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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1939 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) ha recentemente modificato le norme relative alla dichiarazione e alla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Per motivi di coerenza è opportuno adeguare anche le disposizioni già previste dal regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) per i veicoli pesanti. |
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(2) |
Le prove di controllo della conformità in servizio rappresentano un elemento costitutivo della procedura di omologazione dei veicoli e consente di verificare le prestazioni dei sistemi di controllo delle emissioni per tutta la vita utile di un veicolo. A norma del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione le prove di controllo devono essere eseguite mediante un sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS), che valuta le emissioni in condizioni d’uso normali. L’approccio PEMS è altresì utilizzato per controllare le emissioni fuori ciclo durante l’omologazione. |
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(3) |
Le prestazioni in termini di emissioni dei veicoli pesanti nella fase successiva all’avviamento a freddo del motore non è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito della prova di dimostrazione durante l’omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. A seguito di un esercizio di monitoraggio nel corso del quale sono stati raccolti e analizzati i dati emersi dalle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio, si è accertato che quantitativi significativi delle emissioni totali di NOx sono rimasti esclusi dall’analisi in seguito alla mancata valutazione della fase di avviamento a freddo del motore. È pertanto opportuno, al fine di ottenere una migliore rappresentazione delle emissioni reali di guida, riesaminare la procedura di misurazione per includervi la misurazione delle emissioni di inquinanti nella fase di avviamento a freddo del motore. |
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(4) |
Le misurazioni del numero di particelle eseguite tramite PEMS sono state realizzate con successo nell’ambito delle norme di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri riguardo alle emissioni (4). A seguito di uno studio pilota condotto dal Centro comune di ricerca della Commissione nel cui ambito è stata effettuata un’analisi sulle attrezzature portatili per la misurazione del numero di particelle per i veicoli pesanti, si ritiene congrua l’introduzione di un requisito analogo nelle norme di omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. A norma del regolamento (CE) n. 595/2009, la Commissione sarà obbligata a riesaminare periodicamente il livello del fattore di conformità definitivo per le emissioni di particelle alla luce del progresso tecnico. |
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(5) |
La Commissione riconosce che i veicoli muniti di un motore con accensione a scintilla o di un motore a doppia alimentazione alimentato da gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) o gas di petrolio liquefatto (GPL) possono richiedere adeguamenti tecnici per conformarsi al fattore di conformità del numero di particelle. È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione del fattore di conformità massimo consentito per i veicoli muniti di motori a gas al fine di garantire ai fabbricanti di tali motori un periodo di tempo sufficiente per modificare i loro prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. |
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(6) |
I requisiti introdotti dal presente regolamento per le prove di controllo della conformità in servizio non dovrebbero applicarsi retroattivamente ai motori e ai veicoli omologati prima dell’introduzione di tali requisiti. Le modifiche che figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori o veicoli, in altre parole ai motori o ai veicoli omologati a norma delle modifiche introdotte dal presente regolamento. |
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(7) |
Le norme sull’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono state inserite nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che si applica a decorrere dal 1o settembre 2020. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 relative all’accesso a tali informazioni dovrebbero pertanto essere omesse a decorrere da tale data. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies e 2 nonies sono soppressi; |
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3) |
l’articolo 3 è così modificato:
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4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
l’articolo 7 è così modificato:
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7) |
l’articolo 8 è così modificato:
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8) |
l’articolo 9 è così modificato:
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9) |
l’articolo 10 è così modificato:
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10) |
all’articolo 16 il paragrafo 3 è soppresso; |
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11) |
