ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
2 dicembre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997 della Commissione del 29 novembre 2019 relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2019) 8551]  ( 1 )

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1999 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2019) 8555]

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 8577]  ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2001 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 8579]  ( 1 )

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2002 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8590]

50

 

*

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2003 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8593]

52

 

*

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2004 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione per quanto riguarda l'autorizzazione alla Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto di persone [notificata con il numero C(2019) 8595]

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2005 della Commissione del 29 novembre 2019 relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2017

56

 

*

Decisione (UE) 2019/2006 della Commissione del 29 novembre 2019 relativa alla partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

59

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari ( GU L 289 dell’8.11.2019 )

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/1


DIRETTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (4), prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, o facilita le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita o la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione di beni suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni debbano essere imputati la partenza della spedizione o il trasporto dei beni al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. È altresì necessario assicurare che il fatto generatore delle due suddette cessioni si verifichi allo stesso tempo.

(2)

Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità possa, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non pagare l'IVA all’autorità fiscale. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte pagata per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. A tal fine, il cedente dovrebbe sempre essere registrato nello Stato membro in cui ha acquistato o importato i beni in questione.

(3)

Inoltre i cedenti non stabiliti nella Comunità che si avvalgono di un'interfaccia elettronica per vendere beni potrebbero detenere scorte in più Stati membri e potrebbero effettuare, oltre alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, cessioni di beni a partire da tali scorte ad acquirenti nello stesso Stato membro. Attualmente tali cessioni non rientrano nel regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, anche detti soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità, che si ritiene abbiano essi stessi ricevuto e ceduto i beni, dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi di detto regime speciale per dichiarare e pagare l'IVA su tali cessioni nazionali.

(4)

Al fine di garantire la coerenza per quanto riguarda il pagamento dell'IVA e del dazio all'importazione all'atto dell'importazione dei beni, il periodo di tempo per il pagamento dell'IVA all'importazione alle autorità doganali nei casi in cui ci si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione dovrebbe essere allineato a quello previsto in materia di dazi doganali all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 36 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la partenza della spedizione o il trasportodei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.»;

2)

l'articolo 66 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 66 bis

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.»;

3)

è aggiunto l’ articolo seguente:

«Articolo 136 bis

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.»;

4)

all'articolo 169, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136 bis, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all'articolo 164;»

5)

all'articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.»;

6)

all'articolo 272, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 e 141;»

7)

nel titolo XII, l'intestazione del capo 6 è sostituita dalla seguente:

« Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beniRegimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni»;

8)

al titolo XII, capo 6, l'intestazione della sezione 3 è sostituita dalla seguente:

« Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo »;

9)

l'articolo 369 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 369 bis

Ai fini della presente sezione, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

1)

"soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella Comunità, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;

2)

"Stato membro di identificazione" lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.

Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;

3)

Per "Stato membro di consumo" si intende uno dei seguenti:

a)

nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;

b)

nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.»;

10)

l'articolo 369 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 369 ter

Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:

a)

un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;

b)

un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;

c)

un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.»;

11)

all'articolo 369 sexies, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;»

12)

l'articolo 369 septies è sostituito dal seguente:

«Articolo 369 septies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.»;

13)

all'articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni;

b)

cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;

c)

prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;

b)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.

3.   Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, suddiviso per Stato membro di consumo.»;

14)

all'articolo 369 septvicies ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

H. KOSONEN


(1)  Parere del 14 novembre 2019 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 maggio 2019 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1996 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 682/2007 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati con i codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.

(2)

Il regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a «tutte le altre società». I dazi modificati variano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori thailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione (4), sono state esentate dal dazio.

(3)

Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 (5), ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all’importazione fissi non siano più adatti a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping. L’accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d’impegno da parte di altri dieci produttori esportatori thailandesi sono state respinte.

(4)

Con il regolamento (UE) n. 875/2013 (6), il Consiglio ha reistituito le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Con il regolamento (UE) n. 307/2014 (7), in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio ha modificato il dazio antidumping istituito dal regolamento (UE) n. 875/2013 per la società River Kwai International Food Industry Co., Ltd.

(6)

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, il 29 agosto 2019 la Commissione ha riaperto (8) l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che ha condotto all’adozione del regolamento (UE) n. 307/2014. L’inchiesta è stata riaperta solo per quanto riguarda River Kwai International Food Industry Co., Ltd. ed è stata ripresa dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).

(8)

La domanda di riesame è stata presentata il 13 giugno 2018 dall’Association européenne des transformateurs de maïs doux («AETMD» o «il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato.

(9)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo accertato l’esistenza di elementi di prova sufficienti all’apertura di un riesame in previsione della scadenza e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia («Thailandia» o «il paese interessato»). Il 12 settembre 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili a valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell’apertura dell’inchiesta in particolare i richiedenti, i produttori noti dell’Unione, i produttori noti in Thailandia e le autorità della Thailandia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione.

(16)

In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori dell’Unione sulla base dei maggiori volumi di produzione nel 2017 e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(17)

Alla luce delle osservazioni pervenute, la Commissione ha sostituito una società inclusa nel campione provvisorio con il successivo maggiore produttore dell’Unione. La società inizialmente inclusa nel campione ha infatti dimostrato di non disporre delle risorse necessarie per collaborare al riesame. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 60 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione. Non sono pervenute altre osservazioni. La Commissione ha concluso che il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste.

(19)

Il campionamento degli importatori non è stato dunque necessario.

1.6.3.   Campionamento dei produttori in Thailandia

(20)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti in Thailandia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione del Regno di Thailandia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(21)

Tre produttori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Tutti e tre i produttori hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sono pertanto produttori esportatori. Tali produttori rappresentano l’80 % circa di tutte le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione.

1.7.   Risposte al questionario

(22)

All’apertura del caso sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio copie dei questionari. La Commissione ha inviato lettere ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, all’importatore indipendente e ai tre produttori esportatori che hanno fornito le informazioni necessarie, chiedendo loro di compilare il questionario specifico loro destinato.

(23)

I tre produttori dell’Unione e i tre produttori del paese interessato che hanno collaborato hanno fatto pervenire le proprie risposte al questionario.

(24)

L’importatore indipendente non ha fatto pervenire risposte al questionario.

1.8.   Verifica

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato con le parti che hanno collaborato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle società seguenti:

 

Produttori dell’Unione

Bonduelle SA, Renescure, Francia

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia

Groupe d’aucy, Theix, Francia

 

Produttori esportatori della Thailandia

Karn Corn Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia

River Kwai International Food Industrial Company Limited («RKI»), Kanchanaburi, Thailandia

Siam Del Monte Co. Limited, Bangkok, Thailandia

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato con il codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con il codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010) («granturco dolce»), originario della Thailandia («il prodotto oggetto del riesame»).

(27)

L’inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto oggetto del riesame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e vengono utilizzati per lo stesso scopo.

2.2.   Prodotto simile

(28)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Thailandia; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(29)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Thailandia

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(30)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni dalla Thailandia di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005). Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di granturco dolce dalla Thailandia detenevano una quota del mercato dell’Unione pari al 3,9 % circa, rispetto al 12,7 % registrato durante l’inchiesta iniziale e al 6 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Thailandia ammontavano a 13 643 tonnellate. Ciò è seguito a un calo delle importazioni da 41 973 tonnellate registrate durante l’inchiesta iniziale a 21 856 tonnellate riscontrate durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

3.1.2.   Dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame

3.1.2.1.   Valore normale

(31)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(32)

Su tale base, solo le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da un produttore esportatore erano rappresentative.

(33)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.

(34)

La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno del suddetto produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(35)

La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto le cui vendite sul mercato interno erano rappresentative e i tipi di prodotto per i quali non sussistevano vendite sul mercato interno o le cui vendite sul mercato interno non erano rappresentative.

(36)

Per ogni tipo di prodotto per il quale sussistevano vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(37)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(38)

Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(39)

Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(40)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto per i quali sussistevano vendite rappresentative sul mercato interno è emerso che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo unitario di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(41)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(42)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame; e

b)

la media ponderata del profitto ottenuto dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(43)

Il costo di produzione è stato oggetto di adeguamenti, se necessario.

