offerte dall’autorità divulgante;

h)

sicurezza dei dati: devono essere adottate misure appropriate per tutelare la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati PNR;

i)

trasparenza e informazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero essere informati del trattamento dei loro dati PNR nonché dei diritti e dei mezzi di ricorso che sono loro riconosciuti;

j)

accesso, rettifica e cancellazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero avere il diritto di accedere ai propri dati PNR e di ottenerne la rettifica;

k)

ricorso: gli interessati dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria qualora ritengano che i loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati siano stati violati;

l)

supervisione e responsabilità: le autorità che utilizzano i dati PNR dovrebbero essere tenute a rispondere e poste sotto il controllo di un’autorità pubblica indipendente dotata di poteri di indagine e di esecuzione efficaci, che dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti senza subire influenza alcuna, in particolare da parte delle autorità di contrasto.

4.

Riguardo alla condivisione dei dati PNR tra le autorità di contrasto:

a)

promozione della condivisione dei dati:dovrebbero essere promossi scambi di dati PNR, caso per caso, tra le autorità di contrasto dei diversi Stati membri dell’ICAO, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo e dei reati gravi;

b)

sicurezza dello scambio delle informazioni: la condivisione delle informazioni dovrebbe avvenire attraverso canali appropriati che garantiscano un’adeguata sicurezza dei dati, ed essere pienamente conforme ai quadri giuridici internazionali e nazionali per la protezione dei dati personali.


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/123


DECISIONE (PESC) 2019/2108 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione. Tali misure devono essere attuate sia nell’Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L’Unione sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo agli Stati assistenza tecnica e conoscenze specialistiche in merito a un’ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).

(3)

Il 28 aprile 2004 l’UNSC ha adottato la risoluzione 1540 (2004) [«UNSCR 1540 (2004)»], il primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 (2004) ha stabilito per tutti gli Stati obblighi vincolanti il cui scopo è impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a tali armi e materiali connessi. L’UNSC ha inoltre deciso che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, anche istituendo opportuni controlli sui materiali connessi.

(4)

L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1) a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). L’esecuzione tecnica delle attività di cui alla decisione (PESC) 2017/809 è affidata all’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo (UNODA) in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali regionali, in particolare l’Organizzazione degli Stati americani (OAS).

(5)

Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU ha sottolineato che «dobbiamo continuare a rafforzare le nostre istituzioni per impedire l’uso di armi biologiche, anche rafforzando l’attuazione della convenzione sulle armi biologiche, e per assicurare che possiamo rispondere adeguatamente laddove la prevenzione non sia sufficiente», e che è necessario «contribuire all’elaborazione di un quadro che garantisca una risposta coordinata all’uso delle armi biologiche».

(6)

Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 (2) a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche («BTWC») nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(7)

Due proposte di progetti sono state predisposte dall’OAS al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione biologica in America latina.

(8)

Al segretariato dell’OAS/della Commissione interamericana contro il terrorismo («CICTE») dovrebbero essere affidate l’amministrazione e la gestione dei progetti da realizzare a norma della presente decisione.

(9)

Il segretariato dell’OAS/CICTE dovrebbe garantire una cooperazione efficace con le organizzazioni e gli organismi internazionali pertinenti, quali l’unità di supporto all’attuazione della BTWC, il comitato dell’UNSC istituito a norma dell’UNSCR 1540 (2004), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e il partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa. Il segretariato dell’OAS/CICTE dovrebbe inoltre garantire la complementarità e la sinergia dei progetti intrapresi sulla base della presente decisione con pertinenti progetti e attività completati e in corso in America latina sostenuti da singoli Stati membri dell’UE nonché con altri programmi finanziati dall’Unione in questo settore, compresi lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e i centri di eccellenza dell’UE in materia di attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

migliorare la base legislativa e regolamentare della bioprotezione e della biosicurezza nei paesi beneficiari, attraverso l’adozione e l’applicazione di leggi adeguate ed efficaci che vietino ai soggetti non statali di fabbricare, acquisire, possedere, sviluppare, trasportare, trasferire o utilizzare armi biologiche e relativi vettori, in particolare per scopi terroristici;

migliorare la bioprotezione e la biosicurezza nei paesi beneficiari sensibilizzando i settori pertinenti, anche attraverso l’attuazione di misure nazionali efficaci per prevenire la proliferazione delle armi biologiche e dei relativi vettori.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende i seguenti progetti:

assistenza tecnica e legislativa per rafforzare la normativa sulla bioprotezione e sulla biosicurezza, garantire l’armonizzazione di tale normativa con le norme internazionali e promuovere e rafforzare la cooperazione regionale;

sensibilizzazione, istruzione e formazione in materia di bioprotezione e di biosicurezza.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell’OAS/CICTE, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato dell’OAS/CICTE.

3.   Una descrizione dettagliata dei progetti è riportata nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 738 708,98 di EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato dell’OAS/CICTE. L’accordo prevede che il segretariato dell’OAS/CICTE assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente all’entità di tale contributo.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La Commissione informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dal segretariato dell’OAS/CICTE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

(2)  Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).


ALLEGATO

Progetto a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

1.   Introduzione e obiettivi

1.1.   Introduzione

La convenzione sulle armi biologiche è entrata in vigore nel 1975 ed è stata ratificata da tutti i paesi, con una sola eccezione (Haiti), dell’America latina e dei Caraibi. Ciononostante, a distanza di oltre quarant’anni, molti di questi stessi paesi non dispongono a livello nazionale del quadro giuridico e regolamentare necessario per dare piena attuazione alla convenzione sulle armi biologiche. La convenzione stabilisce, tra l’altro, taluni standard in materia di biosicurezza tesi a ridurre le minacce batteriologiche e biologiche di altro tipo che possono provocare danni alla vita sulla terra.

Nel tentativo di promuovere gli sforzi tesi a contrastare tali minacce, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2004 [«UNSCR 1540 (2004)»], che impone a tutti gli Stati di adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni tesi a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori. Ai sensi del paragrafo operativo 3 bis dell’UNSCR 1540 (2004), dette misure comprendono l’istituzione di opportuni controlli sui materiali connessi e, a tal fine, lo sviluppo e il mantenimento di opportune misure efficaci per contabilizzare tali articoli e garantirne la sicurezza durante la produzione, l’utilizzo, la conservazione o il trasporto.

Ogni cinque anni il comitato 1540 effettua un esame globale degli sforzi compiuti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi previsti dall’UNSCR 1540 (2004). Nel documento finale dell’esame globale 2016 sono state tratte alcune conclusioni importanti. In primo luogo nel documento si rileva che, malgrado gli Stati abbiano compiuto qualche progresso nel garantire la sicurezza dei materiali sensibili e proteggerli, persistono lacune in questi settori. In secondo luogo il comitato ha rilevato che gli sforzi volti a contabilizzare i materiali connessi alle armi biologiche e a garantirne la sicurezza sono in ritardo rispetto a quelli tesi a salvaguardare i materiali connessi alle armi nucleari e chimiche. In terzo luogo il comitato ha rilevato che dal 2011 non si è registrato alcun progresso nell’attuazione, da parte degli Stati, delle misure invocate nell’UNSCR 1540 (2004). Di conseguenza il comitato è giunto alla conclusione che gli Stati dovrebbero agire urgentemente al fine di adottare misure volte a contabilizzare i materiali connessi alle armi biologiche e a garantirne la sicurezza.

Un incidente che comporti l’introduzione e la potenziale diffusione di un agente biologico patogeno, sia da parte di un attore intenzionato a danneggiare una popolazione bersaglio che per via naturale, ha il potenziale di provocare considerevoli danni a livello umano, economico e politico nella regione dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS). Alla luce di questa potenziale minaccia l’OAS ha cercato di aumentare la consapevolezza e le capacità in materia di biosicurezza e bioprotezione nelle Americhe. Dal 2009, per esempio, la Commissione interamericana contro il terrorismo («OAS/CICTE») ha condotto a livello nazionale, tramite il suo segretariato («segretariato»), vari esercizi di gestione delle crisi in caso di incidente biologico tesi ad accrescere la consapevolezza in merito alle minacce alla biosicurezza e a riunire funzionari e rappresentanti di agenzie e organizzazioni affinché imparino a coordinare le loro risposte in caso di incidente biologico. Inoltre un certo numero di Stati membri dell’OAS ha richiesto specificamente l’assistenza del segretariato nell’elaborazione o nell’aggiornamento dei piani nazionali di risposta alle emergenze biologiche.

Mentre questi e altri sforzi tesi a migliorare la preparazione e le capacità di risposta in caso di incidente biologico hanno permesso di conseguire risultati importanti, in molti Stati membri dell’OAS si rileva tuttora una mancanza di impegno e di investimenti nel settore della biosicurezza e della bioprotezione. Ciò si rispecchia nella carenza delle infrastrutture, delle capacità e dei quadri giuridici necessari per individuare un incidente biologico e rispondere efficacemente. L’elevato e sproporzionato numero di vittime dell’epidemia globale di H1N1 del 2009 nelle Americhe sottolinea le vulnerabilità delineate sopra, come anche la necessità di prestare maggiore attenzione alla biosicurezza e alla bioprotezione. Si ritiene per esempio che nelle Americhe sia morto un numero più elevato di persone a causa dell’influenza suina H1N1 nel 2019 rispetto al resto del mondo.

La mancanza di impegno in materia di biosicurezza e bioprotezione da parte dei governi della regione deriva da una serie di fattori concomitanti, tra cui l’insufficiente consapevolezza dei responsabili delle politiche circa la minaccia e i costi potenziali di un incidente biologico su larga scala, le priorità in materia di sicurezza che si contendono le scarse risorse disponibili a livello nazionale e le sfide inerenti allo sviluppo di una capacità integrata di preparazione e risposta in caso di incidente biologico a livello nazionale. Queste sfide mettono in evidenza la necessità di sviluppare all’interno della regione OAS una risposta coordinata in caso di incidenti biologici. Una tale risposta dovrebbe coinvolgere molteplici attori a livello locale e nazionale, ivi compresi ministeri (della salute, dell’agricoltura, della sicurezza, della giustizia, della difesa, dell’intelligence, dei trasporti, degli affari esteri, del commercio internazionale, dell’economia, della scienza e della tecnologia ecc.), autorità di contrasto e altri operatori di primo intervento, entità del settore privato (soprattutto l’industria e il mondo accademico) e la società civile.

1.2.   Obiettivi

Con il suo progetto triennale la CICTE mira a migliorare la biosicurezza e la bioprotezione nei paesi beneficiari, in linea con l’UNSCR 1540 (2004), in particolare attraverso l’istituzione e l’applicazione di misure efficaci di prevenzione della proliferazione di armi biologiche e dei relativi vettori.

