ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Paški sir (DOP)

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1941 del Consiglio del 18 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con riferimento all’adozione dell’elenco degli arbitri

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 ( 1 )

29

 

*

Decisione del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 1o ottobre 2019 che adotta le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’ESMA

31

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 1o ottobre 2019 che adotta le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’ESMA

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE ( GU L 289 dell’8.11.2019 )

38

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU ( GU L 299 del 20.11.2019 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1939 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) ha recentemente modificato le norme relative alla dichiarazione e alla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Per motivi di coerenza è opportuno adeguare anche le disposizioni già previste dal regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) per i veicoli pesanti.

(2)

Le prove di controllo della conformità in servizio rappresentano un elemento costitutivo della procedura di omologazione dei veicoli e consente di verificare le prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni per tutta la vita utile di un veicolo. A norma del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione le prove di controllo devono essere eseguite mediante un sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS), che valuta le emissioni in condizioni d’uso normali. L’approccio PEMS è altresì utilizzato per controllare le emissioni fuori ciclo durante l’omologazione.

(3)

Le prestazioni in termini di emissioni dei veicoli pesanti nella fase successiva all’avviamento a freddo del motore non è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito della prova di dimostrazione durante l’omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. A seguito di un esercizio di monitoraggio nel corso del quale sono stati raccolti e analizzati i dati emersi dalle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio, si è accertato che quantitativi significativi delle emissioni totali di NOx sono rimasti esclusi dall’analisi in seguito alla mancata valutazione della fase di avviamento a freddo del motore. È pertanto opportuno, al fine di ottenere una migliore rappresentazione delle emissioni reali di guida, riesaminare la procedura di misurazione per includervi la misurazione delle emissioni di inquinanti nella fase di avviamento a freddo del motore.

(4)

Le misurazioni del numero di particelle eseguite tramite PEMS sono state realizzate con successo nell’ambito delle norme di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri riguardo alle emissioni (4). A seguito di uno studio pilota condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione nel cui ambito è stata effettuata un’analisi sulle attrezzature portatili per la misurazione del numero di particelle per i veicoli pesanti, si ritiene congrua l’introduzione di un requisito analogo nelle norme di omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. A norma del regolamento (CE) n. 595/2009, la Commissione sarà obbligata a riesaminare periodicamente il livello del fattore di conformità definitivo per le emissioni di particelle alla luce del progresso tecnico.

(5)

La Commissione riconosce che i veicoli muniti di un motore con accensione a scintilla o di un motore a doppia alimentazione alimentato da gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) o gas di petrolio liquefatto (GPL) possono richiedere adeguamenti tecnici per conformarsi al fattore di conformità del numero di particelle. È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione del fattore di conformità massimo consentito per i veicoli muniti di motori a gas al fine di garantire ai fabbricanti di tali motori un periodo di tempo sufficiente per modificare i loro prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

(6)

I requisiti introdotti dal presente regolamento per le prove di controllo della conformità in servizio non dovrebbero applicarsi retroattivamente ai motori e ai veicoli omologati prima dell’introduzione di tali requisiti. Le modifiche che figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori o veicoli, in altre parole ai motori o ai veicoli omologati a norma delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(7)

Le norme sull’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono state inserite nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che si applica a decorrere dal 1o settembre 2020. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 relative all’accesso a tali informazioni dovrebbero pertanto essere omesse a decorrere da tale data.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 5), le parole «e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo» sono soppresse;

b)

il punto 43) è soppresso;

c)

è aggiunto il punto seguente:

«57)

«numero di particelle», è il numero totale di particelle solide emesse dallo scarico, calcolato in base ai metodi di diluizione, di campionamento e di misura di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 49 (*1).;

(*1)  Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).»;"

2)

gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies e 2 nonies sono soppressi;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ottenere l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, o l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni, oppure l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore o le famiglie di motori sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 14 nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII e XIV. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione, il fabbricante deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato XVIII.

Per ottenere l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni, oppure l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante dimostra inoltre che i requisiti di cui all’articolo 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (*2) sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato. Tuttavia i requisiti non si applicano qualora il fabbricante indichi che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione nelle date indicate all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/2400 per il rispettivo gruppo di veicoli o successivamente alle stesse.

(*2)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1)."

b)

i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater sono cancellati;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ottenere l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni o l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante garantisce la conformità ai requisiti di montaggio di cui all’allegato I, sezione 4, e, nei veicoli a doppia alimentazione, ai requisiti aggiuntivi di montaggio di cui all’allegato XVIII, sezione 6.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per ottenere l’estensione dell’omologazione UE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5.»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per ottenere l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, ai fini di un’omologazione universale per tutti i gruppi di carburanti, o di un’omologazione limitata a un gruppo di carburanti oppure di un’omologazione per un determinato carburante, il fabbricante garantisce la conformità ai requisiti di cui all’allegato I, sezione 1.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Domanda di omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta per quanto riguarda le emissioni »;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Unitamente alla domanda, il fabbricante fornisce un fascicolo di documenti che illustra nel dettaglio tutti gli elementi di progetto che influenzano le emissioni, la strategia di controllo delle emissioni del sistema motore, il modo in cui il sistema motore controlla le variabili d’uscita che influiscono sulle emissioni, se tale controllo è diretto o indiretto, le misure contro la manomissione nonché le caratteristiche del sistema di allarme e di persuasione prescritto dalle sezioni 4 e 5 dall’allegato XIII. Il fascicolo di documenti è identificato e datato dall’autorità di omologazione e viene conservato da tale autorità per almeno 10 anni dal rilascio dell’omologazione.

Il fascicolo di documenti è così composto:

le informazioni di cui all’allegato I, sezione 8,

un fascicolo di documenti AES, descritto nell’allegato I, appendice 11, del presente regolamento, che consenta alle autorità di omologazione di valutare l’uso corretto delle AES.

Su richiesta del fabbricante, l’autorità di omologazione esegue una valutazione preliminare dell’AES per i nuovi tipi di veicoli. Il fabbricante deve fornire in tal caso all’autorità di omologazione il progetto di fascicolo di documenti AES tra due e dodici mesi prima dell’inizio della procedura di omologazione.

L’autorità di omologazione effettua una valutazione preliminare sulla base del progetto di fascicolo di documenti AES fornito dal fabbricante. L’autorità di omologazione effettua la valutazione preliminare in conformità alla metodologia descritta nell’appendice 2 dell’allegato VI. L’autorità di omologazione può discostarsi da tale metodologia in casi eccezionali e debitamente giustificati.

La valutazione preliminare dell’AES per i nuovi tipi di veicoli rimane valida ai fini dell’omologazione per un periodo di diciotto mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori dodici mesi se il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione la prova del fatto che sul mercato non si è resa disponibile alcuna tecnologia nuova che modificherebbe la valutazione preliminare dell’AES.

Ogni anno il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione redige un elenco di AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione, il quale viene messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.»;

c)

al paragrafo 4, le lettere d) e g) sono soppresse;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta per quanto riguarda le emissioni »;

b)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento.

(*3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;"

c)

al paragrafo 1 bis, la lettera b) è soppressa;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Domanda di omologazione UE del veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni »;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il fabbricante presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE del veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni.

c)

al paragrafo 4, le lettere c) e d) sono soppresse;

7)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni »;

b)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 1 bis è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE a un veicolo dotato di sistema motore omologato riguardo alle emissioni se sono riunite tutte le seguenti condizioni:»;

ii)

la lettera b) è soppressa;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Domanda di omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni »;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il fabbricante presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni.»;

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Disposizioni amministrative per l’omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni »;

b)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 1 bis è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE a un veicolo riguardo alle emissioni se sono riunite tutte le seguenti condizioni:»;

ii)

la lettera b) è soppressa;

10)

all’articolo 16 il paragrafo 3 è soppresso;

11)

all’articolo 17 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, l’omologazione UE o l’omologazione nazionale a nuovi tipi di veicolo o di motore non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione (*4).

In deroga al primo comma, i nuovi tipi di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) e i veicoli muniti di tali motori devono rispettare i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3, a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione.

4.   A decorrere dal 1o gennaio 2022, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi muniti di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) che non rispettano i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3 e i requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione.

A decorrere dal 1o gennaio 2022 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939.