(44)

Per quanto riguarda gli altri due produttori esportatori che non vendevano il prodotto simile per il consumo interno, è stato necessario costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(45)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo di fabbricazione di ogni tipo di prodotto esportato nell’Unione un congruo importo per le SGAV e per i profitti.

(46)

Per uno dei due produttori esportatori che non vendevano il prodotto simile per il consumo interno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, le SGAV e il profitto sono stati calcolati sulla base dell’importo effettivamente sostenuto dal produttore esportatore in questione sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(47)

Per l’altro produttore esportatore, che non vendeva né il prodotto simile né prodotti appartenenti alla stessa categoria generale per il consumo interno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le SGAV e il profitto sono stati definiti come la media delle SGAV e dei profitti calcolati in relazione ai prodotti appartenenti alla stessa categoria generale venduti dagli altri due produttori esportatori che hanno collaborato. Tale metodologia assicura che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori per la vendita, sul mercato interno, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, come disposto all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

3.1.2.2.   Prezzo all’esportazione

(48)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.2.3.   Confronto

(49)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(50)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(51)

Il prezzo all’esportazione è stato oggetto di adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di spese di trasporto, spese di movimentazione e carico, costi di credito, spese bancarie e commissioni, ove applicabili e debitamente giustificati.

(52)

Gli adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione si collocavano tra l’1 % e il 2 % per le spese di trasporto, tra lo 0,5 % e l’1,5 % per le spese di movimentazione e carico, tra lo 0 % e lo 0,5 % per i costi di credito, tra lo 0 % e lo 0,5 % per le spese bancarie e tra lo 0,5 % e l’1,5 % per le commissioni.

(53)

Come previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, alla voce «Altri fattori» due produttori esportatori hanno chiesto che si tenesse conto (con un adeguamento al rialzo) di una componente negativa del prezzo all’esportazione legata a una presunta compensazione dei dazi. I produttori esportatori hanno dichiarato di ricevere tale compensazione dei dazi dal governo thailandese quando il prodotto oggetto del riesame è destinato all’esportazione, anche sul mercato dell’Unione.

(54)

I produttori esportatori hanno potuto dimostrare che viene corrisposto loro un importo equivalente a meno dello 0,5 % del valore fatturato. Tuttavia i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare il nesso tra la compensazione dei dazi ricevuta e i costi sostenuti per l’importazione dei materiali inclusi nel prodotto esportato oggetto del riesame. Pertanto, le richieste di tenere conto della componente negativa a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), sono state respinte.

(55)

Gli adeguamenti al ribasso del valore normale si collocavano tra l’1 % e il 2 % per le spese di trasporto e tra lo 0,5 % e l’1 % per i costi di credito.

(56)

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del valore normale per tenere conto delle differenze del costo dei crediti concessi per le vendite sul mercato interno, calcolato utilizzando un tasso di interesse a breve termine su prestiti commerciali erogati da una banca commerciale in Thailandia. La Commissione ha osservato che il tasso indicato era il tasso massimo teoricamente applicabile, vigente in una data precedente all’inizio del periodo dell’inchiesta di riesame. Tale tasso è stato considerato più elevato rispetto al tasso di interesse effettivamente pagabile nel quadro di un contratto di prestito a breve termine, che è stato reperito nei rendiconti finanziari applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto corretto l’adeguamento richiesto sulla base del tasso di interesse effettivamente applicato a operazioni comparabili.

(57)

Due produttori esportatori hanno chiesto l’applicazione di un margine di profitto ridotto, qualora la Commissione costruisse il valore normale, per tenere conto del fatto che le vendite di prodotti con il proprio marchio sul mercato interno comportano un margine di profitto maggiore rispetto alle vendite di prodotti senza il proprio marchio (generalmente con il marchio del cliente) sul mercato dell’Unione.

(58)

Conformemente all’inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato tali richieste nella misura applicabile e ha apportato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. I relativi dettagli sono stati divulgati alle società interessate.

3.1.2.4.   Margini di dumping

(59)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(60)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni un produttore esportatore che ha collaborato ha formulato osservazioni sul calcolo del suo margine di dumping per segnalare un possibile errore materiale. In considerazione di ciò la Commissione ha rivisto il calcolo e ha corretto l’errore materiale, determinando un margine di dumping riveduto per detto produttore esportatore. La Commissione ha così rilevato che tale produttore esportatore non praticava dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(61)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni aggiuntive relativa alla correzione dell’errore materiale, un altro produttore esportatore che ha collaborato ha presentato osservazioni in merito all’incidenza del nuovo calcolo sul suo margine di dumping. Tali osservazioni sono state presentate tardivamente, quattro giorni dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, e non è stata fornita una versione non riservata della comunicazione. Pertanto la Commissione non ha potuto prendere in esame formalmente tali osservazioni. In ogni caso la Commissione ha constatato che le osservazioni non avrebbero avuto alcuna incidenza sul suddetto margine di dumping precedentemente comunicato dal produttore esportatore.

(62)

Infatti, nonostante la correzione dell’errore di calcolo operata per un produttore esportatore, la conclusione della Commissione in merito al dumping per il paese nel suo complesso rimane invariata. Ciò è dovuto al fatto che gli altri due produttori esportatori che hanno collaborato, che rappresentavano più del 90 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell’Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato, operavano in dumping a livelli significativi durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(63)

Il margine di dumping a livello nazionale, basato sulla media ponderata del margine di dumping di tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era superiore al livello minimo (4,3 %). La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(64)

Verificata l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Thailandia nonché la relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi nell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia.

(65)

Le informazioni a disposizione della Commissione sulla capacità produttiva e la capacità inutilizzata consistono nei dati presentati dai tre produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, nei dati presentati dal richiedente nella domanda di riesame e nelle informazioni supplementari fornite dal richiedente nel corso della procedura.

(66)

Uno dei produttori thailandesi, RKI, ha fornito dati distinti sulla produzione e sulla capacità relativi ai «prodotti semilavorati» e ai «prodotti finiti». L’unica differenza tra tali categorie di prodotti era che ai «prodotti finiti» era stata applicata l’etichetta sulla lattina, mentre ai «prodotti semilavorati» non era stata applicata alcuna etichetta. La Commissione ha ritenuto che la capacità relativa ai prodotti semilavorati fosse il dato più rilevante per il prodotto oggetto del riesame, dato che la capacità relativa ai prodotti finiti era calcolata in base al tempo attuale di utilizzo delle macchine etichettatrici, che poteva essere aumentato.

(67)

Inoltre sulla base delle informazioni ottenute durante la verifica, la Commissione ha ritenuto che la percentuale di resa utilizzata nel calcolo della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati di RKI fosse troppo bassa e l’ha pertanto rivista al rialzo.

(68)

Di conseguenza, la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata a disposizione dei tre produttori esportatori che hanno collaborato ammontasse, per il periodo dell’inchiesta di riesame, a circa 70 000 tonnellate del prodotto oggetto del riesame. Dato che i tre produttori che hanno collaborato detenevano circa il 45 % della capacità di trasformazione totale stimata di tutti i produttori thailandesi menzionati nella domanda di riesame (300 000 tonnellate), per estrapolazione la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata totale per tutti i produttori thailandesi fosse di circa 150 000 tonnellate. Ciò equivale a più del 40 % del consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e a circa 11 volte il totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(69)

Inoltre gli elementi di prova forniti dal richiedente hanno messo in luce che i volumi di granturco dolce grezzo disponibile per la trasformazione nel 2018 avrebbero dovuto essere più alti rispetto al 2017 di una percentuale compresa tra il 12,5 % e il 25 % (11). Inoltre nel 2018 un produttore thailandese di granturco dolce che non ha collaborato, Sunsweet Public Company Limited, ha investito 170,6 milioni di THB (pari a circa 4,5 milioni di EUR) in macchinari e attrezzature volti ad accrescere la propria capacità ed efficienza produttiva (12).

(70)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori thailandesi di granturco dolce dispongono di un’ampia capacità inutilizzata che consentirebbe loro di aumentare le esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4.2.   Relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi nell’Unione

(71)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha preso in considerazione l’attrattiva del mercato dell’Unione per quanto riguarda i prezzi. Poiché più dell’85 % delle vendite effettuate sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato riguardava lattine di grandi dimensioni ad apertura classica e poiché anche il 42 % circa delle esportazioni dalla Thailandia in paesi terzi riguardava lattine di grandi dimensioni ad apertura classica, l’analisi si è concentrata su questo tipo di prodotto.

