ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1953 della Commissione del 25 novembre 2019 sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2019

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1954 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dei regolamenti di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l’arbitrato e del codice di condotta degli arbitri

5

 

*

Decisione (UE) 2019/1955 del Consiglio del 21 novembre 2019 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l’adozione di una decisione sul riesame dell’intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli (intesa sui contingenti tariffari)

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

26

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1957 della Commissione del 25 novembre 2019 sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea, concessa dal Regno Unito, da talune prescrizioni sostanziali del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione [notificata con il numero C(2019) 8345]  ( 1 )

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1958 della Commissione del 25 novembre 2019 relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido cianidrico proposta dalla Polonia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 8346]

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1959 della Commissione del 26 novembre 2019 che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ( 1 )

40

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione del 26 novembre 2019 che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1953 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all’esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell’esercizio precedente.

(2)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell’esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell’esercizio precedente.

(3)

Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tener conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.

(4)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all’anno civile 2018 per costituire la riserva di crisi. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2019.

(5)

Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall’applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(6)

Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2019. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatti salvi l’applicazione di riduzioni conformemente all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2019, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(7)

A norma della frase introduttiva dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all’esercizio successivo. È pertanto opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell’esercizio finanziario agricolo quale definito all’articolo 39 del medesimo regolamento.

(8)

Per tener conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell’esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2019, per il periodo dal 16 ottobre 2018 al 15 ottobre 2019, da parte degli Stati membri e la data a partire dalla quale deve essere applicato il presente regolamento, vale a dire il 1o dicembre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall’esercizio 2019 a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2020 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall’Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Nell’esercizio 2019 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1710 della Commissione, del 13 novembre 2018, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2018 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 10).


ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio

6 075 149

Bulgaria

9 748 728

Cechia

11 451 014

Danimarca

10 676 454

Germania

59 995 488

Estonia

1 617 491

Irlanda

13 635 006

Grecia

16 617 301

Spagna

58 201 547

Francia

87 874 680

Italia

37 280 034

Cipro

359 176

Lettonia

2 689 706

Lituania

4 577 182

Lussemburgo

418 572

Ungheria

15 632 995

Malta

37 135

Paesi Bassi

8 369 372

Austria

7 194 905

Polonia

26 846 892

Portogallo

6 986 911

Romania

18 270 128

Slovenia

941 089

Slovacchia

5 973 155

Finlandia

6 115 927

Svezia

8 301 611

Regno Unito

40 938 999


DECISIONI

27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/5


DECISIONE (UE) 2019/1954 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dei regolamenti di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l’arbitrato e del codice di condotta degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra (1), («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in virtù della decisione 2009/152/CE del Consiglio (2). Esso si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.

(2)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato APE deve adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta che disciplinano le procedure di risoluzione delle controversie.

(3)

A norma dell’articolo 88 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI dell’accordo ed i suoi allegati.

(4)

Nella prossima riunione annuale, il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l’arbitrato e il codice di condotta degli arbitri.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE per quanto riguarda l’adozione della decisione proposta nella misura in cui quest’ultima vincolerà l’Unione,

(6)

È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato APE sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, è basata sul progetto di decisione del comitato APE relativo all’adozione del regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l’arbitrato e al codice di condotta, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)  GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

(2)  Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra (GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1).


Progetto

DECISIONE N. …./2019 DEL COMITATO APE

istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra,

del …

che adotta il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l’arbitrato e il codice di condotta degli arbitri

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, e l’articolo 88,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’accordo e della presente decisione, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(2)

L’articolo 80, paragrafo 1, dell’accordo dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure per la risoluzione delle controversie), dell’accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta degli arbitri che saranno adottati dal comitato APE.

(3)

A norma dell’articolo 88 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo e i suoi allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regolamento di procedura per la mediazione, quale figura all’allegato I della presente decisione, è stabilito come allegato IV dell’accordo.

2.   Il regolamento di procedura per l’arbitrato, quale figura all’allegato II della presente decisione, è stabilito come allegato V dell’accordo.

3.   Il codice di condotta degli arbitri, quale figura all’allegato III della presente decisione, è stabilito come allegato VI dell’accordo.

4.   Tali regolamenti di procedura e il suddetto codice di condotta di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a …, il …

Per la Repubblica del Camerun

Per l’Unione europea


ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») in particolare l’articolo 69 (Mediazione).

2.   Il presente regolamento di procedura è volto a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe le parti grazie a una procedura di mediazione completa e rapida.

3.   Nel quadro del presente regolamento di procedura, per «mediazione» si intende qualunque procedimento, comunque denominato, mediante il quale le parti chiedono ad un mediatore di aiutarle a raggiungere una risoluzione amichevole della loro controversia.

Articolo 2

Avvio del procedimento

1.   Una parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l’avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte attrice di esporre chiaramente le sue lagnanze. Tale richiesta deve inoltre:

a)

specificare la misura contestata;

b)

descrivere i presunti effetti negativi che, secondo la parte attrice, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali tra le parti;

c)

spiegare il rapporto di causalità, secondo la parte attrice, tra la misura e tali effetti.

2.   Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l’altra parte esamina la richiesta e risponde per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta è considerata respinta.

Articolo 3

Scelta del mediatore

1.   Le parti scelgono il mediatore di comune accordo all’avvio del procedimento di mediazione e, al più tardi, entro quindici giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.

2.   Il mediatore non è cittadino né dell’una né dell’altra parte, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Il mediatore conferma per iscritto la sua indipendenza e imparzialità nonché la sua disponibilità a garantire il corretto svolgimento del procedimento di mediazione.

4.   Il mediatore si conforma al codice di condotta degli arbitri, con i necessari adattamenti.

Articolo 4

Svolgimento del procedimento di mediazione

1.   Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura in causa e sui sugli eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti nonché nella ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

2.   Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultarle congiuntamente o separatamente, chiedere l’assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate, e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta tuttavia le parti prima di chiedere l’assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate. Qualora intenda incontrare o sentire separatamente una delle parti e/o il suo consulente, il mediatore ne informa l’altra parte in anticipo o appena possibile dopo il suo incontro o la sua comunicazione unilaterale con la prima parte.