L’assistenza tecnica e la cooperazione con gli Stati membri che sostengono l’obiettivo generale del progetto si baseranno sui seguenti obiettivi principali:

rafforzamento delle norme sulla biosicurezza e sulla bioprotezione nei paesi beneficiari;

miglioramento dei quadri giuridici e regolamentari in materia di biosicurezza e bioprotezione e relativa armonizzazione con le norme internazionali esistenti;

rafforzamento della collaborazione e cooperazione, in particolare mediante esercizi di revisione inter pares nell’ambito della risoluzione 1540;

agevolazione della formazione continua in materia di biosicurezza e bioprotezione.

2.   Scelta dell’agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento

2.1.   Agenzia esecutiva — Organizzazione degli Stati americani (OAS)

L’OAS sostiene attivamente gli sforzi degli Stati membri in materia di non proliferazione nelle Americhe dal 2005. Nel 2010 al segretariato della CICTE è stato conferito lo specifico mandato di sviluppare un programma di assistenza all’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). Di conseguenza, è stato istituito un partenariato strategico tra l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), il gruppo di esperti del comitato 1540 e il segretariato dell’OAS/CICTE per attuare un progetto pilota di assistenza tecnica e sviluppo di capacità nelle Americhe al fine di agevolare gli sforzi di implementazione degli Stati membri relativamente ai vari settori contemplati dall’UNSCR 1540 (2004).

Uno dei principali obiettivi dell’OAS/CICTE è la cooperazione con i paesi i cui governi si impegnano pienamente a contabilizzare i materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari («CBRN») e a garantirne la sicurezza fisica nell’ambito dei loro sforzi di non proliferazione. Un altro obiettivo è tentare di aiutare gli Stati beneficiari ad attuare l’UNSCR 1540 (2004) individuando esigenze e sfide specifiche al fine di personalizzare l’assistenza legislativa e le attività specializzate di sviluppo di capacità tese a rafforzare il quadro di prevenzione degli Stati membri contro l’uso di materiali CBRN da parte di attori non statali.

Il quadro regionale offerto dall’OAS comporta un vantaggio comparativo dovuto al carattere transnazionale delle minacce, il che implica necessariamente la cooperazione tra paesi vicini per far fronte a tali sfide. L’approccio regionale della CICTE a tali questioni garantirà coerenza in modo da evitare duplicazioni degli sforzi e massimizzare l’efficienza. A tale proposito, in qualità di principale organizzazione regionale nelle Americhe l’OAS è, nell’emisfero, nella posizione privilegiata di poter dimostrare la propria efficacia grazie alla rete esistente di punti di contatto nazionali, alla sua presenza diffusa in tutta la regione e alla sua capacità di lavorare sul campo con i paesi beneficiari proposti.

Più in generale l’OAS/CICTE ha collaborato strettamente con i governi di numerosi Stati membri dell’OAS e ha conseguito risultati importanti nel settore della biosicurezza e della bioprotezione. Per esempio l’OAS/CICTE ha prestato assistenza agli Stati membri in vari ambiti, come:

l’elaborazione dei piani di azione nazionali per l’attuazione della risoluzione 1540 e il rafforzamento dei quadri giuridici e regolamentari;

lo sviluppo di capacità per prevenire e combattere il traffico e il contrabbando di materiali nucleari, radiologici, chimici e biologici;

la promozione dello scambio di prassi efficaci ricorrendo alla metodologia della revisione inter pares; e

l’agevolazione del coordinamento a livello politico per individuare settori di cooperazione regionale e subregionale.

2.2.   Coordinamento con altre iniziative di finanziamento pertinenti

Come prassi generale, l’OAS/CICTE coordina le sue attività con altre agenzie e organizzazioni che ricevono finanziamenti dagli stessi governi e organismi internazionali donatori e da altri. Nel caso delle organizzazioni che ricevono sostegno dall’Unione europea per lavori connessi alle attività proposte nell’ambito di questo progetto, per il progetto sono direttamente pertinenti l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), il comitato 1540 e il relativo gruppo di esperti, come anche l’Unità di supporto all’attuazione della convenzione sulle armi biologiche (BWC-ISU); vale la pena rilevare inoltre che l’OAS/CICTE collabora già strettamente con loro. Il coordinamento con questi organismi sarà realizzato dal gruppo di gestione con base nella sede dell’OAS, al fine di garantire che tutti gli sforzi siano complementari ed evitare duplicazioni; le attività di progetto saranno allineate con gli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 e dalla convenzione sulle armi biologiche.

A tale riguardo, l’OAS/CICTE ritiene che il progetto sia chiaramente in linea con la decisione del Consiglio europeo del 2019 a sostegno dell’attuazione della convenzione sulle armi biologiche al di fuori dell’Unione europea («decisione»). Il progetto proposto sosterrebbe gli obiettivi della decisione contribuendo a ridurre la minaccia di proliferazione delle armi biologiche e tossiche nella regione. Così facendo, il progetto terrebbe conto dei rapidi progressi in atto nelle scienze della vita, al fine di assicurare che i quadri giuridici e regolamentari dei governi tesi a contrastare tali minacce si conformino alle attuali norme internazionali. Il progetto contribuirebbe in tal modo a far sì che gli Stati membri dell’OAS siano adeguatamente preparati a rispondere rapidamente all’insorgere di qualsiasi minaccia.

Per quanto riguarda gli sviluppi politici, l’OAS/CICTE continuerà a operare in questo settore attraverso le sue sessioni ordinarie e il comitato sulla sicurezza emisferica del Consiglio permanente dell’OAS.

L’obiettivo principale della proposta è migliorare la biosicurezza e la bioprotezione nei paesi beneficiari tramite attività di sensibilizzazione e sviluppo di capacità tra i pertinenti settori, in linea con l’UNSCR 1540 (2004), ivi compresa l’attuazione di misure nazionali efficaci per prevenire la proliferazione delle armi biologiche e dei relativi vettori. Tali sforzi saranno indirizzati agli scienziati della vita che operano nel campo della biosicurezza e della bioprotezione nei settori pubblico e privato, come pure ai responsabili delle politiche e ai legislatori. Le attività comprendono corsi di formazione per gli scienziati della vita nei paesi beneficiari, come pure lo sviluppo di un corso di formazione online per coinvolgere un numero ancora più elevato di beneficiari nella regione. L’OAS/CICTE condurrà dette attività in coordinamento con i nostri partner strategici e, come indicato nella sezione Metodologia, l’OAS potrà altresì commissionare il sostegno a breve termine — per esempio a esperti, formatori e ricercatori — per formazioni e compiti altamente specializzati; lavorerà inoltre con i suoi partner del settore (tra cui BWC-ISU, UNODA, OIE e Unione europea) e con il mondo accademico per far sì che il personale soddisfi tutti i requisiti tecnici, anche attingendo, ove possibile, dai registri gestiti dalle suddette organizzazioni.

3.   Descrizione del progetto

3.1.   Descrizione

La nostra proposta mira a migliorare la biosicurezza e la bioprotezione nei paesi beneficiari, in linea con l’UNSCR 1540 (2004), e ad aumentare ulteriormente la capacità degli Stati beneficiari di anticipare un incidente su vasta scala in cui è coinvolto un agente biologico, sia esso naturale o provocato dall’uomo, e reagire in modo efficace. Il progetto contribuirebbe altresì a migliorare la cooperazione tra servizi e a livello internazionale nonché la condivisione di informazioni tra gli Stati membri dell’OAS affinché possano prepararsi e rispondere agli incidenti biologici. In aggiunta, il progetto cerca di far fronte alle lacune legislative ravvisabili oggi in alcuni dei paesi destinatari e di integrare gli sforzi per dare attuazione alla BWC.

Il progetto riunirà le autorità nazionali responsabili di ben otto Stati membri dell’OAS, rappresentanti competenti del settore privato e della società civile nonché esperti internazionali qualificati per valutare i possibili provvedimenti da adottare per garantire capacità di biosicurezza e bioprotezione rafforzate in detti Stati e, più in generale, nella regione dell’OAS. Il progetto si avvarrà di un duplice approccio che ingloba attività nazionali e subregionali e cercherà di sfruttare l’esperienza pregressa del segretariato relativa ai lavori condotti su questi temi nelle Americhe, insieme con la sua consolidata rete di contatti e partner (specie nel settore pubblico). Gli sforzi a livello nazionale si concentreranno sulla collaborazione con singoli Stati membri dell’OAS per rafforzare le capacità nazionali, elaborare norme e regolamentazioni nonché sviluppare piani d’azione specifici per paese al fine di rafforzare le capacità operative.

Sul piano regionale, le attività di sviluppo di capacità punteranno a promuovere lo scambio di informazioni e buone pratiche e a definire i parametri strutturali, sostanziali e funzionali in un’ottica regionale.

Il progetto cercherà inoltre di basarsi su un processo di «revisione inter pares» sviluppato negli ultimi anni, in virtù del quale gli Stati accettano volontariamente di collaborare per valutare i reciproci punti di forza e le debolezze nell’attuare gli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 e per individuare pratiche e settori idonei a consentire il prosieguo della cooperazione bilaterale. Visto il buon esito dei recenti esercizi di revisione inter pares sulla risoluzione 1540 tra Cile e Colombia (2017), Repubblica dominicana e Panama (2019) e, più recentemente, Paraguay e Uruguay (2019), proponiamo di fornire, per questi tre gruppi di paesi, specifiche attività di assistenza e cooperazione che diano seguito a tali esercizi. Il nostro intento è cercare di dare seguito agli stretti legami bilaterali venutisi a creare tra questi Stati nel corso del processo di revisione inter pares e di promuovere ulteriormente l’impegno dimostrato da questi paesi a proseguire la cooperazione nel quadro della risoluzione 1540 oltre gli esercizi iniziali di revisione inter pares. In aggiunta, intendiamo promuovere ulteriori esercizi di revisione inter pares nella regione, con particolare attenzione alla biosicurezza e alla bioprotezione per i paesi che non hanno ancora preso parte a tali esercizi, come il Messico e potenzialmente altri partner della regione. Infine, intendiamo rivedere gli attuali processi di revisione inter pares per promuovere e rafforzare la continua cooperazione tra i paesi, favorire le migliori pratiche e promuovere la prassi di pubblicare documenti tecnici – oltre alle relazioni finali presentate dagli Stati – per tenere traccia dei progressi compiuti in occasione di tali consessi.

3.2.   Metodologia

3.2.1.   Struttura organizzativa

Il progetto sarà attuato dall’OAS/CICTE, in coordinamento con gli Stati membri dell’OAS che ricevono sostegno. Il gruppo di gestione del progetto dell’OAS/CICTE sarà composto di tre membri del personale e un assistente per il supporto amministrativo/finanziario con base nella sede dell’OAS a Washington DC, in coordinamento con personale esterno assunto sulla base di specifiche attività da svolgere, sotto la supervisione generale e la guida del segretario esecutivo del CICTE.