(72)

Un confronto di tali vendite su base franco fabbrica ha messo in luce che i prezzi sul mercato dell’Unione erano superiori del 20 % circa ai prezzi dello stesso tipo di prodotto in paesi terzi. In considerazione dei prezzi significativamente più alti sul mercato dell’Unione, è chiaro che quest’ultimo resta un mercato attraente per i produttori esportatori thailandesi. Tale risultanza è rappresentativa per tutti gli esportatori thailandesi dato che, come menzionato al considerando 21, i produttori che hanno collaborato rappresentavano l’80 % circa di tutte le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(73)

La Commissione ha inoltre osservato che i produttori esportatori thailandesi che non hanno collaborato all’inchiesta erano soggetti a dazi antidumping mediamente più alti rispetto alle società che hanno collaborato. Vi è pertanto un rischio maggiore che tali società aumentino le esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

(74)

Il volume significativo delle esportazioni e le quote di mercato della Thailandia durante il periodo dell’inchiesta iniziale (41 973 tonnellate, 12,7 %) nonché la continua esportazione del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (13 643 tonnellate, 3,9 %) consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori del prodotto oggetto del riesame in Thailandia.

(75)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della Tailandia ha sostenuto che i volumi delle esportazioni dalla Thailandia sono notevolmente scesi (-67 %) rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Il governo della Thailandia ha inoltre sostenuto che, tenuto conto del fatto che durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata dell’1 % mentre quella delle importazioni thailandesi nell’Unione è rimasta stabile al 3,9 %, non vi era alcun rischio di persistenza del dumping.

(76)

Tuttavia il governo della Thailandia non ha contestato né il fatto che il prodotto oggetto del riesame fosse venduto in grandi quantità a prezzi di dumping nell’Unione, né il fatto che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame sono continuate in quantità significative nonostante le misure in vigore. La Commissione conferma pertanto le sue risultanze relative al rischio di persistenza del dumping.

(77)

Inoltre il governo della Thailandia ha sostenuto che l’adeguamento applicato alla capacità produttiva della Thailandia e, di conseguenza, la capacità produttiva inutilizzata di cui ai considerando da 66 a 70, fosse ingiustificato, senza però comprovare tale affermazione. Il produttore esportatore thailandese la cui capacità di produzione è stata adeguata non ha contestato l’adeguamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(78)

Il governo della Thailandia ha poi sostenuto che poiché i volumi delle esportazioni tailandesi rappresentavano solo lo 0,9 % della capacità inutilizzata totale dei produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, il mercato dell’Unione non sarebbe più interessante per i produttori esportatori thailandesi.

(79)

Tuttavia i volumi delle esportazioni thailandesi rappresentavano in realtà il 9 % circa (13) del totale della capacità inutilizzata della Thailandia, il che conferma che i produttori esportatori thailandesi continuano a esportare volumi significativi nell’Unione nonostante le misure in vigore e che dispongono di notevoli capacità inutilizzate per aumentare le esportazioni del prodotto oggetto del riesame, in caso di scadenza delle misure.

(80)

Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, è probabile che le importazioni dalla Thailandia verso l’Unione aumentino in maniera considerevole e a prezzi di dumping.

4.3.   Conclusione

(81)

Pertanto, visto in particolare il margine di dumping accertato nel periodo dell’inchiesta di riesame, la significativa capacità inutilizzata disponibile in Thailandia e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che un’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell’Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(82)

Durante il periodo in esame, il prodotto simile era fabbricato da circa 20 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(83)

È stato stabilito che nel periodo dell’inchiesta di riesame la produzione totale dell’Unione è stata pari a circa 376 000 tonnellate sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 15, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(84)

La Commissione ha definito il consumo dell’Unione come la somma del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione reperite nella banca dati Comext (Eurostat).

(85)

Nell’arco dell’intero periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un leggero aumento, pari al 2 %.

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2015

2016

2017

PIR

Consumo totale

343 325

347 950

354 821

348 682

Indice (2015 = 100)

100

101

103

102

Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(86)

La Commissione ha definito il volume delle importazioni dalla Thailandia verso l’Unione in base ai dati contenuti nella banca dati Comext (Eurostat) e alla quota di mercato delle importazioni, confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell’Unione riportato nella tabella 1.

(87)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia verso l’Unione sono aumentate del 3 %, passando da 13 307 tonnellate nel 2015 a circa 13 643 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, con un calo del 12 % nel 2016.

Tabella 2

Volume delle importazioni dell’Unione dalla Thailandia (in tonnellate)

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle importazioni dalla Thailandia

13 307

11 674

12 341

13 643

Indice (2015 = 100)

100

88

93

103

Fonte: Eurostat.

(88)

La quota corrispondente del mercato dell’Unione detenuta dagli esportatori thailandesi si è evoluta in maniera simile ai volumi delle importazioni ed era pari al 3,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 3

Quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia (%)

 

2015

2016

2017

PIR

Quota delle importazioni dalla Thailandia

3,9

3,4

3,5

3,9

Indice (2015 = 100)

100

87

90

100

Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.3.2.    Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(89)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati reperti nella banca dati Comext (Eurostat).

(90)

I prezzi medi all’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia sono diminuiti del 15 % nel periodo in esame.

Tabella 4

Prezzo medio all’importazione dalla Thailandia (in EUR/tonnellata)

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo all’importazione dalla Thailandia

929

913

869

786

Indice (2015 = 100)

100

98

94

85

Fonte: Eurostat.

(91)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori thailandesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali convenzionali e dei costi dell’importazione, compresi i costi di scarico e sdoganamento.

(92)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato compreso tra il -0,7 % e il 4,25 % per le importazioni dai paesi interessati al mercato dell’Unione. Circa il 79 % dei volumi di importazione da produttori esportatori thailandesi inclusi nel campione effettuava un prezzo inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla Thailandia

(93)

Le importazioni di granturco dolce da paesi terzi diversi dalla Thailandia provenivano prevalentemente dagli Stati Uniti d’America e dalla Repubblica popolare cinese («Cina»).

(94)

La quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è scesa dal 2,2 % all’1,2 % nel periodo in esame. La quota di mercato individuale dei due principali paesi esportatori diversi dalla Thailandia è rimasta inferiore all’1 %.

Tabella 5

Quota di mercato delle importazioni

 

2015

2016

2017

PIR

Stati Uniti d’America

0,9 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

Cina

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

Altri paesi

0,7 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Totale

2,2 %

1,7 %

1,1 %

1,2 %

Indice (2015 = 100)

100

79

52

55

Fonte: Eurostat.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(95)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(96)

Tale mercato è caratterizzato, tra l’altro, da due canali di vendita: le vendite del prodotto con il marchio dei produttori e le vendite del prodotto con il marchio dei rivenditori. Le vendite attraverso il primo canale implicano in genere costi di vendita più alti rispetto al secondo canale, in particolare per la commercializzazione e la pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati.

(97)

L’inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni concorrenti dei produttori esportatori thailandesi inclusi nel campione sono state effettuate attraverso il canale di vendita del prodotto con il marchio dei rivenditori. Ove necessario, nell’analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere, in seno all’industria dell’Unione, tra le vendite di prodotti recanti il marchio dei produttori e di prodotti recanti il marchio dei rivenditori, giacché le importazioni oggetto di dumping si trovano a competere con i prodotti simili dell’industria dell’Unione venduti con il marchio dei rivenditori. Tale distinzione è stata operata in particolare per determinare i volumi di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. A fini di completezza, nelle tabelle 9, 13 e 16 sono tuttavia indicati e analizzati anche i totali (comprendenti le vendite dei prodotti sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori). Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le vendite dell’industria dell’Unione di prodotti con il marchio dei rivenditori hanno rappresentato circa il 67 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione e circa il 57 % del loro valore di vendita.

(98)

Dato che nell’Unione il granturco dolce viene trasformato unicamente durante i mesi estivi, determinati indicatori di pregiudizio sono praticamente identici per il 2017 e per il periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018). Ciò vale in particolare per la produzione e la capacità produttiva.

(99)

Come indicato al considerando 14, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento.

(100)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dall’industria dell’Unione e contenuti nelle risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(101)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(102)

Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(103)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(104)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(105)

La produzione dell’industria dell’Unione, che nel 2015 ammontava a circa 359 000 tonnellate, ha registrato un aumento del 5 % durante il periodo in esame.