In deroga al terzo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi ad accensione comandata, motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939.

(*4)  Regolamento (UE) 2019/1939, della Commissione, del 7 novembre 2019, c he modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1).»;"

12)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

13)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

14)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

15)

nell’allegato VIII, il punto 5.1.2 è sostituito dal seguente:

«5.1.2.

L’allegato 12, appendice 1, paragrafo A.1.2.1, del regolamento UNECE n. 49 deve essere inteso come segue:

“A.1.2.1.

Per ottenere l’estensione di un’omologazione UE di un veicolo riguardo al suo motore, omologato ai sensi del regolamento (UE) n. 595/2009 e del presente regolamento, a un veicolo con massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti relativi alla misurazione delle emissioni di CO2 e al consumo di carburante stabiliti dalle procedure per la prova di tipo 1 delle emissioni di cui all’allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, applicando unicamente le correzioni RCB e del tracciato della velocità. Le emissioni di CO2 sono determinate conformemente alla tabella A6/2 senza tenere conto dei risultati della prova delle emissioni di riferimento, ove durante la prova non sono applicate AES al veicolo e quest’ultimo è considerato VH (Veicolo High). I verbali di prova di cui all’allegato I, appendice 8a, parte I, fino al punto 2.1 compreso, e allegato I, appendice 8b, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, compresi i risultati relativi alle emissioni inquinanti, sono trasmessi alle autorità di omologazione.

Il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione una dichiarazione firmata attestante che tutte le varianti e le versioni per le quali è richiesta l’estensione sono conformi ai requisiti di emissione per l’omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 e che la prova di tipo 1 è stata eseguita conformemente al paragrafo precedente.

Le omologazioni UE esistenti di un veicolo con una massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, per quanto riguarda il suo motore omologato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, possono essere estese entro e non oltre la data di applicazione del presente regolamento.

Per specifici motori ad accensione spontanea a etanolo (ED95), ai fini del calcolo dei valori del consumo di carburante è utilizzato il seguente rapporto carbonio-idrogeno-ossigeno fisso: C1H2,92O0,46.” »;

16)

all’allegato X, dopo il punto 2.4.1.3 è inserito il punto seguente:

«2.4.1.4.

La norma OBD Euro 6-2 di cui all’allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 2017/1151 della Commissione deve essere considerata equivalente al carattere E di cui all’allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento.»;

17)

all’allegato XI, appendice 1, nel modello di scheda informativa, i punti da 2 a 2.3 sono soppressi;

18)

all’allegato XIII, punto 12, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La presente appendice si applica quando il fabbricante del veicolo chiede l’omologazione UE di un veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento.»;

19)

l’allegato XVII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

L’articolo 1, paragrafo 15, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

al punto 3.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se un motore è omologato come unità tecnica distinta o un veicolo è omologato riguardo alle emissioni, è necessario apporre sul motore:»;

2)

il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4.

Nel caso di una domanda di omologazione UE di un veicolo con un motore omologato riguardo alle emissioni o di un’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, la targhetta specificata al punto 3.3 deve essere apposta anche in prossimità del bocchettone di rifornimento del carburante.»;

3)

la sezione 8 è sostituita dalla seguente:

«8.

DOCUMENTAZIONE

8.1

Il fascicolo di documenti richiesto ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 per consentire all’autorità di omologazione di valutare, a fini di garanzia del corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx, le strategie di controllo delle emissioni, i sistemi di bordo del veicolo e il motore, nonché i fascicoli di documenti richiesti dall’allegato VI (emissioni fuori ciclo), dall’allegato X (OBD) e dall’allegato XVIII (motori a doppia alimentazione), devono contenere le informazioni seguenti:

a)

una descrizione completa del sistema di persuasione di cui all’allegato XIII e delle strategie di monitoraggio ivi associate;

b)

la descrizione delle misure contro la manomissione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a).»;

4)

l’appendice 4 è così modificata:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

 

«relativi

 

all’omologazione UE di un motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta,

 

all’omologazione UE di un veicolo munito di un motore omologato riguardo alle emissioni;

 

all’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni.»;

b)

dopo il titolo «Note esplicative (riguardanti la compilazione della tabella)», il quarto, il quinto e il sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di domanda di omologazione UE di un motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, è necessario compilare la parte relativa agli aspetti generali e la parte 1.

In caso di domanda di omologazione UE di un veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni, è necessario compilare la parte relativa agli aspetti generali e la parte 2.

In caso di domanda di omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, è necessario compilare la parte relativa agli aspetti generali e le parti 1 e 2.»;

c)

nella parte relativa agli aspetti generali della tabella, la quinta riga è sostituita dalla seguente:

«0.2.0.3.

Tipo di motore quale unità tecnica distinta/famiglia di motori quale unità tecnica distinta/veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni/veicolo riguardo alle emissioni (1

 

d)

sotto la parte «aspetti generali» della tabella, i termini «Parte 3: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO» sono soppressi;

e)

la parte 3 della tabella è soppressa;

5)

nell’appendice 5, al punto 1.4.4 dell’addendum al certificato di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS), le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:

Risultati di accettazione/rifiuto (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Numero di particelle

«Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro (11)

 

 

 

 

 

 

Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2 (11

 

 

 

 

 

 

6)

nell’appendice 7, al punto 1.4.4 dell’addendum alla scheda di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS) le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:

Risultati di accettazione/rifiuto (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Numero di particelle

«Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro (11)

 

 

 

 

 

 

Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2 (11

 

 

 

 

 

 

7)

all’appendice 9, la tabella 1 e la relativa legenda sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Carattere

NOx OTL (1)

PM OTL (2)

CO OTL (3)

IUPR (4)

Qualità del reagente

Ulteriori dispositivi di controllo OBD (5)

Prescrizioni relative alla soglia di potenza (6)

Avviamento a freddo e numero di particelle

Date di attuazione: nuovi tipi

Date di attuazione: tutti i veicoli

Ultima data di immatricolazione

A (7)  (8)

B (8)

Riga «Periodo transitorio» della tabella 1 o della tabella 2

Monitoraggio delle prestazioni (9)

 (n.a.)

Periodo transitorio (10)

Periodo transitorio (11)

 (n.a.)

20 %

 (n.a.)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (7)

30.12.2016 (8)

B (12)

Riga «Periodo transitorio» delle tabelle 1 e 2

 (n.a.)

Riga «Periodo transitorio» della tabella 2

 (n.a.)

Periodo transitorio (11)

 (n.a.)

20 %

 (n.a.)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Riga «Requisiti generali» della tabella 1 o della tabella 2

Riga «Requisiti generali» della tabella 1

Riga «Requisiti generali» della tabella 2

Aspetti generali (13)

Aspetti generali (14)

20 %

 (n.a.)

31.12.2015

31.12.2016

31.8.2019

D

Riga «Requisiti generali» della tabella 1 o della tabella 2

Riga «Requisiti generali» della tabella 1

Riga «Requisiti generali» della tabella 2

Aspetti generali (13)

Aspetti generali (14)

10 %

 (n.a.)

1.9.2018

1.9.2019

31.12.2021

E

Riga «Requisiti generali» della tabella 1 o della tabella 2

Riga «Requisiti generali» della tabella 1

Riga «Requisiti generali» della tabella 2

Aspetti generali (13)

Aspetti generali (14)

10 %

1.1.2021 (15)

1.1.2022 (15)

 

Legenda:

8)

all’appendice 10, è aggiunta la nota esplicativa seguente:

«(11)

Se applicabile, indicare il fattore di conformità definitivo «CFfinal.»;

9)

è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice 11

Fascicolo di documenti AES

Il fascicolo di documenti AES deve contenere le seguenti informazioni:

A) informazioni su tutte le AES:

a)

una dichiarazione del fabbricante attestante che il sistema motore o il tipo di famiglia di motori omologato come unità tecnica distinta o il veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni o il veicolo omologato riguardo alle emissioni non dispone di strategie di manomissione;

b)

una descrizione del motore, delle strategie di controllo delle emissioni e dei dispositivi utilizzati, sia software sia hardware, nonché delle condizioni in cui le strategie e i dispositivi non funzioneranno come durante la prova di omologazione;

c)

una dichiarazione recante informazioni sulle versioni del software utilizzate per controllare le AES/BES, compresi gli opportuni totali di controllo delle versioni del software e le relative istruzioni per le autorità su come leggerli; la dichiarazione deve essere aggiornata e trasmessa all’autorità di omologazione in possesso di tale fascicolo di documenti ogni qualvolta vi sia una nuova versione del software che incida sulle AES/BES;

d)

una motivazione tecnica dettagliata delle AES comprensiva di una valutazione del rischio in presenza o in assenza di AES, nonché di quanto segue:

i)

le informazioni sugli elementi dell’hardware che devono essere protetti dall’AES, se pertinente;

ii)

la prova di un danno improvviso e irreparabile al motore che non può essere evitato dalla manutenzione periodica e che si verificherebbe in assenza di AES, se pertinente;

iii)

una spiegazione motivata riguardo alla necessità di utilizzare un’AES all’avvio o nella fase di riscaldamento del motore, se pertinente;

e)

una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento;

f)

una descrizione delle relazioni gerarchiche tra le AES, vale a dire, nei casi in cui più di un’AES può essere attiva simultaneamente, l’indicazione di quale AES è prioritaria in termini di risposta, il metodo in base a cui interagiscono le strategie, compresi i diagrammi di flusso dei dati e la logica di decisione, e il modo in cui la gerarchia assicura che le emissioni siano mantenute al più basso livello ragionevolmente realizzabile da tutte le AES;

g)

un elenco dei parametri che sono misurati e/o calcolati dall’AES, unitamente allo scopo di ogni parametro misurato e/o calcolato e al modo in cui ognuno di essi è collegato ai danni al motore, incluso il metodo di calcolo e l’efficacia con cui tali parametri calcolati sono correlati all’effettivo stato del parametro controllato e qualsiasi conseguente tolleranza o fattore di sicurezza integrato nell’analisi;

h)

un elenco dei parametri di controllo del motore/delle emissioni che sono modulati in funzione dei parametri misurati o calcolati e l’intervallo di modulazione per ogni parametro di controllo del motore/delle emissioni, unitamente alla relazione tra i parametri di controllo del motore/delle emissioni e i parametri misurati o calcolati;

i)

una valutazione di come l’AES manterrà le emissioni reali di guida al più basso livello ragionevolmente realizzabile, compresa un’analisi dettagliata dell’aumento previsto del totale degli inquinanti disciplinati e delle emissioni di CO2 a seguito dell’utilizzo dell’AES rispetto alla BES.».

Il fascicolo di documenti AES non deve superare le 100 pagine e deve includere tutti gli elementi principali per consentire all’autorità di omologazione di valutare l’AES (conformemente ai requisiti dell’allegato VI, appendice 2), l’efficacia del sistema di persuasione e le misure contro la manomissione. Se necessario, il fascicolo può essere integrato da allegati e altri documenti di accompagnamento, contenenti elementi aggiuntivi e complementari. Il fabbricante deve inviare all’autorità di omologazione una nuova versione del fascicolo di documenti AES ogni volta che sono apportate modifiche all’AES. La nuova versione deve limitarsi alle modifiche e al loro effetto. La nuova versione dell’AES deve essere valutata e approvata dall’autorità di omologazione.

Il fascicolo di documenti AES deve essere così strutturato:

Fascicolo di documenti AES n. YYY/OEM

Parti

Paragrafo

Punto

Spiegazione

Documenti introduttivi

 

Lettera di presentazione all’autorità di omologazione

Riferimento del documento con indicazione della versione, della data di emissione del documento e firma della persona addetta presso l’organizzazione del fabbricante

 

Tabella relativa alle diverse versioni

Contenuto delle modifiche di ciascuna versione, con indicazione della parte modificata

 

Descrizione dei tipi (di emissione) interessati

 

 

Tabella dei documenti allegati

Elenco di tutti i documenti allegati

 

Riferimenti incrociati

Collegamento alle lettere da a) a i) dell’appendice 11 (dove è riportato ciascun requisito del regolamento)

 

Dichiarazione di assenza di impianto di manipolazione

+ Firma

Documento principale

0

Acronimi/abbreviazioni

 

1

DESCRIZIONE GENERALE

 

1.1

Presentazione generale del motore

Descrizione delle caratteristiche principali: cilindrata, post-trattamento,...

1.2

Architettura generale del sistema

Schema del sistema: elenco di sensori e attuatori, spiegazione delle funzioni generali del motore

1.3

Lettura della versione del software e della taratura

Ad esempio, spiegazione dello scanner

2

Strategie di base di controllo delle emissioni

 

2.x

BES x

Descrizione della strategia x

2.y

BES y

Descrizione della strategia y

3

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES)

 

3.0

Presentazione delle AES

Relazioni gerarchiche tra AES: descrizione e giustificazione (ad esempio sicurezza, affidabilità ecc.)

3.x

AES x

3.x.1 Giustificazione dell’AES

3.x.2 Parametri misurati e/o modellati per la caratterizzazione dell’AES

3.x.3 Modalità di azione dell’AES - Parametri utilizzati

3.x.4 Effetto dell’AES su inquinanti e CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

ecc.

4.

Descrizione del sistema di persuasione e delle strategie di controllo ivi associate;

 

5.

Descrizione delle misure contro la manomissione

 

Il limite di 100 pagine termina qui.

Allegato

 

Elenco dei tipi interessati da tale BES-AES, con indicazione di: riferimento dell’omologazione, riferimento software, numero di taratura, totali di controllo di ciascuna versione e di ciascuna centralina interessata (motore e/o post-trattamento, se presenti)

Documenti allegati

 

Nota tecnica per la giustificazione dell’AES n. xxx

Valutazione del rischio o giustificazione mediante prove o esempio di danno improvviso, se del caso

 

Nota tecnica per la giustificazione dell’AES n. yyy

 

 

Verbale di prova per la quantificazione specifica dell’impatto dell’AES

Verbale di prova di tutte le prove specifiche effettuate per la giustificazione dell’AES, dettagli delle condizioni di prova, descrizione del veicolo/data delle prove impatto su emissioni/CO2 con/senza attivazione dell’AES

».

(1)  Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NOx («NOx OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.

(2)  Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato («PM OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.

(3)  Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO («CO OTL») di cui all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.

(4)  Le specifiche IUPR sono riportate nell’allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.

(5)  Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all’allegato 9 A, punto 2.3.1.2, del regolamento UNECE n. 49.

(6)  Requisito ISC di cui all’allegato II, appendice 1.

(7)  Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.

(8)  Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.

(9)  Requisiti di «monitoraggio dell’efficienza» di cui all’allegato X, punto 2.1.1.

(10)  Requisiti «transitori» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.

(11)  Requisiti «transitori» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.

(12)  Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.

(13)  Requisiti «generali» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.

(14)  Requisiti «generali» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.1.

(15)  Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.

(n.a.)  Non applicabile.»;


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

al punto 4.1, tra il secondo e il terzo capoverso, è inserito il capoverso seguente:

«Nel caso in cui il peso massimo legalmente ammissibile del veicolo è inferiore alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo, è consentito utilizzare il peso massimo autorizzato per determinare il carico utile del veicolo per la prova.»;

2)

il punto 4.6.2 è sostituito dal seguente:

«4.6.2.

Il campionamento delle emissioni e degli altri dati deve iniziare prima dell’avvio del motore. Le emissioni rilevate nella fase di avviamento a freddo devono essere incluse nella valutazione delle emissioni conformemente al punto 2.6.1 dell’appendice 1.»

3)

il punto 6.3, compresa la tabella 2, è sostituito dal seguente:

«6.3.

Il fattore di conformità definitivo per la prova (CFfinal) per ciascun inquinante, calcolato conformemente all’appendice 1, non deve superare il fattore di conformità massimo consentito per tale inquinante indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Fattori di conformità massimi consentiti per le prove di emissione incluse nelle prove di conformità in servizio

Sostanza inquinante

Fattore di conformità massimo consentito

CO

1,50

THC (1)

1,50

NMHC (2)

1,50

CH4  (2)

1,50

NOx

1,50

Numero di particelle

1,63 (3)

4)

dopo il punto 10.1.8.5 è inserito il punto seguente:

«10.1.8.5 bis

Concentrazione di particelle [#/cm3]»;

5)

dopo il punto 10.1.9.5 è inserito il punto seguente:

«10.1.9.5 bis

Flusso di particelle [#/s]»;

6)

dopo il punto 10.1.9.10 è inserito il punto seguente:

«10.1.9.10 bis

Numero di particelle [#]»;

7)

dopo il punto 10.1.9.19 è inserito il punto seguente:

«10.1.9.19 bis

Fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro [-]»;

8)

dopo il punto 10.1.9.24 è inserito il punto seguente:

«10.1.9.24 bis

Fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di massa della CO2 [-]»;

9)

dopo il punto 10.1.10.12 è inserito il punto seguente:

«10.1.10.12 bis.