Del personale esterno farà parte anche un esperto giuridico che curerà la parte del progetto riguardante l’assistenza legislativa. Per formazioni e compiti altamente specializzati, l’OAS può altresì commissionare il sostegno a breve termine (esperti, formatori e ricercatori) a esperti figuranti nei registri di altre organizzazioni tecniche partner, tra cui BWC-ISU, UNODA, OIE e Unione europea.

In una prima fase il gruppo di gestione del programma dell’OAS/CICTE si coordinerà direttamente con le autorità nazionali degli Stati membri che hanno già richiesto assistenza riguardo all’UNSCR 1540 (2004). In vari casi, l’OAS dispone di accordi di cooperazione preesistenti per assistere gli Stati membri nei settori contemplati dalla risoluzione 1540: tali accordi costituiranno la base dell’assistenza tecnica.

3.2.2.   Approccio tecnico

Le richieste di assistenza legislativa e tecnica per rafforzare le norme in materia di biosicurezza e bioprotezione richiederanno che una valutazione iniziale e un’analisi della legislazione e delle norme esistenti siano condotte da un esperto giuridico in coordinamento con il gruppo di gestione del progetto e le autorità competenti dei paesi beneficiari attraverso missioni di assistenza legislativa e tecnica, al fine di individuare specifiche lacune e priorità per paese. Sulla base di tale valutazione, le misure specifiche connesse ai miglioramenti legislativi e regolamentari nel settore della biosicurezza e bioprotezione che devono essere attuate in via prioritaria — che saranno direttamente sostenute dal presente progetto — potrebbero includere:

analisi della legislazione e delle norme esistenti nei paesi beneficiari al fine di individuare lacune specifiche;

elaborazione e adozione di un elenco di controllo delle esportazioni;

sviluppo e adozione di un piano d’azione nazionale per rispondere alle minacce biologiche;

sviluppo di linee guida nazionali per la protezione contro la diffusione accidentale o intenzionale di agenti biologici e per la loro conservazione e il loro trasporto in condizioni adeguate e di sicurezza, compresa la sicurezza interna.

Le attività volte a promuovere e rafforzare la cooperazione regionale comprenderebbero:

elaborazione di attività di follow-up nel settore dello sviluppo di capacità e della cooperazione per i paesi della regione che hanno condotto esercizi di revisione inter pares relativamente all’attuazione della risoluzione 1540;

ulteriori esercizi di revisione inter pares con particolare attenzione alla biosicurezza e alla bioprotezione;

elaborazione e pubblicazione di documenti tecnici sulle attività legate alla revisione inter pares.

Per le componenti della presente proposta riguardanti la sensibilizzazione, l’istruzione e la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, da realizzare parallelamente alle componenti riguardanti l’assistenza tecnica e legislativa e la cooperazione regionale, sarà organizzato un corso di formazione in ciascuno dei paesi beneficiari. Tali corsi di formazione saranno coordinati dal gruppo di gestione dell’OAS/CICTE e tenuti da esperti internazionali. Serviranno a sviluppare le capacità e a istituire, tra le diverse istituzioni scientifiche dei paesi beneficiari, un gruppo di formatori in grado di diffondere le conoscenze sui principi di biosicurezza e bioprotezione, le pratiche di laboratorio, le tecniche e i metodi migliori per la gestione del rischio biologico nei laboratori e negli istituti di ricerca.

L’OAS/CICTE lavorerà con esponenti del mondo accademico e ricercatori al fine di sviluppare un corso online, contribuendo al miglioramento delle risorse attuali per l’ulteriore divulgazione delle conoscenze e la sensibilizzazione in materia di biosicurezza, bioprotezione e bioetica tra esponenti del mondo accademico, docenti, studenti e ricercatori in scienze della vita e altri soggetti interessati.

Inoltre, attività di comunicazione e sensibilizzazione in materia di biosicurezza, bioprotezione, UNSCR 1540 (2004) e attuazione della BWC saranno condotte tra responsabili delle politiche, parlamentari ed esponenti dell’industria durante le missioni di assistenza tecnica e legislativa e le attività regionali e subregionali incluse nella proposta.

3.2.3.   Prospettiva di genere

L’OAS/CICTE, attraverso il programma 1540, svolge un ruolo importante nel sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità per attuare l’UNSCR 1540 (2004) e nel combattere la proliferazione, nonché per promuovere la parità di genere. Tutti questi risultati contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e integrano gli sforzi degli Stati membri dell’OAS tesi ad attuare i pertinenti strumenti nei settori del disarmo globale e del regime di non proliferazione.

L’OAS/CICTE assicurerà la parità di genere nel processo di assunzione per assistere i paesi beneficiari del progetto e incoraggerà tali paesi a coinvolgere in modo significativo le donne in tutte le fasi del progetto. Al fine di integrare una prospettiva di genere e collocare le donne al centro dei temi in discussione viene sempre profuso uno sforzo particolare.

3.2.4.   Coordinamento esterno

Oltre al coordinamento e alla collaborazione con le autorità nazionali in tutta la regione, l’OAS si coordinerà e collaborerà con altre istituzioni e organizzazioni durante l’esecuzione del progetto. I soggetti elencati di seguito possono essere in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e contribuire a promuovere l’iniziativa nella regione:

l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), compresa l’Unità di supporto all’attuazione della convenzione sulle armi biologiche;

il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell’UNSCR 1540 (2004) e il suo gruppo di esperti;

l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), compresa l’Organizzazione panamericana della sanità (PAHO);

le organizzazioni della società civile, il mondo accademico e le organizzazioni del settore privato i cui obiettivi sono in linea con quelli della presente proposta, compresi i Sandia National Laboratories, la Subcomisión de Bioseguridad y Bioscustodia de la Asociación Argentina de Microbiología, il James Martin Center CNS e la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Biocustodia.

3.3.   Obiettivi e attività del progetto

Obiettivo 1: rafforzamento delle norme sulla biosicurezza e sulla bioprotezione nei paesi beneficiari.

Attività di sostegno

Attività 1.1: svolgere una missione di assistenza tecnica per paese con le agenzie che si occupano di biosicurezza e bioprotezione, allo scopo di valutare le esigenze e redigere una relazione di valutazione.

Attività 1.2: in base alle esigenze e alle risorse, facilitare la formazione in uno dei seguenti settori, o in entrambi: adozione di un elenco di controllo delle esportazioni o adozione di un piano d’azione nazionale per rispondere alle minacce biologiche. Presentare una relazione di valutazione.

Attività 1.3: elaborare linee guida nazionali per la protezione contro la diffusione accidentale o intenzionale di agenti biologici, unitamente a linee guida nazionali che riguardano la loro conservazione e il loro trasporto in condizioni adeguate e di sicurezza, compresa la sicurezza interna.

Risultati attesi

Elaborazione di relazioni di valutazione con raccomandazioni specifiche per paese e per agenzia.

Creazione di un elenco di controllo delle esportazioni sulla base delle esigenze del paese.

Presentazione di una relazione di valutazione specifica per paese del piano d’azione nazionale e/o di linee guida per rispondere a minacce biologiche, eventi imprevisti, conservazione e trasporto in condizioni di sicurezza.

Obiettivo 2: miglioramento dei quadri giuridici e regolamentari in materia di biosicurezza e bioprotezione e relativa armonizzazione con le norme internazionali esistenti.

Attività di sostegno

Attività 2.1: riesaminare i quadri giuridici e regolamentari esistenti in ciascun paese beneficiario per individuare lacune e settori prioritari di intervento.

Attività 2.2: fornire assistenza legislativa secondo le necessità, compresa l’elaborazione di legislazione e norme per dare attuazione agli elenchi di controllo delle esportazioni e/o ai piani di azione nazionali.

Attività 2.3: compilare e pubblicare un documento che raccolga linee guida per le pratiche di laboratorio, le tecniche e i metodi migliori per la gestione del rischio biologico nei laboratori e negli istituti di ricerca e diffondere tale documento per promuovere la consapevolezza di buone pratiche tra i soggetti interessati pertinenti.

Risultati attesi

Almeno una missione di assistenza legislativa per paese che fornisca sostegno in relazione all’elenco di controllo delle esportazioni e/o ai piani d’azione nazionali e/o nell’elaborazione di legislazione/norme pertinenti.

Pubblicazione di migliori pratiche di laboratorio con diverse componenti: parte accademica, tecniche e metodi diversi.

Obiettivo 3: rafforzamento della collaborazione e cooperazione in particolare mediante esercizi di revisione inter pares nel quadro della risoluzione 1540.

Attività di sostegno

Attività 3.1: facilitare fino a tre nuovi esercizi di revisione inter pares con particolare attenzione alla biosicurezza e alla bioprotezione.

Attività 3.2: svolgere tre seminari bilaterali per dare seguito agli esercizi di revisione inter pares relativi all’attuazione della risoluzione 1540 già realizzati nella regione.

Attività 3.3: elaborare e pubblicare documenti tecnici sulle attività legate alla revisione inter pares.

Attività 3.4: organizzare una conferenza regionale in materia di biosicurezza e bioprotezione allo scopo, tra l’altro, di aumentare il coordinamento e promuovere la condivisone di informazioni.

Attività 3.5: organizzare una conferenza regionale sullo stato di attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) nelle Americhe.

Risultati attesi

Esercizi di revisione inter pares facilitati per sei paesi beneficiari.

Elaborazione e pubblicazione di una relazione sul seguito dato alla revisione inter pares per Cile / Colombia, Repubblica dominicana / Panama e Paraguay / Uruguay.

Maggiore coordinamento tra le agenzie che si occupano di biosicurezza e bioprotezione dei paesi beneficiari.

Obiettivo 4: agevolazione della formazione continua in materia di biosicurezza e bioprotezione.

Attività di sostegno

Attività 4.1: creare una rete di formatori in materia di biosicurezza e bioprotezione in ciascun paese beneficiario.

Attività 4.2: ideare e sviluppare un modulo di formazione per gli scienziati per ridurre il rischio di eventuali usi impropri del materiale e delle attrezzature durante la ricerca.

Attività 4.3: coordinarsi con i pertinenti istituti nazionali di formazione per promuovere l’integrazione nei piani di studio accademici di moduli e/o materiali connessi alla biosicurezza e alla bioprotezione, compresa l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e della convenzione sulle armi biologiche.

Attività 4.4: organizzare e realizzare fino a otto sessioni di formazione sulla biosicurezza e la bioprotezione (una per ogni paese beneficiario).

Risultati attesi

Creazione di una rete di formatori ed esperti in materia di biosicurezza e bioprotezione in ogni paese.

Creazione di corsi aperti online e realizzazione di sei corsi.