Tabella 6

Produzione dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Produzione (in tonnellate)

359 250

343 539

376 337

376 437

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(106)

La capacità produttiva si è mantenuta stabile nel periodo in esame.

Tabella 7

Capacità produttiva dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Capacità (in tonnellate)

465 311

465 370

465 876

465 876

Indice (2015 = 100)

100

100

100

100

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(107)

L’utilizzo degli impianti ha seguito la stessa tendenza della produzione, crescendo del 5 % durante il periodo in esame fino a raggiungere l’81 %.

Tabella 8

Utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Utilizzo degli impianti (%)

77

74

81

81

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(108)

Per quanto riguarda la produzione dell’industria dell’Unione destinata alla vendita con il marchio dei rivenditori, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 9

Volume delle vendite dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite dell’Unione (prodotti con marchio dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

214 495

219 646

225 522

220 839

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Volume delle vendite dell’Unione (prodotti con marchio dei produttori e dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

322 501

330 246

338 455

330 875

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(109)

Il volume totale delle vendite della produzione dell’Unione (sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori) sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti ha seguito lo stesso andamento delle vendite dei prodotti con il marchio dei rivenditori, aumentando del 3 % nel periodo in esame.

(110)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione era del 94 % nel 2015 ed è cresciuta di un punto percentuale, raggiungendo il 95 %, nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 10

Quota di mercato dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (%)

94

95

95

95

Indice (2015 = 100)

100

101

101

101

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.3.   Crescita

(111)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo dell’Unione ha registrato un leggero incremento, pari al 2 %, ma l’industria dell’Unione è riuscita ad accrescere la propria quota di mercato dell’1 % attraverso un aumento delle vendite.

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(112)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è dapprima diminuito dell’11 % tra il 2015 e il 2017 ed è poi aumentato di 6 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %, passando da circa 2 200 a circa 2 100 equivalenti a tempo pieno («ETP»).

Tabella 11

Occupazione

 

2015

2016

2017

PIR

Occupazione (in ETP)

2 203

1 993

1 964

2 092

Indice (2015 = 100)

100

90

89

95

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(113)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per ETP, da un livello iniziale di 163 tonnellate per ETP è dapprima aumentata del 17 % tra il 2015 e il 2017, per poi diminuire di 7 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame. In generale, la produttività è aumentata del 10 %, raggiungendo 180 tonnellate per ETP all’anno. Ciò riflette il maggiore utilizzo di macchinari avanzati a discapito del lavoro manuale.

Tabella 12

Produttività dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Produttività (in tonnellate/ETP)

163

172

192

180

Indice (2015 = 100)

100

106

117

110

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(114)

L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping e ha determinato che l’entità del margine di dumping a livello nazionale, come indicato nel considerando 63, è superiore al livello minimo.

(115)

Allo stesso tempo, il livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame nel periodo dell’inchiesta di riesame, pur essendo relativamente limitato, è rimasto significativo, attestandosi al 3,9 %.

(116)

Gli indicatori macroeconomici e microeconomici esaminati mostrano che, sebbene le misure antidumping abbiano parzialmente conseguito il risultato atteso di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’industria subisce ancora continue pressioni a causa dei prezzi bassi applicati dai produttori esportatori thailandesi.

(117)

In effetti il segmento dei rivenditori, che si trova in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, ha ottenuto scarsi risultati in termini di redditività. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tale segmento di mercato sono diminuiti dell’8 % durante il periodo in esame, laddove i costi di produzione sono aumentati dell’1 % circa durante lo stesso periodo. Risulta chiaro che l’industria dell’Unione non è riuscita a recuperare i costi sostenuti, incorrendo quindi in perdite significative. Data l’importanza del marchio dei rivenditori nel settore del granturco dolce dell’industria dell’Unione (circa il 67 % del volume totale e il 57 % del valore delle vendite dell’industria dell’Unione), tale situazione ha avuto ripercussioni negative sulla redditività complessiva. Non si è pertanto potuta constatare un’effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping del settore dei rivenditori e si ritiene che l’industria dell’Unione rimanga vulnerabile.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(118)

I prezzi unitari delle vendite dei prodotti dell’industria dell’Unione con il marchio dei rivenditori ad acquirenti indipendenti sono diminuiti dell’8 % durante il periodo in esame, raggiungendo 1 114 EUR/tonnellata.

(119)

Per quanto riguarda i prodotti dell’industria dell’Unione sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori, i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 4 % durante il periodo in esame, raggiungendo 1 311 EUR/tonnellata.

Tabella 13

Prezzo unitario nel mercato dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (prodotti con il marchio dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)

1 204

1 106

1 095

1 114

Indice (2015 = 100)

100

92

91

92

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)

1 365

1 291

1 289

1 311

Indice (2015 = 100)

100

95

94

96

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(120)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 % a causa di un aumento del 2 % del costo totale del lavoro e di un calo del 5 % dell’occupazione in ETP nello stesso periodo.

Tabella 14

Costo medio del lavoro per addetto

 

2015

2016

2017

PIR

Costo del lavoro (in EUR/ETP)

30 529

32 581

35 537

32 903

Indice (2015 = 100)

100

107

116

108

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

ETP sta per equivalente a tempo pieno.

5.5.3.3.   Scorte

(121)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame. È calato del 6 % nel 2016 e nel 2017 e del 59 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia è opportuno osservare che il livello elevato di scorte alla fine di un anno civile dipende dal fatto che il raccolto e l’inscatolamento generalmente si concludono ogni anno a settembre. Le scorte vengono dunque rifornite solo durante il raccolto estivo e poi consumate durante l’intero anno, pertanto i loro livelli nel periodo dell’inchiesta di riesame devono essere valutati separatamente.

Tabella 15

Scorte

 

2015

2016

2017

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

198 629

186 248

186 136

80 885

Indice (2015 = 100)

100

94

94

41

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(122)

Per quanto concerne i prodotti con il marchio dei rivenditori, durante il periodo in esame la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è diminuita passando da un profitto del 5,2 % nel 2015 a una perdita dello 0,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

Anche la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, per quanto riguarda sia i prodotti con il marchio dei produttori che quelli con il marchio dei rivenditori, è calata dal 10 % nel 2015 al 6,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il calo è quindi meno marcato rispetto a quello registrato per le vendite concernenti unicamente i prodotti con il marchio dei rivenditori. Il calo della redditività è dovuto al fatto che, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono diminuiti del 4 % mentre i costi di produzione (legati prevalentemente al costo delle lattine e del granturco dolce non trasformato) sono aumentati dell’1 % durante lo stesso periodo. Risulta pertanto chiaro che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire ai propri clienti l’aumento dei costi di produzione.

(124)

L’utile sul capitale investito (return on investments - «ROI»), espresso sia per i prodotti con il marchio dei produttori sia per quelli con il marchio dei rivenditori in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso lo stesso andamento della redditività, È diminuito dal 49 % circa nel 2015 al 31,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, riducendosi dunque del 35 % durante il periodo in esame.

(125)

Nel 2015 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 17 milioni di EUR. È aumentato fino a circa 24 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame (crescendo dunque del 42 %). Nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha segnalato di aver riscontrato difficoltà nell’ottenere capitale.

Tabella 16

Redditività e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

PIR

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei rivenditori) (in % delle vendite nette)

5,2

-1,4

-2,6

-0,7

Indice (2015 = 100)

100

-27

-50

-13

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in % delle vendite nette)

10,0

6,1

4,8

6,7

Indice (2015 = 100)

100

61

48

67

Utile sul capitale investito (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in % del valore contabile netto degli investimenti)

49,0

27,3

23,7

31,7

Indice (2015 = 100)

100

56

48

65

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

Tabella 17

Flusso di cassa

 

2015

2016

2017

PIR

Flusso di cassa (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in EUR)

17 197 966

32 293 239

16 496 604

24 404 977

Indice (2015 = 100)

100

188

96

142

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(126)

Gli investimenti annui dell’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile sono aumentati costantemente durante il periodo in esame, passando da 4 milioni di EUR nel 2015 a circa 8 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame e registrando dunque una crescita dell’85 %. Essi sono stati destinati al rinnovamento delle attrezzature esistenti e all’aumento della produttività.