Numero di particelle [#].»;

10)

dopo il punto 10.1.11.5 è inserito il punto seguente:

«10.1.11.5 bis

Fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro [-]»;

11)

dopo il punto 10.1.11.9 è inserito il punto seguente:

«10.1.11.9 bis

Fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di massa della CO2 [-]»;

12)

dopo il punto 10.1.12.4 è inserito il punto seguente:

«10.1.12.4 bis

Risposte di azzeramento dell’analizzatore del numero di particelle, prima e dopo la prova.»;

13)

l’appendice 1 è così modificata:

a)

al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nella presente appendice è descritta la procedura di calcolo delle emissioni di inquinanti partendo dalle misurazioni effettuate su strada a bordo del veicolo utilizzando sistemi portatili di misura delle emissioni (nel prosieguo «PEMS»). Le emissioni inquinanti che devono essere misurate allo scarico del motore comprendono i seguenti componenti: monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e numero di particelle per i motori ad accensione spontanea e monossido di carbonio, idrocarburi non metanici, metano, ossidi di azoto e numero di particelle per i motori ad accensione comandata. Deve inoltre essere misurato il biossido di carbonio per consentire l’applicazione delle procedure di calcolo descritte nella sezione 4.»;

b)

il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1.

analizzatori di gas e analizzatori del numero di particelle per misurare le concentrazioni nei gas di scarico degli inquinanti regolamentati;»;

c)

al punto 2.2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Parametri di prova

Parametro

Unità

Fonte

Concentrazione di THC (4)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CO (4)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di NO (4)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CO (4)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione di CH (4)  (5)

ppm

Analizzatore di gas

Concentrazione del numero di particelle

#/cm3

Analizzatore del numero di particelle

Regolazione della diluizione (se applicabile)

-

Analizzatore del numero di particelle

Flusso dei gas di scarico

kg/h

Misuratore di portata del gas di scarico (nel prosieguo: «EFM»)

Temperatura dei gas di scarico

K

EFM

Temperatura ambiente (6)

K

Sensore

Pressione ambiente

kPa

Sensore

Coppia del motore (6)

Nm

ECU o sensore

Regime del motore

giri/min

ECU o sensore

Flusso di carburante del motore

g/s

ECU o sensore

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore

K

ECU o sensore

Temperatura dell’aria di aspirazione del motore (5)

K

Sensore

Velocità al suolo del veicolo

km/h

ECU e GPS

Latitudine del veicolo

grado

GPS

Longitudine del veicolo

grado

GPS

d)

al punto 2.4 sono aggiunti i seguenti punti:

«2.4.6.

Installazione dell’analizzatore del numero di particelle

L’installazione e il funzionamento del PEMS devono essere a tenuta stagna e ridurre al minimo la perdita di calore. Per evitare la generazione di particelle, i connettori devono essere termicamente stabili alle temperature dei gas di scarico previste durante la prova. Se sono utilizzati connettori di elastomero per collegare l’uscita dello scarico del veicolo e il tubo di raccordo, tali connettori non devono entrare in contatto con i gas di scarico per evitare che i dati siano falsati in caso di carico elevato del motore.

2.4.7.

Campionamento delle emissioni di particelle

Il campionamento delle emissioni deve essere rappresentativo ed effettuato in punti in cui i gas di scarico sono ben miscelati e l’influenza dell’aria ambiente a valle del punto di campionamento è minima. Se del caso, le emissioni devono essere sottoposte a campionamento a valle del misuratore della portata massica dei gas di scarico, a una distanza di almeno 150 mm dall’elemento che misura la portata. La sonda di campionamento deve essere installata a una distanza pari ad almeno tre volte il diametro interno del tubo di scarico, a monte del punto in cui i gas di scarico sono rilasciati nell’atmosfera. Il campione di gas di scarico deve essere prelevato dal centro del flusso di gas di scarico. Se si utilizzano più sonde per il campionamento delle emissioni, la sonda di campionamento delle particelle deve essere posizionata a monte delle altre sonde di campionamento. La sonda di campionamento delle particelle non deve interferire con il campionamento degli inquinanti gassosi. Il tipo e le specifiche della sonda e il suo montaggio devono essere documentati in maniera dettagliata nel verbale di prova del servizio tecnico (nel caso di prove effettuate durante l’omologazione) o nella documentazione del fabbricante del veicolo (in caso di prove di controllo della conformità in servizio).

Se si effettua il campionamento di particelle non diluite nel tubo di scappamento, la linea di campionamento dal punto di campionamento dei gas di scarico grezzi al punto di diluizione o al rilevatore di particelle deve essere riscaldata almeno a 373 K (100 °C).

Tutte le parti del sistema di campionamento tra il tubo di scarico e il rilevatore di particelle che entrano in contatto con gas di scarico grezzi e diluiti devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito delle particelle. Tutte le parti devono essere realizzate in materiale antistatico al fine di evitare effetti elettrostatici.»;

e)

al punto 2.5, è aggiunto il punto seguente:

«2.5.5.

Controllo dell’analizzatore del numero di particelle

Il PEMS deve funzionare senza errori e segnalazioni di allarme importanti. Il livello zero dell’analizzatore del numero di particelle deve essere registrato tramite un campionamento di aria ambiente filtrata ad alta efficienza da un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) all’ingresso della linea di campionamento nelle 12 ore precedenti l’inizio della prova. Il segnale deve essere registrato a una frequenza costante media di almeno 1,0 Hz per 2 minuti. La concentrazione finale assoluta deve essere compresa nei valori indicati nelle specifiche del costruttore e non deve inoltre eccedere le 5 000 particelle per centimetro cubo.»;

f)

il punto 2.6.1 è sostituito dal seguente:

«2.6.1.

Inizio della prova

Ai fini della procedura di prova, si intende per «inizio della prova» il primo avviamento del motore a combustione interna.

Il campionamento delle emissioni, la misurazione dei parametri dello scarico e la registrazione dei dati ambientali e relativi al motore devono iniziare prima dell’inizio della prova. Non è consentito il riscaldamento artificiale dei sistemi di controllo delle emissioni del veicolo prima dell’inizio della prova.

La temperatura del liquido di raffreddamento, all’inizio della prova, non deve superare di oltre 5 °C la temperatura ambiente e non deve essere superiore a 303 K (30 °C). La valutazione dei dati deve cominciare quando la temperatura del liquido di raffreddamento ha raggiunto i 303 K (30 °C) per la prima volta o quando la temperatura del liquido di raffreddamento si è stabilizzata entro +/– 2 K per un periodo di 5 minuti, a seconda di quale di questi due eventi si verifica per primo. La valutazione dei dati deve iniziare in ogni caso entro 10 minuti dall’inizio della prova.»;

g)

il punto 2.6.3 è sostituito dal seguente:

«2.6.3.

Fine della prova

La fine della prova è raggiunta quando il veicolo ha completato il percorso e il motore a combustione interna viene spento.

Alla fine del percorso, il motore a combustione interna deve essere spento quanto prima possibile. Occorre continuare a registrare i dati fino a che non è trascorso il tempo di risposta dei sistemi di campionamento.»;

h)

al punto 2.7.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se la differenza tra i risultati prima e dopo la prova è inferiore al 2 %, come specificato ai punti 2.7.2 e 2.7.3, le concentrazioni misurate si possono utilizzare non corrette oppure devono essere corrette, su richiesta del fabbricante, per tener conto della deriva in conformità al punto 2.7.5;»;

i)

al punto 2.7, è aggiunto il punto seguente:

«2.7.6

Controllo dell’analizzatore del numero di particelle

Il livello zero dell’analizzatore del numero di particelle deve essere controllato prima dell’inizio e dopo la fine della prova, e registrato in conformità ai requisiti del punto 2.5.5.»;

j)

i punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.1.