Formazione di scienziati provenienti da agenzie che si occupano di biosicurezza e bioprotezione nei paesi beneficiari.

4.   Beneficiari

I beneficiari diretti degli obiettivi da 1 a 4 sono gli istituti e le autorità nazionali responsabili della biosicurezza e bioprotezione in ciascun paese beneficiario (fino a otto Stati a seconda dei fondi ricevuti: Argentina, Cile, Colombia, Repubblica dominicana, Messico, Panama, Paraguay e Uruguay). La creazione del corso online e l’integrazione di questi temi nei piani di studio universitari permetteranno di raggiungere una gamma ancora più ampia di beneficiari.

5.   Visibilità dell’Unione europea

L’OAS/CICTE farà in modo che tutte le attività del progetto riconoscano l’Unione per il sostegno finanziario fornito al progetto attraverso strumenti diversi. Comunicati stampa, media sociali e interviste con i media per eventi ad alta visibilità metteranno in luce il sostegno dell’Unione. Tutte le attrezzature, i materiali stampati o i software informatici donati ai paesi beneficiari saranno etichettati come finanziati dall’Unione. Il personale addetto al progetto mostrerà il logo e/o la bandiera UE su cappelli, tute o uniformi da lavoro come un segno chiaro di riconoscimento. Il sostegno dell’Unione sarà ben pubblicizzato e visibile su siti web e pubblicazioni dell’OAS attinenti al progetto e ai programmi che ricevono sostegno.

6.   Durata

L’arco di tempo previsto per l’esecuzione del progetto è di 36 mesi.

7.   Assetto generale

L’attuazione tecnica del progetto sarà a carico dell’OAS/CICTE attraverso il suo programma 1540.

8.   Partner

L’OAS/CICTE darà attuazione al progetto in partenariato con le autorità nazionali dei paesi beneficiari, in collaborazione con partner strategici.

9.   Relazioni

Relazioni discorsive sullo stato dei lavori e lo stato finanziario saranno presentate su base trimestrale per consentire di monitorare e valutare i lavori in maniera adeguata e tempestiva e l’OAS/CICTE manterrà una comunicazione costante con il donatore.


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/134


DECISIONE (PESC) 2019/2109 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) che modifica la decisione 2010/788/PESC, in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha introdotto, tra l’altro, misure restrittive autonome all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.

(3)

Sulla base di un riesame delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2020 e cancellare due persone dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC.

(4)

È opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II.

(5)

Alla decisione 2010/788/PESC dovrebbe essere aggiunta una disposizione che specifichi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma di tale decisione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

É inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e II;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

2)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2020. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»;

3)

l’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di designazione

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-64-86-22311-29.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dato il suo ruolo ininterrotto di capo della GR, è responsabile della repressione e delle violazioni dei diritti umani commesse dagli agenti della GR, come la violenta repressione di un raduno dell’opposizione a Lubumbashi nel dicembre 2018.

Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four».

Data di nascita: 28.5.1964.

Luogo di nascita: Malela (RDC).

Numero della carta d’identità militare:

1-64-87-77512-30.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDCGenere: maschile

Ex comandante della prima zona di difesa dell’esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dal luglio 2018 Gabriel Amisi Kumba è vicecapo di stato maggiore delle Forze armate congolesi (FARDC), responsabile delle operazioni e dell’intelligence. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Passaporto n.: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di comandante dell’unità antisommossa Légion Nationale d’Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Dal luglio 2017 Ferdinand Ilunga Luyoyo è comandante dell’unità della PNC responsabile della tutela delle istituzioni e dei funzionari di alto livello. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Célestin Kanyama si è reso responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa.

Nel luglio 2017 Célestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della polizia nazionale. Dato il suo ruolo di funzionario di alto livello della PNC, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalla PNC. Un esempio è rappresentato dalle intimidazioni e dalle privazioni della libertà imposte ai giornalisti da parte dei funzionari di polizia nell’ottobre 2018, dopo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti l’appropriazione indebita di razioni degli allievi di polizia e il ruolo svolto dal generale Kanyama al riguardo.

Célestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data di nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 John Numbi è ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC) dal luglio 2018. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC, quali la violenza sproporzionata nei confronti di minatori illegali nel giugno-luglio 2019 da parte di truppe delle FARDC sotto la sua diretta autorità.

John Numbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data di nascita: 15.1.1969 (in alternativa: 15.7.1969).

Luogo di nascita: Kiniezire/Goma (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).

Indirizzo: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

Dal luglio 2018 Delphin Kaimbi è sottocapo di stato maggiore presso lo stato maggiore delle FARDC, incaricato dell’intelligence. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Delphin Kahimbi ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Genere: maschile

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione, nonché dell’uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all’uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza.

Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Evariste Boshab ha anche partecipato alla strumentalizzazione e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, in cui mantiene una posizione di influenza segnatamente in qualità di senatore del Kasai dal marzo 2019.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all’ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall’agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Alex Kande Mupompa ha inoltre partecipato allo sfruttamento e all’aggravamento della crisi nella regione del Kasai, di cui è stato un rappresentante fino all’ottobre 2019 e in cui mantiene una posizione di influenza attraverso il Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC), che fa parte del governo provinciale del Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (DRC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.

Genere: maschile

In qualità di governatore dell’Alto Katanga fino all’aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla PNC nell’Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell’uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda è il leader del partito CONAKAT, che fa parte della coalizione dell’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Numero della carta d’identità militare: 1-69-09-51400-64.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Éric Ruhorimbere è stato responsabile dell’uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze delle FARDC, segnatamente nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Dal luglio 2018 Éric Ruhorimbere è stato comandante del settore operativo Nord Equateur. Dato il suo ruolo, è responsabile delle recenti violazioni dei diritti umani commesse dalle FARDC.

Éric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di vice primo ministro e ministro dell’interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell’opposizione nonché dell’uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa nel gennaio-febbraio 2017 e l’uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Dal febbraio 2018 Ramazani Shadari è segretario permanente del Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale partito della coalizione guidata dall’ex presidente Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto: DB0004470 (rilasciato l’8.6.2012, con scadenza il 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

Genere: maschile

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) fino al febbraio 2019, Kalev Mutondo è stato coinvolto nell’arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell’opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili.

Kalev Mutondo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.

Nel maggio 2019 ha firmato una dichiarazione di fedeltà passata e futura a Joseph Kabila e rimane il suo stretto collaboratore per le questioni di sicurezza.

29.5.2017

B.   Entità

[…]

».

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/141


DECISIONE (PESC) 2019/2110 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

15 ottobre 2018 il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla Repubblica centrafricana, ha sottolineato la necessità che l'Unione europea prosegua la sua azione mediante i suoi diversi strumenti, per aiutare il paese a riprendere la strada della stabilità, della pace e dello sviluppo e a soddisfare l'aspirazione della popolazione centrafricana nel suo complesso a una pace e a una riconciliazione durature.

(2)

Il 6 febbraio 2019 è stato firmato un accordo inclusivo di pace e di riconciliazione tra il governo della Repubblica centrafricana e i gruppi armati.

(3)

Il 12 luglio 2019, in una lettera indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il presidente della Repubblica centrafricana ha chiesto lo schieramento di una missione civile nel paese per sostenere i progressi nella riforma del settore della sicurezza in corso e contribuire alla riorganizzazione e allo schieramento delle forze di sicurezza interna del paese.

(4)

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per una possibile missione civile di natura consultiva nella Repubblica centrafricana nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

5)

La missione dovrebbe essere istituita in conformità del concetto di gestione della crisi approvato. Un nucleo avanzato dovrebbe effettuare i preparativi necessari per consentire alla missione di raggiungere la sua capacità operativa iniziale. La missione dovrebbe essere avviata dal Consiglio entro la primavera del 2020, se sono soddisfatte le condizioni.

(6)

Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(7)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per tale missione.

(8)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L'Unione istituisce una missione civile di natura consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA).

Articolo 2

Mandato

1.   Gli obiettivi strategici dell'EUAM RCA sono:

a)

sostenere il rafforzamento delle capacità di governance e gestione basate sulle regole in seno al ministero dell'interno e di pubblica sicurezza della Repubblica centrafricana, nella progettazione, nell'attuazione, nello sviluppo e nel monitoraggio di tutte le pertinenti categorie di pianificazione;

b)

fornire supporto alla trasformazione sostenibile delle forze di sicurezza interne della Repubblica centrafricana e al loro efficace funzionamento e dispiegamento operativo;

c)

fornire assistenza nello sviluppo di un sostegno integrato alle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana attraverso uno stretto coordinamento, garantendo l'unità d'azione e la complementarità degli sforzi con gli attori interessati;

d)

delineare un quadro completo della situazione attraverso un'apposita capacità analitica, anche per quanto riguarda le comunicazioni strategiche e gli sviluppi politici e nel campo della sicurezza.

2.   Per conseguire tali obiettivi, l'EUAM RCA opera secondo quanto definito nel concetto di gestione della crisi (CMC) approvato dal Consiglio il 21 novembre 2019 e nei documenti del piano operativo. In un approccio graduale, scalabile e modulare, l'EUAM RCA fornisce consulenza a livello strategico al ministero dell'interno e di pubblica sicurezza e alle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana al fine di supportarne la trasformazione sostenibile in un garante della sicurezza più coerente, sotto controllo nazionale e in stretto coordinamento con la delegazione dell'UE nella Repubblica centrafricana, l'EUTM RCA (1), la MINUSCA, l'UNPOL, l'Unione africana e le altre parti interessate internazionali.

3.   L'EUAM RCA promuove l'attuazione del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, nonché la protezione dei civili, la parità di genere e il divieto di discriminazioni da parte delle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana, in particolare discriminazioni basate sull'origine etnica o sul credo religioso.

Articolo 3

Catena di comando e struttura

1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM RCA dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il comando dell'EUAM RCA è situato a Bangui.

3.   L'EUAM RCA è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

Articolo 4

Comandante dell'operazione civile

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM RCA. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM RCA.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM RCA.

3.   Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.

5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.

6.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7.   Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'UE nella Repubblica centrafricana si consultano reciprocamente.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM RCA ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.

2.   Il capomissione rappresenta l'EUAM RCA per quanto di sua competenza.

3.   Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM RCA, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM RCA. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM RCA, sotto la sua responsabilità generale.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM RCA. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

5.   Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM RCA.

6.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUAM RCA è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2.   Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.

3.   L'EUAM RCA può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM RCA e i membri del personale interessati.

Articolo 7

Status dell'EUAM RCA e del relativo personale

Lo status dell'EUAM RCA e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM RCA, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM RCA restano attribuite al Consiglio. La decisione del CPS relativa alla nomina del capomissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il CPS riferisce al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM RCA, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica centrafricana, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell'EUAM RCA.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM RCA hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM RCA.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM RCA.