Tabella 18

Investimenti

 

2015

2016

2017

PIR

Investimenti netti (in EUR)

4 446 615

5 622 002

7 744 202

8 232 340

Indice (2015 = 100)

100

126

174

185

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.6.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(127)

Diversi indicatori hanno registrato un andamento negativo tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’utile sul capitale investito è diminuito, come anche la redditività delle vendite, e l’occupazione è calata del 5 %. Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate a fronte di una riduzione del prezzo medio. La resa estremamente elevata delle colture nel 2014 ha determinato scorte consistenti nel 2015. Durante lo stesso periodo le importazioni a prezzi bassi dalla Thailandia hanno ulteriormente influito in maniera negativa sull’industria dell’Unione. Per reagire alla situazione, nel 2016 l’industria dell’Unione ha ridotto i prezzi e la produzione, riducendo anche le scorte, con conseguenze negative per la redditività. L’industria dell’Unione ha potuto intensificare la produzione solo nel 2017, ma la redditività si è ridotta al minimo dato il ritardo di un anno civile nella produzione e nelle vendite.

(128)

Le vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione con il marchio dei rivenditori hanno fatto registrare perdite durante la maggior parte del periodo in esame. Per l’industria, le vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore sono essenziali dato che costituiscono più di metà delle vendite complessive. Data l’importanza delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore rispetto al valore totale delle vendite, la redditività complessiva è diminuita dal 10 % al 6,7 %.

(129)

Altri indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva. L’utilizzo degli impianti è aumentato fino a raggiungere l’81 %. Anche il flusso di cassa e gli investimenti sono cresciuti notevolmente. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, che si trovano in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, il volume di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 %. Le vendite totali di entrambi i segmenti combinati sono aumentate della stessa percentuale. È tuttavia opportuno osservare che, a causa delle importazioni provenienti dalla Thailandia, l’industria dell’Unione non è riuscita a trasferire ai clienti l’aumento dei costi e a raggiungere pertanto livelli soddisfacenti di redditività per poter mantenere una quota sostanziale in un mercato in cui l’industria dell’Unione e le importazioni provenienti dalla Thailandia sono in concorrenza tra loro, dato che le importazioni da altri paesi terzi sono frammentarie e trascurabili.

(130)

I due segmenti (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) mostrano una diversa situazione dell’industria dell’Unione. Da un lato, nel segmento dei prodotti con il marchio del produttore, l’industria dell’Unione non si confronta con una forte concorrenza diretta. Il potere dei proprietari di marchi è saldo e il mercato è consolidato. Dall’altro lato, sono i rivenditori a stabilire i prezzi nel segmento dei prodotti con il marchio dei rivenditori. Data la concorrenza delle importazioni provenienti dalla Thailandia, i prezzi sono costantemente sotto pressione. Di conseguenza, è più difficile per i produttori dell’Unione trasferire sui rivenditori l’aumento dei costi di produzione (principalmente legati al granturco dolce e alle lattine) a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dalla Thailandia.

(131)

Analogamente, l’industria dell’Unione ha potuto accrescere la propria quota di mercato privilegiando i volumi a discapito dei prezzi. Tuttavia non si può ignorare il fatto che per la maggior parte del periodo in esame l’industria dell’Unione abbia registrato perdite nella maggior parte del settore del granturco dolce (prodotti con il marchio dei rivenditori).

(132)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della Thailandia e due produttori esportatori hanno sostenuto che l’aumento del volume delle importazioni di granturco dolce provenienti dalla Cina a prezzi di importazione più bassi potesse costituire una minaccia più significativa rispetto alle importazioni dalla Thailandia.

(133)

Sebbene le importazioni cinesi abbiano un prezzo medio inferiore, i volumi delle importazioni erano ancora trascurabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame (0,4 % di quota di mercato); tali importazioni non sono state quindi prese in considerazione nella valutazione del pregiudizio. L’argomentazione è stata respinta.

(134)

Il governo della Thailandia e i due produttori esportatori hanno ulteriormente affermato che gli scarsi risultati dell’industria dell’Unione fossero dovuti a condizioni meteorologiche particolari in Europa nel 2018. I due produttori esportatori hanno fatto riferimento a un articolo di stampa (14) riguardante il raccolto di granturco nel 2018. La Commissione osserva anzitutto che il raccolto di granturco dolce del 2018 non incide sui risultati dell’industria dell’Unione nel periodo in esame (che si è concluso nel giugno 2018), in quanto le vendite fino al giugno 2018 si basano sul raccolto dell’anno precedente. In secondo luogo l’articolo non è pertinente dato che il granturco è una pianta diversa dal granturco dolce e non è utilizzato per produrre il prodotto oggetto del riesame.

(135)

L’industria dell’Unione ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio dovrebbe considerare separatamente le lattine di grandi dimensioni vendute nel segmento dei prodotti con il marchio dei rivenditori, nel quale gli esportatori thailandesi avevano una quota di mercato compresa tra il 20 % e il 30 % e l’industria dell’Unione ha registrato livelli di redditività bassi e ha subito un pregiudizio notevole.

(136)

Come indicato al considerando 96, il mercato del granturco dolce è caratterizzato da due canali di vendita: il canale con il marchio dei rivenditori e quello con il marchio dei produttori. A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base e come nell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione del dazio, la valutazione del pregiudizio si è fondata sui risultati complessivi dell’industria dell’Unione (prodotti sia con il marchio dei produttori sia con quello dei rivenditori), oltre a prendere in considerazione, per una serie di indicatori del pregiudizio, quali la redditività, il volume e i prezzi di vendita, i prodotti con il marchio dei rivenditori. Non vi sono cambiamenti di circostanze tali da giustificare l’utilizzo di una metodologia diversa. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.

(137)

La situazione relativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è contrastante. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio obiettivo eliminando una parte del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia. Nel complesso, la situazione dell’industria dell’Unione è tuttavia ancora vulnerabile e fragile, soprattutto se si considera la modesta redditività.

(138)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, benché nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio, questo non poteva considerarsi un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(139)

La Commissione ha concluso al considerando 138 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto i risultati previsti di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. Tuttavia come dimostra l’evoluzione negativa di una serie di indicatori di pregiudizio, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità.

(140)

A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’impatto delle importazioni provenienti dal paese interessato sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata

(141)

Come già menzionato nei considerando da 68 a 70, gli esportatori thailandesi posseggono una capacità inutilizzata notevole che consentirebbe loro di aumentare rapidamente le esportazioni. Inoltre secondo le stime la loro capacità di trasformazione inutilizzata ammonterebbe a circa 150 000 tonnellate, ossia circa dieci volte il volume delle esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(142)

Considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati di paesi terzi, come descritto nel considerando 72, in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile che verrebbero deviate sul mercato dell’Unione quantità significative di prodotti che attualmente sono vendute sui mercati di tali paesi terzi.

(143)

Su tale base, in assenza di misure è probabile che i produttori thailandesi intensificherebbero notevolmente la loro presenza sul mercato dell’Unione in termini di volume e quota di mercato, applicando prezzi di dumping che metterebbero ulteriormente sotto pressione i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

6.3.   Incidenza sull’industria dell’Unione

(144)

Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni thailandesi a prezzi inferiori, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione e ad abbassare i prezzi. Persino prezzi leggermente inferiori hanno un impatto significativo sulla redditività dell’industria dell’Unione, come mostrato dall’analisi del segmento dei prodotti venduti con il marchio dei rivenditori illustrata nei considerando 122 e 123.

(145)

Data la fragilità dell’industria dell’Unione, diminuzioni dei volumi di produzione e dei prezzi di vendita provocherebbero un rapido deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione.

6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(146)

Alla luce di quanto precede si può concludere che, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, sussiste il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

(147)

Due produttori esportatori hanno osservato che non vi è rischio di reiterazione del pregiudizio notevole poiché la Commissione non ha presentato elementi di prova sufficienti in merito, principalmente perché il mercato dell’Unione non è il mercato principale e privilegiato per il prodotto oggetto del riesame e perché gli attuali indicatori economici mostrano sviluppi positivi. Tale argomentazione è stata sostenuta anche dal governo della Thailandia.