Dati degli analizzatori

I dati provenienti dagli analizzatori di gas devono essere opportunamente comparati utilizzando la procedura di cui all’allegato 4, punto 9.3.5, del regolamento UNECE n. 49. I dati dell’analizzatore del numero di particelle devono essere allineati al suo tempo di trasformazione, secondo le istruzioni del suo fabbricante.

3.1.2.

Dati degli analizzatori e del misuratore di portata del gas di scarico (EFM)

I dati provenienti dagli analizzatori di gas e dagli analizzatori del numero di particelle devono essere opportunamente allineati con i dati dell’EFM seguendo la procedura di cui al punto 3.1.4.

3.1.3.

Dati del sistema PEMS e del motore

I dati provenienti dal sistema PEMS (analizzatori di gas, analizzatore del numero di particelle e EFM) devono essere opportunamente allineati con i dati della centralina elettronica seguendo la procedura di cui al punto 3.1.4.»;

k)

al punto 3.1.4, i termini «1: Analizzatori di gas (concentrazioni di THC, CO, CO2, NOx);» sono sostituiti dai seguenti:

«1

:

Analizzatori di gas (concentrazioni di THC, CO, CO2, NOx) e analizzatore del numero di particelle;»;

l)

al punto 3, è aggiunto il punto seguente:

«3.6.

Calcolo delle emissioni istantanee di particelle

Le emissioni istantanee di particelle (PN1) [#/s] devono essere determinate moltiplicando la concentrazione istantanea di particelle [#/cm3] per la portata massica istantanea dei gas di scarico [kg/s], entrambe corrette e allineate in funzione al tempo di trasformazione, in conformità al punto 1.4.3 dell’appendice 3. Tutti i valori negativi delle emissioni istantanee devono essere riportati nelle successive valutazioni dei dati come pari a zero. Tutte le cifre significative dei risultati intermedi devono essere incluse nel calcolo delle emissioni istantanee. Ai fini della determinazione delle emissioni istantanee di particelle, si applica la formula seguente:

Image 1

in cui:

PNi

sono le emissioni istantanee di particelle [#/s]

cPNi

è la concentrazione di particelle misurata [#/m3] normalizzata a 273 K (0 °C), comprese la diluizione interna e le perdite di particolato

qmewi

è la portata massica dei gas di scarico misurata [kg/s]

ρe

è la densità dei gas di scarico [kg/m3] a 273 K (0 °C).»;

m)

i punti 4.2.1 e 4.2.1.1 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.1.

Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni specifiche e ([mg/kWh] o [#/kWh]) di ciascun intervallo e di ciascun inquinante sono calcolate nel modo seguente:

Image 2

in cui:

m

è l’emissione massica dell’inquinante [mg/intervallo] o del numero di particelle [#/intervallo]

W(t2,i) – W(t1,i)

è il lavoro del motore durante l’i° intervallo medio [kWh].

4.2.1.1

Calcolo delle emissioni specifiche dei carburanti dichiarati disponibili in commercio

Se è stata effettuata una prova conformemente al presente allegato con un carburante disponibile in commercio dichiarato nell’allegato I, appendice 4, parte 1, punto 3.2.2.2.1, devono essere calcolate le emissioni specifiche e ([mg/kWh] or [#/kWh]) per ciascun intervallo e per ciascun inquinante moltiplicando le emissioni specifiche determinate conformemente al punto 4.2.1 per il fattore di correzione della potenza determinato conformemente all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a1).»

n)

il punto 4.2.3 è sostituito dal seguente:

«4.2.3.

Calcolo dei fattori di conformità

I fattori di conformità devono essere calcolati per ciascun intervallo valido e per ciascun inquinante nel modo seguente:

Image 3

in cui:

e

sono le emissioni specifiche al banco dell’inquinante gassoso [mg/kWh] o [#/kWh];

L

è il limite applicabile [mg/kWh] o [#/kWh].»;

o)

il punto 4.3.2 è sostituito dal seguente:

‘4.3.2.

Calcolo dei fattori di conformità

I fattori di conformità devono essere calcolati per ciascun intervallo valido e per ciascun inquinante nel modo seguente:

Image 4

in cui:

Image 5

in cui:

m

è l’emissione massica dell’inquinante gassoso [mg/intervallo] o il numero di particelle [#/intervallo];

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

è la massa di CO2 durante l’i° intervallo medio [kg];

mCO2,ref

è la massa di CO2 del motore determinata per la prova WHTC [kg];

mL

è l’emissione massica dell’inquinante gassoso o del numero di particelle corrispondente al limite applicabile nella prova WHTC, rispettivamente [mg] o [#].’;

p)

nella sezione 4 sono aggiunti i seguenti punti:

«4.4.

Calcolo del fattore di conformità definitivo per la prova

4.4.1.

Il fattore di conformità definitivo per la prova (CFfinal) per ogni inquinante deve essere così calcolato:

Image 6

in cui:

CFcold

è il fattore di conformità relativo alla fase di esecuzione a freddo della prova, che deve essere pari al fattore di conformità più elevato dell’intervallo medio dinamico a partire da una temperatura del liquido di raffreddamento inferiore a 343 K (70 °C), determinata per tale inquinante conformemente alle procedure di calcolo di cui ai punti 4.1. e 4.2. o 4.3, a seconda dei casi.

CFwarm

è il fattore di conformità relativo alla fase di esecuzione a caldo della prova, che deve essere pari al 90° percentile cumulativo dei fattori di conformità determinati per tale inquinante conformemente alle procedure di calcolo di cui ai punti 4.1 e 4.2 o 4.3, a seconda dei casi, quando la valutazione dei dati è avviata dopo che la temperatura del liquido di raffreddamento ha raggiunto per la prima volta i 343 K (70 °C).»;

14)

l’appendice 2 è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

DATI GENERALI

Le emissioni gassose e il numero di particelle devono essere misurati secondo il procedimento descritto nell’appendice 1. La presente appendice descrive le caratteristiche degli strumenti di misura portatili da usare per effettuare tali prove di misurazione.»;

b)

nella sezione 2 sono aggiunti i seguenti punti:

«2.5

Analizzatori del numero di particelle

2.5.1

Aspetti generali

2.5.1.1

L’analizzatore del numero di particelle deve essere costituito da un’unità di precondizionamento e da un rilevatore di particelle (cfr. figura 1). Il rilevatore di particelle può altresì sottoporre l’aerosol a precondizionamento. La sensibilità dell’analizzatore agli urti, alle vibrazioni, all’invecchiamento, alle variazioni di temperatura e di pressione dell’aria, alle interferenze elettromagnetiche e ad altri elementi che potrebbero incidere sul funzionamento del veicolo o dell’analizzatore deve essere mantenuta al livello minimo possibile e deve essere chiaramente indicata nella documentazione di supporto prodotta dal fabbricante dello strumento. L’analizzatore del numero di particelle deve soddisfare i requisiti del presente regolamento e le specifiche del fabbricante dello strumento.

Figura 1

Esempio di configurazione di un analizzatore del numero di particelle

(le linee punteggiate raffigurano le parti facoltative)

EFM: misuratore della portata massica dei gas di scarico

d: diametro interno

PND: diluitore del numero di particelle

Image 7

2.5.1.2

L’analizzatore del numero di particelle deve essere collegato al punto di campionamento mediante una sonda di campionamento che estrae un campione dalla linea centrale del tubo di scappamento. Se le particelle non sono diluite nel tubo di scappamento, la linea di campionamento deve essere riscaldata ad una temperatura minima di 373 K (100 °C) fino al punto di prima diluizione dell’analizzatore del numero di particelle o del rilevatore di particelle dell’analizzatore. Il tempo di permanenza del campione nella linea di campionamento delle particelle deve essere inferiore a tre secondi quando raggiunge il punto di prima diluizione o il rilevatore di particelle.

2.5.1.3

Tutte le parti a contatto con i gas di scarico sottoposti a campionamento devono essere sempre mantenute a una temperatura che impedisca la condensazione dei composti nel dispositivo. Ciò si può ottenere, ad esempio, riscaldando a una temperatura più elevata il campione e diluendolo oppure ossidando le specie (semi)volatili.