Articolo 10

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAM RCA a norma dell'articolo 4.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM RCA e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM RCA, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell'EUAM RCA è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 11

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM RCA.

Articolo 12

Disposizioni giuridiche

L'EUAM RCA ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM RCA per i 6 mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione è pari a 7 100 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM RCA è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM RCA. Con l'approvazione della Commissione l'EUAM RCA può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM RCA.

3.   L'EUAM RCA è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine l'EUAM RCA firma un accordo finanziario con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 3, 4 e 5 e i requisiti operativi dell'EUAM RCA.

4.   L'EUAM RCA riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell'ambito del loro accordo.

5.   Le spese connesse all'EUAM RCA sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione

1.   L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione a Bangui al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.

3.   Il capomissione assicura lo stretto coordinamento con l'EUTM RCA, la MINUSCA, l'UNPOL, l'Unione africana e, se del caso, con altri attori internazionali.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM RCA, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAM RCA, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

4.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.

Articolo 16

Avvio dell'EUAM RCA

1.   La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante dell'operazione civile EUAM RCA, non appena quest'ultima ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale.

2.   Il nucleo avanzato dell'EUAM RCA effettua i preparativi necessari per consentire all'EUAM RCA di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 2 anni dopo l'avvio dell'EUAM RCA.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana, istituita con decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.04.2016, pag. 21).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/147


DECISIONE (PESC) 2019/2111 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale intese a ridurre la minaccia delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW").

(2)

La strategia dell'UE sulle SALW rammenta che, malgrado i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto nell'Europa sudorientale, l'entità dell'accumulazione delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la diffusione della detenzione illegale di tali armi e le lacune in termini di attuazione continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle armi da fuoco e delle SALW in alcune zone dei Balcani occidentali, impattando sulla sicurezza di tale regione e dell'UE.

(3)

Il 10 luglio 2018 la "tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024" ("tabella di marcia") è stata adottata dal vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra.

(4)

La strategia dell'UE sulle SALW rileva che l'Unione continuerà a sostenere il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) nelle sue attività di controllo delle SALW e terrà conto di iniziative regionali quali la tabella di marcia.

(5)

Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi profusi in seno all'Unione e alle Nazioni Unite (ONU) per combattere il traffico delle SALW e relative munizioni. Nell'agenda 2018 per il disarmo dal titolo "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune), il Segretario generale dell'ONU ha invitato specificamente a contrastare l'eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro.

(6)

Nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile ("2030 agenda") si afferma che la lotta al commercio illegale di SALW è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con il sotto-obiettivo 16.4 dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 dell'agenda 2030, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

(7)

Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti ha adottato un documento finale in cui gli Stati membri dell'ONU rinnovano il loro impegno a prevenire e a combattere lo sviamento delle SALW. Gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.

(8)

Il progetto sostenuto dalla presente decisione intende approfondire e integrare l'assistenza dell'Unione finalizzata al controllo delle SALW. Ad oggi, tale assistenza è stata fornita dall'Unione attraverso le decisioni del Consiglio per il sostegno all'operato del SEESAC nei Balcani occidentali, ovvero le decisioni 2004/791/PESC (1), 2010/179/PESC (2), 2013/730/PESC (3) e (PESC) 2016/2356 (4) del Consiglio, e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro e della tabella di marcia sostenuti dalla decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini", l'obiettivo generale del progetto sostenuto dalla presente decisione e descritto nell'allegato è contribuire ulteriormente a una maggiore sicurezza nella regione dell'Europa sudorientale e nell'Unione combattendo la minaccia costituita dalle armi leggere e dalle armi di piccolo calibro illegali (SALW) e relative munizioni all'interno dell'Europa sudorientale, della Bielorussia e dell'Ucraina e in provenienza da queste regioni.

2.   Il progetto, che tiene conto di altre iniziative regionali, segnatamente la tabella di marcia per i Balcani occidentali, il lavoro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché le pertinenti attività della Commissione europea nella regione all'interno dell'Europa sudorientale relative al controllo delle armi e al traffico illecito di armi, si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

contribuire a rafforzare la cooperazione regionale, lo scambio di conoscenze e la condivisione di informazioni sul controllo delle SALW;

sostenere ulteriormente lo sviluppo di un quadro legislativo e normativo sulle SALW, sulle armi da fuoco e sugli esplosivi, nonché la sua armonizzazione con il quadro Unione e la standardizzazione nell'Europa sudorientale;

continuare a sostenere l'elaborazione di politiche sul controllo delle SALW basate su elementi concreti e tese ad affrontare le esigenze di uomini e donne;

sviluppare le capacità dei servizi di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria dei Balcani occidentali nel contrastare il traffico illecito e la detenzione illegale di armi da fuoco;

migliorare le capacità per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte (PSSM) attraverso il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture, la riduzione delle eccedenze e la formazione;

prendere le mosse dai lavori in atto relativi alla creazione di punti focali sulle armi da fuoco nell'Europa sudorientale.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.

3.   Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), che agisce per conto del SEESAC.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 11 819 605,20 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2.

4.   A tal fine, la Commissione conclude l'accordo necessario con il PNUS, che agisce per conto del SEESAC. Tale accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

5.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 4 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. La Commissione informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione di tale accordo.

6.   Una descrizione dettagliata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dal SEESAC.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 48 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 348 del 24.11.2004, pag. 46).

(2)  Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

(3)  Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

(4)  Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

(5)  Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).


ALLEGATO

Progetto a sostegno della riduzione della minaccia delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni nell’Europa sudorientale

1.   Introduzione e obiettivi

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Europa sudorientale (SEE) per quanto riguarda il rafforzamento del controllo delle armi e il contrasto al traffico illecito di armi, non da ultimo grazie al sostegno continuo fornito dall'Unione. La SEE continua tuttavia a destare preoccupazione ed è stata identificata quale zona prioritaria nella strategia dell'UE del 19 novembre 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (SALW) illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW"). Le armi da fuoco illegali hanno un chiaro impatto sulla sicurezza interna ed esterna, in quanto alimentano la criminalità organizzata e gli atti terroristici nella SEE e nella UE. Stabilire meccanismi di controllo solidi ed efficienti relativi al trasferimento, all'uso, alla detenzione e allo stoccaggio di armi contribuisce quindi ampiamente alla sicurezza e alla pace sul piano regionale, europeo e globale.

Per far fronte alle restanti sfide in materia di controllo delle SALW, sostenere ulteriormente le autorità nell'affrontare tali sfide e rafforzare l'impegno nella lotta al traffico e all'uso illeciti di SALW/armi da fuoco, il vertice dei Balcani occidentali, tenutosi a Londra il 10 luglio 2018, ha adottato una tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024 ("tabella di marcia"). La tabella di marcia prevede sette obiettivi inerenti a tutte le aree funzionali del controllo delle armi e punta a rendere i Balcani occidentali una regione più sicura ed esportatrice di sicurezza, in cui siano in atto meccanismi globali e sostenibili, pienamente armonizzati con le norme dell'UE e altre norme internazionali, per individuare, prevenire, perseguire e controllare la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. Nel 2018 l'UE ha adottato una decisione del Consiglio a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia (decisione (PESC) 2018/1788 (1) del Consiglio).

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro ("piano regionale di attuazione "), ha sostenuto lo sviluppo della tabella di marcia. La decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, ha incaricato il SEESAC del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia. Il coordinamento tra istituzioni, organizzazioni internazionali e donatori nel quadro della tabella di marcia è assicurato principalmente attraverso riunioni formali di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale per fare un bilancio dei progressi compiuti e scambiare informazioni nonché attraverso il sostegno tecnico e specialistico alle riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello locale. Il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia è invece assicurato attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione per documentare i progressi, le sfide e le necessità nell'attuazione sulla base degli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo. Inoltre, il SEESAC funge da segretariato del Fondo fiduciario multi-partner (MPTF) nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali, istituito per sostenere l'attuazione della tabella di marcia. Il SEESAC coopera strettamente con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), la Commissione europea (DG HOME, DG NEAR), Europol, la Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera (Frontex), INTERPOL, la NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altri donatori e organizzazioni internazionali pertinenti che sostengono le attività di disarmo e controllo delle armi nella SEE.

L'obiettivo generale di questa azione è contribuire ulteriormente a una maggiore sicurezza nella SEE e nell'UE combattendo la minaccia costituita dalle SALW illegali e relative munizioni all'interno della SEE, della Bielorussia e dell'Ucraina e in provenienza da queste regioni. La sua attuazione consentirà in tal modo di approfondire e integrare l'assistenza dell'Unione finalizzata al controllo delle SALW fornita attraverso le recenti decisioni 2010/179/PESC (2), 2013/730/PESC (3) e (PESC) 2016/2356 (4) del Consiglio (con scadenza il 29 dicembre 2019). Contribuirà inoltre alla realizzazione degli obiettivi del piano regionale di attuazione e della tabella di marcia sostenuti dalla decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio.

L'azione contribuirà a: rafforzare la cooperazione regionale, lo scambio di conoscenze e la condivisione di informazioni sul controllo delle SALW; sostenere ulteriormente lo sviluppo di un quadro legislativo e normativo sulle SALW, armi da fuoco e sugli esplosivi, nonché l'armonizzazione con il quadro UE e la standardizzazione nella SEE; continuare a sostenere l'elaborazione di politiche sul controllo delle SALW basate su elementi concreti e tese ad affrontare le esigenze di uomini e donne; sviluppare le capacità dei servizi di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria dei Balcani occidentali nel contrastare il traffico illecito e la detenzione illegale di armi da fuoco; migliorare le capacità per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte (PSSM) attraverso il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture, la riduzione delle eccedenze e la formazione; prendere le mosse dai lavori in atto relativi alla creazione di punti focali sulle armi da fuoco nella SEE.

Più in generale, il progetto contribuirà alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo e, nel contempo, migliorerà la stabilità regionale operando nell'ambito del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e in partenariato con altri partner e iniziative internazionali pertinenti.

L'azione contribuirà direttamente all'attuazione della strategia dell'UE in materia di sicurezza, della strategia dell'UE sulle SALW, del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale (EMPACT Armi da fuoco), del trattato sul commercio delle armi, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dello strumento internazionale per il rintracciamento, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, e dell'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo, oltre a rafforzare specificamente la cooperazione regionale nel combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione di SALW e relative munizioni. I risultati del progetto contribuiranno anche direttamente all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 dell'agenda 2030 sulle società pacifiche e giuste, in particolare i sotto-obiettivi 16.1 (ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ovunque) e 16.4 (ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi), come pure l'obiettivo 5 sulla parità di genere. Il progetto sosterrà inoltre l'attuazione del piano d'azione della Commissione contro il traffico illecito di armi da fuoco ed esplosivi nell'UE.