(148)

Gli elementi di prova a sostegno del rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati illustrati ai considerando da 139 a 145, nei quali la Commissione ha condotto una valutazione prospettica per stimare il rischio di reiterazione del pregiudizio. Tale analisi non si basa unicamente sulla situazione attuale riguardante il mercato principale e privilegiato per il prodotto oggetto del riesame e i risultati dell’industria dell’Unione, ma considera la probabile situazione nel mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure antidumping. La richiesta è stata dunque respinta.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(149)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(150)

Come indicato al considerando 139, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità. Il mantenimento delle misure le permetterebbe di aumentare i prezzi di vendita (in particolare dei prodotti con il marchio dei rivenditori), al fine di recuperare i maggiori costi di produzione. In tal modo l’industria dell’Unione sarebbe in condizione di migliorare la propria situazione finanziaria.

7.2.   Interesse dei rivenditori e dei consumatori

(151)

La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è giunta alla conclusione che i rivenditori non risentirebbero in modo sproporzionato di un’eventuale proroga delle misure.

(152)

Nell’inchiesta attuale, la Commissione non ha rilevato elementi di prova che suggeriscano che tale situazione sia cambiata rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Nessun rivenditore ha collaborato all’inchiesta né ha sostenuto che tale conclusione non fosse più valida. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria dei rivenditori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

(153)

Per quanto riguarda i consumatori, un nucleo familiare spende in media un importo annuale molto ridotto per acquistare granturco dolce. Tenuto conto del livello moderato delle misure in vigore, è probabile che gli effetti del mantenimento delle misure siano trascurabili per i consumatori.

(154)

Si ritiene dunque improbabile che le misure proposte incidano in modo sostanziale sulla situazione dei rivenditori e dei consumatori dell’Unione.

7.3.   Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell’Unione

(155)

Nell’Unione il consumo è rimasto stabile, attestandosi a circa 365 000 tonnellate. Nel periodo in esame la capacità dell’industria dell’Unione ha costantemente superato la domanda dell’Unione stessa, raggiungendo un livello di circa 466 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione appare dotata di una capacità inutilizzata che le consentirebbe di accrescere la propria produzione in caso di aumento della domanda. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Stati Uniti d’America e Repubblica popolare cinese, possono altresì soddisfare una parte della domanda. Di fatto, le misure antidumping non hanno lo scopo di bloccare le importazioni dalla Thailandia nell’Unione. Considerando il livello modesto del dazio antidumping, si prevede che le importazioni provenienti dalla Thailandia continueranno a rappresentare una quota non indifferente del mercato dell’Unione.

(156)

Alla luce di tali considerazioni, non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping possa causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza nel mercato dell’Unione.

7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(157)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi fossero fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(158)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, la reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione, le misure antidumping applicabili a determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia dovrebbero essere mantenute.

(159)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Sono state prese nella dovuta considerazione tutte le comunicazioni e le osservazioni debitamente giustificate pervenute.

(160)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (15), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(161)

Il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato con il codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con il codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario del Regno di Thailandia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice TARIC aggiuntivo

Karn Corn Co. Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 711 30, Thailandia

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia

14,3

A890

Malee Sampran Public Co. Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co. Ltd., 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co. Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia

11,1

A792

Produttori esportatori elencati nell’allegato che hanno collaborato

12,9

A793

Tutte le altre società

14,3

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli la media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:

a)

nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell’inchiesta iniziale») non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui al paragrafo 1;

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Thailandia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1).

(8)  Avviso a seguito delle sentenze del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3).

(9)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 440 del 21.12.2017, pag. 21).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia (GU C 322 del 12.9.2018, pag. 4).

(11)  Articolo di IEG Vu del 24 ottobre 2018 inserito nella comunicazione dell’AETMD del 29 marzo 2019, allegato 8.

(12)  Comunicazione dell’AETMD del 29 marzo 2019.

(13)  Esportazioni di 13 643 tonnellate del prodotto oggetto del riesame (cfr. tabella 2) rispetto a una capacità inutilizzata totale di 150 000 tonnellate.

(14)  https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/20/la-roumanie-vampirise-le-marche-europeen-du-mais_5372297_3234.html?xtmc=dracula&xtcr=1.

(15)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice TARIC aggiuntivo A793)

Nome

Indirizzo

Agro-On (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6 Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Kongsan Bangkok 10600, Thailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia

Lampang Food Products Co., Ltd.

22 K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd, Bangna, Bangkok 10260, Thailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Road, Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110 Thailandia

Viriyah Food Processing Co. Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1997 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C-251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 26 settembre 2012 la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 875/2012 (2), un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(2)

Il 5 giugno 2013 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013 (3) («il regolamento controverso»), il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(3)

Con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio nei limiti in cui tale regolamento riguarda la City Cycle Industries («City Cycles»).

(4)

Nei punti da 82 a 97 di tale sentenza il Tribunale ha innanzitutto analizzato gli elementi di prova forniti dalla City Cycle durante l’inchiesta e ha concluso che tali elementi non dimostravano che la City Cycle fosse effettivamente un esportatore di biciclette di origine srilankese o che soddisfacesse i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. In secondo luogo, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia stabilito che il Consiglio non disponeva di elementi di prova tali da trarre validamente la conclusione, al considerando 78 del regolamento in questione, che la City Cycle fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Infine, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sostenuto che non si poteva escludere che le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping iniziale, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, vedessero la City Cycle coinvolta in operazioni di trasbordo.

(5)

Il 26 gennaio 2017 le impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 sono state respinte dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-248/15P, C-254/15P e C-260/15P (4), City Cycle Industries/Consiglio.

(6)

In seguito a tale sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, la quale ha condotto all’adozione del regolamento controverso, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura si limitava all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda la City Cycle. In seguito a tale riapertura la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries.

(7)

Il 19 settembre 2019, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da Rechtbank Noord-Holland, con la sentenza nella causa C-251/18, Trace Sport SAS, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio è invalido nella parte in cui riguarda le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese. La Corte di giustizia ha concluso che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio non conteneva alcuna analisi individuale delle pratiche di elusione in cui le società Kelani Cycles e Creative Cycles potevano essere state coinvolte. La Corte di giustizia ha sostenuto che la conclusione relativa all’esistenza di pratiche di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo sulla duplice constatazione espressamente effettuata dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione e lo Sri Lanka e, dall’altro, la mancata collaborazione di alcuni produttori esportatori. In base a ciò la Corte di giustizia ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio è invalido nella parte in cui riguarda le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tale paese.

(8)

In conformità all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.

(9)

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che quando una sentenza della Corte annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l’istituzione chiamata ad adottare le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza ha la facoltà di riprendere il procedimento all’origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile (5).

(10)

Inoltre, fatta salva l’ipotesi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato l’illegittimità di tutto il procedimento, l’istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l’atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata (6). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antielusione mediante il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione.

(11)

La Commissione ha quindi la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che hanno determinato la dichiarazione di invalidità, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza della Corte (7).

(12)

La Commissione ha pertanto deciso di riaprire l’inchiesta antielusione al fine di rettificare l’illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia.

(13)

Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, non è interessato dalle irregolarità individuate dalla Corte di giustizia nella causa C-251/18, i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries non rientrano nel presente procedimento.

2.   PROCEDURA DI RIAPERTURA

2.1.   Riapertura

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione riapre l’inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, e la riprende dal punto in cui si è verificata l’irregolarità, pubblicando il presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

La riapertura si limita all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/18 Trace Sport SAS. In tale sentenza l’illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia riguarda l’obbligo delle istituzioni dell’Unione di sostenere l’onere della prova derivante dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, allora in vigore.

(16)

La mancanza, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, di una motivazione sufficiente concernente gli elementi di prova disponibili sull’esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka deve pertanto essere rettificata.

2.2.   Registrazione

(17)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(18)

La Commissione può, mediante regolamento, disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.

2.3.   Comunicazioni scritte

(19)

Le parti interessate sono invitate a manifestarsi e a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.4.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(20)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

2.5.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

(21)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all’inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

(22)

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

(23)

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, tali informazioni potranno non essere prese in considerazione.

(24)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica o tramite la piattaforma (https://webgate.ec. europa.eu/tron/TDI) (9), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la posta elettronica o TRON.tdi, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

2.6.   Omessa collaborazione

(25)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(26)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(28)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

2.7.   Consigliere-auditore

(29)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(31)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(32)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.8.   Trattamento dei dati personali

(33)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(34)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf.