2.5.1.4

L’analizzatore del numero di particelle deve comprendere una sezione riscaldata a una temperatura della parete ≥ 573 K (300 °C). L’unità di precondizionamento deve controllare le fasi a caldo alle temperature nominali di funzionamento costanti, entro una tolleranza di ± 10 K, e deve poter indicare se le parti a caldo risultano o no alla temperatura di funzionamento corretta. Temperature più basse possono essere accettate se l’efficienza di eliminazione delle particelle volatili soddisfa le specifiche di cui al punto 2.5.4.

2.5.1.5

I sensori di pressione, di temperatura e di altri parametri devono controllare il funzionamento dello strumento durante l’utilizzo e far apparire un avvertimento o un messaggio in caso di malfunzionamento.

2.5.1.6

Il tempo di ritardo all’interno dell’analizzatore del numero di particelle deve essere < 5 s. Per tempo di ritardo si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra un cambiamento di concentrazione al punto di riferimento e una risposta del sistema equivalente al 10 % del valore finale rilevato.

2.5.1.7

L’analizzatore del numero di particelle (e/o il rilevatore di particelle) deve avere un tempo di salita di ≤ 3,5 s.

2.5.1.8

Le misurazioni della concentrazione di particelle devono essere normalizzate a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa. Se ritenuto necessario sulla base delle migliori pratiche ingegneristiche, la pressione e/o la temperatura all’ingresso del rilevatore devono essere misurate e registrate al fine di normalizzare la concentrazione di particelle.

2.5.1.9

Gli analizzatori del numero di particelle che soddisfano i requisiti di taratura dei regolamenti UNECE n. 83 o n. 49 o GTR 15 devono essere ritenuti conformi ai requisiti di taratura del presente allegato.

2.5.2.

Requisiti di efficienza

2.5.2.1

Il sistema completo dell’analizzatore del numero di particelle e la linea di campionamento devono soddisfare i requisiti di efficienza di cui alla tabella 1:

Tabella 1

Requisiti di efficienza del sistema dell’analizzatore del numero delle particelle (e della linea di campionamento)

dp [nm]

sub-23

23

30

50

70

100

200

E(dp)

-- (*1)

0,2-0,6

0,3-1,2

0,6-1,3

0,7-1,3

0,7-1,3

0,5-2,0

2.5.2.2

L’efficienza E(dp) è il rapporto tra i valori rilevati dal sistema dell’analizzatore del numero di particelle e dal contatore delle particelle di condensa (CPC) (d50 = 10 nm o inferiore, con linearità verificata e taratura con elettrometro) oppure la misurazione in parallelo mediante elettrometro della concentrazione di particelle in aerosol monodisperso con diametro di mobilità dp e normalizzato alle stesse condizioni di temperatura e di pressione. Il materiale deve essere particolato carbonioso termicamente stabile (ad esempio grafite sottoposta a scariche di scintille o fuliggine da fiamma di diffusione con pretrattamento termico). Se la curva di efficienza è misurata con un aerosol diverso (ad esempio NaCl), la correlazione con la curva relativa al particolato carbonioso deve essere presentata sotto forma di un grafico che raffronti le efficienze ottenute utilizzando entrambi gli aerosol di prova. Allo scopo di ottenere le efficienze di aerosol relative al particolato carbonioso si devono prendere in considerazione le diverse efficienze di conteggio adattando le efficienze misurate in base al suddetto grafico comparativo. Ciascuna correzione per le particelle a carica multipla deve essere applicata e documentata ma non deve superare il 10 %. Le efficienze finali (ossia adeguate ai diversi materiali e alle particelle a carica multipla) devono considerare l’analizzatore del numero di particelle e la linea di campionamento. L’analizzatore del numero di particelle può altresì essere tarato per parti (ad esempio separando l’unità di precondizionamento dal rilevatore di particelle), purché l’analizzatore del numero di particelle e la linea di campionamento soddisfino insieme i requisiti di cui alla tabella 1. Il segnale misurato dal rilevatore deve essere > 2 volte rispetto al limite di rilevamento (qui definito come il livello zero più 3 deviazioni standard).

2.5.3.

Requisiti di linearità

2.5.3.1

I requisiti di linearità devono essere verificati qualora si riscontrino danni, come richiesto dalle procedure di verifica interna o dal fabbricante dello strumento, e almeno una volta nel periodo di 12 mesi precedente la prova.

2.5.3.2

L’analizzatore del numero di particelle e la linea di campionamento devono soddisfare i requisiti di linearità di cui alla tabella 2:

Tabella 2:

Requisiti di linearità dell’analizzatore del numero di particelle (e della linea di campionamento)

Parametro/strumento di misurazione

min× (a1 - 1)+ a0|

Coefficiente angolare a1

Errore standard SEE

Coefficiente di determinazione r2

Analizzatore del numero di particelle

≤ 5 % max

0,85-1,15

≤ 10 % max

≥ 0,950

2.5.3.3

Il sistema dell’analizzatore del numero di particelle e la linea di campionamento devono soddisfare i requisiti di linearità di cui alla tabella 2, utilizzando particolato carbonioso monodisperso o polidisperso. La dimensione delle particelle (diametro di mobilità o diametro mediano di conteggio) deve essere superiore a 45 nm. Lo strumento di riferimento deve essere un elettrometro o un contatore di particelle di condensa (CPC) con d50 = 10 nm o inferiore, di cui sia stata verificata la linearità. Lo strumento di riferimento può, in alternativa, essere un sistema di conteggio del numero di particelle che sia conforme ai requisiti del regolamento UNECE n. 49.

2.5.3.4

Inoltre, le differenze tra l’analizzatore del numero di particelle e lo strumento di riferimento in ciascuno dei punti controllati (ad eccezione del punto zero) non devono superare il 15 % del loro valore medio. Devono essere controllati almeno cinque punti distribuiti uniformemente (più il punto zero). La concentrazione massima controllata deve corrispondere alla concentrazione massima consentita dell’analizzatore del numero di particelle.

Se l’analizzatore del numero di particelle è tarato in parti, la linearità può essere verificata solo per il rilevatore, ma le efficienze delle altre parti e della linea di campionamento devono essere prese in considerazione nel calcolo del coefficiente angolare.

2.5.4.

Efficienza di eliminazione delle particelle volatili

2.5.4.1

Il sistema dell’analizzatore del numero di particelle deve assicurare l’eliminazione > 99 % delle particelle di tetracontano (CH3(CH2)38CH3) ≥ 30 nm con una concentrazione all’ingresso ≥ 10 000 particelle per centimetro cubo alla diluizione minima.

2.5.4.2

Inoltre, il sistema dell’analizzatore del numero di particelle deve altresì garantire un’efficienza di eliminazione > 99 % dell’alcano polidisperso (decano o superiore) o dell’olio di smerigliatura con un diametro mediano di conteggio > 50 nm e una concentrazione d’ingresso ≥ 5x106 particelle per centimetro cubo alla diluizione minima (massa equivalente > 1 mg/m3).

2.5.4.3

È necessario dimostrare l’efficienza di eliminazione delle particelle volatili con tetracontano e/o alcano polidisperso o olio solo una volta per la famiglia PEMS. Si ritiene una famiglia PEMS un gruppo di strumenti che presenta gli stessi analizzatori, lo stesso condizionamento termico e del campione e gli stessi algoritmi di compensazione del software. Il fabbricante dello strumento deve fornire informazioni in merito all’intervallo di manutenzione o di sostituzione atto a garantire che l’efficienza di eliminazione non risulti inferiore ai requisiti tecnici. Se tali informazioni non sono fornite dal fabbricante dello strumento, l’efficienza di eliminazione delle particelle volatili deve essere verificata annualmente per ciascuno strumento.»;

15)

all’appendice 3, è aggiunto il seguente punto:

«1.4.

Taratura e verifica dell’analizzatore del numero di particelle

1.4.1.

La prova di tenuta del sistema PEMS deve essere effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato 4, punto 9.3.4, del regolamento UNECE n. 49 o delle istruzioni del fabbricante dello strumento.

1.4.2.

Il controllo del tempo di risposta del sistema dell’analizzatore del numero di particelle deve essere effettuato in conformità ai requisiti di cui all’allegato 4, punto 9.3.5, del regolamento UNECE n. 49, utilizzando le particelle se non è possibile utilizzare i gas.

1.4.3.