3.   Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una soluzione alle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta oppure concordare una diversa soluzione. Il mediatore non può tuttavia offrire alcuna consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura in causa con l’accordo.

4.   Il procedimento si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualunque altra modalità.

5.   Le parti si adoperano per raggiungere una soluzione accettabile per entrambe entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell’accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni interinali, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.   La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato APE. Le soluzioni accettabili per entrambe le parti sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una parte come riservate.

7.   Su richiesta delle parti il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura in causa nel quadro della procedura seguita e dell’eventuale soluzione accettabile per entrambe cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni interinali. Il mediatore concede alle parti un termine di quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti una relazione finale scritta dei fatti entro quindici giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell’accordo.

Articolo 5

Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude, a seconda dei casi:

a)

nel giorno dell’adozione ad opera delle parti di una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

nel giorno della dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;

c)

nel giorno della dichiarazione scritta di una delle parti, previa ricerca di soluzioni accettabili per entrambe nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore. Tale dichiarazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura; o

d)

nel giorno in cui un accordo è concluso tra le parti in qualsiasi fase del procedimento.

Articolo 6

Attuazione di una soluzione accettabile per entrambe le parti

1.   Se le parti hanno concordato una soluzione accettabile per entrambe, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto.

2.   La parte che attua la soluzione accettabile per entrambe informa per iscritto l’altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuarela, entro il termine prescritto.

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.   Tutte le informazioni relative al procedimento di mediazione devono rimanere riservate a meno che la loro divulgazione non sia imposta dalla legge o necessaria ai fini dell’attuazione o dell’esecuzione dell’accordo tra le parti risultante dalla mediazione.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento di procedura, tutte le fasi del procedimento sono riservate, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L’obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.

3.   Il procedimento di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle disposizioni dell’accordo relative alla risoluzione delle controversie o di qualsiasi altro accordo pertinente.

4.   Le parti non sono tenute a tenere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte dovrebbe di norma applicare le altre disposizioni pertinenti dell’accordo in materia di cooperazione o di consultazione.

5.   Le parti non adducono né presentano come prove nel quadro di altri procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dall’accordo o da qualsiasi altro accordo pertinente, né un collegio arbitrale prende in considerazione gli elementi seguenti:

a)

le posizioni assunte dall’altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni ottenute in applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura;

b)

la volontà manifestata dall’altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;

c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non può far parte di un collegio arbitrale nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma dell’accordo o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riguardante la stessa questione sulla quale è intervenuto in qualità di mediatore.

Articolo 8

Applicazione del regolamento di procedura per l’arbitrato

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 (Notifiche), fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento di procedura, l’articolo 15 (Costi), l’articolo 16 (Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione) e l’articolo 17 (Calcolo dei termini) del regolamento di procedura per l’arbitrato.

Articolo 9

Riesame

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione, le parti si consultano sull’eventuale necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell’esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ARBITRATO

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento di procedura si intende per:

«consulente»: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

«collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«giorno»: un giorno di calendario, salvo indicazione contraria;

«rappresentante di una parte»: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un ministero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nel quadro di una controversia legata al presente accordo;

«parte convenuta»: la parte nei cui confronti è addotta la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 dell’accordo;

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 70 dell’accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento di procedura integra e precisa l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra («accordo»), in particolare gli articoli 70 e seguenti in materia di arbitrato.

2.   Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell’arbitrato.

Articolo 3

Notifiche

1.   Per «notificazione» ai sensi del presente regolamento di procedura si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati alla procedura di arbitrato, essendo inteso che:

a)

le notificazioni provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;

b)

le notificazioni provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all’altra parte; e

c)

le notificazioni di una parte indirizzate all’altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, se del caso.

2.   Le notificazioni sono effettuate per posta elettronica oppure, se del caso, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, le notificazioni si considerano ricevute il giorno dell’invio.

3.   Tutte le notificazioni sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell’Unione europea e al ministero del Camerun responsabile dell’attuazione dell’accordo.

4.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notificazioni possono essere corretti mediante l’invio di una nuova notificazione in cui sono chiaramente indicate le modifiche apportate.

5.   Qualora il termine ultimo per l’effettuazione di una notificazione coincida con un giorno non lavorativo della parte Africa centrale o dell’Unione europea, la notificazione può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso le notificazioni si considerano ricevute in un giorno non lavorativo.

6.   A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notificazioni indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.

Articolo 4

Nomina degli arbitri

1.   Qualora, a norma dell’articolo 71 dell’accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica senza ritardo alle parti la data, l’ora e il luogo dell’estrazione.

2.   La parti sono presenti durante l’estrazione a sorte.

3.   Il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina ad arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

4.   Se l’elenco degli arbitri di cui all’articolo 85 dell’accordo non è stato stilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo, gli arbitri sono estratti a sorte dal presidente del comitato APE tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

Concertazione tra le parti e il collegio arbitrale

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell’OMC;

b)

il compenso per l’assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell’arbitro stesso;

c)

il calendario del procedimento.

Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione a mezzo telefono o videoconferenza.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest’ultimo è investito del mandato seguente:

«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell’accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con l’articolo 67 dell’accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 73, 83 e 84 dell’accordo.».

3.   Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 7

Funzionamento dei collegi arbitrali

1.   Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell’ambito interessato.

2.   Conformemente all’articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell’accordo o del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le sue altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

3.   Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.

4.   La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

5.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.

6.   Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

7.   Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell’ambito del procedimento, garantendo nel contempo la parità di trattamento delle parti.

8.   Su richiesta congiunta delle parti, il collegio sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta scritta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all’altra parte. Se il procedimento del collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest’ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale. In caso di sospensione del procedimento, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio arbitrale.

9.   La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo.

Articolo 8

Sostituzione

1.   In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all’articolo 71 dell’accordo.

2.   Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l’altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto di detto codice di condotta da parte dell’arbitro.