all’articolo 17 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, l’omologazione UE o l’omologazione nazionale a nuovi tipi di veicolo o di motore non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione (*4). In deroga al primo comma, i nuovi tipi di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) e i veicoli muniti di tali motori devono rispettare i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3, a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2022, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi muniti di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) che non rispettano i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3 e i requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. A decorrere dal 1o gennaio 2022 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. In deroga al terzo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi ad accensione comandata, motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. (*4) Regolamento (UE) 2019/1939, della Commissione, del 7 novembre 2019, c he modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1).»;" |
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12) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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13) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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14) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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15) |
nell’allegato VIII, il punto 5.1.2 è sostituito dal seguente:
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16) |
all’allegato X, dopo il punto 2.4.1.3 è inserito il punto seguente:
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17) |
all’allegato XI, appendice 1, nel modello di scheda informativa, i punti da 2 a 2.3 sono soppressi; |
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18) |
all’allegato XIII, punto 12, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente appendice si applica quando il fabbricante del veicolo chiede l’omologazione UE di un veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento.»; |
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19) |
l’allegato XVII è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
L’articolo 1, paragrafo 15, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
al punto 3.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se un motore è omologato come unità tecnica distinta o un veicolo è omologato riguardo alle emissioni, è necessario apporre sul motore:»; |
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2) |
il punto 3.4 è sostituito dal seguente:
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3) |
la sezione 8 è sostituita dalla seguente:
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4) |
l’appendice 4 è così modificata:
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5) |
nell’appendice 5, al punto 1.4.4 dell’addendum al certificato di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS), le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:
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6) |
nell’appendice 7, al punto 1.4.4 dell’addendum alla scheda di omologazione UE, nella tabella 6a (Prova di dimostrazione PEMS) le righe relative ai «Risultati di accettazione/rifiuto» per il «Fattore di conformità nell’intervallo di lavoro» e il «Fattore di conformità nell’intervallo di massa della CO2» sono sostituite dalle seguenti:
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7) |
all’appendice 9, la tabella 1 e la relativa legenda sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1
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8) |
all’appendice 10, è aggiunta la nota esplicativa seguente:
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9) |
è aggiunta la seguente appendice: «Appendice 11 Fascicolo di documenti AES Il fascicolo di documenti AES deve contenere le seguenti informazioni: A) informazioni su tutte le AES:
Il fascicolo di documenti AES non deve superare le 100 pagine e deve includere tutti gli elementi principali per consentire all’autorità di omologazione di valutare l’AES (conformemente ai requisiti dell’allegato VI, appendice 2), l’efficacia del sistema di persuasione e le misure contro la manomissione. Se necessario, il fascicolo può essere integrato da allegati e altri documenti di accompagnamento, contenenti elementi aggiuntivi e complementari. Il fabbricante deve inviare all’autorità di omologazione una nuova versione del fascicolo di documenti AES ogni volta che sono apportate modifiche all’AES. La nuova versione deve limitarsi alle modifiche e al loro effetto. La nuova versione dell’AES deve essere valutata e approvata dall’autorità di omologazione. Il fascicolo di documenti AES deve essere così strutturato: Fascicolo di documenti AES n. YYY/OEM
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(1) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NOx («NOx OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(2) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato («PM OTL») di cui all’allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.
(3) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO («CO OTL») di cui all’allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.
(4) Le specifiche IUPR sono riportate nell’allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.
(5) Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all’allegato 9 A, punto 2.3.1.2, del regolamento UNECE n. 49.
(6) Requisito ISC di cui all’allegato II, appendice 1.
(7) Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(8) Per i motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.
(9) Requisiti di «monitoraggio dell’efficienza» di cui all’allegato X, punto 2.1.1.
(10) Requisiti «transitori» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.
(11) Requisiti «transitori» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.
(12) Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.
(13) Requisiti «generali» IUPR di cui all’allegato X, sezione 6.
(14) Requisiti «generali» di qualità del reagente di cui all’allegato XIII, punto 7.1.1.
(15) Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.