Il tempo di trasformazione del sistema dell’analizzatore del numero di particelle e della sua linea di campionamento deve essere determinato in conformità all’allegato 4, appendice 8, punto A.8.1.3.7, del regolamento UNECE n. 49. Per «tempo di trasformazione» si intende il tempo che intercorre tra un cambiamento di concentrazione al punto di riferimento e il raggiungimento di una risposta del sistema equivalente al 50 % del valore finale indicato.»

(1)  Per i motori ad accensione spontanea.

(2)  Per i motori ad accensione comandata.

(3)  Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.»;

(4)  Misurata o corretta nel valore su umido.

(5)  Solo per i motori a gas.

(6)  Usare il sensore della temperatura ambiente o un sensore della temperatura dell’aria di aspirazione.

(7)  Il valore registrato deve essere a) la coppia frenante netta del motore in conformità al punto 2.4.4 della presente appendice, oppure b) la coppia frenante netta calcolata a partire dai valori di coppia di cui al punto 2.4.4 della presente appendice.»;

(*1)  Sarà definito in una fase successiva.


ALLEGATO III

L’allegato VI del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

alla sezione 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«La metodologia per la valutazione delle AES è descritta nell’appendice 2 del presente allegato.»;

2)

all’appendice 1, punto 3.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il carico utile deve corrispondere al 50-60 % del carico utile massimo del veicolo. Una deviazione da tale percentuale può essere concordata con l’autorità di omologazione. Il motivo di tale deviazione deve essere indicato nel verbale di prova. Si applicano le prescrizioni supplementari di cui all’allegato II.»;

3)

è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice 2

Metodologia per la valutazione dell’AES

Ai fini della valutazione dell’AES, l’autorità di omologazione deve quanto meno verificare se le prescrizioni di cui alla presente appendice sono soddisfatte.

1)

L’aumento delle emissioni indotto dall’AES deve essere ridotto al minimo possibile:

a)

l’aumento delle emissioni totali quando si utilizza un’AES deve essere mantenuto al livello più basso possibile durante l’utilizzo normale e la vita utile dei veicoli;

b)

qualora sia disponibile sul mercato una tecnologia, un progetto o un modello che consentirebbe un miglioramento del controllo delle emissioni al momento della valutazione preliminare dell’AES, vi si deve fare ricorso senza modulazioni ingiustificate.

2)

Il rischio di danni improvvisi e irreparabili al motore, se utilizzato per giustificare un’AES, deve essere adeguatamente dimostrato e documentato, fornendo anche le seguenti informazioni:

a)

il costruttore deve fornire prova del danno catastrofico (ossia improvviso e irreparabile) al motore, unitamente ad una valutazione del rischio che comprenda un’analisi della probabilità che il rischio si verifichi e della gravità delle possibili conseguenze, nonché i risultati delle prove svolte a tale fine;

b)

qualora, al momento della domanda AES, sul mercato sia presente una tecnologia, un progetto o un modello in grado di eliminare o ridurre tale rischio, vi si deve fare ricorso nella massima misura tecnicamente possibile (ossia senza modulazioni ingiustificate);

c)

la durata e la protezione a lungo termine del motore o dei componenti del sistema di controllo delle emissioni dall’usura e dal malfunzionamento non devono essere considerati motivi accettabili per ammettere l’utilizzo di un’AES.

3)

Una descrizione tecnica adeguata deve documentare i motivi per i quali è necessario utilizzare un’AES per il funzionamento in sicurezza del veicolo:

a)

il costruttore dovrebbe fornire prova del maggiore rischio per il funzionamento in sicurezza del veicolo, unitamente ad una valutazione del rischio che comprenda un’analisi della probabilità che il rischio si verifichi e della gravità delle possibili conseguenze, nonché i risultati delle prove svolte a tale fine;

b)

qualora, al momento della domanda AES, sul mercato sia presente una tecnologia, un progetto o un modello differente che consentirebbe di ridurre tale rischio per la sicurezza, vi si deve fare ricorso nella massima misura tecnicamente possibile (senza modulazione ingiustificata).

4)

Una descrizione tecnica adeguata deve motivare e documentare la necessità di utilizzare un’AES durante l’avviamento o il riscaldamento del motore:

a)

il costruttore deve fornire prova della necessità di utilizzare un’AES durante l’avviamento del motore, unitamente ad una valutazione del rischio che comprenda un’analisi della probabilità che il rischio si verifichi e della gravità delle possibili conseguenze, nonché i risultati delle prove svolte a tale fine;

b)

qualora, al momento della domanda AES, sul mercato sia disponibile una tecnologia oppure una concezione o un modello differente che consentirebbe un controllo migliore delle emissioni all’avviamento del motore, vi si deve fare ricorso nella massima misura tecnicamente possibile.

»

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1940 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paški sir» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Paški sir» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Paški sir» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Paški sir» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3., Formaggi, dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 225 del 5.7.2019, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/26


DECISIONE (UE) 2019/1941 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con riferimento all’adozione dell’elenco degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») (1) è stato concluso a nome dell’Unione tramite la decisione 2009/152/CE del Consiglio (2) ed è applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.

(2)

A norma dell’articolo 85, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato APE elabora un elenco di persone disponibili e idonee a fungere da arbitro.

(3)

Durante la prossima riunione annuale, il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione relativa all’elenco di persone disponibili e idonee a fungere da arbitro.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE per quanto riguarda l’adozione della decisione prevista, nella misura in cui tale decisione vincolerà l’Unione.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato APE relativa all’adozione dell’elenco di arbitri, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)   GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

(2)  Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra (GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2019 DEL COMITATO APE

istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra,

del …

relativa all’adozione dell’elenco degli arbitri

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009, e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l’articolo 85, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(2)

L’accordo prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’elenco delle quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro di cui all’articolo 85, paragrafo 1 dell’accordo, è stabilito e indicato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’elenco degli arbitri di cui al paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

L’elenco di arbitri di cui all’articolo 1 può essere modificato con una decisione del comitato APE, adottata in conformità all’articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a …, il …

Per la Repubblica del Camerun

Per l’Unione europea


ALLEGATO

Elenco degli arbitri (articolo 85, paragrafo 1, dell’accordo)

Arbitri selezionati dalla parte Africa centrale (Camerun):

 

Sig.ra Mildred Alugu BEJUKA– Camerun

 

Sig. Jean Michel MBOCK BIUMLA– Camerun

 

Sig. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY - Camerun

 

Sig. David NYAMSI - Camerun

 

Sig. Sadjo OUSMANOU - Camerun

Arbitri selezionati dall’Unione europea:

 

Sig. Jacques BOURGEOIS – Belgio

 

Sig. Claus Dieter EHLERMANN – Germania

 

Sig. Pieter Jan KUIJPER – Paesi Bassi

 

Sig. Giorgio SACERDOTI – Italia

 

Sig. RamonTORRENT – Spagna

Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:

 

Sig. Thomas COTTIER – Svizzera

 

Sig. Fabien GÉLINAS – Canada

 

Sig.ra Merit E. JANOW – Stati Uniti

 

Sig.ra Anna KOUYATE – Mali

 

Sig.ra Helge SELAND – Norvegia


25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1942 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2019

che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7).

(2)

Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), corrispondente al tipo di prodotto 9 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013.

(4)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) è stato adottato il 27 febbraio 2019 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti carbendazim potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché gli scenari ambientali valutati hanno rivelato rischi inaccettabili per l’ambiente e non è stato possibile individuare alcun uso sicuro.

(6)

Tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 9, ECHA/BPC/218/2019, adottato il 27 febbraio 2019.


25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

del 1o ottobre 2019

che adotta le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’ESMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2), come eventualmente modificato ulteriormente, abrogato o sostituito, in particolare l’articolo 71,

visto il parere del GEPD del 20 giugno 2019 e gli orientamenti del suddetto in merito all’articolo 25 del nuovo regolamento e alle norme interne,

previa consultazione del comitato del personale,

considerando quanto segue:

(1)

L’ESMA svolge le proprie attività conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 (il «regolamento ESMA» e «ESMA»), come eventualmente modificato ulteriormente, abrogato o sostituito.

(2)

L’ESMA tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati «oggettivi» (quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati «soggettivi» (riguardanti il caso, quali motivazione, dati su comportamenti e condotta e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(3)

L’ESMA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’ESMA volte a riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(4)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento per il periodo specificato nei registri relativi alla protezione dei dati e nelle informative sulla privacy dell’ESMA.