2.9.   Informazioni per le autorità doganali

(35)

Le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2.10.   Comunicazione delle informazioni

(36)

Le parti interessate saranno informate ulteriormente dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione riapre l’inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091) spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione, del 25 settembre 2012, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(4)  Cause riunite C-248/15 P (ricorso presentato dall’industria dell’Unione), C-254/15 P (ricorso presentato dalla Commissione europea) e C-260/15 P (ricorso presentato dal Consiglio dell’Unione europea).

(5)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(6)  Ibid., punto 74; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1998 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans

[notificata con il numero C(2019) 8551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione (3), relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (nel seguito il "Bsal"). La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione si applica fino al 31 dicembre 2019.

(2)

Vari Stati membri e diverse parti interessate hanno informato la Commissione della loro limitata esperienza nell'attuazione pratica della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 e del fatto che finora le autorità competenti hanno sottoposto a quarantena e certificato solo un numero esiguo di partite di salamandre.

(3)

Numerosi risultati scientifici ed epidemiologici recenti hanno inoltre contribuito a migliorare le conoscenze attuali su diversi aspetti del Bsal e a confermare l'endemicità del Bsal in diversi paesi asiatici e la sua presenza in Spagna.

(4)

Permangono tuttavia notevoli lacune per quanto concerne la natura del fungo e la sua diagnosi. In particolare, i progressi conseguiti non hanno ancora portato a una delimitazione geografica più chiara della sua presenza nella maggior parte dei paesi, né a un miglioramento dei metodi di diagnosi né a una definizione di eventuali misure da applicare per attenuare il rischio della sua propagazione attraverso le spedizioni oggetto di scambi commerciali.

(5)

È pertanto opportuno che le misure di protezione della salute animale previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione restino invariate.

(6)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consolida il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo. In particolare prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali. Tale regolamento sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.

(7)

L'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 dovrebbe pertanto essere prorogata fino alla data di applicazione di tale regolamento

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/320.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 11 della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2019) 8555]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della stessa direttiva, è vietata l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi.

(2)

La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere una deroga a tali disposizioni, soggetta a specifiche condizioni, per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(3)

Conformemente all'allegato della decisione 2005/51/CE gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono comunicare annualmente alla Commissione e agli Stati membri, per ciascuna partita di terra introdotta nel proprio territorio, le informazioni dettagliate indicate al punto 3 di tale allegato.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere tale deroga. Dalle notifiche presentate dagli Stati membri in conformità alla decisione 2005/51/CE emerge che, quando si ricorre a tale deroga, il rispetto di specifiche condizioni stabilite da tale decisione è sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Di conseguenza non vi è alcun rischio fitosanitario che derivi dalle attività contemplate da tale decisione.

(5)

È pertanto opportuno prorogare la deroga per un ulteriore periodo di cinque anni fino al 31 dicembre 2024.

(6)

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2005/51/CE

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024".

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 8577]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l'obbligo di controllare e valutare l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune e di comunicare tali dati alla Commissione. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

(2)

Il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per la comunicazione dei dati sui livelli di rifiuti alimentari deve tener conto delle metodologie stabilite nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione (2), che fornisce la metodologia comune per misurare i livelli di rifiuti alimentari prodotti negli Stati membri.

(3)

La decisione delegata (UE) 2019/1597 mette a disposizione degli Stati membri una serie di metodi per la misurazione dei rifiuti alimentari. Al fine di garantire una comunicazione armonizzata è necessario raccogliere informazioni dettagliate sui metodi utilizzati in ciascuno Stato membro.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).


ALLEGATO

Formato per la comunicazione dei dati sui livelli di rifiuti alimentari

A.   FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULLE QUANTITÀ DI RIFIUTI ALIMENTARI E DEI DATI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI

1.   Dati sulle quantità di rifiuti alimentari (in tonnellate metriche di massa fresca)

Fase della filiera alimentare

Rifiuti alimentari di cui all'articolo 1 della decisione delegata (UE) 2019/1597

Rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse [di cui all'articolo 3, lettera b), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Rifiuti alimentari totali

Frazioni dei rifiuti alimentari totali, costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani [di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Produzione primaria

 

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

 

Famiglie

 

 

 

Somma

 

 

 

2.   Dati sulla gestione dell'eccedenza alimentare connessa alla prevenzione dei rifiuti alimentari (in tonnellate metriche di massa fresca)

Fase della filiera alimentare

Alimenti ridistribuiti per il consumo umano [di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Alimenti immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi [di cui all'articolo 3, lettera d), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Ex prodotti alimentari [di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Produzione primaria

 

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

 

Famiglie

 

 

 

Somma

 

 

 

Celle bianche: dati obbligatori.

Celle grigie: dati facoltativi.

Dati facoltativi.

B.   FORMATO PER LA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A

1.   Finalità della relazione

Le finalità della relazione di controllo della qualità sono le seguenti:

valutare le metodologie per la misurazione dei rifiuti alimentari di cui agli allegati III e IV della decisione delegata (UE) 2019/1597;

valutare la qualità dei dati sulle quantità di rifiuti alimentari comunicate;

valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;

motivare le ragioni di cambiamenti significativi nei dati comunicati tra gli anni di riferimento e garantire l'accuratezza di tali dati.

2.   Informazioni generali

Stato membro:

Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

Referente/informazioni di contatto:

Anno di riferimento:

Data di consegna/versione:

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

3.   Informazioni generali sulla raccolta dei dati

Indicare la metodologia utilizzata per misurare la quantità di rifiuti alimentari prodotti nel determinato anno di riferimento, in ogni fase della filiera alimentare [apporre una croce nelle celle pertinenti per indicare se i dati sono raccolti utilizzando la metodologia di cui all'allegato III o all'allegato IV della decisione delegata (UE) 2019/1597].

Fase della filiera alimentare

Dati raccolti utilizzando la metodologia di cui all'allegato III della decisione delegata (UE) 2019/1597

Dati raccolti utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV della decisione delegata (UE) 2019/1597

Produzione primaria

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

Famiglie

 

 

4.   Informazioni relative alla misurazione effettuata utilizzando la metodologia di cui all'allegato III

4.1.   Descrizione generale delle fonti di dati per la misurazione dei rifiuti alimentari nel quadro della metodologia di cui all'allegato III della decisione delegata (UE) 2019/1597

Indicare le fonti di dati sulle quantità di rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare (apporre una croce in tutte le celle pertinenti).

Fase della filiera alimentare

Sulla base dei dati raccolti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Sulla base di uno studio specifico (esempi: studio scientifico, relazione di consulenza)

Altre fonti o combinazione di fonti diverse (precisare al punto 4.2) (esempi: relazioni amministrative, impegni volontari del settore industriale)

Produzione primaria

 

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

 

Famiglie

 

 

 

4.2.   Descrizione dettagliata dei metodi per la misurazione dei rifiuti alimentari nel quadro della metodologia di cui all'allegato III della decisione delegata (UE) 2019/1597

Per ogni fase della filiera alimentare, descrivere i metodi per la misurazione delle quantità di rifiuti alimentari, con riferimento all'allegato III della decisione delegata (UE) 2019/1597.

Fase della filiera alimentare

Breve descrizione dei metodi utilizzati (compresi i metodi utilizzati per misurare le quantità di rifiuti alimentari nei rifiuti indifferenziati, se del caso)

Soggetti che forniscono dati sui rifiuti alimentari [ad es. agricoltori, imprese alimentari (operatori del settore alimentare), gestori di rifiuti, comuni, famiglie]

In caso di campionamento e/o scaling, fornire informazioni sulla dimensione e la selezione del campione e descrivere i metodi di scaling

Descrizione dei principali problemi che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

Descrizione del processo di convalida dei dati, comprese le possibili fonti di incertezza e il loro probabile impatto sui risultati comunicati

Produzione primaria

 

 

 

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

 

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

 

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

5.   Informazioni relative alla misurazione effettuata utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV della decisione delegata (UE) 2019/1597

Fornire informazioni per ogni fase della filiera alimentare per la quale sono stati effettuati calcoli nell'anno di riferimento.