(n.a.) Non applicabile.»;
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
al punto 4.1, tra il secondo e il terzo capoverso, è inserito il capoverso seguente: «Nel caso in cui il peso massimo legalmente ammissibile del veicolo è inferiore alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo, è consentito utilizzare il peso massimo autorizzato per determinare il carico utile del veicolo per la prova.»; |
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2) |
il punto 4.6.2 è sostituito dal seguente:
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3) |
il punto 6.3, compresa la tabella 2, è sostituito dal seguente:
Tabella 2 Fattori di conformità massimi consentiti per le prove di emissione incluse nelle prove di conformità in servizio
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4) |
dopo il punto 10.1.8.5 è inserito il punto seguente:
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5) |
dopo il punto 10.1.9.5 è inserito il punto seguente:
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6) |
dopo il punto 10.1.9.10 è inserito il punto seguente:
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7) |
dopo il punto 10.1.9.19 è inserito il punto seguente:
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8) |
dopo il punto 10.1.9.24 è inserito il punto seguente:
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9) |
dopo il punto 10.1.10.12 è inserito il punto seguente:
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10) |
dopo il punto 10.1.11.5 è inserito il punto seguente:
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11) |
dopo il punto 10.1.11.9 è inserito il punto seguente:
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12) |
dopo il punto 10.1.12.4 è inserito il punto seguente:
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13) |
l’appendice 1 è così modificata:
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14) |
l’appendice 2 è così modificata:
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15) |
all’appendice 3, è aggiunto il seguente punto:
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(1) Per i motori ad accensione spontanea.
(2) Per i motori ad accensione comandata.
(3) Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 17 bis.»;
(4) Misurata o corretta nel valore su umido.
(5) Solo per i motori a gas.
(6) Usare il sensore della temperatura ambiente o un sensore della temperatura dell’aria di aspirazione.
(7) Il valore registrato deve essere a) la coppia frenante netta del motore in conformità al punto 2.4.4 della presente appendice, oppure b) la coppia frenante netta calcolata a partire dai valori di coppia di cui al punto 2.4.4 della presente appendice.»;
(*1) Sarà definito in una fase successiva.
ALLEGATO III
L’allegato VI del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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1) |
alla sezione 8 è aggiunto il seguente paragrafo: «La metodologia per la valutazione delle AES è descritta nell’appendice 2 del presente allegato.»; |
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2) |
all’appendice 1, punto 3.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il carico utile deve corrispondere al 50-60 % del carico utile massimo del veicolo. Una deviazione da tale percentuale può essere concordata con l’autorità di omologazione. Il motivo di tale deviazione deve essere indicato nel verbale di prova. Si applicano le prescrizioni supplementari di cui all’allegato II.»; |
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3) |
è aggiunta la seguente appendice: «Appendice 2 Metodologia per la valutazione dell’AES Ai fini della valutazione dell’AES, l’autorità di omologazione deve quanto meno verificare se le prescrizioni di cui alla presente appendice sono soddisfatte.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1940 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paški sir» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Paški sir» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Paški sir» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Paški sir» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3., Formaggi, dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 225 del 5.7.2019, pag. 33.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
DECISIONI
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/26 |
DECISIONE (UE) 2019/1941 DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con riferimento all’adozione dell’elenco degli arbitri
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») (1) è stato concluso a nome dell’Unione tramite la decisione 2009/152/CE del Consiglio (2) ed è applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014. |
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(2) |
A norma dell’articolo 85, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato APE elabora un elenco di persone disponibili e idonee a fungere da arbitro. |
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(3) |
Durante la prossima riunione annuale, il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione relativa all’elenco di persone disponibili e idonee a fungere da arbitro. |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE per quanto riguarda l’adozione della decisione prevista, nella misura in cui tale decisione vincolerà l’Unione. |
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(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato APE relativa all’adozione dell’elenco di arbitri, accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(1) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.
(2) Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra (GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2019 DEL COMITATO APE
istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra,
del …
relativa all’adozione dell’elenco degli arbitri
IL COMITATO APE,
visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009, e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l’articolo 85, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. |
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(2) |
L’accordo prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’elenco delle quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro di cui all’articolo 85, paragrafo 1 dell’accordo, è stabilito e indicato nell’allegato della presente decisione.