3.   Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l’arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare le misure necessarie a porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l’arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo.

4.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell’articolo 71, paragrafo 3, dell’accordo.

5.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull’elenco dei membri selezionati per l’esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell’articolo 85 dell’accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così scelta decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.

Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, dell’accordo.

Articolo 9

Udienze

1.   In base al calendario stabilito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dell’udienza. Fatto salvo l’articolo 11, la parte incaricata dell’organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, l’udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte Africa centrale e a Yaoundé se la parte attrice è l’Unione europea.

3.   Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l’accordo delle parti.

4.   Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata dell’udienza.

5.   Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono assistere all’udienza le persone seguenti:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;

d)

gli assistenti degli arbitri;

e)

gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell’articolo 81 dell’accordo.

6.   Al più tardi cinque giorni prima della data dell’udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all’altra parte l’elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell’udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all’udienza.

7.   Il collegio arbitrale provvede affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano dello stesso tempo di parola. Il collegio arbitrale conduce l’udienza nel modo riportato di seguito.

 

Argomentazione:

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Replica:

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

8.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell’udienza.

9.   Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell’udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l’udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

10.   Entro dieci giorni dalla data dell’udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all’altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.

2.   Ciascuna parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell’altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 11

Trasparenza e riservatezza

1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

2.   Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall’altra parte non divulghi informazioni che quest’ultima considera riservate.

3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1.   Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell’altra parte.

2.   Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni a titolo di amicus curiae

1.   Le persone non appartenenti all’amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest’ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.

3.   Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse di tale persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.

4.   Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

5.   Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ricevute alle parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, dell’accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 15

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di arbitrato.

2.   La parte convenuta è responsabile dell’organizzazione logistica del procedimento di arbitrato, in particolare dell’organizzazione delle udienze, salvo diverso accordo tra le parti, e sostiene tutte le spese derivanti dall’organizzazione logistica dell’udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento di arbitrato nonché il compenso e le spese degli arbitri e dei loro assistenti.

Articolo 16

Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione

1.   Durante le consultazioni di cui all’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

2.   Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali comuni alle parti dell’accordo. L’interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti spetta alla parte convenuta, purché la lingua da esse scelta sia una delle lingue ufficiali comuni alle parti. Qualora la scelta di una delle parti riguardi una lingua diversa dalle lingue ufficiali comuni, l’interpretazione delle comunicazioni orali spetta interamente a tale parte.

3.   Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non hanno concordato una lingua di lavoro comune, la relazione interinale, la relazione finale e i lodi del collegio arbitrale sono presentati in una delle lingue ufficiali comuni alle parti.

4.   I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.

5.   Ciascuna parte può formulare osservazioni sull’accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

6.   Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte.

Articolo 17

Computo dei termini

Tutti i termini fissati dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.

Articolo 18

Altre procedure

I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l’adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 74 a 78 dell’accordo.


ALLEGATO III

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente codice di condotta si intende per:

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 85 dell’accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell’articolo 69 dell’accordo;

«personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Principi fondamentali

1.   Al fine di preservare l’integrità e l’imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ogni candidato all’esercizio delle funzioni di arbitro deve prendere conoscenza del presente codice di condotta. Ciascun candidato deve:

a)

essere indipendente e imparziale;

b)

evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti;

c)

evitare qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità;

d)

osservare norme di condotta rigorose;

e)

evitare di essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2.   Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d’ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4.   Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5.   Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1.   Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell’articolo 71 dell’accordo, ciascun candidato dichiara l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare far ragionevolmente presumere di una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità nel quadro del procedimento. A tale scopo, il candidato compie, nella misura del possibile, ogni sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

2.   L’obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

3.   I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1.   In seguito all’accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza.

2.   Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

3.   Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possano far presumere che siano stati parziali nell’esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2.   Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, dell’accordo.

3.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di un membro.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/20


DECISIONE (UE) 2019/1955 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l’adozione di una decisione sul riesame dell’intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli («intesa sui contingenti tariffari»)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

(2)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(3)

A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell’OMC.

(4)

A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, gli organismi dell’OMC di prassi adottano le decisioni all’unanimità.

(5)

Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell’OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all’Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all’articolo 2 dell’accordo sull’agricoltura (WT/MIN (13)/39) («intesa sui contingenti tariffari»), che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli.

(6)

Il paragrafo 13 dell’intesa sui contingenti tariffari prevede l’avvio di un riesame dell’intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell’esperienza acquisita fino a quel momento. L’obiettivo di tale riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell’utilizzo dei contingenti tariffari.

(7)

In conformità del paragrafo 13 dell’intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l’agricoltura ha proceduto al riesame di tale intesa. I risultati del riesame saranno presentati alla riunione del Consiglio generale dell’OMC di dicembre 2019 sotto forma di relazione del comitato per l’agricoltura (relazione n. G/AG/29 «Riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari», del 31 ottobre 2019).

(8)

Data la mancanza di unanimità tra i membri dell’OMC sulle modifiche sostanziali da apportare all’intesa sui contingenti tariffari, la relazione raccomanda di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021, così da consentire il raggiungimento dell’unanimità sulle modifiche sostanziali. La relazione contiene inoltre raccomandazioni volte a rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari.

(9)

Nella riunione di dicembre 2019 il Consiglio generale dell’OMC dovrebbe essere invitato a prendere in considerazione l’adozione delle raccomandazioni di cui all’allegato 2 della relazione n. G/AG/29 sotto forma di decisione sul riesame dell’intesa sui contingenti tariffari.

(10)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l’Unione.

(11)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, nel Consiglio generale dell’OMC l’Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede diConsiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio («Consiglio generale dell’OMC») nella riunione di dicembre 2019 si basa sul progetto di decisione del Consiglio generale dell’OMC che adotta le raccomandazioni rivolte al Consiglio generale dell’OMC dal comitato per l’agricoltura nell’allegato 2 della relazione n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019 accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio generale dell’OMC possono concordare modifiche minori di tale progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

V. SKINNARI


(1)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).