In particolare il progetto:

contribuirà a rafforzare la cooperazione regionale, lo scambio di conoscenze e la condivisione di informazioni sul controllo delle SALW;

sosterrà lo sviluppo delle capacità dei servizi di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria dei Balcani occidentali nel contrastare il traffico illecito e la detenzione illegale di armi da fuoco;

sosterrà l'ulteriore potenziamento delle capacità PSSM.

2.   Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento

Il SEESAC è un'iniziativa congiunta del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) e del RCC e, in quanto tale, è il punto focale delle attività connesse alle SALW nella SEE. In qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione, lavora dal 2002 assieme alle parti interessate della SEE per attuare un approccio olistico al controllo delle SALW mediante un ampio spettro di attività, fra cui la facilitazione della cooperazione regionale strategica e operativa, il sostegno allo sviluppo delle politiche e al potenziamento delle capacità delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e di raccolta delle SALW, la gestione delle scorte, la riduzione delle eccedenze, il miglioramento delle capacità di marchiatura e di rintracciamento, e un migliore controllo delle esportazioni di armi. In tal modo il SEESAC ha acquisito una straordinaria capacità ed esperienza mettendo in atto interventi regionali con la partecipazione di più parti interessate nel retroterra politico ed economico comune dei partner della SEE, garantendo la titolarità nazionale e regionale e la sostenibilità a lungo termine delle sue azioni e affermandosi come la principale autorità regionale nel settore del controllo delle SALW.

Il SEESAC mantiene canali di comunicazione bilaterali e multilaterali con tutti gli attori e le organizzazioni competenti. A tale riguardo, continua a fungere da segretariato del Gruppo direttivo regionale per le SALW (RSG). Inoltre, il SEESAC funge da segretariato dell'iniziativa per un approccio regionale alla riduzione delle scorte (RASR) ed è stato altresì designato come il segretariato del MPTF. Il SEESAC partecipa anche alle riunioni di coordinamento del SALW/MA, un meccanismo di coordinamento informale sulle attività di controllo delle SALW che coinvolge la NATO, l'Unione, l'OSCE, l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) e il SEESAC. Il SEESAC contribuisce regolarmente ai pertinenti consessi regionali, ad esempio le riunioni dei ministri della giustizia e degli affari interni UE-Balcani occidentali, il processo NATO di scambio strutturale di informazioni sulle SALW e il processo ministeriale di difesa dell'Europa sudorientale (SEDM). Inoltre, il SEESAC continua a mantenere un'ampia rete di partenariati formali e informali con organizzazioni quali il Centro regionale di assistenza all'attuazione e alla verifica del controllo delle armi (RACVIAC) – Centro di cooperazione per la sicurezza e il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) dell'OSCE. Riunioni periodiche di coordinamento e scambi di informazioni con altre agenzie dell'ONU, quali l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e UNODA, si svolgono tramite l'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro (CASA) delle Nazioni Unite ed altri formati. Il SEESAC funge così da polo regionale e punto focale per un'ampia serie di questioni legate alla riforma del settore della sicurezza, con particolare enfasi sul controllo delle SALW e sulla gestione delle scorte. Il SEESAC mantiene stretti contatti e fornisce sostegno ai pertinenti attori dell'Unione, principalmente DG NEAR, DG HOME, Europol, INTERPOL e Frontex, nonché le iniziative guidate dall'UE, ad esempio EMPACT Armi da fuoco, e il gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE). Ciò rende possibile una più efficace attività di sensibilizzazione delle controparti della SEE.

Il SEESAC, la cui sede è Belgrado, opera attualmente in tutta la SEE svolgendo attività in Albania, Bosnia-Erzegovina (BiH), Kosovo (*), Repubblica di Moldova, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia, oltre a fornire un sostegno limitato a Bielorussia e Ucraina. In passato ha operato anche in Bulgaria, Croazia e Romania. La titolarità regionale è assicurata tramite l'RCC e il Gruppo direttivo regionale, in cui rappresentanti di tutti gli Stati della SEE trattano gli orientamenti strategici, le iniziative e le richieste di sostegno.

Il SEESAC ha ideato per primo un approccio basato sul ricorso a iniziative regionali per affrontare problemi comuni grazie al quale sono stati ottenuti risultati eccezionali nella SEE non solo grazie alla condivisione di informazioni essenziali e alla promozione della sana concorrenza regionale che esso genera, ma anche perché tale approccio contribuisce a raggiungere risultati coerenti e facilmente misurabili – a livello nazionale e regionale – mediante modalità di attuazione olistiche.

Il SEESAC ha messo in atto i suoi precedenti progetti finanziati dall'Unione con un tasso di conseguimento molto elevato degli obiettivi delle attività previste: ha ottenuto risultati sostenibili sviluppando e promuovendo la titolarità nazionale dei suoi progetti e delle sue attività, nonché promuovendo il coordinamento regionale, l'esperienza e la condivisione di migliori pratiche come pure la ricerca regionale. Le sue competenze tecniche sulle SALW e la sua profonda conoscenza delle questioni regionali e delle pertinenti parti interessate ne fanno il partner esecutivo più adatto per questo particolare ambito di azione.

3.   Descrizione del progetto

La nuova fase del progetto prenderà le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti in virtù delle decisioni 2004/791/PESC (5), 2010/179/PESC, 2013/730/PESC e (PESC) 2016/2356 del Consiglio e in complementarità con la decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio attualmente in vigore. Si concentrerà su tre settori principali, mantenendo l'approccio olistico al contrasto della minaccia rappresentata dalle SALW nella regione.

I tre settori affrontano il livello strategico e politico come pure aspetti operativi, fornendo in tal modo assistenza diretta a tutti i livelli di controllo delle SALW con un'attenzione particolare ai seguenti aspetti: rafforzamento della cooperazione regionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni; sviluppo delle capacità dei servizi di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria dei Balcani occidentali nel contrastare il traffico illecito e la detenzione illegale di armi da fuoco; miglioramento delle capacità PSSM attraverso il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture, la riduzione delle eccedenze e la formazione.

In particolare il progetto avrà i seguenti effetti:

rafforzamento della cooperazione regionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni sul controllo delle armi;

miglioramento delle capacità dei servizi di polizia di frontiera e di polizia giudiziaria dei Balcani occidentali nel contrastare il traffico illecito e la detenzione illegale di armi da fuoco;

miglioramento delle capacità PSSM attraverso il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture, la riduzione delle eccedenze e la formazione.

La strategia del progetto si fonda sull'approccio unico del SEESAC volto a promuovere fiducia e cooperazione nella SEE quale presupposto per conseguire un reale cambiamento profondo che sia quantificabile. In particolare, a livello regionale, i diversi processi di cooperazione facilitati dal SEESAC, che hanno coinvolto decisori politici e professionisti a livello operativo, si sono rivelati un elemento essenziale per assicurare un ambiente competitivo e propizio al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze tecniche e alla condivisione di informazioni. Si è potuto in tal modo non solo aumentare le capacità nella SEE, ma anche e soprattutto creare fiducia e stabilire una cooperazione diretta tra istituzioni e singoli esperti, il che, tra l'altro, ha permesso lo sviluppo della tabella di marcia. Inoltre, l'approccio di cooperazione regionale ha reso la SEE più trasparente ed efficace negli sforzi volti a controllare il commercio di armi cosicché i paesi della SEE risultano essere tra i paesi più trasparenti a livello mondiale nella comunicazione dei trasferimenti di armi. Il progetto continuerà pertanto a promuovere la cooperazione regionale quale principale catalizzatore di risultati quantificabili.

L'ambito geografico del progetto è la SEE, e le autorità competenti in Albania, BiH, Montenegro, Serbia, Repubblica di Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord e Kosovo (*) ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di mantenere il sostegno fornito ai paesi dell'Europa orientale che devono far fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW, segnatamente Ucraina e Bielorussia, attraverso il loro coinvolgimento nel trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2002.

3.1.   Facilitazione della cooperazione regionale e sostegno alla definizione di politiche fondate su elementi probanti in materia di controllo delle SALW, fornendo in tal modo un contributo ulteriore alla riduzione della minaccia rappresentata dalla proliferazione illecita di SALW

Obiettivo

La prima componente mira a contribuire ulteriormente al rafforzamento delle capacità di delineare e attuare politiche di controllo delle SALW fondante su elementi probanti e alla standardizzazione degli approcci attraverso la cooperazione regionale ai livelli strategico e operativo delle commissioni in materia di SALW e della rete di esperti di armi da fuoco nell'Europa sudorientale (SEEFEN), lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi, una maggiore capacità di raccogliere e analizzare i dati, l'armonizzazione e la standardizzazione dei quadri normativi e regolamentari in materia di SALW nonché l'integrazione sistematica della prospettiva di genere nelle politiche di controllo delle SALW. Ciò contribuirà a sua volta alla realizzazione degli obiettivi 1, 2 e 3 della tabella di marcia.

Descrizione

Muovendo dall'efficace approccio inteso a facilitare il lavoro in rete a livello regionale, questa componente continuerà a facilitare la cooperazione regionale tra le commissioni in materia di SALW attraverso riunioni regionali periodiche, scambi di informazioni e lavori in materia di raccolta di dati e di rafforzamento della capacità di definire politiche fondate su elementi probanti. La trasparenza dei trasferimenti di armi sarà aumentata anche grazie all'integrazione parziale del processo regionale di scambio delle informazioni sui trasferimenti di armi nel processo di cooperazione delle commissioni in materia di SALW, nonché al sostegno a favore di una trasparenza durevole dei trasferimenti di armi nella SEE. Inoltre, questa componente prevede il trasferimento ad altre regioni delle competenze tecniche acquisite nella SEE al fine di sostenere gli interventi dell'Unione in altri ambiti. Infine, questa componente fornirà sostegno tecnico attraverso attività mirate e su richiesta di ricerca orientata alle politiche e relazioni destinate ai decisori politici.

Inoltre, considerato il rischio di traffico illecito di armi da fuoco verso l'Unione, come pure l'uso di armi da fuoco in azioni della criminalità organizzata e terroristiche, lo sviluppo di solidi sistemi e meccanismi di raccolta e scambio di informazioni è un elemento essenziale degli sforzi volti a combattere tale minaccia. Attraverso il suo impegno di lunga data nella SEE, in particolare grazie all'efficace attuazione delle decisioni 2013/730/PESC e (PESC) 2016/2356 del Consiglio, incluse l'istituzione e l'agevolazione della SEEFEN, il SEESAC ha capitanato gli sforzi in questo senso, agendo da organizzatore di processi di cooperazione e lavorando per aumentare la capacità di marchiatura, rintracciamento e registrazione dei servizi di contrasto, anche attraverso l'assistenza tecnica e il sostegno alla creazione e al potenziamento di sistemi di registrazione. Questa componente, in quanto tale, poggerà sulle basi gettate nel periodo precedente e consisterà nel rafforzare ulteriormente la SEEFEN avvalendosene allo stesso tempo quale piattaforma per migliorare la cooperazione tra i servizi di contrasto della SEE e oltre al fine di combattere il traffico illecito delle SALW e relative munizioni. Tutte le attività della SEEFEN saranno strettamente coordinate con, e contribuiranno a, gli sforzi di Europol, dell'EMPACT, dell'EFE, della DG della migrazione e degli affari interni, di INTERPOL, Eurojust, Frontex e degli altri attori pertinenti.