2. L’elenco degli arbitri di cui al paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.
Articolo 2
L’elenco di arbitri di cui all’articolo 1 può essere modificato con una decisione del comitato APE, adottata in conformità all’articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a …, il …
Per la Repubblica del Camerun
…
Per l’Unione europea
…
ALLEGATO
Elenco degli arbitri (articolo 85, paragrafo 1, dell’accordo)
Arbitri selezionati dalla parte Africa centrale (Camerun):
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Sig.ra Mildred Alugu BEJUKA– Camerun |
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Sig. Jean Michel MBOCK BIUMLA– Camerun |
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Sig. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY - Camerun |
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Sig. David NYAMSI - Camerun |
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Sig. Sadjo OUSMANOU - Camerun |
Arbitri selezionati dall’Unione europea:
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Sig. Jacques BOURGEOIS – Belgio |
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Sig. Claus Dieter EHLERMANN – Germania |
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Sig. Pieter Jan KUIJPER – Paesi Bassi |
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Sig. Giorgio SACERDOTI – Italia |
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Sig. RamonTORRENT – Spagna |
Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:
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Sig. Thomas COTTIER – Svizzera |
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Sig. Fabien GÉLINAS – Canada |
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Sig.ra Merit E. JANOW – Stati Uniti |
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Sig.ra Anna KOUYATE – Mali |
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Sig.ra Helge SELAND – Norvegia |
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1942 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2019
che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7). |
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(2) |
Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), corrispondente al tipo di prodotto 9 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013. |
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(4) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4) è stato adottato il 27 febbraio 2019 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
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(5) |
In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti carbendazim potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché gli scenari ambientali valutati hanno rivelato rischi inaccettabili per l’ambiente e non è stato possibile individuare alcun uso sicuro. |
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(6) |
Tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 9, ECHA/BPC/218/2019, adottato il 27 febbraio 2019.
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI
del 1o ottobre 2019
che adotta le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’ESMA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2), come eventualmente modificato ulteriormente, abrogato o sostituito, in particolare l’articolo 71,
visto il parere del GEPD del 20 giugno 2019 e gli orientamenti del suddetto in merito all’articolo 25 del nuovo regolamento e alle norme interne,
previa consultazione del comitato del personale,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’ESMA svolge le proprie attività conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 (il «regolamento ESMA» e «ESMA»), come eventualmente modificato ulteriormente, abrogato o sostituito. |
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(2) |
L’ESMA tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati «oggettivi» (quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati «soggettivi» (riguardanti il caso, quali motivazione, dati su comportamenti e condotta e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività). |
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(3) |
L’ESMA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’ESMA volte a riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali. |
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(4) |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento per il periodo specificato nei registri relativi alla protezione dei dati e nelle informative sulla privacy dell’ESMA. |
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(5) |
Nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività, l’ESMA è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, di accesso e rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725. |
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(6) |
Tuttavia, l’ESMA può essere costretta a limitare le informazioni agli interessati e altri loro diritti per proteggere, in particolare, la riservatezza e l’efficacia delle proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone legate alle proprie indagini o in altre procedure. |
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(7) |
Nell’ambito del proprio operato, l’ESMA può svolgere una serie di indagini, come indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari relative a frodi finanziarie, indagini relative a denunce di irregolarità o molestie, audit interni, indagini sulla protezione dei dati o sul rispetto delle norme etiche, indagini relative alle TIC, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto dei rischi per la sicurezza e della gestione degli incidenti. Inoltre, al fine di esercitare le proprie funzioni, l’ESMA conduce indagini legate alle proprie funzioni dirette di vigilanza o di contrasto e può condurre indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione nonché indagini su una particolare tipo di attività finanziaria, di prodotto o condotta al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario. |
|
(8) |
Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’ESMA nello svolgimento delle indagini di cui sopra. Tali regole interne dovrebbero applicarsi anche alle operazioni di trattamento dei dati svolte anteriormente all’avvio delle indagini di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale. Ciò dovrebbe inoltre includere l’assistenza, il coordinamento e/o la cooperazione richiesti all’ESMA dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni internazionali nell’ambito delle proprie indagini amministrative. |
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(9) |
Prima di ricorrere alle limitazioni previste dalle suddette norme interne, l’ESMA dovrebbe valutare se è possibile applicare una delle deroghe stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725. Nei casi in cui si applichino limitazioni sulla base di tali regole interne, l’ESMA deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
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(10) |
L’ESMA dovrebbe monitorare che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione appena cessino di sussistere. |