Comitato per l’agricoltura

G/AG/29

31 ottobre 2019

RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

RELAZIONE AL CONSIGLIO GENERALE

1.1.   

In occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all’Understanding of Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products («intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli») di cui all’articolo 2 dell’accordo sull’agricoltura (WT/MIN (13)/39) («decisione di Bali sui contingenti tariffari»). I ministri hanno incaricato il comitato di riesaminare e monitorare l’attuazione degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali sui contingenti tariffari, nell’ottica di un continuo processo di miglioramento dell’utilizzo dei contingenti tariffari tramite tale riesame da avviare entro il 2017, tenendo conto dell’esperienza acquisita fino a quel momento (1). Le discussioni sul riesame sono iniziate in occasione della riunione del comitato tenutasi nell’ottobre 2017 (2). Nella riunione di febbraio 2018, con il documento G/AG/W/171 (3) il comitato ha approvato la procedura e le tempistiche per lo svolgimento del riesame. Conformemente alla procedura concordata, il riesame è stato condotto nel quadro di riunioni informali aperte del comitato, programmate a margine delle riunioni ordinarie (4).

1.2.   

Nel 2018 il riesame è stato discusso dai membri nel quadro di quattro riunioni informali del comitato svoltesi rispettivamente il 20 febbraio, l’11 giugno, il 25 settembre e il 26 novembre. Nel corso della riunione informale di novembre, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’industria, si è tenuta una sessione tematica sulla gestione e il sottoutilizzo dei contingenti tariffari. Le discussioni sul riesame hanno inoltre beneficiato di una serie di contributi scritti dei membri. Analogamente, per rispondere alle richieste di alcuni membri e conformemente alla procedura e alle tempistiche previste, il segretariato ha preparato un documento informativo (5) sulla gestione e i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari utile a facilitare il riesame. L’allegato 1 contiene un elenco di tutti i documenti scritti finora presi in considerazione nell’ambito del riesame.

1.3.   

Nelle discussioni sul riesame i membri hanno individuato i seguenti temi: 1) attuazione efficace e monitoraggio degli obblighi sostanziali derivanti dalla decisione di Bali sui contingenti tariffari; 2) obblighi di trasparenza associati ai contingenti tariffari; 3) meccanismo di sottoutilizzo. Di seguito sono riportati alcuni elementi (6) sollevati nell’ambito di questi tre temi, anche durante le discussioni tematiche di novembre.

ATTUAZIONE EFFICACE E MONITORAGGIO

i.

Riassegnazione delle licenze non utilizzate nel quadro dei contingenti tariffari;

ii.

procedure di riassegnazione, anche per quanto riguarda le assegnazioni specifiche per paese (7);

iii.

condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche in materia di miglioramento dell’utilizzo del contingente tariffario, compresa la riassegnazione di contingenti tariffari nel quadro degli accordi commerciali regionali.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA ASSOCIATI AI CONTINGENTI TARIFFARI

i.

Notifiche complete dei contingenti tariffari, nei tempi previsti;

ii.

comunicazione tempestiva di eventuali cambiamenti nella gestione dei contingenti tariffari;

iii.

comunicazione sistematica dei tassi di utilizzo da parte di tutti i membri con impegni in materia di contingenti tariffari;

iv.

pratiche di notifica armonizzate (ad esempio per i contingenti tariffari non aperti o i contingenti tariffari previsti che non comportino vantaggi tariffari);

v.

comunicazione dei motivi del sottoutilizzo;

vi.

condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche nazionali in materia di gestione dei contingenti tariffari;

vii.

trattamento speciale e differenziato (gravosità degli obblighi di notifica);

viii.

collegamento con gli obblighi di notifica nell’ambito delle procedure in materia di licenze d’importazione;

ix.

assistenza tecnica da parte del segretariato per migliorare il rispetto degli obblighi di notifica dei membri.

MECCANISMO DI SOTTOUTILIZZO

i.

Obblighi diversi dei membri (paragrafo 4 dell’allegato A);

ii.

trattamento speciale e differenziato;

iii.

possibile applicabilità non universale in futuro;

iv.

collegamento tra l’allegato B e il paragrafo 4 dell’allegato A;

v.

analisi delle cause del sottoutilizzo;

vi.

esame mirato del sottoutilizzo dei contingenti tariffari in alcuni settori specifici;

vii.

applicabilità pratica del meccanismo di sottoutilizzo (analisi dei motivi per cui non è ancora stato invocato, compresa la potenziale complessità, condivisione delle esperienze, semplificazione degli obblighi procedurali);

viii.

tenuta di un elenco dei contingenti tariffari sottoutilizzati da parte del segretariato.

1.4.

Sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo e della corrispondente disposizione relativa al trattamento speciale e differenziato, le posizioni dei membri sono divergenti. Alcuni paesi membri in via di sviluppo hanno insistito sul fatto che le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato nella decisione di Bali sui contingenti tariffari non dovrebbero essere allentate; altri hanno sostenuto che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo non dovrebbe comportare un’esenzione, ma piuttosto l’assunzione di impegni di gestione dei contingenti tariffari che tengano conto del loro status di paesi in via di sviluppo.

1.5.

Molti membri hanno ritenuto che l’ambito del presente riesame si limitasse al miglioramento della gestione dei contingenti tariffari per operare una distinzione tra tale aspetto e i negoziati sull’accesso al mercato. Altri hanno fatto riferimento alla possibilità di affrontare le questioni relative ai contingenti tariffari nei negoziati sull’accesso al mercato.

Conformemente ai paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali sui contingenti tariffari (WT/MIN(13)/39), nel corso della riunione del 31 ottobre 2019 il comitato ha approvato le raccomandazioni figuranti nell’allegato 2 della presente relazione ai fini di una loro presentazione al Consiglio generale.


(1)  Paragrafo 13 del documento WT/MIN(13)/39. Al momento non è ancora stato segnalato alcun ricorso al meccanismo di sottoutilizzo.