Infine, la componente punterà ad affrontare l'evidente e urgente necessità di un quadro normativo e regolamentare più rigoroso in materia di controllo delle SALW e armi da fuoco nei Balcani occidentali che disciplini in modo efficace il controllo delle armi e faciliti la risposta alle minacce al riguardo. Ne conseguiranno la compatibilità delle leggi e delle procedure sul controllo delle armi tra i paesi dei Balcani occidentali e la standardizzazione delle procedure e delle prassi in materia di controllo delle SALW e armi da fuoco. Tale standardizzazione consentirebbe di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle autorità di contrasto e giudiziarie di cooperare direttamente, di scambiare informazioni e di condurre indagini congiunte o parallele. Inoltre, la prospettiva di genere spesso non è riconosciuta pienamente né adeguatamente affrontata dai quadri normativi e strategici che disciplinano il controllo delle SALW nella SEE, il che rende gli sforzi per il controllo delle armi meno efficaci nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, siano essi donne, uomini, ragazze o ragazzi; il progetto contribuirà pertanto anche all'ulteriore integrazione della prospettiva di genere nella normativa in materia di controllo delle armi. Ciò avverrà, sulla base del sostegno fornito in applicazione della decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, sviluppando l'organizzazione di seminari tematici su misura a livello nazionale e regionale, aggiornando il compendio regionale della normativa sulle armi ed effettuando un'analisi di genere del quadro giuridico dei beneficiari del progetto al fine di garantire che le politiche di controllo delle armi tengano conto dei nessi tra SALW e questioni di genere.

Il progetto prevede in particolare di facilitare la cooperazione regionale e sostenere la definizione di politiche fondate su elementi probanti in materia di controllo delle SALW attraverso:

riunioni a livello regionale delle commissioni in materia di SALW (due volte all'anno) nella SEE, incentrate sullo scambio di informazioni e sulla condivisione delle conoscenze, e sulla standardizzazione delle politiche di controllo delle armi;

riunioni a livello regionale della SEEFEN (due volte all'anno), incentrate sullo scambio di informazioni operative e sulla cooperazione transfrontaliera nella lotta al traffico illecito di armi da fuoco;

l'offerta, su richiesta, di consulenza e competenze tecniche alle commissioni in materia di SALW e alla SEEFEN, al fine di migliorare lo sviluppo, la pianificazione, l'adozione e l'attuazione delle politiche;

il sostegno, su richiesta, dell'armonizzazione della normativa in materia di controllo delle armi per quanto concerne le pertinenti modifiche riguardanti la normativa UE sul controllo delle armi e la standardizzazione in tutta la SEE (2022-2023);

il sostegno della raccolta e dell'analisi dei dati relativi alle SALW sulla base delle raccomandazioni formulate nelle indagini regionali sulle SALW;

il mantenimento della piattaforma di monitoraggio della violenza armata e la diffusione periodica di una relazione sulla violenza armata nella SEE che permetta di tenere traccia delle tendenze;

l'ulteriore integrazione della prospettiva di genere nella definizione delle politiche in materia di controllo delle SALW;

il trasferimento di competenze tecniche a Bielorussia e Ucraina agevolando la partecipazione a riunioni formali selezionate e agli strumenti di controllo in materia di SALW;

il mantenimento della piattaforma online per lo scambio di informazioni e il suo potenziamento mediante lo sviluppo, su richiesta, di prodotti della conoscenza pertinenti per le politiche.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

l'organizzazione di non oltre otto riunioni a livello regionale delle commissioni in materia di SALW;

l'organizzazione di non oltre otto riunioni a livello regionale della SEEFEN (due volte l'anno), incentrate sul lavoro in rete e lo scambio di informazioni tra gli esperti di armi da fuoco dei servizi di contrasto;

il potenziamento delle capacità dei membri delle commissioni in materia di SALW e della SEEFEN attraverso sessioni di formazione mirate e un'offerta di assistenza tecnica e consulenza;

l'agevolazione dello scambio di informazioni, del trasferimento di conoscenze e della standardizzazione degli approcci;

l'organizzazione di non oltre dieci seminari tematici per i beneficiari che sostengono l'armonizzazione della normativa con l'acquis e la standardizzazione all'interno della SEE;

l'offerta di consulenza specialistica in merito agli aggiornamenti della legislazione e delle politiche ai fini dell'armonizzazione con i quadri normativi e le norme dell'UE;

la pubblicazione di relazioni mensili sulle tendenze in materia di violenza armata in tutta la SEE;

la garanzia della raccolta, dell'analisi e della diffusione dei dati da parte delle autorità, sulla base delle raccomandazioni formulate nell'indagine sulle SALW;

l'integrazione della prospettiva di genere nella definizione delle politiche in materia di SALW;

l'ulteriore sviluppo del sistema di registrazione delle armi nella Repubblica di Moldova;

la facilitazione dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni con le autorità della Bielorussia e dell'Ucraina.

3.2.   Ulteriore sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e di frontiera in relazione alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di armi ed esplosivi.

Obiettivo

La seconda componente mira a garantire il sostegno necessario per contrastare il traffico illecito di SALW attraverso migliori processi, attrezzature e attività di formazione di specifici organi di contrasto, in linea con l'obiettivo 3 della tabella di marcia, che invita a ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi entro il 2024.

Descrizione

Questa componente sosterrà lo sviluppo delle capacità delle autorità regionali di attuare le misure preventive e repressive necessarie per riuscire a individuare, sventare e contrastare con efficacia il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi da e attraverso la loro giurisdizione. L'Agenda europea sulla sicurezza ha indicato la lotta al traffico di armi da fuoco tra le sue azioni prioritarie. Ha chiesto una revisione del quadro giuridico e il rafforzamento della lotta al traffico di armi da fuoco. Le origini del traffico illecito di armi da fuoco ed esplosivi sono diverse e i controlli alle frontiere esterne e la cooperazione di polizia e doganale continuano a rivestire un'importanza fondamentale, come illustrato nella strategia dell'UE sulle SALW. A livello della SEE l'Unione e i suoi Stati membri contribuiranno a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e prevenire le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, ad esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali. La natura transfrontaliera del traffico di armi rende particolarmente importante fornire sostegno anche ai paesi vicini.

Il rafforzamento dei controlli transfrontalieri è uno dei requisiti centrali per un approccio globale alla lotta al commercio e ai flussi illeciti di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni ed esplosivi nei Balcani occidentali. Controlli di frontiera efficaci non servono solo come deterrente contro la criminalità in tutti i suoi aspetti, ma anche come misura di rafforzamento della fiducia. Controlli di frontiera rigorosi ed efficaci costituiscono il fondamento di qualsiasi programma di sicurezza nazionale e regionale a lungo termine. Nell'ambito della decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio è stata effettuata una valutazione preliminare delle capacità dei servizi di frontiera delle giurisdizioni in cui ci si è concentrati principalmente sulle capacità amministrative e tecniche della polizia di frontiera. Il rafforzamento delle capacità complessive è necessario per reprimere efficacemente il traffico di armi, munizioni ed esplosivi attraverso le frontiere. Tale valutazione preliminare ha evidenziato, in particolare, la mancanza di una formazione mirata in materia di rilevamento delle armi da fuoco alle frontiere, fatta eccezione per la BiH poiché i servizi di polizia di frontiera dispongono di attrezzature limitate per lo svolgimento delle attività di rilevamento ai posti di frontiera e alla frontiera verde. Inoltre, dato che sono più spesso prodotte a partire da nuovi materiali, le armi non possono essere rilevate dai rilevatori di metalli o da cani addestrati a riconoscere l'odore della polvere da sparo.

Nel quadro di questa componente, l'assistenza si concentrerà sullo sviluppo di procedure operative standard (POS) e sull'acquisizione di attrezzature per i servizi di frontiera e la polizia giudiziaria ai fini della repressione del traffico e della detenzione illecita di armi da fuoco. Si svolgeranno inoltre formazioni tematiche a livello delle giurisdizioni e seminari regionali. Le attività proposte integreranno il lavoro della SEEFEN e saranno strettamente coordinate con le altre azioni in corso sostenute dall'Unione nella SEE, in primo luogo il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale e, in particolare, i piani d'azione operativi di EMPACT Armi da fuoco, nonché le attività di Europol, Frontex e INTERPOL.

A tal fine si procederà a:

fornire attrezzature e formazione per la gestione delle frontiere ai fini del contrasto al traffico illecito di armi a sostegno delle autorità di polizia di frontiera in Albania, Kosovo (*), Montenegro, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord;

fornire attrezzature e formazione per la polizia giudiziaria ai fini del contrasto al traffico illecito di armi a sostegno delle autorità di polizia giudiziaria in Albania, BiH, Kosovo (****), Montenegro, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

sviluppo di fino a sei POS per servizio di frontiera;

attrezzature acquisite per la repressione del traffico illecito di armi e formazione fornita all'uso delle attrezzature;

organizzazione di fino a sei formazioni tematiche per servizio di frontiera;

organizzazione di fino a quattro seminari regionali organizzati per i servizi di frontiera;

sviluppo di fino a sei POS destinate alla polizia giudiziaria per giurisdizione;

fornitura di attrezzature destinate alla polizia giudiziaria e formazione all'uso delle attrezzature;

organizzazione di fino a sei formazioni tematiche per la polizia giudiziaria per giurisdizione;

organizzazione di fino a quattro seminari regionali per la polizia giudiziaria.

3.3.   Miglioramento delle capacità per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte (PSSM) attraverso il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture, la riduzione delle eccedenze e la formazione

Obiettivo

Ridurre il rischio di proliferazione mediante il potenziamento della sicurezza delle scorte di armi e munizioni e la riduzione delle scorte di SALW in eccedenza.