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(11) |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati quando limita l’applicazione di determinati diritti degli interessati ai sensi della presente decisione, quando estende tale limitazione e quando questa viene revocata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme interne relative alle condizioni alle quali l’ESMA, nel quadro delle attività stabilite nei paragrafi da 2 a 5, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e 35, nonché nell’articolo 4 della presente, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725. Dette limitazioni non pregiudicano le deroghe relative ai diritti degli interessati previste dal regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’ESMA, le limitazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA per i seguenti scopi:
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a) |
indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
trattamento delle irregolarità in collegamento con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); |
|
c) |
trattamento denunce di irregolarità, molestie (formali e informali) nonché reclami interni ed esterni; |
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d) |
audit interni, indagini relative alla protezione dei dati o di carattere etico; |
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e) |
indagini relative alle TIC, indagini sulla sicurezza delle informazioni e attività svolte nel contesto della gestione dei rischi e degli incidenti relativi alla sicurezza, gestite internamente o con coinvolgimento esterno. |
3. Nell’esercizio delle funzioni dell’ESMA, le limitazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo si applicano al trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA per i seguenti scopi:
|
a) |
indagini relative alle funzioni dirette di vigilanza e di contrasto dell’ESMA; |
|
b) |
indagini su potenziali violazioni del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento ESMA; e |
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c) |
accertamenti su un particolare tipo di attività finanziaria, di prodotto o condotta al fine di valutare potenziali minacce all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario a norma dell’articolo 22 del regolamento ESMA. |
4. Inoltre, queste limitazioni si applicano all’assistenza, al coordinamento e/o alla cooperazione forniti dall’ESMA alle autorità nazionali e dei mercati, comprese le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel contesto delle indagini condotte per lo svolgimento delle relative funzioni statutarie.
5. Le limitazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle indagini o altre inchieste amministrative di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 4, durante tali indagini e durante il monitoraggio del seguito dato al relativo risultato finale.
6. La presente decisione si applica a qualsiasi categoria di dati personali trattati nell’ambito delle attività di cui ai precedenti paragrafi da 2 a 5.
7. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni sono applicabili ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.
Articolo 2
Responsabile del trattamento incaricato degli accertamenti e delle garanzie applicabili
1. Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni o divulgazioni di dati personali non autorizzate nell’ambito delle indagini di cui all’articolo 1 sono le seguenti:
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a) |
i documenti cartacei sono conservati in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato; |
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b) |
tutti i dati elettronici devono essere gestiti tramite dispositivi, sistemi informatici, applicazioni e risorse di archiviazione approvati dall’ESMA. Devono essere utilizzate le applicazioni del sistema di gestione dei documenti dell’ESMA per organizzare, reperire, condividere, conservare e proteggere i dati elettronici dell’ESMA. Il personale autorizzato dell’ESMA può accedere ai dati elettronici solo in base al principio della necessità di sapere; |
|
c) |
tutte le persone che hanno accesso ai dati sono soggette all’obbligo di riservatezza. |
2. Il titolare del trattamento è l’ESMA, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso i registri relativi alla protezione dei dati personali pubblicati sul sito Internet dell’ESMA.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali non deve essere superiore a quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. Il periodo di conservazione deve essere specificato nei registri relativi alla protezione dei dati personali e nelle informative sulla privacy di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
4. Qualora l’ESMA consideri di applicare una limitazione, [necessario valutare il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’ESMA, ad esempio distruggendo elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e al contraddittorio.
Articolo 3
Limitazioni
1. Eventuali limitazioni vengono applicate dall’ESMA esclusivamente per salvaguardare:
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a) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e relativa prevenzione; |
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b) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un interesse fondamentale economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
|
c) |
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, compresa quella delle relative reti di comunicazione elettronica; |
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d) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
|
e) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b); |
|
f) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui. |
2. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’ESMA può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:
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a) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi di cui dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione; |
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b) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
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c) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’ESMA con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei propri compiti o dei compiti del paese terzo o delle organizzazioni internazionali. Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ESMA consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’ESMA non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere. |
3. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
4. Se si considera l’applicazione di limitazioni, deve essere effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.
5. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta né lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
Articolo 4
Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento informa senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati (RDP) ogniqualvolta il suddetto limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso alla nota interna contenente la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione nonché, ove applicabile, i relativi elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base e documenta la data in cui ha informato il RPD.