(2)  Cfr. sezione 2.2.1 del documento G/AG/R/86.

(3)  Cfr. sezione 2.5.1 del documento G/AG/R/87.

(4)  Nella riunione del giugno 2019, il comitato ha convenuto di prorogare il termine previsto per ultimare la relazione sul riesame fino alla riunione del comitato dell’ottobre 2019.

(5)  G/AG/W/183.

(6)  I membri non concordano su tali elementi o su come trattarli nelle raccomandazioni.

(7)  Il paragrafo 9 della decisione ministeriale di Bali sui contingenti tariffari fa riferimento alla procedura di riassegnazione. Inoltre, le note a piè di pagina 3 e 5 dell’allegato A della decisione di Bali fanno riferimento ai diritti dei membri in possesso di un’assegnazione specifica per paese nel particolare contesto del meccanismo di sottoutilizzo.


ALLEGATO 1

Elenco dei documenti

G/AG/W/169

10 ottobre 2017

Monitoraggio e riesame degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari.

Nota del segretariato

G/AG/W/171

9 febbraio 2018

Proposta riguardante una procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari

Nota del segretariato

G/AG/W/175

18 maggio 2018

e

G/AG/W/175/Add.1

7 maggio 2019

Comunicazione dell’Unione europea al comitato per l’agricoltura sulla procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari (1).

Comunicazioni dell’Unione europea

G/AG/W/179

6 giugno 2018

Riesame del funzionamento della decisione ministeriale di Bali relativa all’«intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli...» (2).

Comunicazione del gruppo di Cairns

G/AG/W/183

31 luglio 2018

Metodi di gestione dei contingenti tariffari e tassi di utilizzo nel periodo 2007-2016.

Documento informativo del segretariato

G/AG/W/186

19 settembre 2018

Riesame della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari.

Comunicazione dell’Australia

G/AG/W/197

24 maggio 2019

Meccanismo di sottoutilizzo della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari

Comunicazione a nome del gruppo di Cairns


(1)  Documento G/AG/W/171 del 9 febbraio 2018.

(2)  WT/MIN (13)/39 AND WT/L/914 dell’11 dicembre 2013.


ALLEGATO 2

1.   

Il termine di cui al paragrafo 14 e alla nota a piè di pagina 2 della decisione di Bali sui contingenti tariffari per una decisione sul paragrafo 4 dell’allegato A è prorogato fino alla fine del 2021. o fino alla tredicesima conferenza ministeriale, se precedente. Per evitare incertezze, se né la conferenza ministeriale né il Consiglio generale decidono, prima della fine del 2021, di prorogare il paragrafo 4 dell’allegato A della decisione di Bali sui contingenti tariffari nella sua formulazione attuale o modificandolo, il paragrafo 4 dell’allegato A, fatto salvo il paragrafo 15 di tale decisione, cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022 [ai membri elencati nell’allegato B, nonché a qualsiasi membro che, prima della fine del 2021, chieda di figurarvi.

2.   

Prendendo atto dell’importanza di una maggior trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari e nei tassi di utilizzo nonché di una tempestiva presentazione delle notifiche da parte dei membri, e riconoscendo che il sistema di notifica online per l’agricoltura dovrebbe comportare una maggior armonizzazione, il comitato conviene quanto segue.

a)

Il segretariato preparerà un elenco delle attuali pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche nei casi in cui un contingente tariffario previsto non sia stato aperto.

b)

Il comitato avvierà discussioni sull’armonizzazione delle pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche per quanto riguarda i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari.

c)

Il comitato incoraggia i membri a includere nella tabella «MA:2 notifica» una spiegazione per i casi in cui contingenti tariffari previsti non siano stati aperti.

d)

Il segretariato aggiornerà periodicamente le informazioni relative alla gestione e ai tassi di utilizzo dei contingenti tariffari di cui al documento G/AG/W/183 (1) sulla base delle informazioni aggiornate notificate dai membri sui rispettivi tassi di utilizzo e delle domande sollevate in seno al comitato su tali tassi.

3.   

Il comitato conviene di procedere a riesami periodici del funzionamento della decisione di Bali sui contingenti tariffari ogni 3 anni dopo la conclusione del presente riesame. Tali riesami periodici comprenderanno, tra l’altro, un esame del ricorso al meccanismo di sottoutilizzo, sulla base delle dichiarazioni dei membri.


(1)  La nota informativa del segretariato può includere in modo specifico un elenco di contingenti tariffari qualora non sia stata presentata alcuna tabella «MA:2 notifica» o qualora il tasso di utilizzo sia inferiore al 65 %.


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1956 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico conforme a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 di tale direttiva e riportati nell’allegato I della stessa contemplati da tali norme armonizzate o da parti di esse.

(2)

Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec ed ETSI.

(3)

Sulla base del mandato M/511 CEN e Cenelec hanno elaborato le seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 60204-1:2018 per l’equipaggiamento elettrico delle macchine; EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335-2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 e EN 60335-2-109:2010/A2:2018 per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare; EN 60715:2017, EN 60947-2:2017, EN 60947-5-1:2017 e EN 60947-5-5:1997/A2:2017 per le apparecchiature a bassa tensione; EN 60898-1:2019, EN 61008-1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 e EN 63024:2018 per gli interruttori automatici e i dispositivi simili per installazioni domestiche e similari; EN IEC 61010-2-201:2018 per gli apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio; EN IEC 61058-1:2018 per gli interruttori per apparecchi; EN 61643-11:2012/A11:2018 per i limitatori di sovratensioni di bassa tensione; e EN 62560:2012/A11:2019 per le lampade e le relative apparecchiature.

(4)

Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme e delle relative modifiche redatte da CEN e Cenelec.