Descrizione

L'obiettivo della terza componente è aiutare le autorità degli interni e le autorità di polizia a migliorare ulteriormente le infrastrutture di sicurezza e le procedure operative standard per i siti di deposito prioritari, che presentano ancora un rischio significativo di furto e proliferazione illegale di SALW e relative munizioni. Tale componente è basata sulla decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio ed è in linea con l'obiettivo 7 della tabella di marcia volto a ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, e con l'obiettivo 6 volto a ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le SALW e le munizioni sequestrate. Il SEESAC ricorre con successo a un duplice approccio consistente: 1) nel miglioramento della sicurezza dei siti di deposito, e 2) nello sviluppo delle capacità del personale incaricato della gestione delle scorte, aumentando sensibilmente le disposizioni in materia di sicurezza e riducendo il rischio di proliferazione indesiderata delle scorte di SALW e relative munizioni. In linea con un approccio globale alla PSSM di SALW e relative munizioni, il SEESAC ha ampliato tale approccio fondendolo con la riduzione delle eccedenze, riducendo in tal modo ulteriormente i rischi di proliferazione.

Il progetto continuerà a migliorare la sicurezza dei depositi di armi e munizioni nella SEE fornendo ulteriore assistenza tecnica e infrastrutturale specifica conformemente alle migliori pratiche e norme internazionali. Mentre la sicurezza nei siti di deposito militari è notevolmente aumentata in virtù della decisione 2013/730/PESC del Consiglio, il SEESAC ha identificato una fonte di preoccupazione nelle scorte detenute dalla polizia e dalle autorità degli interni, a causa della mancanza di capacità di salvaguardia, di capacità inadeguate di registrazione e gestione delle scorte e di sistemi maggiormente complessi che comprendono le armi da parata così come le armi da fuoco confiscate. Sarà fornito un sostegno per migliorare la sicurezza dei depositi di SALW e dei depositi di prove delle forze di polizia/autorità degli interni attraverso miglioramenti delle infrastrutture. I depositi di prove situati nelle stazioni di polizia locali sono prioritari non solo per il potenziale pericolo di sviamento, ma anche per la sicurezza pubblica, laddove diversi materiali pericolosi vengono conservati insieme in condizioni di deposito inadeguate. Sarà inoltre fornito un sostegno per ridurre le SALW e le munizioni in eccedenza o confiscate, diminuendo così ulteriormente il rischio di una loro proliferazione illecita.

Principali attività previste:

sostegno per migliorare la sicurezza dei depositi di SALW e dei depositi di prove delle forze di polizia/autorità degli interni attraverso miglioramenti delle infrastrutture;

sostegno alla distruzione delle SALW in eccedenza o confiscate;

organizzazione di seminari tematici regionali nel settore della gestione delle scorte di armi e munizioni;

rafforzamento delle capacità delle pertinenti istituzioni statali di istituire sistemi di ispezione.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

aumento della sicurezza di un sito di deposito conformemente alle migliori pratiche e alle norme internazionali;

aumento della sicurezza di massimo 18 depositi di prove;

distruzione di un totale di 12 000 esemplari al massimo di armi convenzionali;

distruzione di un totale di 22 000 esemplari al massimo di munizioni;

organizzazione di massimo tre seminari tematici.

4.   Beneficiari

Beneficiari diretti del progetto saranno le istituzioni responsabili del controllo delle SALW nella SEE. Le autorità degli interni, i servizi di polizia, le guardie di frontiera, gli inquirenti, i procuratori e le autorità doganali di Repubblica di Albania, BiH, Kosovo (*), Repubblica di Moldova, Montenegro, Repubblica di Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord beneficeranno dello scambio di informazioni e della condivisione di conoscenze, che porteranno a una standardizzazione attraverso la cooperazione regionale, lo sviluppo delle capacità, il miglioramento delle procedure e la fornitura di attrezzature specializzate e mirate necessarie per compiere progressi sul piano politico, operativo e tecnico nel controllo delle SALW. Infine, le commissioni in materia di SALW e altre istituzioni responsabili del controllo delle SALW nella SEE beneficeranno della formazione e della condivisione delle informazioni nonché della cooperazione regionale. Inoltre, le principali istituzioni incaricate del controllo delle SALW in Bielorussia e in Ucraina trarranno beneficio da una migliore comprensione della minaccia rappresentata dal traffico illecito di armi da fuoco e da un trasferimento di conoscenze mirato.

Le attività proposte sono pienamente conformi alle priorità nazionali in materia di controllo delle SALW e alla tabella di marcia e sono state approvate dalle competenti autorità nazionali in materia, che hanno dimostrato la loro adesione e il loro impegno in ordine al conseguimento dei risultati del progetto.

La popolazione generale dei paesi dell'Europa sudorientale e orientale e dell'Unione, a rischio per la proliferazione diffusa di SALW, beneficerà del progetto con il diminuire del rischio.

5.   Visibilità dell'Unione

Il SEESAC prenderà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea. Il SEESAC garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi del progetto, nonché al sostegno dell'Unione al progetto stesso e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'UE, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui: i media tradizionali, siti web, i media sociali, materiali informativi e promozionali tra cui infografica, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, se del caso. Pubblicazioni, manifestazioni pubbliche, campagne, attrezzature e lavori di costruzione acquisiti nell'ambito del progetto recheranno pertanto un marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l'opinione pubblica, la comunità internazionale, i media locali e internazionali, ci si rivolgerà a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto utilizzando il linguaggio appropriato. Verrà prestata particolare attenzione ai nuovi media e alla presenza online.

6.   Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni 2013/730/PESC, (PESC) 2016/2356 e (PESC) 2018/1788 del Consiglio e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 48 mesi.

7.   Assetto generale

L'attuazione tecnica della presente azione è stata affidata al PNUS, che agisce per conto del SEESAC, l'iniziativa regionale che opera nell'ambito del mandato del PNUS e del RCC, succeduto al patto di stabilità per l'Europa sudorientale. Il SEESAC è l'organo esecutivo del piano regionale di attuazione e, in quanto tale, funge da punto focale per tutte le questioni relative alle SALW nella SEE, anche facilitando il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia.

Il PNUS, che agisce per conto del SEESAC, avrà la responsabilità generale dell'attuazione delle attività del progetto e dovrà rendere conto della sua attuazione. La durata del progetto è di quattro anni (48 mesi).

8.   Partner

Il SEESAC attuerà direttamente l'azione in stretta cooperazione con le commissioni in materia di SALW nonché con le autorità degli interni e i servizi di polizia di Albania, BiH, Kosovo (*), Repubblica di Moldova, Montenegro, Repubblica di Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord, come pure con le pertinenti istituzioni di Bielorussia e Ucraina. Saranno strettamente coinvolte altre istituzioni, in linea con l'approccio olistico multilaterale al controllo delle SALW.


(1)  Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).

(2)  Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell' 11 marzo 2010 , per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

(3)  Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013 , per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

(4)  Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(5)  Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 348 del 24.11.2004, pag. 46).

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/159


DECISIONE (PESC) 2019/2112 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2303 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2017/2303 prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1943 (2) che proroga il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303 di 12 mesi.

(4)

Il 24 giugno 2019 l'organizzazione per il divieto delle armi chimiche (OPCW), che è responsabile per l'attuazione tecnica del progetto sostenuto dalla decisione (PESC) 2017/2303 ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare di 24 mesi, portandolo a un totale di 48 mesi, il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303.

(5)

Questa ulteriore proroga del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303 consentirebbe all'OPCW di proseguire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione oltre il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della stessa e di conseguire gli obiettivi previsti di tali attività, compreso il rafforzamento della capacità dell'OPCW di affrontare la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche.

(6)

La modifica richiesta della decisione (PESC) 2017/2303 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il punto 8 dell'allegato di tale decisione, nel caso in cui il riferimento alla durata del progetto debba essere modificato.

(7)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2303, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 24 giugno 2019, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.

(8)

La decisione (PESC) 2017/2303 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione, prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2303 è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;

2)

il punto 8 dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 48 mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).

(2)  Decisione (PESC) 2018/1943 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 58).


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/161


DECISIONE (PESC) 2019/2113 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/2356 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2356 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2016/2356 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 13 novembre 2019 il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) ha chiesto, per conto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), di autorizzare l'Unione a prorogare di cinque mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2016/2356.

(4)

La modifica richiesta della decisione (PESC) 2016/2356 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e la sezione 6 dell'allegato di tale decisione in cui il riferimento della durata del progetto dovrebbe essere modificato.

(5)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2016/2356, espressamente menzionato nella richiesta formulata dal PNUS a nome del SEESAC il 13 novembre 2019, potrebbe essere realizzato senza implicazioni sul piano delle risorse,

(6)

La decisione (PESC) 2016/2356 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività ivi previste, prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/2356 è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi quarantuno mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.";

2)

il testo della sezione 6 dell'allegato è sostituito dal seguente:

"6.

Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 41 mesi.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il president

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).


10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/163


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2114 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2019

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numeroC(2019) 8891]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1994 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana rilevati nei suini selvatici in Polonia.

(2)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1994 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici in Lituania e Polonia. A seguito di questi casi recenti della malattia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali due Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

Nel novembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Mažeikiai in Lituania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza la zona della Lituania elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe ora essere menzionata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(4)

Inoltre, per quanto riguarda la Polonia, alla fine del novembre 2019 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei suini selvatici nella regione polacca di Lubuskie, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero ora essere menzionate nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Alla fine del novembre 2019 sono stati rilevati anche diversi nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti polacchi di Żyrardów, Białystok e Biłgoraj, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza le zone della Polonia elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da casi recenti di peste suina africana, dovrebbero ora essere menzionate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(6)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania e la Polonia e che tali zone siano debitamente elencate nell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2019

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1994 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 112).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Kulesze Kościelne, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Wyśmierzyce, Radzanów i część gminy Stara Błotnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz i Potok Wielki w powiecie janowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

powiat przeworski,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim,

powiat kolbuszowski,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,

gminy Iłowa, Wymiarki, miasto Gozdnica, miasto Żagań, część gminy Szprotawa położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim, część gminy Żagań położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żagańskim,

gminy Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287, część gminy Żary położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, miasto Łęknica i miasto Żary w powiecie żarskim;

gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel,

gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy, Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,

gmina Niechlów w powiecie górowskim.

w województwie wielkopolskim:

gmina Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat wolsztyński,

gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.

7.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Suceava.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

9.   Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki i część gminy Jedlińsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna i część gminy Stara Błotnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

w województwie lubuskim:

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,

powiay nowosolski,

powiat zielonogórski,

powiat miejski Zielona Góra,

gmina Jasień, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim;

gminy Brzeźnica, Niegosławice, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i część gminy Szprotawa położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim,

część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Maramureş.

5.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell’Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rettifiche

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/185


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77 del 20 marzo 2019)

Alla pagina 82, allegato I, tabella, quarta colonna ‘Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)’, voci da 1 a 6,

anziché:

«gg.mm.2019»,

leggasi:

« 20.3.2019 ».

Alla pagina 82, allegato I, tabella, quinta colonna ‘Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)’, voci da 3 a 6,

anziché:

«gg.mm.2020»,

leggasi:

« 20.3.2020 ».