2. Il RPD può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il RPD circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione viene revocata.
4. Il titolare del trattamento documenta il coinvolgimento del RPD durante le varie fasi del processo, a partire dalla data in cui ha informato il RPD.
5. La nota interna e, ove applicabile, gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base vengono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Articolo 5
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. L’ESMA pubblica, sul proprio sito web, i registri relativi alla protezione dei dati che informano tutti gli interessati delle proprie attività che comportano il trattamento di dati personali, comprese le informazioni relative alla potenziale limitazione dei diritti degli interessati.
2. L’ESMA notifica a tutti gli interessati, ovvero le persone che considera interessate dall’indagine o dall’inchiesta, la documentazione relativa alla protezione dei dati personali delle specifiche operazioni di trattamento in questione, senza indebito ritardo e per iscritto.
3. In casi debitamente giustificati e alle condizioni prescritte dalla presente decisione, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2. In tal caso, registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
4. La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
Laddove i motivi della limitazione non si applichino più, l’ESMA notifica alla persona interessata la relativa documentazione sulla protezione dei dati personali e le ragioni principali della limitazione. Tale notifica può essere accompagnata da un invito a presentare i risultati dell’indagine o dell’inchiesta in corso, nell’ambito dell’esercizio dei diritti di difesa della persona interessata. Nel contempo, l’ESMA informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 6
Diritto di accesso dell’interessato
1. A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, il diritto dell’interessato di ottenere la conferma se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati dall’ESMA nel contesto di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione e, in tal caso, il diritto di accesso a tali dati e altre informazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel caso in cui l’ESMA limiti il diritto di accesso, deve informare l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, nonché della possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Nel qual caso, l’ESMA registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa un esame della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.
4. L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 7
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
1. A seguito di una richiesta dell’interessato, l’ESMA può, nel contesto di un’indagine o di un’inchiesta di cui all’articolo 1 della presente decisione, limitare, in tutto o in parte, il diritto di tale interessato ad ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, a cancellare o a limitare il trattamento dei suoi dati personali come previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Laddove l’ESMA limiti l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di cui sopra, adotta i provvedimenti di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.
3. L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 8
Comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato
1. L’ESMA comunica una violazione dei dati personali all’interessato senza indebito ritardo qualora tale violazione presenti verosimilmente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni previste nella presente decisione, l’ESMA può limitare, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni ai soggetti interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, registra in una nota interna i motivi della limitazione e la base giuridica conformemente all’articolo 3 della presente decisione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
3. La limitazione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
Laddove i motivi della limitazione non si applichino più, l’ESMA comunica la violazione dei dati personali al soggetto interessato in questione informandolo dei motivi principali della limitazione. Nel contempo, l’ESMA informa l’interessato in merito al diritto di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’ESMA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta o dell’indagine pertinente.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Helsinki, il 1o ottobre 2019
Per il consiglio di amministrazione
Steven MAIJOOR
Il presidente
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/37 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289 dell’8 novembre 2019 )
Pagina 45, articolo 8, primo comma:
anziché:
«I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2019.»;
leggasi:
«I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2022.»
Rettifiche
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299 del 20 novembre 2019)
Pagina 59, comma 3, seconda colonna:
anziché:
« — Aeromobile in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;»
leggasi:
«— Aeromobili in grado di trasportare uno o più pazienti altamente infettivi per ciascun volo;».
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/39 |
Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 14 ottobre 2019)
Le pagine 87-93 sono sostituite dal seguente testo:
Sezione C
DSCE-PP
[per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625]
Sezione D
DSCE-D
[per i mangimi e gli alimenti di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625]