(5)

Tali norme e relative modifiche soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Diverse norme armonizzate redatte da CEN e Cenelec sostituiscono le seguenti norme armonizzate, comprese le relative modifiche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3): EN 50557:2011 sostituita da EN 63024:2018; EN 60204-1:2006 sostituita da EN 60204-1:2018; EN 60335-2-15:2002 sostituita da EN 60335-2-15:2016; EN 60715:2001 sostituita da EN 60715:2017; EN 60898-1:2003 sostituita da EN 60898-1:2019; EN 60947-2:2006 sostituita da EN 60947-2:2017; EN 60947-5-1:2004 sostituita da EN 60947-5-1:2017; EN 61010-2-201:2013 sostituita da EN IEC 61010-2-201:2018; e EN 61058-1:2002 sostituita da EN IEC 61058-1:2018.

(7)

Le modifiche elaborate da CEN e Cenelec modificano le seguenti norme armonizzate: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012 e EN 62560:2012, EN 62606:2013, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4); nonché EN 60335-2-15:2016 il cui riferimento non è ancora stato pubblicato.

(8)

CEN e Cenelec hanno inoltre redatto le seguenti rettifiche: rettifica EN 60529:1991/AC:2016-12 che rettifica la norma armonizzata EN 60529:1991 e rettifica EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 che rettifica la norma armonizzata EN 60529:1991/A2:2013 per gli involucri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5); rettifiche EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 che rettificano la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014 per le lampade e le relative apparecchiature, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6); rettifica EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 che rettifica la norma armonizzata EN 61008-1:2012/A1 per gli interruttori automatici e i dispositivi simili per installazioni domestiche e similari, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7); e rettifica EN 61851-23:2014/AC:2016-06 che rettifica la norma armonizzata EN 61851-23:2014 per la carica conduttiva dei veicoli elettrici stradali, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). Poiché tali rettifiche introducono correzioni tecniche e al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti erano stati pubblicati in precedenza, è opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme insieme ai riferimenti delle rettifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme che sono state sostituite, modificate o rettificate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di dare ai fabbricanti tempo a sufficienza per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate sostitutive, modificative e rettificative, è necessario rinviare il ritiro delle norme armonizzate che sono sostituite, modificate o rettificate.

(10)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell’allegato II della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(3)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.

(4)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.

(5)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.

(6)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.

(7)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.

(8)  GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4.


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 60204-1:2018

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2016 (modificata)

2.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

3.

EN 60335-2-4:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-4: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria IEC 60335-2-4:2008 (modificata)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

4.

EN 60335-2-15:2016

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-15: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi IEC 60335-2-15:2012 (modificata)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-16: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti IEC 60335-2-16:2002 (modificata)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-28: Norme particolari per macchine per cucire elettriche IEC 60335-2-28:2002 (modificata)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-29: Norme particolari per caricabatterie IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-55: Norme

particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da giardino IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-59: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti IEC 60335-2-59:2002 (modificata)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-74: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-109: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida per il supporto meccanico di apparecchiature e accessori IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata IEC 60898-1:2015 (modificata)

17.

EN 60947-2:2017

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947-2:2016

18.

EN 60947-5-1:2017

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 60947-5-1:2016

19.

EN 60947-5-5:1997

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Sezione 5: Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (modificata)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-201: Requisiti particolari per apparecchiature di controllo IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Interruttori per apparecchi - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove IEC 61643-11:2011 (modificata)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei veicoli elettrici IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione > 50 V - Specifiche di sicurezza IEC 62560:2011 (modificata)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico IEC 62606:2013 (modificata)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per interruttori automatici e interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente

(RCBO e RCCB) per installazioni domestiche e similari IEC 63024:2017 (modificata)


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

1.

EN 50557:2011

Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per usi domestici e similari

27 maggio 2021

2.

EN 60204-1:2006

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2005 (modificata)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 maggio 2021

3.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Regole generali IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 maggio 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-4: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria IEC 60335-2-4:2008 (modificata)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 maggio 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-15: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 maggio 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-16: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti IEC 60335-2-16:2002 (modificata)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 maggio 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-28: Norme particolari per macchine per cucire elettriche IEC 60335-2-28:2002 (modificata)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 maggio 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-29: Norme particolari per caricabatterie IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 maggio 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-55: Norme particolari per apparecchi elettrici annessi ad acquari e bacini da giardino IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 maggio 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-59: Norme particolari per apparecchi sterminainsetti IEC 60335-2-59:2002 (modificata)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 maggio 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-74: Norme particolari per riscaldatori mobili ad immersione IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 maggio 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 maggio 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-109: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV IEC

60335-2-109:2010

27 maggio 2021

14.

EN 60529:1991

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 maggio 2020

15.

EN 60598-2-22:2014

Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27 maggio 2020

16.

EN 62560:2012

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione > 50 V - Specifiche di sicurezza IEC 62560:2011 (modificata)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 maggio 2021

17.

EN 60715:2001

Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - Montaggio normalizzato su guida per

27 maggio 2021

 

il supporto meccanico di apparecchiature e accessori IEC 60715:1981 + A1:1995

 

18.

EN 60898-1:2003

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata IEC 60898-1:2002 (modificata)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 maggio 2021

19.

EN 60947-2:2006

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 maggio 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 maggio 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra Sezione 5: Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 maggio 2021

22.

EN 61008-1:2012

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (modificata)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 maggio 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 2-201: Requisiti particolari per apparecchiature di controllo IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 maggio 2021

24.

EN 61058-1:2002

Interruttori per apparecchi - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61058-1:2000 (modificata) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 maggio 2021

25.

EN 61643-11:2012

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione - Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Prescrizioni e prove IEC 61643-11:2011 (modificata)

27 maggio 2021

26.

EN 61851-23:2014

Carica conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 23: Stazione di carica in c.c. dei veicoli elettrici IEC 61851-23:2014

27 maggio 2020

27.

EN 62560:2012

Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensione > 50 V - Specifiche di sicurezza IEC 62560:2011 (modificata)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 maggio 2021

28.