Fase della filiera alimentare

Dati sulle quantità di rifiuti alimentari utilizzati come base per i calcoli

Dati socioeconomici utilizzati per i calcoli

Descrizione dei metodi utilizzati per i calcoli

 

Valore [t]

Anno

Tipo di dati (ad es. popolazione, produzione alimentare) (2)

Valore (2)

Anno (2)

Fonte (2)

 

Produzione primaria

 

 

 

 

 

 

 

Trasformazione e fabbricazione

 

 

 

 

 

 

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

 

 

 

 

 

 

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

6.   Comunicazioni volontarie

Fornire informazioni per ogni set di dati comunicati volontariamente.

Nome del set di dati [di cui all'articolo 3, lettere da a) a e), della decisione delegata (UE) 2019/1597]

Fase della filiera alimentare

Breve descrizione del metodo di raccolta dei dati

Fonte - link al documento di riferimento (se del caso)

 

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

7.   Cambiamenti metodologici e notifiche di problemi

7.1.   Descrizione dei cambiamenti metodologici (se del caso)

Descrivere eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento (includere in particolare le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di segnalazioni per determinati anni di riferimento). Fornire descrizioni separate per ogni fase della filiera alimentare e fornire la posizione esatta delle rispettive celle (nome della tabella, fase della catena alimentare, intestazione della colonna).

 

Aggiungere righe se del caso.

7.2.   Spiegazione della differenza di tonnellaggio (se del caso)

Spiegare le cause della differenza di tonnellaggio (in relazione a quali fasi della filiera alimentare, settori o stime sia emersa e quale sia la causa all'origine) se la variazione è superiore al 20 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente.

Fase della filiera alimentare

Variazione (%)

Ragione principale della differenza

 

 

 

Aggiungere righe se del caso.

7.3.   Notifica di eventuali problemi

In caso siano stati riscontrati problemi nell'attribuzione dei rifiuti alimentari a una determinata fase della filiera alimentare, fornirne una descrizione. Per ogni determinato problema, fornire la posizione esatta delle rispettive celle (nome della tabella, fase della filiera alimentare, intestazione della colonna).

 

8.   Riservatezza

Fornire una motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione, se necessario. Per ogni determinato caso, fornire la posizione esatta delle rispettive celle (nome della tabella, fase della filiera alimentare, intestazione della colonna).

 

9.   Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Fornire link ai principali siti web nazionali, ai documenti di riferimento e alle pubblicazioni utilizzati per la raccolta di dati sulle quantità di rifiuti alimentari.

Fase della filiera alimentare

Riferimenti

 

 

Aggiungere righe se del caso.


(1)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(2)  In caso di utilizzo di più fonti di dati, aggiungere righe supplementari nella fase pertinente della filiera alimentare, se del caso.


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2019) 8579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.

(2)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Danimarca, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Billund dovrebbe essere limitato agli equidi e ad altri animali diversi dagli ungulati e il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Hanstholm dovrebbe essere limitato ai prodotti della pesca confezionati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Grecia, le categorie degli ungulati e degli equidi dovrebbero essere soppresse dal riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero stradale di Evzoni e il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Salonicco dovrebbe essere riconosciuto anche per i prodotti confezionati destinati al consumo umano a temperatura ambiente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Spagna, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Malaga dovrebbe essere limitato ai prodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

A seguito della comunicazione trasmessa dall’Italia, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Cagliari dovrebbe escludere le carcasse di ungulati, un centro d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Genova dovrebbe essere sospeso e un nuovo centro d’ispezione dovrebbe essere aggiunto presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Malpensa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

La Croazia ha informato la Commissione che, a seguito di una ristrutturazione amministrativa, il numero degli uffici veterinari locali è stato ridotto da dodici a cinque unità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Billund è sostituita dalla seguente:

«Billund

DK BLL 4

A

 

 

U(8), E, O»

ii)

la voce relativa al porto di Hanstholm è sostituita dalla seguente:

«Hanstholm

DK HAN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)»

 

b)

la parte concernente la Grecia è così modificata:

i)

la voce relativa al posto d’ispezione frontaliero stradale di Evzoni è sostituita dalla seguente:

«Evzoni

GR EVZ 3

R

 

HC, NHC-NT

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Salonicco è sostituita dalla seguente:

«Thessaloniki

GR SKG 4

A

 

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-NT

c)

nella parte concernente la Spagna, la voce relativa al porto di Malaga è sostituita dalla seguente:

«Málaga

ES AGP 1

P

 

HC»

 

d)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Cagliari è sostituita dalla seguente:

«Cagliari

IT CAG 1

P

 

HC(16), NHC(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Genova è sostituita dalla seguente:

«Genova

IT GOA 1

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)(*)

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

ALHA Airport MXP SpA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

O

Cargo Beta - Trans

HC(2), NHC(2)»

 

2)

l’allegato II è così modificato:

la parte concernente la Croazia è sostituita dal testo seguente:

«HR00001

Zagreb

HR00002

Varaždin

HR00003

Split

HR00004

Rijeka

HR00005

Osijek»


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023

[notificata con il numero C(2019) 8590]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della medesima direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Con decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione (3) la Bulgaria è stata autorizzata, tra l'altro, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.

(3)

Con lettera del 4 aprile 2019 la Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA. La Bulgaria non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 17).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2019/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativa all’autorizzazione all’Irlanda a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2023

[notificata con il numero C(2019) 8593]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), l’Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, di tale direttiva, se esentava tali operazioni al 1° gennaio 1978. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

Con decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione (3) l’Irlanda è stata autorizzata, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda la seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE: trasporto di persone (punto 10).

(3)

Con lettera del 30 aprile 2019 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. L’Irlanda non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Irlanda. L’Irlanda è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. L’Irlanda dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, l’Irlanda è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza l’Irlanda a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 19).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2019/2004 DELLA COMMISSIONe

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione per quanto riguarda l'autorizzazione alla Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto di persone

[notificata con il numero C(2019) 8595]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 381 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della medesima direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

L'articolo 1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione (3) autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.

(3)

L'ultimo controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA ha evidenziato che l'autorizzazione a utilizzare un metodo semplificato per il calcolo delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE si fondava su dati inesatti e incompleti. Se la Commissione fosse stata in possesso di dati esatti e completi, la Repubblica ceca non sarebbe stata autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per il trasporto di persone per il periodo 2015-2020. È pertanto opportuno sopprimere con effetto retroattivo l'articolo 1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/872/CE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 26 novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 322 del 9.12.2005, pag. 19).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione (3). Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione (4).

(2)

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 istituisce una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alle emissioni del 2017 trasmessi alla Commissione nel marzo 2019, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (5).

(3)

È opportuno che la quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2017 tenga conto delle rettifiche tecniche e delle stime rivedute calcolate nel corso della revisione annuale, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.

(4)

È auspicabile che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2017, calcolata in base ai dati d'inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

(2)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).


ALLEGATO

Stato membro

Emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per l'anno 2017

(tonnellate di CO2 equivalente)

Belgio

70 824 562

Bulgaria

26 526 793

Cechia

62 395 184

Danimarca

32 676 908

Germania

466 857 281

Estonia

6 205 022

Irlanda

43 828 744

Grecia

45 445 291

Spagna

201 107 413

Francia

352 795 706

Croazia

16 669 301

Italia

270 145 340

Cipro

4 270 890

Lettonia

9 243 088

Lituania

14 132 498

Lussemburgo

8 743 461

Ungheria

43 141 883

Malta

1 428 480

Paesi Bassi

102 326 628

Austria

51 651 769

Polonia

211 506 734

Portogallo

40 186 365

Romania

75 363 245

Slovenia

10 881 767

Slovacchia

21 249 803

Finlandia

30 062 237

Svezia

32 530 542

Regno Unito

332 050 822


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/59


DECISIONE (UE) 2019/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

relativa alla partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera al Segretario generale della Commissione europea, registrata il 9 settembre 2019, l'Irlanda ha notificato l’intenzione di partecipare al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Poiché la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727 non è subordinata ad alcuna condizione specifica, non occorrono misure transitorie.

(3)

È quindi opportuno confermare la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1727 è entrato in vigore l’11 dicembre 2018 e si applica dal 12 dicembre 2019.

(5)

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È confermata la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).


Rettifiche

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/60


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289 dell’8 novembre 2019 )

Nell’allegato II, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:

 

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (mg/kg)

«8.3

Acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenici

 

8.3.1

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale  (1)  (2)

20,0


(1)  «Prodotti non trasformati» come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  «Immissione sul mercato» e «consumatore finale» come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).».