(5)

Nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività, l’ESMA è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, di accesso e rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(6)

Tuttavia, l’ESMA può essere costretta a limitare le informazioni agli interessati e altri loro diritti per proteggere, in particolare, la riservatezza e l’efficacia delle proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone legate alle proprie indagini o in altre procedure.

(7)

Nell’ambito del proprio operato, l’ESMA può svolgere una serie di indagini, come indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari relative a frodi finanziarie, indagini relative a denunce di irregolarità o molestie, audit interni, indagini sulla protezione dei dati o sul rispetto delle norme etiche, indagini relative alle TIC, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto dei rischi per la sicurezza e della gestione degli incidenti. Inoltre, al fine di esercitare le proprie funzioni, l’ESMA conduce indagini legate alle proprie funzioni dirette di vigilanza o di contrasto e può condurre indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione nonché indagini su una particolare tipo di attività finanziaria, di prodotto o condotta al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario.

(8)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’ESMA nello svolgimento delle indagini di cui sopra. Tali regole interne dovrebbero applicarsi anche alle operazioni di trattamento dei dati svolte anteriormente all’avvio delle indagini di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale. Ciò dovrebbe inoltre includere l’assistenza, il coordinamento e/o la cooperazione richiesti all’ESMA dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni internazionali nell’ambito delle proprie indagini amministrative.

(9)

Prima di ricorrere alle limitazioni previste dalle suddette norme interne, l’ESMA dovrebbe valutare se è possibile applicare una delle deroghe stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725. Nei casi in cui si applichino limitazioni sulla base di tali regole interne, l’ESMA deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(10)

L’ESMA dovrebbe monitorare che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione appena cessino di sussistere.

(11)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati quando limita l’applicazione di determinati diritti degli interessati ai sensi della presente decisione, quando estende tale limitazione e quando questa viene revocata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme interne relative alle condizioni alle quali l’ESMA, nel quadro delle attività stabilite nei paragrafi da 2 a 5, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e 35, nonché nell’articolo 4 della presente, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725. Dette limitazioni non pregiudicano le deroghe relative ai diritti degli interessati previste dal regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’ESMA, le limitazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA per i seguenti scopi:

a)

indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

trattamento delle irregolarità in collegamento con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

c)

trattamento denunce di irregolarità, molestie (formali e informali) nonché reclami interni ed esterni;

d)

audit interni, indagini relative alla protezione dei dati o di carattere etico;

e)

indagini relative alle TIC, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto della gestione dei rischi e degli incidenti relativi alla sicurezza, gestite internamente o con coinvolgimento esterno.

3.   Nell’esercizio delle funzioni dell’ESMA, le limitazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA per i seguenti scopi:

a)

indagini relative alle funzioni dirette di vigilanza e di contrasto dell’ESMA;

b)

indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento ESMA; e

c)

accertamenti su un particolare tipo di attività finanziaria, di prodotto o condotta al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario a norma dell’articolo 22 del regolamento ESMA.

4.   Inoltre, queste limitazioni si applicano all’assistenza, al coordinamento e/o alla cooperazione forniti dall’ESMA alle autorità nazionali e dei mercati, comprese le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel contesto delle indagini condotte per lo svolgimento delle relative funzioni statutarie.

5.   Le limitazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle indagini o altre inchieste amministrative di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 4, durante tali indagini e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale.

6.   La presente decisione si applica a qualsiasi categoria di dati personali trattati nell’ambito delle attività di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 5.

7.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni sono applicabili ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

Articolo 2

Responsabile del trattamento incaricato degli accertamenti e delle garanzie applicabili

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni o divulgazioni di dati personali non autorizzate nell’ambito delle indagini di cui all’articolo 1 sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono conservati in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici devono essere gestiti tramite dispositivi, sistemi informatici, applicazioni e risorse di archiviazione approvati dall’ESMA. Devono essere utilizzate le applicazioni del sistema di gestione dei documenti dell’ESMA per organizzare, reperire, condividere, conservare e proteggere i dati elettronici dell’ESMA. Il personale autorizzato dell’ESMA può accedere ai dati elettronici solo in base al principio della necessità di sapere;

c)

tutte le persone che hanno accesso ai dati sono soggette all’obbligo di riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’ESMA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso i registri relativi alla protezione dei dati personali pubblicati sul sito Internet dell’ESMA.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali non deve essere superiore a quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. Il periodo di conservazione deve essere specificato nei registri relativi alla protezione dei dati personali e nelle informative sulla privacy di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’ESMA consideri di applicare una limitazione, [necessario valutare il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’ESMA, ad esempio distruggendo elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e al contraddittorio.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni vengono applicate dall’ESMA esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e relativa prevenzione;

b)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un interesse fondamentale economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

c)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, compresa quella delle relative reti di comunicazione elettronica;

d)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b);

f)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’ESMA può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi di cui dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’ESMA con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei propri compiti o dei compiti del paese terzo o delle organizzazioni internazionali.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ESMA consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’ESMA non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, deve essere effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta né lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   Il titolare del trattamento informa senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati (RDP) ogniqualvolta il suddetto limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso alla nota interna contenente la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione nonché, ove applicabile, i relativi elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base e documenta la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il RPD può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione viene revocata.

4.   Il titolare del trattamento documenta il coinvolgimento del RPD durante le varie fasi del processo, a partire dalla data in cui ha informato il RPD.

5.   La nota interna e, ove applicabile, gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base vengono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   L’ESMA pubblica, sul proprio sito web, i registri relativi alla protezione dei dati che informano tutti gli interessati delle proprie attività che comportano il trattamento di dati personali, comprese le informazioni relative alla potenziale limitazione dei diritti degli interessati.

2.   L’ESMA notifica a tutti gli interessati, ovvero le persone che considera interessate dall’indagine o dall’inchiesta, la documentazione relativa alla protezione dei dati personali delle specifiche operazioni di trattamento in questione, senza indebito ritardo e per iscritto.

3.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni prescritte dalla presente decisione, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2. In tal caso, registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Laddove i motivi della limitazione non si applichino più, l’ESMA notifica alla persona interessata la relativa documentazione sulla protezione dei dati personali e le ragioni principali della limitazione. Tale notifica può essere accompagnata da un invito a presentare i risultati dell’indagine o dell’inchiesta in corso, nell’ambito dell’esercizio dei diritti di difesa della persona interessata. Nel contempo, l’ESMA informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, il diritto dell’interessato di ottenere la conferma se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati dall’ESMA nel contesto di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione e, in tal caso, il diritto di accesso a tali dati e altre informazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel caso in cui l’ESMA limiti il diritto di accesso, deve informare l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, nonché della possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   La comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Nel qual caso, l’ESMA registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa un esame della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

4.   L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ESMA può, nel contesto di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione, limitare, in tutto o in parte, il diritto di tale interessato ad ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, a cancellare o a limitare il trattamento dei suoi dati personali come previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Laddove l’ESMA limiti l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di cui sopra, adotta i provvedimenti di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.

3.   L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato

1.   L’ESMA comunica una violazione dei dati personali all’interessato senza indebito ritardo qualora tale violazione presenti verosimilmente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni previste nella presente decisione, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni ai soggetti interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

3.   La limitazione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Laddove i motivi della limitazione non si applichino più, l’ESMA comunica la violazione dei dati personali al soggetto interessato in questione informandolo dei motivi principali della limitazione. Nel contempo, l’ESMA informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Helsinki, il 1o ottobre 2019

Per il consiglio di amministrazione

Steven MAIJOOR

Il presidente


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/37


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289 dell’8 novembre 2019 )

Pagina 45, articolo 8, primo comma:

anziché:

«I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2019.»;

leggasi:

«I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2022.»


Rettifiche

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/38


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299 del 20 novembre 2019)

Pagina 59, comma 3, seconda colonna:

anziché:

« — Aeromobile in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;»

leggasi:

«— Aeromobili in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;».


25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/39


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 14 ottobre 2019)

Le pagine 87-93 sono sostituite dal seguente testo:

Sezione C

DSCE-PP

[per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625]

Image 8

Image 9

Image 10

Sezione D

DSCE-D

[per i mangimi e gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625]

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14