EN 62606:2013

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico IEC 62606:2013 (modificata)

27 maggio 2021


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1957 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea, concessa dal Regno Unito, da talune prescrizioni sostanziali del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 8345]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2019 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») e agli altri Stati membri di aver concesso un’esenzione, a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dalle prescrizioni di cui al punto SERA.5005 («Regole del volo a vista» - VFR), lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, a tutti gli operatori di aeromobili che volano nel Regno Unito a 3 000 piedi sul livello medio del mare o al di sotto di tale quota e in uno spazio aereo di classe D (2). Nell’esenzione notificata è tra l’altro specificato che la precedente esenzione, identica, notificata alla Commissione il 17 aprile 2019, è stata revocata a decorrere dal 12 settembre.

(2)

L’esenzione di cui sopra è consentita per gli aeromobili in volo quando sussistono le seguenti condizioni cumulative: i) unicamente in volo diurno; ii) ad una velocità, indicata dall’anemometro, non superiore a 140 nodi, che consenta di osservare adeguatamente altro traffico ed eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni; iii) al di fuori delle nubi e in contatto visivo con il suolo e/o con l’acqua nonché, qualora l’aeromobile non sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 5 km, oppure, qualora l’aeromobile sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 1 500 m.

(3)

Il Regno Unito ha concesso questa esenzione per facilitare la transizione sicura ai futuri requisiti dello spazio aereo, così come formulato nella versione riveduta del suo piano d’azione ad alto livello, e in particolare per fare in modo che vi sia tempo sufficiente per attuare i cambiamenti procedurali del servizio del traffico aereo necessari per applicare in modo sicuro le prescrizioni SERA pertinenti e per tenere conto della modernizzazione dello spazio aereo. Infine, il Regno Unito ha fornito una descrizione delle varie misure di attenuazione che accompagnano tale esenzione.

(4)

L’esenzione è stata concessa per il periodo compreso tra il 12 settembre 2019 e il 25 marzo 2020. Dal 2014 ad oggi il Regno Unito ha concesso otto esenzioni dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, per una durata complessiva di 61 mesi (3). In base al principio secondo cui le nuove norme si applicano immediatamente agli effetti futuri di una situazione delineatasi nell’ambito della vecchia norma, gli otto mesi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere calcolati includendo i periodi antecedenti l’entrata in vigore di tale regolamento. Tenendo conto di ciò, l’Agenzia ha valutato se le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento fossero soddisfatte e ha concluso che alcune di esse non erano soddisfatte.

(5)

La Commissione condivide la raccomandazione dell’Agenzia.

(6)

A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, solo «in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento» uno Stato membro è autorizzato a concedere un’esenzione a tale persona, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo.

(7)

La Commissione ritiene che l’esenzione non soddisfi la condizione delle «esigenze operative urgenti». Tale conclusione è confermata dal fatto che dal 13 novembre 2014 in avanti è stato concesso ripetutamente lo stesso tipo di esenzione. Questa continua reiterazione dell’esenzione dimostra che la sua durata non è limitata e che il vero obiettivo è di mantenere nel lungo periodo un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), anziché rispondere a specifiche esigenze operative urgenti di una persona alla quale si applicano tali disposizioni. Inoltre, il fatto che il Regno Unito abbia dichiarato nella sua notifica di non aver imposto la distanza minima dalle nubi nello spazio aereo di classe D e che aveva dichiarato che avrebbe agito per conformarsi nel lungo periodo al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 non cambia tale conclusione.

(8)

Alla luce di queste considerazioni, non è necessario che la Commissione valuti se sussistono le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1139. La Commissione osserva tuttavia quanto segue.

(9)

La Commissione ritiene che nel caso dell’esenzione in questione non sussistano le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, in quanto le esigenze alla base di tale esenzione possono essere adeguatamente affrontate con altri mezzi conformi al regolamento. In effetti, nonostante quanto addotto dal Regno Unito, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 consente di soddisfare adeguatamente le esigenze senza concedere l’esenzione. Ai sensi di tale regolamento, i voli possono essere effettuati come «voli VFR speciali», come stabilito al punto SERA.5010 (VFR speciale in zone di controllo), che sono autorizzati dal controllo del traffico aereo a operare entro una zona di controllo in condizioni meteorologiche inferiori alle condizioni meteorologiche di volo a vista. Altrimenti, qualora sia necessario inserire in una determinata classe di spazio aereo operazioni compatibili con una classe meno restrittiva, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni quali: riclassificazione dello spazio aereo in questione, oppure riprogettazione del volume dello spazio aereo in questione con definizione di restrizioni o riserve di spazio aereo, oppure sottovolumi di classi meno restrittive dello spazio aereo (ad esempio corridoi), come indicato al punto SERA.6001, lettera a).

(10)

Infine, l’esenzione non soddisfa i requisiti di sicurezza e non è conforme ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139. A tale proposito la Commissione fa riferimento alla sua precedente decisione (considerando 11-13) relativa a un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (4).

(11)

Il livello di sicurezza è di conseguenza pregiudicato dall’attuazione dell’esenzione notificata il 17 aprile 2019, la quale non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (UE) 2018/1139.

(12)

La Commissione osserva inoltre che, ai sensi della sua precedente decisione relativa a un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (5), il Regno Unito era tenuto a revocare l’esenzione, invece di prorogarne l’applicazione nel tempo come ha fatto.

(13)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato tre volte, l’ultima con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (6), che lo ha prorogato fino al 31 gennaio 2020 e non oltre.

(14)

Con decisione (UE) 2019/274 (7), l’11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. L’Unione ha confermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell’accordo di recesso nell’ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell’accordo di recesso (8) prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo, durante il quale il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.

(15)

In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione dalle prescrizioni di cui al punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, concessa dal Regno Unito e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 20 settembre 2019, che consente di non rispettare l’obbligo di mantenere un’adeguata distanza dalle nubi in relazione alle condizioni meteorologiche per il volo a vista, ai minimi riguardanti la distanza dalle nubi e alle regole del volo a vista, non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

(3)  E 4869, E 4919, E 4761, E 4312, E 4163, E 4073, E 3982, E 3960.

(4)  Decisione C (2016) 7654 final della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa al rifiuto di autorizzare il Regno Unito a concedere una deroga ad alcuni requisiti sostanziali di cui al regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione

(5)  Decisione C (2016) 7654 final

(6)  Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell’11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

(8)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1958 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido cianidrico proposta dalla Polonia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 8346]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La società Lučební závody Draslovka a.s. Kolín («il richiedente») ha presentato alla Polonia una domanda di riconoscimento reciproco di un'autorizzazione rilasciata dalla Repubblica ceca per un biocida contenente la sostanza attiva acido cianidrico («il prodotto»). La Repubblica ceca ha autorizzato il prodotto per uso professionale per la fumigazione, in determinate aree, contro i coleotteri del legno (tipo di prodotto 8) contro i ratti (tipo di prodotto 14) e contro i coleotteri, gli scarafaggi e le tarme (tipo di prodotto 18).

Il prodotto è costituito da una miscela al 98 % circa di acido cianidrico e additivi stabilizzanti, e viene fornito completamente imbevuto in un materiale poroso in recipienti di acciaio a tenuta stagna da 1,5 kg, oppure allo stato liquido in bombole pressurizzate di acciaio inossidabile da 27,5 kg. L'acido cianidrico è classificato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come segue: Acute Tox. Categoria 1, codici di pericolo H300, H310 e H330 (letale in caso di ingestione, a contatto con la pelle o se inalato) e STOT RE 1, codice di pericolo H372 (provoca danni alla tiroide in caso di esposizione prolungata e ripetuta).

(2)

Tenendo conto di tutte le informazioni contenute nella relazione di valutazione del prodotto e del riassunto delle caratteristiche del biocida, in particolare la classificazione del prodotto e il rischio per la salute umana, con lettera del 13 settembre 2017 indirizzata al richiedente, l'autorità competente della Polonia ha espresso serie preoccupazioni in merito alla tutela della salute dei cittadini polacchi in caso di immissione del prodotto sul mercato polacco.

(3)

In risposta a tale lettera il richiedente ha proposto un incontro con l'autorità competente della Polonia per discutere le preoccupazioni espresse, svoltosi il 22 settembre 2017, e ha inviato una lettera esprimendo il proprio parere sugli argomenti sollevati dall'autorità competente polacca il 29 settembre 2017. In seguito della discussione con il richiedente l'autorità competente polacca ha chiesto alle autorità polacche responsabili della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e dell'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 il loro parere sull'immissione del prodotto sul mercato. Tutte le autorità consultate hanno espresso serie preoccupazioni in merito all'immissione del prodotto sul mercato polacco. Il 21 giugno 2018 l'autorità competente polacca ha informato il richiedente della sua intenzione di proporre il rifiuto del rilascio dell'autorizzazione per il prodotto per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorità competente polacca ha invitato il richiedente a ritirare la domanda di riconoscimento reciproco del prodotto in Polonia.

(4)

Nella sua risposta del 20 luglio 2018 il richiedente ha comunicato il suo disaccordo con i punti sollevati dall'autorità polacca competente e ha reso nota la sua intenzione di non ritirare la domanda. Il 23 ottobre 2018 la Polonia ha pertanto informato la Commissione in merito al perdurante disaccordo a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma.

(5)

Dalla motivazione addotta dall'autorità competente polacca risulta che alcuni rischi derivanti dalle proprietà chimiche e fisiche della sostanza attiva nel prodotto non possono essere gestiti in modo soddisfacente in Polonia. Tali rischi sono legati alla mancanza di mezzi efficaci per fornire un trattamento immediato in caso di avvelenamento accidentale durante l'applicazione del prodotto.

(6)

Secondo il riassunto delle caratteristiche del biocida, gli operatori devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso contenente, tra l'altro, un antidoto. L'autorità competente polacca ha indicato che tale condizione non può essere soddisfatta in Polonia. Conformemente al diritto polacco, gli antidoti per l'acido cianidrico non possono essere distribuiti o conservati da entità diverse dalle farmacie o dalle farmacie ospedaliere. Non sarebbe pertanto possibile per un titolare di autorizzazione fornire l'antidoto insieme al biocida. Inoltre le ambulanze non sono dotate degli antidoti. Poiché non è possibile garantire una somministrazione immediata degli antidoti alle possibili vittime di avvelenamento nel luogo in cui avviene la fumigazione, secondo l'autorità competente polacca l'avvelenamento potrebbe essere letale o provocare gravi conseguenze per la salute.

(7)

Altri prodotti di fumigazione contenenti sostanze attive diverse dall'acido cianidrico (ad esempio il fosfuro di alluminio, che rilascia fosfina o il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina) sono attualmente autorizzati sul mercato polacco. Il riassunto delle caratteristiche del biocida non richiede, per nessuno di questi prodotti, che gli operatori siano dotati di antidoti.

(8)

Dopo aver analizzato la motivazione presentata dall'autorità competente polacca e i pareri espressi dal richiedente nella lettera del 20 luglio 2018, la Commissione ritiene che, a causa delle proprietà pericolose della sostanza attiva e delle difficoltà di gestione dei rischi per la salute connessi all'uso del prodotto in Polonia, la deroga al riconoscimento reciproco proposta dall'autorità polacca competente, ossia la proposta di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione, sia giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Polonia, ossia il rifiuto di rilasciare l'autorizzazione per il biocida di cui al paragrafo 2, è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   Il paragrafo 1 si applica al biocida identificato dal seguente numero, come previsto dal registro per i biocidi:

BC-SV012547-08.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1959 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3, n. CAS: 265647-11-8).

(2)

Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti fosfato di argento sodio idrogeno zirconio potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente.

(6)

Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3, n. CAS: 265647-11-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo fosfato di argento sodio idrogeno zirconio, tipo di prodotto 2, ECHA/BPC/211/2018, adottato il 17 ottobre 2018; Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo fosfato di argento sodio idrogeno zirconio, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/214/2018, adottato il 17 ottobre 2018.


27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1960 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6).

(2)

La zeolite di argento è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti zeolite di argento potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente.

(6)

Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare la zeolite di argento ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento, tipo di prodotto 2, ECHA/BPC/209/2018, adottato il 17 ottobre 2018; Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/212/2018, adottato il 17 ottobre 2018.